RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di valutazione per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen

11.7.2012 - (COM(2010)0624 – C7‑0370/2010 – 2010/0312(COD)) - ***I

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Relatore: Carlos Coelho

Procedura : 2010/0312(NLE)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A7-0226/2012
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A7-0226/2012
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di valutazione per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen

(COM(2010)0624 – C7‑0370/2010 – 2010/0312(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   viste la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0624) e la proposta modificata (COM(2011)0559),

–   visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 77, paragrafo 2, lettera e), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0370/2010),

–   visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

–   visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visti gli articoli 55 e 37 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0226/2012),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Visto 1

Testo della Commissione

Emendamento

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera e),

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, e l’articolo 74,

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) Lo spazio Schengen senza controlli alle frontiere interne si basa su un'effettiva ed efficace applicazione da parte degli Stati membri delle misure d’accompagnamento in materia di frontiere esterne, politica dei visti, sistema d’informazione Schengen, compresa la protezione dei dati, cooperazione di polizia, cooperazione giudiziaria in materia penale e lotta contro la droga.

(1) Lo spazio Schengen senza controllo di frontiera alle frontiere interne poggia principalmente sulla fiducia reciproca fra gli Stati membri e si basa su un'effettiva ed efficace applicazione da parte degli Stati membri delle misure d’accompagnamento in materia di frontiere esterne, politica dei visti, sistema d’informazione Schengen, compresa la protezione dei dati, cooperazione di polizia, cooperazione giudiziaria in materia penale, lotta contro la droga e lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata, nella misura in cui la corruzione e la criminalità organizzata potrebbero minare l'applicazione dell'acquis di Schengen.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis) Lo spazio Schengen è una delle principali realizzazioni dell'Unione nonché una delle più apprezzate dai cittadini, poiché garantisce la libertà di circolazione. Deve pertanto essere salvaguardata l'assenza di verifiche e controlli alle frontiere interne.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) La decisione del Comitato esecutivo del 16 settembre 1998 ha istituito una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen, assegnandole il duplice mandato di constatare che tutte le condizioni richieste per l’abolizione dei controlli alle frontiere interne con uno Stato candidato siano adempiute e di vigilare sulla corretta applicazione dell’acquis di Schengen da parte degli Stati che già lo attuano integralmente.

(2) La decisione del Comitato esecutivo del 16 settembre 1998 ha istituito una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen, assegnandole il duplice mandato di constatare che tutte le condizioni richieste per l’abolizione del controllo di frontiera alle frontiere interne con uno Stato candidato siano adempiute e di vigilare sulla corretta applicazione dell’acquis di Schengen da parte degli Stati che già lo attuano integralmente.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Ė necessario uno specifico meccanismo di valutazione per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen data la necessità, da un lato, di garantire norme elevate e uniformi nell’applicazione pratica dell’acquis di Schengen e, dall’altro, di mantenere un livello elevato di fiducia reciproca fra gli Stati membri che fanno parte dello spazio senza controlli alle frontiere interne. Un tale meccanismo dovrebbe basarsi su una stretta cooperazione fra la Commissione e gli Stati membri in questione.

(3) È necessario un meccanismo specifico e uniforme di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen sia negli Stati candidati che negli Stati membri in cui l'acquis di Schengen è applicato integralmente o parzialmente, a norma del pertinente protocollo allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tale meccanismo dovrebbe garantire norme elevate e uniformi nell'applicazione pratica dell'acquis di Schengen e il mantenimento di un livello elevato di fiducia reciproca fra gli Stati membri che fanno parte dello spazio senza controllo di frontiera alle frontiere interne. Un tale meccanismo dovrebbe basarsi su una stretta cooperazione fra la Commissione e gli Stati membri in questione.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Sarebbe quindi opportuno rivedere il meccanismo di valutazione istituito nel 1998 per quanto riguarda il secondo aspetto del mandato conferito alla Commissione permanente, mentre il primo aspetto dovrebbe continuare ad applicarsi come stabilito nella parte I della decisione del 16 settembre 1998.

(6) Sarebbe quindi opportuno rivedere il meccanismo di valutazione istituito nel 1998 per quanto riguarda sia il primo che il secondo aspetto del mandato conferito alla Commissione permanente, al fine di assicurare che vi sia un unico meccanismo uniforme basato sugli stessi criteri per gli Stati candidati e gli Stati membri che già applicano l'acquis di Schengen.

Motivazione

L'obiettivo è un meccanismo uniforme per gli Stati candidati allo spazio Schengen e per quelli che ne fanno parte al fine di evitare doppi standard.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 bis) Uno Stato candidato che soddisfi tutti i requisiti previsti dall'acquis di Schengen deve potervi aderire senza significativi ritardi.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) L’esperienza acquisita dalle valutazioni finora svolte mostra la necessità di mantenere un meccanismo di valutazione coerente che riguardi tutti i settori dell'acquis di Schengen, ad eccezione di quelli per i quali il diritto dell'Unione prevede già uno specifico meccanismo di valutazione.

(7) L’esperienza acquisita dalle valutazioni finora svolte mostra la necessità di mantenere un meccanismo di valutazione e monitoraggio coerente, trasparente e uniforme che riguardi tutti i settori dell'acquis di Schengen, ad eccezione di quelli per i quali il diritto dell'Unione prevede già uno specifico meccanismo di valutazione.

Motivazione

L'esperienza acquisita dalle valutazioni finora svolte indica anche la necessità di una maggiore trasparenza e prevedibilità, che garantiscano l'adozione di criteri chiari e uniformi per la valutazione dell'applicazione dell'acquis di Schengen.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) Gli Stati membri dovrebbero essere strettamente associati al processo di valutazione. Le misure di esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere adottate con la procedura di gestione di cui all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

(8) Gli Stati membri dovrebbero essere strettamente associati al processo di valutazione e monitoraggio. Al fine di assicurare condizioni uniformi per l'esecuzione del presente regolamento, segnatamente per l'adozione e l'adeguamento del programma di valutazione pluriennale e della prima sezione del programma di valutazione annuale, per l'elaborazione di relazioni di valutazione e di raccomandazioni relative alla classificazione dei risultati in dette relazioni, nonché per la programmazione di visite con e senza preavviso durante il processo di valutazione, e allo scopo di verificare l'attuazione del piano d'azione adottato da uno Stato membro per correggere i punti deboli riscontrati, alla Commissione dovrebbero essere conferite competenze di esecuzione. Tali competenze devono essere esercitate in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione1. Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto iii), di detto regolamento, si applica la procedura d'esame.

 

__________________

 

1 GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) Ė opportuno che il meccanismo di valutazione instauri norme trasparenti, efficaci e chiare quanto al metodo da applicare nelle valutazioni, il ricorso a esperti altamente qualificati per le visite sul posto e il seguito da dare ai risultati delle valutazioni. Il metodo dovrebbe in particolare prevedere visite sul posto senza preavviso, a complemento di quelle con preavviso, specialmente per quanto riguarda i controlli alle frontiere e i visti.

(9) Ė opportuno che il meccanismo di valutazione e monitoraggio segua un approccio elaborato a livello di Unione e instauri norme trasparenti, efficaci e chiare quanto al metodo da applicare nelle valutazioni, il ricorso a esperti altamente qualificati per le visite sul posto e il seguito da dare ai risultati delle valutazioni. Il metodo dovrebbe in particolare prevedere visite sul posto senza preavviso, a complemento di quelle con preavviso, specialmente per quanto riguarda i controlli alle frontiere e i visti.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) Il meccanismo di valutazione dovrebbe comportare anche l'esame della legislazione rilevante sull'abolizione dei controlli alle frontiere interne e sulle verifiche nel territorio nazionale. Data la specifica natura di queste disposizioni, che non incidono sulla sicurezza interna degli Stati membri, le corrispondenti visite sul posto andrebbero affidate esclusivamente alla Commissione.

(10) Il meccanismo di valutazione e monitoraggio dovrebbe comportare anche l'esame della legislazione rilevante sull'abolizione dei controlli alle frontiere interne e sulle verifiche nel territorio nazionale. Le corrispondenti visite sul posto andrebbero affidate a rappresentanti della Commissione in cooperazione con esperti degli Stati membri e rappresentanti del Parlamento europeo.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 bis) La Commissione riveste un ruolo di particolare rilievo nell'assicurare il monitoraggio e il coordinamento dei programmi di valutazione e delle procedure di follow-up. Durante il processo di valutazione, inoltre, la Commissione dovrebbe garantire indipendenza, trasparenza e responsabilità nonché promuovere la fiducia reciproca fra le parti interessate.

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) La valutazione dovrebbe prestare particolare attenzione al rispetto dei diritti fondamentali nell'applicazione dell'acquis di Schengen.

(11) La valutazione e il monitoraggio dovrebbero prestare particolare attenzione al rispetto dei diritti fondamentali e alla protezione dei dati nell'applicazione dell'acquis di Schengen.

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 bis) Il garante europeo della protezione dei dati e le autorità di vigilanza nazionali, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, dovrebbero partecipare alle visite sul posto riguardanti la protezione dei dati.

