RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Consiglio concernente un sistema comune d’imposta sulle transazioni finanziarie e recante modifica della direttiva 2008/7/CE
3.5.2012 - (COM(2011)0594 – C7‑0355/2011 – 2011/0261(CNS)) - *
Commissione per i problemi economici e monetari
Relatore: Anni Podimata
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di direttiva del Consiglio concernente un sistema comune d’imposta sulle transazioni finanziarie e recante modifica della direttiva 2008/7/CE
(COM(2011)0594 – C7‑0355/2011 – 2011/0261(CNS))
(Procedura legislativa speciale – consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2011)0594),
– visto l'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7 0355/2011),
– visti i pareri motivati inviati dal Parlamento cipriota, dal Parlamento maltese e dal Parlamento svedese, nel quadro del protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della commissione per lo sviluppo e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0154/2012),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1 Proposta di direttiva Considerando 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(1) La recente crisi finanziaria ha innescato dibattiti su tutti i livelli circa l’introduzione di una possibile tassa supplementare sul settore finanziario, in particolare un’imposta sulle transazioni finanziarie (ITF). Questo dibattito sorge dalla volontà di assicurarsi che il settore finanziario partecipi ai costi della crisi e che in futuro venga tassato in modo giusto rispetto ad altri settori, disincentivare le attività a eccessivo tasso di rischio da parte degli enti finanziari, integrare le misure regolamentari mirate a evitare crisi future e generare introiti supplementari a fini di bilancio generali o di politiche specifiche. |
(1) La recente crisi finanziaria ha innescato dibattiti su tutti i livelli circa l’introduzione di una possibile tassa supplementare sul settore finanziario, in particolare un’imposta sulle transazioni finanziarie (ITF). Questo dibattito sorge dalla volontà di assicurarsi che il settore finanziario partecipi ai costi della crisi e che in futuro venga tassato in modo giusto rispetto ad altri settori, disincentivare le attività a eccessivo tasso di rischio da parte degli enti finanziari, integrare le misure regolamentari mirate a evitare crisi future e generare introiti supplementari a fini di bilancio generali, per contribuire, tra l'altro, al risanamento fiscale al fine di stimolare la crescita e la creazione di posti di lavoro o di politiche specifiche, quali l'aiuto allo sviluppo e la lotta al cambiamento climatico. |
Emendamento 2 Proposta di direttiva Considerando 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(2) Per prevenire eventuali distorsioni causate da provvedimenti presi unilateralmente dagli Stati membri, dato l’elevatissimo grado di mobilità della maggior parte delle transazioni finanziarie pertinenti, e assicurare così il corretto funzionamento del mercato interno, è importante che le caratteristiche principali dell’ITF negli Stati membri siano armonizzate a livello dell’Unione. Bisogna quindi evitare incentivi per l’arbitraggio fiscale nell’Unione e distorsioni allocative tra mercati finanziari dell’Unione, nonché le possibilità di doppia imposizione o di non imposizione. |
(2) Per prevenire eventuali distorsioni causate da provvedimenti presi unilateralmente dagli Stati membri, dato l'elevatissimo grado di mobilità della maggior parte delle transazioni finanziarie pertinenti, e assicurare così il corretto funzionamento del mercato interno, è importante che le caratteristiche principali dell'ITF negli Stati membri siano armonizzate e la presente direttiva sia attuata a livello dell'Unione. Bisogna quindi evitare incentivi per l’arbitraggio fiscale nell’Unione e distorsioni allocative tra mercati finanziari dell’Unione, nonché le possibilità di doppia imposizione o di non imposizione. Ricordando l'obiettivo ultimo di un'applicazione estesa a tutta l'Unione dell'ITF, qualora un gruppo di Stati membri, compresi ma non esclusivamente Stati membri della zona euro, decidesse di avanzare più rapidamente attraverso una cooperazione rafforzata a norma dell'articolo 329 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il modello elaborato nella presente direttiva sembrerebbe idoneo come base per l'applicazione nell'ambito di tale gruppo di Stati membri. Tuttavia, l'introduzione dell'ITF in un particolare numero ristretto di Stati membri potrebbe comportare una considerevole distorsione della concorrenza nel mercato interno e sarebbe necessario prendere misure di ampio respiro al fine di assicurare che ciò non influenzi negativamente il funzionamento del mercato interno. |
Emendamento 3 Proposta di direttiva Considerando 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(2 bis) Conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo del 17 giugno 2010 e tenendo presente che l'ITF raggiungerà realmente i suoi obiettivi se sarà introdotto su scala internazionale, l'Unione dovrebbe guidare gli sforzi tesi alla conclusione di un accordo relativo all'ITF a livello mondiale. Dando l'esempio con l'introduzione dell'ITF, l'Unione europea deve premere risolutamente per un accordo globale nelle sedi internazionali pertinenti, in particolare il G20, per stabilire una base comune per l'introduzione di un'imposta globale sulle transazioni finanziarie. La relazione della Commissione nell'ambito della prima revisione della presente direttiva dovrebbe prevedere azioni concrete in tal senso. |
Emendamento 4 Proposta di direttiva Considerando 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(3) Per un corretto funzionamento del mercato interno, l’ITF deve essere applicabile a un ampio ventaglio di strumenti finanziari, compresi i prodotti strutturati, sia sui mercati organizzati che negoziati fuori borsa (over-the-counter), nonché alla stipula e modifica di tutti i contratti derivati. Per lo stesso motivo, deve essere imponibile a un vasto gruppo di enti finanziari. |
(3) Per ridurre la possibilità di elusione fiscale, il rischio di delocalizzazione e l'arbitraggio normativo, l'ITF deve essere applicabile a un ampio ventaglio di strumenti finanziari, compresi i prodotti strutturati, sia sui mercati organizzati che negoziati fuori borsa (over-the-counter), nonché alla stipula e modifica di tutti i contratti derivati. Per lo stesso motivo, deve essere imponibile a un vasto gruppo di enti finanziari. L'inclusione della più vasta gamma possibile di strumenti e soggetti finanziari dovrebbe inoltre garantire che la pressione fiscale sia equamente ripartita su tutti i soggetti, ma sia relativamente maggiore per le operazioni più speculative e più destabilizzanti da un punto di vista finanziario. Non si potrebbe raggiungere lo stesso effetto limitando la portata dell'ITF, ad esempio se assumesse la forma di imposta di bollo, che concentrerebbe l'intero onere fiscale su un gruppo molto più ristretto di strumenti negoziati sui mercati regolamentati, senza raggiungere l'obiettivo di frenare la speculazione eccessiva e dannosa. |
Motivazione | |
Solo assicurando che l'imposta sulle transazioni finanziarie abbia un campo di applicazione il più ampio possibile si può pienamente garantire la "doppia funzione", cioè da una parte assicurare un gettito supplementare e, dall'altra, contenere le operazioni eccessivamente speculative a breve termine. Una tipologia limitata di imposta sulle transazioni finanziarie, come ad esempio un'imposta di bollo, sarebbe controproducente a questo riguardo, in quanto l'intero onere fiscale ricadrebbe su un numero molto limitato di strumenti e solo sui mercati regolamentati. | |
Emendamento 5 Proposta di direttiva Considerando 11 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(11 bis) Al fine di rafforzare la posizione negoziale in borsa, che è rigorosamente regolamentata, controllata e trasparente, rispetto alle operazioni fuori borsa, non regolamentate, non controllate e meno trasparenti, gli Stati membri applicano aliquote fiscali inferiori alle transazioni finanziarie effettuate in borsa rispetto a quelle svolte fuori borsa. In questo modo sarà possibile operare un cambiamento negli scambi, passando da mercati poco o affatto regolamentati a borse sottoposte a una regolamentazione e un controllo rigorosi. |
Emendamento 6 Proposta di direttiva Considerando 12 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(12) Affinché la tassazione gravi sul settore finanziario in quanto tale, anziché sui cittadini, e poiché gli enti finanziari eseguono la maggior parte delle transazioni sui mercati finanziari, l’imposta deve essere applicata a tali enti, che agiscono a nome proprio o a nome di altri soggetti, per conto proprio o per conto di altri soggetti. |
(12) Affinché la tassazione gravi sul settore finanziario in quanto tale, anziché sui cittadini, e poiché gli enti finanziari eseguono la maggior parte delle transazioni sui mercati finanziari, l'imposta deve essere applicata solamente a tali enti, che agiscono a nome proprio o a nome di altri soggetti, per conto proprio o per conto di altri soggetti. |
Emendamento 7 Proposta di direttiva Considerando 13 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(13) Data l’elevata mobilità delle transazioni finanziarie e al fine di contribuire ad attenuare il potenziale di elusione fiscale, l’ITF deve essere applicata in base al principio di residenza. |
(13) Data l’elevata mobilità delle transazioni finanziarie e al fine di contribuire ad attenuare il potenziale di elusione fiscale e al fine di garantire la copertura più ampia possibile di tutti i soggetti e di tutte le operazioni, l’ITF deve essere applicata in base a un principio di residenza definito in senso molto lato e completato da elementi del principio di emissione. Inoltre, ai fini di una migliore attuazione dell'ITF, occorre applicare il principio di proprietà. |
Emendamento 8 Proposta di direttiva Considerando 14 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(14) Le aliquote d’imposta minime devono essere fissate a un livello abbastanza alto da conseguire l’obiettivo di armonizzazione della presente direttiva e, al contempo, abbastanza contenuto da minimizzare i rischi di delocalizzazione. |
(14) Le aliquote d’imposta minime devono essere fissate a un livello abbastanza alto da conseguire l’obiettivo di armonizzazione della presente direttiva e da permettere al settore finanziario di concorrere in modo adeguato ai costi della crisi economica, dando in tal modo un impulso all'economia reale nell'Unione. Inoltre, fin quando non sarà instaurato un regime uniforme IFT a livello internazionale, le aliquote devono essere abbastanza contenute onde minimizzare i rischi di delocalizzazione. |
Emendamento 9 Proposta di direttiva Considerando 15 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(15 bis) I tassi di elusione, evasione e abuso dipenderanno in parte dalla capacità degli Stati membri di verificare le transazioni imponibili effettuate in una sede di negoziazione di un paese terzo; gli Stati membri e, se del caso, la Commissione dovrebbero pertanto fare pieno uso degli strumenti di cooperazione in materia fiscale stabiliti dall'OCSE, dal Consiglio d'Europa e da altre organizzazioni internazionali. Se necessario, dovrebbero essere prese nuove iniziative bilaterali e multilaterali di cooperazione a questo proposito. |
