RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le disposizioni generali relative all'assistenza macrofinanziariaai paesi terzi

3.5.2012 - (COM(2011)0396 – C7‑0187/2011 – 2011/0176(COD)) - ***I

Commissione per il commercio internazionale
Relatore: Metin Kazak


Procedura : 2011/0176(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A7-0157/2012

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le disposizioni generali relative all'assistenza macrofinanziaria ai paesi terzi

(COM(2011)0396 – C7‑0187/2011 – 2011/0176(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0396),

–   visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 209 e 212 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0187/2011),

–   visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e il parere della commissione per gli affari esteri (A7-0157/2012),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le disposizioni generali relative all'assistenza macrofinanziaria ai paesi terzi

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le disposizioni generali relative all'assistenza macrofinanziaria ai paesi e ai territori terzi

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis) L'assistenza macrofinanziaria deve essere utilizzata per fornire un'assistenza finanziaria eccezionale ai paesi terzi che affrontano difficoltà temporanee nella bilancia dei pagamenti. A differenza di altri strumenti dell'Unione che forniscono un sostegno diretto alle sue politiche esterne (ad esempio, lo strumento di assistenza preadesione*, lo strumento europeo di vicinato**, lo strumento di cooperazione allo sviluppo***, ecc), l'assistenza macrofinanziaria non deve essere utilizzata per fornire un sostegno finanziario regolare né ha come scopo primario il sostegno dello sviluppo economico e sociale dei paesi beneficiari. L'assistenza macrofinanziaria non deve nemmeno essere utilizzata come sovvenzioni condizionali per la remissione del debito.

 

__________

 

* Regolamento n. … del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., sullo strumento di assistenza preadesione (IPA II) (GU …).

 

** Regolamento n. … del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., che istituisce uno strumento europeo di vicinato (GU …).

 

*** Regolamento n. … del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., che istituisce uno strumento di cooperazione allo sviluppo (GU …).

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) Ad oggi, l'assistenza macrofinanziaria ai paesi terzi si fonda su specifiche decisioni ad hoc del Parlamento europeo e del Consiglio. Ciò costituisce un limite all'efficienza e all'efficacia dell'assistenza in ragione degli inutili ritardi che intervengono tra la richiesta di assistenza macrofinanziaria e l'effettiva attuazione.

(2) Il regolamento quadro è volto a chiarire le regole e a migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'assistenza dell'Unione, fra l'altro rafforzando l'applicazione dei presupposti, aumentando la trasparenza e formalizzando la valutazione politica da parte della Commissione, nonché migliorando l'efficacia e il controllo democratici.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Occorre rendere più efficiente l'assistenza macrofinanziaria mediante un quadro che ne disciplini la concessione ai paesi terzi con cui l'Unione intrattiene importanti relazioni politiche, economiche e commerciali. In particolare, è opportuno che sia possibile concedere l'assistenza macrofinanziaria ai paesi terzi al fine di incentivarli ad adottare misure di politica economica che consentano di affrontare adeguatamente un'eventuale crisi della bilancia dei pagamenti.

(3) Un quadro per la concessione dell'assistenza macrofinanziaria ai paesi terzi dovrebbe incentivarli ad adottare misure di politica economica che consentano di affrontare adeguatamente un'eventuale crisi della bilancia dei pagamenti.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) L'adozione di un regolamento di portata generale per l'assistenza macrofinanziaria, basato sugli articoli 209 e 212 del trattato, lascia impregiudicate le disposizioni dell'articolo 213 del trattato, che disciplinano l'assistenza finanziaria urgente ai paesi terzi, e le relative prerogative del Consiglio.

soppresso

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) Nelle sue conclusioni dell'8 ottobre 2002, il Consiglio ha stabilito i criteri (i cosiddetti criteri di Genval) che disciplinano le operazioni di assistenza macrofinanziaria dell'UE. È opportuno che tali criteri siano formalizzati, aggiornati e precisati in un atto giuridico adottato dal Parlamento e dal Consiglio.

(7) Nelle sue conclusioni dell'8 ottobre 2002, il Consiglio ha stabilito i criteri (i cosiddetti criteri di Genval) che disciplinano le operazioni di assistenza macrofinanziaria dell'UE. È opportuno che tali criteri siano aggiornati e precisati in un atto giuridico adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio, fra l'altro in relazione ai criteri usati per stabilire la forma di assistenza appropriata (prestiti, sovvenzioni o combinazione di entrambi gli elementi).

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) È opportuno che in primo luogo si sviluppino procedure e strumenti adeguati per consentire all'Unione di fornire assistenza macrofinanziaria in tempi brevi, in particolare quando le circostanze richiedono un'azione immediata. In tal modo si conferirebbe inoltre maggiore chiarezza e trasparenza ai criteri che disciplinano l'attuazione dell'assistenza macrofinanziaria.

(8) È opportuno che in primo luogo si sviluppino procedure e strumenti adeguati per consentire all'Unione di fornire assistenza macrofinanziaria in tempi brevi, in particolare quando le circostanze richiedono un'azione immediata, e per conferire maggiore chiarezza e trasparenza ai criteri che disciplinano l'attuazione dell'assistenza macrofinanziaria.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) È necessario che la Commissione assicuri che l'assistenza macrofinanziaria sia conforme ai principi fondamentali, agli obiettivi fissati e alle misure adottate nei vari settori dell'azione esterna e alle altre pertinenti politiche dell'Unione.

(9) È necessario che la Commissione assicuri, nella sua scelta dei paesi beneficiari e nel contenuto dei memorandum d'intesa, che l'assistenza macrofinanziaria sia conforme ai principi fondamentali, agli obiettivi fissati e alle misure adottate nei vari settori dell'azione esterna e alle altre pertinenti politiche dell'Unione.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 bis) L'assistenza macrofinanziaria è anche uno strumento della politica estera dell'Unione e dovrebbe servire a rafforzare la visibilità e l'influenza di quest'ultima al di là dei suoi confini. Occorre garantire uno stretto coinvolgimento del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) a fini di coordinamento e coerenza della politica estera dell'Unione per l'intera operazione di assistenza macrofinanziaria.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) È opportuno che l'assistenza macrofinanziaria sostenga l'impegno dei paesi beneficiari a condividere determinati valori con l'Unione, tra cui la democrazia, lo Stato di diritto, il buon governo, il rispetto dei diritti umani, lo sviluppo sostenibile e la riduzione della povertà, i principi di un commercio aperto, disciplinato da regole ed equo.

(10) È opportuno che l'assistenza macrofinanziaria comprenda misure intese a migliorare l'impegno dei paesi beneficiari a condividere determinati valori con l'Unione, tra cui la democrazia, lo Stato di diritto, il buon governo, il rispetto dei diritti umani, la lotta contro il lavoro forzato minorile, il sostegno allo sviluppo sostenibile e la riduzione della povertà, i principi di un commercio aperto, disciplinato da regole ed equo. È necessario che il rispetto di tali obiettivi sia regolarmente monitorato dalla Commissione.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) Occorre che l'assistenza macrofinanziaria sia complementare alle risorse concesse dal Fondo monetario internazionale e da altre istituzioni finanziarie multilaterali e che gli oneri siano equamente ripartiti con gli altri donatori. Occorre infine che l'assistenza macrofinanziaria garantisca il valore aggiunto dell'intervento dell'Unione.

