RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione di veicoli agricoli o forestali
26.01.2012 - (COM(2010)0395 – C7‑0204/2010 – 2010/0212(COD)) - ***I
Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
Relatore: Pier Antonio Panzeri
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione di veicoli agricoli o forestali
(COM(2010)0395 – C7‑0204/2010 – 2010/0212(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0395),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0204/2010),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 9 dicembre 2010[1],
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0446/2011),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1 Proposta di regolamento Titolo | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Proposta di regolamento (UE) n … /2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione di veicoli agricoli e forestali |
Proposta di regolamento (UE) n. …/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione di veicoli agricoli o forestali e alla vigilanza del mercato |
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(1) Al fine di promuovere il mercato interno, la direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003, relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli e che abrogava la direttiva 74/150/CEE, istituiva un sistema comunitario organico di omologazione per tipo per i trattori, i loro rimorchi e le apparecchiature intercambiabili trainabili. |
(1) Al fine di promuovere il mercato interno, la direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003, relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli, istituiva un sistema unionale organico di omologazione per tipo per i trattori, i loro rimorchi e le apparecchiature intercambiabili trainabili. |
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(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo). |
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(2) Al fine di stabilire e di far funzionare il mercato interno dell'Unione, è opportuno sostituire i sistemi di omologazione degli Stati membri con una procedura di omologazione dell'Unione fondata sul principio di armonizzazione completa, che al tempo stesso tenga nel debito conto il rapporto costi/benefici e presti particolare attenzione alle piccole e medie imprese. |
(2) Al fine di stabilire e di far funzionare il mercato interno dell'Unione e di contribuire alla competitività dell'industria, è opportuno sostituire i sistemi di omologazione degli Stati membri con una procedura di omologazione dell'Unione fondata sul principio di armonizzazione completa, che al tempo stesso tenga nel debito conto il rapporto costi/benefici e presti particolare attenzione alle piccole e medie imprese. |
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(3) A seguito della richiesta del Parlamento europeo e al fine di semplificare e di accelerare la procedura, nella legislazione relativa all'omologazione UE per tipo dei veicoli è stato introdotto un nuovo approccio normativo in base al quale il legislatore, attraverso la procedura legislativa ordinaria, si limita a stabilire regole e principi fondamentali e delega alla Commissione il compito di legiferare sulle prescrizioni tecniche di dettaglio. Riguardo alle prescrizioni essenziali, il presente regolamento si limita dunque a stabilire i requisiti fondamentali di sicurezza stradale, sul posto di lavoro e di compatibilità ambientale e dà alla Commissione il potere di fissare specifiche tecniche in atti delegati. |
(3) A seguito della richiesta del Parlamento europeo e al fine di semplificare e di accelerare la procedura, nella legislazione relativa all'omologazione UE per tipo dei veicoli è stato introdotto un nuovo approccio normativo in base al quale il legislatore si limita a stabilire, attraverso la procedura legislativa ordinaria, regole e principi fondamentali e delega alla Commissione il potere di adottare atti che definiscono le prescrizioni tecniche di dettaglio. Riguardo alle prescrizioni essenziali, il presente regolamento si limita dunque a stabilire i requisiti fondamentali di sicurezza stradale e funzionale, di sicurezza sul posto di lavoro e di compatibilità ambientale e dà alla Commissione il potere di fissare specifiche tecniche in atti delegati dopo aver consultato tutte le parti interessate. |
Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(5) Per garantire elevati livelli di sicurezza stradale, sul posto di lavoro e di tutela ambientale le prescrizioni tecniche e le norme ambientali applicabili all'omologazione di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti devono essere armonizzate. |
(5) Per garantire elevati livelli di sicurezza stradale e funzionale, di sicurezza sul posto di lavoro e di tutela ambientale le prescrizioni tecniche e ambientali applicabili all'omologazione di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti devono essere armonizzate. |
Emendamento 6 Proposta di regolamento Considerando 6 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(6) Poiché le direttive sulle macchine mobili non stradali non stabiliscono prescrizioni armonizzate per la sicurezza stradale, è opportuno che i fabbricanti di macchine mobili possano omologare i loro prodotti, riguardo alla sicurezza stradale, in conformità a norme europee ai sensi del presente regolamento; le macchine mobili rispetto al sistema di omologazione per tipo dei dispositivi di sicurezza stradale, vanno pertanto incluse nel presente regolamento solo facoltativamente soprattutto perché i requisiti applicabili alle macchine mobili al di fuori del presente regolamento non comprendono alcun aspetto di sicurezza stradale. |
(6) Le direttive in vigore applicabili alle macchine mobili non stradali non stabiliscono prescrizioni armonizzate per la sicurezza stradale. Per completare il mercato interno e garantire un elevato livello di sicurezza stradale, è necessario sviluppare uno strumento adeguato a livello dell'Unione al fine di armonizzare le prescrizioni relative alle macchine mobili non stradali, consentendo ai fabbricanti di dimostrare la conformità dei loro prodotti sulla base di norme europee. A tale scopo, è opportuno che la Commissione valuti la necessità di armonizzare i requisiti tecnici e le procedure di valutazione della conformità applicabili alle macchine mobili non stradali. Essa dovrebbe comunicare le sue conclusioni al Parlamento europeo e al Consiglio, presentando, se del caso, proposte legislative. |
Motivazione | |
Cfr. motivazione (macchine mobili - categoria U). | |
Emendamento 7 Proposta di regolamento Considerando 8 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(8) Di conseguenza, i regolamenti UNECE ai quali l'UE aderisce ai sensi della decisione 97/836/CE, nonché le modifiche apportate ai regolamenti UNECE cui l'UE ha già aderito, vanno incorporati nella procedura di omologazione UE come requisiti dell'omologazione UE per tipo dei veicoli o come alternativa alla legislazione comunitaria in vigore. In particolare, se l'UE decide che un regolamento UNECE deve entrare a far parte dei requisiti d'omologazione UE per tipo dei veicoli e sostituire la vigente legislazione UE, occorre delegare alla Commissione l'adozione degli adeguamenti necessari al presente regolamento o l'approvazione dei necessari provvedimenti di attuazione. |
(8) Di conseguenza, i regolamenti UNECE ai quali l'UE aderisce ai sensi della decisione 97/836/CE, nonché le modifiche apportate ai regolamenti UNECE cui l'UE ha già aderito, vanno incorporati nella procedura di omologazione UE come requisiti dell'omologazione UE per tipo dei veicoli o come alternativa alla legislazione comunitaria in vigore. In particolare, se l'UE decide che un regolamento UNECE deve entrare a far parte dei requisiti d'omologazione UE per tipo dei veicoli e sostituire la vigente legislazione dell'Unione, occorre conferire alla Commissione il potere di integrare o modificare i pertinenti elementi non essenziali del presente regolamento o di adottare i necessari provvedimenti di attuazione. |
Emendamento 8 Proposta di regolamento Considerando 11 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(11) È particolarmente importante che provvedimenti futuri, proposti in base al presente regolamento o a procedure da applicare ai sensi di esso, rispondano a tali principi, i quali sono stati riaffermati dalla Commissione nella relazione "CARS 21". In particolare, ai fini di una migliore regolamentazione e semplificazione e per evitare il continuo aggiornamento della vigente legislazione comunitaria su questioni tecniche, è opportuno che il presente regolamento contenga riferimenti a norme e regolamenti internazionali in vigore senza doverli riprodurre nel quadro giuridico comunitario. |
(11) È particolarmente importante che i provvedimenti futuri, proposti in base al presente regolamento, o le procedure da applicare ai sensi di esso, rispondano ai principi riaffermati dalla Commissione nella relazione "CARS 21". In particolare, ai fini di una migliore regolamentazione e semplificazione e per evitare il continuo aggiornamento della vigente legislazione dell'Unione su questioni tecniche, è opportuno che il presente regolamento contenga riferimenti a norme e regolamenti internazionali in vigore senza doverli riprodurre nel quadro giuridico dell'Unione. |
Emendamento 9 Proposta di regolamento Considerando 17 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(17) L'obiettivo principale della legislazione UE sull'omologazione dei veicoli è far sì che la commercializzazione di veicoli nuovi, componenti ed entità tecniche indipendenti garantisca elevati livelli di sicurezza e di protezione dell'ambiente. Questo fine non deve essere pregiudicato dal montaggio di parti o apparecchiature dopo che i veicoli sono stati commercializzati o sono entrati in circolazione. Devono perciò essere adottate misure adeguate affinché parti o apparecchiature, passibili di essere montate sui veicoli e capaci di pregiudicare considerevolmente il funzionamento di sistemi essenziali per la sicurezza o la protezione ambientale, siano oggetto di controlli preventivi da parte di un'autorità di omologazione prima di essere messi in vendita. Tali misure devono consistere in disposizioni tecniche relative ai requisiti che tali parti o apparecchiature devono soddisfare. |
(17) L'obiettivo principale della legislazione UE sull'omologazione dei veicoli è far sì che l'immissione sul mercato di veicoli nuovi, componenti ed entità tecniche indipendenti garantisca elevati livelli di sicurezza e di protezione dell'ambiente. Questo fine non deve essere pregiudicato dal montaggio di parti o apparecchiature dopo che i veicoli sono stati commercializzati o sono entrati in circolazione. Devono perciò essere adottate misure adeguate affinché parti o apparecchiature, passibili di essere montate sui veicoli e capaci di pregiudicare considerevolmente il funzionamento di sistemi essenziali per la sicurezza o la protezione ambientale, siano oggetto di controlli preventivi da parte di un'autorità di omologazione prima di essere immessi sul mercato. Tali misure devono consistere in disposizioni tecniche relative ai requisiti che tali parti o apparecchiature devono soddisfare. |
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(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo). |
Emendamento 10 Proposta di regolamento Considerando 20 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(20) Perché i fabbricanti di componenti o di entità tecniche indipendenti possano ottenere l'omologazione per tipo o l'autorizzazione UE delle componenti o delle entità tecniche indipendenti, è inoltre importante che essi possano accedere a una serie di informazioni in possesso solo del fabbricante del veicolo, come le informazioni tecniche, o i disegni, necessari allo sviluppo di accessori per il mercato postvendita. |
(20) Perché i fabbricanti di componenti o di entità tecniche indipendenti possano ottenere l'omologazione per tipo o l'autorizzazione UE delle componenti o delle entità tecniche indipendenti, è inoltre importante che essi possano accedere a una serie di informazioni in possesso solo del fabbricante del veicolo, come le informazioni tecniche, o i disegni non protetti dal diritto di proprietà, necessarie allo sviluppo di accessori per il mercato postvendita. |
Emendamento 11 Proposta di regolamento Considerando 21 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(21) Per migliorare il funzionamento del mercato interno, in particolare per quanto riguarda la libera circolazione delle merci, la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi, sono necessari un accesso illimitato alle informazioni sulla riparazione dei veicoli, attraverso una funzione di ricerca standardizzata che consenta di reperire le informazioni tecniche, e una concorrenza efficace sul mercato dei servizi d'informazione relativa alla riparazione e alla manutenzione del veicolo. Gran parte di tali informazioni si riferisce ai sistemi diagnostici di bordo (OBD) e alla loro interazione con altri sistemi del veicolo. È opportuno indicare sia le specifiche tecniche cui i costruttori devono conformarsi nei propri siti Web nonché le misure tese a garantire un accesso ragionevole alle PMI. |
(21) Per migliorare il funzionamento del mercato interno, riguardo alla libera circolazione delle merci, alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione di servizi, sono necessari un accesso paritario e non discriminatorio alle informazioni sulle riparazioni del veicolo, attraverso un formato standardizzato atto a recuperare informazioni tecniche, e una concorrenza effettiva sul mercato dei servizi d'informazione sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli. Gran parte di tali informazioni si riferisce ai sistemi diagnostici di bordo (OBD) e alla loro interazione con altri sistemi del veicolo. È opportuno indicare le specifiche tecniche cui i costruttori devono conformarsi nei propri siti Web, nel debito rispetto del principio di proporzionalità e tenendo conto dei volumi di produzione e delle capacità dei fabbricanti di piccole e medie dimensioni. |
Emendamento 12 Proposta di regolamento Considerando 21 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(21 bis) Gli Stati membri dovrebbero provvedere a che concessionari, officine autorizzate e operatori indipendenti che forniscono servizi di riparazione o manutenzione dei veicoli dispongano delle competenze e conoscenze tecniche necessarie per garantire che sia salvaguardata la sicurezza e la compatibilità ambientale di detti veicoli. |
Emendamento 13 Proposta di regolamento Considerando 23 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(23) Al fine di completare o di modificare gli elementi non fondamentali del presente regolamento, occorre autorizzare la Commissione ad approvare atti delegati, ai sensi dell'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda la sicurezza stradale (frenatura compresa), la sicurezza sul posto di lavoro e la compatibilità ambientale, le prove, l'accesso a informazioni e indicazioni riguardanti le riparazioni e la manutenzione nonché le specifiche attività svolte dai servizi di assistenza tecnica autorizzati. |
(23) Al fine di completare o di modificare gli elementi non fondamentali del presente regolamento, occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alle modalità dettagliate relative all'omologazione di tutti i nuovi veicoli e alla vigilanza di mercato, nonché all'immissione sul mercato o all'entrata in servizio di parti e apparecchiature. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. |
Emendamento 14 Proposta di regolamento Considerando 24 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(24) Alcuni aspetti trattati dal presente regolamento impongono condizioni uniformi di attuazione da parte degli Stati membri, in modo che, grazie al riconoscimento reciproco delle decisioni amministrative dei singoli Stati membri e all'accettazione dei documenti rilasciati dai fabbricanti del veicolo, si possa contribuire al buon funzionamento del mercato interno dando la possibilità alle parti interessate di beneficiarne più facilmente. La Commissione deve dunque essere autorizzata ad approvare atti esecutivi in conformità all'articolo 291 del trattato per stabilire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento rispetto ai seguenti elementi: elenco delle informazioni da fornire a corredo della domanda di omologazione per tipo, procedure di omologazione per tipo, modelli delle targhette aggiuntive riservate ai fabbricanti, certificati di omologazione UE per tipo, elenco delle omologazioni rilasciate, sistema di numerazione delle omologazioni Ue per tipo e procedure comunitarie a garanzia della conformità della produzione. |
(24) Per l'attuazione del presente regolamento sono necessarie condizioni uniformi per quanto riguarda la forma delle informazioni da trasmettere a corredo della domanda di omologazione per tipo, i modelli delle targhette aggiuntive riservate ai fabbricanti, i certificati di omologazione UE per tipo, l'elenco delle omologazioni rilasciate e il sistema di numerazione delle omologazioni UE per tipo, in modo che, grazie al riconoscimento reciproco delle decisioni amministrative dei singoli Stati membri e all'accettazione dei documenti rilasciati dai fabbricanti del veicolo, si possa assicurare il buon funzionamento del mercato interno dando la possibilità alle parti interessate di beneficiarne più facilmente. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione delle disposizioni pertinenti del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione1. |
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1 GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13. |
Emendamento 15 Proposta di regolamento Considerando 25 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(25) Ai sensi dell'articolo 291 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione vanno stabiliti preventivamente deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria. In attesa dell'adozione del nuovo regolamento, resta in vigore la decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, esclusa la procedura di regolamentazione con controllo, che non è applicabile. |
soppresso |
Emendamento 16 Proposta di regolamento Considerando 27 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(27) È importante che tutte le parti interessate abbiano chiara la correlazione tra il presente regolamento e la direttiva 2006/42/CE sulla sicurezza delle macchine, per stabilire esattamente le condizioni che un determinato prodotto deve soddisfare. |
(27) È importante che tutte le parti interessate abbiano chiara la correlazione tra il presente regolamento e la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine, per evitare sovrapposizioni e stabilire esattamente le condizioni che un determinato prodotto deve soddisfare. |
Emendamento 17 Proposta di regolamento Considerando 27 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(27 bis) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire l'adozione di regole armonizzate relative alle prescrizioni tecniche e amministrative per l'omologazione dei veicoli agricoli o forestali e la vigilanza del mercato, non può essere conseguito in misura adeguata dagli Stati membri ma può, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, essere realizzato meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Conformemente al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per conseguire tale obiettivo. |
Emendamento 18 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Il presente regolamento stabilisce le prescrizioni tecniche e amministrative dell'omologazione UE per tipo di tutti i veicoli nuovi di cui all'articolo 2. |
Il presente regolamento stabilisce le prescrizioni tecniche e amministrative per l'omologazione di tutti i veicoli di cui all'articolo 2 e la vigilanza del mercato. |
Emendamento 19 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Il presente regolamento stabilisce inoltre le condizioni per la vendita e l'entrata in funzione di parti e apparecchiature destinate ai veicoli omologati ai sensi del presente regolamento nonché le condizioni alle quali tale vendita ed entrata in servizio è vietata. |
Il presente regolamento stabilisce inoltre le condizioni per l'immissione sul mercato o l'entrata in funzione di sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti destinati ai veicoli omologati ai sensi del presente regolamento. |
Emendamento 20 Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Il presente regolamento si applica all'omologazione per tipo e all'omologazione individuale di veicoli, progettati e costruiti in una o più fasi, e di sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti progettate e costruite per tali veicoli. |
1. Il presente regolamento si applica all'omologazione per tipo di veicoli agricoli e forestali, progettati e costruiti in una o più fasi, e di sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti progettate e costruite per tali veicoli. |
Emendamento 21 Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Esso si applica anche all'omologazione individuale dei veicoli di cui al comma 1. |
Emendamento 22 Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera d | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(d) macchine mobili (categoria U). |
soppresso |
Motivazione | |
Cfr. motivazione (macchine mobili - categoria U). | |
Emendamento 23 Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Il presente regolamento non si applica a macchine intercambiabili che, quando sono trainate su strada, sono completamente staccate dal suolo. |
2. Il presente regolamento non si applica a macchine intercambiabili che, quando sono trainate su strada, sono completamente staccate dal suolo o non possono girare intorno a un asse verticale. |
Motivazione | |
Per ragioni di distribuzione del peso, alcune macchine intercambiabili sono dotate di una ruota di supporto che gira liberamente. La macchina intercambiabile è fissata al trattore e non può girare intorno all'asse verticale. Questa ruota supplementare non determina rischi aggiuntivi per l'insieme costituito dal veicolo e dalla macchina intercambiabile. È dunque opportuno escludere anche tali macchine dal campo d'applicazione del regolamento. | |
Emendamento 24 Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 3 – alinea | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Per i veicoli che seguono, il fabbricante può scegliere tra un'omologazione per tipo ai sensi del presente regolamento o un'omologazione per tipo nazionale: |
3. Per i veicoli che seguono, il fabbricante può scegliere se richiedere l'omologazione per tipo ai sensi del presente regolamento o uniformarsi alle prescrizioni nazionali pertinenti: |
Emendamento 25 Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) macchine mobili; |
soppresso |
Motivazione | |
Cfr. motivazione (macchine mobili - categoria U). | |
Emendamento 26 Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) rimorchi e attrezzature rimorchiate, categorie R e S; |
(b) rimorchi (categoria R) e attrezzature intercambiabili trainate (categoria S); |
Emendamento 27 Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(c bis) trattori a cingoli (categoria C); |
Emendamento 28 Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera c ter (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(c ter) trattori a ruote per uso speciale (categorie T4.1 e T4.2); |
Emendamento 29 Proposta di regolamento Articolo 3 – alinea | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Ai fini del presente regolamento e degli atti di cui all'allegato I, salvo disposizioni contrarie in esso indicate: |
Ai fini del presente regolamento e degli atti di cui all'allegato I, salvo disposizioni contrarie in esso indicate, si applicano le seguenti definizioni: |
Emendamento 30 Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. "omologazione generale per tipo di veicolo" indica un'omologazione con cui l'autorità di omologazione certifica che un veicolo completo è conforme alle pertinenti disposizioni amministrative e prescrizioni tecniche; |
2. "omologazione generale per tipo di veicolo" indica un'omologazione con cui l'autorità di omologazione certifica che un tipo di veicolo incompleto, completo o completato è conforme alle pertinenti disposizioni amministrative e prescrizioni tecniche; |
Emendamento 31 Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. "omologazione di un'entità tecnica indipendente" indica l'omologazione con cui un'autorità di omologazione certifica che un'entità tecnica indipendente, rispetto a uno o più tipi di veicoli specifici, è conforme alle pertinenti disposizioni amministrative e prescrizioni tecniche; |
5. "omologazione per tipo di un'entità tecnica indipendente" indica l'omologazione con cui un'autorità di omologazione certifica che un'entità tecnica indipendente è conforme alle pertinenti disposizioni amministrative e prescrizioni tecniche, rispetto a uno o più tipi di veicoli specifici; |
Emendamento 32 Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 8 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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8 bis. "veicolo utilitario all-terrain" (ATV) indica un veicolo dotato di un sedile su cui l'operatore si siede a cavalcioni e di un manubrio per il comando dello sterzo. |
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I veicoli utilitari ATV presentano le seguenti caratteristiche supplementari: |
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velocità massima per costruzione 60 km/h; pressione dei pneumatici per costruzione < 5 kPA (0,5 bar); disegno del battistrada: fuoristrada; comando acceleratore al pollice; struttura(e) per il trasporto di carichi con un rapporto minimo tra la superficie del veicolo e la superficie della(e) struttura (e) di carico > 25%; massa in ordine di marcia <400 kg; capacità di traino del dispositivo di attacco posteriore come da prova di resistenza, ossia > 2 x massa in ordine di marcia; |
Emendamento 33 Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 11 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
11. "macchina mobile" indica qualsiasi veicolo dotato di propulsione autonoma, escluse le macchine montate su un autotelaio, progettato e costruito specificamente per eseguire un lavoro e che, per le proprie caratteristiche costruttive, è inadatto al trasporto di passeggeri o di merci. |
soppresso |
Motivazione | |
Cfr. motivazione (macchine mobili - categoria U). | |
Emendamento 34 Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 12 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
12. "veicolo" indica qualsiasi trattore, rimorchio, attrezzatura intercambiabili trainata o macchina mobile, secondo le definizioni di cui ai punti 8, 9, 10 e 11; |
12. "veicolo" indica qualsiasi trattore, rimorchio o attrezzatura intercambiabile trainata, secondo le definizioni di cui ai punti 8, 9 e 10; |
Emendamento 35 Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 18 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
18. "veicolo di fine serie" indica un veicolo facente parte di uno stock, che non può essere immatricolato, venduto o messo in circolazione a causa dell'entrata in vigore di nuove prescrizioni tecniche per le quali non è stato omologato; |
18. "veicolo di fine serie" indica un veicolo facente parte di uno stock, che non può essere immesso sul mercato o che non può più essere reso disponibile sul mercato, essere immatricolato o essere messo in circolazione a causa dell'entrata in vigore di nuove prescrizioni tecniche per le quali non è stato omologato; |
Emendamento 36 Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 19 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
19. "sistema" indica un insieme di dispositivi che, combinati, svolgono una o più funzioni specifiche in un veicolo e che è soggetto alle prescrizioni di un atto normativo qualsiasi; |
19. "sistema" indica un insieme di dispositivi che, combinati, svolgono una o più funzioni specifiche in un veicolo e che è soggetto a una delle prescrizioni di cui all'allegato I; |
Emendamento 37 Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 20 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
20. "componente" indica un dispositivo soggetto alle prescrizioni di un atto normativo, destinato a far parte di un veicolo e che può essere omologato indipendentemente dal veicolo se l'atto normativo lo prevede espressamente; |
20. "componente", indica un dispositivo soggetto a una delle prescrizioni di cui all'allegato I, destinato a far parte di un veicolo e che può essere omologato indipendentemente dal veicolo se l'atto normativo lo prevede espressamente; |
Emendamento 38 Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 21 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
