Emendamento 1
Proposta di regolamento – atto modificativo
Titolo
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Testo della Commissione
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Emendamento
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Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda l'attribuzione di competenze delegate per l'adozione di determinate misure
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Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda l'attribuzione di competenze delegate e di esecuzione per l'adozione di determinate misure
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Emendamento 2
Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 2
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Testo della Commissione
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Emendamento
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(2) È necessario procedere ad un esame degli atti legislativi in vigore che non sono stati adattati alla procedura di regolamentazione con controllo prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, al fine di garantire la coerenza con le disposizioni introdotte da detto trattato. In alcuni casi è opportuno modificare detti atti al fine di attribuire poteri delegati alla Commissione a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
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(2) È necessario procedere ad un esame degli atti legislativi in vigore che non sono stati adattati alla procedura di regolamentazione con controllo prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, al fine di garantire la coerenza con le disposizioni introdotte da detto trattato. In alcuni casi è opportuno modificare detti atti al fine di attribuire poteri delegati alla Commissione a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È altresì opportuno, in alcuni casi, applicare determinate procedure di cui al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione1.
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_____________
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1 GU L 55 del 28.2.2011, pag. 1.
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Emendamento 3
Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 3 – trattino 8
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Testo della Commissione
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Emendamento
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regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, del 22 luglio 2008, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1º gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 e che modifica i regolamenti (CE) n. 552/97 e (CE) n. 1933/2006 e i regolamenti della Commissione (CE) n. 1100/2006 e (CE) n. 964/2007,
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soppresso
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Motivazione |
L'adeguamento del regolamento sulle preferenze tariffarie generalizzate al nuovo regime di atti delegati e di atti di esecuzione è stato trattato in ambedue le proposte Omnibus della Commissione. La relazione Omnibus I introduceva numerosi emendamenti volti a trasformare gli atti di esecuzione proposti in atti delegati, seguendo la relazione Scholz della primavera 2011. Per razionalizzare, i due relatori hanno quindi convenuto di mantenere l'insieme degli emendamenti relativi all'adeguamento del regolamento sulle preferenze tariffarie generalizzate al nuovo regime di comitatologia nella prima relazione Omnibus. Di conseguenza, occorre sopprimere nella relazione Omnibus II le parti corrispondenti. |
Emendamento 4
Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 3 – trattino 10
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Testo della Commissione
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Emendamento
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– regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea.
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soppresso
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Motivazione |
Il 13 ottobre 2011 il Parlamento europeo ha adottato in prima lettura la propria posizione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea (2010/0036(COD)). Il nuovo regolamento di modifica tratta, tra l'altro, la questione degli atti delegati e degli atti di esecuzione, introducendo le disposizioni del caso nel regolamento (CE) n. 1215/2009. Di conseguenza, occorre sopprimere dalla relazione Omnibus II la parte corrispondente al regolamento in questione. |
Emendamento 5
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1
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Testo della Commissione
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Emendamento
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I regolamenti elencati nell'allegato sono adeguati, in conformità all'allegato, all'articolo 290 del trattato.
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I regolamenti elencati nell'allegato sono adeguati, in conformità all'allegato, all'articolo 290 del trattato o alle disposizioni applicabili del regolamento (UE) n. 182/2011.
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Emendamento 6
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 1 – punto -1 (nuovo)
Regolamento (CEE) n. 3030/93
Considerando 15 bis (nuovo)
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Testo della Commissione
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Emendamento
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-1. È inserito il considerando seguente:
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"Al fine di garantire il funzionamento adeguato del sistema di gestione delle importazioni di alcuni prodotti tessili, è opportuno che il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sia delegato alla Commissione per quanto concerne le modifiche da apportare agli allegati, la concessione di possibilità supplementari di importazione, l'introduzione o l'adeguamento di limiti quantitativi, nonché l'introduzione di misure di salvaguardia e di un sistema di sorveglianza alle condizioni fissate dal presente regolamento. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga consultazioni adeguate, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. La Commissione deve fornire informazioni e documentazione complete sulle riunioni con gli esperti nazionali nel quadro dei suoi lavori sulla preparazione e l'attuazione degli atti delegati. A questo proposito, la Commissione dovrebbe assicurare che il Parlamento europeo sia debitamente associato, attingendo alle migliori pratiche provenienti da precedenti esperienze in altri ambiti politici, al fine di creare le migliori condizioni possibili per il futuro controllo degli atti delegati da parte del Parlamento europeo."
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Emendamento 7
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 1 – punto -1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione
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Emendamento
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-1 bis. Nell'intero regolamento (CEE) n. 3030/93, qualsiasi riferimento all'"articolo 17" è sostituito dal riferimento all'"articolo 17, paragrafo 2".
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Emendamento 8
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 1 – punto -1 ter (nuovo)
Regolamento (CEE) n. 3030/93
Considerando 15 ter (nuovo)
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Testo della Commissione
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Emendamento
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-1 ter. È inserito il seguente considerando 15 ter:
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"considerando che l'attuazione del presente regolamento richiede condizioni uniformi per l'adozione di diverse misure, è opportuno che tali misure siano adottate dalla Commissione a norma del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione."
