RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale
6.6.2012 - (COM(2011)0862 – C7‑0489/2011 – 2011/0418(COD)) - ***I
Commissione per i problemi economici e monetari
Relatore: Sophie Auconie
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale
(COM(2011)0862 – C7‑0489/2011 – 2011/0418(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0862),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0489/2011),
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 23 maggio 2012[1],
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione giuridica (A7-0194/2012),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO[2]*
alla proposta della Commissione
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REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare l'articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere della Banca centrale europea[3],
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[4],
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1) Poiché gli investitori perseguono anche fini sociali e non solo un ritorno in termini finanziari, sta emergendo nell'ambito dell'UE un mercato dell'investimento sociale in parte rappresentato da fondi di investimento destinati alle imprese sociali. Tali fondi di investimento assicurano finanziamenti alle imprese che inducono cambiamenti sociali proponendo soluzioni innovative ai problemi sociali, favorendo la lotta alle conseguenze sociali della crisi finanziaria e apportando un contributo prezioso al raggiungimento degli obiettivi della Strategia Europa 2020.
(1 bis) Il presente regolamento fa parte dell'iniziativa per l'imprenditoria sociale descritta dalla Commissione nella sua comunicazione del 25 ottobre 2011 dal titolo "Iniziativa per l'imprenditoria sociale – Costruire un ecosistema per promuovere le imprese sociali al centro dell'economia e dell'innovazione sociale".
(2) È necessario stabilire un quadro comune di norme riguardo all'utilizzo della denominazione di "Fondo europeo per l'imprenditoria sociale", con particolare riferimento alla composizione del portafoglio dei fondi che operano sotto tale denominazione, agli obiettivi di investimento ammissibili, agli strumenti di investimento che essi possono impiegare e alle categorie di investitori che possono investire in tali fondi in virtù di norme uniformi nell'Unione. In assenza di tale quadro comune, c'è il rischio che gli Stati membri adottino misure divergenti a livello nazionale, che si ripercuotono direttamente, ostacolandolo, sul buon funzionamento del mercato interno, poiché i fondi che desiderano operare in tutta l'Unione sarebbero soggetti a norme diverse nei diversi Stati membri. Inoltre, la presenza di requisiti qualitativi divergenti sulla composizione del portafoglio, sugli obiettivi di investimento ammissibili e sugli investitori idonei potrebbe determinare diversi livelli di protezione degli investitori e generare confusione riguardo alla proposta di investimento associata ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (FEIS). Ancora, è opportuno che gli investitori siano in grado di confrontare le proposte di investimento di FEIS diversi. È necessario eliminare gli ostacoli significativi alla raccolta di capitali transfrontaliera da parte dei FEIS ed evitare distorsioni competitive tra tali fondi; occorre inoltre impedire la comparsa, in futuro, di ulteriori possibili ostacoli agli scambi e di distorsioni competitive rilevanti. Di conseguenza, la base giuridica appropriata è l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, interpretato ai sensi della relativa giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.
(3) È necessario adottare un regolamento che stabilisca norme uniformi applicabili ai FEIS che desiderano raccogliere capitale in tutta l'Unione sotto la denominazione di "Fondo europeo per l'imprenditoria sociale", e che imponga obblighi corrispondenti ai loro gestori in tutti gli Stati membri. È necessario che tali disposizioni assicurino la fiducia degli investitori che desiderano investire in tali fondi.
(3 bis) Il presente regolamento non intende pregiudicare i dispositivi nazionali esistenti che consentono di investire nell'imprenditoria sociale, bensì è finalizzato a completarli a livello dell'Unione.
(4) La definizione di requisiti qualitativi per l'utilizzo della denominazione di "Fondo europeo per l'imprenditoria sociale" sotto forma di regolamento assicurerebbe l'applicazione diretta di tali requisiti ai gestori di organismi di investimento collettivo che raccolgono capitali utilizzando tale denominazione. Ciò garantirebbe condizioni uniformi per l'utilizzo di tale denominazione, atte a impedire l'insorgere di requisiti nazionali contrastanti a seguito del recepimento di una direttiva. Il regolamento dovrebbe prevedere che i gestori di organismi di investimento collettivo che utilizzano tale denominazione debbano rispettare le stesse regole in tutta l'Unione, incrementando così anche la fiducia degli investitori che desiderano investire in fondi destinati alle imprese sociali. Un regolamento ridurrebbe anche la complessità normativa e il costo, a carico del gestore, connesso alla conformità alle spesso contrastanti normative nazionali che disciplinano tali fondi, soprattutto con riferimento a quei gestori che desiderano raccogliere capitali su base transfrontaliera. Un regolamento contribuirebbe anche all'eliminazione di distorsioni competitive.
(5) Il presente regolamento completa e lascia impregiudicati le norme generali dell'Unione esistenti sugli organismi di investimento collettivo e sui loro gestori, quali la direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)[5] e la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011 sui gestori di fondi di investimento alternativi. Gli organismi di investimento collettivo e i loro gestori soggetti al presente regolamento costituiscono una sottocategoria di fondi di investimento alternativi e dei loro gestori, quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b) della direttiva 2011/61/CE e devono, pertanto, rispettare le pertinenti norme ad essi applicabili a norma del presente regolamento e della direttiva 2011/61/CE.
(6) Il presente regolamento non si applica qualora i gestori di organismi di investimento collettivo non desiderino utilizzare la denominazione di "Fondo europeo per l'imprenditoria sociale". In tali casi, è opportuno continuare ad applicare le norme nazionali e le norme generali dell'Unione esistenti.
(6 bis) Se i FEIS possono assolvere un ruolo importante nel promuovere l'imprenditoria sociale, e anche se sono previste garanzie per verificare l'uso corretto dei fondi, sussiste il rischio che i FEIS siano utilizzati per scopi diversi da quelli per cui sono destinati. Occorrono al riguardo un'azione di vigilanza da parte delle autorità competenti e un'analisi per garantire che venga chiusa ogni possibile scappatoia.
(7) È necessario che il presente regolamento stabilisca norme uniformi sulla natura dei FEIS, in particolare sulle imprese di portafoglio in cui possono investire e sugli strumenti di investimento da utilizzare. Per garantire la chiarezza e la certezza necessarie nonché per evitare qualsiasi abuso del regime FEIS da parte di fondi di investimento non ammissibili, occorre anche che il presente regolamento stabilisca criteri uniformi per identificare le imprese sociali come imprese di portafoglio ammissibili. Il principale obiettivo delle imprese sociali è la realizzazione di un impatto sociale positivo piuttosto che la massimizzazione dei profitti. Pertanto, è necessario che il presente regolamento sancisca che un'impresa di portafoglio ammissibile abbia come obiettivo primario la realizzazione di un impatto sociale misurabile e positivo, che utilizzi i profitti per realizzare il proprio obiettivo primario e che sia gestita in modo responsabile e trasparente. Nei casi in genere eccezionali in cui un'impresa di portafoglio ammissibile desideri distribuire i profitti agli azionisti o ai soci, è necessario che essa disponga di procedure e regole predefinite circa le modalità di tale distribuzione. È opportuno che tali regole specifichino che la distribuzione dei profitti non deve pregiudicare l'obiettivo sociale principale.
(8) Le imprese sociali comprendono un'ampia gamma di imprese il cui obiettivo principale è quello di conseguire un impatto sociale anziché generare profitti per i soci e gli azionisti, possono assumere forme giuridiche diverse e fornire servizi o merci sociali a persone vulnerabili o emarginate. I servizi sociali potrebbero riguardare la lotta alla povertà, l'accesso ad alloggi abitativi, l'assistenza sanitaria, l'assistenza per persone anziane o disabili, l'assistenza ai bambini, l'accesso al lavoro e alla formazione nonché la gestione delle dipendenze. Sono considerate imprese sociali anche le imprese che impiegano un metodo di produzione di merci o servizi che incorpora il loro obiettivo sociale ma le cui attività possono esulare dall'ambito della fornitura di merci o servizi sociali. Tali attività includono l'integrazione sociale e professionale per mezzo dell'accesso al mondo del lavoro per le persone svantaggiate, in particolare a causa di qualifiche insufficienti o di problemi sociali o professionali che determinano l'esclusione o l'emarginazione. Tali imprese utilizzano le eccedenze principalmente per conseguire obiettivi sociali e sono gestite in modo responsabile e trasparente, in particolare, coinvolgendo dipendenti, clienti e i soggetti interessati dalla sua attività.
(9) In considerazione delle esigenze di finanziamento specifiche delle imprese sociali, è necessario fare chiarezza sui tipi di strumenti che un FEIS deve utilizzare per tali finanziamenti. Pertanto, è necessario che il presente regolamento stabilisca norme uniformi sugli strumenti d'investimento ammissibili per un FEIS, tra cui strumenti rappresentativi di equity e di quasi equity, strumenti di debito, compresi i pagherò e i certificati di deposito, investimenti in altri FEIS e finanziamenti a breve e medio termine, compresi i prestiti e le sovvenzioni concessi dagli azionisti.
(10) Per assicurare la necessaria flessibilità nel portafoglio d'investimenti, i FEIS possono anche investire in attività diverse dagli investimenti ammissibili, sempre che tali investimenti non superino i limiti fissati dal presente regolamento per gli investimenti non ammissibili. È opportuno che le attività a breve termine, quali la cassa e le altre disponibilità liquide, non siano prese in considerazione ai fini del calcolo dei limiti fissati per gli investimenti non ammissibili di cui al presente regolamento.
(11) Per garantire che la denominazione di "Fondo europeo per l'imprenditoria sociale" sia affidabile e facilmente riconoscibile per gli investitori dell'Unione, è necessario che il presente regolamento stabilisca che solo i gestori di FEIS che rispettino i criteri qualitativi uniformi in esso sanciti saranno autorizzati a utilizzare questa denominazione quando commercializzano i FEIS nell''Unione.
