RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA)

28.3.2012 - (COM(2011)0008 – C7‑0027/2011 – 2011/0006(COD)) - ***I

Commissione per i problemi economici e monetari
Relatore: Burkhard Balz


Procedura : 2011/0006(COD)
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A7-0077/2012
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA)

(COM(2011)0008 – C7‑0027/2011 – 2011/0006(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0008),

–   visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 50, 53, 62 e 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0027/2011),

–   visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il parere della Banca centrale europea del 4 maggio 2011[1],

–   visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 5 maggio 2011[2],

–   visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione giuridica (A7-0077/2012),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO[3]*

alla proposta della Commissione

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DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica le direttive 2002/92/CE, 2003/71/CE e 2009/138/CE e il regolamento (CE) n. 1060/2009 per quanto riguarda i poteri dell'Autorità di vigilanza europea (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) (EIOPA) e dell'Autorità di vigilanza europea (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (ESMA)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 50, 53, 62 e 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea[4],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[5],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria[6],

considerando quanto segue:

(-1)     La crisi finanziaria del 2007 e del 2008 ha evidenziato gravi carenze nella vigilanza finanziaria, sia in casi specifici sia in relazione al sistema finanziario nel suo complesso. I modelli di vigilanza su base nazionale non sono riusciti a stare al passo con la globalizzazione finanziaria e la realtà integrata e interconnessa dei mercati finanziari europei, nei quali numerosi istituti finanziari operano a livello transnazionale. La crisi ha evidenziato lacune in materia di cooperazione, coordinamento, applicazione coerente del diritto dell'Unione e fiducia tra le autorità nazionali competenti.

(-1 bis) In una serie di risoluzioni approvate prima e durante la crisi finanziaria, il Parlamento europeo ha esortato ad adottare un sistema europeo di vigilanza più integrato, al fine di assicurare reali condizioni di parità per tutti gli attori al livello dell'Unione, e a garantire che tale vigilanza rispecchi l'integrazione sempre maggiore dei mercati finanziari nell'Unione (in particolare nelle sue risoluzioni del 13 aprile 2000 sulla comunicazione della Commissione sulla messa in atto del quadro di azione per i servizi finanziari: piano d'azione, del 21 novembre 2002 sulle norme di vigilanza prudenziale nell'Unione europea, dell'11 luglio 2007 sulla politica dei servizi finanziari per il periodo 2005-2010 – Libro bianco, del 23 settembre 2008 recante raccomandazioni alla Commissione sui fondi speculativi e i fondi d'investimento privati (private equity), e del 9 ottobre 2008 recante raccomandazioni alla Commissione sul seguito della procedura Lamfalussy: futura struttura della vigilanza, nonché nelle sue posizioni del 22 aprile 2009 sulla proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accesso alle attività di assicurazione e di riassicurazione e al loro esercizio (Solvibilità II) e del 23 aprile 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito.

(-1 ter) Nel novembre 2008 la Commissione europea ha incaricato un gruppo di esperti ad alto livello, presieduto da Jacques de Larosière, di formulare raccomandazioni su come rafforzare i meccanismi europei di vigilanza per meglio proteggere i cittadini dell'Unione e ripristinare la fiducia nel sistema finanziario. Nella relazione finale presentata il 25 febbraio 2009 (la "relazione de Larosière"), il gruppo di esperti ad alto livello ha raccomandato che il quadro di vigilanza fosse rafforzato per ridurre il rischio e la gravità di crisi finanziarie future. Il gruppo ha raccomandato riforme di ampia portata della struttura della vigilanza del settore finanziario nell'Unione. La relazione de Larosière ha inoltre consigliato di istituire un Sistema europeo di vigilanza finanziaria (ESFS), comprendente tre autorità di vigilanza europee, una per il settore bancario, una per il settore degli strumenti finanziari e una per il settore delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, e ha raccomandato l'istituzione di un Consiglio europeo per il rischio sistemico.

(-1 quater)      La stabilità finanziaria è un presupposto necessario affinché l'economia reale fornisca posti di lavoro, credito e crescita. La crisi finanziaria ha messo in luce gravi carenze nella vigilanza finanziaria, che non è riuscita a prevedere gli sviluppi macroprudenziali avversi o ad evitare l'accumularsi di rischi eccessivi all'interno del sistema finanziario.

(1)      Il 24 novembre 2010 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato tre regolamenti che istituiscono l'Autorità di vigilanza europea (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) (EIOPA), l'Autorità di vigilanza europea (Autorità bancaria europea) (EBA) e l'Autorità di vigilanza europea (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (ESMA) (denominate collettivamente come le Autorità di vigilanza europee (ESA)), che fanno parte del Sistema europeo di vigilanza finanziaria.

(1 bis) Nelle conclusioni del 18 e 19 giugno 2009, il Consiglio europeo ha raccomandato l'istituzione di un Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria comprendente tre nuove ESA. Ha altresì raccomandato che il sistema consenta di accrescere la qualità e l'uniformità della vigilanza nazionale, rafforzando la sorveglianza dei gruppi transfrontalieri, creando a livello europeo un insieme unico di norme applicabile a tutti gli istituti finanziari del mercato interno. Il Consiglio ha sottolineato la necessità che le ESA dispongano di poteri di vigilanza nei confronti delle agenzie di rating del credito e ha invitato la Commissione a preparare proposte concrete riguardanti le modalità secondo le quali l'ESFS potrebbe svolgere un ruolo forte nelle situazioni di crisi.

(2)      Affinché ▌l'ESFS possa funzionare efficacemente, sono necessarie modifiche alla normativa dell'Unione nel settore di attività delle tre ESA. Tali modifiche riguardano la definizione dell'ambito di applicazione di taluni poteri delle ESA e l'integrazione di taluni poteri nelle procedure esistenti previste dalla pertinente normativa dell'Unione, oppure si tratta di modifiche che servono ad assicurarne un funzionamento regolare ed efficace nel contesto dell'ESFS.

(3)      Occorre pertanto che l'istituzione delle tre ESA sia accompagnata dall'elaborazione di un insieme unico di norme che garantirà l'armonizzazione e l'applicazione uniforme e contribuirà pertanto ad un funzionamento ancora più efficace del mercato interno nonché all'attuazione più efficace della vigilanza microprudenziale. I regolamenti istitutivi dell'ESFS dispongono che le ESA possono elaborare progetti di norme tecniche nelle materie specificamente stabilite nella pertinente normativa, da sottoporre alla Commissione ai fini della loro adozione conformemente agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) tramite atti delegati o atti di esecuzione. Mentre la direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa ai poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) [7] ha riguardato una prima serie di materie, la presente direttiva ha per oggetto altre materie, in particolare inerenti alle direttive 2002/92/CE, 2003/71/CE e 2009/138/CE e al regolamento (CE) n. 1060/2009. La direttiva 2003/41/CE, per la quale la Commissione dovrebbe presentare una proposta di riesame entro la fine del 2012, non dovrebbe rientrare nell'ambito della presente direttiva.

(4)      È opportuno che la legislazione in materia stabilisca i settori in cui alle ESA è conferito il potere di elaborare progetti di norme tecniche e le relative modalità di adozione. Essa deve stabilire gli elementi, le condizioni e le specifiche per gli atti delegati, come previsto all'articolo 290 del TFUE.

(5)      Nel determinare le materie da sottoporre a norme tecniche occorre raggiungere un giusto equilibrio tra l'esigenza di creare un insieme unico di norme armonizzate e l'esigenza di non complicare indebitamente la regolamentazione e la sua applicazione. Occorre limitare le predette materie a quelle in cui l'esistenza di norme tecniche uniformi contribuirà in modo significativo ed efficace al raggiungimento degli obiettivi della legislazione pertinente, garantendo nel contempo che le decisioni di natura politica siano prese dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione conformemente alle loro consuete procedure.

(6)      Occorre che le materie disciplinate da norme tecniche siano squisitamente tecniche, e che in quanto tali la loro elaborazione richieda la competenza degli esperti in vigilanza. Le norme tecniche di regolamentazione adottate come atti delegati devono elaborare ulteriormente, specificare e determinare le condizioni per la regolare armonizzazione delle norme incluse negli strumenti di base adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio, completando o modificando taluni elementi non essenziali dell'atto legislativo. D'altro canto le norme tecniche di attuazione adottate come atti di esecuzione devono stabilire le modalità atte a garantire l'applicazione uniforme di atti dell'Unione giuridicamente vincolanti. Le norme tecniche non devono richiedere decisioni politiche.

(7)      Nel caso delle norme tecniche di regolamentazione è appropriato applicare la procedura di cui agli articoli da 10 a 14 rispettivamente del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010. Occorre che le norme tecniche di attuazione siano adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 rispettivamente del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010. Va rilevato che le norme tecniche di regolamentazione sono adottate come atti delegati a norma dell'articolo 290 del TFUE e che le norme tecniche di attuazione sono adottate come atti di esecuzione a norma dell'articolo 291 del TFUE.

(8)      Le norme tecniche di regolamentazione e di attuazione dovrebbero contribuire alla creazione di un unico insieme di norme per i servizi finanziari, come caldeggiato dal Consiglio europeo nelle sue conclusioni del giugno 2009. Nella misura in cui taluni requisiti non sono pienamente armonizzati negli atti legislativi dell'Unione e conformemente al principio di precauzione nella vigilanza, le norme tecniche di regolamentazione e di attuazione che elaborano, specificano o determinano le modalità di applicazione di tali requisiti non devono impedire agli Stati membri di richiedere informazioni aggiuntive o imporre requisiti più stringenti. È pertanto opportuno che le norme tecniche di regolamentazione e di attuazione diano agli Stati membri questa possibilità nei settori specifici in cui gli atti legislativi corrispondenti prevedono tale discrezionalità.

(9)      Come stabilito nei regolamenti istitutivi delle ESA, prima di presentare le norme tecniche di regolamentazione e di attuazione alla Commissione, occorre che le ESA, se del caso, effettuino consultazioni pubbliche sulle stesse e ne analizzino i relativi costi e benefici potenziali.

(10)    È necessario che le norme tecniche di regolamentazione e di attuazione possano prevedere misure transitorie con scadenze adeguate laddove i costi di un'attuazione immediata siano eccessivi rispetto ai vantaggi.

(10 bis)           Al momento dell'adozione della presente direttiva, i lavori relativi alla preparazione e alla consultazione per il primo insieme di misure per applicare le norme quadro nell'ambito della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) [8] sono già avanzati. Ai fini di una tempestiva finalizzazione di tali misure, è opportuno permettere alla Commissione, per un periodo transitorio, di adottare alcune delle norme tecniche di regolamentazione in conformità della procedura per l'adozione degli atti delegati. Eventuali modifiche di tali norme o, al termine del periodo transitorio, eventuali nuove misure per applicare la direttiva 2009/138/UE, dovrebbero essere adottate in conformità della procedura di cui alla presente direttiva.

(10 ter)           Vista l'ampia portata degli atti delegati e delle norme tecniche di regolamentazione previste dalla presente direttiva, è opportuno che il Parlamento europeo e il Consiglio dispongano di tre mesi dalla data di notifica per sollevare obiezioni riguardo a un atto delegato o a una norma tecnica di regolamentazione. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, dovrebbe essere possibile prorogare tale periodo di ulteriori tre mesi.

(11)    I regolamenti istitutivi delle ESA prevedono un meccanismo di risoluzione delle controversie tra autorità di vigilanza nazionali. Se un'autorità di vigilanza è in disaccordo con la procedura seguita o con il contenuto di una misura adottata da un'altra autorità di vigilanza o con l'assenza di intervento da parte di quest'ultima su materie specificate in atti giuridici dell'Unione conformemente al regolamento (UE) n. 1093/2010 ▌, al regolamento (UE) n. 1094/2010 ▌ e al regolamento (UE) n. 1095/2010 ▌in merito alle quali la legislazione impone la cooperazione, il coordinamento o la presa di decisione congiunta da parte delle autorità nazionali di vigilanza di più di uno Stato membro, occorre che le ESA competenti possano, su richiesta di una delle autorità di vigilanza interessate, prestare loro assistenza per trovare un accordo entro il termine fissato dalle stesse ESA, che terrà conto di eventuali termini fissati nella legislazione in materia e dell'urgenza e della complessità del disaccordo. Qualora il disaccordo persista, occorre conferire alle ESA competenti la facoltà di decidere sul caso.

(12)    I regolamenti che istituiscono le ESA richiedono che la legislazione settoriale specifichi i casi in cui può essere applicato il meccanismo di risoluzione delle controversie tra le autorità di vigilanza nazionali. È opportuno che la presente direttiva fissi una seconda serie di tali casi ▌. La presente direttiva non deve impedire alle ESA di agire sulla base di altri poteri o di eseguire i compiti specificati nei loro regolamenti istitutivi, in particolare di impegnarsi in mediazioni non vincolanti e di contribuire all'applicazione coerente, efficiente ed efficace degli atti giuridici dell'Unione. Inoltre, nelle materie per le quali l'atto giuridico pertinente già prevede una qualche forma di procedura di mediazione non vincolante, o per le quali sono previsti termini per l'adozione di decisioni congiunte da parte di una o più autorità di vigilanza nazionali, sono necessarie modifiche per assicurare la chiarezza della procedura di adozione delle decisioni congiunte e minimizzarne le perturbazioni, ma anche per fare in modo che, se necessario, le ESA siano in grado di risolvere le controversie. La procedura vincolante per la risoluzione delle controversie è intesa a risolvere situazioni in cui le autorità di vigilanza nazionali non riescono ad accordarsi su questioni procedurali o sostanziali inerenti alla conformità ad atti giuridici dell'Unione.

(13)    È pertanto opportuno che la presente direttiva individui le situazioni in cui una questione procedurale o sostanziale inerente alla conformità alla legislazione dell'Unione debba essere risolta e le autorità di vigilanza nazionali non siano in grado di risolverla da sole. In tale situazione è opportuno dare la facoltà ad una delle autorità di vigilanza nazionali interessate di sollevare la questione presso l'Autorità di vigilanza europea competente. Tale Autorità di vigilanza europea deve agire conformemente ▌al suo regolamento istitutivo e alla presente direttiva. È opportuno che essa possa richiedere alle autorità di vigilanza interessate di adottare provvedimenti specifici o di astenersi dal farlo per risolvere la questione e garantire la conformità al diritto dell'Unione, con effetti vincolanti per le predette autorità di vigilanza. Laddove l'atto giuridico pertinente dell'Unione conferisce discrezionalità agli Stati membri, le decisioni adottate dalle ESA non devono soppiantare l'esercizio della discrezionalità da parte delle autorità di vigilanza in conformità con il diritto dell'Unione.

(14)    La direttiva 2009/138/CE ▌prevede l'adozione di decisioni congiunte per l'approvazione delle richieste di utilizzare un modello interno a livello di gruppo e di imprese figlie, l'approvazione delle domande di assoggettare un'impresa figlia agli articoli 238 e 239 di tale direttiva e l'identificazione dell'autorità di vigilanza del gruppo su una base diversa dai criteri di cui all'articolo 247 della medesima direttiva. In tutte queste materie, occorre che le modifiche specifichino che, in caso di disaccordo, ▌l'EIOPA può risolvere la controversia ricorrendo alla procedura di cui al regolamento (UE) No 1094/2010. Questo approccio chiarisce che, mentre l'EIOPA non dovrebbe sostituirsi all'esercizio del potere discrezionale da parte delle autorità di vigilanza conformemente al diritto dell'Unione, i disaccordi dovrebbero poter essere risolti e che la cooperazione dovrebbe poter essere rafforzata prima che sia adottata dall'autorità nazionale di vigilanza o emanata una decisione definitiva nei confronti di un istituto. L'EIOPA dovrebbe risolvere i disaccordi mediando tra le autorità di vigilanza che hanno pareri divergenti ▌.

(15)    La nuova architettura di vigilanza creata dall'ESFS richiederà che le autorità di vigilanza nazionali collaborino strettamente con le ESA. Occorre che le modifiche della pertinente normativa assicurino che non vi siano ostacoli giuridici agli obblighi di scambio di informazioni imposti dai regolamenti istitutivi delle ESAe che la fornitura di dati non comporti inutili formalità burocratiche.

(15 bis)           La conoscenza a fini di sorveglianza delle attività detenute dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione costituisce uno strumento importante per quanto riguarda la vigilanza macroeconomica. Un elenco completo delle attività di un'impresa può essere essenziale per le autorità di vigilanza per valutare adeguatamente i rischi finanziari, in particolare per le imprese di assicurazione e di riassicurazione che sono importanti in termini di dimensione, organizzazione interna, natura, portata e complessità della loro attività. Le autorità di vigilanza dovrebbero pertanto essere in grado di imporre alle imprese di assicurazione e di riassicurazione l'obbligo di presentare un elenco completo delle attività, dettagliate voce per voce, allorché tali informazioni sono necessarie per poter svolgere con efficacia il proprio ruolo di vigilanza. Un elenco completo delle attività non è essenziale per le autorità di vigilanza interessate per valutare i rischi in relazione alla stabilità finanziaria laddove le imprese di assicurazione e di riassicurazione interessate non svolgono un ruolo importante nei mercati finanziari. Ciò è particolarmente importante per le imprese che non detengono una quota significativa del mercato delle assicurazioni vita o non vita di uno Stato membro.

(16)    Nei settori in cui attualmente la direttiva 2009/138/CE conferisce alla Commissione il potere di adottare misure di attuazione, se e in quanto tali misure siano atti non legislativi di portata generale che integrano e modificano determinati elementi non essenziali di tale direttiva ai sensi dell'articolo 290 del TFUE, occorre conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente al predetto articolo o norme tecniche di regolamentazione conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

(17)    Per consentire il calcolo uniforme delle riserve tecniche da parte delle imprese di assicurazione e riassicurazione nel quadro dell'applicazione della direttiva 2009/138/CE, è necessario che un organismo centrale proceda periodicamente alla raccolta, alla pubblicazione e all'aggiornamento di talune informazioni tecniche relative alla struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio a intervalli regolari, tenendo conto del monitoraggio degli sviluppi nel mercato finanziario. La modalità di derivazione della struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio dovrebbe essere trasparente in modo tale che le imprese di assicurazione e di riassicurazione siano in grado di avvalersi della struttura in questione per le loro strategie di gestione del rischio. Giacché questi compiti hanno natura tecnica e ineriscono alle assicurazioni, è opportuno che siano svolti dall'EIOPA.

(17 bis)           La struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio deve essere determinata sulla base di un approccio globale e coerente alla definizione di tutte le ipotesi e i parametri sui cui si basa la curva, garantendo la coerenza nel tempo ed evitando la volatilità artificiosa delle riserve tecniche e dei fondi propri ammissibili superiori ai requisiti patrimoniali. La scelta del punto di partenza dell'estrapolazione dei tassi di interesse privi di rischio deve consentire alle imprese, nel calcolo della migliore stima, di far corrispondere alle obbligazioni i flussi di cassa attualizzati con tassi non estrapolati. In condizioni di mercato simili a quelle esistenti alla data di adozione della presente direttiva, il punto di partenza per l'estrapolazione dei tassi di interesse privi di rischio in euro dovrebbe essere 20 anni.

(18)    Per garantire che taluni input tecnici per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità tramite la formula standard siano forniti su base armonizzata, ad esempio per consentire un approccio armonizzato in materia di uso dei rating, occorre assegnare compiti specifici all'EIOPA. Il riconoscimento delle agenzie di rating dovrebbe essere armonizzato alla direttiva 2006/48/CE, inclusa la sua prossima revisione, e al regolamento (CE) n. 1060/2009. Occorre evitare la sovrapposizione con il regolamento (CE) n. 1060/2009, per cui è giustificato un ruolo per la commissione congiunta delle autorità di vigilanza. L'EIOPA dovrebbe utilizzare in modo ottimale le competenze e l'esperienza dell'ESMA. Occorre che le modalità dettagliate per l'esercizio di tali compiti siano definite ulteriormente in misure da adottare in forma di atti delegati o di esecuzione.

(19)    Per garantire un approccio armonizzato nel determinare, in applicazione della direttiva 2009/138/CE, se esistono i presupposti per un'estensione del periodo ammesso per il risanamento in caso di mancata osservanza del requisito patrimoniale di solvibilità, è necessario specificare le condizioni che costituiscono "un crollo eccezionale dei mercati finanziari". È opportuno che spetti all'EIOPA determinare ▌ se tali condizioni sono soddisfatte e occorre conferire alla Commissione il potere di adottare misure in forma di atti delegati e di esecuzione che specifichino le procedure da seguire.

(20)    Per garantire la coerenza tra i vari settori ed eliminare il disallineamento tra gli interessi delle imprese che "confezionano" i prestiti in titoli scambiabili e altri strumenti finanziari (cedenti) e gli interessi delle imprese di assicurazione o riassicurazione che investono in tali titoli o strumenti, occorre conferire alla Commissione il potere di adottare, in forma di atti delegati, misure in materia di investimenti in prestiti "confezionati" contemplati dalla direttiva 2009/138/CE, che specificano non solo i relativi requisiti, ma anche le conseguenze della loro violazione.

(21)    Per assicurare una maggiore convergenza per quanto riguarda le procedure per l'approvazione da parte delle autorità di vigilanza, a norma della direttiva 2009/138/CE, di parametri specifici delle imprese, politiche di modifica dei modelli, società veicolo, nonché la fissazione e abolizione di maggiorazioni di capitale, occorre conferire alla Commissione il potere di adottare misure in forma di atti delegati che specificano le procedure in tali settori.

(22)    È opportuno incoraggiare la convergenza internazionale verso regimi di solvibilità basati sul rischio. Per riconoscere che taluni paesi terzi potrebbero aver bisogno di più tempo per adattarsi e attuare un regime di solvibilità che soddisfi pienamente i criteri per essere riconosciuto come equivalente, occorre specificare le condizioni in relazione al trattamento dei regimi di tali paesi terzi, affinché tali paesi terzi siano riconosciuti come temporaneamente equivalenti. Andrebbe inoltre sottolineato che, per quanto riguarda i paesi terzi, la vigilanza basata sul rischio è insufficiente e che tali paesi devono disporre di sistemi di vigilanza di gruppo analoghi a quelli dell'Unione.

(23)    Per consentire alla Società cooperativa europea, istituita con il regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE)[9], di prestare servizi di assicurazione e di riassicurazione, occorre estendere l'elenco delle forme giuridiche ammissibili delle imprese di assicurazione e di riassicurazione a norma della direttiva 2009/138/CE al fine di includervi la Società cooperativa europea (SCE).

(24)    Occorre adeguare gli importi in euro del livello minimo del requisito patrimoniale minimo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione ▌. Tale adeguamento è necessario in quanto i livelli minimi dei requisiti patrimoniali per tali imprese vengono periodicamente adeguati in funzione dell'inflazione ▌.

