RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante applicazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall’accordo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’America centrale, dall’altra
12.7.2012 - (COM(2011)0599 – C7‑0306/2011 – 2011/0263(COD)) - ***I
Commissione per il commercio internazionale
Relatore: Jörg Leichtfried
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante applicazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall’accordo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’America centrale, dall’altra
(COM(2011)0599 – C7‑0306/2011 – 2011/0263(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0599),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0306/2011),
- visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7-0237/2012),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(3) È necessario fissare le procedure di applicazione di determinate disposizioni dell’accordo riguardanti la clausola bilaterale di salvaguardia e l’applicazione del meccanismo di stabilizzazione per le banane che è stato convenuto con l’America centrale. |
(3) È necessario fissare le procedure più appropriate per garantire l'applicazione efficace di determinate disposizioni dell’accordo riguardanti la clausola bilaterale di salvaguardia e l’applicazione del meccanismo di stabilizzazione per le banane che è stato convenuto con l’America centrale. |
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 3 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(3 bis) È necessario adottare idonei strumenti di salvaguardia onde evitare gravi pregiudizi alle colture di banane dell'Unione, un settore che incide in modo assai consistente sulla produzione agricola complessiva di numerose regioni ultraperiferiche. La scarsa capacità di diversificazione di cui dispongono tali regioni come conseguenza delle loro caratteristiche naturali rende quello della banana un settore produttivo sensibile. È quindi indispensabile prevedere meccanismi efficaci nei confronti delle importazioni preferenziali provenienti dai paesi terzi, onde assicurare il mantenimento dell'attività di produzione delle banane dell'Unione in condizioni ottimali, in quanto costituisce un settore d'occupazione fondamentale in talune zone, soprattutto nelle regioni ultraperiferiche. |
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 4 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(4 bis) Un grave pregiudizio, o una minaccia di grave pregiudizio, ai produttori dell'Unione può anche essere causato dal mancato rispetto degli obblighi specifici di cui al titolo VIII "Commercio e sviluppo sostenibile" della parte IV dell'accordo, in particolare per quanto riguarda le norme occupazionali e ambientali ivi enunciate, con la conseguente necessità di imporre misure di salvaguardia. |
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(5) Le misure di salvaguardia devono essere prese in considerazione solo se il prodotto in questione è importato nell’Unione in quantitativi così accresciuti, in termini assoluti o rispetto alla produzione dell’Unione, e in condizioni tali da arrecare, o minacciare di arrecare, un grave pregiudizio ai fabbricanti dell’Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti, come stabilito dall’articolo 104 dell’accordo. |
(5) Le misure di salvaguardia devono essere prese in considerazione solo se il prodotto in questione è importato nell’Unione in quantitativi così accresciuti, in termini assoluti o rispetto alla produzione dell’Unione, e in condizioni tali da arrecare, o minacciare di arrecare, un grave pregiudizio ai fabbricanti dell’Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti, come stabilito dall’articolo 104 dell’accordo. Per i prodotti e i settori economici delle regioni ultraperiferiche è opportuno istituire misure di salvaguardia non appena il prodotto in questione, importato nell'Unione, arreca o minaccia di arrecare un pregiudizio ai produttori delle regioni ultraperiferiche dell'Unione che fabbricano prodotti simili o direttamente concorrenti, in virtù dell'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. |
Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 6 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(6) È opportuno che le misure di salvaguardia assumano una delle forme di cui all’articolo 104, paragrafo 2, dell’accordo. |
(6) È opportuno che le misure di salvaguardia assumano una delle forme di cui all’articolo 104, paragrafo 2, dell’accordo. Devono essere previste misure specifiche di salvaguardia quando i prodotti o i settori economici delle regioni ultraperiferiche si trovano ad essere minacciati, in virtù dell'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. |
Emendamento 6 Proposta di regolamento Considerando 7 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(7) Il compito di effettuare inchieste e, se necessario, di imporre misure di salvaguardia deve essere svolto nel modo più trasparente possibile. |
(7) Il compito di dare seguito all’accordo e di rivederlo nonché di effettuare inchieste, e se necessario, di imporre misure di salvaguardia, deve essere svolto nel modo più trasparente possibile. |
Emendamento 7 Proposta di regolamento Considerando 8 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(8) È opportuno definire nei dettagli le modalità di apertura dei procedimenti. La Commissione deve ottenere dagli Stati membri le informazioni e le prove disponibili sulle tendenze delle importazioni che possano rendere necessarie misure di salvaguardia. |
(8) È opportuno definire nei dettagli le modalità di apertura dei procedimenti. La Commissione deve ottenere dagli Stati membri e dalle parti interessate le informazioni e le prove disponibili sulle tendenze delle importazioni che possano rendere necessarie misure di salvaguardia. |
Emendamento 8 Proposta di regolamento Articolo 8 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(8 bis) Nel caso in cui il Parlamento europeo adotti una raccomandazione al fine dell’apertura di un’inchiesta in materia di salvaguardia, la Commissione esamina attentamente il rispetto delle condizioni ai sensi del regolamento per l’apertura d’ufficio dell’inchiesta. Nel caso in cui la Commissione ritenga che le condizioni non siano soddisfatte, essa presenta una relazione alla commissione competente del Parlamento europeo in cui illustra tutti i fattori rilevanti per l’apertura di una tale inchiesta. |
Emendamento 9 Proposta di regolamento Considerando 10 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(10 bis) In alcuni casi, un incremento delle importazioni concentrato in una o più regioni ultraperiferiche dell'Unione o in uno o più Stati membri può provocare o minacciare di provocare un grave pregiudizio o deterioramento alla loro situazione economica. Nel caso in cui si registri un aumento delle importazioni, concentrato in una o più regioni ultraperiferiche dell'Unione o in uno o più Stati membri, la Commissione può introdurre misure di vigilanza preventiva. |
Emendamento 10 Proposta di regolamento Considerando 12 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(12) È anche necessario fissare, ai sensi dell’articolo 112 dell’accordo, precise scadenze per l’apertura delle inchieste e per decidere sull’opportunità o meno di adottare misure, in modo che tali decisioni siano prese rapidamente e che aumenti così la certezza del diritto per gli operatori economici interessati. |
(12) È anche necessario fissare, ai sensi dell’articolo 112 dell’accordo, precise scadenze per l’apertura delle inchieste e per decidere sull’opportunità o meno di adottare misure, in modo che tali decisioni siano prese rapidamente e che aumenti così la certezza del diritto per gli operatori economici interessati e sia garantita l'efficacia delle misure. |
Emendamento 11 Proposta di regolamento Considerando 14 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(14) È opportuno applicare le misure di salvaguardia solo nei limiti e per il tempo necessari a prevenire un grave pregiudizio e a facilitare l’adeguamento. Occorre definire la durata massima delle misure di salvaguardia e fissare disposizioni specifiche per la proroga e il riesame di tali misure, secondo quanto stabilito dall’articolo 105 dell’accordo. |
