RELAZIONE Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un programma dell'Unione europea per il cambiamento e l'innovazione sociale

16.8.2012 - (COM(2011)0609 – C7‑0318/2011 – 2011/0270(COD)) - ***I

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali
Relatore: Jutta Steinruck


Procedura : 2011/0270(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A7-0241/2012
Testi presentati :
A7-0241/2012
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un programma dell'Unione europea per il cambiamento e l'innovazione sociale

(COM(2011)0609 – C7‑0318/2011 – 2011/0270(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0609),

–   visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 46, lettera d), l'articolo 149, l'articolo 153, paragrafo 2, lettera a) e l'articolo 175, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0318/2011),

–   visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il parere motivato inviato dal Parlamento svedese, nel quadro del protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

–   visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 23 febbraio 2012[1],

–   visto il parere del Comitato delle regioni del 3 maggio 2012[2],

–   visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per il controllo dei bilanci, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per lo sviluppo regionale e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7-0241/2012),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  sottolinea che la dotazione finanziaria indicata nella proposta legislativa costituisce solo una proposta all'autorità di bilancio e che l'importo potrà essere fissato solo quando sarà stato raggiunto un accordo sul regolamento relativo al quadro finanziario pluriennale (QFP);

3.  ribadisce la sua posizione secondo la quale nel prossimo QFP sono necessarie sufficienti risorse supplementari per consentire all'Unione di rispettare le sue priorità politiche esistenti e i nuovi compiti previsti dal trattato di Lisbona, in particolare l'inclusione sociale, nonché di fare fronte a eventi imprevisti; sottolinea che il Parlamento europeo ha chiesto, nella sua risoluzione dell'8 giugno 2011 dal titolo "Investire nel futuro: un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per un'Europa competitiva, sostenibile e inclusiva", un aumento del livello di risorse per il prossimo QFP di almeno il 5% rispetto al livello 2013; sfida il Consiglio, qualora non condivida tale impostazione, a definire con chiarezza quali delle sue priorità o progetti politici possono essere abbandonati del tutto, malgrado garantiscano un valore aggiunto europeo;

4.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

5.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo a un programma dell'Unione europea per il cambiamento e l'innovazione sociale

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo a un programma dell'Unione europea per il progresso sociale, l'innovazione e l'occupazione e che modifica la decisione n. 283/2010/UE

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) Seguendo le indicazioni della comunicazione della Commissione "Un bilancio per la strategia Europa 2020", che raccomanda di razionalizzare e semplificare gli strumenti di finanziamento dell'Unione concentrando l'attenzione sul valore aggiunto per l'Unione e sui loro effetti e risultati, il presente regolamento istituisce un programma dell'Unione europea per il cambiamento e l'innovazione sociale (nel seguito "il programma") che prosegue e sviluppa le attività svolte sulla base della decisione n. 1672/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà sociale - Progress, del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione, della decisione 2003/8/CE della Commissione, del 23 dicembre 2002, che attua il regolamento (CEE) n. 1612/1968 per quanto riguarda l'intermediazione tra l'offerta e la domanda di lavoro e della decisione n. 283/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2010, che istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale (nel seguito "lo strumento").

(1) Seguendo le indicazioni della comunicazione della Commissione "Un bilancio per la strategia Europa 2020", che raccomanda di razionalizzare e semplificare gli strumenti di finanziamento dell'Unione concentrando l'attenzione sul valore aggiunto per l'Unione e sui loro effetti e risultati, il presente regolamento istituisce un programma dell'Unione europea per il progresso sociale, l'innovazione e l'occupazione (nel seguito "il programma") che prosegue e sviluppa le attività svolte sulla base della decisione n. 1672/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà sociale - Progress, del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione, della decisione 2003/8/CE della Commissione, del 23 dicembre 2002, che attua il regolamento (CEE) n. 1612/1968 per quanto riguarda l'intermediazione tra l'offerta e la domanda di lavoro e della decisione n. 283/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2010, che istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale (nel seguito "lo strumento").

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Il 21 ottobre 2010 il Consiglio ha adottato, a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gli orientamenti per le politiche a favore dell'occupazione, che, con gli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione adottati a norma dell'articolo 121 del trattato, comprendono gli orientamenti integrati di Europa 2020. Il programma dovrà contribuire all'applicazione degli orientamenti integrati di Europa 2020, in particolare gli orientamenti 7, 8 e 10, e alla realizzazione delle iniziative faro, in particolare per quanto riguarda la "Piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale", "Un'agenda per nuove competenze e nuovi posti di lavoro" e "Youth on the move".

(3) Il 21 ottobre 2010 il Consiglio ha adottato, a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gli orientamenti per le politiche a favore dell'occupazione, che, con gli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione adottati a norma dell'articolo 121 del trattato, comprendono gli orientamenti integrati di Europa 2020. Il programma dovrà contribuire al raggiungimento degli obiettivi di Europa 2020, in particolare quelli relativi alla riduzione della povertà e l'occupazione quali definiti negli orientamenti sull'occupazione. A tal fine è opportuno che il programma sostenga la realizzazione delle iniziative faro, in particolare per quanto riguarda la "Piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale", "Un'agenda per nuove competenze e nuovi posti di lavoro" e "Youth on the move", nonché l'iniziativa "Opportunità per i giovani".

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Le iniziative "Piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale" e "L'Unione dell'innovazione" individuano nell'innovazione sociale uno strumento di grande efficacia per affrontare le sfide sociali poste dall'invecchiamento della popolazione, dalla povertà, dalla disoccupazione, dalle nuove forme di lavoro e dai nuovi stili di vita e dalle aspettative dei cittadini in fatto di giustizia sociale, istruzione e assistenza sanitaria. Il programma ha il compito di sostenere le azioni dirette ad accelerare l'innovazione sociale nei settori che rientrano nel suo ambito nei settori pubblico, privato e terzo, tenendo nel dovuto conto il ruolo degli enti regionali e locali. In particolare, il programma dovrà contribuire a individuare, valutare e sviluppare soluzioni e prassi innovative attraverso la sperimentazione sociale, per assistere gli Stati membri in modo più efficace nella riforma dei loro mercati del lavoro e delle loro politiche di protezione sociale. Dovrà inoltre fungere da catalizzatore di partenariati e reti transnazionali tra operatori pubblici, privati e del terzo settore nonché favorire il loro coinvolgimento nella definizione e nell'attuazione di nuovi modi per affrontare i bisogni e le sfide sociali pressanti.

(4) Le iniziative "Piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale" e "L'Unione dell'innovazione" individuano nell'innovazione sociale uno strumento di grande efficacia per affrontare le sfide sociali poste dall'invecchiamento della popolazione, dalla povertà, dalla disoccupazione, dalle nuove forme di lavoro e dai nuovi stili di vita e dalle aspettative dei cittadini in fatto di giustizia sociale, istruzione e assistenza sanitaria. Il programma ha il compito di sostenere le azioni dirette ad accelerare l'innovazione sociale per rispondere alle esigenze sociali non soddisfatte o insufficientemente soddisfatte, in termini di lotta contro la povertà e l'esclusione sociale, promozione di un alto livello di occupazione sostenibile e di qualità, garanzia di adeguata protezione sociale a prevenzione della povertà e miglioramento delle condizioni di lavoro e dell'accesso all'assistenza sanitaria e alla formazione per le persone vulnerabili, tenendo nel dovuto conto il ruolo degli enti regionali e locali. Dovrà inoltre fungere da catalizzatore di partenariati e reti transnazionali tra operatori pubblici, privati e del terzo settore nonché favorire il loro coinvolgimento nella definizione e nell'attuazione di nuovi modi per affrontare i bisogni e le sfide sociali pressanti.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis) In particolare, il programma dovrà contribuire a individuare, analizzare e aumentare progressivamente le soluzioni innovative e la loro attuazione pratica attraverso la sperimentazione di politiche sociali per aiutare, laddove necessario, gli Stati membri a rendere più efficienti i loro mercati del lavoro e a migliorare le loro politiche di protezione e inclusione sociale. La sperimentazione nel campo della politica sociale consiste nel testare sul campo le innovazioni sociali, secondo un approccio per progetto. Si potranno in tal modo raccogliere elementi oggettivi sulla fattibilità delle innovazioni sociali. Le idee vincenti devono essere applicate su scala più ampia con il sostegno finanziario del Fondo sociale europeo (FSE) e di altre fonti di finanziamento. L'esperienza dimostra che i progetti sperimentali di politica sociale hanno una durata generalmente compresa tra tre e cinque anni e coinvolgono una gran varietà di soggetti di ogni dimensione. I centri di informazione nazionali sulla sperimentazione in materia di politica sociale, se istituiti, dovrebbero fungere da "sportello unico" per tutte le parti interessate e sostenere la creazione e lo sviluppo di reti e partenariati.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 ter) È opportuno che il metodo aperto di coordinamento, in quanto strumento che ha dimostrato la sua flessibilità ed efficacia operativa negli ambiti della politica sociale, sia sfruttato in maniera globale nei settori di interesse dei singoli Stati membri. Una sua più ampia utilizzazione è pertanto raccomandata anche per migliorare il programma e rafforzarne l'efficacia.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Considerando 4 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 quater) Il progresso verso lo sviluppo sostenibile sociale e ambientale in Europa presuppone che si anticipino e si sviluppino nuove qualifiche e competenze, il che comporterebbe il miglioramento delle condizioni della creazione di posti di lavoro e la qualità dell'occupazione e delle condizioni di lavoro, tramite misure di accompagnamento in materia di istruzione, mercato del lavoro e politica sociale relative alla trasformazione delle industrie e dei servizi. Occorre quindi che il programma contribuisca a promuovere la creazione di posti di lavoro "verdi" e "bianchi", sostenibili e di qualità, nonché l'anticipazione e lo sviluppo di nuove qualifiche e competenze per nuovi impieghi sostenibili e di qualità, istituendo una correlazione tra le politiche occupazionali e sociali e quelle industriali e strutturali a sostegno di una transizione verso un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse e a basse emissioni di carbonio. In particolare, il programma dovrà fungere da catalizzatore nello studio delle potenzialità in termini di creazione di posti di lavoro racchiuse negli investimenti sociali e "verdi" guidati dal settore pubblico e nelle iniziative locali e regionali a favore dell'occupazione.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Considerando 4 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 quinquies) Il programma dovrà accordare un'attenzione particolare alla dimensione territoriale della disoccupazione, della povertà e dell'esclusione, e in particolare alle crescenti disuguaglianze che esistono all'interno delle regioni e tra di esse, tra le zone rurali e le città nonché all'interno delle città.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Considerando 4 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 sexies) La partecipazione delle donne al mondo imprenditoriale e alla presa di decisioni nell'ambito economico-imprenditoriale costituisce un fattore accertato di incremento della competitività, della produttività e dell'innovazione. Le relazioni che la Commissione ha presentato recentemente sul grado di rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nonché gli studi della Banca mondiale e delle Nazioni Unite sulla governance e lo sviluppo sostenibile confermano che l'integrazione delle donne nel mercato del lavoro e, in particolare, l'uguaglianza nella presa di decisioni politiche favoriscono la trasparenza e la partecipazione e riducono la corruzione. Pertanto, conformemente alla strategia europea per la parità tra uomini e donne 2010-2015, l'Unione dovrebbe far miglior uso del potenziale delle donne, così da contribuire alla realizzazione degli obiettivi economici e sociali globali dell'Unione permettendo a un maggior numero di donne di accedere al mercato del lavoro e a posti di lavoro di qualità. In particolare, i tassi di occupazione delle donne anziane, delle madri sole, delle donne disabili, delle donne migranti e appartenenti a minoranze etniche sono ancora relativamente bassi e permane pertanto la necessità di ridurre le disparità di genere ancora esistenti sia in termini quantitativi che qualitativi.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Considerando 4 septies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 septies) Occorre consolidare la dimensione sociale del mercato unico. Data la necessità di rafforzare la fiducia nel mercato unico e la libera circolazione dei servizi garantendo il rispetto dei diritti dei lavoratori, occorre assicurare che i diritti dei lavoratori e degli imprenditori in materia di libera circolazione siano equiparati in tutta l'Unione.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Nello spirito della strategia Europa 2020, il programma dovrà perseguire una linea coerente nella promozione dell'occupazione e nella lotta contro l'esclusione sociale e la povertà. La sua attuazione dovrà essere razionalizzata e semplificata, in particolare per mezzo di una serie di disposizioni comuni relative, tra l'altro, agli obiettivi generali, alla tipologia delle azioni, al monitoraggio e alle modalità di valutazione. Il programma dovrà inoltre concentrarsi su grandi progetti con un chiaro valore aggiunto per l'UE, per raggiungere la massa critica e ridurre gli oneri amministrativi per i beneficiari e per la Commissione. Inoltre, si dovrà ricorrere maggiormente a opzioni semplificate in materia di costi (finanziamenti di tipo forfettario) in particolare per l'attuazione di programmi di mobilità. Il programma dovrà avere la funzione di sportello unico per gli operatori della microfinanza, fornendo finanziamenti per il microcredito, sviluppo delle capacità e assistenza tecnica. Infine, il programma dovrà prevedere la flessibilità di bilancio attraverso la creazione di una riserva, da destinare annualmente, per rispondere alle priorità politiche.

(5) Nello spirito della strategia Europa 2020, il programma dovrà perseguire una linea coerente nella promozione di un'occupazione sostenibile e di qualità e nella lotta contro l'esclusione sociale e la povertà, tenendo sempre presente l'obiettivo della parità tra uomini e donne e dell'integrazione della prospettiva di genere. La sua attuazione dovrà essere razionalizzata e semplificata, in particolare per mezzo di una serie di disposizioni comuni relative, tra l'altro, agli obiettivi generali, alla tipologia delle azioni, al monitoraggio e alle modalità di valutazione. Il programma dovrà concentrarsi sui progetti con un chiaro valore aggiunto per l'UE, indipendentemente dalla loro dimensione. Onde ridurre gli oneri amministrativi, il programma dovrà sostenere la creazione e lo sviluppo di reti e partenariati. Inoltre, si dovrà ricorrere maggiormente a opzioni semplificate in materia di costi (finanziamenti di tipo forfettario) in particolare per l'attuazione di programmi di mobilità, garantendo nel contempo la trasparenza della procedura. Il programma dovrà avere la funzione di sportello unico per gli operatori della microfinanza a livello di Unione, fornendo finanziamenti per i microcrediti e l'imprenditoria sociale, facilitando l'accesso ai prestiti e fornendo assistenza tecnica. Nell'ambito del suo limitato campo di applicazione, il programma dovrà prevedere la flessibilità di bilancio attraverso la creazione di una riserva, da destinare annualmente, nel pieno rispetto delle prerogative dell'autorità di bilancio, per rispondere alle priorità politiche.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis) Alla luce dei limitati fondi a disposizione del programma e della previa ripartizione di tali fondi tra i diversi assi, dovrebbe essere finanziato in via prioritaria lo sviluppo di strutture dotate di un evidente effetto moltiplicatore, che andranno a beneficio di ulteriori attività e iniziative. Occorre altresì adottare i necessari provvedimenti volti a evitare ogni possibilità di sovrapposizione e/o di duplice finanziamento con altri fondi o programmi, in particolare con il Fondo sociale europeo.

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Considerando 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 ter) Gli obiettivi di vasta portata di questo programma e la grande importanza ad esso conferita sono in contraddizione con le risorse finanziarie stanziate, molto limitate, che potrebbero deludere le aspettative riposte dalle parti interessate nel programma.

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) L'Unione deve dotarsi di una solida base analitica su cui fondare la propria azione nel settore occupazionale e sociale. Una simile base fattuale valorizza l'azione nazionale dandole una dimensione europea e un termine di confronto per la raccolta dei dati e lo sviluppo di strumenti e metodi statistici e di indicatori comuni al fine di offrire un quadro completo della situazione nei campi dell'occupazione, della politica sociale e delle condizioni di lavoro nell'Unione e di assicurare una valutazione di alta qualità dell'efficienza e dell'efficacia dei programmi e delle politiche.

(6) L'Unione deve dotarsi di una solida base analitica su cui fondare la propria azione nel settore occupazionale e sociale, prestando una particolare attenzione all'impatto delle crisi economiche e finanziarie. Una simile base fattuale valorizza l'azione nazionale dandole una dimensione europea e un termine di confronto per la raccolta dei dati e lo sviluppo di strumenti e metodi statistici e di indicatori comuni al fine di offrire un quadro completo della situazione nei campi dell'occupazione, della politica sociale e delle condizioni di lavoro nell'Unione e di assicurare una valutazione di alta qualità dell'efficienza e dell'efficacia dei programmi e delle politiche al fine di raggiungere gli obiettivi della strategia Europa 2020.

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) L'Unione europea è in una posizione privilegiata per fornire una piattaforma per gli scambi e il mutuo apprendimento tra gli Stati membri nei settori occupazionale e sociale. La conoscenza delle politiche applicate in altri paesi e dei loro risultati estende la gamma delle opzioni di cui possono avvalersi gli attori politici, mette in moto nuovi sviluppi e incoraggia le riforme nazionali.

(7) L'Unione europea è in una posizione privilegiata per fornire una piattaforma per gli scambi e il mutuo apprendimento tra gli Stati membri nei settori dell'occupazione, della protezione sociale e dell'inclusione sociale nonché dell'imprenditoria sociale. La conoscenza delle politiche applicate in altri paesi e dei loro risultati, compresi quelli conseguiti dalla sperimentazione in materia di politica sociale a livello locale, regionale e nazionale, estende la gamma delle opzioni di cui possono avvalersi gli attori politici, mettendo così in moto nuove iniziative programmatiche.

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) Elementi centrali della politica sociale dell'Unione sono l'instaurazione di standard minimi e il miglioramento costante delle condizioni di lavoro. L'Unione ha un ruolo importante da svolgere sia nel promuovere l'adattamento del quadro legislativo, secondo i principi della "regolamentazione intelligente", ai modelli di lavoro in evoluzione e ai nuovi rischi per la salute e la sicurezza, sia nel finanziare misure dirette a migliorare il rispetto della normativa dell'Unione in materia di tutela dei diritti dei lavoratori.

(8) Elementi centrali della politica sociale dell'Unione sono l'instaurazione e l'effettiva applicazione di standard minimi e il miglioramento costante delle condizioni di lavoro nell'Unione. Detto miglioramento potrebbe essere indicato, ad esempio, tramite un marchio sociale. L'Unione ha un ruolo importante da svolgere sia nel promuovere l'adattamento del quadro legislativo, secondo i principi del "lavoro dignitoso", ai modelli di lavoro in evoluzione e ai nuovi rischi per la salute e la sicurezza, sia nel finanziare misure dirette a migliorare il rispetto degli standard di lavoro dell'OIL, dell'agenda dell'ONU e dell'OIL per un lavoro dignitoso e della normativa dell'Unione in materia di tutela dei diritti dei lavoratori.

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 bis) Il programma tiene presente che il miglioramento delle condizioni di lavoro comporta anche una flessibilizzazione dell'orario e delle modalità di lavoro, la creazione di servizi di assistenza alla vita familiare e il miglioramento delle condizioni di congedo e degli altri meccanismi di appoggio per i genitori lavoratori.

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Considerando 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 ter) Occorre altresì promuovere gli investimenti nelle infrastrutture sanitarie e sociali non soltanto al fine di ridurre le disuguaglianze e le discriminazioni ma anche di favorire la crescita, il benessere e lo sviluppo a livello nazionale, regionale e locale.

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) Le organizzazioni della società civile operanti a vari livelli possono dare un contributo rilevante al raggiungimento degli obiettivi del programma, partecipando al processo decisionale e contribuendo all'innovazione sociale.

(9) Le parti sociali e le organizzazioni della società civile assolvono un ruolo chiave nella promozione di un'occupazione di qualità e nella lotta all'esclusione sociale e alla povertà nonché nella lotta alla disoccupazione, motivo per cui devono essere strettamente associate a tutte le azioni volte a conseguire gli obiettivi del programma, compresa l'innovazione sociale. Pertanto, le parti sociali e le organizzazioni della società civile devono essere coinvolte nell'apprendimento reciproco e nello sviluppo, monitoraggio, sperimentazione sul campo, valutazione e diffusione delle nuove politiche. Devono essere creati partenariati di qualità a tutti i livelli. Il principio di partenariato deve essere rafforzato ed esteso a tutte le sezioni del programma quale principio guida.

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) L'Unione è impegnata a rafforzare la dimensione sociale della globalizzazione, promuovendo standard di lavoro dignitoso sul piano internazionale, direttamente nei confronti dei paesi terzi o indirettamente cooperando con organizzazioni internazionali. Di conseguenza, è necessario sviluppare appropriate relazioni con i paesi terzi non partecipanti al programma per contribuire alla realizzazione dei suoi obiettivi, tenendo conto degli eventuali accordi esistenti tra tali paesi e l'Unione. Ciò può richiedere la partecipazione di rappresentanti di questi paesi terzi a eventi di interesse comune (conferenze, workshop e seminari) che si svolgono in paesi partecipanti al programma. Inoltre, dovrà essere sviluppata la cooperazione con le organizzazioni internazionali interessate, in particolare con l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), il Consiglio d'Europa e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), nell'intento di attuare il programma in un modo che tenga conto del ruolo di queste organizzazioni.

(10) L'Unione è impegnata a rafforzare la dimensione sociale della globalizzazione e a lottare contro il dumping sociale, promuovendo standard di lavoro dignitoso non solo nei suoi Stati membri ma anche sul piano internazionale, direttamente nei confronti dei paesi terzi o indirettamente cooperando con organizzazioni internazionali. Di conseguenza, è necessario sviluppare appropriate relazioni con i paesi terzi non partecipanti al programma per contribuire alla realizzazione dei suoi obiettivi, tenendo conto degli eventuali accordi esistenti tra tali paesi e l'Unione. Ciò può richiedere la partecipazione di rappresentanti di questi paesi terzi a eventi di interesse comune (conferenze, workshop e seminari) che si svolgono in paesi partecipanti al programma. Inoltre, dovrà essere sviluppata la cooperazione con le organizzazioni internazionali interessate, in particolare con l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e altri organi competenti delle Nazioni Unite, il Consiglio d'Europa e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), nell'intento di attuare il programma in un modo che tenga conto del ruolo di queste organizzazioni.

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) In applicazione degli articoli 45 e 46 del trattato, il regolamento (UE) n. 492/2011 contiene disposizioni intese a garantire la libera circolazione dei lavoratori, instaurando una stretta cooperazione tra gli Stati membri e con la Commissione. EURES ha il compito di migliorare il funzionamento dei mercati del lavoro, facilitando la mobilità transnazionale dei lavoratori, accrescendo la trasparenza del mercato del lavoro, favorendo l'incontro dell'offerta e della domanda di lavoro e appoggiando attività in materia di assunzione, servizi di consulenza e orientamento a livello nazionale e transfrontaliero, contribuendo in tal modo al conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020.

(11) In applicazione degli articoli 45 e 46 del TFUE, il regolamento (UE) n. 492/2011 contiene disposizioni intese a garantire la libera circolazione dei lavoratori, instaurando una stretta cooperazione tra gli Stati membri e con la Commissione. EURES ha il compito di migliorare il funzionamento dei mercati del lavoro, facilitando la mobilità transnazionale volontaria dei lavoratori, accrescendo la trasparenza del mercato del lavoro, garantendo parità di trattamento ai lavoratori transfrontalieri, sia sul piano sociale che su quello fiscale, e appoggiando i servizi di consulenza, orientamento e collocamento a livello nazionale e transfrontaliero per i lavoratori mobili e i datori di lavoro, contribuendo in tal modo al conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020. Tuttavia, la Commissione stessa non dovrebbe fungere da servizio di collocamento.