(24 bis)           È opportuno che il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) per l'assicurazione sanitaria rispecchi i sistemi nazionali di perequazione, oltre a tener conto delle modifiche alla legislazione sanitaria nazionale, in quanto rappresentano un elemento fondamentale del sistema assicurativo sui mercati sanitari nazionali.

(25)    Per tenere conto della data che segna la fine dell'esercizio finanziario per la maggior parte delle imprese di assicurazione (31 dicembre) e consentire così una transizione più agevole tra il vecchio e il nuovo regime, occorre prorogare di due mesi i termini previsti dalla direttiva 2009/138/CE per l'attuazione nel diritto nazionale, il termine dal quale decorre l'abrogazione e la data di applicazione della direttiva.

(26)    È necessario che taluni poteri di esecuzione di cui all'articolo 202 del trattato che istituisce la Comunità europea (trattato CE) siano sostituiti con disposizioni appropriate conformi all'articolo 290 del TFUE.

(27)    L'allineamento delle procedure di comitatologia al TFUE, in particolare all'articolo 290, deve essere effettuato caso per caso. Per tener conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari e specificare i requisiti fissati dalle direttive modificate dalla presente direttiva, occorre conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 del TFUE. In particolare, occorre adottare atti delegati contenenti disposizioni dettagliate riguardanti i requisiti di governance, la valutazione, le informazioni da fornire alle autorità di vigilanza e l'informativa al pubblico, la determinazione e la classificazione dei fondi propri, la formula standard per il calcolo dell'SCR (comprese le conseguenti modifiche nel settore delle maggiorazioni del capitale) e la scelta dei metodi e delle ipotesi per il calcolo delle riserve tecniche.

(28)    Il Parlamento europeo e il Consiglio devono disporre di tre mesi dalla data di notifica per muovere obiezioni riguardo a un atto delegato. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, è opportuno che tale periodo possa essere prorogato di tre mesi in relazione ad argomenti particolarmente problematici. Occorre dare inoltre al Parlamento europeo e al Consiglio la possibilità di informare le altre istituzioni della loro intenzione di non sollevare obiezioni. Tale approvazione rapida degli atti delegati è particolarmente appropriata quando è necessario rispettare scadenze, ad esempio per conformarsi a calendari fissati nell'atto di base per l'adozione di atti delegati da parte della Commissione.

(28 bis)           Tenuto conto della crisi finanziaria e dei meccanismi prociclici che hanno contribuito a scatenarla e ad aggravarla, il Consiglio per la stabilità finanziaria, il BCBS e il G20 hanno raccomandato di attenuare gli effetti prociclici della regolamentazione finanziaria. Tali raccomandazioni hanno una rilevanza diretta per le imprese di assicurazione e di riassicurazione, in quanto elementi importanti del sistema finanziario.

(28 ter)           Al fine di conseguire un'applicazione uniforme e assicurare la vigilanza macroprudenziale in tutta l'Unione, è opportuno che il Comitato europeo per il rischio sistemico sviluppi principi su misura per l'economia dell'Unione e sia incaricato di verificare l'applicazione della riserva di capitale anticiclica.

(28 quater)      La crisi finanziaria ha evidenziato il fatto che le istituzioni finanziarie avessero ampiamente sottovalutato il grado di rischio di credito di controparte legato ai prodotti derivati fuori borsa. Ciò ha spinto il G20, nel settembre del 2009, a esigere la compensazione di un maggior numero di prodotti derivati fuori borsa tramite una controparte centrale e a chiedere altresì di imporre requisiti patrimoniali più severi per i derivati fuori borsa che non fosse possibile compensare a livello centrale, in modo da riflettere più correttamente il grado di rischio più elevato ad essi associato.

(28 quinquies)            La crisi del debito sovrano e la dichiarazione del 26 ottobre 2011 dei capi di Stato o di governo degli Stati membri la cui moneta è l'euro hanno dimostrato che una ponderazione del rischio dello 0% per i titoli di Stato non corrisponde più alla realtà economica. La Commissione dovrebbe presentare quanto prima una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in cui propone opzioni per adeguare di conseguenza il calcolo dei requisiti in materia di fondi propri per tali esposizioni, tenendo conto al contempo degli effetti destabilizzanti inerenti alla presentazione di tali proposte durante periodi di tensioni di mercato.

(29)    Per consentire una transizione agevole al nuovo regime in applicazione della direttiva 2009/138/CE, è necessario prevedere periodi transitori graduali e specifici ▌.

(30)    I periodi transitori dovrebbero mirare ad evitare turbative di mercato ▌. Tali periodi dovrebbero incoraggiare le imprese a conformarsi quanto prima ai requisiti particolari del nuovo regime.

(31)    Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire migliorare il funzionamento del mercato interno assicurando un livello elevato, effettivo e uniforme della regolamentazione e della vigilanza prudenziale, proteggere i contraenti e i beneficiari, e in tal modo le imprese e i consumatori, tutelare l'integrità, l'efficienza e il regolare funzionamento dei mercati finanziari, mantenere la stabilità del sistema finanziario e rafforzare il coordinamento internazionale in materia di vigilanza, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello dell'Unione, l'Unione può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo e, in particolare, non deve prescrivere alcun requisito patrimoniale per enti pensionistici aziendali e professionali.

(32)    È necessario che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 1° gennaio 2014, una relazione, se del caso accompagnata da proposte, in merito ai progetti di norme tecniche presentati dalle ESA conformemente alla presente direttiva.

(33)    Le direttive 2002/92/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE e 2009/138/CE e il regolamento (CE) n. 1060/2009 vanno modificati di conseguenza,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo -1

Modifiche della direttiva 2002/92/CE

La direttiva 2002/92/CE è modificata come segue:

(1)       All'articolo 3, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:

"Gli Stati membri comunicano periodicamente almeno a intervalli trimestrali le informazioni raccolte dal loro sportello unico all'Autorità di vigilanza europea (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) (EIOPA) istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio*, che le pubblica sul proprio sito web."

___________

GU L 331 del 15.12.2010 pag. 48.

(2)      All'articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione che desiderano essere informati ai sensi del paragrafo 1. A sua volta la Commissione ne informa gli altri Stati membri e l'EIOPA.";

(3)      All'articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri designano le autorità competenti per l'attuazione della presente direttiva. Essi ne informano la Commissione e l'EIOPA indicando qualsiasi eventuale ripartizione di tali funzioni.";

(4)      All'articolo 9, il titolo è sostituito dal seguente:

"Scambio di informazioni tra gli Stati membri e l'EIOPA";

(5)      All'articolo 9 è inserito il seguente paragrafo:

"1 bis. Le autorità competenti collaborano con l'EIOPA ai fini della presente direttiva, in conformità del regolamento (UE) n. 1094/2010. Le autorità competenti forniscono quanto prima all'EIOPA tutte le informazioni necessarie per l'espletamento dei suoi compiti a norma della presente direttiva e del regolamento (UE) n. 1094/2010, conformemente all'articolo 35 di tale regolamento.";

(6)      All'articolo 12, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5.      Gli Stati membri possono mantenere o adottare disposizioni più rigorose per quanto riguarda le esigenze in materia di informazione di cui al paragrafo 1, se tali disposizioni sono conformi al diritto dell'Unione.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione e all'EIOPA le disposizioni nazionali di cui al primo comma.

Gli Stati membri aggiornano tali informazioni periodicamente e in ogni caso almeno ogni due anni e l'EIOPA le mette a disposizione sul suo sito web.

Al fine di realizzare un livello elevato di trasparenza con ogni mezzo idoneo, la Commissione provvede affinché le informazioni relative alle disposizioni nazionali che le sono comunicate siano trasmesse anche ai consumatori e agli intermediari assicurativi.

6.        Per assicurare condizioni di applicazione uniformi del paragrafo 5, l'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di attuazione riguardanti le procedure da seguire e i formati e i modelli che le autorità competenti devono utilizzare quando trasmettono o aggiornano le pertinenti informazioni destinate all'EIOPA.

L'EIOPA presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro […].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010.".

Articolo 1

Modifiche della direttiva 2003/71/CE

La direttiva 2003/71/CE è modificata come segue:

(1)       All'articolo 5, paragrafo 4, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Se le condizioni definitive dell'offerta non sono incluse nel prospetto di base né in un supplemento, esse sono comunicate agli investitori e depositate presso l'autorità competente dello Stato membro di origine, nonché comunicate da tale autorità competente all'autorità competente dello Stato membro ospitante o degli Stati membri ospitanti e all' ▌ESMA in occasione di ciascuna offerta al pubblico, quanto prima e, se possibile, prima dell'inizio dell'offerta o dell'ammissione alla negoziazione. Le condizioni definitive contengono solo informazioni riguardanti la nota informativa e non vengono utilizzate per completare il prospetto di base. In tal caso si applicano le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a).";

(2)       All'articolo 11, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3.       Per assicurare una coerente armonizzazione in relazione al presente articolo, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni da includere mediante riferimento.

L'ESMA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 1° gennaio 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.";

(3) All'articolo 13, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

"7.       Per assicurare una coerente armonizzazione in relazione all'approvazione del prospetto, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le procedure per l'approvazione del prospetto e le condizioni in base alle quali si possono adeguare i termini.

L'ESMA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 1° gennaio 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.";

(4)       All'articolo 14, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

"8.       Per assicurare una coerente armonizzazione in relazione al presente articolo, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le disposizioni relative alla pubblicazione del prospetto di cui ai paragrafi da 1 a 4.

L'ESMA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 1° gennaio 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.";

(5)       All'articolo 15, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

"7.       Per assicurare una coerente armonizzazione in relazione al presente articolo, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le disposizioni concernenti la diffusione di messaggi pubblicitari che annunciano l'intenzione di offrire strumenti finanziari al pubblico o l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, in particolare prima che il prospetto sia stato messo a disposizione del pubblico o prima dell'apertura della sottoscrizione, e di specificare le disposizioni di cui al paragrafo 4.

L'ESMA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 1° gennaio 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.";

(5 bis) È inserito il seguente articolo:

"Articolo 31 bis

Personale e risorse dell'ESMA

Entro il 31 dicembre 2012, l'ESMA valuta il fabbisogno di personale e di risorse derivante dall'assunzione dei suoi poteri e doveri in conformità della presente direttiva e presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.".

Articolo 2

Modifiche della direttiva 2009/138/CE

La direttiva 2009/138/CE è modificata come segue:

(-1)     All'articolo 13 è inserito il seguente punto:

"32 bis) "controparte centrale autorizzata", una controparte centrale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. .../2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del ... [EMIR] che è autorizzata a norma dell'articolo 10 di tale direttiva;";

(1)       All'articolo 17, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3.       La Commissione può adottare atti delegati, conformemente all'articolo 301 bis ▌, relativi all'estensione dell'elenco delle forme di cui all'allegato III, Parti A, B e C, punti da 1 a 27.";

(1 bis) È inserito il seguente articolo:

"Articolo 25 bis

Notifica e pubblicazione delle autorizzazioni, ritiro dell'autorizzazione e rifiuto dell'autorizzazione

Ogni autorizzazione, ritiro dell'autorizzazione e rifiuto dell'autorizzazione è notificato all'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) (EIOPA) istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio*. La ragione sociale di ogni impresa di assicurazione o di riassicurazione a cui è stata concessa l'autorizzazione è iscritta in un elenco. L'EIOPA pubblica l'elenco sul suo sito web e ne cura l'aggiornamento.

____________

GU L 331 del 15.12.2010 pag. 48.";

(1 ter) All'articolo 29, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4.      La Commissione si adopera affinché gli atti delegati e le norme tecniche di regolamentazione e di attuazione tengano in considerazione il principio di proporzionalità, garantendo in tal modo l'applicazione proporzionale della presente direttiva, in particolare alle imprese assicurative di piccole dimensioni.

L'EIOPA si adopera affinché i progetti di norme tecniche di regolamentazione, presentati conformemente agli articoli da 10 e 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010, i progetti di norme tecniche di attuazione, presentati conformemente all'articolo 15 del medesimo regolamento, come pure gli orientamenti e le raccomandazioni, adottati conformemente all'articolo 16 del medesimo regolamento, tengano in considerazione il principio di proporzionalità, garantendo in tal modo l'applicazione proporzionale della presente direttiva, in particolare alle imprese assicurative di piccole dimensioni.";

(2)       L'articolo 31 è così modificato:

(a)       il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4.       Per assicurare condizioni di applicazione uniformi del paragrafo 2 del presente articolo, l'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare gli aspetti principali in merito ai quali devono essere resi pubblici dati statistici aggregati, nonché per determinare il formato, la struttura, il contenuto e la data di pubblicazione delle informazioni di cui al presente articolo.

L'EIOPA presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro […].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010.";

(3)       All'articolo 33 sono inseriti i seguenti commi:

"Qualora un'autorità di vigilanza abbia informato le autorità di vigilanza di uno Stato membro ospitante della propria intenzione di procedere alle verifiche in loco di cui al primo comma e qualora a tali autorità di vigilanza sia di fatto vietato di esercitare il diritto di effettuare tali verifiche in loco o qualora a tali autorità di vigilanza sia di fatto vietato di esercitare il diritto di partecipare conformemente al secondo comma, le autorità di vigilanza possono rinviare la questione all'EIOPA e richiederne l'assistenza conformemente all'articolo 19, paragrafi da 1 a 3 e paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1094/2010 [EIOPA]. In tal caso l'EIOPA può agire conformemente ai poteri che le conferisce tale articolo.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 1094/2010, l'EIOPA ha la facoltà di partecipare alle verifiche in loco effettuate congiuntamente da due o più autorità di vigilanza.";

(4)       L'articolo 35 è così modificato:

(-a)      al paragrafo 2, lettera a), il punto i) è sostituito dal seguente:

"i)       in periodi predefiniti; laddove le autorità di vigilanza interessate possono limitare le informazioni da presentare periodicamente alle autorità di vigilanza alle informazioni che subiscono variazioni rilevanti nel corso dell'anno, a condizione che:

         le deroghe alla presentazione periodica di informazioni possano essere concesse solamente alle imprese di assicurazione e di riassicurazione il cui contributo combinato alla quota di mercato complessiva non supera il 20% del mercato rispettivamente delle assicurazioni vita e non vita in uno Stato membro; e

         almeno una volta l'anno vengano presentate informazioni complete.";

(-a bis) al paragrafo 2 sono inseriti i commi seguenti:

"Gli Stati membri prescrivono alle imprese di assicurazione e di riassicurazione l'obbligo di presentare alle autorità di vigilanza interessate, nell'ambito della trasmissione periodica di informazioni o su base ad hoc, un elenco esaustivo delle attività, dettagliate voce per voce, solamente quando le autorità di vigilanza interessate necessitano di tali informazioni per poter svolgere con efficacia il proprio ruolo di vigilanza, in particolare per quanto riguarda la stabilità finanziaria.

Le autorità di vigilanza interessate possono esonerare dall'obbligo di presentare informazioni dettagliate voce per voce le imprese di assicurazione e di riassicurazione il cui contributo combinato alla quota di mercato complessiva non supera il 20% del mercato rispettivamente delle assicurazioni vita e non vita in uno Stato membro.";

(a)       il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6.       Per assicurare una coerente armonizzazione in relazione al presente articolo, l'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni e i periodi da notificare ai sensi dei paragrafi da 1 a 4 ▌.

L'EIOPA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [...].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

6 bis. Al fine di rendere l'applicazione del paragrafo 2 più uniforme e coerente, l'EIOPA elabora orientamenti in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1094/2010 per determinare i criteri per il calcolo delle quote di mercato, tenendo conto del principio di proporzionalità e degli aspetti di stabilità finanziaria.

Tali orientamenti sono altresì utilizzati ai fini delle deroghe all'obbligo di presentazione periodica di informazioni a livello di gruppo, qualora tali deroghe siano applicate mutatis mutandis in conformità dell'articolo 254, paragrafo 2, primo comma.

Tali criteri sono sottoposti a riesame almeno ogni cinque anni."

7.        Per assicurare modalità di applicazione uniformi del presente articolo, l'EIOPA può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire i formati, i modelli e procedure per la presentazione delle informazioni alle autorità di vigilanza. Tali procedure possono comprendere, se del caso, i requisiti per la relativa approvazione da parte del consiglio di amministrazione, di gestione o di controllo dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione delle informazioni presentate.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010.";

(5)       L'articolo 37 è così modificato:

(a)       il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6.       La Commissione adotta atti delegati, conformemente all'articolo 301 bis ▌, che precisano le circostanze in cui è possibile imporre una maggiorazione del capitale ▌.

6 bis.   Per assicurare una coerente armonizzazione in relazione alle maggiorazioni di capitale, l'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le metodologie per il relativo calcolo.

L'EIOPA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [...].

A quest'ultima è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

6 ter.   Per assicurare modalità di applicazione uniformi del presente articolo, l'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di attuazione riguardanti le procedure da seguire in relazione alle decisioni per imporre, calcolare e sopprimere le maggiorazioni del capitale.

L'EIOPA presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro [...].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010.";

(6)       All'articolo 38, paragrafo 2, sono aggiunti i seguenti commi:

"Qualora un'autorità di vigilanza abbia informato le autorità di vigilanza di uno Stato membro ospitante della propria intenzione di procedere ad una ispezione in loco di cui al primo comma e qualora a tale autorità di vigilanza sia di fatto vietato di esercitare il diritto di effettuare tale ispezione in loco, l'autorità di vigilanza può rinviare la questione all'EIOPA e richiederne l'assistenza conformemente all'articolo 19, paragrafi da 1 a 3 e paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1094/2010. In tal caso l'EIOPA può agire conformemente ai poteri che le conferisce tale articolo."

Conformemente all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 1094/2010, l'EIOPA ha la facoltà di partecipare alle ispezioni in loco se sono effettuate congiuntamente da due o più autorità di vigilanza.";

(7)       L'articolo 50 è sostituito dal seguente:

"Articolo 50

Norme tecniche di regolamentazione

1.        Per assicurare una coerente armonizzazione in relazione alla presente sezione, l'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

a)     gli elementi dei sistemi di cui agli articoli 41, 44, 46 e 47, e in particolare i settori che devono essere coperti dalla gestione delle attività e delle passività e dalla politica in materia di investimenti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all'articolo 44, paragrafo 2;

b)     le funzioni di cui agli articoli 44, 46, 47 e 48;

c)      i requisiti di cui all'articolo 42 e le funzioni che vi sono soggette;

d)     le condizioni alle quali può avvenire l'esternalizzazione, in particolare a favore di fornitori di servizi ubicati in paesi terzi.

L'EIOPA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [...].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

2.        Per assicurare una coerente armonizzazione in relazione alla valutazione di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera a), l'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano ulteriormente gli elementi di detta valutazione.

L'EIOPA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [...].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.";

(8)       All'articolo 51, paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:

           "Tuttavia, e senza pregiudizio di qualsiasi comunicazione imposta da altri obblighi di legge o regolamentari, gli Stati membri possono prevedere che, sebbene il requisito patrimoniale totale di solvibilità di cui al paragrafo 1, lettera e), punto ii), sia stato comunicato, la maggiorazione del capitale o l'impatto dei parametri specifici cui l'impresa di assicurazione o di riassicurazione è tenuta a ricorrere conformemente all'articolo 110 non debbano essere comunicati separatamente per un periodo transitorio che termina non più tardi del 31 dicembre 2017.";

(9)       L'articolo 52 è sostituito dal seguente:

"Articolo 52

Informazioni destinate all'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e relazioni presentate da tale autorità

1.        Gli Stati membri prescrivono alle autorità di vigilanza di fornire annualmente le seguenti informazioni all'EIOPA:

a)        la maggiorazione media del capitale per impresa e l'attribuzione delle maggiorazioni del capitale imposte dall'autorità di vigilanza durante l'anno precedente, misurate in percentuale del requisito patrimoniale di solvibilità, per ciascuna delle seguenti categorie:

i)       tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione;

ii)      le imprese di assicurazione vita;

iii)     le imprese di assicurazione non vita;

iv)     le imprese di assicurazione che svolgono attività in entrambi i settori vita e non-vita;

v)      le imprese di riassicurazione;

b)     per ciascuna delle informazioni di cui alla lettera a) del presente paragrafo, la proporzione delle maggiorazioni del capitale imposte rispettivamente in applicazione dell'articolo 37, paragrafo 1, lettere a), b) e c).

2.        L'EIOPA pubblica annualmente le seguenti informazioni:

a)      per l'insieme degli Stati membri, l'attribuzione totale delle maggiorazioni del capitale, misurate in percentuale del requisito patrimoniale di solvibilità per ciascuna delle seguenti categorie:

i)       tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione;

ii)      le imprese di assicurazione vita;

iii)     le imprese di assicurazione non vita;

iv)     le imprese di assicurazione che svolgono attività in entrambi i settori vita e non-vita;

v)      le imprese di riassicurazione;

b)     per ciascuno Stato membro separatamente, l'attribuzione delle maggiorazioni del capitale, misurate in percentuale del requisito patrimoniale di solvibilità, per tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione in quel determinato Stato membro;

c)      per ciascuna delle informazioni di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo, la proporzione delle maggiorazioni del capitale imposte in applicazione dell'articolo 37, paragrafo 1, rispettivamente lettere a), b) e c).

3.        3.        L'EIOPA fornisce al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 2, insieme ad una relazione in cui descrive il grado di convergenza della vigilanza nell'uso delle maggiorazioni del capitale da parte delle autorità di vigilanza dei diversi Stati membri.";

(10)     L'articolo 56 è sostituito dal seguente:

"Articolo 56

Relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria: atti delegati e atti di esecuzione

La Commissione adotta atti delegati, conformemente all'articolo 301 bis ▌, che precisano maggiormente le informazioni che devono essere pubblicate conformemente alla sezione 3.

Per assicurare modalità di applicazione uniformi della presente sezione, l'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di attuazione riguardanti le procedure da seguire e i formati e i modelli da utilizzare.

L'EIOPA presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro […].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al secondo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010.";

(11)     All'articolo 58, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

"8.       Per assicurare una coerente armonizzazione in relazione alla presente sezione, l'EIOPA può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per redigere un elenco esauriente di informazioni, di cui all'articolo 59, paragrafo 4, che i candidati acquirenti devono includere nella notifica, fatto salvo l'articolo 58, paragrafo 2.

Per assicurare una coerente armonizzazione in relazione alla presente sezione e per tenere conto degli sviluppi futuri, l'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che precisano gli adeguamenti dei criteri di cui all'articolo 59, paragrafo 1.

