RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fondi europei di venture capital
5.6.2012 - (COM(2011)0860 – C7‑0490/2011 – 2011/0417(COD)) - ***I
Commissione per i problemi economici e monetari
Relatore per parere: Philippe Lamberts
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fondi europei di venture capital
(COM(2011)0860 – C7‑0490/2011 – 2011/0417(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0860),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0490/2011),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 26 aprile 2012[1],
– visto l’articolo 55 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione giuridica (A7-0193/2012),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO[2]*
alla proposta della Commissione
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REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo ai fondi europei di venture capital
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare l'articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere della Banca centrale europea[3],
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[4],
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1) Il venture capital finanzia imprese che sono generalmente molto piccole, nelle fasi iniziali della propria esistenza societaria e che mostrano forti potenzialità di crescita ed espansione. Sebbene i fondi di venture capital siano sovente destinati alle imprese di nuova costituzione, vi sono casi in cui è opportuno, per le imprese fondate da oltre cinque anni, effettuare investimenti in trasformazioni aziendali. Inoltre, i fondi di venture capital forniscono alle ▌imprese competenze e conoscenze preziose, contatti d’affari e consulenza strategica e sul patrimonio di marca. Fornendo finanziamenti e consulenza a queste imprese, i fondi di venture capital stimolano la crescita economica, contribuiscono alla creazione di posti di lavoro e alla mobilitazione di capitali, favoriscono la creazione e lo sviluppo di imprese innovative, incrementano i loro investimenti in ricerca e sviluppo e favoriscono imprenditorialità, innovazione e competitività, iscrivendosi nel quadro degli obiettivi della Strategia UE 2020 e delle sfide di lungo periodo degli Stati membri, come quelle individuate nella relazione (Global Trends 2030) del Sistema europeo di analisi politica e strategica (ESPAS). Per dare impulso agli investimenti nelle piccole e medie imprese (PMI), gli investimenti effettuati nell'ambito del presente regolamento vanno integrati negli investimenti che dovrà realizzare la Commissione nel contesto del programma quadro di ricerca e innovazione "Orizzonte 2020". La Commissione deve presentare una strategia integrata per gli strumenti finanziari destinati alle PMI e valutare l'impatto prodotto sulla disponibilità di capitali di rischio dalla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II[5]), dalla direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 , relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio[6], e dalla direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi[7].
(2) È necessario stabilire un quadro comune di norme riguardo all'utilizzo della denominazione di "Fondo europeo di venture capital", con particolare riferimento alla composizione del portafoglio dei fondi che operano sotto tale denominazione, agli obiettivi di investimento ammissibili, agli strumenti di investimento che essi possono impiegare e alle categorie di investitori che possono investire in tali fondi in virtù di norme uniformi nell'Unione. In assenza di tale quadro comune, c'è il rischio che gli Stati membri adottino misure divergenti a livello nazionale, che si ripercuotono direttamente, ostacolandolo, sul buon funzionamento del mercato interno, poiché i fondi di venture capital che desiderano operare in tutta l'Unione sarebbero soggetti a norme diverse nei diversi Stati membri. Inoltre, la presenza di requisiti qualitativi divergenti sulla composizione del portafoglio, sugli obiettivi di investimento ammissibili e sugli investitori idonei potrebbe determinare diversi livelli di protezione degli investitori e generare confusione riguardo alla proposta di investimento associata a un fondo europeo di venture capital. Ancora, è opportuno che gli investitori siano in grado di confrontare le proposte di investimento di fondi di venture capital diversi. È necessario eliminare gli ostacoli significativi alla raccolta di capitale transfrontaliera da parte dei fondi di venture capital ed evitare distorsioni competitive tra tali fondi; occorre inoltre impedire la comparsa, in futuro, di ulteriori possibili ostacoli agli scambi e di distorsioni competitive rilevanti. Di conseguenza, la base giuridica appropriata è l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, interpretato ai sensi della relativa giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.
(3) È necessario adottare un regolamento che stabilisca norme uniformi applicabili ai fondi europei di venture capital che desiderano raccogliere capitale in tutta l'Unione con la denominazione di "Fondo europeo di venture capital", e che imponga obblighi corrispondenti ai loro gestori in tutti gli Stati membri. È necessario che tali disposizioni assicurino la fiducia degli investitori che desiderano investire in tali fondi.
(3 bis) Il processo di costituzione di un fondo di venture capital europeo deve essere quanto più rapido possibile onde alleggerire i costi per il lancio di nuovi fondi sul mercato.
(4) La definizione di requisiti qualitativi per l'utilizzo della denominazione di "Fondo europeo di venture capital" sotto forma di regolamento assicurerebbe l'applicazione diretta di tali requisiti ai gestori di organismi di investimento collettivo che raccolgono capitali utilizzando tale denominazione. Ciò garantirebbe condizioni uniformi per l'utilizzo di tale denominazione atte a impedire l'insorgere di requisiti nazionali contrastanti a seguito del recepimento di una direttiva. Il regolamento dovrebbe prevedere che i gestori di organismi di investimento collettivo che utilizzano tale denominazione debbano rispettare le stesse regole in tutta l'Unione, incrementando così anche la fiducia degli investitori che desiderano investire in fondi di venture capital. Un regolamento ridurrebbe anche la complessità normativa e il costo, a carico del gestore, connesso alla conformità alle spesso contrastanti normative nazionali che disciplinano tali fondi, soprattutto con riferimento a quei gestori che desiderano raccogliere capitali su base transfrontaliera. Un regolamento contribuirebbe anche all'eliminazione di distorsioni competitive. La Commissione deve presentare, entro la fine del 2012, una relazione sulle barriere fiscali che si frappongono ai fondi di venture capital nei vari Stati membri e continuare ad adoperarsi per conseguire condizioni uniformi in campo fiscale.
(5) Per chiarire la relazione tra il presente regolamento e le norme dell'Unione sugli organismi di investimento collettivo e sui loro gestori, è necessario stabilire che il presente regolamento sia applicato solo ai gestori di organismi di investimento collettivo diversi dagli OICVM di cui all'articolo 1 della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), che sono stabiliti nell'Unione e sono registrati presso l'autorità competente nel proprio Stato membro d'origine ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011 sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010. Inoltre, è opportuno che il presente regolamento sia applicato solo ai gestori di portafogli di fondi di venture capital le cui attività gestite totali non superino la soglia di 500 milioni di EUR. I gestori di fondi di venture capital registrati a norma del presente regolamento le cui attività totali superino successivamente la soglia di 500 milioni di EUR e che pertanto, in base all'articolo 6 della direttiva 2011/61/UE, divengono soggetti ad autorizzazione da parte delle autorità competenti del loro Stato membro d'origine, devono poter continuare a servirsi della denominazione di "Fondo europeo di venture capital" e operare a norma del presente regolamento in relazione alla commercializzazione di fondi di venture capital qualificati nell'Unione se, in relazione a questi fondi, si mantengono costantemente in regola con il presente regolamento.
(6) Il presente regolamento non si applica qualora i gestori di organismi di investimento collettivo non desiderino utilizzare la denominazione di "Fondo europeo di venture capital". In tali casi, è opportuno continuare ad applicare le norme nazionali e le norme generali dell'Unione esistenti.