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Considerando 11 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 ter) La valutazione dovrebbe garantire che gli Stati membri applichino effettivamente le norme Schengen conformemente ai principi e alle norme fondamentali. Essa dovrebbe pertanto coprire tutta la legislazione pertinente e le attività operative che contribuiscono al funzionamento di uno spazio senza controllo di frontiera alle frontiere interne e che riguardano tutti gli Stati membri che applicano l'acquis di Schengen in tutto o in parte.

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 bis) È opportuno che il meccanismo di valutazione e monitoraggio preveda uno strumento di sostegno nel caso in cui venga rilevata una grave carenza nell'applicazione dell'acquis. Occorre adottare misure per assicurare che gli Stati membri interessati che applicano in tutto o in parte l'acquis di Schengen ricevano un sostegno adeguato per un periodo di sei mesi, fornito dalla Commissione con l'assistenza tecnica di Frontex e di altre agenzie pertinenti dell'Unione. Come provvedimento estremo, e qualora le circostanze siano tali da costituire una minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna, è opportuno prevedere la possibilità di ripristinare il controllo di frontiera alle frontiere interne nella misura e per la durata necessarie a porre rimedio a tali carenze. Contestualmente all'introduzione dei controlli alle frontiere, è opportuno che la Commissione istituisca misure finanziarie compensative volte a sostenere gli Stati membri interessati.

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(16 bis) Gli Stati membri a cui, ai sensi della decisione 2000/365/CE e della decisione 2002/192/CE, l'acquis di Schengen si applica solo parzialmente dovrebbero essere soggetti a valutazioni relative all'applicazione delle parti dell'acquis a cui aderiscono ed è opportuno che i loro esperti possano partecipare a tali valutazioni.

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento istituisce un meccanismo di valutazione per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen negli Stati membri che lo applicano integralmente.

Il presente regolamento istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio finalizzato a:

 

 verificare se tutte le condizioni richieste per la messa in applicazione dell'acquis di Schengen in uno Stato candidato siano adempiute;

 

– verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen negli Stati membri che lo applicano integralmente; nonché

 

 verificare l'applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen da parte degli Stati membri che, a norma della decisione 2000/365/CE e della decisione 2002/192/CE, applicano l'acquis di Schengen solo parzialmente, nei limiti della misura della loro partecipazione all'acquis di Schengen.

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

Gli esperti degli Stati membri che, ai sensi del pertinente atto di adesione, non applicano ancora integralmente l’acquis partecipano ciononostante alla valutazione di tutte le parti dell'acquis.

Gli esperti degli Stati membri che, ai sensi del pertinente atto di adesione, non applicano ancora integralmente l’acquis partecipano ciononostante alla valutazione e al monitoraggio di tutte le parti dell'acquis.

 

Gli esperti degli Stati membri che, a norma della decisione 2000/365/CE e della decisione 2002/192/CE, applicano l'acquis di Schengen solo in parte, partecipano unicamente alla valutazione delle parti dell'acquis applicabili a tali Stati membri.

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione è responsabile dell’attuazione del meccanismo di valutazione in stretta cooperazione con gli Stati membri e con il sostegno degli organismi europei, come specificato nel presente regolamento.

1. La Commissione è responsabile dell'attuazione del meccanismo di valutazione e monitoraggio in stretta cooperazione con gli Stati membri e con il sostegno degli organismi europei, come specificato nel presente regolamento, tra cui Frontex, Europol ed Eurojust.

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione stabilisce un programma di valutazione pluriennale che abbraccia un periodo di cinque anni, conformemente alla procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2, al massimo sei mesi prima dell’inizio del quinquennio interessato.

1. La Commissione stabilisce un programma di valutazione pluriennale che abbraccia un periodo di cinque anni, al massimo sei mesi prima dell’inizio del quinquennio interessato. Gli atti di esecuzione che istituiscono tale programma sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 15, paragrafo 2.

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. Il programma pluriennale può contenere riferimenti alle valutazioni tematiche e/o regionali di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

Emendamento  23

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Entro il 30 settembre di ogni anno Frontex presenta alla Commissione un'analisi dei rischi che tiene conto della pressione migratoria, raccomandando le priorità per le valutazioni dell'anno successivo. Le raccomandazioni si riferiscono a specifiche sezioni delle frontiere esterne e a specifici valichi di frontiera da valutare nell'anno successivo, nell'ambito del programma pluriennale. La Commissione mette tale analisi dei rischi a disposizione degli Stati membri.

1. Entro il 30 settembre di ogni anno Frontex presenta alla Commissione un'analisi dei rischi che tiene conto della pressione migratoria, raccomandando le priorità per le valutazioni dell'anno successivo. Le raccomandazioni si riferiscono a specifiche sezioni delle frontiere esterne e a specifici valichi di frontiera da valutare nell'anno successivo, nell'ambito del programma pluriennale. La Commissione mette senza indugio tale analisi dei rischi a disposizione degli Stati membri e del Parlamento europeo.

Emendamento  24

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Entro il medesimo termine indicato al paragrafo 1, l'Europol presenta alla Commissione un'analisi dei rischi riguardante la corruzione e la criminalità organizzata, nella misura in cui la corruzione e la criminalità organizzata possono minare l'applicazione dell'acquis di Schengen da parte degli Stati membri, unitamente a raccomandazioni riguardanti le priorità per le valutazioni l'anno successivo. Le raccomandazioni si riferiscono a specifiche sezioni delle frontiere esterne e a specifici valichi di frontiera da valutare l'anno successivo nell'ambito del programma pluriennale. La Commissione mette senza indugio tale analisi dei rischi a disposizione degli Stati membri e del Parlamento europeo.

Emendamento  25

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter. Entro il medesimo termine di cui al paragrafo 1, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali presenta alla Commissione un'analisi dei rischi concernente la situazione dei diritti fondamentali alle frontiere esterne e interne, prestando particolare attenzione alla conformità dell'abolizione dei controlli alle frontiere interne e raccomandando priorità per le valutazioni da svolgersi nell'anno successivo. La Commissione mette senza indugio tale analisi dei rischi a disposizione degli Stati membri e del Parlamento europeo.

Emendamento  26

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Entro il medesimo termine di cui al paragrafo 1, Frontex presenta alla Commissione un'analisi dei rischi distinta, raccomandando priorità per valutazioni da svolgersi nell'anno successivo sotto forma di visite sul posto senza preavviso. Tali raccomandazioni possono riguardare ogni regione o ambito specifico e contengono un elenco di almeno dieci specifiche sezioni delle frontiere esterne e dieci specifici valichi di frontiera.

2. Entro il medesimo termine di cui al paragrafo 1, Frontex presenta alla Commissione un'analisi dei rischi distinta, raccomandando priorità per valutazioni da svolgersi nell'anno successivo sotto forma di visite sul posto senza preavviso. Tali raccomandazioni possono prendere in considerazione la relazione annuale di Frontex e possono riguardare ogni regione o ambito specifico e contengono un elenco di almeno dieci specifiche sezioni delle frontiere esterne e dieci specifici valichi di frontiera. La Commissione può, in qualsiasi momento, chiedere a Frontex o Europol di presentarle un'analisi dei rischi effettivi per il funzionamento dello spazio Schengen, contenente raccomandazioni quanto alle valutazioni da svolgersi sotto forma di visite sul posto senza preavviso.

Emendamento  27

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione trasmette un questionario standard agli Stati membri da valutare nell'anno successivo entro il 15 agosto dell’anno precedente. I questionari standard vertono sulla legislazione rilevante, sui mezzi organizzativi e tecnici disponibili per l'attuazione dell'acquis di Schengen e sui dati statistici relativi a ciascun settore della valutazione.

1. La Commissione trasmette un questionario standard agli Stati membri da valutare nell'anno successivo entro il 15 agosto dell’anno precedente. I questionari standard sono elaborati in stretta collaborazione con gli Stati membri e vertono sulla legislazione rilevante, sui mezzi organizzativi e tecnici disponibili per l'attuazione dell'acquis di Schengen e sui dati statistici relativi a ciascun settore della valutazione.

Emendamento  28

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri dispongono di un termine di sei settimane dalla trasmissione del questionario per inviare le loro risposte alla Commissione. La Commissione mette le risposte a disposizione degli Stati membri.

2. Gli Stati membri dispongono di un termine di sei settimane dalla trasmissione del questionario per inviare le loro risposte alla Commissione. La Commissione mette le risposte a disposizione degli Stati membri e del Parlamento europeo.

