RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima

25.10.2011 - (COM(2010)0611 – C7‑0343/2010 – 2010/0303(COD)) - ***I

Commissione per i trasporti e il turismo
Relatore: Knut Fleckenstein


Procedura : 2010/0303(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A7-0372/2011
Testi presentati :
A7-0372/2011
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima

(COM(2010)0611 – C7‑0343/2010 – 2010/0303(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0611),

–   visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 100, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0343/2010),

–   visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 16 febbraio 2011[1],

–   previa consultazione del Comitato delle regioni,

–   visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0372/2011),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  sottolinea che il punto 47 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria dovrebbe applicarsi per l'estensione delle mansioni dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima; sottolinea che qualsiasi decisione dell’autorità legislativa a favore di tale estensione non pregiudica le decisioni dell'autorità di bilancio nell'ambito della procedura di bilancio annuale;

3.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

4.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) Il regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, ha istituito un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (in seguito denominata "l'Agenzia"), al fine di assicurare un livello elevato, efficace ed uniforme di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi.

(1) Il regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, adottato dopo l'incidente della petroliera Erika e l'enorme marea nera riversatasi in mare ha istituito un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (in seguito denominata "Agenzia"), al fine di assicurare un livello elevato, efficace ed uniforme di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi.

Motivazione

È importante apportare questa precisazione affinché le persone che in futuro si occuperanno di questo documento da un punto di vista scientifico sappiano ciò che è stato all'origine dell'iniziativa delle istituzioni dell'Unione europea.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis) Il regolamento (CE) n. 1406/2002 è stato modificato a seguito dell'incidente della petroliera Prestige, al fine di ampliare le competenze dell'Agenzia in tema di lotta contro l'inquinamento.

Motivazione

È importante apportare questa precisazione affinché le persone che in futuro si occuperanno di questo documento da un punto di vista scientifico sappiano ciò che è stato all'origine dell'iniziativa delle istituzioni dell'Unione europea.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) Conformemente all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1406/2002, nel 2007 il consiglio di amministrazione dell'Agenzia ha commissionato una valutazione esterna indipendente sull'attuazione del suddetto regolamento. Sulla base di questa valutazione, nel giugno 2008 esso ha formulato una serie di raccomandazioni relative a modifiche del regolamento (CE) n. 1406/2002, dell'Agenzia e delle sue modalità operative.

(2) Conformemente all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1406/2002, nel 2007 il consiglio di amministrazione dell'Agenzia (in appresso il consiglio di amministrazione) ha commissionato una valutazione esterna indipendente sull'attuazione del suddetto regolamento. Sulla base di questa valutazione, nel giugno 2008 esso ha formulato una serie di raccomandazioni relative a modifiche del regolamento (CE) n. 1406/2002, dell'Agenzia, dei suoi settori di competenza e delle sue modalità operative.

Motivazione

La modifica del presente regolamento prevede nuovi poteri per l'Agenzia e sarà incentrata sulla ridefinizione delle sue aree d'intervento.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Sulla base di quanto emerso dalla valutazione esterna, delle raccomandazioni del consiglio di amministrazione e della strategia pluriennale, alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 1406/2002 devono essere chiarite e aggiornate. All'Agenzia andrebbero inoltre attribuiti alcuni compiti supplementari per tener conto dell'evoluzione della politica sulla sicurezza marittima a livello internazionale e dell'UE. Occorrono sforzi considerevoli di analisi e ridistribuzione delle risorse al fine di garantire l'efficienza dei costi e del bilancio. Grazie a tali sforzi, un terzo del personale aggiuntivo richiesto per i nuovi compiti potrebbe essere fornito tramite riorganizzazione interna da parte dell'Agenzia.

(3) Sulla base di quanto emerso dalla valutazione esterna e sulla base delle raccomandazioni del consiglio di amministrazione e della strategia pluriennale da esso adottata nel marzo 2010, alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 1406/2002 devono essere chiarite e aggiornate. Mentre ci si concentra sui suoi compiti prioritari in materia di sicurezza marittima, all'Agenzia andrebbero inoltre attribuiti alcuni compiti supplementari per tener conto dell'evoluzione della politica sulla sicurezza marittima a livello internazionale e dell'UE. Dati i vincoli del bilancio dell'Unione, occorrono degli sforzi considerevoli di analisi e ridistribuzione delle risorse al fine di garantire l'efficienza dei costi e del bilancio ed evitare duplicazioni. Il fabbisogno di personale richiesto per i nuovi compiti dovrà essere coperto, nella misura del possibile, tramite riorganizzazione interna da parte dell'Agenzia.

Motivazione

Le capacità finanziarie dell'Agenzia di intervenire efficacemente nel campo della sicurezza marittima non dovrebbero essere assegnate a nuove missioni. Una gestione di bilancio rigorosa è un prerequisito per un ampliamento dei poteri dell'Agenzia. I nuovi compiti dovrebbero essere coperti, laddove possibile, tramite una riorganizzazione.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis) Tale riorganizzazione interna sarà accompagnata dal necessario coordinamento con le agenzie degli Stati membri.

Motivazione

La riorganizzazione sarà più efficiente e conveniente se accompagnata da un migliore coordinamento.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 ter) L'Agenzia ha già dimostrato che alcuni compiti, quali i sistemi di monitoraggio satellitare, sono più efficaci se svolti a livello europeo. Se tali sistemi possono essere attuati a sostegno di altri obiettivi strategici, ciò consente agli Stati membri di fare dei risparmi sui propri bilanci nazionali e rappresenta un reale valore aggiunto europeo.

Motivazione

Alla luce dell'attuale crisi economica, è chiaro che i bilanci pubblici sono sotto pressione a livello europeo, nazionale e statale. Tuttavia, no ha molto senso sostenere che ogni organizzazione pubblica dovrebbe far fronte a un congelamento del bilancio se gli investimenti ad un livello possono consentire maggiori risparmi in altri settori pubblici. In particolare, se l'Agenzia può utilizzare i suoi sistemi esistenti per contribuire ad ulteriori obiettivi strategici, con un aumento modesto di risorse, l'effetto netto sarà di ridurre la spesa pubblica europea poiché le amministrazioni nazionali saranno liberate da tali compiti.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Considerando 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 quater) Per espletare in buone condizioni i nuovi compiti affidati all'Agenzia dal presente regolamento, è necessario un aumento anche limitato delle sue risorse. Ciò richiederà particolare attenzione durante la procedura di bilancio.

Motivazione

In un contesto di forte crisi economica, un investimento anche limitato nelle risorse dell'Agenzia può rivelarsi necessario in quanto i nuovi compiti affidatile permetteranno di ridurre le spese a livello nazionale.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis) Le nomine nell'ambito del consiglio di amministrazione dovrebbero tenere pienamente conto dell'importanza di garantire una rappresentanza di genere equilibrata. L'elezione del presidente e del vicepresidente dovrebbe anch'essa perseguire tali obiettivi così come la scelta dei rappresentanti dei paesi terzi.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) L'Agenzia deve agire nell'interesse dell'Unione. Essa dovrebbe pertanto poter agire, nei propri settori di competenza, al di fuori del territorio dell'UE.

(5) L'Agenzia deve agire nell'interesse dell'Unione e seguire le linee guida della Commissione. Essa dovrebbe pertanto poter agire, nei propri settori di competenza, al di fuori del territorio dell'UE, promuovendo una politica di sicurezza marittima dell'Unione attraverso una cooperazione tecnica e scientifica con i paesi terzi.

Motivazione

L'Agenzia opera a nome della Commissione europea che decide l'applicazione delle norme legislative e dei principi dell'Unione. In tal modo, l'Agenzia assiste la Commissione e gli Stati membri nei loro compiti tecnici e operatici ogniqualvolta essi necessitano della sua assistenza. L'Agenzia non gode del potere di creare competenze.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis) L'Agenzia affronta, su richiesta di uno Stato membro e con mezzi complementari e secondo un rapporto costo/efficacia soddisfacente, la lotta contro l'inquinamento marino, ivi compresa quella provocata da impianti petroliferi e gassosi offshore. In caso di inquinamento marino in un paese terzo, interviene su richiesta della Commissione europea.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) L'Agenzia deve rafforzare l'assistenza da essa fornita alla Commissione con riguardo alle attività di ricerca correlate al settore di sua competenza, evitando tuttavia di duplicare le attività incluse nel programma quadro di ricerca dell'UE esistente. In particolare, l'Agenzia non dovrebbe occuparsi della gestione di progetti di ricerca.

(6) L'Agenzia deve rafforzare l'assistenza da essa fornita alla Commissione e agli Stati membri con riguardo alle attività di ricerca correlate al settore di sua competenza, evitando tuttavia di duplicare le attività incluse nel programma quadro di ricerca dell'UE esistente. In particolare, l'Agenzia non dovrebbe occuparsi della gestione di progetti di ricerca. Nell'ampliare i compiti dell'Agenzia, occorre prestare attenzione a garantire che i compiti siano descritti in modo chiaro e preciso, senza doppioni ed evitando qualsiasi confusione.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 bis) Alla luce dello sviluppo di nuove applicazioni, servizi innovativi e del miglioramento di applicazioni e servizi esistenti, incentrati sull'instaurazione di uno spazio marittimo europeo senza frontiere, l'Agenzia dovrà trarre pieno profitto dalle potenzialità offerte dai programmi EGNOS, Galileo e GMES.

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis) L'Agenzia fornisce agli Stati membri informazioni dettagliate riguardo a casi di inquinamento provocato dalle navi, onde consentire loro di adempiere alle loro responsabilità ai sensi della direttiva 2005/35 del Parlamento europeo e del Consiglio1. Tuttavia l'efficacia dell'applicazione e le sanzioni variano notevolmente benché tale inquinamento possa in teoria finire in altre acque nazionali.

 

________________

 

1. GU L 255 del 30.9.2005, pag. 11

Motivazione

La direttiva 2005/35, modificata dalla direttiva 2009/123, conferisce agli Stati membri la responsabilità di prevedere sanzioni penali in relazione al rilascio delle sostanze inquinanti cui si applica la direttiva. Conferisce altresì all'Agenzia un ruolo cruciale nello sviluppo di soluzioni tecniche e nella fornitura di assistenza tecnica. Tuttavia, gli Stati membri hanno dato prova finora di livelli di entusiasmo ampiamente divergenti nell'adempiere alle loro responsabilità.

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) Gli avvenimenti recenti hanno messo in luce i rischi per il trasporto marittimo e l'ambiente marino derivanti dalle attività di prospezione e produzione offshore di petrolio e di gas. Il ricorso alla capacità di intervento dell'Agenzia dovrebbe essere esplicitamente esteso ai casi di inquinamento provocato da queste attività. L'Agenzia dovrebbe inoltre assistere la Commissione nell'analisi della sicurezza degli impianti mobili offshore per l'estrazione di gas e di petrolio al fine di identificarne le possibili carenze, basando il proprio contributo sull'esperienza acquisita in materia di sicurezza marittima, protezione marittima, prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e lotta contro l'inquinamento marino.

(8) Gli avvenimenti recenti hanno messo in luce i rischi per il trasporto marittimo e l'ambiente marino derivanti dalle attività di prospezione e produzione offshore di petrolio e di gas. Il ricorso alla capacità dell'Agenzia dovrebbe essere esplicitamente esteso ai casi di inquinamento provocato da queste attività. L'Agenzia dovrebbe inoltre assistere la Commissione nell'analisi della sicurezza degli impianti offshore per l'estrazione di gas e di petrolio al fine di identificarne le possibili carenze, basando il proprio contributo sull'esperienza acquisita in materia di sicurezza marittima, protezione marittima, prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e lotta contro l'inquinamento marino. Questo ruolo supplementare che fornirebbe plusvalore europeo sfruttando il know-how e l'esperienza dell'Agenzia dovrebbe essere sostenuto da risorse finanziarie e umane appropriate.

Motivazione

Benché l'Agenzia offra una soluzione efficace sul piano dei costi, tenuto conto delle sue competenze e dei suoi sistemi tecnici esistenti, non è realistico immaginare che tali nuovi compiti possano essere assorbiti senza risorse aggiuntive. Se si procedesse ad un radicale congelamento del bilancio, si metterebbe a rischio la capacità dell'Agenzia di adempiere alle sue attuali responsabilità in termini di prevenzione e reazione all'inquinamento provocato dalle navi.

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 bis) In particolare, il sistema CleanSeaNet dell'Agenzia, attualmente utilizzato per fornire prove fotografiche delle fuoriuscite di petrolio dalle navi, dovrebbe essere usato anche per rilevare e registrare le fuoriuscite dagli impianti costieri e offshore.

Motivazione

Attraverso tale emendamento il controllo diviene integrale sullo specchio acqueo, a prescindere dalla fonte dell'inquinamento.

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Considerando 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 ter) Ai fini della realizzazione del mercato interno, giova ottimizzare il ricorso al cabotaggio marittimo e ridurre gli oneri amministrativi che gravano sulle navi. Il progetto "fascia blu" contribuirà a ridurre le formalità dichiarative applicabili alle navi commerciali all'entrata e all'uscita dei porti degli Stati membri.

Motivazione

La navigazione delle navi tra i vari porti dell'Unione è considerata una tratta internazionale e determina oneri amministrativi a danno del trasporto intermodale. La direttiva 2010/65/UE relativa alle formalità dichiarative applicabili alle navi all'entrata e/o all'uscita dei porti degli Stati membri (la cui data di trasposizione è il 19 maggio 2012) semplifica e armonizza proprio le procedure amministrative per il trasporto marittimo grazie alla trasmissione elettronica dei dati.

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) L'Unione ha definito una strategia globale per il trasporto marittimo fino al 2018, che include il concetto di navigazione informatizzata (e-maritime). Essa sta inoltre elaborando una rete UE di sorveglianza marittima. L'Agenzia dispone di sistemi e applicazioni marittime che risultano utili per la realizzazione di queste politiche. Essa dovrebbe pertanto mettere i sistemi e i dati in suo possesso a disposizione dei partner interessati.

(9) L'Unione ha definito una strategia globale per il trasporto marittimo fino al 2018, che include il concetto di navigazione informatizzata (e-maritime). Essa sta inoltre elaborando una rete UE di sorveglianza marittima. L'Agenzia dispone di sistemi e applicazioni marittime che risultano utili per la realizzazione di queste politiche e, in particolare, per il progetto "fascia blu". Essa dovrebbe pertanto mettere i sistemi e i dati in suo possesso a disposizione dei partner interessati.