(6 bis) Se i fondi europei di venture capital possono assolvere un ruolo importante nel promuovere l'accesso delle PMI alla finanza, e anche se sono previste garanzie per l'uso corretto dei fondi, sussiste il rischio che i fondi europei di venture capital sono utilizzati per scopi diversi da quelli per cui sono destinati. Occorrono al riguardo un'azione di vigilanza da parte delle autorità competenti e un'analisi per garantire che venga chiusa ogni possibile scappatoia.
(7) È necessario che il presente regolamento stabilisca norme uniformi sulla natura dei fondi di venture capital, in particolare sulle imprese di portafoglio in cui possono investire e sugli strumenti di investimento da utilizzare. Ciò è necessario affinché sia possibile tracciare una linea di demarcazione netta tra un fondo di venture capital qualificato e altri fondi di investimento alternativi che assumono altre strategie di investimento meno specialistiche, come per esempio il "private equity" o gli investimenti immobiliari.
(8) In linea con l'obiettivo di circoscrivere con precisione gli organismi di investimento collettivo contemplati dal presente regolamento e al fine di assicurare che essi si concentrino sull'erogazione di capitali alle piccole imprese nelle fasi iniziali della loro esistenza societaria, è opportuno limitare la denominazione di "Fondo europeo di venture capital" ▌ai fondi che nei due anni successivi al primo investimento conformemente al presente regolamento investono almeno il 55% e in seguito almeno il 70% del proprio capitale impegnato richiamato in tali imprese, previa deduzione di tutti i pertinenti costi, attivi di cassa a breve termine ed equivalenti. I costi pertinenti dovrebbero comprendere i diritti, gli oneri e i costi sostenuti direttamente o indirettamente dagli investitori e concordati fra il manager del fondo di venture capital qualificato e gli investitori.
(8 bis) I gestori di un fondo di venture capital qualificato devono essere in grado di attrarre impegni di capitale aggiuntivi durante il ciclo di vita del fondo.
(8 ter) Gli strumenti di quasi-equity comprendono gli strumenti finanziari in cui il rendimento dell'investimento è legato ai profitti o alle perdite dell'impresa di portafoglio ammissibile e in cui il rimborso dello strumento in caso di default non è pienamente garantito. Appartengono a tale categoria una varietà di strumenti finanziari come i prestiti subordinati, le partecipazioni senza diritto di voto, i diritti di partecipazione agli utili, le obbligazioni convertibili e le obbligazioni cum warrant.
(9) Per attuare misure di salvaguardia essenziali che distinguano i fondi di venture capital qualificati ai sensi del presente regolamento dalla più ampia categoria di fondi di investimento alternativi che negoziano titoli emessi sui mercati secondari, è necessario imporre che i fondi di venture capital qualificati si limitino ai soli investimenti in strumenti finanziari emessi direttamente.
(10) Per permettere ai gestori di fondi di venture capital una certa flessibilità nella gestione degli investimenti e della liquidità dei loro fondi di venture capital qualificati, occorre consentire la negoziazione sui mercati secondari, ad esempio di azioni o partecipazioni in imprese di portafoglio non ammissibili, fino alla soglia massima del 45% in media nei due anni successivi al primo investimento conformemente al presente regolamento e in seguito al 30% del capitale impegnato richiamato, previa deduzione di tutti i costi pertinenti. È opportuno che la detenzione a breve termine di cassa e altre disponibilità liquide non sia considerata ai fini del calcolo di questo limite.
(11) Per garantire che la denominazione di "Fondo europeo di venture capital" sia affidabile e facilmente riconoscibile per gli investitori nell'Unione, è necessario che il presente regolamento stabilisca che solo i gestori di fondi di venture capital che rispettino i criteri qualitativi uniformi in esso sanciti saranno autorizzati a utilizzare la denominazione di "Fondo europeo di venture capital" quando commercializzano fondi di venture capital qualificati nell'Unione.
(12) Per garantire che i fondi di venture capital qualificati abbiano un profilo distinto e identificabile idoneo al loro scopo, occorre che vi siano norme uniformi sulla composizione del portafoglio e sulle tecniche d'investimento consentite per tali fondi qualificati, compresi i prestiti.
(13) Per garantire che i fondi di venture capital qualificati non contribuiscano allo sviluppo di rischi sistemici, e ▌che tali fondi si concentrino, nelle loro attività di investimento, sul sostegno finanziario a società di portafoglio ammissibili, è necessario che ▌l'assunzione di prestiti e l'operatività con leva finanziaria siano consentite solo fino a concorrenza del capitale impegnato non richiamato. Tuttavia, per permettere al fondo di coprire le esigenze di liquidità straordinarie che potrebbero verificarsi tra i richiami di capitale impegnato dagli investitori e l'effettivo versamento del capitale sui conti del fondo, è necessario consentire l'assunzione di prestiti a breve termine.
(14) Per garantire che i fondi di venture capital qualificati siano commercializzati presso investitori che abbiano la competenza, l'esperienza e la capacità di assumere i rischi inerenti a tali fondi, e per conservare la fiducia degli investitori nei fondi di venture capital qualificati, occorre che siano stabilite misure specifiche di salvaguardia. Pertanto, è necessario che i fondi di venture capital qualificati siano in genere commercializzati solo presso investitori professionali o che possano essere trattati come clienti professionali ai sensi della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari. Questa categoria comprende gestori di fondi di venture capital che investono essi stessi nei fondi di venture capital. Tuttavia, per poter disporre di una base di investitori sufficientemente ampia per gli investimenti nei fondi di venture capital, è auspicabile che anche altri investitori possano avere accesso a tali fondi, inclusi gli investitori privati facoltosi con ampie disponibilità patrimoniali. Per tali investitori, occorre che siano sancite misure di salvaguardia specifiche volte a garantire che i fondi di venture capital qualificati siano commercializzati solo presso gli investitori che presentano un profilo appropriato per effettuare tali investimenti. È necessario che tali misure di salvaguardia escludano la commercializzazione attraverso l'utilizzo di piani di risparmio periodici. Inoltre, gli investimenti effettuati da alti dirigenti, direttori o dipendenti di un gestore di fondi di venture capital devono essere consentiti quando si tratta di investimenti nel fondo di venture capital qualificato da essi gestito.
(15) Per garantire che solo i gestori di fondi di venture capital che soddisfano criteri qualitativi uniformi riguardo al proprio comportamento nel mercato possano utilizzare la denominazione di "Fondo europeo di venture capital", è necessario che il presente regolamento stabilisca norme relative alla conduzione degli affari e ai rapporti del gestore del fondo di venture capital con i suoi investitori. Per lo stesso motivo, occorre che il presente regolamento sancisca, inoltre, condizioni uniformi riguardanti la gestione di conflitti di interesse da parte di tali gestori. È necessario che tali norme richiedano anche che il gestore disponga di adeguate strutture organizzative e amministrative volte ad assicurare una corretta gestione dei conflitti di interesse.
(16) Per garantire l'integrità della denominazione di "Fondo europeo di venture capital", è necessario che il presente regolamento contenga anche criteri qualitativi riguardo all'organizzazione del gestore di fondi di venture capital. Pertanto, è necessario che il presente regolamento sancisca requisiti uniformi e proporzionati all'esigenza di assicurare adeguate risorse tecniche e umane nonché fondi propri sufficienti per la corretta gestione dei fondi di venture capital qualificati.
(17) Per tutelare gli investitori, è necessario assicurare una corretta valutazione delle attività gestite dai fondi di venture capital qualificati. Pertanto, occorre che i documenti statutari dei fondi di venture capital qualificati contengano norme sulla valutazione delle attività. Questo dovrebbe garantire l'integrità e la trasparenza della valutazione.
