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V Z Z Z PARLAMENTO EUROPEO2009 - 2014
Documento di seduta
A7-0158/2012
{03/05/2012}3.5.2012
***I
RELAZIONE
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati
(COM(2011)0530 C70234/2011 2011/0231(COD))
{ENVI}Commissione per l'ambiente, la sanit pubblica e la sicurezza alimentare
Relatore: Paolo Bartolozzi
Relatore per parere (*): Herbert Dorfmann, commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
(*) Procedura con le commissioni associate articolo 50 del regolamento
TITLE \* MERGEFORMAT PR_COD_1amCom
Significato dei simboli utilizzati * Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione
***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)
(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)
Emendamenti a un progetto di attoNegli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto sono evidenziate in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.
L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata sono evidenziate in grassetto semplice. Le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione: [...].
INDICE
Pagina
TOC \t "PageHeading;1" PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO PAGEREF _Toc325536779 \h 5
MOTIVAZIONE PAGEREF _Toc325536780 \h 24
PARERE della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale PAGEREF _Toc325536781 \h 28
PROCEDURA PAGEREF _Toc325536782 \h 42
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati
(COM(2011)0530 C70234/2011 2011/0231(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0530),
visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 43, paragrafo 2, e 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli stata presentata dalla Commissione (C7-0234/2011),
visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il parere motivato inviato dalla Camera dei deputati lussemburghese nel quadro del protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiariet e di proporzionalit, in cui si dichiara la mancata conformit del progetto di atto legislativo al principio di sussidiariet,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 7 dicembre 2011,
visto l'articolo 55 del suo regolamento,
visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanit pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7-0158/2012),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonch ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)
Testo della CommissioneEmendamento(11 bis) I prodotti vitivinicoli aromatizzati, se soddisfano le condizioni stabilite nel regolamento (CE) n.834/2007 del Consiglio, del 28giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici1, dovrebbero poter beneficiare della possibilit di fare riferimento alla natura biologica dei prodotti utilizzati.__________________GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1. Motivazione
In previsione dei prossimi sviluppi in materia di regolamentazione delle pratiche enologiche per la produzione di vini biologici e con il fine di predisporne gi le basi, si ritiene opportuno, anche per i prodotti vitivinicoli aromatizzati, inserire un riferimento al quadro giuridico in materia di produzione biologica.
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Articolo 2 punto 1 alinea
Testo della CommissioneEmendamento(1) prodotti vitivinicoli aromatizzati: prodotti derivati da prodotti del settore vitivinicolo di cui al regolamento (UE) n.[XXXX/20XX. COM(2010) 799 definitivo, OCM unica allineata] e che sono stati aromatizzati. Essi sono cos classificati:(1) prodotti vitivinicoli aromatizzati: prodotti derivati da prodotti del settore vitivinicolo di cui al regolamento (UE) n.[XXXX/20XX. COM(2010) 799 definitivo, OCM unica allineata] e che sono stati aromatizzati alle condizioni stabilite nell'allegato I. Essi sono cos classificati:Motivazione
Si ritiene necessario introdurre tutti gli elementi che caratterizzano l'elaborazione dei prodotti vitivinicoli aromatizzati (aromatizzazione, eventuale aggiunta di alcole, edulcorazione e colorazione), allo scopo di allineare il corpo delle definizioni al contenuto rispettivamente dell'allegato I e dell'allegato II. infine importante chiarire che l'aggiunta di alcole, facoltativa per i vini aromatizzati, non invece prevista per le altre categorie di prodotti, salvo che per prodotti specifici aventi definizione eccezionale all'allegato II.
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Articolo 2 punto 2 lettera c bis (nuova)
Testo della CommissioneEmendamento(c bis) alla quale possono essere aggiunti alcole e/o coloranti e/o che pu essere stata edulcorata, alle condizioni stabilite nell'allegato I;Motivazione
Si ritiene necessario introdurre tutti gli elementi che caratterizzano l'elaborazione dei prodotti vitivinicoli aromatizzati (aromatizzazione, eventuale aggiunta di alcole, edulcorazione e colorazione), allo scopo di allineare il corpo delle definizioni al contenuto rispettivamente dell'allegato I e dell'allegato II. infine importante chiarire che l'aggiunta di alcole, facoltativa per i vini aromatizzati, non invece prevista per le altre categorie di prodotti, salvo che per prodotti specifici aventi definizione eccezionale all'allegato II.
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Articolo 2 punto 3 lettera c bis (nuova)
Testo della CommissioneEmendamento(c bis) alla quale possono essere stati aggiunti coloranti e/o che pu essere stata edulcorata, alle condizioni stabilite nell'allegato I;Motivazione
Si ritiene necessario introdurre tutti gli elementi che caratterizzano l'elaborazione dei prodotti vitivinicoli aromatizzati (aromatizzazione, eventuale aggiunta di alcole, edulcorazione e colorazione), allo scopo di allineare il corpo delle definizioni al contenuto rispettivamente dell'allegato I e dell'allegato II. infine importante chiarire che l'aggiunta di alcole, facoltativa per i vini aromatizzati, non invece prevista per le altre categorie di prodotti, salvo che per prodotti specifici aventi definizione eccezionale all'allegato II.
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Articolo 2 punto 3 lettera d bis (nuova)
Testo della CommissioneEmendamento(d bis) alla quale non stato aggiunto alcole, salvo se previsto altrimenti all'allegato II, o alla quale pu essere stato aggiunto alcole, nel qual caso il suo titolo alcolometrico volumico effettivo pari almeno al 7 % vol.;Motivazione
Si ritiene necessario introdurre tutti gli elementi che caratterizzano l'elaborazione dei prodotti vitivinicoli aromatizzati (aromatizzazione, eventuale aggiunta di alcole, edulcorazione e colorazione), allo scopo di allineare il corpo delle definizioni al contenuto rispettivamente dell'allegato I e dell'allegato II. infine importante chiarire che l'aggiunta di alcole, facoltativa per i vini aromatizzati, non invece prevista per le altre categorie di prodotti, salvo che per prodotti specifici aventi definizione eccezionale all'allegato II.
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Articolo 2 punto 4 lettera b bis (nuova)
Testo della CommissioneEmendamento(b bis) alla quale possono essere stati aggiunti coloranti e/o che pu essere stata edulcorata, alle condizioni stabilite nell'allegato I;Motivazione
Si ritiene necessario introdurre tutti gli elementi che caratterizzano l'elaborazione dei prodotti vitivinicoli aromatizzati (aromatizzazione, eventuale aggiunta di alcole, edulcorazione e colorazione), allo scopo di allineare il corpo delle definizioni al contenuto rispettivamente dell'allegato I e dell'allegato II. infine importante chiarire che l'aggiunta di alcole, facoltativa per i vini aromatizzati, non invece prevista per le altre categorie di prodotti, salvo che per prodotti specifici aventi definizione eccezionale all'allegato II.
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Articolo 2 punto 4 lettera d
Testo della CommissioneEmendamento(d) alla quale non stato aggiunto alcole;(d) alla quale non stato aggiunto alcole, salvo se previsto altrimenti all'allegato II;Motivazione
Si ritiene necessario introdurre tutti gli elementi che caratterizzano l'elaborazione dei prodotti vitivinicoli aromatizzati (aromatizzazione, eventuale aggiunta di alcole, edulcorazione e colorazione), allo scopo di allineare il corpo delle definizioni al contenuto rispettivamente dell'allegato I e dell'allegato II. infine importante chiarire che l'aggiunta di alcole, facoltativa per i vini aromatizzati, non invece prevista per le altre categorie di prodotti, salvo che per prodotti specifici aventi definizione eccezionale all'allegato II.