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Emendamento 9
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 1 – punto 7 bis (nuovo)
Regolamento (CEE) n. 3030/93
Articolo 16 – paragrafo 1 – alinea
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Testo della Commissione
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Emendamento
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7 bis. All'articolo 16, l'alinea è sostituito dal seguente:
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"1. La Commissione, conformemente alla procedura di consultazione stabilita all'articolo 17, paragrafo 1 bis, conduce le consultazioni di cui al presente regolamento secondo le seguenti modalità:"
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Emendamento 10
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 1 – punto 8
Regolamento (CEE) n. 3030/93
Articolo 16 bis – paragrafo 2
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Testo della Commissione
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Emendamento
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2. La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafo 6, all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 8, all'articolo 10, paragrafo 13, all'articolo 10 bis, paragrafo 3, all'articolo 13, paragrafo 3, all'articolo 15, paragrafi 3 e 5 e all'articolo 19 del presente regolamento nonché all'articolo 4, paragrafo 3, dell'allegato IV e all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafi 1 e 3, dell'allegato VII del presente regolamento è attribuita alla Commissione a tempo indeterminato.
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2. La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafo 6, all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 8, all'articolo 10, paragrafo 13, all'articolo 10 bis, paragrafo 3, all'articolo 13, paragrafo 3, all'articolo 15, paragrafi 3 e 5 e all'articolo 19 del presente regolamento nonché all'articolo 4, paragrafo 3, dell'allegato IV e all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafi 1 e 3, dell'allegato VII del presente regolamento è attribuita alla Commissione per un periodo di 5 anni a decorre da ...*. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
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* GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento.
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Motivazione |
Il relatore ritiene opportuno limitare nel tempo il conferimento dei poteri alla Commissione. Una simile limitazione comporta un maggior controllo parlamentare, obbligando la Commissione a elaborare una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo fissato. D'altro canto, la proroga tacita della delega per un periodo di identica durata evita di imporre oneri eccessivi ai legislatori e facilita l'attuazione della politica commerciale comune. Il relatore ritiene pertanto opportuno modificare di conseguenza tutte le disposizioni riguardanti l'esercizio della delega contenute nella proposta della Commissione. |
Emendamento 11
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 1 – punto 8
Regolamento (CEE) n. 3030/93
Articolo 16 bis – paragrafo 5
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Testo della Commissione
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Emendamento
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5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6, dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'articolo 8, dell'articolo 10, paragrafo 13, dell'articolo 10 bis, paragrafo 3, dell'articolo 13, paragrafo 3, dell'articolo 15, paragrafi 3 e 5, e dell'articolo 19 del presente regolamento nonché dell'articolo 4, paragrafo 3, dell'allegato IV e dell'articolo 2 e dell'articolo 3, paragrafi 1 e 3, dell'allegato VII del presente regolamento entra in vigore solo se entro due mesi dalla sua notifica al Parlamento europeo e al Consiglio queste due istituzioni non sollevano obiezioni oppure se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio comunicano entrambi alla Commissione che non formuleranno obiezioni. Tale periodo può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
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5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6, dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'articolo 8, dell'articolo 10, paragrafo 13, dell'articolo 10 bis, paragrafo 3, dell'articolo 13, paragrafo 3, dell'articolo 15, paragrafi 3 e 5, e dell'articolo 19 del presente regolamento nonché dell'articolo 4, paragrafo 3, dell'allegato IV e dell'articolo 2 e dell'articolo 3, paragrafi 1 e 3, dell'allegato VII del presente regolamento entra in vigore solo se entro due mesi dalla sua notifica al Parlamento europeo e al Consiglio queste due istituzioni non sollevano obiezioni oppure se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio comunicano entrambi alla Commissione che non formuleranno obiezioni. Tale periodo può essere prorogato di quattro mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
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Emendamento 12
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 1 – punto 8 bis (nuovo)
Regolamento (CEE) n. 3030/93
Articolo 17 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione
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Emendamento
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8 bis. All'articolo 17 è inserito il paragrafo seguente:
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"1 bis. Quando si fa riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011. Il comitato consultivo esprime il proprio parere entro un mese dalla data di consultazione."
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Emendamento 13
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 1 – punto 8 ter (nuovo)
Regolamento (CEE) n. 3030/93
Articolo 17 – paragrafo 2
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Testo della Commissione
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Emendamento
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8 ter. All'articolo 17, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
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"2. Quando si fa riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Il comitato d'esame esprime il proprio parere entro un mese dalla data di consultazione."
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Emendamento 14
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 1 – punto 8 quater (nuovo)
Regolamento (CEE) n. 3030/93
Articolo 17 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione
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Emendamento
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8 quater. All'articolo 17 è inserito il paragrafo seguente:
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"2 bis. Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine fissato per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza dei membri del comitato lo richieda."
