RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda le procedure di adozione di determinate misure

2.2.2012 - (COM(2011)0082 – C7‑0069/2011 – 2011/0039(COD)) - ***I

Commissione per il commercio internazionale
Relatore: Godelieve Quisthoudt-Rowohl


Procedura : 2011/0039(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A7-0028/2012
Testi presentati :
A7-0028/2012
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda le procedure di adozione di determinate misure

(COM(2011)0082 – C7‑0069/2011 – 2011/0039(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0082),

–   visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0069/2011),

–   visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A7-0028/2012),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento  1

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 3 – trattino 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli(1);

 

________________

 

1 GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.

Motivazione

Il regolamento (CE) n. 2448/93 del Consiglio rientra nel campo di applicazione del presente regolamento. La base è l'articolo 113/133 del trattato CE; i suoi obiettivi si concentrano sulle questioni di politica commerciale comune; e comprende disposizioni che forniscono alla Commissione, al Consiglio e agli Stati membri competenze di esecuzione che dovrebbero essere allineate alle disposizioni degli articoli 290 e 291 del TFUE, nonché al regolamento 182/2011.

Emendamento  2

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 3 – trattino 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio del 27 giugno 2005 relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti(1);

 

________________

 

GU L 200 del 30.7.2005, pag. 1.

Motivazione

Council Regulation (EC) No 2448/93 falls into the scope of this Regulation. It is based on ex-Article 133 of the EC Treaty; its objectives focus on common commercial policy matters in a way that is similar to Regulation (EC) No 428/2009 setting up a Community regime for the control of exports, transfer, brokering and transit of dual use items (recast) or to Regulation (XX/2011) implementing Article 10 of the United Nations' Firearms Protocol and establishing export authorisation, import and transit measures for firearms, their parts and components and ammunition (COM(2010)0273 – C7-0138/2010 – 2010/0147(COD)); and it includes provisions that provide the Commission, the Council and the Member States with implementing powers that should be aligned to the provisions of Article 290.

Emendamento  3

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 3 – trattino 23

Testo della Commissione

Emendamento

- regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea,

soppresso

Motivazione

Il presente regolamento è stato allineato alle prescrizioni degli articoli 290 e 291 dal regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea (COM(2010)0054 – C7-0042/2010 – 2010/0036(COD)).

Emendamento  4

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

"In tutti i regolamenti elencati nell'allegato, ogni riferimento a "Comunità europea","Comunità" o "Comunità europee" deve essere inteso come un riferimento all'Unione europea o all'Unione; ogni riferimento alle parole "mercato comune" deve essere inteso come un riferimento al "mercato interno"; ogni riferimento alle parole "comitato di cui all'articolo 113" e "comitato di cui all'articolo 133" deve essere inteso come un riferimento al "comitato di cui all'articolo 207"; ogni riferimento alle parole "articolo 113 del trattato" o "articolo 133 del trattato" deve essere inteso come un riferimento all'"articolo 207 del trattato".

Motivazione

Emendamento tecnico per garantire trasparenza e coerenza in tutto il regolamento.

Emendamento  5

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 1 – punto -1 (nuovo)

Regolamento (CEE) n. 2841/72

Considerando 3 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1. È inserito il seguente considerando 3 quater:

 

"L'applicazione della clausola di salvaguardia dell'accordo bilaterale richiede condizioni uniformi per l'adozione di misure di salvaguardia preventive e definitive. Tali misure dovrebbero essere adottate dalla Commissione in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione."

 

_______________

 

1GU L 55, del 28.2.2011, pag. 13."

Emendamento  6

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 1 – punto -1 bis (nuovo)

Regolamento (CEE) n. 2841/72

Considerando 3 quinquies (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 bis. È inserito il seguente considerando 3 quinquies:

 

"È opportuno ricorrere alla procedura consultiva per l'adozione di misure provvisorie, dati gli effetti di tali misure e la loro logica sequenziale in relazione all'adozione di misure di salvaguardia definitive. Qualora un ritardo nell'imposizione di misure causi un danno che sarebbe difficile riparare è necessario consentire alla Commissione di adottare misure provvisorie immediatamente applicabili."

Emendamento  7

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 1 – punto 3

Regolamento (CEE) n. 2841/72

Articolo 4 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Quando circostanze eccezionali richiedono un intervento immediato, nelle situazioni previste agli articoli 24, 24 bis e 26 dell'accordo nonché nel caso di aiuti all'esportazione che abbiano un'incidenza diretta ed immediata sugli scambi, la Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2, le misure conservative di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera e), dell'accordo. In casi di urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 3.

1. Quando circostanze eccezionali richiedono un intervento immediato, nelle situazioni previste agli articoli 24, 24 bis e 26 dell'accordo nonché nel caso di aiuti all'esportazione che abbiano un'incidenza diretta ed immediata sugli scambi, la Commissione può adottare, secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 7, paragrafo 1 bis, le misure conservative di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera e), dell'accordo. In casi di urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 3.

Motivazione

In caso di circostanze critiche ed eccezionali, la Commissione deve essere in grado di adottare misure immediate senza ritardi. Pertanto la procedura consultiva è la scelta giusta. In caso di urgenza, deve essere possibile adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili. Dati gli effetti di tali misure e la loro logica sequenziale in relazione all'adozione di misure di salvaguardia definitive, anche questa considerazione è valida.

Emendamento  8

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 1 – punto 3 bis (nuovo)

Regolamento (CEE) n. 2841/72

Articolo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. L'articolo 5 è soppresso.

Motivazione

L'articolo 5 recita attualmente: "Le disposizioni del presente regolamento non pregiudicano l'applicazione delle clausole di salvaguardia previste dal trattato , in particolare agli articoli 108 e 109, secondo le procedure ivi previste." Poiché il TFUE non fa più riferimento alle clausole di salvaguardia di cui agli articoli 108 e 109 del TCE, l'articolo 5 deve essere soppresso.

Emendamento  9

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 1 – punto 4

Regolamento (CEE) n. 2841/72

Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Emendamento  10

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 1 – punto 4

Regolamento (CEE) n. 2841/72

Articolo 7 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo [8] del regolamento (UE) n. [xxxx/2011] in combinato disposto con l'articolo [5] dello stesso.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 4 dello stesso.

Emendamento  11

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 1 – punto 4

Regolamento (CEE) n. 2841/72

Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. Se il parere del comitato deve essere ottenuto tramite procedura scritta, la procedura deve essere conclusa senza risultati allorché, entro il termine per la presentazione del parere, il presidente del comitato decide in tal senso o su richiesta della maggioranza dei membri del comitato.

Emendamento  12

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 1 – punto 4 bis (nuovo)

Regolamento (CEE) n. 2841/72

Articolo 7 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis. È inserito l'articolo seguente:

 

"Articolo 7 bis

 

Relazione

 

1. La Commissione presenta al Parlamento europeo una relazione biennale sull'applicazione e l'attuazione dell'accordo. La relazione riporta informazioni sulle attività dei vari organi responsabili del monitoraggio dell'attuazione dell'accordo e del rispetto degli obblighi da esso derivanti, compresi quelli concernenti gli ostacoli al commercio.

 

2. La relazione presenta inoltre una sintesi delle statistiche e dell'evoluzione del commercio con la Confederazione elvetica.

 

3. La relazione contiene informazioni sull'attuazione del presente regolamento.

 

4. Il Parlamento europeo può, entro un mese dalla presentazione della relazione da parte della Commissione, invitare quest'ultima a una riunione ad hoc della propria commissione competente per illustrare e spiegare le questioni connesse all'attuazione dell'accordo.

 

5. La Commissione rende pubblica la relazione al più tardi sei mesi dopo averla presentata al Parlamento europeo."

Motivazione

È assolutamente necessario informare il Parlamento europeo e l'opinione pubblica di tutti gli aspetti delle relazioni commerciali (bilaterali) dell'UE. In particolare quando si tratta di strumenti di difesa commerciali, è importante che l'opinione pubblica e le parti interessate siano bene informate riguardo a tutte le misure predisposte.

Emendamento  13

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 2 – punto -1 (nuovo)

Regolamento (CEE) n. 2843/72

Considerando 3 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1. È inserito il seguente considerando 3 quater:

 

"L'applicazione della clausola di salvaguardia dell'accordo bilaterale richiede condizioni uniformi per l'adozione di misure di salvaguardia preventive e definitive. Tali misure dovrebbero essere adottate dalla Commissione in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (1)."

 

_____________

 

1GU L 55, del 28.2.2011, pag. 13."

Emendamento  14

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 2 – punto -1 bis (nuovo)

Regolamento (CEE) n. 2843/72

Considerando 3 quinquies (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 bis. È inserito il seguente considerando 3 quinquies:

 

"È opportuno ricorrere alla procedura consultiva per l'adozione di misure provvisorie, dati gli effetti di tali misure e la loro logica sequenziale in relazione all'adozione di misure di salvaguardia definitive. Qualora un ritardo nell'imposizione di misure causi un danno che sarebbe difficile riparare è necessario consentire alla Commissione di adottare misure provvisorie immediatamente applicabili."

Emendamento  15

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 2 – punto 3

Regolamento (CEE) n. 2843/72

Articolo 4 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Quando circostanze eccezionali richiedono un intervento immediato, nelle situazioni previste agli articoli 25, 25 bis e 27 dell'accordo nonché nel caso di aiuti all'esportazione che abbiano un'incidenza diretta ed immediata sugli scambi, la Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2, le misure conservative di cui all'articolo 28, paragrafo 3, lettera e), dell'accordo. In casi di urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 3.

1. Quando circostanze eccezionali richiedono un intervento immediato, nelle situazioni previste agli articoli 25, 25 bis e 27 dell'accordo nonché nel caso di aiuti all'esportazione che abbiano un'incidenza diretta ed immediata sugli scambi, la Commissione può adottare, secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 7, paragrafo 1 bis, le misure conservative di cui all'articolo 28, paragrafo 3, lettera e), dell'accordo. In casi di urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 3.

Motivazione

In caso di circostanze critiche ed eccezionali, la Commissione deve essere in grado di adottare misure immediate senza ritardi. Pertanto la procedura consultiva è la scelta giusta. In caso di urgenza, deve essere possibile adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili. Dati gli effetti di tali misure e la loro logica sequenziale in relazione all'adozione di misure di salvaguardia definitive, anche questa considerazione è valida.

Emendamento  16

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 2 – punto 3 bis (nuovo)

Regolamento (CEE) n. 2843/72

Articolo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. L'articolo 5 è soppresso.

Motivazione

L'articolo 5 attualmente recita: "Le disposizioni del presente regolamento non pregiudicano l'applicazione delle clausole di salvaguardia previste dal trattato, in particolare agli articoli 108 e 109, secondo le procedure ivi previste." Poiché il TFUE non fa più riferimento alle clausole di salvaguardia di cui agli articoli 108 e 109 del TCE, l'articolo 5 deve essere soppresso.

Emendamento  17

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 2 – punto 4

Regolamento (CEE) n. 2843/72

Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Emendamento  18

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 2 – punto 4

Regolamento (CEE) n. 2843/72

Articolo 7 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo [8] del regolamento (UE) n. [xxxx/2011] in combinato disposto con l'articolo [5] dello stesso.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 4 dello stesso.

Emendamento  19

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 2 – punto 4

Regolamento (CEE) n. 2843/72

Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. Se il parere del comitato deve essere ottenuto tramite procedura scritta, la procedura deve essere conclusa senza risultati allorché, entro il termine per la presentazione del parere, il presidente del comitato decide in tal senso o su richiesta della maggioranza dei membri del comitato.

Emendamento  20

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 2 – punto 4 bis (nuovo)

Regolamento (CEE) n. 2843/72

Articolo 7 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

È inserito l'articolo seguente:

 

"Articolo 7 bis

 

Relazione

 

1. La Commissione presenta al Parlamento europeo una relazione biennale sull'applicazione e l'attuazione dell'accordo. La relazione riporta informazioni sulle attività dei vari organi responsabili del monitoraggio dell'attuazione dell'accordo e del rispetto degli obblighi da esso derivanti, compresi quelli concernenti gli ostacoli al commercio.

 

2. La relazione presenta inoltre una sintesi delle statistiche e dell'evoluzione del commercio con la Confederazione elvetica.

 

3. La relazione contiene informazioni sull'attuazione del presente regolamento.

 

4. Il Parlamento europeo può, entro un mese dalla presentazione della relazione da parte della Commissione, invitare quest'ultima a una riunione ad hoc della propria commissione competente per illustrare e spiegare le questioni connesse all'attuazione dell'accordo.

 

5. La Commissione rende pubblica la relazione al più tardi sei mesi dopo averla presentata al Parlamento europeo."

Motivazione

È assolutamente necessario informare il Parlamento europeo e l'opinione pubblica di tutti gli aspetti delle relazioni commerciali (bilaterali) dell'UE. In particolare quando si tratta di strumenti di difesa commerciali, è importante che l'opinione pubblica e le parti interessate siano bene informate riguardo a tutte le misure predisposte.

Emendamento  21

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 3 – punto -1 (nuovo)

Regolamento (CEE) n. 1692/73

Considerando 3 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1. È inserito il seguente considerando 3 quater:

 

"L'applicazione della clausola di salvaguardia dell'accordo bilaterale richiede condizioni uniformi per l'adozione di misure di salvaguardia preventive e definitive. Tali misure dovrebbero essere adottate dalla Commissione in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (1)."

 

________________

 

1GU L 55, del 28.2.2011, pag. 13."

Emendamento  22

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 3 – punto -1 bis (nuovo)

Regolamento (CEE) n. 1692/73

Considerando 3 quinquies (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 bis. È inserito il seguente considerando 3 quinquies:

 

"È opportuno ricorrere alla procedura consultiva per l'adozione di misure provvisorie, dati gli effetti di tali misure e la loro logica sequenziale in relazione all'adozione di misure di salvaguardia definitive. Qualora un ritardo nell'imposizione di misure causi un danno che sarebbe difficile riparare è necessario consentire alla Commissione di adottare misure provvisorie immediatamente applicabili."

Emendamento  23

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 3 – punto 3

Regolamento (CEE) n. 1692/73

Articolo 4 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Quando circostanze eccezionali richiedono un intervento immediato, nelle situazioni previste agli articoli 24, 24 bis e 26 dell'accordo nonché nel caso di aiuti all'esportazione che abbiano un'incidenza diretta ed immediata sugli scambi, la Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2, le misure conservative di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera e), dell'accordo. In casi di urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 3.

1. Quando circostanze eccezionali richiedono un intervento immediato, nelle situazioni previste agli articoli 24, 24 bis e 26 dell'accordo nonché nel caso di aiuti all'esportazione che abbiano un'incidenza diretta ed immediata sugli scambi, la Commissione può adottare, secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 7, paragrafo 1 bis, le misure conservative di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera e), dell'accordo. In casi di urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 3.

Motivazione

In caso di circostanze critiche ed eccezionali, la Commissione deve essere in grado di adottare misure immediate senza ritardi. Pertanto la procedura consultiva è la scelta giusta. In caso di urgenza, deve essere possibile adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili. Dati gli effetti di tali misure e la loro logica sequenziale in relazione all'adozione di misure di salvaguardia definitive, anche questa considerazione è valida.

Emendamento  24

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 3 – punto 3 bis (nuovo)

Regolamento (CEE) n. 1692/73

Articolo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. L'articolo 5 è soppresso.

Motivazione

L'articolo 5 attualmente recita: "Le disposizioni del presente regolamento non pregiudicano l'applicazione delle clausole di salvaguardia previste dal trattato, in particolare agli articoli 108 e 109, secondo le procedure ivi previste." Poiché il TFUE non fa più riferimento alle clausole di salvaguardia di cui agli articoli 108 e 109 del TCE, l'articolo 5 deve essere soppresso.

Emendamento  25

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 3 – punto 4

Regolamento (CEE) n. 1692/73

Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Emendamento  26

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 3 – punto 4

Regolamento (CEE) n. 1692/73

Articolo 7 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo [8] del regolamento (UE) n. [xxxx/2011] in combinato disposto con l'articolo [5] dello stesso.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 4 dello stesso.

Emendamento  27

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 3 – punto 4

Regolamento (CEE) n. 1692/73

Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. Se il parere del comitato deve essere ottenuto tramite procedura scritta, la procedura deve essere conclusa senza risultati allorché, entro il termine per la presentazione del parere, il presidente del comitato decide in tal senso o su richiesta della maggioranza dei membri del comitato.

Emendamento  28

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 3 – punto 4 bis (nuovo)

Regolamento (CEE) n. 1692/73

Articolo 7 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis. È inserito l'articolo seguente:

 

"Articolo 7 bis

 

Relazione

 

1. La Commissione presenta al Parlamento europeo una relazione biennale sull'applicazione e l'attuazione dell'accordo. La relazione riporta informazioni sulle attività dei vari organi responsabili del monitoraggio dell'attuazione dell'accordo e del rispetto degli obblighi da esso derivanti, compresi quelli concernenti gli ostacoli al commercio.

 

2. La relazione presenta inoltre una sintesi delle statistiche e dell'evoluzione del commercio con la Confederazione elvetica.

 

3. La relazione contiene informazioni sull'attuazione del presente regolamento.

 

4. Il Parlamento europeo può, entro un mese dalla presentazione della relazione da parte della Commissione, invitare quest'ultima a una riunione ad hoc della propria commissione competente per illustrare e spiegare le questioni connesse all'attuazione dell'accordo.

 

5. La Commissione rende pubblica la relazione al più tardi sei mesi dopo averla presentata al Parlamento europeo."

Motivazione

È assolutamente necessario informare il Parlamento europeo e l'opinione pubblica di tutti gli aspetti delle relazioni commerciali (bilaterali) dell'UE. In particolare quando si tratta di strumenti di difesa commerciali, è importante per il Parlamento europeo, come anche per l'opinione pubblica e le parti interessate, essere ben informati riguardo a tutte le misure predisposte.

Emendamento  29

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 3 bis – titolo (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli

Motivazione

It is appropriate to amend Regulation (EC) No 3448/93 of December 1993 in order to ensure consistency with the provisions introduced by the Treaty of Lisbon. This is done, where appropriate, through the granting of delegated powers to the Commission and by applying certain procedures set out in Regulation (EU) No 182/2011. In all cases where the specific procedure of former Article 16 applied, the examination procedure pursuant to Article 5 of Regulation (EU) No 182/2011 is introduced. Where appropriate the possibilty of the adoption of immediately applicable implementing acts should be given. The right to set up detailed rules for apllying the Regulation and the right to amend the annex is in several cases delegated to the Commission.

Emendamento  30

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 3 bis – alinea (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Per quanto concerne il regolamento (CE) n. 3448/93 è opportuno che, ai fini dell'adozione di modalità di applicazione e per modificarne l'allegato, la Commissione sia autorizzata ad adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato. Per quanto concerne il regolamento (CE) n. 3448/93, alla Commissione deve essere attribuito il potere di adottare le misure necessarie per l'esecuzione di tale regolamento a norma del regolamento (UE) n. 182/2011.

Emendamento  31

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 3 bis – punto 1 (nuovo)

Regolamento (CE) n. 3448/93

Considerando 17 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1. È inserito il seguente considerando 17 bis:

 

"Al fine di adottare le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente regolamento, è opportuno che sia delegato alla Commissione il potere di adottare atti in conformità dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ai fini dell'adozione di modalità di applicazione per l'applicazione dell'articolo 6, paragrafi 1-3 a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, che adotta modalità di applicazione per determinare e gestire elementi agricoli ridotti a norma dell'articolo 7, paragrafo 2 e che modifica la tabella 2 dell'allegato B. Particolare importanza riveste il fatto che la Commissione proceda ad appropriate consultazioni nel corso dei lavori preparatori, anche a livello di esperti. Nel preparare e redigere gli atti delegati, la Commissione provvede alla trasmissione parallela, tempestiva e adeguata dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio."

Emendamento  32

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 3 bis – punto 2 (nuovo)

Regolamento (CE) n. 3448/93

Considerando 18

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2. Il considerando 18 è sostituito dal seguente:

 

"La messa in atto del presente regolamento richiede condizioni uniformi per l'adozione di varie misure e di modalità di applicazione relative alla comunicazione tra la Commissione e gli Stati membri. Tali misure dovrebbero essere adottate dalla Commissione in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (1)."

 

_______________

 

1GU L 55, del 28.2.2011, pag. 13."

Emendamento  33

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 3 bis – punto 3 (nuovo)

Regolamento (CE) n. 3448/93

Articolo 2 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3. L'articolo 2, paragrafo 4, è sostituito dal seguente:

 

"4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati secondo la procedura prevista agli articoli 14 bis e 14 ter relativi all'adozione delle modalità di applicazione del presente regolamento."

Emendamento  34

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 3 bis – punto 4 (nuovo)

Regolamento (CE) n. 3448/93

Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

4. All'articolo 6, paragrafo 4, il primo comma è sostituito da quanto segue:

 

"4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente agli articoli 14 bis e 14 ter relativi all'adozione delle modalità di applicazione del presente articolo."

Emendamento  35

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 3 bis – punto 5 (nuovo)

Regolamento (CE) n. 3448/93

Articolo 7 – paragrafo 2 – alinea

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

5. L'articolo 7, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

 

"2. Se un accordo preferenziale prevede l'applicazione di un elemento agricolo ridotto, compreso o meno nei limiti di un contingente tariffario, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente agli articoli 14 bis e 14 ter relativi all'adozione di modalità di applicazione per la determinazione e la gestione degli elementi agricoli ridotti, [...], sempreché l'accordo determini :"

Emendamento  36

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 3 bis – punto 6 (nuovo)

Regolamento (CE) n. 3448/93

Articolo 7 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

6. All'articolo 7, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

 

"3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente agli articoli 14 bis e 14 ter relativi all'adozione delle modalità di applicazione necessarie all'apertura e alla gestione di riduzioni

degli elementi non agricoli dell'imposta [...]."

Emendamento  37

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 3 bis – punto 7 (nuovo)

Regolamento (CE) n. 3448/93

Articolo 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

7. L'articolo 8 è così modificato:

 

(a) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

 

"3. Le modalità comuni di applicazione del regime di restituzioni di cui al presente articolo sono decise secondo la procedura d'esame prevista all'articolo 16, paragrafo 2."

 

(b) Il paragrafo 4, comma 2 è sostituito dal seguente:

 

Questi importi sono fissati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 2. Le necessarie modalità d'applicazione del presente paragrafo, e segnatamente le misure che garantiscono che le merci dichiarate all'esportazione con un regime preferenziale non siano realmente esportate sotto un regime non preferenziale o viceversa, sono adottate secondo la stessa procedura."

 

(c) Il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

 

"6. L'importo al di sotto del quale i piccoli esportatori possono beneficiare di un'esenzione dalla presentazione di certificati del regime di concessione delle restituzioni all'esportazione è fissato a 50000 euro all'anno. Detto importo è suscettibile di essere adattato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 2."

Emendamento  38

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 3 bis – punto 8 (nuovo)

Regolamento (CE) n. 3448/93

Articolo 9

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

8. L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

 

"Articolo 9

 

Se in forza di un regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati in un determinato settore sono decisi prelievi, tasse o altre misure da applicare all'atto dell'esportazione di un prodotto agricolo di cui all'allegato A, secondo la procedura d'esame prevista dall'articolo 16, paragrafo 2, possono essere prese misure appropriate per talune merci la cui esportazione, a causa dell'elevato tenore presente in tale prodotto agricolo e degli eventuali usi, può compromettere il raggiungimento degli obiettivi perseguiti nel settore agricolo considerato tenendo debitamente conto dell'interesse specifico dell'industria di trasformazione. In caso di urgenza, la Commissione adotta immediatamente misure provvisorie applicabili in conformità della procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 3.

Emendamento  39

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 3 bis – punto 9 (nuovo)

Regolamento (CE) n. 3448/93

Articolo 10 bis – paragrafo 4 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

9. L'articolo 10 bis, paragrafo 4, primo comma è sostituito dal seguente:

 

"4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente agli articoli 14 bis e 14 ter relativi all'adozione di modalità di applicazione [...]."

Emendamento  40

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 3 bis – punto 10 (nuovo)

Regolamento (CE) n. 3448/93

Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

10. L'articolo 11, paragrafo 1, comma 3 è sostituito dal seguente:

 

"Le modalità di applicazione del secondo comma, che consentono di determinare i prodotti di base da ammettere al regime di perfezionamento attivo, nonché di controllare e progettare le loro quantità, garantiscono una maggiore leggibilità agli operatori attraverso la pubblicazione preliminare, OCM per OCM, dei quantitativi indicativi da importare. Tale pubblicazione avverrà regolarmente in funzione dell'utilizzazione di detti quantitativi dell'utilizzazione di detti quantitativi. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente agli articoli 14 bis e 14 ter relativi all'adozione di modalità di applicazione [...]."

Emendamento  41

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 3 bis – punto 11 (nuovo)

Regolamento (CE) n. 3448/93

Articolo 12 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

11. All'articolo 12, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

 

"2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente agli articoli 14 bis e 14 ter per modificare la tabella 2 dell'allegato B al fine di adeguarla agli accordi conclusi dall'Unione."

Emendamento  42

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 3 bis – punto 12 (nuovo)

Regolamento (CE) n. 3448/93

Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

12. L'articolo 13, paragrafo 2, comma 2 è sostituito dal seguente:

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente agli articoli 14 bis e 14 ter per modificare il presente regolamento [...]."

Emendamento  43

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 3 bis – punto 13 (nuovo)

Regolamento (CE) n. 3448/93

Articolo 14

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

13. L'articolo 14 è sostituito dal seguente:

 

"1. Secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 2 possono essere stabilite la soglia o le soglie al di sotto delle quali gli elementi agricoli determinati conformemente agli articoli 6 o 7 sono fissati a zero. In caso di urgenza, la Commissione adotta immediatamente misure provvisorie applicabili in conformità della procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 3. La non applicazione di questi elementi agricoli può essere sottoposta, secondo la stessa procedura, a condizioni particolari intese a evitare correnti artificiali di scambi.

