RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 302/2009 concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

21.12.2011 - (COM(2011)0330 – C7‑0154/2011 – 2011/0144(COD)) - ***I

Commissione per la pesca
Relatore: Raül Romeva i Rueda


Procedura : 2011/0144(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A7-0449/2011

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 302/2009 concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

(COM(2011)0330 – C7‑0154/2011 – 2011/0144(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0330),

–   visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0154/2011),

–   visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 26 ottobre 2011[1],

–   visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per la pesca e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7‑0449/2011),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento  1

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) La Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) ha adottato la raccomandazione 10-04, che modifica il piano di ricostituzione pluriennale per il tonno rosso. Al fine di ricostituire lo stock, la raccomandazione prevede un'ulteriore riduzione del totale ammissibile di catture, il rafforzamento delle misure intese a ridurre la capacità di pesca e il potenziamento delle misure di controllo, in particolare per quanto concerne le operazioni di trasferimento e ingabbiamento.

(1) La Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) ha adottato la raccomandazione 10-04, che modifica il piano di ricostituzione pluriennale per il tonno rosso. Al fine di ricostituire lo stock, la raccomandazione prevede un'ulteriore riduzione del totale ammissibile di catture, il rafforzamento delle misure intese a ridurre la capacità di pesca e il potenziamento delle misure di controllo, in particolare per quanto concerne le operazioni di trasferimento e ingabbiamento, nonché

ulteriori pareri sull'individuazione di zone di riproduzione e sulla creazione di santuari da sviluppare entro il 2012.

Motivazione

La raccomandazione dell'ICCAT evidenzia come urgente la necessità di individuare correttamente le zone di riproduzione. Tutte le PCC dovrebbero tenere conto del fatto che la protezione delle zone di riproduzione sarà fondamentale per il successo finale del piano di ricostituzione.

Emendamento  2

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 10

Regolamento (CE) n. 302/2009

Articolo 24 – paragrafo 8 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Se l'indagine non è conclusa entro 10 giorni lavorativi o se da essa risulta che il numero e/o il peso medio del tonno rosso è superiore del 10% a quello dichiarato dall'operatore dell'allevamento, la PCC di bandiera o lo Stato membro responsabile della nave da cattura emette un ordine di rilascio per i quantitativi in eccesso.

Se l'indagine non è conclusa entro 10 giorni lavorativi o se da essa risulta che il numero e/o il peso medio del tonno rosso è superiore del 10% a quello dichiarato dall'operatore dell'allevamento, la PCC di bandiera o lo Stato membro responsabile della nave da cattura emette un ordine di rilascio per il numero e/o il peso in eccesso.

Motivazione

I riferimenti specifici al numero e al peso sono già stati utilizzati nello stesso paragrafo e non devono essere modificati. La medesima formulazione è utilizzata anche nella raccomandazione dell'ICCAT. Il termine "quantitativi" è meno preciso.

  • [1]  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

MOTIVAZIONE

Nel novembre 2010, a Parigi, la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) ha modificato il proprio piano pluriennale di ricostituzione degli stock orientali di tonno rosso. In quanto parte contraente dell'ICCAT, l'Unione europea ha l'obbligo di recepire tali modifiche nel diritto dell'UE. La presente relazione verte sulla proposta della Commissione a tale riguardo.

Contesto

La gestione della pesca del tonno rosso ha una storia lunga, complessa e, almeno per il momento, priva di successo. Sebbene questo stock venga sfruttato da millenni, i veri problemi sono iniziati negli anni '90, in seguito all'introduzione della pratica dell'ingabbiamento per ingrassare il tonno rosso per il mercato giapponese. La domanda del mercato giapponese è stata soddisfatta attraverso un aumento incontrollato (e, nel caso dell'UE, fortemente sovvenzionato) delle dimensioni della flotta di pescherecci dediti alla pesca dello stock mediterraneo con reti a circuizione.

