RELAZIONE recante raccomandazioni alla Commissione concernenti l'accesso ai servizi bancari di base
14.6.2012 - (2012/2055(INI))
Commissione per i problemi economici e monetari
Relatore: Jürgen Klute
(Iniziativa – articolo 42 del regolamento)
PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
recante raccomandazioni alla Commissione concernenti l'accesso ai servizi bancari di base
Il Parlamento europeo,
– visto l'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– vista la comunicazione della Commissione, del 27 ottobre 2010, intitolata "Programma di lavoro della Commissione per il 2011" (COM(2010)0623), con particolare riferimento alla prevista "normativa sull'accesso ai servizi bancari di base" ivi citata,
– vista la comunicazione della Commissione, del 13 aprile 2011, intitolata "L'Atto per il mercato unico. Dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia" (COM(2011)0206),
– vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Europa 2020: Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" (COM(2010)2020),
– vista la direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno[1], con particolare riferimento all'introduzione dell'area unica dei pagamenti in euro (SEPA),
– vista la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo[2],
– viste le consultazioni della Commissione in materia di inclusione finanziaria sui temi "garantire l'accesso a un conto bancario di base" (2009) e "accesso a un conto di pagamento di base" (2010),
– viste la raccomandazione della Commissione, del 18 luglio 2011, sull'accesso a un conto di pagamento di base (2011/442/UE)[3], e la valutazione d'impatto a essa allegata (SEC(2011)0906),
– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione intitolato "Single Market through the lens of people - A snapshot of citizens and businesses' views and concerns" (Il mercato unico visto dalle persone - una panoramica sulle opinioni e le preoccupazioni di cittadini e imprese (SEC(2001)1003)), con particolare riferimento alla preoccupazione n. 7 relativa alle difficoltà incontrate dai cittadini in sede di apertura di un conto bancario in uno Stato membro diverso da quello di residenza,
– visti gli articoli 42 e 48 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0197/2012),
A. considerando che il regolare funzionamento del mercato interno e lo sviluppo di un'economia sociale di mercato moderna dipendono, tra l'altro, dalla fornitura di servizi di pagamento di base economici e facilmente accessibili su scala universale nonché dalla responsabilità sociale del settore bancario;
B. considerando che l'accesso ai servizi di pagamento di base è uno dei prerequisiti necessari affinché i consumatori possano trarre beneficio dal mercato interno, nella fattispecie dalla libera circolazione, dai trasferimenti di fondi e dall'acquisto di beni e servizi senza costi spropositati per l'effettuazione delle operazioni; che i servizi di pagamento di base sono essenziali affinché i consumatori possano raccogliere i benefici del commercio elettronico; che il costo opportunità legato alla mancanza di accesso a un conto di pagamento è stimato intorno ai 185-365 EUR l'anno per consumatore; che, in particolare, l'accesso ai servizi di pagamento di base sempre più spesso costituisce un prerequisito fondamentale per l'inclusione sociale in termini di accesso all'occupazione, all'assistenza sanitaria e agli alloggi;
C. considerando che, secondo le stime della Commissione, attualmente la percentuale della popolazione adulta dell'UE che non dispone di un conto bancario è pari al 7%, quindi circa 30 milioni di persone, delle quali circa 6,4 milioni (sempre secondo le stime) sono state private del conto stesso o non si sono azzardate a richiederne uno; che l'esclusione finanziaria varia da uno Stato membro all'altro e che, per quanto concerne i conti bancari, alcuni Stati membri registrano tassi di penetrazione molto modesti (le percentuali più basse sono quelle di Romania e Bulgaria, pari a circa il 50% della popolazione adulta);
D. considerando che ciascun consumatore ha il diritto di decidere di non disporre di un conto di pagamento, seppur di base, e che pertanto i consumatori non dovrebbero essere costretti a disporre dei conti in questione; considerando tuttavia, in tale contesto, l'importanza dell'alfabetizzazione finanziaria ai fini dell'evidenziazione dei vantaggi dell'inclusione finanziaria;
E. considerando che le banche possono negare a un cittadino la possibilità di aprire un conto bancario qualora lo stesso non sia residente nello Stato membro in cui ha sede l'istituto di credito; che le difficoltà incontrate dai non residenti nell'apertura di conti bancari ostacolano il corretto funzionamento del mercato interno;
F. considerando che lo sviluppo economico generale e sociale contribuisce a un'elevata penetrazione dei conti bancari; che, a livello di Stati membri, il 33% della variazione della percentuale di cittadini che utilizzano un conto corrente di pagamento è riconducibile al livello di sviluppo economico e che, pertanto, il 67% dipende da altri fattori come ad esempio la regolamentazione o gli strumenti di autoregolamentazione;
G. considerando che i prestatori di servizi di pagamento, uniformandosi alla logica di mercato, tendono a concentrarsi sui consumatori interessanti da un punto di vista commerciale precludendo in certi casi a quelli meno interessanti l'accesso alla medesima gamma di prodotti; che l'introduzione di codici di condotta settoriali avviata in Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Slovenia e Regno Unito è tra l'altro frutto di pubbliche pressioni e di istanze riguardanti la presentazione di iniziative legislative; che gli strumenti di autoregolamentazione hanno dato esiti positivi o misti senza garantire, almeno per il momento, l'accesso ai servizi di pagamento di base in tutti gli Stati membri;
H. considerando che gli interventi normativi volti a garantire l'accesso ai servizi bancari di base hanno dato risultati soddisfacenti ad esempio in Finlandia e in Danimarca, dove quasi il 100% delle famiglie ha accesso ai servizi di pagamento, nonché in Belgio e in Francia, dove il numero di cittadini sprovvisti dei servizi in questione è sceso in maniera sensibile grazie all'attuazione di iniziative legislative;