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Emendamento 15
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 1 – punto 8 quinquies (nuovo)
Regolamento (CEE) n. 3030/93
Articolo 17 bis
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Testo della Commissione
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Emendamento
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8 quinquies. L’articolo 17 bis è soppresso.
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Emendamento 16
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 1 – punto 9 bis (nuovo)
Regolamento (CEE) n. 3030/93
Articolo 19 bis (nuovo)
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Testo della Commissione
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Emendamento
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9 bis. È inserito il seguente articolo:
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"Articolo 19 bis
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1. La Commissione presenta al Parlamento europeo una relazione semestrale sull'applicazione del presente regolamento.
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2. La relazione contiene informazioni sull’attuazione del presente regolamento.
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3. Il Parlamento europeo può, entro un mese dalla presentazione della relazione da parte della Commissione, invitare quest'ultima a una riunione ad hoc della propria commissione competente affinché illustri e spieghi le questioni connesse all'attuazione dell'accordo.
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4. La Commissione rende pubblica la relazione al più tardi sei mesi dopo averla presentata al Parlamento europeo."
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Emendamento 17
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 2 – punto -1 (nuovo)
Regolamento (CE) n. 517/94
Considerando 22 bis (nuovo)
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Testo della Commissione
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Emendamento
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- 1. È inserito il seguente considerando:
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"(22 bis) considerando che, al fine di garantire il funzionamento adeguato del sistema di gestione delle importazioni di taluni prodotti tessili non contemplati da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime specifico dell'Unione in materia di importazioni, è opportuno che il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sia delegato alla Commissione per quanto concerne le modifiche da apportare agli allegati, le modifiche alle norme in materia di importazioni e l'applicazione di misure di salvaguardia e di sorveglianza alle condizioni fissate dal presente regolamento. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga consultazioni adeguate, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. La Commissione deve fornire informazioni e documentazione complete sulle riunioni con gli esperti nazionali nel quadro dei suoi lavori sulla preparazione e l'attuazione degli atti delegati. A questo proposito, la Commissione dovrebbe assicurare che il Parlamento europeo sia debitamente associato, attingendo alle migliori pratiche provenienti da precedenti esperienze in altri ambiti politici, al fine di creare le migliori condizioni possibili per il futuro controllo degli atti delegati da parte del Parlamento europeo."
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Emendamento 18
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 2 – punto -1 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 517/94
Considerando 22 ter (nuovo)
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Testo della Commissione
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Emendamento
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-1 bis. È aggiunto il seguente considerando 22 ter:
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"considerando che l'attuazione del presente regolamento richiede condizioni uniformi per l'adozione di varie misure, è opportuno che queste ultime siano adottate dalla Commissione a norma del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione."
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Emendamento 19
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 2 – punto -1 ter (nuovo)
Regolamento (CE) n. 517/94
Considerando 22 quater (nuovo)
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Testo della Commissione
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Emendamento
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-1 ter. È inserito il seguente considerando 22 quater:
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"considerando che è opportuno ricorrere alla procedura consultiva per l'adozione di misure di vigilanza, dati gli effetti di tali misure e la loro logica sequenziale in relazione all'adozione di misure di salvaguardia definitive."
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Emendamento 20
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 2 – punto 1 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 517/94
Articolo 5 – paragrafo 1
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Testo della Commissione
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Emendamento
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1 bis. All'articolo 5, il paragrafo 1 è soppresso.
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Emendamento 21
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 2 – punto 2 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 517/94
Articolo 7 – paragrafo 1 – alinea
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Testo della Commissione
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Emendamento
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2 bis. All'articolo 7, paragrafo 1, l'alinea è sostituito dal seguente:
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"1. Qualora ritenga che esistano elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta sulle condizioni d'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, la Commissione:"
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Emendamento 22
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 2 – punto 2 ter (nuovo)
Regolamento (CE) n. 517/94
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1
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Testo della Commissione
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Emendamento
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2 ter. All’articolo 7, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:
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"2. Oltre ai dati forniti a norma dell'articolo 6, la Commissione raccoglie tutte le informazioni che ritiene necessarie e, se lo considera opportuno, procede alla verifica di tali informazioni presso gli importatori, commercianti, agenti, produttori e associazioni e organizzazioni commerciali."
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Emendamento 23
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 2 – punto 2 quater (nuovo)
Regolamento (CE) n. 517/94
Articolo 8 – paragrafo 2
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Testo della Commissione
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Emendamento
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2 quater. All'articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
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"2. Se la Commissione ritiene che non sia necessaria alcuna misura di vigilanza o di salvaguardia da parte dell'Unione, essa pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea un avviso di chiusura dell'inchiesta riportandone le principali conclusioni."
