RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca riguardo ad alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria per alcuni Stati membri che si trovano o che rischiano di trovarsi in gravi difficoltà in materia di stabilità finanziaria
21.12.2011 - (COM(2011)0484 – C7‑0219/2011 – 2011/0212(COD)) - ***I
Commissione per la pesca
Relatore: João Ferreira
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca riguardo ad alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria per alcuni Stati membri che si trovano o che rischiano di trovarsi in gravi difficoltà in materia di stabilità finanziaria
(COM(2011)0484 – C7‑0219/2011 – 2011/0212(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0484),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0219/2011),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 27 ottobre 2011[1],
– visto il parere del Comitato delle regioni[2],
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per la pesca (A7-0447/2011),
1. adotta la sua posizione in prima lettura facendo propria la proposta della Commissione;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
(8) Ungheria, Lettonia e Romania hanno ottenuto detta assistenza finanziaria mediante le decisioni di esecuzione 2009/102/CE del 4 novembre 2009, 2009/290/CE del 20 gennaio 2009 e 2009/459/CE del 26 giugno 2009. |
(8) Ungheria, Lettonia e Romania hanno ottenuto detta assistenza finanziaria mediante le decisioni di esecuzione 2009/102/CE del 4 novembre 2009, 2009/290/CE del 20 gennaio 2009 e 2009/459/CE del 26 maggio 2009. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
(9) Il periodo di disponibilità dell'assistenza ai sensi dei regolamenti (UE) n. 407/2010 e (CE) n. 332/2002 è stabilito nelle rispettive decisioni di esecuzione del Consiglio. La decisione del Consiglio che concedeva assistenza all'Ungheria è scaduta il 4 novembre 2010. |
(9) Il periodo durante il quale l'Irlanda, l'Ungheria, la Lettonia, il Portogallo e la Romania possono beneficiare di tale assistenza è stabilito nelle rispettive decisioni di esecuzione del Consiglio. Il periodo durante il quale l'Ungheria poteva usufruire di tale assistenza è scaduto il 4 novembre 2010. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 9 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
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(9 bis) Il periodo durante il quale la Grecia può beneficiare dell'assistenza finanziaria ai sensi dell'accordo "Intercreditor" e dell'accordo "Loan Facility" è diverso per ogni Stato membro partecipante a tali strumenti. Ai fini del presente regolamento è necessario che lo Stato membro che presenta richiesta di beneficiare della deroga ai sensi del presente regolamento indichi chiaramente nella richiesta la data a partire dalla quale ritiene giustificato che la deroga gli sia applicata a norma del presente regolamento. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
(10) L'11 luglio 2011 i ministri delle finanze dei diciassette Stati membri appartenenti all'area dell'euro hanno firmato il trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità (European Stability Mechanism). Si prevede che entro il 2013 tale meccanismo assumerà il ruolo attualmente svolto dallo European Financial Stability Facility e dal meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (European Financial Stabilisation Mechanism). |
(10) L'11 luglio 2011 i ministri delle finanze dei diciassette Stati membri appartenenti all'area dell'euro hanno firmato il trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità (European Stability Mechanism). Ai sensi di tale trattato, che è una conseguenza della decisione del Consiglio europeo del 25 marzo 2011, tale meccanismo assumerà, entro il 2013, il ruolo attualmente svolto dallo European Financial Stability Facility e dal meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (European Financial Stabilisation Mechanism). Il presente regolamento dovrebbe pertanto già tenere conto di tale futuro meccanismo. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 10 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
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(10 bis) Nelle sue conclusioni del 23 e 24 giugno 2011 il Consiglio europeo accoglie favorevolmente l’intenzione della Commissione di rafforzare le sinergie fra il programma di prestiti per la Grecia e i fondi dell’Unione, e appoggia gli sforzi compiuti per incrementare la capacità della Grecia di assorbire fondi dell'Unione al fine di promuovere la crescita e l’occupazione grazie a un riorientamento verso il miglioramento della competitività e la creazione di posti di lavoro. Il Consiglio europeo accoglie altresì con favore e appoggia l'elaborazione da parte della Commissione, insieme agli Stati membri, di un programma globale di assistenza tecnica alla Grecia. Il presente regolamento contribuisce a questi sforzi volti a rafforzare tali sinergie. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 6 Proposta di regolamento Considerando 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
(11) Al fine di agevolare la gestione dei finanziamenti dell'Unione, di contribuire ad accelerare gli investimenti nelle regioni e negli Stati membri interessati e di incrementare la disponibilità dei finanziamenti per l'economia, è necessario consentire l'incremento dei pagamenti intermedi provenienti dal FEP per gli Stati membri che si trovano in gravi difficoltà in termini di stabilità finanziaria, in ragione di un importo corrispondente a dieci punti percentuali rispetto al tasso di cofinanziamento applicabile a ciascun asse prioritario. |