I. considerando che non tutti gli Stati membri hanno adottato gli opportuni provvedimenti necessari in virtù della raccomandazione della Commissione sull'accesso a un conto di pagamento di base, e che tuttora in troppi Stati membri i fornitori non sono giuridicamente tenuti a offrire servizi di pagamento di base, nemmeno su base volontaria;
J. considerando che un conto di pagamento di base, per assolvere alla funzione desiderata, deve poter essere aperto in maniera agevole e mettere a disposizione una determinata gamma di servizi essenziali; che, per il medesimo scopo, sono necessarie misure efficaci in materia di vigilanza e composizione delle controversie nonché iniziative volte ad agevolare l'accesso a tali conti per i consumatori senza fissa dimora; che le norme sulla lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo devono essere applicate nel rispetto della proporzionalità, senza essere in alcun caso utilizzate come pretesto ingiustificato per respingere i consumatori meno interessanti da un punto di vista commerciale; che la Commissione dovrebbe valutare l'effettiva necessità, ai fini dell'idoneità ad aprire un conto di pagamento di base, dell'esistenza di un legame tra lo Stato membro e i consumatori interessati;
K. considerando che i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero fornire l'accesso a un conto di pagamento di base gratuitamente oppure a costi ragionevoli;
L. considerando che, al fine di evitare indebitamenti eccessivi, al momento di mettere a disposizione scoperti di conto e altri prodotti di credito i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero riservare particolare attenzione ai consumatori finanziariamente vulnerabili; che gli Stati membri dovrebbero prevenire le situazioni in cui le spese eventualmente addebitate per i servizi di pagamento di base si trasformano in ostacoli che precludono ai consumatori finanziariamente emarginati l'accesso ai servizi in questione;
M. considerando che, anche in conseguenza della crisi sociale ed economica, l'indebitamento eccessivo è diventato il più importante tra i "nuovi rischi sociali" dell'intera Unione, e che, in tale ottica, assume rilevanza la tutela nei confronti dei pignoramenti, ovvero un aspetto che dovrebbe essere gestito e sviluppato unicamente a livello di Stati membri;
N. considerando che, alla luce della necessità di prevenire le distorsioni della concorrenza nonché di tenere conto delle esigenze dei consumatori nelle aree a minor penetrazione bancaria, l'ambito di applicazione dell'iniziativa dovrebbe essere quanto più possibile ampio; che, in sede di ulteriore sviluppo e valutazione di iniziative nel settore, occorre tenere conto delle novità nell'ambito del mercato dei servizi di pagamento, ad esempio gli strumenti prepagati o le applicazioni per dispositivi mobili (mobile banking);
O. considerando che la disponibilità di informazioni comprensibili per i consumatori rappresenta un elemento chiave nell'ambito di qualunque iniziativa per l'accesso ai servizi di pagamento di base; che la Commissione dovrebbe quindi incoraggiare gli Stati membri a sviluppare campagne di comunicazione opportunamente mirate, incentrate sulle esigenze e le preoccupazioni specifiche dei consumatori sprovvisti di servizi bancari, vulnerabili o in movimento; che, per poter offrire ai clienti titolari di conti di pagamento di base un servizio appropriato, i fornitori dovrebbero garantire non solo la disponibilità di personale adeguatamente formato, ma anche l'assenza di potenziali conflitti di interessi in grado di arrecare pregiudizio ai clienti stessi;
P. considerando che studenti, lavoratori e fornitori di servizi devono avere la possibilità di spostarsi da un paese all'altro beneficiando dalla mobilità all'interno dell'Unione senza difficoltà;
Q. considerando che l'apertura di un conto di pagamento in uno Stato membro non dovrebbe implicare per il consumatore l'obbligo di chiudere i conti già detenuti in altri Stati membri;
R. considerando che i requisiti attualmente imposti dai prestatori di servizi di pagamento per l'apertura di un conto di pagamento di base sono restrittivi e possono ostacolare la mobilità transfrontaliera all'interno dell'Unione;
1. chiede alla Commissione di presentare una valutazione dettagliata del quadro della situazione in tutti gli Stati membri entro settembre 2012; chiede alla Commissione di presentare, sulla base dell'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ed entro gennaio 2013, una proposta di direttiva che garantisca l'accesso ai servizi di pagamento di base per tutti i consumatori legalmente residenti nell'Unione, secondo le raccomandazioni particolareggiate figuranti nell'allegato, a meno che la summenzionata valutazione dettagliata non dimostri il carattere superfluo della proposta stessa;
2. constata che tali raccomandazioni rispettano i diritti fondamentali e i principi di sussidiarietà e proporzionalità;
3. ritiene che la proposta richiesta non presenti alcuna incidenza finanziaria per il bilancio dell'Unione europea;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e le raccomandazioni particolareggiate figuranti in allegato alla Commissione e al Consiglio nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI RISOLUZIONE:RACCOMANDAZIONI PARTICOLAREGGIATE CONCERNENTI IL CONTENUTO DELLA PROPOSTA RICHIESTA
Il Parlamento europeo ritiene che la direttiva da adottare debba mirare a regolamentare gli aspetti di seguito illustrati.
Raccomandazione 1 (ambito di applicazione)
1. Il termine "conto di pagamento di base" dovrebbe indicare un conto di pagamento messo a disposizione in applicazione delle disposizioni dello strumento legislativo proposto. I conti di pagamento di base non pienamente conformi a tali disposizioni si ritengono esclusi dalla definizione.
2. La direttiva dovrebbe prevedere per gli Stati membri il dovere di garantire l'accesso ai servizi di pagamento di base tramite l'imposizione di un obbligo in tal senso, idealmente valido per tutti i prestatori di servizi di pagamento che offrono conti di pagamento ai consumatori nell'ambito delle loro attività abituali, quali definiti all'articolo 4, punto 9, della direttiva 2007/64/CE.