La complessità di questo tipo di pesca e la necessità di un controllo costante da parte dell'ICCAT sono dimostrate dal volume della normativa in materia. Negli ultimi vent'anni sono state adottate 64 misure di gestione, di cui 13 ancora in vigore. Due di esse rivestono particolare importanza. La prima è il piano di ricostituzione che nel 2006, al momento della sua prima adozione, contava 14 pagine, allegati compresi. Nel corso delle modifiche successive, apportate nel 2008, 2009 e ancora nel 2010, il piano è arrivato a 30 pagine. La seconda è il programma di documentazione delle catture, adottato nel 2007 e modificato nel 2008 e 2009. Questo documento conta 18 pagine ed è quindi relativamente breve. La legislazione dell'UE non è meno voluminosa.

La pesca del tonno rosso orientale è quindi quella disciplinata in modo più severo nell'UE e, con tutta probabilità, una delle più regolamentate del mondo.

Tuttavia la necessità di adottare misure di gestione così dettagliate e rigorose e di rafforzarle su base quasi annua suggerisce che l'ICCAT stenti a stare al passo con l'evoluzione di questo tipo di pesca in termini sia di monitoraggio e controllo delle sue attività, sia di limitazione del suo impatto sullo stock. La maggior parte delle disposizioni di queste normative intende rispondere alla complessità delle operazioni di ingabbiamento e ingrasso del tonno, che creano numerose lacune nella legislazione. Nel 2008 la diffusione della pesca illegale, il superamento dei contingenti nazionali, l'inesattezza delle dichiarazioni e altri problemi (sia nell'UE che nei paesi terzi) erano talmente generalizzati che un gruppo indipendente incaricato di valutare i risultati ottenuti dall'ICCAT ha definito la gestione della pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo "una vergogna internazionale".

L'UE e i suoi Stati membri stanziano ingenti somme nel tentativo di assicurare il rispetto di queste norme. Nel 2010, ad esempio, l'Agenzia di controllo della pesca e gli Stati membri hanno fatto intervenire 27 navi di ispezione e 11 aeroplani ed elicotteri.

Anche se investimenti così cospicui in materia di controllo hanno indubbiamente portato a una maggiore osservanza delle norme, almeno per quanto concerne la pesca dell'UE, lo storico problema della pesca eccessiva (da parte dell'UE e di paesi terzi), l'attuale entità delle catture della pesca INN e il grado di conformità delle altre parti contraenti continuano a destare numerose preoccupazioni.

Situazione attuale

La situazione dello stock di tonno rosso dell'Atlantico orientale e del Mediterraneo è da molti anni controversa. La valutazione circostanziata più recente è stata condotta nel 2010 dal comitato scientifico dell'ICCAT, l'SCRS (i dati sono stati aggiornati nel 2011).

Dalla valutazione emergono gli elementi seguenti:

· una "significativa diminuzione delle catture" è stata registrata nel 2008 e nel 2009 (i dati relativi al 2010 sono incompleti, in quanto alcuni paesi non hanno dichiarato le catture);

· vi sono indicazioni di un aumento del novellame in alcune parti dell'habitat;

· le ultime tendenze in termini di biomassa mostrano un aumento in alcuni scenari e una diminuzione in altri;

· il tasso di mortalità alieutica sembra continuare ad aumentare per i pesci più giovani, mentre quello relativo ai pesci più vecchi ha subito una diminuzione negli ultimi anni;

· la ricostituzione potrebbe essere raggiunta entro il 2019 con un livello di catture pari a zero ed entro il 2022 con l'attuale livello di catture.

Tuttavia questi aspetti di per sé positivi sono stati associati a importanti riserve:

· sono necessari indicatori indipendenti dalla pesca per assicurare una valutazione più affidabile;

· nonostante i miglioramenti dei dati, permangono "significative limitazioni in relazione ai dati per la valutazione 2010";

· il recente tasso di mortalità alieutica è troppo elevato e la biomassa è troppo ridotta per consentire il rispetto degli obiettivi dell'ICCAT;

· le analisi "sono notoriamente compromesse da varie fonti di incertezza non ancora quantificate", tra cui lo stato degli stock nel 2009, il livello delle catture della pesca INN e la produttività del tonno rosso;

· il "significativo eccesso di capacità" che permane continua a essere fonte di preoccupazioni e potrebbe consentire di catturare facilmente quantitativi di pesce nettamente superiori rispetto ai contingenti.