21. "entità tecnica indipendente" indica un dispositivo soggetto alle prescrizioni di un atto normativo, destinato a far parte di un veicolo e che può essere omologato separatamente ma solo in relazione a uno o più tipi determinati di veicoli se l'atto normativo lo prevede espressamente; |
21. "entità tecnica indipendente" indica un dispositivo soggetto a una delle prescrizioni di cui all'allegato I, destinato a far parte di un veicolo e che può essere omologato separatamente ma solo in relazione a uno o più tipi determinati di veicoli se l'atto normativo lo prevede espressamente; |
Emendamento 39 Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 22 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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22 bis. "parti" indica i prodotti usati per l'assemblaggio del veicolo nonché i pezzi di ricambio; |
Emendamento 40 Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 22 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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22 ter. "pezzi di ricambio" indica i prodotti che vengono incorporati o montati in o su un veicolo per sostituirne delle parti originali, compresi prodotti, quali i lubrificanti, che sono necessari per utilizzare un veicolo, ad eccezione del carburante; |
Emendamento 41 Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 22 quater (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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22 quater. "apparecchiature" indica tutti i prodotti diversi dalle parti che possono aggiunti a un veicolo o montati su di esso; |
Emendamento 42 Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 22 quinquies (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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22 quinquies. "sicurezza funzionale" indica l'assenza di rischi inaccettabili per l'incolumità fisica o la salute delle persone, la proprietà o gli animali domestici, dovuti a malfunzionamenti di componenti o sistemi meccanici, idraulici, pneumatici, elettrici e/o elettronici o di entità tecniche indipendenti; |
Emendamento 43 Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 23 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
23. "fabbricante" indica la persona o l'ente che, dinanzi all'autorità di omologazione sono responsabili di tutti gli aspetti del processo di omologazione per tipo o di autorizzazione e che garantiscono la conformità della produzione, indipendentemente dal fatto che essi siano direttamente coinvolti o no in tutte le fasi di fabbricazione del veicolo, del sistema, della componente o dell'entità tecnica indipendente, oggetto del processo di omologazione; |
23. "fabbricante" indica la persona o l'ente che, dinanzi all'autorità di omologazione, sono responsabili di tutti gli aspetti del processo di omologazione per tipo o di autorizzazione, che garantiscono la conformità della produzione e ai quali spetta anche di cooperare con le autorità di vigilanza del mercato relativamente ai veicoli, ai sistemi, alle componenti e alle entità tecniche indipendenti prodotti, indipendentemente dal fatto che essi siano direttamente coinvolti o no in tutte le fasi di fabbricazione del veicolo, del sistema, della componente o dell'entità tecnica indipendente oggetto del processo di omologazione; |
Emendamento 44 Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 25 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
25. "autorità di omologazione" indica l'autorità di uno Stato membro, istituita e incaricata dallo Stato membro e da questo notificata alla Commissione in conformità all'articolo 5, competente per tutti gli aspetti dell’omologazione di un tipo di veicolo, di sistema, di componente o di entità tecnica indipendente o dell'omologazione individuale di un veicolo, per il processo di autorizzazione, per il rilascio e l'eventuale ritiro dei certificati di omologazione, per la funzione di punto di contatto con le autorità di omologazione di altri Stati membri, per la designazione dei servizi tecnici e per la garanzia che il fabbricante rispetti i propri obblighi di conformità della produzione; |
25. "autorità di omologazione" indica l'autorità di uno Stato membro, istituita e incaricata dallo Stato membro e da questo notificata alla Commissione, competente per tutti gli aspetti dell'omologazione di un tipo di veicolo, di sistema, di componente o di entità tecnica indipendente o dell'omologazione individuale di un veicolo, per il processo di autorizzazione, per il rilascio e l'eventuale ritiro o rifiuto dei certificati di omologazione, per la funzione di punto di contatto con le autorità di omologazione di altri Stati membri, per la designazione dei servizi tecnici e per la garanzia che il fabbricante rispetti i propri obblighi di conformità della produzione; |
Emendamento 45 Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 26 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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26 bis. "accreditamento" indica l'attestazione da parte di un organismo nazionale di accreditamento che certifica che un determinato organismo di valutazione della conformità soddisfa i criteri stabiliti da norme armonizzate e, ove appropriato, ogni altro requisito supplementare, compresi quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali, per svolgere una specifica attività di valutazione della conformità; |
Emendamento 46 Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 28 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
28. "metodo di prova virtuale" indica simulazioni al computer e calcoli atti a dimostrare se un veicolo, un sistema, una componente o un'entità tecnica indipendente soddisfi i requisiti tecnici di un atto regolatore senza ricorrere all'uso di un veicolo, di un sistema, di una componente o di un'entità tecnica indipendente; |
28. "metodo di prova virtuale" indica simulazioni al computer e calcoli atti a dimostrare se un veicolo, un sistema, una componente o un'entità tecnica indipendente soddisfi i requisiti tecnici degli atti delegati di cui all'articolo 18, paragrafo 5, senza ricorrere all'uso di un veicolo, di un sistema, di una componente o di un'entità tecnica indipendente; |
Emendamento 47 Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 30 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
30. "certificato di omologazione UE per tipo" indica il certificato basato sul modello di cui al presente regolamento o sulla scheda di notifica di cui ai pertinenti regolamenti UNECE o ai codici OCSE equivalenti di cui all'allegato I; |
30. "certificato di omologazione UE per tipo" indica il documento basato sul modello di cui agli atti di esecuzione cui fanno riferimento l'articolo 15, paragrafo 4, e l'articolo 16, paragrafo 2, o sulla scheda di notifica di cui ai pertinenti regolamenti UNECE o codici OCSE elencati nell'allegato I; |
Emendamento 48 Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 32 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
32. "certificato di idoneità" indica il documento, basato sul modello di cui al presente regolamento e rilasciato dal fabbricante, attestante che al momento della sua produzione un veicolo appartenente alla serie del tipo omologato ai sensi del presente regolamento corrisponde al tipo omologato nell'omologazione per tipo e soddisfa tutti i requisiti normativi in esso elencati; |
32. "certificato di idoneità" indica il documento, basato sul modello di cui all'atto di esecuzione cui fa riferimento l'articolo 24, paragrafo 2, e rilasciato dal fabbricante, attestante che al momento della sua produzione un veicolo appartenente alla serie del tipo omologato ai sensi del presente regolamento corrisponde al tipo omologato nell'omologazione per tipo e soddisfa tutti i requisiti in esso elencati; |
Emendamento 49 Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 33 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
33. "sistema diagnostico di bordo" o "sistema OBD" indica un sistema di controllo delle emissioni in grado di identificare la zona di probabile malfunzionamento per mezzo di codici di guasto inseriti nella memoria di un computer; |
33. "sistema diagnostico di bordo" o "sistema OBD" indica un sistema in grado di identificare la zona di probabile malfunzionamento per mezzo di codici di guasto inseriti nella memoria di un computer; |
Emendamento 50 Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 35 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
35. "operatori indipendenti" indica imprese diverse dai concessionari e meccanici autorizzati, coinvolte direttamente o indirettamente nella riparazione e manutenzione dei veicoli a motore: meccanici, costruttori o distributori di utensili, apparecchiature per la riparazione o parti di ricambio, editori di informazioni tecniche, club automobilistici, addetti al soccorso stradale, a servizi d'ispezione e di prova e alla formazione di installatori, costruttori e meccanici di dispositivi per veicoli alimentati da combustibili alternativi; |
35. "operatori indipendenti" indica imprese diverse dai concessionari e meccanici autorizzati, coinvolte direttamente o indirettamente nella riparazione e manutenzione dei veicoli: meccanici, costruttori o distributori di utensili, apparecchiature per la riparazione o parti di ricambio, editori di informazioni tecniche, club automobilistici, addetti al soccorso stradale, a servizi d'ispezione e di prova e alla formazione di installatori, costruttori e meccanici di dispositivi per veicoli alimentati da combustibili alternativi; |
Emendamento 51 Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 37 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
37. "immatricolazione" indica che il veicolo, una volta identificato, ha ottenuto l'autorizzazione amministrativa a circolare nel traffico stradale in modo permanente, temporaneo o per un breve periodo dietro rilascio di un numero di immatricolazione; |
37. "immatricolazione" indica l'autorizzazione amministrativa per la messa in circolazione di un veicolo nel traffico stradale, che comporta l'identificazione del veicolo e il rilascio di un numero di serie, noto come numero di immatricolazione, a titolo permanente, temporaneo o per un breve periodo; |
Emendamento 52 Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 38 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
38. "immissione sul mercato" indica la messa a disposizione per la prima volta nell'Unione di un veicolo perché sia distribuito o usato, a titolo oneroso o gratuito; |
38. "immissione sul mercato" indica la messa a disposizione per la prima volta nell'Unione di un veicolo, un sistema, una componente o un'entità tecnica indipendente; |
Emendamento 53 Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 39 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
39. "entrata in servizio" indica il primo uso nell'Unione, conforme allo scopo per cui è stato progettato, di un veicolo che rientra nel presente regolamento; |
39. "entrata in servizio" indica il primo uso nell'Unione, conforme allo scopo per cui è stato progettato, di un veicolo, un sistema, una componente o un'entità tecnica indipendente; |
Emendamento 54 Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 40 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
40. "vendita" indica qualsiasi vendita, da parte del fabbricante al concessionario o la vendita all’utente finale; |
soppresso |
Emendamento 55 Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 40 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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40 bis. "messa a disposizione sul mercato" indica la fornitura di un veicolo, un sistema, una componente o un'entità tecnica indipendente a titolo oneroso o gratuito, affinché sia distribuito o usato sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale; |
Emendamento 56 Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 43 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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43 bis. "importatore" indica qualsiasi persona fisica o giuridica, stabilita nell'Unione, che immette sul mercato dell'Unione un veicolo, un sistema, una componente o un'entità tecnica indipendente proveniente da un paese terzo; |
Emendamento 57 Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 43 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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43 ter. "distributore" indica una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato dell'Unione un veicolo, un sistema, una componente o un'entità tecnica indipendente; |
Emendamento 58 Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 43 quater (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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43 quater. "operatore economico" indica il fabbricante, il mandatario del fabbricante, l'importatore o il distributore; |
Emendamento 59 Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 43 quinquies (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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43 quinquies. "vigilanza del mercato" indica le attività svolte e le misure adottate dalle autorità pubbliche per garantire che veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti resi disponibili sul mercato dell'Unione siano conformi alle prescrizioni della pertinente normativa dell'Unione e non presentino rischi per la salute, la sicurezza, l'ambiente o qualsiasi altro aspetto meritevole di protezione nell'interesse pubblico; |
Emendamento 60 Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 43 sexies (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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43 sexies. "autorità di vigilanza del mercato" indica un'autorità di uno Stato membro preposta alla vigilanza del mercato nel territorio di tale Stato; |
Emendamento 61 Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 43 septies (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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43 septies. "autorità nazionale" indica un'autorità di omologazione, un'autorità di vigilanza del mercato o qualsiasi altra autorità di uno Stato membro che partecipa all'omologazione, all'immatricolazione, alla vigilanza del mercato o al controllo delle importazioni o ne è responsabile, in relazione a veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti; |
Emendamento 62 Proposta di regolamento Articolo 4 – alinea | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Ai fini del presente regolamento: |
(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 63 Proposta di regolamento Articolo 4 – punto 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. la "la categoria T" comprende tutti i trattori a ruote; |
1. la "categoria T" comprende tutti i trattori a ruote; ogni categoria di trattori a ruote descritta ai punti da 2 a 8 comprende anche un indice 'a' o 'b', a seconda della velocità di progetto: |
|
(a) 'a' per trattori a ruote con velocità di progetto inferiore o uguale a 40 km/h, |
|
(b) 'b' per trattori a ruote con velocità di progetto superiore a 40 km/h; |
Emendamento 64 Proposta di regolamento Articolo 4 – punto 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. la "categoria T1" comprende trattori a ruote aventi una velocità massima di progettazione non superiore a 40 km/h, carreggiata minima dell'asse più vicino al conducente non inferiore a 1 150mm, massa a vuoto in ordine di marcia superiore a 600kg e altezza libera dal suolo non superiore a 1 000mm, |
2. la "categoria T1" comprende trattori a ruote aventi carreggiata minima dell'asse più vicino al conducente non inferiore a 1 150mm, massa a vuoto in ordine di marcia superiore a 600kg e altezza libera dal suolo non superiore a 1 000mm; |
Emendamento 65 Proposta di regolamento Articolo 4 – punto 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. la "categoria T2" comprende trattori a ruote con una larghezza minima della carreggiata inferiore a 1 150mm, con massa a vuoto in ordine di marcia superiore a 600kg e altezza libera dal suolo non superiore a 600mm e con velocità massima di progetto non superiore a 40 km/h, purché l'altezza del centro di gravità del trattore (misurata rispetto al terreno) divisa per la carreggiata minima media per ogni asse non superi 0,90, nel qual caso la velocità di progetto massima è limitata a 30 km/h; |
3. la "categoria T2" comprende trattori a ruote con una larghezza minima della carreggiata inferiore a 1 150mm, con massa a vuoto in ordine di marcia superiore a 600kg e altezza libera dal suolo non superiore a 600mm; nel caso in cui l'altezza del centro di gravità del trattore (misurata rispetto al terreno) divisa per la carreggiata minima media per ogni asse non superi 0,90, la velocità massima di progetto è limitata a 30 km/h; |
Emendamento 66 Proposta di regolamento Articolo 4 – punto 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. la "categoria T3" comprende trattori a ruote aventi una velocità massima di progetto non superiore a 40 km/h e massa a vuoto in ordine di marcia non superiore a 600kg, |
4. la "categoria T3" comprende trattori a ruote aventi una massa a vuoto in ordine di marcia non superiore a 600kg nonché trattori aventi un manubrio per il comando dello sterzo ai sensi dell'articolo 3, punto 8 bis; |
Emendamento 67 Proposta di regolamento Articolo 4 – punto 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. la "categoria T4" comprende trattori a ruote per uso speciale con velocità massima di progetto non superiore a 40 km/h; |
5. la "categoria T4" comprende trattori a ruote per uso speciale; |
Emendamento 68 Proposta di regolamento Articolo 4 – punto 9 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
9. la "categoria T5" comprende trattori a ruote con velocità massima di progetto superiore a 40 km/h; |
soppresso |
Emendamento 69 Proposta di regolamento Articolo 4 – punto 19 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
19. la "categoria U" comprende le macchine definite nella direttiva 2006/42/CE, dotate di propulsione autonoma e destinate all'uso agricolo o forestale. |
soppresso |
Motivazione | |
Cfr. motivazione (macchine mobili - categoria U). | |
Emendamento 70 Proposta di regolamento Articolo 5 – titolo | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Autorità nazionali |
Obblighi degli Stati membri |
Emendamento 71 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri devono istituire e designare le autorità nazionali competenti in materia di omologazione e comunicare tali atti alla Commissione ai sensi dell'articolo 53. |
1. Gli Stati membri devono istituire o designare le autorità nazionali. Essi notificano alla Commissione l'istituzione e la designazione di tali autorità. |
Emendamento 72 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
L'atto di notifica delle autorità di omologazione comprende nome, indirizzo, anche elettronico, e settore di competenza di tali autorità. |
La notifica delle autorità nazionali comprende nome, indirizzo, anche elettronico, e settore di competenza di tali autorità. La Commissione pubblica sul proprio sito web un elenco e gli estremi delle autorità di omologazione e delle autorità di vigilanza del mercato. |
Emendamento 73 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Le autorità di omologazione garantiscono che i fabbricanti che chiedono un'omologazione adempiono ai loro obblighi ai sensi del presente regolamento. |
soppresso |
|
(Inserito nel nuovo articolo 5 bis) |
Emendamento 74 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Gli Stati membri rilasciano omologazioni solo per veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti che siano conformi alle disposizioni del presente regolamento. |
soppresso |
|
(Inserito nel nuovo articolo5 bis) |
Emendamento 75 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Le autorità di omologazione immatricolano o autorizzano la vendita o la messa in circolazione solo di veicoli, componenti e entità tecniche indipendenti che siano conformi alle disposizioni del presente regolamento. Non possono vietare, limitare o impedire l'immatricolazione, la vendita o la messa in servizio o in circolazione su strada di veicoli, componenti o entità tecniche indipendenti per motivi connessi ad aspetti di costruzione o di funzionamento trattati dal presente regolamento se soddisfano i requisiti previsti da quest'ultimo. |
4. Gli Stati membri autorizzano l'immissione sul mercato, l'immatricolazione e la messa in circolazione solo di veicoli, componenti ed entità tecniche indipendenti che siano conformi alle disposizioni del presente regolamento. |
Emendamento 76 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 4 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
4 bis. Gli Stati membri non vietano, limitano o impediscono l'immissione sul mercato, l'immatricolazione o la messa in servizio di veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti per motivi connessi ad aspetti della loro costruzione o del loro funzionamento trattati dal presente regolamento se soddisfano i requisiti previsti da quest'ultimo. |
Emendamento 77 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 4 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 ter. Gli Stati membri organizzano e attuano la vigilanza del mercato e il controllo di veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti che entrano nel mercato dell'Unione conformemente al capo III del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti1. Essi applicano l'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2008 come specificato all'articolo 5 ter del presente regolamento. |
|
__________________ |
|
1 GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30. |
Emendamento 78 Proposta di regolamento Articolo 5 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 5 bis |
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Obblighi delle autorità di omologazione |
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1. Le autorità di omologazione garantiscono che i fabbricanti che chiedono un'omologazione adempiano ai propri obblighi ai sensi del presente regolamento. |
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2. Le autorità di omologazione rilasciano omologazioni solo per veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti che siano conformi alle disposizioni del presente regolamento. |
Emendamento 79 Proposta di regolamento Articolo 5 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 5 ter |
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Obblighi delle autorità di vigilanza del mercato |
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1. Per i veicoli, i sistemi, le componenti e le unità tecniche indipendenti soggetti a omologazione, le autorità di vigilanza del mercato effettuano, su scala adeguata, opportuni controlli documentari, tenendo conto di principi consolidati di valutazione del rischio, dei reclami e di altre informazioni. |
|
Le autorità di vigilanza del mercato possono chiedere agli operatori economici di mettere a disposizione la documentazione e le informazioni che ritengono necessarie ai fini dello svolgimento delle loro attività. |
|
Qualora gli operatori di mercato presentino certificati di conformità rilasciati da un'autorità di omologazione, le autorità di vigilanza del mercato tengono debitamente conto di tali certificati. |
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2. L'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2008 si applica integralmente ai sistemi, alle componenti e alle unità tecniche indipendenti che non sono soggetti a omologazione per tipo. |
Emendamento 80 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Il fabbricante è responsabile verso l'autorità di omologazione di tutti gli aspetti della procedura di omologazione e della conformità della produzione, indipendentemente dal fatto che egli partecipi direttamente o meno a tutte le fasi di costruzione di un veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente. |
1. I fabbricanti garantiscono che i loro veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti siano immessi sul mercato o messi in servizio solo se sono stati fabbricati e omologati a norma delle prescrizioni del presente regolamento e degli atti delegati e di esecuzione adottati ai sensi del presente regolamento. |
Emendamento 81 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Nel caso di un'omologazione in più fasi, ogni fabbricante è responsabile per l'omologazione e la conformità della produzione di sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti aggiunte nella fase di completamento del veicolo in cui egli interviene. Il fabbricante che modifica componenti o sistemi già omologati in fasi precedenti è responsabile dell'omologazione e della conformità della produzione di tali componenti e sistemi. |
2. Nel caso di un'omologazione in più fasi, ogni fabbricante è responsabile per l'omologazione e la conformità della produzione di sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti aggiunte nella fase di completamento del veicolo in cui egli interviene. I fabbricanti che modificano componenti o sistemi già omologati in fasi precedenti sono responsabili dell'omologazione e della conformità della produzione delle componenti e dei sistemi modificati. |
Emendamento 82 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Il fabbricante che modifica un veicolo incompleto in modo da doverlo classificare in una categoria di veicoli diversa con la conseguenza di modificare i requisiti giuridici già accertati in una precedente fase di oimologazione, è responsabile anche della conformità a tali requisiti. |
3. I fabbricanti che modificano un veicolo incompleto in modo da doverlo classificare in una categoria di veicoli diversa, con la conseguenza di modificare i requisiti giuridici già accertati in una precedente fase di omologazione, sono responsabili anche della conformità ai requisiti applicabili alla categoria di veicoli nella quale il veicolo modificato deve essere classificato. |
Emendamento 83 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Ai fini del presente regolamento, il fabbricante stabilito fuori dalla Comunità designa un proprio mandatario stabilito nella Comunità che lo rappresenti dinanzi all'autorità di omologazione. |
4. Ai fini dell'omologazione di veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti coperti dal presente regolamento, i fabbricanti stabiliti al di fuori dell'Unione designano un proprio mandatario stabilito nell'Unione che li rappresenti dinanzi all'autorità di omologazione. |
Emendamento 84 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
I riferimenti fatti al fabbricante si intendono fatti al fabbricante o a tale rappresentante. |
soppresso |
Emendamento 85 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
4 bis. Ai fini della vigilanza di mercato, i fabbricanti stabiliti al di fuori dell'Unione possono inoltre designare un proprio mandatario stabilito nell'Unione, che può essere il mandatario di cui al paragrafo 4 o un ulteriore mandatario. |
Emendamento 86 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 4 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
4 ter. I fabbricanti sono responsabili dinanzi all'autorità di omologazione di tutti gli aspetti della procedura di omologazione e della conformità della produzione, indipendentemente dal fatto che partecipino direttamente o no a tutte le fasi di costruzione di un veicolo, un sistema, una componente o un'entità tecnica indipendente. |
Emendamento 87 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 4 quater (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
4 quater. Conformemente alle disposizioni specifiche del presente regolamento e agli atti delegati adottati in virtù di esso, i fabbricanti garantiscono che siano predisposte le procedure necessarie affinché la produzione in serie continui a essere conforme al tipo omologato. Viene tenuto debitamente conto delle modifiche apportate alla progettazione di un veicolo, un sistema, una componente o un'entità tecnica indipendente o alle sue caratteristiche e delle modifiche delle prescrizioni cui il veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente è dichiarato conforme. |
Emendamento 88 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 4 quinquies (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 quinquies. Oltre alla marcatura prescritta e ai marchi di omologazione per tipo apposti su veicoli, componenti o entità tecniche indipendenti a norma dell'articolo 25, i fabbricanti indicano sui veicoli, sulle componenti o sulle unità tecniche indipendenti messi a disposizione nel mercato dell'Unione il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio commerciale registrato e l'indirizzo nell'Unione presso il quale possono essere contattati oppure, ove ciò non sia possibile per le componenti o entità tecniche indipendenti, li indicano sull'imballaggio o su un documento di accompagnamento della componente o entità tecnica indipendente. |
