RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne in circostanze eccezionali

14.6.2012 - (COM(2011)0560 – C7‑0248/2011 – 2011/0242(COD)) - ***I

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Relatore: Renate Weber


Procedura : 2011/0242(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A7-0200/2012

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne in circostanze eccezionali

(COM(2011)0560 – C7‑0248/2011 – 2011/0242(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0560),

–   visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 77, paragrafi 1 e 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0248/2011),

–   visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visti i pareri motivati presentati, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, dall'Assemblea nazionale francese, dal Senato dei Paesi Bassi, dalla Camera dei Rappresentanti dei Paesi Bassi, dal Parlamento portoghese, dal Senato rumeno, dal Parlamento slovacco e dal Parlamento svedese, ove si afferma che il progetto di atto legislativo non è conforme al principio di sussidiarietà,

–   visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0200/2012),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) La creazione di uno spazio in cui è assicurata la libera circolazione delle persone attraverso le frontiere interne è una delle principali conquiste dell'Unione europea. In tale spazio senza controlli alle frontiere interne, occorre una risposta comune alle situazioni che incidono gravemente sull'ordine pubblico o sulla sicurezza interna dell'Unione europea o di uno o più Stati membri, che autorizzi il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne in circostanze eccezionali senza compromettere il principio della libera circolazione delle persone. Urge pertanto una risposta comune dell'Unione, considerato l'impatto che possono avere tali misure di estrema ratio su tutti coloro che esercitano il diritto di circolare nello spazio senza controlli alle frontiere interne.

(1) La creazione di uno spazio in cui è assicurata la libera circolazione delle persone attraverso le frontiere interne è una delle principali conquiste dell'Unione europea. In tale spazio senza controlli alle frontiere interne, occorre una risposta comune alle situazioni che incidono gravemente sull'ordine pubblico o sulla sicurezza interna dell'Unione europea o di uno o più Stati membri, che autorizzi il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne in circostanze eccezionali senza compromettere il principio della libera circolazione delle persone. Urge pertanto una risposta coordinata, considerato l'impatto che possono avere tali misure di estrema ratio su tutti coloro che esercitano il diritto di circolare nello spazio senza controlli alle frontiere interne.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) La libera circolazione nello spazio senza controlli alle frontiere interne è una grande conquista dell'Unione. Poiché il ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne si ripercuote proprio sulla libera circolazione, è opportuno che qualunque decisione in tal senso sia adottata a livello di Unione. In ogni caso, il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne dovrebbe intervenire in ultima analisi, in misura e per una durata strettamente limitate, in base a criteri obiettivi specifici e previa valutazione a livello di Unione della sua necessità. Qualora una minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna richieda un'azione immediata, è opportuno che uno Stato membro abbia facoltà di ripristinare i controlli alle proprie frontiere interne per un periodo non superiore a cinque giorni e che l'eventuale proroga sia decisa a livello di Unione.

(2) La libera circolazione nello spazio senza controlli alle frontiere interne è una grande conquista dell'Unione. Poiché il ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne si ripercuote proprio sulla libera circolazione, è opportuno che qualunque decisione in tal senso sia adottata in modo coordinato. In ogni caso, il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne dovrebbe intervenire in ultima analisi, in misura e per una durata strettamente limitate, in base a criteri obiettivi specifici e previa valutazione della sua necessità che sia effettuata in modo coordinato. Qualora una minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna richieda un'azione immediata, è opportuno che uno Stato membro abbia facoltà di ripristinare i controlli alle proprie frontiere interne per un periodo non superiore a dieci giorni e che l'eventuale proroga sia decisa in modo coordinato.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Tali situazioni possono verificarsi quando un gran numero di cittadini di paesi terzi attraversa la frontiera esterna di uno o più Stati membri. Ciò può comportare un inatteso e significativo aumento dei movimenti secondari di cittadini di paesi terzi che si trovano in posizione irregolare sul territorio di uno o di altri Stati membri. Tenuto conto del numero di Stati membri interessati da un tale inatteso e significativo aumento dei movimenti secondari e dell'impatto globale di tale aumento sulla situazione migratoria nell'Unione o in un singolo Stato membro, può risultare necessario ripristinare temporaneamente il controllo di frontiera alle frontiere interne se le circostanze sono tali da costituire una minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna a livello di Unione o nazionale. L'attraversamento della frontiera esterna di un gran numero di cittadini di paesi terzi potrebbe, in circostanze eccezionali, giustificare il ripristino immediato di alcuni controlli alle frontiere interne, se è necessaria una misura di questo tipo per proteggere l'ordine pubblico o la sicurezza interna a livello di Unione o nazionale da una minaccia grave e imminente.

