RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 in ordine all'applicazione dei pagamenti diretti agli agricoltori per il 2013
11.5.2012 - (COM(2011)0630 – C7‑0337/2011 – 2011/0286(COD)) - ***I
Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
Relatore: Luis Manuel Capoulas Santos
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 in ordine all'applicazione dei pagamenti diretti agli agricoltori per il 2013
(COM(2011)0630 – C7‑0337/2011 – 2011/0286(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0630),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0337/2011),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 25 aprile 2012[1],
– visto il parere del Comitato delle regioni del 3 maggio 2012[2],
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per i bilanci (A7-0163/2012),
1. adotta la sua posizione in prima lettura facendo propria la proposta della Commissione;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 2 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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(2 bis) Il regolamento (CE) n. 378/2007 stabilisce un meccanismo per la modulazione volontaria dei pagamenti diretti nell'ottica di rafforzare la politica di sviluppo rurale in determinati Stati membri. Pertanto, è importante garantire la continuità del finanziamento degli impegni inerenti alla spesa per lo sviluppo rurale nell'esercizio finanziario 2014 e far sì che l'importo dei pagamenti diretti dell'anno civile 2013 sia mantenuto a un livello analogo a quello del 2012, fermo restando la fissazione di massimali nazionali per i pagamenti diretti durante il prossimo quadro finanziario. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le attuali disposizioni relative alla modulazione volontaria dei pagamenti diretti scadono nel 2012. Il Regno Unito è l'unico Stato membro ad applicare questo meccanismo e pertanto è esposto a considerevoli carenze di finanziamento del suo programma per lo sviluppo rurale nel 2013. Questo minaccia di pregiudicare l'esecuzione degli impegni esistenti per lo sviluppo rurale nell'esercizio finanziario in questione. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) Per l'ordinato funzionamento dei pagamenti diretti nell'anno civile 2013 è necessario prorogare al 2013 i massimali netti fissati per l'anno civile 2012 aggiustandoli, se necessario, in particolare tenendo conto degli aumenti derivanti dall'ingresso dei nuovi Stati membri nel regime dei pagamenti diretti e della cessazione della modulazione volontaria prevista dal regolamento (CE) n. 378/2007 del Consiglio, del 27 marzo 2007, recante norme per la modulazione volontaria dei pagamenti diretti, di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori. |
(3) Per l'ordinato funzionamento dei pagamenti diretti nell'anno civile 2013 è necessario prorogare al 2013 i massimali netti fissati per l'anno civile 2012 aggiustandoli, se necessario, in particolare tenendo conto degli aumenti derivanti dall'ingresso dei nuovi Stati membri nel regime dei pagamenti diretti. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le attuali disposizioni relative alla modulazione volontaria dei pagamenti diretti scadono nel 2012. Il Regno Unito è l'unico Stato membro ad applicare questo meccanismo e pertanto è esposto a considerevoli carenze di finanziamento del suo programma per lo sviluppo rurale nel 2013. Questo minaccia di pregiudicare l'esecuzione degli impegni esistenti per lo sviluppo rurale nell'esercizio finanziario in questione. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 4 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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(4 bis) Al fine di garantire la corretta attuazione dei pagamenti diretti che gli Stati membri devono effettuare in relazione alle domande presentate nel 2013, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alle disposizioni pertinenti relative alla base di calcolo delle riduzioni che gli Stati membri devono applicare agli agricoltori nel 2013 a causa dell'aggiustamento dei pagamenti e della disciplina finanziaria. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Si tratta di un adattamento del testo legislativo in conformità dell'Intesa comune sulle modalità pratiche del ricorso agli atti delegati (articolo 290 del TFUE). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) I trasferimenti finanziari al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale previsti dagli articoli 134, 135 e 136 del regolamento (CE) n. 73/2009 sono connessi alle prospettive finanziarie pluriennali del periodo 2007-2013. Tuttavia, l'anno civile 2013 corrisponde all'esercizio finanziario 2014 che rientra nel prossimo quadro finanziario pluriennale, il quale stabilisce in via permanente gli importi disponibili per la programmazione dello sviluppo rurale. Di conseguenza occorre sopprimere i suddetti trasferimenti finanziari. |