3. Qualsiasi iniziativa legislativa dovrebbe rispettare il principio di sussidiarietà e prendere in considerazione le disposizioni, giuridiche o adottate su base volontaria, esistenti negli Stati membri in cui il diritto ad accedere a un conto di pagamento di base e a utilizzarlo è già garantito con successo;
4. Analogamente, per evitare l'imposizione di inutili oneri ai prestatori di servizi di pagamento che non offrono conti di pagamento ai consumatori, l'obbligo di mettere a disposizione la tipologia di conti di base in questione non dovrebbe riguardare:
a) i prestatori di servizi di pagamento di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere e) ed f), della direttiva 2007/64/CE;
b) gli istituti di pagamento autorizzati a fornire solo uno o più servizi di pagamento tra quelli elencati ai punti da 4 a 7 dell'allegato alla direttiva 2007/64/CE;
5. Agli Stati membri dovrebbe essere concessa la facoltà di esentare altri prestatori di servizi di pagamento dall'obbligo di offrire conti di pagamento di base. Tutte le esenzioni dovrebbero essere basate su criteri oggettivi ed estremamente severi; esse dovrebbero riguardare solo i prestatori di servizi di pagamento il cui modello commerciale non persegue finalità di lucro o che, in generale, non offrono servizi di pagamento al dettaglio. Nessuna esenzione dovrebbe compromettere il diritto di accesso dei consumatori; il numero di esenzioni dovrebbe essere quanto più possibile limitato al fine di ridurre al minimo gli effetti negativi sulla concorrenza.
Raccomandazione 2 (requisiti di accesso e identificazione)
6. Lo strumento legislativo da adottare dovrebbe garantire a tutti i consumatori, ovvero a tutte le persone fisiche che non agiscono a fini commerciali, aziendali, artigianali o professionali e legalmente residenti nell'Unione, il diritto ad aprire e utilizzare un conto di pagamento di base presso un prestatore di servizi di pagamento attivo in uno Stato membro, a condizione che i consumatori stessi non siano già titolari di un conto di pagamento nel medesimo Stato membro. Gli Stati membri dovrebbero garantire l'esistenza di meccanismi che consentano ai consumatori di chiudere senza eccessive difficoltà un conto di pagamento ordinario per convertirlo in un conto di pagamento di base ovvero sostituirlo con esso. In sede di apertura di un conto di pagamento di base dovrebbe essere obbligatoria la presentazione di un documento di identità.
7. Lo strumento legislativo da adottare dovrebbe garantire la non imposizione ai consumatori di inutili oneri per la dimostrazione dell'assenza di altri conti di pagamento a loro intestati. Ad esempio si potrebbe imporre la presentazione, da parte dei consumatori stessi, di una dichiarazione sull'onore.
8. Ai fini dell'apertura di un conto di pagamento di base non dovrebbero essere presi in considerazione criteri quali il livello di regolarità del reddito, l'occupazione, la storia creditizia, il livello di indebitamento, gli eventuali fallimenti o il volume d'affari previsto del titolare conto. L'accesso a un conto di pagamento di base non dovrebbe in nessun caso essere subordinato all'acquisto di altri prodotti o servizi, ad esempio polizze assicurative o conti aggiuntivi.
9. La proposta dovrebbe prevedere la possibilità di negare un conto di pagamento di base, o di procedere alla relativa cancellazione, solo in presenza di circostanze debitamente giustificate in base alle norme nazionali o dell'Unione applicabili, purché non afferenti ai criteri di cui al paragrafo 8, ad esempio in caso di:
a) incompatibilità con la legislazione sul riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo,
b) falsificazione di identità o di documenti nonché abuso di fiducia,
c) grave e persistente violazione degli obblighi derivanti dalla detenzione del conto di pagamento di base.
10. Se necessario gli Stati membri dovrebbero porre in essere misure non discriminatorie e flessibili per l'assistenza ai consumatori nell'assolvimento degli obblighi di diligenza, nel rispetto della legislazione sul riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo. Tali misure dovrebbero tenere conto, in particolare, delle esigenze dei consumatori senza fissa dimora.
11. Nell'ambito delle finalità descritte occorre permettere agli Stati membri di classificare i conti di pagamento di base come prodotti "a basso rischio" ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva della Commissione 2006/70/CE recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE. Di conseguenza, ai fornitori del servizio potrebbero essere imposti requisiti di diligenza semplificati in relazione ai clienti. La Commissione dovrebbe puntare a un ulteriore chiarimento delle interpretazioni delle norme sulla lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, al fine di garantire che, nel contesto dei servizi bancari di base, esse siano applicate in modo equilibrato e nel rispetto della proporzionalità. Nessuno dovrebbe vedersi negare l'accesso a un conto di pagamento di base, ovvero perdere il diritto a detenerne uno, per motivi come quelli citati, a meno che non sussistano valide giustificazioni obiettive in tal senso. In nessun caso le norme in questione dovrebbero essere utilizzate come pretesto ingiustificato per respingere i consumatori meno interessanti dal punto di vista commerciale.
12. Lo strumento legislativo da adottare dovrebbe imporre ai prestatori di servizi di pagamento una condotta trasparente in relazione alle decisioni con cui rifiutano l'apertura di un conto di pagamento di base o procedono alla relativa chiusura, sempre nel rispetto della legislazione sul riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo nonché di quella in materia di prevenzione della criminalità e di indagini penali. Affinché il consumatore possa confutare la decisione del prestatore di servizi di pagamento, quest'ultimo dovrebbe comunicargli per iscritto le ragioni del rifiuto opposto all'apertura di un conto di pagamento di base o della decisione di procedere alla relativa chiusura. Il fornitore del servizio dovrebbe altresì essere tenuto a informare il consumatore in merito alle possibilità di avvalersi di meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie.
13. Lo strumento legislativo da adottare dovrebbe imporre al fornitore del servizio l'obbligo di verificare rapidamente se il consumatore ha diritto o meno ad accedere a un conto di pagamento di base e di informare per iscritto il consumatore stesso dei motivi di eventuali ritardi superiori a due settimane. I motivi che rientrano nella sfera di responsabilità del fornitore del servizio, ad esempio un carico di lavoro eccessivo, non possono essere considerati una giustificazione per i suddetti ritardi. Per l'apertura del conto i fornitori del servizio possono richiedere la presenza fisica del consumatore presso la più vicina filiale. Occorre tuttavia trovare soluzioni alternative per i casi in cui la presenza fisica del consumatore risulti impossibile o eccessivamente onerosa.