 

2. Può essere stabilita secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 2 una soglia al di sotto della quale gli Stati membri possono astenersi dal concedere o riscuotere importi risultanti dall'applicazione del presente regolamento, legati a una stessa operazione economica. In caso di urgenza, la Commissione adotta immediatamente misure provvisorie applicabili in conformità della procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 3.

Emendamento  44

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 3 bis – punto 14 (nuovo)

Regolamento (CE) n. 3448/93

Articolo 14 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

14. È inserito l'articolo seguente:

 

"Articolo 14 bis

 

Attribuzione di competenze

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 ter in relazione all'adozione delle modalità di applicazione dell'articolo 4, paragrafi 1 e dell'articolo 4, paragrafo 2, all'adozione delle modalità di applicazione dell'articolo 6, paragrafi 1-3 ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, all'adozione delle modalità di applicazione per la determinazione e la gestione di elementi agricoli ridotti ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 e per modificare la tabella 2 dell'allegato B.

Emendamento 45

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 3 bis – punto 15 (nuovo)

Regolamento (CE) n. 3448/93

Articolo 14 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

15. È inserito l'articolo seguente:

 

"Articolo 14 ter

 

Esercizio della delega

 

1. Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite nel presente articolo.

 

2. La delega di potere di cui all'articolo 7 è conferita alla Commissione per un periodo di cinque anni. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di 5 anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga almeno tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

 

3. La delega di poteri di cui all'articolo 7 può essere revocata in qualunque momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Essa prende effetto il giorno successivo alla pubblicazione della decisione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o in una data ulteriore ivi precisata. La decisione di revoca lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore.

 

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

 

5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 7 entra in vigore solo se non sono state sollevate obiezioni da parte del Parlamento europeo o del Consiglio entro un periodo di due mesi a partire dalla data di notifica dell'atto stesso al Parlamento europeo e al Consiglio o se, prima della scadenza di tale periodo, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Il periodo è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio."

Emendamento  46

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 3 bis – punto 16 (nuovo)

Regolamento (CE) n. 3448/93

Articolo 17

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

16. L'articolo 17 è soppresso.

Emendamento  47

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 3 bis – punto 17 (nuovo)

Regolamento (CE) n. 3448/93

Articolo 18

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

17. L'articolo 18 è sostituito dal seguente:

 

"Le misure necessarie per adeguare il presente regolamento alle modifiche apportate ai regolamenti relativi all'organizzazione comune del mercato nel settore agricolo, allo scopo di mantenere il presente regime, sono adottate secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 2."

Emendamento  48

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 3 bis – punto 18 (nuovo)

Regolamento (CE) n. 3448/93

Articolo 20

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

18. L'articolo 20 è sostituito dal seguente:

 

"Gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati necessari all'applicazione del presente regolamento e concernenti, da un lato, l'importazione, l'esportazione, addirittura se del caso la produzione di merci e, dall'altro, le misure amministrative d'esecuzione. Le modalità di tale comunicazione sono stabilite secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 2."

Emendamento  49

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 4 – punto -1 (nuovo)

Regolamento (CE) n. 3286/94

Considerando 4 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1. È inserito il seguente considerando 4 bis:

 

Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, alla Commissione dovrebbero essere conferite competenze di esecuzione. Tali misure dovrebbero essere adottate dalla Commissione in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (1)."

 

_______________

 

1GU L 55, del 28.2.2011, pag. 13."

Emendamento  50

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 4 – punto -1 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 3286/94

Considerando 4 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 bis. Viene inserito il seguente considerando 4 ter:

 

"Per sospendere le misure di esame in corso, dati gli effetti che esse hanno e la logica che le anima in quanto premesse all'adozione di misure definitive, è opportuno ricorrere alla procedura consultiva. Qualora un ritardo nell'imposizione di misure causi un danno che sarebbe difficile riparare è necessario consentire alla Commissione di adottare misure provvisorie immediatamente applicabili."

Emendamento  51

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 4 – punto -1 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 3286/94

Considerando 9

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 ter. Il considerando 9 è sostituito dal seguente:"

 

"considerando che si dovrebbe tener conto delle disposizioni istituzionali e procedurali di cui all'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; che pertanto il Parlamento europeo e il comitato istituito ai sensi di tale articolo dovrebbero essere tenuti al corrente dell'andamento dei singoli casi, affinché possano considerare le loro conseguenze politiche più generali.

Motivazione

Ai sensi dell'articolo 207 del TFUE, il comitato (TPC) non ha il potere di formulare consigli per le istituzioni della Comunità su tutte le questioni di politica commerciale. Se il legislatore intende ampliare la competenza del TPC in tal modo, deve farlo prevedendo la "funzione consultiva" sia per il Parlamento europeo che per il TPC.

Emendamento  52

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 4 – punto -1 quater (nuovo)

Regolamento (CE) n. 3286/94

Considerando 10

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 quater. Il considerando 10 è sostituito dal seguente:

 

"considerando inoltre che, nella misura in cui un accordo con un paese terzo appare lo strumento più indicato per risolvere una controversia derivante da un ostacolo al commercio, si devono svolgere negoziati a tal fine in conformità delle procedure stabilite nell'articolo 207 del trattato, in particolare in consultazione con il comitato istituito da detto articolo e con il Parlamento europeo;"

Motivazione

Ai sensi dell'articolo 207 del TFUE, il rispettivo comitato (TPC) si comporta come un organo consultivo per la Commissione, mentre il secondo informa il Parlamento europeo allo stesso livello del TPC su tutte le questioni riguardanti accordi commerciali internazionali. Pertanto, il considerando dovrebbe chiarire i nuovi ruoli della Commissione, del TPC e del Parlamento europeo per quanto riguarda le fasi iniziali della conclusione di un accordo commerciale internazionale.

Emendamento  53

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 4 – punto 3 – lettera b

Regolamento (CE) n. 3286/94

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a bis) Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Emendamento  54

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 4 – punto 3 – lettera b

Regolamento (CE) n. 3286/94

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b bis) (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis) Se il parere del comitato deve essere ottenuto tramite procedura scritta, la procedura deve essere conclusa senza risultati allorché, entro il termine per la presentazione del parere, il presidente del comitato decide in tal senso o su richiesta della maggioranza dei membri del comitato.

Emendamento  55

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 4 – punto 6 – lettera a

Regolamento (CE) n. 3286/94

Articolo 11 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Qualora dalla procedura d'esame risulti che non è necessario intraprendere un'azione nell'interesse dell'Unione, la chiusura del procedimento è decisa dalla Commissione che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b).

1. Qualora dalla procedura d'esame risulti che non è necessario intraprendere un'azione nell'interesse dell'Unione, la chiusura del procedimento è decisa dalla Commissione che delibera secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b). La presidenza può ottenere il parere del comitato mediante la procedura scritta di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b bis).

Motivazione

Poiché una sospensione della procedura costituisce solo una fase intermedia e le decisioni definitive sono adottate in conformità della procedura di esame o della procedura legislativa ordinaria, è opportuno applicare la procedura consultiva.

Emendamento  56

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 4 – punto 6 – lettera b

Regolamento (CE) n. 3286/94

Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. (a) Qualora, al termine di una procedura d'esame, il paese terzo o i paesi terzi interessati adottino misure ritenute soddisfacenti e non sia pertanto necessaria un'azione dell'Unione, la sospensione del procedimento può essere inoltre decisa dalla Commissione che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b).

2. (a) Qualora, al termine di una procedura d'esame, il paese terzo o i paesi terzi interessati adottino misure ritenute soddisfacenti e non sia pertanto necessaria un'azione dell'Unione, la sospensione del procedimento può essere inoltre decisa dalla Commissione che delibera secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a bis)."

Emendamento  57

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 4 – punto 6 – lettera c

Regolamento (CE) n. 3286/94

Articolo 11 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Qualora, dopo una procedura d'esame, o in qualsiasi momento prima, durante o dopo una procedura internazionale di risoluzione delle controversie, risulti che il modo più appropriato per risolvere una controversia derivante da un ostacolo agli scambi consiste nella conclusione di un accordo con il o i paesi terzi interessati, che potrebbe modificare i diritti sostanziali dell'Unione e del o dei paesi terzi interessati, la procedura viene sospesa dalla Commissione che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e i negoziati sono condotti secondo le disposizioni dell'articolo 207 del trattato.

3. Qualora, dopo una procedura d'esame, o in qualsiasi momento prima, durante o dopo una procedura internazionale di risoluzione delle controversie, risulti che il modo più appropriato per risolvere una controversia derivante da un ostacolo agli scambi consiste nella conclusione di un accordo con il o i paesi terzi interessati, che potrebbe modificare i diritti sostanziali dell'Unione e del o dei paesi terzi interessati, la procedura viene sospesa dalla Commissione che delibera secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a bis), e i negoziati sono condotti secondo le disposizioni dell'articolo 207 del trattato.

Emendamento  58

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 4 – punto 7 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 3286/94

Articolo 13 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

7 bis. È inserito l'articolo seguente:

 

"Articolo 13 bis

 

Relazione

 

La Commissione presenta al Parlamento europeo una relazione annuale sull'applicazione e l'attuazione del presente regolamento. La relazione contiene informazioni sulle attività della Commissione e del comitato sugli ostacoli agli scambi. La Commissione rende pubblica la relazione al più tardi sei mesi dopo averla presentata al Parlamento europeo."

Motivazione

È assolutamente necessario informare il Parlamento europeo e l'opinione pubblica di tutti gli aspetti delle relazioni commerciali dell'UE. Tutti gli aspetti inerenti a una procedura di risoluzione delle controversie dell'OMC sono di altissimo interesse per il Parlamento europeo e per il pubblico.

Emendamento  59

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 5 – punto -1 (nuovo)

Regolamento (CE) n. 385/96

Considerando 25

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1. Il considerando 25 è sostituito dal seguente:

 

"(25) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, alla Commissione dovrebbero essere conferite competenze di esecuzione. Tali misure dovrebbero essere adottate dalla Commissione in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione(1)."

 

________________

 

1GU L 55, del 28.2.2011, pag. 13."

Emendamento  60

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 5 – punto 2 – lettera a

Regolamento (CE) n. 385/96

Articolo 7 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Qualora non si ritengano necessarie misure di difesa, l'inchiesta o il procedimento sono chiusi. La Commissione chiude l'inchiesta secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

Qualora non si ritengano necessarie misure di difesa, l'inchiesta o il procedimento sono chiusi. La Commissione chiude l'inchiesta secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 10, paragrafo 2. Il presidente può ottenere il parere del comitato tramite la procedura scritta di cui all'articolo 10, paragrafo 2 bis.

Emendamento  61

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 5 – punto 5

Regolamento (CE) n. 385/96

Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Se il parere del comitato deve essere ottenuto tramite procedura scritta, la procedura deve essere conclusa senza risultati allorché, entro il termine per la presentazione del parere, il presidente del comitato decide in tal senso o su richiesta della maggioranza dei membri del comitato.

Emendamento  62

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 5 – punto 7 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 385/96

Articolo 14 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

7 bis. È inserito l'articolo seguente:

 

"Articolo 14 bis

 

Relazione

 

La Commissione presenta al Parlamento europeo una relazione annuale sull'applicazione e l'attuazione del presente regolamento. che riporta informazioni sulle attività della Commissione e del comitato per l'esame delle pratiche di prezzi pregiudizievoli nella vendita di navi. La Commissione rende pubblica la relazione al più tardi sei mesi dopo averla presentata al Parlamento europeo."

Motivazione

È assolutamente necessario informare il Parlamento europeo e l'opinione pubblica di tutti gli aspetti delle relazioni commerciali dell'UE.

Emendamento  63

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 6 – punto -1 (nuovo)

Regolamento (CE) n. 2271/96

Considerando 9

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1. Il considerando 9 è sostituito dal seguente:

 

"L'attuazione del presente regolamento presuppone condizioni uniformi per la definizione di criteri intesi ad autorizzare le persone a conformarsi integralmente o in parte ad eventuali prescrizioni e divieti, tra cui le ingiunzioni di tribunali stranieri, nella misura in cui la loro inosservanza può pregiudicare gravemente i loro interessi o quelli dell'Unione. Tali misure dovrebbero essere adottate dalla Commissione a norma del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(1);

 

_______________

 

1GU L 55, del 28.2.2011, pag. 13."

Emendamento  64

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 6 – punto -1 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 2271/96

Considerando 9 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 bis. È inserito il seguente considerando 9 bis:

 

Al fine di adottare le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente regolamento, è opportuno che sia delegato alla Commissione il potere di adottare atti in conformità dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ai fini dell'inserimento o alla soppressione di atti normative dall'allegato del presente regolamento. Particolare importanza riveste il fatto che la Commissione proceda ad appropriate consultazioni nel corso dei lavori preparatori, anche a livello di esperti. Nel preparare e redigere gli atti delegati, la Commissione provvede alla trasmissione parallela, tempestiva e adeguata dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio."

Emendamento  65

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 6 – punto 2

Regolamento (CE) n. 2271/96

Articolo 8 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Nell'attuazione del disposto dell'articolo 7, lettere b) e c), la Commissione è assistita dal comitato della legislazione extraterritoriale. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. […./2011].

1. Nell'attuazione del disposto dell'articolo 7, lettere b) e c), la Commissione è assistita dal comitato della legislazione extraterritoriale. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità della procedura d'esame di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Il comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

Emendamento  66

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 6 – punto 2

Regolamento (CE) n. 2271/96

Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Se il parere del comitato deve essere ottenuto tramite procedura scritta, la procedura deve essere conclusa senza risultati allorché, entro il termine per la presentazione del parere, il presidente del comitato decide in tal senso o su richiesta della maggioranza dei membri del comitato.

Emendamento  67

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 6 – punto 3

Regolamento (CE) n. 2271/96

Articolo 11 bis

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. I poteri di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 1 sono conferiti alla Commissione a tempo indeterminato.

La Commissione è abilitata ad adottare atti delegati a norma dell'articolo 1 relativo all'inserimento o alla soppressione di atti normative dall'allegato del presente regolamento.

2. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

 

3. I poteri di adottare atti delegati sono conferiti alla Commissione alle condizioni stabilite dagli articoli 11 ter e 11 quater.

 

Emendamento  68

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 6 – punto 3

Regolamento (CE) n. 2271/96

Articolo 11 ter

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. La delega di potere di cui all'articolo 1, secondo comma, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

1. Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite dal presente articolo.

2. L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega provvede a informarne l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima dell'adozione della decisione definitiva, indicando quali poteri delegati potrebbero essere revocati e gli eventuali motivi della revoca.

2. I poteri di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 1 sono conferiti alla Commissione a tempo indeterminato.

3. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima e prende effetto immediatamente o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

3. La delega di poteri di cui all'articolo 1 può essere revocata in qualunque momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega del potere ivi specificato. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore.

 

3 bis. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

 

3 ter. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 1 entra in vigore solo se non sono state sollevate obiezioni da parte del Parlamento europeo o del Consiglio entro un periodo di due mesi a partire dalla data di notifica dell'atto stesso al Parlamento europeo e al Consiglio o se, prima della scadenza di tale periodo, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Il periodo è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

 

3 quater. L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega provvede a informarne l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima dell'adozione della decisione definitiva, indicando quali poteri delegati potrebbero essere revocati e gli eventuali motivi della revoca."

Emendamento  69

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 6 – punto 3

Regolamento (CE) n. 2271/96

Articolo 11 quater

 

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 11 quater

soppresso

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare obiezioni nei confronti dell'atto delegato entro un termine di due mesi dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, detto termine viene prorogato di un mese.

 

2. Se, allo scadere di tale periodo, né il Parlamento europeo né il Consiglio ha mosso obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data in esso indicata.

 

L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima dello scadere di tale termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.

 

4. Se il Parlamento europeo o il Consiglio solleva obiezioni, l'atto delegato non entra in vigore. L'istituzione che solleva obiezioni motiva l'opposizione all'atto delegato.

 

Emendamento  70

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 7 – punto -1 (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1515/2001

Considerando 6 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1. È inserito il considerando seguente:

 

"(6 bis) L'attuazione del presente regolamento presuppone condizioni uniformi per l'adozione o la sospensione di misure volte a garantire la conformità con le raccomandazioni e le decisioni dell'organo di risoluzione delle controversie dell'OMC. Tali misure dovrebbero essere adottate dalla Commissione in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione(1)."

 

______________

 

1GU L 55, del 28.2.2011, pag. 13."

Emendamento  71

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 7 – punto -1 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1515/2001

Considerando 6 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 bis. È inserito il considerando seguente:

 

È opportuno ricorrere alla procedura consultiva per la sospensione delle misure per un periodo di tempo limitato, dati gli effetti di tali misure e la loro logica sequenziale in relazione all'adozione di misure definitive di salvaguardia. Qualora un ritardo nell'imposizione di misure causi un danno che sarebbe difficile riparare è necessario consentire alla Commissione di adottare misure provvisorie immediatamente applicabili."

Emendamento  72

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 7 – punto 1 - punto 1 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1515/2001

Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a bis) Al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

 

"(b) adottare qualsiasi altra misura speciale di esecuzione di un atto legislativo ritenuta appropriata date le circostanze."

Emendamento  73

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 7 – punto 1 – lettera c

Regolamento (CE) n. 1515/2001

Articolo 1 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Nella misura in cui è opportuno sospendere la misura contestata o modificata, la sospensione viene concessa per un periodo di tempo limitato dalla Commissione, che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 2.

4. Nella misura in cui è opportuno sospendere la misura contestata o modificata, la sospensione viene concessa per un periodo di tempo limitato dalla Commissione, che delibera secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 1 bis.

Motivazione

Occorre precisare il testo del paragrafo 1, lettera b), per evitare di dare l'impressione che gli atti legislativi o delegati possano essere modificati in virtù di tale potere. In relazione al paragrafo 4, è opportuno che la procedura consultiva si applichi alla sospensione di una misura contestata o modificata, dal momento che si tratta soltanto di una fase intermedia e la decisione definitiva è adottata secondo la procedura d'esame.

Emendamento  74

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 7 – punto 2 – lettera c

Regolamento (CE) n. 1515/2001

Articolo 2 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Nella misura in cui è opportuno sospendere la misura non contestata o modificata, la sospensione viene concessa per un periodo di tempo limitato dalla Commissione, che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 2.

4. Nella misura in cui è opportuno sospendere la misura non contestata o modificata, la sospensione viene concessa per un periodo di tempo limitato dalla Commissione, che delibera secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 1 bis.

Motivazione

Poiché la sospensione della misura non contestata o modificata rappresenta soltanto una fase intermedia e la decisione finale è adottata secondo la procedura d'esame, è opportuno applicare la procedura consultiva.

Emendamento  75

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 7 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1515/2001

Articolo 3 bis – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Emendamento  76

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 7 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1515/2001

Articolo 3 bis – comma 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Se il parere del comitato deve essere ottenuto tramite procedura scritta, la procedura deve essere conclusa senza risultati allorché, entro il termine per la presentazione del parere, il presidente del comitato decide in tal senso o su richiesta della maggioranza dei membri del comitato.

Emendamento  77

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 7 – punto 3 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1515/2001

Articolo 3 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. È inserito l'articolo seguente:

 

"Articolo 3 ter

 

La Commissione presenta al Parlamento europeo una relazione annuale sull'applicazione e l'attuazione del presente regolamento. La relazione riporta informazioni sulle attività, le procedure e le decisioni della Commissione, del comitato antidumping e del comitato antisovvenzioni. La Commissione rende pubblica la relazione al più tardi sei mesi dopo averla presentata al Parlamento europeo."

Motivazione

È assolutamente necessario informare il Parlamento europeo e l'opinione pubblica di tutti gli aspetti delle relazioni commerciali dell'UE. Tutti gli aspetti inerenti a una procedura di risoluzione delle controversie dell'OMC sono di altissimo interesse per il Parlamento europeo e per il pubblico.

Emendamento  78

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 8 – punto -1 (nuovo)

Regolamento (CE) n. 2248/2001

Considerando 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1. Il considerando 6 è sostituito dal seguente:

 

"(6) Gli atti di esecuzione della Commissione che modificano la nomenclatura combinata e i codici Taric non comportano cambiamenti sostanziali."

Emendamento  79

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 8 – punto -1 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 2248/2001

Considerando 10

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 bis. Il considerando 10 è sostituito dal seguente:

 

"(10) L'applicazione del presente regolamento presuppone condizioni uniformi per l'adozione di norme dettagliate relative all'attuazione di varie disposizioni dell'accordo di stabilizzazione e associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra. Tali misure dovrebbero essere adottate dalla Commissione in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione(1)."

 

________________

 

1GU L 55, del 28.2.2011, pag. 13."

Emendamento  80

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 8 – punto 1 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 2248/2001

Considerando 10 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 ter. È inserito il considerando seguente:

 

"(10 bis) È opportuno ricorrere alla procedura consultiva per l'adozione di misure immediate in caso di circostanze eccezionali e critiche, dati gli effetti di tali misure e la loro logica sequenziale in relazione all'adozione di misure definitive. Qualora un ritardo nell'imposizione di misure causi un danno che sarebbe difficile riparare è necessario consentire alla Commissione di adottare misure provvisorie immediatamente applicabili."

Emendamento  81

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 8 – punto -1 quater (nuovo)

Regolamento (CE) n. 2248/2001

Considerando 10 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 quater. È inserito il considerando seguente:

 

"(10 ter) La Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili qualora lo richiedano imperativi motivi di urgenza, in casi debitamente giustificati relativi a circostanze eccezionali e critiche sollevate ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 4, lettera b), e dell'articolo 26, paragrafo 4, dell'accordo interinale e, successivamente, dell'articolo 38, paragrafo 4, lettera b), e dell'articolo 39, paragrafo 4, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione ."

Emendamento  82

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 8 – punto -1 quinquies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 2248/2001

Articolo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 quinquies. L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

 

"Articolo 2

 

Concessioni per i prodotti di "baby-beef"

 

 

Le norme dettagliate per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2, dell'accordo interinale e, dell'articolo 27, paragrafo 2, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, riguardanti il contingente tariffario per i prodotti "baby-beef", vengono adottate dalla Commissione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 7 septies bis, paragrafo 5."

Emendamento  83

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 8 – punto -1 sexies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 2248/2001

Articolo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 sexies. L'articolo 3 è soppresso.

Motivazione

In ragione dell'entrata in vigore del TFUE e del regolamento (UE) n. 182/2011, i riferimenti alla decisione del Consiglio 1999/468/CE non sono più pertinenti.

Emendamento  84

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 8 – punto -1 septies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 2248/2001

Articolo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 septies. L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

 

"Articolo 4

 

Concessioni per i prodotti della pesca

 

Le norme dettagliate per l'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 1, dell'accordo interinale e dell'articolo 28, paragrafo 1, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, riguardanti i contingenti tariffari per i pesci e i prodotti della pesca elencati all'allegato Va di tali accordi, sono adottate dalla Commissione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 7 septies bis, paragrafo 5."

Emendamento  85

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 8 – punto -1 octies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 2248/2001

Articolo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 octies. L'articolo 5 è soppresso.

Motivazione

In ragione dell'entrata in vigore del TFUE e del regolamento (UE) n. 182/2011, i riferimenti alla decisione del Consiglio 1999/468/CE non sono più pertinenti.

Emendamento  86

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 8 – punto -1 nonies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 2248/2001

Articolo 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 nonies. l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

 

"Articolo 7

 

Adeguamenti tecnici

 

Le modifiche e gli adeguamenti tecnici apportati alle norme dettagliate di attuazione adottate a norma del presente regolamento e resi necessari dalle modifiche apportate ai codici della nomenclatura combinata e alle suddivisioni della Taric o dalla conclusione di nuovi accordi, protocolli, scambi di lettere o altri atti tra l'Unione e la Croazia e che non comportano cambiamenti sostanziali, sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 7 septies bis, paragrafo 5, del presente regolamento.

Emendamento  87

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 8 – punto 1 – lettera a

Regolamento (CE) n. 2248/2001

Articolo 7 bis – paragrafi 3 bis e 3 ter

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a) Sono inseriti i seguenti paragrafi 3 bis e 3 ter:

(a) I paragrafi 2, 3 e 4 sono soppressi.

"3 bis. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo [5] del regolamento (UE) n. [xxxx/2011].

 

3 ter. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo [8] del regolamento (UE) n. [xxxx/2011] in combinato disposto con l'articolo [5] dello stesso."

 

Emendamento  88

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 8 – punto 1 – lettera b

Regolamento (CE) n. 2248/2001

Articolo 7 bis – paragrafo 6 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Al termine delle consultazioni, e se non è stato possibile pervenire ad un accordo, la Commissione può decidere, conformemente alla procedura di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 3 bis, di non agire o di prendere le misure del caso ai sensi degli articoli 25 e 26 dell'accordo interinale nonché, successivamente, degli articoli 38 e 39 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione. In casi di urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 7 bis, paragrafo 3 ter.

Al termine delle consultazioni, e se non è stato possibile pervenire ad un accordo, la Commissione può decidere, conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 7 septies ter, paragrafo 5, di non agire o di prendere le misure del caso ai sensi degli articoli 25 e 26 dell'accordo interinale nonché, successivamente, degli articoli 38 e 39 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione. In casi di urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 7 septies bis, paragrafo 7.

Emendamento  89

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 8 – punto 2

Regolamento (CE) n. 2248/2001

Articolo 7 ter – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Qualora si verifichino circostanze eccezionali e critiche ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 4, lettera b), e dell'articolo 26, paragrafo 4, dell'accordo interinale nonché, successivamente, dell'articolo 38, paragrafo 4, lettera b), e dell'articolo 39, paragrafo 4, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, la Commissione può prendere misure immediate ai sensi degli articoli 25 e 26 dell'accordo interinale nonché, successivamente, degli articoli 38 e 39 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, secondo la procedura di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 3 bis. In casi di urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 7 bis, paragrafo 3 ter.

