RELAZIONE sulla strategia dell'Unione europea per la protezione e il benessere degli animali 2012-2015
26.6.2012 - 2012/2043(INI)
Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
Relatore: Marit Paulsen
PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla strategia dell'Unione europea per la protezione e il benessere degli animali 2012-2015
Il Parlamento europeo,
– vista la comunicazione della Commissione, del 19 gennaio 2012, sulla strategia dell'Unione europea per la protezione e il benessere degli animali 2012-2015 (COM(2012)0006),
– visti l'articolo 7 e l'articolo13 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– vista la sua risoluzione del 12 ottobre 2006 su un programma d'azione comunitario per la protezione e il benessere degli animali 2006-2010[1],
– vista la sua risoluzione del 22 maggio 2008 su una nuova strategia per la salute degli animali per l'Unione europea (2007–2013)[2],
– vista la sua risoluzione del 6 maggio 2009 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento[3],
– vista la sua risoluzione del 5 maggio 2010 sulla valutazione e la verifica del programma d'azione per il benessere degli animali 2006-2010[4],
– vista la sua risoluzione del 12 maggio 2011 sulla resistenza agli antibiotici[5],
– vista la sua risoluzione dell'8 marzo 2011 sull'agricoltura dell'UE e il commercio internazionale[6],
– vista la sua dichiarazione scritta 0049/2011 del 15 marzo 2012 sull'introduzione di un limite massimo di 8 ore per il trasporto nell'Unione europea di animali destinati alla macellazione[7];
– vista la sua dichiarazione scritta 0026/2011 del 13 ottobre 2011 sulla gestione della popolazione canina nell'Unione europea[8],
– viste le conclusioni del Consiglio Agricoltura e Pesca del 29 novembre 2010 sul benessere di cani e gatti,
– vista la comunicazione della Commissione, del 15 novembre 2011, dal titolo "Piano d'azione di lotta ai crescenti rischi di resistenza antimicrobica" (COM(2011)0748),
– vista la comunicazione della Commissione, del 10 novembre 2011, sull'impatto del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto (COM(2011)0700),
– visto il parere scientifico dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) del 2 dicembre 2010 sul benessere degli animali durante il trasporto[9],
– visto il parere scientifico dell'EFSA del 13 dicembre 2011 concernente linee guida per la valutazione del rischio relativo al benessere animale[10],
– vista la definizione di benessere degli animali dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE)[11],
– visti i dodici principi e criteri aggiuntivi per il benessere degli animali elaborati dal progetto Welfare Quality[12],
– vista la decisione del Consiglio 78/923/CEE, del 19 giugno 1978, relativa alla conclusione della convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti[13],
– vista la convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia[14],
– visto il regolamento (CE) n. 882/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali[15],
– vista la direttiva 1999/22/CE del Consiglio, del 29 marzo 1999, relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici[16],
– vista la direttiva 2010/63/UE, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici[17],
– vista la comunicazione della Commissione intitolata "Integrare lo sviluppo sostenibile nelle politiche dell’UE: riesame 2009 della strategia dell’Unione europea per lo sviluppo sostenibile" (COM(2009)0400),
– vista la comunicazione della Commissione concernente le opzioni di etichettatura relativa al benessere animale e l'istituzione di una rete europea di centri di riferimento per la protezione e il benessere degli animali COM(2009) 584,
– visto l'articolo 48 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e i pareri della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione per le petizioni (A6-0216/2012);
A. considerando che un elevato livello di benessere degli animali, che fa parte dello sviluppo sostenibile, è importante per proteggere la salute animale e per garantire la produttività, benché comporti costi operativi aggiuntivi che non vengono distribuiti in modo proporzionato lungo l'intera filiera alimentare;
B. considerando che il deterioramento dello stato di salute degli animali selvatici, la cui popolazione è in aumento nella maggior parte degli Stati membri, può tradursi in una maggiore trasmissione di malattie contagiose agli animali domestici, oltre a incidere negativamente sulla salute pubblica;
C. considerando che le norme unionali e nazionali in materia di benessere degli animali, a causa della loro complessità e delle interpretazioni divergenti, creano incertezza giuridica e possono comportare per i produttori di alcuni Stati membri un grave svantaggio concorrenziale; considerando che, in merito all'attuazione del diritto dell'Unione, una mancanza di conformità, norme non armonizzate e l'assenza di "traguardi giuridici" distorcono la concorrenza e creano condizioni di concorrenza disomogenee;
D. considerando che le norme in materia di benessere degli animali non devono essere contrarie ai principi del mercato unico dell'UE;
E. considerando che l'approccio al benessere degli animali dovrebbe fondarsi su prove scientifiche solide e sulle migliori conoscenze scientifiche, tenendo presente le esigenze di semplificazione, efficacia rispetto ai costi, applicabilità delle norme e coerenza, in particolare con le politiche ambientali e di sanità pubblica;
F. considerando che i consumatori moderni si aspettano ragionevolmente che gli animali d'allevamento abbiano diritto alle stesse esigenze degli esseri umani: buon cibo, buone condizioni di vita e cure mediche adeguate;
G. considerando che gli standard sanitari per gli animali sono di importanza vitale per la gestione degli animali d'allevamento in Europa, un aspetto che ha un impatto crescente sul livello di competitività delle aziende agricole;
1. accoglie favorevolmente l'ampia strategia dell'UE per il benessere degli animali 2012–2015;
2. ricorda che l'articolo 13 del trattato è di portata generale e, in quanto tale, è altrettanto importante quanto le disposizioni per l'ambiente o la protezione dei consumatori e prevale giuridicamente rispetto a tutte le politiche del mercato interno;
3. sottolinea che il benessere degli animali è una questione complessa e multiforme, che ha ripercussioni sulle politiche interne e internazionali ed ha un'importante dimensione etica, scientifica, economica, culturale e politica;
4. plaude all'intenzione della Commissione di affrontare la questione della conformità con la legislazione sul benessere degli animali in via prioritaria;
5. accoglie favorevolmente il fatto che il documento di strategia definisca una politica in cui è la scelta del consumatore a mobilitare i mercati dei consumatori a favore dei prodotti rispettosi del benessere degli animali e a impiegare le forze del mercato comune ai fini del benessere degli animali d'allevamento;
6. deplora il fatto che alcune azioni del programma d'azione per il periodo 2006-2010 non abbiano potuto essere completate ed esorta la Commissione ad adeguare le date previste per le nuove azioni alle scadenze di legge;
7. deplora il fatto che la strategia non abbia ricevuto il sostegno finanziario che il Parlamento aveva richiesto nella risoluzione del 5 maggio 2010; invita la Commissione ad aumentare tale sostegno ridefinendo le priorità e garantendo una migliore e più coerente integrazione del benessere degli animali in altri ambiti della politica dell'UE, come la politica dei consumatori, i programmi di ricerca e la PAC, ove necessario;
8. accoglie favorevolmente le proposte di riforma della Commissione ed il suo impegno a favore del benessere degli animali; sottolinea l'importanza di dare un forte sostegno agli allevatori che rispettano le norme e le buone prassi per l'allevamento degli animali e investono in migliori strutture agricole; sottolinea l'importanza di un finanziamento adeguato per la futura PAC, dato che occorre un bilancio che sia compatibile con il livello delle ambizioni europee;
9. sottolinea che oggi gli allevatori affrontano molteplici sfide, come ad esempio il cambiamento climatico, e devono soddisfare numerosi requisiti e che il benessere degli animali è solo uno di essi; invita pertanto la Commissione a garantire un'adeguata coerenza politica ai sensi dell'articolo 7 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);
10. invita gli Stati membri a utilizzare in modo più efficace le opportunità di assistenza offerte dai fondi per lo sviluppo rurale dell'UE e dal Settimo programma quadro (2007-2013) della DG Ricerca, per promuovere la ricerca applicata e investire in soluzioni innovative e moderne per il benessere degli animali; invita gli Stati membri e la Commissione ad aumentare gli investimenti nella ricerca e nello sviluppo di nuove tecniche e tecnologie per il benessere degli animali;
