RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica dei regolamenti (CE) n. 2008/97, (CE) n. 779/98 e (CE) n. 1506/98 concernenti le importazioni di olio d'oliva e di altri prodotti agricoli dalla Turchia con riguardo ai poteri delegati e alle competenze di esecuzione da conferire alla Commissione

25.6.2012 - (COM(2011)0918 – C7‑0005/2012 – 2011/0453(COD)) - ***I

Commissione per il commercio internazionale
Relatore: Vital Moreira


Procedura : 2011/0453(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A7-0209/2012

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica dei regolamenti (CE) n. 2008/97, (CE) n. 779/98 e (CE) n. 1506/98 concernenti le importazioni di olio d'oliva e di altri prodotti agricoli dalla Turchia con riguardo ai poteri delegati e alle competenze di esecuzione da conferire alla Commissione

(COM(2011)0918 – C7‑0005/2012 – 2011/0453(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0918),

–   visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0005/2012),

–   visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A7-0209/2012),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento    1

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 2008/97, occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato per l'adozione degli adeguamenti da apportare a detto regolamento in caso di modifica delle attuali condizioni del regime speciale previsto dall'accordo di associazione, in particolare per quanto riguarda gli importi, o qualora venga concluso un nuovo accordo. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. In fase di elaborazione e di redazione degli atti delegati la Commissione deve garantire la trasmissione simultanea, tempestiva e opportuna dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. Al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 2008/97, occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato per l'adozione degli adeguamenti da apportare a detto regolamento in caso di modifica delle attuali condizioni del regime speciale previsto dall'accordo di associazione, in particolare per quanto riguarda gli importi, o qualora venga concluso un nuovo accordo. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. In fase di elaborazione e di redazione degli atti delegati la Commissione deve garantire la trasmissione simultanea, tempestiva e opportuna dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. La Commissione deve fornire informazioni esaustive e una documentazione completa sulle riunioni con gli esperti nazionali nel quadro dei suoi lavori per la preparazione e attuazione degli atti delegati. A questo proposito, la Commissione deve assicurare che il Parlamento europeo sia debitamente associato, attingendo alle migliori pratiche provenienti da precedenti esperienze in altri ambiti politici, al fine di creare le migliori condizioni possibili per il futuro controllo degli atti delegati da parte del Parlamento europeo.

Motivazione

In linea con gli strumenti "Omnibus" I e II in materia di scambi commerciali, il relatore propone di sottolineare la necessità di associare debitamente il Parlamento europeo nella preparazione e attuazione degli atti delegati. Ciò faciliterà il controllo degli atti delegati e garantirà una gestione efficace della delega di potere, evitando obiezioni da parte del Parlamento europeo.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto -1 (nuovo)

Regolamento (CE) n. 2008/97

Considerando 5 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1. È inserito il seguente considerando:

 

"Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione delle disposizioni pertinenti del presente regolamento, devono essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze devono essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione*.

 

____________________

 

* GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13."

Motivazione

La proposta della Commissione non ha trattato i considerando dei regolamenti modificati. Il relatore ritiene necessario modificare i considerando degli atti di base per spiegare il ricorso agli atti delegati.

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto -1 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 2008/97

Considerando 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 bis. Il considerando (6) è sostituito dal seguente:

 

"Al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 2008/97, occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato per l'adozione degli adeguamenti da apportare a detto regolamento in caso di modifica delle attuali condizioni del regime speciale previsto dall'accordo di associazione, in particolare per quanto riguarda gli importi, o qualora venga concluso un nuovo accordo. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. In fase di elaborazione e di redazione degli atti delegati la Commissione deve garantire la trasmissione contestuale, tempestiva e opportuna dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. La Commissione deve fornire informazioni esaustive e una documentazione completa sulle riunioni con gli esperti nazionali nel quadro dei suoi lavori per la preparazione e attuazione degli atti delegati. A questo proposito, la Commissione deve assicurare che il Parlamento europeo sia debitamente associato, attingendo alle migliori pratiche provenienti da precedenti esperienze in altri ambiti politici, al fine di creare le migliori condizioni possibili per il futuro controllo degli atti delegati da parte del Parlamento europeo."

