RACCOMANDAZIONE sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco in merito a misure di liberalizzazione reciproche per i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca, alla sostituzione dei protocolli n. 1, 2 e 3 e dei relativi allegati e a modifiche dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra

1.2.2012 - (15975/2010 – C7‑0432/2010 – 2010/0248(NLE)) - ***

Commissione per il commercio internazionale
Relatore: José Bové

Procedura : 2010/0248(NLE)
Ciclo di vita in Aula

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco in merito a misure di liberalizzazione reciproche per i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca, alla sostituzione dei protocolli n. 1, 2 e 3 e dei relativi allegati e a modifiche dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra

(15975/2010 – C7‑0432/2010 – 2010/0248(NLE))

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

–   visto il progetto di decisione del Consiglio (15975/2010),

–   visto il progetto di accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco in merito a misure di liberalizzazione reciproche per i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca, alla sostituzione dei protocolli n. 1, 2 e 3 e dei relativi allegati e a modifiche dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra (15974/2010),

–   vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0432/2010),

–   visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento,

–   visti la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale e i pareri della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e della commissione per la pesca (A7‑0023/2012),

1.  dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e del Regno del Marocco.

MOTIVAZIONE

Nel quadro del processo di Barcellona, avviato nel 1995, l'Unione europea ha concluso accordi di associazione con una dozzina di paesi della sponda meridionale del Mediterraneo al fine di rafforzare il dialogo e la cooperazione e di creare una zona di pace, sicurezza e prosperità.

Successivamente, ha prevalso l'obiettivo di creare una zona di libero scambio cominciando dalla liberalizzazione degli scambi agricoli. Nel 2005, in conformità con la road map di Rabat, il Consiglio europeo ha autorizzato la Commissione a condurre negoziati con diversi paesi del Mediterraneo al fine di stabilire le condizioni per la liberalizzazione del commercio dei prodotti agricoli e della pesca. Il Regno del Marocco figurava nell'elenco dei paesi interessati.

L'accordo di associazione tra l'Unione europea e il Marocco è entrato in vigore nel 2000. Nel dicembre 2010, il Consiglio dell'Unione europea ha firmato il documento che permetterebbe, una volta ratificato dal Parlamento europeo, di avviare una seconda fase della liberalizzazione degli scambi tra l'Unione europea e il Regno del Marocco in materia di prodotti agricoli e della pesca.

Visti gli eventi sopravvenuti nel corso della primavera 2011 in Tunisia, Egitto, Libia e Siria, il vostro relatore constata che gli accordi di liberalizzazione conclusi non hanno finora conseguito gli obiettivi perseguiti e si interroga sull'opportunità di proseguire una politica che privilegi gli interessi economici di attori influenti senza valutare le ripercussioni sociali sulle popolazioni interessate e i danni ambientali constatati.

Per quanto riguarda l'agricoltura e la pesca, la nuova intesa privilegia per entrambe le parti il rafforzamento di un'agricoltura industriale, ad alta intensità di capitali, a spese dell'agricoltura familiare e contadina. L'aumento delle quote ad aliquota ridotta per una notevole gamma di ortaggi (pomodori, melanzane, zucchine, aglio, cocomeri) e frutta (arance, clementine, meloni, fragole) metterà i produttori europei in una situazione concorrenziale difficilmente sostenibile senza contribuire in cambio ad uno sviluppo agricolo equilibrato in Marocco.

Il fattore principale che concorre alla formazione del prezzo dell'ortofrutta è il costo della manodopera. I salari percepiti dagli operai agricoli in Marocco sono dell'ordine di 5 euro al giorno. L'esiguità di queste remunerazioni deriva dal fatto che gli operai agricoli non hanno, secondo il codice del lavoro marocchino, la possibilità di associarsi in sindacati e dunque di avviare negoziati collettivi.

Essa si spiega anche con la persistenza del lavoro minorile. Un rapporto dell'UNICEF ricorda che "in Marocco oltre un milione e mezzo di bambini in età scolare sono privati dei loro diritti all'istruzione" e sottolinea che "la maggior parte dei bambini non scolarizzati sono minacciati di sfruttamento economico mediante lo svolgimento di mansioni nell'artigianato e nell'agricoltura in condizioni non sempre soddisfacenti per la loro salute e il loro equilibrio psicologico."

