RELAZIONE sul processo di valutazione reciproca della direttiva sui servizi

4.10.2011 - (2011/2085(INI))

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
Relatrice: Małgorzata Handzlik

Procedura : 2011/2085(INI)
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A7-0324/2011
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A7-0324/2011
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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul processo di valutazione reciproca della direttiva sui servizi

(2011/2085(INI))

Il Parlamento europeo,

–   visto l'articolo 3 del trattato sull'Unione europea,

–   visti gli articoli 9, 49 e 56 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visti la comunicazione della Commissione intitolata "Verso un migliore funzionamento del mercato unico dei servizi – basarsi sui risultati del processo di valutazione reciproca previsto dalla direttiva servizi" (COM(2011)0020) e il relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione (SEC(2011)0102) sul processo di valutazione reciproca della direttiva sui servizi,

–   vista la comunicazione della Commissione "Verso un atto per il mercato unico - Dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia" (COM(2011)0206),

–   vista la comunicazione della Commissione intitolata "Verso un atto per il mercato unico" (COM(2010)0608),

–   viste le conclusioni del Consiglio, del 10 marzo 2011, su un migliore funzionamento del mercato unico dei servizi – processo di valutazione reciproca della direttiva sui servizi,

–   vista la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno[1],

–   vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali[2],

–   vista la sua risoluzione del 6 aprile 2011 sulla governance e il partenariato nel mercato unico[3],

–   vista la sua risoluzione del 15 febbraio 2011 sull'attuazione della direttiva sui servizi 2006/123/CE[4],

–   visto l'articolo 48 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7-0324/2011),

A. considerando che i servizi costituiscono ancora solo un quinto del totale degli scambi intra-UE sebbene rappresentino oltre due terzi del PIL e dell'occupazione nell'UE;

B.  considerando che le attività disciplinate dalla direttiva sui servizi rappresentano non solo il 40% del PIL e dell'occupazione nell'UE ma anche alcune delle potenzialità inutilizzate più importanti di crescita economica e creazione di posti di lavoro nell'UE poiché esistono ancora numerosi ostacoli al commercio dei servizi nel mercato interno;

C. considerando che i servizi sono il motore delle economie degli Stati membri poiché creano posti di lavoro, crescita e innovazione e che un mercato interno dei servizi ben funzionante e integrato è pertanto ancor più necessario in considerazione dell'attuale crisi economica e finanziaria e in quanto condizione per la ripresa;

D. considerando che la direttiva sui servizi costituisce una leva per la crescita dell'Unione europea e che la sua piena e corretta attuazione è compresa nel quadro della strategia Europa 2020 e dell'atto per il mercato unico;

E.  considerando che il recepimento tempestivo e corretto della direttiva sui servizi, pur avendo costituito una sfida per le amministrazioni degli Stati membri, è necessario e rappresenta anche una solida base per lo sviluppo della cooperazione amministrativa tra gli Stati membri;

F.  considerando che circa 34 000 requisiti sono stati notificati alla Commissione nel contesto del processo di valutazione;

I. Introduzione

1.  accoglie con favore la comunicazione della Commissione sul processo di valutazione reciproca della direttiva sui servizi e riconosce la notevole mole di lavoro sostenuto dalla Commissione e, soprattutto, dalle amministrazioni nazionali degli Stati membri, comprese le amministrazioni locali e regionali;

2.  sottolinea che il funzionamento del mercato unico dei servizi è un prerequisito per generare crescita, occupazione dignitosa e innovazione in Europa e per conservare il ruolo competitivo dell'Europa sulla scena mondiale;

3.  osserva che il potenziale complessivo del mercato comune dei servizi non è stato pienamente sfruttato dato che soltanto una ridotta percentuale delle PMI fornisce servizi transfrontalieri a causa, in particolare, delle restrizioni di mercato negli Stati membri;

