RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 in ordine all'applicazione dei pagamenti diretti agli agricoltori per il 2013

11.5.2012 - (COM(2011)0630 – C7‑0337/2011 – 2011/0286(COD)) - ***I

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
Relatore: Luis Manuel Capoulas Santos


Procedura : 2011/0286(COD)
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A7-0163/2012
Testi presentati :
A7-0163/2012
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 in ordine all'applicazione dei pagamenti diretti agli agricoltori per il 2013

(COM(2011)0630 – C7‑0337/2011 – 2011/0286(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0630),

–   visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0337/2011),

–   visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 25 aprile 2012[1],

–   visto il parere del Comitato delle regioni del 3 maggio 2012[2],

–   visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per i bilanci (A7-0163/2012),

1.  adotta la sua posizione in prima lettura facendo propria la proposta della Commissione;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis) Il regolamento (CE) n. 378/2007 stabilisce un meccanismo per la modulazione volontaria dei pagamenti diretti nell'ottica di rafforzare la politica di sviluppo rurale in determinati Stati membri. Pertanto, è importante garantire la continuità del finanziamento degli impegni inerenti alla spesa per lo sviluppo rurale nell'esercizio finanziario 2014 e far sì che l'importo dei pagamenti diretti dell'anno civile 2013 sia mantenuto a un livello analogo a quello del 2012, fermo restando la fissazione di massimali nazionali per i pagamenti diretti durante il prossimo quadro finanziario.

Motivazione

Le attuali disposizioni relative alla modulazione volontaria dei pagamenti diretti scadono nel 2012. Il Regno Unito è l'unico Stato membro ad applicare questo meccanismo e pertanto è esposto a considerevoli carenze di finanziamento del suo programma per lo sviluppo rurale nel 2013. Questo minaccia di pregiudicare l'esecuzione degli impegni esistenti per lo sviluppo rurale nell'esercizio finanziario in questione.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Per l'ordinato funzionamento dei pagamenti diretti nell'anno civile 2013 è necessario prorogare al 2013 i massimali netti fissati per l'anno civile 2012 aggiustandoli, se necessario, in particolare tenendo conto degli aumenti derivanti dall'ingresso dei nuovi Stati membri nel regime dei pagamenti diretti e della cessazione della modulazione volontaria prevista dal regolamento (CE) n. 378/2007 del Consiglio, del 27 marzo 2007, recante norme per la modulazione volontaria dei pagamenti diretti, di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori.

(3) Per l'ordinato funzionamento dei pagamenti diretti nell'anno civile 2013 è necessario prorogare al 2013 i massimali netti fissati per l'anno civile 2012 aggiustandoli, se necessario, in particolare tenendo conto degli aumenti derivanti dall'ingresso dei nuovi Stati membri nel regime dei pagamenti diretti.

Motivazione

Le attuali disposizioni relative alla modulazione volontaria dei pagamenti diretti scadono nel 2012. Il Regno Unito è l'unico Stato membro ad applicare questo meccanismo e pertanto è esposto a considerevoli carenze di finanziamento del suo programma per lo sviluppo rurale nel 2013. Questo minaccia di pregiudicare l'esecuzione degli impegni esistenti per lo sviluppo rurale nell'esercizio finanziario in questione.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis) Al fine di garantire la corretta attuazione dei pagamenti diretti che gli Stati membri devono effettuare in relazione alle domande presentate nel 2013, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alle disposizioni pertinenti relative alla base di calcolo delle riduzioni che gli Stati membri devono applicare agli agricoltori nel 2013 a causa dell'aggiustamento dei pagamenti e della disciplina finanziaria. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Motivazione

Si tratta di un adattamento del testo legislativo in conformità dell'Intesa comune sulle modalità pratiche del ricorso agli atti delegati (articolo 290 del TFUE).

