RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne in circostanze eccezionali
14.6.2012 - (COM(2011)0560 – C7‑0248/2011 – 2011/0242(COD)) - ***I
Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Relatore: Renate Weber
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne in circostanze eccezionali
(COM(2011)0560 – C7‑0248/2011 – 2011/0242(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0560),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 77, paragrafi 1 e 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0248/2011),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visti i pareri motivati presentati, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, dall'Assemblea nazionale francese, dal Senato dei Paesi Bassi, dalla Camera dei Rappresentanti dei Paesi Bassi, dal Parlamento portoghese, dal Senato rumeno, dal Parlamento slovacco e dal Parlamento svedese, ove si afferma che il progetto di atto legislativo non è conforme al principio di sussidiarietà,
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0200/2012),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 1 | |||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
(1) La creazione di uno spazio in cui è assicurata la libera circolazione delle persone attraverso le frontiere interne è una delle principali conquiste dell'Unione europea. In tale spazio senza controlli alle frontiere interne, occorre una risposta comune alle situazioni che incidono gravemente sull'ordine pubblico o sulla sicurezza interna dell'Unione europea o di uno o più Stati membri, che autorizzi il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne in circostanze eccezionali senza compromettere il principio della libera circolazione delle persone. Urge pertanto una risposta comune dell'Unione, considerato l'impatto che possono avere tali misure di estrema ratio su tutti coloro che esercitano il diritto di circolare nello spazio senza controlli alle frontiere interne. |
(1) La creazione di uno spazio in cui è assicurata la libera circolazione delle persone attraverso le frontiere interne è una delle principali conquiste dell'Unione europea. In tale spazio senza controlli alle frontiere interne, occorre una risposta comune alle situazioni che incidono gravemente sull'ordine pubblico o sulla sicurezza interna dell'Unione europea o di uno o più Stati membri, che autorizzi il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne in circostanze eccezionali senza compromettere il principio della libera circolazione delle persone. Urge pertanto una risposta coordinata, considerato l'impatto che possono avere tali misure di estrema ratio su tutti coloro che esercitano il diritto di circolare nello spazio senza controlli alle frontiere interne. | ||||||||||||||||||||||||
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 2 | |||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
(2) La libera circolazione nello spazio senza controlli alle frontiere interne è una grande conquista dell'Unione. Poiché il ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne si ripercuote proprio sulla libera circolazione, è opportuno che qualunque decisione in tal senso sia adottata a livello di Unione. In ogni caso, il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne dovrebbe intervenire in ultima analisi, in misura e per una durata strettamente limitate, in base a criteri obiettivi specifici e previa valutazione a livello di Unione della sua necessità. Qualora una minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna richieda un'azione immediata, è opportuno che uno Stato membro abbia facoltà di ripristinare i controlli alle proprie frontiere interne per un periodo non superiore a cinque giorni e che l'eventuale proroga sia decisa a livello di Unione. |
(2) La libera circolazione nello spazio senza controlli alle frontiere interne è una grande conquista dell'Unione. Poiché il ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne si ripercuote proprio sulla libera circolazione, è opportuno che qualunque decisione in tal senso sia adottata in modo coordinato. In ogni caso, il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne dovrebbe intervenire in ultima analisi, in misura e per una durata strettamente limitate, in base a criteri obiettivi specifici e previa valutazione della sua necessità che sia effettuata in modo coordinato. Qualora una minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna richieda un'azione immediata, è opportuno che uno Stato membro abbia facoltà di ripristinare i controlli alle proprie frontiere interne per un periodo non superiore a dieci giorni e che l'eventuale proroga sia decisa in modo coordinato. | ||||||||||||||||||||||||
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 5 | |||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