4.  ritiene che la principale priorità per la creazione di un mercato unico dei servizi sia la piena e completa attuazione della direttiva sui servizi in tutti gli Stati membri e l'istituzione di "sportelli unici" pienamente operativi;

5.  chiede pertanto che sia presa in considerazione la possibilità che presso gli sportelli unici le informazioni siano fornite in inglese e nella lingua del posto, a vantaggio dei prestatori del servizio e degli utenti provenienti da altri Stati membri, e che prestatori e utenti utilizzino una firma elettronica;

6.  sottolinea che l'esercizio della reciproca valutazione ha consentito la valutazione del mercato interno dei servizi dopo l'attuazione della direttiva, in particolare per quanto concerne i requisiti previsti dagli articoli 9, 15 e 16;

II. Esperienze nel processo di valutazione reciproca

7.  segnala la vaghezza dell'articolo 39 della direttiva sui servizi nel definire gli obiettivi precisi del processo di valutazione reciproca; rileva che le parti interessate avevano percezioni e aspettative diverse in merito ai suoi scopi e risultati;

8.  rileva che la valutazione reciproca è stata organizzata dopo il termine per il recepimento delle disposizioni della direttiva sui servizi; sottolinea che l'attuazione della direttiva sui servizi non deve essere confusa con l'esercizio della valutazione reciproca;

9.  deplora i ritardi nell'attuazione della direttiva sui servizi in alcuni Stati membri e ritiene che tali ritardi abbiano avuto un impatto sul processo di valutazione reciproca;

10. ritiene che, pur costituendo una sfida, i tempi del processo di valutazione reciproca abbiano contribuito a mantenere lo slancio dopo l'attuazione della direttiva;

11. ritiene che il processo di valutazione reciproca abbia dimostrato di essere un valido esercizio atto a consentire una migliore comprensione delle barriere residue e della situazione di ciascuno Stato membro da parte della Commissione e degli Stati membri; rileva che il processo ha permesso agli Stati membri di ottenere un riscontro sulle loro scelte politiche e ha facilitato la promozione delle migliori prassi aumentando inoltre la trasparenza dei risultati dell'attuazione;

12. invita gli Stati membri e la Commissione ad avviare un dialogo su quali barriere sono consentite e quali no;

13. reputa che il processo di valutazione reciproca sia stato essenziale per chiarire determinate situazioni ambigue ancora riscontrabili nella prestazione dei servizi sia a livello nazionale che transfrontaliero, quali il riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali e gli obblighi assicurativi imposti ai prestatori di servizi transfrontalieri; sottolinea il fatto che detto processo ha infine contribuito a determinare se le misure di attuazione adottate in ciascuno Stato membro sono realizzate nello spirito della direttiva sui servizi;

14. sottolinea come le "discussioni di gruppo" siano l'elemento chiave della valutazione reciproca; accoglie con favore lo spirito di cooperazione e di fiducia reciproca che è prevalso nel corso delle discussioni;

15. ritiene che l'esercizio di valutazione reciproca abbia contribuito allo sviluppo di uno 'spirito europeo' tra le amministrazioni nazionali e abbia consentito alle amministrazioni degli Stati membri di conoscersi meglio reciprocamente; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che le conoscenze e le esperienze maturate attraverso la valutazione reciproca siano mantenute e impiegate per il miglioramento del mercato unico dei servizi;

16. rileva che il coinvolgimento delle parti interessate al processo di valutazione reciproca è stato limitato; riconosce che un certo grado di riservatezza ha rappresentato una condizione importante per creare fiducia reciproca tra gli Stati membri; si rammarica, tuttavia, che non siano stati forniti riscontri regolari sul processo alle parti interessate;

17. è consapevole dei costi amministrativi correlati alla valutazione reciproca, in particolare negli Stati membri in cui i livelli amministrativi regionali hanno partecipato al processo;