Emendamento  29

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – alilnea

Testo della Commissione

Emendamento

1. In base all'analisi dei rischi fornita da Frontex conformemente all'articolo 6, alle risposte al questionario di cui all'articolo 7 e, se del caso, ad altre fonti pertinenti, la Commissione stabilisce un programma di valutazione annuale entro il 30 novembre dell’anno precedente. Il programma può prevedere:

1. In base all'analisi dei rischi fornita da Frontex conformemente all'articolo 6, alle risposte al questionario di cui all'articolo 7 e, se del caso, all'analisi dei rischi fornita da Europol, dall'Agenzia per i diritti fondamentali o da altre fonti pertinenti, la Commissione stabilisce un programma di valutazione annuale entro il 30 novembre dell’anno precedente. Il programma può prevedere. Il programma può prevedere:

Emendamento  30

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La prima parte del programma, adottato conformemente alla procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2, elenca gli Stati membri da valutare l’anno successivo conformemente al programma pluriennale. Tale parte del programma elenca i settori da valutare e le visite sul posto da effettuare.

2. La prima parte del programma elenca gli Stati membri da valutare l’anno successivo conformemente al programma pluriennale. Tale parte del programma elenca i settori da valutare e le visite sul posto da effettuare ed è adottata dalla Commissione. Gli atti di esecuzione a tale riguardo sono adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

Emendamento  31

Proposta di regolamento

Articolo 9

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione stila un elenco di esperti designati dagli Stati membri per partecipare alle visite sul posto. L'elenco è comunicato agli Stati membri.

 

2. Gli Stati membri indicano i settori di specializzazione di ciascun esperto facendo riferimento a quelli indicati nell'allegato del presente regolamento. Comunicano senza indugio alla Commissione ogni eventuale cambiamento.

 

3. Gli Stati membri indicano quali esperti possono essere messi a disposizione per le visite sul posto senza preavviso conformemente ai requisiti di cui all'articolo 10, paragrafo 5.

 

4. Gli esperti devono possedere adeguate qualifiche, fra cui una solida conoscenza teorica ed esperienza pratica nei settori oggetto della valutazione nonché una solida conoscenza dei principi, delle procedure e delle tecniche di valutazione, e devono saper comunicare efficacemente in una lingua comune.

Gli esperti che partecipano alle visite sul posto devono possedere adeguate qualifiche, fra cui una solida conoscenza teorica ed esperienza pratica nei settori oggetto della valutazione, ivi incluso il rispetto dei diritti fondamentali, nonché una solida conoscenza dei principi, delle procedure e delle tecniche di valutazione, e devono saper comunicare efficacemente in una lingua comune. A tal fine gli Stati membri, in collaborazione con Frontex, assicurano che gli esperti ricevano una formazione pertinente.

5. Gli Stati membri assicurano che gli esperti designati soddisfino i requisiti specificati nel precedente paragrafo, indicando in particolare la formazione da questi seguita. Provvedono inoltre affinché detti esperti ricevano una formazione continua per soddisfare sempre tali requisiti.

 

Emendamento  32

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Le visite sul posto sono effettuate da equipe designate dalla Commissione. Le equipe sono composte da esperti scelti dall'elenco di cui all'articolo 9 e da uno o più funzionari della Commissione. La Commissione garantisce l'equilibrio geografico e la competenza degli esperti di ciascuna equipe. Gli esperti nazionali non possono partecipare a visite nello Stato membro in cui lavorano.

1. Le equipe responsabili delle visite sul posto sono composte da esperti designati dagli Stati membri e da rappresentanti della Commissione. Gli esperti nazionali non possono partecipare a visite nello Stato membro in cui lavorano.

Emendamento  33

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. La Commissione invita gli Stati membri a designare gli esperti disponibili a partecipare alle rispettive visite sul posto, indicando il loro settore di competenza. In caso di visite con preavviso, la Commissione invita gli Stati membri a designare gli esperti al più tardi sei settimane prima della data prevista per la visita sul posto. Gli Stati membri designano gli esperti entro una settimana dal ricevimento di detto invito. In caso di visite senza preavviso, la Commissione invita gli Stati membri a designare gli esperti al più tardi sei settimane prima della data prevista per la visita sul posto. Gli Stati membri designano gli esperti entro 72 ore dal ricevimento di tale invito. Gli Stati membri e gli esperti designati si assumono l'obbligo di rispettare la riservatezza per quanto riguarda le visite sul posto senza preavviso.

Emendamento  34

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La Commissione può invitare Frontex, Europol, Eurojust o altri organismi europei pertinenti a designare un rappresentante che partecipi, in qualità di osservatore, a una visita relativa a un settore rientrante nel loro mandato.

2. La Commissione invita il Parlamento europeo, Frontex e, se del caso, Europol, Eurojust o altri organismi europei pertinenti a designare un rappresentante che partecipi, in qualità di osservatore, a una visita relativa a un settore rientrante nel loro mandato. La Commissione definisce un chiaro mandato per i rappresentanti partecipanti, ivi comprese la durata, la responsabilità e le funzioni.

Emendamento  35

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Il garante europeo della protezione dei dati e le autorità di vigilanza nazionali, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, sono invitati a partecipare alle visite sul posto riguardanti la protezione dei dati.

Emendamento  36

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Il numero di esperti (compresi gli osservatori) partecipanti alle visite di valutazione non può essere superiore a otto per le visite sul posto con preavviso, e a sei per le visite sul posto senza preavviso.

3. Il numero di esperti degli Stati membri partecipanti alle visite di valutazione non può essere superiore a otto per le visite sul posto con preavviso e a sei per le visite sul posto senza preavviso. Se il numero di esperti designati dagli Stati membri supera il numero massimo, la Commissione, previa consultazione degli Stati membri interessati, nomina i membri dell'equipe in base all'equilibrio geografico e alle competenze degli esperti.

Emendamento  37

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Per quanto riguarda le visite con preavviso, al massimo quattro settimane prima della data in cui è programmata la visita, la Commissione ne informa gli Stati membri i cui esperti sono stati designati conformemente al paragrafo 1. Gli Stati membri confermano la disponibilità degli esperti entro una settimana.

soppresso

Motivazione

Testo ripreso al paragrafo 1.

Emendamento  38

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Nel caso delle visite senza preavviso, al massimo una settimana prima della data in cui è programmata la visita, la Commissione ne informa gli Stati membri i cui esperti sono stati designati conformemente al paragrafo 1. Gli Stati membri confermano la disponibilità degli esperti entro 48 ore.

soppresso

Motivazione

Testo ripreso al paragrafo 1.

Emendamento  39

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. La direzione delle visite sul posto è garantita da un funzionario della Commissione e da un esperto di uno Stato membro, designati congiuntamente dai membri dell’equipe di esperti prima della visita sul posto.

6. La direzione delle visite sul posto è garantita da un rappresentante della Commissione e da un esperto di uno Stato membro, designati congiuntamente dai membri dell’equipe di esperti prima della visita sul posto.

Emendamento  40

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Lo Stato membro interessato è informato:

2. Lo Stato membro interessato è informato almeno due mesi prima della data stabilita, nel caso delle visite con preavviso;

 almeno due mesi prima della data stabilita, nel caso delle visite con preavviso;

 

 almeno 48 ore prima della data stabilita, nel caso delle visite senza preavviso.

 

Emendamento  41

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Lo Stato membro interessato non è informato in anticipo dello svolgimento di una visita senza preavviso.

Emendamento  42

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Lo Stato membro interessato provvede affinché l'equipe di esperti possa rivolgersi direttamente alle persone competenti. Assicura l'accesso dell'equipe a tutte le aree, a tutti i locali e documenti necessari per la valutazione. Garantisce che l'equipe possa svolgere il suo mandato di verifica delle attività rientranti nei settori da valutare.

4. Lo Stato membro interessato provvede affinché l'equipe di esperti possa rivolgersi direttamente alle persone competenti. Assicura l'accesso dell'equipe a tutte le aree, a tutti i locali e documenti necessari per la valutazione. Garantisce che l'equipe possa svolgere il suo mandato di verifica delle attività rientranti nei settori da valutare, in particolare fornendo servizi di traduzione e interpretazione ad hoc dalla lingua dello Stato membro interessato verso la lingua comune, come previsto all'articolo 9, paragrafo 4.

Emendamento  43

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7. Spetta agli Stati membri provvedere all'organizzazione pratica del viaggio e dell'alloggio dei loro esperti. La Commissione rimborsa le spese di viaggio e alloggio sostenute dagli esperti che partecipano alle visite.

7. Spetta agli Stati membri provvedere all'organizzazione pratica del viaggio e dell'alloggio dei loro esperti. La Commissione rimborsa le spese di viaggio e alloggio sostenute dagli esperti che partecipano alle visite. In caso di visite sul posto senza preavviso, la Commissione designa un punto di contatto per il disbrigo degli aspetti pratici della visita.

Motivazione

Nel caso di visite sul posto senza preavviso vigono rigorosi limiti di tempo e pertanto è necessario che la Commissione detenga la responsabilità di designare un punto di contatto per quanto riguarda gli aspetti pratici della visita.

Emendamento  44

Proposta di regolamento

Articolo 12

Testo della Commissione

Emendamento

In deroga all'articolo 10, le equipe incaricate di svolgere visite sul posto senza preavviso per verificare l'assenza di controlli alle frontiere interne sono composte solo da funzionari della Commissione.

In deroga all'articolo 10, le equipe incaricate di svolgere visite sul posto senza preavviso per verificare l'assenza di controlli alle frontiere interne sono composte da tre rappresentanti della Commissione e da tre esperti provenienti dagli Stati membri.