L'EIOPA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al secondo comma alla Commissione entro [...].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo e al secondo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

8 bis.   Per assicurare condizioni uniformi di applicazione della presente direttiva, l'EIOPA può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per fissare procedure comuni, formati e modelli per il processo di consultazione tra le pertinenti autorità di vigilanza di cui all'articolo 60.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010.";

(11 bis) È inserito il seguente articolo:

"Articolo 65 bis

Collaborazione con l'EIOPA

Gli Stati membri provvedono a che le autorità di vigilanza collaborino con l'EIOPA ai fini della presente direttiva, in conformità del regolamento (UE) n. 1094/2010.

Gli Stati membri provvedono a che le autorità di vigilanza forniscano quanto prima all'EIOPA tutte le informazioni necessarie per l'espletamento dei suoi compiti a norma del regolamento (UE) n. 1094/2010.";

(12)     All'articolo 69, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Tali comunicazioni sono fornite solo quando ciò risulti necessario per motivi di vigilanza prudenziale. In ogni caso, gli Stati membri dispongono che le informazioni ricevute in base all'articolo 65 e all'articolo 68, paragrafo 1, e quelle ottenute mediante le ispezioni in loco di cui all'articolo 33 possano formare oggetto delle comunicazioni solo con l'accordo esplicito delle autorità di vigilanza da cui provengono le informazioni o dell'autorità di vigilanza dello Stato membro in cui è stata effettuata l'ispezione in loco.";

(12 bis) L'articolo 70 è sostituito dal seguente:

"Articolo 70

Trasmissione delle informazioni alle banche centrali e alle autorità monetarie, alle autorità di vigilanza sui sistemi di pagamento e al Comitato europeo per il rischio sistemico

1.        Senza pregiudizio della presente sezione, un'autorità di vigilanza può trasmettere informazioni intese all'esercizio delle loro funzioni ai seguenti soggetti:

a)     le banche centrali del sistema europeo di banche centrali (inclusa la BCE) e altri organismi con responsabilità analoghe in quanto autorità monetarie, quando queste informazioni siano attinenti all'esercizio dei rispettivi compiti statutari, ivi incluse la gestione della politica monetaria e la relativa concessione di liquidità, la sorveglianza dei sistemi di pagamento, di compensazione e di regolamento titoli e la tutela della stabilità del sistema finanziario;

b)     all'occorrenza, altre autorità pubbliche nazionali incaricate della vigilanza sui sistemi di pagamento; nonché

c)      il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), qualora tali informazioni siano attinenti all'esercizio dei suoi compiti.

2.        Tali autorità od organismi possono altresì comunicare alle autorità di vigilanza le informazioni che possono essere loro necessarie ai fini dell'articolo 67. Le informazioni ricevute in tale ambito sono soggette alle disposizioni relative al segreto d'ufficio stabilite alla presente sezione.

3.        Nelle situazioni di emergenza, ivi inclusa la situazione di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) 1094/2010, gli Stati membri autorizzano le autorità competenti a comunicare senza indugio informazioni alle banche centrali del sistema europeo delle banche centrali (inclusa la BCE) quando queste informazioni siano attinenti all'esercizio dei rispettivi compiti statutari, ivi incluse la gestione della politica monetaria e la relativa concessione di liquidità, la sorveglianza dei sistemi di pagamento, di compensazione e di regolamento titoli e la tutela della stabilità del sistema finanziario, e al CERS, quando tali informazioni siano attinenti all'esercizio dei suoi compiti.";

(13)     L'articolo 71 è così modificato:

(a)       il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2.       Gli Stati membri assicurano che le autorità di vigilanza, nell'esercizio delle loro funzioni, tengano conto della convergenza in materia di strumenti di vigilanza e di prassi di vigilanza nell'applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate conformemente alla presente direttiva. A tale scopo, gli Stati membri assicurano che:

a)      le autorità di vigilanza partecipino alle attività dell'EIOPA;

b)     le autorità di vigilanza si attengano agli orientamenti e alle raccomandazioni dell'EIOPA e forniscano la motivazione se non lo fanno;

c)      i mandati nazionali conferiti alle autorità di vigilanza non impediscano l'esercizio delle loro funzioni in quanto membri dell'EIOPA o ai sensi della presente direttiva.";

(b)       il paragrafo 3 è soppresso.

(14)     L'articolo 75 è così modificato:

(-a)      al paragrafo 1, lettera b), il primo comma è sostituito dal seguente:

"b)       le passività sono valutate all'importo al quale potrebbero essere trasferite, o regolate, tra parti consapevoli e consenzienti in un'operazione svolta alle normali condizioni di mercato. Il valore delle passività non tiene conto delle informazioni concernenti le attività detenute dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione.";

(a)       il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Per assicurare una coerente armonizzazione in relazione alla valutazione delle attività e delle passività, l'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

a)        i metodi e le ipotesi da utilizzare nella valutazione delle attività e delle passività prevista al paragrafo 1;

b)        i principi contabili internazionali omologati dalla Commissione conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 che sono coerenti con il metodo di valutazione delle attività e delle passività stabilito al paragrafo 1;

c)        i metodi di valutazione, ove i prezzi basati sulle quotazioni di mercato o non siano disponibili o non siano coerenti con il metodo di valutazione delle attività e delle passività stabilito al paragrafo 1;

d)        i metodi di valutazione alternativi da usare nel caso in cui i principi contabili internazionali omologati dalla Commissione conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio[10] siano temporaneamente o permanentemente non coerenti con il metodo di valutazione delle attività e delle passività stabilito al paragrafo 1.

L'EIOPA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [...].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.";

(14 bis) All'articolo 76, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2.      Il valore delle riserve tecniche corrisponde all'importo attuale che le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero pagare se dovessero trasferire immediatamente le loro obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione ad un'altra impresa di assicurazione o di riassicurazione. Il valore delle riserve tecniche non è influenzato dalle attività detenute dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione.";

(14 ter) All'articolo 77, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

"2.      La migliore stima corrisponde alla media dei flussi di cassa futuri ponderata con la probabilità, tenendo conto del valore temporale del denaro (valore attuale atteso dei flussi di cassa futuri) sulla base della pertinente struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio. La pertinente struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio utilizzata per il calcolo delle passività assicurative non tiene conto delle informazioni concernenti le attività detenute dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione.";

(15)     Sono inseriti i seguenti articoli:

"Articolo 77 bis

Informazioni tecniche prodotte dall'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali

1.        ▌La pertinente struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio da utilizzare nel calcolo della migliore stima di cui all'articolo 77, paragrafo 2, è stabilita e pubblicata dall'EIOPA per ciascuna valuta rilevante con cadenza almeno mensile. Il capo VII del presente titolo si applica sulla base di tale migliore stima.

2.        Qualora l'EIOPA, in stretta collaborazione con il CERS, rilevi una situazione di tensione sui mercati finanziari per una data valuta e qualora l'EIOPA dimostri che è più probabile che questa situazione temporanea ed eccezionale si venga a creare nelle imprese che vendono una parte importante e sostanziale del loro portafoglio di titoli a reddito fisso, per ciascuna valuta viene pubblicata una struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio adeguata con la stessa frequenza della pertinente struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio di cui al paragrafo 1.

L'adeguamento è calcolato con riferimento a una quota dello spread tra il tasso di interesse che avrebbe potuto essere maturato sulle attività incluse in un portafoglio di attività rappresentativo in cui le imprese di assicurazione e di riassicurazione hanno investito e i tassi della struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio di base. La quota non è attribuibile a una valutazione realistica delle perdite attese o del rischio di credito imprevisto sulle attività o qualsiasi altro rischio.

Le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono utilizzare detta pertinente struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio opportunamente adeguata nel calcolo della migliore stima solo per determinate passività sostanzialmente illiquide, identificate in conformità dell'articolo 86.

In tal caso, le imprese di assicurazione e di riassicurazione pubblicano le informazioni sull'uso della struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio adeguata e sull'effetto monetario sulla loro situazione finanziaria.

3.        L'EIOPA svolge i compiti di cui ai paragrafi 1 e 2 in modo trasparente, obiettivo e affidabile.

Articolo 77 ter

Estrapolazione

La determinazione da parte dell'EIOPA degli interessi della struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio utilizza ed è coerente con le informazioni derivate dai pertinenti strumenti finanziari. Si tiene conto al riguardo degli strumenti finanziari con durate per le quali i mercati che li trattano, insieme alle obbligazioni, possono essere considerati idonei per spessore, liquidità e trasparenza degli scambi (Deep, Liquid and Transparent – DLT). Per le durate per le quali i mercati per i pertinenti strumenti finanziari, come pure per le obbligazioni, non possono più essere considerati DLT, viene estrapolata la struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio.

Per ciascuna valuta, la parte estrapolata della struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio è basata su tassi di cambio a termine convergenti gradualmente da un tasso di interesse o da un insieme di tassi di interesse relativi alle durate più lunghe osservabili in un mercato liquido e caratterizzato da un certo spessore di scambi per i pertinenti strumenti finanziari e obbligazioni nella valuta considerata, a un tasso di cambio a termine finale (Ultimate Forward Rate – UFR).

La parte estrapolata della struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio converge verso l'UFR in modo tale che le durate che superano di 10 anni le durate più lunghe di cui al secondo comma non differiscano di più di tre punti base dall'UFR.";

(16)     L'articolo 86 è sostituito dal seguente:

"Articolo 86

Norme tecniche di regolamentazione

Per assicurare una coerente armonizzazione in relazione ai metodi e ai calcoli per le riserve tecniche, l'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

a)      le metodologie attuariali e statistiche per calcolare la migliore stima di cui all'articolo 77, paragrafo 2;

b)     le metodologie, i principi e le tecniche per la determinazione della struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio da utilizzare per calcolare la migliore stima di cui all'articolo 77, paragrafo 2;

c)      le circostanze in cui le riserve tecniche sono calcolate come un elemento unico o come somma di una migliore stima e di un margine di rischio, e i metodi da utilizzare nel caso in cui le riserve tecniche sono calcolate come un elemento unico, di cui all'articolo 77, paragrafo 4;

d)     i metodi e le ipotesi da utilizzare nel calcolo del margine di rischio, compresa la determinazione dell'importo dei fondi propri ammissibili necessari per far fronte alle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione e la calibrazione del tasso del costo del capitale, di cui all'articolo 77, paragrafo 5;

d bis) i criteri dettagliati per la metodologia per calcolare il premio per illiquidità e la metodologia per individuare le passività illiquide sostanziali, di cui all'articolo 77 bis;

e)      le aree di attività sulla base delle quali devono essere segmentate le obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione per calcolare le riserve tecniche di cui all'articolo 80;

f)      gli standard da rispettare per garantire l'adeguatezza, la completezza e la precisione dei dati utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche e le circostanze specifiche in cui sarebbe appropriato utilizzare approssimazioni, compresi metodi caso per caso, ai fini del calcolo della migliore stima, di cui all'articolo 82;

g)      le metodologie da utilizzare per calcolare l'aggiustamento per inadempimento della controparte di cui all'articolo 81, volto a tenere conto delle perdite attese per inadempimento della controparte;

h)      ove necessario, i metodi e le tecniche semplificati per calcolare le riserve tecniche, al fine di garantire che i metodi attuariali e statistici di cui alle lettere a), e d), siano proporzionati alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi cui sono esposte le imprese di assicurazione e di riassicurazione, comprese le imprese di assicurazione e riassicurazione captive;

L'EIOPA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [...].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

▌";

(17)     L'articolo 92 è così modificato:

a)      il titolo è sostituito dal seguente:

"Articolo 92

Norme tecniche di regolamentazione e di attuazione";

b)     il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.          Per assicurare una coerente armonizzazione in relazione alla determinazione dei fondi propri, l'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

a)      i criteri ▌da applicare ai fini della concessione dell'approvazione dei fondi propri accessori da parte dell'autorità di vigilanza conformemente all'articolo 90;

b)     il trattamento delle partecipazioni, ai sensi dell'articolo 212, paragrafo 2, terzo comma, detenute in enti finanziari e creditizi ai fini della determinazione dei fondi propri.

L'EIOPA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [...].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.";

b bis)  è inserito il paragrafo seguente:

"2 bis.   Per assicurare modalità di applicazione uniformi dell'articolo 90, l'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di attuazione sulle procedure da seguire e i formati e i modelli da utilizzare ai fini della concessione dell'approvazione, da parte dell'autorità di vigilanza, dell'uso dei fondi propri accessori.

L'EIOPA presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro […].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma, conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010."

";

(18)     L'articolo 97 è sostituito dal seguente:

"Articolo 97

Norme tecniche di regolamentazione

1.        Per assicurare una coerente armonizzazione in relazione alla classificazione dei fondi propri, l'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

a)      un elenco degli elementi dei fondi propri, inclusi quelli di cui all'articolo 96, ritenuti conformi ai criteri di cui all'articolo 94, contenente per ciascun elemento una descrizione precisa delle caratteristiche che ne hanno determinato la classificazione;

b)     i metodi che le autorità di vigilanza devono utilizzare quando approvano la valutazione e la classificazione degli elementi dei fondi propri che non rientrano nell'elenco di cui alla lettera a).

L'EIOPA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [...].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

La Commissione rivede e, ove appropriato, aggiorna periodicamente l'elenco di cui al paragrafo 1, lettera a), alla luce degli sviluppi del mercato."

▌";

(19)     L'articolo 99 è sostituito dal seguente:

"Articolo 99

Norme tecniche di regolamentazione sull'ammissibilità dei fondi propri

1.        Per assicurare una coerente armonizzazione in relazione all'ammissibilità dei fondi propri, l'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

a)      i limiti quantitativi di cui all'articolo 98, paragrafi 1 e 2;

b)     gli adeguamenti che dovrebbero essere effettuati per riflettere la mancanza di trasferibilità di quegli elementi dei fondi propri che possono essere utilizzati solo per coprire perdite derivanti da un particolare segmento di passività o da rischi particolari (fondi separati).

L'EIOPA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [...].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010."

▌;

(19 bis) È inserito il seguente articolo:

"Articolo 109 bis

Calcolo del sottomodulo del rischio di spread: meccanismo di aggiustamento simmetrico

1.        Il sottomodulo del rischio di spread calcolato secondo la formula standard comprende un aggiustamento simmetrico al requisito patrimoniale per il rischio di spread applicato per coprire il rischio derivante dalle variazioni del livello dei prezzi delle obbligazioni e degli altri titoli a reddito fisso con analoghe caratteristiche di cash flow.

2.        L'aggiustamento simmetrico apportato al requisito patrimoniale standard per il rischio di spread, calibrato conformemente all'articolo 104, paragrafo 4, a copertura dei rischi derivanti dalle variazioni del livello dei prezzi delle obbligazioni e degli altri titoli a reddito fisso con analoghe caratteristiche di cash flow si basa su una funzione del livello attuale di un idoneo indice di titoli a reddito fisso e su un livello medio ponderato di tale indice. La media ponderata è calcolata su un periodo di tempo adeguato che è lo stesso per tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione.

3.        L'aggiustamento simmetrico apportato al requisito patrimoniale standard per il rischio di spread a copertura dei rischi derivanti dalle variazioni del livello dei prezzi delle obbligazioni e degli altri titoli a reddito fisso con analoghe caratteristiche di cash flow, non porta all'applicazione di un requisito patrimoniale anti-spread superiore o inferiore del 25% rispetto al requisito patrimoniale standard.

4.        Le imprese di assicurazione e di riassicurazione che applicano la pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio di cui all'articolo 77 bis, paragrafo 2, non applicano l'aggiustamento simmetrico apportato al requisito patrimoniale standard per il rischio di spread, qualora il risultato dell'aggiustamento ex articolo 106 bis sia un requisito patrimoniale anti-spread inferiore al fabbisogno standard.";

(19 ter) All'articolo 105, paragrafo 6, dopo il secondo comma è inserito il seguente comma:

"Quando un contratto derivato è compensato tramite una controparte centrale autorizzata, il requisito patrimoniale corrispondente per il rischio di inadempimento della controparte è inferiore che nel caso in cui il contratto non sia compensato in questo modo.";

(20)     È inserito il seguente articolo:

"Articolo 109 bis

Armonizzazione degli input tecnici per la formula standard

1.                   Al fine di calcolare il modulo del rischio di mercato di cui all'articolo 105, paragrafo 5, e il modulo del rischio di inadempimento della controparte di cui all'articolo 105, paragrafo 6, si può ricorrere a una valutazione esterna del merito di credito per determinare la probabilità di inadempimento, alle seguenti condizioni:

a)     la valutazione esterna del merito di credito è emessa da un'agenzia esterna di valutazione del merito di credito (ECAI);

b)     l'ECAI è un'agenzia di rating del credito registrata o certificata a norma del regolamento (CE) n. 1060/2009, o, se un'ECAI non è registrata a norma di tale regolamento, la sua idoneità è valutata dalle ESA attraverso il comitato congiunto istituito a norma dell'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010 (il comitato congiunto) ed è subordinata ai requisiti metodologici di cui agli articoli da 6 a 13 del regolamento (CE ) n. 1060/2009;

c)      le valutazioni esterne del merito di credito sono associate a una scala obiettiva di classi di merito di credito attraverso il comitato congiunto conformemente al paragrafo 2.

2.        Ai fini del primo comma, il comitato congiunto:

a)     pubblica l'elenco delle ECAI idonee;

b)     verifica che le singole valutazioni del merito di credito siano accessibili a uguali condizioni almeno a tutti gli enti che vi abbiano un legittimo interesse;

c)      fatto salvo l'articolo 56 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010, associa le valutazioni esterne del merito di credito sono associate a una scala obiettiva di classi di merito di credito applicando la classi specificate in conformità dell'articolo 111, paragrafo 1, lettera n).

Onde evitare l'eccessiva dipendenza dalle ECAI, le imprese di assicurazione e di riassicurazione verificano l'idoneità delle valutazioni esterne del merito di credito nel quadro della loro gestione del rischio, utilizzando ove possibile valutazioni supplementari per evitare ogni dipendenza automatica dalle valutazioni esterne.

L'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare le procedure da seguire per verificare le valutazioni esterne del merito di credito.

L'EIOPA presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro […].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al terzo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

1 bis.   Per agevolare il calcolo del modulo del rischio di mercato di cui all'articolo 105, paragrafo 5, l'EIOPA:

a)     pubblica gli elenchi delle amministrazioni regionali e delle autorità locali le esposizioni verso le quali devono essere trattate come esposizioni verso l'amministrazione centrale di rispettiva appartenenza, a condizione che non vi sia alcuna differenza di rischio tra tali esposizioni in virtù di specifici poteri d'imposizione fiscale di dette amministrazioni regionali e autorità locali e che vi sia uno specifico assetto istituzionale avente l'effetto di ridurre il rischio di inadempimento;

b)     specifica gli adeguamenti da apportare per le valute ancorate all'euro nel sottomodulo del rischio valutario di cui all'articolo 105, paragrafo 5, lettera e), applicando i criteri di cui all'articolo 111, paragrafo 1, lettera p); e

c)      specifica l'indice azionario adeguato di cui all'articolo 106, paragrafo 2, calcola l'aggiustamento simmetrico di cui all'articolo 106 applicando i metodi, le ipotesi e i parametri standard di cui all'articolo 111, paragrafo 1, lettera c), e pubblica mensilmente entrambe queste informazioni; e

d)     specifica l'indice dei titoli a reddito fisso adeguato di cui all'articolo 106, paragrafo 2, calcola l'aggiustamento simmetrico di cui all'articolo 106 applicando i metodi, le ipotesi e i parametri standard di cui all'articolo 111, paragrafo 1, lettera c), e pubblica mensilmente entrambe queste informazioni;

1 ter.   Onde evitare l'eccessiva dipendenza dalle ECAI, le imprese di assicurazione e di riassicurazione verificano l'idoneità delle valutazioni esterne del merito di credito nel quadro della loro gestione del rischio, utilizzando ove possibile valutazioni supplementari per evitare ogni dipendenza automatica dalle valutazioni esterne.

2.        Per agevolare il calcolo del modulo del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione malattia di cui all'articolo 105, paragrafo 4, l'EIOPA pubblica, secondo i calcoli forniti dalle autorità di vigilanza degli Stati membri interessati, le deviazioni standard relative alle misure legislative nazionali specifiche degli Stati membri che consentono di ripartire i pagamenti degli indennizzi connessi al rischio malattia tra le imprese di assicurazione e di riassicurazione e che rispettano i seguenti criteri:

a)     il meccanismo per la ripartizione degli indennizzi è trasparente e interamente specificato prima dell'inizio del periodo annuale a cui si applica;

b)     il meccanismo per la ripartizione degli indennizzi, il numero delle imprese di assicurazione che partecipano al Sistema di perequazione del rischio malattia (HRES, Health Risk Equalisation System) e le caratteristiche di rischio del settore sottoposto all'HRES garantiscono che per ciascuna impresa partecipante all'HRES la volatilità delle perdite annue del settore sottoposto all'HRES sia ridotta in misura significativa in virtù dell'HRES stesso, sia in relazione al rischio di tariffazione che a quello di riservazione;

c)      l'assicurazione malattia sottoposta all'HRES è obbligatoria e sostituisce parzialmente o totalmente la copertura sanitaria fornita dal regime legale di previdenza sociale;

d)     in caso di inadempimento delle imprese di assicurazione che partecipano all'HRES, uno o più governi degli Stati membri garantiscono che onoreranno gli impegni nei confronti dei contraenti del settore assicurativo che è sottoposto all'HRES.

