RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito

23.8.2012 - (COM(2011)0747 – C7‑0420/2011 – 2011/0361(COD)) - ***I

Commissione per i problemi economici e monetari
Relatore: Leonardo Domenici


Procedura : 2011/0361(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A7-0221/2012

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito

(COM(2011)0747 – C7‑0420/2011 – 2011/0361(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0747),

–   visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0420/2011),

–   visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il parere motivato inviato dal Parlamento svedese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

–   visto il parere della Banca centrale europea del 2 aprile 2012[1],

–   visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 29 marzo 2012[2],

–   visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione giuridica (A7-0221/2012),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) Il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito impone alle agenzie di rating del credito di rispettare le norme di comportamento per attenuare possibili conflitti di interesse e garantire che i rating e il processo di rating siano di elevata qualità e sufficiente trasparenza. In base alle modifiche introdotte con il regolamento (UE) n. 513/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) ha il potere di registrare e vigilare sulle agenzie di rating del credito. Tale modifica integra il quadro normativo in vigore per le agenzie di rating del credito. Alcune delle questioni affrontate (conflitti di interesse a causa del cosiddetto modello "issuer-pays", comunicazione di informazioni in merito agli strumenti finanziari strutturati) erano state individuate, ma non completamente risolte dalla normativa vigente. L'attuale crisi del debito sovrano ha evidenziato la necessità di rivedere gli specifici requisiti di trasparenza e procedurali inerenti ai rating sovrani.

(1) Il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito impone alle agenzie di rating del credito di rispettare le norme di comportamento per attenuare possibili conflitti di interesse e garantire che i rating e il processo di rating siano di elevata qualità e sufficiente trasparenza. In base alle modifiche introdotte con il regolamento (UE) n. 513/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (AESFEM) ha il potere di registrare e vigilare sulle agenzie di rating del credito. Tale modifica integra il quadro normativo in vigore per le agenzie di rating del credito. Alcune delle questioni più importanti (conflitti di interesse a causa del cosiddetto modello "issuer-pays", comunicazione di informazioni in merito agli strumenti finanziari strutturati) sono state affrontate e il quadro dovrà essere sottoposto a riesame una volta trascorso un termine ragionevole dalla sua entrata in vigore per verificare che lo stesso risolva pienamente dette questioni. Nel frattempo, l'attuale crisi del debito sovrano ha evidenziato la necessità di rivedere gli specifici requisiti di trasparenza e procedurali nonché i tempi di pubblicazione inerenti ai rating sovrani.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis) I rating del credito e le prospettive dei rating dovrebbero essere espressi in cifre indicanti la probabilità di inadempimento ed essere altresì corredati di una motivazione.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 ter) Per la sua decisione sulle attività negoziabili come garanzia per operazioni di immissione di liquidità la Banca centrale europea (BCE) si basa sul quadro di riferimento dell'Eurosistema per la valutazione della qualità creditizia (ECAF). L'ECAF si avvale in primis dei rating del credito esterni emessi dalle istituzioni esterne specializzate nella valutazione del merito di credito (ECAI) registrate nell'apposito elenco (che non è numericamente consistente e comprende solo quattro agenzie di rating del credito). La BCE dovrebbe rivedere la prassi descritta e, quanto meno, allineare ed estendere la gamma di rating del credito esterni a quelli elaborati dalle agenzie di rating del credito interne all'Unione approvate dall'AESFEM. È inoltre assolutamente auspicabile che la BCE e le banche centrali nazionali rivedano le modalità di ricorso ai rating del credito esterni e acquisiscano maggiori competenze a livello di concezione di modelli propri di valutazione della qualità creditizia delle attività idonee utilizzate come garanzia per operazioni di immissione di liquidità riducendo altresì l'affidamento ai rating dei credito esterni in generale.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 quater) La Commissione dovrebbe introdurre una misura orizzontale per la valutazione dei riferimenti ai rating del credito nell'ambito delle norme di diritto nazionale, ivi incluse quelle legate all'attuazione di atti legislativi dell'Unione; laddove tali riferimenti implichino un affidamento automatico ai rating del credito da parte delle autorità competenti o dei partecipanti ai mercati finanziari essi dovrebbero essere rivisti ed eliminati entro un termine ragionevole.

Emendamento  5

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) La rilevanza delle prospettive dei rating per investitori ed emittenti e i loro effetti sui mercati sono analoghi a quelli dei rating del credito. Pertanto, è opportuno che tutti i requisiti di cui al regolamento (CE) n. 1060/2009, che mirano a garantire l'assenza di conflitti di interesse, nonché la precisione e la trasparenza delle attività di rating, si applichino anche alle prospettive dei rating. In base all'attuale prassi di vigilanza una serie di disposizioni del regolamento valgono per le prospettive dei rating. Il presente regolamento definisce il concetto di prospettive dei rating e chiarisce quali siano le disposizioni specifiche che le disciplinano. Ciò nell'intento di chiarire la regolamentazione in materia e di fornire certezza giuridica. Conformemente al presente regolamento, è opportuno che la definizione delle prospettive dei rating consideri anche i pareri riguardo a una probabile evoluzione a breve termine di un rating del credito, comunemente nota come credit watch.

(4) La rilevanza delle prospettive dei rating per investitori ed emittenti e i loro effetti sui mercati sono analoghi a quelli dei rating del credito. Pertanto, è opportuno che tutti i requisiti di cui al regolamento (CE) n. 1060/2009, che mirano a garantire l'assenza di conflitti di interesse, nonché la precisione e la trasparenza delle attività di rating, si applichino anche alle prospettive dei rating. In base all'attuale prassi di vigilanza una serie di disposizioni del regolamento valgono per le prospettive dei rating. Il presente regolamento definisce il concetto di prospettive dei rating e chiarisce quali siano le disposizioni specifiche che le disciplinano. Ciò nell'intento di chiarire la regolamentazione in materia e di fornire certezza giuridica. Conformemente al presente regolamento, è opportuno che la definizione delle prospettive dei rating consideri anche i pareri riguardo a una probabile evoluzione a breve termine di un rating del credito, comunemente nota come credit watch. È opportuno che la Commissione adotti progetti di norme tecniche di regolamentazione elaborate dall'AESFEM affinché anche altre pubblicazioni delle agenzie di rating del credito rientrino, se necessario, tra le attività sottoposte a vigilanza nel quadro del presente regolamento.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Le agenzie di rating del credito svolgono un ruolo di rilievo nei mercati finanziari. Di conseguenza, l'indipendenza e integrità delle stesse agenzie e delle loro attività di rating del credito sono di particolare importanza per garantirne la credibilità nei confronti dei partecipanti ai mercati, in particolare degli investitori e degli altri utenti dei rating. Il regolamento n. 1060/2009 dispone che le agenzie di rating del credito debbano essere registrate e soggette a vigilanza in considerazione del loro considerevole impatto sul pubblico interesse. I rating del credito, a differenza delle ricerche in materia di investimenti, non sono meri pareri in merito al valore o al prezzo di uno strumento finanziario o di un'obbligazione finanziaria. Le agenzie di rating del credito non sono semplici analisti finanziari o consulenti in materia di investimenti. I rating del credito hanno valore normativo per gli investitori regolamentati, ad esempio gli enti creditizi, le imprese di assicurazione e altri investitori istituzionali. Nonostante il fatto che stiamo assistendo a una riduzione degli incentivi all'eccessivo affidamento ai rating del credito, questi ultimi condizionano tutt'ora le scelte di investimento, in particolare a causa di asimmetrie informative e per questioni di efficienza. In un tale contesto è necessario che le agenzie di rating del credito siano indipendenti e percepite come tali dai partecipanti ai mercati.

(5) Nel medio termine dovrebbero essere valutati ulteriori provvedimenti volti a escludere i rating dalla regolamentazione finanziaria e a eliminare la ponderazione dei rischi delle attività basata su rating esterni o modelli interni. Tuttavia, almeno per il momento, le agenzie di rating del credito svolgono un ruolo di rilievo nei mercati finanziari. Di conseguenza, l'indipendenza e integrità delle stesse agenzie e delle loro attività di rating del credito sono di particolare importanza per garantirne la credibilità nei confronti dei partecipanti ai mercati, in particolare degli investitori e degli altri utenti dei rating. Il regolamento n. 1060/2009 dispone che le agenzie di rating del credito debbano essere registrate e soggette a vigilanza in considerazione del loro considerevole impatto sul pubblico interesse. I rating del credito, a differenza delle ricerche in materia di investimenti, non sono meri pareri in merito al valore o al prezzo di uno strumento finanziario o di un'obbligazione finanziaria. Le agenzie di rating del credito non sono semplici analisti finanziari o consulenti in materia di investimenti. I rating del credito hanno valore normativo per gli investitori regolamentati, ad esempio gli enti creditizi, le imprese di assicurazione e altri investitori istituzionali. Nonostante il fatto che stiamo assistendo a una riduzione degli incentivi all'eccessivo affidamento ai rating del credito, questi ultimi condizionano tutt'ora le scelte di investimento, in particolare a causa di asimmetrie informative e per questioni di efficienza. In un tale contesto è necessario che le agenzie di rating del credito siano indipendenti e percepite come tali dai partecipanti ai mercati e che i loro metodi di rating siano trasparenti e percepiti come tali.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis) L'eccessivo affidamento ai rating del credito esterni si verifica quando gli enti finanziari e gli investitori istituzionali si affidano esclusivamente alle valutazioni emesse dalle agenzie di rating del credito trascurando i propri obblighi in materia di diligenza e di gestione interna del rischio. È pertanto fondamentale rafforzare gli obblighi in materia di diligenza e gestione interna del rischio che gli enti finanziari e gli investitori istituzionali sono tenuti a rispettare in sede di acquisizione di prodotti finanziari, in particolare se complessi o strutturati. La regolamentazione finanziaria dovrebbe altresì imporre obblighi di comunicazione più severi agli emittenti di prodotti finanziari, soprattutto per quelli particolarmente complessi o strutturati.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Considerando 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 ter) Visti gli elevati utili sulle vendite di cui beneficiano le agenzie di rating del credito con una quota di mercato superiore al 10%, gli Stati membri dovrebbero coordinare l'introduzione di un'imposta speciale il cui gettito potrebbe contribuire al finanziamento di modelli di rating alternativi.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Considerando 5 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 quater) Occorre ridurre l'eccessivo affidamento ai rating del credito esterni; sarebbe altresì opportuno eliminare gradualmente tutti gli effetti automatici derivanti dai rating. La regolamentazione dovrebbe quindi incoraggiare gli enti creditizi e le imprese di investimento a mettere a punto modelli interni di valutazione del rischio nonché imporre agli investitori appositi obblighi in materia di diligenza.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Il regolamento (CE) n. 1060/2009 ha già introdotto una prima serie di misure finalizzate ad affrontare la questione dell'indipendenza e dell'integrità delle agenzie di rating del credito e delle loro attività di rating. L'obiettivo di garantire l'indipendenza delle agenzie di rating del credito e di rilevare, gestire e, nel limite del possibile, evitare ogni tipo di potenziale conflitto d'interesse è già alla base di diverse disposizioni del suddetto regolamento. La regolamentazione in vigore, pur costituendo una solida base, non sembra però avere avuto un impatto sufficiente in materia. Le agenzie di rating del credito non sono ancora percepite come sufficientemente indipendenti. La scelta e la remunerazione delle agenzie di rating del credito da parte dell'entità valutata (modello "issuer-pays") comportano intrinsecamente dei conflitti di interesse affrontati in maniera insoddisfacente dalla normativa vigente. Questo modello incentiva le agenzie di rating del credito ad emettere rating compiacenti per consolidare una relazione d'affari longeva dagli introiti assicurati oppure per mirare ad attività ed introiti supplementari. Inoltre, le relazioni tra gli azionisti di agenzie di rating e le entità valutate possono generare conflitti di interesse non considerati a sufficienza dalla normativa in vigore. Di conseguenza, i rating del credito emessi secondo il modello "issuer-pays" potrebbero essere percepiti come orientati verso gli interessi dell'emittente piuttosto che volti a fornire informazioni necessarie all'investitore. Ferme restando le conclusioni della relazione sul modello "issuer-pays" che la Commissione presenterà entro dicembre 2012, conformemente all'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1060/2009, è fondamentale che siano rafforzate le condizioni in materia di indipendenza che si applicano alle agenzie di rating del credito, al fine di aumentare il livello di credibilità dei rating emessi nel quadro del suddetto modello.

(6) Il regolamento (CE) n. 1060/2009 ha già introdotto una prima serie di misure finalizzate ad affrontare la questione dell'indipendenza e dell'integrità delle agenzie di rating del credito e delle loro attività di rating. L'obiettivo di garantire l'indipendenza delle agenzie di rating del credito e di rilevare, gestire e, nel limite del possibile, evitare ogni tipo di potenziale conflitto d'interesse è già alla base di diverse disposizioni del suddetto regolamento. Le agenzie di rating del credito non sono ancora percepite come sufficientemente indipendenti. La scelta e la remunerazione delle agenzie di rating del credito da parte dell'entità valutata (modello "issuer-pays") comportano intrinsecamente dei conflitti di interesse affrontati in maniera insoddisfacente dalla normativa vigente. Questo modello incentiva le agenzie di rating del credito ad emettere rating compiacenti per consolidare una relazione d'affari longeva dagli introiti assicurati oppure per mirare ad attività ed introiti supplementari. Inoltre, le relazioni tra gli azionisti di agenzie di rating e le entità valutate possono generare conflitti di interesse non considerati a sufficienza dalla normativa in vigore. Di conseguenza, i rating del credito emessi secondo il modello "issuer-pays" potrebbero essere percepiti come orientati verso gli interessi dell'emittente piuttosto che volti a fornire informazioni necessarie all'investitore. Ferme restando le conclusioni della relazione sul modello "issuer-pays" che la Commissione presenterà entro dicembre 2012, conformemente all'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1060/2009, è fondamentale che siano rafforzate le condizioni in materia di indipendenza che si applicano alle agenzie di rating del credito, al fine di aumentare il livello di credibilità dei rating emessi nel quadro del suddetto modello.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 bis) Al fine di incrementare la concorrenza in un mercato dominato da tre agenzie di rating del credito occorre adottare misure volte a incoraggiare il ricorso ad agenzie più piccole con una quota di mercato, calcolata in base al reddito, non superiore al 10%. Negli ultimi tempi tra gli emittenti è invalsa la prassi di chiedere un rating a due o più agenzie; quando si verifica tale situazione sarebbe giusto che almeno uno dei rating fosse commissionato a un'agenzia registrata che detiene una quota di mercato inferiore al 10% del totale.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) Il mercato dei rating del credito indica che, tradizionalmente, le agenzie di rating del credito e le entità valutate intrattengono rapporti d'affari duraturi. Ciò comporta un rischio di eccessiva familiarità, visto che l'agenzia di rating del credito può diventare troppo accondiscendente verso gli interessi dell'entità valutata. In tali circostanze, con il passare del tempo l'imparzialità delle agenzie di rating del credito nel tempo potrebbe essere compromessa. Difatti al fine di mantenere le relazioni d'affari con un dato emittente, le agenzie di rating del credito da esso incaricate e retribuite sono incentivate ad emettere rating più favorevoli nei suoi confronti o nei confronti dei suoi strumenti di debito. A loro volta, anche gli emittenti traggono vantaggi da una relazione di lunga durata, come ad esempio a causa del cosiddetto effetto lock-in, in cui l'emittente non modifica l'agenzia di rating del credito in ragione del fatto che ciò potrebbe destare preoccupazioni negli investitori circa il merito di credito dello stesso. Il problema è già stato rilevato dal regolamento (CE) n. 1060/2009, che impone alle agenzie di rating del credito di adottare un meccanismo di rotazione che prevede cambiamenti graduali all'interno dei team di analisti e dei comitati di rating in modo da non compromettere l'indipendenza degli analisti di rating e di coloro che approvano i rating. Il successo di tali regole, tuttavia, dipendeva in ampia misura dall'approccio adottato all'interno delle singole agenzie di rating, ossia dall'effettiva indipendenza e professionalità dei dipendenti dell'agenzia di rating del credito nei confronti degli interessi commerciali dell'agenzia di rating del credito. Queste norme non sono state concepite nell'intento di fornire garanzie sufficienti a terzi circa l'effettiva riduzione o l'assenza di conflitti di interesse derivanti dal rapporto a lungo termine. È quindi necessario prevedere una risposta strutturale che abbia un maggiore impatto su terzi. Ciò potrebbe essere realizzato in modo efficace limitando il periodo durante il quale un'agenzia di rating del credito è libera di emettere in via continuativa dei rating sullo stesso emittente o sui suoi strumenti di debito. La determinazione di una durata massima della relazione d'affari tra l'emittente valutato, o i cui strumenti di debito sono oggetto di rating, e l'agenzia di rating del credito dovrebbe eliminare gli incentivi ad attribuire rating compiacenti per tale emittente. Inoltre, l'obbligo di rotazione delle agenzie di rating del credito in un mercato normale e regolare dovrebbe anche contrastare efficacemente l'effetto lock-in, in cui l'emittente non cambia agenzia di rating del credito per timore che ciò desti preoccupazioni tra gli investitori circa il suo merito di credito. Infine, la rotazione delle agenzie di rating del credito dovrebbe produrre effetti positivi sul mercato del rating perché agevola l'apertura del mercato a nuovi operatori e offre alle agenzie di rating già operative l'opportunità di estendere le proprie attività in nuovi settori.