III.      Risultati e seguito per migliorare il funzionamento del mercato interno dei servizi

18. ritiene che il processo di valutazione reciproca nell'ambito della direttiva sui servizi costituisca uno strumento importante per identificare ulteriori iniziative volte a migliorare il funzionamento del mercato interno nel settore dei servizi; accoglie con favore il fatto che la Commissione proponga una serie di azioni per approfittare dello slancio determinato dalle fasi di attuazione e valutazione reciproca;

19. esorta la Commissione a informare il Parlamento sui progressi e sui risultati del dialogo con gli Stati membri in merito all'attuazione della direttiva sui servizi; invita la Commissione ad adottare ulteriori provvedimenti attuativi qualora ritenuto necessario;

20. attende con impazienza l'annunciata valutazione economica dell'attuazione della direttiva sui servizi e del suo impatto sul funzionamento del mercato dei servizi; si augura che questa valutazione renderà possibile misurare il reale impatto della direttiva sulle attività economiche e l'occupazione; invita la Commissione a garantire la massima trasparenza nello svolgimento di tale valutazione, e a presentare al Parlamento le sue conclusioni non appena disponibili;

21. accoglie con favore l'iniziativa sul test di efficacia del mercato interno e si augura che tale esercizio migliori significativamente la comprensione pratica delle modalità di applicazione e interazione sul campo dei vari strumenti legislativi dell'UE ; ritiene che il test di efficacia vada eseguito tenendo in considerazione la prospettiva degli utenti del mercato unico;

22. invita la Commissione a coinvolgere strettamente il Parlamento europeo nella realizzazione del test di efficacia;

23. chiede di affrontare gli ostacoli normativi ancora esistenti, quali le norme in materia di attività riservate, obblighi assicurativi, forma giuridica e obblighi in materia di proprietà del capitale; invita la Commissione a concentrare i propri sforzi sugli obblighi ingiustificati o sproporzionati che andrebbero aboliti per garantire il regolare funzionamento del mercato unico;

24. deplora che non siano stati adottati provvedimenti con maggiore anticipo nei settori in cui i problemi erano noti da tempo;

25. si rammarica che la Commissione non abbia fornito criteri per scegliere le categorie specifiche di requisiti per le azioni mirate; esorta la Commissione a chiarire i motivi per cui gli altri tipi di requisiti di cui all'articolo 15 della direttiva sui servizi, quali il numero minimo di dipendenti e le tariffe obbligatorie minime o massime, non sono stati considerati alla stregua dei requisiti specificati nella sua comunicazione;

26. invita la Commissione a raccogliere e presentare dati che quantifichino l'impatto dei vari requisiti restanti la cui rimozione migliorerebbe il funzionamento del mercato unico dei servizi; invita la Commissione ad incentrare le sue azioni mirate sulla rimozione dei requisiti che apporterebbe il livello più elevato di valore aggiunto al funzionamento del mercato unico per i servizi, nel pieno rispetto dell'articolo 1 della direttiva sui servizi; esorta, inoltre, la Commissione a concentrare le sue azioni sui settori e le professioni con un alto potenziale di crescita per la fornitura transfrontaliera di servizi;

27. esorta la Commissione a continuare ad accelerare il lavoro svolto con i singoli Stati membri in modo da conseguire un recepimento e un'attuazione completi e corretti della direttiva sui servizi in tutti gli Stati membri;

28. è del parere che permangono numerosi ostacoli nazionali che rallentano in particolare la crescita dei servizi professionali da impresa a impresa; esorta gli Stati membri a garantire che gli obblighi nuovi e restanti abbiano carattere non discriminatorio e siano necessari e proporzionati; invita la Commissione a collaborare in modo più attivo con gli Stati membri per monitorare da vicino le pertinenti misure legislative nazionali concernenti l'attuazione dell'articolo 15 della direttiva sui servizi e a garantirne la debita notifica;