Raccomandazione 3 (funzioni e costi)
14. Lo strumento legislativo dovrebbe consentire agli utenti dei conti di pagamento di base di effettuare tutte le fondamentali operazioni di pagamento, ad esempio l'accreditamento di redditi o altre prestazioni, il pagamento di utenze o tributi nonché l'acquisto di beni e servizi, anche a distanza attraverso i canali comunemente a disposizione del pubblico a livello nazionale.
15. Laddove lo ritengano opportuno gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di autorizzare la concessione, da parte dei prestatori di servizi di pagamento, di scoperti di conto di modesta entità, se del caso, quale forma di tamponamento di temporanee situazioni di saldo negativo. I fornitori del servizio dovrebbero inoltre essere liberi di offrire, ove opportuno, prodotti di credito ai clienti titolari di conti di pagamento di base, in qualità di servizi separati. L'accesso al conto di pagamento di base o l'utilizzo dello stesso non dovrebbero in alcun modo essere limitati dall'acquisto di tali prodotti o servizi né subordinati allo stesso. Le spese addebitate per gli scoperti così concessi e per i prodotti di credito separati dovrebbero essere trasparenti e comunque in linea con i prezzi abitualmente praticati dal fornitore del servizio.
16. L'accesso a un conto di pagamento di base dovrebbe essere offerto a titolo gratuito oppure a costi ragionevoli. Le spese eventualmente addebitate dovrebbero essere trasparenti. Ogni Stato membro dovrebbe stabilire un limite massimo per le spese annuali complessive addebitate per l'apertura e l'utilizzo di un conto di pagamento di base. Spetterebbe alla Commissione stabilire l'effettiva praticabilità dell'introduzione di un limite massimo, valido a livello di Unione, per le spese annuali complessive addebitate per l'apertura e l'utilizzo di un conto di pagamento di base. La Commissione dovrebbe altresì studiare apposite soluzioni per adattare il citato limite dell'Unione alle circostanze nazionali, ad esempio ai livelli generali dei prezzi al consumo, ai livelli di reddito e alle spese mediamente addebitate per i conti di pagamento ordinari. I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero essere tenuti a garantire che, tra i prodotti da loro offerti, il conto di pagamento di base sia sempre quello economicamente più accessibile per l'esecuzione di operazioni di pagamento di base, a prescindere dalle modalità di comparazione utilizzate.
17. Le eventuali penali dovrebbero essere ragionevoli e comunque in linea con i prezzi abitualmente praticati dal fornitore del servizio. Le penali non dovrebbero essere incluse nel calcolo delle spese complessive annuali.
18. È opportuno imporre ai fornitori del servizio l'inclusione delle sole funzioni che già fanno parte della loro offerta abituale. In tal caso un conto di pagamento di base dovrebbe comprendere i servizi di seguito elencati.
A. Servizi di gestione di un conto di base
a) apertura e chiusura del conto di pagamento;
b) servizi necessari per il deposito di contante e la registrazione delle operazioni su un conto di pagamento;
c) servizi necessari per il ritiro di contante da un conto di pagamento;
d) emissione di estratti conto.
B. Servizi di pagamento standard
a) trasferimenti di fondi mediante bonifico, nella valuta dello Stato membro in cui è aperto il conto, anche a livello interbancario;
b) trasferimenti di fondi, nella valuta dello Stato membro in cui è aperto il conto, mediante operazioni di pagamento effettuate con un'apposita carta che non consente l'esecuzione delle operazioni stesse in assenza di un saldo sufficiente sul conto di addebito;
c) esecuzione di ordini di bonifico permanenti, anche a livello interbancario, nella valuta dello Stato membro in cui è aperto il conto;
d) esecuzione di pagamenti sulla base di autorizzazioni di addebito diretto nella valuta dello Stato membro in cui è aperto il conto, anche a livello interbancario, negli Stati membri dove i pagamenti stessi sono indispensabili per l'effettuazione di operazioni essenziali;
Il numero di operazioni di cui alle sezioni A e B dovrebbe essere illimitato. Al consumatore dovrebbe essere garantito un accesso non discriminatorio ai servizi di cui alle sezioni A e B attraverso i vari sistemi messi a disposizione dal fornitore, ad esempio l'esecuzione manuale, gli sportelli presso le filiali, gli sportelli elettronici (anche di altri fornitori ove tecnicamente possibile), i servizi bancari on line (online banking) e via telefono (phone banking).
C. Servizi aggiuntivi
Gli Stati membri possono imporre l'inclusione di ulteriori funzioni nei conti di pagamento di base. I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero altresì avere la facoltà di ampliare la gamma delle funzioni, di propria iniziativa, ad esempio aggiungendo strumenti di risparmio o servizi di rimessa di denaro su scala internazionale da o verso conti situati al di fuori dell'Unione.
Raccomandazione 4 (informazione)
19. Gli Stati membri dovrebbero fornire ai consumatori le necessarie informazioni, in forma comprensibile, in merito all'offerta di conti di pagamento di base, concentrandosi in maniera mirata sulle esigenze e le preoccupazioni specifiche dei consumatori sprovvisti di servizi bancari, vulnerabili o in movimento. È compito della Commissione e degli Stati membri contribuire a un'elevata sensibilizzazione di consumatori e soggetti interessati. I fornitori del servizio dovrebbero avvalersi dei diversi canali disponibili, ad esempio i loro siti Internet oppure, se del caso, le loro filiali, per fornire informazioni ai consumatori in maniera visibile.
20. Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare le banche a sviluppare programmi di assistenza ai clienti più vulnerabili, al fine di responsabilizzarli e aiutarli nella gestione delle rispettive risorse finanziarie.
21. Per poter offrire ai clienti titolari di conti di pagamento di base un servizio appropriato, lo strumento legislativo da adottare dovrebbe imporre ai fornitori l'obbligo di garantire la disponibilità di personale adeguatamente formato e l'assenza di potenziali conflitti di interessi in grado di arrecare pregiudizio ai clienti stessi;
22. Gli obblighi di informazione imposti dallo strumento legislativo da adottare dovrebbero lasciare impregiudicati i requisiti applicabili alla messa a disposizione di informazioni per i consumatori in virtù della direttiva 2007/64/CE.
