RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro

29.5.2012 - (COM(2011)0821 – C7‑0448/2011 – 2011/0386(COD)) - ***I

Commissione per i problemi economici e monetari
Relatore: Elisa Ferreira


Procedura : 2011/0386(COD)
Ciclo di vita in Aula

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro

(COM(2011)0821 – C7‑0448/2011 – 2011/0386(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0821),

–   visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 136 e l'articolo 121, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0448/2011),

–   visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visti i pareri motivati inviati dal Parlamento svedese e dal Senato francese, nel quadro del protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

–   visto il parere della Banca centrale europea del 7 marzo 2012[1],

–   visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7-0173/2012),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis) L'articolo 9 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabilisce che, nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione tiene conto delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale, la lotta contro l'esclusione sociale e un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute umana.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) Il Patto di stabilità e crescita, in particolare il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche, e il regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi, inteso a garantire la disciplina di bilancio in tutta l'Unione, stabilisce l'ambito entro il quale prevenire e correggere i disavanzi eccessivi. Il Patto è stato ulteriormente rafforzato dal regolamento n. …/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1466/97 per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche, e dal regolamento (UE) n. …/2011 che modifica il regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi. Il regolamento (UE) n. …/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'effettiva esecuzione della sorveglianza di bilancio nella zona euro ha aggiunto un sistema di meccanismi di esecuzione effettivi, preventivi e graduali in forma di sanzioni finanziarie per gli Stati membri la cui moneta è l'euro.

(2) Il Patto di stabilità e crescita, in particolare il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche, e il regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi, volto a garantire la disciplina di bilancio in tutta l'Unione, stabilisce l'ambito entro il quale prevenire e correggere i disavanzi eccessivi. I regolamenti (CE) n. 1466/97 e n. 1467/97 sono stati modificati e il Patto di stabilità e crescita è stato ulteriormente rafforzato dal regolamento (UE) n. 1175/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio1 e dal regolamento (UE) n. 1177/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio2. Il regolamento (UE) n. 1173/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'effettiva esecuzione della sorveglianza di bilancio nella zona euro3, ha aggiunto un sistema di meccanismi di esecuzione effettivi, preventivi e graduali in forma di sanzioni finanziarie per gli Stati membri la cui moneta è l'euro. Inoltre il regolamento (CE) n. 1466/97 definisce all'articolo 2‑bis gli elementi che costituiscono il semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche.

 

____________

 

1 GU L 306 del 23.11.2011, pag. 12.

 

2 GU L 306 del 23.11.2011, pag. 33.

 

3 GU L 306 del 23.11.2011, pag. 1.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis) A norma dell'articolo 2-bis del regolamento (CE) n. 1466/97, il Semestre europeo comprende l'elaborazione e la sorveglianza sull'attuazione degli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione (indirizzi di massima per le politiche economiche), in conformità dell'articolo 121, paragrafo 2, del TFUE; la formulazione e la verifica dell'attuazione degli orientamenti in materia di occupazione di cui gli Stati membri devono tenere conto in conformità dell'articolo 148, paragrafo 2, del TFUE (orientamenti in materia occupazione); la presentazione e la valutazione dei programmi di stabilità o dei programmi di convergenza degli Stati membri, ai sensi di detto regolamento; la presentazione e la valutazione dei programmi nazionali di riforma degli Stati membri a supporto della strategia dell'Unione per la crescita e l'occupazione, definiti in base agli indirizzi di massima per le politiche economiche, agli orientamenti in materia di occupazione e alle indicazioni generali fornite agli Stati membri dalla Commissione e dal Consiglio europeo all'inizio del ciclo annuale di sorveglianza; la sorveglianza di bilancio volta a prevenire e correggere gli squilibri macroeconomici eccessivi a norma del regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici1.

 

__________

 

1 GU L 306 del 23.11.2011, pag. 25.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Le modifiche al Patto di stabilità e crescita aumentano gli indirizzi e, per gli Stati membri la cui moneta è l'euro, gli incentivi all'istituzione e all'applicazione di una politica di bilancio prudente, evitando disavanzi pubblici eccessivi. Tali disposizioni hanno creato un quadro più solido a livello dell'Unione per la sorveglianza delle politiche economiche nazionali.

(3) Le modifiche al Patto di stabilità e crescita aumentano gli indirizzi e, per gli Stati membri la cui moneta è l'euro, prevedono sanzioni rafforzate e maggiormente automatiche qualora non venga osservata una politica di bilancio prudente, evitando disavanzi pubblici eccessivi. Tali disposizioni hanno creato un quadro più solido a livello dell'Unione per la sorveglianza delle politiche economiche nazionali, ma sono necessari un coordinamento più approfondito delle politiche economiche ed incentivi all'osservanza delle norme.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis) Il Patto di stabilità e crescita riveduto si fonda sull'obiettivo di finanze pubbliche sane come mezzo idoneo a rafforzare le condizioni per la stabilità dei prezzi e per una crescita forte e sostenibile supportata dalla stabilità finanziaria, e conseguentemente a sostenere il conseguimento delle finalità dell'Unione in tema di crescita sostenibile e di occupazione.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 ter) Nella riunione del 17 giugno 2010 il Consiglio europeo ha adottato la nuova strategia dell'Unione europea per la crescita e l'occupazione, volta a consentire all'Unione di uscire rafforzata dalla crisi e di indirizzare la sua economia verso una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, accompagnata da un elevato livello di occupazione di qualità, produttività e coesione sociale. La strategia dell'Unione per la crescita e l'occupazione contempla anche obiettivi in materia di lotta alla povertà, istruzione, innovazione e ambiente.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Considerando 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 quater) Occorre prestare la dovuta attenzione alla strategia dell'Unione per la crescita e l'occupazione e al modo in cui viene attuata dagli Stati membri attraverso i rispettivi programmi nazionali di riforma.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Al fine di assicurare il buon funzionamento dell'Unione economica e monetaria, il trattato consente l'adozione di misure specifiche nella zona euro che vanno al di là delle disposizioni applicabili a tutti gli Stati membri.

(4) Al fine di assicurare il buon funzionamento dell'unione economica e monetaria ed evitare negli Stati membri politiche suscettibili di comprometterlo, il TFUE consente l'adozione di misure specifiche nella zona euro che vanno al di là delle disposizioni applicabili a tutti gli Stati membri. Laddove necessario e opportuno, occorre fare più attivamente ricorso alle misure di cui all'articolo 136 del TFUE onde creare le condizioni necessarie per un'integrazione più profonda e robusta, che dovrebbe andare di pari passo con una maggiore legittimità democratica dell'unione economica e monetaria.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis) La salute delle finanze pubbliche e l'equilibrio dei bilanci sono una precondizione per la stabilità economica e finanziaria, come chiaramente dimostrato dalla crisi del debito sovrano, che ha posto in evidenza la necessità di un forte e solido quadro finanziario. Inoltre, gli odierni disavanzi, che si sommano alla stagnazione delle economie, evidenziano la necessità di riforme, piuttosto che di un aumento della spesa.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 ter) Gli Stati membri dell'Unione europea dovrebbero evitare interventi suscettibili di compromettere il conseguimento degli obiettivi dell'Unione nel quadro dell'unione economica e monetaria, astenendosi segnatamente dalla pratica di accumulare debito al di fuori dei conti pubblici.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) È nella fase progettuale che si assicura al meglio la solidità dei conti pubblici e gli errori rilevanti vanno individuati prima possibile. Gli Stati membri dovrebbero disporre non solo di principi guida e obiettivi di bilancio ma anche di un monitoraggio sincronizzato delle rispettive politiche di bilancio.

(5) È nella fase progettuale che si assicura al meglio la solidità dei conti pubblici e il coordinamento delle politiche economiche, e gli errori rilevanti vanno individuati prima possibile. Gli Stati membri dovrebbero disporre non solo di principi guida e obiettivi di bilancio ma anche di un monitoraggio sincronizzato delle rispettive politiche macroeconomiche e di bilancio e dell'emissione di debito pubblico. Ai fini di un maggiore coordinamento nella pianificazione delle rispettive emissioni di debito pubblico, gli Stati membri devono comunicare anticipatamente i propri programmi di emissione del debito.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis) Scopo del presente regolamento è quello di instaurare nuovi meccanismi unionali per il coordinamento e la sorveglianza delle politiche economiche e di bilancio degli Stati membri. Occorre comunque mostrare prudenza in tutte le fasi, per cui le questioni attinenti ai programmi di emissione di debito da parte degli Stati membri, al rinnovo del debito in essere o ad altre analoghe operazioni non dovrebbero essere rese pubbliche, ma utilizzate solo per fini di coordinamento interno. Tale necessità deriva dal fatto che uno Stato membro può ritrovarsi esposto a dei rischi qualora renda note anzitempo ai mercati le proprie esigenze finanziarie.

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) L'istituzione di un calendario di bilancio comune per gli Stati membri la cui moneta è l'euro dovrebbe permettere di sincronizzare le fasi principali di preparazione dei bilanci nazionali, contribuendo in tal modo all'efficacia del semestre europeo per il coordinamento delle politiche di bilancio. L'adozione di un calendario di bilancio comune dovrebbe favorire più forti sinergie, agevolando il coordinamento delle politiche tra gli Stati membri la cui moneta è l'euro, nonché assicurare che le raccomandazioni di Consiglio e Commissione siano adeguatamente integrate nel processo nazionale di adozione del bilancio.

(6) L'istituzione di un calendario di bilancio comune per gli Stati membri la cui moneta è l'euro dovrebbe permettere di sincronizzare le fasi principali di preparazione dei bilanci nazionali, contribuendo in tal modo all'efficacia del semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche e di bilancio. L'adozione di un calendario di bilancio comune dovrebbe favorire più forti sinergie, agevolando il coordinamento delle politiche tra gli Stati membri la cui moneta è l'euro, nonché assicurare che le raccomandazioni di politica economica specificamente rivolte ai singoli paesi, i programmi di riforma nazionali e i programmi di stabilità e convergenza, nonché le raccomandazioni basate sulle analisi degli squilibri macroeconomici, siano adeguatamente integrate nel processo nazionale di adozione del bilancio.

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 bis) È fondamentale che il calendario comune per i documenti programmatici di bilancio sia coerente con il calendario di bilancio degli Stati membri. In caso contrario, il parere della Commissione sul documento programmatico di bilancio di uno Stato membro rischia di risultare privo di legittimità democratica nel parlamento dello Stato membro in questione.

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Considerando 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 ter) Se il bilancio non viene approvato entro il 31 dicembre come previsto dal presente regolamento, occorre disporre di procedure di bilancio reversibili affinché la pubblica amministrazione possa comunque svolgere i propri compiti essenziali.

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) L'efficacia di un quadro di bilancio regolamentato per sostenere politiche finanziarie solide e sostenibili è stata più volte dimostrata. L'introduzione di regole nazionali coerenti con gli obiettivi di bilancio fissati a livello dell'Unione dovrebbe essere un elemento cruciale per garantire l'osservanza delle disposizioni del Patto di stabilità e crescita. In particolare, gli Stati membri dovrebbero varare norme di bilancio strutturali ed equilibrate che recepiscano nella legislazione nazionale i principi fondanti del quadro di bilancio dell'Unione. Il recepimento dovrebbe avere effetto grazie all'obbligatorietà delle norme, preferibilmente di natura costituzionale, a dimostrazione del massimo impegno delle autorità nazionali nei confronti del Patto di stabilità e crescita.

(7) Un quadro di bilancio regolamentato efficace può svolgere un ruolo importante per sostenere politiche finanziarie solide e sostenibili. L'introduzione di regole nazionali coerenti con gli obiettivi economici e di bilancio fissati a livello dell'Unione, comprendenti la definizione delle nozioni di circostanze eccezionali e di grave recessione economica, dovrebbe essere un elemento cruciale per garantire l'osservanza sostenibile delle disposizioni del Patto di stabilità e crescita. In particolare, gli Stati membri dovrebbero porre in essere un meccanismo da attivare in caso di deviazione significativa dall'obiettivo di bilancio a medio termine o dal percorso di avvicinamento allo stesso, allo scopo di garantire un tempestivo ritorno all'obiettivo a medio termine. È fondamentale che le regole interessino l'insieme della pubblica amministrazione e abbiano carattere vincolante o che il loro assoluto rispetto durante l'intero processo di bilancio nazionale sia garantito in altro modo.