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Emendamento 24
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 2 – punto 2 quinquies (nuovo)
Regolamento (CE) n. 517/94
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera a
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Testo della Commissione
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Emendamento
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2 quinquies. All’articolo 11, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
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"(a) decidere di instaurare una vigilanza dell'Unione a posteriori per determinate importazioni, secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 25, paragrafo 1 bis;"
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Emendamento 25
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 2 – punto 2 sexies (nuovo)
Regolamento (CE) n. 517/94
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera b
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Testo della Commissione
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Emendamento
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2 sexies. All’articolo 11, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
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"(b) decidere, per sorvegliarne l'andamento, di assoggettare determinate importazioni a una vigilanza preventiva dell'Unione secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 25, paragrafo 1 bis."
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Emendamento 26
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 2 – punto 2 septies (nuovo)
Regolamento (CE) n. 517/94
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera a
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Testo della Commissione
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Emendamento
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2 septies. All’articolo 11, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
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"(a) decidere di instaurare una vigilanza dell'Unione a posteriori per determinate importazioni, secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 25, paragrafo 1 bis;"
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Emendamento 27
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 2 – punto 2 octies (nuovo)
Regolamento (CE) n. 517/94
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera b
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Testo della Commissione
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Emendamento
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2 octies. All’articolo 11, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
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"(b) decidere, per sorvegliarne l'andamento, di assoggettare determinate importazioni a una vigilanza preventiva dell'Unione secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 25, paragrafo 1 bis."
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Emendamento 28
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 2 – punto 4 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 517/94
Articolo 15 – alinea
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Testo della Commissione
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Emendamento
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4 bis. All'articolo 15, l'alinea è sostituito dal seguente:
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"Conformemente alla procedura di consultazione di cui all'articolo 25, paragrafo 1 bis, su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa la Commissione può, qualora rischi di verificarsi la situazione di cui all'articolo 12, paragrafo 2:"
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Emendamento 29
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 2 – punto 6 – lettera -a (nuova)
Regolamento (CE) n. 517/94
Articolo 25 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione
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Emendamento
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(-a) All'articolo 25, è inserito il seguente paragrafo 1 bis:
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"1 bis. Quando si fa riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011. Il comitato consultivo esprime il proprio parere entro un mese dalla data di consultazione."
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Emendamento 30
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 2 – punto 6 – lettera –a bis (nuova)
Regolamento (CE) n. 517/94
Articolo 25 – paragrafo 2
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Testo della Commissione
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Emendamento
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(-a bis) All'articolo 25, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
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"2. Quando si fa riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Il comitato d'esame esprime il proprio parere entro un mese dalla data di consultazione."
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Emendamento 31
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 2 – punto 6 – lettera a
Regolamento (CE) n. 517/94
Articolo 25 – paragrafo 3
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Testo della Commissione
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Emendamento
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(a) Nella prima frase del paragrafo 3 la dicitura "articolo 13" è sostituita da "articolo 12, paragrafo 3, articolo 13 e articolo 16";
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(a) All'articolo 25, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
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"3. Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine fissato per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza dei membri del comitato lo richieda."
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Emendamento 32
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 2 – punto 7
Regolamento (CE) n. 517/94
Articolo 25 bis – paragrafo 2
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Testo della Commissione
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Emendamento
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2. La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 3, all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 12, paragrafo 3, nonché agli articoli 13, 16 e 28 è conferita alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato.
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2. La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 3, all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 12, paragrafo 3, nonché agli articoli 13, 16 e 28 è conferita alla Commissione per un periodo di 5 anni a decorrere da …*. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
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–––––––––––––––
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* GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento.
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Emendamento 33
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 2 – punto 7
Regolamento (CE) n. 517/94
Articolo 25 bis – paragrafo 5
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Testo della Commissione
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Emendamento
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5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, dell'articolo 5, paragrafo 2, dell'articolo 12, paragrafo 3, nonché degli articoli 13, 16 e 28 entra in vigore solo se entro due mesi dalla sua notifica al Parlamento europeo e al Consiglio queste due istituzioni non sollevano obiezioni oppure se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio comunicano entrambi alla Commissione che non formuleranno obiezioni. Tale periodo può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
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5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, dell'articolo 5, paragrafo 2, dell'articolo 12, paragrafo 3, nonché degli articoli 13, 16 e 28 entra in vigore solo se entro due mesi dalla sua notifica al Parlamento europeo e al Consiglio queste due istituzioni non sollevano obiezioni oppure se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio comunicano entrambi alla Commissione che non formuleranno obiezioni. Tale periodo può essere prorogato di quattro mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
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Emendamento 34
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 2 – punto 7 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 517/94
Articolo 26 bis (nuovo)
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Testo della Commissione
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Emendamento
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7 bis. È inserito il seguente articolo:
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"Articolo 26 bis
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1. La Commissione presenta al Parlamento europeo una relazione semestrale sull'applicazione del presente regolamento.
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2. La relazione contiene informazioni sull’attuazione del presente regolamento.
