RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 617/2009 del Consiglio recante apertura di uncontingente tariffario autonomo per le importazioni di carni bovine di alta qualità
1.2.2012 - (COM(2011)0384 – C7‑0170/2011 – 2011/0169(COD)) - ***I
Commissione per il commercio internazionale
Relatore: Godelieve Quisthoudt-Rowohl
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 617/2009 del Consiglio recante apertura di un
contingente tariffario autonomo per le importazioni di carni bovine di alta qualità
(COM(2011)0384 – C7‑0170/2011 – 2011/0169(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0384),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0170/2011),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del …, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7-0025/2012),
1. adotta la sua posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1 Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Esso si applica a decorrere dal …*. |
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____________ |
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* GU: inserire la data – il primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente regolamento |
MOTIVAZIONE
Controversia sugli ormoni della carne bovina
La controversia sugli ormoni della carne bovina ha avuto per oltre due decenni ripercussioni negative sulle relazioni commerciali transatlantiche relativamente ai prodotti agricoli. Nel 1988 l'UE ha vietato l'importazione di carni bovine e di prodotti a base di carni bovine trattate con determinati ormoni di crescita, sia per tutelare i consumatori che per motivi di sicurezza alimentare. Nel 1996 gli Stati Uniti e il Canada hanno presentato ricorso contro il divieto di importazione all'organo di conciliazione dell'Organizzazione mondiale del Commercio (OMC), ottenendo quindi l'autorizzazione a imporre sanzioni commerciali sui prodotti agricoli provenienti dall'UE. Dal 1999 gli Stati Uniti e il Canada impongono dazi di ritorsione su una vasta gamma di prodotti europei, il cui valore ammonta rispettivamente a 116,8 milioni di USD e 11,3 milioni di CAD all'anno.
Sanzioni dannose
Sebbene sotto il profilo commerciale la controversia sulle carni bovine trattate con ormoni sia di modesta entità, essa ha provocato una riduzione degli scambi commerciali ed ha avuto ripercussioni significative su entrambe le sponde dell'Atlantico. Partner che avevano strette relazioni commerciali si sono trincerati in una lunga e non costruttiva controversia commerciale.
La costante applicazione di dazi di ritorsione su determinati prodotti europei ha ostacolato le esportazioni, con conseguenti perdite di quote di mercato per i produttori dell'UE. Il Canada e gli Stati Uniti hanno preso di mira in particolare i prodotti a base di carni bovine e suine, cui si aggiungono da parte degli Stati Uniti anche le sanzioni sul formaggio Roquefort, tartufi, pane tostato, succhi, senape, marmellate, cioccolato, zuppe e altri prodotti.
L'intenzione iniziale dell'Amministrazione USA di applicare "sanzioni carosello", ovvero aumentare alcuni dazi e modificare la portata e l'elenco dei prodotti ad essi assoggettati a partire dal marzo 2009, avrebbe avuto effetti dirompenti anche più gravi e avrebbe potuto intensificare la spirale della diminuzione degli scambi commerciali attuata per ritorsione.
Nella sua risoluzione dell'8 maggio 2008 sul Consiglio economico transatlantico, il Parlamento europeo ha invitato gli Stati Uniti a porre fine alle sanzioni di ritorsione applicate ai prodotti europei[1]. Nella risoluzione dell'8 marzo 2011 relativa all'agricoltura e al commercio internazionale dell'UE, il Parlamento europeo esorta la Commissione a garantire che la composizione della controversia sugli "ormoni delle carni bovine" consenta di sospendere le sanzioni imposte sui prodotti dell'UE garantendo al contempo che le importazioni di carni bovine verso l'Unione europea siano conformi ai requisiti da questa previsti[2].
Soluzione della controversia
Un modo pragmatico per uscire dalle dinamiche distruttive delle sanzioni commerciali è stato quello di ricorrere a negoziati bilaterali tra l'Unione europea, gli Stati Uniti[3] e il Canada[4]. Dai negoziati sono scaturiti i cosiddetti protocolli d'intesa, che prevedono la revoca graduale delle sanzioni imposte sui prodotti agricoli dell'UE dagli Stati Uniti e dal Canada, in cambio di un contingente tariffario autonomo, con un dazio fissato a zero, per carni bovine di alta qualità non trattate con ormoni.