(11 bis) In generale occorre che l'assistenza macrofinanziaria sia complementare alle risorse concesse dal Fondo monetario internazionale e da altre istituzioni finanziarie europee o multilaterali e che gli oneri siano equamente ripartiti con tali istituzioni e gli altri donatori. Occorre infine che l'assistenza macrofinanziaria sia fornita allorché garantisce il valore aggiunto dell'intervento dell'Unione.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 bis) Al fine di garantire che l'assistenza macrofinanziaria possa soddisfare le domande risultanti dalle crisi economiche urgenti, l'Unione deve garantire che siano assegnate al suo bilancio risorse finanziarie sufficienti. È altresì necessario garantire che l'assistenza macrofinanziaria sia messa a disposizione di tutti i paesi ammissibili indipendentemente dalle loro dimensioni economiche e applicata in modo appropriato congiuntamente agli altri strumenti finanziari esterni dell'Unione.

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 bis) Al fine di trovare un equilibrio tra, da un lato, la necessità di efficienza ed efficacia dell'assistenza dell'Unione e, dall'altro, una coerenza, una trasparenza e un controllo democratico maggiori, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea nel rispetto dei paesi e territori ammissibili e concedendo assistenza a paesi e territori particolari. È importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15) Allo scopo di assicurare condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento per quanto concerne l'approvazione e la gestione delle operazioni di assistenza macrofinanziaria nei paesi beneficiari, è opportuno conferire competenze di esecuzione alla Commissione. Occorre che tali poteri siano esercitati conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

(15) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16) È opportuno che l'adozione delle decisioni di esecuzione che definiscono l'importo, la forma, la durata e le condizioni generali delle singole operazioni di assistenza macrofinanziaria sia soggetta a procedura d'esame, in virtù del fatto che tali decisioni presentano considerevoli implicazioni di bilancio.

soppresso

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17) È opportuno che si ricorra alla procedura di consultazione per l'adozione del memorandum d'intesa che stabilisce le misure politiche associate all'assistenza macrofinanziaria, considerato che tale memorandum non è né un atto di esecuzione di portata generale, né un atto che presenti implicazioni per il bilancio o per i paesi terzi che vadano oltre quelle della decisione stessa di concedere l'assistenza,

soppresso

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il presente regolamento stabilisce le disposizioni generali relative alla concessione di assistenza macrofinanziaria ai paesi terzi e ai territori ammissibili di cui all'articolo 2.

1. Il presente regolamento stabilisce le disposizioni generali relative alla concessione di assistenza macrofinanziaria dell'Unione ai paesi e ai territori terzi ammissibili di cui all'articolo 2 (i "paesi beneficiari").

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. L'assistenza macrofinanziaria è uno strumento finanziario eccezionale di sostegno non vincolato e non specifico alla bilancia dei pagamenti dei paesi terzi partner. L'assistenza macrofinanziaria mira al ripristino della sostenibilità della situazione finanziaria esterna dei paesi che hanno difficoltà di finanziamento esterno. Essa sostiene l'attuazione di misure di aggiustamento e di riforma strutturale vigorose ideate per ovviare alle difficoltà nella bilancia dei pagamenti.

2. L'assistenza macrofinanziaria è uno strumento finanziario eccezionale di sostegno non vincolato e non specifico alla bilancia dei pagamenti dei paesi beneficiari. L'assistenza macrofinanziaria mira al ripristino della sostenibilità della situazione finanziaria esterna dei paesi beneficiari che hanno difficoltà di finanziamento esterno. Essa sostiene l'attuazione, da parte di detti paesi beneficiari, di accordi e programmi bilaterali pertinenti con l'Unione, e mira a misure di aggiustamento e di riforma strutturale vigorose ideate per ovviare alle difficoltà nella bilancia dei pagamenti.

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. L'assistenza macrofinanziaria può essere concessa in caso di significativo fabbisogno di finanziamento esterno residuo, accertato insieme alle istituzioni finanziarie multilaterali, superiore alle risorse concesse dal Fondo monetario internazionale (nel prosieguo "FMI") e da altre istituzioni multilaterali, nonostante la messa in atto di rigorosi programmi di riforma e stabilizzazione economica.

3. L'assistenza macrofinanziaria può essere concessa in caso di significativo fabbisogno di finanziamento esterno residuo nel paese beneficiario interessato, accertato insieme alle istituzioni finanziarie europee o multilaterali, superiore alle risorse concesse dal Fondo monetario internazionale (nel prosieguo "FMI") e da altre istituzioni finanziarie europee o multilaterali, nonostante la messa in atto di rigorosi programmi di riforma e stabilizzazione economica da parte del paese beneficiario rispettivo.

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Articolo 2 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Paesi ammissibili

Paesi e territori ammissibili

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Articolo 2 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

Sono ammissibili all'assistenza macrofinanziaria i seguenti paesi e territori terzi:

1. Sono ammissibili all'assistenza macrofinanziaria i seguenti paesi e territori terzi, a condizione che soddisfino i criteri di condizionalità di cui all'articolo 6 (i "paesi beneficiari"):

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) altri paesi terzi in circostanze eccezionali e debitamente giustificate. Questi ultimi devono essere politicamente, economicamente e geograficamente vicini all'UE.

c) altri paesi terzi che svolgono un ruolo determinante nella stabilità regionale e che rivestono un'importanza strategica per l'Unione, in circostanze eccezionali e debitamente giustificate. Questi ultimi devono essere politicamente, economicamente e geograficamente vicini all'Unione.

Emendamento  23

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 bis per modificare i punti 1 e 2 dell'allegato I allo scopo di aggiornarlo in base a decisioni politiche appropriate riguardanti lo status dei paesi in quanto paesi candidati effettivi o potenziali o riguardanti l'ambito della politica europea di vicinato.

Emendamento  24

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 bis per inserire nel presente regolamento, se necessario, i paesi ammissibili che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo.

Emendamento  25

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli importi dell'assistenza macrofinanziaria fornita sotto forma di sovvenzione ai sensi del presente regolamento sono in linea con gli stanziamenti di bilancio definiti nel quadro finanziario pluriennale.

1. Gli importi dell'assistenza macrofinanziaria fornita ai sensi del presente regolamento sotto forma di sovvenzione sono in linea con gli stanziamenti di bilancio definiti nel quadro finanziario pluriennale.

Emendamento  26

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Per gli importi dell'assistenza macrofinanziaria fornita sotto forma di prestito ai sensi del presente regolamento è prevista una dotazione ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009 che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne.

2. Per gli importi dell'assistenza macrofinanziaria fornita ai sensi del presente regolamento sotto forma di prestito è prevista una dotazione ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009 che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne.

Emendamento  27

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti del quadro finanziario. Gli importi di riferimento per il periodo 2011-2013 sono specificati nell'allegato II.

3. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti del quadro finanziario pluriennale.