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) L'ambito di applicazione di EURES dovrà essere ampliato per sviluppare e sostenere programmi di mobilità livello di Unione intesi a rispondere all'offerta di lavoro dove sono state individuate carenze del mercato del lavoro. Conformemente all'articolo 47 del trattato, i programmi dovranno facilitare la mobilità dei giovani lavoratori.

(12) L'ambito di applicazione di EURES dovrà essere ampliato per includere lo sviluppo e il sostegno dei programmi di mobilità a livello di Unione onde rispondere all'offerta di lavoro dove sono state individuate carenze del mercato del lavoro nonché il maggiore sviluppo dei progetti transnazionali di partenariato EURES e il loro aumento in numero. Dato l'alto tasso di disoccupazione giovanile e conformemente all'articolo 47 del trattato, i programmi dovranno facilitare la mobilità volontaria dei giovani lavoratori nell'Unione. I programmi mirati di mobilità, quali "Il tuo primo lavoro EURES", dovrebbero agevolare l'accesso dei giovani alle opportunità di lavoro e la loro assunzione in un altro Stato membro, nonché incoraggiare i datori di lavoro a offrire possibilità di impiego ai giovani lavoratori mobili. Tuttavia i programmi di mobilità non dovrebbero dissuadere l'Unione e gli Stati membri dall'aiutare i giovani a trovare il loro primo lavoro nel rispettivo paese d'origine.

Emendamento  23

Proposta di regolamento

Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 bis) In molte regioni di frontiera i partenariati transfrontalieri EURES rappresentano uno strumento importante ai fini dell'instaurazione di un autentico mercato europeo del lavoro. Ognuno di tali partenariati coinvolge almeno due Stati membri oppure uno Stato membro e un altro paese partecipante, da cui risulta un evidente carattere orizzontale e un valore aggiunto a livello di Unione. I partenariati transfrontalieri EURES devono pertanto continuare a essere sostenuti tramite le attività orizzontali dell'Unione, integrabili con risorse nazionali o del FSE.

Emendamento  24

Proposta di regolamento

Considerando 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 ter) La valutazione delle attività di EURES deve tener conto di criteri qualitativi e quantitativi. Pertanto, la Commissione, gli Stati membri e le parti sociali dovranno sviluppare indicatori comuni per valutare la qualità delle condizioni di occupazione e di lavoro per gli impieghi EURES. Poiché mobilità in uscita da uno Stato membro significa mobilità in entrata per un altro in funzione delle situazioni dei mercati del lavoro e delle tendenze di mobilità, che sono in costante mutamento, la valutazione deve concentrarsi non soltanto sulla mobilità in entrata o in uscita nei singoli paesi, ma soprattutto sui dati aggregati a livello dell'Unione. Inoltre, la consulenza non si risolve necessariamente in dati quantificabili in termini di mobilità e di offerte di lavoro.

Emendamento  25

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14) La mancanza di accesso al credito è uno dei principali ostacoli alla creazione di imprese, in particolare per le persone più lontane dal mercato del lavoro. Gli sforzi dell'Unione e degli Stati membri in questo campo devono essere intensificati per aumentare l'offerta di microfinanziamenti e far fronte alla domanda di chi più ne ha bisogno, in particolare i disoccupati e le persone vulnerabili che intendono creare o sviluppare una microimpresa, anche su base autonoma, ma non hanno accesso al credito. Come primo passo, nel 2010 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno istituito lo strumento.

(14) La mancanza di accesso al credito, all'equity o quasi-equity è uno dei principali ostacoli alla creazione di imprese, in particolare per le persone più lontane dal mercato del lavoro. Gli sforzi dell'Unione e degli Stati membri in questo campo devono essere intensificati per aumentare l'offerta di microfinanziamenti, facilitare l'accesso ai prestiti e far fronte alla domanda di chi più ne ha bisogno, in particolare i disoccupati, le donne e le persone vulnerabili che intendono creare o sviluppare una microimpresa, anche su base autonoma, ma non hanno accesso al credito. Allo stesso modo le piccole imprese e le microimprese rappresentano la maggioranza delle società di nuova costituzione nell'UE, e i microcrediti dovrebbero poter costituire uno strumento per il rapido ottenimento di valore aggiunto e di risultati concreti. Come primo passo, nel 2010 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno istituito lo strumento. Occorre migliorare le attività di comunicazione sulle opportunità di microfinanziamento a livello di Unione e di Stati membri per raggiungere maggiormente coloro che hanno bisogno di detti finanziamenti.

Emendamento  26

Proposta di regolamento

Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 bis) La microfinanza e il sostegno all'imprenditoria sociale dovranno avere un impatto duraturo e raggiungere i potenziali beneficiari, contribuendo inoltre a un elevato livello di occupazione sostenibile e di qualità e fungendo da catalizzatore per le politiche economiche e di sviluppo locale. Onde massimizzare le opportunità di creazione di microimprese efficienti, le azioni nel campo della microfinanza e dell'imprenditoria sociale dovrebbero essere accompagnate da programmi di tutoraggio e formazione, che devono essere aggiornati periodicamente e resi accessibili mediante punti d'informazione centralizzati. A tal fine, è fondamentale destinare una quota adeguata del bilancio a tali misure.

Emendamento  27

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15) Per accrescere la disponibilità di microfinanziamenti sul giovane mercato europeo della microfinanza dell’Unione è necessario potenziare la capacità istituzionale degli operatori, in particolare degli organismi di tipo non bancario, in linea con la comunicazione della Commissione "Iniziativa europea per lo sviluppo del microcredito".

(15) Per accrescere la disponibilità di microfinanziamenti sul giovane mercato europeo della microfinanza dell’Unione è imprescindibile potenziare la capacità istituzionale degli operatori, in particolare degli organismi di tipo non bancario, in linea con la comunicazione della Commissione "Iniziativa europea per lo sviluppo del microcredito" e con la relazione della Commissione sulla promozione delle donne innovatrici e dell'imprenditorialità al femminile. Il miglioramento della disponibilità e dell'accessibilità della microfinanza nel mercato dell'Unione è altresì subordinato a una definizione delle norme che disciplinano le operazioni transfrontaliere degli operatori della microfinanza tale da facilitare i microfinanziamenti all'interno del mercato unico.

Emendamento  28

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16) Le imprese sociali sono un elemento fondante dell'economia sociale di mercato pluralista europea. Possono fungere da motore del cambiamento sociale offrendo soluzioni innovative e danno quindi un prezioso contributo al conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020. Il programma dovrà migliorare l'accesso ai finanziamenti delle imprese sociali e contribuire in tal modo all'iniziativa per l'imprenditoria sociale avviata dalla Commissione.

(16) Le imprese sociali sono un elemento fondante dell'economia sociale di mercato pluralista europea e svolgono un ruolo importante nel garantire una migliore convergenza sociale in Europa. Possono fungere da motore del progresso sociale offrendo soluzioni innovative e danno quindi un prezioso contributo al conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 e alla promozione di mercati del lavoro inclusivi e di servizi sociali accessibili a tutti. Nell'ambito del suo limitato campo di applicazione, il programma dovrà migliorare l'accesso ai finanziamenti delle imprese sociali e contribuire in tal modo all'iniziativa per l'imprenditoria sociale avviata dalla Commissione.

Emendamento  29

Proposta di regolamento

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17) Per mettere a frutto l'esperienza delle istituzioni finanziarie internazionali, in particolare del gruppo Banca europea per gli investimenti, è opportuno che l'azione della Commissione nel campo della microfinanza e dell'imprenditoria sociale sia attuata indirettamente, affidando a istituzioni finanziarie i compiti di esecuzione del bilancio, conformemente al regolamento finanziario. L'uso di risorse dell'Unione concentra il sostegno offerto dalle istituzioni finanziarie internazionali e altri investitori, unifica gli approcci e migliora così l'accesso ai finanziamenti per le microimprese, comprese le imprese indipendenti e le imprese sociali. Il contributo dell'Unione concorre quindi allo sviluppo del settore emergenti delle imprese sociali e del mercato della microfinanza nell'Unione e favorisce le attività transfrontaliere.

(17) Per mettere a frutto l'esperienza delle istituzioni finanziarie internazionali, in particolare del gruppo Banca europea per gli investimenti, è opportuno che l'azione della Commissione nel campo della microfinanza e dell'imprenditoria sociale sia attuata indirettamente, affidando a istituzioni finanziarie i compiti di esecuzione del bilancio, conformemente al regolamento finanziario. L'uso di risorse dell'Unione concentra il sostegno offerto dalle istituzioni finanziarie e altri investitori, crea sinergie tra l'azione degli Stati membri e quella dell'Unione, unifica gli approcci e migliora così l'accesso ai finanziamenti e amplia il raggio d'azione dei microfinanziamenti per i gruppi particolarmente a rischio e per i giovani, così come l'accesso ai finanziamenti per le imprese sociali. Il contributo dell'Unione concorre quindi allo sviluppo del settore emergenti delle imprese sociali e del mercato della microfinanza nell'Unione e favorisce le attività transfrontaliere. Le azioni dell'Unione sono complementari al ricorso da parte degli Stati membri a strumenti di microfinanza e imprenditoria sociale. I soggetti incaricati dell'attuazione delle azioni devono garantirne il valore aggiunto ed evitare le duplicazioni di finanziamenti a titolo delle risorse dell'UE.

Emendamento  30

Proposta di regolamento

Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(17 bis) Conformemente alla strategia Europa 2020, il programma dovrà affrontare il problema urgente della disoccupazione giovanile. In Europa i giovani sono il gruppo sociale che maggiormente risente della crisi economica, i tassi di disoccupazione giovanile sono elevati in molti Stati membri e, in alcuni, superano il 40%. Sebbene la situazione vari considerevolmente da uno Stato membro all'altro, il tasso medio di disoccupazione giovanile nell'Unione è oltre il doppio del tasso di disoccupazione degli adulti. Vi sono inoltre notevoli disparità regionali e la disoccupazione giovanile è in aumento soprattutto nelle aree rurali. È quindi necessario offrire ai giovani di età inferiore ai 25 anni un avvenire e la prospettiva di svolgere una funzione chiave nello sviluppo della società e dell'economia in Europa, aspetto particolarmente importante nei periodi di crisi.

(Connesso all'asse "Iniziativa per i giovani")

Emendamento  31

Proposta di regolamento

Considerando 17 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(17 ter) Tramite la lotta alla disoccupazione giovanile e alla precarietà dei giovani lavoratori dovrebbe essere possibile non soltanto di ridurre i costi per la società, ma anche di promuovere l'inclusione sociale. Di conseguenza, il programma dovrà concentrarsi in particolare sull'occupazione giovanile, introducendo un asse "Iniziativa per i giovani" finalizzato a migliorare la transizione dall'istruzione a un impiego e condizioni di lavoro dignitose per i giovani nonché a ridurre l'abbandono scolastico precoce.

(Connesso all'asse "Iniziativa per i giovani")

Emendamento  32

Proposta di regolamento

Considerando 17 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(17 quater) La Commissione e gli Stati membri dovranno adottare un approccio basato sui diritti in materia di formazione e occupazione. L'aspetto qualitativo di un'occupazione dignitosa per i giovani, compresa la remunerazione dei tirocini e dei periodi di apprendistato, non dovrà essere trascurato e le norme fondamentali del lavoro e altre norme relative alla qualità del lavoro, ad esempio in materia di orario di lavoro, stipendio, sicurezza sociale nonché salute e sicurezza sul lavoro, dovranno essere considerazioni essenziali negli sforzi profusi.

Emendamento  33

Proposta di regolamento

Considerando 17 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(17 quinquies) È opportuno che le azioni del programma sostengano gli Stati membri nella creazione di incentivi efficienti per i giovani che garantiscano condizioni di vita e di lavoro dignitose. Tali incentivi dovranno incoraggiare i datori di lavoro pubblici e privati ad assumere e formare i giovani, a investire sia nella creazione di posti di lavoro di qualità per i giovani che nella formazione continua e nell'aggiornamento delle loro competenze durante il periodo lavorativo e a sostenere l'imprenditorialità come scelta tra i giovani. Occorre che il programma evidenzi anche il ruolo particolare e l'importanza delle piccole imprese per quanto riguarda la formazione, le competenze e le conoscenze specializzate tradizionali e garantisca ai giovani l'accesso alla microfinanza. Il programma dovrà facilitare lo scambio delle migliori prassi tra gli Stati membri in questi ambiti.

Emendamento  34

Proposta di regolamento

Considerando 17 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(17 sexies) Le azioni del programma dovranno sostenere gli Stati membri e gli operatori del mercato del lavoro nell'attuazione della Garanzia per i giovani, assicurando che i giovani abbiano un lavoro, proseguano gli studi o seguano una (ri)qualificazione entro quattro mesi dal completamento del percorso scolastico, soprattutto per giovani che abbandonano precocemente l'istruzione e la formazione e altri giovani vulnerabili. Il programma dovrebbe facilitare lo scambio delle migliori prassi tra gli Stati membri in questo ambito.

Emendamento  35

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18) Conformemente agli articoli 8 e 10 del trattato, il programma dovrà far propri i principi della parità dei sessi e della non discriminazione in tutte le sue attività. Le attività del programma dovranno essere regolarmente monitorate per valutare il modo in cui applicano tali principi.

(18) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 3 del TUE e all'articolo 8 del TFUE, occorre garantire che il programma contribuisca alla promozione della parità tra uomini e donne in tutti i suoi assi e le sue attività attraverso l'integrazione della prospettiva di genere e, all'occorrenza, azioni specifiche per promuovere l'occupazione e l'inclusione sociale delle donne. Le attività del programma dovranno essere regolarmente monitorate per valutare il modo in cui applicano tali principi.

Emendamento  36

Proposta di regolamento

Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(18 bis) Conformemente all'articolo 10 del TFUE, il programma dovrà garantire che l'attuazione delle sue priorità contribuisca alla lotta alla discriminazione fondata su sesso, razza o origine etnica, religione o credenze personali, disabilità, età o orientamento sessuale e all'adempimento degli obblighi stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità in materia, tra l'altro, di istruzione, lavoro e occupazione e accessibilità. Le attività del programma saranno soggette a un monitoraggio e a un esame periodici per valutare il modo in cui trattano le questioni relative alla non discriminazione.

Emendamento  37

Proposta di regolamento

Considerando 18 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(18 ter) L'uguaglianza e la non discriminazione non sono soltanto questioni giuridiche ma rappresentano sfide fondamentali per la società. Il programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà sociale (programma Progress) includeva sezioni intitolate "Diversità e lotta contro la discriminazione" e "Parità fra uomini e donne" che dovranno essere confermate e ulteriormente sviluppate nel quadro del programma "Diritti e cittadinanza". Inoltre la valutazione intermedia del programma Progress ha sottolineato la necessità di adoperarsi maggiormente e di lanciare nuove iniziative in materia di uguaglianza e anti-discriminazione. È pertanto della massima importanza continuare a concentrarsi su queste tematiche in tutte le iniziative e le azioni pertinenti coperte dal programma, in particolare per quanto riguarda il miglioramento della partecipazione delle donne al mercato del lavoro e delle condizioni di lavoro nonché la promozione di un equilibrio migliore tra la vita professionale e quella privata.

Emendamento           38

Proposta di regolamento

Considerando 18 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(18 quater) Conformemente all'articolo 3 del TUE e all'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il programma garantisce la protezione dei diritti del bambino.

Emendamento  39

Proposta di regolamento

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19) Conformemente all'articolo 9 del trattato, il programma dovrà fare in modo che nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni l'Unione tenga conto delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale e la lotta contro l'esclusione sociale.

(19) Conformemente all'articolo 9 del TFUE e agli obiettivi della strategia Europa 2020, il programma dovrà contribuire a garantire un elevato livello di occupazione sostenibile e di qualità, ad assicurare un'adeguata protezione sociale e a lottare contro la povertà e l'esclusione sociale.

Emendamento  40

Proposta di regolamento

Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(19 bis) Il programma dovrà integrare gli altri programmi dell'Unione, riconoscendo al contempo che ciascuno strumento deve funzionare secondo le proprie procedure specifiche. Pertanto, gli stessi costi ammissibili non vanno finanziati due volte. Al fine di conferire valore aggiunto e incisività ai finanziamenti dell'Unione, è opportuno stabilire strette sinergie tra il programma, gli altri programmi dell'Unione e i Fondi strutturali, in particolare il FSE.

Emendamento  41

Proposta di regolamento

Considerando 19 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(19 ter) Il programma dovrà essere attuato in modo da facilitare la partecipazione dell'autorità competente o delle autorità competenti di ciascuno Stato membro al raggiungimento degli obiettivi del programma.

Emendamento  42

Proposta di regolamento

Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20) Per rendere più efficiente la comunicazione al pubblico e rafforzare le sinergie tra le azioni di comunicazione condotte su iniziativa della Commissione, le risorse destinate alle attività di informazione e comunicazione nel quadro del presente regolamento dovranno anche contribuire a far conoscere le priorità politiche dell'Unione europea connesse agli obiettivi generali del presente regolamento.

(20) Per rendere più efficiente la comunicazione al pubblico e rafforzare le sinergie tra le azioni di comunicazione condotte su iniziativa della Commissione, le risorse destinate alle attività di informazione e comunicazione nel quadro del presente regolamento dovranno anche contribuire alla diffusione di informazioni sulle priorità politiche dell'Unione europea connesse agli obiettivi generali del presente regolamento.

Emendamento  43

Proposta di regolamento

Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(20 bis) Se del caso, il programma deve essere monitorato, valutato, adattato o modificato.

Emendamento  44

Proposta di regolamento

Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(23 bis) Al fine di garantire una flessibilità del programma sufficiente a rispondere alle mutate esigenze e alle corrispondenti priorità programmatiche per tutta la durata dello stesso, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del TFUE riguardo all'assegnazione dei fondi alle varie sezioni tematiche all'interno degli assi del programma, all'adozione dei programmi di lavoro pluriennali [e alla definizione dei settori in cui utilizzare i fondi non stanziati]. È di particolare importanza che la Commissione svolga adeguate consultazioni durante i suoi lavori preparatori, anche a livello di esperti, parti sociali e organizzazioni della società civile. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(La disposizione relativa all'uso dei fondi non stanziati sarà completata a seguito del raggiungimento di un accordo sul regolamento finanziario)

Emendamento  45

Proposta di regolamento

Considerando 24

Testo della Commissione

Emendamento

(24) Alla Commissione devono essere conferite competenze di esecuzione, per garantire l'uniformità delle condizioni di attuazione degli interventi nell'ambito degli assi del programma "EURES" e "Microfinanza e imprenditoria sociale".

soppresso

Emendamento  46

Proposta di regolamento

Considerando 25

Testo della Commissione

Emendamento

(25) Le competenze di esecuzione relative alle azioni svolte nell'ambito dell'asse "Progress" del programma devono essere esercitate nei modi previsti dal regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

(25) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze devono essere esercitate nei modi previsti dal regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

Emendamento  47

Proposta di regolamento

Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(25 bis) Per la realizzazione, il monitoraggio e la valutazione del programma, la Commissione dovrebbe essere assistita, a fini di consulenza, da un consiglio consultivo strategico presieduto dalla Commissione e composto da rappresentanti degli Stati membri e degli altri paesi partecipanti e di organizzazioni sindacali, associazioni imprenditoriali, organizzazioni della società civile e istituti di finanziamento, organizzati a livello di Unione, che siano direttamente o indirettamente interessati all'esecuzione delle attività del programma.

Emendamento  48

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il presente regolamento istituisce un programma dell'Unione europea per il cambiamento e l'innovazione sociale (nel seguito "il programma") che ha lo scopo di contribuire all'attuazione della strategia Europa 2020, dei suoi obiettivi prioritari e dei suoi orientamenti integrati fornendo un sostegno finanziario alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione europea che sono la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale, la lotta contro l'esclusione sociale e la povertà e il miglioramento delle condizioni di lavoro.

1. Il presente regolamento istituisce un programma dell'Unione europea per il progresso sociale, l'innovazione e l'occupazione (nel seguito "il programma") che ha lo scopo di contribuire, mediante azioni innovative, all'attuazione della strategia Europa 2020, dei suoi obiettivi prioritari, dei suoi orientamenti integrati, delle sue iniziative faro e dell'iniziativa "Opportunità per i giovani" fornendo un sostegno finanziario alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione europea che sono la promozione di un elevato livello di occupazione sostenibile e di qualità, la garanzia di un'adeguata e dignitosa protezione sociale, la lotta contro l'esclusione sociale e la povertà, il miglioramento delle condizioni di lavoro e il rafforzamento della situazione occupazionale ed educativa dei giovani.

Emendamento  49

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) per "impresa sociale" s'intende un'impresa che persegue principalmente finalità sociali e non finalità lucrative. Essa opera nel mercato producendo beni e servizi in modo imprenditoriale e innovativo e destina gli utili principalmente al perseguimento di obiettivi sociali. È gestita in modo responsabile e trasparente, in particolare coinvolgendo i lavoratori, i clienti e gli attori interessati dalle sue attività.

a) per "impresa sociale" s'intende un'impresa, di qualunque forma giuridica, non quotata su un mercato regolamentato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 14 della direttiva 2004/39/CE e che:

 

(i) conformemente al suo atto costitutivo, al suo statuto o a qualsiasi altro documento statutario che istituisce l'impresa, identifica il suo obiettivo primario nella realizzazione di un impatto sociale positivo e misurabile e non in finalità lucrative per i suoi proprietari, soci e azionisti, qualora l'impresa:

 

– fornisca beni o servizi innovativi che producono un elevato rendimento sociale, e/o

 

– impieghi un metodo innovativo di produzione di merci o servizi e detto metodo incorpori il proprio obiettivo sociale;

 

(ii) reinveste i propri profitti in primo luogo per raggiungere il proprio obiettivo primario e ha posto in essere procedure e regole predefinite per quelle circostanze in cui i profitti sono distribuiti ad azionisti e proprietari per garantire che qualsiasi distribuzione dei profitti non pregiudichi l'obiettivo primario;

 

(iii) è gestita in modo imprenditoriale, responsabile e trasparente, in particolare coinvolgendo i lavoratori, i clienti e/o gli attori interessati dalle sue attività.

Emendamento  50

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) la "microfinanza" comprende garanzie, controgaranzie, microcrediti, equity e quasi-equity estesi a persone e microimprese.

d) la "microfinanza" comprende garanzie, controgaranzie, microcrediti, equity e quasi-equity estesi a persone e microimprese che hanno un'affidabilità creditizia nulla o insufficiente.

Emendamento  51

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

d bis) per "innovazione sociale" si intendono iniziative o progetti d'avanguardia di carattere sociale che sono qualificabili come sociali per i loro fini e mezzi e che sono elaborati in modo specifico per dare risposte più efficaci, efficienti, sostenibili ed eque alle esigenze sociali non soddisfatte o insufficientemente soddisfatte, quali la lotta contro la povertà e l'esclusione sociale, l'accesso al primo impiego, la promozione di un elevato livello di occupazione di alta qualità, la garanzia di un'adeguata protezione sociale che tuteli contro la povertà, la garanzia dell'accesso all'assistenza sanitaria per le persone vulnerabili e il miglioramento delle condizioni di lavoro, contribuendo in tal modo al progresso sociale.

Emendamento  52

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

d ter) per "sperimentazione in materia di politica sociale" si intende l'attività consistente nel testare sul campo, secondo un approccio per progetto, le innovazioni sociali al fine di provarne l'efficacia e fattibilità, con progetti di durata limitata e comprendenti una pluralità di soggetti.