Emendamento 10 Proposta di direttiva Considerando 16 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(16) Per consentire l’adozione di regole più dettagliate per stabilire se determinate attività finanziarie rappresentino una quota significativa dell’attività di un’impresa e tale impresa possa quindi essere considerata un ente finanziario ai fini della direttiva, nonché regole dettagliate in materia di protezione contro l’evasione, l’elusione e l’abuso fiscale, il potere di adottare atti in conformità all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea deve essere delegato alla Commissione per precisare le misure necessarie a questo fine. È particolarmente importante che la Commissione effettui le opportune consultazioni durante il suo lavoro preliminare, anche presso gli esperti. Nel preparare e redigere gli atti delegati, la Commissione deve assicurare la trasmissione tempestiva e appropriata dei documenti pertinenti al Consiglio. |
(16) Per consentire l’adozione di regole più dettagliate per stabilire se determinate attività finanziarie rappresentino una quota significativa dell’attività di un’impresa e tale impresa possa quindi essere considerata un ente finanziario ai fini della direttiva, nonché regole dettagliate in materia di protezione contro l’evasione, l’elusione e l’abuso fiscale, il potere di adottare atti in conformità all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea deve essere delegato alla Commissione per precisare le misure necessarie a questo fine. È particolarmente importante che la Commissione effettui le opportune consultazioni durante il suo lavoro preliminare, in particolare presso gli esperti, le organizzazioni non governative (ONG) e altre parti interessate. Nel preparare e redigere gli atti delegati, la Commissione deve assicurare la trasmissione tempestiva e appropriata dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. |
Emendamento 11 Proposta di direttiva Considerando 17 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(17 bis) La presente direttiva non tratta la gestione del gettito proveniente dall'imposta sulle transazioni finanziarie. Tuttavia, vista la proposta di regolamento del Consiglio, presentata dalla Commissione, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 e riguarda, in particolare, le disposizioni relative alle risorse proprie dell'Unione, parte del gettito proveniente dall'ITF potrebbe essere gestito a livello dell'Unione, nell'ambito delle sue risorse proprie o in diretta correlazione con politiche specifiche e beni pubblici dell'UE. L'impiego di parte del gettito dell'ITF quale risorsa propria dell'Unione ridurrebbe la dipendenza del bilancio dell'Unione dai contributi nazionali e libererebbe pertanto risorse dei bilanci nazionali che possono essere destinate ad altri impieghi. |
Emendamento 12 Proposta di direttiva Considerando 17 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(17 ter) L'imposizione fiscale è di competenza esclusiva degli Stati membri. |
Emendamento 13 Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. La presente direttiva si applica a tutte le transazioni finanziarie a condizione che almeno una delle parti coinvolte nella transazione sia stabilita in uno Stato membro e che un ente finanziario stabilito sul territorio di uno Stato membro sia parte coinvolta nella transazione, agendo per conto proprio o per conto di altri soggetti oppure agendo a nome di una delle parti della transazione. |
2. La presente direttiva si applica a tutte le transazioni finanziarie a norma dell'articolo 3, secondo una delle condizioni seguenti: |
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(a) almeno una delle parti coinvolte nella transazione sia stabilita in uno Stato membro e un ente finanziario stabilito sul territorio di uno Stato membro sia parte coinvolta nella transazione, agendo per conto proprio o per conto di altri soggetti oppure agendo a nome di una delle parti della transazione; o |
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(b) la transazione implichi uno strumento finanziario emesso da persone giuridiche registrate nell'Unione. |
Motivazione | |
Conferma che la relazione Podimata apporta essenziali miglioramenti alla direttiva, al fine di evitare possibilità di evasione. | |
Emendamento 14 Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(c bis) le operazioni in valuta a pronti, tranne nei casi in cui sono direttamente correlate alle attività commerciali di una controparte non finanziaria che è l'utente finale. |
Emendamento 15 Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 7 – lettera f | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(f) un fondo pensione o un ente pensionistico aziendale o professionale secondo la definizione dell’articolo 6, lettera a), della direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio o un loro gestore degli investimenti; |
(f) un fondo pensione o un ente pensionistico aziendale o professionale secondo la definizione dell’articolo 6, lettera a), della direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali, o un loro gestore degli investimenti nonché un'entità istituita allo scopo di investire tali fondi o gli enti che agiscono unicamente ed esclusivamente nell'interesse di tali fondi o enti, non sono considerati ente finanziario ai fini della presente direttiva fino alla revisione della stessa a norma dell'articolo 16; |
Emendamento 16 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(e bis) partecipa, agendo per conto proprio o per conto di altri soggetti, o agisce a nome di uno dei partecipanti, a una transazione concernente uno strumento finanziario emesso sul territorio dello Stato membro o dell'Unione. |
Motivazione | |
Tale criterio aggiuntivo garantirebbe che l'ITF possa essere riscossa anche sulla base del principio di emissione. | |
Emendamento 17 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Ai fini di un'applicazione coerente del paragrafo 1 del presente articolo, le autorità competenti degli Stati membri sono tenute a collaborare strettamente tra loro e con l'ESMA per controllare i mercati finanziari. |
Emendamento 18 Proposta di direttiva Articolo 3 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 3 bis |
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Emissione |
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1. Ai fini della presente direttiva si ritiene che uno strumento finanziario sia emesso entro il territorio di uno Stato membro o dell'Unione quando è emesso da una persona giuridica registrata in uno Stato membro. |
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2. Nel caso di un contratto derivato, la condizione di emissione entro il territorio di uno Stato membro o dell'Unione è soddisfatta quando lo strumento di riferimento o lo strumento sottostante è emesso da una persona giuridica registrata in uno Stato membro. |
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3. Nel caso di uno strumento strutturato, la condizione di emissione entro il territorio di uno Stato membro o dell'Unione è soddisfatta quando lo strumento strutturato è basato o è sostenuto da una significativa percentuale di attivi o strumenti finanziari e contratti derivati relativi a strumenti finanziari emessi da una persona giuridica registrata in uno Stato membro. |
Motivazione | |
Il nuovo articolo definisce il concetto di emissione per gli strumenti finanziari, i contratti derivati e gli strumenti strutturati. | |
Emendamento 19 Proposta di direttiva Articolo 3 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 3 ter |
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Trasferimento della titolarità |
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1. Una transazione finanziaria in relazione alla quale non sia stata applicata l'ITF si ritiene giuridicamente inapplicabile e non comporta il trasferimento di titolarità dello strumento sottostante. |
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2. Una transazione finanziaria ai sensi del paragrafo 1 è ritenuta non conforme ai requisiti di compensazione centrale ai sensi delle disposizioni del regolamento (UE) n. .../2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del ... sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (EMIR) e non è altresì ritenuta conforme ai requisiti di adeguatezza patrimoniale ai sensi del regolamento (UE) n. .../2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del ... relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento [CRD IV]. |
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3. Nel caso di sistemi automatici di pagamento elettronico con o senza la partecipazione di agenti di regolamento dei pagamenti, l'amministrazione fiscale di uno Stato membro può istituire un sistema automatico di riscossione elettronica dell'ITF e dei certificati relativi al trasferimento di titolarità. |
Motivazione | |
Al fine di ridurre il rischio di evasione, l'ITF dovrebbe comprendere un sistema inteso a garantire che se l'imposta non è versata i contratti di acquisto o di vendita di uno strumento siano dichiarati inapplicabili. In base a tale sistema, uno strumento non gravato da imposta non sarebbe ammissibile alla compensazione centrale, il che costerebbe all'evasore molto più dell'imposta stessa. | |
Emendamento 20 Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Gli Stati membri applicano la stessa aliquota a tutte le transazioni finanziarie che rientrano nella stessa categoria ai sensi del paragrafo 2, lettere a) e b). |
3. Per evitare l'arbitraggio fiscale, gli Stati membri applicano la stessa aliquota a tutte le transazioni finanziarie che rientrano nella stessa categoria ai sensi del paragrafo 2, lettere a) e b). |
Emendamento 21 Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. Gli Stati membri applicano aliquote fiscali inferiori alle transazioni finanziarie in borsa rispetto a quelle fuori borsa. Tale disposizione si applica alle transazioni finanziarie di cui agli articoli 5 e 6. |
Motivazione | |
In questo modo sarà possibile operare un cambiamento negli scambi, passando da mercati poco o affatto regolamentati a borse sottoposte a una regolamentazione e un controllo rigorosi. | |
Emendamento 22 Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Se un ente finanziario agisce a nome o per conto di un altro ente finanziario, solo l’altro ente finanziario è responsabile del versamento dell’ITF. |
2. Se un ente finanziario agisce a nome, per conto o su ordine di un altro ente finanziario, solo l’altro ente finanziario è responsabile del versamento dell’ITF. Quando più enti finanziari sono coinvolte in tale processo soltanto l'ente originario registrato come operatore economico è responsabile del versamento dell'ITF. |
Motivazione | |
Al fine di evitare l'effetto "a cascata", occorre chiarire che qualora un'istituzione finanziaria agisca a nome, per conto o su ordine di un'altra istituzione finanziaria, l'evento imponibile si verifica una volta sola. | |
Emendamento 23 Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri stabiliscono gli obblighi di registrazione, contabilità, rendicontazione e di altro genere finalizzati ad assicurare l’effettivo versamento dell’ITF dovuta alle autorità fiscali. |
1. Gli Stati membri stabiliscono gli obblighi di contabilità e rendicontazione e di altro genere finalizzati ad assicurare l’effettivo versamento dell’ITF dovuta alle autorità fiscali. |
Emendamento 24 Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva, l'ente finanziario si registra presso le autorità fiscali dello Stato membro in cui si ritiene sia stabilito ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1. |
Motivazione | |
Al fine di evitare situazioni di conflitto in cui due o più Stati membri si trovano in disaccordo sul luogo in cui si considera che sia stabilita una determinata istituzione finanziaria, viene aggiunto un obbligo di registrazione formale. | |