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Articolo 3 paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della CommissioneEmendamento1 bis. La produzione di prodotti vitivinicoli aromatizzati biologici possibile conformemente al regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e in particolare agli articoli 6 e 19 del medesimo, nonch conformemente alle norme di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 38 del regolamento stesso.Motivazione
Emendamento basato sull'emendamento 11 del relatore. Il riferimento dovrebbe citare anche la legislazione di follow-up (atti di esecuzione della Commissione) basata sul regolamento n.834/2007. Attualmente, il regolamento n. 889/2008 e i relativi regolamenti modificativi stabiliscono le modalit di applicazione del regolamento n. 834/2007 (ad esempio, metodi di produzione specifici e sostanze consentite). Inoltre, l'emendamento stato trasferito all'articolo 3, che riguarda i processi produttivi.
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Articolo 4 paragrafo 1
Testo della CommissioneEmendamento1. Nell'Unione sono utilizzate le denominazioni di vendita per i prodotti vitivinicoli aromatizzati di cui all'allegato II. Esse possono essere impiegate esclusivamente per la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli aromatizzati che soddisfano i requisiti contemplati in tale allegato per la denominazione di vendita corrispondente.1. Nell'Unione sono utilizzate esclusivamente le denominazioni di vendita per i prodotti vitivinicoli aromatizzati di cui all'allegato II. Esse possono essere impiegate esclusivamente per la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli aromatizzati che soddisfano i requisiti contemplati in tale allegato per la denominazione di vendita corrispondente. Motivazione
Al fine di garantire certezza giuridica tra il testo e gli allegati, si ritiene necessario ribadire un principio di esclusivit secondo il quale nell'Unione possono essere impiegate unicamente le denominazioni di cui all'allegato II. Tale specifica permette inoltre di assicurare che denominazioni generiche non possano essere impiegate come denominazioni di vendita, garantendo cos un'adeguata informazione al consumatore.
Emendamento 10
Proposta di regolamento
Articolo 4 paragrafo 2
Testo della CommissioneEmendamento2. Per i prodotti vitivinicoli aromatizzati che soddisfano i requisiti di pi di una denominazione di vendita si pu utilizzare solo una denominazione di vendita corrispondente.2. Salvo se previsto altrimenti all'allegato II, per i prodotti vitivinicoli aromatizzati che soddisfano i requisiti di pi di una denominazione di vendita si pu utilizzare solo una denominazione di vendita corrispondente.Motivazione
Al fine di garantire certezza giuridica tra il testo e gli allegati, si ritiene necessario ribadire la gi prevista possibilit di applicare disposizioni particolari, quali l'utilizzo di pi di una denominazione di vendita per lo stesso prodotto, a taluni prodotti tradizionali. All'allegato II, ad esempio, si prevede per la Sangria e la Clarea che la denominazione "Sangria / Clarea" possa sostituire la denominazione "bevanda aromatizzata a base di vino" soltanto nei casi in cui la bevanda sia stata elaborata in Spagna o in Portogallo (per la Sangria) e in Spagna (per la Clarea).
Emendamento 11
Proposta di regolamento
Articolo 4 paragrafo 3
Testo della CommissioneEmendamento3. Una bevanda alcolica che non soddisfa i requisiti contemplati nel presente regolamento non designata, presentata o etichettata associando a una delle denominazioni di vendita previste dal presente regolamento parole o espressioni quali genere, tipo, stile, marca, gusto o altri termini simili.3. Una bevanda alcolica che non soddisfa i requisiti contemplati nel presente regolamento non designata, presentata o etichettata associando parole o espressioni quali genere, tipo, stile, marca, gusto o altri termini simili, o elementi grafici che possano indurre in errore il consumatore.
Emendamento 12
Proposta di regolamento
Articolo 5 paragrafo 1 comma 3
Testo della CommissioneEmendamentoLe diciture semidolce e dolce possono essere sostituite da un'indicazione del tenore di zuccheri, espresso in grammi di zucchero invertito per litro.Le diciture semidolce e dolce possono essere accompagnate da un'indicazione del tenore di zuccheri, espresso in grammi di zucchero invertito per litro.Motivazione
Anche se pu essere utile ai consumatori conoscere il tenore di zucchero espresso in zucchero invertito per litro, questa indicazione potrebbe non essere molto significativa per loro. I consumatori potrebbero non essere in grado di distinguere tra un vino aromatizzato dolce e uno semidolce solo sulla base del tenore di zucchero. Tale indicazione pu essere utilmente aggiunta, ma non deve sostituire completamente le diciture"dolce" e "semidolce".
Emendamento 13
Proposta di regolamento
Articolo 6 comma 2
Testo della CommissioneEmendamentoNon richiesta un'indicazione del luogo di provenienza dell'ingrediente principale.soppressoMotivazione
Quando indicata la provenienza di un prodotto, tale indicazione deve obbligatoriamente fare riferimento anche alla provenienza delle uve, per evitare di indurre in errore il consumatore.
Emendamento 14
Proposta di regolamento
Articolo 7 comma 1
Testo della CommissioneEmendamentoLe denominazioni di vendita e le diciture aggiuntive di cui al presente regolamento, se espresse a parole, appaiono almeno in una o pi lingue ufficiali dell'Unione.Le denominazioni di vendita e le diciture aggiuntive appaiono in una lingua facilmente compresa dai consumatori degli Stati membri in cui commercializzato un prodotto vitivinicolo.
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Articolo 9 lettera b
Testo della CommissioneEmendamento(b) le denominazioni di vendita e le designazioni di cui all'allegatoII.soppressoMotivazione
L'aggiornamento delle denominazioni di vendita e delle designazioni dei prodotti vitivinicoli aromatizzati non dovrebbe essere eseguito mediante atti delegati bens attraverso la procedura legislativa ordinaria, dal momento che costituisce un elemento essenziale del presente regolamento.
Emendamento 16
Proposta di regolamento
Articolo 10
Testo della CommissioneEmendamentoAi fini del presente capo, per indicazione geografica si intende un'indicazione riguardante una regione, un luogo specifico o un paese, utilizzata per designare un prodotto vitivinicolo aromatizzato in cui una determinata qualit, la notoriet o un'altra caratteristica del prodotto in questione essenzialmente ascrivibile alla sua origine geografica.Ai fini del presente capo, per indicazione geografica si intende un'indicazione riguardante una regione, un luogo specifico o un paese, utilizzata per designare un prodotto vitivinicolo aromatizzato quando tale prodotto vitivinicolo proviene dall'Unione e quando una determinata qualit, la notoriet o un'altra caratteristica del prodotto vitivinicolo in questione essenzialmente ascrivibile alla sua origine geografica.
Emendamento 17
Proposta di regolamento
Articolo 11 paragrafo 2 lettera b
Testo della CommissioneEmendamento(b) la descrizione del prodotto, in particolare le sue principali caratteristiche analitiche nonch una valutazione o un'indicazione delle sue propriet organolettiche;(b) la descrizione del prodotto, in particolare le sue principali caratteristiche analitiche nonch un'indicazione delle sue propriet organolettiche;
Emendamento 18
Proposta di regolamento
Articolo 14 paragrafo 6
Testo della CommissioneEmendamento6. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi al presente articolo entro il 1 dicembre 2012.6. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi al presente articolo entro il 1 dicembre 2013.Motivazione
Occorre prevedere l'eventualit che, per ragioni amministrative o di calendario, il regolamento non possa essere pubblicato entro il 1 dicembre 2012, cosicch il termine dovrebbe essere leggermente prorogato.
Emendamento 19
Proposta di regolamento
Articolo 15 paragrafo 3 comma 1
Testo della CommissioneEmendamentoSe ritiene soddisfatte le condizioni di cui al presente capo, la Commissione decide, mediante atti di esecuzione senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo36, di pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il documento unico di cui all'articolo11, paragrafo1, lettera d), e il riferimento alla pubblicazione del disciplinare di produzione di cui all'articolo14, paragrafo5.Se ritiene soddisfatte le condizioni di cui al presente capo, la Commissione decide, mediante atti di esecuzione, di pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il documento unico di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), e il riferimento alla pubblicazione del disciplinare di produzione di cui all'articolo 14, paragrafo 5.