Raccomandazione 5 (vigilanza, composizione delle controversie, statistiche e risarcimenti)
23. Lo strumento legislativo da adottare dovrebbe imporre agli Stati membri l'obbligo di designare autorità competenti che garantiscano, vigilando sullo stesso, l'effettivo rispetto dei requisiti imposti dallo strumento in questione. Le autorità competenti così designate dovrebbero essere indipendenti dai prestatori di servizi di pagamento.
24. Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a definire i principi applicabili alle sanzioni da irrogare nei confronti dei fornitori del servizio che non rispettano il quadro di riferimento per i conti di pagamento di base, anche per quanto concerne le violazioni degli obblighi statistici di cui al paragrafo 25.
25. Gli Stati membri dovrebbero avere l'obbligo di garantire la presentazione periodica alle autorità nazionali, da parte dei fornitori del servizio, di informazioni affidabili sul numero di conti di pagamento di base aperti e chiusi nonché sulle richieste di apertura di tali conti respinte e i motivi del rifiuto. I fornitori del servizio dovrebbero altresì mettere a disposizione delle autorità nazionali competenti informazioni dettagliate relative ai costi connessi ai conti di pagamento di base.
26. Ogni anno gli Stati membri presenteranno informazioni aggregate alla Commissione e all'Autorità bancaria europea, così come previsto al paragrafo 25. I dati dovrebbero essere pubblicati in forma aggregata e comprensibile.
27. Gli Stati membri dovrebbero garantire l'istituzione di procedure di reclamo e ricorso adeguate ed efficaci per la composizione extragiudiziale delle controversie tra prestatori di servizi di pagamento e consumatori riguardanti i diritti e gli obblighi derivanti dall'applicazione dei principi sanciti dallo strumento legislativo da adottare, avvalendosi, se del caso, di organi preesistenti. È necessario che gli organi preposti alla risoluzione alternativa delle controversie siano indipendenti e che possano essere aditi senza difficoltà nonché, idealmente, a titolo gratuito. Ai fini dell'imparzialità di tali organi occorre garantire un'equa rappresentanza di fornitori del servizio, consumatori e altri utenti. Gli Stati membri dovrebbero garantire l'adesione di tutti i fornitori di conti di pagamento di base a uno o più organismi deputati all'espletamento delle procedure di reclamo e ricorso in questione.
28. Gli Stati membri dovrebbero avere l'obbligo di assicurare la cooperazione attiva tra i summenzionati organi ai fini della risoluzione delle controversie transfrontaliere. Qualora le parti di una disputa si trovino in Stati membri diversi, in materia di reclami da parte dei consumatori è opportuno avvalersi della rete per la composizione extragiudiziale delle controversie transfrontaliere nel settore dei servizi finanziari (FIN NET).
Raccomandazione 6 (attuazione e riesame)
29. Lo strumento legislativo da adottare dovrebbe essere attuato dagli Stati membri entro dodici mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
30. La Commissione dovrebbe, in stretta collaborazione con gli Stati membri e i soggetti interessati, pubblicare una relazione sull'applicazione della direttiva entro tre anni dalla sua entrata in vigore e, successivamente, ogni cinque anni. La relazione dovrebbe valutare:
a) l'effettiva attuazione dello strumento legislativo, in tutti i suoi elementi, da parte degli Stati membri;
b) i progressi realizzati in termini di garanzia di accesso ai servizi di pagamento di base per tutti i consumatori dell'Unione, anche in riferimento alle implicazioni dirette e indirette delle disposizioni della direttiva in materia di eliminazione dell'esclusione finanziaria;
c) la consapevolezza dei consumatori cui si rivolge la direttiva in merito alla disponibilità e alle caratteristiche dei conti di pagamento di base nonché ai diritti loro spettanti in relazione ai conti stessi;
d) le spese legate alla messa a disposizione di conti di pagamento di base, anche in relazione ai livelli dei prezzi al consumo;
e) le migliori prassi e le raccomandazioni concrete per gli Stati membri che registrano livelli di esclusione dei consumatori dai servizi di pagamento elevati o persistenti;
f) le ripercussioni sull'integrazione e la creazione di un mercato interno dei servizi bancari al dettaglio (retail banking) a livello di UE nonché le distorsioni della concorrenza tra fornitori di conti di pagamento di base;
Ove opportuno la relazione dovrebbe essere corredata da proposte di modifica dello strumento legislativo nonché da raccomandazioni finalizzate a una migliore attuazione negli Stati membri. La relazione dovrebbe essere trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.
31. La Commissione dovrebbe integrare la direttiva sui conti di pagamento di base proposta con ulteriori iniziative volte a migliorare l'integrazione e l'armonizzazione dei servizi bancari al dettaglio nonché a prevenire l'esclusione finanziaria. Il pacchetto dovrebbe, in particolare:
a) migliorare la concorrenza a livello di servizi bancari e di pagamento al fine di
i) garantire la trasparenza e la comparabilità degli importi delle spese relative ai conti bancari, in modo che i consumatori possano raffrontare le tariffe di diverse banche e scegliere l'offerta più conveniente,
ii) eliminare tutti gli ostacoli tecnici e amministrativi che si frappongono al cambiamento di conto bancario, in modo che i consumatori possano trasferire agevolmente il proprio conto da una banca all'altra;
b) portare a una maggior accettazione dei diversi metodi di pagamento da parte dei venditori, in modo che i consumatori possano raccogliere i benefici del commercio elettronico; in tale ottica tutti i venditori dovrebbero offrire a chiunque la possibilità di pagare con una semplice carta di debito senza spese aggiuntive;
c) chiarire ulteriormente le interpretazioni delle norme sulla lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, in modo da garantire che le stesse non siano mai utilizzate come pretesto ingiustificato per respingere i consumatori meno interessanti da un punto di vista commerciale;
d) migliorare l'alfabetizzazione finanziaria, anche nelle scuole, contrastare l'indebitamento eccessivo, ovvero il più importante tra i "nuovi rischi sociali" dell'intera Unione, e agevolare l'accesso al credito equo nonché al microcredito in tutta l'Unione.
