RACCOMANDAZIONE PER LA SECONDA LETTURA relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (Rifusione)
6.10.2011 - (07906/2/11 – C7‑0250/2011 – 2008/0241(COD)) - ***II
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
Relatore: Karl-Heinz Florenz
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (Rifusione)
(07906/2/11 – C7‑0250/2011 – 2008/0241(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la posizione del Consiglio in prima lettura (07906/2/2011 – C7-0250/2011),
– visto il parere del Comitato economico e sociale del 11 giugno 2009[1],
– visto il parere del Comitato delle regioni del 4 dicembre 2009[2],
– vista la sua posizione in prima lettura[3] sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0810),
– visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 66 del suo regolamento,
– vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0334/2011),
1. adotta la posizione in seconda lettura figurante in appresso;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1 Posizione del Consiglio Considerando 6 | |
Posizione del Consiglio |
Emendamento |
(6) La presente direttiva è intesa a contribuire alla produzione e al consumo sostenibili tramite, in via prioritaria, la prevenzione della produzione di RAEE ed, inoltre, attraverso il loro riutilizzo, riciclaggio e altre forme di recupero, in modo da ridurre il volume dei rifiuti da smaltire e contribuire all'uso efficiente delle risorse. Essa mira inoltre a migliorare le prestazioni ambientali di tutti gli operatori che intervengono nel ciclo di vita delle AEE, quali ad esempio produttori, distributori e consumatori, in particolare quegli operatori direttamente impegnati nella raccolta e nel trattamento dei RAEE. In particolare, le diverse applicazioni nazionali del principio della responsabilità del produttore possono provocare notevoli disparità tra gli oneri finanziari a carico degli operatori economici. La presenza di politiche nazionali diverse in materia di gestione dei RAEE ostacola l'efficacia delle politiche di riciclaggio, pertanto i criteri essenziali dovrebbero essere stabiliti a livello dell'Unione. |
(6) La presente direttiva è intesa a contribuire alla produzione e al consumo sostenibili tramite, in via prioritaria, la prevenzione della produzione di RAEE ed, inoltre, attraverso il loro riutilizzo, riciclaggio e altre forme di recupero, in modo da ridurre il volume dei rifiuti da smaltire e contribuire all'uso efficiente delle risorse e al recupero di materie prime critiche. Essa mira inoltre a migliorare le prestazioni ambientali di tutti gli operatori che intervengono nel ciclo di vita delle AEE, quali ad esempio produttori, distributori e consumatori, in particolare quegli operatori direttamente impegnati nella raccolta e nel trattamento dei RAEE. In particolare, le diverse applicazioni nazionali del principio della responsabilità del produttore possono provocare notevoli disparità tra gli oneri finanziari a carico degli operatori economici. La presenza di politiche nazionali diverse in materia di gestione dei RAEE ostacola l'efficacia delle politiche di riciclaggio, pertanto i criteri essenziali dovrebbero essere stabiliti a livello dell'Unione e dovrebbero essere elaborate norme europee per la raccolta e il trattamento dei RAEE. |
Motivazione | |
Ripristino della posizione del Parlamento in prima lettura. Il recupero di materie prime critiche è un aspetto essenziale della presente direttiva e andrebbe quindi menzionato anch'esso. L'elaborazione di norme europee per la raccolta e il trattamento dei RAEE è altresì rilevante per un riciclaggio efficiente ed ecologico. | |
Emendamento 2 Posizione del Consiglio Considerando 9 | |
Posizione del Consiglio |
Emendamento |
(9) È opportuno includere nella presente direttiva alcune definizioni intese a precisarne l'ambito d'applicazione. Tuttavia, nel quadro di una revisione dell'ambito d'applicazione, la definizione di AEE dovrebbe essere migliorata, onde renderla più chiara. Fino al momento in cui la legislazione dell'Unione sarà modificata in tal senso, gli Stati membri possono continuare ad applicare le pertinenti misure nazionali e le prassi consolidate esistenti, conformemente al diritto dell'Unione. |
soppresso |
Motivazione | |
La definizione dei concetti va chiarita in modo definitivo nella direttiva stessa e non deve portare ad una frammentazione del mercato interno proprio attraverso applicazioni e prassi nazionali diverse. | |
Emendamento 3 Posizione del Consiglio Considerando 10 | |
Posizione del Consiglio |
Emendamento |
(10) Le specifiche per la progettazione ecocompatibile volte ad agevolare il riutilizzo, la soppressione e il recupero dei RAEE, se del caso, dovrebbero essere definite nel quadro delle misure di attuazione della direttiva 2009/125/CE. Al fine di ottimizzare il riutilizzo e il recupero attraverso la progettazione dei prodotti, si dovrebbe tenere conto dell'intero ciclo di vita degli stessi. |
(10) Le specifiche per la progettazione ecocompatibile volte ad agevolare il riutilizzo, la soppressione e il recupero dei RAEE dovrebbero essere definite nel quadro delle misure di attuazione della direttiva 2009/125/CE. Al fine di ottimizzare il riutilizzo e il recupero attraverso la progettazione dei prodotti, si dovrebbe tenere conto dell'intero ciclo di vita degli stessi. |
Motivazione | |
La progettazione ecocompatibile di prodotti ad elevato consumo energetico non è importante solo in relazione al consumo di energia di un prodotto ma anche per semplificare il riutilizzo, lo smaltimento e il recupero delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. L'inclusione della fase di riciclaggio nel processo di progettazione può portare ad un aumento e ad un'ottimizzazione del riciclaggio e del recupero di materie prime. Tali criteri dovrebbero pertanto essere introdotti nella direttiva 2009/125/CE. . | |
Emendamento 4 Posizione del Consiglio Considerando 13 | |
Posizione del Consiglio |
Emendamento |
(13) La raccolta differenziata è una condizione preliminare per garantire il trattamento specifico e il riciclaggio dei RAEE ed è necessaria per raggiungere il livello stabilito di protezione della salute umana e dell'ambiente nell'Unione. I consumatori devono contribuire attivamente al successo di questa raccolta e dovrebbero essere incoraggiati a rendere i RAEE. A tal fine è opportuno creare idonee strutture per la restituzione dei RAEE, compresi punti pubblici di raccolta, dove i nuclei domestici possano restituire almeno gratuitamente i loro rifiuti. I distributori svolgono un ruolo fondamentale nel contribuire al successo della raccolta dei RAEE. |
(13) La raccolta differenziata è una condizione preliminare per garantire il trattamento specifico e il riciclaggio dei RAEE ed è necessaria per raggiungere il livello stabilito di protezione della salute umana e dell'ambiente nell'Unione. I consumatori devono contribuire attivamente al successo di questa raccolta e dovrebbero essere incoraggiati a rendere i RAEE. A tal fine è opportuno creare idonee strutture per la restituzione dei RAEE, compresi punti pubblici di raccolta, dove i nuclei domestici possano restituire almeno gratuitamente i loro rifiuti. I distributori, i comuni e gli operatori che effettuano il recupero svolgono tutti un ruolo fondamentale nel contribuire al successo della raccolta e del trattamento dei RAEE. |
Motivazione | |
Ripristino della posizione del Parlamento in prima lettura. I distributori ma anche i comuni e gli operatori che effettuano il riciclaggio svolgono un ruolo importante ai fini dell'efficace applicazione di questa direttiva. | |
Emendamento 5 Posizione del Consiglio Considerando 13 bis (nuovo) | |
Posizione del Consiglio |
Emendamento |
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(13 bis) Affinché il principio "chi inquina paga" sia pienamente applicato, gli Stati membri devono garantire che i costi sostenuti dalle autorità (locali) per la raccolta dei RAEE non siano imputati ai contribuenti ma si riflettano nel prezzo del prodotto. |
Motivazione | |
Come concessione alla posizione del Consiglio e della Commissione, l'emendamento all'articolo 12, paragrafo 1 del testo concordato dal Parlamento in prima lettura (emendamento 47) è stato rivisto e ridotto al suo principio essenziale. | |
Emendamento 6 Posizione del Consiglio Considerando 14 | |
Posizione del Consiglio |
Emendamento |
(14) Al fine di raggiungere il livello stabilito di protezione e gli obiettivi ambientali armonizzati nell'Unione, gli Stati membri dovrebbero adottare misure appropriate al fine di ridurre al minimo lo smaltimento dei RAEE come rifiuti urbani misti e raggiungere un elevato livello di raccolta differenziata dei RAEE. Al fine di garantire che gli Stati membri si adoperino per istituire regimi efficienti di raccolta, essi dovrebbero essere tenuti a raggiungere un elevato livello di raccolta di RAEE, in particolare per le apparecchiature destinate alla refrigerazione e al congelamento che contengono sostanze che riducono lo strato di ozono e gas fluorurati ad effetto serra, visto l'elevato impatto ambientale di queste sostanze e alla luce degli obblighi previsti dal regolamento (CE) n. 1005/2009 e dal regolamento (CE) n. 842/2006. I dati contenuti nella valutazione dell'impatto indicano che il 65% delle AEE immesse sul mercato è già raccolto separatamente ogni giorno, ma oltre la metà rischia di essere trattata in maniera impropria e di essere esportata illegalmente. Questo comporta la perdita di preziose materie prime secondarie e situazioni di degrado ambientale per evitare i quali è necessario fissare un obiettivo di raccolta ambizioso. È opportuno stabilire requisiti minimi per le spedizioni di AEE usate sospettate di essere RAEE. Nell'applicare detti requisiti gli Stati membri possono tenere conto di qualsiasi pertinente orientamento dei corrispondenti, elaborato nel contesto dell'attuazione del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti. |
(14) Al fine di raggiungere il livello stabilito di protezione e gli obiettivi ambientali armonizzati nell'Unione, gli Stati membri dovrebbero adottare misure appropriate al fine di ridurre al minimo lo smaltimento dei RAEE come rifiuti urbani misti e raggiungere un elevato livello di raccolta differenziata dei RAEE. Al fine di garantire che gli Stati membri si adoperino per istituire regimi efficienti di raccolta, essi dovrebbero essere tenuti a raggiungere un elevato livello di raccolta di RAEE, in particolare per le apparecchiature destinate alla refrigerazione e al congelamento che contengono sostanze che riducono lo strato di ozono e gas fluorurati ad effetto serra, visto l'elevato impatto ambientale di queste sostanze e alla luce degli obblighi previsti dal regolamento (CE) n. 1005/2009 e dal regolamento (CE) n. 842/2006. I dati contenuti nella valutazione dell'impatto indicano che il 65% delle AEE immesse sul mercato è già raccolto separatamente ogni giorno, ma oltre la metà rischia di essere trattata in maniera impropria e di essere esportata illegalmente, oppure è trattata adeguatamente senza però che siano indicate le quantità trattate. Questo comporta la perdita di preziose materie prime secondarie, situazioni di degrado ambientale e la fornitura di dati incoerenti. Per evitare ciò, è necessario stabilire un obiettivo di raccolta ambizioso e obbligare tutti gli operatori che raccolgono RAEE a garantirne un trattamento ecocompatibile e a comunicare i volumi raccolti, gestiti e trattati. È di fondamentale importanza che gli Stati membri garantiscano che la presente direttiva sia applicata in modo efficace, segnatamente per quanto concerne i controlli sulle AEE usate che vengono spedite fuori dall’Unione. È opportuno stabilire requisiti minimi per le spedizioni di AEE usate sospettate di essere RAEE. Nell'applicare detti requisiti gli Stati membri possono tenere conto di qualsiasi pertinente orientamento dei corrispondenti, elaborato nel contesto dell'attuazione del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti. |
Motivazione | |
Ripristino della posizione del Parlamento in prima lettura. La corretta raccolta dei dati è importante per l'attuazione e e il controllo dell'applicazione della direttiva. Tutti gli attori che partecipano alla raccolta e al trattamento devono comportarsi in modo coerente con la direttiva. Il controllo delle spedizioni delle AEE usate è della massima importanza per fermare il trasporto illegale. | |
Emendamento 7 Posizione del Consiglio Considerando 15 bis (nuovo) | |
Posizione del Consiglio |
Emendamento |
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(15 bis) Nel suo parere sulla valutazione del rischio dei prodotti della nanotecnologia del 19 gennaio 2009, il comitato scientifico sui rischi sanitari emergenti e recentemente identificati ha affermato che l'esposizione ai nanomateriali che sono stabilmente integrati in grandi strutture, ad esempio nei circuiti elettronici, può avvenire durante le fasi di smaltimento e di riciclaggio dei rifiuti. Al fine di mantenere sotto controllo gli eventuali rischi per la salute umana e l'ambiente derivanti dal trattamento dei RAEE contenenti nanomateriali, può rivelarsi necessario un trattamento selettivo. È opportuno che la Commissione valuti se il trattamento selettivo debba essere applicato ai nanomateriali interessati. |
Motivazione | |
I nanomateriali sono sempre più utilizzati nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Sebbene molte applicazioni possano non creare problemi durante il trattamento, la situazione potrebbe essere ben diversa per taluni nanomateriali, quali i nanotubi di carbonio, che si teme possano avere caratteristiche simili all'amianto, o per il nanoargento. È meglio valutare la situazione per appurare se è necessaria un'azione piuttosto che non affrontare il problema. Ciò è in linea con la posizione del Parlamento europeo sugli aspetti regolamentari dei nanomateriali del 2009. (Ripristino dell'emendamento 101 della prima lettura) | |
Emendamento 8 Posizione del Consiglio Considerando 17 | |
Posizione del Consiglio |
Emendamento |
(17) Il recupero, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio delle apparecchiature dovrebbero essere inclusi nella realizzazione degli obiettivi di cui alla presente direttiva solo qualora detto recupero, preparazione per il riutilizzo o riciclaggio non contravvengano ad altre normative dell'Unione o nazionali applicabili a dette apparecchiature. |
(17) Il recupero, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio delle apparecchiature dovrebbero essere inclusi nella realizzazione degli obiettivi di cui alla presente direttiva solo qualora detto recupero, preparazione per il riutilizzo o riciclaggio non contravvengano ad altre normative dell'Unione o nazionali applicabili a dette apparecchiature. Garantire il recupero, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio delle apparecchiature in condizioni adeguate è importante per assicurare un impiego intelligente delle risorse e l'ottimizzazione dell'approvvigionamento delle stesse. |
Motivazione | |
Ripristino della posizione del Parlamento in prima lettura. Un impiego intelligente dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche è di importanza fondamentale nella prospettiva della protezione dell'ambiente e del recupero di materie prime. | |
Emendamento 9 Posizione del Consiglio Considerando 19 | |
Posizione del Consiglio |
Emendamento |
(19) I nuclei domestici utenti delle AEE dovrebbero poter rendere almeno gratuitamente i RAEE. I produttori dovrebbero finanziare almeno la raccolta, il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei RAEE. Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare i produttori ad assumersi la piena responsabilità per la raccolta dei RAEE, in particolare finanziandone la raccolta, anche nel caso di RAEE prodotti dai nuclei domestici, lungo tutta la catena dei rifiuti, per evitare che i RAEE raccolti separatamente diventino oggetto di trattamenti non ottimali e siano esportati illegalmente, per creare condizioni eque, armonizzando il finanziamento del produttore in tutta l'Unione, e per trasferire il costo della raccolta di tali rifiuti dai contribuenti ai consumatori di AEE, conformemente al principio "chi inquina paga". Per ottimizzare l'efficacia del concetto di responsabilità del produttore, ciascun produttore dovrebbe essere responsabile del finanziamento della gestione dei rifiuti derivanti dai suoi prodotti. Il produttore dovrebbe poter scegliere di adempiere tale obbligo o individualmente o aderendo ad un regime collettivo. Ciascun produttore, allorché immette un prodotto sul mercato, dovrebbe fornire una garanzia finanziaria per evitare che i costi della gestione dei RAEE derivanti da prodotti orfani ricadano sulla società o sugli altri produttori. Tutti i produttori esistenti dovrebbero condividere la responsabilità del finanziamento della gestione dei rifiuti storici nell'ambito di regimi di finanziamento collettivi ai quali contribuiscono proporzionalmente tutti i produttori esistenti sul mercato al momento in cui si verificano i costi. I regimi di finanziamento collettivi non dovrebbero avere l'effetto di escludere i produttori di nicchie di mercato o con ridotti volumi di produzione, gli importatori e i nuovi arrivati. |