Emendamento  53

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il programma si articola nei tre seguenti assi di complementarità:

1. Il programma si articola nei quattro seguenti assi di complementarità:

(Connesso all'asse "Iniziativa per i giovani")

Emendamento  54

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) l'asse "Progress", che sostiene lo sviluppo, l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione della politica occupazionale e sociale dell'Unione e della sua legislazione in materia di condizioni di lavoro e promuove l'elaborazione politica e l'innovazione basate su dati di fatto, in collaborazione con le parti sociali, le organizzazioni della società civile e altre parti interessate;

a) l'asse "Progress", che sostiene lo sviluppo, l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione della politica dell'Unione in materia di occupazione, condizioni di lavoro, protezione sociale, inclusione sociale e lotta alla povertà, e della sua legislazione in tali settori e che promuove l'elaborazione politica basata su dati di fatto, l'innovazione sociale, la sperimentazione in materia di politica sociale e il progresso sociale, in collaborazione e cooperazione con le parti sociali, le organizzazioni della società civile e gli organismi pubblici e privati;

Emendamento  55

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) l'asse "EURES", che sostiene attività svolte dalla rete EURES, ossia i servizi specializzati designati dagli Stati membri dello Spazio economico europeo e dalla Confederazione svizzera, insieme ad altre parti interessate, per sviluppare gli scambi e la diffusione di informazioni e altre forme di cooperazione destinate a promuovere la mobilità geografica dei lavoratori;

b) l'asse "EURES", che sostiene attività svolte dalla rete EURES insieme alle parti sociali e ad altre parti interessate, per sviluppare gli scambi e la diffusione di informazioni e altre forme di cooperazione come i partenariati transfrontalieri, la fornitura di consulenza individuale e di informazioni alle persone in cerca di lavoro, ai lavoratori mobili e ai datori di lavoro per promuovere la mobilità geografica volontaria dei lavoratori su basi eque e contribuire a un elevato livello di occupazione sostenibile e di qualità;

Emendamento  56

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) l'asse "Microfinanza e imprenditorialità sociale", che agevola l'accesso ai finanziamenti per gli imprenditori, in particolare quelli più lontani dal mercato del lavoro, e le imprese sociali.

c) l'asse "Microfinanza e imprenditorialità sociale", che promuove l'accesso ai microfinanziamenti e ne accresce la disponibilità per le nuove imprese, in particolare per quanto riguarda i disoccupati, le persone socialmente escluse o vulnerabili nonché le microimprese attualmente in attività e le imprese sociali.

Emendamento  57

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis) l'asse "Iniziativa per i giovani" che è inteso a migliorare l'occupazione e la situazione educativa dei giovani, in particolare coloro che hanno abbandonato la scuola, sono senza lavoro o non seguono una formazione.

(Connesso all'asse "Iniziativa per i giovani")

Emendamento  58

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Le disposizioni comuni di cui agli articoli da 1 a 14 si applicano a tutti i tre assi indicati alle lettere a), b) e c) del paragrafo 1, a ciascuno dei quali si applicano inoltre disposizioni specifiche.

2. Le disposizioni comuni di cui agli articoli da 1 a 14 e al titolo II bis si applicano, se del caso, a tutti i quattro assi indicati alle lettere a), b), c) e c bis) del paragrafo 1, a ciascuno dei quali si applicano inoltre disposizioni specifiche.

Emendamento  59

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) rafforzare l'adesione agli obiettivi dell'Unione nei settori occupazionale, sociale e delle condizioni di lavoro da parte dei principali attori politici dell'Unione europea e nazionali e delle altre parti interessate per realizzare azioni concrete e coordinate a livello dell'Unione e degli Stati membri;

a) rafforzare l'adesione degli attori politici a tutti i livelli e realizzare azioni concrete e coordinate a livello di Unione e di Stati membri, per quanto riguarda gli obiettivi dell'Unione nei settori dell'occupazione, della protezione sociale, dell'inclusione sociale, della lotta alla povertà e del miglioramento delle condizioni di lavoro, in stretta collaborazione con le parti sociali nonché le organizzazioni della società civile e gli enti pubblici per conseguire gli obiettivi sociali della strategia Europa 2020;

Emendamento  60

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) sostenere lo sviluppo di sistemi di protezione sociale e mercati del lavoro adeguati, accessibili ed efficienti e facilitare le riforme, promuovendo il buon governo, l'apprendimento reciproco e l'innovazione sociale;

b) promuovere la governance sociale mirando a una maggiore convergenza sociale e sostenendo lo sviluppo di sistemi di protezione sociale di alta qualità e mercati del lavoro adeguati, dignitosi, inclusivi ed efficienti onde garantire l'inclusione sociale e un elevato livello di occupazione sostenibile e di qualità e facilitare le riforme, laddove necessario promuovendo la partecipazione di tutte le pertinenti parti interessate, fra cui le organizzazioni non governative e le persone vulnerabili, quali coloro colpiti dalla povertà, dalla disoccupazione e dall'esclusione sociale, nonché il lavoro dignitoso, il buon governo, l'apprendimento reciproco e l'innovazione sociale;

Emendamento  61

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) modernizzare il diritto dell'Unione secondo i principi della regolamentazione intelligente e favorire l'applicazione efficace del diritto dell'Unione sulle questioni relative alle condizioni di lavoro;

c) modernizzare e migliorare il diritto dell'Unione secondo i principi del lavoro dignitoso e favorire l'applicazione efficace del diritto dell'Unione sulle questioni relative alle condizioni di lavoro, per compiere progressi nel conseguimento degli obiettivi sociali e occupazionali della strategia Europa 2020;

Emendamento  62

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis) promuovere la creazione di posti di lavoro "verdi" e "bianchi", sostenibili e di qualità, nonché anticipare e sviluppare a tal fine nuove qualifiche e competenze collegando le politiche in materia di occupazione e le politiche sociali con quelle industriali e strutturali a sostegno della transizione verso un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse e a basso consumo di carbonio e verso uno sviluppo ambientale e sociale sostenibile;

Emendamento  63

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) promuovere la mobilità geografica dei lavoratori e accrescere le possibilità di impiego sviluppando mercati del lavoro aperti e accessibili a tutti;

d) promuovere la mobilità geografica volontaria dei lavoratori su basi di equità, in particolare la mobilità transfrontaliera, e accrescere le possibilità di impiego, anche attraverso iniziative per il primo impiego e di reinserimento dei disoccupati nel mondo del lavoro, sviluppando mercati del lavoro di alta qualità e inclusivi nell'Unione europea che siano aperti e accessibili a tutti e rispettando e garantendo nel contempo la libertà di movimento e i diritti dei lavoratori in tutta l'Unione;

Emendamento  64

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) promuovere luoghi di lavoro che offrano ai lavoratori varie possibilità di conseguire un equilibrio sano tra la vita professionale e quella privata;

Emendamento  65

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) promuovere l'occupazione e l'inclusione sociale, migliorando la disponibilità e l'accessibilità della microfinanza per i gruppi vulnerabili e per le microimprese, e facilitando l'accesso ai finanziamenti per le imprese sociali.

e) promuovere l'occupazione e l'inclusione sociale, migliorando la disponibilità e l'accessibilità della microfinanza per le persone vulnerabili che desiderano avviare una microimpresa e per le microimprese già operanti, e facilitando l'accesso ai finanziamenti per le imprese sociali;

Emendamento  66

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

e bis) combattere la povertà e l'esclusione sociale sostenendo le attività delle parti sociali, delle organizzazioni della società civile, delle imprese sociali e gli organismi pubblici e privati, concentrandosi in particolare sull'innovazione sociale e la sperimentazione nel campo della politica sociale;

Emendamento  67

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

e ter) migliorare la conoscenza e la comprensione della situazione degli Stati membri e degli altri paesi partecipanti, mediante l'analisi, la valutazione e l'attento monitoraggio delle politiche e della loro attuazione;

Emendamento  68

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera e quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

e quater) garantire un passaggio positivo dall'istruzione a un'occupazione dignitosa, prevenire l'abbandono scolastico precoce e promuovere la qualità dei tirocini e dei periodi di apprendistato.

(Connesso all'asse "Iniziativa per i giovani")

Emendamento  69

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

2. Nel perseguire questi obiettivi, il programma si propone di:

2. Nel perseguire questi obiettivi, il programma:

Emendamento  70

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) promuovere la parità tra uomini e donne combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali;

a) promuove la parità tra uomini e donne attraverso l'integrazione della dimensione di genere in tutti gli assi e le attività del programma e la realizzazione di azioni positive atte a promuovere la parità di genere, combatte le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la lingua, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali e contribuisce al rispetto dell'obbligo sancito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dei disabili per quanto riguarda, tra l'altro, l'istruzione, il lavoro, l'occupazione e l'accessibilità;

Emendamento  71

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) fare in modo che nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni l'Unione tenga conto delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale e la lotta contro l'esclusione sociale.

b) promuove un elevato livello di occupazione sostenibile e di qualità, garantisce una protezione sociale adeguata e dignitosa, combatte la disoccupazione a lungo termine e lotta contro la povertà e l'esclusione sociale, nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione.

Emendamento  72

Proposta di regolamento

Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 4 bis

 

Principio di partenariato

 

Per assicurare che il programma soddisfi i bisogni e le esigenze dei beneficiari nonché per promuovere il buon governo, l'apprendimento reciproco e l'innovazione sociale, la Commissione e gli Stati membri applicano il principio di partenariato a tutti i livelli durante l'intero ciclo di vita del programma. A tal fine, la Commissione e gli Stati membri si adoperano affinché quelle parti sociali e organizzazioni della società civile che rappresentano i gruppi cui è destinato il programma siano consultate periodicamente e coinvolte nelle decisioni strategiche relative allo sviluppo, all'esecuzione, al monitoraggio e alla valutazione del programma e dei relativi assi. Un volume sufficiente di risorse finanziarie è assegnato all'applicazione efficace del principio di partenariato nonché alle attività di formazione delle capacità e delle competenze realizzate dalle parti sociali e dalle organizzazioni della società civile direttamente o indirettamente coinvolte nell'attuazione delle attività del programma.

Emendamento  73

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La dotazione finanziaria per l'esecuzione del programma per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 ammonta a 958,19 milioni di euro1.

1. La dotazione finanziaria ai sensi del punto [...] dell'accordo interistituzionale del XX/201Z tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria che costituisce il riferimento privilegiato per l'esecuzione del programma per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 ammonta a [XXX milioni] di euro a prezzi correnti.

____________

 

1 A prezzi correnti.

 

Motivazione

La dotazione finanziaria indicata nella proposta legislativa rappresenta solo un importo indicativo e potrà essere fissata solo quando sarà stato raggiunto un accordo sul regolamento relativo al quadro finanziario pluriennale.

Emendamento  74

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

2. Agli assi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, sono destinate le seguenti percentuali indicative:

2. Per tutta la durata del programma la ripartizione finanziaria tra gli assi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b) e c) è la seguente:

Emendamento  75

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) il 60% all'asse "Progress", di cui almeno il 17% per la promozione della sperimentazione sociale come metodo per mettere alla prova e valutare soluzioni innovative in vista di una loro utilizzazione su più ampia scala;

a) il 60% all'asse "Progress";

Emendamento  76

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) il 15% all'asse "EURES";

b) il 18% all'asse "EURES";

Emendamento  77

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Il restante 5% è ripartito annualmente tra gli assi in funzione delle priorità politiche.

Per utilizzare efficacemente i fondi e consentirne i trasferimenti tra gli assi in conformità delle priorità politiche, il restante 2% è ripartito annualmente tra gli assi, lasciando impregiudicate le prerogative dell'autorità di bilancio nel bilancio annuale.

Emendamento  78

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Oltre alla dotazione finanziaria menzionata al paragrafo 1, sono previsti finanziamenti per l'asse "Iniziativa per i giovani" di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c bis). Per la durata del programma dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, la dotazione finanziaria impegnata a favore di tale asse ammonta a [XXX] milioni di EUR.

(Connesso all'asse "Iniziativa per i giovani")

Motivazione

Al fine di contrastare l'inaccettabile livello di disoccupazione giovanile è prevista l'introduzione di un nuovo asse denominato "Iniziativa per i giovani", purché la copertura finanziaria dell'obiettivo sia garantita dal QFP 2014-2020.

Emendamento  79

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 ter. In sede di assegnazione dei fondi, è utilizzato, ove opportuno, un approccio sensibile al genere comprendente l'integrazione della dimensione di genere nel bilancio e la valutazione dell'impatto di genere.

Emendamento  80

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. La Commissione può utilizzare la dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1 per finanziare l'assistenza tecnica e/o amministrativa, in particolare per quanto riguarda la revisione contabile, le traduzioni effettuate all'esterno, le riunioni di esperti e le attività di informazione e di comunicazione a beneficio reciproco della Commissione e dei beneficiari.

3. La Commissione può utilizzare sino al 3% della dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1 per finanziare l'assistenza tecnica e/o amministrativa, in particolare per quanto riguarda la revisione contabile, le traduzioni effettuate all'esterno, le riunioni di esperti, la cooperazione con i paesi terzi e le attività di informazione e di comunicazione a beneficio reciproco della Commissione e dei beneficiari, potenziando i controlli sulla spesa.

Emendamento  81

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) raccolta di dati e statistiche, sviluppo di metodologie comuni, classificazioni, indicatori e parametri di confronto;

a) raccolta di dati e statistiche, tenendo conto di criteri sia qualitativi che quantitativi, sviluppo di metodologie comuni, classificazioni, indicatori e parametri di confronto, se del caso suddivisi per genere e gruppo di età;

Emendamento  82

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) indagini, studi, analisi e rapporti, anche tramite il finanziamento di reti di esperti;

b) indagini, studi, analisi e rapporti, anche tramite il finanziamento di reti e lo sviluppo di competenze su temi prioritari;

Emendamento  83

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) valutazioni e analisi dell'impatto;

c) valutazioni e analisi dell'impatto qualitative e quantitative indipendenti effettuate da organismi pubblici e privati, nonché iniziative necessarie per tradurre le buone prassi e la sperimentazione nella normale politica sociale, compresa una valutazione dell'efficacia delle misure concernenti gli obiettivi in materia di occupazione e coesione sociale;

Emendamento  84

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

d bis) monitoraggio dei progressi compiuti negli Stati membri e negli altri paesi partecipanti per le principali priorità nei settori dell'occupazione, della protezione e inclusione sociale e della lotta alla povertà, in linea con gli obiettivi di Europa 2020, nonché per il miglioramento delle condizioni di lavoro;

Emendamento  85

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 1 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

d ter) monitoraggio dell'impatto delle politiche attuate con riferimento ai gruppi più vulnerabili;

Emendamento  86

Proposta di regolamento

Articolo 6 – comma 1 – punto 1 – lettera d quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

d quater) monitoraggio dell'impatto delle politiche attuate per quanto concerne il miglioramento delle condizioni di lavoro;

Emendamento  87

Proposta di regolamento

Articolo 6 – comma 1 – punto 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e) preparazione e attuazione della sperimentazione sociale come metodo per mettere alla prova e valutare soluzioni innovative in vista della loro applicazione su più ampia scala;

e) preparazione e attuazione della sperimentazione in materia di politica sociale come metodo per mettere alla prova e valutare soluzioni innovative in vista della loro applicazione su più ampia scala;

Emendamento  88

Proposta di regolamento

Articolo 6 – comma 1 – punto 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) scambi e diffusione di buone pratiche, approcci ed esperienze innovativi, peer review, benchmarking e apprendimento reciproco a livello europeo;

a) scambi strategici mirati, identificazione e diffusione di buone pratiche, approcci ed esperienze innovativi, peer review, benchmarking e apprendimento reciproco a livello europeo, al fine di acquisire maggiori conoscenze e compiere progressi verso il conseguimento degli obiettivi dell'Unione in termini di promozione di un'occupazione di alto livello qualitativo e sostenibile, di garanzia di un'adeguata e dignitosa protezione sociale, di lotta contro l'esclusione sociale e la povertà e di miglioramento delle condizioni di lavoro;

Emendamento  89

Proposta di regolamento

Articolo 6 – comma 1 – punto 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) eventi, conferenze e seminari della presidenza del Consiglio;

soppresso

Emendamento  90

Proposta di regolamento

Articolo 6 – comma 1 – punto 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) formazione di operatori giuridici e politici e di consulenti EURES;

c) formazione di operatori giuridici e politici e di consulenti EURES, nonché di attori delle partnership transfrontaliere EURES;

Emendamento  91

Proposta di regolamento

Articolo 6 – comma 1 – punto 2 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d) redazione e pubblicazione di guide, rapporti e materiale didattico;

d) redazione e pubblicazione di guide, rapporti e materiale didattico, misure concernenti l'informazione, la comunicazione e la copertura mediatica di iniziative sostenute dal programma;

Emendamento  92

Proposta di regolamento

Articolo 6 – comma 1 – punto 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

f bis) sostegno alla partecipazione attiva di tutti i soggetti coinvolti nel follow-up delle priorità già concordate dall'Unione, come l'inclusione attiva, la lotta all'esclusione abitativa e al problema dei senzatetto, la povertà infantile, la povertà energetica e la povertà fra gli immigrati e le minoranze etniche;

Emendamento  93

Proposta di regolamento

Articolo 6 – comma 1 – punto 2 – lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

f ter) rafforzamento delle conoscenze e della comprensione tra gli attori politici e le altre parti interessate per quanto concerne lo sviluppo e l'attuazione di strategie volte a promuovere l'occupazione di qualità, buone condizioni di lavoro, mercati del lavoro inclusivi, la protezione e l'inclusione sociale e la lotta alla povertà;

Emendamento  94

Proposta di regolamento

Articolo 6 – comma 1 – punto 2 – lettera f quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

f quater) sviluppo della cultura della prevenzione nel campo della salute e della sicurezza sul posto di lavoro e promozione della salute sia mentale che fisica nell'ambiente lavorativo;

Emendamento  95

Proposta di regolamento

Articolo 6 – comma 1 – punto 3 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) sviluppo delle capacità delle amministrazioni nazionali e dei servizi specializzati responsabili della promozione della mobilità geografica designati dagli Stati membri e degli operatori del microcredito;

b) sviluppo delle capacità delle amministrazioni e dei servizi specializzati responsabili della promozione della mobilità geografica designati dagli Stati membri, nonché sviluppo delle capacità degli operatori del microcredito e degli operatori responsabili dei finanziamenti a favore delle imprese sociali;

Emendamento  96

Proposta di regolamento

Articolo 6 – comma 1 – punto 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis) sviluppo delle capacità delle organizzazioni delle parti sociali, delle organizzazioni della società civile e degli attori dell'economia sociale;

Emendamento  97

Proposta di regolamento

Articolo 6 – comma 1 – punto 3 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b ter) sviluppo di capacità e costi operativi delle partnership transfrontaliere EURES;

Emendamento  98

Proposta di regolamento

Articolo 6 – comma 1 – punto 3 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) organizzazione di gruppi di lavoro composti da rappresentanti nazionali, incaricati di monitorare l'applicazione del diritto dell'Unione;

c) organizzazione di gruppi di lavoro transnazionali composti da rappresentanti nazionali, regionali e locali incaricati di monitorare la corretta applicazione del diritto dell'Unione;

Motivazione

Gli scambi tra pubbliche amministrazioni dovrebbero apportare benefici a tutti i livelli di governo, dato che numerose politiche pubbliche sono condivise e non sono di competenza esclusiva delle amministrazioni nazionali.

Emendamento  99

Proposta di regolamento

Articolo 6 – comma 1 – punto 3 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d) creazione di reti e cooperazione tra organismi specializzati, autorità nazionali, regionali e locali e servizi per l'impiego a livello europeo;

d) creazione di reti e cooperazione tra organismi specializzati e altre parti interessate, autorità nazionali, regionali e locali e servizi per l'impiego a livello europeo;

Emendamento  100

Proposta di regolamento

Articolo 6 – comma 1 – punto 3 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e) finanziamento di osservatori a livello europeo;

e) finanziamento di osservatori europei, interregionali e transfrontalieri, anche per le principali priorità tematiche;

Emendamento  101

Proposta di regolamento

Articolo 6 – comma 1 – punto 3 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

(f) scambio di personale tra amministrazioni nazionali.

f) scambio transnazionale di personale tra amministrazioni regionali, locali e nazionali.

Motivazione

Il monitoraggio dell'applicazione del diritto dell'UE deve anche tenere conto dei contesti regionali e locali e deve pertanto coinvolgere rappresentanti delle amministrazioni regionali e locali.

Emendamento  102

Proposta di regolamento

Articolo 6 – comma 1 – punto 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Azioni dirette a promuovere la mobilità delle persone nell'Unione, in particolare lo sviluppo di una piattaforma digitale multilingue per l'intermediazione dell'offerta e della domanda di lavoro, e programmi mirati di mobilità per rispondere all'offerta di lavoro dove sono state individuate carenze del mercato del lavoro e/o per aiutare gruppi specifici di lavoratori, come i giovani.

4. Azioni dirette a promuovere la mobilità volontaria delle persone nell'Unione su basi di equità e a eliminare gli ostacoli alla mobilità:

 

a) fornitura di informazioni e consulenza a favore di persone in cerca di lavoro, lavoratori mobili, lavoratori transfrontalieri e associazioni che difendono i loro interessi, e dei datori di lavoro;

 

b) sviluppo della piattaforma digitale multilingue per l'intermediazione dell'offerta e della domanda di lavoro, e programmi mirati di mobilità per rispondere all'offerta di lavoro dove sono state individuate carenze del mercato del lavoro e/o per aiutare gruppi specifici di lavoratori, come i giovani.

Emendamento  103

Proposta di regolamento

Articolo 6 – comma 1 – punto 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Sostegno alla microfinanza e alle imprese sociali, in particolare mediante gli strumenti finanziari di cui al titolo VIII della prima parte del regolamento XXX/2012 [nuovo regolamento finanziario] che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio annuale dell'Unione, e sovvenzioni.

5. Sostegno alla microfinanza e alle imprese sociali, in particolare mediante gli strumenti finanziari di cui al regolamento XXX/2012 [nuovo regolamento finanziario] che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio annuale dell'Unione, e sovvenzioni.

Emendamento  104

Proposta di regolamento

Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 6 bis

 

Innovazione sociale e sperimentazione in materia di politica sociale

 

1. Il programma sostiene l'innovazione sociale e la sperimentazione in materia di politica sociale. Contribuisce a individuare, analizzare e aumentare progressivamente le soluzioni innovative e la loro attuazione pratica attraverso la sperimentazione di politiche sociali.

 

2. L'innovazione sociale è finalizzata a migliorare la qualità della vita e del lavoro. Essa non è giudicata principalmente in base a criteri economici, bensì al suo valore aggiunto per la società.

 

3. La sperimentazione di politiche sociali, laddove necessario, mira ad aiutare gli Stati membri a rendere più efficienti i loro mercati del lavoro e a migliorare le loro politiche di protezione e inclusione sociale. Essa punta a migliorare la vita dei beneficiari mediante servizi o prodotti su misura ed è sviluppata con la diretta partecipazione dei soggetti interessati e dei beneficiari.

 

I risultati della sperimentazione aiutano a stabilire se e a che condizioni le innovazioni sociali possono essere implementate su scala più ampia. La sperimentazione di politiche sociali è quindi finalizzata a garantire l'aumento graduale degli approcci efficaci, anche con il sostegno del Fondo sociale europeo (FSE).

 

4. La Commissione facilita lo sviluppo delle capacità in materia di innovazione sociale, in particolare sostenendo l'apprendimento reciproco, la creazione di reti e la diffusione di buone prassi e metodologie.

Emendamento  105

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, assicura che le attività realizzate nell'ambito del programma siano coerenti con e complementari ad altre azioni dell'Unione, in particolare quelle svolte nel quadro del Fondo sociale europeo (FSE) e in settori quali il dialogo sociale, la giustizia e i diritti fondamentali, l'istruzione, la formazione professionale e la politica della gioventù, la ricerca e l'innovazione, l'imprenditorialità, la sanità, l'allargamento e le relazioni esterne e la politica economica generale.

1. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, conformemente al principio di partenariato, assicura che le attività realizzate nell'ambito del programma siano coerenti con e complementari ad altre azioni dell'Unione, in particolare quelle svolte nell'ambito del Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR). Si garantisce la coerenza e la complementarità di tali attività, in particolare rispetto ai programmi "Diritti e cittadinanza", "Erasmus per tutti", Orizzonte 2020 per la ricerca e l'innovazione nonché al programma per la competitività delle imprese e delle piccole e medie imprese.

Emendamento  106

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Le attività sono coerenti e complementari rispetto ad altre azioni dell'Unione in settori quali il dialogo sociale, la giustizia e i diritti fondamentali, le pari opportunità, l'uguaglianza tra donne e uomini, l'istruzione, la formazione professionale, i diritti e il benessere dei bambini. Le attività sono altresì coerenti e complementari rispetto ad altre politiche dell'Unione, in particolare in materia di gioventù, migrazione, ricerca e innovazione, imprenditorialità, sanità, condizioni di lavoro, allargamento e relazioni esterne e politica economica generale, nonché in linea con le esigenze del mercato interno.

Emendamento  107

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter. Il programma integra altri programmi dell'Unione, pur riconoscendo che ciascuno strumento deve funzionare secondo le proprie procedure specifiche. Si evitano le duplicazioni di finanziamenti a fronte degli stessi costi ammissibili e si sviluppano strette sinergie tra il Programma, altri programmi dell'Unione e i Fondi strutturali, in particolare il FSE.

Emendamento  108

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Le attività sostenute dal programma sono conformi alla legislazione dell'Unione e a quelle nazionali, ivi comprese le norme sugli aiuti di Stato.

2. Le attività sostenute dal programma sono conformi alla legislazione dell'Unione e a quelle nazionali, ivi comprese le norme sugli aiuti di Stato e le convenzioni dell'OIL.

Emendamento  109

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Le attività messe in atto sono inoltre conformi alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e alla Convenzione delle Nazioni Unite relativa ai diritti delle persone con disabilità.

Emendamento  110

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 ter. La coerenza e la complementarità sono altresì assicurate da un impegno decisivo delle autorità locali e regionali ad attuare il programma.

Emendamento  111

Proposta di regolamento

Articolo 9 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione stabilisce i rapporti necessari con i comitati che si occupano di politiche, strumenti e azioni pertinenti al programma per informarli regolarmente e debitamente dei progressi compiuti nell'attuazione del programma.

1. La Commissione stabilisce i rapporti necessari con il comitato per l'occupazione, il comitato per la protezione sociale, il comitato consultivo per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro e il comitato consultivo sulla libertà di circolazione dei lavoratori per informarli e consultarli regolarmente e debitamente dei progressi compiuti nell'attuazione del programma.

 

La Commissione informa anche altri comitati che si occupano di politiche, strumenti e azioni aventi attinenza con il programma.

 

Se del caso, la Commissione istituisce una cooperazione regolare e strutturata tra il comitato consultivo strategico di cui all'articolo 26 octies, il comitato di cui all'articolo 26 decies e i comitati di controllo istituiti per altre politiche, strumenti e azioni pertinenti.

Emendamento  112

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. I risultati delle azioni realizzate nell'ambito del programma sono adeguatamente comunicati e divulgati per ottimizzarne il loro impatto e la loro sostenibilità e il valore aggiunto per l'Unione.

1. I risultati delle azioni realizzate nell'ambito del programma sono regolarmente e adeguatamente comunicati e divulgati al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, nonché alle parti sociali e al grande pubblico, per ottimizzarne il loro impatto e la loro sostenibilità e il valore aggiunto per l'Unione.

Emendamento  113

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Le attività di comunicazione contribuiscono anche a far conoscere le priorità politiche dell'Unione europea connesse agli obiettivi generali del presente regolamento.

2. Le attività di comunicazione forniscono inoltre informazioni sulle priorità politiche dell'Unione europea connesse agli obiettivi generali del presente regolamento.

Emendamento  114

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Importi forfettari e tabelle di costi unitari e finanziamenti a tasso fisso possono essere utilizzati in relazione al sostegno concesso ai partecipanti al programma, in particolare per i programmi di mobilità di cui all'articolo 6, paragrafo 4.

2. La convenzione di sovvenzione precisa la parte di contributo finanziario dell'Unione basata sul rimborso dei costi ammissibili e la parte basata su tassi forfettari (comprese tabelle di costi unitari) o importi forfettari in relazione al sostegno concesso ai partecipanti al programma, in particolare per i programmi di mobilità di cui all'articolo 6, paragrafo 4.

Emendamento  115

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafi 1 e 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione adotta le opportune misure di prevenzione dirette a garantire che, quando sono realizzate azioni finanziate nel quadro del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione siano protetti contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illegale mediante controlli efficaci e, nel caso in cui siano rilevate irregolarità, il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, conformemente all'articolo 325 del trattato, al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, e al regolamento finanziario.

1. La Commissione adotta le opportune misure di prevenzione e mette in atto controlli efficaci per garantire che, quando sono realizzate azioni finanziate nel quadro del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione siano protetti contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illegale.

 

1 bis. Nel caso in cui siano rilevate irregolarità, le somme indebitamente versate sono recuperate in primo luogo attraverso compensazioni e, se del caso, sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive a tutela degli interessi finanziari dell'Unione, conformemente all'articolo 325 del trattato, al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, e al regolamento finanziario.

Emendamento  116

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, le decisioni, le convenzioni e i contratti risultanti dall'applicazione del presente regolamento autorizzano espressamente la Commissione, compreso l'OLAF, e la Corte dei conti a condurre tali audit, controlli sul posto e ispezioni.

3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, le decisioni, le convenzioni e i contratti risultanti dall'applicazione del presente regolamento autorizzano espressamente la Commissione, compreso l'OLAF, e la Corte dei conti a condurre tali audit, controlli sul posto e ispezioni sino a quattro anni dopo il pagamento finale.

Emendamento  117

Proposta di regolamento

Articolo 13

Testo della Commissione

Emendamento

Al fine di monitorare regolarmente il programma e adattare secondo le necessità le sue priorità di azione e di finanziamento, la Commissione predispone relazioni biennali di monitoraggio e le trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio. Tali relazioni hanno per oggetto i risultati del programma e il modo in cui nelle sue attività sono stati presi in considerazione i temi della parità uomo-donna e della non discriminazione, comprese le questioni relative all'accessibilità.

Al fine di monitorare regolarmente il programma e adattare secondo le necessità le sue priorità di azione e di finanziamento, la Commissione predispone una prima relazione di monitoraggio qualitativa e quantitativa dopo un anno e successivamente relazioni biennali di monitoraggio qualitative e quantitative e le trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio. Le relazioni sono trasmesse per informazione anche al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Le relazioni di monitoraggio hanno per oggetto i progressi compiuti nell'attuazione del programma e i risultati conseguiti e includono informazioni sull'impatto e la sostenibilità dei suoi assi, fra cui, se pertinente, il numero totale delle persone assistite o collocate e, in quest'ultimo caso, ancora occupate, e delle microimprese e imprese sociali ancora in attività alla fine del periodo coperto dall'assistenza nonché informazioni sulla compatibilità con altri strumenti finanziari dell'Unione, in particolare il FSE. Le relazioni di monitoraggio hanno inoltre per oggetto il modo in cui nelle sue attività sono stati applicati i principi della parità uomo-donna e l'integrazione della prospettiva di genere e il modo in cui è stato preso in considerazione il tema della non discriminazione, comprese le questioni relative all'accessibilità. La relazione è messa a disposizione del pubblico al fine di migliorare la trasparenza del programma.

Emendamento  118

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Entro il 2017 è effettuata una valutazione intermedia del programma per misurare i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi prestabiliti, per determinare se le sue risorse sono state utilizzate in modo efficiente e per stabilire il suo valore aggiunto per l'Unione.

1. Entro la metà del 2017 è effettuata una valutazione intermedia del programma in cooperazione con il comitato consultivo strategico di cui all'articolo 26 octies, per misurare i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi prestabiliti, per determinare se le sue risorse sono state utilizzate in modo efficiente e per stabilire il suo valore aggiunto per l'Unione. Il comitato consultivo strategico è associato a tutto il processo di valutazione. I risultati della valutazione possono essere presi in considerazione nell'elaborazione di nuovi programmi in materia di occupazione e affari sociali.

Emendamento  119

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Se una valutazione condotta a norma dell'articolo 19 della Decisione n. 1672/2006/CE o dell'articolo 9 della Decisione n. 283/2010/UE o la valutazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo rivelano gravi carenze nel programma, la Commissione valuta se presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta contenente opportune modifiche.

Emendamento  120

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter. Prima di presentare ogni proposta di proroga del programma oltre il 2020, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni un'analisi del programma 2014-2020 che ne esamini la concezione per individuarne forze e debolezze.

Emendamento  121

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Al più tardi due anni dopo la scadenza del programma, la Commissione procede a una valutazione ex post per misurarne l'impatto e il valore aggiunto per l'Unione e trasmette una relazione su tale valutazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

2. Al più tardi due anni dopo la scadenza del programma, la Commissione procede a una valutazione ex post indipendente per misurarne l'impatto e il valore aggiunto per l'Unione e trasmette una relazione su tale valutazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Tale relazione è resa pubblica.

Emendamento  122

Proposta di regolamento

Titolo II

Testo della Commissione

Emendamento

Disposizioni specifiche

Disposizioni specifiche per gli assi del programma

Emendamento  123

Proposta di regolamento

Articolo 14 bis

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 14 bis

 

Sezioni tematiche e finanziamento

 

1. L'asse Progress sostiene le azioni di una o più fra le sezioni tematiche elencate alle lettere a, b e c. Per tutto il periodo del programma, la dotazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a, è ripartita tra le diverse sezioni secondo le seguenti percentuali minime:

 

a) disoccupazione, in cui almeno il 50% della dotazione destinata a questa sezione è impiegato per la lotta alla disoccupazione giovanile: 20%;

 

b) protezione e inclusione sociale e riduzione e prevenzione della povertà: 50%;

 

c) condizioni di lavoro: 10%.

 

2. Nell'ambito delle tre sezioni tematiche, almeno il 25% della dotazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a, è impiegato per tutto il periodo del programma nella sperimentazione in materia di politica sociale.

 

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26 sexies riguardo all'assegnazione dei fondi alle singole sezioni all'interno dell'asse. In particolare, tali atti delegati possono ridurre fino al 5% le dotazioni per le sezioni di cui alle lettere a, b e c del paragrafo 1, tenendo debitamente conto delle esigenze specifiche e delle priorità programmatiche delle aree coperte dall'asse Progress.

 

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26 sexies riguardo alla definizione delle sezioni tematiche per le quali i fondi non stanziati possono essere utilizzati conformemente al regolamento finanziario.

(La disposizione relativa all'uso dei fondi non stanziati sarà completata a seguito del raggiungimento di un accordo sul regolamento finanziario)

Emendamento  124

Proposta di regolamento

Articolo 15 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

1. Oltre agli obiettivi generali di cui all'articolo 4, l'asse "Progress" ha i seguenti obiettivi specifici:

1. Oltre agli obiettivi generali di cui all'articolo 4, gli obiettivi specifici dell'asse Progress sono sostenere la realizzazione della strategia Europa 2020, gli orientamenti integrati e le iniziative faro, e a tal fine:

Emendamento  125

Proposta di regolamento

Articolo 15 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) sviluppare e diffondere conoscenze analitiche comparative di elevata qualità, affinché la politica occupazionale e sociale e la legislazione sulle condizioni di lavoro dell'Unione possano fondarsi su dati attendibili e rispondere ai bisogni, alle sfide e alle condizioni dei singoli Stati membri e degli altri paesi partecipanti;

a) sviluppare e diffondere conoscenze analitiche comparative di elevata qualità, affinché le politiche e la legislazione dell'Unione in materia di occupazione, condizioni di lavoro, protezione e inclusione sociale, lotta alla povertà tra cui la lotta alla discriminazione e alla pluridiscriminazione, lotta all'esclusione abitativa, alla disoccupazione e alla povertà giovanile, alla povertà tra gli immigrati e le minoranze etniche e alla povertà infantile ed energetica possano fondarsi su dati attendibili e rispondere ai bisogni delle persone, alle sfide sociali e alle condizioni sociali dei singoli Stati membri e degli altri paesi partecipanti;

Emendamento  126

Proposta di regolamento

Articolo 15 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) facilitare uno scambio di informazioni efficiente e inclusivo, l'apprendimento reciproco e il dialogo sulla politica occupazionale e sociale e la legislazione sulle condizioni di lavoro dell'Unione a livello unionale, nazionale e internazionale per assistere gli Stati membri e gli altri paesi partecipanti nell'elaborazione delle loro politiche e nell'applicazione della legislazione dell'Unione;

b) facilitare uno scambio di informazioni efficiente e inclusivo, l'apprendimento reciproco e il dialogo – mediante la Strategia europea per l'occupazione e il Metodo di coordinamento aperto nel campo della protezione e inclusione sociale e attraverso la creazione di reti fra organismi specializzati, incluse le parti sociali e le organizzazioni della società civile – sulla politica dell'Unione, anche nei settori dell'occupazione, delle condizioni di lavoro, della protezione e inclusione sociale, della lotta alla discriminazione e alla pluridiscriminazione, alla povertà e all'esclusione abitativa, della tutela dei diritti e del benessere dei bambini, dell'integrazione degli immigrati, e del miglioramento della situazione dei richiedenti asilo, della lotta alla disoccupazione e alla povertà giovanile, nonché sulla legislazione in tali settori, a livello unionale, nazionale e internazionale per assistere gli Stati membri e gli altri paesi partecipanti nell'elaborazione delle loro politiche e nell'applicazione del diritto dell'Unione;

Emendamento  127

Proposta di regolamento

Articolo 15 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) aiutare finanziariamente gli attori politici a sperimentare riforme della politica sociale e del mercato del lavoro, rafforzare la capacità degli attori principali di progettare e attuare forme di sperimentazione sociale e rendere accessibili le relative conoscenze e competenze;

c) aiutare finanziariamente a sperimentare innovazioni della politica sociale e del mercato del lavoro e, ove necessario, rafforzare la capacità degli attori principali di progettare e attuare forme di sperimentazione in materia di politica sociale e rendere accessibili le relative conoscenze e competenze, per meglio anticipare e sviluppare le potenzialità per la creazione di posti lavoro e le esigenze in materia di competenze per passare a uno sviluppo ecocompatibile e socialmente sostenibile per assicurare un'adeguata e dignitosa protezione sociale, inclusione sociale, riduzione della povertà, occupazione sostenibile e di alto livello qualitativo e migliori condizioni di lavoro;

Emendamento  128

Proposta di regolamento

Articolo 15 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d) Aiutare finanziariamente organizzazioni dell'Unione e nazionali a rafforzare la loro capacità a sviluppare, promuovere e sostenere l'attuazione della politica occupazionale e sociale e della legislazione sulle condizioni di lavoro dell'Unione.

d) Aiutare finanziariamente le organizzazioni a rafforzare la loro capacità di sviluppare soluzioni innovative e promuovere e sostenere l'attuazione della politica dell'Unione nei settori dell'occupazione, delle condizioni di lavoro, della protezione e inclusione sociale e della lotta contro la povertà, e la legislazione in tali settori.

Emendamento  129

Proposta di regolamento

Articolo 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 15 bis

 

Azioni specifiche

 

Oltre alle tipologie di azioni enunciate all'articolo 6, le seguenti azioni specifiche potrebbero essere finanziate a titolo dell'Asse Progress:

 

a) sostenere lo sviluppo di strategie comuni al fine di ottenere reali miglioramenti nei settori dell'occupazione, delle condizioni di lavoro e della politica sociale;

 

b) sostenere le parti sociali e le organizzazioni della società civile a tutti i livelli a favore di progetti e della ricerca nell'ambito dell'occupazione e dell'inclusione sociale;

 

c) sostenere le iniziative finalizzate a far fronte alla penuria di manodopera, tra cui la cooperazione degli istituti scolastici e dei centri di formazione con i servizi per l'occupazione;

 

d) sostenere iniziative volte a facilitare la creazione di posti di lavoro sostenibili;

 

e) sostenere iniziative finalizzate a incoraggiare i datori di lavoro ad applicare norme sociali più ambiziose delle attuali disposizioni prescritte dalla legge, compresa la possibilità di sviluppare e ottenere una designazione, ad esempio un marchio sociale;

 

f) sostenere lo sviluppo della cultura della prevenzione nel campo della salute e della sicurezza sul posto di lavoro e la promozione della salute sia mentale che fisica all'interno dell'ambiente lavorativo;

 

g) sostenere la lotta all'esclusione e alla povertà permettendo in particolare ai meno abbienti di ottenere o mantenere l'accesso alle cure sanitarie;

 

h) promuovere le reti di vivai d'impresa fornendo assistenza tecnica e finanziaria per avviare un'attività.

Emendamento  130

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e) organizzazioni non governative, in particolare quelle organizzate a livello dell'Unione;

e) organizzazioni non governative organizzate a livello sia nazionale che dell'Unione;

Emendamento  131

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Ai fini dell'attuazione del programma, la Commissione instaura una stretta cooperazione con le agenzie dell'Unione competenti in campo sociale, in particolare la Fondazione europea per la formazione professionale, il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro e la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro e l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere.

Emendamento  132

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. La Commissione può cooperare con le organizzazioni internazionali, in particolare il Consiglio d'Europa, l'OCSE, l'OIL e la Banca mondiale.

3. La Commissione può cooperare con le organizzazioni internazionali, in particolare il Consiglio d'Europa, l'OCSE, l'OIL e altri organismi delle Nazioni Unite e la Banca mondiale.

Emendamento  133

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. La Commissione può cooperare con paesi terzi non partecipanti al programma. Rappresentanti di tali paesi terzi possono partecipare a manifestazioni di interesse comune (quali conferenze, workshop e seminari) che si svolgono in paesi partecipanti al programma e il costo della loro partecipazione può essere coperto dal programma.

4. La Commissione può cooperare con paesi terzi non partecipanti al programma. Rappresentanti di tali paesi terzi possono partecipare a manifestazioni di interesse comune (quali conferenze, workshop e seminari) che si svolgono in paesi partecipanti al programma e il costo della loro partecipazione può essere cofinanziato dal programma.

Emendamento  134

Proposta di regolamento

Articolo 17

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 17

soppresso

Competenze di esecuzione conferite alla Commissione

 

1. Le seguenti misure necessarie per l'attuazione dell'asse "Progress" sono adottate secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 18, paragrafo 3:

 

(a) i piani di lavoro pluriennali che stabiliscono le priorità politiche e di finanziamento a medio termine;

 

(b) i piani di lavoro annuali, compresi i criteri per la selezione dei beneficiari a seguito di inviti a presentare proposte.

 

2. Tutte le altre misure necessarie per l'attuazione dell'asse "Progress" sono adottate secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

 

(Cfr. l'emendamento all'articolo 26 nonies)

Emendamento  135

Proposta di regolamento

Articolo 18

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 18

soppresso

Comitato

 

1. La Commissione è assistita da un comitato. Quest'ultimo è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

 

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

 

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

 

(Cfr. l'emendamento all'articolo 26 decies)

Emendamento  136

Proposta di regolamento

Articolo 19

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 19

soppresso

Disposizioni transitorie

 

Le azioni avviate prima del 1° gennaio 2014 sulla base della decisione n. 1672/2006/CE (sezioni 1, 2 e 3 di cui al suo articolo 3) continuano ad essere disciplinate da tale decisione. Per quanto riguarda tali azioni, il comitato di cui all'articolo 13 di tale decisione è sostituito dal comitato di cui all'articolo 18 del presente regolamento.

 

(Cfr. l'emendamento all'articolo 26 undecies)

Emendamento  137

Proposta di regolamento

Articolo 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 19 bis.

 

Sezioni tematiche e finanziamento

 

1. L'asse EURES sostiene le azioni di una o più fra le sezioni tematiche elencate alle lettere a, b e c. Per tutto il periodo del programma, la dotazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b, è ripartita tra le diverse sezioni secondo le seguenti percentuali minime:

 

a) servizi d'informazione, consulenza e attività volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro per i lavoratori mobili e gli imprenditori: 20%;

 

b) programmi mirati di mobilità, ad esempio per i giovani: 20%;

 

c) cooperazione transnazionale, settoriale e transfrontaliera: 40%.

 

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26 sexies riguardo all'assegnazione dei fondi alle singole sezioni all'interno dell'asse. In particolare, tali atti delegati possono ridurre fino al 5% le dotazioni per le sezioni di cui alle lettere a, b e c del paragrafo 1, tenendo debitamente conto delle esigenze specifiche e delle priorità programmatiche delle aree coperte dall'asse EURES.

 

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26 sexies riguardo alla definizione delle sezioni tematiche per le quali i fondi non stanziati possono essere utilizzati conformemente al regolamento finanziario.

(La disposizione relativa all'uso dei fondi non stanziati sarà completata a seguito del raggiungimento di un accordo sul regolamento finanziario)

Emendamento  138

Proposta di regolamento

Articolo 20 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) Rendere trasparenti per chi cerca e per chi offre lavoro le offerte e le domande di lavoro e le relative informazioni, utilizzando per il loro scambio e la loro diffusione a livello transnazionale, interregionale e transfrontaliero moduli standard di interoperabilità.

a) Assicurare che l'informazione e la consulenza sulle offerte e le domande di lavoro e le relative informazioni – ad esempio concernenti le condizioni di vita e di lavoro, inclusa la legislazione sociale, il diritto del lavoro e la contrattazione collettiva in vigore nonché concernenti le opportunità per acquisire nuove competenze professionali – siano rese trasparenti per chi cerca e per chi offre lavoro, utilizzando per il loro scambio e la loro diffusione a livello transnazionale, interregionale e transfrontaliero moduli standard di interoperabilità e offrendo consulenze e orientamenti individuali, in particolare ai meno qualificati;

Emendamento  139

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) Sviluppare servizi di assunzione e collocamento dei lavoratori rendendo possibile l'intermediazione tra l'offerta e la domanda di lavoro a livello europeo; questo riguarda tutte le fasi del collocamento, dalla preparazione precedente l'assunzione all'assistenza successiva al collocamento, e ha lo scopo di favorire la piena integrazione nel mercato del lavoro; tali servizi comprendono programmi di mobilità miranti a coprire i posti vacanti quando siano state individuate carenze del mercato del lavoro e/o ad aiutare specifiche categorie di lavoratori, come i giovani.

b) Sviluppare servizi di assunzione, fra cui l'orientamento e la formazione sotto forma di "sportello unico", per il collocamento in posti di lavoro di qualità e sostenibili rendendo possibile l'intermediazione tra l'offerta e la domanda di lavoro a livello europeo; questo riguarda tutte le fasi del collocamento, dalla preparazione precedente l'assunzione all'assistenza successiva al collocamento, e ha lo scopo di favorire la piena integrazione nel mercato del lavoro; tali servizi comprendono programmi di mobilità miranti a coprire i posti vacanti quando siano state individuate carenze del mercato del lavoro e/o ad aiutare specifiche categorie di lavoratori, come i giovani.