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis) L'ammontare del debito sovrano nell'Unione è una sfida di capitale importanza che occorre affrontare se si vuole che l'economia ritorni a un trend di crescita stabile e resiliente, sia nel breve che nel lungo termine. Occorrerà molto tempo prima che il livello medio di indebitamento fra gli Stati membri converga nuovamente verso il 60% come stabilito dal Patto di stabilità e di crescita. Il conseguimento degli obiettivi di bilancio a medio termine è al riguardo una precondizione essenziale, mentre ogni scostamento da tali obiettivi potrebbe far impennare i tassi d'interesse, minacciando la crescita e la ripresa.

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) Previsioni macroeconomiche e di bilancio tendenziose e inattendibili possono compromettere notevolmente l'efficacia della programmazione finanziaria e quindi minare lo sforzo di disciplina di bilancio. Enti indipendenti possono elaborare previsioni macroeconomiche imparziali e attendibili.

(8) Previsioni macroeconomiche e di bilancio tendenziose e inattendibili possono compromettere notevolmente l'efficacia della programmazione finanziaria e quindi minare lo sforzo di disciplina di bilancio. Enti indipendenti e tecnicamente competenti, dotati di autonomia funzionale nei confronti delle autorità di bilancio dello Stato membro e rispondenti ai requisiti minimi fissati nell'allegato I, possono elaborare previsioni macroeconomiche imparziali e attendibili una volta che sia stata stabilita la comparabilità e la coerenza dei dati.

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 bis) Con la relazione sul meccanismo di allerta, la Commissione dovrebbe fissare soglie simmetriche indicative minime e massime, con particolare riferimento ai saldi delle partite correnti.

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) Questa sorveglianza gradualmente rafforzata integrerà ulteriormente le disposizioni vigenti del Patto di stabilità e crescita e aumenterà il monitoraggio della disciplina di bilancio degli Stati membri la cui moneta è l'euro. Una procedura di monitoraggio gradualmente rafforzata dovrebbe contribuire a ottenere risultati di bilancio migliori a beneficio di tutti gli Stati membri la cui moneta è l'euro. Nell'ambito di tale procedura gradualmente rafforzata, un monitoraggio più rigoroso è particolarmente importante per gli Stati membri soggetti alla procedura per i disavanzi eccessivi.

(9) Questa sorveglianza e questo coordinamento gradualmente rafforzati completeranno ulteriormente il semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche, integreranno le disposizioni vigenti del Patto di stabilità e crescita e aumenteranno il monitoraggio della solidità di bilancio e macro-finanziaria così come la convergenza economica degli Stati membri la cui moneta è l'euro. Una procedura di monitoraggio gradualmente rafforzata dovrebbe contribuire a ottenere risultati economici e di bilancio migliori a beneficio di tutti gli Stati membri la cui moneta è l'euro, senza creare inutili oneri burocratici. Nell'ambito di tale procedura gradualmente rafforzata, un monitoraggio più rigoroso è particolarmente importante per gli Stati membri soggetti alla procedura per i disavanzi eccessivi.

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) Come dimostrato dalla crisi del debito sovrano, e in particolare dalla necessità di predisporre meccanismi finanziari di protezione, la politica di bilancio di uno Stato membro la cui moneta è l'euro ha ripercussioni più marcate sugli altri Stati membri della zona euro. Ciascuno Stato membro la cui moneta è l'euro dovrebbe consultare la Commissione e gli altri Stati membri la cui moneta è l'euro prima di varare programmi di riforme sostanziali della politica di bilancio con potenziali effetti di ricaduta, in modo da consentire la valutazione dell'eventuale impatto sull'intera zona euro. Gli Stati membri della zona euro dovrebbero considerare i programmi di bilancio una questione di interesse comune e trasmetterli alla Commissione a fini di monitoraggio prima di renderli vincolanti. La Commissione dovrebbe essere in grado, se necessario, di adottare un parere sul documento programmatico di bilancio, di cui lo Stato membro e in particolare le autorità di bilancio dovrebbero tener conto nel processo di adozione della legge di bilancio. Tale parere dovrebbe far sì che gli indirizzi dell'Unione in materia di bilancio siano adeguatamente integrati nell'elaborazione dei bilanci nazionali. In particolare il parere dovrebbe comprendere la valutazione del seguito che i programmi di bilancio danno alle raccomandazioni formulate nell'ambito del semestre europeo nel settore dei bilanci. La Commissione dovrebbe essere disposta a presentare questo parere al Parlamento dello Stato membro, se richiesto. La misura in cui si è tenuto conto del parere in questione dovrebbe far parte della valutazione, qualora fossero riunite le condizioni, che conduce alla decisione di aprire la procedura per i disavanzi eccessivi nei confronti dello Stato membro interessato, laddove il non dar seguito all'indirizzo preliminare impartito dalla Commissione sarà considerato un elemento aggravante. Inoltre, in base ad una valutazione globale dei programmi a cura della Commissione, l'Eurogruppo dovrebbe esaminare la situazione e le prospettive di bilancio per la zona euro.

(10) Gli Stati membri la cui moneta è l'euro generano effetti di ricaduta con le loro politiche macroeconomiche e di bilancio o risentono essi stessi di tali effetti. Gli effetti di ricaduta devono pertanto essere identificati e affrontati nel quadro delle procedure di sorveglianza specifiche per paese nonché in sede di valutazione generale della situazione e delle prospettive di bilancio nella zona euro nel suo complesso. Tale valutazione dovrebbe identificare, per ogni singolo paese, le possibili ripercussioni negative sulla sostenibilità delle finanze pubbliche degli Stati membri, riconducibili al suo settore privato o ad altri Stati membri. La crisi del debito sovrano ha anche dimostrato la correlazione fra debito sovrano, stabilità finanziaria e solvibilità degli istituti di credito. Ciascuno Stato membro la cui moneta è l'euro dovrebbe consultare la Commissione e gli altri Stati membri la cui moneta è l'euro prima di varare programmi di riforme sostanziali della politica economica e di bilancio con potenziali effetti di ricaduta, in modo da consentire la valutazione dell'eventuale impatto sull'intera zona euro. Gli Stati membri della zona euro dovrebbero considerare i programmi economici e di bilancio una questione di interesse comune e trasmetterli alla Commissione a fini di monitoraggio prima di renderli vincolanti. La Commissione dovrebbe essere in grado di adottare al più presto possibile, e comunque non oltre il 15 novembre, un parere sul documento programmatico di bilancio, di cui lo Stato membro dovrebbe tener conto nel processo di adozione della legge di bilancio. Tale parere dovrebbe far sì che gli indirizzi dell'Unione in materia economica e di bilancio siano adeguatamente integrati nell'elaborazione dei bilanci nazionali. In particolare il parere dovrebbe comprendere la valutazione del seguito che i programmi di bilancio danno alle raccomandazioni formulate nell'ambito del semestre europeo nel settore economico e dei bilanci (raccomandazioni di politica economica specificamente rivolte ai singoli paesi). Nello stesso contesto, dovrebbe garantire che gli impegni assunti dagli Stati membri nel quadro dei loro programmi nazionali di riforma, nonché gli eventuali impegni assunti nel quadro di programmi di partenariato economico e in relazione alle raccomandazioni del Consiglio nell'ambito della procedura per gli squilibri macroeconomici si riflettano in modo adeguato nel progetto di bilancio nazionale. La Commissione dovrebbe essere disposta a presentare questo parere al Parlamento dello Stato membro, se richiesto. La misura in cui si è tenuto conto del parere in questione dovrebbe far parte della valutazione, qualora fossero riunite le condizioni, che conduce alla decisione di aprire la procedura per i disavanzi eccessivi nei confronti dello Stato membro interessato, laddove il non dar seguito all'indirizzo preliminare impartito dalla Commissione sarà considerato un elemento aggravante. Inoltre, in base ad una valutazione globale dei programmi a cura della Commissione, l'Eurogruppo e il Parlamento europeo dovrebbero esaminare la situazione e le prospettive di bilancio per la zona euro.

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 bis) In caso di inosservanza particolarmente grave, nel documento programmatico di bilancio, del percorso di avvicinamento agli obiettivi di bilancio a medio termine, la Commissione dovrebbe richiedere nel suo parere sul documento programmatico di bilancio, previa consultazione dello Stato membro interessato, una revisione del documento stesso, in conformità delle disposizioni del presente regolamento. In particolare, tale richiesta sarà fatta quando l'esecuzione del documento programmatico originario rischierebbe di compromettere la stabilità finanziaria dello Stato membro interessato o il corretto funzionamento dell'unione monetaria europea, ovvero comporterebbe una violazione rilevante e manifesta delle raccomandazioni formulate dal Consiglio ai sensi del Patto di stabilità e crescita.

Emendamento  23

Proposta di regolamento

Considerando 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 ter) Ai fini di un migliore coordinamento e di una migliore discussione preliminare fra gli Stati membri sui grandi progetti di riforma della politica economica e di bilancio con potenziali effetti di ricaduta, la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione, e se necessario una proposta, corredata di un piano dettagliato che illustri come funzioneranno tale coordinamento e tali discussioni preliminari, che forma assumeranno, quali saranno le politiche contemplate e quali le verosimili conseguenze politiche per gli Stati membri, e in particolare per i parlamenti nazionali, delle decisioni che scaturiranno da tale coordinamento e tali discussioni preliminari. Il parere della Commissione dovrebbe quanto meno garantire che il coordinamento sia integrato nel quadro del semestre europeo.

Emendamento  24

Proposta di regolamento

Considerando 10 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 quater) Inoltre, il rafforzamento della governance economica dovrebbe includere una più stretta e tempestiva partecipazione del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali. Pur riconoscendo che gli interlocutori del Parlamento europeo nell'ambito del dialogo sono le pertinenti istituzioni dell'Unione e i loro rappresentanti, la commissione competente del Parlamento europeo può offrire la possibilità di partecipare a uno scambio di opinioni allo Stato membro destinatario di una decisione del Consiglio che imponga la costituzione di un deposito fruttifero o il pagamento di un'ammenda annuale a norma del presente regolamento. La partecipazione dello Stato membro a tale scambio di opinioni avviene su base volontaria.

Emendamento  25

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) Gli Stati membri la cui moneta è l'euro, se sottoposti ad una procedura per i disavanzi eccessivi, dovrebbero essere soggetti a un monitoraggio più rigoroso per garantire una correzione completa e in tempo utile del disavanzo in questione. Il maggior rigore nel monitoraggio dovrebbe consentire di rettificare in tempi brevi eventuali deviazioni dalle raccomandazioni del Consiglio volte a correggere il disavanzo eccessivo. Tale monitoraggio dovrà integrare le disposizioni del regolamento (CE) n. 1467/97; le modalità dovranno essere graduate in funzione della fase della procedura cui lo Stato membro è sottoposto, come previsto nell'articolo 126 del trattato.

(11) Gli Stati membri la cui moneta è l'euro, se sottoposti ad una procedura per i disavanzi eccessivi, dovrebbero essere soggetti a un monitoraggio più rigoroso per garantire una correzione coerente, sostenibile e in tempo utile del disavanzo in questione. Il maggior rigore nel monitoraggio dovrebbe consentire di prevenire e rettificare in tempi brevi eventuali deviazioni dalle raccomandazioni del Consiglio volte a correggere il disavanzo eccessivo o dalle raccomandazioni specifiche per paese. Tale monitoraggio dovrà integrare le disposizioni del regolamento (CE) n. 1467/97; le modalità dovranno essere graduate in funzione della fase della procedura cui lo Stato membro è sottoposto, come previsto nell'articolo 126 del TFUE. Gli Stati membri oggetto di una procedura per disavanzi eccessivi dovrebbero presentare un programma di partenariato economico che comprenda una descrizione dettagliata delle riforme strutturali. È fondamentale varare e attuare tali riforme strutturali per assicurare una correzione effettiva e duratura del disavanzo eccessivo. Ove opportuno, dovrebbero essere coinvolte le parti sociali, conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali.

