RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda l'attribuzione di poteri delegati per l'adozione di determinate misure

29.3.2012 - (COM(2011)0349 – C7‑0162/2011 – 2011/0153(COD)) - ***I

Commissione per il commercio internazionale
Relatore: Jörg Leichtfried


Procedura : 2011/0153(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A7-0096/2012
Testi presentati :
A7-0096/2012
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda l'attribuzione di poteri delegati per l'adozione di determinate misure

(COM(2011)0349 – C7‑0162/2011 – 2011/0153(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0349),

–   visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0162/2011),

–   visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A7-0096/2012),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento – atto modificativo

Titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda l'attribuzione di competenze delegate per l'adozione di determinate misure

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda l'attribuzione di competenze delegate e di esecuzione per l'adozione di determinate misure

Emendamento  2

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) È necessario procedere ad un esame degli atti legislativi in vigore che non sono stati adattati alla procedura di regolamentazione con controllo prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, al fine di garantire la coerenza con le disposizioni introdotte da detto trattato. In alcuni casi è opportuno modificare detti atti al fine di attribuire poteri delegati alla Commissione a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

(2) È necessario procedere ad un esame degli atti legislativi in vigore che non sono stati adattati alla procedura di regolamentazione con controllo prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, al fine di garantire la coerenza con le disposizioni introdotte da detto trattato. In alcuni casi è opportuno modificare detti atti al fine di attribuire poteri delegati alla Commissione a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È altresì opportuno, in alcuni casi, applicare determinate procedure di cui al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione1.

 

_____________

 

1 GU L 55 del 28.2.2011, pag. 1.

Emendamento  3

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 3 – trattino 8

Testo della Commissione

Emendamento

regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, del 22 luglio 2008, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1º gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 e che modifica i regolamenti (CE) n. 552/97 e (CE) n. 1933/2006 e i regolamenti della Commissione (CE) n. 1100/2006 e (CE) n. 964/2007,

soppresso

Motivazione

L'adeguamento del regolamento sulle preferenze tariffarie generalizzate al nuovo regime di atti delegati e di atti di esecuzione è stato trattato in ambedue le proposte Omnibus della Commissione. La relazione Omnibus I introduceva numerosi emendamenti volti a trasformare gli atti di esecuzione proposti in atti delegati, seguendo la relazione Scholz della primavera 2011. Per razionalizzare, i due relatori hanno quindi convenuto di mantenere l'insieme degli emendamenti relativi all'adeguamento del regolamento sulle preferenze tariffarie generalizzate al nuovo regime di comitatologia nella prima relazione Omnibus. Di conseguenza, occorre sopprimere nella relazione Omnibus II le parti corrispondenti.

Emendamento  4

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 3 – trattino 10

Testo della Commissione

Emendamento

– regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea.

soppresso

Motivazione

Il 13 ottobre 2011 il Parlamento europeo ha adottato in prima lettura la propria posizione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea (2010/0036(COD)). Il nuovo regolamento di modifica tratta, tra l'altro, la questione degli atti delegati e degli atti di esecuzione, introducendo le disposizioni del caso nel regolamento (CE) n. 1215/2009. Di conseguenza, occorre sopprimere dalla relazione Omnibus II la parte corrispondente al regolamento in questione.

Emendamento  5

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1

Testo della Commissione

Emendamento

I regolamenti elencati nell'allegato sono adeguati, in conformità all'allegato, all'articolo 290 del trattato.

I regolamenti elencati nell'allegato sono adeguati, in conformità all'allegato, all'articolo 290 del trattato o alle disposizioni applicabili del regolamento (UE) n. 182/2011.

Emendamento  6

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 1 – punto -1 (nuovo)

Regolamento (CEE) n. 3030/93

Considerando 15 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1. È inserito il considerando seguente:

 

"Al fine di garantire il funzionamento adeguato del sistema di gestione delle importazioni di alcuni prodotti tessili, è opportuno che il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sia delegato alla Commissione per quanto concerne le modifiche da apportare agli allegati, la concessione di possibilità supplementari di importazione, l'introduzione o l'adeguamento di limiti quantitativi, nonché l'introduzione di misure di salvaguardia e di un sistema di sorveglianza alle condizioni fissate dal presente regolamento. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga consultazioni adeguate, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. La Commissione deve fornire informazioni e documentazione complete sulle riunioni con gli esperti nazionali nel quadro dei suoi lavori sulla preparazione e l'attuazione degli atti delegati. A questo proposito, la Commissione dovrebbe assicurare che il Parlamento europeo sia debitamente associato, attingendo alle migliori pratiche provenienti da precedenti esperienze in altri ambiti politici, al fine di creare le migliori condizioni possibili per il futuro controllo degli atti delegati da parte del Parlamento europeo."

Emendamento  7

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 1 – punto -1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 bis. Nell'intero regolamento (CEE) n. 3030/93, qualsiasi riferimento all'"articolo 17" è sostituito dal riferimento all'"articolo 17, paragrafo 2".

Emendamento  8

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 1 – punto -1 ter (nuovo)

Regolamento (CEE) n. 3030/93

Considerando 15 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 ter. È inserito il seguente considerando 15 ter:

 

"considerando che l'attuazione del presente regolamento richiede condizioni uniformi per l'adozione di diverse misure, è opportuno che tali misure siano adottate dalla Commissione a norma del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione."