In breve la situazione è decisamente migliore rispetto anche solo a pochi anni fa, ma potrebbe cambiare in modo piuttosto drastico mentre le valutazione future cercheranno di far fronte agli attuali problemi.

Occorre inoltre osservare che sono stati sollevati dubbi in merito alla validità di alcuni dei dati relativi alla pesca. In base a un recente studio[1] basato sull'analisi dei documenti commerciali, si stima che nel 2010 siano state commercializzate oltre 32 000 tonnellate di tonno rosso, mentre il totale ammissibile di catture (TAC) per il 2010 era pari a 13 500 tonnellate. Anche se il tonno commercializzato non comprende necessariamente solo quello catturato lo stesso anno, un divario così ampio richiede un'indagine approfondita, dato che l'eccesso di catture rispetto ai contingenti rischia di compromettere le possibilità di conseguire la ricostituzione e il relativo calendario. Altre preoccupazioni riguardano le stime utilizzate dall'SCRS per la riduzione della capacità[2].

Il piano di ricostituzione dell'ICCAT "proseguirà fino al 2022, con l'obiettivo di raggiungere una biomassa corrispondente al rendimento massimo sostenibile (BMSY) con una probabilità almeno del 60%". Tuttavia la direttiva quadro dell'UE sulla strategia per l'ambiente marino (MSFD) fa obbligo all'Unione europea di conseguire un "buono stato ecologico" (che corrisponde alla BMSY) entro il 2020, ossia due anni prima. Il piano di ricostituzione dell'ICCAT è quindi meno ambizioso della legislazione dell'UE, ed entrambi si prefiggono obiettivi nettamente inferiori rispetto alla dichiarazione di Johannesburg di quasi dieci anni fa, che si proponeva il raggiungimento della BMSY entro il 2015.

Proposta della Commissione

Il piano di ricostituzione del tonno rosso dell'ICCAT è stato frequentemente modificato e rafforzato. Le modifiche oggetto della presente relazione risalgono al novembre 2010 e sono finalizzate a:

· ridurre il TAC da 13 500 a 12 900 tonnellate (anche se il TAC non è incluso nel regolamento in esame);

· potenziare i vari aspetti del controllo, in particolare per quanto concerne il trasferimento del tonno dalle reti alle gabbie;

· fornire gli ulteriori dettagli necessari per i piani di pesca annuali, i piani di gestione della capacità e i piani di ispezione degli Stati membri;

· rafforzare le misure intese a ridurre la capacità di pesca;

· estendere all'Atlantico orientale e al Mediterraneo il periodo di divieto di pesca per le imbarcazioni con reti a circuizione;

· vietare le operazioni congiunte di pesca con le imbarcazioni che non battono bandiera dell'UE;

· introdurre varie disposizioni volte ad aumentare le capacità di ispezione e di osservazione;

· modificare di conseguenza gli allegati.

L'UE non può che adottare queste modifiche, dato che sono state decise da un'organizzazione internazionale senza che l'UE presentasse obiezioni. Il relatore esprime pertanto il suo pieno appoggio al riguardo.

Adeguatezza delle misure di gestione dell'ICCAT

La pesca del tonno rosso presenta alcune particolarità. Molti altri tipi di pesca utilizzano un gran numero di attrezzi, si svolgono in un'ampia area geografica e sono condotti da navi battenti svariate bandiere (tra cui bandiere di paesi in via di sviluppo e sviluppati, nonché bandiere di inadempimento). Tuttavia a rendere diversa la pesca del tonno rosso è l'altissimo prezzo che il pesce raggiunge sul mercato e il grado di concentrazione del mercato in un solo paese, il Giappone. Questi fattori hanno portato al ruolo dominante che le operazioni combinate di pesca con reti a circuizione e ingrasso del tonno ricoprono in questo settore, spiegando molti dei problemi del passato.

Se, da un lato, i profitti economici legati alla pesca sono talmente cospicui da incoraggiare attivamente la pesca INN e altre attività illegali, dall'altro l'elevata percentuale di pesce introdotto in un unico paese dovrebbe, in teoria, rendere meno problematico il controllo del mercato. Questo spiega le ampie misure in termini di gestione e controllo previste dal piano di ricostituzione, nonché il dettagliato programma di documentazione delle catture inteso a monitorare il commercio internazionale.

