RACCOMANDAZIONE DESTINATA AL CONSIGLIO sul rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani
31.5.2012 - (2012/2088(INI))
Commissione per gli affari esteri
Relatore: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra
PROPOSTA DI RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DESTINATA AL CONSIGLIO
sul rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani
Il Parlamento europeo,
– visti gli articoli 2, 3, 6, 21, 31, 33 e 36 del trattato sull'Unione europea (TUE),
– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
– vista la sua risoluzione del 16 dicembre 2010 sulla relazione annuale sui diritti umani nel mondo nel 2009 e sulla politica dell'Unione europea in materia[1],
– vista la sua risoluzione del 18 aprile 2012 sulla relazione annuale sui diritti umani nel mondo e la politica dell'Unione europea in materia, comprese le conseguenze per la politica strategica dell'UE in materia di diritti umani[2],
– vista la comunicazione congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea al Parlamento europeo e al Consiglio, del 12 dicembre 2011, dal titolo "Diritti umani e democrazia al centro dell'azione esterna dell'Unione europea – Verso un approccio più efficace" (COM(2011)0886),
– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo "Creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia per i cittadini europei – Piano d'azione per l'attuazione del programma di Stoccolma" (COM(2010)0171),
– visti gli orientamenti dell'Unione europea sui diritti umani e sul diritto umanitario internazionale[3],
– vista l'adesione dell'Unione europea alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,
– vista la dichiarazione dell'alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza sulla responsabilità politica[4],
– visto l'articolo 97 del suo regolamento,
– vista la raccomandazione della commissione per gli affari esteri (A7‑0174/2012),
A. considerando che l'articolo 21 del TUE ribadisce l'impegno dell'UE per la promozione dei diritti umani e della democrazia in tutte le sue azioni esterne, garantendo coesione e coerenza in tali ambiti e tra l'azione esterna e le altre politiche dell'Unione;
B. considerando che l'articolo 33 del TUE costituisce il fondamento giuridico per la nomina del rappresentante speciale dell'UE (RSUE) per i diritti umani: "Il Consiglio, su proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, può nominare un rappresentante speciale con un mandato per problemi politici specifici. Il rappresentante speciale esercita il mandato sotto l'autorità dell'alto rappresentante";
C. considerando che il Parlamento europeo ha ripetutamente chiesto la nomina di un RSUE per i diritti umani, come risulta dalla sua risoluzione del 16 dicembre 2010 sulla relazione annuale sui diritti umani nel mondo nel 2009 e sulla politica dell'Unione europea in materia, nonché dalla sua risoluzione del 18 aprile 2012 sulla relazione annuale sui diritti umani nel mondo nel 2010 e la politica dell'Unione europea in materia, comprese le conseguenze per la politica strategica dell'UE in materia di diritti umani;
D. considerando che il RSUE per i diritti umani deve rafforzare la visibilità e la coerenza della politica dell'UE in materia di diritti umani quale elemento fondamentale della sua politica estera e di sicurezza comune (PESC) e contribuire a elevare il profilo dell'UE in materia di diritti umani nel mondo;
1. rivolge al Consiglio le seguenti raccomandazioni:
(a) considerando che la nomina del RSUE per i diritti umani e l'istituzione del suo mandato sono formalmente una decisione del Consiglio basata su una proposta dell'alto rappresentante dell'Unione europea, il RSUE per i diritti umani deve agire e pronunciarsi per conto dell'Unione, riflettendo la responsabilità condivisa e indivisibile di tutte le istituzioni dell'UE e degli Stati membri intesa a tutelare e promuovere i diritti umani nel mondo, la nomina del primo RSUE per una tematica specifica deve accrescere la visibilità, l'efficacia, la coerenza e la responsabilità della politica dell'UE in materia di diritti umani; in particolare, il Parlamento europeo deve svolgere il ruolo che gli compete nella procedura di nomina e nella supervisione del mandato per l'intera durata della carica;
(b) al fine di rafforzare la trasparenza e la responsabilità del mandato del RSUE, deve avere luogo un'audizione/uno scambio di opinioni con il RSUE per i diritti umani nominato dall'alto rappresentante durante una riunione della commissione competente del Parlamento europeo;
(c) l'attuazione del mandato e la sua coerenza con altri contributi dell'Unione in tale ambito devono essere riesaminate con cadenza periodica; il RSUE deve fornire al Consiglio, all'alto rappresentante, al Parlamento e alla Commissione una relazione annuale sui progressi compiuti e una relazione globale sull'attuazione del mandato allo scadere della carica;
(d) gli obiettivi politici del RSUE per i diritti umani devono includere un rafforzamento della coerenza, dell'efficacia e della visibilità dell'azione dell'UE nella tutela e nella promozione dei diritti umani e della democrazia; il RSUE per i diritti umani deve operare in stretta collaborazione con il gruppo "Diritti umani" del Consiglio (COHOM); il RSUE per i diritti umani deve essere un interlocutore di alto livello per le sue controparti nei paesi terzi e presso le organizzazioni internazionali, capace di interagire anche con le Nazioni Unite (Assemblea generale delle Nazioni Unite (UNGA), Commissione delle Nazioni Unite per i diritti umani (UNHRC), ecc.) e con organizzazioni regionali pertinenti; il RSUE per i diritti umani deve presiedere i dialoghi ad alto livello in materia di diritti umani e guidare le consultazioni con i paesi terzi su tali questioni;