Emendamento  28

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. L'importo dell'assistenza è basato sul fabbisogno di finanziamento esterno residuo del paese beneficiario. Tale fabbisogno è determinato dalla Commissione in collaborazione con le istituzioni finanziarie internazionali, in base a una valutazione quantitativa completa e ben documentata. In particolare, la Commissione fa riferimento alle ultime previsioni dell'FMI relative alla bilancia dei pagamenti del paese in oggetto, tenendo altresì in considerazione i previsti contribuiti finanziari da parte di donatori multilaterali.

1. L'importo dell'assistenza proposto è basato sul fabbisogno di finanziamento esterno residuo del paese beneficiario. Tale fabbisogno è determinato dalla Commissione in collaborazione con l'FMI e altre istituzioni finanziarie europee o multilaterali, in base a una valutazione quantitativa completa e ben documentata. In particolare, la Commissione fa riferimento alle ultime previsioni dell'FMI e di altre istituzioni finanziarie europee o multilaterali relative alla bilancia dei pagamenti del paese beneficiario in oggetto, prendendo altresì in considerazione i previsti contributi finanziari da parte di donatori multilaterali come anche la preesistente messa in atto, nel paese beneficiario interessato, di altri strumenti finanziari esterni dell'Unione.

Emendamento  29

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La determinazione degli importi dell'assistenza macrofinanziaria tiene anche conto della necessità di garantire un'equa ripartizione degli oneri con gli altri donatori.

2. La determinazione dell'importo dell'assistenza macrofinanziaria tiene anche conto della necessità di garantire un'equa ripartizione degli oneri tra l'Unione e gli altri donatori. Il contributo dell'Unione deve essere sufficiente a garantire il valore aggiunto dell'intervento di quest'ultima e, di norma, non deve essere inferiore al 20%.

Emendamento  30

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Nel caso in cui il fabbisogno di finanziamento del paese beneficiario dovesse diminuire sostanzialmente nel corso del periodo di erogazione dell'assistenza macrofinanziaria, la Commissione, in conformità con le disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, può decidere di ridurre l'importo dei fondi messi a disposizione nel quadro dell'assistenza, oppure di sospendere o cancellare l'assistenza.

3. Nel caso in cui il fabbisogno di finanziamento del paese beneficiario dovesse diminuire sostanzialmente nel corso del periodo di erogazione dell'assistenza macrofinanziaria, la Commissione rivaluta la situazione economica e finanziaria del paese beneficiario e, sulla base di tale valutazione, le è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 bis per modificare l'allegato II bis al fine di ridurre l'importo dei fondi messi a disposizione nel quadro dell'assistenza, oppure di sospendere o cancellare l'assistenza.

Emendamento  31

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La concessione dell'assistenza macrofinanziaria è subordinata alla messa in atto da parte del paese beneficiario di meccanismi democratici effettivi, basati in particolare su sistemi parlamentari multipartitici, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani.

1. La concessione dell'assistenza macrofinanziaria è subordinata alla messa in atto da parte del paese beneficiario di meccanismi democratici effettivi, basati in particolare su sistemi parlamentari multipartitici, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani. Tale valutazione è affidata al SEAE in cooperazione con la Commissione e tiene conto delle risoluzioni e delle relazioni approvate dal Parlamento europeo sui paesi beneficiari. La valutazione può identificare raccomandazioni di politica per quanto riguarda il rafforzamento delle istituzioni democratiche, i diritti umani, la trasparenza e la lotta alla corruzione. La relazione è allegata a ogni singolo atto delegato di cui all'articolo 7, paragrafo 3. Al fine di tutelare i valori e gli interessi democratici dell'Unione e rafforzare il rispetto dei diritti fondamentali da parte dei paesi beneficiari, il memorandum d'intesa contiene raccomandazioni specifiche per paese che sono in linea con le politiche esterne dell'Unione intese a rafforzare lo Stato di diritto, i diritti umani e del lavoro, la trasparenza e la lotta alla corruzione.

Emendamento  32

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. L'assistenza macrofinanziaria è concessa solamente in presenza di un programma dell'FMI che implica l'uso di fondi dell'FMI.

2. L'assistenza macrofinanziaria è concessa solamente in presenza di un programma dell'FMI che implica l'uso di fondi dell'FMI o di fondi di un'altra istituzione finanziaria europea o multilaterale.

Emendamento  33

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. L'erogazione dell'assistenza è subordinata all'attuazione soddisfacente di un programma dell'FMI. I versamenti sono inoltre subordinati all'attuazione, entro un determinato lasso di tempo, di una serie di misure di natura politica ed economica chiaramente definite e incentrate sulle riforme strutturali, concordate tra la Commissione e il paese beneficiario e stabilite in un memorandum d'intesa.

3. L'erogazione dell'assistenza è subordinata all'attuazione soddisfacente di un programma dell'FMI o di un programma di un'altra istituzione finanziaria europea o multilaterale, e al rispetto dei principi politici di Genval fondati su valori. I versamenti sono inoltre subordinati all'attuazione, entro un determinato lasso di tempo, di una serie di misure di natura politica ed economica chiaramente definite e incentrate sulle riforme strutturali, concordate tra la Commissione e il paese beneficiario e stabilite in un memorandum d'intesa.

Emendamento  34

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Se sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 1, 2, 4 e 6, la Commissione concede l'assistenza macrofinanziaria conformemente all'articolo 14, paragrafo 2.

2. Al momento del ricevimento della richiesta, la Commissione valuta se sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 1, 2, 4 e 6 ai fini della concessione dell'assistenza macrofinanziaria. Se dette condizioni sono soddisfatte, nella sua decisione la Commissione stabilisce l'importo e la forma dell'assistenza in base ai requisiti di cui agli articoli 5 e 3 rispettivamente.

Emendamento  35

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 3 e paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3. La decisione di concessione di un prestito specifica l'importo, la scadenza media massima e il numero massimo di rate dell'assistenza macrofinanziaria. La decisione di concessione di una sovvenzione indica l'importo e il numero massimo di rate. In entrambi i casi è definito il periodo di disponibilità dell'assistenza macrofinanziaria. Tale periodo di norma non supera i tre anni.

3. Ai fini del paragrafo 2, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 bis per istituire e modificare l'allegato II bis al fine di fornire l'assistenza macrofinanziaria a un paese o territorio particolare. Nell'atto delegato la Commissione stabilisce, fra l'altro, quanto segue:

 

a) in tutti i casi, il beneficiario, l'importo massimo totale, la forma e il periodo di disponibilità dell'assistenza macrofinanziaria;

 

b) nel caso della decisione di concessione di un prestito l'importo, la scadenza media massima e il numero massimo di rate dell'assistenza macrofinanziaria;

 

c) nel caso della decisione di concessione di una sovvenzione l'importo e il numero massimo di rate. La decisione di concessione di una sovvenzione è accompagnata da una giustificazione della sovvenzione (o dell'elemento di sovvenzione) di assistenza.

 

3 bis. Il periodo di disponibilità dell'assistenza macrofinanziaria di norma non supera i tre anni.

Emendamento  36

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. In seguito all'approvazione della decisione di concessione dell'assistenza macrofinanziaria, la Commissione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 3, concorda con il paese beneficiario le misure politiche di cui all'articolo 6, paragrafo 3, e agli articoli 4, 5 e 6.