Il riconoscimento e il rispetto dei diritti sindacali nonché l'attuazione di una politica volontarista per lottare contro il lavoro minorile sono le condizioni preliminari per la ratifica di un accordo commerciale con il Marocco.

La trasparenza del sistema dei prezzi di entrata dell'ortofrutta pone problemi. Numerose organizzazioni di produttori considerano molto preoccupante per il loro settore l'aggiramento del sistema dei prezzi di entrata all'importazione, in particolare per i pomodori freschi. Questo disfunzionamento permette agli operatori, mediante un ricorso abusivo alle vigenti disposizioni del valore doganale, di ridurre il pagamento dei dazi all'importazione sull'ortofrutta. Su tale punto la FEPEX (Federazione spagnola dei produttori ed esportatori ortofrutticoli) si è infatti rivolta alla commissione PETI del Parlamento europeo.

Prima di procedere ad una qualsiasi nuova fase di apertura dei mercati a quote supplementari, occorre rendere efficace la protezione tariffaria e garantire il controllo dei valori importati.

Le quote di esportazione sono gestite in Marocco da un organismo nazionale, l'EACCE (Istituto autonomo di controllo e coordinamento delle esportazioni), creato nel 1986, che privilegia i grandi gruppi esportatori a capitali misti (essenzialmente franco-marocchini). Per quanto riguarda il pomodoro, il 70% delle esportazioni di pomodori marocchini sono effettuate da tre gruppi. L'agricoltura familiare marocchina beneficerà solo in minima parte di tale accordo.

Il piano verde del Marocco mira a favorire lo sviluppo di un'agricoltura di esportazione attirando gli investitori stranieri, mettendo a loro disposizione le migliori terre irrigue. Numerose personalità e ricercatori marocchini denunciano l'insufficienza dei mezzi messi a disposizione dell'agricoltura familiare e delle colture alimentari.

L'esempio più significativo è riportato nello studio realizzato da "Invest in MED" per il programma ENPI (European Neighbourhood and Partnership Investment) finanziato dall'Unione europea (Survey n. 14 /aprile 2010 - pag. 83), le cui informazioni possono difficilmente essere messe in dubbio. Si tratta dell'investimento realizzato dal fondo finanziario TIRIS EURO ARAB (TEA) di Abu Dhabi che si è visto concedere una superficie di 700.000 ettari in prossimità della città di Guelmin nel sud del Marocco per svilupparvi l'agrumicoltura, l'olivicoltura e l'orticoltura. Lo sviluppo di un progetto di questo tipo dimostra che la prospettiva di un accordo di libero scambio ha incitato gli attori finanziari a giocare d'anticipo e ad appostarsi alle porte dell'Unione.

Sul piano ambientale, il bilancio è anch'esso negativo e rimette in questione il principio dell'Unione europea di proteggere l'ambiente e minimizzare il rischio di cambiamento climatico. Secondo uno studio comparativo realizzato dall'INRA (Institut National de la Recherche Agronomique), per produrre un chilo di pomodori in Marocco sono necessari 100 litri d'acqua a fronte di appena 10 in Francia.

L'esportazione di 250.000 tonnellate di pomodori equivale all'esportazione di 25 milioni di m3 d'acqua. Secondo lo studio realizzato dall'Università Humboldt di Berlino, nella regione del Souss, in cui si concentra la produzione di pomodori, la nappa freatica si abbassa di 1-2 metri all'anno a causa del succedersi di annate di scarsa piovosità. Il deficit annuo è stimato a 260 milioni di m3. L'esportazione dei pomodori rappresenta dunque circa il 10% di tale deficit. La mobilitazione di questa risorsa in via di rarefazione avviene a spese delle colture alimentari locali.

A partire dal 2006 nella periferia di Dakhla (Sahara occidentale) si sono stabilite aziende agro-industriali che attingono l'acqua dalla nappa freatica costiera. Uno sfruttamento eccessivo di tali riserve comporterà a termine la salinizzazione dell'acqua dolce, mettendo in pericolo l'approvvigionamento delle popolazioni locali.