(5) La migrazione e l'attraversamento delle frontiere esterne di un gran numero di cittadini di paesi terzi non dovrebbero in sé essere considerate una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis) In base alle esperienze finora raccolte rispetto al funzionamento dello spazio senza controlli alle frontiere interne, la Commissione dovrebbe elaborare orientamenti in materia di ripristino dei controlli alle frontiere interne, sia per i casi che richiedono tale misura come risposta temporanea sia per i casi che necessitano di un'azione immediata. È opportuno che la Commissione elabori tali orientamenti al fine di assicurare un'applicazione coerente delle norme Schengen. Gli orientamenti dovrebbero prevedere indicatori chiari per facilitare la valutazione delle minacce per l'ordine pubblico e la sicurezza interna.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Il ripristino temporaneo di certi controlli alle frontiere interne potrebbe inoltre servire per rispondere alle gravi carenze individuate dalle valutazioni Schengen ai sensi dell'articolo 15 del regolamento che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen, se le circostanze sono tali da costituire una minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna a livello di Unione o nazionale.

(6) Il ripristino temporaneo di certi controlli alle frontiere interne potrebbe inoltre servire per rispondere alle gravi carenze riscontrate nel quadro di un rigoroso processo di valutazione ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE n. …/… del Parlamento europeo e del Consiglio del …)

 

che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen, ma deve essere solo una misura di extrema ratio.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) Prima che venga presa qualsiasi decisione di ripristino temporaneo di certi controlli alle frontiere interne, deve essere esplorata a fondo la possibilità di ricorrere a misure per risolvere la situazione sottostante, compresa l'assistenza di organismi dell'Unione come Frontex o Europol, e a misure di sostegno tecnico o finanziario a livello nazionale e/o di Unione. Inoltre, qualsiasi decisione di ripristinare il controllo di frontiera interno dovrebbe basarsi su informazioni comprovate che possono provenire dallo Stato membro che chiede il ripristino o da altre fonti, e anche sulle visite di controllo.

(7) Prima che venga presa qualsiasi decisione di ripristino temporaneo di certi controlli alle frontiere interne, deve essere esplorata a fondo la possibilità di ricorrere a misure per risolvere la situazione sottostante, compresa l'assistenza di organismi dell'Unione come Frontex o Europol, e a misure di sostegno tecnico o finanziario a livello nazionale e/o di Unione, in modo tempestivo. Inoltre, qualsiasi decisione di ripristinare il controllo di frontiera interno dovrebbe basarsi su informazioni comprovate che possono provenire dagli Stati membri o da altre fonti, e anche sulle visite di controllo.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis) In uno spazio di libera circolazione delle persone, il ripristino dei controlli di frontiera alle frontiere interne dovrebbe costituire un'eccezione.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Considerando 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 ter) E' necessario che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio, almeno una volta all’anno, una relazione sul funzionamento dello spazio Schengen. La relazione dovrebbe gettare le basi per un dibattito annuale in seno al Parlamento europeo ed al Consiglio e contribuire a rafforzare l'indirizzo politico e la cooperazione nello spazio Schengen.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'applicazione del presente regolamento, occorre conferire alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze devono essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione. Ad eccezione dei casi d'urgenza, e tenuto conto del tenore dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto iii), del suddetto regolamento, si applica la procedura d'esame.

 

(8) Nel caso di gravi e persistenti carenze individuate conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. .../2012 [che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen] e al fine di garantire condizioni uniformi e il controllo democratico, occorre istituire un meccanismo europeo per il ripristino di controlli di frontiera temporanei ed eccezionali alle frontiere interne. In virtù di tale meccanismo, la Commissione dovrebbe trasmettere al Parlamento europeo e al Consiglio una raccomandazione che valuti la necessità di ripristinare, come misura di extrema ratio, i controlli di frontiera alle frontiere interne. Il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero presentare i propri pareri entro un mese dal ricevimento della raccomandazione della Commissione, al termine del quale quest’ultima dovrebbe poter decidere in merito al ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne mediante atti di esecuzione, in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione. Tenuto conto del tenore dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto iii), del suddetto regolamento, per l'adozione di tali atti di esecuzione si dovrebbe applicare la procedura d'esame .