Emendamento  140

Proposta di regolamento

Articolo 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 20 bis

 

Azioni specifiche

 

Oltre alle tipologie di azioni enunciate all'articolo 6, le azioni specifiche a titolo dell'asse EURES possono includere:

 

a) sviluppo di partnership transfrontaliere, se richieste dai servizi territorialmente responsabili per le regioni frontaliere; opportunità di consulenza e informazione prima, durante e dopo l'esperienza di mobilità per le persone in cerca di lavoro, i lavoratori mobili, compresi quelli transfrontalieri, i lavoratori stagionali, i lavoratori immigrati, i lavoratori distaccati e i datori di lavoro, onde promuovere la mobilità geografica volontaria su basi di equità; redazione e distribuzione di materiale informativo per le persone in cerca di lavoro, i lavoratori mobili, i datori di lavori e i consulenti EURES in materia di diritto del lavoro, previdenza sociale e condizioni lavorative nelle regioni transfrontaliere e in altri Stati membri;

 

b) sviluppo e attuazione di piani di mobilità mirata in cooperazione con il comitato consultivo sulla libertà di circolazione dei lavoratori;

 

c) valutazione delle attività e dei collocamenti agevolati da EURES, tenendo conto di criteri sia qualitativi che quantitativi, prendendo soprattutto in considerazione la mobilità in entrata o in uscita nei singoli Stati membri e le cifre aggregate sui collocamenti a livello dell'Unione, tenendo conto al riguardo delle mutate condizioni del mercato lavorativo e dei relativi schemi di mobilità; sviluppo di indicatori in cooperazione con la Commissione, gli Stati membri e le parti sociali a livello dell'Unione per valutare la qualità delle condizioni di occupazione e di lavoro per gli impieghi EURES.

Emendamento  141

Proposta di regolamento

Articolo 20 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 20 ter

 

Piani di mobilità mirata

 

1. Piani di mobilità mirata possono essere concepiti per categorie specifiche di lavoratori, settori, impieghi, paesi o gruppi di paesi in tutti i casi in cui si individui una chiara necessità economica e le assunzioni a livello dell'Unione possano generare valore aggiunto ad esempio in caso di strozzature nell'offerta di lavoro o di nicchie occupazionali da coprire. Il comitato consultivo sulla libertà di circolazione dei lavoratori sarà regolarmente consultato in merito a tali piani.

 

2. I piani di mobilità mirati si basano sul principio della "mobilità equa", nel pieno rispetto degli standard in materia di lavoro e delle norme in vigore. Di conseguenza, i piani dovranno assicurare un collocamento in posti di lavoro di qualità e sostenibili, con retribuzioni e condizioni di lavoro adeguate e dignitose basate su contratti collettivi e/o salari minimi.

 

3. Gli organismi di attuazione che erogano servizi alle persone in cerca di lavoro e ai datori di lavoro nel quadro dei piani di mobilità mirata sono selezionati con bandi di gara pubblici cui i servizi per l'occupazione possono concorrere a condizione di aderire al principio della mobilità equa.

 

4. Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, i bandi di gara definiscono la tipologia delle misure di sostegno offerte a titolo dei piani di mobilità mirata e prevedendo un contributo finanziario limitato per le persone in cerca di lavoro e i datori di lavoro, ad integrazione dei servizi forniti nel quadro di detti piani di mobilità.

 

5. Gli incentivi finanziari per i datori di lavoro sono utilizzati per gli interventi di integrazione e qualificazione destinati ai neoassunti, mentre gli incentivi finanziari per i lavoratori servono a coprire costi come il viaggio, l'alloggio e i corsi di lingua.

 

6. Occorre assicurare uno stretto coordinamento dei piani di mobilità mirata nonché il pieno rispetto delle norme di diritto del lavoro e degli standard lavorativi vigenti.

Emendamento  142

Proposta di regolamento

Articolo 20 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 20 quater

 

Monitoraggio della "fuga dei cervelli"

 

Per individuare e prevenire le ripercussioni negative della mobilità geografica sugli Stati membri o su determinati settori economici la Commissione, a norma dell'articolo 12 del regolamento 492/2011, effettua un regolare monitoraggio dei trend di mobilità, con specifico riguardo alle persone in possesso di elevate competenze professionali. Qualora si profilino distorsioni sul mercato del lavoro, la Commissione considera la presentazione di proposte al Parlamento europeo e al Consiglio per contrastare tali sviluppi.

Emendamento  143

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

2. L'asse "EURES" è aperto a tutti gli organismi pubblici e privati, gli attori e le istituzioni designati da uno Stato membro o dalla Commissione che soddisfano le condizioni per la partecipazione alla rete EURES definite nella decisione 2003/8/CE19. Tali organismi e organizzazioni comprendono in particolare:

2. L'asse "EURES" è aperto a tutti gli organismi, gli attori e le istituzioni designati da uno Stato membro o dalla Commissione che soddisfano le condizioni per la partecipazione alla rete EURES definite nella decisione 2003/8/CE19. Tali organismi e organizzazioni comprendono in particolare:

Emendamento  144

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) le organizzazioni delle parti sociali e di altre parti interessate.

c) le organizzazioni delle parti sociali e altre parti interessate, incluse le amministrazioni regionali e locali.

Emendamento  145

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. La Commissione istituisce un sistema di accreditamento e monitoraggio per assicurare che tutti i partecipanti osservino in generale i principi EURES e in particolare il principio della mobilità equa.

Emendamento  146

Proposta di regolamento

Articolo 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 21 bis

 

Sezioni tematiche e finanziamento

 

1. L'asse Microfinanza e Imprenditoria sociale sostiene le azioni di una o più fra le sezioni elencate alle lettere a) e b). Per tutto il periodo del programma, la dotazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c, è ripartita tra le diverse sezioni secondo le seguenti percentuali minime:

 

a) microfinanziamenti alle categorie vulnerabili e alle microimprese: 45%;

 

b) imprenditoria sociale: 45%.

 

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente al'articolo 26 sexies riguardo all'assegnazione dei fondi alle singole sezioni all'interno dell'asse. In particolare, tali atti delegati possono ridurre fino al 5% le dotazioni per le sezioni di cui alle lettere a e b del paragrafo 1, tenendo debitamente conto delle esigenze specifiche e delle priorità programmatiche delle aree coperte dall'asse Microfinanza e imprenditoria sociale.

 

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente al'articolo 26 sexies riguardo alla definizione delle sezioni tematiche per le quali i fondi non stanziati possono essere utilizzati conformemente al regolamento finanziario.

(La disposizione relativa all'uso dei fondi non stanziati sarà completata a seguito del raggiungimento di un accordo sul regolamento finanziario)

Emendamento  147

Proposta di regolamento

Articolo 22 – comma 1 – punto 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) le persone che hanno perso o rischiano di perdere il lavoro o che incontrano difficoltà a entrare o a rientrare nel mercato del lavoro, persone che rischiano l'esclusione sociale e persone vulnerabili che si trovano in una posizione svantaggiata per l'accesso al mercato del credito convenzionale e che desiderano avviare o sviluppare una microimpresa in proprio;

a) le persone vulnerabili che desiderano avviare o sviluppare una microimpresa in proprio, compresa un'attività autonoma, e che hanno perso o rischiano di perdere il lavoro o che incontrano difficoltà a entrare o a rientrare nel mercato del lavoro, persone che rischiano l'esclusione sociale o sono socialmente escluse, che si trovano in una posizione svantaggiata per l'accesso al mercato del credito convenzionale;

Emendamento  148

Proposta di regolamento

Articolo 22 – comma 1 – punto 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) le microimprese, in particolare quelle che occupano persone di cui alla lettera a).

b) le microimprese, sia in fase di avviamento che di sviluppo, in particolare le microimprese che occupano persone di cui alla lettera a).

Emendamento  149

Proposta di regolamento

Articolo 22 – comma 1 – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. sostenere la costituzione e lo sviluppo di microimprese in grado di beneficiare del microcredito, fra l'altro assicurando in parallelo programmi di consulenza e formazione.

Emendamento  150

Proposta di regolamento

Articolo 22 – comma 1 – punto 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. sostenere lo sviluppo di imprese sociali, in special modo agevolando l'accesso ai finanziamenti.

3. sostenere lo sviluppo del mercato dell'investimento sociale e agevolare l'accesso al credito per le imprese sociali con fatturato annuo non superiore ai 50 milioni di EUR o con un totale di bilancio annuo non superiore ai 43 milioni di EUR.

Emendamento  151

Proposta di regolamento

Articolo 22 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Per garantire la complementarità, la Commissione e gli Stati membri coordinano nelle rispettive aree di competenza tali azioni con quelle intraprese nel quadro della politica di coesione.

Emendamento  152

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) microfinanziamenti a persone e a microimprese;

a) microfinanziamenti a persone e a microimprese; e/o

Emendamento  153

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. La Commissione provvede a che l'asse sia accessibile, senza discriminazioni, a tutti i soggetti pubblici e privati degli Stati membri.

Emendamento  154

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Al fine di raggiungere i beneficiari finali e di creare microimprese competitive e vitali, gli organismi pubblici e privati che svolgono le attività di cui al paragrafo 1, lettera a) cooperano strettamente con le organizzazioni che rappresentano gli interessi dei beneficiari finali del microcredito e con le organizzazioni, in particolare quelle sostenute dal FSE, che offrono ai beneficiari finali programmi di tutoraggio e di formazione.

2. Al fine di raggiungere i beneficiari finali e di creare microimprese vitali, gli organismi pubblici e privati che svolgono le attività di cui al paragrafo 1, lettera a) cooperano strettamente con le organizzazioni – comprese le organizzazioni della società civile – che rappresentano gli interessi dei beneficiari finali del microcredito e con le organizzazioni, in particolare quelle sostenute dal FSE, che offrono ai beneficiari finali programmi di tutoraggio e di formazione.

Emendamento  155

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli organismi pubblici e privati che svolgono le attività di cui al paragrafo 1, lettera a), si attengono a standard elevati in materia di governance, gestione e tutela dei consumatori, secondo i principi del codice europeo di buona condotta per l'erogazione di microcrediti e si sforzano di prevenire l'indebitamento eccessivo di persone e imprese.

3. Gli organismi pubblici e privati che svolgono le attività di cui al paragrafo 1, lettera a), si attengono a standard elevati in materia di governance, gestione e tutela dei consumatori, secondo i principi del codice europeo di buona condotta per l'erogazione di microcrediti e si sforzano di prevenire l'indebitamento eccessivo di persone e imprese provocato dalla concessione di credito a tassi molto elevati e in condizioni che determinano l'insolvenza delle imprese.

Emendamento  156

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Tranne nel caso delle azioni comuni, la dotazione finanziaria assegnata all'asse "Microfinanza e imprenditoria sociale" copre l'intero costo delle azioni realizzate attraverso strumenti finanziari, compresi gli obblighi di pagamento nei confronti degli intermediari finanziari, come le perdite derivanti da garanzie, le spese di gestione per le istituzioni finanziarie internazionali che gestiscono il contributo dell'Unione e ogni altra spesa ammissibile.

1. Tranne nel caso delle azioni comuni, la dotazione finanziaria assegnata all'asse "Microfinanza e imprenditoria sociale" copre l'intero costo delle azioni realizzate attraverso strumenti finanziari, compresi gli obblighi di pagamento nei confronti degli intermediari finanziari, come le perdite derivanti da garanzie, le spese di gestione per le istituzioni finanziarie che gestiscono il contributo dell'Unione e ogni altra spesa ammissibile.

Emendamento  157

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Per mettere in atto gli strumenti e le sovvenzioni di cui all'articolo 6, paragrafo 5, la Commissione può concludere accordi con le entità di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), punti iii) e iv) del regolamento XXX/2012 [nuovo regolamento finanziario 2012] che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio annuale dell'Unione, in particolare con la Banca europea per gli investimenti e il Fondo europeo per gli investimenti. Tali accordi contengono disposizioni dettagliate per l'attuazione dei compiti affidati a dette istituzioni finanziarie, comprese disposizioni che specificano la necessità di garantire l'addizionalità e il coordinamento rispetto agli esistenti strumenti finanziari europei e nazionali e di ripartire le risorse in modo equilibrato tra gli Stati membri e gli altri paesi partecipanti. Gli strumenti finanziari, come gli strumenti di condivisione del rischio, gli strumenti rappresentativi di capitale e i titoli di debito, possono essere forniti attraverso investimenti in un veicolo di investimento dedicato.

1. Per mettere in atto gli strumenti e le sovvenzioni di cui all'articolo 6, paragrafo 5, la Commissione può concludere accordi con le entità di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), punti iii) e iv) del regolamento XXX/2012 [nuovo regolamento finanziario 2012] che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio annuale dell'Unione, in particolare con la Banca europea per gli investimenti e il Fondo europeo per gli investimenti. Tali accordi contengono disposizioni dettagliate per l'attuazione dei compiti affidati a dette istituzioni finanziarie, comprese disposizioni che specificano la necessità di garantire l'addizionalità e il coordinamento rispetto agli esistenti strumenti finanziari europei e nazionali e di ripartire le risorse in modo equilibrato tra gli Stati membri e gli altri paesi partecipanti. Gli strumenti finanziari, come gli strumenti finanziati di condivisione del rischio, le garanzie e controgaranzie, gli strumenti rappresentativi di capitale e i titoli di debito, possono essere forniti da un fondo cofinanziato dagli istituti finanziari o mediante la conversione diretta dei fondi del programma in strumenti finanziari (ad es. garanzie).

Emendamento  158

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Il fondo fornisce prestiti, strumenti di condivisione del rischio e capitali di rischio per gli intermediari o per il finanziamento diretto delle imprese sociali, o per entrambi. Il capitale di rischio può essere fornito tra l'altro sotto forma di partecipazioni aperte, associazioni in partecipazione, prestiti partecipativi nonché combinazioni di vari tipi di partecipazioni emesse per gli investitori.

Emendamento  159

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter. Le condizioni, come i tassi di interesse, per i microcrediti direttamente o indirettamente sostenuti nel quadro di quest'asse sono proporzionati e ragionevoli in relazione ai rischi sottostanti e ai costi effettivi del credito.

Emendamento  160

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli accordi di cui al paragrafo 1 prevedono l'obbligo per le istituzioni finanziarie internazionali di reinvestire le risorse e i proventi, compresi i dividendi e i rimborsi, in azioni di cui all'articolo 6, paragrafo 5, per un periodo di dieci anni decorrente dalla data di inizio del programma.

2. Gli accordi di cui al paragrafo 1 prevedono l'obbligo per le istituzioni finanziarie di reinvestire le risorse e i proventi, compresi i dividendi e i rimborsi, in azioni di cui all'articolo 6, paragrafo 5, per un periodo di dieci anni decorrente dalla data di inizio del programma.

Emendamento  161

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, del [regolamento finanziario], le entrate e i pagamenti generati da uno strumento finanziario sono assegnati a tale strumento finanziario. Per gli strumenti finanziari già istituiti nel precedente quadro finanziario pluriennale, le entrate e i pagamenti generati da operazioni iniziate nel periodo precedente sono assegnati allo strumento finanziario nel periodo in corso.

3. Conformemente alle pertinenti disposizioni del [regolamento finanziario], le entrate e i pagamenti generati da uno strumento finanziario sono assegnati a tale strumento finanziario, sino a quando tale strumento finanziario esiste. Per gli strumenti finanziari già istituiti nel precedente quadro finanziario pluriennale, le entrate e i pagamenti generati da operazioni iniziate nel periodo precedente sono assegnati allo strumento finanziario nel periodo in corso.

Emendamento  162

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Allo scadere degli accordi conclusi con le istituzioni finanziarie internazionali o al termine del periodo di investimento del veicolo di investimento specializzato, i proventi e il saldo dovuto all'Unione sono versati al bilancio generale dell'Unione.

4. Allo scadere degli accordi conclusi con le istituzioni finanziarie o al termine del periodo di investimento del veicolo di investimento specializzato, i proventi e il saldo dovuto all'Unione sono versati al bilancio generale dell'Unione.

Emendamento  163

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Le istituzioni finanziarie internazionali e, se del caso, i gestori dei fondi concludono accordi scritti con gli organismi pubblici e privati di cui all'articolo 23. Tali accordi stabiliscono gli obblighi dei soggetti erogatori pubblici e privati, di utilizzare le risorse messe a disposizione nel quadro dell'asse "Microfinanza e imprenditoria sociale" in conformità agli obiettivi stabiliti all'articolo 22 e di fornire informazioni per la stesura delle relazioni annuali di cui all'articolo 26.

5. Le istituzioni finanziarie e, se del caso, i gestori dei fondi concludono accordi scritti con gli organismi pubblici e privati di cui all'articolo 23. Tali accordi stabiliscono gli obblighi dei soggetti erogatori pubblici e privati, di utilizzare le risorse messe a disposizione nel quadro dell'asse "Microfinanza e imprenditoria sociale" in conformità agli obiettivi stabiliti all'articolo 22 e di fornire informazioni per la stesura delle relazioni annuali di cui all'articolo 26.

Emendamento  164

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Le istituzioni finanziarie internazionali e, se del caso, i gestori dei fondi trasmettono alla Commissione relazioni annuali sullo stato di attuazione che descrivono le attività sovvenzionate, la loro esecuzione finanziaria, la ripartizione e l'accessibilità dei finanziamenti e degli investimenti per settore e tipo di beneficiario, le domande accettate o respinte e i contratti conclusi dagli organismi pubblici e privati interessati, le azioni finanziate e i risultati, anche in termini di incidenza sociale, creazione di posti di lavoro e sostenibilità delle imprese sovvenzionate.

1. Le istituzioni finanziarie e, se del caso, i gestori dei fondi trasmettono alla Commissione relazioni annuali sullo stato di attuazione che descrivono le attività sovvenzionate, la loro esecuzione finanziaria, la ripartizione e l'accessibilità dei finanziamenti e degli investimenti per settore, area geografica e tipo di beneficiario. Tali relazioni annuali sullo stato di attuazione indicano inoltre le domande accettate o respinte per quanto riguarda ogni obiettivo specifico e i contratti conclusi dagli organismi pubblici e privati interessati, le azioni finanziate e i risultati, anche in termini di incidenza sociale, creazione di posti di lavoro e sostenibilità delle imprese sovvenzionate. La Commissione trasmette tali relazioni al Parlamento europeo per informazione.

Emendamento  165

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Le informazioni fornite in queste relazioni annuali sullo stato di attuazione sono riprese nelle relazioni biennali di monitoraggio di cui all'articolo 13. Le relazioni di monitoraggio comprendono le relazioni annuali di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della decisione n. 283/2010/UE.

2. Le informazioni fornite in queste relazioni annuali sullo stato di attuazione sono riprese nelle relazioni di monitoraggio di cui all'articolo 13. Le relazioni di monitoraggio comprendono le relazioni annuali di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della decisione n. 283/2010/UE e riportano informazioni particolareggiate sulle attività di comunicazione.

Emendamento  166

Proposta di regolamento

Capo III bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Capo III bis (nuovo)

 

Iniziativa per i giovani

(Iniziativa per i giovani)

Emendamento  167

Proposta di regolamento

Articolo 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 26 bis

 

Sezioni tematiche e finanziamento

 

1. L'asse "Iniziativa per i giovani" per le persone di età inferiore ai 25 anni sostiene le azioni di una o più fra le sezioni tematiche elencate alle lettere a, b, c e d. Per tutto il periodo del programma, la dotazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2 bis, è ripartita tra le diverse sezioni secondo le seguenti percentuali minime:

 

a) azioni per prevenire l'abbandono scolastico precoce, soprattutto mediante il reinserimento in formazione: 30%;

 

b) sviluppo di competenze che rispondano alle esigenze del mercato del lavoro per ravvicinare fra loro il mondo del lavoro, il mondo dell'istruzione e quello della formazione: 20%;

 

c) sostegno all'accesso al mercato del lavoro mediante una prima esperienza di lavoro e alla formazione sul lavoro per offrire ai giovani l'opportunità di acquisire le competenze e l'esperienza lavorativa necessarie: 20%;

 

d) miglioramento della qualità dei tirocini e degli apprendistati: 20%;

 

2. Nell'ambito delle attività a titolo delle tre sezioni tematiche, almeno il 25% della dotazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2 bis, è impiegato nella sperimentazione in materia di politica sociale per tutto il periodo del programma.

 

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente al'articolo 26 sexies riguardo all'assegnazione dei fondi alle singole sezioni all'interno dell'asse. In particolare, tali atti delegati possono ridurre fino al 5% le dotazioni per le sezioni di cui alle lettere a, b, c e d del paragrafo 1, tenendo debitamente conto delle esigenze specifiche e delle priorità programmatiche delle aree coperte dall'asse Iniziativa per i giovani.

 

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente al'articolo 26 sexies riguardo alla definizione delle sezioni tematiche per le quali i fondi non stanziati possono essere utilizzati conformemente al regolamento finanziario.

(Iniziativa per i giovani)

(La disposizione relativa all'uso dei fondi non stanziati sarà completata a seguito del raggiungimento di un accordo sul regolamento finanziario)

Emendamento  168

Proposta di regolamento

Articolo 26 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 26 ter

 

Obiettivi specifici

 

Oltre agli obiettivi generali di cui all'articolo 4, l'asse "Iniziativa per i giovani" ha i seguenti obiettivi specifici:

 

a) sostenere l'istituzione di specifici programmi innovativi per la lotta contro la disoccupazione giovanile e promuovere il passaggio dei giovani dalla scuola a un impiego dignitoso, specie nelle aree e regioni svantaggiate caratterizzate da un tasso di disoccupazione giovanile eccezionalmente elevato; in tale ambito una speciale attenzione deve essere dedicata ai giovani con minori opportunità, fra cui le giovani donne, i giovani disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione (NEET) e i giovani appartenenti a minoranze etniche, tutti potenzialmente soggetti a discriminazioni multiple;

 

b) sostenere lo scambio delle migliori prassi e il reciproco apprendimento nel campo della lotta alla disoccupazione giovanile, prevedendo la possibilità di introdurre una "garanzia per i giovani" che offra a ogni giovane europeo un impiego, l'opportunità dell'istruzione superiore o una formazione incentrata sul lavoro entro quattro mesi dal completamento degli studi o dalla perdita dell'impiego, migliorando in tal modo la qualità dei tirocini e degli apprendistati e riducendo il fenomeno dell'abbandono scolastico;

 

c) aiutare finanziariamente i decisori politici a sperimentare programmi per la politica sociale e per il mercato del lavoro concepiti per combattere la disoccupazione, promuovere il passaggio dei giovani dalla scuola a un impiego dignitoso, migliorare la qualità dei tirocini e degli apprendistati, ridurre il fenomeno dell'abbandono scolastico e rendere accessibili le necessarie conoscenze e competenze;

 

d) fornire alle organizzazioni dell'Unione, nazionali e regionali il sostegno finanziario necessario per rafforzare la loro capacità di sviluppare, promuovere e sostenere attività che permettano di combattere la disoccupazione, di promuovere il passaggio dalla scuola a un impiego dignitoso, di migliorare la qualità dei tirocini e degli apprendistati, di ridurre il fenomeno dell'abbandono scolastico precoce e di rendere accessibili le necessarie conoscenze e competenze.

(Iniziativa per i giovani)

Emendamento  169

Proposta di regolamento

Articolo 26 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 26 quater

 

Partecipazione

 

1. Possono partecipare all'asse "Iniziativa per i giovani" i seguenti paesi:

 

a) gli Stati membri;

 

b) i paesi membri dell'EFTA e del SEE, in conformità all'accordo SEE;

 

c) i paesi candidati e potenziali candidati, conformemente ai principi generali e alle condizioni e modalità generali stabiliti dagli accordi quadro conclusi con tali paesi ai fini della loro partecipazione a programmi dell'Unione.

 

2. L'asse "Iniziativa per i giovani" è aperto a tutti gli organismi, gli operatori e le istituzioni, pubblici e/o privati, in particolare:

 

a) le autorità nazionali, regionali e locali;

 

b) i servizi pubblici per l'impiego;

 

c) le parti sociali;

 

d) le organizzazioni giovanili e altre organizzazioni non governative a tutti i livelli;

 

e) gli istituti di istruzione superiore e gli istituti di ricerca;

 

f) gli esperti in valutazione e valutazione d'impatto;

 

3. Ai fini dell'attuazione dell'asse "Iniziativa per i giovani", la Commissione istituisce rapporti di cooperazione con le agenzie Unione di cui all'articolo 16, paragrafo 2 bis. La Commissione può anche instaurare rapporti di cooperazione con le organizzazioni internazionali di cui all'articolo 16, paragrafo 3, e con i paesi terzi non partecipanti al programma, secondo il disposto dell'articolo 16, paragrafo 4.