(7) Il mercato dei rating del credito indica che, tradizionalmente, le agenzie di rating del credito e le entità valutate intrattengono rapporti d'affari duraturi. Ciò comporta un rischio di eccessiva familiarità, visto che l'agenzia di rating del credito può diventare troppo accondiscendente verso gli interessi dell'entità valutata. In tali circostanze, con il passare del tempo l'imparzialità delle agenzie di rating del credito nel tempo potrebbe essere compromessa. Difatti al fine di mantenere le relazioni d'affari con un dato emittente, le agenzie di rating del credito da esso incaricate e retribuite sono incentivate ad emettere rating più favorevoli nei confronti degli strumenti emessi dall'entità valutata. A loro volta, anche gli emittenti traggono vantaggi da una relazione di lunga durata, come ad esempio a causa del cosiddetto effetto lock-in, in cui l'emittente non modifica l'agenzia di rating del credito in ragione del fatto che ciò potrebbe destare preoccupazioni negli investitori circa il merito di credito dello stesso. Il problema, che è particolarmente significativo in relazione ai prodotti finanziari strutturati, è già stato rilevato dal regolamento (CE) n. 1060/2009, che impone alle agenzie di rating del credito di adottare un meccanismo di rotazione che prevede cambiamenti graduali all'interno dei team di analisti e dei comitati di rating in modo da non compromettere l'indipendenza degli analisti di rating e di coloro che approvano i rating. Il successo di tali regole, tuttavia, dipendeva in ampia misura dall'approccio adottato all'interno delle singole agenzie di rating, ossia dall'effettiva indipendenza e professionalità dei dipendenti dell'agenzia di rating del credito nei confronti degli interessi commerciali dell'agenzia di rating del credito. Queste norme non sono state concepite nell'intento di fornire garanzie sufficienti a terzi circa l'effettiva riduzione o l'assenza di conflitti di interesse derivanti dal rapporto a lungo termine. È quindi necessario prevedere una risposta strutturale che abbia un maggiore impatto su terzi per quanto riguarda i prodotti finanziari strutturati. Ciò potrebbe essere realizzato in modo efficace limitando il periodo durante il quale un'agenzia di rating del credito è libera di emettere in via continuativa dei rating sui prodotti finanziari strutturati dello stesso emittente. La determinazione di una durata massima della relazione d'affari tra l'emittente i cui prodotti finanziari strutturati sono oggetto di rating e l'agenzia di rating del credito dovrebbe eliminare gli incentivi ad attribuire rating compiacenti per tale emittente. Inoltre, l'obbligo di rotazione delle agenzie di rating del credito in un mercato normale e regolare dovrebbe anche contrastare efficacemente l'effetto lock-in, in cui l'emittente non cambia agenzia di rating del credito per timore che ciò desti preoccupazioni tra gli investitori circa il suo merito di credito. Infine, la rotazione delle agenzie di rating del credito dovrebbe produrre effetti positivi sul mercato del rating perché agevola l'apertura del mercato a nuovi operatori e offre alle agenzie di rating già operative l'opportunità di estendere le proprie attività in nuovi settori. Tuttavia, al fine di incoraggiare una diversificazione del mercato, le piccole agenzie di rating del credito dovrebbero essere esentate dalla rotazione.

Emendamento  13

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis) Ai fini di una maggiore concorrenza tra le agenzie di rating del credito, è opportuno stabilire, per ciascuno degli ambiti di rating indicati in appresso, una soglia oltre la quale alle agenzie di rating del credito sarebbe vietato ampliare la loro quota di rating richiesti. In primo luogo, per gli ambiti di rating bancario, assicurativo e aziendale, la soglia massima di rating richiesti di ciascuna delle tre classi di attività andrebbe fissata al 25% del valore nozionale di mercato. In secondo luogo, per quanto riguarda i prodotti finanziari strutturati, la soglia massima di rating richiesti andrebbe fissata al 25% del valore nozionale di mercato. La fissazione di una soglia del 25% ha un duplice motivo: innanzitutto, nessuna agenzia di rating del credito valuterebbe una maggioranza di emittenti o prestiti obbligazionari per una determinata categoria di attività; in secondo luogo, dal momento che gli emittenti obbligazionari sono di norma valutati da due agenzie di rating del credito, la soglia permetterebbe a più agenzie di rating del credito di valutare fino al 25% degli emittenti o delle emissioni di una determinata categoria di attività.

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Considerando 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 ter) Il riconoscimento di un'agenzia di rating del credito come ECAI non dovrebbe aggravare la chiusura di un mercato già dominato da tre imprese principali. La BCE, l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) (ABE) e le banche centrali nazionali dovrebbero prevedere, senza semplificare la procedura o renderla meno rigorosa, il riconoscimento di un maggior numero di agenzie di rating del credito come ECAI, così da aprire il mercato a nuove imprese.

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) La rotazione a intervalli regolari delle agenzie di rating che emettono rating del credito su un emittente o sui suoi strumenti di debito dovrebbe comportare una maggiore varietà di valutazioni del merito di credito dell'emittente che sceglie e remunera l'agenzia di rating del credito. Opinioni, prospettive e metodologie varie e differenti di diverse agenzie di rating del credito dovrebbero condurre a rating più vari e, in ultima analisi, migliorare la valutazione del merito di credito dell'emittente. Per fare in modo che tale varietà dia i suoi effetti e al fine di evitare condotte compiacenti di emittenti e agenzie di rating, è necessario che la durata massima della relazione d'affari tra l'agenzia di rating del credito e l'emittente che la remunera sia tale da garantire costantemente valutazioni oggettive del merito di credito degli emittenti. Pertanto, considerata anche la necessità di garantire una certa continuità ai rating, un periodo di tre anni sembrerebbe appropriato. Il rischio di conflitto di interessi aumenta in situazioni in cui l'agenzia di rating del credito emette di frequente rating sugli strumenti di debito del medesimo emittente in un periodo di tempo breve. In tali casi, per garantire risultati analoghi è opportuno che la durata massima della relazione d'affari sia più breve. Pertanto occorre che la relazione d'affari si interrompa dopo che l'agenzia di rating ha valutato dieci strumenti di debito dello stesso emittente. Tuttavia, al fine di evitare di imporre un onere sproporzionato agli emittenti e alle agenzie di rating del credito, è opportuno che non si disponga nessun cambio di agenzia di rating nei primi dodici mesi della relazione d'affari. Se un emittente incarica più di un'agenzia di rating del credito, sia nel caso in cui sia tenuto a farlo in quanto emittente di strumenti finanziari strutturati, sia su base volontaria, si ritiene sufficiente che i rigorosi periodi di rotazione si applichino solamente a una delle agenzie di rating del credito. Tuttavia, anche in questo caso è opportuno che la relazione d'affari tra l'emittente e le restanti agenzie di rating non si protragga oltre i sei anni.

(8) La rotazione a intervalli regolari delle agenzie di rating che emettono rating del credito sui prodotti finanziari strutturati di un emittente dovrebbe comportare una maggiore varietà di valutazioni del merito di credito dell'emittente che sceglie e remunera l'agenzia di rating del credito. Opinioni, prospettive e metodologie varie e differenti di diverse agenzie di rating del credito dovrebbero condurre a rating più vari e, in ultima analisi, migliorare la valutazione del merito di credito dei prodotti finanziari strutturati. Per fare in modo che tale varietà dia i suoi effetti e al fine di evitare condotte compiacenti di emittenti e agenzie di rating, è necessario che la durata massima della relazione d'affari tra l'agenzia di rating del credito e l'emittente che la remunera sia tale da garantire costantemente valutazioni oggettive del merito di credito degli emittenti. Pertanto, considerata anche la necessità di garantire una certa continuità ai rating, un periodo di cinque anni sembrerebbe appropriato.

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) La richiesta agli emittenti di cambiare regolarmente l'agenzia di rating del credito cui chiedono di emettere rating è proporzionata agli obiettivi perseguiti. Tale requisito si applica unicamente a specifici enti regolamentati (le agenzie di rating del credito registrate) che forniscono un servizio di rilievo per il pubblico interesse (i rating del credito che possono essere usati a fini regolamentari) a determinate condizioni (il modello "issuer-pays"). Il privilegio dato dal riconoscimento del fatto che tali servizi svolgono un ruolo importante nella regolamentazione del mercato dei servizi finanziari e l'autorizzazione dello svolgimento di tale funzione va di pari passo con l'obbligo di rispettare determinati requisiti per garantire un'indipendenza reale e percepita in ogni circostanza. La proposta prevede che un'agenzia di rating del credito cui è impedito di fornire servizi di rating del credito ad un particolare emittente sarebbe comunque autorizzata a fornire rating del credito ad altri emittenti. In un contesto di mercato in cui la regola di rotazione si applica a tutti gli operatori, le opportunità commerciali saranno date dal fatto che tutti gli emittenti dovranno cambiare agenzia di rating. Inoltre, le agenzie potranno continuare ad emettere rating del credito non sollecitati sullo stesso emittente, facendo leva sulla propria esperienza. I rating non sollecitati non sono limitati dal modello "issuer-pays" e sono dunque meno esposti a potenziali conflitti di interesse. Per gli emittenti la durata massima della relazione d'affari con un'agenzia di rating del credito e la norma sul ricorso a più di un'agenzia di rating del credito rappresentano inoltre una restrizione della loro libertà d'impresa. Tuttavia, tale restrizione è necessaria per motivi di interesse pubblico, considerato il contrasto del modello "issuer-pays" con la necessaria indipendenza delle agenzie di rating del credito volta a garantire rating del credito non condizionati che possano essere utilizzati dagli investitori a fini regolamentari. Al contempo, tali limitazioni non vanno al di là di quanto è necessario e andrebbero viste piuttosto come un aspetto che aumenta il merito di credito di un emittente verso altre parti, e, in ultima analisi, verso il mercato.

(11) La richiesta agli emittenti di cambiare regolarmente l'agenzia di rating del credito cui chiedono di emettere rating è proporzionata agli obiettivi perseguiti. Tale requisito si applica unicamente a specifici enti regolamentati (le agenzie di rating del credito registrate) che forniscono un servizio di rilievo per il pubblico interesse (i rating del credito che possono essere usati a fini regolamentari), unicamente a determinati prodotti (prodotti finanziari strutturati) e a determinate condizioni (il modello "issuer-pays"). Il privilegio dato dal riconoscimento del fatto che tali servizi svolgono un ruolo importante nella regolamentazione del mercato dei servizi finanziari e l'autorizzazione dello svolgimento di tale funzione va di pari passo con l'obbligo di rispettare determinati requisiti per garantire un'indipendenza reale e percepita in ogni circostanza. La proposta prevede che un'agenzia di rating del credito cui è impedito di fornire servizi di rating del credito su determinati prodotti finanziari strutturati di un particolare emittente sarebbe comunque autorizzata a fornire rating del credito allo stesso emittente su altri prodotti o ad altri emittenti. In un contesto di mercato in cui la regola di rotazione si applica a tutti gli operatori, le opportunità commerciali saranno date dal fatto che tutti gli emittenti dovranno cambiare agenzia di rating. Inoltre, le agenzie potranno continuare ad emettere rating del credito non sollecitati sullo stesso emittente, facendo leva sulla propria esperienza. I rating non sollecitati non sono limitati dal modello "issuer-pays" e sono dunque meno esposti a potenziali conflitti di interesse. Per gli emittenti la durata massima della relazione d'affari con un'agenzia di rating del credito e la norma sul ricorso a più di un'agenzia di rating del credito rappresentano inoltre una restrizione della loro libertà d'impresa. Tuttavia, tale restrizione è necessaria per motivi di interesse pubblico, considerato il contrasto del modello "issuer-pays" con la necessaria indipendenza delle agenzie di rating del credito volta a garantire rating del credito non condizionati che possano essere utilizzati dagli investitori a fini regolamentari. Al contempo, tali limitazioni non vanno al di là di quanto è necessario e andrebbero viste piuttosto come un aspetto che aumenta il merito di credito di un emittente verso altre parti e, in ultima analisi, verso il mercato e che promuove un funzionamento veramente equilibrato del mercato interno.

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 bis) Al di là del principio di rotazione, e al fine di permettere alle agenzie di rating del credito di prestare i propri servizi agli emittenti nella massima autonomia, i contratti tra una determinata agenzia di rating del credito e un determinato emittente non dovrebbero essere rinnovabili, anche se relazione contrattuale non ha raggiunto la sua durata massima. Occorre inoltre vietare le clausole che colleghino in qualche modo i rating emessi alla remunerazione dell'agenzia di rating del credito o alla possibilità di risolvere il contratto. L'obiettivo è di ridurre al minimo i tentativi di imporre condizioni al lavoro delle agenzie di rating del credito, attraverso clausole contrattuali o con una minaccia implicita di non rinnovo del contratto.

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) Una delle peculiarità dei rating sovrani è data dal fatto che di norma non si applica il modello "issuer-pays". La maggior parte dei rating è infatti non sollecitata e costituisce la base dei rating, sollecitati o non, degli enti finanziari del paese in questione. Non è pertanto necessario imporre una rotazione alle agenzie di rating del credito che emettono rating sovrani.

soppresso

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14) Le disposizioni sull'indipendenza e la prevenzione dei conflitti di interesse rischiano di essere inefficaci se le agenzie di rating del credito non sono indipendenti l'una dall'altra. Al fine di applicare correttamente tali disposizioni è necessario che esista un numero sufficientemente elevato di agenzie di rating del credito non collegato né con l'agenzia di rating del credito uscente nel quadro della rotazione, né con l'agenzia di rating del credito che fornisce parallelamente servizi di rating del credito per lo stesso emittente. Se manca nel mercato un numero sufficiente di agenzie di rating del credito cui l'emittente possa fare ricorso, l'applicazione di tali norme finalizzate a rafforzare l'indipendenza rischia di diventare inefficace. È quindi opportuno imporre una rigorosa separazione tra l'agenzia di rating del credito uscente e l'agenzia entrante in caso di rotazione, così come tra le due agenzie di rating del credito che emettono rating in parallelo sul medesimo emittente. Occorre che le agenzie di rating del credito in oggetto non siano collegate tra loro da un legame di controllo, in virtù della loro appartenenza allo stesso gruppo di agenzie di rating del credito, della loro qualità di azionisti o soci, della detenzione di diritti di voto in una delle altre agenzie oppure della possibilità di nominare i membri dei consigli di amministrazione, direzione o sorveglianza di una delle altre agenzie di rating del credito.

soppresso

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 bis) Eventuali fusioni di agenzie di rating del credito registrate, in particolare quelle che riguardano agenzie di grandi dimensioni, ridurrebbero la scelta degli emittenti tra le diverse agenzie sul mercato nonché la concorrenza. È inoltre probabile che creino problemi agli emittenti in sede di designazione di una o più nuove agenzie di rating del credito. È pertanto opportuno vietare le fusioni tra grandi agenzie di rating del credito e i loro concorrenti.

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Considerando 14 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 ter) Le agenzie di rating del credito dovrebbero creare, mantenere, applicare e documentare una struttura di controllo interno efficace che disciplini l'applicazione delle politiche e delle procedure per la prevenzione e il controllo di possibili conflitti d'interesse e assicuri l'indipendenza dei rating, degli analisti e dei team di rating rispetto agli azionisti, agli organi amministrativi e di gestione e alle attività di vendita e di commercializzazione. È opportuno mettere in atto procedure operative standard in materia di governo societario, organizzazione e gestione dei conflitti d'interesse. Tali procedure dovrebbero essere riviste e controllate periodicamente per valutare l'efficacia della struttura di controllo interno e per stabilire se questa debba essere aggiornata.

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Considerando 14 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 quater) Le agenzie di rating del credito dovrebbero presentare all'AESFEM una relazione annuale sul controllo interno che includa una descrizione della responsabilità della gestione nella creazione e nel mantenimento di una struttura di controllo interno efficace, nonché una valutazione dell'efficacia della struttura di controllo interno.

Emendamento  23

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15) La percezione di indipendenza delle agenzie di rating del credito risentirebbe particolarmente se gli stessi azionisti o soci investissero in diverse agenzie di rating del credito non appartenenti allo stesso gruppo, quantomeno se tale investimento avesse una portata tale da consentire a tali azionisti o soci di esercitare una determinata influenza sulle attività dell'agenzia. Pertanto, al fine di garantire l'indipendenza (e la percezione di indipendenza) delle agenzie di rating del credito è opportuno prevedere norme più rigorose nella disciplina dei rapporti tra le agenzie di rating del credito e i loro azionisti. Per tale motivo è necessario che nessuno possa detenere contemporaneamente una partecipazione uguale o superiore al 5% in più di un'agenzia di rating del credito, a meno che le agenzie in questione facciano parte dello stesso gruppo.

(15) La percezione di indipendenza delle agenzie di rating del credito risentirebbe particolarmente se gli stessi azionisti o soci investissero in diverse agenzie di rating del credito non appartenenti allo stesso gruppo. Pertanto, al fine di garantire l'indipendenza (e la percezione di indipendenza) delle agenzie di rating del credito è opportuno prevedere norme più rigorose nella disciplina dei rapporti tra le agenzie di rating del credito e i loro azionisti. Per tale motivo, un azionista o socio che detiene una partecipazione uguale o superiore al 5% in un'agenzia di rating del credito non dovrebbe essere autorizzato a detenere alcuna partecipazione in un'altra agenzia di rating del credito, a meno che le agenzie in questione facciano parte dello stesso gruppo.