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) I trasferimenti finanziari al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale previsti dagli articoli 134, 135 e 136 del regolamento (CE) n. 73/2009 sono connessi alle prospettive finanziarie pluriennali del periodo 2007-2013. Tuttavia, l'anno civile 2013 corrisponde all'esercizio finanziario 2014 che rientra nel prossimo quadro finanziario pluriennale, il quale stabilisce in via permanente gli importi disponibili per la programmazione dello sviluppo rurale. Di conseguenza occorre sopprimere i suddetti trasferimenti finanziari.

(5) I trasferimenti finanziari al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale previsti dagli articoli 134 e 135 del regolamento (CE) n. 73/2009 sono connessi alle prospettive finanziarie pluriennali del periodo 2007-2013. Tuttavia, l'anno civile 2013 corrisponde all'esercizio finanziario 2014 che rientra nel prossimo quadro finanziario pluriennale, il quale stabilisce in via permanente gli importi disponibili per la programmazione dello sviluppo rurale. Di conseguenza occorre sopprimere i suddetti trasferimenti finanziari.

Motivazione

L'articolo 69, paragrafo 6, lettera b) del regolamento (CE) n. 73/2009 consente agli Stati membri di utilizzare i pagamenti diretti inutilizzati per misure di sostegno specifiche (articolo 68, paragrafo 1) o per il FEASR (articolo 136). La proposta della Commissione abroga l'articolo 136 lasciando in vigore gli articoli 68 e 69, discriminando così gli Stati membri che hanno optato per i trasferimenti ai sensi dell'articolo 136, dal momento che non possono utilizzare questi fondi nell'anno civile 2013 (= esercizio finanziario 2014) né per il primo pilastro né per il FEASR. Questa discriminazione può essere evitata non abrogando l'articolo 136.

Emendamento  5

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 73/2009

Articolo 10 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis) è inserito l'articolo seguente:

 

"Articolo 10 ter

 

Modulazione volontaria nell'anno civile 2013

 

Oltre agli aggiustamenti contemplati all'articolo 10 bis, ciascuno Stato membro che applica l'articolo 1 del regolamento (CE) n. 378/2007 del Consiglio può applicare delle riduzioni (modulazione volontaria) ai pagamenti diretti concessi nel suo territorio nell'anno civile 2013.

 

Le percentuali di modulazione volontaria possono variare a seconda delle regioni, qualora lo Stato membro abbia applicato il regime di pagamento unico a livello regionale. Il tasso nazionale di riduzione utilizzato negli Stati membri attraverso il meccanismo di modulazione volontaria nel 2012 determina il tasso massimo applicabile nell'anno civile 2013.

 

Entro ...* gli Stati membri decidono e comunicano alla Commissione il tasso di modulazione volontaria che applicheranno. Gli importi netti risultanti dall'applicazione della modulazione volontaria da parte degli Stati membri partecipanti saranno disponibili per finanziare i loro programmi di sviluppo rurale. "

 

_____________________

 

* GU: inserire la data corrispondente a due mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Motivazione

Le attuali disposizioni relative alla modulazione volontaria dei pagamenti diretti scadono nel 2012. Il Regno Unito è l'unico Stato membro ad applicare questo meccanismo e pertanto è esposto a considerevoli carenze di finanziamento del suo programma per lo sviluppo rurale nel 2013. Questo minaccia di pregiudicare l'esecuzione degli impegni esistenti per lo sviluppo rurale nell'esercizio finanziario in questione.

Emendamento  6

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 73/2009

Articolo 11 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis) all'articolo 11, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

 

"2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando in base alla procedura legislativa ordinaria su proposta della Commissione presentata entro il 31 marzo dell'anno civile in relazione al quale si applicano gli adattamenti di cui al paragrafo 1, fissano tali adattamenti entro il 30 giugno dello stesso anno civile."

Motivazione

Mantenere invariato l'articolo 11 (relativo alla disciplina finanziaria) – che prevede che il Consiglio deliberi su proposta della Commissione – costituirebbe una continuazione della facoltà del Consiglio di riservarsi di esercitare direttamente competenze di esecuzione ai sensi dell'ex articolo 202 del trattato CE. Tuttavia, il relatore ritiene che, nel nuovo contesto legislativo, tale facoltà del Consiglio di riservarsi di esercitare direttamente competenze di esecuzione non sia più giustificata.

