RACCOMANDAZIONE sul progetto di decisione del Consiglio relativa all'adesione dell'Unione europea al protocollo del 2002 alla convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio, ad eccezione degli articoli 10 e 11 dello stesso

17.10.2011 - (08663/2011 – C7‑0142/2011 – 2003/0132A(NLE)) - ***

Commissione per i trasporti e il turismo
Relatore per parere: Brian Simpson

Procedura : 2003/0132A(NLE)
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A7-0356/2011
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul progetto di decisione del Consiglio relativa all'adesione dell'Unione europea al protocollo del 2002 alla convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio, ad eccezione degli articoli 10 e 11 dello stesso

(08663/2011 – C7‑0142/2011 – 2003/0132A(NLE))

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

–   visto il progetto di decisione del Consiglio (08663/2011),

–   visto il protocollo del 2002 alla convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio (08663/2011),

–   vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 100, paragrafo 2, dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), e dell'articolo 218, paragrafo 8, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0142/2011),

–   visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento,

–   visti la raccomandazione della commissione per i trasporti e il turismo e il parere della commissione giuridica (A7-0356/2011),

1.  dà la sua approvazione alla conclusione del protocollo;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e all’Organizzazione marittima internazionale.

MOTIVAZIONE

Introduzione

L'adesione alla Convenzione di Atene relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio è una questione che l’Unione, e in particolare il Parlamento, seguono da tempo.

La Convenzione, che risale al 1974, verte essenzialmente sulla sicurezza delle navi da passeggeri e sui diritti dei passeggeri. Si è tuttavia ritenuto che la Convenzione regolamentasse in maniera insufficiente un certo numero di questioni importanti fra cui la natura e la portata della responsabilità del trasportatore nonché gli obblighi assicurativi minimi.

Sotto l’egida dell’Organizzazione marittima internazionale (OMI), il Protocollo, approvato il 1° novembre 2002, ha modificato la Convenzione di Atene in modo che soddisfi elementi fondamentali come la responsabilità in caso di colpa o negligenza del vettore, l’assicurazione obbligatoria e il diritto di rivalersi direttamente sull'assicuratore. Il risarcimento dei danni legati al terrorismo è affrontato dagli “orientamenti OMI” e dalla riserva relativa al Protocollo.

Dal momento che la maggior parte degli elementi richiesti erano, a questo punto, coperti dal Protocollo, la Commissione ha proposto nel 2003 che la Comunità europea divenga parte contraente del Protocollo del 2002 e che gli Stati membri facciano lo stesso. I negoziati condotti in seno al Consiglio a tal fine hanno però subito una sospensione e sono stati ripresi solo nel dicembre 2007.

In vista della conclusione del Protocollo e nell’ottica di integrare la maggioranza delle disposizioni di carattere sostanziale nel diritto comunitario, nel novembre 2005 la Commissione ha presentato un regolamento complementare sulla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente. Dopo quattro anni di trattative, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno raggiunto un accordo sul regolamento (CE) n. 392/2009, che è stato approvato il 23 aprile 2009 ed entrerà in vigore entro il 2013.

Nel novembre 2010 la Commissione ha presentato una proposta modificata di decisione del Consiglio concernente l’adesione dell’Unione europea al Protocollo del 2002 alla Convenzione di Atene, che tiene conto dei cambiamenti intervenuti dal 2003.

L’adozione del regolamento (CE) n. 392/2009 comporta che l’Unione ha ora competenza esclusiva per aderire al Protocollo di Atene per quanto concerne le materie coperte dal regolamento.

Tutti gli altri aspetti del Protocollo non coperti dal regolamento sono di competenza degli Stati membri. ne sono un esempio le disposizioni relative alla possibilità di fissare limiti di responsabilità più elevati di quelli previsti dal Protocollo. L’accordo è pertanto un accordo misto e deve essere ratificato dagli Stati membri.

Nell’ottica di instaurare un quadro giuridico coerente in tutta l’Unione, gli Stati membri e l’Unione dovrebbero, se possibile, predisporre il deposito simultaneo degli strumenti di rettifica o di adesione entro il 31 dicembre 2011.

Base giuridica

La maggior parte delle disposizioni del Protocollo riguardano il trasporto marittimo ed è per questo che la Commissione ha scelto l'articolo 100 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (trattato FUE) come base giuridica unica della sua proposta di decisione del Consiglio.