Tuttavia, partecipando alle riunioni dell'ICCAT ed esaminando le misure di gestione adottate, si ha l'impressione che essa sia sempre almeno un passo indietro nell'adattarsi alle attività di pesca attuali. Il settore dispone di mezzi molto più ingenti per sviluppare strumenti e pratiche di pesca nuovi, ma con un impatto non necessariamente minore, per riuscire a evitare le misure di controllo e per mettere a punto nuove modalità di trasporto del tonno che non rientrino nel campo di applicazione delle complesse procedure di monitoraggio, controllo e sorveglianza (MCS) in vigore. Molto spesso i membri dell'ICCAT non hanno semplicemente i mezzi (economici, amministrativi, tecnologici) per assicurare il controllo della pesca. Inoltre, in molti casi, a mancare è la volontà politica. Il risultato di questa situazione è dato dalle modifiche annuali apportate tanto al piano di ricostituzione quanto al programma di documentazione delle catture.

Inoltre, come osservato in precedenza, il piano di ricostituzione dell'ICCAT è meno ambizioso della legislazione interna dell'UE.

In base alle suddette considerazioni, il relatore ritiene che per l'ICCAT sia infine venuto il momento di cambiare approccio e giocare d'anticipo, invece di continuare a sforzarsi di restare al passo. La Commissione europea ha spesso cercato, senza grande successo, di indurre l'ICCAT a fare ulteriori progressi e a intervenire con maggiore rapidità. È tempo che l'UE adotti rigorose misure precauzionali, come previsto dall'Accordo delle Nazioni Unite sulla conservazione delle risorse alieutiche, invece di continuare a essere ostacolata dall'ICCAT.

L'UE potrebbe adottare immediatamente due misure.

Nell'ambito della revisione del 2008 del piano di ricostituzione del tonno rosso è stato chiesto all'SCRS di identificare le principali zone di riproduzione del tonno rosso nel Mediterraneo, al fine di creare santuari marini. Nel 2010 l'SCRS ha individuato le sei zone seguenti:

 

Alcune parti di queste sei zone rientrano nella giurisdizione dell'UE, mentre altre si trovano nelle acque internazionali. Nulla impedisce all'UE di dichiararle aree marine protette o santuari per il tonno rosso e di vietarvi la pesca durante la stagione della riproduzione. Un passo di questo genere sarebbe tra l'altro coerente con la legislazione dell'UE in materia di ambiente (MSFD, Natura 2000, ecc.). Con un'unica, coraggiosa iniziativa l'UE potrebbe così dare un contributo fondamentale alla conservazione del tonno rosso e aumentare sensibilmente le possibilità di ricostituzione dello stock. Una dichiarazione di chiusura della pesca durante la stagione della riproduzione stabilita unilateralmente dall'UE si applicherebbe ai pescherecci battenti bandiera UE in tutte le sei zone e a quelli battenti bandiera di paesi terzi solo nelle acque che rientrano nella giurisdizione dell'Unione (nelle zone 1, 2 e 3). Il fatto che l'UE abbia il 56% del TAC del tonno rosso significa che la tentazione di uscire dal registro dell'UE per pescare in tali acque sarebbe minima.

Il piano di ricostituzione impone un peso minimo di 30 kg per il tonno rosso. Esistono tuttavia tre deroghe: tonni rossi di peso minimo di 8 kg possono essere sbarcati da tonniere con lenze a canna e imbarcazioni con lenze trainate nell'Atlantico, da navi impegnate nella pesca costiera o artigianale nel Mediterraneo o a scopo di allevamento nel Mar Adriatico. Quest'ultimo tipo di pesca è condotto da navi industriali con reti a circuizione ed è difficilmente giustificabile. L'UE potrebbe rimuovere questa deroga per i propri pescherecci.

Gli emendamenti per l'attuazione di tali misure sono stati presentati. Queste due azioni di gestione migliorerebbero sensibilmente le possibilità di ricostituzione del tonno rosso nel Mediterraneo. Insieme, esse aumenterebbero le probabilità di successo del piano di ricostituzione e le possibilità di raggiungere gli obiettivi prima del 2022, assicurando così la conformità con la legislazione interna dell'UE. Per questa ragione è stato presentato un terzo emendamento agli obiettivi del piano.