Qualora si verifichino circostanze eccezionali e critiche ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 4, lettera b), e dell'articolo 26, paragrafo 4, dell'accordo interinale nonché, successivamente, dell'articolo 38, paragrafo 4, lettera b), e dell'articolo 39, paragrafo 4, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, la Commissione può prendere misure immediate ai sensi degli articoli 25 e 26 dell'accordo interinale nonché, successivamente, degli articoli 38 e 39 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 7 septies bis, paragrafo 4. In casi di urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 7 septies bis, paragrafo 6.

Motivazione

In caso di circostanze critiche ed eccezionali, la Commissione deve essere in grado di adottare misure immediate senza ritardi. Pertanto la procedura consultiva è la scelta giusta. In caso di urgenza, deve essere possibile adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili. Dati gli effetti di tali misure e la loro logica sequenziale in relazione all'adozione di misure di salvaguardia definitive, anche questa considerazione è valida.

Emendamento  90

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 8 – punto 3

Regolamento (CE) n. 2248/2001

Articolo 7 sexies – paragrafo 1 – seconda frase

 

Testo della Commissione

Emendamento

Se necessario, essa adotta misure di salvaguardia secondo la procedura di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 3 bis, fatta eccezione per gli aiuti cui si applica il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea, quando queste misure vengono prese secondo le procedure stabilite in detto regolamento.

Se necessario, essa adotta misure di salvaguardia secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 7 septies bis, paragrafo 5, fatta eccezione per gli aiuti cui si applica il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea, quando queste misure vengono prese secondo le procedure stabilite in detto regolamento.

Emendamento  91

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 8 – punto 3 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 2248/2001

Articolo 7 septies – paragrafi 3-6

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. L'articolo 7 septies è così modificato:

 

(a) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

 

"3. In attesa che si trovi una soluzione reciprocamente soddisfacente attraverso le consultazioni di cui al paragrafo 2, la Commissione può prendere le misure che ritiene opportune a norma dell'articolo 30 dell'accordo interinale e, successivamente, dell'articolo 43 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, nonché secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 7 septies bis, paragrafo 5."

 

(b) I paragrafi 4, 5 e 6 sono soppressi.

Emendamento  92

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 8 – punto 3 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 2248/2001

Articolo 7 septies bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 ter. È inserito l'articolo seguente:

 

"Articolo 7 septies bis

 

Procedura del comitato

 

1. Ai fini dell'articolo 2, la Commissione è assistita dal comitato di cui all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1254/1999. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

 

2. Ai fini dell'articolo 4, la Commissione è assistita dal comitato del codice doganale, istituito dall'articolo 248 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92 . Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

 

3. Ai fini degli articoli 7 bis, 7 ter, 7 sexies e 7 septies, la Commissione è assistita dal comitato consultivo istituito dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

 

4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

 

5. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

 

6. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 4 dello stesso.

 

7. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 5 dello stesso.

 

8. Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine fissato per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza dei membri del comitato lo richieda.

Emendamento  93

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 9 – punto -1 (nuovo)

Regolamento (CE) n. 153/2002

Considerando 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1. Il considerando 6 è sostituito dal seguente:

 

"(6) Gli atti di esecuzione della Commissione che modificano la nomenclatura combinata e i codici Taric non comportano cambiamenti sostanziali."

Emendamento  94

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 9 – punto -1 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 153/2002

Considerando 11

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 bis. Il considerando 11 è sostituito dal seguente:

 

"(11) L'attuazione del presente regolamento presuppone condizioni uniformi per l'adozione di norme dettagliate relative alla messa in atto di varie disposizioni dell'accordo di stabilizzazione e associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, dall'altra, firmato a Lussemburgo il 9 aprile 2001. Tali misure dovrebbero essere adottate dalla Commissione in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione(1)."

 

________________

 

1GU L 55, del 28.2.2011, pag. 13."

Emendamento  95

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 9 – punto -1 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 153/2002

Considerando 11 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 ter. È inserito il considerando seguente:

 

" (11 bis) È opportuno ricorrere alla procedura consultiva per l'adozione di misure immediate in caso di circostanze eccezionali e critiche, dati gli effetti di tali misure e la loro logica sequenziale in relazione all'adozione di misure definitive. Qualora un ritardo nell'imposizione di misure causi un danno che sarebbe difficile riparare è necessario consentire alla Commissione di adottare misure provvisorie immediatamente applicabili."

Emendamento  96

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 9 – punto -1 quater (nuovo)

Regolamento (CE) n. 153/2002

Considerando 11 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 quater. È inserito il considerando seguente:

 

" (11 ter) La Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili qualora lo richiedano imperativi motivi di urgenza, in casi debitamente giustificati relativi a circostanze eccezionali e critiche sollevate ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 4, lettera b), e dell'articolo 25, paragrafo 4, dell'accordo interinale e, successivamente, dell'articolo 37, paragrafo 4, lettera b), e dell'articolo 38, paragrafo 4, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione ."

Emendamento  97

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 9 – punto -1 quinquies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 153/2002

Articolo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 quinquies. L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

 

"Articolo 2

 

Concessioni per i prodotti di "baby-beef"

 

Le norme dettagliate per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2, dell'accordo interinale e, dell'articolo 27, paragrafo 2, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, riguardanti il contingente tariffario per i prodotti "baby-beef", vengono adottate dalla Commissione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 7 septies bis, paragrafo 5."

Motivazione

Emendamento  98

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 9 – punto -1 sexies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 153/2002

Articolo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 sexies. L'articolo 3 è soppresso.

Motivazione

L'articolo 3, che recita attualmente "Procedura applicabile – 1. La Commissione è assistita dal comitato di cui all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1254/1999. -- 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE. --Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato in un mese. -- 3. Il comitato adotta il proprio regolamento." deve rientrare nel nuovo sistema di atti di esecuzione.

Emendamento  99

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 9 – punto -1 septies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 153/2002

Articolo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 septies. L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

 

"Articolo 4

 

Ulteriori concessioni

 

Qualora, in applicazione dell'articolo 29 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione e dell'articolo 16 dell'accordo interinale, vengano accordate ulteriori concessioni per i prodotti della pesca entro i limiti di contingenti tariffari, le norme dettagliate per l'attuazione di tali contingenti tariffari vengono adottate dalla Commissione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 7 septies bis, paragrafo 5.

Emendamento  100

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 9 – punto -1 octies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 153/2002

Articolo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 octies. L'articolo 5 è soppresso.

Emendamento  101

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 9 – lettera -1 nonies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 153/2002

Articolo 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 nonies. L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

 

"Articolo 7

 

Adeguamenti tecnici

 

Le modifiche e gli adeguamenti tecnici apportati alle norme dettagliate di attuazione adottate a norma del presente regolamento e resi necessari dalle modifiche apportate ai codici della nomenclatura combinata e alle suddivisioni della Taric o dalla conclusione di nuovi accordi, protocolli, scambi di lettere o altri atti tra l'Unione e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia e che non comportano cambiamenti sostanziali, sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 7 septies bis, paragrafo 5, del presente regolamento."

Emendamento  102

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 9 – punto 1 – lettera a

Regolamento (CE) n. 153/2002

Articolo 7 bis – paragrafi 3 bis e 3 ter

 

Testo della Commissione

Emendamento

a) Sono inseriti i seguenti paragrafi 3 bis e 3 ter:

a) I paragrafi 2, 3 e 4 sono soppressi.

"3 bis. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo [5] del regolamento (UE) n. [xxxx/2011].

 

3 ter. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo [8] del regolamento (UE) n. [xxxx/2011] in combinato disposto con l'articolo [5] dello stesso."

 

Emendamento  103

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 9 – punto 1 – lettera b

Regolamento (CE) n. 153/2002

Articolo 7 bis – paragrafo 6 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Al termine delle consultazioni, e se non è stato possibile pervenire ad un accordo, la Commissione può decidere, conformemente alla procedura di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 3 bis, di non agire o di prendere le misure del caso ai sensi degli articoli 24 e 25 dell'accordo interinale nonché, successivamente, degli articoli 37 e 38 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione. In casi di urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 7 bis, paragrafo 3 ter.

Al termine delle consultazioni, e se non è stato possibile pervenire ad un accordo, la Commissione può decidere, conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 7 septies bis, paragrafo 5, di non agire o di prendere le misure del caso ai sensi degli articoli 24 e 25 dell'accordo interinale nonché, successivamente, degli articoli 37 e 38 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione. In casi di urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 7 septies bis, paragrafo 7.

Emendamento  104

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 9 – punto 2

Regolamento (CE) n. 153/2002

Articolo 7 ter – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Qualora si verifichino circostanze eccezionali e critiche ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 4, lettera b), e dell'articolo 25, paragrafo 4, dell'accordo interinale nonché, successivamente, dell'articolo 37, paragrafo 4, lettera b), e dell'articolo 38, paragrafo 4, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, la Commissione può prendere misure immediate ai sensi degli articoli 24 e 25 dell'accordo interinale nonché, successivamente, degli articoli 37 e 38 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, secondo la procedura di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 3 bis. In casi di urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 7 bis, paragrafo 3 ter.

Qualora si verifichino circostanze eccezionali e critiche ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 4, lettera b), e dell'articolo 25, paragrafo 4, dell'accordo interinale nonché, successivamente, dell'articolo 37, paragrafo 4, lettera b), e dell'articolo 38, paragrafo 4, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, la Commissione può prendere misure immediate ai sensi degli articoli 24 e 25 dell'accordo interinale nonché, successivamente, degli articoli 37 e 38 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, secondo la procedura di cui all'articolo 7 septies ter, paragrafo 4. In casi di urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 7 septies ter, paragrafo 6.

Motivazione

In caso di circostanze critiche ed eccezionali, la Commissione deve essere in grado di adottare misure immediate senza ritardi. Pertanto la procedura consultiva è la scelta giusta. In caso di urgenza, deve essere possibile adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili. Dati gli effetti di tali misure e la loro logica sequenziale in relazione all'adozione di misure di salvaguardia definitive, anche questa considerazione è valida.

Emendamento  105

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 9 – punto 3

Regolamento (CE) n. 153/2002

Articolo 7 sexies – paragrafo 1 – seconda frase

 

Testo della Commissione

Emendamento

Se necessario, essa adotta misure di salvaguardia secondo la procedura di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 3 bis, fatta eccezione per gli aiuti cui si applica il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea, quando queste misure vengono prese secondo le procedure stabilite in detto regolamento.

Se necessario, essa adotta misure di salvaguardia secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 7 septies bis, paragrafo 5, fatta eccezione per gli aiuti cui si applica il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea, quando queste misure vengono prese secondo le procedure stabilite in detto regolamento.

Emendamento  106

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 9 – punto 3 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 153/2002

Articolo 7 septies – paragrafi 3-6

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. L'articolo 7 septies è così modificato:

 

a) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

 

"3. In attesa che si trovi una soluzione reciprocamente soddisfacente attraverso le consultazioni di cui al paragrafo 2, la Commissione può prendere le misure che ritiene opportune a norma dell'articolo 30 dell'accordo interinale e, successivamente, dell'articolo 43 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, nonché secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 7 septies bis, paragrafo 5."

 

b) I paragrafi 4, 5 e 6 sono soppressi.

Emendamento  107

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 9 – punto 3 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 153/2002

Articolo 7 septies bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 ter. È inserito l'articolo seguente:

 

"Articolo 7 septies bis

 

Procedura del comitato

 

1. Ai fini dell'articolo 2, la Commissione è assistita dal comitato di cui all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1254/1999. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

 

2. Ai fini dell'articolo 4, la Commissione è assistita dal comitato del codice doganale, istituito dall'articolo 248 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92 . Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

 

3. Ai fini degli articoli 7 bis, 7 ter, 7 sexies e 7 septies, la Commissione è assistita dal comitato consultivo istituito dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

 

4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

 

5. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

 

6. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 4 dello stesso.

 

7. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 5 dello stesso.

 

8. Qualora il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine previsto per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza dei membri del comitato lo richieda."

Emendamento  108

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato I – sezione 10 – frase introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Per quanto concerne il regolamento (CE) n. 427/2003, alla Commissione deve essere attribuito il potere di adottare le misure necessarie per l'esecuzione di tale regolamento a norma del regolamento (UE) n. [xxxx/2011] del [xx/yy/2011] del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

Per quanto concerne il regolamento (CE) n. 427/2003, è opportuno che, per modificarne l'allegato I, la Commissione sia autorizzata ad adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato. Inoltre, alla Commissione deve essere attribuito il potere di adottare le misure necessarie per l'esecuzione di tale regolamento a norma del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

Emendamento  109

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 10 – punto -1 sexies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 427/2003

Considerando 21 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 sexies. È inserito il considerando seguente:

 

"(21 bis) Al fine di adottare le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alle modifiche dell'allegato I del regolamento (CE) n. 625/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi, al fine di eliminare dall'elenco dei paesi terzi contenuto in detto allegato i nomi dei paesi che diventano membri dell'OMC. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

 

_______________

 

1GU L 185 del 17.7.2009, pag. 1."

Emendamento  110

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 10 – punto -1 septies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 427/2003

Considerando 22

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 septies. Il considerando 22 è sostituito dal seguente:

 

"(22) Al fine di assicurare delle condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno conferire competenze di esecuzione alla Commissione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione1.

 

______________

 

1GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13."

Motivazione

Il considerando 22 recita attualmente: "È altresì necessario prevedere la consultazione di un comitato consultivo a scadenze regolari e in momenti specifici dell'inchiesta. Il comitato dovrebbe essere costituito da rappresentanti degli Stati membri ed essere presieduto da un rappresentante della Commissione. In conformità del considerando 12 della decisione 1999/468/CE del Consiglio(1), il comitato consultivo non rientra nel campo di applicazione di detta decisione del Consiglio. Esso non è conforme alle disposizioni, alle competenze e agli obblighi delle istituzioni di cui agli articoli 290 e 291 del TFUE, nonché al regolamento 182/2011.

Emendamento  111

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 10 – punto -1 octies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 427/2003

Considerando 22 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 octies. È inserito il considerando seguente:

 

"(22 bis) È opportuno ricorrere alla procedura consultiva per l'adozione di misure di vigilanza e misure provvisorie, dati gli effetti di tali misure e la loro logica sequenziale in relazione all'adozione di misure di salvaguardia definitive. Qualora un ritardo nell'imposizione di misure causi un danno che sarebbe difficile riparare, è necessario consentire alla Commissione di adottare misure provvisorie immediatamente applicabili."

Emendamento  112

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 10 – punto -1 undecies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 427/2003

Articolo 5 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 undecies. All'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

 

"(1) Un'inchiesta è avviata su richiesta di uno Stato membro, di una persona giuridica o di un'associazione priva di personalità giuridica, che agisce per conto delle imprese dell'Unione, o per iniziativa della Commissione, se la Commissione ritiene che vi siano sufficienti elementi di prova che giustifichino l'avvio di un'inchiesta."

Emendamento  113

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 10 – punto -1 duodecies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 427/2003

Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 duodecies. All'articolo 5 è inserito il paragrafo seguente:

 

"2 bis. La richiesta di aprire un'inchiesta contiene elementi di prova da cui risulta che le condizioni per imporre la misura di salvaguardia di cui all'articolo 2, paragrafo 1, sono soddisfatte. La richiesta contiene di norma le seguenti informazioni: il tasso e l'entità dell'incremento delle importazioni del prodotto in questione, in termini assoluti e relativi; la quota del mercato interno assorbita da tale incremento; le variazioni intervenute in fattori quali livello delle vendite, produzione, produttività, utilizzo della capacità, profitti e perdite, occupazione.

 

Un'inchiesta può essere aperta anche nel caso in cui si registri un picco di importazioni concentrato in uno o più Stati membri, a condizione che vi siano elementi di prova prima facie sufficienti del rispetto delle condizioni previste per l'apertura, determinate sulla base dei fattori di cui all'articolo 2, paragrafo 2 e all'articolo 3."

Emendamento  114

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 10 – punto 1 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 427/2003

Articolo 6 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. È inserito l'articolo seguente:

 

"Articolo 6 bis

 

Provvedimenti di vigilanza preventiva del mercato

 

1. Quando l'andamento delle importazioni di un prodotto originario della Repubblica popolare cinese è tale da poter condurre a una delle situazioni di cui agli articoli 2 e 3, le importazioni di tale prodotto possono essere sottoposte a una vigilanza preventiva.

 

2. Nel caso in cui si registri un picco delle importazioni di prodotti appartenenti a settori sensibili, concentrato in uno o più Stati membri, la Commissione può introdurre misure di vigilanza preventiva.

 

3. Le misure di vigilanza preventiva sono adottate dalla Commissione secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 15, paragrafo 1 bis.

 

4. Le misure di vigilanza preventiva hanno una durata limitata. Salvo disposizioni contrarie, la loro validità scade alla fine del secondo semestre successivo a quello nel quale sono state introdotte."

Motivazione

È opportuno ricorrere alla procedura consultiva per l'adozione di misure di vigilanza, dati gli effetti di tali misure e la loro logica sequenziale in relazione all'istituzione di misure di salvaguardia definitive.

Emendamento  115

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 10 – punto 2 – lettera a

Regolamento (CE) n. 427/2003

Articolo 7 – paragrafo 1 – seconda e terza frase

 

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione adotta tali misure provvisorie secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2. In casi di urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 3.

La Commissione adotta tali misure secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 15, paragrafo 1 bis. In casi di urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 3.

Motivazione

Nel caso di misure di salvaguardia provvisorie, la Commissione deve essere in grado di adottare misure immediate senza ritardi, Pertanto la procedura consultiva è la scelta giusta. In caso di urgenza, deve essere possibile adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili. Dati gli effetti di tali misure e la loro logica sequenziale in relazione all'adozione di misure di salvaguardia definitive, anche questa considerazione è valida.

Emendamento  116

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 10 – punto 2 – lettera b bis (nuova)

Regolamento (CE) n. 427/2003

Articolo 7 – paragrafo 6 – ultima frase

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis) Al paragrafo 6, la seconda frase è soppressa.

Emendamento  117

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 10 – punto 4 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 427/2003

Articolo 12 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis. All'articolo 12, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

 

"3. Nel periodo in cui una misura di salvaguardia è in vigore, il comitato [...] tiene consultazioni, a richiesta di uno Stato membro o per iniziativa della Commissione, per esaminare gli effetti della misura in questione e per valutare se la sua applicazione sia ancora necessaria."

Emendamento  118

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 10 – punto 5

Regolamento (CE) n. 427/2003

Articolo 12 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione, se ritiene necessaria l'abrogazione o la modifica di una misura di salvaguardia, abroga o modifica la misura in questione.

La Commissione, se ritiene necessaria l'abrogazione o la modifica di una misura di salvaguardia, abroga o modifica la misura in questione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

Emendamento  119

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 10 – punto 6

Regolamento (CE) n. 427/2003

Articolo 14 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Nell'interesse dell'Unione, le misure istituite a norma del presente regolamento possono essere sospese per un periodo di nove mesi, con decisione della Commissione. La sospensione può essere prorogata per un periodo ulteriore non superiore ad un anno, secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2. Le misure possono essere sospese solo nel caso in cui le condizioni del mercato siano temporaneamente cambiate al punto che difficilmente la sospensione avrebbe come effetto una ripresa della situazione di perturbazione del mercato. Le misure possono divenire nuovamente efficaci in qualsiasi momento, previa consultazione, se i motivi che giustificavano la sospensione non sono più validi.

4. Nell'interesse dell'Unione, le misure istituite a norma del presente regolamento possono essere sospese per un periodo di nove mesi, con decisione della Commissione. La sospensione può essere prorogata per un periodo ulteriore non superiore ad un anno, secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 15, paragrafo 1 bis. Le misure possono essere sospese solo nel caso in cui le condizioni del mercato siano temporaneamente cambiate al punto che difficilmente la sospensione avrebbe come effetto una ripresa della situazione di perturbazione del mercato. Le misure possono divenire nuovamente efficaci in qualsiasi momento, previa consultazione, se i motivi che giustificavano la sospensione non sono più validi.

Motivazione

Poiché la sospensione di una misura imposta rappresenta soltanto una fase intermedia e la decisione finale è adottata secondo la procedura d'esame, è opportuno che si applichi la procedura consultiva.

Emendamento  120

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 10 – punto 6 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 427/2003

Articolo 14 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 bis. È inserito l'articolo seguente:

 

"Articolo 14 bis

 

Attribuzione di competenze

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 ter riguardo all'adozione di modifiche all'allegato I del regolamento (CE) n. 625/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi1, al fine di eliminare dall'elenco dei paesi terzi contenuto in detto allegato i nomi dei paesi che diventano membri dell'OMC.

 

_______________

 

1GU L 185 del 17.7.2009, pag. 1."

Emendamento  121

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 10 – punto 6 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 427/2003

Articolo 14 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 ter. È inserito l'articolo seguente:

 

"Articolo 14 ter

 

Esercizio della delega

 

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

 

2. La delega di potere di cui all'articolo 22, paragrafo 3, è conferita alla Commissione per un periodo di cinque anni. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

 

3. La delega di potere di cui all'articolo 22, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

 

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

 

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio."

Emendamento  122

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 10 – punto 7

Regolamento (CE) n. 427/2003

Articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Emendamento  123

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 10 – punto 7

Regolamento (CE) n. 427/2003

Articolo 15 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo [8] del regolamento (UE) n. [xxxx/2011] in combinato disposto con l'articolo [5] dello stesso.

Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 4 dello stesso.

Emendamento  124

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 10 – punto 10 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 427/2003

Articolo 19 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

10 bis. È inserito l'articolo seguente:

 

"Articolo 19 bis

 

Relazione

 

1. La Commissione presenta al Parlamento europeo una relazione annuale sull'applicazione e l'attuazione del presente regolamento. La relazione contiene informazioni sulle attività della Commissione, del comitato e di tutti gli altri organi responsabili dell'attuazione del regolamento e del rispetto degli obblighi da esso derivanti, compresi quelli concernenti gli ostacoli al commercio.

 

2. Nella relazione figura altresì una sintesi delle statistiche e dell'andamento del commercio con la Cina.

 

3. Il Parlamento europeo può, entro un mese dalla presentazione della relazione della Commissione, invitare quest'ultima a una riunione ad hoc della propria commissione competente per presentare e illustrare qualsiasi questione connessa all'applicazione del presente regolamento.

 

5. La Commissione rende pubblica la relazione al più tardi sei mesi dopo averla presentata al Parlamento europeo."

Motivazione

È assolutamente necessario informare il Parlamento europeo e l'opinione pubblica di tutti gli aspetti delle relazioni commerciali dell'UE. Data la rilevanza delle importazioni cinesi verso l'UE, è particolarmente importante condividere tutte le informazioni non riservate con tutte le parti interessate.

Emendamento  125

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 10 – punto 10 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 427/2003

Articolo 22 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

10 ter. All'articolo 22, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

 

"3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi degli articoli 14 bis e 14 ter riguardo alla modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 625/2009 al fine di eliminare dall'elenco dei paesi terzi contenuto in detto allegato i nomi dei paesi che diventano membri dell'OMC."

Emendamento  126

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 11 – punto -1 (nuovo)

Regolamento (CE) n. 452/2003

Considerando 10 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1. È inserito il considerando seguente:

 

"(10 bis) Al fine di assicurare delle condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno conferire competenze di esecuzione alla Commissione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

 

______________

 

1GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13."

Emendamento  127

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 11 – punto 1

Regolamento (CE) n. 452/2003

Articolo 1 – paragrafo 1 – alinea

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione, se ritiene che la combinazione dei dazi antidumping e/o compensativi con misure tariffarie di salvaguardia sulle stesse importazioni rischi di avere un effetto superiore a quello auspicabile conformemente alla politica e agli obiettivi di difesa commerciale dell'Unione, può adottare, secondo la procedura di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 2, quelle fra le seguenti misure che ritiene appropriate:

1. La Commissione, se ritiene che la combinazione dei dazi antidumping e/o compensativi con misure tariffarie di salvaguardia sulle stesse importazioni rischi di avere un effetto superiore a quello auspicabile conformemente alla politica e agli obiettivi di difesa commerciale dell'Unione, può adottare, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 2, quelle fra le seguenti misure di esecuzione degli atti legislativi che ritiene appropriate:

Motivazione

È opportuno chiarire il testo dell'articolo 1, paragrafo 1, per evitare di dare l'impressione che gli atti legislativi o delegati possano essere modificati in base a tale potere. L'emendamento intende limitare la portata dei poteri della Commissione rispetto alle misure che attuano gli atti legislativi.

Emendamento  128

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 11 – punto 2

Regolamento (CE) n. 452/2003

Articolo 2 bis – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Qualora il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine previsto per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza dei membri del comitato lo richieda.

Emendamento  129

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 12 bis – titolo (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

12 bis. REGOLAMENTO (CE) N. 1236/2005 DEL CONSIGLIO, DEL 27 GIUGNO 2005, RELATIVO AL COMMERCIO DI DETERMINATE MERCI CHE POTREBBERO ESSERE UTILIZZATE PER LA PENA DI MORTE, PER LA TORTURA O PER ALTRI TRATTAMENTI O PENE CRUDELI, INUMANI O DEGRADANTI.

Motivazione

È opportuno modificare il regolamento (CE) n. 1236/2005, del 27 giugno 2005, al fine di garantirne la coerenza con le disposizioni introdotte dal trattato di Lisbona. Ciò avviene, ove necessario, mediante l'attribuzione di competenze delegate alla Commissione per la modifica degli allegati al regolamento.

