Emendamento 1
Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 3 – trattino 3 bis (nuovo)
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli(1);
|
|
|
________________
|
|
|
1 GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.
|
Motivazione |
Il regolamento (CE) n. 2448/93 del Consiglio rientra nel campo di applicazione del presente regolamento. La base è l'articolo 113/133 del trattato CE; i suoi obiettivi si concentrano sulle questioni di politica commerciale comune; e comprende disposizioni che forniscono alla Commissione, al Consiglio e agli Stati membri competenze di esecuzione che dovrebbero essere allineate alle disposizioni degli articoli 290 e 291 del TFUE, nonché al regolamento 182/2011. |
Emendamento 2
Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 3 – trattino 12 bis (nuovo)
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio del 27 giugno 2005 relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti(1);
|
|
|
________________
|
|
|
GU L 200 del 30.7.2005, pag. 1.
|
Motivazione |
Council Regulation (EC) No 2448/93 falls into the scope of this Regulation. It is based on ex-Article 133 of the EC Treaty; its objectives focus on common commercial policy matters in a way that is similar to Regulation (EC) No 428/2009 setting up a Community regime for the control of exports, transfer, brokering and transit of dual use items (recast) or to Regulation (XX/2011) implementing Article 10 of the United Nations' Firearms Protocol and establishing export authorisation, import and transit measures for firearms, their parts and components and ammunition (COM(2010)0273 – C7-0138/2010 – 2010/0147(COD)); and it includes provisions that provide the Commission, the Council and the Member States with implementing powers that should be aligned to the provisions of Article 290. |
Emendamento 3
Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 3 – trattino 23
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
- regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea,
|
soppresso
|
Motivazione |
Il presente regolamento è stato allineato alle prescrizioni degli articoli 290 e 291 dal regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea (COM(2010)0054 – C7-0042/2010 – 2010/0036(COD)). |
Emendamento 4
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
"In tutti i regolamenti elencati nell'allegato, ogni riferimento a "Comunità europea","Comunità" o "Comunità europee" deve essere inteso come un riferimento all'Unione europea o all'Unione; ogni riferimento alle parole "mercato comune" deve essere inteso come un riferimento al "mercato interno"; ogni riferimento alle parole "comitato di cui all'articolo 113" e "comitato di cui all'articolo 133" deve essere inteso come un riferimento al "comitato di cui all'articolo 207"; ogni riferimento alle parole "articolo 113 del trattato" o "articolo 133 del trattato" deve essere inteso come un riferimento all'"articolo 207 del trattato".
|
Motivazione |
Emendamento tecnico per garantire trasparenza e coerenza in tutto il regolamento. |
Emendamento 5
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 1 – punto -1 (nuovo)
Regolamento (CEE) n. 2841/72
Considerando 3 quater (nuovo)
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
-1. È inserito il seguente considerando 3 quater:
|
|
|
|
"L'applicazione della clausola di salvaguardia dell'accordo bilaterale richiede condizioni uniformi per l'adozione di misure di salvaguardia preventive e definitive. Tali misure dovrebbero essere adottate dalla Commissione in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione."
|
|
|
|
_______________
|
|
|
|
1GU L 55, del 28.2.2011, pag. 13."
|
|
|
|
|
|
Emendamento 6
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 1 – punto -1 bis (nuovo)
Regolamento (CEE) n. 2841/72
Considerando 3 quinquies (nuovo)
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
-1 bis. È inserito il seguente considerando 3 quinquies:
|
|
|
|
"È opportuno ricorrere alla procedura consultiva per l'adozione di misure provvisorie, dati gli effetti di tali misure e la loro logica sequenziale in relazione all'adozione di misure di salvaguardia definitive. Qualora un ritardo nell'imposizione di misure causi un danno che sarebbe difficile riparare è necessario consentire alla Commissione di adottare misure provvisorie immediatamente applicabili."
|
|
|
|
|
|
Emendamento 7
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 1 – punto 3
Regolamento (CEE) n. 2841/72
Articolo 4 – paragrafo 1
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
1. Quando circostanze eccezionali richiedono un intervento immediato, nelle situazioni previste agli articoli 24, 24 bis e 26 dell'accordo nonché nel caso di aiuti all'esportazione che abbiano un'incidenza diretta ed immediata sugli scambi, la Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2, le misure conservative di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera e), dell'accordo. In casi di urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 3.
|
1. Quando circostanze eccezionali richiedono un intervento immediato, nelle situazioni previste agli articoli 24, 24 bis e 26 dell'accordo nonché nel caso di aiuti all'esportazione che abbiano un'incidenza diretta ed immediata sugli scambi, la Commissione può adottare, secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 7, paragrafo 1 bis, le misure conservative di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera e), dell'accordo. In casi di urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 3.
|
|
|
|
|
|
Motivazione |
In caso di circostanze critiche ed eccezionali, la Commissione deve essere in grado di adottare misure immediate senza ritardi. Pertanto la procedura consultiva è la scelta giusta. In caso di urgenza, deve essere possibile adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili. Dati gli effetti di tali misure e la loro logica sequenziale in relazione all'adozione di misure di salvaguardia definitive, anche questa considerazione è valida. |
Emendamento 8
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 1 – punto 3 bis (nuovo)
Regolamento (CEE) n. 2841/72
Articolo 5
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
3 bis. L'articolo 5 è soppresso.
|
|
|
|
|
|
Motivazione |
L'articolo 5 recita attualmente: "Le disposizioni del presente regolamento non pregiudicano l'applicazione delle clausole di salvaguardia previste dal trattato , in particolare agli articoli 108 e 109, secondo le procedure ivi previste." Poiché il TFUE non fa più riferimento alle clausole di salvaguardia di cui agli articoli 108 e 109 del TCE, l'articolo 5 deve essere soppresso. |
Emendamento 9
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 1 – punto 4
Regolamento (CEE) n. 2841/72
Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
1 bis. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
|
|
|
|
|
|
Emendamento 10
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 1 – punto 4
Regolamento (CEE) n. 2841/72
Articolo 7 – paragrafo 3
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo [8] del regolamento (UE) n. [xxxx/2011] in combinato disposto con l'articolo [5] dello stesso.
|
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 4 dello stesso.
|
|
|
|
|
|
Emendamento 11
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 1 – punto 4
Regolamento (CEE) n. 2841/72
Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
3 bis. Se il parere del comitato deve essere ottenuto tramite procedura scritta, la procedura deve essere conclusa senza risultati allorché, entro il termine per la presentazione del parere, il presidente del comitato decide in tal senso o su richiesta della maggioranza dei membri del comitato.
|
|
|
|
|
|
Emendamento 12
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 1 – punto 4 bis (nuovo)
Regolamento (CEE) n. 2841/72
Articolo 7 bis (nuovo)
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
4 bis. È inserito l'articolo seguente:
|
|
|
|
"Articolo 7 bis
|
|
|
|
Relazione
|
|
|
|
1. La Commissione presenta al Parlamento europeo una relazione biennale sull'applicazione e l'attuazione dell'accordo. La relazione riporta informazioni sulle attività dei vari organi responsabili del monitoraggio dell'attuazione dell'accordo e del rispetto degli obblighi da esso derivanti, compresi quelli concernenti gli ostacoli al commercio.
|
|
|
|
2. La relazione presenta inoltre una sintesi delle statistiche e dell'evoluzione del commercio con la Confederazione elvetica.
|
|
|
|
3. La relazione contiene informazioni sull'attuazione del presente regolamento.
|
|
|
|
4. Il Parlamento europeo può, entro un mese dalla presentazione della relazione da parte della Commissione, invitare quest'ultima a una riunione ad hoc della propria commissione competente per illustrare e spiegare le questioni connesse all'attuazione dell'accordo.
|
|
|
|
5. La Commissione rende pubblica la relazione al più tardi sei mesi dopo averla presentata al Parlamento europeo."
|
|
|
|
|
|
Motivazione |
È assolutamente necessario informare il Parlamento europeo e l'opinione pubblica di tutti gli aspetti delle relazioni commerciali (bilaterali) dell'UE. In particolare quando si tratta di strumenti di difesa commerciali, è importante che l'opinione pubblica e le parti interessate siano bene informate riguardo a tutte le misure predisposte. |
Emendamento 13
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 2 – punto -1 (nuovo)
Regolamento (CEE) n. 2843/72
Considerando 3 quater (nuovo)
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
-1. È inserito il seguente considerando 3 quater:
|
|
|
|
"L'applicazione della clausola di salvaguardia dell'accordo bilaterale richiede condizioni uniformi per l'adozione di misure di salvaguardia preventive e definitive. Tali misure dovrebbero essere adottate dalla Commissione in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (1)."
|
|
|
|
_____________
|
|
|
|
1GU L 55, del 28.2.2011, pag. 13."
|
|
|
|
|
|
Emendamento 14
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 2 – punto -1 bis (nuovo)
Regolamento (CEE) n. 2843/72
Considerando 3 quinquies (nuovo)
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
-1 bis. È inserito il seguente considerando 3 quinquies:
|
|
|
|
"È opportuno ricorrere alla procedura consultiva per l'adozione di misure provvisorie, dati gli effetti di tali misure e la loro logica sequenziale in relazione all'adozione di misure di salvaguardia definitive. Qualora un ritardo nell'imposizione di misure causi un danno che sarebbe difficile riparare è necessario consentire alla Commissione di adottare misure provvisorie immediatamente applicabili."
|
|
|
|
|
|
Emendamento 15
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 2 – punto 3
Regolamento (CEE) n. 2843/72
Articolo 4 – paragrafo 1
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
1. Quando circostanze eccezionali richiedono un intervento immediato, nelle situazioni previste agli articoli 25, 25 bis e 27 dell'accordo nonché nel caso di aiuti all'esportazione che abbiano un'incidenza diretta ed immediata sugli scambi, la Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2, le misure conservative di cui all'articolo 28, paragrafo 3, lettera e), dell'accordo. In casi di urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 3.
|
1. Quando circostanze eccezionali richiedono un intervento immediato, nelle situazioni previste agli articoli 25, 25 bis e 27 dell'accordo nonché nel caso di aiuti all'esportazione che abbiano un'incidenza diretta ed immediata sugli scambi, la Commissione può adottare, secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 7, paragrafo 1 bis, le misure conservative di cui all'articolo 28, paragrafo 3, lettera e), dell'accordo. In casi di urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 3.
|
|
|
|
|
|
Motivazione |
In caso di circostanze critiche ed eccezionali, la Commissione deve essere in grado di adottare misure immediate senza ritardi. Pertanto la procedura consultiva è la scelta giusta. In caso di urgenza, deve essere possibile adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili. Dati gli effetti di tali misure e la loro logica sequenziale in relazione all'adozione di misure di salvaguardia definitive, anche questa considerazione è valida. |
Emendamento 16
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 2 – punto 3 bis (nuovo)
Regolamento (CEE) n. 2843/72
Articolo 5
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
3 bis. L'articolo 5 è soppresso.
|
|
|
|
|
|
Motivazione |
L'articolo 5 attualmente recita: "Le disposizioni del presente regolamento non pregiudicano l'applicazione delle clausole di salvaguardia previste dal trattato, in particolare agli articoli 108 e 109, secondo le procedure ivi previste." Poiché il TFUE non fa più riferimento alle clausole di salvaguardia di cui agli articoli 108 e 109 del TCE, l'articolo 5 deve essere soppresso. |
Emendamento 17
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 2 – punto 4
Regolamento (CEE) n. 2843/72
Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
1 bis. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
|
|
|
|
|
|
Emendamento 18
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 2 – punto 4
Regolamento (CEE) n. 2843/72
Articolo 7 – paragrafo 3
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo [8] del regolamento (UE) n. [xxxx/2011] in combinato disposto con l'articolo [5] dello stesso.
|
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 4 dello stesso.
|
|
|
|
|
|
Emendamento 19
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 2 – punto 4
Regolamento (CEE) n. 2843/72
Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
3 bis. Se il parere del comitato deve essere ottenuto tramite procedura scritta, la procedura deve essere conclusa senza risultati allorché, entro il termine per la presentazione del parere, il presidente del comitato decide in tal senso o su richiesta della maggioranza dei membri del comitato.
|
|
|
|
|
|
Emendamento 20
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 2 – punto 4 bis (nuovo)
Regolamento (CEE) n. 2843/72
Articolo 7 bis (nuovo)
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
È inserito l'articolo seguente:
|
|
|
|
"Articolo 7 bis
|
|
|
|
Relazione
|
|
|
|
1. La Commissione presenta al Parlamento europeo una relazione biennale sull'applicazione e l'attuazione dell'accordo. La relazione riporta informazioni sulle attività dei vari organi responsabili del monitoraggio dell'attuazione dell'accordo e del rispetto degli obblighi da esso derivanti, compresi quelli concernenti gli ostacoli al commercio.
|
|
|
|
2. La relazione presenta inoltre una sintesi delle statistiche e dell'evoluzione del commercio con la Confederazione elvetica.
|
|
|
|
3. La relazione contiene informazioni sull'attuazione del presente regolamento.
|
|
|
|
4. Il Parlamento europeo può, entro un mese dalla presentazione della relazione da parte della Commissione, invitare quest'ultima a una riunione ad hoc della propria commissione competente per illustrare e spiegare le questioni connesse all'attuazione dell'accordo.
|
|
|
|
5. La Commissione rende pubblica la relazione al più tardi sei mesi dopo averla presentata al Parlamento europeo."
|
|
|
|
|
|
Motivazione |
È assolutamente necessario informare il Parlamento europeo e l'opinione pubblica di tutti gli aspetti delle relazioni commerciali (bilaterali) dell'UE. In particolare quando si tratta di strumenti di difesa commerciali, è importante che l'opinione pubblica e le parti interessate siano bene informate riguardo a tutte le misure predisposte. |
Emendamento 21
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 3 – punto -1 (nuovo)
Regolamento (CEE) n. 1692/73
Considerando 3 quater (nuovo)
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
-1. È inserito il seguente considerando 3 quater:
|
|
|
|
"L'applicazione della clausola di salvaguardia dell'accordo bilaterale richiede condizioni uniformi per l'adozione di misure di salvaguardia preventive e definitive. Tali misure dovrebbero essere adottate dalla Commissione in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (1)."
|
|
|
|
________________
|
|
|
|
1GU L 55, del 28.2.2011, pag. 13."
|
|
|
|
|
|
Emendamento 22
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 3 – punto -1 bis (nuovo)
Regolamento (CEE) n. 1692/73
Considerando 3 quinquies (nuovo)
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
-1 bis. È inserito il seguente considerando 3 quinquies:
|
|
|
|
"È opportuno ricorrere alla procedura consultiva per l'adozione di misure provvisorie, dati gli effetti di tali misure e la loro logica sequenziale in relazione all'adozione di misure di salvaguardia definitive. Qualora un ritardo nell'imposizione di misure causi un danno che sarebbe difficile riparare è necessario consentire alla Commissione di adottare misure provvisorie immediatamente applicabili."
|
|
|
|
|
|
Emendamento 23
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 3 – punto 3
Regolamento (CEE) n. 1692/73
Articolo 4 – paragrafo 1
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
1. Quando circostanze eccezionali richiedono un intervento immediato, nelle situazioni previste agli articoli 24, 24 bis e 26 dell'accordo nonché nel caso di aiuti all'esportazione che abbiano un'incidenza diretta ed immediata sugli scambi, la Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2, le misure conservative di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera e), dell'accordo. In casi di urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 3.
|
1. Quando circostanze eccezionali richiedono un intervento immediato, nelle situazioni previste agli articoli 24, 24 bis e 26 dell'accordo nonché nel caso di aiuti all'esportazione che abbiano un'incidenza diretta ed immediata sugli scambi, la Commissione può adottare, secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 7, paragrafo 1 bis, le misure conservative di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera e), dell'accordo. In casi di urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 3.
|
|
|
|
|
|
Motivazione |
In caso di circostanze critiche ed eccezionali, la Commissione deve essere in grado di adottare misure immediate senza ritardi. Pertanto la procedura consultiva è la scelta giusta. In caso di urgenza, deve essere possibile adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili. Dati gli effetti di tali misure e la loro logica sequenziale in relazione all'adozione di misure di salvaguardia definitive, anche questa considerazione è valida. |
Emendamento 24
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 3 – punto 3 bis (nuovo)
Regolamento (CEE) n. 1692/73
Articolo 5
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
3 bis. L'articolo 5 è soppresso.
|
|
|
|
|
|
Motivazione |
L'articolo 5 attualmente recita: "Le disposizioni del presente regolamento non pregiudicano l'applicazione delle clausole di salvaguardia previste dal trattato, in particolare agli articoli 108 e 109, secondo le procedure ivi previste." Poiché il TFUE non fa più riferimento alle clausole di salvaguardia di cui agli articoli 108 e 109 del TCE, l'articolo 5 deve essere soppresso. |
Emendamento 25
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 3 – punto 4
Regolamento (CEE) n. 1692/73
Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
1 bis. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
|
|
|
|
|
|
Emendamento 26
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 3 – punto 4
Regolamento (CEE) n. 1692/73
Articolo 7 – paragrafo 3
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo [8] del regolamento (UE) n. [xxxx/2011] in combinato disposto con l'articolo [5] dello stesso.
|
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 4 dello stesso.
|
|
|
|
|
|
Emendamento 27
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 3 – punto 4
Regolamento (CEE) n. 1692/73
Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
3 bis. Se il parere del comitato deve essere ottenuto tramite procedura scritta, la procedura deve essere conclusa senza risultati allorché, entro il termine per la presentazione del parere, il presidente del comitato decide in tal senso o su richiesta della maggioranza dei membri del comitato.
|
|
|
|
|
|
Emendamento 28
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 3 – punto 4 bis (nuovo)
Regolamento (CEE) n. 1692/73
Articolo 7 bis (nuovo)
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
4 bis. È inserito l'articolo seguente:
|
|
|
|
"Articolo 7 bis
|
|
|
|
Relazione
|
|
|
|
1. La Commissione presenta al Parlamento europeo una relazione biennale sull'applicazione e l'attuazione dell'accordo. La relazione riporta informazioni sulle attività dei vari organi responsabili del monitoraggio dell'attuazione dell'accordo e del rispetto degli obblighi da esso derivanti, compresi quelli concernenti gli ostacoli al commercio.
|
|
|
|
2. La relazione presenta inoltre una sintesi delle statistiche e dell'evoluzione del commercio con la Confederazione elvetica.
|
|
|
|
3. La relazione contiene informazioni sull'attuazione del presente regolamento.
|
|
|
|
4. Il Parlamento europeo può, entro un mese dalla presentazione della relazione da parte della Commissione, invitare quest'ultima a una riunione ad hoc della propria commissione competente per illustrare e spiegare le questioni connesse all'attuazione dell'accordo.
|
|
|
|
5. La Commissione rende pubblica la relazione al più tardi sei mesi dopo averla presentata al Parlamento europeo."
|
|
|
|
|
|
Motivazione |
È assolutamente necessario informare il Parlamento europeo e l'opinione pubblica di tutti gli aspetti delle relazioni commerciali (bilaterali) dell'UE. In particolare quando si tratta di strumenti di difesa commerciali, è importante per il Parlamento europeo, come anche per l'opinione pubblica e le parti interessate, essere ben informati riguardo a tutte le misure predisposte. |
Emendamento 29
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 3 bis – titolo (nuovo)
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
3 bis. il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli
|
Motivazione |
It is appropriate to amend Regulation (EC) No 3448/93 of December 1993 in order to ensure consistency with the provisions introduced by the Treaty of Lisbon. This is done, where appropriate, through the granting of delegated powers to the Commission and by applying certain procedures set out in Regulation (EU) No 182/2011. In all cases where the specific procedure of former Article 16 applied, the examination procedure pursuant to Article 5 of Regulation (EU) No 182/2011 is introduced. Where appropriate the possibilty of the adoption of immediately applicable implementing acts should be given. The right to set up detailed rules for apllying the Regulation and the right to amend the annex is in several cases delegated to the Commission. |
Emendamento 30
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 3 bis – alinea (nuovo)
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
Per quanto concerne il regolamento (CE) n. 3448/93 è opportuno che, ai fini dell'adozione di modalità di applicazione e per modificarne l'allegato, la Commissione sia autorizzata ad adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato. Per quanto concerne il regolamento (CE) n. 3448/93, alla Commissione deve essere attribuito il potere di adottare le misure necessarie per l'esecuzione di tale regolamento a norma del regolamento (UE) n. 182/2011.
|
Emendamento 31
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 3 bis – punto 1 (nuovo)
Regolamento (CE) n. 3448/93
Considerando 17 bis (nuovo)
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
1. È inserito il seguente considerando 17 bis:
|
|
|
|
"Al fine di adottare le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente regolamento, è opportuno che sia delegato alla Commissione il potere di adottare atti in conformità dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ai fini dell'adozione di modalità di applicazione per l'applicazione dell'articolo 6, paragrafi 1-3 a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, che adotta modalità di applicazione per determinare e gestire elementi agricoli ridotti a norma dell'articolo 7, paragrafo 2 e che modifica la tabella 2 dell'allegato B. Particolare importanza riveste il fatto che la Commissione proceda ad appropriate consultazioni nel corso dei lavori preparatori, anche a livello di esperti. Nel preparare e redigere gli atti delegati, la Commissione provvede alla trasmissione parallela, tempestiva e adeguata dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio."
|
|
|
|
|
|
Emendamento 32
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 3 bis – punto 2 (nuovo)
Regolamento (CE) n. 3448/93
Considerando 18
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
2. Il considerando 18 è sostituito dal seguente:
|
|
|
|
"La messa in atto del presente regolamento richiede condizioni uniformi per l'adozione di varie misure e di modalità di applicazione relative alla comunicazione tra la Commissione e gli Stati membri. Tali misure dovrebbero essere adottate dalla Commissione in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (1)."
|
|
|
|
_______________
|
|
|
|
1GU L 55, del 28.2.2011, pag. 13."
|
|
|
|
|
|
Emendamento 33
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 3 bis – punto 3 (nuovo)
Regolamento (CE) n. 3448/93
Articolo 2 – paragrafo 4
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
3. L'articolo 2, paragrafo 4, è sostituito dal seguente:
|
|
|
|
"4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati secondo la procedura prevista agli articoli 14 bis e 14 ter relativi all'adozione delle modalità di applicazione del presente regolamento."
|
|
|
|
|
|
Emendamento 34
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 3 bis – punto 4 (nuovo)
Regolamento (CE) n. 3448/93
Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 1
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
4. All'articolo 6, paragrafo 4, il primo comma è sostituito da quanto segue:
|
|
|
|
"4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente agli articoli 14 bis e 14 ter relativi all'adozione delle modalità di applicazione del presente articolo."
|
|
|
|
|
|
Emendamento 35
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 3 bis – punto 5 (nuovo)
Regolamento (CE) n. 3448/93
Articolo 7 – paragrafo 2 – alinea
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
5. L'articolo 7, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:
|
|
|
|
"2. Se un accordo preferenziale prevede l'applicazione di un elemento agricolo ridotto, compreso o meno nei limiti di un contingente tariffario, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente agli articoli 14 bis e 14 ter relativi all'adozione di modalità di applicazione per la determinazione e la gestione degli elementi agricoli ridotti, [...], sempreché l'accordo determini :"
|
|
|
|
|
|
Emendamento 36
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 3 bis – punto 6 (nuovo)
Regolamento (CE) n. 3448/93
Articolo 7 – paragrafo 3
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
6. All'articolo 7, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
|
|
|
|
"3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente agli articoli 14 bis e 14 ter relativi all'adozione delle modalità di applicazione necessarie all'apertura e alla gestione di riduzioni
degli elementi non agricoli dell'imposta [...]."
|
|
|
|
|
|
Emendamento 37
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 3 bis – punto 7 (nuovo)
Regolamento (CE) n. 3448/93
Articolo 8
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
7. L'articolo 8 è così modificato:
|
|
|
|
(a) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
|
|
|
|
"3. Le modalità comuni di applicazione del regime di restituzioni di cui al presente articolo sono decise secondo la procedura d'esame prevista all'articolo 16, paragrafo 2."
|
|
|
|
(b) Il paragrafo 4, comma 2 è sostituito dal seguente:
|
|
|
|
Questi importi sono fissati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 2. Le necessarie modalità d'applicazione del presente paragrafo, e segnatamente le misure che garantiscono che le merci dichiarate all'esportazione con un regime preferenziale non siano realmente esportate sotto un regime non preferenziale o viceversa, sono adottate secondo la stessa procedura."
|
|
|
|
(c) Il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
|
|
|
|
"6. L'importo al di sotto del quale i piccoli esportatori possono beneficiare di un'esenzione dalla presentazione di certificati del regime di concessione delle restituzioni all'esportazione è fissato a 50000 euro all'anno. Detto importo è suscettibile di essere adattato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 2."
|
|
|
|
|
|
Emendamento 38
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 3 bis – punto 8 (nuovo)
Regolamento (CE) n. 3448/93
Articolo 9
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
8. L'articolo 9 è sostituito dal seguente:
|
|
|
|
"Articolo 9
|
|
|
|
Se in forza di un regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati in un determinato settore sono decisi prelievi, tasse o altre misure da applicare all'atto dell'esportazione di un prodotto agricolo di cui all'allegato A, secondo la procedura d'esame prevista dall'articolo 16, paragrafo 2, possono essere prese misure appropriate per talune merci la cui esportazione, a causa dell'elevato tenore presente in tale prodotto agricolo e degli eventuali usi, può compromettere il raggiungimento degli obiettivi perseguiti nel settore agricolo considerato tenendo debitamente conto dell'interesse specifico dell'industria di trasformazione. In caso di urgenza, la Commissione adotta immediatamente misure provvisorie applicabili in conformità della procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 3.
|
|
|
|
|
|
Emendamento 39
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 3 bis – punto 9 (nuovo)
Regolamento (CE) n. 3448/93
Articolo 10 bis – paragrafo 4 – comma 1
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
9. L'articolo 10 bis, paragrafo 4, primo comma è sostituito dal seguente:
|
|
|
|
"4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente agli articoli 14 bis e 14 ter relativi all'adozione di modalità di applicazione [...]."