Emendamento 25 Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 1 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 ter. Uno Stato membro informa gli altri Stati membri degli enti finanziari registrati sul proprio territorio. |
Emendamento 26 Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 5 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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5 bis. Gli Stati membri comunicano ogni anno alla Commissione e a Eurostat il volume delle transazioni sulle quali sono state riscosse entrate tributarie. |
Motivazione | |
La Commissione potrebbe verificare questo dato a fronte delle informazioni contenute nei repertori di dati sulle negoziazioni. | |
Emendamento 27 Proposta di direttiva Articolo 11 – titolo | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Disposizioni specifiche relative alla prevenzione dell’evasione, dell’elusione e dell’abuso |
Disposizioni specifiche relative alla trasparenza e alla prevenzione dell’evasione, dell’elusione e dell’abuso fiscale |
Emendamento 28 Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri adottano misure per prevenire l’evasione, l’elusione e l’abuso. |
1. Vengono adottate misure dell'Unione per prevenire l’evasione, l’elusione e l’abuso. |
Motivazione | |
Potrebbero risultare necessarie disposizioni particolari a livello dell'UE al fine di prevenire l'evasione, l'elusione e l'abuso in campo fiscale. È da notare che l'elusione fiscale potrebbe, di per sé, ridurre l'impatto sulla crescita del costo del capitale per gli investimenti. Le distorsioni sul gettito fiscale comunque aumenterebbero. | |
Emendamento 29 Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. La Commissione costituisce un gruppo di lavoro a livello di esperti (comitato per l'ITF) comprendente rappresentanti degli Stati membri, il quale sorveglia l'applicazione della presente direttiva. Gli Stati membri designano organismi e li dotano dei poteri sufficienti per adottare immediate azioni in caso di abuso. |
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Il comitato per l'imposta sulle transazioni finanziarie sorveglia le transazioni finanziarie al fine di individuare sistemi di evasione, proporre contromisure e coordinarne l'attuazione a livello nazionale laddove necessario. |
Emendamento 30 Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 3 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. L'onere amministrativo imposto alle autorità fiscali attraverso l'introduzione dell'ITF deve essere ridotto al minimo e, a tal fine, la Commissione incoraggia la cooperazione tra le autorità fiscali nazionali. |
Emendamento 31 Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 3 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 ter. Eurostat raccoglie e pubblica annualmente i flussi finanziari soggetti all'ITF all'interno dell'Unione. |
Motivazione | |
Al fine di migliorare la trasparenza dei flussi finanziari e del gettito derivante dall'ITF, occorre raccogliere e pubblicare le statistiche. | |
Emendamento 32 Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 3 quater (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 quater. Onde verificare le transazioni imponibili effettuate in una sede di negoziazione di un paese terzo, gli Stati membri e, se del caso, la Commissione, fanno pieno uso degli strumenti di cooperazione in materia fiscale istituiti dalle organizzazioni internazionali competenti. |
Motivazione | |
Il buon funzionamento di un regime ITF dell'UE basato sul principio di residenza dipenderà in una certa misura da una cooperazione efficace in materia fiscale con le giurisdizioni extra-UE di tutto il mondo. Occorre utilizzare appieno gli strumenti esistenti e, se del caso, adottare ulteriori iniziative al riguardo. | |
Emendamento 33 Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 3 quinquies (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 quinquies. Al fine di adeguare le amministrazioni fiscali degli Stati membri alle disposizioni della presente direttiva e, in particolare, in relazione alla cooperazione amministrativa di cui al paragrafo 3, gli Stati membri provvedono a dotarle di risorse umane e apparecchiature tecniche adeguate e necessarie. Occorre prestare particolare attenzione all'offerta di formazione per il personale. |
Motivazione | |
Al fine di rispondere ai nuovi requisiti, le autorità fiscali dovrebbero disporre di personale e di risorse tecnologiche adeguati. | |
Emendamento 34 Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 3 sexies (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 sexies. La Commissione effettua un esame approfondito per analizzare i costi amministrativi a carico delle autorità regionali e locali derivanti dall'applicazione della presente direttiva. |
Emendamento 35 Proposta di direttiva Articolo 16 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Ogni cinque anni, e per la prima volta entro il 31 dicembre 2016, la Commissione invia al Consiglio una relazione sull’applicazione della presente direttiva e, ove opportuno, una proposta di modifica della stessa. |
Ogni cinque anni, e per la prima volta entro il 31 dicembre 2016, la Commissione invia al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione della presente direttiva e, ove opportuno, una proposta di modifica della stessa. |
La relazione della Commissione esamina almeno l’impatto dell’ITF sul corretto funzionamento del mercato interno, sui mercati finanziari e sull’economia reale e rende conto dei progressi sul fronte della tassazione del settore finanziario nel contesto internazionale. |
La relazione della Commissione esamina almeno l’impatto dell’ITF sul corretto funzionamento del mercato interno, sui mercati finanziari e sull’economia reale. Essa valuta inoltre l'impatto di talune disposizioni quali l'adeguato campo di applicazione dell'ITF, la possibilità di distinguere tra diverse categorie di prodotti e attivi finanziari allo scopo di applicare aliquote più elevate oltre un determinato rapporto di ordini cancellati, il tasso di imposizione e l'esenzione degli enti pensionistici aziendali o professionali a norma dell'articolo 1, paragrafo 2. Qualora la Commissione accerti distorsioni o abusi propone opportune misure correttive. |
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Inoltre, la Commissione analizza e riferisce in merito alla riscossione del gettito fiscale derivante dall'ITF a livello nazionale in base alla residenza degli enti finanziari e alla misura in cui la riscossione si differenzia da una distribuzione fiscale basata sulla residenza del cliente sottostante, vale a dire, in quale misura il consolidamento finanziario concentra le entrate fiscali sui centri finanziari. |
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Nelle sue relazioni la Commissione tiene conto delle diverse forme di tassazione del settore finanziario, all'esame o già in vigore, e dei progressi compiuti nell'introduzione di un'ITF più ampia. Se del caso, la Commissione avanza proposte o intraprende azioni per facilitare la convergenza e promuovere l'introduzione di un'ITF a livello internazionale. |
MOTIVAZIONE
Genesi della proposta della Commissione relativa ad un sistema comune d'imposta sulle transazioni finanziarie
La crisi finanziaria globale iniziata nel 2008 si è estesa in modo rapido e improvviso all'economia reale, determinando una profonda recessione dell'economia globale, con forti ripercussioni sull'occupazione. La necessità di attuare regimi di salvataggio attraverso fondi pubblici per salvare gli istituti finanziari "troppo grandi per fallire" ha deteriorato in modo significativo le finanze pubbliche ed ha portato ad un'ulteriore recessione economica a livello globale ed europeo.
In tale contesto, vanno sottolineati i seguenti punti:
– Il settore finanziario, che rappresenta uno dei principali responsabili della crisi finanziaria e che ha ricevuto importanti aiuti pubblici per superare gli effetti della crisi, non sta contribuendo in modo equo a sostenere i costi della crisi. In un momento in cui i cittadini dell'UE si trovano di fronte ad aumenti notevoli della tassazione diretta e indiretta ed a tagli severi di stipendi e pensioni, il settore finanziario è ancora ampiamente esentato dalla tassazione delle proprie attività e transazioni.
– L'enorme aumento delle transazioni finanziarie nel corso degli ultimi dieci anni e l'abbandono degli investimenti a lungo termine per passare ad una visione a breve termine che privilegia le transazioni fortemente speculative e ad alto rischio, in particolare in attività come il trading algoritmico e ad alta frequenza (HFT), dimostrano chiaramente uno spostamento del ruolo principale del settore finanziario dal finanziamento delle esigenze dell'economia reale ad operazioni che non hanno un impatto produttivo e possono perturbare gravemente i prezzi di mercato ed il funzionamento dell'economia reale.
– Le gravi difficoltà fiscali che attualmente gli Stati membri dell'UE devono affrontare rappresentano ostacoli significativi che impediscono loro di far fronte alle principali sfide future quali il finanziamento della crescita, lo sviluppo sostenibile e sociale, la lotta contro il cambiamento climatico ed il finanziamento degli aiuti allo sviluppo. Né l'aumento delle aliquote e dell'ambito di applicazione degli strumenti fiscali tradizionali né ulteriori tagli alla spesa pubblica possono rappresentare una soluzione sufficiente o sostenibile per affrontare tali sfide. Sono pertanto necessari strumenti fiscali progressivi in grado di spostare l'onere fiscale dal lavoro e dagli investimenti produttivi a settori con importanti esternalità negative per l'economia reale.
In tale prospettiva, il dibattito sull'introduzione di un'imposta sulle transazioni finanziarie (ITF) è più che mai di attualità. Rispetto ad altri strumenti fiscali tradizionali ed a diverse politiche economiche, l'ITF presenta il vantaggio di svolgere una funzione multipla:
– è in grado di generare un nuovo gettito significativo (secondo recenti stime, fino a 57 miliardi di euro se attuata a livello dell'UE);
– può spostare l'onere fiscale verso attività con importanti esternalità negative, come il trading algoritmico e ad alta frequenza (HFT) e transazioni finanziarie estremamente speculative, garantendo in tal modo una distribuzione più equa dell'onere fiscale;
– può fungere da disincentivo per transazioni ad alta leva finanziaria e fortemente speculative, contribuendo così, insieme ad una regolamentazione ed un sistema di controllo adeguati, a stabilizzare i mercati ed a riorientare il settore verso investimenti produttivi a lungo termine.
Secondo un recente studio ("Financial Transaction Taxes" di Stephany Griffith Jones e Avinash Persaud) ed in base alla valutazione di impatto riveduta della Commissione europea, l'effetto dell'ITF sulla crescita dovrebbe raggiungere un livello positivo dello 0,25%, in quanto:
– riducendo i rischi sistemici ed il livello del trading "casuale" e dell'HFT, l'ITF può contribuire in modo significativo a limitare la probabilità di crisi future. Alla luce degli enormi costi della crisi in termini di crescita, l'ITF può assorbire tali costi ed avere un impatto positivo sulla crescita a lungo termine dell'Unione europea;
– diventerebbe una nuova fonte per il risanamento fiscale e gli investimenti chiave sulla crescita e l'occupazione;
– sposterebbe l'onere fiscale su altre attività. In tal modo, l'ITF potrebbe contribuire a ridurre o almeno limitare l'aumento della fiscalità che grava sul lavoro, stimolando il consumo e aggregando la domanda.