La Commissione può, conformemente all'articolo 301 bis, adottare atti delegati che stabiliscono criteri aggiuntivi.";

(21)     L'articolo 111 è sostituito dal seguente:

"Articolo 111

Norme tecniche di regolamentazione riguardanti gli articoli da 103 a 109

1.        Per assicurare una coerente armonizzazione in relazione all'articolo 101 e agli articoli da 103 a 109, l'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

a)        una formula standard, conformemente alle disposizioni dell'articolo 101 e degli articoli da 103 a 109;

b)        gli eventuali sottomoduli necessari o che coprono più accuratamente i rischi che rientrano nei rispettivi moduli di rischio di cui all'articolo 104 e qualsiasi aggiornamento successivo;

c)        i metodi, le ipotesi e i parametri standard da calibrare sull'intervallo di fiducia di cui all'articolo101, paragrafo 3, e da utilizzare per il calcolo di ciascuno dei moduli di rischio o sottomoduli del requisito patrimoniale di solvibilità di base di cui agli articoli 104, 105 e 304, il meccanismo di aggiustamento simmetrico e il periodo di tempo appropriato, espresso in numero di mesi, di cui all'articolo 106 e all'articolo 106 bis, nonché l'impostazione idonea per integrare il metodo di cui all'articolo 304 nel requisito patrimoniale di solvibilità calcolato conformemente alla formula standard;

d)        i parametri di correlazione, compresi, se necessario, quelli esposti all'allegato IV, e le procedure per il loro aggiornamento;

e)        laddove le imprese di assicurazione e di riassicurazione utilizzano tecniche di attenuazione del rischio, i metodi e le ipotesi da utilizzare per valutare le modifiche del profilo di rischio dell'impresa interessata e aggiustare il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità;

f)         i criteri qualitativi che le tecniche di attenuazione del rischio di cui alla lettera e), devono soddisfare per garantire che il rischio sia stato effettivamente trasferito ad un terzo;

f bis)   il metodo da applicare ai fini della valutazione del requisito patrimoniale per il rischio di credito delle controparti in caso di esposizioni verso controparti centrali autorizzate di cui all'articolo 105; i parametri sono fissati nell'ottica di assicurare la coerenza con il trattamento di simili esposizioni in caso di enti creditizi e imprese di investimento come disposto dalla direttiva 2012/xx./UE (CRD IV);

g)        i metodi e i parametri da utilizzare per la valutazione del requisito patrimoniale per il rischio operativo di cui all'articolo 107, compresa la percentuale di cui all'articolo 107, paragrafo 3;

h)        i metodi e gli adeguamenti da utilizzare per riflettere la portata limitata della diversificazione del rischio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione correlato ai fondi separati;

i)         il metodo da utilizzare per calcolare l'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche o delle imposte differite di cui all'articolo 108;

j)         il sottoinsieme dei parametri standard nei moduli del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione vita, per l'assicurazione non vita e per l'assicurazione malattia che può essere sostituito da parametri specifici dell'impresa come previsto all'articolo 104, paragrafo 7;

k)        i criteri in relazione ai metodi standardizzati che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione deve utilizzare per calcolare i parametri specifici dell'impresa di cui alla lettera j) e tutti i criteri inerenti alla completezza, all'accuratezza e all'adeguatezza dei dati utilizzati che devono essere soddisfatti anteriormente al rilascio dell'approvazione da parte dell'autorità di vigilanza, nonché la procedura da seguire per tale approvazione;

l)         i calcoli semplificati per specifici sottomoduli e moduli di rischio nonché i criteri che le imprese di assicurazione e di riassicurazione, comprese le imprese di assicurazione e di riassicurazione captive, sono tenute a soddisfare per avere diritto ad utilizzare ciascuna di tali semplificazioni, come previsto all'articolo 109;

m)       l'impostazione da adottare nei confronti delle imprese partecipate ai sensi dell'articolo 212 nel calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità, in particolare nel calcolo del sottomodulo del rischio azionario di cui all'articolo 105, paragrafo 5, tenendo conto della probabile riduzione della volatilità del valore di dette imprese partecipate derivante dalla natura strategica di tali investimenti e dall'influenza esercitata dall'impresa partecipante su dette imprese partecipate;

n)        ▌l'associazione delle valutazioni del merito di credito ad una scala di classi di merito di credito ai sensi dell'articolo 109 bis, paragrafo 1 bis, lettera c);

o)        i criteri dettagliati per l'indice azionario di cui all'articolo 109 bis, paragrafo 1 bis, lettera c), e l'indice dei titoli a reddito fisso di cui all'articolo 109 bis, paragrafo 1 bis, lettera d);

p)        i criteri dettagliati per gli adeguamenti per le valute ancorate all'euro al fine di agevolare il calcolo del sottomodulo del rischio valutario di cui all'articolo 109 bis, paragrafo 1 bis, lettera b);

q)        le condizioni per una categorizzazione delle amministrazioni regionali e delle autorità locali di cui all'articolo 109 bis, paragrafo 1 bis, lettera a);

r)

            i criteri dettagliati che debbono essere soddisfatti dalle misure legislative nazionali e i metodi e i requisiti per il calcolo della deviazione standard ai fini di agevolare il calcolo del modulo del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione malattia di cui all'articolo 109 bis, paragrafo 2.

L'EIOPA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [...].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

Per assicurare modalità di applicazione uniformi del presente articolo, l'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di attuazione sulle procedure da seguire e i formati e i modelli da utilizzare per quanto riguarda:

a)        l'aggiornamento dei parametri di correlazione di cui alla lettera d);

b)        l'approvazione da parte dell'autorità di vigilanza del ricorso ai parametri specifici dell'impresa di cui alla lettera k).

L'EIOPA presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro […].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare la norme tecniche di attuazione di cui al quarto comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

2.        Per assicurare una coerente armonizzazione in relazione al requisito patrimoniale di solvibilità, l'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che stabiliscono i limiti quantitativi e i criteri per l'ammissibilità delle attività al fine di far fronte a rischi che non sono adeguatamente coperti da un sottomodulo.

L'EIOPA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [...].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

Tali norme tecniche di regolamentazione si applicano alle attività di copertura delle riserve tecniche, escluse le attività detenute in relazione ai contratti di assicurazione vita in cui il rischio di investimento è sopportato dai contraenti. La Commissione sottopone a revisione tali norme tecniche di regolamentazione alla luce degli sviluppi della formula standard e dei mercati finanziari.";

(22)     L'articolo 114 è sostituito dal seguente:

"Articolo 114

Norme tecniche di regolamentazione e di attuazione riguardanti i modelli interni del requisito patrimoniale di solvibilità

1.        Per assicurare una coerente armonizzazione in relazione al modello interno completo e parziale per il requisito patrimoniale di solvibilità, l'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

b)        gli adeguamenti da apportare agli standard di cui agli articoli da 120 a 125 alla luce dell'ambito di applicazione limitato del modello interno parziale;

c)        ▌la politica di modifica dei modelli interni di cui all'articolo 115;

d)        il modo per integrare pienamente un modello interno parziale nella formula standard di calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di cui all'articolo 113, paragrafo 1, lettera c), e i requisiti per l'uso di tecniche d'integrazione alternative.

L'EIOPA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [...].

Alla Commissione è delegato il potere di adottarle norme tecniche di regolamentazione di cui al secondo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n.1094/2010.

Per assicurare modalità di applicazione uniformi del presente articolo, l'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di attuazione sulle procedure da seguire e i formati e i modelli da utilizzare per quanto riguarda:

a)        l'approvazione di un modello interno in conformità dell'articolo 112; e

b)        l'approvazione di modifiche rilevanti a un modello interno e le modifiche alla politica per la modifica dei modelli interni di cui all'articolo 115.

L'EIOPA presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro [...].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare la norme tecniche di attuazione di cui al quarto comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010.";

(23)     L'articolo 127 è sostituito dal seguente:

"Articolo 127

Norme tecniche di regolamentazione riguardanti gli articoli da 120 a 126

Per assicurare un'armonizzazione coerente in relazione agli articoli da 120 a 126 e per migliorare la valutazione del profilo di rischio e la gestione dell'attività delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, l'EIOPA elabora norme tecniche di regolamentazione per precisare l'uso dei modelli interni in tutta l'Unione.

L'EIOPA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [...].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.";

(24)     L'articolo 129 è così modificato:

a)        al paragrafo 1, i punti i), ii) e iii ) sono sostituiti dai seguenti:

"i)      EUR per le imprese di assicurazione non vita, comprese le imprese di assicurazione captive, salvo il caso in cui sia coperta la totalità o parte dei rischi compresi in uno dei rami da 10 a 15 elencati all'allegato I, parte A, nel qual caso non può essere inferiore a 3 500 000 EUR.

ii)       3 500 000 EUR per le imprese di assicurazione vita, incluse le imprese di assicurazione captive;

iii)        3 500 000 EUR per le imprese di riassicurazione, ad eccezione delle imprese di riassicurazione captive, per le quali il requisito patrimoniale minimo non può essere inferiore a 1 100 000 EUR;";

b)        al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Gli Stati membri consentono alle loro autorità di vigilanza, per un periodo che termina non più tardi del 31 dicembre 2014, di esigere che un'impresa di assicurazione o di riassicurazione applichi le percentuali di cui al primo comma esclusivamente al requisito patrimoniale di solvibilità dell'impresa, calcolato conformemente al capo VI, sezione 4, sottosezione 2.";

c)        al paragrafo 4, dopo il primo comma è inserito il seguente comma:

"Le imprese non sono tenute a calcolare su basi trimestrali il proprio requisito patrimoniale di solvibilità ai fini del calcolo dei limiti di cui al paragrafo 3.";

d)        al paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:

"5.      Entro il 31 ottobre 2017, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali, istituito dalla decisione 2004/9/CE* della Commissione, una relazione sulle norme degli Stati membri e sulle prassi delle autorità di vigilanza adottate ai sensi dei paragrafi da 1 a 4.

___________

*GU L 3 del 7.1.2004, pag. 34.";

(27)     L'articolo 130 è sostituito dal seguente:

"Articolo 130

Norme tecniche di regolamentazione

Per assicurare un'armonizzazione coerente in relazione ai requisiti patrimoniali minimi, l'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano le modalità per il calcolo del requisito patrimoniale minimo di cui agli articoli 128 e 129.

L'EIOPA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [...].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.";

(28)     All'articolo 131, primo comma, le date "31 ottobre 2012" e "31 ottobre 2013" sono sostituite rispettivamente dalle date "31 dicembre 2012" e "31 dicembre 2013".

(29)     L'articolo 135 è sostituito dal seguente:

"Articolo 135

Norme tecniche di regolamentazione e di attuazione riguardanti i requisiti qualitativi

1.        Per assicurare un'armonizzazione coerente in relazione agli articoli 132, paragrafo 2 e 134, paragrafo 4, l'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano requisiti qualitativi negli ambiti seguenti:

a)        l'identificazione, la misurazione, il monitoraggio e la gestione ▌dei rischi derivanti dagli investimenti di cui all'articolo 132, paragrafo 2, primo comma;

b)        l'identificazione, la misurazione, il monitoraggio e la gestione ▌dei rischi specifici derivanti dagli investimenti in strumenti derivati e attività di cui all'articolo 132, paragrafo 4, secondo comma, e la determinazione della misura in cui l'uso di tali attività si qualifica come riduzione dei rischi o efficace gestione del portafoglio di cui all'articolo 132, paragrafo 4, terzo comma.

L'EIOPA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [...].

A quest'ultima è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

1 bis.   Per assicurare modalità di applicazione uniformi del paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), l'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di attuazione riguardanti le procedure di segnalazione da seguire e i formati e i modelli da utilizzare.

L'EIOPA presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro […].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma, conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

2.        La Commissione adotta atti delegati, conformemente all'articolo 301 bis ▌, che stabiliscono quanto segue:

a)        i requisiti che devono essere soddisfatti dalle imprese che "confezionano" i prestiti in titoli scambiabili e altri strumenti finanziari (cedenti) affinché un'impresa di assicurazione o di riassicurazione sia autorizzata a investire in tali titoli o strumenti emessi dopo il 1° gennaio 2011, inclusi i requisiti che assicurano che la cedente trattenga un interesse economico netto non inferiore al 5%;

b)        i requisiti qualitativi che devono essere soddisfatti dalle imprese di assicurazione o di riassicurazione che investono in detti titoli o strumenti;

c)        le esatte circostanze in cui è possibile imporre una maggiorazione del capitale quando siano stati violati i requisiti di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo, lasciando impregiudicato l'articolo 101, paragrafo 3 ▌.

2 bis.   Per assicurare una coerente armonizzazione in relazione al paragrafo 2, lettera c), l'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le metodologie per il calcolo delle maggiorazioni di capitale ivi previste.

L'EIOPA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [...].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

(30) All'articolo 138, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

▌"4.    In caso di crollo eccezionale dei mercati finanziari dichiarato come tale dall'EIOPA, conformemente al presente paragrafo e in consultazione con il Comitato europeo per il rischio sistemico istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010, l'autorità di vigilanza può estendere per un lasso di tempo adeguato il periodo fissato al paragrafo 3, secondo comma, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti inclusa la durata media finanziaria delle riserve tecniche.

Laddove la durata media finanziaria delle riserve tecniche supera i 12 mesi, un terzo della durata è considerato appropriato per la determinazione del periodo di cui al primo comma con un massimo di sette anni.

Fatto salvo l'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1094/2010, ai fini del presente paragrafo l'EIOPA, su richiesta dell'autorità di vigilanza interessata o di propria iniziativa, può adottare una decisione ▌nella quale constata l'esistenza di un crollo eccezionale dei mercati finanziari. Si è in presenza di un crollo eccezionale dei mercati finanziari quando si verifica un crollo dei mercati finanziari nell'Unione che sia imprevisto, brusco e drastico e diverso dalle recessioni che si verificano nel quadro dell'andamento del ciclo economico ▌.

L'EIOPA riesamina almeno una volta al mese se le condizioni di cui al precedente comma continuino ad applicarsi alla data del riesame ▌. A tal fine l'EIOPA può, su richiesta dell'autorità di vigilanza interessata o di propria iniziativa, adottare una decisione ▌nella quale constata che il crollo eccezionale dei mercati finanziari ha cessato di esistere.

Fatte salve le proprie competenze, le autorità di vigilanza interessate informano nel contesto dei collegi delle autorità di vigilanza in merito alla propria decisione di rifiutare il prolungamento del periodo di cui al paragrafo 5.

Ove sussistano divergenze all'interno del collegio delle autorità di vigilanza in merito al rifiuto deliberato dall'autorità di vigilanza di prolungare il periodo di cui al paragrafo 5, l'autorità di vigilanza del gruppo o qualsiasi altra autorità di vigilanza può consultare l'EIOPA. l'EIOPA è consultata per un mese e ne sono informate tutte la altre autorità di vigilanza. Quando l'EIOPA è stata consultata, l'autorità di vigilanza interessata tiene debitamente conto di tale parere prima di adottare le proprie decisioni. A norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1094/2010, in detta fase l'EIOPA opera in veste di mediatore.

Se, allo scadere del periodo di cui rispettivamente al paragrafo 7 del presente articolo, non è stato conseguito consenso all'interno del collegio, l'autorità di vigilanza del gruppo o una qualsiasi delle autorità di vigilanza interessate ha comunicato il rifiuto dell'autorità di vigilanza interessata all'EIOPA conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010, l'autorità di vigilanza interessata differisce la propria decisione in attesa della decisione adottata dall'EIOPA conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, di tale regolamento e conforma la propria decisione alla decisione dell'EIOPA.

I periodi di cui rispettivamente ai paragrafi 6 e 7 sono considerati la fase di conciliazione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2 del suddetto regolamento. L'EIOPA prende la propria decisione entro due mesi. La questione non può essere rinviata all'EIOPA dopo la scadenza del periodo di cui al paragrafo o una volta che le autorità di vigilanza interessate abbiano raggiunto un accordo.

L'impresa di assicurazione o di riassicurazione interessata presenta ogni tre mesi alla sua autorità di vigilanza una relazione concernente le misure adottate e i progressi realizzati per ristabilire il livello di fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità o per ridurre il suo profilo di rischio al fine di garantire l'osservanza del requisito patrimoniale di solvibilità.

L'estensione di cui al primo comma è revocata se da suddetta relazione sui progressi realizzati si evince che non vi sono stati progressi significativi nel ristabilire il livello di fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità o nel ridurre il profilo di rischio al fine di garantire l'osservanza del requisito patrimoniale di solvibilità tra la data di rilevamento dell'inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità e la data di presentazione della relazione sui progressi realizzati.

▌";

(31)     L'articolo 143 è sostituito dal seguente:

"Articolo 143

Norme tecniche di regolamentazione riguardanti l'articolo 138, paragrafo 4

1.        Per assicurare un'armonizzazione coerente in relazione all'articolo 138, paragrafo 4, l'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano ▌i fattori e i criteri da tenere in considerazione ai fini dell'applicazione dell'articolo 138, paragrafo 4, compreso ▌il periodo di tempo massimo, espresso in numero totale di mesi, che è lo stesso per tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione, indicato all'articolo 138, paragrafo 4, primo comma.

L'EIOPA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [...].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

1 bis.   Per assicurare condizioni uniformi di applicazione dell'articolo 138, paragrafo 4 l'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per precisare le procedure che è tenuta a seguire quando constata l'esistenza di un crollo eccezionale dei mercati finanziari a norma dell'articolo 138, paragrafo 4.

L'EIOPA presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro […].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma, conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

2.        Per assicurare un'armonizzazione coerente in relazione agli articoli 132, paragrafo 2, 139, paragrafo 2, e 141, l'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano il piano di risanamento di cui all'articolo 138, paragrafo 2, e il piano di finanziamento di cui all'articolo 139, paragrafo 2, e per quanto riguarda l'articolo 141, evitando con cura effetti prociclici.

L'EIOPA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [...].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.";

(31 bis) All'articolo 149, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.      Ogni modifica che l'impresa di assicurazione intende apportare alle indicazioni previste dall'articolo 147 è soggetta alla procedura prevista dagli articoli 147 e 148.";

(32)     All'articolo 155, paragrafo 3, dopo il primo comma è inserito il comma seguente:

"Inoltre l'autorità di vigilanza dello Stato membro d'origine può rinviare la questione all'EIOPA e richiederne l'assistenza conformemente all'articolo 19, paragrafi 1-4 e 6 del regolamento (UE) n. 1094/2010."Inoltre l'autorità di vigilanza dello Stato membro d'origine o dello Stato membro ospitante può rinviare la questione all'EIOPA e richiederne l'assistenza conformemente all'articolo 19, paragrafi 1-4 e 6, del regolamento (UE) n. 1094/2010. In tal caso l'EIOPA può agire conformemente ai poteri che le conferisce tale articolo.";

(32 bis) All'articolo 155, il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

"9.      Gli Stati membri comunicano alla Commissione e all'EIOPA il numero e il tipo di casi in cui vi sia stato un rifiuto ai sensi degli articoli 146 e 148 o in cui siano state prese misure conformemente ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo.";

(33)     All'articolo 158, paragrafo 2, dopo il primo comma è inserito il comma seguente:

"Inoltre l'autorità di vigilanza dello Stato membro d'origine o dello Stato membro ospitante può rinviare la questione all'EIOPA e richiederne l'assistenza conformemente all'articolo 19, paragrafi da 1 a 4 e 6, del regolamento (UE) n. 1094/2010. In tal caso l'EIOPA può agire conformemente ai poteri che le conferisce tale articolo.";

(33 bis) L'articolo 159 è sostituito dal seguente:

"Articolo 159

Informazioni statistiche sulle attività transfrontaliere

Ogni impresa di assicurazione comunica all'autorità di vigilanza competente dello Stato membro di origine, in forma separata per le operazioni rispettivamente effettuate in regime di stabilimento e in regime di libera prestazione di servizi, l'importo dei premi, dei sinistri e delle commissioni, al lordo della riassicurazione, per Stato membro e come segue:

a)        per l'assicurazione non vita, per aree d'attività quali definite nell'atto delegato corrispondente;

b)        per l'assicurazione vita, per aree d'attività I-IX, quali definite nell'atto delegato corrispondente;

Per quanto riguarda il ramo 10 dell'allegato I, parte A, esclusa la responsabilità del vettore, l'impresa interessata comunica all'autorità di vigilanza anche la frequenza e il costo medio dei sinistri.

L'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine comunica, entro termini ragionevoli e su base aggregata, le indicazioni di cui al primo e secondo comma  alle autorità di vigilanza  di ciascuno Stato membro interessato su loro  richiesta.";

(34)     L'articolo 172 è sostituito dal seguente:

"Articolo 172

Equivalenza in relazione alle imprese di riassicurazione

1.        La Commissione adotta atti delegati, conformemente all'articolo 301 bis ▌, che specificano i criteri per valutare se il regime di vigilanza di un paese terzo applicato all'attività di riassicurazione delle imprese con sede in detto paese terzo è equivalente a quello fissato al titolo I ▌.

2.        Se un paese terzo è in regola con i criteri adottati a norma del paragrafo 1, la Commissione può, conformemente all'articolo 301 bis e con l'assistenza dell'EIOPA secondo il disposto dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1094/2010, decidere che il regime di vigilanza applicato da tale paese terzo alle attività di riassicurazione delle imprese con sede nel suo territorio è equivalente a quello stabilito dal titolo I della presente direttiva.

Tali decisioni sono regolarmente riesaminate per tenere conto di ogni eventuale modifica rilevante al regime di vigilanza stabilito dal titolo 1 e al regime di vigilanza nel paese terzo.

L'EIOPA pubblica sul suo sito web un elenco di tutti i paesi terzi di cui al primo comma e ne cura l'aggiornamento.

3.        Laddove il regime di vigilanza di un paese terzo sia stato giudicato equivalente a quello stabilito dalla presente direttiva in base al paragrafo 2, i contratti di riassicurazione conclusi con le imprese aventi sede in detto paese terzo sono trattati alla stessa stregua dei contratti di riassicurazione conclusi con imprese autorizzate a norma della presente direttiva.

4.        In deroga al paragrafo 2, la Commissione può, conformemente all'articolo 301 bis e per un periodo limitato nonché con l'assistenza dell'EIOPA secondo il disposto dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1094/2010, anche in caso di mancato rispetto dei criteri stabiliti a norma del paragrafo 1, decidere di considerare il regime di vigilanza applicato da un paese terzo alle attività di riassicurazione delle imprese con sede nel suo territorio temporaneamente equivalente a quello stabilito dal titolo I, a condizione che il paese terzo in questione abbia soddisfatto i seguenti requisiti minimi:

a)        impegno scritto con l'Unione ad adottare e applicare un regime di vigilanza che possa essere giudicato equivalente a norma del paragrafo 2, prima della fine del periodo limitato in questione;

b)        adozione di un programma di convergenza finalizzato al rispetto dell'impegno di cui alla lettera a);

c)        assegnazione di risorse sufficienti ai fini del rispetto dell'impegno di cui alla lettera a);

d)        esistenza di un regime di solvibilità basato sul rischio e su una valutazione economica delle attività e delle passività;

e)        conclusione di accordi per lo scambio di informazioni riservate in materia di vigilanza, a norma dell'articolo 264;

f)         disponibilità di un sistema di vigilanza indipendente basato sui principi e gli standard fondamentali adottati dell'IAIS;

g)        introduzione di obblighi in materia di segreto d'ufficio per tutte le persone che agiscono in nome e per conto delle sue autorità di vigilanza, in particolare per quanto concerne lo scambio di informazioni con l'EIOPA e le autorità di vigilanza definite all'articolo 13, paragrafo 10.

Qualunque decisione sull'equivalenza temporanea tiene conto delle relazioni elaborate dalla Commissione a norma dell'articolo 177, paragrafo 2. Tali decisioni sono riesaminate regolarmente sulla base delle relazioni sui progressi realizzati presentate con periodicità semestrale dai paesi terzi interessati alla Commissione e all'EIOPA per la valutazione da parte di queste ultime.

L'EIOPA pubblica sul suo sito web un elenco di tutti i paesi terzi di cui al primo comma e ne cura l'aggiornamento.