Emendamento  130

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 12 bis – alinea (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Per quanto concerne il regolamento (CE) n. 1236/2005, è opportuno che la Commissione sia autorizzata ad adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato allo scopo di modificare gli allegati del regolamento in questione. Pertanto il regolamento (CE) n. 1236/2006 è così modificato:

Emendamento  131

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 12 bis – punto 1 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Considerando 25

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1. Il considerando 25 è sostituito dal seguente:

 

"25. Al fine di adottare le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente regolamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alle modifiche degli allegati II, III, IV e V del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio."

Emendamento  132

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 12 bis – punto 2 (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Articolo 12 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2. All'articolo 12, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

 

"2. [...] La Commissione è autorizzata ad adottare atti delegati ai sensi degli articoli 15 e 15 bis per modificare gli allegati II, III, IV e V."

Emendamento  133

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 12 bis – punto 4 (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Articolo 15

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

4. L'articolo 15 è sostituito dal seguente:

 

"Articolo 15

 

Attribuzione di competenze

 

La Commissione è autorizzata ad adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 ter riguardo alle modifiche degli allegati II, III, IV e V."

Emendamento  134

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 12 bis – punto 5 (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Articolo 15 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

5. È inserito l'articolo seguente:

 

"Articolo 15 bis

 

Esercizio della delega

 

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

 

2. La delega di potere di cui all'articolo 15 è conferita alla Commissione per un periodo di cinque anni. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga almeno tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

 

3. La delega di poteri di cui all'articolo 15 può essere revocata in qualunque momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

 

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

 

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 15 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio."

Emendamento  135

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 12 bis – punto 6 (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Articolo 16

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

6. L'articolo 16 è soppresso.

Emendamento  136

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 13 – punto -1

Regolamento (CE) n. 1616/2006

Considerando 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1. Il considerando 7 è soppresso.

Emendamento  137

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 13 – punto -1 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1616/2006

Considerando 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 bis. Il considerando 8 è sostituito dal seguente:

 

"(8) L'attuazione del presente regolamento richiede condizioni uniformi per l'adozione di norme dettagliate relative all'attuazione di varie disposizioni dell'accordo di stabilizzazione e associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra, firmato a Lussemburgo il 12 giugno 2006. Tali misure dovrebbero essere adottate dalla Commissione in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione1.

 

______________

 

1GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13."

Emendamento  138

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 13 – punto -1 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1616/2006

Considerando 8 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 ter. È inserito il considerando seguente:

 

"(8 bis) È opportuno ricorrere alla procedura consultiva per l'adozione di misure immediate in caso di circostanze eccezionali e critiche e per la sospensione temporanea di determinati trattamenti preferenziali, dati gli effetti di tali misure e la loro logica sequenziale in relazione all'adozione di misure definitive. Qualora un ritardo nell'imposizione di misure causi un danno che sarebbe difficile riparare, è necessario consentire alla Commissione di adottare misure provvisorie immediatamente applicabili."

Emendamento  139

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 13 – punto -1 quater (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1616/2006

Considerando 8 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 quater. È inserito il considerando seguente:

 

"(8 ter) Ove sussistano, in casi debitamente giustificati connessi a circostanze eccezionali e critiche sollevate ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 4, dell'accordo interinale e, successivamente, dell'articolo 39, paragrafo 4, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, imperativi motivi di urgenza, la Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili."

Emendamento  140

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 13 – punto -1 quinquies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1616/2006

Articolo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 quinquies. L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

 

"Articolo 2

 

Concessioni relative al pesce e ai prodotti della pesca

 

Le norme dettagliate per l'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 1, dell'accordo interinale e, successivamente, dell'articolo 28, paragrafo 1, dell'ASA, riguardanti i contingenti tariffari per il pesce e i prodotti della pesca, sono adottate dalla Commissione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 2."

Emendamento  141

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 13 – punto -1 sexies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1616/2006

Articolo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 sexies. L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

 

"Articolo 4

 

Adeguamenti tecnici

 

Le modifiche e gli adeguamenti tecnici delle disposizioni adottate a norma del presente regolamento e resi necessari dalle modifiche apportate ai codici della nomenclatura combinata e alle suddivisioni della TARIC o derivanti dalla conclusione di nuovi accordi, accordi modificati, protocolli, scambi di lettere o altri atti tra l'Unione e la Repubblica di Albania e che non comportano cambiamenti sostanziali, vengono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 2, del presente regolamento."

Emendamento  142

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 13 – punto -1 septies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1616/2006

Articolo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 septies. L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

 

"Articolo 5

 

Clausola di salvaguardia generale

 

[...] Laddove l'Unione dovesse adottare una misura in base alle disposizioni di cui all'articolo 25 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 38 dell'ASA, quest'ultima viene adottata in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 2, salvo diversamente indicato all'articolo 25 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 38 dell'ASA."

Emendamento  143

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 13 – punto -1 octies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1616/2006

Articolo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 octies. L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

 

"Articolo 6

 

Clausola di penuria

 

[...] Laddove l'Unione dovesse adottare una misura in base alle disposizioni di cui all'articolo 26 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 39 dell'ASA, quest'ultima viene adottata in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 2."

Emendamento  144

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 13 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1616/2006

Articolo 7 – paragrafi da 3 a 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione adotta tali misure secondo la procedura di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 2. In casi di urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 8 bis, paragrafo 3.

La Commissione adotta tali misure secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 1 bis. In casi di urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 8 bis, paragrafo 2 bis.

Motivazione

In caso di circostanze critiche ed eccezionali, la Commissione deve essere in grado di adottare misure immediate senza ritardi. Pertanto la procedura consultiva è la scelta giusta. In caso di urgenza, deve essere possibile adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili. Dati gli effetti di tali misure e la loro logica sequenziale in relazione all'adozione di misure di salvaguardia definitive, anche questa considerazione è valida.

Emendamento  145

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 13 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1616/2006

Articolo 8 bis – paragrafo -1 (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1. Ai fini degli articoli 2, 4 e 11, la Commissione è assistita dal comitato del codice doganale, istituito dall'articolo 248 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

Emendamento  146

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 13 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1616/2006

Articolo 8 bis – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Ai fini degli articoli 7 e 8, la Commissione è assistita dal comitato per le misure di salvaguardia istituito dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. […./2011].

1. Ai fini degli articoli 5, 7 e 8, la Commissione è assistita dal comitato istituito dal regolamento (CE) n. 260/2009. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

Emendamento  147

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 13 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1616/2006

Articolo 8 bis – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Ai fini dell'articolo 6, la Commissione è assistita dal comitato istituito dal regolamento (CEE) n. 1061/2009. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

Emendamento  148

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 13 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1616/2006

Articolo 8 bis – paragrafo 1 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Emendamento  149

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 13 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1616/2006

Articolo 8 bis – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 4 dello stesso.

Emendamento  150

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 13 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1616/2006

Articolo 8 bis – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. Qualora il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine previsto per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza dei membri del comitato lo richieda.

Emendamento  151

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 13 – punto 3 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1616/2006

Articolo 11 – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. All'articolo 11, il terzo comma è sostituito dal seguente:

 

"La Commissione può decidere, secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 1 bis del presente regolamento, di sospendere temporaneamente il trattamento preferenziale in questione per i prodotti a norma dell'articolo 30, paragrafo 4, dell'accordo interinale e, successivamente, dell'articolo 43, paragrafo 4, dell'ASA."

Motivazione

Poiché la sospensione del trattamento preferenziale in questione rappresenta solo una fase intermedia e la decisione finale è presa secondo la procedura d'esame, è opportuno applicare la procedura consultiva.

Emendamento  152

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 13 – punto 3 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1616/2006

Articolo 12

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 ter. L'articolo 12 è soppresso.

Motivazione

L'articolo 12, che attualmente recita "Comitato - La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 248 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. -- 3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE. -- 4. Il comitato adotta il proprio regolamento" rientra nell'articolo 8 bi quale modificato.

Emendamento  153

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 14 – punto -1 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1528/2007

Considerando 17

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 bis. Il considerando 17 è sostituito dal seguente:

 

"(17) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione1.

 

______________

 

1GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13."

Emendamento  154

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 14 – punto -1 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1528/2007

Considerando 17 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 ter. È inserito il considerando seguente:

 

"(17 bis) È opportuno che la Commissione presenti ogni anno una relazione sull'applicazione delle misure di salvaguardia."

Emendamento  155

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 14 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1528/2007

Articolo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. L'articolo 2 è così modificato:

soppresso

a) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

 

"2. Mediante atti delegati a norma degli articoli 24 bis, 24 ter e 24 quater, la Commissione modifica l'allegato I per aggiungere le regioni o gli Stati del gruppo ACP che hanno concluso negoziati relativi a un accordo tra l'Unione e la regione o lo Stato in questione, che risponde almeno ai requisiti di cui all'articolo XXIV del GATT 1994."

 

b) Al paragrafo 3, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

 

"3. Tali regioni o Stati restano inclusi nell'elenco dell'allegato I, a meno che la Commissione non adotti un atto delegato a norma degli articoli 24 bis, 24 ter e 24 quater che modifichi tale allegato per ritirarne una regione o uno Stato, in particolare:"

 

Emendamento  156

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 14 – punto 1 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1528/2007

Articolo 5 – paragrafo 3 – alinea

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. All'articolo 5, paragrafo 3, l'alinea è sostituito dal seguente:

 

"3. Se la Commissione ritiene, sulla base di informazioni fornite da uno Stato membro o di propria iniziativa, che sussistano le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, il pertinente trattamento può essere sospeso in base alla procedura consultiva di cui all'articolo 21, paragrafo 1 quinquies, purché la Commissione abbia:"

Motivazione

Poiché la sospensione del trattamento in questione rappresenta solo una fase intermedia e la decisione finale è presa secondo la procedura d'esame, è opportuno applicare la procedura consultiva.

Emendamento  157

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 14 – punto 1 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1528/2007

Articolo 5 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter. All'articolo 5, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

 

"4. Il periodo di sospensione di cui al presente articolo è limitato alla durata necessaria per proteggere gli interessi finanziari dell'Unione. È di durata non superiore a sei mesi e può essere rinnovato. Al termine del periodo, la Commissione decide o di porre termine alla sospensione [...] o prorogarla applicando la procedura d'esame di cui all'articolo 21, paragrafo (2)."

Emendamento  158

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 14 – punto 1 quater (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1528/2007

Articolo 5 – paragrafo 6 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 quater. All'articolo 5, paragrafo 6, il secondo comma è sostituito dal seguente:

 

"La decisione di sospendere il pertinente trattamento è adottata secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 21, paragrafo 1 quinquies."

Emendamento  159

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 14 – punto 1 quinquies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1528/2007

Articolo 6 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 quinquies. All'articolo 6, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

 

"3. Le modalità dettagliate di applicazione dei contingenti tariffari di cui al paragrafo 2 sono determinate secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2."

Emendamento  160

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 14 – punto 1 sexies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1528/2007

Articolo 7 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 sexies. All'articolo 7, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

 

"4. Le modalità dettagliate di distribuzione per regione e di applicazione dei contingenti tariffari di cui al presente articolo sono adottate secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2."

Emendamento  161

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 14 – punto 1 septies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1528/2007

Articolo 9 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 septies. All'articolo 9, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

 

"5. La Commissione adotta le modalità dettagliate della distribuzione delle quantità di cui al paragrafo 1 e per la gestione del sistema di cui ai paragrafi 1, 3 e 4 del presente articolo, nonché le decisioni di sospensione [...] secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2."

Emendamento  162

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 14 – punto 1 octies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1528/2007

Articolo 10 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 octies. All'articolo 10, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

 

"4. La Commissione adotta le modalità dettagliate di gestione di questo sistema e le decisioni di sospensione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2."

Emendamento  163

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 14 – punto 3 – lettera a

Regolamento (CE) n. 1528/2007

Articolo 16 – paragrafo 1 – seconda e terza frase

 

Testo della Commissione

Emendamento

Le misure provvisorie sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2. In casi di urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 3.

Le misure provvisorie sono adottate secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 21, paragrafo 1 quinquies. In casi di urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 3.

Motivazione

In caso di misure di salvaguardia provvisorie la Commissione deve essere in grado di adottare tali misure senza ritardi. Pertanto la procedura consultiva è la scelta giusta. In caso di urgenza, deve essere possibile adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili. Dati gli effetti di tali misure e la loro logica sequenziale in relazione all'adozione di misure di salvaguardia definitive, anche questa considerazione è valida.

Emendamento  164

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 14 – punto 6

Regolamento (CE) n. 1528/2007

Articolo 20 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. La decisione di istituire la sorveglianza è presa dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

2. La decisione di istituire la sorveglianza è presa dalla Commissione secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 21, paragrafo 1 quinquies.

Motivazione

È opportuno ricorrere alla procedura consultiva per l'adozione di misure di vigilanza, dati gli effetti di tali misure e la loro logica sequenziale in relazione all'istituzione di misure di salvaguardia definitive.

Emendamento  165

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 14 – punto 7

Regolamento (CE) n. 1528/2007

Articolo 21 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Ai fini del presente capitolo, la Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. […./2011].

1. Ai fini degli articoli 5, 16, 17, 18 e 20, la Commissione è assistita dal comitato per le misure di salvaguardia istituito dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

Emendamento  166

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 14 – punto 7

Regolamento (CE) n. 1528/2007

Articolo 21 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Ai fini dell'articolo 4, la Commissione è assistita dal comitato del codice doganale, istituito dal regolamento (CEE) n. 2913/92. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

Emendamento  167

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 14 – punto 7

Regolamento (CE) n. 1528/2007

Articolo 21 – paragrafo 1 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter. Ai fini dell'articolo 6, la Commissione è assistita dal comitato istituito dal regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso1. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

 

__________________

 

1GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96.

Emendamento  168

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 14 – punto 7

Regolamento (CE) n. 1528/2007

Articolo 21 – paragrafo 1 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 quater. Ai fini degli articoli 7 e 9, la Commissione è assistita dal comitato per le misure di salvaguardia istituito dal regolamento (CE) n. 318/2006. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

Emendamento  169

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 14 – punto 7

Regolamento (CE) n. 1528/2007

Articolo 21 – paragrafo 1 quinquies (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 quinquies. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Emendamento  170

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 14 – punto 7

Regolamento (CE) n. 1528/2007

Articolo 21 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo [8] del regolamento (UE) n. [xxxx/2011] in combinato disposto con l'articolo [5] dello stesso.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 4 dello stesso.

Emendamento  171

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 14 – punto 7

Regolamento (CE) n. 1528/2007

Articolo 21 – paragrafo 4 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis. Qualora il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine previsto per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza dei membri del comitato lo richieda.

Emendamento  172

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 14 – punto 7 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1528/2007

Articolo 24

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

7 bis. L'articolo 24 è soppresso.

Emendamento  173

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 14 – punto 8

Regolamento (CE) n. 1528/2007

Articoli 24 bis, 24 ter e 24 quater

 

Testo della Commissione

Emendamento

8. Sono inseriti i seguenti articoli 24 bis, 24 ter e 24 quater:

soppresso

"Articolo 24 bis

 

Esercizio della delega

 

1. I poteri di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, sono conferiti alla Commissione a tempo indeterminato.

 

2. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

 

3. I poteri di adottare atti delegati sono conferiti alla Commissione alle condizioni stabilite dagli articoli 24 ter e 24 quater.

 

Articolo 24 ter

 

Revoca della delega

 

1. La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

 

2. L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega provvede a informarne l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima dell'adozione della decisione definitiva, indicando quali poteri delegati potrebbero essere revocati e gli eventuali motivi della revoca.

 

3. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima e prende effetto immediatamente o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

 

Articolo 24 quater

 

Obiezioni agli atti delegati

 

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare obiezioni nei confronti dell'atto delegato entro un termine di due mesi dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, detto termine viene prorogato di un mese.

 

2. Se, allo scadere di tale periodo, né il Parlamento europeo né il Consiglio ha mosso obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data in esso indicata.

 

L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima dello scadere di tale termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.

 

3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio solleva obiezioni, l'atto delegato non entra in vigore. L'istituzione che solleva obiezioni motiva l'opposizione all'atto delegato."

 

Emendamento  174

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 14 – punto 8 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1528/2007

Articolo 24 quinquies

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

8 bis. È inserito l'articolo seguente:

 

"Articolo 24 quinquies

 

Riservatezza

 

1. Le informazioni ricevute a norma del presente regolamento possono essere utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state richieste.

 

2. Le informazioni di carattere riservato o le informazioni fornite in via riservata ai sensi del presente regolamento non possono essere divulgate senza lo specifico consenso della parte che le ha fornite.

 

3. Ogni richiesta di trattamento riservato deve addurre le debite motivazioni. Tuttavia, qualora colui che fornisce l'informazione non voglia né renderla pubblica né autorizzarne la divulgazione in termini generali o in forma di riassunto e qualora la richiesta di trattamento riservato risulti non giustificata, si può non tener conto dell'informazione in questione.

 

4. Un'informazione è comunque considerata riservata se la sua divulgazione può avere conseguenze fortemente sfavorevoli per colui che l'ha fornita o che ne è la fonte.

 

5. I paragrafi da 1 a 4 non precludono alle autorità dell'Unione di fare riferimento a informazioni generali e, in particolare, ai motivi su cui si basano le decisioni adottate in forza del presente regolamento. Queste autorità, tuttavia, devono tener conto del legittimo interesse delle persone fisiche e giuridiche a che i loro segreti d'affari non siano divulgati."

Emendamento  175

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 14 – punto 8 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1528/2007

Articolo 24 sexies

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

8 ter. È inserito l'articolo seguente:

 

"Articolo 24 sexies

 

Relazione

 

1. La Commissione presenta al Parlamento europeo una relazione annuale sull'applicazione e l'attuazione del presente regolamento. La relazione riporta informazioni sulle attività della Commissione, del comitato e di tutti gli altri organi responsabili dell'attuazione del regolamento e dell'adempimento degli obblighi da esso derivanti, compresi quelli concernenti gli ostacoli al commercio.

 

2. La relazione presenta inoltre una sintesi delle statistiche e dell'andamento degli scambi commerciali con i paesi ACP.

 

3. Essa contiene informazioni sull'attuazione del presente regolamento.

 

4. Il Parlamento europeo può, entro un mese dalla presentazione della relazione della Commissione, invitare quest'ultima a una riunione ad hoc della propria commissione competente per presentare e illustrare qualsiasi questione connessa all'applicazione del presente regolamento.

 

5. La Commissione rende pubblica la relazione al più tardi sei mesi dopo averla presentata al Parlamento europeo."

Emendamento  176

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 15 – punto -1 (nuovo)

Regolamento (CE) n. 140/2008

Considerando 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1. Il considerando 7 è soppresso.

Emendamento  177

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 15 – punto -1 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 140/2008

Considerando 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 bis. Il considerando 8 è sostituito dal seguente:

 

"(8) L'attuazione del presente regolamento presuppone condizioni uniformi per l'adozione di norme dettagliate relative all'attuazione di varie disposizioni dell'accordo di stabilizzazione e associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, firmato il 15 ottobre 2007. Tali misure dovrebbero essere adottate dalla Commissione secondo il regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione1.

 

______________

 

1GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13."

Emendamento  178

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 15 – punto -1 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 140/2008

Considerando 8 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 ter. È inserito il considerando seguente:

 

"(8 bis) È opportuno ricorrere alla procedura consultiva per l'adozione di misure di vigilanza e provvisorie e per la sospensione provvisoria del trattamento preferenziale, dati gli effetti di tali misure e la loro logica sequenziale in relazione all'adozione di misure di salvaguardia definitive. Qualora un ritardo nell'imposizione di misure causi un danno che sarebbe difficile riparare, è necessario consentire alla Commissione di adottare misure provvisorie immediatamente applicabili."

Emendamento  179

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 15 – punto -1 quater (nuovo)

Regolamento (CE) n. 140/2008

Considerando 8 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 quater. È inserito il considerando seguente:

 

"(8 ter) Ove sussistano, in casi debitamente giustificati connessi a circostanze eccezionali e critiche sollevate ai sensi 26, paragrafo 5, lettera b), e dell'articolo 27, paragrafo 4, dell'accordo interinale e, successivamente, dell'articolo 41, paragrafo 5, lettera b), e dell'articolo 42, paragrafo 4, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, imperativi motivi di urgenza, la Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili."

Emendamento  180

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 15 – punto -1 quinquies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 140/2008

Articolo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 quinquies. L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

 

"Articolo 2

 

Concessioni relative al pesce e ai prodotti della pesca

 

Le norme specifiche per l'applicazione dell'articolo 14 dell'accordo interinale e, successivamente, dell'articolo 29 dell'ASA, riguardanti i contingenti tariffari per il pesce e i prodotti della pesca, sono adottate dalla Commissione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 2, del presente regolamento."

Emendamento  181

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 15 – punto -1 sexies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 140/2008

Articolo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 sexies. L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

 

"Articolo 4

 

Adeguamenti tecnici

 

Le modifiche e gli adeguamenti tecnici delle disposizioni adottate a norma del presente regolamento e resi necessari dalle modifiche apportate ai codici della nomenclatura combinata e alle suddivisioni della TARIC o derivanti dalla conclusione di nuovi accordi, accordi modificati, protocolli, scambi di lettere o altri atti tra l'Unione e la Repubblica di Montenegro e che non comportano cambiamenti sostanziali, vengono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 2."

Emendamento  182

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 15 – punto -1 septies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 140/2008

Articolo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 septies. L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

 

"Articolo 5

 

Clausola di salvaguardia di carattere generale

 

[...] Laddove l'Unione dovesse adottare una misura in base alle disposizioni di cui all'articolo 26 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 41 dell'ASA, quest'ultima è adottata in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 2, del presente regolamento, salvo diversamente indicato all'articolo 26 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 41 dell'ASA."

Emendamento  183

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 15 – punto -1 octies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 140/2008

Articolo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 octies. L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

 

"Articolo 6

 

Clausola di penuria

 

[...] Laddove l'Unione dovesse adottare una misura in base alle disposizioni di cui all'articolo 27 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 42 dell'ASA, quest'ultima è adottata in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 2 del presente regolamento."

Emendamento  184

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 15 – punto 1

Regolamento (CE) n. 140/2008

Articolo 7 – commi da 3 a 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione adotta tali misure secondo la procedura di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 2. In casi di urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 8 bis, paragrafo 3.

La Commissione adotta tali misure secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 1 bis. In casi di urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 8 bis, paragrafo 2 bis.

Motivazione

In caso di circostanze critiche ed eccezionali, la Commissione deve essere in grado di adottare misure immediate senza ritardi. Pertanto la procedura consultiva è la scelta giusta. In caso di urgenza, deve essere possibile adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili. Dati gli effetti di tali misure e la loro logica sequenziale in relazione all'adozione di misure di salvaguardia definitive, anche questa considerazione è valida.

Emendamento  185

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 15 – punto 3

Regolamento (CE) n. 140/2008

Articolo 8 bis – paragrafo -1 (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1. Ai fini degli articoli 2, 4 e 11, la Commissione è assistita dal comitato del codice doganale, istituito dall'articolo 248 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

Emendamento  186

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 15 – punto 3

Regolamento (CE) n. 140/2008

Articolo 8 bis – paragrafo -1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 bis. Ai fini dell'articolo 6, la Commissione è assistita dal comitato istituito dal regolamento (CEE) n. 1061/2009. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

Emendamento  187

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 15 – punto 3

Regolamento (CE) n. 140/2008

Articolo 8 bis – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Ai fini degli articoli 7 e 8, la Commissione è assistita dal comitato per le misure di salvaguardia istituito dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. […./2011].

1. Ai fini degli articoli 5, 7 e 8, la Commissione è assistita dal comitato per le misure di salvaguardia istituito dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

Emendamento  188

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 15 – punto 3

Regolamento (CE) n. 140/2008

Articolo 8 bis – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Emendamento  189

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 15 – punto 3

Regolamento (CE) n. 140/2008

Articolo 8 bis – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 4 dello stesso.

Emendamento  190

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 15 – punto 3

Regolamento (CE) n. 140/2008

Articolo 8 bis – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. Qualora il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine previsto per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza dei membri del comitato lo richieda..

Emendamento  191

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 15 – punto 3 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 140/2008

Articolo 11 – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. All'articolo 11, il terzo comma è sostituito dal seguente:

 

"La Commissione può decidere, in conformità della procedura consultiva di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 1 bis, del presente regolamento, di sospendere temporaneamente il trattamento preferenziale in questione per i prodotti a norma dell'articolo 31, paragrafo 4, dell'accordo interinale e, successivamente, dell'articolo 46, paragrafo 4, dell'ASA."

Motivazione

Poiché la sospensione del trattamento preferenziale in questione rappresenta solo una fase intermedia e la decisione finale è presa secondo la procedura d'esame, è opportuno applicare la procedura consultiva.

Emendamento  192

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 15 – punto 3 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 140/2008

Articolo 12

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 ter. L'articolo 12 è soppresso.

Motivazione

L'articolo 12, che attualmente recita "Comitato -- La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 248 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE. Il termine di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. -- 3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE. -- 4. Il comitato adotta il proprio regolamento" è integrato nell'articolo 8 bis, quale modificato.

Emendamento  193

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 16 – punto -1 (nuovo)

Regolamento (CE) n. 55/2008

Considerando 11

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1. Il considerando 11 è soppresso.

Motivazione

Il considerando 11, che attualmente recita: "Per definire il concetto di prodotti originari, certificati di origine e procedure di cooperazione amministrativa si applicheranno le relative disposizioni del titolo IV, capitolo 2, sezione 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario", è soppresso dal momento che viene coperto, nella sostanza, dal regolamento modificato.

Emendamento  194

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 16 – punto -1 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 55/2008

Considerando 12

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 bis. Il considerando 12 è soppresso.

Emendamento  195

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 16 – punto -1 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 55/2008

Considerando 13

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 ter. Il considerando 13 è sostituito dal seguente:

 

"(13) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione1.

 

______________

 

1GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13."