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) La Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili qualora, in casi debitamente giustificati correlati all'imminenza della minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna a livello di Unione o nazionale, lo richiedano motivi imperativi di urgenza.

soppresso

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 562/2006

Articolo 23 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. In caso di minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna a livello di Unione o nazionale nello spazio senza controllo di frontiera alle frontiere interne, è possibile in via eccezionale ripristinare il controllo di frontiera alle frontiere interne in tutte le sezioni o in sezioni specifiche delle frontiere interne di uno o più Stati membri per un periodo limitato della durata massima di trenta giorni o per la durata prevedibile della minaccia grave se questa supera i trenta giorni. L'estensione e la durata del ripristino temporaneo non eccedono quanto strettamente necessario per rispondere alla minaccia grave.

1. In caso di minaccia grave e imminente per l'ordine pubblico o la sicurezza interna a livello di Unione o nazionale nello spazio senza controllo di frontiera alle frontiere interne, è possibile in via eccezionale ripristinare il controllo di frontiera alle frontiere interne in tutte le sezioni o in sezioni specifiche delle frontiere interne di uno o più Stati membri per un periodo limitato della durata massima di trenta giorni o per la durata prevedibile della minaccia grave e imminente se questa supera i trenta giorni. L'estensione e la durata del ripristino temporaneo non eccedono quanto strettamente necessario per rispondere alla minaccia grave.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 562/2006

Articolo 23 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. È possibile ripristinare il controllo di frontiera alle frontiere interne solo seguendo le procedure di cui agli articoli 24, 25 e 26 del presente regolamento. Ogniqualvolta si contempli la decisione di ripristinare il controllo di frontiera alle frontiere interne, si devono prendere in considerazione i criteri di cui all'articolo 23 bis.

2. È possibile ripristinare il controllo di frontiera alle frontiere interne solo come misura di extrema ratio in conformità delle procedure di cui agli articoli 24, 25 e 26 del presente regolamento. Ogniqualvolta si contempli la decisione di ripristinare il controllo di frontiera alle frontiere interne, si devono applicare i criteri di cui all'articolo 23 bis.

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 562/2006

Articolo 23 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Se la minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna a livello di Unione o nazionale perdura oltre il periodo di cui al paragrafo 1, il controllo di frontiera alle frontiere interne può essere prorogato, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 23 bis, per gli stessi motivi indicati al paragrafo 1 e, tenuto conto di eventuali nuovi elementi, per periodi rinnovabili non superiori a trenta giorni.

3. Se la minaccia grave e imminente per l'ordine pubblico o la sicurezza interna a livello di Unione o nazionale perdura oltre il periodo di cui al paragrafo 1, il controllo di frontiera alle frontiere interne può essere prorogato, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 23 bis e in conformità della procedura di cui all'articolo 24, per gli stessi motivi indicati al paragrafo 1 e, tenuto conto di eventuali nuovi elementi, per periodi rinnovabili non superiori a trenta giorni.

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 562/2006

Articolo 23 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. La durata totale del ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne, sulla base del periodo iniziale di cui al paragrafo 1 e delle proroghe di cui al paragrafo 3, non può essere superiore a sei mesi. In caso di gravi e persistenti carenze nel controllo delle frontiere esterne o nelle procedure di rimpatrio individuate conformemente all'articolo 15 del regolamento che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen, la Commissione può decidere di prolungare tale durata.

4. La durata totale del ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne, sulla base del periodo iniziale di cui al paragrafo 1 e delle proroghe di cui al paragrafo 3, non può essere superiore a sei mesi. Nei casi di cui all'articolo 26, tale durata totale può essere prolungata fino al massimo previsto dal medesimo articolo.

