RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un programma per la tutela dei consumatori (2014 - 2020)

26.6.2012 - (COM(2011)0707 – C7‑0397/2011 – 2011/0340(COD)) - ***I

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
Relatore: Robert Rochefort


Procedura : 2011/0340(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A7-0214/2012
Testi presentati :
A7-0214/2012
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un programma per la tutela dei consumatori (2014 - 2020)

(COM(2011)0707 – C7‑0397/2011 – 2011/0340(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0707),

–   visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 169 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0397/2011),

–   visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 28 marzo 2012[1],

–   visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione giuridica (A7‑0214/2012),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento  1

Progetto di risoluzione legislativa

Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa

Emendamento

 

1 bis. rammenta la sua risoluzione dell'8 giugno 2011 dal titolo "Investire nel futuro: un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per un'Europa competitiva, sostenibile e inclusiva"1; ribadisce che è necessario prevedere sufficienti risorse supplementari nel prossimo quadro finanziario pluriennale per consentire all'Unione di realizzare le sue attuali priorità politiche e di svolgere i nuovi compiti previsti dal trattato di Lisbona, nonché di poter far fronte a eventi imprevisti; rileva che, anche se fosse previsto un aumento delle risorse per il prossimo QFP pari al 5% rispetto ai livelli del 2013, sarebbe possibile contribuire soltanto limitatamente al conseguimento degli obiettivi e degli impegni concordati dell'Unione come pure del suo principio di solidarietà; invita il Consiglio, qualora non condivida tale impostazione, a individuare con chiarezza quali delle sue priorità o progetti politici potrebbero essere abbandonati del tutto malgrado garantiscano un valore aggiunto europeo;

 

________________

 

1Testi approvati, P7_TA(2011)0266.

Emendamento  2

Progetto di risoluzione legislativa

Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa

Emendamento

 

1 ter. sottolinea che il bilancio complessivo proposto per il programma per la tutela dei consumatori 2014-2020 pari a 197 milioni di EUR (a prezzi correnti) è modesto e osserva che la dotazione finanziaria specificata nella proposta legislativa costituisce per l'autorità legislativa soltanto un'indicazione, che non può essere precisata con esattezza fino a quando non verrà raggiunto un accordo sulla proposta di regolamento che stabilisce il QFP per il periodo 2014-2020;

Emendamento  3

Progetto di risoluzione legislativa

Paragrafo 1 quater (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa

Emendamento

 

1 quater. considera elevato l'importo di 20,65 milioni di EUR previsto per le spese amministrative legate all'attuazione del programma;

Motivazione

Dato che l'importo complessivo del programma è di 197 milioni, i 20,65 milioni previsti per le spese amministrative rappresentano oltre il 10% della dotazione totale.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) Il programma per la tutela dei consumatori per il periodo 2014-2020 ("il programma") dovrebbe contribuire ad assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori nonché sostenere pienamente gli obiettivi della strategia Europa 2020 in materia di crescita e di competitività, integrando le preoccupazioni specifiche di suddetta strategia attinenti: all'agenda digitale per l'Europa onde garantire che la digitalizzazione migliori effettivamente il benessere dei consumatori, alla crescita sostenibile grazie alla transizione verso modelli di consumo più sostenibili, all'inclusione sociale prendendo in considerazione la situazione specifica dei consumatori vulnerabili e le esigenze di una popolazione in invecchiamento nonché alla regolamentazione intelligente facendo leva su un monitoraggio dei mercati di consumo onde elaborare una regolamentazione ben concepita e calibrata correttamente.

Ex considerando 1 bis, in quanto nella versione francese la numerazione è errata.

Motivazione

Ce programme doit permettre à l'Union de répondre aux nouveaux défis posés par la politique des consommateurs à l'horizon 2020. Il est en ce sens justifié de le tourner davantage vers le futur en rappelant les objectifs de la stratégie Europe2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive qui prenne en compte le développement de l'environnement numérique, la complexité croissante de la prise de décision, la nécessité d'opter pour des habitudes de consommation plus durables et de prendre en compte le vieillissement de la population et l'inclusion des personnes vulnérables.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 ter) La comunicazione della Commissione del 22 maggio 2012 intitolata "Un'agenda europea dei consumatori – Stimolare la fiducia e la crescita " definisce un quadro strategico per la politica dei consumatori dell'Unione nei prossimi anni, sostenendo i loro interessi in tutte le politiche attuate dall'Unione. L'agenda dei consumatori si prefigge l'obiettivo di definire una strategia con cui l'azione politica possa sostenere in modo efficace ed effettivo i consumatori nel corso della loro intera vita, garantendo la sicurezza dei prodotti e dei servizi messi a loro disposizione, l'educazione e l'informazione, il sostegno alle organizzazioni che li rappresentano, il rafforzamento dei loro diritti, il loro accesso alla giustizia e alle possibilità di ricorso e il rispetto della legislazione.

Ex considerando 1 ter, in quanto nella versione francese la numerazione è errata.

Motivazione

Occorre inserire il riferimento all'agenda dei consumatori e assicurare la coerenza tra la strategia e il programma finanziario.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Considerando 2 quater (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa

Emendamento

 

(2 quater) La recente crisi economica ha evidenziato una serie di lacune e incoerenze nel mercato unico che hanno inciso in modo negativo sulla fiducia dei consumatori e dei cittadini. Pur prendendo atto dei vincoli di bilancio che l'Unione è attualmente tenuta a rispettare, essa dovrebbe tuttavia predisporre strumenti finanziari adeguati per sostenere una strategia a favore di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Considerando 2 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 quinquies) L'eliminazione degli ostacoli diretti e indiretti al corretto funzionamento del mercato interno e il miglioramento della fiducia dei cittadini nel sistema, in particolare nel quadro degli acquisti transfrontalieri, sono essenziali per il completamento del mercato interno. L'Unione dovrebbe mirare a creare le condizioni di mercato necessarie a rafforzare la posizione dei consumatori, mettendo a loro disposizione strumenti sufficienti per compiere scelte ponderate ed informate e provvedendo alla loro sensibilizzazione.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Il presente regolamento tiene conto del contesto tecnico, sociale ed economico e delle sfide emergenti. In particolare le iniziative finanziate nel quadro del presente programma affronteranno problematiche inerenti alla globalizzazione, alla digitalizzazione, alla necessità dell'adozione di modelli di consumo più sostenibili, all'invecchiamento della popolazione, all'esclusione sociale e alla questione dei consumatori vulnerabili. È necessario dare priorità all'integrazione degli interessi dei consumatori in tutte le politiche dell'Unione, conformemente al disposto dell'articolo 12 del TFUE. Il coordinamento con altre politiche e con altri programmi dell'Unione costituisce un elemento fondamentale dell'impegno volto ad assicurare che gli interessi dei consumatori siano pienamente presi in considerazione in altre politiche. Al fine di sfruttare le sinergie e di evitare doppioni, gli altri Fondi e programmi dell'Unione devono fornire un sostegno finanziario all'integrazione degli interessi dei consumatori nei rispettivi ambiti.

(3) Il presente regolamento tiene conto del contesto tecnico, sociale ed economico e delle sfide emergenti. In particolare le iniziative finanziate nel quadro del presente programma affronteranno problematiche inerenti alla globalizzazione, alla digitalizzazione, al crescente livello di difficoltà delle decisioni che i consumatori sono chiamati a prendere, alla necessità dell'adozione di modelli di consumo sostenibili, all'invecchiamento della popolazione, all'esclusione sociale e in particolare alla questione dei consumatori vulnerabili. È assegnata priorità all'integrazione degli interessi dei consumatori in tutte le politiche dell'Unione, conformemente al disposto dell'articolo 12 del TFUE. Il coordinamento con altre politiche e con altri programmi dell'Unione costituisce un elemento fondamentale dell'impegno volto ad assicurare che gli interessi dei consumatori siano pienamente presi in considerazione in altre politiche. Al fine di sfruttare le sinergie e di evitare doppioni, gli altri Fondi e programmi dell'Unione devono fornire un sostegno finanziario all'integrazione degli interessi dei consumatori nei rispettivi ambiti.

Ex considerando 2, in quanto nella versione francese la numerazione è errata.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis) Il programma dovrebbe garantire un livello elevato di tutela per tutti i consumatori e prestare un'attenzione particolare ai consumatori vulnerabili, per tenere conto delle loro esigenze specifiche e rafforzare le loro capacità, come chiesto nella risoluzione del Parlamento europeo del ... su una strategia per il rafforzamento dei diritti dei consumatori vulnerabili1. In particolare, il programma dovrebbe garantire l'accesso dei consumatori vulnerabili alle informazioni sui beni e sui servizi in modo che abbiano pari opportunità di compiere scelte libere e informate, soprattutto in considerazione del fatto che i consumatori vulnerabili possono incontrare difficoltà nell'accedere e nel comprendere le informazioni per i consumatori e, quindi, rischiano di essere indotti in errore.

 

1 GU ...

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 ter) Le parti interessate dovrebbero impegnarsi a garantire una pubblicità destinata ai minori responsabile e, in particolare, ad astenersi da pratiche pubblicitarie aggressive o ingannevoli, in televisione o su Internet.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) È opportuno che tali iniziative siano precisate in un programma per la tutela dei consumatori per il periodo 2014 – 2020 (di seguito "il programma"), che definisce un quadro per il finanziamento delle iniziative dell'Unione. Conformemente all'articolo 49 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, il presente regolamento deve fornire la base giuridica per le iniziative e per l'attuazione del programma. Il presente regolamento si fonda sulla decisione n. 1926/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce un programma d'azione comunitaria in materia di politica dei consumatori (2007-2013) e porta avanti le iniziative finanziate in forza di tale decisione.

(4) È opportuno che tali iniziative siano precisate in un programma per la tutela dei consumatori per il periodo 2014 – 2020 (di seguito "il programma"), che definisce un quadro per il finanziamento delle iniziative dell'Unione. Conformemente all'articolo 49 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee e la sua successiva revisione mediante il regolamento (UE) n. XXX/201Y1, il presente regolamento deve fornire la base giuridica per le iniziative e per l'attuazione del programma. Il presente regolamento si fonda sulla decisione n. 1926/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce un programma d'azione comunitaria in materia di politica dei consumatori (2007-2013) e porta avanti le iniziative finanziate in forza di tale decisione.

 

___________

 

1 COM(2010)0815.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) È importante migliorare la tutela dei consumatori. Al fine di conseguire tale obiettivo generale occorre fissare obiettivi specifici per quanto riguarda la sicurezza, l'educazione e l'informazione dei consumatori, i diritti e i ricorsi nonché la tutela dei diritti dei consumatori. Il valore e l'impatto delle misure adottate nel quadro del programma vanno regolarmente monitorati e valutati. Ai fini della valutazione della politica dei consumatori occorre sviluppare appositi indicatori.

(5) È importante migliorare la tutela dei consumatori. Al fine di conseguire tale obiettivo generale occorre fissare obiettivi specifici per quanto riguarda la sicurezza, l'educazione e l'informazione dei consumatori, il sostegno alle loro organizzazioni a livello di Unione, i diritti e i ricorsi nonché la tutela dei diritti dei consumatori. Il valore e l'impatto delle misure adottate nel quadro del programma vanno regolarmente monitorati e valutati per facilitare una concezione delle politiche più intelligente. Ai fini della valutazione della politica dei consumatori e in particolare dell'impatto esatto delle misure adottate occorre sviluppare appositi indicatori, che possano essere eventualmente completati con elementi contestuali.

Ex considerando 4, in quanto nella versione francese la numerazione è errata.

Motivazione

Il sostegno alle organizzazioni dei consumatori, in termini di rilevanza, è un obiettivo centrale e va indicato come tale.

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis) È importante migliorare la fiducia dei consumatori. Al fine di conseguire tale obiettivo, occorre rafforzare le capacità d'azione, segnatamente mediante un sostegno finanziario adeguato agli intermediari, quali le organizzazioni dei consumatori e i centri dei consumatori a livello europeo, prendendo in considerazione il loro ruolo centrale nella fornitura d'informazioni e assistenza ai consumatori in merito ai loro diritti, nel sostegno loro offerto nelle controversie, in particolare per quanto riguarda l'accesso a meccanismi appropriati di risoluzione delle stesse, e nella promozione dei loro interessi nella costruzione del mercato interno. Dette organizzazioni e centri dovrebbero disporre delle capacità per migliorare la tutela e la fiducia dei consumatori agendo sul campo e personalizzando l'assistenza, l'informazione e l'educazione.

Ex considerando 4 bis, in quanto nella versione francese la numerazione è errata.

Motivazione

Le organizzazioni dei consumatori sono essenziali per la divulgazione delle informazioni e l'assistenza ai consumatori, per aiutarli ad esercitare i loro diritti e per rappresentare i loro interessi in fase di elaborazione di nuovi atti legislativi.

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) È necessario predisporre le iniziative appropriate per il conseguimento di tali obiettivi.

(6) È necessario definire concretamente e in anticipo le iniziative appropriate per il conseguimento di tali obiettivi.

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 bis) Tenendo presente lo spirito dei principi di sana gestione finanziaria, di trasparenza e di flessibilità nell'attuazione del programma, la continuazione dell'attività dell'agenzia esecutiva è ammissibile soltanto previo svolgimento di una nuova analisi costi-benefici indipendente dall'esito chiaramente positivo.

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Considerando 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 ter) È necessario coordinare meglio l'erogazione dei fondi dell'Unione e degli Stati membri nei settori della sicurezza, dell'educazione e dei diritti dei consumatori e della loro effettiva esercitabilità, al fine di garantire la complementarità, una maggiore efficienza e la visibilità e di conseguire migliori sinergie di bilancio.

Motivazione

La Commissione deve cercare di accrescere la capacità delle associazioni nazionali dei consumatori concentrando e coordinando meglio le risorse, segnatamente negli Stati membri con una cultura di protezione del consumatore relativamente meno consolidata.

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) Nel contesto dell'attuazione del programma è opportuno incoraggiare, se del caso, la collaborazione con i paesi terzi non partecipanti al programma, tenuto conto di ogni pertinente accordo tra tali paesi e l'Unione.

(11) Nel contesto dell'attuazione del programma, data la globalizzazione della filiera produttiva e la crescente interdipendenza dei mercati, è opportuno incoraggiare la collaborazione con i paesi terzi non partecipanti al programma, tenuto conto di ogni pertinente accordo tra tali paesi e l'Unione.