(e) affinché il RSUE, che agisce sotto l'autorità dell'alto rappresentante, possa conseguire gli obiettivi citati, il mandato conferitogli deve essere forte, indipendente e flessibile, non circoscritto a responsabilità tematiche specifiche e limitate, ma atto a consentirgli di intervenire in modo rapido ed efficace; in linea con le azioni e le priorità enunciate nel piano d'azione, il RSUE per i diritti umani deve trattare inoltre varie questioni orizzontali, contribuendo a un'azione più coerente ed efficace nelle politiche esterne dell'UE; il campo di applicazione del mandato del RSUE deve essere conforme ai principi di universalità e indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e agli obiettivi politici di cui all'articolo 21 del TUE e deve includere il rafforzamento della democrazia, il potenziamento dello Stato di diritto e delle istituzioni, la giustizia internazionale e il diritto umanitario internazionale; il mandato deve includere, tra l'altro, l'abolizione della pena di morte, i difensori dei diritti umani, la lotta all'impunità e alla tortura, la libertà di espressione (anche su Internet), di associazione, di riunione, di religione e di credo, i diritti delle minoranze, la protezione dei minori, i diritti delle donne, la pace e la sicurezza, le questioni di genere e la lotta a tutte le forme di discriminazione, basate sulla disabilità, sull'origine razziale o etnica, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere;
(f) il mandato deve essere basato sui principi che guidano la politica dell'UE in materia di diritti umani e, in particolare, sugli orientamenti dell'UE in materia di pena di morte (2008), tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti (2008), dialoghi con i paesi terzi in materia di diritti umani (2009), bambini e conflitti armati (2008), difensori dei diritti umani (2008), promozione e protezione dei diritti del bambino (2008), violenza contro le donne e lotta contro tutte le forme di discriminazione nei loro confronti (2008), diritto internazionale umanitario (2009), strumentario LGBT (2010) nonché sulle relazioni annuali dell'UE sui diritti umani nel mondo;
(g) il RSUE per i diritti umani deve possedere le necessarie qualifiche professionali, una vasta esperienza e una comprovata affidabilità in materia di diritti umani, nonché integrità personale e professionale, e una reputazione internazionale;
(h) il RSUE per i diritti umani deve essere nominato per un periodo di due anni e mezzo; per garantire continuità, coerenza e responsabilità democratica, il mandato deve poter essere rinnovato e il Parlamento deve essere consultato adeguatamente e tempestivamente durante il processo di rinnovo;
(i) il RSUE per i diritti umani deve lavorare a stretto contatto con l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e con il Presidente del Parlamento europeo, così da garantire la coerenza e l'integrazione dei diritti umani in tutti gli ambiti politici in cui operano tutte le istituzioni dell'UE; il RSUE deve interagire strettamente con la Direzione per la democrazia e i diritti umani del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), con tutte le delegazioni multilaterali dell'UE (New York, Ginevra, Vienna, Strasburgo) e con le delegazioni dell'UE nel mondo, allo scopo di agevolare i contatti con tutti i servizi dell'UE, le delegazioni dell'Unione nei paesi terzi e le organizzazioni internazionali sulle questioni inerenti ai diritti umani; la Direzione per la democrazia e i diritti umani del SEAE deve fornire tutti i servizi necessari e agevolare l'attuazione del mandato del RSUE;
(j) pur intrattenendo stretti rapporti con il Comitato politico e di sicurezza del Consiglio, il RSUE per i diritti umani deve riferire regolarmente alla commissione competente del Parlamento europeo in merito alla situazione dei diritti umani nel mondo e allo stato di attuazione del mandato, inclusi i risultati delle sessioni dell'UNHRC e dell'UNGA, nonché i dialoghi con i paesi terzi in materia di diritti umani, e in merito all'attuazione delle strategie nazionali sui diritti umani;
(k) nell'attuazione del suo mandato, il RSUE per i diritti umani deve cooperare con rappresentanti della società civile a livello locale, regionale e nazionale, ONG, esperti e organizzazioni regionali e internazionali attivi nel settore della tutela dei diritti umani e della democrazia;
(l) il RSUE per i diritti umani deve disporre di risorse umane e finanziarie adeguate per garantire l'efficacia dell'operato del rappresentante speciale e del suo team; il budget del RSUE per i diritti umani deve essere riesaminato su base annua;
(m) il RSUE per i diritti umani è responsabile della creazione di un team che sia dotato della necessaria esperienza politica in linea con il mandato e che agisca nell'interesse di quest'ultimo; data la portata e la natura intersettoriale del mandato, è importante assegnare un organico sufficiente che operi sotto la diretta supervisione del RSUE per i diritti umani; il team può comprendere personale distaccato proveniente dagli Stati membri e dalle istituzioni dell'UE, anche in considerazione dell'esigenza di garantire la coerenza e l'integrazione dei diritti umani nelle attività di tutte le istituzioni dell'UE e degli Stati membri;
(n) il mandato del RSUE per i diritti umani deve includere un riferimento alla presente raccomandazione;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio, all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e, per conoscenza, alla Commissione.
- [1] Testi approvati, P7_TA(2010)0489.
- [2] Testi approvati, P7_TA(2012)0126.
- [3] http://www.eeas.europa.eu/human_rights/docs/guidelines_en.pdf.
- [4] Testi approvati, P7_TA(2010)0280, Allegato II.
ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE
Approvazione |
24.5.2012 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
53 3 4 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Pino Arlacchi, Bastiaan Belder, Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Richard Howitt, Anna Ibrisagic, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Jelko Kacin, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Andrey Kovatchev, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Barry Madlener, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Willy Meyer, Francisco José Millán Mon, María Muñiz De Urquiza, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Fiorello Provera, Libor Rouček, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, György Schöpflin, Adrian Severin, Marek Siwiec, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Sir Graham Watson, Boris Zala |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Nikolaos Chountis, Diogo Feio, Elisabeth Jeggle, Barbara Lochbihler, Norbert Neuser, Jacek Protasiewicz, Marietje Schaake, Alf Svensson, Ivo Vajgl |
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Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Leonidas Donskis |
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