Motivazione

La proposta della Commissione non ha trattato i considerando dei regolamenti modificati. Il relatore ritiene sia necessario modificare i considerando degli atti di base per spiegare il ricorso agli atti delegati e definire con precisione l'obiettivo, il contenuto e la portata della delega.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 2008/97

Articolo 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie al fine di attuare le norme per l'applicazione del regime speciale all'importazione di cui al presente regolamento. Detti atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo [323, paragrafo 2,] del regolamento (UE) n. [xxxx/yyyy] del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento OCM unica allineato]*.

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie al fine di attuare le norme per l'applicazione del regime speciale all'importazione di cui al presente regolamento. Detti atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 2.

Motivazione

La proposta COM fa riferimento, per tutti e tre i regolamenti, alla procedura di comitato prevista per il futuro regolamento allineato recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Il relatore propone di eliminare tali riferimenti e di inserire una disposizione sulla procedura di comitato in ciascuno dei regolamenti modificati. In tal modo si può assicurare l'applicazione modificata della procedura scritta introdotta dagli strumenti "Omnibus" in materia di scambi commerciali. Inoltre, la modifica assicura che la commissione INTA sarà coinvolta nell'esercizio del diritto di controllo.

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 2008/97

Articolo 7 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1. E' inserito l'articolo seguente:

 

"Articolo 7 bis

 

Procedura di comitato

 

1. La Commissione è assistita dal comitato …. di cui all'articolo [xx] del regolamento (UE) n. [xxxx/yyyy] del Parlamento europeo e del Consiglio del …. [regolamento unico OCM allineato]*. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011**.

 

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

 

3. Qualora il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, la procedura si conclude senza esito quando, entro il termine previsto per l'emissione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o lo richieda la maggioranza dei membri del comitato.

 

_____________

 

* GU L ... del ..., pag. ..

 

** GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13."

Motivazione

Il presidente di ciascun comitato consultivo o di esame può ottenere nei casi più semplici, in applicazione del regolamento (UE) n. 182/2011, il ricorso alla cosiddetta procedura scritta. Il regolamento prevede che, salvo disposizione contraria, la procedura scritta non può essere seguita in caso di contestazione da parte di uno Stato membro. In linea con gli strumenti "Omnibus" I e II in materia di scambi commerciali, il relatore propone di concludere la procedura scritta senza esito solo se richiesto da una maggioranza qualificata di Stati membri. È importante incoraggiare il ricorso alla procedura scritta, che è considerevolmente meno costosa e più efficace.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (CE) n. 2008/97

Articolo 8 bis – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. La delega di poteri di cui all'articolo 8 è conferita alla Commissione per una durata indeterminata a decorrere dal [data di entrata in vigore del presente regolamento recante modifica].

2. La delega di poteri di cui all'articolo 8 è conferita alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal.*. La Commissione elabora una relazione sulla delega di poteri al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di poteri è prorogata tacitamente per periodi di durata identica, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano al più tardi tre mesi prima della fine di ciascun periodo.

 

–––––––––––––––––

 

* GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Motivazione

Il relatore ritiene opportuno limitare nel tempo il conferimento di poteri alla Commissione. Tale limitazione comporta un maggior controllo parlamentare, obbligando la Commissione a elaborare una relazione sulla delega di poteri al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo fissato. D'altro canto, la proroga tacita della delega per un periodo di identica durata evita di imporre oneri eccessivi ai legislatori e facilita l'attuazione della politica comune in materia di scambi commerciali. Ciò rispecchia i cambiamenti introdotti dai due strumenti "Omnibus" in materia di scambi commerciali.

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (CE) n. 2008/97

Articolo 8 bis – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 8 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Detto termine può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 8 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Detto termine può essere prorogato di quattro mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Motivazione

Vista la dinamica dei lavori, delle procedure interne e delle scadenze propri del Parlamento, è importante assicurare che il legislatore disponga di un lasso di tempo sufficiente per esaminare un atto delegato. Ciò rispecchia i cambiamenti introdotti dai due strumenti "Omnibus" in materia di scambi commerciali.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto -1 (nuovo)

Regolamento (CE) n. 779/98

Considerando 4 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1. È inserito il seguente considerando:

 

"Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione delle disposizioni pertinenti del presente regolamento, devono essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze devono essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione*.

