RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo
4.6.2012 - (COM(2011)0479 – C7‑0216/2011 – 2011/0218(COD)) - ***I
Commissione per la pesca
Relatore: Anna Rosbach
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo
(COM(2011)0479 – C7‑0216/2011 – 2011/0218(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0479),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0216/2011),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 7 dicembre 2011[1],
– visto l'articolo 55 del proprio regolamento,
– vista la relazione della commissione per la pesca (A7-0180/2012),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1 Proposta di regolamento – atto modificativo Titolo Regolamento (CE) n. 1967/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dal momento che la conservazione delle risorse della pesca è di primaria importanza, e per controbilanciare la connotazione negativa del termine "sfruttamento", sembra opportuno precisare che anche la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo è un obiettivo del regolamento (CE) n. 1967/2006, e far figurare tale obiettivo nel titolo del regolamento (CE) n. 1967/2006 e del regolamento che lo modifica. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 2 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando -1 (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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(-1) Occorre provvedere a un adeguamento generale del regolamento (CE) n. 1967/2006 in modo da riflettere i cambiamenti avvenuti con l'entrata in vigore del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Questo considerando spiega gli emendamenti proposti dal Parlamento che vanno al di là delle modifiche proposte dalla Commissione in quanto mirano al pieno allineamento del regolamento (CE) n. 1967/2006 al nuovo contesto giuridico creato dal trattato di Lisbona. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 3 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 3 – alinea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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(3) Al fine di applicare talune disposizioni del regolamento (CE) n. 1967/2006, il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato dovrebbe essere delegato alla Commissione per quanto attiene agli aspetti in appresso: |
(3) Al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 1967/2006, il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato dovrebbe essere delegato alla Commissione per quanto attiene agli aspetti in appresso: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il termine "applicare" non sembra appropriato per gli atti delegati; esso viene utilizzato per lo più nel contesto degli atti di esecuzione. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 4 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 3 – trattino -1 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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– la designazione di una zona di pesca protetta nelle acque territoriali degli Stati membri o la fissazione di misure di gestione della pesca con riguardo alle acque considerate qualora le misure adottate dallo Stato membro in materia di gestione della pesca non siano sufficienti a garantire un elevato livello di protezione delle risorse e dell'ambiente; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il considerando riflette gli emendamenti proposti all'attuale articolo 7, paragrafo 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 5 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 3 – trattino -1 ter (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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– la decisione di confermare, annullare o modificare la designazione di una zona di pesca protetta che possa incidere sulle attività dei pescherecci di un altro Stato membro; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il considerando riflette gli emendamenti proposti all'attuale articolo 7, paragrafo 4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 6 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 3 – trattino 1 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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– la modifica della deroga che autorizza l'uso di reti da traino; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il considerando riflette gli emendamenti proposti all'articolo 13, paragrafo 11, comma 4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 7 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 3 – trattino 1 ter (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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– la modifica del piano di gestione di uno Stato membro qualora detto piano di gestione non sia sufficiente a garantire un elevato livello di protezione delle risorse e dell'ambiente; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il considerando riflette gli emendamenti proposti all'attuale articolo 19, paragrafo 9. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 8 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 3 – trattino 1 quater (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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– la decisione di confermare, annullare o modificare il piano di gestione di uno Stato membro che possa incidere sulle attività dei pescherecci di un altro Stato membro; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il considerando riflette gli emendamenti proposti all'attuale articolo 19, paragrafo 8. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 9 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 3 – trattino 1 quinquies (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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– la distribuzione fra gli Stati membri della capacità di pesca eccedentaria nella zona di gestione di 25 miglia attorno all'isola di Malta, nonché | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