Motivazione

Il progetto "Blue Belt" dà alle autorità doganali la garanzia che una nave che dichiara merci intracomunitarie ha visitato solo porti dell'UE. Rappresenta un modo per ridurre il carico amministrativo per il trasporto marittimo a breve distanza mantenendo nel contempo il livello di controlli esistente. Inoltre esso promuove l'uso di una modalità di trasporto che causa meno danni ambientali rispetto al trasporto stradale.

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 bis) Per contribuire all'istituzione di uno spazio marittimo europeo unico, alla prevenzione dell'inquinamento marittimo e alla lotta contro l'inquinamento, occorre creare sinergie tra le autorità nazionali incaricate dell'applicazione della legislazione, in particolare i servizi nazionali di guardia costiera.

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Considerando 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 ter) L’Agenzia assiste la Commissione e gli Stati membri nello sviluppo e nell’attuazione dell’iniziativa dell’Unione denominata “e-maritime”, volta a migliorare l’efficienza del settore marittimo mediante il miglior utilizzo di tecnologie informatiche, senza pregiudicare la responsabilità della autorità competenti.

Motivazione

Le tecnologie informatiche e satellitari possono contribuire significativamente all’innalzamento dei livelli di sicurezza marittima e a migliorare l’efficienza del settore. In tal senso, appare opportuno sottolineare l’importanza della prossima iniziativa della Commissione e-maritime, evitando duplicazioni e/o sovrapposizioni con i settori di competenza degli organismi nazionali e regionali.

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Considerando 9 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 quater) Considerando che è importante che l'Europa continui ad attrarre nuovi marinai con competenze elevate per sostituire la generazione che sta andando in pensione, l'Agenzia dovrebbe sostenere gli Stati membri e la Commissione nel promuovere la formazione marittima. In particolare dovrebbe adoperarsi per condividere le migliori prassi e favorire gli scambi tra gli istituti di formazione marittima sulla base del modello Erasmus.

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) L'Agenzia ha assunto un ruolo di fornitore autorevole di dati sul traffico marittimo a livello dell'Unione che risultano interessanti e pertinenti per altre attività dell'UE. Grazie a queste attività, in particolare per quanto concerne il controllo delle navi da parte dello Stato di approdo, la sorveglianza del traffico marittimo e delle rotte navali nonché l'assistenza per localizzare i possibili inquinatori, l'Agenzia dovrebbe contribuire a rafforzare le sinergie a livello dell'UE con riguardo a talune operazioni di guardia costiera. Con la propria attività di sorveglianza e raccolta di dati, l'Agenzia dovrebbe inoltre riunire informazioni di base sulle minacce potenziali per il trasporto marittimo e l'ambiente marino provenienti dalle attività di prospezione e produzione offshore di petrolio e di gas.

(10) L'Agenzia ha assunto un ruolo di fornitore autorevole di dati sul traffico marittimo a livello dell'Unione che risultano interessanti e pertinenti per altre attività dell'UE. Grazie a queste attività, in particolare per quanto concerne il controllo delle navi da parte dello Stato di approdo, la sorveglianza del traffico marittimo e delle rotte navali nonché l'assistenza per localizzare i possibili inquinatori, l'Agenzia dovrebbe contribuire a rafforzare le sinergie a livello dell'UE con riguardo alle operazioni di prevenzione e lotta contro l'inquinamento marino, favorendo lo scambio di informazioni e buone pratiche tra i vari servizi di guardia costiera. Con la propria attività di sorveglianza e raccolta di dati, l'Agenzia dovrebbe inoltre riunire informazioni di base ad esempio sulla pirateria e sulle minacce potenziali per il trasporto marittimo e l'ambiente marino provenienti dalle attività di prospezione, produzione offshore e trasporto di petrolio e di gas.

Motivazione

I servizi di guardia costiera hanno lo scopo principale di garantire la sicurezza marittima nazionale. Il loro intervento è quindi definito da una strategia che dipende dagli Stati membri. Se necessario, l'Agenzia può mettere a disposizione le sue competenze, ma non dovrebbe essere coinvolta nel coordinamento tra i vari servizi costieri nel settore della sicurezza marittima. È tuttavia legittimo che essa partecipi alla messa in comune di risorse intese a contrastare l'inquinamento marino e tale aspetto andrebbe rafforzato.

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 bis) Per lottare contro il rischio accresciuto di pirateria nel golfo di Aden e nella parte occidentale dell'oceano indiano, occorre che l'Agenzia comunichi all'operazione Atalanta della forza navale dell'UE la posizione esatta delle navi battenti bandiera dell'UE che incrociano in questa zona considerata a elevatissimo rischio. Finora non tutti gli Stati membri hanno dato il loro assenso a tale attività. Il presente regolamento dovrebbe costringerli a farlo per rafforzare il ruolo dell'Agenzia nella lotta contro la pirateria.

Emendamento  23

Proposta di regolamento

Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 bis) Nel settore del controllo delle navi da parte dello Stato di approdo, l'Unione sta lavorando in stretta cooperazione con il Memorandum d'intesa di Parigi sul controllo delle navi da parte dello Stato di approdo. Ai fini di una maggiore efficienza, l'Agenzia ed il Segretariato del Memorandum d'intesa di Parigi sul controllo delle navi da parte dello Stato di approdo dovrebbero cooperare il più strettamente possibile, mentre la Commissione e gli Stati membri dovrebbero esaminare tutte le opzioni per conseguire un'efficienza ancora maggiore.

Motivazione

In un momento caratterizzato dal rigore in materia di bilancio, è essenziale evitare la duplicazione delle strutture ed assegnare il lavoro all'organismo maggiormente capace di svolgerlo in modo efficiente ed efficace in termini di costi.

Emendamento  24

Proposta di regolamento

Considerando 11 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 ter) La competenza dell'Agenzia in materia di inquinamento e di risposta agli incidenti in ambiente marino sarà utile anche per lo sviluppo di orientamenti nella concessione di licenze di attività di prospezione e produzione di petrolio e di gas. L'Agenzia deve quindi assistere gli Stati membri e la Commissione in tale ambito.

Emendamento  25

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) La Commissione e l'Agenzia dovrebbero operare in stretto contatto per definire le modalità operative dell'Agenzia in materia di ispezioni. In attesa dell'entrata in vigore di tali modalità, l'Agenzia è tenuta a seguire la prassi esistente per lo svolgimento delle ispezioni.

(13) La Commissione e l'Agenzia dovrebbero operare in stretto contatto per predisporre quanto prima possibile le modalità operative dell'Agenzia in materia di ispezioni. In attesa dell'entrata in vigore di tali modalità, l'Agenzia è tenuta a seguire la prassi esistente per lo svolgimento delle ispezioni.

Emendamento  26

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

14. I requisiti delle modalità operative dell'Agenzia devono essere adottati conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

(14) Per adottare i requisiti delle modalità operative dell'Agenzia per l'esecuzione di ispezioni, alla Commissione deve essere delegato il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Motivazione

La proposta della Commissione si basa sulla cosiddetta "procedura di comitatologia" prevista dai trattati prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona. Occorre pertanto aggiornare gli accordi e riconoscere la parità del ruolo dei due rami del potere legislativo.

Emendamento  27

Proposta di regolamento

Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 bis) Tutte queste misure al pari dell'azione esplicata dall'Agenzia in coordinamento con gli Stati membri e la Commissione devono tendere allo sviluppo di un autentico spazio marittimo europeo.

Emendamento  28

Proposta di regolamento

Considerando 14 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 ter) Si deve tener conto del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee1 (regolamento finanziario), in particolare dell'articolo 185, e dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria2 (AII del 17 maggio 2006), in particolare del punto 47.

 

________________

 

1 GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

 

2GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

Motivazione

Il regolamento finanziario e l'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria dovrebbero essere indicati come base giuridica.

Emendamento  29

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 1 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. L'Agenzia fornisce agli Stati membri e alla Commissione l'assistenza tecnica e scientifica necessaria, nonché capacità di alto livello, per coadiuvarli nel dare corretta applicazione, nel settore della sicurezza marittima, della protezione marittima e della prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi, alla legislazione dell'Unione, nel monitorare tale applicazione e nel valutare l'efficacia delle misure in vigore.

2. L'Agenzia fornisce agli Stati membri e alla Commissione l'assistenza tecnica e scientifica necessaria, nonché capacità di alto livello, per coadiuvarli nel dare corretta applicazione alla legislazione dell'Unione al fine di garantire un livello elevato, uniforme ed efficiente di sicurezza e protezione marittima, utilizzando le loro capacità esistenti nel fornire assistenza, prevenire e combattere l'inquinamento marino, anche quello provocato dagli impianti offshore per l'estrazione di petrolio e di gas, sviluppare uno spazio marittimo europeo senza barriere, monitorare tale applicazione e valutare l'efficacia delle misure in vigore.

Motivazione

L'espressione "inquinamento marino" riprende la proposta della Commissione all'articolo 1, paragrafo 3 (relativo alla risposta all'inquinamento).

Emendamento  30

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 2 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Per garantire che gli obiettivi indicati all'articolo 1 siano realizzati in modo appropriato, l'Agenzia svolge i compiti elencati al paragrafo 2 del presente articolo nei settori della sicurezza marittima e della protezione marittima, della prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e di intervento in caso di inquinamento marino.

1. Gli obiettivi indicati all'articolo 1 costituiscono le responsabilità principali dell'Agenzia e devono essere realizzati in via prioritaria. L'attribuzione di nuove competenze all'Agenzia elencate al paragrafo 2 del presente articolo è intesa ad evitare duplicazioni ed è soggetta alla corretta esecuzione dei compiti relativi alla sicurezza e alla protezione marittima, alla prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e all'intervento in caso di inquinamento marino su richiesta degli Stati membri o della Commissione.

Motivazione

La diversificazione delle attività dell'Agenzia è pertinente in quanto essa riesce ad adempiere al suo compito prioritario con la stessa cura. L'emendamento concernente la prevenzione dell'inquinamento adegua il testo alla proposta della Commissione relativa all'articolo 1, paragrafo 3, ed a consentire all'Agenzia di contribuire alla prevenzione dell'inquinamento da fonti marittime diverse dalle navi (piattaforme petrolifere e di gas).

Emendamento  31

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) nella fornitura di assistenza tecnica alla Commissione nello svolgimento dei compiti di controllo che le sono assegnati ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva (CE) n. 65/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio1;

 

_____________

 

1GU L 310 del 25.11.2005, pag. 28.

Motivazione

L'emendamento consentirebbe all'Agenzia di fornire assistenza tecnica alla Commissione nel controllo dell'attuazione da parte degli Stati membri della direttiva sul miglioramento della sicurezza nei porti. Il ruolo dell'Agenzia sarebbe chiaramente limitato agli aspetti per i quali l'EMSA possiede competenze tecniche rilevanti; la Commissione non avrebbe alcun obbligo di chiedere assistenza e non lo farebbe a meno che non consideri che l'Agenzia potrebbe fornire consigli utili.

Emendamento  32

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

c) fornendole l'assistenza tecnica necessaria per partecipare ai lavori degli organismi tecnici dell'OMI, dell'OIL, del Memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo e di altre organizzazioni internazionali o regionali competenti;

c) aggiornando e elaborando i mezzi necessari per partecipare ai lavori degli organismi tecnici dell'OMI, dell'OIL, del Memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo e di altre organizzazioni internazionali o regionali competenti;

Emendamento  33

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

d) nello sviluppo e attuazione di politiche UE connesse ai compiti dell'Agenzia come le autostrade del mare, lo spazio marittimo europeo senza barriere, la navigazione informatizzata (e-maritime), le vie d'acqua interne, la direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino, i cambiamenti climatici nonché nell'analisi della sicurezza degli impianti mobili offshore per l'estrazione di gas e di petrolio;

d) nello sviluppo e attuazione di politiche UE connesse ai compiti dell'Agenzia, in particolare quelle nel settore della sicurezza marittima nonché le autostrade del mare, lo spazio marittimo europeo senza barriere, il progetto "fascia blu", la navigazione informatizzata (e-maritime), la direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino, i cambiamenti climatici, nell'analisi della sicurezza degli impianti offshore per l'estrazione di petrolio e di gas e nella lotta contro l'inquinamento;

Motivazione

Il progetto "fascia blu" fornisce alle autorità doganali la garanzia che una nave che dichiara merci intracomunitarie abbia visitato solo porti dell'UE. Rappresenta un modo per ridurre il carico amministrativo per il trasporto marittimo a breve distanza mantenendo nel contempo il livello di controlli esistente. Ciò a sua volta promuove l'uso di una modalità di trasporto che causa meno danni ambientali rispetto al trasporto stradale. Inoltre, facendo in modo che i dati relativi alle navi che viaggiano per mare e che operano su fiumi/canali passino facilmente da un sistema all'altro, si riduce il carico amministrativo.

Emendamento  34

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

d bis) nello scambio di informazioni concernenti qualsiasi altra politica che può rivelarsi opportuna nella misura delle sue competenze e della sua perizia;

Motivazione

Stesse osservazioni per l'emendamento all'articolo 2, paragrafo 3 bis.

Emendamento  35

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

e bis) nello sviluppo e nell'attuazione di una politica volta a migliorare la qualità della formazione dei marittimi europei e nella promozione delle carriere marittime, tenendo conto della domanda di forza lavoro altamente qualificata nel settore marittimo dell'Unione europea.

Emendamento  36

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera f

 

Testo della Commissione

Emendamento

f) nell'analisi dei progetti di ricerca in corso e di quelli completati pertinenti in settori attinenti alle attività dell'Agenzia; ciò include l'identificazione di possibili misure normative con cui dar seguito a progetti di ricerca specifici nonché l'identificazione di temi e priorità chiave per future attività di ricerca a livello dell'UE;

f) nell'analisi dei progetti di ricerca in corso e di quelli completati pertinenti in settori attinenti alle attività dell'Agenzia; ciò include l'identificazione di possibili misure normative con cui dar seguito a progetti di ricerca specifici;

Motivazione

L'identificazione di temi chiave non dovrebbe costituire un compito dell'Agenzia; altre istituzioni europee sono competenti in materia. È opportuno evitare accavallamenti di competenze.

Emendamento  37

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

f bis) nello sviluppo di requisiti o eventuali linee guida relative alla concessione di licenze di prospezione e produzione di petrolio e gas in ambiente marino e, in particolare, i relativi aspetti di protezione ambientale e civile;

Emendamento  38

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) sostenere il controllo delle organizzazioni riconosciute che eseguono compiti di certificazione per conto degli Stati membri, ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2009/151, lasciando impregiudicati i diritti e gli obblighi dello Stato di bandiera;

 

________________

 

1 GU L 131, del 28.5.2009, pag. 147.

Motivazione

Dal momento che l'Agenzia fornisce già assistenza alla Commissione nel controllo che essa esercita sulle organizzazioni riconosciute, il fatto di consentirle di assistere anche gli Stati membri darebbe luogo a maggiore efficienza e ridurrebbe la pressione sui bilanci degli Stati membri.