(5) I trasferimenti finanziari al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale previsti dagli articoli 134 e 135 del regolamento (CE) n. 73/2009 sono connessi alle prospettive finanziarie pluriennali del periodo 2007-2013. Tuttavia, l'anno civile 2013 corrisponde all'esercizio finanziario 2014 che rientra nel prossimo quadro finanziario pluriennale, il quale stabilisce in via permanente gli importi disponibili per la programmazione dello sviluppo rurale. Di conseguenza occorre sopprimere i suddetti trasferimenti finanziari. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'articolo 69, paragrafo 6, lettera b) del regolamento (CE) n. 73/2009 consente agli Stati membri di utilizzare i pagamenti diretti inutilizzati per misure di sostegno specifiche (articolo 68, paragrafo 1) o per il FEASR (articolo 136). La proposta della Commissione abroga l'articolo 136 lasciando in vigore gli articoli 68 e 69, discriminando così gli Stati membri che hanno optato per i trasferimenti ai sensi dell'articolo 136, dal momento che non possono utilizzare questi fondi nell'anno civile 2013 (= esercizio finanziario 2014) né per il primo pilastro né per il FEASR. Questa discriminazione può essere evitata non abrogando l'articolo 136. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 5 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 73/2009 Articolo 10 ter (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le attuali disposizioni relative alla modulazione volontaria dei pagamenti diretti scadono nel 2012. Il Regno Unito è l'unico Stato membro ad applicare questo meccanismo e pertanto è esposto a considerevoli carenze di finanziamento del suo programma per lo sviluppo rurale nel 2013. Questo minaccia di pregiudicare l'esecuzione degli impegni esistenti per lo sviluppo rurale nell'esercizio finanziario in questione. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 6 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 73/2009 Articolo 11 – paragrafo 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mantenere invariato l'articolo 11 (relativo alla disciplina finanziaria) – che prevede che il Consiglio deliberi su proposta della Commissione – costituirebbe una continuazione della facoltà del Consiglio di riservarsi di esercitare direttamente competenze di esecuzione ai sensi dell'ex articolo 202 del trattato CE. Tuttavia, il relatore ritiene che, nel nuovo contesto legislativo, tale facoltà del Consiglio di riservarsi di esercitare direttamente competenze di esecuzione non sia più giustificata. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 7 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 4 Regolamento (CE) n. 73/2009 Articolo 11 bis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Occorre inserire un nuovo articolo 11 bis, dal momento che la proposta di allineamento COM(2010)0539 non è ancora stata adottata. La portata degli atti delegati andrebbe limitata nel tempo. La delega di potere dovrebbe riguardare solo le norme applicabili in relazione al 2013, in linea con l'ambito di applicazione e lo scopo della proposta in esame. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 8 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 73/2009 Articolo 68 – paragrafo 8 – alinea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 9 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 4 ter (nuovo) Regolamento (CE) n. 73/2009 Articolo 69 – paragrafo 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 10 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 4 quater (nuovo) Regolamento (CE) n. 73/2009 Articolo 133 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il regolamento (CE) n. 73/2009 ha stabilito il quadro per i pagamenti diretti dell'UE e per i pagamenti diretti nazionali integrativi applicabili nei nuovi Stati membri. Di conseguenza, in questi ultimi anni dal 2009 al 2011 gli introiti complessivi dei pagamenti diretti agli agricoltori in numerosi nuovi Stati membri in tutti i settori agricoli hanno raggiunto i