RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo

4.6.2012 - (COM(2011)0479 – C7‑0216/2011 – 2011/0218(COD)) - ***I

Commissione per la pesca
Relatore: Anna Rosbach


Procedura : 2011/0218(COD)
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A7-0180/2012
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo

(COM(2011)0479 – C7‑0216/2011 – 2011/0218(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0479),

–   visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0216/2011),

–   visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 7 dicembre 2011[1],

–   visto l'articolo 55 del proprio regolamento,

–   vista la relazione della commissione per la pesca (A7-0180/2012),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento  1

Proposta di regolamento – atto modificativo

Titolo

Regolamento (CE) n. 1967/2006

 

Testo della Commissione

Emendamento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio relativo alle misure di gestione per la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo

Motivazione

Dal momento che la conservazione delle risorse della pesca è di primaria importanza, e per controbilanciare la connotazione negativa del termine "sfruttamento", sembra opportuno precisare che anche la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo è un obiettivo del regolamento (CE) n. 1967/2006, e far figurare tale obiettivo nel titolo del regolamento (CE) n. 1967/2006 e del regolamento che lo modifica.

Emendamento  2

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-1) Occorre provvedere a un adeguamento generale del regolamento (CE) n. 1967/2006 in modo da riflettere i cambiamenti avvenuti con l'entrata in vigore del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Motivazione

Questo considerando spiega gli emendamenti proposti dal Parlamento che vanno al di là delle modifiche proposte dalla Commissione in quanto mirano al pieno allineamento del regolamento (CE) n. 1967/2006 al nuovo contesto giuridico creato dal trattato di Lisbona.

Emendamento  3

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 3 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Al fine di applicare talune disposizioni del regolamento (CE) n. 1967/2006, il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato dovrebbe essere delegato alla Commissione per quanto attiene agli aspetti in appresso:

(3) Al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 1967/2006, il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato dovrebbe essere delegato alla Commissione per quanto attiene agli aspetti in appresso:

Motivazione

Il termine "applicare" non sembra appropriato per gli atti delegati; esso viene utilizzato per lo più nel contesto degli atti di esecuzione.

Emendamento  4

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 3 – trattino -1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

 la designazione di una zona di pesca protetta nelle acque territoriali degli Stati membri o la fissazione di misure di gestione della pesca con riguardo alle acque considerate qualora le misure adottate dallo Stato membro in materia di gestione della pesca non siano sufficienti a garantire un elevato livello di protezione delle risorse e dell'ambiente;

Motivazione

Il considerando riflette gli emendamenti proposti all'attuale articolo 7, paragrafo 5.

Emendamento  5

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 3 – trattino -1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

 la decisione di confermare, annullare o modificare la designazione di una zona di pesca protetta che possa incidere sulle attività dei pescherecci di un altro Stato membro;

Motivazione

Il considerando riflette gli emendamenti proposti all'attuale articolo 7, paragrafo 4.

Emendamento  6

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 3 – trattino 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

 la modifica della deroga che autorizza l'uso di reti da traino;

Motivazione

Il considerando riflette gli emendamenti proposti all'articolo 13, paragrafo 11, comma 4.

Emendamento  7

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 3 – trattino 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

 la modifica del piano di gestione di uno Stato membro qualora detto piano di gestione non sia sufficiente a garantire un elevato livello di protezione delle risorse e dell'ambiente;

Motivazione

Il considerando riflette gli emendamenti proposti all'attuale articolo 19, paragrafo 9.

Emendamento  8

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 3 – trattino 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

 la decisione di confermare, annullare o modificare il piano di gestione di uno Stato membro che possa incidere sulle attività dei pescherecci di un altro Stato membro;

Motivazione

Il considerando riflette gli emendamenti proposti all'attuale articolo 19, paragrafo 8.