(19) I nuclei domestici utenti delle AEE dovrebbero poter rendere almeno gratuitamente i RAEE. I produttori dovrebbero quindi finanziare la raccolta, il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei RAEE. Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare tutti coloro che trattano RAEE a contribuire al conseguimento della finalità della presente direttiva per evitare che i RAEE raccolti separatamente diventino oggetto di trattamenti non ottimali e siano esportati illegalmente. Al fine di trasferire il costo della raccolta di tali rifiuti dai contribuenti ai consumatori di AEE conformemente al principio "chi inquina paga", gli Stati membri dovrebbero incoraggiare i produttori ad adoperarsi per il trattamento di tutti i RAEE raccolti. Per consentire un trattamento adeguato, i consumatori dovrebbero avere la responsabilità di garantire che le AEE fuori uso siano portate nei centri di raccolta. Per ottimizzare l'efficacia del concetto di responsabilità del produttore, ciascun produttore dovrebbe essere responsabile del finanziamento della gestione dei rifiuti derivanti dai suoi prodotti. Il produttore dovrebbe poter scegliere di adempiere tale obbligo o individualmente o aderendo ad un regime collettivo. Ciascun produttore, allorché immette un prodotto sul mercato, dovrebbe fornire una garanzia finanziaria per evitare che i costi della gestione dei RAEE derivanti da prodotti orfani ricadano sulla società o sugli altri produttori. Tutti i produttori esistenti dovrebbero condividere la responsabilità del finanziamento della gestione dei rifiuti storici nell'ambito di regimi di finanziamento collettivi ai quali contribuiscono proporzionalmente tutti i produttori esistenti sul mercato al momento in cui si verificano i costi. I regimi di finanziamento collettivi non dovrebbero avere l'effetto di escludere i produttori di nicchie di mercato o con ridotti volumi di produzione, gli importatori e i nuovi arrivati. Per le apparecchiature con un ciclo di vita lungo, che rientrano per la prima volta nella direttiva, come ad esempio i moduli fotovoltaici, dovrebbero poter essere utilizzate al meglio le strutture esistenti per la raccolta e il riutilizzo, fermo restando che la presente direttiva mantenga requisiti adeguati. In particolare non andrebbero ostacolate le modalità di funzionamento dei sistemi consolidati nell'Unione in considerazione della loro coerenza con gli obiettivi del mercato interno. |
Motivazione | |
Ripristino della posizione del Parlamento in prima lettura. Infrastrutture esistenti e consolidate devono continuare a effettuare la raccolta di RAEE. Il finanziamento della raccolta dei RAEE direttamente dai nuclei domestici non ha alcun impatto sulla progettazione delle apparecchiature né presenta vantaggi ecologici, e una diversa ripartizione degli oneri non garantisce un maggior tasso di raccolta. Non va trascurata neanche la responsabilità del consumatore di partecipare al corretto smaltimento dei rifiuti delle apparecchiature usate. | |
Emendamento 10 Posizione del Consiglio Considerando 20 | |
Posizione del Consiglio |
Emendamento |
(20) I produttori dovrebbero poter indicare agli acquirenti, su base volontaria al momento della vendita di nuovi prodotti, i costi della raccolta, del trattamento e dello smaltimento dei RAEE inoffensivo per l'ambiente. Questa pratica è conforme alla comunicazione della Commissione sul piano d'azione "Produzione e consumo sostenibili" e "Politica industriale sostenibile", in particolare per quanto riguarda consumi più intelligenti e l'attenzione agli aspetti ambientali negli appalti pubblici. |
soppresso |
Motivazione | |
I costi generati dalla raccolta e dal trattamento dovrebbero essere integrati nel prezzo del prodotto, in modo da rappresentare un incentivo alla riduzione dei costi. I costi forfettari non rispecchiano né i costi effettivi di un prodotto alla fine del suo ciclo di vita né il suo impatto ambientale. Il consumatore non ottiene in ultima analisi alcuna informazione sulle possibilità di riciclaggio e sui costi effettivi del trattamento. | |
Emendamento 11 Posizione del Consiglio Considerando 25 | |
Posizione del Consiglio |
Emendamento |
(25) L'informazione sul peso delle AEE immesse sul mercato nell'Unione e sui tassi di raccolta, sulla preparazione per il riutilizzo, compresa per quanto possibile la preparazione per il riutilizzo di interi apparecchi, sul recupero o il riciclaggio e sull'esportazione dei RAEE raccolti a norma della presente direttiva, è necessaria per monitorare il raggiungimento degli obiettivi della presente direttiva. Allo scopo di calcolare i tassi di raccolta si dovrebbe elaborare una metodologia comune per il calcolo del peso delle AEE al fine di chiarire, tra l'altro, che tale termine comprende il peso effettivo dell'intera apparecchiatura nella forma in cui viene commercializzata, compresi tutti i componenti, i sottoinsiemi, gli accessori e i materiali di consumo, ma esclusi l'imballaggio, le batterie, le istruzioni per l'uso e i manuali. |
(25) L'informazione sul peso delle AEE immesse sul mercato nell'Unione e sui tassi di raccolta, sulla preparazione per il riutilizzo, compresa per quanto possibile la preparazione per il riutilizzo di interi apparecchi, sul recupero o il riciclaggio e sull'esportazione dei RAEE raccolti a norma della presente direttiva, è necessaria per monitorare il raggiungimento degli obiettivi della presente direttiva. Allo scopo di calcolare i tassi di raccolta si dovrebbe elaborare una metodologia comune per il calcolo del peso delle AEE verificando, tra l'altro, se tale termine comprende il peso effettivo dell'intera apparecchiatura nella forma in cui viene commercializzata, compresi tutti i componenti, i sottoinsiemi, gli accessori e i materiali di consumo, ma esclusi l'imballaggio, le batterie, le istruzioni per l'uso e i manuali. |
Emendamento 12 Posizione del Consiglio Considerando 27 | |
Posizione del Consiglio |
Emendamento |
(27) Gli Stati membri dovrebbero assicurare un flusso adeguato di informazioni affinché l'attuazione della presente direttiva possa avvenire nel pieno rispetto delle prescrizioni del mercato interno, vale a dire evitando doppioni di requisiti imposti ai produttori. |
(27) Per ridurre gli ostacoli al corretto funzionamento del mercato interno, gli oneri amministrativi dovrebbero essere ridotti standardizzando le procedure di registrazione e di rendicontazione ed evitando addebiti multipli per registrazioni multiple nei singoli Stati membri. In particolare, un produttore non dovrebbe più essere obbligato ad avere sede legale in uno Stato membro per potervi commercializzare AEE. Dovrebbe invece essere sufficiente la nomina di un rappresentante legale locale residente nello Stato membro in questione.
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Motivazione | |
L'esperienza fatta con la direttiva vigente sui RAEE ha dimostrato che i diversi requisiti di registrazione e di notifica nei 27 Stati membri hanno portato a un aumento della burocrazia e a costi inattesi. In base alla valutazione d'impatto si possono evitare costi burocratici per un importo pari a 66 milioni di euro. È quindi nell'interesse di un mercato interno funzionante portare avanti l'armonizzazione dei requisiti di registrazione e di notifica e l'interoperabilità dei registri nazionali. L'emendamento ripristina la posizione del PE. | |
Emendamento 13 Posizione del Consiglio Considerando 28 | |
Posizione del Consiglio |
Emendamento |
(28) Al fine di adeguare gli allegati IV, VII, VIII e IX al progresso scientifico e tecnologico e di adottare norme che integrino le disposizioni della presente direttiva, per quanto riguarda i requisiti tecnici per la raccolta e l'equivalenza del trattamento dei rifiuti quando questi ultimi sono spediti fuori dall'Unione, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga le opportune consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva ed appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. |
(28) Al fine di adottare disposizioni transitorie in relazione ai tassi di raccolta, al metodo di determinazione del volume misurato in base al peso dei rifiuti, di adottare norme che integrino le disposizioni della presente direttiva, per quanto riguarda i requisiti tecnici per la raccolta e l'equivalenza del trattamento dei rifiuti quando questi ultimi sono spediti fuori dall'Unione, di stabilire requisiti minimi e metodi di calcolo per gli importi di garanzia, di fissare le definizioni di "rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche molto piccole" e di "imprese di dimensioni estremamente ridotte con una superficie molto limitata" nonché di adeguare gli allegati IV, VII, VIII e IX al progresso scientifico e tecnologico e di adottare misure più specifiche sull'ispezione ed il controllo, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga le opportune consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva ed appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. |
Motivazione | |
In questa sede sono elencati tutti gli atti delegati previsti dalla direttiva. Ripristino della posizione del Parlamento in prima lettura. | |
Emendamento 14 Posizione del Consiglio Articolo 1 | |
Posizione del Consiglio |
Emendamento |
La presente direttiva stabilisce misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), nonché riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia. |
La presente direttiva stabilisce misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei RAEE nonché riducendo gli impatti negativi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia, ai sensi degli articoli 1 e 4 della direttiva 2008/98/CE. La presente direttiva impone a tutti gli operatori che intervengono nel ciclo di vita di un prodotto di migliorare i propri standard ambientali, contribuendo così alla produzione e al recupero sostenibili. |
Motivazione | |
Il riferimento ai principi della direttiva quadro sui rifiuti (principi della prevenzione dei rifiuti e della gerarchia dei rifiuti) figura al considerando 6. Visto che nella direttiva quadro originaria sui RAEE veniva evidenziata la prestazione ambientale di tutti gli interessati, tale aspetto andrebbe menzionato espressamente in questa sede. La direttiva del 2003 sui RAEE prevede, attraverso un approccio completo basato sul ciclo di vita, il miglioramento degli standard ambientali di tutti gli operatori che trattano AEE o RAEE. È un aspetto che andrebbe salvaguardato e non dovrebbe, pertanto, essere stralciato dall’articolo 1. | |
Emendamento 15 Posizione del Consiglio Articolo 2 – paragrafo 1 | |
Posizione del Consiglio |
Emendamento |
La presente direttiva si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) nel modo seguente: |
Fatto salvo il paragrafo 3, la presente direttiva si applica a tutte le AEE. |
a) dal ..*. al ...** (periodo transitorio) alle AEE che rientrano nelle categorie dell'allegato I. L'allegato II contiene un elenco indicativo di AEE che rientrano nelle categorie dell'allegato I. |
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b) dal ...*** , alle AEE che rientrano nelle categorie dell'allegato III. L'allegato IV contiene un elenco indicativo di AEE che rientrano nelle categorie dell'allegato III. |
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________ |
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* GU inserire la data di entrata in vigore della presente direttiva. |
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** GU inserire la data corrispondente a sei anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva. |
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*** GU: inserire la data corrispondente a sei anni e un giorno dalla data di entrata in vigore della presente direttiva. |
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Motivazione | |
Un campo di applicazione "aperto" porta a una maggiore certezza del diritto il che rappresenta un obiettivo importante nella revisione della direttiva in quanto, in linea di principio, saranno incluse tutte le AEE. Il raggruppamento in singole categorie portava ad interpretazioni molto diverse negli Stati membri, il che andrebbe evitato. In tal modo si può inoltre tener conto di nuovi prodotti che altrimenti renderebbero necessaria una revisione della direttiva per poter entrare nel suo campo di applicazione. | |
Emendamento 16 Posizione del Consiglio Articolo 2 – paragrafo 3 – alinea | |
Posizione del Consiglio |
Emendamento |
3. Durante il periodo transitorio di cui al paragrafo 1, lettera a), la presente direttiva non si applica alle AEE seguenti: |
3. La presente direttiva non si applica alle AEE seguenti: |
Motivazione | |
In conseguenza dell'emendamento all'articolo 2, paragrafo 1, è necessario che il legislatore determini insieme al campo di applicazione aperto anche le deroghe. | |
Emendamento 17 Posizione del Consiglio Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova) | |
Posizione del Consiglio |
Emendamento |
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c bis) apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio; |
Motivazione | |
Per quanto concerne le singole deroghe, non si tratta di una modifica contenutistica ma solo di una modifica della posizione del testo nell'ambito dell'articolo 2 (cfr. anche l'emendamento all'articolo 2, paragrafo 4). | |
Emendamento 18 Posizione del Consiglio Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera c ter (nuova) | |
Posizione del Consiglio |
Emendamento |
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c ter) utensili industriali fissi di grandi dimensioni; |
Motivazione | |
Per quanto concerne le singole deroghe, non si tratta di una modifica contenutistica ma solo di una modifica della posizione del testo nell'ambito dell'articolo 2 (cfr. anche l'emendamento all'articolo 2, paragrafo 4). | |
Emendamento 19 Posizione del Consiglio Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera c quater (nuova) | |
Posizione del Consiglio |
Emendamento |
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c quater) impianti fissi di grandi dimensioni, ad eccezione di quelle parti che sono moduli di illuminazione e fotovoltaici; |
Motivazione | |
È importante che siano esclusi gli impianti fissi di grandi dimensioni, ma ci sono alcune parti di quegli impianti che dovrebbero rimanere nell'ambito di applicazione della direttiva. Ciò riguarda soprattutto moduli di illuminazione e fotovoltaici, che possono essere venduti separatamente dall'impianto e di cui produttore non conosce necessariamente l'utilizzo finale. | |
Emendamento 20 Posizione del Consiglio Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera c quinquies (nuova) | |
Posizione del Consiglio |
Emendamento |
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c quinquies) mezzi di trasporto di persone o di merci, esclusi i veicoli elettrici a due ruote non omologati; |
Motivazione | |
Per quanto concerne le singole deroghe, non si tratta di una modifica contenutistica ma solo di una modifica della posizione del testo nell'ambito dell'articolo 2 (cfr. anche l'emendamento all'articolo 2, paragrafo 4). | |
Emendamento 21 Posizione del Consiglio Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera c sexies (nuova) | |
Posizione del Consiglio |
Emendamento |
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c sexies) macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale; |
Motivazione | |
Per quanto concerne le singole deroghe, non si tratta di una modifica contenutistica ma solo di una modifica della posizione del testo nell'ambito dell'articolo 2 (cfr. anche l'emendamento all'articolo 2, paragrafo 4). | |
Emendamento 22 Posizione del Consiglio Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera c septies (nuova) | |
Posizione del Consiglio |
Emendamento |
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c septies) apparecchiature appositamente concepite a fini di ricerca e sviluppo, disponibili unicamente nell'ambito di rapporti tra imprese; |
Motivazione | |
Per quanto concerne le singole deroghe, non si tratta di una modifica contenutistica ma solo di una modifica della posizione del testo nell'ambito dell'articolo 2 (cfr. anche l'emendamento all'articolo 2, paragrafo 4). | |
Emendamento 23 Posizione del Consiglio Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera c octies (nuova) | |
Posizione del Consiglio |
Emendamento |
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c octies) dispositivi medici e dispositivi medico-diagnostici in vitro, qualora si sospetti che tali dispositivi siano infetti prima della fine del ciclo di vita, e dispositivi medici impiantabili attivi; |
Motivazione | |
Per quanto concerne le singole deroghe, non si tratta di una modifica contenutistica ma solo di una modifica della posizione del testo nell'ambito dell'articolo 2 (cfr. anche l'emendamento all'articolo 2, paragrafo 4). | |
Emendamento 24 Posizione del Consiglio Articolo 2 – paragrafo 4 | |
Posizione del Consiglio |
Emendamento |