4. In seguito all'adozione dell'atto delegato sulla concessione dell'assistenza macrofinanziaria, alla Commissione, in stretta cooperazione con il SEAE, è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 bis per concordare con il paese beneficiario nel memorandum d'intesa le misure politiche di cui all'articolo 6, paragrafi 1, 3, 4, 5 e 6.

Emendamento  37

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. In seguito all'approvazione della decisione di concessione dell'assistenza macrofinanziaria, la Commissione concorda con il paese beneficiario le condizioni finanziarie dettagliate dell'assistenza. Le condizioni sono specificate in un accordo di prestito o di sovvenzione.

5. In seguito all'adozione dell'atto delegato sulla concessione dell'assistenza macrofinanziaria, la Commissione concorda con il paese beneficiario le condizioni finanziarie dettagliate dell'assistenza. Le condizioni sono specificate in un accordo di prestito o di sovvenzione.

Emendamento  38

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito all'evoluzione dell'assistenza specifica per paese e fornisce loro i documenti pertinenti.

6. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito all'evoluzione dell'assistenza specifica per paese e fornisce loro a tempo debito i documenti pertinenti.

Emendamento  39

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. L'assistenza è erogata in rate successive, il cui pagamento è subordinato al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafi 2 e 3.

2. L'assistenza è erogata in rate successive, il cui pagamento è subordinato al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3.

Emendamento  40

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. A cadenza regolare la Commissione verifica che sussistano ancora le condizioni stabilite all'articolo 6, paragrafi 2 e 3.

3. A cadenza regolare la Commissione verifica che sussistano ancora le condizioni stabilite all'articolo 6, paragrafi 2 e 3. A cadenza regolare e senza indugio in caso di sviluppi imprevisti il SEAE verifica che sussistano ancora le condizioni stabilite all'articolo 6, paragrafo 1, e ne informa di conseguenza la Commissione.

Emendamento  41

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Nel caso in cui le condizioni indicate all'articolo 6, paragrafi 2 e 3 non fossero rispettate, la Commissione può sospendere temporaneamente, ridurre o cancellare l'erogazione dell'assistenza.

4. Nel caso in cui le condizioni indicate all'articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3 non fossero rispettate, la Commissione, in stretta cooperazione con il SEAE, può sospendere temporaneamente, ridurre o cancellare l'erogazione dell'assistenza.

Emendamento  42

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis. In queste circostanze e nel caso in cui sia revocata la sospensione dell'operazione previa consultazione del SEAE, la Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio dei corrispondenti motivi.

Emendamento  43

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. I paesi beneficiari verificano a cadenza regolare che i finanziamenti ottenuti mediante i fondi dell'Unione sono utilizzati in maniera appropriata, adottano misure atte a prevenire irregolarità e frodi e, se necessario, intraprendono azioni legali per il recupero di tutti i fondi concessi ai sensi del presente regolamento oggetto di appropriazione indebita.

1. Gli accordi risultanti dal presente regolamento contengono disposizioni intese a garantire che i paesi beneficiari verifichino a cadenza regolare che i finanziamenti ottenuti mediante i fondi dell'Unione siano utilizzati in maniera appropriata, adottino misure atte a prevenire irregolarità e frodi e, se necessario, intraprendano azioni legali per il recupero di tutti i fondi concessi ai sensi del presente regolamento oggetto di appropriazione indebita.

Emendamento  44

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. Il memorandum d'intesa di cui all'articolo 6, paragrafo 3 e gli altri accordi risultanti dal presente regolamento garantiscono i diritti della Commissione e della Corte dei conti di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo durante e dopo il periodo di disponibilità dell'assistenza macrofinanziaria.

Emendamento  45

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione procede ad una regolare valutazione dei risultati e dell'efficienza dell'assistenza macrofinanziaria, al fine di verificare il conseguimento degli obiettivi e di formulare raccomandazioni finalizzate al miglioramento delle operazioni future.

1. La Commissione procede ad una regolare valutazione dei risultati e dell'efficienza dell'assistenza macrofinanziaria in relazione a ogni singolo paese o territorio beneficiario, al fine di verificare il conseguimento degli obiettivi e di formulare raccomandazioni finalizzate al miglioramento delle operazioni future. Quando valuta il funzionamento della condizionalità politica ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, la Commissione consulta il SEAE.

Emendamento  46

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni di valutazione ex-post che analizzano in che misura le operazioni di assistenza macrofinanziaria completate hanno contribuito agli obiettivi dello strumento di assistenza.

2. La Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti relazioni di valutazione ex post che analizzano in che misura le operazioni di assistenza macrofinanziaria completate riguardanti un paese o territorio beneficiario particolare hanno contribuito agli obiettivi dello strumento di assistenza.

Emendamento  47

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. La Corte dei conti sottopone ad audit la gestione finanziaria dell'assistenza.

Emendamento  48

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

soppresso

Emendamento  49

Proposta di regolamento

Articolo 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 14 bis

 

Esercizio della delega

 

1. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafi 1 bis e 1 ter, all'articolo 5, paragrafo 3, e all'articolo 7, paragrafi 3 e 4, è conferito alla Commissione per il periodo di applicazione del presente regolamento.

 

2. La delega di potere può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

 

3. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

 

4. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 1 bis e 1 ter, dell'articolo 5, paragrafo 3, e dell'articolo 7, paragrafi 3 e 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo sia il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento  50

Proposta di regolamento

Articolo 14 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 14 ter

 

Revisione

 

1. Entro il …* e successivamente ogni quattro anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del presente regolamento.

 

2. La relazione di cui al paragrafo 1 comprende un quadro completo dell'assistenza macrofinanziaria concessa a norma del presente regolamento ed è accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa in vista di una revisione di quest'ultimo.

 

______________________

 

* GU: quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento  51

Proposta di regolamento

Articolo 15

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica fino al 31 dicembre 2013.

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Emendamento  52

Proposta di regolamento

Allegato II

Testo della Commissione

Emendamento

L'allegato è soppresso

Emendamento  53

Proposta di regolamento

Allegato II bis (nuovo)

Emendamento

ALLEGATO II bis

ASSISTENZA MACROFINANZIARIA A PAESI E TERRITORI PARTICOLARI

Beneficiario dell'assistenza

Importo massimo totale dell'assistenza

Forma di assistenza

Periodo di disponibilità dell'assistenza

 

Prestito

Sovvenzione

 

Importo

Scadenza media massima

Numero massimo di rate

Importo

Numero massimo di rate

MOTIVAZIONE

Introduzione

L'assistenza macrofinanziaria (AMF) dell'UE è stata istituita nel 1990 per garantire il sostegno finanziario a paesi terzi che affrontano difficoltà a breve termine relative alla bilancia dei pagamenti. Ad oggi sono state adottate 55 decisioni di AMF a favore di 23 paesi, per un totale di 7,2 miliardi di EUR, sotto forma di sovvenzioni, prestiti o di una combinazione di entrambi.

Di recente la commissione INTA è stata coinvolta nella concessione di AMF, inizialmente nel quadro della procedura di consultazione e, in seguito al trattato di Lisbona, in qualità di colegislatore. Conformemente al trattato di Lisbona, le basi giuridiche adeguate per le decisioni volte a concedere AMF sono gli articoli 209, paragrafo 1, e 212, paragrafo 2, del TFUE, a seconda che il paese beneficiario sia un paese in via di sviluppo o meno. In entrambi i casi si applica la procedura legislativa ordinaria.