Ex considerando 10, in quanto nella versione francese la numerazione è errata.

Motivazione

La globalizzazione e la crescita del commercio internazionale rendono necessario il rafforzamento delle azioni di cooperazione con i paesi terzi, che nel 2010 erano all'origine di almeno il 73% delle notifiche di prodotti difformi alla legislazione europea.

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) Al fine di modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del TFUE per quanto concerne l'adeguamento degli indicatori di cui all'allegato II. È particolarmente importante che nel corso dei lavori preparatori la Commissione conduca appropriate consultazioni, anche a livello di esperti. In sede di preparazione e di elaborazione degli atti delegati la Commissione deve assicurare la simultanea, tempestiva e appropriata trasmissione dei pertinenti documenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(12) Al fine di modificare e integrare determinati elementi non essenziali del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'adozione dei programmi annuali di lavoro e all'adeguamento degli indicatori di cui all'allegato II, onde completare l'elenco delle azioni dell'allegato I e adottare variazioni superiori al 20% degli importi indicativi specificati nell'allegato II bis. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Ex considerando 11, in quanto nella versione francese la numerazione è errata.

Motivazione

L'adozione dei programmi di lavoro annuali determina scelte politiche intese a precisare, quindi a completare, le priorità e le azioni da compiere, compreso lo stanziamento delle risorse finanziare, fissate nell'atto legislativo di base, il che necessita una delega di potere alla Commissione conformemente all'articolo 290 del TFUE. Pertanto una decisione volta a integrare l'elenco delle azioni di cui all'allegato I con azioni analoghe dovrebbe avere la forma di atto delegato a norma dell'articolo 290 TFUE.

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'applicazione del presente regolamento, alla Commissione devono essere conferite competenze di esecuzione in merito all'adozione dei programmi di lavoro annuali. Tali competenze vanno esercitate conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione. Dato che il programma non definisce criteri in merito alla sicurezza dei prodotti, bensì è inteso a fornire un sostegno finanziario agli strumenti finalizzati al perseguimento della politica in tema di sicurezza dei prodotti, e in considerazione dell'importo relativamente limitato in questione, è opportuno applicare la procedura consultiva.

soppresso

Ex considerando 12, in quanto nella versione francese la numerazione è errata.

Motivazione

L'adozione dei programmi di lavoro annuali determina scelte politiche intese a precisare, quindi a completare, le priorità e le azioni da compiere, compreso lo stanziamento delle risorse finanziare, fissate nell'atto legislativo di base, il che necessita una delega di potere alla Commissione conformemente all'articolo 290 del TFUE. Cfr. considerando 11.

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Articolo 2

Testo della Commissione

Emendamento

Il programma è finalizzato a promuovere il conseguimento dell'obiettivo di porre il consumatore informato al centro del mercato interno. Ciò avverrà tramite il contributo dato dal programma alla tutela della salute, della sicurezza e degli interessi economici dei consumatori, nonché alla promozione del loro diritto all'informazione, all'educazione e alla loro organizzazione al fine di tutelare i propri interessi. Il programma è inteso a integrare, sostenere e monitorare le politiche degli Stati membri.

Il programma è finalizzato a promuovere il conseguimento dell'obiettivo di porre il consumatore informato al centro del mercato interno. Ciò avverrà nel quadro di una strategia globale per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, tramite il contributo dato dal programma alla tutela della salute, della sicurezza e degli interessi economici e giuridici dei consumatori, nonché alla promozione del loro diritto all'informazione, all'educazione e alla loro organizzazione al fine di tutelare i propri interessi. Il programma è inteso a integrare, sostenere e monitorare le politiche degli Stati membri.

 

Il programma inoltre è integrato da altri strumenti e politiche dell'Unione, in particolare nell'ambito del programma pluriennale "Diritti e cittadinanza"per il periodo 2014-2020, tra i cui obiettivi figura il rafforzamento della posizione dei consumatori1.

 

_______________

 

Motivazione

Il programma deve permettere all'Unione di rispondere alle nuove sfide poste dalla politica dei consumatori fino al 2020. In tale ottica appare giustificato puntare di più al futuro riprendendo gli obiettivi della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Il conseguimento di tale obiettivo sarà misurato in particolare sulla base dell'attività del sistema di allerta rapida dell'UE per i prodotti di consumo pericolosi (RAPEX).

Il conseguimento di tale obiettivo sarà misurato in particolare sulla base dell'attività e dell'efficacia del sistema di allerta rapida dell'UE per i prodotti di consumo pericolosi (RAPEX).

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) Obiettivo 2 - Educazione e informazione: Miglioramento dell'educazione e dell'informazione dei consumatori e loro sensibilizzazione sui propri diritti, sviluppo di evidenze per la politica dei consumatori e interventi a sostegno delle organizzazioni dei consumatori

b) Obiettivo 2 - Educazione e informazione nonché sostegno alle organizzazioni dei consumatori: Miglioramento dell'educazione e dell'informazione dei consumatori e loro sensibilizzazione sui propri diritti, sviluppo di evidenze per la politica dei consumatori e interventi a sostegno delle organizzazioni dei consumatori

Motivazione

Il sostegno alle organizzazioni dei consumatori, in termini di rilevanza, è un obiettivo centrale. Occorre pertanto chiarire in questa sede la distinzione tra detto obiettivo e gli obiettivi in materia di informazione e educazione dei consumatori.

Emendamento  23

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) Obiettivo 3 - Diritti e ricorsi: rafforzamento dei diritti dei consumatori, in particolare tramite iniziative di regolamentazione e il miglioramento dell'accesso a mezzi di ricorso, compresa la risoluzione alternativa delle controversie.

c) Obiettivo 3 - Diritti e ricorsi: sviluppo e rafforzamento dei diritti dei consumatori, in particolare tramite iniziative di regolamentazione intelligente e il miglioramento dell'accesso a mezzi di ricorso semplici, efficienti, convenienti e vantaggiosi, individuali ed eventualmente collettivi, compresa la risoluzione alternativa delle controversie.

Il conseguimento di tale obiettivo sarà misurato in particolare sulla base del ricorso alla risoluzione alternativa delle controversie nella composizione di controversie transnazionali e dell'attività di un sistema di risoluzione online delle controversie su scala UE.

Il conseguimento di tale obiettivo sarà misurato in particolare sulla base del ricorso alla risoluzione alternativa delle controversie nella composizione di controversie transnazionali e dell'attività di un sistema di risoluzione online delle controversie su scala UE nonché sulla base della percentuale di consumatori che da inizio a un'azione di risposta a un problema riscontrato.

Motivazione

Occorre prevedere la possibilità di sviluppare i diritti dei consumatori e non soltanto consolidare l'acquis. La percentuale di consumatori che utilizzano le vie di ricorso (presso commerciante, fabbricante, ADR o tribunale) è un indice della loro fiducia in detti sistemi e quindi nell'efficacia degli stessi.

Emendamento  24

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Tale obiettivo sarà misurato in particolare sulla base del livello del flusso di informazioni e della collaborazione in seno alla rete di cooperazione per la tutela dei consumatori e dell'attività dei centri europei dei consumatori.

Tale obiettivo sarà misurato in particolare sulla base del livello del flusso di informazioni e dell'efficacia della collaborazione in seno alla rete di cooperazione per la tutela dei consumatori, dell'attività dei centri europei dei consumatori e del loro livello di notorietà presso i consumatori nonché del livello di soddisfazione di questi ultimi quanto all'aiuto ricevuto nell'ultima procedura di risoluzione di una controversia.

Motivazione

Data la vetustà della rete CPC, occorre essere più precisi in materia di indicatori recepiti, aggiungendovi elementi qualitativi. Pertanto, oltre al flusso di informazioni, si propone di misurare l'efficacia della rete. Inoltre, la valutazione dei CEC ha evidenziato la loro scarsa notorietà tra i cittadini europei (15%). Sarà quindi necessario tenere conto altresì dello sviluppo del loro grado di notorietà e visibilità. Coerenza con l'allegato II modificato.

Emendamento  25

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

L'informazione di alta qualità e la partecipazione dei consumatori sono una priorità trasversale che deve essere pertanto espressamente prevista, ogniqualvolta possibile, in tutti gli obiettivi e azioni settoriali finanziati nel quadro del programma.

Motivazione

La Commissione deve cercare di accrescere sul piano trasversale il livello di partecipazione dei consumatori informati, dato che l'obiettivo ultimo del programma è quello di porre il consumatore al centro del mercato unico.

Emendamento  26

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 ai fini della modifica degli indicatori di cui all'allegato II.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 ai fini della modifica degli indicatori di cui all'allegato II o della definizione di nuovi indicatori.

Emendamento  27

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 1 – lettera a – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis) miglioramento della tracciabilità dei prodotti e potenziamento dell'accesso alle informazioni concernenti i prodotti pericolosi;

Emendamento  28

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 1 – lettera b – punto 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) creazione di evidenze per la politica in settori di interesse per i consumatori;

(4) creazione e miglioramento dell'accessibilità alle evidenze per la politica in settori di interesse per i consumatori, per la definizione di una regolamentazione ben concepita e mirata e per l'individuazione di eventuali anomalie nel funzionamento del mercato o di un'evoluzione delle esigenze dei consumatori;

Motivazione

Per migliorare il potenziale di questa banca dati occorre renderla facilmente accessibile a tutte le parti interessate. Occorre inoltre assicurarsi che, per ragioni di efficacia, la banca dati sia utilizzata per l'elaborazione di nuovi atti legislativi, al fine di identificare eventuali anomalie nel funzionamento del mercato o nuove esigenze dei consumatori.

Emendamento  29

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 1 – lettera b – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

b) Obiettivo 2 – Educazione e informazione

b) Obiettivo 2 - Educazione e informazione dei consumatori nonché sostegno alle organizzazioni dei consumatori:

Motivazione

Il sostegno alle organizzazioni dei consumatori, in termini di rilevanza, è un obiettivo centrale. Occorre pertanto chiarire in questa sede la distinzione tra detto obiettivo e gli obiettivi in materia di informazione e educazione dei consumatori.

Emendamento  30

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 1 – lettera b – punto 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) sostegno alle organizzazioni dei consumatori;

(5) sostegno alle organizzazioni europee dei consumatori tramite finanziamenti a esse destinati e il rafforzamento delle loro capacità a livello regionale, nazionale e dell'Unione, con un aumento della trasparenza e il miglioramento degli scambi di buone prassi e competenze, di ricerche e informazioni ai consumatori;

Emendamento  31

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 1 – lettera b – punto 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) aumento della trasparenza dei mercati al consumo e delle informazioni ai consumatori;

(6) aumento della trasparenza del mercato interno e delle informazioni ai consumatori, fornendo loro dati attendibili, confrontabili e facilmente accessibili, anche per i casi transfrontalieri, onde aiutarli a confrontare non solo i prezzi ma anche la qualità e la sostenibilità di beni e servizi;

Emendamento  32

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 1 – lettera b – punto 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) miglioramento dell'educazione dei consumatori;

(7) miglioramento dell'educazione dei consumatori e delle imprese quale processo di apprendimento permanente, con particolare attenzione ai consumatori vulnerabili;

Motivazione

Visto il grado crescente di complessità delle decisioni che i consumatori devono prendere e gli sviluppi nella società e nel mondo dei consumatori (invecchiamento della popolazione, precarietà economica, sviluppo di strumenti digitali, ecc.), l'educazione dei consumatori dovrebbe essere considerata come un processo permanente.

Emendamento  33

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 1 – lettera c – punto 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) elaborazione da parte della Commissione di normative in tema di tutela dei consumatori e di altre iniziative di regolamentazione, monitoraggio del recepimento da parte degli Stati membri e successiva valutazione del loro impatto e promozione di iniziative di coregolamentazione e di autoregolamentazione;

(8) elaborazione da parte della Commissione di normative in tema di tutela dei consumatori e di altre iniziative di regolamentazione, monitoraggio del recepimento da parte degli Stati membri e successiva valutazione del loro impatto e promozione di iniziative di coregolamentazione e di autoregolamentazione nonché monitoraggio dell'impatto effettivo di dette iniziative sui mercati al consumo;

Motivazione

Le iniziative in materia di coregolamentazione e autoregolamentazione sono interessanti, ma occorre ricordare che le iniziative di tipo "soft law" non possono sostituirsi al legislatore. Risulta pertanto necessario un monitoraggio sistematico onde poter adottare atti legislativi quando l'impatto sui mercati di dette iniziative si rivela insufficiente.

Emendamento  34

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 1 – lettera c – punto 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 bis) sostegno all'istituzione di organi di risoluzione alternativa delle controversie e alla creazione di una piattaforma elettronica su scala UE che offra ai consumatori e agli operatori economici un punto di accesso unico per la risoluzione extragiudiziale delle controversie online, affiancata dall'esistenza di organi di qualità per la risoluzione alternativa delle controversie in tutta l'Unione;

Emendamento  35

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 1 – lettera c – punto 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) semplificazione dell'accesso dei consumatori a meccanismi di risoluzione delle controversie, in particolare a sistemi di risoluzione alternativa delle controversie, anche online, e monitoraggio del loro funzionamento e della loro efficacia, anche attraverso lo sviluppo e la gestione dei pertinenti strumenti di tecnologia dell'informazione;

(9) semplificazione dell'accesso dei consumatori a meccanismi di risoluzione delle controversie individuali ed eventualmente collettivi, in particolare a sistemi di risoluzione alternativa delle controversie, anche online, e riconoscimento di un'attenzione particolare a misure opportune per le esigenze e i diritti dei consumatori vulnerabili;

Emendamento  36

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 1 – lettera c – punto 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 bis) monitoraggio del funzionamento e dell'efficacia dei meccanismi di risoluzione delle controversie riservati ai consumatori, anche attraverso lo sviluppo e la gestione dei pertinenti strumenti informatici nonché tramite lo scambio delle buone prassi ed esperienze negli Stati membri.

Motivazione

Vista la molteplicità a livello dell'UE, gli organi di ADR perfezionerebbero la loro efficacia scambiandosi le migliori prassi e le esperienze raccolte.