4. In aggiunta alle apparecchiature di cui al paragrafo 3, dal ... *, la presente direttiva non si applica alle seguenti AEE: |
soppresso |
a) apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio; |
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b) utensili industriali fissi di grandi dimensioni; |
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c) impianti fissi di grandi dimensioni; |
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d) mezzi di trasporto di persone o di merci, esclusi i veicoli elettrici a due ruote non omologati; |
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e) macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale; |
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f) apparecchiature appositamente concepite a fini di ricerca e sviluppo, disponibili unicamente nell'ambito di rapporti tra imprese; |
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g) dispositivi medici e dispositivi medico-diagnostici in vitro, qualora si sospetti che tali dispositivi siano infetti prima della fine del ciclo di vita, e dispositivi medici impiantabili attivi. |
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________ |
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* GU: inserire la data corrispondente a sei anni e un giorno dalla data di entrata in vigore della presente direttiva. |
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Motivazione | |
In considerazione del campo di applicazione "aperto" è opportuno che il legislatore definisca insieme a tale campo di applicazione anche un elenco di deroghe. Per quanto concerne le singole deroghe, non si tratta di una modifica contenutistica ma solo di una modifica della posizione del testo nell'ambito dell'articolo 2 (cfr. anche l'emendamento all'articolo 2, paragrafo 3). | |
Emendamento 25 Posizione del Consiglio Articolo 2 – paragrafo 5 | |
Posizione del Consiglio |
Emendamento |
5. Entro ...* la Commissione riesamina l'ambito di applicazione della presente direttiva, quale stabilito al paragrafo 1, lettera b), compresi i parametri per distinguere tra apparecchiature di grandi e piccole dimensioni nell'allegato III, e presenta una relazione in materia al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa. |
5. Entro ...* e successivamente ogni cinque anni, la Commissione riesamina l'ambito di applicazione della presente direttiva e presenta una relazione in materia al Parlamento europeo e al Consiglio. |
________ * GU: inserire la data corrispondente a tre anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva. |
_______ * 5 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva. |
Motivazione | |
Ripristino della posizione del Parlamento in prima lettura. | |
Emendamento 26 Posizione del Consiglio Articolo 3 – comma 1 – lettera d | |
Posizione del Consiglio |
Emendamento |
d) "macchine mobili non stradali ": le macchine dotate di una fonte di alimentazione a bordo, il cui funzionamento richiede mobilità o movimento continuo o semicontinuo durante il lavoro, tra una serie di postazioni di lavoro fisse; |
d) "macchine mobili non stradali": le macchine il cui funzionamento richiede mobilità o movimento continuo o semicontinuo durante il lavoro, tra una serie di postazioni di lavoro fisse o che sono utilizzate senza spostamenti ma che possono essere equipaggiate in modo tale da consentirne uno spostamento più agevole da un luogo all’altro; |
Motivazione | |
Apparecchiature analoghe, identiche nella costruzione, nel materiale e nel funzionamento e che si differenziano solo per il fatto di essere alimentate via cavo o attraverso un approvvigionamento energetico proprio non andrebbero trattate in modo diverso. Inoltre, nel caso di determinati processi di produzione, le macchine impiegate devono essere necessariamente mobili in quanto altrimenti la catena di produzione non funzionerebbe o non funzionerebbe correttamente. Queste apparecchiature non vengono però mosse durante il funzionamento. | |
Emendamento 27 Posizione del Consiglio Articolo 3 – commma 1 – lettera f | |
Posizione del Consiglio |
Emendamento |
f) "produttore": la persona fisica o giuridica che, qualunque sia la tecnica di vendita utilizzata, incluso la comunicazione a distanza ai sensi della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza: |
f) "produttore": la persona fisica o giuridica che, qualunque sia la tecnica di vendita utilizzata, incluso la comunicazione a distanza ai sensi della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza: |
i) è stabilita in uno Stato membro e fabbrica AEE recanti il suo nome o marchio di fabbrica o che commissiona la progettazione o la fabbricazione di AEE e le commercializza apponendovi il proprio nome o marchio di fabbrica, nel territorio di uno Stato membro; |
i) è stabilita nell'Unione e fabbrica AEE recanti il suo nome o marchio di fabbrica o che commissiona la progettazione o la fabbricazione di AEE e le commercializza nell'Unione apponendovi il proprio nome o marchio di fabbrica; |
ii) è stabilita in uno Stato membro e rivende nel territorio di tale Stato membro, con il suo nome o marchio di fabbrica, apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non viene considerato "produttore", se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del punto i); |
ii) è stabilita nell'Unione e rivende nell'Unione, con il suo nome o marchio di fabbrica, apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non viene considerato "produttore", se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del punto i); |
iii) è stabilita in uno Stato membro e immette sul mercato di tale Stato membro, nell'ambito di un'attività professionale, AEE di un paese terzo o di un altro Stato membro; o |
iii) è stabilita nell'Unione e immette sul mercato dell'Unione, nell'ambito di un'attività professionale, AEE di un paese terzo; o |
iv) vende AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza direttamente a nuclei domestici o a utenti diversi dai nuclei domestici, in uno Stato membro, ed è stabilita in un altro Stato membro o in un paese terzo. |
iv) vende AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza direttamente a nuclei domestici o a utenti diversi dai nuclei domestici, in uno Stato membro, ed è stabilita in un altro Stato membro o in un paese terzo. |
Motivazione | |
Secondo la valutazione di impatto del documento COM, l'applicazione dell'approccio europeo rende possibili risparmi annui sui costi nell'ordine di 66 milioni di euro riducendo gli oneri burocratici. La vendita diretta a distanza costituisce un aspetto importante e merita un esame più attento. Di nuovo diventa opportuno un approccio europeo: i produttori si devono registrare soltanto una volta. L'emendamento 17 copre tale punto Il Parlamento chiede che la vendita di AEE a distanza sia facilitata (completamento del mercato interno per il commercio elettronico [2010/2012(INI]). | |
Emendamento 28 Posizione del Consiglio Articolo 3 – comma 1 – lettera j | |
Posizione del Consiglio |
Emendamento |
j) "messa a disposizione sul mercato": la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato di uno Stato membro nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito; |
j) "messa a disposizione sul mercato": la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito; |
Motivazione | |
La definizione a livello nazionale di "messa a disposizione sul mercato" crea notevoli ostacoli burocratici e quindi anche costi elevati, che intralciano gravemente il mercato interno. Secondo la valutazione d'impatto della Commissione, se si sceglie l'approccio europeo sono possibili risparmi per 66 milioni di euro l'anno grazie alla riduzione degli oneri burocratici. | |
Emendamento 29 Posizione del Consiglio Articolo 3 – comma 1 – lettera k | |
Posizione del Consiglio |
Emendamento |
k) "immissione sul mercato": la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato nel territorio di uno Stato membro nell'ambito di un'attività professionale; |
k) "immissione sul mercato": la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dell'Unione nell'ambito di un'attività professionale; |
Motivazione | |
La definizione a livello nazionale di "immissione sul mercato" crea notevoli ostacoli burocratici e quindi anche costi elevati, che intralciano gravemente il mercato interno. Secondo la valutazione d'impatto della Commissione, se si sceglie l'approccio europeo sono possibili risparmi per 66 milioni di euro l'anno grazie alla riduzione degli oneri burocratici. | |
Emendamento 30 Posizione del Consiglio Articolo 3 – comma 1 – lettera l | |
Posizione del Consiglio |
Emendamento |
l) "rimozione": l'operazione manuale, meccanica, chimica o metallurgica in seguito alla quale le sostanze, le miscele e i componenti pericolosi sono contenuti in un flusso identificabile o sono una parte identificabile di un flusso. Una sostanza, una miscela o un componente è identificabile se può essere monitorato per dimostrare che il trattamento è sicuro per l'ambiente; |
l) "rimozione": l'operazione manuale, meccanica, chimica o metallurgica in cui al termine del trattamento le sostanze, le miscele e i componenti pericolosi sono contenuti in un flusso identificabile o sono una parte identificabile di un flusso. Una sostanza, una miscela o un componente è identificabile se può essere monitorato per dimostrare che il trattamento è sicuro per l'ambiente; |
Motivazione | |
La direttiva non deve stabilire quando le sostanze vengono rimosse. È importante che siano rimosse e che si ottengano, in tale contesto, i migliori risultati ambientali. In parte vanno rimosse come frazioni identificabili, il che è possibile solo in una fase tardiva del trattamento e non all'inizio. Lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio verrebbe ostacolato dall'indicazione del momento in cui procedere. Per tale motivo si sostiene la proposta originaria della Commissione. | |
Emendamento 31 Posizione del Consiglio Articolo 3 – comma 1 – lettera o bis (nuova) | |
Posizione del Consiglio |
Emendamento |
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o bis) "piccoli apparecchi": tutte le apparecchiature che sono in linea di principio trasportabili o non sono destinate a restare nel luogo di utilizzo per tutto il loro periodo di vita utile; |
Motivazione | |
Ripristino della definizione di "piccoli apparecchi" figurante nell'allegato I bis della posizione in prima lettura del Parlamento. La definizione è necessaria per l'articolo 5, paragrafo 1 e per l'articolo 7, paragrafo 6. | |
Emendamento 32 Posizione del Consiglio Articolo 3 – comma 1 – lettera o ter (nuova) | |
Posizione del Consiglio |
Emendamento |
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o ter) "grandi apparecchi:"tutti gli apparecchi che non sono in linea di principio trasportabili o sono destinati a rimanere nel luogo di utilizzo per tutto il loro periodo di vita utile; |
Emendamento 33 Posizione del Consiglio Articolo 4 | |
Posizione del Consiglio |
Emendamento |
Gli Stati membri, fatte salve le prescrizioni della legislazione dell'Unione sulla progettazione dei prodotti, compresa la direttiva 2009/125/CE, incoraggiano la cooperazione tra produttori e operatori degli impianti di riciclaggio nonché misure volte a favorire la progettazione e la produzione di AEE, soprattutto al fine di agevolare il riutilizzo, lo smaltimento e il recupero dei RAEE, dei loro componenti e materiali. In tale contesto, gli Stati membri adottano misure adeguate affinché i produttori non impediscano, mediante caratteristiche specifiche della progettazione o processi di fabbricazione, il riutilizzo dei RAEE, a meno che tali caratteristiche specifiche della progettazione o processi di fabbricazione presentino vantaggi di primaria importanza, ad esempio in relazione alla protezione dell'ambiente e/o ai requisiti di sicurezza. |
Gli Stati membri, fatte salve le prescrizioni della legislazione dell'Unione sulla progettazione dei prodotti, compresa la direttiva 2009/125/CE, incoraggiano la cooperazione tra produttori e operatori degli impianti di riciclaggio nonché misure volte a favorire la progettazione e la produzione di AEE, soprattutto al fine di agevolare il riutilizzo, lo smaltimento e il recupero dei RAEE, dei loro componenti e materiali. Tali misure rispettano il corretto funzionamento del mercato interno. In tale contesto, gli Stati membri adottano misure adeguate affinché i produttori non impediscano, mediante caratteristiche specifiche della progettazione o processi di fabbricazione, il riutilizzo dei RAEE, a meno che tali caratteristiche specifiche della progettazione o processi di fabbricazione presentino vantaggi di primaria importanza, ad esempio in relazione alla protezione dell'ambiente e/o ai requisiti di sicurezza. Le prescrizioni in materia di progettazione ecocompatibile per agevolare il riutilizzo, la soppressione e il recupero dei RAEE e per ridurre le emissioni di sostanze pericolose sono definite non oltre il 31 dicembre 2014 nel quadro delle misure di attuazione della direttiva 2009/125/CE. |
Motivazione | |
La progettazione ecocompatibile di prodotti ad elevato consumo energetico non è importante solo in relazione al consumo di energia di un prodotto ma anche per semplificare il riutilizzo, lo smaltimento e il recupero. L'inclusione della fase di riciclaggio nel processo di progettazione può portare ad un aumento e ad un'ottimizzazione del riciclaggio. Si conferisce così impulso alla semplice soppressione, alla migliore capacità di riciclaggio, alla riduzione di emissioni pericolose e al recupero di materie prime secondarie. Ripristino della posizione del Parlamento in prima lettura. | |
Emendamento 34 Posizione del Consiglio Articolo 5 – paragrafo 1 | |
Posizione del Consiglio |
Emendamento |
1. Gli Stati membri adottano le misure adeguate a ridurre al minimo lo smaltimento dei RAEE sotto forma di rifiuti urbani misti e raggiungere un elevato livello di raccolta differenziata dei RAEE , in particolare e in via prioritaria per le apparecchiature per lo scambio di temperatura contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono e gas fluorurati ad effetto serra e lampade fluorescenti contenenti mercurio. |
1. Al fine di raggiungere un elevato livello di raccolta differenziata dei RAEE e assicurare un corretto trattamento di tutte le tipologie di RAEE, in particolare e in via prioritaria per le apparecchiature per lo scambio di temperatura contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono e gas fluorurati ad effetto serra, le lampade contenenti mercurio, i moduli fotovoltaici e i piccoli apparecchi, comprese le piccole apparecchiature IT e di telecomunicazione, gli Stati membri garantiscono che tutti i RAEE siano raccolti separatamente e non mischiati con i rifiuti ingombranti o misti dei nuclei domestici. |
Motivazione | |
Tutti i RAEE devono essere raccolti separatamente e non si deve mirare solo a perseguire un tasso elevato. I refrigeratori e i congelatori, ma anche tutte le lampade contenenti mercurio nonché i moduli fotovoltaici e i piccoli apparecchi vanno raccolti in via prioritaria. Questi ultimi contengono di frequente sostanze pericolose ma anche preziose materie prime secondarie e purtroppo vengono spesso smaltiti illegalmente con i rifiuti domestici. È preferibile che i moduli fotovoltaici siano raccolti separatamente anche a causa del fatto che contengono in parte sostanze pericolose e in parte materie prime secondarie preziose. | |
Emendamento 35 Posizione del Consiglio Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2 | |
Posizione del Consiglio |
Emendamento |
A tal fine, gli Stati membri possono prescrivere che gli impianti o i centri di raccolta, a seconda dei casi, prevedano la separazione nei punti di raccolta dei RAEE da preparare per il riutilizzo da altri RAEE raccolti separatamente. |
Ai fini del massimo riutilizzo degli apparecchi interi, gli Stati membri garantiscono inoltre che, prima di ogni ulteriore trasporto, gli impianti di raccolta prevedano la separazione nei punti di raccolta dei RAEE da preparare per il riutilizzo da altri RAEE raccolti separatamente. |
Motivazione | |
La raccolta separata di rifiuti riciclabili è necessaria per applicare la gerarchia dei rifiuti anche in questa direttiva specifica; è inoltre in relazione con il tasso di riciclaggio di cui all'articolo 11. Solo se gli apparecchi riciclabili vengono obbligatoriamente separati al più presto dagli altri rifiuti di apparecchi, è possibile un riciclaggio sensato. | |
Emendamento 36 Posizione del Consiglio Articolo 7 – paragrafo 1 | |
Posizione del Consiglio |
Emendamento |
1. Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 1, gli Stati membri si adoperano affinché i produttori, o i terzi che agiscono per conto dei produttori, raggiungano almeno un tasso di raccolta del 65%. Il tasso di raccolta è calcolato sulla base del peso totale di RAEE raccolti conformemente agli articoli 5 e 6 in un dato anno dallo Stato membro interessato ed espresso come percentuale del peso medio delle AEE immesse sul mercato in detto Stato membro nei tre anni precedenti. Ogni anno deve essere raggiunto un tasso di raccolta minimo che evolve dal 45% nell'anno di riferimento ... al 65% nell'anno di riferimento ...*. Fino a ...***, si continua ad applicare un tasso medio di raccolta differenziata di almeno 4 kg l'anno per abitante di RAEE provenienti dai nuclei domestici. |
1. Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 1, ciascuno Stato membro garantisce che, entro il 2016, sia raccolto almeno l’85% dei RAEE generati nel suo territorio. |
|
Ciascuno Stato membro assicura che entro il …* siano raccolti almeno 4 kg di RAEE pro capite o, qualora sia superiore, un volume misurato in base al peso dei RAEE equivalente a quello raccolto nel medesimo Stato membro nel 2010. |
|
Gli Stati membri garantiscono che il volume dei RAEE raccolti sia gradualmente incrementato nel periodo che intercorre tra il ...** e il 2016. |
|
Gli Stati membri possono stabilire obiettivi individuali più ambiziosi e ne danno in tal caso comunicazione alla Commissione. |
|
Gli obiettivi di raccolta devono essere raggiunti annualmente. |
|
Gli Stati membri presentano i propri piani di miglioramento alla Commissione non oltre il …**. |
_______ |
_______ |
* GU: inserire la data corrispondente a quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva. |
* Data di entrata in vigore della presente direttiva. |
** GU: inserire la data corrispondente a otto anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva. |
** Diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva. |
*** GU: inserire la data del 1°gennaio dell'anno corrispondente a quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva. |
|
Motivazione | |
I produttori non possono essere ritenuti responsabili dato che non controllano gli altri operatori che effettuano la raccolta di RAEE. Il produttore non è un soggetto giuridico in grado di conseguire gli obiettivi generali di raccolta. Gli Stati membri sono tenuti a contrastare le spedizioni illecite. Il tasso di raccolta va stabilito sulla base del volume di rifiuti registrato e non in modo indiretto a partire da quello delle apparecchiature nuove. Occorre considerare i diversi cicli di vita dei prodotti negli Stati membri. Si tiene conto in tal modo dei mercati non ancora saturi e delle apparecchiature con lunghi cicli di utilizzazione (moduli fotovoltaici). | |
Emendamento 37 Posizione del Consiglio Articolo 7 – paragrafo 2 | |
Posizione del Consiglio |
Emendamento |
2. Al fine di stabilire se il tasso minimo di raccolta sia stato raggiunto, gli Stati membri assicurano che le informazioni sui RAEE raccolti separatamente conformemente all'articolo 5, siano notificate agli stessi. |
2. Al fine di stabilire se il tasso minimo di raccolta sia stato raggiunto, gli Stati membri assicurano che i soggetti interessati comunichino, senza alcun costo per gli Stati membri, in conformità dell'articolo 16 e su base annuale, le informazioni sui RAEE, che sono stati: |
|
– preparati per il riutilizzo o inviati ai centri di trattamento da qualsiasi operatore; |
|
– portati a centri di raccolta, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera a); |
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– portati a distributori, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b); |
|
– oggetto di raccolta differenziata da parte dei produttori o di terzi che agiscono a loro nome; ovvero |
|
– raccolti separatamente in altro modo. |
Motivazione | |
Gli Stati membri sono responsabili del raggiungimento dell'obiettivo di raccolta e devono comunicare i quantitativi di RAEE raccolti ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 5. Per tale motivo è importante che tutti i quantitativi raccolti separatamente siano loro segnalati. È necessario chiarire che bisogna riferire in merito a tutti i quantitativi e che va tenuto conto anche, ad esempio, dei quantitativi inviati direttamente ai centri di trattamento. | |
Emendamento 38 Posizione del Consiglio Articolo 7 – paragrafo 3 | |
Posizione del Consiglio |
Emendamento |
3. La Repubblica ceca, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Romania e la Slovacchia, possono, data l'insufficienza delle infrastrutture necessarie e in considerazione dello scarso livello di consumo di AEE, decidere di: |
soppresso |
a) raggiungere, entro ... *, un tasso di raccolta che sia inferiore al 45% ma superiore al 40%; del peso medio delle AEE immesse sul mercato nei tre anni precedenti; e |
|
b) posticipare il raggiungimento del tasso di raccolta di cui al paragrafo 1 a una data di loro scelta che non sia posteriore a ...**. |
|
_______ |
|
* GU: inserire la data corrispondente a quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva. |
|
** GU: inserire la data corrispondente a dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva. |
|
Motivazione | |
Il metodo di calcolo del Parlamento che utilizza come base i rifiuti prodotti rende superflua la necessità di deroghe nazionali. Motivo di ciò è che i rifiuti effettivamente prodotti in uno Stato membro sono determinanti e che i cicli di produzione, che possono essere diversi da Stato membro a Stato membro, sono già stati presi in considerazione. | |
Emendamento 39 Posizione del Consiglio Articolo 7 – paragrafo 4 | |
Posizione del Consiglio |
Emendamento |
4. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire ulteriori disposizioni transitorie, per affrontare le difficoltà incontrate da uno Stato membro nel soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 1, a causa di circostanze nazionali specifiche. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2. |
4. Alla Commissione è conferito il potere, conformemente all'articolo 20, di adottare disposizioni transitorie mediante atti delegati per il periodo fino al 31 dicembre 2015, per affrontare le difficoltà incontrate dagli Stati membri nel rispettare i tassi fissati al paragrafo 1, a causa di circostanze nazionali specifiche |
Motivazione | |
Per il periodo transitorio fino all'applicazione della nuova base di misurazione dei RAEE sono possibili deroghe al tasso di raccolta. Ciò è eccezionalmente possibile in quanto, a causa di specifiche circostanze nazionali, soprattutto i nuovi Stati membri possono avere difficoltà a raggiungere i 4kg. Certo, vanno applicati atti delegati in quanto l'atto giuridico di base è modificato da queste disposizioni transitorie. | |
Emendamento 40 Posizione del Consiglio Articolo 7 – paragrafo 5 | |
Posizione del Consiglio |
Emendamento |
5. Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente articolo, la Commissione può, mediante atti di esecuzione, definire una metodologia comune per calcolare il peso totale delle AEE sul mercato nazionale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2. |
5. Entro e non oltre il 31 dicembre 2012 la Commissione adotta, conformemente all'articolo 20, atti delegati per quanto concerne la definizione di una metodologia comune per la determinazione del volume misurato in base al peso dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche prodotti in ogni Stato membro. Tale metodologia include norme dettagliate sull'applicazione nonché metodi di calcolo per verificare la conformità con i tassi fissati al paragrafo 1. |
Motivazione | |
Il metodo di calcolo è di grande rilevanza per l'obiettivo di raccolta ed integra quindi l'atto giuridico di base. Vanno pertanto scelti atti delegati. | |
Emendamento 41 Posizione del Consiglio Articolo 7 – paragrafo 6 | |
Posizione del Consiglio |
Emendamento |
6. Sulla base di una relazione della Commissione, accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa, il Parlamento europeo e il Consiglio riesaminano entro... il tasso di raccolta del 45% e la relativa scadenza di cui al paragrafo 1, nella prospettiva di fissare anche eventuali obiettivi individuali per la raccolta differenziata per una o più delle categorie definite nell'allegato III, in particolare per le apparecchiature per lo scambio di temperatura e per le lampade contenenti mercurio. |
6. Sulla base di una relazione della Commissione, accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa, il Parlamento europeo e il Consiglio riesaminano entro e non oltre il 31 dicembre 2012. il tasso di raccolta e le scadenze di cui al paragrafo 1, nella prospettiva di fissare anche eventuali obiettivi individuali per la raccolta differenziata per una o più delle categorie definite nell'allegato III, in particolare per i pannelli fotovoltaici, per le apparecchiature per lo scambio di temperatura, per le lampade, comprese le lampadine, nonché per i piccoli apparecchi, tra cui le piccole apparecchiature IT e di telecomunicazione. |
_______ |
|
* GU: inserire la data corrispondente a tre anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva. |
|
Motivazione | |
I pannelli fotovoltaici sono un tipo molto specifico di AEE. Sono completamente diversi dalle altre grandi apparecchiature e richiedono un proprio regime di raccolta per un riciclaggio adeguato. È pertanto opportuno incaricare la Commissione di definire un obiettivo di raccolta specifico per i pannelli fotovoltaici, piuttosto che mantenerli nell'ambito di un obiettivo di raccolta complessivo. (Nuovo emendamento conseguente all'inclusione dei pannelli fotovoltaici nell'ambito di applicazione, decisa dal Consiglio ) | |
Emendamento 42 Posizione del Consiglio Articolo 7 – paragrafo 7 | |
Posizione del Consiglio |
Emendamento |
7. Sulla base di una relazione della Commissione, accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa, il Parlamento europeo e il Consiglio riesaminano entro...* il tasso di raccolta del 65% e la relativa scadenza di cui al paragrafo 1 nella prospettiva di fissare anche eventuali obiettivi per la raccolta differenziata per una o più delle categorie definite nell'allegato III. |
soppresso |
_______ |
|
* GU: inserire la data corrispondente a sette anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva. |
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Motivazione | |
Una verifica del tasso di raccolta e delle scadenze nonché dei tassi di raccolta separata è già prevista dall'emendamento all'articolo 7, paragrafo 6. | |
Emendamento 43 Posizione del Consiglio Articolo 8 – paragrafo 3 | |
Posizione del Consiglio |
Emendamento |
3. Gli Stati membri provvedono affinché i produttori o i terzi che agiscono a nome loro istituiscano sistemi per il recupero dei RAEE ricorrendo, ove appropriato, alle migliori tecniche disponibili. I produttori possono istituire tali sistemi a titolo individuale o collettivo. Gli Stati membri provvedono a che gli stabilimenti o le imprese che effettuano operazioni di raccolta o trattamento effettuino lo stoccaggio e il trattamento dei RAEE conformemente ai requisiti tecnici indicati nell'allegato VIII. |
3. Gli Stati membri provvedono affinché i produttori o i terzi che agiscono a nome loro istituiscano sistemi per il recupero dei RAEE ricorrendo alle migliori tecniche disponibili. I produttori possono istituire tali sistemi a titolo individuale o collettivo. Gli Stati membri provvedono a che gli stabilimenti o le imprese che effettuano operazioni di raccolta o trattamento effettuino lo stoccaggio e il trattamento dei RAEE conformemente ai requisiti tecnici indicati nell'allegato VIII. |
Motivazione | |
Le migliori tecniche disponibili sono sempre importanti e andrebbero sostenute per ottenere un migliore riciclaggio e creare incentivi all'innovazione nei settori della raccolta e del trattamento. La limitazione prevista dal Consiglio in considerazione dei diversi costi potrebbe inoltre portare ad una distorsione della concorrenza nell'Unione. | |
Emendamento 44 Posizione del Consiglio Articolo 8 – paragrafo 4 – comma 1 | |
Posizione del Consiglio |
Emendamento |
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 20 relativo alla modifica dell'allegato VII, al fine di introdurvi altre tecnologie di trattamento che garantiscano almeno lo stesso livello di protezione della salute umana e dell'ambiente, e, se necessario, al fine di specificare nell'ambito del processo di trattamento ove debba avvenire la rimozione di sostanze, miscele e componenti. |
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 20 relativo alla modifica dell'allegato VII, al fine di introdurvi altre tecnologie di trattamento che garantiscano almeno lo stesso livello di protezione della salute umana e dell'ambiente. |
Motivazione | |
Non serve prescrivere il momento in cui avviene la rimozione delle sostanze, in quanto tale norma ostacolerebbe ogni innovazione tecnica. È importante che le sostanze siano rimosse a norma dell'allegato III e che si ottengano in tale contesto i migliori risultati ambientali. Lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio sarebbe ostacolato dall'indicazione del momento in cui vanno rimosse. Per tale motivo si sostiene la proposta originaria della Commissione. | |
Emendamento 45 Posizione del Consiglio Articolo 8 – paragrafo 4 – comma 2 | |
Posizione del Consiglio |
Emendamento |
La Commissione valuta in via prioritaria se le indicazioni concernenti i circuiti stampati dei telefoni mobili e gli schermi a cristalli liquidi debbano essere modificate. |
La Commissione valuta in via prioritaria se le indicazioni concernenti i circuiti stampati dei telefoni mobili e gli schermi a cristalli liquidi debbano essere modificate. La Commissione esamina altresì la necessità di apportare modifiche all'allegato VII per trattare i nanomateriali in questione. |
Motivazione | |
I nanomateriali sono sempre più utilizzati nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Sebbene molte applicazioni possano non creare problemi durante il trattamento, la situazione potrebbe essere ben diversa per taluni nanomateriali, quali i nanotubi di carbonio, che si teme possano avere caratteristiche simili all'amianto, o per il nanoargento. È meglio valutare la situazione per appurare se è necessaria un'azione piuttosto che non affrontare il problema. Ciò è in linea con la posizione del Parlamento europeo sugli aspetti regolamentari dei nanomateriali del 2009. (Ripristino dell'emendamento 102 della prima lettura) | |
Emendamento 46 Posizione del Consiglio Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 3 | |
Posizione del Consiglio |
Emendamento |
La Commissione elabora, entro...*, norme minime per il trattamento, compresi il recupero, il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, dei RAEE sulla base dell'articolo 27 della direttiva 2008/98/CE. |
La Commissione incarica, entro...*, le organizzazioni di normazione europee di elaborare e adottare norme europee per la raccolta, lo stoccaggio, il trasporto, il trattamento, il riciclaggio, la riparazione e la preparazione per il riutilizzo dei RAEE. Tali norme rispecchiano il più recente livello tecnico. |
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Il riferimento a tali norme è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
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La raccolta, lo stoccaggio, il trasporto, il trattamento, il riciclaggio e la riparazione dei RAEE, nonché la preparazione per il riutilizzo, sono effettuati con un approccio imperniato sulla preservazione delle materie prime e mirante a riciclare le preziose risorse contenute nelle AEE al fine di assicurare un migliore approvvigionamento di materie prime nell'Unione. |
_______ |
_______ |
* GU: inserire la data corrispondente a sei anni dall'entrata in vigore della presente direttiva. |
* Sei mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva. |
Motivazione | |
Il Consiglio fa riferimento alla direttiva quadro sui rifiuti e alla precedente procedura di comitatologia. Dopo il trattato di Lisbona non sono più applicabili le precedenti procedure di comitatologia. Neppure le nuove procedure sono flessibili come l'elaborazione di norme tramite le organizzazioni di normazione. Esse possono infatti verificare regolarmente le norme ed eventualmente adeguarle ai nuovi sviluppi tecnici. L'iter risulta pertanto più breve. | |
Emendamento 47 Posizione del Consiglio Articolo 10 – paragrafi 1 e 2 | |
Posizione del Consiglio |
Emendamento |
1. L'operazione di trattamento può anche essere effettuata al di fuori dello Stato membro rispettivo o dell'Unione, a condizione che la spedizione di RAEE sia conforme alla legislazione applicabile dell'Unione1. |
1. L'operazione di trattamento può anche essere effettuata al di fuori dello Stato membro rispettivo o dell'Unione, a condizione che la spedizione di RAEE sia conforme al regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti e al regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione, del 29 novembre 2007, relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell'allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti1. |
2. I RAEE esportati fuori dell'Unione sono presi in considerazione ai fini dell'adempimento degli obblighi e del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 11 della presente direttiva solo se l'esportatore, conformemente alla legislazione applicabile dell'Unione, può dimostrare che il trattamento ha avuto luogo in condizioni che siano equivalenti ai requisiti della presente direttiva. |