Il relatore deplora che i suoi emendamenti non siano stati presi in considerazione dalla commissione.

PARERE della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (6.10.2011)

destinato alla commissione per la pesca

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 302/2009 concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo
(COM(2011)0330 – C7‑0154/2011 – 2011/0144(COD))

Relatore per parere: Daciana Octavia Sârbu

BREVE MOTIVAZIONE

Le riserve di tonno rosso dell'Atlantico hanno subito, nel corso degli anni, una drastica riduzione ed è necessaria un'azione urgente per proteggerle. In tale contesto, la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), di cui l'UE è parte contraente (PCC), ha approvato, in occasione della sua riunione annuale del 2010, una nuova raccomandazione . La raccomandazione 10/04 mira ad aumentare le misure di protezione del tonno rosso, modificando il piano di ricostituzione pluriennale già concordato. Le modifiche comprendono una riduzione del totale ammissibile di catture ed un potenziamento delle misure di controllo utilizzate per attuare il piano di ricostituzione, in particolare quelle di controllo relative alle operazioni di ingabbiamento e di trasferimento. L'obiettivo della proposta della Commissione è quello di recepire questa nuova raccomandazione dell'ICCAT nel diritto comunitario.

Considerato che la raccomandazione ICCAT è già stato adottata a livello internazionale, vi è un margine limitato per modificare il testo della trasposizione. Vi sono, tuttavia, alcune modifiche che potrebbero essere apportate al fine di migliorare la proposta.

1. Conformità agli altri obblighi di legge

Oltre alla raccomandazione ICCAT, l'UE è vincolata da altri obblighi di legge per quanto riguarda gli stock ittici e l'ambiente marino. Il più significativo è forse la direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino, che obbliga gli Stati membri a raggiungere un "buono stato ecologico delle acque marine" entro il 2020. La decisione 2010/477 della Commissione, che definisce criteri e standard metodologici relativi al buono stato ecologico delle acque marine, dispone che le popolazioni di tutti i pesci sfruttati commercialmente restino "entro limiti biologicamente sicuri".

Considerato che, ai sensi dell'articolo 7 del TFUE, l'UE assicura la coerenza tra la sua legislazione e le sue politiche, è necessario riflettere gli obblighi contenuti nella direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino nel piano di ricostituzione pluriennale per il tonno rosso.

2. Operazioni di ingabbiamento

Con la definizione "operazioni di ingabbiamento", si fa riferimento al trasferimento del tonno rosso a fini di ingrasso o di allevamento. Una sezione del testo ICCAT, che si riferisce alla determinazione della PCC competente nei casi in cui un allevamento si trovi al di fuori della giurisdizione di una PCC, è stata omessa dal testo di recepimento. Sarebbe opportuno inserirla al fine di individuare la PCC competente in questo specifico contesto.

3. Zone di riproduzione

Il testo ICCAT sottolinea l'importanza dell'individuazione e della tutela delle zone di riproduzione. La commissione per l'ambiente dovrebbe ribadire il significato di tale elemento, poiché è probabile che sia fondamentale per la riuscita di qualsiasi piano di ricostituzione.

EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la commissione per la pesca, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) La Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) ha adottato la raccomandazione 10-04, che modifica il piano di ricostituzione pluriennale per il tonno rosso. Al fine di ricostituire lo stock, la raccomandazione prevede un'ulteriore riduzione del totale ammissibile di catture, il rafforzamento delle misure intese a ridurre la capacità di pesca e il potenziamento delle misure di controllo, in particolare per quanto concerne le operazioni di trasferimento e ingabbiamento.

(1) La Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) ha adottato la raccomandazione 10-04, che modifica il piano di ricostituzione pluriennale per il tonno rosso. Al fine di ricostituire lo stock, la raccomandazione prevede un'ulteriore riduzione del totale ammissibile di catture, il rafforzamento delle misure intese a ridurre la capacità di pesca e il potenziamento delle misure di controllo, in particolare per quanto concerne le operazioni di trasferimento e ingabbiamento e prevede ulteriori pareri sull'individuazione di zone di riproduzione e la creazione di santuari da sviluppare entro il 2012.