(12) Per garantire che i FEIS abbiano un profilo distinto e identificabile idoneo al loro scopo, occorre che vi siano norme uniformi sulla composizione del portafoglio e sulle tecniche d'investimento consentite per tali fondi.
(13) Per garantire che i FEIS non contribuiscano allo sviluppo di rischi sistemici, e ▌che tali fondi si concentrino, nelle loro attività di investimento, sul sostegno finanziario a società di portafoglio ammissibili, è necessario che non siano consentiti l'assunzione di prestiti e l'operatività con leva finanziaria. Tuttavia, per permettere al fondo di coprire le esigenze di liquidità straordinarie che potrebbero verificarsi tra i richiami di capitale impegnato dagli investitori e l'effettivo versamento del capitale sui conti del fondo, è necessario consentire l'assunzione di prestiti a breve termine.
(14) Per garantire che i FEIS siano commercializzati presso investitori che abbiano la competenza, l'esperienza e la capacità di assumere i rischi inerenti a tali fondi, e per conservare la fiducia degli investitori nei FEIS, occorre che siano stabilite misure specifiche di salvaguardia. Pertanto, è necessario che i FEIS siano in genere commercializzati solo presso investitori professionali o che possano essere trattati come clienti professionali ai sensi della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 relativa ai mercati degli strumenti finanziari ▌. Tuttavia, per poter disporre di una base di investitori sufficientemente ampia per gli investimenti nei FEIS, è auspicabile che anche altri investitori possano avere accesso a tali fondi, inclusi gli investitori privati facoltosi con ampie disponibilità patrimoniali. Per tali investitori, occorre che siano sancite misure di salvaguardia specifiche volte a garantire che i FEIS siano commercializzati solo presso gli investitori che presentano un profilo appropriato per effettuare tali investimenti. È necessario che tali misure di salvaguardia escludano la commercializzazione attraverso l'utilizzo di piani di risparmio periodici.
(15) Per garantire che solo i gestori di FEIS che soddisfano criteri qualitativi uniformi riguardo al proprio comportamento nel mercato possano utilizzare la denominazione di "Fondo europeo per l'imprenditoria sociale", è necessario che il presente regolamento stabilisca norme relative alla conduzione degli affari e ai rapporti del gestore del FEIS con i suoi investitori. Per lo stesso motivo, occorre che il presente regolamento sancisca, inoltre, condizioni uniformi riguardanti la gestione di conflitti di interesse da parte di tali gestori. È necessario che tali norme richiedano anche che il gestore disponga di adeguate strutture organizzative e amministrative volte ad assicurare una corretta gestione dei conflitti di interesse.
(15 bis) La responsabilità di un gestore di FEIS nei confronti di questi ultimi e dei suoi investitori non deve essere alterata dalla delega di funzioni a terzi da parte del gestore di FEIS. Inoltre, il gestore di FEIS non deve delegare funzioni in modo da non poter più essere considerato, sostanzialmente, come il gestore di FEIS, diventando così una società fantasma. Il gestore di FEIS deve mantenere, in ogni momento, la responsabilità della corretta esecuzione delle funzioni delegate e della conformità al presente regolamento. La delega delle funzioni non deve pregiudicare l'efficacia della vigilanza del gestore di FEIS e, in particolare, non deve impedire al gestore di FEIS di agire, né ai FEIS di essere gestiti, nell'interesse ottimale degli investitori.
(16) La creazione di impatti sociali positivi in aggiunta alla generazione di rendimenti finanziari per gli investitori è una caratteristica fondamentale dei fondi di investimento destinati alle imprese sociali, che li distingue da altre tipologie analoghe di fondi di investimento. È necessario, pertanto, che il presente regolamento disponga che i gestori di FEIS attivino procedure per il monitoraggio e la misurazione degli effetti sociali positivi che devono essere conseguiti attraverso investimenti in imprese di portafoglio ammissibili.
(17) Per garantire l'integrità della denominazione di "Fondo europeo per l'imprenditoria sociale", è necessario che il presente regolamento contenga anche criteri qualitativi riguardo all'organizzazione del gestore di FEIS. Pertanto, è necessario che il presente regolamento sancisca requisiti uniformi e proporzionati all'esigenza di assicurare adeguate risorse tecniche e umane nonché fondi propri sufficienti per la corretta gestione dei FEIS.
(18) Per tutelare gli investitori, è necessario assicurare una corretta valutazione delle attività gestite dai FEIS. Pertanto, occorre che i documenti statutari dei FEIS contengano norme sulla valutazione delle attività. Questo dovrebbe garantire l'integrità e la trasparenza della valutazione.
(19) Per garantire che i gestori di FEIS che utilizzano la denominazione di "Fondo europeo per l'imprenditoria sociale" forniscano resoconti sufficienti in merito alle proprie attività, occorre che siano stabilite norme uniformi sulle relazioni annuali.
(20) Per assicurare l'integrità della denominazione di "Fondo europeo per l'imprenditoria sociale" agli occhi degli investitori, è necessario che questa denominazione sia utilizzata solo da gestori di fondi che agiscono nella totale trasparenza in termini di politica d'investimento e di obiettivi d'investimento. Occorre, pertanto, che il presente regolamento sancisca norme uniformi sui requisiti informativi nei confronti degli investitori cui è tenuto il gestore di un FEIS. Questi requisiti includono elementi che sono specifici degli investimenti in imprese sociali, in maniera tale da ottenere una maggiore coerenza e comparabilità di tali informazioni. Sono incluse informazioni sui criteri e sulle procedure utilizzati per selezionare particolari imprese di portafoglio ammissibili come obiettivi d'investimento. Sono inoltre incluse informazioni sull'impatto sociale positivo che la politica d'investimento intende conseguire e le modalità di monitoraggio e valutazione. Per assicurare la necessaria fiducia degli investitori in questo tipo di investimenti, sono inoltre incluse informazioni sulle attività del FEIS non investite in imprese di portafoglio ammissibili e sul modo in cui queste sono selezionate.
(21) Per assicurare una vigilanza efficace sul rispetto dei requisiti uniformi contenuti nel presente regolamento, è necessario che l'autorità competente dello Stato membro d'origine vigili sulla conformità del gestore di FEIS ai requisiti uniformi sanciti nel presente regolamento. A tale scopo, è necessario che il gestore di FEIS che intenda commercializzare i propri fondi con la denominazione di "Fondo europeo per l'imprenditorialità sociale" informi delle proprie intenzioni l'autorità competente del proprio Stato membro d'origine. Occorre che l'autorità competente autorizzi il gestore di fondi se sono state fornite tutte le informazioni necessarie e se sussistono mezzi e strutture adeguate che consentano di ottemperare ai requisiti del presente regolamento. Occorre che tale autorizzazione sia valida in tutta l'Unione.
(22) Per assicurare una vigilanza efficace sulla conformità ai criteri uniformi sanciti, è necessario che il presente regolamento contenga regole in merito alle circostanze in cui è necessario aggiornare le informazioni fornite all'autorità competente nello Stato membro d'origine.
(23) Per una vigilanza efficace sui requisiti sanciti, occorre che il presente regolamento stabilisca anche un processo per le notifiche transfrontaliere tra le autorità di vigilanza competenti, che debba essere attivato al momento dell'autorizzazione del gestore di FEIS nel suo Stato membro d'origine.
(24) Per assicurare condizioni di trasparenza nella commercializzazione dei FEIS in tutta l'Unione, occorre che l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (AESFEM) istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio[6] sia incaricata di gestire una base di dati centrale con tutti i FEIS autorizzati in conformità al presente regolamento.
(24 bis) L'AESFEM e le autorità competenti degli Stati membri hanno la responsabilità di comunicare agli investitori, ai gestori di fondi di investimento e alle società l'esistenza dei FEIS.
(25) Per garantire una vigilanza efficace sul rispetto dei criteri uniformi sanciti, è necessario che il regolamento contenga un elenco dei poteri di vigilanza a disposizione delle autorità competenti.
(26) Per assicurare che il presente regolamento sia correttamente applicato, occorre che esso preveda sanzioni in caso di violazione delle sue disposizioni fondamentali, vale a dire le norme sulla composizione del portafoglio, sulle misure di salvaguardia relative all'identità degli investitori idonei e sull'utilizzo della denominazione di "Fondo europeo per l'imprenditoria sociale" esclusivamente da parte dei gestori di FEIS autorizzati. Occorre che si stabilisca che la violazione di tali disposizioni fondamentali implica il divieto dell'uso della denominazione e la radiazione del gestore del fondo.
(27) È opportuno che vi sia uno scambio di informazioni a fini di vigilanza tra le autorità competenti degli Stati membri d'origine e ospitanti e l'AESFEM.
(28) Un'efficace cooperazione normativa tra le entità incaricate di vigilare sulla conformità ai criteri uniformi sanciti nel presente regolamento impone che un alto grado di segreto professionale sia richiesto a tutte le autorità nazionali pertinenti e all'AESFEM.
(29) È necessario che le norme tecniche nei servizi finanziari garantiscano un'armonizzazione coerente e un alto livello di vigilanza in tutta l'Unione. Sarebbe efficiente e opportuno affidare all'AESFEM, in quanto organismo con competenze altamente specialistiche, l'elaborazione dei progetti di norme tecniche di attuazione da presentare alla Commissione, qualora queste non implichino scelte politiche.
(30) Occorre che alla Commissione sia conferito il potere di adottare norme tecniche di attuazione attraverso atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) ▌. È opportuno che l'AESFEM sia incaricata di elaborare i progetti delle norme tecniche di attuazione per il formato della notifica ▌.