Emendamento  7

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 73/2009

Articolo 11 bis

 

Testo della Commissione

Emendamento

all'articolo 11 bis è aggiunto il seguente paragrafo 3:

è inserito l'articolo seguente:

 

"Articolo 11 bis

 

Delega di potere alla Commissione

3. Per garantire l'attuazione ottimale dell'aggiustamento dei pagamenti diretti nel 2013 e della disciplina finanziaria, la Commissione può adottare, mediante atti delegati, norme sulla base di calcolo delle riduzioni che gli Stati membri applicano agli agricoltori a motivo dell'aggiustamento dei pagamenti nel 2013 e della disciplina finanziaria come previsto dagli articoli 10 bis e11.

La Commissione è abilitata ad adottare atti delegati, conformemente all'articolo 142 bis, stabilendo norme sulla base di calcolo delle riduzioni che gli Stati membri applicano agli agricoltori nel 2013 a seguito dell'aggiustamento dei pagamenti e della disciplina finanziaria come previsto dagli articoli 10 bis e11."

Motivazione

Occorre inserire un nuovo articolo 11 bis, dal momento che la proposta di allineamento COM(2010)0539 non è ancora stata adottata. La portata degli atti delegati andrebbe limitata nel tempo. La delega di potere dovrebbe riguardare solo le norme applicabili in relazione al 2013, in linea con l'ambito di applicazione e lo scopo della proposta in esame.

Emendamento  8

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 73/2009

Articolo 68 – paragrafo 8 – alinea

 

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) All'articolo 68 paragrafo 8, l'alinea è sostituito dal seguente:

 

"8. Entro ...* gli Stati membri che hanno adottato la decisione di cui all'articolo 69, paragrafo 1, possono riesaminarla e decidere di, a decorrere dal 2013:"

 

_______________

 

* GU: inserire la data corrispondente a un mese dopo la pubblicazione del presente regolamento.

Emendamento  9

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 73/2009

Articolo 69 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

(4 ter) All'articolo 69, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

 

"1. Entro il 1° agosto 2009, il 1° agosto 2010, il 1° agosto 2011 o ...* gli Stati membri possono decidere di utilizzare, a partire dall'anno successivo a tale decisione, fino al 10 % dei loro massimali nazionali di cui all'articolo 40 oppure, nel caso di Malta, l'importo di 2 000 000 di EUR, a titolo del sostegno specifico previsto dall'articolo 68, paragrafo 1."

 

______________

 

* GU: inserire la data corrispondente a un mese dopo la pubblicazione del presente regolamento.

Emendamento  10

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4 quater (nuovo)

Regolamento (CE) n. 73/2009

Articolo 133 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 quater) è inserito l'articolo seguente:

 

"Articolo 133 bis

 

Aiuti nazionali transitori

 

I nuovi Stati membri diversi da Bulgaria, Romania e Cipro possono concedere aiuti nazionali transitori nel 2013 sotto forma di pagamenti disaccoppiati agli agricoltori, previa autorizzazione da parte della Commissione. L'importo dell'aiuto nazionale transitorio può essere limitato a una dotazione finanziaria specifica per ciascun settore. La dotazione finanziaria settoriale specifica non deve superare la differenza fra il livello totale dell'aiuto diretto che gli agricoltori avrebbero avuto il diritto di ricevere in quel determinato settore nell'anno civile 2003 in base a un regime della PAC e gli aiuti diretti forniti al settore in base al regolamento (CE) n. 73/2009."