(11) Al fine di agevolare la gestione dei finanziamenti dell'Unione, di contribuire ad accelerare gli investimenti nelle regioni e negli Stati membri interessati e di incrementare la disponibilità dei finanziamenti per l'economia, è necessario consentire, in casi giustificati, in via temporanea e fatto salvo il periodo di programmazione 2014 - 2020, l'incremento dei pagamenti intermedi provenienti dal FEP, in ragione di un importo corrispondente a dieci punti percentuali rispetto al tasso di cofinanziamento applicabile a ciascun asse prioritario, per gli Stati membri che si trovano in gravi difficoltà in termini di stabilità finanziaria e che hanno chiesto di beneficiare di tale misura, che comporta una corrispondente riduzione a livello di controparte nazionale. Dato il carattere temporaneo di tale aumento e al fine di mantenere i tassi di cofinanziamento originari come punto di riferimento per il calcolo degli importi aumentati in via temporanea, i cambiamenti derivanti dall'applicazione del meccanismo non dovrebbero riflettersi nel piano finanziario incluso nei programmi operativi. Dovrebbe, tuttavia, essere possibile aggiornare i programmi operativi per concentrare i fondi su competitività, crescita e occupazione e per allineare i loro traguardi e obiettivi alla diminuzione del totale dei finanziamenti disponibili. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 7 Proposta di regolamento Considerando 11 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
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(11 bis) Lo Stato membro che richiede alla Commissione di beneficiare della deroga di cui al presente regolamento dovrebbe indicare chiaramente, nella sua richiesta, la data a partire dalla quale ritiene che la deroga sia giustificata. Nella sua richiesta, lo Stato membro interessato dovrebbe fornire tutte le informazioni necessarie per consentire alla Commissione di appurare, in base ai dati sulla situazione macroeconomica e fiscale dello Stato membro, che non sono disponibili risorse per la controparte nazionale. Andrebbe altresì dimostrato che un aumento dei pagamenti derivante dalla concessione della deroga è necessario per garantire il proseguimento dell'attuazione dei programmi operativi e che i problemi di capacità di assorbimento persistono anche ricorrendo ai massimali applicabili ai tassi di cofinanziamento di cui all'articolo 53, paragrafo 3. Lo Stato membro interessato dovrebbe anche fornire il riferimento alla pertinente decisione del Consiglio o ad altro strumento giuridico a norma del quale è ammissibile a beneficiare della deroga. Occorre che la Commissione disponga di un periodo adeguato, a partire dalla presentazione della richiesta, per verificare la correttezza delle informazioni presentate e sollevare eventuali obiezioni. Al fine di rendere la deroga efficace e operativa, è inoltre necessario prevedere che, in assenza di obiezioni da parte della Commissione, la richiesta dello Stato membro si presuma fondata. Se obietta alla richiesta dello Stato membro, la Commissione dovrebbe adottare al riguardo una decisione motivata. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 8 Proposta di regolamento Considerando 12 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
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(12 bis) È necessario assicurare un'adeguata rendicontazione sull'utilizzo degli importi aumentati messi a disposizione degli Stati membri che beneficiano di un aumento temporaneo dei pagamenti intermedi ai sensi del presente regolamento. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 9 Proposta di regolamento Considerando 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
(13) Al termine del periodo in cui è stato fornito un sostegno finanziario, i risultati delle valutazioni svolte ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, possono indicare la necessità di verificare, tra le altre cose, se la riduzione del cofinanziamento nazionale non comporti uno scollamento rispetto agli obiettivi originariamente stabiliti. Una simile valutazione potrebbe sfociare nella revisione del programma operativo. |
(13) Al termine del periodo in cui è stato fornito un sostegno finanziario, le valutazioni svolte ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, possono rendere necessario verificare, tra le altre cose, se la riduzione del cofinanziamento nazionale non comporti uno scollamento rispetto agli obiettivi originariamente stabiliti. Una simile valutazione potrebbe sfociare nella revisione del programma operativo. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 10 Proposta di regolamento Considerando 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
(14) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca. |
soppresso | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 11 Proposta di regolamento Considerando 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
(15) Dato che la crisi senza precedenti che interessa i mercati finanziari mondiali e la recessione economica hanno seriamente danneggiato la stabilità economica di molti Stati membri, è necessario reagire rapidamente in modo da limitare le conseguenze sull'economia nel suo complesso: per tale ragione occorre che il presente regolamento entri in vigore il prima possibile e venga applicato retroattivamente per i periodi in cui gli Stati membri hanno ricevuto assistenza finanziaria dall'Unione o da altri Stati membri dell'area dell'euro per poter affrontare gravi difficoltà in materia di stabilità finanziaria, |
(15) Dato che la crisi senza precedenti che interessa i mercati finanziari mondiali e la recessione economica hanno seriamente danneggiato la stabilità economica di molti Stati membri, è necessario reagire rapidamente in modo da limitare le conseguenze sull'economia nel suo complesso: per tale ragione occorre che il presente regolamento entri in vigore il prima possibile. Vista la situazione eccezionale in cui si trovano gli Stati membri interessati, il presente regolamento dovrebbe essere applicato retroattivamente, a partire dall'esercizio finanziario 2010 o dalla data in cui è messa a disposizione l'assistenza finanziaria, a seconda dello status dello Stato membro richiedente, per i periodi in cui gli Stati membri hanno ricevuto assistenza finanziaria dall'Unione o da altri Stati membri dell'area dell'euro per poter affrontare gravi difficoltà in materia di stabilità finanziaria, | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 12 Proposta di regolamento Considerando 15 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