Emendamento 20
Proposta di regolamento
Articolo 21 paragrafo 2 lettera c
Testo della CommissioneEmendamento(c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualit essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicit o sui documenti relativi al prodotto vitivinicolo in esame nonch l'impiego, per il condizionamento, di recipienti che possano indurre in errore sulla sua origine;(c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla composizione, al livello di vino e/o al contenuto di alcole, al metodo di produzione o alle qualit essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicit o sui documenti relativi al prodotto vitivinicolo in esame nonch l'impiego, per il condizionamento, di recipienti che possano indurre in errore sulla sua origine;
Emendamento 21
Proposta di regolamento
Articolo 27 paragrafo 3
Testo della CommissioneEmendamento3. Le denominazioni geografiche preesistenti di cui al paragrafo1 per le quali le informazioni previste al paragrafo2 non siano presentate entro [2 anni dall'entrata in vigore] perdono la protezione in virt del presente regolamento. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo36, i provvedimenti formali necessari per eliminare dette denominazioni dal registro di cui all'articolo22.3. Le denominazioni geografiche preesistenti di cui al paragrafo1 per le quali le informazioni previste al paragrafo2 non siano presentate entro [2 anni dall'entrata in vigore] perdono la protezione in virt del presente regolamento. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, i provvedimenti formali necessari per eliminare dette denominazioni dal registro di cui all'articolo 22.
Emendamento 22
Proposta di regolamento
Articolo 27 paragrafo 4 comma 1
Testo della CommissioneEmendamentoL'articolo26 non si applica alle denominazioni geografiche protette preesistenti di cui al paragrafo1 del presente articolo.soppressoMotivazione
La possibilit di annullare indicazioni geografiche preesistenti non era prevista nel regolamento n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (il precursore del regolamento n.510/2006) n figura nel regolamento n. 110/2008 relativo alle indicazioni geografiche delle bevande spiritose.
Emendamento 23
Proposta di regolamento
Articolo 29 paragrafo 2
Testo della CommissioneEmendamento2. Per garantire la qualit e la tracciabilit dei prodotti, la Commissione pu adottare, mediante atti delegati, le condizioni alle quali il disciplinare di produzione pu comprendere requisiti supplementari, come previsto dall'articolo11, paragrafo2, lettera h).2. Per garantire la qualit e la tracciabilit dei prodotti, alla Commissione conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 35:(a) che concernono le informazioni da fornire nel disciplinare di produzione riguardo al legame tra zona geografica e prodotto finale;(b) che fissano le condizioni alle quali il disciplinare di produzione pu comprendere requisiti supplementari, come previsto dall'articolo 11, paragrafo 2, lettera f).Motivazione
Le informazioni contenute nel disciplinare di produzione riguardanti il legame tra zona geografica e prodotto finale rivestono un'importanza considerevole ai fini della scelta del consumatore e dovrebbero quindi essere ritenute elementi non essenziali del presente regolamento che richiedono un'adozione mediante atti delegati.
Emendamento 24
Proposta di regolamento
Articolo 29 paragrafo 6
Testo della CommissioneEmendamento6. Per garantire l'efficacia dei controlli di cui al presente capo, la Commissione pu adottare, mediante atti delegati, le misure necessarie per la notificazione degli operatori alle autorit competenti.6. Per garantire l'efficacia dei controlli di cui al presente capo, alla Commissione conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 35, riguardanti la notificazione degli operatori alle autorit competenti nonch riguardanti i controlli e le verifiche che gli Stati membri sono tenuti a realizzare, compresi gli esami.Motivazione
I controlli e le verifiche sono importanti ai fini della tutela degli interessi dei produttori e dei consumatori e dovrebbero pertanto essere ritenuti elementi non essenziali del presente regolamento che richiedono un'adozione mediante atti delegati.
Emendamento 25
Proposta di regolamento
Articolo 30 paragrafo 1 lettera a
Testo della CommissioneEmendamento(a) le informazioni da fornire nel disciplinare di produzione riguardo al legame tra zona geografica e prodotto finale;
soppressoMotivazione
Le informazioni contenute nel disciplinare di produzione riguardanti il legame tra zona geografica e prodotto finale rivestono un'importanza considerevole ai fini della scelta del consumatore e dovrebbero quindi essere ritenute elementi non essenziali del presente regolamento che richiedono un'adozione mediante atti delegati.
Emendamento 26
Proposta di regolamento
Articolo 30 paragrafo 1 lettera b
Testo della CommissioneEmendamento(b) la pubblicazione delle decisioni di concessione o di rigetto della protezione;soppressoMotivazione
Non vi alcun motivo di non informare il pubblico in merito a una decisione sulla protezione.
Emendamento 27
Proposta di regolamento
Articolo 30 paragrafo 1 lettera f
Testo della CommissioneEmendamento(f) i controlli e le verifiche che gli Stati membri sono tenuti a realizzare, compresi gli esami.soppressoMotivazione
I controlli e le verifiche sono importanti ai fini della tutela degli interessi dei produttori e dei consumatori e dovrebbero pertanto essere ritenuti elementi non essenziali del presente regolamento che richiedono un'adozione mediante atti delegati.
Emendamento 28
Proposta di regolamento
Articolo 31 titolo
Testo della CommissioneEmendamentoAtti di esecuzione da adottare senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 36Irricevibilit di una domanda o richiestaMotivazione
L'emendamento adegua il testo a una modifica tecnica gi accettata in seno ai gruppi di lavoro del Consiglio. necessario apportare qui tale modifica per garantire la coerenza con l'emendamento presentato al relativo articolo.
Emendamento 29
Proposta di regolamento
Articolo 35 paragrafo 2
Testo della CommissioneEmendamento2. La delega di poteri prevista dal presente regolamento conferita alla Commissione per una durata indeterminata.2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 3, 9, 29 e 33 conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal ()*. La delega di potere tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al pi tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.________________* Inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento.Motivazione
In conformit delle disposizioni dell'OCM nel settore vitivinicolo, si suggerisce di limitare il potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a un periodo di tempo determinato.
Emendamento 30
Proposta di regolamento
Allegato I punto 7 bis (nuovo)
Testo della CommissioneEmendamento7 bis) Pratiche enologicheSui prodotti di base e sui prodotti finiti contemplati dal presente regolamento sono ammesse le pratiche enologiche raccomandate e pubblicate dall'OIV.Motivazione
Risulta importante inserire un riferimento esplicito, per quanto riguarda le pratiche enologiche, alle risoluzioni dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), cos come si gi fatto nel regolamento n. 1234/2007.
Emendamento 31
Proposta di regolamento
Allegato II parte A punto 1
Testo della CommissioneEmendamento1) Vino aromatizzato:1) Vino aromatizzato: vino aromatizzato senza aggiunta di alcole.vino aromatizzato con o senza aggiunta di alcole.Motivazione
Un'unica denominazione di vendita sufficiente: la designazione del vino aromatizzato dovrebbe riguardare sia il vino aromatizzato al quale non stato aggiunto alcole sia quello al quale stato aggiunto alcole.
Emendamento 32
Proposta di regolamento
Allegato II parte A punto 2
Testo della CommissioneEmendamento2) Vino aromatizzato alcolizzato:soppressovino aromatizzato con aggiunta di alcole.Motivazione
Un'unica denominazione di vendita sufficiente: la designazione del vino aromatizzato dovrebbe riguardare sia il vino aromatizzato al quale non stato aggiunto alcole sia quello al quale stato aggiunto alcole.
Emendamento 33
Proposta di regolamento
Allegato II parte A punto 4 trattino 3
Testo della CommissioneEmendamento che pu essere edulcorato solo mediante zucchero caramellizzato, saccarosio, mosto di uve, mosto di uve concentrato rettificato e mosto di uve concentrato. che pu essere stato edulcorato alle condizioni stabilite nell'allegato I.Motivazione
necessario tenere in considerazione l'evoluzione avvenuta dal 1991 ad oggi nel campo delle tecniche e delle pratiche di edulcorazione. La proposta di regolamento tiene conto degli aggiornamenti legati all'evoluzione normativa e tecnica della disciplina del settore, e la precisazione qui inserita non vuol far altro che armonizzare il contenuto della denominazione di vendita con quanto gi specificato all'allegato I.