 

_____________________

 

* GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13."

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 1

Regolamento (CE) n. 779/98

Articolo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le norme necessarie per l'applicazione del regime d'importazione per i prodotti di cui all'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea che sono originari della Turchia e sono importati nell'Unione alle condizioni stabilite dalla decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia. Detti atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo [323, paragrafo 2,] del regolamento (UE) n. [xxxx/yyyy] del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento OCM unica allineato]*.

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le norme necessarie per l'applicazione del regime d'importazione per i prodotti di cui all'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea che sono originari della Turchia e sono importati nell'Unione alle condizioni stabilite dalla decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia. Detti atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 2.

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 1 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 779/98

Articolo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. E' inserito l'articolo seguente:

 

"Articolo 2 bis

 

Procedura di comitato

 

1. La Commissione è assistita dal comitato …. di cui all'articolo [xx] del regolamento (UE) n. [xxxx/yyyy] del Parlamento europeo e del Consiglio del …. [regolamento unico OCM allineato]*. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011**.

 

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

 

3. Qualora il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, la procedura si conclude senza esito quando, entro il termine previsto per l'emissione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o lo richieda la maggioranza dei membri del comitato.

 

_____________

 

* GU L ... del ..., pag. ..

 

** GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13."

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto -1 (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1506/98

Considerando 6 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1. È inserito il seguente considerando:

 

"Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione delle disposizioni pertinenti del presente regolamento, devono essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze devono essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione*.

 

__________________

 

* GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13."

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1506/98

Articolo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione conferma, mediante un atto di esecuzione, la fine della sospensione di cui all'articolo 2 non appena saranno eliminati gli ostacoli alle esportazioni preferenziali dell'Unione verso la Turchia. Detto atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo [323, paragrafo 2,] del regolamento (UE) n. [xxxx/yyyy] del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento OCM unica allineato]*.

La Commissione conferma, mediante un atto di esecuzione, la fine della sospensione di cui all'articolo 2 non appena saranno eliminati gli ostacoli alle esportazioni preferenziali dell'Unione verso la Turchia. Detto atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 2.

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 1 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1506/98

Articolo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. E' inserito l'articolo seguente:

 

"Articolo 3 bis

 

Procedura di comitato

 

1. La Commissione è assistita dal comitato …. di cui all'articolo [xx] del regolamento (UE) n. [xxxx/yyyy] del Parlamento europeo e del Consiglio del …. [regolamento unico OCM allineato]*. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011**.

 

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

 

3. Qualora il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, la procedura si conclude senza esito quando, entro il termine previsto per l'emissione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o lo richieda la maggioranza dei membri del comitato.

 

_______________

 

* GU L ... del ..., pag. ..

 

** GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13."

MOTIVAZIONE

La proposta della Commissione mira ad allineare tre regolamenti del Consiglio concernenti le importazioni di olio d'oliva e di altri prodotti agricoli dalla Turchia al regime di atti di esecuzione e atti delegati introdotto dal trattato di Lisbona (articoli 290 e 291 TFUE).

Si propone di delegare alla Commissione il potere di adottare atti in conformità dell'articolo 290 del trattato, al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 2008/97, in particolare per quanto riguarda l'importo della riduzione dei dazi o nel caso sia concluso con la Turchia un nuovo accordo.

Il regolamento (CE) n. 2008/97 del Consiglio conferisce alla Commissione poteri che le consentono di adottare le misure necessarie per attuare le norme di applicazione del regime speciale all'importazione di olio d'oliva e di taluni altri prodotti agricoli originari della Turchia. Conferisce inoltre alla Commissione il potere di adottare adeguamenti di detto regolamento in caso di modifica delle modalità di applicazione previste dal pertinente accordo di associazione.

Il regolamento (CE) n. 779/98 del Consiglio del 7 aprile 1998 relativo all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Turchia, conferisce alla Commissione poteri che le consentono di adottare misure di attuazione per l'applicazione del regime di importazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato, originari della Turchia, ammessi all'importazione nell'Unione alle condizioni previste dalla decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia.