Emendamento  26

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) Il monitoraggio più rigoroso applicato agli Stati membri soggetti alla procedura per i disavanzi eccessivi dovrebbe permettere di identificare i rischi che lo Stato membro non rispetti la scadenza entro la quale deve correggere il disavanzo eccessivo. Se questi rischi sono individuati, la Commissione invierà una raccomandazione allo Stato membro indicando le misure da prendere entro un dato calendario, che dovrebbe essere presentata, a richiesta, al Parlamento dello Stato membro in questione. Questa valutazione dovrebbe permettere di porre rapidamente rimedio alle situazioni che rischiano di compromettere la correzione del disavanzo eccessivo entro la scadenza stabilita. La valutazione dell'osservanza della raccomandazione della Commissione dovrebbe essere parte della valutazione su base continuativa della Commissione in merito all'effettivo seguito dato per correggere un disavanzo eccessivo. Quando decide in merito all'efficacia dell'azione per correggere il disavanzo eccessivo, il Consiglio dovrà altresì valutare se lo Stato membro ha dato seguito alla raccomandazione della Commissione.

(12) È essenziale che il monitoraggio più rigoroso applicato agli Stati membri soggetti alla procedura per i disavanzi eccessivi si iscriva nel contesto di un programma di partenariato economico. In tale contesto la Commissione dovrebbe invitare lo Stato membro a effettuare una valutazione esaustiva dell'esecuzione del bilancio nel corso dell'esercizio per le amministrazioni pubbliche e i relativi sottosettori e a informare regolarmente la Commissione e il comitato economico e finanziario, per quanto concerne le amministrazioni pubbliche e i loro sottosettori, in merito all'esecuzione del bilancio nel corso dell'esercizio, all'impatto delle misure discrezionali prese sul lato delle spese e delle entrate, agli obiettivi della spesa pubblica e delle entrate pubbliche, nonché alle misure adottate e alla natura di quelle previste per conseguire gli obiettivi.

Emendamento  27

Proposta di regolamento

Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 bis) Per assicurare il corretto funzionamento dell'unione economica e monetaria e il rispetto della disciplina di bilancio, è indispensabile salvaguardare la stabilità in tutta la zona euro e pertanto rafforzare l'efficienza e la resilienza del sistema finanziario della zona euro contro gli shock negativi, affrontare il problema della scarsa liquidità e le esternalità negative connesse alla frammentazione dei mercati dei titoli sovrani e ridurre i costi marginali di finanziamento per gli Stati membri che hanno difficoltà a finanziarsi. Per conseguire questo obiettivo superiore è necessario adottare una tabella di marcia verso l'istituzione di strumenti di debito sovrano comuni alla zona euro, che comprenda l'instaurazione di un quadro rafforzato per il coordinamento delle politiche economiche. Quale primo passo per l'emissione coordinata e comune di strumenti di debito sovrano della zona euro, è fondamentale l'istituzione di un fondo di rimborso del debito su un periodo di circa 25 anni, unita al coordinamento dell'emissione di debito da parte degli Stati membri della zona euro. Questo primo passo non pregiudica l'applicazione di altre misure della tabella di marcia prima dello scadere del periodo indicato.

Emendamento  28

Proposta di regolamento

Considerando 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 ter) Nell'applicare il presente regolamento, il Consiglio e la Commissione dovrebbero rispettare appieno il ruolo delle parti sociali, come pure le differenze nei sistemi nazionali, ad esempio quelle relative ai sistemi di determinazione delle retribuzioni.

Emendamento  29

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) Al fine di intensificare il dialogo tra le istituzioni dell'Unione, in particolare tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, e garantire una maggiore trasparenza e responsabilità, la commissione competente del Parlamento europeo può offrire allo Stato membro interessato da una raccomandazione della Commissione la possibilità di partecipare a uno scambio di opinioni,

(13) Al fine di intensificare il dialogo tra le istituzioni dell'Unione, in particolare tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, e garantire una maggiore trasparenza e responsabilità, la commissione competente del Parlamento europeo può offrire allo Stato membro interessato da una raccomandazione della Commissione la possibilità di partecipare a uno scambio di opinioni. Occorre inoltre prevedere norme per rafforzare la responsabilità, la trasparenza e il controllo di bilancio e, più in generale, la sorveglianza e il coordinamento delle politiche economiche della zona euro, conformemente ai principi democratici. A tale fine occorre introdurre disposizioni specifiche, conformi alle prassi nazionali, per il coinvolgimento dei parlamenti nazionali, delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile.

Emendamento  30

Proposta di regolamento

Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 bis) I documenti programmatici di bilancio e le riforme strutturali devono essere coerenti con la tutela dei diritti sociali ed evitare l'approfondirsi delle diseguaglianze. Pertanto, la disciplina di bilancio non deve essere attuata a scapito delle risorse di medio e lungo periodo necessarie per una trasformazione sostenibile ed ecocompatibile dell'economia, in linea con la strategia dell'Unione per l'occupazione e la crescita e gli obiettivi per il 2050 in materia di cambiamento climatico.

Emendamento  31

Proposta di regolamento

Considerando 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 ter) La politica fiscale svolge un ruolo cruciale per accrescere l'efficacia e l'equità dei programmi di bilancio contribuendo al tempo stesso alla crescita sostenibile. Occorre adottare rapidamente, a livello europeo e nazionale, un pacchetto esaustivo di misure e iniziative legislative, come un'imposta europea sulle transazioni finanziarie e una base imponibile consolidata comune per le società, al fine di eliminare esenzioni ingiustificate, allargare la base imponibile, migliorare l'efficienza della riscossione delle imposte, combattere l'evasione e applicare in modo generalizzato il principio "chi inquina paga".

Emendamento  32

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il presente regolamento stabilisce le disposizioni di monitoraggio rafforzato delle politiche di bilancio nella zona euro:

1. Il presente regolamento stabilisce le disposizioni di monitoraggio rafforzato delle politiche economiche e di bilancio e un quadro rafforzato di coordinamento delle politiche economiche nella zona euro:

Emendamento  33

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a bis) completando la procedura di prevenzione e correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi istituita dal regolamento (UE) n. 1174/2011;

Emendamento  34

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis) garantendo la compatibilità tra le politiche di bilancio e la procedura per la prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi, istituita dal regolamento (UE) n. 1174/2011, mediante un monitoraggio più rigoroso dei programmi nazionali di riforma degli Stati membri e degli eventuali programmi di partenariato economico, al fine di garantire una conformità e una convergenza sostenibili all'interno della zona euro.

Emendamento  35

Proposta di regolamento

Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 1 bis

 

Il presente regolamento è applicato in piena osservanza dell'articolo 152 del TFUE e le raccomandazioni adottate ai sensi del regolamento stesso sono applicate rispettando pienamente le prassi e degli istituti per la determinazione delle retribuzioni. L'applicazione del presente regolamento e delle raccomandazioni tiene conto dell'articolo 28 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e, di conseguenza, non pregiudica il diritto di negoziare, concludere o applicare accordi collettivi e di ricorrere ad azioni collettive in conformità della legislazione e delle prassi nazionali.

Emendamento  36

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) "consiglio indipendente di bilancio", un ente dotato di autonomia funzionale nei confronti delle autorità di bilancio dello Stato membro, incaricato di monitorare l'applicazione delle norme di bilancio nazionali;

(1) "consiglio di bilancio", un ente indipendente e tecnicamente competente dotato di autonomia funzionale nei confronti delle autorità di bilancio dello Stato membro, incaricato di monitorare l'applicazione delle norme di bilancio nazionali;

Emendamento  37

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) "previsioni macroeconomiche indipendenti", le previsioni macroeconomiche e/o di bilancio elaborate da un ente indipendente o dotato di autonomia funzionale nei confronti delle autorità di bilancio dello Stato membro;

(2) "previsioni macroeconomiche indipendenti", le previsioni macroeconomiche elaborate o approvate da un ente indipendente e tecnicamente competente, dotato di autonomia funzionale nei confronti delle autorità di bilancio dello Stato membro, che risponda ai requisiti minimi fissati nell'allegato I. La Commissione garantisce la comparabilità e la coerenza delle previsioni indipendenti in tutti gli Stati membri;

Emendamento  38

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) "pubblico" e "disavanzo" hanno il significato indicato all'articolo 2 del protocollo (n. 12) sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

(5) "pubblico", "disavanzo" e "debito", le nozioni di "pubblico", "disavanzo" e "debito" quali definite all'articolo 2 del protocollo (n. 12) sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE.

Emendamento  39

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis) "patto di stabilità e crescita", il sistema di sorveglianza multilaterale istituito dal regolamento (CE) n. 1466/97 e la procedura volta a evitare disavanzi eccessivi da parte degli Stati membri istituita dall'articolo 126 del TFUE e dal regolamento (CE) n. 1467/97.

Emendamento  40

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 ter) "inosservanza particolarmente grave del percorso di avvicinamento all'obiettivo di bilancio a medio termine", uno scostamento rispetto alle cifre presentate nel progetto di bilancio corrispondente almeno all'1% del PIL in un singolo anno o almeno allo 0,5 % del PIL in media annua per due anni consecutivi e che non sia giustificato da circostanze eccezionali o da una grave recessione economica, tenuto conto dei fattori attenuanti e degli effetti di ricaduta descritti nel regolamento (CE) n. 1467/97 e nel regolamento (UE) n. 1176/2011.

Emendamento  41

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. L'applicazione del presente regolamento lascia impregiudicato il disposto dell'articolo 9 del TFUE.

Emendamento  42

Proposta di regolamento

Capo I bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Capo I bis

 

Coordinamento delle politiche economiche

 

Articolo 2 bis

 

Calendario del semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche di cui all'articolo 2-bis del regolamento (CE) n. 1466/97

 

1. La procedura di bilancio degli Stati membri è coerente con il quadro del semestre europeo, secondo un ciclo annuale che include:

 

(a) gli indirizzi politici che il Consiglio europeo di primavera rivolge ai singoli Stati membri, basati sull'analisi annuale della crescita, incluso il progetto di relazione comune sull'occupazione della Commissione, e sulle relazioni ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1176/2011; tali indirizzi forniscono un orientamento agli Stati membri per l'elaborazione dei programmi nazionali di riforma e dei programmi di stabilità o convergenza, che gli Stati membri presentano in aprile in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1466/97;

 

(b) l'approvazione da parte del Consiglio europeo d'estate delle raccomandazioni specifiche per paese, in base ai pareri della Commissione sull'adeguatezza dei programmi nazionali di riforma e dei programmi di stabilità o convergenza presentati dagli Stati membri in conformità degli articoli 121 e 148 TFUE.

Emendamento  43

Proposta di regolamento

Capo II – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Disposizioni comuni di bilancio

Disposizioni comuni di bilancio e obblighi d'informazione in merito all'emissione di debito pubblico nazionale

Emendamento  44

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Ogni anno, entro il 15 aprile, gli Stati membri rendono pubblici i rispettivi programmi di bilancio a medio termine conformemente al quadro di bilancio a medio termine basato su previsioni macroeconomiche indipendenti, insieme ai rispettivi programmi di stabilità.

1. Ogni anno, preferibilmente entro il 15 aprile ma comunque entro il 30 aprile, gli Stati membri rendono pubblici, nel contesto del semestre europeo, i rispettivi programmi di bilancio nazionali a medio termine conformemente al quadro di bilancio a medio termine basato su previsioni macroeconomiche attendibili e indipendenti. Tali programmi sono presentati insieme ai programmi nazionali di riforma e ai programmi di stabilità o di convergenza e sono pienamente compatibili con gli indirizzi politici basati sull'analisi annuale della crescita e sulle relazioni annuali ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1176/2011.

Emendamento  45

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Le leggi di bilancio per le amministrazioni pubbliche sono adottate e rese pubbliche ogni anno entro il 31 dicembre.

3. Le leggi di bilancio per le amministrazioni pubbliche sono adottate e rese pubbliche ogni anno entro il 31 dicembre. Gli Stati membri dispongono di procedure di bilancio reversibili da applicare qualora, per ragioni obiettivamente giustificate che sfuggono al controllo dell'amministrazione statale, il bilancio non sia adottato o stabilito e reso pubblico entro il 31 dicembre.