Emendamento 89 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 4 sexies (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
4 sexies. I fabbricanti garantiscono che, fintantoché un veicolo, un sistema, una componente o un'entità tecnica indipendente è sotto la loro responsabilità, le condizioni di stoccaggio o di trasporto non pregiudicano la conformità alle prescrizioni del presente regolamento. |
Emendamento 90 Proposta di regolamento Articolo 6 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 6 bis |
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Obblighi specifici dei fabbricanti quanto alla conformità di veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti |
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1. I fabbricanti che sospettano che un loro veicolo o sistema, una loro componente o una loro entità tecnica indipendente immessi sul mercato o messi in circolazione non siano conformi al presente regolamento, o agli atti delegati e di esecuzione adottati a norma del presente regolamento, adottano immediatamente le misure correttive necessarie a rendere conforme tale veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente, a ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. |
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2. Qualora il veicolo, il sistema, la componente o l'entità tecnica indipendente comporti un rischio grave, i fabbricanti ne informano immediatamente le autorità di omologazione e di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui il veicolo, il sistema, la componente o l'entità tecnica indipendente è stato reso disponibile sul mercato o messo in circolazione, fornendo in particolare dettagli sulla non conformità e su qualsiasi misura correttiva presa. |
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3. I fabbricanti conservano il fascicolo di omologazione di cui all'articolo 15, paragrafo 10; il fabbricante del veicolo tiene inoltre a disposizione delle autorità di omologazione una copia dei certificati di conformità di cui all'articolo 24, per almeno 10 anni dopo l'immissione sul mercato nel caso dei veicoli e per almeno 5 anni nel caso dei sistemi, delle componenti o delle entità tecniche indipendenti. |
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4. A seguito di una richiesta motivata di un'autorità competente di uno Stato membro, i fabbricanti le forniscono, tramite l'autorità di omologazione, una copia del certificato di omologazione UE per tipo che dimostra la conformità del veicolo, del sistema, della componente o dell'entità tecnica indipendente, in una lingua facilmente comprensibile per tale autorità. I fabbricanti cooperano con l'autorità dello Stato membro a qualsiasi provvedimento adottato in conformità dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 765/2008 per eliminare i rischi presentati dai veicoli, dai sistemi, dalle componenti o dalle entità tecniche indipendenti che essi hanno immesso sul mercato, immatricolato o messo in circolazione. |
Emendamento 91 Proposta di regolamento Articolo 6 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 6 ter |
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Obblighi dei mandatari dei fabbricanti quanto alla vigilanza del mercato |
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Il mandatario del fabbricante incaricato della vigilanza del mercato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il mandato gli consente di svolgere almeno i seguenti compiti: |
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(a) fornire a un'autorità di omologazione, a seguito di una richiesta motivata da parte di quest'ultima, tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità della produzione di un veicolo, un sistema, una componente o un'entità tecnica indipendente; nonché |
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(b) cooperare con le autorità di vigilanza del mercato o di omologazione, su loro richiesta, a qualsiasi provvedimento adottato per eliminare il rischio grave presentato da veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti che rientrano nel loro mandato. |
Emendamento 92 Proposta di regolamento Articolo 6 quater (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 6 quater |
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Obblighi generali degli importatori |
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1. Gli importatori immettono sul mercato dell'UE, immatricolano o mettono in circolazione soltanto veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti conformi che hanno ottenuto l'omologazione UE per tipo o rispondono alle prescrizioni per l'omologazione nazionale o individuale. |
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2. Prima di immettere sul mercato un veicolo, un sistema, una componente o un'entità tecnica indipendente oggetto di un'omologazione UE per tipo, gli importatori verificano l'esistenza di un fascicolo di omologazione conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 4 quater, e si accertano che il veicolo, il sistema, la componente o l'entità tecnica indipendente sia contrassegnato dal marchio di omologazione per tipo prescritto e conforme all'articolo 6, paragrafo 4 quater. Per i veicoli, gli importatori verificano che il veicolo sia accompagnato dal certificato di conformità prescritto. |
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3. Qualora gli importatori sospettino che un veicolo, un sistema, una componente o un'entità tecnica indipendente non sia conforme alle prescrizioni del presente regolamento, e in particolare che non corrisponda all'omologazione per tipo o all'omologazione individuale, non lo immettono sul mercato, non consentono la sua messa in circolazione o non lo immatricolano fintanto che non sia stato reso conforme. Inoltre, qualora sospettino che il veicolo, il sistema, la componente o l'entità tecnica indipendente comporta un rischio grave, ne informano il fabbricante, le autorità di vigilanza del mercato e l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione. |
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4. Gli importatori indicano sul veicolo, sul sistema, sulla componente o sull'entità tecnica indipendente il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio commerciale registrato e l'indirizzo a cui possono essere contattati oppure, ove ciò non sia possibile per sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti, li indicano sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del sistema, della componente o dell'entità tecnica indipendente. |
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5. Gli importatori garantiscono che il veicolo, il sistema, la componente o l'entità tecnica indipendente sia accompagnato dalle istruzioni e informazioni prescritte, conformemente all'articolo 46, nelle lingue ufficiali degli Stati membri interessati. |
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6. Gli importatori garantiscono che, fintantoché un veicolo, un sistema, una componente o un'entità tecnica indipendente è sotto la loro responsabilità, le condizioni di stoccaggio o di trasporto non pregiudichino la conformità alle prescrizioni del presente regolamento. |
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7. Ove ritenuto opportuno alla luce dei gravi rischi presentati da un veicolo, un sistema, una componente o un'entità tecnica indipendente, gli importatori, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori, effettuano un'indagine e, se del caso, mantengono un registro dei reclami e dei richiami dei veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti e informano i distributori di tale monitoraggio. |
Emendamento 93 Proposta di regolamento Articolo 6 quinquies (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 6 quinquies |
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Obblighi specifici degli importatori quanto alla conformità di veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti |
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1. Gli importatori che sospettano che un veicolo, un sistema, una componente o un'entità tecnica indipendente da essi immesso sul mercato, immatricolato o messo in circolazione non sia conforme al presente regolamento adottano immediatamente le misure correttive necessarie a rendere conforme tale veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente, a ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. |
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2. Qualora il veicolo, il sistema, la componente o l'entità tecnica indipendente comporti un rischio grave, gli importatori ne informano immediatamente le autorità di vigilanza del mercato e di omologazione degli Stati membri in cui hanno reso disponibile sul mercato il veicolo, il sistema, la componente o l'entità tecnica indipendente, fornendo in particolare dettagli sulla non conformità e su qualsiasi misura correttiva presa. |
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3. Per 10 anni dopo l'immissione sul mercato di un veicolo e per almeno 5 anni dall'immissione sul mercato di un sistema, una componente o un'entità tecnica indipendente, gli importatori mantengono una copia del certificato di conformità a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato e delle autorità di omologazione e provvedono a che, su richiesta, il fascicolo di omologazione di cui all'articolo 15, paragrafo 10, possa essere messo a disposizione di dette autorità. |
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4. A seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale, gli importatori le forniscono tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del veicolo, del sistema, della componente o dell'entità tecnica indipendente, in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di tale autorità. Gli importatori cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi provvedimento adottato per eliminare i rischi presentati da veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti che essi hanno immesso sul mercato o immatricolato o della cui messa in circolazione sono responsabili. |
Emendamento 94 Proposta di regolamento Articolo 6 sexies (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 6 sexies |
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Obblighi generali dei distributori |
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1. I distributori esercitano la dovuta diligenza per quanto riguarda le prescrizioni applicabili in caso di messa a disposizione sul mercato di un veicolo, un sistema, una componente o un'entità tecnica indipendente. |
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2. Prima della messa a disposizione sul mercato di un veicolo, un sistema, una componente o un'entità tecnica indipendente, i distributori verificano che su tale veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente siano apposti le iscrizioni regolamentari o il marchio di omologazione per tipo prescritti, che esso sia accompagnato dai documenti prescritti e da istruzioni e informazioni sulla sicurezza nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il veicolo, il sistema, la componente o l'entità tecnica indipendente è destinato alla messa a disposizione sul mercato e che il fabbricante e l'importatore abbiano adempiuto alle prescrizioni di cui all'articolo 6 quater, paragrafi 2 e 4.quanto |
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3. I distributori garantiscono che, fintantoché un veicolo, un sistema, una componente o un'entità tecnica indipendente è sotto la loro responsabilità, le condizioni di stoccaggio o di trasporto non pregiudichino la conformità alle prescrizioni del presente regolamento. |
Emendamento 95 Proposta di regolamento Articolo 6 septies (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 6 septies |
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Obblighi specifici dei distributori quanto alla conformità di veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti |
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1. Quando mettono a disposizione sul mercato un veicolo, un sistema, una componente o un'entità tecnica indipendente, i distributori esercitano la dovuta diligenza per quanto riguarda le prescrizioni del presente regolamento. |
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2. Qualora i distributori sospettino che un veicolo, un sistema, una componente o un'entità tecnica indipendente non sia conforme alle prescrizioni del presente regolamento, non mettono a disposizione sul mercato, immatricolano o mettono in circolazione il veicolo, il sistema, la componente o l'entità tecnica indipendente e ne impediscono la messa a disposizione sul mercato, l'immatricolazione e la messa in circolazione fintanto che non sia stato reso conforme. |
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3. Qualora i distributori sospettino che un veicolo, un sistema, una componente o un'entità tecnica indipendente che hanno reso disponibile sul mercato, immatricolato o messo in circolazione non sia conforme al presente regolamento, ne informano il fabbricante o il suo mandatario per garantire che, ove opportuno, siano adottate le misure correttive necessarie a rendere conforme tale veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente, a ritirarlo o richiamarlo, conformemente all'articolo 6 bis, paragrafo 1, o all'articolo 6 quinquies, paragrafo 1. |
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4. Qualora il veicolo, il sistema, la componente o l'entità tecnica indipendente comporti un rischio grave, i distributori ne informano immediatamente le autorità di vigilanza del mercato e di omologazione degli Stati membri nei quali hanno messo a disposizione sul mercato o immatricolato il veicolo, il sistema, la componente o l'entità tecnica indipendente o nei quali sono responsabili della sua messa in circolazione, oltre a informare i costruttori e gli importatori, fornendo in particolare dettagli sulla non conformità e su qualsiasi misura correttiva presa. |
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5. A seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale, i distributori garantiscono che il fabbricante fornisca a detta autorità le informazioni di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 4, e che l'importatore le fornisca le informazioni di cui all'articolo 6 quinquies, paragrafo 3. I distributori cooperano inoltre con l'autorità in parola, su richiesta di quest'ultima, a qualsiasi provvedimento adottato in conformità dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 765/2008 per eliminare i rischi presentati dal veicolo, dal sistema, dalla componente o dall'entità tecnica indipendente che hanno reso disponibile sul mercato dell'UE. |
Emendamento 96 Proposta di regolamento Articolo 6 octies (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 6 octies |
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Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti sono applicati agli importatori e ai distributori |
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L'importatore o il distributore è considerato un fabbricante ai fini del presente regolamento ed è soggetto agli obblighi dei fabbricanti a norma degli articoli da 6 a 6 ter, qualora metta a disposizione sul mercato, immatricoli o metta in circolazione un veicolo, un sistema, una componente o un'entità tecnica indipendente con il proprio nome o marchio, oppure qualora apporti a un veicolo, un sistema, una componente o un'entità tecnica indipendente già reso disponibile sul mercato, immatricolato o messo in circolazione modifiche tali da poterne compromettere la conformità alle prescrizioni applicabili. |
Emendamento 97 Proposta di regolamento Articolo 6 nonies (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 6 nonies |
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Identificazione degli operatori economici |
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Gli operatori economici notificano, su richiesta, alle autorità di omologazione e di vigilanza del mercato per un periodo di dieci anni: |
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(a) ogni operatore economico che abbia fornito loro un veicolo, un sistema, una componente o un'entità tecnica indipendente; |
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(b) ogni operatore economico cui abbiano fornito un veicolo, un sistema, una componente o un'entità tecnica indipendente. |
Emendamento 98 Proposta di regolamento Articolo 7 – titolo | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Prescrizioni di sicurezza stradale |
Prescrizioni di sicurezza stradale e funzionale |
Emendamento 99 Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(a bis) all'avviamento o all'arresto, compresi i dispositivi di emergenza e di arresto automatico; |
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(Da aggiungere nell'allegato I e applicare a tutte le pertinenti categorie di veicoli) |
Emendamento 100 Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera a ter (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(a ter) allo spostamento involontario del veicolo; |
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(Da aggiungere nell'allegato I e applicare a tutte le pertinenti categorie di veicoli) |
Emendamento 101 Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) ai sistemi che permettono il controllo del veicolo da parte del conducente, come sterzo, impianto frenante, completo di sistema antibloccaggio (ABS), e sistemi elettronici di controllo della stabilità (ESC); |
(b) ai sistemi che permettono il controllo del veicolo da parte del conducente, come sterzo e impianto frenante, completo di sistema antibloccaggio (ABS) e sistemi elettronici di controllo della stabilità (ESC) (o sistemi dall'effetto equivalente); |
Emendamento 102 Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera m bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(m bis) alla sicurezza meccanica; |
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(Da aggiungere nell'allegato I e applicare a tutte le pertinenti categorie di veicoli) |
Emendamento 103 Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera q | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(q) ai dispositivi di aggancio e di retromarcia; |
(q) ai dispositivi di traino; |
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(Da aggiungere nell'allegato I e applicare a tutte le pertinenti categorie di veicoli) |
Emendamento 104 Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera t bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(t bis) alla retromarcia; |
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(Da aggiungere nell'allegato I e applicare a tutte le pertinenti categorie di veicoli) |
Emendamento 105 Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera t ter (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(t ter) ai cingoli; |
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(Da aggiungere nell'allegato I e applicare a tutte le pertinenti categorie di veicoli) |
Emendamento 106 Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera t quater (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(t quater) ai dispositivi di aggancio meccanico; |
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(Da aggiungere nell'allegato I e applicare a tutte le pertinenti categorie di veicoli) |
Emendamento 107 Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Le prescrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano a veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, se tali prescrizioni sono dichiarate applicabili alla categoria di veicoli interessata di cui all’articolo 4. |
3. Le prescrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano a veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti, se nell'allegato I tali prescrizioni sono dichiarate applicabili alla categoria di veicoli interessata di cui all’articolo 4. |
Emendamento 108 Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Alla Commissione viene delegato il potere di approvare ai sensi dell’articolo 57 un atto delegato che fissi le prescrizioni tecniche dettagliate, compresi i metodi di prova e gli eventuali valori limite, riguardo agli elementi di cui al paragrafo 2 per garantire l’ottenimento di un elevato livello di sicurezza stradale. |
4. Per garantire l'ottenimento di un elevato livello di sicurezza stradale e funzionale, alla Commissione è conferito il potere di approvare atti delegati ai sensi dell'articolo 57 relativi alle prescrizioni tecniche dettagliate riguardo agli elementi di cui al paragrafo 2 del presente articolo, compresi i metodi di prova e gli eventuali valori limite. |
|
Dette prescrizioni tecniche dettagliate devono essere tali da incrementare, o quanto meno mantenere, il livello di sicurezza stradale e funzionale assicurato dalle direttive indicate all'articolo 62, paragrafo 1, e all'articolo 63. |
|
Le prescrizioni tecniche dettagliate garantiscono in particolare quanto segue: |
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– i veicoli con una velocità massima superiore a 40 km/h, esclusa l'attrezzatura intercambiabile trainata (categoria S), soddisfano un livello di sicurezza stradale equivalente a quello dei veicoli a motore e dei relativi rimorchi in termini di prestazioni di frenata e sistema antibloccaggio; |
Emendamento 109 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) ai sistemi di protezione antiribaltamento (roll-over protection systems - ROPS); |
(a) alle strutture di protezione antiribaltamento (roll-over protection structures - ROPS); |
Emendamento 110 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) ai sistemi di protezione contro la caduta di oggetti (falling objects protection systems - FOPS); |
(b) alle strutture di protezione contro la caduta di oggetti (falling objects protection structures - FOPS); |
Emendamento 111 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(b bis) al funzionamento e alla manutenzione; |
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(Da aggiungere nell'allegato I e applicare a tutte le pertinenti categorie di veicoli) |
Emendamento 112 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b ter (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(b ter) alla sicurezza e all'affidabilità dei sistemi di controllo, comprese le prese di forza per le macchine trainate; |
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(Da aggiungere nell'allegato I e applicare a tutte le pertinenti categorie di veicoli) |
Emendamento 113 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b quater (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(b quater) all'isolamento dalle fonti di alimentazione di energia; |
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(Da aggiungere nell'allegato I e applicare a tutte le pertinenti categorie di veicoli) |
Emendamento 114 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b quinquies (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(b quinquies) alla protezione da ogni uso improprio ragionevolmente prevedibile del veicolo; |
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(Da aggiungere nell'allegato I e applicare a tutte le pertinenti categorie di veicoli) |
Emendamento 115 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b sexies (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(b sexies) alla protezione contro i pericoli meccanici; |
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(Da aggiungere nell'allegato I e applicare a tutte le pertinenti categorie di veicoli) |
Emendamento 116 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera d | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(d) ai livelli sonori interni; |
(d) al livello sonoro all'orecchio del conducente; |
Emendamento 117 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(e bis) all'ergonomia (compresi l'uso improprio prevedibile, l'utilizzabilità dei sistemi di controllo, l'accessibilità dei comandi per evitarne l'attivazione involontaria, l'adattamento dell'interfaccia uomo/veicolo alle caratteristiche prevedibili del conducente, intervento dell'operatore); |
|
(Da aggiungere nell'allegato I e applicare a tutte le pertinenti categorie di veicoli) |
Emendamento 118 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(f bis) all'accesso ai posti di manovra e ai punti d'intervento utilizzati per la manutenzione; |
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(Da aggiungere nell'allegato I e applicare a tutte le pertinenti categorie di veicoli) |
Emendamento 119 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera k bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(k bis) alla stabilità; |
Emendamento 120 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera k ter (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(k ter) ai ripari e ai dispositivi di protezione; |
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(Da aggiungere nell'allegato I e applicare a tutte le pertinenti categorie di veicoli) |
Emendamento 121 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera k quater (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(k quater) al rischio di perdita di stabilità; |
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(Da aggiungere nell'allegato I e applicare a tutte le pertinenti categorie di veicoli) |
Emendamento 122 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera k quinquies (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(k quinquies) al rischio di scivolamento, inciampo o caduta; |
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(Da aggiungere nell'allegato I e applicare a tutte le pertinenti categorie di veicoli) |
Emendamento 123 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera k sexies (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(k sexies) alla protezione del conducente dai rischi elettrici compresa la folgorazione; |
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(Da aggiungere nell'allegato I e applicare a tutte le pertinenti categorie di veicoli) |
Emendamento 124 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera k septies (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(k septies) alla pulizia del veicolo in condizioni di sicurezza, comprese le parti interne; |
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(Da aggiungere nell'allegato I e applicare a tutte le pertinenti categorie di veicoli) |
Emendamento 125 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera k octies (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(k octies) al rischio di intrappolamento; |
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(Da aggiungere nell'allegato I e applicare a tutte le pertinenti categorie di veicoli) |
Emendamento 126 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera k nonies (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(k nonies) all'eliminazione dei rischi derivanti da errori di montaggio; |
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(Da aggiungere nell'allegato I e applicare a tutte le pertinenti categorie di veicoli) |
Emendamento 127 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera k decies (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(k decies) ai ripari; |
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(Da aggiungere nell'allegato I e applicare a tutte le pertinenti categorie di veicoli) |
Emendamento 128 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera k undecies (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(k undecies) ai rischi connessi agli elementi mobili; |
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(Da aggiungere nell'allegato I e applicare a tutte le pertinenti categorie di veicoli) |
Emendamento 129 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera k duodecies (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(k duodecies) ai materiali e ai prodotti; |
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(Da aggiungere nell'allegato I e applicare a tutte le pertinenti categorie di veicoli) |
Emendamento 130 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera k terdecies (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(k terdecies) alle batterie; |
|
(Da aggiungere nell'allegato I e applicare a tutte le pertinenti categorie di veicoli) |
Emendamento 131 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera k quaterdecies (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(k quaterdecies) alla frenata comprese le funzioni di parcheggio; |
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(Da aggiungere nell'allegato I e applicare a tutte le pertinenti categorie di veicoli) |
Emendamento 132 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera l | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(l) alla protezione del conducente contro sostanze pericolose; |
(l) alla protezione del conducente contro sostanze e materiali pericolosi o mancanza di ossigeno; |