livelli dei pagamenti diretti ricevuti dagli agricoltori negli Stati membri che applicano il regime storico di pagamento unico (RPU). Pertanto, è importante mantenere l'importo dell'aiuto diretto nell'anno 2013 e oltre a un livello simile a quello del 2012 ed è opportuno definire un meccanismo transitorio per il 2013. Al fine di scongiurare distorsioni del mercato dovute ai diversi modi di implementare le recenti riforme della PAC in vari Stati membri, è necessario offrire ai nuovi Stati membri la possibilità di concedere aiuti nazionali transitori nel 2013 man mano che i pagamenti diretti vengono introdotti in maniera uniforme in tutti gli Stati membri. Al fine di conseguire un'agevole transizione dal sistema di pagamenti diretti attualmente applicato al sistema di pagamenti diretti riformato e applicato in maniera uniforme, è opportuno stabilire un meccanismo transitorio per il 2013. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 11 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 5 Regolamento (CE) n. 73/2009 Articoli 134, 135, 136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'articolo 69, paragrafo 6, lettera b) del regolamento (CE) n. 73/2009 consente agli Stati membri di utilizzare i pagamenti diretti inutilizzati per misure di sostegno specifiche (articolo 68, paragrafo 1) o per il FEASR (articolo 136). La proposta della Commissione abroga l'articolo 136 lasciando in vigore gli articoli 68 e 69, discriminando così gli Stati membri che hanno optato per i trasferimenti ai sensi dell'articolo 136, dal momento che non possono utilizzare questi fondi nell'anno civile 2013 (= esercizio finanziario 2014) né per il primo pilastro né per il FEASR. Questa discriminazione può essere evitata non abrogando l'articolo 136. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 12 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 73/2009 Articolo 142 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Si tratta di un adattamento del testo legislativo in conformità dell'Intesa comune sulle modalità pratiche del ricorso agli atti delegati (articolo 290 del TFUE). |
MOTIVAZIONE
Il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio stabilisce le regole per l'attuale sistema di pagamenti diretti agli agricoltori. Il regolamento dovrebbe essere sostituito da proposte di riforma della PAC per il periodo 2014-2020, che devono essere applicate dal 1° gennaio 2014. Mentre il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio continuerà ad essere in vigore nel 2013, alcune disposizioni finanziarie all'interno di esso saranno in vigore fino al 2012. Inoltre, l'anno civile 2013 corrisponde all'esercizio finanziario 2014 e rientra pertanto nell'ambito del nuovo quadro pluriennale finanziario 2014-2020. La presente proposta è stata realizzata per far fronte alle disposizioni finanziarie per il periodo di transizione 2013.
L'obiettivo principale della proposta è quello di fissare massimali netti per i pagamenti diretti per l'anno civile 2013 attraverso la creazione di un meccanismo di aggiustamento simile alla modulazione, in modo da garantire la continuità dei livelli dei pagamenti tenendo conto al contempo dell'ingresso di nuovi Stati membri nel regime e della cessazione della modulazione volontaria.
1. Aggiustamento equivalente alla modulazione obbligatoria
Il progetto di regolamento stabilisce il livello delle riduzioni da applicare ai pagamenti diretti agli agricoltori nel 2013, equivalenti all'effetto della modulazione obbligatoria esistente, applicabile nel 2012. Si propone di fissare tali rettifiche a un livello inferiore negli Stati membri dell'UE-10, rispetto a quello negli Stati membri dell'UE-15. Per gli Stati membri dell'UE-10, il tasso di adeguamento nel 2013 sarebbe pari allo 0% per gli importi compresi fra i 5.000 euro e i 300.000 euro e al 4% per importi superiori a 300.000 euro. Mentre per gli Stati membri dell'UE-15 (eccetto le regioni ultraperiferiche e le isole dell'Egeo) il livello di adeguamento nel 2013 rimarrebbe uguale al livello della modulazione obbligatoria nel 2012, che attualmente è fissato al 10% per importi compresi fra i 5.000 euro e i 300.000 euro e al 14% per importi superiori a 300.000 euro. Non è previsto alcun aggiustamento nel caso delle regioni ultraperiferiche, né per le isole del Mare Egeo. Neanche in Bulgaria e in Romania vi saranno aggiustamenti, poiché in questi paesi il regime dei pagamenti diretti non è ancora completamente installato.