(31) Al fine di specificare i requisiti sanciti nel presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in merito alla specificazione dei metodi da utilizzare per il calcolo e il controllo della soglia di cui al presente regolamento, delle tipologie di merci o servizi e dei metodi di produzione di merci o servizi che incorporano un obiettivo sociale e delle circostanze in cui i profitti possono essere distribuiti a soci e investitori, dei tipi di conflitti di interesse che i gestori di FEIS devono evitare e delle misure da adottare al riguardo, dei dettagli delle procedure per misurare gli impatti sociali che le imprese di portafoglio ammissibili devono realizzare e del contenuto e della forma delle informazioni agli investitori. È di particolare importanza che ▌la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, tenendo conto di iniziative di autoregolamentazione e codici di condotta. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
▌
(33) Al massimo entro quattro anni dalla data in cui esso diviene applicabile, occorre sottoporre il presente regolamento a riesame, al fine di tenere conto dell'evoluzione del mercato dei FEIS. Sulla base di tale riesame, è necessario che la Commissione presenti una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata, se opportuno, di proposte di modifiche legislative.
(33 bis) Il presente regolamento non comporta il ravvicinamento dei dispositivi fiscali esistenti negli Stati membri il cui scopo è quello di incoraggiare l'imprenditoria sociale. Tali strutture devono rispettare il diritto dell'Unione, in particolare il principio di non discriminazione. Al più tardi al momento della revisione del presente regolamento, la Commissione esamina l'opportunità di integrare nel presente regolamento un dispositivo fiscale europeo volto a promuovere l'imprenditoria sociale.
(34) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, incluso il diritto di rispetto per la vita privata e familiare e la libertà d'impresa.
(35) La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati[7] disciplina il trattamento dei dati personali svolto negli Stati membri nel contesto del presente regolamento e sotto la vigilanza delle autorità competenti degli Stati membri, in particolare delle autorità pubbliche indipendenti designate dagli Stati membri. Il regolamento (UE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2000 concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati disciplina il trattamento dei dati personali svolto dall'AESFEM nell'ambito del presente regolamento e sotto la vigilanza del Garante europeo della protezione dei dati.
(36) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, che consiste nello sviluppare un mercato interno per i FEIS istituendo un quadro per l'autorizzazione dei gestori di FEIS che agevoli la commercializzazione dei FEIS in tutta l'Unione, non può essere conseguito in misura adeguata dagli Stati membri ma può, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, essere realizzato meglio a livello di Unione, quest'ultima può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà quale sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per realizzare tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO IOGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Articolo 1
Il presente regolamento sancisce requisiti uniformi per i gestori di organismi di investimento collettivo che intendono utilizzare la denominazione di "Fondo europeo per l'imprenditoria sociale" (FEIS) e le condizioni per la commercializzazione, sotto questa denominazione, di organismi di investimento collettivo nell'Unione, contribuendo così al buon funzionamento del mercato interno.
Il presente regolamento, inoltre, stabilisce norme uniformi per la commercializzazione dei FEIS, da parte dei loro gestori, a investitori idonei in tutta l'Unione, per la composizione del portafoglio dei FEIS, per gli strumenti e le tecniche d'investimento ammissibili nonché norme su organizzazione, trasparenza e condotta dei gestori di FEIS che commercializzano i FEIS in tutta l'Unione.
Articolo 2
1. Il presente regolamento si applica ai gestori di organismi di investimento collettivo secondo la definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), che sono stabiliti nell'Unione e gestiscono portafogli di FEIS le cui attività complessive in gestione:
a) non superano la soglia di 500 000 000 EUR e sono tenuti alla registrazione presso le autorità competenti del proprio Stato membro d'origine in conformità dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2011/61/UE; o
b) rispettano o superano la soglia di 500 000 000 EUR e sono tenuti all'autorizzazione conformemente all'articolo 6 della direttiva 2011/61/CE, purché tali gestori decidano di optare per il regime creato dal presente regolamento e vi ottemperino sempre per quanto riguarda i FEIS che gestiscono.
negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, la soglia in parola è calcolata nel corrispondente valore nella moneta nazionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento
2. Ai fini del calcolo della soglia di cui al paragrafo 1, i gestori di organismi di investimento collettivo che gestiscono fondi diversi dai FEIS non tengono conto delle attività gestite in tali fondi.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 24 che specificano i metodi di calcolo della soglia di cui al paragrafo 1 del presente articolo e i metodi per il controllo continuativo della conformità a tale soglia.
3 bis. I gestori di FEIS soggetti all'autorizzazione a norma del presente regolamento sono autorizzati a gestire anche OICVM soggetti ad autorizzazione a norma della direttiva 2009/65/CE, a condizione di essere gestori esterni.
Articolo 3
1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:
a) FEIS: un organismo di investimento collettivo che investe almeno il 70 % dell'aggregato dei propri conferimenti di capitale in attività che sono investimenti ammissibili;
a bis) "costi pertinenti": tutti i diritti, gli oneri e le spese sostenuti direttamente o indirettamente dagli investitori e concordati fra il gestore dei FEIS e gli investitori;
b) "organismo di investimento collettivo": un'impresa che raccoglie capitali da una serie di investitori, nell'intento di investirli in linea con una politica d'investimento definita a beneficio di tali investitori e che non necessita di autorizzazione ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2009/65/CE;
c) "investimenti ammissibili": gli strumenti indicati di seguito:
i) gli strumenti rappresentativi di equity o quasi-equity che siano:
– emesso da un'impresa di portafoglio ammissibile e acquisito dal FEIS direttamente dall'impresa di portafoglio ammissibile, ▌
– emesso da un'impresa di portafoglio ammissibile in cambio di un titolo di equity emesso dall'impresa di portafoglio ammissibile, o
– emesso da un'impresa di cui l'impresa di portafoglio ammissibile sia una società controllata con una partecipazione di maggioranza e che sia acquisito dal FEIS in cambio di uno strumento rappresentativo di equity emesso dall'impresa di portafoglio ammissibile;
ii) strumenti di debito cartolarizzati e non cartolarizzati, emessi da un'impresa di portafoglio ammissibile, compresi i pagherò e i certificati di deposito, i prestiti e le sovvenzioni concessi dagli azionisti;
iii) quote o azioni di uno o diversi altri FEIS;
iv) prestiti a medio e lungo termine erogati dal FEIS ad imprese di portafoglio ammissibili;
v) qualsiasi altro tipo di partecipazione in un'impresa di portafoglio ammissibile;
d) "impresa di portafoglio ammissibile": un'impresa che, al momento dell'investimento da parte del FEIS, non è quotata su un mercato regolamentato secondo quanto definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 14 della direttiva 2004/39/CE ▌e che:
i) ha come obiettivo primario il raggiungimento di impatti sociali positivi misurabili in conformità all'atto di costituzione, allo statuto o a qualsiasi altro documento costitutivo dell'azienda, laddove l'impresa:
– ▌fornisca servizi o merci a persone vulnerabili, emarginate, svantaggiate o escluse; ▌
– fornisca merci o servizi attraverso un metodo di produzione che incorpora l'integrazione di persone vulnerabili, emarginate, svantaggiate o escluse; o
– finanzi o sostenga le imprese di cui al primo o al secondo trattino o entrambi;
ii) utilizza in modo prioritario i propri profitti per raggiungere il proprio obiettivo primario invece di distribuirli e ha posto in essere procedure e regole predefinite per quelle circostanze eccezionali in cui i profitti sono distribuiti ad azionisti e soci, in modo da garantire che qualsiasi distribuzione di profitti non pregiudichi il suo obiettivo primario; nonché
iii) è gestita in modo responsabile e trasparente, in particolare coinvolgendo dipendenti, clienti e soggetti interessati dalle sue attività;
e) "equity": l'interessenza partecipativa in un'impresa, rappresentata da azioni o da altra forma di partecipazione al capitale dell'impresa di portafoglio ammissibile emessa per gli investitori;
e bis) "quasi-equity": qualsiasi tipo di strumento di finanziamento che rappresenti una combinazione di equity e debito o che comprende un elemento di debito e il cui rendimento è basato principalmente sui profitti o sulle perdite dell'impresa di portafoglio ammissibile e che non è garantito in caso di default;
f) "commercializzazione": un'offerta o un collocamento diretto o indiretto a/presso investitori domiciliati o con sede legale nell'Unione su iniziativa del gestore di FEIS, o per suo conto, di quote o azioni di un FEIS che egli gestisce;
g) "capitale impegnato": qualsiasi impegno in base al quale una persona è obbligata ad acquisire un'interessenza nel FEIS o a conferire capitali nel FEIS;
h) "gestore di FEIS": una persona giuridica la cui regolare attività è la gestione di almeno un FEIS;
i) "Stato membro d'origine": lo Stato membro dove il gestore di FEIS è stabilito o ha la propria sede legale;
j) "Stato membro ospitante": lo Stato membro, diverso dallo Stato membro d'origine, dove il gestore di FEIS commercializza i FEIS in conformità al presente regolamento; (k)
k) l'autorità nazionale che lo Stato membro d'origine incarica, per legge o regolamento, di effettuare la registrazione dei gestori di organismi di investimento collettivo secondo quanto indicato all'articolo 2, paragrafo 1.
In relazione al primo comma, lettera a), la percentuale è calcolata in media per un periodo massimo di cinque anni e sulla base dell'importo investibile previa deduzione di tutti i costi pertinenti e della detenzione a breve termine di cassa e altre disponibilità liquide.
In relazione al primo comma, lettera h), qualora la forma giuridica del FEIS consenta la gestione interna e il consiglio di amministrazione del FEIS decida di non nominare un gestore esterno, il gestore può essere il FEIS stesso, il quale è pertanto autorizzato in qualità di gestore;
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 24, che specifichino le tipologie di servizi o merci e i metodi di produzione di servizi o merci che incorporano un obiettivo sociale secondo quanto indicato al paragrafo 1, lettera d), punto i) del presente articolo, considerando le varie tipologie di imprese di portafoglio ammissibili e le circostanze in cui i profitti possono essere distribuiti a soci e investitori.