(Iniziativa per i giovani)

Emendamento  170

Proposta di regolamento

Titolo II bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Titolo II bis

 

Poteri delegati e di esecuzione e disposizioni finali

Emendamento  171

Proposta di regolamento

Articolo 26 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 26 quinquies

 

Piani di lavoro pluriennali e programmi di lavoro annuali

 

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 riguardo all'adozione di piani di lavoro pluriennali per il programma. I piani di lavoro pluriennali stabiliscono le priorità politiche e di finanziamento a medio termine.

 

2. La Commissione adotta atti di esecuzione riguardo all'istituzione di programmi di lavoro annuali per l'esecuzione dei piani di lavoro pluriennali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all’articolo 6 decies, paragrafo 3.

 

3. I piani di lavoro pluriennali e i programmi annuali coprono tutti gli assi del programma.

Emendamento  172

Proposta di regolamento

Articolo 26 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 26 sexies

 

Assegnazione dei fondi alle singole sezioni tematiche all'interno degli assi

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26 septies riguardo all'assegnazione di fondi alle singole sezioni tematiche all'interno degli assi, secondo il disposto degli articoli 14 bis, 19 bis, 21 bis e 26 bis [e alla definizione dei settori in cui utilizzare i fondi non stanziati conformemente al regolamento finanziario].

(La disposizione relativa all'uso dei fondi non stanziati sarà completata a seguito del raggiungimento di un accordo sul regolamento finanziario)

Emendamento  173

Proposta di regolamento

Articolo 26 septies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 26 septies

 

Esercizio della delega

 

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

 

2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 26 quinquies e 26 sexies è conferito alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere da ...*.

 

3. La delega di poteri di cui agli articoli 26 quinquies e 26 sexies può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

 

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

 

5. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 26 quinquies e 26 sexies entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Detto termine può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

 

_______________

 

* inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento  174

Proposta di regolamento

Articolo 26 octies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 26 octies

 

Consiglio consultivo strategico

 

1. La Commissione istituisce un consiglio consultivo strategico perché la assista, in veste consultiva, nel dirigere l'attuazione del programma nonché il monitoraggio e la valutazione relativi. Laddove necessario, il consiglio consultivo può istituire gruppi di lavoro su specifici aspetti del programma.

 

2. Il consiglio consultivo strategico e i gruppi di lavoro sono presieduti dalla Commissione e sono composti da rappresentanti degli Stati membri e degli altri paesi partecipanti, di organizzazioni sindacali, associazioni imprenditoriali e organizzazioni della società civile organizzate a livello dell'Unione, che siano direttamente o indirettamente interessate all'esecuzione delle attività del programma.

 

3. Tutti gli Stati membri, gli altri paesi partecipanti e le pertinenti organizzazioni sindacali, imprenditoriali e della società civile, organizzate a livello dell'Unione, nominano un proprio rappresentante e un supplente che li rappresenti nel consiglio consultivo strategico. In mancanza di un membro, il supplente partecipa a pieno diritto alle deliberazioni.

 

4. I membri e i supplenti sono nominati per il periodo stabilito all'articolo 1, paragrafo 2.

 

5. Se del caso, la Commissione si adopera per convocare le riunioni del comitato consultivo strategico unitamente a quelle del comitato di cui all'articolo 26 decies.

 

6. Il consiglio consultivo strategico e i gruppi di lavoro:

 

a) emettono un parere sui progetti di piani di lavoro pluriennali;

 

b) emettono un parere sui progetti di programmi di lavoro annuali;

 

c) prestano consulenza alla Commissione in merito al monitoraggio e alla valutazione del programma, come rispettivamente indicato agli articoli 13 e 14.

 

7. La Commissione può consultare il consiglio consultivo strategico su questioni diverse da quelle di cui al paragrafo 6.

Emendamento  175

Proposta di regolamento

Articolo 26 nonies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 26 nonies

 

Competenze di esecuzione conferite alla Commissione

 

1. I programmi di lavoro annuali di cui all'articolo 26 quinquies sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 26 decies, paragrafo 3.

 

2. Tutte le altre misure necessarie per l'attuazione del programma sono adottate secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 26 decies, paragrafo 2.

Emendamento  176

Proposta di regolamento

Articolo 26 decies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 26 decies

 

Procedura del comitato

 

1. La Commissione è assistita da un comitato. Quest'ultimo è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

 

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

 

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Emendamento                      177

Proposta di regolamento

Articolo 26 undecies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 26 undecies

 

Disposizioni transitorie

 

Le azioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 della decisione n. 1672/2006/CE avviate prima del 1° gennaio 2014 continuano ad essere disciplinate da tale decisione. Per quanto riguarda tali azioni, la Commissione è assistita dal comitato di cui all'articolo 26 decies del presente regolamento.

Emendamento  178

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La Commissione effettua una valutazione finale specifica dell'asse "Microfinanza e imprenditoria sociale" entro l'anno che segue la scadenza degli accordi con le istituzioni finanziarie internazionali.

2. La Commissione effettua una valutazione finale specifica dell'asse "Microfinanza e imprenditoria sociale" entro l'anno che segue la scadenza degli accordi con le istituzioni finanziarie.

  • [1]       GU C 143 del 22.5.2012, pag. 88.
  • [2]       GU C … (Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

MOTIVAZIONE

Il programma per il cambiamento e l'innovazione sociale proposto dalla Commissione combina tre programmi esistenti – Progress, EURES e lo strumento di microfinanza – in un unico nuovo programma.

Lo sviluppo e il coordinamento della politica dell'UE sono sostenuti dall'attuale strumento finanziario Progress nei settori dell'occupazione, della protezione e dell'integrazione sociale, delle condizioni di lavoro, della lotta contro la discriminazione e della parità fra uomini e donne. Progress finanzia attività di analisi, apprendimento reciproco, sensibilizzazione e diffusione nonché l'assistenza agli attori principali.

EURES riguarda la mobilità dei lavoratori transfrontalieri. La rete EURES ha il compito di fornire informazioni, consulenza e mediazione (facilitando l'incontro di chi cerca e chi offre lavoro) ai lavoratori mobili, ai datori di lavoro e a tutti i cittadini che intendono avvalersi del diritto alla libera circolazione. EURES svolge un ruolo importante – in particolare nelle regioni europee di frontiera – di mediazione e sostegno nella risoluzione dei problemi che i lavoratori e i datori di lavoro possono incontrare nell'ambito del lavoro transfrontaliero.

Lo strumento europeo Progress di microfinanza, istituito nel 2010, facilita l'accesso al microcredito per la costituzione e la promozione delle microimprese. Lo strumento non finanzia direttamente le microimprese ma consente a selezionati operatori UE del microcredito di concedere più prestiti.

Con la proposta di combinare i tre programmi a decorrere dal 2014, la Commissione europea manca il vero obiettivo. Invece di ottimizzare e organizzare in modo più efficace i tre singoli programmi, la fusione provocherà un indebolimento degli obiettivi e degli interventi. Sul piano dei contenuti, i tre strumenti non confluiranno l'uno nell'altro. Sebbene nella parte I saranno definite disposizioni comuni, si farà esplicitamente riferimento a tre distinti sottoprogrammi.

Il relatore ritiene che la fusione dei tre programmi porterà soltanto a una semplificazione amministrativa per la Commissione europea, ma non creerà alcun valore aggiunto diretto per i cittadini europei.

Accorpando gli obiettivi e i contenuti dei tre sottoprogrammi si ha subito l'impressione che elementi essenziali quali la promozione di un'occupazione di alto livello, la garanzia di un'adeguata protezione sociale, la lotta contro l'esclusione sociale e la povertà e il miglioramento delle condizioni di lavoro siano di secondaria importanza.

Si osserva altresì che la proposta della Commissione è estremamente vaga in numerosi punti, il che lascia alla Commissione una considerevole libertà d'azione nell'attuazione e nell'organizzazione dei programmi. Il relatore ritiene pertanto necessario colmare tali lacune. Si deve poi chiarire la destinazione dei fondi, pari a poco meno di 1 miliardo di euro, e il funzionamento dei programmi.

Il relatore ritiene inoltre che la proposta di regolamento per il programma debba prendere in considerazione una serie di problemi specifici, che delineiamo qui di seguito.

1. Un programma che sostiene l'occupazione e la politica sociale negli Stati membri dovrebbe avere un titolo adeguato. Un programma per il cambiamento sociale non soddisfa tale requisito, poiché non fornisce alcun orientamento. Il concetto di "cambiamento sociale" non è solo positivo, poiché può indicare anche aspetti negativi. È quindi necessario che gli obiettivi relativi al progresso sociale e all'occupazione siano chiariti già nel titolo.

2. Uno dei punti centrali della proposta della Commissione riguarda l'innovazione sociale e la sperimentazione sociale. La Commissione ha destinato il 17% del sottoprogramma Progress al finanziamento della sperimentazione sociale. Non sono tuttavia fornite definizioni chiare né di innovazione sociale né di sperimentazione sociale. Il relatore propone quindi di definire i concetti di innovazione sociale e sperimentazione sociale nel programma e di stabilire un chiaro legame con i settori dell'occupazione, dell'integrazione sociale e della lotta alla povertà.

3. Un programma che sostiene l'occupazione e la politica sociale dovrebbe coinvolgere le parti sociali e le organizzazioni della società civile a tutti i livelli. Il relatore invita quindi a una rigorosa applicazione del principio di partnership. A livello europeo propone di istituire un Consiglio consultivo strategico, composto da rappresentanti della Commissione, degli Stati membri, delle parti sociali e delle organizzazioni non governative, che affianchi la Commissione nell'attuazione, nel monitoraggio e nella valutazione del programma a livello dell'UE.

4. Il programma è dotato di un bilancio di 958,10 milioni di euro. Conformemente alla risoluzione del Parlamento europeo dell'8 giugno 2011 su un nuovo quadro finanziario pluriennale per un'Europa competitiva, sostenibile e inclusiva, il relatore propone un aumento pari al 5% del bilancio totale. I programmi sociali e per l'occupazione rivestono un'importanza particolare nei periodi di crisi economica e di rigorose esigenze di consolidamento per gli Stati membri.

Al fine di adeguare la ripartizione delle quote fra i tre sottoprogrammi alle nuove condizioni quadro, il relatore propone qualche marginale intervento di redistribuzione e priorità concrete.

È opportuno che il sottoprogramma Progress garantisca altresì che la maggior parte dei finanziamenti siano destinati all'integrazione sociale, alla protezione sociale e alla lotta contro la povertà. Tenendo conto dell'aumento dei problemi che i giovani devono affrontare nel mercato del lavoro e della crescente disoccupazione giovanile, il relatore propone di destinare almeno il 10% alla lotta alla disoccupazione giovanile. Il relatore si compiace del fatto che la Commissione abbia riservato una quota alla sperimentazione sociale e propone di aumentare tale percentuale al fine di finanziare progetti più concreti.

È necessario garantire, riguardo al sottoprogramma EURES, che siano finanziati programmi mirati a favore della mobilità, partnership transfrontaliere e corsi di formazione e qualificazione del personale EURES.

Per quanto concerne i sottoprogrammi di microfinanza e imprenditoria sociale, occorre garantire un adeguato finanziamento a entrambi gli strumenti.

5. Il sottoprogramma Progress è quello che riceve la maggior parte dei finanziamenti e che ha il compito di sostenere finanziariamente il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea nei settori dell'occupazione e degli affari sociali. Il relatore propone quindi di chiarire il legame con i temi dell'occupazione, delle condizioni di lavoro, della protezione sociale, dell'integrazione sociale e della lotta alla povertà.

6. La Commissione propone cambiamenti su larga scala per quanto concerne il sottoprogramma EURES. Mentre il finanziamento di misure orizzontali rientra nel programma, in futuro le misure EURES nazionali saranno finanziate dal Fondo sociale europeo (FSE).

Il relatore si rammarica che la Commissione non preveda alcun finanziamento delle partnership transfrontaliere EURES nel quadro del programma. Proprio la consulenza ai lavoratori mobili e ai datori di lavoro nelle regioni di frontiera assume un'importanza fondamentale in un'Europa sempre più unita.

Al fine di garantire il finanziamento delle partnership transfrontaliere anche oltre il 2013, il relatore propone di includere tali partnership nel capitolo EURES del programma. Riguardo ai programmi di mobilità della Commissione destinati a specifici gruppi, che consistono in un sistema di collocamento basato sull'incontro di domanda e offerta, è opportuno stabilire norme più chiare per una "mobilità equa".

7. Anche il sottoprogramma microfinanza e imprenditoria sociale necessita di una definizione dettagliata. Il relatore accoglie con favore la proposta della Commissione di finanziare in futuro anche le imprese sociali. È tuttavia necessario stabilire chiare norme e procedure per la concessione di finanziamenti nel settore dell'imprenditoria sociale. Nel concedere microcrediti a categorie e microimprese particolarmente a rischio è necessario assicurasi che ai beneficiari sia fornita la necessaria assistenza e supervisione nel percorso verso l'autosufficienza.

PARERE della commissione per i bilanci (5.6.2012)

destinato alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un programma dell'Unione europea per il cambiamento e l'innovazione sociale
(COM(2011)0609 – C7‑0318/2011 – 2011/0270(COD))

Relatore per parere: Estelle Grelier

BREVE MOTIVAZIONE

Per rispondere agli obiettivi della strategia Europa 2020 in materia di lotta contro la disoccupazione e la povertà, la Commissione propone un Programma per il cambiamento e l'innovazione sociale che concorre all'attuazione delle tre iniziative faro: "Gioventù in movimento", "Un'Agenda per nuove competenze e per l'occupazione" e la "Piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale".

Si propone che il nuovo programma per il periodo 2014-2020 raggruppi tre strumenti esistenti nel periodo 2007-2013: il programma Progress, EURES e lo strumento europeo di microfinanziamenti Progress, che esiste solo dal 2010.

Con questo raggruppamento la Commissione desidera rispondere agli obiettivi di semplificazione per il Quadro finanziario pluriennale 2014-2020 proponendo di semplificare l'accesso dei beneficiari ai dispositivi, ridurre gli oneri amministrativi, uniformare le regole finanziarie, garantire un elevato livello di flessibilità di attuazione e promuovere le sinergie tra i vari assi del programma e altri programmi comunitari (segnatamente il Fondo sociale europeo).

Vari articoli del testo proposto dalla Commissione sono dunque improntati a questo spirito di semplificazione.

Infatti, il ricorso più frequente alle possibilità di finanziamento forfettario o finanziamento a tasso forfettario dovrebbe permettere di alleggerire gli oneri amministrativi sia per i servizi di gestione della Commissione che per i beneficiari, in particolare per l'attuazione dei programmi di mobilità.

Nello stesso modo, si creerebbe uno "sportello unico" per gli organismi di microfinanziamento onde fornire loro al tempo stesso i fondi necessari al microfinanziamento, l'assistenza tecnica e i mezzi per rafforzare le loro capacità ("capacity building"). Esso dovrebbe facilitare inoltre l'azione e lo sviluppo di tali organismi.

Tuttavia, il raggruppamento in un solo programma dei tre dispositivi finora esistenti, caratterizzati da obiettivi, beneficiari finali, attori e funzionamenti diversi, rischia di indebolire la coerenza della proposta e la flessibilità del dispositivo ed ostacola la perseguita sinergia tra tali sottoprogrammi ed altri fondi comunitari. Per questo motivo, taluni suggerimenti della Commissione vanno ripensati o approfonditi al fine di garantire una pertinente azione del programma e per massimizzare i profitti dei beneficiari finali e degli attori intermedi, indipendentemente dalle loro dimensioni.

È importante che i progetti siano sostenuti non tanto in funzione delle loro dimensioni quanto del loro valore aggiunto europeo. Piccoli progetti comunitari possono comportare un vero valore aggiunto europeo, come dimostra il funzionamento del servizio di microfinanza.

Il relatore propone un criterio di ripartizione (in termini percentuali) tra i tre sottoprogrammi, diverso da quello originariamente proposto dalla Commissione europea ma conforme alle proposte del relatore per il merito, al fine di garantire i mezzi necessari per ciascuno e tenere conto delle loro rispettive specificità.

Il relatore suggerisce altresì che l'importo totale destinato alle spese amministrative della Commissione per la gestione del programma non superi il 2%.

Benché si compiaccia della creazione di una riserva del 5% dell'importo totale che permetta di adattarsi annualmente alle priorità politiche e all'evoluzione dei bisogni, il relatore ritiene necessario garantire le prerogative dell'autorità di bilancio (Parlamento e Consiglio) per l'attuazione di tale riserva.

Inoltre, ci si preoccupa della reale sinergia tra il programma per il cambiamento e l'innovazione sociali e le altre misure dell'Unione europea nel campo sociale, in particolare quelle finanziate dal Fondo sociale europeo nonché quelle comprese nei progetti di nuovi programmi "Erasmus per tutti" e "Diritti fondamentali e cittadinanza", in particolare per quanto riguarda le questioni di parità di genere e di lotta contro le discriminazioni, che non fanno parte integrante del sottoprogramma Progress.

Infine, occorrerà prestare particolare attenzione alla valutazione del programma, in particolare al momento della valutazione che la Commissione trasmetterà a metà 2017, al fine di prevedere le modifiche necessarie al programma nel quadro della procedura di bilancio 2018.

Il relatore desidera inoltre richiamare l'attenzione sulla necessità di sostenere e supportare lo strumento di microfinanziamento che rientra tra gli strumenti finanziari innovativi che la Commissione desidera porre in essere nel periodo 2014-2020. I bisogni delle persone disoccupate (in particolare quelle molto distanti dal mercato del lavoro), dei lavoratori poveri e dei microimprenditori che desiderano sviluppare la propria attività comprendono servizi finanziari (microcredito, microfondi propri e, nella misura del possibile, microassicurazione) e servizi di accompagnamento. Se la proposta della Commissione permette, da un lato, di garantire parzialmente l'accesso ai servizi finanziari, dimentica, dall'altro, di operare un collegamento con i servizi di accompagnamento, finanziati frequentemente dal Fondo sociale europeo.

È opportuno inoltre garantire una leggibilità piena e integrale di tale strumento, accertandosi, come propone la Commissione, che le entrate e i pagamenti generati dalle corrispondenti operazioni finanziarie siano veramente riallocati al medesimo strumento finanziario.

Nell'insieme la Commissione sembra proporre, con beneficio d'inventario, una stabilità del finanziamento allocato a tale programma rispetto al periodo precedente, muovendo dal presupposto che gli aspetti "discriminazioni e parità di genere" saranno trattati nel 2014-2020 nel quadro del programma "Diritti fondamentali e cittadinanza" (rubrica 3). Inoltre, visto lo stato di avanzamento degli scambi tra le istituzioni sul prossimo quadro finanziario pluriennale, il relatore suggerisce di rinviare la votazione sull'importo da attribuire al programma fintantoché non sarà concluso l'accordo generale sul QFP 2014-2020. Si ricorda tuttavia che, nella sua risoluzione dell'8 giugno 2011 intitolata "Investire nel futuro: un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per un'Europa competitiva, sostenibile ed inclusiva", al paragrafo 163, il Parlamento si dice "persuaso che le risorse per il prossimo QFP debbano essere incrementate almeno del 5%" rispetto ai livelli del 2012 e che sarà opportuno garantire i mezzi necessari alla buona attuazione del programma.

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per l'occupazione e gli affari sociali, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Progetto di risoluzione legislativa

Paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. sottolinea che la dotazione finanziaria indicata nella proposta legislativa costituisce solo una proposta all'autorità di bilancio e che l'importo potrà essere fissato solo quando sarà stato raggiunto un accordo sul regolamento relativo al quadro finanziario pluriennale (QFP);

Motivazione

Emendamento  2

Progetto di risoluzione legislativa

Paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter. ribadisce la sua posizione secondo la quale nel prossimo QFP sono necessarie sufficienti risorse supplementari per consentire all'Unione di rispettare le sue priorità politiche esistenti e i nuovi compiti previsti dal trattato di Lisbona, in particolare l'inclusione sociale, nonché di fare fronte a eventi imprevisti; sottolinea che il Parlamento europeo ha chiesto, nella sua risoluzione dell'8 giugno 2011 dal titolo "Investire nel futuro: un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per un'Europa competitiva, sostenibile e inclusiva", un aumento del livello di risorse per il prossimo QFP di almeno il 5% rispetto al livello 2013; sfida il Consiglio, qualora non condivida tale impostazione, a definire con chiarezza quali delle sue priorità o progetti politici possono essere abbandonati del tutto, malgrado garantiscano un valore aggiunto europeo;

Motivazione

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Nello spirito della strategia Europa 2020, il programma dovrà perseguire una linea coerente nella promozione dell'occupazione e nella lotta contro l'esclusione sociale e la povertà. La sua attuazione dovrà essere razionalizzata e semplificata, in particolare per mezzo di una serie di disposizioni comuni relative, tra l'altro, agli obiettivi generali, alla tipologia delle azioni, al monitoraggio e alle modalità di valutazione. Il programma dovrà inoltre concentrarsi su grandi progetti con un chiaro valore aggiunto per l'UE, per raggiungere la massa critica e ridurre gli oneri amministrativi per i beneficiari e per la Commissione. Inoltre, si dovrà ricorrere maggiormente a opzioni semplificate in materia di costi (finanziamenti di tipo forfettario) in particolare per l'attuazione di programmi di mobilità. Il programma dovrà avere la funzione di sportello unico per gli operatori della microfinanza, fornendo finanziamenti per il microcredito, sviluppo delle capacità e assistenza tecnica. Infine, il programma dovrà prevedere la flessibilità di bilancio attraverso la creazione di una riserva, da destinare annualmente, per rispondere alle priorità politiche.

(5) Nello spirito della strategia Europa 2020, il programma dovrà perseguire una linea coerente nella promozione dell'occupazione e nella lotta contro l'esclusione sociale e la povertà. La sua attuazione dovrà essere razionalizzata e semplificata, in particolare per mezzo di una serie di disposizioni comuni relative, tra l'altro, agli obiettivi generali, alla tipologia delle azioni, al monitoraggio e alle modalità di valutazione. Il programma dovrà inoltre concentrarsi allo stesso modo su piccoli, medi e grandi progetti, con un chiaro valore aggiunto per l'UE e sostenere anche progetti che non sarebbero altrimenti finanziati. Esso dovrà mirare a garantire che gli oneri amministrativi per i beneficiari e per la Commissione siano al livello più basso possibile. Inoltre, si dovrà ricorrere maggiormente a opzioni semplificate in materia di costi (finanziamenti di tipo forfettario) in particolare per l'attuazione di programmi di mobilità. Il programma dovrà avere la funzione di sportello unico per gli operatori della microfinanza, fornendo finanziamenti per il microcredito, sviluppo delle capacità e assistenza tecnica. Infine, il programma dovrà prevedere la flessibilità di bilancio attraverso la creazione di una riserva, da destinare annualmente, nel pieno rispetto delle prerogative dell'autorità di bilancio nel bilancio annuale, per rispondere alle priorità politiche e il trasferimento di fondi tra gli assi del programma qualora ciò risulti opportuno.

Motivazione

Va sottolineato che le spese relative alla riserva saranno decise dall'autorità competente in materia di bilancio.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14) La mancanza di accesso al credito è uno dei principali ostacoli alla creazione di imprese, in particolare per le persone più lontane dal mercato del lavoro. Gli sforzi dell'Unione e degli Stati membri in questo campo devono essere intensificati per aumentare l'offerta di microfinanziamenti e far fronte alla domanda di chi più ne ha bisogno, in particolare i disoccupati e le persone vulnerabili che intendono creare o sviluppare una microimpresa, anche su base autonoma, ma non hanno accesso al credito. Come primo passo, nel 2010 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno istituito lo strumento.