Emendamento  24

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16) L'obiettivo di garantire un grado sufficiente di indipendenza delle agenzie di rating del credito implica anche la necessità che gli investitori non detengano simultaneamente investimenti pari o superiori al 5 % in più di un'agenzia di rating del credito. La direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato stabilisce che chi detiene il 5% dei diritti di voto di una società quotata è tenuto a comunicarlo al pubblico, in ragione, tra l'altro, dell'interesse degli investitori ad avere informazioni sui cambiamenti nella struttura di voto di tale società. Il 5% dei diritti di voto è pertanto considerato un livello di partecipazione sufficiente per influenzare la struttura di voto di una società. È pertanto appropriato ricorrere alla soglia del 5% nel quadro della limitazione dell'investimento simultaneo in più di un'agenzia di rating del credito. Tale misura non può essere considerata sproporzionata, dato che tutte le agenzie di rating del credito registrate nell'Unione sono società non quotate e non sono pertanto soggette alle norme di trasparenza e procedurali che si applicano alle società quotate nell'UE. Spesso le società non quotate sono disciplinate da protocolli o accordi tra azionisti e il numero di azionisti o soci è generalmente contenuto. Di conseguenza, in un'agenzia di rating del credito non quotata anche una posizione minoritaria potrebbe avere una certa influenza. Ciononostante, onde garantire che gli investimenti di carattere puramente economico in agenzie di rating del credito siano ancora possibili, è necessario che tale limitazione ad investire contemporaneamente in più di un'agenzia di rating del credito non sia estesa agli investimenti realizzati attraverso organismi di investimento collettivo gestiti da terzi indipendenti dall'investitore e non soggetti alla sua influenza.

soppresso

Emendamento  25

Proposta di regolamento

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17) Le nuove norme che limitano la durata della relazione d'affari tra un emittente e l'agenzia di rating del credito ridefinirebbero in maniera significativa l'assetto del mercato del rating del credito nell'Unione europea, oggi prevalentemente concentrato. Si creerebbero nuove opportunità di mercato per le agenzie di rating del credito di piccole e medie dimensioni, che dovrebbero crescere per poter affrontare queste sfide nei primi anni successivi alla entrata in vigore delle nuove norme. Con tutta probabilità tali sviluppi porterebbero una maggiore varietà nel mercato. Gli obiettivi e l'efficacia delle nuove norme rischiano di essere tuttavia ampiamente compromessi se nel corso dei primi anni le agenzie di rating grandi e consolidate dovessero acquisire agenzie concorrenti per impedire loro di sviluppare alternative credibili. Un'ulteriore concentrazione nel mercato del rating del credito guidata da grandi operatori già stabiliti comporterebbe una riduzione del numero di agenzie di rating del credito registrate, creando difficoltà agli emittenti nel momento in cui dovranno scegliere a cadenza regolare di affidarsi a una o più nuove agenzie di rating del credito e compromettendo il buon funzionamento delle nuove norme. Inoltre, aspetto ancor più importante, un'ulteriore concentrazione promossa dalle grandi agenzie di rating consolidate inibirebbe lo sviluppo di una maggiore varietà sul mercato.

(17) Un'ulteriore concentrazione nel mercato del rating del credito guidata da grandi operatori già stabiliti comporterebbe una riduzione del numero di agenzie di rating del credito registrate, creando difficoltà agli emittenti e compromettendo il buon funzionamento del mercato. Inoltre, aspetto ancor più importante, un'ulteriore concentrazione promossa dalle grandi agenzie di rating consolidate inibirebbe lo sviluppo di una maggiore varietà sul mercato.

Emendamento  26

Proposta di regolamento

Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(17 bis) Per sostenere il meccanismo di rotazione e ridurre la concentrazione sul mercato del rating, occorre prevedere un limite per ogni emittente pari al 50% del valore nozionale valutato da ciascuna agenzia di rating del credito. In tal modo, si intende incoraggiare gli emittenti a lavorare con diverse agenzie di rating del credito. Per non penalizzare gli emittenti che scelgono volontariamente di ricevere più di una valutazione per un determinato titolo, o sono tenuti a farlo per legge, e gli emittenti che hanno emesso un solo titolo, i valori nozionali corrispondenti ai titoli valutati da più di un'agenzia di rating del credito dovrebbero, per rispettare il limite introdotto, essere ripartiti tra le agenzie di rating del credito che emettono i rating.

Emendamento  27

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18) L'efficacia delle disposizioni sull'indipendenza e la prevenzione dei conflitti d'interesse che richiedono alle agenzie di rating del credito di non fornire servizi di rating del credito per un lungo periodo al medesimo emittente potrebbe essere compromessa se alle agenzie di rating del credito fosse concesso di diventare, direttamente o indirettamente, azionisti o soci di altre agenzie di rating del credito.

soppresso

Emendamento  28

Proposta di regolamento

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19) È importante garantire che le modifiche alle metodologie di rating non le rendano meno rigorose. A tal fine occorre che gli emittenti, gli investitori e le altre parti interessate abbiano la possibilità di presentare le loro osservazioni in merito a qualsiasi modifica prevista alle metodologie di rating. Questo li aiuterà a capire le motivazioni che stanno all'origine delle nuove metodologie e delle modifiche in questione. Le osservazioni degli emittenti e degli investitori sui progetti di metodologia potrebbero dare un valido contributo alle agenzie di rating nella definizione di tali metodologie. Inoltre, è opportuno che l'AESFEM verifichi e confermi la conformità delle nuove metodologie di rating con l'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1060/2009 e con le norme tecniche di regolamentazione rilevanti prima che tali metodologie siano applicate. Occorre che l'AESFEM verifichi che le metodologie proposte siano rigorose, sistematiche, continuative e soggette a convalida sulla base dell'esperienza storica, inclusi test retrospettivi. Tuttavia, è opportuno che tale processo di verifica non conferisca all'AESFEM il potere di valutare l'adeguatezza della metodologia proposta o il contenuto dei rating del credito emessi a seguito dell'applicazione di tali metodologie.

(19) È importante garantire che le modifiche alle metodologie di rating non le rendano meno rigorose. A tal fine occorre che gli emittenti, gli investitori e le altre parti interessate abbiano la possibilità di presentare le loro osservazioni in merito a qualsiasi modifica prevista alle metodologie di rating. Questo li aiuterà a capire le motivazioni che stanno all'origine delle nuove metodologie e delle modifiche in questione. Le osservazioni degli emittenti e degli investitori sui progetti di metodologia potrebbero dare un valido contributo alle agenzie di rating nella definizione di tali metodologie. Inoltre, è opportuno che l'AESFEM verifichi e confermi la conformità delle nuove metodologie di rating con l'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1060/2009 e con le norme tecniche di regolamentazione rilevanti prima che tali metodologie siano applicate. Occorre che l'AESFEM verifichi che le metodologie proposte siano rigorose, sistematiche, continuative e soggette a convalida sulla base dell'esperienza storica, inclusi test retrospettivi. Tuttavia, è opportuno che tale processo di verifica non conferisca in alcun modo all'AESFEM il potere ex ante di valutare l'adeguatezza della metodologia proposta o il contenuto dei rating del credito emessi a seguito dell'applicazione di tali metodologie. L'AESFEM dovrebbe garantire il mantenimento di un'ampia varietà di metodologie.

Emendamento  29

Proposta di regolamento

Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(19 bis) È opportuno che le metodologie di rating tengano conto dei rischi finanziari derivanti dai rischi ambientali. Tali rischi includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il rischio per il merito di credito a lungo termine dei debitori con un'esposizione considerevole ai fattori ambientali o alle modifiche dei requisiti giuridici relativi alle questioni ambientali, l'impatto delle questioni ambientali sull'esposizione ai prezzi dei prodotti di base e l'impatto dei rischi non assicurabili che non sono stati ancora presi in considerazione nel quadro interno di regolamentazione del rischio operativo dell'ente.

Motivazione

Gli incidenti della piattaforma Deepwater Horizon e della centrale di Fukushima controllata da TEPCO hanno generato considerevoli costi finanziari per le imprese, le banche e gli Stati coinvolti, il che evidenzia la necessità di inserire il concetto di rischio ambientale nei rating creditizi.

Emendamento  30

Proposta di regolamento

Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20) A causa della complessità degli strumenti finanziari strutturati, le agenzie di rating del credito non sempre sono state in grado di garantire una qualità sufficiente dei rating emessi su tali strumenti, cui è conseguita una perdita di fiducia dei mercati riguardo a questo tipo di rating. Per riconquistare tale fiducia sarebbe opportuno richiedere agli emittenti o ai terzi ad essi collegati di richiedere il rating su strumenti finanziari strutturati a due diverse agenzie di rating del credito. Ciò potrebbe tradursi in valutazioni diverse e concorrenti, riducendo inoltre l'eccessivo affidamento ad un unico rating.

(20) A causa della complessità degli strumenti finanziari strutturati, le agenzie di rating del credito non sempre sono state in grado di garantire una qualità sufficiente dei rating emessi su tali strumenti, cui è conseguita una perdita di fiducia dei mercati riguardo a questo tipo di rating. Per riconquistare tale fiducia sarebbe opportuno richiedere agli emittenti o ai terzi ad essi collegati di richiedere il rating su strumenti finanziari strutturati ad almeno due diverse agenzie di rating del credito. Ciò potrebbe tradursi in valutazioni diverse e concorrenti, riducendo inoltre l'eccessivo affidamento ad un unico rating. Data la particolare importanza delle norme in materia di qualità per i rating del credito, è opportuno discutere l'introduzione di un esame qualitativo generale e periodico delle agenzie di rating, al fine di evitare in futuro gli errori precedentemente citati, attribuibili a una scarsa competenza.

Emendamento  31

Proposta di regolamento

Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(20 bis) È opportuno che i rating emessi dalle agenzie di rating del credito siano direttamente correlati al rischio di credito. Si tratta dell'unico modo per garantire la comparabilità, sia in termini di sistemi utilizzati dalle singole agenzie di rating del credito sia in termini di tipologie degli strumenti finanziari valutati. Non è accettabile che gli investitori e le autorità di regolamentazione non dispongano di criteri specifici, oggettivi e verificabili almeno a posteriori, che consentano loro di confrontare i rating delle diverse agenzie e l'attività di valutazione del rischio svolta da queste ultime. Inoltre, nessun sistema di rating del credito può essere credibile se gli strumenti finanziari sono valutati equamente benché le probabilità di inadempimento siano diverse. L'AESFEM dovrebbe elaborare una scala di rating armonizzata in cui la probabilità di inadempimento sia il criterio decisivo per i rating emessi.

Emendamento  32

Proposta di regolamento

Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21) La direttiva xxxx/xx/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del […] sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento ha introdotto una disposizione che obbliga le banche e le imprese di investimento a valutare esse stesse il rischio di credito di entità e strumenti finanziari in cui investono invece di fare affidamento solo sui relativi rating esterni. È importante che tale norma sia estesa ad altre imprese finanziarie regolamentate dal diritto dell'Unione, inclusi i gestori di investimenti. È necessario che gli Stati membri non abbiano il diritto di imporre disposizioni che aumentino la dipendenza di tali investitori dai rating esterni.

(21) La direttiva xxxx/xx/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del […] sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento ha introdotto una disposizione che obbliga le banche e le imprese di investimento a valutare esse stesse il rischio di credito di entità e strumenti finanziari in cui investono invece di fare affidamento solo sui relativi rating esterni. È importante che tale norma sia estesa ad altre imprese finanziarie regolamentate dal diritto dell'Unione, inclusi i gestori di investimenti. È necessario che gli Stati membri non abbiano il diritto di imporre disposizioni che aumentino la dipendenza di tali investitori dai rating esterni. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero rivedere la propria legislazione e le proprie norme tecniche per garantire che, quando si fa riferimento ai rating del credito, si eviti l'eventuale affidamento meccanico a detti rating. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero rivedere la propria legislazione nazionale e le proprie norme tecniche per eliminare i riferimenti ai rating del credito, ove essi attivino l'affidamento meccanico a tali rating. Gli Stati membri dovrebbero inoltre rivedere tutti i riferimenti a specifici rating del credito, onde tenere conto di tutte le agenzie di rating registrate e certificate.

Emendamento  33

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(21 bis) Il ricorso ai rating non dovrebbe indurre reazioni automatiche in caso di declassamento degli strumenti di debito, a prescindere dal fatto che si tratti di strumenti pubblici o privati. In caso di declassamento del debito sovrano, sono declassati automaticamente anche gli enti locali e le imprese insediate nello Stato membro interessato anche se sono finanziariamente solide. Tale declassamento automatico non dovrebbe comportare automaticamente la vendita del titolo, in quanto spetta agli investitori stessi valutare l'emittente.

Emendamento  34

Proposta di regolamento

Considerando 23

Testo della Commissione

Emendamento

(23) Occorre che gli investitori, gli emittenti e le altre parti interessate abbiano accesso a informazioni aggiornate consultabili su una pagina web centralizzata. Un indice europeo di rating (EURIX) stabilito dall'AESFEM dovrebbe consentire agli investitori di confrontare agevolmente tutti i rating emessi in relazione a una determinata entità e fornire loro le medie dei rating. Al fine di mettere gli investitori in condizione di confrontare i rating sulla stessa entità emessi da diverse agenzie di rating, è necessario che queste ultime adottino una scala di rating armonizzata che verrà sviluppata dall'AESFEM e adottata dalla Commissione sotto forma di norma tecnica di regolamentazione. È opportuno che il ricorso a una scala di rating armonizzata sia vincolante solamente per la pubblicazione dei rating sulla pagina web dell'EURIX, mentre occorre che le agenzie di rating del credito siano libere di utilizzare le proprie scale di rating quando pubblicano le valutazioni sulle proprie pagine web. È necessario che l'uso obbligatorio di una scala di rating armonizzata non abbia un effetto di omologazione sulle metodologie e i processi adottati dalle agenzie di rating, ma che si limiti a rendere comparabili i risultati dei rating. È importante che le pagine web dell'EURIX riportino, oltre ad un indice aggregato di rating, tutti i rating disponibili per ciascuno strumento, al fine di consentire agli investitori di tenere conto di tutte le opzioni disponibili prima di prendere le loro decisioni di investimento. L'indice aggregato di rating può aiutare gli investitori a reperire prime indicazioni del merito di credito di un'entità. L'EURIX dovrebbe aiutare le agenzie di rating del credito più piccole e di recente istituzione ad avere più visibilità. L'indice europeo di rating integrerebbe le informazioni sui dati storici che le agenzie di rating del credito sono tenute a pubblicare nel registro centrale dell'AESFEM. Il Parlamento europeo si è dichiarato favorevole alla creazione di tale indice europeo di rating nella sua risoluzione dell'8 giugno 2011 sulle agenzie di rating del credito.

(23) Occorre che gli investitori, gli emittenti e le altre parti interessate abbiano accesso a informazioni aggiornate consultabili su una pagina web centralizzata e attraverso feed di dati, e che abbiano accesso ad altri canali per la trasmissione dei dati. Un indice europeo di rating (EURIX) stabilito dall'AESFEM dovrebbe consentire agli investitori di confrontare agevolmente tutti i rating emessi in relazione a una determinata entità e fornire loro le medie dei rating. Al fine di mettere gli investitori in condizione di confrontare i rating sulla stessa entità emessi da diverse agenzie di rating, è necessario che queste ultime adottino una scala di rating armonizzata che verrà sviluppata dall'AESFEM in collaborazione con l'ABE e l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) (AEAP) e adottata dalla Commissione sotto forma di norma tecnica di regolamentazione. È opportuno che il ricorso a una scala di rating armonizzata sia vincolante solamente per la pubblicazione dei rating sulla pagina web dell'EURIX, mentre occorre che le agenzie di rating del credito siano libere di utilizzare le proprie scale di rating quando pubblicano le valutazioni sulle proprie pagine web. È necessario che l'uso obbligatorio di una scala di rating armonizzata non abbia un effetto di omologazione sulle metodologie e i processi adottati dalle agenzie di rating, ma che si limiti a rendere comparabili i risultati dei rating. È importante che le pagine web dell'EURIX riportino, oltre ad un indice aggregato di rating, tutti i rating disponibili per ciascuno strumento, al fine di consentire agli investitori di tenere conto di tutte le opzioni disponibili prima di prendere le loro decisioni di investimento. L'indice aggregato di rating può aiutare gli investitori a reperire prime indicazioni del merito di credito di un'entità. L'EURIX dovrebbe aiutare le agenzie di rating del credito più piccole e di recente istituzione ad avere più visibilità. Le agenzie di rating del credito che operano su abbonamento o su un modello di pagamento investor-based dovrebbero essere esenti dalla pubblicazione di singoli rating del credito e dovrebbero contribuire solo all'elaborazione delle medie dei rating. L'indice europeo di rating integrerebbe le informazioni sui dati storici che le agenzie di rating del credito sono tenute a pubblicare nel registro centrale dell'AESFEM. Il Parlamento europeo si è dichiarato favorevole alla creazione di tale indice europeo di rating nella sua risoluzione dell'8 giugno 2011 sulle agenzie di rating del credito.

Emendamento  35

Proposta di regolamento

Considerando 24

Testo della Commissione

Emendamento

(24) I rating del credito, emessi a fini regolamentari o non, hanno un impatto significativo sulle decisioni di investimento. Pertanto, le agenzie di rating del credito hanno una grande responsabilità nei confronti degli investitori nel garantire il rispetto delle norme del regolamento (CE) n. 1060/2009, affinché i rating emessi siano indipendenti, oggettivi e di qualità adeguata. Tuttavia, in mancanza di un rapporto contrattuale tra l'agenzia di rating del credito e l'investitore, quest'ultimo non è sempre in una posizione tale da poter far valere in giudizio la responsabilità delle agenzie nei suoi confronti. È pertanto importante prevedere un adeguato diritto di ricorso agli investitori che si sono affidati a un rating del credito emesso in violazione delle norme del regolamento (CE) n. 1060/2009. È opportuno che gli investitori siano in grado di invocare la responsabilità delle agenzie di rating del credito per ogni danno causato da una violazione di tale regolamento che abbia influito sul risultato del rating. Occorre che le violazioni che non incidono sul risultato del rating, come il mancato rispetto degli obblighi di trasparenza, non diano luogo ad azioni per responsabilità civile.