|
|
|
|
|
|
Emendamento 40
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 3 bis – punto 10 (nuovo)
Regolamento (CE) n. 3448/93
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 3
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
10. L'articolo 11, paragrafo 1, comma 3 è sostituito dal seguente:
|
|
|
|
"Le modalità di applicazione del secondo comma, che consentono di determinare i prodotti di base da ammettere al regime di perfezionamento attivo, nonché di controllare e progettare le loro quantità, garantiscono una maggiore leggibilità agli operatori attraverso la pubblicazione preliminare, OCM per OCM, dei quantitativi indicativi da importare. Tale pubblicazione avverrà regolarmente in funzione dell'utilizzazione di detti quantitativi dell'utilizzazione di detti quantitativi. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente agli articoli 14 bis e 14 ter relativi all'adozione di modalità di applicazione [...]."
|
|
|
|
|
|
Emendamento 41
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 3 bis – punto 11 (nuovo)
Regolamento (CE) n. 3448/93
Articolo 12 – paragrafo 2
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
11. All'articolo 12, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
|
|
|
|
"2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente agli articoli 14 bis e 14 ter per modificare la tabella 2 dell'allegato B al fine di adeguarla agli accordi conclusi dall'Unione."
|
|
|
|
|
|
Emendamento 42
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 3 bis – punto 12 (nuovo)
Regolamento (CE) n. 3448/93
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 2
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
12. L'articolo 13, paragrafo 2, comma 2 è sostituito dal seguente:
|
|
|
|
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente agli articoli 14 bis e 14 ter per modificare il presente regolamento [...]."
|
|
|
|
|
|
Emendamento 43
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 3 bis – punto 13 (nuovo)
Regolamento (CE) n. 3448/93
Articolo 14
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
13. L'articolo 14 è sostituito dal seguente:
|
|
|
|
"1. Secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 2 possono essere stabilite la soglia o le soglie al di sotto delle quali gli elementi agricoli determinati conformemente agli articoli 6 o 7 sono fissati a zero. In caso di urgenza, la Commissione adotta immediatamente misure provvisorie applicabili in conformità della procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 3. La non applicazione di questi elementi agricoli può essere sottoposta, secondo la stessa procedura, a condizioni particolari intese a evitare correnti artificiali di scambi.
|
|
|
|
2. Può essere stabilita secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 2 una soglia al di sotto della quale gli Stati membri possono astenersi dal concedere o riscuotere importi risultanti dall'applicazione del presente regolamento, legati a una stessa operazione economica. In caso di urgenza, la Commissione adotta immediatamente misure provvisorie applicabili in conformità della procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 3.
|
|
|
|
|
|
Emendamento 44
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 3 bis – punto 14 (nuovo)
Regolamento (CE) n. 3448/93
Articolo 14 bis (nuovo)
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
14. È inserito l'articolo seguente:
|
|
|
|
"Articolo 14 bis
|
|
|
|
Attribuzione di competenze
|
|
|
|
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 ter in relazione all'adozione delle modalità di applicazione dell'articolo 4, paragrafi 1 e dell'articolo 4, paragrafo 2, all'adozione delle modalità di applicazione dell'articolo 6, paragrafi 1-3 ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, all'adozione delle modalità di applicazione per la determinazione e la gestione di elementi agricoli ridotti ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 e per modificare la tabella 2 dell'allegato B.
|
|
|
|
|
|
Emendamento 45
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 3 bis – punto 15 (nuovo)
Regolamento (CE) n. 3448/93
Articolo 14 ter (nuovo)
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
15. È inserito l'articolo seguente:
|
|
|
|
"Articolo 14 ter
|
|
|
|
Esercizio della delega
|
|
|
|
1. Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite nel presente articolo.
|
|
|
|
2. La delega di potere di cui all'articolo 7 è conferita alla Commissione per un periodo di cinque anni. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di 5 anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga almeno tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
|
|
|
|
3. La delega di poteri di cui all'articolo 7 può essere revocata in qualunque momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Essa prende effetto il giorno successivo alla pubblicazione della decisione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o in una data ulteriore ivi precisata. La decisione di revoca lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore.
|
|
|
|
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
|
|
|
|
5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 7 entra in vigore solo se non sono state sollevate obiezioni da parte del Parlamento europeo o del Consiglio entro un periodo di due mesi a partire dalla data di notifica dell'atto stesso al Parlamento europeo e al Consiglio o se, prima della scadenza di tale periodo, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Il periodo è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio."
|
|
|
|
|
|
Emendamento 46
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 3 bis – punto 16 (nuovo)
Regolamento (CE) n. 3448/93
Articolo 17
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
16. L'articolo 17 è soppresso.
|
|
|
|
|
|
Emendamento 47
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 3 bis – punto 17 (nuovo)
Regolamento (CE) n. 3448/93
Articolo 18
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
17. L'articolo 18 è sostituito dal seguente:
|
|
|
|
"Le misure necessarie per adeguare il presente regolamento alle modifiche apportate ai regolamenti relativi all'organizzazione comune del mercato nel settore agricolo, allo scopo di mantenere il presente regime, sono adottate secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 2."
|
|
|
|
|
|
Emendamento 48
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 3 bis – punto 18 (nuovo)
Regolamento (CE) n. 3448/93
Articolo 20
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
18. L'articolo 20 è sostituito dal seguente:
|
|
|
|
"Gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati necessari all'applicazione del presente regolamento e concernenti, da un lato, l'importazione, l'esportazione, addirittura se del caso la produzione di merci e, dall'altro, le misure amministrative d'esecuzione. Le modalità di tale comunicazione sono stabilite secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 2."
|
|
|
|
|
|
Emendamento 49
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 4 – punto -1 (nuovo)
Regolamento (CE) n. 3286/94
Considerando 4 bis (nuovo)
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
-1. È inserito il seguente considerando 4 bis:
|
|
|
|
Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, alla Commissione dovrebbero essere conferite competenze di esecuzione. Tali misure dovrebbero essere adottate dalla Commissione in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (1)."
|
|
|
|
_______________
|
|
|
|
1GU L 55, del 28.2.2011, pag. 13."
|
|
|
|
|
|
Emendamento 50
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 4 – punto -1 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 3286/94
Considerando 4 ter (nuovo)
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
-1 bis. Viene inserito il seguente considerando 4 ter:
|
|
|
|
"Per sospendere le misure di esame in corso, dati gli effetti che esse hanno e la logica che le anima in quanto premesse all'adozione di misure definitive, è opportuno ricorrere alla procedura consultiva. Qualora un ritardo nell'imposizione di misure causi un danno che sarebbe difficile riparare è necessario consentire alla Commissione di adottare misure provvisorie immediatamente applicabili."
|
|
|
|
|
|
Emendamento 51
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 4 – punto -1 ter (nuovo)
Regolamento (CE) n. 3286/94
Considerando 9
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
-1 ter. Il considerando 9 è sostituito dal seguente:"
|
|
|
|
"considerando che si dovrebbe tener conto delle disposizioni istituzionali e procedurali di cui all'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; che pertanto il Parlamento europeo e il comitato istituito ai sensi di tale articolo dovrebbero essere tenuti al corrente dell'andamento dei singoli casi, affinché possano considerare le loro conseguenze politiche più generali.
|
|
|
|
|
|
Motivazione |
Ai sensi dell'articolo 207 del TFUE, il comitato (TPC) non ha il potere di formulare consigli per le istituzioni della Comunità su tutte le questioni di politica commerciale. Se il legislatore intende ampliare la competenza del TPC in tal modo, deve farlo prevedendo la "funzione consultiva" sia per il Parlamento europeo che per il TPC. |
Emendamento 52
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 4 – punto -1 quater (nuovo)
Regolamento (CE) n. 3286/94
Considerando 10
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
-1 quater. Il considerando 10 è sostituito dal seguente:
|
|
|
|
"considerando inoltre che, nella misura in cui un accordo con un paese terzo appare lo strumento più indicato per risolvere una controversia derivante da un ostacolo al commercio, si devono svolgere negoziati a tal fine in conformità delle procedure stabilite nell'articolo 207 del trattato, in particolare in consultazione con il comitato istituito da detto articolo e con il Parlamento europeo;"
|
|
|
|
|
|
Motivazione |
Ai sensi dell'articolo 207 del TFUE, il rispettivo comitato (TPC) si comporta come un organo consultivo per la Commissione, mentre il secondo informa il Parlamento europeo allo stesso livello del TPC su tutte le questioni riguardanti accordi commerciali internazionali. Pertanto, il considerando dovrebbe chiarire i nuovi ruoli della Commissione, del TPC e del Parlamento europeo per quanto riguarda le fasi iniziali della conclusione di un accordo commerciale internazionale. |
Emendamento 53
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 4 – punto 3 – lettera b
Regolamento (CE) n. 3286/94
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
(a bis) Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
|
|
|
|
|
|
Emendamento 54
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 4 – punto 3 – lettera b
Regolamento (CE) n. 3286/94
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b bis) (nuova)
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
(b bis) Se il parere del comitato deve essere ottenuto tramite procedura scritta, la procedura deve essere conclusa senza risultati allorché, entro il termine per la presentazione del parere, il presidente del comitato decide in tal senso o su richiesta della maggioranza dei membri del comitato.
|
|
|
|
|
|
Emendamento 55
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 4 – punto 6 – lettera a
Regolamento (CE) n. 3286/94
Articolo 11 – paragrafo 1
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
1. Qualora dalla procedura d'esame risulti che non è necessario intraprendere un'azione nell'interesse dell'Unione, la chiusura del procedimento è decisa dalla Commissione che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b).
|
1. Qualora dalla procedura d'esame risulti che non è necessario intraprendere un'azione nell'interesse dell'Unione, la chiusura del procedimento è decisa dalla Commissione che delibera secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b). La presidenza può ottenere il parere del comitato mediante la procedura scritta di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b bis).
|
|
|
|
|
|
Motivazione |
Poiché una sospensione della procedura costituisce solo una fase intermedia e le decisioni definitive sono adottate in conformità della procedura di esame o della procedura legislativa ordinaria, è opportuno applicare la procedura consultiva. |
Emendamento 56
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 4 – punto 6 – lettera b
Regolamento (CE) n. 3286/94
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera a
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
2. (a) Qualora, al termine di una procedura d'esame, il paese terzo o i paesi terzi interessati adottino misure ritenute soddisfacenti e non sia pertanto necessaria un'azione dell'Unione, la sospensione del procedimento può essere inoltre decisa dalla Commissione che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b).
|
2. (a) Qualora, al termine di una procedura d'esame, il paese terzo o i paesi terzi interessati adottino misure ritenute soddisfacenti e non sia pertanto necessaria un'azione dell'Unione, la sospensione del procedimento può essere inoltre decisa dalla Commissione che delibera secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a bis)."
|
|
|
|
|
|
Emendamento 57
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 4 – punto 6 – lettera c
Regolamento (CE) n. 3286/94
Articolo 11 – paragrafo 3
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
3. Qualora, dopo una procedura d'esame, o in qualsiasi momento prima, durante o dopo una procedura internazionale di risoluzione delle controversie, risulti che il modo più appropriato per risolvere una controversia derivante da un ostacolo agli scambi consiste nella conclusione di un accordo con il o i paesi terzi interessati, che potrebbe modificare i diritti sostanziali dell'Unione e del o dei paesi terzi interessati, la procedura viene sospesa dalla Commissione che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e i negoziati sono condotti secondo le disposizioni dell'articolo 207 del trattato.
|
3. Qualora, dopo una procedura d'esame, o in qualsiasi momento prima, durante o dopo una procedura internazionale di risoluzione delle controversie, risulti che il modo più appropriato per risolvere una controversia derivante da un ostacolo agli scambi consiste nella conclusione di un accordo con il o i paesi terzi interessati, che potrebbe modificare i diritti sostanziali dell'Unione e del o dei paesi terzi interessati, la procedura viene sospesa dalla Commissione che delibera secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a bis), e i negoziati sono condotti secondo le disposizioni dell'articolo 207 del trattato.
|
|
|
|
|
|
Emendamento 58
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 4 – punto 7 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 3286/94
Articolo 13 bis (nuovo)
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
7 bis. È inserito l'articolo seguente:
|
|
|
|
"Articolo 13 bis
|
|
|
|
Relazione
|
|
|
|
La Commissione presenta al Parlamento europeo una relazione annuale sull'applicazione e l'attuazione del presente regolamento. La relazione contiene informazioni sulle attività della Commissione e del comitato sugli ostacoli agli scambi. La Commissione rende pubblica la relazione al più tardi sei mesi dopo averla presentata al Parlamento europeo."
|
|
|
|
|
|
Motivazione |
È assolutamente necessario informare il Parlamento europeo e l'opinione pubblica di tutti gli aspetti delle relazioni commerciali dell'UE. Tutti gli aspetti inerenti a una procedura di risoluzione delle controversie dell'OMC sono di altissimo interesse per il Parlamento europeo e per il pubblico. |
Emendamento 59
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 5 – punto -1 (nuovo)
Regolamento (CE) n. 385/96
Considerando 25
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
-1. Il considerando 25 è sostituito dal seguente:
|
|
|
|
"(25) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, alla Commissione dovrebbero essere conferite competenze di esecuzione. Tali misure dovrebbero essere adottate dalla Commissione in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione(1)."
|
|
|
|
________________
|
|
|
|
1GU L 55, del 28.2.2011, pag. 13."
|
|
|
|
|
|
Emendamento 60
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 5 – punto 2 – lettera a
Regolamento (CE) n. 385/96
Articolo 7 – paragrafo 2
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
Qualora non si ritengano necessarie misure di difesa, l'inchiesta o il procedimento sono chiusi. La Commissione chiude l'inchiesta secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2.
|
Qualora non si ritengano necessarie misure di difesa, l'inchiesta o il procedimento sono chiusi. La Commissione chiude l'inchiesta secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 10, paragrafo 2. Il presidente può ottenere il parere del comitato tramite la procedura scritta di cui all'articolo 10, paragrafo 2 bis.
|
|
|
|
|
|
Emendamento 61
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 5 – punto 5
Regolamento (CE) n. 385/96
Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
2 bis. Se il parere del comitato deve essere ottenuto tramite procedura scritta, la procedura deve essere conclusa senza risultati allorché, entro il termine per la presentazione del parere, il presidente del comitato decide in tal senso o su richiesta della maggioranza dei membri del comitato.
|
|
|
|
|
|
Emendamento 62
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 5 – punto 7 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 385/96
Articolo 14 bis (nuovo)
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
7 bis. È inserito l'articolo seguente:
|
|
|
|
"Articolo 14 bis
|
|
|
|
Relazione
|
|
|
|
La Commissione presenta al Parlamento europeo una relazione annuale sull'applicazione e l'attuazione del presente regolamento. che riporta informazioni sulle attività della Commissione e del comitato per l'esame delle pratiche di prezzi pregiudizievoli nella vendita di navi. La Commissione rende pubblica la relazione al più tardi sei mesi dopo averla presentata al Parlamento europeo."
|
|
|
|
|
|
Motivazione |
È assolutamente necessario informare il Parlamento europeo e l'opinione pubblica di tutti gli aspetti delle relazioni commerciali dell'UE. |
Emendamento 63
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 6 – punto -1 (nuovo)
Regolamento (CE) n. 2271/96
Considerando 9
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
-1. Il considerando 9 è sostituito dal seguente:
|
|
|
|
"L'attuazione del presente regolamento presuppone condizioni uniformi per la definizione di criteri intesi ad autorizzare le persone a conformarsi integralmente o in parte ad eventuali prescrizioni e divieti, tra cui le ingiunzioni di tribunali stranieri, nella misura in cui la loro inosservanza può pregiudicare gravemente i loro interessi o quelli dell'Unione. Tali misure dovrebbero essere adottate dalla Commissione a norma del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(1);
|
|
|
|
_______________
|
|
|
|
1GU L 55, del 28.2.2011, pag. 13."
|
|
|
|
|
|
Emendamento 64
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 6 – punto -1 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 2271/96
Considerando 9 bis (nuovo)
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
-1 bis. È inserito il seguente considerando 9 bis:
|
|
|
|
Al fine di adottare le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente regolamento, è opportuno che sia delegato alla Commissione il potere di adottare atti in conformità dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ai fini dell'inserimento o alla soppressione di atti normative dall'allegato del presente regolamento. Particolare importanza riveste il fatto che la Commissione proceda ad appropriate consultazioni nel corso dei lavori preparatori, anche a livello di esperti. Nel preparare e redigere gli atti delegati, la Commissione provvede alla trasmissione parallela, tempestiva e adeguata dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio."
|
|
|
|
|
|
Emendamento 65
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 6 – punto 2
Regolamento (CE) n. 2271/96
Articolo 8 – paragrafo 1
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
1. Nell'attuazione del disposto dell'articolo 7, lettere b) e c), la Commissione è assistita dal comitato della legislazione extraterritoriale. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. […./2011].
|
1. Nell'attuazione del disposto dell'articolo 7, lettere b) e c), la Commissione è assistita dal comitato della legislazione extraterritoriale. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità della procedura d'esame di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Il comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
|
|
|
|
|
|
Emendamento 66
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 6 – punto 2
Regolamento (CE) n. 2271/96
Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
2 bis. Se il parere del comitato deve essere ottenuto tramite procedura scritta, la procedura deve essere conclusa senza risultati allorché, entro il termine per la presentazione del parere, il presidente del comitato decide in tal senso o su richiesta della maggioranza dei membri del comitato.
|
|
|
|
|
|
Emendamento 67
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 6 – punto 3
Regolamento (CE) n. 2271/96
Articolo 11 bis
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
1. I poteri di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 1 sono conferiti alla Commissione a tempo indeterminato.
|
La Commissione è abilitata ad adottare atti delegati a norma dell'articolo 1 relativo all'inserimento o alla soppressione di atti normative dall'allegato del presente regolamento.
|
|
|
2. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
|
|
|
|
3. I poteri di adottare atti delegati sono conferiti alla Commissione alle condizioni stabilite dagli articoli 11 ter e 11 quater.
|
|
|
|
|
|
|
Emendamento 68
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 6 – punto 3
Regolamento (CE) n. 2271/96
Articolo 11 ter
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
1. La delega di potere di cui all'articolo 1, secondo comma, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.
|
1. Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite dal presente articolo.
|
|
|
2. L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega provvede a informarne l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima dell'adozione della decisione definitiva, indicando quali poteri delegati potrebbero essere revocati e gli eventuali motivi della revoca.
|
2. I poteri di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 1 sono conferiti alla Commissione a tempo indeterminato.
|
|
|
3. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima e prende effetto immediatamente o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.
|
3. La delega di poteri di cui all'articolo 1 può essere revocata in qualunque momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega del potere ivi specificato. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore.
|
|
|
|
3 bis. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
|
|
|
|
3 ter. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 1 entra in vigore solo se non sono state sollevate obiezioni da parte del Parlamento europeo o del Consiglio entro un periodo di due mesi a partire dalla data di notifica dell'atto stesso al Parlamento europeo e al Consiglio o se, prima della scadenza di tale periodo, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Il periodo è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
|
|
|
|
3 quater. L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega provvede a informarne l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima dell'adozione della decisione definitiva, indicando quali poteri delegati potrebbero essere revocati e gli eventuali motivi della revoca."
|
|
|
|
|
|
Emendamento 69
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 6 – punto 3
Regolamento (CE) n. 2271/96
Articolo 11 quater
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
Articolo 11 quater
|
soppresso
|
|
|
1. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare obiezioni nei confronti dell'atto delegato entro un termine di due mesi dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, detto termine viene prorogato di un mese.
|
|
|
|
2. Se, allo scadere di tale periodo, né il Parlamento europeo né il Consiglio ha mosso obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data in esso indicata.
|
|
|
|
L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima dello scadere di tale termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.
|
|
|
|
4. Se il Parlamento europeo o il Consiglio solleva obiezioni, l'atto delegato non entra in vigore. L'istituzione che solleva obiezioni motiva l'opposizione all'atto delegato.
|
|
|
|
|
|
|
Emendamento 70
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 7 – punto -1 (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1515/2001
Considerando 6 bis (nuovo)
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
-1. È inserito il considerando seguente:
|
|
|
|
"(6 bis) L'attuazione del presente regolamento presuppone condizioni uniformi per l'adozione o la sospensione di misure volte a garantire la conformità con le raccomandazioni e le decisioni dell'organo di risoluzione delle controversie dell'OMC. Tali misure dovrebbero essere adottate dalla Commissione in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione(1)."
|
|
|
|
______________
|
|
|
|
1GU L 55, del 28.2.2011, pag. 13."
|
|
|
|
|
|
Emendamento 71
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 7 – punto -1 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1515/2001
Considerando 6 ter (nuovo)
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
-1 bis. È inserito il considerando seguente:
|
|
|
|
È opportuno ricorrere alla procedura consultiva per la sospensione delle misure per un periodo di tempo limitato, dati gli effetti di tali misure e la loro logica sequenziale in relazione all'adozione di misure definitive di salvaguardia. Qualora un ritardo nell'imposizione di misure causi un danno che sarebbe difficile riparare è necessario consentire alla Commissione di adottare misure provvisorie immediatamente applicabili."
|
|
|
|
|
|
Emendamento 72
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 7 – punto 1 - punto 1 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1515/2001
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
(a bis) Al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
|
|
|
"(b) adottare qualsiasi altra misura speciale di esecuzione di un atto legislativo ritenuta appropriata date le circostanze."
|
|
|
|
|
|
Emendamento 73
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 7 – punto 1 – lettera c
Regolamento (CE) n. 1515/2001
Articolo 1 – paragrafo 4
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
4. Nella misura in cui è opportuno sospendere la misura contestata o modificata, la sospensione viene concessa per un periodo di tempo limitato dalla Commissione, che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 2.
|
4. Nella misura in cui è opportuno sospendere la misura contestata o modificata, la sospensione viene concessa per un periodo di tempo limitato dalla Commissione, che delibera secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 1 bis.
|
|
|
|
|
|
Motivazione |
Occorre precisare il testo del paragrafo 1, lettera b), per evitare di dare l'impressione che gli atti legislativi o delegati possano essere modificati in virtù di tale potere. In relazione al paragrafo 4, è opportuno che la procedura consultiva si applichi alla sospensione di una misura contestata o modificata, dal momento che si tratta soltanto di una fase intermedia e la decisione definitiva è adottata secondo la procedura d'esame. |
Emendamento 74
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 7 – punto 2 – lettera c
Regolamento (CE) n. 1515/2001
Articolo 2 – paragrafo 4
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
4. Nella misura in cui è opportuno sospendere la misura non contestata o modificata, la sospensione viene concessa per un periodo di tempo limitato dalla Commissione, che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 2.
|
4. Nella misura in cui è opportuno sospendere la misura non contestata o modificata, la sospensione viene concessa per un periodo di tempo limitato dalla Commissione, che delibera secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 1 bis.
|
|
|
|
|
|
Motivazione |
Poiché la sospensione della misura non contestata o modificata rappresenta soltanto una fase intermedia e la decisione finale è adottata secondo la procedura d'esame, è opportuno applicare la procedura consultiva. |
Emendamento 75
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 7 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1515/2001
Articolo 3 bis – comma 1 bis (nuovo)
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
1 bis. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
|
|
|
|
|
|
Emendamento 76
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 7 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1515/2001
Articolo 3 bis – comma 2 bis (nuovo)
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
2 bis. Se il parere del comitato deve essere ottenuto tramite procedura scritta, la procedura deve essere conclusa senza risultati allorché, entro il termine per la presentazione del parere, il presidente del comitato decide in tal senso o su richiesta della maggioranza dei membri del comitato.
|
|
|
|
|
|
Emendamento 77
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 7 – punto 3 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1515/2001
Articolo 3 ter (nuovo)
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
3 bis. È inserito l'articolo seguente:
|
|
|
|
"Articolo 3 ter
|
|
|
|
La Commissione presenta al Parlamento europeo una relazione annuale sull'applicazione e l'attuazione del presente regolamento. La relazione riporta informazioni sulle attività, le procedure e le decisioni della Commissione, del comitato antidumping e del comitato antisovvenzioni. La Commissione rende pubblica la relazione al più tardi sei mesi dopo averla presentata al Parlamento europeo."
|
|
|
|
|
|
Motivazione |
È assolutamente necessario informare il Parlamento europeo e l'opinione pubblica di tutti gli aspetti delle relazioni commerciali dell'UE. Tutti gli aspetti inerenti a una procedura di risoluzione delle controversie dell'OMC sono di altissimo interesse per il Parlamento europeo e per il pubblico. |
Emendamento 78
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 8 – punto -1 (nuovo)
Regolamento (CE) n. 2248/2001
Considerando 6
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
-1. Il considerando 6 è sostituito dal seguente:
|
|
|
|
"(6) Gli atti di esecuzione della Commissione che modificano la nomenclatura combinata e i codici Taric non comportano cambiamenti sostanziali."
|
|
|
|
|
|
Emendamento 79
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 8 – punto -1 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 2248/2001
Considerando 10
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
-1 bis. Il considerando 10 è sostituito dal seguente:
|
|
|
|
"(10) L'applicazione del presente regolamento presuppone condizioni uniformi per l'adozione di norme dettagliate relative all'attuazione di varie disposizioni dell'accordo di stabilizzazione e associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra. Tali misure dovrebbero essere adottate dalla Commissione in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione(1)."
|
|
|
|
________________
|
|
|
|
1GU L 55, del 28.2.2011, pag. 13."
|
|
|
|
|
|
Emendamento 80
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 8 – punto 1 ter (nuovo)
Regolamento (CE) n. 2248/2001
Considerando 10 bis (nuovo)
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
-1 ter. È inserito il considerando seguente:
|
|
|
|
"(10 bis) È opportuno ricorrere alla procedura consultiva per l'adozione di misure immediate in caso di circostanze eccezionali e critiche, dati gli effetti di tali misure e la loro logica sequenziale in relazione all'adozione di misure definitive. Qualora un ritardo nell'imposizione di misure causi un danno che sarebbe difficile riparare è necessario consentire alla Commissione di adottare misure provvisorie immediatamente applicabili."
|
|
|
|
|
|
Emendamento 81
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 8 – punto -1 quater (nuovo)
Regolamento (CE) n. 2248/2001
Considerando 10 ter (nuovo)
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
-1 quater. È inserito il considerando seguente:
|
|
|
|
"(10 ter) La Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili qualora lo richiedano imperativi motivi di urgenza, in casi debitamente giustificati relativi a circostanze eccezionali e critiche sollevate ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 4, lettera b), e dell'articolo 26, paragrafo 4, dell'accordo interinale e, successivamente, dell'articolo 38, paragrafo 4, lettera b), e dell'articolo 39, paragrafo 4, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione ."