Motivazione

Onde sottolineare che il meccanismo di valutazione si basa sul principio della stretta cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri, è opportuno che gli esperti provenienti da questi ultimi partecipino anche alle visite sul posto riguardanti l'abolizione dei controlli alle frontiere interne. Cfr. l'emendamento al considerando 10.

Emendamento  45

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) Nel caso di una visita sul posto con preavviso, la relazione è redatta durante la visita stessa dall'equipe incaricata. Il funzionario della Commissione ha la responsabilità generale della stesura della relazione e della sua integrità e qualità. In caso di disaccordo l'equipe cerca di raggiungere un compromesso. Le opinioni discordanti possono essere incluse nella relazione.

(b) Nel caso di una visita sul posto con preavviso, la relazione è redatta durante la visita stessa dall'equipe incaricata. Il rappresentante della Commissione ha la responsabilità generale della stesura della relazione e della sua integrità e qualità. In caso di disaccordo l'equipe cerca di raggiungere un compromesso. Le opinioni discordanti sono incluse nella relazione.

Emendamento  46

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La relazione esamina ogni aspetto qualitativo, quantitativo, operativo, amministrativo e organizzativo pertinente ed elenca le eventuali carenze o i punti deboli riscontrati durante la valutazione. Contiene raccomandazioni sui provvedimenti correttivi da adottare e i termini per la loro attuazione.

2. La relazione esamina ogni aspetto qualitativo, quantitativo, operativo, amministrativo e organizzativo pertinente ed elenca le eventuali carenze o i punti deboli rientranti o meno nella sfera di responsabilità degli Stati membri interessati riscontrati durante la valutazione. Contiene raccomandazioni sui provvedimenti correttivi o supplementari da adottare e i termini per la loro attuazione.

Emendamento  47

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. La Commissione trasmette la relazione allo Stato membro interessato entro sei settimane dalla visita sul posto o dal ricevimento delle risposte al questionario, a seconda dei casi. Lo Stato membro interessato esprime le proprie osservazioni sulla relazione entro un termine di due settimane.

4. La Commissione trasmette il progetto di relazione allo Stato membro interessato entro quattro settimane dalla visita sul posto o dal ricevimento delle risposte al questionario, a seconda dei casi. Lo Stato membro interessato esprime le proprie osservazioni sulla relazione entro un termine di due settimane.

Motivazione

In caso di gravi carenze nel sistema, è necessaria una reazione rapida per mantenere la fiducia nel sistema Schengen.

Emendamento  48

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

L'esperto della Commissione presenta la relazione e la risposta dello Stato membro al comitato istituito ai sensi dell'articolo 15. Gli Stati membri sono invitati a formulare osservazioni sulle risposte al questionario, sulla relazione e sulle osservazioni dello Stato membro interessato.

L'esperto della Commissione presenta il progetto di relazione e la risposta dello Stato membro al comitato istituito ai sensi dell'articolo 15. Gli Stati membri sono invitati a formulare osservazioni sulle risposte al questionario, sul progetto di relazione e sulle osservazioni dello Stato membro interessato.

Emendamento  49

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Le raccomandazioni relative alla classificazione dei risultati di cui al paragrafo 3 sono adottate dalla Commissione conformemente alla procedura stabilita all'articolo 15, paragrafo 2.

Su questa base, la Commissione decide in merito alla relazione di valutazione e alle raccomandazioni relative alla classificazione dei risultati di cui al paragrafo 3. Gli atti di esecuzione a tale riguardo sono adottati conformemente alla procedura d'esame stabilita all'articolo 15, paragrafo 2.

Emendamento  50

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 5 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Entro un mese dall'adozione della relazione lo Stato membro interessato presenta alla Commissione un piano d'azione volto a correggere i punti deboli riscontrati.

Entro un mese dall'adozione della relazione lo Stato membro interessato presenta alla Commissione un piano d'azione volto a correggere i punti deboli riscontrati. Se la relazione si basa su valutazioni tematiche o regionali e riguarda più di uno Stato membro, i piani d'azione degli Stati membri interessati vengono coordinati.

Emendamento  51

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 5 – comma 4

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione, consultata l'equipe di esperti, presenta una valutazione dell'adeguatezza del piano d'azione al comitato istituito ai sensi dell'articolo 15. Gli Stati membri sono invitati a formulare osservazioni sul piano d'azione.

La Commissione, consultata l'equipe di esperti ed entro un mese dal ricevimento del piano d'azione dello Stato membro interessato, presenta una valutazione dell'adeguatezza del piano d'azione al comitato istituito ai sensi dell'articolo 15. Gli Stati membri sono invitati a formulare osservazioni sul piano d'azione. La Commissione inoltre informa il Parlamento europeo, su richiesta, in merito alla valutazione dell'adeguatezza del piano d'azione.

Emendamento  52

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Lo Stato membro interessato riferisce alla Commissione in merito all'attuazione del piano d'azione entro sei mesi dal ricevimento della relazione, e continua a farlo ogni tre mesi fino alla completa attuazione del piano. A seconda della gravità delle carenze riscontrate e in funzione dei provvedimenti correttivi adottati la Commissione può programmare visite sul posto con preavviso conformemente alla procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2, per verificare l'attuazione del piano d'azione. La Commissione può programmare anche visite sul posto senza preavviso.

Lo Stato membro interessato riferisce alla Commissione in merito all'attuazione del piano d'azione entro quattro mesi dal ricevimento della relazione, e continua a farlo ogni tre mesi fino alla completa attuazione del piano. A seconda della gravità delle carenze riscontrate e in funzione dei provvedimenti correttivi adottati, la Commissione decide in merito allo svolgimento di visite sul posto con preavviso per verificare l'attuazione del piano d'azione. Gli atti di esecuzione a tale riguardo sono adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2. La Commissione può programmare anche visite sul posto senza preavviso.

Emendamento  53

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione informa regolarmente il comitato istituito ai sensi dell'articolo 15 in merito all'attuazione del piano d'azione.

La Commissione informa regolarmente il comitato istituito ai sensi dell'articolo 15 in merito all'attuazione del piano d'azione. Il Parlamento europeo può inoltre chiedere alla Commissione di riferire senza indugio in merito allo stato di attuazione del piano d'azione.

Motivazione

Il Parlamento europeo deve essere in grado di chiedere informazioni alla Commissione sui progressi compiuti nell'attuazione dei programmi d'azione elaborati dagli Stati membri in risposta alle carenze nell'applicazione dell'acquis di Schengen.

Emendamento  54

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7. Se una visita sul posto rileva una grave carenza che si ritiene possa incidere significativamente sul livello generale di sicurezza di uno o più Stati membri, la Commissione ne informa al più presto il Consiglio e il Parlamento europeo, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro.

7. Se una visita sul posto rileva una grave carenza che si ritiene possa incidere significativamente sul livello generale di sicurezza di uno o più Stati membri, la Commissione, di propria iniziativa o su richiesta del Parlamento europeo o di uno Stato membro, ne informa al più presto il Consiglio e il Parlamento europeo e tiene questi ultimi regolarmente informati durante il periodo di sostegno di sei mesi ai sensi dell'articolo 13 bis e dopo aver preso una decisione definitiva su un eventuale seguito da dare ai sensi dell'articolo 13 ter.

Emendamento  55

Proposta di regolamento

Articolo 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 13 bis

 

Misure di sostegno alle frontiere esterne

 

Qualora venga rilevata una grave carenza ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 7, Frontex istituisce un'equipe di esperti che, durante i sei mesi successivi alla rilevazione della grave carenza, dà sostegno allo Stato membro interessato affinché vi ponga rimedio. Possono far parte dell'equipe esperti degli Stati membri. La Commissione può altresì stabilire misure di sostegno finanziario per aiutare lo Stato membro interessato.

Motivazione

Le carenze gravi che possono avere un impatto significativo sul livello generale di sicurezza di uno o più Stati membri devono essere corrette con urgenza al fine di ristabilire la fiducia reciproca. Frontex, in quanto agenzia specializzata dell'Unione, può svolgere un ruolo fondamentale nell'aiutare lo Stato membro interessato a correggere la carenza.

Emendamento  56

Proposta di regolamento

Articolo 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 13 ter

 

Misure alle frontiere esterne e sostegno di Frontex

 

1. Qualora la relazione di valutazione individui gravi carenze nello svolgimento del controllo delle frontiere esterne e per garantire l'osservanza delle raccomandazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 5, la Commissione può decidere di chiedere allo Stato membro valutato di adottare provvedimenti specifici, che possono includere una o più delle seguenti misure:

 

 avvio dell'impiego di squadre europee di guardie di frontiera ai sensi del regolamento (CE) n. 2007/2004;

 

 presentazione a Frontex, per approvazione, delle sue decisioni strategiche in materia di valutazione dei rischi e dei piani per l'invio di attrezzature tecniche;

 

 chiusura di uno specifico valico di frontiera per un limitato periodo di tempo, fino a correzione delle carenze.