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(Da modificare nell'allegato I e applicare a tutte le pertinenti categorie di veicoli) |
Emendamento 133 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera l bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(l bis) alla sicurezza antincendio; |
|
(Da aggiungere nell'allegato I e applicare a tutte le pertinenti categorie di veicoli) |
Emendamento 134 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera l ter (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(l ter) alle vibrazioni; |
|
(Da aggiungere nell'allegato I e applicare a tutte le pertinenti categorie di veicoli) |
Emendamento 135 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera l quater (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(l quater) alla protezione dalle radiazioni esterne; |
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(Da aggiungere nell'allegato I e applicare a tutte le pertinenti categorie di veicoli) |
Emendamento 136 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera l quinquies (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(l quinquies) alla protezione dall'esposizione a parti o materiali a temperature estreme; |
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(Da aggiungere nell'allegato I e applicare a tutte le pertinenti categorie di veicoli) |
Emendamento 137 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera m bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(m bis) ai rischi connessi alle variazioni delle condizioni di funzionamento; |
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(Da aggiungere nell'allegato I e applicare a tutte le pertinenti categorie di veicoli) |
Emendamento 138 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera m ter (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(m ter) ai rischi dovuti a superfici, spigoli od angoli; |
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(Da aggiungere nell'allegato I e applicare a tutte le pertinenti categorie di veicoli) |
Emendamento 139 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera m quater (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(m quater) ai rischi di rottura dei tubi rigidi e flessibili contenenti fluidi, in particolare ad alta pressione; |
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(Da aggiungere nell'allegato I e applicare a tutte le pertinenti categorie di veicoli) |
Emendamento 140 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera m quinquies (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(m quinquies) alle informazioni e avvertenze; |
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(Da aggiungere nell'allegato I e applicare a tutte le pertinenti categorie di veicoli) |
Emendamento 141 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Le prescrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano a veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, se tali prescrizioni sono dichiarate applicabili alla categoria di veicoli interessata dal presente regolamento. |
3. Le prescrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano a veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti, se nell'allegato I tali prescrizioni sono dichiarate applicabili alla categoria di veicoli interessata di cui all’articolo 4. |
Emendamento 142 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Alla Commissione viene delegato il potere di approvare ai sensi dell’articolo 57 un atto delegato che fissi le prescrizioni tecniche dettagliate, compresi i metodi di prova e gli eventuali valori limite, riguardo agli elementi di cui al paragrafo 2 per garantire l’ottenimento di un elevato livello di sicurezza sul lavoro. |
4. Per garantire l'ottenimento di un elevato livello di sicurezza sul lavoro, alla Commissione è conferito il potere di approvare atti delegati ai sensi dell'articolo 57 relativi alle prescrizioni tecniche dettagliate riguardo agli elementi di cui al paragrafo 2 del presente articolo, compresi i metodi di prova e gli eventuali valori limite. |
|
Dette prescrizioni tecniche dettagliate devono essere tali da incrementare, o quanto meno mantenere, il livello di sicurezza sul lavoro assicurato dalle direttive indicate all'articolo 62, paragrafo 1, e all'articolo 63. |
Emendamento 143 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Alle emissioni inquinanti si applicano i valori limite specifici, i metodi e i requisiti di prova stabiliti per le macchine mobili dalla direttiva 97/68/CE. |
3. Alle emissioni inquinanti si applicano i valori limite specifici, i metodi di prova e i requisiti stabiliti per le macchine mobili dalla direttiva 97/68/CE. |
Emendamento 144 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Le prescrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano a veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, se tali prescrizioni sono dichiarate applicabili alla categoria di veicoli interessata dal presente regolamento. |
4. Le prescrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano a veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti, se nell'allegato I tali prescrizioni sono dichiarate applicabili alla categoria di veicoli interessata di cui all’articolo 4. |
Emendamento 145 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Alla Commissione viene delegato il potere di approvare ai sensi dell’articolo 57 un atto delegato che fissi prescrizioni tecniche dettagliate, tra cui i metodi di prova e gli eventuali valori limite, riguardo ai livelli sonori esterni, di cui al paragrafo 2(b), e all’installazione su un veicolo di motori omologati e relative disposizioni di flessibilità, di cui ai paragrafi 2(a) e 3 al fine di garantire l’ottenimento di un elevato livello di compatibilità ambientale. |
5. Alla Commissione è conferito il potere di approvare atti delegati ai sensi dell'articolo 57 relativi alle prescrizioni tecniche dettagliate riguardo ai livelli sonori esterni, tra cui i metodi di prova e gli eventuali valori limite, e all'installazione su un veicolo di motori omologati per quanto riguarda le emissioni inquinanti e relative disposizioni di flessibilità al fine di garantire l'ottenimento di un elevato livello di compatibilità ambientale. |
|
Dette prescrizioni specifiche devono essere tali da incrementare, o quanto meno mantenere, il livello di compatibilità ambientale garantito dalle direttive indicate all'articolo 62, paragrafo 1, e, se del caso, all'articolo 63. |
Emendamento 146 Proposta di regolamento Articolo 10 – titolo | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Procedure per l’omologazione UE per tipo di veicoli completi |
Procedure di omologazione UE per tipo |
Emendamento 147 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1 – alinea | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Il costruttore può scegliere una delle seguenti procedure: |
1. Per richiedere l'omologazione per tipo di un veicolo completo il costruttore può scegliere una delle seguenti procedure: |
Emendamento 148 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera d | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(d) omologazione per tipo in più fasi. |
soppressa |
Emendamento 149 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1 – commi 1 bis e 1 ter (nuovi) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Il fabbricante può scegliere inoltre l'omologazione per tipo in più fasi. |
|
Per l'omologazione per tipo di sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti si applica la procedura in un'unica fase. |
Emendamento 150 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. La procedura di omologazione per tipo in fasi successive è una procedura di omologazione di un veicolo che consiste nell’ottenere gradualmente la serie completa dei certificati di omologazione UE per i sistemi, le componenti e le entità tecniche indipendenti relativi al veicolo e che porta, nella fase finale, all’omologazione dell’intero veicolo. |
2. La procedura di omologazione per tipo in fasi successive è una procedura di omologazione di un veicolo che consiste nell’ottenere gradualmente la serie completa dei certificati di omologazione UE per i sistemi, le componenti e le entità tecniche indipendenti facenti parte del veicolo e che porta, nella fase finale, all’omologazione dell’intero veicolo. |
Emendamento 151 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. L’omologazione per tipo in più fasi viene rilasciata a un tipo di veicolo, incompleto o completato, conforme a quanto contenuto nella documentazione del fabbricante e ai requisiti tecnici specificati dagli atti pertinenti di cui all’allegato I, a seconda dello stadio di completamento del veicolo. |
3. L'omologazione per tipo in più fasi viene rilasciata a un tipo di veicolo, incompleto o completato, conforme a quanto contenuto nella documentazione del fabbricante e ai requisiti tecnici stabiliti negli atti pertinenti di cui all'allegato I, a seconda dello stadio di completamento del veicolo. |
Emendamento 152 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. L’omologazione per tipo per la fase finale di completamento viene rilasciata solo dopo che l’autorità di omologazione avrà verificato che l’omologazione per tipo rilasciata per il veicolo incompleto attesta che il veicolo omologato nella fase finale rispetta tutti i requisiti tecnici applicabili al momento in cui è stata rilasciata l’omologazione per tipo al veicolo completato per la categoria di veicolo interessata. |
4. L’omologazione per tipo per la fase finale di completamento viene rilasciata solo dopo che l’autorità di omologazione avrà verificato che il veicolo omologato per tipo nella fase finale rispetta in detta fase tutti i requisiti tecnici applicabili, effettuando anche un controllo documentario di tutti i requisiti rientranti in una omologazione per tipo di un veicolo incompleto rilasciata nel corso di una procedura in più fasi, anche nei casi in cui è rilasciata per una differente categoria o sottocategoria di veicolo. |
Emendamento 153 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. La scelta della procedura di omologazione non influisce sui requisiti normativi applicabili che devono essere soddisfatti dal tipo di veicolo omologato al momento del rilascio dell’omologazione generale per tipo del veicolo. |
5. La scelta della procedura di omologazione non influisce sui requisiti applicabili che devono essere soddisfatti dal tipo di veicolo omologato al momento del rilascio dell'omologazione generale per tipo del veicolo. |
Emendamento 154 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 6 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
6. L’articolo 54 attribuisce alla Commissione competenze di esecuzione per elaborare i modelli contenenti le modalità dettagliate delle procedure di omologazione. |
6. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 57 per elaborare le modalità delle procedure di omologazione. |
Emendamento 155 Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Per un determinato tipo di veicolo può essere presentata una sola domanda e in un solo Stato membro. |
2. Per un determinato tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente può essere presentata una sola domanda e in un solo Stato membro. |
Emendamento 156 Proposta di regolamento Articolo 12 – titolo | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Informazioni che devono comparire nella domanda di omologazione |
Documentazione informativa |
Emendamento 157 Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Come stabilito nella legislazione d’attuazione, una scheda tecnica prescrive i dati che il richiedente deve fornire. |
soppresso |
Emendamento 158 Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Il richiedente fornirà all’autorità di omologazione una documentazione informativa. La documentazione informativa deve comprendere la scheda tecnica e tutti i dati, i disegni, le fotografie e le altre informazioni in essa richiesti. Queste informazioni possono essere fornite su carta o in formato elettronico. |
Il richiedente fornirà all’autorità di omologazione una documentazione informativa. |
|
La documentazione informativa deve comprendere i seguenti dati: |
|
(a) una scheda tecnica; |
|
(b) tutti i dati, i disegni, le fotografie e le altre informazioni; |
|
(c) per i veicoli, l'indicazione della procedura o procedure scelte conformemente all'articolo 10, paragrafo 1. |
Emendamento 159 Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
La documentazione informativa può essere fornita su carta o in formato elettronico se ammesso dal servizio tecnico e dall'autorità di omologazione. |
Emendamento 160 Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 2 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 57 per determinare le informazioni da fornire all'autorità di omologazione di cui al presente articolo, tenendo conto dei requisiti di cui all'articolo 13. |
Emendamento 161 Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
L’articolo 54 attribuisce alla Commissione competenze di esecuzione per elaborare i modelli delle schede tecniche e della documentazione informativa. |
La Commissione adotta un atto di esecuzione per elaborare i modelli della scheda tecnica e della documentazione informativa. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 55, paragrafo 2. |
Emendamento 162 Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. La domanda di omologazione per tipo in fasi successive va corredata dalla documentazione informativa e da tutti i certificati di omologazione per tipo necessari ai sensi di ciascuno dei vari atti applicabili, dei regolamenti UNECE o dei codici OCSE di cui all’allegato I. |
1. La domanda di omologazione per tipo in fasi successive va corredata dalla documentazione informativa conformemente all'articolo 12 e da tutti i certificati di omologazione per tipo necessari ai sensi di ciascuno degli atti applicabili, dei regolamenti UNECE o dei codici OCSE di cui all’allegato I. |
Emendamento 163 Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Una domanda di omologazione per tipo in un’unica fase va corredata dalla documentazione informativa contenente le informazioni relative agli atti di cui all’allegato I. |
2. Una domanda di omologazione per tipo in un’unica fase va corredata dalla documentazione informativa conformemente all'articolo 12 contenente le informazioni relative agli atti di cui all’allegato I. |
Emendamento 164 Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Nel caso di una procedura di omologazione per tipo mista, la documentazione informativa va corredata da uno o più certificati di omologazione per tipo necessari ai sensi di ciascuno dei diversi atti applicabili, dei regolamenti UNECE o dei codici OCSE di cui all’allegato I e deve comprendere, se non viene presentato alcun certificato di omologazione, le informazioni richieste dalle misure di attuazione del presente regolamento, in relazione agli atti di cui all’allegato I. |
3. Nel caso di una procedura di omologazione per tipo mista, la documentazione informativa va corredata da uno o più certificati di omologazione per tipo necessari ai sensi di ciascuno degli atti applicabili, dei regolamenti UNECE o dei codici OCSE di cui all’allegato I e deve comprendere, se non viene presentato alcun certificato di omologazione, le informazioni richieste dalle misure di attuazione del presente regolamento, in relazione agli atti di cui all’allegato I. |
Emendamento 165 Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 4 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Le informazioni di cui ai punti (a) e (b) possono essere comunicate in conformità a quanto disposto dal paragrafo 2. |
Le informazioni di cui ai punti (a) e (b) possono essere comunicate in conformità a quanto disposto dal paragrafo 3. |
Emendamento 166 Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Su richiesta debitamente motivata, l’autorità di omologazione può invitare il fabbricante a fornire ulteriori informazioni per decidere quali prove siano necessarie o per facilitare l’esecuzione di quest’ultime. |
5. Su richiesta debitamente motivata, l'autorità di omologazione può richiedere al fabbricante di fornire ulteriori informazioni per decidere quali prove siano necessarie o per facilitare l'esecuzione di quest'ultime. |
Emendamento 167 Proposta di regolamento Articolo 14 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Procedura di omologazione UE per tipo di sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti |
soppresso |
Il costruttore presenta la domanda all’autorità di omologazione. |
|
Per un determinato tipo di sistema, componente o entità tecnica indipendente può essere presentata una sola domanda e in un solo Stato membro. |
|
Per ogni tipo da omologare deve essere presentata una domanda separata. |
|
Motivazione | |
L'articolo in questione è stato integrato negli articoli 10 e 11. | |
Emendamento 168 Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Le competenti autorità rilasceranno un’omologazione UE per tipo solo dopo aver verificato la conformità dei processi di produzione di cui all’articolo 19 e se il tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente soddisfa i pertinenti requisiti. |
1. Le competenti autorità rilasceranno un'omologazione UE per tipo solo dopo aver verificato la conformità dei processi di produzione di cui all'articolo 19 e la conformità del tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente ai pertinenti requisiti. |
Emendamento 169 Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Se un’autorità di omologazione ritiene che un tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente, pur sviluppato in conformità alle vigenti disposizioni, presenta seri rischi per la sicurezza stradale o danneggia gravemente l’ambiente, la sanità pubblica o, nel caso dei trattori, presenta seri rischi per la sicurezza sul posto di lavoro, essa può rifiutare il rilascio dell’omologazione UE per tipo. In tal caso, essa invia immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione una notifica dettagliata che spieghi i motivi della sua decisione e illustri le prove a sostegno delle sue conclusioni. |
3. Se un'autorità di omologazione ritiene che un tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente, pur essendo conforme alle vigenti disposizioni, presenta seri rischi per la sicurezza, può danneggiare gravemente l'ambiente o la sanità pubblica o presenta seri rischi per la sicurezza sul posto di lavoro, essa può rifiutare il rilascio dell'omologazione UE per tipo. In tal caso, essa invia immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione una notifica dettagliata che spieghi i motivi della sua decisione e illustri le prove a sostegno delle sue conclusioni. |
Emendamento 170 Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. I certificati di omologazione UE per tipo vanno numerati secondo un sistema armonizzato. |
4. I certificati di omologazione UE per tipo vanno numerati secondo un sistema armonizzato fissato dalla Commissione mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 55, paragrafo 2. |
Emendamento 171 Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. L’autorità di omologazione invia, entro 20 enti giorni lavorativi, alle autorità omologhe degli altri Stati membri copia del certificato di omologazione UE per tipo, completa degli allegati, di ogni tipo di veicolo cui ha rilasciato l’omologazione. La copia su carta può essere sostituita da una copia elettronica. |
5. L'autorità di omologazione invia, entro 20 giorni lavorativi, alle autorità omologhe degli altri Stati membri copia del certificato di omologazione UE per tipo, completa degli allegati, di ogni tipo di veicolo cui ha rilasciato l'omologazione mediante un sistema comune sicuro di trasmissione elettronica. |
Emendamento 172 Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 7 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
7. L'autorità di omologazione invia ogni 3 mesi alle autorità omologhe degli altri Stati membri l’elenco dei sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti per i quali ha rilasciato, modificato, rifiutato o revocato l’omologazione UE per tipo durante il periodo precedente. |
7. Ogni tre mesi l'autorità di omologazione invia alle autorità omologhe degli altri Stati membri l'elenco delle omologazioni UE per tipo rilasciate, modificate, rifiutate o revocate per i sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti durante il periodo precedente. |
Emendamento 173 Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 8 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
8. Su richiesta dell’autorità di omologazione di un altro Stato membro, l’autorità di omologazione che ha rilasciato l’omologazione UE per tipo invia a tale autorità, entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, copia del certificato di omologazione UE completo degli allegati. La copia su carta può essere sostituita da una copia elettronica. |
8. Su richiesta dell'autorità di omologazione di un altro Stato membro, l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione UE per tipo invia a tale autorità, entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, copia del certificato di omologazione UE richiesto, completo degli allegati, mediante un sistema comune sicuro di trasmissione elettronica. |
Emendamento 174 Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 9 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
9. Se la Commissione lo richiede, l’autorità di omologazione presenterà le informazioni di cui ai paragrafi da 5 a 8 anche alla Commissione. |
(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 175 Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 10 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
10. L’autorità di omologazione riunirà in un unico fascicolo di omologazione la documentazione informativa, le relazioni di prova e tutti gli altri documenti aggiunti a tale documentazione dal servizio tecnico o dall’autorità di omologazione nell’esercizio delle loro funzioni. L’indice della documentazione informativa elencherà il contenuto del fascicolo di omologazione, dandogli un’adeguata numerazione o indicando altri modi per identificare chiaramente tutte le pagine, e conferirà al documento un formato che evidenzi le fasi successive della procedura di omologazione UE per tipo, come le date delle revisioni e degli aggiornamenti. |
10. L'autorità di omologazione riunisce in un unico fascicolo di omologazione la documentazione informativa, le relazioni di prova e tutti gli altri documenti aggiunti a tale documentazione dal servizio tecnico o dall'autorità di omologazione nell'esercizio delle loro funzioni. Il fascicolo di omologazione contiene un indice che ne elenca il contenuto adeguatamente numerato o altrimenti suddiviso e identifica chiaramente tutte le pagine e il formato di ciascun documento, in modo da documentare le fasi successive della procedura di omologazione UE per tipo, in particolare le date delle revisioni e degli aggiornamenti. |
Emendamento 176 Proposta di regolamento Articolo 16 – titolo | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Disposizioni particolari riguardanti il certificato di omologazione per tipo |
Disposizioni particolari riguardanti il certificato di omologazione UE per tipo |
Emendamento 177 Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 1 – alinea | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Il certificato di omologazione per tipo conterrà i seguenti allegati: |
1. Il certificato di omologazione UE per tipo conterrà i seguenti allegati: |
Emendamento 178 Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) il fascicolo di omologazione di cui all’articolo 15; |
(a) il fascicolo di omologazione di cui all'articolo 15, paragrafo 10; |
Emendamento 179 Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(c bis) un esemplare completato del certificato di conformità. |
Emendamento 180 Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Il certificato di omologazione per tipo va rilasciato in base al modello indicato nell’atto di attuazione del presente regolamento: |
2. Il certificato di omologazione UE per tipo è rilasciato in base al modello indicato dalla Commissione mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 55, paragrafo 2. |
Emendamento 181 Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) completare tutte le rubriche pertinenti del certificato di omologazione UE per tipo, compresa la scheda dei risultati di prova ad esso allegata, in conformità al modello del certificato di omologazione per tipo previsto dall’atto di attuazione del presente regolamento; |
(a) completare tutte le rubriche pertinenti del certificato di omologazione UE per tipo, compresa la scheda dei risultati di prova ad esso allegata; |
Emendamento 182 Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
La Commissione elabora il modello della scheda dei risultati di prova di cui alla lettera a) del presente paragrafo mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 55, paragrafo 2. |
Emendamento 183 Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Se nel caso di un’omologazione UE per tipo sono state imposte, in conformità all’articolo 26, delle restrizioni di validità, o si è derogato da talune disposizioni degli atti, il certificato di omologazione UE per tipo specificherà le restrizioni o le deroghe. |
4. Se nel caso di un'omologazione UE per tipo sono state imposte, in conformità all'articolo 26, delle restrizioni di validità, o si è derogato da talune disposizioni del presente regolamento o degli atti delegati o di esecuzione adottati a norma del presente regolamento, il certificato di omologazione UE per tipo specifica tali restrizioni o deroghe. |
Emendamento 184 Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Se il fabbricante sceglie la procedura di omologazione per tipo mista, l’autorità di omologazione indica nella scheda informativa i riferimenti delle relazioni di prova, stabiliti dagli atti normativi, per i quali non è disponibile un certificato d’omologazione UE per tipo. L’articolo 54 attribuisce alla Commissione competenze di esecuzione per elaborare il modello di un documento siffatto. |
5. Se il fabbricante sceglie la procedura di omologazione per tipo mista, l'autorità di omologazione completa la scheda informativa con i riferimenti alle relazioni di prova, stabiliti mediante gli atti di esecuzione di cui all'articolo 18, paragrafo 1, per i quali non è disponibile un certificato d'omologazione UE per tipo. |
Emendamento 185 Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 6 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
6. Se il fabbricante sceglie la procedura d’omologazione per tipo in un’unica fase, l’autorità di omologazione deciderà l'elenco dei requisiti o degli atti applicabili e allega tale elenco al certificato di omologazione UE per tipo. L’articolo 54 attribuisce alla Commissione competenze di esecuzione per elaborare il modello di un elenco siffatto. |
6. Se il fabbricante sceglie la procedura d'omologazione per tipo in un'unica fase, l'autorità di omologazione decide un elenco dei requisiti o degli atti applicabili e allega tale elenco al certificato di omologazione UE per tipo. La Commissione adotta il modello di un elenco siffatto mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 55, paragrafo 2. |
Emendamento 186 Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. A un sistema può essere rilasciata l’omologazione UE per tipo se esso è conforme alla descrizione datane nella documentazione informativa e se rispetta i requisiti tecnici stabiliti nell’atto pertinente di cui all’allegato I. |
1. A un sistema può essere rilasciata l'omologazione UE per tipo se esso è conforme alla descrizione datane nella documentazione informativa e se rispetta i requisiti tecnici stabiliti negli atti pertinenti di cui all'allegato I. |
Emendamento 187 Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. A una componente o a un’entità tecnica indipendente può essere rilasciata l’omologazione UE per tipo se esse sono conformi alla descrizione datane nella documentazione informativa e se rispettano i requisiti tecnici stabiliti nell’atto pertinente di cui all’allegato I. |
2. A una componente o a un'entità tecnica indipendente può essere rilasciata l'omologazione UE per tipo se esse sono conformi alla descrizione datane nella documentazione informativa e se rispettano i requisiti tecnici stabiliti negli atti pertinenti di cui all'allegato I. |
Emendamento 188 Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Se componenti o entità tecniche indipendenti, destinate o no alla riparazione e ai servizi d’assistenza o di manutenzione, sono coperti da un sistema di omologazione per tipo riguardante un veicolo, occorre un’ulteriore omologazione della componente o dell’entità tecnica indipendente solo se ciò è previsto dall’atto normativo pertinente. |