Due decisioni ad hoc, ai sensi del trattato di Lisbona, sono state adottate per l'Ucraina e la Moldavia. Una terza decisione relativa alla Georgia è stata rinviata a causa di un disaccordo sulle procedure: per l'adozione del memorandum d'intesa il Parlamento europeo insiste sul ricorso alla "procedura consultiva" impiegata per l'Ucraina e la Moldavia, mentre il Consiglio vuole la "procedura d'esame".

Fino ad ora l'UE ha adottato decisioni in materia di AMF sulla base dei cosiddetti "criteri di Genval" del Consiglio dell'ottobre 2002, che hanno richiesto una decisione legislativa caso per caso. Ritenendo insoddisfacente tale situazione, il Parlamento europeo ha chiesto, nella sua risoluzione del 2003, un regolamento quadro per l'AMF e dunque la proposta della Commissione rappresenta una risposta diretta a tale richiesta.

Proposta della Commissione

Secondo la Commissione, i principali obiettivi della sua proposta sono:

– creare uno strumento giuridico formale per l'AMF a favore dei paesi terzi,

– velocizzare, rendere più efficace e semplificare il processo decisionale per ogni singola operazione di AMF,

– concordare regole e condizioni fra le istituzioni dell'UE (estendere al PE il diritto di decidere le regole),

– aggiornare e precisare alcune regole, con particolare riguardo all'ambito di applicazione geografico dell'AMF,

– conformare il processo decisionale dell'AMF a quello di altri strumenti di assistenza finanziaria esterna.

Nel documento di lavoro dei suoi servizi, la Commissione ha espresso preoccupazione per l'attuale situazione delle decisioni legislative prese caso per caso, soprattutto in considerazione delle otto settimane di consultazione obbligatoria dei parlamenti nazionali. Nonostante l'AMF abbia fornito un valido contributo alla stabilità macroeconomica nei paesi vicini all'UE, le procedure attuali tendono a ridurne l'efficacia e la trasparenza.

Nelle sue motivazioni, la Commissione ha riunito due questioni distinte: l'obiettivo di aumentare l'efficacia dell'AMF e la necessità di concordare regole e condizioni chiare per la sua erogazione. Il relatore consiglia di considerare innanzitutto se le regole che disciplinano l'AMF godano del consenso di questo Parlamento e, quindi, se esso concordi con il processo decisionale proposto.

Il Parlamento europeo ha altresì ricevuto un contributo in data 20 settembre 2011 dal parlamento portoghese e un contributo in data 29 novembre 2011 dal senato italiano.

Le regole

I "criteri di Genval" prevedono che l'assistenza macrofinanziaria sia subordinata a principi democratici condivisi, a una prossimità economica e geografica nonché alla presenza di un programma dell'FMI e alla disciplina finanziaria.

Norme procedurali e condizionalità

La Commissione non ha modificato i parametri fondamentali dei "criteri di Genval", nonostante siano state modificate alcune norme procedurali secondarie. Ad esempio, la Commissione ha abolito i massimali per la quota di assistenza dell'UE (articolo 5, paragrafo 2), spiegando che sono difficili da calcolare e impraticabili. Si ritiene opportuno che la Commissione disponga di sufficiente flessibilità per determinare la quota adeguata e che si evitino costrizioni procedurali, assicurando nel contempo che ogni programma di assistenza sia sottoposto al controllo democratico.

La stessa logica va applicata alla distinzione tra sovvenzioni e prestiti. La proposta della Commissione non specifica come venga determinato il rapporto tra sovvenzioni e prestiti, affermando che va considerato "il livello di sviluppo economico del paese beneficiario" ma senza spiegare come verrà applicata tale analisi (articolo 3, paragrafo 1). In precedenza, le sovvenzioni facevano parte dell'AMF a paesi come Albania (2004), Bosnia-Erzegovina (2004), Georgia (2005 e 2009), Libano (2007), Moldavia (2007 e 2010) e Armenia (2009).

Per quanto concerne i massimali, il relatore ritiene che si debba creare un equilibrio tra l'istituzione di regole chiare e la possibilità per la Commissione di adattare la sua assistenza a ogni situazione specifica. L'esperienza passata mostra come in alcuni casi l'AMF sia stata utilizzata come un pacchetto finanziario simile a sovvenzioni condizionali per la remissione del debito, e il relatore ritiene che tale pratica debba essere evitata in futuro.

Un aspetto importante è dato dal fatto che il regolamento conserva il principio fondamentale di complementarità secondo cui l'AMF va concessa solo in presenza di un programma dell'FMI (articolo 6, paragrafo 2). Se da un lato la prassi di legare l'AMF a un programma dell'FMI continuerà a essere la norma, dall'altro il relatore ritiene che l'UE dovrebbe beneficiare di una flessibilità che le consenta di lavorare con altre istituzioni finanziarie europee o multilaterali quali la Banca mondiale o la Banca europea per gli investimenti (BEI).

Il relatore desidera sottolineare che l'AMF deve apportare un valore aggiunto dell'UE e che andrebbe concessa solo nei casi in cui l'Unione può dare il proprio contributo, piuttosto che agire a complemento dell'FMI. Pertanto, sganciando l'AMF dalla presenza di un programma dell'FMI, l'UE sarà più libera di apportare un valore aggiunto. In alcuni casi l'UE potrebbe prendere in considerazione la possibilità di svolgere un ruolo guida nelle operazioni di assistenza macrofinanziaria. Inoltre, gli studi congiunti del Centro per gli studi politici europei (CEPS) e della "London School of Economics" (LSE) commissionati dal PE rilevano che l'AMF è spesso troppo ridotta per garantire la messa in atto delle misure di politica adottate nel quadro del memorandum d'intesa. La relazione propone quindi che, nella maggior parte dei casi, il contributo dell'UE non scenda al di sotto di una percentuale minima onde essere sufficiente a garantire un valore aggiunto e fa sì che per i grandi paesi sia più facile beneficiare dell'AMF.

Paesi ammissibili

Tra i paesi ammissibili sono compresi i candidati all'adesione all'Unione europea, i candidati potenziali, i paesi interessati dalla PEV e, in via eccezionale, altri paesi che sono "politicamente, economicamente e geograficamente vicini all'UE" (articolo 2). In pratica, quest'ultima categoria è riferita ai paesi dell'Asia centrale.

Il relatore ritiene che questa disposizione sia ambigua e che in casi precedenti i criteri di selezione non siano stati applicati correttamente. La stabilità nelle regioni limitrofe dell'UE e l'"europeizzazione" devono essere gli obiettivi fondamentali dell'AMF, in base ai quali dare l'approvazione ai paesi. Più in generale, sono state introdotte disposizioni atte a far sì che la Commissione spieghi meglio e renda nota la correlazione esistente tra i programmi di assistenza macrofinanziaria e gli altri strumenti di finanziamento esterno dell'UE.