Emendamento  9

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 3 – trattino 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

 la distribuzione fra gli Stati membri della capacità di pesca eccedentaria nella zona di gestione di 25 miglia attorno all'isola di Malta, nonché

Motivazione

I considerando dovrebbero riflettere tutte le modifiche proposte dalla Commissione, compresa la modifica riguardante l'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

Emendamento  10

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 3 – trattino 3

Testo della Commissione

Emendamento

  l'adozione di una normativa particolareggiata in materia di ulteriori specifiche tecniche relative ai pannelli a maglie quadrate inseriti nelle reti trainate;

soppresso

Motivazione

Questo considerando riflette l'emendamento all'allegato I, sezione B, punto 3 (modifica degli allegati soltanto da parte dei colegislatori).

Emendamento  11

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 3 – trattino 4

Testo della Commissione

Emendamento

  l'adozione di specifiche tecniche volte a limitare la dimensione massima della lima da galleggiante, della lima da piombo, della circonferenza o del perimetro delle reti da traino e il numero massimo di reti da traino ad attrezzatura multipla nonché

soppresso

Motivazione

Questo considerando riflette l'emendamento all'allegato II, punto 7 (modifica degli allegati soltanto da parte dei colegislatori).

Emendamento  12

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 3 – trattino 5

Testo della Commissione

Emendamento

  le modifiche degli allegati del regolamento (CE) n. 1967/2006.

soppresso

Motivazione

Questo considerando riflette l'emendamento all'articolo 30 (modifica degli allegati soltanto da parte dei colegislatori).

Emendamento  13

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Sono necessarie informazioni tecniche e scientifiche supplementari al fine di prendere in considerazione adeguatamente le specificità della pesca nel mar Mediterraneo per consentire alla Commissione di stabilire le eventuali specifiche tecniche volte a limitare la dimensione massima delle reti da traino e il numero massimo di reti da traino ad attrezzatura multipla, come indicato in precedenza.

soppresso

Motivazione

La soppressione del testo di questo considerando proposto dalla Commissione riflette l'emendamento all'allegato II, punto 7 (modifica degli allegati soltanto da parte dei colegislatori).

Emendamento  14

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 bis) La conservazione delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo è di particolare importanza ed è quindi opportuno che sia menzionata nel titolo del regolamento (CE) n 1967/2006.

Motivazione

Il nuovo testo introdotto riflette la modifica proposta al titolo del regolamento (CE) n. 1967/2006.

Emendamento  15

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1967/2006

Articolo 6 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis) All'articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

 

"2. Dopo il periodo di cui al paragrafo 1 e fino al 30 novembre 2009, il Consiglio può […]designare ulteriori zone di pesca protette, ovvero modificarne le delimitazioni e le norme di gestione ivi stabilite, sulla base di nuovi dati scientifici pertinenti.

 

Dal 1° dicembre 2009, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria su proposta della Commissione, designano ulteriori zone di pesca protette, ovvero ne modificano le delimitazioni e le norme di gestione ivi stabilite, sulla base di nuovi dati scientifici pertinenti."

Motivazione

Poiché la designazione delle zone di pesca protette non rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE, una disposizione che conferisca al Consiglio il potere di adottare autonomamente una tale decisione è contraria al nuovo sistema istituito dal trattato di Lisbona. La decisione sulla designazione di ulteriori zone di pesca protette dell'UE deve essere presa dai colegislatori. L'articolo 6, paragrafo 1, è stato lasciato intatto in quando è visto come puramente storico, dal momento che il termine di due anni è scaduto.

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1967/2006

Articolo 7 – paragrafi 4 e 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 ter) l'articolo 7 è così modificato:

 

(a) Il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

 

"4. Qualora la Commissione ritenga che le misure di gestione della pesca notificate ai sensi del paragrafo 3 non siano sufficienti a garantire un elevato livello di protezione delle risorse e dell’ambiente, essa può, previa consultazione dello Stato membro interessato, chiedergli di modificare la misura entro tre mesi dalla data di notifica della richiesta.

 

Qualora la Commissione ritenga che le misure di gestione della pesca dello Stato membro non siano state modificate, o lo siano state in modo inadeguato, e non siano ancora sufficienti a garantire un elevato livello di protezione delle risorse e dell'ambiente, essa ha il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 30 bis, che designano una zona di pesca protetta o istituiscono misure di gestione della pesca con riguardo alle acque considerate."