(14) La mancanza di accesso al credito, di fondi propri o fondi quasi propri è uno dei principali ostacoli alla creazione di imprese, in particolare per le persone più lontane dal mercato del lavoro. Gli sforzi dell'Unione e degli Stati membri in questo campo devono essere intensificati per aumentare l'offerta di microfinanziamenti e far fronte alla domanda di chi più ne ha bisogno, in particolare i disoccupati e le persone vulnerabili che intendono creare o sviluppare una microimpresa, anche su base autonoma, ma non hanno accesso al credito. Come primo passo, nel 2010 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno istituito lo strumento.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16) Le imprese sociali sono un elemento fondante dell'economia sociale di mercato pluralista europea. Possono fungere da motore del cambiamento sociale offrendo soluzioni innovative e danno quindi un prezioso contributo al conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020. Il programma dovrà migliorare l'accesso ai finanziamenti delle imprese sociali e contribuire in tal modo all'iniziativa per l'imprenditoria sociale avviata dalla Commissione.

(16) Le imprese sociali svolgono un ruolo nel contesto dell'economia sociale di mercato pluralista europea. Possono fungere da motore del cambiamento sociale offrendo soluzioni innovative e danno quindi un prezioso contributo al conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020. Il programma dovrà migliorare l'accesso ai finanziamenti delle imprese sociali e contribuire in tal modo all'iniziativa per l'imprenditoria sociale avviata dalla Commissione.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18) Conformemente agli articoli 8 e 10 del trattato, il programma dovrà far propri i principi della parità dei sessi e della non discriminazione in tutte le sue attività. Le attività del programma dovranno essere regolarmente monitorate per valutare il modo in cui applicano tali principi.

(18) Conformemente agli articoli 8 e 10 del trattato, il programma dovrà far propri i principi della parità dei sessi e della non discriminazione in tutte le sue attività. Le attività del programma dovranno essere regolarmente monitorate per valutare il modo in cui applicano tali principi e le spese relative alla parità di genere e alla non discriminazione dovranno essere trasferite al programma "Diritti fondamentali e cittadinanza".

Motivazione

L'importo totale di 958 milioni di EUR proposto nel progetto di regolamento per il periodo 2014-2020 non sembra significativamente superiore all'attuale spesa di circa 932 milioni di EUR per il periodo 2007-2013. Tuttavia, tale aumento può rivelarsi molto più sostanziale, in quanto l'attuale spesa di 238 milioni di EUR destinati alla parità di genere e alla non discriminazione nel programma Progress esistente è stata eliminata dal nuovo programma proposto e trasferita a una diversa voce di bilancio (programma "Diritti fondamentali e cittadinanza"); ciò deve essere messo in chiaro.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(22 bis) Secondo la risoluzione del Parlamento europeo dell'8 giugno 2011 su "Investire nel futuro: un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per un'Europa competitiva, sostenibile e inclusiva"1, "alcune delle grandi sfide che l'Unione europea deve raccogliere" sono "il mantenimento della sua competitività, l'aumento della crescita e la lotta alla disoccupazione elevata, la concentrazione dell'attenzione sul buon funzionamento dei mercati del lavoro e sulle condizioni sociali, al fine di migliorare i risultati occupazionali, la promozione del lavoro dignitoso, la garanzia dei diritti dei lavoratori in tutta Europa, nonché il miglioramento delle condizioni di lavoro e la riduzione della povertà";

 

1 Testi approvati, P7_TA(2011)0266.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il presente regolamento istituisce un programma dell'Unione europea per il cambiamento e l'innovazione sociale (nel seguito "il programma") che ha lo scopo di contribuire all'attuazione della strategia Europa 2020, dei suoi obiettivi prioritari e dei suoi orientamenti integrati fornendo un sostegno finanziario alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione europea che sono la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale, la lotta contro l'esclusione sociale e la povertà e il miglioramento delle condizioni di lavoro.

1. Il presente regolamento istituisce un programma dell'Unione europea per il cambiamento e l'innovazione sociale (nel seguito "il programma") che ha lo scopo di contribuire all'attuazione della strategia Europa 2020, dei suoi obiettivi prioritari, delle sue iniziative faro e dei suoi orientamenti integrati fornendo un sostegno finanziario alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione europea che sono la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale, la lotta contro l'esclusione sociale e la povertà e il miglioramento delle condizioni di lavoro.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) modernizzare il diritto dell'Unione secondo i principi della regolamentazione intelligente e favorire l'applicazione efficace del diritto dell'Unione sulle questioni relative alle condizioni di lavoro;

(c) modernizzare il diritto dell'Unione secondo i principi della regolamentazione intelligente e favorire l'applicazione efficace del diritto dell'Unione sulle questioni relative alle condizioni di lavoro, accordando il giusto peso alla ripartizione delle responsabilità tra i legislatori e le parti sociali;

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis) costruire e promuovere sistemi e normative a sostegno dello sviluppo del settore delle piccole e medie imprese;

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La dotazione finanziaria per l'esecuzione del programma per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 ammonta a 958,19 milioni di euro.

1. La dotazione finanziaria che costituisce il riferimento privilegiato, ai sensi del punto […] dell'"Accordo interistituzionale del …/…. tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria", per l'esecuzione del programma per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 ammonta a [958,19 milioni] di euro a prezzi correnti.

Motivazione

La dotazione finanziaria indicata nella proposta legislativa rappresenta solo un importo indicativo e potrà essere fissata solo quando sarà stato raggiunto un accordo sul regolamento relativo al quadro finanziario pluriennale.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Il restante 5% è ripartito annualmente tra gli assi in funzione delle priorità politiche.

Per utilizzare efficacemente i finanziamenti e consentire i trasferimenti di fondi tra gli assi in linea con le priorità politiche, il restante 5% è ripartito annualmente tra gli assi, nel pieno rispetto delle prerogative dell'autorità di bilancio nel bilancio annuale.

Motivazione

La decisione di impiegare il margine del 5% deve essere presa dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Le percentuali indicative possono essere modificate per la seconda metà del periodo di programmazione a seguito di una valutazione intermedia del programma da parte della Commissione, che sarà pubblicata a metà del 2017.

Motivazione

Poiché gli sviluppi concreti dei tre assi non possono essere previsti con esattezza sino al 2020, la distribuzione globale tra gli assi sarà riesaminata nel 2017.

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Articolo 6 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

Possono essere finanziati nell'ambito del programma i seguenti tipi di azione:

(Non concerne la versione italiana)

Motivazione

Correzione linguistica riguardante la versione francese.

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Articolo 6 – punto 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) eventi, conferenze e seminari della presidenza del Consiglio;

(b) solamente gli eventi, conferenze e seminari della presidenza del Consiglio direttamente connessi agli obiettivi del programma;

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Articolo 6 – punto 3 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d) creazione di reti e cooperazione tra organismi specializzati, autorità nazionali, regionali e locali e servizi per l'impiego a livello europeo;

(d) creazione di reti e cooperazione tra organismi specializzati, autorità nazionali, regionali e locali, società civile, organizzazioni delle parti sociali e servizi per l'impiego a livello europeo;

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Articolo 7

Testo della Commissione

Emendamento

Le azioni ammissibili nell'ambito del programma possono essere realizzate congiuntamente ad altri strumenti dell'Unione, purché tali azioni perseguano gli obiettivi comuni al programma e a questi altri strumenti.

Le azioni ammissibili nell'ambito del programma possono essere realizzate congiuntamente ad altri strumenti dell'Unione, purché tali azioni perseguano gli obiettivi comuni al programma e a questi altri strumenti. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, assicura che siano stabilite chiare linee di demarcazione tra gli interventi effettuati a titolo di altri strumenti (quali ad esempio il FSE o il FESR) e il programma, per evitare sovrapposizioni di sovvenzioni e assicurare sinergie.

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, assicura che le attività realizzate nell'ambito del programma siano coerenti con e complementari ad altre azioni dell'Unione, in particolare quelle svolte nel quadro del Fondo sociale europeo (FSE) e in settori quali il dialogo sociale, la giustizia e i diritti fondamentali, l'istruzione, la formazione professionale e la politica della gioventù, la ricerca e l'innovazione, l'imprenditorialità, la sanità, l'allargamento e le relazioni esterne e la politica economica generale.

1. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, assicura che le attività realizzate nell'ambito del programma siano coerenti con e complementari ad altre azioni dell'Unione, in particolare quelle svolte nel quadro del Fondo sociale europeo (FSE), soprattutto per fornire assistenza ai beneficiari dello strumento di microfinanza. Si assicura la coerenza e la complementarità anche in settori quali il dialogo sociale, la giustizia e i diritti fondamentali, segnatamente attraverso il programma pluriennale 2014-2020 "Diritti e cittadinanza", l'istruzione, la formazione professionale e la politica della gioventù, segnatamente attraverso il programma pluriennale 2014-2020 "Erasmus per tutti", nonché la ricerca e l'innovazione, l'imprenditorialità, la sanità, l'allargamento e le relazioni esterne e la politica economica generale.

Motivazione

Un approccio di innovazione sociale alla microfinanza rafforzerebbe il ruolo dei partenariati e creerebbe forti collegamenti tra le istituzioni di microfinanza e i fornitori di servizi per lo sviluppo di imprese, facilitando la loro integrazione in iniziative occupazionali e di inclusione sociale.

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Articolo 13

Testo della Commissione

Emendamento

Al fine di monitorare regolarmente il programma e adattare secondo le necessità le sue priorità di azione e di finanziamento, la Commissione predispone relazioni biennali di monitoraggio e le trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio. Tali relazioni hanno per oggetto i risultati del programma e il modo in cui nelle sue attività sono stati presi in considerazione i temi della parità uomo-donna e della non discriminazione, comprese le questioni relative all'accessibilità.

Al fine di monitorare regolarmente il programma e adattare secondo le necessità le sue priorità di azione e di finanziamento, la Commissione predispone relazioni biennali di monitoraggio e le trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio. Tali relazioni hanno per oggetto i progressi compiuti nell'attuazione del programma, i risultati raggiunti e il modo in cui nelle sue attività sono stati presi in considerazione i temi della parità uomo-donna e della non discriminazione, comprese le questioni relative all'accessibilità.

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Entro il 2017 è effettuata una valutazione intermedia del programma per misurare i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi prestabiliti, per determinare se le sue risorse sono state utilizzate in modo efficiente e per stabilire il suo valore aggiunto per l'Unione.

1. Entro la metà del 2017 è effettuata una valutazione intermedia del programma per misurare i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi prestabiliti, per determinare se le sue risorse sono state utilizzate in modo efficiente e per stabilire il suo valore aggiunto per l'Unione. Sulla base di tale valutazione, la Commissione può presentare una proposta sul trasferimento di stanziamenti tra gli assi del programma.

Motivazione

Per poter decidere le modifiche al programma per la seconda metà del quadro finanziario pluriennale come proposto nell'emendamento 3, la valutazione deve essere presentata in anticipo rispetto a quanto proposto dalla Commissione.

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Articolo 22 – punto 1 – lettera a)

Testo della Commissione

Emendamento

(a) le persone che hanno perso o rischiano di perdere il lavoro o che incontrano difficoltà a entrare o a rientrare nel mercato del lavoro, persone che rischiano l'esclusione sociale e persone vulnerabili che si trovano in una posizione svantaggiata per l'accesso al mercato del credito convenzionale e che desiderano avviare o sviluppare una microimpresa in proprio;

(a) le persone che hanno perso o rischiano di perdere il lavoro o che incontrano difficoltà a entrare o a rientrare nel mercato del lavoro, persone che rischiano l'esclusione sociale e persone vulnerabili che si trovano in una posizione svantaggiata per l'accesso al mercato del credito convenzionale o per detenere i fondi propri o quasi propri necessari e che desiderano avviare o sviluppare una microimpresa in proprio;

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli organismi pubblici e privati che svolgono le attività di cui al paragrafo 1, lettera a), si attengono a standard elevati in materia di governance, gestione e tutela dei consumatori, secondo i principi del codice europeo di buona condotta per l'erogazione di microcrediti e si sforzano di prevenire l'indebitamento eccessivo di persone e imprese.

3. Gli organismi pubblici e privati che svolgono le attività di cui al paragrafo 1, lettera a), si attengono a standard elevati in materia di governance, gestione e tutela dei consumatori, secondo i principi del codice europeo di buona condotta per l'erogazione di microcrediti e l'accesso a fondi propri o quasi propri e si sforzano di prevenire l'indebitamento eccessivo di persone e imprese.

Emendamento  23

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, del [regolamento finanziario], le entrate e i pagamenti generati da uno strumento finanziario sono assegnati a tale strumento finanziario. Per gli strumenti finanziari già istituiti nel precedente quadro finanziario pluriennale, le entrate e i pagamenti generati da operazioni iniziate nel periodo precedente sono assegnati allo strumento finanziario nel periodo in corso.

3. Conformemente alle pertinenti disposizioni del [regolamento finanziario], le entrate e i pagamenti generati da uno strumento finanziario sono assegnati a tale strumento finanziario, sino a quando tale strumento finanziario esiste. Per gli strumenti finanziari già istituiti nel precedente quadro finanziario pluriennale, le entrate e i pagamenti generati da operazioni iniziate nel periodo precedente sono assegnati allo strumento finanziario nel periodo in corso.

PROCEDURA

Titolo

Programma dell’UE per il cambiamento e l’innovazione sociale

Riferimenti

COM(2011)0609 – C7-0318/2011 – 2011/0270(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

EMPL

25.10.2011

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

BUDG

25.10.2011

Relatore per parere

       Nomina

Estelle Grelier

6.2.2012

Approvazione

31.5.2012

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

25

3

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Richard Ashworth, Francesca Balzani, Zuzana Brzobohatá, Jean-Luc Dehaene, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Lucas Hartong, Jutta Haug, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Claudio Morganti, Juan Andrés Naranjo Escobar, Nadezhda Neynsky, Dominique Riquet, Alda Sousa, László Surján, Jacek Włosowicz

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Alexander Alvaro, Jürgen Klute, Paul Rübig, Peter Šťastný, Gianluca Susta

PARERE della commissione per il controllo dei bilanci (31.5.2012)

destinato alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un programma dell'Unione europea per il cambiamento e l'innovazione sociale
(COM(2011)0609 – C7‑0318/2011 – 2011/0270(COD))

Relatore per parere: Jens Geier

EMENDAMENTI

La commissione per il controllo dei bilanci invita la commissione per l'occupazione e gli affari sociali, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Nello spirito della strategia Europa 2020, il programma dovrà perseguire una linea coerente nella promozione dell'occupazione e nella lotta contro l'esclusione sociale e la povertà. La sua attuazione dovrà essere razionalizzata e semplificata, in particolare per mezzo di una serie di disposizioni comuni relative, tra l'altro, agli obiettivi generali, alla tipologia delle azioni, al monitoraggio e alle modalità di valutazione. Il programma dovrà inoltre concentrarsi su grandi progetti con un chiaro valore aggiunto per l'UE, per raggiungere la massa critica e ridurre gli oneri amministrativi per i beneficiari e per la Commissione. Inoltre, si dovrà ricorrere maggiormente a opzioni semplificate in materia di costi (finanziamenti di tipo forfettario) in particolare per l'attuazione di programmi di mobilità. Il programma dovrà avere la funzione di sportello unico per gli operatori della microfinanza, fornendo finanziamenti per il microcredito, sviluppo delle capacità e assistenza tecnica. Infine, il programma dovrà prevedere la flessibilità di bilancio attraverso la creazione di una riserva, da destinare annualmente, per rispondere alle priorità politiche.

(5) Nello spirito della strategia Europa 2020, il programma dovrà perseguire una linea coerente nella promozione dell'occupazione e nella lotta contro l'esclusione sociale e la povertà. La sua attuazione dovrà essere razionalizzata e semplificata, in particolare per mezzo di una serie di disposizioni comuni relative, tra l'altro, agli obiettivi generali, alla tipologia delle azioni, al monitoraggio e alle modalità di valutazione. Il programma dovrà inoltre concentrarsi su grandi progetti con un chiaro valore esemplare e un valore aggiunto per l'UE, per raggiungere la massa critica e ridurre gli oneri amministrativi per i beneficiari e per la Commissione. Inoltre, si dovrà ricorrere maggiormente a opzioni semplificate in materia di costi (finanziamenti di tipo forfettario) in particolare per l'attuazione di programmi di mobilità. Il programma dovrà avere la funzione di sportello unico per gli operatori della microfinanza, fornendo finanziamenti per il microcredito, sviluppo delle capacità e assistenza tecnica. Nell'ambito del suo limitato campo di applicazione, il programma dovrà prevedere la flessibilità di bilancio attraverso la creazione di una riserva, da destinare annualmente, per rispondere alle priorità politiche.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis) Alla luce dei limitati fondi a disposizione del programma e della previa ripartizione di tali fondi tra vari assi, dovrebbe essere finanziato in via prioritaria lo sviluppo di strutture dotate di un evidente effetto moltiplicatore, che andranno a beneficio di ulteriori attività e iniziative. Occorre altresì adottare i necessari provvedimenti volti a evitare ogni possibilità di sovrapposizione o di duplice finanziamento con altri fondi o programmi, in particolare con il Fondo sociale europeo.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 ter) Gli obiettivi di vasta portata e la grande importanza conferiti a questo programma sono in contraddizione con le risorse finanziarie stanziate, molto limitate, che potrebbero deludere le aspettative delle parti interessate a questo programma.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) L'ambito di applicazione di EURES dovrà essere ampliato per sviluppare e sostenere programmi di mobilità livello di Unione intesi a rispondere all'offerta di lavoro dove sono state individuate carenze del mercato del lavoro. Conformemente all'articolo 47 del trattato, i programmi dovranno facilitare la mobilità dei giovani lavoratori.

(12) L'ambito di applicazione di EURES dovrà essere ampliato per sviluppare e sostenere programmi di mobilità livello di Unione intesi a rispondere all'offerta di lavoro dove sono state individuate carenze del mercato del lavoro. Conformemente all'articolo 47 del trattato, i programmi dovranno facilitare la mobilità dei giovani lavoratori. Per consentire il raggiungimento degli obiettivi EURES, è opportuno che i tre assi che compongono tale programma mantengano un certo grado di autonomia finanziaria.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16) Le imprese sociali sono un elemento fondante dell'economia sociale di mercato pluralista europea. Possono fungere da motore del cambiamento sociale offrendo soluzioni innovative e danno quindi un prezioso contributo al conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020. Il programma dovrà migliorare l'accesso ai finanziamenti delle imprese sociali e contribuire in tal modo all'iniziativa per l'imprenditoria sociale avviata dalla Commissione.

(16) Le imprese sociali sono un elemento fondante dell'economia sociale di mercato pluralista europea. Possono fungere da motore del cambiamento sociale offrendo soluzioni innovative e danno quindi un prezioso contributo al conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020. Nell'ambito di un quadro di bilancio limitato, il programma dovrà migliorare l'accesso ai finanziamenti delle imprese sociali e contribuire in tal modo all'iniziativa per l'imprenditoria sociale avviata dalla Commissione.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. La Commissione può utilizzare la dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1 per finanziare l'assistenza tecnica e/o amministrativa, in particolare per quanto riguarda la revisione contabile, le traduzioni effettuate all'esterno, le riunioni di esperti e le attività di informazione e di comunicazione a beneficio reciproco della Commissione e dei beneficiari.

3. La Commissione può utilizzare sino al 3% della dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1 per finanziare l'assistenza tecnica e/o amministrativa, in particolare per quanto riguarda la revisione contabile, le traduzioni effettuate all'esterno, le riunioni di esperti, la cooperazione con i paesi terzi e le attività di informazione e di comunicazione a beneficio reciproco della Commissione e dei beneficiari.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Articolo 6 – punto 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) eventi, conferenze e seminari della presidenza del Consiglio;

(b) eventi, conferenze e seminari;

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Articolo 6 – punto 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Azioni dirette a promuovere la mobilità delle persone nell'Unione, in particolare lo sviluppo di una piattaforma digitale multilingue per l'intermediazione dell'offerta e della domanda di lavoro, e programmi mirati di mobilità per rispondere all'offerta di lavoro dove sono state individuate carenze del mercato del lavoro e/o per aiutare gruppi specifici di lavoratori, come i giovani.

4. Azioni finanziariamente realizzabili dirette a promuovere la mobilità delle persone nell'Unione, in particolare lo sviluppo di una piattaforma digitale multilingue per l'intermediazione dell'offerta e della domanda di lavoro, e programmi mirati di mobilità per rispondere all'offerta di lavoro dove sono state individuate carenze del mercato del lavoro e/o per aiutare gruppi specifici di lavoratori, come i giovani.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Articolo 6 – punto 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Sostegno alla microfinanza e alle imprese sociali, in particolare mediante gli strumenti finanziari di cui al titolo VIII della prima parte del regolamento XXX/2012 [nuovo regolamento finanziario] che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio annuale dell'Unione, e sovvenzioni.

5. Sostegno alla microfinanza e alle imprese sociali, in particolare mediante gli strumenti finanziari di cui al regolamento XXX/2012 [nuovo regolamento finanziario] che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio annuale dell'Unione, e sovvenzioni.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

Importi forfettari e tabelle di costi unitari e finanziamenti a tasso fisso possono essere utilizzati in relazione al sostegno concesso ai partecipanti al programma, in particolare per i programmi di mobilità di cui all'articolo 6, paragrafo 4.

La convenzione di sovvenzione precisa la parte di contributo finanziario dell'Unione basata sul rimborso dei costi ammissibili e la parte basata su tassi forfettari (comprese tabelle di costi unitari) o importi forfettari in relazione al sostegno concesso ai partecipanti al programma, in particolare per i programmi di mobilità di cui all'articolo 6, paragrafo 4.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione adotta le opportune misure di prevenzione dirette a garantire che, quando sono realizzate azioni finanziate nel quadro del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione siano protetti contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illegale mediante controlli efficaci e, nel caso in cui siano rilevate irregolarità, il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, conformemente all'articolo 325 del trattato, al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, e al regolamento finanziario.

1. La Commissione adotta le opportune misure di prevenzione e mette in atto controlli efficaci per garantire che, quando sono realizzate azioni finanziate nel quadro del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione siano protetti contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illegale.

 

1 bis. Nel caso in cui siano rilevate irregolarità, le somme indebitamente versate sono recuperate in primo luogo attraverso compensazioni e, se del caso, sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive a tutela degli interessi finanziari dell'Unione, conformemente all'articolo 325 del trattato, al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, e al regolamento finanziario.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, le decisioni, le convenzioni e i contratti risultanti dall'applicazione del presente regolamento autorizzano espressamente la Commissione, compreso l'OLAF, e la Corte dei conti a condurre tali audit, controlli sul posto e ispezioni.

3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, le decisioni, le convenzioni e i contratti risultanti dall'applicazione del presente regolamento autorizzano espressamente la Commissione, compreso l'OLAF, e la Corte dei conti a condurre tali audit, controlli sul posto e ispezioni sino a quattro anni dopo il pagamento finale.

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Articolo 13

Testo della Commissione

Emendamento

Al fine di monitorare regolarmente il programma e adattare secondo le necessità le sue priorità di azione e di finanziamento, la Commissione predispone relazioni biennali di monitoraggio e le trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio. Tali relazioni hanno per oggetto i risultati del programma e il modo in cui nelle sue attività sono stati presi in considerazione i temi della parità uomo-donna e della non discriminazione, comprese le questioni relative all'accessibilità.

Al fine di monitorare regolarmente il programma e adattare secondo le necessità le sue priorità di azione e di finanziamento, la Commissione predispone relazioni annuali di monitoraggio e le trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio. Tali relazioni hanno per oggetto i risultati del programma e il modo in cui nelle sue attività sono stati presi in considerazione i temi della parità uomo-donna e della non discriminazione, comprese le questioni relative all'accessibilità.