Emendamento  46

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri dispongono di regole di bilancio numeriche sul saldo di bilancio che, applicate ai processi di bilancio nazionali conseguono l'obiettivo di bilancio a medio termine di cui all'articolo 2 bis del regolamento (CE) n. 1466/97. Tali regole interessano l'insieme delle pubbliche amministrazioni e sono vincolanti, preferibilmente di natura costituzionale.

1. Gli Stati membri dispongono di regole di bilancio numeriche che, applicate ai processi di bilancio nazionali conseguono l'obiettivo di bilancio a medio termine di cui all'articolo 2 bis del regolamento (CE) n. 1466/97. Tali regole definiscono anche le circostanze eccezionali e le situazioni di grave recessione economica che possono portare a una deviazione temporanea dall'obiettivo di bilancio a medio termine o dal percorso di avvicinamento a tale obiettivo, a condizione che la deviazione non comprometta la sostenibilità di bilancio a medio termine, come stabilito agli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 1466/97. Le regole dovrebbero includere un meccanismo da attivare in caso di deviazione significativa rispetto all'obiettivo di bilancio a medio termine o al percorso di avvicinamento allo stesso, allo scopo di garantire un tempestivo ritorno all'obiettivo a medio termine. Tali regole, che hanno carattere vincolante o il cui pieno rispetto e la cui piena osservanza lungo l'intero processo di bilancio nazionale sono garantiti in altro modo, interessano l'insieme delle pubbliche amministrazioni.

Emendamento  47

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri dispongono di un consiglio indipendente di bilancio che monitora l'applicazione delle regole di bilancio nazionali di cui al paragrafo 1.

2. Gli Stati membri dispongono di un consiglio di bilancio che monitora, sia ex ante che ex post, l'applicazione delle regole di bilancio nazionali e che risponde ai requisiti minimi fissati nell'allegato I per le istituzioni di bilancio indipendenti.

Emendamento  48

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Ogni anno, entro il 15 ottobre, gli Stati membri trasmettono alla Commissione e all'Eurogruppo un documento programmatico di bilancio per l'anno successivo.

1. Ogni anno, entro il 1° ottobre, gli Stati membri trasmettono alla Commissione e all'Eurogruppo un documento programmatico di bilancio per l'anno successivo in cui tengono conto delle raccomandazioni specifiche per paese del Consiglio europeo d'estate e di qualsiasi raccomandazione destinata agli Stati membri nel contesto del Patto di stabilità e crescita o della procedura relativa agli squilibri macroeconomici istituita dai regolamento (UE) nn. 1174/2011 e 1176/2011.

Emendamento  49

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il documento programmatico di bilancio è reso pubblico contemporaneamente.

2. Il documento programmatico di bilancio di cui al presente articolo è reso pubblico nel momento in cui è presentato alla Commissione.

Emendamento  50

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) le proiezioni delle entrate e della spesa a politiche invariate, espresse in percentuale del PIL per le amministrazioni pubbliche, con le relative componenti principali;

(b) le proiezioni delle entrate e della spesa a politiche invariate, espresse in percentuale del PIL per le amministrazioni pubbliche, con le relative componenti principali; le proiezioni includono sia la spesa corrente che le spese d'investimento e, a tal fine, sono fissati obiettivi di bilancio chiari per la spesa corrente e per le spese d'investimento e, nel caso di queste ultime, è pubblicata una valutazione della loro redditività economica;

Emendamento  51

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis) una descrizione dettagliata della spesa direttamente riconducibile alla realizzazione della strategia dell'Unione per la crescita e l'occupazione, inclusi gli investimenti pubblici, con contemporanea indicazione della loro correlazione con il conseguimento degli obiettivi di bilancio a lungo termine e con lo svolgimento di una valutazione d'impatto sociale delle misure previste nel documento programmatico di bilancio;

Emendamento  52

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d) una descrizione dettagliata con quantificazione documentata delle misure da inserire nel bilancio per l'anno successivo al fine di colmare il divario tra gli obiettivi di cui alla lettera c) e le proiezioni a politiche invariate di cui alla lettera b). La descrizione può essere meno precisa per le misure il cui impatto sul bilancio è stimato inferiore allo 0,1% del PIL. Sarà dedicata particolare attenzione ai programmi di profonde riforme delle finanze pubbliche con potenziali ricadute sugli altri Stati membri la cui moneta è l'euro;

(d) una descrizione dettagliata con quantificazione documentata delle misure da inserire nel bilancio per l'anno successivo al fine di colmare il divario tra gli obiettivi di cui alle lettere c) e c bis) e le proiezioni a politiche invariate di cui alla lettera b). La descrizione può essere meno precisa per le misure il cui impatto sul bilancio è stimato inferiore allo 0,1% del PIL. Sarà dedicata particolare ed esplicita attenzione ai programmi di profonde riforme delle finanze pubbliche con potenziali ricadute sugli altri Stati membri la cui moneta è l'euro;

Emendamento  53

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e) le principali ipotesi sul previsto andamento dell'economia, nonché sulle altre principali variabili economiche rilevanti per la realizzazione degli obiettivi di bilancio; tali ipotesi si basano su previsioni macroeconomiche di crescita indipendenti;

(e) le principali ipotesi sul previsto andamento dell'economia, nonché sulle altre principali variabili economiche rilevanti per la realizzazione degli obiettivi di bilancio stabiliti in conformità dell'articolo 4 della direttiva 2011/85/UE. Le previsioni macroeconomiche e di bilancio comprendono una stima dell'impatto previsto sulla produzione potenziale e degli effetti moltiplicatori in ambito macroeconomico. La metodologia, le ipotesi e i modelli economici ed econometrici sottostanti e ogni altro pertinente parametro alla base delle previsioni macroeconomiche indipendenti sono allegati ai programmi di bilancio annuali a medio termine;

Emendamento  54

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

(f) nel caso, altre indicazioni sulle modalità per dar seguito alle raccomandazioni in materia di bilancio rivolte allo Stato membro interessato conformemente all'articolo 121 del trattato.

(f) nel caso, altre indicazioni sulle modalità per dar seguito alle raccomandazioni rivolte allo Stato membro interessato conformemente agli articoli 121 e 148 del TFUE, a norma delle lettere da a) a c bis).

Emendamento  55

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(f bis) una quantificazione delle esigenze in termini di investimenti pubblici ed eventualmente dell'impatto di bilancio, corredata da una valutazione della redditività economica delle misure previste dai programmi nazionali di riforma;

Emendamento  56

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(f ter) un'analisi del contributo apportato dalle riforme e dagli investimenti previsti nei programmi nazionali di riforma al conseguimento degli obiettivi dei programmi di stabilità, comprensiva di un'analisi dei costi-benefici delle riforme stesse in termini di bilancio.

Emendamento  57

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Se gli obiettivi indicati nel documento programmatico di bilancio conformemente al paragrafo 3, lettere a) e c) o le proiezioni a politiche invariate si scostano dall'ultimo programma di stabilità, tali divari sono debitamente spiegati.

4. Se gli obiettivi indicati nel documento programmatico di bilancio conformemente al paragrafo 3, lettere a) e c bis) o le proiezioni a politiche invariate si scostano dall'ultimo programma di stabilità, tali divari sono debitamente spiegati.

Emendamento  58

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis. I programmi di bilancio a medio termine contengono una proiezione aggiornata della spesa pluriennale in percentuale del PIL per le amministrazioni pubbliche e le loro componenti principali, nonché obiettivi e impegni pluriennali sulla spesa destinata al conseguimento degli obiettivi fissati dalla strategia dell'Unione per la crescita e l'occupazione.

Emendamento  59

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. La Commissione, se accerta che gli obblighi di politica finanziaria definiti nel Patto di stabilità e crescita sono gravemente disattesi, entro due settimane dalla trasmissione del documento programmatico di bilancio chiede allo Stato membro interessato un documento programmatico riveduto. Tale richiesta è resa pubblica.

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo -11 riguardo al contenuto del documento programmatico di bilancio di cui al paragrafo 1 e al contenuto delle disposizioni di cui ai paragrafi da 2 a 4.

I paragrafi da 2 a 4 si applicano in caso di documenti programmatici di bilancio riveduti.

 

Emendamento  60

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1. Qualora la Commissione accerti casi di inosservanza particolarmente gravi del documento programmatico di bilancio rispetto al percorso di avvicinamento all'obiettiva di bilancio a medio termine, può richiedere un riesame del documento programmatico di bilancio, dopo aver debitamente consultato lo Stato membro interessato ed averne ottenuto una spiegazione. La richiesta è inviata entro un mese dalla presentazione del documento programmatico di bilancio.

 

L'articolo 5, paragrafi 2 e 4, si applica ai documenti programmatici di bilancio rivisti.

Emendamento  61

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Se necessario, entro il 30 novembre la Commissione adotta un parere sul documento programmatico di bilancio.

1. Entro e non oltre il 15 novembre la Commissione adotta un parere sul documento programmatico di bilancio di ciascuno Stato membro.

Emendamento  62

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La Commissione rende pubblico il parere e, a richiesta del Parlamento dello Stato membro interessato, lo presenta al Parlamento stesso.

2. La Commissione rende pubblico il parere di cui al paragrafo 1 e lo presenta all'Eurogruppo. Su richiesta del parlamento dello Stato membro interessato o del Parlamento europeo, lo presenta al parlamento in questione.

Emendamento  63

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. La Commissione procede ad una valutazione globale della situazione di bilancio e delle prospettive nell'intera zona euro. La valutazione è resa pubblica.

3. La Commissione procede ad una valutazione globale della situazione di bilancio e delle prospettive nell'intera zona euro. La valutazione globale comprende prove di stress atte a fornire un'indicazione dei rischi per la sostenibilità delle finanze pubbliche in caso di un andamento finanziario o di bilancio negativo. La valutazione identifica, per ciascun paese, i potenziali effetti negativi di ricaduta sulla sostenibilità delle finanze pubbliche degli Stati membri, riconducibili al suo settore privato o ad altri Stati membri.

 

La valutazione è resa pubblica ed è integrata nella successiva analisi annuale della crescita. La Commissione allega alla valutazione un riepilogo dettagliato delle previsioni di primavera e di autunno per la zona euro nel suo complesso. Lo scenario di base prescelto per la valutazione è descritto e motivato e si fonda su un resoconto equilibrato della potenziale evoluzione in positivo o in negativo, onde considerare la gamma completa degli esiti possibili. La valutazione espone le metodologie, le ipotesi e i parametri pertinenti che supportano le previsioni macroeconomiche e le prove di stress e traccia un bilancio ex post dello scenario di base dell'anno precedente.

Emendamento  64

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. L'Eurogruppo esamina i pareri della Commissione riguardanti i documenti programmatici di bilancio nazionali nonché la situazione e le prospettive di bilancio per l'intera zona euro basandosi sulla valutazione globale effettuata dalla Commissione conformemente al paragrafo 3. La valutazione è resa pubblica.

4. L'Eurogruppo e la commissione competente del Parlamento europeo esaminano i pareri della Commissione riguardanti i documenti programmatici di bilancio nazionali nonché la situazione e le prospettive di bilancio per l'intera zona euro basandosi sulla valutazione globale effettuata dalla Commissione conformemente al paragrafo 3. L'esito del dibattito è reso pubblico e viene tenuto in considerazione nel corso del semestre europeo successivo, in particolare nell'analisi annuale della crescita.

Emendamento  65

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis. In seguito al dibattito tra l'Eurogruppo e la commissione competente del Parlamento europeo, è opportuno che la Commissione aggiorni le sue raccomandazioni specifiche nell'ambito dell'analisi annuale della crescita, al fine di rafforzare il quadro macroeconomico comune della zona euro e di definire gli interventi di sostegno da prevedere in caso di andamento finanziario, economico o di bilancio negativo.

Emendamento  66

Proposta di regolamento

Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 6 bis

 

Presentazione di relazioni sull'emissione di debito

 

1. Gli Stati membri presentano una relazione alla Commissione e all'Eurogruppo in merito ai rispettivi piani di emissione del debito pubblico in modo ex ante e tempestivo.

 

2. La forma e il contenuto delle relazioni di cui al paragrafo 1 sono armonizzati e stabiliti dalla Commissione in cooperazione con gli Stati membri.

 

3. Le informazioni relative al piano annuale di emissione del debito degli Stati membri, quali il fabbisogno finanziario e il rinnovo del debito in essere, non sono rese pubbliche.