La Commissione può adottare atti delegati, conformemente all'articolo 301 bis, per precisare le condizioni enunciate al primo comma.

5.        Il periodo di cui al paragrafo 4 dura cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014 o, se anteriore, fino alla data in cui, secondo il disposto del paragrafo 2, il regime di vigilanza del paese terzo è stato giudicato equivalente a quello stabilito dal titolo I.

Tale periodo può essere esteso per un ulteriore anno al massimo qualora tale estensione sia necessaria per consentire all'EIOPA e alla Commissione di effettuare la valutazione dell'equivalenza ai fini del paragrafo 2.

6.        I contratti di riassicurazione conclusi con le imprese aventi sede in un paese terzo il cui regime di vigilanza sia stato giudicato temporaneamente equivalente a norma del paragrafo 4 ricevono lo stesso trattamento previsto al paragrafo 3. L'articolo 173 si applica anche alle imprese di riassicurazione con sede in un paese terzo il cui regime di vigilanza sia stato giudicato temporaneamente equivalente a norma del paragrafo 4.

(35 bis) L'articolo 176 è sostituito dal seguente:

"Articolo 176

Informazione della Commissione e dell'EIOPA da parte degli Stati membri

Le autorità di vigilanza degli Stati membri informano la Commissione, l'EIOPA e le autorità di vigilanza degli altri Stati membri di ogni autorizzazione concessa a imprese figlie dirette o indirette di una o più imprese madri soggette al diritto di un paese terzo.

Dette informazioni comprendono anche indicazioni sulla struttura del gruppo interessato.

Laddove un'impresa soggetta al diritto di un paese terzo acquisisca una partecipazione in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione autorizzata nella Comunità in virtù della quale tale impresa di assicurazione o di riassicurazione diventi un'impresa figlia dell'impresa del paese terzo in questione, le autorità di vigilanza dello Stato membro di origine informano la Commissione, l'EIOPA e le autorità di vigilanza degli altri Stati membri.";

(35 ter) All'articolo 177, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.      Gli Stati membri informano la Commissione e l'EIOPA delle difficoltà di carattere generale eventualmente incontrate dalle loro imprese di assicurazione o di riassicurazione a livello di insediamento ed esercizio o prosecuzione delle rispettive attività in un determinato paese terzo.";

(36)     All'articolo 210, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2.       Per assicurare un'armonizzazione coerente in relazione alle attività di riassicurazione "finite", l'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per definire la sorveglianza, la gestione e il controllo dei rischi derivanti dalle attività di riassicurazione del citato tipo.

L'EIOPA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [...].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

2 bis.   Per assicurare l'uniformità delle modalità di applicazione del paragrafo 1, l'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di attuazione riguardanti le procedure di segnalazione da seguire nonché i formati e i modelli da utilizzare.

L'EIOPA presenta detti progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro […].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010.";

(37)     All'articolo 211, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2.       Per assicurare un'armonizzazione coerente in relazione all'articolo 211, paragrafo 1, l'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per stabilire, ai fini dell'approvazione da parte delle autorità di vigilanza, quanto segue:

a)        la portata dell'autorizzazione;

b)        le condizioni obbligatorie da includere in tutti i contratti stipulati;

c)        i requisiti di competenza e onorabilità di cui all'articolo 42 dei gestori della società veicolo;

d)        i requisiti di competenza ed onorabilità per azionisti o membri che detengono una partecipazione qualificata nella società veicolo;

e)        le procedure amministrative e contabili adeguate, i meccanismi adeguati di controllo interno e i requisiti in materia di gestione dei rischi;

f)         i requisiti in materia di resoconto contabile e di informazioni prudenziali e statistiche;

g)        i requisiti di solvibilità.

L'EIOPA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [...].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

2 bis.   Per assicurare l'uniformità delle modalità di applicazione dell'articolo 211, paragrafi 1 e 2, l'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di attuazione riguardanti le procedure da seguire nonché i formati e i modelli da utilizzare ai fini del rilascio dell'autorizzazione a fondare una società veicolo da parte delle autorità di vigilanza.

L'EIOPA presenta detti progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro […].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma, conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

2 ter.   Per assicurare l'uniformità delle modalità di applicazione dell'articolo 211, paragrafi 1 e 2, l'EIOPA può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione riguardanti le procedure da seguire nonché i formati e i modelli da utilizzare per la cooperazione e lo scambio di informazioni fra autorità di vigilanza nei casi in cui la società veicolo abbai sede in uno Stato membro diverso da quello in cui è autorizzata l'impresa di assicurazione o di riassicurazione da cui proviene il rischio assunto dalla società stessa.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma, conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

3.        Le società veicolo autorizzate anteriormente al 31 dicembre 2012 sono soggette alla legge dello Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione. Tuttavia, i paragrafi 1, 2 e 2 bis si applicano a qualsiasi nuova attività intrapresa da tali società veicolo successivamente a tale data."

(37 bis) All'articolo 212, paragrafo 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) "collegio delle autorità di vigilanza", una struttura permanente ma flessibile per la cooperazione, il coordinamento e l'agevolazione del processo decisionale nell'ambito della vigilanza di un gruppo; esso è composta da:

         l'autorità di vigilanza del gruppo,

         le autorità di vigilanza, diverse dall'autorità di vigilanza del gruppo, competenti per le imprese del gruppo e

-          l'EIOPA che, ai fini della presente definizione, è considerata un'autorità di vigilanza.";

(38)     L'articolo 216 è così modificato:

a)        al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"In tal caso, l'autorità di vigilanza spiega le ragioni della sua decisione sia all'autorità di vigilanza del gruppo che all'impresa capogruppo a livello di Unione. L'autorità di vigilanza del gruppo provvede a trasmettere le opportune comunicazioni al collegio delle autorità di vigilanza, così come previsto dall'articolo 248, paragrafo 1, lettera a).";

b)       al paragrafo 4, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"L'autorità di vigilanza spiega le ragioni di tali decisioni sia all'impresa che all'autorità di vigilanza del gruppo. L'autorità di vigilanza del gruppo provvede a trasmettere le opportune comunicazioni in merito al collegio delle autorità di vigilanza, così come previsto dall'articolo 248, paragrafo 1, lettera a).";

c)        il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

"7.       L'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano le circostanze in cui può essere adottata la decisione di cui al paragrafo 1. L'EIOPA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [...].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare dette norme tecniche di regolamentazione conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.";

(39)     L'articolo 217 è così modificato:

a)        al paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

"In tal caso, le autorità di vigilanza spiegano le ragioni dell'accordo da loro concluso sia all'autorità di vigilanza del gruppo che all'impresa capogruppo a livello di Unione. L'autorità di vigilanza del gruppo provvede a trasmettere le opportune comunicazioni in merito al collegio delle autorità di vigilanza, così come previsto dall'articolo 248, paragrafo 1, lettera a).";

b)        il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. La Commissione adotta atti delegati, conformemente all'articolo 301 bis ▌, che specificano le circostanze in cui può essere adottata la decisione di cui al paragrafo 1.";

(40)     L'articolo 227 è sostituito dal seguente:

"Articolo 227

Equivalenza delle imprese di assicurazione e di riassicurazione di paesi terzi

1.        Conformemente all'articolo 233, per il calcolo della solvibilità del gruppo di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che detiene una partecipazione in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo, quest'ultima, esclusivamente ai fini di detto calcolo, è trattata alla stessa stregua di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata.

Tuttavia, se nel paese terzo in cui ha sede detta impresa essa è soggetta a un regime di autorizzazione e a un requisito di solvibilità almeno equivalente a quello stabilito dal titolo I, capo VI, gli Stati membri possono disporre che il calcolo tenga conto, per quanto riguarda l'impresa in questione, del requisito patrimoniale di solvibilità e dei fondi propri ammissibili ai fini del citato requisito previsti dal paese terzo interessato.

2.        Qualora non sia adottata alcuna decisione ai sensi del paragrafo 4 o del paragrafo 6, la verifica dell'equivalenza del regime del paese terzo quale requisito minimo è effettuata dall'autorità di vigilanza del gruppo su richiesta dell'impresa partecipante o di propria iniziativa. L'EIOPA fornisce assistenza all'autorità di vigilanza del gruppo conformemente all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1094/2010.

Così facendo, l'autorità di vigilanza del gruppo consulta, con l'assistenza dell'EIOPA, le altre autorità di vigilanza interessate e l'EIOPA stessa prima di adottare una decisione sull'equivalenza. La decisione è adottata nel rispetto dei criteri stabiliti a norma del paragrafo 3. L'autorità di vigilanza del gruppo non adotta, in relazione a un determinato paese terzo, alcuna decisione che sia in contrasto con altre già adottate nei confronti di quel paese, a meno che la stessa non sia necessaria per tenere conto di eventuali modifiche rilevanti del regime di vigilanza stabilito al Titolo I, Capo VI, e del regime di vigilanza del paese terzo.

Qualora le autorità di vigilanza siano in disaccordo con la decisione adottata a norma del secondo comma, possono rinviare la questione all'EIOPA e richiederne l'assistenza conformemente all'articolo 19, paragrafi 1, 2, 3 e 6 del regolamento (UE) n. 1094/2010, entro tre mesi dalla comunicazione della decisione da parte dell'autorità di vigilanza del gruppo. In tal caso l'EIOPA può agire conformemente ai poteri che le conferisce tale articolo.

3.        La Commissione può adottare atti delegati, conformemente all'articolo 301 bis ▌, che specificano i criteri per valutare se il regime di vigilanza di un paese terzo sia equivalente a quello stabilito dal titolo I, capo VI.

4.        Se un paese terzo è in regola con i criteri adottati a norma del paragrafo 3, la Commissione può, conformemente all'articolo 301 bis e con l'assistenza dell'EIOPA secondo il disposto dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1094/2010, decidere che il regime di vigilanza del paese terzo è equivalente a quello stabilito dal titolo I, capo VI.

Tali decisioni sono periodicamente riesaminate per tenere conto di eventuali modifiche di rilievo al regime di vigilanza stabilito dal titolo I, capo VI, e al regime di vigilanza del paese terzo.

L'EIOPA pubblica sul suo sito web l'elenco di tutti i paesi terzi di cui al primo comma e ne cura l'aggiornamento.

5.        In deroga al paragrafo 4, conformemente all'articolo 301 bis e per un periodo limitato, con l'assistenza dell'EIOPA secondo il disposto dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1094/2010, la Commissione può, anche in caso di mancato rispetto dei criteri stabiliti in conformità al paragrafo 3, decidere che il regime di vigilanza applicato da un paese terzo alle imprese con sede nel suo territorio è da considerare temporaneamente equivalente a quello stabilito dal titolo I, capo IV, a condizione che il paese terzo in questione abbia soddisfatto i seguenti requisiti minimi:

a)        impegno scritto con l'Unione ad adottare e applicare un regime di vigilanza che possa essere giudicato equivalente a norma del paragrafo 2, prima della fine del periodo limitato in questione;

b)        adozione di un programma di convergenza finalizzato al rispetto dell'impegno di cui alla lettera a);

c)        assegnazione di risorse sufficienti ai fini del rispetto dell'impegno di cui alla lettera a);

d)        esistenza di un regime di vigilanza basato sul rischio e su una valutazione economica delle attività e delle passività;

e)        conclusione di accordi per lo scambio di informazioni riservate in materia di vigilanza a norma dell'articolo 264;

f)         disponibilità di un sistema di vigilanza indipendente basato sui principi e gli standard fondamentali adottati dell'IAIS;

g)        introduzione di obblighi in materia di segreto d'ufficio per tutte le persone che agiscono in nome e per conto delle sue autorità di vigilanza, in particolare per quanto concerne lo scambio di informazioni con l'EIOPA e le autorità di vigilanza definite all'articolo 13, paragrafo 10.

Qualunque decisione sull'equivalenza temporanea tiene conto delle relazioni elaborate dalla Commissione a norma dell'articolo 177, paragrafo 2. Tali decisioni sono riesaminate regolarmente sulla base delle relazioni sui progressi realizzati presentate con periodicità semestrale dai paesi terzi interessati alla Commissione e all'EIOPA per la valutazione da parte di queste ultime.

L'EIOPA pubblica sul suo sito web un elenco di tutti i paesi terzi di cui al primo comma e ne cura l'aggiornamento.

La Commissione può adottare atti delegati conformemente all'articolo 301 bis che precisano le condizioni enunciate al primo comma.

6.        Il periodo di cui al paragrafo 5 dura cinque anni a decorrere dalla data indicata all'articolo 310 o, se anteriore, fino alla data in cui, secondo il disposto del paragrafo 4, il regime di vigilanza del paese terzo è stato giudicato equivalente a quello stabilito dal titolo I, capo VI.

Il periodo può essere esteso per un ulteriore anno al massimo qualora tale estensione sia necessaria affinché l'EIOPA e la Commissione effettuino la valutazione dell'equivalenza ai fini del paragrafo 4.

7.        Qualora sia deciso, a norma del paragrafo 5, che il regime di vigilanza di un paese terzo è temporaneamente equivalente, il paese in questione è considerato equivalente ai fini del paragrafo 1, secondo comma.";

(40 bis) L'articolo 231 è sostituito dal seguente:

"Articolo 231

Modello interno di gruppo

1.        In caso di domanda di autorizzazione a calcolare il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato e il requisito patrimoniale di solvibilità delle imprese di assicurazione e di riassicurazione facenti parte del gruppo sulla base di un modello interno, presentata da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e dalle sue imprese partecipate oppure congiuntamente dalle imprese partecipate di una società di partecipazione assicurativa, le autorità di vigilanza interessate decidono, in collaborazione, se concedere o meno l'autorizzazione richiesta stabilendo altresì a quali condizioni subordinare eventualmente tale autorizzazione.

Le domande di cui al primo comma sono presentate all'autorità di vigilanza del gruppo.

L'autorità di vigilanza del gruppo informa e trasmette immediatamente la domanda completa agli altri membri del collegio delle autorità di vigilanza.

2.        Le autorità di vigilanza interessate si adoperano al massimo per pervenire a una decisione congiunta sulla domanda entro sei mesi dalla data di ricezione della domanda completa da parte dell'autorità di vigilanza del gruppo.

3.        Se, nel termine di sei mesi di cui al paragrafo 2, una qualunque delle autorità di vigilanza interessate ha rinviato la questione all'EIOPA conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010, l'autorità di vigilanza del gruppo posticipa la propria decisione in attesa di un'eventuale decisione dell'EIOPA a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del citato regolamento e adegua la propria decisione a quella dell'EIOPA. Tale decisione è riconosciuta come determinante ed è applicata dalle autorità di vigilanza interessate.

Se, conformemente all'articolo 41, paragrafi 2 e 3, e all'articolo 44, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 1094/2010 la decisione proposta dal gruppo di esperti è respinta, l'autorità di vigilanza del gruppo decide in via definitiva. Tale decisione è riconosciuta come determinante ed è applicata dalle autorità di vigilanza interessate. Il periodo di sei mesi è considerato periodo di conciliazione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, del predetto regolamento.

L'EIOPA adotta la propria decisione entro un mese. Il caso non può essere rinviato all'EIOPA dopo la scadenza del periodo di sei mesi o dopo che è stata raggiunta una decisione congiunta.

4.        Con riferimento alle domande di autorizzazione di cui al paragrafo 1, l'EIOPA può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione volti ad assicurare l'uniformità delle modalità di applicazione in riferimento al processo di adozione della decisione congiunta di cui al paragrafo 2, al fine di agevolare l'adozione di decisioni congiunte.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma, conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

5.        Se le autorità di vigilanza interessate sono pervenute a una decisione congiunta a norma del paragrafo 2, l'autorità di vigilanza del gruppo trasmette al richiedente un documento indicante le motivazioni complete.

6.        In assenza di una decisione congiunta entro sei mesi dalla data di ricezione della domanda completa da parte del gruppo, l'autorità di vigilanza del gruppo decide autonomamente in merito alla domanda stessa.

L'autorità di vigilanza del gruppo adotta la sua decisione tenendo debitamente conto dei pareri e delle riserve eventualmente espressi da altre autorità di vigilanza interessate entro i termini previsti.

L'autorità di vigilanza del gruppo trasmette al richiedente e alle altre autorità di vigilanza interessate un documento contenente la sua decisione pienamente motivata.

Tale decisione è riconosciuta come determinante ed è applicata dalle autorità di vigilanza interessate.

7.        Laddove una delle autorità di vigilanza interessate ritenga che il profilo di rischio di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione soggetta alla sua vigilanza si discosti significativamente dalle ipotesi sottese al modello interno approvato a livello di gruppo, fino a quando l'impresa non avrà opportunamente affrontato le questioni che preoccupano l'autorità di vigilanza quest'ultima può, conformemente all'articolo 37, imporre una maggiorazione del capitale rispetto al requisito patrimoniale di solvibilità di detta impresa di assicurazione o di riassicurazione risultante dall'applicazione del modello interno in oggetto.

In circostanze eccezionali, laddove la maggiorazione del requisito patrimoniale risulti inappropriata, l'autorità di vigilanza può imporre all'impresa interessata di calcolare il suo requisito patrimoniale di solvibilità sulla base della formula standard di cui al titolo I, capo VI, sezione 4, sottosezioni 1 e 2. Così come previsto all'articolo 37, paragrafo 1, lettere a) e c), l'autorità di vigilanza può imporre una maggiorazione del requisito patrimoniale di solvibilità di detta impresa di assicurazione o di riassicurazione calcolandola sulla base della formula standard.

L'autorità di vigilanza fornisce le ragioni delle eventuali decisioni di cui al primo e al secondo comma sia all'impresa di assicurazione o di riassicurazione che agli altri membri del collegio delle autorità di vigilanza.

L'EIOPA può emettere orientamenti per assicurare un'applicazione uniforme e coerente del presente paragrafo.";

(40 ter)           All'articolo 232, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Si applica, mutatis mutandis, l'articolo 37, paragrafi da 1 a 5, unitamente agli atti delegati nonché alle norme tecniche di regolamentazione e attuazione adottati a norma dell'articolo 37, paragrafi 6 e 7.";

(40 quater) All'articolo 233, paragrafo 6, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Si applica, mutatis mutandis, l'articolo 37, paragrafi da 1 a 5, unitamente agli atti delegati nonché alle norme tecniche di regolamentazione e attuazione adottati a norma dell'articolo 37, paragrafi 6 e 7.";

(44)     L'articolo 234 è sostituito dal seguente:

"Articolo 234

Norme tecniche di regolamentazione riguardanti gli articoli da 220 a 229 e da 230 a 233

Per assicurare un'armonizzazione coerente in relazione al presente articolo, l'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano i principi tecnici e i metodi di cui agli articoli da 220 a 229 e le modalità di applicazione degli articoli da 230 a 233, alla luce della dimensione economica di talune strutture giuridiche.

L'EIOPA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [...].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.";

(45)     L'articolo 237 è sostituito dal seguente:

"Articolo 237

Imprese figlie di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione: decisione sulla domanda

1.        In caso di domanda di autorizzazione ad applicare le disposizioni degli articoli 238 e 239, le autorità di vigilanza interessate collaborano nell'ambito del collegio delle autorità di vigilanza, sulla base di una piena consultazione, al fine di decidere se se concedere o meno l'autorizzazione richiesta stabilendo altresì a quali condizioni subordinare eventualmente tale autorizzazione.

La domanda di cui al primo comma è presentata unicamente all'autorità di vigilanza che ha autorizzato l'impresa figlia. Tale autorità di vigilanza informa e trasmette immediatamente la domanda completa agli altri membri del collegio delle autorità di vigilanza.

2.        Le autorità di vigilanza interessate si adoperano al massimo per pervenire a una decisione congiunta sulla domanda entro tre mesi dalla data di ricezione della domanda completa da parte di tutte le autorità di vigilanza nell'ambito del collegio delle autorità di vigilanza.

3.        Se, nel termine di tre mesi di cui al paragrafo 2, una qualunque delle autorità di vigilanza interessate ha rinviato la questione all'EIOPA conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010, l'autorità di vigilanza del gruppo posticipa la propria decisione in attesa di un'eventuale decisione dell'EIOPA a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del citato regolamento e adegua la propria decisione a quella dell'EIOPA. Tale decisione è riconosciuta come determinante ed è applicata dalle autorità di vigilanza interessate.

Se, conformemente all'articolo 41, paragrafi 2 e 3, e all'articolo 44, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 1094/2010 la decisione proposta dal gruppo di esperti è respinta, l'autorità di vigilanza del gruppo decide in via definitiva. Tale decisione è riconosciuta come determinante ed è applicata dalle autorità di vigilanza interessate. Il periodo di tre mesi è considerato periodo di conciliazione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, del predetto regolamento.

L'EIOPA adotta la propria decisione entro un mese. Il caso non può essere rinviato all'EIOPA dopo la scadenza del periodo di tre mesi o dopo che è stata raggiunta una decisione congiunta.

4.        Con riferimento alle domande di autorizzazione di cui al paragrafo 1, l'EIOPA può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione volti ad assicurare l'uniformità delle modalità di applicazione in riferimento al processo di adozione della decisione congiunta di cui al paragrafo 2, al fine di agevolare l'adozione di decisioni congiunte.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma, conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

5.        Se le autorità di vigilanza sono pervenute a una decisione congiunta ex paragrafo 2, l'autorità di vigilanza che ha autorizzato l'impresa figlia trasmette al richiedente un documento indicante le motivazioni complete. La decisione congiunta è riconosciuta come determinante ed è applicata dalle autorità di vigilanza interessate.

6.        In mancanza di una decisione congiunta delle autorità di vigilanza interessate entro il termine di tre mesi di cui al paragrafo 2, l'autorità di vigilanza del gruppo decide autonomamente in merito alla domanda.

Ai fini dell'adozione della sua decisione, l'autorità di vigilanza del gruppo tiene debitamente conto di quanto segue:

a)        eventuali pareri e riserve delle autorità di vigilanza interessate, formulati entro i termini previsti;

b)        eventuali riserve delle altre autorità di vigilanza nell'ambito del collegio, formulate entro i termini previsti.

La decisione è pienamente motivata e contiene la spiegazione di ogni eventuale scostamento significativo dalle riserve delle altre autorità di vigilanza interessate. L'autorità di vigilanza del gruppo trasmette copia della decisione al richiedente e alle altre autorità di vigilanza interessate. La decisione è riconosciuta come determinante e applicata dalle autorità di vigilanza interessate.";

(45 bis) All'articolo 238, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il collegio delle autorità di vigilanza si adopera al massimo per pervenire a un accordo sulla proposta dell'autorità di vigilanza che ha autorizzato l'impresa figlia o su eventuali altre misure.