La Commissione europea non ha valutato a tutt'oggi l'impatto sociale, ambientale ed economico di tale accordo, mentre si è concentrata sulle questioni tariffarie. Uno studio approfondito è necessario perché il Parlamento possa pronunciarsi in piena cognizione di causa.

A seguito della scomparsa delle entrate doganali, la firma di accordi di libero scambio da parte dell'Unione europea ha un'incidenza automatica diretta sulle risorse proprie del bilancio comunitario . Il relatore deplora che su tale punto la Commissione europea abbia fornito solo vaghe stime. Il relatore auspica che la Commissione realizzi rapidamente uno studio e proponga soluzioni per garantire l'integrità del bilancio dell'Unione europea.

Nel corso degli ultimi mesi il relatore ha sollevato a più riprese la questione della portata territoriale dell'accordo tra l'Unione europea e il Marocco. Vari Stati, fra cui gli Stati Uniti, hanno firmato accordi di libero scambio con il Regno del Marocco escludendo espressamente il Sahara occidentale. Tali disposizioni sono state adottate per non influire sul risultato dei negoziati internazionali condotti sotto l'egida delle Nazioni Unite miranti a giungere ad un regolamento pacifico tra le varie parti. In presenza di valutazioni divergenti da parte della Commissione europea e del Servizio giuridico del Parlamento su tale questione, il relatore considera di non essere in grado di garantire che tale accordo di libero scambio sia conforme ai trattati internazionali che impegnano l'Unione europea e l'insieme dei suoi Stati membri.

Affinché sia rispettato l'articolo 52 del regolamento del Parlamento europeo, il relatore è tenuto a informarvi che la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale è di approvare l'accordo tra l'Unione europea e il Marocco, contrariamente al parere approvato dalla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e alle argomentazioni del relatore quali sono esposte nella presente motivazione.

PARERE della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (13.7.2011)

destinato alla commissione per il commercio internazionale

sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco in merito a misure di liberalizzazione reciproche per i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca, alla sostituzione dei protocolli nn. 1, 2 e 3 e dei relativi allegati, e a modifiche dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra
(15975/2010 – C7‑0432/2010 – 2010/0248(NLE)

Relatore per parere: Lorenzo Fontana

BREVE MOTIVAZIONE

La proposta di accordo consentirà al Marocco l'immediata liberalizzazione del 45% (in valore) delle importazioni provenienti dall'Unione europea, mentre - da parte comunitaria - le importazioni dal Marocco saranno liberalizzate del 55%. L'accordo prevede, inoltre, un aumento delle concessioni nel comparto dell'ortofrutta, settore nel quale i prodotti marocchini costituiscono l'80% delle importazioni nell'Unione europea.

Avallando un accordo di questo tipo, si sottopone il mercato comunitario a dei rischi, causati dalle potenziali ricadute economiche negative nei territori specializzati nella coltivazione di ortaggi. Alla luce della grave crisi di mercato che colpisce il settore ortofrutticolo, anche modesti quantitativi di prodotto provenienti dai paesi terzi potrebbero rappresentare un elemento di ulteriore instabilità.

Desta particolari preoccupazioni la capacità del sistema comunitario di monitorare e far rispettare i calendari e i contingenti tariffari, spesso ignorati dagli operatori marocchini, come denunciato da diverse associazioni di categoria tra il 2009 e il 2010.

In sintesi, appare oggettivo lo squilibrio concernente le riduzioni tariffarie concordate tra le due parti.

Gli elevati standard comunitari in materia di protezione ambientale, condizioni dei lavoratori, tutela sindacale, normativa antidumping e sicurezza alimentare non avrebbero riscontro nei prodotti marocchini importati nell'Unione europea.

In tema di protezione ambientale, in particolare, si ravvisa una forte discriminazione a livello sanitario e fitosanitario dei prodotti europei rispetto a quelli marocchini.

La proposta di accordo non prevede la risoluzione delle problematiche inerenti alle indicazioni geografiche (IG), rinviate a negoziati futuri, da aprirsi in seguito all'entrata in vigore dell'accordo.