|
|
|
|
|
|
Emendamento 82
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 8 – punto -1 quinquies (nuovo)
Regolamento (CE) n. 2248/2001
Articolo 2
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
-1 quinquies. L'articolo 2 è sostituito dal seguente:
|
|
|
|
"Articolo 2
|
|
|
|
Concessioni per i prodotti di "baby-beef"
|
|
|
|
Le norme dettagliate per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2, dell'accordo interinale e, dell'articolo 27, paragrafo 2, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, riguardanti il contingente tariffario per i prodotti "baby-beef", vengono adottate dalla Commissione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 7 septies bis, paragrafo 5."
|
|
|
|
|
|
Emendamento 83
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 8 – punto -1 sexies (nuovo)
Regolamento (CE) n. 2248/2001
Articolo 3
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
-1 sexies. L'articolo 3 è soppresso.
|
|
|
|
|
|
Motivazione |
In ragione dell'entrata in vigore del TFUE e del regolamento (UE) n. 182/2011, i riferimenti alla decisione del Consiglio 1999/468/CE non sono più pertinenti. |
Emendamento 84
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 8 – punto -1 septies (nuovo)
Regolamento (CE) n. 2248/2001
Articolo 4
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
-1 septies. L'articolo 4 è sostituito dal seguente:
|
|
|
|
"Articolo 4
|
|
|
|
Concessioni per i prodotti della pesca
|
|
|
|
Le norme dettagliate per l'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 1, dell'accordo interinale e dell'articolo 28, paragrafo 1, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, riguardanti i contingenti tariffari per i pesci e i prodotti della pesca elencati all'allegato Va di tali accordi, sono adottate dalla Commissione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 7 septies bis, paragrafo 5."
|
|
|
|
|
|
Emendamento 85
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 8 – punto -1 octies (nuovo)
Regolamento (CE) n. 2248/2001
Articolo 5
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
-1 octies. L'articolo 5 è soppresso.
|
|
|
|
|
|
Motivazione |
In ragione dell'entrata in vigore del TFUE e del regolamento (UE) n. 182/2011, i riferimenti alla decisione del Consiglio 1999/468/CE non sono più pertinenti. |
Emendamento 86
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 8 – punto -1 nonies (nuovo)
Regolamento (CE) n. 2248/2001
Articolo 7
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
-1 nonies. l'articolo 7 è sostituito dal seguente:
|
|
|
|
"Articolo 7
|
|
|
|
Adeguamenti tecnici
|
|
|
|
Le modifiche e gli adeguamenti tecnici apportati alle norme dettagliate di attuazione adottate a norma del presente regolamento e resi necessari dalle modifiche apportate ai codici della nomenclatura combinata e alle suddivisioni della Taric o dalla conclusione di nuovi accordi, protocolli, scambi di lettere o altri atti tra l'Unione e la Croazia e che non comportano cambiamenti sostanziali, sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 7 septies bis, paragrafo 5, del presente regolamento.
|
|
|
|
|
|
Emendamento 87
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 8 – punto 1 – lettera a
Regolamento (CE) n. 2248/2001
Articolo 7 bis – paragrafi 3 bis e 3 ter
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
(a) Sono inseriti i seguenti paragrafi 3 bis e 3 ter:
|
(a) I paragrafi 2, 3 e 4 sono soppressi.
|
|
|
"3 bis. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo [5] del regolamento (UE) n. [xxxx/2011].
|
|
|
|
3 ter. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo [8] del regolamento (UE) n. [xxxx/2011] in combinato disposto con l'articolo [5] dello stesso."
|
|
|
|
|
|
|
Emendamento 88
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 8 – punto 1 – lettera b
Regolamento (CE) n. 2248/2001
Articolo 7 bis – paragrafo 6 – comma 1
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
Al termine delle consultazioni, e se non è stato possibile pervenire ad un accordo, la Commissione può decidere, conformemente alla procedura di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 3 bis, di non agire o di prendere le misure del caso ai sensi degli articoli 25 e 26 dell'accordo interinale nonché, successivamente, degli articoli 38 e 39 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione. In casi di urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 7 bis, paragrafo 3 ter.
|
Al termine delle consultazioni, e se non è stato possibile pervenire ad un accordo, la Commissione può decidere, conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 7 septies ter, paragrafo 5, di non agire o di prendere le misure del caso ai sensi degli articoli 25 e 26 dell'accordo interinale nonché, successivamente, degli articoli 38 e 39 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione. In casi di urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 7 septies bis, paragrafo 7.
|
|
|
|
|
|
Emendamento 89
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 8 – punto 2
Regolamento (CE) n. 2248/2001
Articolo 7 ter – paragrafo 1
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
Qualora si verifichino circostanze eccezionali e critiche ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 4, lettera b), e dell'articolo 26, paragrafo 4, dell'accordo interinale nonché, successivamente, dell'articolo 38, paragrafo 4, lettera b), e dell'articolo 39, paragrafo 4, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, la Commissione può prendere misure immediate ai sensi degli articoli 25 e 26 dell'accordo interinale nonché, successivamente, degli articoli 38 e 39 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, secondo la procedura di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 3 bis. In casi di urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 7 bis, paragrafo 3 ter.
|
Qualora si verifichino circostanze eccezionali e critiche ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 4, lettera b), e dell'articolo 26, paragrafo 4, dell'accordo interinale nonché, successivamente, dell'articolo 38, paragrafo 4, lettera b), e dell'articolo 39, paragrafo 4, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, la Commissione può prendere misure immediate ai sensi degli articoli 25 e 26 dell'accordo interinale nonché, successivamente, degli articoli 38 e 39 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 7 septies bis, paragrafo 4. In casi di urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 7 septies bis, paragrafo 6.
|
|
|
|
|
|
Motivazione |
In caso di circostanze critiche ed eccezionali, la Commissione deve essere in grado di adottare misure immediate senza ritardi. Pertanto la procedura consultiva è la scelta giusta. In caso di urgenza, deve essere possibile adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili. Dati gli effetti di tali misure e la loro logica sequenziale in relazione all'adozione di misure di salvaguardia definitive, anche questa considerazione è valida. |
Emendamento 90
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 8 – punto 3
Regolamento (CE) n. 2248/2001
Articolo 7 sexies – paragrafo 1 – seconda frase
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
Se necessario, essa adotta misure di salvaguardia secondo la procedura di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 3 bis, fatta eccezione per gli aiuti cui si applica il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea, quando queste misure vengono prese secondo le procedure stabilite in detto regolamento.
|
Se necessario, essa adotta misure di salvaguardia secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 7 septies bis, paragrafo 5, fatta eccezione per gli aiuti cui si applica il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea, quando queste misure vengono prese secondo le procedure stabilite in detto regolamento.
|
|
|
|
|
|
Emendamento 91
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 8 – punto 3 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 2248/2001
Articolo 7 septies – paragrafi 3-6
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
3 bis. L'articolo 7 septies è così modificato:
|
|
|
|
(a) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
|
|
|
|
"3. In attesa che si trovi una soluzione reciprocamente soddisfacente attraverso le consultazioni di cui al paragrafo 2, la Commissione può prendere le misure che ritiene opportune a norma dell'articolo 30 dell'accordo interinale e, successivamente, dell'articolo 43 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, nonché secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 7 septies bis, paragrafo 5."
|
|
|
|
(b) I paragrafi 4, 5 e 6 sono soppressi.
|
|
|
|
|
|
Emendamento 92
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 8 – punto 3 ter (nuovo)
Regolamento (CE) n. 2248/2001
Articolo 7 septies bis (nuovo)
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
3 ter. È inserito l'articolo seguente:
|
|
|
|
"Articolo 7 septies bis
|
|
|
|
Procedura del comitato
|
|
|
|
1. Ai fini dell'articolo 2, la Commissione è assistita dal comitato di cui all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1254/1999. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
|
|
|
|
2. Ai fini dell'articolo 4, la Commissione è assistita dal comitato del codice doganale, istituito dall'articolo 248 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92 . Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
|
|
|
|
3. Ai fini degli articoli 7 bis, 7 ter, 7 sexies e 7 septies, la Commissione è assistita dal comitato consultivo istituito dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
|
|
|
|
4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
|
|
|
|
5. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
|
|
|
|
6. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 4 dello stesso.
|
|
|
|
7. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 5 dello stesso.
|
|
|
|
8. Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine fissato per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza dei membri del comitato lo richieda.
|
|
|
|
|
|
Emendamento 93
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 9 – punto -1 (nuovo)
Regolamento (CE) n. 153/2002
Considerando 6
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
-1. Il considerando 6 è sostituito dal seguente:
|
|
|
|
"(6) Gli atti di esecuzione della Commissione che modificano la nomenclatura combinata e i codici Taric non comportano cambiamenti sostanziali."
|
|
|
|
|
|
Emendamento 94
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 9 – punto -1 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 153/2002
Considerando 11
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
-1 bis. Il considerando 11 è sostituito dal seguente:
|
|
|
|
"(11) L'attuazione del presente regolamento presuppone condizioni uniformi per l'adozione di norme dettagliate relative alla messa in atto di varie disposizioni dell'accordo di stabilizzazione e associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, dall'altra, firmato a Lussemburgo il 9 aprile 2001. Tali misure dovrebbero essere adottate dalla Commissione in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione(1)."
|
|
|
|
________________
|
|
|
|
1GU L 55, del 28.2.2011, pag. 13."
|
|
|
|
|
|
Emendamento 95
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 9 – punto -1 ter (nuovo)
Regolamento (CE) n. 153/2002
Considerando 11 bis (nuovo)
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
-1 ter. È inserito il considerando seguente:
|
|
|
|
" (11 bis) È opportuno ricorrere alla procedura consultiva per l'adozione di misure immediate in caso di circostanze eccezionali e critiche, dati gli effetti di tali misure e la loro logica sequenziale in relazione all'adozione di misure definitive. Qualora un ritardo nell'imposizione di misure causi un danno che sarebbe difficile riparare è necessario consentire alla Commissione di adottare misure provvisorie immediatamente applicabili."
|
|
|
|
|
|
Emendamento 96
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 9 – punto -1 quater (nuovo)
Regolamento (CE) n. 153/2002
Considerando 11 ter (nuovo)
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
-1 quater. È inserito il considerando seguente:
|
|
|
|
" (11 ter) La Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili qualora lo richiedano imperativi motivi di urgenza, in casi debitamente giustificati relativi a circostanze eccezionali e critiche sollevate ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 4, lettera b), e dell'articolo 25, paragrafo 4, dell'accordo interinale e, successivamente, dell'articolo 37, paragrafo 4, lettera b), e dell'articolo 38, paragrafo 4, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione ."
|
|
|
|
|
|
Emendamento 97
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 9 – punto -1 quinquies (nuovo)
Regolamento (CE) n. 153/2002
Articolo 2
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
-1 quinquies. L'articolo 2 è sostituito dal seguente:
|
|
|
|
"Articolo 2
|
|
|
|
Concessioni per i prodotti di "baby-beef"
|
|
|
|
Le norme dettagliate per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2, dell'accordo interinale e, dell'articolo 27, paragrafo 2, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, riguardanti il contingente tariffario per i prodotti "baby-beef", vengono adottate dalla Commissione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 7 septies bis, paragrafo 5."
|
|
|
|
|
|
Motivazione |
Emendamento 98
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 9 – punto -1 sexies (nuovo)
Regolamento (CE) n. 153/2002
Articolo 3
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
-1 sexies. L'articolo 3 è soppresso.
|
|
|
|
|
|
Motivazione |
L'articolo 3, che recita attualmente "Procedura applicabile – 1. La Commissione è assistita dal comitato di cui all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1254/1999. -- 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE. --Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato in un mese. -- 3. Il comitato adotta il proprio regolamento." deve rientrare nel nuovo sistema di atti di esecuzione. |
Emendamento 99
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 9 – punto -1 septies (nuovo)
Regolamento (CE) n. 153/2002
Articolo 4
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
-1 septies. L'articolo 4 è sostituito dal seguente:
|
|
|
|
"Articolo 4
|
|
|
|
Ulteriori concessioni
|
|
|
|
Qualora, in applicazione dell'articolo 29 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione e dell'articolo 16 dell'accordo interinale, vengano accordate ulteriori concessioni per i prodotti della pesca entro i limiti di contingenti tariffari, le norme dettagliate per l'attuazione di tali contingenti tariffari vengono adottate dalla Commissione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 7 septies bis, paragrafo 5.
|
|
|
|
|
|
Emendamento 100
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 9 – punto -1 octies (nuovo)
Regolamento (CE) n. 153/2002
Articolo 5
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
-1 octies. L'articolo 5 è soppresso.
|
|
|
|
|
|
Emendamento 101
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 9 – lettera -1 nonies (nuovo)
Regolamento (CE) n. 153/2002
Articolo 7
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
-1 nonies. L'articolo 7 è sostituito dal seguente:
|
|
|
|
"Articolo 7
|
|
|
|
Adeguamenti tecnici
|
|
|
|
Le modifiche e gli adeguamenti tecnici apportati alle norme dettagliate di attuazione adottate a norma del presente regolamento e resi necessari dalle modifiche apportate ai codici della nomenclatura combinata e alle suddivisioni della Taric o dalla conclusione di nuovi accordi, protocolli, scambi di lettere o altri atti tra l'Unione e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia e che non comportano cambiamenti sostanziali, sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 7 septies bis, paragrafo 5, del presente regolamento."
|
|
|
|
|
|
Emendamento 102
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 9 – punto 1 – lettera a
Regolamento (CE) n. 153/2002
Articolo 7 bis – paragrafi 3 bis e 3 ter
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
a) Sono inseriti i seguenti paragrafi 3 bis e 3 ter:
|
a) I paragrafi 2, 3 e 4 sono soppressi.
|
|
|
"3 bis. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo [5] del regolamento (UE) n. [xxxx/2011].
|
|
|
|
3 ter. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo [8] del regolamento (UE) n. [xxxx/2011] in combinato disposto con l'articolo [5] dello stesso."
|
|
|
|
|
|
|
Emendamento 103
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 9 – punto 1 – lettera b
Regolamento (CE) n. 153/2002
Articolo 7 bis – paragrafo 6 – comma 1
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
Al termine delle consultazioni, e se non è stato possibile pervenire ad un accordo, la Commissione può decidere, conformemente alla procedura di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 3 bis, di non agire o di prendere le misure del caso ai sensi degli articoli 24 e 25 dell'accordo interinale nonché, successivamente, degli articoli 37 e 38 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione. In casi di urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 7 bis, paragrafo 3 ter.
|
Al termine delle consultazioni, e se non è stato possibile pervenire ad un accordo, la Commissione può decidere, conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 7 septies bis, paragrafo 5, di non agire o di prendere le misure del caso ai sensi degli articoli 24 e 25 dell'accordo interinale nonché, successivamente, degli articoli 37 e 38 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione. In casi di urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 7 septies bis, paragrafo 7.
|
|
|
|
|
|
Emendamento 104
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 9 – punto 2
Regolamento (CE) n. 153/2002
Articolo 7 ter – paragrafo 1
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
Qualora si verifichino circostanze eccezionali e critiche ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 4, lettera b), e dell'articolo 25, paragrafo 4, dell'accordo interinale nonché, successivamente, dell'articolo 37, paragrafo 4, lettera b), e dell'articolo 38, paragrafo 4, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, la Commissione può prendere misure immediate ai sensi degli articoli 24 e 25 dell'accordo interinale nonché, successivamente, degli articoli 37 e 38 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, secondo la procedura di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 3 bis. In casi di urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 7 bis, paragrafo 3 ter.
|
Qualora si verifichino circostanze eccezionali e critiche ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 4, lettera b), e dell'articolo 25, paragrafo 4, dell'accordo interinale nonché, successivamente, dell'articolo 37, paragrafo 4, lettera b), e dell'articolo 38, paragrafo 4, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, la Commissione può prendere misure immediate ai sensi degli articoli 24 e 25 dell'accordo interinale nonché, successivamente, degli articoli 37 e 38 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, secondo la procedura di cui all'articolo 7 septies ter, paragrafo 4. In casi di urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 7 septies ter, paragrafo 6.
|
|
|
|
|
|
Motivazione |
In caso di circostanze critiche ed eccezionali, la Commissione deve essere in grado di adottare misure immediate senza ritardi. Pertanto la procedura consultiva è la scelta giusta. In caso di urgenza, deve essere possibile adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili. Dati gli effetti di tali misure e la loro logica sequenziale in relazione all'adozione di misure di salvaguardia definitive, anche questa considerazione è valida. |
Emendamento 105
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 9 – punto 3
Regolamento (CE) n. 153/2002
Articolo 7 sexies – paragrafo 1 – seconda frase
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
Se necessario, essa adotta misure di salvaguardia secondo la procedura di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 3 bis, fatta eccezione per gli aiuti cui si applica il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea, quando queste misure vengono prese secondo le procedure stabilite in detto regolamento.
|
Se necessario, essa adotta misure di salvaguardia secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 7 septies bis, paragrafo 5, fatta eccezione per gli aiuti cui si applica il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea, quando queste misure vengono prese secondo le procedure stabilite in detto regolamento.
|
|
|
|
|
|
Emendamento 106
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 9 – punto 3 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 153/2002
Articolo 7 septies – paragrafi 3-6
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
3 bis. L'articolo 7 septies è così modificato:
|
|
|
|
a) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
|
|
|
|
"3. In attesa che si trovi una soluzione reciprocamente soddisfacente attraverso le consultazioni di cui al paragrafo 2, la Commissione può prendere le misure che ritiene opportune a norma dell'articolo 30 dell'accordo interinale e, successivamente, dell'articolo 43 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, nonché secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 7 septies bis, paragrafo 5."
|
|
|
|
b) I paragrafi 4, 5 e 6 sono soppressi.
|
|
|
|
|
|
Emendamento 107
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 9 – punto 3 ter (nuovo)
Regolamento (CE) n. 153/2002
Articolo 7 septies bis (nuovo)
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
3 ter. È inserito l'articolo seguente:
|
|
|
|
"Articolo 7 septies bis
|
|
|
|
Procedura del comitato
|
|
|
|
1. Ai fini dell'articolo 2, la Commissione è assistita dal comitato di cui all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1254/1999. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
|
|
|
|
2. Ai fini dell'articolo 4, la Commissione è assistita dal comitato del codice doganale, istituito dall'articolo 248 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92 . Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
|
|
|
|
3. Ai fini degli articoli 7 bis, 7 ter, 7 sexies e 7 septies, la Commissione è assistita dal comitato consultivo istituito dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
|
|
|
|
4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
|
|
|
|
5. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
|
|
|
|
6. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 4 dello stesso.
|
|
|
|
7. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 5 dello stesso.
|
|
|
|
8. Qualora il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine previsto per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza dei membri del comitato lo richieda."
|
|
|
|
|
|
Emendamento 108
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato I – sezione 10 – frase introduttiva
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
Per quanto concerne il regolamento (CE) n. 427/2003, alla Commissione deve essere attribuito il potere di adottare le misure necessarie per l'esecuzione di tale regolamento a norma del regolamento (UE) n. [xxxx/2011] del [xx/yy/2011] del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.
|
Per quanto concerne il regolamento (CE) n. 427/2003, è opportuno che, per modificarne l'allegato I, la Commissione sia autorizzata ad adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato. Inoltre, alla Commissione deve essere attribuito il potere di adottare le misure necessarie per l'esecuzione di tale regolamento a norma del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.
|
Emendamento 109
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 10 – punto -1 sexies (nuovo)
Regolamento (CE) n. 427/2003
Considerando 21 bis (nuovo)
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
-1 sexies. È inserito il considerando seguente:
|
|
|
|
"(21 bis) Al fine di adottare le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alle modifiche dell'allegato I del regolamento (CE) n. 625/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi, al fine di eliminare dall'elenco dei paesi terzi contenuto in detto allegato i nomi dei paesi che diventano membri dell'OMC. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
|
|
|
|
_______________
|
|
|
|
1GU L 185 del 17.7.2009, pag. 1."
|
|
|
|
|
|
Emendamento 110
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 10 – punto -1 septies (nuovo)
Regolamento (CE) n. 427/2003
Considerando 22
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
-1 septies. Il considerando 22 è sostituito dal seguente:
|
|
|
|
"(22) Al fine di assicurare delle condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno conferire competenze di esecuzione alla Commissione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione1.
|
|
|
|
______________
|
|
|
|
1GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13."
|
|
|
|
|
|
Motivazione |
Il considerando 22 recita attualmente: "È altresì necessario prevedere la consultazione di un comitato consultivo a scadenze regolari e in momenti specifici dell'inchiesta. Il comitato dovrebbe essere costituito da rappresentanti degli Stati membri ed essere presieduto da un rappresentante della Commissione. In conformità del considerando 12 della decisione 1999/468/CE del Consiglio(1), il comitato consultivo non rientra nel campo di applicazione di detta decisione del Consiglio. Esso non è conforme alle disposizioni, alle competenze e agli obblighi delle istituzioni di cui agli articoli 290 e 291 del TFUE, nonché al regolamento 182/2011. |
Emendamento 111
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 10 – punto -1 octies (nuovo)
Regolamento (CE) n. 427/2003
Considerando 22 bis (nuovo)
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
-1 octies. È inserito il considerando seguente:
|
|
|
|
"(22 bis) È opportuno ricorrere alla procedura consultiva per l'adozione di misure di vigilanza e misure provvisorie, dati gli effetti di tali misure e la loro logica sequenziale in relazione all'adozione di misure di salvaguardia definitive. Qualora un ritardo nell'imposizione di misure causi un danno che sarebbe difficile riparare, è necessario consentire alla Commissione di adottare misure provvisorie immediatamente applicabili."
|
|
|
|
|
|
Emendamento 112
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 10 – punto -1 undecies (nuovo)
Regolamento (CE) n. 427/2003
Articolo 5 – paragrafo 1
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
-1 undecies. All'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
|
|
|
|
"(1) Un'inchiesta è avviata su richiesta di uno Stato membro, di una persona giuridica o di un'associazione priva di personalità giuridica, che agisce per conto delle imprese dell'Unione, o per iniziativa della Commissione, se la Commissione ritiene che vi siano sufficienti elementi di prova che giustifichino l'avvio di un'inchiesta."
|
|
|
|
|
|
Emendamento 113
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 10 – punto -1 duodecies (nuovo)
Regolamento (CE) n. 427/2003
Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
-1 duodecies. All'articolo 5 è inserito il paragrafo seguente:
|
|
|
|
"2 bis. La richiesta di aprire un'inchiesta contiene elementi di prova da cui risulta che le condizioni per imporre la misura di salvaguardia di cui all'articolo 2, paragrafo 1, sono soddisfatte. La richiesta contiene di norma le seguenti informazioni: il tasso e l'entità dell'incremento delle importazioni del prodotto in questione, in termini assoluti e relativi; la quota del mercato interno assorbita da tale incremento; le variazioni intervenute in fattori quali livello delle vendite, produzione, produttività, utilizzo della capacità, profitti e perdite, occupazione.
|
|
|
|
Un'inchiesta può essere aperta anche nel caso in cui si registri un picco di importazioni concentrato in uno o più Stati membri, a condizione che vi siano elementi di prova prima facie sufficienti del rispetto delle condizioni previste per l'apertura, determinate sulla base dei fattori di cui all'articolo 2, paragrafo 2 e all'articolo 3."
|
|
|
|
|
|
Emendamento 114
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 10 – punto 1 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 427/2003
Articolo 6 bis (nuovo)
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
1 bis. È inserito l'articolo seguente:
|
|
|
|
"Articolo 6 bis
|
|
|
|
Provvedimenti di vigilanza preventiva del mercato
|
|
|
|
1. Quando l'andamento delle importazioni di un prodotto originario della Repubblica popolare cinese è tale da poter condurre a una delle situazioni di cui agli articoli 2 e 3, le importazioni di tale prodotto possono essere sottoposte a una vigilanza preventiva.
|
|
|
|
2. Nel caso in cui si registri un picco delle importazioni di prodotti appartenenti a settori sensibili, concentrato in uno o più Stati membri, la Commissione può introdurre misure di vigilanza preventiva.
|
|
|
|
3. Le misure di vigilanza preventiva sono adottate dalla Commissione secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 15, paragrafo 1 bis.
|
|
|
|
4. Le misure di vigilanza preventiva hanno una durata limitata. Salvo disposizioni contrarie, la loro validità scade alla fine del secondo semestre successivo a quello nel quale sono state introdotte."
|
|
|
|
|
|
Motivazione |
È opportuno ricorrere alla procedura consultiva per l'adozione di misure di vigilanza, dati gli effetti di tali misure e la loro logica sequenziale in relazione all'istituzione di misure di salvaguardia definitive. |
Emendamento 115
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 10 – punto 2 – lettera a
Regolamento (CE) n. 427/2003
Articolo 7 – paragrafo 1 – seconda e terza frase
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
La Commissione adotta tali misure provvisorie secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2. In casi di urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 3.
|
La Commissione adotta tali misure secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 15, paragrafo 1 bis. In casi di urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 3.
|
|
|
|
|
|
Motivazione |
Nel caso di misure di salvaguardia provvisorie, la Commissione deve essere in grado di adottare misure immediate senza ritardi, Pertanto la procedura consultiva è la scelta giusta. In caso di urgenza, deve essere possibile adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili. Dati gli effetti di tali misure e la loro logica sequenziale in relazione all'adozione di misure di salvaguardia definitive, anche questa considerazione è valida. |
Emendamento 116
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 10 – punto 2 – lettera b bis (nuova)
Regolamento (CE) n. 427/2003
Articolo 7 – paragrafo 6 – ultima frase
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
b bis) Al paragrafo 6, la seconda frase è soppressa.
|
|
|
|
|
|
Emendamento 117
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 10 – punto 4 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 427/2003
Articolo 12 – paragrafo 3
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
4 bis. All'articolo 12, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
|
|
|
|
"3. Nel periodo in cui una misura di salvaguardia è in vigore, il comitato [...] tiene consultazioni, a richiesta di uno Stato membro o per iniziativa della Commissione, per esaminare gli effetti della misura in questione e per valutare se la sua applicazione sia ancora necessaria."
|
|
|
|
|
|
Emendamento 118
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 10 – punto 5
Regolamento (CE) n. 427/2003
Articolo 12 – paragrafo 4
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
La Commissione, se ritiene necessaria l'abrogazione o la modifica di una misura di salvaguardia, abroga o modifica la misura in questione.
