RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 89/666/CEE, 2005/56/CE e 2009/101/CE in materia di interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese
1.2.2012 - (COM(2011)0079 – C7‑0059/2011 – 2011/0038(COD)) - ***I
Commissione giuridica
Relatore: Kurt Lechner
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 89/666/CEE, 2005/56/CE e 2009/101/CE in materia di interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese
(COM(2011)0079 – C7‑0059/2011 – 2011/0038(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0079),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 50, paragrafo 2, lettera g), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0059/2011),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 15 giugno 2011[1],
– visto il parere del Garante europeo della protezione dei dati del 6 maggio 2011[2],
– visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 27 gennaio 2012, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0022/2012),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1 Proposta di direttiva Visto 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 50, paragrafo 2, lettera g), |
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 50, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 2 Proposta di direttiva Visto 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sentito il garante europeo della protezione dei dati, |
soppresso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 3 Proposta di direttiva Considerando 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Le imprese si espandono sempre di più oltre i confini nazionali approfittando delle opportunità offerte loro dal mercato interno. I gruppi transfrontalieri come pure le numerose operazioni di ristrutturazione, quali fusioni e scissioni, vedono coinvolte società di diversi Stati membri. Di conseguenza, si assiste ad una crescente richiesta di accesso alle informazioni sulle società in un contesto transfrontaliero. Non è tuttavia sempre facile ottenere informazioni ufficiali sulle società a partire da un altro Stato membro. |
(1) Le imprese si espandono sempre di più oltre i confini nazionali approfittando delle opportunità offerte loro dal mercato interno. I gruppi transfrontalieri come pure numerose operazioni di ristrutturazione, quali fusioni e scissioni, vedono coinvolte società di diversi Stati membri. Di conseguenza, si assiste ad una crescente richiesta di accesso alle informazioni sulle società in un contesto transfrontaliero. Tuttavia, non è sempre agevole ottenere informazioni ufficiali sulle società a partire da un altro Stato membro. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 4 Proposta di direttiva Considerando 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) L'undicesima direttiva 89/666/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativa alla pubblicità delle succursali create in uno Stato membro da taluni tipi di società soggette al diritto di un altro Stato stabilisce l'elenco degli atti e delle indicazioni che le imprese devono rendere pubblici nel registro della loro succursale. I registri non hanno tuttavia alcun obbligo giuridico di scambiare dati relativi alle succursali estere. Ciò si traduce in incertezza del diritto per i terzi del paese della succursale il cui registro non riporti cambiamenti importanti sopravvenuti presso la società. |
(2) L'undicesima direttiva 89/666/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativa alla pubblicità delle succursali create in uno Stato membro da taluni tipi di società soggette al diritto di un altro Stato, stabilisce l'elenco degli atti e delle indicazioni che le imprese devono rendere pubblici nel registro della loro succursale. I registri non hanno tuttavia alcun obbligo giuridico di scambiare dati relativi alle succursali estere. Ciò si traduce in incertezza del diritto per i terzi dato che, nonostante la cancellazione della società dal registro, la sua succursale può continuare ad operare. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 5 Proposta di direttiva Considerando 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) Operazioni quali le fusioni transfrontaliere o i trasferimenti di sede sociale hanno reso necessaria la cooperazione giornaliera tra i registri delle imprese. La direttiva 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali rende obbligatoria la cooperazione transfrontaliera tra i registri. Non esistono tuttavia canali consolidati di comunicazione che permettano di accelerare le procedure, contribuiscano a superare le barriere linguistiche e migliorino la certezza del diritto. |
(3) Operazioni quali le fusioni transfrontaliere hanno reso necessaria la cooperazione giornaliera tra i registri delle imprese. La direttiva 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali, rende obbligatoria la cooperazione transfrontaliera tra i registri. Non esistono tuttavia canali consolidati di comunicazione che permettano di accelerare le procedure, contribuiscano a superare le barriere linguistiche e migliorino la certezza del diritto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 6 Proposta di direttiva Considerando 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) La direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 48, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi garantisce, fra l'altro, che tutti gli atti e le indicazioni contenuti in un registro siano consultabili in formato cartaceo o elettronicamente. Tanto i privati quanto le imprese devono tuttavia ancora effettuare le loro ricerche paese per paese, specialmente perché l'attuale cooperazione volontaria tra registri non si è dimostrata sufficiente. |
(4) La direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 48, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi, garantisce, fra l'altro, che tutti gli atti e le indicazioni contenuti in un registro siano consultabili in formato cartaceo o elettronicamente. Tanto i privati quanto le imprese devono tuttavia ancora effettuare le loro ricerche nel registro paese per paese, specialmente perché l'attuale cooperazione volontaria tra registri non si è dimostrata sufficiente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 7 Proposta di direttiva Considerando 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) Nella comunicazione della Commissione sull'"Atto per il mercato unico"1, l'interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese viene presentata come una delle soluzioni per creare un ambiente giuridico e fiscale più favorevole alle imprese. Essa dovrebbe contribuire a rinforzare la competitività delle imprese europee riducendo gli oneri amministrativi e rafforzando la certezza del diritto, favorendo così l'uscita dalla crisi, che è una delle priorità dell'agenda "Europa 20202"2. Facendo uso delle innovazioni nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, essa dovrebbe inoltre migliorare la comunicazione transfrontaliera tra i registri delle imprese. |
(5) Nella comunicazione della Commissione sull'"Atto per il mercato unico", l'interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese viene presentata come una delle soluzioni necessarie per creare un ambiente giuridico e fiscale più favorevole alle imprese. Essa dovrebbe contribuire a rinforzare la competitività delle imprese europee riducendo gli oneri amministrativi e rafforzando la certezza del diritto, favorendo così l'uscita dalla crisi, che è una delle priorità dell'agenda "Europa 2020". Facendo uso delle innovazioni nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, essa dovrebbe inoltre migliorare la comunicazione transfrontaliera tra i registri delle imprese. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
____________ 1 COM(2010) 608 definitivo. |
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2 Conclusioni del Consiglio europeo 13/10 del 17 giugno 2010. |
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Emendamento 8 Proposta di direttiva Considerando 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7) Nella sua risoluzione del 7 settembre 2010 sull'interconnessione dei registri delle imprese1 il Parlamento europeo ha sottolineato che il progetto potrà utilmente contribuire all'ulteriore integrazione dello Spazio economico europeo solo se tutti gli Stati membri faranno parte della rete. |