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 562/2006

Articolo 23 bis – paragrafo 1– alinea

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Nel decidere in merito al ripristino temporaneo del controllo di frontiera a una o più frontiere interne o su loro sezioni, la Commissione, o lo Stato membro interessato nei casi di cui all'articolo 25, paragrafo 1, valuta fino a che punto tale misura possa rispondere in modo adeguato alla minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna a livello di Unione o nazionale, e valuta la proporzionalità della misura rispetto alla minaccia. Tale valutazione si basa sulle informazioni dettagliate fornite dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati e su ogni altra informazione pertinente, comprese le eventuali informazioni ottenute ai sensi del paragrafo 2. Nell'effettuare tale valutazione si tiene conto in particolare delle seguenti considerazioni:

1. Prima di decidere il ripristino del controllo di frontiera, temporaneo e sempre come misura di extrema ratio, a una o più frontiere interne o su loro sezioni, la Commissione, nei casi di cui all'articolo 26, o lo Stato membro interessato nei casi di cui agli articoli 23 e 25, paragrafo 1, valuta fino a che punto tale misura possa rispondere in modo adeguato alla minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna a livello di Unione o nazionale, e valuta la proporzionalità della misura rispetto alla minaccia. Tale valutazione si basa sulle informazioni dettagliate fornite dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati e su ogni altra informazione pertinente, comprese le eventuali informazioni ottenute ai sensi del paragrafo 2. Nell'effettuare tale valutazione si tiene conto in particolare delle seguenti considerazioni:

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 562/2006

Articolo 23 bis – paragrafo 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a) il probabile impatto della minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna a livello di Unione o nazionale, anche a seguito di attentati o minacce terroristiche o di minacce connesse alla criminalità organizzata;

(a) nei casi di cui agli articoli 23 e 25, paragrafo 1:

 

(i) il probabile impatto della minaccia imminente per l'ordine pubblico o la sicurezza interna a livello di Unione o nazionale, anche a seguito di attentati o minacce terroristiche o di minacce connesse alla criminalità organizzata;

 

(ii) il probabile impatto di una tale misura sulla libera circolazione all'interno dello spazio senza controlli alle frontiere interne;

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 562/2006

Articolo 23 bis – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b) le misure di sostegno tecnico o finanziario disponibili o disposte a livello nazionale e/o europeo, compresa l'assistenza di organismi dell'Unione come Frontex, l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo o Europol, e la misura in cui tali azioni possono costituire una risposta adeguata alle minacce per l'ordine pubblico o la sicurezza interna a livello di Unione o nazionale;

(b) nei casi di cui all'articolo 26:

 

(i) le misure di sostegno tecnico o finanziario disponibili o disposte a livello europeo e/o nazionale, compresa l'assistenza di organismi dell'Unione come Frontex, l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo o Europol, e la misura in cui tali azioni possono costituire una risposta adeguata alle minacce per l'ordine pubblico o la sicurezza interna nello spazio senza controlli alle frontiere interne;

(c) l'impatto attuale e probabile per il futuro delle carenze gravi nei controlli alle frontiere esterne o nelle procedure di rimpatrio, individuate dalle valutazioni Schengen ai sensi del regolamento che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen;

(ii) l'impatto attuale e probabile per il futuro delle carenze gravi nei controlli alle frontiere esterne, individuate dalle valutazioni Schengen ai sensi del regolamento che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen;

 

(iii) l'impatto probabile di eventuali minacce imminenti sull'ordine pubblico o la sicurezza interna nello spazio senza controlli alle frontiere interne;

(d) l'impatto probabile di una tale misura sulla libera circolazione all'interno dello spazio senza controlli alle frontiere interne.

(iv) l'impatto probabile di una tale misura sulla libera circolazione all'interno dello spazio senza controlli alle frontiere interne.

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Articolo 1– punto 1

Regolamento (CE) n. 562/2006

Articolo 23 bis – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Prima di prendere una decisione la Commissione può:

2. Prima di trasmettere una raccomandazione ai sensi dell'articolo 26, la Commissione può:

(a) chiedere agli Stati membri, Frontex, Europol, Eurojust, all'Agenzia per i diritti fondamentali o a qualunque altro organismo dell'Unione di fornirle ulteriori informazioni,

(a) chiedere agli Stati membri, Frontex, Europol, Eurojust, all'Agenzia per i diritti fondamentali o a qualunque altro organismo dell'Unione di fornirle ulteriori informazioni,

(b) effettuare visite di controllo, con il sostegno di esperti degli Stati membri, Frontex, Europol e di qualunque altro organismo europeo competente, per ottenere o verificare informazioni rilevanti ai fini della decisione di ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne.

