RELAZIONE sulla modifica del regolamento, tenuto conto dell’evoluzione delle relazioni tra il Parlamento europeo e le istituzioni che rappresentano i governi nazionali dopo l’entrata in vigore del trattato di Lisbona

1.3.2012 - (2011/2266(REG))

Commissione per gli affari costituzionali
Relatore: Alain Lamassoure


Procedura : 2011/2266(REG)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A7-0039/2012
Testi presentati :
A7-0039/2012
Discussioni :
Testi approvati :

PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla modifica del regolamento, tenuto conto dell’evoluzione delle relazioni tra il Parlamento europeo e le istituzioni che rappresentano i governi nazionali dopo l’entrata in vigore del trattato di Lisbona

(2011/2266(REG))

Il Parlamento europeo,

–   vista la lettera del suo Presidente in data 4 marzo 2011,

–   visti gli articoli 211 e 212 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A7-0039/2012),

1.  decide di apportare al suo regolamento le modifiche in appresso;

2.  ricorda che tali modifiche entrano in vigore il primo giorno della prossima tornata;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento  1

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 116 – paragrafo 1

Testo in vigore

Emendamento

1. Il tempo riservato alle interrogazioni al Consiglio e alla Commissione si svolge in ciascuna tornata nei momenti stabiliti dal Parlamento su proposta della Conferenza dei presidenti.

1. Il tempo riservato alle interrogazioni alla Commissione si svolge in ciascuna tornata nei momenti stabiliti dal Parlamento su proposta della Conferenza dei presidenti.

Motivazione

Nella procedura legislativa ordinaria e in quella di bilancio il Parlamento possiede prerogative uguali a quelle del Consiglio. Alla luce del nuovo equilibrio istituzionale non risulta più giustificato mantenere all'ordine del giorno il tempo riservato alle interrogazioni al Consiglio nelle attuali modalità.

Emendamento  2

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 116 – paragrafo 2

Testo in vigore

Emendamento

2. In ogni tornata un deputato può presentare una sola interrogazione al Consiglio e una sola interrogazione alla Commissione.

2. In ogni tornata un deputato può presentare una sola interrogazione alla Commissione.

Motivazione

Nella procedura legislativa ordinaria e in quella di bilancio il Parlamento possiede prerogative uguali a quelle del Consiglio. Alla luce del nuovo equilibrio istituzionale non risulta più giustificato mantenere all'ordine del giorno il tempo riservato alle interrogazioni al Consiglio nelle attuali modalità.

Emendamento  3

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 116 – paragrafo 5

Testo in vigore

Emendamento

5. Conformemente alle direttive definite dalla Conferenza dei presidenti possono essere previsti tempi specifici riservati alle interrogazioni destinate al Presidente della Commissione, al Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e al Presidente dell'Eurogruppo.

5. Conformemente alle direttive definite dalla Conferenza dei presidenti possono essere previsti tempi specifici riservati alle interrogazioni destinate al Consiglio, al Presidente della Commissione, al Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e al Presidente dell'Eurogruppo.

Motivazione

Viste le altre competenze del Consiglio, segnatamente i suoi compiti per quanto riguarda la definizione delle politiche, il coordinamento e l'esecuzione, appare opportuno prevedere la possibilità di predisporre un tempo per interrogazioni specifiche rivolte a detta istituzione.

Emendamento  4

Regolamento del Parlamento europeo

Allegato II – parte A – paragrafo 1 – trattino 2

Testo in vigore

Emendamento

concernono la competenza e la responsabilità della Commissione e del Consiglio e sono di interesse generale;

concernono la competenza e la responsabilità del loro destinatario e sono di interesse generale;

Emendamento  5

Regolamento del Parlamento europeo

Allegato II – parte A – paragrafo 1 – trattino 2 bis (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

 

– concernono, trattandosi di interrogazioni specifiche al Consiglio, in particolare l'esercizio delle sue funzioni di definizione, coordinamento o esecuzione delle politiche dell'Unione, o le sue attribuzioni nel quadro delle procedure di nomina o relative al funzionamento delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione o a una revisione dei trattati,

Emendamento  6

Regolamento del Parlamento europeo

Allegato II – parte A – paragrafo 2

Testo in vigore

Emendamento

2. Le interrogazioni non sono ricevibili se concernono argomenti già all'ordine del giorno e che saranno discussi con la partecipazione dell'istituzione interessata.

2. Le interrogazioni non sono ricevibili se concernono argomenti già all'ordine del giorno e che saranno discussi con la partecipazione dell'istituzione interessata, o se concernono l'esercizio delle funzioni legislativa e di bilancio del Consiglio di cui all'articolo 16, paragrafo 1, primo comma, del trattato sull'Unione europea.

MOTIVAZIONE

Con lettera del 4 marzo 2011, il Presidente del Parlamento europeo ha consultato la commissione per gli affari costituzionali in merito a un'eventuale modifica del regolamento dopo le deliberazioni della Conferenza dei presidenti del 17 febbraio 2011.