(7) Nella sua risoluzione del 7 settembre 2010 sull'interconnessione dei registri delle imprese il Parlamento europeo ha sottolineato che il progetto potrà utilmente contribuire all'ulteriore integrazione dello Spazio economico europeo solo se tutti gli Stati membri faranno parte della rete. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_____________ 1 A7-0218/2010. |
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Emendamento 9 Proposta di direttiva Considerando 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8) Il piano europeo d'azione in materia di giustizia elettronica1 prevede lo sviluppo di un portale europeo di giustizia elettronica quale unico punto di accesso alle informazioni di tipo legale, alle istituzioni giuridico - amministrative, ai registri, alle banche dati e ad altri servizi esistenti e reputa l'interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese un elemento importante a tal riguardo. |
(8) Il piano d'azione pluriennale 2009‑20131 in materia di giustizia elettronica europea prevede lo sviluppo di un portale europeo della giustizia elettronica quale unico punto di accesso elettronico europeo alle informazioni di tipo legale, alle istituzioni giuridico - amministrative, ai registri, alle banche dati e ad altri servizi esistenti e reputa importante al riguardo l'interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
____________ 1 2009/C 75/01 |
_____________ 1 GU C 75 del 31.03.09, pag. 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 10 Proposta di direttiva Considerando 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9) Sarà possibile migliorare l'accesso transfrontaliero alle informazioni sulle imprese solo se tutti gli Stati membri si impegneranno a creare una rete elettronica di registri e a trasmettere le informazioni sulle imprese agli utenti di tali informazioni in maniera standardizzata (contenuto simile e tecnologie interoperabili) in tutta l'Unione. Gli utenti dovrebbero poter aver accesso alle informazioni attraverso un'unica piattaforma elettronica europea che faccia parte integrante della rete elettronica. |
(9) Sarà possibile migliorare l'accesso transfrontaliero alle informazioni sulle imprese e sulle loro succursali create in altri Stati membri solo se tutti gli Stati membri si impegneranno a rendere possibile la comunicazione elettronica tra registri e a trasmettere le informazioni agli utenti individuali in maniera standardizzata, mediante un contenuto identico e tecnologie interoperabili, in tutta l'Unione. Tale interoperabilità dei registri dovrebbe essere garantita dai registri degli Stati membri ("registri nazionali") che forniscono servizi, che dovrebbero costituire le interfacce della piattaforma centrale europea (di seguito, "la piattaforma"). La piattaforma dovrebbe consistere di una serie centralizzata di strumenti offerti dalle tecnologie dell'informazione comprendenti servizi e dovrebbe formare un'interfaccia comune. Tale interfaccia dovrebbe essere utilizzata da tutti i registri nazionali. La piattaforma dovrebbe inoltre fornire servizi che costituiscano un'interfaccia del portale europeo della giustizia elettronica, che funge da punto di accesso elettronico europeo, e dei punti di accesso opzionali istituiti dagli Stati membri. La piattaforma dovrebbe essere concepita solo come uno strumento per l'interconnessione dei registri e non come un'entità distinta avente personalità giuridica. Partendo dall'identificativo unico, la funzione della piattaforma dovrebbe essere quella di trasmettere le informazioni provenienti da ciascuno dei registri dei singoli Stati membri ai registri competenti di altri Stati membri, in un formato standard di messaggio (formato elettronico dei messaggi scambiati tra sistemi informatici come ad esempio: xml) e nella versione linguistica adeguata. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 11 Proposta di direttiva Considerando 9 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(9 bis) La presente direttiva non è finalizzata all'istituzione di una banca dati centralizzata dei registri in cui siano memorizzate informazioni sostanziali sulle imprese. In fase di attuazione del sistema di interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese ("il sistema di interconnessione dei registri"), dovrebbero essere definiti solo i dati necessari al corretto funzionamento della piattaforma centrale. Questi dovrebbero includere, in particolare, dati operativi, dizionari e glossari, e dovrebbero essere determinati tenendo conto anche della necessità di garantire l'efficiente funzionamento del sistema di interconnessione dei registri. I dati dovrebbero essere utilizzati per svolgere le funzioni della piattaforma e in forma diretta non dovrebbero mai essere resi pubblici. Inoltre, la piattaforma non dovrebbe modificare né il contenuto dei dati sulle imprese memorizzati nei registri nazionali né le informazioni sulle imprese trasmesse attraverso il sistema dei registri centrali, commerciali e delle imprese. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 12 Proposta di direttiva Considerando 9 ter (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(9 ter) Dal momento che la presente direttiva non è intesa ad armonizzare i sistemi nazionali dei registri centrali, commerciali e delle imprese, gli Stati membri non sono tenuti a modificare il proprio sistema interno dei registri, in particolare con riferimento alla gestione, alla memorizzazione dei dati, ai costi e all'utilizzo e alla divulgazione delle informazioni a fini nazionali. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 13 Proposta di direttiva Considerando 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(10) Occorre che la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, disciplini il trattamento dei dati personali effettuato negli Stati membri, compresa la loro trasmissione attraverso una rete elettronica. |
soppresso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 14 Proposta di direttiva Considerando 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(11) Oltre al numero di iscrizione al registro, è opportuno che le società dispongano di un identificativo unico che permetta di individuare facilmente quelle presenti, attraverso succursali o controllate, in più di uno Stato membro. |
soppresso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 15 Proposta di direttiva Considerando 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(12) Come le società anche le succursali oltre al numero di iscrizione al registro, dovrebbero avere un identificativo unico che consenta di identificarle inequivocabilmente in tutto lo Spazio economico europeo. La modifica della direttiva 89/666/CEE in tal senso permetterebbe di individuare facilmente una società e le sue succursali estere, operazione necessaria ai fini del regolare aggiornamento delle informazioni contenute nel registro della società e in quello della succursale. La coerenza delle informazioni registrate dovrebbe consentire a terzi di accedere a dati aggiornati riguardo alle succursali presenti nel loro Stato membro. È opportuno che gli Stati membri possano decidere in merito alle procedure da seguire riguardo alle succursali registrate nel loro territorio, pur garantendo, almeno, che le succursali di società sciolte siano immediatamente cancellate dal registro. |
(12) Nel quadro della presente direttiva, il portale europeo della giustizia elettronica tratterà, attraverso l'utilizzo della piattaforma, la consultazione, da parte di utenti individuali, delle informazioni sulle società e sulle loro succursali create in altri Stati membri contenute nei registri nazionali. Ciò consentirà di presentare i risultati della ricerca sul portale, con le note esplicative in tutte le lingue ufficiali dell'Unione che elencano le informazioni fornite. Inoltre, al fine di migliorare la protezione di terzi in un altro Stato membro, dovrebbero essere rese disponibili sul portale informazioni essenziali sul valore legale di indicazioni e atti pubblicati ai sensi della legislazione degli Stati membri adottata conformemente alle disposizioni della direttiva 2009/101/CE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 16 Proposta di direttiva Considerando 12 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(12 bis) Gli Stati membri possono stabilire uno o più punti di accesso opzionali, che possono avere un impatto sull'uso e il funzionamento della piattaforma. Pertanto, la Commissione dovrebbe essere informata della loro creazione e di altre modifiche di rilievo apportate al loro funzionamento, in particolare della loro chiusura. Tale notifica non dovrebbe in alcun modo limitare i poteri degli Stati membri con riguardo alla creazione e alla gestione dei punti di accesso opzionali. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 17 Proposta di direttiva Considerando 12 ter (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(12 ter) Le società e le loro succursali create in altri Stati membri dovrebbero disporre di un identificativo unico che consenta di identificarle inequivocabilmente in tutta l'Unione europea. L'identificativo dovrebbe essere utilizzato per la comunicazione tra i registri attraverso il sistema di interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese (in appresso, "il sistema di interconnessione dei registri"). Pertanto, società e succursali non sono tenute a inserire l'identificativo unico nella corrispondenza e negli ordinativi della società menzionati nelle direttive 2009/101/CE e 89/666/CEE, e per i propri fini di comunicazione dovrebbero continuare a utilizzare il numero di iscrizione al registro nazionale. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 18 Proposta di direttiva Considerando 12 quater (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(12 quater) Dovrebbe essere reso possibile individuare facilmente il registro della società e i registri delle sue succursali create in altri Stati membri, operazione consistente nello scambio di informazioni in merito all'apertura e alla chiusura di eventuali procedimenti di liquidazione o insolvenza della società e alla cancellazione della società dal registro, se ciò produce effetti giuridici in tale Stato membro. È opportuno che gli Stati membri possano decidere in merito alle procedure da seguire riguardo alle succursali registrate nel loro territorio, pur garantendo, almeno, che le succursali di una società sciolta siano cancellate dal registro immediatamente e, se del caso, dopo il procedimento di liquidazione della succursale. Tale obbligo non dovrebbe applicarsi alle succursali di società che sono state cancellate dal registro ma hanno un successore legalmente riconosciuto, come in caso di cambiamenti della forma giuridica della società, di fusioni o divisioni, o di trasferimento transfrontaliero della sede sociale. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 19 Proposta di direttiva Considerando 12 quinquies (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(12 quinquies) La presente direttiva non dovrebbe applicarsi alle succursali create in uno Stato membro da società non soggette alla legislazione di uno Stato membro, come stabilito all'articolo 7 della direttiva 89/666/CEE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 20 Proposta di direttiva Considerando 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(13) È opportuno modificare anche la direttiva 2005/56/CE in modo da garantire che la comunicazione tra registri avvenga attraverso la rete elettronica loro dedicata. |
(13) È opportuno modificare anche la direttiva 2005/56/CE in modo da garantire che la comunicazione tra registri avvenga attraverso il sistema di interconnessione dei registri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 21 Proposta di direttiva Considerando 13 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(13 bis) Occorre che gli Stati membri assicurino immediatamente l'aggiornamento delle modifiche delle informazioni riguardanti le società iscritte nel registro. L'aggiornamento dovrebbe essere reso pubblico, di norma, entro ventuno giorni dal ricevimento della documentazione completa attinente a tali modifiche, incluso il controllo di legalità conformemente alla legislazione nazionale. Detto periodo di tempo va inteso nel senso che gli Stati membri sono tenuti a compiere sforzi ragionevoli per rispettare il termine ultimo stabilito dalla direttiva. Non si applica con riguardo ai documenti contabili che le società sono tenute a presentare per ciascun esercizio. Tale esclusione è motivata dal sovraccarico dei registri nazionali nei periodi di resoconto. Conformemente ai principi generali del diritto comuni a tutti gli Stati membri, il termine di ventuno giorni dovrebbe essere sospeso in caso di forza maggiore. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 22 Proposta di direttiva Considerando 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(14) Al fine di garantire che non vi siano differenze significative nella qualità degli atti e delle indicazioni registrati nell'Unione, occorre che gli Stati membri assicurino l'aggiornamento di tutte le informazioni registrate ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 2009/101/CE e che tale aggiornamento sia reso pubblico entro e non oltre il quindicesimo giorno di calendario dall'evento che ha determinato la modifica dei dati registrati. Al fine di migliorare la protezione di terzi in un altro Stato membro, sarebbe inoltre opportuno che tutti gli atti e le indicazioni trasmessi attraverso la rete siano corredati di informazioni chiare circa il loro valore legale. |
soppresso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 23 Proposta di direttiva Considerando 14 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(14 bis) Qualora la Commissione decidesse di sviluppare e/o gestire la piattaforma ricorrendo a terzi, ciò dovrebbe avvenire in conformità al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee1. È opportuno assicurare un'adeguata partecipazione degli Stati membri a tale processo stabilendo le specifiche tecniche ai fini degli appalti pubblici mediante atti di esecuzione adottati attraverso la procedura d'esame di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1 GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 24 Proposta di direttiva Considerando 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(15) Occorre conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda la governance, la gestione, il funzionamento, la rappresentanza e il finanziamento della rete elettronica, le condizioni di partecipazione alla rete elettronica applicabili ai paesi non appartenenti allo Spazio economico europeo, le norme minime di sicurezza, l'uso di un identificativo unico, le lingue utilizzate all'interno della rete elettronica, il metodo di trasmissione delle informazioni tra i registri che assicuri l'accesso transfrontaliero alle informazioni, l'interoperabilità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione utilizzate dai membri della rete elettronica, la definizione di norme riguardo al formato, al contenuto e ai limiti di archiviazione e recupero degli atti e delle informazioni al fine di permettere lo scambio automatizzato dei dati, le conseguenze del mancato rispetto delle disposizioni applicabili, il metodo di individuazione del legame tra una società e la sua succursale estera, il metodo e le norme tecniche di trasmissione delle informazioni tra il registro della società e il registro della succursale, le norme tecniche per la trasmissione delle informazioni tra i registri e i moduli standard che i registri devono utilizzare ai fini della notifica di una fusione transfrontaliera. Al fine di tenere conto delle necessità degli utenti, la governance della rete dovrebbe prevedere un meccanismo che consenta di raccoglierne reazioni e osservazioni. Occorre che i poteri siano delegati alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato affinché sia possibile adattare le norme, se necessario. |