(5) Tali situazioni possono verificarsi quando un gran numero di cittadini di paesi terzi attraversa la frontiera esterna di uno o più Stati membri. Ciò può comportare un inatteso e significativo aumento dei movimenti secondari di cittadini di paesi terzi che si trovano in posizione irregolare sul territorio di uno o di altri Stati membri. Tenuto conto del numero di Stati membri interessati da un tale inatteso e significativo aumento dei movimenti secondari e dell'impatto globale di tale aumento sulla situazione migratoria nell'Unione o in un singolo Stato membro, può risultare necessario ripristinare temporaneamente il controllo di frontiera alle frontiere interne se le circostanze sono tali da costituire una minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna a livello di Unione o nazionale. L'attraversamento della frontiera esterna di un gran numero di cittadini di paesi terzi potrebbe, in circostanze eccezionali, giustificare il ripristino immediato di alcuni controlli alle frontiere interne, se è necessaria una misura di questo tipo per proteggere l'ordine pubblico o la sicurezza interna a livello di Unione o nazionale da una minaccia grave e imminente. |
(5) La migrazione e l'attraversamento delle frontiere esterne di un gran numero di cittadini di paesi terzi non dovrebbero in sé essere considerate una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna. | ||||||||||||||||||||||||
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 5 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
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(5 bis) In base alle esperienze finora raccolte rispetto al funzionamento dello spazio senza controlli alle frontiere interne, la Commissione dovrebbe elaborare orientamenti in materia di ripristino dei controlli alle frontiere interne, sia per i casi che richiedono tale misura come risposta temporanea sia per i casi che necessitano di un'azione immediata. È opportuno che la Commissione elabori tali orientamenti al fine di assicurare un'applicazione coerente delle norme Schengen. Gli orientamenti dovrebbero prevedere indicatori chiari per facilitare la valutazione delle minacce per l'ordine pubblico e la sicurezza interna. | ||||||||||||||||||||||||
Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 6 | |||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
(6) Il ripristino temporaneo di certi controlli alle frontiere interne potrebbe inoltre servire per rispondere alle gravi carenze individuate dalle valutazioni Schengen ai sensi dell'articolo 15 del regolamento che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen, se le circostanze sono tali da costituire una minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna a livello di Unione o nazionale. |
(6) Il ripristino temporaneo di certi controlli alle frontiere interne potrebbe inoltre servire per rispondere alle gravi carenze riscontrate nel quadro di un rigoroso processo di valutazione ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE n. …/… del Parlamento europeo e del Consiglio del …)
che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen, ma deve essere solo una misura di extrema ratio. | ||||||||||||||||||||||||
Emendamento 6 Proposta di regolamento Considerando 7 | |||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
(7) Prima che venga presa qualsiasi decisione di ripristino temporaneo di certi controlli alle frontiere interne, deve essere esplorata a fondo la possibilità di ricorrere a misure per risolvere la situazione sottostante, compresa l'assistenza di organismi dell'Unione come Frontex o Europol, e a misure di sostegno tecnico o finanziario a livello nazionale e/o di Unione. Inoltre, qualsiasi decisione di ripristinare il controllo di frontiera interno dovrebbe basarsi su informazioni comprovate che possono provenire dallo Stato membro che chiede il ripristino o da altre fonti, e anche sulle visite di controllo. |
(7) Prima che venga presa qualsiasi decisione di ripristino temporaneo di certi controlli alle frontiere interne, deve essere esplorata a fondo la possibilità di ricorrere a misure per risolvere la situazione sottostante, compresa l'assistenza di organismi dell'Unione come Frontex o Europol, e a misure di sostegno tecnico o finanziario a livello nazionale e/o di Unione, in modo tempestivo. Inoltre, qualsiasi decisione di ripristinare il controllo di frontiera interno dovrebbe basarsi su informazioni comprovate che possono provenire dagli Stati membri o da altre fonti, e anche sulle visite di controllo. | ||||||||||||||||||||||||
Emendamento 7 Proposta di regolamento Considerando 7 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
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(7 bis) In uno spazio di libera circolazione delle persone, il ripristino dei controlli di frontiera alle frontiere interne dovrebbe costituire un'eccezione. | ||||||||||||||||||||||||
Emendamento 8 Proposta di regolamento Considerando 7 ter (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
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(7 ter) E' necessario che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio, almeno una volta all’anno, una relazione sul funzionamento dello spazio Schengen. La relazione dovrebbe gettare le basi per un dibattito annuale in seno al Parlamento europeo ed al Consiglio e contribuire a rafforzare l'indirizzo politico e la cooperazione nello spazio Schengen. | ||||||||||||||||||||||||
Emendamento 9 Proposta di regolamento Considerando 8 | |||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
(8) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'applicazione del presente regolamento, occorre conferire alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze devono essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione. Ad eccezione dei casi d'urgenza, e tenuto conto del tenore dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto iii), del suddetto regolamento, si applica la procedura d'esame.