2. I RAEE esportati fuori dell'Unione sono presi in considerazione ai fini dell'adempimento degli obblighi e del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 11 della presente direttiva solo se l'esportatore, conformemente al regolamento (CE) n. 1013/2006 e al regolamento (CE) n. 1418/2007, può dimostrare che il trattamento ha avuto luogo in condizioni che siano equivalenti ai requisiti della presente direttiva. |
_______ |
_______ |
1 Regolamento (CE) n. 1013/2006 Regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione, del 29 novembre 2007, relativo all’esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell’allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell’OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti (GU L 316 del 4.12.2007, pag. 6). |
1 GU L 316 del 4.12.2007, pag. 6. |
Motivazione | |
L'emendamento non riguarda il contenuto, ma soltanto la chiarezza dell'atto giuridico. Il testo è spostato dalla nota all'articolo. | |
Emendamento 48 Posizione del Consiglio Articolo 10 – paragrafo 3 | |
Posizione del Consiglio |
Emendamento |
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 20 che prevede modalità dettagliate che integrano quelle di cui al paragrafo 2 del presente articolo, in particolare i criteri per la valutazione delle condizioni equivalenti. |
3. Alla Commissione adotta entro …* atti delegati conformemente all'articolo 20 che prevede modalità dettagliate che integrano quelle di cui al paragrafo 2 del presente articolo, in particolare i criteri per la valutazione delle condizioni equivalenti. |
|
_______ |
|
* Diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva. |
Motivazione | |
È necessario stabilire termini vincolanti per adottare le modalità di applicazione al fine di creare la necessaria sicurezza giuridica ed esecutiva per le autorità e l'economia. Si ripristina la posizione del Parlamento europeo in prima lettura. | |
Emendamento 49 Posizione del Consiglio Articolo 11 – paragrafo 1 | |
Posizione del Consiglio |
Emendamento |
1. Riguardo a tutti i RAEE raccolti separatamente a norma dell'articolo 5 e inviati per il trattamento a norma degli articoli 8, 9 e 10 gli Stati membri provvedono affinché i produttori raggiungano gli obiettivi minimi indicati nell'allegato V. |
1. Riguardo a tutti i RAEE raccolti separatamente e inviati per il trattamento a norma degli articoli 8, 9 e 10 gli Stati membri provvedono affinché entro …* i produttori raggiungano gli obiettivi minimi seguenti: |
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a) per i RAEE che rientrano nelle categorie 1 e 4 dell'allegato III, con l'eccezione dei pannelli fotovoltaici: |
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– recupero dell'85%, |
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– riciclaggio del 75%, e |
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– preparazione per il riutilizzo del 5%; |
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b) per i RAEE che rientrano nella categoria 2 dell'allegato III: |
|
– recupero dell'80%, |
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– riciclaggio del 65%, e |
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– preparazione per il riutilizzo del 5%; |
|
c) per i RAEE che rientrano nella categoria 3 dell'allegato III, con l'eccezione delle lampade a scarica: |
|
– recupero dell'75%, e |
|
– riciclaggio del 50%; |
|
d) per i RAEE che rientrano nella categoria 5 dell'allegato III: |
|
– recupero dell'75%, |
|
– riciclaggio del 50%, e |
|
– preparazione per il riutilizzo del 5%; |
|
e) per i RAEE che rientrano nella categoria 6 dell'allegato III: |
|
– recupero dell'85%, |
|
– riciclaggio del 75%, e |
|
– preparazione per il riutilizzo del 5%; |
|
f) per tutti i rifiuti di lampade a scarica, riciclaggio dell'80%; |
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g) per i pannelli fotovoltaici, riciclaggio dell'80%. |
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_______ |
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* Data di entrata in vigore della presente direttiva. |
Motivazione | |
Le quote di recupero sono indicate dato che per la prima volta il riutilizzo viene inserito nella quota. In tal modo la quota di recupero viene incrementata nominalmente, come figura anche nella proposta della Commissione. Il riordino della classificazione dei rifiuti esige una quota di riutilizzo distinta. La quota di recupero deve figurare nel testo della direttiva e non nell'allegato. Tutte le apparecchiature raccolte separatamente vanno recuperate, per cui si ripristina la posizione in prima lettura e si sopprime il riferimento all'articolo 5. | |
Emendamento 50 Posizione del Consiglio Articolo 11 – paragrafo 2 | |
Posizione del Consiglio |
Emendamento |
2. Il raggiungimento degli obiettivi è calcolato, per ciascuna categoria, dividendo il peso dei RAEE che entrano nell'impianto di recupero o riciclaggio/preparazione per il riutilizzo, dopo gli opportuni trattamenti conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, con riguardo al recupero o al riciclaggio, per il peso di tutti i RAEE raccolti separatamente per ciascuna categoria, espresso come percentuale. |
2. Il raggiungimento degli obiettivi è calcolato come percentuale del peso dei RAEE raccolti separatamente, che entrano negli impianti di recupero e sono effettivamente recuperati, riutilizzati e riciclati. |
Attività preliminari tra cui la cernita e il deposito che precedono il recupero non sono presi in conto per il raggiungimento di tali obiettivi. |
Attività preliminari tra cui la cernita, il deposito e il pretrattamento che precedono il recupero non sono presi in conto per il raggiungimento di tali obiettivi. |
Motivazione | |
Ai fini dell'obiettivo di recupero vanno considerate soltanto le misure di recupero definitivo. In tal modo si incentiva una maggiore efficienza di riciclaggio e si promuove l'innovazione nelle tecnologie di recupero e riciclaggio. Dal calcolo degli obiettivi di recupero va escluso il pretrattamento. | |
Emendamento 51 Posizione del Consiglio Articolo 11 – paragrafo 4 | |
Posizione del Consiglio |
Emendamento |
4. Gli Stati membri provvedono affinché, ai fini del calcolo di tali obiettivi, i produttori o i terzi che agiscono a loro nome detengano la documentazione relativa al peso dei RAEE, ai loro componenti, materiali o sostanze in uscita dagli impianti di raccolta, in entrata e in uscita dagli impianti di trattamento e in entrata negli impianti per il recupero o il riciclaggio /la preparazione per il riutilizzo. |
4. Gli Stati membri provvedono affinché, ai fini del calcolo di tali obiettivi, i produttori o i terzi che agiscono a loro nome detengano la documentazione relativa al peso delle AEE usate e dei RAEE, ai loro componenti, materiali o sostanze in uscita dagli impianti di raccolta, in entrata e in uscita dagli impianti di trattamento e in entrata negli impianti per il recupero o il riciclaggio /la preparazione per il riutilizzo o in uscita dagli stessi (uscita in termini di percentuale complessiva). |
Motivazione | |
Attualmente per raggiungere gli obiettivi è sufficiente effettuare le operazione di cernita e pretrattamento in un centro di recupero R 12 inviando poi tutte le frazioni di RAEE smistate in un altro centro per le operazioni di recupero vere e proprie. Non dovrebbe essere consentito calcolare solo sulla base dell'entrata e dell'uscita in un impianto di recupero di tipo R12-13 il conseguimento degli obiettivi prescritti. Occorre considerare anche la quota effettiva di recupero e riciclaggio nell'impianto ai fini del recupero definitivo. | |
Emendamento 52 Posizione del Consiglio Articolo 11 – paragrafo 6 | |
Posizione del Consiglio |
Emendamento |
6. Sulla base di una relazione della Commissione, accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa, il Parlamento europeo e il Consiglio riesaminano, entro...* , gli obiettivi di recupero di cui all'allegato V, parte 3, ed il metodo di calcolo di cui al paragrafo 2 al fine di analizzare la fattibilità degli obiettivi sulla base dei prodotti e materiali in uscita dai processi di recupero, riciclaggio e preparazione per il riutilizzo. |
soppresso |
_______ * GU: inserire la data corrispondente a sette anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva. |
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Motivazione | |
Dato che secondo l'articolo 11, paragrafo 2, le quote di recupero sono calcolate sull'uscita, diventa superfluo verificare l'applicazione futura di eventuali quote in uscita. La decisione è stata chiarita già nell'articolo 11, paragrafo 2. | |
Emendamento 53 Posizione del Consiglio Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 1 | |
Posizione del Consiglio |
Emendamento |
3. Per quanto riguarda i prodotti immessi sul mercato dopo il 13 agosto 2005 ciascun produttore è responsabile del finanziamento delle operazioni di cui al paragrafo 1 relative ai rifiuti derivanti dai suoi prodotti. Il produttore può scegliere di adempiere a tale obbligo o individualmente o aderendo ad un regime collettivo. |
3. Per quanto riguarda i prodotti immessi sul mercato dopo il 13 agosto 2005 ciascun produttore è responsabile del finanziamento delle operazioni di cui al paragrafo 1 relative ai rifiuti derivanti dai suoi prodotti. Il produttore può scegliere di adempiere a tale obbligo o individualmente o aderendo ad un regime collettivo. Il produttore può adempiere al proprio obbligo ricorrendo a una delle due modalità o a una combinazione di entrambe. I regimi collettivi introducono oneri differenziati a carico dei produttori a seconda della facilità con cui è possibile riciclare i prodotti e le materie prime strategiche in essi contenuti. |
Motivazione | |
Occorre prevedere la massima flessibilità per i produttori ai fini del finanziamento del trattamento dei rifiuti. Per tale motivo deve essere possibile un obbligo individuale o un regime collettivo a partecipazione oppure una combinazione tra i due metodi. Solo i produttori possono condizionare il processo di progettazione. I produttori devono quindi avere un incentivo a progettare i propri prodotti affinché siano facilmente riciclabili. | |
Emendamento 54 Posizione del Consiglio Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 2 | |
Posizione del Consiglio |
Emendamento |
Gli Stati membri provvedono affinché ciascun produttore, allorché immette un prodotto sul mercato, fornisca una garanzia che dimostri che la gestione di tutti i RAEE sarà finanziata e affinché i produttori marchino chiaramente i loro prodotti a norma dell'articolo 15, paragrafo 2. Detta garanzia assicura che le operazioni di cui al paragrafo 1 relative a tale prodotto saranno finanziate. La garanzia può assumere la forma di una partecipazione del produttore a regimi adeguati per il finanziamento della gestione dei RAEE, di un'assicurazione di riciclaggio o di un conto bancario vincolato. |
Gli Stati membri provvedono affinché ciascun produttore, allorché immette un prodotto sul mercato, fornisca una garanzia che dimostri che la gestione di tutti i RAEE sarà finanziata e affinché i produttori marchino chiaramente i loro prodotti a norma dell'articolo 15, paragrafo 2. Detta garanzia assicura che le operazioni di cui al paragrafo 1 relative a tale prodotto saranno finanziate. La garanzia può assumere la forma di una partecipazione del produttore a regimi adeguati per il finanziamento della gestione dei RAEE, di un'assicurazione di riciclaggio o di un conto bancario vincolato. La garanzia finanziaria per la fine del ciclo di vita dei prodotti è calcolata in modo da garantire l'internalizzazione dei costi reali legati alla fine del ciclo di vita del prodotto di un produttore, tenendo conto delle norme in materia di trattamento e riciclaggio di cui all'articolo 8, paragrafo 5. |
Motivazione | |
Le norme in materia di trattamento e riciclaggio vanno considerate ai fini del calcolo della garanzia finanziaria che i produttori devono fornire per finanziare i costi del termine del ciclo di vita dei loro prodotti a norma dell'articolo 12. Inoltre, ai fini della responsabilità individuale del produttore, occorre procedere all'internalizzazione dei costi esterni. | |
Emendamento 55 Posizione del Consiglio Articolo 12 – paragrafo 3 bis (nuovo) | |
Posizione del Consiglio |
Emendamento |
|
3 bis. Onde consentire un regime armonizzato con riferimento al rispetto dei requisiti della garanzia finanziaria, di cui all'articolo 3, la Commissione, entro ...*, a norma dell'articolo 20 in materia di requisiti minimi e metodologia per calcolare il livello di tali garanzie, adotta atti delegati e definisce gli orientamenti per la verifica e l’audit delle stesse. |
|
Tali requisiti minimi assicurano almeno che: |
|
a) la garanzia determini l’internalizzazione dei costi reali della fine del ciclo di vita del prodotto di un produttore, tenendo conto delle norme in materia di trattamento e riciclaggio; |
|
b) i costi connessi all’obbligo del produttore non ricadano su altri operatori, e |
|
c) la garanzia si mantenga per il futuro e possa essere utilizzata per adempiere all’obbligo pendente di riciclaggio da parte di un produttore, in caso di insolvenza. |
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_______ |
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* Dodici mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva. |
Motivazione | |
Risultano necessari requisiti minimi armonizzati per le garanzie finanziarie onde assicurare una verifica attendibile delle garanzie da rispettare. Occorrono criteri per proporre il livello delle garanzie finanziarie alla luce delle normative in materia di riciclaggio e trattamento e delle disposizioni in materia di controllo, in modo da garantire un obbligo finanziario comparabile dei produttori nei diversi Stati membri e quindi anche l'assunzione della rispettiva responsabilità personale. | |
Emendamento 56 Posizione del Consiglio Articolo 12 – paragrafo 5 | |
Posizione del Consiglio |
Emendamento |
5. Ove applicabile, gli Stati membri possono incoraggiare i produttori o i terzi che agiscono a loro nome a elaborare appropriati meccanismi o procedure di rimborso per la restituzione dei contributi ai produttori qualora le AEE siano trasferite per l'immissione sul mercato al di fuori del territorio dello Stato membro interessato. |
soppresso |
Motivazione | |
Nel regime europeo della Commissione e del Parlamento europeo non esistono tributi molteplici per il riciclaggio, le garanzie finanziarie o diritti di registrazione, dato che l'apparecchiatura va registrata soltanto una volta al momento dell'immissione nel mercato interno e quindi va fornita soltanto una volta la garanzia o versato il tributo di riciclaggio. Per tale motivo non è necessaria una procedura di rimborso. | |
Emendamento 57 Posizione del Consiglio Articolo 14 – titolo e paragrafo 1 | |
Posizione del Consiglio |
Emendamento |
Informazione degli utenti |
Regimi di raccolta e informazione degli utenti: |
1. Gli Stati membri possono prescrivere che i produttori siano tenuti ad indicare agli acquirenti, al momento della vendita di nuovi prodotti, i costi della raccolta, del trattamento e dello smaltimento inoffensivo per l'ambiente. I costi indicati non superano la migliore stima delle spese effettivamente sostenute. |
1. Al fine di una maggiore sensibilizzazione degli utenti, gli Stati membri provvedono affinché i distributori introducano adeguati sistemi di raccolta per quanto concerne i RAEE di volume molto piccolo. |
|
Detti regimi di raccolta: |
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a) consentano agli utenti finali di smaltire i RAEE di volume molto piccolo in un punto di raccolta accessibile e visibile all’interno del negozio del dettagliante; |
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b) impongano ai rivenditori di ritirare i RAEE di volume molto piccolo senza alcun costo; |
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c) non comportano oneri a carico dell’utente finale nel momento in cui si sbarazza di RAEE di volume molto piccolo, né alcun obbligo d'acquisto di un nuovo prodotto dello stesso genere. |
|
I distributori che forniscono AEE direttamente ai nuclei domestici o ad utenti diversi dai nuclei domestici esclusivamente per mezzo di comunicazione a distanza sono solo soggetti agli obblighi di cui al comma 2, lettere b) e c). Il sistema di raccolta applicato da tali distributori consente agli utenti finali di smaltire RAEE di volume molto piccolo senza doversi fare carico di alcun onere, comprese le spese di consegna o postali. |
|
Entro ...* la Commissione adotta atti delegati a norma dell'articolo 20 attinenti a una definizione di "RAEE di volume molto piccolo", tenendo conto del rischio che comporta la mancata raccolta differenziata di tali rifiuti a causa della loro dimensione molto ridotta |
|
Gli obblighi di cui al presente paragrafo non si applicano alle micro imprese che operano in un ambito molto ridotto. Entro ...* la Commissione adotta atti delegati a norma dell'articolo 20 attinenti a una definizione di "microimprese che operano in un ambito molto ridotto". |
|
___________ |
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* Dodici mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva. |