(15) Qualora la Commissione decidesse di gestire la piattaforma ricorrendo a terzi, occorrerebbe garantire la continuità della prestazione dei servizi da parte del sistema di interconnessione dei registri ed un'adeguata supervisione pubblica del funzionamento della piattaforma. Si dovrebbero adottare norme dettagliate sulla gestione operativa della piattaforma mediante atti di esecuzione adottati attraverso la procedura d'esame di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. In ogni caso, la partecipazione degli Stati membri al funzionamento dell'intero sistema dovrebbe essere assicurata mediante un dialogo periodico tra la Commissione e i rappresentanti degli Stati membri sulle questioni relative al funzionamento del sistema di interconnessione dei registri e al suo futuro sviluppo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 25 Proposta di direttiva Considerando 15 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(15 bis) L'interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese presuppone il coordinamento di sistemi nazionali che presentano caratteristiche tecniche diverse. Ciò comporta l'adozione di misure e specifiche tecniche che devono tener conto delle differenze tra i registri. Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione della presente direttiva, occorre conferire alla Commissione competenze di esecuzione affinché affronti tali questioni tecniche e operative. Dette competenze sono esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 26 Proposta di direttiva Considerando 15 ter (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(15 ter) La presente direttiva non dovrebbe limitare il diritto degli Stati membri di fatturare costi per l'ottenimento di informazioni relative alle società attraverso il sistema di interconnessione dei registri, qualora tale possibilità sia prevista dalla legislazione nazionale. Le misure e le specifiche tecniche del sistema di interconnessione dei registri dovrebbero pertanto consentire di stabilire modalità di pagamento. Al riguardo, la direttiva dovrebbe lasciare impregiudicata ogni soluzione tecnica specifica, in quanto le modalità di pagamento dovrebbero essere determinate nella fase di adozione degli atti di esecuzione, tenendo conto delle possibilità di pagamento on-line disponibili su larga scala. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 27 Proposta di direttiva Considerando 15 quater (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(15 quater) Sarebbe auspicabile che in futuro i paesi terzi possano partecipare al sistema di interconnessione dei registri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 28 Proposta di direttiva Considerando 15 quinquies (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(15 quinquies) Una soluzione equa in merito al finanziamento del sistema di interconnessione dei registri implica che tanto l'Unione europea quanto i suoi Stati membri partecipino al finanziamento del sistema. Gli Stati membri si dovrebbero assumere gli oneri finanziari relativi all'adeguamento dei propri registri nazionali al sistema, mentre gli elementi centrali - la piattaforma e il portale europeo della giustizia elettronica che funge da punto di accesso unico europeo - dovrebbero essere finanziati da un'apposita linea di bilancio all'interno del bilancio generale dell'Unione europea. Al fine di integrare o modificare taluni elementi non essenziali della presente direttiva, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla fatturazione di costi per l'accesso alle informazioni sulle società . Ciò non incide sulla possibilità per i registri nazionali di fatturare i costi, ma potrebbe trattarsi di una fatturazione supplementare intesa a finanziare la manutenzione e il funzionamento della piattaforma centrale europea. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 29 Proposta di direttiva Considerando 15 sexies (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(15 sexies) La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati1, e il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati2, disciplinano il trattamento dei dati personali, compresa la loro trasmissione elettronica effettuata negli Stati membri. Ogni trattamento di dati personali da parte dei registri degli Stati membri, della Commissione e, se del caso, da parte di terzi partecipanti alla gestione della piattaforma dovrebbe aver luogo nel rispetto di detti atti. Gli atti di esecuzione da adottare in relazione al sistema di interconnessione dei registri dovrebbero, ove opportuno, assicurare tale rispetto, in particolare definendo i compiti e le responsabilità pertinenti di tutti i partecipanti interessati e le norme organizzative e tecniche ad essi applicabili. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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______________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1 GU L 281 del 23.11.95, pag. 31. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 GU L 8 del 12.01.01, pag. 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 30 Proposta di direttiva Considerando 15 septies (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(15 septies) Affinché il sistema di interconnessione dei registri diventi operativo, occorre che gli Stati membri procedano agli adeguamenti necessari, consistenti, in particolare, nella messa a punto di un'interfaccia che colleghi ciascun registro alla piattaforma centrale. Pertanto, la presente direttiva dovrebbe prevedere un termine differito per il recepimento e l'applicazione da parte degli Stati membri delle disposizioni relative al funzionamento tecnico di tale sistema. Questo termine dovrebbe essere successivo all'adozione da parte della Commissione dell'insieme degli atti di esecuzione riguardanti le misure e le specifiche tecniche del sistema di interconnessione dei registri. Il termine ultimo per il recepimento e l'applicazione delle disposizioni della direttiva riguardanti il funzionamento tecnico del sistema di interconnessione dei registri dovrebbe essere tale da permettere agli Stati membri di portare a termine i necessari adeguamenti giuridici e tecnici per rendere il sistema pienamente operativo entro un periodo di tempo ragionevole. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 31 Proposta di direttiva Considerando 15 octies (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(15 octies) Conformemente alla dichiarazione politica congiunta degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi del 20 ottobre 2011, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, ove ciò sia giustificato, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti intesi a chiarire il rapporto tra gli elementi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Con riguardo alla presente direttiva, il legislatore considera giustificata la trasmissione di tali documenti. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 32 Proposta di direttiva Considerando 15 nonies (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(15 nonies) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e ottempera ai principi enunciati nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare all'articolo 8, che stabilisce che ognuno ha il diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 33 Proposta di direttiva Considerando 17 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(17 bis) Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 e ha espresso un parere il 6 maggio 20111, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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______________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1 GU C 220 del 26.07.11, pag. 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 34 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 1 – alinea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) All'articolo 1, è aggiunto il seguente paragrafo 3: |
(1) All'articolo 1 sono aggiunti i paragrafi seguenti: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 35 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 1 Direttiva 89/666/CEE Articolo 1 – paragrafo -3 (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 36 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 1 Direttiva 89/666/CEE Articolo 1 – paragrafo 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 37 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 2 Direttiva 89/666/CEE Articolo 5 bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 38 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3 Direttiva 89/666/CEE Sezione III bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 39 Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 1 Direttiva 2005/56/CE Articolo 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 40 Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 2 Direttiva 2005/56/CE Articoli 17 bis, 17 ter e 17 quater | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 41 Proposta di direttiva Articolo 3 – punto 1 – alinea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) all'articolo 2 è aggiunto il seguente paragrafo: |
(1) è inserito l'articolo seguente: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 42 Proposta di direttiva Articolo 3 – punto 1 Direttiva 2009/101/CE Articolo 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 43 Proposta di direttiva Articolo 3 – punto 2 Direttiva 2009/101/CE Articolo 3 – comma 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 44 Proposta di direttiva Articolo 3 – punto 3 – alinea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) È inserito il seguente articolo 3 bis: |