Emendamento  67

Proposta di regolamento

Capo III bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Capo III bis

 

Istituzione di una tabella di marcia per un coordinamento rafforzato delle politiche economiche, di uno strumento per la crescita e di un quadro rafforzato per l'emissione del debito

 

Articolo 6 ter

 

Tabella di marcia per il coordinamento rafforzato delle politiche economiche e strumento di crescita

 

1. Entro ...*, la Commissione presenta una relazione contenente una tabella di marcia per le obbligazioni di stabilità della zona euro. Essa presenta altresì una proposta relativa a uno strumento per la crescita sostenibile nella zona euro mirante a mobilitare circa l'1% del PIL ogni anno per un periodo di dieci anni, comprensivo di un aumento del capitale della BEI e delle obbligazioni di progetto, da investire nell'infrastruttura europea, in particolar modo quelle scientifiche e tecnologiche. Lo strumento ha lo scopo di creare le condizioni necessarie alla crescita sostenibile per assicurare il corretto funzionamento dell'Unione economica e monetaria e per salvaguardare la stabilità dell'euro e, conseguentemente, il coordinamento sostenibile della disciplina di bilancio degli Stati membri.

 

2. I provvedimenti previsti agli articoli 6 quater e quinquies lasciano impregiudicata l'eventuale attuazione di altre azioni prima della fine del periodo in questione.

 

Articolo 6 quater

 

Coordinamento dell'emissione del debito degli Stati membri della zona euro

 

1. Onde coordinare meglio la pianificazione e il posizionamento della propria emissione di debito pubblico, gli Stati membri riferiscono anticipatamente in merito ai piani di emissione del debito pubblico alla Commissione e al Consiglio.

 

2. Gli Stati membri la cui valuta è l'euro cercano di migliorare le condizioni di finanziamento del rispettivo debito pubblico approvando, in seguito a una proposta della Commissione, un quadro annuale e coordinato di emissione del debito pubblico.

 

3. Gli Stati membri che cooperano ai sensi del paragrafo 2 possono migliorare ulteriormente e stabilizzare le rispettive condizioni di finanziamento in base ai fondamentali dell'economia e alle condizioni di mercato prevalenti, seguendo una metodologia da stabilire mediante regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio.

 

Articolo 6 quinquies

 

Fondo europeo di rimborso del debito

 

1. Quale elemento della prima fase della tabella di marcia di cui all'articolo 6 bis, è istituito un Fondo europeo di rimborso del debito (ERF), basato sulla responsabilità solidale e su una rigorosa disciplina di bilancio, al fine di ridurre il debito eccessivo nell'arco di un periodo di 25 anni da ridefinire in funzione dei dati reali relativi alla crescita. Trascorso suddetto periodo, l'ERF è liquidato.

 

2. Gli Stati membri la cui moneta è l'euro e che non sono soggetti a un programma di assistenza o di aggiustamento:

 

(a) trasferiscono gli importi debitori superiori al 60% del PIL all'ERF nell'arco di un periodo di avviamento di cinque anni;

 

(b) dispongono di norme di bilancio numeriche che attuino nei processi nazionali di bilancio l'obiettivo di bilancio a medio termine descritto all'articolo 2 bis del regolamento (CE) n. 1466/97;

 

(c) attuano una strategia di consolidamento di bilancio e un'agenda di riforme strutturali;

 

(d) costituiscono garanzie per coprire adeguatamente i prestiti concessi dall'ERF;

 

(e) riducono i rispettivi disavanzi strutturali durante il periodo di avviamento per rispettare le norme di bilancio di cui alla lettera b).

 

3. La Commissione garantisce l'istituzione e la gestione quotidiana dell'ERF, le cui modalità sono definite tramite regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio.

 

4. La partecipazione all'ERF è aperta ad altri Stati membri a partire dall'entrata in vigore della decisione del Consiglio dell'Unione europea adottata a norma dell'articolo 140, paragrafo 2, del TFUE per abolire la deroga loro concessa per l'adozione dell'euro.

 

5. Gli Stati membri applicano disposizioni di diritto interno per assicurare la cessazione e la liquidazione dell'ERF dopo un periodo massimo di 25 anni che può essere ridefinito in funzione dei dati reali relativi alla crescita.

 

____________

 

*GU inserire la data: un mese dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento  68

Proposta di regolamento

Articolo -7 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo -7

 

Programmi di partenariato economico

 

1. Qualora il Consiglio stabilisca, a norma dell'articolo 126, paragrafo 6, del TFUE, che esiste un disavanzo eccessivo in uno Stato membro, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione e al Consiglio un programma di partenariato economico che indichi gli interventi e le riforme strutturali necessari per garantire una correzione realmente duratura del disavanzo eccessivo e che sviluppi in modo dettagliato il programma nazionale di riforma e il programma di stabilità, tenendo pienamente conto delle raccomandazioni del Consiglio relative all'attuazione degli orientamenti integrati per le politiche economiche e occupazionali dello Stato membro interessato.

 

2. Il programma di partenariato economico è pienamente coerente alle politiche di cui all'articolo 1.

 

Il programma di partenariato economico identifica e seleziona un certo numero di priorità specifiche di bilancio intese a stabilizzare l'economia nel breve termine, rafforzare la crescita sostenibile nel lungo termine e rimediare alle debolezze strutturali dello Stato membro interessato. Le priorità si prefiggono di riequilibrare la competitività tramite la creazione di valore aggiunto su scala europea e sono coerenti alla strategia dell'Unione per la crescita e l'occupazione. Lo Stato membro, in stretto coordinamento con la Commissione, elabora una relazione che descrive i programmi e i progetti selezionati, fra cui un piano d'azione mirante a identificare, anticipare e attivare le risorse finanziarie, comprese le linee di credito della BEI e i pertinenti strumenti finanziari dell'Unione. La relazione viene aggiornata annualmente.

 

3. In caso di grave recessione economica di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio o di una significativa correzione al ribasso delle previsioni, lo Stato membro interessato adotta un percorso aggiornato di avvicinamento all'obiettivo di bilancio a medio termine, da concordare con la Commissione previa debita considerazione degli effetti prociclici delle misure di consolidamento. L'applicazione della norma sul debito viene adeguata di conseguenza.

 

4. Il programma di partenariato economico è presentato contemporaneamente alle relazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 4 bis, e all'articolo 5, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 1467/97.

 

5. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta un parere sul programma di partenariato economico.

 

6. Se esiste un piano d'azione correttivo conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1176/2011, le misure di cui al paragrafo 1 sono incluse in suddetto piano.

 

7. L'attuazione del programma e dei documenti programmatici di bilancio annuali ad esso coerenti è monitorata dalla Commissione e dal Consiglio.

 

8. La commissione competente del Parlamento europeo può offrire allo Stato membro interessato e alla Commissione la possibilità di partecipare a uno scambio di opinioni e può invitare le altre commissioni parlamentari a parteciparvi.

Emendamento  69

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Quando il Consiglio decide, ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 6 del trattato, che esiste un disavanzo eccessivo in uno Stato membro, questo è soggetto ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo fino all'abrogazione della procedura per i disavanzi eccessivi.

1. Ai fini del monitoraggio del programma di partenariato di cui all'articolo -7, paragrafo 7, lo Stato membro interessato, su richiesta della Commissione, soddisfa i requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo fino all'abrogazione della procedura per i disavanzi eccessivi.

Emendamento  70

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Lo Stato membro soggetto a monitoraggio rafforzato procede tempestivamente ad una valutazione complessiva dell'esecuzione del bilancio nel corso dell'esercizio per le amministrazioni pubbliche e i relativi sottosettori. La valutazione copre anche i rischi finanziari associati alle entità pubbliche e ai contratti pubblici nella misura in cui possano contribuire all'esistenza di un disavanzo eccessivo. I risultati della valutazione sono inseriti nella relazione trasmessa, conformemente all'articolo 3, paragrafo 4 bis o all'articolo 5, paragrafo 1 bis del regolamento (CE) n. 1467/97, sul seguito effettivo dato per correggere il disavanzo eccessivo.

2. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro procede ad una valutazione complessiva dell'esecuzione del bilancio nel corso dell'esercizio per le amministrazioni pubbliche e i relativi sottosettori. La valutazione copre anche i rischi finanziari associati alle entità pubbliche e alle passività potenziali che possono avere effetti consistenti sui bilanci pubblici, come descritto nella direttiva 2011/85/UE del Consiglio, nella misura in cui possano contribuire all'esistenza di un disavanzo eccessivo. I risultati della valutazione sono inseriti nella relazione trasmessa, conformemente all'articolo 3, paragrafo 4 bis o all'articolo 5, paragrafo 1 bis del regolamento (CE) n. 1467/97, sul seguito effettivo dato per correggere il disavanzo eccessivo.

Emendamento  71

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Lo Stato membro presenta periodicamente una relazione alla Commissione e al comitato economico e finanziario, o altro sottocomitato da questo designato all'uopo, circa le amministrazioni pubbliche e i relativi sottosettori, l'esecuzione del bilancio nel corso dell'esercizio, l'impatto delle misure discrezionali prese sul lato delle spese e delle entrate, gli obiettivi della spesa pubblica e delle entrate pubbliche, nonché le misure adottate e la natura di quelle previste per conseguire gli obiettivi. La relazione è resa pubblica.

3. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro presenta periodicamente una relazione alla Commissione e al comitato economico e finanziario circa le amministrazioni pubbliche e i relativi sottosettori, l'esecuzione del bilancio nel corso dell'esercizio, l'impatto delle misure discrezionali prese sul lato delle spese e delle entrate, gli obiettivi della spesa pubblica e delle entrate pubbliche, nonché le misure adottate e la natura di quelle previste per conseguire gli obiettivi. La relazione è resa pubblica.

 

La Commissione specifica il contenuto della relazione di cui al presente paragrafo.

 

La commissione competente del Parlamento europeo può offrire allo Stato membro interessato la possibilità di partecipare a uno scambio di opinioni.

Emendamento  72

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 6 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) elabora, in coordinamento con i più importanti istituti nazionali di revisione, una revisione complessiva e indipendente dei conti delle amministrazioni pubbliche, intesa a valutare l'affidabilità, la completezza e l'esattezza dei conti pubblici ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi, e presenta una relazione sui risultati di tale revisione. In questo contesto, la Commissione (Eurostat) valuta la qualità dei dati riferiti dallo Stato membro interessato conformemente al regolamento (CE) n. 679/2010;

(a) elabora, in coordinamento con i più importanti istituti nazionali di revisione, una revisione complessiva e indipendente dei conti delle amministrazioni pubbliche, intesa a valutare l'affidabilità, la completezza e l'esattezza dei conti pubblici ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi, e presenta una relazione sui risultati di tale revisione. In questo contesto, la Commissione (Eurostat) valuta la qualità dei dati riferiti dallo Stato membro interessato conformemente al regolamento (CE) n. 479/2009, per quanto riguarda la qualità dei dati statistici nel contesto della procedura per i disavanzi eccessivi;

Emendamento  73

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Se vi è rischio di non osservanza del termine stabilito per correggere il disavanzo eccessivo, la Commissione rivolge una raccomandazione allo Stato membro interessato affinché adotti ulteriori misure in tempo utile coerente con il termine stabilito per correggere il disavanzo eccessivo di cui al paragrafo 1. La Commissione rende pubblica la raccomandazione e, a richiesta del Parlamento dello Stato membro interessato, la presenta al Parlamento stesso.

2. Se sussiste il rischio di non osservanza del termine stabilito per correggere il disavanzo eccessivo e se detto rischio non è attribuibile a circostanze che sfuggono al controllo dello Stato membro interessato, la Commissione rivolge una raccomandazione allo Stato membro in questione affinché attui diligentemente le misure previste nelle raccomandazioni iniziali in tempo utile coerente con il termine stabilito per correggere il disavanzo eccessivo di cui al paragrafo 1. La Commissione rende pubblica la raccomandazione e, a richiesta del parlamento dello Stato membro interessato, la presenta al parlamento stesso.