Emendamento  39

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera b ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

b ter) assistere la Commissione nello svolgimento dei compiti di cui agli articoli 3, 5, 6, 7 e 8 del regolamento (CE) n. 391/20091 e consigliarla nell'applicazione e nell'attuazione dell'articolo 10 del predetto regolamento;

 

________________

 

1 GU L 131, del 28.5.2009, pag. 11.

Motivazione

È opportuno definire meglio l'assistenza fornita dall'Agenzia alla Commissione europea al fine di includervi espressamente le disposizioni del regolamento (CE) n. 391/2009, essendo particolarmente importante vigilare sul suo rispetto.

Emendamento  40

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 2 – punto 3 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

c) sostenere con mezzi supplementari, in modo efficiente in termini di costi, mediante il meccanismo di cooperazione nel settore della protezione civile dell'UE istituito dalla decisione 2007/779/CE, Euratom, i propri interventi antinquinamento in caso di inquinamento marino dovuto a cause accidentali o intenzionali, quando è stata formulata una richiesta in tal senso; a tale proposito l'Agenzia assiste lo Stato membro colpito sotto l'autorità del quale sono effettuate le operazioni di disinquinamento.

c) sostenere con mezzi supplementari, in modo efficiente in termini di costi, mediante il meccanismo di cooperazione nel settore della protezione civile dell'UE istituito dalla decisione 2007/779/CE, Euratom, i propri interventi antinquinamento in caso di inquinamento marino dovuto a cause accidentali o intenzionali, quando è stata formulata una richiesta in tal senso; a tale proposito l'Agenzia assiste lo Stato membro colpito sotto l'autorità del quale sono effettuate le operazioni di disinquinamento mettendo a disposizione i mezzi tecnici appropriati.

Emendamento  41

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis) raccogliere ed analizzare i dati relativi alle qualifiche e all'occupazione della gente di mare a livello nazionale onde permettere lo scambio delle migliori pratiche in materia di formazione della gente di mare a livello europeo;

Emendamento  42

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera c ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

c ter) permettere un coordinamento adeguato tra gli istituti di formazione onde armonizzare i programmi di formazione;

Emendamento  43

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera c quater (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

c quater) facilitare l'attuazione di un sistema di scambi di tipo Erasmus tra istituti di formazione marittima;

Emendamento  44

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera c quinquies (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

c quinquies) fornire la sua perizia tecnica nel settore della costruzione navale o in qualsiasi altra pertinente attività connessa con il traffico marittimo, onde sviluppare l'utilizzo di tecnologie rispettose dell'ambiente e garantire un elevato livello di sicurezza;

Motivazione

La lotta contro l'inquinamento marittimo, il rispetto della sicurezza marittima e la protezione dell'ambiente devono formare oggetto di un'attenzione particolare nell'ambito delle norme relative alla costruzione della "nave di domani". Nel settore della costruzione navale l'Agenzia può quindi mettere a disposizione la sua perizia in tali questioni.

Emendamento  45

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera a bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis) appoggiare le azioni da essi intraprese in materia di lotta ai traffici illeciti e gli atti di pirateria, fornendo dati ed informazioni suscettibili di agevolare tali operazioni e, in particolare, avvalendosi dei sui sistemi di identificazione automatica delle navi e immagini satellitari;

Motivazione

L'Agenzia dispone di strumenti e dati, segnatamente satellitari, che possono essere utilizzati dagli Stati membri nel quadro della sorveglianza e delle attività marittime illegali. Attualmente, risultano particolarmente importanti gli scambi di informazioni con le operazioni della forza navale dell'Unione europea "Atlanta" per proteggere dalla pirateria le navi battenti bandiera UE che transitano al largo del Corno d'Africa.

Emendamento  46

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera a ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

a ter) sviluppare e attuare una politica macroregionale dell'Unione inerente ai settori di attività dell'Agenzia;

Emendamento  47

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) con riguardo alle indagini sugli incidenti marittimi a norma della direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'Agenzia fornisce assistenza agli Stati membri nello svolgimento di indagini relative agli incidenti marittimi gravi e svolge analisi delle relazioni esistenti sugli accertamenti relativi agli incidenti al fine di identificarne il valore aggiunto a livello dell'UE in termini di conoscenze acquisite;

b) con riguardo alle indagini sugli incidenti marittimi a norma della direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'Agenzia fornisce assistenza agli Stati membri che lo richiedono nello svolgimento di indagini relative agli incidenti marittimi gravi e svolge analisi delle relazioni esistenti sugli accertamenti relativi agli incidenti al fine di identificarne il valore aggiunto a livello dell'UE in termini di conoscenze acquisite. A tale proposito l'Agenzia è invitata ad assistere gli Stati membri nelle indagini relative ad incidenti che interessano gli impianti marittimi (costieri e offshore), tra cui quelli che interessano gli impianti petroliferi e gassiferi, e gli stessi Stati membri sono invitati alla massima e tempestiva collaborazione con l'Agenzia;

Motivazione

Tale emendamento richiede una maggiore disponibilità a collaborare da parte degli Stati membri, che talvolta potrebbero rifiutare o ritardare a prestare il loro pronto supporto.

Emendamento  48

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera b bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis) per quanto riguarda le fuoriuscite di petrolio dagli impianti, l'Agenzia assiste gli Stati membri e la Commissione utilizzando il suo servizio CleanSeaNet per monitorare la portata e l'impatto ambientale di tali fuoriuscite;

Motivazione

CleanSeaNet è un sistema esistente che ha dato prova di efficacia ed offre una risposta altamente efficace in termini di costi alle crescenti preoccupazioni relative ai rischi dell'esplorazione offshore, in seguito all'incidente sulla piattaforma Deepwater Horizon nel Golfo del Messico.

Emendamento  49

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera b ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

b ter) in relazione agli impianti offshore per l'estrazione di petrolio e di gas, nel valutare le modalità degli Stati membri in materia di piani di urgenza e preparazione alle emergenze e nel coordinare la risposta all'inquinamento da idrocarburi in caso di incidente;

Emendamento  50

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera b quater (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

b quater) per quanto riguarda gli impianti offshore, nel garantire il controllo da parte di un terzo indipendente degli aspetti marittimi relativi alla sicurezza, alla prevenzione, alla protezione dell'ambiente e alla pianificazione di emergenza;

Emendamento  51

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

c) fornendo statistiche, informazioni e dati oggettivi, attendibili e comparabili, l'Agenzia consente alla Commissione e agli Stati membri di adottare le misure necessarie per migliorare i propri interventi in questo campo e valutare l'efficacia delle misure in vigore. Rientrano fra tali compiti la rilevazione, registrazione e valutazione di dati tecnici, la sistematica utilizzazione delle banche dati esistenti, compreso il reciproco scambio di dati e, se del caso, la realizzazione di banche dati complementari. Sulla base dei dati raccolti, l'Agenzia assiste la Commissione nella pubblicazione di informazioni relative alle navi in applicazione della direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. L'Agenzia assiste inoltre la Commissione e gli Stati membri nelle attività volte a facilitare l'identificazione delle navi che procedono a scarichi illeciti in acqua e l'applicazione delle relative sanzioni nel quadro della direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

c) fornendo statistiche, informazioni e dati oggettivi, attendibili e comparabili, l'Agenzia consente alla Commissione e agli Stati membri di adottare le misure necessarie per migliorare i propri interventi in questo campo e valutare l'efficacia e il rendimento delle misure in vigore. Rientrano fra tali compiti la rilevazione, registrazione e valutazione di dati tecnici, la sistematica utilizzazione delle banche dati esistenti, compreso il reciproco scambio di dati e, se del caso, la realizzazione di banche dati complementari. Sulla base dei dati raccolti, l'Agenzia assiste la Commissione nella pubblicazione di informazioni relative alle navi in applicazione della direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. L'Agenzia assiste inoltre la Commissione e gli Stati membri nelle attività volte a facilitare l'identificazione delle navi che procedono a scarichi illeciti in acqua e l'applicazione delle relative sanzioni nel quadro della direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Emendamento  52

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 2 – paragrafo 4 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis. L'Agenzia elabora una sintesi annuale degli incidenti e dei quasi incidenti sulla base delle informazioni fornite dagli organismi competenti degli Stati membri.

Motivazione

La sintesi si affiancherà alla base di dati che l'Agenzia sta costituendo (cfr. articolo 17 e allagato II della direttiva 2009/18/CE sui principi fondamentali che disciplinano le indagini sugli incidenti nel settore dei trasporti marittimi). Essa permetterà di disporre di una buona panoramica a livello dell'Unione e di fornire informazioni preziose per altre misure europee.

Emendamento  53

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 2 – paragrafo 5 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

L'Agenzia, su richiesta della Commissione, fornisce assistenza tecnica con riguardo all'applicazione della normativa UE pertinente agli Stati candidati all'adesione all'Unione, a tutti i paesi destinatari della politica europea di vicinato e ai paesi che aderiscono al Memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo.

L'Agenzia, su richiesta della Commissione, può fornire assistenza tecnica con riguardo all'applicazione della normativa UE pertinente agli Stati candidati all'adesione all'Unione, a tutti i paesi destinatari della politica europea di vicinato, se del caso e ove opportuno, e ai paesi che aderiscono al Memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo.

Emendamento  54

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Per svolgere i compiti che le sono assegnati e assistere la Commissione nell'adempimento degli obblighi imposti dal trattato, in particolare la verifica dell'effettiva applicazione del diritto dell'Unione, l'Agenzia effettua ispezioni negli Stati membri.

1. Per svolgere i compiti che le sono assegnati e assistere la Commissione nell'adempimento degli obblighi imposti dal trattato, in particolare la verifica dell'effettiva applicazione del diritto dell'Unione, l'Agenzia coadiuva la Commissione nella revisione delle valutazioni di impatto ambientale ed effettua ispezioni negli Stati membri, su richiesta della Commissione.

Motivazione

L'Agenzia potrebbe anche svolgere un ruolo di controllo delle valutazioni d'impatto ambientale (VIA) per le attività offshore onde evitare impatti ambientali negativi su ecosistemi marini molto sensibili.

Emendamento  55

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 3 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Le modalità operative dell'Agenzia per lo svolgimento delle ispezioni di cui al paragrafo 1 devono essere conformi ai requisiti da adottare secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

2. Le modalità operative dell'Agenzia per lo svolgimento delle ispezioni di cui al paragrafo 1 devono essere conformi ai requisiti da adottare secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 1.

Motivazione

Emendamento necessario per tenere conto dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona e della sostituzione della precedente procedura di comitatologia con gli atti delegati e le misure di esecuzione.

Emendamento  56

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 3 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Se del caso, e comunque al termine di ogni ciclo di ispezioni, l'Agenzia esamina le relazioni redatte nell'ambito di tale ciclo al fine di identificare risultati orizzontali e conclusioni generali circa l'efficacia delle misure in vigore. L'Agenzia presenta tale analisi alla Commissione per sottoporla a ulteriore discussione con gli Stati membri.

3. Se del caso, e comunque al termine di ogni ciclo di ispezioni, l'Agenzia esamina le relazioni redatte nell'ambito di tale ciclo al fine di identificare risultati orizzontali e conclusioni generali circa l'efficacia e il rendimento delle misure in vigore. L'Agenzia presenta tale analisi alla Commissione per sottoporla a ulteriore discussione con gli Stati membri e la rende pubblica in un formato, anche elettronico, di facile accesso.

Emendamento  57

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 5 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Su richiesta della Commissione, il consiglio di amministrazione può decidere, previo accordo degli Stati membri interessati, di istituire i centri regionali necessari per svolgere i compiti dell'Agenzia nel modo più efficiente ed efficace.

3. Su richiesta della Commissione, il consiglio di amministrazione può decidere, previ accordo e cooperazione degli Stati membri interessati, di istituire i centri regionali necessari per svolgere i compiti dell'Agenzia nel modo più efficiente ed efficace, rafforzando la cooperazione con le esistenti reti regionali e nazionali già impegnate in misure di prevenzione, definendo l'esatta portata delle attività del centro regionale ed evitando nel contempo inutili oneri finanziari.

Emendamento  58

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

b) adotta una relazione annuale sulle attività dell'Agenzia e la comunica, al più tardi il 15 giugno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti e agli Stati membri.

 

L'Agenzia trasmette ogni anno all'autorità di bilancio qualsiasi informazione utile riguardante i risultati delle procedure di valutazione;

Motivazione

L'emendamento mira a precisare che l'Agenzia non può decidere da sé ciò che è rilevante per il Parlamento.

Emendamento  59

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 – lettera a

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) adotta una strategia pluriennale per l'Agenzia relativa ai cinque anni successivi, tenendo conto del parere della Commissione;

c bis) adotta una strategia pluriennale per l'Agenzia relativa ai cinque anni successivi, tenendo conto dei pareri del Parlamento e della Commissione;

Motivazione

L'emendamento si prefigge di sancire nel regolamento l'obbligo di consultare il Parlamento sull'adozione della strategia pluriennale delle agenzie (GLI).

Emendamento  60

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera h

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

h) esercita le proprie funzioni in materia di bilancio dell'Agenzia in applicazione degli articoli 18, 19 e 21 e provvede a monitorare e dare adeguato seguito alle conclusioni e alle raccomandazioni derivanti dalle varie relazioni di audit e dalle varie valutazioni, sia interne che esterne;

Motivazione

Per assimilare meglio le risultanze degli audit e delle valutazioni e dare un seguito agli stessi, il consiglio di amministrazione, dinanzi al quale il direttore è responsabile, deve essere esplicitamente incaricato del loro controllo, conformemente alla raccomandazione del gruppo di lavoro interistituzionale sulle agenzie.

Emendamento  61

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3a) L'articolo 11, paragrafo 1, comma 2, è modificato come segue:

 

I membri del Consiglio sono nominati in base al grado di esperienza maturata nel settore e alla loro competenza in materia di sicurezza marittima, sicurezza in generale e di reazione all'inquinamento marino. Essi dispongono altresì di esperienza e competenze tecniche nel campo della gestione finanziaria in generale, dell'amministrazione e della gestione del personale.