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(15 bis) Quando è previsto un aumento temporaneo dei pagamenti intermedi, esso andrebbe considerato anche nel contesto delle restrizioni di bilancio cui sono confrontati tutti gli Stati membri, e tali restrizioni di bilancio dovrebbero adeguatamente riflettersi nel bilancio generale dell'Unione europea. Inoltre, dato che l'obiettivo principale del meccanismo è far fronte alle specifiche difficoltà attuali, la sua applicazione dovrebbe essere limitata nel tempo. Il meccanismo dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dal 1º gennaio 2010 e avere una durata limitata fino al 31 dicembre 2013. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 13 Proposta di regolamento Considerando 15 ter (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
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(15 ter) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca1. | ||||||||||||||||||||||||||||||
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______________ | ||||||||||||||||||||||||||||||
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1 GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 14 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 Regolamento (CE) n. 1198/2006 Articolo 76 – paragrafo 3 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 15 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 Regolamento (CE) n. 1198/2006 Articolo 76 – paragrafo 3 ter (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 16 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 Regolamento (CE) n. 1198/2006 Articolo 77 – paragrafo 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 17 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 Regolamento (CE) n. 1198/2006 Articolo 77 – paragrafo 2 – lettera a | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 18 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 Regolamento (CE) n. 1198/2006 Articolo 77 – paragrafo 2 – lettera b | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 19 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 Regolamento (CE) n. 1198/2006 Articolo 77 – paragrafo 2 – lettera c | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 20 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 2 Regolamento (CE) n. 1198/2006 Articolo 77 bis (nuovo) – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 21 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 2 Regolamento (CE) n. 1198/2006 Articolo 77 bis (nuovo) – paragrafo 1 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 22 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 2 Regolamento (CE) n. 1198/2006 Articolo 77 bis (nuovo) – paragrafo 1 ter (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 23 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 2 Regolamento (CE) n. 1198/2006 Articolo 77 bis (nuovo) – paragrafo 1 quater (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 24 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 2 Regolamento (CE) n. 1198/2006 Articolo 77 bis (nuovo) – paragrafo 1 quinquies (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 25 Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 2 – alinea | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tuttavia, si applica retroattivamente ai seguenti Stati membri a partire dalla messa a disposizione dell'assistenza finanziaria: |
Tuttavia, si applica retroattivamente ai seguenti Stati membri: nel caso di Irlanda, Grecia e Portogallo, a partire dalla data in cui l'assistenza finanziaria è stata messa a disposizione di tali Stati membri ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 3, e, nel caso di Ungheria, Lettonia e Romania, a partire dal 1º gennaio 2010. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 26 Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 2 – lettera a | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
a) Irlanda: a partire dal 10 dicembre 2010; |
soppresso | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 27 Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 2 – lettera b | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
b) Grecia: a partire dall'11 maggio 2010; |
soppresso | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 28 Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 2 – lettera c | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
c) Lettonia: a partire dal 23 gennaio 2009; |
soppresso | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 29 Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 2 – lettera d | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
d) Ungheria: a partire dal 5 novembre 2008; |
soppresso | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 30 Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 2 – lettera e | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
e) Portogallo: a partire dal 24 maggio 2011; |
soppresso | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 31 Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 2 – lettera f | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
f) Romania: a partire dall'11 maggio 2009. |
soppresso |
MOTIVAZIONE
Proposta della Commissione
La Commissione riconosce che il perdurare della crisi economica e finanziaria esercita una pressione sempre più forte sulle risorse finanziarie nazionali. Ritiene pertanto che, in un simile contesto, garantire la corretta attuazione dei programmi di coesione assuma un'importanza particolare come strumento per iniettare fondi nell'economia. Tuttavia, i problemi di liquidità derivanti dalle restrizioni di bilancio ostacolano l'attuazione dei programmi, in particolare negli Stati membri più duramente colpiti dalla crisi.