Motivazione | |
I consumatori smaltiscono grandi quantità di RAEE di volume molto piccolo nei rifiuti domestici perché spesso non sono al corrente dell'impianto in cui possono smaltirli oppure la restituzione non è organizzata in modo agevole per il consumatore. Tale aspetto è particolarmente rilevante perché le lampadine a incandescenza vengono sempre più sostituite da lampadine al risparmio energetico, le quali spesso contengono mercurio. Gli esempi dalla Norvegia e Svizzera dimostrano che una restituzione obbligatoria senza obbligo d'acquisto concorre massicciamente a elevate quote di raccolta. | |
Emendamento 58 Posizione del Consiglio Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera b | |
Posizione del Consiglio |
Emendamento |
(b) i sistemi di ritiro e raccolta disponibili per tali utilizzatori; |
b) sistemi di ritiro e raccolta disponibili, incoraggiando il coordinamento delle informazioni volte a segnalare tutti i punti di riconsegna a disposizione, a prescindere dal produttore che li istituisce; |
Motivazione | |
Gli utilizzatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere nella condizione di conoscere i punti di riconsegna per loro più comodi. Considerando che esistono numerosi centri di raccolta differenziata, l’utente rischia di avere difficoltà a trovare un punto di raccolta, creando una situazione che potrebbe dissuaderlo dall'introdurre il suo RAEE in un circuito di recupero. È dunque necessario creare un meccanismo di coordinamento delle informazioni che consenta all’utente di conoscere i punti di raccolta a sua disposizione. | |
Emendamento 59 Posizione del Consiglio Articolo 14 – paragrafo 5 | |
Posizione del Consiglio |
Emendamento |
5. Gli Stati membri possono esigere che i produttori e/o distributori forniscano, integralmente o parzialmente, ad esempio nelle istruzioni per l'uso o presso i punti di vendita, le informazioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4. |
5. Gli Stati membri possono esigere che i produttori e/o distributori forniscano, integralmente o parzialmente, ad esempio nelle istruzioni per l'uso, presso i punti di vendita o tramite campagne di sensibilizzazione, le informazioni di cui ai paragrafi da 2 a 4. |
Motivazione | |
Il presente emendamento fornisce un esempio volto a chiarire in che modo tali informazioni possono essere trasmesse dai produttori, come già accade in alcuni Stati membri. | |
Emendamento 60 Posizione del Consiglio Articolo 15 – paragrafo 1 | |
Posizione del Consiglio |
Emendamento |
1. Al fine di agevolare la preparazione per il riutilizzo e il trattamento corretto e sano sotto il profilo ambientale dei RAEE, compresi la manutenzione, l'aggiornamento, la rimessa a nuovo e il riciclaggio, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i produttori forniscano informazioni in materia di preparazione per riutilizzo e trattamento per ogni tipo di nuove AEE immesso sul mercato entro un anno dalla data di immissione sul mercato dell'apparecchiatura. Le informazioni segnalano, nella misura in cui ciò è necessario per i centri di preparazione per il riutilizzo e gli impianti di trattamento e riciclaggio al fine di uniformarsi alle disposizioni della presente direttiva, i diversi componenti e materiali delle AEE, nonché il punto in cui le sostanze e le miscele pericolose si trovano nelle AEE. Vengono messe a disposizione dei centri di preparazione per il riutilizzo e degli impianti di trattamento e riciclaggio da parte dei produttori di AEE in forma di manuali o attraverso gli strumenti elettronici (ad esempio CD-Rom e servizi on-line). |
1. Al fine di agevolare la preparazione per il riutilizzo e il trattamento corretto e sano sotto il profilo ambientale dei RAEE, compresi la manutenzione, l'aggiornamento, la rimessa a nuovo e il riciclaggio, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i produttori forniscano informazioni gratuite in materia di preparazione per riutilizzo e trattamento per ogni tipo di nuove AEE immesso sul mercato entro un anno dalla data di immissione sul mercato dell'apparecchiatura. Le informazioni segnalano, nella misura in cui ciò è necessario per i centri di preparazione per il riutilizzo e gli impianti di trattamento e riciclaggio al fine di uniformarsi alle disposizioni della presente direttiva, i diversi componenti e materiali delle AEE, nonché il punto in cui le sostanze e le miscele pericolose si trovano nelle AEE. Vengono messe a disposizione dei centri di preparazione per il riutilizzo e degli impianti di trattamento e riciclaggio da parte dei produttori di AEE in forma di manuali o attraverso gli strumenti elettronici (ad esempio CD-Rom e servizi on-line). |
Motivazione | |
Le informazioni necessarie vanno fornite a titolo gratuito al fine di garantire un trattamento compatibile con l'ambiente non subordinato a un pagamento, specialmente nel caso di centri di riutilizzo gestiti a ONG. | |
Emendamento 61 Posizione del Consiglio Articolo 15 – paragrafo 2 | |
Posizione del Consiglio |
Emendamento |
2. Gli Stati membri garantiscono che i produttori, quale definito all'articolo 3, paragrafo 1, lettera f), punti i) e ii), di AEE immesse sul mercato siano chiaramente identificabili attraverso un marchio apposto sulle AEE. Inoltre, al fine di consentire che la data in cui l'AEE è stata immessa sul mercato venga determinata in modo inequivocabile, il marchio apposto sull'AEE specifica che quest'ultima è stato immessa sul mercato successivamente al 13 agosto 2005. La norma europea EN 50419 viene preferibilmente applicata a tal fine. |
2. Gli Stati membri garantiscono che ogni produttore sia chiaramente identificabile attraverso un marchio apposto sulle AEE immesse per la prima volta sul mercato nell'Unione. Inoltre, al fine di consentire che la data in cui l'AEE è stata immessa sul mercato venga determinata in modo inequivocabile, il marchio apposto sull'AEE specifica che quest'ultima è stato immessa sul mercato successivamente al 13 agosto 2005. La norma europea EN 50419 viene preferibilmente applicata a tal fine. |
Motivazione | |
Non si comprende perché l'obbligo di marchio non si applichi a tutti i produttori. Si ripristina la posizione in prima lettura. Secondo il regime del produttore nazionale del Consiglio diventa necessario un nuovo marchio se il prodotto è trasferito in un altro paese. Ciò rappresenta un chiaro ostacolo nel mercato interno. Secondo il regime del produttore europeo l'obbligo si limita solo al produttore che immette per la prima volta il prodotto nel mercato interno dell'Unione. | |
Emendamento 62 Posizione del Consiglio Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 2 | |
Posizione del Consiglio |
Emendamento |
I produttori che forniscono AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza sono registrati nello Stato membro in cui effettuano la vendita. I produttori che forniscono AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza di cui all'articolo 3, paragrafo 1), lettera f), punto iv), sono registrati attraverso i loro rappresentanti legali di cui all'articolo 17 purché non siano già registrati nello Stato membro in cui effettuano la vendita. |
soppresso |
Motivazione | |
La vendita a distanza rappresenta una dimensione importante nel mercato interno e pertanto va accolta con favore la proposta del Consiglio di riservarvi specifica attenzione [cfr. articolo 3, paragrafo 1 lettera f (iv]). Tale aspetto è coperto dal regime europeo del Parlamento, tuttavia è opportuno concentrare il punto in un articolo distinto. Per la vendita a distanza di AEE viene pertanto introdotto un articolo distinto (cfr. emendamento all'articolo 17). | |
Emendamento 63 Posizione del Consiglio Articolo 16 – paragrafo 2 | |
Posizione del Consiglio |
Emendamento |
2. Gli Stati membri garantiscono che |
2. Gli Stati membri garantiscono che |
a) ogni produttore o, nel caso di produttori di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera f), punto iv), ogni rappresentante legale, sia registrato come richiesto e possa inserire, online, nel loro registro nazionale tutte le informazioni pertinenti, rendendo conto delle proprie attività in tale Stato membro, |
a) ogni produttore stabilito nel rispettivo territorio sia registrato come richiesto e possa inserire, online, nel loro registro nazionale tutte le informazioni pertinenti, rendendo conto delle proprie attività in tutti gli Stati membri; |
b) all'atto della registrazione, ogni produttore o, nel caso di produttori di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera f), punto iv), ogni rappresentante legale, fornisca le informazioni previste dall'allegato X, parte A, impegnandosi ad aggiornarle opportunamente, |
b) all'atto della registrazione, ogni produttore fornisca le informazioni previste dall'allegato X, parte A, impegnandosi ad aggiornarle opportunamente, |
c) ogni produttore o, nel caso di produttori di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera f), punto iv), ogni rappresentante legale, fornisca le informazioni previste dall'allegato X, parte B. |
c) ogni produttore fornisca le informazioni previste dall'allegato X, parte B. |
|
I registri nazionali funzionano in modo interoperabile cosicché i dati di cui al presente paragrafo possano essere scambiati tra Stati membri. |
Motivazione | |
Per eliminare gli attuali ostacoli al funzionamento del mercato interno dovrebbe bastare una sola registrazione quando il prodotto è immesso per la prima volta nel mercato interno. Essa può avvenire tramite il produttore oppure il suo rappresentante legale [cfr. emendamento all'articolo 16, paragrafo 2 bis (nuovo]. I registri dovrebbero scambiarsi le informazioni richieste tra loro e pertanto devono essere interoperabili. | |
Emendamento 64 Posizione del Consiglio Articolo 16 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |
Posizione del Consiglio |
Emendamento |
|
2 bis. Ogni Stato membro garantisce che un produttore di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera f), punti da i) a iii) che immette in commercio AEE sul suo territorio senza esservi stabilito possa nominare responsabile delle obbligazioni derivanti dalla presente direttiva un rappresentante legale locale residente nello Stato membro in questione. L'articolo 17 si applica ai produttori di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera f), punto iv). |
Motivazione | |
Il requisito secondo cui ogni produttore deve avere una sede legale nello Stato membro in cui intende commercializzare AEE costituisce un ostacolo al mercato interno e risulta particolarmente oneroso per le PMI. Per l'attuazione della direttiva nello Stato membro è sufficiente la presenza di un agente autorizzato, ivi residente, che si assuma gli obblighi derivanti dalla direttiva. | |
Emendamento 65 Posizione del Consiglio Articolo 16 – paragrafo 4 | |
Posizione del Consiglio |
Emendamento |
4. Gli Stati membri raccolgono informazioni, su base annua, comprese stime circostanziate, sulle quantità e sulle categorie di AEE immesse sui loro mercati, raccolte attraverso tutti i canali, preparate per il riutilizzo, riciclate e recuperate nello Stato membro, nonché sui RAEE raccolti separatamente esportati, per peso. |
4. Gli Stati membri raccolgono informazioni, su base annua, comprese stime circostanziate, sulle quantità e sulle categorie di AEE immesse sui loro mercati, raccolte attraverso tutti i canali e da qualsiasi operatore, comprese le società, le organizzazioni e altre entità che partecipano alla raccolta separata e al trattamento di AEE usate, preparate per il riutilizzo, riciclate e recuperate nello Stato membro, nonché sulle AEE usate raccolte separatamente esportate, per peso. |
Motivazione | |
Il presente emendamento estende le disposizioni in materia di informazione affinché si tenga conto di tutte le AEE usate e dei flussi di RAEE di "tutti gli operatori". È necessario per contribuire a realizzare gli obiettivi dell'emendamento all'articolo 7, paragrafo 2, affrontando il fatto che non tutti i flussi di ritorno vengono catturati dai sistemi ufficiali di raccolta dei RAEE organizzati dai produttori. | |
Emendamento 66 Posizione del Consiglio Articolo 17 – titolo | |
Posizione del Consiglio |
Emendamento |
Rappresentante legale |
Vendita a distanza |
Motivazione | |
La questione della rappresentanza legale è già disciplinata all'articolo 16. La vendita a distanza rappresenta un problema specifico e pertanto va disciplinata in modo distinto. | |
Emendamento 67 Posizione del Consiglio Articolo 17 | |
Posizione del Consiglio |
Emendamento |
Ogni Stato membro può provvedere affinché un produttore, quale definito nell'articolo 3, paragrafo 1, lettera f), punto iv), che venda AEE a detto Stato membro da un altro Stato membro o da paese terzo, designi una persona giuridica o fisica stabilita nel suo territorio, quale persona responsabile di adempiere gli obblighi incombenti al produttore, ai sensi della presente direttiva, in detto territorio. |
Nessuno Stato membro può esigere da un produttore, quale definito nell'articolo 3, paragrafo 1, lettera f), punto iv), stabilito in un altro Stato membro, che venda AEE, sia stabilito o rappresentato da un rappresentante nello Stato membro in cui vende AEE. |
|
Gli Stati membri provvedono a che ogni produttore, quale definito nell'articolo 3, paragrafo 1, lettera f), punto iv), possa iscrivere online nel registro dei produttori dello Stato membro in cui è stabilito tutti i dati sulle sue attività in tutti gli Stati membri prescritti a norma dell'articolo 16. |
Motivazione | |
I produttori che immettono in commercio AEE con vendita a distanza non dovrebbero essere tenuti a nominare un rappresentante giuridico nello Stato membro in cui risiedono i destinatari dell'apparecchiatura. La relazione Monti (nuova strategia per il mercato interno, 9.5.2010) indica tra gli ostacoli al commercio elettronico nell'Unione anche la problematica del riciclaggio. Il Parlamento europeo in una risoluzione (completamento del mercato interno per il commercio elettronico [2010/2012(INI)]) ha chiesto la semplificazione della vendita di AEE a distanza. | |
Emendamento 68 Posizione del Consiglio Articolo 18 | |
Posizione del Consiglio |
Emendamento |
Gli Stati membri provvedono affinché le autorità responsabili dell'attuazione della presente direttiva collaborino tra loro, in particolare per stabilire un adeguato flusso di informazioni volto ad assicurare che chi effettua vendite a distanza rispetti le disposizioni della presente direttiva e, se del caso, si scambino e forniscano alla Commissione informazioni atte ad agevolare la corretta attuazione della presente direttiva. La collaborazione amministrativa e lo scambio di informazioni si avvalgono il più possibile dei mezzi di comunicazione elettronici. |
Gli Stati membri provvedono affinché le autorità responsabili dell'attuazione della presente direttiva collaborino tra loro, in particolare per stabilire un adeguato flusso di informazioni volto ad assicurare che chi effettua vendite a distanza rispetti le disposizioni della presente direttiva e, se del caso, si scambino e forniscano alla Commissione informazioni atte ad agevolare la corretta attuazione della presente direttiva. La collaborazione amministrativa e lo scambio di informazioni si avvalgono il più possibile dei mezzi di comunicazione elettronici. |
|
In particolare, le competenti autorità dello Stato membro in cui il produttore è stabilito, su richiesta della competente autorità dello Stato membro in cui si trovano i RAEE, adottano le necessarie misure esecutive, in modo proporzionato ed efficace e in conformità con le legislazioni nazionali applicabili e la legislazione dell'Unione, onde garantire che il produttore soddisfi tutti i requisiti della presente direttiva. |
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In materia le competenti autorità dello Stato membro in cui il produttore è stabilito cooperano a tutti i livelli con le competenti autorità dello Stato membro in cui si trovano i RAEE. La cooperazione comprende tra l'altro l'accesso ai documenti e alle informazioni pertinenti e l'esecuzione dei necessari controlli. |
Motivazione | |
Il regime del produttore europeo esige una stretta cooperazione tra le autorità nazionali al fine di garantire l'applicazione efficace della direttiva, ben oltre quella prevista nella proposta del Consiglio. | |
Emendamento 69 Posizione del Consiglio Articolo 23 | |
Posizione del Consiglio |
Emendamento |
1. Gli Stati membri svolgono adeguate ispezioni e monitoraggi per verificare la corretta attuazione della presente direttiva. |
1. Gli Stati membri svolgono adeguate ispezioni e monitoraggi per verificare la corretta attuazione della presente direttiva. |
Tali ispezioni comprendono almeno le spedizioni, in particolare le esportazioni di RAEE al di fuori dell'Unione, conformemente alla legislazione applicabile dell'Unione, e le operazioni svolte presso gli impianti di trattamento, come previsto dalla direttiva 2008/98/CE e dall'allegato VII della presente direttiva. |