I considerando dovrebbero riflettere tutte le modifiche proposte dalla Commissione, compresa la modifica riguardante l'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1967/2006. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 10 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 3 – trattino 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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– l'adozione di una normativa particolareggiata in materia di ulteriori specifiche tecniche relative ai pannelli a maglie quadrate inseriti nelle reti trainate; |
soppresso | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Questo considerando riflette l'emendamento all'allegato I, sezione B, punto 3 (modifica degli allegati soltanto da parte dei colegislatori). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 11 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 3 – trattino 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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– l'adozione di specifiche tecniche volte a limitare la dimensione massima della lima da galleggiante, della lima da piombo, della circonferenza o del perimetro delle reti da traino e il numero massimo di reti da traino ad attrezzatura multipla nonché |
soppresso | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Questo considerando riflette l'emendamento all'allegato II, punto 7 (modifica degli allegati soltanto da parte dei colegislatori). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 12 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 3 – trattino 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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– le modifiche degli allegati del regolamento (CE) n. 1967/2006. |
soppresso | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Questo considerando riflette l'emendamento all'articolo 30 (modifica degli allegati soltanto da parte dei colegislatori). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 13 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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(6) Sono necessarie informazioni tecniche e scientifiche supplementari al fine di prendere in considerazione adeguatamente le specificità della pesca nel mar Mediterraneo per consentire alla Commissione di stabilire le eventuali specifiche tecniche volte a limitare la dimensione massima delle reti da traino e il numero massimo di reti da traino ad attrezzatura multipla, come indicato in precedenza. |
soppresso | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
La soppressione del testo di questo considerando proposto dalla Commissione riflette l'emendamento all'allegato II, punto 7 (modifica degli allegati soltanto da parte dei colegislatori). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 14 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 6 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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(6 bis) La conservazione delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo è di particolare importanza ed è quindi opportuno che sia menzionata nel titolo del regolamento (CE) n 1967/2006. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il nuovo testo introdotto riflette la modifica proposta al titolo del regolamento (CE) n. 1967/2006. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 15 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 1967/2006 Articolo 6 – paragrafo 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poiché la designazione delle zone di pesca protette non rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE, una disposizione che conferisca al Consiglio il potere di adottare autonomamente una tale decisione è contraria al nuovo sistema istituito dal trattato di Lisbona. La decisione sulla designazione di ulteriori zone di pesca protette dell'UE deve essere presa dai colegislatori. L'articolo 6, paragrafo 1, è stato lasciato intatto in quando è visto come puramente storico, dal momento che il termine di due anni è scaduto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 16 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 ter (nuovo) Regolamento (CE) n. 1967/2006 Articolo 7 – paragrafi 4 e 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sembra appropriato invertire l'ordine dei paragrafi 4 e 5. Poiché la designazione delle zone di pesca protette non rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE, una disposizione che conferisca al Consiglio il potere di adottare autonomamente una tale decisione è contraria al nuovo sistema istituito dal trattato di Lisbona. Alla Commissione va conferito il potere di adottare atti delegati se le misure adottate dallo Stato membro sono considerate insufficienti. Anche nel caso di zone di pesca protette che possano incidere sulle attività dei pescherecci di un altro Stato membro, la Commissione deve avere il potere di intervenire per mezzo di atti delegati. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 17 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 2 – puntino 2 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 1967/2006 Articolo 13 – paragrafo 11 – comma 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poiché la decisione sulle deroghe concernenti l'uso di reti da traino in zone vicine alla costa non rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE, una disposizione che conferisca al Consiglio il potere di adottare autonomamente una tale decisione è contraria al nuovo sistema istituito dal trattato di Lisbona. Il meccanismo dovrebbe essere simile a quello proposto per l'articolo 7, paragrafo 4 (l'attuale articolo 7, paragrafo 5), ossia la Commissione ricorre ad atti delegati se le misure adottate dallo Stato membro non sono sufficienti. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 18 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 1967/2006 Articolo 14 – paragrafo 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poiché il Consiglio non ha adottato alcuna decisione in merito alle misure transitorie prima del 31 maggio 2010, il paragrafo in questione è diventato inutile. Sopprimendolo si esclude ogni possibilità teorica che il Consiglio prenda una decisione dopo tale data. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 19 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 2 ter (nuovo) Regolamento (CE) n. 1967/2006 Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poiché l'adozione dei piani di gestione per attività di pesca specifiche non rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE, una disposizione che conferisca al Consiglio il potere di adottare una siffatta decisione autonomamente è contraria al nuovo sistema istituito dal trattato di Lisbona. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 20 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 2 quater (nuovo) Regolamento (CE) n. 1967/2006 Articolo 19 – paragrafi 8 e 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sembra appropriato invertire l'ordine dei paragrafi 8 e 9. Giacché la decisione in merito alla modifica di un piano di gestione per attività di pesca in acque territoriali non rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE, il Consiglio non può adottare una siffatta decisione autonomamente. Alla Commissione va conferito il potere di adottare atti delegati se il piano di gestione dello Stato membro è ritenuto insufficiente. Anche nel caso di piani di gestione che possano incidere sulle attività dei pescherecci di un altro Stato membro, la Commissione deve avere il potere di intervenire mediante atti delegati. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 21 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 1967/2006 Articolo 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Un riferimento esplicito alla procedura applicabile non è opportuno, giacché l'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE si applica automaticamente quando siano soddisfatte le sue condizioni. Dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 6 maggio 2008 nella causa C-133/06 risulta che il diritto dell'Unione non ammette il ricorso a fondamenti normativi derivati. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 22 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 4 ter (nuovo) Regolamento (CE) n. 1967/2006 Articolo 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giacché non rimarrebbe in essere alcuna competenza di esecuzione, un riferimento alla vecchia procedura di comitatologia o al nuovo regolamento (UE) n. 182/2011 sulle competenze di esecuzione è inutile. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 23 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 5 Regolamento (CE) n. 1967/2006 Articolo 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gli allegati devono essere modificati solo dai colegislatori. L'attuale articolo 30 che prevede una procedura di comitatologia va soppresso. Alla modifica degli allegati si applica quindi automaticamente la procedura di codecisione. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 24 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 6 Regolamento (CE) n. 1967/2006 Articolo 30 bis – paragrafo 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appare più opportuno limitare la delega nel tempo e obbligare la Commissione a presentare una relazione sul suo esercizio, in modo che l'uso della delega sia oggetto periodicamente di valutazione e discussione. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 25 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 7 Regolamento (CE) n. 1967/2006 Allegato I – parte B – punto 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gli allegati devono essere modificati solo dai colegislatori. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 26 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 7 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 1967/2006 Allegato I – parte B – punto 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gli allegati devono essere modificati solo dai colegislatori. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 27 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 7 ter (nuovo) Regolamento (CE) n. 1967/2006 Allegato I – parte B – punto 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gli allegati devono essere modificati solo dai colegislatori. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 28 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 8 Regolamento (CE) n. 1967/2006 Allegato II – punto 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gli allegati devono essere modificati solo dai colegislatori. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- [1] GU C 43 del 15.2.2012, pag.56.
MOTIVAZIONE
Il contesto generale
Il trattato di Lisbona prevede una nuova gerarchia delle norme in 3 livelli. Al primo livello si trovano gli atti legislativi adottati dai legislatori conformemente alla procedura legislativa ordinaria, nella quale il Parlamento europeo e il Consiglio decidono su un piano di parità in veste di colegislatori (si veda l'articolo 294 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea - TFUE) o in virtù di speciali procedure legislative. Il legislatore può inoltre delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo (si tratta dei cosiddetti atti delegati definiti dall'articolo 290, paragrafo 1, del TFUE), e che costituiscono il secondo livello di norme. Gli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione possono conferire alla Commissione anche poteri di esecuzione, quando sono necessarie condizioni uniformi per l'esecuzione di tali atti dell'Unione. Su tali basi la Commissione adotta i cosiddetti atti di esecuzione (si veda l'articolo 291 del TFUE), che costituiscono il terzo livello.