Al fine di garantire che tali Stati membri continuino ad attuare concretamente i programmi del Fondo europeo per la pesca (FEP) ed eroghino i finanziamenti per i progetti, la proposta della Commissione contiene disposizioni che consentirebbero di aumentare gli importi versati a questi paesi durante il periodo in cui beneficiano dei meccanismi di sostegno. In pratica, si propone di applicare una maggiorazione di dieci punti percentuali ai tassi di cofinanziamento applicabili all'asse prioritario dei programmi, per quanto concerne le spese nuovamente certificate presentate durante il periodo in questione.
Nell'applicare detta maggiorazione, il tasso di cofinanziamento del programma non può superare di oltre dieci punti percentuali i massimali previsti all'articolo 53, paragrafo 3, del regolamento relativo al FEP (75% e 50% rispettivamente per le regioni ammissibili e non ammissibili, a titolo dell'obiettivo della convergenza).
Tale aumento non comporterà oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio complessivo, dal momento che la dotazione finanziaria totale del FEP per i paesi e i programmi interessati durante il periodo in questione non sarà modificata.
Posizione del relatore
La crisi economica e finanziaria che attraversa l'Unione si declina in modo diverso secondo gli Stati membri.
Le principali politiche e linee guida che hanno determinato il percorso del processo di integrazione hanno portato, in particolare negli ultimi dieci anni, ad un'accentuazione delle disparità e degli squilibri all'interno dell'UE. Le disuguaglianze esistenti si esplicano in molteplici aspetti. Uno di questi concerne la capacità di accedere ai fondi dell'Unione e di utilizzarli.
Da molto tempo ormai gli sforzi nazionali richiesti, unitamente alle restrizioni agli investimenti pubblici imposte in nome del Patto di stabilità, hanno ostacolato il pieno sfruttamento dei fondi dell'UE proprio da parte dei paesi economicamente più deboli, che ne hanno maggiormente bisogno. L'obiettivo della coesione ne risulta in tal modo compromesso.
I cosiddetti programmi di assistenza finanziaria, in particolare i più recenti, di competenza del FMI, della BCE e della Commissione europea, hanno notevolmente aggravato questa situazione. Le scelte politiche operate nel quadro di questi programmi stanno conducendo i paesi destinatari degli interventi e i loro popoli ad una recessione economica drammatica e profonda, accompagnata dalla distruzione di una parte importante del tessuto economico e sociale, che colpisce tanto la capacità di investimento del settore privato (in particolare delle PMI) quanto gli investimenti pubblici, ridotti in alcuni casi ai minimi storici.
Le comunità costiere maggiormente dipendenti dalla pesca non sfuggono a questo scenario generale. Ma, nella fattispecie, allo scenario generale si sommano anni di declino e di destrutturazione – risultato dell'evoluzione specifica verificatasi nel settore.
Pertanto, la proposta della Commissione di aumentare il cofinanziamento dell'Unione a favore dei paesi che incontrano le maggiori difficoltà, riducendo proporzionalmente lo sforzo nazionale richiesto per utilizzare i fondi, costituisce da molto tempo un imperativo e purtroppo giunge tardivamente.
Nel caso concreto del FEP, conformemente alla terza relazione annuale sull'applicazione del FEP (2009), "le misure di austerità nazionale hanno limitato il cofinanziamento nazionale" e "i beneficiari privati [...] sono stati quelli maggiormente colpiti dalla crisi creditizia", il che ha determinato una diminuzione del tasso di assorbimento del finanziamento disponibile. Nella medesima relazione, la Commissione afferma che "assisterà gli Stati membri nell'attuazione del programma grazie a una migliore concezione delle misure", indicando segnatamente la possibilità di ricorrere a facilitatori, in vista di una migliore utilizzazione del FEP. Inoltre, occorre rilevare il fatto perverso che i finanziamenti sono stati destinati in maggioranza alla demolizione di navi e di conseguenza non hanno assolutamente contribuito alla crescita dell'attività economica, anzi, al contrario.