11. deplora che la strategia non faccia uso delle opportunità offerte dalle politiche in materia di consumo e produzione sostenibili, appalti pubblici ecologici e responsabilità sociale delle imprese per promuovere norme di alto livello sul benessere degli animali;
12. sollecita la Commissione ad essere più ambiziosa e ad includere e attribuire una priorità elevata alla reciprocità degli standard di benessere degli animali, come preoccupazione di natura extracommerciale nella sua politica commerciale e nei negoziati relativi ad accordi commerciali internazionali multilaterali e bilaterali, nonché a promuovere il benessere degli animali nei paesi terzi esigendo standard di benessere equivalenti per gli animali e i prodotti importati accompagnati da controlli severi;
13. invita la Commissione a valutare ed elaborare una relazione sugli standard di benessere degli animali applicati nei paesi terzi prima di avviare negoziati relativi ad accordi commerciali; chiede inoltre alla Commissione di procedere senza indugi in tal modo nei paesi in cui i negoziati commerciali sono attualmente in corso;
14. chiede pertanto alla Commissione di astenersi dal sottoporre al Parlamento europeo accordi di libero scambio che non garantiscano che norme equivalenti in materia di benessere degli animali si applichino ai prodotti importati come ai prodotti europei;
15. plaude altresì all'intenzione della Commissione di esaminare le modalità per una migliore integrazione del benessere degli animali nel quadro della politica europea di vicinato;
16. invita la Commissione a esigere dall'OMC la rapida integrazione di preoccupazioni di natura extracommerciale nella strategia per il commercio mondiale, in modo da evitare distorsioni della concorrenza tra gli Stati membri dell'Unione europea, i quali devono rispettare le norme in materia di benessere degli animali più rigorose al mondo, e i paesi terzi;
17. ritiene che i consumatori dovrebbero essere obbligatoriamente informati se un prodotto importato, o un prodotto che contiene un prodotto importato, sia stato ottenuto da animali custoditi in condizioni diverse da quelle prescritte dalle norme europee in materia di benessere degli animali;
18. si rammarica che la strategia non rifletta l'importanza della salute animale per il benessere degli animali ed il legame tra la salute degli animali e la sanità pubblica; invita la Commissione ad applicare a tale strategia il principio "una sola salute" e a garantire un coordinamento efficiente con la strategia per la salute degli animali, poiché le buone pratiche zootecniche contribuiscono, tra altri fattori, a evitare la diffusione di malattie e la resistenza antimicrobica;
19. ricorda che il Parlamento, nella sua risoluzione del 12 maggio 2011 sulla resistenza agli antibiotici, ha sottolineato l'esigenza di farsi un'idea precisa di quando, dove, come e in quali animali vengano effettivamente utilizzati oggi gli antimicrobici, e ritiene che la Commissione debba raccogliere, analizzare e rendere pubblici tali dati senza indugio;
20. osserva che nell'UE la vaccinazione di emergenza, e talora la vaccinazione preventiva, è consentita, ma che vi sono norme che ancora ostacolano la vendita internazionale di prodotti ottenuti da animali vaccinati; osserva che tali limitazioni non tengono adeguatamente conto dei progressi compiuti nelle tecnologie di vaccinazione e nella diagnostica; esige che la Commissione europea annulli, ove possibile, le misure restrittive della commercializzazione che limitano ingiustificatamente il ricorso alla vaccinazione;
21. invita la Commissione a prestare un'adeguata attenzione ai rischi per la salute derivanti dagli animali selvatici; ritiene che un numero significativo di malattie infettive emergenti sia costituito da zoonosi (trasmissibili tra animali selvatici, animali domestici ed esseri umani) e riconosce che il commercio di animali selvatici nonché i cambiamenti nella destinazione e nella gestione dei suoli possono portare a nuove o mutate interazioni tra esseri umani, animali domestici e animali selvatici, in grado di favorire la trasmissione delle malattie; sottolinea l'esigenza di coerenza tra politiche in materia di salute animale, benessere degli animali e commercio;
22. chiede che la Commissione elabori, entro il 2015, una relazione sulla condizione sanitaria degli animali selvatici e sul rischio di contaminazione incrociata per gli animali domestici e l'uomo;
23. invita la Commissione a migliorare in modo attivo e continuo le norme in materia di benessere degli animali, nel quadro del regolamento (CE) n. 338/97[18] relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (e successive modifiche);
24. sottolinea che la popolazione di cani e gatti nell'UE è stimata in circa cento milioni di esemplari e che non esiste alcuna normativa UE sul benessere degli animali da compagnia;
25. chiede di aggiungere all'elenco delle azioni una relazione sugli animali randagi che raccomandi soluzioni concrete, etiche e sostenibili per gli Stati membri e includa la valutazione di un sistema coordinato per la registrazione e l'identificazione elettronica degli animali da compagnia;
26. sottolinea che l'identificazione obbligatoria di gatti e cani, soltanto se abbinata a un sistema di registrazione efficace e attendibile, consente la tracciabilità degli animali ed è essenziale per gestire proficuamente la salute e il benessere degli stessi, concorrendo a promuovere un comportamento responsabile dei proprietari e a tutelare la salute pubblica;
27. invita l'Unione europea e gli Stati membri a ratificare la convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia e a recepirne le disposizioni negli ordinamenti giuridici nazionali;
28. chiede agli Stati membri di adottare strategie globali di gestione della popolazione canina che prevedano misure quali il controllo della popolazione canina e leggi anti-crudeltà, il sostegno alle procedure veterinarie, comprese la vaccinazione antirabbica e la sterilizzazione, necessarie per controllare il numero di cani indesiderati, nonché la promozione di un comportamento responsabile da parte dei proprietari di animali da compagnia, come richiesto nella dichiarazione scritta 0026/2011 approvata dal Parlamento europeo;
29. esorta la Commissione a raccomandare, nel suo studio del 2014 sul benessere dei cani e dei gatti utilizzati per scopi commerciali, soluzioni concrete per evitare che cani e gatti siano allevati e commercializzati con modalità tali da incidere negativamente sul loro benessere;
Attuazione della legislazione prima di tutto
30. condivide l'opinione della Commissione secondo cui permangono tuttora delle carenze in termini di rispetto delle norme in materia di salute animale, nonostante i progressi compiuti in vari settori; ricorda alla Commissione che, mentre l'attuale legislazione in materia di benessere degli animali è già in gran misura sufficiente, non è stata applicata nella misura desiderata in tutti gli Stati membri; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che la legislazione in materia di benessere degli animali sia rispettata in tutti gli Stati membri;
31. si rammarica che, a sette anni di distanza dalla sua piena attuazione, la direttiva 1999/22/CE[19] del Consiglio relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici non sia ancora stata interamente applicata da tutti gli Stati membri; ribadisce che le condizioni e il benessere degli animali custoditi nei giardini zoologici sono stati definiti specificamente in tale direttiva e devono essere applicati;
32. accoglie favorevolmente il codice di prassi per i giardini zoologici della Commissione e chiede che la Commissione includa in tale codice orientamenti sulle migliori prassi per l'idonea custodia in cattività degli animali appartenenti a specie selvatiche;
33. ritiene che un ambito specifico in cui occorra una migliore applicazione sia il settore del trasporto degli animali, che, sebbene corrisponda a un periodo di tempo molto limitato della vita di un animale, deve essere migliorato alla luce dei dati scientifici raccolti dall'EFSA come prescritto dal regolamento (CE) n. 1/2005[20];
34. sottolinea che l'intero corpus legislativo esistente in materia di benessere degli animali deve essere attuato e applicato integralmente da parte di tutti gli Stati membri dell'UE; ritiene tuttavia che la mancata conformità non debba ostacolare una nuova legislazione nei settori in cui la normativa deve essere aggiornata alla luce di nuove conoscenze scientifiche o nei casi in cui vi siano vuoti legislativi;
35. ricorda che esistono squilibri nella filiera alimentare, che spesso collocano i produttori primari in posizione di svantaggio, e che tale situazione limita la portata degli investimenti nella salute animale a livello di azienda agricola;