(18) Per garantire che i gestori di fondi di venture capital che utilizzano la denominazione di "Fondo europeo di venture capital" forniscano resoconti sufficienti in merito alle proprie attività, occorre che siano stabilite norme uniformi sulle relazioni annuali.
(19) Per assicurare l'integrità della denominazione "Fondo europeo di venture capital" agli occhi degli investitori, è necessario che questa denominazione sia utilizzata solo da gestori di fondi che agiscono nella totale trasparenza in termini di politica d'investimento e di obiettivi d'investimento. Occorre, pertanto, che il presente regolamento sancisca norme uniformi sui requisiti informativi nei confronti degli investitori cui è tenuto il gestore di fondi di venture capital. In particolare, è necessario che vi siano obblighi informativi pre-contrattuali relativi alla strategia e agli obiettivi dei fondi di venture capital qualificati, agli strumenti di investimento utilizzati, alle informazioni sui costi e sugli oneri associati nonché al profilo di rischio/rendimento dell'investimento proposto da un fondo qualificato. In vista del conseguimento di un elevato livello di trasparenza, è opportuno che tali requisiti informativi comprendano informazioni sulle modalità di calcolo della retribuzione del gestore di fondi di venture capital.
(20) Per assicurare una vigilanza efficace sul rispetto dei requisiti uniformi contenuti nel presente regolamento, è necessario che l'autorità competente dello Stato membro d'origine vigili sulla conformità del gestore di fondi di venture capital ai requisiti uniformi sanciti nel presente regolamento. A tale scopo, è necessario che il gestore di fondi di venture capital qualificati che intenda commercializzare i propri fondi con la denominazione "Fondo europeo di venture capital" informi delle proprie intenzioni l'autorità competente del proprio Stato membro d'origine. Occorre che l'autorità competente registri il gestore del fondo se sono state fornite tutte le informazioni necessarie e se sussistono mezzi e strutture adeguate che consentano di ottemperare ai requisiti del presente regolamento, e occorre che la registrazione sia valida in tutta l'Unione.
(21) Per assicurare una vigilanza efficace sulla conformità ai criteri uniformi sanciti, è necessario che il presente regolamento contenga regole in merito alle circostanze in cui è necessario aggiornare le informazioni fornite all'autorità competente nello Stato membro d'origine.
(22) Per garantire una vigilanza efficace sul rispetto dei requisiti sanciti, occorre che il presente regolamento stabilisca anche un processo per le notifiche transfrontaliere tra le autorità di vigilanza competenti, che debba essere attivato al momento della registrazione del gestore di fondi di venture capital nel suo Stato membro d'origine.
(23) Al fine di mantenere condizioni trasparenti per la commercializzazione dei fondi di venture capital nell'Unione, occorre che l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) ("AESFEM"), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[8], sia incaricata di gestire una base di dati centrale con tutti i fondi di venture capital qualificati registrati in conformità al presente regolamento.
(24) Per garantire una vigilanza efficace sul rispetto dei criteri uniformi sanciti, è necessario che il regolamento contenga un elenco dei poteri di vigilanza a disposizione delle autorità competenti.
(25) Per assicurare che il presente regolamento sia correttamente applicato, occorre che esso preveda sanzioni in caso di violazione delle sue disposizioni fondamentali, vale a dire le norme sulla composizione del portafoglio, sulle misure di salvaguardia relative all'identità degli investitori idonei e sull'utilizzo della denominazione di "Fondo europeo di venture capital" esclusivamente da parte dei gestori di fondi di venture capital registrati. Occorre che si stabilisca che la violazione di tali disposizioni fondamentali implica il divieto dell'uso della denominazione e la radiazione del gestore di fondi di venture capital.
(26) È opportuno che vi sia uno scambio di informazioni a fini di vigilanza tra le autorità competenti degli Stati membri d'origine e ospitanti e l'AESFEM.
(27) Un'efficace cooperazione normativa tra le entità incaricate di vigilare sulla conformità ai criteri uniformi sanciti nel presente regolamento impone che un alto grado di segreto professionale sia richiesto a tutte le autorità nazionali pertinenti e all'AESFEM.
(28) È necessario che le norme tecniche nei servizi finanziari garantiscano un'armonizzazione coerente e un alto livello di vigilanza in tutta l'Unione. Sarebbe efficiente e opportuno affidare all'AESFEM, in quanto organismo con competenze altamente specialistiche, l'elaborazione dei progetti di norme tecniche di attuazione da presentare alla Commissione, qualora queste non implichino scelte politiche.
(29) Occorre che alla Commissione sia conferito il potere di adottare norme tecniche di attuazione attraverso atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione. È opportuno che l'AESFEM sia incaricata di elaborare i progetti delle norme tecniche di attuazione per il formato ▌ della procedura di notifica di cui al presente regolamento.
(30) Per specificare i requisiti sanciti nel presente regolamento, occorre che sia delegato alla Commissione il potere di adottare atti ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in merito ▌ai tipi di conflitti di interesse che i gestori di fondi di venture capital devono evitare e delle misure da adottare al riguardo. È particolarmente importante che la Commissione conduca consultazioni adeguate nel corso dei lavori preparatori, anche a livello di esperti. Occorre che la Commissione, al momento della preparazione e della stesura degli atti delegati, garantisca la simultanea, tempestiva e corretta trasmissione dei pertinenti documenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
▌
(32) ▌Occorre sottoporre il presente regolamento a riesame contestualmente o subito dopo la revisione della direttiva 2011/61/UE, al fine di tenere conto dell'evoluzione del mercato del venture capital. Sulla base di tale riesame, è necessario che la Commissione presenti una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata, se opportuno, di proposte di modifiche legislative.
(32 bis) È necessario garantire che la Commissione proceda a una valutazione periodica dell'efficacia dei sistemi pubblici adottati nell'Unione per sostenere il mercato del venture capital.
(32 ter) Per assicurare che le norme sugli aiuti di Stato che disciplinano il sostegno degli Stati membri ai fondi europei di venture capital promuovano efficacemente l'innovazione, garantendo nel contempo una concorrenza leale, è particolarmente importante che si instauri una stretta collaborazione tra il commissario per la ricerca, l'innovazione e la scienza e il commissario per la concorrenza.
(32 quater) È necessario riconoscere che gli investimenti di venture capital nelle tecnologie verdi costituiscono un importante motore della trasformazione dell'economia dell'Unione, tenuto conto dell'obiettivo di fare dell'Unione il leader mondiale in materia di efficienza energetica e delle risorse. La Commissione dovrebbe pertanto presentare, entro la fine del 2012, una relazione che identifichi le vie giuridiche appropriate con l'obiettivo di fornire incentivi normativi destinati ad attrarre venture capital per le tecnologie verdi.
(33) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, incluso il diritto di rispetto per la vita privata e familiare (articolo 7) e la libertà d'impresa (articolo 16).
(34) La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati[9] disciplina il trattamento dei dati personali svolto negli Stati membri nel contesto del presente regolamento e sotto la vigilanza delle autorità competenti degli Stati membri, in particolare delle autorità pubbliche indipendenti designate dagli Stati membri. Il regolamento (UE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2000 concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi dell'Unione, nonché la libera circolazione di tali dati[10] disciplina il trattamento dei dati personali svolto dall’AESFEM nell’ambito del presente regolamento e sotto la vigilanza del Garante europeo della protezione dei dati.