Motivazione

Il regolamento (CE) n. 73/2009 ha stabilito il quadro per i pagamenti diretti dell'UE e per i pagamenti diretti nazionali integrativi applicabili nei nuovi Stati membri. Di conseguenza, in questi ultimi anni dal 2009 al 2011 gli introiti complessivi dei pagamenti diretti agli agricoltori in numerosi nuovi Stati membri in tutti i settori agricoli hanno raggiunto i livelli dei pagamenti diretti ricevuti dagli agricoltori negli Stati membri che applicano il regime storico di pagamento unico (RPU). Pertanto, è importante mantenere l'importo dell'aiuto diretto nell'anno 2013 e oltre a un livello simile a quello del 2012 ed è opportuno definire un meccanismo transitorio per il 2013. Al fine di scongiurare distorsioni del mercato dovute ai diversi modi di implementare le recenti riforme della PAC in vari Stati membri, è necessario offrire ai nuovi Stati membri la possibilità di concedere aiuti nazionali transitori nel 2013 man mano che i pagamenti diretti vengono introdotti in maniera uniforme in tutti gli Stati membri. Al fine di conseguire un'agevole transizione dal sistema di pagamenti diretti attualmente applicato al sistema di pagamenti diretti riformato e applicato in maniera uniforme, è opportuno stabilire un meccanismo transitorio per il 2013.

Emendamento  11

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 73/2009

Articoli 134, 135, 136

 

Testo della Commissione

Emendamento

(5) gli articoli 134, 135 e 136 sono soppressi;

(5) gli articoli 134 e 135 sono soppressi;

Motivazione

L'articolo 69, paragrafo 6, lettera b) del regolamento (CE) n. 73/2009 consente agli Stati membri di utilizzare i pagamenti diretti inutilizzati per misure di sostegno specifiche (articolo 68, paragrafo 1) o per il FEASR (articolo 136). La proposta della Commissione abroga l'articolo 136 lasciando in vigore gli articoli 68 e 69, discriminando così gli Stati membri che hanno optato per i trasferimenti ai sensi dell'articolo 136, dal momento che non possono utilizzare questi fondi nell'anno civile 2013 (= esercizio finanziario 2014) né per il primo pilastro né per il FEASR. Questa discriminazione può essere evitata non abrogando l'articolo 136.

Emendamento  12

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 73/2009

Articolo 142 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis) è inserito l'articolo seguente:

 

"Articolo 142 bis

 

Esercizio della delega

 

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

 

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 11 bis è conferito alla Commissione per un periodo di un anno a decorrere dal 1° gennaio 2013.

 

3. La delega di potere di cui all'articolo 11 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

 

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

 

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 11 bis entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Motivazione

Si tratta di un adattamento del testo legislativo in conformità dell'Intesa comune sulle modalità pratiche del ricorso agli atti delegati (articolo 290 del TFUE).

  • [1]  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
  • [2]  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

MOTIVAZIONE

Il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio stabilisce le regole per l'attuale sistema di pagamenti diretti agli agricoltori. Il regolamento dovrebbe essere sostituito da proposte di riforma della PAC per il periodo 2014-2020, che devono essere applicate dal 1° gennaio 2014. Mentre il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio continuerà ad essere in vigore nel 2013, alcune disposizioni finanziarie all'interno di esso saranno in vigore fino al 2012. Inoltre, l'anno civile 2013 corrisponde all'esercizio finanziario 2014 e rientra pertanto nell'ambito del nuovo quadro pluriennale finanziario 2014-2020. La presente proposta è stata realizzata per far fronte alle disposizioni finanziarie per il periodo di transizione 2013.

L'obiettivo principale della proposta è quello di fissare massimali netti per i pagamenti diretti per l'anno civile 2013 attraverso la creazione di un meccanismo di aggiustamento simile alla modulazione, in modo da garantire la continuità dei livelli dei pagamenti tenendo conto al contempo dell'ingresso di nuovi Stati membri nel regime e della cessazione della modulazione volontaria.