(14) È opportuno applicare le misure di salvaguardia solo nei limiti e per il tempo necessari a prevenire un grave pregiudizio e a facilitare l’adeguamento. Occorre definire la durata massima delle misure di salvaguardia e fissare disposizioni specifiche per la proroga e il riesame di tali misure, secondo quanto stabilito dall’articolo 105 dell’accordo. Quando si tratta di misure di salvaguardia poste in atto per preservare le produzioni e i settori economici delle regioni ultraperiferiche, devono applicarsi disposizioni specifiche, conformemente all'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. |
Emendamento 12 Proposta di regolamento Considerando 14 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(14 bis) Un attento monitoraggio faciliterà ogni decisione tempestiva riguardante l’eventuale apertura di un’inchiesta o l’imposizione di misure. La Commissione dovrebbe pertanto monitorare regolarmente le importazioni e le esportazioni in settori sensibili, compreso quello delle banane, a decorrere dalla data di applicazione dell'accordo. |
Emendamento 13 Proposta di regolamento Considerando 14 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(14 ter) Occorre insistere sull'importanza del rispetto delle norme internazionali del lavoro elaborate e controllate dall'Organizzazione internazionale del lavoro. La difesa di un lavoro dignitoso per tutti dovrebbe essere una priorità assoluta e le banane importate dall'America centrale devono essere prodotte in condizioni salariali, sociali e ambientali corrette, affinché i produttori dell'Unione non subiscano pratiche di dumping, uno svantaggio che non sarebbero in grado di compensare e che comprometterebbe definitivamente la loro competitività sul mercato mondiale della banana. |
Emendamento 14 Proposta di regolamento Considerando 16 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(16 bis) La Commissione dovrebbe presentare una relazione con cadenza annuale sull'attuazione dell'accordo e sull'applicazione delle misure di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane, che comprenda statistiche aggiornate e affidabili sulle importazioni provenienti dall'America centrale e una valutazione del loro impatto sui prezzi di mercato, sull'occupazione e sull'evoluzione del settore produttivo dell'Unione, con particolare attenzione ai piccoli produttori e alle cooperative. La Commissione deve fare tutto il possibile per includere un'analisi d'impatto dell'accordo e del presente regolamento sulla produzione e i consumi di prodotti biologici nell'Unione e sui flussi di commercio equo tra tutte le parti contraenti dell'accordo. |
Emendamento 15 Proposta di regolamento Considerando 16 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(16 ter) La Commissione dovrebbe impegnarsi ad utilizzare in modo attento ed efficace il meccanismo di stabilizzazione per le banane al fine di evitare qualsiasi minaccia di grave peggioramento o un grave peggioramento per i produttori delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e, a partire da gennaio 2020, a utilizzare gli strumenti esistenti quali la clausola di salvaguardia o, ove necessario, riflettere sull'elaborazione di nuovi meccanismi che consentano di salvaguardare, in caso di gravi perturbazioni del mercato, la competitività dei settori produttivi nell'Unione e, in particolare nelle regioni ultraperiferiche. |
Emendamento 16 Proposta di regolamento Articolo 1 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) "parti interessate"indica parti danneggiate dalle importazioni del prodotto in questione; |
(b) "parti interessate"indica parti danneggiate dalle importazioni del prodotto in questione, comprese le organizzazioni della società civile, le ONG e le organizzazioni dei lavoratori; |
Emendamento 17 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(e bis) "grave peggioramento" indica gravi perturbazioni in un settore o in un'industria; "minaccia di grave peggioramento" indica gravi perturbazioni che sono chiaramente imminenti. |
Emendamento 18 Proposta di regolamento Articolo 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 2 bis |
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Monitoraggio |
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1. La Commissione controlla l'evoluzione delle statistiche riguardanti le importazioni e le esportazioni dei prodotti dell'America centrale, in particolare nei settori sensibili, compreso quello delle banane. A tal fine essa coopera e procede a regolari scambi di informazioni con gli Stati membri e l'industria dell'Unione e tutte le parti interessate. |
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2. Su richiesta debitamente motivata da parte delle industrie interessate, la Commissione può prendere in considerazione di estendere l’ambito di applicazione del monitoraggio ad altri settori. |
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3. La Commissione presenta una relazione annuale di monitoraggio al Parlamento europeo e al Consiglio relativa alle statistiche aggiornate sulle importazioni dall'America centrale per quanto concerne i prodotti nei settori sensibili e in quei settori cui è stato esteso il monitoraggio, comprese le banane. |
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4. Nella sua relazione di monitoraggio, la Commissione fa tutto il possibile per includere i tassi di occupazione e le condizioni di lavoro dei produttori di banane in America Centrale onde evitare tutte le forme di dumping. |
Emendamento 19 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. L’inchiesta si apre su domanda di uno Stato membro, di una persona giuridica o di una associazione priva di personalità giuridica che rappresenti l’industria dell’Unione o su iniziativa della Commissione se quest’ultima ritiene che esistano sufficienti elementi di prova prima facie, accertati in base ai fattori di cui all’articolo 4, paragrafo 5, che ne giustifichino l’apertura. |
1. L'inchiesta si apre su domanda di uno Stato membro, di una persona giuridica o di una associazione priva di personalità giuridica che rappresenti l'industria dell'Unione, del Parlamento europeo o su iniziativa della Commissione se quest'ultima ritiene che esistano sufficienti elementi di prova prima facie, accertati in base ai fattori di cui all'articolo 4, paragrafo 5, che ne giustifichino l’apertura. |
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Ove appropriato, il Parlamento europeo può consultare o ottenere l'analisi da organismi indipendenti, come i sindacati, l'OIL, università o organizzazioni nell'ambito dei diritti umani. |
Emendamento 20 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. La domanda di apertura di un’inchiesta deve contenere elementi di prova indicanti che le condizioni per applicare la misura di salvaguardia, di cui all’articolo 2, paragrafo 1, sono soddisfatte. In generale, la domanda conterrà inoltre le seguenti informazioni: il tasso e l’entità dell’incremento delle importazioni del prodotto in questione, in termini assoluti e relativi, la quota del mercato interno assorbita da tale incremento, le variazioni intervenute nelle vendite, nella produzione, nella produttività, nell’utilizzazione degli impianti, nei conti perdite e profitti, nell’occupazione. |
2. La domanda di apertura di un’inchiesta deve contenere elementi di prova indicanti che le condizioni per applicare la misura di salvaguardia, di cui all’articolo 2, paragrafo 1, sono soddisfatte. In generale, la domanda conterrà inoltre le seguenti informazioni: il tasso e l’entità dell’incremento delle importazioni del prodotto in questione, in termini assoluti e relativi, la quota del mercato interno assorbita da tale incremento, le variazioni intervenute nelle vendite, nella produzione, nella produttività, nell’utilizzazione degli impianti, nei conti perdite e profitti, nell’occupazione e nelle condizioni di lavoro. |