Emendamento  9

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 1 – punto 7 bis (nuovo)

Regolamento (CEE) n. 3030/93

Articolo 16 – paragrafo 1 – alinea

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

7 bis. All'articolo 16, l'alinea è sostituito dal seguente:

 

"1. La Commissione, conformemente alla procedura di consultazione stabilita all'articolo 17, paragrafo 1 bis, conduce le consultazioni di cui al presente regolamento secondo le seguenti modalità:"

Emendamento  10

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 1 – punto 8

Regolamento (CEE) n. 3030/93

Articolo 16 bis – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafo 6, all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 8, all'articolo 10, paragrafo 13, all'articolo 10 bis, paragrafo 3, all'articolo 13, paragrafo 3, all'articolo 15, paragrafi 3 e 5 e all'articolo 19 del presente regolamento nonché all'articolo 4, paragrafo 3, dell'allegato IV e all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafi 1 e 3, dell'allegato VII del presente regolamento è attribuita alla Commissione a tempo indeterminato.

2. La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafo 6, all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 8, all'articolo 10, paragrafo 13, all'articolo 10 bis, paragrafo 3, all'articolo 13, paragrafo 3, all'articolo 15, paragrafi 3 e 5 e all'articolo 19 del presente regolamento nonché all'articolo 4, paragrafo 3, dell'allegato IV e all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafi 1 e 3, dell'allegato VII del presente regolamento è attribuita alla Commissione per un periodo di 5 anni a decorre da ...*. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

 

––––––––––––––––

 

* GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Motivazione

Il relatore ritiene opportuno limitare nel tempo il conferimento dei poteri alla Commissione. Una simile limitazione comporta un maggior controllo parlamentare, obbligando la Commissione a elaborare una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo fissato. D'altro canto, la proroga tacita della delega per un periodo di identica durata evita di imporre oneri eccessivi ai legislatori e facilita l'attuazione della politica commerciale comune. Il relatore ritiene pertanto opportuno modificare di conseguenza tutte le disposizioni riguardanti l'esercizio della delega contenute nella proposta della Commissione.

Emendamento  11

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 1 – punto 8

Regolamento (CEE) n. 3030/93

Articolo 16 bis – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6, dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'articolo 8, dell'articolo 10, paragrafo 13, dell'articolo 10 bis, paragrafo 3, dell'articolo 13, paragrafo 3, dell'articolo 15, paragrafi 3 e 5, e dell'articolo 19 del presente regolamento nonché dell'articolo 4, paragrafo 3, dell'allegato IV e dell'articolo 2 e dell'articolo 3, paragrafi 1 e 3, dell'allegato VII del presente regolamento entra in vigore solo se entro due mesi dalla sua notifica al Parlamento europeo e al Consiglio queste due istituzioni non sollevano obiezioni oppure se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio comunicano entrambi alla Commissione che non formuleranno obiezioni. Tale periodo può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6, dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'articolo 8, dell'articolo 10, paragrafo 13, dell'articolo 10 bis, paragrafo 3, dell'articolo 13, paragrafo 3, dell'articolo 15, paragrafi 3 e 5, e dell'articolo 19 del presente regolamento nonché dell'articolo 4, paragrafo 3, dell'allegato IV e dell'articolo 2 e dell'articolo 3, paragrafi 1 e 3, dell'allegato VII del presente regolamento entra in vigore solo se entro due mesi dalla sua notifica al Parlamento europeo e al Consiglio queste due istituzioni non sollevano obiezioni oppure se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio comunicano entrambi alla Commissione che non formuleranno obiezioni. Tale periodo può essere prorogato di quattro mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento  12

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 1 – punto 8 bis (nuovo)

Regolamento (CEE) n. 3030/93

Articolo 17 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

8 bis. All'articolo 17 è inserito il paragrafo seguente:

 

"1 bis. Quando si fa riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011. Il comitato consultivo esprime il proprio parere entro un mese dalla data di consultazione."

Emendamento  13

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 1 – punto 8 ter (nuovo)

Regolamento (CEE) n. 3030/93

Articolo 17 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

8 ter. All'articolo 17, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

 

"2. Quando si fa riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Il comitato d'esame esprime il proprio parere entro un mese dalla data di consultazione."

Emendamento  14

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 1 – punto 8 quater (nuovo)

Regolamento (CEE) n. 3030/93

Articolo 17 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

8 quater. All'articolo 17 è inserito il paragrafo seguente:

 

"2 bis. Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine fissato per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza dei membri del comitato lo richieda."

Emendamento  15

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 1 – punto 8 quinquies (nuovo)

Regolamento (CEE) n. 3030/93

Articolo 17 bis

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

8 quinquies. L’articolo 17 bis è soppresso.

Emendamento  16

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 1 – punto 9 bis (nuovo)

Regolamento (CEE) n. 3030/93

Articolo 19 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

9 bis. È inserito il seguente articolo:

 

"Articolo 19 bis

 

1. La Commissione presenta al Parlamento europeo una relazione semestrale sull'applicazione del presente regolamento.

 

2. La relazione contiene informazioni sull’attuazione del presente regolamento.

 

3. Il Parlamento europeo può, entro un mese dalla presentazione della relazione da parte della Commissione, invitare quest'ultima a una riunione ad hoc della propria commissione competente affinché illustri e spieghi le questioni connesse all'attuazione dell'accordo.