In linea con gli impegni previsti nella "prima fase" del protocollo d'intesa con gli Stati Uniti, l'Unione ha previsto con il regolamento (CE) n. 617/2009[5] del Consiglio un ulteriore contingente tariffario dell'Unione per l'importazione di carni bovine di alta qualità pari a un quantitativo di 20.000 tonnellate all'anno. In contropartita gli Stati Uniti si astengono dall'applicare sanzioni "carosello", abbassando del 68% l'importo complessivo delle sanzioni annuali, ovvero da 116,8 milioni di USD a 37,8 milioni di USD.
Una modifica al regolamento (CE) n. 617/2009 è una condizione imprescindibile per l'attuazione della "prima e della seconda fase" del protocollo d'intesa con il Canada e della "seconda fase" per entrambi i protocolli. Questo è quanto prevede sostanzialmente la procedura legislativa in oggetto. Modificando il regolamento (CE) n. 617/2009, il Parlamento europeo e il Consiglio aumentano il contingente tariffario annuo dell'Unione fino a 48.200 tonnellate. Gli Stati Uniti e il Canada hanno già rispettato i propri impegni previsti nella seconda fase sospendendo tutte le sanzioni di ritorsione nel corso del 2011.
Conclusioni
Il relatore appoggia fermamente la proposta della Commissione relativa a un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 617/2009 del Consiglio recante apertura di un contingente tariffario autonomo per le importazioni di carni bovine di alta qualità.
I protocolli d'intesa e la relativa attuazione costituiscono chiaramente una situazione reciprocamente vantaggiosa per i partner commerciali su entrambe le sponde dell'Atlantico. Poiché gli Stati Uniti e il Canada hanno già sospeso tutte le sanzioni di ritorsione nel corso del 2011, il mancato rispetto dell'accordo da parte europea potrebbe avere conseguenze politiche molto negative e danneggerebbe le relazioni commerciali transatlantiche.
La conclusione della procedura legislativa consentirà all'UE di rispettare gli impegni assunti in vista della composizione della controversia. Ovviamente il protocollo d'intesa garantisce che tutti i prodotti a base di carni bovine che rientrano nel contingente continuino a rispettare i rigorosi requisiti di sicurezza alimentare definiti nella legislazione dell'UE. In particolare non verranno aperte le porte alle carni bovine trattate con ormoni, nemmeno se provengono dagli Stati Uniti, dal Canada o da qualsiasi altro luogo.
Un'adozione rapida e agevole del regolamento in oggetto contribuirà a ricostruire e rafforzare la fiducia, nonché a colmare i divari esistenti in questo settore delle relazioni commerciali transatlantiche. Tuttavia, la Commissione deve essere autorizzata a sospendere, totalmente o parzialmente, il contingente tariffario annuo dell'Unione qualora le misure previste nell'accordo non vengano attuate o mantenute dagli Stati Uniti o dal Canada. È opportuno ricorrere alla procedura d'esame, conformemente all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione per la sospensione[6].
Il relatore sottolinea che la soluzione definitiva della controversia sugli ormoni delle carni bovine debba dare un ulteriore impulso in direzione di una maggiore integrazione economica e commerciale tra l'UE, da una parte, e gli Stati Uniti e il Canada, dall'altra. Nonostante le eventuali divergenze di opinione, l'obiettivo dovrebbe essere sempre quello di raggiungere un compromesso anziché destabilizzare le relazioni commerciali bilaterali. Grazie all'ulteriore abbattimento delle barriere commerciali con i suoi più importanti partner commerciali, l'UE dimostra il suo impegno a rafforzare in termini di scambi commerciali le relazioni economiche di lunga data.
L'adozione del regolamento in oggetto da parte del Parlamento europeo e del Consiglio comporterà benefici reciproci, rafforzerà i legami commerciali transatlantici e creerà fiducia migliorando l'accesso al mercato su entrambe le sponde dell'Atlantico.