(3) Sono inseriti gli articoli seguenti: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 45 Proposta di direttiva Articolo 3 – punto 3 Direttiva 2009/101/CE Articolo 3 bis – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 46 Proposta di direttiva Articolo 3 – punto 3 Direttiva 2009/101/CE Articolo 3 bis – paragrafo 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 47 Proposta di direttiva Articolo 3 – punto 3 Direttiva 2009/101/CE Articolo 3 bis – paragrafo 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 48 Proposta di direttiva Articolo 3 – punto 3 Direttiva 2009/101/CE Articolo 3 bis – paragrafo 3 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 49 Proposta di direttiva Articolo 3 – punto 3 Direttiva 2009/101/CE Articolo 3 bis bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 50 Proposta di direttiva Articolo 3 – punto 3 Direttiva 2009/101/CE Articolo 3 bis ter (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 51 Proposta di direttiva Articolo 3 – punto 3 Direttiva 2009/101/CE Articolo 3 ter (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 52 Proposta di direttiva Articolo 3 – punto 4 – alinea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) È inserito il seguente articolo 4 bis: |
(4) Sono inseriti i seguenti articoli:
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Emendamento 53 Proposta di direttiva Articolo 3 – punto 4 Direttiva 2009/101/CE Articolo 4 bis – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 54 Proposta di direttiva Articolo 3 – punto 4 Direttiva 2009/101/CE Articolo 4 bis – paragrafo 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 55 Proposta di direttiva Articolo 3 – punto 4 Direttiva 2009/101/CE Articolo 4 bis – paragrafo 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 56 Proposta di direttiva Articolo 3 – punto 4 Direttiva 2009/101/CE Articolo 4 bis – paragrafo 3 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 57 Proposta di direttiva Articolo 3 – punto 4 Direttiva 2009/101/CE Articolo 4 bis – paragrafo 3 ter (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 58 Proposta di direttiva Articolo 3 – punto 4 Direttiva 2009/101/CE Articolo 4 bis – paragrafo 3 quater (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 59 Proposta di direttiva Articolo 3 – punto 4 Direttiva 2009/101/CE Articolo 4 ter (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 60 Proposta di direttiva Articolo 3 – punto 4 Direttiva 2009/101/CE Articolo 4 quater (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 61 Proposta di direttiva Articolo 3 – punto 4 Direttiva 2009/101/CE Articolo 4 quinquies (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 62 Proposta di direttiva Articolo 3 – punto 4 Direttiva 2009/101/CE Articolo 4 sexies (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 63 Proposta di direttiva Articolo 3 – punto 6 Direttiva 2009/101/CE Capo 4 bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 64 Proposta di direttiva Articolo 3 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Articolo 3 bis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Relazione e dialogo periodico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. Entro cinque anni dalla data limite per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1 bis, la Commissione pubblica una relazione sul funzionamento del sistema di interconnessione dei registri, esaminando in particolare il suo funzionamento tecnico e gli aspetti finanziari. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2. Tale relazione è corredata, se opportuno, di proposte di modifica della presente direttiva. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3. La Commissione e i rappresentanti degli Stati membri si riuniscono periodicamente per discutere le questioni contemplate dalla presente direttiva in qualsiasi sede appropriata. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 65 Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 2014. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva. |
1. Gli Stati membri adottano, pubblicano ed applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [xxx]1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1 Due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 66 Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1 bis. Nonostante il paragrafo 1, gli Stati membri adottano, pubblicano ed applicano le disposizioni necessarie per conformarsi: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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– all'articolo 1, paragrafi - 3 e 3, e all'articolo 5 bis della direttiva 89/666/CEE; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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– all'articolo 13 della direttiva 2005/56/CE; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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– all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, all'articolo 3 bis bis, all'articolo 3 bis ter, all'articolo 3 ter e all'articolo 4 bis, paragrafi da 3 a 5, della direttiva 2009/101/CE; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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entro e non oltre due anni dall'adozione degli atti di esecuzione di cui all'articolo 4 quater. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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In seguito all'adozione di detti atti di esecuzione, la Commissione pubblica la data limite per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente paragrafo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 67 Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. |
1 ter. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al paragrafo 1, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 68 Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. |
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali delle misure di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. |
MOTIVAZIONE
L'interconnessione dei registri delle imprese costituisce una misura importante atta a promuovere l'ulteriore integrazione dello spazio economico all'interno dell'UE e a rafforzare la certezza del diritto per imprese e cittadini.
I registri delle imprese vengono tenuti a livello nazionale e regionale e presentano in ogni luogo, de facto e de jure, differenze, ad esempio per quanto concerne il loro valore giuridico e l'affidabilità dei dati in essi contenuti. L'aumento dell'attività economica transfrontaliera rende necessaria una migliore interconnessione dei registri delle imprese ai fini della certezza del diritto e della trasparenza. Occorre inoltre risparmiare costi e tempo. Solo tramite l'interconnessione è possibile sfruttare appieno il potenziale insito nella gestione elettronica. Gli orientamenti di base della proposta della Commissione, la quale si limita agli aspetti fondamentali, vanno accolti con favore. La direttiva mira a un'interconnessione di natura puramente tecnica dei registri esistenti e non all'unificazione degli effetti giuridici. Viene regolato solamente lo scambio delle informazioni contenute nei registri, senza che venga istituito un registro delle imprese con dati propri. Viene creata una piattaforma che permette di migliorare e accelerare la comunicazione e l'acquisizione di informazioni da parte di cittadini e imprenditori.
Una particolarità della proposta consiste nell'impossibilità di dare una risposta definitiva a buona parte delle questioni, soprattutto quelle concernenti i dettagli tecnici. I problemi e le soluzioni emergeranno e andranno approfonditi di pari passo con la creazione della rete. Per questa ragione il relatore ritiene opportuno, in via del tutto eccezionale, rimettere le decisioni agli strumenti giuridici futuri, i quali - sempre in via eccezionale - vengono in parte concepiti come atti di esecuzione con la piena partecipazione degli Stati membri. L'interconnessione dei registri delle imprese potrà avere esito positivo solo se vi sarà una stretta collaborazione tra la Commissione e gli Stati membri. In tal modo dovrebbero essere garantite nel contempo competenza ed esattezza. Nel corso delle consultazioni la proposta della Commissione è stata "riscritta" in collaborazione con la Commissione e il Consiglio. Gli atti delegati di ampia portata originariamente previsti sono ora in parte integrati nell'atto normativo mentre per la disciplina di determinati settori si rinvia agli atti di esecuzione e agli atti delegati.