 

4. La Commissione rende pubblica la relazione al più tardi sei mesi dopo averla presentata al Parlamento europeo."

Emendamento  17

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 2 – punto -1 (nuovo)

Regolamento (CE) n. 517/94

Considerando 22 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

- 1. È inserito il seguente considerando:

 

"(22 bis) considerando che, al fine di garantire il funzionamento adeguato del sistema di gestione delle importazioni di taluni prodotti tessili non contemplati da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime specifico dell'Unione in materia di importazioni, è opportuno che il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sia delegato alla Commissione per quanto concerne le modifiche da apportare agli allegati, le modifiche alle norme in materia di importazioni e l'applicazione di misure di salvaguardia e di sorveglianza alle condizioni fissate dal presente regolamento. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga consultazioni adeguate, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. La Commissione deve fornire informazioni e documentazione complete sulle riunioni con gli esperti nazionali nel quadro dei suoi lavori sulla preparazione e l'attuazione degli atti delegati. A questo proposito, la Commissione dovrebbe assicurare che il Parlamento europeo sia debitamente associato, attingendo alle migliori pratiche provenienti da precedenti esperienze in altri ambiti politici, al fine di creare le migliori condizioni possibili per il futuro controllo degli atti delegati da parte del Parlamento europeo."

Emendamento  18

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 2 – punto -1 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 517/94

Considerando 22 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 bis. È aggiunto il seguente considerando 22 ter:

 

"considerando che l'attuazione del presente regolamento richiede condizioni uniformi per l'adozione di varie misure, è opportuno che queste ultime siano adottate dalla Commissione a norma del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione."

Emendamento  19

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 2 – punto -1 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 517/94

Considerando 22 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 ter. È inserito il seguente considerando 22 quater:

 

"considerando che è opportuno ricorrere alla procedura consultiva per l'adozione di misure di vigilanza, dati gli effetti di tali misure e la loro logica sequenziale in relazione all'adozione di misure di salvaguardia definitive."

Emendamento  20

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 2 – punto 1 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 517/94

Articolo 5 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. All'articolo 5, il paragrafo 1 è soppresso.

Emendamento  21

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 2 – punto 2 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 517/94

Articolo 7 – paragrafo 1 – alinea

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. All'articolo 7, paragrafo 1, l'alinea è sostituito dal seguente:

 

"1. Qualora ritenga che esistano elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta sulle condizioni d'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, la Commissione:"

Emendamento  22

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 2 – punto 2 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 517/94

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 ter. All’articolo 7, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

 

"2. Oltre ai dati forniti a norma dell'articolo 6, la Commissione raccoglie tutte le informazioni che ritiene necessarie e, se lo considera opportuno, procede alla verifica di tali informazioni presso gli importatori, commercianti, agenti, produttori e associazioni e organizzazioni commerciali."

Emendamento  23

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 2 – punto 2 quater (nuovo)

Regolamento (CE) n. 517/94

Articolo 8 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 quater. All'articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

 

"2. Se la Commissione ritiene che non sia necessaria alcuna misura di vigilanza o di salvaguardia da parte dell'Unione, essa pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea un avviso di chiusura dell'inchiesta riportandone le principali conclusioni."

Emendamento  24

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 2 – punto 2 quinquies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 517/94

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 quinquies. All’articolo 11, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

 

"(a) decidere di instaurare una vigilanza dell'Unione a posteriori per determinate importazioni, secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 25, paragrafo 1 bis;"

Emendamento  25

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 2 – punto 2 sexies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 517/94

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 sexies. All’articolo 11, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

 

"(b) decidere, per sorvegliarne l'andamento, di assoggettare determinate importazioni a una vigilanza preventiva dell'Unione secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 25, paragrafo 1 bis."

Emendamento  26

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 2 – punto 2 septies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 517/94

Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 septies. All’articolo 11, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

 

"(a) decidere di instaurare una vigilanza dell'Unione a posteriori per determinate importazioni, secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 25, paragrafo 1 bis;"

Emendamento  27

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 2 – punto 2 octies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 517/94

Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 octies. All’articolo 11, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

 

"(b) decidere, per sorvegliarne l'andamento, di assoggettare determinate importazioni a una vigilanza preventiva dell'Unione secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 25, paragrafo 1 bis."

Emendamento  28

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 2 – punto 4 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 517/94

Articolo 15 – alinea

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis. All'articolo 15, l'alinea è sostituito dal seguente:

 

"Conformemente alla procedura di consultazione di cui all'articolo 25, paragrafo 1 bis, su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa la Commissione può, qualora rischi di verificarsi la situazione di cui all'articolo 12, paragrafo 2:"

Emendamento  29

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 2 – punto 6 – lettera -a (nuova)

Regolamento (CE) n. 517/94

Articolo 25 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-a) All'articolo 25, è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

 

"1 bis. Quando si fa riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011. Il comitato consultivo esprime il proprio parere entro un mese dalla data di consultazione."

Emendamento  30

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 2 – punto 6 – lettera –a bis (nuova)

Regolamento (CE) n. 517/94

Articolo 25 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-a bis) All'articolo 25, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

 

"2. Quando si fa riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Il comitato d'esame esprime il proprio parere entro un mese dalla data di consultazione."

Emendamento  31

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 2 – punto 6 – lettera a

Regolamento (CE) n. 517/94

Articolo 25 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a) Nella prima frase del paragrafo 3 la dicitura "articolo 13" è sostituita da "articolo 12, paragrafo 3, articolo 13 e articolo 16";

(a) All'articolo 25, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

 

"3. Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine fissato per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza dei membri del comitato lo richieda."