Emendamento 21 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Si può aprire un’inchiesta anche quando emerga un picco di importazioni concentrato in uno o più Stati membri, purché siano soddisfatte le condizioni previste per l’apertura, avvalorate da sufficienti elementi di prova prima facie accertati in base ai fattori di cui all’articolo 4, paragrafo 5. |
3. Si può aprire un’inchiesta anche quando emerga un picco di importazioni concentrato in uno o più Stati membri o in una o più regioni ultraperiferiche, purché siano soddisfatte le condizioni previste per l’apertura, avvalorate da sufficienti elementi di prova prima facie accertati in base ai fattori di cui all’articolo 4, paragrafo 5. |
Emendamento 22 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. La Commissione raccoglie tutte le informazioni che ritiene necessarie per stabilire se sussistono le condizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, e, se lo ritiene opportuno, procede alla loro verifica. |
4. La Commissione raccoglie tutte le informazioni che ritiene necessarie per stabilire se sussistono le condizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, e procede alla loro verifica. |
Emendamento 23 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Nel corso dell’inchiesta la Commissione valuta tutti i fattori pertinenti di natura oggettiva e quantificabile che incidono sulla situazione dell’industria dell’Unione, esaminando in particolare il tasso e l’entità dell’incremento delle importazioni del prodotto in questione, in termini assoluti e relativi, la quota del mercato interno assorbita da tale incremento, le variazioni intervenute nelle vendite, nella produzione, nella produttività, nell’utilizzazione degli impianti, nei conti perdite e profitti, nell’occupazione. Questo non è un elenco completo; la Commissione, per stabilire l’esistenza o la minaccia di un grave pregiudizio, può considerare anche altri fattori pertinenti come scorte, prezzi, rendimenti dei capitali investiti, flussi di liquidità e altri fattori che arrecano, possono aver arrecato o minacciano di arrecare, un grave pregiudizio all’industria dell’Unione. |
5. Nel corso dell’inchiesta la Commissione valuta tutti i fattori pertinenti di natura oggettiva e quantificabile che incidono sulla situazione dell’industria dell’Unione, esaminando in particolare il tasso e l’entità dell’incremento delle importazioni del prodotto in questione, in termini assoluti e relativi, la quota del mercato interno assorbita da tale incremento, le variazioni intervenute nelle vendite, nella produzione, nella produttività, nell’utilizzazione degli impianti, nei conti perdite e profitti, nell’occupazione. Questo non è un elenco completo; la Commissione, per stabilire l'esistenza o la minaccia di un grave pregiudizio, può considerare anche altri fattori pertinenti come scorte, prezzi, rendimenti dei capitali investiti, flussi di liquidità e altri fattori che arrecano, possono aver arrecato o minacciano di arrecare, un grave pregiudizio all'industria dell'Unione, come il raggiungimento dei volumi massimi previsti nel quadro del meccanismo di stabilizzazione per le banane di cui al capitolo II del presente regolamento. |
Emendamento 24 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 7 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
7. La Commissione fa sì che tutti i dati e le statistiche utilizzati ai fini dell’inchiesta siano disponibili, comprensibili, trasparenti e verificabili. |
7. La Commissione fa sì che tutti i dati e le statistiche utilizzati ai fini dell’inchiesta siano disponibili, comprensibili, trasparenti, aggiornati, affidabili e verificabili. |
Emendamento 25 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. Nel caso in cui si registri un picco delle importazioni di prodotti appartenenti a settori sensibili, concentrato in uno o più Stati membri o in una o più regioni ultraperiferiche, la Commissione può introdurre misure di vigilanza preventiva. |
Emendamento 26 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Ogni proroga ai sensi del paragrafo 3 va preceduta da un’inchiesta, avviata su domanda di uno Stato membro, di una persona giuridica o di una associazione priva di personalità giuridica che rappresenti l’industria dell’Unione o su iniziativa della Commissione se esistono sufficienti elementi di prova prima facie del fatto che, in base ai fattori di cui all’articolo 4, paragrafo 5, sussistono le condizioni di cui al paragrafo 3. |
4. Ogni proroga ai sensi del paragrafo 3 va preceduta da un’inchiesta, avviata su domanda di uno Stato membro, di una persona giuridica o di una associazione priva di personalità giuridica che rappresenti l’industria dell’Unione, di parti interessate, del Parlamento europeo, o su iniziativa della Commissione se esistono sufficienti elementi di prova prima facie del fatto che, in base ai fattori di cui all’articolo 4, paragrafo 5, sussistono le condizioni di cui al paragrafo 3. |
Emendamento 27 Proposta di regolamento Articolo 11 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 11 bis |
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Relazione |
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1. La Commissione presenta al Parlamento europeo una relazione annuale sull'applicazione e l'attuazione dell'accordo e del presente regolamento. La relazione contiene informazioni sull'applicazione delle misure provvisorie e definitive, delle misure di vigilanza preventiva, delle misure di vigilanza e di salvaguardia regionale, sulla chiusura delle inchieste senza adozione di misure e sulle attività dei vari organi responsabili del controllo dell'attuazione dell'accordo e del rispetto degli obblighi da esso derivanti, comprese le informazioni ricevute dalle parti interessate. |
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2. La relazione valuta anche, in apposite sezioni speciali, l'assolvimento degli obblighi di cui al titolo VIII "Commercio e sviluppo sostenibile" della Parte IV dell'accordo e gli interventi al riguardo adottati dall'America centrale in base ai propri meccanismi interni nonché dal Forum per il dialogo con la società civile. |
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3. La relazione presenta inoltre una sintesi delle statistiche e dell'evoluzione del commercio con l'America centrale. |
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4. La relazione comprende statistiche aggiornate e affidabili riguardanti le importazioni di banane provenienti dall'America centrale e il loro impatto diretto e indiretto sull'evoluzione dell'occupazione e delle condizioni di lavoro nel settore produttivo dell'Unione. |
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5. Il Parlamento europeo può, entro un mese dalla presentazione della relazione da parte della Commissione, invitare quest'ultima a una riunione ad hoc della propria commissione competente per illustrare e spiegare le questioni connesse all'attuazione dell'accordo e del presente regolamento. |
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6. La Commissione rende pubblica la relazione al più tardi tre mesi dopo averla presentata al Parlamento europeo. |
Emendamento 28 Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 4 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 bis. Qualora il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine previsto per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza dei membri del comitato lo richieda. |
Emendamento 29 Proposta di regolamento Capitolo I bis – articolo 12 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Capitolo I bis |
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Articolo 12 bis |
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12 bis. Ai fini dell'adozione delle disposizioni attuative necessarie per l'applicazione delle norme di cui all'appendice 2A dell'allegato II "Definizione della nozione di "prodotti originari" e metodi di cooperazione amministrativa" e all'appendice 2 dell'allegato I "Soppressione dei dazi doganali" dell'accordo, si applica l'articolo 247 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 che istituisce un codice doganale comunitario. |