29. esorta la Commissione e gli Stati membri a lavorare in una più stretta collaborazione per garantire la corretta applicazione negli Stati membri della disposizione sulla libera prestazione di servizi di cui all'articolo 16 della direttiva sui servizi; esorta la Commissione ad avviare una valutazione globale della situazione attuale relativa alla prestazione transfrontaliera di servizi nell'UE, comprendente le ragioni alla base del tasso di crescita moderato nel settore in parola, e una revisione dettagliata dell'efficacia dell'attuazione ad opera degli Stati membri delle disposizioni di cui all'articolo 16 della direttiva sui servizi;

30. sottolinea la necessità di garantire una attuazione coerente dei diversi atti legislativi di rilevanza centrale per le attività dei servizi;

31. esorta gli Stati membri a garantire un'attuazione completa e adeguata delle disposizioni della direttiva sui servizi che non sono state incluse nel processo di valutazione reciproca, quali gli sportelli unici, ed invita la Commissione ad assicurare un'applicazione rigorosa delle pertinenti disposizioni;

32. invita la Commissione a prestare particolare attenzione ai controlli e alle valutazioni regolari dell'operato degli "sportelli unici" negli Stati membri, che hanno un ruolo fondamentale nel rendere disponibili le informazioni necessarie ai fornitori di servizi in modo tempestivo e di facile accesso;

33. rileva l'importante ruolo di meccanismi alternativi per la risoluzione delle controversie e di strumenti per la soluzione dei problemi, come SOLVIT, nel garantire che i fornitori di servizi, e in particolare le PMI, possano sfruttare appieno i propri diritti nel mercato unico; valuta positivamente il fatto che la Commissione ha annunciato che valuterà l'efficacia di tali strumenti e riferirà in merito alla necessità di ulteriori iniziative specifiche;

34. condivide il parere della Commissione che sia necessario aiutare i prestatori di servizi, ma anche i destinatari degli stessi, a esercitare i propri diritti, e raccomanda di usare a tale scopo strumenti esistenti come SOLVIT;

IV. Il processo di valutazione reciproca come strumento

35. ribadisce il suo supporto all'utilizzo della valutazione reciproca in altri settori politici, ove appropriato; ritiene che la valutazione reciproca si sia dimostrata innovativa e utile e che dovrebbe essere vista come uno strumento per migliorare il funzionamento del mercato unico;

36. suggerisce pertanto che una valutazione reciproca "blanda" sia presa in considerazione e, ove opportuno, introdotta per la valutazione reciproca dei settori di intervento coperti dalle direttive "orizzontali" che lasciano agli Stati membri un considerevole margine di azione, ai fini di una legislazione più uniforme, della creazione di relazioni migliori e di una comprensione reciproca più profonda tra Stati membri, evitando altresì l'aggiunta di requisiti superflui (gold plating);

37. raccomanda che la valutazione reciproca sia usata come uno "strumento flessibile" caso per caso; suggerisce che lo strumento debba essere proposto in modo mirato per la sua inclusione in direttive specifiche di natura "orizzontale" che coinvolgono numerose misure di recepimento e lasciano un ampio margine di discrezionalità agli Stati membri; suggerisce, inoltre, un uso mirato della valutazione reciproca di modo che solo le disposizioni chiave di una direttiva siano oggetto della procedura;

38. invita tuttavia la Commissione a definire con chiarezza gli obiettivi e i risultati della valutazione reciproca prima di proporre una tale valutazione per altre direttive onde garantire che il processo non crei oneri superflui per le autorità di valutazione;

39. ritiene che le "discussioni di gruppo" debbano continuare a essere l'elemento centrale del processo di valutazione reciproca; ritiene che una partecipazione di esperti alle discussioni di gruppo, che sia ben mirata ma limitata nel numero, crei le condizioni necessarie per garantire efficienza e ottenere risultati; ritiene che la valutazione reciproca andrebbe ulteriormente sviluppata come procedura per lo scambio di migliori pratiche e di esperienze di elaborazione delle politiche tra gli Stati membri e reputa che il ruolo della Commissione potrebbe essere chiarito in termini di fornitura di consulenza e di gestione del processo, in particolare durante le discussioni di gruppo; è del parere che la composizione dei gruppi dovrebbe rispecchiare sempre le aspettative degli Stati membri e il potenziale impatto sul mercato unico;