PARERE della commissione per i problemi economici e monetari (19.7.2011)
destinato alla commissione giuridica
sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 89/666/CEE, 2005/56/CE e 2009/101/CE in materia di interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese
(COM(2011)0079 – C7‑0059/2011 – 2011/0038(COD))
Relatore per parere: Hans-Peter Martin
EMENDAMENTI
La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Le imprese si espandono sempre di più oltre i confini nazionali approfittando delle opportunità offerte loro dal mercato interno. I gruppi transfrontalieri come pure le numerose operazioni di ristrutturazione, quali fusioni e scissioni, vedono coinvolte società di diversi Stati membri. Di conseguenza, si assiste ad una crescente richiesta di accesso alle informazioni sulle società in un contesto transfrontaliero. Non è tuttavia sempre facile ottenere informazioni ufficiali sulle società a partire da un altro Stato membro. |
(1) Le imprese si espandono sempre di più oltre i confini nazionali approfittando delle opportunità offerte loro dal mercato interno. I gruppi transfrontalieri come pure le numerose operazioni di ristrutturazione, quali fusioni e scissioni, vedono coinvolte società di diversi Stati membri. Di conseguenza, si assiste ad una crescente richiesta di accesso alle informazioni sulle società in un contesto transfrontaliero. Non è tuttavia sempre facile ottenere informazioni ufficiali sulle società a partire da un altro Stato membro. Un migliore accesso a informazioni aggiornate e attendibili sulle imprese potrebbe generare maggiore fiducia e trasparenza nel mercato, aiutare la ripresa e accrescere la competitività delle imprese europee. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 2 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
(2) L'undicesima direttiva 89/666/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativa alla pubblicità delle succursali create in uno Stato membro da taluni tipi di società soggette al diritto di un altro Stato stabilisce l'elenco degli atti e delle indicazioni che le imprese devono rendere pubblici nel registro della loro succursale. I registri non hanno tuttavia alcun obbligo giuridico di scambiare dati relativi alle succursali estere. Ciò si traduce in incertezza del diritto per i terzi del paese della succursale il cui registro non riporti cambiamenti importanti sopravvenuti presso la società. |
(2) L'undicesima direttiva 89/666/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativa alla pubblicità delle succursali create in uno Stato membro da taluni tipi di società soggette al diritto di un altro Stato stabilisce l'elenco degli atti e delle indicazioni che le imprese devono rendere pubblici nel registro della loro succursale. I registri non hanno tuttavia alcun obbligo giuridico di scambiare dati relativi alle succursali estere. Ciò si traduce in incertezza del diritto qualora il registro nel paese della succursale non riporti cambiamenti importanti sopravvenuti presso la società. L'attuale cooperazione tra i registri non è sufficiente a soddisfare il bisogno di informazioni derivante dall'attività d'impresa nel mercato unico. Un'efficace cooperazione transfrontaliera tra i registri delle imprese è tuttavia essenziale per il corretto funzionamento del mercato interno. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 3 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
(3) Operazioni quali le fusioni transfrontaliere o i trasferimenti di sede sociale hanno reso necessaria la cooperazione giornaliera tra i registri delle imprese. La direttiva 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali rende obbligatoria la cooperazione transfrontaliera tra i registri. Non esistono tuttavia canali consolidati di comunicazione che permettano di accelerare le procedure, contribuiscano a superare le barriere linguistiche e migliorino la certezza del diritto. |
(3) Operazioni quali le fusioni transfrontaliere o i trasferimenti di sede sociale hanno reso necessaria la cooperazione giornaliera tra i registri delle imprese. La direttiva 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali rende obbligatoria la cooperazione transfrontaliera tra i registri. Non esistono tuttavia canali consolidati di comunicazione né una cooperazione transfrontaliera efficace che permettano di accelerare le procedure, contribuiscano a superare le barriere linguistiche e migliorino la certezza del diritto e la trasparenza. L'istituzione di canali di questo tipo ridurrebbe altresì i costi sostenuti dalle imprese che esercitano la loro attività in più paesi. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 4 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
(4) La direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 48, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi garantisce, fra l'altro, che tutti gli atti e le indicazioni contenuti in un registro siano consultabili in formato cartaceo o elettronicamente. Tanto i privati quanto le imprese devono tuttavia ancora effettuare le loro ricerche paese per paese, specialmente perché l'attuale cooperazione volontaria tra registri non si è dimostrata sufficiente. |
(4) La direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 48, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi garantisce, fra l'altro, che tutti gli atti e le indicazioni contenuti in un registro siano consultabili in formato cartaceo o elettronicamente. Tanto i privati quanto le imprese devono tuttavia ancora effettuare le loro ricerche paese per paese, specialmente perché l'attuale cooperazione volontaria tra registri si è dimostrata incomprensibile, complicata e inefficiente. È necessario garantire la cooperazione transfrontaliera e l'interoperabilità dei registri in tutta l'Unione. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 5 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
(5) Nella comunicazione della Commissione sull'“Atto per il mercato unico”, l'interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese viene presentata come una delle soluzioni per creare un ambiente giuridico e fiscale più favorevole alle imprese. Essa dovrebbe contribuire a rinforzare la competitività delle imprese europee riducendo gli oneri amministrativi e rafforzando la certezza del diritto, favorendo così l'uscita dalla crisi, che è una delle priorità dell'agenda "Europa 2020". Facendo uso delle innovazioni nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, essa dovrebbe inoltre migliorare la comunicazione transfrontaliera tra i registri delle imprese. |
(5) Nella comunicazione della Commissione sull'“Atto per il mercato unico”, l'interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese viene presentata come una delle soluzioni per creare un ambiente giuridico e fiscale più favorevole alle imprese, nonché per favorire un progresso economico e sociale armonioso ed equilibrato. Essa dovrebbe contribuire a rinforzare la competitività delle imprese europee riducendo gli oneri amministrativi, segnatamente quelli delle piccole e medie imprese, e rafforzando la certezza del diritto, l'efficienza economica e la trasparenza, favorendo così il contrasto alla crisi, che è una delle priorità dell'agenda "Europa 2020". Facendo uso delle innovazioni nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, essa dovrebbe inoltre migliorare la comunicazione transfrontaliera tra i registri delle imprese e ridurre gli ostacoli che si frappongono al commercio transfrontaliero e facilitare l'accesso transfrontaliero a informazioni ufficiali sulle imprese attraverso la creazione di una rete elettronica dei registri e la definizione di un numero minimo comune di informazioni aggiornate da mettere a disposizione elettronicamente a terzi in ogni Stato membro. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 6 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
(6) Le conclusioni del Consiglio "Competitività" del 25 maggio 2010 sull'interconnessione dei registri delle imprese hanno confermato che un migliore accesso a informazioni aggiornate e attendibili sulle imprese potrebbe generare maggiore fiducia nei mercati, aiutare la ripresa e accrescere la competitività delle imprese europee. |
(6) Le conclusioni del Consiglio "Competitività" del 25 maggio 2010 sull'interconnessione dei registri delle imprese hanno confermato che un migliore accesso a informazioni aggiornate e attendibili sulle imprese potrebbe generare maggiore fiducia nei mercati, aiutare la ripresa e accrescere la competitività delle imprese europee, senza accrescere gli oneri amministrativi a carico delle imprese, bensì riducendoli. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 7 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