Emendamento 30 Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. L'applicazione del meccanismo di stabilizzazione per le banane non impedisce, in nessuna circostanza, l'attivazione delle disposizioni comprese nella clausola bilaterale di salvaguardia. |
Motivazione | |
È opportuno chiarire nel testo legislativo che la clausola bilaterale di salvaguardia si potrà applicare al settore della banana malgrado l'accordo raggiunto sul meccanismo di stabilizzazione, il cui impatto sarà estremamente limitato e potrebbe non essere, sul piano pratico, sufficiente a evitare gravi perturbazioni per i produttori europei. | |
Emendamento 31 Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Per importazioni da paesi dell’America centrale di prodotti di cui al paragrafo 1 è fissato un volume limite annuale delle importazioni, indicato nella tabella allegata al presente regolamento. L’importazione dei prodotti di cui al paragrafo 1 all’aliquota del dazio doganale preferenziale è subordinata oltre che all’esibizione del certificato di origine di cui all’allegato III dell’accordo con l’America centrale (definizione della nozione di "prodotti originari"e dei metodi della cooperazione amministrativa), anche alla presentazione di un titolo d’esportazione emesso dalle autorità competenti della paese dell’America centrale da cui i prodotti sono esportati. Una volta raggiunto il volume limite delle importazioni durante il corrispondente anno civile, la Commissione, seguendo la procedura d’esame di cui all’articolo 12, paragrafo 3, può sospendere temporaneamente il dazio doganale preferenziale, applicato durante quell’anno, per un periodo di tempo non superiore a 3 mesi e che non oltrepassi la fine dell’anno civile. |
2. Per importazioni da paesi dell’America centrale di prodotti di cui al paragrafo 1 è fissato un volume limite annuale delle importazioni, indicato nella tabella allegata al presente regolamento. L’importazione dei prodotti di cui al paragrafo 1 all’aliquota del dazio doganale preferenziale è subordinata oltre che all’esibizione del certificato di origine di cui all’allegato III dell’accordo con l’America centrale (definizione della nozione di "prodotti originari"e dei metodi della cooperazione amministrativa), anche alla presentazione di un titolo d’esportazione emesso dalle autorità competenti della paese dell’America centrale da cui i prodotti sono esportati. Una volta raggiunto il volume limite delle importazioni durante il corrispondente anno civile, la Commissione sospende temporaneamente il dazio doganale preferenziale, applicato durante quell’anno, per un periodo di tempo non superiore a 3 mesi e che non oltrepassi la fine dell’anno civile. La sospensione può non essere attivata solo per cause di forza maggiore. |
Emendamento 32 Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Per importazioni da paesi dell’America centrale di prodotti di cui al paragrafo 1 è fissato un volume limite annuale delle importazioni, indicato nella tabella allegata al presente regolamento. L’importazione dei prodotti di cui al paragrafo 1 all’aliquota del dazio doganale preferenziale è subordinata oltre che all’esibizione del certificato di origine di cui all’allegato III dell’accordo con l’America centrale (definizione della nozione di "prodotti originari"e dei metodi della cooperazione amministrativa), anche alla presentazione di un titolo d’esportazione emesso dalle autorità competenti della paese dell’America centrale da cui i prodotti sono esportati. Una volta raggiunto il volume limite delle importazioni durante il corrispondente anno civile, la Commissione, seguendo la procedura d’esame di cui all’articolo 12, paragrafo 3, può sospendere temporaneamente il dazio doganale preferenziale, applicato durante quell’anno, per un periodo di tempo non superiore a 3 mesi e che non oltrepassi la fine dell’anno civile. |
2. Per importazioni da paesi dell’America centrale di prodotti di cui al paragrafo 1 è fissato un volume limite annuale delle importazioni, indicato nella tabella allegata al presente regolamento. L’importazione dei prodotti di cui al paragrafo 1 all’aliquota del dazio doganale preferenziale è subordinata oltre che all’esibizione del certificato di origine di cui all’allegato III dell’accordo con l’America centrale (definizione della nozione di "prodotti originari"e dei metodi della cooperazione amministrativa), anche alla presentazione di un titolo d’esportazione emesso dalle autorità competenti della paese dell’America centrale da cui i prodotti sono esportati. L'obbligo di presentare un titolo d'esportazione, tuttavia, non dovrebbe comportare per l'esportatore un maggiore onere amministrativo, né costi aggiuntivi, né altre limitazioni commerciali. Una volta raggiunto il volume limite delle importazioni durante il corrispondente anno civile, la Commissione, seguendo la procedura d’esame di cui all’articolo 12, paragrafo 3, può sospendere temporaneamente il dazio doganale preferenziale, applicato durante quell’anno, per un periodo di tempo non superiore a 3 mesi e che non oltrepassi la fine dell’anno civile. |
Emendamento 33 Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 5 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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5 bis. La Commissione provvede a monitorare attentamente l'andamento delle statistiche relative alle importazioni di banane provenienti dall'America centrale. I tassi d'occupazione e le condizioni di lavoro, come pure la produzione e i consumi di prodotti biologici e i flussi del commercio equo e solidale rientrano nel processo di monitoraggio. A tal fine, la Commissione coopera e procede a regolari scambi di informazioni con gli Stati membri, le industrie dell'Unione e le parti interessate. |
Emendamento 34 Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 5 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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5 ter. Su richiesta ragionevolmente motivata del Parlamento europeo, di uno Stato membro, dell'industria dell'Unione, di qualunque parte interessata o su propria iniziativa, la Commissione presta particolare attenzione a qualsiasi incremento apprezzabile delle importazioni di banane provenienti dall'America centrale e, se del caso, adotta misure di vigilanza preventiva in conformità dell'articolo 5. |
Emendamento 35 Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 5 quater (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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5 quater. La Commissione adotta misure di vigilanza preventiva in conformità della procedura di consultazione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, una volta che sia stato raggiunto il volume limite ai fini dell'applicazione del meccanismo durante il corrispondente anno civile. |
Emendamento 36 Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 5 sexies (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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5 sexies. Il Parlamento europeo può, entro un mese dalla pubblicazione della relazione redatta dalla Commissione, invitare quest'ultima a una riunione ad hoc della propria commissione competente per presentare e illustrare qualsiasi questione connessa all'applicazione dell'accordo inerente al settore delle banane. |
MOTIVAZIONE
Il 23 aprile 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con taluni paesi dell'America centrale. I negoziati, conclusisi nel corso del vertice UE-America Latina a Madrid nel maggio 2010, hanno condotto ad un accordo che istituisce un'Associazione tra l'UE e l'America centrale, che è stato siglato il 22 marzo 2011 e che è stato firmato a Tegucigalpa il 29 giugno 2012. Il Consiglio ha adottato il 10 luglio 2012 una decisione sulla sua conclusione che è appena stata deferita ufficialmente al Parlamento per la sua approvazione.