40. chiede alla Commissione di aumentare la trasparenza informando il Parlamento europeo in merito ai contenuti e allo stato di avanzamento delle discussioni tra gli Stati membri e presentando relazioni regolari nel corso delle varie fasi della valutazione reciproca al fine di tenere aggiornate tutte le parti interessate; invita la Commissione a rendere pubbliche le conclusioni principali delle riunioni di gruppo e plenarie;

41. rileva che le tabelle di correlazione e la valutazione reciproca hanno scopi diversi e quindi dovrebbero essere considerate come strumenti di politica separati e non intercambiabili, e che le tabelle di correlazione sono pertanto indispensabili nel recepimento della normativa europea;

42. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti degli Stati membri.

motivazione

OBIETTIVO DELLA RELAZIONE

La relazione esamina le esperienze della valutazione reciproca nell'ambito della direttiva sui servizi e ne approva l'applicazione, in termini generali ma condizionali, in altri settori politici. La relazione riflette inoltre sui risultati e sul seguito della valutazione reciproca per un migliore funzionamento del mercato interno dei servizi e supporta le azioni proposte dalla Commissione.

PREMESSA

La direttiva sui servizi è stata adottata nel 2006 e rimane uno strumento essenziale per l'istituzione di un mercato unico dei servizi pienamente funzionante. Gli Stati membri hanno compiuto importanti sforzi per l'attuazione. Ciononostante, sono necessari ulteriori sforzi per raggiungere la piena e corretta attuazione della direttiva sui servizi e per l'istituzione di sportelli unici pienamente operativi.

Il processo di valutazione reciproca è previsto dall'articolo 39 della direttiva sui servizi. Si tratta di uno strumento nuovo impiegato per la prima volta nello strumento giuridico dell'UE. Il suo principale obiettivo nell'ambito della direttiva sui servizi era valutare lo stato del mercato interno dei servizi dopo l'attuazione della direttiva.

Il processo di valutazione reciproca non riguardava tutte le disposizioni della direttiva, ma si concentrava su tipologie specifiche di obblighi per i quali la direttiva non prevedeva un divieto, ma per i quali lasciava un certo grado di discrezionalità agli Stati membri. La valutazione reciproca si è concentrata su una serie di obblighi giuridici imposti tipicamente ai prestatori di servizio, tra cui:

1. lo stabilimento di imprese;

2. la fornitura transfrontaliera di servizi.

Il documento di lavoro dei servizi della Commissione sul processo di valutazione reciproca della direttiva sui servizi fornisce una panoramica delle attività svolte dagli Stati membri. Chiarisce inoltre in parte gli approcci adottati e le scelte politiche degli Stati membri per la valutazione di determinati obblighi. Inoltre, fornisce una prima valutazione dettagliata dell'attuazione delle disposizioni della direttiva sui servizi (in particolare per quanto riguarda gli articoli 9, 15 e 16).

ESPERIENZE CON IL PROCESSO DI VALUTAZIONE RECIPROCA

Va rilevato che l'articolo 39 della direttiva sui servizi rimane vago per quanto riguarda gli esatti obiettivi della valutazione reciproca. Tale scarsa precisione ha dato luogo a aspettative e percezioni diverse sul processo da parte delle parti interessate, ma anche dei responsabili politici. Un errore comune è associare la valutazione reciproca con il lavoro sull'attuazione e il recepimento della direttiva sui servizi. Pertanto, la relatrice ritiene sia necessario sottolineare che la valutazione reciproca ha avuto luogo dopo l'attuazione.