3. Se componenti o entità tecniche indipendenti, destinate o no alla riparazione e ai servizi d'assistenza o di manutenzione, sono coperti da un sistema di omologazione per tipo riguardante un veicolo, occorre un'ulteriore omologazione della componente o dell'entità tecnica indipendente solo se ciò è previsto dagli atti normativi pertinenti di cui all'allegato I. |
Emendamento 189 Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 4 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
La scheda di omologazione UE per tipo specificherà in tal caso eventuali restrizioni d’uso e le condizioni particolari del suo montaggio. |
Il certificato di omologazione UE per tipo specifica in tal caso eventuali restrizioni d'uso della componente o dell'entità tecnica indipendente e le condizioni particolari del suo montaggio. |
Emendamento 190 Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 4 – comma 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Quando tale componente o entità tecnica indipendente sono montate dal fabbricante del veicolo, il rispetto delle restrizioni d’uso o delle condizioni di montaggio va verificato al momento dell’omologazione del veicolo. |
Se tale componente o entità tecnica indipendente è montata dal fabbricante del veicolo, il rispetto delle restrizioni d'uso o delle condizioni di montaggio va verificato al momento dell'omologazione del veicolo. |
Emendamento 191 Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
I metodi di prova, le attrezzature e gli strumenti specifici prescritti per eseguire le prove sono descritti in tali atti. |
Le procedure di prova di cui al primo comma e le attrezzature e gli strumenti specifici prescritti per eseguire tali prove sono definiti negli atti pertinenti di cui all'allegato I. |
Emendamento 192 Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
La Commissione adotta un atto di esecuzione per stabilire i requisiti generali della relazione di prova. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 55, paragrafo 2. |
Emendamento 193 Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Per eseguire le prove necessarie, il fabbricante mette a disposizione dell’autorità di omologazione il numero di veicoli, di componenti o di entità tecniche indipendenti richiesto dagli atti pertinenti. |
2. Per eseguire le prove necessarie, il fabbricante mette a disposizione dell'autorità di omologazione il numero di veicoli, di componenti o di entità tecniche indipendenti richiesto dagli atti pertinenti di cui all'allegato I. |
Emendamento 194 Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. A richiesta del fabbricante, si possono usare metodi di prova virtuali in alternativa ai metodi di prova di cui al paragrafo 1 e d’accordo con l’autorità di omologazione, rispetto ai requisiti di cui agli atti delegati approvati ai sensi del presente regolamento. |
4. Previo accordo dell'autorità di omologazione e a richiesta del fabbricante, si possono usare metodi di prova virtuali in alternativa ai metodi di prova di cui al paragrafo 1 rispetto ai requisiti prescritti dagli atti delegati di cui al paragrafo 6. |
Emendamento 195 Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. I metodi di prova virtuali devono soddisfare le condizioni specificate negli atti delegati approvati ai sensi del presente regolamento. |
5. I metodi di prova virtuali devono soddisfare le condizioni specificate negli atti delegati di cui al paragrafo 6. |
Emendamento 196 Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 6 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
6. Alla Commissione viene delegato il potere di approvare ai sensi dell’articolo 57 un atto delegato che stabilisca i requisiti passibili di essere sottoposti a prove virtuali e le condizioni alle quali va eseguita la prova virtuale per garantire che i risultati con essa ottenuti siano altrettanto significativi di quelli ottenuti con una prova reale. |
6. Per garantire che i risultati ottenuti con le prove virtuali siano altrettanto significativi di quelli ottenuti con le prove fisiche, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 57 relativi ai requisiti passibili di essere sottoposti a prove virtuali e le condizioni alle quali è eseguita la prova virtuale. |
|
In sede di adozione degli atti delegati, la Commissione si basa sulle pertinenti prescrizioni e procedure di cui all'allegato XVI della direttiva 2007/46/CE. |
Emendamento 197 Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Lo Stato membro che rilascia un’omologazione UE per tipo adotta misure tese ad accertare, anche in collaborazione con le autorità di omologazione degli altri Stati membri, se siano stati presi provvedimenti atti a garantire la conformità al tipo omologato dei veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche prodotti.. |
1. Un'autorità di omologazione che rilascia un'omologazione UE per tipo adotta misure tese ad accertare, ove necessario in collaborazione con le autorità di omologazione degli altri Stati membri, se siano stati presi provvedimenti atti a garantire la conformità al tipo omologato dei veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti in produzione. |
Emendamento 198 Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1 bis. Un'autorità di omologazione che rilascia un'omologazione UE per tipo di veicoli completi adotta le misure necessarie ad accertare che i certificati di conformità rilasciati dal fabbricante siano conformi all'articolo 24. A tal fine l'autorità di omologazione verifica che un numero sufficiente di campioni di certificati di conformità sia conforme all'articolo 24 e che il fabbricante abbia preso opportuni provvedimenti per assicurare la correttezza dei dati contenuti nei certificati di conformità. |
Emendamento 199 Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Lo Stato membro che ha rilasciato un’omologazione UE per tipo adotta misure atte ad accertare, in relazione a tale omologazione ed eventualmente insieme alle autorità di omologazione degli altri Stati membri, se i provvedimenti di cui al paragrafo 1 siano ancora adeguati e se veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti prodotti siano ancora conformi al tipo omologato. |
2. Un'autorità di omologazione che ha rilasciato un'omologazione UE per tipo adotta misure atte ad accertare, in relazione a tale omologazione, ove necessario in collaborazione con le autorità di omologazione degli altri Stati membri, se i provvedimenti di cui ai paragrafi 1 e 1 bis siano ancora adeguati e se i veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti in produzione siano ancora conformi al tipo omologato. |
Emendamento 200 Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
La verifica per garantire che veicoli, sistemi, componenti o unità tecniche indipendenti siano conformi al tipo omologato si limiterà alle procedure stabilite negli atti esecutivi del presente regolamento. A tal fine, l’autorità di omologazione dello Stato membro che ha rilasciato l’omologazione UE per tipo può effettuare tutti i controlli o le prove prescritti dalle disposizioni normative che presiedono all’omologazione UE per tipo, su campioni prelevati nei locali del fabbricante, compresi gli impianti di produzione. |
Per verificare che un veicolo, un sistema, una componente o un'entità tecnica indipendente siano conformi al tipo omologato, l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione UE per tipo può effettuare tutti i controlli o le prove necessari ad assicurare il rispetto dei requisiti oggetto dell'omologazione UE per tipo, su campioni prelevati nei locali del fabbricante, compresi gli impianti di produzione. |
Emendamento 201 Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Se un’autorità che ha rilasciato un’omologazione UE per tipo accerta che le misure di cui al paragrafo 1 non sono applicate, divergono in misura significativa dalle misure e dai piani di controllo convenuti, hanno cessato di essere applicate o non sono più ritenute adeguate, pur continuando la produzione, essa adotta le misure necessarie a garantire che la conformità del processo di produzione sia ripristinata correttamente o ritira l’omologazione. |
3. Se un'autorità che ha rilasciato un'omologazione UE per tipo accerta che le misure di cui ai paragrafi 1 e 1 bis non sono applicate, divergono in misura significativa dalle misure e dai piani di controllo convenuti, hanno cessato di essere applicate o non sono più ritenute adeguate, e che malgrado ciò la produzione continua, essa adotta le misure necessarie a garantire che la procedura per la conformità della produzione sia ripristinata correttamente o ritira l'omologazione. |
Emendamento 202 Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 3 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. La Commissione stabilisce, mediante atti delegati a norma dell'articolo 57, le disposizioni dettagliate riguardo alla conformità della produzione e le relative procedure di verifica. In sede di adozione degli atti delegati la Commissione si basa sulle prescrizioni e procedure di cui alla direttiva 2003/37/CE. |
Emendamento 203 Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Tale autorità decide la procedura da seguire in conformità alle disposizioni del presente capo. |
Tale autorità di omologazione decide quale tra le procedure stabilite dall'articolo 21 è opportuno seguire. |
Emendamento 204 Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Se necessario essa può decidere, previa consultazione con il fabbricante, di rilasciare una nuova omologazione UE per tipo o una nuova omologazione individuale. |
Se necessario l'autorità di omologazione può decidere, previa consultazione con il fabbricante, che deve essere rilasciata una nuova omologazione UE per tipo. |
Emendamento 205 Proposta di regolamento Articolo 21 – titolo | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Disposizioni speciali riguardanti veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti |
Revisione ed estensione delle omologazioni UE per tipo |
Emendamento 206 Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera c | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(c) entrano in vigore nuovi requisiti contemplati da uno degli atti normativi applicabili al tipo di veicolo, al sistema, alla componente o all’entità tecnica indipendente omologati. |
(c) entrano in vigore, nel quadro di uno degli atti elencati all'allegato I, nuovi requisiti applicabili al tipo di veicolo, al sistema, alla componente o all'entità tecnica indipendente omologati. |
Emendamento 207 Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Non è necessario modificare l'omologazione di un tipo di veicolo se i nuovi requisiti di cui al paragrafo 2, lettera c), sono irrilevanti dal punto di vista tecnico per quel tipo di veicolo o riguardano altre categorie di veicoli. |
Emendamento 208 Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 2 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) nuovi requisiti di un atto normativo applicabile al veicolo omologato diventano obbligatori per immatricolare, vendere o mettere in circolazione nuovi veicoli e non è possibile aggiornare di conseguenza l’omologazione; |
(a) nuovi requisiti di un atto normativo di cui all'allegato I applicabile al veicolo omologato diventano obbligatori per commercializzare, immatricolare o mettere in circolazione nuovi veicoli e non è possibile aggiornare di conseguenza l'omologazione; |
Emendamento 209 Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(c bis) l'omologazione è stata revocata in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 3, o dell'articolo 37, paragrafo 1. |
Emendamento 210 Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Il fabbricante userà il modello del certificato di conformità che si trova tra le misure di esecuzione in conformità all’articolo 54. |
2. Il fabbricante usa per il certificato di conformità il modello fissato dalla Commissione mediante atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 55, paragrafo 2. |
Emendamento 211 Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. A meno che non sia stato convenuto altrimenti con l’acquirente del veicolo, il certificato di conformità va redatto in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui il veicolo è stato acquistato. |
3. A meno che non sia stato convenuto altrimenti con l’acquirente del veicolo, il certificato di conformità va redatto in una delle lingue ufficiali dell'Unione, a scelta del fabbricante. |
Emendamento 212 Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Il certificato di conformità deve essere di tipo non falsificabile. A tal fine, proteggere la carta utilizzata con una grafica a colori o con una filigrana avente la forma del marchio di identificazione del fabbricante. |
4. Il certificato di conformità deve essere di tipo non falsificabile. A tal fine, proteggere la carta utilizzata con mezzi adeguati quali una grafica a colori o una filigrana avente la forma del marchio di identificazione del fabbricante. |
Motivazione | |
Esistono molte altre possibilità per proteggere il certificato di conformità, come gli ologrammi. La scelta dovrebbe essere lasciata al fabbricante mentre il regolamento dovrebbe limitarsi a fornire alcuni esempi non vincolanti. | |
Emendamento 213 Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Il certificato di conformità va compilato in ogni sua parte e non deve contenere restrizioni nell'uso del veicolo che non siano previste da un atto normativo. |
5. Il certificato di conformità va compilato in ogni sua parte. Esso non deve contenere restrizioni nell'uso del veicolo diverse da quelle stabilite dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 55, paragrafo 2. |
Emendamento 214 Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 6 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
6. Se si tratta di un veicolo incompleto o completato, il costruttore indica alla pagina 2 del certificato di conformità solo gli elementi aggiunti o modificati nella fase dell'omologazione che è in corso e allega eventualmente al certificato tutti i certificati di conformità rilasciati nel corso della fase precedente. |
6. Se si tratta di un veicolo incompleto o completato, il costruttore indica nel certificato di conformità solo gli elementi aggiunti o modificati nella fase dell'omologazione che è in corso e allega eventualmente al certificato tutti i certificati di conformità rilasciati nel corso delle fasi precedenti. |
Emendamento 215 Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 9 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
9. Fatto salvo il paragrafo 1, il fabbricante può trasmettere all'ente di immatricolazione dello Stato membro dati o informazioni contenuti nel certificato di conformità per via elettronica. |
9. Fatto salvo il paragrafo 1, il fabbricante può trasmettere all'ente di immatricolazione dello Stato membro il certificato di conformità per via elettronica. |
Emendamento 216 Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 10 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
10. Solo il fabbricante può rilasciare un duplicato del certificato di conformità. Il termine "duplicato" deve essere chiaramente visibile sul recto di ogni duplicato del certificato. |
10. Solo il fabbricante rilascia un duplicato del certificato di conformità. Sul recto di ogni duplicato del certificato è chiaramente visibile il termine "duplicato". |
Emendamento 217 Proposta di regolamento Articolo 25 – titolo | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Marchio di omologazione per tipo |
Targa regolamentare con opportuna marcatura dei veicoli e marchio di omologazione per tipo di componenti o entità tecniche indipendenti |
Emendamento 218 Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo -1 (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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-1. Il fabbricante dei veicoli appone su ogni veicolo prodotto in conformità al tipo omologato la targa regolamentare con l'opportuna marcatura prevista dal pertinente atto delegato o di esecuzione adottato a norma del presente regolamento. |
Emendamento 219 Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Il fabbricante di una componente o di un'entità tecnica indipendente, indipendentemente dal fatto che faccia parte o no di un sistema, apporrà il marchio di omologazione per tipo prescritto dall'atto delegato ai sensi del presente regolamento o dal pertinente regolamento UNECE o dal codice OCSE a ogni componente o entità tecnica fabbricate in conformità al tipo omologato. |
1. Il fabbricante di una componente o di un'entità tecnica indipendente, a prescindere dal fatto che faccia parte o meno di un sistema, apporrà il marchio di omologazione per tipo prescritto dall'atto delegato o di esecuzione applicabile, adottato a norma del presente regolamento, o dal pertinente regolamento UNECE o codice OCSE a ogni componente o entità tecnica indipendente fabbricata in conformità al tipo omologato. |
Emendamento 220 Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Il marchio di omologazione UE per tipo va configurato in conformità al modello di cui alla legislazione d'esecuzione del presente regolamento. |
3. Il marchio di omologazione UE per tipo è conforme al modello stabilito dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 55, paragrafo 2. |
Emendamento 221 Proposta di regolamento Capo IX – titolo | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
DEROGHE E INCOMPATIBILITÀ TRA NUOVE TECNOLOGIE O NUOVE CONCEZIONI CON GLI ATTI DELEGATI O I REGOLAMENTI DELL'UNECE |
DEROGHE PER NUOVE TECNOLOGIE O CONCEZIONI |
Emendamento 222 Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Il fabbricante può chiedere un'omologazione UE per tipo relativa a un tipo di sistema, di componente o di entità tecnica indipendente comprendente nuove tecnologie o concezioni, incompatibili con uno o più atti o requisiti elencati nell'allegato I. |
1. Il fabbricante può chiedere un'omologazione UE per tipo relativa a un tipo di sistema, di componente o di entità tecnica indipendente comprendente nuove tecnologie o concezioni, incompatibili con uno o più atti elencati nell'allegato I. |
Emendamento 223 Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) la domanda indica i motivi per cui le tecnologie o le concezioni in questione rendono il sistema, la componente o l'entità tecnica indipendente incompatibili con i requisiti; |
(a) la domanda indica i motivi per cui le tecnologie o le concezioni in questione rendono il sistema, la componente o l'entità tecnica indipendente incompatibili con uno o più atti elencati nell'allegato I; |
Emendamento 224 Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) la domanda descrive le implicazioni per la sicurezza e l'ambiente della nuova tecnologia e le misure adottate per garantire, rispetto ai requisiti da cui si chiede di derogare, il mantenimento di livelli di sicurezza e di protezione ambientale almeno equivalenti; |
(b) la domanda descrive le implicazioni per la sicurezza e l'ambiente della nuova tecnologia e le misure adottate per garantire il mantenimento di un livello di sicurezza e di protezione ambientale almeno equivalente a quello imposto dalle prescrizioni per le quali è richiesta la deroga; |
Emendamento 225 Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Il rilascio delle omologazioni UE per tipo con deroghe per nuove tecnologie o concezioni è subordinato a un'autorizzazione della Commissione, concessa mediante atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 55, paragrafo 2. |
Emendamento 226 Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. In attesa dell'autorizzazione della Commissione, l'autorità di omologazione rilascia un'omologazione provvisoria, valida solo sul territorio dello Stato membro, relativa a un tipo di veicolo coperto dalla deroga richiesta. L'autorità di omologazione informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri con una nota contenente le informazioni di cui al paragrafo 2. |
3. In attesa dell'autorizzazione della Commissione, l'autorità di omologazione può rilasciare un'omologazione UE per tipo, purché provvisoria, valida solo sul territorio dello Stato membro e relativa a un tipo di veicolo coperto dalla deroga richiesta. L'autorità di omologazione informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri con una nota contenente le informazioni di cui al paragrafo 2. |
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La natura provvisoria e la validità territoriale limitata devono risultare evidenti dall'intestazione del certificato di omologazione per tipo e da quella del certificato di conformità. La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire modelli armonizzati di certificati di omologazione per tipo e di certificati di conformità. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 55, paragrafo 2. |
Emendamento 227 Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Il rilascio di una deroga per nuove tecnologie o nuove concezioni va soggetto all'autorizzazione della Commissione in conformità alla procedura di cui all'articolo 55, paragrafo 2. |
soppresso |
Emendamento 228 Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 6 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
6. Eventualmente, l'autorizzazione preciserà anche se la sua validità è soggetta a restrizioni. La validità dell'omologazione non può comunque essere inferiore a 36 mesi. |
6. L'autorizzazione della Commissione di cui al paragrafo 3 specifica anche le eventuali restrizioni. In ogni caso l'omologazione per tipo ha una validità minima di 36 mesi. |
Emendamento 229 Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 6 – comma 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Tuttavia, i veicoli prodotti in conformità all'omologazione provvisoria prima della revoca di quest'ultima possono essere immatricolati, venduti o messi in circolazione negli Stati membri che abbiano accettato l'omologazione provvisoria. |
soppresso |
Emendamento 230 Proposta di regolamento Articolo 27 – titolo | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Atti da espletare |
Necessità di successive modifiche agli atti delegati e di esecuzione |
Emendamento 231 Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 1 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Se la Commissione autorizza una deroga ai sensi dell'articolo 26, prende immediatamente le misure necessarie per adeguare gli atti delegati o i pertinenti requisiti agli sviluppi tecnologici. |
1. Se la Commissione autorizza una deroga ai sensi dell'articolo 26, prende immediatamente le misure necessarie per adeguare gli atti delegati o gli atti di esecuzione pertinenti agli sviluppi tecnologici. |
Emendamento 232 Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 1 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Se la deroga di cui all'articolo 26 riguarda un regolamento UNECE, la Commissione propone di modificare il pertinente regolamento UNECE con la procedura contemplata dall'accordo del 1958 riveduto. |
Se la deroga di cui all'articolo 26 riguarda un regolamento UNECE, la Commissione propone una modifica del regolamento UNECE in questione seguendo la procedura applicabile in base all'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni. |
Emendamento 233 Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 2 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Una volta che i pertinenti atti normativi o i requisiti siano stati modificati, va soppressa ogni restrizione connessa alla deroga. |
2. Una volta modificati i pertinenti atti, è soppressa qualunque restrizione prevista dalla decisione con cui la Commissione autorizza la deroga. |
Emendamento 234 Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 2 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Se non sono stati presi i provvedimenti necessari per adeguare gli atti delegati o i requisiti, la validità di una deroga può essere prorogata, su richiesta dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione, con un'altra decisione della Commissione adottata con la procedura di cui all'articolo 55, paragrafo 2. |
Se non sono stati presi i provvedimenti necessari per adeguare gli atti delegati, la Commissione può, su richiesta dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione, autorizzare la proroga della validità della deroga mediante atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 55, paragrafo 2. |
Emendamento 235 Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Il fabbricante può chiedere un'omologazione nazionale per tipo di un tipo di veicolo prodotto in piccola serie entro i limiti quantitativi di cui all'allegato II, parte 1. |
1. Il fabbricante può chiedere un'omologazione nazionale per tipo di un tipo di veicolo prodotto in piccola serie entro i limiti quantitativi annuali di cui all'allegato II, parte 1. Tali limiti si applicano alla commercializzazione, all'immatricolazione o alla messa in circolazione nel mercato di ciascuno Stato membro dei veicoli del tipo omologato in un dato anno. |
Emendamento 236 Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Ai fini di tale omologazione, l'ente nazionale può rinunciare, per fondati motivi, a far applicare una o più disposizioni di uno o più atti di cui all'allegato I, purché abbia stabilito prescrizioni alternative. |
Ai fini dell'omologazione nazionale per tipo di veicoli in piccole serie, l'autorità di omologazione può derogare, per fondati motivi, a una o più disposizioni di uno o più atti di cui all'allegato I, purché preveda specifiche prescrizioni alternative. |
Emendamento 237 Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. IL certificato di omologazione per tipo specificherà la natura delle deroghe concesse ai sensi del paragrafo 1. Ai fini del presente articolo, il certificato di omologazione va redatto in conformità al modello presentato nella legislazione di esecuzione ma non avrà il titolo "Certificato di omologazione UE per tipo di veicolo". I certificati di omologazione vanno numerati in conformità al presente regolamento. |
4. Il certificato di omologazione per tipo per i veicoli omologati a norma del presente articolo è redatto in conformità al modello di cui all'articolo 16, paragrafo 2, ma non reca l'intestazione "Certificato di omologazione UE per tipo di veicolo" e indica il contenuto delle deroghe concesse a norma del paragrafo 1 del presente articolo. I certificati di omologazione sono numerati in conformità al sistema di numerazione di cui all'articolo 15, paragrafo 4. |
Emendamento 238 Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 9 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
9. Su richiesta di chi desideri vendere, immatricolare o mettere in circolazione un veicolo in un altro Stato membro, l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione fornisce copia del certificato di omologazione per tipo e del fascicolo di omologazione. L'ente nazionale autorizzerà la vendita, l'immatricolazione o la messa in circolazione di tale veicolo a meno che non abbia fondati motivi per ritenere che le disposizioni tecniche in base alle quali il veicolo è stato omologato non siano equivalenti alle proprie. |
9. Se il richiedente di un'omologazione nazionale per tipo di piccole serie desidera immettere sul mercato o immatricolare un veicolo in un altro Stato membro, l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione nazionale per tipo di piccole serie gli fornisce, su richiesta, una copia del certificato di omologazione per tipo unitamente al fascicolo di omologazione. L'autorità di omologazione per tipo dell'altro Stato membro autorizza l'immissione sul mercato, l'immatricolazione o la messa in circolazione del veicolo, a meno che non abbia fondati motivi per ritenere che le disposizioni tecniche in base alle quali il veicolo è stato omologato non siano equivalenti alle proprie. |
Emendamento 239 Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Una domanda di omologazione individuale va presentata dal costruttore o dal proprietario del veicolo. Può anche essere presentata da una persona, stabilita nella Comunità, che agisce a nome del fabbricante o del proprietario del veicolo. |
1. L'eventuale domanda di omologazione individuale è presentata dal costruttore o dal proprietario del veicolo. Può anche essere presentata da una persona, stabilita nell'Unione, che agisce a nome del proprietario del veicolo. Su richiesta del proprietario del veicolo o di una persona, stabilita nell'Unione, che agisce a nome di quest'ultimo, le autorità di omologazione rilasciano un'omologazione individuale valida per un veicolo conforme alla descrizione allegata alla domanda e alle prescrizioni del presente regolamento. |
Emendamento 240 Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Nella procedura di omologazione individuale, le autorità di omologazione certificano che il veicolo è conforme alle pertinenti disposizioni amministrative e prescrizioni tecniche. |