36. sottolinea i costi sostenuti dai produttori e la potenziale perdita di competitività in conseguenza dell'adozione di nuovi e variabili standard in materia di benessere degli animali; osserva che accade spesso che tali costi non si riflettano nel prezzo ottenuto dagli allevatori;
37. accoglie favorevolmente il suggerimento che i consumatori debbano essere informati meglio in merito alle norme dell'UE in materia di benessere degli animali; invita la Commissione a coinvolgere gli allevatori in modo più efficace in progetti e campagne di ricerca; sottolinea l'esigenza di sensibilizzare maggiormente i consumatori riguardo ai costi aggiuntivi associati al miglioramento del benessere degli animali e di distribuire i costi in modo equilibrato lungo l'intera filiera alimentare;
38. esorta la Commissione, in presenza di prove scientifiche che evidenziano problemi legati al benessere degli animali e al trasporto degli animali, ad adattare o introdurre nuove politiche per risolvere tali problemi, prevedendo una migliore distribuzione dei costi per il benessere degli animali lungo la catena alimentare; ritiene che tali politiche potrebbero includere una legislazione specifica per specie, indicatori del benessere degli animali basati sui risultati e criteri associati a un sistema di valutazione dei rischi applicato nel settore della sicurezza alimentare;
39. sottolinea la necessità di inserire, in partenariato con tutti i soggetti interessati, dei "traguardi giuridici" debitamente giustificati per il periodo di transizione nella futura legislazione sul benessere degli animali;
40. chiede la creazione di un nuovo sistema di intervento precoce e completo per garantire la conformità; sottolinea che gli Stati membri che hanno difficoltà a rispettare la scadenza dovrebbero essere identificati precocemente, tramite una nuova procedura che richieda la stretta collaborazione con la Commissione; suggerisce di istituire forum per le migliori prassi per consentire alla Commissione, agli Stati membri e ai soggetti interessati pertinenti di scambiare informazioni sul modo migliore per rispettare tali scadenze; propone che gli Stati membri elaborino un piano di attuazione, con la definizione di traguardi e obiettivi di avvicinamento a fasi alla scadenza, e avviino uno studio inteso a identificare le possibilità per le autorità europee di contribuire a garantire la piena conformità con la legislazione sul benessere degli animali;
41. sottolinea che la Commissione e, nello specifico, l'Ufficio alimentare e veterinario, devono ricevere maggiori risorse, in linea con le raccomandazioni e i poteri di bilancio dell'UE, per eseguire controlli adeguati, parte dei quali senza preavviso, sulle ispezioni relative al benessere degli animali condotte dagli Stati membri e per affrontare le violazioni; chiede agli Stati membri di garantire che vi sia un numero sufficiente di ispettori del benessere degli animali adeguatamente formati, con l'impiego di sistemi di misurazione armonizzati delle prestazioni per garantire verifiche coerenti in tutti gli Stati membri, e di valutare la possibilità di attribuire maggiori responsabilità e poteri alle organizzazioni di produttori;
42. invita gli Stati membri dell'UE a garantire che le violazioni delle norme unionali in materia di benessere degli animali siano sanzionate in modo efficace e proporzionato e che ciascuna sanzione sia accompagnata da informazioni e orientamenti completi da parte delle autorità competenti, nonché da opportune misure correttive;
43. ricorda l'opposizione del Parlamento europeo all'utilizzo di assistenti alle ispezioni assunti privatamente nei macelli per il settore delle carni rosse; ritiene che l'ispezione igienica in tale settore debba essere effettuata da ispettori delle carni indipendenti;
44. sottolinea la scadenza finale del marzo 2013, dopo la quale la vendita di nuovi cosmetici sperimentati su animali non sarà consentita; sostiene tale scadenza e invita la Commissione a non posticiparla;
45. ricorda l'obbligo della Commissione, in caso di giustificate preoccupazioni, di eseguire controlli sullo svolgimento delle ispezioni nazionali per monitorare il rispetto della direttiva 2010/63/UE[21] sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici;
46. invita la Commissione a continuare a incoraggiare la ricerca su metodi di sperimentazione che richiedano un minor numero di animali e a promuovere l'applicazione di tali metodi ove possibile; invita, in tale contesto, la Commissione a riconoscere e utilizzare il "saggio esteso" nel quadro di REACH;
47. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che il programma di ricerca Orizzonte 2020 preveda adeguate opportunità per la ricerca in materia di conservazione della biodiversità, commercio delle specie selvatiche, elaborazione e convalida di metodi alternativi non basati sull'impiego di animali e impatto delle tecnologie emergenti;
48. invita la Commissione a integrare il benessere degli animali come uno degli obiettivi del futuro Settimo programma d'azione per l'ambiente, garantendo, in particolare, l'inclusione di strategie e azioni intese a ridurre l'uso degli animali nella ricerca;
49. sottolinea la preoccupazione dei cittadini europei, espressa mediante le loro petizioni al Parlamento, riguardo agli abusi delle deroghe volte a permettere la macellazione senza stordimento nell'UE; nutre particolare preoccupazione per il fatto che in alcuni Stati membri si abusi ampiamente dell'attuale deroga per la macellazione senza stordimento, a danno del benessere animale, degli allevatori e dei consumatori; esorta la Commissione ad accelerare la sua valutazione relativa all'etichettatura della carne ottenuta da animali macellati senza stordimento e a presentare la sua relazione prima del 2013, in seguito al suo impegno a intraprendere tale valutazione nel 2011; sottolinea che la questione della mancata informazione dei consumatori riguardo alla possibilità che la carne da essi acquistata provenga da animali macellati senza stordimento suscita grande interesse pubblico per motivi di trasparenza e di sofferenza degli animali; sottolinea tuttavia che l'etichettatura non costituisce un'alternativa a una debita applicazione della legge, in quanto può orientare i consumatori solo se le informazioni fornite sono verificate e corrette;
50. sottolinea la necessità di stabilire misure protettive più efficaci per gli animali da macello esportati dall'UE a paesi terzi;
51. ritiene che la legislazione dell'UE in materia di benessere animale debba essere accompagnata da orientamenti praticabili ed armonizzati volti a garantire un'applicazione e un'attuazione uniformi della legislazione concernente questioni quali l'idoneità al trasporto e la fornitura di acqua prima e durante il trasporto, durante le soste di riposo e a destinazione;
52. riconosce che eventuali carenze nell'attuazione sono spesso dovute a disposizioni giuridiche impossibili da attuare nella pratica;
53. sottolinea il fatto che i cittadini europei inviano regolarmente petizioni al Parlamento sulla mancata applicazione da parte degli Stati membri delle disposizioni del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali[22];
54. ricorda alla Commissione e agli Stati membri il compito che incombe loro a norma del regolamento (CE) n. 882/2004 di fornire informazioni comparabili sul benessere degli animali; chiede alla Commissione di adottare provvedimenti efficaci nei casi di mancata conformità;
55. invita tutti i principali commercianti europei ad adottare una dichiarazione pubblica comune in cui si impegnino a vendere unicamente prodotti che rispettano o superano gli standard stabiliti dalla legislazione dell'UE in materia di benessere degli animali;
Comunicazione ed educazione
56. evidenzia l'importanza di adeguare l'informazione e l'educazione sull'argomento e di renderle disponibili a livello regionale e locale, per esempio tramite seminari locali e l'uso di tecnologie moderne, come pure la necessità che le informazioni sulla nuova legislazione e sui progressi scientifici raggiungano tutti gli addetti al maneggiamento degli animali; ricorda il ruolo che potrebbe svolgere in questo senso una rete europea coordinata di centri per il benessere animale;
57. ritiene che la rete europea di centri di riferimento debba fornire un sostegno puntuale, di alta qualità, professionale e coerente agli Stati membri e alle altre parti interessate in merito alle migliori prassi in materia di benessere degli animali;
58. invita la Commissione a promuovere gli orientamenti esistenti in materia di benessere animale e altre iniziative volontarie attraverso la creazione di un portale web che consentirebbe la raccolta e divulgazione di tali documenti dopo la loro convalida;