Tale ordine sembra giustificato considerando che durante la valutazione reciproca, gli Stati membri discutevano le modifiche al loro quadro normativo e gli obblighi mantenuti, aboliti o modificati come conseguenza dell'attuazione della direttiva sui servizi. La discussione ha quindi consentito una migliore comprensione della situazione in ciascun Stato membro e delle barriere residue dopo l'attuazione della direttiva sui servizi. Andrebbe visto come un notevole contributo verso una migliore valutazione dello stato attuale del mercato unico dei servizi. Tuttavia, i ritardi nell'attuazione della direttiva sui servizi ha reso difficile il processo di valutazione reciproca, rendendo più difficili le discussioni, in particolare per gli Stati membri in cui il recepimento non era completo.

Lavorando sulla valutazione reciproca, gli Stati membri sono stati divisi in sei gruppi di cinque paesi ciascuno. La composizione dei gruppi è stata proposta dalla Commissione tenendo in considerazione le lingue, il livello di scambi commerciali e la vicinanza geografica. Non tutti gli Stati membri si sono dichiarati soddisfatti dell'assegnazione. Le discussioni in gruppo sono state considerate un elemento chiave della valutazione reciproca. La relatrice si augura che l'esperienza del coinvolgimento diretto delle amministrazioni nazionali e lo "spirito europeo" siano ulteriormente impiegati per il mercato unico dei servizi.

La valutazione reciproca ha tuttavia sollevato delle questioni relative alla trasparenza del processo e se, o in quale misura, le parti interessate sarebbero dovute essere coinvolte nel processo che le riguarda direttamente. La relatrice ritiene che l'efficienza del processo richieda un certo grado di riservatezza, ma che le relazioni sui progressi sarebbero dovute essere fornite alle parti interessate.

RISULTATI E SEGUITO PER MIGLIORARE IL FUNZIONAMENTO DEL MERCATO INTERNO DEI SERVIZI

La comunicazione della Commissione intitolata "Verso un migliore funzionamento del mercato unico dei servizi – basarsi sui risultati del processo di valutazione reciproca previsto dalla direttiva servizi" utilizza i risultati della valutazione reciproca per presentare ulteriori passi per beneficiare a pieno del mercato unico dei servizi. La relatrice sostiene le azioni mirate proposte dalla Commissione, ma ritiene che debbano concentrarsi sui provvedimenti che apportano il massimo valore aggiunto al funzionamento del mercato unico per i servizi.

Senza alcun dubbio, il pieno e corretto recepimento della direttiva sui servizi rimane una priorità urgente. Sono già in corso le riunioni bilaterali tra la Commissione e gli Stati membri sull'attuazione della direttiva. La relatrice ritiene che il Parlamento debba essere informato sui progressi del dialogo e, quando necessario, la Commissione non deve esitare nell'adottare provvedimenti attuativi.

Anche la prima valutazione economica della reale attuazione della direttiva verrà condotta dalla Commissione. Dal momento che il Parlamento ha già richiesto una valutazione complessiva della direttiva sui servizi nella sua risoluzione, del 28 gennaio 2011, sull'attuazione della direttiva sui servizi 2006/123/CE, la relatrice ritiene che i risultati di tale valutazione debbano essere resi disponibili al Parlamento non appena disponibili.

La Commissione propone inoltre di condurre dei test di efficacia per valutare le modalità di funzionamento pratico dei vari strumenti legislativi dell'UE e la loro interazione. Inoltre, saranno oggetto di un'analisi approfondita le attività riservate, la forma legale e gli obblighi in materia di proprietà del capitale nonché gli obblighi assicurativi dal momento che sono stati identificati come barriere per le imprese e i cittadini.

La libera prestazione di servizi prevista dall'articolo 16 della direttiva sui servizi è una delle disposizioni principali della direttiva sui servizi. I risultati della valutazione reciproca dimostrano che gli obblighi applicati ai servizi transfrontalieri sono ancora considerati un problema serio. Gli Stati membri e la Commissione devono lavorare ulteriormente per assicurarne la corretta attuazione. Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 4 della direttiva, la relazione sull'applicazione della disposizione per la libera prestazione di servizi dovrebbe essere disponibile entro la fine del 2011. Il Parlamento attende tale relazione per capire meglio i problemi riscontrati nella fornitura transfrontaliera di servizi.