La questione dei territori del Sahara Occidentale, riguardo alla quale è stato richiesto un parere giuridico al servizio giuridico del Parlamento, implica ponderate valutazioni. A prescindere dal fatto che detti territori possano essere inclusi o meno nell'accordo, rimane la problematica dei diritti umani sistematicamente violati: per giungere a una compiuta tutela, l'Unione europea potrebbe valutare di far leva su argomentazioni di carattere economico-commerciale, subordinando la firma di accordi di tale natura all'effettivo rispetto dei diritti dell'uomo.

Nello specifico, l'accordo accentua le già serie problematiche a livello di competitività causate dal differenziale di costo della manodopera tra l'Unione europea e il Marocco, la cui politica agroalimentare è orientata allo sviluppo e all'esportazione di grandi produzioni.

Inoltre, i produttori comunitari devono già confrontarsi con i cospicui incrementi dei contingenti scaturiti dagli accordi con gli altri paesi mediterranei.

I produttori europei sono penalizzati dal fatto che le produzioni marocchine, come ad esempio i pomodori, accedono al mercato comunitario in periodi diversi rispetto alla normale commercializzazione europea, provocando gravi ripercussioni sull'andamento dei mercati, la volatilità dei prezzi in primis.

Si ritiene, inoltre, che il Parlamento europeo dovrebbe essere messo nella condizione - come previsto dal Trattato di Lisbona - di apportare alla Commissione un contributo maggiore, improntato alla sinergia, alla collaborazione, alla condivisione delle problematiche e allo scambio di buone pratiche durante tutto l’iter legislativo.

In tal caso, l'accordo potrebbe essere riequilibrato, integrandolo con la riforma del regime dei prezzi di entrata, l'appianamento del differenziale sanitario e fitosanitario e con l'inserimento delle dovute clausole sociali e antidumping.

*******

La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale invita la commissione per il commercio internazionale, competente per il merito, a proporre al Parlamento di rifiutare di dare la sua approvazione.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione

12.7.2011

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

24

14

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Richard Ashworth, Liam Aylward, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Lorenzo Fontana, Iratxe García Pérez, Béla Glattfelder, Sergio Gutiérrez Prieto, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Agnès Le Brun, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, Mariya Nedelcheva, James Nicholson, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Alyn Smith, Marc Tarabella

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Luís Paulo Alves, Salvatore Caronna, Spyros Danellis, Giovanni La Via, Maria do Céu Patrão Neves

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Oreste Rossi

PARERE della commissione per la pesca (28.9.2011)

destinato alla commissione per il commercio internazionale

sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco in merito a misure di liberalizzazione reciproche per i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca, alla sostituzione dei protocolli n. 1, 2 e 3 e dei relativi allegati e a modifiche dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra
(15975/2010 – C7‑0432/2010 – 2010/0248(NLE))

Relatore per parere: Carmen Fraga Estévez

PA_Leg_Consent

La commissione per la pesca invita la commissione per il commercio internazionale, competente per il merito, a proporre al Parlamento di dare la sua approvazione.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione

26.9.2011

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

12

8

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Josefa Andrés Barea, Alain Cadec, João Ferreira, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Marek Józef Gróbarczyk, Carl Haglund, Iliana Malinova Iotova, Werner Kuhn, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Guido Milana, Maria do Céu Patrão Neves, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Struan Stevenson

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Luis Manuel Capoulas Santos, Diane Dodds, Matthias Groote, Raül Romeva i Rueda, Nikolaos Salavrakos

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Iratxe García Pérez

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione

26.1.2012

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

21

7

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, María Auxiliadora Correa Zamora, Marielle De Sarnez, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Gianluca Susta, Keith Taylor, Jan Zahradil, Paweł Zalewski

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Amelia Andersdotter, José Bové, George Sabin Cutaş, Mário David, Syed Kamall, Silvana Koch-Mehrin, Inese Vaidere

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Véronique De Keyser, Jutta Haug, Younous Omarjee, Pier Antonio Panzeri, Jean Roatta