Motivazione

La raccomandazione dell'ICCAT evidenzia come urgente la necessità di individuare correttamente le zone di riproduzione. Tutte le PCC dovrebbe tener conto del fatto che la protezione delle zone di riproduzione sarà fondamentale per il successo finale del piano di ricostituzione.

Emendamento  2

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis) Benché il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, miri a garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche nel quadro della politica comune della pesca, la situazione relativa alla sostenibilità del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo desta notevole preoccupazione a causa dell'elevato tasso di mortalità per pesca e della ridotta biomassa dello stock riproduttore.

Emendamento  3

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis) La politica e la legislazione dell'Unione in materia di tonno rosso devono essere coerenti con l'obiettivo di garantire uno sfruttamento delle risorse marine biologiche che ricostituisca e mantenga le popolazioni in buona salute delle specie sfruttate al di sopra dei livelli che possono consentire la massima resa sostenibile entro il 2015, ove possibile, adottati in occasione del Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile del 2002;

Emendamento  4

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis) La politica e la legislazione dell'Unione in relazione al tonno rosso dovrebbero essere coerenti con la direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino)1 e la decisione della Commissione 2010/477/UE del 1 ° settembre 2010 sui criteri e gli standard metodologici relativi al buono stato ecologico delle acque marine2, ai sensi delle quali gli Stati membri sono tenuti ad adottare misure volte a garantire che, entro e non oltre il 2020, la biomassa riproduttiva di tutte le popolazioni di pesci sfruttate commercialmente, tra cui il tonno rosso, sia pari o superiore alla biomassa riproduttiva associata al rendimento massimo sostenibile.

 

__________

 

1 GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19.

 

2GU L 232 del 2.9.2010, pag. 14.

Motivazione

Oltre alla raccomandazione ICCAT, l'UE è vincolata anche dalla direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino, che obbliga gli Stati membri a raggiungere un "buono stato ecologico delle acque marine" entro il 2020. "Buono stato ecologico" equivale a garantire che gli stock ittici sfruttati commercialmente restino entro limiti biologicamente sicuri. Per assicurare la coerenza tra politiche e legislazione, come previsto dall'art. 7 del TFUE, è necessario riflettere gli obblighi contenuti nella direttiva sulla strategia per l'ambiente marino nel piano di ricostituzione per il tonno rosso.

Emendamento  5

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis) I piani di ripopolamento pluriennali di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2371/2002, come il piano di ripopolamento del tonno rosso, devono applicare la strategia precauzionale di gestione della pesca prevista in tale regolamento ed il principio di precauzione di cui all'articolo 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ed essere conformi all'Accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici, la qual cosa implica una maggiore cautela da parte dell'Unione quando l'informazione è incerta, inaffidabile o inadeguata, e impone che la mancanza di informazioni scientifiche adeguate non sia utilizzata come pretesto per rinviare l'adozione di misure di gestione per la conservazione del tonno rosso e del suo ambiente o per non adottare tali misure.

Emendamento  6

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 302/2009

Articolo 1 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

L'obiettivo del piano di ricostituzione è il raggiungimento di una biomassa corrispondente al rendimento massimo sostenibile con una probabilità superiore al 60%.

L'obiettivo del piano di ricostituzione è il raggiungimento di una biomassa corrispondente al rendimento massimo sostenibile con una probabilità superiore al 75 % entro il 2015.

Emendamento  7

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 5 – lettera a

Regolamento (CE) n. 302/2009

Articolo 7 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. La pesca del tonno rosso con reti a circuizione è vietata nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo nel periodo dal 15 giugno al 15 maggio.

2. La pesca del tonno rosso con reti a circuizione è vietata nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo.

Motivazione

Cinque specie su otto di tonno sono a rischio di estinzione a motivo della pesca eccessiva. Secondo l'ultima valutazione per l'Unione internazionale per la conservazione della natura (UICN), l'unica soluzione per salvare il tonno rosso del sud e dell'Atlantico sarebbe quella di bloccare la pesca fino alla ricostituzione degli stock. (Se l'emendamento sarà approvato, gli articoli 30 e 31 saranno adeguati per coerenza).