PARERE della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (9.5.2012)
destinato alla commissione per i problemi economici e monetari
sull'accesso ai servizi bancari di base
(2012/2055(INI))
Relatore per parere: Evelyne Gebhardt (*)
(Iniziativa – articolo 42 del regolamento)
(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 50 del regolamento
SUGGERIMENTI
La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione per i problemi economici e monetari, competente per il merito:
I. a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:
– visto l’articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 13 aprile 2011, dal titolo "Atto per il mercato unico - Dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia - Insieme per creare nuova crescita" (COM(2011)0206),
– vista la relazione di Mario Monti del 9 maggio 2010 destinata alla Commissione, intitolata "Una nuova strategia per il mercato unico",
– vista la sua risoluzione del 20 maggio 2010 sulla creazione di un mercato unico per i consumatori e i cittadini[1],
– vista la sua risoluzione del 6 aprile 2011 sul mercato unico per gli europei[2],
– vista la sua risoluzione del 5 luglio 2011 sul futuro dei servizi sociali di interesse generale[3],
– vista la sua risoluzione del 15 novembre 2011 su una nuova strategia per la politica dei consumatori[4],
– vista la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori[5],
– visto il programma di lavoro della Commissione per il 2011, del 27 ottobre 2010 (COM(2010)0623),
– visto il programma di lavoro della Commissione per il 2012, del 15 novembre 2011 (COM(2011)0777),
– vista la proposta della Commissione concernente una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, recante modifica del regolamento (CE) n. 2006/2004 e della direttiva 2009/22/CE (direttiva RAC) (COM(2011)0793),
– vista la raccomandazione della Commissione del 18 luglio 2011 sull’accesso a un conto di pagamento di base[6],
– vista la valutazione d'impatto concernente la raccomandazione della Commissione del 18 luglio 2011 sull’accesso a un conto di pagamento di base (SEC(2011)0906, SEC(2011)0907),
– vista la direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno[7],
– vista la proposta della Commissione del 16 dicembre 2010 relativa a un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (COM (2010)0775),
– vista la direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica[8],
– vista la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo[9],
– vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati[10],
– visto lo studio commissionato dal Parlamento europeo dal titolo "Basic Banking Services" del 15 novembre 2011,
– vista la petizione 963/2011 presentata da Triin Saag (cittadina estone) del 17 febbraio 2012, sulle difficoltà di chiudere un conto bancario nell'Unione europea,
A. considerando che occorre garantire ai consumatori dell'intera Unione il diritto all'accesso ai servizi di pagamento e che essi devono poter beneficiare sotto ogni aspetto del mercato interno;
B. considerando che tale diritto dovrebbe essere accessibile a qualsiasi persona che soggiorni regolarmente nell'Unione e che la libera circolazione delle persone è un bene di fondamentale importanza;
C. considerando che tale diritto dovrebbe riguardare anche le persone che necessitano di un conto bancario in più di uno Stato membro in quanto legate effettivamente a ognuno di detti Stati membri;
D. considerando che il diritto all'accesso a un conto di pagamento di base non deve essere subordinato all'acquisto di servizi e prodotti bancari aggiuntivi;
E. considerando che gli attuali criteri restrittivi di scelta, che i prestatori di servizi di pagamento impongono per l'apertura di conti di pagamento e che vanno al di là dei requisiti di legge, limitano il diritto alla libera circolazione nell'Unione da parte di coloro che soggiornano nell'UE;
F. considerando che occorre tenere debitamente conto delle diverse tradizioni bancarie nell'Unione;
G. considerando che, nel suo programma di lavoro del 2011, la Commissione ha annunciato di voler pubblicare una proposta concernente uno strumento legislativo in materia di accesso a un conto bancario, mentre invece ha pubblicato il 18 luglio 2011 una semplice raccomandazione sull'accesso a un conto di pagamento di base; che, nonostante tale raccomandazione, 15 Stati membri non hanno ancora disposizioni vincolanti o facoltative che impongano alle banche di offrire servizi bancari di base;
H. considerando che l'impegno volontario delle banche non ha potuto finora assicurare concretamente l'accesso universale ai conti di pagamento di base; che solo uno strumento legislativo può garantire la certezza giuridica per i cittadini;
I. considerando che anche il mercato deve adattarsi accettando in generale le carte di conti bancari di base, oltre che le carte di credito, qualora i conti di pagamento di base incontrassero una maggiore diffusione;
J. considerando che la mancanza di accesso a conti di pagamento impedisce ai consumatori di partecipare al mercato dei principali servizi finanziari, nonché di ottenere beni e servizi sostanziali, il che ostacola o impedisce l'inclusione sociale e finanziaria;
K. considerando che i principi che regolano l'accesso a un conto di pagamento di base dovrebbero essere stabiliti e applicati in modo coerente in tutta l'Unione, al fine di favorire l'inclusione e la coesione sociale;
L. considerando che esiste un legame incontestabilmente forte fra un basso livello di reddito, la mancanza di un conto bancario e l'esclusione sociale e finanziaria;
M. considerando che i residenti nell'UE che intendono beneficiare della mobilità nell'Unione spesso incontrano grossi ostacoli;
N. considerando che lo scopo dell'attuale fase di sviluppo dell'Area unica dei pagamenti in euro (SEPA) è quello di garantire che un conto bancario sia sufficiente per l'esecuzione di tutte le transazioni nazionali e internazionali, ma che l'istituzione della SEPA non è ancora conclusa; che è pertanto fondamentale assicurare la trasparenza in materia di servizi e di relativi costi, nonché adottare misure supplementari per rafforzare l'efficacia della SEPA in tutti gli Stati membri;
O. considerando che i consumatori privi di un conto bancario sono costretti a utilizzare contanti; che ciò significa non solo una ridotta scelta dei metodi di pagamento e un'esclusione dal commercio elettronico, ma comporta anche maggiori spese;
P. considerando che la mancanza di un conto bancario nel paese di soggiorno rende molto più difficile ottenere un posto di lavoro a tempo pieno, affittare un alloggio, pagare le tasse e ricevere le retribuzioni; che vedersi rifiutare l'apertura di un conto bancario od offrire condizioni meno favorevoli in funzione del luogo di soggiorno e della situazione socioeconomica di una persona costituisce una discriminazione;
Q. considerando che sia i consumatori che le imprese trarrebbero vantaggi dalla concessione dell'accesso a un conto di base ai 30 milioni di persone di età superiore ai 18 anni che, secondo uno studio commissionato dal Parlamento europeo, ne sono prive; che ciò rafforzerebbe anche il mercato interno e i diritti dei consumatori;
II. a includere nell'allegato alla proposta di risoluzione le seguenti raccomandazioni:
Raccomandazione n. 1 (Definizioni)
A norma della direttiva 2011/83/UE, il consumatore è una persona fisica che agisce per scopi estranei alla sua attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale. La Commissione deve garantire che la definizione del termine "consumatore" comprenda tutti i residenti mobili dell'Unione e quindi coloro che hanno diritto all'accesso a un conto di pagamento di base.