L’accordo contiene una clausola bilaterale di salvaguardia che prevede la possibilità di ripristinare l’aliquota del dazio doganale di nazione più favorita (NPF) se, per effetto della liberalizzazione degli scambi derivante dall'Accordo, le importazioni aumentano in quantità e in condizioni tali da arrecare, o da minacciare di arrecare, un grave pregiudizio ai produttori dell’Unione che producono prodotti simili o concorrenti. L'accordo prevede altresì un meccanismo di stabilizzazione per le banane in base al quale, fino al 1° gennaio 2020, possono essere sospesi i dazi doganali preferenziali se viene raggiunto un determinato volume d’importazione annuale. Entrambe le disposizioni devono essere recepite nel diritto dell'UE per diventare operative e, dal punto di vista procedurale, dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona, le clausole di salvaguardia negoziate con paesi e regioni terzi sono sottoposte alla procedura legislativa ordinaria.
Nell'ottobre 2011, la Commissione ha trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta volta a integrare nel diritto dell'UE la clausola bilaterale di salvaguardia e il meccanismo di stabilizzazione per le banane. La presente proposta di regolamento costituisce quindi lo strumento giuridico necessario per attuare tali misure e assicurare la certezza del diritto per gli operatori, stabilendo i diversi aspetti procedurali, le definizioni e i diritti e gli obblighi delle parti, che sono tutti elementi necessari affinché tali misure divengano operative e producano effettivamente una graduale apertura dei mercati che consenta a tutti i settori coinvolti, in particolare i più vulnerabili, di adattarsi progressivamente alla nuova situazione.
Tenendo conto delle disposizioni e dello spirito dell'accordo, il relatore desidera garantire che la clausola di salvaguardia e il meccanismo di stabilizzazione per le banane risultino tanto efficaci quanto realmente applicabili, fornendo mezzi di esecuzione volti ad evitare che siano arrecati gravi pregiudizi ai settori che potrebbero essere maggiormente interessati nel breve periodo dall'applicazione della Parte IV dell'accordo. Egli intende altresì controllare che il processo di liberalizzazione sia condotto nel pieno rispetto delle convenzioni internazionali fondamentali in materia di lavoro e ambiente, che l'attuazione del presente regolamento avvenga nella maniera più trasparente e che vi partecipino il Parlamento europeo, tutte le parti interessate, compresa l'industria, le organizzazioni della società civile, le organizzazioni non governative, i sindacati ecc. Il relatore ha inoltre incluso disposizioni specifiche in materia di monitoraggio e informazione, compresa l'analisi delle ripercussioni su occupazione, condizioni di lavoro, prodotti biologici, flussi del commercio equo e solidale, l'impatto sulle regioni ultraperiferiche, in particolare per quanto riguarda il settore delle banane, e le strutture produttive e le cooperative di modesta entità.
PARERE della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (21.3.2012)
destinato alla commissione per il commercio internazionale
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante applicazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra
(COM(2011)0599 – C7‑0306/2011 – 2011/0263(COD))
Relatore per parere: Gabriel Mato Adrover
BREVE MOTIVAZIONE
Il 22 marzo 2011 la Commissione europea ha firmato un accordo di associazione con sei paesi dell'America centrale (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama). I negoziati si sono svolti in parallelo a quelli per l'accordo commerciale con Colombia e Perù, dalle caratteristiche molto simili.
Entrambi gli accordi mirano a consolidare determinate concessioni accordate dall'Unione europea a questi paesi nel quadro del Sistema di preferenze generalizzate plus, come pure a liberalizzare del tutto o in parte gli scambi di taluni prodotti agricoli fra le parti contraenti. A livello pratico tali accordi comporteranno una maggiore apertura del mercato dell'Unione europea alle importazioni, principalmente di banane, zucchero e carne bovina, e nel contempo maggiori possibilità per l'Unione di esportare nei paesi interessati altri prodotti agricoli, come prodotti lattiero-caseari, cereali, carne suina, vini e alcolici. Sia l'accordo sottoscritto con Colombia e Perù che quello sottoscritto con i sei paesi dell'America centrale contengono un capitolo riguardante il riconoscimento reciproco delle indicazioni geografiche, che consentirà all'Unione europea di tutelare circa duecento denominazioni.
Gli accordi includono una clausola di salvaguardia volta a evitare gravi perturbazioni dei rispettivi mercati e questo dispositivo deve essere recepito nella legislazione europea.
La banana è il prodotto agricolo principe nell'insieme delle esportazioni provenienti da questi paesi verso l'Unione europea, soprattutto dalla Colombia e dal Costa Rica e, in misura nettamente inferiore, da Panama, Honduras, Perù e Guatemala.
Gli accordi prevedono nuove riduzioni dei dazi doganali applicati dall'UE alle importazioni di banane in modo da migliorare, per i paesi latinoamericani contraenti, le condizioni di esportazione verso il mercato dell'Unione.
Le importazioni di banane nell'Unione europea sono assoggettate a un regime di "dazio unico" che è entrato in vigore nel 2006, ponendo termine al regime di contingentamento applicato a partire dalla creazione, nel 1993, dell'Organizzazione comune dei mercati (OCM) nel settore della banana.
Le continue dispute commerciali fra l'UE e i paesi terzi in materia di importazioni di banane non terminarono tuttavia nel 2006, dato che l'ultimo contenzioso si è concluso nel dicembre 2009 dinanzi all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). I negoziati si sono chiusi con una riduzione progressiva dei dazi doganali nell'arco di sette anni, passando da 176 EUR a tonnellata ai 114 EUR a tonnellata previsti nel 2017. L'accordo raggiunto nel quadro dell'OMC prevede la possibilità di congelare i dazi doganali a 132 EUR a tonnellata nel 2013, se per tale data non saranno conclusi i negoziati multilaterali per la liberalizzazione del commercio internazionale che l'organizzazione mondiale conduce da anni.