Emendamento  196

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 16 – punto -1 quater (nuovo)

Regolamento (CE) n. 55/2008

Considerando 13 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 quater. È inserito il considerando seguente:

 

"(13 bis) È opportuno ricorrere alla procedura consultiva per l'adozione di misure di vigilanza e provvisorie e per la sospensione provvisoria del trattamento preferenziale, dati gli effetti di tali misure e la loro logica sequenziale in relazione all'adozione di misure di salvaguardia definitive. Qualora un ritardo nell'imposizione di misure causi un danno che sarebbe difficile riparare, è necessario consentire alla Commissione di adottare misure provvisorie immediatamente applicabili."

Emendamento  197

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 16 – punto 1 quinquies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 55/2008

Articolo 3 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 quinquies. All'articolo 3, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

 

"3. Ferme restando le altre disposizioni del presente regolamento, in particolare l'articolo 10, qualora le importazioni di prodotti agricoli provochino serie perturbazioni dei mercati dell'Unione e dei loro meccanismi di regolazione, la Commissione può adottare provvedimenti appropriati mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 2."

Emendamento  198

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 16 – punto -1 sexies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 55/2008

Articolo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 sexies. L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

 

"Articolo 4

 

Applicazione dei contingenti tariffari per i prodotti lattiero-caseari

 

Le norme dettagliate per l'applicazione dei contingenti tariffari per i prodotti delle voci da 0401 a 0406 vengono stabilite dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 2."

Emendamento  199

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 16 – punto -1 septies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 55/2008

Articolo 7 – alinea

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 septies. All'articolo 7, l'alinea è sostituito dal seguente:

 

"La Commissione adotta, con la procedura d'esame di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 2, le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente regolamento diverse da quelle di cui all'articolo 4, in particolare:"

Emendamento  200

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 16 – punto -1 octies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 55/2008

Articolo 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 octies. L'articolo 8 è soppresso.

Emendamento  201

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 16 – punto 1 – lettera a

Regolamento (CE) n. 55/2008

Articolo 10 – paragrafo 1 – alinea

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Qualora la Commissione ritenga che sussistano sufficienti prove di frodi, irregolarità o sistematica negligenza da parte della Moldova nel rispettare o garantire il rispetto delle norme relative all'origine dei prodotti e delle procedure connesse, nonché nel fornire la collaborazione amministrativa di cui all'articolo 2, paragrafo 1, oppure sussistano prove sufficienti del mancato rispetto di qualsiasi altra condizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, tale istituzione ha la facoltà di adottare, secondo la procedura di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 2, provvedimenti di sospensione totale o parziale dei regimi preferenziali di cui al presente regolamento per un periodo non superiore a sei mesi, a condizione di:"

1. Qualora la Commissione ritenga che sussistano sufficienti prove di frodi, irregolarità o sistematica negligenza da parte della Moldova nel rispettare o garantire il rispetto delle norme relative all'origine dei prodotti e delle procedure connesse, nonché nel fornire la collaborazione amministrativa di cui all'articolo 2, paragrafo 1, oppure sussistano prove sufficienti del mancato rispetto di qualsiasi altra condizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, tale istituzione ha la facoltà di adottare, secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 1 ter, provvedimenti di sospensione totale o parziale dei regimi preferenziali di cui al presente regolamento per un periodo non superiore a sei mesi, a condizione di:"

Emendamento  202

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 16 – punto 1 – lettera b bis (nuova)

Regolamento (CE) n. 55/2008

Articolo 10 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

 

"3. Al termine del periodo di sospensione, la Commissione può decidere di porre fine alla misura di sospensione provvisoria […] oppure di prorogare la misura di sospensione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 2."

Motivazione

Poiché la sospensione del trattamento preferenziale in questione rappresenta solo una fase intermedia e la decisione finale è presa secondo la procedura d'esame, è opportuno applicare la procedura consultiva.

Emendamento  203

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 16 – punto 2 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 55/2008

Articolo 11 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. All'articolo 11, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

 

"5. L'inchiesta è completata entro sei mesi dalla pubblicazione dell'avviso di cui al paragrafo 2. La Commissione, in circostanze eccezionali, può prorogare tale periodo secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 2."

Emendamento  204

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 16 – punto 2 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 55/2008

Articolo 11 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 ter. All'articolo 11, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

 

"6. La Commissione adotta una decisione entro tre mesi, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 2. La decisione entra in vigore entro un mese dalla pubblicazione."

 

Emendamento  205

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 16 – punto 2 quater (nuovo)

Regolamento (CE) n. 55/2008

Articolo 11 – paragrafo 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 quater. All'articolo 11, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

 

"7. Qualora circostanze eccezionali che richiedono un'azione immediata rendano impossibile l'inchiesta, la Commissione [...] può applicare le misure preventive strettamente necessarie, secondo la procedura di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 2 bis."

Emendamento  206

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 16 – punto 3

Regolamento (CE) n. 55/2008

Articolo 11 bis – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Ai fini dell'articolo 11, la Commissione è assistita dal comitato per le misure di salvaguardia istituito dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. […./2011].

1. Ai fini dell'articolo 3, paragrafo 3, e degli articoli 12 e 11, la Commissione è assistita dal comitato per le misure di salvaguardia istituito dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

Emendamento  207

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 16 – punto 3

Regolamento (CE) n. 55/2008

Articolo 11 bis – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Ai fini dell'articolo 4, la Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 195 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

Emendamento  208

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 16 – punto 3

Regolamento (CE) n. 55/2008

Articolo 11 bis – paragrafo 1 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Emendamento  209

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 16 – punto 3

Regolamento (CE) n. 55/2008

Articolo 11 bis – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 4 dello stesso.

Emendamento  210

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 16 – punto 3

Regolamento (CE) n. 55/2008

Articolo 11 bis – paragrafo 2 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 ter. Qualora il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine previsto per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza dei membri del comitato lo richieda..

Emendamento  211

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 16 – punto 3 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 55/2008

Articolo 12 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. All'articolo 12, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

 

"Qualora la Moldova non ottemperi alle norme di origine o non fornisca la cooperazione amministrativa di cui all'articolo 2, per i summenzionati capitoli 17, 18, 19 e 21, ovvero qualora le importazioni di prodotti contemplati da tali capitoli che beneficiano di regimi preferenziali concessi ai sensi del presente regolamento superino in maniera considerevole i normali livelli di esportazione della Moldova, si adottano misure appropriate in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 2."

Emendamento  212

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 17 – punto -1 (nuovo)

Regolamento (CE) n. 594/2008

Considerando 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1. Il considerando 7 è soppresso.

Emendamento  213

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 17 – punto -1 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 594/2008

Considerando 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 bis. Il considerando 8 è sostituito dal seguente:

 

"(8) L'attuazione del presente regolamento presuppone condizioni uniformi per l'adozione di norme dettagliate relative all'attuazione di varie disposizioni dell'accordo di stabilizzazione e associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, firmato a Lussemburgo il 16 giugno 2008. Tali misure dovrebbero essere adottate dalla Commissione secondo il regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione1.

 

_______________

 

1GU L 55, del 28.2.2011, pag. 13."

Emendamento  214

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 17 – punto -1 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 594/2008

Considerando 8 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 ter. È inserito il considerando seguente:

 

"(8 bis) È opportuno ricorrere alla procedura consultiva per l'adozione di misure di vigilanza e provvisorie e per la sospensione provvisoria del trattamento preferenziale, dati gli effetti di tali misure e la loro logica sequenziale in relazione all'adozione di misure di salvaguardia definitive. Qualora un ritardo nell'imposizione di misure causi un danno che sarebbe difficile riparare, è necessario consentire alla Commissione di adottare misure provvisorie immediatamente applicabili."

Emendamento  215

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 17 – punto -1 quater (nuovo)

Regolamento (CE) n. 594/2008

Considerando 8 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 quater. È inserito il considerando seguente:

 

"(8 ter) Occorre che la Commissione adotti atti di esecuzione immediatamente applicabili qualora lo richiedano ragioni imperative di urgenza, in casi debitamente giustificati relativi a circostanze eccezionali e critiche sollevate ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 5, lettera b), e dell'articolo 25, paragrafo 4, dell'accordo interinale e, successivamente, dell'articolo 39, paragrafo 5, lettera b), e dell'articolo 40, paragrafo 4, dell'ASA."

Emendamento  216

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 17 – punto -1 quinquies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 594/2008

Considerando 8 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 quinquies. L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

 

"Articolo 2

 

Concessioni relative al pesce e ai prodotti della pesca

 

Le norme dettagliate per l'applicazione dell'articolo 13 dell'accordo interinale e, successivamente, dell'articolo 28 dell'ASA, riguardanti i contingenti tariffari per il pesce e i prodotti della pesca, sono adottate dalla Commissione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 2, del presente regolamento."

Emendamento  217

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 17 – punto -1 sexies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 594/2008

Articolo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 sexies. L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

 

"Articolo 4

 

Adeguamenti tecnici

 

Le modifiche e gli adeguamenti tecnici delle disposizioni adottate a norma del presente regolamento e resi necessari dalle modifiche apportate ai codici della nomenclatura combinata e alle suddivisioni della TARIC o derivanti dalla conclusione di nuovi accordi, accordi modificati, protocolli, scambi di lettere o altri atti tra l'Unione e la Bosnia-Erzegovina e che non comportano cambiamenti sostanziali, sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 2."

Emendamento  218

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 17 – punto 1 septies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 594/2008

Articolo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 septies. L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

 

"Articolo 5

 

Clausola di salvaguardia generale

 

[...] Laddove l'Unione dovesse adottare una misura di cui all'articolo 24 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 39 dell'ASA, quest'ultima è adottata secondo la procedura d'esame stabilita all'articolo 8 bis, paragrafo 2, del presente regolamento, salvo diversamente indicato all'articolo 24 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 39 dell'ASA."

Emendamento  219

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 17 – punto -1 octies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 594/2008

Articolo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 octies. L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

 

"Articolo 6

 

Clausola di penuria

 

[...] Laddove l'Unione dovesse adottare una misura di cui all'articolo 25 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 40 dell'ASA, quest'ultima è adottata secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 2 del presente regolamento."

Emendamento  220

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 17 – punto 1

Regolamento (CE) n. 594/2008

Articolo 7 – paragrafi 3-5

 

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione adotta tali misure secondo la procedura di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 2. In casi di urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 8 bis, paragrafo 3.

La Commissione adotta tali misure secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 1 bis. In casi di urgenza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 2 bis."

Motivazione

In caso di misure di salvaguardie provvisorie la Commissione deve essere in grado di adottare misure immediate senza ritardi. Pertanto la procedura consultiva è la scelta giusta. In caso di urgenza, deve essere possibile adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili. Dati gli effetti di tali misure e la loro logica sequenziale in relazione all'adozione di misure di salvaguardia definitive, anche questa considerazione è valida.

Emendamento  221

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 17 – punto 3

Regolamento (CE) n. 594/2008

Articolo 8 bis – paragrafo -1 (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1. Ai fini degli articoli 2, 4 e 11, la Commissione è assistita dal comitato del codice doganale, istituito dall'articolo 248 bis del regolamento (CE) n. 2913/92 . Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

Emendamento  222

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 17 – punto 3

Regolamento (CE) n. 594/2008

Articolo 8 bis – paragrafo -1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 bis. Ai fini dell'articolo 6, la Commissione è assistita dal comitato istituito dal regolamento (CE) n. 1061/2009. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

Emendamento  223

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 17 – punto 3

Regolamento (CE) n. 594/2008

Articolo 8 bis – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Ai fini degli articoli 7 e 8, la Commissione è assistita dal comitato per le misure di salvaguardia istituito dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. […./2011].

1. Ai fini degli articoli 5, 7 e 8, la Commissione è assistita dal comitato per le misure di salvaguardia istituito dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

Emendamento  224

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 17 – punto 3

Regolamento (CE) n. 594/2008

Articolo 8 bis – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Emendamento  225

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 17 – punto 3

Regolamento (CE) n. 594/2008

Articolo 8 bis – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 4 dello stesso.

Emendamento  226

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 17 – punto 3

Regolamento (CE) n. 594/2008

Articolo 8 bis – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. Qualora il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine previsto per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza dei membri del comitato lo richieda..

Emendamento  227

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 17 – punto 3 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 594/2008

Articolo 11 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. All'articolo 11, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

 

"La Commissione può decidere, secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 1 bis, del presente regolamento, di sospendere temporaneamente il trattamento preferenziale in questione per i prodotti conformemente all'articolo 29, paragrafo 4, dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 44, paragrafo 4, dell'ASA."

Motivazione

Poiché la sospensione del trattamento preferenziale in questione rappresenta solo una fase intermedia e la decisione finale è presa secondo la procedura d'esame, è opportuno applicare la procedura consultiva.

Emendamento  228

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 17 – punto 3 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 594/2008

Articolo 12

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 ter. L'articolo 12 è soppresso.

Motivazione

Il contenuto dell'articolo 12, che attualmente recita "Comitato -- La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 248 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. -- 3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE. -- 4. Il comitato adotta il proprio regolamento" è integrato nell'articolo 8 bis, quale modificato.

Emendamento  229

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 18 – frase introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Per quanto concerne il regolamento (CE) n. 732/2008, alla Commissione deve essere attribuito il potere di adottare le misure necessarie per l'esecuzione di tale regolamento a norma del regolamento (UE) n. [xxxx/2011] del [xx/yy/2011] del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

Per quanto concerne il regolamento (CE) n. 732/2008 è opportuno che, per modificarne l'allegato I, la Commissione sia autorizzata ad adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Per quanto concerne il regolamento (CE) n. 732/2008, alla Commissione deve essere attribuito il potere di adottare le misure necessarie per l'esecuzione di tale regolamento a norma del regolamento (UE) n. 182/2011 del 16 febbraio 2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

Emendamento  230

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 18 – punto -1 (nuovo)

Regolamento (CE) n. 732/2008

Considerando 24 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1. È inserito il considerando seguente:

 

"(24 bis) Al fine di adottare le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente regolamento, è opportuno che sia delegato alla Commissione il potere di adottare atti in conformità dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per concedere al paese richiedente il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo e modificare di conseguenza l'allegato I, adottare norme dettagliate per l'applicazione delle disposizioni riguardanti la riduzione dei dazi della tariffa doganale comune sui prodotti della voce tariffaria 1701, la sospensione dei dazi della tariffa doganale comune sui prodotti delle voci tariffarie da 1006 a 1701, la richiesta di licenze di importazione per le importazioni di prodotti della voce tariffaria 1701, la rimozione di un paese dal regime modificando l'allegato I e stabilire un periodo transitorio, sospendere il regime preferenziale di cui al presente regolamento, che revoca temporaneamente i regimi preferenziali nei confronti di tutti o di taluni prodotti originari di un paese beneficiario, e adottare le modifiche agli allegati. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nel preparare e redigere gli atti delegati, la Commissione provvede alla trasmissione parallela, tempestiva e adeguata dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio."

Emendamento  231

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 18 – punto -1 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 732/2008

Considerando 25

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 bis. Il considerando 25 è sostituito dal seguente:

 

"(25) La messa in atto del presente regolamento richiede condizioni uniformi per l'adozione di misure provvisorie e definitive, per l'istituzione di misure di vigilanza preventiva e per la chiusura di un'inchiesta senza adozione di misure. Tali misure dovrebbero essere adottate dalla Commissione in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione1."

 

______________

 

1GU L 55, del 28.2.2011, pag. 13."

Emendamento  232

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 18 – punto -1 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 732/2008

Considerando 25 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 ter. È inserito il considerando seguente:

 

"(25 bis) È opportuno che la procedura consultiva, congiuntamente con atti di esecuzione immediatamente applicabili, siano utilizzati per l'avvio e l'estensione di un'indagine, l'adozione della decisione di controllare e valutare la situazione nel paese beneficiario interessato per un periodo di sei mesi, se si ritiene che la revoca temporanea delle preferenze sia giustificata, e per l'adozione di misure provvisorie, dati gli effetti di tali misure e la loro logica sequenziale in relazione all'adozione di misure di salvaguardia definitive. Qualora un ritardo nell'imposizione di misure causi un danno che sarebbe difficile riparare, è necessario consentire alla Commissione di adottare misure provvisorie immediatamente applicabili."

Emendamento  233

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 18 – punto -1 quater (nuovo)

Regolamento (CE) n. 732/2008

Articolo 10

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 quater. L'articolo 10 è così modificato:

 

(a) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

 

"2. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 bis per decidere, dopo aver esaminato la domanda, se concedere al paese richiedente il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo e modificare di conseguenza l'allegato I.

 

Nel caso in cui un ritardo causi un danno che sarebbe difficile riparare e pertanto imperativi motivi di urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 27 ter si applica agli atti delegati adottati a norma del presente paragrafo."

 

(b) Il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

 

"5. La Commissione gestisce tutti i contatti con il paese richiedente per quanto concerne la domanda secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 27, paragrafo 5."

Motivazione

La decisione legislativa sui paesi che potranno beneficiare del regime SPG + viene delegata alla Commissione per motivi d'ordine pratico. Il legislatore deve comunque mantenere la facoltà di intervenire qualora non concordi con l'approccio della Commissione.

Emendamento  234

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 18 – punto -1 quinquies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 732/2008

Articolo 11

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 quinquies. L'articolo 11 è così modificato:

 

(a) Il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

 

"7. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 27 bis, al fine di stabilire norme dettagliate per l'applicazione delle disposizioni di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 del presente articolo.

 

Nel caso in cui un ritardo causi un danno che sarebbe difficile riparare e pertanto imperativi motivi di urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 27 ter si applica agli atti delegati adottati a norma del presente paragrafo."

 

(b) Il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

 

"8. I paesi che le Nazioni Unite escludono dall'elenco dei paesi meno sviluppati vengono esclusi dall'elenco dei beneficiari del regime. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 bis al fine di escludere un paese dal regime modificando l'allegato I e di fissare un periodo transitorio di almeno tre anni."

Emendamento  235

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 18 – punto 1 – lettera a

Regolamento (CE) n. 732/2008

Articolo 16 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. La Commissione può sospendere, secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 6, i regimi preferenziali previsti dal presente regolamento per tutti o alcuni prodotti originari di un determinato paese beneficiario qualora ritenga che esistano elementi di prova sufficienti a giustificare una revoca temporanea per i motivi di cui ai paragrafi 1 e 2, purché abbia anteriormente:"

3. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 27 bis per sospendere i regimi preferenziali previsti dal presente regolamento per tutti o alcuni prodotti originari di un determinato paese beneficiario qualora ritenga che esistano elementi di prova sufficienti a giustificare una revoca temporanea per i motivi di cui ai paragrafi 1 e 2, purché abbia anteriormente:

Emendamento  236

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 18 – punto 2 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 732/2008

Articolo 18 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis) All'articolo 18, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

 

"(6) L'inchiesta è completata entro un anno. La Commissione può prorogare tale periodo secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 27, paragrafo 5."

Emendamento  237

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 18 – punto 3 – lettera -a (nuova)

Regolamento (CE) n. 732/2008

Articolo 19 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-a) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

 

"La Commissione presenta al comitato di cui all'articolo 27, paragrafo 1, nonché al Parlamento europeo, una relazione sui risultati dell'inchiesta."

Emendamento  238

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 18 – punto 3 – lettera -a bis (nuova)

Regolamento (CE) n. 732/2008

Articolo 19 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-a bis) Il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

 

"2. Se ritiene che i risultati non giustifichino una revoca temporanea, la Commissione decide di chiudere l'inchiesta secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 27, paragrafo 5. In tal caso la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea annunciando la chiusura dell'inchiesta e presentando le proprie conclusioni principali."

Emendamento  239

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 18 – punto 3 – lettera a

Regolamento (CE) n. 732/2008

Articolo 19 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a) Al paragrafo 3, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

(a) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"La Commissione comunica al paese beneficiario interessato detta decisione e pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, annunciando la sua intenzione di revocare temporaneamente i regimi preferenziali applicabili nei confronti di tutti o di alcuni prodotti originari di un paese beneficiario, a meno che, prima della fine del suddetto periodo, il paese beneficiario interessato non si sia impegnato ad adottare le misure necessarie per conformarsi, entro un termine ragionevole, alle convenzioni di cui all'allegato III, parte A."

"Se ritiene che i risultati giustifichino la revoca temporanea per i motivi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), la Commissione decide, secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 27, paragrafo 5, di controllare e valutare la situazione nel paese beneficiario interessato per un periodo di sei mesi. La Commissione comunica al paese beneficiario interessato detta decisione e pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, annunciando la sua intenzione di revocare temporaneamente i regimi preferenziali applicabili nei confronti di tutti o di alcuni prodotti originari di un paese beneficiario, a meno che, prima della fine del suddetto periodo, il paese beneficiario interessato non si sia impegnato ad adottare le misure necessarie per conformarsi, entro un termine ragionevole, alle convenzioni di cui all'allegato III, parte A."

Emendamento  240

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 18 – punto 3 – lettera b

Regolamento (CE) n. 732/2008

Articolo 19 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Ove ritenga che sia necessaria una revoca temporanea, la Commissione decide secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 6. Nei casi di cui al paragrafo 3 la Commissione delibera al termine del periodo di cui a detto paragrafo.

4. "La Commissione ha il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 27 bis al fine di decidere in merito alla revoca temporanea. Nei casi di cui al paragrafo 3 la Commissione delibera al termine del periodo di cui a detto paragrafo."

Emendamento  241

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 18 – punto 3 – lettera c

Regolamento (CE) n. 732/2008

Articolo 19 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. L'eventuale decisione della Commissione di prevedere una revoca temporanea entra in vigore sei mesi dopo la data dell'adozione, a meno che la Commissione non stabilisca nel frattempo che i motivi che la giustificano non sussistono più."

5. L'eventuale adozione, da parte della Commissione, di un atto delegato per la revoca temporanea, entra in vigore sei mesi dopo la data dell'adozione, a meno che l'atto delegato non sia revocato o che la Commissione non stabilisca nel frattempo di ritirarlo poiché i motivi che lo giustificano non sussistono più.

Motivazione

Quanto all'introduzione degli atti delegati, è logico che la stessa procedura applicata per l'adozione dell'elenco originale dovrebbe valere anche per la revoca temporanea delle preferenze ad uno o più paesi. La decisione di revocare le preferenze completa l'atto principale allo stesso modo dell'elenco dei paesi che potranno beneficiare del regime SPG +.

Emendamento  242

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 18 – punto 4 – lettera a

Regolamento (CE) n. 732/2008

Articolo 20 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. L'inchiesta è completata entro sei mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al paragrafo 2. La Commissione, in circostanze eccezionali, può prorogare tale periodo secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 5.

5. L'inchiesta è completata entro sei mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al paragrafo 2. La Commissione, in circostanze eccezionali, può prorogare tale periodo secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 6.

Emendamento  243

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 18 – punto 4 – lettera c

Regolamento (CE) n. 732/2008

Articolo 20 – paragrafo 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

7. Qualora circostanze eccezionali che richiedono un'azione immediata rendano impossibile l'inchiesta, la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 7, può applicare tutte le misure preventive strettamente necessarie.

7. Qualora circostanze eccezionali che richiedono un'azione immediata rendano impossibile l'inchiesta, la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 7, può applicare tutte le misure provvisorie strettamente necessarie.

 

Quando l'intervento immediato della Commissione è richiesto da uno Stato membro e ove sussistano le condizioni di cui al paragrafo 1, la Commissione adotta una decisione entro i cinque giorni lavorativi seguenti il ricevimento della richiesta.

 

Le misure provvisorie non si applicano per più di duecento giorni.

 

Se le misure di salvaguardia provvisorie sono abrogate perché risulta dall'inchiesta che non sussistono le condizioni di cui al presente articolo, i dazi riscossi in applicazione di dette misure sono rimborsati d'ufficio.

Motivazione

L'articolo 20, paragrafo 7, è allineato all'articolo 16, paragrafo 6 (nuovo), del regolamento (CE) n. 260/2009 relativo al regime comune applicabile alle importazioni. Gli Stati membri devono poter richiedere una decisone immediate da parte della Commissione.

Emendamento  244

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 18 – punto 6

Regolamento (CE) n. 732/2008

Articolo 22 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

6. All'articolo 22, il paragrafo 2 è soppresso.

6. All'articolo 22, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

 

"2. Le misure di vigilanza preventiva sono adottate dalla Commissione secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 27, paragrafo 5."

Motivazione

È opportuno ricorrere alla procedura consultiva per l'adozione di misure di vigilanza, dati gli effetti di tali misure e la loro logica sequenziale in relazione all'istituzione di misure di salvaguardia definitive.

Emendamento  245

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 18 – punto 6 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 732/2008

Articolo 22 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 bis. È inserito l'articolo seguente:

 

"Articolo 22 bis

 

1. Se dai fatti appurati emerge che le condizioni di cui all'articolo 20 non sono soddisfatte, la Commissione adotta una decisione che chiude l'inchiesta procedendo in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 6.

 

2. La Commissione, tenendo debitamente conto della protezione delle informazioni di carattere riservato ai sensi dell'articolo 27 quater, presenta al Parlamento europeo una relazione contenente i risultati dell'inchiesta e le conclusioni motivate su tutte le questioni rilevanti di fatto e di diritto. La Commissione rende pubblica la relazione al più tardi sei mesi dopo averla presentata al Parlamento europeo."

Emendamento  246

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 18 – punto 6 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 732/2008

Articolo 25

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 ter. All'articolo 25, l'alinea è sostituita dalla seguente:

 

"La Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 bis per quanto riguarda l'adozione delle modifiche degli allegati rese necessarie:"

Motivazione

Una modifica degli allegati è evidentemente una "modifica" dell'atto di base. Il legislatore può scegliere se delegare il potere di apportare tali modifiche agli elementi non essenziali dell'atto di base.