Ancorché tardiva, la proposta della Commissione è accolta con soddisfazione. Data l'urgenza della sua approvazione, il relatore propone di adottarla in prima lettura nella forma in cui l'ha presentata la Commissione, nonostante presenti alcuni limiti. Egli non può, tuttavia, astenersi dal formulare alcune osservazioni e raccomandazioni, che auspica la Commissione tenga nella debita considerazione:
– La Commissione dovrà valutare in quale misura queste modifiche del regolamento in questione effettivamente "consentiranno agli Stati membri interessati di accedere ai finanziamenti necessari per sostenere progetti e la ripresa economica". Va notato che le restrizioni agli investimenti imposte dai cosiddetti programmi di assistenza possono, anche alle nuove condizioni, continuare ad ostacolare la mobilitazione dello sforzo nazionale richiesto (15% e 40% rispettivamente per le regioni ammissibili e non ammissibili, a titolo dell'obiettivo della convergenza). Pertanto, la Commissione dovrà prendere in considerazione o la necessità di eliminare le suddette restrizioni agli investimenti, o la possibilità di ridurre ulteriormente il cofinanziamento nazionale.
– Occorre sottolineare che la proposta della Commissione non aumenta la dotazione messa a disposizione di ciascuno dei paesi in difficoltà. Il risultato pratico della riduzione dello sforzo nazionale consisterà nell'incanalare nel settore un ammontare complessivo di fondi di investimento comparativamente più limitato. Le prospettive di crescita aperte dagli investimenti effettuati saranno quindi inferiori. È il principio stesso della coesione che viene rimesso in causa, ragion per cui la Commissione dovrà esaminare la possibilità di aumentare i fondi a disposizione dei suddetti paesi. Inoltre, le regole che disciplinano la compensazione dei disavanzi dei conti pubblici dovranno separare le spese di investimento dal resto delle spese pubbliche, giacché le prime non devono essere considerate, in modo da non sovrapporre il consolidamento di bilancio alla crescita economica, senza la quale, nel medio - lungo termine, tale consolidamento diventerà impraticabile.
– Oltre alle misure volte a favorire un più alto tasso di assorbimento degli stanziamenti del FEP da parte degli Stati membri, è necessario riorientare le priorità dello stesso FEP, essenzialmente verso il sostegno a favore dell'attività produttiva (rinnovo e ammodernamento delle flotte in modo da rafforzarne la sostenibilità, miglioramento della selettività degli attrezzi da pesca, sostituzione dei motori ecc.) e dello sviluppo delle comunità costiere.
– Il regolamento (CE) n. 861/2006, che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare, altro importante strumento finanziario dell'Unione nel settore della pesca, non è oggetto della presente proposta della Commissione. Detto regolamento prevede finanziamenti in settori fondamentali – relazioni internazionali, governance, raccolta di dati e pareri scientifici, nonché controllo ed esecuzione della PCP – in cui le difficoltà di cofinanziamento nazionale si fanno parimenti sentire. Alcuni di questi settori sono determinanti per una gestione sostenibile della pesca, basata sulla conoscenza. Dal momento che le percentuali di cofinanziamento dell'Unione sono in generale relativamente basse (di solito non più del 50%), è difficile capire perché il suddetto regolamento non sia anch'esso contemplato dalla proposta presentata oggi dalla Commissione.
PROCEDURA
Titolo |
Modifica del regolamento (CE) n. 1198/2006 relativo al Fondo europeo per la pesca |
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Riferimenti |
COM(2011)0484 – C7-0219/2011 – 2011/0212(COD) |
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Presentazione della proposta al PE |
1.8.2011 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
PECH 13.9.2011 |
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Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula |
BUDG 13.9.2011 |
CONT 13.9.2011 |
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Pareri non espressi Decisione |
BUDG 8.9.2011 |
CONT 22.9.2011 |
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Relatore(i) Nomina |
João Ferreira 26.9.2011 |
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Esame in commissione |
10.10.2011 |
23.11.2011 |
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Approvazione |
20.12.2011 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
19 0 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Antonello Antinoro, Kriton Arsenis, Alain Cadec, João Ferreira, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Dolores García-Hierro Caraballo, Carl Haglund, Werner Kuhn, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Guido Milana, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Struan Stevenson, Catherine Trautmann |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Jean-Paul Besset, Chris Davies, Raül Romeva i Rueda, Antolín Sánchez Presedo |
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Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Giovanni La Via |
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Deposito |
21.12.2011 |
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