|
La Commissione, se ritiene necessaria l'abrogazione o la modifica di una misura di salvaguardia, abroga o modifica la misura in questione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2.
|
|
|
|
|
|
Emendamento 119
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 10 – punto 6
Regolamento (CE) n. 427/2003
Articolo 14 – paragrafo 4
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
4. Nell'interesse dell'Unione, le misure istituite a norma del presente regolamento possono essere sospese per un periodo di nove mesi, con decisione della Commissione. La sospensione può essere prorogata per un periodo ulteriore non superiore ad un anno, secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2. Le misure possono essere sospese solo nel caso in cui le condizioni del mercato siano temporaneamente cambiate al punto che difficilmente la sospensione avrebbe come effetto una ripresa della situazione di perturbazione del mercato. Le misure possono divenire nuovamente efficaci in qualsiasi momento, previa consultazione, se i motivi che giustificavano la sospensione non sono più validi.
|
4. Nell'interesse dell'Unione, le misure istituite a norma del presente regolamento possono essere sospese per un periodo di nove mesi, con decisione della Commissione. La sospensione può essere prorogata per un periodo ulteriore non superiore ad un anno, secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 15, paragrafo 1 bis. Le misure possono essere sospese solo nel caso in cui le condizioni del mercato siano temporaneamente cambiate al punto che difficilmente la sospensione avrebbe come effetto una ripresa della situazione di perturbazione del mercato. Le misure possono divenire nuovamente efficaci in qualsiasi momento, previa consultazione, se i motivi che giustificavano la sospensione non sono più validi.
|
|
|
|
|
|
Motivazione |
Poiché la sospensione di una misura imposta rappresenta soltanto una fase intermedia e la decisione finale è adottata secondo la procedura d'esame, è opportuno che si applichi la procedura consultiva. |
Emendamento 120
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 10 – punto 6 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 427/2003
Articolo 14 bis (nuovo)
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
6 bis. È inserito l'articolo seguente:
|
|
|
|
"Articolo 14 bis
|
|
|
|
Attribuzione di competenze
|
|
|
|
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 ter riguardo all'adozione di modifiche all'allegato I del regolamento (CE) n. 625/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi1, al fine di eliminare dall'elenco dei paesi terzi contenuto in detto allegato i nomi dei paesi che diventano membri dell'OMC.
|
|
|
|
_______________
|
|
|
|
1GU L 185 del 17.7.2009, pag. 1."
|
|
|
|
|
|
Emendamento 121
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 10 – punto 6 ter (nuovo)
Regolamento (CE) n. 427/2003
Articolo 14 ter (nuovo)
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
6 ter. È inserito l'articolo seguente:
|
|
|
|
"Articolo 14 ter
|
|
|
|
Esercizio della delega
|
|
|
|
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
|
|
|
|
2. La delega di potere di cui all'articolo 22, paragrafo 3, è conferita alla Commissione per un periodo di cinque anni. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
|
|
|
|
3. La delega di potere di cui all'articolo 22, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
|
|
|
|
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
|
|
|
|
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio."
|
|
|
|
|
|
Emendamento 122
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 10 – punto 7
Regolamento (CE) n. 427/2003
Articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo)
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
1 bis. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
|
|
|
|
|
|
Emendamento 123
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 10 – punto 7
Regolamento (CE) n. 427/2003
Articolo 15 – paragrafo 3
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo [8] del regolamento (UE) n. [xxxx/2011] in combinato disposto con l'articolo [5] dello stesso.
|
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 4 dello stesso.
|
|
|
|
|
|
Emendamento 124
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 10 – punto 10 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 427/2003
Articolo 19 bis (nuovo)
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
10 bis. È inserito l'articolo seguente:
|
|
|
|
"Articolo 19 bis
|
|
|
|
Relazione
|
|
|
|
1. La Commissione presenta al Parlamento europeo una relazione annuale sull'applicazione e l'attuazione del presente regolamento. La relazione contiene informazioni sulle attività della Commissione, del comitato e di tutti gli altri organi responsabili dell'attuazione del regolamento e del rispetto degli obblighi da esso derivanti, compresi quelli concernenti gli ostacoli al commercio.
|
|
|
|
2. Nella relazione figura altresì una sintesi delle statistiche e dell'andamento del commercio con la Cina.
|
|
|
|
3. Il Parlamento europeo può, entro un mese dalla presentazione della relazione della Commissione, invitare quest'ultima a una riunione ad hoc della propria commissione competente per presentare e illustrare qualsiasi questione connessa all'applicazione del presente regolamento.
|
|
|
|
5. La Commissione rende pubblica la relazione al più tardi sei mesi dopo averla presentata al Parlamento europeo."
|
|
|
|
|
|
Motivazione |
È assolutamente necessario informare il Parlamento europeo e l'opinione pubblica di tutti gli aspetti delle relazioni commerciali dell'UE. Data la rilevanza delle importazioni cinesi verso l'UE, è particolarmente importante condividere tutte le informazioni non riservate con tutte le parti interessate. |
Emendamento 125
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 10 – punto 10 ter (nuovo)
Regolamento (CE) n. 427/2003
Articolo 22 – paragrafo 3
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
10 ter. All'articolo 22, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
|
|
|
|
"3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi degli articoli 14 bis e 14 ter riguardo alla modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 625/2009 al fine di eliminare dall'elenco dei paesi terzi contenuto in detto allegato i nomi dei paesi che diventano membri dell'OMC."
|
|
|
|
|
|
Emendamento 126
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 11 – punto -1 (nuovo)
Regolamento (CE) n. 452/2003
Considerando 10 bis (nuovo)
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
-1. È inserito il considerando seguente:
|
|
|
|
"(10 bis) Al fine di assicurare delle condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno conferire competenze di esecuzione alla Commissione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.
|
|
|
|
______________
|
|
|
|
1GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13."
|
|
|
|
|
|
Emendamento 127
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 11 – punto 1
Regolamento (CE) n. 452/2003
Articolo 1 – paragrafo 1 – alinea
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
1. La Commissione, se ritiene che la combinazione dei dazi antidumping e/o compensativi con misure tariffarie di salvaguardia sulle stesse importazioni rischi di avere un effetto superiore a quello auspicabile conformemente alla politica e agli obiettivi di difesa commerciale dell'Unione, può adottare, secondo la procedura di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 2, quelle fra le seguenti misure che ritiene appropriate:
|
1. La Commissione, se ritiene che la combinazione dei dazi antidumping e/o compensativi con misure tariffarie di salvaguardia sulle stesse importazioni rischi di avere un effetto superiore a quello auspicabile conformemente alla politica e agli obiettivi di difesa commerciale dell'Unione, può adottare, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 2, quelle fra le seguenti misure di esecuzione degli atti legislativi che ritiene appropriate:
|
|
|
|
|
|
Motivazione |
È opportuno chiarire il testo dell'articolo 1, paragrafo 1, per evitare di dare l'impressione che gli atti legislativi o delegati possano essere modificati in base a tale potere. L'emendamento intende limitare la portata dei poteri della Commissione rispetto alle misure che attuano gli atti legislativi. |
Emendamento 128
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 11 – punto 2
Regolamento (CE) n. 452/2003
Articolo 2 bis – paragrafo 2 bis (nuovo)
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
2 bis. Qualora il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine previsto per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza dei membri del comitato lo richieda.
|
|
|
|
|
|
Emendamento 129
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 12 bis – titolo (nuovo)
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
12 bis. REGOLAMENTO (CE) N. 1236/2005 DEL CONSIGLIO, DEL 27 GIUGNO 2005, RELATIVO AL COMMERCIO DI DETERMINATE MERCI CHE POTREBBERO ESSERE UTILIZZATE PER LA PENA DI MORTE, PER LA TORTURA O PER ALTRI TRATTAMENTI O PENE CRUDELI, INUMANI O DEGRADANTI.
|
Motivazione |
È opportuno modificare il regolamento (CE) n. 1236/2005, del 27 giugno 2005, al fine di garantirne la coerenza con le disposizioni introdotte dal trattato di Lisbona. Ciò avviene, ove necessario, mediante l'attribuzione di competenze delegate alla Commissione per la modifica degli allegati al regolamento. |
Emendamento 130
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 12 bis – alinea (nuovo)
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
Per quanto concerne il regolamento (CE) n. 1236/2005, è opportuno che la Commissione sia autorizzata ad adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato allo scopo di modificare gli allegati del regolamento in questione. Pertanto il regolamento (CE) n. 1236/2006 è così modificato:
|
Emendamento 131
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 12 bis – punto 1 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1236/2005
Considerando 25
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
1. Il considerando 25 è sostituito dal seguente:
|
|
|
|
"25. Al fine di adottare le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente regolamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alle modifiche degli allegati II, III, IV e V del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio."
|
|
|
|
|
|
Emendamento 132
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 12 bis – punto 2 (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1236/2005
Articolo 12 – paragrafo 2
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
2. All'articolo 12, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
|
|
|
|
"2. [...] La Commissione è autorizzata ad adottare atti delegati ai sensi degli articoli 15 e 15 bis per modificare gli allegati II, III, IV e V."
|
|
|
|
|
|
Emendamento 133
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 12 bis – punto 4 (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1236/2005
Articolo 15
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
4. L'articolo 15 è sostituito dal seguente:
|
|
|
|
"Articolo 15
|
|
|
|
Attribuzione di competenze
|
|
|
|
La Commissione è autorizzata ad adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 ter riguardo alle modifiche degli allegati II, III, IV e V."
|
|
|
|
|
|
Emendamento 134
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 12 bis – punto 5 (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1236/2005
Articolo 15 bis (nuovo)
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
5. È inserito l'articolo seguente:
|
|
|
|
"Articolo 15 bis
|
|
|
|
Esercizio della delega
|
|
|
|
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
|
|
|
|
2. La delega di potere di cui all'articolo 15 è conferita alla Commissione per un periodo di cinque anni. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga almeno tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
|
|
|
|
3. La delega di poteri di cui all'articolo 15 può essere revocata in qualunque momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
|
|
|
|
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
|
|
|
|
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 15 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio."
|
|
|
|
|
|
Emendamento 135
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 12 bis – punto 6 (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1236/2005
Articolo 16
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
6. L'articolo 16 è soppresso.
|
|
|
|
|
|
Emendamento 136
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 13 – punto -1
Regolamento (CE) n. 1616/2006
Considerando 7
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
-1. Il considerando 7 è soppresso.
|
|
|
|
|
|
Emendamento 137
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 13 – punto -1 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1616/2006
Considerando 8
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
-1 bis. Il considerando 8 è sostituito dal seguente:
|
|
|
|
"(8) L'attuazione del presente regolamento richiede condizioni uniformi per l'adozione di norme dettagliate relative all'attuazione di varie disposizioni dell'accordo di stabilizzazione e associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra, firmato a Lussemburgo il 12 giugno 2006. Tali misure dovrebbero essere adottate dalla Commissione in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione1.
|
|
|
|
______________
|
|
|
|
1GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13."
|
|
|
|
|
|
Emendamento 138
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 13 – punto -1 ter (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1616/2006
Considerando 8 bis (nuovo)
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
-1 ter. È inserito il considerando seguente:
|
|
|
|
"(8 bis) È opportuno ricorrere alla procedura consultiva per l'adozione di misure immediate in caso di circostanze eccezionali e critiche e per la sospensione temporanea di determinati trattamenti preferenziali, dati gli effetti di tali misure e la loro logica sequenziale in relazione all'adozione di misure definitive. Qualora un ritardo nell'imposizione di misure causi un danno che sarebbe difficile riparare, è necessario consentire alla Commissione di adottare misure provvisorie immediatamente applicabili."
|
|
|
|
|
|
Emendamento 139
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 13 – punto -1 quater (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1616/2006
Considerando 8 ter (nuovo)
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
-1 quater. È inserito il considerando seguente:
|
|
|
|
"(8 ter) Ove sussistano, in casi debitamente giustificati connessi a circostanze eccezionali e critiche sollevate ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 4, dell'accordo interinale e, successivamente, dell'articolo 39, paragrafo 4, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, imperativi motivi di urgenza, la Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili."
|
|
|
|
|
|
Emendamento 140
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 13 – punto -1 quinquies (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1616/2006
Articolo 2
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
-1 quinquies. L'articolo 2 è sostituito dal seguente:
|
|
|
|
"Articolo 2
|
|
|
|
Concessioni relative al pesce e ai prodotti della pesca
|
|
|
|
Le norme dettagliate per l'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 1, dell'accordo interinale e, successivamente, dell'articolo 28, paragrafo 1, dell'ASA, riguardanti i contingenti tariffari per il pesce e i prodotti della pesca, sono adottate dalla Commissione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 2."
|
|
|
|
|
|
Emendamento 141
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 13 – punto -1 sexies (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1616/2006
Articolo 4
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
-1 sexies. L'articolo 4 è sostituito dal seguente:
|
|
|
|
"Articolo 4
|
|
|
|
Adeguamenti tecnici
|
|
|
|
Le modifiche e gli adeguamenti tecnici delle disposizioni adottate a norma del presente regolamento e resi necessari dalle modifiche apportate ai codici della nomenclatura combinata e alle suddivisioni della TARIC o derivanti dalla conclusione di nuovi accordi, accordi modificati, protocolli, scambi di lettere o altri atti tra l'Unione e la Repubblica di Albania e che non comportano cambiamenti sostanziali, vengono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 2, del presente regolamento."
|
|
|
|
|
|
Emendamento 142
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 13 – punto -1 septies (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1616/2006
Articolo 5
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
-1 septies. L'articolo 5 è sostituito dal seguente:
|
|
|
|
"Articolo 5
|
|
|
|
Clausola di salvaguardia generale
|
|
|
|
[...] Laddove l'Unione dovesse adottare una misura in base alle disposizioni di cui all'articolo 25 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 38 dell'ASA, quest'ultima viene adottata in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 2, salvo diversamente indicato all'articolo 25 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 38 dell'ASA."
|
|
|
|
|
|
Emendamento 143
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 13 – punto -1 octies (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1616/2006
Articolo 6
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
-1 octies. L'articolo 6 è sostituito dal seguente:
|
|
|
|
"Articolo 6
|
|
|
|
Clausola di penuria
|
|
|
|
[...] Laddove l'Unione dovesse adottare una misura in base alle disposizioni di cui all'articolo 26 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 39 dell'ASA, quest'ultima viene adottata in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 2."
|
|
|
|
|
|
Emendamento 144
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 13 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1616/2006
Articolo 7 – paragrafi da 3 a 5
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
La Commissione adotta tali misure secondo la procedura di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 2. In casi di urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 8 bis, paragrafo 3.
|
La Commissione adotta tali misure secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 1 bis. In casi di urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 8 bis, paragrafo 2 bis.
|
|
|
|
|
|
Motivazione |
In caso di circostanze critiche ed eccezionali, la Commissione deve essere in grado di adottare misure immediate senza ritardi. Pertanto la procedura consultiva è la scelta giusta. In caso di urgenza, deve essere possibile adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili. Dati gli effetti di tali misure e la loro logica sequenziale in relazione all'adozione di misure di salvaguardia definitive, anche questa considerazione è valida. |
Emendamento 145
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 13 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1616/2006
Articolo 8 bis – paragrafo -1 (nuovo)
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
-1. Ai fini degli articoli 2, 4 e 11, la Commissione è assistita dal comitato del codice doganale, istituito dall'articolo 248 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
|
|
|
|
|
|
Emendamento 146
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 13 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1616/2006
Articolo 8 bis – paragrafo 1
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
1. Ai fini degli articoli 7 e 8, la Commissione è assistita dal comitato per le misure di salvaguardia istituito dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. […./2011].
|
1. Ai fini degli articoli 5, 7 e 8, la Commissione è assistita dal comitato istituito dal regolamento (CE) n. 260/2009. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
|
|
|
|
|
|
Emendamento 147
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 13 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1616/2006
Articolo 8 bis – paragrafo 1 bis (nuovo)
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
1 bis. Ai fini dell'articolo 6, la Commissione è assistita dal comitato istituito dal regolamento (CEE) n. 1061/2009. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
|
|
|
|
|
|
Emendamento 148
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 13 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1616/2006
Articolo 8 bis – paragrafo 1 ter (nuovo)
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
1 ter. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
|
|
|
|
|
|
Emendamento 149
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 13 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1616/2006
Articolo 8 bis – paragrafo 2 bis (nuovo)
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
2 bis. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 4 dello stesso.
|
|
|
|
|
|
Emendamento 150
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 13 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1616/2006
Articolo 8 bis – paragrafo 3 bis (nuovo)
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
3 bis. Qualora il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine previsto per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza dei membri del comitato lo richieda.
|
|
|
|
|
|
Emendamento 151
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 13 – punto 3 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1616/2006
Articolo 11 – comma 3
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
3 bis. All'articolo 11, il terzo comma è sostituito dal seguente:
|
|
|
|
"La Commissione può decidere, secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 1 bis del presente regolamento, di sospendere temporaneamente il trattamento preferenziale in questione per i prodotti a norma dell'articolo 30, paragrafo 4, dell'accordo interinale e, successivamente, dell'articolo 43, paragrafo 4, dell'ASA."
|
|
|
|
|
|
Motivazione |
Poiché la sospensione del trattamento preferenziale in questione rappresenta solo una fase intermedia e la decisione finale è presa secondo la procedura d'esame, è opportuno applicare la procedura consultiva. |
Emendamento 152
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 13 – punto 3 ter (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1616/2006
Articolo 12
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
3 ter. L'articolo 12 è soppresso.
|
|
|
|
|
|
Motivazione |
L'articolo 12, che attualmente recita "Comitato - La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 248 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. -- 3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE. -- 4. Il comitato adotta il proprio regolamento" rientra nell'articolo 8 bi quale modificato. |
Emendamento 153
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 14 – punto -1 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1528/2007
Considerando 17
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
-1 bis. Il considerando 17 è sostituito dal seguente:
|
|
|
|
"(17) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione1.
|
|
|
|
______________
|
|
|
|
1GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13."
|
|
|
|
|
|
Emendamento 154
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 14 – punto -1 ter (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1528/2007
Considerando 17 bis (nuovo)
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
-1 ter. È inserito il considerando seguente:
|
|
|
|
"(17 bis) È opportuno che la Commissione presenti ogni anno una relazione sull'applicazione delle misure di salvaguardia."
|
|
|
|
|
|
Emendamento 155
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 14 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1528/2007
Articolo 2
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
1. L'articolo 2 è così modificato:
|
soppresso
|
|
|
a) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
|
|
|
|
"2. Mediante atti delegati a norma degli articoli 24 bis, 24 ter e 24 quater, la Commissione modifica l'allegato I per aggiungere le regioni o gli Stati del gruppo ACP che hanno concluso negoziati relativi a un accordo tra l'Unione e la regione o lo Stato in questione, che risponde almeno ai requisiti di cui all'articolo XXIV del GATT 1994."
|
|
|
|
b) Al paragrafo 3, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
|
|
|
|
"3. Tali regioni o Stati restano inclusi nell'elenco dell'allegato I, a meno che la Commissione non adotti un atto delegato a norma degli articoli 24 bis, 24 ter e 24 quater che modifichi tale allegato per ritirarne una regione o uno Stato, in particolare:"
|
|
|
|
|
|
|
Emendamento 156
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 14 – punto 1 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1528/2007
Articolo 5 – paragrafo 3 – alinea
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
1 bis. All'articolo 5, paragrafo 3, l'alinea è sostituito dal seguente:
|
|
|
|
"3. Se la Commissione ritiene, sulla base di informazioni fornite da uno Stato membro o di propria iniziativa, che sussistano le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, il pertinente trattamento può essere sospeso in base alla procedura consultiva di cui all'articolo 21, paragrafo 1 quinquies, purché la Commissione abbia:"
|
|
|
|
|
|
Motivazione |
Poiché la sospensione del trattamento in questione rappresenta solo una fase intermedia e la decisione finale è presa secondo la procedura d'esame, è opportuno applicare la procedura consultiva. |
Emendamento 157
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 14 – punto 1 ter (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1528/2007
Articolo 5 – paragrafo 4
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
1 ter. All'articolo 5, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
|
|
|
|
"4. Il periodo di sospensione di cui al presente articolo è limitato alla durata necessaria per proteggere gli interessi finanziari dell'Unione. È di durata non superiore a sei mesi e può essere rinnovato. Al termine del periodo, la Commissione decide o di porre termine alla sospensione [...] o prorogarla applicando la procedura d'esame di cui all'articolo 21, paragrafo (2)."
|
|
|
|
|
|
Emendamento 158
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 14 – punto 1 quater (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1528/2007
Articolo 5 – paragrafo 6 – comma 2
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
1 quater. All'articolo 5, paragrafo 6, il secondo comma è sostituito dal seguente:
|
|
|
|
"La decisione di sospendere il pertinente trattamento è adottata secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 21, paragrafo 1 quinquies."
|
|
|
|
|
|
Emendamento 159
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 14 – punto 1 quinquies (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1528/2007
Articolo 6 – paragrafo 3
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
1 quinquies. All'articolo 6, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
|
|
|
|
"3. Le modalità dettagliate di applicazione dei contingenti tariffari di cui al paragrafo 2 sono determinate secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2."
|
|
|
|
|
|
Emendamento 160
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 14 – punto 1 sexies (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1528/2007
Articolo 7 – paragrafo 4
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
1 sexies. All'articolo 7, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
|
|
|
|
"4. Le modalità dettagliate di distribuzione per regione e di applicazione dei contingenti tariffari di cui al presente articolo sono adottate secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2."
|
|
|
|
|
|
Emendamento 161
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 14 – punto 1 septies (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1528/2007
Articolo 9 – paragrafo 5
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
1 septies. All'articolo 9, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
|
|
|
|
"5. La Commissione adotta le modalità dettagliate della distribuzione delle quantità di cui al paragrafo 1 e per la gestione del sistema di cui ai paragrafi 1, 3 e 4 del presente articolo, nonché le decisioni di sospensione [...] secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2."
|
|
|
|
|
|
Emendamento 162
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 14 – punto 1 octies (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1528/2007
Articolo 10 – paragrafo 4
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
1 octies. All'articolo 10, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
|
|
|
|
"4. La Commissione adotta le modalità dettagliate di gestione di questo sistema e le decisioni di sospensione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2."
|
|
|
|
|
|
Emendamento 163
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 14 – punto 3 – lettera a
Regolamento (CE) n. 1528/2007
Articolo 16 – paragrafo 1 – seconda e terza frase
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
Le misure provvisorie sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2. In casi di urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 3.
|
Le misure provvisorie sono adottate secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 21, paragrafo 1 quinquies. In casi di urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 3.
|
|
|
|
|
|
Motivazione |
In caso di misure di salvaguardia provvisorie la Commissione deve essere in grado di adottare tali misure senza ritardi. Pertanto la procedura consultiva è la scelta giusta. In caso di urgenza, deve essere possibile adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili. Dati gli effetti di tali misure e la loro logica sequenziale in relazione all'adozione di misure di salvaguardia definitive, anche questa considerazione è valida. |
Emendamento 164
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 14 – punto 6
Regolamento (CE) n. 1528/2007
Articolo 20 – paragrafo 2
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
2. La decisione di istituire la sorveglianza è presa dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2.
|
2. La decisione di istituire la sorveglianza è presa dalla Commissione secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 21, paragrafo 1 quinquies.
|
|
|
|
|
|
Motivazione |
È opportuno ricorrere alla procedura consultiva per l'adozione di misure di vigilanza, dati gli effetti di tali misure e la loro logica sequenziale in relazione all'istituzione di misure di salvaguardia definitive. |
Emendamento 165
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 14 – punto 7
Regolamento (CE) n. 1528/2007
Articolo 21 – paragrafo 1
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
1. Ai fini del presente capitolo, la Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. […./2011].
|
1. Ai fini degli articoli 5, 16, 17, 18 e 20, la Commissione è assistita dal comitato per le misure di salvaguardia istituito dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
|
|
|
|
|
|
Emendamento 166
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 14 – punto 7
Regolamento (CE) n. 1528/2007
Articolo 21 – paragrafo 1 bis (nuovo)
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
1 bis. Ai fini dell'articolo 4, la Commissione è assistita dal comitato del codice doganale, istituito dal regolamento (CEE) n. 2913/92. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
|
|
|
|
|
|
Emendamento 167
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 14 – punto 7
Regolamento (CE) n. 1528/2007
Articolo 21 – paragrafo 1 ter (nuovo)
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
1 ter. Ai fini dell'articolo 6, la Commissione è assistita dal comitato istituito dal regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso1. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
|
|
|
|
__________________
|
|
|
|
1GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96.
|
|
|
|
|
|
Emendamento 168
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 14 – punto 7
Regolamento (CE) n. 1528/2007
Articolo 21 – paragrafo 1 quater (nuovo)
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
1 quater. Ai fini degli articoli 7 e 9, la Commissione è assistita dal comitato per le misure di salvaguardia istituito dal regolamento (CE) n. 318/2006. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
|
|
|
|
|
|
Emendamento 169
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 14 – punto 7
Regolamento (CE) n. 1528/2007
Articolo 21 – paragrafo 1 quinquies (nuovo)
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
1 quinquies. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
|
|
|
|
|
|
Emendamento 170
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 14 – punto 7
Regolamento (CE) n. 1528/2007
Articolo 21 – paragrafo 3
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo [8] del regolamento (UE) n. [xxxx/2011] in combinato disposto con l'articolo [5] dello stesso.
|
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 4 dello stesso.
|
|
|
|
|
|
Emendamento 171
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 14 – punto 7
Regolamento (CE) n. 1528/2007
Articolo 21 – paragrafo 4 bis (nuovo)
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
4 bis. Qualora il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine previsto per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza dei membri del comitato lo richieda.
|
|
|
|
|
|
Emendamento 172
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 14 – punto 7 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1528/2007
Articolo 24
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
7 bis. L'articolo 24 è soppresso.
|
|
|
|
|
|
Emendamento 173
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 14 – punto 8
Regolamento (CE) n. 1528/2007
Articoli 24 bis, 24 ter e 24 quater
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
8. Sono inseriti i seguenti articoli 24 bis, 24 ter e 24 quater:
|
soppresso
|
|
|
"Articolo 24 bis
|
|
|
|
Esercizio della delega
|
|
|
|
1. I poteri di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, sono conferiti alla Commissione a tempo indeterminato.