Condizionalità politica

Prendendo le mosse dai "criteri di Genval", il regolamento afferma che l'assistenza macrofinanziaria è subordinata alla presenza di "meccanismi democratici effettivi, basati in particolare su sistemi parlamentari multipartitici, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani" (articolo 6, paragrafo 1). A livello nominale questo appare conforme alla responsabilità dell'UE, prevista dal trattato di Lisbona, di promuovere i suoi valori fondamentali negli affari esteri.

L'esperienza dimostra, tuttavia, che questa condizionalità trova raramente applicazione pratica. Ad esempio, in uno studio del CEPS commissionato dal Parlamento europeo si osserva che l'AMF del 2002 in favore dell'Ucraina ha dimostrato come l'UE abbia "tenuto in scarsa considerazione i presupposti politici". Questo modello si è sempre ripetuto, come dimostra lo studio più recente.

Il relatore ritiene che l'applicazione dei presupposti debba essere rafforzata e che la valutazione politica da parte della Commissione debba essere resa più formale e trasparente. Fra i miglioramenti proposti figura l'introduzione di una relazione trasparente del Servizio europeo per l'azione esterna, che preceda la proposta relativa ad ogni AMF, al fine di verificare il rispetto dei diritti umani e di altre condizioni politiche da parte di ciascun paese partner.

Il relatore propone di rafforzare ulteriormente l'efficacia democratica dell'AMF includendo nel memorandum d'intesa un riferimento specifico alle misure politiche in materia di democrazia e diritti umani. Alcune misure volte a rafforzare la responsabilità e la trasparenza finanziaria (articolo 6, paragrafi 4 e 5) comportano evidentemente effetti collaterali in termini di democrazia, ma il solo riferimento ad "altre priorità inerenti alle politiche esterne dell'Unione" non è sufficiente. È inoltre auspicabile aggiungere al memorandum d'intesa, ove pertinente, misure esplicite riguardanti i diritti umani e i meccanismi democratici. Inoltre, il relatore inserisce il deteriorarsi delle condizioni democratiche tra i motivi che comportano la sospensione, la riduzione o la cancellazione dell'erogazione dell'assistenza.

Per concludere, il relatore desidera che il regolamento enfatizzi in misura sufficiente l'interesse democratico dell'UE così da portarlo allo stesso livello del suo interesse finanziario ed economico.

La procedura

La Commissione introduce il seguente processo decisionale:

i)         procedura d'esame per:

–         adottare decisioni specifiche a ciascun paese per la concessione dell'AMF;

–         adottare decisioni per ridurre l'importo dei fondi messi a disposizione nel quadro dell'assistenza, oppure sospendere o cancellare l'assistenza;

–         concordare contratti di consulenza per le misure di sostegno se il valore unitario supera i 250 000 EUR;

ii)        procedura di consultazione per concordare con il paese beneficiario il memorandum d'intesa che stabilisce le misure politiche associate all'assistenza.

Pertanto, la proposta della Commissione elimina la procedura legislativa ordinaria caso per caso per ogni AMF e la sostituisce con una decisione presa dalla Commissione e approvata dal Consiglio. In pratica, il Parlamento europeo non svolgerebbe alcun ruolo nella supervisione delle AMF future e il ricorso agli atti delegati (articolo 290 del TFUE) non è previsto per una singola decisione.

Il relatore concorda con la Commissione sul fatto che siano necessari dei cambiamenti al fine di stabilire regole chiare e rendere più semplice ed efficace il processo decisionale relativo all'assistenza macrofinanziaria. La totale eliminazione del controllo parlamentare e l'introduzione di atti delegati per detta assistenza sono tuttavia inaccettabili.

Il relatore ha quindi proposto di ricorrere agli atti delegati per la concessione dell'AMF valutando ogni singolo caso. Gli atti delegati combinano una maggiore rapidità ed efficienza con un controllo democratico effettivo, attraverso il requisito secondo cui il PE dà la propria approvazione a ciascuna decisione di AMF.

Infine, la Commissione propone che il regolamento si applichi solo fino alla fine del 2013 e abbia quindi carattere transitorio. Al di là di questa data, il regolamento sarà sostituito o modificato da un nuovo regolamento quadro. Il relatore è del parere che un regolamento quadro sia sufficiente e che non abbia senso adottare un regolamento per un periodo di durata inferiore ai due anni. Egli propone quindi che il regolamento abbia durata indeterminata, con la possibilità di essere rivisto ogni quattro anni.

PARERE della commissione per gli affari esteri (9.5.2012)

destinato alla commissione per il commercio internazionale

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le disposizioni generali relative all'assistenza macrofinanziaria ai paesi terzi
(COM(2011)0396 – C7-0187/2011 – 2011/0176(COD))

Relatore per parere: Inese Vaidere

EMENDAMENTI

La commissione per gli affari esteri invita la commissione per il commercio internazionale, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) L'Unione europea è uno dei principali fornitori di assistenza economica, finanziaria e tecnica ai paesi terzi. L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione (nel prosieguo "l'assistenza macrofinanziaria") ha dato prova di essere un efficiente strumento finanziario per la stabilizzazione economica e una forza trainante per le riforme strutturali dei paesi beneficiari. Conformemente alla politica generale adottata nei confronti dei paesi candidati effettivi e potenziali e dei paesi limitrofi, è opportuno che l'Unione sia in grado di fornire assistenza macrofinanziaria a questi paesi allo scopo di sviluppare un'area di stabilità, sicurezza e prosperità condivise.

(1) L'Unione europea è uno dei principali fornitori di assistenza economica, finanziaria e tecnica ai paesi terzi. L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione (nel prosieguo "l'assistenza macrofinanziaria") ha dato prova di essere un efficiente strumento finanziario per la stabilizzazione economica e una forza trainante per le riforme strutturali dei paesi beneficiari. Conformemente alla politica generale adottata nei confronti dei paesi candidati effettivi e potenziali e dei paesi limitrofi, è opportuno che l'Unione sia in grado di fornire assistenza macrofinanziaria a questi paesi allo scopo di sviluppare un'area di stabilità, sicurezza e prosperità condivise, sempre con il consenso di entrambe le parti.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Occorre rendere più efficiente l'assistenza macrofinanziaria mediante un quadro che ne disciplini la concessione ai paesi terzi con cui l'Unione intrattiene importanti relazioni politiche, economiche e commerciali. In particolare, è opportuno che sia possibile concedere l'assistenza macrofinanziaria ai paesi terzi al fine di incentivarli ad adottare misure di politica economica che consentano di affrontare adeguatamente un'eventuale crisi della bilancia dei pagamenti.

(3) Occorre rendere più efficiente l'assistenza macrofinanziaria mediante un quadro che ne disciplini la concessione ai paesi candidati, potenziali candidati e ai paesi del vicinato e, in casi eccezionali e debitamente giustificati, ai paesi terzi. In particolare, è opportuno che sia possibile concedere l'assistenza macrofinanziaria a tali paesi al fine di incentivarli ad adottare misure di politica economica che consentano di affrontare adeguatamente un'eventuale crisi della bilancia dei pagamenti.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) È necessario che la Commissione assicuri che l'assistenza macrofinanziaria sia conforme ai principi fondamentali, agli obiettivi fissati e alle misure adottate nei vari settori dell'azione esterna e alle altre pertinenti politiche dell'Unione.