 

Gli atti di esecuzione a tale riguardo sono adottati conformemente alla procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

 

2. La Commissione informa regolarmente il comitato istituito ai sensi dell'articolo 15 in merito ai progressi nell'attuazione delle misure di cui al paragrafo 1 e del relativo effetto sulle carenze riscontrate. La Commissione informa senza indugio anche il Parlamento europeo.

Motivazione

Nel caso in cui uno Stato membro, dopo un periodo di sei mesi e nonostante il sostegno di Frontex, non abbia rimediato alla grave carenza, la Commissione dovrebbe avere la possibilità di decidere, in collaborazione con il comitato composto da rappresentanti degli Stati membri, in merito a misure di follow-up, ivi comprese sanzioni.

Emendamento  57

Proposta di regolamento

Articolo 13 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 13 quater

 

Gravi carenze nel controllo delle frontiere esterne

1. Nonostante il periodo di quattro mesi previsto per riferire in merito all'attuazione del piano d'azione di cui all'articolo 13, paragrafo 6, se la relazione di valutazione di cui all'articolo 13, paragrafo 5, conclude che lo Stato membro valutato sta gravemente trascurando l'obbligo di svolgere controlli alle frontiere esterne, detto Stato membro deve riferire in merito all'attuazione del piano d'azione entro tre mesi dal ricevimento della relazione di valutazione.

 

2. Se, allo scadere del periodo di tre mesi di cui al paragrafo 1, la Commissione constata che la situazione persiste, si applicano gli articoli 23 bis e 26 del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)1.

 

_____________

 

1 GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1.

Emendamento  58

Proposta di regolamento

Articolo 14

Testo della Commissione

Emendamento

Le equipe considerano riservata ogni informazione acquista nello svolgimento dei propri compiti. Le relazioni redatte dopo le visite sul posto sono classificate RESTRICTED. La Commissione, consultato lo Stato membro interessato, decide quali parti della relazione possono essere rese pubbliche.

Le equipe considerano riservata ogni informazione acquista nello svolgimento dei propri compiti. Le relazioni redatte dopo le visite sul posto sono classificate RESTRICTED. Tale classificazione non preclude la trasmissione della relazione nella sua interezza al Parlamento europeo. La Commissione, consultato lo Stato membro interessato, decide quali parti della relazione possono essere rese pubbliche.

Emendamento  59

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione è assistita da un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

1. La Commissione è assistita da un comitato. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

Motivazione

L'emendamento mira a garantire l'applicazione delle nuove norme di comitatologia previste dal trattato di Lisbona.

Emendamento  60

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4, 7 e 8 della decisione 1999/468/CE del Consiglio.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Quando il comitato non emette parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

Motivazione

L'emendamento mira a garantire l'applicazione delle nuove norme di comitatologia previste dal trattato di Lisbona. Ai fini di un'adeguata partecipazione di rappresentanti degli Stati membri, è opportuno optare per la procedura d'esame di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Tale procedura consente di verificare che le proposte della Commissione siano appoggiate da una maggioranza qualificata del comitato di esperti. Per contro, secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 4, la Commissione può adottare un provvedimento attuativo anche se la maggioranza dei rappresentanti degli Stati membri vi si oppone.

Emendamento  61

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Frontex presenta alla Commissione la prima analisi dei rischi di cui all'articolo 6 entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. La prima analisi dei rischi di cui all'articolo 6 è trasmessa alla Commissione entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento  62

Proposta di regolamento

Articolo 17

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 17

Articolo 17

Informazioni al Parlamento europeo

Informazioni al Parlamento europeo e al Consiglio

La Commissione informa il Parlamento europeo delle raccomandazioni da essa adottate ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 5.

La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio delle raccomandazioni da essa adottate ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 5.

Emendamento  63

Proposta di regolamento

Articolo 18 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

Ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle valutazioni effettuate conformemente al presente regolamento. La relazione è pubblica e contiene informazioni riguardanti:

Ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione esauriente sulle valutazioni effettuate conformemente al presente regolamento. La relazione è pubblica e contiene informazioni riguardanti:

Emendamento  64

Proposta di regolamento

Articolo 19

Testo della Commissione

Emendamento

La parte II della decisione del Comitato esecutivo del 16 settembre 1998 riguardante l'istituzione della Commissione permanente della Convenzione di Schengen (SCH/Com-ex (98) 26 def.), intitolata "Commissione di applicazione per gli Stati che applicano già la Convenzione", è abrogata un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

La decisione del Comitato esecutivo del 16 settembre 1998 riguardante l'istituzione della Commissione permanente della Convenzione di Schengen (SCH/Com-ex (98) 26 def.), intitolata "Commissione di applicazione per gli Stati che applicano già la Convenzione", è abrogata un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Motivazione

A giudizio del relatore ci dovrebbe essere un meccanismo di valutazione uniforme basato sul presente regolamento. Pertanto, la decisione del comitato esecutivo dovrebbe essere abrogata non solo per quanto riguarda la parte I, ma anche per quanto riguarda la parte II.

Emendamento  65

Proposta di regolamento

Articolo 20

Testo della Commissione

Emendamento

Il Consiglio può decidere di effettuare le valutazioni Schengen di cui agli atti di adesione conclusi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento in conformità del presente regolamento.

soppresso

Motivazione

Dato che l'emendamento all'articolo 1, paragrafo 1, mira già a includere fin dall'inizio i paesi candidati nel nuovo meccanismo di valutazione Schengen, l'articolo 20 diventa obsoleto.

Emendamento  66

Proposta di regolamento

Articolo 21 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, conformemente al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

MOTIVAZIONE

Antefatti

La creazione dello spazio Schengen tra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90, con l'abolizione dei controlli alle frontiere comuni ai paesi partecipanti e l'introduzione della libertà di circolazione all'interno dello spazio stesso, ha rappresentato uno dei maggiori successi della storia europea. Parallelamente sono state realizzate diverse misure di compensazione, in particolare il rafforzamento dei controlli alle frontiere esterne nonché della cooperazione di polizia, doganale e giudiziaria, la creazione del Sistema di informazione Schengen (SIS), ecc.

L'abolizione dei controlli alle frontiere interne presuppone una piena fiducia reciproca tra gli Stati membri per quanto concerne le rispettive capacità di dare piena attuazione alle misure di accompagnamento necessarie ai fini dell'abolizione dei citati controlli. In effetti la sicurezza dello spazio Schengen dipende dal rigore e dall'efficacia dei controlli effettuati dagli Stati membri alle proprie frontiere esterne nonché dalla qualità e dalla rapidità della trasmissione di informazioni attraverso il SIS. La fragilità o l'inadeguato funzionamento di uno qualunque dei citati elementi mette a rischio la sicurezza dell'Unione europea e l'efficienza dello spazio Schengen.

Nel 1998 è stata creata una commissione permanente con il compito di valutare gli Stati membri in due fasi separate:

-          entrata in vigore - la commissione aveva il compito di verificare il rispetto di tutte le precondizioni per l'applicazione dell'acquis di Schengen in modo da poter procedere all'abolizione dei controlli alle frontiere;

-          attuazione - la reciproca fiducia instauratasi al momento dell'abolizione dei controlli interni doveva essere mantenuta e rafforzata attraverso valutazioni delle modalità di applicazione dell'acquis di Schengen da parte degli Stati membri.

Con l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam nel 1999 e l'integrazione dell'acquis di Schengen nell'UE, la denominazione "commissione permanente" è stata trasformata in gruppo di lavoro "Valutazione di Schengen" (SCH-EVAL). Il mandato è rimasto tuttavia immutato così come il carattere intergovernativo del gruppo.

Nel quadro del programma dell'Aia la Commissione è stata invitata a presentare una proposta atta a integrare il meccanismo di valutazione Schengen vigente e a colmare le lacune individuate. Nel marzo 2009 la Commissione ha presentato due proposte, rispettivamente relative a un regolamento e a una decisione del Consiglio, per definire il quadro giuridico applicabile a un meccanismo di valutazione unico per la verifica e il controllo della corretta applicazione dell'acquis di Schengen. Il regolamento del Consiglio riguardava le attività afferenti a due elementi in particolare dell'acquis di Schengen: la libera circolazione e i controlli alle frontiere. La decisione del Consiglio riguardava invece misure di polizia atte a compensare l'eliminazione dei controlli alle frontiere interne.

Le proposte miravano inoltre a rispondere alle modifiche della situazione giuridica a seguito dell'integrazione dell'acquis di Schengen nel quadro UE e quindi dell'attribuzione di una base giuridica rientrante nel primo o nel terzo pilastro a ciascuna disposizione dello stesso acquis.