La scelta relativa al tipo di atto da utilizzare non è sempre ben definita. Rispetto agli atti legislativi, quelli delegati e di esecuzione hanno il vantaggio di poter essere utilizzati quando occorre reagire rapidamente a una nuova situazione. Mentre la procedura legislativa ordinaria e l'utilizzo degli atti delegati garantiscono la partecipazione del Parlamento su basi di parità con il Consiglio, il ricorso agli atti di esecuzione comporta di fatto l'esclusione del Parlamento, dato che le sue prerogative di controllo non obbligano la Commissione a seguire la posizione del Parlamento.
La proposta della Commissione
Nell'ambito dell'allineamento del regolamento (CE) n. 1967/2006 alle nuove disposizioni del TFUE, la Commissione ha preparato un progetto di proposta in cui i poteri attualmente conferiti alla Commissione da tale regolamento sono classificati in misure aventi natura delegata e misure aventi natura di esecuzione. Le modifiche proposte riguardano soltanto le tipologie di atti da adottare e non alterano il contenuto delle misure.
La Commissione non ha allineato il regolamento in tutti i suoi aspetti al TFUE, ma ha concentrato l'attenzione sulle disposizioni che si riferiscono direttamente alla vecchia procedura di comitatologia contenuta nella decisione n. 1999/468/CE del Consiglio, decidendo caso per caso se per una misura sia necessario adottare un atto delegato o di esecuzione.
La posizione del relatore
Il regolamento (CE) n. 1967/2006 è uno dei primi provvedimenti nel settore della pesca a essere allineato al nuovo sistema degli atti delegati e di esecuzione. Pertanto è estremamente importante trovare una soluzione giuridicamente ben fondata che tuteli i diritti conferiti al Parlamento dal trattato di Lisbona.
Il relatore esprime complessivamente soddisfazione per le scelte operate dalla Commissione nei punti in cui propone delle modifiche. In uno dei casi in cui la Commissione non ha proposto atti delegati (articolo 26, paragrafo 5), il relatore comprende il ragionamento della Commissione, ovvero il fatto che all'articolo 26, paragrafo 5, la Commissione non dispone di un margine discrezionale in sede di ripartizione della capacità di pesca. Pertanto essa si limita ad applicare i criteri stabiliti nel regolamento senza integrarli.
Il relatore non concorda tuttavia con la proposta della Commissione relativa all'adozione delle modifiche concernenti gli allegati. Gli allegati costituiscono infatti una parte essenziale del regolamento (CE) n. 1967/2006 e devono essere modificati solo congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio, conformemente alla procedura legislativa ordinaria. Questo è il caso anche delle disposizioni speciali degli allegati che conferiscono attualmente alla Commissione il potere di adottare ulteriori specifiche tecniche o di concedere delle autorizzazioni (allegato I, sezione B, punti 3, 4 e 5 e allegato II, punto 7). Su tali specifiche e autorizzazioni devono esprimersi, ove necessario, i colegislatori.
Il relatore ritiene inoltre che, se si propone di intervenire con atti delegati, la delega dovrebbe essere limitata nel tempo per consentire una valutazione periodica del suo uso.
Gli emendamenti proposti dal relatore sono basati principalmente sul fatto che, pur essendo selettivi i suggerimenti della Commissione in tema di allineamento, egli ritiene che il Parlamento debba utilizzare questa occasione per chiedere il pieno allineamento del regolamento in questione alle modifiche introdotte con il trattato di Lisbona. Ciò vale, in particolare, per le disposizioni che conferiscono al Consiglio la facoltà di prendere decisioni che, dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona, devono essere adottate secondo la procedura legislativa ordinaria. Se i riferimenti alla vecchia procedura legislativa rimanessero inalterati, si rischierebbe di pregiudicare i traguardi istituzionali del trattato di Lisbona raggiunti nel settore della pesca, creando incertezza giuridica e sollevando dubbi sulle capacità legislative del Parlamento.