Emendamento  74

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Entro i tempi stabiliti nella raccomandazione della Commissione di cui al paragrafo 2, lo Stato membro interessato presenta una relazione alla Commissione sulle misure adottate in seguito alla raccomandazione stessa, insieme alle relazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 3. La relazione comprende l'impatto sul bilancio di tutte le misure discrezionali adottate, gli obiettivi delle spese e entrate pubbliche, informazioni sulle misure adottate e sulla natura di quelle previste per conseguire gli obiettivi, e dati sulle altre misure prese in seguito alla raccomandazione della Commissione. La relazione è resa pubblica.

3. Entro i tempi stabiliti nella raccomandazione della Commissione di cui al paragrafo 2, lo Stato membro interessato presenta una relazione aggiuntiva alla Commissione sulle misure messe in atto in seguito alla raccomandazione stessa. La relazione è resa pubblica.

Emendamento  75

Proposta di regolamento

Articolo -11 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo -11

 

Esercizio della delega

 

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

 

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 5, è conferito alla Commissione per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di tre anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

 

3. La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 5, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

 

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

 

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale periodo è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento  76

Proposta di regolamento

Articolo -11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo -11 bis

 

Dialogo economico

 

Al fine di intensificare il dialogo tra le istituzioni dell'Unione, in particolare tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, e di garantire una maggiore trasparenza e responsabilità, la commissione competente del Parlamento europeo può invitare il presidente del Consiglio, la Commissione e, ove opportuno, il presidente del Consiglio europeo o il presidente dell'Eurogruppo a comparire dinanzi alla commissione stessa per discutere delle decisioni adottate a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, dell'articolo 6, paragrafo 4, dell'articolo 7, paragrafo 5, dell'articolo 8, paragrafo 4, e dell'articolo 9, paragrafo 3.

 

La commissione competente del Parlamento europeo può offrire allo Stato membro interessato da tali decisioni la possibilità di partecipare a uno scambio di opinioni.

Emendamento  77

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis) il contributo del presente regolamento alla realizzazione della strategia dell'Unione per la crescita e l'occupazione.

Emendamento  78

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. Quanto prima possibile e non oltre il 31 dicembre 2012, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in cui esamina la fattibilità delle opzioni e presenta proposte su una possibile tabella di marcia verso l'emissione comune di strumenti di debito pubblico, tenendo conto delle condizioni finanziarie, di bilancio e giuridiche. La Commissione presta particolare attenzione alla possibilità di introdurre un fondo di rimborso del debito che unisca la temporanea emissione comune del debito a norme rigorose di aggiustamento di bilancio.

Emendamento  79

Proposta di regolamento

Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 11 bis

 

Relazione della Commissione

 

Entro ...*, la Commissione presenta una relazione, e se necessario una proposta, al Parlamento europeo e al Consiglio che illustri come si articoleranno il coordinamento e il dibattito preliminare fra gli Stati membri sui grandi progetti di riforma economica e di bilancio con potenziali effetti di ricaduta, come si struttureranno, quali saranno le politiche contemplate e quali le verosimili conseguenze politiche per gli Stati membri, e in particolare per i parlamenti nazionali, delle decisioni che scaturiranno da tale coordinamento e dibattito preliminare.

 

____________

 

*GU inserire la data: tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento  80

Proposta di regolamento

Articolo 11 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 11 ter

 

Autorità europea per il debito

 

Entro ...*, la Commissione presenta una relazione, e se necessario una proposta, al Parlamento europeo e al Consiglio, che esamini la possibilità di istituire un'autorità europea per il debito preposta alla gestione e al coordinamento di tutte le problematiche connesse al piano annuale di emissione del debito degli Stati membri, al rinnovo del debito in essere e alla valutazione della sostenibilità del debito pubblico di tutti gli Stati membri. La relazione della Commissione esamina altresì la possibilità di pubblicare annualmente i dati relativi al debito pubblico, al disavanzo e agli altri indicatori macroeconomici degli Stati membri.

 

____________

 

*GU inserire la data: tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento  81

Proposta di regolamento

Allegato I (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Allegato I

 

Principi comuni per le istituzioni di bilancio indipendenti (IBI)

 

 Titolarità: le caratteristiche delle IBI lasciano impregiudicati i principi stabiliti a seguire e sono coerenti al quadro giuridico e al sistema politico e amministrativo dello Stato membro. Le scelte di progettazione tengono conto di eventuali limiti di capacità negli Stati membri di dimensioni minori.

 

 Mandato: il mandato delle IBI è chiaramente definito nella legislazione per evitare interferenze indebite delle autorità di bilancio o un'estensione ingiustificata del loro mandato a scapito delle competenze delle autorità di bilancio o delle prerogative dei parlamenti nazionali.

 

 Risorse: le risorse stanziate a favore delle IBI sono proporzionate al loro mandato affinché possano assolverlo in modo credibile.

 

 Responsabilità: occorre prevedere meccanismi regolamentari per incoraggiare la dovuta responsabilità dinanzi al parlamento. Le relazioni e le analisi delle IBI sono pubblicate e messe a disposizione a titolo gratuito.

 

 Leadership: le nomine degli alti dirigenti sono effettuate sulla base del merito, dell'esperienza e delle competenze tecniche, in particolare per quanto riguarda il processo di bilancio. La procedura di nomina può coinvolgere varie istituzioni, ad esempio tramite una procedura di conferma parlamentare o una procedura secondo la quale varie istituzioni nominano ciascuna uno o più membri. La durata del mandato degli alti dirigenti delle IBI dovrebbe essere chiaramente specificata nella normativa, non dovrebbe essere rinnovabile e dovrebbe preferibilmente superare la durata della legislatura parlamentare. La rescissione dei contratti si limita esclusivamente ai casi in cui i membri abbiano commesso una colpa grave.

 

 Personale: il personale delle IBI è selezionato tramite un concorso pubblico basato sul merito e sulle competenze tecniche. Le condizioni di impiego sono simili a quelle previste per la funzione pubblica.

 

 Accesso alle informazioni, trasparenza e politica di comunicazione: di norma, la legislazione garantisce alle IBI il pieno accesso a tutte le informazioni pertinenti di cui abbiano bisogno per assolvere con efficacia e tempestività al proprio mandato. Qualsiasi limitazione alla norma è definita con chiarezza. Fatta salva suddetta legislazione, la capacità delle IBI di comunicare con prontezza attraverso i canali mediatici disponibili non dovrebbe essere ostacolata. In caso di ubicazione fisica presso un'altra entità, occorre chiarire che i pareri vincolano unicamente le IBI e non l'istituzione ospitante.

  • [1]  GU C 141 del 17.5.2012, pag. 7.

PARERE della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (29.3.2012)

destinato alla commissione per i problemi economici e monetari

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro
(COM(2011)0821 – C7‑0448/2011 – 2011/0386(COD))

Relatore per parere: Tamás Deutsch

BREVE MOTIVAZIONE

Contesto

Nel novembre 2011 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno approvato formalmente il pacchetto legislativo finalizzato a rafforzata la governance economica nell'UE e nella zona euro. Il pacchetto si compone di sei proposte, quattro delle quali riguardano questioni finanziarie, compresa una riforma del patto di stabilità e crescita. Due nuovi regolamenti sono invece volti a individuare e a trattare squilibri macroeconomici emergenti nell'ambito dell'UE e nell'area dell'euro.

Il regolamento per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche e il regolamento per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi erano intesi a potenziare la disciplina di bilancio in tutta l'Unione. Il regolamento relativo all'effettiva esecuzione della sorveglianza di bilancio nella zona euro ha previsto a titolo complementare un sistema di meccanismi di esecuzione di sanzioni finanziarie per i membri della zona euro.

Osservazioni

La proposta di regolamento presentata dalla Commissione fissa disposizioni di monitoraggio aggiuntive per le politiche nazionali di bilancio, propone un calendario di bilancio comune e chiede un più stretto controllo delle decisioni in materia di bilancio prese dagli Stati membri soggetti a una procedura per i disavanzi eccessivi.

Il vostro relatore valuta positivamente l'iniziativa di un monitoraggio sincronizzato delle politiche di bilancio, in particolare le disposizioni relative all'istituzione di un calendario di bilancio comune, di un quadro di bilancio regolamentato e di una sorveglianza rafforzata degli Stati membri soggetti a una procedura per i disavanzi eccessivi. Egli ritiene, tuttavia, che l’applicazione della sorveglianza di bilancio dovrebbe sempre essere subordinata agli obiettivi fondamentali dell’UE e, in particolare, ai requisiti di cui all’articolo 9 del TFUE relativi alla promozione di un elevato livello di occupazione e alla garanzia di un’adeguata protezione sociale.

Secondo il relatore, un elemento altrettanto importante è il fatto che la politica di bilancio dell'UE dovrebbe essere pienamente allineata alla nuova strategia per la crescita e l'occupazione, la strategia Europa 2020, che è tra l'altro finalizzata a contribuire al superamento della crisi dell'UE e a far progredire la sua economia verso una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, accompagnata da elevati livelli di occupazione, produttività e coesione sociale.

EMENDAMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis) L'articolo 9 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce che, nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione tiene conto delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale, la lotta contro l'esclusione sociale e un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute umana.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Le modifiche al Patto di stabilità e crescita aumentano gli indirizzi e, per gli Stati membri la cui moneta è l'euro, gli incentivi all'istituzione e all'applicazione di una politica di bilancio prudente, evitando disavanzi pubblici eccessivi. Tali disposizioni hanno creato un quadro più solido a livello dell'Unione per la sorveglianza delle politiche economiche nazionali.

(3) Le modifiche al Patto di stabilità e crescita aumentano gli indirizzi e, per gli Stati membri la cui moneta è l'euro, gli incentivi all'istituzione e all'applicazione di una politica di bilancio prudente, evitando disavanzi pubblici eccessivi. Tali disposizioni hanno creato un quadro più solido a livello dell'Unione per la sorveglianza delle politiche economiche nazionali. A tali disposizioni dovrebbe essere aggiunta una sorveglianza rafforzata delle politiche sociali connesse con la creazione di occupazione.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis) Nella riunione del 17 giugno 2010 il Consiglio europeo ha adottato una nuova strategia per la crescita e l'occupazione (la strategia UE 2020) per consentire all'Unione di uscire rafforzata dalla crisi e di indirizzare la sua economia verso una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, accompagnata da un livello elevato di occupazione, produttività e coesione sociale.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis) L'Unione si è assunta l'impegno di attuare una strategia per la crescita e l'occupazione, denominata Europa 2020, che contiene obiettivi relativi a occupazione, povertà, istruzione, innovazione e ambiente;

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis) Occorre prestare la dovuta attenzione alla strategia Europa 2020 per la crescita e l'occupazione e alla sua attuazione da parte degli Stati membri mediante i programmi nazionali di riforma.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) È nella fase progettuale che si assicura al meglio la solidità dei conti pubblici e gli errori rilevanti vanno individuati prima possibile. Gli Stati membri dovrebbero disporre non solo di principi guida e obiettivi di bilancio ma anche di un monitoraggio sincronizzato delle rispettive politiche di bilancio.

(5) È nella fase progettuale che si assicurano al meglio l'equilibrio e la sostenibilità dei conti pubblici e gli errori rilevanti vanno individuati prima possibile. Gli Stati membri dovrebbero disporre non solo di principi guida e obiettivi di bilancio ma anche di un riesame sincronizzato delle rispettive politiche in materia di bilancio e di crescita.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) L'istituzione di un calendario di bilancio comune per gli Stati membri la cui moneta è l'euro dovrebbe permettere di sincronizzare le fasi principali di preparazione dei bilanci nazionali, contribuendo in tal modo all'efficacia del semestre europeo per il coordinamento delle politiche di bilancio. L'adozione di un calendario di bilancio comune dovrebbe favorire più forti sinergie, agevolando il coordinamento delle politiche tra gli Stati membri la cui moneta è l'euro, nonché assicurare che le raccomandazioni di Consiglio e Commissione siano adeguatamente integrate nel processo nazionale di adozione del bilancio.