2. Modulazione facoltativa e altri trasferimenti per lo sviluppo rurale
Come accennato in precedenza, l'anno di applicazione 2013 rientra nell'ambito del nuovo quadro pluriennale finanziario 2014-2020 e degli importi degli aiuti allo sviluppo rurale in esso definiti. Di conseguenza, i trasferimenti finanziari ai programmi di sviluppo rurale ai sensi degli articoli 134, 135 e 136 del regolamento (CE) n. 73/2009, riguardanti le prospettive finanziarie pluriennali 2007-2013, dovrebbero essere aboliti. Gli articoli 134 e 135, relativi ai trasferimenti supplementari dai regimi del cotone e del tabacco ai programmi di sviluppo rurale, sono stati soppressi e i rispettivi importi sono stati inclusi nelle dotazioni corrispondenti per lo sviluppo rurale, nelle proposte del quadro finanziario pluriennale. Anche l'articolo 136 è stato soppresso e gli importi non spesi sono stati inclusi nel calcolo dei massimali nazionali per il 2013.
Inoltre, la modulazione volontaria prevista dal regolamento (CE) n. 378/2007 non prosegue nell'anno civile 2013.
3. Massimali netti per l'importo totale dei pagamenti diretti
Il progetto di regolamento propone altresì modifiche dell'importo totale dei pagamenti diretti che ciascun Stato membro può versare nel 2013. Tali massimali netti sono in gran parte ripresi da quelli del 2012, con rettifiche già concordate in funzione dell'introduzione graduale dei pagamenti diretti nei nuovi Stati membri e della cessazione della modulazione volontaria.
Per gli Stati membri dell'UE-15 (ad eccezione di Germania, Svezia e Regno Unito), il valore del massimale netto nel 2013 sarebbe pari al valore del massimale netto nel 2012, adattato per tener conto delle stime sull'estirpazione in tale anno (circa 12 milioni di euro in totale per Spagna, Italia, Francia, Grecia, Austria e Portogallo) e del trasferimento a favore del regime del pagamento unico dalle dotazioni per il settore vinicolo (circa 160 milioni di euro in totale per Grecia, Spagna, Lussemburgo, Malta e Regno Unito). Nel caso di Germania e Svezia, il valore di massimale netto nel 2013 sarebbe quello del massimale netto nel 2012, aumentato degli importi corrispondenti al trasferimento a favore dello sviluppo rurale dall'esercizio finanziario 2011 (articolo 136) (circa 52 milioni di euro in totale per i due paesi). Per il Regno Unito, il valore del massimale netto nel 2013 sarebbe quello del massimale netto nel 2012, aumentato dell'importo corrispondente al trasferimento annuale effettuato dalla modulazione volontaria per lo sviluppo rurale (circa 314 milioni di euro).
Per gli Stati membri dell'UE-10, il valore del massimale netto nel 2013 è adeguato agli importi impegnati per il finanziamento del sostegno specifico ai sensi dell'articolo 68, come concordato nella valutazione dello stato di salute della PAC, oltre ai fondi per l'introduzione progressiva (circa 550 milioni di euro in totale). Nel 2013 la situazione per la Bulgaria e la Romania rimarrebbe immutata rispetto al 2012 (non saranno fissati massimali).