2. Nella procedura di omologazione individuale, le autorità di omologazione certificano che il veicolo è conforme ai pertinenti atti di cui all'allegato I. |
Emendamento 241 Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Le domande per l'omologazione individuale possono riguardare al massimo 15 veicoli dello stesso tipo. |
4. Le domande di omologazione individuale possono riguardare al massimo 15 veicoli dello stesso tipo per anno civile, per richiedente e per Stato membro. |
Emendamento 242 Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 4 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 bis. Una volta concessa l'omologazione, l'autorità di omologazione rilascia senza indugio il certificato di omologazione individuale. |
Emendamento 243 Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 4 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 ter. Il formato del certificato di omologazione individuale è basato sul modello del certificato di omologazione UE per tipo di cui all'articolo 16, paragrafo 2, e comprende almeno le informazioni necessarie a completare la domanda di immatricolazione di cui alla direttiva 1999/37/CE del Consiglio relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli1. |
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I certificati di omologazione individuale non recano l'intestazione "Omologazione UE per tipo di veicoli" e riportano il numero di identificazione unico del veicolo interessato. |
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_____________ |
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1 GU L 138 dell'1.6.1999, pag. 57. |
Emendamento 244 Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Questo articolo si applica a veicoli che al momento della domanda di omologazione individuale non avevano mai ottenuto l'autorizzazione amministrativa all'entrata in servizio, con conseguente identificazione e rilascio di un numero di matricola, né l'immatricolazione temporanea o a breve termine, né l'immatricolazione o messa in circolazione professionale, oppure che erano stati immatricolati o messi in servizio solo per meno di 6 mesi. |
5. Il presente articolo si applica a veicoli che, al momento della domanda di omologazione individuale, non siano mai stati immessi sul mercato né messi in circolazione, con conseguente identificazione e rilascio di un numero di matricola, nemmeno mediante immatricolazione temporanea o a breve termine ovvero immatricolazione professionale, oppure che siano stati immatricolati o in commercio solo per meno di 6 mesi. |
Emendamento 245 Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 1 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Un'autorità di omologazione può esentare il veicolo dalla conformità rispetto a uno o più degli atti di cui all'allegato I, se l'autorità di omologazione impone requisiti alternativi ed ha fondati motivi per tale esenzione. |
1. Un'autorità di omologazione può esentare il veicolo dalla conformità rispetto alle prescrizioni di cui all'allegato I, se l'autorità di omologazione impone requisiti alternativi e ha fondati motivi per tale esenzione. |
Emendamento 246 Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 1 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
I requisiti alternativi devono garantire livelli di sicurezza stradale, di protezione dell'ambiente e di sicurezza sul posto di lavoro per quanto possibile equivalenti ai livelli garantiti dall'atto pertinente di cui all'allegato I. |
I requisiti alternativi garantiscono livelli di sicurezza stradale e funzionale, di protezione dell'ambiente e di sicurezza sul posto di lavoro per quanto possibile equivalenti ai livelli garantiti dal pertinente atto di cui all'allegato I. |
Emendamento 247 Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Le autorità di omologazione non effettuano prove distruttive. Esse si servono di ogni informazione pertinente fornita dal richiedente atta a comprovare la conformità ai requisiti alternativi. |
2. Le autorità di omologazione non effettuano prove distruttive. Esse si servono di ogni informazione pertinente fornita dal richiedente per comprovare la conformità ai requisiti alternativi. |
Emendamento 248 Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Le autorità di omologazione accettano qualsiasi omologazione UE per tipo di sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti al posto delle prescrizioni alternative. |
soppresso |
Emendamento 249 Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 4 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Il formato del certificato di omologazione individuale si baserà sul modello del certificato di omologazione UE per tipo di cui all'allegato V e conterrà almeno le informazioni necessarie a completare la domanda di immatricolazione prevista dalla direttiva 1999/37/CE del Consiglio. |
Il formato del certificato di omologazione individuale si baserà sul modello del certificato di omologazione UE per tipo di cui all'articolo 29, paragrafo 4 ter, e conterrà almeno le informazioni necessarie a completare la domanda di immatricolazione prevista dalla direttiva 1999/37/CE del Consiglio. |
Emendamento 250 Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Su richiesta di chi desideri vendere, immatricolare o mettere in circolazione un veicolo in un altro Stato membro, l'autorità che ha rilasciato l'omologazione fornisce al richiedente una dichiarazione attestante le disposizioni tecniche in base alle quali il veicolo è stato omologato nonché altri dettagli sulla natura delle prescrizioni tecniche soddisfatte da tale particolare veicolo. |
2. Ai fini dell'immissione sul mercato, dell'immatricolazione o della messa in circolazione di un veicolo cui è stata rilasciata un'omologazione individuale in un altro Stato membro, l'autorità che ha rilasciato l'omologazione fornisce al richiedente, su richiesta, un'omologazione individuale contenente una dichiarazione attestante le disposizioni tecniche in base alle quali il veicolo è stato omologato nonché altri dettagli sulla natura delle prescrizioni tecniche soddisfatte da tale particolare veicolo. |
Emendamento 251 Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Se un veicolo ha ottenuto un'omologazione individuale dall'autorità di omologazione di uno Stato membro ai sensi delle disposizioni dell'articolo 29, se ne dovrà autorizzare la vendita, l'immatricolazione o la messa in circolazione in un altro Stato membro a meno che quest'ultimo non abbia fondati motivi per ritenere che le disposizioni tecniche in base alle quali il veicolo è stato omologato non siano equivalenti alle proprie. |
3. Se un veicolo ha ottenuto un'omologazione individuale da un'autorità di omologazione di uno Stato membro ed è stato immatricolato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 29, si autorizza l'immissione sul mercato, l'immatricolazione o la messa in circolazione del veicolo in un altro Stato membro a meno che quest'ultimo non abbia fondati motivi per ritenere che le disposizioni tecniche in base alle quali il veicolo è stato omologato non siano equivalenti alle proprie. |
Emendamento 252 Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. A richiesta del fabbricante o del proprietario del veicolo, le autorità di omologazione devono rilasciare un'omologazione individuale a un veicolo conforme alle disposizioni del presente regolamento. In tal caso, le autorità di omologazione accettano l'omologazione individuale e autorizzano la vendita, l'immatricolazione e la messa in circolazione del veicolo. |
soppresso |
Motivazione | |
Il paragrafo è stato inserito nell'articolo 29, paragrafo 1. | |
Emendamento 253 Proposta di regolamento Articolo 32 – titolo | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Disposizioni particolari |
Disposizioni particolari relative alle omologazioni individuali |
Emendamento 254 Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Le disposizioni del presente capo possono essere applicate ai veicoli omologati per tipo ai sensi del presente regolamento e modificati anteriormente alla loro prima immatricolazione o messa in circolazione. |
1. Le disposizioni del presente capo possono essere applicate ai veicoli omologati per tipo ai sensi del presente regolamento e modificati anteriormente alla loro immissione sul mercato, immatricolazione o messa in circolazione. |
Emendamento 255 Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Il paragrafo 1 si applica ai veicoli completi per un periodo di 12 mesi dalla data in cui l'omologazione UE per tipo cessa di essere valida e ai veicoli completati per un periodo di 18 mesi dalla stessa data. |
2. Il paragrafo 1 si applica ai veicoli completi per un periodo di 24 mesi dalla data in cui l'omologazione UE per tipo cessa di essere valida e ai veicoli completati per un periodo di 30 mesi dalla stessa data. |
Motivazione | |
Modifica introdotta in relazione ai veicoli di fine serie per allineare il regolamento all'articolo 10 della direttiva 2003/37/UE. | |
Emendamento 256 Proposta di regolamento Capo XII – titolo | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
IMMATRICOLAZIONE, VENDITA E MESSA IN CIRCOLAZIONE |
MESSA A DISPOSIZIONE SUL MERCATO, IMMATRICOLAZIONE O MESSA IN CIRCOLAZIONE |
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(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo). |
Emendamento 257 Proposta di regolamento Capo XII bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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CAPO XII BIS |
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USO DEI VEICOLI SU STRADE PUBBLICHE |
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Articolo 35 bis |
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Un veicolo può essere utilizzato su strade pubbliche se soddisfa i requisiti applicabili in materia di dimensioni, peso, sicurezza, illuminazione e assicurazione e se è guidato da un conducente qualificato munito di patente di guida europea uniforme per un veicolo di quel tipo. |
Emendamento 258 Proposta di regolamento Articolo 36 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Articolo 36 |
Articolo 36 |
Veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti conformi al presente regolamento |
Procedure applicabili a livello nazionale a veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti che presentano gravi rischi |
1. Se un'autorità nazionale constata che veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti nuovi, pur conformi ai pertinenti requisiti o correttamente marcati, presentano gravi rischi per la sicurezza stradale o danneggiano gravemente l'ambiente o la salute pubblica, essa può rifiutarsi di immatricolare tali veicoli o di autorizzare la vendita o la messa in circolazione sul proprio territorio di tali veicoli, componenti o entità tecniche indipendenti per un periodo massimo di 6 mesi. |
1. Qualora le autorità di vigilanza del mercato di uno degli Stati membri abbiano adottato i provvedimenti di cui all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 765/2008 oppure abbiano sufficienti motivi per ritenere che un veicolo, un sistema, una componente o un'entità tecnica indipendente oggetto del presente regolamento comportino un grave rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse di cui al presente regolamento, la competente autorità che ha rilasciato l'omologazione effettua una valutazione del veicolo, del sistema, della componente o dell'entità tecnica indipendente in questione tenendo conto di tutte le prescrizioni del presente regolamento. Gli operatori economici interessati cooperano pienamente con le autorità di vigilanza del mercato e/o di omologazione. |
L'autorità nazionale interessata informerà immediatamente di tali casi il fabbricante, le autorità nazionali degli altri Stati membri e la Commissione, indicando i motivi su cui fonda la propria decisione e, in particolare, se essa sia giustificata da quanto segue: |
Se, nel corso della citata valutazione, la competente autorità che ha rilasciato l'omologazione rileva che il veicolo, il sistema, la componente o l'entità tecnica indipendente non rispettano le prescrizioni del presente regolamento, essa intima tempestivamente all'operatore economico interessato di adottare tutte le misure correttive del caso per rendere il veicolo, il sistema, la componente o l'entità tecnica indipendente conformi alle suddette prescrizioni, oppure di ritirare dal mercato il veicolo, il sistema, la componente o l'entità tecnica indipendente ovvero di richiamarli entro un termine ragionevole, commisurato alla natura del rischio. |
(a) carenze negli atti pertinenti; |
La competente autorità che ha rilasciato l'omologazione informa il servizio tecnico interessato delle misure adottate a norma del primo e secondo comma del presente paragrafo. Alle misure di cui al secondo comma del presente paragrafo si applica l'articolo 21 del regolamento (CE) n. 765/2008. |
(b) errata applicazione delle pertinenti prescrizioni. |
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2. La Commissione consulta quanto prima le parti interessate, in particolare l'autorità che ha rilasciato l'omologazione per tipo al fine di preparare la decisione. |
2. Qualora le autorità di omologazione ritengano che la non conformità non sia limitata al territorio nazionale, esse informano la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e dei provvedimenti imposti all'operatore economico. |
3. Se i provvedimenti di cui al paragrafo 1 vanno attribuiti a carenze degli atti pertinenti, la Commissione adotterà le seguenti misure: |
3. L'operatore economico garantisce l'adozione di tutte le misure correttive del caso in relazione alla totalità dei veicoli, dei sistemi, delle componenti o delle entità tecniche indipendenti non conformi che ha immesso sul mercato, immatricolato o messo in circolazione nel territorio dell'Unione. |
(a) se sono interessati degli atti delegati, la Commissione modificherà di conseguenza tali atti; |
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(b) se sono coinvolti regolamenti UNECE, la Commissione proporrà i necessari progetti di modifica dei regolamenti UNECE interessati secondo la procedura di cui all'accordo del 1958 riveduto. |
|
4. Se i provvedimenti di cui al paragrafo 1 sono attribuiti a un'applicazione errata delle pertinenti prescrizioni, la Commissione prenderà le misure necessarie affinché l'autorità di omologazione interessata soddisfi tali prescrizioni. Le autorità di omologazione di tutti gli Stati membri devono essere informate di questi provvedimenti. |
4. Qualora l'operatore economico non adotti le misure correttive del caso entro il termine di cui al secondo comma del paragrafo 1, le autorità nazionali adottano tutti gli opportuni provvedimenti per proibire o limitare l'immissione sul mercato, l'immatricolazione o la messa in circolazione nei rispettivi territori dei veicoli, dei sistemi, delle componenti o delle entità tecniche indipendenti non conformi, ovvero per ritirarli dal mercato o richiamarli. |
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5. Le autorità nazionali informano senza indugio la Commissione e gli altri Stati membri dei provvedimenti adottati. |
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Le informazioni fornite includono tutti i dettagli disponibili, con particolare riferimento ai dati necessari per l'identificazione del veicolo, del sistema, della componente o dell'entità tecnica indipendente non conformi, all'origine degli stessi, alla natura della presunta non conformità e dei rischi connessi, alla natura e alla durata delle misure nazionali adottate nonché alle argomentazioni addotte dall'operatore economico interessato. In particolare, le autorità di omologazione indicano se la non conformità è dovuta a: |
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(a) mancato rispetto, da parte del veicolo, del sistema, della componente o dell'entità tecnica indipendente, delle prescrizioni relative alla salute o alla sicurezza delle persone, alla tutela dell'ambiente o ad altri aspetti della protezione del pubblico interesse di cui al presente regolamento; |
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(b) carenze nei pertinenti atti di cui all'allegato I. |
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6. Entro un mese ciascuno Stato membro comunica alla Commissione e agli altri Stati membri le eventuali misure adottate trasmettendo altresì tutte le informazioni complementari di cui dispone sulla non conformità del veicolo, del sistema, della componente o dell'entità tecnica indipendente in questione; in caso di disaccordo con le misure nazionali notificate i singoli Stati membri comunicano le rispettive obiezioni. |
|
7. Se, entro un mese dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 6, né gli Stati membri né la Commissione sollevano obiezioni nei confronti delle misure adottate a livello nazionale, queste ultime si ritengono giustificate. |
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8. Gli Stati membri garantiscono la tempestiva adozione delle opportune misure restrittive in relazione al veicolo, al sistema, alla componente o all'entità tecnica indipendente in questione, ad esempio il ritiro del veicolo, del sistema, della componente o dell'entità tecnica indipendente dai rispettivi mercati. |
Emendamento 259 Proposta di regolamento Articolo 36 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 36 bis |
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Procedura di salvaguardia dell'Unione |
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1. Se, nel corso della procedura di cui all'articolo 36, paragrafi 3 e 4, vengono sollevate obiezioni nei confronti di una delle misure adottate da uno Stato membro ovvero se la Commissione ritiene una misura nazionale contraria alle norme dell'Unione, la stessa Commissione, previa consultazione degli Stati membri e dell'operatore o degli operatori economici interessati, procede senza indugio a una valutazione della misura nazionale in questione. In base ai risultati di tale valutazione la Commissione decide se la misura nazionale sia giustificata o meno. |
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La Commissione comunica la propria decisione a tutti gli Stati membri e all'operatore o agli operatori economici interessati. |
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2. Se la misura nazionale è ritenuta giustificata, tutti gli Stati membri provvedono a ritirare dai rispettivi mercati il veicolo, il sistema, la componente o l'entità tecnica indipendente non conformi e ne informano la Commissione. Se la misura nazionale è ritenuta ingiustificata, lo Stato membro interessato provvede a revocarla. |
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3. Se la misura nazionale è ritenuta giustificata ed è imputata a carenze del presente regolamento o degli atti delegati o di esecuzione adottati a norma dello stesso, la Commissione propone gli opportuni provvedimenti attenendosi alle seguenti disposizioni: |
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(a) se si tratta di atti delegati o di esecuzione adottati a norma del presente regolamento, la Commissione propone le modifiche necessarie all'atto interessato; |
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(b) se si tratta di regolamenti UNECE, la Commissione propone i necessari progetti di modifica dei regolamenti UNECE interessati secondo la procedura applicabile in base all'accordo del 1958 riveduto. |
Emendamento 260 Proposta di regolamento Articolo 36 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 36 ter |
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Veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti conformi che presentano gravi rischi |
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1. Se uno Stato membro, a seguito di una valutazione ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, rileva che determinati veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti, seppur conformi ai requisiti applicabili o correttamente marcati, presentano gravi rischi per la sicurezza o sono potenzialmente in grado di danneggiare in maniera seria l'ambiente o la salute pubblica, esso intima all'operatore economico interessato di adottare tutti gli opportuni provvedimenti per garantire che il veicolo, il sistema, la componente o l'entità tecnica indipendente, all'atto dell'immissione sul mercato o dell'immatricolazione ovvero a seguito della messa in circolazione, non presenti più tale rischio, oppure di ritirare dal mercato il veicolo, il sistema, la componente o l'entità tecnica indipendente ovvero di richiamarli entro un termine ragionevole, commisurato alla natura del rischio. Lo Stato membro può rifiutare l'immatricolazione dei summenzionati veicoli fintantoché il fabbricante non abbia adottato tutti gli opportuni provvedimenti in questione. |
|
2. Per quanto riguarda i veicoli, i sistemi, le componenti o le entità tecniche indipendenti di cui al paragrafo 1, l'operatore economico garantisce l'adozione di misure correttive in relazione alla totalità dei veicoli, dei sistemi, delle componenti o delle entità tecniche indipendenti in questione già immessi sul mercato, immatricolati o messi in circolazione nel territorio dell'Unione. |
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3. Entro un mese lo Stato membro comunica alla Commissione e agli altri Stati membri tutte le informazioni disponibili, con particolare riferimento ai dati necessari per l'identificazione del veicolo, del sistema, della componente o dell'entità tecnica indipendente in questione, all'origine e alla catena di fornitura del veicolo, del sistema, della componente o dell'entità tecnica indipendente, alla natura del rischio nonché alla natura e alla durata delle misure nazionali adottate. |
|
4. La Commissione consulta senza indugio gli Stati membri, l'operatore o gli operatori economici interessati e, in particolare, la competente autorità che ha rilasciato l'omologazione per tipo valutando altresì la misura nazionale adottata. Sulla base di tale valutazione la Commissione decide se la misura nazionale sia giustificata o meno e, all'occorrenza, propone opportuni provvedimenti. |
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5. La Commissione trasmette la propria decisione a tutti gli Stati membri e ne dà immediatamente comunicazione a questi ultimi nonché all'operatore o agli operatori economici interessati. |
Emendamento 261 Proposta di regolamento Articolo 38 – titolo | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Parti e apparecchiature che comportano rischi significativi per il corretto funzionamento di sistemi essenziali |
Immissione sul mercato e messa in circolazione di parti o apparecchiature che comportano gravi rischi per il corretto funzionamento di sistemi essenziali |
Emendamento 262 Proposta di regolamento Articolo 38 – paragrafo 1 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. È vietata la vendita, la messa in vendita o la messa in servizio di parti o apparecchiature che comportino rischi significativi per il corretto funzionamento di sistemi che sono essenziali alla sicurezza del veicolo o alla sua compatibilità ambientale, a meno che esse non siano state autorizzate da un'autorità di omologazione in conformità al paragrafo 4 nonché all'articolo 39, paragrafi 1 e 2. |
1. Non sono immesse sul mercato, immatricolate o messe in circolazione parti o apparecchiature che possano comportare gravi rischi per il corretto funzionamento di sistemi essenziali per la sicurezza del veicolo o per la sua compatibilità ambientale, a meno che esse non siano state autorizzate da un'autorità di omologazione in conformità all'articolo 39, paragrafi 1 e 2. |
Emendamento 263 Proposta di regolamento Articolo 38 – paragrafo 1 – comma 2 – alinea | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
La Commissione stabilirà un elenco di tali parti o apparecchiature secondo la procedura di cui all'articolo 57, tenendo conto delle informazioni disponibili su quanto segue: |
La Commissione stabilisce un elenco di tali parti o apparecchiature mediante atti delegati a norma dell'articolo 57, sulla base dei seguenti elementi: |
Emendamento 264 Proposta di regolamento Articolo 38 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Alla Commissione sarà eventualmente delegato il potere di approvare, ai sensi dell'articolo 57, un atto delegato che individui le parti e le apparecchiature di cui al 1° comma una volta immesse sul mercato. |
soppresso |
Emendamento 265 Proposta di regolamento Articolo 38 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. L'elenco di cui al 2° comma del paragrafo 1 può essere aggiornato e, se necessario, il modello e il sistema di numerazione del certificato di cui al paragrafo 4 nonché gli aspetti relativi alla procedura, ai requisiti che le parti devono soddisfare, alla marcatura, all'imballaggio e alle prove necessarie saranno sono stabiliti con la procedura di cui all'articolo 57. |
4. La Commissione stabilisce mediante atti di esecuzione il modello e il sistema di numerazione per il certificato di cui all'articolo 39, paragrafo 1, nonché tutti gli aspetti relativi alla procedura di cui al citato articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 55, paragrafo 2. |
Emendamento 266 Proposta di regolamento Articolo 38 – paragrafo 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. I requisiti possono essere basati sugli atti normativi elencati nell'allegato I o possono consistere in una comparazione tra la parte o l'apparecchiatura con le prestazioni del veicolo originale o, eventualmente, di una delle sue parti. In questi casi, i requisiti devono garantire che le parti o le apparecchiature non compromettano il funzionamento di sistemi essenziali per la sicurezza del veicolo o per la sua compatibilità ambientale. |
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 57 riguardo ai requisiti applicabili alle parti o apparecchiature di cui al paragrafo 1 del presente articolo. |
|
I requisiti possono essere basati sugli atti elencati nell'allegato I o possono consistere in una comparazione tra la parte o l'apparecchiatura con le prestazioni ambientali o di sicurezza del veicolo originale o, eventualmente, di una delle sue parti. In ogni caso i requisiti garantiscono che le parti o le apparecchiature non compromettano il funzionamento di sistemi essenziali per la sicurezza del veicolo o per la sua compatibilità ambientale. |
Emendamento 267 Proposta di regolamento Articolo 44 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può riconoscere l'equivalenza tra le condizioni o le disposizioni relative all'omologazione Ue per tipo di sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti previste dal presente regolamento e le procedure stabilite da regolamentazioni internazionali o di paesi terzi, nell'ambito di accordi multilaterali o bilaterali tra la Comunità e paesi terzi. |
soppresso |
Motivazione | |
L'articolo 44, paragrafo 1, dovrebbe essere soppresso. Si tratta di un fondamento normativo derivato che la sentenza della Corte di giustizia del 6 maggio 2008 (causa C-133/06) ha dichiarato incompatibile con i trattati. | |
Emendamento 268 Proposta di regolamento Articolo 44 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Le relazioni di prova complete, pubblicate sulla base dei codici standardizzati OCSE di cui all'allegato I, approvate secondo le norme generali dell'OCSE, possono essere usate in alternativa alle relazioni di prova elaborate ai sensi del presente regolamento o di altri regolamenti. |
2. Le relazioni di prova complete, pubblicate sulla base dei codici standardizzati OCSE di cui all'allegato I, possono essere usate in alternativa alle relazioni di prova elaborate ai sensi del presente regolamento o di altri regolamenti. |
Emendamento 269 Proposta di regolamento Articolo 47 – paragrafo 1 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. I fabbricanti devono permettere agli operatori indipendenti un accesso - senza restrizioni e standardizzato, facilmente utilizzabile e rapido - alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo attraverso i siti web. In particolare, tale accesso non deve essere discriminatorio rispetto all'assistenza o all'accesso di cui fruiscono i concessionari e le officine autorizzate. |
1. I fabbricanti forniscono ai concessionari, alle officine autorizzate e agli operatori indipendenti, senza distinzioni, un accesso facilmente utilizzabile e rapido alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo attraverso siti web, utilizzando un formato standardizzato. Tale accesso è messo a disposizione in maniera non discriminatoria. |
Emendamento 270 Proposta di regolamento Articolo 47 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Il software indispensabile per il corretto funzionamento dei sistemi di sicurezza e controllo ambientale è limitato alla riparazione e alla manutenzione; rimane quindi escluso il software per la modifica dei parametri e delle serie di dati. |