VALUTAZIONE RECIPROCA COME STRUMENTO

Il giudizio complessivo sul processo di valutazione reciproca è positivo. La relatrice ritiene che le esperienze e i risultati della valutazione reciproca siano utili e importanti, e pertanto propone di estenderne l'uso ad altri settori politici. Tuttavia, la decisione sull'applicazione della valutazione reciproca ad altre direttive dell'UE deve essere equilibrata, presa caso per caso e soggetta alle seguenti condizioni:

· il processo deve essere limitato alla direttiva quadro che lascia un certo grado di discrezionalità agli Stati membri;

· la valutazione reciproca deve riguardare solo disposizioni chiave, evitando situazioni in cui numerose disposizioni sono sottoposte alla procedura causando oneri burocratici superflui per le amministrazioni degli Stati membri.

La relatrice ritiene che le "discussioni di gruppo" debbano essere impiegate ulteriormente nel processo di valutazione reciproca. Tuttavia, la composizione dei gruppi deve essere discussa più approfonditamente con gli Stati membri tenendo in considerazione le loro aspettative e in particolare l'impatto sul mercato unico. La relatrice ritiene inoltre che vada migliorata la trasparenza del processo. È necessario un certo livello di riservatezza per favorire le discussioni tra le amministrazioni degli Stati membri, ma devono essere messe a disposizione delle parti interessate relazioni regolari.

PARERE della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (13.9.2011)

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sul processo di valutazione reciproca della direttiva sui servizi
(2011/2085(INI))

Relatore: Frank Engel

SUGGERIMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

A. considerando che i servizi costituiscono il 75% circa del PIL dell'UE e il 70% dell'occupazione totale nell'Unione e che, sebbene i servizi disciplinati dalla direttiva sui servizi rappresentino il 45% del PIL dell'Unione e il 43% dell'occupazione dell'UE, gli scambi intra-UE di servizi costituiscono solo il 5% del PIL mentre solo l'8% delle PMI opera attualmente all'estero,

1.  rileva i risultati della valutazione e accoglie favorevolmente i piani futuri previsti dalla Commissione; chiede di affrontare gli ostacoli normativi ancora esistenti, quali le norme in materia di attività riservate, obblighi assicurativi, forma giuridica e obblighi in materia di proprietà del capitale; invita la Commissione a concentrare i propri sforzi sugli obblighi ingiustificati o sproporzionati che andrebbero aboliti per garantire il regolare funzionamento del mercato unico;

2.  ritiene che, dato il ruolo fondamentale avuto negli ultimi anni dai servizi nella creazione netta di posti di lavoro nell'UE, il massimo potenziale del mercato unico non sia ancora stato realizzato e che la direttiva sui servizi sia un importante strumento per liberare tale potenziale, promuovendo una crescita sostenibile che favorisca l'integrazione sociale e la creazione di posti di lavoro;

3.  sottolinea che, a seguito della crisi, il mercato del lavoro dell'UE potrebbe rimanere frammentato ancora a lungo e che occorrono una rinnovata determinazione politica e un'azione risoluta per sviluppare ulteriormente il settore europeo dei servizi, migliorare gli scambi di servizi e promuovere in modo più significativo la libertà di prestare servizi transfrontalieri;

4.  invita la Commissione, nell'ottica di creare un mercato unico efficace e adeguatamente funzionante nel settore dei servizi, a prestare particolare attenzione ai controlli e alle valutazioni regolari dell'operato degli "sportelli unici" negli Stati membri, che hanno un ruolo fondamentale nel rendere disponibili le informazioni necessarie ai fornitori di servizi in modo tempestivo e di facile accesso;