Il Consiglio, dal canto suo, ha deciso di dividere la decisione in due atti distinti: uno per il trasporto (articolo 100) contestualmente all’adesione al Protocollo, ad eccezione degli articoli 10 e 11 del medesimo, e uno per la cooperazione giudiziaria in materia civile (articolo 81) contestualmente all'adesione al Protocollo relativamente agli articoli 10 e 11 del medesimo. Secondo il Consiglio, la divisione della base giuridica è giustificata dal fatto che gli articoli 10 e 11 del Protocollo disciplinano questioni che riguardano la legislazione dell’Unione in materia di competenza giurisdizionale, di riconoscimento e di esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale. Queste disposizioni rientrano nel campo di applicazione del titolo V della terza parte del trattato FUE. Di conseguenza, conformemente agli articoli 1 e 2 del Protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato FUE, la Danimarca non partecipa all’adozione della decisione del Consiglio relativamente agli articoli 10 e 11. La Danimarca sarà vincolata da questi articoli del Protocollo solo come parte contraente distinta.

All’atto del deposito dello strumento di adesione l'Unione farà una dichiarazione di competenza sulla questione.

Conformemente alla procedura che si applica nel caso di accordi internazionali, l’adesione al protocollo è sottoposta all’approvazione del Parlamento.

L’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), del trattato FUE si applica di conseguenza.

Inoltre, in base all'articolo 81 del regolamento, nel caso di accordi internazionali il Parlamento si pronuncia con una sola votazione, e non può essere presentato alcun emendamento all'accordo stesso.

Dal momento che il Consiglio ha adottato due atti distinti relativi all’adesione dell’Unione europea al Protocollo, il Parlamento esprime il proprio parere nel quadro di due risoluzioni, una presentata dalla commissione per i trasporti e il turismo e l’altra dalla commissione giuridica.

Sulla base di quanto precede, il relatore propone che la commissione per i trasporti e il turismo esprima parere favorevole alla conclusione di detto accordo.

PARERE della commissione giuridica (10.10.2011)

destinato alla commissione per i trasporti e il turismo

sul progetto di decisione del Consiglio relativa all'adesione dell'Unione europea al protocollo del 2002 alla convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio, ad eccezione degli articoli 10 e 11 dello stesso
(08663/2011 – C7‑0142/2011 – 2003/0132A(NLE))

Relatore per parere: Klaus-Heiner Lehne

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BREVE MOTIVAZIONE

In base all'allegato VII del regolamento del Parlamento, la commissione giuridica è competente, tra le altre cose, per l'interpretazione e l'applicazione del diritto dell'Unione europea e la conformità degli atti dell'Unione europea al diritto primario, in particolare la scelta delle basi giuridiche, per l'interpretazione e l'applicazione del diritto internazionale, se e in quanto esso interessi l'Unione europea, e per le misure relative alla cooperazione giudiziaria e amministrativa in materia civile.

Poiché gli articoli 10 e 11 del protocollo alla convenzione di Atene (“protocollo di Atene”) riguardano questioni relative alla competenza giurisdizionale e al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni, la base giuridica di merito pertinente per l'adesione a tali articoli è l'articolo 81, paragrafo 1, del TFUE, sulla cooperazione giudiziaria in materia civile. Parallelamente alla decisione in esame, deve pertanto essere adottata una separata decisione del Consiglio avente detta base giuridica relativa agli articoli 10 e 11, e la commissione giuridica è competente per l’elaborazione della risoluzione legislativa del Parlamento europeo su quest'ultima decisione.

Gli altri articoli del protocollo di Atene riguardano modifiche alla convenzione di Atene in materia di responsabilità dei vettori, di assicurazione obbligatoria, di limiti di responsabilità in caso di morte o lesioni personali o in caso di perdita o danni ai bagagli e ai veicoli, e riguardo a questioni di conti e conversione. Sono dunque tutte questioni riguardanti i trasporti.

Il regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente[1] è stato adottato per integrare nel diritto dell'Unione queste modifiche alla convenzione di Atene. Il considerando 11 di detto regolamento specifica che le materie disciplinate dagli articoli 10 e 11 del protocollo formeranno parte dell'ordinamento giuridico dell’Unione all'atto della sua adesione alla convenzione di Atene, nella misura in cui tali articoli incidono sulle norme fissate dal regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale[2]. È pertanto appropriato che la materia dell'adesione al protocollo di Atene sia divisa in due decisioni del Consiglio, una per le questioni riguardanti i trasporti ed una per la cooperazione giudiziaria in materia civile.

******

La commissione giuridica invita la commissione per i trasporti e il turismo, competente nel merito, a proporre che il Parlamento dia la sua approvazione.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione

10.10.2011

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

18

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Sajjad Karim, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Diana Wallis

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Kurt Lechner, Toine Manders, Paulo Rangel

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Pablo Zalba Bidegain

  • [1]  GU L 131 del 28.5.2009, pag. 24.
  • [2]  GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione

11.10.2011

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

39

0

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Ryszard Czarnecki, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Mike Nattrass, Hubert Pirker, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Georgios Toussas, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Dominique Riquet, Laurence J.A.J. Stassen

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Margrete Auken