CAPO II
CONDIZIONI PER L'USO DELLA DENOMINAZIONE DI "FONDO EUROPEO PER L'IMPRENDITORIA SOCIALE"
Articolo 4
I gestori di FEIS che ottemperano ai requisiti sanciti nel presente capo sono autorizzati a utilizzare la denominazione di "Fondo europeo per l'imprenditoria sociale" in relazione alla commercializzazione di FEIS in tutta l'Unione.
Articolo 5
1. Il gestore di FEIS ha facoltà di utilizzare non oltre il 30% dell'aggregato dei conferimenti di capitale del FEIS per l'acquisizione di attività che non sono investimenti ammissibili. Tale percentuale è calcolata in media per un periodo massimo di cinque anni e sulla base dell'importo investibile previa deduzione di tutti i costi pertinenti e della detenzione a breve termine di cassa e altre disponibilità liquide.
2. Il gestore di FEIS ▌può contrarre prestiti, emettere strumenti rappresentativi di debito, o fornire garanzie a livello del FEIS, purché tali prestiti, strumenti rappresentativi di debito o garanzie siano coperti da impegni non richiamati e pertanto non aumentino l'esposizione del fondo oltre i suoi impegni.
3. Il ▌paragrafo 2 non si applica all'assunzione di prestiti per un periodo non rinnovabile non superiore a 120 giorni di calendario volti a fornire liquidità tra un richiamo di capitale impegnato dagli investitori e il suo effettivo ricevimento.
Articolo 6
I gestori di FEIS commercializzano le quote e le azioni dei FEIS gestiti esclusivamente presso gli investitori che sono considerati investitori professionali in conformità alla sezione I dell'allegato II della direttiva 2004/39/CE o che possono, su richiesta, essere trattati come investitori professionali in conformità alla sezione II dell'allegato II della direttiva 2004/39/CE, oppure presso altri investitori qualora:
a) i suddetti altri investitori si impegnino a investire almeno 100 000 EUR;
b) i suddetti altri investitori dichiarino per iscritto, in un documento separato dal contratto da stipulare per l'impegno a investire, di essere consapevoli dei rischi connessi all'impegno previsto;
c) il gestore di FEIS effettui una valutazione della competenza, esperienza e conoscenza dell'investitore, senza presumere a priori che l'investitore possieda la conoscenza e l'esperienza del mercato propria dei soggetti elencati nella sezione I dell'allegato II della direttiva 2004/39/CE;
d) il gestore di FEIS sia ragionevolmente sicuro, alla luce della natura dell'impegno previsto, che l'investitore è in grado di assumere decisioni autonome di investimento e di comprenderne i rischi connessi, e che un impegno del genere sia appropriato per il suddetto investitore;
e) il gestore di FEIS confermi per iscritto di aver effettuato la valutazione di cui alla lettera c), e di essere giunto alla conclusione di cui alla lettera d).
Articolo 7
In relazione ai FEIS da loro gestiti, i gestori:
a) agiscono con la dovuta competenza, cura e diligenza nella conduzione delle proprie attività e trattano equamente i loro investitori;
b) applicano politiche e procedure idonee per prevenire pratiche irregolari che potrebbero incidere sugli interessi degli investitori e delle imprese di portafoglio ammissibili;
c) conducono gli affari in modo da favorire l'impatto sociale positivo delle imprese di portafoglio ammissibili in cui investono, i migliori interessi dei FEIS che gestiscono e degli investitori in detti FEIS, nonché l'integrità del mercato;
d) applicano un livello elevato di diligenza nella selezione e nel controllo continuo degli investimenti in imprese di portafoglio ammissibili e dell'impatto sociale positivo di tali imprese;
e) possiedono una conoscenza e una comprensione adeguate delle imprese di portafoglio ammissibili in cui investono.
In relazione al primo comma, lettera b), le politiche e le procedure adeguate comprendono, in particolare, una disciplina per le operazioni personali dei dipendenti del FEIS o per la detenzione o la gestione di investimenti a scopo di investimento del proprio capitale e assicurano che qualunque transazione in cui intervenga il FEIS possa essere ricostruita per quanto riguarda l'origine, le controparti, la natura nonché il luogo e il momento in cui è stata effettuata e che le attività del FEIS gestite dal gestore siano investite conformemente al regolamento del FEIS o ai suoi atti costitutivi e alle norme in vigore.
Articolo 8
1. I gestori di FEIS identificano ed evitano i conflitti di interesse e, qualora non fosse possibile evitarli, li gestiscono, li controllano e, conformemente al paragrafo 4, li indicano, per impedire che essi incidano negativamente sugli interessi dei FEIS e dei loro investitori e per assicurare che i FEIS che essi gestiscono siano trattati equamente.
2. I gestori di FEIS identificano, in particolare, i conflitti di interesse che possono insorgere tra
a) i gestori di FEIS, le persone che svolgono effettivamente l'attività di gestore di FEIS, i dipendenti o altre persone che, direttamente o indirettamente, controllano o sono controllate dal gestore di FEIS, da un lato, e i FEIS gestiti dal gestore di FEIS o gli investitori in tali FEIS, dall'altro;
b) il FEIS o gli investitori in tale FEIS, da un lato, e un altro FEIS gestito dallo stesso gestore di FEIS o gli investitori in tale altro FEIS, dall'altro.
3. I gestori di FEIS dispongono e gestiscono strutture organizzative e amministrative efficaci per ottemperare ai requisiti sanciti nei paragrafi 1 e 2.
4. Sono fornite informazioni sui conflitti di interesse di cui al paragrafo 1 qualora le strutture organizzative adottate dal gestore di FEIS per identificare, prevenire, gestire e controllare i conflitti di interesse non siano sufficienti ad assicurare, con ragionevole sicurezza, la prevenzione di rischi lesivi degli interessi degli investitori. I gestori di FEIS indicano chiaramente agli investitori la natura generale o le fonti dei conflitti di interesse prima di intraprendere attività per loro conto.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 24, che specifichino:
a) i tipi di conflitti di interessi di cui al paragrafo 2;
b) le misure che ci si attende dai gestori di FEIS, in termini di strutture e procedure organizzative e amministrative, per identificare, prevenire, gestire, controllare e indicare i conflitti di interesse.
Articolo 9
1. Per ogni FEIS che gestiscono, i gestori di FEIS impiegano procedure per misurare e controllare, mediante indicatori chiari e comparabili, in quale misura le imprese di portafoglio ammissibili in cui investe il FEIS raggiungono l'impatto sociale positivo prefisso.
1 bis. Gli indicatori di cui al paragrafo 1 includono almeno i seguenti elementi:
a) occupazione e mercati del lavoro;
b) norme e diritti correlati alla qualità del lavoro;
c) inclusione sociale e protezione di gruppi particolari;
d) parità di trattamento, pari opportunità e non discriminazione;
e) sanità pubblica e sicurezza;
f) accesso alla protezione sociale, alla sanità e ai sistemi educativi ed effetti sugli stessi;
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 24, che specifichino:
a) i dettagli delle procedure di cui al paragrafo 1 del presente articolo in relazione alle diverse imprese di portafoglio ammissibili;
b) criteri dettagliati per misurare l'impatto sociale di un'impresa di portafoglio ammissibile, precisando gli indicatori di cui al paragrafo 1 bis;
c) la metodologia per combinare i criteri dettagliati di cui alla lettera b) del presente paragrafo e, laddove possibile, la relativa ponderazione di tali criteri nella valutazione complessiva dell'impatto sociale di un'impresa di portafoglio ammissibile.
Articolo 10
I gestori di FEIS dispongono in ogni momento di fondi propri sufficienti e pari almeno al 25% delle spese fisse generali dell'esercizio precedente.
Le autorità competenti hanno la facoltà di adeguare tale obbligo in caso di modifica sostanziale dell'attività del FEIS rispetto all'esercizio precedente.
Quando il precedente periodo di attività del FEIS è inferiore a un anno intero a partire dalla sua istituzione, tale copertura è pari ad almeno il 25% delle spese fisse generali del piano di attività preventivo, salvo eventuale adattamento prescritto dalle autorità competenti.
I gestori di FEIS utilizzano risorse umane e tecniche adeguate e appropriate per la corretta gestione dei FEIS.
Articolo 11
Le regole per la valutazione delle attività sono indicate nei documenti statutari del FEIS.
Articolo 12
1. Il gestore di FEIS presenta una relazione annuale all'autorità competente dello Stato membro d'origine per ciascun FEIS gestito entro 6 mesi dalla data di chiusura dell'esercizio. La relazione descrive la composizione del portafoglio del FEIS e le attività condotte nell'esercizio concluso. Tale relazione riporta i conti finanziari sottoposti a revisione del FEIS. Essa è prodotta in conformità ai principi di presentazione del bilancio esistenti e alle condizioni concordate tra il gestore di FEIS e gli investitori. Il gestore di FEIS presenta la relazione agli investitori su richiesta. Il gestore di FEIS e gli investitori possono concordare insieme la pubblicazione di informazioni integrative.
2. La relazione annuale include almeno i seguenti elementi:
a) tutti i dettagli utili sui risultati sociali complessivi realizzati dalla politica di investimento e sul metodo impiegato per misurare tali risultati;
b) un prospetto di tutti i disinvestimenti verificatisi in relazione alle imprese di portafoglio ammissibili;
c) una descrizione del fatto che disinvestimenti relativi alle altre attività del FEIS non investite in imprese di portafoglio ammissibili siano avvenuti o meno sulla base dei criteri di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera e);
d) un riepilogo delle attività che il gestore di FEIS ha intrapreso in relazione alle imprese di portafoglio ammissibili di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera k).
d bis) informazioni dettagliate sulla natura e lo scopo degli investimenti diversi dagli investimenti di portafoglio ammissibili di cui all'articolo 4, paragrafo 1.