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3. Il Parlamento europeo può, entro un mese dalla presentazione della relazione da parte della Commissione, invitare quest'ultima a una riunione ad hoc della propria commissione competente affinché illustri e spieghi le questioni connesse all'attuazione dell'accordo.
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4. La Commissione rende pubblica la relazione al più tardi sei mesi dopo averla presentata al Parlamento europeo."
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Emendamento 35
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 3 – punto -1 (nuovo)
Regolamento (CE) n. 953/2003
Considerando 11 bis (nuovo)
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Testo della Commissione
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Emendamento
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-1. È inserito il seguente considerando:
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"(11 bis) Al fine di aggiungere prodotti all'elenco di prodotti inclusi nel presente regolamento, è opportuno che alla Commissione sia delegato il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in merito alle modifiche degli allegati. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga consultazioni adeguate, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. La Commissione deve fornire informazioni e documentazione complete sulle riunioni con gli esperti nazionali nel quadro dei suoi lavori sulla preparazione e l'attuazione degli atti delegati. A questo proposito, la Commissione dovrebbe assicurare che il Parlamento europeo sia debitamente associato, attingendo alle migliori pratiche provenienti da precedenti esperienze in altri ambiti politici, al fine di creare le migliori condizioni possibili per il futuro controllo degli atti delegati da parte del Parlamento europeo."
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Emendamento 36
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 3 – punto -1 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 953/2003
Considerando 12
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Testo della Commissione
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Emendamento
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-1 bis. Il considerando 12 è soppresso.
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Emendamento 37
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 3 – punto 2
Regolamento (CE) n. 953/2003
Articolo 5 – paragrafo 2
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Testo della Commissione
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Emendamento
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2. La delega di poteri di cui all'articolo 4 è conferita alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato.
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2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da ….*. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
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–––––––––––––––––
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* GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento.
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Emendamento 38
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 3 – punto 2
Regolamento (CE) n. 953/2003
Articolo 5 – paragrafo 5
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Testo della Commissione
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Emendamento
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5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4 entra in vigore solo se entro due mesi dalla sua notifica al Parlamento europeo e al Consiglio queste due istituzioni non sollevano obiezioni oppure se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio comunicano entrambi alla Commissione che non formuleranno obiezioni. Tale periodo può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
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5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4 entra in vigore solo se entro due mesi dalla sua notifica al Parlamento europeo e al Consiglio queste due istituzioni non sollevano obiezioni oppure se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio comunicano entrambi alla Commissione che non formuleranno obiezioni. Tale periodo può essere prorogato di quattro mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
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Emendamento 39
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 3 – punto 4 – lettera a (nuova)
Regolamento (CE) n. 953/2003
Articolo 11 – paragrafo 2
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Testo della Commissione
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Emendamento
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All'articolo 11, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
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L'articolo 11 è così modificato:
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(a) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
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2. La Commissione riferisce periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio sui volumi dei prodotti a prezzi graduati esportati, compresi i volumi esportati nel contesto di un accordo di partenariato convenuto fra il fabbricante e il governo di un paese di destinazione. La relazione esamina la gamma dei paesi e le malattie contemplate nonché i criteri generali di applicazione dell'articolo 3.
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"2. La Commissione riferisce semestralmente al Parlamento europeo e al Consiglio sui volumi dei prodotti a prezzi graduati esportati, compresi i volumi esportati nel contesto di un accordo di partenariato convenuto fra il fabbricante e il governo di un paese di destinazione. La relazione esamina la gamma dei paesi e le malattie contemplate nonché i criteri generali di applicazione dell'articolo 3."
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Emendamento 40
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 3 – punto 4 – lettera b (nuova)
Regolamento (CE) n. 953/2003
Articolo 11 – paragrafo 3 (nuovo)
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Testo della Commissione
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Emendamento
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(b) Dopo il paragrafo 2 è inserito il seguente paragrafo 3:
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"3. Il Parlamento europeo può, entro un mese dalla presentazione della relazione da parte della Commissione, invitare quest'ultima a una riunione ad hoc della propria commissione competente affinché illustri e spieghi le questioni connesse all'attuazione dell'accordo."
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Emendamento 41
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 3 – punto 4 – lettera c (nuova)
Regolamento (CE) n. 953/2003
Articolo 11 – paragrafo 4 (nuovo)
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Testo della Commissione
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Emendamento
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(c) Dopo il paragrafo 2 è inserito il seguente paragrafo 4:
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"4. La Commissione rende pubblica la relazione al più tardi sei mesi dopo averla presentata al Parlamento europeo e al Consiglio."