59. invita gli Stati membri a fare un uso migliore delle disposizioni relative al trasferimento transfrontaliero di conoscenze sul benessere degli animali, sui sistemi di allevamento e sul controllo delle malattie, nel contesto dei programmi finanziati dall'UE per lo sviluppo rurale e regionale;
60. ritiene che i requisiti in materia di benessere degli animali debbano essere resi obbligatori nei futuri programmi di sviluppo rurale; è altresì del parere che il valore aggiunto europeo dell'elevato benessere degli animali debba riflettersi nei tassi di cofinanziamento;
61. ricorda alla Commissione che esiste un nesso tra benessere degli animali e benessere dei produttori; invita la Commissione e gli Stati membri a investire in progetti di ricerca e sviluppo riguardanti metodi atti a promuovere il benessere tra i produttori, a sviluppare servizi di copertura sostitutiva e a migliorare l'assistenza sanitaria per i produttori;
Legge quadro
62. accoglie favorevolmente l'inclusione nella strategia di una legge quadro europea in materia di benessere degli animali, come suggerito dal Parlamento, e invita la Commissione a presentare la sua proposta in concomitanza con la revisione della direttiva 98/58/CE, prevista per il 2013; ritiene che tale legge quadro debba essere formulata con chiarezza, debba essere preparata dopo una consultazione di tutte le parti interessate e debba concentrarsi sia sugli input sia sui risultati e produrre come effetto un maggiore benessere degli animali;
63. osserva che tale legge quadro dovrebbe essere uno strumento volto a semplificare e snellire la legislazione esistente in materia di benessere degli animali; nota che lo scopo principale della legge quadro dovrebbe consistere nel conseguire livelli migliori e più approfonditi di conformità con la legislazione esistente in materia di benessere degli animali;
64. ricorda che i produttori sono sovraccarichi di obblighi amministrativi e che nel quadro della ricerca permanente della semplificazione amministrativa, questa legislazione quadro europea non deve aumentare ulteriormente tali oneri;
65. ricorda che, secondo il Parlamento, tale legge quadro dovrebbe fondarsi su prove scientifiche e comprovata esperienza e riguardare tutti gli animali in cattività e abbandonati, compresi gli animali randagi di specie domestiche; ricorda che, per le specie di animali allevate per la produzione alimentare, il Parlamento ha chiesto un ulteriore sviluppo del progetto "Animal Welfare Quality" per quanto riguarda la sua semplificazione e l'applicazione pratica;
66. ritiene che una legge quadro, strettamente legata alle definizioni e alle raccomandazioni dell'OIE, rafforzerebbe la competitività dei detentori, dei proprietari e degli allevatori di animali dell'UE sul mercato internazionale, così come contribuirebbe a garantire una concorrenza leale nel mercato interno;
67. ritiene che la legge quadro europea sul benessere degli animali debba definire un livello di base comune per il benessere animale in tutta l'Unione europea, quale condizione essenziale per una concorrenza equa e libera nel mercato interno, sia per i prodotti nazionali sia per quelli importati da paesi terzi; ritiene, tuttavia, che gli Stati membri e le regioni debbano poter consentire a singoli produttori o gruppi di produttori di istituire sistemi volontari con effetti più profondi, evitando nel contempo distorsioni della concorrenza e tutelando la competitività dell'UE sui mercati internazionali;
68. ricorda che il Parlamento ritiene che tale legge quadro non dovrebbe impedire ai produttori di introdurre sistemi volontari di portata più ampia rispetto alle norme dell'UE e che, a suo parere, anche tali sistemi dovrebbero basarsi sulla scienza e potrebbero essere promossi da etichette certificate e coerenti; invita la Commissione ad elaborare uno studio, basato sulla sua comunicazione COM(2009) 584 e accompagnato se del caso da proposte legislative, su programmi di etichettatura a livello di Unione per la carne e i prodotti lattiero-caseari, volto a informare i consumatori in merito ai metodi di allevamento utilizzati e ai loro effetti sul benessere degli animali, al fine di conseguire la massima efficacia e coerenza nella trasparenza e comunicazione ai consumatori;
69. ritiene che la legge quadro europea sul benessere degli animali debba comprendere:
a) una definizione e un'interpretazione comuni, fondate sull'OIE, di benessere degli animali, e obiettivi generali su base scientifica;
b) il principio dell'obbligo di diligenza per tutti i proprietari e gli addetti al maneggiamento degli animali, mentre la responsabilità degli animali randagi deve spettare in primo luogo al proprietario e in definitiva alle autorità degli Stati membri in ragione dei rischi correlati in materia di salute pubblica e sicurezza;
c) misure di sensibilizzazione e linee guida per i dipendenti delle autorità pubbliche su come identificare problemi legati al benessere degli animali nell'esercizio delle loro funzioni;
d) un obbligo, ove necessario, di garantire le competenze – pur riconoscendo le competenze e conoscenze già acquisite attraverso l'esperienza pratica o la formazione teorica – del personale addetto al maneggiamento degli animali nell'ambito delle mansioni lavorative, unitamente a requisiti di formazione adeguati per specifiche responsabilità in materia di benessere degli animali;
e) l'obbligo, per gli Stati membri, di presentare alla Commissione relazioni biennali sull'attuazione della legislazione europea sul benessere degli animali, comprensive di una tabella di marcia per i due anni successivi, e la condizione che la Commissione pubblichi tali relazioni senza indugio assieme a una sintesi;
f) azioni tempestive ed efficaci contro gli Stati membri che non presentano le relazioni o non rispettano gli obblighi relativi all'esecuzione di controlli e ispezioni;
g) la creazione di una rete europea coordinata per il benessere degli animali che, sulla base delle esperienze del progetto pilota X/2012, sostenga campagne di informazione e di educazione, valuti i requisiti di benessere degli animali rispetto alle conoscenze scientifiche più recenti e coordini un sistema UE per la verifica preliminare delle nuove tecnologie, in linea con i programmi esistenti promossi dalla Commissione e dalle sue agenzie e comitati;
h) una struttura per una normativa settoriale basata sulla scienza e per misure non legislative;
i) una clausola di revisione per consentire l'adeguamento periodico della legge quadro ai nuovi progressi scientifici nel rispetto della necessità della certezza giuridica e tenuto conto della durata di vita economica dell'investimento eseguito;
70. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
- [1] GU C 308 E del 16.12.2006, pagg. 170-178.
- [2] GU C 279 E del 19.11.2009, pagg. 89-98.
- [3] GU C 212 E del 6.5.2009, pagg. 326-346.
- [4] GU C 81 E del 15.3.2011, pagg. 25-32.
- [5] Testi approvati, P7_TA(2011)0238.
- [6] Testi approvati, P7_TA(2011)0083.
- [7] Testi approvati, P7-TA(2012)0096.
- [8] Testi approvati, P7_TA(2011)0444.
- [9] EFSA Journal 2011; 9(1)1966.
- [10] EFSA Journal 2012; 10(1):2513.
- [11] Codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE, articolo 7.1.1. (2011). http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_1.7.1.htm
- [12] www.welfarequality.net/everyone/43395/7/0/22
- [13] GU L 323 del 17.11.1978, pagg. 12-13.
- [14] STE n. 125 – Protezione degli animali da compagnia, 13.XI.1987.
- [15] GU L 165 del 30.4.2004, pagg. 1-141.
- [16] GU L 94 del 9.4.1999, pagg. 24-26.
- [17] GU L 276 del 20.10.2010, pagg. 33-79.
- [18] GU L 61 del 3.3.1997, pagg. 1-69
- [19] GU L 94 del 9.4.1999, pagg. 24-26.
- [20] GU L 3 del 5.1.2006, pagg. 1-44.
- [21] GU L 276 del 20.10.2010, pagg. 33-79.
- [22] GU L 165 del 30.4.2004, pagg. 1-141.
MOTIVAZIONE
Il benessere degli animali oggi
È accolta con grande favore la comunicazione della Commissione COM(2012)0006 sulla strategia per la protezione e il benessere degli animali 2012-2015, specialmente perché contiene molti aspetti della risoluzione del Parlamento del 5 maggio 2010. La comunicazione può essere considerata un'opportunità che, se sfruttata in modo opportuno, comporta un livello chiaro ed equivalente di benessere degli animali all'interno dell'UE.
Un elevato benessere animale costituisce una parte dello sviluppo sostenibile ed è essenziale per proteggere la salute animale, la salute pubblica e la produttività e la competitività del settore dell'allevamento in Europa. Tuttavia, la complessità delle norme europee e nazionali in materia di benessere degli animali e la carenza di informazioni a riguardo creano incertezza giuridica, mentre la mancanza di conformità e di "traguardi giuridici" distorce la concorrenza. Occorre pertanto un nuovo approccio al benessere degli animali, un approccio che deve fondarsi sulla scienza e sull'esperienza comprovata acquisita negli anni passati e in cui le norme siano facilmente comprensibili e controllabili.