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(8) Nel caso di gravi e persistenti carenze individuate conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. .../2012 [che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen] e al fine di garantire condizioni uniformi e il controllo democratico, occorre istituire un meccanismo europeo per il ripristino di controlli di frontiera temporanei ed eccezionali alle frontiere interne. In virtù di tale meccanismo, la Commissione dovrebbe trasmettere al Parlamento europeo e al Consiglio una raccomandazione che valuti la necessità di ripristinare, come misura di extrema ratio, i controlli di frontiera alle frontiere interne. Il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero presentare i propri pareri entro un mese dal ricevimento della raccomandazione della Commissione, al termine del quale quest’ultima dovrebbe poter decidere in merito al ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne mediante atti di esecuzione, in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione. Tenuto conto del tenore dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto iii), del suddetto regolamento, per l'adozione di tali atti di esecuzione si dovrebbe applicare la procedura d'esame . | ||||||||||||||||||||||||
Emendamento 10 Proposta di regolamento Considerando 9 | |||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
(9) La Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili qualora, in casi debitamente giustificati correlati all'imminenza della minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna a livello di Unione o nazionale, lo richiedano motivi imperativi di urgenza. |
soppresso | ||||||||||||||||||||||||
Emendamento 11 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 Regolamento (CE) n. 562/2006 Articolo 23 – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 12 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 Regolamento (CE) n. 562/2006 Articolo 23 – paragrafo 2 | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 13 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 Regolamento (CE) n. 562/2006 Articolo 23 – paragrafo 3 | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 14 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 Regolamento (CE) n. 562/2006 Articolo 23 – paragrafo 4 | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 15 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 Regolamento (CE) n. 562/2006 Articolo 23 bis – paragrafo 1– alinea | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 16 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 Regolamento (CE) n. 562/2006 Articolo 23 bis – paragrafo 1 – lettera a | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 17 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 Regolamento (CE) n. 562/2006 Articolo 23 bis – paragrafo 1 – lettera b | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 18 Proposta di regolamento Articolo 1– punto 1 Regolamento (CE) n. 562/2006 Articolo 23 bis – paragrafo 2 | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 19 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 Regolamento (CE) n. 562/2006 Articolo 23 bis – paragrafo 2 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 20 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 Regolamento (CE) n. 562/2006 Articolo 23 bis – paragrafo 2 ter (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 21 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 Regolamento (CE) n. 562/2006 Articolo 24 – paragrafo 1 – alinea | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 22 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 Regolamento (CE) n. 562/2006 Articolo 24 – paragrafo 1 – comma 2 | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 23 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 Regolamento (CE) n. 562/2006 Articolo 24 – paragrafo 2 | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 24 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 Regolamento (CE) n. 562/2006 Articolo 24 – paragrafo 3 | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 25 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 Regolamento (CE) n. 562/2006 Articolo 24 – paragrafo 4 | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 26 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 Regolamento (CE) n. 562/2006 Articolo 24 – paragrafo 5 | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 27 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 Regolamento (CE) n. 562/2006 Articolo 25 – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 28 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 Regolamento (CE) n. 562/2006 Articolo 25 – paragrafo 2 | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 29 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 Regolamento (CE) n. 562/2006 Articolo 25 – paragrafo 3 | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 30 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 Regolamento (CE) n. 562/2006 Articolo 25 – paragrafo 3 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 31 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 Regolamento (CE) n. 562/2006 Articolo 26 – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 32 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 Regolamento (CE) n. 562/2006 Articolo 26 – paragrafo 2 | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 33 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 Regolamento (CE) n. 562/2006 Articolo 26 – paragrafo 3 | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 34 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 Regolamento (CE) n. 562/2006 Articolo 26 – paragrafo 4 | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 35 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 3 Regolamento (CE) n. 562/2006 Articolo 29 – titolo | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 36 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 3 Regolamento (CE) n. 562/2006 Articolo 29 – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 37 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 3 Regolamento (CE) n. 562/2006 Articolo 29 – paragrafo 1 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 38 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 3 Regolamento (CE) n. 562/2006 Articolo 29 – paragrafo 1 ter (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||
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MOTIVAZIONE
La libera circolazione è un principio fondatore dell’Unione europea e la possibilità di spostarsi all’interno dell’Unione senza dover subire verifiche di frontiera alle frontiere interne rappresenta la realizzazione di uno dei suoi più importanti risultati. Molte persone godono di questo diritto e l'opinione pubblica ha ripetutamente indicato di considerare la libertà di viaggiare come uno dei più significativi vantaggi apportati dall'Unione.
Gli elementi fondamentali della cooperazione di Schengen funzionano relativamente bene. Sviluppi recenti hanno, tuttavia, minato la fiducia nella capacità di taluni Stati membri di gestire le frontiere in un modo che non sia dannoso per la libera circolazione delle persone all'interno dell'area Schengen. Questi avvenimenti hanno messo a dura prova l'equilibrio che deve essere individuato tra la sicurezza e la libertà di movimento.