 

(b) Il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

 

"5. Se uno Stato membro propone di designare una zona di pesca protetta all'interno delle sue acque territoriali che può incidere sulle attività dei pescherecci di un altro Stato membro, esso ne dà notifica alla Commissione, all'altro Stato membro e al consiglio consultivo regionale interessato prima di adottare detta designazione.

 

Gli Stati membri e il consiglio consultivo regionale interessato possono presentare alla Commissione le proprie osservazioni scritte in merito alla designazione proposta entro 30 giorni lavorativi dalla data di notifica della stessa.

 

Dopo aver esaminato le osservazioni presentate, la Commissione ha il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 30 bis, che confermano, annullano o modificano la designazione entro 60 giorni lavorativi da detta data di notifica della designazione proposta."

Motivazione

Sembra appropriato invertire l'ordine dei paragrafi 4 e 5. Poiché la designazione delle zone di pesca protette non rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE, una disposizione che conferisca al Consiglio il potere di adottare autonomamente una tale decisione è contraria al nuovo sistema istituito dal trattato di Lisbona. Alla Commissione va conferito il potere di adottare atti delegati se le misure adottate dallo Stato membro sono considerate insufficienti. Anche nel caso di zone di pesca protette che possano incidere sulle attività dei pescherecci di un altro Stato membro, la Commissione deve avere il potere di intervenire per mezzo di atti delegati.

Emendamento  17

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2 – puntino 2 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1967/2006

Articolo 13 – paragrafo 11 – comma 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

All’articolo 13, paragrafo 11, il comma 4 è sostituito dal seguente:

 

"Se, in base alle notifiche trasmesse dagli Stati membri ai sensi del secondo e terzo comma, o in seguito a nuovi pareri scientifici, la Commissione ritiene che le condizioni per una deroga non siano soddisfatte, essa può consultare lo Stato membro e chiedergli di modificare la deroga entro tre mesi dalla data di notifica della richiesta. Se la Commissione ritiene che lo Stato membro non abbia modificato la deroga, o l'abbia fatto in modo inadeguato, essa ha il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 30 bis, che modificano la deroga al fine di garantire la protezione delle risorse e dell'ambiente."

Motivazione

Poiché la decisione sulle deroghe concernenti l'uso di reti da traino in zone vicine alla costa non rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE, una disposizione che conferisca al Consiglio il potere di adottare autonomamente una tale decisione è contraria al nuovo sistema istituito dal trattato di Lisbona. Il meccanismo dovrebbe essere simile a quello proposto per l'articolo 7, paragrafo 4 (l'attuale articolo 7, paragrafo 5), ossia la Commissione ricorre ad atti delegati se le misure adottate dallo Stato membro non sono sufficienti.

Emendamento  18

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1967/2006

Articolo 14 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis) All'articolo 14, il paragrafo 3 è soppresso.

Motivazione

Poiché il Consiglio non ha adottato alcuna decisione in merito alle misure transitorie prima del 31 maggio 2010, il paragrafo in questione è diventato inutile. Sopprimendolo si esclude ogni possibilità teorica che il Consiglio prenda una decisione dopo tale data.

Emendamento  19

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1967/2006

Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 ter) All'articolo 18, paragrafo 1, primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

 

"1. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, su proposta della Commissione, adottano piani di gestione per attività di pesca specifiche praticate nel Mediterraneo, segnatamente in zone che si estendono del tutto o in parte al di fuori delle acque territoriali degli Stati membri. Tali piani possono includere in particolare:"

Motivazione

Poiché l'adozione dei piani di gestione per attività di pesca specifiche non rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE, una disposizione che conferisca al Consiglio il potere di adottare una siffatta decisione autonomamente è contraria al nuovo sistema istituito dal trattato di Lisbona.