Emendamento  37

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 1 – lettera d – punto 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) contributi finanziari a iniziative congiunte con organismi pubblici o non aventi scopo di lucro che partecipano a reti dell'Unione finalizzate a fornire informazioni e assistenza ai consumatori, allo scopo di permettere loro di esercitare i propri diritti e di ottenere accesso ad appropriati meccanismi di composizione delle controversie, anche extragiudiziale online (rete dei centri europei dei consumatori).

(11) contributi finanziari a iniziative congiunte e firma di accordi di partenariato con organismi pubblici o non aventi scopo di lucro che partecipano a reti dell'Unione finalizzate a fornire informazioni e assistenza ai consumatori, allo scopo di permettere loro di esercitare i propri diritti e di ottenere accesso ad appropriati meccanismi di composizione delle controversie, anche extragiudiziale online (rete dei centri europei dei consumatori).

Motivazione

La valutazione dei centri europei dei consumatori ha evidenziato una richiesta di predisporre strumenti di finanziamento più stabili, tra cui accordi di partenariato, onde assicurarne l'efficacia.

Emendamento  38

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Una descrizione più dettagliata del possibile contenuto di tali iniziative figura nell'allegato I.

Una descrizione più dettagliata del possibile contenuto di tali iniziative figura nell'allegato I. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 al fine di completare l'elenco di cui all'allegato I con altre azioni analoghe aventi effetti comparabili e intese alle realizzazione degli obiettivi specifici di cui all'articolo 3.

Motivazione

Una decisione volta a integrare l'elenco delle azioni di cui all'allegato I con azioni analoghe dovrebbe avere la forma di atto delegato a norma dell'articolo 290 del TFUE.

Emendamento  39

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) sono delegati a rappresentare gli interessi dei consumatori a livello dell'Unione da organizzazioni presenti in almeno la metà degli Stati membri, le quali a loro volta sono rappresentative, conformemente alle norme o alle prassi nazionali, dei consumatori e sono attive a livello regionale o nazionale.

b) sono delegati a rappresentare gli interessi dei consumatori a livello dell'Unione da organizzazioni che sono rappresentative, conformemente alle norme o alle prassi nazionali, dei consumatori e sono attive a livello locale, regionale o nazionale.

Motivazione

Talune regioni, segnatamente le zone transfrontaliere, presentano caratteristiche specifiche; risulta pertanto opportuno sostenere le organizzazioni dei consumatori attive in dette zone.

Emendamento  40

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) sono organizzazioni non governative, senza scopo di lucro, indipendenti da imprese e non in situazione di conflitto di interessi, i cui obiettivi primari e le cui attività principali sono incentrati sulla promozione e sulla tutela della salute, della sicurezza e degli interessi giuridici ed economici dei consumatori;

a) sono organizzazioni non governative, senza scopo di lucro, indipendenti da interessi industriali, commerciali e aziendali e non in situazione di conflitto di interessi, i cui obiettivi primari e le cui attività principali sono incentrati sulla promozione e sulla tutela della salute, della sicurezza e degli interessi giuridici ed economici dei consumatori;

Motivazione

Per le ONG e le organizzazioni internazionali che promuovono i principi e le politiche mirate alla realizzazione degli obiettivi del programma, occorre prevedere gli stessi criteri di indipendenza applicati alle ONG e alle organizzazioni europee.

Emendamento  41

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7. Sovvenzioni possono essere erogate per finanziare iniziative varate da un organismo pubblico o da un organismo senza scopo di lucro selezionati applicando una procedura trasparente e designati da uno Stato membro o da un paese terzo di cui all'articolo 7 del presente regolamento. L'organismo designato fa parte di una rete dell'Unione preposta a fornire informazioni e assistenza ai consumatori nell'intento di aiutarli a esercitare i propri diritti e a ottenere accesso ad appropriati meccanismi di risoluzione delle controversie (rete dei centri europei dei consumatori).

7. Sovvenzioni possono essere erogate per finanziare iniziative varate da un organismo pubblico o da un organismo senza scopo di lucro selezionati applicando una procedura trasparente e designati da uno Stato membro o da un paese terzo di cui all'articolo 7 del presente regolamento e accordi di partenariato possono essere conclusi con detti organismi. L'organismo designato fa parte di una rete dell'Unione preposta a fornire informazioni e assistenza ai consumatori nell'intento di aiutarli a esercitare i propri diritti e a ottenere accesso ad appropriati meccanismi di risoluzione delle controversie (rete dei centri europei dei consumatori).

Motivazione

La valutazione dei centri europei dei consumatori ha evidenziato una richiesta di predisporre strumenti di finanziamento più stabili, tra cui accordi di partenariato, onde assicurarne l'efficacia.

Emendamento  42

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 8

Testo della Commissione

Emendamento

8. Sovvenzioni possono essere erogate per finanziare iniziative varate da organismi preposti al trattamento dei reclami istituiti e operanti nell'Unione e nei paesi dell'Associazione europea di libero scambio partecipanti allo Spazio economico europeo, incaricati di raccogliere i reclami dei consumatori o di tentare di rispondere a tali reclami, di fornire consulenza o di fornire informazioni ai consumatori in merito a reclami o richieste d'informazione e che si configurano come terzi in relazione a un reclamo o a una richiesta di informazioni da parte di un consumatore su un operatore economico. Sono esclusi i meccanismi di trattamento dei reclami dei consumatori gestiti da operatori economici che trattano direttamente con i consumatori le richieste di informazioni o i reclami, nonché i meccanismi che forniscono servizi di trattamento dei reclami gestiti da un operatore economico o per conto di questo.

8. Sovvenzioni possono essere erogate per finanziare iniziative varate da organismi preposti al trattamento dei reclami istituiti e operanti negli Stati membri dell'Unione e nei paesi dell'Associazione europea di libero scambio partecipanti allo Spazio economico europeo, incaricati di raccogliere i reclami dei consumatori o di tentare di rispondere a tali reclami, di fornire consulenza o di fornire informazioni ai consumatori in merito a reclami o richieste d'informazione e che si configurano come terzi in relazione a un reclamo o a una richiesta di informazioni da parte di un consumatore su un operatore economico.

Motivazione

Vista la molteplicità a livello dell'UE, gli organi di ADR perfezionerebbero la loro efficacia scambiandosi le migliori prassi e le esperienze raccolte.

Emendamento  43

Proposta di regolamento

Articolo 6

Testo della Commissione

Emendamento

Quadro finanziario

Bilancio

La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma ammonta a EUR 197 000 000 a prezzi correnti.

La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma, ai sensi del punto [17] dell'accordo interistituzionale del XX/201Y tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria1, ammonta a [...] a prezzi correnti. La dotazione annua è autorizzata dall'autorità di bilancio.

 

________________

 

1 GU….

Motivazione

Come indicato nella risoluzione legislativa, la dotazione finanziaria complessiva dovrebbe registrare un aumento del 5%, in linea con la risoluzione del PE dell'8 giugno 2011 dal titolo "Investire nel futuro: un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per un'Europa competitiva, sostenibile e inclusiva" (relazione SURE). Tuttavia la dotazione finanziaria va considerata come indicativa e potrà essere completata soltanto dopo il conseguimento di un accordo sul QFP.

Emendamento  44

Proposta di regolamento

Articolo 6 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

La ripartizione indicativa dei fondi tra gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3 figura nella allegato II bis.

Motivazione

Occorre che i colegislatori esprimano un orientamento politico in merito alla ripartizione delle erogazioni tra gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3.

Emendamento  45

Proposta di regolamento

Articolo 9

Testo della Commissione

Emendamento

La dotazione finanziaria per il programma può coprire anche le spese inerenti ad attività preparatorie, di monitoraggio, di controllo, di audit e di valutazione richieste per la gestione del programma e per il conseguimento dei suoi obiettivi, in particolare le spese relative a studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e di comunicazione, compresa la comunicazione delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui sono correlate agli obiettivi generali del presente regolamento, reti delle tecnologie dell'informazione focalizzate sul trattamento e sullo scambio di informazioni, nonché tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa sostenute dalla Commissione per la gestione del programma.

1. La dotazione finanziaria per il programma può coprire anche le spese inerenti ad attività preparatorie, di monitoraggio, di controllo, di audit e di valutazione richieste per la gestione del programma e per il conseguimento dei suoi obiettivi, nonché tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa sostenute dalla Commissione per la gestione del programma.

Emendamento  46

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. L'importo totale stanziato per coprire le spese inerenti alle attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione nonché all'assistenza tecnica e amministrativa di cui al paragrafo 1 non eccedono il 10,5% della dotazione finanziaria assegnata al programma.

Motivazione

Occorre fissare un massimale per la quota della dotazione finanziaria del programma destinata a coprire le spese inerenti alle attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione nonché all'assistenza tecnica e amministrativa. Il massimale consentirebbe di concentrarsi sui finanziamenti riguardanti azioni concrete per il conseguimento degli obiettivi del programma piuttosto che all'assistenza amministrativa o tecnica.

Emendamento  47

Proposta di regolamento

Articolo 10

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione attua il programma servendosi dei metodi di gestione di cui all'articolo 53 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

La Commissione attua il programma servendosi dei metodi di gestione di cui all'articolo 53 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 o della sua versione modificata mediante il regolamento (UE) n. XXX/201Y1.

 

________________

 

1 COM(2010)0815.

Emendamento  48

Proposta di regolamento

Articolo 12 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione attua il programma tramite l'adozione di programmi di lavoro annuali nella forma di atti di esecuzione in cui sono definiti gli elementi previsti nel regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, in particolare:

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 per adottare i programmi di lavoro annuali in cui sono definiti gli elementi previsti nel regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, in particolare:

Motivazione

L'adozione dei programmi di lavoro annuali determina scelte politiche intese a precisare, quindi a completare, le priorità e le azioni da compiere, compresa la ripartizione delle risorse finanziare, fissate nell'atto legislativo di base, il che necessita una delega di potere alla Commissione conformemente all'articolo 290 del TFUE.

Emendamento  49

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1 – lettere da a a e

Testo della Commissione

Emendamento

a) le priorità di attuazione e le iniziative da adottare, compresa l'attribuzione delle risorse finanziarie;

a) le priorità di attuazione e le iniziative da adottare, compresa l'attribuzione indicativa delle risorse finanziarie;

b) i criteri fondamentali di selezione e di attribuzione da utilizzare per la selezione delle proposte cui accordare i contributi finanziari;

b) i criteri fondamentali di selezione e di attribuzione da utilizzare per la selezione delle proposte cui accordare i contributi finanziari;

c) il calendario dei previsti inviti a presentare offerte e inviti a presentare proposte;

c) il calendario dei previsti inviti a presentare offerte e inviti a presentare proposte;

d) se del caso, l'autorizzazione a utilizzare somme forfettarie, tabelle standard di costi unitari o finanziamenti a tasso fisso conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002;

d) se possibile, l'autorizzazione a utilizzare somme forfettarie previste dagli accordi di partenariato, tabelle standard di costi unitari o finanziamenti a tasso fisso conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 quale modificato dal regolamento (UE) n. XXX/201Y;

e) criteri per la valutazione del configurarsi o meno del caso di eccezionale utilità.

e) criteri per la valutazione del configurarsi o meno del caso di eccezionale utilità.

Emendamento  50

Proposta di regolamento

Articolo 12 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 16.

soppresso

Motivazione

L'adozione dei programmi di lavoro annuali determina scelte politiche intese a precisare, quindi a completare, le priorità e le azioni da compiere, compresa la ripartizione delle risorse finanziare, fissate nell'atto legislativo di base, il che necessita una delega di potere alla Commissione conformemente all'articolo 290 del TFUE.

Emendamento  51

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

La Commissione comunica le conclusioni di tali valutazioni, corredate delle sue osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Se del caso, le conclusioni delle valutazioni sono corredate da proposte di modifica del programma.

Motivazione

Occorre riprendere l'articolo 9, paragrafo 2, comma 2, della decisione n. 1926/2006/CE che istituisce un programma d'azione comunitaria in materia di politica dei consumatori (2007-2013).

Emendamento  52

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La delega di poteri di cui all'articolo 3 è conferita alla Commissione per la durata del programma 2014-2020.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 3, 4 e 12 e all'allegato II bis è conferito alla Commissione per la durata del programma 2014-2020.

Motivazione

L'adozione dei programmi di lavoro annuali determina scelte politiche intese a precisare, quindi a completare, le priorità e le azioni da compiere, compresa la ripartizione delle risorse finanziare, fissate nell'atto legislativo di base, il che necessita una delega di potere alla Commissione conformemente all'articolo 290 del TFUE. Pertanto una decisione volta a integrare l'elenco delle azioni di cui all'allegato I con azioni analoghe dovrebbe avere la forma di atto delegato a norma dell'articolo 290 TFUE.

Emendamento  53

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. La delega di poteri di cui all'articolo 3 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega del potere specificato nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

3. La delega di potere di cui agli articoli 3, 4 e 12 e all'allegato II bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Motivazione

Cfr. motivazione relativa all'articolo 15, paragrafo 2.

Emendamento  54

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3 entra in vigore solo se non sono state sollevate obiezioni da parte del Parlamento europeo o del Consiglio entro un termine di due mesi a decorrere dalla data di notifica dell'atto stesso al Parlamento europeo e al Consiglio o se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale periodo può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 3, 4 o 12 e dell'allegato II bis entra in vigore soltanto se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale periodo è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Motivazione

Cfr. motivazione relativa all'articolo 15, paragrafo 2.

Emendamento  55

Proposta di regolamento

Articolo 16

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 16

soppresso

Procedura di comitato

 

1. La Commissione è assistita da un comitato ai sensi delle disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011.

 

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

 

Emendamento  56

Proposta di regolamento

Allegato I – obiettivo I – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) sviluppo e gestione di strumenti di tecnologia dell'informazione (ad esempio, basi di dati, sistemi di informazione e di comunicazione);

a) sviluppo, modernizzazione e gestione di strumenti di tecnologia dell'informazione (ad esempio, basi di dati, sistemi di informazione e di comunicazione) in particolare al fine di consentire il miglioramento dell'efficacia dei sistemi esistenti grazie all'aumento delle possibilità di esportazione dei dati e di selezione ed estrazione statistica nonché alla promozione degli scambi e l'uso di dati informatizzati tra Stati membri;

Motivazione

La prassi ha evidenziato molteplici difficoltà in materia di trattamento dei dati, per cui risulta necessario modernizzare gli strumenti attuali. Altra evidenza: lo scambio e la divulgazione di dati tra gli Stati membri non sono sufficienti, per esempio per quanto riguarda i test effettuati su prodotti importati; occorre pertanto sostenere lo sviluppo di strumenti informatici per raccogliere tali informazioni onde evitare la ripetizione dei test e quindi costi inutili a carico delle autorità competenti.