5.  rileva che alcuni servizi sono stati esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva sui servizi a causa della loro natura specifica e che potrebbe essere necessario adottare una legislazione UE settoriale, garantendo al contempo il rispetto dei principi di proporzionalità e sussidiarietà;

6.  sottolinea l'eventuale necessità di potenziare l'assistenza reciproca e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri in merito ai controlli, alle ispezioni e alle indagini concernenti i fornitori di servizi, con sede nei propri territori, che svolgono le proprie attività in modo illecito, nell'ottica di tutelare i cittadini e i lavoratori dell'UE dai fornitori di servizi il cui operato compromette gravemente la loro salute e la loro sicurezza o causa seri danni all'ambiente;

7.  ricorda che l'atto per il mercato unico prevede, per il 2011, l'impegno a presentare una serie di misure che dovrebbero migliorare il funzionamento del mercato unico dei servizi; valuta positivamente le misure proposte nell'atto per il mercato unico concernenti le condizioni di lavoro degli addetti che operano nel settore dei servizi dell'UE, in particolare i lavoratori distaccati; sottolinea la necessità di basare il mercato unico europeo su solide norme economiche e sociali per creare così condizioni eque di concorrenza;

8.  ritiene che, ai fini dell'attuazione della strategia UE 2020 e dell'atto per il mercato unico, sia necessario, oltre alla direttiva sui servizi, affrontare le questioni complementari relative alla mobilità dei prestatori di servizi e dei lavoratori; chiede dunque alla Commissione, nell'ambito del "test di efficacia" del mercato unico dei servizi, di tenere conto di altri strumenti dell'UE oltre alla direttiva sui servizi, soprattutto per quanto riguarda il riconoscimento delle qualifiche professionali, la trasferibilità dei diritti previdenziali, il chiarimento dell'interpretazione e dell'attuazione delle norme sul distacco dei lavoratori e alcune disposizioni in materia di sicurezza sociale e diritto del lavoro, tutelando al contempo i diritti e i benefici previdenziali dei lavoratori;

9.   evidenzia che le piccole e medie imprese fornitrici di servizi, che sono i principali motori dell'occupazione e dell'inclusione sociale, risentono maggiormente degli obblighi ingiustificati o sproporzionati; rileva l'importante ruolo di meccanismi alternativi per la risoluzione delle controversie come SOLVIT nel garantire che i fornitori di servizi, e in particolare le PMI, possano sfruttare appieno i propri diritti nel mercato unico; valuta positivamente la comunicazione della Commissione in merito alla futura valutazione dell'efficacia di tali strumenti e segnala la necessità di ulteriori iniziative specifiche.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione

12.9.2011

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

38

3

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Regina Bastos, Edit Bauer, Jean-Luc Bennahmias, Mara Bizzotto, Philippe Boulland, Milan Cabrnoch, David Casa, Alejandro Cercas, Sergio Gaetano Cofferati, Tadeusz Cymański, Frédéric Daerden, Proinsias De Rossa, Sari Essayah, Richard Falbr, Ilda Figueiredo, Thomas Händel, Marian Harkin, Liisa Jaakonsaari, Danuta Jazłowiecka, Martin Kastler, Olle Ludvigsson, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Siiri Oviir, Rovana Plumb, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Georges Bach, Raffaele Baldassarre, Jürgen Creutzmann, Kinga Göncz, Evelyn Regner, Csaba Sógor, Cecilia Wikström

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Emma McClarkin

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione

26.9.2011

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

30

5

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia De Campos, Jürgen Creutzmann, Cornelis de Jong, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Kurt Lechner, Toine Manders, Phil Prendergast, Mitro Repo, Heide Rühle, Matteo Salvini, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Pascal Canfin, Frank Engel, Marielle Gallo, Anna Hedh, María Irigoyen Pérez, Othmar Karas, Constance Le Grip, Antonyia Parvanova, Sylvana Rapti, Olle Schmidt, Kyriacos Triantaphyllides, Anja Weisgerber