(b) effettuare visite di controllo, con il sostegno di esperti degli Stati membri, Frontex, Europol e di qualunque altro organismo europeo competente, per ottenere o verificare informazioni rilevanti ai fini della raccomandazione di ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne.

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 562/2006

Articolo 23 bis – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. In base alle esperienze per quanto concerne il funzionamento dello spazio senza controlli alle frontiere, la Commissione elabora orientamenti sul ripristino dei controlli alle frontiere interne, sia per i casi che richiedono tale misura come risposta su base temporanea sia per i casi che necessitano di un'azione immediata.

 

La Commissione elabora tali orientamenti al fine di assicurare un'applicazione coerente delle norme Schengen.

 

Gli orientamenti forniscono indicatori chiari per facilitare la valutazione delle minacce per l'ordine pubblico e la sicurezza interna.

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 562/2006

Articolo 23 bis – paragrafo 2 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 ter. Fatto salvo l'articolo 258 del TFUE, la Commissione può esprimere un parere sulla propria valutazione ex-post del ripristino temporaneo del controllo di frontiera a una o più frontiere interne o su loro sezioni.

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 562/2006

Articolo 24 – paragrafo 1 – alinea

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Quando uno Stato membro ritiene che si debba ripristinare il controllo di frontiera alle frontiere interne a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, presenta una richiesta alla Commissione almeno sei settimane prima del ripristino previsto, o in tempi più brevi se le circostanze che rendono necessario il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne sono note meno di sei settimane prima del ripristino previsto, e fornisce le seguenti informazioni:

1. Quando uno Stato membro ritiene che si debba ripristinare il controllo di frontiera alle frontiere interne a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, lo notifica di conseguenza agli altri Stati membri e alla Commissione almeno sei settimane prima del ripristino previsto, o in tempi più brevi se le circostanze che rendono necessario il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne sono note meno di sei settimane prima del ripristino previsto, e fornisce le seguenti informazioni:

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 562/2006

Articolo 24 – paragrafo 1 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Tale richiesta può essere presentata anche congiuntamente da due o più Stati membri.

Tale notifica può essere effettuata anche congiuntamente da due o più Stati membri.

Emendamento  23

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 562/2006

Articolo 24 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono trasmesse anche agli Stati membri e al Parlamento europeo contestualmente alla presentazione della richiesta.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono trasmesse contestualmente al Parlamento europeo. Se necessario, la Commissione può chiedere ulteriori informazioni allo Stato membro o agli Stati membri interessati.

Emendamento  24

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 562/2006

Articolo 24 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Su richiesta di uno Stato membro ai sensi del paragrafo 1, o di propria iniziativa sulla base delle informazioni di cui alle lettere da a) a e) del medesimo paragrafo, la Commissione decide del ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 33 bis, paragrafo 2.

3. A seguito della notifica da parte dello Stato membro o degli Stati membri che prevedono di ripristinare il controllo di frontiera e ai fini della consultazione di cui al paragrafo 4, la Commissione esprime un parere, fatto salvo l'articolo 72 del TFUE.

Emendamento  25

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 562/2006

Articolo 24 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. La Commissione decide della proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 33 bis, paragrafo 2.

4. Le informazioni di cui al paragrafo 1 e il parere che la Commissione è tenuta a formulare a norma del paragrafo 3 sono oggetto di consultazioni, fra cui riunioni congiunte, tra lo Stato membro che prevede di ripristinare il controllo di frontiera alle frontiere interne, gli Stati membri potenzialmente interessati dal ripristino dei controlli di frontiera e la Commissione, al fine di assicurare una cooperazione reciproca tra gli Stati membri ed esaminare la proporzionalità delle misure rispetto agli avvenimenti all'origine del ripristino del controllo di frontiera e ai rischi per l'ordine pubblico o la sicurezza interna.