Il Parlamento europeo è stato consultato sulle due proposte e, sulla base del parere emesso dal relativo servizio giuridico in merito all'adeguatezza della base giuridica scelta dalla Commissione, è giunto alla conclusione che alla proposta di regolamento avrebbe dovuto essere applicata la procedura di codecisione. Considerando che entrambe le proposte presentavano le medesime lacune e che, dal punto di vista giuridico, rappresentavano due facce della stessa medaglia (dal momento che ambedue riguardavano la creazione di un sistema unico di valutazione Schengen), era opportuno considerarle come un unico pacchetto. Nell'ottobre 2009 il Parlamento europeo ha respinto le due proposte invitando la Commissione a ritirarle e a presentarne di nuove, contenenti sostanziali miglioramenti, nel rispetto della procedura di codecisione e tenendo conto dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona.

A seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona la proposta relativa al terzo pilastro è diventata obsoleta ed è stata ritirata con la comunicazione "omnibus" del dicembre 2009. Nel contempo anche la restante proposta (il regolamento relativo al primo pilastro) è stata ritirata.

Campo di applicazione della nuova proposta

Nel novembre 2010 è stata presentata un'unica nuova proposta mirante a istituire un quadro giuridico per la valutazione della corretta applicazione dell'acquis di Schengen. Il meccanismo di valutazione è concepito per preservare la fiducia reciproca fra gli Stati membri nelle rispettive capacità di applicare in maniera efficace ed efficiente le misure d'accompagnamento necessarie ai fini del mantenimento di uno spazio senza frontiere interne.

La procedura legislativa proposta è la codecisione, dal momento che il Parlamento europeo partecipa a pieno titolo alla legiferazione nel settore della giustizia e degli affari interni. Ai fini di una maggiore trasparenza è prevista la presentazione al Consiglio e al Parlamento europeo di relazioni periodiche sulle valutazioni svolte, sulle conclusioni tratte dalle valutazioni e sulle misure di follow-up adottate dagli Stati membri interessati.

Ulteriore obiettivo della proposta è rendere il meccanismo di valutazione Schengen più efficiente, garantendo un'applicazione trasparente, efficace e coerente dell'acquis di Schengen.

Il nuovo meccanismo di valutazione dovrebbe essere basato sulla compilazione di questionari e la realizzazione di visite in loco (anche senza preavviso) ed è strutturato in diverse fasi. È prevista l'elaborazione di un programma pluriennale per un periodo di cinque anni (nel corso del quale ciascuno Stato membro dovrebbe essere sottoposto a valutazione almeno una volta) contenente la lista dei paesi da valutare (fase preparatoria). Il progetto di programma dovrebbe essere adottato mediante procedura di comitato.

Lo stesso dovrebbe avvenire per il programma annuale, che dovrebbe essere basato sulla valutazione dell'analisi dei rischi realizzata da Frontex. Il programma in questione dovrebbe stabilire le valutazioni da effettuare nei singoli Stati membri, con o senza preavviso (in quest'ultimo caso l'elenco degli Stati membri dovrebbe rimanere confidenziale).

Posizione del relatore

Il relatore si congratula con la Commissione per la nuova proposta presentata in quanto non solo tiene conto di alcune delle critiche formulate in passato dal Parlamento europeo ma indica altresì, giustamente, una base giuridica (l'articolo 77, paragrafo 2, lettera e) del TFUE) che implica l'applicazione della procedura di codecisione.

È necessario un nuovo meccanismo di valutazione Schengen con varie caratteristiche di seguito elencate:

-  maggiore orientamento all'UE (con un approccio europeo e il coinvolgimento delle istituzioni della stessa UE anziché dei soli governi nazionali);

-  maggiore trasparenza (con l'obbligo di informare il Consiglio e il Parlamento europeo in merito all'esito delle ispezioni in loco nonché alle raccomandazioni della Commissione e alla relativa attuazione);

-  maggiore orientamento alla cooperazione (in modo da garantire un equilibrio tra partecipazione della Commissione e degli Stati membri nonché il pieno coinvolgimento di esperti a livello europeo e nazionale);

-  migliore sfruttamento delle risorse (coinvolgendo Frontex e avvalendosi della sua esperienza nonché delle analisi dei rischi realizzate dalla stessa agenzia);

-  maggiore efficienza (con equipe "alleggerite");

-  maggiore rigorosità (al fine di valutare attentamente il grado di attuazione delle norme Schengen e prevedere meccanismi di correzione tempestiva che pongano fine alla diffusione di un certo senso di impunità).

Il relatore ribadisce la propria opposizione a un sistema che preveda "due pesi e due misure", ovvero estrema severità nei confronti dei paesi candidati da un lato e grande indulgenza con gli Stati che già rientrano nello spazio Schengen dall'altro. Il relatore è pertanto del parere che le norme debbano essere identiche e che il sistema di valutazione debba prevedere il rispetto dell'acquis di Schengen in ogni momento e non soltanto all'atto dell'adesione. Appare pertanto priva di senso l'introduzione di criteri e sistemi di valutazione distinti per le due citate categorie di paesi.

Il relatore sottolinea, una volta di più, l'importanza della fiducia reciproca in quanto fondamento dell'intero sistema Schengen.

Infine, il relatore si è preoccupato di garantire la parziale partecipazione del Regno Unito e dell'Irlanda consentendo la valutazione dei due paesi per quanto concerne la cooperazione di polizia, le attività SIS/SIRENE e la protezione dei dati.

PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA SULLA BASE GIURIDICA

On. Juan Fernando López Aguilar

Presidente

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

BRUXELLES

Oggetto :         Parere sulla base giuridica della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen (COM(2010)0624 – C7-0370/2010 – 2010/0312(COD))

Onorevole Presidente,

con lettera del 31 maggio 2012 Lei ha informato la commissione giuridica che il suo relatore, on. Carlos Coelho, propone di modificare la base giuridica dell’articolo 77, paragrafo 2 del TFUE in combinato disposto con l’articolo 74, e ha chiesto alla commissione giuridica, a norma dell’articolo 37 del regolamento, di esaminare la questione e indicare se tale modifica è appropriata. Nel frattempo, la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni ha approvato la proposta nella sua riunione l’11 giugno 2012, modificando la base giuridica come proposto dal relatore.

La Commissione ha presentato la sua proposta di regolamento che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen in base all’articolo 77, paragrafo 2, lettera e) del TFUE. La proposta è stata quindi presentata al Parlamento nel quadro della procedura legislativa ordinaria.

Il Servizio giuridico del Parlamento ha fornito, con lettera del 12 luglio 2011, su richiesta della LIBE, un parere giuridico sulla proposta, in cui giunge alla conclusione per quanto riguarda la base giuridica che la proposta dovrebbe essere basata sull’articolo 77, paragrafo 2, del TFUE, in combinato disposto con l’articolo 74 del TFUE. Con lettera del 14 giugno 2012, il Servizio giuridico ha confermato questa analisi, tenendo conto dei nuovi elementi introdotti dalla LIBE nella sua relazione.

Antefatti

I. La proposta

Le prime proposte della Commissione del marzo 2009 relative a un meccanismo rivisto di valutazione di Schengen (un regolamento[1] nel quadro del "primo pilastro" e una decisione nel quadro del "terzo pilastro[2]") sono state respinte dal Parlamento il 20 ottobre 2009, con la motivazione che la procedura di consultazione non era appropriata. La Commissione ha indicato nella sua comunicazione Omnibus, dopo l'adozione del trattato di Lisbona[3], che la proposta sulla parte relativa al terzo pilastro è stata ritirata[4] e che la base giuridica della proposta per la parte relativa al primo pilastro è stata modificata in base all’articolo 74 del TFUE[5].

Con la sua proposta di regolamento che istituisce un meccanismo di valutazione per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen, del 16 novembre 2010[6], la Commissione ha ritirato anche la parte relativa al "primo pilastro". La proposta del 16 novembre 2010 era basata sull’articolo 77, paragrafo 2, lettera e) del TFUE. La Commissione ha presentato una proposta modificata il 16 settembre 2011[7] senza modificare la base giuridica.

La proposta iniziale suggerisce una valutazione basata su questionari e visite sul posto con o senza preavviso (articolo 4), un programma di valutazione pluriennale (articolo 5) e un’analisi dei rischi da parte di Frontex (articolo 6). Essa contiene dettagli del questionario (articolo 7), un programma di valutazione (articolo 8), le regole per identificare gli esperti degli Stati membri (articolo 9), per costituire le équipes per le visite sul posto (articolo 10) e lo svolgimento di tali visite (articolo 11), nonché disposizioni relative alla stesura delle relazioni di valutazione (articolo 13), compreso l’obbligo per lo Stato membro interessato di presentare un piano d’azione volto a correggere i punti deboli riscontrati, e di riferire alla Commissione in merito all’attuazione di detto piano. Sono previste procedure di comitatologia per l’elaborazione del programma pluriennale (articolo 5, paragrafo 1), del programma annuale (articolo 8, paragrafo 2) e le raccomandazioni nella relazione di valutazione (articolo 13, paragrafo 5, comma 2). Il Consiglio e il Parlamento vengono informati se "una visita sul posto rileva una grave carenza che si ritiene possa incidere significativamente sul livello generale di sicurezza di uno o più Stati membri" (articolo 13, paragrafo 7). È previsto che ogni anno la Commissione presenti al Parlamento e al Consiglio una relazione (articolo 18).