Emendamento 271 Proposta di regolamento Articolo 47 – paragrafo 1 – comma 2 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
In attesa dell'adozione, da parte della Commissione, di una norma comune in materia di comunicazione delle informazioni di cui al primo comma, queste ultime sono messe a disposizione in maniera omogenea in modo che possano essere utilizzate senza eccessive difficoltà. |
Emendamento 272 Proposta di regolamento Articolo 47 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. I fabbricanti distribuiscono sussidi di formazione sia agli operatori indipendenti che ai concessionari e alle officine autorizzate. |
2. I fabbricanti forniscono i sussidi di formazione e i necessari utensili ai concessionari, alle officine autorizzate e agli operatori indipendenti senza distinzioni. Essi forniscono altresì ai citati soggetti un'adeguata formazione in merito allo scaricamento del software e alla gestione dei codici diagnostici di guasto. |
Emendamento 273 Proposta di regolamento Articolo 47 – paragrafo 3 – alinea | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Le informazioni di cui al paragrafo 1 devono comprendere almeno tutto quanto segue: |
3. Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono tutte le seguenti: |
Motivazione | |
In contrasto con i principi di "regolamentazione intelligente" recentemente approvati dal Parlamento europeo, la valutazione d'impatto allegata al progetto di regolamento non contempla la questione delle informazioni sulla riparazione e la manutenzione. Un semplice "copia e incolla" delle disposizioni in materia applicabili ad auto e veicoli commerciali non appare adeguato. Come sottolineato nelle conclusioni del documento informativo sull'accesso alle informazioni riguardanti la riparazione e la manutenzione richiesto dalla commissione IMCO, è necessaria una legislazione in materia, specifica per i trattori, che tenga conto delle peculiarità di questi ultimi. | |
Emendamento 274 Proposta di regolamento Articolo 47 – paragrafo 3 – lettera a bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(a bis) tipo e modello del trattore; |
Emendamento 275 Proposta di regolamento Articolo 47 – paragrafo 3 – lettera g | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(g) numero di identificazione della calibratura del software applicabile a un tipo di veicolo; |
(g) codice articolo del software applicabile a un tipo di veicolo; |
Motivazione | |
Il software, al pari delle parti meccaniche (come il cambio o un bullone), è una componente del veicolo. Il software è dotato di un "codice articolo" che identifica le sue caratteristiche e i tipi di veicolo per i quali può essere scaricato, ovvero le informazioni attualmente fornite alle officine autorizzate. | |
Emendamento 276 Proposta di regolamento Articolo 47 – paragrafo 3 – lettera i | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(i) informazioni tecniche, monitoraggio bidirezionale e risultati di prova; |
(i) informazioni sui registri di dati, risultati di prova e dati tecnici; |
Emendamento 277 Proposta di regolamento Articolo 47 – paragrafo 3 – lettera j | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(j) unità di lavoro. |
soppresso |
Motivazione | |
L'obbligo in esame non è contemplato dai regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 rispettivamente relativi all'omologazione e alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione di auto e camion. Le unità di lavoro sono solitamente utilizzate dai fabbricanti per la gestione delle operazioni in garanzia. Poiché la garanzia non riguarda gli operatori indipendenti, l'informazione in oggetto non è necessaria. | |
Emendamento 278 Proposta di regolamento Articolo 47 – paragrafo 3 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
3 bis. L'accesso alle informazioni sul veicolo e la manutenzione riguardanti la comunicazione fra i trattori e le attrezzature trainate o montate di cui ai protocolli definiti dalla norma ISO 11783 può essere messo a disposizione anche attraverso consorzi di fabbricanti. |
Emendamento 279 Proposta di regolamento Articolo 47 – paragrafo 7 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
7. Al fine di progettare e costruire dispositivi e accessori destinati a trattori a carburanti alternativi, i costruttori forniscono, senza discriminazioni, le pertinenti informazioni OBD nonché le informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli a tutti i fabbricanti, gli installatori o le officine, interessati a dispositivi e accessori destinati a trattori a carburanti alternativi. |
7. Al fine di progettare e costruire dispositivi e accessori destinati a veicoli a carburanti alternativi, i costruttori forniscono, senza discriminazioni, le pertinenti informazioni OBD nonché le informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli a tutti i fabbricanti, gli installatori o le officine, interessati a dispositivi e accessori destinati a trattori a carburanti alternativi. |
Emendamento 280 Proposta di regolamento Articolo 47 – paragrafo 8 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Se in tale momento le informazioni non fossero ancora disponibili o conformi al presente regolamento e ai relativi provvedimenti d'attuazione, il fabbricante le fornisce entro 6 mesi dalla data di omologazione per tipo. |
Se le informazioni non fossero ancora disponibili o conformi al presente regolamento e agli atti delegati e di esecuzione, adottati a norma dello stesso, applicabili al momento della domanda di omologazione UE o nazionale per tipo, il fabbricante le fornisce entro 6 mesi dalla data di omologazione per tipo. |
Emendamento 281 Proposta di regolamento Articolo 47 – paragrafo 9 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
9. Se la conformità non viene provata entro tale periodo, l'autorità di omologazione adotta misure adeguate per garantirne il ripristino. |
9. Se la conformità non viene provata entro il termine indicato al secondo comma del paragrafo 8, l'autorità di omologazione adotta misure adeguate per garantirne il ripristino. |
Emendamento 282 Proposta di regolamento Articolo 47 – paragrafo 12 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
12. Alla Commissione viene delegato il potere di approvare ai sensi dell'articolo 57 un atto delegato che fissi prescrizioni tecniche dettagliate riguardo all'accesso alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione e stabilisca in particolare le modalità secondo cui deve essere fornita l'informazione sulla riparazione e la manutenzione del veicolo. |
12. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 57 riguardo alle prescrizioni dettagliate in materia di accesso alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione e, in particolare, alle modalità secondo cui deve essere fornita l'informazione sulla riparazione e la manutenzione del veicolo. |
Emendamento 283 Proposta di regolamento Articolo 47 – paragrafo 12 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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12 bis. Qualora l'applicazione delle prescrizioni in materia di informazione di cui al presente articolo si riveli inappropriata in relazione a un determinato tipo di veicolo per ragioni di proporzionalità, avuto riguardo, in particolare, al volume di produzione del tipo di veicolo in questione, la Commissione modifica le citate prescrizioni per mezzo di un atto delegato a norma dell'articolo 57, anche per quanto concerne le specifiche tecniche relative alle modalità di comunicazione delle informazioni. Laddove un provvedimento in tal senso sia giustificato, la modifica può comportare deroghe a una o più prescrizioni in materia di informazione. Le eventuali modifiche o deroghe lasciano in ogni caso impregiudicata la possibilità di conseguire gli obiettivi del presente articolo. |
|
Per quanto concerne i veicoli delle categorie R e S, ai fini dell'introduzione delle modifiche o delle deroghe di cui al primo comma la Commissione adotta un atto delegato alle medesime condizioni. |
Emendamento 284 Proposta di regolamento Articolo 49 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. I fabbricanti possono chiedere la corresponsione di un importo, ragionevole e proporzionato, per l'accesso alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli di cui al presente regolamento; |
1. I fabbricanti possono chiedere la corresponsione di un importo, ragionevole e proporzionato, per l'accesso alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli, gli utensili e i corsi di formazione di cui al presente regolamento. |
Emendamento 285 Proposta di regolamento Articolo 50 – titolo | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Sanzioni |
(L'articolo è spostato al Capo XIX - Disposizioni finali) |
Emendamento 286 Proposta di regolamento Articolo 50 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri stabiliscono le disposizioni in materia di sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento da parte dei costruttori e prendono tutti i provvedimenti necessari per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri comunicano tali disposizioni alla Commissione entro [i 6 mesi successivi alla pubblicazione del presente regolamento] e notificheranno alla Commissione immediatamente qualsiasi modifica successiva che le riguardi. |
1. Gli Stati membri stabiliscono le disposizioni in materia di sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento da parte dei costruttori e prendono tutti i provvedimenti necessari per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri comunicano tali disposizioni alla Commissione entro* e notificheranno alla Commissione immediatamente qualsiasi modifica successiva che le riguardi. |
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_______________ |
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* GU: inserire data: 24 mesi dopo la pubblicazione del presente regolamento. |
Emendamento 287 Proposta di regolamento Articolo 50 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 50 bis |
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Prescrizioni relative ai servizi tecnici |
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1. Ai fini della designazione a norma dell'articolo 51 e della notifica a norma dell'articolo 53, i servizi tecnici adempiono alle prescrizioni di cui ai paragrafi da 2 a 11 del presente articolo. |
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2. Fatto salvo l'articolo 51, paragrafo 1, i servizi tecnici sono istituiti nel rispetto del diritto nazionale di uno Stato membro e godono di personalità giuridica. |
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3. I servizi tecnici sono organismi terzi indipendenti dai processi di progettazione, fabbricazione, fornitura, assemblaggio, utilizzo o manutenzione del veicolo, del sistema, della componente o dell'entità tecnica indipendente che sono chiamati a valutare. |
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Un organismo appartenente a un'associazione di imprese o a una federazione professionale che rappresenta imprese coinvolte nella progettazione, nella fabbricazione, nella fornitura, nell'assemblaggio, nell'utilizzo o nella manutenzione di veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti oggetto di valutazioni, prove o ispezioni da parte dell'organismo stesso può essere ritenuto conforme ai requisiti di cui al primo comma, a condizione che siano dimostrate la sua indipendenza e l'assenza di qualsiasi conflitto di interesse. |
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4. Il progettista, il fabbricante, il fornitore, l'installatore, l'acquirente, il proprietario, l'utente o il responsabile della manutenzione dei veicoli, dei sistemi, delle componenti o delle entità tecniche indipendenti oggetto di valutazione, ovvero il rappresentante autorizzato di una delle citate parti, sono estranei ai servizi tecnici, all'alta dirigenza degli stessi e al personale addetto alle attività di valutazione. Non sono tuttavia preclusi l'uso dei veicoli, dei sistemi, delle componenti o delle entità tecniche indipendenti necessari per il funzionamento del servizio tecnico e l'utilizzo di tali veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti a scopo personale. |
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I servizi tecnici, gli alti dirigenti degli stessi e il personale addetto alle attività di valutazione, alle prove o alle ispezioni non intervengono direttamente nella progettazione, nella fabbricazione o costruzione, nella commercializzazione, nell'installazione, nell'utilizzo o nella manutenzione dei veicoli, dei sistemi, delle componenti o delle entità tecniche indipendenti in oggetto, né rappresentano le parti impegnate in tali attività. Essi non intraprendono alcuna attività che possa entrare in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o la loro integrità per quanto riguarda le attività di valutazione per cui sono notificati, con particolare riferimento ai servizi di consulenza. |
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I servizi tecnici garantiscono che le attività delle loro affiliate o dei loro subappaltatori non si ripercuotano sulla riservatezza, sull'obiettività o sull'imparzialità delle loro attività di valutazione della conformità. |
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5. I servizi tecnici e il relativo personale svolgono le attività di valutazione con la massima professionalità e competenza tecnica nel campo di volta in volta in questione e sono esenti da qualsivoglia pressione e incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che possa influenzare il loro giudizio o i risultati delle loro attività di valutazione, con particolare riferimento alle persone o ai gruppi di persone che hanno un interesse nei risultati di tali attività. |
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6. I servizi tecnici sono in grado di svolgere tutte le attività di valutazione della conformità loro assegnate e per le quali sono stati notificati, siano esse effettuate dai servizi tecnici stessi oppure per conto e sotto la responsabilità di questi ultimi. |
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7. I servizi tecnici dispongono in maniera permanente, per le singole attività di valutazione e per ogni tipo o categoria di veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti per cui sono stati notificati, di quanto segue: |
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(a) personale con conoscenze tecniche e un'adeguata esperienza sufficiente per lo svolgimento delle attività di valutazione; |
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(b) descrizioni delle procedure per le singole attività di valutazione, in modo che le procedure stesse siano trasparenti e riproducibili, nonché adeguate politiche e procedure che operino una distinzione tra le funzioni svolte in quanto servizio tecnico e le altre attività; |
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(c) procedure per lo svolgimento delle attività che tengano debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia del veicolo, del sistema, della componente o dell'entità tecnica indipendente in questione nonché della natura seriale o di massa del processo produttivo. |
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8. I servizi tecnici dispongono dei mezzi necessari per svolgere adeguatamente le funzioni tecniche e amministrative connesse alle attività di valutazione della conformità e hanno accesso a tutti gli strumenti o impianti occorrenti. |
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9. Il personale responsabile dell'esecuzione delle attività di valutazione della conformità dispone: |
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(a) di una solida formazione tecnica e professionale che includa tutte le attività di valutazione della conformità per le quali il servizio tecnico è stato notificato; |
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(b) di una soddisfacente conoscenza delle prescrizioni relative alle valutazioni effettuate e dell'autorità necessaria per eseguire tali valutazioni; |
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(c) di una conoscenza e di una comprensione adeguate delle prescrizioni in materia di sicurezza e ambiente nonché delle altre disposizioni pertinenti del presente regolamento e degli atti di cui all'allegato I; |
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(d) della capacità di redigere certificati e relazioni nonché di compilare registri attestanti lo svolgimento di valutazioni. |
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10. È garantita l'imparzialità dei servizi tecnici, dell'alta dirigenza degli stessi e del personale addetto alle valutazioni. |
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11. La remunerazione degli alti dirigenti e del personale addetto alle valutazioni dei servizi tecnici non dipende dal numero di valutazioni eseguite o dai risultati di tali valutazioni. |
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12. I servizi tecnici sottoscrivono un contratto di assicurazione per la responsabilità civile, a meno che detta responsabilità non competa allo Stato membro in base al relativo diritto nazionale o che lo Stato membro stesso non sia direttamente responsabile della valutazione della conformità. |
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13. Il personale dei servizi tecnici è tenuto al segreto professionale in relazione a tutte le informazioni di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni a norma del presente regolamento o di qualsiasi disposizione esecutiva di diritto interno, tranne che nei confronti delle autorità competenti dello Stato membro in cui esercita la propria attività. Sono tutelati i diritti di proprietà. |
Emendamento 288 Proposta di regolamento Articolo 50 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 50 ter |
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Affiliate e subappaltatori dei servizi tecnici |
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1. Le attività di un servizio tecnico possono essere subappaltate o eseguite da un'affiliata solo con il consenso del fabbricante. |
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2. Qualora un servizio tecnico subappalti funzioni specifiche connesse alla valutazione della conformità oppure ricorra a un'affiliata, esso garantisce che il subappaltatore o l'affiliata rispettino le prescrizioni di cui all'articolo 50 bis e informa l'autorità di notifica in merito. |
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3. I servizi tecnici si assumono la completa responsabilità per le attività affidate a subappaltatori o affiliate, indipendentemente dal luogo in cui gli stessi hanno sede. |
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4. I servizi tecnici mantengono a disposizione dell'autorità di notifica i pertinenti documenti riguardanti la valutazione delle qualifiche del subappaltatore o dell'affiliata e il lavoro eseguito da questi ultimi a norma del presente regolamento. |
Emendamento 289 Proposta di regolamento Articolo 51 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. I servizi tecnici designati dalle autorità nazionali ai fini del presente articolo devono essere conformi alle disposizioni del presente regolamento. |
1. I servizi tecnici designati dalle autorità di omologazione ai fini del presente articolo devono essere conformi alle disposizioni del presente regolamento. |
Emendamento 290 Proposta di regolamento Articolo 51 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. I servizi tecnici devono disporre di strumenti adeguati, di conoscenze tecniche specifiche e di comprovata esperienza nei vari campi trattati dal presente regolamento e dagli atti di cui all'allegato I. Essi devono soddisfare le norme indicate nell'atto delegato pertinente per le attività che svolgono. Questa prescrizione non vale tuttavia per l'ultima fase di una procedura di un'omologazione per tipo in più fasi di cui all'articolo 32, paragrafo 1. |
4. I servizi tecnici devono disporre di strumenti adeguati, di conoscenze tecniche specifiche e di comprovata esperienza nei vari campi trattati dal presente regolamento e dagli atti di cui all'allegato I. Inoltre, essi soddisfano le norme indicate nell'atto delegato di cui all'articolo 51 bis pertinente per le attività che svolgono. Questa prescrizione non vale tuttavia per l'ultima fase di una procedura di un'omologazione per tipo in più fasi. |
Emendamento 291 Proposta di regolamento Articolo 51 – paragrafo 6 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
6. Un fabbricante, o un subappaltatore che agisca in sua vece, può essere designato quale servizio tecnico per attività della categoria A solo nel caso di prescrizioni tecniche per le quali un atto delegato approvato ai sensi del presente regolamento permette delle prove interne. |
soppresso |
Emendamento 292 Proposta di regolamento Articolo 51 – paragrafo 8 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
8. Alla Commissione viene delegato il potere di approvare ai sensi dell'articolo 57 un atto delegato che fissi le norme che i servizi tecnici devono soddisfare e la procedura di valutazione cui essi devono essere sottoposti per garantire che abbiano lo stesso elevato standard di qualità in tutti gli Stati membri. |
soppresso |
Emendamento 293 Proposta di regolamento Articolo 51 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 51 bis |
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Servizi tecnici interni accreditati |
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1. I servizi tecnici interni accreditati dei fabbricanti possono essere utilizzati per lo svolgimento di attività di valutazione per le imprese di cui fanno parte, ma solo per le attività di categoria A relative alle prescrizioni tecniche per le quali un atto delegato adottato a norma del presente regolamento consente le prove interne. Tali organismi sono separati e distinti dall'impresa e non partecipano alla progettazione, alla produzione, alla fornitura, all'installazione o alla manutenzione dei veicoli, dei sistemi, delle componenti o delle entità tecniche indipendenti che sono chiamati a valutare. |
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2. I servizi tecnici interni accreditati soddisfano i seguenti requisiti: |
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(a) sono accreditati a norma del regolamento (CE) n. 765/2008; |
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(b) sono identificabili, al pari del relativo personale, per quanto concerne l'organizzazione e dispongono, all'interno dell'impresa di cui fanno parte, di metodi di comunicazione tali da garantirne e dimostrarne l'imparzialità al competente organismo nazionale di accreditamento; |
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(c) non sono responsabili, al pari del relativo personale, della progettazione, della fabbricazione, della fornitura, dell'installazione, del funzionamento o della manutenzione dei veicoli, dei sistemi, delle componenti o delle entità tecniche indipendenti che sono chiamati a valutare; essi non intraprendono alcuna attività che possa entrare in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o la loro integrità per quanto riguarda le rispettive attività di valutazione; |
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(d) forniscono i loro servizi esclusivamente alle imprese di cui fanno parte. |
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3. I servizi tecnici interni accreditati non sono notificati agli Stati membri o alla Commissione ai fini dell'articolo 53; su richiesta dell'autorità di notifica l'impresa di cui fanno parte o l'organismo nazionale di accreditamento trasmettono tuttavia le informazioni sul relativo accreditamento a detta autorità. |
Emendamento 294 Proposta di regolamento Articolo 51 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 51 ter |
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Procedure relative agli standard di qualità e alla valutazione dei servizi tecnici |
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Al fine di garantire che i servizi tecnici soddisfino lo stesso elevato standard di qualità in tutti gli Stati membri, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 57 riguardo agli standard che i servizi tecnici sono tenuti a soddisfare e alla procedura di valutazione dei servizi tecnici. |
Emendamento 295 Proposta di regolamento Articolo 53 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 53 bis |
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Modifiche delle notifiche |
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1. Qualora uno Stato membro notificante accerti o sia informato che un servizio tecnico non rispetta più le prescrizioni del presente regolamento o non adempie ai suoi obblighi, esso limita, sospende o ritira la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto delle citate prescrizioni o dell'inadempimento dei suddetti obblighi. Lo Stato membro notificante ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri. |
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2. In caso di limitazione, sospensione o ritiro della notifica, ovvero di cessazione dell'attività del servizio tecnico, lo Stato membro notificante adotta le misure necessarie a garantire che le pratiche di tale servizio tecnico siano evase da un altro servizio tecnico o siano tenute a disposizione delle competenti autorità di notifica e di vigilanza del mercato, su richiesta di queste ultime. |
Emendamento 296 Proposta di regolamento Articolo 53 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 53 ter |
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Contestazione della competenza dei servizi tecnici |
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1. La Commissione indaga su tutti i casi che ritiene dubbi, o che vengano portati alla sua attenzione in quanto tali, in relazione alla competenza di un servizio tecnico o al costante rispetto, da parte dello stesso, delle prescrizioni applicabili e delle responsabilità che gli competono. |
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2. Lo Stato membro notificante fornisce alla Commissione, su richiesta, tutte le informazioni relative al fondamento della notifica o del mantenimento della competenza del servizio tecnico interessato. |
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3. La Commissione garantisce la riservatezza di tutte le informazioni sensibili raccolte nel corso delle sue indagini. |
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4. Qualora accerti che un servizio tecnico non rispetta (o non rispetta più) le prescrizioni applicabili alla relativa notifica, la Commissione ne informa lo Stato membro notificante invitandolo ad adottare le misure correttive necessarie, ivi incluso, se del caso, il ritiro della notifica. |
Emendamento 297 Proposta di regolamento Articolo 53 quater (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 53 quater |
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Obblighi operativi dei servizi tecnici |
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1. I servizi tecnici eseguono le valutazioni della conformità nel rispetto delle procedure di valutazione di cui al presente regolamento. |
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2. Le valutazioni della conformità sono eseguite in maniera proporzionale evitando oneri superflui per gli operatori economici. I servizi tecnici svolgono le loro attività tenendo debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia del veicolo, del sistema, della componente o dell'entità tecnica indipendente in questione e della natura seriale o di massa del processo produttivo. |
|
3. In ogni caso, in sede di valutazione della conformità i servizi tecnici rispettano il grado di rigore e il livello di protezione necessari per la conformità del veicolo, del sistema, della componente o dell'entità tecnica indipendente alle disposizioni del presente regolamento. |
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4. Se un servizio tecnico rileva che un fabbricante non ha rispettato le prescrizioni del presente regolamento, esso invita l'autorità di omologazione per tipo a imporre a detto fabbricante l'obbligo di adottare le opportune misure correttive chiedendo altresì alla citata autorità di rilasciare un certificato di omologazione per tipo solo nel caso in cui le misure correttive adottate siano ritenute soddisfacenti dal servizio tecnico stesso. |
|
5. Se nel corso del controllo della conformità della produzione, a seguito del rilascio di un certificato di omologazione per tipo, un servizio tecnico rileva che un veicolo, un sistema, una componente o un'entità tecnica indipendente non sono più conformi al presente regolamento, esso invita l'autorità di omologazione per tipo a imporre al fabbricante l'obbligo di adottare le opportune misure correttive chiedendo altresì alla citata autorità di sospendere o ritirare il certificato di omologazione per tipo, a meno che il servizio tecnico stesso non ritenga soddisfacenti le misure correttive adottate. |