Emendamento  26

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 562/2006

Articolo 24 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. Per motivi di urgenza debitamente giustificati e correlati a situazioni in cui le circostanze che rendono necessaria la proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne, conformemente al paragrafo 4, sono note meno di dieci giorni prima della proroga prevista, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili conformemente alla procedura di cui all'articolo 33 bis, paragrafo 3.

5. La consultazione di cui al paragrafo 4 ha luogo almeno 15 giorni prima della data prevista per il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne.

Emendamento  27

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 562/2006

Articolo 25 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Quando una minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna di uno Stato membro richiede un'azione immediata, lo Stato membro interessato può, in via eccezionale, ripristinare immediatamente il controllo di frontiera alle frontiere interne per un periodo limitato di una durata massima di cinque giorni.

1. Quando una minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna di uno Stato membro richiede un'azione immediata, lo Stato membro interessato può, in via eccezionale, ripristinare immediatamente il controllo di frontiera alle frontiere interne per un periodo limitato di una durata massima di dieci giorni.

Emendamento  28

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 562/2006

Articolo 25 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Lo Stato membro che ripristina il controllo di frontiera alle frontiere interne ne avverte contestualmente gli altri Stati membri e la Commissione e fornisce le informazioni di cui all'articolo 24, paragrafo 1, indicando i motivi che giustificano il ricorso a questa procedura. Non appena ricevuta la notifica, la Commissione può consultare gli altri Stati membri.

2. Lo Stato membro che ripristina il controllo di frontiera alle frontiere interne ne avverte contestualmente gli altri Stati membri, il Parlamento europeo e la Commissione e fornisce le informazioni di cui all'articolo 24, paragrafo 1, indicando i motivi che giustificano il ricorso a questa procedura.

Emendamento  29

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 562/2006

Articolo 25 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Se la minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna perdura oltre il periodo di cui al paragrafo 1, la Commissione decide in merito alla proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne. Considerata la necessità di un'azione immediata dopo il periodo di cui al paragrafo 1, che costituisce un motivo imperativo di urgenza, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili conformemente alla procedura di cui all'articolo 33 bis, paragrafo 3.

3. Se la minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna perdura oltre il periodo di cui al paragrafo 1, lo Stato membro può decidere in merito alla proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 23 bis, compresa una valutazione riveduta della necessità e della proporzionalità della misura e tenuto conto di eventuali nuovi elementi emersi.

 

L'articolo 24, paragrafi 2 e 4 si applica di conseguenza e le consultazioni di cui all’articolo 24, paragrafo 4, si svolgono immediatamente dopo la notifica.

Emendamento  30

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 562/2006

Articolo 25 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. Fatto salvo l'articolo 23, paragrafo 4, la durata totale del ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne, sulla base del periodo iniziale di cui al paragrafo 1 e delle proroghe di cui al paragrafo 3, non può essere superiore a due mesi.

Emendamento  31

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 562/2006

Articolo 26 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Nei casi in cui la Commissione constata carenze gravi e persistenti nel controllo delle frontiere esterne o nelle procedure di rimpatrio individuate conformemente all'articolo 15 del regolamento che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen, e nella misura in cui tali carenze costituiscono una minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna a livello di Unione o nazionale, è possibile ripristinare il controllo di frontiera alle frontiere interne per una durata non superiore a sei mesi. Tale periodo può essere prorogato di ulteriori sei mesi al massimo se le gravi carenze non sono risolte. Non sono ammesse più di tre proroghe.

1. Nei casi in cui la Commissione constata carenze gravi e persistenti nel controllo delle frontiere esterne individuate nel quadro di un rigoroso processo di valutazione, conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE n. …/2012) che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen, come misura di extrema ratio, e nella misura in cui tali carenze costituiscono una minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna nello spazio senza controlli alle frontiere interne, è possibile ripristinare il controllo di frontiera alle frontiere interne per una durata non superiore a sei mesi. Tale periodo può essere prorogato di ulteriori sei mesi al massimo se tali gravi carenze non sono risolte. Non sono ammesse più di tre proroghe.

Emendamento  32

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 562/2006

Articolo 26 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. La Commissione decide del ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 33 bis, paragrafo 2.