Complessità e difformità delle norme sul benessere degli animali
Benché non vi sia ancora alcuna normativa su aspetti specifici del benessere degli animali, per esempio come quella sugli animali da compagnia o sulle vacche da latte, in generale oggi non mancano leggi connesse al benessere degli animali. Inoltre, attualmente è in vigore un numero incalcolabile di disposizioni legislative nazionali divergenti. Non vi sono definizioni condivise e le serie complesse di norme e requisiti ostacolano la comprensione delle buone pratiche di allevamento da parte del singolo proprietario o dell'addetto al maneggiamento degli animali. Conseguentemente, le condizioni di benessere degli animali, nell'UE dei nostri giorni variano considerevolmente da un paese all'altro e a seconda della specie animale.
Mancanza di conformità e di applicazione della legge
Inoltre, nonostante i progressi compiuti in alcuni settori, vi è ancora una grave mancanza di conformità rispetto ad alcune parti della legislazione sul benessere degli animali. L'attuale serie di norme, con lunghi periodi di transizione e di attuazione senza "traguardi giuridici", ha comportato una mancanza di conformità, per esempio, rispetto alla direttiva 1999/74/CE del Consiglio sulla protezione delle galline ovaiole. Esiste altresì in questo momento il rischio concreto che una situazione analoga si verifichi con la direttiva 2008/120/CE del Consiglio sulla protezione dei suini e la direttiva 76/768/CEE ("direttiva sui prodotti cosmetici"). Un altro esempio di mancata protezione del benessere degli animali è l'abuso delle deroga concessa per l'abbattimento degli animali senza stordimento per motivi religiosi o rituali, che provoca sofferenze inutili agli animali e confonde i consumatori.
È evidente che la capacità e le risorse della Commissione non sono bastate a garantire il giusto rispetto delle norme. Tuttavia, ci si attenderebbe il rispetto della conformità anche da parte della Commissione stessa. Alcune azioni previste dal piano d'azione per il periodo 2006-2010, come le due relazioni sui suini, non sono state completate. Inoltre, le tempistiche per le nuove azioni dovrebbero essere adeguate alle scadenze stabilite dalla legislazione esistente[1].
La nuova strategia
Campo d’applicazione
L'ampiezza dell'approccio adottato dalla Commissione è molto apprezzata. Un approccio ampio permette miglioramenti riguardo al benessere degli animali da compagnia, per esempio, anche se non si deve dimenticare che, in Europa, circa il 95% di tutti gli animali domestici è gestito da allevatori, assieme a trasportatori, ispettori, veterinari ecc.
Tuttavia, è deplorevole che la Commissione non rifletta il legame tra il benessere degli animali e la salute pubblica. L'approccio "One Health" dovrebbe essere applicato anche a questa strategia, dal momento che una buona gestione di tutti gli animali, compresi gli animali da compagnia, costituisce uno strumento per ridurre la diffusione delle malattie e la resistenza antimicrobica.
Coerenza politica e coordinamento delle finanze
Un ulteriore difetto della nuova strategia è la mancanza di un bilancio adeguato per le azioni previste. Nella sua risoluzione del 5 maggio 2010, il Parlamento aveva esplicitamente chiesto che alla nuova strategia venisse accordato un sostegno finanziario sufficiente. È pertanto della massima importanza che la Commissione, per mezzo della coerenza politica, compia ogni sforzo per aumentare gli strumenti a disposizione del benessere degli animali in Europa.
Per esempio, il benessere degli animali dovrebbe essere oggetto di maggiore attenzione nella politica dell'UE per i consumatori, nei programmi quadro per la ricerca e nella PAC, se del caso (naturalmente, in nessun caso la PAC dovrebbe pagare per i cani e i gatti nelle aree urbane). Gli investimenti nel benessere degli animali sono costosi, per cui è molto importante garantire che gli edifici, la tecnologia e altri elementi siano adeguati e possano durare per molti anni. Inoltre, vi sono ancora squilibri nella filiera alimentare che vanno spesso a detrimento dei produttori primari e limitano la capacità di investimento nel benessere degli animali a livello di azienda agricola. La nuova strategia dovrebbe tener conto di questo elemento.
Vale inoltre la pena sottolineare che la coerenza politica discende dall'articolo 7 del trattato e non costituisce in effetti una questione di scelta politica. Dal momento che l'articolo 13 del trattato impone all'UE e agli Stati membri di tenere pienamente conto del benessere degli animali, si deve assolutamente tenere conto delle attività in altre aree politiche che potrebbero promuovere il benessere degli animali ed evitare ripercussioni negative di altre politiche sugli animali.
Riguardo a questo punto, è molto importante che la Commissione continui a garantire che le questioni relative al benessere degli animali abbiano la priorità nella sua politica commerciale e negli accordi commerciali bilaterali e internazionali, e che il benessere degli animali in paesi terzi sia incoraggiato includendo l'equivalenza agli standard dell'UE quale requisito per i prodotti importati.
Il benessere degli animali domani
Scienza
Nel settore del benessere degli animali si è assistito a un aumento delle ricerche condotte nell'ultimo decennio, sia nell'UE che altrove, come per esempio il progetto Welfare Quality. Questa crescita continua delle conoscenze scientifiche costituisce la base più logica per la strategia in materia di benessere degli animali e per la relativa legislazione. È fondamentale che queste conoscenze vengano utilizzate in ogni aspetto delle attività connesse agli animali, dallo sviluppo di nuove tecnologie e dalla costruzione dei ricoveri per gli animali passando per le verifiche preliminari fino alla supervisione e al controllo generale del benessere degli animali nell'Unione.
Attuazione della legislazione
Come accennato in precedenza, oggi l'unico grave problema per il benessere degli animali in Europa è la mancanza di conformità e di attuazione della legislazione. La legislazione futura dovrebbe contenere "traguardi giuridici" per i periodi di transizione, al fine di dare alla Commissione l'opportunità di valutare i progressi compiuti nell'attuazione e intervenire in modo proattivo laddove necessario. Limitarsi ad aspettare che sia commessa una violazione per affrontare la questione dinanzi alla Corte di giustizia dell'UE non è sufficiente.
Inoltre, gli animali hanno bisogno di una sorta di "FBI" che controlli in che modo gli Stati membri conducono le rispettive ispezioni. Per questo occorre accordare maggiori risorse all'UAV, affinché possa controllare in modo adeguato le ispezioni sul benessere degli animali effettuate dagli Stati membri e indagare e sanzionare i casi di non conformità. Tuttavia, la responsabilità principale per la corretta attuazione delle norme spetta agli Stati membri, che devono assicurarsi di disporre di un numero sufficiente di ispettori del benessere degli animali e della loro opportuna formazione.
Un altro strumento importante è la trasparenza. La Commissione e gli Stati membri hanno già il compito, stabilito dal regolamento (CE) n. 882/2004, di fornire informazioni comparabili sul benessere degli animali nell'UE e di rendere pubbliche tali informazioni. Il regolamento chiede esplicitamente agli Stati membri di formulare piani di controllo pluriennali e di presentare relazioni alla Commissione con cadenza annuale. Sembra che non sia stato fatto pieno uso di questo regolamento, e la Commissione dovrebbe considerare le modalità per intervenire efficacemente in caso di non conformità, per esempio pubblicando i nomi dei colpevoli delle violazioni.
Comunicazione
Un fattore essenziale per raggiungere un livello uniforme di benessere degli animali nell'UE è fornire formazione, informazioni e orientamenti esatti, concreti e comprensibili, che raggiungano le persone che si occupano quotidianamente degli animali. Queste informazioni devono riguardare sia la legislazione che le basi scientifiche su cui si fonda.
Per garantire la comprensione di queste informazioni e l'accesso alle stesse da parte delle persone che si occupano quotidianamente degli animali è necessario adattarle e renderle disponibili a livello regionale e locale. Una rete europea coordinata di centri per il benessere degli animali potrebbe svolgere un ruolo di rilievo in questo ambito.
Legge quadro europea sul benessere degli animali
Nella sua comunicazione, la Commissione ha incluso l'idea del Parlamento di una legge quadro europea sul benessere degli animali. I concetti alla base di tale legge sono la chiarezza, la semplificazione e l'applicabilità pratica, su una base scientifica.
Una legge come questa contribuirebbe anche ad incrementare la competitività, sia nel mercato interno che nel commercio con paesi terzi, e aumenterebbe la qualità dei prodotti animali. Se il livello di benessere degli animali fosse omogeneo e venisse attuato a dovere in Europa, l'UE potrebbe avere meno difficoltà a chiedere che le importazioni da paesi terzi soddisfino standard equivalenti.