Emendamento  57

Proposta di regolamento

Allegato I – obiettivo I – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) scambi di funzionari operanti nel settore della tutela dei consumatori e loro formazione;

c) scambi di funzionari operanti nel settore della tutela dei consumatori e loro formazione incentrata nello specifico sui settori ad alto rischio;

Motivazione

La relazione di attività 2010 del RAPEX ha segnalato che una quota preponderante di notifiche di prodotti per non conformità alla legislazione europea riguardava determinati settori (segnatamente tessile (32%) e giocattoli (25%)).

Emendamento  58

Proposta di regolamento

Allegato I – obiettivo I – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f) cooperazione amministrativa con paesi terzi diversi da quelli considerati all'articolo 7;

f) cooperazione nel settore dell'amministrazione, dell'applicazione della legislazione e della tracciabilità dei prodotti nonché sviluppo di azioni preventive con paesi terzi diversi da quelli considerati all'articolo 7, segnatamente con i paesi terzi che costituiscono l'origine della maggior parte dei prodotti notificati nell'Unione per non conformità con la legislazione unionale;

Motivazione

La relazione di attività 2010 del RAPEX ha segnalato che la maggior parte delle notifiche per non conformità alla legislazione europea riguarda i prodotti provenienti da determinati paesi, segnatamente la Cina (58% delle notifiche nel 2010). La relazione evidenzia che non è stato possibile accertare l'origine del 16% dei prodotti notificati cinesi; andrebbero pertanto incoraggiate azioni di cooperazione in materia di tracciabilità.

Emendamento  59

Proposta di regolamento

Allegato I – obiettivo II – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Obiettivo II – Educazione e informazione: Miglioramento dell'educazione e dell'informazione dei consumatori e loro sensibilizzazione sui propri diritti, sviluppo di evidenze per la politica dei consumatori e interventi a sostegno delle organizzazioni dei consumatori

Obiettivo 2 - Educazione e informazione dei consumatori nonché sostegno alle organizzazioni dei consumatori: Miglioramento dell'educazione e dell'informazione dei consumatori e loro sensibilizzazione sui propri diritti, sviluppo di evidenze per la politica dei consumatori e interventi a sostegno delle organizzazioni dei consumatori

Motivazione

Il sostegno alle organizzazioni dei consumatori, in termini di rilevanza, è un obiettivo centrale. Occorre pertanto chiarire in questa sede la distinzione tra detto obiettivo e gli obiettivi in materia di informazione e educazione dei consumatori.

Emendamento  60

Proposta di regolamento

Allegato I – obiettivo II – paragrafo 4 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

4. Creazione di evidenze per la politica in settori di interesse per i consumatori

4. Creazione di evidenze e miglioramento della loro accessibilità per l'elaborazione delle politiche in settori di interesse per i consumatori, per la definizione di una regolamentazione ben concepita e mirata e per l'individuazione di eventuali anomalie nel funzionamento del mercato o di un'evoluzione delle esigenze dei consumatori

Motivazione

Adeguamento della formulazione del presente titolo con la nuova formulazione proposta all'articolo 4, lettera b), punto 4.

Emendamento  61

Proposta di regolamento

Allegato I – obiettivo II – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) studi e analisi su scala UE sui consumatori e sui mercati al consumo;

a) studi e analisi su scala UE sui consumatori e sui mercati al consumo per definire una regolamentazione ben concepita e mirata e per individuare eventuali anomalie nel funzionamento del mercato o un'evoluzione delle esigenze dei consumatori;

Motivazione

Occorre garantire, a fini di efficacia, che le evidenze siano utilizzate in fase di preparazione di nuovi atti legislativi e identificazione di eventuali anomalie nel funzionamento del mercato o nuove esigenze dei consumatori.

Emendamento  62

Proposta di regolamento

Allegato I – obiettivo II – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) sviluppo e gestione di basi di dati;

b) sviluppo e gestione di basi di dati, segnatamente per mettere i dati raccolti a disposizione delle parti interessate (ad esempio organizzazioni dei consumatori, autorità nazionali e ricercatori);

Motivazione

Per migliorare il potenziale di queste evidenze occorre renderle facilmente accessibili a tutte le parti interessate (organizzazioni dei consumatori, autorità nazionali, ricercatori, pubblico in generale, ecc.).

Emendamento  63

Proposta di regolamento

Allegato I – obiettivo II – paragrafo 5 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

5. Sostegno alle organizzazioni dei consumatori

5. Sostegno alle organizzazioni europee dei consumatori tramite finanziamenti a esse destinati e il rafforzamento delle loro capacità a livello regionale, nazionale e dell'Unione, con un aumento della trasparenza e il miglioramento degli scambi di buone prassi e competenze, di ricerche e informazioni ai consumatori;

Motivazione

Adeguamento della formulazione del presente titolo con la nuova formulazione proposta all'articolo 4, lettera b), punto 5.

Emendamento  64

Proposta di regolamento

Allegato I – obiettivo II – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) rafforzamento delle organizzazioni dei consumatori regionali, nazionali ed europee, in particolare tramite azioni di formazione e lo scambio di migliori prassi e di competenze per il personale, in particolare a beneficio delle organizzazioni dei consumatori negli Stati membri in cui si riscontra un livello relativamente basso di fiducia e di sensibilizzazione dei consumatori, come dimostrato dal monitoraggio dei mercati al consumo e dal contesto della tutela dei consumatori negli Stati membri;

b) rafforzamento delle organizzazioni dei consumatori locali, regionali, nazionali ed europee, in particolare tramite azioni di formazione disponibili in varie lingue e nell'intero territorio dell'Unione, e lo scambio di migliori prassi e di competenze per il personale, in particolare a beneficio delle organizzazioni dei consumatori negli Stati membri in cui siano scarsamente sviluppate o in cui si riscontri un livello relativamente basso di fiducia e di sensibilizzazione dei consumatori, come dimostrato dal monitoraggio dei mercati al consumo e dal contesto della tutela dei consumatori negli Stati membri;

Motivazione

Il programma dovrebbe incentrarsi sul rafforzamento della protezione dei consumatori negli Stati membri in cui le organizzazioni dei consumatori sono scarsamente sviluppate. Inoltre la valutazione TRACE ha evidenziato una richiesta di diversificare le lingue e i luoghi di formazione affinché ne possa beneficiare il numero maggiore possibile di organizzazioni.

Emendamento  65

Proposta di regolamento

Allegato I – obiettivo II – paragrafo 5 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis) aumento della trasparenza e degli scambi di migliori prassi e di competenze, segnatamente con la creazione di un portale in linea destinato alle organizzazioni dei consumatori che offra uno spazio interattivo di scambio e di collegamento in rete e metta a disposizione il materiale elaborato nel corso delle formazioni a titolo gratuito;

Motivazione

La valutazione TRACE ha evidenziato la necessità di predisporre un portale in linea, accessibile a tutte le organizzazioni dei consumatori – segnatamente quelle poco mobili e/o con mezzi ridotti – per consentire loro di beneficiare di tutto il materiale disponibile e di scambiare esperienze e migliori prassi. Un simile strumento permetterebbe di ampliare il numero di beneficiari delle formazioni, migliorandone l'efficacia.

Emendamento  66

Proposta di regolamento

Allegato I – obiettivo II – paragrafo 6 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

6. Aumento della trasparenza dei mercati al consumo e delle informazioni ai consumatori

6. Aumento della trasparenza del mercato interno e delle informazioni ai consumatori, fornendo loro dati confrontabili, attendibili e facilmente accessibili, anche per i casi transfrontalieri, per aiutarli a confrontare non solo i prezzi, ma anche la qualità e la sostenibilità di beni e servizi;

Motivazione

Adeguamento alla nuova formulazione dell'articolo 4, lettera b), punto 6.

Emendamento  67

Proposta di regolamento

Allegato I – obiettivo II – paragrafo 6 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) iniziative volte ad accrescere l'accesso dei consumatori a informazioni pertinenti sui prodotti e sui mercati;

c) iniziative volte ad accrescere l'accesso dei consumatori a informazioni pertinenti confrontabili, attendibili e facilmente accessibili sui prodotti e sui mercati, in particolare sui prezzi, la qualità e la sostenibilità di beni e servizi, sia offline che online, anche attraverso lo sviluppo e il monitoraggio di un'etichettatura di certificazione per i siti web che offrono servizi di comparazione dei prezzi tramite l'uso di una metodologia armonizzata per il confronto dei prezzi, anche nel caso degli acquisti transfrontalieri;

Motivazione

I siti di comparazione affidabili consentono ai consumatori di essere più autonomi e meglio informati e di comparare i dati, anche per le transazioni transfrontaliere.

Emendamento  68

Proposta di regolamento

Allegato I – obiettivo II – paragrafo 6 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

g) sostegno a organismi su scala UE nello sviluppo di codici deontologici/migliori prassi/linee guida per comparazioni dei prezzi/della qualità/della sostenibilità;

g) sostegno a organismi su scala UE nello sviluppo di siti internet di comparazione dei prezzi, codici deontologici/migliori prassi o linee guida per comparazioni dei prezzi/della qualità/della sostenibilità;

Motivazione

I siti di comparazione affidabili consentono ai consumatori di essere più autonomi e meglio informati e di comparare i dati, anche per le transazioni transfrontaliere.

Emendamento  69

Proposta di regolamento

Allegato I – obiettivo II – paragrafo 6 – lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

h) promozione della comunicazione su tematiche di interesse per i consumatori, anche attraverso il sostegno ai mezzi di comunicazione per promuovere il coinvolgimento e la tutela dei consumatori.

h) promozione della comunicazione su tematiche di interesse per i consumatori, anche sollecitando i mezzi di comunicazione, in particolare tramite programmi di formazione, a fornire informazioni corrette e pertinenti, a sensibilizzare i consumatori e a rafforzare la loro posizione;

Emendamento  70

Proposta di regolamento

Allegato I – obiettivo II – paragrafo 7 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

7. Miglioramento dell'educazione dei consumatori

7. Miglioramento dell'educazione dei consumatori e delle imprese quale processo di apprendimento permanente, con particolare attenzione ai consumatori vulnerabili

Motivazione

Adeguamento della formulazione del presente titolo con la nuova formulazione proposta all'articolo 4, lettera b), punto 7.

Emendamento  71

Proposta di regolamento

Allegato I – obiettivo II – paragrafo 7 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) sviluppo di una piattaforma interattiva finalizzata allo scambio delle migliori prassi e di sussidi per l'educazione dei consumatori destinati a gruppi specifici della popolazione, in particolare i giovani consumatori, in sinergia con il programma di finanziamento europeo nel settore dell'istruzione e della formazione;

a) sviluppo di una piattaforma interattiva finalizzata allo scambio delle migliori prassi e di sussidi per l'apprendimento dei consumatori lungo l'intero arco della vita, prestando un'attenzione particolare ai consumatori vulnerabili, che hanno difficoltà di accesso alle informazioni loro destinate e di comprensione delle stesse, per garantire che non siano indotti in errore;

Motivazione

Visto il grado crescente di complessità delle scelte dei consumatori e gli sviluppi del contesto digitale, occorre realizzare azioni di educazione nel corso dell'intero arco della vita, senza distinzioni di età e situazione personale.

Emendamento  72

Proposta di regolamento

Allegato I – obiettivo II – paragrafo 7 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) sviluppo di sussidi e di misure di educazione, ad esempio, sui diritti dei consumatori, anche in campo transnazionale, sulla salute e sulla sicurezza, sulla legislazione dell'Unione in tema di protezione dei consumatori, sui consumi sostenibili, sull'alfabetizzazione finanziaria.

b) sviluppo di sussidi di educazione in collaborazione con i soggetti interessati (ad esempio organizzazioni dei consumatori, autorità nazionali e operatori in loco), segnatamente valorizzando tramite, ad esempio, la raccolta, la compilazione, la traduzione e la diffusione, il materiale sviluppato nel contesto di precedenti iniziative, come Dolceta, su supporti diversificati, anche digitali, e atti a raggiungere tutte le categorie della popolazione; detti materiali riguardano, ad esempio, i diritti dei consumatori, anche in campo transnazionale, la salute e la sicurezza, la legislazione dell'Unione in tema di protezione dei consumatori, il significato dei marchi dell'Unione, i consumi sostenibili e forme di consumo etiche nonché l'alfabetizzazione finanziaria.

Motivazione

Occorre migliorare l'efficacia delle azioni di educazione del programma concentrandosi sulla raccolta, traduzione, rielaborazione e diffusione del materiale sviluppato nel contesto di iniziative esistenti negli Stati membri e a livello locale. Inoltre, vista la scarsa conoscenza dei marchi europei (marchio di conformità CE, eco etichetta europea, nastro di Moebius per il riciclaggio, marcatura di nocività, ecc.) presso i cittadini europei (cfr. Empowerment survey), sono necessarie azioni specifiche a tale proposito.

Emendamento  73

Proposta di regolamento

Allegato I – obiettivo III – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Diritti e ricorsi – rafforzamento dei diritti dei consumatori, in particolare tramite iniziative di regolamentazione e il miglioramento dell'accesso a mezzi di ricorso, compresa la risoluzione alternativa delle controversie

Diritti e ricorsi – sviluppo e rafforzamento dei diritti dei consumatori, in particolare tramite iniziative di regolamentazione intelligente e il miglioramento dell'accesso a mezzi di ricorso semplici, efficienti, convenienti e vantaggiosi, individuali ed eventualmente collettivi, compresa la risoluzione alternativa delle controversie.

Motivazione

Adeguamento alla nuova formulazione proposta all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c).