Il vostro relatore insiste sul fatto che la migrazione non è di per sé una minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza nazionale e si oppone, quindi, categoricamente a qualsiasi tentativo di addurre nuovi pretesti, come i flussi migratori, per reintrodurre i controlli alle frontiere interne. La causa principale dei problemi non è esterna, ma interna. In realtà, questi recenti avvenimenti sono il sintomo che l'attuale sistema di Schengen, basandosi su un sistema intergovernativo di “revisione tra pari”, non è forte abbastanza per rimediare alle carenze di alcuni dei suoi membri e per evitare eventuali abusi. L'Unione europea deve ora agire in modo tale da garantire che il ripetersi di questi avvenimenti non sia possibile e che la proporzionalità di ogni misura di reintroduzione dei controlli alle frontiere interne sia adeguatamente valutata, come è stato riconosciuto dal Consiglio europeo del giugno l'anno scorso che ha avanzato analoga richiesta.
Il vostro relatore sostiene il principio di un processo decisionale più coordinato e collettivo in caso di reintroduzione dei controlli alle frontiere interne. Un diritto unionale quale la libera circolazione, di cui beneficia un numero enorme di cittadini dell'Unione europea, non deve essere modificato per decisione di un singolo Stato membro. Vanno, pertanto, impedite quanto più possibile le iniziative nazionali unilaterali e, nel garantire l'area Schengen, si deve tener conto di tutti gli interessi europei.
Il vostro relatore è convinto che sia possibile trovare un buon equilibrio che lasci agli Stati membri margine di manovra sufficiente in caso di eventi imprevedibili ma anche prevedibili, garantendo, al contempo, un processo decisionale più collettivo. Si suggerisce, pertanto, che ogni Stato membro che desidera reintrodurre i controlli alle frontiere interne inviti la Commissione europea e i paesi limitrofi interessati a discutere il provvedimento.
Qualora siano constatate gravi carenze nella realizzazione dei controlli alle frontiere esterne ai sensi dell'articolo 15 del regolamento che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen, allo Stato membro oggetto della valutazione può essere chiesto di adottare misure specifiche, tra cui la chiusura di un valico di frontiera. Il vostro relatore è del parere che, in questo caso specifico, si dovrebbe ricorrere alla comitatologia.
Considerando che vi sono opinioni diverse sulle interpretazioni e sull'applicazione dell'acquis di Schengen, il vostro relatore propone di adottare gli orientamenti della Commissione, di cui alla comunicazione della Commissione del 16 settembre 2011 sulla governance Schengen (COM (2011) 561), in cui si fa riferimento ai suddetti. Gli orientamenti garantirebbero una coerente attuazione delle norme di Schengen e fornirebbero indicatori chiari su come valutare in modo coerente una minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza nazionale.
Il vostro relatore sostiene l'idea di adottare tali orientamenti e invita la Commissione a procedere senza indugio. Il relatore ritiene altresì che la Commissione dovrebbe essere invitata a presentare questi orientamenti dinanzi al Parlamento europeo nel contesto di un dibattito più ampio sulla governance Schengen.
Il vostro relatore, infine, è convinto che, nel trattamento della proposta, sia possibile individuare facilmente un giusto equilibrio tra le competenze di ciascuna istituzione e ricorda che il Parlamento europeo partecipa a pieno titolo alle questioni relative alla giustizia e agli affari interni: presenta, quindi, alcune proposte concrete per rafforzare la responsabilità generale della Commissione e del Consiglio nei confronti del Parlamento europeo.
PROCEDURA
Titolo |
Modifica del regolamento (CE) n. 562/2006 al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne in circostanze eccezionali |
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Riferimenti |
COM(2011)0560 – C7-0248/2011 – 2011/0242(COD) |
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Presentazione della proposta al PE |
16.9.2011 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
LIBE 27.9.2011 |
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Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula |
AFET 27.9.2011 |
DEVE 27.9.2011 |
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Pareri non espressi Decisione |
AFET 5.10.2011 |
DEVE 11.10.2011 |
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Relatore(i) Nomina |
Renate Weber 11.10.2011 |
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Esame in commissione |
21.3.2012 |
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Approvazione |
11.6.2012 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
45 5 3 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Jan Philipp Albrecht, Roberta Angelilli, Edit Bauer, Mario Borghezio, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Hélène Flautre, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Juan Fernando López Aguilar, Monica Luisa Macovei, Clemente Mastella, Véronique Mathieu, Anthea McIntyre, Louis Michel, Claude Moraes, Jan Mulder, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Renate Sommer, Kyriacos Triantaphyllides, Axel Voss, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Alexander Alvaro, Anna Maria Corazza Bildt, Silvia Costa, Evelyne Gebhardt, Franziska Keller, Ádám Kósa, Mariya Nedelcheva, Hubert Pirker, Jens Rohde |
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Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Marina Yannakoudakis |
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Deposito |
14.6.2012 |
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