(6) L'istituzione di un calendario di bilancio comune per gli Stati membri la cui moneta è l'euro dovrebbe permettere di sincronizzare le fasi principali di preparazione dei bilanci nazionali, contribuendo in tal modo all'efficacia del semestre europeo per il coordinamento delle politiche di bilancio e alla promozione della crescita economica e dell'occupazione sostenibile. L'adozione di un calendario di bilancio comune dovrebbe: a)favorire sinergie più forti agevolando il coordinamento delle politiche tra gli Stati membri la cui moneta è l'euro; b) garantire l'allineamento delle politiche di bilancio alla strategia UE 2020 e c) assicurare che le raccomandazioni di Consiglio e Commissione siano adeguatamente integrate nel processo nazionale di adozione del bilancio.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) L'efficacia di un quadro di bilancio regolamentato per sostenere politiche finanziarie solide e sostenibili è stata più volte dimostrata. L'introduzione di regole nazionali coerenti con gli obiettivi di bilancio fissati a livello dell'Unione dovrebbe essere un elemento cruciale per garantire l'osservanza delle disposizioni del Patto di stabilità e crescita. In particolare, gli Stati membri dovrebbero varare norme di bilancio strutturali ed equilibrate che recepiscano nella legislazione nazionale i principi fondanti del quadro di bilancio dell'Unione. Il recepimento dovrebbe avere effetto grazie all'obbligatorietà delle norme, preferibilmente di natura costituzionale, a dimostrazione del massimo impegno delle autorità nazionali nei confronti del Patto di stabilità e crescita.

(7) L'efficacia di un quadro di bilancio regolamentato per sostenere politiche finanziarie solide e sostenibili è stata più volte dimostrata. L'introduzione di regole nazionali coerenti con gli obiettivi di bilancio, occupazione e crescita sostenibile fissati a livello dell'Unione dovrebbe essere un elemento cruciale per garantire l'osservanza delle disposizioni del patto di stabilità e crescita. In particolare, gli Stati membri dovrebbero varare norme di bilancio strutturali ed equilibrate che recepiscano nella legislazione nazionale i principi fondanti del quadro di bilancio e per l'occupazione dell'Unione. Detto recepimento dovrebbe avvenire attraverso norme nazionali vincolanti a dimostrazione del massimo impegno delle autorità nazionali nei confronti del Patto di stabilità e crescita.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) Previsioni macroeconomiche e di bilancio tendenziose e inattendibili possono compromettere notevolmente l'efficacia della programmazione finanziaria e quindi minare lo sforzo di disciplina di bilancio. Enti indipendenti possono elaborare previsioni macroeconomiche imparziali e attendibili.

(8) Previsioni macroeconomiche e di bilancio tendenziose e inattendibili compromettono notevolmente l'efficacia della programmazione finanziaria e quindi minano lo sforzo di disciplina di bilancio. Enti indipendenti potrebbero elaborare previsioni macroeconomiche imparziali e maggiormente attendibili.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) Come dimostrato dalla crisi del debito sovrano, e in particolare dalla necessità di predisporre meccanismi finanziari di protezione, la politica di bilancio di uno Stato membro la cui moneta è l'euro ha ripercussioni più marcate sugli altri Stati membri della zona euro. Ciascuno Stato membro la cui moneta è l'euro dovrebbe consultare la Commissione e gli altri Stati membri la cui moneta è l'euro prima di varare programmi di riforme sostanziali della politica di bilancio con potenziali effetti di ricaduta, in modo da consentire la valutazione dell'eventuale impatto sull'intera zona euro. Gli Stati membri della zona euro dovrebbero considerare i programmi di bilancio una questione di interesse comune e trasmetterli alla Commissione a fini di monitoraggio prima di renderli vincolanti. La Commissione dovrebbe essere in grado, se necessario, di adottare un parere sul documento programmatico di bilancio, di cui lo Stato membro e in particolare le autorità di bilancio dovrebbero tener conto nel processo di adozione della legge di bilancio. Tale parere dovrebbe far sí che gli indirizzi dell'Unione in materia di bilancio siano adeguatamente integrati nell'elaborazione dei bilanci nazionali. In particolare il parere dovrebbe comprendere la valutazione del seguito che i programmi di bilancio danno alle raccomandazioni formulate nell'ambito del semestre europeo nel settore dei bilanci. La Commissione dovrebbe essere disposta a presentare questo parere al Parlamento dello Stato membro, se richiesto. La misura in cui si è tenuto conto del parere in questione dovrebbe far parte della valutazione, qualora fossero riunite le condizioni, che conduce alla decisione di aprire la procedura per i disavanzi eccessivi nei confronti dello Stato membro interessato, laddove il non dar seguito all'indirizzo preliminare impartito dalla Commissione sarà considerato un elemento aggravante. Inoltre, in base ad una valutazione globale dei programmi a cura della Commissione, l'Eurogruppo dovrebbe esaminare la situazione e le prospettive di bilancio per la zona euro.

(10) Come dimostrato dalla crisi del debito sovrano, e in particolare dalla necessità di predisporre meccanismi finanziari di protezione, la politica di bilancio e macroeconomica di uno Stato membro la cui moneta è l'euro ha ripercussioni più marcate sugli altri Stati membri della zona euro. Ciascuno Stato membro la cui moneta è l'euro dovrebbe consultare la Commissione e gli altri Stati membri la cui moneta è l'euro prima di varare programmi di riforme sostanziali della politica di bilancio con potenziali effetti di ricaduta, in modo da consentire la valutazione dell'eventuale impatto sull'intera zona euro, compreso l'impatto sociale e ambientale. Gli Stati membri della zona euro dovrebbero considerare i programmi di bilancio una questione di interesse comune e trasmetterli alla Commissione a fini di monitoraggio prima di renderli vincolanti. La Commissione dovrebbe essere in grado, se necessario, di adottare un parere sul documento programmatico di bilancio, di cui lo Stato membro e in particolare le autorità di bilancio dovrebbero tener conto nel processo di adozione della legge di bilancio. Tale parere dovrebbe far sì che gli indirizzi dell'Unione formulati nel semestre europeo siano adeguatamente integrati nell'elaborazione dei bilanci nazionali. In particolare il parere dovrebbe comprendere la valutazione del seguito che i programmi di bilancio danno agli obiettivi in materia di crescita e occupazione e gli obiettivi sociali della strategia UE 2020 e alle raccomandazioni formulate nell'ambito del semestre europeo. La Commissione dovrebbe essere disposta a presentare questo parere al Parlamento dello Stato membro, se richiesto. La misura in cui si è tenuto conto del parere in questione dovrebbe far parte della valutazione, qualora fossero riunite le condizioni, che conduce alla decisione di aprire la procedura per i disavanzi eccessivi nei confronti dello Stato membro interessato, laddove il non dar seguito all'indirizzo preliminare impartito dalla Commissione sarà considerato un elemento aggravante. Inoltre, in base ad una valutazione globale dei programmi a cura della Commissione, l'Eurogruppo dovrebbe esaminare la situazione e le prospettive di bilancio per la zona euro.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) Gli Stati membri la cui moneta è l'euro, se sottoposti ad una procedura per i disavanzi eccessivi, dovrebbero essere soggetti a un monitoraggio più rigoroso per garantire una correzione completa e in tempo utile del disavanzo in questione. Il maggior rigore nel monitoraggio dovrebbe consentire di rettificare in tempi brevi eventuali deviazioni dalle raccomandazioni del Consiglio volte a correggere il disavanzo eccessivo. Tale monitoraggio dovrà integrare le disposizioni del regolamento (CE) n. 1467/97; le modalità dovranno essere graduate in funzione della fase della procedura cui lo Stato membro è sottoposto, come previsto nell'articolo 126 del trattato.

(11) Gli Stati membri la cui moneta è l'euro, se sottoposti ad una procedura per i disavanzi eccessivi, dovrebbero essere soggetti a un monitoraggio più rigoroso per garantire una correzione completa e in tempo utile del disavanzo in questione. Il maggior rigore nel monitoraggio dovrebbe consentire di rettificare in tempi brevi eventuali deviazioni dalle raccomandazioni del Consiglio volte a correggere il disavanzo eccessivo, promuovendo la crescita sostenibile. Tale monitoraggio dovrà integrare le disposizioni del regolamento (CE) n. 1467/97; le modalità dovranno essere graduate in funzione della fase della procedura cui lo Stato membro è sottoposto, come previsto nell'articolo 126 del trattato.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) Il monitoraggio più rigoroso applicato agli Stati membri soggetti alla procedura per i disavanzi eccessivi dovrebbe permettere di identificare i rischi che lo Stato membro non rispetti la scadenza entro la quale deve correggere il disavanzo eccessivo. Se questi rischi sono individuati, la Commissione invierà una raccomandazione allo Stato membro indicando le misure da prendere entro un dato calendario, che dovrebbe essere presentata, a richiesta, al Parlamento dello Stato membro in questione. Questa valutazione dovrebbe permettere di porre rapidamente rimedio alle situazioni che rischiano di compromettere la correzione del disavanzo eccessivo entro la scadenza stabilita. La valutazione dell'osservanza della raccomandazione della Commissione dovrebbe essere parte della valutazione su base continuativa della Commissione in merito all'effettivo seguito dato per correggere un disavanzo eccessivo. Quando decide in merito all'efficacia dell'azione per correggere il disavanzo eccessivo, il Consiglio dovrà altresì valutare se lo Stato membro ha dato seguito alla raccomandazione della Commissione.

(12) Il monitoraggio più rigoroso applicato agli Stati membri soggetti alla procedura per i disavanzi eccessivi dovrebbe permettere di identificare i rischi che lo Stato membro non rispetti la scadenza entro la quale deve correggere il disavanzo eccessivo. Se questi rischi sono individuati, la Commissione invierà una raccomandazione allo Stato membro indicando le misure da prendere entro un dato calendario, che dovrebbe essere presentata, a richiesta, al Parlamento dello Stato membro in questione. Questa valutazione dovrebbe permettere di porre rapidamente rimedio alle situazioni che rischiano di compromettere la correzione del disavanzo eccessivo entro la scadenza stabilita. La valutazione dell'osservanza della raccomandazione della Commissione dovrebbe essere parte della valutazione su base continuativa della Commissione in merito all'effettivo seguito dato per correggere un disavanzo eccessivo. Quando decide in merito all'efficacia dell'azione per correggere il disavanzo eccessivo, il Consiglio dovrà altresì valutare se lo Stato membro ha dato seguito alla raccomandazione della Commissione e in che misura ciò si ripercuote sugli obiettivi in materia di occupazione.

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) Al fine di intensificare il dialogo tra le istituzioni dell'Unione, in particolare tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, e garantire una maggiore trasparenza e responsabilità, la commissione competente del Parlamento europeo può offrire allo Stato membro interessato da una raccomandazione della Commissione la possibilità di partecipare a uno scambio di opinioni,

(13) Al fine di intensificare il dialogo tra le istituzioni dell'Unione, in particolare tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, e garantire una maggiore trasparenza e responsabilità, le commissioni competenti del Parlamento europeo può offrire allo Stato membro interessato da una raccomandazione della Commissione e alle parti sociali dello Stato membro in questione la possibilità di partecipare a uno scambio di opinioni,

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Capo II – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Disposizioni comuni di bilancio

Disposizioni comuni di bilancio e requisiti d'informazione sull'emissione di debito pubblico nazionale

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Ogni anno, entro il 15 aprile, gli Stati membri rendono pubblici i rispettivi programmi di bilancio a medio termine conformemente al quadro di bilancio a medio termine basato su previsioni macroeconomiche indipendenti, insieme ai rispettivi programmi di stabilità.

1. Ogni anno, entro il 15 aprile, gli Stati membri rendono pubblici i rispettivi programmi di bilancio e di investimenti economici a medio termine conformemente al quadro di bilancio a medio termine basato su previsioni macroeconomiche indipendenti, insieme ai rispettivi programmi di stabilità.

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri dispongono di regole di bilancio numeriche sul saldo di bilancio che, applicate ai processi di bilancio nazionali conseguono l'obiettivo di bilancio a medio termine di cui all'articolo 2 bis del regolamento (CE) n. 1466/97. Tali regole interessano l'insieme delle pubbliche amministrazioni e sono vincolanti, preferibilmente di natura costituzionale.

1. Gli Stati membri dispongono di regole di bilancio numeriche sul saldo di bilancio che, applicate ai processi di bilancio nazionali conseguono l'obiettivo di bilancio a medio termine di cui all'articolo 2 bis del regolamento (CE) n. 1466/97. Tali regole nazionali interessano l'insieme delle pubbliche amministrazioni e sono vincolanti.