3. Qualora il gestore di FEIS sia tenuto a pubblicare una relazione finanziaria annuale ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione al FEIS, le informazioni indicate ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo possono essere fornite separatamente o in forma di supplemento alla relazione finanziaria annuale.
Articolo 13
1. I gestori di FEIS comunicano ai propri investitori, prima della loro decisione di investimento, almeno i seguenti elementi:
a) l'identità del gestore di FEIS e degli altri fornitori di servizi ai quali ricorre il gestore di FEIS ai fini della gestione del FEIS, nonché una descrizione dei loro compiti;
b) una descrizione della strategia e degli obiettivi di investimento del FEIS, inclusa una descrizione dei tipi di imprese di portafoglio ammissibili nonché dei processi e dei criteri utilizzati per identificarli, delle tecniche di investimento che il fondo può impiegare e delle restrizioni applicabili agli investimenti;
c) l'impatto sociale positivo previsto dalla politica di investimento del FEIS, incluse, se pertinenti, proiezioni ragionevoli in merito a tali risultati e informazioni sui criteri e sulla metodologia per la misurazione dell'impatto applicabile a ciascun investimento e, laddove disponibili, sui precedenti risultati nel settore;
d) le metodologie da utilizzare per misurare gli effetti sociali;
e) informazioni dettagliate sulla natura e lo scopo delle attività diverse dalle imprese di portafoglio ammissibili nonché dei processi e dei criteri adottati per selezionare tali attività, a meno che non si tratti di cassa o altre disponibilità liquide;
f) una descrizione del profilo di rischio del FEIS e di tutti i rischi associati alle attività in cui il fondo può investire o delle tecniche di investimento che possono essere impiegate;
g) una descrizione della procedura di valutazione del FEIS e della metodologia di determinazione del prezzo per la valutazione delle attività, inclusi i metodi impiegati per la valutazione delle imprese di portafoglio ammissibili;
h) una descrizione di tutti i diritti, gli oneri e i costi, e dei loro importi massimi, direttamente o indirettamente imputati agli investitori;
i) una descrizione del modo in cui viene calcolata la retribuzione del gestore del FEIS nonché informazioni sui profitti del fondo;
j) laddove disponibili, i rendimenti storici del FEIS;
k) i servizi di sostegno alle imprese e le altre attività di sostegno fornite o disposte dal gestore di FEIS tramite terzi per facilitare lo sviluppo, la crescita o, sotto altri aspetti, le operazioni in corso delle imprese di portafoglio ammissibili in cui investe il FEIS, oppure, qualora tali servizi o attività non siano previsti, una spiegazione di tale fatto;
l) una descrizione delle procedure con cui il FEIS può modificare la propria strategia o politica di investimento, o entrambe.
2. Tutte le informazioni indicate al paragrafo 1 sono corrette, chiare e non fuorvianti. Sono aggiornate e sottoposte regolarmente a riesame.
3. Qualora il gestore di un FEIS sia tenuto a pubblicare un prospetto relativo al FEIS secondo quanto sancito dalla direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio o dalla legislazione nazionale, le informazioni di cui al paragrafo 1 possono essere fornite separatamente o nell'ambito del prospetto.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 24, che specifichino:
a) il contenuto delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettere da b), a e), e k);
b) come presentare in modo uniforme le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere da b), a e), e k), per assicurare il massimo livello di comparabilità possibile.
b bis) i principi applicabili nella progettazione dei metodi utilizzati per la valutazione delle imprese di portafoglio ammissibili come indicato nel paragrafo 1, lettera g).
Articolo 13 bis
1. Per ogni FEIS gestito, il gestore assicura che sia nominato un unico depositario in conformità del presente articolo.
2. Il depositario è un istituto soggetto a regolamentazione prudenziale e vigilanza continua. Esso rientra nelle categorie di istituto per le quali gli Stati membri hanno stabilito che possono essere scelte come depositario a norma dell'articolo 23, paragrafo 3, della direttiva 2009/65/CE.
3. Al depositario spetta il compito di verificare la proprietà degli attivi del FEIS ammissibile e di tenere un registro degli attivi del fondo.
4. Il depositario è responsabile nei confronti del FEIS e dei suoi investitori per qualsiasi perdita subita a causa di negligenza o errore intenzionale.
CAPO III
VIGILANZA E COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
Articolo 14
1. I gestori di FEIS che, per la commercializzazione del proprio FEIS, intendono utilizzare la denominazione di "Fondo europeo per l'imprenditoria sociale", informano di tale intenzione le autorità competenti del proprio Stato membro d'origine, fornendo le seguenti informazioni:
a) l'identità delle persone che effettivamente svolgono l'attività di gestione dei FEIS;
b) l'identità dei FEIS le cui quote o azioni sono commercializzate e le rispettive strategie di investimento;
c) informazioni sui dispositivi adottati per ottemperare ai requisiti di cui al capo II;
d) un elenco degli Stati membri in cui il gestore di FEIS intende commercializzare ciascun FEIS.
2. L'autorità competente dello Stato membro d'origine autorizza il gestore di FEIS solo se ha accertato che sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) le informazioni di cui al paragrafo 1 sono complete;
b) i dispositivi notificati secondo quanto stabilito al paragrafo 1, lettera c), sono idonei ad adempiere ai requisiti del capo II.
3. L'autorizzazione è valida per l'intero territorio dell'Unione e consente ai gestori di FEIS di commercializzare in tutta l'Unione i FEIS utilizzando la denominazione di "Fondo europeo per l'imprenditorialità sociale".
Articolo 15
Il gestore di FEIS aggiorna le informazioni fornite all'autorità competente dello Stato membro d'origine qualora esso intenda commercializzare:
a) un nuovo FEIS;
b) un FEIS del quale sono state modificate le caratteristiche indicate all'articolo 14, paragrafo 1.
Articolo 16
1. Subito dopo l'autorizzazione di un gestore di FEIS, l'autorità competente dello Stato membro d'origine inoltra rispettiva notifica agli Stati membri indicati in conformità all'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), e all'AESFEM.
2. Gli Stati membri ospitanti indicati in conformità all'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), non impongono al gestore di FEIS autorizzato in conformità all'articolo 14 requisiti o procedure amministrative relativi alla commercializzazione dei suoi FEIS, né prescrivono un obbligo di approvazione prima dell'inizio di detta commercializzazione.
3. Per assicurare l'applicazione uniforme del presente articolo, l'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire il formato della notifica.
4. L'AESFEM presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro …[8]*.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al paragrafo 3 in conformità alla procedura specificata nell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 17
1. L'AESFEM gestisce una base di dati centrale, accessibile pubblicamente da Internet, di tutti i FEIS e i gestori di FEIS autorizzati nell'Unione nonché nei paesi in cui operano, conformemente al presente regolamento
2. L'AESFEM e le autorità competenti degli Stati membri devono comunicare agli investitori, ai gestori di fondi di investimento e alle società l'esistenza del FEIS.
Articolo 18
L'autorità competente dello Stato membro d'origine vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento.
Articolo 19
Le autorità competenti, in conformità alle leggi nazionali, detengono tutti i poteri di vigilanza e di indagine necessari per l'esercizio delle loro funzioni. In particolare, hanno il potere di:
a) chiedere l'accesso a qualsiasi documento in qualsiasi forma, e di ricevere o acquisire copia degli stessi;
b) imporre al gestore di FEIS di fornire informazioni immediatamente;
c) esigere da qualsiasi persona informazioni relative alle attività del gestore del FEIS o del FEIS;
d) eseguire ispezioni in loco con o senza preavviso;
e) adottare misure atte ad assicurare che il gestore di FEIS continui ad adempiere alle disposizioni di cui al presente regolamento;
f) emettere un'ordinanza per assicurare che il gestore di FEIS adempia alle disposizioni di cui al presente regolamento e desista dal reiterare qualsiasi comportamento che possa consistere in una violazione dello stesso.
Articolo 20
1. Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento ed adottano ogni misura necessaria per assicurarne l'esecuzione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Entro …[9]* gli Stati membri notificano alla Commissione le norme di cui al paragrafo 1. Essi informano immediatamente la Commissione e l'AESFEM di tutte le successive modifiche.
Articolo 21
1. L'autorità competente dello Stato membro d'origine adotta le opportune misure di cui al paragrafo 2 qualora un gestore di FEIS:
a) non adempia alle disposizioni che si applicano alla composizione del portafoglio in virtù dell'articolo 5;
b) non commercializzi il FEIS a investitori idonei ai sensi dell'articolo 6;
c) utilizzi la denominazione di "Fondo europeo per l'imprenditoria sociale" senza autorizzazione dell'autorità competente del proprio Stato membro d'origine, violando le disposizioni dell'articolo 14.
2. Nei casi indicati al paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro d'origine adotta le seguenti misure, come opportuno:
a) proibisce l'utilizzo della denominazione di "Fondo europeo per l'imprenditoria sociale" per la commercializzazione di uno o più FEIS del gestore di FEIS;
b) radia il gestore di FEIS dal registro.
3. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine informano quanto prima le autorità competenti degli Stati membri ospitanti indicati in conformità all'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), e l'AESFEM della radiazione del gestore di FEIS dal registro di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo.
4. Il diritto di commercializzare uno o più FEIS con la denominazione di "Fondo europeo per l'imprenditoria sociale" nell'Unione decade con effetto immediato dalla data della decisione dell'autorità competente di cui al paragrafo 2, lettera a), o b).