(7) Nella sua risoluzione del 7 settembre 2010 sull'interconnessione dei registri delle imprese il Parlamento europeo ha sottolineato che il progetto potrà utilmente contribuire all'ulteriore integrazione dello Spazio economico europeo solo se tutti gli Stati membri faranno parte della rete. |
(7) Nella sua risoluzione del 7 settembre 2010 sull'interconnessione dei registri delle imprese il Parlamento europeo ha sottolineato che il progetto potrà utilmente contribuire all'ulteriore integrazione dello Spazio economico europeo solo se tutti gli Stati membri faranno parte della rete e che è necessario un migliore e più facile accesso alle informazioni per venire in aiuto alle piccole e medie imprese – che costituiscono un elemento essenziale dell'ossatura dell'economia europea e il principale motore della creazione di occupazione, della crescita economica e della coesione sociale in Europa – nella misura in cui contribuisce a ridurre i loro oneri amministrativi. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 8 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 8 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
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(8 bis) Un siffatto portale di giustizia elettronica, centralizzato e accessibile nell'intera Unione, garantirebbe che i documenti richiesti disponibili in un determinato Stato membro siano accessibili anche in tutti gli altri Stati membri. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 9 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
(9) Sarà possibile migliorare l'accesso transfrontaliero alle informazioni sulle imprese solo se tutti gli Stati membri si impegneranno a creare una rete elettronica di registri e a trasmettere le informazioni sulle imprese agli utenti di tali informazioni in maniera standardizzata (contenuto simile e tecnologie interoperabili) in tutta l'Unione. Gli utenti dovrebbero poter aver accesso alle informazioni attraverso un'unica piattaforma elettronica europea che faccia parte integrante della rete elettronica. |
(9) Sarà possibile migliorare l'accesso transfrontaliero alle informazioni sulle imprese solo se tutti gli Stati membri, in cooperazione con tutte le parti interessate pertinenti, si impegneranno a creare una rete elettronica di registri e a trasmettere le informazioni sulle imprese agli utenti di tali informazioni in maniera standardizzata (contenuto e forme simili e tecnologie interoperabili) in tutta l'Unione. Gli utenti dovrebbero poter aver accesso alle informazioni attraverso un'unica piattaforma elettronica europea che faccia parte integrante della rete elettronica. Ciò contribuirebbe ad accrescere la trasparenza in tutta l'Unione. La rete elettronica dovrebbe appoggiarsi alle strutture esistenti, al fine di evitare spese inutili. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 10 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
(10) Occorre che la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, disciplini il trattamento dei dati personali effettuato negli Stati membri, compresa la loro trasmissione attraverso una rete elettronica. |
(10) Occorre che la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, disciplini il trattamento dei dati personali effettuato negli Stati membri, compresa la loro trasmissione attraverso una rete elettronica, ferma restando la necessità di garantire un'adeguata tutela dei dati personali e commerciali. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 11 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
(11) Oltre al numero di iscrizione al registro, è opportuno che le società dispongano di un identificativo unico che permetta di individuare facilmente quelle presenti, attraverso succursali o controllate, in più di uno Stato membro. |
(11) Oltre al numero di iscrizione al registro, è opportuno che le società dispongano di un identificativo unico obbligatorio che permetta di individuare facilmente quelle presenti, attraverso succursali o controllate, in più di uno Stato membro. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 12 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
(12) Come le società anche le succursali oltre al numero di iscrizione al registro, dovrebbero avere un identificativo unico che consenta di identificarle inequivocabilmente in tutto lo Spazio economico europeo. La modifica della direttiva 89/666/CEE in tal senso permetterebbe di individuare facilmente una società e le sue succursali estere, operazione necessaria ai fini del regolare aggiornamento delle informazioni contenute nel registro della società e in quello della succursale. La coerenza delle informazioni registrate dovrebbe consentire a terzi di accedere a dati aggiornati riguardo alle succursali presenti nel loro Stato membro. È opportuno che gli Stati membri possano decidere in merito alle procedure da seguire riguardo alle succursali registrate nel loro territorio, pur garantendo, almeno, che le succursali di società sciolte siano immediatamente cancellate dal registro. |
(12) Come le società anche le succursali, oltre al numero di iscrizione al registro, dovrebbero avere un identificativo unico che consenta di identificarle inequivocabilmente in tutto lo Spazio economico europeo. La modifica della direttiva 89/666/CEE in tal senso permetterebbe di individuare facilmente una società e le sue succursali estere, operazione necessaria ai fini del regolare aggiornamento delle informazioni contenute nel registro della società e in quello della succursale. La coerenza delle informazioni registrate dovrebbe consentire a terzi di accedere a dati aggiornati riguardo alle succursali presenti nel loro Stato membro. È opportuno che gli Stati membri possano decidere in merito alle procedure da seguire riguardo alle succursali registrate nel loro territorio, ivi inclusa la possibilità di statuire sullo status giuridico di tali succursali, pur garantendo, almeno, che le succursali di società sciolte siano cancellate dal registro entro dieci giorni lavorativi. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 13 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
(14) Al fine di garantire che non vi siano differenze significative nella qualità degli atti e delle indicazioni registrati nell'Unione, occorre che gli Stati membri assicurino l'aggiornamento di tutte le informazioni registrate ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 2009/101/CE e che tale aggiornamento sia reso pubblico entro e non oltre il quindicesimo giorno di calendario dall'evento che ha determinato la modifica dei dati registrati. Al fine di migliorare la protezione di terzi in un altro Stato membro, sarebbe inoltre opportuno che tutti gli atti e le indicazioni trasmessi attraverso la rete siano corredati di informazioni chiare circa il loro valore legale. |
(14) Al fine di garantire che non vi siano differenze significative nella qualità degli atti e delle indicazioni registrati nell'Unione, occorre che gli Stati membri assicurino l'aggiornamento di tutte le informazioni registrate ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 2009/101/CE e che tale aggiornamento sia reso pubblico entro e non oltre il quindicesimo giorno di calendario dall'evento che ha richiesto la modifica dei dati registrati. È altresì opportuno che detto aggiornamento sia documentato in maniera esauriente e verificabile. Al fine di migliorare la protezione di terzi in un altro Stato membro, sarebbe inoltre opportuno che tutti gli atti e le indicazioni trasmessi attraverso la rete siano corredati di informazioni chiare circa il loro status giuridico e il loro valore legale. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 14 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