(24) I rating del credito, emessi a fini regolamentari o non, hanno un impatto significativo sulle decisioni di investimento. Pertanto, le agenzie di rating del credito hanno una grande responsabilità nei confronti degli investitori nel garantire il rispetto delle norme del regolamento (CE) n. 1060/2009, affinché i rating emessi siano indipendenti, oggettivi e di qualità adeguata. Tuttavia, in mancanza di un rapporto contrattuale tra l'agenzia di rating del credito e terzi, questi ultimi non sono sempre in una posizione tale da poter far valere in giudizio la responsabilità delle agenzie nei loro confronti. È pertanto importante prevedere un adeguato diritto di ricorso per i terzi che si sono affidati a un rating del credito emesso in violazione delle norme del regolamento (CE) n. 1060/2009. È opportuno che i terzi siano in grado di invocare la responsabilità delle agenzie di rating del credito per ogni danno causato da una violazione di tale regolamento che abbia influito sul risultato del rating. Occorre che le violazioni che non incidono sul risultato del rating, come il mancato rispetto degli obblighi di trasparenza, non diano luogo ad azioni per responsabilità civile.

Emendamento  36

Proposta di regolamento

Considerando 25

Testo della Commissione

Emendamento

(25) Occorre che le agenzie di rating del credito siano ritenute responsabili solo se violano intenzionalmente o per negligenza grave gli obblighi imposti loro dal regolamento (CE) n. 1060/2009. Questa configurazione di colpa comporta che le agenzie di rating del credito non dovrebbero essere chiamate a rispondere in azioni per responsabilità civile di negligenza con riferimento ad obblighi individuali previsti dal regolamento senza essere venute gravemente meno ai loro compiti. Il principio in oggetto è appropriato perché l'attività di emissione di rating del credito comporta una certa valutazione di fattori economici complessi e l'applicazione di diverse metodologie può tradursi in risultati di rating differenti, senza che nessuno di essi possa essere considerato errato.

(25) Occorre che le agenzie di rating del credito siano ritenute responsabili solo se violano intenzionalmente o per negligenza grave gli obblighi imposti loro dal regolamento (CE) n. 1060/2009. La violazione delle norme organizzative e operative delle agenzie di rating del credito, anche se soggetta a misure disciplinari da parte dell'AESFEM, non dovrebbe consentire a terzi di intentare un'azione contro le agenzie di rating del credito. La responsabilità delle agenzie di rating del credito dinanzi ai competenti tribunali civili dovrebbe essere decisa secondo le regole di detti tribunali.

Emendamento  37

Proposta di regolamento

Considerando 26

Testo della Commissione

Emendamento

(26) È importante fornire agli investitori un diritto di ricorso effettivo contro le agenzie di rating del credito. Visto che gli investitori non hanno conoscenze approfondite delle procedure interne delle agenzie di rating del credito, una parziale inversione dell'onere della prova riguardo all'esistenza di una violazione e dell'impatto di quest'ultima sul risultato del rating sembra appropriata se l'investitore ha presentato elementi sufficienti a sostegno della tesi di violazione. Tuttavia, occorre che l'onere della prova rispetto alla sussistenza di un danno e al nesso di causalità tra la violazione e il danno in questione incomba pienamente all'investitore, dal momento che entrambi toccano in primis l'investitore.

(26) È importante fornire a terzi un diritto di ricorso effettivo contro le agenzie di rating del credito. Visto che i terzi non hanno conoscenze approfondite delle procedure interne delle agenzie di rating del credito, una parziale inversione dell'onere della prova riguardo all'esistenza di una violazione e dell'impatto di quest'ultima sul risultato del rating sembra appropriata se i terzi hanno presentato elementi sufficienti a sostegno della tesi di violazione. Tuttavia, occorre che l'onere della prova rispetto alla sussistenza di un danno e al nesso di causalità tra la violazione e il danno in questione incomba pienamente ai terzi, dal momento che sono interessati in primis da entrambi.

Emendamento  38

Proposta di regolamento

Considerando 27

Testo della Commissione

Emendamento

(27) Per quanto riguarda i casi concernenti la responsabilità civile di un'agenzia di rating del credito non disciplinati dal presente regolamento, occorre che tali casi siano disciplinati dal diritto nazionale applicabile determinato in base alle rilevanti norme di diritto internazionale privato. Occorre che l'autorità giudiziaria competente in merito a un'azione di responsabilità civile intentata da un investitore sia determinata in base alle norme rilevanti di competenza giurisdizionale internazionale.

(27) In considerazione delle differenze nazionali in merito al diritto civile degli Stati membri, occorre prestare particolare attenzione alla definizione della competenza giurisdizionale. Per quanto riguarda i casi concernenti la responsabilità civile di un'agenzia di rating del credito non disciplinati dal presente regolamento, occorre che tali casi siano disciplinati dal diritto nazionale applicabile determinato in base alle rilevanti norme di diritto internazionale privato. Occorre che l'autorità giudiziaria competente in merito a un'azione di responsabilità civile intentata da un investitore sia determinata in base alle norme rilevanti di competenza giurisdizionale internazionale.

Emendamento  39

Proposta di regolamento

Considerando 29

Testo della Commissione

Emendamento

(29) Al fine di ridurre ulteriormente i conflitti di interesse e sostenere la concorrenza leale nel mercato del rating del credito, è importante garantire che le provvigioni addebitate dalle agenzie di rating del credito ai clienti non siano discriminatorie. Occorre che provvigioni di entità diversa applicate per il medesimo tipo di servizio siano dettate solamente da una differenza in termini di costi effettivi per la fornitura di tale servizio a clienti diversi. Inoltre, è opportuno che le provvigioni applicate per i servizi di rating a un determinato emittente non dipendano dagli esiti o risultati dell'operato dell'agenzia o dalla prestazione di servizi correlati (ausiliari). Infine, per consentire una vigilanza efficace, occorre che le agenzie di rating del credito segnalino all'AESFEM le provvigioni percepite da ciascun cliente e le loro politiche tariffarie generali.

(29) Al fine di ridurre ulteriormente i conflitti di interesse e sostenere la concorrenza leale nel mercato del rating del credito, è importante garantire che le provvigioni addebitate dalle agenzie di rating del credito ai clienti non siano discriminatorie. Occorre che provvigioni di entità diversa applicate per il medesimo tipo di servizio siano dettate solamente da una differenza in termini di costi effettivi per la fornitura di tale servizio a clienti diversi. Inoltre, è opportuno che le provvigioni applicate per i servizi di rating a un determinato emittente non dipendano dagli esiti o risultati dell'operato dell'agenzia o dalla prestazione di servizi correlati (ausiliari). Infine, per consentire una vigilanza efficace, occorre che le agenzie di rating del credito segnalino in ogni caso all'AESFEM le provvigioni percepite da ciascun cliente e le loro politiche tariffarie generali.

Emendamento  40

Proposta di regolamento

Considerando 30

Testo della Commissione

Emendamento

(30) Al fine di contribuire all'emissione di rating sovrani aggiornati e credibili, nonché di facilitare la comprensione da parte degli utenti, è importante riesaminare regolarmente i rating. È inoltre necessario migliorare la trasparenza in merito alle ricerche svolte, al personale incaricato della preparazione dei rating e alle ipotesi su cui sono basati i rating del credito emessi dalle agenzie di rating del credito in relazione al debito sovrano.

(30) Al fine di contribuire all'emissione di rating sovrani aggiornati e credibili, nonché di facilitare la comprensione da parte degli utenti, è importante riesaminare regolarmente i rating. Per rendere i rating maggiormente comprensibili è opportuno fornire, in aggiunta ai controlli regolari, una panoramica che permetta agli utenti di capire come tali rating vengono calcolati. È inoltre necessario migliorare la trasparenza in merito alle ricerche svolte, al personale incaricato della preparazione dei rating, alla sua presenza sul territorio e alle ipotesi su cui sono basati i rating del credito emessi dalle agenzie di rating del credito in relazione al debito sovrano e sub-sovrano.

Emendamento  41

Proposta di regolamento

Considerando 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(30 bis) È opportuno che la Commissione valuti la possibilità di creare un'agenzia di rating del credito europea indipendente o di stabilire norme volte a consentire alle agenzie di rating del credito europee di elaborare, tenendo conto dello sviluppo economico e sociale specifico di tutti gli Stati membri sottoposti ad analisi, una valutazione imparziale e obiettiva del loro merito di credito. All'occorrenza, la Commissione dovrebbe presentare legislative adeguate.

Emendamento  42

Proposta di regolamento

Considerando 30 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(30 ter) In merito alla valutazione delle obbligazioni sovrane e sub-sovrane, è opportuno rendere pubblica la localizzazione fisica dei team di analisti. È inoltre opportuno che la presenza del team di analisti in loco per un periodo di tempo considerevole sia obbligatoria, e che la durata del periodo ivi trascorso sia resa pubblica.

Emendamento  43

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 32

Testo della Commissione

Emendamento

(32) In considerazione delle specificità dei rating sovrani e al fine di ridurre il rischio di volatilità, è opportuno che le agenzie di rating siano tenute a pubblicare tali rating solo dopo la chiusura delle attività delle sedi di negoziazione stabilite nell'Unione e almeno un'ora prima della loro apertura.

(32) In considerazione delle specificità dei rating sovrani e al fine di ridurre il rischio di volatilità, è opportuno che le agenzie di rating siano tenute a pubblicare tali rating solo dopo la chiusura delle attività delle sedi di negoziazione stabilite nell'Unione e almeno un'ora prima della loro apertura. Inoltre, appare importante rafforzare le norme che disciplinano il trattamento delle informazioni riservate. Un'agenzia di rating del credito dovrebbe poter ritardare la divulgazione di informazioni riservate purché tale rinvio non rischi di indurre in errore il pubblico e purché l'emittente sia effettivamente in grado di garantire la riservatezza di tali informazioni. È inoltre opportuno che le persone abilitate a ricevere informazioni in base alla regola delle 12 ore siano in numero limitato e chiaramente designate dall'entità valutata.

Emendamento  44

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(32 bis) Al fine di individuare una migliore soluzione al problema del debito sovrano, è opportuno che la Commissione presenti una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa all'istituzione di un'agenzia pubblica europea di rating del credito, pienamente indipendente, incaricata di valutare il merito creditizio del debito sovrano degli Stati membri. La relazione dovrebbe esaminare se il compito di valutare il debito sovrano possa essere affidato a un'istituzione già esistente. È altresì opportuno che la relazione sia corredata, se del caso, di una proposta legislativa. La nuova agenzia pubblica europea di rating del credito dovrebbe disporre del personale e delle risorse necessari a garantire valutazioni di elevata qualità.

Emendamento  45

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 32 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(32 ter) Viste le specificità dei rating del debito sovrano e onde prevenire il rischio di contagio tra gli Stati membri, è opportuno vietare il rilascio di dichiarazioni che annunciano la revisione di un determinato gruppo di paesi, anche qualora siano corredate di relazioni sui singoli paesi.

Emendamento  46

Proposta di regolamento

Considerando 32 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(32 quater) Occorre istituire una Fondazione europea di rating del credito (ECRaF) pienamente indipendente al fine di promuovere la concorrenza. Al tale proposito, qualunque iniziativa promettente e realmente indipendente del mercato privato volta a includere un nuovo operatore nel settore sarebbe accolta con favore.

Emendamento  47

Proposta di regolamento

Considerando 32 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(32 quinquies) I rating sovrani sono un indicatore importante per gli investitori e dovrebbero essere indipendenti, anche dalle entità sovrane. Il fatto che un paese benefici di misure di sostegno supplementari può essere indicato mediante una nota.

Motivazione

La stabilità di un paese beneficiario di un programma potrebbe essere superiore a quella di un rating autonomo.

Emendamento  48

Proposta di regolamento

Considerando 32 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(32 sexies) Per quanto concerne il diritto dell'Unione nel suo insieme, le banche e altre società che non hanno richiesto un rating o che non possono contare sullo scambio di credit default swaps non dovrebbero essere sottoposte ad alcuna valutazione automaticamente legata ai rating o ai credit default swaps. Tale proibizione dovrebbe essere valida a prescindere se la valutazione è svolta a fini regolamentari o per transazioni commerciali. È opportuno che qualunque valutazione del rischio di tali entità sia condotta in base a metodologie convalidate dalle autorità competenti.

Emendamento  49

Proposta di regolamento

Considerando 32 septies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(32 septies) È opportuno che la Commissione presenti una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio per valutare modelli di valutazione e di rating alternativi basati sull'effettivo rischio di inadempimento dell'emittente. La relazione dovrebbe individuare i benefici di un simile modello per quanto concerne la valutazione del merito di credito degli Stati membri.

Emendamento  50

Proposta di regolamento

Considerando 32 octies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(32 octies) Il ruolo delle agenzie di rating del credito è fornire un'analisi finanziaria e una valutazione del merito di credito. In nessun caso il loro ruolo prevede l'elaborazione di giudizi concernenti le politiche economiche di un governo o la formulazione di raccomandazioni al riguardo. Ogni agenzia di rating del credito che vada oltre le proprie competenze dovrebbe ricevere, quale primo provvedimento, una segnalazione pubblica da parte dell'AESFEM e, nel caso di ingerenze ripetute, essere soggetta a una sanzione che potrebbe comportare anche la revoca della sua licenza.

Emendamento  51

Proposta di regolamento

Considerando 32 nonies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(32 nonies) È opportuno incoraggiare le agenzie di rating del credito più piccole a creare una rete di agenzie di rating del credito europee, in forma di partenariati o strutture di reti congiunte, al fine di ricorrere alle risorse e al personale esistenti, per poter fornire una maggiore copertura e competere con le grandi agenzie di rating del credito attive a livello transfrontaliero e globale.

Emendamento  52

Proposta di regolamento

Considerando 32 decies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(32 decies) I rating del credito emessi da agenzie con sede in un paese terzo dovrebbero poter essere utilizzati all'interno dell'Unione a condizione di essere confermati da un'agenzia di rating del credito stabilita nell'UE e registrata a norma del presente regolamento.

Emendamento  53

Proposta di regolamento

Considerando 34

Testo della Commissione

Emendamento

(34) È opportuno che la Commissione adotti progetti di norme tecniche di regolamentazione sviluppate dall'AESFEM circa i contenuti del fascicolo di passaggio che viene fornito quando un'agenzia di rating del credito è sostituita da un'altra, i contenuti, la frequenza e la presentazione delle informazioni che gli emittenti sono tenuti a comunicare sugli strumenti finanziari strutturati, l'armonizzazione della scala di rating standardizzata che le agenzie di rating del credito sono tenute ad utilizzare, la presentazione delle informazioni, compresi la struttura, il formato, il metodo e il periodo della loro comunicazione, che le agenzie di rating del credito forniranno all'AESFEM in relazione all'EURIX, così come i contenuti e il formato delle relazioni periodiche sulle provvigioni applicate dalle agenzie di rating del credito ai fini della vigilanza continuativa dell'AESFEM. Occorre che la Commissione adotti tali norme mediante atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato e conformemente alle disposizioni degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

(34) È opportuno che la Commissione adotti progetti di norme tecniche di regolamentazione sviluppate dall'AESFEM circa i contenuti, la frequenza e la presentazione delle informazioni che gli emittenti sono tenuti a comunicare sugli strumenti finanziari strutturati, l'armonizzazione della scala di rating standardizzata che le agenzie di rating del credito sono tenute ad utilizzare, la presentazione delle informazioni, compresi la struttura, il formato, il metodo e il periodo della loro comunicazione, che le agenzie di rating del credito forniranno all'AESFEM in relazione all'EURIX, così come i contenuti e il formato delle relazioni periodiche sulle provvigioni applicate dalle agenzie di rating del credito ai fini della vigilanza continuativa dell'AESFEM. Occorre che la Commissione adotti tali norme mediante atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato e conformemente alle disposizioni degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Emendamento  54

Proposta di regolamento

Considerando 35 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(35 bis) Nell'esercizio delle sue funzioni a norma del presente regolamento, è opportuno che l'AESFEM consideri la necessità di mantenere la coerenza delle norme di vigilanza internazionali per le agenzie di rating del credito e di garantire la comparabilità globale dei rating.

Emendamento  55

Proposta di regolamento

Considerando 36 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(36 bis) È opportuno che la Commissione presenti una relazione e, se necessario, una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio, che esamini la possibilità di istituire, in seno alla Commissione, un'autorità europea per il debito preposta alla gestione e al coordinamento di tutte le problematiche connesse al piano annuale di emissione di debito degli Stati membri, al rinnovo del debito in essere e alla valutazione della sostenibilità del debito pubblico di tutti gli Stati membri. L'autorità europea per il debito dovrebbe altresì pubblicare periodicamente, su un unico sito Internet, tutti i dati relativi al debito pubblico e al disavanzo degli Stati membri nonché ad altri indicatori macroeconomici. Non essendo un'agenzia di rating del credito e non emettendo personalmente rating del credito, l'autorità europea per il debito dovrebbe fornire agli investitori tutti i dati pertinenti relativi al debito sovrano e ad altri indicatori macroeconomici fondamentali. La divulgazione su un unico sito Internet dovrebbe contribuire a ridurre l'eccessivo affidamento ai rating del credito e ad accrescere la trasparenza.

