RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità europea
4.6.2012 - (COM(2011)0855 – C7‑0468/2011 – 2011/0416(COD)) - ***I
Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
Relatore: Giancarlo Scottà
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità europea
(COM(2011)0855 – C7‑0468/2011 – 2011/0416(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0855),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0468/2011),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 22 febbraio 2012[1],
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7-0179/2012),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 1 Regolamento (CE) n. 1217/2009 Articolo 1 – paragrafo 3 | ||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||
Il considerando 6 del testo della Commissione fa riferimento a "un apposito sito internet". Il testo guadagna in chiarezza se all'articolo 1 viene menzionato esplicitamente un sito internet, anziché affermare semplicemente che le relazioni sono messe a disposizione del pubblico. | ||||||||||||||||||||||
Emendamento 2 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 1 Regolamento (CE) n. 1217/2009 Articolo 1 – paragrafo 3 | ||||||||||||||||||||||
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Emendamento 3 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 2 – lettera c Regolamento (CE) n. 1217/2009 Articolo 2 – lettera d | ||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||
Al fine di conseguire una stratificazione sufficiente del campione di aziende di uno Stato membro, l'allegato I del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio contiene un elenco di circoscrizioni per Stato membro, sulla base del quale vanno raccolti i dati. Un elenco identico è contenuto nel regolamento (UE) n. 1291/2009 della Commissione relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della constatazione dei redditi delle aziende agricole. Occorre assicurare che, negli allegati dei due regolamenti, continui a figurare lo stesso elenco di circoscrizioni per Stato membro. Pertanto, deve essere mantenuto l'attuale allegato I del regolamento (CE) n. 1217/2009. | ||||||||||||||||||||||
Emendamento 4 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 3 Regolamento (CE) n. 1217/2009 Articolo 3 – comma 1 | ||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||
Al fine di conseguire una stratificazione sufficiente del campione di aziende di uno Stato membro, l'allegato I del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio contiene un elenco di circoscrizioni per Stato membro, sulla base del quale vanno raccolti i dati. Un elenco identico è contenuto nel regolamento (UE) n. 1291/2009 della Commissione relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della constatazione dei redditi delle aziende agricole. Onde assicurare che negli allegati dei due regolamenti continui a figurare lo stesso elenco di circoscrizioni per Stato membro, è necessario mantenere l'allegato I del regolamento (CE) n. 1217/2009. Pertanto, non è necessario redigere alcun nuovo elenco e occorre prevedere unicamente la possibilità di aggiornare l'elenco. | ||||||||||||||||||||||
Emendamento 5 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 3 Regolamento (CE) n. 1217/2009 Articolo 3 – comma 2 | ||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||
Al fine di conseguire una stratificazione sufficiente del campione di aziende di uno Stato membro, l'allegato I del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio contiene un elenco di circoscrizioni per Stato membro, sulla base del quale vanno raccolti i dati. Un elenco identico è contenuto nel regolamento (UE) n. 1291/2009 della Commissione relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della constatazione dei redditi delle aziende agricole. Occorre assicurare che, negli allegati dei due regolamenti, continui a figurare lo stesso elenco di circoscrizioni per Stato membro. Pertanto deve essere mantenuto l'attuale allegato I del regolamento (CE) n. 1217/2009 e, di conseguenza, non occorre alcun elenco transitorio delle circoscrizioni. | ||||||||||||||||||||||
Emendamento 6 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 16 Regolamento (CE) n. 1217/2009 Articolo 19 bis – paragrafo 2 | ||||||||||||||||||||||
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Emendamento 7 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 17 Regolamento (CE) n. 1217/2009 Allegato I | ||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||
Al fine di conseguire una stratificazione sufficiente del campione di aziende di uno Stato membro, l'allegato I del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio contiene un elenco di circoscrizioni per Stato membro, sulla base del quale vanno raccolti i dati. Un elenco identico è contenuto nel regolamento (UE) n. 1291/2009 della Commissione relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della constatazione dei redditi delle aziende agricole. Occorre assicurare che, negli allegati dei due regolamenti, continui a figurare lo stesso elenco di circoscrizioni per Stato membro. Pertanto, deve essere mantenuto l'attuale allegato I del regolamento (CE) n. 1217/2009. |
- [1] GU C 143 del 22.5.2012, pag. 149.
MOTIVAZIONE
La proposta riguarda la rete d'informazione contabile agricola (RICA) che è stata istituita nel 1965 per soddisfare alcune necessità della PAC, in particolare quelle legate alla constatazione dei redditi e all'analisi del funzionamento economico delle aziende agricole. Con il passare del tempo, la RICA si è evoluta e la rete si è estesa a tutti gli Stati membri entrati a far parte dell'UE.
Ad oggi rappresenta l'unica banca dati armonizzata di dati microeconomici, essendo l'impostazione analoga in tutti i Paesi membri.
È un importante strumento di elaborazione e valutazione delle politiche agricole, in quanto raccoglie ogni anno i dati su redditi, costi e ricavi di un campione di aziende agricole rappresentativo dell'UE.