La proposta modificata aggiunge un elemento di "monitoraggio" (cfr. articoli 1 e 3). Le disposizioni relative alla comitatologia sono sostituite da atti di esecuzione. Il nuovo elemento importante è la possibilità di misure specifiche qualora una relazione di valutazione constati gravi carenze in uno Stato membro (articolo 14): la Commissione può decidere di richiedere allo Stato membro di inviare squadre di guardie di frontiera europee conformemente alle disposizioni del regolamento Frontex, di presentare a Frontex, per approvazione, i suoi piani strategici per porre rimedio alla situazione, o chiudere uno specifico valico di frontiera per un limitato periodo di tempo, fino a correzione delle carenze. Qualora una relazione di valutazione concluda che uno Stato membro sta gravemente trascurando l’obbligo di procedere a controlli alle frontiere esterne o a procedure di rimpatrio, la proposta (articolo 15) richiede a detto Stato membro di riferire in merito all’attuazione del piano d’azione entro tre mesi; se la Commissione constata che la situazione persiste, si applicano le disposizioni del Codice Frontiere Schengen[8] sulla reintroduzione temporanea del controllo alle frontiere esterne.

Parallelamente alla proposta modificata del nuovo meccanismo di valutazione di Schengen, la Commissione ha presentato una proposta per modificare il Codice Frontiere Schengen[9]. Tale proposta prevede, a determinate condizioni, la reintroduzione dei controlli alle frontiere interne mediante un atto di esecuzione della Commissione secondo la procedura di esame, con la possibilità per gli Stati membri di reintrodurre unilateralmente i controlli alle frontiere interne, se è necessaria un’azione immediata. La proposta modificata relativa al meccanismo di valutazione di Schengen fa riferimento a queste nuove disposizioni proposte dal Codice Frontiere Schengen.

2. Relazione adottata alla commissione LIBE l’11 giugno 2012

- La relazione adottata in seno alla LIBE riprende una serie di modifiche contenute nella proposta modificata della Commissione, ma mostra anche talune differenze. Le caratteristiche principali sono le seguenti:

La relazione LIBE contiene disposizioni che riprendono il contenuto dei nuovi articoli 14 e 15 della proposta modificata della Commissione, prevedendo misure alle frontiere esterne in caso di gravi carenze (coinvolgimento di Frontex, chiusura di un valico di frontiera), mediante atti di esecuzione della Commissione e, come misura di ultima istanza e in caso di grave minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza interna, la possibilità di reintrodurre i controlli alle frontiere interne (AM 16, 56, 57). La LIBE aggiunge una regola sul sostegno da parte di esperti di Frontex per lo Stato membro interessato (AM 55).

- Si conferiscono competenze di esecuzione alla Commissione per quanto riguarda l’adozione e l’adeguamento del programma pluriennale e della prima sezione del programma di valutazione annuale, per la redazione delle relazioni di valutazione e l’elaborazione di raccomandazioni sulla classificazione delle conclusioni delle relazioni di valutazione, e la programmazione delle visite sul posto con e senza preavviso durante il processo di valutazione e per verificare l’attuazione del piano d’azione adottato da uno Stato membro per porre rimedio ai punti deboli riscontrati (AM 9, 21, 49, 52), nonché nel caso di gravi carenze (vedi sopra).

- L’elemento di "monitoraggio"introdotto dalla proposta modificata viene rispecchiato (AM 10, 11, 13, 20), e tale compito è esplicitamente attribuito alla Commissione (AM 12).

- Si aggiungono esigenze in materia di informazione del Parlamento europeo, per esempio riguardo all’analisi dei rischi (AM 23), le risposte al questionario (AM 28), la valutazione dell’adeguatezza del piano d’azione da parte degli Stati membri (53), le gravi carenze riscontrate nel corso delle visite sul posto (AM 54) e le relazioni classificate sulle visite sul posto (AM 58).

- Si prevedono analisi dei rischi specifiche che devono essere fornite da Eurojust e dall’Agenzia dei diritti fondamentali (AM 24, 25, 29, 61).

- Si rafforza il ruolo degli Stati membri nel processo di valutazione – rispetto alle proposte della Commissione -, per esempio al momento di elaborare il questionario (AM 27), e per le visite sul posto sulla partecipazione degli esperti e sulla presentazione di relazioni (AM 28, 36, 44, 45).

- Si prevede la partecipazione di altri attori alle visite sul posto, tra cui il Parlamento europeo (AM 34) e il Garante europeo della protezione dei dati (AM35).

II. Le basi giuridiche in questione

1. Base giuridica della proposta

Le due proposte della Commissione (iniziale e modificata) sono basate sull’articolo 77, paragrafo 2, lettera e), che recita come segue:

"2. Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure riguardanti:

[...]

(e) l'assenza di qualsiasi controllo sulle persone, a prescindere dalla nazionalità, all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne.

L’articolo 77, paragrafo 1 del TFUE – cui si fa riferimento in questa disposizione – recita quanto segue:

"1. L'Unione sviluppa una politica volta a:

(a) garantire l'assenza di qualsiasi controllo sulle persone, a prescindere dalla nazionalità, all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne;

(b) garantire il controllo delle persone e la sorveglianza efficace dell'attraversamento delle frontiere esterne;

(c) instaurare progressivamente un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne.

2. Proposta di modifica della base giuridica

La commissione LIBE, nella sua richiesta di parere alla commissione JURI, fa riferimento all’articolo 77, paragrafo 2, del TFUE in combinato disposto con l’articolo 74 del TFUE quale base giuridica della proposta e pone in rilievo il parere del Servizio giuridico del 2011. L'articolo 74 del TFUE recita:

"Il Consiglio adotta misure al fine di assicurare la cooperazione amministrativa tra i servizi competenti degli Stati membri nei settori di cui al presente titolo e fra tali servizi e la Commissione." Esso delibera su proposta della Commissione, fatto salvo l'articolo 76, e previa consultazione del Parlamento europeo."

L’articolo 77, paragrafo 2, del TFUE dispone:

"2. Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure riguardanti:

(a) la politica comune dei visti e di altri titoli di soggiorno di breve durata;

(b) i controlli ai quali sono sottoposte le persone che attraversano le frontiere esterne;

(c) le condizioni alle quali i cittadini dei paesi terzi possono circolare liberamente nell'Unione per un breve periodo;

(d) qualsiasi misura necessaria per l'istituzione progressiva di un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne;

(e) l'assenza di qualsiasi controllo sulle persone, a prescindere dalla nazionalità, all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne."

III. Analisi

Dalla giurisprudenza della Corte di giustizia si evincono alcuni principi riguardo alla scelta della base giuridica. In primo luogo, date le conseguenze della base giuridica in termini di competenza sostanziale e di procedura, la scelta del corretto fondamento giuridico riveste un'importanza costituzionale[10]. In secondo luogo, a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del TUE, ciascuna istituzione deve agire nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dal trattato[11]. In terzo luogo, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, "la scelta del fondamento normativo di un atto comunitario deve basarsi su elementi oggettivi, suscettibili di sindacato giurisdizionale, tra i quali figurano, in particolare, lo scopo e il contenuto dell'atto[12]". Infine, per quanto riguarda una pluralità di basi giuridiche, se l'esame di un atto comunitario dimostra che esso persegue una duplice finalità o che ha una doppia componente e se una di queste è identificabile come principale o preponderante, mentre l'altra è solo accessoria, l'atto deve fondarsi su una sola base giuridica, ossia quella richiesta dalla finalità o componente principale o preponderante[13]. D'altra parte, se una misura ha contemporaneamente più obiettivi o più componenti tra loro inscindibili, senza che uno di essi assuma importanza secondaria e indiretta rispetto agli altri, tale misura deve basarsi sulle diverse disposizioni pertinenti del trattato[14].

Le basi giuridiche all’esame sono l’articolo 77, paragrafo 2, lettera e) del TFUE o l’articolo 77, paragrafo 2 in combinato disposto con l’articolo 74 del TFUE.

Per quanto riguarda lo scopo è il contenuto della misura in questione, il considerando 3 quale adottato dalla LIBE (AM 5) spiega che il "meccanismo specifico di valutazione e monitoraggio" che sarà istituito dovrà "garantire norme elevate e uniformi nell’applicazione pratica dell’acquis di Schengen e mantenere un livello elevato di fiducia reciproca fra gli Stati membri che fanno parte dello spazio senza controllo di frontiera alle frontiere interne". Inoltre, l’articolo 1, paragrafo 1 adottato dalla LIBE (AM 18) identifica come finalità del meccanismo di valutazione e di monitoraggio: "verificare se tutte le condizioni richieste per la messa in applicazione dell'acquis di Schengen in uno Stato candidato a tale messa in applicazione siano adempiute e verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen negli Stati membri che lo applicano integralmente, verificare l'applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen e gli Stati membri che [...] lo applicano in parte [...]".