Cionondimeno tale accordo, tramite il quale l'UE era riuscita a regolare una volta per tutte i molteplici contenziosi sorti con i paesi latinoamericani dinanzi all'OMC, è stato sostanzialmente migliorato nel quadro degli accordi bilaterali con i paesi dell'America centrale e con la Colombia e il Perù. Le nuove riduzioni tariffarie pattuite dalla Commissione con questi paesi hanno provocato un grave malessere fra i produttori dell'Unione, che avevano nutrito la falsa speranza di vedere conclusa con i negoziati dell'OMC la serie di concessioni accordate ai paesi esportatori di banane. In virtù degli accordi bilaterali, le riduzioni tariffarie sono prolungate per un periodo di dieci anni fino al 2020, raggiungendo un tasso di 75 EUR a tonnellata, importo che coincide, tra parentesi, con quello applicato prima del 2006 al vecchio contingente preferenziale di importazioni di banane dall'America latina.
A seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Parlamento europeo ha il potere di codecisione per quanto concerne i regolamenti atti a recepire nel diritto dell'Unione le clausole di salvaguardia commerciale negoziate con paesi terzi.
Tali regolamenti riprendono tuttavia in modo quasi letterale le disposizioni negoziate precedentemente dalla Commissione con i paesi terzi, il che lascia al Parlamento un margine di manovra estremamente limitato per quanto riguarda l'eventuale modifica del contenuto delle clausole.
Il relatore si rammarica dello scarso potere di cui dispone, a livello pratico, il Parlamento europeo ai fini della modifica del contenuto delle clausole, ragione per cui chiede che il Parlamento sia maggiormente coinvolto nei negoziati veri e propri relativi agli accordi commerciali.
Oltre alla clausola bilaterale di salvaguardia, che si applica a tutti i prodotti industriali e agricoli interessati dai due accordi commerciali, è previsto un "meccanismo di stabilizzazione" per le banane, consistente della sospensione del diritto di dazio doganale preferenziale nel momento in cui le esportazioni dei paesi latinoamericani verso il mercato dell'Unione superano determinati volumi massimi. I massimali stabiliti in sede di negoziato con questi paesi sono però troppo elevati perché il meccanismo possa risultare efficace sul piano pratico.
È sufficiente analizzare i volumi massimi stabiliti per i due principali esportatori di banane all'interno del gruppo di paesi contraenti, ovvero la Colombia e il Costa Rica. La soglia prevista per la Colombia nel 2019 è di 1,9 milioni di tonnellate, cioè quasi il doppio delle esportazioni che tale paese ha realizzato nel 2010. Per il Costa Rica il limite fissato alla fine del periodo transitorio è prossimo a 1,5 milioni di tonnellate, a fronte di un volume delle esportazioni che nel 2010 non ha superato 800 000 tonnellate. È opportuno inoltre sottolineare che la sospensione doganale avrà una durata limitata pari a un massimo di tre mesi, il che non farà che vanificare ancora di più l'efficacia di questo strumento di salvaguardia previsto per tutelare il mercato europeo della banana. Il meccanismo in questione rimarrà in vigore solamente fino al 2020.
D'altra parte, il meccanismo di stabilizzazione non avrà carattere automatico, poiché la Commissione europea potrà scegliere se applicarlo o meno. Potrebbe pertanto crearsi una situazione tale per cui il superamento di un massimale non è sufficiente a innescare tale meccanismo. Il relatore è quindi favorevole a porre un limite al ventaglio di scenari che potrebbero portare l'Unione europea all'inazione.
La clausola di salvaguardia generale prevista negli accordi sarà, al pari del meccanismo di stabilizzazione, di difficile applicazione. Questo dispositivo generale potrebbe, in teoria, comportare la sospensione della riduzione dei dazi doganali o un incremento degli stessi nel momento in cui le importazioni di un prodotto nell'UE aumentino in termini assoluti o relativi (in relazione alla produzione europea) in modo tale da arrecare, o minacciare di arrecare, un grave danno ai settori economici interessati. Il relatore ritiene tuttavia che i fattori scatenanti saranno di difficile lettura e si presteranno a un'ampia gamma di interpretazioni.
Alla luce di quanto suesposto, il relatore invita la Commissione europea e gli Stati membri a non escludere la possibilità di mobilizzare, in caso di necessità, il Fondo di adeguamento alla globalizzazione per assistere i produttori europei che dovessero essere costretti ad abbandonare l'attività come conseguenza della liberalizzazione del commercio con i paesi dell'America latina che hanno sottoscritto i due accordi.
EMENDAMENTI
La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale invita la commissione per il commercio internazionale, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1 Proposta di regolamento Visto 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2, |
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2, e l'articolo 349, |
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(3) È necessario fissare le procedure di applicazione di determinate disposizioni dell'accordo riguardanti la clausola bilaterale di salvaguardia e l'applicazione del meccanismo di stabilizzazione per le banane che è stato convenuto con l'America centrale. |
(3) È necessario fissare le procedure più idonee a garantire l'efficacia dell'applicazione di determinate disposizioni dell'accordo riguardanti la clausola bilaterale di salvaguardia e l'applicazione del meccanismo di stabilizzazione per le banane che è stato convenuto con l'America centrale. |
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 3 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(3 bis) È necessario adottare idonei strumenti di salvaguardia per evitare gravi danni alle colture europee di banane, un settore che riveste grande importanza per la produzione agricola finale di numerose regioni ultraperiferiche. La scarsa capacità di diversificazione di cui dispongono tali regioni come conseguenza delle loro caratteristiche naturali rende il settore della banana particolarmente vulnerabile. È quindi indispensabile prevedere meccanismi efficaci nei confronti delle importazioni preferenziali provenienti dai paesi terzi, onde assicurare il mantenimento dell'attività di produzione delle banane in condizioni ottimali. |
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(5) Le misure di salvaguardia devono essere prese in considerazione solo se il prodotto in questione è importato nell'Unione in quantitativi così accresciuti, in termini assoluti o rispetto alla produzione dell'Unione, e in condizioni tali da arrecare, o minacciare di arrecare, un grave pregiudizio ai fabbricanti dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti, come stabilito dall'articolo 104 dell'accordo. |
(5) Le misure di salvaguardia devono essere prese in considerazione solo se il prodotto in questione è importato nell'Unione in quantitativi così accresciuti, in termini assoluti o rispetto alla produzione dell'Unione, e in condizioni tali da arrecare, o minacciare di arrecare, un grave pregiudizio ai fabbricanti dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti, come stabilito dall'articolo 104 dell'accordo. Per i prodotti e i settori economici delle regioni ultraperiferiche è opportuno istituire misure di salvaguardia non appena il prodotto in questione, importato nell'Unione, arreca o minaccia di arrecare un pregiudizio ai produttori delle regioni ultraperiferiche dell'Unione che fabbricano prodotti simili o direttamente concorrenti, in virtù dell'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. |
Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 5 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(5 bis) Un controllo rigoroso delle importazioni di banane agevolerà l'opportuna assunzione di decisioni in merito all'attivazione del meccanismo di stabilizzazione per le banane, all'avvio di un'indagine o all'imposizione di misure di salvaguardia. La Commissione dovrebbe pertanto potenziare il monitoraggio regolare delle importazioni di banane a decorrere dalla data di applicazione dell'accordo. |