Emendamento  74

Proposta di regolamento

Allegato I – obiettivo III – paragrafo 8 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

8. Preparazione, valutazione del recepimento, monitoraggio, valutazione, applicazione e attuazione da parte degli Stati membri della legislazione in tema di tutela dei consumatori e di altre iniziative di regolamentazione e promozione di iniziative di coregolamentazione e di autoregolamentazione, inclusi:

8. Preparazione, valutazione del recepimento, monitoraggio, valutazione, applicazione e attuazione da parte degli Stati membri della legislazione in tema di tutela dei consumatori e di altre iniziative di regolamentazione e promozione di iniziative di coregolamentazione e di autoregolamentazione, nonché monitoraggio dell'impatto effettivo delle iniziative sui mercati al consumo, inclusi:

Motivazione

Le iniziative in materia di coregolamentazione e autoregolamentazione sono interessanti, ma occorre ricordare che le iniziative di tipo "soft law" non possono sostituirsi al legislatore. Risulta pertanto necessario un monitoraggio onde poter adottare atti legislativi quando l'impatto sui mercati di dette iniziative si rivela insufficiente.

Emendamento  75

Proposta di regolamento

Allegato I – obiettivo III – paragrafo 8

Testo della Commissione

Emendamento

c) studi, valutazioni ex ante ed ex post, valutazioni dell'impatto, consultazioni pubbliche, valutazione delle normative esistenti;

a) studi e attività di regolamentazione intelligente come valutazioni ex ante ed ex post, valutazioni dell'impatto, consultazioni pubbliche, valutazione e semplificazione delle normative esistenti;

d) seminari, conferenze, workshop e riunioni con gli interessati e con esperti;

b) seminari, conferenze, workshop e riunioni con gli interessati e con esperti;

e) sviluppo e gestione di basi di dati facilmente e pubblicamente accessibili relative all'applicazione della legislazione dell'Unione in tema di tutela dei consumatori;

c) sviluppo e gestione di basi di dati facilmente e pubblicamente accessibili relative all'applicazione della legislazione dell'Unione in tema di tutela dei consumatori;

 

c bis) promozione di azioni a favore della tutela dei consumatori in modo da ridurre gli oneri amministrativi per le PMI;

f) valutazione delle iniziative adottate nel quadro del programma.

d) valutazione delle iniziative adottate nel quadro del programma.

Emendamento  76

Proposta di regolamento

Allegato I – obiettivo III – paragrafo 9 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

9. Semplificazione dell'accesso dei consumatori a meccanismi di risoluzione delle controversie, in particolare a sistemi di risoluzione alternativa delle controversie, anche online, e monitoraggio del loro funzionamento e della loro efficacia, anche attraverso lo sviluppo e la gestione dei pertinenti strumenti di tecnologia dell'informazione:

9. Semplificazione dell'accesso dei consumatori a meccanismi di risoluzione delle controversie individuali ed eventualmente collettivi, in particolare a sistemi di risoluzione alternativa delle controversie, anche online, e riconoscimento di un'attenzione particolare a misure opportune per le esigenze e i diritti dei consumatori vulnerabili; monitoraggio del funzionamento e dell'efficacia dei meccanismi di risoluzione delle controversie riservati ai consumatori, anche attraverso lo sviluppo e la gestione dei pertinenti strumenti di tecnologia dell'informazione nonché tramite lo scambio di buone prassi e di esperienze negli Stati membri:

Motivazione

Adeguamento alla nuova formulazione proposta all'articolo 4, lettera c), punti 9 e 9 bis.

Emendamento  77

Proposta di regolamento

Allegato I – obiettivo III – paragrafo 9 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis) sovvenzione all'azione e sostegno alla messa in rete degli organismi nazionali di trattamento dei ricorsi, allo scambio di prassi migliori e di esperienze tra loro e alla relativa divulgazione;

Motivazione

Vista la molteplicità a livello dell'UE, gli organi di ADR perfezionano la loro efficacia scambiandosi le prassi migliori e le esperienze raccolte. Non si tratta di sovvenzionare direttamente tali organismi, ma di incoraggiare e sostenere i loro scambi di esperienze e di prassi migliori.

Emendamento  78

Proposta di regolamento

Allegato I – obiettivo III – paragrafo 9 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b ter) sviluppo di strumenti specifici per facilitare l'accesso ai mezzi di ricorso per le persone vulnerabili, meno propense a utilizzarli.

Motivazione

È stato comprovato che gli anziani e/o i meno istruiti sono meno propensi a utilizzare vie di ricorso (cfr. lo studio d'impatto della Commissione), per cui risultano necessarie azioni specifiche in materia.

Emendamento  79

Proposta di regolamento

Allegato I – obiettivo IV – paragrafo 10 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) cooperazione in campo amministrativo e di tutela dei diritti con i paesi terzi che non partecipano al programma.

d) cooperazione in campo amministrativo e di tutela dei diritti con i paesi terzi che non partecipano al programma e con le organizzazioni internazionali.

Emendamento  80

Proposta di regolamento

Allegato I – obiettivo IV – paragrafo 11

Testo della Commissione

Emendamento

11. Contributi finanziari a iniziative congiunte con organismi pubblici o non aventi scopo di lucro che partecipano a reti dell'Unione finalizzate a fornire informazioni e assistenza ai consumatori, allo scopo di permettere loro di esercitare i propri diritti e di ottenere accesso ad appropriati meccanismi di composizione delle controversie, anche extragiudiziale online (rete dei centri europei dei consumatori), compresi

11. Contributi finanziari a iniziative congiunte e firma di accordi di partenariato con organismi pubblici o non aventi scopo di lucro che partecipano a reti dell'Unione finalizzate a fornire informazioni e assistenza ai consumatori, allo scopo di permettere loro di esercitare i propri diritti e di ottenere accesso ad appropriati meccanismi di composizione delle controversie, anche extragiudiziale online (rete dei centri europei dei consumatori), compresi:

lo sviluppo e la gestione di strumenti di tecnologia dell'informazione (ad esempio, basi di dati, sistemi di informazione e di comunicazione) necessari per il corretto funzionamento della rete dei centri europei dei consumatori.

a) lo sviluppo e la gestione di strumenti di tecnologia dell'informazione (ad esempio, basi di dati, sistemi di informazione e di comunicazione) necessari per il corretto funzionamento della rete dei centri europei dei consumatori;

 

b) le azioni intese a potenziare la visibilità e la notorietà dei centri europei dei consumatori.

Motivazione

La valutazione dei CEC ha evidenziato la loro scarsa notorietà tra i cittadini europei (soltanto il 15% li conosce). Occorre pertanto realizzare azioni per accrescerne la notorietà e la visibilità.

Emendamento  81

Proposta di regolamento

Allegato I – obiettivo IV – paragrafo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

11 bis. Sostegno finanziario al coordinamento e al collegamento in rete delle organizzazioni dei consumatori al fine di lanciare azioni congiunte contro le pratiche commerciali sleali aventi una dimensione UE.

Emendamento  82

Proposta di regolamento

Allegato I – comma 5

Testo della Commissione

Emendamento

Tale elenco può essere completato con ulteriori iniziative di natura e impatto simili che perseguono gli obiettivi specifici precisati all'articolo 3.

soppresso

Motivazione

Una decisione volta a integrare l'elenco delle azioni di cui all'allegato I con azioni analoghe dovrebbe avere la forma di atto delegato a norma dell'articolo 290 TFUE. La disposizione su una siffatta delega deve figurare nel dispositivo dell'atto giuridico; cfr. l'articolo 4, parole finali.

Emendamento  83

Proposta di regolamento

Allegato II – obiettivo 2 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Educazione e informazioneMiglioramento dell'educazione e dell'informazione dei consumatori e loro sensibilizzazione sui propri diritti, sviluppo di evidenze per la politica dei consumatori e interventi a sostegno delle organizzazioni dei consumatori

Educazione e informazione dei consumatori nonché sostegno alle organizzazioni dei consumatori – Miglioramento dell'educazione e dell'informazione dei consumatori e loro sensibilizzazione sui propri diritti, sviluppo di evidenze per la politica dei consumatori e interventi a sostegno delle organizzazioni dei consumatori

Motivazione

Il sostegno alle organizzazioni dei consumatori, in termini di rilevanza, è un obiettivo centrale. Occorre pertanto chiarire in questa sede la distinzione tra detto obiettivo e gli obiettivi in materia di informazione e educazione dei consumatori.

Emendamento  84

Proposta di regolamento

Allegato II – obiettivo 2 – tabella – colonne 1-4 – riga 1 bis (nuova)

Testo della Commissione

 

Emendamento

Numero di visitatori individuali

Pagine rivolte ai consumatori nel portale online La tua Europa (http://europa.eu/youreurope/citizens/shopping/index_en.htm)

n.d

Aumento del 500% in 7 anni

 

Motivazione

In qualità di punto di contatto unico online sui diritti delle imprese e dei cittadini, il portale La tua Europa deve aumentare notevolmente la sua visibilità tra i consumatori.

Emendamento  85

Proposta di regolamento

Allegato II – obiettivo 3 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Obiettivo 3: Diritti e ricorsi – Rafforzamento dei diritti dei consumatori, in particolare tramite iniziative di regolamentazione e il miglioramento dell'accesso a mezzi di ricorso, compresa la risoluzione alternativa delle controversie

Obiettivo 3: Diritti e ricorsi – Sviluppo e rafforzamento dei diritti dei consumatori, in particolare tramite iniziative di regolamentazione intelligente e il miglioramento dell'accesso a mezzi di ricorso semplici, efficienti, convenienti e vantaggiosi, individuali ed eventualmente collettivi, compresa la risoluzione alternativa delle controversie

Motivazione

Adeguamento della formulazione del presente titolo con la nuova formulazione proposta all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c).

Emendamento  86

Proposta di regolamento

Allegato II – obiettivo 3 – tabella – colonna 4

Testo della Commissione

Emendamento

Obiettivo

Obiettivo

50% in 7 anni

75% in 7 anni

38 500 (+120 %) in 7 anni

200 000 (+1140 %) in 7 anni

Emendamento  87

Proposta di regolamento

Allegato II – obiettivo 3 – tabella – colonne 1-4 – riga 2 bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

Percentuale di consumatori che danno avvio a una procedura come reazione a un problema riscontrato nei dodici mesi precedenti:

Empowerment survey

77 % nel 2010 (UE 27), di cui:

90 % nel 2020 (UE 27)

– quota di presentazione di un reclamo presso il commerciante

 

- 65 %

 

– quota di presentazione di un reclamo presso il fabbricante

 

- 13 %

 

– quota di presentazione di un reclamo presso un meccanismo regolamentare extragiudiziale per le controversie

 

- 5 %

 

– quota di presentazione di un reclamo presso un tribunale

 

- 2 %

 

Motivazione

La percentuale di consumatori che utilizzano le vie di ricorso (presso commerciante, fabbricante, ADR o tribunale) è un indice della loro fiducia in detti sistemi e quindi nell'efficacia degli stessi.

Emendamento  88

Proposta di regolamento

Allegato II – obiettivo 4 – tabella – colonna 1 – riga 2 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Efficacia della cooperazione all'interno della rete CPC:

 

– numero di fascicoli esaminati (tramite la base informatica della rete)

 

– numero di fascicoli conclusi o risolti (ossia con ingiunzione di mora all'operatore professionale alla luce dei criteri legali)

 

– numero di deferimenti all'autorità giudiziaria

 

– numero di sentenze pronunciate

Motivazione

Data la vetustà della rete CPC, occorre essere più precisi in materia di indicatori recepiti, aggiungendovi elementi qualitativi. Pertanto, oltre al flusso di informazioni, si propone di misurare l'efficacia della rete.

Emendamento  89

Proposta di regolamento

Allegato II – obiettivo 4 – tabella – colonne 1-4 – riga 2 bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

Soddisfazione dei consumatori per l'aiuto ricevuto nell'ultima procedura di risoluzione di una controversia

Empowerment survey

50 % nel 2010

75 % nel 2020

Motivazione

La fiducia dei consumatori e l'utilizzazione dei meccanismi di risoluzione delle controversie dipendono dalla soddisfazione dei consumatori. L'indicatore consente di quantificare l'efficacia dei meccanismi.

Emendamento  90

Proposta di regolamento

Allegato II – obiettivo 4 – tabella – colonne 1-4 – riga 2 ter (nuova)

 

Testo della Commissione

 

Emendamento

Tasso di notorietà dei centri europei dei consumatori (CEC)

Relazione di valutazione della rete CEC

15 %

25 % nel 2020

Motivazione

La valutazione dei centri europei dei consumatori ha messo in luce che i cittadini europei consapevoli dell'esistenza di detti centri non sono molti (soltanto il 15%). Occorre pertanto realizzare azioni per accrescerne la notorietà e la visibilità.

Emendamento  91

Proposta di regolamento

Allegato II bis (nuovo) – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

 

ALLEGATO II bis

 

Ripartizione indicativa dei fondi tra gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3

Emendamento  92

Proposta di regolamento

Allegato II bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Obiettivi specifici

Ripartizione indicativa del bilancio operativo in %

 

Obiettivo specifico 1 - Sicurezza

25 %

 

Obiettivo specifico 2 - Educazione e informazione dei consumatori; sostegno alle organizzazioni dei consumatori

34 %

 

Obiettivo specifico 3 - Diritti e ricorsi

10 %

 

Obiettivo specifico n. 4 - Tutela dei diritti

31 %

 

Totale del bilancio operativo

100 %

 

Gli importi specifici sono indicativi. Nel suo programma di lavoro annuale la Commissione può decidere variazioni del +/-20% tra gli obiettivi. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 15 per adottare variazioni superiori al 20% agli importi indicativi di cui al presente allegato.

  • [1]  GU C del ..., pag. ...

MOTIVAZIONE

Proposta della Commissione

La proposta di regolamento della Commissione mira a stabilire un quadro per il finanziamento delle iniziative dell'Unione per quanto riguarda la politica dei consumatori per il periodo 2014-2020. Essa è compatibile con gli importi previsti dalla Commissione nella sua proposta "Un bilancio per la strategia Europa 2020", in cui prevede uno stanziamento di 175 milioni di euro per 7 anni, ovvero 25 milioni di euro all'anno a prezzi costanti (quindi 197 milioni di euro per 7 anni, prezzi costanti). Il regolamento deve entrare in vigore nel gennaio 2014.

Il relatore appoggia tale proposta, che si prefigge di garantire il mantenimento, in seno all'Unione europea, di un elevato livello di tutela dei consumatori nonché di consentire a questi ultimi di fare miglior uso dei loro diritti. Approva nel complesso i quattro obiettivi proposti, che sono relativamente consensuali e si pongono in continuità con il programma precedente.