Emendamento  8

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 302/2009

Articolo 7 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis) È inserito l'articolo seguente:

 

"Articolo 7 bis

 

Zone di riproduzione

 

La Commissione, basandosi sulla ricerca scientifica fornita dal Comitato permanente per le inchieste e le statistiche sulle sei zone di riproduzione dominanti nel Mediterraneo, identifica le zone di riproduzione nell'Unione e crea dei santuari nel rispetto del principio di precauzione."

Emendamento  9

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 10

Regolamento (CE) n. 302/2009

Articolo 24 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Entro una settimana dal completamento dell'operazione di ingabbiamento, lo Stato membro responsabile dell'allevamento trasmette un rapporto su tale operazione, convalidato da un osservatore, allo Stato membro o alla PCC le cui navi di bandiera hanno pescato il tonno, nonché alla Commissione. La Commissione trasmette sollecitamente tali informazioni al segretariato dell'ICCAT. Il rapporto comprende le informazioni riportate nella dichiarazione di messa in gabbia di cui alla raccomandazione ICCAT [06-07] sull'allevamento del tonno rosso.

1. Entro una settimana dal completamento dell'operazione di ingabbiamento, lo Stato membro responsabile dell'allevamento trasmette un rapporto su tale operazione, convalidato da un osservatore, allo Stato membro o alla PCC le cui navi di bandiera hanno pescato il tonno, nonché alla Commissione. La Commissione trasmette sollecitamente tali informazioni al segretariato dell'ICCAT. Il rapporto comprende le informazioni riportate nella dichiarazione di messa in gabbia di cui alla raccomandazione ICCAT [06-07] sull'allevamento del tonno rosso. Quando gli impianti di allevamento autorizzati ad operare ai fini dell'allevamento del tonno rosso catturato nella zona della convenzione ("FFB") si trovano all'esterno delle acque sotto la giurisdizione di PCC, il presente paragrafo si applica, per analogia, alle PCC in cui si trovano le persone fisiche o giuridiche responsabili degli FFB.

Motivazione

Il riferimento agli allevamenti situati all'esterno della giurisdizione di una PCC è inserito nella raccomandazione dell'ICCAT, ma è stato escluso dalla proposta della Commissione. Sarebbe opportuno inserirlo al fine di individuare la PCC competente.

Emendamento  10

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 10

Regolamento (CE) n. 302/2009

Articolo 24 – paragrafo 8 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Se l'indagine non è conclusa entro 10 giorni lavorativi o se da essa risulta che il numero e/o il peso medio del tonno rosso è superiore del 10% a quello dichiarato dall'operatore dell'allevamento, la PCC di bandiera o lo Stato membro responsabile della nave da cattura emette un ordine di rilascio per i quantitativi in eccesso.

Se l'indagine non è conclusa entro 10 giorni lavorativi o se da essa risulta che il numero e/o il peso medio del tonno rosso è superiore del 10% a quello dichiarato dall'operatore dell'allevamento, la PCC di bandiera o lo Stato membro responsabile della nave da cattura emette un ordine di rilascio per il numero e/o il peso in eccesso.

Motivazione

I riferimenti specifici al numero e al peso sono stati utilizzati nello stesso paragrafo e non devono essere modificati. Questa è anche la formulazione utilizzata nella raccomandazione dell'ICCAT. Il termine "quantitativi" è meno preciso.

Emendamento 11

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 16 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 302/2009

Articolo 33

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(16 bis) L'articolo 33 è sostituito dal seguente:

 

"Articolo 33

 

Esecuzione

 

1. Gli Stati membri adottano misure di esecuzione nei confronti delle navi da pesca battenti la loro bandiera di cui sia stata accertata, in conformità della legislazione nazionale, la mancata conformità alle disposizioni degli articoli 4, 7, 8, 9, 17, 18, 19, 20 e 23 del presente regolamento. Tali misure comprendono, a seconda della gravità dell'infrazione e conformemente alla legislazione nazionale:

 

a) ammende che rispecchiano il valore delle catture e lo stato di conservazione delle specie;

 

b) il sequestro di attrezzi e catture illegali;

 

c) il sequestro della nave;

 

d) la sospensione o la revoca dell'autorizzazione di pesca;

 

(e) la riduzione o la soppressione dei contingenti di pesca, se pertinente.