Data la natura globalizzata del settore finanziario e dei suoi servizi, affinché l'ITF svolga appieno la sua funzione multipla è necessario applicarla su scala quanto più ampia possibile. Tuttavia, in assenza di un accordo internazionale i principali partner economici mondiali dovranno assumere un ruolo rafforzato. L'Unione europea rappresenta oggi il più grande mercato finanziario e, in quanto tale, ha la responsabilità di fare il primo passo coordinando l'istituzione di un'ITF ben concepita e facilmente applicabile, che infonderebbe maggiore slancio al processo verso la conclusione di un accordo internazionale.
Nella sua risoluzione intitolata "Finanziamento innovativo a livello mondiale ed europeo" (P7_TA-PROV (2011)0080), il Parlamento europeo ha dichiarato che "l'Unione europea dovrebbe promuovere l'introduzione di un'ITF a livello mondiale, ma che, se questo non fosse possibile, dovrebbe applicare come primo passo un'ITF a livello europeo" ed ha invitato la Commissione "ad elaborare rapidamente uno studio di fattibilità, tenendo conto della necessità di una parità di condizioni a livello globale, e ad avanzare proposte legislative concrete."
In risposta a tale richiesta, la Commissione europea ha presentato una valutazione di impatto in cui sostiene la fattibilità dell'introduzione di un'ITF a livello dell'UE, oltre a presentare le sue proposte legislative.
Un'ITF ben concepita e di facile attuazione
Le principali sfide concernenti l'introduzione di un'ITF a livello dell'UE sono le seguenti:
– evitare il trasferimento di transazioni verso giurisdizioni non UE;
– impedire l'evasione fiscale;
– evitare il trasferimento dei costi ai consumatori ed ai cittadini.
Come per ogni strumento fiscale, il modo per minimizzare l'evasione e l'elusione fiscale consiste nel trasformare un'attività indesiderata da investimento ad alto rendimento e basso rischio in investimento a basso rendimento e ad alto rischio. Nel caso dell'ITF, ciò significa istituire un'aliquota fiscale leggera per far sì che l'evasione fiscale diventi un investimento a basso rendimento ed applicare sanzioni severe in caso di non conformità, in modo da rendere l'evasione altamente rischiosa.
Vi sono diversi tipi di strumenti sul tipo dell'ITF in vigore in diversi paesi del mondo; tra questi il caso dell'imposta di registro (imposta che qualsiasi controparte ad una transazione relativa ad un trasferimento di proprietà di un titolo di credito emesso sul territorio nazionale deve versare) costituisce finora l'esperienza più positiva, in quanto è estremamente difficile evitarne il pagamento e produce un gettito significativo nei paesi in cui è in vigore.
Principali aspetti della proposta della Commissione
Il Parlamento accoglie con favore la decisione della Commissione di presentare una proposta legislativa intesa ad introdurre un'imposta sulle transazioni finanziarie, proposta che tiene pienamente conto della principale argomentazione avanzata dal Parlamento europeo nella sua risoluzione sul finanziamento innovativo a livello mondiale ed europeo (P7_TA-PROV (2011)0080).
· Ambito di applicazione della direttiva
La proposta della Commissione riguarda le transazioni concernenti i diversi tipi di titoli (azioni, partecipazioni, obbligazioni e loro derivati) nonché tutti i tipi di scambi sulle piattaforme regolamentate e non regolamentate. L'esclusione dei mercati primari di azioni e obbligazioni (ma non dei loro derivati) consente di lasciare intatte le esigenze del mondo reale in termini di aumento di capitale.
L'ambito di applicazione dell'imposta è limitato agli enti finanziari che agiscono per proprio conto o per conto di un'altra persona. I soli enti finanziari esclusi sono le banche centrali nazionali, la Banca centrale europea e gli enti istituiti dall'Unione europea, al fine di evitare esternalità indesiderate sulle politiche monetarie o possibilità di rifinanziamento del settore finanziario. Occorre tuttavia chiarire che tale eccezione si applica nella misura in cui le transazioni di tali enti corrispondono alla loro funzione pubblica principale.
· Principio di residenza
La proposta della Commissione prevede che, ai fini dell'applicazione dell'imposta, è necessario che la residenza della controparte di una transazione sia stabilita nel territorio di uno Stato membro.
Tale principio riguarda tutte le transazioni eseguite dagli enti finanziari con sede nell'UE, ma non tutti gli strumenti finanziari provenienti dall'UE. In tal modo una transazione da parte di un ente finanziario dell'UE su strumenti finanziari non UE sarà soggetta a imposta, con i relativi effetti positivi che ciò può avere per il mercato dello strumento non UE, mentre le transazioni di enti non UE su strumenti UE non saranno soggette a imposta, creando in tal modo uno svantaggio competitivo per le istituzioni finanziarie dell'Unione europea.
· Principio di emissione
Onde evitare vuoti normativi ed il crearsi di svantaggi competitivi, sarebbe opportuno seguire l'esempio delle imposte di registro ed imporre l'imposta su ogni transazione relativa ad uno strumento finanziario emesso da un ente nel territorio di uno Stato membro o dell'Unione europea. Benché tale metodo sia pienamente applicabile nel caso di azioni e obbligazioni, esso può creare alcuni problemi nel caso di contratti derivati come gli swap, per i quali è difficile stabilire il luogo di emissione.
Per risolvere appieno tale problema, l'opzione migliore consisterebbe nel combinare entrambi i principi e proporre una condizione supplementare nell'ambito dell'articolo 3 concernente il luogo di emissione. In tal modo si stabilirebbe che l'imposta deve essere versata nella misura in cui è soddisfatta una delle condizioni di cui all'articolo 3.
Per poter sfruttare appieno tutti i vantaggi che il principio di emissione comporta, si dovrebbe altresì inserire un legame tra il pagamento dell'imposta e l'applicabilità giuridica del contratto.
· Aliquote d'imposta
Per fare in modo che l'imposta sia facilmente applicabile ed evitare distorsioni nell'ambito del mercato interno, le aliquote previste dovrebbero essere di semplice attuazione e dovrebbero riflettere le diverse caratteristiche degli strumenti finanziari.
La proposta della Commissione di istituire un'aliquota non inferiore allo 0,1% per le azioni e obbligazioni ed allo 0,01% per i contratti derivati si basa infatti su tali principi. Il fatto che entrambe le aliquote siano relativamente basse e nel contempo minime garantisce l'armonizzazione riducendo al minimo le distorsioni e consente una certa flessibilità nel caso in cui uno Stato membro ritenga opportuno superare tali soglie.
La differenziazione tra le categorie di attivi è giustificata in quanto le azioni e le obbligazioni hanno un comportamento di mercato più simile rispetto a quello dei contratti derivati.
Poiché per quanto riguarda i contratti derivati la stima del loro valore è molto più difficile, la decisione di optare per il loro valore nozionale – che può essere molto più elevato rispetto al reale valore di mercato di un contratto derivato – giustifica la scelta di un tasso inferiore.
· Portata geografica
L'adozione della direttiva all'unanimità è il modo migliore per ottenere un'attuazione della proposta che eviti le distorsioni e conseguire un'ulteriore integrazione dei mercati finanziari nell'Unione europea.
Tuttavia, dato che diversi strumenti di tassazione sul tipo dell'ITF sono già in vigore o sono in discussione in numerosi Stati membri, l'Unione europea dovrebbe accelerare il processo volto ad eliminare le distorsioni nelle aree interessate. Pertanto, se la presente direttiva non potrà essere adottata all'unanimità, gli Stati membri avranno la possibilità di trasporre le disposizioni giuridiche della presente direttiva applicando le regole della cooperazione rafforzata.
· Gestione del gettito
La proposta della Commissione non contiene riferimenti diretti alla gestione del gettito. Nella relazione è sottolineato che una proposta legislativa attualmente in discussione relativa al quadro finanziario pluriennale 2014-2020 prevede che una parte del gettito dell'ITF rientri tra le risorse proprie dell'Unione europea. Il gettito dell'ITF potrebbe inoltre essere collegato a politiche specifiche dell'UE ed a beni pubblici, tra cui il finanziamento degli obiettivi dell'aiuto allo sviluppo, la lotta contro il cambiamento climatico, lo sviluppo sostenibile e lo Stato sociale nell'UE o il finanziamento dei bilanci nazionali, in particolare quale strumento per sostenere gli sforzi di risanamento fiscale.