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Emendamento 42
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 4 – punto -1 (nuovo)
Regolamento (CE) n. 673/2005
Considerando 7
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Testo della Commissione
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Emendamento
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-1. Il considerando 7 è sostituito dal seguente:
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"(7) Al fine di procedere agli adeguamenti necessari delle misure di cui al presente regolamento, è opportuno che il potere di adottare atti ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sia delegato alla Commissione per quanto riguarda le modifiche dell'aliquota del dazio supplementare o degli elenchi contenuti negli allegati I e II alle condizioni fissate dal presente regolamento. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga consultazioni adeguate, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. La Commissione deve fornire informazioni e documentazione complete sulle riunioni con gli esperti nazionali nel quadro dei suoi lavori sulla preparazione e l'attuazione degli atti delegati. A questo proposito, la Commissione dovrebbe assicurare che il Parlamento europeo sia debitamente associato, attingendo alle migliori pratiche provenienti da precedenti esperienze in altri ambiti politici, al fine di creare le migliori condizioni possibili per il futuro controllo degli atti delegati da parte del Parlamento europeo."
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Emendamento 43
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 4 – punto 2
Regolamento (CE) n. 673/2005
Articolo 4 – paragrafo 2
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Testo della Commissione
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Emendamento
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2. La delega di poteri di cui all'articolo 3, paragrafo 3, è conferita alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato.
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2. La delega di poteri di cui all'articolo 3, paragrafo 3, è conferita alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da ….*. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
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* GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento.
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Emendamento 44
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 4 – punto 2
Regolamento (CE) n. 673/2005
Articolo 4 – paragrafo 5
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Testo della Commissione
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Emendamento
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5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, entra in vigore solo se entro due mesi dalla sua notifica al Parlamento europeo e al Consiglio queste due istituzioni non sollevano obiezioni oppure se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio comunicano entrambi alla Commissione che non formuleranno obiezioni. Tale periodo può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
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5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, entra in vigore solo se entro due mesi dalla sua notifica al Parlamento europeo e al Consiglio queste due istituzioni non sollevano obiezioni oppure se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio comunicano entrambi alla Commissione che non formuleranno obiezioni. Tale periodo può essere prorogato di quattro mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
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Emendamento 45
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 4 – punto 3 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 673/2005
Articolo 7
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Testo della Commissione
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Emendamento
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3 bis. L'articolo 7 è sostituito dal seguente:
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"La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di abrogazione del presente regolamento dopo la completa applicazione da parte degli Stati Uniti d'America della raccomandazione dell'organo di conciliazione dell'OMC."
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Emendamento 46
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 5 – punto -1 (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1342/2007
Considerando 10 bis (nuovo)
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Testo della Commissione
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Emendamento
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-1. È inserito il seguente considerando:
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"(10 bis) Al fine di consentire la gestione efficace mediante l'adozione di adeguamenti alle restrizioni all'importazione di determinati prodotti di acciaio, è opportuno che il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sia delegato alla Commissione per quanto riguarda le modifiche all'allegato V. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga consultazioni adeguate, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. La Commissione deve fornire informazioni e documentazione complete sulle riunioni con gli esperti nazionali nel quadro dei suoi lavori sulla preparazione e l'attuazione degli atti delegati. A questo proposito, la Commissione dovrebbe assicurare che il Parlamento europeo sia debitamente associato, attingendo alle migliori pratiche provenienti da precedenti esperienze in altri ambiti politici, al fine di creare le migliori condizioni possibili per il futuro controllo degli atti delegati da parte del Parlamento europeo."
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Emendamento 47
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 5 – punto 4
Regolamento (CE) n. 1342/2007
Articolo 31 bis – paragrafo 2
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Testo della Commissione
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Emendamento
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2. La delega di poteri di cui all'articolo 5, all'articolo 6, paragrafo 3, e all'articolo 12 è conferita alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato.
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2. La delega di potere di cui all'articolo 5, all'articolo 6, paragrafo 3, e all'articolo 12 è conferita alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da ….*. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
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______________
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* GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento.
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Emendamento 48
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 5 – punto 4
Regolamento (CE) n. 1342/2007
Articolo 31 bis – paragrafo 5
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Testo della Commissione
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Emendamento
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5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, dell'articolo 6, paragrafo 3, e dell'articolo 12 entra in vigore solo se entro due mesi dalla sua notifica al Parlamento europeo e al Consiglio queste due istituzioni non sollevano obiezioni oppure se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio comunicano entrambi alla Commissione che non formuleranno obiezioni. Tale periodo può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
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5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, dell'articolo 6, paragrafo 3, e dell'articolo 12 entra in vigore solo se entro due mesi dalla sua notifica al Parlamento europeo e al Consiglio queste due istituzioni non sollevano obiezioni oppure se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio comunicano entrambi alla Commissione che non formuleranno obiezioni. Tale periodo può essere prorogato di quattro mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
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Emendamento 49
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 6 – punto -1 (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1528/2007
Considerando 16 bis (nuovo)
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Testo della Commissione
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Emendamento
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-1. È inserito il seguente considerando:
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"(16 bis) Al fine di adottare le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente regolamento, è opportuno che il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sia delegato alla Commissione per quanto riguarda le modifiche all'allegato I, al fine di aggiungere o ritirare regioni o Stati e per quanto riguarda le modifiche tecniche dell'allegato II che si rendono necessarie in seguito all'applicazione di detto allegato. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga consultazioni adeguate, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. La Commissione deve fornire informazioni e documentazione complete sulle riunioni con gli esperti nazionali nel quadro dei suoi lavori sulla preparazione e l'attuazione degli atti delegati. A questo proposito, la Commissione dovrebbe assicurare che il Parlamento europeo sia debitamente associato, attingendo alle migliori pratiche provenienti da precedenti esperienze in altri ambiti politici, al fine di creare le migliori condizioni possibili per il futuro controllo degli atti delegati da parte del Parlamento europeo."