 

Le ammende corrispondono almeno al quintuplo del valore delle catture ottenute illegalmente. In caso di gravi violazioni ripetute nell'arco di cinque anni, le sanzioni pecuniarie aumenteranno di un importo pari ad almeno otto volte il valore delle catture ottenute illegalmente.

 

2. Gli Stati membri sotto la cui giurisdizione ricadono gli allevamenti di tonno rosso adottano misure di esecuzione nei confronti degli allevamenti di cui sia stata accertata, in conformità della legislazione nazionale, la mancata conformità alle disposizioni dell'articolo 24 e dell'articolo 31, paragrafo 2, del presente regolamento, nonché degli articoli 4 bis, 4 ter e 4 quater del regolamento (CE) n. 1936/2001. Tali misure comprendono, a seconda della gravità dell'infrazione e conformemente alla legislazione nazionale:

 

a) ammende che rispecchiano il valore delle catture e lo stato di conservazione delle specie;

 

b) la sospensione o la cancellazione dal registro delle aziende di ingrasso;

 

c) il divieto di mettere in gabbia o commercializzare quantitativi di tonno rosso."

Motivazione

All'articolo 33, nella seconda frase dei paragrafi 1 e 2, le parole "possono comprendere" sono sostituite da "comprendono"; è inserito un riferimento al valore delle catture e allo stato di conservazione delle specie per quanto riguarda le ammende; è fissato un livello minimo per le ammende (pari alle sanzioni pecuniarie approvate dal PE nel quadro della prima lettura del regolamento sul legname).

Emendamento  12

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 18 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 302/2009

Articolo 34 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(18 bis) All'articolo 34 è aggiunto il paragrafo seguente:

 

"3 bis. Gli Stati membri stabiliscono le disposizioni sulle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano ogni misura necessaria per assicurarne l'esecuzione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive, e includere, tra l'altro, l'immediata sospensione dell'autorizzazione a esercitare un'attività commerciale."

Motivazione

È necessario garantire che anche i commercianti siano soggetti alle misure di esecuzione.

PROCEDURA

Titolo

Modifica del regolamento (CE) n. 302/2009 concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Riferimenti

COM(2011)0330 – C7-0154/2011 – 2011/0144(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

PECH

9.6.2011

 

 

 

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

ENVI

9.6.2011

 

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Daciana Octavia Sârbu

15.6.2011

 

 

 

Esame in commissione

12.9.2011

 

 

 

Approvazione

4.10.2011

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

54

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

János Áder, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Sergio Berlato, Milan Cabrnoch, Nessa Childers, Chris Davies, Bairbre de Brún, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Holger Krahmer, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Mario Pirillo, Pavel Poc, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Carl Schlyter, Theodoros Skylakakis, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Salvatore Tatarella, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Sabine Wils

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Matthias Groote, Arlene McCarthy, Judith A. Merkies, Thomas Ulmer, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Anna Záborská, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

PROCEDURA

Titolo

Modifica del regolamento (CE) n. 302/2009 concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Riferimenti

COM(2011)0330 – C7-0154/2011 – 2011/0144(COD)

Presentazione della proposta al PE

8.6.2011

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

PECH

9.6.2011

 

 

 

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

ENVI

9.6.2011

 

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Raül Romeva i Rueda

15.6.2011

 

 

 

Esame in commissione

13.7.2011

23.11.2011

 

 

Approvazione

20.12.2011

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

19

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Antonello Antinoro, Kriton Arsenis, Alain Cadec, João Ferreira, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Dolores García-Hierro Caraballo, Carl Haglund, Werner Kuhn, Gabriel Mato Adrover, Guido Milana, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Struan Stevenson, Catherine Trautmann

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Jean-Paul Besset, Chris Davies, Raül Romeva i Rueda, Antolín Sánchez Presedo

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Giovanni La Via

Deposito

21.12.2011