PARERE della commissione per lo sviluppo (30.3.2012)
destinato alla commissione per i problemi economici e monetari
sul progetto di direttiva del Consiglio concernente un sistema comune d'imposta sulle transazioni finanziarie e recante modifica della direttiva 2008/7/CE
(COM(2011)0594 – C7‑0355/2011 – 2011/0261(CNS))
Relatore per parere: Ricardo Cortés Lastra
EMENDAMENTI
La commissione per lo sviluppo invita la commissione per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1 Proposta di direttiva Considerando 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(1) La recente crisi finanziaria ha innescato dibattiti su tutti i livelli circa l'introduzione di una possibile tassa supplementare sul settore finanziario, in particolare un'imposta sulle transazioni finanziarie (ITF). Questo dibattito sorge dalla volontà di assicurarsi che il settore finanziario partecipi ai costi della crisi e che in futuro venga tassato in modo giusto rispetto ad altri settori, disincentivare le attività a eccessivo tasso di rischio da parte degli enti finanziari, integrare le misure regolamentari mirate a evitare crisi future e generare introiti supplementari a fini di bilancio generali o di politiche specifiche. |
(1) La recente crisi finanziaria ha innescato dibattiti su tutti i livelli circa l'introduzione di una possibile tassa supplementare sul settore finanziario, in particolare un'imposta sulle transazioni finanziarie (ITF). Questo dibattito sorge dalla volontà di assicurarsi che il settore finanziario partecipi ai costi della crisi e che in futuro venga tassato in modo giusto rispetto ad altri settori, frenare la speculazione, in particolare sui mercati delle materie prime, limitando in tal modo la volatilità dei prezzi alimentari e i suoi impatti sulla sicurezza alimentare; disincentivare le attività a eccessivo tasso di rischio da parte degli enti finanziari, e di integrare le misure regolamentari mirate a evitare crisi future e generare introiti supplementari a fini di bilancio generali o di politiche specifiche come il finanziamento di beni pubblici e delle politiche di sviluppo dell'Unione, segnatamente finalizzati agli OSM. |
Emendamento 2 Proposta di direttiva Considerando 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(1 bis) Gli introiti dell'ITF, il cui obiettivo è una ridistribuzione più sociale ed equa della ricchezza, dovrebbero fornire ai paesi in via di sviluppo entrate supplementari per finanziare i programmi sociali, e dovrebbero altresì aggiungersi agli impegni nazionali dello 0,7% del RNL per gli aiuti allo sviluppo ed essere assegnati al finanziamento di beni pubblici, quali le politiche di sviluppo dell'Unione, la riduzione della povertà e la lotta contro il cambiamento climatico nei paesi in via di sviluppo. Tali obiettivi dovrebbero rimanere una parte essenziale di questo nuovo introito. |
Emendamento 3 Proposta di direttiva Considerando 12 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(12) Affinché la tassazione gravi sul settore finanziario in quanto tale, anziché sui cittadini, e poiché gli enti finanziari eseguono la maggior parte delle transazioni sui mercati finanziari, l'imposta deve essere applicata a tali enti, che agiscono a nome proprio o a nome di altri soggetti, per conto proprio o per conto di altri soggetti. |
(12) Affinché la tassazione gravi sul settore finanziario in quanto tale, anziché sui cittadini, e poiché gli enti finanziari eseguono la maggior parte delle transazioni sui mercati finanziari, l'imposta deve essere applicata a tali enti, che agiscono a nome proprio o a nome di altri soggetti, per conto proprio o per conto di altri soggetti. Gli Stati membri assicurano in particolare che l'importo corrisposto ogni anno per l'ITF dall'istituzione finanziaria non si ripercuota indirettamente sul cittadino-cliente di detta istituzione. |
Emendamento 4 Proposta di direttiva Considerando 16 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(16) Per consentire l'adozione di regole più dettagliate per stabilire se determinate attività finanziarie rappresentino una quota significativa dell'attività di un'impresa e tale impresa possa quindi essere considerata un ente finanziario ai fini della direttiva, nonché regole dettagliate in materia di protezione contro l'evasione, l'elusione e l'abuso fiscale, il potere di adottare atti in conformità all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea deve essere delegato alla Commissione per precisare le misure necessarie a questo fine. È particolarmente importante che la Commissione effettui le opportune consultazioni durante il suo lavoro preliminare, anche presso gli esperti. Nel preparare e redigere gli atti delegati, la Commissione deve assicurare la trasmissione tempestiva e appropriata dei documenti pertinenti al Consiglio. |
(16) Per consentire l'adozione di regole più dettagliate per stabilire se determinate attività finanziarie rappresentino una quota significativa dell'attività di un'impresa e tale impresa possa quindi essere considerata un ente finanziario ai fini della direttiva, nonché regole dettagliate in materia di protezione contro l'evasione, l'elusione e l'abuso fiscale, il potere di adottare atti in conformità all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea deve essere delegato alla Commissione per precisare le misure necessarie a questo fine. È particolarmente importante che la Commissione effettui le opportune consultazioni durante il suo lavoro preliminare, in particolare presso gli esperti, le ONG e altre parti interessate. Nel preparare e redigere gli atti delegati, la Commissione deve assicurare la trasmissione tempestiva e appropriata dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. |
Emendamento 5 Proposta di direttiva Considerando 18 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(18 bis) Qualora l'UE 27 non pervenga a un accordo, gli Stati membri che intendono introdurre l'IFT procedono richiedendo formalmente la cooperazione rafforzata ai sensi dell'articolo 329 TFUE. Il Parlamento europeo dà la sua approvazione rapidamente, a condizione che gli Stati membri in questione si impegnino a invocare l'articolo 333, paragrafo 2 del TFUE al fine di adottare una decisione che sancisca la loro volontà di agire secondo la procedura legislativa ordinaria. |
Emendamento 6 Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Cooperazione rafforzata |
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Qualora l'UE 27 non pervenga a un accordo, gli Stati membri che intendono introdurre l'IFT procedono richiedendo formalmente la cooperazione rafforzata ai sensi dell'articolo 329 TFUE. Il Parlamento europeo dà la sua approvazione rapidamente, a condizione che gli Stati membri in questione si impegnino a invocare l'articolo 333, paragrafo 2 del TFUE al fine di adottare una decisione che sancisca la loro volontà di agire secondo la procedura legislativa ordinaria. |
Emendamento 7 Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Ogni cinque anni, e per la prima volta entro il 31 dicembre 2016, la Commissione invia al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva e, ove opportuno, una proposta di modifica della stessa. |
Ogni cinque anni, e per la prima volta entro il 31 dicembre 2016, la Commissione invia al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva e, ove opportuno, una proposta di modifica della stessa. |
Emendamento 8 Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
La relazione della Commissione esamina almeno l'impatto dell'ITF sul corretto funzionamento del mercato interno, sui mercati finanziari e sull'economia reale e rende conto dei progressi sul fronte della tassazione del settore finanziario nel contesto internazionale. |
La relazione della Commissione esamina almeno l'impatto dell'ITF sul corretto funzionamento del mercato interno, sui mercati finanziari e sull'economia reale, sulla speculazione sui prodotti di base e alimentari, e sulla lotta contro i paradisi fiscali e rende conto dei progressi sul fronte della tassazione del settore finanziario nel contesto internazionale. |
Emendamento 9 Proposta di direttiva Articolo 17 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 17 bis |
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Uso degli introiti come risorse proprie per il bilancio UE |
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Parte degli introiti derivanti dall'ITF nell'Unione dovrebbe essere utilizzata come risorse proprie per il bilancio dell'UE e una percentuale significativa dovrebbe essere investita nelle politiche di finanziamento della cooperazione allo sviluppo dell'Unione e nella lotta contro il cambiamento climatico nei paesi in via di sviluppo. |
PROCEDURA
Titolo |
Sistema comune d'imposta sulle transazioni finanziarie e recante modifica della direttiva 2008/7/CE |
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Riferimenti |
COM(2011)0594 – C7-0355/2011 – 2011/0261(CNS) |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
ECON 25.10.2011 |
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Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula |
DEVE 25.10.2011 |
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Relatore(i) Nomina |
Ricardo Cortés Lastra 25.1.2012 |
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Relatore(i) sostituito(i) |
Ricardo Cortés Lastra |
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Esame in commissione |
9.2.2012 |
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Approvazione |
27.3.2012 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
23 2 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Michael Cashman, Ricardo Cortés Lastra, Corina Creţu, Leonidas Donskis, Charles Goerens, Catherine Grèze, Filip Kaczmarek, Franziska Keller, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Maurice Ponga, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Alf Svensson, Eleni Theocharous, Patrice Tirolien, Ivo Vajgl, Anna Záborská, Iva Zanicchi, Gabriele Zimmer |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Enrique Guerrero Salom, Edvard Kožušník, Cristian Dan Preda, Patrizia Toia |
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PARERE della commissione per i bilanci (29.3.2012)
destinato alla commissione per i problemi economici e monetari
sulla proposta di direttiva del Consiglio concernente un sistema comune d'imposta sulle transazioni finanziarie e recante modifica della direttiva 2008/7/CE
(COM(2011)0594 – C7‑0355/2011 – 2011/0261(CNS))
Relatore per parere: Anne E. Jensen
BREVE MOTIVAZIONE
Proposta della Commissione:
La Commissione ha proposto l'introduzione di un'imposta sulle transazioni finanziarie (ITF) a livello dell'UE, che potrebbe poi essere utilizzata in tutto o in parte come risorsa propria per il bilancio dell'UE.
Le aliquote minime dell'ITF definite nella proposta sono:
· 0,1% in relazione alle transazioni non relative a contratti derivati, e
· 0,01% in relazione alle transazioni relative a contratti derivati.
Contesto di bilancio e aspetti concernenti il bilancio
Oggi circa l'85% del gettito dell'Unione proviene dai bilanci nazionali e non da risorse proprie, il che contrasta non soltanto con le disposizioni del trattato di Lisbona[1], ma anche con lo spirito e la lettera del trattato di Roma[2]. Nel 1957, anno di istituzione delle Comunità europee, il prelievo delle risorse dal reddito nazionale lordo (RNL) era inteso come transitorio. Tuttavia, pur essendo stati sostituiti negli anni 70 da risorse proprie autentiche, i contributi nazionali sono stati reintrodotti nel 1988 per integrare la diminuzione del gettito dalle risorse proprie. Giova notare, tuttavia, che all'epoca la risorsa del RNL ammontava soltanto al 10% delle entrate complessive dell'UE. Tale evoluzione ha posto progressivamente la logica dell'"equo rendimento" al centro di ogni decisione dell'UE in materia di bilancio, innescando così una lunga serie di riduzioni ed eccezioni non giustificate.
Di conseguenza, è necessario riformare l'attuale sistema delle risorse proprie per porre fine all'approccio dell'"equo rendimento", fornendo all'UE una fonte di gettito stabile e sufficiente e, al tempo stesso, ponendo la base per un allontanamento dall'attuale sistema di riduzioni e deroghe concernenti il bilancio dell'UE sul versante delle entrate.
In un contesto caratterizzato da ristrettezze economiche è opportuno inoltre ricordare che in diverse risoluzioni il Parlamento ha sottolineato l'importanza delle risorse proprie quale strumento per garantire all'UE finanziamenti sufficienti per tener fede ai suoi impegni e realizzare i suoi obiettivi senza dover aumentare necessariamente il bilancio dell'UE[3].
Il relatore desidera rammentare che, nella risoluzione sul futuro delle risorse proprie dell'Unione[4], il Parlamento ha elencato una serie di criteri da usare per la valutazione dell'idoneità delle possibili risorse proprie, e più precisamente: sufficienza, stabilità, visibilità e semplicità, bassi costi di funzionamento, ripartizione efficace delle risorse, equità verticale e orizzontale, nonché equità dei contributi.