Articolo 22
1. Le autorità competenti collaborano con l'AESFEM ai fini del presente regolamento, conformemente al regolamento (UE) n. 1095/2010.
2. Le autorità competenti forniscono all'AESFEM senza indugio tutte le informazioni necessarie per l'espletamento dei suoi compiti conformemente al regolamento (UE) n. 1095/2010. In particolare, l'AESFEM e le autorità competenti si scambiano tutte le informazioni e la documentazione necessarie per identificare e sanare violazioni del presente regolamento.
2 bis. In caso di disaccordo tra le autorità competenti in merito all'esercizio dei rispettivi doveri ai sensi del presente regolamento, ogni autorità interessata può presentare la questione nell'ambito della procedura di mediazione dell'AESFEM ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 23
1. Tutte le persone che lavorano o hanno lavorato per le autorità competenti o l'AESFEM, nonché i revisori ed esperti incaricati dalle autorità competenti o dall'AESFEM, sono tenuti all'obbligo del segreto professionale. Nessuna informazione riservata ricevuta da tali persone nell'esercizio delle loro funzioni è divulgata in alcun modo ad altre persone o autorità, se non in forma riepilogativa o aggregata, cosicché non si possano individuare i singoli gestori di FEIS e i singoli FEIS, salvo che nei casi rilevanti per il diritto penale e nei procedimenti previsti dal presente regolamento.
2. Alle autorità competenti degli Stati membri o all'AESFEM non è impedito di scambiarsi informazioni in conformità al presente regolamento o ad altre disposizioni del diritto dell'Unione applicabili ai gestori di FEIS e ai FEIS.
3. Qualora le autorità competenti e l'AESFEM ricevano informazioni riservate in conformità al paragrafo 1, possono servirsene soltanto nell'esercizio delle proprie funzioni e ai fini di procedimenti amministrativi e giudiziari.
CAPO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 24
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione subordinatamente alle condizioni stabilite al presente articolo.
2. La delega di poteri di cui all'articolo 2, paragrafo 3, all'articolo 3, paragrafo 2, all'articolo 8, paragrafo 5, all'articolo 9, paragrafo 2, e all'articolo 13, paragrafo 4 è conferita alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione redige una relazione sulla delega di poteri al più tardi nove mesi prima del termine dei quattro anni. La delega di poteri è prorogata tacitamente per periodi di durata identica, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano al più tardi tre mesi prima della fine di ciascun periodo.
3. La delega di poteri di cui all'articolo 2, paragrafo 3, all'articolo 3, paragrafo 2, all'articolo 8, paragrafo 5, all'articolo 9, paragrafo 2 e all'articolo 13, paragrafo 4 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. Un atto delegato adottato entra in vigore solo se il Parlamento europeo o il Consiglio non sollevano obiezioni entro tre mesi dalla sua notifica a queste due istituzioni, oppure se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi comunicato alla Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale periodo è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 25
1. Entro …[10]*, la Commissione riesamina il presente regolamento. Tale riesame prevede uno studio generale sul funzionamento delle norme del presente regolamento e sull'esperienza acquisita nell'applicarle, in particolare:
a) sulla misura in cui la denominazione di "Fondo europeo per l'imprenditoria sociale" è stata utilizzata dai gestori di FEIS in diversi Stati membri, internamente o su base transfrontaliera;
a bis) un'analisi dell'ubicazione geografica dei FEIS e delle imprese di portafoglio ammissibili in cui investono;
b) sull'uso dei diversi investimenti ammissibili da parte dei FEIS e il modo in cui questo ha inciso sullo sviluppo delle imprese sociali nell'Unione;
b bis) sull'opportunità di istituire un marchio europeo per le "imprese sociali";
c) sull'applicazione pratica dei criteri per l'identificazione delle imprese di portafoglio ammissibili, il relativo impatto sullo sviluppo delle imprese sociali nell'Unione e il loro impatto sociale positivo;
c bis) un'analisi delle procedure attuate dai gestori di FEIS al fine di misurare l'impatto sociale positivo prodotto dalle imprese di portafoglio ammissibili, di cui all'articolo 9, e una valutazione della fattibilità di introdurre norme armonizzate atte a misurare l'impatto sociale a livello dell'Unione in modo coerente con la politica sociale dell'Unione;
d) sull'ambito di applicazione del presente regolamento, inclusa la possibilità di estendere la commercializzazione dei FEIS presso gli investitori al dettaglio, nonché sulle misure supplementari di protezione di tali investitori da associare a tale estensione;
d bis) sull'applicazione concreta del regime del depositario del FEIS e sul relativo impatto;
d ter) sull'opportunità di integrare nel presente regolamento un quadro fiscale europeo volto a promuovere l'imprenditoria sociale.
2. A seguito del riesame di cui al paragrafo 1 e dopo aver consultato l'AESFEM, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio corredandola, se opportuno, di una proposta legislativa.
Articolo 25 bis
Entro il …*, l'AESFEM valuta il fabbisogno in termini di personale e di risorse derivante dall'assunzione dei propri poteri e doveri ai sensi del presente regolamento e presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.
Articolo 25 ter
Modifica della direttiva 2009/65/CE
All'articolo 50, paragrafo 1, della direttiva 2009/65/CEE è aggiunta la seguente lettera:
"i) i fondi europei per l'imprenditoria sociale, quali definiti all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n. …/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del … [sui fondi europei per l'imprenditoria sociale][11] fino a un massimo del 10%."
Articolo 26
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Si applica dal 22 luglio 2013, ad eccezione dell'articolo 2, paragrafo 3, dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'articolo 8, paragrafo 5, dell'articolo 9, paragrafo 2 e dell'articolo 13, paragrafo 4, che si applicano dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il presidente Il presidente
- [1] Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
- [2] * Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ▌.
- [3] GU C [...] del [...], pag.
- [4] GU C [...] del [...], pag.
- [5] GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32.
- [6] GU L 331 del 15.12.10, pag. 84.
- [7] GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
- [8] * GU: inserire la data: nove mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
- [9] * GU: inserire la data: 24 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
- [10] * GU: inserire la data: quattro anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
- [11] GU L ...
PARERE della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (25.4.2012)
destinato alla commissione per i problemi economici e monetari
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale
(COM(2011)0862 – C7‑0489/2011 – 2011/0418(COD))
Relatore per parere: Pervenche Berès
EMENDAMENTI
La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(1) Poiché gli investitori perseguono anche fini sociali e non solo un ritorno in termini finanziari, sta emergendo nell'ambito dell'UE un mercato dell'investimento sociale in parte rappresentato da fondi di investimento destinati alle imprese sociali. Tali fondi di investimento assicurano finanziamenti alle imprese che inducono cambiamenti sociali proponendo soluzioni innovative ai problemi sociali e apportando un contributo prezioso al raggiungimento degli obiettivi della Strategia Europa 2020. |
(1) Poiché gli investitori perseguono anche fini sociali e non solo un ritorno in termini finanziari, sta emergendo nell'ambito dell'UE un mercato dell'investimento sociale in parte rappresentato da fondi di investimento destinati alle imprese sociali. Tali fondi di investimento assicurano finanziamenti alle imprese che inducono cambiamenti sociali proponendo soluzioni innovative ai problemi sociali, favorendo la lotta alle conseguenze sociali della crisi finanziaria e apportando un contributo prezioso al raggiungimento degli obiettivi della Strategia Europa 2020. |
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 8 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(8) Le imprese sociali comprendono un'ampia gamma di imprese, costituite in forme giuridiche diverse, che forniscono servizi o merci sociali a persone vulnerabili o emarginate. Tali servizi potrebbero riguardare l'accesso ad alloggi abitativi, l'assistenza sanitaria, l'assistenza per persone anziane o disabili, l'assistenza ai bambini, l'accesso al lavoro e alla formazione nonché la gestione delle dipendenze. Sono considerate imprese sociali anche le imprese che impiegano un metodo di produzione di merci o servizi con un obiettivo sociale ma le cui attività possono esulare dall'ambito della fornitura di merci o servizi sociali. Tali attività includono l'integrazione sociale e professionale per mezzo dell'accesso al mondo del lavoro per le persone svantaggiate, in particolare a causa di qualifiche insufficienti o di problemi sociali o professionali che determinano l'esclusione o l'emarginazione. |
(8) Le imprese sociali comprendono un'ampia gamma di imprese, costituite in forme giuridiche diverse, che forniscono servizi o merci sociali a persone vulnerabili o emarginate, al fine di promuovere e garantire la parità di accesso a tali beni e servizi. Tali servizi potrebbero riguardare, ma non esclusivamente, la lotta alla povertà, l'accesso ad alloggi abitativi, l'assistenza sanitaria, l'assistenza per persone anziane o disabili, l'assistenza ai bambini, l'accesso all'istruzione, anche prescolare, al lavoro e alla formazione nonché la gestione delle dipendenze. Sono considerate imprese sociali anche le imprese che impiegano un metodo di produzione di merci o servizi con un obiettivo sociale ma le cui attività possono esulare dall'ambito della fornitura di merci o servizi sociali. Tali attività includono, ma non esclusivamente, l'integrazione sociale e professionale per mezzo dell'accesso al mondo del lavoro per le persone svantaggiate, in particolare a causa di qualifiche insufficienti o di problemi sociali o professionali che determinano l'esclusione o l'emarginazione. |
Motivazione | |
La povertà è chiaramente una delle cause principali dell'esclusione sociale e di altre forme di malessere sociale. | |
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 23 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(23) Per una vigilanza efficace sui requisiti sanciti, occorre che il presente regolamento stabilisca anche un processo per le notifiche transfrontaliere tra le autorità di vigilanza competenti, che debba essere attivato al momento della registrazione del gestore di FEIS nel suo Stato membro d'origine. |
(23) Per una vigilanza efficace sui requisiti sanciti, occorre che il presente regolamento stabilisca anche un processo automatico per le notifiche transfrontaliere tra le autorità di vigilanza competenti, che debba essere attivato al momento della registrazione del gestore di FEIS nel suo Stato membro d'origine. È opportuno che vi sia uno scambio automatico di informazioni a fini di vigilanza tra le autorità competenti degli Stati membri d'origine e ospitanti e l'AESFEM. |
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 27 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(27) È opportuno che vi sia uno scambio di informazioni a fini di vigilanza tra le autorità competenti degli Stati membri d'origine e ospitanti e l'AESFEM. |
soppresso |