Emendamento 6 Proposta di regolamento Considerando 6 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(6) È opportuno che le misure di salvaguardia assumano una delle forme di cui all'articolo 104, paragrafo 2, dell'accordo. |
(6) È opportuno che le misure di salvaguardia assumano una delle forme di cui all'articolo 104, paragrafo 2, dell'accordo. Devono essere previste misure specifiche di salvaguardia quando i prodotti e i settori economici delle regioni ultraperiferiche si trovano ad essere minacciati, in virtù dell'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. |
Emendamento 7 Proposta di regolamento Considerando 8 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(8) È opportuno definire nei dettagli le modalità di apertura dei procedimenti. La Commissione deve ottenere dagli Stati membri le informazioni e le prove disponibili sulle tendenze delle importazioni che possano rendere necessarie misure di salvaguardia. |
(8) È opportuno definire nei dettagli le modalità di apertura dei procedimenti. La Commissione deve ottenere dagli Stati membri e richiedere ai settori interessati le informazioni e le prove disponibili sulle tendenze delle importazioni che possano rendere necessarie misure di salvaguardia. |
Emendamento 8 Proposta di regolamento Considerando 14 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(14) È opportuno applicare le misure di salvaguardia solo nei limiti e per il tempo necessari a prevenire un grave pregiudizio e a facilitare l'adeguamento. Occorre definire la durata massima delle misure di salvaguardia e fissare disposizioni specifiche per la proroga e il riesame di tali misure, secondo quanto stabilito dall'articolo 105 dell'accordo. |
(14) È opportuno applicare le misure di salvaguardia solo nei limiti e per il tempo necessari a prevenire un grave pregiudizio e a facilitare l'adeguamento. Occorre definire la durata massima delle misure di salvaguardia e fissare disposizioni specifiche per la proroga e il riesame di tali misure, secondo quanto stabilito dall'articolo 105 dell'accordo. Quando si tratta di misure di salvaguardia poste in atto per preservare le produzioni e i settori economici delle regioni ultraperiferiche, devono applicarsi disposizioni specifiche, conformemente all'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. |
Emendamento 9 Proposta di regolamento Considerando 14 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(14 bis) Occorre insistere sull'importanza del rispetto delle norme internazionali del lavoro elaborate e controllate dall'Organizzazione internazionale del lavoro. La difesa di un lavoro dignitoso per tutti deve essere una priorità assoluta e le banane importate dall'America centrale devono essere prodotte in condizioni salariali, sociali e ambientali corrette, affinché i produttori dell'Unione non subiscano pratiche di dumping che non sarebbero in grado di compensare e che comprometterebbe definitivamente la loro competitività sul mercato mondiale della banana. |
Emendamento 10 Proposta di regolamento Considerando 16 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(16 bis) La Commissione è tenuta a presentare una relazione annuale sull'applicazione dell'accordo, delle misure di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane, che comprenda statistiche aggiornate sulle importazioni di banane provenienti dall'America centrale e una valutazione del loro impatto sui prezzi di mercato, così come sull'occupazione e sull'evoluzione del settore bananiero dell'Unione. |
Emendamento 11 Proposta di regolamento Considerando 17 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(17 bis) Ai fini dell'applicazione del meccanismo di stabilizzazione per le banane, è fondamentale disporre di meccanismi sufficienti che consentano di agire in caso di perturbazioni del mercato dopo il gennaio 2020, in quanto le misure di salvaguardia sono chiaramente insufficienti a garantire il reddito dei produttori di banane – segnatamente nelle regioni ultraperiferiche – in caso di gravi perturbazioni del mercato. Per quanto concerne la clausola bilaterale di salvaguardia, occorre semplificare l'intera procedura, la quale non solo continuerà a essere estremamente lunga e complessa, ma presenta altresì il rischio reale di vanificare l'efficacia delle misure di salvaguardia per i produttori dell'Unione, poiché tali misure saranno applicate troppo tardi e dopo che detti produttori avranno già subito gravi pregiudizi. |
Emendamento 12 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Nel corso dell'inchiesta la Commissione valuta tutti i fattori pertinenti di natura oggettiva e quantificabile che incidono sulla situazione dell'industria dell'Unione, esaminando in particolare il tasso e l'entità dell'incremento delle importazioni del prodotto in questione, in termini assoluti e relativi, la quota del mercato interno assorbita da tale incremento, le variazioni intervenute nelle vendite, nella produzione, nella produttività, nell'utilizzazione degli impianti, nei conti perdite e profitti, nell'occupazione. Questo non è un elenco completo; la Commissione, per stabilire l'esistenza o la minaccia di un grave pregiudizio, può considerare anche altri fattori pertinenti come scorte, prezzi, rendimenti dei capitali investiti, flussi di liquidità e altri fattori che arrecano, possono aver arrecato o minacciano di arrecare, un grave pregiudizio all'industria dell'Unione. |
5. Nel corso dell'inchiesta la Commissione valuta tutti i fattori pertinenti di natura oggettiva e quantificabile che incidono sulla situazione dell'industria dell'Unione, esaminando in particolare il tasso e l'entità dell'incremento delle importazioni del prodotto in questione, in termini assoluti e relativi, la quota del mercato interno assorbita da tale incremento, le variazioni intervenute nelle vendite, nella produzione, nella produttività, nell'utilizzazione degli impianti, nei conti perdite e profitti, nell'occupazione. Questo non è un elenco completo; la Commissione, per stabilire l'esistenza o la minaccia di un grave pregiudizio, può considerare anche altri fattori pertinenti come scorte, prezzi, rendimenti dei capitali investiti, flussi di liquidità e altri fattori che arrecano, possono aver arrecato o minacciano di arrecare, un grave pregiudizio all'industria dell'Unione, come il raggiungimento dei volumi massimi previsti ai fini dell'applicazione del meccanismo di stabilizzazione per le banane di cui al capitolo II del presente regolamento. |
Motivazione | |
I volumi limite ai fini dell'applicazione del meccanismo di stabilizzazione per le banane sono estremamente elevati in relazione alle attuali tendenze delle importazioni. Le produzioni europee potrebbero subire pesantemente le conseguenze dell'aumento di tali importazioni addirittura ben prima del raggiungimento delle quantità che fanno scattare l'applicazione. Il semplice fatto che si raggiungano tali volumi dovrebbe essere considerato un ulteriore segnale d'allarme, oltre ai diversi fattori che la Commissione europea dovrebbe analizzare in vista dell'introduzione della clausola di salvaguardia bilaterale per il caso specifico della banana. | |
Emendamento 13 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Sin dall'entrata in vigore dell'accordo, sono previsti fondi addizionali e cospicui atti a garantire la competitività delle produzioni, dei comparti e dei settori economici potenzialmente minacciati nelle regioni ultraperiferiche. |
Emendamento 14 Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. L'applicazione del meccanismo di stabilizzazione per le banane non impedisce, in nessuna circostanza, l'attivazione delle disposizioni comprese nella clausola di salvaguardia bilaterale. |
Motivazione | |
È opportuno chiarire nel testo legislativo che la clausola di salvaguardia bilaterale si potrà applicare al settore della banana malgrado l'accordo raggiunto sul meccanismo di stabilizzazione, il cui impatto sarà estremamente limitato e potrebbe non essere, sul piano pratico, sufficiente a evitare gravi perturbazioni per i produttori europei. | |