Occorre nondimeno ricordare che il regolamento in questione deve permettere all'Unione di rispondere alle nuove sfide poste dalla politica dei consumatori fino al 2020. In questo senso è dunque opportuno orientarlo maggiormente verso il futuro, insistere sugli obiettivi della strategia Europa 2020 e includere nel progetto un riferimento all'"Agenda dei consumatori", che definisce il quadro strategico della politica dei consumatori nei prossimi anni. A questo riguardo, tuttavia, il fatto di essersi dovuti esprimere sul programma finanziario prima di aver potuto conoscere i precisi orientamenti strategici che sono definiti nei dettagli in detta Agenda non è stato ideale.

Quadro finanziario e suddivisione degli stanziamenti per obiettivo

A livello di bilancio si tratta di un programma estremamente modesto. Con 500 milioni di consumatori nell'UE-27, la somma media proposta all'anno e per consumatore equivale a 5 centesimi di euro: un calo relativo rispetto al periodo precedente, quando tale somma ammontava a 7 centesimi di euro. È legittimo chiedersi se tale importo sarà sufficiente per conseguire gli obiettivi della futura politica dei consumatori, pur convenendo che l'attuale crisi economica impone di essere ragionevoli. L'applicazione di una qualunque diminuzione della dotazione finanziaria globale sarebbe in ogni caso inaccettabile.

È tuttavia d'uopo ricordare il legame tra tale dotazione e i negoziati in corso sul quadro finanziario pluriennale. Dato che il quadro finanziario proposto è subordinato al risultato dei negoziati tra le istituzioni, il relatore propone di mantenere (eccezion fatta per la modifica della ripartizione tra l'obiettivo 1 e l'obiettivo 2 menzionata in appresso), quali importi di riferimento (tra parentesi), gli importi proposti dalla Commissione e di menzionare i lavori della commissione SURE[1] (aumento di almeno il 5% del livello delle risorse del prossimo quadro finanziario pluriennale) nei commenti, per ricordare gli obiettivi del Parlamento europeo nel quadro di tali negoziati in materia di bilancio. Quando il prossimo quadro finanziario sarà stato approvato la Commissione sarà invitata a presentare, se del caso, una proposta rivista, volta ad adeguare l'importo di riferimento del presente programma.

Per quanto riguarda la proposta di ripartizione degli stanziamenti per obiettivo, il relatore ritiene che si dovrebbe accordare una maggior importanza al primo obiettivo, la sicurezza, a suo avviso prioritario: i consumatori europei devono anzitutto poter disporre di prodotti e servizi sicuri ed avere la garanzia che nell'Unione europea il controllo dei mercati sia efficiente. Occorre altresì tenere conto della necessaria revisione della direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti, di una modernizzazione del sistema RAPEX, di un miglioramento delle banche dati sulla sicurezza, nonché del crescente numero di notifiche di prodotti pericolosi – più di 2 200 nel 2010. Oltre all'aumento relativo già previsto dalla Commissione, si propone di aumentare del 3% la quota destinata al controllo dei mercati e alle misure volte a far rispettare la legislazione nel quadro dell'obiettivo 1, incrementando la quota destinata a tale obiettivo dal 22 al 25% della dotazione finanziaria globale disponibile per gli stanziamenti operativi.

Il bilancio previsto per gli studi e le analisi realizzate a livello dell'Unione sui consumatori e i mercati di consumo dovrebbe invece essere rivisto in ribasso. La raccolta di dati è certamente necessaria per elaborare legislazioni adeguate e identificare settori specifici a rischio e deve essere sostenuta. Una riduzione è tuttavia giustificata una volta terminata la fase di lancio dei quadri di valutazione e dal fatto che si possa prevedere di ridurre il numero di analisi e studi costosi per concentrarsi maggiormente su azioni concrete. Occorrerà peraltro assicurarsi che tali studi abbiano un seguito, siano legati alla preparazione di nuove legislazioni o all'identificazione di eventuali disfunzioni di mercato o di nuovi bisogni dei consumatori, nonché fare in modo che essi siano maggiormente accessibili a tutte le parti interessate.

Per quanto riguarda le azioni in materia di educazione, la valutazione di Dolceta ha rivelato che la sua visibilità era scarsa, il suo approccio "valido per tutti" inappropriato, il suo contenuto troppo statico e scarsamente accessibile e il suo funzionamento troppo poco interattivo[2]. Il relatore pertanto propone una diminuzione del 3% degli stanziamenti operativi indicativi destinati all'obiettivo 2 (dal 37 al 34%).

Inoltre la relazione garantisce una certa flessibilità per quanto riguarda la ripartizione indicativa per ciascun obiettivo: la Commissione ha a disposizione un margine di manovra del 20% sulle percentuali indicative e, qualora volesse discostarsi ancora di più dai valori proposti, avrà la possibilità di modificarli mediante atti delegati.

Modalità di attuazione del programma

La Commissione propone le seguenti modalità di attuazione del programma: competenze di esecuzione in merito all'adozione dei programmi di lavoro annuali con procedura consultiva, delega di potere per poter adeguare gli indicatori dell'allegato II e un articolo alla fine dell'allegato I ove si specifica che l'elenco di azioni potrà essere integrato da azioni analoghe con effetti comparabili e intese alla realizzazione degli obiettivi specifici del programma.

Il relatore ritiene che le procedure proposte dalla Commissione non rispettino le prerogative accordate dal TFUE al Parlamento europeo. L'approvazione dei programmi di lavoro annuali determina scelte politiche intese a precisare, quindi a completare, le priorità e le azioni da compiere, compresa la ripartizione delle risorse finanziare, fissate nell'atto legislativo di base, il che necessita una delega di potere alla Commissione conformemente all'articolo 290 del TFUE. Alla luce di tali conclusioni, il relatore propone di ricorrere agli atti delegati per l'adozione dei programmi di lavoro annuali nonché per completare l'elenco delle azioni dell'Allegato I.

Indicatori

Gli indicatori dell'allegato II possono essere migliorati. Per quanto concerne il 2° obiettivo sono indispensabili altri indicatori. Nonostante non sia facile, ci si aspetta che la Commissione ne proponga di nuovi mediante atti delegati. Per quanto riguarda il 3° obiettivo, il relatore ritiene opportuno aggiungere la percentuale di consumatori che avviano una procedura in risposta a un problema riscontrato nel corso degli ultimi dodici mesi: questo permetterebbe di avere informazioni sulla conoscenza e l'interesse dei consumatori per tali procedure. Propone altresì di tenere conto del tasso di conoscenza dei Centri europei dei consumatori (CEC), conosciuti soltanto dal 15% dei cittadini europei[3]. Per quanto riguarda il 4° obiettivo, data la vetustà della rete CPC, che nel 2014 compierà sette anni, il relatore propone di aggiungere alle misure relative al flusso d'informazioni nella rete alcuni indicatori concernenti l'efficacia di quest'ultima.

Assistenza amministrativa e tecnica

Il relatore propone di fissare un massimale del 10,5% per la quota della dotazione finanziaria del programma che potrà coprire questo tipo di spese, al fine di garantire che una parte considerevole degli stanziamenti resti a disposizione per il finanziamento di azioni concrete intese a conseguire gli obiettivi del programma.

Precisazioni relative al contenuto delle azioni, per obiettivo

Obiettivo 1:

La proposta di realizzare una struttura più stabile rispetto all'attuale sistema di coordinamento informale (PROSAFE) nell'ambito della revisione (anticipata) della direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti nonché il finanziamento di azioni comuni, sono iniziative positive.

Il relatore formula alcune proposte di miglioramento finalizzate a incoraggiare la modernizzazione del sistema RAPEX. Altre proposte mirano a concentrare lo scambio di agenti sui settori a rischio (ad esempio, nel 2010[4], si trattava del settore tessile, che rappresentava il 32% delle notifiche, e quello dei giocattoli, che ne rappresentava il 25%). Per quanto attiene ai paesi terzi sarebbe opportuno tenere maggiormente in considerazione la globalizzazione della filiera produttiva e la crescente interdipendenza dei mercati, concentrando la cooperazione in materia di amministrazione e applicazione della legislazione sui paesi che producono un notevole numero di notifiche. Il relatore constata, ad esempio, che nel 2010 il 58% delle notifiche riguardava prodotti provenienti dalla Cina[5], per il 16% dei quali identificare i produttori non era possibile.

Obiettivo 2:

Per quanto riguarda l'appoggio alle organizzazioni di consumatori a livello europeo, il relatore riconosce l'importanza di quest'ultime per la divulgazione di informazioni, l'assistenza ai consumatori nell'esercizio dei loro diritti nonché per il loro contributo nella fase di elaborazione degli interventi legislativi. Propone quindi di mantenere il sostegno finanziario a favore delle organizzazioni europee dei consumatori, di rafforzarne le capacità e di migliorare gli scambi di migliori prassi, di ricerche in ambito di consumo e di informazioni ai consumatori per le organizzazioni dei consumatori a livello regionale, nazionale e di Unione.

Pur compiacendosi della continuazione del progetto TRACE, di grande utilità, il relatore auspica che si cerchi di ampliare l'impatto di tali formazioni prevedendo, se possibile, di concentrarle nei settori dove il livello di fiducia e di consapevolezza dei consumatori è relativamente basso o là dove le organizzazioni di consumatori non sono sufficientemente sviluppate. È altresì necessario concentrarsi su alcune zone transfrontaliere, diversificare le lingue e i luoghi in cui tali formazioni possono essere dispensate (cfr. valutazione di TRACE[6]), nonché creare uno spazio interattivo dove scambiare e mettere a disposizione il materiale sviluppato[7].

Per quanto riguarda la trasparenza dei mercati e delle campagne informative, va ricordata l'importanza di fornire ai consumatori dati comparabili, attendibili e facilmente accessibili sui prezzi, la qualità e la durata. In questo contesto lo sviluppo di siti Internet di confronto così come la creazione e il monitoraggio di un'etichettatura di certificazione per detti siti, anche per le operazioni transfrontaliere, apporterebbero un grande valore aggiunto.

Per quanto attiene al capitolo "educazione", come sopra indicato, il relatore si compiace che la Commissione cerchi di trarre conclusioni dagli errori commessi in passato. Oltre a optare per una riduzione proporzionale del bilancio disponibile, egli condivide l'idea di ricalibrare gli strumenti educativi, nonché quella di stabilire una piattaforma di scambio sull'educazione dei consumatori. Sarà importante controllare che le azioni educative siano svolte in partenariato con gli Stati membri e gli operatori del settore e, onde promuovere l'apprendimento nel corso di tutta la vita, occorre concentrarsi in particolare sui consumatori vulnerabili.

Obiettivo 3:

Occorre insistere sull'accessibilità dei meccanismi di composizione delle controversie, al fine di garantire che siano utilizzati dal maggior numero di persone possibile. È stato dimostrato che i soggetti vulnerabili sono meno inclini a utilizzarli[8], donde la necessità di azioni specifiche in questo senso.

Va inoltre rilevato il bilancio previsto per l'attuazione della piattaforma RLLC, attualmente oggetto di una proposta legislativa. Per quanto riguarda la proposta di direttiva quadro sull'ADR, il relatore sottolinea la necessità di agevolare gli scambi tra gli organi nazionali competenti – l'idea non è di sovvenzionarli ma di sostenere i loro incontri al fine di migliorare la diffusione delle migliori prassi e lo scambio di esperienze tra loro, prestando nel contempo un'attenzione particolare alle esigenze e ai diritti dei consumatori vulnerabili.

Obiettivo 4:

La dotazione destinata a questo quarto obiettivo è in crescita, in quanto la Commissione propone di aumentare dal 50 al 70% il tasso di cofinanziamento dei centri europei dei consumatori. Il relatore è favorevole a tale proposta, in virtù del fatto che la rete CEC (Centri europei dei consumatori) è di grande utilità per assistere i consumatori in questioni di carattere transfrontaliero ma ricorda al contempo la necessità di accrescerne la notorietà.

  • [1]  http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=IT&reference=P7-TA-2011-266
  • [2]  SEC(2011) 414 definitivo - Documento di lavoro dei servizi della Commissione - Evaluation of the Consumer Policy Strategy and Programme of Community Action, pagg. 47-67, 126-128.
  • [3]  DG SANCO - Evaluation of the European Consumer Centres Network (ECC-Net) - Relazione finale - 14 febbraio 2011, pag. 13
  • [4]  RAPEX – Relazione annuale di attività 2010.
  • [5]  RAPEX – Relazione annuale di attività 2010.
  • [6]  Ecorys - Evaluation of Consumer Education, Information and Capacity Building Actions - Relazione finale - Ottobre 2011, pag. 139.
  • [7]  SEC(2011)414 definitivo - Documento di lavoro dei servizi della Commissione - Evaluation of the Consumer Policy Strategy and Programme of Community Action, pag. 97.
  • [8]  COM(2011)1320 definitivo - Documento di lavoro dei servizi della Commissione - Valutazione d'impatto, pag. 16.

PARERE della commissione per i bilanci (4.6.2012)

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un programma per la tutela dei consumatori 2014-2020
(COM(2011)0707 – C7‑0397/2011 – 2011/0340(COD))

Relatore per parere: José Manuel Fernandes

BREVE MOTIVAZIONE

La Commissione propone di istituire un programma per la tutela dei consumatori per il periodo 2014-2020 attraverso un regolamento a norma dell'articolo 169 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Gli stanziamenti finanziari complessivi per l'attuazione del programma nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 ammonteranno a 197 milioni di EUR a prezzi correnti.

Il nuovo programma per la tutela dei consumatori sostiene l'obiettivo generale della futura politica dei consumatori che pone il consumatore informato al centro del mercato unico.