Emendamento  32

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 2 – punto 7

Regolamento (CE) n. 517/94

Articolo 25 bis – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 3, all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 12, paragrafo 3, nonché agli articoli 13, 16 e 28 è conferita alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato.

2. La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 3, all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 12, paragrafo 3, nonché agli articoli 13, 16 e 28 è conferita alla Commissione per un periodo di 5 anni a decorrere da …*. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

 

–––––––––––––––

 

* GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento  33

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 2 – punto 7

Regolamento (CE) n. 517/94

Articolo 25 bis – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, dell'articolo 5, paragrafo 2, dell'articolo 12, paragrafo 3, nonché degli articoli 13, 16 e 28 entra in vigore solo se entro due mesi dalla sua notifica al Parlamento europeo e al Consiglio queste due istituzioni non sollevano obiezioni oppure se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio comunicano entrambi alla Commissione che non formuleranno obiezioni. Tale periodo può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, dell'articolo 5, paragrafo 2, dell'articolo 12, paragrafo 3, nonché degli articoli 13, 16 e 28 entra in vigore solo se entro due mesi dalla sua notifica al Parlamento europeo e al Consiglio queste due istituzioni non sollevano obiezioni oppure se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio comunicano entrambi alla Commissione che non formuleranno obiezioni. Tale periodo può essere prorogato di quattro mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento  34

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 2 – punto 7 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 517/94

Articolo 26 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

7 bis. È inserito il seguente articolo:

 

"Articolo 26 bis

 

1. La Commissione presenta al Parlamento europeo una relazione semestrale sull'applicazione del presente regolamento.

 

2. La relazione contiene informazioni sull’attuazione del presente regolamento.

 

3. Il Parlamento europeo può, entro un mese dalla presentazione della relazione da parte della Commissione, invitare quest'ultima a una riunione ad hoc della propria commissione competente affinché illustri e spieghi le questioni connesse all'attuazione dell'accordo.

 

4. La Commissione rende pubblica la relazione al più tardi sei mesi dopo averla presentata al Parlamento europeo."

Emendamento  35

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 3 – punto -1 (nuovo)

Regolamento (CE) n. 953/2003

Considerando 11 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1. È inserito il seguente considerando:

 

"(11 bis) Al fine di aggiungere prodotti all'elenco di prodotti inclusi nel presente regolamento, è opportuno che alla Commissione sia delegato il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in merito alle modifiche degli allegati. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga consultazioni adeguate, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. La Commissione deve fornire informazioni e documentazione complete sulle riunioni con gli esperti nazionali nel quadro dei suoi lavori sulla preparazione e l'attuazione degli atti delegati. A questo proposito, la Commissione dovrebbe assicurare che il Parlamento europeo sia debitamente associato, attingendo alle migliori pratiche provenienti da precedenti esperienze in altri ambiti politici, al fine di creare le migliori condizioni possibili per il futuro controllo degli atti delegati da parte del Parlamento europeo."

Emendamento  36

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 3 – punto -1 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 953/2003

Considerando 12

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 bis. Il considerando 12 è soppresso.

Emendamento  37

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 3 – punto 2

Regolamento (CE) n. 953/2003

Articolo 5 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. La delega di poteri di cui all'articolo 4 è conferita alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da ….*. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

 

–––––––––––––––––

 

* GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento  38

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 3 – punto 2

Regolamento (CE) n. 953/2003

Articolo 5 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4 entra in vigore solo se entro due mesi dalla sua notifica al Parlamento europeo e al Consiglio queste due istituzioni non sollevano obiezioni oppure se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio comunicano entrambi alla Commissione che non formuleranno obiezioni. Tale periodo può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4 entra in vigore solo se entro due mesi dalla sua notifica al Parlamento europeo e al Consiglio queste due istituzioni non sollevano obiezioni oppure se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio comunicano entrambi alla Commissione che non formuleranno obiezioni. Tale periodo può essere prorogato di quattro mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento  39

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 3 – punto 4 – lettera a (nuova)

Regolamento (CE) n. 953/2003

Articolo 11 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

All'articolo 11, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

L'articolo 11 è così modificato:

 

(a) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

2. La Commissione riferisce periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio sui volumi dei prodotti a prezzi graduati esportati, compresi i volumi esportati nel contesto di un accordo di partenariato convenuto fra il fabbricante e il governo di un paese di destinazione. La relazione esamina la gamma dei paesi e le malattie contemplate nonché i criteri generali di applicazione dell'articolo 3.

"2. La Commissione riferisce semestralmente al Parlamento europeo e al Consiglio sui volumi dei prodotti a prezzi graduati esportati, compresi i volumi esportati nel contesto di un accordo di partenariato convenuto fra il fabbricante e il governo di un paese di destinazione. La relazione esamina la gamma dei paesi e le malattie contemplate nonché i criteri generali di applicazione dell'articolo 3."

Emendamento  40

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 3 – punto 4 – lettera b (nuova)

Regolamento (CE) n. 953/2003

Articolo 11 – paragrafo 3 (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b) Dopo il paragrafo 2 è inserito il seguente paragrafo 3:

 

"3. Il Parlamento europeo può, entro un mese dalla presentazione della relazione da parte della Commissione, invitare quest'ultima a una riunione ad hoc della propria commissione competente affinché illustri e spieghi le questioni connesse all'attuazione dell'accordo."