Emendamento 34
Proposta di regolamento
Allegato II parte A punto 6 trattino 3
Testo della CommissioneEmendamento il cui tenore di zuccheri espresso in zuccheri invertiti superiore a 200 grammi e il contenuto minimo di tuorlo d'uovo pari a 10 grammi per litro del prodotto finito. il cui tenore di zuccheri espresso in zuccheri invertiti superiore a 200 grammi.Motivazione
L'emendamento adatta la definizione all'attuale mancanza di un adeguato metodo di analisi per rilevare la colesterina, in attesa di interventi a favore dell'individuazione di un metodo di analisi specifico.
Emendamento 35
Proposta di regolamento
Allegato II parte A punto 6 trattino 3 bis (nuovo)
Testo della CommissioneEmendamento nella cui preparazione il quantitativo minimo di tuorlo d'uovo utilizzato nella miscela pari a 10 grammi per litro.Motivazione
L'emendamento adatta la definizione all'attuale mancanza di un adeguato metodo di analisi per rilevare la colesterina, in attesa di interventi a favore dell'individuazione di un metodo di analisi specifico.
Emendamento 36
Proposta di regolamento
Allegato II parte B punto 3 comma 2
Testo della CommissioneEmendamentoLa denominazione Sangria deve essere obbligatoriamente accompagnata dalla menzione prodotta in seguita dal nome dello Stato membro di produzione o di una regione pi ristretta, tranne se prodotta in Spagna o Portogallo.Qualora la bevanda sia stata elaborata in uno Stato membro diverso dalla Spagna o dal Portogallo, la dicitura Sangria pu essere utilizzata a complemento della denominazione di vendita bevanda aromatizzata a base di vino, e deve essere obbligatoriamente accompagnata dalla menzione prodotta in seguita dal nome dello Stato membro di produzione o di una regione pi ristretta.Motivazione
L'emendamento mira a mantenere lo status quo conformemente al regolamento (CEE) n.1601/1991, tutelando la dicitura "Sangria", che originaria della Spagna e del Portogallo. necessario chiarire che la dicitura "Sangria", in qualunque Stato membro diverso dalla Spagna e dal Portogallo, non una denominazione di vendita, bens un'espressione o un'indicazione facoltativa.
Emendamento 37
Proposta di regolamento
Allegato II parte B punto 3 comma 3
Testo della CommissioneEmendamentoLa denominazione Sangria pu sostituire la denominazione bevanda aromatizzata a base di vino solo nei casi in cui la bevanda sia stata elaborata in Spagna o in Portogallo.La dicitura Sangria pu sostituire la denominazione di vendita bevanda aromatizzata a base di vino solo nei casi in cui la bevanda sia stata elaborata in Spagna o in Portogallo.Motivazione
L'emendamento mira a mantenere lo status quo conformemente al regolamento (CEE) n.1601/1991, tutelando la dicitura "Sangria", che originaria della Spagna e del Portogallo. necessario chiarire che la dicitura "Sangria", in qualunque Stato membro diverso dalla Spagna e dal Portogallo, non una denominazione di vendita, bens un'espressione o un'indicazione facoltativa. necessario tracciare una distinzione netta tra l'espressione "denominazione di vendita", che comprende la descrizione "bevanda aromatizzata a base di vino", e la dicitura "Sangria".
Emendamento 38
Proposta di regolamento
Allegato II parte B punto 4 comma 2
Testo della CommissioneEmendamentoLa denominazione Clarea deve essere obbligatoriamente accompagnata dalla menzione prodotta in seguita dal nome dello Stato membro di produzione o di una regione pi ristretta, tranne se prodotta in Spagna.Qualora la bevanda sia stata elaborata in uno Stato membro diverso dalla Spagna, la dicitura Clarea pu essere utilizzata a complemento della denominazione di vendita bevanda aromatizzata a base di vino, e deve essere obbligatoriamente accompagnata dalla menzione prodotta in seguita dal nome dello Stato membro di produzione o di una regione pi ristretta.Motivazione
L'emendamento mira a mantenere lo status quo conformemente al regolamento (CEE) n.1601/1991, dato che occorre tutelare la dicitura "Clarea". necessario chiarire che la dicitura "Clarea", in qualunque Stato membro diverso dalla Spagna, non una denominazione di vendita, bens un'espressione o un'indicazione facoltativa.
Emendamento 39
Proposta di regolamento
Allegato II parte B punto 4 comma 3
Testo della CommissioneEmendamentoLa denominazione Clarea pu sostituire la denominazione bevanda aromatizzata a base di vino solo nei casi in cui la bevanda sia stata elaborata in Spagna.La dicitura Clarea pu sostituire la denominazione di vendita bevanda aromatizzata a base di vino solo nei casi in cui la bevanda sia stata elaborata in Spagna.Motivazione
L'emendamento mira a mantenere lo status quo conformemente al regolamento (CEE) n.1601/1991, dato che occorre tutelare la dicitura "Clarea" ed necessario tracciare una distinzione netta tra "dicitura" e "denominazione di vendita". La dicitura "Clarea", in qualunque Stato membro diverso dalla Spagna, non una denominazione di vendita, bens un'espressione o un'indicazione facoltativa.
MOTIVAZIONE
I prodotti vitivinicoli aromatizzati rivestono un ruolo importante per i consumatori, i produttori e, in generale, per il settore agricolo nell'Unione europea. Essi rappresentano una quota significativa del settore vinicolo europeo e si configurano come un mercato estremamente importante dal punto di vista qualitativo e quantitativo, sia a livello interno che internazionale. L'UE rappresenta circa il 90% della produzione mondiale di prodotti vitivinicoli aromatizzati (circa 3 milioni di ettolitri l'anno), con produzioni tradizionali radicate in molti Stati membri, soprattutto del centro-sud ma anche del nord e dell'est del continente.
Contesto della legislazione europea
La proposta di regolamento si inserisce in un quadro legislativo europeo del quale non possibile tralasciare un aspetto fondamentale: la riforma della politica del settore vitivinicolo. Nel contesto del processo di semplificazione della Politica agricola comune e parallelamente ai negoziati e all'adozione del regolamento unico OCM (regolamento del Consiglio (CE) n.1234/2007), che ha sostituito le 21 preesistenti organizzazioni comuni del mercato (OCM) per i diversi settori agricoli e ha previsto norme comuni relative alla gestione dei mercati agricoli, alla commercializzazione dei prodotti agricoli nonch alle esportazioni e alle importazioni dell'UE, il Consiglio ha negoziato una riforma della politica nel settore vitivinicolo (regolamento (CE) n. 479/2008), ora pienamente integrata nel regolamento unico OCM.
La riforma del 2008 riorganizza il modo in cui il mercato vinicolo dell'UE gestito. Essa mira a permettere una rapida ristrutturazione del settore mediante una progressiva eliminazione delle misure di intervento inefficaci e dispendiose e un riorientamento della spesa al fine di soddisfare al meglio la domanda dei consumatori e rendere il vino europeo pi competitivo.
Obiettivo dell'attuale proposta della Commissione
La proposta di regolamento della Commissione intesa ad aggiornare il regolamento (CEE) n.1601/91 che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli.
Basata sugli articoli 43, paragrafo 2, e 114 del TFUE, la proposta di regolamento stabilisce le norme riguardanti la definizione, la designazione, la presentazione e l'etichettatura dei prodotti vitivinicoli aromatizzati cos come la protezione delle indicazioni geografiche per tali prodotti e si applica a tutti i prodotti vitivinicoli aromatizzati immessi nel mercato dell'Unione europea, siano essi prodotti negli Stati membri o in Paesi terzi, cos come a quelli prodotti nell'Unione per l'esportazione.