(35) È necessario che il presente regolamento non pregiudichi l'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato ai fondi di venture capital qualificati.
(36) Dato che gli obiettivi del presente regolamento, che consistono nell'assicurare l'applicazione di requisiti uniformi alla commercializzazione dei fondi di venture capital qualificati e di definire un sistema di registrazione semplice per i gestori del fondo di venture capital, tenendo pienamente conto della necessità di bilanciare la sicurezza e l'affidabilità legate all'utilizzo della denominazione "Fondo europeo di venture capital" con il funzionamento efficiente del mercato del venture capital e dei costi per i diversi soggetti coinvolti, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo della loro portata e delle loro conseguenze, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può adottare misure conformi al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, il presente regolamento ▌non va al di là di quanto è necessario per realizzare tali obiettivi.
(36 bis) A integrazione del presente regolamento, i programmi quadro dell'Unione a sostegno della ricerca/innovazione e della competitività delle PMI devono partecipare alla creazione di un ecosistema europeo favorevole al capitale di rischio. Essi devono comprendere interventi per stimolare l'offerta di capitale di rischio, specie a livello transfrontaliero ed appoggiarsi su una rete di investitori europei in capitale di rischio come l'Associazione europea del capitale di rischio, la European Venture Fund Investors Network e il club internazionale del capitale di rischio.
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO IOGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Articolo 1
Il presente regolamento sancisce requisiti uniformi per i gestori di organismi di investimento collettivo che desiderano utilizzare la denominazione di "Fondo europeo di venture capital" e le condizioni per la commercializzazione, sotto questa denominazione, di organismi di investimento collettivo nell'Unione, contribuendo così al buon funzionamento del mercato interno. Esso stabilisce norme uniformi per la commercializzazione dei fondi di venture capital qualificati a investitori idonei in tutta l'Unione, per la composizione del portafoglio dei fondi di venture capital qualificati, per gli strumenti e le tecniche d'investimento che i fondi di venture capital qualificati possono utilizzare, nonché norme su organizzazione, condotta e trasparenza dei gestori di fondi di venture capital che commercializzano i fondi di venture capital qualificati in tutta l'Unione.
La Banca europea per gli investimenti e la Commissione, che sono i principali azionisti del FEI, assicurano che, quando investe in fondi di venture capital il FEI dia priorità agli investimenti in fondi europei di venture capital.
Articolo 2
1. Il presente regolamento si applica ai gestori di organismi di investimento collettivo secondo la definizione di cui all'articolo 3, lettera b), che sono stabiliti nell'Unione e sono tenuti alla registrazione presso le autorità competenti del proprio Stato membro d'origine in conformità all'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2011/61/UE o che sono autorizzati conformemente a tale direttiva, purché tali gestori gestiscano portafogli di fondi di venture capital qualificati le cui attività gestite totali non superino la soglia di 500 milioni di EUR o, negli Stati membri dove l'euro non è la moneta ufficiale, il corrispondente valore nella moneta nazionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
1 bis. I gestori di fondi di venture capital registrati a norma del presente regolamento (articolo 13) e le cui attività superino complessivamente la soglia di 500 milioni di EUR dopo la registrazione e che pertanto, in base all'articolo 6 della direttiva 2011/61/UE, divengono soggetti ad autorizzazione da parte delle autorità competenti del loro Stato membro d'origine, possono continuare a servirsi della denominazione di "Fondo europeo di venture capital" e a operare a norma del presente regolamento in relazione alla commercializzazione di fondi di venture capital qualificati nell'Unione, a condizione che, in relazione a questi fondi, si mantengano costantemente in regola con il presente regolamento.
1 ter. I gestori di fondi europei di venture capital registrati a norma del presente regolamento sono autorizzati a gestire anche OICVM soggetti ad autorizzazione a norma della direttiva 2009/65/CE, a condizione di essere gestori esterni.
2. Ai fini del calcolo della soglia di cui al paragrafo 1, i gestori di organismi di investimento collettivo che gestiscono fondi diversi dai fondi di venture capital qualificati non tengono conto delle attività gestite in tali fondi.
▌
Articolo 3
Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:
(a) "fondo di venture capital qualificato": un organismo di investimento collettivo il cui capitale impegnato non è rimborsabile prima della liquidazione del fondo e che investe in media nei due anni successivi al suo primo investimento conforme al presente regolamento almeno il 55% e in seguito almeno il 70% del suo capitale impegnato richiamato in attività che sono investimenti ammissibili, previa deduzione di tutti i pertinenti costi, attivi di cassa a breve termine ed equivalenti.
(a bis) "costi pertinenti": tutti i diritti, gli oneri e i costi sostenuti direttamente o indirettamente dagli investitori e concordati fra il manager del fondo di venture capital qualificato e gli investitori;
(b) "organismo di investimento collettivo": un'impresa che raccoglie capitali da una serie di investitori, nell'intento di investirli in linea con una politica d'investimento definita a beneficio di tali investitori e che non necessita di autorizzazione ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2009/65/CE;
(c) “investimenti ammissibili”: gli strumenti indicati di seguito:
(i) gli strumenti rappresentativi di equity o quasi-equity che siano
- emessi da un'impresa di portafoglio ammissibile e acquisiti dal fondo di venture capital qualificato direttamente dall'impresa di portafoglio ammissibile, o
- emessi da un'impresa di portafoglio ammissibile in cambio di un titolo di equity emesso dall'impresa di portafoglio ammissibile, o
- emessi da un'impresa di cui l'impresa di portafoglio ammissibile sia una società controllata con una partecipazione di maggioranza e che siano acquisiti dal fondo di venture capital qualificato in cambio di uno strumento rappresentativo di equity emesso dall'impresa di portafoglio ammissibile;
(ii) azioni di un'impresa di portafoglio ammissibile acquisite da attuali azionisti di tale impresa;
(iii) quote o azioni di uno o più fondi di venture capital qualificati.
(d) "impresa di portafoglio ammissibile": un'impresa che:
(i) al momento dell'investimento da parte del fondo di venture capital qualificato,
- non è quotata su un mercato regolamentato così come definito all’articolo 4, punto 14, della direttiva 2004/39/CE;
- impiega meno di 250 dipendenti, e
- ha un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di EUR o un bilancio annuale totale non superiore a 43 milioni di EUR,
(ii) e che in sé non è un organismo di investimento collettivo,
(iii) non è un fornitore di servizi finanziari, eccezion fatta per i fornitori di tecnologia finanziaria;
(iv) non è stabilita in un paese terzo che si presenta come un centro finanziario offshore o è caratterizzato da una tassazione nulla o nominale, dall'assenza di uno scambio di informazioni efficace con le autorità fiscali straniere, da una scarsa trasparenza nelle disposizioni legislative, giudiziarie o amministrative o dall'assenza di obblighi di effettiva presenza locale;
(e) "equity": l'interessenza partecipativa in un'impresa, rappresentata da azioni o da altra forma di partecipazione al capitale dell'impresa di portafoglio ammissibile emessa per gli investitori;
(f) "quasi-equity": qualsiasi tipo di strumento di finanziamento che rappresenta una combinazione di equity e debito o che comprende un elemento di debito e il cui rendimento è basato principalmente sui profitti o sulle perdite dell'impresa di portafoglio ammissibile e che non è garantito in caso di default;
(g) "commercializzazione": un'offerta o un collocamento diretto o indiretto a/presso investitori domiciliati o con sede legale nell'Unione su iniziativa di un gestore di fondi di venture capital, o per suo conto, di quote o azioni di un fondo di venture capital che egli gestisce;
(h) "capitale impegnato": qualsiasi impegno in base al quale una persona è obbligata ad acquisire un'interessenza nel fondo di venture capital o a conferire capitali nel fondo di venture capital;
(i) "gestore di fondi di venture capital": una persona giuridica la cui regolare attività è la gestione di almeno un fondo di venture capital qualificato;
(j) "Stato membro d'origine": lo Stato membro dove il gestore di fondi di venture capital è stabilito o ha la propria sede legale;
(k) "Stato membro ospitante":
(i) uno Stato membro, diverso dallo Stato membro d'origine, dove un gestore di fondi di venture capital amministra i fondi di venture capital; o
(ii) uno Stato membro, diverso dallo Stato membro d'origine, dove un gestore di fondi di venture capital commercializza azioni o quote di un fondo di venture capital;
(l) "autorità competente": l'autorità nazionale che lo Stato membro d'origine incarica, per legge o regolamento, di effettuare la registrazione dei gestori di organismi di investimento collettivo secondo quanto indicato all'articolo 2, paragrafo 1.
