RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e la direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi per quanto riguarda l'eccessivo affidamento ai rating del credito
28.6.2012 - (COM(2011)0746 – C7‑0419/2011 – 2011/0360(COD)) - ***I
Commissione per i problemi economici e monetari
Relatore: Leonardo Domenici
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e la direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi per quanto riguarda l'eccessivo affidamento ai rating del credito
(COM(2011)0746 – C7‑0419/2011 – 2011/0360(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0746),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 53, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0419/2011),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere della Banca centrale europea del 2 aprile 2012[1],
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 23 maggio 2012[2],
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione giuridica (A7-0220/2012),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1 Proposta di direttiva Considerando 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) Una conseguenza della crisi finanziaria è che gli investitori, compresi gli OICVM e i fondi di investimento alternativi, quando investono in strumenti del debito si affidano eccessivamente ai rating del credito, spesso omettendo di valutare loro stessi il merito di credito degli emittenti di tali strumenti del debito. Per migliorare la qualità degli investimenti realizzati dagli OICVM e dai fondi di investimento alternativi e proteggere così coloro che investono in tali fondi, è opportuno imporre alle persone che li gestiscono di non affidarsi esclusivamente ed automaticamente ai rating esterni ai fini della valutazione del rischio insito negli investimenti realizzati dagli OICVM e dai fondi di investimento alternativi da loro gestiti. È pertanto necessario che il principio generale di non affidarsi eccessivamente ai rating esterni sia integrato nei processi e sistemi di gestione del rischio dei gestori degli OICVM e dei fondi di investimento alternativi e adattato alle loro specificità. |
(2) Una conseguenza della crisi finanziaria è che gli investitori, compresi gli OICVM e i fondi di investimento alternativi, quando investono in strumenti del debito si affidano eccessivamente ai rating del credito, spesso omettendo di valutare loro stessi il merito di credito degli emittenti di tali strumenti del debito. Per migliorare la qualità degli investimenti realizzati dagli OICVM e dai fondi di investimento alternativi e proteggere così coloro che investono in tali fondi, è opportuno imporre alle persone che li gestiscono di non affidarsi esclusivamente ed automaticamente ai rating esterni o di farne un uso eccessivo ai fini della valutazione del rischio insito negli investimenti realizzati dagli OICVM e dai fondi di investimento alternativi da loro gestiti. È pertanto necessario che il principio generale di non affidarsi eccessivamente ai rating esterni sia integrato nei processi e sistemi di gestione del rischio dei gestori degli OICVM e dei fondi di investimento alternativi e adattato alle loro specificità. Nel medio periodo occorre valutare le nuove iniziative nell'ottica di estromettere i rating dalla normativa finanziaria. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 2 Proposta di direttiva Considerando 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) Per specificare ulteriormente il principio generale di evitare l'affidamento eccessivo ai rating esterni che dovrebbe essere introdotto nelle direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE, occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare per garantire che ai gestori di OICVM e fondi di investimento alternativi sia effettivamente impedito di affidarsi eccessivamente ai rating esterni per valutare il merito di credito delle attività detenute dagli OICVM o dai fondi di investimento alternativi. Sotto questo profilo è opportuno modificare i poteri conferiti da tali direttive alla Commissione di adottare atti delegati in ordine alle disposizioni generali riguardanti i processi e sistemi di gestione del rischio utilizzati dai gestori degli OICVM e dei fondi di investimento alternativi. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche presso esperti. |