Un conto di pagamento di base deve essere un conto bancario che consente al consumatore di effettuare tutte le operazioni di pagamento standard purché il conto sia coperto.
Il diritto all'accesso a un conto di pagamento base deve applicarsi a tutti i consumatori, a meno che non vi siano gravi motivi non discriminatori in senso contrario. Non si tratta tuttavia di un obbligo di detenere un conto bancario.
Raccomandazione n. 2 (Accesso a un conto di pagamento base)
Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché ogni consumatore che soggiorni legalmente nell'Unione abbia il diritto di aprire e disporre di un conto di pagamento di base che operi sul loro territorio, indipendentemente dal fatto che il consumatore detenga o meno in un altro Stato membro un conto con il quale possa usufruire sul territorio di detto Stato membro dei servizi di cui alla raccomandazione n. 3. Tale diritto si applica indipendentemente dalla situazione finanziaria del consumatore.
Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché tutte le banche con una clientela privata siano tenute a offrire conti di pagamento di base per evitare discriminazioni e una sleale concorrenza fra banche, a meno che in uno Stato membro non siano in vigore provvedimenti specifici.
Viste le molteplici ragioni invocate per limitare o rifiutare l'accesso a un conto bancario occorre individuare quanto prima in tutti gli Stati membri una soluzione onde permettere ai consumatori l'esercizio del diritto universale a un conto bancario. La Commissione dovrebbe pertanto presentare quanto prima una proposta legislativa in materia, affinché nel diritto dell'Unione sia previsto il diritto di accesso a un conto di pagamento base.
Data la molteplicità delle strutture per la prestazione di servizi finanziari, spetta agli Stati membri modulare il diritto all'accesso a un conto di pagamento di base.
Gli Stati membri dovrebbero garantire che, in caso di rifiuto di una richiesta di apertura di un conto di pagamento di base, il prestatore di servizi di pagamento informi immediatamente il consumatore, per iscritto, in maniera non ambigua, con un linguaggio chiaro e senza alcun addebito, sulle motivazioni che hanno determinato tale rifiuto e le possibilità di ricorso. Tale diritto di informazione può essere limitato dalla legge nel caso in cui la limitazione costituisca una misura necessaria e proporzionata ai fini della tutela di obiettivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico. Gli Stati membri devono garantire che i consumatori abbiano la possibilità di denunciare una decisione di rifiuto.
Raccomandazione n. 3 (Normativa in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo)
Il diritto di accesso a un conto di pagamento base in uno Stato membro è accordato in conformità della direttiva 2005/60/CE.
Nell'atto dell'Unione previsto sono salvi gli obblighi a carico dei prestatori di servizi di pagamento derivanti dalle pertinenti disposizioni legislative dell'Unione o degli Stati membri in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
Raccomandazione n. 4 (Caratteristiche di un conto di pagamento di base)
Un conto di pagamento di base dovrebbe permettere di eseguire, senza discriminazioni, tutte le operazioni necessarie per l’apertura, la gestione e la chiusura di un conto di pagamento, la creazione di estratti conto, l'esecuzione di servizi che consentano di versare denaro contante su un conto di pagamento, di essere destinatari di transazioni e prelevare contanti da un conto di pagamento, di eseguire addebiti diretti, bonifici e operazioni di pagamento tramite canali fisici e remoti, compreso Internet. Non devono esservi limitazioni al numero di operazioni effettuate. L’accesso a un conto di pagamento di base non dovrebbe essere subordinato all’acquisto di servizi accessori quali assicurazioni, l'apertura di un conto bancario supplementare né a criteri non monetari come la previa stipulazione di un contratto d'affitto.
Gli Stati membri dovrebbero garantire che un conto di pagamento di base sia offerto gratuitamente o a un costo ragionevole.
È necessario esaminare e sviluppare ulteriormente le carte di pagamento prepagate o altri dispositivi che servano allo stesso scopo, già esistenti in alcuni Stati membri, quali possibili elementi integrativi di un conto di pagamento di base.
Oggigiorno, molti conti di pagamento di base funzionano esclusivamente via internet, il che li rende ideali per il commercio elettronico, ma esclude anche coloro che non hanno accesso a internet. I conti di pagamento di base devono essere di facile utilizzo, semplici e sicuri. Inoltre, dev'essere possibile gestire tali conti non solo attraverso procedure online, SMS e altre modalità di comunicazione remote con la banca, ma anche presso le agenzie locali.
È necessario evitare ogni tipo di discriminazione derivante dall'utilizzazione di un conto di pagamento di base.
Nel passaggio da una banca a un'altra o all'atto della chiusura di un conto bancario, il consumatore non deve sostenere costi amministrativi eccessivamente elevati o incontrare ostacoli.
All'occorrenza, gli Stati membri dovrebbero consentire alle banche di fornire piccoli prestiti ponte per coprire saldi negativi temporanei. Gli oneri di detti prestiti dovrebbero essere ragionevoli e perlomeno in linea con i prezzi abitualmente praticati dal fornitore.
Gli Stati membri, inoltre, dovrebbero essere liberi di prevedere scoperti di conto con limiti ragionevoli.
In ogni caso, i dati personali del consumatore, compresi quelli relativi alla sua situazione finanziaria, dovrebbero essere tutelati in maniera corretta e non essere trasmessi senza il suo consenso. Ciò vale in particolare qualora sia stata respinta la sua domanda di apertura di un conto bancario.