Emendamento  56

Proposta di regolamento

Considerando 36 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(36 ter) È opportuno che la Commissione presenti, entro la fine del 2012, una relazione in merito alla fattibilità di una rete di piccole agenzie di rating del credito al fine di migliorare la concorrenza nel mercato. Tale relazione dovrebbe valutare l'assistenza finanziaria e non finanziaria dell'Unione nonché gli incentivi per la creazione di detta rete, tenendo conto del potenziale conflitto di interessi derivante da tale finanziamento pubblico.

Emendamento  57

Proposta di regolamento

Considerando 37 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(37 bis) Occorre che la Commissione valuti i più recenti sviluppi in campo normativo e delle pratiche di vigilanza nell'Unione per capire se gli investitori e il pubblico sono in grado di effettuare le proprie valutazioni del rischio di credito. Tale obiettivo può essere raggiunto, in particolare, aumentando considerevolmente gli obblighi di comunicazione per gli emittenti e riducendo nel contempo l'accesso delle agenzie di rating del credito alle informazioni non pubbliche o privilegiate.

Motivazione

La valutazione comprenderebbe l'intero quadro normativo e di vigilanza dell'UE, in particolare su temi quali il credito strutturato (informazioni dettagliate sulle attività sottostanti a titoli strutturati), gli emittenti privati (limitazioni a informazioni non pubbliche da parte delle agenzie di rating del credito) o gli emittenti sovrani (maggiore trasparenza in merito al bilancio nazionale).

Emendamento  58

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 1 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento introduce un'impostazione regolamentare comune per migliorare l'integrità, la trasparenza, la responsabilità, la buona governance e l'affidabilità delle attività di rating del credito, contribuendo alla qualità dei rating emessi nell'Unione e pertanto al buon funzionamento del mercato interno e realizzando nel contempo un grado elevato di protezione dei consumatori e degli investitori. Esso stabilisce le condizioni per l'emissione dei rating e fissa disposizioni in merito all'organizzazione e alla condotta delle agenzie di rating del credito, azionisti e soci compresi, per promuovere l'indipendenza delle agenzie stesse, prevenire i conflitti di interesse e rafforzare la protezione di consumatori e investitori.

Il presente regolamento introduce un'impostazione regolamentare comune per migliorare l'integrità, la trasparenza, la responsabilità, la buona governance e l'indipendenza delle attività di rating del credito, contribuendo alla qualità dei rating emessi nell'Unione e pertanto al buon funzionamento del mercato interno e realizzando nel contempo un grado elevato di protezione dei consumatori e degli investitori. Esso stabilisce le condizioni per l'emissione dei rating e fissa disposizioni in merito all'organizzazione e alla condotta delle agenzie di rating del credito, azionisti e soci compresi, per promuovere l'indipendenza delle agenzie stesse, prevenire i conflitti di interesse e rafforzare la protezione di consumatori e investitori.

Emendamento  59

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 1 – comma 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis) all'articolo 1 è inserito il seguente comma:

 

"Il presente regolamento si applica ai rating degli Stati membri e dei rispettivi debiti sovrani."

Emendamento  60

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3 – lettera -a (nuova)

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

 

"a) "rating del credito": un servizio d'informazione offerto a investitori e consumatori relativo al merito creditizio di un'entità, di un'obbligazione di debito o finanziaria, di titoli di debito, di azioni privilegiate o di altri strumenti finanziari, o di un emittente di un debito, di un'obbligazione di debito o finanziaria, di titoli di debito, di azioni privilegiate o altri strumenti finanziari, emessi utilizzando un sistema di classificazione in categorie di rating stabilito e definito e soggetto a un regime di responsabilità;"

Emendamento  61

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3 – lettera -a bis (nuova)

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis) "piccola agenzia di rating del credito": un'agenzia di rating del credito con meno di 50 dipendenti o con un fatturato annuo, a livello di gruppo, inferiore a 10 milioni di EUR;

Emendamento  62

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 – lettera c

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera w

 

Testo della Commissione

Emendamento

w) "prospettiva del rating" (rating outlook): un parere relativo al probabile andamento del rating del credito nel breve e medio termine;";

w) "prospettiva del rating" (rating outlook): un comunicato relativo al probabile andamento del rating del credito nel periodo indicato dall'agenzia di rating interessata all'interno del comunicato stesso, tra cui il credit watch, sulla base di criteri obiettivi;";

Emendamento  63

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3 – lettera c

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera w bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

w bis) "rating non richiesto": una valutazione del credito attribuita da un'agenzia di rating in assenza di una richiesta dell'emittente;";

Emendamento  64

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3 – lettera c

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera w ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

w ter) "indice di accuratezza (accuracy ratio)": l'indice che misura la precisione con cui un'agenzia di rating del credito attribuisce un rating elevato agli emittenti che saranno adempienti e un rating basso agli emittenti che saranno inadempienti;";

Emendamento  65

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 5 bis

 

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 5 bis

Articolo 5 bis

Eccessivo affidamento ai rating del credito da parte degli enti finanziari

Eccessivo affidamento ai rating del credito da parte degli enti finanziari

Gli enti creditizi, le imprese di investimento, le imprese di assicurazione e riassicurazione, gli enti pensionistici aziendali o professionali, le società di gestione e di investimento, i gestori di fondi di investimento alternativi e le controparti centrali di cui al regolamento (UE) n. XX/201X del Parlamento europeo e del Consiglio del xxx 201X sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni effettuano la loro propria valutazione del rischio di credito e non si affidano esclusivamente o meccanicamente ai rating del credito per la valutazione del merito di credito di un'entità o di uno strumento finanziario. Le autorità competenti incaricate della vigilanza di tali imprese verificano rigorosamente l'adeguatezza delle procedure di valutazione del rischio di credito delle imprese.

Gli enti creditizi, le imprese di investimento, le imprese di assicurazione e riassicurazione, gli enti pensionistici aziendali o professionali, le società di gestione e di investimento, i gestori di fondi di investimento alternativi e le controparti centrali di cui al regolamento (UE) n. XX/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del xxx 2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni effettuano la loro propria valutazione del rischio di credito e non si affidano esclusivamente ai rating del credito per la valutazione del merito di credito di un'entità o di uno strumento finanziario. Le banche centrali si astengono dall'imporre agli enti creditizi che sollecitano un rifinanziamento da parte loro l'obbligo di sottoporre le rispettive garanzie reali alla valutazione di un'agenzia di rating del credito.

 

Le autorità competenti incaricate della vigilanza di tali imprese, in considerazione della natura, della portata e della complessità delle attività delle imprese in questione, controllano rigorosamente l'adeguatezza delle procedure di valutazione del rischio di credito delle imprese e si assicurano che queste ultime non accettino termini contrattuali che prevedano la vendita automatica delle attività in caso di declassamento del merito di credito da parte di un'agenzia di rating del credito esterna né clausole che impongano il ricorso a una determinata agenzia di rating del credito.

Emendamento  66

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 5 ter bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 5 ter bis

 

Eccessivo affidamento ai rating del credito nel diritto dell'Unione

 

Il diritto dell'Unione non fa riferimento ai rating del credito a fini normativi e sono abrogate tutte le disposizioni contenute nella legislazione settoriale che prevedono l'obbligo di tenere conto dei rating esterni prima di effettuare investimenti o consigliare a terzi di investire. Entro il ... *, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione dettagliata in merito all'applicazione del presente articolo nel diritto dell'Unione, corredata, se del caso, di proposte legislative. La relazione formula raccomandazioni sullo sviluppo di capacità autonome di rating, onde evitare reazioni procicliche automatiche alle variazioni dei rating.

 

L'AESFEM formula altresì raccomandazioni sullo sviluppo di capacità autonome di rating, onde evitare reazioni procicliche automatiche alle variazioni dei rating.

 

____________

 

* GU: inserire la data: un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento  67

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 5 ter ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 5 ter ter

 

Obblighi in materia di diligenza e gestione interna del rischio

 

Gli enti finanziari e gli investitori istituzionali rispettano i propri obblighi in materia di diligenza e gestione interna del rischio in sede di acquisizione di prodotti finanziari, in particolare se complessi o strutturati. Se un investitore, per dolo o per grave negligenza, omette di rispettare gli obblighi impostigli in materia di diligenza e di gestione interna del rischio, le agenzie di rating del credito non sono ritenute responsabili dei danni o delle perdite derivanti dalla condotta in questione.

Emendamento  68

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 7 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 6 – paragrafo 3 – alinea

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis) all'articolo 6, paragrafo 3, l'alinea è sostituito dal testo seguente:

 

"3. Un'agenzia di rating che ne faccia richiesta all'AESFEM può essere esonerata dall'osservanza dei requisiti di cui all'allegato I, sezione A, punti 2, 5, 6 e 9, e all'articolo 7, paragrafi 2 e 4, se è in grado di dimostrare che tali requisiti non sono proporzionati in considerazione della natura, della portata e della complessità della sua attività, nonché della natura e della gamma dei rating emessi e che:"

Emendamento  69

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 7 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 ter) all'articolo 6 è aggiunto il paragrafo seguente:

 

"3 bis. Le agenzie di rating del credito creano, mantengono, applicano e documentano una struttura di controllo interno efficace che disciplini l'attuazione delle politiche e delle procedure per la prevenzione e il controllo di possibili conflitti di interesse e assicuri l'indipendenza dei rating, degli analisti e dei team di rating rispetto agli azionisti, agli organi amministrativi e di gestione e alle attività di vendita e di commercializzazione. Sono messe in atto procedure operative standard in materia di governo societario, organizzazione e gestione dei conflitti di interesse. Tali procedure sono riviste e controllate periodicamente per valutarne l'efficacia e stabilire la necessità di un eventuale aggiornamento."

Emendamento  70

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 8

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 6 bis – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. L'azionista o socio di un'agenzia di rating del credito che detiene almeno il 5% del capitale o dei diritti di voto in tale agenzia

1. L'azionista o socio di un'agenzia di rating del credito che detiene almeno il 5% del capitale o dei diritti di voto in tale agenzia

a) non detiene il 5% o più del capitale di altre agenzie di rating del credito. Tale divieto non si applica alle partecipazioni in regimi di investimento collettivo diversificato, compresi i fondi gestiti come i fondi pensione o le assicurazioni vita, a condizione che le partecipazioni in regimi di investimento collettivo diversificato non lo mettano in grado di esercitare un'influenza significativa sulle attività di tali regimi;

a) non può essere azionista o socio di altre agenzie di rating del credito né può detenere un altro diritto di proprietà diretto o indiretto in dette altre agenzie;

b) non ha il diritto né il potere di esercitare il 5% o più dei diritti di voto di altre agenzie di rating del credito;

b) non ha il diritto né il potere di esercitare diritti di voto di altre agenzie di rating del credito;

c) non ha il diritto né il potere di nominare o revocare membri dell'organo di amministrazione, direzione o sorveglianza di altre agenzie di rating del credito;

c) non ha il diritto né il potere di nominare o revocare membri dell'organo di amministrazione, direzione o sorveglianza di altre agenzie di rating del credito;

d) non è membro dell'organo di amministrazione, direzione o sorveglianza di altre agenzie di rating del credito;

d) non è membro dell'organo di amministrazione, direzione o sorveglianza di altre agenzie di rating del credito;

e) non ha il potere di esercitare o esercita effettivamente un'influenza dominante o un controllo su altre agenzie di rating del credito.

e) non ha il potere di esercitare o esercita effettivamente un'influenza dominante o un controllo su altre agenzie di rating del credito.

Emendamento  71

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 8

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 6 bis – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. A decorrere dal …*, un'agenzia di rating del credito registrata che abbia ottenuto oltre il 20% dei propri introiti annuali totali per attività di rating del credito nell'Unione o che faccia capo a un gruppo di agenzie di rating che hanno ottenuto gli stessi introiti, non si fonde con un'altra agenzia di rating del credito registrata né acquisisce un'altra agenzia di rating del credito registrata, a meno che non facciano capo allo stesso gruppo di agenzie di rating del credito.

 

___________

 

* GU inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento  72

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 8

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 6 ter – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

Durata massima del rapporto contrattuale con un'agenzia di rating del credito

Durata massima del rapporto contrattuale con un'agenzia di rating del credito per gli strumenti finanziari strutturati

Emendamento  73

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 8

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 6 ter – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. L'agenzia di rating del credito, se ha stipulato un contratto con un emittente o un terzo collegato per l'emissione di rating in relazione a tale emittente, emette rating su tale emittente per non più di tre anni.

1. L'agenzia di rating del credito, se ha stipulato un contratto con un emittente di strumenti finanziari strutturati o un terzo collegato per l'emissione di rating in relazione a tale emittente, emette rating su tale emittente per non più di cinque anni.

Emendamento  74

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 8

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 6 ter – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Se l'agenzia di rating del credito ha stipulato un contratto con un emittente o un terzo collegato per l'emissione di rating sugli strumenti di debito dell'emittente stesso, si applicano le disposizioni seguenti:

soppresso

(a) se tali rating sono emessi entro un periodo superiore a un periodo iniziale di dodici mesi ma inferiore a tre anni, l'agenzia di rating del credito non emette altri rating su tali strumenti di debito a partire dal decimo strumento di debito valutato;

 

(b) se almeno dieci rating sono emessi entro un periodo iniziale di dodici mesi, l'agenzia di rating del credito non emette altri rating su tali strumenti di debito dopo la fine di quel periodo;

 

(c) se sono emessi meno di dieci rating, l'agenzia di rating del credito non ne emette altri su tali strumenti di debito a partire dal momento in cui è trascorso un periodo di tre anni.

 

Emendamento  75

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 8

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 6 ter – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Se un emittente ha stipulato un contratto sul medesimo oggetto con più di un'agenzia di rating del credito, le limitazioni indicate ai paragrafi 1 e 2 si applicano solo a una di quelle agenzie. Tuttavia, nessuna ha un rapporto contrattuale con l'emittente superiore a sei anni.

3. Se un emittente ha stipulato un contratto sul medesimo oggetto con più di due agenzie di rating del credito, inclusa una piccola agenzia di rating del credito, le limitazioni indicate al paragrafo 1 si applicano solo a un'agenzia, esclusa la piccola agenzia di rating del credito.

Emendamento  76

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 8

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 6 ter – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. L'agenzia di rating del credito di cui ai paragrafi da 1 a 3 non stipula un contratto con l'emittente o un terzo collegato per l'emissione di rating del credito sull'emittente o sui suoi strumenti di debito per un periodo di quattro anni a decorrere dalla fine del periodo di durata massima del rapporto contrattuale di cui ai paragrafi da 1 a 3.

4. L'agenzia di rating del credito di cui ai paragrafi 1 e 2 non stipula un contratto con l'emittente o un terzo collegato per l'emissione di rating del credito sull'emittente di strumenti finanziari strutturati per un periodo di quattro anni a decorrere dalla fine del periodo di durata massima del rapporto contrattuale di cui al paragrafo 1.

Il primo comma si applica anche:

Il primo comma si applica anche:

a) alle agenzie di rating del credito appartenenti allo stesso gruppo dell'agenzia di cui ai paragrafi 1 e 2;

a) alle agenzie di rating del credito appartenenti allo stesso gruppo dell'agenzia di cui al paragrafo 1;

b) alle agenzie di rating del credito azioniste o socie dell'agenzia di cui ai paragrafi 1 e 2;

b) alle agenzie di rating del credito azioniste o socie dell'agenzia di cui al paragrafo 1;

c) alle agenzie di rating del credito delle quali l'agenzia di cui ai paragrafi 1 e 2 è azionista o socia.

c) alle agenzie di rating del credito delle quali l'agenzia di cui al paragrafo 1 è azionista o socia.

Emendamento  77

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 8

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 6 ter – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano ai rating sovrani.

soppresso

Emendamento  78

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 8

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 6 ter – paragrafo 6 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

6. Se alla fine del periodo di durata massima del rapporto contrattuale, secondo le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, l'agenzia di rating del credito è sostituita da un'altra, l'agenzia uscente fornisce a quella entrante un fascicolo di passaggio. Tale fascicolo contiene le informazioni salienti sull'entità e gli strumenti di debito valutati che si rendono ragionevolmente necessarie ai fini della comparabilità con le valutazioni effettuate dall'agenzia di rating del credito uscente.

6. Se alla fine del periodo di durata massima del rapporto contrattuale, secondo le disposizioni di cui al paragrafo 1, l'agenzia di rating del credito è sostituita da un'altra, l'agenzia uscente fornisce a quella entrante un fascicolo di passaggio. Tale fascicolo contiene le informazioni salienti sull'entità e gli strumenti finanziari strutturati valutati che si rendono ragionevolmente necessarie ai fini della comparabilità con le valutazioni effettuate dall'agenzia di rating del credito uscente.

Emendamento  79

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 8

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 6 ter – paragrafo 7 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

7. L'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per definire i requisiti tecnici sul contenuto del fascicolo di passaggio di cui al paragrafo 5.

7. L'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per definire i requisiti tecnici sul contenuto del fascicolo di passaggio di cui al paragrafo 4.

Emendamento  80

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 8

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 6 ter bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 6 ter bis

 

Garantire la concorrenza nel mercato del rating del credito

 

La Commissione presenta annualmente una relazione riguardante la concorrenza nel mercato del rating del credito e pubblica i dati relativi alla percentuale del mercato complessivo detenuta dalle agenzie di rating del credito registrate, calcolata in base al fatturato.