Impegni previsti nei protocolli d'intesa firmati dall'UE con gli Stati Uniti (13 maggio 2009) e il Canada (17 marzo 2011)
Fasi proposte |
Contingente tariffario dell'UE per carni bovine non trattate con ormoni (dazio zero, tonnellate, su base annua, nazione più favorita) |
Impegni previsti nei protocolli d'intesa riguardo alle sanzioni applicate ai prodotti dell'UE |
Misure intraprese |
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Stati Uniti (si applica però il principio della nazione più favorita) |
Canada (si applica però il principio della nazione più favorita) |
Totale |
Stati Uniti (sanzioni dal 1999) |
Canada (sanzioni dal 1999) |
Stati Uniti |
Canada |
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Fase 1
Dall'agosto 2009 |
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20.000
(regolamento 617/2009) |
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· Sanzioni "carosello" non applicate · Riduzione dei dazi maggiorati autorizzati da 117 milioni di USD a 38 milioni di USD |
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Revoca unilaterale anticipata di tutte le sanzioni nel maggio 2011 |
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Prima di agosto 2012 |
1.500 |
21.500 (proposta nel regolamento modificato) |
Revoca di tutte le sanzioni autorizzate per un valore di 11,3 milioni di CAD |
Revoca di tutte le sanzioni nell'agosto 2011 |
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Fase 2
Dall'agosto 2012 |
45.000
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3.200 |
48.200 (proposta nel regolamento modificato) |
sospensione di tutti i dazi maggiorati |
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Fase 3
Dall'agosto 2013
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45.000 |
3.200 |
48.200 |
condizioni da definire in vista di una composizione permanente e dell'eliminazione delle sanzioni (dimensione delle quote resta invariata) |
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- [1] Testi approvati, P6_TA(2008)0192.
- [2] Testi approvati, P7_TA(2011)0083.
- [3] Documento di lavoro WT/DS26/28 del 30 settembre 2009.
- [4] Documento di lavoro WT/DS48/26 del 22 marzo 2011.
- [5] GU L 182 del 15.7.2009, pag. 1.
- [6] GU L 55 del 28.2.11, pag. 13.
PARERE della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (20.12.2011)
destinato alla commissione per il commercio internazionale
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 617/2009 del Consiglio recante apertura di uncontingente tariffario autonomo per le importazioni di carni bovine di alta qualità
(COM(2011)0384 – C7‑0170/2011 – 2011/0169(COD))
Relatore per parere: George Lyon
BREVE MOTIVAZIONE
Contesto della proposta
Dopo l'impasse in sede OMC tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione, riguardo alle importazioni di "carni bovine trattate con ormoni", è stato raggiunto un accordo che porrà fine a questa lunga e dannosa controversia.
L'accordo, negoziato da Catherine Ashton, all'epoca Commissario dell'UE per il commercio, e dal governo degli Stati Uniti, è stato firmato il 13 maggio 2009. Esso prevede un meccanismo in due fasi che riduce progressivamente il livello delle sanzioni imposte dagli Stati Uniti sui prodotti dell'Unione, mentre l'Unione aumenta progressivamente il contingente tariffario per le carni bovine di "alta qualità" prive di ormoni[1]. La prima fase dell'accordo è stata definita nel regolamento (CE) n. 617/2009 del Consiglio recante apertura di un ulteriore contingente tariffario di 20 000 tonnellate e prevedeva, in contropartita, la revoca del 68% delle sanzioni previste dagli Stati Uniti. Si tratta ora di approvare la seconda fase dell'accordo che, a norma del pertinente protocollo d'intesa[2], dovrà essere attuata entro il 1° agosto 2012. La seconda fase implica una revoca integrale delle sanzioni imposte dagli Stati Uniti e, in cambio, un aumento del contingente tariffario di ulteriori 25 000 tonnellate per gli Stati Uniti e di 3 200 tonnellate per il Canada.
Per la prima volta il Parlamento europeo interviene sul fascicolo a titolo di colegislatore con il Consiglio, conformemente alla procedura legislativa ordinaria.
Posizione
Il relatore appoggia fermamente la proposta della Commissione relativa a un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 617/2009 del Consiglio recante apertura di un contingente tariffario autonomo per le importazioni di carni bovine di alta qualità.
Il relatore desidera evidenziare alcuni dei principali benefici per l'Unione derivanti dall'accordo.
1. L'accordo consente all'Unione di mantenere il divieto riguardo alle importazioni di carne e prodotti a base di carne trattati con ormoni, nonostante l'Unione sia stata giudicata inadempiente nel quadro dell'OMC.
2. L'adozione della seconda fase dell'accordo è fondamentale affinché l'Unione ottenga la revoca integrale delle sanzioni imposte dagli Stati Uniti ai prodotti europei provenienti da 26 Stati membri (tutti eccetto il Regno Unito), il cui valore ammonta, in base alle attuali condizioni commerciali, a oltre 250 milioni di USD. Alcuni dei principali beneficiari che trarranno vantaggi dalla revoca delle sanzioni sono l'Italia, con un valore commerciale di oltre 99 milioni di USD, la Polonia con 25 milioni di USD, la Grecia e l'Irlanda entrambe con 24 milioni di USD, la Germania e la Danimarca entrambe con 19 milioni di USD, la Francia con 13 milioni di USD e la Spagna con 9 milioni di USD. Alcuni dei principali prodotti nazionali oggetto delle sanzioni sono: acqua minerale, carne suina, frutta in scatola e preparata, cioccolato, succhi, avena, gomma da masticare, marmellate, formaggio Roquefort, tartufi freschi, ecc.