Emendamento  62

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 ter) All'articolo 11 è inserito un nuovo comma 2 bis al paragrafo 1:

 

I membri del consiglio di amministrazione rilasciano una dichiarazione d'impegno scritta e una dichiarazione scritta indicante ogni interesse diretto o indiretto che potrebbe essere considerato pregiudizievole per la loro indipendenza. Essi dichiarano, in ciascuna riunione, qualsiasi interesse che possa essere considerato pregiudizievole per la loro indipendenza rispetto ai punti iscritti all'ordine del giorno e si astengono dal partecipare alle discussioni e alle votazioni su tali punti.

Motivazione

Occorre una disposizione volta a prevenire eventuali conflitti d'interesse.

Emendamento  63

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 quater (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 11 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 quater. All'articolo 11, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

 

3. La durata del mandato è di quattro anni. Il mandato è rinnovabile una sola volta.

Motivazione

La durata del mandato dei membri del consiglio di amministrazione va allineata con quella prevista per le altre agenzie in conformità con le raccomandazioni del gruppo di lavoro interistituzionale sulle agenzie.

Emendamento  64

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 quinquies

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 11 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 quinquies) All'articolo 11, il paragrafo 4 è così modificato:

 

Se del caso, la partecipazione di rappresentanti di paesi terzi e le condizioni ad essa relative sono definite negli accordi di cui all'articolo 17, paragrafo 2. Tale partecipazione non pregiudica la quota di voti dei rappresentanti della Commissione in seno al Consiglio di amministrazione.

Motivazione

Laddove il legislatore abbia conferito ai rappresentanti della Commissione una minoranza di blocco su decisioni chiave (quali l'adozione del programma di lavoro), tale decisione non può essere modificata senza l'approvazione del Parlamento e del Consiglio. Se ai paesi terzi fosse concesso il diritto di voto non sarebbe necessario aumentare il numero dei rappresentanti della Commissione; sarebbe invece preferibile ricorrere ad un sistema di voti ponderati. (Cfr. l'emendamento all'articolo 14)

Emendamento  65

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 sexies

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 sexies) L'articolo 14, paragrafo 2, comma 1, è così modificato:

 

2. Ogni rappresentante di uno Stato membro deve detenere una quota uguale del 75 per cento dei voti totali. Ogni rappresentante della Commissione deve detenere una quota uguale del 25 per cento dei voti totali. Il direttore esecutivo dell'Agenzia non ha diritto di voto.

Motivazione

Quando il Consiglio di amministrazione aveva 15 rappresentanti degli Stati membri, una maggioranza di quattro quinti per la nomina del direttore esecutivo richiedeva il sostegno della Commissione. Con 27 Stati membri non è più così. L'equilibrio istituzionale non dovrebbe essere modificato da allargamenti passati o futuri. Pertanto, una soluzione strutturale che comporti un sistema di votazione ponderato appare auspicabile.

Emendamento  66

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

a) elabora la strategia pluriennale dell'Agenzia e la presenta al consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione almeno 8 settimane prima della riunione corrispondente del consiglio;

a) elabora la strategia pluriennale dell'Agenzia e la presenta al consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione europea e della commissione competente del Parlamento europeo almeno 8 settimane prima della riunione corrispondente del consiglio;

Motivazione

Considerata l'importanza della strategia pluriennale, per motivi di equilibrio istituzionale il Parlamento dovrebbe essere in qualche modo coinvolto, insieme con i rappresentanti degli Stati membri (nel consiglio di amministrazione) e la Commissione.

Emendamento  67

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) elabora il piano pluriennale di politica del personale dell'Agenzia e lo presenta al consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione;

a bis) elabora il piano pluriennale di politica del personale dell'Agenzia e lo presenta al consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione e delle commissioni competenti del Parlamento europeo;

Motivazione

Considerata l'importanza del piano pluriennale in materia di politica del personale, per motivi di equilibrio istituzionale il Parlamento dovrebbe essere in qualche modo coinvolto, insieme con i rappresentanti degli Stati membri (nel Consiglio di amministrazione) e la Commissione.

Emendamento  68

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4 – lettera a

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera a ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

a ter) elabora il programma di lavoro annuale e il piano dettagliato riguardante le attività di preparazione e intervento antinquinamento dell'Agenzia e li presenta al consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione almeno 8 settimane prima della riunione corrispondente del consiglio. Adotta le misure necessarie per darvi attuazione. Risponde a tutte le richieste di assistenza avanzate da uno Stato membro conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, lettera c);

a ter) elabora il programma di lavoro annuale, con l'indicazione delle risorse umane e finanziarie che si prevede di assegnare a ciascuna attività, e il piano dettagliato riguardante le attività di preparazione e intervento antinquinamento dell'Agenzia e li presenta al consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione almeno 8 settimane prima della riunione corrispondente del consiglio. Il direttore esecutivo risponde positivamente a qualsiasi invito della commissione competente del Parlamento europeo a presentare il programma di lavoro annuale e a procedere a uno scambio di opinioni sullo stesso. Adotta le misure necessarie per darvi attuazione e risponde a tutte le richieste di assistenza avanzate da uno Stato membro conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, lettera c);

Motivazione

La prima modifica è conforme ai principi dell'ABM-ABB (gestione e bilancio per attività): il programma di lavoro e la relazione annuale di attività dell'Agenzia devono fornire informazioni sulle risorse assegnate alle attività che sono necessarie per realizzare gli obiettivi dell'Agenzia. La seconda modifica è volta a ufficializzare la prassi di uno scambio di opinioni tra il direttore e la commissione competente sul programma di lavoro annuale.

Emendamento  69

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) decide dell'esecuzione delle ispezioni di cui all'articolo 3, previa consultazione della Commissione e in linea con i requisiti di cui allo stesso articolo. Opera in stretta collaborazione con la Commissione nell'elaborazione delle misure di cui all'articolo 3, paragrafo 2;

(Non concerne la versione italiana.)

Motivazione

(Non concerne la versione italiana.).

Emendamento  70

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4 – lettera b

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

d) predispone un efficace sistema di monitoraggio per valutare i risultati dell'Agenzia rispetto agli obiettivi e ai compiti previsti dal presente regolamento. Provvede affinché la struttura organizzativa dell'Agenzia venga regolarmente adattata all'evolversi delle necessità nei limiti delle risorse finanziarie e umane disponibili. Su tale base, elabora ogni anno un progetto di relazione generale che sottopone al consiglio di amministrazione. La relazione include una sezione riservata all'esecuzione finanziaria del piano dettagliato riguardante le attività di preparazione e intervento antinquinamento dell'Agenzia e fornisce un aggiornamento dello status di tutte le azioni finanziate nell'ambito di tale piano. Predispone inoltre un regolare sistema di controllo conforme a criteri professionali riconosciuti;'.

d) predispone un efficace sistema di monitoraggio per valutare i risultati dell'Agenzia rispetto agli obiettivi e ai compiti previsti dal presente regolamento. A tal fine stabilisce, d'accordo con la Commissione, appositi indicatori di efficacia atti a consentire un'effettiva valutazione dei risultati ottenuti. Provvede affinché la struttura organizzativa dell'Agenzia venga regolarmente adattata all'evolversi delle necessità nei limiti delle risorse finanziarie e umane disponibili. Su tale base, elabora ogni anno un progetto di relazione generale che sottopone al consiglio di amministrazione. La relazione include una sezione riservata all'esecuzione finanziaria del piano dettagliato riguardante le attività di preparazione e intervento antinquinamento dell'Agenzia e fornisce un aggiornamento dello status di tutte le azioni finanziate nell'ambito di tale piano. Stabilisce procedure di valutazione che rispondano a criteri professionali riconosciuti;

Motivazione

In linea con i principi della gestione per attività e del bilancio per attività (ABM-ABB), il programma di lavoro dell'Agenzia e la relazione annuale di attività devono fornire informazioni sulle risorse assegnate alle attività che sono necessarie per realizzare gli obiettivi dell'Agenzia e sull'efficacia generale raggiunta nel conseguimento di detti obiettivi.

Emendamento  71

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 16 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il direttore esecutivo è nominato e revocato dal consiglio di amministrazione. La nomina viene effettuata a partire da un elenco di candidati proposti dalla Commissione per un periodo di cinque anni, in base al merito e alle provate capacità in campo amministrativo e gestionale, nonché alla competenza ed esperienza in materia di sicurezza marittima, protezione marittima, prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e capacità di intervento in caso di inquinamento marino. Prima di essere nominato, il candidato selezionato dal consiglio di amministrazione può essere invitato a fare una dichiarazione presso la competente commissione del Parlamento europeo e a rispondere alle domande rivolte dai membri di quest'ultima. Il consiglio di amministrazione adotta la decisione con la maggioranza dei quattro quinti di tutti i membri aventi diritto di voto.

1. Il direttore esecutivo è nominato e revocato dal consiglio di amministrazione. La nomina viene effettuata a partire da un elenco di candidati proposti dalla Commissione per un periodo di cinque anni, in base al merito e alle provate capacità in campo amministrativo e gestionale, nonché alla competenza ed esperienza in materia di sicurezza marittima, protezione marittima, prevenzione dell'inquinamento e capacità di intervento in caso di inquinamento marino. Prima di essere nominato, il candidato selezionato dal consiglio di amministrazione può essere invitato a fare una dichiarazione presso la competente commissione del Parlamento europeo e a rispondere alle domande rivolte dai membri di quest'ultima. Il parere eventualmente espresso da detta commissione è preso in esame prima della formalizzazione della nomina. Il consiglio di amministrazione adotta la decisione con la maggioranza dei quattro quinti di tutti i membri aventi diritto di voto.

Motivazione

Occorre rendere esplicito il fatto che l'eventuale parere del Parlamento sul candidato selezionato va preso in considerazione prima della nomina.

Emendamento  72

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 16 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il consiglio di amministrazione, su proposta della Commissione e tenuto conto della relazione di valutazione, può estendere il mandato del direttore esecutivo per un massimo di tre anni. Il consiglio di amministrazione adotta la decisione con la maggioranza dei quattro quinti di tutti i membri aventi diritto di voto. Il consiglio di amministrazione informa il Parlamento europeo della sua intenzione di prorogare il mandato del direttore esecutivo. Entro un mese dalla proroga del suo mandato, il direttore esecutivo può essere invitato a fare una dichiarazione davanti alla competente commissione del Parlamento europeo e a rispondere alle domande rivolte dai membri di quest'ultima. Se il mandato non è rinnovato, il direttore esecutivo rimane in carica fino alla nomina del suo successore.

2. Il consiglio di amministrazione, su proposta della Commissione e tenuto conto della relazione di valutazione, può estendere il mandato del direttore esecutivo per un massimo di cinque anni. Il consiglio di amministrazione adotta la decisione con la maggioranza dei quattro quinti di tutti i membri aventi diritto di voto. Il consiglio di amministrazione informa il Parlamento europeo della sua intenzione di prorogare il mandato del direttore esecutivo. Entro un mese dalla proroga del suo mandato, il direttore esecutivo può essere invitato a fare una dichiarazione davanti alla competente commissione del Parlamento europeo e a rispondere alle domande rivolte dai membri di quest'ultima. Il parere eventualmente espresso da detta commissione è preso in esame prima della formalizzazione del rinnovo del mandato. Se il mandato non è rinnovato, il direttore esecutivo rimane in carica fino alla nomina del suo successore.

Motivazione

Il rinnovo del mandato del direttore deve avere una durata identica a quella del primo mandato. L'eventuale parere del Parlamento sul candidato prescelto va preso in considerazione prima del rinnovo.

Emendamento  73

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 16 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. I capi dipartimento sono nominati in base al merito e alle provate capacità in campo amministrativo e gestionale, nonché alla competenza ed esperienza professionale in materia di sicurezza marittima, protezione marittima, prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e capacità di intervento in caso di inquinamento marino. I capi dipartimento sono nominati o revocati dal direttore esecutivo previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.

4. I capi dipartimento sono nominati in base al merito e alle provate capacità in campo amministrativo e gestionale, nonché alla competenza ed esperienza professionale in materia di sicurezza marittima, protezione marittima, prevenzione dell'inquinamento e capacità di intervento in caso di inquinamento marino. I capi dipartimento sono nominati o revocati dal direttore esecutivo previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.

Emendamento  74

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 18 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 bis) All'articolo 18, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

 

3. Il direttore esecutivo stabilisce un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia per l'esercizio successivo, sulla base della formazione del bilancio per attività, e lo trasmette al consiglio di amministrazione, accompagnato da un progetto di tabella dell'organico.

Motivazione

In linea con i principi della gestione per attività e del bilancio per attività (ABM-ABB), è opportuno che il bilancio dell'Agenzia si basi esplicitamente sui suoi obiettivi e sulle sue attività, creando un collegamento tra la missione e gli obiettivi dell'Agenzia, da una parte, e le sue attività e risorse, dall'altra.

Emendamento  75

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 18 – paragrafi 7 e 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 ter) All'articolo 18, i paragrafi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

 

7. La Commissione trasmette lo stato di previsione al Parlamento e al Consiglio (qui di seguito «autorità di bilancio») insieme al progetto […] preliminare di bilancio generale dell'Unione europea.

 

8. Sulla base dello stato di previsione, la Commissione iscrive le stime per quanto concerne la tabella dell'organico e l'importo della sovvenzione a carico del bilancio generale nel progetto [...] preliminare di bilancio generale dell'Unione europea che essa trasmette all'autorità di bilancio conformemente all'articolo 314 del TFUE, unitamente alla descrizione e giustificazione delle eventuali differenze tra lo stato di previsione dell'Agenzia e la sovvenzione a carico del bilancio generale.

Motivazione

La prima parte dell'emendamento si riferisce all'applicazione della nomenclatura del trattato di Lisbona. La seconda parte mira a fornire all'autorità di bilancio informazioni adeguate qualora le previsioni dell'Agenzia siano state modificate dalla Commissione.

Emendamento  76

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6 quater (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 18 – paragrafo 10

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 quater) All'articolo 18, il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:

 

10. Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio. Esso diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione europea. Se necessario è adeguato in conseguenza, unitamente al programma di lavoro annuale.

Motivazione

Scopo dell'emendamento è evitare che, in caso di rilevanti tagli di bilancio, l'Agenzia debba svolgere gli stessi compiti e le stesse attività con risorse significativamente ridotte.

Emendamento  77

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 7

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 22 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. A intervalli regolari e almeno ogni cinque anni, il consiglio di amministrazione commissiona una valutazione esterna indipendente sull'attuazione del presente regolamento. La Commissione mette a disposizione dell'Agenzia ogni informazione che quest'ultima giudichi pertinente per tale valutazione.