Gli Stati membri e la Commissione, tramite gli organi pubblici e in cooperazione con le associazioni dei consumatori e gli enti sociali consultivi, dovrebbero lanciare campagne di sensibilizzazione sulla nozione di conti di pagamento di base, al fine accrescere le conoscenze sul diritto di accesso a tali conti.
A livello di Unione l'obiettivo di tali campagne informative dovrebbe essere, in particolare, quello di sensibilizzare in merito alla disponibilità di servizi bancari di base in tutta l'Unione e all'esistenza di diritti di accesso agli stessi su scala transfrontaliera. A livello di Stati membri le campagne di comunicazione dovrebbero puntare a fornire le necessarie informazioni, in maniera comprensibile, circa le caratteristiche, le condizioni e le procedure concrete applicabili in casi specifici ai consumatori. Le campagne di comunicazione a livello di Stati membri dovrebbero essere effettuate in diverse lingue, se del caso.
L'evidenziazione dei vantaggi dell'uso di un conto di pagamento di base come pure la trasmissione di conoscenze finanziarie rivestono la massima importanza, poiché rafforzano i consumatori e consentono a essi di integrarsi nel mercato interno.
I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero essere tenuti a fornire per iscritto ai consumatori le necessarie informazioni sul conto di base offerto e su tutti i costi e condizioni legati all'utilizzazione. Ai consumatori va altresì precisato che per avere accesso a un conto di base non esiste l'obbligo di avvalersi di ulteriori servizi. I costi dei servizi prestati vanno comunicati in modo chiaro e comparabile senza clausole non esplicitate o costi occulti.
Le condizioni e le procedure informative concernenti i servizi di pagamento dovrebbero essere organizzate in modo trasparente.
I prelievi in contanti da sportelli automatici devono essere possibilmente gratuiti, a prescindere dalla banca proprietaria del dispositivo.
Raccomandazione n. 5 (Risoluzione extragiudiziale delle controversie)
Gli Stati membri dovrebbero garantire l’istituzione di procedure di reclamo e ricorso adeguate ed efficaci per la risoluzione extragiudiziale di controversie, avvalendosi, se del caso, di organismi già esistenti.
Gli Stati membri devono garantire l'istituzione di procedure di reclamo e ricorso adeguate ed efficaci per la composizione extragiudiziale delle controversie concernenti i diritti e gli obblighi derivanti dall'applicazione dei principi sanciti dalla normativa applicabile ai prestatori e ai consumatori di servizi di pagamento. Le procedure di reclamo e ricorso, sia nazionali che transfrontaliere, dovrebbero essere rese disponibili conformemente alla normativa applicabile. FIN NET potrebbe essere associata alla composizione delle controversie, se del caso.
Gli enti competenti a livello di Stato membro per la vigilanza del rispetto della normativa in materia dovrebbero elaborare procedure di migliori prassi degli istituti bancari e promuoverle nel rispettivo territorio. La Commissione, inoltre, dovrebbe essere informata dell'evoluzione nel settore. Le iniziative della Commissione quali Europe Direct o SOLVIT, gli organi nazionali quali il difensore civico finanziario e le associazioni dei consumatori, cui sono indirizzati i ricorsi dei cittadini riguardanti l'accesso ai servizi bancari, dovrebbero informare la Commissione sui loro accertamenti e conclusioni, dato che tali ricorsi rispecchiano i problemi incontrati dai comuni cittadini e consumatori.
Le competenti autorità nazionali dovrebbero procedere alla valutazione delle migliori prassi e prendere misure contro ogni atto degli istituti bancari in contrasto con il diritto dei consumatori di detenere un conto di pagamento di base.
Raccomandazione n. 6 (Recepimento e verifica)
Al più tardi tre anni dopo l'entrata in vigore dell'atto dell'Unione, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione esaustiva sul recepimento e l'applicazione dell'atto. La relazione dovrebbe inoltre esaminare se siano necessarie ulteriori misure e, eventualmente, contenere proposte di adeguamento o modifica dell'atto.
Gli Stati membri dovrebbero garantire che i prestatori di servizi di pagamento forniscano periodicamente alle autorità nazionali informazioni affidabili sul numero di conti di pagamento di base aperti, sul numero di richieste di apertura rifiutate con le relative motivazioni, sul numero di conti chiusi, nonché le spese correlate a tali conti.
La Commissione deve esaminare i dati ottenuti e trarre conclusioni in merito all'efficacia della normativa, sia per le persone prive di un conto bancario che per i lavoratori mobili. Se necessario, la Commissione elaborerà idonee proposte per l'ulteriore sviluppo del diritto unionale in tale settore.
ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE
Approvazione |
8.5.2012 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
36 0 1 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Jorgo Chatzimarkakis, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Cornelis de Jong, Christian Engström, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Mikael Gustafsson, Małgorzata Handzlik, Iliana Ivanova, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Franz Obermayr, Sirpa Pietikäinen, Mitro Repo, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Raffaele Baldassarre, Marielle Gallo, Anna Hedh, Emma McClarkin, Antonyia Parvanova, Konstantinos Poupakis, Olle Schmidt, Sabine Verheyen |
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Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Joseph Cuschieri |
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- [1] GU C 161 E del 31.5.2011, pag. 84.
- [2] Testi approvati, P7_TA(2011)0145.
- [3] Testi approvati, P7_TA(2011)0319.
- [4] Testi approvati, P7_TA(2011)0491.
- [5] GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64.
- [6] GU L 190 del 21.7.2011, pag. 87.
- [7] GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1.
- [8] GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7.
- [9] GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.
- [10] GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE
Approvazione |
31.5.2012 |
|
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
37 2 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Burkhard Balz, Elena Băsescu, Udo Bullmann, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Arlene McCarthy, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Ivo Strejček, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Pablo Zalba Bidegain |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Sophie Auconie, Thijs Berman, Philippe De Backer, Roberto Gualtieri, Danuta Maria Hübner, Olle Ludvigsson, Mario Mauro |
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