RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica dei regolamenti (CE) n. 2008/97, (CE) n. 779/98 e (CE) n. 1506/98 concernenti le importazioni di olio d'oliva e di altri prodotti agricoli dalla Turchia con riguardo ai poteri delegati e alle competenze di esecuzione da conferire alla Commissione
25.6.2012 - (COM(2011)0918 – C7‑0005/2012 – 2011/0453(COD)) - ***I
Commissione per il commercio internazionale
Relatore: Vital Moreira
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica dei regolamenti (CE) n. 2008/97, (CE) n. 779/98 e (CE) n. 1506/98 concernenti le importazioni di olio d'oliva e di altri prodotti agricoli dalla Turchia con riguardo ai poteri delegati e alle competenze di esecuzione da conferire alla Commissione
(COM(2011)0918 – C7‑0005/2012 – 2011/0453(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0918),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0005/2012),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A7-0209/2012),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 2008/97, occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato per l'adozione degli adeguamenti da apportare a detto regolamento in caso di modifica delle attuali condizioni del regime speciale previsto dall'accordo di associazione, in particolare per quanto riguarda gli importi, o qualora venga concluso un nuovo accordo. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. In fase di elaborazione e di redazione degli atti delegati la Commissione deve garantire la trasmissione simultanea, tempestiva e opportuna dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. |
5. Al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 2008/97, occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato per l'adozione degli adeguamenti da apportare a detto regolamento in caso di modifica delle attuali condizioni del regime speciale previsto dall'accordo di associazione, in particolare per quanto riguarda gli importi, o qualora venga concluso un nuovo accordo. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. In fase di elaborazione e di redazione degli atti delegati la Commissione deve garantire la trasmissione simultanea, tempestiva e opportuna dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. La Commissione deve fornire informazioni esaustive e una documentazione completa sulle riunioni con gli esperti nazionali nel quadro dei suoi lavori per la preparazione e attuazione degli atti delegati. A questo proposito, la Commissione deve assicurare che il Parlamento europeo sia debitamente associato, attingendo alle migliori pratiche provenienti da precedenti esperienze in altri ambiti politici, al fine di creare le migliori condizioni possibili per il futuro controllo degli atti delegati da parte del Parlamento europeo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In linea con gli strumenti "Omnibus" I e II in materia di scambi commerciali, il relatore propone di sottolineare la necessità di associare debitamente il Parlamento europeo nella preparazione e attuazione degli atti delegati. Ciò faciliterà il controllo degli atti delegati e garantirà una gestione efficace della delega di potere, evitando obiezioni da parte del Parlamento europeo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 2 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto -1 (nuovo) Regolamento (CE) n. 2008/97 Considerando 5 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La proposta della Commissione non ha trattato i considerando dei regolamenti modificati. Il relatore ritiene necessario modificare i considerando degli atti di base per spiegare il ricorso agli atti delegati. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 3 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto -1 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 2008/97 Considerando 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La proposta della Commissione non ha trattato i considerando dei regolamenti modificati. Il relatore ritiene sia necessario modificare i considerando degli atti di base per spiegare il ricorso agli atti delegati e definire con precisione l'obiettivo, il contenuto e la portata della delega. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 4 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 Regolamento (CE) n. 2008/97 Articolo 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La proposta COM fa riferimento, per tutti e tre i regolamenti, alla procedura di comitato prevista per il futuro regolamento allineato recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Il relatore propone di eliminare tali riferimenti e di inserire una disposizione sulla procedura di comitato in ciascuno dei regolamenti modificati. In tal modo si può assicurare l'applicazione modificata della procedura scritta introdotta dagli strumenti "Omnibus" in materia di scambi commerciali. Inoltre, la modifica assicura che la commissione INTA sarà coinvolta nell'esercizio del diritto di controllo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 5 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 Regolamento (CE) n. 2008/97 Articolo 7 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il presidente di ciascun comitato consultivo o di esame può ottenere nei casi più semplici, in applicazione del regolamento (UE) n. 182/2011, il ricorso alla cosiddetta procedura scritta. Il regolamento prevede che, salvo disposizione contraria, la procedura scritta non può essere seguita in caso di contestazione da parte di uno Stato membro. In linea con gli strumenti "Omnibus" I e II in materia di scambi commerciali, il relatore propone di concludere la procedura scritta senza esito solo se richiesto da una maggioranza qualificata di Stati membri. È importante incoraggiare il ricorso alla procedura scritta, che è considerevolmente meno costosa e più efficace. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 6 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 2 Regolamento (CE) n. 2008/97 Articolo 8 bis – paragrafo 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il relatore ritiene opportuno limitare nel tempo il conferimento di poteri alla Commissione. Tale limitazione comporta un maggior controllo parlamentare, obbligando la Commissione a elaborare una relazione sulla delega di poteri al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo fissato. D'altro canto, la proroga tacita della delega per un periodo di identica durata evita di imporre oneri eccessivi ai legislatori e facilita l'attuazione della politica comune in materia di scambi commerciali. Ciò rispecchia i cambiamenti introdotti dai due strumenti "Omnibus" in materia di scambi commerciali. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 7 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 2 Regolamento (CE) n. 2008/97 Articolo 8 bis – paragrafo 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vista la dinamica dei lavori, delle procedure interne e delle scadenze propri del Parlamento, è importante assicurare che il legislatore disponga di un lasso di tempo sufficiente per esaminare un atto delegato. Ciò rispecchia i cambiamenti introdotti dai due strumenti "Omnibus" in materia di scambi commerciali. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 8 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto -1 (nuovo) Regolamento (CE) n. 779/98 Considerando 4 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 9 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 1 Regolamento (CE) n. 779/98 Articolo 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 10 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 1 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 779/98 Articolo 2 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 11 Proposta di regolamento Articolo 3 – punto -1 (nuovo) Regolamento (CE) n. 1506/98 Considerando 6 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 12 Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 1 Regolamento (CE) n. 1506/98 Articolo 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 13 Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 1 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 1506/98 Articolo 3 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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MOTIVAZIONE
La proposta della Commissione mira ad allineare tre regolamenti del Consiglio concernenti le importazioni di olio d'oliva e di altri prodotti agricoli dalla Turchia al regime di atti di esecuzione e atti delegati introdotto dal trattato di Lisbona (articoli 290 e 291 TFUE).
Si propone di delegare alla Commissione il potere di adottare atti in conformità dell'articolo 290 del trattato, al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 2008/97, in particolare per quanto riguarda l'importo della riduzione dei dazi o nel caso sia concluso con la Turchia un nuovo accordo.
Il regolamento (CE) n. 2008/97 del Consiglio conferisce alla Commissione poteri che le consentono di adottare le misure necessarie per attuare le norme di applicazione del regime speciale all'importazione di olio d'oliva e di taluni altri prodotti agricoli originari della Turchia. Conferisce inoltre alla Commissione il potere di adottare adeguamenti di detto regolamento in caso di modifica delle modalità di applicazione previste dal pertinente accordo di associazione.
Il regolamento (CE) n. 779/98 del Consiglio del 7 aprile 1998 relativo all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Turchia, conferisce alla Commissione poteri che le consentono di adottare misure di attuazione per l'applicazione del regime di importazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato, originari della Turchia, ammessi all'importazione nell'Unione alle condizioni previste dalla decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia.
Il regolamento (CE) n. 1506/98 del Consiglio del 13 luglio 1998 che stabilisce una concessione a favore della Turchia sotto forma di un contingente tariffario comunitario nel 1998 per le nocciole e sospende talune concessioni, conferisce alla Commissione poteri che le consentono di abrogare le misure di cui all'articolo 2 di detto regolamento non appena saranno eliminati gli ostacoli alle esportazioni preferenziali dell'Unione verso la Turchia.