(l bis) "prestatore di servizi finanziari": una delle seguenti entità:
(a) uno degli organismi seguenti, stabilito nell'Unione o in un paese terzo:
(i) un ente creditizio ai sensi dell'articolo 4, punto 1, lettera a) della direttiva 2006/48/CE;
(ii) un’impresa di investimento ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2004/39/CE;
(iii) un'impresa di assicurazione ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE;
(iv) un'impresa di partecipazione finanziaria ai sensi dell'articolo 19, della direttiva 2006/48/CE;
(v) una società di partecipazione mista ai sensi dell'articolo 4, punto 1), della direttiva 2006/48/CE;
(b) un'entità che svolge una o più delle attività di cui all'allegato I della direttiva 2004/39/CE o all'allegato I della direttiva 2006/48/CE;
(c) un'entità che agisce da intermediaria per la distribuzione di prodotti delle entità di cui alle lettere a) e b).
Relativamente alla lettera a) del primo comma, un fondo di venture capital qualificato non è stabilito in un paese terzo che si presenta come un centro finanziario offshore o che è caratterizzato da una tassazione nulla o nominale, dall'assenza di uno scambio di informazioni efficace con le autorità fiscali straniere, da una scarsa trasparenza nelle disposizioni legislative, giudiziarie o amministrative o dall'assenza di obblighi di effettiva presenza locale.
Relativamente al punto i) del primo comma, laddove la forma giuridica del fondo di venture capital consenta la gestione interna e il consiglio di amministrazione del fondo scelga di non nominare un gestore esterno, lo stesso fondo di venture capital è autorizzato in qualità di "gestore di fondi di venture capital".
CAPO IICONDIZIONI PER L'USO DELLA DENOMINAZIONE DI "FONDO EUROPEO DI VENTURE CAPITAL"
Articolo 4
I gestori di fondi di venture capital che ottemperano ai requisiti sanciti nel presente capo sono autorizzati a utilizzare la denominazione di "Fondo europeo di venture capital" in relazione alla commercializzazione di fondi di venture capital qualificati nell'Unione.
Articolo 5
1. Per l'acquisizione di attività che non sono investimenti ammissibili, il gestore di fondi di venture capital ha facoltà di utilizzare, in media, non oltre il:
(a) 45% nei due anni successivi al primo investimento in conformità del presente regolamento e
(b) 30% in seguito
del capitale impegnato richiamato del fondo, previa deduzione di tutti i costi pertinenti, per l'acquisizione di attività che non sono investimenti ammissibili; la detenzione a breve termine di cassa e altre disponibilità liquide non è considerata ai fini del calcolo di tale limite.
2. Il gestore di fondi di venture capital può contrarre prestiti, emettere strumenti rappresentativi di debito o fornire garanzie, a livello del fondo di venture capital qualificato, solo se tali prestiti, strumenti rappresentativi di debito o garanzie sono coperti da impegni non richiamati e non accrescono pertanto l'esposizione del fondo oltre il livello dei suoi impegni.
▌
Articolo 6
1. I gestori di fondi di venture capital commercializzano le quote e le azioni dei fondi di venture capital esclusivamente presso gli investitori che sono considerati investitori professionali in conformità alla sezione I dell'allegato II della direttiva 2004/39/CE o che possono, su richiesta, essere trattati come investitori professionali in conformità alla sezione II dell'allegato II della direttiva 2004/39/CE, oppure presso altri investitori qualora:
(a) i suddetti altri investitori si impegnino a investire almeno 50 000 EUR;
(a bis) i suddetti altri investitori presentino al gestore del fondo di venture capital una certificazione da parte di un istituto di credito, di un altro operatore del settore finanziario soggetto alla direttiva 2004/39/CE o di una società di gestione ai sensi della direttiva 2009/65/CE, che ne attesti la competenza, l'esperienza e le conoscenze ai fini dell'adeguata valutazione di un investimento in capitale di rischio.
▌
1 bis. Il paragrafo 1 non si applica agli investimenti effettuati dagli alti dirigenti, direttori o dipendenti di un gestore di fondi di venture capital quando investono nei fondi di venture capital qualificati da essi stessi gestiti.
Articolo 7
In relazione ai fondi di venture capital qualificati da loro gestiti, i gestori:
(a) agiscono con la dovuta competenza, cura e diligenza nella conduzione delle proprie attività;
(b) applicano politiche e procedure idonee per prevenire pratiche irregolari, per le quali sia ragionevole supporre che potrebbero incidere sugli interessi degli investitori e delle imprese di portafoglio ammissibili;
(c) conducono gli affari in modo da favorire i migliori interessi dei fondi di venture capital qualificati che gestiscono e degli investitori in detti fondi, nonché l'integrità del mercato e trattano gli investitori in modo paritario;
(d) applicano la dovuta diligenza nella selezione e nel controllo continuo degli investimenti in imprese di portafoglio ammissibili;
(e) possiedono una conoscenza e una comprensione adeguate delle imprese di portafoglio ammissibili in cui investono.
Articolo 8
1. I gestori di fondi di venture capital identificano ed evitano i conflitti di interesse e, qualora non fosse possibile evitarli, li gestiscono, li controllano e, in conformità al paragrafo 4, li indicano, per impedire che essi incidano negativamente sugli interessi dei fondi di venture capital qualificati e dei loro investitori e per assicurare che i fondi di venture capital qualificati che essi gestiscono siano trattati equamente.
2. I gestori di fondi di venture capital identificano, in particolare, i conflitti di interesse che possono insorgere tra:
(a) i gestori di fondi di venture capital, le persone che svolgono effettivamente l'attività di gestore di fondi di venture capital, i dipendenti o altre persone che, direttamente o indirettamente, controllano o sono controllate dal gestore di fondi di venture capital, da un lato, e i fondi di venture capital qualificati gestiti dal gestore di fondi di venture capital o gli investitori in tali fondi, dall'altro;
(b) il fondo di venture capital qualificato o gli investitori in tale fondo, da un lato, e un altro fondo di venture capital qualificato gestito dallo stesso gestore di fondi di venture capital o gli investitori in tale altro fondo, dall'altro.