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2 quater (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1967/2006

Articolo 19 – paragrafi 8 e 9

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 quater) l'articolo 19 è così modificato:

 

(a) Il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

 

"8. Se la Commissione, sulla base della notifica di cui al paragrafo 7 o di un nuovo parere scientifico, ritiene che un piano di gestione adottato ai sensi del paragrafo 1 o del paragrafo 2 non sia sufficiente ad assicurare un elevato livello di protezione delle risorse e dell’ambiente, essa può, previa consultazione dello Stato membro interessato, chiedergli di modificare il piano entro tre mesi dalla data di notifica della richiesta.

 

Se la Commissione ritiene che il piano di gestione dello Stato membro non sia stato modificato o lo sia stato in modo inadeguato, e non sia ancora sufficiente ad assicurare un elevato livello di protezione delle risorse e dell'ambiente, essa ha il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 30 bis, che modificano il piano di gestione al fine di assicurare la protezione delle risorse e dell'ambiente."

 

(b) Il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

 

"9. Nel caso in cui uno Stato membro proponga di adottare un piano di gestione che può incidere sulle attività dei pescherecci di un altro Stato membro, esso ne dà notifica alla Commissione, all'altro Stato membro e al consiglio consultivo regionale interessato prima di adottare detto piano di gestione.

 

Gli Stati membri e il consiglio consultivo regionale interessato possono presentare alla Commissione le proprie osservazioni scritte in merito al piano di gestione proposto entro 30 giorni lavorativi dalla data di notifica della proposta di adozione.

 

Dopo aver esaminato le osservazioni presentate, la Commissione ha il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 30 bis, che confermano, annullano o modificano il piano entro 60 giorni lavorativi da detta data di notifica del piano di gestione proposto."

Motivazione

Sembra appropriato invertire l'ordine dei paragrafi 8 e 9. Giacché la decisione in merito alla modifica di un piano di gestione per attività di pesca in acque territoriali non rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE, il Consiglio non può adottare una siffatta decisione autonomamente. Alla Commissione va conferito il potere di adottare atti delegati se il piano di gestione dello Stato membro è ritenuto insufficiente. Anche nel caso di piani di gestione che possano incidere sulle attività dei pescherecci di un altro Stato membro, la Commissione deve avere il potere di intervenire mediante atti delegati.

Emendamento  21

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1967/2006

Articolo 28

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis) L’articolo 28 è soppresso.

Motivazione

Un riferimento esplicito alla procedura applicabile non è opportuno, giacché l'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE si applica automaticamente quando siano soddisfatte le sue condizioni. Dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 6 maggio 2008 nella causa C-133/06 risulta che il diritto dell'Unione non ammette il ricorso a fondamenti normativi derivati.

Emendamento  22

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1967/2006

Articolo 29

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 ter) L’articolo 29 è soppresso.

Motivazione

Giacché non rimarrebbe in essere alcuna competenza di esecuzione, un riferimento alla vecchia procedura di comitatologia o al nuovo regolamento (UE) n. 182/2011 sulle competenze di esecuzione è inutile.

Emendamento  23

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 1967/2006

Articolo 30

 

Testo della Commissione

Emendamento

(5) L'articolo 30 è sostituito dal seguente:

(5) L’articolo 30 è soppresso.

“Gli allegati sono modificati mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 30 bis.”

 

Motivazione

Gli allegati devono essere modificati solo dai colegislatori. L'attuale articolo 30 che prevede una procedura di comitatologia va soppresso. Alla modifica degli allegati si applica quindi automaticamente la procedura di codecisione.

Emendamento  24

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (CE) n. 1967/2006

Articolo 30 bis – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. La delega di cui all'articolo 4, paragrafo 5, all'articolo 13, paragrafi 5 e 10, all'articolo 26, paragrafo 3, primo comma, all'articolo 27, paragrafo 3, secondo comma, all'articolo 30, all'allegato I, parte B, punto 3, e all'allegato II, parte 7, è conferita per un periodo di tempo indeterminato dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 5, all'articolo 7, paragrafi 4 e 5, all'articolo 13, paragrafi 5 e 10, all'articolo 13, paragrafo 11, quarto comma, all'articolo 19, paragrafi 8 e 9, all'articolo 26, paragrafo 3, primo comma e all'articolo 27, paragrafo 3, secondo comma, è conferito alla Commissione per un periodo di tre anni a decorrere dal …*. La Commissione elabora una relazione sulla delega di poteri al più tardi nove mesi prima della fine di detto periodo di tre anni. La delega di poteri è prorogata tacitamente per periodi di durata identica, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non vi si oppongano al più tardi tre mesi prima della fine di ciascun periodo.