1. Aggiustamento equivalente alla modulazione obbligatoria

Il progetto di regolamento stabilisce il livello delle riduzioni da applicare ai pagamenti diretti agli agricoltori nel 2013, equivalenti all'effetto della modulazione obbligatoria esistente, applicabile nel 2012. Si propone di fissare tali rettifiche a un livello inferiore negli Stati membri dell'UE-10, rispetto a quello negli Stati membri dell'UE-15. Per gli Stati membri dell'UE-10, il tasso di adeguamento nel 2013 sarebbe pari allo 0% per gli importi compresi fra i 5.000 euro e i 300.000 euro e al 4% per importi superiori a 300.000 euro. Mentre per gli Stati membri dell'UE-15 (eccetto le regioni ultraperiferiche e le isole dell'Egeo) il livello di adeguamento nel 2013 rimarrebbe uguale al livello della modulazione obbligatoria nel 2012, che attualmente è fissato al 10% per importi compresi fra i 5.000 euro e i 300.000 euro e al 14% per importi superiori a 300.000 euro. Non è previsto alcun aggiustamento nel caso delle regioni ultraperiferiche, né per le isole del Mare Egeo. Neanche in Bulgaria e in Romania vi saranno aggiustamenti, poiché in questi paesi il regime dei pagamenti diretti non è ancora completamente installato.

2. Modulazione facoltativa e altri trasferimenti per lo sviluppo rurale

Come accennato in precedenza, l'anno di applicazione 2013 rientra nell'ambito del nuovo quadro pluriennale finanziario 2014-2020 e degli importi degli aiuti allo sviluppo rurale in esso definiti. Di conseguenza, i trasferimenti finanziari ai programmi di sviluppo rurale ai sensi degli articoli 134, 135 e 136 del regolamento (CE) n. 73/2009, riguardanti le prospettive finanziarie pluriennali 2007-2013, dovrebbero essere aboliti. Gli articoli 134 e 135, relativi ai trasferimenti supplementari dai regimi del cotone e del tabacco ai programmi di sviluppo rurale, sono stati soppressi e i rispettivi importi sono stati inclusi nelle dotazioni corrispondenti per lo sviluppo rurale, nelle proposte del quadro finanziario pluriennale. Anche l'articolo 136 è stato soppresso e gli importi non spesi sono stati inclusi nel calcolo dei massimali nazionali per il 2013.

Inoltre, la modulazione volontaria prevista dal regolamento (CE) n. 378/2007 non prosegue nell'anno civile 2013.

3. Massimali netti per l'importo totale dei pagamenti diretti

Il progetto di regolamento propone altresì modifiche dell'importo totale dei pagamenti diretti che ciascun Stato membro può versare nel 2013. Tali massimali netti sono in gran parte ripresi da quelli del 2012, con rettifiche già concordate in funzione dell'introduzione graduale dei pagamenti diretti nei nuovi Stati membri e della cessazione della modulazione volontaria.

Per gli Stati membri dell'UE-15 (ad eccezione di Germania, Svezia e Regno Unito), il valore del massimale netto nel 2013 sarebbe pari al valore del massimale netto nel 2012, adattato per tener conto delle stime sull'estirpazione in tale anno (circa 12 milioni di euro in totale per Spagna, Italia, Francia, Grecia, Austria e Portogallo) e del trasferimento a favore del regime del pagamento unico dalle dotazioni per il settore vinicolo (circa 160 milioni di euro in totale per Grecia, Spagna, Lussemburgo, Malta e Regno Unito). Nel caso di Germania e Svezia, il valore di massimale netto nel 2013 sarebbe quello del massimale netto nel 2012, aumentato degli importi corrispondenti al trasferimento a favore dello sviluppo rurale dall'esercizio finanziario 2011 (articolo 136) (circa 52 milioni di euro in totale per i due paesi). Per il Regno Unito, il valore del massimale netto nel 2013 sarebbe quello del massimale netto nel 2012, aumentato dell'importo corrispondente al trasferimento annuale effettuato dalla modulazione volontaria per lo sviluppo rurale (circa 314 milioni di euro).

Per gli Stati membri dell'UE-10, il valore del massimale netto nel 2013 è adeguato agli importi impegnati per il finanziamento del sostegno specifico ai sensi dell'articolo 68, come concordato nella valutazione dello stato di salute della PAC, oltre ai fondi per l'introduzione progressiva (circa 550 milioni di euro in totale). Nel 2013 la situazione per la Bulgaria e la Romania rimarrebbe immutata rispetto al 2012 (non saranno fissati massimali).