4. Disciplina finanziaria
Le disposizioni vigenti sulla disciplina finanziaria richiedono la riduzione graduale dei pagamenti diretti agli agricoltori nel caso in cui si preveda il superamento del bilancio del primo pilastro, con un margine di 300 milioni di euro. Stando alle attuali prospettive finanziarie, lo scopo del margine è quello di fornire una "rete di sicurezza" in caso di necessità imprevista di ulteriori finanziamenti. Nelle sue proposte per il quadro finanziario pluriennale e la PAC per il periodo 2014-2020, la Commissione propone di avvalersi di una riserva per la crisi, per far fronte a necessità di finanziamento supplementari dovute a una crisi agricola inaspettata. In linea con tali proposte, il progetto di regolamento elimina il margine di 300 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2014.
La proposta aggiunge una disposizione che autorizza la Commissione ad adottare, per mezzo di atti delegati, le modalità dell'aggiustamento dei pagamenti agli agricoltori, applicate dagli Stati membri, a titolo della disciplina finanziaria nel 2013.
Infine, il relatore rileva che la proposta della Commissione era stata elaborata supponendo che la proposta di allineamento al COM(2010) 539 sarebbe stata adottata per prima. Pertanto, al momento di adottare la presente relazione, occorre tenere conto di questa procedura in corso, eventualmente mediante altri emendamenti.
PARERE della commissione per i bilanci (25.4.2012)
destinato alla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 in ordine all'applicazione dei pagamenti diretti agli agricoltori per il 2013
(COM(2011)0630 – C7‑0337/2011 – 2011/0286(COD))
Relatore per parere: Giovanni La Via
BREVE MOTIVAZIONE
La Commissione ha presentato una proposta di regolamento in merito all'applicazione dei pagamenti diretti agli agricoltori nel 2013 intesa a modificare il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio. Mentre il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio continuerà a essere in vigore nel 2013, alcune delle disposizioni finanziarie che esso comprende saranno in vigore fino alla fine del 2012. Inoltre, l'anno civile 2013 corrisponde all'esercizio finanziario 2014 e rientra pertanto nell'ambito del nuovo quadro finanziario pluriennale 2014-2020.
La proposta della Commissione mira a fissare massimali netti per i pagamenti diretti per l'anno civile 2013, in modo da garantire la continuità dei livelli dei pagamenti, tenendo conto al contempo dell'effetto dell'introduzione progressiva dei pagamenti diretti nei nuovi Stati membri e della cessazione della modulazione volontaria.
Le proposte della Commissione fissano i pagamenti diretti ridotti agli agricoltori nel 2013 a un livello pari al tasso applicabile attraverso la modulazione obbligatoria nel 2012. Mantenendo la struttura esistente, viene precisato che gli Stati membri dell'UE-10 avranno un livello di aggiustamento dello 0% per i pagamenti compresi tra 5 000 e 300 000 EUR e del 4% per gli importi superiori ai 300 000 EUR nel 2013, mentre l'aggiustamento per gli Stati membri dell'UE-15 sarà del 10% per gli importi compresi tra 5 000 e 300 000 EUR e del 14% per le somme superiori a 300 000 EUR. Sono escluse da questa regola le regioni ultraperiferiche, la Bulgaria e la Romania, dal momento che il periodo di introduzione non si è ancora concluso.
Giacché l'esercizio 2013 rientra nell'ambito del nuovo quadro finanziario pluriennale 2014-2020, e con esso sono definiti gli importi per lo sviluppo rurale, il concetto di modulazione volontaria andrebbe abolito. La proposta della Commissione fissa altresì l'importo totale dei pagamenti diretti che ciascuno Stato membro può concedere nel 2013. I massimali netti sono in gran parte ripresi da quelli del 2012, con alcuni aggiustamenti relativi agli effetti dell'introduzione progressiva e alla modulazione volontaria.