Tali ispezioni comprendono almeno le quantità di AEE usate immesse in commercio, al fine di valutare l'ammontare della garanzia finanziaria di cui all'articolo 12, paragrafo 2; le spedizioni, in particolare le esportazioni di RAEE al di fuori dell'Unione, conformemente al regolamento (CE) n. 1013/2006 a al regolamento (CE) n. 1418/2007; e le operazioni svolte presso gli impianti di trattamento, come previsto dalla direttiva 2008/98/CE e dall'allegato VII della presente direttiva. |
2. Gli Stati membri assicurano che le spedizioni di AEE usate sospettate di essere RAEE siano effettuate in conformità ai requisiti minimi di cui all'allegato VI e monitorano tali spedizioni di conseguenza. |
2. Gli Stati membri assicurano che le spedizioni di AEE usate siano effettuate in conformità ai requisiti minimi di cui all'allegato VI e monitorano tali spedizioni di conseguenza. |
3. Le spese per analisi e ispezioni appropriate, comprese le spese di deposito, di AEE usate sospettate di essere RAEE, possono essere poste a carico dei produttori, dei terzi che agiscono a loro nome o di altre persone che organizzano la spedizione di AEE usate sospettate di essere RAEE. |
3. Le spese abituali per analisi e ispezioni appropriate, comprese le spese di deposito, di AEE possono essere poste a carico dei produttori, dei terzi che agiscono a loro nome o di altre persone che organizzano la spedizione di AEE usate. |
4. Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente articolo e dell'allegato VI, la Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire norme ulteriori in materia di ispezioni e monitoraggio e, in particolare, condizioni uniformi di attuazione dell'allegato VI, punto 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2. |
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 20 relativi alla fissazione di norme ulteriori in materia di ispezioni e monitoraggio e, in particolare, condizioni uniformi di attuazione dell'allegato VI, punto 2. |
Emendamento 70 Posizione del Consiglio Articolo 23 – paragrafi da 3 bis a 3 quinquies (nuovi) | |
Posizione del Consiglio |
Emendamento |
|
3 bis. Gli Stati membri istituiscono un registro nazionale degli impianti di raccolta e di trattamento riconosciuti. Solo gli impianti i cui operatori rispettino i requisiti stabiliti all’articolo 8, paragrafo 3, sono ammessi in tale registro nazionale. Gli Stati membri rendono pubblico il contenuto del registro. |
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3 ter. Gli operatori degli impianti forniscono annualmente la prova del rispetto della presente direttiva e presentano alle autorità competenti delle relazioni in conformità dei paragrafi 3 quater e 3 quinquies, allo scopo di mantenere il proprio status di impianti di raccolta o trattamento riconosciuti. |
|
3 quater. Gli operatori degli impianti di raccolta presentano delle relazioni annuali onde consentire alle autorità nazionali di raffrontare il volume dei RAEE raccolti con il volume dei RAEE di fatto trasferiti agli impianti di recupero o di riciclaggio. I RAEE sono trasferiti esclusivamente verso impianti di recupero e di trattamento riconosciuti. |
|
3 quinquies. Gli operatori degli impianti di trattamento presentano alle autorità competenti delle relazioni annuali onde consentire alle autorità nazionali di raffrontare la quantità di RAEE raccolti provenienti da proprietari o da impianti di raccolta riconosciuti con la quantità di RAEE di fatto recuperati, riciclati o, in conformità dell’articolo 10, esportati. |
Motivazione | |
Emendamento concordato in prima lettura, il cui scopo è quello di garantire che gli Stati membri e gli operatori forniscano le informazioni necessarie ad assicurare a tutti gli interessati che la legislazione venga attuata correttamente ed efficacemente. I compromessi possono essere concordati con il Consiglio, semplificando così il testo ed evitando la sovrapposizione con altre normative. | |
Emendamento 71 Posizione del Consiglio Articolo 24 – paragrafo 1 – comma 1 | |
Posizione del Consiglio |
Emendamento |
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro …*. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. |
1. Gli Stati membri mettono in vigore entro ...* le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva. |
___________ |
___________ |
* GU: inserire la data corrispondente a diciotto mesi dalla data di pubblicazione della presente direttiva nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
* Diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva. |
Motivazione | |
Dalle tavole di concordanza si desumono chiaramente gli effetti dell'adozione di una direttiva UE sul corrispondente recepimento della stessa negli ordinamenti nazionali dei singoli Stati membri. L'uso di simili tabelle migliora la trasparenza e l'apertura del processo legislativo e facilita alla Commissione la vigilanza dell'applicazione corretta delle norme legislative dell'Unione. Si ripristina la posizione del Parlamento europeo in prima lettura. Anche la Commissione aveva proposto le tabelle di concordanza. | |
Emendamento 72 Posizione del Consiglio Articolo 24 – paragrafo 3 bis (nuovo) | |
Posizione del Consiglio |
Emendamento |
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3 bis. Oltre ai riesami di cui agli articoli 2 e 7, la Commissione presenta non oltre il ...*, una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle esperienze acquisite in merito all’applicazione della presente direttiva. Tale relazione, se del caso, è corredata di proposte legislative di modifica della presente direttiva. |
|
___________ |
|
* Cinque anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva. |
Motivazione | |
Oltre alle revisioni specifiche riguardo al campo d’applicazione e agli obiettivi di raccolta, è opportuno procedere a un monitoraggio completo della direttiva e della sua applicazione. | |
Emendamento 73 Posizione del Consiglio Allegato I | |
Posizione del Consiglio |
Emendamento |
|
L'allegato è soppresso |
Motivazione | |
Un campo di applicazione "aperto" porta a una maggiore certezza del diritto, il che rappresenta un obiettivo importante nella revisione della direttiva in quanto, in linea di principio, saranno incluse tutte le AEE. Il raggruppamento in singole categorie portava ad interpretazioni molto diverse negli Stati membri, il che andrebbe evitato. In tal modo si può inoltre tener conto di nuovi prodotti che altrimenti renderebbero necessaria una revisione della direttiva per poter entrare nel suo campo di applicazione. | |
Emendamento 74 Posizione del Consiglio Allegato II | |
Posizione del Consiglio |
Emendamento |
|
L'allegato è soppresso |
Motivazione | |
Un campo di applicazione "aperto" porta a una maggiore certezza del diritto, il che rappresenta un obiettivo importante nella revisione della direttiva in quanto, in linea di principio, saranno incluse tutte le AEE. Il raggruppamento in singole categorie portava ad interpretazioni molto diverse negli Stati membri, il che andrebbe evitato. In tal modo si può inoltre tener conto di nuovi prodotti che altrimenti renderebbero necessaria una revisione della direttiva per poter entrare nel suo campo di applicazione. | |
Emendamento 75 Posizione del Consiglio Allegato III | |
Posizione del Consiglio |
Emendamento |
Categorie di AEE oggetto della presente direttiva |
Categorie di apparecchiature per determinare gli obiettivi di recupero di cui all'articolo 11 |
1. Apparecchiature per lo scambio di temperatura |
1. Apparecchiature per lo scambio di temperatura |
2. Schermi monitor ed apparecchiature dotate di schermi di superficie superiore a 100 cm2 |
2. Schermi e monitor |
3. Lampade |
3. Lampade |
4. Apparecchiature di grandi dimensioni (un lato superiore a 50 cm), compresi: elettrodomestici; apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni; apparecchiature di consumo; lampadari; apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali; strumenti elettrici ed elettronici; giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport; dispositivi medici; strumenti di monitoraggio e di controllo; distributori automatici; apparecchiature per la generazione di corrente elettrica. Questa categoria non include le apparecchiature appartenenti alle categorie 1, 2 e 3. |
4. Grandi apparecchi, diversi dagli apparecchi di refrigerazione e radiatori, schermi e monitor e lampade. |
5. Apparecchiature di piccole dimensioni (nessun lato superiore a 50 cm), compresi: elettrodomestici; apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni; apparecchiature di consumo; lampadari; apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali; strumenti elettrici ed elettronici; giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport; dispositivi medici; strumenti di monitoraggio e di controllo; distributori automatici; apparecchiature per la generazione di corrente elettrica. Questa categoria non include le apparecchiature appartenenti alle categorie 1, 2 e 3. |
5. Piccoli apparecchi, diversi dagli apparecchi di refrigerazione e radiatori, schermi e monitor, lampade e apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni. |
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6. Piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni. |
Motivazione | |
Le categorie non sono pertinenti ai fini del campo di applicazione (emendamento articolo 2, paragrafo 1). La distinzione delle dimensioni tra piccole e grandi espressa in centimetri è arbitraria. Inoltre può portare a errori nella distinzione tra le definizioni delle apparecchiature di dimensioni "grandi" e "piccole", dato che sicuramente non vanno considerate grandi a partire da 50 cm. In mancanza di altre indicazioni delle dimensioni nella direttiva, si può temere che si faccia riferimento al centimetro che figura nell'allegato III. Risulta opportuna una categoria distinta "Piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni", in cui sono contenute molte materie prime. | |
Emendamento 76 Posizione del Consiglio Allegato IV | |
Posizione del Consiglio |
Emendamento |
Elenco indicativo di AEE che rientrano nelle categorie di cui all'allegato III: |
Elenco indicativo di AEE che rientrano nelle categorie di cui all'allegato III: |
1. Apparecchiature per lo scambio di temperatura |
1. Apparecchiature per lo scambio di temperatura |
Frigoriferi, congelatori, apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti freddi, condizionatori, deumidificatori, pompe di calore, radiatori a olio e altre apparecchiature per lo scambio di temperatura con fluidi diversi dall'acqua. |
– Frigoriferi |
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– Congelatori |
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– Distributori automatici di prodotti freddi |
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– Condizionatori |
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– Deumidificatori |
|
– Pompe di calore |
|
– Radiatori a olio |
|
– e altre apparecchiature per lo scambio di temperatura con fluidi diversi dall'acqua. |
2. Schermi monitor ed apparecchiature dotate di schermi di superficie superiore a 100 cm2 |
2. Schermi e monitor |
Schermi, televisori, cornici digitali LCD, monitor, laptop, notebook. |
– Schermi |
|
– Televisori |
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– Cornici digitali LCD |
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– Monitor |
3. Lampade |
3. Lampade |
Tubi fluorescenti, lampade fluorescenti compatte, lampade fluorescenti, lampade a scarica ad alta densità, comprese lampade a vapori di sodio ad alta pressione e lampade ad alogenuro metallico, lampade a vapori di sodio a bassa pressione, LED. |
– Tubi fluorescenti |
|
– Lampade fluorescenti compatte |
|
– Lampade fluorescenti |
|
– Lampade a scarica ad alta densità, comprese lampade a vapori di sodio ad alta pressione e lampade ad alogenuro metallico |
|
– Lampade a vapori di sodio a bassa pressione |
|
– Lampade a LED |
4. Apparecchiature di grandi dimensioni |
4. Grandi apparecchi |
Lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, lampadari, apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali (esclusi gli organi a canne installati nelle chiese), macchine per cucire, macchine per maglieria, mainframe, grandi stampanti, grandi copiatrici, grandi macchine a gettoni, grandi dispositivi medici, grandi strumenti di monitoraggio e di controllo, grandi apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti e denaro, pannelli fotovoltaici. |
– Grandi apparecchi utilizzati per la cottura e qualsiasi altro tipo di trasformazione degli alimenti (come piastre di cottura elettriche, forni elettrici, cucine elettriche, forni a microonde, macchine da caffè fisse) |
|
– Cappe aspiranti |
|
– Grandi apparecchi per la pulizia (come lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie) |
|
– Grandi apparecchi di riscaldamento (come ventilatori di riscaldamento, camini elettrici, stufe in marmo e pietra naturale, sistemi di riscaldamento per piscine e altri grandi apparecchi utilizzati per riscaldare stanze, letti e mobili per sedersi) |
|
– Grandi apparecchi per la cura del corpo (come lampade solari, saune, sedie da massaggio) |
|
– Grandi apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (come mainframe, server, apparecchi e strumenti di rete fissa, grandi stampanti, grandi copiatrici, telefoni a gettone) |
|
– Grandi apparecchiature per il tempo libero e lo sport (come apparecchiature sportive con componenti elettrici o elettronici, grandi macchine a gettoni) |
|
– Apparecchiature per riprodurre suoni o immagini |
|
– Apparecchiature musicali (esclusi gli organi delle chiese) |
|
– Grandi apparecchi di illuminazione e altri dispositivi per la diffusione e il controllo della luce |
|
– Grandi utensili e macchine industriali elettrici ed elettronici ad eccezione di utensili industriali fissi di grandi dimensioni e macchine e apparecchi mobili non stradali destinati esclusivamente a utilizzatori professionali (come macchine per cucire e macchine per maglieria) |
|
– Grandi apparecchi per la generazione o il trasferimento di corrente (come generatori, trasformatori, gruppi di continuità, invertitori) |
|
– Grandi apparecchiature mediche |
|
– Grandi strumenti di monitoraggio e di controllo |
|
– Grandi strumenti e dispositivi di misurazione (come bilance, macchine fisse) |
|
– Grandi distributori automatici di prodotti e apparecchi per l'erogazione automatica di servizi semplici (distributori di prodotti, distributori automatici di denaro contante, apparecchi per la restituzione dei vuoti, apparecchi automatici per foto) |
|
– Pannelli fotovoltaici |
5. Apparecchiature di piccole dimensioni |
5. Piccoli apparecchi |
Aspirapolvere, scope meccaniche, macchine per cucire, lampadari, forni a microonde, ventilatori elettrici, ferri da stiro, tostapane, coltelli elettrici, bollitori elettrici, sveglie, rasoi elettrici, bilance, apparecchi tagliacapelli e apparecchi per la cura del corpo, personal computer, stampanti, calcolatrici tascabili, telefoni, telefoni mobili, apparecchi radio, videocamere, videoregistratori, apparecchi hi-fi, strumenti musicali, apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, giocattoli elettrici ed elettronici, apparecchiature sportive, computer per ciclismo, immersioni subacquee, corsa, canottaggio, ecc., rivelatori di fumo, regolatori di calore, termostati, piccoli strumenti elettrici ed elettronici, piccoli dispositivi medici, piccoli strumenti di monitoraggio e di controllo, piccoli apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti, piccole apparecchiature con pannelli fotovoltaici integrati. |
– Piccoli elettrodomestici utilizzati per la cottura e qualsiasi altro tipo di trasformazione degli alimenti (come tostapane, piastre riscaldanti, coltelli elettrici, bollitori elettrici, riscaldatori a immersione, macchine per tagliare, microonde) |
|
– Piccoli elettrodomestici per la pulizia (come aspirapolvere, scope meccaniche, ferri da stiro, ecc.) |
|
– Ventilatori, profumatori d'ambiente, ventilatori elettrici |
|
– Piccoli apparecchi di riscaldamento (come coperte termiche) |
|
– Orologi, orologi da polso, sveglie e altri strumenti per misurare il tempo |
|
– Piccoli apparecchi per la cura del corpo (come rasoi elettrici, spazzolini da denti, asciugacapelli, apparecchi per massaggi) |
|
– Macchine fotografiche (come videocamere) |
|
– Dispositivi di intrattenimento elettronici consumo (come apparecchi radio, amplificatori, autoradio, lettori DVD, videoregistratori, apparecchi hi-fi) |
|
– Strumenti musicali e attrezzature per la musica (come amplificatori, stadi di uscita, mixer, microfoni) |
|
– Piccoli apparecchi di illuminazione e altri dispositivi per la diffusione o il controllo della luce |
|
– Giocattoli (come trenini elettrici, modellini di aerei, ecc.) |
|
– Piccole apparecchiature per lo sport (come computer per ciclismo, immersione, corsa, canottaggio, ecc.) |
|
– Piccole apparecchiature per il tempo libero (come videogiochi, attrezzature per la pesca e per il golf, ecc.) |
|
– Piccoli utensili elettrici ed elettronici, compresi gli utensili da giardino (come trapani, seghe, pompe, tosaerba) |
|
– Macchine per cucire |
|