Emendamento  247

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 18 – punto 7

Regolamento (CE) n. 732/2008

Articolo 27

 

Testo della Commissione

Emendamento

7. All'articolo 27 sono aggiunti i seguenti paragrafi 6 e 7:

7. L'articolo 27 è sostituito dal seguente:

 

"1. [...] La Commissione è assistita da un comitato delle preferenze generalizzate. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

 

[...]

 

5. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

6. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo [5] del regolamento (UE) n. [xxxx/2011].

6. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

7. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo [8] del regolamento (UE) n. [xxxx/2011] in combinato disposto con l'articolo [5] dello stesso."

7. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 4 dello stesso.

 

7 bis. Qualora il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine previsto per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza dei membri del comitato lo richieda."

Emendamento  248

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 18 – punto 7 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 732/2008

Articolo 27 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

7 bis. È inserito l'articolo seguente:

 

"Articolo 27 bis

 

Esercizio della delega

 

1. Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite dal presente articolo.

 

2. La delega di potere di cui all'articolo 10, paragrafo 2, all'articolo 11, paragrafi 7 e 8, all'articolo 16, paragrafo 3, all'articolo 19, paragrafi 4 e 5, nonché all'articolo 25, è conferita alla Commissione per un periodo di cinque anni. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di 5 anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

 

3. La delega di poteri di cui all'articolo 10, paragrafo 2, all'articolo 11, paragrafi 7 e 8, all'articolo 16, paragrafo 3, all'articolo 19, paragrafi 4 e 5, nonché all'articolo 25, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

 

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

 

5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, dell'articolo 11, paragrafi 7 e 8, dell'articolo 16, paragrafo 3, dell'articolo 19, paragrafi 4 e 5, nonché dell'articolo 25, entra in vigore soltanto se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio."

Emendamento  249

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 18 – punto 7 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 732/2008

Articolo 27 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

7 ter. È inserito l'articolo seguente:

 

"Articolo 27 ter

 

Procedura d'urgenza

 

1. Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

 

2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 27 bis, paragrafo 5. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni."

Emendamento  250

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 18 – punto 7 quater (nuovo)

Regolamento (CE) n. 732/2008

Articolo 27 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

7 quater. È inserito l'articolo seguente:

 

"Articolo 27 quater

 

Trattamento riservato

 

1. Le informazioni ricevute a norma del presente regolamento possono essere utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state richieste.

 

2. Le informazioni di carattere riservato o le informazioni fornite in via riservata ai sensi del presente regolamento non possono essere divulgate senza lo specifico consenso della parte che le ha fornite.

 

3. Ogni richiesta di trattamento riservato deve addurre le debite motivazioni. Tuttavia, qualora colui che fornisce l'informazione non voglia né renderla pubblica né autorizzarne la divulgazione in termini generali o in forma di riassunto e qualora la richiesta di trattamento riservato risulti non giustificata, si può non tener conto dell'informazione in questione.

 

4. Un'informazione è comunque considerata riservata se la sua divulgazione può avere conseguenze fortemente sfavorevoli per colui che l'ha fornita o che ne è la fonte.

 

5. I paragrafi da 1 a 4 non precludono alle autorità dell'Unione di fare riferimento a informazioni generali e, in particolare, ai motivi su cui si basano le decisioni adottate in forza del presente regolamento. Queste autorità, tuttavia, devono tener conto del legittimo interesse delle persone fisiche e giuridiche a che i loro segreti d'affari non siano divulgati."

Emendamento  251

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 18 – punto 7 quinquies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 732/2008

Articolo 27 quinquies (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

7 quinquies. È inserito l'articolo seguente:

 

"Articolo 27 quinquies

 

Relazione

 

1. La Commissione presenta al Parlamento europeo una relazione annuale sull'applicazione e l'attuazione del presente regolamento. La relazione copre tutti i regimi preferenziali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, contiene informazioni sulle attività dei vari organi responsabili del controllo dell'attuazione del regolamento e del rispetto degli obblighi da esso derivanti, compresi quelli concernenti gli ostacoli al commercio, e presenta una sintesi delle statistiche e dell'evoluzione del commercio con i paesi e i territori beneficiari.

 

2. Il comitato delle preferenze generalizzate e il Parlamento europeo esaminano, sulla base della relazione, gli effetti del sistema. Il Parlamento europeo può invitare la Commissione a una riunione ad hoc della propria commissione competente per presentare e illustrare le questioni connesse con l'applicazione dell'accordo.

 

3. La Commissione rende pubblica la relazione al massimo sei mesi dopo averla presentata al comitato delle preferenze generalizzate e al Parlamento europeo."

Motivazione

È assolutamente necessario informare il Parlamento europeo e l'opinione pubblica di tutti gli aspetti delle relazioni commerciali dell'UE. In particolare quando si tratta della concessione di preferenze commerciali nel quadro dei regimi SPG, SPG+ ed EBA, è importante per il Parlamento europeo come anche per l'opinione pubblica e le parti interessate essere ben informati riguardo a tutte le misure istituite.

Emendamento  252

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 19 – punto -1 (nuovo)

Regolamento (CE) n. 597/2009

Considerando 16

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1. Il considerando 16 è sostituito dal seguente:

 

"(16) È necessario prevedere che i procedimenti si concludano – con o senza l'istituzione di misure definitive – normalmente entro undici mesi e comunque non oltre dodici mesi a decorrere dall'inizio dell'inchiesta. Soltanto se gli Stati membri segnalano alla Commissione di prevedere un'accesa controversia nel processo decisionale con la necessità di presentare un progetto di atto di esecuzione all'istanza di appello ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, è opportuno che la Commissione possa decidere di prorogare il termine per un periodo comunque non superiore a tredici mesi."

Motivazione

Il progetto di atto di esecuzione può essere presentato all'organo d'appello dopo un voto negativo a maggioranza qualificata in commissione d'esame (cfr. articolo 5, paragrafo 3 del regolamento di comitatologia) o qualora non vi sia un parere ma una maggioranza semplice contraria in commissione d'esame (cfr. articolo 5, paragrafo 5 del regolamento di comitatologia). Il riferimento di cui sopra all'articolo 5 sarebbe quindi più ampio e potrebbe comprendere entrambe le situazioni.

Emendamento  253

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 19 – punto -1 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 597/2009

Considerando 26

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 bis. Il considerando 26 è soppresso.

Emendamento  254

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 19 – punto -1 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 597/2009

Considerando 26 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 ter. È inserito il considerando seguente:

 

"(26 bis) La messa in atto del presente regolamento richiede condizioni uniformi per l'adozione di misure provvisorie e definitive, e per la chiusura di un'inchiesta senza adozione di misure. Tali misure dovrebbero essere adottate dalla Commissione in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione1."

 

_______________

 

1GU L 55, del 28.2.2011, pag. 13."

Emendamento  255

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 19 – punto -1 quater (nuovo)

Regolamento (CE) n. 597/2009

Considerando 26 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 quater. È inserito il considerando seguente:

 

"(26 ter) È opportuno ricorrere alla procedura consultiva per l'adozione di misure provvisorie e per la chiusura di un'inchiesta, dati gli effetti di tali misure e la loro logica sequenziale in relazione all'istituzione di misure definitive. Qualora un ritardo nell'imposizione di misure causi un danno che sarebbe difficile riparare, è necessario consentire alla Commissione di adottare misure provvisorie immediatamente applicabili."

Emendamento  256

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 19 – punto -1 quinquies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 597/2009

Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 quinquies. All'articolo 10, paragrafo 1, il comma 2 è sostituito dal seguente:

 

"La denuncia può essere introdotta presso la Commissione o presso uno Stato membro che la fa pervenire alla Commissione. La Commissione invia agli Stati membri copia di ogni denuncia ricevuta. La denuncia si considera presentata il primo giorno lavorativo successivo alla consegna alla Commissione per posta raccomandata oppure al rilascio di una ricevuta da parte della Commissione. Prima di aprire un procedimento la Commissione informa gli Stati membri e dà loro l'opportunità di comunicare le loro osservazioni."

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero essere consultati in una fase precoce del procedimento per assicurare progressi rapidi e ragionevoli del procedimento d'esame per la decisione finale. La Commissione deve fare del proprio meglio per eliminare tutti gli ostacoli che possano verosimilmente intralciare una decisione in commissione d'esame.

Emendamento  257

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 19 – punto 2

Regolamento (CE) n. 597/2009

Articolo 11 – paragrafo 9

 

Testo della Commissione

Emendamento

9. Per i procedimenti avviati a norma dell'articolo 10, paragrafo 11, l'inchiesta viene conclusa, ove possibile, entro un anno. In ogni caso, tali inchieste si concludono entro tredici mesi dall'inizio, conformemente alle conclusioni raggiunte a norma dell'articolo 13 per gli impegni o dell'articolo 15 per i provvedimenti definitivi. In casi eccezionali, tenuto conto della complessità dell'inchiesta, la Commissione può decidere, entro otto mesi dall'apertura dell'inchiesta, di prorogare tale termine per un periodo comunque non superiore a diciotto mesi.

9. Per i procedimenti avviati a norma dell'articolo 10, paragrafo 11, l'inchiesta viene conclusa, ove possibile, entro 11 mesi. In ogni caso, tali inchieste si concludono entro dodici mesi dall'inizio, conformemente alle conclusioni raggiunte a norma dell'articolo 13 per gli impegni o dell'articolo 15 per i provvedimenti definitivi.

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero essere consultati in una fase precoce del procedimento per assicurare progressi rapidi e ragionevoli del procedimento d'esame per la decisione finale. La Commissione deve fare del proprio meglio per eliminare tutti gli ostacoli che possano verosimilmente intralciare una decisione in commissione d'esame.

Emendamento  258

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 19 – punto 2 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 597/2009

Articolo 11 – paragrafo 9 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. All'articolo 11 è inserito il paragrafo seguente:

 

"9 bis. Entro sette mesi e mezzo dall'apertura dell'inchiesta, la Commissione consulta gli Stati membri sulla base delle risultanze della stessa. Nell'ambito di tale consultazione, gli Stati membri segnalano alla Commissione se prevedono un'accesa controversia nel processo decisionale ai sensi degli articoli 14 e 15 per l'azione definitiva potenzialmente in grado di attivare la procedura di appello di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 182/2011. In tal caso la Commissione può decidere, entro otto mesi dall'apertura dell'inchiesta, di prorogare il termine di cui al paragrafo 9 per un periodo comunque non superiore a tredici mesi. La Commissione rende pubblica tale decisione.

Motivazione

Il progetto di atto di esecuzione può essere presentato all'organo d'appello dopo un voto negativo a maggioranza qualificata in commissione d'esame (cfr. articolo 5, paragrafo 3 del regolamento di comitatologia) o qualora non vi sia un parere ma una maggioranza semplice contraria in commissione d'esame (cfr. articolo 5, paragrafo 5 del regolamento di comitatologia). Il riferimento di cui sopra all'articolo 5 sarebbe quindi più ampio e potrebbe comprendere entrambe le situazioni.

Emendamento  259

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 19 – punto 3 – lettera a

Regolamento (CE) n. 597/2009

Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

I dazi provvisori vengono imposti non prima di sessanta giorni dalla data di inizio del procedimento e non oltre nove mesi a decorrere dalla data di inizio del procedimento. In casi eccezionali, tenuto conto della complessità dell'inchiesta, la Commissione può decidere, entro otto mesi dall'apertura dell'inchiesta, di prorogare tale termine per un periodo comunque non superiore a dodici mesi.

I dazi provvisori vengono imposti non prima di sessanta giorni dalla data di inizio del procedimento e non oltre otto mesi a decorrere dalla data di inizio del procedimento. Qualora gli Stati membri segnalino alla Commissione, a norma dell'articolo 11, paragrafo 9 bis, che prevedono un'accesa controversia nel processo decisionale ai sensi degli articoli 14 e 15 per l'azione definitiva potenzialmente in grado di attivare la procedura di appello di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 182/2011, la Commissione può decidere, entro otto mesi dall'apertura dell'inchiesta, di prorogare tale termine per un periodo comunque non superiore a nove mesi.

Motivazione

Il progetto di atto di esecuzione può essere presentato all'organo d'appello dopo un voto negativo a maggioranza qualificata in commissione d'esame (cfr. articolo 5, paragrafo 3 del regolamento di comitatologia) o qualora non vi sia un parere ma una maggioranza semplice contraria in commissione d'esame (cfr. articolo 5, paragrafo 5 del regolamento di comitatologia). Il riferimento di cui sopra all'articolo 5 sarebbe quindi più ampio e potrebbe comprendere entrambe le situazioni.

Emendamento  260

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 19 – punto 4 – lettera b

Regolamento (CE) n. 597/2009

Articolo 13 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. In caso di accettazione degli impegni, l'inchiesta è chiusa. La Commissione chiude l'inchiesta secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

5. In caso di accettazione degli impegni, l'inchiesta è chiusa. La Commissione chiude l'inchiesta secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 25, paragrafo 2. Il presidente può ottenere il parere del comitato con la procedura scritta di cui all'articolo 15, paragrafo 5.

Emendamento  261

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 19 – punto 5

Regolamento (CE) n. 597/2009

Articolo 14 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

"Qualora non si ritengano necessarie misure di difesa, l'inchiesta o i procedimenti sono chiusi. La Commissione chiude l'inchiesta secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

"Qualora non si ritengano necessarie misure di difesa, l'inchiesta o i procedimenti sono chiusi. La Commissione chiude l'inchiesta secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 25, paragrafo 1 bis. Il presidente può ottenere il parere del comitato con la procedura scritta di cui all'articolo 15, paragrafo 5.

Motivazione

Poiché pare che in pratica non si siano mai verificati problemi con la chiusura di un procedimento, la procedura consultiva sembra essere la scelta più opportuna.

Emendamento  262

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 19 – punto 10 – lettera a

Regolamento (CE) n. 597/2009

Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

I riesami effettuati a norma degli articoli 18 e 19 si svolgono rapidamente e si concludono di norma entro dodici mesi dalla data di inizio. Ad ogni modo, i riesami a norma degli articoli 18 e 19 sono conclusi entro quindici mesi dalla loro apertura. In casi eccezionali, tenuto conto della complessità dell'inchiesta, la Commissione può decidere, entro nove mesi dall'apertura dell'inchiesta, di prorogare tale termine per un periodo comunque non superiore a diciotto mesi.

"I riesami effettuati a norma degli articoli 18 e 19 si svolgono rapidamente e si concludono di norma entro undici mesi dalla data di inizio. Ad ogni modo, i riesami a norma degli articoli 18 e 19 sono conclusi entro quattordici mesi dalla loro apertura. Entro sette mesi e mezzo dall'apertura dell'inchiesta ai sensi dell'articolo 11 la Commissione consulta gli Stati membri sulla base delle conclusioni dell'inchiesta. In questa consultazione, gli Stati membri indicano alla Commissione se prevedono una profonda controversia nel processo decisionale ai sensi degli articoli 14 e 15 per l'azione definitiva che potrebbe attivare la procedura d'appello di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 182/2011. In tal caso, la Commissione può decidere, entro otto mesi dall'apertura dell'inchiesta, di prorogare il termine per un periodo comunque non superiore a quindici mesi. La Commissione rende pubblica tale decisione.

Motivazione

Il progetto di atto di esecuzione può essere presentato all'organo d'appello dopo un voto negativo a maggioranza qualificata in commissione d'esame (cfr. articolo 5, paragrafo 3 del regolamento di comitatologia) o qualora non vi sia un parere ma una maggioranza semplice contraria in commissione d'esame (cfr. articolo 5, paragrafo 5 del regolamento di comitatologia). Il riferimento di cui sopra all'articolo 5 sarebbe quindi più ampio e potrebbe comprendere entrambe le situazioni.

Emendamento  263

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 19 – punto 10 – lettera c

Regolamento (CE) n. 597/2009

Articolo 22 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. La Commissione avvia i riesami a norma degli articoli 18, 19 e 20.

2. La Commissione avvia i riesami a norma degli articoli 18, 19 e 20. Prima di aprire un procedimento la Commissione informa gli Stati membri e dà loro l'opportunità di comunicare le loro osservazioni.

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero essere consultati in una fase precoce del procedimento per assicurare progressi rapidi e ragionevoli del procedimento d'esame per la decisione finale. La Commissione deve fare del proprio meglio per eliminare tutti gli ostacoli che possano verosimilmente intralciare una decisione in commissione d'esame.

Emendamento  264

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 19 – punto 12 – lettera a

Regolamento (CE) n. 597/2009

Articolo 24 – paragrafo 4 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Nell'interesse dell'Unione, le misure istituite a norma del presente regolamento possono essere sospese per un periodo di nove mesi, con decisione della Commissione. La sospensione può essere prorogata per un periodo ulteriore non superiore ad un anno dalla Commissione, che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

4. Nell'interesse dell'Unione, le misure istituite a norma del presente regolamento possono essere sospese per un periodo di nove mesi, con decisione della Commissione. La sospensione può essere prorogata per un periodo ulteriore non superiore ad un anno dalla Commissione, che delibera secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 25, paragrafo 1 bis.

Motivazione

Poiché la sospensione di una misura istituita rappresenta solo una fase intermedia e la decisione finale è presa secondo la procedura d'esame, è opportuno applicare la procedura consultiva.

Emendamento  265

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 19 – punto 13

Regolamento (CE) n. 597/2009

Articolo 25 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011. Il comitato consultivo esprime il proprio parere entro un mese dalla data di consultazione. Possono essere proposte modifiche al più tardi tre giorni prima della riunione del comitato.

Emendamento  266

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 19 – punto 13

Regolamento (CE) n. 597/2009

Articolo 25 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo [5] del regolamento (UE) n. [xxxx/2011].

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Il comitato d'esame esprime il proprio parere entro un mese dalla data di consultazione. Possono essere proposte modifiche al più tardi tre giorni prima della riunione del comitato.

Emendamento  267

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 19 – punto 13

Regolamento (CE) n. 597/2009

Articolo 25 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo [8] del regolamento (UE) n. [xxxx/2011] in combinato disposto con l'articolo [5] dello stesso.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 4 dello stesso.

Emendamento  268

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 19 – punto 13

Regolamento (CE) n. 597/2009

Articolo 25 – paragrafo 4 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis. Qualora un progetto di atto di esecuzione sia presentato al comitato di appello a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 182/2011, detto comitato esprime il suo parere entro un mese dalla data della presentazione. Possono essere proposte modifiche al più tardi tre giorni prima della riunione del comitato.

Motivazione

Considerati i tempi stretti che caratterizzano le procedure, occorre garantire che i comitati consultivo e d'esame nonché il comitato di appello esprimano il proprio parere senza ritardi. Non ci si può permettere di perdere del tempo. Per la stessa ragione, occorre imporre agli Stati membri una rigorosa disciplina per quanto riguarda eventuali modifiche.

Emendamento  269

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 19 – punto 13

Regolamento (CE) n. 597/2009

Articolo 25 – comma 4 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 ter. Qualora il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine previsto per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza dei membri del comitato lo richieda..

Emendamento  270

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 19 – punto 16 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 597/2009

Articolo 33 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

16 bis. È inserito l'articolo seguente:

 

"Articolo 33 bis

 

Relazione

 

1. La Commissione presenta al Parlamento europeo una relazione annuale sull'applicazione e l'attuazione del presente regolamento. La relazione contiene informazioni sull'applicazione delle misure provvisorie e definitive, l'istituzione di misure di vigilanza preventiva, la chiusura delle inchieste senza adozione di misure, i riesami e le visite di verifica, nonché le attività dei vari organi responsabili del controllo dell'attuazione del regolamento e del rispetto degli obblighi da esso derivanti.

 

2. Il Parlamento europeo può, entro un mese dalla presentazione della relazione da parte della Commissione, invitare quest'ultima a una riunione ad hoc della propria commissione competente per presentare e illustrare le questioni connesse con l'attuazione del regolamento.

 

3. La Commissione rende pubblica la relazione al più tardi sei mesi dopo averla presentata al Parlamento europeo."

Motivazione

È assolutamente necessario informare il Parlamento europeo e l'opinione pubblica di tutti gli aspetti delle relazioni commerciali dell'UE. In particolare quando si tratta di strumenti di difesa commerciali, è importante per il Parlamento europeo come anche per l'opinione pubblica e le parti interessate essere ben informati riguardo a tutte le misure istituite.

Emendamento  271

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 20 – punto -1 (nuovo)

Regolamento (CE) n. 260/2009

Considerando 11

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1. Il considerando 11 è sostituito dal seguente:

 

"(11) La messa in atto del presente regolamento richiede condizioni uniformi per l'adozione di misure di salvaguardia provvisorie e definitive, e per l'istituzione di misure di vigilanza preventiva. Tali misure dovrebbero essere adottate dalla Commissione in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione1."

 

______________

 

1GU L 55, del 28.2.2011, pag. 13."

Emendamento  272

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 20 – punto 1 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 260/2009

Considerando 11 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 bis. È inserito il considerando seguente:

 

"(11 bis) È opportuno ricorrere alla procedura consultiva per l'adozione di misure di vigilanza e provvisorie, dati gli effetti di tali misure e la loro logica sequenziale in relazione all'istituzione di misure di salvaguardia definitive. Qualora un ritardo nell'imposizione di misure causi un danno che sarebbe difficile riparare, è necessario consentire alla Commissione di adottare misure provvisorie immediatamente applicabili."

Emendamento  273

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 20 – punto 2

Regolamento (CE) n. 260/2009

Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Emendamento  274

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 20 – punto 2

Regolamento (CE) n. 260/2009

Articolo 4 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo [8] del regolamento (UE) n. [xxxx/2011] in combinato disposto con l'articolo [5] dello stesso.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 4 dello stesso.

Emendamento  275

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 20 – punto 2

Regolamento (CE) n. 260/2009

Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. Qualora il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine previsto per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza dei membri del comitato lo richieda..

Emendamento  276

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 20 – punto 6

Regolamento (CE) n. 260/2009

Articolo 11 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. La decisione di imporre la vigilanza è adottata dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 6."

2. La decisione di imporre la vigilanza è adottata dalla Commissione mediante atti di esecuzione secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 4, paragrafo 1 bis."

Motivazione

È opportuno ricorrere alla procedura consultiva per l'adozione di misure di vigilanza, dati gli effetti di tali misure e la loro logica sequenziale in relazione all'istituzione di misure di salvaguardia definitive.

Emendamento  277

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 20 – punto 8

Regolamento (CE) n. 260/2009

Articolo 16 – paragrafi 6 e 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

6. Qualora l'intervento della Commissione sia stato richiesto da uno Stato membro, la Commissione, che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 2, si pronuncia entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui ha ricevuto la richiesta. In casi di urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 3.

6. Qualora l'intervento della Commissione sia stato richiesto da uno Stato membro, la Commissione, che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 3, si pronuncia entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui ha ricevuto la richiesta.

Motivazione

A norma dell'articolo 16, paragrafo 1, la Commissione abbrevia il periodo di validità dei documenti di vigilanza o modifica il regime d'importazione del prodotto in questione in base al proprio calendario. Qualora l'intervento della Commissione sia stato richiesto da uno Stato membro, la Commissione deve agire entro cinque giorni lavorativi. Ciò è possibile unicamente se essa adotta un atto di esecuzione immediatamente applicabile a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Emendamento  278

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 20 – punto 11

Regolamento (CE) n. 260/2009

Articolo 23

 

Testo della Commissione

Emendamento

Quando gli interessi dell'Unione lo richiedono, la Commissione, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 2, può adottare le misure appropriate per consentire l'esercizio dei diritti o l'adempimento degli obblighi dell'Unione o di tutti i suoi Stati membri sul piano internazionale, in particolare in materia di commercio dei prodotti di base.

Quando gli interessi dell'Unione lo richiedono, la Commissione, deliberando secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 4, paragrafo 2, può adottare le misure appropriate di esecuzione degli atti legislativi che non comportino cambiamenti sostanziali, per consentire l'esercizio dei diritti o l'adempimento degli obblighi dell'Unione o di tutti i suoi Stati membri sul piano internazionale, in particolare in materia di commercio dei prodotti di base.

Emendamento  279

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 20 – punto 11 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 260/2009

Articolo 23 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

11 bis. È inserito l'articolo seguente:

 

"Articolo 23 bis

 

Relazione

 

1. La Commissione presenta al Parlamento europeo una relazione annuale sull'applicazione e l'attuazione del presente regolamento. La relazione contiene informazioni sull'applicazione delle misure provvisorie e definitive, delle misure di vigilanza preventiva, delle misure di vigilanza e di salvaguardia regionale, sulla chiusura delle inchieste senza adozione di misure e sulle attività dei vari organi responsabili del controllo dell'attuazione del regolamento e del rispetto degli obblighi da esso derivanti.

 

2. Il Parlamento europeo può, entro un mese dalla presentazione della relazione da parte della Commissione, invitare quest'ultima a una riunione ad hoc della propria commissione competente per presentare e illustrare le questioni connesse con l'attuazione del regolamento.

 

3. La Commissione rende pubblica la relazione al più tardi sei mesi dopo averla presentata al Parlamento europeo."

Motivazione

È assolutamente necessario informare il Parlamento europeo e l'opinione pubblica di tutti gli aspetti delle relazioni commerciali dell'UE. In particolare quando si tratta di strumenti di difesa commerciali, è importante per il Parlamento europeo come anche per l'opinione pubblica e le parti interessate essere ben informati riguardo a tutte le misure istituite.

Emendamento  280

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 21 – punto -1 (nuovo)

Regolamento (CE) n. 625/2009

Considerando 10

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1. Il considerando (10) è sostituito dal seguente:

 

"(10) La messa in atto del presente regolamento richiede condizioni uniformi per l'adozione di misure di salvaguardia provvisorie e definitive, e per l'istituzione di misure di vigilanza preventiva. Tali misure dovrebbero essere adottate dalla Commissione in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione1."

 

_______________

 

1GU L 55, del 28.2.2011, pag. 13."