Nel 2013 il massimale netto per gli Stati membri dell'UE-15 sarebbe pari al valore del massimale netto nel 2012, con gli aggiustamenti legati alle estirpazioni avvenute nel 2012 e al trasferimento stimato delle dotazioni per il settore vinicolo a favore del regime del pagamento unico. Questa disposizione prevede un'eccezione per la Germania, la Svezia e il Regno Unito. Nel caso di Germania e Svezia, l'importo corrispondente al trasferimento temporaneo a favore dello sviluppo rurale nell'esercizio 2011 sarebbe aggiunto al massimale per il 2012. Per il Regno Unito, l'importo corrispondente al trasferimento annuale effettuato dalla modulazione volontaria sarebbe aggiunto al massimale per il 2012. Per gli Stati membri dell'UE-10, il massimale netto nel 2013 è adeguato agli importi impegnati a titolo del sostegno specifico, come concordato nella valutazione dello stato di salute, sommati ai fondi per l'introduzione progressiva.
Il relatore è propenso a mantenere, per l'anno 2013, la struttura finanziaria esistente, al fine di garantire la continuità dei livelli dei pagamenti. Inoltre, l'attuale disciplina finanziaria richiede un margine minimo di 300 milioni di EUR quale "rete di sicurezza", nell'eventualità di eventi imprevisti che richiedano finanziamenti supplementari. Parallelamente a un nuovo quadro finanziario pluriennale si potrebbe avrebbe una nuova riserva per la crisi, che eliminerebbe la regola del margine di 300 milioni di EUR per l'anno 2014.
Per le suddette ragioni, il relatore sostiene pertanto la proposta della Commissione nella sua interezza.
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La commissione per i bilanci invita la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, competente per il merito, a proporre che il Parlamento europeo adotti la sua posizione in prima lettura facendo propria la proposta della Commissione.
PROCEDURA
Titolo |
Modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio in ordine all’applicazione dei pagamenti diretti agli agricoltori per il 2013 |
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Riferimenti |
COM(2011)0630 – C7-0337/2011 – 2011/0286(COD) |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
AGRI 25.10.2011 |
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Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula |
BUDG 25.10.2011 |
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Relatore(i) Nomina |
Giovanni La Via 6.2.2012 |
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Approvazione |
25.4.2012 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
31 1 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Zuzana Brzobohatá, Jean-Luc Dehaene, Isabelle Durant, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Estelle Grelier, Carl Haglund, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, George Lyon, Barbara Matera, Juan Andrés Naranjo Escobar, Vladimír Remek, Dominique Riquet, Potito Salatto, Helga Trüpel, Derek Vaughan |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Maria Da Graça Carvalho, Derk Jan Eppink, Georgios Papastamkos, Paul Rübig |
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PROCEDURA
Titolo |
Modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio in ordine all'applicazione dei pagamenti diretti agli agricoltori per il 2013 |
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Riferimenti |
COM(2011)0630 – C7-0337/2011 – 2011/0286(COD) |
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Presentazione della proposta al PE |
12.10.2011 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
AGRI 25.10.2011 |
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Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula |
DEVE 25.10.2011 |
BUDG 25.10.2011 |
EMPL 25.10.2011 |
ENVI 25.10.2011 |
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REGI 25.10.2011 |
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Pareri non espressi Decisione |
DEVE 25.1.2012 |
EMPL 27.10.2011 |
ENVI 24.10.2011 |
REGI 27.2.2012 |
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Relatore(i) Nomina |
Luis Manuel Capoulas Santos 26.9.2011 |
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Esame in commissione |
29.2.2012 |
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Approvazione |
8.5.2012 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
38 1 1 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
John Stuart Agnew, Liam Aylward, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Michel Dantin, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Robert Dušek, Hynek Fajmon, Iratxe García Pérez, Julie Girling, Béla Glattfelder, Sergio Gutiérrez Prieto, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, George Lyon, Mairead McGuinness, Krisztina Morvai, Mariya Nedelcheva, James Nicholson, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Csaba Sándor Tabajdi, Janusz Wojciechowski |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa Zamora, Spyros Danellis, Sandra Kalniete, Christa Klaß, Giovanni La Via, Petri Sarvamaa, Milan Zver |
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Deposito |
11.5.2012 |
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