I principali obiettivi della proposta sono il miglioramento dell'applicabilit e della chiarezza della legislazione dell'UE sui prodotti vitivinicoli aromatizzati e l'introduzione di una politica di qualit ben definita per tali prodotti. Certe denominazioni di vendita saranno aggiornate alla luce della possibilit di aumentare il livello di vino invece che aggiungere direttamente alcole, in modo da assicurare che il consumatore sia propriamente informato e le definizioni utilizzate siano aggiornate all'evoluzione tecnica. Le norme esistenti sulle indicazioni geografiche saranno allineate all'accordo sugli aspetti dei diritti di propriet intellettuale attinenti al commercio (accordo TRIPS) nel quadro dell'OMC.
Un altro obiettivo l'allineamento con il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Gli obiettivi, i principi e gli altri elementi essenziali relativi alla definizione, designazione, presentazione, etichettatura e protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati sono determinati dal legislatore, mentre la Commissione dovrebbe essere in grado di adottare, tramite atti delegati (articolo 290 del TFUE), i processi di produzione, i metodi di analisi, le necessarie modifiche delle definizioni, i requisiti, le restrizioni, le denominazioni di vendita e le descrizioni, nonch le norme necessarie per le indicazioni geografiche. Inoltre, il legislatore dovrebbe garantire alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione (articolo 291, paragrafo 2, del TFUE), soprattutto in relazione all'applicazione uniforme delle norme sui prodotti vitivinicoli aromatizzati relativamente alle indicazioni geografiche, ai controlli amministrativi e fisici e allo scambio di informazioni.
La proposta non cambia l'ambito di applicazione delle norme esistenti per il settore ma corrisponde a un adattamento agli obblighi gi assunti dall'Unione.
Posizione del relatore
Il relatore accoglie con favore gli elementi essenziali della proposta della Commissione, sostenendone in particolar modo gli obiettivi di semplificazione e di miglioramento.
La proposta di regolamento semplifica ed attualizza il regolamento (CEE) n. 1601/91, che al momento disciplina i prodotti vitivinicoli aromatizzati e che, alla luce dell'innovazione tecnologica e delle sempre nuove aspettative dei consumatori, viene abrogato e sostituito con un nuovo testo. Il relatore pertanto favorevole a un tale intervento della Commissione inteso a modernizzare un dispositivo che finora ha garantito il buon funzionamento del mercato di questi prodotti ma che va adattato all'evoluzione regolamentare in materia.
Il relatore condivide l'approccio generale con il quale, all'interno del testo, si interviene al fine di armonizzare il regolamento in esame con l'evoluzione normativa in materia di politica di qualit vinicola, di adeguarlo alle regole dell'OCM e di conformarlo al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
La proposta di regolamento, trattando anche di misure relative alla designazione, presentazione ed etichettatura dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, si confronta con le nuove norme in materia di informazioni alimentari ai consumatori (regolamento (UE) n. 1169/2011). Poich la proposta di regolamento si inserisce in un contesto legislativo gi disciplinato da tali norme, il relatore ha scelto come approccio generale di condividere l'armonizzazione al regolamento sull'informazione alimentare ai consumatori.
A queste valutazioni si ispirano alcune delle modifiche introdotte.
In linea con le semplificazioni introdotte a seguito dell'OCM del 2008, ad esempio, che in materia di etichettatura prevede la possibilit per i vini dell'UE senza indicazione geografica di indicare la variet di vite, il relatore chiede che una tale possibilit possa essere prevista anche per i prodotti vitivinicoli aromatizzati, nel rispetto delle condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 607/2009.
Inoltre, il relatore ha ritenuto necessario aggiungere al testo un chiaro riferimento alla possibilit che i prodotti vitivinicoli aromatizzati possano fare riferimento alla natura biologica dei prodotti utilizzati. Secondo il relatore, infatti, un tale emendamento si inserisce positivamente nel quadro della futura regolamentazione delle pratiche enologiche dei vini biologici.
Il relatore, inoltre, convinto dell'opportunit di allineare il corpo del testo ai contenuti rispettivamente dell'allegato I definizioni tecniche, requisiti e restrizioni e dell'allegato II denominazioni di vendita e designazioni dei prodotti vitivinicoli aromatizzati introduce una serie di modifiche tecniche. Si ritenuto a tal proposito necessario introdurre tutti gli elementi che caratterizzano l'elaborazione dei prodotti vitivinicoli aromatizzati: l'aromatizzazione, l'eventuale aggiunta di alcool, l'edulcorazione e la colorazione; mentre in tema di denominazioni di vendita, si ritenuto importante ribadire il principio di esclusivit per il quale nell'UE possono essere impiegate unicamente le denominazioni di cui all'allegato II. Tale specifica permette, infatti, di assicurare che denominazioni generiche non possano essere impiegate come denominazioni di vendita, garantendo cos un'adeguata informazione al consumatore. Sempre per assicurare certezza giuridica, si poi introdotto un riferimento alla possibilit di applicare disposizioni particolari, quali l'utilizzo di pi di una denominazione di vendita per lo stesso prodotto, a taluni prodotti tradizionali.
In linea con le evoluzioni tecnologiche e normative introdotte in materia, si ritenuto ugualmente necessario intervenire sugli allegati. Nello specifico, ampliando, in accordo con l'evoluzione delle tecniche e delle pratiche di edulcorazione registratesi dal 1991, l'elenco delle pratiche di edulcorazione previste per il vermouth allineandole con quanto gi invece specificato all'allegato I ed intervenendo sulla definizione di vino aromatizzato all'uovo, modificata nel tentativo di adeguarla alla mancanza di un metodo di analisi specifico per rilevare la colesterina.
Rispondendo ad uno dei principali obiettivi della proposta, ossia quello di adeguare il regolamento alle disposizioni del TFUE, il testo prevede, inoltre, una serie di richiami ai poteri di delega attribuiti alla Commissione europea. Il relatore, pur condividendo l'approccio di adeguamento alla base della proposta, intervenuto sul testo con lo scopo di richiedere che un tale potere venga comunque limitato ad un periodo di tempo determinato. Rimane aperta la riflessione sull'eventuale possibilit che tali poteri risultino pi circostanziati, prevedendo un maggior coinvolgimento delle delegazioni europee all'adozione degli atti.
Va infine menzionato il capo sulle indicazioni geografiche. Come gi specificato, rientra negli obiettivi della proposta definire i criteri guida per il riconoscimento delle indicazioni geografiche. La proposta, infatti, conformemente al regime gi previsto per i prodotti del settore vinicolo, prevede delle regole specifiche per i prodotti aromatizzati, dal momento che questi non ricadono nei campi di applicazione del regolamento sui regimi di qualit dei prodotti agricoli, del regolamento unico OCM e del regolamento sulle bevande spiritose. Il relatore condivide l'intenzione e gli obiettivi della Commissione sostenendo l'esigenza giuridica di fornire anche per i prodotti trasformati un quadro complementare e completo in materia di indicazioni geografiche.
{29/03/2012}29.3.2012
PARERE della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
destinato alla commissione per l'ambiente, la sanit pubblica e la sicurezza alimentare
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati
(COM(2011)0530 C70234/2011 2011/0231(COD))
Relatore per parere (*): Herbert Dorfmann
(*) Procedura con le commissioni associate articolo50 del regolamento
BREVE MOTIVAZIONE
1. ELEMENTI PRINCIPALI DELLA PROPOSTA
La proposta della Commissione mira a sostituire il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che si occupa della definizione, della designazione e della presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli ("prodotti vitivinicoli aromatizzati"). Alla luce dell'innovazione tecnologica, degli sviluppi del mercato e dell'evoluzione delle aspettative dei consumatori si ritenuto necessario aggiornare le disposizioni applicabili alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche di taluni prodotti vitivinicoli aromatizzati, tenendo conto allo stesso tempo dei metodi tradizionali di produzione.