Emendamento  281

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 21 – punto -1 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 625/2009

Considerando 10 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 bis. È inserito il considerando seguente:

 

"(10 bis) È opportuno ricorrere alla procedura consultiva per l'adozione di misure di vigilanza e provvisorie, dati gli effetti di tali misure e la loro logica sequenziale in relazione all'istituzione di misure di salvaguardia definitive. Qualora un ritardo nell'imposizione di misure causi un danno che sarebbe difficile riparare, è necessario consentire alla Commissione di adottare misure provvisorie immediatamente applicabili."

Emendamento  282

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 21 – punto 2

Regolamento (CE) n. 625/2009

Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Emendamento  283

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 21 – punto 2

Regolamento (CE) n. 625/2009

Articolo 4 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo [8] del regolamento (UE) n. [xxxx/2011] in combinato disposto con l'articolo [5] dello stesso.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 4 dello stesso.

Emendamento  284

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 21 – punto 2

Regolamento (CE) n. 625/2009

Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. Qualora il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine previsto per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza dei membri del comitato lo richieda..

Emendamento  285

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 21 – punto 5 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 625/2009

Articolo 9 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis. All'articolo 9 è inserito il paragrafo seguente:

 

"1 bis. Le decisioni di cui al paragrafo 1 sono adottate dalla Commissione mediante atti delegati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 4, paragrafo 1 bis."

Motivazione

Quando adotta misure di vigilanza la Commissione dovrebbe informare gli Stati membri e chiedere il loro parere. A tal fine è opportuno ricorrere alla procedura consultiva, dati gli effetti di tali misure e la loro logica sequenziale in relazione all'istituzione di misure di salvaguardia definitive.

Emendamento  286

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 21 – punto 5 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 625/2009

Articolo 11 – secondo trattino

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 ter. All'articolo 11, il secondo trattino è sostituito dal seguente:

 

"– subordinare il rilascio del documento a determinate condizioni e, in via eccezionale, all'inserimento di una clausola di revoca […]."

Emendamento  287

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 21 – punto 6

Regolamento (CE) n. 625/2009

Articolo 12

 

Testo della Commissione

Emendamento

Qualora le importazioni di un prodotto non siano assoggettate a vigilanza preventiva dell'Unione, la Commissione può disporre, conformemente all'articolo 17, una vigilanza limitata alle importazioni in una o più regioni dell'Unione."

Qualora le importazioni di un prodotto non siano assoggettate a vigilanza preventiva dell'Unione, la Commissione può disporre, mediante atti di esecuzione secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 4, paragrafo 1 bis, e, conformemente all'articolo 17, una vigilanza limitata alle importazioni in una o più regioni dell'Unione."

Motivazione

È opportuno ricorrere alla procedura consultiva per l'adozione di misure di vigilanza, dati gli effetti di tali misure e la loro logica sequenziale in relazione all'istituzione di misure di salvaguardia definitive.

Emendamento  288

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 21 – punto 7 – lettera b (nuova)

Regolamento (CE) n. 625/2009

Articolo 15 – paragrafi 4-6

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Qualora l'intervento della Commissione sia stato richiesto da uno Stato membro, la Commissione, che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 2, si pronuncia entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data alla quale ha ricevuto la richiesta. In casi di urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 3.

4. Qualora l'intervento della Commissione sia stato richiesto da uno Stato membro, la Commissione, che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 3, si pronuncia entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data alla quale ha ricevuto la richiesta.

Motivazione

A norma dell'articolo 15, paragrafo 1, la Commissione modifica il regime d'importazione per un prodotto in base al proprio calendario. Qualora l'intervento della Commissione sia stato richiesto da uno Stato membro, la Commissione deve agire entro cinque giorni lavorativi. Ciò è possibile unicamente se essa adotta un atto di esecuzione immediatamente applicabile a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Emendamento  289

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 21 – punto 8

Regolamento (CE) n. 625/2009

Articolo 16 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 2, può adottare misure appropriate, in particolare nella situazione prevista all'articolo 15, paragrafo 1."

1. La Commissione, deliberando secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 4, paragrafo 2, può adottare misure di salvaguardia appropriate, in particolare nella procedura d'esame di cui all'articolo 4, paragrafo 2."

Emendamento  290

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 21 – punto 8 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 625/2009

Articolo 18 – paragrafo 1 – alinea

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

8 bis. All'articolo 18, paragrafo 1, l'alinea è sostituito dal seguente:

 

"1. Durante il periodo d'applicazione di qualsiasi misura di vigilanza o di salvaguardia istituita conformemente ai capi IV e V, su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione, si procede a consultazioni in seno al comitato di cui all'articolo 4, paragrafo 1. Le consultazioni hanno lo scopo di:"

Emendamento  291

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 21 – punto 9 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 625/2009

Articolo 19 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

9 bis. È inserito l'articolo seguente:

 

“Articolo 19 bis

 

Relazione

 

1. La Commissione presenta al Parlamento europeo una relazione annuale sull'applicazione e l'attuazione del presente regolamento. La relazione contiene informazioni sull'applicazione delle misure provvisorie e definitive, delle misure di vigilanza preventiva, delle misure di vigilanza e di salvaguardia regionale, e sulle attività dei vari organi responsabili del controllo dell'attuazione del regolamento e del rispetto degli obblighi da esso derivanti.

 

2. Il Parlamento europeo può, entro un mese dalla presentazione della relazione da parte della Commissione, invitare quest'ultima a una riunione ad hoc della propria commissione competente per presentare e illustrare le questioni connesse con l'attuazione del regolamento.

 

3. La Commissione rende pubblica la relazione al più tardi sei mesi dopo averla presentata al Parlamento europeo."

Motivazione

È assolutamente necessario informare il Parlamento europeo e l'opinione pubblica di tutti gli aspetti delle relazioni commerciali dell'UE.

Emendamento  292

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 22 – punto -1 (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1061/2009

Considerando 11 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1. È inserito il considerando seguente:

 

"(11 bis) La messa in atto del presente regolamento richiede condizioni uniformi per l'adozione di misure di salvaguardia al fine di prevenire una situazione critica dovuta a una penuria di prodotti essenziali o di porvi rimedio, e al fine di subordinare l'esportazione di un prodotto alla presentazione di un'autorizzazione di esportazione. Tali misure dovrebbero essere adottate dalla Commissione in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione1."

 

_______________

 

1GU L 55, del 28.2.2011, pag. 13."

Emendamento  293

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 22 – punto 2

Regolamento (CE) n. 1061/2009

Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. Qualora il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine previsto per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza dei membri del comitato lo richieda..

Emendamento  294

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 22 – punto 3 – lettera a bis (nuova)

Regolamento (CE) n. 1061/2009

Articolo 6 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a bis) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

 

"2. Le misure adottate vengono comunicate al Parlamento europeo, al Consiglio e agli Stati membri; esse sono di immediata applicazione."

Emendamento  295

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 22 – punto 5 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1061/2009

Articolo 9 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis. All'articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

 

"Per i prodotti di cui all'allegato I fino all'adozione, da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, delle misure idonee derivanti dagli impegni internazionali assunti dall'Unione o da tutti gli Stati membri, questi sono autorizzati ad applicare, fatte salve le regole adottate in materia dall'Unione, i meccanismi di crisi relativi ad un obbligo di ripartizione nei confronti dei paesi terzi, conformemente agli impegni internazionali da essi assunti anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento."

Emendamento  296

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 22 – punto 5 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1061/2009

Articolo 9 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 ter. È inserito l'articolo seguente:

 

"Articolo 9 bis

 

Relazione

 

1. La Commissione presenta al Parlamento europeo una relazione annuale sull'applicazione e l'attuazione del presente regolamento. La relazione contiene informazioni sull'applicazione delle misure di salvaguardia e le attività dei vari organi responsabili del controllo dell'attuazione del regolamento e del rispetto degli obblighi da esso derivanti.

 

2. Il Parlamento europeo può, entro un mese dalla presentazione della relazione da parte della Commissione, invitare quest'ultima a una riunione ad hoc della propria commissione competente per presentare e illustrare le questioni connesse con l'attuazione del regolamento.

 

3. La Commissione rende pubblica la relazione al più tardi sei mesi dopo averla presentata al Parlamento europeo."

Motivazione

È assolutamente necessario informare il Parlamento europeo e l'opinione pubblica di tutti gli aspetti delle relazioni commerciali dell'UE.

Emendamento  297

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 23

Testo della Commissione

Emendamento

23. Regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea

soppresso

Per quanto concerne il regolamento (CE) n. 1215/2009, alla Commissione deve essere attribuito il potere di adottare le misure necessarie per l'esecuzione di tale regolamento a norma del regolamento (UE) n. [xxxx/2011] del [xx/yy/2011] del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

 

Pertanto il regolamento (CE) n. 1215/2009 è così modificato:

 

1. L'articolo 2 è così modificato:

 

(a) Al paragrafo 2, il secondo comma è soppresso;

 

(b) È aggiunto il seguente paragrafo 3:

 

"3. In caso di mancata osservanza delle condizioni di cui al paragrafo 1 o 2, i vantaggi concessi al paese dal presente regolamento possono essere integralmente o in parte sospesi, secondo la procedura di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 2."

 

2. È inserito il seguente articolo 8 bis:

 

"Articolo 8 bis

 

Comitato

 

1. Ai fini degli articoli 2 e 10, la Commissione è assistita dal comitato di attuazione per i Balcani occidentali. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. […./2011].

 

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo [5] del regolamento (UE) n. [xxxx/2011]."

 

3. L'articolo 10 è così modificato:

 

a) Il paragrafo 1 è così modificato:

 

(1) La lettera a) è sostituita dalla seguente:

 

"a) comunicato le proprie intenzioni al comitato di attuazione per i Balcani occidentali;"

 

(2) È aggiunto il seguente secondo comma:

 

"Le misure di cui al primo comma sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 2.";

 

(b) Il paragrafo 2 è soppresso;

 

(c) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

 

"Al termine del periodo di sospensione, la Commissione può decidere di porre fine alla misura di sospensione provvisoria oppure di prorogare la misura di sospensione a norma del paragrafo 1."

 

Emendamento  298

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 24 – punto -1 (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1225/2009

Considerando 18

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1. Il considerando 18 è sostituito dal seguente:

 

"(18) È necessario prevedere la chiusura dei procedimenti con o senza l'istituzione di misure definitive, normalmente entro dodici mesi e comunque non oltre quattordici mesi a decorrere dall'inizio dell'inchiesta. Solo se gli Stati membri indicano alla Commissione di prevedere una profonda controversia nel processo decisionale con la necessità di presentare un progetto di atto di esecuzione all'organo di appello ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011 che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione, la Commissione dovrebbe poter decidere di prorogare il termine per un periodo comunque non superiore a 15 mesi. Le inchieste o i procedimenti devono essere chiusi quando il margine di dumping è irrilevante oppure il pregiudizio è trascurabile; è opportuno definire questi termini. Qualora debbano essere istituite misure, è necessario stabilire le modalità di chiusura dell'inchiesta e precisare che le misure devono essere inferiori al margine di dumping qualora tale importo inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio, nonché specificare il metodo di calcolo del livello delle misure in un caso di ricorso a tecniche di campionamento."

Motivazione

Il progetto di atto di esecuzione può essere presentato all'organo d'appello dopo un voto negativo a maggioranza qualificata in commissione d'esame (cfr. articolo 5, paragrafo 3 del regolamento di comitatologia) o qualora non vi sia un parere ma una maggioranza semplice contraria in commissione d'esame (cfr. articolo 5, paragrafo 5 del regolamento di comitatologia). Il riferimento di cui sopra all'articolo 5 sarebbe quindi più ampio e potrebbe comprendere entrambe le situazioni.

Emendamento  299

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 24 – punto -1 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1225/2009

Considerando 27

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 bis. Il considerando 27 è soppresso.

Emendamento  300

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 24 – punto -1 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1225/2009

Considerando 28

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 ter. Il considerando 28 è sostituito dal seguente:

 

"(28) La messa in atto del presente regolamento richiede condizioni uniformi per l'adozione di dazi provvisori e definitivi, e per la chiusura di un'inchiesta senza adozione di misure. Tali misure dovrebbero essere adottate dalla Commissione in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011."

Emendamento  301

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 24 – punto -1 quater (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1225/2009

Considerando 28 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 quater. È inserito il considerando seguente:

 

"(28 bis) È opportuno che la procedura consultiva sia utilizzata per prorogare le misure di sospensione, chiudere le inchieste e adottare misure provvisorie, dati gli effetti di tali misure e la loro logica sequenziale in relazione all'adozione delle misure definitive. Qualora un ritardo nell'imposizione di misure causi un danno che sarebbe difficile riparare, è necessario consentire alla Commissione di adottare misure provvisorie immediatamente applicabili."

Emendamento  302

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 24 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1225/2009

Articolo 2 – paragrafo 7 – ultimo comma

 

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione stabilisce se il produttore soddisfa i criteri summenzionati entro sei mesi dall'avvio dell'inchiesta e dopo aver dato all'industria dell'Unione la possibilità di presentare osservazioni. La decisione presa è mantenuta per tutta la durata dell'inchiesta.

La Commissione stabilisce se il produttore soddisfa i criteri summenzionati entro una durata standard di tre mesi dall'avvio dell'inchiesta e dopo aver dato all'industria dell'Unione la possibilità di presentare osservazioni per almeno un mese.

Motivazione

La proroga della durata standard necessaria deve essere concessa a titolo straordinario. La lunghezza massima di un'inchiesta non dovrebbe essere eccessiva per evitare un impatto negativo sugli operatori economici nell'UE.

Emendamento  303

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 24 – punto 1 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1225/2009

Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. All'articolo 5, paragrafo 1, il comma 2 è sostituito dal seguente:

 

"La denuncia può essere introdotta presso la Commissione o presso uno Stato membro che la fa pervenire alla Commissione. La Commissione invia agli Stati membri copia di ogni denuncia ricevuta. La denuncia si considera presentata il primo giorno lavorativo successivo alla consegna alla Commissione per posta raccomandata oppure al rilascio di una ricevuta da parte della Commissione. Prima di aprire un procedimento la Commissione informa gli Stati membri e dà loro l'opportunità di comunicare le loro osservazioni."

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero essere consultati in una fase precoce del procedimento per assicurare progressi rapidi e ragionevoli del procedimento d'esame per la decisione finale. La Commissione deve fare del proprio meglio per eliminare tutti gli ostacoli che possano verosimilmente intralciare una decisione in commissione d'esame.

Emendamento  304

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 24 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1225/2009

Articolo 6 – paragrafo 9

 

Testo della Commissione

Emendamento

Per i procedimenti avviati a norma dell'articolo 5, paragrafo 9, l'inchiesta viene conclusa, ove possibile, entro un anno. In ogni caso, tali inchieste si concludono entro quindici mesi dall'inizio, conformemente alle conclusioni raggiunte a norma dell'articolo 8 per gli impegni o dell'articolo 9 per le misure definitive. In casi eccezionali, tenuto conto della complessità dell'inchiesta, la Commissione può decidere, entro nove mesi dall'apertura dell'inchiesta, di prorogare tale termine per un periodo comunque non superiore a diciotto mesi.

Per i procedimenti avviati a norma dell'articolo 5, paragrafo 9, l'inchiesta viene conclusa, ove possibile, entro un anno. In ogni caso, tali inchieste si concludono entro quattordici mesi dall'inizio, conformemente alle conclusioni raggiunte a norma dell'articolo 8 per gli impegni o dell'articolo 9 per le misure definitive.

Emendamento  305

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 24 – punto 3 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1225/2009

Articolo 6 – paragrafo 9 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. All'articolo 6 è inserito il paragrafo seguente:

 

"9 bis. Entro sette mesi e mezzo dall'apertura dell'inchiesta la Commissione consulta gli Stati membri sulla base delle conclusioni dell'inchiesta. In questa consultazione, gli Stati membri indicano alla Commissione se prevedono una profonda controversia nel processo decisionale ai sensi dell'articolo 9 per l'azione definitiva che potrebbe attivare la procedura d'appello di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 182/2011. In tal caso la Commissione può decidere, entro otto mesi dall'apertura dell'inchiesta, di prorogare il termine dell'articolo 6, paragrafo 9, per un periodo comunque non superiore a quindici mesi. La Commissione rende pubblica tale decisione.

Motivazione

Il progetto di atto di esecuzione può essere presentato all'organo d'appello dopo un voto negativo a maggioranza qualificata in commissione d'esame (cfr. articolo 5, paragrafo 3 del regolamento di comitatologia) o qualora non vi sia un parere ma una maggioranza semplice contraria in commissione d'esame (cfr. articolo 5, paragrafo 5 del regolamento di comitatologia). Il riferimento di cui sopra all'articolo 5 sarebbe quindi più ampio e potrebbe comprendere entrambe le situazioni.

Emendamento  306

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 24 – punto 4 – lettera a

Regolamento (CE) n. 1225/2009

Articolo 7 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Possono essere imposti dazi provvisori qualora sia stato avviato un procedimento a norma dell'articolo 5, sia stato pubblicato un avviso di apertura, le parti interessate abbiano avuto un'adeguata possibilità di presentare informazioni e osservazioni a norma dell'articolo 5, paragrafo 10, sia stata accertata a titolo provvisorio l'esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio subito dall'industria dell'Unione e qualora l'interesse dell'Unione richieda un intervento per evitare tale pregiudizio. I dazi provvisori vengono imposti non prima di sessanta giorni dalla data di inizio del procedimento e non oltre nove mesi a decorrere dalla data di inizio del procedimento. In casi eccezionali, tenuto conto della complessità dell'inchiesta, la Commissione può decidere, entro otto mesi dall'apertura dell'inchiesta, di prorogare tale termine per un periodo comunque non superiore a dodici mesi.

Possono essere imposti dazi provvisori qualora sia stato avviato un procedimento a norma dell'articolo 5, sia stato pubblicato un avviso di apertura, le parti interessate abbiano avuto un'adeguata possibilità di presentare informazioni e osservazioni a norma dell'articolo 5, paragrafo 10, sia stata accertata a titolo provvisorio l'esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio subito dall'industria dell'Unione e qualora l'interesse dell'Unione richieda un intervento per evitare tale pregiudizio. I dazi provvisori vengono imposti non prima di sessanta giorni dalla data di inizio del procedimento e non oltre otto mesi a decorrere dalla data di inizio del procedimento. Qualora gli Stati membri indichino alla Commissione, a norma dell'articolo 6, paragrafo 10, che prevedono una profonda controversia nel processo decisionale ai sensi dell'articolo 9 per l'azione definitiva che potrebbe attivare la procedura d'appello di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 182/2011, la Commissione può decidere, entro otto mesi dall'apertura dell'inchiesta, di prorogare tale termine per un periodo comunque non superiore a nove mesi.

Motivazione

Il progetto di atto di esecuzione può essere presentato all'organo d'appello dopo un voto negativo a maggioranza qualificata in commissione d'esame (cfr. articolo 5, paragrafo 3 del regolamento di comitatologia) o qualora non vi sia un parere ma una maggioranza semplice contraria in commissione d'esame (cfr. articolo 5, paragrafo 5 del regolamento di comitatologia). Il riferimento di cui sopra all'articolo 5 sarebbe quindi più ampio e potrebbe comprendere entrambe le situazioni.

Emendamento  307

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 24 – punto 5 – lettera b

Regolamento (CE) n. 1225/2009

Articolo 8 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. In caso di accettazione degli impegni, l'inchiesta è chiusa. La Commissione chiude l'inchiesta secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

5. In caso di accettazione degli impegni, l'inchiesta è chiusa. La Commissione chiude l'inchiesta secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2. Il presidente può ottenere il parere del comitato con la procedura scritta di cui all'articolo 15, paragrafo 4.

Emendamento  308

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 24 – punto 6 – lettera a

Regolamento (CE) n. 1225/2009

Articolo 9 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Qualora non si ritengano necessarie misure di difesa, l'inchiesta o il procedimento sono chiusi. La Commissione chiude l'inchiesta secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

2. Qualora non si ritengano necessarie misure di difesa, l'inchiesta o il procedimento sono chiusi. La Commissione chiude l'inchiesta secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 15, paragrafo 1 bis. Il presidente può ottenere il parere del comitato con la procedura scritta di cui all'articolo 15, paragrafo 4.

Motivazione

Poiché pare che in pratica non si siano mai verificati problemi con la chiusura di un procedimento, la procedura consultiva sembra essere la scelta più opportuna.

Emendamento  309

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 24 – punto 8 – lettera b

Regolamento (CE) n. 1225/2009

Articolo 11 – paragrafo 5 – commi 1 e 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Le disposizioni del presente regolamento relative alle procedure e allo svolgimento delle inchieste, escluse quelle relative ai termini, si applicano a tutti i riesami effettuati a norma dei paragrafi 2, 3 e 4. I riesami effettuati a norma dei paragrafi 2 e 3 si svolgono rapidamente e si concludono di norma entro dodici mesi dalla data di inizio. Ad ogni modo, i riesami a norma dei paragrafi 2 e 3 sono conclusi entro quindici mesi dalla loro apertura. In casi eccezionali, tenuto conto della complessità dell'inchiesta, la Commissione può decidere, entro nove mesi dall'apertura dell'inchiesta, di prorogare tale termine per un periodo comunque non superiore a diciotto mesi. I riesami effettuati a norma del paragrafo 4 si concludono in ogni caso entro nove mesi dalla data di inizio. Se un riesame a norma del paragrafo 2 è avviato mentre è in corso un riesame a norma del paragrafo 3 nell'ambito dello stesso procedimento, il riesame a norma del paragrafo 3 si conclude alla scadenza prevista per il riesame a norma del paragrafo 2.

Le disposizioni del presente regolamento relative alle procedure e allo svolgimento delle inchieste, escluse quelle relative ai termini, si applicano a tutti i riesami effettuati a norma dei paragrafi 2, 3 e 4. I riesami effettuati a norma dei paragrafi 2 e 3 si svolgono rapidamente e si concludono di norma entro dodici mesi dalla data di inizio. Ad ogni modo, i riesami a norma dei paragrafi 2 e 3 sono conclusi entro quattordici mesi dalla loro apertura. Entro sette mesi e mezzo dall'apertura dell'inchiesta ai sensi dell'articolo 6 la Commissione consulta gli Stati membri sulla base delle conclusioni dell'inchiesta. In questa consultazione, gli Stati membri indicano alla Commissione se prevedono una profonda controversia nel processo decisionale ai sensi dell'articolo 9 per l'azione definitiva che potrebbe attivare la procedura d'appello di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 182/2011. In tal caso la Commissione può decidere, entro otto mesi dall'apertura dell'inchiesta, di prorogare il termine per un periodo comunque non superiore a quindici mesi. La Commissione rende pubblica tale decisione. I riesami effettuati a norma del paragrafo 4 si concludono in ogni caso entro nove mesi dalla data di inizio. Se un riesame a norma del paragrafo 2 è avviato mentre è in corso un riesame a norma del paragrafo 3 nell'ambito dello stesso procedimento, il riesame a norma del paragrafo 3 si conclude alla scadenza prevista per il riesame a norma del paragrafo 2.

Motivazione

Il progetto di atto di esecuzione può essere presentato all'organo d'appello dopo un voto negativo a maggioranza qualificata in commissione d'esame (cfr. articolo 5, paragrafo 3 del regolamento di comitatologia) o qualora non vi sia un parere ma una maggioranza semplice contraria in commissione d'esame (cfr. articolo 5, paragrafo 5 del regolamento di comitatologia). Il riferimento di cui sopra all'articolo 5 sarebbe quindi più ampio e potrebbe comprendere entrambe le situazioni.

Emendamento  310

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 24 – punto 8 – lettera c

Regolamento (CE) n. 1225/2009

Articolo 11 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione avvia i riesami a norma del presente articolo. Secondo l'esito del riesame, le misure sono abrogate o vengono lasciate in vigore a norma del paragrafo 2 oppure abrogate, lasciate in vigore o modificate a norma dei paragrafi 3 e 4. Qualora le misure siano soppresse nei confronti di singoli esportatori, ma non del paese nel suo complesso, tali esportatori rimangono soggetti al procedimento e di conseguenza possono essere automaticamente soggetti ad una nuova inchiesta in un successivo riesame svolto nei confronti del paese in oggetto a norma del presente articolo.

La Commissione avvia i riesami a norma del presente articolo. Prima di aprire un procedimento, la Commissione ne informa gli Stati membri e dà loro l'opportunità di comunicare le proprie osservazioni. Secondo l'esito del riesame, le misure sono abrogate o vengono lasciate in vigore a norma del paragrafo 2 oppure abrogate, lasciate in vigore o modificate a norma dei paragrafi 3 e 4. Qualora le misure siano soppresse nei confronti di singoli esportatori, ma non del paese nel suo complesso, tali esportatori rimangono soggetti al procedimento e di conseguenza possono essere automaticamente soggetti ad una nuova inchiesta in un successivo riesame svolto nei confronti del paese in oggetto a norma del presente articolo.

Emendamento  311

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 24 – punto 9 – lettera c

Regolamento (CE) n. 1225/2009

Articolo 12 – paragrafo 4 – commi 1 e 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Le disposizioni pertinenti degli articoli 5 e 6 si applicano alle nuove inchieste eseguite a norma del presente articolo, fermo restando che tali nuove inchieste si svolgono rapidamente e si concludono di norma entro nove mesi dalla data di apertura. Queste nuove inchieste si concludono in ogni caso entro un anno dalla loro apertura.

Le disposizioni pertinenti degli articoli 5 e 6 si applicano alle nuove inchieste eseguite a norma del presente articolo, fermo restando che tali nuove inchieste si svolgono rapidamente e si concludono di norma entro sei mesi dalla data di apertura. Queste nuove inchieste si concludono in ogni caso entro dieci mesi dalla loro apertura.