Emendamento  81

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 10 – lettera a

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 8 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Un'agenzia di rating del credito adotta ed applica effettivamente le misure adeguate a garantire che i rating e le prospettive dei rating che emette siano basati su un'analisi accurata di tutte le informazioni di cui dispone e che sono rilevanti per l'analisi da essa condotta in base alle metodologie di rating applicabili. Essa adotta tutte le misure necessarie affinché le informazioni che usa ai fini dell'assegnazione dei rating o delle prospettive dei rating siano di qualità sufficiente e provengano da fonti affidabili.

2. Un'agenzia di rating del credito adotta ed applica effettivamente le misure adeguate a garantire che i rating e le prospettive dei rating che emette siano basati su un'analisi accurata di tutte le informazioni concernenti tutti i tipi di rischi finanziari, compresi i rischi ambientali, di cui dispone e che sono rilevanti per l'analisi da essa condotta in base alle metodologie di rating applicabili. Essa adotta tutte le misure necessarie affinché le informazioni che usa ai fini dell'assegnazione dei rating o delle prospettive dei rating siano di qualità sufficiente e provengano da fonti affidabili. L'agenzia di rating del credito emette rating e prospettive dei rating attenendosi a criteri di obiettività e stabilisce che il rating rappresenta il parere dell'agenzia ed è opportuno farvi affidamento entro certi limiti.

Emendamento  82

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 10 – lettera a

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 8 – paragrafi 2 bis e 2 ter (nuovi)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Per i rating non richiesti, le informazioni a disposizione di un'agenzia di rating del credito si limitano alle informazioni divulgate pubblicamente e regolamentate, nel caso di un emittente quotato in borsa, e alle informazioni di natura simile per gli emittenti non quotati in borsa, a condizione che tali informazioni provengano da fonti affidabili.

 

2 ter. Le modifiche ai rating sono emesse conformemente alle metodologie dell'agenzia di rating pubblicate.

Emendamento  83

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 10 – lettera c

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 8 – paragrafo 5 bis – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Un'agenzia di rating del credito che intende modificare o usare nuove metodologie, modelli o ipotesi principali di rating pubblica le modifiche o le nuove metodologie proposte sul suo sito Internet e invita le parti interessate a presentare osservazioni in merito per un periodo di almeno un mese, aggiungendo una spiegazione dettagliata dei motivi e implicazioni delle modifiche o nuove metodologie proposte.

5 bis. Un'agenzia di rating del credito che intende modificare sostanzialmente o usare nuove metodologie di rating informa l'AESFEM e pubblica le informazioni pertinenti riguardanti le modifiche delle metodologie sul suo sito Internet e invita le parti interessate a presentare osservazioni in merito per un periodo di un mese aggiungendo una spiegazione dei motivi e implicazioni delle modifiche sostanziali o nuove metodologie proposte.

Emendamento  84

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 10 – lettera c

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 8 – paragrafo 5 bis – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Dopo la scadenza del periodo di consultazione di cui al primo comma, l'agenzia di rating del credito comunica all'AESFEM le modifiche o nuove metodologie proposte.

Dopo la scadenza del periodo di consultazione di cui al primo comma, l'agenzia di rating del credito comunica all'AESFEM i risultati della consultazione e le modifiche sostanziali o nuove metodologie proposte.

Emendamento  85

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 10 – lettera d – punto i

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 8 – paragrafo 6 – alinea

 

Testo della Commissione

Emendamento

6. Quando un'agenzia di rating del credito cambia le metodologie, i modelli o le ipotesi principali utilizzati nelle attività di rating a seguito della decisione dell'AESFEM di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 3, essa:

6. Quando un'agenzia di rating del credito cambia le metodologie, i modelli o le ipotesi principali utilizzati nelle attività di rating al termine del periodo di un mese per le verifiche da parte dell'AESFEM di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 3, essa:

Emendamento  86

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 10 – lettera d – punto ii

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 8 – paragrafo 6 – lettera a bis

 

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) pubblica immediatamente sul suo sito web le nuove metodologie aggiungendo una spiegazione dettagliata;

a bis) ne informa immediatamente l'AESFEM e pubblica sul suo sito web i risultati della consultazione e le nuove metodologie aggiungendo una spiegazione dettagliata, nonché la data della loro applicazione;

Emendamento  87

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 10 – lettera d – punto ii

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 8 – paragrafo 6 – lettera a bis bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis bis) pubblica immediatamente sul suo sito web le risposte alla consultazione di cui all'articolo 8, paragrafo 5 bis;

Emendamento  88

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 10 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo -8 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

10 bis. dopo l'articolo 8 è inserito il seguente articolo:

 

"Articolo -8 bis

 

Rating del debito sovrano

 

1. I rating sul debito sovrano sono emessi in modo da garantire che sia stata analizzata la specificità individuale di un determinato Stato membro. Sono vietate le dichiarazioni che annunciano la revisione di un determinato gruppo di paesi, anche qualora siano corredate di relazioni sui singoli paesi.

 

2. I rating e le prospettive dei rating del debito sovrano non contengono alcuna prescrizione, orientamento o riferimento in merito a modifiche strategiche. È vietata qualsiasi forma di comunicazione pubblica relativa a modifiche potenziali dei rating sovrani diversa dai rating e dalle prospettive dei rating e dai comunicati stampa che li accompagnano.

 

3. Un'agenzia di rating del credito pubblica sul suo sito web e trasmette all'AESFEM ogni anno alla fine del mese di dicembre, conformemente all'allegato I, sezione D, parte III, paragrafo 3, un calendario dei 12 mesi successivi fissando le date di pubblicazione dei rating sovrani e delle relative prospettive.

 

4. Per ciascun periodo di 12 mesi, l'agenzia di rating del credito fissa due o tre date per la pubblicazione dei rating sovrani e, in modo corrispondente, un massimo di tre date per la pubblicazione delle relative prospettive.

 

Previa consultazione dell'AESFEM, la pubblicazione dei rating sovrani o delle relative prospettive in date aggiuntive diverse da quelle fissate nel calendario del rating sovrano è consentita solo nel caso di circostanze eccezionali e imprevedibili che potrebbero avere un impatto significativo sullo Stato membro in questione.

 

5. Le agenzie di rating del credito pubblicano i riesami dei rating sovrani dopo la chiusura delle attività di tutte le sedi di negoziazione stabilite nell'Unione e almeno un'ora prima della loro apertura.

Emendamento  89

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 11

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 8 bis – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

Informazioni sugli strumenti finanziari strutturati

Informazioni sugli strumenti finanziari e sugli strumenti finanziari strutturati

Emendamento  90

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 11

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 8 bis – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. L'emittente, il cedente e il promotore di uno strumento finanziario strutturato stabiliti nell' Unione rendono pubbliche, conformemente al paragrafo 4, le informazioni sulla qualità creditizia e le prestazioni delle singole attività sottostanti allo strumento finanziario strutturato, la struttura dell'operazione di cartolarizzazione, i flussi di cassa e le garanzie reali a sostegno delle esposizioni inerenti a cartolarizzazione e le informazioni necessarie a condurre prove di stress complete e ben documentate sui flussi di cassa e i valori delle garanzie reali a sostegno delle esposizioni sottostanti.

1. L'emittente, il cedente e il promotore di uno strumento finanziario stabiliti nell'Unione rendono pubbliche, conformemente al paragrafo 4, tutte le informazioni sulla qualità creditizia e, nella misura in cui sono disponibili, sulle prestazioni degli strumenti finanziari. Per quanto riguarda gli strumenti finanziari strutturati, sono rese pubbliche tutte le informazioni sulla qualità creditizia e le prestazioni delle singole attività sottostanti allo strumento finanziario strutturato, la struttura dell'operazione di cartolarizzazione, i flussi di cassa e le garanzie reali a sostegno delle esposizioni inerenti a cartolarizzazione e le informazioni necessarie a condurre prove di stress complete e ben documentate sui flussi di cassa e i valori delle garanzie reali a sostegno delle esposizioni sottostanti.

Emendamento  91

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 11

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 8 ter – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Se un emittente o un terzo collegato intende sollecitare il rating di uno strumento finanziario strutturato, incarica almeno due agenzie di rating del credito. Ciascuna di esse fornisce il proprio rating indipendente.

1. Se un emittente o un terzo collegato intende sollecitare il rating di uno strumento finanziario strutturato, affida a un comitato congiunto con una pari rappresentanza di emittenti e investitori la decisione di incaricare almeno due agenzie di rating del credito. Ciascuna di esse fornisce il proprio rating indipendente.

Emendamento  92

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 11

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 8 ter bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 8 ter bis

 

Uso obbligatorio di piccole agenzie

 

1. Se un emittente o un terzo collegato intende incaricare almeno due agenzie di rating del credito per il rating della stessa emissione o entità, la quota di mercato nell'Unione di almeno una delle agenzie di rating del credito è inferiore a una soglia fissata dall'AESFEM.

 

2. Ai fini del paragrafo 1, l'AESFEM fissa una soglia espressa come quota di mercato delle attività di rating effettuate nell'Unione. L'AESFEM riesamina annualmente tale soglia e pubblica sul suo sito web l'elenco delle agenzie di rating del credito la cui quota di mercato non supera tale soglia. Nel fissare la soglia, l'AESFEM mira ad assicurare lo sviluppo di un mercato privo di tendenze oligopolistiche, vale a dire un mercato nel quale nessuna agenzia di rating del credito detiene oltre il 35% del mercato totale in termini di utili e nel quale le tre maggiori agenzie di rating del credito non detengono oltre il 70% del mercato totale in termini di utili.

Emendamento  93

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 12

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Un'agenzia di rating del credito comunica qualsiasi rating o prospettiva del rating del credito e qualsiasi decisione di abbandono di un rating su base non selettiva e in modo tempestivo. Nei casi di decisione di abbandono di un rating, le informazioni comunicate includono tutti i motivi alla base della decisione.

1. Un'agenzia di rating del credito comunica qualsiasi rating o prospettiva del rating del credito sollecitati e qualsiasi decisione di abbandono di un rating su base non selettiva e in modo tempestivo. Nei casi di decisione di abbandono di un rating, le informazioni comunicate includono tutti i motivi alla base della decisione.

Motivazione

Sulla base di un contributo dell'Associazione europea delle agenzie di rating del credito (EACRA): "I rating non sollecitati, per definizione, non prevedono la partecipazione diretta dell'emittente nel processo di valutazione. Informare l'emittente interessato 12 ora prima del rating equivale ad avvisare l'emittente di un rating. Inoltre, gli investitori che chiedono un rating non sollecitato (i quali sanno che l'emittente non è coinvolto e possono anche auspicarlo) non necessitano di una "verifica finale" supplementare da parte dell'emittente."

Emendamento  94

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 12

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 10 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Ai rating del credito non sollecitati di tipo "investor-pays" non si applicano gli obblighi di comunicazione di cui all'allegato I, sezione D, parte I, punto 3.

Motivazione

Sulla base di un contributo dell'Associazione europea delle agenzie di rating del credito (EACRA): "I rating non sollecitati, per definizione, non prevedono la partecipazione diretta dell'emittente nel processo di valutazione. Informare l'emittente interessato 12 ora prima del rating equivale ad avvisare l'emittente di un rating. Inoltre, gli investitori che chiedono un rating non sollecitato (i quali sanno che l'emittente non è coinvolto e possono anche auspicarlo) non necessitano di una "verifica finale" supplementare da parte dell'emittente."

Emendamento  95

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 10 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Le agenzie di rating del credito garantiscono che i rating e le prospettive dei rating siano presentati e trattati conformemente ai requisiti di cui all'allegato I, sezione D.

2. Le agenzie di rating del credito garantiscono che i rating e le prospettive dei rating siano presentati e trattati conformemente ai requisiti di cui all'allegato I, sezione D. Le agenzie di rating del credito espongono soltanto i fattori inerenti ai rating e si astengono da giudizi politici.

Emendamento  96

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Fino al momento della divulgazione al mercato delle informazioni relative al rating, l'agenzia di rating del credito mantiene il riserbo su tali informazioni. L'agenzia tiene un elenco delle persone che hanno accesso alle informazioni prima di tale divulgazione e delle persone cui le informazioni sono comunicate in anticipo rispetto alla medesima divulgazione.

 

L'elenco delle persone cui il rating è comunicato in anticipo deve essere limitato alle persone preposte a tal fine da ciascuna entità valutata.

 

Si applica l'articolo 6 della direttiva 2003/6/CE sul trattamento delle informazioni riservate e l'elenco degli aventi accesso ad informazioni privilegiate.

Emendamento  97

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 12 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 10 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 bis) all'articolo 10, paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:

 

"5. Quando un'agenzia di rating del credito emette un rating non sollecitato dichiara nel rating, dando opportuno rilievo a tale informazione e utilizzando un codice cromatico diverso chiaramente distinguibile per la categoria di rating, se l'entità valutata o terzi collegati abbiano partecipato o meno al processo di rating e se l'agenzia di rating del credito abbia avuto accesso ai conti, alla gestione e ad altri documenti interni pertinenti dell'entità valutata o di un terzo collegato."

Emendamento  98

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 14

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 11 bis – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. L'AESFEM istituisce un indice europeo di rating che include tutti i rating presentati all'AESFEM ai sensi del paragrafo 1 e un indice aggregato di rating per ogni strumento di debito valutato. L'indice e i singoli rating del credito sono pubblicati sul sito Internet dell'AESFEM.

2. L'AESFEM istituisce un indice europeo di rating che include tutti i rating presentati all'AESFEM ai sensi del paragrafo 1, un indice aggregato di rating per ogni strumento di debito valutato e la probabilità media di inadempimento conformemente all'allegato I, sezione D, paragrafo 2. L'indice e i singoli rating del credito, ad eccezione dei rating del credito di tipo"investor-pays", sono pubblicati sul sito Internet dell'AESFEM.

 

L'AESFEM coordina i suoi sforzi in materia con il lavoro già svolto dall'ABE e dall'AEAP.

Emendamento  99

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 14

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 11 bis – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Le agenzie di rating del credito registrate o certificate pubblicano i tassi di inadempienza che definiscono per ogni classe di attività, nell'ambito di ciascuna categoria di rating, e gli indici di accuratezza per ogni classe di attività. L'AESFEM formula osservazioni su tali tassi, evidenziando i punti di forza e di debolezza di ciascuna agenzia di rating del credito.

 

L'AESFEM analizza e valuta le prestazioni delle agenzie di rating del credito sulla scorta dei dati raccolti nel suo registro centrale. L'Autorità raffronta i tassi di inadempienza delle agenzie di rating del credito e gli indici di accuratezza per ciascuna classe di attività e pubblica una relazione annuale contenente la sua valutazione comparativa, che include un sistema di valutazione delle prestazioni.

 

La relazione annuale è pubblicata sul sito web dell'AESFEM.

Emendamento  100

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 17

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 19 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. L'AESFEM impone alle agenzie di rating del credito il pagamento di commissioni in conformità al presente regolamento e al regolamento relativo alle commissioni di cui al paragrafo 2. Dette commissioni coprono totalmente i costi sostenuti dall'AESFEM per la registrazione, la certificazione e la vigilanza delle agenzie di rating del credito e per il rimborso dei costi eventualmente sostenuti dalle autorità competenti nello svolgere attività a norma del presente regolamento, in particolare a seguito di una delega di compiti conformemente all'articolo 30.

1. L'AESFEM impone alle agenzie di rating del credito registrate il pagamento di commissioni in conformità al presente regolamento e al regolamento relativo alle commissioni di cui al paragrafo 2. Dette commissioni si riferiscono unicamente, ma coprono totalmente, i costi ragionevoli sostenuti dall'AESFEM per la registrazione, la certificazione e la vigilanza delle agenzie di rating del credito e per il rimborso dei costi eventualmente sostenuti dalle autorità competenti nello svolgere attività a norma del presente regolamento, nella misura in cui tali attività riguardano la vigilanza delle agenzie di rating del credito, in particolare a seguito di una delega di compiti conformemente all'articolo 30.

Emendamento  101

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 18 – lettera b

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 21 – paragrafo 4 bis – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

a) una scala di rating standard armonizzata che le agenzie di rating del credito registrate e certificate dovranno usare conformemente all'articolo 11 bis, che sarà basata sul sistema metrico per misurare il rischio di credito, il numero di categorie di rating e i valori limite per ciascuna categoria;

a) una scala di rating standard armonizzata che le agenzie di rating del credito registrate e certificate dovranno usare conformemente all'articolo 11 bis, che sarà basata sul sistema metrico per misurare il rischio di credito, il numero di categorie di rating e i valori limite per ciascuna categoria, definiti in base alle probabilità di inadempimento;

Emendamento  102

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 18 – lettera b

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 21 – paragrafo 4 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) il contenuto e la presentazione delle informazioni che le agenzie di rating del credito trasmettono all'AESFEM conformemente all' articolo 11 bis, paragrafo 1, in particolare per quanto riguarda la struttura, il formato, il metodo e il calendario delle segnalazioni; e

b) il contenuto e la presentazione delle informazioni che le agenzie di rating del credito trasmettono all'AESFEM conformemente all'articolo 11 bis, paragrafo 1, in particolare per quanto riguarda la struttura, il formato, il metodo e il calendario delle segnalazioni, e le informazioni che l'ABE e le banche centrali nazionali trasmettono all'AESFEM conformemente all'articolo 11 bis, paragrafo 2; e

Emendamento  103

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 19 – lettera a

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 22 bis – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

Esame delle metodologie di rating

Esame delle procedure utilizzate per adottare nuove metodologie di rating e per apportare modifiche sostanziali a quelle esistenti

Emendamento  104

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 19 – lettera b

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 22 bis – paragrafo 3 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. L'AESFEM verifica inoltre che i cambiamenti che un'agenzia di rating del credito intenda apportare alla metodologia di rating, notificati a norma dell'articolo 8, paragrafo 5 bis, sono conformi ai criteri di cui all'articolo 8, paragrafo 3, come specificato nelle norme tecniche di regolamentazione di cui all'articolo 21, paragrafo 4, lettera d). L'agenzia di rating del credito può applicare la nuova metodologia di valutazione solo dopo che l'AESFEM ne ha confermato la conformità all' articolo 8, paragrafo 3.