3. I gestori di fondi di venture capital dispongono e gestiscono strutture organizzative e amministrative efficaci per ottemperare ai requisiti sanciti nei paragrafi 1 e 2.
4. Sono fornite informazioni sui conflitti di interesse di cui al paragrafo 1 qualora le strutture organizzative adottate dal gestore di fondi di venture capital per identificare, prevenire, gestire e controllare i conflitti di interesse non siano sufficienti ad assicurare, con ragionevole sicurezza, la prevenzione di rischi lesivi degli interessi degli investitori. I gestori di fondi di venture capital indicano chiaramente agli investitori la natura generale o le fonti dei conflitti di interesse prima di intraprendere attività per loro conto.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 23 che specificano:
(c) i tipi di conflitti di interessi di cui al paragrafo 2 del presente articolo;
(d) le misure che ci si attende dai gestori di fondi di venture capital, in termini di strutture e procedure organizzative e amministrative, per identificare, prevenire, gestire, controllare e indicare i conflitti di interesse.
Articolo 9
I gestori di fondi di venture capital dispongono in ogni momento di fondi propri sufficienti e utilizzano risorse umane e tecniche adeguate e appropriate per la corretta gestione dei fondi di venture capital qualificati.
L'autorità competente controlla la conformità con gli obblighi di cui al primo paragrafo.
Articolo 10
Le regole per la valutazione delle attività sono indicate nei documenti statutari del fondo di venture capital qualificato.
Articolo 10 bis
1. Per ogni fondo di venture capital gestito, il gestore provvede alla designazione di un depositario unico, in conformità del presente articolo.
2. Il depositario è un istituto soggetto a regolamentazione prudenziale e vigilanza continua. Esso rientra nelle categorie di istituto determinate dagli Stati membri per essere scelti come depositario a norma dell'articolo 23, paragrafo 3, della direttiva 2009/65/CE.
3. Il depositario è responsabile della verifica della proprietà degli attivi del fondo e del registro degli attivi dei fondi di venture capital europei qualificati.
4. Il depositario è responsabile nei confronti del gestore del fondo di venture capital europeo e dei suoi investitori di ogni perdita subita in conseguenza di una violazione intenzionale o negligente.
Articolo 11
1. Il gestore di fondi di venture capital presenta una relazione annuale all'autorità competente dello Stato membro d'origine per ciascun fondo di venture capital qualificato gestito entro 6 mesi dalla data di chiusura dell'esercizio. La relazione descrive la composizione del portafoglio del fondo di venture capital qualificato e le attività condotte nell'esercizio concluso. Tale relazione riporta i conti finanziari sottoposti a revisione del fondo di venture capital qualificato. Essa conferma che il denaro e gli altri attivi sono detenuti a nome del fondo e che il gestore del fondo di venture capital ha introdotto e tenuto registrazioni e verifiche adeguate in merito all'uso di ogni mandato o controllo sul denaro e gli attivi del fondo di venture capital qualificato e dei suoi investitori. Essa è prodotta in conformità ai principi di presentazione del bilancio esistenti e alle condizioni concordate tra il gestore di fondi di venture capital e gli investitori. Il gestore di fondi di venture capital presenta la relazione agli investitori su richiesta. Il gestore di fondi di venture capital e gli investitori possono concordare la pubblicazione reciproca di informazioni integrative.
2. Qualora il gestore di fondi di venture capital sia tenuto a pubblicare una relazione finanziaria annuale ai sensi della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato[11] in relazione al fondo di venture capital qualificato, le informazioni indicate al paragrafo 1 possono essere fornite separatamente o in forma di supplemento alla relazione finanziaria annuale.
Articolo 12
1. I gestori di fondi di venture capital comunicano in modo chiaro e comprensibile ai propri investitori, prima della loro decisione di investimento, i seguenti elementi:
(a) l'identità del gestore del fondo di venture capital e degli altri fornitori di servizi ai quali ricorre il gestore ai fini della gestione del fondo qualificato, nonché una descrizione dei loro compiti;
(b) una descrizione della strategia e degli obiettivi di investimento del fondo di venture capital qualificato, inclusa una descrizione dei tipi di imprese di portafoglio ammissibili nonché degli investimenti non ammissibili che il fondo di venture capital qualificato può realizzare, delle tecniche che può impiegare e delle restrizioni applicabili agli investimenti;
(c) una descrizione del profilo di rischio del fondo di venture capital qualificato e di tutti i rischi associati alle attività in cui il fondo può investire o delle tecniche di investimento che possono essere impiegate;
(d) una descrizione della procedura di valutazione del fondo di venture capital qualificato e della metodologia di determinazione del prezzo per la valutazione delle attività, inclusi i metodi impiegati per la valutazione delle imprese di portafoglio ammissibili;
(e) una descrizione del modo in cui viene calcolata la retribuzione del gestore del fondo di venture capital e un rendiconto dei profitti del fondo;
(f) una descrizione di tutti i diritti, gli oneri e i costi, e dei loro importi massimi, direttamente o indirettamente imputati agli investitori;
(g) laddove disponibili, i rendimenti storici del fondo di venture capital qualificato;
(h) una descrizione delle procedure con cui il fondo di venture capital qualificato può modificare la propria strategia o politica di investimento, o entrambe.
La lettera (b) si applica, mutatis mutandis, ai fondi di venture capital qualificati che investono in altri fondi di venture capital qualificati.
2. Qualora il gestore di un fondo di venture capital qualificato sia tenuto a pubblicare un prospetto relativo a tale fondo secondo quanto sancito dalla direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari[12], o dalla legislazione nazionale in materia di fondi di venture capital qualificati, le informazioni di cui al paragrafo 1 possono essere fornite separatamente o nell'ambito del prospetto.
CAPO III
VIGILANZA E COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
Articolo 13
1. I gestori di fondi di venture capital che, per la commercializzazione dei propri fondi di venture capital qualificati, intendono utilizzare la denominazione di "Fondo europeo di venture capital", informano di tale intenzione le autorità competenti del proprio Stato membro d'origine, fornendo le seguenti informazioni:
(a) l'identità delle persone che effettivamente svolgono l'attività di gestione dei fondi di venture capital qualificati;
(b) l'identità dei fondi di venture capital qualificati le cui quote o azioni sono commercializzate e le rispettive strategie di investimento;
(c) informazioni sui dispositivi adottati per ottemperare ai requisiti di cui al capo II;
(d) un elenco degli Stati membri in cui il gestore di fondi di venture capital intende commercializzare ciascun fondo di venture capital qualificato.
2. L'autorità competente dello Stato membro d'origine registra il gestore di fondi di venture capital solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
(a) le informazioni di cui al paragrafo 1 sono complete e
(b) i dispositivi notificati secondo quanto stabilito al paragrafo 1, lettera c), sono idonei ad adempiere ai requisiti del capo II.
3. La registrazione è valida per l'intero territorio dell'Unione e consente ai gestori di fondi di venture capital di commercializzare in tutta l'Unione i fondi di venture capital qualificati utilizzando la denominazione di "Fondo europeo di venture capital".
Articolo 14
Il gestore di fondi di venture capital informa le autorità competenti dello Stato membro di origine qualora intenda commercializzare:
(a) un nuovo fondo di venture capital qualificato;
(b) un fondo di venture capital qualificato esistente in uno Stato membro non indicato nell'elenco di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera d).