1. A intervalli regolari e almeno ogni cinque anni, il consiglio di amministrazione commissiona una valutazione esterna indipendente sull'attuazione del presente regolamento, facendo il punto sulla sua pertinenza, la sua efficacia e il suo rendimento. La Commissione mette a disposizione dell'Agenzia ogni informazione che quest'ultima giudichi pertinente per tale valutazione.

Emendamento  78

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 7 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 22 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

7 bis) All'articolo 22, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

 

2. La valutazione è volta a esaminare l'utilità, la pertinenza, il valore aggiunto ottenuto e l'efficacia dell'Agenzia e dei suoi metodi di lavoro. Essa tiene conto dei pareri delle parti interessate, a livello europeo e nazionale. In particolare, essa vaglia l'eventuale necessità di modificare o estendere i compiti dell'Agenzia o di porre termine alle sue attività qualora il suo ruolo fosse divenuto superfluo.

Motivazione

Va menzionato che le valutazioni regolari possono inoltre comportare il riesame dei compiti dell'Agenzia o, se necessario, della sua esistenza.

Emendamento  79

Proposta di regolamento

Articolo 1 – lettera 7 ter

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 22 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 22 bis

 

Studio di fattibilità

 

Entro il termine di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio uno studio di fattibilità relativo a un sistema di coordinamento dei servizi nazionali di guardia costiera, che precisi i costi e i vantaggi di un siffatto sistema.

 

La relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa.

Emendamento  80

Proposta di regolamento

Articolo 1 - punto 7 quater

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 22 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 22 ter

 

Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori

 

Entro [tre] anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in cui indica in che modo l'Agenzia ha svolto i compiti supplementari assegnatile dal presente regolamento e se sia il caso di estendere ulteriormente i suoi obiettivi o compiti. La relazione comprende in particolare:

 

a) un'analisi degli aumenti di efficacia conseguiti grazie ad un'integrazione più spinta dell'Agenzia e del Memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo;

 

b) informazioni sull'efficacia e la coerenza dell'applicazione da parte degli Stati membri della direttiva 2005/35/CE1 e informazioni statistiche dettagliate sulle sanzioni che sono state applicate.

 

La relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa.

 

____________

 

1 GU L 255 del 30.9.2005, pag. 11.

Motivazione

Occorre prevedere una revisione per valutare il funzionamento del regolamento e stabilire se siano opportuni ulteriori adeguamenti.

Emendamento  81

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 8

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 23 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (COSS), istituito a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio.

1. La Commissione è autorizzata ad adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 23 bis relativo alle modalità operative dell'Agenzia per l'esecuzione delle ispezioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

Motivazione

Aggiornamento necessario per tenere conto dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona. Nella relazione Szájer (approvata dalla plenaria il 5 maggio 2010) si afferma che il Parlamento dovrebbe essere su un piano di parità rispetto al Consiglio per quanto concerne tutti gli aspetti dei poteri di delega legislativa. In essa si auspica inoltre un adeguamento della legislazione esistente onde riflettere le nuove disposizioni del trattato.

Emendamento  82

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 8

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 23 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell'articolo 8 della medesima.'

soppresso

Emendamento  83

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 8 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 23 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 23 bis

 

Esercizio della delega

 

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione e soggetto alle condizioni di cui al presente articolo.

 

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 23, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo di 5 anni a decorrere da [data di entrata in vigore]. La Commissione elabora una relazione per quanto attiene alla delega di poteri almeno sei mesi prima della scadenza del quinquennio. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio si oppongano a tale proroga non oltre tre mesi dalla fine di ciascun periodo.

 

3. La delega di poteri di cui all'articolo 23 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificato. Essa prende effetto a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data ulteriore ivi specificata. Tale decisione non inficia l'efficacia degli atti delegati già in vigore.

 

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

 

5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 23 entra in vigore solo se non sono state sollevate obiezioni da parte del Parlamento europeo o del Consiglio entro un periodo di [due mesi] a decorrere dalla data di notifica dell'atto stesso al Parlamento europeo e al Consiglio o se, prima della scadenza di tale periodo, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale temine è prorogato di [due mesi] su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Motivazione

Il presente emendamento e i due emendamenti seguenti adottano un approccio analogo a quello della relazione Sterckx sulle formalità di dichiarazione (direttiva 2010/65/UE). In una fase successiva, gli emendamenti relativi agli atti delegati saranno allineati all'intesa comune sugli atti delegati.

  • [1]  Non ancora pubblicato sulla Gazzetta ufficiale.

MOTIVAZIONE

Introduzione

L'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) è stata istituita in risposta alla marea nera provocata dal naufragio della petroliera "Erika". Le attività dell'Agenzia sono iniziate nel marzo 2003. Il regolamento istitutivo dell'EMSA è stato modificato tre volte. Quest'ultima proposta dovrebbe mirare a introdurre cambiamenti duraturi, anche se occorrerà più tempo per i negoziati.

Proposta della Commissione

La proposta della Commissione è basata su una consultazione delle parti interessate dell'EMSA risalente al 2008, su una valutazione esterna e una valutazione d'impatto della Commissione. Essa rispecchia inoltre la strategia quinquennale dell'EMSA adottata dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia (in cui sono rappresentati tutti gli Stati membri). La Commissione ha altresì pubblicato una relazione (COM(2011)286) che dimostra che un sistema UE di individuazione e monitoraggio delle fuoriuscite di petrolio riduce i costi di circa il 20% rispetto ai sistemi nazionali.

L'EMSA si è già vista assegnare nuovi incarichi per effetto dell'attuazione del terzo pacchetto sulla sicurezza marittima. Essa ha stipulato una serie di contratti relativi a navi di intervento antinquinamento con operatori privati, che si impegnano a passare la propria modalità operativa da consueta a quella di intervento antinquinamento in caso di emergenza. La proposta della Commissione ha inteso precisare che tali navi potrebbero essere usate altresì per contrastare l'inquinamento da altre fonti, comprese le piattaforme petrolifere.

La Norvegia e l'Islanda sono gli unici paesi terzi a far parte dell'EMSA. La Commissione raccomanda di estendere la possibilità di assistenza tecnica anche ai paesi candidati all'adesione, ai paesi destinatari della politica europea di vicinato e ai paesi che aderiscono al Memorandum d'intesa di Parigi.

Precedenti posizioni del parlamento

Il Parlamento ha già definito una posizione in merito a una serie di eventuali compiti aggiuntivi dell'EMSA:

· la relazione Grandes Pascual sull'inquinamento provocato dalle navi e sull'introduzione di sanzioni per le infrazioni sottolinea la necessità che gli Stati membri garantiscano un'efficace dissuasione contro l'inquinamento provocato dalle navi;

· La relazione Wortmann-Kool sull'inquinamento provocato dalle navi chiede una proposta della Commissione mirata a istituire una guardia costiera comune europea.

· La relazione Sterckx sulle formalità di dichiarazione delle navi afferma che "la realizzazione di uno spazio marittimo europeo senza frontiere presuppone la stretta collaborazione […] nei settori dei servizi doganali, della sanità e dei trasporti." Lo stesso documento suggerisce inoltre alla Commissione di valutare in che misura sia possibile integrare SafeSeaNet con il sistema di informazione fluviale.

· La relazione Meissner su una politica marittima integrata esorta la Commissione ad ampliare il mandato dell'EMSA in materia di ispezioni di sicurezza degli impianti offshore e di pulizia delle fuoriuscite di petrolio. Nel documento si afferma inoltre che esiste "un considerevole potenziale in termini di maggiore coinvolgimento dell'EMSA nella sorveglianza delle zone costiere e di aumento del sostegno offerto agli Stati membri per le attività di contrasto dell'inquinamento marittimo".

La risoluzione del Parlamento del 7 ottobre 2010 stabilisce che il mandato dell'EMSA "dovrebbe essere esteso dalle navi agli impianti offshore" e chiede "che l'eventuale conferimento di nuove funzioni di questo tipo si rifletta nel bilancio e nell'organico dell'EMSA".

Precedenti posizioni del Consiglio

Anche il Consiglio ha già adottato diverse conclusioni in materia, in particolare il 2 e il 3 dicembre 2010, quando ha invitato la Commissione a valutare "come utilizzare al meglio gli strumenti e le capacità dell'UE esistenti nel settore della protezione civile, degli interventi in caso di emergenza nonché degli strumenti e delle capacità in materia di sicurezza marittima, anche nel settore degli idrocarburi offshore". Durante la stessa riunione, i ministri dei Trasporti hanno invocato la piena integrazione del trasporto per vie navigabili nella catena di trasporto e nella catena logistica dell'UE. In particolare, essi hanno appoggiato "il piano della Commissione di avviare un progetto pilota, in cooperazione con le autorità degli Stati membri e l'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA), per affinare il concetto di 'cintura blu'".

Compiti supplementari dell'EMSA

L'EMSA è in generale considerata un'organizzazione efficace e ben gestita che permette agli Stati membri notevoli risparmi operando a livello europeo, con le economie di scala che ciò comporta. Gran parte del suo lavoro riguarda la consulenza fornita alla Commissione e/o agli Stati membri.

Esistono margini di ampliamento delle attività dell'EMSA, quindi la sua esperienza maturata e i suoi servizi tecnici possono essere applicati a un'ampia gamma di politiche. In particolare i suoi sistemi di monitoraggio del traffico possono contribuire alla creazione di uno spazio marittimo europeo senza barriere che consenta il trasporto via mare di merci e passeggeri tra gli Stati membri a fronte di formalità non più gravose di quelle del trasporto su strada. Questa soluzione impedirebbe una distorsione della concorrenza a favore della modalità meno ecologica. Analogamente, l'EMSA dovrebbe consigliare la Commissione sul miglioramento della reciproca compatibilità di SafeSeaNet e del sistema d'informazione fluviale in modo da ridurre i costi amministrativi.

Se il relatore non propone la creazione di una guardia costiera europea, egli reputa molto deplorevole la mancata elaborazione da parte della Commissione dello studio previsto dalla direttiva (CE) 2005/35. Occorre ricordare alla Commissione che anch'essa è soggetta alla legislazione europea.

La precisazione circa la possibilità di utilizzare le attuali navi di intervento antinquinamento anche in caso di inquinamento marino provocato da piattaforme per l'estrazione del petrolio e del gas sembra offrire un'opzione efficace ed economicamente efficiente. l'EMSA esegue già attività di revisione delle società di classificazione per verificarne il rispetto dei requisiti di navigazione dell'UE. Alcune delle società lavorano anche con impianti offshore per l'estrazione di gas e petrolio. Alla luce di ciò, il regolamento dell'EMSA modificato dovrebbe consentire di sfruttare al meglio le competenze dell'Agenzia per far sì che questa possa prestare assistenza alla Commissione e agli Stati membri nella prevenzione dell'inquinamento proveniente dagli impianti offshore per l'estrazione di gas e petrolio, e nell'elaborazione di disposizioni e orientamenti sul rilascio di licenze per la prospezione e la produzione di petrolio e gas. Il regolamento dovrebbe anche prevedere un maggiore ruolo per i sistemi esistenti, quali CleanSeaNet, ampliare le funzioni ispettive dell'EMSA ed esaminare la sua capacità di svolgere un ruolo indipendente di revisione in relazione al rilascio di licenze.

L'EMSA dovrebbe altresì fornire consulenza alla Commissione e agli Stati membri sulla formazione e la certificazione della gente di mare. Accrescere l'attrattiva delle professioni del mare agli occhi dei cittadini dell'Unione è da tempo un obiettivo condiviso. L'EMSA assiste già la Commissione nella realizzazione di uno studio d'impatto relativo all'applicazione della Convenzione sul lavoro marittimo attraverso la normativa UE. L'Agenzia sarebbe qualificata altresì a prestare assistenza nell'attuazione del prossimo pacchetto sociale per il settore marittimo. L'EMSA dovrebbe inoltre promuovere una rete di accademie di formazione marittime affinché sia possibile condividere le migliori pratiche e garantire standard elevati.

Attualmente le attività di verifica dei requisiti indispensabili per il riconoscimento delle organizzazioni riconosciute sono svolte dall'EMSA per conto della sola Commissione. Gli accertamenti valutano i requisiti contemplati dalle convenzioni internazionali. Pertanto essi riguardano quasi esattamente le stesse questioni rispetto a quelle valutate dagli Stati membri. L'eventuale esecuzione, da parte dell'EMSA, dei necessari accertamenti anche per conto degli Stati membri condurrebbe a economie di scala. I requisiti nazionali supplementari non sarebbero esclusi.

Per quanto riguarda il controllo delle navi da parte dello Stato di approdo, il segretariato del Memorandum d'intesa di Parigi è un'entità distinta che copre la Russia e il Canada oltre all'UE, anche se l'EMSA contribuisce in modo sostanziale alle sue attività. Una redistribuzione dei compiti o un'eventuale fusione potrebbe comportare incrementi di efficienza significativi.

Pare altamente auspicabile dare maggiore spazio all'EMSA per assistere i paesi vicini nel ridurre i rischi di inquinamento e combattere l'inquinamento. È fuor di dubbio, infatti, che qualora dovesse verificarsi un incidente con conseguente inquinamento nel Mediterraneo meridionale, ad esempio, parte del petrolio finirebbe nelle acque dell'Unione europea. In tal caso, è chiaro che prevenire è meglio che curare. Una modifica del regolamento tesa a precisare che l'EMSA può assistere la Commissione e gli Stati membri nell'ambito degli organismi regionali coinvolti nella lotta all'inquinamento marino (ad esempio, le convenzioni di Helsinki e di Barcellona) offre vantaggi in termini di trasparenza e certezza giuridica.

Aspetti amministrativi

Come riconosciuto nella proposta della Commissione, i rappresentanti degli Stati membri che siedono nel consiglio di amministrazione possono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, poiché nel definire l'orientamento dell'EMSA in materia di visite, essi stabiliscono le regole in base alle quali saranno ispezionate le loro stesse organizzazioni. Tuttavia, anziché permettere l'adozione in comitatologia dei metodi operativi dell'agenzia nel campo delle ispezioni, si dovrebbe fare ricorso alla disposizione del trattato di Lisbona relativa agli atti delegati.

Inoltre, l'allargamento dell'UE ha alterato l'equilibrio tra i rappresentati degli Stati membri e quelli della Commissione. Con 27 Stati membri può accadere, in teoria, che sia nominato o allontanato un direttore contro la volontà dei rappresentanti della Commissione, un'evenienza che non era possibile con 15 Stati membri. Un sistema di ponderazione dei voti manterrebbe l'equilibrio istituzionale nel lungo periodo.