Emendamento 15 Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Per importazioni da paesi dell'America centrale di prodotti di cui al paragrafo 1 è fissato un volume limite annuale delle importazioni, indicato nella tabella allegata al presente regolamento. L'importazione dei prodotti di cui al paragrafo 1 all'aliquota del dazio doganale preferenziale è subordinata oltre che all'esibizione del certificato di origine di cui all'allegato III dell'accordo con l'America centrale (definizione della nozione di "prodotti originari" e dei metodi della cooperazione amministrativa), anche alla presentazione di un titolo d'esportazione emesso dalle autorità competenti della paese dell'America centrale da cui i prodotti sono esportati. Una volta raggiunto il volume limite delle importazioni durante il corrispondente anno civile, la Commissione, seguendo la procedura d'esame di cui all'articolo 12, paragrafo 3, può sospendere temporaneamente il dazio doganale preferenziale, applicato durante quell'anno, per un periodo di tempo non superiore a 3 mesi e che non oltrepassi la fine dell'anno civile. |
2. Per importazioni da paesi dell'America centrale di prodotti di cui al paragrafo 1 è fissato un volume limite annuale delle importazioni, indicato nella tabella allegata al presente regolamento. L'importazione dei prodotti di cui al paragrafo 1 all'aliquota del dazio doganale preferenziale è subordinata oltre che all'esibizione del certificato di origine di cui all'allegato III dell'accordo con l'America centrale (definizione della nozione di "prodotti originari" e dei metodi della cooperazione amministrativa), anche alla presentazione di un titolo d'esportazione emesso dalle autorità competenti della paese dell'America centrale da cui i prodotti sono esportati. Una volta raggiunto il volume limite delle importazioni durante il corrispondente anno civile, la Commissione, seguendo la procedura consultiva di cui all'articolo 12, paragrafo 2, deve sospendere temporaneamente il dazio doganale preferenziale applicato durante quell'anno, per un periodo di tempo non superiore a 3 mesi e che non oltrepassi la fine dell'anno civile. La mancata applicazione della sospensione è giustificata unicamente da motivi di forza maggiore. |
Emendamento 16 Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 5 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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5 bis. La Commissione provvede a monitorare attentamente l'andamento delle statistiche relative alle importazioni di banane originarie dell'America centrale. A tal fine la Commissione coopera e procede a regolari scambi di informazioni con gli Stati membri e l'industria dell'Unione europea. |
Emendamento 17 Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 5 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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5 ter. Su richiesta ragionevolmente motivata di uno Stato membro o dell'industria dell'Unione europea o su propria iniziativa, la Commissione presta una particolare attenzione a qualsiasi incremento apprezzabile delle importazioni di banane originarie dell'America centrale e, se del caso, adotta misure di vigilanza preventiva in conformità dell'articolo 5. |
Motivazione | |
È opportuno chiarire nel testo legislativo che la clausola di salvaguardia bilaterale si potrà applicare al settore della banana a margine del meccanismo di stabilizzazione, il cui impatto sarà estremamente limitato e potrebbe non essere, sul piano pratico, sufficiente a evitare gravi perturbazioni. | |
Emendamento 18 Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 5 quater (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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5 quater. La Commissione adotta misure di vigilanza preventiva in conformità della procedura di consultazione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, una volta che sia stato raggiunto il volume limite ai fini dell'applicazione del meccanismo durante il corrispondente anno civile. |
Emendamento 19 Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 5 quinquies (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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5 quinquies. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale di monitoraggio, elaborata sulla base di statistiche aggiornate riguardanti le importazioni di banane provenienti dall'America centrale e il relativo impatto sull'evoluzione e sull'occupazione, diretta e indiretta, del settore produttivo europeo. |
Emendamento 20 Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 5 sexies (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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5 sexies. Il Parlamento europeo può, entro un mese dalla pubblicazione della relazione della Commissione, invitare quest'ultima a una riunione ad hoc della propria commissione competente per presentare e illustrare qualsiasi questione connessa all'applicazione dell'accordo inerente al settore delle banane. |
PROCEDURA
Titolo |
Applicazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall'accordo che istituisce un'associazione UE-America centrale |
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Riferimenti |
COM(2011)0599 – C7-0306/2011 – 2011/0263(COD) |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
INTA 12.10.2011 |
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Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula |
AGRI 12.10.2011 |
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Relatore(i) Nomina |
Gabriel Mato Adrover 23.11.2011 |
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Esame in commissione |
29.2.2012 |
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Approvazione |
20.3.2012 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
27 9 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
John Stuart Agnew, Liam Aylward, José Bové, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Iratxe García Pérez, Julie Girling, Béla Glattfelder, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, Mariya Nedelcheva, James Nicholson, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Alyn Smith, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski |
||||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Richard Ashworth, Pilar Ayuso, Esther de Lange, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Robert Sturdy |
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PROCEDURA
Titolo |
Applicazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall’accordo che istituisce un’associazione UE-America centrale |
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Riferimenti |
COM(2011)0599 – C7-0306/2011 – 2011/0263(COD) |
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Presentazione della proposta al PE |
3.10.2011 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
INTA 12.10.2011 |
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Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula |
AFET 17.11.2011 |
AGRI 12.10.2011 |
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Pareri non espressi Decisione |
AFET 14.11.2011 |
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Relatore(i) Nomina |
Jörg Leichtfried 11.10.2011 |
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Contestazione della base giuridica Parere JURI |
JURI 31.5.2012 |
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Esame in commissione |
1.3.2012 |
27.3.2012 |
25.4.2012 |
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Approvazione |
12.7.2012 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
25 1 2 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
William (The Earl of) Dartmouth, John Attard-Montalto, Maria Badia i Cutchet, Nora Berra, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Marielle de Sarnez, Harlem Désir, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Metin Kazak, Franziska Keller, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Iuliu Winkler |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
George Sabin Cutaş, Béla Glattfelder, Małgorzata Handzlik, Jörg Leichtfried |
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Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Thomas Mann |
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Deposito |
17.7.2012 |
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