L'attuale proposta della Commissione concernente l'imposta sulle transazioni finanziarie soddisfa la maggior parte di tali criteri. Essa potrebbe, in particolare, offrire una fonte di entrate al bilancio dell'UE (stando alla proposta della Commissione, potrebbero essere usati come risorse proprie derivanti dall'ITF circa 54,2 miliardi di euro all'anno entro il 2020). Tale imposta è inoltre visibile per gli investitori e gli operatori del mercato finanziario, è sufficientemente semplice, comporta bassi costi operativi e una facile riscossione, e garantisce l'equità verticale, orizzontale e dei contributi. L'ITF, inoltre, non dovrebbe imporre oneri fiscali aggiuntivi ai cittadini e lascerebbe intatta la sovranità fiscale degli Stati membri.
Si osservi che l'ITF gode del sostegno dei cittadini dell'UE, come confermato dai risultati di un'indagine Eurobarometro condotta nel giugno 2011, la quale ha rivelato che è a favore di tale imposta il 61% della popolazione in Europa, di cui l'81% vorrebbe vederla applicata in tutta l'UE[5].
L'utilizzo dell'ITF come risorsa propria esigerebbe la sua applicazione in tutti i 27 Stati membri.
Il relatore intende sottolineare che non potrà essere concluso alcun accordo sul quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 senza aver raggiunto un accordo politico sulla riforma del sistema delle risorse proprie, considerate l'unità e l'interdipendenza delle entrate e delle spese del bilancio, e vorrebbe ricordare a questo proposito che l'adozione delle misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie richiede l'approvazione del Parlamento europeo.
EMENDAMENTI
La commissione per i bilanci invita la commissione per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1 Proposta di direttiva Considerando 3 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. Per un migliore accordo tra gli obiettivi delle politiche dell'Unione e il bilancio dell'UE, i fondi riscossi mediante l'ITF dovrebbero essere usati interamente o almeno in parte come entrate del bilancio dell'UE. |
Motivazione | |
Un'imposta sulle transazioni finanziarie applicata in tutta l'UE potrebbe servire come strumento per porre fine all'attuale sistema di riduzioni e deroghe. | |
Emendamento 2 Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 5 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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5 bis. gli Stati membri assicurano che la quota dell'ITF da usare come risorsa propria dell'Unione sia trasferita al bilancio dell'UE conformemente al regolamento (UE) n. .../2012 del Consiglio [concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione della risorsa propria basata sull'imposta sulle transazioni finanziarie]. |
Motivazione | |
Un'imposta sulle transazioni finanziarie applicata in tutta l'UE potrebbe servire come strumento per porre fine all'attuale sistema di riduzioni e deroghe. | |
Emendamento 3 Proposta di direttiva Articolo 16 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Ogni cinque anni, e per la prima volta entro il 31 dicembre 2016, la Commissione invia al Consiglio una relazione sull’applicazione della presente direttiva e, ove opportuno, una proposta di modifica della stessa. |
Ogni cinque anni, e per la prima volta entro il 31 dicembre 2016, la Commissione invia al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione della presente direttiva e, ove opportuno, una proposta di modifica della stessa. |
PROCEDURA
Titolo |
Sistema comune d’imposta sulle transazioni finanziarie e modifica della direttiva 2008/7/CE |
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Riferimenti |
COM(2011)0594 – C7-0355/2011 – 2011/0261(CNS) |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
ECON 25.10.2011 |
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Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula |
BUDG 25.10.2011 |
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Relatore(i) Nomina |
Anne E. Jensen 16.2.2012 |
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Approvazione |
29.3.2012 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
29 3 1 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Marta Andreasen, Francesca Balzani, Zuzana Brzobohatá, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Ivars Godmanis, Estelle Grelier, Carl Haglund, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Ivailo Kalfin, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, George Lyon, Barbara Matera, Claudio Morganti, Nadezhda Neynsky, Dominique Riquet, Potito Salatto, Derek Vaughan, Angelika Werthmann |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Frédéric Daerden, Jan Mulder, Georgios Papastamkos, Paul Rübig, Georgios Stavrakakis |
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Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Jens Rohde |
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- [1] Articolo 311, secondo comma, del TFUE: "Il bilancio, fatte salve le altre entrate, è finanziato integralmente tramite risorse proprie".
- [2] Articolo 201 del trattato di Roma: "La Commissione studierà a quali condizioni i contributi finanziari degli Stati membri di cui all'articolo 200 potrebbero essere sostituiti con risorse proprie, e in particolare con entrate provenienti dalla tariffa doganale comune dopo la definitiva instaurazione di quest'ultima. A tal fine, la Commissione presenterà proposte al Consiglio…"
- [3] In particolare le seguenti risoluzioni:
P6_TA(2007)0098, approvata il 29 marzo 2007
P7 TA (2011)0080, approvata l'8 marzo 2011
P7 TA (2010)0056, approvata il 10 marzo 2010
P7 TA (2010)0089, approvata il 25 marzo 2010
P7_TA-PROV(2010)0433, approvata il 25 novembre 2010
P7_TA-PROV(2010)0475, approvata il 15 dicembre 2010
P7_TA-PROV(2011)0266, approvata l'8 giugno 2011.
P7_TA-PROV(2011)0327, approvata il 6 luglio 2011. - [4] P6_TA(2007)0098, approvata il 29 marzo 2007.
- [5] Eurobarometro Parlamento europeo (EB Parlametro 75,2); adottato il 22 giugno 2011: http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2011/juin/22062011/eb752_financial_crisis_analytical_synthesis_en.pdf
PARERE della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (20.3.2012)
destinato alla commissione per i problemi economici e monetari
sulla proposta di direttiva del Consiglio concernente un sistema comune d'imposta sulle transazioni finanziarie e recante modifica della direttiva 2008/7/CE
(COM(2011)0594 – C7-0355/2011 – 2011/0261(CNS))
Relatore: Frank Engel
BREVE MOTIVAZIONE
La proposta della Commissione su un'imposta sulle transazioni finanziarie (ITF) è la risposta alle numerose sollecitazioni proveniente da tutta l'Europa intese a esigere un contributo del settore finanziario alla copertura dei costi della crisi in atto. Il relatore accoglie con favore la proposta, che si colloca nella linea delle richieste del Parlamento europeo di interventi in materia.
L'ITF è per definizione un elemento del mercato unico. Un quadro giuridico europeo per una siffatta ITF si prefigge un duplice obiettivo: da un lato, l'equità, dato che le transazioni finanziarie restano ampiamente esenti da imposizione, al contrario di tutte le altre transazioni economiche e dall'altro l'armonizzazione, dato che occorre introdurre un regime di mercato unico riguardo all'imposizione sulle transazioni finanziarie, a tassi pur non essendo identici nell'UE siano almeno comparabili e stabiliti sulla base di un minimo comune.
L'ITF è strettamente collegata all'obiettivo di liberare l'intero potenziale del mercato unico al fine di rilanciare la crescita in Europa e quindi permetterci di conseguire gli obiettivi fissati nella strategia Europa 2020. Occorrono investimenti nel mercato unico e devono provenire da fonti di finanziamento europee. Di conseguenza l'ITF, il cui gettito è destinato al bilancio generale dell'Unione europea, contribuisce a potenziare i mezzi richiesti per investimenti consistenti dell'Europa nel proprio progresso economico.
Risulta pertanto evidente che l'ITF va applicata nell'intero territorio dell'UE. L'UE ha un mercato unico e un suo bilancio – la zona euro non li possiede. L'ITF, destinata al bilancio dell'UE e quindi uno strumento per un mercato unico dinamico, non può essere altro che un'ITF riscossa nell'intera UE e quindi applicata in tutti i maggiori centri finanziari europei. Eventuali deroghe a detto principio porterebbero a distorsioni inaccettabili nel funzionamento del mercato unico.
L'ITF deve riscuotere gettito sufficiente al fine di svolgere al suo ruolo di strumento politico per il superamento della crisi, anche se nel contempo la sua articolazione non deve portare a delocalizzazioni rilevanti di strumenti e istituzioni al centro dell'industria finanziaria europea o che racchiudano un determinato potenziale di sviluppo per i centri finanziari europei. Né deve dissuadere dall'attivazione di mezzi di investimenti che servono all'UE per assicurare lo sviluppo economico e una rendita equa per i cittadini anziani.
Per tali ragioni il relatore propone che gli investimenti rientranti nella legislazione OICVM e i fondi pensione dovrebbero ottenere un trattamento diverso per quanto riguarda il tasso di imposizione applicato – a tal fine appare appropriato un tasso ridotto pari allo 0,01%.
I prodotti finanziari strutturati sono assolutamente privi di trasparenza per tutte le parti coinvolte nella transazione e i relativi abusi sono una delle concause dei disordini finanziari dopo lo scoppio della bolla immobiliare americana. Gli scambi con siffatti strumenti sono intensi, i volumi sono enormi e il gettito che si può prevedere dall'imposizione è in proporzione ingente. Se l'imposizione porta alla delocalizzazione di taluni elementi del commercio di derivati, ovvero nella categoria di scambi ad alta frequenza, tale delocalizzazione non nuocerà allo sviluppo di un mercato unico europeo dei capitali.
Va applicato un'aliquota di base dell'imposta pari allo 0,1% e per tale motivo il relatore propone di applicare tale tasso alle transazioni finanziarie collegate a intese sui derivati.
La Commissione ha proceduto alla valutazione dell'impatto fina dalla prima presentazione al Parlamento europeo, tuttavia in seguito né alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori né al relatore sono stati informati in merito al contenuto di elementi addizionali o nuovi accertati dalla Commissione. Il relatore deplora che la commissione parlamentare non sia stata in grado di prendere visione del contenuto dell'ultima valutazione. Va pertanto presunto che il rischio di delocalizzazione e il prevedibile impatto dell'ITF sulla crescita economica dell'Unione europea siano stati riesaminati nel senso che tracciano un quadro chiaramente meno negativo di quello esposto nella valutazione di impatto resa pubblica. Stando così le cose, le rilevanza e il significato dell'ITF ai fini del conseguimento degli obiettivi del mercato interno diventano un elemento centrale non solo del presente parere, ma anche della posizione del Parlamento europeo nel suo insieme.
