RACCOMANDAZIONE relativa al progetto di decisione del Consiglio concernente la conclusione di un accordo tra l'Unione europea e il Governo della Repubblica di Indonesia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei
20.12.2011 - (13238/2011 – C7‑0242/2011 – 2010/0132(NLE)) - ***
Commissione per i trasporti e il turismo
Relatore: Brian Simpson
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sul progetto di decisione del Consiglio concernente la conclusione di un accordo tra l'Unione europea e il Governo della Repubblica di Indonesia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei
(13238/2011 – C7‑0242/2011 – 2010/0132(NLE))
(Approvazione)
Il Parlamento europeo,
– visto il progetto di decisione del Consiglio (13238/2011),
– visto l'accordo tra l'Unione europea e il Governo della Repubblica di Indonesia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (10843/3/2010),
– vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 100, paragrafo 2, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7‑0242/2011),
– visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento,
– vista la raccomandazione della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0448/2011),
1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica di Indonesia.
MOTIVAZIONE
Introduzione
Nel settore del trasporto aereo internazionale, le relazioni tra Stati membri e paesi terzi sono disciplinate tradizionalmente da accordi bilaterali sui servizi aerei. Nel 2002, la Corte di giustizia dell'UE ha deciso che le clausole di designazione nazionali contenute negli accordi bilaterali violano il diritto dell'UE, in quanto consentono a un paese terzo di rifiutare, revocare o sospendere i permessi o le autorizzazioni di un vettore aereo designato da uno Stato membro, ma di cui una quota rilevante della proprietà o il controllo effettivo non facciano capo a tale Stato membro o a suoi cittadini. Tale situazione è stata considerata discriminatoria nei confronti dei vettori dell'UE stabiliti sul territorio di uno Stato membro ma che sono di proprietà o sono controllati da cittadini di altri Stati membri. Si è in presenza di una violazione dell'articolo 49 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che garantisce ai cittadini degli Stati membri che hanno esercitato la loro libertà di stabilimento lo stesso trattamento che lo Stato membro ospitante accorda ai propri cittadini. Vi sono anche altri aspetti, come la concorrenza, in relazione ai quali sarebbe necessario assicurare la conformità con il diritto dell'UE modificando o integrando le disposizioni vigenti contenute negli accordi bilaterali sui servizi aerei fra Stati membri e paesi terzi.
Di conseguenza, la Commissione ha negoziato l'Accordo che sostituisce alcune disposizioni degli esistenti 19 accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra Stati membri dell'UE e l'Indonesia.
Aspetti principali dell'accordo
Articolo 2 (clausola di designazione): Onde evitare discriminazioni tra i vettori aerei dell'UE, le clausole di designazione nazionali, riferite ai vettori aerei dello Stato membro che è parte dell'accordo bilaterale, sono sostituite da una clausola di designazione dell'UE, riferita a tutti i vettori dell'UE. L'obiettivo è concedere a tutti i vettori aerei dell'UE un accesso non discriminatorio alle rotte tra gli Stati membri dell'UE interessati e l'Indonesia.
Articolo 3 (Sicurezza): La disposizione garantisce che le disposizioni in materia di sicurezza previste dagli accordi bilaterali siano applicabili alle situazioni in cui il controllo regolamentare su un vettore aereo è esercitato da uno Stato membro diverso dallo Stato membro che ha designato tale vettore aereo.
Articolo 4 (Tassazione del carburante per la navigazione aerea): Mentre negli accordi bilaterali tradizionali si tende a esentare i voli internazionali dalla tassazione del carburante, la direttiva 2003/96/CE del Consiglio permette tale tassazione per le operazioni all'interno dell'UE, purché siano soddisfatte determinate condizioni. L'accordo mira a estendere tale diritto degli Stati membri alle compagnie aeree indonesiane che intendano operare voli intra-Unione.
Articolo 5 (Compatibilità con le norme in materia di concorrenza): L'articolo vieta qualsivoglia pratica anticoncorrenziale
L'accordo è stato firmato il 29 giugno 2011 e le due parti hanno convenuto di applicare le disposizioni dell'accordo dal momento della firma nell'attesa della sua entrata in vigore. Per poterlo concludere, il Consiglio necessita dell'approvazione del Parlamento europeo. In base all'articolo 81 del suo regolamento il Parlamento si pronuncia con una sola votazione e non può essere presentato alcun emendamento all'accordo stesso.
Il relatore suggerisce che la commissione TRAN esprima parere favorevole sulla conclusione dell'accordo.
ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE
Approvazione |
20.12.2011 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
39 0 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Ville Itälä, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Artur Zasada |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Michael Gahler, Dominique Riquet, Anna Rosbach, Oldřich Vlasák, Janusz Władysław Zemke |
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Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Kristiina Ojuland |
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