Per il 2013 è prevista una revisione della direttiva 98/58/CE del Consiglio, che rappresenterebbe un'opportunità perfetta per ampliare, chiarire e rafforzare la direttiva trasformandola in una legge quadro. Come la Commissione ha riconosciuto nella sua comunicazione, è importante concentrarsi su misure basate sui risultati. Questo approccio è estremamente apprezzato, ma è importante sottolineare che questi indicatori dovrebbero essere utilizzati per integrare e non per sostituire le disposizioni sugli input relativi al benessere, come la qualità degli input. Non è possibile ignorare gli input sul benessere, come quelli relativi ai sistemi di ricovero degli animali e allo spazio disponibile sufficiente, poiché se tali input sono scarsi non sarà possibile raggiungere buoni risultati in termini di benessere.
Una legge quadro crea condizioni paritarie attraverso la definizione e la comprensione comuni di benessere degli animali. Fornirebbe una base comune, come è avvenuto con l'elaborazione della legislazione alimentare generale (regolamento (CE) n. 178/2002). Essa non dovrebbe tuttavia impedire ai produttori di introdurre sistemi volontari di più ampia portata rispetto alle norme UE, purché anche tali sistemi abbiano un fondamento scientifico.
È ragionevole aprire la legge quadro con la definizione globale di benessere degli animali, come formulata dall'OIE. Oltre agli obiettivi generali basati sulla scienza, dovrebbe anche fare riferimento al principio dell'obbligo di diligenza. È fondamentale che per ogni animale soggetto alla direttiva quadro vi sia una persona fisica o giuridica responsabile in ogni fase della filiera. La responsabilità degli animali abbandonati, compresi gli animali randagi di specie domestiche, dovrebbe ricadere sulle autorità degli Stati membri, dal momento che tali animali rappresentano un rischio anche dal punto di vista della salute pubblica (per esempio, per la rabbia).
Dovrebbe essere previsto un requisito di competenza per il personale addetto al maneggiamento degli animali nell'ambito delle mansioni lavorative, accompagnato all'occorrenza da una formazione adeguata. Sarebbe necessario richiedere un tipo di certificato o di attestato di idoneità alle persone che desiderino avviare un'attività in questo settore, per esempio allevatori e addetti al trasporto di animali privi di esperienza specifica. Dovrebbe inoltre essere stabilito un sistema per la verifica preliminare dei permessi per la costruzione o la ricostruzione dei ricoveri degli animali.
Analogamente a quanto richiesto dal regolamento ((CE) n. 882/2004) sui controlli, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a presentare alla Commissione una relazione annuale sull'attuazione della legislazione europea in materia di benessere degli animali, comprensiva di una tabella di marcia per l'anno successivo. La Commissione dovrebbe mettere a disposizione del pubblico queste relazioni senza indugio, unitamente a una relazione di sintesi delle informazioni fornite dagli Stati membri.
La conformità rientra in via principale tra le responsabilità degli Stati membri, che devono predisporre sanzioni dissuasive ed efficaci. Tuttavia, la legge quadro deve anche contenere strumenti che consentano alla Commissione di intervenire efficacemente nei confronti degli Stati membri che non presentano le relazioni o non rispettano i loro obblighi.
La legge quadro dovrebbe stabilire le condizioni per la creazione di una rete europea coordinata per il benessere degli animali. Tale rete non dovrebbe né sostituire né duplicare le funzioni già svolte dalla Commissione e dalle sue agenzie, come l'EFSA. Anzi, sulla base delle esperienze del progetto pilota del 2012, essa dovrebbe fornire un sostegno attraverso attività di informazione e di educazione, valutare i requisiti di benessere degli animali sulla base delle conoscenze scientifiche più recenti nonché coordinare un sistema UE per la verifica preliminare delle nuove tecnologie.
La legge quadro dovrebbe essere seguita da normative specifiche per categoria o da norme verticali, per colmare eventuali vuoti legislativi, come nel caso delle vacche da latte, degli animali da compagnia, ecc. Tale legge deve inoltre fondarsi sulla scienza e deve essere facile da interpretare e da applicare in pratica.
È inoltre importante che la legge quadro venga rivista periodicamente e adeguata ai progressi scientifici pertinenti garantendo nel contempo la salvaguardia della certezza giuridica, con l'obiettivo generale di modificare, semplificare e chiarire i requisiti per il benessere degli animali in Europa.
- [1] Per esempio, la direttiva 2007/43/CE sui polli allevati per la produzione di carne fissa al 30 giugno 2012 il termine per la presentazione di una relazione sul benessere dei polli nonché sullo sviluppo degli indicatori di benessere, e non al 2015 come suggerito nella strategia.
"Il benessere degli animali riguarda il modo in cui un animale sopporta le condizioni in cui vive. Un animale è in uno stato di benessere se (come da prove scientifiche) è in salute, a suo agio, ben nutrito, sicuro, in grado di esprimere comportamenti naturali, e se non soffre a causa di stati spiacevoli come il dolore, la paura e l'angoscia. Il benessere degli animali richiede la prevenzione delle malattie e cure veterinarie, ricoveri, organizzazione, e alimentazione adeguati, un trattamento umano e una macellazione/abbattimento senza sofferenze.. Il benessere animale riguarda lo stato di un animale; il trattamento che un animale riceve rientra in altre definizioni come la cura dell'animale, l'allevamento dell'animale e il trattamento umano".
PARERE della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (05.6.2012)
destinato alla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
sulla strategia dell'Unione europea per la protezione e il benessere degli animali 2012-2015
2012/2043(INI)
Relatore per parere: Kartika Tamara Liotard
SUGGERIMENTI
La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:
1. ricorda che l'articolo 13 del trattato è di portata generale e, in quanto tale, è altrettanto importante quanto l'ambiente o la protezione dei consumatori; sottolinea che, di conseguenza, la strategia dell'Unione europea per il benessere degli animali deve includere iniziative e azioni atte a promuovere il benessere di tutti gli animali in tutti i settori politici;
2. accoglie con favore l'inclusione, nella strategia, di una legge quadro europea in materia di benessere degli animali; ribadisce che tale legge quadro dovrebbe essere basata su dati scientifici convalidati e aggiornati e dovrebbe includere tutti gli animali, addomesticati o randagi, nonché le specie esotiche invasive e i pesci;
3. esorta la Commissione, in presenza di prove scientifiche che evidenziano problemi legati al benessere degli animali, ad adattare o introdurre nuove politiche per risolvere tali problemi, inclusi i casi che riguardano le vacche da latte, i pesci da allevamento e il trasporto di animali vivi;
4. sottolinea che l'elenco delle azioni contemplate dalla strategia deve includere:
– la revisione del regolamento n. 1/2005;
– l'introduzione di orientamenti o norme di attuazione UE sulla protezione degli animali durante l'abbattimento;
– una proposta legislativa che introduca il divieto di clonazione e di commercializzazione di prodotti derivati da cloni e dalla loro progenie;
5. invita la Commissione ad adottare una strategia a livello dell'UE per lo sviluppo e l'utilizzo di metodi alternativi alla sperimentazione sugli animali, nel quadro della revisione della legislazione dell'UE e delle nuove tecnologie;
6. esorta la Commissione a intraprendere un attento esame dell'impatto degli attuali metodi insostenibili di allevamento del bestiame sulla salute animale, sulla salute umana e sull'ambiente, e a garantire che le previste sinergie con la PAC, incluse nella strategia, si traducano in un maggior sostegno ai sistemi di produzione sostenibile con un maggior benessere degli animali, contribuendo così a prevenire la diffusione di malattie e la resistenza antimicrobica;
7. invita la Commissione a integrare il benessere degli animali come uno degli obiettivi del futuro Settimo programma d'azione per l'ambiente garantendo, in particolare, l'inclusione di strategie e azioni volte a ridurre l'utilizzo degli animali nella ricerca, a proteggere gli animali selvatici, a proteggere e potenziare efficacemente la biodiversità e a promuovere l'allevamento sostenibile;
8. deplora che la strategia non promuova norme elevate in materia di benessere degli animali profittando delle possibilità offerte dalle politiche relative alla produzione e al consumo sostenibili, agli appalti pubblici ecologici e alla responsabilità sociale delle imprese;
9. sottolinea che l'elenco delle azioni figuranti nella strategia deve includere:
– la revisione del regolamento n. 1/2005 ivi compresa una proposta volta a limitare a otto ore il tempo di trasporto degli animali da allevamento, come già richiesto in particolare con la dichiarazione scritta n. 49/2011 approvata il 15 marzo 2011 e da 1.100.000 firme circa della petizione "8 ore", nonché un reale progresso verso la semplificazione delle norme legislative vigenti e la riduzione delle spese di gestione, il che implicherà maggiore flessibilità a beneficio degli operatori economici;
– una proposta legislativa che introduca un divieto di clonazione e di immissione sul mercato di prodotti derivati da animali clonati e dalla loro progenie;
– una proposta legislativa che introduca un divieto di modifica genetica degli animali e di immissione sul mercato di prodotti derivati da animali geneticamente modificati e dalla loro progenie;
– proposte legislative che stabiliscano norme minime per la protezione del bestiame e dei conigli;
– l'introduzione di norme riguardanti l'informazione dei consumatori sulle etichette per quanto riguarda il metodo di macellazione dell'animale;
– l'introduzione di linee direttrici o norme di attuazione dell'Unione relative alla protezione degli animali al momento del loro abbattimento;
– l'attuazione della dichiarazione europea sulle alternative alla castrazione chirurgica dei maiali;
10. ritiene che la legislazione quadro europea sul benessere degli animali dovrebbe affrontare la questione degli animali randagi che è particolarmente grave negli Stati membri del sud e dell'est dell'Europa attuando efficaci misure di sterilizzazione; chiede all'Unione europea e agli Stati membri di ratificare la convenzione europea sulla protezione degli animali da compagnia;
11. ritiene che la legislazione quadro europea sul benessere degli animali dovrebbe includere misure volte a risolvere il problema del possesso di uccelli selvatici, ottenuti attraverso la cattura o l'allevamento, utilizzati, in taluni Stati membri, come esche viventi per la caccia agli uccelli migratori in condizioni incompatibili con la loro natura;
12. invita la Commissione ad adottare non appena possibile una strategia su scala unionistica per la messa a punto e l'utilizzazione di metodi sostitutivi della sperimentazione animale nel contesto della revisione della legislazione dell'Unione e delle nuove tecnologie, come, tra le altre, le nanotecnologie e la clonazione; ricorda tuttavia che la sicurezza dei consumatori deve restare la priorità; è favorevole alla scadenza finale del marzo 2013 per il divieto di vendita di nuovi prodotti cosmetici sperimentati sugli animali e chiede alla Commissione di non prorogare tale termine e di non concedere esenzioni;
13. chiede alla Commissione di sostenere attivamente le funzioni di ricerca e elaborazione di strategie del laboratorio di riferimento dell''Unione europea (il Centro comune di ricerca) affinché definisca i settori prioritari per la sostituzione delle tecniche di ricerca animale, in particolare attraverso l'individuazione dei percorsi della tossicità e della malattia nell'uomo e l'elaborazione informatica e in vitro di modelli patologici applicabili all'uomo;
14. chiede alla Commissione e agli Stati membri di vigilare affinché il programma di ricerca Horizon 2020 preveda sufficienti possibilità in materia di ricerca nei settori della conservazione della biodiversità, del commercio degli animali selvatici, dello sviluppo e della convalida di metodi sostitutivi alla sperimentazione animale, nonché dell'incidenza delle tecnologie emergenti, come, tra le altre, le nanotecnologie e la clonazione;
15. invita fermamente la Commissione a procedere a un esame minuzioso dell'incidenza sulla salute animale, quella umana e sull'ambiente dei metodi non sostenibili utilizzati attualmente per la produzione animale, nonché a garantire che le sinergie pianificate con la PAC e contenute nella strategia sfocino in un sostegno maggiore ai sistemi di produzione sostenibili che migliorano il benessere animale e prevengono pertanto anche il propagarsi di malattie e la resistenza antimicrobica; raccomanda, traendo i dovuti insegnamenti dall'esperienza pratica, che tali attività includano una relazione di valutazione del carattere di routine dell'utilizzazione profilattica e non terapeutica degli antibiotici in agricoltura, nonché l'efficacia, in tutti gli Stati membri dell'Unione, dei sistemi di controllo e di notifica vigenti in materia;
16. sollecita il Consiglio affinché assicuri un sensibile miglioramento del benessere animale grazie allo sviluppo rurale, garantendo soprattutto un finanziamento sufficiente dei pagamenti subordinati al benessere animale e facendo in modo che tutti i programmi di sviluppo rurale per il periodo 2014-2020 comprendano una misura relativa al benessere animale;
17. sottolinea la necessità per la PAC dopo il 2013 di venire in aiuto, attraverso misure che vanno al di là dell'eco-condizionalità, degli allevatori che osservano le norme più rigorose in materia di benessere animale e di adottare specifiche misure per far sì che l'agricoltura dell'Unione si allontani dal modello di produzione industriale a favore di un modello di allevamento più sostenibile, più rispettoso dell'ambiente e più umano;
18. chiede alla Commissione e agli Stati membri di utilizzare l'eco-condizionalità come strumento per migliorare il rispetto della legislazione dell'Unione sul benessere animale; ritiene a tal fine che tutte le norme dell'Unione relative alla protezione degli animali detenuti a fini di allevamento dovrebbero essere integrate nell'eco-condizionalità e che dovrebbero essere previste ammende sufficientemente elevate per avere un effetto dissuasivo;
19. sottolinea il nesso evidente esistente tra la salute animale, quella umana e la protezione dell'ambiente e invita la Commissione a includere il benessere animale negli obiettivi del futuro 7° programma d'azione per l'ambiente garantendo in particolare l'inclusione di strategie e di azioni volte a ridurre la sperimentazione animale, proteggere la fauna selvatica, tutelare efficacemente e rafforzare la biodiversità nonché promuovere l'allevamento sostenibile;
20. invita la Commissione e gli Stati membri a adottare le misure necessarie per formare le parti interessate alle esigenze delle specie animali selvatiche mantenute in cattività, provvedendo affinché siano effettivamente utilizzati i programmi di arricchimento attuati per specie che forniscono uno stimolo mentale e fisico adeguato onde migliorare il benessere degli animali attualmente in cattività; invoca un'attuazione minuziosa e tempestiva della direttiva sui giardini zoologici e chiede che l'insieme del personale di repressione e dei veterinari degli zoo siano formati e qualificati come si deve;
21. sostiene il principio dell'etichettatura dei prodotti alimentari ottenuti nel rispetto di norme relative al benessere animale più rigorose di quelle prescritte dalla legge; chiede alla Commissione di dar seguito alla relazione COM(2009)0584 presentando proposte legislative volte a instaurare sistemi europei di etichettatura per le carni e i prodotti lattiero-caseari nonché per le uova nei prodotti trasformati onde informare i consumatori sul metodo di allevamenti utilizzato e sulle sue conseguenze sul benessere degli animali allo scopo di comunicare con loro nel modo più efficace e coerente possibile;
22. invita la Commissione a introdurre l'etichettatura per la carne ottenuta attraverso la macellazione senza stordimento;
23. chiede alla Commissione di avviare una vasta campagna d'informazione dei consumatori sulla legislazione europea relativa al benessere degli animali che dia conto delle evoluzioni richieste ai produttori europei non appena interviene un cambiamento affinché i consumatori comprendano gli aumenti di prezzo che ne derivano, gli sforzi dei produttori siano più visibili e il valore aggiunto dei loro prodotti maggiore;
24. ricorda il ruolo che una rete di centri del benessere animale coordinata su scala dell'Unione potrebbe svolgere nella fornitura agli Stati membri e alle altre parti interessate di un sostegno sostanziale, di qualità, professionale e coerente in materia di buone pratiche nel settore del benessere animale;
25. si compiace dell'intenzione della Commissione di trattare in via prioritaria la questione del rispetto della legislazione in materia di benessere animale; invita la Commissione a includere in ogni proposta legislativa in questa materia un obbligo per gli Stati membri di elaborare piani di attuazione e prevedere sistemi di individuazione precoce degli Stati membri che incontrano difficoltà nel rispettare le scadenze, in una con la possibilità di un intervento qualora tali scadenze non siano rispettate;
26.invita la Commissione a annettere la massima importanza al benessere animale nell'ambito dei negoziati in seno all'Organizzazione mondiale del commercio e nel contesto di accordi bilaterali;
27. invita la Commissione a esigere, in sede di negoziazione degli accordi commerciali bilaterali con i paesi terzi, che questi ultimi rispettino le regole dell'Unione in materia di benessere animale quando esportano bestiame e prodotti carnei sul mercato dell'Unione.
ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE
Approvazione |
30.5.2012 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
33 16 11 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Lajos Bokros, Milan Cabrnoch, Martin Callanan, Chris Davies, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthias Groote, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Holger Krahmer, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Andres Perello Rodriguez, Mario Pirillo, Pavel Poc, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Kārlis Šadurskis, Carl Schlyter, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Salvatore Tatarella, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Sabine Wils |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Inés Ayala Sender, Gaston Franco, James Nicholson, Justas Vincas Paleckis, Vittorio Prodi, Britta Reimers, Michèle Rivasi, Alda Sousa, Bart Staes, Marita Ulvskog, Andrea Zanoni |
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PARERE della commissione per le petizioni (10.5.2012)
destinato alla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
sulla strategia dell'Unione europea per la protezione e il benessere degli animali 2012-2015
2012/2043(INI)
Relatore per parere: Victor Boştinaru
SUGGERIMENTI
La commissione per le petizioni invita la commissione per l'agricoltura, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:
1. deplora il fatto che, sebbene l'adozione di atti legislativi specifici abbia consentito progressi in materia di benessere degli animali, permangono ancora numerosi settori in cui non esiste una normativa specifica dell'UE;
2. sottolinea che il benessere degli animali rappresenta una questione complessa e multiforme, che ha ripercussioni sulle politiche interne e internazionali e un'importante dimensione etica, scientifica, economica, culturale e politica;
3. richiama l'attenzione sul numero crescente di petizioni di cittadini europei originari di tutti gli Stati membri che richiedono il rafforzamento di regolamenti mirati e particolareggiati relativi alla protezione e al benessere degli animali, specialmente all'interno di giardini e parchi faunistici e di giardini zoologici, al fine di colmare le numerose lacune esistenti;
4. accoglie con favore l'obiettivo della Commissione di esaminare se sia possibile introdurre un quadro legislativo dell'UE semplificato, che includa principi in materia di benessere degli animali per tutti gli animali detenuti nel quadro di un'attività economica, compresi se del caso gli animali da compagnia; ritiene, tuttavia, che il primo passo dovrebbe essere quello di far rispettare le normative vigenti sul benessere degli animali e sottolinea la necessità di inserire, durante il periodo transitorio, "traguardi sul piano giuridico" nella futura legislazione sul benessere degli animali;
5. prende atto del fatto che, nelle loro petizioni, taluni cittadini europei protestano contro le corride e altre rappresentazioni che sottopongono gli animali a inutile stress, provocano traumi agli animali e/o ne provocano la morte;
6. sottolinea che la popolazione di cani e gatti nell'UE è stimata in circa cento milioni di esemplari e che non esiste alcuna normativa UE sul benessere degli animali da compagnia; invita pertanto la Commissione a promuovere, in linea con le conclusioni del Consiglio sul benessere di cani e gatti del 2010, il benessere degli animali da compagnia assicurando standard minimi per il loro trattamento e per la loro protezione e un sistema obbligatorio di registrazione e applicazione di microchip;
7. sottolinea che l'identificazione obbligatoria degli animali da compagnia, soltanto se abbinata a un sistema di registrazione efficace e attendibile consente la tracciabilità degli animali ed è essenziale per gestire proficuamente la salute e il benessere degli stessi, concorrendo a promuovere un comportamento responsabile dei proprietari e a tutelare la salute pubblica;
8. ritiene che la legge quadro europea in materia di benessere degli animali debba includere misure volte a risolvere il problema degli animali randagi, particolarmente grave negli Stati membri meridionali e orientali dell'UE, ed esorta l'erogazione di fondi UE per l'attuazione di efficaci misure di sterilizzazione e castrazione; invita l'Unione europea e gli Stati membri a ratificare la convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia e a recepirne le disposizioni negli ordinamenti giuridici nazionali;
9. chiede agli Stati membri di adottare strategie globali di gestione della popolazione canina che prevedano misure quali il controllo della popolazione canina e leggi anti-crudeltà, il sostegno alle procedure veterinarie, comprese la vaccinazione antirabbica e la sterilizzazione, necessarie per controllare il numero di cani indesiderati, nonché la promozione di un comportamento responsabile da parte dei proprietari di animali da compagnia, come richiesto nella dichiarazione scritta 0026/2011 approvata dal Parlamento europeo;
10. invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare i provvedimenti necessari a garantire l'attuazione della direttiva del Consiglio 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici;
11. sottolinea la necessità di stabilire misure protettive più efficaci per gli animali da macello esportati dall'UE a paesi terzi;
12. invita gli Stati membri a garantire un'attuazione più efficace del regolamento del Consiglio (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate;
13. sottolinea la preoccupazione dei cittadini europei, espressa mediante le loro petizioni al Parlamento, riguardo agli abusi delle deroghe volte a permettere la macellazione senza stordimento nell'UE; invita gli Stati membri ad assicurare un'applicazione più efficace della normativa consentendo la macellazione senza stordimento unicamente per validi motivi religiosi e in base a rigide deroghe;
14. chiede che i consumatori siano meglio informati sui metodi di produzione dei prodotti e sottoprodotti di origine animale e sul loro impatto sul benessere degli animali mediante etichettatura e foglietti illustrativi trasparenti e adeguati, che comprendano obbligatoriamente dati sul paese di origine dell'animale e sull'identificazione dei prodotto;
15. sottolinea il fatto che i cittadini europei inviano regolarmente petizioni al Parlamento sulla mancata applicazione da parte degli Stati membri delle disposizioni del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali; invita pertanto la Commissione a intervenire in maniera efficace nel momento in cui l'inadempienza è identificata;
16. accoglie con favore l'intenzione della Commissione di inserire la questione del benessere degli animali negli accordi commerciali bilaterali e nei forum sulla cooperazione ed esorta a rendere vincolante qualunque disposizione in tal senso nel quadro dei meccanismi di risoluzione delle controversie degli accordi di libero scambio; plaude altresì all'intenzione della Commissione di esaminare le modalità per una migliore integrazione del benessere degli animali nel quadro della politica europea di vicinato;
17. chiede l'istituzione di un obbligo di utilizzo di metodi alternativi che non comportino l'impiego di animali per quanto possibile e laddove scientificamente disponibile, al fine di ridurre al minimo gli esperimenti che comportano sofferenza grave e prolungata degli animali secondo il disposto della direttiva 2010/63/UE relativa alla sperimentazione sugli animali;
18. invita la Commissione ad accrescere i compiti di coordinamento e promozione dello sviluppo e dell'uso di alternative alle procedure sugli animali nei settori della ricerca di base e applicata e nelle sperimentazioni regolatorie – quali esposti all'allegato VII della direttiva 2010/63/UE – sostenendo in modo attivo le pertinenti funzioni di determinazione della strategia e di ricerca del laboratorio di riferimento dell'UE (Centro comune di ricerca), al fine di individuare gli ambiti prioritari per la sostituzione delle tecniche di ricerca sugli animali.
ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE
Approvazione |
8.5.2012 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
17 0 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Elena Băsescu, Heinz K. Becker, Victor Boştinaru, Simon Busuttil, Ágnes Hankiss, Iliana Malinova Iotova, Carlos José Iturgaiz Angulo, Peter Jahr, Erminia Mazzoni, Judith A. Merkies, Ana Miranda, Nikolaos Salavrakos |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Daniel Caspary, Kinga Göncz, Cristian Dan Preda, Keith Taylor |
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Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Krzysztof Lisek |
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ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE
Approvazione |
19.6.2012 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
34 3 4 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Liam Aylward, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Iratxe García Pérez, Julie Girling, Béla Glattfelder, Sergio Gutiérrez Prieto, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, Mariya Nedelcheva, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Janusz Wojciechowski |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Luís Paulo Alves, Salvatore Caronna, María Auxiliadora Correa Zamora, Spyros Danellis, Jill Evans, Sylvie Goulard, Christa Klaß, Giovanni La Via, Anthea McIntyre, Petri Sarvamaa, Milan Zver |
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