3. L'AESFEM verifica inoltre che i cambiamenti che un'agenzia di rating del credito intenda apportare alla metodologia di rating, notificati a norma dell'articolo 8, paragrafo 5 bis, sono conformi ai criteri di cui all'articolo 8, paragrafo 3, come specificato nelle norme tecniche di regolamentazione di cui all'articolo 21, paragrafo 4, lettera d). L'AESFEM garantisce tuttavia il mantenimento di una certa varietà di metodologie, al fine di promuovere la concorrenza per le migliori metodologie tra le agenzie di rating del credito ed evitare la standardizzazione delle metodologie. Se l'AESFEM rileva una qualsiasi deviazione, l'agenzia di rating del credito la elimina entro un mese.

Emendamento  105

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 19 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 24 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(19 bis) è inserito il seguente articolo:

 

"Articolo 24 bis

 

Sanzioni nel caso in cui le agenzie di rating non rispettino il proprio ambito di competenze

 

Se il sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria stabilisce che un'agenzia di rating non ha rispettato il proprio ambito di competenze, elaborando un giudizio concernente le politiche economiche di un governo o formulando raccomandazioni al riguardo, esso prende una o più decisioni tra le seguenti, in base alla gravità e alla frequenza dell'infrazione:

 

a) una comunicazione al pubblico;

 

b) un divieto temporaneo per l'agenzia di rating di emettere rating creditizi in tutta l'Unione;

 

c) una sanzione pecuniaria imposta all'agenzia di rating a norma dell'articolo 36 bis;

 

d) l'eliminazione dell'agenzia di rating dal registro."

Emendamento  106

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 19 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 32 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(19 ter) è inserito l'articolo seguente:

 

"Articolo 32 bis

 

Protezione dei dati

 

Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali effettuato dagli Stati membri nel quadro del presente regolamento, le autorità competenti applicano le disposizioni della direttiva 95/46/CE. Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali effettuato dall'AESFEM nel quadro del presente regolamento, l'AESFEM si conforma al regolamento (CE) n. 45/2001.

 

I dati personali vengono conservati per un periodo massimo di cinque anni."

Emendamento  107

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 20

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 35 bis – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Se un'agenzia di rating del credito ha commesso intenzionalmente o per negligenza grave una delle infrazioni di cui all'allegato III che hanno inciso sul rating del credito sul quale un investitore si è basato nell'acquistare uno strumento valutato, l'investitore può promuovere un ricorso contro l'agenzia per i danni subiti.

1. Se un'agenzia di rating del credito ha commesso, intenzionalmente o per negligenza grave, una delle infrazioni di cui all'allegato III in conformità con l'articolo 24, paragrafo 2, lettera d) e ciò ha inciso sul rating del credito sul quale un investitore/emittente si è basato nell'acquistare o vendere uno strumento valutato, l'investitore/emittente può promuovere un ricorso contro l'agenzia per i danni subiti.

Emendamento  108

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 20

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 35 bis – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Se l'investitore accerta fatti dai quali si può dedurre che un'agenzia di rating del credito ha commesso una delle infrazioni di cui all'allegato III, spetta all'agenzia dimostrare di non aver commesso l'infrazione o che l'infrazione non ha avuto un impatto sul rating emesso.

4. Se l'investitore o l'emittente accerta, con elementi precisi e dettagliati, fatti dai quali si può dedurre che un'agenzia di rating del credito ha commesso un'infrazione, spetta all'agenzia dimostrare di non aver commesso l'infrazione o che l'infrazione non ha avuto un impatto sul rating emesso.

Emendamento  109

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 20

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 35 bis – paragrafo 5 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis. Il regime di responsabilità civile applicabile è quello dello Stato membro in cui risiedeva abitualmente l'investitore che ha subito il danno allorché quest'ultimo si è verificato.

Emendamento  110

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 20

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 35 bis – paragrafo 5 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 ter. Il diritto di ricorso stabilito al presente articolo non impedisce all'AESFEM di esercitare pienamente i propri poteri di cui all'articolo 36 bis.

Emendamento  111

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 21 – lettera b bis (nuova)

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 36 bis – paragrafo 2 – punto i bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis) al paragrafo 2, è inserita la lettera seguente:

 

"i bis) per le violazioni relative al mancato rispetto dell'articolo 10 bis da parte di un'agenzia di rating del credito, la registrazione di quest'ultima viene sospesa per cinque anni."

Emendamento  112

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 24 – lettera b

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 39 – paragrafo 4 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis. Entro il 31 dicembre 2013 la Commissione, alla luce degli sviluppi del quadro normativo e di vigilanza dell'Unione, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in merito agli strumenti che consentono agli investitori e al pubblico di effettuare le proprie valutazioni del rischio di credito degli emittenti, e nella quale esamina la possibilità di definire modelli di pagamento alternativi, corredandola, ove necessario, di proposte.";

Emendamento  113

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 24 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 39 bis bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(24 bis) è inserito il seguente articolo:

 

"Articolo 39 bis bis

 

Valutazione europea del merito di credito

 

L'Unione valuta internamente il merito creditizio dei suoi Stati membri. A tal fine, occorre mettere a punto una valutazione europea interna, indipendente e pubblica, del merito di credito, al fine di fornire agli investitori tutti i dati pertinenti relativi ai rating del debito sovrano e ad altri indicatori macroeconomici fondamentali divulgati pubblicamente. Tale valutazione dovrebbe essere effettuata dalle istituzioni esistenti dell'Unione competenti in materia. Entro il ... *, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio intesa a determinare se debba essere affidato a un'istituzione nuova o a una già esistente il compito previsto dal presente articolo e a formulare una raccomandazione corredata, ove opportuno, di una proposta legislativa. La Commissione valuta altresì la questione del fabbisogno in termini di personale e di risorse onde garantire la piena indipendenza dell'istituzione.

 

___________

 

* GU inserire la data: sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento."

Emendamento  114

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 24 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 39 bis ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(24 ter) è inserito il seguente articolo:

 

"Articolo 39 bis ter

 

Personale e risorse dell'AESFEM

 

Entro il … *, l'AESFEM valuta il fabbisogno in termini di personale e di risorse derivante dall'assunzione dei propri poteri e doveri ai sensi del presente regolamento e presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

 

___________

 

* GU inserire la data: 12 mesi dopo la data di entrata in vigore."

Emendamento  115

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 24 quater (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 40 bis bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(24 quater) è inserito l'articolo seguente:

 

"Articolo 40 bis bis

 

Rete delle agenzie di rating del credito

 

La Commissione presenta, entro la fine del 2012, una relazione in merito alla fattibilità di una rete di piccole agenzie di rating del credito al fine di migliorare la concorrenza nel mercato. La relazione valuta l'assistenza finanziaria e non finanziaria per la creazione di detta rete, tenendo conto del potenziale conflitto di interessi derivante da tale finanziamento pubblico."

Emendamento  116

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Le disposizioni all'articolo 8 ter, paragrafo 1, si applicano solo agli strumenti emessi a decorrere da …*.

 

______________

 

* GU inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento  117

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 1 – lettera b – punto ii

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Allegato I – sezione B – punto 3 – paragrafo 1 – lettera a bis

 

Testo della Commissione

Emendamento

"a bis) l'azionista o socio di un'agenzia di rating del credito che detiene, direttamente o indirettamente, il 10% o più del capitale o dei diritti di voto di tale agenzia di rating del credito o è altrimenti in grado di esercitare un' influenza significativa sulle attività economiche dell'agenzia di rating del credito possiede direttamente o indirettamente strumenti finanziari dell'entità valutata o di terzi collegati o ha qualsiasi altro diritto di proprietà diretto o indiretto nell'entità o nei terzi diverso da partecipazioni in regimi di investimento collettivo diversificati, inclusi i fondi gestiti quali i fondi pensione o le assicurazioni sulla vita, che non lo mettono in grado di esercitare un'influenza significativa sulle attività economiche del regime;"

"a bis) l'azionista o socio di un'agenzia di rating del credito che detiene, direttamente o indirettamente, il 2% o più del capitale o dei diritti di voto di tale agenzia di rating del credito o è altrimenti in grado di esercitare un' influenza significativa sulle attività economiche dell'agenzia di rating del credito possiede direttamente o indirettamente strumenti finanziari dell'entità pubblica o privata valutata o di terzi collegati o ha qualsiasi altro diritto di proprietà diretto o indiretto nell'entità o nei terzi diverso da partecipazioni in regimi di investimento collettivo diversificati, inclusi i fondi gestiti quali i fondi pensione o le assicurazioni sulla vita, che non lo mettono in grado di esercitare un'influenza significativa sulle attività economiche del regime;"

Emendamento  118

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato I – punto 1 – lettera b – punto iii

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Allegato I – sezione B – punto 3 – lettera b bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

"b bis) il rating emesso riguarda un'entità valutata o terzi collegati che detengono, direttamente o indirettamente, il 10% o più del capitale o dei diritti di voto di tale agenzia di rating del credito;"

"b bis) il rating emesso riguarda un'entità valutata o terzi collegati che detengono, direttamente o indirettamente, il 2% o più del capitale o dei diritti di voto di tale agenzia di rating del credito;"

Emendamento  119

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato I – punto 1 – lettera b – punto iv

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Allegato I – sezione B – punto 3 – lettera c bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

"c bis) un azionista o socio di un'agenzia di rating del credito che detiene, direttamente o indirettamente, il 10% o più del capitale o dei diritti di voto di tale agenzia di rating del credito o è altrimenti in grado di esercitare un' influenza significativa sulle attività economiche dell'agenzia di rating del credito è membro del consiglio di amministrazione o di sorveglianza dell'entità valutata o di terzi collegati;"

"c bis) un azionista o socio di un'agenzia di rating del credito che detiene, direttamente o indirettamente, il 2% o più del capitale o dei diritti di voto di tale agenzia di rating del credito o è altrimenti in grado di esercitare un' influenza significativa sulle attività economiche dell'agenzia di rating del credito è membro del consiglio di amministrazione o di sorveglianza dell'entità valutata o di terzi collegati;"

Emendamento  120

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 1 – lettera c

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Allegato I – sezione B – punto 3 bis

 

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Un'agenzia di rating del credito garantisce che le provvigioni addebitate ai suoi clienti per la prestazione delle attività di rating e dei servizi ausiliari non siano discriminatorie e si basino sui costi effettivi. Le provvigioni applicate per i servizi di rating non dipendono dal livello del rating emesso dall'agenzia di rating del credito né da altri esiti o risultati del lavoro svolto.

3 bis. Un'agenzia di rating del credito garantisce che le provvigioni addebitate ai suoi clienti per la prestazione delle attività di rating e dei servizi ausiliari non siano discriminatorie e siano commisurate ai costi effettivi sostenuti. Le provvigioni applicate per i servizi di rating non dipendono dal livello del rating emesso dall'agenzia di rating del credito né da altri esiti o risultati del lavoro svolto.

Emendamento  121

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 2 – lettera d

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Allegato I – sezione C – punto 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Un analista principale di rating che passa a un'altra agenzia di rating del credito non può partecipare alle attività di rating connesse a un'entità valutata o a terzi ad essa collegati con i quali aveva lavorato in precedenza, per un periodo di quattro anni dopo il passaggio alla nuova agenzia.

Emendamento  122

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 4 – lettera a

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Allegato I – sezione D – parte I – punto 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. I rating del credito e le prospettive dei rating sono altresì presentati in cifre indicanti le probabilità di inadempimento e sono corredati da una motivazione.

Emendamento  123

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 4 – lettera f

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Allegato I – sezione D – parte I – punto 5 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. Quando annuncia un rating o la prospettiva di un rating, l'agenzia di rating del credito spiega nei suoi comunicati stampa o nelle sue relazioni gli elementi fondamentali sottesi al rating o alla prospettiva del rating.

5. Quando annuncia un rating o la prospettiva di un rating, l'agenzia di rating del credito spiega nei suoi comunicati stampa e nelle sue motivazioni gli elementi fondamentali sottesi al rating o alla prospettiva del rating.

Emendamento  124

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 4 – lettera g

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Allegato I – sezione D – parte I – punto 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Le agenzie di rating del credito comunicano regolarmente sul loro sito web informazioni su tutte le entità o gli strumenti di debito che sono loro sottoposti per un'analisi iniziale o per un rating preliminare. Tale informativa è data indipendentemente dal fatto che gli emittenti stipulino con l'agenzia di rating un contratto per il rating definitivo.

(6) Le agenzie di rating del credito riferiscono regolarmente all'AESFEM informazioni dettagliate su tutte le entità o gli strumenti di debito che sono loro sottoposti per un'analisi iniziale o per un rating preliminare. Tali informazioni sono fornite indipendentemente dal fatto che gli emittenti stipulino con l'agenzia di rating un contratto per il rating definitivo.

Motivazione

L'informativa comporta rischi di speculazione. Inoltre, per l'emittente è importante che le sue intenzioni di rating mantengano un carattere confidenziale prima della pubblicazione dei risultati.

Emendamento  125

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 6

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Allegato I – sezione D – parte III – punto 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. L'agenzia di rating del credito, quando emette rating sovrani o prospettive correlate, li pubblica solo dopo la chiusura delle attività delle sedi di negoziazione stabilite nell'Unione e almeno un'ora prima della loro apertura. Il punto 3 della sezione D.1. resta invariato.

3. L'agenzia di rating del credito, quando emette rating sovrani o prospettive correlate, li pubblica secondo il calendario di cui all'articolo 8 bis, il venerdì dopo la chiusura delle attività delle sedi di negoziazione stabilite nell'Unione e almeno un'ora prima della loro apertura. Il punto 3 della sezione D.1. resta invariato, eccetto nel caso di circostanze eccezionali e imprevedibili che potrebbero avere un impatto significativo sullo Stato membro in questione.

Emendamento  126

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 1 – lettera b

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Allegato III – parte I – punti da 26 bis a 26 septies

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) sono inseriti i seguenti nuovi punti da 26 bis a 26 septies:

soppresso

"26 bis. L'agenzia di rating del credito che ha stipulato un contratto con un emittente o un terzo collegato per l'emissione di rating sull'emittente viola l'articolo 6 ter, paragrafo 1 se emette rating su tale emittente per un periodo superiore a tre anni. 26 ter.

 

26 ter. L'agenzia di rating del credito che ha stipulato un contratto con un emittente o con terzi collegati per l'emissione di rating sugli strumenti di debito dell'emittente viola l'articolo 6 ter, paragrafo 2 se emette rating su almeno dieci strumenti di debito dello stesso emittente durante un periodo superiore a 12 mesi o se emette rating sugli strumenti di debito dell'emittente per un periodo superiore a tre anni.

 

26 quater. L'agenzia di rating del credito che ha stipulato un contratto con un emittente insieme ad almeno un'altra agenzia di rating viola l'articolo 6 ter, paragrafo 3 se ha un rapporto contrattuale con tale emittente per un periodo superiore a sei anni.

 

26 quinquies. L'agenzia di rating del credito che ha stipulato un contratto con un emittente o con terzi collegati per l'emissione di rating sull'emittente stesso o i suoi strumenti di debito viola l'articolo 6 ter, paragrafo 4 se non rispetta il divieto di emettere rating sull'emittente o i suoi titoli di debito per un periodo di quattro anni a decorrere dalla fine del periodo di durata massima del rapporto contrattuale di cui all'articolo 6 ter, paragrafi 1, 2 e 3. 26 sexies.

 

26 sexies. L'agenzia di rating del credito che ha stipulato un contratto con un emittente o con terzi collegati per l'emissione di rating sull'emittente stesso o sui suoi strumenti di debito viola l'articolo 6 ter, paragrafo 6 se, al termine del periodo di durata massima del rapporto contrattuale con l'emittente o con i terzi collegati, non mette a disposizione un fascicolo di passaggio contenente le informazioni necessarie all'agenzia di rating successivamente incaricata per contratto dall'emittente o dai terzi collegati di emettere rating sull'emittente stesso o sui suoi titoli di debito.";

 

Emendamento  127

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 1 – lettera f

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Allegato III – parte I – punto 42 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

42 bis. L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 8 quando richiede informazioni che non rientrano nell'ambito di applicazione di detto articolo o perché le modifiche che ha apportato al rating non rispettano le metodologie che ha pubblicato.

Emendamento  128

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 3 – lettera a

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Allegato III – parte III – punto 3 bis

 

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 8, paragrafo 5 bis, primo comma quando non pubblica sul suo sito Internet le modifiche proposte a metodologie, modelli o ipotesi principali di rating o le proposte di nuove metodologie, modelli o ipotesi principali di rating nonché una spiegazione dettagliata dei motivi e delle implicazioni delle modifiche proposte.

3 bis. L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 8, paragrafo 5 bis, primo comma quando non informa l'AESFEM o non pubblica sul suo sito Internet le proposte di nuove metodologie o le modifiche proposte a metodologie nonché una spiegazione dei motivi e delle implicazioni delle modifiche.