(3) Per specificare ulteriormente il principio generale di evitare l'affidamento eccessivo ai rating esterni che dovrebbe essere introdotto nelle direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE, occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare per garantire che ai gestori di OICVM e fondi di investimento alternativi sia effettivamente impedito di affidarsi eccessivamente ai rating esterni per valutare il merito di credito delle attività detenute dagli OICVM o dai fondi di investimento alternativi. Sotto questo profilo è opportuno modificare i poteri conferiti da tali direttive alla Commissione di adottare atti delegati in ordine alle disposizioni generali riguardanti i processi e sistemi di gestione del rischio utilizzati dai gestori degli OICVM e dei fondi di investimento alternativi. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche presso esperti, e che pubblichi i risultati delle consultazioni. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 3 Proposta di direttiva Considerando 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, in particolare contribuire a far sì che, quando investono, gli OICVM e i fondi di investimento alternativi non si affidino eccessivamente a rating esterni, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa della struttura e dell'impatto pan-UE delle attività degli OICVM, dei fondi di investimento alternativi e delle agenzie di rating del credito, essere realizzati meglio a livello dell'Unione europea, l'Unione europea può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
(5) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, in particolare contribuire a far sì che, quando investono, gli OICVM e i fondi di investimento alternativi non si affidino eccessivamente a rating esterni, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri attraverso un'azione coordinata e possono dunque, a causa della struttura e dell'impatto pan-UE delle attività degli OICVM, dei fondi di investimento alternativi e delle agenzie di rating del credito, essere realizzati meglio a livello dell'Unione europea, l'Unione europea può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 4 Proposta di direttiva Articolo -1 (nuovo) Direttiva 2003/41/CE Articolo 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 5 Proposta di regolamento Articolo - 1 bis (nuovo) – punto 1 Direttiva 2004/109/CE Articolo 2 – paragrafo 1 – lettere da p bis) a p quinquies) (nuove) e articolo 18 bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 6 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 1 Direttiva 2009/65/CE Articolo 51 – paragrafo 1 – comma 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 7 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo) Direttiva 2009/65/CE Articolo 51 – paragrafo 3 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 8 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo) Direttiva 2009/65/CE Articolo 82 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 9 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 2 – punto 1 Direttiva 2011/61/UE. Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 10 Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 1 bis (nuovo) Direttiva 2011/61/UE. Articolo 15 – paragrafo 3 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 11 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 2 – punto 2 bis (nuovo) Direttiva 2011/61/UE. Articolo 23 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PARERE della commissione giuridica (27.4.2012)
destinato alla commissione per i problemi economici e monetari
sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e la direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi per quanto riguarda l'eccessivo affidamento ai rating del credito
(COM(2011)0746 – C7‑0419/2011 – 2011/0360(COD))
Relatore per parere: Sebastian Valentin Bodu
BREVE MOTIVAZIONE
Secondo il relatore, le agenzie di rating del credito forniscono pareri e studi prospettici concernenti il rischio di credito e svolgono un ruolo importante nei mercati finanziari in quanto forniscono un punto di riferimento di facile comprensione per i partecipanti al mercato, tra cui gli investitori negli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e nei fondi di investimento alternativi (FIA).
Gli OICVM e i FIA dovrebbero però valutare personalmente i pareri delle agenzie di rating del credito e formulare giudizi propri in materia di credito, decidendo così se concordare o meno con i pareri delle agenzie. A tale proposito i rating del credito sono importanti per i mercati in quanto hanno dimostrato di fornire valutazioni preziose del mercato creditizio. Tuttavia non dovrebbero essere considerati gli unici arbitri del rischio di credito.
I rating del credito sono semplici pareri sul rischio relativo futuro di entità, impegni di credito, titoli di debito o titoli simili, e rappresentano un indicatore utile del futuro merito creditizio. Non misurano altri rischi e pertanto non dovrebbero essere impropriamente utilizzati per valutare altre caratteristiche dei valori mobiliari in cui investono gli OICVM e i FIA, quali il rischio di liquidità, la volatilità dei prezzi o la negoziabilità.
Il relatore ritiene inoltre che un riconoscimento e un utilizzo ufficiali dei rating potrebbero creare distorsioni nelle attività delle agenzie di rating. L'inclusione generalizzata dei rating in strumenti giuridici quali le direttive concernenti gli OICVM e i FIA può incidere sul modo in cui i rating vengono utilizzati dalle entità regolamentate, sugli elementi in base ai quali i loro gestori scelgono le agenzie e sul modo in cui queste competono fra loro.