La Commissione, nella sua proposta, sostiene che le misure proposte dovrebbero essere basate sull’articolo 77, paragrafo 2, lettera e), del TFUE quale base giuridica adducendo il fatto che la corretta applicazione di tali misure rende possibile il mantenimento di uno spazio senza controlli alle frontiere interne, per cui la valutazione e il monitoraggio della corretta applicazione di tali misure servono all’obiettivo finale del mantenimento di uno spazio di libera circolazione delle persone all’interno di un’Unione europea senza controlli alle frontiere interne[15].

Tuttavia, l’articolo 77, paragrafo 2, lettera e), del TFUE riguarda soltanto le misure relative all’assenza di controlli alle frontiere interne in quanto tali, mentre le lettere da a) a d) del paragrafo 2 si riferiscono ad altre misure riguardanti i visti, i controlli alle frontiere esterne, la libertà di circolazione per i cittadini di paesi terzi e le misure relative alla creazione di un sistema di gestione integrata delle frontiere esterne, "ai fini dell’[articolo 77], paragrafo 1", ossia garantire l’assenza di controlli alle frontiere interne, effettuare controlli sulle persone e controllare le frontiere esterne e l’introduzione graduale di un sistema integrato di gestione.

Dato che il testo approvato in seno alla commissione LIBE si riferisce alla valutazione dell’intero acquis di Schengen (cfr. anche l’AM 15 che introduce un nuovo considerando 11 ter, facendo riferimento a “tutta la pertinente legislazione e le attività operative che contribuiscono al funzionamento di uno spazio senza controlli alle frontiere”), esso dovrebbe basarsi su tutto il paragrafo 2 dell’articolo 77 del TFUE.

L’articolo 74, l’altra disposizione che formerà la base giuridica secondo l’emendamento adottato in seno alla commissione LIBE, prevede l’adozione di misure per assicurare la cooperazione amministrativa tra le autorità degli Stati membri nonché tra queste e la Commissione, nei settori contemplati dal titolo V del TFUE. Il titolo V del TFUE contempla le "Politiche relative ai controlli alle frontiere, all’asilo e all’immigrazione" (Capo 2), la "Cooperazione giudiziaria in materia penale" (Capo 4) e la "Cooperazione di polizia" (Capo 5). Esse fanno parte dell’acquis di Schengen la cui attuazione è valutata conformemente al regolamento in questione.

La questione è ora di sapere se l’articolo 74 del TFUE sarebbe necessario come base giuridica a fianco dell’articolo 77, paragrafo 2, del TFUE. In primo luogo, l’applicazione dell'acquis di Schengen va oltre l’abolizione dei controlli alle frontiere interne e oltre le misure nell’ambito delle frontiere esterne e della politica dei visti, e si riferisce anche a misure, per esempio, sulla cooperazione di polizia e sulla cooperazione giudiziaria in materia penale. Pare pertanto necessario ricorrere ad una base giuridica che abbia una copertura più ampia, come nel caso dell’articolo 74 del TFUE.

Inoltre, occorre valutare se le misure previste nel testo approvato dalla commissione LIBE corrispondano a quelle autorizzate dall’articolo 74 del TFUE. Il meccanismo di valutazione alla base del testo adottato dalla commissione LIBE si presenta come un meccanismo realizzato in cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione, con un ruolo leggermente più importante degli Stati membri rispetto a quanto proposto nella proposta della Commissione e si attribuisce, allo stesso tempo, alla Commissione un ruolo di monitoraggio (cfr. rif. citato punto II. 2.). Non è necessario esaminare se il meccanismo sia effettivamente limitato soltanto ad un'autentica cooperazione. Se uno degli elementi del meccanismo andasse al di là della cooperazione di cui all’articolo 74 del TFUE, potrebbe certamente essere basato sull’articolo 77, paragrafo 2, del TFUE.

Vale la pena segnalare che, in questo caso, non si escluderebbe a priori il ricorso a una duplice base giuridica dato che le procedure previste per ogni base giuridica sono incompatibili l’una con l’altra[16]. L’utilizzazione di una duplice base giuridica è stata ritenuta valida quando non abbia portato ad una violazione dei diritti del Parlamento europeo. In questo caso, l'articolo 77, paragrafo 2, del TFUE, prevede la procedura legislativa ordinaria, mentre l'articolo 74 del TFUE, prevede soltanto la consultazione del Parlamento. La Corte ha dichiarato che, in un caso come questo, prevale la procedura legislativa ordinaria, in quanto implica una maggiore partecipazione del Parlamento[17].

La commissione ha esaminato la succitata questione nella riunione del 19 giugno 2012. In questa riunione ha pertanto deciso, all’unanimità[18], di raccomandare che la base giuridica adeguata per la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen, quale adottato in seno alla commissione LIBE, è l’articolo 77, paragrafo 2 in combinato disposto con l’articolo 74 del TFUE e ha pertanto concluso che la modifica della base giuridica operata in seno alla commissione LIBE è appropriata.

Voglia gradire, Signor Presidente, l'espressione della mia più alta stima.

Klaus-Heiner Lehne

  • [1]  Proposta di regolamento del Consiglio, del 4 marzo 2009, che istituisce un meccanismo di valutazione per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen (COM (2009)0102).
  • [2]  Proposta di decisione del Consiglio, del 4 marzo 2009, che istituisce un meccanismo di valutazione per monitorare l’applicazione dell’acquis di Schengen (COM(2009)0105).
  • [3]  Comunicazione della Commissione, del 2 dicembre 2009, dal titolo "Ripercussioni dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso" (COM(2009)0665).
  • [4]  Allegato 2 del COM (2009)0665.
  • [5]  Allegato 4 del COM (2009)0665.
  • [6]  COM(2010)0624.
  • [7]  COM(2011)0559.
  • [8]  Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1).
  • [9]  Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne in circostanze eccezionali.
  • [10]  Parere 2/00, Protocollo di Cartagena [2001], Racc. I-9713, par. 5; Causa C-370/07 Commissione c. Consiglio [2009], Racc. I-8917, parr. 46-49; Parere 1/08, Accordo generale sugli scambi di servizi [2009], Racc. I-11129, par. 110.
  • [11]  Causa C-403/05 Parlamento c. Commissione [2007], Racc. I-9045, par. 49, e giurisprudenza ivi citata.
  • [12]  Si veda, come giurisprudenza recente, la causa C-411/06 Commissione c. Parlamento e Consiglio [2009], Racc. I-7585.
  • [13]  Causa C-42/97 Parlamento c. Consiglio [1999], Racc. I-868, parr. 39-40; Causa-C 36/98 Spagna c. Consiglio [2001], Racc. I-779, par. 59; Causa C-211/01 Commissione c. Consiglio [2003], Racc. I-8913, par. 39.
  • [14]  Causa C-165/87 Commissione c. Consiglio [1988], Racc. 5545, par. 11; Causa C-178/03 Commissione c. Parlamento europeo e Consiglio [2006], Racc. I-107, parr. 43-56.
  • [15]  Motivazione COM (2010)0624, pag. 8, COM(2011)0559, pag. 4.
  • [16]  Causa C-178/03 Commissione c. Parlamento europeo e Consiglio [2006], Racc. I-107, par. 57; Causa C-300/89 Commissione c. Consiglio ("Titanium dioxide") [1991], Racc. I-2867, parr. 17-25.
  • [17]  Causa C-155/07 Parlamento europeo c. Consiglio [2008], Racc. I-8103, parr. 75-79.
  • [18]  Erano presenti al momento della votazione finale: Raffaele Baldassarre (Vicepresidente), Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu (Vicepresidente), Piotr Borys, Cristian Silviu Buşoi, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne (Presidente), Eva Lichtenberger, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Evelyn Regner (Vicepresidente), Dagmar Roth-Behrendt, Francesco Enrico Speroni, Keith Taylor, Alexandra Thein, Patrice Tirolien (ai sensi dell’articolo 187, par. (2), Axel Voss (relatore), Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka.

PROCEDURA

Titolo

Istituzione di un meccanismo di valutazione per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen

Riferimenti

COM(2011)0559 – C7-0370/2010 – COM(2010)06242010/0312(COD)

Presentazione della proposta al PE

16.9.2011

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

LIBE

23.11.2010

 

 

 

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

BUDG

23.11.2010

 

 

 

Pareri non espressi

       Decisione

BUDG

24.11.2010

 

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Carlos Coelho

9.12.2010

 

 

 

Contestazione della base giuridica

       Parere JURI

JURI

19.6.2012

 

 

 

Approvazione

11.6.2012

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

48

0

3

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Jan Philipp Albrecht, Roberta Angelilli, Edit Bauer, Mario Borghezio, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Hélène Flautre, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Juan Fernando López Aguilar, Clemente Mastella, Véronique Mathieu, Anthea McIntyre, Louis Michel, Claude Moraes, Jan Mulder, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Renate Sommer, Kyriacos Triantaphyllides, Axel Voss, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Alexander Alvaro, Anna Maria Corazza Bildt, Silvia Costa, Mariya Gabriel, Evelyne Gebhardt, Franziska Keller, Ádám Kósa, Hubert Pirker, Jens Rohde

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Marina Yannakoudakis

Deposito

12.7.2012