Emendamento  129

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 3 – lettera b

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Allegato III – parte III – punto 4 bis

 

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 8, paragrafo 6, lettera a bis) quando non pubblica immediatamente sul suo sito Internet le nuove metodologie che intende utilizzare, aggiungendo una spiegazione dettagliata.

4 bis. L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 8, paragrafo 6, lettera a bis) quando non informa l'AESFEM o non pubblica immediatamente sul suo sito Internet le nuove metodologie che intende utilizzare.

  • [1]  GU C 167 del 13.6.2012, pag. 2.
  • [2]  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

MOTIVAZIONE

1. Contesto della proposta

L'attività delle agenzie di rating del credito (credit rating agencies – CRA) ha un impatto rilevante sul comportamento degli attori economico-finanziari e sulla vita delle istituzioni pubbliche, continuando a suscitare un significativo interesse dell'opinione pubblica e un vivace dibattito politico. La loro regolamentazione rappresenta pertanto un aspetto specifico e molto sensibile del più generale processo di riforma del funzionamento dei mercati finanziari.

Il problema è stato affrontato dalle istituzioni europee in epoca relativamente recente con il regolamento (CE) n. 1060/2009 e con il successivo regolamento modificativo (CE) n. 513/2011, collegato alla riforma della vigilanza del settore finanziario e finalizzato in particolare all'attribuzione di specifiche competenze alla neo-istituita autorità di vigilanza (AESFEM). Il Parlamento europeo è tornato sull'argomento con una risoluzione non legislativa del giugno 2011 (riferita a una comunicazione della Commissione del giugno 2010), in cui ha sottolineato l'esigenza di un rafforzamento del quadro normativo e la necessità di ridurre l'affidamento eccessivo alle agenzie di rating.

Il fatto che nell'arco di poco più di due anni si torni per la terza volta sull'argomento dimostra la complessità della questione, ma anche la necessità di trovare una risposta più efficace ad alcuni problemi ancora irrisolti.

2. Elementi principali della proposta della Commissione

a) Estensione del campo di applicazione del regolamento anche alle prospettive dei rating

La proposta di regolamento (COM(2011)747 def.) che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009 affronta, in particolare, il problema dell'eccessivo affidamento, da parte degli investitori e degli emittenti, ai rating esterni delle CRA e mira, di conseguenza, a incentivare il ricorso a rating interni.

La proposta della Commissione estende il campo di applicazione delle norme sui rating anche alle prospettive dei rating. Il testo modificato prevede in particolare che le agenzie di rating comunichino l'arco di tempo nel quale si prevede una variazione del rating.

b) Modifiche relative all'uso dei rating del credito

Il nuovo regolamento, all'articolo 5 bis, impone a determinati enti finanziari di evitare di basarsi unicamente sui rating del credito esterni per la valutazione del merito di credito delle attività. Tale disposizione è in linea con i principi emanati dall'FSB nell'ottobre 2010 per ridurre l'affidamento ai rating delle agenzie. Altre modifiche sono volte a contrastare il rischio di un eccessivo affidamento ai rating da parte degli operatori dei mercati finanziari in relazione agli strumenti finanziari strutturati. Gli emittenti di strumenti finanziari strutturati dovranno fare richiesta in contemporanea di due rating del credito a due agenzie differenti.

Infine, in materia di OICVM e di gestori di fondi d'investimento alternativi si chiede al legislatore nazionale che nella fase di recepimento della legislazione comunitaria sia integrato il principio volto a evitare un eccessivo affidamento ai rating del credito.

c) Indipendenza delle agenzie di rating

Si tratta di una serie di modifiche volte a risolvere i conflitti d'interesse inerenti il cosiddetto modello "issuer-pays" e l'azionariato delle agenzie di rating del credito. In particolare si stabiliscono alcuni principi: a) la soglia massima di partecipazione azionaria che ogni socio o azionista di un'agenzia può detenere in un'altra agenzia di rating è fissata al 5%; b) il principio di rotazione (da applicare nel caso del rating sollecitato) per le agenzie di rating incaricate dall'emittente, al fine di impedire che una stessa agenzia rimanga in carica per più di tre anni o per più di un anno nel caso in cui valuti oltre dieci strumenti di credito emessi dall'emittente. Rendendo obbligatorio il principio di rotazione fra le agenzie di rating si è inteso creare una maggiore concorrenza sul mercato dei rating.

d) Comunicazione del rating

La proposta rende più stringenti gli obblighi in materia di comunicazione dei rating agli emittenti, in modo tale che l'entità valutata abbia il tempo e l'opportunità di verificare se ci siano errori nella valutazione e di produrre controdeduzioni.

e) Il rating del debito sovrano

La questione dei rating sui debiti sovrani presenta indubbiamente una propria specificità. Il fatto che per la prima volta si ponga l'accento sulla questione dimostra la necessità di rafforzare le norme che si applicano ai rating sul debito sovrano, nelle sue diverse forme, al fine di aumentarne la qualità. L'articolo 8, paragrafo 2, stabilisce che le agenzie di rating del credito sono tenute a valutare i rating sovrani ogni sei mesi anziché ogni dodici. Questi andrebbero comunicati unicamente a mercati chiusi e almeno un'ora prima dell'apertura delle sedi di negoziazione dell'UE. Nuovi obblighi di trasparenza sono previsti per le agenzie di rating con particolare riguardo all'impiego delle risorse umane di cui si avvalgono per l'emissione dei rating.

f) La questione dell'agenzia di rating europea

Diversamente da quanto richiesto dal Parlamento europeo nella sua proposta di risoluzione dell'8 giugno 2011, la proposta di modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009 della Commissione non comprende nessuna proposta relativamente all'istituzione di uno strumento europeo di rating. Si ritiene invece opportuno riaprire in questa sede il dibattito su tale tematica.

g) Altre rilevanti novità riguardano

La verifica delle metodologie di rating utilizzate dalle CRA da parte dell'AESFEM e l'introduzione del regime della responsabilità civile per le CRA, sulla base del principio dell'inversione dell'onere della prova.

Si tratta, in generale, di punti molto importanti e in larga parte condivisibili, che presentano tuttavia alcuni aspetti da chiarire e da rafforzare per non dare luogo a effetti indesiderati al momento della loro attuazione.

3. Proposte del Relatore

Parte degli emendamenti presentati al testo della Commissione vanno dunque in questa direzione, mentre un'altra parte intende sollevare questioni che non sono affrontate nel nuovo regolamento proposto, avanzando suggerimenti innovativi e indicando possibili soluzioni alternative.

In particolare, tali emendamenti si riferiscono:

1)  al superamento dell'attuale definizione di "rating del credito" come "parere", sostituendo ad essa una nuova definizione che si basi sulla considerazione del rating come "servizio d'informazione";

2)  al divieto di rating non richiesto (unsolicited) riguardante il debito sovrano e alla contestuale individuazione o istituzione da parte della Commissione di un'entità indipendente che svolga l'attività di valutazione dell'affidabilità creditizia degli Stati membri dell'UE;

3)  alla necessità di procedere a un'accurata revisione delle norme in vigore, oltre quanto già previsto dal nuovo regolamento proposto, al fine di abrogare tutte le disposizioni che obbligano gli attori pubblici e privati a tener conto in modo automatico dei rating e delle loro conseguenze (con particolare riferimento alle clausole contrattuali che prevedono la dismissione automatica di titoli in caso di declassamento e a quelle che prevedono il rimborso anticipato se il rating scende sotto un certo livello);

4)  all' introduzione del divieto di partecipazioni azionarie incrociate, relative al controllo o alla gestione di più di una agenzia di rating; all'introduzione del divieto di partecipazioni azionarie o finanziarie da parte dell'agenzia di rating nelle entità valutate;

5)  alla limitazione di possibili acquisizioni o fusioni da parte di agenzie di rating che hanno già raggiunto un significativo volume d'affari nell'ambito delle attività di rating nell'UE;

6)  alla possibilità di stabilire un limite di quote di mercato in relazione alla quantità e/o al valore dei rating effettuati sugli attori finanziari e sui prodotti strutturati;

7)  all'attribuzione all'AESFEM del compito di presentare ogni anno una valutazione sulla efficacia e sulla validità dell'operato delle CRA sulla base di precisi criteri;

8)  alla possibilità che l'AESFEM elabori nuove proposte per quanto riguarda i modelli di pagamento che rendano la selezione e la remunerazione delle agenzie di rating pienamente indipendenti dal soggetto sottoposto al rating.

L'obiettivo è dunque principalmente quello di aprire una discussione che tenga conto dei diversi approcci e punti di vista, ma raggiunga comunque lo scopo di ricollocare le CRA in una dimensione appropriata, in cui le loro valutazioni siano considerate informazioni di cui tenere conto senza che esse tuttavia godano di uno status particolare e determinino conseguenze automatiche sull'attività degli operatori economico-finanziari e delle pubbliche istituzioni con effetti prociclici negativi. In questo senso, si tratta di porre fine a una situazione in cui la tempistica e le modalità di comunicazione sono troppo spesso decise in modo unilaterale dalle agenzie di rating, senza che peraltro le informazioni comunicate risultino significativamente nuove e originali, soprattutto per quanto riguarda l'analisi dello stato e delle prospettive delle amministrazioni pubbliche.

PARERE della commissione giuridica (3.5.2012)

destinato alla commissione per i problemi economici e monetari

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito
(COM(2011)0747 – C7-0420/2011 – 2011/361(COD))

Relatore per parere: Cecilia Wikström

BREVE MOTIVAZIONE

Nella preparazione del presente parere destinato alla commissione per i problemi economici e monetari, il relatore ha cercato di concentrarsi quanto più possibile sulle competenze fondamentali della commissione giuridica. Di conseguenza, per assicurare la conformità con l'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento, il parere non affronta alcune parti della proposta su cui il relatore può nondimeno avere ferme opinioni. Inoltre, la commissione giuridica ha deciso di concentrare il proprio parere esclusivamente sulla questione della responsabilità civile, al fine di poter raggiungere un ampio consenso su uno degli elementi fondamentali di sua competenza. Dopo lunghe e attente trattative tra i gruppi politici è stato raggiunto un compromesso in materia di responsabilità civile che ha quasi raccolto il sostegno unanime in seno alla commissione.

Responsabilità civile

È fondamentale assicurare che le agenzie di rating del credito rispettino le norme sancite dal regolamento in oggetto. Il Parlamento e la commissione giuridica hanno chiesto l'inclusione di norme comuni in materia di responsabilità civile per le violazioni dolose e colpose delle disposizioni del regolamento. Questo non significa tuttavia che qualsiasi norma proposta possa automaticamente essere considerata accettabile.

Il relatore ritiene che siano necessarie alcune modifiche per assicurare un opportuno equilibrio tra i soggetti interessati e il rispetto dei principi giuridici fondamentali.

Il relatore desidera chiarire il ruolo dell'AESFEM per quanto riguarda questa procedura. Prima di tutto è necessaria una modifica tecnica all'articolo 24, paragrafo 2, lettera d) per introdurre il termine di grave negligenza nelle attuali procedure AESFEM in materia di vigilanza delle agenzie di rating del credito. Questo permetterebbe di allineare la procedura di infrazione attuale con la terminologia utilizzata nelle nuove regole di responsabilità. Inoltre, il relatore suggerisce di eliminare la definizione proposta di negligenza grave, in quanto grave trascuratezza da parte delle agenzie di rating del credito, poiché non fornirebbe alcuna chiarezza aggiuntiva non definendo ciò che costituisca "negligenza grave".

Il relatore desidera inoltre creare un collegamento tra il procedimento proposto in materia di responsabilità civile e le misure di vigilanza esistenti dell'AESFEM. Il relatore propone quindi che il giudice adito, a meno che non sia evidente che non è necessario, chieda il parere dell'AESFEM e prenda in considerazione qualsiasi decisione formale dell'AESFEM. Ciò limiterebbe il rischio che l'AESFEM e i giudici raggiungano una posizione diversa sul fatto che ​​il regolamento sia stato violato.

Il relatore desidera modificare le proposte di cui all'articolo 35 bis, paragrafo 4. Non ritiene infatti che sarebbe opportuno invertire l'onere della prova e imporre alle agenzie di rating del credito di dimostrare la loro innocenza quando si tratta di stabilire se una violazione ha avuto o meno ripercussioni sul rating risultante. Dovrebbe essere responsabilità dell'investitore che sostiene di aver subito un danno dimostrare che la decisione di investire è dipesa da un rating del credito errato derivante da una violazione del regolamento da parte dell'agenzia di rating del credito.

Al fine di conferire un giusto equilibrio tra le parti in causa per quanto riguarda le altre modifiche da parte della commissione, il relatore suggerisce che il giudice competente sia quello dello Stato membro in cui l'investitore che ha subito il danno risiedeva al verificarsi del danno.

EMENDAMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 19 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 24 – paragrafo 2 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(19 bis) l'articolo 24, paragrafo 2, lettera d) è sostituito dal seguente:

 

"(d) se la violazione sia stata commessa intenzionalmente, per negligenza grave o per negligenza."

Motivazione

Modifica tecnica per inserire la nuova definizione di negligenza grave introdotta dalla revisione del regolamento nell'analisi del Consiglio di sorveglianza dell'AESFEM.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 20

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Articolo 35 bis

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Se un'agenzia di rating del credito ha commesso intenzionalmente o per negligenza grave una delle infrazioni di cui all'allegato III che hanno inciso sul rating del credito sul quale un investitore si è basato nell'acquistare uno strumento valutato, l'investitore può promuovere un ricorso contro l'agenzia per i danni subiti.

1. Se un'agenzia di rating del credito ha commesso intenzionalmente o per negligenza grave una delle infrazioni di cui all'allegato III che hanno inciso sul rating del credito sul quale un investitore si è basato nell'acquistare uno strumento valutato, l'investitore può promuovere un ricorso contro l'agenzia per i conseguenti danni subiti.

2. Un'infrazione è considerata tale da incidere sul rating del credito se il rating che l'agenzia ha emesso è diverso da quello che avrebbe emesso se non avesse commesso l'infrazione.

2. Un'infrazione è considerata tale da incidere sul rating del credito se il rating che l'agenzia ha emesso è diverso da quello che avrebbe emesso se non avesse commesso l'infrazione.

3. Un'agenzia di rating del credito commette una negligenza grave se disattende gravemente i doveri che il presente regolamento le impone.

3. Il giudice adito, a meno che non sia evidente che non è necessario, chiede il parere dell'AESFEM per quanto riguarda la violazione in parola. Qualsiasi decisione formale adottata dall'AESFEM viene tenuta in considerazione dal giudice.

4. Se l'investitore accerta fatti dai quali si può dedurre che un'agenzia di rating del credito ha commesso una delle infrazioni di cui all'allegato III, spetta all'agenzia dimostrare di non aver commesso l'infrazione o che l'infrazione non ha avuto un impatto sul rating emesso.

4. Se l'investitore ricorre contro un'agenzia di rating del credito per i danni subiti a causa di un rating del credito emesso in violazione del presente regolamento, spetta all'investitore dimostrare che l'infrazione ha avuto un impatto sul rating emesso e che tale impatto ha influito sulla decisione in materia di investimenti adottata dall'investitore.

5. La responsabilità civile di cui al paragrafo 1 non può essere esclusa o limitata a priori grazie ad un accordo. Le disposizioni unilaterali che escludono o limitano la responsabilità civile a priori sono nulle e prive di effetto.

5. La responsabilità civile di cui al paragrafo 1 non può essere esclusa o limitata a priori grazie ad un accordo. Le disposizioni unilaterali che escludono o limitano la responsabilità civile a priori sono nulle e prive di effetto.

 

6. Il giudice competente è quello dello Stato membro in cui risiedeva l'investitore che ha subito il danno nel momento in cui si è verificato.

PROCEDURA

Titolo

Modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito

Riferimenti

COM(2011)0747 – C7-0420/2011 – 2011/0361(COD)

Commissione competente per il merito

Annuncio in Aula

ECON

30.11.2011

 

 

 

Commissione(i) competente(i) per parere

Annuncio in Aula

JURI

30.11.2011

 

 

 

Relatore(i)

Nomina

Cecilia Wikström

21.11.2011

 

 

 

Esame in commissione

25.1.2012

 

 

 

Approvazione

26.4.2012

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

23

1

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Antonio López-Istúriz White, Jiří Maštálka, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Piotr Borys, Sergio Gaetano Cofferati, Vytautas Landsbergis, Eva Lichtenberger, Axel Voss

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Karin Kadenbach

PROCEDURA ()

Titolo

Mdifica del regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito

Riferimenti

COM(2011)0747 – C7-0420/2011 – 2011/0361(COD)

Presentazione della proposta al PE

15.11.2011

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

ECON

30.11.2011

 

 

 

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

IMCO

30.11.2011

JURI

30.11.2011

 

 

Pareri non espressi

       Decisione

IMCO

29.2.2012

 

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Leonardo Domenici

10.5.2011

 

 

 

Esame in commissione

20.12.2011

29.2.2012

26.4.2012

 

Approvazione

19.6.2012

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

38

5

3

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Burkhard Balz, Elena Băsescu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Gunnar Hökmark, Syed Kamall, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Arlene McCarthy, Sławomir Witold Nitras, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Pablo Zalba Bidegain

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Sari Essayah, Ashley Fox, Roberto Gualtieri, Olle Ludvigsson, Marisa Matias, Mario Mauro, Sirpa Pietikäinen, Emilie Turunen

Deposito

28.6.2012