Gran parte della legislazione di politica commerciale comune è in corso di allineamento agli articoli 290 e 291 del TFUE mediante due strumenti "Omnibus" in materia di scambi commerciali, ovvero il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda le procedure di adozione di determinate misure (COD 2011/0039) (Omnibus I) e il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda l'attribuzione di poteri delegati per l'adozione di determinate misure (COD 2011/0153) (Omnibus II). Entrambi i fascicoli sono in corso e saranno oggetto di negoziati tra i due colegislatori.
Per motivi di coerenza della legislazione commerciale, il relatore propone emendamenti alla proposta della Commissione che riflettono i cambiamenti introdotti indotti dai due "Omnibus" in materia di scambi commerciali, nella fattispecie:
· l'introduzione di nuovi considerando sugli atti di esecuzione/gli atti delegati negli strumenti giuridici di base;
· l'associazione del Parlamento europeo alla preparazione degli atti delegati;
· la limitazione dei poteri delegati conferiti alla Commissione a un periodo di 5 anni, prorogabile tacitamente per un periodo di identica durata;
· l'estensione della possibile proroga del periodo per obiettare a un progetto di atto delegato da due a quattro mesi, portando così il periodo di controllo da 4 mesi (2 + 2) a 6 mesi (2 + 4);
· la modifica delle modalità di applicazione della procedura scritta, per cui tale procedura viene conclusa senza esito solo se la maggioranza degli Stati membri ne fa richiesta (contrariamente alla prassi abituale, in cui è sufficiente che uno Stato membro obietti).
La proposta della Commissione fa riferimento, per tutti e tre i regolamenti, alla procedura di comitato prevista per il futuro regolamento allineato recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento unico OCM). Il relatore propone di eliminare tali riferimenti e di inserire una disposizione sulla procedura di comitato in ciascuno dei regolamenti modificati. In tal modo si può assicurare l'applicazione modificata della procedura scritta introdotta dagli strumenti "Omnibus" in materia di scambi commerciali.
Inoltre, sono i tre regolamenti modificati e non il regolamento unico OCM che diventeranno gli atti di base per i futuri atti di esecuzione. Di conseguenza, il diritto di controllo riguardante tali atti di esecuzione continuerà a essere della commissione per il commercio internazionale anziché passare alla commissione per l'agricoltura. Il relatore è fermamente convinto che questo sia il modo corretto di dare seguito all'attuazione della legislazione nel settore della politica commerciale comune, con l'articolo 207 del TFUE come base giuridica.
PROCEDURA
Titolo |
Modifica dei regolamenti (CE) n. 2008/97, (CE) n. 779/98 e (CE) n. 1506/98 del Consiglio concernenti le importazioni di olio d'oliva e di altri prodotti agricoli dalla Turchia con riguardo ai poteri delegati e alle competenze di esecuzione da conferire alla Commissione |
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Riferimenti |
COM(2011)0918 – C7-0005/2012 – 2011/0453(COD) |
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Presentazione della proposta al PE |
21.12.2011 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
INTA 17.1.2012 |
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Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula |
AGRI 337 17.1.2012 |
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Pareri non espressi Decisione |
AGRI 337 12.1.2012 |
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Relatore(i) Nomina |
Vital Moreira 25.1.2012 |
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Esame in commissione |
29.5.2012 |
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Approvazione |
21.6.2012 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
26 0 1 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, John Attard-Montalto, Maria Badia i Cutchet, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Marielle de Sarnez, Yannick Jadot, Metin Kazak, Franziska Keller, Bernd Lange, David Martin, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Gianluca Susta, Iuliu Winkler, Paweł Zalewski |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Amelia Andersdotter, George Sabin Cutaş, Albert Deß, Salvatore Iacolino, Syed Kamall, Maria Eleni Koppa, Elisabeth Köstinger, Marietje Schaake, Konrad Szymański |
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Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Françoise Castex, Marielle Gallo |
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Deposito |
25.6.2012 |
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