Nella maggior parte dei casi il relatore suggerisce di utilizzare gli atti delegati, e in alcuni casi di ricorrere ad atti legislativi. Nei casi in cui gli Stati membri devono adottare misure nazionali soggette in un secondo momento al controllo della Commissione, il relatore suggerisce di conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati se le misure degli Stati membri non sono ritenute soddisfacenti, integrando in questo modo l'atto di base. Il relatore suggerisce il ricorso agli atti delegati anche riguardo all'adozione di misure nazionali (designazione di zone di pesca protette e adozione di piani di gestione) che potrebbero incidere sulle attività delle navi di altri Stati membri, mantenendo nel contempo gran parte degli elementi della procedura attualmente applicabile. Quanto alla designazione di nuove zone di pesca protette ubicate essenzialmente al di fuori delle acque territoriali degli Stati membri (articolo 6, paragrafo 2) e alla definizione dei piani di gestione di zone in tutto o in parte ubicate al di fuori delle acque territoriali (articolo 18), il relatore suggerisce di utilizzare la procedura legislativa ordinaria.
Diverse disposizioni prevedono dei termini entro i quali è necessario adottare misure specifiche. Il relatore comprende che se si procedesse con la definizione di nuovi termini, si aprirebbe una discussione sulla sostanza del regolamento (CE) n. 1967/2006, il che non è l'oggetto della presente operazione di allineamento. Dato che la soppressione di tali disposizioni potrebbe dare l'impressione di avallare l'inerzia degli organismi in questione, il relatore è d'accordo nel lasciarle inalterate, in quanto le ritiene puramente storiche, ovvero prive della possibilità di essere applicate dopo la scadenza che esse contemplano. Si tratta in particolare dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1967/2006. L'articolo 14, paragrafo 3, tuttavia, potrebbe essere interpretato nel senso che il Consiglio potrebbe prorogare i termini di cui all'articolo 14, paragrafi 1 e 2, anche dopo la loro scadenza. Allo scopo di escludere un'eventuale decisione da parte del Consiglio in tal senso, il relatore suggerisce di sopprimere la disposizione.
In generale il relatore auspica di assistere a un miglioramento dello stato di applicazione del regolamento (CE) n. 1967/2006, e invita gli Stati membri a incrementare i loro sforzi volti ad attuarlo. Il relatore spera che con la riforma della politica comune della pesca sia possibile trovare rapidamente, per mezzo di un nuovo quadro a carattere regionale, una soluzione normativa adeguata per il Mare Mediterraneo, accettata dagli Stati membri e dalle parti interessate, tenendo conto delle specificità di tale bacino marino, garantendo al tempo stesso in modo efficace la sostenibilità dell'attività di pesca e la tutela delle risorse e dell'ambiente. Poiché la componente della conservazione è fondamentale, è opportuno che essa figuri nel titolo del regolamento (CE) n. 1967/2006.
PROCEDURA
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Titolo |
Modifica del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo |
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Riferimenti |
COM(2011)0479 – C7-0216/2011 – 2011/0218(COD) |
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Presentazione della proposta al PE |
9.8.2011 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
PECH 13.9.2011 |
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Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula |
ENVI 13.9.2011 |
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Pareri non espressi Decisione |
ENVI 15.9.2011 |
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Relatore(i) Nomina |
Anna Rosbach 10.10.2011 |
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Esame in commissione |
10.10.2011 |
19.12.2011 |
23.4.2012 |
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Approvazione |
31.5.2012 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
17 0 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Antonello Antinoro, Kriton Arsenis, Chris Davies, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Dolores García-Hierro Caraballo, Marek Józef Gróbarczyk, Carl Haglund, Iliana Malinova Iotova, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Guido Milana, Maria do Céu Patrão Neves, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Raül Romeva i Rueda, Struan Stevenson, Jarosław Leszek Wałęsa |
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Deposito |
4.6.2012 |
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