– Piccoli apparecchi per la generazione e il trasferimento di corrente (come generatori, caricatori, gruppi di continuità, convertitori) |
|
– Piccole apparecchiature mediche, comprese le apparecchiature veterinarie |
|
– Piccoli strumenti di monitoraggio e di controllo (come rivelatori di fumo, regolatori di temperatura, termostati, rivelatori di movimento, dispositivi e prodotti di monitoraggio, telecomandi) |
|
– Piccoli strumenti di misurazione (come bilance, indicatori, telemetri, termometri) |
|
– Piccoli distributori automatici di prodotti |
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– Piccole apparecchiature con pannelli fotovoltaici integrati. |
|
6. Piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni |
|
– Computer portatili |
|
– Notebook |
|
– Tablet |
|
– Piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (come PC, stampanti, calcolatrici tascabili, telefoni, cellulari, router, radio, baby phone, videoproiettori) |
Motivazione | |
Viene ripristinata la posizione del Parlamento in prima lettura, riprendendo le aggiunte inserite nella posizione del Consiglio. Risulta opportuna una categoria distinta "Piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni", in cui sono contenute molte materie prime. | |
Emendamento 77 Posizione del Consiglio Allegato V | |
Posizione del Consiglio |
Emendamento |
|
L'allegato è soppresso. |
Motivazione | |
Ai fini della comprensibilità del testo giuridico, le quote di recupero devono figurare direttamente in un articolo distinto della direttiva (cfr. l'emendamento all'articolo 11, paragrafo 1). Fin dall'entrata in vigore della direttiva le quote di recupero devono comprendere anche quelle di riutilizzo. Per l'applicazione concreta della classificazione dei rifiuti occorre una quota di riutilizzo distinta. | |
Emendamento 78 Posizione del Consiglio Allegato VI | |
Posizione del Consiglio |
Emendamento |
ALLEGATO VI |
ALLEGATO VI |
Requisiti minimi per le spedizioni di AEE usate sospettate di essere RAEE |
Requisiti minimi per le spedizioni di AEE usate |
1. Al fine di distinguere le AEE dai RAEE, qualora il possessore dell'articolo affermi di voler spedire, o di spedire, AEE usate e non RAEE, le autorità dello Stato membro nel caso di AEE sospettate di essere RAEE esigono che a sostegno della dichiarazione vengano presentati i documenti seguenti: |
1. Al fine di distinguere le AEE dai RAEE, qualora il possessore dell'articolo affermi di voler spedire, o di spedire, AEE usate e non RAEE, le autorità dello Stato membro nel caso di AEE esigono che a sostegno della dichiarazione vengano presentati i documenti seguenti: |
a) copia della fattura e del contratto relativi alla vendita e/o al trasferimento della proprietà dell'AEE, che attestano che l'apparecchiatura è pienamente funzionante e destinata direttamente al riutilizzo; |
a) copia della fattura e del contratto relativi alla vendita e/o al trasferimento della proprietà dell'AEE, che attestano che l'apparecchiatura è pienamente funzionante e destinata direttamente al riutilizzo; |
b) prove della valutazione o dei test condotti, sotto forma di copie della documentazione (certificato di prova, prova di funzionalità) su ogni articolo della spedizione e un protocollo contenente tutte le informazioni indicate al punto 3; |
b) prove della valutazione o dei test condotti, sotto forma di copie della documentazione (certificato di prova, prova di funzionalità) su ogni articolo della spedizione e un protocollo contenente tutte le informazioni indicate al punto 3; |
c) una dichiarazione del possessore che organizza il trasporto dell'AEE, dalla quale risulti che nessun materiale e nessuna apparecchiatura della spedizione è classificabile come "rifiuto" ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2008/ 98 /CE, e |
c) una dichiarazione del possessore che organizza il trasporto dell'AEE, dalla quale risulti che nessun materiale e nessuna apparecchiatura della spedizione è classificabile come "rifiuto" ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2008/ 98 /CE, e |
d) un'adeguata protezione contro i danni durante il trasporto, il carico e lo scarico, in particolare attraverso un imballaggio adeguato o un adeguato accatastamento del carico . |
d) un'adeguata protezione contro i danni durante il trasporto, il carico e lo scarico, in particolare attraverso un imballaggio adeguato e un adeguato accatastamento del carico. |
2. Al produttore o ai terzi che agiscono a suo nome, qualora sia documentato da prove concludenti che la spedizione avvenga nel contesto di un accordo di trasferimento tra imprese, è consentito derogare all'applicazione del punto 1, lettere a) e b), e del punto 3 nel caso in cui: |
2. Al produttore o ai terzi che agiscono a suo nome, oppure ai centri di terzi a fini di riparazione o rinnovo, qualora sia documentato da prove concludenti che la spedizione avvenga nel contesto di un accordo di trasferimento tra imprese, è consentito derogare all'applicazione del punto 1, lettere a) e b), e del punto 3 nel caso in cui: |
a) le AEE difettose siano rinviate al produttore per riparazione sotto garanzia a fini di riutilizzo, |
a) le AEE difettose siano rinviate al produttore per riparazione sotto garanzia a fini di riutilizzo, |
b) le AEE ad uso professionale usate siano rinviate per rinnovo o riparazione in base a un contratto valido di manutenzione del servizio assistenza postvendita a fini di riutilizzo, o |
b) le AEE ad uso professionale usate siano rinviate per rinnovo o riparazione in base a un contratto valido a fini di riutilizzo, o |
c) le AEE ad uso professionale usate difettose, quali dispositivi medici e loro parti, siano rinviate per un'analisi delle cause profonde in base a un contratto valido di manutenzione del servizio assistenza postvendita, qualora tale analisi possa essere effettuata solo dal produttore o da terzi che agiscono a suo nome. |
c) le AEE ad uso professionale usate difettose, quali dispositivi medici e loro parti, siano rinviate per un'analisi delle cause profonde in base a un contratto valido di manutenzione del servizio assistenza postvendita, qualora tale analisi possa essere effettuata solo dal produttore o da terzi che agiscono a suo nome. |
|
La presente deroga si applica unicamente alle spedizioni dirette a paesi in cui è in applicazione la decisione C(2001)107 def. del consiglio OCSE relativa alla revisione della decisione OCSE(92)39/def. sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati a operazioni di recupero. |
|
Ove le AEE rientranti nelle deroga non possano essere riparate o rinnovate, esse sono ritenute RAEE. |
3. Per dimostrare che gli articoli spediti sono AEE usate, e non RAEE, gli Stati membri chiedono che siano compiute le seguenti azioni per sottoporre a prova le AEE e redigere la documentazione: |
3. Per dimostrare che gli articoli spediti sono AEE usate, e non RAEE, gli Stati membri chiedono che siano compiute le seguenti azioni per sottoporre a prova le AEE e redigere la documentazione: |
Fase 1: Prove |
Fase 1: Prove |
a) Testare la funzionalità e valutare la presenza di sostanze pericolose. Le prove svolte dipendono dal tipo di AEE. Per la maggior parte delle AEE è sufficiente un test delle funzioni principali. |
a) Testare la funzionalità e valutare la presenza di sostanze pericolose. Le prove svolte dipendono dal tipo di AEE. Per la maggior parte delle AEE è sufficiente un test delle funzioni principali. |
b) Registrare i risultati della valutazione e delle prove. |
b) Registrare i risultati della valutazione e delle prove. |
Fase 2: Documentazione |
Fase 2: Documentazione |
a) La documentazione deve essere apposta saldamente, ma non fissata in via permanente, sull'AEE stessa (se non è imballata) o sull'imballaggio, in modo da poter essere letta senza disimballare l'apparecchiatura. |
a) La documentazione deve essere apposta saldamente, ma non fissata in via permanente, sull'AEE stessa (se non è imballata) o sull'imballaggio, in modo da poter essere letta senza disimballare l'apparecchiatura. |
b) La documentazione contiene le seguenti informazioni: |
b) La documentazione contiene le seguenti informazioni: |
– nome dell'articolo (nome dell'apparecchiatura se elencata nell'allegato II o nell'allegato IV, se del caso, e categoria di cui all'allegato I o all'allegato III, se del caso; |
– nome dell'articolo (nome dell'apparecchiatura se elencata nell'allegato IV e categoria di cui all'allegato III; |
– numero di identificazione dell'articolo (n. matr.) ove appropriato; |
– numero di identificazione dell'articolo (n. matr.) ove appropriato; |
– anno di produzione (se disponibile); |
– anno di produzione (se disponibile); |
– nome e indirizzo dell'azienda responsabile delle prove di funzionalità; |
– nome e indirizzo dell'azienda responsabile delle prove di funzionalità; |
– risultato delle prove di cui al punto 1 (compresa la data della prova di funzionalità); |
– risultato delle prove di cui al punto 1 (compresa la data della prova di funzionalità); |
– tipo di prove svolte. |
– tipo di prove svolte. |
4. In aggiunta alla documentazione richiesta ai punti 1 e 3, ogni carico (ad esempio ogni container o autocarro) di AEE usate deve essere accompagnato da: |
4. In aggiunta alla documentazione richiesta ai punti 1 e 3, ogni carico (ad esempio ogni container o autocarro) di AEE usate deve essere accompagnato da: |
a) pertinente documento di trasporto, ad es. CMR, o foglio di viaggio, |
a) pertinente documento di trasporto, ad es. CMR, o foglio di viaggio, |
b) dichiarazione della persona responsabile sotto la propria responsabilità. |
b) dichiarazione della persona responsabile sotto la propria responsabilità. |
5. In mancanza della prova che un oggetto sia un'AEE usata e non un RAEE mediante l'appropriata documentazione di cui ai punti 1, 3 e 4 e di un'adeguata protezione contro i danni durante il trasporto, il carico e lo scarico, in particolare attraverso un idoneo imballaggio o un adeguato accatastamento del carico, le autorità dello Stato membro considerano l'articolo un RAEE e presumono che il carico contenga una spedizione illecita. In tali circostanze vengono informate le autorità competenti e il carico viene trattato come previsto dagli articoli 24 e 25 del regolamento (CE) n. 1013/2006. |
5. In mancanza della prova che un oggetto sia un'AEE usata e non un RAEE mediante l'appropriata documentazione di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 e di un'adeguata protezione contro i danni durante il trasporto, il carico e lo scarico, in particolare attraverso un idoneo imballaggio o un adeguato accatastamento del carico che il possessore dell’apparecchio destinato alla spedizione ha in ogni caso la responsabilità di fornire, le autorità dello Stato membro considerano l'articolo un RAEE e presumono che il carico contenga una spedizione illecita. In tali circostanze vengono informate le autorità competenti e il carico viene trattato come previsto dagli articoli 24 e 25 del regolamento (CE) n. 1013/2006. |
Emendamento 79 Posizione del Consiglio Allegato X – parte A | |
Posizione del Consiglio |
Emendamento |
Informazioni per la registrazione e le relazioni di cui all'articolo 16 |
Informazioni per la registrazione e le relazioni di cui all'articolo 16 |
A. Informazioni da fornire all'atto della registrazione: |
A. Informazioni da fornire all'atto della registrazione: |
1. Nome e indirizzo del produttore o del rappresentante legale nel caso di produttori di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera f), punto iv) (codice postale e località, via e numero civico, paese, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica nonché una persona di contatto). Nel caso di un rappresentante legale anche i dati relativi al produttore che viene rappresentato. |
1. Nome e indirizzo del produttore o del rappresentante legale (codice postale e località, via e numero civico, paese, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica nonché una persona di contatto). Nel caso di un rappresentante legale anche i dati relativi al produttore che viene rappresentato. |
2. Codice di identificazione nazionale del produttore, compreso il numero di codice fiscale europeo o nazionale del produttore (facoltativo). |
2. Codice di identificazione del produttore, compreso il numero di codice fiscale europeo o nazionale del produttore. |
3. Categoria di AEE di cui all'allegato I o all'allegato III, se del caso. |
3. Categoria di AEE di cui all'allegato III. |
4. Tipo di AEE (apparecchiatura per uso domestico o per altri usi). |
4. Tipo di AEE (apparecchiatura per uso domestico o per altri usi). |
5. Marchio commerciale dell'AEE (facoltativo). |
5. Marchio commerciale dell'AEE. |
6. Informazioni su come il produttore adempie alle proprie responsabilità: individualmente o mediante un regime collettivo, comprese informazioni sulla garanzia finanziaria. |
6. Informazioni su come il produttore adempie alle proprie responsabilità: individualmente o mediante un regime collettivo, comprese informazioni sulla garanzia finanziaria. |
7. Tecnica di vendita utilizzata (ad es. vendita a distanza). |
7. Tecnica di vendita utilizzata (ad es. vendita a distanza). |
8. Dichiarazione attestante che le informazioni fornite sono veritiere. |
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Motivazione | |
Ai fini di una registrazione armonizzata risulta necessario che i dati richiesti nei registri nazionali siano identici. Vengono pertanto respinte indicazioni facoltative, altrimenti vigono di nuovo requisiti differenti nei singoli Stati membri. I dati del registro dovrebbero di per sé corrispondere al vero, una dichiarazione supplementare non ha quindi alcun valore aggiunto e comporta soltanto maggiore burocrazia. | |
Emendamento 80 Posizione del Consiglio Allegato X – parte B | |
Posizione del Consiglio |
Emendamento |
B. Informazioni da fornire per le relazioni: |
B. Informazioni da fornire per le relazioni: |
1. Codice di identificazione nazionale del produttore. |
1. Codice di identificazione del produttore. |
2. Periodo di riferimento |
2. Periodo di riferimento. |
3. Categoria di AEE di cui all'allegato I o all'allegato III, se del caso. |
3. Categoria di AEE di cui all'allegato III. |
4. Quantità di AEE immesse nel mercato nazionale, in peso. |
4. Quantità di AEE immesse nel mercato nazionale, in peso. |
5. (facoltativo) quantità, in peso, di rifiuti di AEE raccolti separatamente, preparati per il riutilizzo, riciclati, recuperati ed eliminati all'interno dello Stato membro o spediti all'interno o al di fuori dell'Unione. |
5. Quantità, in peso, di rifiuti di AEE raccolti separatamente, preparati per il riutilizzo, riciclati, recuperati ed eliminati all'interno dello Stato membro o spediti all'interno o al di fuori dell'Unione. |
Nota: le informazioni di cui ai punti 4 e 5 devono essere fornite per categoria. |
Nota: le informazioni di cui ai punti 4 e 5 devono essere fornite per categoria. |
Motivazione | |
Ai fini di una registrazione armonizzata risulta necessario che i dati richiesti nei registri nazionali siano identici. Vengono pertanto respinte indicazioni facoltative, altrimenti vigono di nuovo requisiti differenti nei singoli Stati membri. |
- [1] GU C 306 del 16.12.2009, pag. 39.
- [2] GU C 141 del 29.5.2010, pag. 55.
- [3] Testi approvati del 3.2.2011, P7_TA(2011)0037.
PROCEDURA
Titolo |
Rifiuti di attrezzature elettriche ed elettroniche |
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Riferimenti |
07906/2/2011 – C7-0250/2011 – 2008/0241(COD) |
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Prima lettura del PE – Numero P |
3.2.2011 T7-0037/2011 |
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Proposta della Commissione |
COM(2008)0810 - C6-0472/2008 |
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Annuncio in Aula del ricevimento della posizione del Consiglio in prima lettura |
29.9.2011 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
ENVI 29.9.2011 |
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Relatore(i) Nomina |
Karl-Heinz Florenz 31.8.2009 |
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Esame in commissione |
8.9.2011 |
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Approvazione |
4.10.2011 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
52 1 5 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
János Áder, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Sergio Berlato, Milan Cabrnoch, Nessa Childers, Chris Davies, Bairbre de Brún, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Holger Krahmer, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Mario Pirillo, Pavel Poc, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Salvatore Tatarella, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Sabine Wils |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Tadeusz Cymański, Matthias Groote, Alojz Peterle, Marianne Thyssen, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt |
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Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Arlene McCarthy |
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Deposito |
6.10.2011 |
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