4. Disciplina finanziaria

Le disposizioni vigenti sulla disciplina finanziaria richiedono la riduzione graduale dei pagamenti diretti agli agricoltori nel caso in cui si preveda il superamento del bilancio del primo pilastro, con un margine di 300 milioni di euro. Stando alle attuali prospettive finanziarie, lo scopo del margine è quello di fornire una "rete di sicurezza" in caso di necessità imprevista di ulteriori finanziamenti. Nelle sue proposte per il quadro finanziario pluriennale e la PAC per il periodo 2014-2020, la Commissione propone di avvalersi di una riserva per la crisi, per far fronte a necessità di finanziamento supplementari dovute a una crisi agricola inaspettata. In linea con tali proposte, il progetto di regolamento elimina il margine di 300 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2014.

La proposta aggiunge una disposizione che autorizza la Commissione ad adottare, per mezzo di atti delegati, le modalità dell'aggiustamento dei pagamenti agli agricoltori, applicate dagli Stati membri, a titolo della disciplina finanziaria nel 2013.

Infine, il relatore rileva che la proposta della Commissione era stata elaborata supponendo che la proposta di allineamento al COM(2010) 539 sarebbe stata adottata per prima. Pertanto, al momento di adottare la presente relazione, occorre tenere conto di questa procedura in corso, eventualmente mediante altri emendamenti.

PARERE della commissione per i bilanci (25.4.2012)

destinato alla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 in ordine all'applicazione dei pagamenti diretti agli agricoltori per il 2013
(COM(2011)0630 – C7‑0337/2011 – 2011/0286(COD))

Relatore per parere: Giovanni La Via

BREVE MOTIVAZIONE

La Commissione ha presentato una proposta di regolamento in merito all'applicazione dei pagamenti diretti agli agricoltori nel 2013 intesa a modificare il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio. Mentre il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio continuerà a essere in vigore nel 2013, alcune delle disposizioni finanziarie che esso comprende saranno in vigore fino alla fine del 2012. Inoltre, l'anno civile 2013 corrisponde all'esercizio finanziario 2014 e rientra pertanto nell'ambito del nuovo quadro finanziario pluriennale 2014-2020.

La proposta della Commissione mira a fissare massimali netti per i pagamenti diretti per l'anno civile 2013, in modo da garantire la continuità dei livelli dei pagamenti, tenendo conto al contempo dell'effetto dell'introduzione progressiva dei pagamenti diretti nei nuovi Stati membri e della cessazione della modulazione volontaria.

Le proposte della Commissione fissano i pagamenti diretti ridotti agli agricoltori nel 2013 a un livello pari al tasso applicabile attraverso la modulazione obbligatoria nel 2012. Mantenendo la struttura esistente, viene precisato che gli Stati membri dell'UE-10 avranno un livello di aggiustamento dello 0% per i pagamenti compresi tra 5 000 e 300 000 EUR e del 4% per gli importi superiori ai 300 000 EUR nel 2013, mentre l'aggiustamento per gli Stati membri dell'UE-15 sarà del 10% per gli importi compresi tra 5 000 e 300 000 EUR e del 14% per le somme superiori a 300 000 EUR. Sono escluse da questa regola le regioni ultraperiferiche, la Bulgaria e la Romania, dal momento che il periodo di introduzione non si è ancora concluso.

Giacché l'esercizio 2013 rientra nell'ambito del nuovo quadro finanziario pluriennale 2014-2020, e con esso sono definiti gli importi per lo sviluppo rurale, il concetto di modulazione volontaria andrebbe abolito. La proposta della Commissione fissa altresì l'importo totale dei pagamenti diretti che ciascuno Stato membro può concedere nel 2013. I massimali netti sono in gran parte ripresi da quelli del 2012, con alcuni aggiustamenti relativi agli effetti dell'introduzione progressiva e alla modulazione volontaria.