2. Qualora nessun'altra misura sia in grado di ridurre efficacemente la grave minaccia individuata, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una raccomandazione che valuta la necessità di ripristinare il controllo di frontiera alle frontiere interne come misura di extrema ratio, volta a proteggere gli interessi comuni nello spazio senza controlli alle frontiere interne. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono presentare i propri pareri entro un mese dal ricevimento della raccomandazione della Commissione, al termine del quale quest’ultima può decidere del ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione sarà adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 33 bis, paragrafo 2.

Emendamento  33

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 562/2006

Articolo 26 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. La Commissione decide della proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 33 bis, paragrafo 2.

3. La Commissione può raccomandare una proroga secondo le stesse condizioni e conformemente alle stesse procedure, a norma dei paragrafi 1 e 2.

Emendamento  34

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 562/2006

Articolo 26 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Per motivi di urgenza debitamente giustificati e correlati a situazioni in cui le circostanze che rendono necessaria la proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne, conformemente al paragrafo 3, sono note meno di dieci giorni prima della proroga prevista, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili conformemente alla procedura di cui all'articolo 33 bis, paragrafo 3.

4. Per motivi di urgenza debitamente giustificati e correlati a situazioni in cui le circostanze che rendono necessaria la proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne, conformemente al paragrafo 3, sono note meno di dieci giorni prima del periodo di ripristino precedente, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili conformemente alla procedura di cui all'articolo 33 bis, paragrafo 3.

Emendamento  35

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 562/2006

Articolo 29 – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

Relazione sul ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne

Responsabilità finanziaria

Emendamento  36

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 562/2006

Articolo 29 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Entro quattro settimane dacché è stato soppresso il controllo di frontiera alle frontiere interne, lo Stato membro che ha effettuato tale controllo presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione sul ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne precisando, in particolare, il funzionamento delle verifiche e l'efficacia del ripristino.

1. Al fine di rafforzare il dialogo tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione e garantire una maggiore trasparenza e responsabilità,lo Stato membro che ha effettuato tale controllo presenta, entro quattro settimane dacché è stato soppresso il controllo di frontiera alle frontiere interne, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione sul ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne precisando, in particolare, il funzionamento delle verifiche, l'efficacia del ripristino e la proporzionalità delle misure adottate.

Emendamento  37

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 562/2006

Articolo 29 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, almeno annualmente, una relazione sul funzionamento dello spazio senza controlli alle frontiere interne. La relazione contiene un elenco di tutte le decisioni di ripristino dei controlli di frontiera alle frontiere interne adottate nell'anno di riferimento.

Emendamento  38

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 562/2006

Articolo 29 – paragrafo 1 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter. I rappresentanti degli Stati membri che hanno ripristinato i controlli alle frontiere interne di cui al paragrafo 1 sono invitati alla presentazione, da parte della Commissione, della relazione di cui al paragrafo 2.

MOTIVAZIONE

La libera circolazione è un principio fondatore dell’Unione europea e la possibilità di spostarsi all’interno dell’Unione senza dover subire verifiche di frontiera alle frontiere interne rappresenta la realizzazione di uno dei suoi più importanti risultati. Molte persone godono di questo diritto e l'opinione pubblica ha ripetutamente indicato di considerare la libertà di viaggiare come uno dei più significativi vantaggi apportati dall'Unione.

Gli elementi fondamentali della cooperazione di Schengen funzionano relativamente bene. Sviluppi recenti hanno, tuttavia, minato la fiducia nella capacità di taluni Stati membri di gestire le frontiere in un modo che non sia dannoso per la libera circolazione delle persone all'interno dell'area Schengen. Questi avvenimenti hanno messo a dura prova l'equilibrio che deve essere individuato tra la sicurezza e la libertà di movimento.

Il vostro relatore insiste sul fatto che la migrazione non è di per sé una minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza nazionale e si oppone, quindi, categoricamente a qualsiasi tentativo di addurre nuovi pretesti, come i flussi migratori, per reintrodurre i controlli alle frontiere interne. La causa principale dei problemi non è esterna, ma interna. In realtà, questi recenti avvenimenti sono il sintomo che l'attuale sistema di Schengen, basandosi su un sistema intergovernativo di “revisione tra pari”, non è forte abbastanza per rimediare alle carenze di alcuni dei suoi membri e per evitare eventuali abusi. L'Unione europea deve ora agire in modo tale da garantire che il ripetersi di questi avvenimenti non sia possibile e che la proporzionalità di ogni misura di reintroduzione dei controlli alle frontiere interne sia adeguatamente valutata, come è stato riconosciuto dal Consiglio europeo del giugno l'anno scorso che ha avanzato analoga richiesta.