(9) È necessario che la Commissione, in stretta cooperazione con il SEAE, assicuri che l'assistenza macrofinanziaria sia conforme ai principi fondamentali, agli obiettivi fissati e alle misure adottate nei vari settori dell'azione esterna e alle altre pertinenti politiche dell'Unione, la quale tuttavia non deve pretendere di imporli, ma concordarli con i paesi beneficiari degli aiuti.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 bis) L'assistenza macrofinanziaria è anche uno strumento della politica estera dell'Unione e dovrebbe servire a rafforzare la visibilità e l'influenza di quest'ultima al di là dei suoi confini. Occorre garantire lo stretto coinvolgimento del SEAE a fini di coordinamento e coerenza della politica estera dell'Unione per l'intera operazione di assistenza macrofinanziaria.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 bis) Qualora svolga un ruolo determinante nella stabilità regionale e abbia importanza strategica per l'Unione e purché sia politicamente, economicamente o geograficamente vicino all'Unione, un paese terzo può, in casi eccezionali e debitamente giustificati, essere considerato ammissibile a beneficiare dell'operazione di assistenza macrofinanziaria. La decisione di concedere assistenza macrofinanziaria a tale paese dovrebbe essere conferita alla Commissione come atto delegato.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Considerando 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 ter) Al fine di consentire una certa flessibilità nell'utilizzo dell'assistenza macrofinanziaria nel quadro dell'azione esterna dell'Unione, occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti in conformità dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per determinare l'ammissibilità di tali paesi terzi che non sono candidati, potenziali candidati o paesi vicini. È particolarmente importante che la Commissione, nel corso del suo lavoro preparatorio, svolga consultazioni adeguate, anche a livello di esperti. Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, la Commissione dovrebbe garantire la trasmissione contestuale, corretta e tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. L'importo dell'assistenza è basato sul fabbisogno di finanziamento esterno residuo del paese beneficiario. Tale fabbisogno è determinato dalla Commissione in collaborazione con le istituzioni finanziarie internazionali, in base a una valutazione quantitativa completa e ben documentata. In particolare, la Commissione fa riferimento alle ultime previsioni dell'FMI relative alla bilancia dei pagamenti del paese in oggetto, tenendo altresì in considerazione i previsti contribuiti finanziari da parte di donatori multilaterali.

1. L'importo dell'assistenza è basato sul fabbisogno di finanziamento esterno residuo del paese beneficiario. Tale fabbisogno è determinato dalla Commissione in collaborazione con le istituzioni finanziarie internazionali e il SEAE, in base a una valutazione quantitativa completa e ben documentata. In particolare, la Commissione fa riferimento alle ultime previsioni dell'FMI relative alla bilancia dei pagamenti del paese in oggetto, tenendo altresì in considerazione i previsti contribuiti finanziari da parte di donatori multilaterali.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Nel caso in cui il fabbisogno di finanziamento del paese beneficiario dovesse diminuire sostanzialmente nel corso del periodo di erogazione dell'assistenza macrofinanziaria, la Commissione, in conformità con le disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, può decidere di ridurre l'importo dei fondi messi a disposizione nel quadro dell'assistenza, oppure di sospendere o cancellare l'assistenza.

3. Nel caso in cui il fabbisogno di finanziamento del paese beneficiario dovesse diminuire sostanzialmente nel corso del periodo di erogazione dell'assistenza macrofinanziaria, la Commissione riesamina la situazione economica e finanziaria del paese beneficiario e, sulla base di tale valutazione e in conformità con le disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, può decidere di ridurre l'importo dei fondi messi a disposizione nel quadro dell'assistenza, oppure di sospendere o cancellare l'assistenza.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La concessione dell'assistenza macrofinanziaria è subordinata alla messa in atto da parte del paese beneficiario di meccanismi democratici effettivi, basati in particolare su sistemi parlamentari multipartitici, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani.

1. La concessione dell'assistenza macrofinanziaria è subordinata alla messa in atto da parte del paese beneficiario di meccanismi democratici effettivi, basati in particolare su sistemi parlamentari multipartitici, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani. Tale valutazione è affidata al SEAE in collaborazione con la Commissione e tiene conto delle ultime risoluzioni e relazioni approvate dal Parlamento europeo sui paesi beneficiari. La valutazione può identificare raccomandazioni di politica per quanto riguarda il rafforzamento delle istituzioni democratiche, i diritti umani, la trasparenza e la lotta alla corruzione. Al fine di tutelare i valori e gli interessi democratici dell'Unione e rafforzare il rispetto dei diritti fondamentali da parte dei paesi beneficiari, il memorandum d'intesa contiene misure specifiche per paese che sono in linea con le politiche esterne dell'Unione intese a rafforzare lo stato di diritto, i diritti umani e del lavoro, la trasparenza e la lotta alla corruzione.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. L'erogazione dell'assistenza è subordinata all'attuazione soddisfacente di un programma dell'FMI. I versamenti sono inoltre subordinati all'attuazione, entro un determinato lasso di tempo, di una serie di misure di natura politica ed economica chiaramente definite e incentrate sulle riforme strutturali, concordate tra la Commissione e il paese beneficiario e stabilite in un memorandum d'intesa.

3. L'erogazione dell'assistenza è subordinata all'attuazione soddisfacente di un programma dell'FMI e al rispetto dei principi politici di Genval fondati su valori. I versamenti sono inoltre subordinati all'attuazione, entro un determinato lasso di tempo, di una serie di misure di natura politica ed economica chiaramente definite e incentrate sulle riforme strutturali, concordate tra la Commissione e il paese beneficiario e stabilite in un memorandum d'intesa.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Se sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 1, 2, 4 e 6, la Commissione concede l'assistenza macrofinanziaria conformemente all'articolo 14, paragrafo 2.

2. Se sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 1, 2, 4 e 6, la Commissione, in stretta cooperazione con il SEAE, concede l'assistenza macrofinanziaria conformemente all'articolo 14, paragrafo 2.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. In seguito all'approvazione della decisione di concessione dell'assistenza macrofinanziaria, la Commissione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 3, concorda con il paese beneficiario le misure politiche di cui all'articolo 6, paragrafo 3, e agli articoli 4, 5 e 6.

4. In seguito all'approvazione della decisione di concessione dell'assistenza macrofinanziaria, la Commissione, in stretta cooperazione con il SEAE, conformemente alle disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 3, concorda con il paese beneficiario le misure politiche di cui all'articolo 6, paragrafi 1, 3, 4, 5 e 6.

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito all'evoluzione dell'assistenza specifica per paese e fornisce loro i documenti pertinenti.

6. La Commissione e il SEAE informano periodicamente e/o su richiesta il Parlamento europeo e il Consiglio in merito all'evoluzione dell'assistenza specifica per paese e provvedono alla contestuale e tempestiva trasmissione dei loro documenti pertinenti.

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. L'assistenza macrofinanziaria è erogata alla banca centrale del paese beneficiario.

1. L'assistenza macrofinanziaria è erogata soltanto alla banca centrale del paese beneficiario.

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. L'assistenza è erogata in rate successive, il cui pagamento è subordinato al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafi 2 e 3.

2. L'assistenza è erogata in rate successive, il cui pagamento è subordinato al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3.