Emendamento  41

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 3 – punto 4 – lettera c (nuova)

Regolamento (CE) n. 953/2003

Articolo 11 – paragrafo 4 (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c) Dopo il paragrafo 2 è inserito il seguente paragrafo 4:

 

"4. La Commissione rende pubblica la relazione al più tardi sei mesi dopo averla presentata al Parlamento europeo e al Consiglio."

Emendamento  42

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 4 – punto -1 (nuovo)

Regolamento (CE) n. 673/2005

Considerando 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1. Il considerando 7 è sostituito dal seguente:

 

"(7) Al fine di procedere agli adeguamenti necessari delle misure di cui al presente regolamento, è opportuno che il potere di adottare atti ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sia delegato alla Commissione per quanto riguarda le modifiche dell'aliquota del dazio supplementare o degli elenchi contenuti negli allegati I e II alle condizioni fissate dal presente regolamento. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga consultazioni adeguate, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. La Commissione deve fornire informazioni e documentazione complete sulle riunioni con gli esperti nazionali nel quadro dei suoi lavori sulla preparazione e l'attuazione degli atti delegati. A questo proposito, la Commissione dovrebbe assicurare che il Parlamento europeo sia debitamente associato, attingendo alle migliori pratiche provenienti da precedenti esperienze in altri ambiti politici, al fine di creare le migliori condizioni possibili per il futuro controllo degli atti delegati da parte del Parlamento europeo."

Emendamento  43

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 4 – punto 2

Regolamento (CE) n. 673/2005

Articolo 4 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. La delega di poteri di cui all'articolo 3, paragrafo 3, è conferita alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato.

2. La delega di poteri di cui all'articolo 3, paragrafo 3, è conferita alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da ….*. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

 

_____________

 

* GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento  44

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 4 – punto 2

Regolamento (CE) n. 673/2005

Articolo 4 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, entra in vigore solo se entro due mesi dalla sua notifica al Parlamento europeo e al Consiglio queste due istituzioni non sollevano obiezioni oppure se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio comunicano entrambi alla Commissione che non formuleranno obiezioni. Tale periodo può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, entra in vigore solo se entro due mesi dalla sua notifica al Parlamento europeo e al Consiglio queste due istituzioni non sollevano obiezioni oppure se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio comunicano entrambi alla Commissione che non formuleranno obiezioni. Tale periodo può essere prorogato di quattro mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento  45

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 4 – punto 3 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 673/2005

Articolo 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

 

"La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di abrogazione del presente regolamento dopo la completa applicazione da parte degli Stati Uniti d'America della raccomandazione dell'organo di conciliazione dell'OMC."

Emendamento  46

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 5 – punto -1 (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1342/2007

Considerando 10 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1. È inserito il seguente considerando:

 

"(10 bis) Al fine di consentire la gestione efficace mediante l'adozione di adeguamenti alle restrizioni all'importazione di determinati prodotti di acciaio, è opportuno che il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sia delegato alla Commissione per quanto riguarda le modifiche all'allegato V. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga consultazioni adeguate, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. La Commissione deve fornire informazioni e documentazione complete sulle riunioni con gli esperti nazionali nel quadro dei suoi lavori sulla preparazione e l'attuazione degli atti delegati. A questo proposito, la Commissione dovrebbe assicurare che il Parlamento europeo sia debitamente associato, attingendo alle migliori pratiche provenienti da precedenti esperienze in altri ambiti politici, al fine di creare le migliori condizioni possibili per il futuro controllo degli atti delegati da parte del Parlamento europeo."

Emendamento  47

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 5 – punto 4

Regolamento (CE) n. 1342/2007

Articolo 31 bis – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. La delega di poteri di cui all'articolo 5, all'articolo 6, paragrafo 3, e all'articolo 12 è conferita alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato.

2. La delega di potere di cui all'articolo 5, all'articolo 6, paragrafo 3, e all'articolo 12 è conferita alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da ….*. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

 

______________

 

* GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento  48

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 5 – punto 4

Regolamento (CE) n. 1342/2007

Articolo 31 bis – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, dell'articolo 6, paragrafo 3, e dell'articolo 12 entra in vigore solo se entro due mesi dalla sua notifica al Parlamento europeo e al Consiglio queste due istituzioni non sollevano obiezioni oppure se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio comunicano entrambi alla Commissione che non formuleranno obiezioni. Tale periodo può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, dell'articolo 6, paragrafo 3, e dell'articolo 12 entra in vigore solo se entro due mesi dalla sua notifica al Parlamento europeo e al Consiglio queste due istituzioni non sollevano obiezioni oppure se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio comunicano entrambi alla Commissione che non formuleranno obiezioni. Tale periodo può essere prorogato di quattro mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento  49

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 6 – punto -1 (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1528/2007

Considerando 16 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1. È inserito il seguente considerando:

 

"(16 bis) Al fine di adottare le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente regolamento, è opportuno che il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sia delegato alla Commissione per quanto riguarda le modifiche all'allegato I, al fine di aggiungere o ritirare regioni o Stati e per quanto riguarda le modifiche tecniche dell'allegato II che si rendono necessarie in seguito all'applicazione di detto allegato. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga consultazioni adeguate, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. La Commissione deve fornire informazioni e documentazione complete sulle riunioni con gli esperti nazionali nel quadro dei suoi lavori sulla preparazione e l'attuazione degli atti delegati. A questo proposito, la Commissione dovrebbe assicurare che il Parlamento europeo sia debitamente associato, attingendo alle migliori pratiche provenienti da precedenti esperienze in altri ambiti politici, al fine di creare le migliori condizioni possibili per il futuro controllo degli atti delegati da parte del Parlamento europeo."