3. Se l'accordo fosse stato respinto, le sanzioni sarebbero state ripristinate e il processo di conciliazione sarebbe fallito. L'Unione avrebbe corso il rischio di vedersi applicare ulteriori misure di ritorsione, dovendo indennizzare di fatto gli Stati Uniti per i danni derivanti dal mancato rispetto delle decisioni dell'OMC.
4. Si osservi, inoltre, che la seconda fase dell'accordo dovrebbe avere un impatto modesto sul mercato UE delle carni bovine, dato che il nuovo contingente tariffario autonomo per le carni bovine prive di ormoni corrisponde soltanto allo 0,36% del mercato complessivo delle carni bovine dell'UE[3].
5. Con la conclusione dell'accordo finale, il Parlamento europeo manda un segnale molto importante agli Stati Uniti, che esprime la volontà di approfondire i rapporti commerciali transatlantici e di migliorare la risoluzione delle controversie nel quadro dell'OMC, adottando in merito alle questioni spinose una prospettiva più pragmatica, più efficiente e meno dannosa sul piano politico.
Gli Stati Uniti hanno già deciso la sospensione totale di tutte le sanzioni contro l'Unione a maggio 2011, aprendo la strada a una rapida attuazione della seconda fase dell'accordo. È dunque importante che l'Unione onori tempestivamente la propria parte dell'accordo al fine di rispettare il termine del 1° agosto 2012.
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La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale invita la commissione per il commercio internazionale, competente per il merito, a proporre che il Parlamento europeo adotti la sua posizione in prima lettura facendo propria la proposta della Commissione.
PROCEDURA
Titolo |
Modifica del regolamento (CE) n. 617/2009 del Consiglio recante apertura di un contingente tariffario autonomo per le importazioni di carni bovine di alta qualità |
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Riferimenti |
COM(2011)0384 – C7-0170/2011 – 2011/0169(COD) |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
INTA 5.7.2011 |
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Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula |
AGRI 5.7.2011 |
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Relatore(i) Nomina |
George Lyon 26.9.2011 |
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Esame in commissione |
5.10.2011 |
22.11.2011 |
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Approvazione |
20.12.2011 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
35 1 1 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
John Stuart Agnew, Richard Ashworth, Liam Aylward, Luis Manuel Capoulas Santos, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger, Agnès Le Brun, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, Mariya Nedelcheva, James Nicholson, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Spyros Danellis, Marian Harkin, Christa Klaß, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Milan Zver |
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- [1] Per l'esatta definizione di "carni di alta qualità", in particolare ai fini di questo accordo, si veda l'articolo VI del documento WT/DS26/28 del 30 settembre 2009.
- [2] Documenti WT/DS26/28 del 30 settembre 2009 e WT/DS48/26 del 22 marzo 2011.
- [3] Si veda la banca dati di Eurostat sulla produzione di carni: bovini (dati di macellazione, anno 2010).
PROCEDURA
Titolo |
Modifica del regolamento (CE) n. 617/2009 del Consiglio recante apertura di un contingente tariffario autonomo per le importazioni di carni bovine di alta qualità |
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Riferimenti |
COM(2011)0384 – C7-0170/2011 – 2011/0169(COD) |
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Presentazione della proposta al PE |
24.6.2011 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
INTA 5.7.2011 |
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Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula |
ENVI 5.7.2011 |
AGRI 5.7.2011 |
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Pareri non espressi Decisione |
ENVI 13.7.2011 |
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Esame in commissione |
11.10.2011 |
22.11.2011 |
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Approvazione |
26.1.2012 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
28 0 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, María Auxiliadora Correa Zamora, Marielle De Sarnez, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Gianluca Susta, Keith Taylor, Jan Zahradil, Paweł Zalewski |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Amelia Andersdotter, José Bové, George Sabin Cutaş, Mário David, Syed Kamall, Silvana Koch-Mehrin, Inese Vaidere, Pablo Zalba Bidegain |
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Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Véronique De Keyser, Jutta Haug, Pier Antonio Panzeri, Jean Roatta, Traian Ungureanu |
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Deposito |
1.2.2012 |
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