La proposta semplifica le norme vigenti e, in particolare, adegua le definizioni utilizzate all'evoluzione tecnica e allinea la normativa in vigore in materia di indicazioni geografiche all'Accordo sugli aspetti dei diritti di propriet intellettuale attinenti al commercio (Accordo TRIPS). Intende inoltre adeguare il testo al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) per quanto concerne gli "atti delegati" e gli "atti di esecuzione" (rispettivamente articoli 290 e 291 del TFUE).
Nella sua relazione la Commissione precisa che "i produttori di prodotti vitivinicoli aromatizzati sono concordi nel mantenere il medesimo assetto e normative analoghe" e che "sarebbero necessari solo adeguamenti tecnici secondari". La Commissione osserva che gli adeguamenti tecnici sono stati comunicati ai suoi servizi dai rappresentanti del settore, a seguito di consultazioni in via informale dei principali produttori europei e delle organizzazioni nazionali.
La Commissione cita, quali ulteriori importanti obiettivi della sua proposta: il miglioramento dell'applicabilit e della chiarezza della legislazione dell'Unione; una politica per la qualit chiaramente definita sulla base delle definizioni dei prodotti; l'aggiornamento di talune denominazioni di vendita, alla luce della possibilit di aumentare il livello di vino anzich ricorrere all'aggiunta diretta di alcole; una maggiore flessibilit, ottenuta trasferendo alla Commissione, mediante atti delegati, dall'attuale procedura di codecisione, la competenza per la modifica delle definizioni e delle designazioni dei prodotti; l'adeguamento della normativa dell'Unione ai nuovi requisiti tecnici e ai requisiti dell'OMC, compreso l'Accordo TRIPS; la definizione dei criteri per il riconoscimento di nuove indicazioni geografiche.
2. STRUTTURA DELLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO
La proposta di regolamento consta di 4 capi e 3 allegati.
Il capoI stabilisce la definizione e la classificazione di base dei prodotti.
Il capoII ne riporta la designazione, la presentazione e l'etichettatura. Esso rimanda ai requisiti e alle restrizioni di cui agli allegati I e II e delega alla Commissione l'introduzione di ulteriori processi produttivi autorizzati. Per le analisi dei prodotti vitivinicoli aromatizzati fa riferimento ai metodi internazionali e stabilisce disposizioni specifiche per la loro etichettatura.
Il capo II istituisce inoltre, rinviando agli allegati I e II, un sistema coerente basato sulle pratiche tradizionali di qualit e sui nuovi sviluppi in materia di qualit dei prodotti. Si propone di fornire informazioni chiare al consumatore sulla natura dei prodotti (denominazioni di vendita) e obbliga il produttore a fornire tutte le informazioni necessarie per evitare che il consumatore sia indotto in errore.
Nel capoIII sono fissate le disposizioni relative alle indicazioni geografiche ai sensi degli obblighi internazionali dell'UE. Le indicazioni geografiche attualmente elencate nel regolamento (CEE) n.1601/91 vengono trasferite al registro istituito ai sensi dell'articolo 22 del regolamento in esame.
Il capo IV contiene misure generali, transitorie e finali.
L'allegatoI contempla le definizioni e i requisiti tecnici per la produzione di prodotti vitivinicoli aromatizzati.
Infine, nell'allegato II sono riportate le denominazioni di vendita dei prodotti e la designazione associata.
3. EMENDAMENTI PROPOSTI DAL RELATORE
Il relatore approva in generale gli elementi della proposta della Commissione, che prevede, di fatto, adeguamenti tecnici senza un reale cambiamento di politica, cos come indicato dai rappresentanti del settore. Egli propone, pertanto, l'approvazione della proposta, tuttavia con alcune modifiche, vale a dire:
- il relatore del parere che l'aggiornamento delle denominazioni di vendita e delle designazioni dei prodotti vitivinicoli aromatizzati sia, di fatto, un elemento essenziale del presente regolamento e pertanto non dovrebbe essere eseguito mediante atti delegati, come proposto dalla Commissione, bens attraverso la procedura legislativa ordinaria;
- il consumatore dovrebbe sapere se il luogo di provenienza dell'ingrediente principale coincide con il luogo di provenienza del vino aromatizzato stesso (una disposizione simile stata inclusa all'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, adottato di recente);
- parimenti, per quanto concerne i prodotti vitivinicoli aromatizzati protetti da indicazioni geografiche, il consumatore dovrebbe sapere se il luogo di provenienza delle uve utilizzate effettivamente lo stesso del luogo di provenienza del prodotto;
- la designazione del vino aromatizzato dovrebbe riguardare sia il vino aromatizzato al quale non stato aggiunto alcole sia quello al quale stato aggiunto alcole;
- nel caso in cui l'alcole sia stato aggiunto a una "bevanda aromatizzata a base di vino", il titolo alcolometrico volumico effettivo di quest'ultima dovrebbe essere pari almeno al 7,5 % vol.;
- le informazioni contenute nel disciplinare di produzione riguardanti il legame tra zona geografica e prodotto finale rivestono un'importanza considerevole ai fini della scelta del consumatore e dovrebbero quindi essere ritenute un elemento non essenziale del presente regolamento. Le misure pertinenti vanno pertanto adottate mediante atti delegati;
- parimenti, le misure relative allo svolgimento di controlli e verifiche vanno adottate mediante atti delegati poich sono importanti ai fini della tutela degli interessi di produttori e consumatori;
- infine, opportuno inserire nel corpus delle definizioni dei prodotti gli elementi caratteristici della loro preparazione (aromi, aggiunta o meno di alcole, coloranti, edulcoranti).
EMENDAMENTI
La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale invita la commissione per l'ambiente, la sanit pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Articolo 2 punto 1 parte introduttiva
Testo della CommissioneEmendamento1) "prodotti vitivinicoli aromatizzati": prodotti derivati da prodotti del settore vitivinicolo di cui al regolamento (UE) n.[XXXX/20XX. COM(2010) 799 definitivo, OCM unica allineata] e che sono stati aromatizzati. Essi sono cos classificati:1) "prodotti vitivinicoli aromatizzati": prodotti derivati da prodotti del settore vitivinicolo di cui al regolamento (UE) n. [XXXX/20XX. COM(2010) 799 definitivo, OCM unica allineata] e che sono stati aromatizzati conformemente alle condizioni di cui all'allegato I. Essi sono cos classificati:Motivazione
opportuno inserire nel corpus delle definizioni dei prodotti gli elementi caratteristici della loro preparazione (aromi, aggiunta o meno di alcole, coloranti, edulcoranti). I dettagli tecnici sono specificati negli allegati. L'aggiunta di alcole facoltativa per i vini aromatizzati e non ammessa per le altre categorie di prodotti, ad eccezione di prodotti specifici che sono dettagliatamente elencati nell'allegato II.
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Articolo 2 punto 2 lettera c bis (nuova)
Testo della CommissioneEmendamentoc bis) che pu aver subito un'aggiunta di alcole, una colorazione e/o un'edulcorazione conformemente alle condizioni di cui all'allegato I;Motivazione
L'obiettivo dell'emendamento consiste nel precisare il carattere facoltativo di tali tecniche.
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Articolo 2 punto 3 lettera c bis (nuova)
Testo della CommissioneEmendamentoc bis) che pu aver subito una colorazione e/o un'edulcorazione conformemente alle condizioni di cui all'allegato I;Motivazione
L'obiettivo dell'emendamento consiste nel precisare il carattere facoltativo di tali tecniche.
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Articolo 2 punto 3 lettera c ter (nuova)
Testo della CommissioneEmendamento c ter) che non ha subito un'aggiunta di alcole, salvo diversa indicazione nell'allegato II;Motivazione
opportuno inserire nel corpus delle definizioni dei prodotti gli elementi caratteristici della loro preparazione (aromi, aggiunta o meno di alcole, coloranti, edulcoranti). I dettagli tecnici sono specificati negli allegati. L'aggiunta di alcole facoltativa per i vini aromatizzati e non ammessa per le altre categorie di prodotti, ad eccezione di prodotti specifici che sono dettagliatamente elencati nell'allegato II.