|
|
|
|
2. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
|
|
|
|
3. I poteri di adottare atti delegati sono conferiti alla Commissione alle condizioni stabilite dagli articoli 24 ter e 24 quater.
|
|
|
|
Articolo 24 ter
|
|
|
|
Revoca della delega
|
|
|
|
1. La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.
|
|
|
|
2. L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega provvede a informarne l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima dell'adozione della decisione definitiva, indicando quali poteri delegati potrebbero essere revocati e gli eventuali motivi della revoca.
|
|
|
|
3. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima e prende effetto immediatamente o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.
|
|
|
|
Articolo 24 quater
|
|
|
|
Obiezioni agli atti delegati
|
|
|
|
1. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare obiezioni nei confronti dell'atto delegato entro un termine di due mesi dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, detto termine viene prorogato di un mese.
|
|
|
|
2. Se, allo scadere di tale periodo, né il Parlamento europeo né il Consiglio ha mosso obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data in esso indicata.
|
|
|
|
L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima dello scadere di tale termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.
|
|
|
|
3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio solleva obiezioni, l'atto delegato non entra in vigore. L'istituzione che solleva obiezioni motiva l'opposizione all'atto delegato."
|
|
|
|
|
|
|
Emendamento 174
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 14 – punto 8 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1528/2007
Articolo 24 quinquies
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
8 bis. È inserito l'articolo seguente:
|
|
|
|
"Articolo 24 quinquies
|
|
|
|
Riservatezza
|
|
|
|
1. Le informazioni ricevute a norma del presente regolamento possono essere utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state richieste.
|
|
|
|
2. Le informazioni di carattere riservato o le informazioni fornite in via riservata ai sensi del presente regolamento non possono essere divulgate senza lo specifico consenso della parte che le ha fornite.
|
|
|
|
3. Ogni richiesta di trattamento riservato deve addurre le debite motivazioni. Tuttavia, qualora colui che fornisce l'informazione non voglia né renderla pubblica né autorizzarne la divulgazione in termini generali o in forma di riassunto e qualora la richiesta di trattamento riservato risulti non giustificata, si può non tener conto dell'informazione in questione.
|
|
|
|
4. Un'informazione è comunque considerata riservata se la sua divulgazione può avere conseguenze fortemente sfavorevoli per colui che l'ha fornita o che ne è la fonte.
|
|
|
|
5. I paragrafi da 1 a 4 non precludono alle autorità dell'Unione di fare riferimento a informazioni generali e, in particolare, ai motivi su cui si basano le decisioni adottate in forza del presente regolamento. Queste autorità, tuttavia, devono tener conto del legittimo interesse delle persone fisiche e giuridiche a che i loro segreti d'affari non siano divulgati."
|
|
|
|
|
|
Emendamento 175
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 14 – punto 8 ter (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1528/2007
Articolo 24 sexies
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
8 ter. È inserito l'articolo seguente:
|
|
|
|
"Articolo 24 sexies
|
|
|
|
Relazione
|
|
|
|
1. La Commissione presenta al Parlamento europeo una relazione annuale sull'applicazione e l'attuazione del presente regolamento. La relazione riporta informazioni sulle attività della Commissione, del comitato e di tutti gli altri organi responsabili dell'attuazione del regolamento e dell'adempimento degli obblighi da esso derivanti, compresi quelli concernenti gli ostacoli al commercio.
|
|
|
|
2. La relazione presenta inoltre una sintesi delle statistiche e dell'andamento degli scambi commerciali con i paesi ACP.
|
|
|
|
3. Essa contiene informazioni sull'attuazione del presente regolamento.
|
|
|
|
4. Il Parlamento europeo può, entro un mese dalla presentazione della relazione della Commissione, invitare quest'ultima a una riunione ad hoc della propria commissione competente per presentare e illustrare qualsiasi questione connessa all'applicazione del presente regolamento.
|
|
|
|
5. La Commissione rende pubblica la relazione al più tardi sei mesi dopo averla presentata al Parlamento europeo."
|
|
|
|
|
|
Emendamento 176
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 15 – punto -1 (nuovo)
Regolamento (CE) n. 140/2008
Considerando 7
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
-1. Il considerando 7 è soppresso.
|
|
|
|
|
|
Emendamento 177
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 15 – punto -1 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 140/2008
Considerando 8
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
-1 bis. Il considerando 8 è sostituito dal seguente:
|
|
|
|
"(8) L'attuazione del presente regolamento presuppone condizioni uniformi per l'adozione di norme dettagliate relative all'attuazione di varie disposizioni dell'accordo di stabilizzazione e associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, firmato il 15 ottobre 2007. Tali misure dovrebbero essere adottate dalla Commissione secondo il regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione1.
|
|
|
|
______________
|
|
|
|
1GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13."
|
|
|
|
|
|
Emendamento 178
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 15 – punto -1 ter (nuovo)
Regolamento (CE) n. 140/2008
Considerando 8 bis (nuovo)
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
-1 ter. È inserito il considerando seguente:
|
|
|
|
"(8 bis) È opportuno ricorrere alla procedura consultiva per l'adozione di misure di vigilanza e provvisorie e per la sospensione provvisoria del trattamento preferenziale, dati gli effetti di tali misure e la loro logica sequenziale in relazione all'adozione di misure di salvaguardia definitive. Qualora un ritardo nell'imposizione di misure causi un danno che sarebbe difficile riparare, è necessario consentire alla Commissione di adottare misure provvisorie immediatamente applicabili."
|
|
|
|
|
|
Emendamento 179
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 15 – punto -1 quater (nuovo)
Regolamento (CE) n. 140/2008
Considerando 8 ter (nuovo)
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
-1 quater. È inserito il considerando seguente:
|
|
|
|
"(8 ter) Ove sussistano, in casi debitamente giustificati connessi a circostanze eccezionali e critiche sollevate ai sensi 26, paragrafo 5, lettera b), e dell'articolo 27, paragrafo 4, dell'accordo interinale e, successivamente, dell'articolo 41, paragrafo 5, lettera b), e dell'articolo 42, paragrafo 4, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, imperativi motivi di urgenza, la Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili."
|
|
|
|
|
|
Emendamento 180
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 15 – punto -1 quinquies (nuovo)
Regolamento (CE) n. 140/2008
Articolo 2
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
-1 quinquies. L'articolo 2 è sostituito dal seguente:
|
|
|
|
"Articolo 2
|
|
|
|
Concessioni relative al pesce e ai prodotti della pesca
|
|
|
|
Le norme specifiche per l'applicazione dell'articolo 14 dell'accordo interinale e, successivamente, dell'articolo 29 dell'ASA, riguardanti i contingenti tariffari per il pesce e i prodotti della pesca, sono adottate dalla Commissione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 2, del presente regolamento."
|
|
|
|
|
|
Emendamento 181
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 15 – punto -1 sexies (nuovo)
Regolamento (CE) n. 140/2008
Articolo 4
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
-1 sexies. L'articolo 4 è sostituito dal seguente:
|
|
|
|
"Articolo 4
|
|
|
|
Adeguamenti tecnici
|
|
|
|
Le modifiche e gli adeguamenti tecnici delle disposizioni adottate a norma del presente regolamento e resi necessari dalle modifiche apportate ai codici della nomenclatura combinata e alle suddivisioni della TARIC o derivanti dalla conclusione di nuovi accordi, accordi modificati, protocolli, scambi di lettere o altri atti tra l'Unione e la Repubblica di Montenegro e che non comportano cambiamenti sostanziali, vengono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 2."
|
|
|
|
|
|
Emendamento 182
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 15 – punto -1 septies (nuovo)
Regolamento (CE) n. 140/2008
Articolo 5
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
-1 septies. L'articolo 5 è sostituito dal seguente:
|
|
|
|
"Articolo 5
|
|
|
|
Clausola di salvaguardia di carattere generale
|
|
|
|
[...] Laddove l'Unione dovesse adottare una misura in base alle disposizioni di cui all'articolo 26 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 41 dell'ASA, quest'ultima è adottata in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 2, del presente regolamento, salvo diversamente indicato all'articolo 26 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 41 dell'ASA."
|
|
|
|
|
|
Emendamento 183
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 15 – punto -1 octies (nuovo)
Regolamento (CE) n. 140/2008
Articolo 6
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
-1 octies. L'articolo 6 è sostituito dal seguente:
|
|
|
|
"Articolo 6
|
|
|
|
Clausola di penuria
|
|
|
|
[...] Laddove l'Unione dovesse adottare una misura in base alle disposizioni di cui all'articolo 27 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 42 dell'ASA, quest'ultima è adottata in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 2 del presente regolamento."
|
|
|
|
|
|
Emendamento 184
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 15 – punto 1
Regolamento (CE) n. 140/2008
Articolo 7 – commi da 3 a 5
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
La Commissione adotta tali misure secondo la procedura di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 2. In casi di urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 8 bis, paragrafo 3.
|
La Commissione adotta tali misure secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 1 bis. In casi di urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 8 bis, paragrafo 2 bis.
|
|
|
|
|
|
Motivazione |
In caso di circostanze critiche ed eccezionali, la Commissione deve essere in grado di adottare misure immediate senza ritardi. Pertanto la procedura consultiva è la scelta giusta. In caso di urgenza, deve essere possibile adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili. Dati gli effetti di tali misure e la loro logica sequenziale in relazione all'adozione di misure di salvaguardia definitive, anche questa considerazione è valida. |
Emendamento 185
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 15 – punto 3
Regolamento (CE) n. 140/2008
Articolo 8 bis – paragrafo -1 (nuovo)
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
-1. Ai fini degli articoli 2, 4 e 11, la Commissione è assistita dal comitato del codice doganale, istituito dall'articolo 248 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
|
|
|
|
|
|
Emendamento 186
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 15 – punto 3
Regolamento (CE) n. 140/2008
Articolo 8 bis – paragrafo -1 bis (nuovo)
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
-1 bis. Ai fini dell'articolo 6, la Commissione è assistita dal comitato istituito dal regolamento (CEE) n. 1061/2009. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
|
|
|
|
|
|
Emendamento 187
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 15 – punto 3
Regolamento (CE) n. 140/2008
Articolo 8 bis – paragrafo 1
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
1. Ai fini degli articoli 7 e 8, la Commissione è assistita dal comitato per le misure di salvaguardia istituito dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. […./2011].
|
1. Ai fini degli articoli 5, 7 e 8, la Commissione è assistita dal comitato per le misure di salvaguardia istituito dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
|
|
|
|
|
|
Emendamento 188
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 15 – punto 3
Regolamento (CE) n. 140/2008
Articolo 8 bis – paragrafo 1 bis (nuovo)
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
1 bis. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
|
|
|
|
|
|
Emendamento 189
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 15 – punto 3
Regolamento (CE) n. 140/2008
Articolo 8 bis – paragrafo 2 bis (nuovo)
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
2 bis. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 4 dello stesso.
|
|
|
|
|
|
Emendamento 190
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 15 – punto 3
Regolamento (CE) n. 140/2008
Articolo 8 bis – paragrafo 3 bis (nuovo)
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
3 bis. Qualora il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine previsto per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza dei membri del comitato lo richieda..
|
|
|
|
|
|
Emendamento 191
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 15 – punto 3 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 140/2008
Articolo 11 – comma 3
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
3 bis. All'articolo 11, il terzo comma è sostituito dal seguente:
|
|
|
|
"La Commissione può decidere, in conformità della procedura consultiva di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 1 bis, del presente regolamento, di sospendere temporaneamente il trattamento preferenziale in questione per i prodotti a norma dell'articolo 31, paragrafo 4, dell'accordo interinale e, successivamente, dell'articolo 46, paragrafo 4, dell'ASA."
|
|
|
|
|
|
Motivazione |
Poiché la sospensione del trattamento preferenziale in questione rappresenta solo una fase intermedia e la decisione finale è presa secondo la procedura d'esame, è opportuno applicare la procedura consultiva. |
Emendamento 192
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 15 – punto 3 ter (nuovo)
Regolamento (CE) n. 140/2008
Articolo 12
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
3 ter. L'articolo 12 è soppresso.
|
|
|
|
|
|
Motivazione |
L'articolo 12, che attualmente recita "Comitato -- La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 248 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE. Il termine di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. -- 3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE. -- 4. Il comitato adotta il proprio regolamento" è integrato nell'articolo 8 bis, quale modificato. |
Emendamento 193
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 16 – punto -1 (nuovo)
Regolamento (CE) n. 55/2008
Considerando 11
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
-1. Il considerando 11 è soppresso.
|
|
|
|
|
|
Motivazione |
Il considerando 11, che attualmente recita: "Per definire il concetto di prodotti originari, certificati di origine e procedure di cooperazione amministrativa si applicheranno le relative disposizioni del titolo IV, capitolo 2, sezione 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario", è soppresso dal momento che viene coperto, nella sostanza, dal regolamento modificato. |
Emendamento 194
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 16 – punto -1 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 55/2008
Considerando 12
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
-1 bis. Il considerando 12 è soppresso.
|
|
|
|
|
|
Emendamento 195
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 16 – punto -1 ter (nuovo)
Regolamento (CE) n. 55/2008
Considerando 13
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
-1 ter. Il considerando 13 è sostituito dal seguente:
|
|
|
|
"(13) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione1.
|
|
|
|
______________
|
|
|
|
1GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13."
|
|
|
|
|
|
Emendamento 196
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 16 – punto -1 quater (nuovo)
Regolamento (CE) n. 55/2008
Considerando 13 bis (nuovo)
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
-1 quater. È inserito il considerando seguente:
|
|
|
|
"(13 bis) È opportuno ricorrere alla procedura consultiva per l'adozione di misure di vigilanza e provvisorie e per la sospensione provvisoria del trattamento preferenziale, dati gli effetti di tali misure e la loro logica sequenziale in relazione all'adozione di misure di salvaguardia definitive. Qualora un ritardo nell'imposizione di misure causi un danno che sarebbe difficile riparare, è necessario consentire alla Commissione di adottare misure provvisorie immediatamente applicabili."
|
|
|
|
|
|
Emendamento 197
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 16 – punto 1 quinquies (nuovo)
Regolamento (CE) n. 55/2008
Articolo 3 – paragrafo 3
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
-1 quinquies. All'articolo 3, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
|
|
|
|
"3. Ferme restando le altre disposizioni del presente regolamento, in particolare l'articolo 10, qualora le importazioni di prodotti agricoli provochino serie perturbazioni dei mercati dell'Unione e dei loro meccanismi di regolazione, la Commissione può adottare provvedimenti appropriati mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 2."
|
|
|
|
|
|
Emendamento 198
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 16 – punto -1 sexies (nuovo)
Regolamento (CE) n. 55/2008
Articolo 4
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
-1 sexies. L'articolo 4 è sostituito dal seguente:
|
|
|
|
"Articolo 4
|
|
|
|
Applicazione dei contingenti tariffari per i prodotti lattiero-caseari
|
|
|
|
Le norme dettagliate per l'applicazione dei contingenti tariffari per i prodotti delle voci da 0401 a 0406 vengono stabilite dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 2."
|
|
|
|
|
|
Emendamento 199
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 16 – punto -1 septies (nuovo)
Regolamento (CE) n. 55/2008
Articolo 7 – alinea
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
-1 septies. All'articolo 7, l'alinea è sostituito dal seguente:
|
|
|
|
"La Commissione adotta, con la procedura d'esame di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 2, le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente regolamento diverse da quelle di cui all'articolo 4, in particolare:"
|
|
|
|
|
|
Emendamento 200
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 16 – punto -1 octies (nuovo)
Regolamento (CE) n. 55/2008
Articolo 8
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
-1 octies. L'articolo 8 è soppresso.
|
|
|
|
|
|
Emendamento 201
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 16 – punto 1 – lettera a
Regolamento (CE) n. 55/2008
Articolo 10 – paragrafo 1 – alinea
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
1. Qualora la Commissione ritenga che sussistano sufficienti prove di frodi, irregolarità o sistematica negligenza da parte della Moldova nel rispettare o garantire il rispetto delle norme relative all'origine dei prodotti e delle procedure connesse, nonché nel fornire la collaborazione amministrativa di cui all'articolo 2, paragrafo 1, oppure sussistano prove sufficienti del mancato rispetto di qualsiasi altra condizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, tale istituzione ha la facoltà di adottare, secondo la procedura di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 2, provvedimenti di sospensione totale o parziale dei regimi preferenziali di cui al presente regolamento per un periodo non superiore a sei mesi, a condizione di:"
|
1. Qualora la Commissione ritenga che sussistano sufficienti prove di frodi, irregolarità o sistematica negligenza da parte della Moldova nel rispettare o garantire il rispetto delle norme relative all'origine dei prodotti e delle procedure connesse, nonché nel fornire la collaborazione amministrativa di cui all'articolo 2, paragrafo 1, oppure sussistano prove sufficienti del mancato rispetto di qualsiasi altra condizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, tale istituzione ha la facoltà di adottare, secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 1 ter, provvedimenti di sospensione totale o parziale dei regimi preferenziali di cui al presente regolamento per un periodo non superiore a sei mesi, a condizione di:"
|
|
|
|
|
|
Emendamento 202
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 16 – punto 1 – lettera b bis (nuova)
Regolamento (CE) n. 55/2008
Articolo 10 – paragrafo 3
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
(b bis) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
|
|
|
|
"3. Al termine del periodo di sospensione, la Commissione può decidere di porre fine alla misura di sospensione provvisoria […] oppure di prorogare la misura di sospensione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 2."
|
|
|
|
|
|
Motivazione |
Poiché la sospensione del trattamento preferenziale in questione rappresenta solo una fase intermedia e la decisione finale è presa secondo la procedura d'esame, è opportuno applicare la procedura consultiva. |
Emendamento 203
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 16 – punto 2 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 55/2008
Articolo 11 – paragrafo 5
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
2 bis. All'articolo 11, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
|
|
|
|
"5. L'inchiesta è completata entro sei mesi dalla pubblicazione dell'avviso di cui al paragrafo 2. La Commissione, in circostanze eccezionali, può prorogare tale periodo secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 2."
|
|
|
|
|
|
Emendamento 204
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 16 – punto 2 ter (nuovo)
Regolamento (CE) n. 55/2008
Articolo 11 – paragrafo 6
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
2 ter. All'articolo 11, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
|
|
|
|
"6. La Commissione adotta una decisione entro tre mesi, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 2. La decisione entra in vigore entro un mese dalla pubblicazione."
|
|
|
|
|
|
Emendamento 205
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 16 – punto 2 quater (nuovo)
Regolamento (CE) n. 55/2008
Articolo 11 – paragrafo 7
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
2 quater. All'articolo 11, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
|
|
|
|
"7. Qualora circostanze eccezionali che richiedono un'azione immediata rendano impossibile l'inchiesta, la Commissione [...] può applicare le misure preventive strettamente necessarie, secondo la procedura di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 2 bis."
|
|
|
|
|
|
Emendamento 206
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 16 – punto 3
Regolamento (CE) n. 55/2008
Articolo 11 bis – paragrafo 1
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
1. Ai fini dell'articolo 11, la Commissione è assistita dal comitato per le misure di salvaguardia istituito dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. […./2011].
|
1. Ai fini dell'articolo 3, paragrafo 3, e degli articoli 12 e 11, la Commissione è assistita dal comitato per le misure di salvaguardia istituito dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
|
|
|
|
|
|
Emendamento 207
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 16 – punto 3
Regolamento (CE) n. 55/2008
Articolo 11 bis – paragrafo 1 bis (nuovo)
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
1 bis. Ai fini dell'articolo 4, la Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 195 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
|
|
|
|
|
|
Emendamento 208
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 16 – punto 3
Regolamento (CE) n. 55/2008
Articolo 11 bis – paragrafo 1 ter (nuovo)
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
1 ter. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
|
|
|
|
|
|
Emendamento 209
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 16 – punto 3
Regolamento (CE) n. 55/2008
Articolo 11 bis – paragrafo 2 bis (nuovo)
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
2 bis. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 4 dello stesso.
|
|
|
|
|
|
Emendamento 210
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 16 – punto 3
Regolamento (CE) n. 55/2008
Articolo 11 bis – paragrafo 2 ter (nuovo)
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
2 ter. Qualora il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine previsto per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza dei membri del comitato lo richieda..
|
|
|
|
|
|
Emendamento 211
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 16 – punto 3 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 55/2008
Articolo 12 – paragrafo 2
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
3 bis. All'articolo 12, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
|
|
|
|
"Qualora la Moldova non ottemperi alle norme di origine o non fornisca la cooperazione amministrativa di cui all'articolo 2, per i summenzionati capitoli 17, 18, 19 e 21, ovvero qualora le importazioni di prodotti contemplati da tali capitoli che beneficiano di regimi preferenziali concessi ai sensi del presente regolamento superino in maniera considerevole i normali livelli di esportazione della Moldova, si adottano misure appropriate in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 2."
|
|
|
|
|
|
Emendamento 212
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 17 – punto -1 (nuovo)
Regolamento (CE) n. 594/2008
Considerando 7
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
-1. Il considerando 7 è soppresso.
|
|
|
|
|
|
Emendamento 213
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 17 – punto -1 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 594/2008
Considerando 8
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
-1 bis. Il considerando 8 è sostituito dal seguente:
|
|
|
|
"(8) L'attuazione del presente regolamento presuppone condizioni uniformi per l'adozione di norme dettagliate relative all'attuazione di varie disposizioni dell'accordo di stabilizzazione e associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, firmato a Lussemburgo il 16 giugno 2008. Tali misure dovrebbero essere adottate dalla Commissione secondo il regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione1.
|
|
|
|
_______________
|
|
|
|
1GU L 55, del 28.2.2011, pag. 13."
|
|
|
|
|
|
Emendamento 214
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 17 – punto -1 ter (nuovo)
Regolamento (CE) n. 594/2008
Considerando 8 bis (nuovo)
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
-1 ter. È inserito il considerando seguente:
|
|
|
|
"(8 bis) È opportuno ricorrere alla procedura consultiva per l'adozione di misure di vigilanza e provvisorie e per la sospensione provvisoria del trattamento preferenziale, dati gli effetti di tali misure e la loro logica sequenziale in relazione all'adozione di misure di salvaguardia definitive. Qualora un ritardo nell'imposizione di misure causi un danno che sarebbe difficile riparare, è necessario consentire alla Commissione di adottare misure provvisorie immediatamente applicabili."
|
|
|
|
|
|
Emendamento 215
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 17 – punto -1 quater (nuovo)
Regolamento (CE) n. 594/2008
Considerando 8 ter (nuovo)
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
-1 quater. È inserito il considerando seguente:
|
|
|
|
"(8 ter) Occorre che la Commissione adotti atti di esecuzione immediatamente applicabili qualora lo richiedano ragioni imperative di urgenza, in casi debitamente giustificati relativi a circostanze eccezionali e critiche sollevate ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 5, lettera b), e dell'articolo 25, paragrafo 4, dell'accordo interinale e, successivamente, dell'articolo 39, paragrafo 5, lettera b), e dell'articolo 40, paragrafo 4, dell'ASA."
|
|
|
|
|
|
Emendamento 216
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 17 – punto -1 quinquies (nuovo)
Regolamento (CE) n. 594/2008
Considerando 8 ter (nuovo)
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
-1 quinquies. L'articolo 2 è sostituito dal seguente:
|
|
|
|
"Articolo 2
|
|
|
|
Concessioni relative al pesce e ai prodotti della pesca
|
|
|
|
Le norme dettagliate per l'applicazione dell'articolo 13 dell'accordo interinale e, successivamente, dell'articolo 28 dell'ASA, riguardanti i contingenti tariffari per il pesce e i prodotti della pesca, sono adottate dalla Commissione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 2, del presente regolamento."
|
|
|
|
|
|
Emendamento 217
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 17 – punto -1 sexies (nuovo)
Regolamento (CE) n. 594/2008
Articolo 4
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
-1 sexies. L'articolo 4 è sostituito dal seguente:
|
|
|
|
"Articolo 4
|
|
|
|
Adeguamenti tecnici
|
|
|
|
Le modifiche e gli adeguamenti tecnici delle disposizioni adottate a norma del presente regolamento e resi necessari dalle modifiche apportate ai codici della nomenclatura combinata e alle suddivisioni della TARIC o derivanti dalla conclusione di nuovi accordi, accordi modificati, protocolli, scambi di lettere o altri atti tra l'Unione e la Bosnia-Erzegovina e che non comportano cambiamenti sostanziali, sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 2."
|
|
|
|
|
|
Emendamento 218
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 17 – punto 1 septies (nuovo)
Regolamento (CE) n. 594/2008
Articolo 5
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
-1 septies. L'articolo 5 è sostituito dal seguente:
|
|
|
|
"Articolo 5
|
|
|
|
Clausola di salvaguardia generale
|
|
|
|
[...] Laddove l'Unione dovesse adottare una misura di cui all'articolo 24 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 39 dell'ASA, quest'ultima è adottata secondo la procedura d'esame stabilita all'articolo 8 bis, paragrafo 2, del presente regolamento, salvo diversamente indicato all'articolo 24 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 39 dell'ASA."
|
|
|
|
|
|
Emendamento 219
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 17 – punto -1 octies (nuovo)
Regolamento (CE) n. 594/2008
Articolo 6
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
-1 octies. L'articolo 6 è sostituito dal seguente:
|
|
|
|
"Articolo 6
|
|
|
|
Clausola di penuria
|
|
|
|
[...] Laddove l'Unione dovesse adottare una misura di cui all'articolo 25 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 40 dell'ASA, quest'ultima è adottata secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 2 del presente regolamento."
|
|
|
|
|
|
Emendamento 220
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 17 – punto 1
Regolamento (CE) n. 594/2008
Articolo 7 – paragrafi 3-5
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
La Commissione adotta tali misure secondo la procedura di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 2. In casi di urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 8 bis, paragrafo 3.
|
La Commissione adotta tali misure secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 1 bis. In casi di urgenza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 2 bis."