Emendamento  312

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 24 – punto 11 – lettera a

Regolamento (CE) n. 1225/2009

Articolo 14 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Nell'interesse dell'Unione, le misure istituite a norma del presente regolamento possono essere sospese per un periodo di nove mesi, con decisione della Commissione. La sospensione può essere prorogata per un periodo ulteriore non superiore ad un anno dalla Commissione, che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2. Le misure possono essere sospese unicamente qualora si sia riscontrata una modifica temporanea delle condizioni di mercato tale da rendere improbabile il riemergere del pregiudizio a seguito della sospensione, e a condizione che l'industria dell'Unione abbia avuto la possibilità di presentare osservazioni e che queste siano state prese in considerazione. Le misure possono divenire nuovamente efficaci in qualsiasi momento se i motivi che giustificavano la sospensione non sono più validi.

4. Nell'interesse dell'Unione, le misure istituite a norma del presente regolamento possono essere sospese per un periodo di nove mesi, con decisione della Commissione. La sospensione può essere prorogata per un periodo ulteriore non superiore ad un anno dalla Commissione, che delibera secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 15, paragrafo 1 bis. Le misure possono essere sospese unicamente qualora si sia riscontrata una modifica temporanea delle condizioni di mercato tale da rendere improbabile il riemergere del pregiudizio a seguito della sospensione, e a condizione che l'industria dell'Unione abbia avuto la possibilità di presentare osservazioni e che queste siano state prese in considerazione. Le misure possono divenire nuovamente efficaci in qualsiasi momento se i motivi che giustificavano la sospensione non sono più validi.

Motivazione

Poiché la sospensione del trattamento preferenziale in questione rappresenta solo una fase intermedia e la decisione finale è presa secondo la procedura d'esame, è opportuno applicare la procedura consultiva.

Emendamento  313

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 24 – punto 12

Regolamento (CE) n. 1225/2009

Articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011. Il comitato consultivo esprime il proprio parere entro un mese dalla data di consultazione. Possono essere proposte modifiche al più tardi tre giorni prima della riunione del comitato.

Emendamento  314

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 24 – punto 12

Regolamento (CE) n. 1225/2009

Articolo 15 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo [5] del regolamento (UE) n. [xxxx/2011].

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Il comitato d'esame esprime il proprio parere entro un mese dalla data di consultazione. Possono essere proposte modifiche al più tardi tre giorni prima della riunione del comitato.

Emendamento  315

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 24 – punto 12

Regolamento (CE) n. 1225/2009

Articolo 15 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo [8] del regolamento (UE) n. [xxxx/2011] in combinato disposto con l'articolo [5] dello stesso.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 4 dello stesso.

Emendamento  316

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 24 – punto 12

Regolamento (CE) n. 1225/2009

Articolo 15 – paragrafo 4 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis. Qualora un progetto di atto di esecuzione sia presentato al comitato di appello a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 182/2011, detto comitato esprime il suo parere entro un mese dalla data della presentazione. Possono essere proposte modifiche al più tardi tre giorni prima della riunione del comitato.

Motivazione

Alla luce dell'estrema pressione di tempo cui le procedure sono soggette, occorre garantire che i comitati consultivi e di esame nonché il comitato di appello esprimano il proprio parere al più presto possibile. Non ci si può permettere di perdere del tempo. Per la stessa ragione, occorre imporre agli Stati membri una rigorosa disciplina per quanto riguarda eventuali modifiche.

Emendamento  317

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 24 – punto 12

Regolamento (CE) n. 1225/2009

Articolo 15 – paragrafo 4 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 ter. Qualora il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine previsto per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza dei membri del comitato lo richieda..

Emendamento  318

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 24 – punto 15 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1225/2009

Articolo 22 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

15 bis. È inserito l'articolo seguente:

 

"Articolo 22 bis

 

Relazione

 

1. La Commissione, tenendo debitamente conto della protezione delle informazioni di carattere riservato ai sensi dell'articolo 19, presenta al Parlamento europeo una relazione annuale sull'applicazione e l'attuazione del regolamento. La relazione riporta informazioni sull'applicazione delle misure provvisorie e definitive, la chiusura di inchieste senza provvedimenti, le nuove inchieste, i riesami e le visite di verifica, nonché sulle attività dei vari organi responsabili del controllo dell'attuazione del regolamento e del rispetto degli obblighi da esso derivanti.

 

2. Il Parlamento europeo può, entro un mese dalla presentazione della relazione da parte della Commissione, invitare quest'ultima a una riunione ad hoc della propria commissione competente per presentare e illustrare le questioni connesse con l'attuazione del regolamento.

 

3. La Commissione rende pubblica la relazione al più tardi sei mesi dopo averla presentata al Parlamento europeo."

Motivazione

È assolutamente necessario informare il Parlamento europeo e l'opinione pubblica di tutti gli aspetti delle relazioni commerciali dell'UE. In particolare quando si tratta di strumenti di difesa commerciali, è importante per il Parlamento europeo, come anche per l'opinione pubblica e le parti interessate, essere ben informati riguardo a tutte le misure predisposte.

MOTIVAZIONE

A. Contesto

La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio in oggetto, che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda le procedure di adozione di determinate misure (Omnibus I) mira ad adeguare 26 regolamenti nel campo della politica commerciale comune alle nuove disposizioni di diritto primario del trattato di Lisbona. Nella fattispecie, è volta ad adeguare tali regolamenti alle prescrizioni degli articoli 290 e 291 del TFUE e alle disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione, risultanti dall'articolo 291, paragrafo 3 del TFUE.

L'articolo 290 del TFUE introduce per la prima volta gli atti delegati nel diritto europeo. Il legislatore può pertanto delegare al potere esecutivo gli atti legislativi non essenziali. Il legislatore mantiene la facoltà di revocare la delega in qualsiasi momento, e prendere esso stesso la decisione. Inoltre, qualsiasi decisione presa sotto forma di atto delegato può essere bloccata da un veto del legislatore. È sufficiente che il Consiglio o il Parlamento si oppongano al progetto di decisione della Commissione.

L'articolo 291 del TFUE disciplina invece l'adozione delle cosiddette disposizioni di esecuzione. Queste hanno lo scopo di garantire che il diritto europeo sia attuato uniformemente in tutti gli Stati membri. In concomitanza con gli atti delegati, esse sostituiscono la vecchia procedura di "comitatologia" stabilita dalla decisione del Consiglio 1999/468/CE del 28 giugno 1999. L'effettiva applicazione delle disposizioni di esecuzione è disciplinata dal regolamento (UE) n. 182/2011. Questo prevede, per l'adozione dei necessari atti di esecuzione, una procedura consultiva (articolo 4), una procedura d'esame (articolo 5), una procedura di appello (articolo 6) e atti di esecuzione immediatamente applicabili (articolo 8). Quest'ultima procedura è da applicare in casi di urgenza. Altrimenti, la base degli atti di esecuzione è costituita dalla procedura consultiva e dalla procedura d'esame. Le due procedure si differenziano per l'intensità della cooperazione degli Stati membri con la Commissione: la procedura consultiva si limita a consultare gli Stati membri su una proposta della Commissione; la Commissione è libera di decidere in che misura tenere conto di eventuali proposte di modifica. Nella procedura d'esame, la proposta della Commissione può invece essere bloccata da una maggioranza qualificata di Stati membri. In casi particolari, tra i quali la politica commerciale, è sufficiente a tal fine una maggioranza semplice. In questo caso la Commissione deve sforzarsi di introdurre le modifiche proposte per raggiungere un risultato finale positivo. Qualora non si raggiunga un accordo nella procedura d'esame, è prevista la possibilità di appello. In appello, per tutti i casi, gli Stati membri possono bloccare una proposta della Commissione solo a maggioranza qualificata.

La proposta di regolamento della Commissione in oggetto mira a sostituire, in 26 regolamenti, le procedure decisionali vigenti per le disposizioni di esecuzione, con atti delegati o atti di esecuzione. I regolamenti interessati sono per lo più volti a consentire l'uso di misure di salvaguardia commerciali. A parte il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, al regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, al regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio relativo al regime comune applicabile alle importazioni e al regolamento (CE) n. 1061/2009 del Consiglio relativo all'instaurazione di un regime comune applicabile alle esportazioni, si tratta soprattutto di regolamenti sull'applicazione di misure di salvaguardia negoziate in connessione con accordi commerciali bilaterali con paesi terzi. A questi si aggiungono il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e una serie di altri regolamenti che consentono di adeguare gli strumenti di difesa commerciale, ad esempio a seguito di una decisione presa nell'ambito delle procedure di risoluzione delle controversie dell'OMC. In tutti questi regolamenti il potere di prendere una decisione finale, ad esempio sul ricorso a misure di difesa commerciale, è attualmente conferito al Consiglio. Il Consiglio autorizza le decisioni e, se necessario, le difende dinanzi alla Corte di giustizia europea. Le rispettive procedure decisionali sono disciplinate specificamente in ciascun regolamento.

In virtù di questi speciali meccanismi decisionali, la politica commerciale europea è stata sinora in gran parte esplicitamente esclusa dalla procedura di comitatologia. Con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona e l'adozione del regolamento (UE) n. 182/2011 questo regime speciale ha ormai fine. Le decisioni esecutive in materia di politica commerciale spettano oggi, come in tutti gli altri settori politici dell'Unione europea, alla sola Commissione. Si tratta in questi casi di atti giuridici delegati, alla cui adozione la Commissione è autorizzata dal legislatore, o di disposizioni di esecuzione, per l'introduzione delle quali la Commissione è assistita dagli Stati membri. Questa innovazione deve ora essere introdotta in tutti i regolamenti della politica commerciale comune. Ed è esattamente questo lo scopo della proposta di regolamento in esame.

B. La relazione

1. L'adeguamento delle disposizioni relative al vecchio sistema di comitatologia

La proposta della Commissione prevede adeguamenti esclusivamente là dove sino ad ora erano specificatamente previste le decisioni del Consiglio. La Commissione non prevede di modificare i singoli riferimenti contenuti nei regolamenti alla vecchia procedura di comitatologia a norma della decisione 1999/468/CE del Consiglio. A questo proposito, la Commissione ha ripetutamente sottolineato che tali adeguamenti saranno trattati in una seconda proposta, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda l'attribuzione di poteri delegati per l'adozione di determinate misure (Omnibus II). Nell'esame della proposta è chiaro, tuttavia, che questa intenzione si è concretizzata solo in parte. Pertanto, la presente relazione prevede di adeguare al nuovo regime esecutivo tutte le procedure contemplate dai regolamenti trattati dalla proposta della Commissione.

2. L'introduzione di altri due regolamenti nella proposta in esame

La proposta della Commissione contiene solo 24 regolamenti da modificare. La presente relazione ne aggiunge altri due: il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e del regolamento (CE) n. 1236/2005 relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti. Ambedue i regolamenti fanno riferimento all'articolo 207 TFUE (ex articolo 133 TCE) come base giuridica e rientrano pertanto nel campo della politica commerciale comune. Entrambi i regolamenti contengono una serie di disposizioni procedurali sia nel campo della vecchia procedura di comitatologia che delle decisioni del Consiglio specificamente disciplinate. Essi rientrano quindi nell'obiettivo normativo della proposta della Commissione e devono esservi inclusi.

3. Il rispetto del "common understanding"

Il Parlamento europeo ha convenuto con la Commissione e il Consiglio una "interpretazione uniforme", o "common understanding", in base alla quale l'applicazione di atti delegati e di disposizioni di esecuzione è soggetta a un modello uniforme. Con grande sorpresa del relatore, la proposta della Commissione si discosta dal modello in molte parti. Ciò è inaccettabile. La relazione introduce pertanto le disposizioni del "common understanding" nella proposta della Commissione. Ciò assicura la formulazione coerente di tutta la futura legislazione europea, ogni volta che si ricorra all'applicazione di atti delegati o disposizioni di esecuzione.

4. Gli atti delegati

La relazione conferma l'introduzione degli atti delegati in tutti i settori proposti dalla Commissione. Essa ne prevede inoltre l'applicazione nei seguenti regolamenti:

· regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli;

· regolamento (CE) n. 427/2003 del Consiglio, del 3 marzo 2003, relativo ad un meccanismo transitorio di salvaguardia specifico per prodotto per le importazioni originarie della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento (CE) n. 519/94 relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi;

· regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti;

· Regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, del 22 luglio 2008, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1º gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 e che modifica i regolamenti (CE) n. 552/97 e (CE) n. 1933/2006 e i regolamenti della Commissione (CE) n. 1100/2006 e (CE) n. 964/2007

La relazione raccomanda l'applicazione di atti delegati in tali regolamenti nei casi seguenti:

per modificare o adeguare uno o più allegati del rispettivo regolamento e

per adottare disposizioni dettagliate finalizzate all'esecuzione di specifici singoli articoli.

In tutti questi casi si tratta di atti delegati di portata generale e di natura non legislativa, che integrano o modificano determinati elementi non essenziali del relativo atto legislativo in applicazione dell'articolo 290, paragrafo 1, del TFUE. Non si può lasciare la regolamentazione di questi settori alle disposizioni di esecuzione. Si tratta infatti di competenza legislative, che il legislatore può esercitare direttamente oppure decidere di delegare. La relazione raccomanda in questi casi il ricorso alla seconda possibilità. Solo attraverso lo strumento della delega si assicura inoltre lo scrutinio della Commissione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio.

5. Il caso speciale del sistema delle preferenze generalizzate (SPG)

Il sistema delle preferenze generalizzate rappresenta un caso speciale nella presente relazione. Il tema del ricorso agli atti delegati e alle disposizioni di esecuzione è già stato discusso a fine 2010 e all'inizio del 2011 a proposito del regolamento (UE) n. 512/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011. Si trattava allora di apportare adeguamenti minori ai regolamenti SPG per prorogarne la validità. Il Parlamento europeo e il relatore Helmut Scholz avevano inizialmente chiesto l'introduzione immediata degli atti delegati nel regolamento. Per evitare di ritardare inutilmente la necessaria proroga, il Parlamento e il Consiglio hanno convenuto di rinviare i negoziati sull'effettiva introduzione degli atti delegati e delle disposizioni di esecuzione sino a quando fosse disponibile la procedura legislativa, ora esistente. La relazione riprende quindi coerentemente tutte le richieste avanzate dal Parlamento europeo nella primavera del 2011. Nella fattispecie, si tratta di regolamentare gli atti delegati nei casi seguenti: concessione del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo, adozione di norme riguardanti l'attuazione della riduzione della tariffa doganale comune per i prodotti della voce tariffaria 1701 e abolizione della tariffa doganale comune per i prodotti delle voci tariffarie 1006 e 1701, eliminazione dall'allegato I di un paese e modifica di tutti gli allegati a seguito delle modifiche della nomenclatura combinata dovuta a cambiamenti dello status internazionale o della classificazione di paesi o territori, al raggiungimento delle soglie stabilite in un paese o all'elaborazione di un elenco definitivo dei paesi beneficiari.

6. Procedura d'esame o procedura consultiva

La presente relazione conferma la proposta della Commissione di ricorrere alla procedura d'esame in caso di applicazione delle disposizioni di esecuzione nella maggior parte dei casi. In particolare, il relatore ritiene che per l'adozione definitiva di misure antidumping, antisovvenzioni e misure di salvaguardia la procedura di esame sia la scelta giusta. Ciò emerge già dal disposto del regolamento (UE) n. 182/2011. Discostandosi dalla proposta della Commissione, la relazione raccomanda tuttavia il ricorso alla procedura consultiva in tutti i casi in cui è necessario che la Commissione consulti gli Stati membri prima di una decisione, ma in cui il lungo meccanismo decisionale della procedura d'esame ostacolerebbe il raggiungimento dell'obiettivo. Ciò sarebbe inevitabile in connessione con l'adozione di misure provvisorie di salvaguardia, misure di sorveglianza e misure di sospensione nel quadro di strumenti di difesa della politica commerciale. In questi casi è necessaria una risposta rapida e efficace della Commissione. Il fattore decisivo è che nessuna di queste decisioni implica misure o decisioni definitive. Si tratta piuttosto dell'adozione di misure limitate nel tempo, transitorie, o della preparazione di una decisione finale. Dal momento che le relative decisioni finali devono essere sempre concordate nell'ambito della procedura di esame, gli Stati membri mantengono un adeguato controllo dell'insieme del ciclo decisionale. Per evitare una duplicazione a livello di formazione dell'opinione e dei processi decisionali, in caso di atti preparatori o di disposizioni provvisorie è logico applicare la procedura consultiva. Con questa decisione, la relazione segue la linea concordata dal Parlamento e dal Consiglio con il regolamento (UE) n. 511/2011, dell'11 maggio 2011, recante applicazione della clausola bilaterale di salvaguardia dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra.

Per l'adozione di misure di salvaguardia temporanee, oltre al ricorso alla procedura consultiva, occorre prevedere la possibilità di adottare misure immediate tramite atti di esecuzione direttamente applicabili. Per l'adozione di misure provvisorie antidumping o antisovvenzioni, dati l'urgenza e il ristretto arco di tempo, solo il ricorso a atti di esecuzione immediatamente applicabili connessi alla procedura consultiva è sensato. La proposta della Commissione prevede la procedura d'esame per gli atti di esecuzione direttamente applicabili. Vi è però il rischio che gli Stati membri ritirino le misure direttamente applicabili poco dopo la loro adozione nell'ambito della procedura d'esame, senza che sia stata presa una decisione sulle misure definitive. Eventuali discussioni riguardo alle misure definitive sarebbero rinviate alla fase decisionale sulle misure transitorie, bloccando l'avanzamento dell'ulteriore procedura. Risulterebbe impossibile rispettare le scadenze previste in tutte le altre fasi procedurali.

7. Procedura scritta

Il presidente di ciascun comitato consultivo o di esame può ottenere nei casi più semplici, in applicazione del regolamento (UE) n. 182/2011, l'applicazione della cosiddetta procedura scritta. Il regolamento prevede che, salvo disposizione contraria, la procedura scritta non può essere seguita in caso di contestazione da parte di uno Stato membro. La relazione contiene una disposizione in deroga per tutti i regolamenti in oggetto. In base a tale norma la procedura scritta deve essere conclusa solo quando la maggioranza qualificata degli Stati membri lo richiede. Inoltre, la relazione contiene un esplicito riferimento alla procedura scritta, per incoraggiarne l'uso nei casi più semplici quali la conclusione della procedura.

8. Procedura di consultazione

La relazione condivide l'interpretazione della Commissione secondo la quale, con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona e l'adozione del regolamento (UE) n. 182/2011, le procedure di consultazione sinora vigenti nell'ambito degli strumenti di salvaguardia commerciale sono divenute inammissibili. La Commissione è ora la sola competente per l'esecuzione dei regolamenti in questione. A norma dell'articolo 291, paragrafi 2 e 3 del TFUE, in combinato disposto con il regolamento (UE) n. 182/2011, la Commissione è assistita dagli Stati membri. Il Consiglio, in quanto istituzione dell'Unione europea, non ha più nessuna competenza in questo settore. Il trattato di Lisbona esclude esplicitamente la consultazione del Consiglio da parte della Commissione. Al contrario, è ancora necessaria e utile una stretta collaborazione tra la Commissione e gli Stati membri nelle procedure per l'adozione di misure di salvaguardia commerciale. La Commissione dovrebbe coinvolgere gli Stati membri in tutte le fasi decisionali attinenti alle misure di salvaguardia commerciale. Ciò consentirà di individuare e risolvere tempestivamente qualsiasi problema si presenti per l'esecuzione delle misure di salvaguardia commerciali. Solo così si possono evitare le perdite di tempo dovute a controversie durante la procedura d'esame o persino di appello. La relazione prevede pertanto, nel regolamento antidumping e antisovvenzioni, in luogo di consultazioni all'avvio della procedura, un dovere di informazione della Commissione nei confronti degli Stati membri, nonché la possibilità per gli Stati membri di formulare al più presto le loro osservazioni. La relazione non sostituisce in nessuno dei casi in questione le procedure di consultazione sinora esistenti con la procedura consultiva. Il relatore non solo è fermamente convinto che ciò sarebbe contrario allo spirito del trattato di Lisbona, in connessione al regolamento (UE) n. 182/2011, ma ritiene anche che ciò sarebbe controproducente per lo svolgimento della procedura stessa. In particolare nel caso delle procedure antidumping e antisovvenzioni, nelle quali si applicano termini rigorosi, non è possibile introdurre fasi supplementari. La procedura consultiva ha uno svolgimento molto formalizzato. L'introduzione di questo tipo di procedura nell'ambito di una procedura per l'adozione di misure di salvaguardia commerciale porterebbe a ritardi significativi, che graverebbero su tutti gli interessati.

9. Le scadenze nei regolamenti antidumping e antisovvenzioni

La proposta della Commissione prevede la possibilità, per il regolamento antidumping e antisovvenzioni, di prorogare le scadenze entro le quali devono essere concluse le procedure antidumping e antisovvenzioni. Sinora si applicava un termine massimo di quindici mesi per le procedure antidumping e di tredici mesi per le procedure antisovvenzioni. La proposta della Commissione consente ora di prorogare questi termini sino ad un massimo di diciotto mesi. Questo periodo corrisponde anche al massimo consentito dall'Organizzazione mondiale del commercio.

La durata delle procedure antidumping e antisovvenzioni è essenziale per le relazioni con tutti i partner commerciali e per dare all'industria la certezza necessaria per la pianificazione. La regola generale è che più brevi sono le scadenze, più efficaci saranno i provvedimenti in questione. Finché una procedura antidumping o antisovvenzioni è pendente, né gli importatori né gli esportatori possono sapere in quali condizioni potranno operare nel prossimo futuro. Essi sono quindi, giustamente, interessati a procedure rapide e prevedibili.

L'abolizione delle procedure di consultazione sinora vigenti consente un ulteriore snellimento delle procedure. Non è necessaria una proroga a diciotto mesi. Un problema di tempi potrebbe insorgere solo se occorre sfruttare sino alla fine tutte le scadenze per le procedure d'esame e di appello. In particolare, ciò sarebbe il caso se durante la procedura d'esame non si raggiungesse una decisione definitiva e fosse quindi necessario il rinvio al comitato di appello. Lo "sdoppiamento" delle procedure di comitato (procedura d'esame più procedura di appello), dal risultato incerto, renderebbe impossibile rispettare le scadenze. La relazione consente quindi una proroga dei termini in questo caso particolare, ma solo in questo caso.

La relazione contiene pertanto gli emendamenti seguenti:

· l'abolizione della procedura di consultazione consente di abbreviare la durata della procedura di regolamentazione nei casi antidumping a quattordici mesi e nei casi antisovvenzioni a dodici mesi;

· se la procedura d'esame non ha dato risultato, è necessaria una decisione del comitato di appello, per cui deve essere possibile prorogare il termine a quindici mesi per i casi antidumping e a tredici mesi per i casi antisovvenzioni, poiché altrimenti sarebbe impossibile rispettare le scadenze;

· le proroghe delle scadenze dovrebbero essere possibili solo se vi è stato un rinvio al comitato di appello. Spetta quindi agli Stati membri indicare, in una fase precoce della procedura, se sarà o meno necessario ricorrere al comitato di appello.

A prescindere dalla possibilità di adire il comitato di appello, occorre garantire che le procedure consultive, di esame o di appello siano completate il più rapidamente possibile nei casi antidumping e antisovvenzioni. Sarebbe altrimenti impossibile rispettare le scadenze vincolanti stabilite dalle norme dell'OMC. La relazione prevede pertanto un limite di tempo massimo di un mese per tutti i tre tipi di procedure - deliberatamente in deroga alle disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011, il quale non risolve il problema in modo soddisfacente, e stabilisce inoltre un limite di tempo per le modifiche. Le eventuali modifiche devono essere presentate al più tardi tre giorni prima della riunione del relativo comitato.

10. Rendicontazione

Nella maggior parte dei regolamenti in esame, la relazione raccomanda che la Commissione sia tenuta a presentare una relazione al Parlamento europeo e al pubblico. Tutte le informazioni di natura non riservata devono essere raccolte in una relazione annuale o biennale e pubblicate. Ciò è necessario anche per fornire informazioni sui campi che l'emanazione di disposizioni di esecuzione ha sottratto allo scrutinio diretto del Parlamento europeo e, quindi, dei cittadini, e di consentire un adeguato controllo ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 182/2011.

C. Conclusioni

Il relatore ha presentato una relazione basata sulle modifiche introdotte dal trattato di Lisbona e dall'adozione del regolamento (UE) n. 182/2011 e che incorpora sistematicamente tali cambiamenti nella legislazione secondaria della politica commerciale comune. La relazione integra la proposta della Commissione per quanto riguarda la sostanza di tutti i 26 regolamenti. Essa valuta i pro e i contro del ricorso agli atti delegati e alle disposizioni di esecuzione e compara la procedura consultiva e la procedura di esame. Ne risulta un rapporto equilibrato tra i diversi strumenti giuridici, che tiene conto degli interessi sostanziali e giuridici di tutte le parti interessate, della legislazione in vigore dal 1° dicembre 2009 e degli interessi istituzionali delle tre istituzioni europee.

PROCEDURA

Titolo

Modifica di alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda le procedure di adozione di determinate misure

Riferimenti

COM(2011)0082 – C7-0069/2011 – 2011/0039(COD)

Presentazione della proposta al PE

28.2.2011

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

INTA

10.3.2011

 

 

 

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

JURI

10.3.2011

 

 

 

Pareri non espressi

       Decisione

JURI

27.10.2011

 

 

 

Esame in commissione

13.4.2011

12.7.2011

22.11.2011

 

Approvazione

26.1.2012

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

23

1

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, María Auxiliadora Correa Zamora, Marielle De Sarnez, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Gianluca Susta, Keith Taylor, Jan Zahradil, Paweł Zalewski

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Amelia Andersdotter, José Bové, George Sabin Cutaş, Mário David, Syed Kamall, Silvana Koch-Mehrin, Inese Vaidere, Pablo Zalba Bidegain

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Véronique De Keyser, Jutta Haug, Pier Antonio Panzeri, Jean Roatta

Deposito

3.2.2012