Incidenza sul bilancio

È evidente che se il lavoro è svolto una sola volta dall'EMSA, anziché da ciascuna amministrazione nazionale, il costo per i contribuenti europei diminuisce e si genera un vero valore aggiunto europeo. Questo aspetto è già stato dimostrato con i sistemi di sorveglianza marittima dell'EMSA. L'utilizzo di questi sistemi per fornire informazioni preziose ad altri settori d'intervento può essere molto più efficace sotto il profilo dei costi rispetto all'istituzione di sistemi autonomi.

I compiti aggiuntivi dell'EMSA devono trovare un riscontro realistico nel bilancio e nell'organico dell'Agenzia. In caso contrario, si rischia di compromettere la sua essenziale funzione di promozione della sicurezza marittima.

PARERE della commissione per i bilanci (16.6.2011)

destinato alla commissione per i trasporti e il turismo

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima
(COM(2010)0611 – C7-0343/2010 – 2010/0303(COD))

Relatore: Jutta Haug

BREVE MOTIVAZIONE

L'obiettivo della misura proposta è di modificare il regolamento (CE) n. 1406/2002 chiarendo gli attuali compiti e il ruolo dell'EMSA ed estendendone le mansioni a nuovi ambiti in via di sviluppo a livello internazionale o dell'UE.

Aspetti generali e gruppo di lavoro interistituzionale sulle agenzie

La relatrice per parere ha preso atto della proposta di estendere le mansioni dell'Agenzia e della valutazione d'impatto della Commissione effettuata a tale proposito. La relatrice vorrebbe richiamare l'attenzione della commissione per i bilanci e della commissione per i trasporti e il turismo sul fatto che sarebbe necessario effettuare ulteriori valutazioni d'impatto sull'opportunità e le conseguenze di tutte le mansioni aggiuntive eventualmente proposte dalla commissione competente (si veda il documento di lavoro del relatore principale e il parere del CESE), anche in termini di bilancio e di personale, in linea con l'approccio interistituzionale comune in materia di valutazioni d'impatto per quanto riguarda le modifiche sostanziali.

La relatrice per parere ritiene che l'avanzamento dei lavori del gruppo di lavoro interistituzionale renda inoltre possibile inserire già nell'attuale parere le prime conclusioni cui esso è giunto sulle questioni di governance. Tali conclusioni sono già state approvate dalle tre istituzioni durante la loro ultima riunione del 23 marzo 2011. Su di esse si basano gli emendamenti proposti nel presente parere sui seguenti aspetti:

- il potenziamento dei poteri di controllo del Parlamento sulla strategia pluriennale (parere) e sul programma di lavoro annuale dell'Agenzia,

- le mansioni di controllo del consiglio d'amministrazione e le relative competenze richieste ai suoi membri,

- la creazione di un comitato esecutivo,

- la prevenzione di qualsivoglia conflitto di interessi nel consiglio d'amministrazione,

- la definizione di indicatori adeguati per valutare il rendimento dell'Agenzia,

- la valutazione regolare dell'Agenzia.

Questioni di bilancio

Sulle questioni strettamente correlate al bilancio, la relatrice per parere ha rilevato la necessità di un ulteriore chiarimento per quanto riguarda la scheda finanziaria e l'incidenza della proposta sul bilancio:

- la scheda finanziaria sembra erronea poiché viene citato un posto supplementare alla DG MOVE che risulta tuttavia già assegnato alla gestione dell'attività. La relatrice vigilerà affinché tale chiarimento non comporti spese ulteriori (l'incidenza è di circa 0,5 milioni di euro su un periodo di quattro anni);

- per quanto riguarda la riassegnazione di sei dipendenti nell'Agenzia per assolvere a nuovi compiti, è necessario precisare ulteriormente i tempi e le attività da cui la riassegnazione sarà effettuata;

- saranno necessarie altresì ulteriori informazioni sulle implicazioni specifiche dal punto di vista delle risorse delle nuove mansioni dell'Agenzia che non sono previste dal regolamento: le sezioni relative al "Fattore umano" e alla "Navigazione informatizzata (e-maritime)" nella strategia pluriennale del consiglio d'amministrazione;

- infine, sarà necessario esaminare quanto ci si può aspettare dalla riscossione dei diritti derivanti dallo scambio di dati marittimi, e anche quali garanzie esistono riguardo al fatto che l'autorità legislativa continuerà ad avere voce in capitolo su qualsiasi altra fonte di entrate dell'Agenzia malgrado la formulazione generale della nuova disposizione.

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per il trasporto e il turismo, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Progetto di risoluzione legislativa

Paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. sottolinea che il punto 47 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria dovrebbe applicarsi per l'estensione delle mansioni dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima; sottolinea che qualsiasi decisione dell’autorità legislativa a favore di tale estensione non pregiudica le decisioni dell'autorità di bilancio nell'ambito della procedura di bilancio annuale;

Motivazione

Occorre ribadire le prerogative del Parlamento in materia di bilancio.

Emendamento  2

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Sulla base di quanto emerso dalla valutazione esterna, delle raccomandazioni del consiglio di amministrazione e della strategia pluriennale, alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 1406/2002 devono essere chiarite e aggiornate. All'Agenzia andrebbero inoltre attribuiti alcuni compiti supplementari per tener conto dell'evoluzione della politica sulla sicurezza marittima a livello internazionale e dell'UE. Occorrono sforzi considerevoli di analisi e ridistribuzione delle risorse al fine di garantire l'efficienza dei costi e del bilancio. Grazie a tali sforzi, un terzo del personale aggiuntivo richiesto per i nuovi compiti potrebbe essere fornito tramite riorganizzazione interna da parte dell'Agenzia.

(3) Sulla base di quanto emerso dalla valutazione esterna e sulla base delle raccomandazioni del consiglio di amministrazione e della strategia pluriennale da esso adottata nel marzo 2010, alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 1406/2002 devono essere chiarite e aggiornate. All'Agenzia andrebbero inoltre attribuiti alcuni compiti supplementari per tener conto dell'evoluzione della politica sulla sicurezza marittima a livello internazionale e dell'UE. Occorrono sforzi considerevoli di analisi e ridistribuzione delle risorse al fine di garantire l'efficienza dei costi e del bilancio. Grazie a tali sforzi, un terzo del personale aggiuntivo richiesto per i nuovi compiti potrebbe essere fornito tramite riorganizzazione interna da parte dell'Agenzia.

Motivazione

L'atto giuridico deve essere sufficientemente preciso nei riferimenti alle fonti dei suoi contenuti.

Emendamento  3

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 bis) Occorre tener conto del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee1 (regolamento finanziario), in particolare dell'articolo 185, e dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria2 (AII del 17 maggio 2006), in particolare del punto 47.

 

1 GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

 

2 GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

Motivazione

Il regolamento finanziario (articolo 185) e l'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (articolo 47) dovrebbero essere indicati come base giuridica per l'istituzione di una nuova agenzia dell’UE.

Emendamento  4

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3 – lettera a

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 10 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a) La lettera c) è sostituita dalla seguente:

(a) Le lettere b) e c) sono sostituite dal testo seguente:

 

'(b) adotta una relazione annuale sulle attività dell’Agenzia e la comunica, al più tardi il 15 giugno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti e agli Stati membri.

 

L'Agenzia trasmette ogni anno all'autorità di bilancio qualsiasi informazione utile riguardante i risultati delle procedure di valutazione;

'(c) nell'ambito della preparazione del programma di lavoro, esamina richieste di assistenza tecnica da parte degli Stati membri, di cui all'articolo 2, paragrafo 3;

'(c) nell'ambito della preparazione del programma di lavoro, esamina richieste di assistenza tecnica da parte degli Stati membri, di cui all'articolo 2, paragrafo 3;

c bis) adotta una strategia pluriennale per l'Agenzia relativa ai cinque anni successivi, tenendo conto del parere della Commissione;

c bis) adotta una strategia pluriennale per l'Agenzia relativa ai cinque anni successivi, tenendo conto dei pareri del Parlamento e della Commissione;

c ter) adotta il piano pluriennale di politica del personale dell'Agenzia;'

c ter) adotta il piano pluriennale di politica del personale dell'Agenzia;'

Motivazione

La prima modifica mira a rendere chiaro che l'Agenzia non può decidere da sé ciò che è rilevante per il Parlamento. La seconda mira a sancire nel regolamento che, per l'adozione della strategia pluriennale delle agenzie, occorre consultare il Parlamento (gruppo di lavoro interistituzionale).

Emendamento  5

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3 – lettera d bis (nuova)

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera h)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

d bis) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

 

'(h) esercita le proprie funzioni in materia di bilancio dell'Agenzia in applicazione degli articoli 18, 19 e 21 e provvede a monitorare e dare adeguato seguito alle conclusioni e alle raccomandazioni derivanti dalle varie relazioni di audit e dalle varie valutazioni, sia interne che esterne;'

Motivazione

Per una maggiore responsabilizzazione e per dare più adeguato seguito alle conclusioni degli audit e delle valutazioni, è opportuno che il consiglio di amministrazione, cui il direttore deve render conto, sia esplicitamente incaricato del loro monitoraggio (gruppo di lavoro interistituzionale).

Emendamento  6

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 11

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis) L'articolo 11 è così modificato:

 

(a) il paragrafo 1 è sostituito dai seguenti:

 

'1. Il consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante di ogni Stato membro e da quattro rappresentanti della Commissione, nonché da quattro professionisti dei settori maggiormente interessati, designati dalla Commissione, non aventi diritto di voto.

 

I membri del consiglio sono nominati in base al grado di esperienza maturata nel settore e alla loro competenza nel campo della sicurezza marittima, della protezione marittima, della prevenzione dell'inquinamento e dell'intervento contro l'inquinamento causato dalle navi. Essi possiedono altresì le competenze manageriali, amministrative e di bilancio necessarie per assolvere i compiti di cui all'articolo 10.

 

I membri del consiglio di amministrazione rilasciano una dichiarazione d’impegno scritta e una dichiarazione scritta indicante ogni interesse diretto o indiretto che potrebbe essere considerato pregiudizievole per la loro indipendenza. Essi dichiarano a ciascuna riunione ogni interesse che possa essere considerato pregiudizievole per la loro indipendenza in relazione a uno o più punti all'ordine del giorno e si astengono dal partecipare alle discussioni e dal votare su tali punti.'

 

(b) il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

 

'3. La durata del mandato è di quattro anni. Il mandato può essere rinnovato una sola volta.'

Motivazione

Le competenze dei membri del consiglio d’amministrazione devono essere adeguate alle funzioni loro assegnate. Inoltre, occorre una disposizione volta a prevenire qualsiasi conflitto d’interessi, e la durata del mandato dei membri va allineata con quella prevista per le altre agenzie (gruppo di lavoro interistituzionale).

Emendamento  7

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 14 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 ter) È inserito l'articolo seguente:

 

'Articolo 14 bis

Comitato esecutivo

 

1. È istituito un comitato esecutivo, composto di membri del consiglio di amministrazione tra cui due rappresentanti della Commissione. I suoi componenti sono in numero non superiore a un terzo di quelli del consiglio di amministrazione. Esso si riunisce con cadenza almeno trimestrale.

 

2. Il comitato esecutivo è munito di un chiaro mandato formale da parte del consiglio di amministrazione. I suoi compiti comprendono il monitoraggio dell'attuazione delle decisioni del consiglio di amministrazione, la trattazione di questioni amministrative e di bilancio a nome del consiglio di amministrazione e la preparazione delle decisioni, dei programmi e delle attività che saranno adottati dal consiglio di amministrazione. Il comitato esecutivo è responsabile dinanzi al consiglio di amministrazione; a tal fine, esso presenta una relazione d’attività ad ogni riunione del consiglio di amministrazione.'

Motivazione

È opportuno istituire un comitato esecutivo al fine di rafforzare la vigilanza della gestione amministrativa e di bilancio attraverso la preparazione delle decisioni del consiglio di amministrazione (gruppo di lavoro interistituzionale).

Emendamento  8

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4 – lettera a

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 15 – paragrafo 2 – lettere a e b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a) al paragrafo 2, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

(a) al paragrafo 2, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

'(a) elabora la strategia pluriennale dell'Agenzia e la presenta al consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione almeno 8 settimane prima della riunione corrispondente del consiglio;

'(a) elabora la strategia pluriennale dell'Agenzia e la presenta al consiglio di amministrazione, previa consultazione del Parlamento e della Commissione almeno 8 settimane prima della riunione corrispondente del consiglio;

a bis) elabora il piano pluriennale di politica del personale dell'Agenzia e lo presenta al consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione;

a bis) elabora il piano pluriennale di politica del personale dell'Agenzia e lo presenta al consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione;

a ter) elabora il programma di lavoro annuale e il piano dettagliato riguardante le attività di preparazione e intervento antinquinamento dell'Agenzia e li presenta al consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione almeno 8 settimane prima della riunione corrispondente del consiglio. Adotta le misure necessarie per darvi attuazione. Risponde a tutte le richieste di assistenza avanzate da uno Stato membro conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, lettera c);

a ter) elabora il programma di lavoro annuale, con l'indicazione delle risorse umane e finanziarie che si prevede di assegnare a ciascuna attività, e il piano dettagliato riguardante le attività di preparazione e intervento antinquinamento dell'Agenzia e li presenta al consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione almeno 8 settimane prima della riunione corrispondente del consiglio. Risponde positivamente ad ogni invito dalla commissione competente del Parlamento europeo a presentarsi e a partecipare a uno scambio di opinioni sul programma di lavoro annuale. Adotta le misure necessarie per darvi attuazione. Risponde a tutte le richieste di assistenza avanzate da uno Stato membro conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, lettera c);

(b) decide dell'esecuzione delle ispezioni di cui all'articolo 3, previa consultazione della Commissione e in linea con i requisiti di cui allo stesso articolo. Opera in stretta collaborazione con la Commissione nell'elaborazione delle misure di cui all'articolo 3, paragrafo 2;

(b) decide dell'esecuzione delle ispezioni di cui all'articolo 3, previa consultazione della Commissione e in linea con i requisiti di cui allo stesso articolo. Opera in stretta collaborazione con la Commissione nell'elaborazione delle misure di cui all'articolo 3, paragrafo 2;'

Motivazione

La prima modifica mira a sancire nel regolamento che per l'adozione della strategia pluriennale delle agenzie dev’essere consultato il Parlamento (gruppo di lavoro interistituzionale). La seconda è in linea con i principi dell’ABM-ABB (gestione e bilancio basati sulle attività): il programma di lavoro e la relazione annuale di attività dell'Agenzia devono fornire informazioni sulle risorse assegnate alle attività che sono necessarie per realizzare gli obiettivi dell'Agenzia. La terza modifica è volta a ufficializzare la prassi di uno scambio di opinioni tra il direttore e la commissione competente sul programma di lavoro annuale.