(15) Occorre conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda la governance, la gestione, il funzionamento, la rappresentanza e il finanziamento della rete elettronica, le condizioni di partecipazione alla rete elettronica applicabili ai paesi non appartenenti allo Spazio economico europeo, le norme minime di sicurezza, l'uso di un identificativo unico, le lingue utilizzate all'interno della rete elettronica, il metodo di trasmissione delle informazioni tra i registri che assicuri l'accesso transfrontaliero alle informazioni, l'interoperabilità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione utilizzate dai membri della rete elettronica, la definizione di norme riguardo al formato, al contenuto e ai limiti di archiviazione e recupero degli atti e delle informazioni al fine di permettere lo scambio automatizzato dei dati, le conseguenze del mancato rispetto delle disposizioni applicabili, il metodo di individuazione del legame tra una società e la sua succursale estera, il metodo e le norme tecniche di trasmissione delle informazioni tra il registro della società e il registro della succursale, le norme tecniche per la trasmissione delle informazioni tra i registri e i moduli standard che i registri devono utilizzare ai fini della notifica di una fusione transfrontaliera. Al fine di tenere conto delle necessità degli utenti, la governance della rete dovrebbe prevedere un meccanismo che consenta di raccoglierne reazioni e osservazioni. Occorre che i poteri siano delegati alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato affinché sia possibile adattare le norme, se necessario. |
(15) Al fine di realizzare la rete elettronica, occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda le condizioni di partecipazione alla rete elettronica applicabili ai paesi non appartenenti allo Spazio economico europeo, le norme minime di sicurezza, l'uso di un identificativo unico, le lingue utilizzate all'interno della rete elettronica, il metodo di trasmissione delle informazioni tra i registri che assicuri l'accesso transfrontaliero alle informazioni, l'interoperabilità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione utilizzate dai membri della rete elettronica, la definizione di norme riguardo al formato, al contenuto e ai limiti di archiviazione e recupero degli atti e delle informazioni al fine di permettere lo scambio automatizzato dei dati, le conseguenze del mancato rispetto delle disposizioni applicabili, il metodo di individuazione del legame tra una società e la sua succursale estera, il metodo e le norme tecniche di trasmissione delle informazioni tra il registro della società e il registro della succursale, le norme tecniche per la trasmissione delle informazioni tra i registri e i moduli standard che i registri devono utilizzare ai fini della notifica di una fusione transfrontaliera. Al fine di tenere conto delle necessità degli utenti, la governance della rete dovrebbe prevedere un meccanismo che consenta di raccoglierne reazioni e osservazioni. Occorre che i poteri siano delegati alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato affinché sia possibile adattare le norme, se necessario. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 15 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 2 Direttiva 89/666/CEE Articolo 5 bis – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 16 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 2 Direttiva 89/666/CEE Articolo 5 bis – paragrafo 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 17 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 2 Direttiva 89/666/CEE Articolo 5 bis — paragrafo 3 — parte introduttiva | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 18 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 2 Direttiva 89/666/CEE Articolo 5 bis – paragrafo 3 – lettera a | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 19 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 3 Direttiva 89/666/CEE Articolo 11 bis | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 20 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 3 Direttiva 89/666/CEE Articolo 11 ter | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 21 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 3 Direttiva 89/666/CEE Articolo 11 quater | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 22 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 2 – punto 1 Direttiva 2005/56/CE Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 23 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 2 – punto 1 Direttiva 2005/56/CE Articolo 13 – paragrafo 2 – alinea | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 24 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 2 – punto 2 Direttiva 2005/56/CE Articolo 17 bis | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 25 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 2 – punto 2 Direttiva 2005/56/CE Articolo 17 ter | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 26 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 2 – punto 2 Direttiva 2005/56/CE Articolo 17 quater | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 27 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 3 – punto 3 bis (nuovo) Direttiva 2009/101/CE Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 28 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 3 – punto 4 Direttiva 2009/101/CE Articolo 4 bis – paragrafo 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 29 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 3 – punto 4 Direttiva 2009/101/CE Articolo 4 bis – paragrafo 3 – alinea | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 30 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 3 – punto 6 Direttiva 2009/101/CE Articolo 13 bis | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 31 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 3 – punto 6 Direttiva 2009/101/CE Articolo 13 ter | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 32 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 3 – punto 6 Direttiva 89/666/CEE Articolo 13 quater | |||||||||||||||||||||||||||||||
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PROCEDURA
Titolo |
Modifica delle direttive 89/666/CEE, 2005/56/CE e 2009/101/CE in materia di interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese |
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Riferimenti |
COM(2011)0079 – C7-0059/2011 – 2011/0038(COD) |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
JURI 8.3.2011 |
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Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula |
ECON 8.3.2011 |
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Relatore(i) Nomina |
Hans-Peter Martin 8.3.2011 |
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Esame in commissione |
6.6.2011 |
4.7.2011 |
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Approvazione |
11.7.2011 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
35 0 2 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, Rachida Dati, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Philippe Lamberts, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Alfredo Pallone, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Edward Scicluna, Kay Swinburne, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Thijs Berman, Herbert Dorfmann, Sari Essayah, Ashley Fox, Sophia in ‘t Veld, Danuta Jazłowiecka, Krišjānis Kariņš, Olle Ludvigsson, Theodoros Skylakakis, Pablo Zalba Bidegain |
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Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Ismail Ertug, Knut Fleckenstein, Claudiu Ciprian Tănăsescu |
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PROCEDURA
Titolo |
Modifica delle direttive 89/666/CEE, 2005/56/CE e 2009/101/CE in materia di interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese |
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Riferimenti |
COM(2011)0079 – C7-0059/2011 – 2011/0038(COD) |
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Presentazione della proposta al PE |
24.2.2011 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
JURI 8.3.2011 |
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Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula |
ECON 8.3.2011 |
IMCO 8.3.2011 |
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Pareri non espressi Decisione |
IMCO 22.3.2011 |
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Esame in commissione |
12.4.2011 |
10.10.2011 |
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Approvazione |
26.1.2012 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
23 0 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Alexandra Thein, Diana Wallis, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Jan Philipp Albrecht, Jean-Marie Cavada, Vytautas Landsbergis, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Dagmar Roth-Behrendt |
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Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Eva Ortiz Vilella |
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Deposito |
1.2.2012 |
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