Emendamento 5 Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Il presente regolamento si applica ai gestori di organismi di investimento collettivo secondo la definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), che sono stabiliti nell'Unione e sono tenuti alla registrazione presso le autorità competenti del proprio Stato membro d'origine in conformità dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2011/61/UE, purché tali gestori gestiscano portafogli di FEIS le cui attività in gestione non superino complessivamente la soglia di 500 milioni di EUR o, negli Stati membri dove l'euro non è la moneta ufficiale, il corrispondente valore nella moneta nazionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento. |
1. Il presente regolamento si applica ai gestori di organismi di investimento collettivo secondo la definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), che sono stabiliti nell'Unione e sono tenuti alla registrazione presso le autorità competenti del proprio Stato membro d'origine in conformità dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2011/61/UE, purché tali gestori gestiscano portafogli di FEIS le cui attività in gestione non superino complessivamente la soglia di 500 milioni di EUR o, negli Stati membri dove l'euro non è la moneta ufficiale, il corrispondente valore nella moneta nazionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento. |
|
Qualora i FEIS investano in imprese di portafoglio ammissibili attive nell'edilizia popolare e in altri settori di rilevanza sociale, caratterizzate da un'alta intensità di investimento, può essere definita una soglia più elevata caso per caso. |
Motivazione | |
Emendamento proposto dalla Rete europea degli enti locali e regionali per l'economia sociale al fine di introdurre una certa flessibilità nel caso di determinati tipi di imprese con un impatto sociale positivo, ma caratterizzate da una più alta intensità di capitale. | |
Emendamento 6 Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 24 che specificano i metodi di calcolo della soglia di cui al paragrafo 1 del presente articolo e i metodi per il controllo continuativo della conformità a tale soglia. |
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 24 che specificano i metodi di calcolo delle soglie adeguate di cui al paragrafo 1 del presente articolo e i metodi per il controllo continuativo della conformità a tale soglia. |
Motivazione | |
Emendamento necessario per definire criteri oggettivi per soglie più elevate correlate all'emendamento proposto dalla Rete europea degli enti locali e regionali per l'economia sociale al fine di introdurre una certa flessibilità nel caso di determinati tipi di imprese con un impatto sociale positivo, ma caratterizzate da una più alta intensità di capitale. | |
Emendamento 7 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c – comma 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
nel caso di debiti o prestiti di cui ai punti c) ii) e c) iv), l'interesse deve essere fissato a un livello tale da non pregiudicare il conseguimento dell'obiettivo sociale primario dell'impresa di portafoglio ammissibile limitando il reinvestimento dei profitti; |
Motivazione | |
Le imprese sociali dovrebbero poter far ricorso agli strumenti di debito; la presente disposizione impedisce che gli interessi applicati interferiscano con il conseguimento dell'obiettivo primario sociale. | |
Emendamento 8 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d – alinea | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
d) "impresa di portafoglio ammissibile": un'impresa che, al momento dell'investimento da parte del FEIS, non è quotata su un mercato regolamentato secondo quanto definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 14 della direttiva 2004/39/CE, ha un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di EUR o un bilancio annuale totale non superiore a 43 milioni di EUR e che in sé non è un organismo di investimento collettivo e che:
|
d) "impresa di portafoglio ammissibile": un'impresa che in sé non è un organismo di investimento collettivo, che, al momento dell'investimento da parte del FEIS, non è quotata su un mercato regolamentato secondo quanto definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 14 della direttiva 2004/39/CE, e, salvo nel caso di imprese attive nell'edilizia popolare e in altri settori con rilevanza sociale caratterizzate da un'elevata intensità degli investimenti, ha un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di EUR o un bilancio annuale totale non superiore a 43 milioni di EUR e che: |
Emendamento 9 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d – punto i | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
i) ha come obiettivo primario il raggiungimento di impatti sociali positivi misurabili in conformità all'atto di costituzione, allo statuto o a qualsiasi altro documento costitutivo dell'azienda, laddove:
|
i) in conformità all'atto di costituzione, allo statuto o a qualsiasi altro documento costitutivo dell'azienda, ha come obiettivo primario il raggiungimento di impatti sociali positivi misurabili anziché la generazione di profitti per i suoi soci, membri e azionisti, laddove:
|
Emendamento 10 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d – punto i – trattino 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
- l'impresa fornisca servizi o merci a persone vulnerabili o emarginate; o |
- l'impresa fornisca servizi o merci aventi un rendimento sociale; e/o
|
Emendamento 11 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d – punto ii | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(ii) utilizza i propri profitti per raggiungere il proprio obiettivo primario invece di distribuirli e ha posto in essere procedure e regole predefinite per quelle circostanze in cui i profitti sono distribuiti ad azionisti e soci; |
(ii) reinveste i propri profitti per raggiungere il proprio obiettivo primario invece di distribuirli e ha posto in essere procedure e ha posto in essere procedure e regole predefinite per quelle circostanze in cui i profitti sono distribuiti; dette norme garantiscono che qualsiasi distribuzione di profitti non pregiudichi l'obiettivo primario; |
Emendamento 12 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d – punto iii | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
iii) è gestita in modo responsabile e trasparente, in particolare coinvolgendo dipendenti, clienti e soggetti interessati dalle sue attività; |
iii) è gestita in modo imprenditoriale, responsabile e trasparente, in particolare coinvolgendo dipendenti, clienti e/o soggetti interessati dalle sue attività; |
Emendamento 13 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 24, che specifichino i criteri per l'identificazione delle imprese di portafoglio ammissibili attive nell'edilizia popolare e in altri settori con rilevanza sociale caratterizzate da un'elevata intensità di investimenti nonché le soglie adeguate per il fatturato e il bilancio annuale totale ai fini del paragrafo 1, lettera d). |
Motivazione | |
Emendamento necessario per definire criteri oggettivi per le soglie più elevate correlate all'emendamento proposto dalla Rete europea degli enti locali e regionali per l'economia sociale al fine di introdurre una certa flessibilità nel caso di determinati tipi di imprese con un impatto sociale positivo, ma caratterizzate da una più alta intensità di capitale. | |
Emendamento 14 Proposta di regolamento Articolo 7 – lettera c | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
c) conducono gli affari in modo da favorire i migliori interessi dei FEIS che gestiscono e degli investitori in detti FEIS, nonché l'integrità del mercato; |
c) conducono gli affari in modo da favorire l'impatto sociale positivo delle imprese di portafoglio ammissibili in cui investono, i migliori interessi dei FEIS che gestiscono e degli investitori in detti FEIS, nonché l'integrità del mercato; |
Motivazione | |
I gestori di FEIS dovrebbero mettere al primo posto il conseguimento di un impatto sociale positivo. | |
Emendamento 15 Proposta di regolamento Articolo 7 – lettera d | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
d) applicano un livello elevato di diligenza nella selezione e nel controllo continuo degli investimenti in imprese di portafoglio ammissibili; |
d) applicano un livello elevato di diligenza nella selezione e nel controllo continuo degli investimenti in imprese di portafoglio ammissibili e del loro impatto sociale positivo; |
Emendamento 16 Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine informano le autorità competenti degli Stati membri ospitanti indicati in conformità all'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), della radiazione del gestore di FEIS dal registro di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo. |
3. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine informano quanto prima le autorità competenti degli Stati membri ospitanti indicati in conformità all'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), e l'AESFEM della radiazione del gestore di FEIS dal registro di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo. |
Emendamento 17 Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 1 – lettera c | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
c) sull'applicazione pratica dei criteri per l'identificazione delle imprese di portafoglio ammissibili e il relativo impatto sullo sviluppo delle imprese sociali nell'Unione; |
c) sull'applicazione pratica dei criteri per l'identificazione delle imprese di portafoglio ammissibili e il relativo impatto sullo sviluppo delle imprese sociali nell'Unione e il loro impatto sociale positivo; |
PROCEDURA
Titolo |
Fondo europeo per l'imprenditorialità sociale |
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Riferimenti |
COM(2011)0862 – C7-0489/2011 – 2011/0418(COD) |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
ECON 17.1.2012 |
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Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula |
EMPL 20.4.2012 |
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Relatore(i) Nomina |
Pervenche Berès 26.3.2012 |
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Esame in commissione |
24.4.2012 |
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Approvazione |
24.4.2012 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
25 16 2 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Edit Bauer, Heinz K. Becker, Phil Bennion, Vilija Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Marije Cornelissen, Emer Costello, Andrea Cozzolino, Frédéric Daerden, Karima Delli, Sari Essayah, Richard Falbr, Thomas Händel, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Danuta Jazłowiecka, Martin Kastler, Ádám Kósa, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Rovana Plumb, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Nicole Sinclaire, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Georges Bach, Sergio Gutiérrez Prieto, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Jelko Kacin, Svetoslav Hristov Malinov, Ramona Nicole Mănescu, Emilie Turunen |
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PARERE della commissione giuridica (27.4.2012)
destinato alla commissione per i problemi economici e monetari
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale
(COM(2011)0862 – C7‑0489/2011 – 2011/0418(COD))
Relatore per parere: Dimitar Stoyanov
BREVE MOTIVAZIONE
La proposta di regolamento stabilisce il quadro giuridico nell'ambito del quale diversi tipi di fondi di investimento potranno ottenere lo status di "Fondo europeo per l'imprenditoria sociale" e il corrispondente "passaporto". L'obiettivo è quello di creare un settore europeo degli investimenti in persone giuridiche che svolgono attività senza scopo di lucro finalizzate al conseguimento di vari obiettivi di natura sociale.