Tale accordo è riconosciuto come determinante ed è applicato dalle autorità di vigilanza interessate.";

(46)     All'articolo 238, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5.       In caso di disaccordo tra l'autorità di vigilanza e l'autorità di vigilanza del gruppo, entro il termine di un mese dalla proposta dell'autorità di vigilanza una qualsiasi delle due autorità può rinviare la questione all'EIOPA e richiederne l'assistenza conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010. In tal caso l'EIOPA può agire conformemente ai poteri che le conferisce tale articolo e prende la propria decisione entro un mese da tale rinvio. Il periodo di un mese è considerato periodo di conciliazione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2 del predetto regolamento. La questione non può essere rinviata all'EIOPA dopo la scadenza del periodo di un mese di cui al presente comma o dopo che è stato raggiunto un accordo nell'ambito del collegio conformemente al paragrafo 4 del presente articolo.

L'autorità di vigilanza che ha autorizzato l'impresa figlia differisce la propria decisione in attesa della decisione adottata dall'EIOPA conformemente all'articolo 19 del suddetto regolamento e conforma la propria decisione alla decisione dell'EIOPA.

Tale decisione è riconosciuta come determinante ed è applicata dalle autorità di vigilanza interessate.

La decisione è corredata dall'indicazione delle motivazioni complete.

Essa è trasmessa all'impresa figlia e al collegio delle autorità di vigilanza.";

(47)     All'articolo 239 è aggiunto il seguente paragrafo:

"4.       Qualora una delle autorità di vigilanza interessate esprima il proprio disaccordo sull'approvazione del piano di risanamento entro il periodo di quattro mesi di cui al paragrafo 1 o sull'approvazione delle misure proposte entro il periodo di un mese di cui al paragrafo 2, una qualsiasi delle ▌autorità di vigilanza può ▌rinviare la questione all'EIOPA e richiederne l'assistenza conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010. In tal caso l'EIOPA può agire conformemente ai poteri che le conferisce tale articolo e prende la propria decisione entro un mese da tale rinvio. La questione non può essere rinviata all'EIOPA dopo la scadenza dei periodi di quattro mesi o di un mese rispettivamente applicabili di cui al presente comma o dopo che è stato raggiunto un accordo nell'ambito del collegio conformemente al paragrafo 1, secondo comma, o al paragrafo 2, secondo comma del presente articolo. Il periodo di quattro mesi ovvero di un mese è considerato periodo di conciliazione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, del predetto regolamento.

L'autorità di vigilanza che ha autorizzato l'impresa figlia differisce la propria decisione in attesa della decisione adottata dall'EIOPA conformemente all'articolo 19, paragrafo 3 di tale regolamento e conforma la propria decisione alla decisione dell'EIOPA. Tale decisione è riconosciuta come determinante ed è applicata dalle autorità di vigilanza interessate.

La decisione è corredata dall'indicazione delle motivazioni complete.

Essa è trasmessa all'impresa figlia e al collegio delle autorità di vigilanza.";

(48)     L'articolo 241 è sostituito dal seguente:

"Articolo 241

Imprese figlie di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione:atti delegati

La Commissione adotta atti delegati, conformemente all'articolo 301 bis, che specificano:

a)        i criteri da applicare per valutare il rispetto delle condizioni stabilite all'articolo 236;

b)        i criteri da applicare per valutare quali siano le situazioni di emergenza di cui all'articolo 239, paragrafo 2;

c)        le procedure che le autorità di vigilanza devono seguire quando si scambiano informazioni, esercitano i loro poteri e ottemperano ai loro obblighi conformemente agli articoli da 237 a 240.";

(49)     All'articolo 242, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.      Entro il 31 dicembre 2014 la Commissione effettua una valutazione dell'applicazione del titolo III, in particolare per quanto concerne la cooperazione tra autorità di vigilanza nell'ambito del collegio delle autorità di vigilanza e il funzionamento di quest'ultimo nonché le prassi di vigilanza legate alla fissazione delle maggiorazioni del capitale, e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio accompagnata, se del caso, da proposte di modifica della presente direttiva.";

(50)     All'articolo 242, il paragrafo 2 è modificato come segue:

a)        la data "31 ottobre 2015" è sostituita dalla data "31 dicembre 2015";

b)        la lettera e) è soppressa;

(51)     All'articolo 244, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4.       Ai fini dei paragrafi 2 e 3, la Commissione adotta atti delegati, conformemente all'articolo 301 bis ▌, in materia di definizione e di individuazione delle concentrazioni dei rischi significative ▌.

Per assicurare un'armonizzazione coerente in relazione alla vigilanza sulle concentrazioni dei rischi, l'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le modalità di individuazione delle concentrazioni dei rischi significative nonché di determinazione di opportune soglie ai fini del paragrafo 3.

L'EIOPA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [...].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al secondo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n.1094/2010.

4 bis.   Per assicurare l'uniformità delle modalità di applicazione del presente articolo, l'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di attuazione volti a stabilire formati standard, modelli e procedure per la trasmissione di dette concentrazioni dei rischi ai fini del paragrafo 2.

L'EIOPA presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro […].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010.";

(52)     All'articolo 245, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4.       Ai fini dei paragrafi 2 e 3, la Commissione può adottare atti delegati, conformemente all'articolo 301 bis ▌, riguardo alla definizione delle operazioni infragruppo significative ▌.

Per assicurare un'armonizzazione coerente in relazione alla vigilanza delle operazioni infragruppo, l'EIOPA può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare l'individuazione delle operazioni infragruppo significative ai fini del paragrafo 3.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al secondo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n.1094/2010.

4 bis.   Per assicurare l'uniformità delle modalità di applicazione del presente articolo, l'EIOPA può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione volti a stabilire formati standard, modelli e procedure per la trasmissione di dette operazioni infragruppo ai fini del paragrafo 2.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al quarto comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010.";

(53)     All'articolo 247, i paragrafi da 3 a 7 sono sostituiti dai seguenti:

"3.      In casi particolari le autorità di vigilanza interessate possono, su richiesta di una di loro, adottare una decisione congiunta in merito alla deroga dei criteri stabiliti al paragrafo 2 qualora la loro applicazione non fosse opportuna, tenuto conto della struttura del gruppo e dell'importanza relativa delle attività delle imprese di assicurazione e di riassicurazione nei vari paesi, e designare un'altra autorità di vigilanza come autorità di vigilanza del gruppo.

A tal scopo ognuna delle autorità di vigilanza interessate può chiedere che sia avviata una discussione sull'opportunità di applicare i criteri di cui al paragrafo 2. Tale discussione si tiene al massimo una volta all'anno.

Le autorità di vigilanza interessate si adoperano al massimo per pervenire a una decisione congiunta sulla scelta dell'autorità di vigilanza del gruppo di avviare la discussione entro tre mesi dalla richiesta. Prima di prendere una decisione, le autorità di vigilanza interessate danno al gruppo la possibilità di esprimere il suo parere.

L'autorità di vigilanza del gruppo trasmette al gruppo la decisione congiunta pienamente motivata.

4.        Se, nell'arco del periodo di tre mesi di cui al paragrafo 3, terzo comma, una delle autorità di vigilanza interessate ha rinviato la questione all'EIOPA conformemente all'articolo 19, paragrafi 1, 2, 3 e 6 del regolamento (UE) n. 1094/2010, le autorità di vigilanza interessate differiscono la loro decisione congiunta in attesa della decisione eventualmente adottata dall'EIOPA a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del suddetto regolamento, e adottano la citata decisione congiunta nel rispetto della decisione dell'EIOPA. La decisione congiunta è riconosciuta come determinante ed è applicata dalle autorità di vigilanza interessate. Il periodo di tre mesi è considerato periodo di conciliazione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, del predetto regolamento.

L'EIOPA adotta la propria decisione entro un mese dal rinvio a norma del primo comma. La questione non può essere rinviata all'EIOPA dopo la scadenza del periodo di tre mesi o dopo che è stata raggiunta una decisione congiunta. L'autorità di vigilanza del gruppo designata trasmette al gruppo e al collegio delle autorità di vigilanza la decisione congiunta pienamente motivata."

6.        In mancanza di una decisione congiunta▌ la funzione di autorità di vigilanza del gruppo è esercitata dall'autorità di vigilanza individuata a norma del paragrafo 2 del presente articolo. ▌

7.        L'EIOPA informa il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, almeno una volta all'anno, delle principali difficoltà incontrate nell'applicazione dei paragrafi 2, 3 e 6.

Qualora nell'applicazione dei criteri fissati ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo emergano difficoltà di rilievo, la Commissione adotta atti delegati, conformemente all'articolo 301 bis ▌, che precisano tali criteri.";

(54)     L'articolo 248 è così modificato:

a)        al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:

"Se l'autorità di vigilanza del gruppo non adempie ai compiti di cui al paragrafo 1 o se i membri del collegio delle autorità di vigilanza non cooperano nella misura richiesta dal presente paragrafo, ciascuna delle autorità interessate può rinviare la questione all'EIOPA e richiederne l'assistenza conformemente all'articolo 19, paragrafi 1, 2, 3 e 6, del regolamento (UE) n. 1094/2010. In tal caso l'EIOPA può agire conformemente ai poteri che le conferisce l'articolo 19 di tale regolamento.";

a bis)  al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

"3. Fanno parte del collegio delle autorità di vigilanza l'autorità di vigilanza del gruppo, le autorità di vigilanza di tutti gli Stati membri in cui hanno sede le varie imprese figlie e l'EIOPA.";

b)        al paragrafo 4, il secondo ▌comma è sostituito dal seguente:

"In caso di opinioni divergenti sugli accordi di coordinamento, qualsiasi membro del collegio delle autorità di vigilanza può rinviare la questione all'EIOPA e richiederne l'assistenza conformemente all'articolo 19, paragrafi 1, 2, 3 e 6, del regolamento (UE) n. 1094/2010. In tal caso l'EIOPA può agire conformemente ai poteri che le conferisce l'articolo 19 di tale regolamento. Tale decisione è riconosciuta come determinante ed è applicata dalle autorità di vigilanza interessate.

▌";

b bis)  al paragrafo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Fatti salvi i poteri e gli obblighi attribuiti dalla presente direttiva all'autorità di vigilanza del gruppo e alle altre autorità di vigilanza, gli accordi di coordinamento possono assegnare ulteriori compiti all'autorità di vigilanza del gruppo, alle altre autorità di vigilanza o all'EIOPA laddove ciò sia funzionale all'efficienza della vigilanza del gruppo e non pregiudichi le attività di vigilanza dei membri del collegio delle autorità di vigilanza in relazione alle rispettive responsabilità.";

c)        i paragrafi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

"6.       L'EIOPA elabora orientamenti per il funzionamento operativo dei collegi delle autorità di vigilanza basandosi su esame complessivo dei loro lavori, teso a valutare il livello di convergenza tra collegi. Tale esame è effettuato almeno ogni tre anni. Gli Stati membri garantiscono che l'autorità di vigilanza del gruppo trasmetta all'EIOPA le informazioni sul funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza e sulle eventuali difficoltà incontrate potenzialmente rilevanti ai fini dell'esame in questione.

Per assicurare un'armonizzazione coerente in relazione al coordinamento tra le autorità si vigilanza l'EIOPA può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni generali del funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza sulla base degli orientamenti di cui al primo comma.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al secondo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n.1094/2010.

7.        Per assicurare un'armonizzazione coerente in relazione al coordinamento tra le autorità si vigilanza l'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare gli accordi di coordinamento della vigilanza del gruppo ai fini dei paragrafi da 1 a 6, compresa la definizione di "succursale significativa".

L'EIOPA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [...].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.";

(55)     L'articolo 249 è così modificato:

a)        al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Allo scopo di assicurare che le autorità di vigilanza, compresa l'autorità di vigilanza del gruppo, dispongano della stessa quantità di informazioni pertinenti, fatte salve le rispettive competenze, le autorità, anche se non stabilite nello stesso Stato membro, si scambiano reciprocamente le informazioni necessarie a consentire e agevolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza delle altre autorità ai sensi della presente direttiva. A tale riguardo, le autorità di vigilanza interessate e l'autorità di vigilanza del gruppo si trasmettono reciprocamente senza indugio tutte le informazioni pertinenti non appena ne entrano in possesso oppure, su richiesta, procedono a uno scambio di informazioni. Le informazioni di cui al presente comma comprendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le informazioni in merito alle azioni del gruppo e delle autorità di vigilanza nonché le informazioni fornite dal gruppo."

b)        È inserito il seguente paragrafo:

"1 bis.  Se un'autorità di vigilanza non ha comunicato informazioni pertinenti oppure è stata respinta una richiesta di collaborazione, in particolare per lo scambio di informazioni pertinenti, oppure non è stato dato seguito a tale richiesta entro due settimane, le autorità di vigilanza possono rinviare la questione all'EIOPA.

In caso di rinvio della questione all'EIOPA, fatte salve le disposizioni dell'articolo 258 del TFUE, l'EIOPA può agire conformemente ai poteri che le conferisce l'articolo 19, paragrafi 1, 2, 3 e 6, del regolamento (UE) n. 1094/2010.";

c)        il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3.       Per assicurare un'armonizzazione coerente in relazione al coordinamento tra le autorità di vigilanza, l'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

         le informazioni che l'autorità di vigilanza del gruppo deve raccogliere e trasmettere sistematicamente alle altre autorità di vigilanza interessate o che devono essere trasmesse all'autorità di vigilanza del gruppo dalle altre autorità di vigilanza interessate. ▌

         le informazioni essenziali o pertinenti per la vigilanza a livello di gruppo al fine di migliorare la convergenza per quanto riguarda le informazioni da fornire alle autorità di vigilanza.

L'EIOPA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [...].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.";

d)        è inserito il paragrafo seguente:

"4.       Per assicurare L'uniformità delle modalità di applicazione in materia di coordinamento tra le autorità di vigilanza, l'EIOPA può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per determinare i formati, i modelli e le procedure standard per la presentazione di informazioni all'autorità di vigilanza del gruppo, nonché la procedura per la collaborazione e lo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza di cui al presente articolo.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010.";

(56 bis)           L'articolo 250 è modificato come segue:

"Articolo 250

Consultazione tra autorità di vigilanza

1.        Fatto salvo l'articolo 248, le autorità di vigilanza interessate, qualora una decisione risulti importante per i compiti di vigilanza di altre autorità di vigilanza, prima di adottare tale decisione si consultano nell'ambito del collegio delle autorità di vigilanza sui punti seguenti:

a)        modifiche dell'assetto azionario, della struttura organizzativa o direttiva delle imprese di assicurazione e di riassicurazione di un gruppo che richiedono l'approvazione o l'autorizzazione delle autorità di vigilanza; nonché

b)        le sanzioni o misure eccezionali di rilievo adottate dalle autorità di vigilanza, ivi compresa l'imposizione di una maggiorazione del requisito patrimoniale di solvibilità ai sensi dell'articolo 37 e l'imposizione di limitazioni nell'uso di un modello interno per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità norma del titolo I, capo VI, sezione 4, sottosezione 3.

Ai fini della lettera b) l'autorità di vigilanza del gruppo è sempre consultata.

Ai fini della consultazione in merito all'imposizione di una maggiorazione del capitale ai sensi dell'articolo 37 trova applicazione, mutatis mutandis, la procedura di cui all'articolo 238, paragrafi 4 e 5; in tale contesto solo l'autorità di vigilanza del gruppo ha la facoltà di rinviare la questione all'EIOPA.

Le autorità di vigilanza interessate si consultano altresì prima di adottare decisioni basate su informazioni ricevute da altre autorità di vigilanza.";

(58)     All'articolo 255, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:

Se alla richiesta ad un'altra autorità di vigilanza di far effettuare una verifica conformemente al presente paragrafo ▌non è stato dato seguito entro due settimane o se a detta autorità di vigilanza sia di fatto vietato l'esercizio del diritto di partecipare ▌conformemente al terzo comma ▌, l'autorità richiedente può rinviare la questione all'EIOPA e può richiederne l'assistenza conformemente all'articolo 19, paragrafi 1, 2 e 6, del regolamento (UE) n. 1094/2010. In tal caso l'EIOPA può agire conformemente ai poteri che le conferisce tale articolo.";

(58 bis) All'articolo 255, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:

"Conformemente all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 1094/2010, l'EIOPA è autorizzata a partecipare a verifiche in loco se sono effettuate congiuntamente da due o più autorità di vigilanza.";

(59)     L'articolo 256 è così modificato:

a)        il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri prescrivono alle imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, alle società di partecipazione assicurativa e alle società di partecipazione finanziaria mista di pubblicare una relazione annuale sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria a livello di gruppo. Si applicano mutatis mutandis gli articoli 51, 53, 54 e 55 ▌";

b)        il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. La Commissione adotta atti delegati, conformemente all'articolo 301 bis ▌, che specificano maggiormente le informazioni da pubblicare ▌per quanto concerne la relazione unica sulla solvibilità e la condizione finanziaria.";

c)        è aggiunto il paragrafo seguente:

"5. Per assicurare l'uniformità delle modalità di applicazione in materia di relazione relativa alla solvibilità di gruppo, l'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di attuazione riguardanti le procedure da seguire nonché i formati e i modelli da utilizzare per la pubblicazione della relazione sulla solvibilità e la situazione finanziaria del gruppo di cui al presente articolo.

L'EIOPA presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il [...].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

(59 bis) È inserito il seguente articolo:

"Articolo 265 bis

Struttura del gruppo

Gli Stati membri impongono alle imprese di assicurazione e di riassicurazione l'obbligo di pubblicare una relazione annuale, a livello di gruppo di assicurazione o di riassicurazione, sulla nella struttura organizzativa e gestionale, anche per quanto concerne tutti gli organismi regolamentati, non regolamentati e le succursali di rilievo appartenenti al gruppo.";

(60)     All'articolo 258, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. La Commissione può adottare atti delegati, conformemente all'articolo 301 bis ▌, per il coordinamento delle misure di esecuzione di cui ai paragrafi 1 e 2."

(61)     L'articolo 259 è sostituito dal seguente:

"Articolo 259

Resoconto dell'EIOPA

1.        Ogni anno l'EIOPA trasmette al Parlamento europeo una relazione conformemente all'articolo 50 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

2.        L'EIOPA riferisce, tra l'altro, in merito a tutte le pertinenti esperienze di rilievo maturate nel quadro delle attività di vigilanza e di cooperazione tra autorità previste dal titolo III, in particolare:

a)        la procedura di nomina dell'autorità di vigilanza del gruppo, il numero delle autorità di vigilanza del gruppo e la loro distribuzione geografica;

b)        l'attività del collegio delle autorità di vigilanza, in particolare il coinvolgimento e l'impegno di autorità di vigilanza che non sono autorità di vigilanza del gruppo.

3.        Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, l'EIOPA può altresì riferire, se del caso, in merito ai principali insegnamenti tratti dall'esame di cui all'articolo 248, paragrafo 6.";

(62)     L'articolo 260 è sostituito dal seguente:

"1. Nel caso di cui all'articolo 213, paragrafo 2, lettera c), le autorità di vigilanza interessate verificano se le imprese di assicurazione e di riassicurazione la cui impresa madre abbia sede al di fuori dell'Unione siano soggette alla vigilanza di un'autorità di vigilanza di un paese terzo equivalente a quella prevista dal presente titolo sulla vigilanza a livello di gruppo di imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all'articolo 213, paragrafo 2, lettere a) e b).

Laddove non siano adottate decisioni a norma dei paragrafi 3 o 5, la verifica è effettuata dall'autorità di vigilanza che avrebbe la funzione di autorità di vigilanza del gruppo se si applicassero i criteri fissati all'articolo 247, paragrafo 2 (in appresso "autorità di vigilanza incaricata del gruppo"), su richiesta dell'impresa madre o di una delle imprese di assicurazione e di riassicurazione autorizzate nell'Unione, o di propria iniziativa, salvo qualora la Commissione abbia deciso precedentemente in merito all'equivalenza del paese terzo interessato. L'EIOPA assiste l'autorità di vigilanza incaricata del gruppo conformemente all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1094/2010.

Così facendo, l'autorità di vigilanza incaricata del gruppo, assistita dall'EIOPA, consulta le altre autorità di vigilanza interessate e l'EIOPA stessa prima di adottare una decisione sull'equivalenza. La decisione è adottata conformemente ai criteri adottati a norma del paragrafo 2. L'autorità di vigilanza incaricata del gruppo non adotta, in relazione a un determinato paese terzo, alcuna decisione che sia in contraddizione con altre precedentemente adottate nei confronti del medesimo paese, a meno che la stessa non sia necessaria per tenere conto di eventuali modifiche di rilievo al regime di vigilanza stabilito dal titolo I e al regime di vigilanza del paese terzo.

Qualora le autorità di vigilanza siano in disaccordo con la decisione adottata a norma del terzo comma, possono rinviare la questione all'EIOPA e richiederne l'assistenza conformemente all'articolo 19, paragrafi 1, 2, 3 e 6, del regolamento (UE) n. 1094/2010 entro tre mesi dalla comunicazione della decisione da parte dell'autorità di vigilanza incaricata del gruppo. In tal caso l'EIOPA può agire conformemente ai poteri che le conferisce tale articolo.";

2.        La Commissione può adottare atti delegati, conformemente all'articolo 301 bis ▌, che specificano i criteri per valutare se il regime ▌di vigilanza di gruppo di un paese terzo è equivalente al regime stabilito nel presente titolo.

3.        Se un paese terzo è in regola con i criteri adottati a norma del paragrafo 2, la Commissione può, conformemente all'articolo 301 bis e con l'assistenza dell'EIOPA secondo il disposto dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1094/2010, decidere che il regime di vigilanza di un paese terzo è equivalente al regime stabilito dal presente titolo.

Tale decisione della Commissione è periodicamente riesaminata per tenere conto delle eventuali modifiche di rilievo al regime di vigilanza di gruppo stabilito dal presente titolo e al regime di vigilanza del paese terzo.

L'EIOPA pubblica sul suo sito web un elenco di tutti i paesi terzi di cui al primo comma e ne cura l'aggiornamento.

4. In assenza di decisioni della Commissione a norma dei paragrafi 3 o 5 si applica l'articolo 262.

5.        In deroga al paragrafo 3, conformemente all'articolo 301 bis e per un periodo limitato nonché con l'assistenza dell'EIOPA secondo il disposto dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1094/2010, la Commissione può, anche in caso di mancato rispetto dei criteri stabiliti in conformità al paragrafo 2, decidere che il regime di vigilanza applicato da un paese terzo alle imprese con sede nel suo territorio è da considerare temporaneamente equivalente a quello stabilito dal titolo I, a condizione che il paese terzo abbia soddisfatto i seguenti requisiti minimi:

a)        impegno scritto con l'Unione ad adottare e applicare un regime di vigilanza che possa essere giudicato equivalente a norma del paragrafo 3, prima della fine del periodo limitato in questione;

b)        adozione di un programma di convergenza finalizzato al rispetto dell'impegno di cui alla lettera a);

c)        assegnazione di risorse sufficienti ai fini del rispetto dell'impegno di cui alla lettera a);

d)        esistenza di un regime di vigilanza basato sul rischio e su una valutazione economica delle attività e delle passività;

e)        conclusione di accordi per lo scambio di informazioni riservate in materia di vigilanza a norma dell'articolo 264;

f)         disponibilità di un sistema di vigilanza indipendente basato sui principi e gli standard fondamentali adottati dell'IAIS;

g)        introduzione di obblighi in materia di segreto d'ufficio per tutte le persone che agiscono in nome e per conto delle sue autorità di vigilanza, in particolare per quanto concerne lo scambio di informazioni con l'EIOPA e le autorità di vigilanza definite all'articolo 13, paragrafo 10.