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Emendamento 50
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 6 – punto -1 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1528/2007
Articolo 2 – paragrafo 2
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Testo della Commissione
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Emendamento
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All'articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
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"2. La Commissione modifica l'allegato I mediante atti delegati conformemente all'articolo 24 bis per aggiungere le regioni o gli Stati del gruppo ACP che hanno concluso negoziati relativi a un accordo tra l'Unione e la regione o lo Stato in questione, che risponde almeno ai requisiti di cui all'articolo XXIV del GATT 1994."
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Motivazione |
La proposta Omnibus I della Commissione stabilisce il regime di atti delegati per le misure adottate in base all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, nonché un articolo procedurale sull'esercizio della delega. La proposta Omnibus II prevede il ricorso agli atti delegati all'articolo 4, paragrafo 4, nonché all'articolo 23, con un riferimento incrociato alla proposta Omnibus I. Per razionalizzare, i due relatori hanno quindi convenuto di mantenere tutte le disposizioni relative all'adeguamento del regolamento (CE) n. 1528/2007 al regime degli atti delegati nella relazione Omnibus II, attraverso gli emendamenti 14, 15, 16, 17 e 18, sopprimendo le disposizioni pertinenti da Omnibus I. |
Emendamento 51
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 6 – punto -1 ter (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1528/2007
Articolo 2 – paragrafo 3 – alinea
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Testo della Commissione
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Emendamento
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All'articolo 2, paragrafo 3, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:
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"3. Tali regioni o Stati restano inclusi nell'elenco dell'allegato I, a meno che la Commissione non adotti un atto delegato a norma dell'articolo 24 bis che modifichi tale allegato per ritirarne una regione o uno Stato, in particolare:"
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Emendamento 52
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 6 – punto 1 – lettera b
Regolamento (CE) n. 1528/2007
Articolo 4 – paragrafo 4
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Testo della Commissione
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Emendamento
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4. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo [inserire il numero dell'articolo o degli articoli che definiscono la procedura per l'adozione di atti delegati, al momento definita agli articoli da 24 bis a 24 quater della proposta COM(2011) 82 definitivo], per quanto riguarda le modifiche tecniche dell'allegato II che si rendono necessarie in seguito all'applicazione dell'allegato.
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4. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 bis per quanto riguarda le modifiche tecniche dell'allegato II che si rendono necessarie in seguito all'applicazione dell'allegato.
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Emendamento 53
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 6 – punto 2
Regolamento (CE) n. 1528/2007
Articolo 23
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Testo della Commissione
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Emendamento
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La Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo [inserire il numero dell'articolo o degli articoli che definiscono la procedura per l'adozione di atti delegati, al momento definita agli articoli da 24 bis a 24 quater della proposta COM(2011) 82 definitivo], per quanto riguarda le modifiche tecniche degli articoli 5 e da 8 a 22 che potrebbero rendersi necessarie a motivo delle differenze tra il presente regolamento e gli accordi firmati con applicazione provvisoria o conclusi in conformità all'articolo 218 del trattato con le regioni o gli Stati elencati nell'allegato I.
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La Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 bis per quanto riguarda le modifiche tecniche degli articoli 5 e da 8 a 22 che potrebbero rendersi necessarie a motivo delle differenze tra il presente regolamento e gli accordi firmati con applicazione provvisoria o conclusi in conformità all'articolo 218 del trattato con le regioni o gli Stati elencati nell'allegato I.
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Emendamento 54
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 6 – punto 2 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1528/2007
Articolo 24 bis (nuovo)
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Testo della Commissione
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Emendamento
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2 bis. È inserito il seguente articolo:
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"Articolo 24 bis
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Esercizio della delega
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1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione subordinatamente alle condizioni stabilite nel presente articolo.
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2. La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, all'articolo 4 , paragrafo 4, e all'articolo 23 è conferita alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da ….*. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
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3. La delega di poteri di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, all'articolo 4, paragrafo 4, e all'articolo 23 può essere revocata in ogni momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore.
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4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
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5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 4, paragrafo 4, e dell'articolo 23 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato, o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno comunicato alla Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale periodo può essere prorogato di quattro mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio."
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* GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento.