Articolo 15
1. Subito dopo la registrazione di un gestore di fondi di venture capital, l'autorità competente dello Stato membro d'origine inoltra rispettiva notifica agli Stati membri indicati in conformità all'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), e all'AESFEM.
2. Gli Stati membri ospitanti indicati in conformità all'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), non impongono al gestore di fondi di venture capital registrato in conformità all'articolo 13 requisiti o procedure amministrative relativi alla commercializzazione dei suoi fondi di venture capital qualificati, né prescrivono un obbligo di approvazione prima dell'inizio di detta commercializzazione.
3. Per assicurare l'applicazione uniforme del presente articolo, l'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire il formato della notifica.
4. L'AESFEM presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro [inserire data].
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al paragrafo 3 in conformità alla procedura illustrata nell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 16
L'AESFEM gestisce una base di dati centrale, accessibile pubblicamente da Internet, di tutti i fondi di venture capital europei e di tutti i gestori di fondi di venture capital registrati nell'Unione e recante l'indicazione dei paesi in cui essi operano, conformemente al presente regolamento.
Articolo 17
1. L'autorità competente dello Stato membro d'origine vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento.
1 bis. Quando l'autorità competente dello Stato membro ospitante ha chiari e dimostrabili motivi per ritenere che il gestore di fondi di venture capital violi il presente regolamento nel proprio territorio, ne informa prontamente l'autorità competente dello Stato membro d'origine, che adotta idonei provvedimenti.
1 ter. Se, nonostante le misure adottate dall'autorità competente dello Stato membro d'origine, il gestore del fondo di venture capital non si conforma al presente regolamento, o se l'autorità competente dello Stato membro d'origine non interviene entro un termine ragionevole, l'autorità competente dello Stato membro ospitante, dopo averne informato l'autorità competente dello Stato membro d'origine, adotta tutti i provvedimenti necessari per tutelare gli investitori.
1 quater. In caso di disaccordo fra l'autorità competente dello Stato membro d'origine e quella dello Stato membro ospitante circa l'adeguatezza del fondo di venture capital europeo per gli investitori del mercato ospitante, una delle due autorità competenti interessate o entrambe possono deferire la questione all'AESFEM a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 18
Le autorità competenti, in conformità alle leggi nazionali, detengono tutti i poteri di vigilanza e di indagine necessari per l'esercizio delle loro funzioni. In particolare, hanno il potere di:
(a) chiedere l'accesso a qualsiasi documento in qualsiasi forma, e di ricevere o acquisire copia degli stessi;
(b) imporre al gestore di fondi di venture capital di fornire informazioni immediatamente;
(c) esigere da qualsiasi persona informazioni relative alle attività del gestore di fondi di venture capital o del fondo di venture capital qualificato;
(d) eseguire ispezioni in loco con o senza preavviso;
(e) emettere un'ordinanza per assicurare che il gestore di un fondo di venture capital adempia alle disposizioni di cui al presente regolamento e desista dal reiterare qualsiasi comportamento che possa consistere in una violazione dello stesso.
Articolo 19
1. Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie a garantire che queste vengano attuate. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Entro [24 mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento] gli Stati membri comunicano le norme di cui al paragrafo 1 alla Commissione e all’AESFEM. Essi informano immediatamente la Commissione e l'AESFEM di tutte le successive modifiche.
Articolo 20
1. L'autorità competente dello Stato membro d'origine adotta le opportune misure di cui al paragrafo 2 qualora il gestore di un fondo di venture capital:
(a) non adempia alle disposizioni che si applicano alla composizione del portafoglio in virtù dell'articolo 5;
(b) non commercializzi il fondo di venture capital qualificato a investitori idonei ai sensi dell'articolo 6;
(c) non si registri presso l'autorità competente del proprio Stato membro d'origine violando le disposizioni dell'articolo 13.
2. Nei casi indicati al paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro d'origine adotta le seguenti misure, come opportuno:
(a) proibisce l'utilizzo della denominazione di "Fondo europeo di venture capital" per la commercializzazione di uno o più fondi di venture capital qualificati del gestore di fondi di venture capital;
(b) radia il gestore di fondi di venture capital dal registro.
3. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine informano le autorità competenti degli Stati membri ospitanti indicati in conformità all'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), della radiazione del gestore di fondi di venture capital dal registro di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo.
4. Il diritto di commercializzare uno o più fondi di venture capital qualificati con la denominazione di "Fondo europeo di venture capital" nell'Unione decade con effetto immediato dalla data della decisione dell'autorità competente di cui al paragrafo 2, lettera a), o b).
Articolo 21
1. Le autorità competenti ▌collaborano con l'AESFEM ai fini del presente regolamento, in conformità del regolamento (UE) n. 1095/2010.
2. Le autorità competenti forniscono senza indugio all'AESFEM tutte le informazioni necessarie per l'espletamento dei suoi compiti secondo le disposizioni del regolamento (UE) n. 1095/2010. In particolare, l'AESFEM e le autorità competenti si scambiano tutte le informazioni e la documentazione necessarie per identificare e sanare violazioni del presente regolamento.
Articolo 22
1. Tutte le persone che lavorano o hanno lavorato per le autorità competenti o l'AESFEM, nonché i revisori ed esperti incaricati dalle autorità competenti o dall'AESFEM, sono tenuti all'obbligo del segreto professionale. Nessuna informazione riservata ricevuta da tali persone nell'esercizio delle loro funzioni è divulgata in alcun modo ad altre persone o autorità, se non in forma riepilogativa o aggregata, cosicché non si possano individuare i singoli gestori di fondi di venture capital e i singoli fondi di venture capital qualificati, salvo che nei casi rilevanti per il diritto penale e nei procedimenti previsti dal presente regolamento.
2. Alle autorità competenti degli Stati membri o all'AESFEM non è impedito di scambiarsi informazioni in conformità al presente regolamento o ad altre disposizioni del diritto dell'Unione applicabili ai gestori di fondi di venture capital e ai fondi di venture capital qualificati.
3. Qualora le autorità competenti e l'AESFEM ricevano informazioni riservate in conformità al paragrafo 2, possono servirsene soltanto nell'esercizio delle proprie funzioni e ai fini di procedimenti amministrativi e giudiziari.
CAPO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 23
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione subordinatamente alle condizioni stabilite al presente articolo.
2. La delega di poteri di cui all'articolo ▌8, paragrafo 5, è conferita alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere da...[13] . La Commissione redige una relazione sulla delega di poteri al più tardi nove mesi prima del termine dei quattro anni. La delega di poteri è prorogata tacitamente per periodi di durata identica, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano al più tardi tre mesi prima della fine di ciascun periodo.
3. La delega di poteri di cui ▌all’articolo 8, paragrafo 5, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. Un atto delegato adottato ai sensi ▌dell'articolo 8, paragrafo 5, entra in vigore solo se il Parlamento europeo o il Consiglio non sollevano obiezioni entro tre mesi dalla sua notifica oppure se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi comunicato alla Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale periodo è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 23 bis
Entro il …[14]*, l'AESFEM valuta il proprio fabbisogno di personale e di risorse derivante dall'assunzione dei suoi poteri e obblighi in conformità del presente regolamento e presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.