Il vostro relatore sostiene il principio di un processo decisionale più coordinato e collettivo in caso di reintroduzione dei controlli alle frontiere interne. Un diritto unionale quale la libera circolazione, di cui beneficia un numero enorme di cittadini dell'Unione europea, non deve essere modificato per decisione di un singolo Stato membro. Vanno, pertanto, impedite quanto più possibile le iniziative nazionali unilaterali e, nel garantire l'area Schengen, si deve tener conto di tutti gli interessi europei.

Il vostro relatore è convinto che sia possibile trovare un buon equilibrio che lasci agli Stati membri margine di manovra sufficiente in caso di eventi imprevedibili ma anche prevedibili, garantendo, al contempo, un processo decisionale più collettivo. Si suggerisce, pertanto, che ogni Stato membro che desidera reintrodurre i controlli alle frontiere interne inviti la Commissione europea e i paesi limitrofi interessati a discutere il provvedimento.

Qualora siano constatate gravi carenze nella realizzazione dei controlli alle frontiere esterne ai sensi dell'articolo 15 del regolamento che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen, allo Stato membro oggetto della valutazione può essere chiesto di adottare misure specifiche, tra cui la chiusura di un valico di frontiera. Il vostro relatore è del parere che, in questo caso specifico, si dovrebbe ricorrere alla comitatologia.

Considerando che vi sono opinioni diverse sulle interpretazioni e sull'applicazione dell'acquis di Schengen, il vostro relatore propone di adottare gli orientamenti della Commissione, di cui alla comunicazione della Commissione del 16 settembre 2011 sulla governance Schengen (COM (2011) 561), in cui si fa riferimento ai suddetti. Gli orientamenti garantirebbero una coerente attuazione delle norme di Schengen e fornirebbero indicatori chiari su come valutare in modo coerente una minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza nazionale.

Il vostro relatore sostiene l'idea di adottare tali orientamenti e invita la Commissione a procedere senza indugio. Il relatore ritiene altresì che la Commissione dovrebbe essere invitata a presentare questi orientamenti dinanzi al Parlamento europeo nel contesto di un dibattito più ampio sulla governance Schengen.

Il vostro relatore, infine, è convinto che, nel trattamento della proposta, sia possibile individuare facilmente un giusto equilibrio tra le competenze di ciascuna istituzione e ricorda che il Parlamento europeo partecipa a pieno titolo alle questioni relative alla giustizia e agli affari interni: presenta, quindi, alcune proposte concrete per rafforzare la responsabilità generale della Commissione e del Consiglio nei confronti del Parlamento europeo.

PROCEDURA

Titolo

Modifica del regolamento (CE) n. 562/2006 al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne in circostanze eccezionali

Riferimenti

COM(2011)0560 – C7-0248/2011 – 2011/0242(COD)

Presentazione della proposta al PE

16.9.2011

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

LIBE

27.9.2011

 

 

 

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

AFET

27.9.2011

DEVE

27.9.2011

 

 

Pareri non espressi

       Decisione

AFET

5.10.2011

DEVE

11.10.2011

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Renate Weber

11.10.2011

 

 

 

Esame in commissione

21.3.2012

 

 

 

Approvazione

11.6.2012

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

45

5

3

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Jan Philipp Albrecht, Roberta Angelilli, Edit Bauer, Mario Borghezio, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Hélène Flautre, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Juan Fernando López Aguilar, Monica Luisa Macovei, Clemente Mastella, Véronique Mathieu, Anthea McIntyre, Louis Michel, Claude Moraes, Jan Mulder, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Renate Sommer, Kyriacos Triantaphyllides, Axel Voss, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Alexander Alvaro, Anna Maria Corazza Bildt, Silvia Costa, Evelyne Gebhardt, Franziska Keller, Ádám Kósa, Mariya Nedelcheva, Hubert Pirker, Jens Rohde

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Marina Yannakoudakis

Deposito

14.6.2012