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 4 bis

 

Requisiti d'informazione sull'emissione di debito pubblico nazionale

 

Ai fini di un miglior coordinamento della pianificazione e dell'ottimizzazione delle condizioni di finanziamento dell'emissione di debito pubblico, gli Stati membri comunicano in anticipo i rispettivi piani di emissione di debito pubblico alla Commissione e al Consiglio.

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a bis) una descrizione dettagliata delle previsioni di spesa direttamente connesse con il raggiungimento degli obiettivi contenuti nella strategia UE 2020 per la crescita e l'occupazione, compresi gli investimenti pubblici, utilizzando gli indicatori del quadro di valutazione comune;

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a bis) l'impatto del documento programmatico di bilancio per quanto riguarda gli obiettivi sociali e in materia di crescita e occupazione della strategia UE 2020.

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a ter) una valutazione dell'impatto sociale del documento programmatico di bilancio nonché una valutazione della sua coerenza con gli obiettivi dell'Unione in materia di crescita e di occupazione, gli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e gli orientamenti per le politiche in materia di occupazione degli Stati membri;

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) gli obiettivi di entrate e di spesa, espressi in percentuali del PIL per le amministrazioni pubbliche e le loro componenti principali, tenendo conto delle condizioni e dei criteri per definire il percorso di aumento della spesa pubblica, al netto di misure discrezionali sul lato delle entrate, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1466/97;

(c) gli obiettivi di entrate e di spesa, espressi in percentuali del PIL per le amministrazioni pubbliche e le loro componenti principali, tenendo conto delle condizioni e dei criteri per definire il percorso di aumento della spesa pubblica, al netto di misure discrezionali sul lato delle entrate, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1466/97 e i loro effetti sulla crescita e l'occupazione;

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e) le principali ipotesi sul previsto andamento dell'economia, nonché sulle altre principali variabili economiche rilevanti per la realizzazione degli obiettivi di bilancio; tali ipotesi si basano su previsioni macroeconomiche di crescita indipendenti;

(e) le principali ipotesi sul previsto andamento dell'economia e della società, nonché sulle altre principali variabili economiche e sociali rilevanti per la realizzazione degli obiettivi di bilancio; tali ipotesi si basano su previsioni macroeconomiche di crescita indipendenti;

Emendamento  23

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis. Gli Stati membri includono nei rispettivi programmi di stabilità e nei programmi nazionali di riforma una descrizione aggiornata e dettagliata delle previsioni di spesa direttamente connesse con il raggiungimento degli obiettivi contenuti nella strategia UE 2020 per la crescita e l'occupazione, compresi gli investimenti pubblici, utilizzando gli indicatori del quadro di valutazione comune. La descrizione dettagliata di cui sopra fornisce una debita spiegazione delle differenze sulle previsioni di spesa in confronto agli ultimi programmi di stabilità.

Emendamento  24

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

5. La Commissione, se accerta che gli obblighi di politica finanziaria definiti nel Patto di stabilità e crescita sono gravemente disattesi, entro due settimane dalla trasmissione del documento programmatico di bilancio chiede allo Stato membro interessato un documento programmatico riveduto. Tale richiesta è resa pubblica.

5. La Commissione, se accerta che le raccomandazioni specifiche per paese formulate nel quadro del semestre europeo sono gravemente disattese, entro due settimane dalla trasmissione del documento programmatico di bilancio chiede allo Stato membro interessato un documento programmatico riveduto. La Commissione rende pubbliche la sua richiesta e la risposta dello Stato membro in questione.

Emendamento  25

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

I paragrafi da 2 a 4 si applicano in caso di documenti programmatici di bilancio riveduti.

I paragrafi da 2 a 4 bis si applicano in caso di documenti programmatici di bilancio riveduti.

Emendamento  26

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Se necessario, entro il 30 novembre la Commissione adotta un parere sul documento programmatico di bilancio.

1. Se necessario, entro il 30 novembre la Commissione adotta un parere sul documento programmatico di bilancio. A tale proposito, la Commissione presta la dovuta attenzione all'attuazione della strategia Europa 2020 per la crescita e l'occupazione da parte dello Stato membro interessato.

Emendamento  27

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La Commissione rende pubblico il parere e, a richiesta del Parlamento dello Stato membro interessato, lo presenta al Parlamento stesso.

2. La Commissione rende pubblico il parere e, a richiesta del Parlamento dello Stato membro interessato o del Parlamento europeo, lo presenta al Parlamento stesso.

Emendamento  28

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. La Commissione procede ad una valutazione globale della situazione di bilancio e delle prospettive nell'intera zona euro. La valutazione è resa pubblica.

3. La Commissione procede ad una valutazione globale della situazione di bilancio e delle prospettive nell'intera zona euro. La valutazione è resa pubblica come pure i suoi effetti sugli obiettivi in materia di crescita e occupazione e gli obiettivi sociali della strategia UE 2020.

Emendamento  29

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. L'Eurogruppo esamina i pareri della Commissione riguardanti i documenti programmatici di bilancio nazionali nonché la situazione e le prospettive di bilancio per l'intera zona euro basandosi sulla valutazione globale effettuata dalla Commissione conformemente al paragrafo 3. La valutazione è resa pubblica.

4. L'Eurogruppo esamina i pareri della Commissione riguardanti i documenti programmatici di bilancio nazionali nonché la situazione e le prospettive di bilancio per l'intera zona euro basandosi sulla valutazione globale effettuata dalla Commissione conformemente al paragrafo 3. L'Eurogruppo può formulare raccomandazioni al Consiglio. La valutazione è resa pubblica.

Emendamento  30

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

3. Lo Stato membro presenta periodicamente una relazione alla Commissione e al comitato economico e finanziario, o altro sottocomitato da questo designato all'uopo, circa le amministrazioni pubbliche e i relativi sottosettori, l'esecuzione del bilancio nel corso dell'esercizio, l'impatto delle misure discrezionali prese sul lato delle spese e delle entrate, gli obiettivi della spesa pubblica e delle entrate pubbliche, nonché le misure adottate e la natura di quelle previste per conseguire gli obiettivi. La relazione è resa pubblica.

3. Lo Stato membro presenta periodicamente una relazione alla Commissione, al Parlamento europeo e al comitato economico e finanziario, o altro sottocomitato da questo designato all'uopo, circa le amministrazioni pubbliche e i relativi sottosettori, l'esecuzione del bilancio nel corso dell'esercizio, l'impatto delle misure discrezionali prese sul lato delle spese e delle entrate, gli obiettivi della spesa pubblica e delle entrate pubbliche, nonché le misure adottate, il loro impatto per quanto riguarda gli obiettivi in materia di crescita e occupazione e gli obiettivi sociali della strategia UE 2020 e la natura delle misure previste per conseguire gli obiettivi. La relazione è corredata da una valutazione d'impatto sociale ed è resa pubblica.

Emendamento  31

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Se vi è rischio di non osservanza del termine stabilito per correggere il disavanzo eccessivo, la Commissione rivolge una raccomandazione allo Stato membro interessato affinché adotti ulteriori misure in tempo utile coerente con il termine stabilito per correggere il disavanzo eccessivo di cui al paragrafo 1. La Commissione rende pubblica la raccomandazione e, a richiesta del Parlamento dello Stato membro interessato, la presenta al Parlamento stesso.

2. Se vi è rischio di non osservanza del termine stabilito per correggere il disavanzo eccessivo, la Commissione rivolge una raccomandazione allo Stato membro interessato affinché adotti ulteriori misure in tempo utile coerente con il termine stabilito per correggere il disavanzo eccessivo di cui al paragrafo 1. La Commissione rende pubblica la raccomandazione e, a richiesta del parlamento dello Stato membro interessato o del Parlamento europeo, la presenta al Parlamento stesso.

Emendamento  32

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Entro i tempi stabiliti nella raccomandazione della Commissione di cui al paragrafo 2, lo Stato membro interessato presenta una relazione alla Commissione sulle misure adottate in seguito alla raccomandazione stessa, insieme alle relazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 3. La relazione comprende l'impatto sul bilancio di tutte le misure discrezionali adottate, gli obiettivi delle spese e entrate pubbliche, informazioni sulle misure adottate e sulla natura di quelle previste per conseguire gli obiettivi, e dati sulle altre misure prese in seguito alla raccomandazione della Commissione. La relazione è resa pubblica.

3. Entro i tempi stabiliti nella raccomandazione della Commissione di cui al paragrafo 2, lo Stato membro interessato presenta una relazione alla Commissione sulle misure adottate in seguito alla raccomandazione stessa, insieme alle relazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 3. La relazione comprende l'impatto di bilancio e sociale di tutte le misure discrezionali adottate, gli obiettivi delle spese e entrate pubbliche, informazioni sulle misure adottate e sulla natura di quelle previste per conseguire gli obiettivi, e dati sulle altre misure prese in seguito alla raccomandazione della Commissione nonché l'impatto di queste misure sulla realizzazione di progressi nel conseguimento degli obiettivi della strategia dell'Unione per la crescita e l'occupazione. La relazione è resa pubblica.

Emendamento  33

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis) gli effetti del presente regolamento per quanto riguarda gli obiettivi in materia di crescita e occupazione e gli obiettivi sociali della strategia UE 2020.

Emendamento  34

Proposta di regolamento

Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 11 bis

 

Dialogo economico

 

1. Al fine di intensificare il dialogo tra le istituzioni dell'Unione, in particolare tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, e garantire nel contempo maggiore trasparenza e responsabilità, le commissioni competenti del Parlamento europeo possono invitare il Presidente del Consiglio, la Commissione nonché, ove opportuno, il Presidente del Consiglio europeo o il presidente dell'Eurogruppo, a discutere dinanzi alle commissioni stesse le raccomandazioni e le decisioni adottate ai sensi del presente regolamento.

 

2. Le commissioni competenti del Parlamento europeo possono invitare rappresentanti dello Stato membro soggetto a una raccomandazione del Consiglio o a una decisione a norma del presente regolamento, nonché le parti sociali di quello Stato membro, a partecipare a uno scambio di opinioni.

 

3. Il Parlamento dello Stato membro soggetto a una raccomandazione del Consiglio o a una decisione a norma del presente regolamento può invitare i rappresentanti della Commissione a partecipare a uno scambio di opinioni.

 

4. Il Consiglio e la Commissione informano periodicamente il Parlamento europeo dell'impatto economico e sociale dell'applicazione del presente regolamento.

PROCEDURA

Titolo

Disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro

Riferimenti

COM(2011)0821 – C7-0448/2011 – 2011/0386(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

ECON

13.12.2011

 

 

 

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

EMPL

13.12.2011

 

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Tamás Deutsch

15.12.2011

 

 

 

Esame in commissione

13.2.2012

1.3.2012

26.3.2012

 

Approvazione

27.3.2012

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

36

4

3

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Regina Bastos, Edit Bauer, Heinz K. Becker, Phil Bennion, Pervenche Berès, Vilija Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, Milan Cabrnoch, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Marije Cornelissen, Emer Costello, Frédéric Daerden, Karima Delli, Sari Essayah, Thomas Händel, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Danuta Jazłowiecka, Jean Lambert, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Konstantinos Poupakis, Elisabeth Schroedter, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu, Inês Cristina Zuber

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Sergio Gaetano Cofferati, Tamás Deutsch, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Ramona Nicole Mănescu, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Sógor

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Ioan Enciu, Louis Grech

PROCEDURA

Titolo

Disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro

Riferimenti

COM(2011)0821 – C7-0448/2011 – 2011/0386(COD)

Presentazione della proposta al PE

23.11.2011

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

ECON

13.12.2011

 

 

 

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

BUDG

13.12.2011

EMPL

13.12.2011

 

 

Pareri non espressi

       Decisione

BUDG

29.2.2012

 

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Elisa Ferreira

25.10.2011

 

 

 

Esame in commissione

9.1.2012

28.2.2012

26.3.2012

 

Approvazione

14.5.2012

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

18

12

14

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Burkhard Balz, Elena Băsescu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Syed Kamall, Othmar Karas, Jürgen Klute, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool, Pablo Zalba Bidegain

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Ashley Fox, Robert Goebbels, Roberto Gualtieri, Carl Haglund, Thomas Mann, Mario Mauro, Gianni Pittella

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Alejandro Cercas, Monika Hohlmeier, Ria Oomen-Ruijten

Deposito

25.5.2012