Il relatore, avendo esaminato il progetto di atto legislativo:

•   si compiace della proposta della Commissione intesa a istituire un programma per la tutela dei consumatori per il periodo 2014-2020 e sottolinea che la proposta deve corrispondere alla strategia Europa 2020 e contribuire al conseguimento degli obiettivi di quest'ultima;

•   ritiene che, considerata la necessità di dare impulso alla crescita economica nell'UE, il programma debba aiutare i cittadini europei a sfruttare appieno le potenzialità del mercato unico, dato che essi, principale obiettivo del presente programma, devono essere ben informati sui diritti e i mezzi per esercitarli e avere completa fiducia nei vari attori che costituiscono il mercato unico;

•   sottolinea che è modesto il bilancio complessivo proposto per il programma per il periodo 2014-2020, ovvero 197 milioni di EUR (a prezzi correnti), e che è invece alta la dotazione di 20,65 milioni di EUR prevista per le spese amministrative legate alla sua attuazione;

•   appoggia l'opzione 2 della Commissione che scaturisce dalla valutazione d'impatto, in quanto è in linea con le priorità della Commissione (Europa 2020, Atto per mercato unico) e con la riflessione in corso sul futuro della politica dei consumatori;

•   sostiene che l'informazione e la partecipazione dei consumatori sono priorità trasversali che devono pertanto, ogniqualvolta possibile, essere presenti in tutte le azioni finanziate nell'ambito del nuovo programma ed essere raggruppate nei seguenti quattro obiettivi: (1) sicurezza, 2) educazione e informazione, 3) diritti e ricorsi e 4) tutela dei diritti;

•   chiede di valutare l'opportunità di istituire il Centro europeo di accreditamento per le imprese online che consentirebbe ai consumatori di verificare la credibilità e l'affidabilità delle imprese, di accrescere la fiducia dei consumatori e migliorare la trasparenza delle transazioni online;

•   difende ai fini dell'attuazione del programma l'applicazione dei principi di sana gestione finanziaria, di trasparenza e flessibilità; reputa, pertanto, che la creazione di un'agenzia esecutiva sia ammissibile soltanto se saranno positivi i risultati di un'analisi costi-benefici indipendente;

•   sottolinea la necessità di definire a livello di UE un insieme di indicatori statistici appropriati, soggetti a verifica annuale, per misurare il funzionamento del mercato unico;

•   ritiene che le associazioni dei consumatori debbano essere sostenute, ma esorta contemporaneamente a rafforzare la partecipazione individuale e, in particolare, ad accrescere l'uso degli strumenti informatici da parte dei consumatori e a creare una piattaforma elettronica paneuropea che permetta di presentare reclami e di condividere e ricevere informazioni;

•   incoraggia la creazione di piattaforme online e di strumenti software per avvicinare maggiormente i consumatori e le imprese al mercato;

•   appoggia lo sviluppo di piattaforme interattive per lo scambio delle migliori pratiche e di materiali didattici in materia di educazione dei consumatori e suggerisce di riservare un'attenzione particolare alle fasce più vulnerabili al fine di stimolare una crescita inclusiva.

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Progetto di risoluzione legislativa

Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa

Emendamento

 

1 bis. rammenta la sua risoluzione dell'8 giugno 2011 dal titolo "Investire nel futuro: un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per un'Europa competitiva, sostenibile e inclusiva"1; ribadisce che è necessario prevedere sufficienti risorse supplementari nel prossimo quadro finanziario pluriennale per consentire all'Unione di realizzare le sue attuali priorità politiche e di svolgere i nuovi compiti previsti dal trattato di Lisbona, nonché di poter far fronte a eventi imprevisti; rileva che, anche se il livello delle risorse del prossimo QFP crescesse del 5% rispetto ai livelli del 2013, sarebbe possibile contribuire soltanto limitatamente al conseguimento degli obiettivi e degli impegni concordati dell'Unione come pure del principio di solidarietà dell'Unione; invita il Consiglio, qualora non condivida tale impostazione, a individuare con chiarezza quali delle sue priorità o progetti politici potrebbero essere abbandonati del tutto malgrado garantiscano un valore aggiunto europeo;

 

________________

 

1 Testi approvati, P7_TA(2011)0266.

Emendamento  2

Progetto di risoluzione legislativa

Paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter. sottolinea che è modesto il bilancio complessivo proposto per il programma per la tutela dei consumatori 2014-2020, che ammonta a 197 milioni di EUR (a prezzi correnti) e osserva che la dotazione finanziaria specificata nella proposta legislativa costituisce per l'autorità legislativa soltanto un'indicazione, che non può essere precisata con esattezza fino a quando non verrà raggiunto un accordo sulla proposta di regolamento che stabilisce il QFP per il periodo 2014-2020;

Emendamento  3

Progetto di risoluzione legislativa

Paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 quater. considera elevato l'importo di 20,65 milioni di EUR previsto per le spese amministrative legate all'attuazione del programma e chiede alla Commissione di giustificare e riesaminare tale spesa;

Motivazione

Dato che l'importo complessivo del programma è di 197 milioni, i 20,65 milioni previsti per le spese amministrative rappresentano oltre il 10% della dotazione totale.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) È opportuno che tali iniziative siano precisate in un programma per la tutela dei consumatori per il periodo 2014 – 2020 (di seguito "il programma"), che definisce un quadro per il finanziamento delle iniziative dell'Unione. Conformemente all'articolo 49 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, il presente regolamento deve fornire la base giuridica per le iniziative e per l'attuazione del programma. Il presente regolamento si fonda sulla decisione n. 1926/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce un programma d'azione comunitaria in materia di politica dei consumatori (2007-2013) e porta avanti le iniziative finanziate in forza di tale decisione.

(4) È opportuno che tali iniziative siano precisate in un programma per la tutela dei consumatori per il periodo 2014 – 2020 (di seguito "il programma"), che definisce un quadro per il finanziamento delle iniziative dell'Unione. Conformemente all'articolo 49 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee e la sua successiva revisione mediante il regolamento (UE) n. XXX/201Y1, il presente regolamento deve fornire la base giuridica per le iniziative e per l'attuazione del programma. Il presente regolamento si fonda sulla decisione n. 1926/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce un programma d'azione comunitaria in materia di politica dei consumatori (2007-2013) e porta avanti le iniziative finanziate in forza di tale decisione.

 

___________

 

1 COM(2010)0815.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) È importante migliorare la tutela dei consumatori. Al fine di conseguire tale obiettivo generale occorre fissare obiettivi specifici per quanto riguarda la sicurezza, l'educazione e l'informazione dei consumatori, i diritti e i ricorsi nonché la tutela dei diritti dei consumatori. Il valore e l'impatto delle misure adottate nel quadro del programma vanno regolarmente monitorati e valutati. Ai fini della valutazione della politica dei consumatori occorre sviluppare appositi indicatori.

(5) È importante migliorare la tutela dei consumatori, prestando particolare attenzione alle fasce vulnerabili al fine di conseguire l'obiettivo della crescita inclusiva. Al fine di conseguire tale obiettivo generale occorre fissare obiettivi specifici per quanto riguarda la sicurezza, l'educazione e l'informazione dei consumatori, i diritti e i ricorsi nonché la tutela dei diritti dei consumatori. Il valore e l'impatto delle misure adottate nel quadro del programma vanno monitorati e valutati annualmente e comunicati al Parlamento europeo. Ai fini della valutazione della politica dei consumatori occorre sviluppare appositi indicatori. Inoltre è necessario che la Commissione istituisca indicatori statistici appropriati a livello di Unione, ad esempio per le vendite transfrontaliere o online, al fine di valutare risultati e progressi in ordine al funzionamento del mercato unico.

Motivazione

L'obiettivo della politica a favore dei consumatori è quello di contribuire a migliorare il funzionamento del mercato unico; pertanto è necessario misurare anche i progressi di quest'ultimo, anche se oltre alla politica a favore dei consumatori ci sono anche altri fattori che incidono sul mercato unico.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 bis) Tenendo presente lo spirito dei principi di sana gestione finanziaria, di trasparenza e flessibilità nell'attuazione del Programma, la continuazione dell'attività dell'agenzia esecutiva è accettabile soltanto se l'esito di una nuova analisi costi-benefici indipendente sarà stato chiaramente positivo.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Considerando 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 ter) Per il periodo 2007-2013, al programma di azione comunitaria nell'ambito della politica dei consumatori sono stati assegnati approssimativamente 157 milioni di EUR (a prezzi costanti 2011). La dotazione finanziaria proposta, pari a 175 milioni di EUR (a prezzi costanti 2011), per il programma per la tutela dei consumatori per il periodo 2014-2020 rappresenta un aumento modesto, mentre l'Unione necessita di attuare in modo efficace le sue ambizioni nell'ambito della politica dei consumatori, come stabilito nella comunicazione della Commissione del 22 maggio 2012 intitolata: "Un'agenda europea dei consumatori – Stimolare la fiducia e la crescita", sostenuta da tutte le istituzioni dell'Unione;

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Considerando 9 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 quater) È necessario coordinare meglio l'erogazione dei fondi dell'Unione e degli Stati membri nei settori della sicurezza, dell'educazione, dei diritti dei consumatori e della loro effettiva esercitabilità, al fine di garantire complementarità, maggiore efficienza e visibilità e di conseguire migliori sinergie di bilancio.

Motivazione

La Commissione deve cercare di accrescere la capacità delle associazioni nazionali dei consumatori concentrando e coordinando meglio le risorse, segnatamente negli Stati membri con una cultura di protezione del consumatore relativamente meno consolidata.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Articolo 2

Testo della Commissione

Emendamento

Il programma è finalizzato a promuovere il conseguimento dell'obiettivo di porre il consumatore informato al centro del mercato interno. Ciò avverrà tramite il contributo dato dal programma alla tutela della salute, della sicurezza e degli interessi economici dei consumatori, nonché alla promozione del loro diritto all'informazione, all'educazione e alla loro organizzazione al fine di tutelare i propri interessi. Il programma è inteso a integrare, sostenere e monitorare le politiche degli Stati membri.

Il programma è finalizzato a promuovere il conseguimento dell'obiettivo di porre il consumatore informato al centro del mercato interno. Ciò avverrà tramite il contributo dato dal programma alla tutela della salute, della sicurezza e degli interessi economici dei consumatori, nonché alla promozione del loro diritto all'informazione, all'educazione e alla loro organizzazione al fine di tutelare i propri interessi. Il programma è inteso a integrare, sostenere e monitorare le politiche degli Stati membri. Il Programma inoltre integra e crea sinergie con altri strumenti e politiche dell'Unione, in particolare nell'ambito del programma pluriennale "Diritti e cittadinanza"per il periodo 2014-2020 che ha tra i suoi obiettivi il coinvolgimento dei consumatori1.

 

________________

 

1Obiettivo [(e)] del regolamento (UE) n. XXX./201Y [che istituisce il programma relativo ai diritti e alla cittadinanza per il periodo 2014-2020].

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

L'informazione e la partecipazione qualificata dei consumatori è una priorità trasversale che deve essere pertanto, ogniqualvolta possibile, espressamente presente in tutti gli obiettivi e azioni settoriali finanziati nel quadro del Programma.

Motivazione

La Commissione deve cercare di accrescere sul piano trasversale il livello della partecipazione avvertita dei consumatori, dato che l'obiettivo ultimo del programma è quello di porre il consumatore al centro del mercato unico.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis) istituzione di un Centro europeo di accreditamento per le imprese online al fine di migliorare la trasparenza, la certezza giuridica e la sicurezza per i consumatori che effettuano transazioni finanziarie online, previa un'analisi costi-benefici;

Motivazione

Il Centro europeo di accreditamento per le imprese online consentirebbe ai consumatori di verificare la credibilità e l'affidabilità delle imprese, di accrescere la fiducia dei consumatori e di migliorare la trasparenza delle transazioni online.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c – punto 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 bis) creazione di una piattaforma elettronica paneuropea che permetta ai consumatori di presentare reclami, di condividere e ricevere informazioni, di formulare una graduatoria di prodotti e di ricevere consigli da parte di esperti;

Motivazione

La creazione di piattaforme online e di strumenti software per avvicinare maggiormente i consumatori e le imprese al mercato contribuisce a rendere più efficace la partecipazione.

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Articolo 6

Testo della Commissione

Emendamento

Quadro finanziario

Bilancio

La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma ammonta a EUR 197 000 000 a prezzi correnti.

La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma, ai sensi del punto [17] dell'accordo interistituzionale del XX/201Y tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria1, ammonta a EUR 197.000.000 a prezzi correnti. La dotazione annua deve essere autorizzata dall'autorità di bilancio.

 

________________

 

1 GU….

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Articolo 10

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione attua il programma servendosi dei metodi di gestione di cui all'articolo 53 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

La Commissione attua il programma servendosi dei metodi di gestione di cui all'articolo 53 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 o della sua versione modificata mediante il regolamento (UE) n. XXX/201Y1.

 

________________

 

1 COM(2010)0815.

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Articolo 12 - comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione attua il programma tramite l'adozione di programmi di lavoro annuali nella forma di atti di esecuzione in cui sono definiti gli elementi previsti nel regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, in particolare:

La Commissione attua il programma tramite l'adozione di programmi di lavoro annuali nella forma di atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati a norma del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione1. Gli atti di esecuzione stabiliscono gli elementi previsti nel regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, modificato dal regolamento XXX/201Y, in particolare:

(a) le priorità di attuazione e le iniziative da adottare, compresa l'attribuzione delle risorse finanziarie;

(a) le priorità di attuazione e le iniziative da adottare, compresa l'attribuzione indicativa delle risorse finanziarie;

(b) i criteri fondamentali di selezione e di attribuzione da utilizzare per la selezione delle proposte cui accordare i contributi finanziari;

(b) i criteri fondamentali di selezione e di attribuzione da utilizzare per la selezione delle proposte cui accordare i contributi finanziari;

(c) il calendario dei previsti inviti a presentare offerte e inviti a presentare proposte;

(c) il calendario dei previsti inviti a presentare offerte e inviti a presentare proposte;

(d) se del caso, l'autorizzazione a utilizzare somme forfettarie, tabelle standard di costi unitari o finanziamenti a tasso fisso conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002;

(d) se possibile, l'autorizzazione a utilizzare somme forfettarie, tabelle standard di costi unitari o finanziamenti a tasso fisso conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, modificato dal regolamento (UE) n. XXX/201Y;

(e) criteri per la valutazione del configurarsi o meno del caso di eccezionale utilità.

(e) criteri per la valutazione del configurarsi o meno del caso di eccezionale utilità.