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Emendamento 55
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 7 – punto -1 (nuovo)
Regolamento (CE) n. 55/2008
Considerando 12 bis (nuovo)
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Testo della Commissione
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Emendamento
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-1. È inserito il seguente considerando:
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"(12 bis) Al fine di consentire l'adeguamento del presente regolamento, è opportuno che il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sia delegato alla Commissione per quanto concerne le modifiche necessarie connesse agli adeguamenti dei codici doganali o alla conclusione di accordi con la Moldova. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga consultazioni adeguate, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. La Commissione deve fornire informazioni e documentazione complete sulle riunioni con gli esperti nazionali nel quadro dei suoi lavori sulla preparazione e l'attuazione degli atti delegati. A questo proposito, la Commissione dovrebbe assicurare che il Parlamento europeo sia debitamente associato, attingendo alle migliori pratiche provenienti da precedenti esperienze in altri ambiti politici, al fine di creare le migliori condizioni possibili per il futuro controllo degli atti delegati da parte del Parlamento europeo."
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Emendamento 56
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 7 – punto 2
Regolamento (CE) n. 55/2008
Articolo 8 ter – paragrafo 2
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Testo della Commissione
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Emendamento
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2. La delega di poteri di cui all'articolo 7 è conferita alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato.
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2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da ….*. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
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_______________
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* GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento.
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Emendamento 57
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 7 – punto 2
Regolamento (CE) n. 55/2008
Articolo 8 ter – paragrafo 5
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Testo della Commissione
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Emendamento
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5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 7 entra in vigore solo se entro due mesi dalla sua notifica al Parlamento europeo e al Consiglio queste due istituzioni non sollevano obiezioni oppure se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio comunicano entrambi alla Commissione che non formuleranno obiezioni. Tale periodo può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
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5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 7 entra in vigore solo se entro due mesi dalla sua notifica al Parlamento europeo e al Consiglio queste due istituzioni non sollevano obiezioni oppure se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio comunicano entrambi alla Commissione che non formuleranno obiezioni. Tale periodo può essere prorogato di quattro mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
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Emendamento 58
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 7 – punto 2 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 55/2008
Articolo 12 bis (nuovo)
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Testo della Commissione
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Emendamento
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2 bis. È inserito il seguente articolo:
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"Articolo 12 bis
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1. La Commissione presenta al Parlamento europeo una relazione semestrale sull'applicazione del presente regolamento.
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2. La relazione contiene informazioni sull’attuazione del presente regolamento.
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3. Il Parlamento europeo può, entro un mese dalla presentazione della relazione da parte della Commissione, invitare quest'ultima a una riunione ad hoc della propria commissione competente affinché illustri e spieghi le questioni connesse all'attuazione dell'accordo.
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4. La Commissione rende pubblica la relazione al più tardi sei mesi dopo averla presentata al Parlamento europeo."
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Emendamento 59
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 8
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Testo della Commissione
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Emendamento
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La sezione è soppressa
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Motivazione |
Vedasi motivazione all'emendamento 1. |
Emendamento 60
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 9 – punto -1 (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1340/2008
Considerando 9 bis (nuovo)
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Testo della Commissione
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Emendamento
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-1. È inserito il seguente considerando:
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"(9 bis) Al fine di consentire la gestione efficace di talune restrizioni, è opportuno che il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sia delegato alla Commissione per quanto riguarda le modifiche all'allegato V. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga consultazioni adeguate, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. La Commissione deve fornire informazioni e documentazione complete sulle riunioni con gli esperti nazionali nel quadro dei suoi lavori sulla preparazione e l'attuazione degli atti delegati. A questo proposito, la Commissione dovrebbe assicurare che il Parlamento europeo sia debitamente associato, attingendo alle migliori pratiche provenienti da precedenti esperienze in altri ambiti politici, al fine di creare le migliori condizioni possibili per il futuro controllo degli atti delegati da parte del Parlamento europeo."
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Emendamento 61
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 9 – punto 2
Regolamento (CE) n. 1340/2008
Articolo 16 bis – paragrafo 2
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Testo della Commissione
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Emendamento
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2. La delega di poteri di cui all'articolo 5, paragrafo 3, è conferita alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato.
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2. La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 3, è conferita alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da ….*. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
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* GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento.
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Emendamento 62
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato 1 – sezione 9 – punto 2
Regolamento (CE) n. 1340/2008
Articolo 16 bis – paragrafo 5
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Testo della Commissione
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Emendamento
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5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, entra in vigore solo se entro due mesi dalla sua notifica al Parlamento europeo e al Consiglio queste due istituzioni non sollevano obiezioni oppure se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio comunicano entrambi alla Commissione che non formuleranno obiezioni. Tale periodo può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
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5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, entra in vigore solo se entro due mesi dalla sua notifica al Parlamento europeo e al Consiglio queste due istituzioni non sollevano obiezioni oppure se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio comunicano entrambi alla Commissione che non formuleranno obiezioni. Tale periodo può essere prorogato di quattro mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
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Emendamento 63
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 10
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Testo della Commissione
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Emendamento
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La sezione è soppressa
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Motivazione |
Vedasi motivazione all'emendamento 2. |