Emendamento  50

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 6 – punto -1 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1528/2007

Articolo 2 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

All'articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

 

"2. La Commissione modifica l'allegato I mediante atti delegati conformemente all'articolo 24 bis per aggiungere le regioni o gli Stati del gruppo ACP che hanno concluso negoziati relativi a un accordo tra l'Unione e la regione o lo Stato in questione, che risponde almeno ai requisiti di cui all'articolo XXIV del GATT 1994."

Motivazione

La proposta Omnibus I della Commissione stabilisce il regime di atti delegati per le misure adottate in base all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, nonché un articolo procedurale sull'esercizio della delega. La proposta Omnibus II prevede il ricorso agli atti delegati all'articolo 4, paragrafo 4, nonché all'articolo 23, con un riferimento incrociato alla proposta Omnibus I. Per razionalizzare, i due relatori hanno quindi convenuto di mantenere tutte le disposizioni relative all'adeguamento del regolamento (CE) n. 1528/2007 al regime degli atti delegati nella relazione Omnibus II, attraverso gli emendamenti 14, 15, 16, 17 e 18, sopprimendo le disposizioni pertinenti da Omnibus I.

Emendamento  51

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 6 – punto -1 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1528/2007

Articolo 2 – paragrafo 3 – alinea

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

All'articolo 2, paragrafo 3, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

 

"3. Tali regioni o Stati restano inclusi nell'elenco dell'allegato I, a meno che la Commissione non adotti un atto delegato a norma dell'articolo 24 bis che modifichi tale allegato per ritirarne una regione o uno Stato, in particolare:"

Emendamento  52

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 6 – punto 1 – lettera b

Regolamento (CE) n. 1528/2007

Articolo 4 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo [inserire il numero dell'articolo o degli articoli che definiscono la procedura per l'adozione di atti delegati, al momento definita agli articoli da 24 bis a 24 quater della proposta COM(2011) 82 definitivo], per quanto riguarda le modifiche tecniche dell'allegato II che si rendono necessarie in seguito all'applicazione dell'allegato.

4. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 bis per quanto riguarda le modifiche tecniche dell'allegato II che si rendono necessarie in seguito all'applicazione dell'allegato.

Emendamento  53

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 6 – punto 2

Regolamento (CE) n. 1528/2007

Articolo 23

 

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo [inserire il numero dell'articolo o degli articoli che definiscono la procedura per l'adozione di atti delegati, al momento definita agli articoli da 24 bis a 24 quater della proposta COM(2011) 82 definitivo], per quanto riguarda le modifiche tecniche degli articoli 5 e da 8 a 22 che potrebbero rendersi necessarie a motivo delle differenze tra il presente regolamento e gli accordi firmati con applicazione provvisoria o conclusi in conformità all'articolo 218 del trattato con le regioni o gli Stati elencati nell'allegato I.

La Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 bis per quanto riguarda le modifiche tecniche degli articoli 5 e da 8 a 22 che potrebbero rendersi necessarie a motivo delle differenze tra il presente regolamento e gli accordi firmati con applicazione provvisoria o conclusi in conformità all'articolo 218 del trattato con le regioni o gli Stati elencati nell'allegato I.

Emendamento  54

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 6 – punto 2 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1528/2007

Articolo 24 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. È inserito il seguente articolo:

 

"Articolo 24 bis

 

Esercizio della delega

 

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione subordinatamente alle condizioni stabilite nel presente articolo.

 

2. La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, all'articolo 4 , paragrafo 4, e all'articolo 23 è conferita alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da ….*. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

 

3. La delega di poteri di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, all'articolo 4, paragrafo 4, e all'articolo 23 può essere revocata in ogni momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore.

 

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

 

5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 4, paragrafo 4, e dell'articolo 23 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato, o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno comunicato alla Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale periodo può essere prorogato di quattro mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio."

 

_____________

 

* GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento  55

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 7 – punto -1 (nuovo)

Regolamento (CE) n. 55/2008

Considerando 12 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1. È inserito il seguente considerando:

 

"(12 bis) Al fine di consentire l'adeguamento del presente regolamento, è opportuno che il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sia delegato alla Commissione per quanto concerne le modifiche necessarie connesse agli adeguamenti dei codici doganali o alla conclusione di accordi con la Moldova. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga consultazioni adeguate, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. La Commissione deve fornire informazioni e documentazione complete sulle riunioni con gli esperti nazionali nel quadro dei suoi lavori sulla preparazione e l'attuazione degli atti delegati. A questo proposito, la Commissione dovrebbe assicurare che il Parlamento europeo sia debitamente associato, attingendo alle migliori pratiche provenienti da precedenti esperienze in altri ambiti politici, al fine di creare le migliori condizioni possibili per il futuro controllo degli atti delegati da parte del Parlamento europeo."