 

________________

 

1 GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

2. Entro la metà del 2018, la Commissione redige una relazione di valutazione sul conseguimento degli obiettivi di tutte le misure (in termini di risultati e di impatto), sull'efficienza dell'uso delle risorse e sul loro valore aggiunto europeo, in vista dell'adozione di una decisione di rinnovo, modifica o sospensione delle misure. La valutazione prende inoltre in considerazione i margini di semplificazione, la coerenza interna ed esterna, il mantenimento della pertinenza di tutti gli obiettivi, nonché il contributo delle misure alle priorità dell'Unione di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. La relazione prende in considerazione i risultati della valutazione dell'impatto a lungo termine del programma precedente.

2. Entro la metà del 2018, la Commissione redige una relazione di valutazione sul conseguimento degli obiettivi di tutte le misure (in termini di risultati e di impatto), sull'efficienza dell'uso delle risorse e sul loro valore aggiunto europeo, in vista dell'adozione di una decisione di rinnovo, modifica o sospensione delle misure. La valutazione prende inoltre in considerazione i margini di semplificazione, la coerenza interna ed esterna, il mantenimento della pertinenza di tutti gli obiettivi, nonché il contributo delle misure alle priorità dell'Unione di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. La relazione prende in considerazione i risultati della valutazione dell'impatto a lungo termine del programma precedente. In base a questa valutazione, e se appropriato, la Commissione può presentare una proposta di modifica del presente regolamento.

PROCEDURA

Titolo

Programma per la tutela dei consumatori per il periodo 2014-2020

Riferimenti

COM(2011)0707 – C7-0397/2011 – 2011/0340(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

IMCO

30.11.2011

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

BUDG

30.11.2011

Relatore per parere

       Nomina

José Manuel Fernandes

6.2.2012

Approvazione

31.5.2012

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

28

3

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Marta Andreasen, Richard Ashworth, Francesca Balzani, Zuzana Brzobohatá, Jean-Luc Dehaene, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Lucas Hartong, Jutta Haug, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Ivailo Kalfin, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, George Lyon, Claudio Morganti, Juan Andrés Naranjo Escobar, Nadezhda Neynsky, Dominique Riquet, Alda Sousa, László Surján, Jacek Włosowicz

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Alexander Alvaro, Edit Herczog, Jürgen Klute, Paul Rübig, Peter Šťastný, Gianluca Susta

PARERE della commissione giuridica (1.6.2012)

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un programma per la tutela dei consumatori (2014-2020)
(COM(2011)0707 – C7‑0397/2011 – 2011/0340(COD))

Relatore per parere: Cecilia Wikström

BREVE MOTIVAZIONE

La Vostra relatrice per parere approva il fatto che l'obiettivo generale del nuovo programma per la tutela dei consumatori proposto dalla Commissione sia quello di porre il consumatore informato al centro del mercato unico, in particolare per quanto riguarda la messa a disposizione di strumenti in grado di individuare eventuali lacune delle norme e delle prassi e di colmarle efficacemente nell'intera Europa. È essenziale che i consumatori possano far valere con fiducia i loro diritti nel quadro della legislazione dell'Unione e che, nell'eventualità di un contenzioso, possano contare sia su un'efficace applicazione delle norme che tutelano tali diritti sia su un facile accesso a mezzi di ricorso efficaci.

In tale contesto, la relatrice per parere valuta positivamente le attuali proposte sulla risoluzione delle controversie online dei consumatori (regolamento sull'ODR per i consumatori) e sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori (direttiva sull'ADR per i consumatori), e propone perciò alcuni emendamenti alla proposta di programma per la tutela dei consumatori al fine di garantire che tali iniziative ricevano finanziamenti adeguati.

Nell'ambito dell'obiettivo 4 (tutela dei diritti), la relatrice per parere ritiene che occorra intensificare l'azione per quanto riguarda la cooperazione in campo amministrativo e nel campo della tutela dei diritti con i paesi terzi che non partecipano al programma, in particolare promuovendo anche una maggiore cooperazione con le organizzazioni internazionali sulle questioni inerenti alla tutela dei diritti dei consumatori.

EMENDAMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Il presente regolamento tiene conto del contesto tecnico, sociale ed economico e delle sfide emergenti. In particolare le iniziative finanziate nel quadro del presente programma affronteranno problematiche inerenti alla globalizzazione, alla digitalizzazione, alla necessità dell'adozione di modelli di consumo più sostenibili, all'invecchiamento della popolazione, all'esclusione sociale e alla questione dei consumatori vulnerabili. È necessario dare priorità all'integrazione degli interessi dei consumatori in tutte le politiche dell'Unione, conformemente al disposto dell'articolo 12 del TFUE. Il coordinamento con altre politiche e con altri programmi dell'Unione costituisce un elemento fondamentale dell'impegno volto ad assicurare che gli interessi dei consumatori siano pienamente presi in considerazione in altre politiche. Al fine di sfruttare le sinergie e di evitare doppioni, gli altri Fondi e programmi dell'Unione devono fornire un sostegno finanziario all'integrazione degli interessi dei consumatori nei rispettivi ambiti.

(3) Il presente regolamento tiene conto del contesto tecnico, sociale ed economico e delle sfide emergenti. In particolare le iniziative finanziate nel quadro del presente programma affronteranno problematiche inerenti alla globalizzazione, alla digitalizzazione, alla necessità dell'adozione di modelli di consumo più sostenibili, all'invecchiamento della popolazione, all'esclusione sociale e alla questione dei consumatori vulnerabili. L'integrazione degli interessi dei consumatori in tutte le politiche dell'Unione, conformemente al disposto dell'articolo 12 del TFUE, ha carattere altamente prioritario. Il coordinamento con altre politiche e con altri programmi dell'Unione costituisce un elemento fondamentale dell'impegno volto ad assicurare che gli interessi dei consumatori siano pienamente presi in considerazione in altre politiche. Al fine di sfruttare le sinergie e di evitare doppioni, gli altri Fondi e programmi dell'Unione devono fornire un sostegno finanziario all'integrazione degli interessi dei consumatori nei rispettivi ambiti.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) È importante migliorare la tutela dei consumatori. Al fine di conseguire tale obiettivo generale occorre fissare obiettivi specifici per quanto riguarda la sicurezza, l'educazione e l'informazione dei consumatori, i diritti e i ricorsi nonché la tutela dei diritti dei consumatori. Il valore e l'impatto delle misure adottate nel quadro del programma vanno regolarmente monitorati e valutati. Ai fini della valutazione della politica dei consumatori occorre sviluppare appositi indicatori.

(5) È importante migliorare la tutela dei consumatori. Al fine di conseguire tale obiettivo generale occorre fissare obiettivi specifici per quanto riguarda la sicurezza, l'educazione e l'informazione dei consumatori, i diritti e i ricorsi nonché la tutela dei diritti dei consumatori. In tali settori continuano tuttavia a esistere differenze a livello nazionale, e le misure adottate nel quadro del presente programma dovrebbero riguardare settori il più possibile armonizzati, al fine di garantire chiarezza ai consumatori e alle imprese. Il valore e l'impatto delle misure adottate nel quadro del programma vanno regolarmente monitorati e valutati, e vanno sempre considerati i benefici derivanti dalla semplificazione, dalla regolamentazione intelligente, dalla riduzione dei costi per i consumatori e dalla riduzione degli oneri amministrativi per le PMI. Ai fini della valutazione della politica dei consumatori occorre sviluppare appositi indicatori.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Articolo 2

Testo della Commissione

Emendamento

Il programma è finalizzato a promuovere il conseguimento dell'obiettivo di porre il consumatore informato al centro del mercato interno. Ciò avverrà tramite il contributo dato dal programma alla tutela della salute, della sicurezza e degli interessi economici dei consumatori, nonché alla promozione del loro diritto all'informazione, all'educazione e alla loro organizzazione al fine di tutelare i propri interessi. Il programma è inteso a integrare, sostenere e monitorare le politiche degli Stati membri.

Il programma è finalizzato a promuovere il conseguimento dell'obiettivo di porre il consumatore informato al centro del mercato interno. Ciò avverrà tramite il contributo dato dal programma alla tutela della salute, della sicurezza e degli interessi economici e giuridici dei consumatori, nonché alla promozione del loro diritto all'informazione, all'educazione e alla loro organizzazione al fine di tutelare i propri interessi. Il programma è inteso a integrare, sostenere e monitorare le politiche degli Stati membri.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) Obiettivo 2 - Educazione e informazione: miglioramento dell'educazione e dell'informazione dei consumatori e loro sensibilizzazione sui propri diritti, sviluppo di evidenze per la politica dei consumatori e interventi a sostegno delle organizzazioni dei consumatori.

(b) Obiettivo 2 - Educazione e informazione: miglioramento dell'educazione e dell'informazione dei consumatori e delle PMI e loro sensibilizzazione sui propri diritti, sviluppo di evidenze per la politica dei consumatori e interventi a sostegno delle organizzazioni dei consumatori.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) Obiettivo 3 - Diritti e ricorsi: rafforzamento dei diritti dei consumatori, in particolare tramite iniziative di regolamentazione e il miglioramento dell'accesso a mezzi di ricorso, compresa la risoluzione alternativa delle controversie.

(c) Obiettivo 3 - Diritti e ricorsi: rafforzamento dei diritti dei consumatori, in particolare tramite iniziative di regolamentazione intelligente e il miglioramento dell'accesso a meccanismi abbordabili per la risoluzione alternativa delle controversie.

Il conseguimento di tale obiettivo sarà misurato in particolare sulla base del ricorso alla risoluzione alternativa delle controversie nella composizione di controversie transnazionali e dell'attività di un sistema di risoluzione online delle controversie su scala UE.

Il conseguimento di tale obiettivo sarà misurato in particolare sulla base del ricorso alla risoluzione alternativa delle controversie nella composizione di controversie nazionali e transnazionali e dell'attività di un sistema di risoluzione online delle controversie su scala UE.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d) Obiettivo 4 - Tutela dei diritti: promozione della tutela dei diritti dei consumatori mediante il rafforzamento della collaborazione tra gli organismi nazionali competenti e tramite servizi di consulenza ai consumatori.

(d) Obiettivo 4 - Tutela dei diritti: promozione della tutela dei diritti dei consumatori mediante il rafforzamento della collaborazione tra gli organismi nazionali competenti e con i paesi terzi e tramite servizi di consulenza ai consumatori.

Tale obiettivo sarà misurato in particolare sulla base del livello del flusso di informazioni e della collaborazione in seno alla rete di cooperazione per la tutela dei consumatori e dell'attività dei centri europei dei consumatori.

Tale obiettivo sarà misurato in particolare sulla base del livello del flusso di informazioni e della collaborazione in seno alla rete di cooperazione per la tutela dei consumatori e dell'attività dei centri europei dei consumatori, nonché del livello della cooperazione con le organizzazioni internazionali.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Articolo 4 – lettera b – lettera 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) miglioramento dell'educazione dei consumatori;

(7) miglioramento dell'educazione dei consumatori e delle PMI;

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Allegato I – Obiettivo III – punto 8

Testo della Commissione

Emendamento

8. Preparazione, valutazione del recepimento, monitoraggio, valutazione, applicazione e attuazione da parte degli Stati membri della legislazione in tema di tutela dei consumatori e di altre iniziative di regolamentazione e promozione di iniziative di coregolamentazione e di autoregolamentazione, inclusi:

8. Preparazione, valutazione del recepimento, monitoraggio, valutazione, applicazione e attuazione da parte degli Stati membri della legislazione in tema di tutela dei consumatori e di altre iniziative di regolamentazione e promozione di iniziative di coregolamentazione e di autoregolamentazione, inclusi:

(c) studi, valutazioni ex ante ed ex post, valutazioni dell'impatto, consultazioni pubbliche, valutazione delle normative esistenti;

(a) studi e attività di regolamentazione intelligente come valutazioni ex ante ed ex post, valutazioni dell'impatto, consultazioni pubbliche, valutazione e semplificazione delle normative esistenti;

(d) seminari, conferenze, workshop e riunioni con gli interessati e con esperti;

(b) seminari, conferenze, workshop e riunioni con gli interessati e con esperti;

(e) sviluppo e gestione di basi di dati facilmente e pubblicamente accessibili relative all'applicazione della legislazione dell'Unione in tema di tutela dei consumatori;

(c) sviluppo e gestione di basi di dati facilmente e pubblicamente accessibili relative all'applicazione della legislazione dell'Unione in tema di tutela dei consumatori;

 

(c bis) promozione di azioni a favore della tutela dei consumatori in modo da ridurre gli oneri amministrativi per le PMI;

(f) valutazione delle iniziative adottate nel quadro del programma.

(d) valutazione delle iniziative adottate nel quadro del programma.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Allegato I – Obiettivo IV – punto 10 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d) cooperazione in campo amministrativo e di tutela dei diritti con i paesi terzi che non partecipano al programma.

(d) cooperazione in campo amministrativo e di tutela dei diritti con i paesi terzi che non partecipano al programma e con le organizzazioni internazionali.

PROCEDURA

Titolo

Programma Consumatori” per il periodo 2014-2020

Riferimenti

COM(2011)0707 – C7-0397/2011 – 2011/0340(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

IMCO

30.11.2011

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

JURI

30.11.2011

Relatore per parere

       Nomina

Cecilia Wikström

21.11.2011

Esame in commissione

26.3.2012

26.4.2012

 

 

Approvazione

31.5.2012

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

22

1

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Zbigniew Ziobro, Tadeusz Zwiefka

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Sergio Gaetano Cofferati, Luis de Grandes Pascual, Eva Lichtenberger, Axel Voss

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Elisabeth Morin-Chartier

PROCEDURA

Titolo

Programma Consumatori per il periodo 2014-2020

Riferimenti

COM(2011)0707 – C7-0397/2011 – 2011/0340(COD)

Presentazione della proposta al PE

9.11.2011

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

IMCO

30.11.2011

 

 

 

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

BUDG

30.11.2011

JURI

30.11.2011

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Robert Rochefort

8.12.2011

 

 

 

Esame in commissione

6.2.2012

8.5.2012

31.5.2012

20.6.2012

Approvazione

21.6.2012

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

30

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Pablo Arias Echeverría, Jorgo Chatzimarkakis, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Cornelis de Jong, Christian Engström, Evelyne Gebhardt, Malcolm Harbour, Philippe Juvin, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Sirpa Pietikäinen, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Raffaele Baldassarre, Simon Busuttil, Morten Løkkegaard, Pier Antonio Panzeri, Laurence J.A.J. Stassen, Marc Tarabella, Kyriacos Triantaphyllides

Deposito

26.6.2012