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6. Qualora non siano adottate misure correttive o comunque le stesse non siano ritenute soddisfacenti dal servizio tecnico, quest'ultimo invita l'autorità di omologazione per tipo a limitare, sospendere o ritirare, a seconda dei casi, il certificato di omologazione per tipo. |
Emendamento 298 Proposta di regolamento Articolo 53 quinquies (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 53 quinquies |
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Obblighi di informazione dei servizi tecnici |
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1. I servizi tecnici informano l'autorità di omologazione di: |
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(a) qualsiasi caso di non conformità a seguito della quale siano potenzialmente necessari il rifiuto, la limitazione, la sospensione o il ritiro di un certificato di omologazione per tipo; |
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(b) qualunque circostanza in grado di incidere sulla portata e sulle condizioni della relative notifiche; |
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(c) eventuali richieste di informazioni ricevute dalle autorità di vigilanza del mercato in relazione alle rispettive attività di valutazione. |
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2. Su richiesta dell'autorità di omologazione le attività di valutazione sono volte nell'ambito della pertinente notifica nonché di qualsiasi altra attività di competenza, ivi incluse quelle transfrontaliere e di subappalto. |
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3. I servizi tecnici forniscono agli altri servizi tecnici notificati a norma del presente regolamento che svolgono attività di valutazione simili in relazione ai medesimi veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti, informazioni pertinenti sulle questioni relative ai risultati negativi e, su richiesta, ai risultati positivi delle valutazioni. |
Emendamento 299 Proposta di regolamento Articolo 54 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Misure di attuazione |
soppresso |
Per stabilire le condizioni uniformi per attuare il presente regolamento, la Commissione, in conformità alla procedura di cui all'articolo 55, adotta atti esecutivi specificando le seguenti misure di attuazione: |
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1. le modalità dettagliate riguardanti le procedure di omologazione per tipo in conformità all'articolo 10, paragrafo 6 del presente regolamento; |
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2. i modelli della documentazione informativa e della scheda tecnica in conformità all'articolo 12, paragrafo 1 del presente regolamento; |
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3. un sistema di numerazione dei certificati di omologazione UE per tipo in conformità all'articolo 15 del presente regolamento; |
|
4. il modello di un certificato d'omologazione in conformità all'articolo 15, paragrafo 5 del presente regolamento; |
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5. il modello di un elenco di omologazioni UE per tipo di sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti conforme all'articolo 16, paragrafo 5 del presente regolamento; |
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6. il modello di un elenco di requisiti o di atti normativi applicabili in conformità all'articolo 16, paragrafo 6 del presente regolamento; |
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7. dettagli sulle disposizioni riguardanti la conformità della produzione in conformità all'articolo 19 del presente regolamento; |
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8. il modello di un certificato di conformità conforme all'articolo 24 del presente regolamento; |
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9. il modello del marchio di omologazione UE in conformità all'articolo 25 del presente regolamento. |
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Motivazione | |
L'articolo non è necessario in quanto le materie in relazione alle quali è conferito alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione sono già contemplate da precedenti articoli del regolamento. | |
Emendamento 300 Proposta di regolamento Articolo 55 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. La Commissione è assistita da un comitato denominato "Comitato tecnico per i veicoli agricoli" (TC-AV). |
1. La Commissione è assistita da un comitato denominato "Comitato tecnico per i veicoli agricoli" (TC-AV). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. |
Emendamento 301 Proposta di regolamento Articolo 55 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa. Il termine stabilito dall'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a 3 mesi. |
2. Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. |
Emendamento 302 Proposta di regolamento Articolo 55 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno. |
soppresso |
Emendamento 303 Proposta di regolamento Articolo 56 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. La Commissione può modificare, in conformità agli articoli 57, 58 e 59, gli allegati del presente regolamento. |
1. La Commissione può modificare, in conformità all'articolo 57, gli allegati del presente regolamento al fine di adeguarli ai progressi in ambito scientifico e tecnico. |
Emendamento 304 Proposta di regolamento Articolo 56 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Se, in applicazione della decisione 97/836/CE, vengono adottati nuovi regolamenti UNECE o modifiche a regolamenti UNECE in vigore ai quali l'Unione ha aderito, la Commissione, modifica di conseguenza l'allegato I del presente regolamento con atto delegato in conformità agli articoli 57, 58 e 59. |
soppresso |
Motivazione | |
Il paragrafo è superfluo in quanto la possibilità di modificare l'allegato I per aggiungere un regolamento UNECE è già prevista all'articolo 42. | |
Emendamento 305 Proposta di regolamento Articolo 57 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafo 4, all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 9, paragrafo 5, all'articolo 18, paragrafo 7, all'articolo 38 paragrafi 1, 2 e 3, all'articolo 47, paragrafo 10, all'articolo 51, paragrafo 8 e all'articolo 56 saranno attribuiti alla Commissione a tempo indeterminato. |
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. |
Emendamento 306 Proposta di regolamento Articolo 57 – paragrafo 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafo 4, all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 9, paragrafo 5, all'articolo 10, paragrafo 6, all'articolo 12, paragrafo 1, all'articolo 18, paragrafo 6, all'articolo 38, paragrafi 1 e 5, all'articolo 42, paragrafo 2, all'articolo 43, paragrafo 3, all'articolo 47, paragrafo12, all'articolo 47, paragrafo12 bis, secondo comma, all'articolo 51 ter e all'articolo 56 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da ... *. La Commissione elabora una relazione sulla delega di poteri al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. |
|
__________________ |
|
* GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento. |
Emendamento 307 Proposta di regolamento Articolo 57 – paragrafo 1 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1 ter. La delega di potere di cui all'articolo 7, paragrafo 4, all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 9, paragrafo 5, all'articolo 10, paragrafo 6, all'articolo 12, paragrafo 1, all'articolo 18, paragrafo 6, all'articolo 38, paragrafi 1 e 5, all'articolo 42, paragrafo 2, all'articolo 43, paragrafo 3, all'articolo 47, paragrafo 12, all'articolo 47, paragrafo 12 bis, secondo comma, all'articolo 51 ter e all'articolo 56 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega del potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. |
Emendamento 308 Proposta di regolamento Articolo 57 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2 bis. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, dell'articolo 8, paragrafo 4, dell'articolo 9, paragrafo 5, dell'articolo 10, paragrafo 6, dell'articolo 12, paragrafo 1, dell'articolo 18, paragrafo 6, dell'articolo 38, paragrafi 1 e 5, dell'articolo 42, paragrafo 2, dell'articolo 43, paragrafo 3, dell'articolo 47, paragrafo12, dell'articolo 47, paragrafo 12 bis, secondo comma, dell'articolo 51 ter e dell'articolo 56 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. |
Emendamento 309 Proposta di regolamento Articolo 57 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite dagli articoli 58 e 59. |
soppresso |
Emendamento 310 Proposta di regolamento Articolo 57 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Articolo 57 bis (nuovo) |
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Adozione degli atti delegati |
|
La Commissione adotta gli atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafo 4, all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 9, paragrafo 5, all'articolo 10, paragrafo 6, all'articolo 12, paragrafo 1, all'articolo 18, paragrafo 6, all'articolo 38, paragrafi 1 e 5, all'articolo 42, paragrafo 2, all'articolo 43, paragrafo 3, all'articolo 47, paragrafo12, all'articolo 47, paragrafo12 bis, secondo comma, all'articolo 51 ter e all'articolo 56 entro il 1° gennaio 2014. |
Emendamento 311 Proposta di regolamento Articolo 58 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Revoca della delega |
soppresso |
1. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono revocare in qualunque momento la delega dei poteri di cui all'articolo 7, paragrafo 4, all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 9, paragrafo 5, all'articolo 18, paragrafo 7, all'articolo 38 paragrafi 1, 2 e 3, all'articolo 47, paragrafo 10, all'articolo 51, paragrafo 8 e all'articolo 56. |
|
2. L'istituzione che ha iniziato una procedura interna per decidere se revocare la delega di poteri provvede a informarne l'altra istituzione e la Commissione entro un ragionevole lasso di tempo prima della decisione definitiva, indicando quali poteri delegati potrebbero essere revocati e gli eventuali motivi della revoca. |
|
3. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Questa prende effetto immediatamente o a una data ulteriore da precisare. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
|
Emendamento 312 Proposta di regolamento Articolo 59 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Obiezioni ad atti delegati |
soppresso |
1. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono presentare obiezioni contro un atto delegato entro il termine di 2 mesi dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, detto termine viene prorogato di 1 mese. |
|
2. Se allo scadere di tale termine né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno mosso obiezioni all'atto delegato o se, anteriormente a tale data, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della propria decisione di non muovere obiezioni, l'atto delegato entra in vigore alla data fissata nell'atto medesimo. |
|
3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio muovono obiezioni all'atto delegato adottato, quest'ultimo non entra in vigore. L'istituzione che muove obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni. |
|
Emendamento 313 Proposta di regolamento Articolo 60 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Il presente regolamento non invalida nessuna omologazione CE per tipo rilasciata a veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti prima della data stabilita dall'articolo 64, paragrafo 2. |
1. Il presente regolamento non invalida nessuna omologazione UE per tipo rilasciata a veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti prima della data indicata all'articolo 64, paragrafo 2 ter. |
Emendamento 314 Proposta di regolamento Articolo 60 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Le autorità di omologazione continueranno a rilasciare l'estensione dell'omologazione a tali veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti ai sensi della direttiva 2003/37/CE e a una qualunque delle direttive di cui all'articolo 56, paragrafo 2. |
2. Le autorità di omologazione continueranno a rilasciare l'estensione dell'omologazione ai veicoli, ai sistemi, alle componenti o alle entità tecniche indipendenti di cui al paragrafo 1 conformemente alla direttiva 2003/37/CE e a una qualunque delle direttive di cui all'articolo 62, paragrafo 1. |
Emendamento 315 Proposta di regolamento Articolo 61 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Entro l'1 gennaio 2018, gli Stati membri informano la Commissione dell'applicazione delle procedure di omologazione per tipo stabilite dal presente regolamento e in particolare dell'applicazione della procedura in più fasi. |
1. Entro [quattro anni dalla data indicata all'articolo 64, paragrafo 2 ter,] gli Stati membri informano la Commissione dell'applicazione delle procedure di omologazione per tipo stabilite dal presente regolamento e in particolare dell'applicazione della procedura in più fasi. |
Emendamento 316 Proposta di regolamento Articolo 61 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Sulla scorta delle informazioni fornite ai sensi del paragrafo 1, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del presente regolamento entro l'1 gennaio 2019. |
2. Sulla scorta delle informazioni fornite ai sensi del paragrafo 1, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del presente regolamento entro [cinque anni dalla data indicata all'articolo 64, paragrafo 2 ter]. |
Emendamento 317 Proposta di regolamento Articolo 61 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 61 bis |
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Macchine mobili non stradali |
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Entro il [1° gennaio 2014] la Commissione valuta la necessità di armonizzare le legislazioni degli Stati membri in materia di prescrizioni tecniche applicabili alle macchine mobili non stradali e ai loro sistemi e componenti presentando, ove opportuno, al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta volta ad assicurare un elevato livello di sicurezza stradale, tenendo conto della legislazione dell'Unione in vigore. |
Emendamento 318 Proposta di regolamento Articolo 62 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. A decorrere dall'1 gennaio 2014, la direttiva 2003/37/CE nonché le direttive 74/347/CEE, 76/432/CEE, 76/763/CEE, 77/537/CEE, 78/764/CEE, 80/720/CEE, 86/297/CEE, 86/298/CEE, 86/415/CEE, 87/402/CEE, 2000/25/CE, 2009/57/CE, 2009/58/CE, 2009/59/CE, 2009/60/CE, 2009/61/CE, 2009/63/CE, 2009/64/CE, 2009/66/CE, 2009/68/CE, 2009/75/CE, 2009/76/CE, 2009/144/CE sono abrogate. |
1. A decorrere dall'1° gennaio 2018, la direttiva 2003/37/CE nonché le direttive 74/347/CEE, 76/432/CEE, 76/763/CEE, 77/537/CEE, 78/764/CEE, 80/720/CEE, 86/297/CEE, 86/298/CEE, 86/415/CEE, 87/402/CEE, 2000/25/CE, 2009/57/CE, 2009/58/CE, 2009/59/CE, 2009/60/CE, 2009/61/CE, 2009/63/CE, 2009/64/CE, 2009/66/CE, 2009/68/CE, 2009/75/CE, 2009/76/CE, 2009/144/CE sono abrogate. |
Emendamento 319 Proposta di regolamento Articolo 64 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Esso-a si applica a decorrere dall'1 gennaio 2014. |
2. Esso si applica |
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(a) ai nuovi tipi di veicoli a decorrere dal 1° gennaio 2016; |
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(b) a tutti i nuovi veicoli a decorrere dal 1° gennaio 2018. |
- [1] GU C 54 del 19.2.2011, pag. 42.
MOTIVAZIONE
I. Proposta della Commissione
Obiettivo della proposta è stabilire una serie di norme armonizzate sulla produzione di veicoli agricoli e forestali (trattori, rimorchi e apparecchiature rimorchiate), al fine di garantire il funzionamento del mercato interno, senza tuttavia perdere di vista la necessità di un elevato livello di tutela dell'ambiente nonché di sicurezza stradale e sul posto di lavoro. Il regolamento proposto semplifica notevolmente l'attuale legislazione in materia di omologazioni, sostituendo 24 direttive di base e altre 35 direttive circa che le modificano. Il nuovo regolamento, con i suoi atti delegati o di esecuzione, è destinato a estendere gli obblighi stabiliti dalla legislazione attuale senza ridurre il livello di protezione odierno.
II. Posizione generale del relatore
Il relatore plaude alla proposta della Commissione che contribuisce alla competitività del settore, semplificando l'attuale legislazione in materia di omologazioni. Al fine di garantire un elevato livello di sicurezza stradale e del lavoro nonché di tutela dell'ambiente e di completare il mercato interno dei veicoli agricoli e forestali, il relatore ritiene opportuno introdurre una procedura di omologazione a livello di Unione per tutte le categorie di veicoli, che al tempo stesso tenga nel debito conto il rapporto costi/benefici, prestando particolare attenzione alle piccole e medie imprese.
Nell'elaborare la presente relazione, il relatore ha consultato tutti i soggetti interessati (produttori di veicoli, fornitori, distributori di ricambi, meccanici, utenti e sindacati) e ha tenuto conto altresì del dibattito svoltosi in occasione dell'audizione organizzata dalla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori il 12 aprile 2011.
(a) Prescrizioni di sicurezza e rapporto con la "direttiva macchine"[1]
La Commissione propone di escludere i trattori agricoli e forestali dall'ambito di applicazione della "direttiva macchine", nell'ottica di ridurre il numero di atti giuridici applicabili ai trattori, promuovendo la semplificazione e una migliore regolamentazione.
Il relatore desidera sottolineare che i trattori agricoli e forestali potrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione della "direttiva macchine", qualora il nuovo regolamento e i suoi atti delegati estendano integralmente le prescrizioni correnti stabilite dalla direttiva macchine, attualmente applicabili ai trattori, al fine di evitare qualsivoglia lacuna giuridica e di garantire il mantenimento del livello di sicurezza odierno.
Il relatore è consapevole del fatto che al momento la Commissione sta effettuando una valutazione di tutti i rischi attualmente disciplinati dalla "direttiva macchine" per garantire che essi continuino a rientrare nel campo di applicazione del presente regolamento.
Il relatore sottolinea l'importanza di tale esercizio, ma osserva che esso avrebbe dovuto essere completato preferibilmente nella fase prelegislativa, al fine di garantire che gli articoli 7 e 8 della proposta della Commissione disciplinino le prescrizioni corrispondenti della "direttiva macchine".
A questo proposito, il relatore desidera ribadire che gli atti delegati che saranno adottati a norma del presente regolamento possono contenere solo le prescrizioni tecniche che attuano le disposizioni fondamentali del regolamento e che tali atti non possono stabilire alcuna nuova prescrizione. Durante l'elaborazione delle disposizioni del presente regolamento i colegislatori devono dunque vigilare per assicurarsi che esse disciplinino adeguatamente tutti i rischi.
Al tal fine, il relatore ha introdotto una serie di prescrizioni agli articoli 7 (sicurezza funzionale) e 8 (sicurezza sul posto di lavoro), in base ai requisiti in materia di salute e sicurezza stabiliti dalla "direttiva macchine", che non sembrano contemplati nella proposta della Commissione.
Il Consiglio e la Commissione sono invitati ad analizzare con attenzione tali disposizioni, al fine di garantire l'inserimento di tutte le prescrizioni necessarie negli articoli 7 e 8, nonché nell'allegato I del regolamento, affinché esse continuino a essere applicate a tutte le categorie di trattori.
(b) Conformità al nuovo quadro legislativo e alle altre normative dell'Unione in materia di omologazione
Il relatore ha presentato un numero significativo di emendamenti che intendono adeguare le disposizioni del presente regolamento alla decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti, al fine di migliorare l'applicazione e l'esecuzione del nuovo regolamento. Tali disposizioni specificano le responsabilità degli operatori economici nella catena di fornitura e delle autorità di vigilanza, in particolare per quanto riguarda la vigilanza successiva all'immissione sul mercato (post-market) e il controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione europea.
Inoltre, sono state rafforzate le disposizioni relative a enti o organismi a cui gli Stati membri possono delegare alcuni compiti di valutazione, al fine di garantire condizioni di concorrenza eque ed evitare distorsioni della concorrenza dovute all'applicazione di diversi livelli di rigore e di prestazione da parte delle organizzazioni terze durante le prove, le ispezioni e le valutazioni di veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti.
L'importante opera di adeguamento, che tiene conto anche degli sforzi paralleli del gruppo di lavoro "Armonizzazione tecnica" del Consiglio, e le disposizioni contenute nella proposta di regolamento relativo all'omologazione dei veicoli a motore, a due o tre ruote, e dei quadricicli e alla vigilanza del mercato[2] spiegano il numero elevato di emendamenti inseriti nel progetto di relazione.
(c) Accesso alle informazioni per la riparazione e la manutenzione dei veicoli
Il relatore è consapevole della crescente complessità dei veicoli, dovuta prima di tutto al maggior numero di componenti elettroniche che non possono essere soggette alle "tradizionali" riparazioni meccaniche, ma che possono essere riparate solo in base a specifiche informazioni relative alle caratteristiche elettroniche dei veicoli. L'accesso illimitato e non discriminatorio a tali informazioni è quindi fondamentale per la corretta riparazione e manutenzione dei veicoli.
Pare che attualmente i produttori di trattori applichino un sistema basato principalmente su accordi esclusivi tra produttori, concessionari e officine autorizzate. Sebbene tali accordi esclusivi potrebbero essere conformi alle norme in materia di concorrenza, resta da chiarire se, a lungo termine, il mancato accesso alle informazioni per la riparazione e la manutenzione dei veicoli, stabilito dalla legislazione in materia di omologazioni, non contribuisca a rafforzare questo sistema, impedendo l'accesso al mercato alle officine indipendenti. Non si può escludere, inoltre, che, fatti salvi gli accordi di esclusiva, le officine indipendenti, situate a volte in remote regioni rurali dell'UE, debbano riparare i trattori in caso di emergenza o di problemi minori.
Il fatto che l'accesso alle informazioni per la manutenzione e la riparazione sia una questione di significativa rilevanza economica, data la consistente quota di profitti generata dal mercato dei prezzi di ricambio, porta a dibattiti molto controversi, sebbene il legislatore cerchi di perseguire un approccio attentamente equilibrato verso entrambe le parti (produttori e operatori indipendenti) che non dispongono di mezzi comparabili per rappresentare i propri interessi.
Il relatore ritiene che occorra trovare il giusto equilibrio della situazione, garantendo che l'accesso alle informazioni tecniche sia garantito in modo completo, tenendo conto della tutela dei consumatori, della concorrenza leale nonché delle questioni in materia di sicurezza, ambiente e proprietà intellettuale.
(d) Macchine mobili (categoria U)
La Commissione ha inserito nella sua proposta una nuova categoria di veicoli che comprende le macchine mobili non stradali (categoria U), consentendo al produttore di scegliere se richiedere l'omologazione a norma del presente regolamento e se uniformarsi ai pertinenti requisiti nazionali. La proposta della Commissione riconosce un divario nel funzionamento del mercato interno, ma risulta incompleta nella definizione dei requisiti per la nuova categoria istituita.
Il settore delle macchine mobili non stradali offre numerosi prodotti diversificati e utilizzati in svariati settori (agricoltura, edilizia, movimentazione dei materiali). Le macchine mobili non stradali sono già soggette alla legislazione dell'Unione (direttive 2006/42/CE - direttiva macchine, 97/68/CE - emissione di inquinanti), 2004/108/CE - compatibilità elettromagnetica, 2000/14/CE - emissione acustica ambientale) che non si applica ai trattori ed è in contrasto con la struttura del regolamento proposto.
Le attuali direttive applicabili alle macchine mobili non stradali non stabiliscono tuttavia prescrizioni armonizzate per la sicurezza stradale. Il relatore ritiene che, per completare il mercato interno e garantire un elevato livello di sicurezza stradale, sia necessario sviluppare uno strumento adeguato a livello di Unione per armonizzare le disposizioni relative alle macchine mobili.
A tal fine, il relatore propone di escludere le macchine mobili (categoria U) dall'ambito di applicazione del regolamento, ma esorta tuttavia la Commissione a valutare la necessità di armonizzare i requisiti tecnici e le procedure di valutazione della conformità applicabili a tali macchine nonché ad avanzare una proposta legislativa quanto prima possibile.
(e) Veicoli di servizio fuoristrada (ATV) e veicoli "Side-by-Side" (SbS)
Il relatore è consapevole del fatto che i veicoli fuoristrada abbiano dimostrato il loro valore nelle applicazioni agricole e forestali e che una parte delle aziende produttrici ne ha richiesto l'inserimento nel presente regolamento. Egli ritiene che tali veicoli, spesso utilizzati per il trasporto su strada o a scopo ricreativo, abbiano caratteristiche tecniche diverse rispetto ai trattori e debbano quindi essere omologati a norma del regolamento che si applica ai veicoli di categoria L[3]3, al fine di garantire la coerenza legislativa.
Si potrebbero prevedere eventualmente requisiti diversi per i veicoli fuoristrada progettati appositamente per scopi di servizio, che dovrebbero comunque assicurare un elevato livello di sicurezza Il relatore ha seguito da vicino il dibattito parallelo sull'inserimento di tali veicoli nel regolamento per i veicoli di categoria L e auspica una soluzione adeguata che affronti le specificità di questi veicoli. Il relatore attende inoltre i risultati dello studio commissionato dalla Commissione sui cosiddetti veicoli "Side-by-Side" per valutare la categoria di omologazione più consona a tali veicoli.
(f) Emendamenti tecnici
Il relatore ha presentato inoltre un numero significativo di emendamenti che intendono chiarire alcuni aspetti tecnici e garantire una maggiore coerenza del testo.
III. Conclusioni
Il presente progetto di relazione analizza le questioni fondamentali che meritano di essere esaminate attentamente nella proposta, al fine di semplificare il dibattito in commissione. Sebbene il relatore si riservi il diritto di presentare altri emendamenti dopo aver ulteriormente esaminato la proposta della Commissione e tenuto altre consultazioni, in questa fase è sua intenzione avviare un dibattito fruttuoso in seno alla commissione e attende dunque ulteriori suggerimenti.
- [1] Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione)
- [2] 2 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli e alla vigilanza del mercato
- [3] 3 V. nota 2.
PROCEDURA
Titolo |
Omologazione di veicoli agricoli o forestali |
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Riferimenti |
COM(2010)0395 – C7-0204/2010 – 2010/0212(COD) |
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Presentazione della proposta al PE |
23.7.2010 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
IMCO 7.9.2010 |
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Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula |
ITRE 7.9.2010 |
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Pareri non espressi Decisione |
ITRE 29.9.2010 |
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Relatore(i) Nomina |
Pier Antonio Panzeri 25.10.2010 |
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Esame in commissione |
30.11.2010 |
22.3.2011 |
12.4.2011 |
30.8.2011 |
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23.11.2011 |
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Approvazione |
5.12.2011 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
31 0 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Cristian Silviu Buşoi, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Jürgen Creutzmann, Cornelis de Jong, Christian Engström, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Kurt Lechner, Toine Manders, Phil Prendergast, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Anna Hedh, Liem Hoang Ngoc, María Irigoyen Pérez, Othmar Karas, Constance Le Grip, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Konstantinos Poupakis, Amalia Sartori, Marc Tarabella, Wim van de Camp |
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Deposito |
16.12.2011 |
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