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Articolo 2 punto 3 lettera d bis (nuova)
Testo della CommissioneEmendamento d bis) alla quale pu essere stato aggiunto alcole, nel qual caso il suo titolo alcolometrico volumico effettivo pari almeno al 7 % vol.
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Articolo 2 punto 4 lettera b bis (nuova)
Testo della CommissioneEmendamentob bis) che pu aver subito una colorazione e/o un'edulcorazione conformemente alle condizioni di cui all'allegato I;Motivazione
L'obiettivo dell'emendamento consiste nel precisare il carattere facoltativo di tali tecniche.
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Articolo 4 paragrafo 1
Testo della CommissioneEmendamento1. Nell'Unione sono utilizzate le denominazioni di vendita per i prodotti vitivinicoli aromatizzati di cui all'allegato II. Esse possono essere impiegate esclusivamente per la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli aromatizzati che soddisfano i requisiti contemplati in tale allegato per la denominazione di vendita corrispondente.1. Nell'Unione solamente le denominazioni di vendita per i prodotti vitivinicoli aromatizzati indicate nell'allegato II sono utilizzate in riferimento a tali prodotti. Esse possono essere impiegate esclusivamente per la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli aromatizzati che soddisfano i requisiti contemplati in tale allegato per la denominazione di vendita corrispondente.Motivazione
opportuno garantire che la denominazione generica "prodotto vitivinicolo aromatizzato" non possa essere utilizzata come denominazione di vendita, giacch non rappresenta alcuna categoria di prodotto con la precisione sufficiente a informare i consumatori.
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Articolo 4 paragrafo 2
Testo della CommissioneEmendamento2. Per i prodotti vitivinicoli aromatizzati che soddisfano i requisiti di pi di una denominazione di vendita si pu utilizzare solo una denominazione di vendita corrispondente.2. Salvo altrimenti disposto nell'allegato II, per i prodotti vitivinicoli aromatizzati che soddisfano i requisiti di pi di una denominazione di vendita si pu utilizzare solo una denominazione di vendita corrispondente.Motivazione
opportuno consentire che le disposizioni specifiche per determinati prodotti tradizionali e che sono applicabili alla produzione e all'etichettatura restino in vigore a condizioni identiche a quelle attuali.
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Articolo 4 paragrafo 3
Testo della CommissioneEmendamento3. Una bevanda alcolica che non soddisfa i requisiti contemplati nel presente regolamento non designata, presentata o etichettata associando a una delle denominazioni di vendita previste dal presente regolamento parole o espressioni quali "genere", "tipo", "stile", "marca", "gusto" o altri termini simili.3. Una bevanda alcolica che non soddisfa i requisiti contemplati nel presente regolamento non designata, presentata o etichettata associando parole o espressioni quali "genere", "tipo", "stile", "marca", "gusto" o altri termini simili, o elementi grafici che possano indurre il consumatore in inganno.
Emendamento 10
Proposta di regolamento
Articolo 4 paragrafo 5 bis (nuovo)
Testo della CommissioneEmendamento 5 bis. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria su proposta della Commissione, possono aggiornare le denominazioni di vendita e le designazioni di cui all'allegato II. Motivazione
L'aggiornamento delle denominazioni di vendita e delle designazioni dei prodotti vitivinicoli aromatizzati non dovrebbe essere eseguito mediante atti delegati bens attraverso la procedura legislativa ordinaria, dal momento che costituisce un elemento essenziale del regolamento in esame.
Emendamento 11
Proposta di regolamento
Articolo 6 comma 2
Testo della CommissioneEmendamentoNon richiesta un'indicazione del luogo di provenienza dell'ingrediente principale.soppressoMotivazione
Non vi di fatto alcuna necessit di indicare il luogo di provenienza dell'ingrediente principale. Il riferimento a tale elemento nel testo della Commissione pertanto superfluo. Le norme che disciplinano l'indicazione del luogo di provenienza dell'ingrediente principale dei prodotti vitivinicoli aromatizzati non devono allontanarsi dall'impostazione generale adottata nel regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.
Emendamento 12
Proposta di regolamento
Articolo 9 lettera b
Testo della CommissioneEmendamentob) le denominazioni di vendita e le designazioni di cui all'allegatoII.soppressoMotivazione
L'aggiornamento delle denominazioni di vendita e delle designazioni dei prodotti vitivinicoli aromatizzati non dovrebbe essere eseguito mediante atti delegati bens attraverso la procedura legislativa ordinaria, dal momento che costituisce un elemento essenziale del presente regolamento.
Emendamento 13
Proposta di regolamento
Articolo 29 paragrafo 2
Testo della CommissioneEmendamento2. Per garantire la qualit e la tracciabilit dei prodotti, la Commissione pu adottare, mediante atti delegati, le condizioni alle quali il disciplinare di produzione pu comprendere requisiti supplementari, come previsto dall'articolo11, paragrafo2, lettera h).2. Per garantire la qualit e la tracciabilit dei prodotti, alla Commissione conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 35:a) che concernono le informazioni da fornire nel disciplinare di produzione riguardo al legame tra zona geografica e prodotto finale;b) che fissano le condizioni alle quali il disciplinare di produzione pu comprendere requisiti supplementari, come previsto dall'articolo 11, paragrafo 2, lettera f).Motivazione
Le informazioni contenute nel disciplinare di produzione riguardanti il legame tra zona geografica e prodotto finale rivestono un'importanza considerevole ai fini della scelta del consumatore e dovrebbero quindi essere ritenute elementi non essenziali del regolamento che richiedono un'adozione mediante atti delegati.
Emendamento 14
Proposta di regolamento
Articolo 29 paragrafo 6
Testo della CommissioneEmendamento6. Per garantire l'efficacia dei controlli di cui al presente capo, la Commissione pu adottare, mediante atti delegati, le misure necessarie per la notificazione degli operatori alle autorit competenti.6. Per garantire l'efficacia dei controlli di cui al presente capo, alla Commissione conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 35, concernenti la notificazione degli operatori alle autorit competenti nonch riguardanti i controlli e le verifiche che gli Stati membri sono tenuti a realizzare, compresi gli esami.Motivazione
I controlli e le verifiche sono importanti ai fini della tutela degli interessi dei produttori e dei consumatori e dovrebbero pertanto essere ritenuti elementi non essenziali del presente regolamento che richiedono un'adozione mediante atti delegati.
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Articolo 30 paragrafo 1 lettera a
Testo della CommissioneEmendamentoa) le informazioni da fornire nel disciplinare di produzione riguardo al
legame tra zona geografica e prodotto finale;soppressoMotivazione
Le informazioni contenute nel disciplinare di produzione riguardanti il legame tra zona geografica e prodotto finale rivestono un'importanza considerevole ai fini della scelta del consumatore e dovrebbero quindi essere ritenute elementi non essenziali del presente regolamento che richiedono un'adozione mediante atti delegati.
Emendamento 16
Proposta di regolamento
Articolo 30 paragrafo 1 lettera f
Testo della CommissioneEmendamentof) i controlli e le verifiche che gli Stati membri sono tenuti a realizzare, compresi gli esami.soppressoMotivazione
I controlli e le verifiche sono importanti ai fini della tutela degli interessi dei produttori e dei consumatori e dovrebbero pertanto essere ritenuti elementi non essenziali del presente regolamento che richiedono un'adozione mediante atti delegati.
Emendamento 17
Proposta di regolamento
Allegato II parte A punto 1
Testo della CommissioneEmendamento1) Vino aromatizzato1) Vino aromatizzato vino aromatizzato senza aggiunta di alcole.vino aromatizzato con o senza aggiunta di alcole.Motivazione
Una denominazione di vendita sufficiente: la designazione del vino aromatizzato dovrebbe riguardare sia il vino aromatizzato al quale non stato aggiunto alcole sia quello al quale stato aggiunto alcole.