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. A cadenza regolare la Commissione verifica che sussistano ancora le condizioni stabilite all'articolo 6, paragrafi 2 e 3.

3. A cadenza regolare la Commissione verifica che sussistano ancora le condizioni stabilite all'articolo 6, paragrafi 2 e 3. A cadenza regolare e senza indugio in caso di sviluppi imprevisti, il SEAE verifica che sussistano ancora le condizioni stabilite all'articolo 6, paragrafo 1, e ne informa di conseguenza la Commissione.

Amendment  17

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Nel caso in cui le condizioni indicate all'articolo 6, paragrafi 2 e 3 non fossero rispettate, la Commissione può sospendere temporaneamente, ridurre o cancellare l'erogazione dell'assistenza.

4. Nel caso in cui le condizioni indicate all'articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3 non fossero rispettate, la Commissione, in stretta cooperazione con il SEAE, può sospendere temporaneamente, ridurre o cancellare l'erogazione dell'assistenza.

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis. In tali casi circostanze e qualora sia revocata la sospensione dell'operazione previa consultazione del SEAE, la Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio dei corrispondenti motivi.

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. I paesi beneficiari verificano a cadenza regolare che i finanziamenti ottenuti mediante i fondi dell'Unione sono utilizzati in maniera appropriata, adottano misure atte a prevenire irregolarità e frodi e, se necessario, intraprendono azioni legali per il recupero di tutti i fondi concessi ai sensi del presente regolamento oggetto di appropriazione indebita.

1. I paesi beneficiari garantiscono che i finanziamenti ottenuti mediante i fondi dell'Unione sono utilizzati in maniera appropriata, adottano misure atte a prevenire irregolarità e frodi e, se necessario, intraprendono azioni legali per il recupero di tutti i fondi concessi ai sensi del presente regolamento oggetto di appropriazione indebita.

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Qualora si riscontri che, in relazione alla gestione dell'assistenza prevista dal presente regolamento, un paese beneficiario sia coinvolto in atti di frode o corruzione o in altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, la Commissione ha diritto alla piena restituzione della sovvenzione e/o al rimborso anticipato del prestito.

5. Qualora si riscontri che, in relazione alla gestione dell'assistenza prevista dal presente regolamento, un paese beneficiario sia coinvolto in atti di frode o corruzione o in altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, la Commissione ha diritto alla piena restituzione della sovvenzione e/o al rimborso anticipato del prestito. Il memorandum d'intesa include disposizioni sui meccanismi che consentono al paese beneficiario di procedere alla confisca dei beni oggetto di appropriazione indebita.

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 11 bis

 

Decisione in merito all'ammissibilità di paesi terzi ed esercizio della delega

 

1. Qualora svolga un ruolo determinante nella stabilità regionale e abbia importanza strategica per l'Unione e purché sia politicamente, economicamente o geograficamente vicino all'Unione, un paese terzo può, in casi eccezionali e debitamente giustificati, essere considerato ammissibile a beneficiare dell'operazione di assistenza macro-finanziaria.

 

2. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati al fine di integrare, se necessario, il presente regolamento con i paesi ammissibili che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

 

3. Il potere di adottare atti delegati di cui al paragrafo 2 è conferito alla Commissione per il periodo di applicazione del presente regolamento.

 

4. La delega di potere può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

 

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

 

6. L'atto delegato adottato ai sensi del presente articolo entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione esamina i progressi raggiunti nell'attuazione delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e a cadenza annuale trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione dell'assistenza macrofinanziaria.

1. La Commissione, in stretta cooperazione con il SEAE, esamina i progressi raggiunti nell'attuazione delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e a cadenza annuale trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione dell'assistenza macrofinanziaria.

Emendamento  23

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La relazione annuale valuta la situazione economica e le prospettive dei paesi beneficiari, così come i progressi raggiunti grazie all'attuazione delle misure politiche di cui all'articolo 6, paragrafo 3.

2. La relazione annuale valuta la situazione economica e le prospettive dei paesi beneficiari, così come i progressi raggiunti grazie all'attuazione delle misure politiche di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 3.

Emendamento  24

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

Comitato

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato.

1. La Commissione è assistita da un comitato. Il SEAE è invitato alle sue riunioni con diritto di partecipare ai suoi lavori.

Emendamento  25

Proposta di regolamento

Articolo 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 14 bis

 

Riesame

 

1. Al più tardi entro …*, la Commissione elabora una relazione, in stretta cooperazione con il SEAE, sull'attuazione del presente regolamento e il conseguimento dei suoi obiettivi. La relazione verifica tra l'altro l'applicazione degli articoli 3 e 6.

 

2. La relazione è presentata al Parlamento europeo e al Consiglio ed è corredata, se del caso, di una proposta legislativa che apporta le necessarie modifiche al presente regolamento.

 

___________________

 

* GU: quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento  26

Proposta di regolamento

Articolo 15

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica fino al 31 dicembre 2013.

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

PROCEDURA

Titolo

Disposizioni generali relative all'assistenza macrofinanziaria ai paesi terzi

Riferimenti

COM(2011)0396 – C7-0187/2011 – 2011/0176(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

INTA

7.7.2011

 

 

 

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

AFET

7.7.2011

 

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Inese Vaidere

3.10.2011

 

 

 

Approvazione

24.4.2012

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

47

2

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Elmar Brok, Mário David, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou, Richard Howitt, Anna Ibrisagic, Anneli Jäätteenmäki, Jelko Kacin, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Evgeni Kirilov, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Mario Mauro, Francisco José Millán Mon, María Muñiz De Urquiza, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Raimon Obiols, Kristiina Ojuland, Justas Vincas Paleckis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Cristian Dan Preda, Libor Rouček, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, Adrian Severin, Marek Siwiec, Charles Tannock, Inese Vaidere, Kristian Vigenin

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Laima Liucija Andrikienė, Andrew Duff, Tanja Fajon, Kinga Gál, Elisabeth Jeggle, Antonio López-Istúriz White, Carmen Romero López, Marietje Schaake, Indrek Tarand, Alejo Vidal-Quadras, Renate Weber

PROCEDURA

Titolo

Disposizioni generali relative all'assistenza macrofinanziaria ai paesi terzi

Riferimenti

COM(2011)0396 – C7-0187/2011 – 2011/0176(COD)

Presentazione della proposta al PE

4.7.2011

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

INTA

7.7.2011

 

 

 

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

AFET

7.7.2011

DEVE

7.7.2011

BUDG

7.7.2011

 

Pareri non espressi

       Decisione

DEVE

29.8.2011

BUDG

6.7.2011

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Metin Kazak

13.7.2011

 

 

 

Esame in commissione

22.11.2011

26.3.2012

 

 

Approvazione

26.4.2012

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

20

1

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Badia i Cutchet, David Campbell Bannerman, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, Vital Moreira, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Peter Šťastný, Keith Taylor, Jan Zahradil, Paweł Zalewski

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Josefa Andrés Barea, George Sabin Cutaş, Albert Deß, Béla Glattfelder, Maria Eleni Koppa, Elisabeth Köstinger, Marietje Schaake, Jarosław Leszek Wałęsa, Pablo Zalba Bidegain

Deposito

3.5.2012