|
|
|
|
|
|
Motivazione |
In caso di misure di salvaguardie provvisorie la Commissione deve essere in grado di adottare misure immediate senza ritardi. Pertanto la procedura consultiva è la scelta giusta. In caso di urgenza, deve essere possibile adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili. Dati gli effetti di tali misure e la loro logica sequenziale in relazione all'adozione di misure di salvaguardia definitive, anche questa considerazione è valida. |
Emendamento 221
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 17 – punto 3
Regolamento (CE) n. 594/2008
Articolo 8 bis – paragrafo -1 (nuovo)
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
-1. Ai fini degli articoli 2, 4 e 11, la Commissione è assistita dal comitato del codice doganale, istituito dall'articolo 248 bis del regolamento (CE) n. 2913/92 . Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
|
|
|
|
|
|
Emendamento 222
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 17 – punto 3
Regolamento (CE) n. 594/2008
Articolo 8 bis – paragrafo -1 bis (nuovo)
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
-1 bis. Ai fini dell'articolo 6, la Commissione è assistita dal comitato istituito dal regolamento (CE) n. 1061/2009. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
|
|
|
|
|
|
Emendamento 223
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 17 – punto 3
Regolamento (CE) n. 594/2008
Articolo 8 bis – paragrafo 1
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
1. Ai fini degli articoli 7 e 8, la Commissione è assistita dal comitato per le misure di salvaguardia istituito dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. […./2011].
|
1. Ai fini degli articoli 5, 7 e 8, la Commissione è assistita dal comitato per le misure di salvaguardia istituito dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
|
|
|
|
|
|
Emendamento 224
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 17 – punto 3
Regolamento (CE) n. 594/2008
Articolo 8 bis – paragrafo 1 bis (nuovo)
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
1 bis. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
|
|
|
|
|
|
Emendamento 225
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 17 – punto 3
Regolamento (CE) n. 594/2008
Articolo 8 bis – paragrafo 2 bis (nuovo)
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
2 bis. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 4 dello stesso.
|
|
|
|
|
|
Emendamento 226
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 17 – punto 3
Regolamento (CE) n. 594/2008
Articolo 8 bis – paragrafo 3 bis (nuovo)
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
3 bis. Qualora il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine previsto per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza dei membri del comitato lo richieda..
|
|
|
|
|
|
Emendamento 227
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 17 – punto 3 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 594/2008
Articolo 11 – paragrafo 3
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
3 bis. All'articolo 11, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
|
|
|
|
"La Commissione può decidere, secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 1 bis, del presente regolamento, di sospendere temporaneamente il trattamento preferenziale in questione per i prodotti conformemente all'articolo 29, paragrafo 4, dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 44, paragrafo 4, dell'ASA."
|
|
|
|
|
|
Motivazione |
Poiché la sospensione del trattamento preferenziale in questione rappresenta solo una fase intermedia e la decisione finale è presa secondo la procedura d'esame, è opportuno applicare la procedura consultiva. |
Emendamento 228
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 17 – punto 3 ter (nuovo)
Regolamento (CE) n. 594/2008
Articolo 12
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
3 ter. L'articolo 12 è soppresso.
|
|
|
|
|
|
Motivazione |
Il contenuto dell'articolo 12, che attualmente recita "Comitato -- La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 248 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. -- 3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE. -- 4. Il comitato adotta il proprio regolamento" è integrato nell'articolo 8 bis, quale modificato. |
Emendamento 229
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 18 – frase introduttiva
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
Per quanto concerne il regolamento (CE) n. 732/2008, alla Commissione deve essere attribuito il potere di adottare le misure necessarie per l'esecuzione di tale regolamento a norma del regolamento (UE) n. [xxxx/2011] del [xx/yy/2011] del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.
|
Per quanto concerne il regolamento (CE) n. 732/2008 è opportuno che, per modificarne l'allegato I, la Commissione sia autorizzata ad adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Per quanto concerne il regolamento (CE) n. 732/2008, alla Commissione deve essere attribuito il potere di adottare le misure necessarie per l'esecuzione di tale regolamento a norma del regolamento (UE) n. 182/2011 del 16 febbraio 2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.
|
Emendamento 230
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 18 – punto -1 (nuovo)
Regolamento (CE) n. 732/2008
Considerando 24 bis (nuovo)
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
-1. È inserito il considerando seguente:
|
|
|
|
"(24 bis) Al fine di adottare le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente regolamento, è opportuno che sia delegato alla Commissione il potere di adottare atti in conformità dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per concedere al paese richiedente il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo e modificare di conseguenza l'allegato I, adottare norme dettagliate per l'applicazione delle disposizioni riguardanti la riduzione dei dazi della tariffa doganale comune sui prodotti della voce tariffaria 1701, la sospensione dei dazi della tariffa doganale comune sui prodotti delle voci tariffarie da 1006 a 1701, la richiesta di licenze di importazione per le importazioni di prodotti della voce tariffaria 1701, la rimozione di un paese dal regime modificando l'allegato I e stabilire un periodo transitorio, sospendere il regime preferenziale di cui al presente regolamento, che revoca temporaneamente i regimi preferenziali nei confronti di tutti o di taluni prodotti originari di un paese beneficiario, e adottare le modifiche agli allegati. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nel preparare e redigere gli atti delegati, la Commissione provvede alla trasmissione parallela, tempestiva e adeguata dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio."
|
|
|
|
|
|
Emendamento 231
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 18 – punto -1 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 732/2008
Considerando 25
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
-1 bis. Il considerando 25 è sostituito dal seguente:
|
|
|
|
"(25) La messa in atto del presente regolamento richiede condizioni uniformi per l'adozione di misure provvisorie e definitive, per l'istituzione di misure di vigilanza preventiva e per la chiusura di un'inchiesta senza adozione di misure. Tali misure dovrebbero essere adottate dalla Commissione in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione1."
|
|
|
|
______________
|
|
|
|
1GU L 55, del 28.2.2011, pag. 13."
|
|
|
|
|
|
Emendamento 232
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 18 – punto -1 ter (nuovo)
Regolamento (CE) n. 732/2008
Considerando 25 bis (nuovo)
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
-1 ter. È inserito il considerando seguente:
|
|
|
|
"(25 bis) È opportuno che la procedura consultiva, congiuntamente con atti di esecuzione immediatamente applicabili, siano utilizzati per l'avvio e l'estensione di un'indagine, l'adozione della decisione di controllare e valutare la situazione nel paese beneficiario interessato per un periodo di sei mesi, se si ritiene che la revoca temporanea delle preferenze sia giustificata, e per l'adozione di misure provvisorie, dati gli effetti di tali misure e la loro logica sequenziale in relazione all'adozione di misure di salvaguardia definitive. Qualora un ritardo nell'imposizione di misure causi un danno che sarebbe difficile riparare, è necessario consentire alla Commissione di adottare misure provvisorie immediatamente applicabili."
|
|
|
|
|
|
Emendamento 233
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 18 – punto -1 quater (nuovo)
Regolamento (CE) n. 732/2008
Articolo 10
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
-1 quater. L'articolo 10 è così modificato:
|
|
|
|
(a) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
|
|
|
|
"2. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 bis per decidere, dopo aver esaminato la domanda, se concedere al paese richiedente il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo e modificare di conseguenza l'allegato I.
|
|
|
|
Nel caso in cui un ritardo causi un danno che sarebbe difficile riparare e pertanto imperativi motivi di urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 27 ter si applica agli atti delegati adottati a norma del presente paragrafo."
|
|
|
|
(b) Il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
|
|
|
|
"5. La Commissione gestisce tutti i contatti con il paese richiedente per quanto concerne la domanda secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 27, paragrafo 5."
|
|
|
|
|
|
Motivazione |
La decisione legislativa sui paesi che potranno beneficiare del regime SPG + viene delegata alla Commissione per motivi d'ordine pratico. Il legislatore deve comunque mantenere la facoltà di intervenire qualora non concordi con l'approccio della Commissione. |
Emendamento 234
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 18 – punto -1 quinquies (nuovo)
Regolamento (CE) n. 732/2008
Articolo 11
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
-1 quinquies. L'articolo 11 è così modificato:
|
|
|
|
(a) Il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
|
|
|
|
"7. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 27 bis, al fine di stabilire norme dettagliate per l'applicazione delle disposizioni di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 del presente articolo.
|
|
|
|
Nel caso in cui un ritardo causi un danno che sarebbe difficile riparare e pertanto imperativi motivi di urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 27 ter si applica agli atti delegati adottati a norma del presente paragrafo."
|
|
|
|
(b) Il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:
|
|
|
|
"8. I paesi che le Nazioni Unite escludono dall'elenco dei paesi meno sviluppati vengono esclusi dall'elenco dei beneficiari del regime. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 bis al fine di escludere un paese dal regime modificando l'allegato I e di fissare un periodo transitorio di almeno tre anni."
|
|
|
|
|
|
Emendamento 235
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 18 – punto 1 – lettera a
Regolamento (CE) n. 732/2008
Articolo 16 – paragrafo 3
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
3. La Commissione può sospendere, secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 6, i regimi preferenziali previsti dal presente regolamento per tutti o alcuni prodotti originari di un determinato paese beneficiario qualora ritenga che esistano elementi di prova sufficienti a giustificare una revoca temporanea per i motivi di cui ai paragrafi 1 e 2, purché abbia anteriormente:"
|
3. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 27 bis per sospendere i regimi preferenziali previsti dal presente regolamento per tutti o alcuni prodotti originari di un determinato paese beneficiario qualora ritenga che esistano elementi di prova sufficienti a giustificare una revoca temporanea per i motivi di cui ai paragrafi 1 e 2, purché abbia anteriormente:
|
|
|
|
|
|
Emendamento 236
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 18 – punto 2 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 732/2008
Articolo 18 – paragrafo 6
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
(2 bis) All'articolo 18, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
|
|
|
|
"(6) L'inchiesta è completata entro un anno. La Commissione può prorogare tale periodo secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 27, paragrafo 5."
|
|
|
|
|
|
Emendamento 237
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 18 – punto 3 – lettera -a (nuova)
Regolamento (CE) n. 732/2008
Articolo 19 – paragrafo 1
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
(-a) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
|
|
|
|
"La Commissione presenta al comitato di cui all'articolo 27, paragrafo 1, nonché al Parlamento europeo, una relazione sui risultati dell'inchiesta."
|
|
|
|
|
|
Emendamento 238
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 18 – punto 3 – lettera -a bis (nuova)
Regolamento (CE) n. 732/2008
Articolo 19 – paragrafo 2
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
(-a bis) Il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
|
|
|
|
"2. Se ritiene che i risultati non giustifichino una revoca temporanea, la Commissione decide di chiudere l'inchiesta secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 27, paragrafo 5. In tal caso la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea annunciando la chiusura dell'inchiesta e presentando le proprie conclusioni principali."
|
|
|
|
|
|
Emendamento 239
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 18 – punto 3 – lettera a
Regolamento (CE) n. 732/2008
Articolo 19 – paragrafo 3
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
(a) Al paragrafo 3, la seconda frase è sostituita dalla seguente:
|
(a) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
|
|
|
"La Commissione comunica al paese beneficiario interessato detta decisione e pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, annunciando la sua intenzione di revocare temporaneamente i regimi preferenziali applicabili nei confronti di tutti o di alcuni prodotti originari di un paese beneficiario, a meno che, prima della fine del suddetto periodo, il paese beneficiario interessato non si sia impegnato ad adottare le misure necessarie per conformarsi, entro un termine ragionevole, alle convenzioni di cui all'allegato III, parte A."
|
"Se ritiene che i risultati giustifichino la revoca temporanea per i motivi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), la Commissione decide, secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 27, paragrafo 5, di controllare e valutare la situazione nel paese beneficiario interessato per un periodo di sei mesi. La Commissione comunica al paese beneficiario interessato detta decisione e pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, annunciando la sua intenzione di revocare temporaneamente i regimi preferenziali applicabili nei confronti di tutti o di alcuni prodotti originari di un paese beneficiario, a meno che, prima della fine del suddetto periodo, il paese beneficiario interessato non si sia impegnato ad adottare le misure necessarie per conformarsi, entro un termine ragionevole, alle convenzioni di cui all'allegato III, parte A."
|
|
|
|
|
|
Emendamento 240
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 18 – punto 3 – lettera b
Regolamento (CE) n. 732/2008
Articolo 19 – paragrafo 4
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
4. Ove ritenga che sia necessaria una revoca temporanea, la Commissione decide secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 6. Nei casi di cui al paragrafo 3 la Commissione delibera al termine del periodo di cui a detto paragrafo.
|
4. "La Commissione ha il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 27 bis al fine di decidere in merito alla revoca temporanea. Nei casi di cui al paragrafo 3 la Commissione delibera al termine del periodo di cui a detto paragrafo."
|
|
|
|
|
|
Emendamento 241
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 18 – punto 3 – lettera c
Regolamento (CE) n. 732/2008
Articolo 19 – paragrafo 5
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
5. L'eventuale decisione della Commissione di prevedere una revoca temporanea entra in vigore sei mesi dopo la data dell'adozione, a meno che la Commissione non stabilisca nel frattempo che i motivi che la giustificano non sussistono più."
|
5. L'eventuale adozione, da parte della Commissione, di un atto delegato per la revoca temporanea, entra in vigore sei mesi dopo la data dell'adozione, a meno che l'atto delegato non sia revocato o che la Commissione non stabilisca nel frattempo di ritirarlo poiché i motivi che lo giustificano non sussistono più.
|
|
|
|
|
|
Motivazione |
Quanto all'introduzione degli atti delegati, è logico che la stessa procedura applicata per l'adozione dell'elenco originale dovrebbe valere anche per la revoca temporanea delle preferenze ad uno o più paesi. La decisione di revocare le preferenze completa l'atto principale allo stesso modo dell'elenco dei paesi che potranno beneficiare del regime SPG +. |
Emendamento 242
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 18 – punto 4 – lettera a
Regolamento (CE) n. 732/2008
Articolo 20 – paragrafo 5
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
5. L'inchiesta è completata entro sei mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al paragrafo 2. La Commissione, in circostanze eccezionali, può prorogare tale periodo secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 5.
|
5. L'inchiesta è completata entro sei mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al paragrafo 2. La Commissione, in circostanze eccezionali, può prorogare tale periodo secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 6.
|
|
|
|
|
|
Emendamento 243
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 18 – punto 4 – lettera c
Regolamento (CE) n. 732/2008
Articolo 20 – paragrafo 7
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
7. Qualora circostanze eccezionali che richiedono un'azione immediata rendano impossibile l'inchiesta, la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 7, può applicare tutte le misure preventive strettamente necessarie.
|
7. Qualora circostanze eccezionali che richiedono un'azione immediata rendano impossibile l'inchiesta, la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 7, può applicare tutte le misure provvisorie strettamente necessarie.
|
|
|
|
Quando l'intervento immediato della Commissione è richiesto da uno Stato membro e ove sussistano le condizioni di cui al paragrafo 1, la Commissione adotta una decisione entro i cinque giorni lavorativi seguenti il ricevimento della richiesta.
|
|
|
|
Le misure provvisorie non si applicano per più di duecento giorni.
|
|
|
|
Se le misure di salvaguardia provvisorie sono abrogate perché risulta dall'inchiesta che non sussistono le condizioni di cui al presente articolo, i dazi riscossi in applicazione di dette misure sono rimborsati d'ufficio.
|
|
|
|
|
|
Motivazione |
L'articolo 20, paragrafo 7, è allineato all'articolo 16, paragrafo 6 (nuovo), del regolamento (CE) n. 260/2009 relativo al regime comune applicabile alle importazioni. Gli Stati membri devono poter richiedere una decisone immediate da parte della Commissione. |
Emendamento 244
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 18 – punto 6
Regolamento (CE) n. 732/2008
Articolo 22 – paragrafo 2
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
6. All'articolo 22, il paragrafo 2 è soppresso.
|
6. All'articolo 22, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
|
|
|
|
"2. Le misure di vigilanza preventiva sono adottate dalla Commissione secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 27, paragrafo 5."
|
|
|
|
|
|
Motivazione |
È opportuno ricorrere alla procedura consultiva per l'adozione di misure di vigilanza, dati gli effetti di tali misure e la loro logica sequenziale in relazione all'istituzione di misure di salvaguardia definitive. |
Emendamento 245
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 18 – punto 6 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 732/2008
Articolo 22 bis (nuovo)
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
6 bis. È inserito l'articolo seguente:
|
|
|
|
"Articolo 22 bis
|
|
|
|
1. Se dai fatti appurati emerge che le condizioni di cui all'articolo 20 non sono soddisfatte, la Commissione adotta una decisione che chiude l'inchiesta procedendo in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 6.
|
|
|
|
2. La Commissione, tenendo debitamente conto della protezione delle informazioni di carattere riservato ai sensi dell'articolo 27 quater, presenta al Parlamento europeo una relazione contenente i risultati dell'inchiesta e le conclusioni motivate su tutte le questioni rilevanti di fatto e di diritto. La Commissione rende pubblica la relazione al più tardi sei mesi dopo averla presentata al Parlamento europeo."
|
|
|
|
|
|
Emendamento 246
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 18 – punto 6 ter (nuovo)
Regolamento (CE) n. 732/2008
Articolo 25
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
6 ter. All'articolo 25, l'alinea è sostituita dalla seguente:
|
|
|
|
"La Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 bis per quanto riguarda l'adozione delle modifiche degli allegati rese necessarie:"
|
|
|
|
|
|
Motivazione |
Una modifica degli allegati è evidentemente una "modifica" dell'atto di base. Il legislatore può scegliere se delegare il potere di apportare tali modifiche agli elementi non essenziali dell'atto di base. |
Emendamento 247
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 18 – punto 7
Regolamento (CE) n. 732/2008
Articolo 27
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
7. All'articolo 27 sono aggiunti i seguenti paragrafi 6 e 7:
|
7. L'articolo 27 è sostituito dal seguente:
|
|
|
|
"1. [...] La Commissione è assistita da un comitato delle preferenze generalizzate. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
|
|
|
|
[...]
|
|
|
|
5. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
|
|
|
6. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo [5] del regolamento (UE) n. [xxxx/2011].
|
6. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
|
|
|
7. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo [8] del regolamento (UE) n. [xxxx/2011] in combinato disposto con l'articolo [5] dello stesso."
|
7. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 4 dello stesso.
|
|
|
|
7 bis. Qualora il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine previsto per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza dei membri del comitato lo richieda."
|
|
|
|
|
|
Emendamento 248
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 18 – punto 7 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 732/2008
Articolo 27 bis (nuovo)
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
7 bis. È inserito l'articolo seguente:
|
|
|
|
"Articolo 27 bis
|
|
|
|
Esercizio della delega
|
|
|
|
1. Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite dal presente articolo.
|
|
|
|
2. La delega di potere di cui all'articolo 10, paragrafo 2, all'articolo 11, paragrafi 7 e 8, all'articolo 16, paragrafo 3, all'articolo 19, paragrafi 4 e 5, nonché all'articolo 25, è conferita alla Commissione per un periodo di cinque anni. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di 5 anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
|
|
|
|
3. La delega di poteri di cui all'articolo 10, paragrafo 2, all'articolo 11, paragrafi 7 e 8, all'articolo 16, paragrafo 3, all'articolo 19, paragrafi 4 e 5, nonché all'articolo 25, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
|
|
|
|
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
|
|
|
|
5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, dell'articolo 11, paragrafi 7 e 8, dell'articolo 16, paragrafo 3, dell'articolo 19, paragrafi 4 e 5, nonché dell'articolo 25, entra in vigore soltanto se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio."
|
|
|
|
|
|
Emendamento 249
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 18 – punto 7 ter (nuovo)
Regolamento (CE) n. 732/2008
Articolo 27 ter (nuovo)
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
7 ter. È inserito l'articolo seguente:
|
|
|
|
"Articolo 27 ter
|
|
|
|
Procedura d'urgenza
|
|
|
|
1. Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.
|
|
|
|
2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 27 bis, paragrafo 5. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni."
|
|
|
|
|
|
Emendamento 250
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 18 – punto 7 quater (nuovo)
Regolamento (CE) n. 732/2008
Articolo 27 quater (nuovo)
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
7 quater. È inserito l'articolo seguente:
|
|
|
|
"Articolo 27 quater
|
|
|
|
Trattamento riservato
|
|
|
|
1. Le informazioni ricevute a norma del presente regolamento possono essere utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state richieste.
|
|
|
|
2. Le informazioni di carattere riservato o le informazioni fornite in via riservata ai sensi del presente regolamento non possono essere divulgate senza lo specifico consenso della parte che le ha fornite.
|
|
|
|
3. Ogni richiesta di trattamento riservato deve addurre le debite motivazioni. Tuttavia, qualora colui che fornisce l'informazione non voglia né renderla pubblica né autorizzarne la divulgazione in termini generali o in forma di riassunto e qualora la richiesta di trattamento riservato risulti non giustificata, si può non tener conto dell'informazione in questione.
|
|
|
|
4. Un'informazione è comunque considerata riservata se la sua divulgazione può avere conseguenze fortemente sfavorevoli per colui che l'ha fornita o che ne è la fonte.
|
|
|
|
5. I paragrafi da 1 a 4 non precludono alle autorità dell'Unione di fare riferimento a informazioni generali e, in particolare, ai motivi su cui si basano le decisioni adottate in forza del presente regolamento. Queste autorità, tuttavia, devono tener conto del legittimo interesse delle persone fisiche e giuridiche a che i loro segreti d'affari non siano divulgati."
|
|
|
|
|
|
Emendamento 251
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 18 – punto 7 quinquies (nuovo)
Regolamento (CE) n. 732/2008
Articolo 27 quinquies (nuovo)
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
7 quinquies. È inserito l'articolo seguente:
|
|
|
|
"Articolo 27 quinquies
|
|
|
|
Relazione
|
|
|
|
1. La Commissione presenta al Parlamento europeo una relazione annuale sull'applicazione e l'attuazione del presente regolamento. La relazione copre tutti i regimi preferenziali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, contiene informazioni sulle attività dei vari organi responsabili del controllo dell'attuazione del regolamento e del rispetto degli obblighi da esso derivanti, compresi quelli concernenti gli ostacoli al commercio, e presenta una sintesi delle statistiche e dell'evoluzione del commercio con i paesi e i territori beneficiari.
|
|
|
|
2. Il comitato delle preferenze generalizzate e il Parlamento europeo esaminano, sulla base della relazione, gli effetti del sistema. Il Parlamento europeo può invitare la Commissione a una riunione ad hoc della propria commissione competente per presentare e illustrare le questioni connesse con l'applicazione dell'accordo.
|
|
|
|
3. La Commissione rende pubblica la relazione al massimo sei mesi dopo averla presentata al comitato delle preferenze generalizzate e al Parlamento europeo."
|
|
|
|
|
|
Motivazione |
È assolutamente necessario informare il Parlamento europeo e l'opinione pubblica di tutti gli aspetti delle relazioni commerciali dell'UE. In particolare quando si tratta della concessione di preferenze commerciali nel quadro dei regimi SPG, SPG+ ed EBA, è importante per il Parlamento europeo come anche per l'opinione pubblica e le parti interessate essere ben informati riguardo a tutte le misure istituite. |
Emendamento 252
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 19 – punto -1 (nuovo)
Regolamento (CE) n. 597/2009
Considerando 16
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
-1. Il considerando 16 è sostituito dal seguente:
|
|
|
|
"(16) È necessario prevedere che i procedimenti si concludano – con o senza l'istituzione di misure definitive – normalmente entro undici mesi e comunque non oltre dodici mesi a decorrere dall'inizio dell'inchiesta. Soltanto se gli Stati membri segnalano alla Commissione di prevedere un'accesa controversia nel processo decisionale con la necessità di presentare un progetto di atto di esecuzione all'istanza di appello ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, è opportuno che la Commissione possa decidere di prorogare il termine per un periodo comunque non superiore a tredici mesi."
|
|
|
|
|
|
Motivazione |
Il progetto di atto di esecuzione può essere presentato all'organo d'appello dopo un voto negativo a maggioranza qualificata in commissione d'esame (cfr. articolo 5, paragrafo 3 del regolamento di comitatologia) o qualora non vi sia un parere ma una maggioranza semplice contraria in commissione d'esame (cfr. articolo 5, paragrafo 5 del regolamento di comitatologia). Il riferimento di cui sopra all'articolo 5 sarebbe quindi più ampio e potrebbe comprendere entrambe le situazioni. |
Emendamento 253
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 19 – punto -1 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 597/2009
Considerando 26
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
-1 bis. Il considerando 26 è soppresso.
|
|
|
|
|
|
Emendamento 254
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 19 – punto -1 ter (nuovo)
Regolamento (CE) n. 597/2009
Considerando 26 bis (nuovo)
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
-1 ter. È inserito il considerando seguente:
|
|
|
|
"(26 bis) La messa in atto del presente regolamento richiede condizioni uniformi per l'adozione di misure provvisorie e definitive, e per la chiusura di un'inchiesta senza adozione di misure. Tali misure dovrebbero essere adottate dalla Commissione in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione1."
|
|
|
|
_______________
|
|
|
|
1GU L 55, del 28.2.2011, pag. 13."
|
|
|
|
|
|
Emendamento 255
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 19 – punto -1 quater (nuovo)
Regolamento (CE) n. 597/2009
Considerando 26 ter (nuovo)
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
-1 quater. È inserito il considerando seguente:
|
|
|
|
"(26 ter) È opportuno ricorrere alla procedura consultiva per l'adozione di misure provvisorie e per la chiusura di un'inchiesta, dati gli effetti di tali misure e la loro logica sequenziale in relazione all'istituzione di misure definitive. Qualora un ritardo nell'imposizione di misure causi un danno che sarebbe difficile riparare, è necessario consentire alla Commissione di adottare misure provvisorie immediatamente applicabili."
|
|
|
|
|
|
Emendamento 256
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 19 – punto -1 quinquies (nuovo)
Regolamento (CE) n. 597/2009
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 2
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
-1 quinquies. All'articolo 10, paragrafo 1, il comma 2 è sostituito dal seguente:
|
|
|
|
"La denuncia può essere introdotta presso la Commissione o presso uno Stato membro che la fa pervenire alla Commissione. La Commissione invia agli Stati membri copia di ogni denuncia ricevuta. La denuncia si considera presentata il primo giorno lavorativo successivo alla consegna alla Commissione per posta raccomandata oppure al rilascio di una ricevuta da parte della Commissione. Prima di aprire un procedimento la Commissione informa gli Stati membri e dà loro l'opportunità di comunicare le loro osservazioni."