In occasione di dette deliberazioni, la Conferenza ha rammentato che dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona il Parlamento è diventato colegislatore dell'Unione europea e che dispone di prerogative uguali a quelle del Consiglio nella procedura legislativa ordinaria e nella procedura di bilancio. Alla luce dei nuovi equilibri istituzionali la Conferenza ha ritenuto che non fosse più necessario mantenere nell'ordine del giorno della seduta plenaria il tempo delle interrogazioni al Consiglio nella sua forma attuale, ovvero in ogni tornata. Secondo la Conferenza occorre invece mantenere la possibilità di organizzare tempi destinati alla interrogazioni indirizzate non solo al Presidente della Commissione, ma anche al Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione e al Presidente dell'Eurogruppo.

Al fine di inquadrare la questione in un contesto più ampio e vista la sua dimensione istituzionale, il relatore ha trasmesso alla commissione AFCO un documento di lavoro che analizza l'evoluzione delle relazioni del Parlamento con le istituzioni che rappresentano i governi nazionali dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona. Il documento giunge alle conclusioni seguenti: "Il trattato di Lisbona ha accresciuto sensibilmente il ruolo legislativo del Parlamento. Allo stesso tempo, tuttavia, ha creato una serie di nuove istituzioni rappresentative dei governi: il Consiglio europeo con il suo presidente permanente, l’Alto rappresentante, l’Eurogruppo. Inoltre, con le crisi che si sono succedute negli ultimi anni, proprio queste nuove istituzioni sono state chiamate ad adottare le decisioni politiche più importanti. In tutto ciò, l’unico interlocutore del Parlamento è il Consiglio dei ministri. Se questa evoluzione si conferma, l’influenza politica del Parlamento rischia di affievolirsi nel preciso istante in cui l’Unione ha bisogno di completare la propria trasformazione democratica."

Il 27 novembre scorso, in occasione della presentazione del documento di lavoro, in seno alla commissione si è svolto un dibattito in materia.

Al termine dei lavori preparatori e del dibattito è risultato palese che, per tenere conto dell'evoluzione delle relazioni istituzionali negli ultimi anni, una revisione del regolamento del Parlamento avrebbe dovuto avere una portata ben più ampia di quella prevista nel deferimento iniziale, limitato a una modifica del solo articolo 116. Il relatore propone tuttavia di limitarsi per il momento solo all'esame della questione sollevata nel deferimento, vale a dire il problema del tempo delle interrogazioni al Consiglio, fatta salva l'ipotesi di procedere in un momento successivo a uno studio più approfondito riguardante l'evoluzione delle relazioni del Parlamento con le istituzioni che rappresentano i governi nazionali e le eventuali modifiche connesse.

In merito al tempo delle interrogazioni al Consiglio, l'osservazione della Conferenza è corretta: ai sensi della prima frase dell'articolo 16, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, il Consiglio esercita, congiuntamente al Parlamento europeo, la funzione legislativa e la funzione di bilancio. In tali ambiti le due istituzioni esercitano le rispettive funzioni su un piano di parità. Il Consiglio tuttavia non esercita soltanto la funzione legislativa e la funzione di bilancio. Ai sensi della seconda frase dello stesso paragrafo, il Consiglio esercita anche le funzioni di definizione delle politiche e di coordinamento. Inoltre, secondo l'articolo 291, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, allorché sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti, questi conferiscono competenze di esecuzione alla Commissione o, in casi specifici debitamente motivati e nelle circostanze previste agli articoli 24 e 26 del trattato sull'Unione europea, al Consiglio. Infine, secondo l'articolo 299, gli atti del Consiglio che comportano, a carico di persone che non siano Stati, un obbligo pecuniario costituiscono titolo esecutivo.

La soppressione del tempo delle interrogazioni al Consiglio, nei termini in cui è stato concepito fino ad oggi, riflette il cambiamento avvenuto negli equilibri istituzionali rammentato dalla Conferenza dei presidenti. Tuttavia, per le ragioni summenzionate, appare opportuno mantenere la possibilità di rivolgere quesiti al Consiglio nel corso del tempo di interrogazioni specifiche su questioni riguardanti ambiti di competenza che esulano dall'esercizio delle sue funzioni legislativa e di bilancio.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione

28.2.2012

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

20

1

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Alfredo Antoniozzi, Andrew Henry William Brons, Andrew Duff, Ashley Fox, Zita Gurmai, Gerald Häfner, Daniel Hannan, Stanimir Ilchev, Constance Le Grip, Jaime Mayor Oreja, Morten Messerschmidt, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, Søren Bo Søndergaard, Rafał Trzaskowski, Luis Yáñez-Barnuevo García

Supplenti presenti al momento della votazione finale

John Stuart Agnew, Alain Lamassoure, Vital Moreira, Evelyn Regner, György Schöpflin, Tadeusz Zwiefka

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Leonardo Domenici