 

______________

 

* GU: inserire la data dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Motivazione

Appare più opportuno limitare la delega nel tempo e obbligare la Commissione a presentare una relazione sul suo esercizio, in modo che l'uso della delega sia oggetto periodicamente di valutazione e discussione.

Emendamento  25

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 7

Regolamento (CE) n. 1967/2006

Allegato I – parte B – punto 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Nelle reti trainate possono essere inseriti pannelli a maglie quadrate, posti di fronte all'avansacco o in un qualsiasi punto tra la parte anteriore dell'avansacco e la parte posteriore del sacco; tali pannelli non possono essere in alcun modo ostruiti da prolungamenti interni o esterni del sacco. Devono essere costituiti di pezze di rete senza nodo o di pezze di rete con nodi antiscioglimento ed essere inseriti in modo che le maglie si mantengano sempre del tutto aperte durante la pesca. La normativa particolareggiata in materia di ulteriori specifiche tecniche relative ai pannelli a maglie quadrate è stabilita mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 30 bis.

3. Nelle reti trainate possono essere inseriti pannelli a maglie quadrate, posti di fronte all'avansacco o in un qualsiasi punto tra la parte anteriore dell'avansacco e la parte posteriore del sacco; tali pannelli non possono essere in alcun modo ostruiti da prolungamenti interni o esterni del sacco. Devono essere costituiti di pezze di rete senza nodo o di pezze di rete con nodi antiscioglimento ed essere inseriti in modo che le maglie si mantengano sempre del tutto aperte durante la pesca.

Motivazione

Gli allegati devono essere modificati solo dai colegislatori.

Emendamento  26

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 7 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1967/2006

Allegato I – parte B – punto 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis) Nell'allegato I, parte B, il punto 4 è soppresso.

Motivazione

Gli allegati devono essere modificati solo dai colegislatori.

Emendamento  27

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 7 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1967/2006

Allegato I – parte B – punto 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 ter) Nell'allegato I, parte B, il testo del punto 5 è sostituito dal seguente:

 

"5. È proibito tenere a bordo o utilizzare qualsiasi rete trainata il cui sacco sia costituito, interamente o in parte, di pezze di rete a maglie diverse dalle maglie quadrate o a maglia romboidale […]."

Motivazione

Gli allegati devono essere modificati solo dai colegislatori.

Emendamento  28

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 8

Regolamento (CE) n. 1967/2006

Allegato II – punto 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

(8) Nell'allegato II, il punto 7 è sostituito dal seguente:

(8) Nell'allegato II, il punto 7 è soppresso.

7. Le specifiche tecniche volte a limitare la dimensione massima della lima da galleggiante, della lima da piombo, della circonferenza o del perimetro delle reti da traino e il numero massimo di reti da traino ad attrezzatura multipla possono essere stabilite dalla Commissione mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 30 bis.

 

Motivazione

Gli allegati devono essere modificati solo dai colegislatori.

  • [1]  GU C 43 del 15.2.2012, pag.56.

MOTIVAZIONE

Il contesto generale

Il trattato di Lisbona prevede una nuova gerarchia delle norme in 3 livelli. Al primo livello si trovano gli atti legislativi adottati dai legislatori conformemente alla procedura legislativa ordinaria, nella quale il Parlamento europeo e il Consiglio decidono su un piano di parità in veste di colegislatori (si veda l'articolo 294 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea - TFUE) o in virtù di speciali procedure legislative. Il legislatore può inoltre delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo (si tratta dei cosiddetti atti delegati definiti dall'articolo 290, paragrafo 1, del TFUE), e che costituiscono il secondo livello di norme. Gli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione possono conferire alla Commissione anche poteri di esecuzione, quando sono necessarie condizioni uniformi per l'esecuzione di tali atti dell'Unione. Su tali basi la Commissione adotta i cosiddetti atti di esecuzione (si veda l'articolo 291 del TFUE), che costituiscono il terzo livello.