|
|
|
|
|
|
Motivazione |
Gli Stati membri dovrebbero essere consultati in una fase precoce del procedimento per assicurare progressi rapidi e ragionevoli del procedimento d'esame per la decisione finale. La Commissione deve fare del proprio meglio per eliminare tutti gli ostacoli che possano verosimilmente intralciare una decisione in commissione d'esame. |
Emendamento 257
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 19 – punto 2
Regolamento (CE) n. 597/2009
Articolo 11 – paragrafo 9
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
9. Per i procedimenti avviati a norma dell'articolo 10, paragrafo 11, l'inchiesta viene conclusa, ove possibile, entro un anno. In ogni caso, tali inchieste si concludono entro tredici mesi dall'inizio, conformemente alle conclusioni raggiunte a norma dell'articolo 13 per gli impegni o dell'articolo 15 per i provvedimenti definitivi. In casi eccezionali, tenuto conto della complessità dell'inchiesta, la Commissione può decidere, entro otto mesi dall'apertura dell'inchiesta, di prorogare tale termine per un periodo comunque non superiore a diciotto mesi.
|
9. Per i procedimenti avviati a norma dell'articolo 10, paragrafo 11, l'inchiesta viene conclusa, ove possibile, entro 11 mesi. In ogni caso, tali inchieste si concludono entro dodici mesi dall'inizio, conformemente alle conclusioni raggiunte a norma dell'articolo 13 per gli impegni o dell'articolo 15 per i provvedimenti definitivi.
|
|
|
|
|
|
Motivazione |
Gli Stati membri dovrebbero essere consultati in una fase precoce del procedimento per assicurare progressi rapidi e ragionevoli del procedimento d'esame per la decisione finale. La Commissione deve fare del proprio meglio per eliminare tutti gli ostacoli che possano verosimilmente intralciare una decisione in commissione d'esame. |
Emendamento 258
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 19 – punto 2 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 597/2009
Articolo 11 – paragrafo 9 bis (nuovo)
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
2 bis. All'articolo 11 è inserito il paragrafo seguente:
|
|
|
|
"9 bis. Entro sette mesi e mezzo dall'apertura dell'inchiesta, la Commissione consulta gli Stati membri sulla base delle risultanze della stessa. Nell'ambito di tale consultazione, gli Stati membri segnalano alla Commissione se prevedono un'accesa controversia nel processo decisionale ai sensi degli articoli 14 e 15 per l'azione definitiva potenzialmente in grado di attivare la procedura di appello di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 182/2011. In tal caso la Commissione può decidere, entro otto mesi dall'apertura dell'inchiesta, di prorogare il termine di cui al paragrafo 9 per un periodo comunque non superiore a tredici mesi. La Commissione rende pubblica tale decisione.
|
|
|
|
|
|
Motivazione |
Il progetto di atto di esecuzione può essere presentato all'organo d'appello dopo un voto negativo a maggioranza qualificata in commissione d'esame (cfr. articolo 5, paragrafo 3 del regolamento di comitatologia) o qualora non vi sia un parere ma una maggioranza semplice contraria in commissione d'esame (cfr. articolo 5, paragrafo 5 del regolamento di comitatologia). Il riferimento di cui sopra all'articolo 5 sarebbe quindi più ampio e potrebbe comprendere entrambe le situazioni. |
Emendamento 259
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 19 – punto 3 – lettera a
Regolamento (CE) n. 597/2009
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 2
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
I dazi provvisori vengono imposti non prima di sessanta giorni dalla data di inizio del procedimento e non oltre nove mesi a decorrere dalla data di inizio del procedimento. In casi eccezionali, tenuto conto della complessità dell'inchiesta, la Commissione può decidere, entro otto mesi dall'apertura dell'inchiesta, di prorogare tale termine per un periodo comunque non superiore a dodici mesi.
|
I dazi provvisori vengono imposti non prima di sessanta giorni dalla data di inizio del procedimento e non oltre otto mesi a decorrere dalla data di inizio del procedimento. Qualora gli Stati membri segnalino alla Commissione, a norma dell'articolo 11, paragrafo 9 bis, che prevedono un'accesa controversia nel processo decisionale ai sensi degli articoli 14 e 15 per l'azione definitiva potenzialmente in grado di attivare la procedura di appello di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 182/2011, la Commissione può decidere, entro otto mesi dall'apertura dell'inchiesta, di prorogare tale termine per un periodo comunque non superiore a nove mesi.
|
|
|
|
|
|
Motivazione |
Il progetto di atto di esecuzione può essere presentato all'organo d'appello dopo un voto negativo a maggioranza qualificata in commissione d'esame (cfr. articolo 5, paragrafo 3 del regolamento di comitatologia) o qualora non vi sia un parere ma una maggioranza semplice contraria in commissione d'esame (cfr. articolo 5, paragrafo 5 del regolamento di comitatologia). Il riferimento di cui sopra all'articolo 5 sarebbe quindi più ampio e potrebbe comprendere entrambe le situazioni. |
Emendamento 260
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 19 – punto 4 – lettera b
Regolamento (CE) n. 597/2009
Articolo 13 – paragrafo 5
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
5. In caso di accettazione degli impegni, l'inchiesta è chiusa. La Commissione chiude l'inchiesta secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.
|
5. In caso di accettazione degli impegni, l'inchiesta è chiusa. La Commissione chiude l'inchiesta secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 25, paragrafo 2. Il presidente può ottenere il parere del comitato con la procedura scritta di cui all'articolo 15, paragrafo 5.
|
|
|
|
|
|
Emendamento 261
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 19 – punto 5
Regolamento (CE) n. 597/2009
Articolo 14 – paragrafo 2
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
"Qualora non si ritengano necessarie misure di difesa, l'inchiesta o i procedimenti sono chiusi. La Commissione chiude l'inchiesta secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.
|
"Qualora non si ritengano necessarie misure di difesa, l'inchiesta o i procedimenti sono chiusi. La Commissione chiude l'inchiesta secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 25, paragrafo 1 bis. Il presidente può ottenere il parere del comitato con la procedura scritta di cui all'articolo 15, paragrafo 5.
|
|
|
|
|
|
Motivazione |
Poiché pare che in pratica non si siano mai verificati problemi con la chiusura di un procedimento, la procedura consultiva sembra essere la scelta più opportuna. |
Emendamento 262
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 19 – punto 10 – lettera a
Regolamento (CE) n. 597/2009
Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 2
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
I riesami effettuati a norma degli articoli 18 e 19 si svolgono rapidamente e si concludono di norma entro dodici mesi dalla data di inizio. Ad ogni modo, i riesami a norma degli articoli 18 e 19 sono conclusi entro quindici mesi dalla loro apertura. In casi eccezionali, tenuto conto della complessità dell'inchiesta, la Commissione può decidere, entro nove mesi dall'apertura dell'inchiesta, di prorogare tale termine per un periodo comunque non superiore a diciotto mesi.
|
"I riesami effettuati a norma degli articoli 18 e 19 si svolgono rapidamente e si concludono di norma entro undici mesi dalla data di inizio. Ad ogni modo, i riesami a norma degli articoli 18 e 19 sono conclusi entro quattordici mesi dalla loro apertura. Entro sette mesi e mezzo dall'apertura dell'inchiesta ai sensi dell'articolo 11 la Commissione consulta gli Stati membri sulla base delle conclusioni dell'inchiesta. In questa consultazione, gli Stati membri indicano alla Commissione se prevedono una profonda controversia nel processo decisionale ai sensi degli articoli 14 e 15 per l'azione definitiva che potrebbe attivare la procedura d'appello di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 182/2011. In tal caso, la Commissione può decidere, entro otto mesi dall'apertura dell'inchiesta, di prorogare il termine per un periodo comunque non superiore a quindici mesi. La Commissione rende pubblica tale decisione.
|
|
|
|
|
|
Motivazione |
Il progetto di atto di esecuzione può essere presentato all'organo d'appello dopo un voto negativo a maggioranza qualificata in commissione d'esame (cfr. articolo 5, paragrafo 3 del regolamento di comitatologia) o qualora non vi sia un parere ma una maggioranza semplice contraria in commissione d'esame (cfr. articolo 5, paragrafo 5 del regolamento di comitatologia). Il riferimento di cui sopra all'articolo 5 sarebbe quindi più ampio e potrebbe comprendere entrambe le situazioni. |
Emendamento 263
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 19 – punto 10 – lettera c
Regolamento (CE) n. 597/2009
Articolo 22 – paragrafo 2
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
2. La Commissione avvia i riesami a norma degli articoli 18, 19 e 20.
|
2. La Commissione avvia i riesami a norma degli articoli 18, 19 e 20. Prima di aprire un procedimento la Commissione informa gli Stati membri e dà loro l'opportunità di comunicare le loro osservazioni.
|
|
|
|
|
|
Motivazione |
Gli Stati membri dovrebbero essere consultati in una fase precoce del procedimento per assicurare progressi rapidi e ragionevoli del procedimento d'esame per la decisione finale. La Commissione deve fare del proprio meglio per eliminare tutti gli ostacoli che possano verosimilmente intralciare una decisione in commissione d'esame. |
Emendamento 264
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 19 – punto 12 – lettera a
Regolamento (CE) n. 597/2009
Articolo 24 – paragrafo 4 – comma 1
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
4. Nell'interesse dell'Unione, le misure istituite a norma del presente regolamento possono essere sospese per un periodo di nove mesi, con decisione della Commissione. La sospensione può essere prorogata per un periodo ulteriore non superiore ad un anno dalla Commissione, che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.
|
4. Nell'interesse dell'Unione, le misure istituite a norma del presente regolamento possono essere sospese per un periodo di nove mesi, con decisione della Commissione. La sospensione può essere prorogata per un periodo ulteriore non superiore ad un anno dalla Commissione, che delibera secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 25, paragrafo 1 bis.
|
|
|
|
|
|
Motivazione |
Poiché la sospensione di una misura istituita rappresenta solo una fase intermedia e la decisione finale è presa secondo la procedura d'esame, è opportuno applicare la procedura consultiva. |
Emendamento 265
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 19 – punto 13
Regolamento (CE) n. 597/2009
Articolo 25 – paragrafo 1 bis (nuovo)
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
1 bis. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011. Il comitato consultivo esprime il proprio parere entro un mese dalla data di consultazione. Possono essere proposte modifiche al più tardi tre giorni prima della riunione del comitato.
|
|
|
|
|
|
Emendamento 266
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 19 – punto 13
Regolamento (CE) n. 597/2009
Articolo 25 – paragrafo 2
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo [5] del regolamento (UE) n. [xxxx/2011].
|
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Il comitato d'esame esprime il proprio parere entro un mese dalla data di consultazione. Possono essere proposte modifiche al più tardi tre giorni prima della riunione del comitato.
|
|
|
|
|
|
Emendamento 267
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 19 – punto 13
Regolamento (CE) n. 597/2009
Articolo 25 – paragrafo 3
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo [8] del regolamento (UE) n. [xxxx/2011] in combinato disposto con l'articolo [5] dello stesso.
|
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 4 dello stesso.
|
|
|
|
|
|
Emendamento 268
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 19 – punto 13
Regolamento (CE) n. 597/2009
Articolo 25 – paragrafo 4 bis (nuovo)
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
4 bis. Qualora un progetto di atto di esecuzione sia presentato al comitato di appello a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 182/2011, detto comitato esprime il suo parere entro un mese dalla data della presentazione. Possono essere proposte modifiche al più tardi tre giorni prima della riunione del comitato.
|
|
|
|
|
|
Motivazione |
Considerati i tempi stretti che caratterizzano le procedure, occorre garantire che i comitati consultivo e d'esame nonché il comitato di appello esprimano il proprio parere senza ritardi. Non ci si può permettere di perdere del tempo. Per la stessa ragione, occorre imporre agli Stati membri una rigorosa disciplina per quanto riguarda eventuali modifiche. |
Emendamento 269
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 19 – punto 13
Regolamento (CE) n. 597/2009
Articolo 25 – comma 4 ter (nuovo)
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
4 ter. Qualora il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine previsto per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza dei membri del comitato lo richieda..
|
|
|
|
|
|
Emendamento 270
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 19 – punto 16 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 597/2009
Articolo 33 bis (nuovo)
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
16 bis. È inserito l'articolo seguente:
|
|
|
|
"Articolo 33 bis
|
|
|
|
Relazione
|
|
|
|
1. La Commissione presenta al Parlamento europeo una relazione annuale sull'applicazione e l'attuazione del presente regolamento. La relazione contiene informazioni sull'applicazione delle misure provvisorie e definitive, l'istituzione di misure di vigilanza preventiva, la chiusura delle inchieste senza adozione di misure, i riesami e le visite di verifica, nonché le attività dei vari organi responsabili del controllo dell'attuazione del regolamento e del rispetto degli obblighi da esso derivanti.
|
|
|
|
2. Il Parlamento europeo può, entro un mese dalla presentazione della relazione da parte della Commissione, invitare quest'ultima a una riunione ad hoc della propria commissione competente per presentare e illustrare le questioni connesse con l'attuazione del regolamento.
|
|
|
|
3. La Commissione rende pubblica la relazione al più tardi sei mesi dopo averla presentata al Parlamento europeo."
|
|
|
|
|
|
Motivazione |
È assolutamente necessario informare il Parlamento europeo e l'opinione pubblica di tutti gli aspetti delle relazioni commerciali dell'UE. In particolare quando si tratta di strumenti di difesa commerciali, è importante per il Parlamento europeo come anche per l'opinione pubblica e le parti interessate essere ben informati riguardo a tutte le misure istituite. |
Emendamento 271
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 20 – punto -1 (nuovo)
Regolamento (CE) n. 260/2009
Considerando 11
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
-1. Il considerando 11 è sostituito dal seguente:
|
|
|
|
"(11) La messa in atto del presente regolamento richiede condizioni uniformi per l'adozione di misure di salvaguardia provvisorie e definitive, e per l'istituzione di misure di vigilanza preventiva. Tali misure dovrebbero essere adottate dalla Commissione in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione1."
|
|
|
|
______________
|
|
|
|
1GU L 55, del 28.2.2011, pag. 13."
|
|
|
|
|
|
Emendamento 272
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 20 – punto 1 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 260/2009
Considerando 11 bis (nuovo)
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
-1 bis. È inserito il considerando seguente:
|
|
|
|
"(11 bis) È opportuno ricorrere alla procedura consultiva per l'adozione di misure di vigilanza e provvisorie, dati gli effetti di tali misure e la loro logica sequenziale in relazione all'istituzione di misure di salvaguardia definitive. Qualora un ritardo nell'imposizione di misure causi un danno che sarebbe difficile riparare, è necessario consentire alla Commissione di adottare misure provvisorie immediatamente applicabili."
|
|
|
|
|
|
Emendamento 273
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 20 – punto 2
Regolamento (CE) n. 260/2009
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
1 bis. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
|
|
|
|
|
|
Emendamento 274
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 20 – punto 2
Regolamento (CE) n. 260/2009
Articolo 4 – paragrafo 3
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo [8] del regolamento (UE) n. [xxxx/2011] in combinato disposto con l'articolo [5] dello stesso.
|
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 4 dello stesso.
|
|
|
|
|
|
Emendamento 275
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 20 – punto 2
Regolamento (CE) n. 260/2009
Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
3 bis. Qualora il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine previsto per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza dei membri del comitato lo richieda..
|
|
|
|
|
|
Emendamento 276
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 20 – punto 6
Regolamento (CE) n. 260/2009
Articolo 11 – paragrafo 2
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
2. La decisione di imporre la vigilanza è adottata dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 6."
|
2. La decisione di imporre la vigilanza è adottata dalla Commissione mediante atti di esecuzione secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 4, paragrafo 1 bis."
|
|
|
|
|
|
Motivazione |
È opportuno ricorrere alla procedura consultiva per l'adozione di misure di vigilanza, dati gli effetti di tali misure e la loro logica sequenziale in relazione all'istituzione di misure di salvaguardia definitive. |
Emendamento 277
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 20 – punto 8
Regolamento (CE) n. 260/2009
Articolo 16 – paragrafi 6 e 7
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
6. Qualora l'intervento della Commissione sia stato richiesto da uno Stato membro, la Commissione, che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 2, si pronuncia entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui ha ricevuto la richiesta. In casi di urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 3.
|
6. Qualora l'intervento della Commissione sia stato richiesto da uno Stato membro, la Commissione, che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 3, si pronuncia entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui ha ricevuto la richiesta.
|
|
|
|
|
|
Motivazione |
A norma dell'articolo 16, paragrafo 1, la Commissione abbrevia il periodo di validità dei documenti di vigilanza o modifica il regime d'importazione del prodotto in questione in base al proprio calendario. Qualora l'intervento della Commissione sia stato richiesto da uno Stato membro, la Commissione deve agire entro cinque giorni lavorativi. Ciò è possibile unicamente se essa adotta un atto di esecuzione immediatamente applicabile a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011. |
Emendamento 278
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 20 – punto 11
Regolamento (CE) n. 260/2009
Articolo 23
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
Quando gli interessi dell'Unione lo richiedono, la Commissione, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 2, può adottare le misure appropriate per consentire l'esercizio dei diritti o l'adempimento degli obblighi dell'Unione o di tutti i suoi Stati membri sul piano internazionale, in particolare in materia di commercio dei prodotti di base.
|
Quando gli interessi dell'Unione lo richiedono, la Commissione, deliberando secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 4, paragrafo 2, può adottare le misure appropriate di esecuzione degli atti legislativi che non comportino cambiamenti sostanziali, per consentire l'esercizio dei diritti o l'adempimento degli obblighi dell'Unione o di tutti i suoi Stati membri sul piano internazionale, in particolare in materia di commercio dei prodotti di base.
|
|
|
|
|
|
Emendamento 279
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 20 – punto 11 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 260/2009
Articolo 23 bis (nuovo)
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
11 bis. È inserito l'articolo seguente:
|
|
|
|
"Articolo 23 bis
|
|
|
|
Relazione
|
|
|
|
1. La Commissione presenta al Parlamento europeo una relazione annuale sull'applicazione e l'attuazione del presente regolamento. La relazione contiene informazioni sull'applicazione delle misure provvisorie e definitive, delle misure di vigilanza preventiva, delle misure di vigilanza e di salvaguardia regionale, sulla chiusura delle inchieste senza adozione di misure e sulle attività dei vari organi responsabili del controllo dell'attuazione del regolamento e del rispetto degli obblighi da esso derivanti.
|
|
|
|
2. Il Parlamento europeo può, entro un mese dalla presentazione della relazione da parte della Commissione, invitare quest'ultima a una riunione ad hoc della propria commissione competente per presentare e illustrare le questioni connesse con l'attuazione del regolamento.
|
|
|
|
3. La Commissione rende pubblica la relazione al più tardi sei mesi dopo averla presentata al Parlamento europeo."
|
|
|
|
|
|
Motivazione |
È assolutamente necessario informare il Parlamento europeo e l'opinione pubblica di tutti gli aspetti delle relazioni commerciali dell'UE. In particolare quando si tratta di strumenti di difesa commerciali, è importante per il Parlamento europeo come anche per l'opinione pubblica e le parti interessate essere ben informati riguardo a tutte le misure istituite. |
Emendamento 280
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 21 – punto -1 (nuovo)
Regolamento (CE) n. 625/2009
Considerando 10
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
-1. Il considerando (10) è sostituito dal seguente:
|
|
|
|
"(10) La messa in atto del presente regolamento richiede condizioni uniformi per l'adozione di misure di salvaguardia provvisorie e definitive, e per l'istituzione di misure di vigilanza preventiva. Tali misure dovrebbero essere adottate dalla Commissione in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione1."
|
|
|
|
_______________
|
|
|
|
1GU L 55, del 28.2.2011, pag. 13."
|
|
|
|
|
|
Emendamento 281
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 21 – punto -1 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 625/2009
Considerando 10 bis (nuovo)
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
-1 bis. È inserito il considerando seguente:
|
|
|
|
"(10 bis) È opportuno ricorrere alla procedura consultiva per l'adozione di misure di vigilanza e provvisorie, dati gli effetti di tali misure e la loro logica sequenziale in relazione all'istituzione di misure di salvaguardia definitive. Qualora un ritardo nell'imposizione di misure causi un danno che sarebbe difficile riparare, è necessario consentire alla Commissione di adottare misure provvisorie immediatamente applicabili."
|
|
|
|
|
|
Emendamento 282
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 21 – punto 2
Regolamento (CE) n. 625/2009
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
1 bis. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
|
|
|
|
|
|
Emendamento 283
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 21 – punto 2
Regolamento (CE) n. 625/2009
Articolo 4 – paragrafo 3
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo [8] del regolamento (UE) n. [xxxx/2011] in combinato disposto con l'articolo [5] dello stesso.
|
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 4 dello stesso.
|
|
|
|
|
|
Emendamento 284
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 21 – punto 2
Regolamento (CE) n. 625/2009
Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
3 bis. Qualora il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine previsto per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza dei membri del comitato lo richieda..
|
|
|
|
|
|
Emendamento 285
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 21 – punto 5 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 625/2009
Articolo 9 – paragrafo 1 bis (nuovo)
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
5 bis. All'articolo 9 è inserito il paragrafo seguente:
|
|
|
|
"1 bis. Le decisioni di cui al paragrafo 1 sono adottate dalla Commissione mediante atti delegati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 4, paragrafo 1 bis."
|
|
|
|
|
|
Motivazione |
Quando adotta misure di vigilanza la Commissione dovrebbe informare gli Stati membri e chiedere il loro parere. A tal fine è opportuno ricorrere alla procedura consultiva, dati gli effetti di tali misure e la loro logica sequenziale in relazione all'istituzione di misure di salvaguardia definitive. |
Emendamento 286
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 21 – punto 5 ter (nuovo)
Regolamento (CE) n. 625/2009
Articolo 11 – secondo trattino
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
5 ter. All'articolo 11, il secondo trattino è sostituito dal seguente:
|
|
|
|
"– subordinare il rilascio del documento a determinate condizioni e, in via eccezionale, all'inserimento di una clausola di revoca […]."
|
|
|
|
|
|
Emendamento 287
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 21 – punto 6
Regolamento (CE) n. 625/2009
Articolo 12
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
Qualora le importazioni di un prodotto non siano assoggettate a vigilanza preventiva dell'Unione, la Commissione può disporre, conformemente all'articolo 17, una vigilanza limitata alle importazioni in una o più regioni dell'Unione."
|
Qualora le importazioni di un prodotto non siano assoggettate a vigilanza preventiva dell'Unione, la Commissione può disporre, mediante atti di esecuzione secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 4, paragrafo 1 bis, e, conformemente all'articolo 17, una vigilanza limitata alle importazioni in una o più regioni dell'Unione."
|
|
|
|
|
|
Motivazione |
È opportuno ricorrere alla procedura consultiva per l'adozione di misure di vigilanza, dati gli effetti di tali misure e la loro logica sequenziale in relazione all'istituzione di misure di salvaguardia definitive. |
Emendamento 288
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 21 – punto 7 – lettera b (nuova)
Regolamento (CE) n. 625/2009
Articolo 15 – paragrafi 4-6
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
4. Qualora l'intervento della Commissione sia stato richiesto da uno Stato membro, la Commissione, che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 2, si pronuncia entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data alla quale ha ricevuto la richiesta. In casi di urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 3.
|
4. Qualora l'intervento della Commissione sia stato richiesto da uno Stato membro, la Commissione, che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 3, si pronuncia entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data alla quale ha ricevuto la richiesta.
|
|
|
|
|
|
Motivazione |
A norma dell'articolo 15, paragrafo 1, la Commissione modifica il regime d'importazione per un prodotto in base al proprio calendario. Qualora l'intervento della Commissione sia stato richiesto da uno Stato membro, la Commissione deve agire entro cinque giorni lavorativi. Ciò è possibile unicamente se essa adotta un atto di esecuzione immediatamente applicabile a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011. |
Emendamento 289
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 21 – punto 8
Regolamento (CE) n. 625/2009
Articolo 16 – paragrafo 1
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
1. La Commissione, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 2, può adottare misure appropriate, in particolare nella situazione prevista all'articolo 15, paragrafo 1."
|
1. La Commissione, deliberando secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 4, paragrafo 2, può adottare misure di salvaguardia appropriate, in particolare nella procedura d'esame di cui all'articolo 4, paragrafo 2."
|
|
|
|
|
|
Emendamento 290
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 21 – punto 8 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 625/2009
Articolo 18 – paragrafo 1 – alinea
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
8 bis. All'articolo 18, paragrafo 1, l'alinea è sostituito dal seguente:
|
|
|
|
"1. Durante il periodo d'applicazione di qualsiasi misura di vigilanza o di salvaguardia istituita conformemente ai capi IV e V, su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione, si procede a consultazioni in seno al comitato di cui all'articolo 4, paragrafo 1. Le consultazioni hanno lo scopo di:"
|
|
|
|
|
|
Emendamento 291
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 21 – punto 9 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 625/2009
Articolo 19 bis (nuovo)
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
9 bis. È inserito l'articolo seguente:
|
|
|
|
“Articolo 19 bis
|
|
|
|
Relazione
|
|
|
|
1. La Commissione presenta al Parlamento europeo una relazione annuale sull'applicazione e l'attuazione del presente regolamento. La relazione contiene informazioni sull'applicazione delle misure provvisorie e definitive, delle misure di vigilanza preventiva, delle misure di vigilanza e di salvaguardia regionale, e sulle attività dei vari organi responsabili del controllo dell'attuazione del regolamento e del rispetto degli obblighi da esso derivanti.
|
|
|
|
2. Il Parlamento europeo può, entro un mese dalla presentazione della relazione da parte della Commissione, invitare quest'ultima a una riunione ad hoc della propria commissione competente per presentare e illustrare le questioni connesse con l'attuazione del regolamento.
|
|
|
|
3. La Commissione rende pubblica la relazione al più tardi sei mesi dopo averla presentata al Parlamento europeo."
|
|
|
|
|
|
Motivazione |
È assolutamente necessario informare il Parlamento europeo e l'opinione pubblica di tutti gli aspetti delle relazioni commerciali dell'UE. |
Emendamento 292
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 22 – punto -1 (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1061/2009
Considerando 11 bis (nuovo)
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
-1. È inserito il considerando seguente:
|
|
|
|
"(11 bis) La messa in atto del presente regolamento richiede condizioni uniformi per l'adozione di misure di salvaguardia al fine di prevenire una situazione critica dovuta a una penuria di prodotti essenziali o di porvi rimedio, e al fine di subordinare l'esportazione di un prodotto alla presentazione di un'autorizzazione di esportazione. Tali misure dovrebbero essere adottate dalla Commissione in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione1."