Emendamento  9

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4 – lettera b

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

'(d) predispone un efficace sistema di monitoraggio per valutare i risultati dell'Agenzia rispetto agli obiettivi e ai compiti previsti dal presente regolamento. Provvede affinché la struttura organizzativa dell'Agenzia venga regolarmente adattata all'evolversi delle necessità nei limiti delle risorse finanziarie e umane disponibili. Su tale base, elabora ogni anno un progetto di relazione generale che sottopone al consiglio di amministrazione. La relazione include una sezione riservata all'esecuzione finanziaria del piano dettagliato riguardante le attività di preparazione e intervento antinquinamento dell'Agenzia e fornisce un aggiornamento dello status di tutte le azioni finanziate nell'ambito di tale piano. Predispone inoltre un regolare sistema di controllo conforme a criteri professionali riconosciuti;'.

'(d) predispone un efficace sistema di monitoraggio per valutare i risultati dell'Agenzia rispetto agli obiettivi e ai compiti previsti dal presente regolamento. A tal fine stabilisce, in accordo con la Commissione, specifici indicatori di efficacia atti a consentire un’effettiva valutazione dei risultati ottenuti. Provvede affinché la struttura organizzativa dell'Agenzia venga regolarmente adattata all'evolversi delle necessità nei limiti delle risorse finanziarie e umane disponibili. Su tale base, elabora ogni anno un progetto di relazione generale che sottopone al consiglio di amministrazione. La relazione include una sezione riservata all'esecuzione finanziaria del piano dettagliato riguardante le attività di preparazione e intervento antinquinamento dell'Agenzia e fornisce un aggiornamento dello status di tutte le azioni finanziate nell'ambito di tale piano. Predispone inoltre un regolare sistema di controllo conforme a criteri professionali riconosciuti;'.

Motivazione

In linea con i principi della gestione per attività e del bilancio per attività (ABM-ABB), il programma di lavoro dell'Agenzia e la relazione annuale di attività devono fornire informazioni sulle risorse assegnate alle attività che sono necessarie per realizzare gli obiettivi dell'Agenzia e sull’efficacia generale raggiunta nel conseguimento di detti obiettivi.

Emendamento  10

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 16 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il direttore esecutivo è nominato e revocato dal consiglio di amministrazione. La nomina viene effettuata a partire da un elenco di candidati proposti dalla Commissione per un periodo di cinque anni, in base al merito e alle provate capacità in campo amministrativo e gestionale, nonché alla competenza ed esperienza in materia di sicurezza marittima, protezione marittima, prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e capacità di intervento in caso di inquinamento marino. Prima di essere nominato, il candidato selezionato dal consiglio di amministrazione può essere invitato a fare una dichiarazione presso la competente commissione del Parlamento europeo e a rispondere alle domande rivolte dai membri di quest'ultima. Il consiglio di amministrazione adotta la decisione con la maggioranza dei quattro quinti di tutti i membri aventi diritto di voto.

1. Il direttore esecutivo è nominato e revocato dal consiglio di amministrazione. La nomina viene effettuata a partire da un elenco di candidati proposti dalla Commissione per un periodo di cinque anni, in base al merito e alle provate capacità in campo amministrativo e gestionale, nonché alla competenza ed esperienza in materia di sicurezza marittima, protezione marittima, prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e capacità di intervento in caso di inquinamento marino. Prima di essere nominato, il candidato selezionato dal consiglio di amministrazione può essere invitato a fare una dichiarazione presso la competente commissione del Parlamento europeo e a rispondere alle domande rivolte dai membri di quest'ultima. Il parere eventualmente espresso da detta commissione è preso in esame prima della formalizzazione della nomina. Il consiglio di amministrazione adotta la decisione con la maggioranza dei quattro quinti di tutti i membri aventi diritto di voto.

Motivazione

Occorre rendere esplicito il fatto che l’eventuale parere del Parlamento sul candidato selezionato va preso in considerazione prima della nomina.

Emendamento  11

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 16 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il consiglio di amministrazione, su proposta della Commissione e tenuto conto della relazione di valutazione, può estendere il mandato del direttore esecutivo per un massimo di tre anni. Il consiglio di amministrazione adotta la decisione con la maggioranza dei quattro quinti di tutti i membri aventi diritto di voto. Il consiglio di amministrazione informa il Parlamento europeo della sua intenzione di prorogare il mandato del direttore esecutivo. Entro un mese dalla proroga del suo mandato, il direttore esecutivo può essere invitato a fare una dichiarazione davanti alla competente commissione del Parlamento europeo e a rispondere alle domande rivolte dai membri di quest'ultima. Se il mandato non è rinnovato, il direttore esecutivo rimane in carica fino alla nomina del suo successore.

2. Il consiglio di amministrazione, su proposta della Commissione e tenuto conto della relazione di valutazione, può estendere il mandato del direttore esecutivo per un massimo di cinque anni. Il consiglio di amministrazione adotta la decisione con la maggioranza dei quattro quinti di tutti i membri aventi diritto di voto. Il consiglio di amministrazione informa il Parlamento europeo della sua intenzione di prorogare il mandato del direttore esecutivo. Entro un mese dalla proroga del suo mandato, il direttore esecutivo può essere invitato a fare una dichiarazione davanti alla competente commissione del Parlamento europeo e a rispondere alle domande rivolte dai membri di quest'ultima. Il parere eventualmente espresso da detta commissione è preso in esame prima della formalizzazione del rinnovo del mandato. Se il mandato non è rinnovato, il direttore esecutivo rimane in carica fino alla nomina del suo successore.

Motivazione

È opportuno che il rinnovo del mandato del direttore abbia una durata pari a quella del primo mandato. L’eventuale parere del Parlamento sul candidato prescelto va preso in considerazione prima del rinnovo.

Emendamento  12

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 6 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 18 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 bis) All'articolo 18, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

 

'3. Il direttore esecutivo stabilisce un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia per l'esercizio successivo, sulla base della formazione del bilancio per attività, e lo trasmette al consiglio di amministrazione, accompagnato da un progetto di tabella dell'organico.'

Motivazione

In linea con i principi della gestione per attività e del bilancio per attività (ABM-ABB), è opportuno che il bilancio dell'Agenzia si basi esplicitamente sui suoi obiettivi e sulle sue attività, creando un collegamento tra la missione e gli obiettivi dell’Agenzia, da una parte, e le sue attività e risorse, dall’altra.

Emendamento  13

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 6 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 18 – paragrafi 7 e 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 ter) All'articolo 18, i punti 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

 

'7. La Commissione trasmette lo stato di previsione al Parlamento e al Consiglio (qui di seguito «autorità di bilancio») insieme al progetto [...] di bilancio generale dell'Unione europea.

 

8. Sulla base dello stato di previsione, la Commissione iscrive le stime per quanto concerne la tabella dell'organico e l'importo della sovvenzione a carico del bilancio generale nel progetto [...] di bilancio generale dell'Unione europea che essa trasmette all'autorità di bilancio conformemente all'articolo 314 del TFUE, unitamente alla descrizione e giustificazione delle eventuali differenze tra lo stato di previsione dell'Agenzia e la sovvenzione a carico del bilancio generale.'

Motivazione

La prima parte dell'emendamento si riferisce all'applicazione della nomenclatura del trattato di Lisbona. La seconda parte mira a fornire all'autorità di bilancio informazioni adeguate qualora le previsioni dell'Agenzia siano state modificate dalla Commissione.

Emendamento  14

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 6 quater (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 18 – paragrafo 10

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 quater) All'articolo 18, il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:

 

'10. Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio. Esso diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione europea. Se necessario è adeguato in conseguenza, unitamente al programma di lavoro annuale.'

Motivazione

Scopo dell’emendamento è evitare che, in caso di rilevanti tagli di bilancio, l'Agenzia debba svolgere gli stessi compiti e le stesse attività con risorse significativamente ridotte.

Emendamento  15

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 7

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 22 – paragrafi 1 e 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

(7) All'articolo 22, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

(7) All'articolo 22, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dal testo seguente:

'1. A intervalli regolari e almeno ogni cinque anni, il consiglio di amministrazione commissiona una valutazione esterna indipendente sull'attuazione del presente regolamento. La Commissione mette a disposizione dell'Agenzia ogni informazione che quest'ultima giudichi pertinente per tale valutazione.'

'1. A intervalli regolari e almeno ogni cinque anni, il consiglio di amministrazione commissiona una valutazione esterna indipendente sull'attuazione del presente regolamento. La Commissione mette a disposizione dell'Agenzia ogni informazione che quest'ultima giudichi pertinente per tale valutazione.

 

2. La valutazione esamina l’utilità, la pertinenza, il valore aggiunto ottenuto e l’efficacia dell’Agenzia e i suoi metodi di lavoro. Essa tiene conto dei pareri delle parti interessate, a livello europeo e nazionale. In particolare, considera l'eventuale necessità di modificare o estendere i compiti dell'Agenzia, o di porre termine alle sue attività qualora il suo ruolo fosse divenuto superfluo.'

Motivazione

Va menzionato che le valutazioni regolari possono inoltre comportare il riesame dei compiti dell'Agenzia o, se necessario, della sua esistenza.

PROCEDIMENTO

Titolo

Revisione del regolamento (CE) 1406/2002 che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima

Riferimenti

COM(2010)0611 – C7-0343/2010 – 2010/0303(COD)

Commissione competente per il merito

Annuncio in Aula

TRAN

10.11.2010

 

 

 

Commissione(i) competente(i) per parere

Annuncio in Aula

BUDG

10.11.2010

 

 

 

Relatore(i)

Nomina

Jutta Haug

18.11.2010

Jutta Haug

18.11.2010

Jutta Haug

18.11.2010

Jutta Haug

18.11.2010

(Procedura con riunioni congiunte delle commissioni – articolo 51 del regolamento)

Annuncio in Aula

       

 

Approvazione

15.6.2011

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

37

1

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Damien Abad, Alexander Alvaro, Marta Andreasen, Francesca Balzani, Reimer Böge, Lajos Bokros, Andrea Cozzolino, Jean-Luc Dehaene, Isabelle Durant, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Estelle Grelier, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Claudio Morganti, Nadezhda Neynsky, Miguel Portas, László Surján, Helga Trüpel, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Frédéric Daerden, Edit Herczog, Jan Mulder, María Muñiz De Urquiza

PARERE della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (19.4.2011)

destinato alla commissione per i trasporti e il turismo

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima
(COM(2010)0611 – C7‑0343/2010 – 2010/0303(COD))

Relatore: Bart Staes

BREVE MOTIVAZIONE

La recente fuoriuscita di petrolio della Deepwater Horizon nel Golfo del Messico ha evidenziato la necessità di concentrarsi su problemi attinenti alla sicurezza marittima e alla prevenzione dell’inquinamento nell’ambiente marino dell’UE. Il Parlamento europeo ha cominciato a considerare questi argomenti nella sua risoluzione del 7 ottobre 2010 relativa all’azione dell’UE in materia di prospezione ed estrazione petrolifera nell’UE (promossa inizialmente dalla commissione per la protezione dell’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare).

Questa proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) rappresenta una prima occasione legislativa per il Parlamento di esaminare le possibilità di potenziare funzioni esistenti di EMSA in modo da promuovere gli obiettivi di protezione ambientale e di capacità di risposta agli incidenti nelle acque dell’UE.

Il regolamento proposto dovrebbe sfruttare al meglio le competenze dell’Agenzia e rafforzare il suo ruolo di assistenza e sostegno alla Commissione e agli Stati membri in relazione alla prevenzione dell'inquinamento proveniente dagli impianti offshore per l’estrazione di gas e petrolio e allo sviluppo di disposizioni e indicazioni sul rilascio di autorizzazioni per la prospezione e la produzione di petrolio e di gas. La proposta di regolamento dovrebbe anche prevedere un maggiore ruolo per sistemi come CleanSeaNet e il sistema di rilevamento elettronico, utilizzato da EMSA nella sua attuale attività, ampliare le funzioni ispettive di EMSA.

EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la commissione per i trasporti e il turismo, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) L'Agenzia deve rafforzare l'assistenza da essa fornita alla Commissione con riguardo alle attività di ricerca correlate al settore di sua competenza, evitando tuttavia di duplicare le attività incluse nel programma quadro di ricerca dell'UE esistente. In particolare, l'Agenzia non dovrebbe occuparsi della gestione di progetti di ricerca.

(6) L'Agenzia deve rafforzare l'assistenza da essa fornita alla Commissione con riguardo alle attività di ricerca correlate al settore di sua competenza, evitando tuttavia doppini con le attività incluse nel programma quadro di ricerca dell'UE esistente. In particolare, l'Agenzia non dovrebbe occuparsi della gestione di progetti di ricerca. Nell'ampliare i compiti dell'Agenzia, occorre prestare attenzione a garantire che i compiti siano descritti in modo chiaro e preciso, senza doppioni ed evitando qualsiasi confusione.

Emendamento  2

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) Gli avvenimenti recenti hanno messo in luce i rischi per il trasporto marittimo e l'ambiente marino derivanti dalle attività di prospezione e produzione offshore di petrolio e di gas. Il ricorso alla capacità di intervento dell'Agenzia dovrebbe essere esplicitamente esteso ai casi di inquinamento provocato da queste attività. L'Agenzia dovrebbe inoltre assistere la Commissione nell'analisi della sicurezza degli impianti mobili offshore per l'estrazione di gas e di petrolio al fine di identificarne le possibili carenze, basando il proprio contributo sull'esperienza acquisita in materia di sicurezza marittima, protezione marittima, prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e lotta contro l'inquinamento marino.

(8) Gli avvenimenti recenti hanno messo in luce i rischi per il trasporto marittimo, l'ambiente marino e le aree costiere derivanti dalle attività di prospezione, produzione e trasporto offshore di petrolio e di gas. Il ricorso alla capacità di intervento dell'Agenzia dovrebbe essere esplicitamente esteso alla prevenzione e ai casi di inquinamento provocato da queste attività. L'Agenzia dovrebbe inoltre assistere la Commissione nell'analisi della sicurezza degli impianti mobili (compresi gli impianti per il trasporto) offshore per l'estrazione di gas e di petrolio al fine di identificarne le possibili carenze, basando il proprio contributo sull'esperienza acquisita in materia di sicurezza marittima, protezione marittima, prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e lotta contro l'inquinamento marino. L'Agenzia dovrebbe, in particolare, attraverso i suoi attuali monitoraggi satellitari e servizi di vigilanza, assistere la Commissione e gli Stati membri ad individuare e ad affrontare gli effetti di sversamenti di petrolio provenienti da impianti offshore per l'estrazione di petrolio e di gas.