Nel 2013 il massimale netto per gli Stati membri dell'UE-15 sarebbe pari al valore del massimale netto nel 2012, con gli aggiustamenti legati alle estirpazioni avvenute nel 2012 e al trasferimento stimato delle dotazioni per il settore vinicolo a favore del regime del pagamento unico. Questa disposizione prevede un'eccezione per la Germania, la Svezia e il Regno Unito. Nel caso di Germania e Svezia, l'importo corrispondente al trasferimento temporaneo a favore dello sviluppo rurale nell'esercizio 2011 sarebbe aggiunto al massimale per il 2012. Per il Regno Unito, l'importo corrispondente al trasferimento annuale effettuato dalla modulazione volontaria sarebbe aggiunto al massimale per il 2012. Per gli Stati membri dell'UE-10, il massimale netto nel 2013 è adeguato agli importi impegnati a titolo del sostegno specifico, come concordato nella valutazione dello stato di salute, sommati ai fondi per l'introduzione progressiva.

Il relatore è propenso a mantenere, per l'anno 2013, la struttura finanziaria esistente, al fine di garantire la continuità dei livelli dei pagamenti. Inoltre, l'attuale disciplina finanziaria richiede un margine minimo di 300 milioni di EUR quale "rete di sicurezza", nell'eventualità di eventi imprevisti che richiedano finanziamenti supplementari. Parallelamente a un nuovo quadro finanziario pluriennale si potrebbe avrebbe una nuova riserva per la crisi, che eliminerebbe la regola del margine di 300 milioni di EUR per l'anno 2014.

Per le suddette ragioni, il relatore sostiene pertanto la proposta della Commissione nella sua interezza.

*******

La commissione per i bilanci invita la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, competente per il merito, a proporre che il Parlamento europeo adotti la sua posizione in prima lettura facendo propria la proposta della Commissione.

PROCEDURA

Titolo

Modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio in ordine all’applicazione dei pagamenti diretti agli agricoltori per il 2013

Riferimenti

COM(2011)0630 – C7-0337/2011 – 2011/0286(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

AGRI

25.10.2011

 

 

 

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

BUDG

25.10.2011

 

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Giovanni La Via

6.2.2012

 

 

 

Approvazione

25.4.2012

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

31

1

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Zuzana Brzobohatá, Jean-Luc Dehaene, Isabelle Durant, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Estelle Grelier, Carl Haglund, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, George Lyon, Barbara Matera, Juan Andrés Naranjo Escobar, Vladimír Remek, Dominique Riquet, Potito Salatto, Helga Trüpel, Derek Vaughan

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Maria Da Graça Carvalho, Derk Jan Eppink, Georgios Papastamkos, Paul Rübig

PROCEDURA

Titolo

Modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio in ordine all'applicazione dei pagamenti diretti agli agricoltori per il 2013

Riferimenti

COM(2011)0630 – C7-0337/2011 – 2011/0286(COD)

Presentazione della proposta al PE

12.10.2011

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

AGRI

25.10.2011

 

 

 

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

DEVE

25.10.2011

BUDG

25.10.2011

EMPL

25.10.2011

ENVI

25.10.2011

 

REGI

25.10.2011

 

 

 

Pareri non espressi

       Decisione

DEVE

25.1.2012

EMPL

27.10.2011

ENVI

24.10.2011

REGI

27.2.2012

Relatore(i)

       Nomina

Luis Manuel Capoulas Santos

26.9.2011

 

 

 

Esame in commissione

29.2.2012

 

 

 

Approvazione

8.5.2012

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

38

1

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

John Stuart Agnew, Liam Aylward, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Michel Dantin, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Robert Dušek, Hynek Fajmon, Iratxe García Pérez, Julie Girling, Béla Glattfelder, Sergio Gutiérrez Prieto, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, George Lyon, Mairead McGuinness, Krisztina Morvai, Mariya Nedelcheva, James Nicholson, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Csaba Sándor Tabajdi, Janusz Wojciechowski

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa Zamora, Spyros Danellis, Sandra Kalniete, Christa Klaß, Giovanni La Via, Petri Sarvamaa, Milan Zver

Deposito

11.5.2012