Articolo 24
1. Entro il 22 luglio 2017, la Commissione riesamina il presente regolamento. Tale riesame prevede uno studio generale sul funzionamento delle norme del presente regolamento e sull'esperienza acquisita nell'applicarle, in particolare:
(a) sulla misura in cui la denominazione di "Fondo europeo di venture capital" è stata utilizzata dai gestori di fondi di venture capital in diversi Stati membri, internamente o su base transfrontaliera;
(b) sull'ambito di applicazione del presente regolamento, inclusa la possibilità di estendere la commercializzazione dei fondi di venture capital europei agli investitori al dettaglio;
(b bis) l'adeguatezza dei requisiti in materia di informazioni a norma dell'articolo 12, in particolare in merito al fatto che siano sufficienti a consentire agli investitori di prendere decisioni di investimento informate;
(b ter) sull'efficacia, la proporzionalità e l'applicazione delle sanzioni previste dagli Stati membri conformemente al presente regolamento;
(b quater) sulla distribuzione geografica e settoriale degli investimenti realizzati dai fondi europei di venture capital;
(b quinquies) sull'impatto del presente regolamento sul mercato del venture capital e sul contributo alla leadership industriale dell'Unione e alle sfide per la società di cui all'allegato I, parti II e III rispettivamente del regolamento (UE) n. …/… del Parlamento europeo e del Consiglio del … che stabilisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020;
Il riesame comprende anche un'analisi del possibile impatto negativo o positivo di altri regolamenti finanziari dell'Unione e degli strumenti finanziari unionali per le PMI sul funzionamento delle norme contenute nel presente regolamento.
2. In seguito al riesame di cui al paragrafo 1 e dopo aver consultato l'AESFEM, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio corredandola, se opportuno, di una proposta legislativa.
Articolo 25
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Si applica dal 22 luglio 2013, ad eccezione ▌ dell'articolo 8, paragrafo 5, che si applica a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il presidente Il presidente
- [1] Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
- [2] * Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ▌.
- [3] GU C [...] del [...], pag.
- [4] GU C [...] del [...], pag.
- [5] GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1.
- [6] GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.
- [7] GU L 177 del 30.6.2006, pag. 201.
- [8] GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.
- [9] GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
- [10] GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
- [11] GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38.
- [12] GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64.
- [13] GU: inserire la data corrispondente all'entrata in vigore del presente regolamento.
- [14] GU: inserire la data corrispondente a dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA (27.4.2012)
destinato alla commissione per i problemi economici e monetari
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fondi europei di venture capital
(COM(2011)0860 – C7‑0490/2011 – 2011/0417(COD))
Relatore per parere: Dimitar Stoyanov
BREVE MOTIVAZIONE
La proposta di regolamento stabilisce il quadro giuridico nell'ambito del quale diversi tipi di fondi di investimento possono ottenere lo status di "Fondo europeo di venture capital" e il passaporto corrispondente. L'obiettivo è la creazione di un settore europeo degli investimenti in capitali di rischio per le piccole e medie imprese (PMI).
La proposta di regolamento stabilisce i criteri, in termini di attività disponibili, che un fondo deve soddisfare per ottenere lo status e il passaporto sopra citati. Essa stabilisce inoltre i requisiti per i gestori dei fondi di venture capital e le restrizioni riguardanti gli investimenti che possono essere effettuati con le attività di un fondo.
Occorre notare che esistono già due direttive relative ai fondi di investimento: la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, Esse contengono le norme relative ai fondi di investimento e alla loro gestione e le norme applicabili agli investitori in tali fondi. Il presente parere è finalizzato a garantire che la proposta di regolamento sia coerente con tali atti legislativi vigenti.
EmendamentI
La commissione giuridica invita la commissione per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(1) Il venture capital finanzia imprese che sono generalmente molto piccole, nelle fasi iniziali della propria esistenza societaria e che mostrano forti potenzialità di crescita ed espansione. Inoltre, i fondi di venture capital forniscono a queste imprese competenze e conoscenze preziose, contatti d’affari e consulenza strategica e sul patrimonio di marca. Fornendo finanziamenti e consulenza a queste imprese, i fondi di venture capital stimolano la crescita economica, contribuiscono alla creazione di posti di lavoro, favoriscono lo sviluppo di imprese innovative, incrementano i loro investimenti in ricerca e sviluppo e favoriscono imprenditorialità, innovazione e competitività nell'Unione. |
(1) Il venture capital finanzia imprese che sono generalmente molto piccole, nelle fasi iniziali della propria esistenza societaria e che mostrano forti potenzialità di crescita ed espansione. Inoltre, i fondi di venture capital forniscono a queste imprese competenze e conoscenze preziose, contatti d’affari e consulenza strategica e sul patrimonio di marca. Fornendo finanziamenti e consulenza a queste imprese, i fondi di venture capital stimolano la crescita economica, contribuiscono alla creazione di posti di lavoro e alla mobilitazione di capitali, favoriscono la creazione e lo sviluppo di imprese innovative, incrementano i loro investimenti in ricerca e sviluppo e favoriscono imprenditorialità, innovazione e competitività nell'Unione. |
Emendamento 2 Proposta di regolamento Articolo 3 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) "fondo di venture capital qualificato": un organismo di investimento collettivo che investe almeno il 70 per cento dell'aggregato dei propri conferimenti di capitale e del capitale impegnato non richiamato in attività che sono investimenti ammissibili; |
(a) "fondo di venture capital qualificato": un organismo di investimento collettivo che investe almeno il 70 per cento dell'aggregato dei propri conferimenti di capitale e del capitale impegnato non richiamato in attività che sono investimenti ammissibili, indipendentemente dal fatto che l'organismo di investimento collettivo sia di tipo aperto o di tipo chiuso; |
Motivazione | |
La modifica chiarisce il testo, al fine di colmare una lacuna giuridica che consentirebbe di interpretarlo in modo soggettivo. |
PROCEDURA
Titolo |
Fondi europei di venture capital |
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Riferimenti |
COM(2011)0860 – C7-0490/2011 – 2011/0417(COD) |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
ECON 17.1.2012 |
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Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula |
JURI 17.1.2012 |
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Relatore(i) Nomina |
Dimitar Stoyanov 25.1.2012 |
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Esame in commissione |
26.3.2012 |
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Approvazione |
26.4.2012 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
22 2 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Antonio López-Istúriz White, Jiří Maštálka, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Piotr Borys, Sergio Gaetano Cofferati, Vytautas Landsbergis, Eva Lichtenberger, Axel Voss |
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Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Karin Kadenbach |
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PROCEDURA
Titolo |
Fondi europei di venture capital |
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Riferimenti |
COM(2011)0860 – C7-0490/2011 – 2011/0417(COD) |
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Presentazione della proposta al PE |
7.12.2011 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
ECON 17.1.2012 |
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Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula |
ITRE 17.1.2012 |
IMCO 17.1.2012 |
JURI 17.1.2012 |
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Pareri non espressi Decisione |
ITRE 24.1.2012 |
IMCO 29.2.2012 |
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Relatore(i) Nomina |
Philippe Lamberts 25.10.2011 |
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Esame in commissione |
20.3.2012 |
26.4.2012 |
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Approvazione |
31.5.2012 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
34 3 4 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Burkhard Balz, Elena Băsescu, Udo Bullmann, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Arlene McCarthy, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Pablo Zalba Bidegain |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Sophie Auconie, Thijs Berman, Philippe De Backer, Vicky Ford, Danuta Maria Hübner, Olle Ludvigsson, Mario Mauro |
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Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Margrete Auken |
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Deposito |
6.6.2012 |
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