Qualunque decisione sull'equivalenza temporanea tiene conto delle relazioni elaborate dalla Commissione a norma dell'articolo 177, paragrafo 2. Tali decisioni sono riesaminate regolarmente sulla base delle relazioni sui progressi realizzati presentate con periodicità semestrale dai paesi terzi interessati alla Commissione e all'EIOPA per la valutazione da parte di queste ultime.

L'EIOPA pubblica sul suo sito web un elenco di tutti i paesi terzi di cui al primo comma e ne cura l'aggiornamento.

La Commissione può adottare atti delegati conformemente all'articolo 301 bis per precisare le condizioni enunciate al primo comma.

6. Il periodo di cui al paragrafo 5 dura cinque anni a decorrere dalla data indicata all'articolo 310 o, se anteriore, fino alla data in cui, secondo il disposto del paragrafo 3, il regime di vigilanza del paese terzo è stato giudicato equivalente a quello stabilito dal presente titolo.

Tale periodo può essere esteso per un ulteriore anno al massimo qualora tale estensione sia necessaria per consentire all'EIOPA e alla Commissione di effettuare la valutazione dell'equivalenza ai fini del paragrafo 3.

7. Quando, conformemente al paragrafo 5, è adottata una decisione secondo cui il regime di vigilanza nel paese terzo è temporaneamente equivalente, gli Stati membri applicano l'articolo 261. L'EIOPA emette orientamenti riguardanti un'applicazione uniforme e coerente del presente paragrafo da parte degli Stati membri entro il 1° gennaio 2014. Gli Stati membri si impegnano per ottemperare a detti orientamenti. Quando uno Stato membro decide di non applicare l'articolo 261 a un gruppo, nessun altro Stato membro può applicare l'articolo in relazione a detto gruppo."

(63)     All'articolo 262, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

"1. In assenza della vigilanza equivalente di cui all'articolo 260 ovvero nei casi di mancata applicazione dell'articolo 261 da parte di uno Stato membro in virtù di un'equivalenza temporanea a norma dell'articolo 260, paragrafo 7, lo Stato membro in questione applica alle imprese di assicurazione e di riassicurazione:

a)        mutatis mutandis, gli articoli da 218 a 235 e da 244 a 258;▌

b)        uno dei metodi di cui al paragrafo 2."

(66)     All'articolo 300, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Gli importi espressi in euro nella presente direttiva sono rivisti ogni cinque anni; l'importo di base in euro è quindi aumentato della variazione percentuale degli Indici Armonizzati dei Prezzi al Consumo di tutti gli Stati membri quali pubblicati da Eurostat dal 31 dicembre 2012 alla data di revisione, con arrotondamento a un multiplo di 100 000 EUR.".

(67)     All'articolo 301, i paragrafi 2 e 3 sono soppressi;

(68)     Sono inseriti gli articoli seguenti:

"Articolo 301 bis

Esercizio della delega

1.        Il potere di adottare atti delegati ▌è conferito alla Commissione fatte salve le condizioni precisate nel presente articolo.

1 bis.   La delega di potere di cui agli articoli 17, 37, 50, 56, 109 bis, 172, 216, 217, 227, 241, 244, 245, 247, 256, 258 e 260 è conferita alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dal ….* La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di quattro anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

1 ter.   La delega di potere di cui agli articoli 17, 37, 50, 56, 109 bis, 172, 216, 217, 227, 241, 244, 245, 247, 256, 258 e 260 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

2.        Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

3.        L' atto delegato adottato ai sensi degli articoli 17, 37, 50, 56, 109 bis, 172, 216, 217, 227, 241, 244, 245, 247, 256, 258 e 260 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 301 ter

Clausola di attivazione

In sede di adozione delle prime norme tecniche di regolamentazione di cui agli all'articolo 35, paragrafo 6, all'articolo 37, paragrafo 6 bis, all'articolo 50, all'articolo 58, paragrafo 8, all'articolo 75, paragrafo 2, all'articolo 86, all'articolo 92, paragrafo 1, all'articolo 97, paragrafo 1, all'articolo 99, primo comma, all'articolo 111, paragrafi 1 e 2, all'articolo 114, agli articoli 127 e 130, all'articolo 135, paragrafi 1 e 2 bis, all'articolo 143, primo e secondo comma, all'articolo 210, paragrafo 2, all'articolo 211, paragrafo 2, all'articolo 234, all'articolo 245, paragrafo 4, all'articolo 248, paragrafi 6 e 7, all'articolo 249, paragrafo 3, per un periodo transitorio di due anni al massimo a decorrere dalla pubblicazione della presente direttiva nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, la Commissione segue la procedura per l'adozione degli atti delegati di cui all'articolo 301 bis. Le modifiche a tali atti delegati o, al termine del periodo transitorio, le nuove norme tecniche di regolamentazione sono adottate applicando le procedure di cui ai pertinenti articoli.";

(69)     All'articolo 304, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"Entro il 31 dicembre 2015, la Commissione trasmette al comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali e al Parlamento europeo una relazione sull'applicazione del metodo di cui al paragrafo 1 e sulle prassi delle autorità di vigilanza adottate a norma del paragrafo 1, corredata, se del caso, di proposte adeguate. Detta relazione tratta in particolare gli effetti transnazionali del ricorso a tale metodo, nella prospettiva di evitare fenomeni di arbitraggio normativo da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione.";

(70)     È inserita la seguente sezione:

"SEZIONE 3

Assicurazione e riassicurazione

Articolo 308 bis

Regime transitorio

1.        Tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013, le imprese di assicurazione e di riassicurazione nonché le autorità di vigilanza adottano tutte le misure necessarie al fine di essere in regola, al 1° gennaio 2014, con le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che danno attuazione alla presente direttiva.

2.        Dal 1° gennaio 2013 gli Stati membri provvedono a che le autorità di vigilanza abbiano la facoltà di:

a)        decidere se:

i)         approvare parametri specifici dell'impresa ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 7;

ii)       approvare fondi propri accessori ai sensi dell'articolo 90,

iii)      approvare la classificazione degli elementi dei fondi propri di cui all'articolo 95, terzo comma;

iv)       approvare un modello interno completo o parziale ai sensi degli articoli 112 e 113;

v)        approvare lo stabilimento di società veicolo nei rispettivi territori;

vi)       approvare fondi propri accessori di una società di partecipazione assicurativa intermedia conformemente all'articolo 226, paragrafo 2;

vii)      adottare una decisione ai sensi dell'articolo 228;

viii)    approvare un modello interno di gruppo ai sensi dell'articolo 231 e dell'articolo 233, paragrafo 5;

ix)       autorizzare l'applicazione degli articoli 238 e 239, conformemente all'articolo 236,

b)        determinare il livello e l'ambito della vigilanza di gruppo conformemente alle sezioni 2 e 3 del titolo III, capo I;

c)        determinare la scelta del metodo di calcolo della solvibilità del gruppo ai sensi dell'articolo 220;

d)        procedere alla determinazione dell'equivalenza o dell'equivalenza temporanea ai sensi degli articoli 227 e 260;

e)        individuare l'autorità di vigilanza del gruppo conformemente all'articolo 247;

f)         costituire un collegio delle autorità di vigilanza ai sensi dell'articolo 248;

g)        effettuare gli accertamenti di cui agli articoli 262 e 263 nonché

h)        decidere in merito all'applicazione delle deroghe e dei periodi transitori di cui all'articolo 308 bis, paragrafo 3, e all'articolo 308 ter.

Gli Stati membri impogono alle autorità di vigilanza interessate l'obbligo di valutare le domande di approvazione o di autorizzazione presentate da imprese di assicurazione e di riassicurazione a norma del paragrafo 3. Le decisioni adottate dalle autorità di vigilanza in merito alle domande di approvazione o di autorizzazione non sono applicabili prima della data di cui all'articolo 310.

3.        Fatto salvo l'articolo 308 ter, al 1° luglio 2013 le imprese di assicurazione e di riassicurazione:

a)        effettuano stime in merito al requisito patrimoniale di solvibilità, al requisito patrimoniale minimo e all'ammontare dei fondi propri, determinano la situazione di bilancio in conformità con la presente direttiva e informano le autorità di vigilanza interessate in merito ai risultati ottenuti;

b)        forniscono annualmente alle autorità di vigilanza le informazioni su base annuale di cui all'articolo 35 in relazione all'esercizio finanziario conclusosi il 1° luglio 2013 o in data successiva.

La data di riferimento del bilancio di cui alla lettera a) corrisponde al primo giorno dell'esercizio finanziario avente inizio il 1° luglio 2012 o in data successiva, purché anteriore al 1° luglio 2013.

Le autorità di vigilanza possono esentare dall'obbligo di cui alla lettera b) le imprese di assicurazione e riassicurazione non pienamente in regola con l'obbligo di porre in essere sistemi e strutture appropriati ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 5, a condizione che dette imprese siano comunque tenute a rispettare gli obblighi di informazione in vigore nelle rispettive giurisdizioni entro il termine di cui all'articolo 309, paragrafo 1.

Articolo 308 ter

Periodi transitori

1.        Gli Stati membri possono autorizzare imprese di assicurazione e di riassicurazione o i gruppi di assicurazione e riassicurazione con un totale di bilancio inferiore a 25 miliardi di EUR che non soddisfano il requisito patrimoniale di solvibilità alla data di cui all'articolo 310 bis, per un periodo non superiore a due anni durante il quale sono tenuti a conformarsi, a condizione che le imprese o i gruppi in questione abbiano presentato alle autorità di vigilanza interessate per approvazione, in conformità con l'articolo 138, paragrafo 2 e l'articolo 142, le misure che intendono attuare a tal fine.

2.        Gli Stati membri possono accordare alle imprese di assicurazione e di riassicurazione che non soddisfano pienamente l'obbligo di porre in essere sistemi e strutture appropriati in conformità dell'articolo 35, paragrafo 5, e dell'articolo 55, paragrafo 1, entro la data di cui all'articolo 310, un periodo non superiore a due anni per conformarsi.

3.        Nel corso di tale periodo gli Stati membri possono autorizzare le imprese di assicurazione e di riassicurazione che non soddisfano pienamente gli obblighi di informativa al pubblico di cui agli articoli 51, 53, 54 e 55, a rendere pubbliche e inserire nelle relazioni da presentare periodicamente alle autorità di vigilanza soltanto le informazioni che i sistemi e le strutture in essere sono in grado di fornire.

4.        Gli Stati membri possono accordare ai gruppi di assicurazione e di riassicurazione che non soddisfano pienamente l'obbligo di porre in essere sistemi e strutture appropriati in conformità dell'articolo 254 alla data di cui all'articolo 310, un periodo non superiore a due anni per conformarvisi.

5.        Nel corso di tale periodo gli Stati membri possono autorizzare i gruppi di assicurazione e di riassicurazione che non soddisfano pienamente l'obbligo di informativa al pubblico di cui all'articolo 256 a divulgare e inserire nelle relazioni da presentare alle autorità di vigilanza soltanto le informazioni che i sistemi e le strutture in essere sono in grado di fornire.

6.        Fatto salvo l'articolo 94, gli elementi dei fondi propri di base emessi prima del...* che, conformemente all'articolo 16 della direttiva 73/239/CEE, all'articolo 1 della direttiva 2002/13/CE, all'articolo 27, paragrafo 3, della direttiva 2002/83/CE e all'articolo 36, paragrafo 3, della direttiva 2005/68/CE, potrebbero essere utilizzati per soddisfare il margine di solvibilità disponibile almeno fino al 50% del margine di solvibilità, sono inseriti nei fondi propri di base di livello 1 per un periodo massimo di 10 anni dalla data di cui all'articolo 310.

7.        Fatto salvo l'articolo 94, gli elementi dei fondi propri di base emessi prima del...* che, conformemente all'articolo 16 della direttiva 73/239/CEE, all'articolo 1 della direttiva 2002/13/CE, all'articolo 27, paragrafo 3, della direttiva 2002/83/CE e all'articolo 36, paragrafo 3, della direttiva 2005/68/CE, potrebbero essere utilizzati per soddisfare il margine di solvibilità disponibile fino al 25% del margine di solvibilità, sono inseriti nei fondi propri di base di livello 2 per un periodo massimo di 10 anni dalla data di cui all'articolo 310.

8.        Per le imprese di assicurazione e di riassicurazione che investono in titoli scambiabili e altri strumenti finanziari basati su prestiti "confezionati" emessi prima del 1° gennaio 2011, i requisiti di cui all'articolo 135, paragrafo 2, lettera a) si applicano dal 31 dicembre 2014, e comunque soltanto nell'eventualità in cui nuove esposizioni sottostanti siano aggiunte o sostituite dopo il 31 dicembre 2014.

9.        I parametri standard da utilizzare per le azioni che l'impresa ha acquistato entro il ...*, in sede di calcolo del sottomodulo del rischio azionario conformemente alla formula standard senza l'opzione prevista all'articolo 304, sono calcolati come medie ponderate dei seguenti elementi:

a)        parametro standard da utilizzare in sede di calcolo del sottomodulo del rischio azionario conformemente all'articolo 304; e

b)        parametro standard da utilizzare in sede di calcolo del sottomodulo del rischio azionario conformemente alla formula standard senza l'opzione di cui all'articolo 304.

La ponderazione relativa al parametro di cui alla lettera b) del primo comma aumenta in maniera almeno lineare alla fine di ogni anno, partendo dallo 0% nell'anno avente inizio il 1° gennaio 2014 fino al 100% a partire dal settimo anno dopo il 1° gennaio 2014.

La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 301 bis che precisano i criteri da soddisfare, anche per quanto concerne le azioni eventualmente soggette alle misure transitorie.

Per assicurare l'uniformità delle modalità di applicazione del periodo transitorio, l'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di attuazione riguardanti le procedure da seguire per l'applicazione del presente comma.

L'EIOPA presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro […].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al quarto comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

10.      Gli Stati membri che al...* applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della direttiva 2003/41/CE possono, fino all'adozione delle modifiche agli articoli da 17 a 17 quater della medesima direttiva, continuare ad applicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative precedentemente adottate per conformarsi agli articoli da 1 a 19, da 27 a 30, da 32 a 35 e da 37 a 67 della direttiva 2002/83/CE in vigore all'ultima data di applicazione della direttiva 2002/83/CE.

11.      I paesi terzi che applicano una legislazione riconosciuta equivalente alla presente direttiva possono applicare periodi transitori equivalenti a quelli di cui ai paragrafi da 1 a 10.

12.      Gli Stati membri possono attribuire all'impresa di assicurazione o riassicurazione capogruppo, per un periodo non superiore a sette anni a decorrere dalla data di cui all'articolo 309, paragrafo 1, la facoltà di chiedere l'approvazione di un modello interno di gruppo applicabile a una parte di un gruppo in cui sia l'impresa che la capogruppo hanno sede nello stesso Stato membro, a condizione che la parte in questione sia distinta dalle altre e abbia un profilo di rischio sensibilmente diverso da quello del resto del gruppo stesso.

Articolo 308 quater

Adeguamento di talune obbligazioni di assicurazione vita

1.        In deroga agli articoli 75, 76 e 77 gli Stati membri possono consentire alle imprese di assicurazione vita di calcolare i tassi della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio utilizzati per calcolare la stima migliore relativa alle obbligazioni di assicurazione vita utilizzando l'apposito adeguamento di cui ai paragrafi 2 e 3, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni relative alle obbligazioni di assicurazione vita e alle attività a copertura delle stesse:

a)        l'impresa di assicurazione vita dispone di un portafoglio di attività, formato da obbligazioni e altre attività con caratteristiche simili in termini di flusso di cassa, dedicate alla copertura della migliore stima del portafoglio di obbligazioni di assicurazione vita per tutta la durata delle obbligazioni stesse, salvo che l'obiettivo sia quello di mantenere la specularità dei flussi di cassa in uscita e in entrata in caso di rilevanti variazioni dei flussi stessi ad esempio a seguito di inadempienze nell'ambito di prestiti obbligazionari;

b)        il portafoglio delle obbligazioni di assicurazione vita cui si applica l'adeguamento e il portafoglio delle attività dedicate alla relativa copertura sono individuati, gestiti e organizzati separatamente dalle altre attività dell'impresa di assicurazione, senza possibilità di trasferimenti;

c)        i flussi di cassa futuri del portafoglio delle attività assegnate sono speculari rispetto ai singoli flussi di cassa futuri del portafoglio di obbligazioni di assicurazione vita nella stessa valuta; le eventuali discrepanze non danno adito a rischi rilevanti nell'ambito del rischio che caratterizza l'attività di assicurazione vita cui si applica un adeguamento;

d)        i contratti di assicurazione vita sottostanti al portafoglio delle obbligazioni di assicurazione vita non danno adito a versamenti di premi futuri;

e)        gli unici rischi di sottoscrizione legati al portafoglio di obbligazioni di assicurazione vita sono quelli di longevità, di spesa e di revisione; inoltre i contratti sottostanti alle obbligazioni di assicurazione vita non prevedono alcuna opzione per il contraente se non un'opzione di riscatto laddove il valore di riscatto non superi quello delle attività, valutate secondo le modalità di cui all'articolo 75, destinate alla copertura delle obbligazioni di assicurazione vita al momento in cui è esercitata l'opzione stessa;

f)         i flussi di cassa del portafoglio di attività dedicate sono fissi;

g)        i flussi di cassa del portafoglio di attività dedicate non possono essere modificati né dagli emittenti delle attività stesse né da terzi;

h)        nessuna delle attività incluse nel portafoglio di attività dedicate ha un merito di credito inferiore alla soglia determinata in base al paragrafo 7;

i)         l'impresa di assicurazione vita informa il pubblico dell'applicazione dell'adeguamento di cui al presente articolo nonché dell'effetto monetario sulla sua posizione finanziaria;

j)         l'impresa di assicurazione vita alla quale si applica l'adeguamento di cui al presente articolo esplica le proprie attività solo nello Stato membro in cui la stessa è stata autorizzata;

k)        l'autorità di vigilanza ha approvato l'applicazione dell'adeguamento al portafoglio di obbligazioni di assicurazione vita in virtù del comprovato rispetto dei requisiti di cui alle lettere da a) a j).

Laddove i flussi di cassa delle obbligazioni di assicurazione vita di cui alla lettera f) dipendano dall'inflazione, l'impresa di assicurazione può avvalersi delle attività caratterizzate da flussi di cassa fissi eccetto che per la dipendenza dall'inflazione, a condizione che tali attività siano speculari rispetto ai flussi di cassa del portafoglio di obbligazioni di assicurazione vita comprensivi di inflazione.

2.        Per ciascuna valuta e in riferimento alle singole scadenze l'adeguamento è calcolato nel rispetto dei seguenti principi:

           a)        l'adeguamento è pari alla differenza tra:

i)         il tasso effettivo annuo, calcolato come tasso di attualizzazione unico che, se applicato ai flussi di cassa del portafoglio di obbligazioni di assicurazione vita, dà adito a un valore equivalente a quello del portafoglio di attività dedicate determinato a norma dell'articolo 75; e

ii)       il tasso effettivo annuo, calcolato come tasso di attualizzazione unico che, laddove applicato ai flussi di cassa del portafoglio di obbligazioni di assicurazione vita, dà adito a un valore equivalente a quello della migliore stima del portafoglio di obbligazioni di assicurazione vita, tenuto conto del valore temporale mediante utilizzo della struttura per scadenza di base dei tassi di interesse privi di rischio;

b)        l'adeguamento non include lo spread fondamentale che riflette i rischi assunti dall'impresa di assicurazione vita;

c)        l'adeguamento fornisce i giusti incentivi manageriali tenendo conto, quanto meno, del merito di credito delle attività dedicate.

3.        Ai fini del paragrafo 2, lettera b), lo spread fondamentale è:

a)        valutato in maniera dinamica e sistematica; il suo valore è pari alla somma tra:

i)         lo spread di credito corrispondente alla probabilità di inadempimento relativa alle attività; e

ii)       lo spread di credito corrispondente alla perdita prevista in caso di declassamento dell'attività.

b)        pari ad almeno il 75% della media a lungo termine dello spread calcolato sui tassi di interesse privi di rischio delle attività di uguale durata, merito di credito e classe registrati dai mercati finanziari.

La probabilità di inadempimento di cui alla lettera a) punto i) si basa su statistiche di inadempimento di lungo termine pertinenti per l'attività in rapporto alla durata, al merito di credito e alla classe di quest'ultima.

4.        Le imprese di assicurazione vita che applicano il metodo di calcolo di cui ai paragrafi 2 e 3 non sono autorizzate ad applicare eventuali altri adattamenti della struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio. Le imprese di assicurazione vita che applicano l'adeguamento a un portafoglio di obbligazioni di assicurazione vita non possono più optare per la non applicazione dell'adeguamento stesso. Laddove un'impresa di assicurazione vita che applica l'adeguamento non sia più in grado di rispettare le condizioni fissate dal paragrafo 1 essa ne informa immediatamente l'autorità di vigilanza e adotta le misure necessarie per ripristinare la conformità a dette condizioni. Qualora l'impresa in questione non sia in grado di ripristinare la conformità alle citate condizioni entro due mesi, essa interrompe l'applicazione dell'adeguamento a tutte le sue obbligazioni di assicurazione vita per un periodo non inferiore ai 24 mesi.

5.        Le imprese di assicurazione vita che applicano l'adeguamento di cui al presente articolo non sono autorizzate ad applicare la struttura adeguata per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio di cui all'articolo 77 bis o il meccanismo di aggiustamento simmetrico di cui all'articolo 106 bis.

6.        La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 301 bis per precisare:

a)        i criteri che le imprese di assicurazione vita sono tenute a rispettare ai fini dell'idoneità all'applicazione dell'adeguamento di cui al presente articolo;

b)        i criteri per l'approvazione e la verifica della conformità ai requisiti di cui al paragrafo 1;

c)        le ipotesi e i metodi da utilizzare nel calcolo dello spread fondamentale di cui al paragrafo 3;

d)        i criteri per la verifica della conformità ai requisiti di cui al paragrafo 2, lettera c);

7.        Al fine di assicurare un'armonizzazione coerente in relazione al merito di credito delle attività, l'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare il merito di credito delle attività dedicate, che deve essere superiore a quello generalmente considerato di categoria "investimento" (investment grade), ai fini del paragrafo 1, lettera h), introducendo altresì, se del caso, apposite soglie atte a garantire un merito di credito adeguato per tutte le attività dell'impresa nel suo complesso.