Il regolamento (CE) n. 1506/98 del Consiglio del 13 luglio 1998 che stabilisce una concessione a favore della Turchia sotto forma di un contingente tariffario comunitario nel 1998 per le nocciole e sospende talune concessioni, conferisce alla Commissione poteri che le consentono di abrogare le misure di cui all'articolo 2 di detto regolamento non appena saranno eliminati gli ostacoli alle esportazioni preferenziali dell'Unione verso la Turchia.

Gran parte della legislazione di politica commerciale comune è in corso di allineamento agli articoli 290 e 291 del TFUE mediante due strumenti "Omnibus" in materia di scambi commerciali, ovvero il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda le procedure di adozione di determinate misure (COD 2011/0039) (Omnibus I) e il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda l'attribuzione di poteri delegati per l'adozione di determinate misure (COD 2011/0153) (Omnibus II). Entrambi i fascicoli sono in corso e saranno oggetto di negoziati tra i due colegislatori.

Per motivi di coerenza della legislazione commerciale, il relatore propone emendamenti alla proposta della Commissione che riflettono i cambiamenti introdotti indotti dai due "Omnibus" in materia di scambi commerciali, nella fattispecie:

· l'introduzione di nuovi considerando sugli atti di esecuzione/gli atti delegati negli strumenti giuridici di base;

· l'associazione del Parlamento europeo alla preparazione degli atti delegati;

· la limitazione dei poteri delegati conferiti alla Commissione a un periodo di 5 anni, prorogabile tacitamente per un periodo di identica durata;

· l'estensione della possibile proroga del periodo per obiettare a un progetto di atto delegato da due a quattro mesi, portando così il periodo di controllo da 4 mesi (2 + 2) a 6 mesi (2 + 4);

· la modifica delle modalità di applicazione della procedura scritta, per cui tale procedura viene conclusa senza esito solo se la maggioranza degli Stati membri ne fa richiesta (contrariamente alla prassi abituale, in cui è sufficiente che uno Stato membro obietti).

La proposta della Commissione fa riferimento, per tutti e tre i regolamenti, alla procedura di comitato prevista per il futuro regolamento allineato recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento unico OCM). Il relatore propone di eliminare tali riferimenti e di inserire una disposizione sulla procedura di comitato in ciascuno dei regolamenti modificati. In tal modo si può assicurare l'applicazione modificata della procedura scritta introdotta dagli strumenti "Omnibus" in materia di scambi commerciali.

Inoltre, sono i tre regolamenti modificati e non il regolamento unico OCM che diventeranno gli atti di base per i futuri atti di esecuzione. Di conseguenza, il diritto di controllo riguardante tali atti di esecuzione continuerà a essere della commissione per il commercio internazionale anziché passare alla commissione per l'agricoltura. Il relatore è fermamente convinto che questo sia il modo corretto di dare seguito all'attuazione della legislazione nel settore della politica commerciale comune, con l'articolo 207 del TFUE come base giuridica.

PROCEDURA

Titolo

Modifica dei regolamenti (CE) n. 2008/97, (CE) n. 779/98 e (CE) n. 1506/98 del Consiglio concernenti le importazioni di olio d'oliva e di altri prodotti agricoli dalla Turchia con riguardo ai poteri delegati e alle competenze di esecuzione da conferire alla Commissione

Riferimenti

COM(2011)0918 – C7-0005/2012 – 2011/0453(COD)

Presentazione della proposta al PE

21.12.2011

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

INTA

17.1.2012

 

 

 

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

AGRI 337

17.1.2012

 

 

 

Pareri non espressi

       Decisione

AGRI 337

12.1.2012

 

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Vital Moreira

25.1.2012

 

 

 

Esame in commissione

29.5.2012

 

 

 

Approvazione

21.6.2012

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

26

0

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, John Attard-Montalto, Maria Badia i Cutchet, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Marielle de Sarnez, Yannick Jadot, Metin Kazak, Franziska Keller, Bernd Lange, David Martin, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Gianluca Susta, Iuliu Winkler, Paweł Zalewski

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Amelia Andersdotter, George Sabin Cutaş, Albert Deß, Salvatore Iacolino, Syed Kamall, Maria Eleni Koppa, Elisabeth Köstinger, Marietje Schaake, Konrad Szymański

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Françoise Castex, Marielle Gallo

Deposito

25.6.2012