La scelta relativa al tipo di atto da utilizzare non è sempre ben definita. Rispetto agli atti legislativi, quelli delegati e di esecuzione hanno il vantaggio di poter essere utilizzati quando occorre reagire rapidamente a una nuova situazione. Mentre la procedura legislativa ordinaria e l'utilizzo degli atti delegati garantiscono la partecipazione del Parlamento su basi di parità con il Consiglio, il ricorso agli atti di esecuzione comporta di fatto l'esclusione del Parlamento, dato che le sue prerogative di controllo non obbligano la Commissione a seguire la posizione del Parlamento.

La proposta della Commissione

Nell'ambito dell'allineamento del regolamento (CE) n. 1967/2006 alle nuove disposizioni del TFUE, la Commissione ha preparato un progetto di proposta in cui i poteri attualmente conferiti alla Commissione da tale regolamento sono classificati in misure aventi natura delegata e misure aventi natura di esecuzione. Le modifiche proposte riguardano soltanto le tipologie di atti da adottare e non alterano il contenuto delle misure.

La Commissione non ha allineato il regolamento in tutti i suoi aspetti al TFUE, ma ha concentrato l'attenzione sulle disposizioni che si riferiscono direttamente alla vecchia procedura di comitatologia contenuta nella decisione n. 1999/468/CE del Consiglio, decidendo caso per caso se per una misura sia necessario adottare un atto delegato o di esecuzione.

La posizione del relatore

Il regolamento (CE) n. 1967/2006 è uno dei primi provvedimenti nel settore della pesca a essere allineato al nuovo sistema degli atti delegati e di esecuzione. Pertanto è estremamente importante trovare una soluzione giuridicamente ben fondata che tuteli i diritti conferiti al Parlamento dal trattato di Lisbona.

Il relatore esprime complessivamente soddisfazione per le scelte operate dalla Commissione nei punti in cui propone delle modifiche. In uno dei casi in cui la Commissione non ha proposto atti delegati (articolo 26, paragrafo 5), il relatore comprende il ragionamento della Commissione, ovvero il fatto che all'articolo 26, paragrafo 5, la Commissione non dispone di un margine discrezionale in sede di ripartizione della capacità di pesca. Pertanto essa si limita ad applicare i criteri stabiliti nel regolamento senza integrarli.

Il relatore non concorda tuttavia con la proposta della Commissione relativa all'adozione delle modifiche concernenti gli allegati. Gli allegati costituiscono infatti una parte essenziale del regolamento (CE) n. 1967/2006 e devono essere modificati solo congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio, conformemente alla procedura legislativa ordinaria. Questo è il caso anche delle disposizioni speciali degli allegati che conferiscono attualmente alla Commissione il potere di adottare ulteriori specifiche tecniche o di concedere delle autorizzazioni (allegato I, sezione B, punti 3, 4 e 5 e allegato II, punto 7). Su tali specifiche e autorizzazioni devono esprimersi, ove necessario, i colegislatori.

Il relatore ritiene inoltre che, se si propone di intervenire con atti delegati, la delega dovrebbe essere limitata nel tempo per consentire una valutazione periodica del suo uso.

Gli emendamenti proposti dal relatore sono basati principalmente sul fatto che, pur essendo selettivi i suggerimenti della Commissione in tema di allineamento, egli ritiene che il Parlamento debba utilizzare questa occasione per chiedere il pieno allineamento del regolamento in questione alle modifiche introdotte con il trattato di Lisbona. Ciò vale, in particolare, per le disposizioni che conferiscono al Consiglio la facoltà di prendere decisioni che, dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona, devono essere adottate secondo la procedura legislativa ordinaria. Se i riferimenti alla vecchia procedura legislativa rimanessero inalterati, si rischierebbe di pregiudicare i traguardi istituzionali del trattato di Lisbona raggiunti nel settore della pesca, creando incertezza giuridica e sollevando dubbi sulle capacità legislative del Parlamento.