EMENDAMENTI
La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1 Proposta di direttiva Considerando 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(1) La recente crisi finanziaria ha innescato dibattiti su tutti i livelli circa l’introduzione di una possibile tassa supplementare sul settore finanziario, in particolare un’imposta sulle transazioni finanziarie (ITF). Questo dibattito sorge dalla volontà di assicurarsi che il settore finanziario partecipi ai costi della crisi e che in futuro venga tassato in modo giusto rispetto ad altri settori, disincentivare le attività a eccessivo tasso di rischio da parte degli enti finanziari, integrare le misure regolamentari mirate a evitare crisi future e generare introiti supplementari a fini di bilancio generali o di politiche specifiche. |
(1) La recente crisi finanziaria ha innescato dibattiti su tutti i livelli circa l’introduzione di una possibile tassa supplementare sul settore finanziario, in particolare un’imposta sulle transazioni finanziarie (ITF). Questo dibattito sorge dalla volontà di assicurarsi che il settore finanziario partecipi ai costi della crisi e che in futuro venga tassato in modo giusto rispetto ad altri settori, disincentivare le attività a eccessivo tasso di rischio da parte degli enti finanziari, integrare le misure regolamentari mirate a evitare crisi future e generare introiti supplementari a fini di bilancio generali o di politiche specifiche puntando alla crescita economica. |
Emendamento 2 Proposta di direttiva Considerando 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(1 bis) L'introduzione di un'ITF equilibrata ed efficace nell'Unione europea dovrebbe potenziare gli sforzi internazionali intesi a promuovere l'adozione di analoghi strumenti a livello mondiale. L'Unione dovrebbe pertanto porsi all'avanguardia in materia. |
Emendamento 3 Proposta di direttiva Considerando 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(2) Per prevenire eventuali distorsioni causate da provvedimenti presi unilateralmente dagli Stati membri, dato l’elevatissimo grado di mobilità della maggior parte delle transazioni finanziarie pertinenti, e assicurare così il corretto funzionamento del mercato interno, è importante che le caratteristiche principali dell’ITF negli Stati membri siano armonizzate a livello dell’Unione. Bisogna quindi evitare incentivi per l’arbitraggio fiscale nell’Unione e distorsioni allocative tra mercati finanziari dell’Unione, nonché le possibilità di doppia imposizione o di non imposizione. |
(2) Per prevenire eventuali distorsioni causate da provvedimenti presi unilateralmente dagli Stati membri, dato l’elevatissimo grado di mobilità della maggior parte delle transazioni finanziarie pertinenti, e assicurare così il corretto funzionamento del mercato interno e una maggiore solidarietà e giustizia nonché per evitare le distorsioni di concorrenza, è importante che le caratteristiche principali dell’ITF negli Stati membri siano armonizzate a livello dell’Unione. Incentives for tax arbitrage in the Union and allocation distortions between financial markets in the Union, as well as possibilities for double or non taxation should thereby be avoided. |
Emendamento 4 Proposta di direttiva Considerando 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(2 bis) L'ITF dovrebbe avere tra i suoi obiettivi principali quello di disincentivare transazioni a eccessivo fattore di rischio e riportare il settore dei servizi finanziari al servizio dell'economia produttiva. |
Emendamento 5 Proposta di direttiva Considerando 2 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(2 ter) L'ITF deve tener conto dei seguenti principi: |
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– denominazione: l'imposta si applica a tutti gli strumenti denominati in euro o in una divisa di uno Stato membro dell'Unione; |
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– negoziazione: l'imposta si applica alle transazioni finanziarie collegate ad attività ammesse alla negoziazione in un mercato dell'Unione; e |
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- intermediazione: l'imposta si applica a tutte le transazioni finanziarie in cui un soggetto residente nell'Unione agisce come intermediario. |
Emendamento 6 Proposta di direttiva Considerando 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(4) La definizione di strumenti finanziari di cui all’allegato I della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (MiFID) include le quote degli organismi d’investimento collettivo. Ciò significa che le azioni e le quote degli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) secondo la definizione dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e dei fondi d’investimento alternativi (FIA) secondo la definizione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 sono strumenti finanziari. La sottoscrizione e il rimborso di questi strumenti costituiscono pertanto transazioni assoggettabili all’ITF. |
(4) La definizione di strumenti finanziari di cui all’allegato I della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (MiFID) include le quote degli organismi d’investimento collettivo. Ciò significa che le azioni e le quote degli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) secondo la definizione dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e dei fondi d’investimento alternativi (FIA) secondo la definizione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 sono strumenti finanziari. La sottoscrizione e il rimborso di questi strumenti costituiscono pertanto transazioni assoggettabili all’ITF. Le caratteristiche precipue dei OICVM e la loro importanza ai fini della piena mobilitazione del potenziale del mercato interno giustificano pertanto l'applicazione agli stessi di un'aliquota d'imposta specifica ridotta. La stessa va applicata a fondi previdenziali o enti pensionistici aziendali o professionali secondo la definizione dell’articolo 6, lettera a), della direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali1. |
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__________ |
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1 GU L 235 del 23.9.2003, pag.10. |
Emendamento 7 Proposta di direttiva Considerando 11 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(11) Nell’interesse dell’equo trattamento, deve essere applicata una sola aliquota d’imposta per ogni categoria di transazioni, ovvero la negoziazione di strumenti finanziari eccetto i derivati, da una parte, e l’acquisto, la vendita, il trasferimento, la stipula o la modifica di contratti derivati, dall’altra. |
(11) Per ridurre le attività finanziarie eccessivamente rischiose e quindi per prevenire crisi future occorre che i prodotti finanziari ad alto rischio siano soggetti a un'aliquota d'imposta più elevata rispetto ai prodotti a carattere meno speculativo. |
Emendamento 8 Proposta di direttiva Considerando 13 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(13) Data l’elevata mobilità delle transazioni finanziarie e al fine di contribuire ad attenuare il potenziale di elusione fiscale, l’ITF deve essere applicata in base al principio di residenza. |
(13) Data l’elevata mobilità delle transazioni finanziarie e al fine di contribuire ad attenuare il potenziale di elusione fiscale, l’ITF deve essere applicata in base al principio di residenza, integrato dai principi di emissione e di proprietà. |
Emendamento 9 Proposta di direttiva Considerando 14 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(14) Le aliquote d’imposta minime devono essere fissate a un livello abbastanza alto da conseguire l’obiettivo di armonizzazione della presente direttiva e, al contempo, abbastanza contenuto da minimizzare i rischi di delocalizzazione. |
(14) Le aliquote d’imposta minime devono essere fissate a un livello abbastanza alto da conseguire l’obiettivo di armonizzazione della presente direttiva e da permettere al settore finanziario di concorrere in modo adeguato ai costi della crisi economica, dando in tal modo un impulso all'economia reale nell'Unione. Inoltre, fin quando non sarà instaurato un regime uniforme IFT a livello internazionale, le aliquote devono essere abbastanza contenute onde minimizzare i rischi di delocalizzazione. |
Emendamento 10 Proposta di direttiva Considerando 17 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(17 bis) Il 29 giugno 2011 la Commissione ha adottato una proposta di direttiva del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell’Unione europea intesa a sostituire l'attuale sistema di finanziamento del bilancio dell'Unione con un nuovo sistema con ricorso pieno alle nuove possibilità introdotte dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La proposta indica nell'ITF una possibile risorsa propria nuova da destinare al bilancio generale dell'Unione. L'ITF permetterebbe un'entrata addizionale di bilancio da utilizzare per le politiche di rilancio della crescita mirate al conseguimento degli obiettivi fissati nella strategia Europa 2020 e imprimerebbe nuovi impulsi al potenziale del mercato interno. Il 9 novembre 2011 la Commissione ha adottato una proposta modificata, che perfeziona e integra la proposte formulata il 29 giugno, assicurando la coerenza con la presente direttiva e definendo le modalità con cui la Commissione propone che l'ITF sia utilizzata come risorsa del bilancio generale dell'UE. |
Motivazione | |
Il gettito dell'ITF europea va destinato al bilancio generale dell'UE, dato che rappresenta una risorsa propria ovvia e perché il gettito derivante può essere utilizzato per accelerare il completamento del mercato unico e conseguire gli obiettivi della strategia di crescita Europa 2020 tramite l'attuazione di una politica di investimenti mirati. La Commissione intende far presentare una proposta intesa a spianare la via a una simile disciplina. La direttiva deve pertanto comprendere un riferimento esplicito alla destinazione dell'ITF nel bilancio generale dell'UE e un legame con la proposta sulle risorse proprie. | |
Emendamento 11 Proposta di direttiva Considerando 17 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(17 bis) Destinazione del gettito impositivo al bilancio generale dell'Unione europea Il gettito impositivo dell'ITF è devoluto al bilancio generale dell'Unione europea e destinato al conseguimento dei suoi obiettivi strategici. La discussione sulla sua destinazione all'interno del bilancio generale va realizzata in un altro contesto, segnatamente quello della proposta riguardante il quadro finanziario pluriennale 2014-2020. |
Emendamento 12 Proposta di direttiva Considerando 18 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(18 bis) Risulta opportuno che la presente direttiva entri in vigore con la massima rapidità, in coordinamento con altri sforzi volti a regolamentare i mercati finanziari, perfezionare il funzionamento del mercato interno e assicurare certezza giuridica. La presente direttiva dovrebbe essere recepita entro al fine del 2012. |
Motivazione | |
Dato che l'ITF va concepita come un elemento dell'impegno politico volto a regolamentare i mercati finanziari, superare la crisi e imprimere impulsi al mercato unico onde accelerare la crescita dell'economia reale, risulta opportuno procedere quanto prima alla sua applicazione. Tale passo è necessario anche per conseguire certezza giuridica, specialmente perché singoli Stati membri stanno prospettando l'introduzione su basi unilaterali di strumenti analoghi. La direttiva dovrebbe pertanto essere recepita entro la fine del 2012 ed entrare in vigore al 1° gennaio 2013. | |
Emendamento 13 Proposta di direttiva Considerando 18 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(18 ter) Risulta opportuno che la Commissione possa riesaminare la presente direttiva e proporne la sostituzione con un regolamento, in particolare se un regolamento può probabilmente conseguire i suoi obiettivi collegati al mercato interno e all'armonizzazione. |
Emendamento 14 Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. La presente direttiva si applica a tutte le transazioni finanziarie a condizione che almeno una delle parti coinvolte nella transazione sia stabilita in uno Stato membro e che un ente finanziario stabilito sul territorio di uno Stato membro sia parte coinvolta nella transazione, agendo per conto proprio o per conto di altri soggetti oppure agendo a nome di una delle parti della transazione. |