Emendamento  56

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 7 – punto 2

Regolamento (CE) n. 55/2008

Articolo 8 ter – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. La delega di poteri di cui all'articolo 7 è conferita alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da ….*. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

 

_______________

 

* GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento  57

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 7 – punto 2

Regolamento (CE) n. 55/2008

Articolo 8 ter – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 7 entra in vigore solo se entro due mesi dalla sua notifica al Parlamento europeo e al Consiglio queste due istituzioni non sollevano obiezioni oppure se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio comunicano entrambi alla Commissione che non formuleranno obiezioni. Tale periodo può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 7 entra in vigore solo se entro due mesi dalla sua notifica al Parlamento europeo e al Consiglio queste due istituzioni non sollevano obiezioni oppure se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio comunicano entrambi alla Commissione che non formuleranno obiezioni. Tale periodo può essere prorogato di quattro mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento  58

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 7 – punto 2 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 55/2008

Articolo 12 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. È inserito il seguente articolo:

 

"Articolo 12 bis

 

1. La Commissione presenta al Parlamento europeo una relazione semestrale sull'applicazione del presente regolamento.

 

2. La relazione contiene informazioni sull’attuazione del presente regolamento.

 

3. Il Parlamento europeo può, entro un mese dalla presentazione della relazione da parte della Commissione, invitare quest'ultima a una riunione ad hoc della propria commissione competente affinché illustri e spieghi le questioni connesse all'attuazione dell'accordo.

 

4. La Commissione rende pubblica la relazione al più tardi sei mesi dopo averla presentata al Parlamento europeo."

Emendamento  59

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 8

Testo della Commissione

Emendamento

 

La sezione è soppressa

Motivazione

Vedasi motivazione all'emendamento 1.

Emendamento  60

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 9 – punto -1 (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1340/2008

Considerando 9 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1. È inserito il seguente considerando:

 

"(9 bis) Al fine di consentire la gestione efficace di talune restrizioni, è opportuno che il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sia delegato alla Commissione per quanto riguarda le modifiche all'allegato V. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga consultazioni adeguate, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. La Commissione deve fornire informazioni e documentazione complete sulle riunioni con gli esperti nazionali nel quadro dei suoi lavori sulla preparazione e l'attuazione degli atti delegati. A questo proposito, la Commissione dovrebbe assicurare che il Parlamento europeo sia debitamente associato, attingendo alle migliori pratiche provenienti da precedenti esperienze in altri ambiti politici, al fine di creare le migliori condizioni possibili per il futuro controllo degli atti delegati da parte del Parlamento europeo."

Emendamento  61

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 9 – punto 2

Regolamento (CE) n. 1340/2008

Articolo 16 bis – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. La delega di poteri di cui all'articolo 5, paragrafo 3, è conferita alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato.

2. La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 3, è conferita alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da ….*. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

 

_____________

 

* GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento  62

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato 1 – sezione 9 – punto 2

Regolamento (CE) n. 1340/2008

Articolo 16 bis – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, entra in vigore solo se entro due mesi dalla sua notifica al Parlamento europeo e al Consiglio queste due istituzioni non sollevano obiezioni oppure se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio comunicano entrambi alla Commissione che non formuleranno obiezioni. Tale periodo può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, entra in vigore solo se entro due mesi dalla sua notifica al Parlamento europeo e al Consiglio queste due istituzioni non sollevano obiezioni oppure se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio comunicano entrambi alla Commissione che non formuleranno obiezioni. Tale periodo può essere prorogato di quattro mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento  63

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – sezione 10

Testo della Commissione

Emendamento

 

La sezione è soppressa

Motivazione

Vedasi motivazione all'emendamento 2.

MOTIVAZIONE

A. Contesto

La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio in esame, che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda l'attribuzione di poteri delegati per l'adozione di determinate misure ("Trade Omnibus II") mira ad adeguare 10 regolamenti nel campo della politica commerciale alle nuove disposizioni di diritto primario del trattato di Lisbona. In particolare, è volta a conformare i regolamenti all'articolo 290 che introduce, per la prima volta, gli atti delegati nel diritto dell'Unione europea. L'articolo 290 dà al legislatore la facoltà di delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo. Il legislatore mantiene la facoltà di revocare la delega in qualsiasi momento, prendendo quindi direttamente la relativa decisione. Inoltre, il legislatore può porre il veto su ogni decisione presa in forma di atto delegato: è sufficiente che il Consiglio o il Parlamento si oppongano al progetto di atto delegato proposto dalla Commissione.

La proposta della Commissione accompagna una prima proposta della stessa in materia di politica commerciale. Detta proposta (COM(2011)0082 "Trade Omnibus I") modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda le procedure che vedevano il Consiglio impegnato nel processo decisionale e che non si basavano sulla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. Essa propone che dette procedure siano convertite in atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato o in atti di esecuzione a norma dell'articolo 291.

La proposta Trade Omnibus II esamina le rimanenti procedure decisionali presenti nella legislazione in materia di politica commerciale al fine adeguarle, ove necessario, al regime di atti delegati di cui all'articolo 290. In linea di principio si tratta di procedure decisionali basate sulla decisione 1999/468/CE del Consiglio. La Commissione suggerisce che determinate procedure siano convertite in atti delegati.