L'inclusione tout court dei rating del credito nel regime di supervisione degli OICVM e dei FIA incoraggerebbe i partecipanti al mercato a tenere in eccessiva considerazione i pareri delle agenzie di rating invece di condurre proprie analisi. Per questi motivi, il relatore appoggia la proposta legislativa presentata dalla Commissione europea.
EMENDAMENTO
La commissione giuridica invita la commissione per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a includere nella sua relazione il seguente emendamento:
Emendamento 1 Proposta di direttiva Considerando 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(2) Una conseguenza della crisi finanziaria è che gli investitori, compresi gli OICVM e i fondi di investimento alternativi, quando investono in strumenti del debito si affidano eccessivamente ai rating del credito, spesso omettendo di valutare loro stessi il merito di credito degli emittenti di tali strumenti del debito. Per migliorare la qualità degli investimenti realizzati dagli OICVM e dai fondi di investimento alternativi e proteggere così coloro che investono in tali fondi, è opportuno imporre alle persone che li gestiscono di non affidarsi esclusivamente ed automaticamente ai rating esterni ai fini della valutazione del rischio insito negli investimenti realizzati dagli OICVM e dai fondi di investimento alternativi da loro gestiti. È pertanto necessario che il principio generale di non affidarsi eccessivamente ai rating esterni sia integrato nei processi e sistemi di gestione del rischio dei gestori degli OICVM e dei fondi di investimento alternativi e adattato alle loro specificità. |
(2) Una conseguenza della crisi finanziaria è che gli investitori, compresi gli OICVM e i fondi di investimento alternativi, quando investono in strumenti del debito si affidano eccessivamente ai rating del credito, spesso omettendo di valutare loro stessi il merito di credito degli emittenti di tali strumenti del debito. Per migliorare la qualità degli investimenti realizzati dagli OICVM e dai fondi di investimento alternativi e proteggere così coloro che investono in tali fondi, è opportuno imporre alle persone che li gestiscono di non affidarsi esclusivamente ed automaticamente ai rating esterni ai fini della valutazione del rischio insito negli investimenti realizzati dagli OICVM e dai fondi di investimento alternativi da loro gestiti. È pertanto necessario potenziare i processi e sistemi interni di gestione del rischio dei gestori degli OICVM e dei fondi di investimento alternativi e introdurre il principio generale di non affidarsi eccessivamente ai rating esterni. |
PROCEDURA
Titolo |
Coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e della direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi per quanto riguarda l’eccessivo affidamento ai rating del credito |
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Riferimenti |
COM(2011)0746 – C7-0419/2011 – 2011/0360(COD) |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
ECON 30.11.2011 |
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Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula |
JURI 30.11.2011 |
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Relatore(i) Nomina |
Sebastian Valentin Bodu 19.12.2011 |
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Approvazione |
26.4.2012 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
22 2 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Antonio López-Istúriz White, Jiří Maštálka, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Piotr Borys, Sergio Gaetano Cofferati, Vytautas Landsbergis, Eva Lichtenberger, Axel Voss |
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Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Karin Kadenbach |
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PROCEDURA
Titolo |
Modifica della direttiva 299/65/CE sul coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e della direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi per quanto riguarda l’eccessivo affidamento ai rating del credito |
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Riferimenti |
COM(2011)0746 – C7-0419/2011 – 2011/0360(COD) |
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Presentazione della proposta al PE |
15.11.2011 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
ECON 30.11.2011 |
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Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula |
JURI 30.11.2011 |
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Relatore(i) Nomina |
Leonardo Domenici 10.5.2011 |
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Esame in commissione |
20.12.2011 |
29.2.2012 |
26.4.2012 |
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Approvazione |
19.6.2012 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
39 3 4 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Burkhard Balz, Elena Băsescu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Gunnar Hökmark, Syed Kamall, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Arlene McCarthy, Sławomir Witold Nitras, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Pablo Zalba Bidegain |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Sari Essayah, Ashley Fox, Roberto Gualtieri, Olle Ludvigsson, Marisa Matias, Mario Mauro, Sirpa Pietikäinen, Emilie Turunen |
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Deposito |
28.6.2012 |
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