Emendamento 18
Proposta di regolamento
Allegato II parte A punto 2
Testo della CommissioneEmendamento2) Vino aromatizzato alcolizzato:soppressovino aromatizzato con aggiunta di alcole.Motivazione
Una denominazione di vendita sufficiente: la designazione del vino aromatizzato dovrebbe riguardare sia il vino aromatizzato al quale non stato aggiunto alcole sia quello al quale stato aggiunto alcole.
Emendamento 19
Proposta di regolamento
Allegato II parte A punto 4 trattino 3
Testo della CommissioneEmendamento che pu essere edulcorato solo mediante zucchero caramellizzato, saccarosio, mosto di uve, mosto di uve concentrato rettificato e mosto di uve concentrato. che pu essere edulcorato solo mediante i prodotti di cui all'allegato I, punto 2.Motivazione
L'impiego dei prodotti di cui all'allegato I, punto 2, dovrebbe essere ammesso per l'edulcorazione del Vermut.
Emendamento 20
Proposta di regolamento
Allegato II parte B punto 3 comma 2
Testo della CommissioneEmendamentoLa denominazione "Sangria" deve essere obbligatoriamente accompagnata dalla menzione "prodotta in " seguita dal nome dello Stato membro di produzione o di una regione pi ristretta, tranne se prodotta in Spagna o Portogallo.Qualora la bevanda sia stata elaborata in uno Stato membro diverso dalla Spagna o dal Portogallo, la dicitura "Sangria" pu essere utilizzata a complemento della denominazione di vendita "bevanda aromatizzata a base di vino", che deve essere obbligatoriamente accompagnata dalla menzione "prodotta in " seguita dal nome dello Stato membro di produzione o di una regione pi ristretta.Motivazione
L'emendamento mira a mantenere lo status quo conformemente al regolamento (CEE) n.1601/91, tutelando la dicitura "Sangria", originaria della Spagna e del Portogallo.
Emendamento 21
Proposta di regolamento
Allegato II parte B punto 3 comma 3
Testo della CommissioneEmendamentoLa denominazione "Sangria" pu sostituire la denominazione "bevanda aromatizzata a base di vino" solo nei casi in cui la bevanda sia stata elaborata in Spagna o in Portogallo.La dicitura "Sangria" pu sostituire la denominazione di vendita "bevanda aromatizzata a base di vino" solo nei casi in cui la bevanda sia stata elaborata in Spagna o in Portogallo.Motivazione
necessario tracciare una distinzione netta tra l'espressione "denominazione di vendita", che comprende la descrizione "bevanda aromatizzata a base di vino", e la dicitura "Sangria".
Emendamento 22
Proposta di regolamento
Allegato II parte B punto 4 comma 2
Testo della CommissioneEmendamentoLa denominazione "Clarea" deve essere obbligatoriamente accompagnata dalla menzione "prodotta in " seguita dal nome dello Stato membro di produzione o di una regione pi ristretta, tranne se prodotta in Spagna.Qualora la bevanda sia stata elaborata in uno Stato membro diverso dalla Spagna, la dicitura "Clarea" pu essere utilizzata a complemento della denominazione di vendita "bevanda aromatizzata a base di vino". La dicitura "Clarea" deve essere obbligatoriamente accompagnata dalla menzione "prodotta in " seguita dal nome dello Stato membro di produzione o di una regione pi ristretta.Motivazione
L'emendamento mira a mantenere lo status quo, tenendo presente che la dicitura "Clarea" deve essere protetta.
Emendamento 23
Proposta di regolamento
Allegato II parte B punto 4 comma 3
Testo della CommissioneEmendamentoLa denominazione "Clarea" pu sostituire la denominazione "bevanda aromatizzata a base di vino" solo nei casi in cui la bevanda sia stata elaborata in Spagna.La dicitura "Clarea" pu sostituire la denominazione di vendita "bevanda aromatizzata a base di vino" solo nei casi in cui la bevanda sia stata elaborata in Spagna.Motivazione
necessario tracciare una distinzione netta tra "dicitura" e "denominazione di vendita".
PROCEDURA
TitoloIndicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzatiRiferimentiCOM(2011)0530 C7-0234/2011 2011/0231(COD)Commissione competente per il merito
Annuncio in AulaENVI
15.9.2011Commissione(i) competente(i) per parere
Annuncio in AulaAGRI
15.9.2011Commissioni associate - annuncio in aula15.12.2011Relatore(i)
NominaHerbert Dorfmann
23.11.2011Esame in commissione24.1.201229.2.2012Approvazione27.3.2012Esito della votazione finale+:
:
0:37
1
0Membri titolari presenti al momento della votazione finaleJohn Stuart Agnew, Liam Aylward, Jos Bov, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasi l i c a V i o r i c a D n c i l , M i c h e l D a n t i n , A l b e r t D e , H e r b e r t D o r f m a n n , H y n e k F a j m o n , I r a t x e G a r c a P r e z , J u l i e G i r l i n g , B l a G l a t t f e l d e r , S e r g i o G u t i r r e z P r i e t o , M a r t i n H u s l i n g , E s t h e r H e r r a n z G a r c a , P e t e r J a h r , E l i s a b e t h J e g g l e , E l i s a b e t h K s t i n g e r , G e o r g e L y o n , G a b r i e l M a t o A d r o v e r , M a i r e a d M c G u i n n e s s , K r i s z t i n a M o r v a i , J a m e s N i c h o l s o n , R a r e _- L u c i a n N i c u l e s c u , W o j c i e c h M i c h a B O l e j n i c z a k , G e o r g i o s P a p a s t a m k o s , M a r i t P a u l s e n , B r i t t a R e i m e r s , U l r i k e R o d u s t , A l f r e d s R u b i k s , G i a n c a r l o S c o t t , C z e s Ba w A d a m S i e k ierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Csaba Sndor Tabajdi, Marc Tarabella, Janusz WojciechowskiSupplenti presenti al momento della votazione finaleLus Paulo Alves, Maria do Cu Patro Neves, Daciana Octavia Srbu
PROCEDURA
TitoloIndicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzatiRiferimentiCOM(2011)0530 C7-0234/2011 2011/0231(COD)Presentazione della proposta al PE31.8.2011Commissione competente per il merito
Annuncio in AulaENVI
15.9.2011Commissione(i) competente(i) per parere
Annuncio in AulaIMCO
15.9.2011AGRI
15.9.2011Pareri non espressi
DecisioneIMCO
6.10.2011Commissioni associate
Annuncio in AulaAGRI
15.12.2011Relatore(i)
NominaPaolo Bartolozzi
18.10.2011Esame in commissione29.2.2012Approvazione25.4.2012Esito della votazione finale+:
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0:57
1
3Membri titolari presenti al momento della votazione finaleElena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Blier, Lajos Bokros, Martin Callanan, Nessa Childers, Yves Cochet, Chris Davies, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthias Groote, Franoise Grossette, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jrgensen, Karin Kadenbach, Christa Kla, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Corinne Lepage, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Zofija Mazej Kukovi
, L i n d a M c A v a n , R a d v i l M o r k kn a i t - M i k u l n i e n , V l a d k o T o d o r o v P a n a y o t o v , G i l l e s P a r g n e a u x , A n t o n y i a P a r v a n o v a , A n d r e s P e r e l l o R o d r i g u e z , M a r i o P i r i l l o , P a v e l P o c , F r d r i q u e R i e s , O r e s t e R o s s i , D a c i a n a O c t a v i a S r b u , C a r l S c h l y t e r , H o r s t S c h n e l l h a r d t , R i # $ % & 9 : ; D P Z [ a m u | } Ӻ|vk`kvXPvXvG`GvG hkG 0J 5aJ hkG 0J aJ hkG 0J aJ hkG aJ mH nH uhkG 0J 5;aJ
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