L'EIOPA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [...].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al secondo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n.1094/2010.

8.        Le imprese di assicurazione vita che calcolano la totalità o una parte rilevante delle loro riserve tecniche avvalendosi di pertinenti strutture per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio comprendenti un adeguamento superiore allo zero presentano annualmente e per iscritto all'autorità di vigilanza le seguenti informazioni:

a)        una descrizione dell'impatto di una riduzione a zero dell'adeguamento;

b)        qualora l'eventuale riduzione a zero dell'adeguamento comporti una mancata conformità al requisito patrimoniale di solvibilità, un'analisi dei piani dell'impresa volti a ristabilire, in una simile situazione, il livello di fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità o a ridurre il profilo di rischio al fine di garantire la conformità al requisito stesso;

c)        l'ammontare delle riserve tecniche per obbligazioni di assicurazione vita cui si applica l'adeguamento.

9.        L'EIOPA, in stretta collaborazione con il CERS e previa consultazione pubblica, valuta l'applicazione degli articoli 77 bis, 77 ter, 106, 106 bis e 304 nonché dei paragrafi da 1 a 8 del presente articolo, anche per quanto concerne gli atti delegati e quelli di esecuzione adottati a norma degli stessi. La valutazione riguarda la disponibilità di garanzie a lungo termine nei prodotti di assicurazione vita, il comportamento delle imprese di assicurazione in qualità di investitori a lungo termine e, più in generale, la stabilità finanziaria. Sulla base di tale valutazione la Commissione trasmette una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 1° gennaio 2021 ovvero, se del caso per quanto concerne l'adeguamento, entro il 1° gennaio 2019.

La relazione è incentrata, in particolare, sugli effetti riguardanti

a)        il funzionamento e la stabilità dei mercati europei delle assicurazioni vita;

b)        il mercato interno, con particolare riferimento alla concorrenza e alla parità di condizioni all'interno dei mercati europei delle assicurazioni vita;

c)        la tutela dei contraenti;

d)        la misura in cui le imprese di assicurazione vita continuano a operare in qualità di investitori a lungo termine;

e)        la disponibilità e le tariffe per i prodotti di rendita;

f)         la disponibilità e le tariffe per altri prodotti (concorrenti);

g)        le strategie di investimento a lungo termine adottate dalle imprese in relazione ai prodotti cui si applicano i paragrafi da 1 a 7 per quanto concerne le altre garanzie a lungo termine;

h)        le possibilità di scelta a disposizione dei consumatori e la consapevolezza di questi ultimi in merito ai rischi;

i)         le imprese di assicurazione vita più o meno ben diversificate e

j)         altri effetti sull'economia reale.

La relazione si basa inoltre sull'esperienza in materia di vigilanza per quanto riguarda l'applicazione degli articoli 77 bis, 77 ter, 106, 106 bis e 304 nonché dei paragrafi da 1 a 8 del presente articolo, anche per quanto concerne gli atti delegati e quelli di esecuzione adottati a norma degli stessi.

La relazione è corredata, se necessario, di opportune proposte legislative.

10.      Qualora la relazione di cui al paragrafo 9 giunga alla conclusione che l'adeguamento non costituisce la misura appropriata nel contesto di un mercato delle assicurazioni vita stabile e ben funzionante nonché in rapporto ai principi alla base della presente direttiva, la Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 301 bis per sostituire il presente articolo con le disposizioni transitorie per l'applicazione dell'adeguamento di seguito elencate.

Articolo 308 quater

Misure transitorie applicabili all'adeguamento relativo a determinate obbligazioni di assicurazione vita

1.        In deroga agli articoli 75, 76 e 77 gli Stati membri possono consentire alle imprese di assicurazione vita di calcolare i tassi della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio utilizzati per calcolare la stima migliore relativa alle obbligazioni di assicurazione vita utilizzando gli appositi adeguamenti di cui ai paragrafi 2 e 3, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni relative alle obbligazioni di assicurazione vita e alle attività a copertura delle stesse:

a)        l'impresa di assicurazione vita dispone di un portafoglio di attività, formato da obbligazioni e altre attività con caratteristiche simili in termini di flusso di cassa, appositamente destinate alla copertura della migliore stima del portafoglio di obbligazioni di assicurazione vita per tutta la durata delle obbligazioni stesse, a meno che l'obiettivo non sia quello di mantenere la specularità dei flussi di cassa in uscita e in entrata in caso di rilevante variazione dei flussi stessi ad esempio a seguito di inadempienze nell'ambito di prestiti obbligazionari;

b)        il portafoglio delle obbligazioni di assicurazione vita cui si applica l'adeguamento è individuato, gestito e organizzato separatamente dalle altre attività dell'impresa di assicurazione, senza possibilità di trasferimento;

c)        i flussi di cassa futuri del portafoglio delle attività assegnate sono speculari rispetto ai singoli flussi di cassa futuri del portafoglio di obbligazioni di assicurazione vita nella stessa valuta; le eventuali discrepanze non danno adito a rischi rilevanti nell'ambito del rischio che caratterizza l'attività di assicurazione vita cui si applica un determinato adeguamento;

d)        i contratti di assicurazione vita sottostanti al portafoglio delle obbligazioni di assicurazione vita non danno adito a versamenti di premi futuri;

e)        gli unici rischi di sottoscrizione legati al portafoglio di obbligazioni di assicurazione vita sono quelli di longevità, di spesa e di revisione; i contratti sottostanti alle obbligazioni di assicurazione vita non prevedono alcuna opzione per il contraente se non un'opzione di riscatto in base alla quale il valore di riscatto non sia superiore a quello delle attività, valutate secondo le modalità di cui all'articolo 75, destinate alla copertura delle obbligazioni di assicurazione vita al momento in cui è esercitata l'opzione stessa;

f)         i flussi di cassa del portafoglio di attività assegnate sono fissi;

g)        i flussi di cassa del portafoglio di attività assegnate non possono essere modificati né dagli emittenti delle attività stesse né da terzi;

h)        nessuna delle attività incluse nel portafoglio di attività assegnate ha un merito di credito inferiore alla soglia determinata in base al paragrafo 7;

i)         l'impresa di assicurazione vita informa il pubblico dell'applicazione dell'adeguamento di cui al presente articolo nonché dell'effetto monetario sulla sua posizione finanziaria;

j)         l'impresa di assicurazione vita alla quale si applica l'adeguamento di cui al presente articolo esplica le proprie attività solo nello Stato membro in cui la stessa è stata autorizzata;

k)        l'autorità di vigilanza ha approvato l'applicazione dell'adeguamento al portafoglio di obbligazioni di assicurazione vita laddove sia accertato il rispetto dei requisiti di cui alle lettere da a) a j).

Laddove i flussi di cassa delle obbligazioni di assicurazione vita di cui alla lettera f) dipendano dall'inflazione, l'impresa di assicurazione può avvalersi delle attività caratterizzate da flussi di cassa fissi eccetto che per la dipendenza dall'inflazione, a condizione che tali attività riproducano i flussi di cassa del portafoglio di obbligazioni di assicurazione vita comprensivi di inflazione.

2.        Per ciascuna valuta e in riferimento alle singole scadenze l'adeguamento è calcolato nel rispetto dei seguenti principi:

1.  a)        l'adeguamento è pari alla differenza tra:

i)         il tasso effettivo annuo, calcolato come tasso di attualizzazione unico, laddove applicato ai flussi di cassa del portafoglio di obbligazioni di assicurazione vita, pari a un valore equivalente a quello del portfoglio di attività assegnate determinato a norma dell'articolo 75; e

ii)       il tasso effettivo annuo, calcolato come tasso di attualizzazione unico che, laddove applicato ai flussi di cassa del portafoglio di obbligazioni di assicurazione vita, dà adito a un valore equivalente a quello della migliore stima del portafoglio di obbligazioni di assicurazione vita, tenuto conto del valore temporale mediante utilizzo della struttura per scadenza di base dei tassi di interesse privi di rischio;

b)        l'adeguamento non include lo spread fondamentale che riflette i rischi assunti dall'impresa di assicurazione vita;

c)        l'adeguamento fornisce i giusti incentivi manageriali tenendo conto, quanto meno, del merito di credito delle attività assegnate.

3.        Ai fini del paragrafo 2, lettera b), lo spread fondamentale è:

a)        valutato in maniera dinamica e sistematica nonché calcolato sommando:

i)         lo spread di credito corrispondente alla probabilità di inadempimento relativa alle attività; e

ii)       lo spread di credito corrispondente alla perdita prevista in caso di declassamento dell'attività.

b)        pari ad almeno il 75% della media a lungo termine dello spread calcolato sui tassi di interesse privi di rischio delle attività di uguale durata, merito di credito e classe di attività registrati dai mercati.

La probabilità di inadempimento di cui alla lettera a) punto i) si basa su statistiche di inadempimento di lungo termine pertinenti per l'attività in rapporto alla durata, al merito di credito e classe di quest'ultima.

2.  4.        Le imprese di assicurazione vita che applicano il metodo di calcolo di cui ai paragrafi 2 e 3 non sono autorizzate ad applicare eventuali altri adattamenti della struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio. Le imprese di assicurazione vita che applicano l'adeguamento a un portafoglio di obbligazioni di assicurazione vita non possono più optare per la non applicazione dell'adeguamento stesso. Laddove un'impresa di assicurazione vita che applica l'adeguamento non sia più in grado di rispettare le condizioni fissate dal paragrafo 1 essa ne informa immediatamente l'autorità di vigilanza e adotta le misure necessarie per ripristinare la conformità a dette condizioni. Qualora l'impresa in questione non sia in grado di ripristinare la conformità alle citate condizioni entro due mesi, essa interrompe l'applicazione dell'adeguamento a tutte le sue obbligazioni di assicurazione vita per un periodo non inferiore ai 24 mesi.

5.        Le imprese di assicurazione vita che applicano l'adeguamento di cui al presente articolo non sono autorizzate ad applicare la struttura adeguata per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio di cui all'articolo 77 bis o il meccanismo di aggiustamento simmetrico di cui all'articolo 106 bis.

6.        La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 301 bis che precisano:

a)        i criteri che le imprese di assicurazione vita sono tenute a rispettare ai fini dell'idoneità all'applicazione dell'adeguamento di cui al presente articolo;

b)        i criteri per l'approvazione e la verifica della conformità ai requisiti di cui al paragrafo 1;

c)        le ipotesi e i metodi da utilizzare nel calcolo dello spread fondamentale di cui al paragrafo 3;

d)        i criteri la verifica della conformità ai requisiti di cui al paragrafo 2, lettera c);

7.        Al fine di assicurare un'armonizzazione coerente in relazione alla valutazione delle attività e delle passività, l'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare il merito di credito delle attività assegnate, che deve essere superiore a quello generalmente considerato di categoria "investimento" (investment grade), ai fini del paragrafo 1, lettera h), introducendo altresì, se del caso, apposite soglie atte a garantire un merito di credito adeguato per tutte le attività dell'impresa nel suo complesso.

L'EIOPA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [...].

Alla Commissione è delegato il potere di adottarle norme tecniche di regolamentazione di cui al secondo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n.1094/2010.

8.        Le imprese di assicurazione vita che calcolano le riserve tecniche, nella loro totalità o per una parte rilevante, avvalendosi di pertinenti strutture per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio comprendenti un adeguamento superiore allo zero presentano annualmente e per iscritto all'autorità di vigilanza le seguenti informazioni:

a)        una descrizione dell'impatto di una riduzione a zero dell'adeguamento;

b)        qualora la riduzione a zero dell'adeguamento possa portare a una mancata conformità al requisito patrimoniale di solvibilità, un'analisi dei piani dell'impresa per ristabilire, in una simile situazione, il livello di fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità o per ridurre il profilo di rischio al fine di garantire l'osservanza del requisito stesso;

c)        l'ammontare delle riserve tecniche per obbligazioni di assicurazione vita cui si applica l'adeguamento.

9.        Per ciascuna valuta e in riferimento alle singole scadenze il tasso di interesse è calcolato come media ponderata dei seguenti elementi:

a)        il tasso di interesse di cui ai paragrafi da 1 a 8 e

b)        il tasso di interesse della struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio relativi alla scadenza in questione, calcolati a norma degli articoli 75, 76 e 77.

La ponderazione relativa al tasso di interesse aumenta in maniera almeno lineare alla fine di ogni anno, partendo da un settimo nel primo anno di applicazione del presente articolo per arrivare al 100% a partire dal settimo anno di applicazione della presente direttiva.";

(72)     All'articolo 309, il paragrafo 1 ▌è sostituito dal seguente:

"1.       "Gli Stati membri promulgano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli 4, 10, 13, 14, all'articolo 17, paragrafo 3, agli articoli 18, 23, da 26 a 32, da 34 a 49, da 51 a 55, all'articolo 58, paragrafo 8, agli articoli 67, 68, 71, 72, da 74 a 85, da 87 a 91, da 93 a 96, 98, da 100 a 110, 112, 113, da 115 a 126, 128, 129, da 131 a 134, da 136 a 142, 143, 144, 146, 148, da 162 a 167, 172, 173, 178, 185, 190, 192, da 210 a 233, da 235 a 240, da 243 a 258, da 260 a 263, 265, 266, 303 e 304 e agli allegati III e IV entro il 31 dicembre 2012. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni e una tavola di corrispondenza tra tali disposizioni e la presente direttiva.";

(73)     All'articolo 310, primo comma, la data "1° novembre 2012" è sostituita dalla data "1° gennaio 2014".

(73 bis) È inserito il seguente articolo:

"Articolo 310 bis

Personale e risorse dell'EIOPA

L'EIOPA valuta il fabbisogno di personale e di risorse derivante dall'assunzione dei poteri e doveri a essa conferiti dalla presente direttiva e presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.";

(74)     L'articolo 311 ▌è sostituito dal seguente:

"Articolo 311

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Gli articoli 308 bis e 308 ter si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Gli articoli 1, 2, 3, da 5 a 9, 11, 12, 15, 16, l'articolo 17, paragrafo 2, gli articoli da 19 a 22, 24, 25, 33, 57, l'articolo 58, paragrafo 1, gli articoli da 59 a 66, 69, 70, 73, 145, 147, da 149 a 161, da 168 a 171, da 174 a 177, da 179 a 184, da 186 a 189, 191, da 193 a 209, da 267 a 300, 302, da 305 a 308 e gli allegati I, II, V, VI e VII si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.

La Commissione può adottare atti delegati, norme tecniche di regolamentazione e norme tecniche di attuazione prima della data di cui al terzo comma";

(75)     Nell'allegato III, parte A, il punto 28) è sostituito dal seguente:

"28)     in ogni caso, e in alternativa alle forme di imprese di assicurazione non vita elencate ai punti da 1) a 27) e al punto 29), la forma di Società europea (SE) ai sensi del regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio(1)";

(76)     Nell'allegato III, parte A, è aggiunto il seguente punto:

"29)     ove lo Stato membro interessato consenta che la forma giuridica di cooperativa possa svolgere attività di assicurazione non vita e in alternativa alle forme di imprese di assicurazione non vita elencate ai punti da 1) a 28), la forma di società cooperativa europea (SCE) ai sensi del regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio[11].";

(77)     Nell'allegato III, parte B, il punto 28) è sostituito dal seguente:

"28)     in ogni caso e in alternativa alle forme di imprese di assicurazione vita elencate ai punti da 1) a 27) e 29), la forma di Società europea (SE) ai sensi del regolamento (CE) n. 2157/2001";

(78)     Nell'allegato III, parte B, è aggiunto il seguente punto ▌:

"29)     ove lo Stato membro interessato consenta che la forma giuridica di cooperativa possa svolgere attività di assicurazione vita e in alternativa alle forme di imprese di assicurazione vita elencate ai punti da 1) a 28), la forma di società cooperativa europea (SCE) ai sensi del regolamento (CE) n. 1435/2003."

(79)     Nell'allegato III, parte C, il punto 28) è sostituito dal seguente:

"28)     in ogni caso e in alternativa alle forme di imprese di riassicurazione elencate ai punti da 1) a 27) e 29), la forma di Società europea (SE) ai sensi del regolamento (CE) n. 2157/2001;"

(80)     Nell'allegato III, parte C, è aggiunto il seguente punto ▌:

"29)     ove lo Stato membro interessato consenta che la forma giuridica di cooperativa possa svolgere attività di riassicurazione e in alternativa alle forme di imprese di riassicurazione elencate ai punti da 1) a 28), la forma di società cooperativa europea (SCE) ai sensi del regolamento (CE) n. 1435/2003.";

(81)     La tavola di concordanza dell'allegato VII è modificata come segue:

a)        sotto "La presente direttiva" è inserito "articolo 13, punto 27)" in corrispondenza con "articolo 5, lettera d), della direttiva 73/239/CEE";

b)        sotto "La presente direttiva" i riferimenti all'articolo 210, paragrafo 1, lettere f) e g) sono sostituiti rispettivamente da riferimenti all'articolo 212, paragrafo 1, lettere f )e g).

Articolo 2 bis

Modifiche al regolamento (CE) n. 1060/2009

Il regolamento (CE) n. 1060/2009 è modificato come segue:

All'articolo 2, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3.      Un'agenzia di rating del credito fa domanda di registrazione a norma del presente regolamento quale condizione per essere riconosciuta al pari delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito ("ECAI") in conformità dell'articolo 81 della direttiva 2006/48/CE o dell'articolo 109 bis della direttiva 2009/138/CE, a meno che non emetta esclusivamente i rating di cui al paragrafo 2."

"Articolo 2 ter

Riesame

Entro il 1° gennaio 2015 e successivamente ogni anno, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione, corredata da opportune proposte, in cui precisa se le AEV hanno presentato i progetti di norme tecniche di regolamentazione e i progetti di norme tecniche di attuazione di cui alle direttive 2002/92/CE, 2003/71/CE e 2009/138/CE, a prescindere dal fatto che la presentazione delle norme in questione sia obbligatoria o facoltativa.

Articolo 3

Attuazione

1.        Gli Stati membri promulgano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 1, punto 1, all'articolo 2, punti 3, 6, 8, 9, 12, 13, 24, 25, 28, 30, 32, 33, 37, da 40 a 43, 45, 46, 47, da 53 a 55, 57, 59, 62, 63, 66 e da 75 a 80 della presente direttiva entro il 31 dicembre 2012. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un riferimento alla stessa all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.        Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 2, punti 15, 20 e 59 bis, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Articolo 5

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a…., il

Per il Parlamento europeo                                           Per il Consiglio

Il presidente                                                            Il presidente

[…]                                                                       […]

  • [1]       GU L 159 del 18.5.2011, pag. 10.
  • [2]       GU L 218 del 23.7.2011, pag. 82.
  • [3] *              Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ▌.
  • [4]               GU L 159 del 18.5.2011, pag. 10.
  • [5]               GU L 218 del 23.7.2011, pag. 82.
  • [6]               Posizione del Parlamento europeo del ...
  • [7]               GU L 331 del 15.12.2010, pag. 120.
  • [8]               GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1.
  • [9]               GU L 207 del 18.8.2003, pag. 1.
  • [10]                      GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.
  • [11]  GU L 207 del 18.8.2003, pag. 1.

PARERE della commissione giuridica (27.6.2011)

destinato alla commissione per i problemi economici e monetari

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA)
(COM(2011)0008 – C7-0027/2011 – 2011/0006(COD))

Relatore per parere: Dimitar Stoyanov

EMENDAMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 68

Direttiva 2009/138/CE

Articolo 301 quater, paragrafo 1

 

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

Il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare obiezioni contro un atto delegato entro il termine di due mesi dalla data della notificazione. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, detto termine è prorogato di un mese.

Il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare obiezioni contro un atto delegato entro il termine di tre mesi dalla data della notificazione. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, detto termine è prorogato di un mese.

Motivazione

Il termine per sollevare obiezioni deve essere prolungato per dare al Parlamento e al Consiglio il tempo di esaminare approfonditamente l'atto delegato proposto e di formulare un parere con cognizione di causa.

Emendamento  2

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 70

Direttiva 2009/138/CE

Articolo 308 bis – paragrafo 1

 

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

1. Se la Commissione ha adottato un atto delegato conformemente all'articolo 308 ter, paragrafo 1, l'articolo 35, paragrafo 5 non si applica per un periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla data di cui all'articolo 309, paragrafo 1, primo comma.

1. Se la Commissione ha adottato un atto delegato conformemente all'articolo 308 ter, paragrafo 1, l'articolo 35, paragrafo 5 non si applica per un periodo massimo di tre anni a decorrere dalla data di cui all'articolo 309, paragrafo 1, primo comma.

Motivazione

Nell'ambito della discussione preliminare è stata sollevata la questione della disparità tra l'articolo 308 bis, paragrafo 1, e l'articolo 308 ter, lettera a), che prevedono rispettivamente, il primo, un periodo di transizione di cinque anni e, il secondo, un periodo di transizione di tre anni. Secondo il rappresentante della Commissione, il periodo corretto è di tre anni. L'emendamento è inteso ad ovviare a questa imprecisione tecnica.

PROCEDURA

Titolo

Modifica delle direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE per quanto concerne i poteri dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali

Riferimenti

COM(2011)0008 – C7-0027/2011 – 2011/0006(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

ECON

3.2.2011

 

 

 

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

JURI

3.2.2011

 

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Dimitar Stoyanov

28.2.2011

 

 

 

Esame in commissione

11.4.2011

24.5.2011

 

 

Approvazione

21.6.2011

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

20

1

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Christian Engström, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Alexandra Thein, Diana Wallis, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Piotr Borys, Vytautas Landsbergis, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, József Szájer

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Jörg Leichtfried, María Muñiz De Urquiza

PROCEDURA

Titolo

Modifica delle direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE per quanto concerne i poteri dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali

Riferimenti

COM(2011)0008 – C7-0027/2011 – 2011/0006(COD)

Presentazione della proposta al PE

18.1.2011

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

ECON

3.2.2011

 

 

 

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

JURI

3.2.2011

 

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Burkhard Balz

20.10.2009

 

 

 

Esame in commissione

21.3.2011

31.8.2011

11.10.2011

22.11.2011

Approvazione

21.3.2012

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

38

5

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Burkhard Balz, Elena Băsescu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Syed Kamall, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Sławomir Witold Nitras, Ivari Padar, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool, Pablo Zalba Bidegain

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Philippe De Backer, Herbert Dorfmann, Enrique Guerrero Salom, Sophia in ‘t Veld, Thomas Mann, Mario Mauro

Deposito

28.3.2012