La proposta di regolamento stabilisce i criteri, in termini di attività disponibili, che un fondo deve soddisfare per ottenere lo status e il passaporto sopra citati. Essa stabilisce inoltre i requisiti che devono soddisfare i gestori dei fondi per l'imprenditoria sociale e le restrizioni riguardanti gli investimenti che possono essere effettuati utilizzando le attività di un fondo.
Occorre notare che esistono già due direttive relative ai fondi di investimento: la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che contengono le norme che disciplinano i fondi di investimento e la loro gestione e le norme applicabili a coloro che investono in tali fondi. Il presente parere è finalizzato a garantire che la proposta di regolamento sia coerente con tali atti legislativi vigenti.
EMENDAMENTI
La commissione giuridica invita la commissione per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 18 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(18 bis) Ai medesimi fini di chiarezza e trasparenza è necessario altresì che i gestori di FEIS rendano noti agli investitori ed alla generalità dei consociati i propri eventuali legami con partiti ed organizzazioni politiche nonché le esperienze professionali passate e quelle contestualmente in essere al momento della gestione FEIS. |
Motivazione | |
Gli obiettivi FEIS impongono di evitare che la gestione degli stessi possa integrare un meccanismo di distribuzione di prebende per gli appartenenti a partiti politici. Ogni eventuale legame tra questi ultimi o associazione partitiche ed i gestori deve essere reso palese agli investitori. | |
Emendamento 2 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
a) "fondo europeo per l'imprenditoria sociale" (FEIS): un organismo di investimento collettivo che investe almeno il 70 per cento dell'aggregato dei propri conferimenti di capitale e del capitale impegnato non richiamato in attività che sono investimenti ammissibili; |
а) "fondo europeo per l'imprenditoria sociale" (FEIS): un organismo di investimento collettivo che investe almeno il 70 per cento dell'aggregato dei propri conferimenti di capitale e del capitale impegnato non richiamato in attività che sono investimenti ammissibili, indipendentemente dal fatto che tale organismo di investimento collettivo sia di tipo aperto o chiuso; |
Motivazione | |
L'emendamento chiarisce il testo al fine di evitare scappatoie giuridiche che potrebbero portare a un'interpretazione soggettiva. | |
Emendamento 3 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(а) "fondo europeo per l'imprenditoria sociale" (FEIS): un organismo di investimento collettivo che investe almeno il 70 per cento dell'aggregato dei propri conferimenti di capitale e del capitale impegnato non richiamato in attività che sono investimenti ammissibili; |
(а) "fondo europeo per l'imprenditoria sociale" (FEIS): un organismo di investimento collettivo che investe almeno il 70 per cento dei conferimenti di capitale e del capitale impegnato non richiamato in attività che sono investimenti ammissibili; |
Motivazione | |
La motivazione riguarda unicamente la versione bulgara del testo. | |
Emendamento 4 Proposta di regolamento Articolo 3 – comma 1 – lettera d – punto ii | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
ii) utilizza i propri profitti per raggiungere il proprio obiettivo primario invece di distribuirli e ha posto in essere procedure e regole predefinite per quelle circostanze in cui i profitti sono distribuiti ad azionisti e soci; |
ii) utilizza i propri profitti principalmente per raggiungere il proprio obiettivo primario, reinvestendoli nell'impresa, fatte salve le disposizioni del punto seguente; |
Motivazione | |
La proposta di regolamento mira ad aiutare, mediante investimenti, le imprese a finalità sociale che non perseguono primariamente fini di lucro bensì lo sviluppo delle proprie attività sociali. Nel contempo, non vanno trascurati gli interessi degli investitori che ricercano innanzitutto il profitto. Pertanto, il punto ii) va scisso in due, in modo da precisare chiaramente che le imprese sociali devono sforzarsi di reinvestire i profitti ricavati dalle loro attività, ma anche di assicurare la redditività dei loro investimenti. | |
Emendamento 5 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d – punto ii bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
ii bis) ha posto in essere procedure predefinite per quelle circostanze in cui i profitti sono distribuiti ad azionisti e soci al fine di garantire la redditività degli investimenti effettuati dal FEIS, in particolare accordando un trattamento preferenziale al momento della distribuzione degli utili derivanti dagli investimenti del FEIS; |
Motivazione | |
La proposta di regolamento mira ad aiutare, mediante investimenti, le imprese a finalità sociale che non perseguono primariamente fini di lucro bensì lo sviluppo delle proprie attività sociali. Nel contempo, non vanno trascurati gli interessi degli investitori che ricercano innanzitutto il profitto. Pertanto, il punto ii) va scisso in due, in modo da precisare chiaramente che le imprese sociali devono sforzarsi di reinvestire i profitti ricavati dalle loro attività, ma anche di assicurare la redditività dei loro investimenti. | |
Emendamento 6 Proposta di regolamento Articolo 3 – comma 1 – lettera d – punto iii | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
iii) è gestita in modo responsabile e trasparente, in particolare coinvolgendo dipendenti, clienti e soggetti interessati dalle sue attività; |
iii) è gestita in modo responsabile e trasparente, in particolare prevedendo, nei documenti legali afferenti alla costituzione dell'impresa, la possibilità di coinvolgere nella sua gestione i dipendenti e i soggetti interessati dalle sue attività; |
Motivazione | |
Il testo originario mira a far sì che le persone che sono direttamente impiegate dall'impresa sociale o che sono interessate dalle sue attività partecipino alla sua gestione. L'emendamento mira ad ampliare e a rafforzare la disposizione introducendo un requisito relativo a tale partecipazione nello statuto dell'impresa. Peraltro, l'idea di far partecipare i clienti alla gestione dell'impresa è inappropriata. | |
Emendamento 7 Proposta di regolamento Articolo 3 – comma 1 – lettera g | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(g) "capitale impegnato": qualsiasi impegno in base al quale una persona è obbligata ad acquisire un'interessenza nel FEIS o a conferire capitali nel FEIS; |
(Non concerne la versione italiana) |
Motivazione | |
Non concerne la versione italiana. | |
Emendamento 8 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Il gestore di FEIS ha facoltà di utilizzare non oltre il 30 per cento dell'aggregato dei conferimenti di capitale e del capitale impegnato non richiamato del FEIS per l'acquisizione di attività che non sono investimenti ammissibili; la detenzione a breve termine di cassa e altre disponibilità liquide non è considerata ai fini del calcolo di tale limite. |
(Non concerne la versione italiana) |
Motivazione | |
Non concerne la versione italiana. | |
Emendamento 9 Proposta di regolamento Articolo 11 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Le regole per la valutazione delle attività sono indicate nei documenti statutari del FEIS. |
(Non concerne la versione italiana) |
Motivazione | |
Non concerne la versione italiana. | |
Emendamento 10 Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 1 – punto i bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(i bis) un elenco delle attività professionali, trascorse e concomitanti con la gestione del FEIS, svolte dal gestore ed un elenco dei soggetti per i quali tali attività professionali sono state poste in essere; |
Motivazione | |
La trasparenza sulla persona del gestore e sulla professionalità dello stesso deve essere massima. | |
Emendamento 11 Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera i ter (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(i ter) eventuali legami, appartenenze, iscrizioni, ruoli in essere o ricoperti in passato nell'ambito di partiti politici e/o di associazioni partitiche; |
Motivazione | |
Esigenze di chiarezza e trasparenza impongono che l'investitore venga posto a conoscenza di legami eventualmente esistenti tra il gestore e partiti politici o associazioni partitiche. |
PROCEDURA
Titolo |
Fondi europei per l'imprenditoria sociale |
||||
Riferimenti |
COM(2011)0862 – C7-0489/2011 – 2011/0418(COD) |
||||
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
ECON 17.1.2012 |
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Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula |
JURI 17.1.2012 |
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Relatore(i) Nomina |
Dimitar Stoyanov 25.1.2012 |
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Esame in commissione |
26.3.2012 |
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Approvazione |
26.4.2012 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
22 2 0 |
|||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Antonio López-Istúriz White, Jiří Maštálka, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka |
||||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Piotr Borys, Sergio Gaetano Cofferati, Vytautas Landsbergis, Eva Lichtenberger, Axel Voss |
||||
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Karin Kadenbach |
||||
PROCEDURA
Titolo |
Fondo europeo per l'imprenditorialità sociale |
||||
Riferimenti |
COM(2011)0862 – C7-0489/2011 – 2011/0418(COD) |
||||
Presentazione della proposta al PE |
7.12.2011 |
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|
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
ECON 17.1.2012 |
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|
Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula |
EMPL 20.4.2012 |
IMCO 17.1.2012 |
JURI 17.1.2012 |
|
|
Pareri non espressi Decisione |
IMCO 29.2.2012 |
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Relatore(i) Nomina |
Sophie Auconie 25.10.2011 |
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|
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|
Esame in commissione |
20.3.2012 |
26.4.2012 |
|
|
|
Approvazione |
31.5.2012 |
|
|
|
|
Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
37 4 2 |
|||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Burkhard Balz, Elena Băsescu, Udo Bullmann, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Rachida Dati, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Arlene McCarthy, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Pablo Zalba Bidegain |
||||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Sophie Auconie, Thijs Berman, Vicky Ford, Danuta Maria Hübner, Olle Ludvigsson, Mario Mauro, Theodoros Skylakakis |
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Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Margrete Auken |
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Deposito |
6.6.2012 |
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