|
|
|
|
_______________
|
|
|
|
1GU L 55, del 28.2.2011, pag. 13."
|
|
|
|
|
|
Emendamento 293
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 22 – punto 2
Regolamento (CE) n. 1061/2009
Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
3 bis. Qualora il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine previsto per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza dei membri del comitato lo richieda..
|
|
|
|
|
|
Emendamento 294
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 22 – punto 3 – lettera a bis (nuova)
Regolamento (CE) n. 1061/2009
Articolo 6 – paragrafo 2
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
(a bis) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
|
|
|
|
"2. Le misure adottate vengono comunicate al Parlamento europeo, al Consiglio e agli Stati membri; esse sono di immediata applicazione."
|
|
|
|
|
|
Emendamento 295
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 22 – punto 5 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1061/2009
Articolo 9 – paragrafo 1
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
5 bis. All'articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
|
|
|
|
"Per i prodotti di cui all'allegato I fino all'adozione, da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, delle misure idonee derivanti dagli impegni internazionali assunti dall'Unione o da tutti gli Stati membri, questi sono autorizzati ad applicare, fatte salve le regole adottate in materia dall'Unione, i meccanismi di crisi relativi ad un obbligo di ripartizione nei confronti dei paesi terzi, conformemente agli impegni internazionali da essi assunti anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento."
|
|
|
|
|
|
Emendamento 296
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 22 – punto 5 ter (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1061/2009
Articolo 9 bis (nuovo)
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
5 ter. È inserito l'articolo seguente:
|
|
|
|
"Articolo 9 bis
|
|
|
|
Relazione
|
|
|
|
1. La Commissione presenta al Parlamento europeo una relazione annuale sull'applicazione e l'attuazione del presente regolamento. La relazione contiene informazioni sull'applicazione delle misure di salvaguardia e le attività dei vari organi responsabili del controllo dell'attuazione del regolamento e del rispetto degli obblighi da esso derivanti.
|
|
|
|
2. Il Parlamento europeo può, entro un mese dalla presentazione della relazione da parte della Commissione, invitare quest'ultima a una riunione ad hoc della propria commissione competente per presentare e illustrare le questioni connesse con l'attuazione del regolamento.
|
|
|
|
3. La Commissione rende pubblica la relazione al più tardi sei mesi dopo averla presentata al Parlamento europeo."
|
|
|
|
|
|
Motivazione |
È assolutamente necessario informare il Parlamento europeo e l'opinione pubblica di tutti gli aspetti delle relazioni commerciali dell'UE. |
Emendamento 297
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 23
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
23. Regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea
|
soppresso
|
|
Per quanto concerne il regolamento (CE) n. 1215/2009, alla Commissione deve essere attribuito il potere di adottare le misure necessarie per l'esecuzione di tale regolamento a norma del regolamento (UE) n. [xxxx/2011] del [xx/yy/2011] del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.
|
|
|
Pertanto il regolamento (CE) n. 1215/2009 è così modificato:
|
|
|
1. L'articolo 2 è così modificato:
|
|
|
(a) Al paragrafo 2, il secondo comma è soppresso;
|
|
|
(b) È aggiunto il seguente paragrafo 3:
|
|
|
"3. In caso di mancata osservanza delle condizioni di cui al paragrafo 1 o 2, i vantaggi concessi al paese dal presente regolamento possono essere integralmente o in parte sospesi, secondo la procedura di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 2."
|
|
|
2. È inserito il seguente articolo 8 bis:
|
|
|
"Articolo 8 bis
|
|
|
Comitato
|
|
|
1. Ai fini degli articoli 2 e 10, la Commissione è assistita dal comitato di attuazione per i Balcani occidentali. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. […./2011].
|
|
|
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo [5] del regolamento (UE) n. [xxxx/2011]."
|
|
|
3. L'articolo 10 è così modificato:
|
|
|
a) Il paragrafo 1 è così modificato:
|
|
|
(1) La lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
|
|
"a) comunicato le proprie intenzioni al comitato di attuazione per i Balcani occidentali;"
|
|
|
(2) È aggiunto il seguente secondo comma:
|
|
|
"Le misure di cui al primo comma sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 2.";
|
|
|
(b) Il paragrafo 2 è soppresso;
|
|
|
(c) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
|
|
|
"Al termine del periodo di sospensione, la Commissione può decidere di porre fine alla misura di sospensione provvisoria oppure di prorogare la misura di sospensione a norma del paragrafo 1."
|
|
Emendamento 298
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 24 – punto -1 (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1225/2009
Considerando 18
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
-1. Il considerando 18 è sostituito dal seguente:
|
|
|
|
"(18) È necessario prevedere la chiusura dei procedimenti con o senza l'istituzione di misure definitive, normalmente entro dodici mesi e comunque non oltre quattordici mesi a decorrere dall'inizio dell'inchiesta. Solo se gli Stati membri indicano alla Commissione di prevedere una profonda controversia nel processo decisionale con la necessità di presentare un progetto di atto di esecuzione all'organo di appello ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011 che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione, la Commissione dovrebbe poter decidere di prorogare il termine per un periodo comunque non superiore a 15 mesi. Le inchieste o i procedimenti devono essere chiusi quando il margine di dumping è irrilevante oppure il pregiudizio è trascurabile; è opportuno definire questi termini. Qualora debbano essere istituite misure, è necessario stabilire le modalità di chiusura dell'inchiesta e precisare che le misure devono essere inferiori al margine di dumping qualora tale importo inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio, nonché specificare il metodo di calcolo del livello delle misure in un caso di ricorso a tecniche di campionamento."
|
|
|
|
|
|
Motivazione |
Il progetto di atto di esecuzione può essere presentato all'organo d'appello dopo un voto negativo a maggioranza qualificata in commissione d'esame (cfr. articolo 5, paragrafo 3 del regolamento di comitatologia) o qualora non vi sia un parere ma una maggioranza semplice contraria in commissione d'esame (cfr. articolo 5, paragrafo 5 del regolamento di comitatologia). Il riferimento di cui sopra all'articolo 5 sarebbe quindi più ampio e potrebbe comprendere entrambe le situazioni. |
Emendamento 299
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 24 – punto -1 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1225/2009
Considerando 27
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
-1 bis. Il considerando 27 è soppresso.
|
|
|
|
|
|
Emendamento 300
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 24 – punto -1 ter (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1225/2009
Considerando 28
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
-1 ter. Il considerando 28 è sostituito dal seguente:
|
|
|
|
"(28) La messa in atto del presente regolamento richiede condizioni uniformi per l'adozione di dazi provvisori e definitivi, e per la chiusura di un'inchiesta senza adozione di misure. Tali misure dovrebbero essere adottate dalla Commissione in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011."
|
|
|
|
|
|
Emendamento 301
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 24 – punto -1 quater (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1225/2009
Considerando 28 bis (nuovo)
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
-1 quater. È inserito il considerando seguente:
|
|
|
|
"(28 bis) È opportuno che la procedura consultiva sia utilizzata per prorogare le misure di sospensione, chiudere le inchieste e adottare misure provvisorie, dati gli effetti di tali misure e la loro logica sequenziale in relazione all'adozione delle misure definitive. Qualora un ritardo nell'imposizione di misure causi un danno che sarebbe difficile riparare, è necessario consentire alla Commissione di adottare misure provvisorie immediatamente applicabili."
|
|
|
|
|
|
Emendamento 302
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 24 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1225/2009
Articolo 2 – paragrafo 7 – ultimo comma
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
La Commissione stabilisce se il produttore soddisfa i criteri summenzionati entro sei mesi dall'avvio dell'inchiesta e dopo aver dato all'industria dell'Unione la possibilità di presentare osservazioni. La decisione presa è mantenuta per tutta la durata dell'inchiesta.
|
La Commissione stabilisce se il produttore soddisfa i criteri summenzionati entro una durata standard di tre mesi dall'avvio dell'inchiesta e dopo aver dato all'industria dell'Unione la possibilità di presentare osservazioni per almeno un mese.
|
|
|
|
|
|
Motivazione |
La proroga della durata standard necessaria deve essere concessa a titolo straordinario. La lunghezza massima di un'inchiesta non dovrebbe essere eccessiva per evitare un impatto negativo sugli operatori economici nell'UE. |
Emendamento 303
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 24 – punto 1 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1225/2009
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
1 bis. All'articolo 5, paragrafo 1, il comma 2 è sostituito dal seguente:
|
|
|
|
"La denuncia può essere introdotta presso la Commissione o presso uno Stato membro che la fa pervenire alla Commissione. La Commissione invia agli Stati membri copia di ogni denuncia ricevuta. La denuncia si considera presentata il primo giorno lavorativo successivo alla consegna alla Commissione per posta raccomandata oppure al rilascio di una ricevuta da parte della Commissione. Prima di aprire un procedimento la Commissione informa gli Stati membri e dà loro l'opportunità di comunicare le loro osservazioni."
|
|
|
|
|
|
Motivazione |
Gli Stati membri dovrebbero essere consultati in una fase precoce del procedimento per assicurare progressi rapidi e ragionevoli del procedimento d'esame per la decisione finale. La Commissione deve fare del proprio meglio per eliminare tutti gli ostacoli che possano verosimilmente intralciare una decisione in commissione d'esame. |
Emendamento 304
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 24 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1225/2009
Articolo 6 – paragrafo 9
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
Per i procedimenti avviati a norma dell'articolo 5, paragrafo 9, l'inchiesta viene conclusa, ove possibile, entro un anno. In ogni caso, tali inchieste si concludono entro quindici mesi dall'inizio, conformemente alle conclusioni raggiunte a norma dell'articolo 8 per gli impegni o dell'articolo 9 per le misure definitive. In casi eccezionali, tenuto conto della complessità dell'inchiesta, la Commissione può decidere, entro nove mesi dall'apertura dell'inchiesta, di prorogare tale termine per un periodo comunque non superiore a diciotto mesi.
|
Per i procedimenti avviati a norma dell'articolo 5, paragrafo 9, l'inchiesta viene conclusa, ove possibile, entro un anno. In ogni caso, tali inchieste si concludono entro quattordici mesi dall'inizio, conformemente alle conclusioni raggiunte a norma dell'articolo 8 per gli impegni o dell'articolo 9 per le misure definitive.
|
|
|
|
|
|
Emendamento 305
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 24 – punto 3 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1225/2009
Articolo 6 – paragrafo 9 bis (nuovo)
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
3 bis. All'articolo 6 è inserito il paragrafo seguente:
|
|
|
|
"9 bis. Entro sette mesi e mezzo dall'apertura dell'inchiesta la Commissione consulta gli Stati membri sulla base delle conclusioni dell'inchiesta. In questa consultazione, gli Stati membri indicano alla Commissione se prevedono una profonda controversia nel processo decisionale ai sensi dell'articolo 9 per l'azione definitiva che potrebbe attivare la procedura d'appello di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 182/2011. In tal caso la Commissione può decidere, entro otto mesi dall'apertura dell'inchiesta, di prorogare il termine dell'articolo 6, paragrafo 9, per un periodo comunque non superiore a quindici mesi. La Commissione rende pubblica tale decisione.
|
|
|
|
|
|
Motivazione |
Il progetto di atto di esecuzione può essere presentato all'organo d'appello dopo un voto negativo a maggioranza qualificata in commissione d'esame (cfr. articolo 5, paragrafo 3 del regolamento di comitatologia) o qualora non vi sia un parere ma una maggioranza semplice contraria in commissione d'esame (cfr. articolo 5, paragrafo 5 del regolamento di comitatologia). Il riferimento di cui sopra all'articolo 5 sarebbe quindi più ampio e potrebbe comprendere entrambe le situazioni. |
Emendamento 306
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 24 – punto 4 – lettera a
Regolamento (CE) n. 1225/2009
Articolo 7 – paragrafo 1
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
Possono essere imposti dazi provvisori qualora sia stato avviato un procedimento a norma dell'articolo 5, sia stato pubblicato un avviso di apertura, le parti interessate abbiano avuto un'adeguata possibilità di presentare informazioni e osservazioni a norma dell'articolo 5, paragrafo 10, sia stata accertata a titolo provvisorio l'esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio subito dall'industria dell'Unione e qualora l'interesse dell'Unione richieda un intervento per evitare tale pregiudizio. I dazi provvisori vengono imposti non prima di sessanta giorni dalla data di inizio del procedimento e non oltre nove mesi a decorrere dalla data di inizio del procedimento. In casi eccezionali, tenuto conto della complessità dell'inchiesta, la Commissione può decidere, entro otto mesi dall'apertura dell'inchiesta, di prorogare tale termine per un periodo comunque non superiore a dodici mesi.
|
Possono essere imposti dazi provvisori qualora sia stato avviato un procedimento a norma dell'articolo 5, sia stato pubblicato un avviso di apertura, le parti interessate abbiano avuto un'adeguata possibilità di presentare informazioni e osservazioni a norma dell'articolo 5, paragrafo 10, sia stata accertata a titolo provvisorio l'esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio subito dall'industria dell'Unione e qualora l'interesse dell'Unione richieda un intervento per evitare tale pregiudizio. I dazi provvisori vengono imposti non prima di sessanta giorni dalla data di inizio del procedimento e non oltre otto mesi a decorrere dalla data di inizio del procedimento. Qualora gli Stati membri indichino alla Commissione, a norma dell'articolo 6, paragrafo 10, che prevedono una profonda controversia nel processo decisionale ai sensi dell'articolo 9 per l'azione definitiva che potrebbe attivare la procedura d'appello di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 182/2011, la Commissione può decidere, entro otto mesi dall'apertura dell'inchiesta, di prorogare tale termine per un periodo comunque non superiore a nove mesi.
|
|
|
|
|
|
Motivazione |
Il progetto di atto di esecuzione può essere presentato all'organo d'appello dopo un voto negativo a maggioranza qualificata in commissione d'esame (cfr. articolo 5, paragrafo 3 del regolamento di comitatologia) o qualora non vi sia un parere ma una maggioranza semplice contraria in commissione d'esame (cfr. articolo 5, paragrafo 5 del regolamento di comitatologia). Il riferimento di cui sopra all'articolo 5 sarebbe quindi più ampio e potrebbe comprendere entrambe le situazioni. |
Emendamento 307
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 24 – punto 5 – lettera b
Regolamento (CE) n. 1225/2009
Articolo 8 – paragrafo 5
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
5. In caso di accettazione degli impegni, l'inchiesta è chiusa. La Commissione chiude l'inchiesta secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2.
|
5. In caso di accettazione degli impegni, l'inchiesta è chiusa. La Commissione chiude l'inchiesta secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2. Il presidente può ottenere il parere del comitato con la procedura scritta di cui all'articolo 15, paragrafo 4.
|
|
|
|
|
|
Emendamento 308
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 24 – punto 6 – lettera a
Regolamento (CE) n. 1225/2009
Articolo 9 – paragrafo 2
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
2. Qualora non si ritengano necessarie misure di difesa, l'inchiesta o il procedimento sono chiusi. La Commissione chiude l'inchiesta secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2.
|
2. Qualora non si ritengano necessarie misure di difesa, l'inchiesta o il procedimento sono chiusi. La Commissione chiude l'inchiesta secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 15, paragrafo 1 bis. Il presidente può ottenere il parere del comitato con la procedura scritta di cui all'articolo 15, paragrafo 4.
|
|
|
|
|
|
Motivazione |
Poiché pare che in pratica non si siano mai verificati problemi con la chiusura di un procedimento, la procedura consultiva sembra essere la scelta più opportuna. |
Emendamento 309
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 24 – punto 8 – lettera b
Regolamento (CE) n. 1225/2009
Articolo 11 – paragrafo 5 – commi 1 e 2
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
Le disposizioni del presente regolamento relative alle procedure e allo svolgimento delle inchieste, escluse quelle relative ai termini, si applicano a tutti i riesami effettuati a norma dei paragrafi 2, 3 e 4. I riesami effettuati a norma dei paragrafi 2 e 3 si svolgono rapidamente e si concludono di norma entro dodici mesi dalla data di inizio. Ad ogni modo, i riesami a norma dei paragrafi 2 e 3 sono conclusi entro quindici mesi dalla loro apertura. In casi eccezionali, tenuto conto della complessità dell'inchiesta, la Commissione può decidere, entro nove mesi dall'apertura dell'inchiesta, di prorogare tale termine per un periodo comunque non superiore a diciotto mesi. I riesami effettuati a norma del paragrafo 4 si concludono in ogni caso entro nove mesi dalla data di inizio. Se un riesame a norma del paragrafo 2 è avviato mentre è in corso un riesame a norma del paragrafo 3 nell'ambito dello stesso procedimento, il riesame a norma del paragrafo 3 si conclude alla scadenza prevista per il riesame a norma del paragrafo 2.
|
Le disposizioni del presente regolamento relative alle procedure e allo svolgimento delle inchieste, escluse quelle relative ai termini, si applicano a tutti i riesami effettuati a norma dei paragrafi 2, 3 e 4. I riesami effettuati a norma dei paragrafi 2 e 3 si svolgono rapidamente e si concludono di norma entro dodici mesi dalla data di inizio. Ad ogni modo, i riesami a norma dei paragrafi 2 e 3 sono conclusi entro quattordici mesi dalla loro apertura. Entro sette mesi e mezzo dall'apertura dell'inchiesta ai sensi dell'articolo 6 la Commissione consulta gli Stati membri sulla base delle conclusioni dell'inchiesta. In questa consultazione, gli Stati membri indicano alla Commissione se prevedono una profonda controversia nel processo decisionale ai sensi dell'articolo 9 per l'azione definitiva che potrebbe attivare la procedura d'appello di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 182/2011. In tal caso la Commissione può decidere, entro otto mesi dall'apertura dell'inchiesta, di prorogare il termine per un periodo comunque non superiore a quindici mesi. La Commissione rende pubblica tale decisione. I riesami effettuati a norma del paragrafo 4 si concludono in ogni caso entro nove mesi dalla data di inizio. Se un riesame a norma del paragrafo 2 è avviato mentre è in corso un riesame a norma del paragrafo 3 nell'ambito dello stesso procedimento, il riesame a norma del paragrafo 3 si conclude alla scadenza prevista per il riesame a norma del paragrafo 2.
|
|
|
|
|
|
Motivazione |
Il progetto di atto di esecuzione può essere presentato all'organo d'appello dopo un voto negativo a maggioranza qualificata in commissione d'esame (cfr. articolo 5, paragrafo 3 del regolamento di comitatologia) o qualora non vi sia un parere ma una maggioranza semplice contraria in commissione d'esame (cfr. articolo 5, paragrafo 5 del regolamento di comitatologia). Il riferimento di cui sopra all'articolo 5 sarebbe quindi più ampio e potrebbe comprendere entrambe le situazioni. |
Emendamento 310
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 24 – punto 8 – lettera c
Regolamento (CE) n. 1225/2009
Articolo 11 – paragrafo 6
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
La Commissione avvia i riesami a norma del presente articolo. Secondo l'esito del riesame, le misure sono abrogate o vengono lasciate in vigore a norma del paragrafo 2 oppure abrogate, lasciate in vigore o modificate a norma dei paragrafi 3 e 4. Qualora le misure siano soppresse nei confronti di singoli esportatori, ma non del paese nel suo complesso, tali esportatori rimangono soggetti al procedimento e di conseguenza possono essere automaticamente soggetti ad una nuova inchiesta in un successivo riesame svolto nei confronti del paese in oggetto a norma del presente articolo.
|
La Commissione avvia i riesami a norma del presente articolo. Prima di aprire un procedimento, la Commissione ne informa gli Stati membri e dà loro l'opportunità di comunicare le proprie osservazioni. Secondo l'esito del riesame, le misure sono abrogate o vengono lasciate in vigore a norma del paragrafo 2 oppure abrogate, lasciate in vigore o modificate a norma dei paragrafi 3 e 4. Qualora le misure siano soppresse nei confronti di singoli esportatori, ma non del paese nel suo complesso, tali esportatori rimangono soggetti al procedimento e di conseguenza possono essere automaticamente soggetti ad una nuova inchiesta in un successivo riesame svolto nei confronti del paese in oggetto a norma del presente articolo.
|
|
|
|
|
|
Emendamento 311
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 24 – punto 9 – lettera c
Regolamento (CE) n. 1225/2009
Articolo 12 – paragrafo 4 – commi 1 e 2
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
Le disposizioni pertinenti degli articoli 5 e 6 si applicano alle nuove inchieste eseguite a norma del presente articolo, fermo restando che tali nuove inchieste si svolgono rapidamente e si concludono di norma entro nove mesi dalla data di apertura. Queste nuove inchieste si concludono in ogni caso entro un anno dalla loro apertura.
|
Le disposizioni pertinenti degli articoli 5 e 6 si applicano alle nuove inchieste eseguite a norma del presente articolo, fermo restando che tali nuove inchieste si svolgono rapidamente e si concludono di norma entro sei mesi dalla data di apertura. Queste nuove inchieste si concludono in ogni caso entro dieci mesi dalla loro apertura.
|
|
|
|
|
|
Emendamento 312
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 24 – punto 11 – lettera a
Regolamento (CE) n. 1225/2009
Articolo 14 – paragrafo 4
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
4. Nell'interesse dell'Unione, le misure istituite a norma del presente regolamento possono essere sospese per un periodo di nove mesi, con decisione della Commissione. La sospensione può essere prorogata per un periodo ulteriore non superiore ad un anno dalla Commissione, che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2. Le misure possono essere sospese unicamente qualora si sia riscontrata una modifica temporanea delle condizioni di mercato tale da rendere improbabile il riemergere del pregiudizio a seguito della sospensione, e a condizione che l'industria dell'Unione abbia avuto la possibilità di presentare osservazioni e che queste siano state prese in considerazione. Le misure possono divenire nuovamente efficaci in qualsiasi momento se i motivi che giustificavano la sospensione non sono più validi.
|
4. Nell'interesse dell'Unione, le misure istituite a norma del presente regolamento possono essere sospese per un periodo di nove mesi, con decisione della Commissione. La sospensione può essere prorogata per un periodo ulteriore non superiore ad un anno dalla Commissione, che delibera secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 15, paragrafo 1 bis. Le misure possono essere sospese unicamente qualora si sia riscontrata una modifica temporanea delle condizioni di mercato tale da rendere improbabile il riemergere del pregiudizio a seguito della sospensione, e a condizione che l'industria dell'Unione abbia avuto la possibilità di presentare osservazioni e che queste siano state prese in considerazione. Le misure possono divenire nuovamente efficaci in qualsiasi momento se i motivi che giustificavano la sospensione non sono più validi.
|
|
|
|
|
|
Motivazione |
Poiché la sospensione del trattamento preferenziale in questione rappresenta solo una fase intermedia e la decisione finale è presa secondo la procedura d'esame, è opportuno applicare la procedura consultiva. |
Emendamento 313
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 24 – punto 12
Regolamento (CE) n. 1225/2009
Articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo)
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
1 bis. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011. Il comitato consultivo esprime il proprio parere entro un mese dalla data di consultazione. Possono essere proposte modifiche al più tardi tre giorni prima della riunione del comitato.
|
|
|
|
|
|
Emendamento 314
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 24 – punto 12
Regolamento (CE) n. 1225/2009
Articolo 15 – paragrafo 2
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo [5] del regolamento (UE) n. [xxxx/2011].
|
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Il comitato d'esame esprime il proprio parere entro un mese dalla data di consultazione. Possono essere proposte modifiche al più tardi tre giorni prima della riunione del comitato.
|
|
|
|
|
|
Emendamento 315
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 24 – punto 12
Regolamento (CE) n. 1225/2009
Articolo 15 – paragrafo 3
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo [8] del regolamento (UE) n. [xxxx/2011] in combinato disposto con l'articolo [5] dello stesso.
|
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 4 dello stesso.
|
|
|
|
|
|
Emendamento 316
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 24 – punto 12
Regolamento (CE) n. 1225/2009
Articolo 15 – paragrafo 4 bis (nuovo)
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
4 bis. Qualora un progetto di atto di esecuzione sia presentato al comitato di appello a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 182/2011, detto comitato esprime il suo parere entro un mese dalla data della presentazione. Possono essere proposte modifiche al più tardi tre giorni prima della riunione del comitato.
|
|
|
|
|
|
Motivazione |
Alla luce dell'estrema pressione di tempo cui le procedure sono soggette, occorre garantire che i comitati consultivi e di esame nonché il comitato di appello esprimano il proprio parere al più presto possibile. Non ci si può permettere di perdere del tempo. Per la stessa ragione, occorre imporre agli Stati membri una rigorosa disciplina per quanto riguarda eventuali modifiche. |
Emendamento 317
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 24 – punto 12
Regolamento (CE) n. 1225/2009
Articolo 15 – paragrafo 4 ter (nuovo)
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
4 ter. Qualora il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine previsto per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza dei membri del comitato lo richieda..
|
|
|
|
|
|
Emendamento 318
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 24 – punto 15 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1225/2009
Articolo 22 bis (nuovo)
|
|
|
|
|
Testo della Commissione
|
Emendamento
|
|
|
|
15 bis. È inserito l'articolo seguente:
|
|
|
|
"Articolo 22 bis
|
|
|
|
Relazione
|
|
|
|
1. La Commissione, tenendo debitamente conto della protezione delle informazioni di carattere riservato ai sensi dell'articolo 19, presenta al Parlamento europeo una relazione annuale sull'applicazione e l'attuazione del regolamento. La relazione riporta informazioni sull'applicazione delle misure provvisorie e definitive, la chiusura di inchieste senza provvedimenti, le nuove inchieste, i riesami e le visite di verifica, nonché sulle attività dei vari organi responsabili del controllo dell'attuazione del regolamento e del rispetto degli obblighi da esso derivanti.
|
|
|
|
2. Il Parlamento europeo può, entro un mese dalla presentazione della relazione da parte della Commissione, invitare quest'ultima a una riunione ad hoc della propria commissione competente per presentare e illustrare le questioni connesse con l'attuazione del regolamento.
|
|
|
|
3. La Commissione rende pubblica la relazione al più tardi sei mesi dopo averla presentata al Parlamento europeo."
|
|
|
|
|
|
Motivazione |
È assolutamente necessario informare il Parlamento europeo e l'opinione pubblica di tutti gli aspetti delle relazioni commerciali dell'UE. In particolare quando si tratta di strumenti di difesa commerciali, è importante per il Parlamento europeo, come anche per l'opinione pubblica e le parti interessate, essere ben informati riguardo a tutte le misure predisposte. |