Attualmente, il campione include circa 80 000 aziende delle circa 6 milioni presenti nell'UE-27. La RICA consente, pertanto, alla Commissione di analizzare la situazione economico-strutturale e di calcolare una serie di indicatori riguardanti i redditi, la produttività e i costi di produzione. Tali informazioni sono importanti in un contesto di modifiche apportate alla PAC in quanto, di fatto, sono di supporto anche ai diversi istituti di ricerca che si occupano di analisi e simulazioni di politica agricola e di sviluppo rurale.
La proposta all'esame, relativa alla modifica del regolamento (CE) n. 1217/2009, non incide nella sostanza della RICA. Lo scopo principale è infatti quello di allineare i poteri esecutivi della Commissione europea agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), con particolare riferimento agli atti delegati.
Inoltre, propone alcune modifiche al regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio che non fanno seguito a modifiche del trattato.
Queste includono:
1. l'eliminazione dell'allegato I, contenente l'elenco delle circoscrizioni territoriali per la raccolta di dati per ogni Stato membro. Questo è inteso come un esercizio di semplificazione, dal momento che lo stesso elenco esiste già nel regolamento (UE) n. 1291/2009. In futuro, la Commissione propone che l'elenco venga aggiornato tramite atti delegati.
2. Gli Stati membri non sarebbero più obbligati a inviare alle aziende contabili un elenco degli uffici contabili in base al quale scegliere un ufficio.
3. L'eliminazione del "tetto" di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento corrente, che limita la partecipazione alla RICA ad un massimo di 105 000 aziende.
4. Le relazioni annuali basate sulla RICA non sarebbero più presentate al Parlamento europeo e al Consiglio, anche se le informazioni restano pubbliche.
5. L'attuale regolamento stabilisce che il contratto tra le autorità nazionali competenti e gli uffici contabili responsabili per la compilazione delle schede aziendali "deve essere uniforme in tutti gli Stati membri" (articolo 10, paragrafo 2). La nuova proposta suggerisce di sopprimere l'articolo 10, paragrafo 2, in quanto obsoleto.
In generale, il relatore supporta questi cambiamenti. È accettabile che l'allegato I, contenente l'elenco delle circoscrizioni territoriali, sia modificato al di fuori dell'atto di base.
La modifica alla regola di fornire un elenco di uffici contabili riflette la pratica sul campo.
Si può presumere, infatti, che la maggior parte delle aziende disponga del proprio contabile o del proprio ufficio contabile che raccoglie i dati della RICA e li trasmette all'organo competente, responsabile dell'indagine a livello nazionale.
Per quanto riguarda il tetto massimo della partecipazione alla RICA a 105 000 aziende, la Commissione ha spiegato che questa norma non è necessaria, essendo stata creata solo per controllare indirettamente la spesa della RICA. Tuttavia, tale obiettivo è assicurato dalla procedura annuale di preparazione e adozione del bilancio dell'UE.
Inoltre, la modifica dell'articolo 5, paragrafo 4, conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per la determinazione della soglia relativa alla dimensione economica e al numero di aziende contabili per circoscrizione, a loro volta stabilite tramite atti delegati. Questo significa che il numero di aziende contabili ammesse a partecipare alla RICA non potrà essere eccessivamente diverso dall'attuale.
Agli Stati membri, ad ogni modo, spetta, come avviene attualmente, l'elaborazione di un piano di selezione delle aziende contabili che permetta di ottenere un campione contabile rappresentativo del campo di osservazione.
Il relatore accetta, inoltre, di mettere fine alla formalità di richiedere alla Commissione di inviare i rapporti RICA al Consiglio e al Parlamento europeo, a condizione che tutte le informazioni pertinenti siano messe a disposizione del pubblico su un sito web specifico per chiunque sia interessato. De facto, esiste già un sito web (vedi: http://ec.europa.eu/agriculture/rica/index.cfm).
L'unico emendamento che il relatore propone alla proposta della Commissione mira semplicemente a sottolineare che un apposito sito web, contenente i dati RICA e le relazioni, debba continuare a esistere. Questo sito dovrebbe essere costruito nel modo più accattivante e di facile utilizzo possibile. Dovrebbe essere di grande utilità sia per i responsabili delle politiche che per i ricercatori.
PROCEDURA
Titolo |
Istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità europea |
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Riferimenti |
COM(2011)0855 – C7-0468/2011 – 2011/0416(COD) |
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Presentazione della proposta al PE |
7.12.2011 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
AGRI 13.12.2011 |
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Relatore(i) Nomina |
Giancarlo Scottà 20.12.2011 |
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Esame in commissione |
27.3.2012 |
24.4.2012 |
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Approvazione |
31.5.2012 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
31 1 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
John Stuart Agnew, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Julie Girling, Béla Glattfelder, Sergio Gutiérrez Prieto, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, George Lyon, James Nicholson, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Alfreds Rubiks, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Alyn Smith, Marc Tarabella |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Luís Paulo Alves, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa Zamora, Esther de Lange, Christa Klaß, Astrid Lulling, Hans-Peter Mayer |
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Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Bill Newton Dunn, Oreste Rossi |
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Deposito |
4.6.2012 |
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