B. La relazione

1. Soppressione di due regolamenti dalla proposta della Commissione

Il relatore propone di eliminare i due regolamenti seguenti dalla proposta della Commissione:

· Regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, del 22 luglio 2008, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 e che modifica i regolamenti (CE) n. 552/97 e (CE) n. 1933/2006 e i regolamenti della Commissione (CE) n. 1100/2006 e (CE) n. 964/2007

L'adeguamento al nuovo regime di atti delegati e di atti di esecuzione del regolamento sulle preferenze tariffarie generalizzate viene trattato in ambedue le proposte Omnibus della Commissione. La relazione Omnibus I introduceva numerosi emendamenti volti a trasformare gli atti di esecuzione proposti in atti delegati, seguendo la relazione Scholz della primavera 2011. Per razionalizzare, i due relatori hanno quindi convenuto di mantenere l'insieme degli emendamenti relativi all'adeguamento del regolamento sulle preferenze tariffarie generalizzate al nuovo regime di comitatologia nella prima relazione Omnibus. Di conseguenza, occorre sopprimere nella relazione Omnibus II le parti corrispondenti. Di questo si occupano gli emendamenti 1 e 21.

· Regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea

Il 13 ottobre 2011 il Parlamento europeo ha adottato in prima lettura la propria posizione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea (2010/0036(COD)). Il nuovo regolamento di modifica tratta, tra l'altro, la questione degli atti delegati e degli atti di esecuzione, introducendo le disposizioni del caso nel regolamento (CE) n. 1215/2009. Di conseguenza, occorre sopprimere dalla relazione Omnibus II la parte corrispondente al regolamento in questione. Di questo si occupano gli emendamenti 2 e 24.

2. Nuovi considerando dei regolamenti modificati

La proposta della Commissione non ha trattato i considerando dei regolamenti modificati. Il relatore ritiene sia necessario modificare i considerando degli atti di base al fine di spiegare il ricorso agli atti delegati e definire con precisione l'obiettivo, il contenuto e la portata della delega. Il relatore sostiene inoltre l'importanza di garantire agli esperti del Parlamento la possibilità di partecipare alle riunioni di esperti organizzate dalla Commissione, in vista della preparazione e dell'attuazione degli atti delegati. Queste due considerazioni si ritrovano negli emendamenti 3, 5, 7, 9, 11, 13, 19 e 22.

3. Limitazione temporale della delega di potere

Il relatore ritiene opportuno limitare nel tempo il conferimento dei poteri alla Commissione. Una simile limitazione comporta un maggior controllo parlamentare, obbligando la Commissione a elaborare una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo fissato. D'altro canto, la proroga tacita della delega per un periodo di identica durata evita di imporre oneri eccessivi ai legislatori e facilita l'attuazione della politica commerciale comune.

Il relatore suggerisce di limitare la delega di potere a un periodo di cinque anni. Tale periodo permette alla Commissione di svolgere debitamente la delega e fornisce la necessaria certezza del diritto nei confronti delle parti interessate, garantendo nel contempo il giusto grado di controllo parlamentare nello spirito del trattato di Lisbona. Le misure di comitatologia basate sui regolamenti oggetto della presente relazione non sono state adottate molto frequentemente in passato, per cui questo periodo di cinque anni permetterà alla relazione della Commissione di fornire informazioni sufficienti.

Il relatore ritiene pertanto opportuno modificare di conseguenza tutte le disposizioni riguardanti l'esercizio della delega contenute nella proposta della Commissione. Ciò si ottiene con gli emendamenti 4, 6, 8, 10, 12, 18, 20 e 23.

4. Modifiche al regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico

La proposta Omnibus I della Commissione stabilisce il regime di atti delegati per le misure adottate in base all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, nonché un articolo procedurale sull'esercizio della delega. La proposta Omnibus II introduce il ricorso agli atti delegati all'articolo 4, paragrafo 4 nonché all'articolo 23, con un riferimento incrociato alla proposta Omnibus I. Per razionalizzare, i due relatori hanno quindi convenuto di mantenere tutte le disposizioni relative all'adeguamento del regolamento (CE) n. 1528/2007 al regime degli atti delegati nella relazione Omnibus II, attraverso gli emendamenti 14, 15, 16, 17 e 18, sopprimendo le disposizioni pertinenti da Omnibus I.

C. Conclusioni

Il relatore presenta una relazione basata sulle modifiche introdotte dall'articolo 290 del trattato di Lisbona e che incorpora sistematicamente tali cambiamenti nel diritto derivato in materia di politica commerciale comune. Lo scopo della relazione è permettere al Parlamento europeo, quale rappresentante direttamente eletto dei cittadini dell'UE, di conferire piena efficacia ai poteri recentemente acquisiti nonché di svolgere un adeguato controllo parlamentare sull'esecutivo, consentendo nel contempo un'attuazione flessibile, puntuale e prevedibile della politica commerciale comune.

PROCEDURA

Titolo

Modifica di alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda l’attribuzione di poteri delegati per l’adozione di determinate misure

Riferimenti

COM(2011)0349 – C7-0162/2011 – 2011/0153(COD)

Presentazione della proposta al PE

15.6.2011

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

INTA

23.6.2011

 

 

 

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

JURI

23.6.2011

 

 

 

Pareri non espressi

       Decisione

JURI

27.10.2011

 

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Jörg Leichtfried

22.9.2011

 

 

 

Esame in commissione

25.1.2012

1.3.2012

 

 

Approvazione

27.3.2012

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

28

0

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

William (The Earl of) Dartmouth, Damien Abad, Laima Liucija Andrikienė, Maria Badia i Cutchet, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Marielle de Sarnez, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Keith Taylor, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Paweł Zalewski

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Josefa Andrés Barea, Catherine Bearder, George Sabin Cutaş, Mário David, Elisabeth Köstinger, Jörg Leichtfried, Jarosław Leszek Wałęsa

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Gabriel Mato Adrover

Deposito

2.4.2012