Nella maggior parte dei casi il relatore suggerisce di utilizzare gli atti delegati, e in alcuni casi di ricorrere ad atti legislativi. Nei casi in cui gli Stati membri devono adottare misure nazionali soggette in un secondo momento al controllo della Commissione, il relatore suggerisce di conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati se le misure degli Stati membri non sono ritenute soddisfacenti, integrando in questo modo l'atto di base. Il relatore suggerisce il ricorso agli atti delegati anche riguardo all'adozione di misure nazionali (designazione di zone di pesca protette e adozione di piani di gestione) che potrebbero incidere sulle attività delle navi di altri Stati membri, mantenendo nel contempo gran parte degli elementi della procedura attualmente applicabile. Quanto alla designazione di nuove zone di pesca protette ubicate essenzialmente al di fuori delle acque territoriali degli Stati membri (articolo 6, paragrafo 2) e alla definizione dei piani di gestione di zone in tutto o in parte ubicate al di fuori delle acque territoriali (articolo 18), il relatore suggerisce di utilizzare la procedura legislativa ordinaria.

Diverse disposizioni prevedono dei termini entro i quali è necessario adottare misure specifiche. Il relatore comprende che se si procedesse con la definizione di nuovi termini, si aprirebbe una discussione sulla sostanza del regolamento (CE) n. 1967/2006, il che non è l'oggetto della presente operazione di allineamento. Dato che la soppressione di tali disposizioni potrebbe dare l'impressione di avallare l'inerzia degli organismi in questione, il relatore è d'accordo nel lasciarle inalterate, in quanto le ritiene puramente storiche, ovvero prive della possibilità di essere applicate dopo la scadenza che esse contemplano. Si tratta in particolare dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1967/2006. L'articolo 14, paragrafo 3, tuttavia, potrebbe essere interpretato nel senso che il Consiglio potrebbe prorogare i termini di cui all'articolo 14, paragrafi 1 e 2, anche dopo la loro scadenza. Allo scopo di escludere un'eventuale decisione da parte del Consiglio in tal senso, il relatore suggerisce di sopprimere la disposizione.

In generale il relatore auspica di assistere a un miglioramento dello stato di applicazione del regolamento (CE) n. 1967/2006, e invita gli Stati membri a incrementare i loro sforzi volti ad attuarlo. Il relatore spera che con la riforma della politica comune della pesca sia possibile trovare rapidamente, per mezzo di un nuovo quadro a carattere regionale, una soluzione normativa adeguata per il Mare Mediterraneo, accettata dagli Stati membri e dalle parti interessate, tenendo conto delle specificità di tale bacino marino, garantendo al tempo stesso in modo efficace la sostenibilità dell'attività di pesca e la tutela delle risorse e dell'ambiente. Poiché la componente della conservazione è fondamentale, è opportuno che essa figuri nel titolo del regolamento (CE) n. 1967/2006.

PROCEDURA

Titolo

Modifica del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo

Riferimenti

COM(2011)0479 – C7-0216/2011 – 2011/0218(COD)

Presentazione della proposta al PE

9.8.2011

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

PECH

13.9.2011

 

 

 

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

ENVI

13.9.2011

 

 

 

Pareri non espressi

       Decisione

ENVI

15.9.2011

 

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Anna Rosbach

10.10.2011

 

 

 

Esame in commissione

10.10.2011

19.12.2011

23.4.2012

 

Approvazione

31.5.2012

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

17

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Antonello Antinoro, Kriton Arsenis, Chris Davies, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Dolores García-Hierro Caraballo, Marek Józef Gróbarczyk, Carl Haglund, Iliana Malinova Iotova, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Guido Milana, Maria do Céu Patrão Neves, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Raül Romeva i Rueda, Struan Stevenson, Jarosław Leszek Wałęsa

Deposito

4.6.2012