2. La presente direttiva si applica a tutte le transazioni finanziarie, comprese operazioni in valuta a pronti e assicurazioni sulla vita, che soddisfano una delle seguenti condizioni: |
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a) almeno una delle parti coinvolte nella transazione sia stabilita in uno Stato membro e un ente finanziario stabilito sul territorio di uno Stato membro sia parte coinvolta nella transazione, agendo per conto proprio o per conto di altri soggetti oppure agendo a nome di una delle parti della transazione; |
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b) lo strumento oggetto della transazione è emesso da entità stabilite nell'Unione. |
Motivazione | |
L'emendamento intende introdurre il principio del luogo di emissione di titoli, onde ridurre il rischio di "fuga" di attività economiche ed evitare di sfavorire gli istituti finanziari europei rispetto a quelli extra-europei in relazione allo scambio di strumenti emessi nell'Unione. | |
Emendamento 15 Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 4 – lettera d | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
d) le transazioni con le banche centrali degli Stati membri. |
d) le transazioni con le banche centrali degli Stati membri, con organismi pubblici, o con amministrazioni regionali o locali. |
Emendamento 16 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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e bis) è parte di una transazione finanziaria in relazione ad uno strumento finanziario emesso entro il territorio di uno Stato membro o dell'Unione. |
Emendamento 17 Proposta di direttiva Articolo 3 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 3 bis |
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Principio di emissione |
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1. Ai fini della presente direttiva si ritiene che uno strumento finanziario sia emesso entro il territorio di uno Stato membro o dell'Unione quando è emesso da una persona giuridica registrata in uno Stato membro. |
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2. Nel caso di un contratto con derivati, la condizione di emissione entro il territorio di uno Stato membro o dell'Unione è soddisfatta quando lo strumento di riferimento o lo strumento sottostante è emesso da una persona giuridica registrata in uno Stato membro. |
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3. Nel caso di uno strumento strutturato, la condizione di emissione entro il territorio di uno Stato membro o dell'Unione è soddisfatta quando lo strumento strutturato è basato o è sostenuto da una significativa percentuale di attivi o strumenti finanziari e contratti derivati relativi a strumenti finanziari emessi da una persona giuridica registrata in uno Stato membro. |
Emendamento 18 Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Tali aliquote non possono essere inferiori a: |
Tali aliquote non possono essere inferiori a: |
a) 0,1% in relazione alle transazioni finanziarie di cui all’articolo 5; |
a) 0,1% in relazione alle transazioni finanziarie di cui all’articolo 5; |
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i. in relazione alle transazioni finanziarie riguardanti le azioni e le quote degli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)1 secondo la definizione dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) l'aliquota è fissata a un livello non inferiore allo 0,05%; |
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ii. in relazione alle transazioni finanziarie riguardanti un fondo pensione o un ente pensionistico aziendale o professionale secondo la definizione dell’articolo 6, lettera a), della direttiva 2003/41/CE l'aliquota è fissata a un livello non inferiore allo 0,05%; |
b) 0,01% in relazione alle transazioni finanziarie di cui all’articolo 6. |
b) 0,05% in relazione alle transazioni finanziarie di cui all’articolo 6. |
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____________ |
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1 GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32. |
Emendamento 19 Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Ogni partecipante a una transazione, compresi i soggetti diversi dagli enti finanziari, è responsabile in solido del versamento dell’imposta dovuta da un ente finanziario con riferimento a tale transazione, qualora l’ente finanziario non abbia versato l’imposta dovuta entro i tempi stabiliti dall’articolo 10, paragrafo 4. |
3. Ogni partecipante a una transazione, tranne i soggetti diversi dagli enti finanziari, è responsabile in solido del versamento dell’imposta dovuta da un ente finanziario con riferimento a tale transazione, qualora l’ente finanziario non abbia versato l’imposta dovuta entro i tempi stabiliti dall’articolo 10, paragrafo 4. |
Motivazione | |
La proposta tende a esonerare gli individui e gli istituti non finanziari dal pagamento dell'imposta e dai suoi effetti. Essi non dovranno pertanto versare l'imposta in situazioni irregolari imputabili alla controparte. | |
Emendamento 20 Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 4 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 bis. Una transazione finanziaria in relazione alla quale non sia stata prelevata l'ITF si considera giuridicamente inefficace e non comporta il trasferimento di titolarità dell'attivo sottostante. |
Emendamento 21 Proposta di direttiva Articolo 11 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 11 bis |
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Destinazione del gettito impositivo al bilancio generale dell'Unione europea |
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Il gettito impositivo dell'ITF è devoluto al bilancio generale dell'Unione europea. |
Motivazione | |
Il gettito dell'ITF europea va destinato al bilancio generale dell'UE, dato che rappresenta una risorsa propria ovvia e perché il gettito derivante può essere utilizzato per accelerare il completamento del mercato unico e conseguire gli obiettivi della strategia di crescita Europa 2020 tramite l'attuazione di una politica di investimenti mirati. La Commissione intende far presentare una proposta intesa a spianare la via a una simile disciplina. La direttiva deve pertanto comprendere un riferimento esplicito alla destinazione dell'ITF nel bilancio generale dell'UE e un legame con la proposta sulle risorse proprie. | |
Emendamento 22 Proposta di direttiva Articolo 16 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Ogni cinque anni, e per la prima volta entro il 31 dicembre 2016, la Commissione invia al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva e, ove opportuno, una proposta di modifica della stessa. |
Ogni cinque anni, e per la prima volta entro il 31 dicembre 2016, la Commissione invia al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione della presente direttiva e, ove opportuno, una proposta di modifica della stessa. |
Emendamento 23 Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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La prima relazione della Commissione a norma del primo comma deve esaminare anche l'opportunità di sostituire la presente direttiva con un regolamento relativo a un sistema unico di ITF, inclusa l'introduzione di un unico insieme di aliquote uniche per le singole categorie di transazione finanziaria nell'Unione. |
Motivazione | |
Dato che l'introduzione dell'ITF si prefigge chiari obiettivi di armonizzazione nel contesto del mercato unico, ne consegue logicamente la questione se un regolamento non sia più adatto di una direttiva in quanto strumento giuridico per introdurla. Un regolamento potrebbe fissare un'aliquota unica per ogni categoria di transizioni finanziarie nell'Unione e fissa le norme tecniche per le devoluzione del gettito dell'ITF al bilancio generale dell'UE. | |
Emendamento 24 Proposta di direttiva Articolo 17 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2013, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva. |
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 31 dicembre 2012 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali misure. |
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1 gennaio 2014. |
Essi applicano tali misure a decorrere dal 1° gennaio 2013. |
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. |
Quando gli Stati membri adottano tali misure, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. |
Motivazione | |
Dato che l'ITF va concepita come un elemento dell'impegno politico volto a regolamentare i mercati finanziari, superare la crisi e imprimere impulsi al mercato unico onde accelerare la crescita dell'economia reale, risulta opportuno procedere quanto prima alla sua applicazione. Tale passo è necessario anche per conseguire certezza giuridica, specialmente perché singoli Stati membri stanno prospettando l'introduzione su basi unilaterali di strumenti analoghi. La direttiva dovrebbe pertanto essere recepita entro la fine del 2012 ed entrare in vigore al 1° gennaio 2013. L'emendamento riprende la proposta della Commissione in merito alla dichiarazione politica comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sui documenti esplicativi approvata nel novembre 2011. |
PROCEDURA
Titolo |
Sistema comune d'imposta sulle transazioni finanziarie e modifica della direttiva 2008/7/CE |
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Riferimento |
COM(2011)0594 – C7-0355/2011 – 2011/0261(CNS) |
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Commissione(i) competente(i) per il merito Annuncio in Aula |
ECON 25.10.2011 |
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Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula |
IMCO 25.10.2011 |
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Relatore per parere Nomina |
Frank Engel 17.10.2011 |
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Esame in commissione |
24.1.2012 |
29.2.2012 |
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Approvazione |
20.3.2012 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
28 8 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Cristian Silviu Buşoi, Jorgo Chatzimarkakis, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia de Campos, Christian Engström, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Iliana Ivanova, Philippe Juvin, Edvard Kožušník, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Mitro Repo, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Gino Trematerra, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler |
||||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Raffaele Baldassarre, Simon Busuttil, Nessa Childers, Marielle Gallo, Morten Løkkegaard, Konstantinos Poupakis, Olle Schmidt, Ivo Strejček, Marc Tarabella, Sabine Verheyen |
||||
PROCEDURA
Titolo |
Sistema comune d’imposta sulle transazioni finanziarie e recante modifica della direttiva 2008/7/CE |
||||
Riferimenti |
COM(2011)0594 – C7-0355/2011 – 2011/0261(CNS) |
||||
Consultazione del PE |
19.10.2011 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
ECON 25.10.2011 |
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Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula |
DEVE 25.10.2011 |
BUDG 25.10.2011 |
IMCO 25.10.2011 |
JURI 25.10.2011 |
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Pareri non espressi Decisione |
JURI 21.11.2011 |
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Relatore(i) Nomina |
Anni Podimata 25.10.2011 |
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Esame in commissione |
9.1.2012 |
29.2.2012 |
26.3.2012 |
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Approvazione |
25.4.2012 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
32 10 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Burkhard Balz, Elena Băsescu, Pascal Canfin, George Sabin Cutaş, Rachida Dati, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Othmar Karas, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Arlene McCarthy, Ivari Padar, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Pablo Zalba Bidegain |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Pervenche Berès, Robert Goebbels, Thomas Händel, Sophia in ‘t Veld, Krišjānis Kariņš, Gay Mitchell, Sirpa Pietikäinen, Emilie Turunen |
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Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Christofer Fjellner, Jaroslav Paška |
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Deposito |
3.5.2012 |
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