Emendamento  3

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 bis) L'ampliamento dei compiti e delle competenze dell'Agenzia in materia di impianti offshore di petrolio e di gas dovrebbe riflettersi adeguatamente nel bilancio adottato ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1406/2002, e dovrebbe comportare un aumento del numero dei dipendenti e della capacità di risposta ad eventuali incidenti per consentire all'Agenzia di svolgere tali nuovi compiti in modo efficace.

Emendamento  4

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 ter) L'attuale sistema di rilevazione elettronica dell'Agenzia potrebbe essere utilmente impiegato per altri tipi di navi, dato il suo potenziale per migliorare l'efficienza del trasporto marittimo, e quindi fornire incentivi per lo spostamento di merci dalla strada al trasporto marittimo.

Emendamento  5

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) L'Agenzia ha assunto un ruolo di fornitore autorevole di dati sul traffico marittimo a livello dell'Unione che risultano interessanti e pertinenti per altre attività dell'UE. Grazie a queste attività, in particolare per quanto concerne il controllo delle navi da parte dello Stato di approdo, la sorveglianza del traffico marittimo e delle rotte navali nonché l'assistenza per localizzare i possibili inquinatori, l'Agenzia dovrebbe contribuire a rafforzare le sinergie a livello dell'UE con riguardo a talune operazioni di guardia costiera. Con la propria attività di sorveglianza e raccolta di dati, l'Agenzia dovrebbe inoltre riunire informazioni di base sulle minacce potenziali per il trasporto marittimo e l'ambiente marino provenienti dalle attività di prospezione e produzione offshore di petrolio e di gas.

(10) L'Agenzia ha assunto un ruolo di fornitore autorevole di dati sul traffico marittimo a livello dell'Unione che risultano interessanti e pertinenti per altre attività dell'UE. Grazie a queste attività, in particolare per quanto concerne il controllo delle navi da parte dello Stato di approdo, la sorveglianza del traffico marittimo e delle rotte navali nonché l'assistenza per localizzare i possibili inquinatori, l'Agenzia dovrebbe contribuire a rafforzare le sinergie a livello dell'UE con riguardo a talune operazioni di guardia costiera. Inoltre si dovrebbe effettuare uno studio per verificare se l'Agenzia, fungendo da guardia costiera europea, debba assumere questi compiti in futuro al fine di consentire un'azione più rapida e più efficace da parte delle autorità. Con la propria attività di sorveglianza e raccolta di dati, l'Agenzia dovrebbe inoltre riunire informazioni di base sulle minacce potenziali per il trasporto marittimo e l'ambiente marino provenienti dalle attività di prospezione e produzione offshore di petrolio e di gas.

Emendamento  6

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 bis) La competenza dell'Agenzia in materia di inquinamento e di risposta agli incidenti in ambiente marino sarà utile anche per lo sviluppo di orientamenti nella concessione di licenze di attività di prospezione e produzione di petrolio e di gas . L'Agenzia deve quindi assistere gli Stati membri e la Commissione in questo ambito.

Emendamento  7

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) L'Agenzia svolge ispezioni per assistere la Commissione nella valutazione dell'effettiva applicazione del diritto UE. I ruoli dell'Agenzia, della Commissione, degli Stati membri e del consiglio di amministrazione devono essere chiaramente definiti.

(12) L'Agenzia svolge ispezioni per assistere la Commissione nella valutazione dell'effettiva applicazione del diritto UE. I ruoli dell'Agenzia, della Commissione, degli Stati membri e del consiglio di amministrazione devono essere chiaramente definiti. In particolare l'Agenzia dovrebbe effettuare ispezioni nei paesi terzi del Mediterraneo e nelle regioni del Mar Nero nelle cui acque si svolgono attività di prospezione e produzione di petrolio e di gas e assistere quei paesi terzi a rafforzare la loro capacità di migliorare la sicurezza delle attività offshore. È opportuno intensificare la cooperazione con i paesi terzi nello svolgimento delle attività, onde consentire una maggiore rapidità.

Emendamento 8

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 1, paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. L'Agenzia fornisce agli Stati membri e alla Commissione l'assistenza tecnica e scientifica necessaria, nonché capacità di alto livello, per coadiuvarli nel dare corretta applicazione, nel settore della sicurezza marittima, della protezione marittima e della prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi, alla legislazione dell'Unione, nel monitorare tale applicazione e nel valutare l'efficacia delle misure in vigore.

2. L'Agenzia fornisce agli Stati membri e alla Commissione l'assistenza tecnica e scientifica necessaria, nonché capacità di alto livello, per coadiuvarli nel dare corretta applicazione, nel settore della sicurezza marittima, della protezione marina dell'ambiente garantendo in particolare la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi, da impianti offshore per l'estrazione di petrolio e di gas, compresi piattaforme di trivellazione petrolifera e di gas e terminali di oleodotti, alla pertinente legislazione, nel monitorare tale applicazione e nel valutare l'efficacia delle misure in vigore.

Emendamento  9

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 1, paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. L'Agenzia sostiene anche le esistenti reti di coordinamento costiero transfrontaliero per sviluppare la cooperazione concentrandosi in modo più esplicito sulla prevenzione di catastrofi, consentendo in tal modo alle reti di usufruire dell'assistenza sia tecnica che scientifica dell'Agenzia e della conoscenza specifica che le autorità regionali e locali hanno in materia di caratteristiche specifiche e condizioni locali.

Emendamento  10

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 2, paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Per garantire che gli obiettivi indicati all'articolo 1 siano realizzati in modo appropriato, l'Agenzia svolge i compiti elencati al paragrafo 2 del presente articolo nei settori della sicurezza marittima e della protezione marittima, della prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e di intervento in caso di inquinamento marino.

1. Per garantire che gli obiettivi indicati all'articolo 1 siano realizzati in modo appropriato, l'Agenzia svolge i compiti elencati al paragrafo 2 del presente articolo nei settori della sicurezza marittima e della protezione marittima, della prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e da impianti offshore per l'estrazione di petrolio e di gas (comprese installazioni mobili di trasporto e terminal di oleodotti), e di intervento in caso di inquinamento marino.

Emendamento  11

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(f bis) nello sviluppo di requisiti o eventuali linee guida relative alla concessione di licenze di prospezione e produzione di petrolio e gas in ambiente marino e, in particolare, i relativi aspetti di protezione ambientale e civile;

Emendamento  12

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 2, paragrafo 3, lettera c bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis.) estendere l'uso dell'attuale sistema di rilevazione elettronica ad altri tipi di nave.

Emendamento  13

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 2 – punto 4 – lettera c bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis) attraverso il controllo via satellite e il servizio di sorveglianza, noto come "Clean SeaNet" e istituito ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2005/35/CE, individuare ed eliminare l'inquinamento causato all'ambiente marino da petrolio fuoriuscito da impianti offshore per l'estrazione di gas e di petrolio.

Emendamento  14

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 3, paragrafo 1, comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Per svolgere i compiti che le sono assegnati e assistere la Commissione nell'adempimento degli obblighi imposti dal trattato, in particolare la verifica dell'effettiva applicazione del diritto dell'Unione, l'Agenzia effettua ispezioni negli Stati membri.

1. Per svolgere i compiti che le sono assegnati e assistere la Commissione nell'adempimento degli obblighi imposti dal trattato, in particolare la verifica dell'effettiva applicazione del diritto dell'Unione, l'Agenzia coadiuva la Commissione nella revisione delle valutazioni di impatto ambientale ed effettua ispezioni negli Stati membri.

Motivazione

L'EMSA potrebbe anche svolgere un ruolo di controllo delle valutazioni d'impatto ambientale (VIA) per le attività offshore onde evitare impatti ambientali negativi su ecosistemi marini molto sensibili.

Emendamento  15

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 3, paragrafo 1, comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

L'Agenzia svolge inoltre ispezioni nei paesi terzi per conto della Commissione, in particolare per quanto riguarda le organizzazioni riconosciute dall'Unione conformemente al regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché la formazione e la certificazione della gente di mare conformemente alla direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

L'Agenzia svolge inoltre ispezioni nei paesi terzi per conto della Commissione, in particolare per quanto riguarda le organizzazioni riconosciute dall'Unione conformemente al regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché la formazione e la certificazione della gente di mare conformemente alla direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. In particolare l'Agenzia effettua ispezioni in paesi terzi del Mediterraneo e in regioni del Mar Nero e del Mar Baltico nelle cui acque si svolgono attività di prospezione e produzione di petrolio e di gas e assiste quei paesi terzi nel rafforzare la capacità di migliorare la sicurezza delle attività offshore.

Emendamento  16

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 3, paragrafo 1, comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

Se del caso, e comunque al termine di ogni ciclo di ispezioni, l'Agenzia esamina le relazioni redatte nell'ambito di tale ciclo al fine di identificare risultati orizzontali e conclusioni generali circa l'efficacia delle misure in vigore. L'Agenzia presenta tale analisi alla Commissione per sottoporla a ulteriore discussione con gli Stati membri.

Se del caso, e comunque al termine di ogni ciclo di ispezioni, l'Agenzia esamina le relazioni redatte nell'ambito di tale ciclo al fine di identificare risultati orizzontali e conclusioni generali circa l'efficacia delle misure in vigore. L'Agenzia presenta tale analisi alla Commissione per sottoporla a ulteriore discussione con gli Stati membri e la rende pubblica in un formato, anche elettronico, di facile accesso.

Emendamento  17

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 5, paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Su richiesta della Commissione, il consiglio di amministrazione può decidere, previo accordo degli Stati membri interessati, di istituire i centri regionali necessari per svolgere i compiti dell'Agenzia nel modo più efficiente ed efficace.

3. Su richiesta della Commissione, il consiglio di amministrazione può decidere, previo accordo e cooperazione degli Stati membri interessati, di istituire i centri regionali necessari per svolgere i compiti dell'Agenzia nel modo più efficiente ed efficace, rafforzando la cooperazione con le esistenti reti regionali e nazionali già impegnate in misure di prevenzione.

Emendamento  18

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 16, paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il direttore esecutivo è nominato e revocato dal consiglio di amministrazione. La nomina viene effettuata a partire da un elenco di candidati proposti dalla Commissione per un periodo di cinque anni, in base al merito e alle provate capacità in campo amministrativo e gestionale, nonché alla competenza ed esperienza in materia di sicurezza marittima, protezione marittima, prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e capacità di intervento in caso di inquinamento marino. Prima di essere nominato, il candidato selezionato dal consiglio di amministrazione può essere invitato a fare una dichiarazione presso la competente commissione del Parlamento europeo e a rispondere alle domande rivolte dai membri di quest'ultima. Il consiglio di amministrazione adotta la decisione con la maggioranza dei quattro quinti di tutti i membri aventi diritto di voto.

1. Il direttore esecutivo è nominato e revocato dal consiglio di amministrazione. La nomina viene effettuata a partire da un elenco di candidati proposti dalla Commissione per un periodo di cinque anni, in base al merito e alle provate capacità in campo amministrativo e gestionale, nonché alla parità di genere, alla competenza ed esperienza in materia di sicurezza marittima, protezione marittima, prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e da impianti offshore per l'estrazione di petrolio e di gas, compresi terminali di oleodotti, e capacità di intervento in caso di inquinamento marino. Prima di essere nominato, il candidato selezionato dal consiglio di amministrazione può essere invitato a fare una dichiarazione presso la competente commissione del Parlamento europeo e a rispondere alle domande rivolte dai membri di quest'ultima. Il consiglio di amministrazione adotta la decisione con la maggioranza dei quattro quinti di tutti i membri aventi diritto di voto.

Emendamento  19

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 16, paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. I capi dipartimento sono nominati in base al merito e alle provate capacità in campo amministrativo e gestionale, nonché alla competenza ed esperienza professionale in materia di sicurezza marittima, protezione marittima, prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e capacità di intervento in caso di inquinamento marino. I capi dipartimento sono nominati o revocati dal direttore esecutivo previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.

4. I capi dipartimento sono nominati in base al merito e alle provate capacità in campo amministrativo e gestionale, nonché alla parità di genere, alla competenza ed esperienza professionale in materia di sicurezza marittima, protezione marittima, prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e capacità di intervento in caso di inquinamento marino. I capi dipartimento sono nominati o revocati dal direttore esecutivo previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.

PROCEDURA

Titolo

Modifica del regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza marittima

Riferimenti

COM(2010)0611 – C7-0343/2010 – 2010/0303(COD)

Commissione competente per il merito

TRAN

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

ENVI

10.11.2010

 

 

 

Relatore per parere

       Nomina

Bart Staes

30.11.2010

 

 

Esame in commissione

16.3.2011

 

 

 

Approvazione

19.4.2011

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

58

2

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

János Áder, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Martin Callanan, Nessa Childers, Chris Davies, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Julie Girling, Nick Griffin, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Holger Krahmer, Jo Leinen, Peter Liese, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Paul Nuttall, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Pavel Poc, Vittorio Prodi, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Carl Schlyter, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Salvatore Tatarella, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Supplenti presenti al momento della votazione finale

João Ferreira, Matthias Groote, Jutta Haug, Michèle Rivasi, Birgit Schnieber-Jastram, Renate Sommer, Bart Staes, Struan Stevenson, Eleni Theocharous, Marianne Thyssen, Giommaria Uggias, Anna Záborská

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

George Sabin Cutaş

PROCEDURA

Titolo

Modifica del regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza marittima

Riferimenti

COM(2010)0611 – C7-0343/2010 – 2010/0303(COD)

Presentazione della proposta al PE

28.10.2010

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

TRAN

10.11.2010

 

 

 

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

BUDG

10.11.2010

ENVI

10.11.2010

ITRE

10.11.2010

 

Pareri non espressi

       Decisione

ITRE

1.12.2010

 

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Knut Fleckenstein

7.12.2010

 

 

 

Esame in commissione

12.4.2011

21.6.2011

10.10.2011

 

Approvazione

11.10.2011

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

35

5

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Ryszard Czarnecki, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Mike Nattrass, Hubert Pirker, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Georgios Toussas, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Dominique Riquet, Laurence J.A.J. Stassen

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Margrete Auken, Peter Simon

Deposito

25.10.2011