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Entro il 2017 è effettuata una valutazione intermedia del programma per misurare i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi prestabiliti, per determinare se le sue risorse sono state utilizzate in modo efficiente e per stabilire il suo valore aggiunto per l'Unione.

1. Entro il 2017 è effettuata una valutazione intermedia del programma per misurare i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi prestabiliti, per determinare se le sue risorse sono state utilizzate in modo efficiente e per stabilire il suo valore aggiunto per l'Unione. I risultati della valutazione possono essere presi in considerazione nell'elaborazione di nuovi programmi in materia di occupazione e affari sociali.

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

 

 

2. Le informazioni fornite in queste relazioni annuali sullo stato di attuazione sono riprese nelle relazioni biennali di monitoraggio di cui all'articolo 13. Le relazioni di monitoraggio comprendono le relazioni annuali di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della decisione n. 283/2010/UE.

2. Le informazioni fornite in queste relazioni annuali sullo stato di attuazione sono riprese nelle relazioni annuali di monitoraggio di cui all'articolo 13. Le relazioni di monitoraggio comprendono le relazioni annuali di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della decisione n. 283/2010/UE.

PROCEDURA

Titolo

Programma dell'UE per il cambiamento e l'innovazione sociale

Riferimenti

COM(2011)0609 – C7-0318/2011 – 2011/0270(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

EMPL

25.10.2011

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

CONT

25.10.2011

Relatore per parere

       Nomina

Jens Geier

6.12.2011

Approvazione

30.5.2012

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

24

1

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Andrea Češková, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Crescenzio Rivellini, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Michael Theurer

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Zuzana Brzobohatá, Jorgo Chatzimarkakis, Derk Jan Eppink, Véronique Mathieu, Markus Pieper

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Joachim Zeller

PARERE della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (9.5.2012)

destinato alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un programma dell'Unione europea per il cambiamento e l'innovazione sociale
(COM(2011)0609 – C7‑0318/2011 – 2011/0270(COD))

Relatore per parere: Inês Cristina Zuber

EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per l'occupazione e gli affari sociali, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Le iniziative "Piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale" e "L'Unione dell'innovazione" individuano nell'innovazione sociale uno strumento di grande efficacia per affrontare le sfide sociali poste dall'invecchiamento della popolazione, dalla povertà, dalla disoccupazione, dalle nuove forme di lavoro e dai nuovi stili di vita e dalle aspettative dei cittadini in fatto di giustizia sociale, istruzione e assistenza sanitaria. Il programma ha il compito di sostenere le azioni dirette ad accelerare l'innovazione sociale nei settori che rientrano nel suo ambito nei settori pubblico, privato e terzo, tenendo nel dovuto conto il ruolo degli enti regionali e locali. In particolare, il programma dovrà contribuire a individuare, valutare e sviluppare soluzioni e prassi innovative attraverso la sperimentazione sociale, per assistere gli Stati membri in modo più efficace nella riforma dei loro mercati del lavoro e delle loro politiche di protezione sociale. Dovrà inoltre fungere da catalizzatore di partenariati e reti transnazionali tra operatori pubblici, privati e del terzo settore nonché favorire il loro coinvolgimento nella definizione e nell'attuazione di nuovi modi per affrontare i bisogni e le sfide sociali pressanti.

(4) Le iniziative "Piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale" e "L'Unione dell'innovazione" individuano nell'innovazione sociale uno strumento di grande efficacia per affrontare le sfide sociali poste dall'invecchiamento della popolazione, dalla povertà, dalla disoccupazione, dalle nuove forme di lavoro e dai nuovi stili di vita e dalle aspettative dei cittadini in fatto di giustizia sociale, istruzione e assistenza sanitaria. Il programma ha il compito di sostenere le azioni dirette ad accelerare l'innovazione sociale nei settori che rientrano nel suo ambito nei settori pubblico, privato e terzo, tenendo nel dovuto conto il ruolo degli enti regionali e locali. In particolare, il programma dovrà contribuire a individuare, analizzare e sviluppare soluzioni e prassi innovative attraverso la sperimentazione sociale, per assistere gli Stati membri in modo più efficace nella riforma dei loro mercati del lavoro, della loro politica industriale e delle loro politiche di protezione sociale. Dovrà inoltre fungere da catalizzatore di partenariati e reti transnazionali tra operatori pubblici, privati e del terzo settore nonché favorire il loro coinvolgimento nella definizione e nell'attuazione di nuovi modi per affrontare i bisogni e le sfide sociali pressanti.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Nello spirito della strategia Europa 2020, il programma dovrà perseguire una linea coerente nella promozione dell'occupazione e nella lotta contro l'esclusione sociale e la povertà. La sua attuazione dovrà essere razionalizzata e semplificata, in particolare per mezzo di una serie di disposizioni comuni relative, tra l'altro, agli obiettivi generali, alla tipologia delle azioni, al monitoraggio e alle modalità di valutazione. Il programma dovrà inoltre concentrarsi su grandi progetti con un chiaro valore aggiunto per l'UE, per raggiungere la massa critica e ridurre gli oneri amministrativi per i beneficiari e per la Commissione. Inoltre, si dovrà ricorrere maggiormente a opzioni semplificate in materia di costi (finanziamenti di tipo forfettario) in particolare per l'attuazione di programmi di mobilità. Il programma dovrà avere la funzione di sportello unico per gli operatori della microfinanza, fornendo finanziamenti per il microcredito, sviluppo delle capacità e assistenza tecnica. Infine, il programma dovrà prevedere la flessibilità di bilancio attraverso la creazione di una riserva, da destinare annualmente, per rispondere alle priorità politiche.

(5) Il programma dovrà perseguire una linea coerente nella promozione dell'occupazione e nella lotta contro l'esclusione sociale e la povertà. La sua attuazione dovrà essere razionalizzata e semplificata, in particolare per mezzo di una serie di disposizioni comuni relative, tra l'altro, agli obiettivi generali, alla tipologia delle azioni, al monitoraggio e alle modalità di valutazione. Il programma dovrà inoltre concentrarsi su grandi progetti con un chiaro valore aggiunto per l'UE, per raggiungere la massa critica e ridurre gli oneri amministrativi per i beneficiari e per la Commissione. Inoltre, si dovrà ricorrere maggiormente a opzioni semplificate in materia di costi (finanziamenti di tipo forfettario) in particolare per l'attuazione di programmi di mobilità. Il programma dovrà avere la funzione di sportello unico per gli operatori della microfinanza, promuovendo lo sviluppo delle capacità, l'aggiornamento e la modernizzazione delle tecnologie e fornendo finanziamenti per il microcredito e assistenza tecnica. Infine, il programma dovrà prevedere la flessibilità di bilancio attraverso la creazione di una riserva, da destinare annualmente, per rispondere alle priorità politiche.

Motivazione

I finanziamenti a favore delle PMI devono offrire alle imprese stesse possibilità di aggiornamento e modernizzazione in ambito tecnologico, in modo che possano affrontare le difficoltà e gli ostacoli cui sono confrontate, nella fattispecie i problemi legati alla concentrazione e alla monopolizzazione nei settori dell'industria, della produzione e della distribuzione.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis) Occorre consolidare la dimensione sociale del mercato unico. Data la necessità di rafforzare la fiducia nel mercato unico e la libera circolazione dei servizi garantendo il rispetto dei diritti dei lavoratori, occorre assicurare che i diritti dei lavoratori e degli imprenditori in materia di libera circolazione siano equiparati in tutta l'Unione.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) L'ambito di applicazione di EURES dovrà essere ampliato per sviluppare e sostenere programmi di mobilità livello di Unione intesi a rispondere all'offerta di lavoro dove sono state individuate carenze del mercato del lavoro. Conformemente all'articolo 47 del trattato, i programmi dovranno facilitare la mobilità dei giovani lavoratori.

(12) L'ambito di applicazione di EURES dovrà essere ampliato per sviluppare e sostenere programmi di mobilità livello di Unione intesi a rispondere all'offerta di lavoro dove sono state individuate carenze del mercato del lavoro. Dato l'alto tasso di disoccupazione giovanile e conformemente all'articolo 47 del trattato, i programmi dovranno facilitare, in particolare, la mobilità dei giovani lavoratori nell'Unione.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14) La mancanza di accesso al credito è uno dei principali ostacoli alla creazione di imprese, in particolare per le persone più lontane dal mercato del lavoro. Gli sforzi dell'Unione e degli Stati membri in questo campo devono essere intensificati per aumentare l'offerta di microfinanziamenti e far fronte alla domanda di chi più ne ha bisogno, in particolare i disoccupati e le persone vulnerabili che intendono creare o sviluppare una microimpresa, anche su base autonoma, ma non hanno accesso al credito. Come primo passo, nel 2010 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno istituito lo strumento.

(14) La mancanza di accesso al credito è uno dei principali ostacoli alla creazione di imprese, in particolare per le persone più lontane dal mercato del lavoro. Gli sforzi dell'Unione e degli Stati membri in questo campo devono essere intensificati per aumentare l'offerta di microfinanziamenti e far fronte alla domanda di chi più ne ha bisogno, in particolare i disoccupati e le persone vulnerabili che intendono creare o sviluppare una microimpresa, anche su base autonoma, ma non hanno accesso al credito. Come primo passo, nel 2010 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno istituito lo strumento. È altresì importante che il credito offerto sia reso più flessibile attraverso organismi non bancari e che sia sufficiente a coprire le esigenze di modernizzazione e aggiornamento delle tecnologie per salvaguardare la liquidità e l'indipendenza delle microimprese e delle piccole e medie imprese.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d bis) Per "sperimentazione sociale" si intendono gli esperimenti che mirano a fornire risposte innovative alle esigenze sociali. Essa si svolge in contesti definiti, permettendo il controllo e la valutazione e riducendo così i costi sociali e i rischi in materia di investimenti.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) l'asse "Progress", che sostiene lo sviluppo, l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione della politica occupazionale e sociale dell'Unione e della sua legislazione in materia di condizioni di lavoro e promuove l'elaborazione politica e l'innovazione basate su dati di fatto, in collaborazione con le parti sociali, le organizzazioni della società civile e altre parti interessate;

(a) l'asse "Progress", che sostiene lo sviluppo, l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione della politica occupazionale e sociale dell'Unione e della sua legislazione in materia di condizioni di lavoro e promuove l'elaborazione politica e l'innovazione basate su dati di fatto, in collaborazione con le parti sociali, le organizzazioni della società civile e altre parti interessate. Esso è incentrato sullo sviluppo di strategie europee comuni che producano miglioramenti effettivi nella politica occupazionale e sociale e nelle condizioni di lavoro in Europa;

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) l'asse "Microfinanza e imprenditorialità sociale", che agevola l'accesso ai finanziamenti per gli imprenditori, in particolare quelli più lontani dal mercato del lavoro, e le imprese sociali.

(c) l'asse "Microfinanza e imprenditorialità sociale", che agevola l'accesso ai finanziamenti per gli imprenditori, in particolare quelli più lontani dal mercato del lavoro, e le imprese sociali, specialmente le cooperative, le mutue e le microimprese.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) sostenere lo sviluppo di sistemi di protezione sociale e mercati del lavoro adeguati, accessibili ed efficienti e facilitare le riforme, promuovendo il buon governo, l'apprendimento reciproco e l'innovazione sociale;

(b) sostenere lo sviluppo di sistemi di protezione sociale e mercati del lavoro adeguati, sempre più flessibili ed efficienti e facilitare le riforme, promuovendo il buon governo, l'apprendimento reciproco e l'innovazione sociale;

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d) promuovere la mobilità geografica dei lavoratori e accrescere le possibilità di impiego sviluppando mercati del lavoro aperti e accessibili a tutti;

(d) consolidare il mercato unico promuovendo la mobilità geografica dei lavoratori e accrescere le possibilità di impiego sviluppando mercati del lavoro aperti e accessibili a tutti, rispettando e garantendo la libera circolazione e i diritti dei lavoratori in tutta l'Unione;

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e) promuovere l'occupazione e l'inclusione sociale, migliorando la disponibilità e l'accessibilità della microfinanza per i gruppi vulnerabili e per le microimprese, e facilitando l'accesso ai finanziamenti per le imprese sociali.

(e) promuovere l'occupazione e l'inclusione sociale, migliorando la disponibilità e l'accessibilità della microfinanza per i gruppi vulnerabili e per le microimprese, e facilitando l'accesso ai finanziamenti per le imprese sociali in modo da incrementare l'indipendenza e la liquidità delle imprese stesse.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(e bis) promuovere la creazione di posti di lavoro con diritti dignitosi nonché l'anticipazione e lo sviluppo di nuove competenze per nuovi impieghi di qualità istituendo una correlazione tra le politiche occupazionali e sociali e quelle industriali e strutturali a sostegno di una transizione verso un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse e a basse emissioni di carbonio.

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) il 60% all'asse "Progress", di cui almeno il 17% per la promozione della sperimentazione sociale come metodo per mettere alla prova e valutare soluzioni innovative in vista di una loro utilizzazione su più ampia scala;

(a) il 50% all'asse "Progress", di cui almeno il 17% per la promozione della sperimentazione sociale come metodo per mettere alla prova e valutare soluzioni innovative in vista di una loro utilizzazione su più ampia scala;

Motivazione

Cfr. emendamento all'articolo 5, paragrafo 2, lettera (c).

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) il 20% all'asse "Microfinanza e imprenditoria sociale".

(c) il 30% all'asse "Microfinanza e imprenditoria sociale".

Motivazione

Uno dei principali problemi per la costituzione e la continuità operativa delle PMI è la difficoltà di ottenere finanziamenti; l'emendamento propone pertanto un rafforzamento dell'asse riguardante la microfinanza.

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. La Commissione può utilizzare la dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1 per finanziare l'assistenza tecnica e/o amministrativa, in particolare per quanto riguarda la revisione contabile, le traduzioni effettuate all'esterno, le riunioni di esperti e le attività di informazione e di comunicazione a beneficio reciproco della Commissione e dei beneficiari.

3. La Commissione può utilizzare la dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1 per finanziare l'assistenza tecnica e/o amministrativa, in particolare per quanto riguarda la revisione contabile, le traduzioni effettuate all'esterno, le riunioni di esperti e le attività di informazione e di comunicazione a beneficio reciproco della Commissione e dei beneficiari, assicurando in tal modo un rafforzamento del controllo della spesa.

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) valutazioni e analisi dell'impatto;

(c) valutazioni e analisi dell'impatto indipendenti;

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) scambi e diffusione di buone pratiche, approcci ed esperienze innovativi, peer review, benchmarking e apprendimento reciproco a livello europeo;

(a) scambi, identificazione e diffusione di buone pratiche, approcci ed esperienze innovativi, peer review, benchmarking e apprendimento reciproco a livello europeo;

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) eventi, conferenze e seminari della presidenza del Consiglio;

(b) eventi, conferenze e seminari importanti della presidenza del Consiglio, a condizione che siano debitamente giustificati;

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) organizzazione di gruppi di lavoro composti da rappresentanti nazionali, incaricati di monitorare l'applicazione del diritto dell'Unione;

(c) organizzazione di gruppi di lavoro composti da rappresentanti nazionali, incaricati di monitorare la corretta applicazione del diritto dell'Unione;

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d) creazione di reti e cooperazione tra organismi specializzati, autorità nazionali, regionali e locali e servizi per l'impiego a livello europeo;

(d) creazione di reti e cooperazione tra organismi specializzati e altre parti interessate, autorità nazionali, regionali e locali e servizi per l'impiego a livello europeo;

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, assicura che le attività realizzate nell'ambito del programma siano coerenti con e complementari ad altre azioni dell'Unione, in particolare quelle svolte nel quadro del Fondo sociale europeo (FSE) e in settori quali il dialogo sociale, la giustizia e i diritti fondamentali, l'istruzione, la formazione professionale e la politica della gioventù, la ricerca e l'innovazione, l'imprenditorialità, la sanità, l'allargamento e le relazioni esterne e la politica economica generale.

1. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, assicura che le attività realizzate nell'ambito del programma siano coerenti con e complementari ad altre azioni dell'Unione, in particolare quelle svolte nel quadro del Fondo sociale europeo (FSE) e in settori quali il dialogo sociale, la giustizia e i diritti fondamentali, l'istruzione, la formazione professionale e la politica della gioventù, la ricerca e l'innovazione, l'imprenditorialità, la sanità, l'allargamento e le relazioni esterne e la politica economica generale, nonché le esigenze del mercato interno, rafforzandone in tal modo il buon funzionamento.

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Articolo 13

Testo della Commissione

Emendamento

Al fine di monitorare regolarmente il programma e adattare secondo le necessità le sue priorità di azione e di finanziamento, la Commissione predispone relazioni biennali di monitoraggio e le trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio. Tali relazioni hanno per oggetto i risultati del programma e il modo in cui nelle sue attività sono stati presi in considerazione i temi della parità uomo-donna e della non discriminazione, comprese le questioni relative all'accessibilità.

Al fine di monitorare regolarmente il programma e adattare secondo le necessità le sue priorità di azione e di finanziamento, la Commissione predispone relazioni annuali di monitoraggio e le trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio. Tali relazioni hanno per oggetto i risultati del programma e il modo in cui nelle sue attività sono stati presi in considerazione i temi della parità uomo-donna e della non discriminazione, comprese le questioni relative all'accessibilità. La relazione è pubblicata e messa a disposizione del pubblico nell'interesse di una maggiore trasparenza.

Emendamento  23

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Entro il 2017 è effettuata una valutazione intermedia del programma per misurare i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi prestabiliti, per determinare se le sue risorse sono state utilizzate in modo efficiente e per stabilire il suo valore aggiunto per l'Unione.

1. Entro il 2017 è effettuata una valutazione intermedia del programma per misurare i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi prestabiliti, per determinare se le sue risorse sono state utilizzate in modo efficiente e per stabilire il suo valore aggiunto per l'Unione. Dopo questa valutazione, la relazione è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio. Essa è pubblicata e messa a disposizione del pubblico nell'interesse di una maggiore trasparenza.

Emendamento  24

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Al più tardi due anni dopo la scadenza del programma, la Commissione procede a una valutazione ex post per misurarne l'impatto e il valore aggiunto per l'Unione e trasmette una relazione su tale valutazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

2. Al più tardi un anno dopo la scadenza del programma, la Commissione procede a una valutazione ex post indipendente per misurarne l'impatto e il valore aggiunto per l'Unione e trasmette una relazione su tale valutazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. In seguito alla valutazione, la Commissione può raccomandare il proseguimento del programma al più tardi due anni dopo la sua scadenza. La relazione è pubblicata e messa a disposizione del pubblico nell'interesse di una maggiore trasparenza.

Emendamento  25

Proposta di regolamento

Articolo 15 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) Facilitare uno scambio di informazioni efficiente e inclusivo, l'apprendimento reciproco e il dialogo sulla politica occupazionale e sociale e la legislazione sulle condizioni di lavoro dell'Unione a livello unionale, nazionale e internazionale per assistere gli Stati membri e gli altri paesi partecipanti nell'elaborazione delle loro politiche e nell'applicazione della legislazione dell'Unione.

(b) Facilitare uno scambio di informazioni efficiente e inclusivo, l'apprendimento reciproco e il dialogo sulla politica occupazionale e sociale e la legislazione sulle condizioni di lavoro dell'Unione a livello unionale, nazionale e internazionale per assistere gli Stati membri e gli altri paesi partecipanti nell'elaborazione delle loro politiche e nella corretta applicazione della legislazione dell'Unione.

Emendamento  26

Proposta di regolamento

Articolo 15 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d bis) sviluppare strategie europee comuni per produrre miglioramenti effettivi nella politica occupazionale e sociale e nelle condizioni di lavoro in Europa.

Emendamento  27

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d) parti sociali;

(d) parti sociali e attori economici interessati;

Emendamento  28

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. La Commissione può cooperare con paesi terzi non partecipanti al programma. Rappresentanti di tali paesi terzi possono partecipare a manifestazioni di interesse comune (quali conferenze, workshop e seminari) che si svolgono in paesi partecipanti al programma e il costo della loro partecipazione può essere coperto dal programma.

4. La Commissione può cooperare con paesi terzi non partecipanti al programma. Rappresentanti di tali paesi terzi possono partecipare a manifestazioni di interesse comune (quali conferenze, workshop e seminari) che si svolgono in paesi partecipanti al programma e il costo della loro partecipazione può essere cofinanziato dal programma.

Emendamento  29

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) i piani di lavoro annuali, compresi i criteri per la selezione dei beneficiari a seguito di inviti a presentare proposte.

(b) i piani di lavoro annuali, compresi i criteri per la selezione dei beneficiari a seguito di inviti a presentare proposte. I criteri per la selezione dei beneficiari dovrebbero tenere conto dei requisiti del mercato interno.

Emendamento  30

Proposta di regolamento

Articolo 20 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis) fornire informazioni complete e tempestive a chi cerca lavoro in un altro Stato membro per quanto riguarda la legislazione e le condizioni di assunzione.

Emendamento  31

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Al fine di raggiungere i beneficiari finali e di creare microimprese competitive e vitali, gli organismi pubblici e privati che svolgono le attività di cui al paragrafo 1, lettera a) cooperano strettamente con le organizzazioni che rappresentano gli interessi dei beneficiari finali del microcredito e con le organizzazioni, in particolare quelle sostenute dal FSE, che offrono ai beneficiari finali programmi di tutoraggio e di formazione.

2. Al fine di raggiungere i beneficiari finali e di creare microimprese competitive e vitali, gli organismi pubblici e privati che svolgono le attività di cui al paragrafo 1, lettera a) cooperano strettamente con le organizzazioni che rappresentano gli interessi dei beneficiari finali del microcredito e con le organizzazioni, in particolare quelle sostenute dal FSE, che offrono ai beneficiari finali programmi di tutoraggio e di formazione. I programmi di formazione dovrebbero tenere conto dei requisiti del mercato interno.

Emendamento  32

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Le istituzioni finanziarie internazionali e, se del caso, i gestori dei fondi trasmettono alla Commissione relazioni annuali sullo stato di attuazione che descrivono le attività sovvenzionate, la loro esecuzione finanziaria, la ripartizione e l'accessibilità dei finanziamenti e degli investimenti per settore e tipo di beneficiario, le domande accettate o respinte e i contratti conclusi dagli organismi pubblici e privati interessati, le azioni finanziate e i risultati, anche in termini di incidenza sociale, creazione di posti di lavoro e sostenibilità delle imprese sovvenzionate.

1. Le istituzioni finanziarie internazionali e, se del caso, i gestori dei fondi trasmettono alla Commissione relazioni annuali sullo stato di attuazione che descrivono le attività sovvenzionate, la loro esecuzione finanziaria, la ripartizione e l'accessibilità dei finanziamenti e degli investimenti per Stato membro, settore e tipo di beneficiario, le domande accettate o respinte e i contratti conclusi dagli organismi pubblici e privati interessati, le azioni finanziate e i risultati, anche in termini di incidenza sociale, creazione di posti di lavoro e sostenibilità delle imprese sovvenzionate.

Emendamento  33

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Le informazioni fornite in queste relazioni annuali sullo stato di attuazione sono riprese nelle relazioni biennali di monitoraggio di cui all'articolo 13. Le relazioni di monitoraggio comprendono le relazioni annuali di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della decisione n. 283/2010/UE.

2. Le informazioni fornite in queste relazioni annuali sullo stato di attuazione sono riprese nelle relazioni annuali di monitoraggio di cui all'articolo 13. Le relazioni di monitoraggio comprendono le relazioni annuali di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della decisione n. 283/2010/UE.

PROCEDURA

Titolo

Programma dell'UE per il cambiamento e l'innovazione sociale

Riferimenti

COM(2011)0609 – C7-0318/2011 – 2011/0270(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

EMPL

25.10.2011

 

 

 

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

ITRE

25.10.2011

 

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Inês Cristina Zuber

20.12.2011

 

 

 

Approvazione

8.5.2012

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

55

1

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Dimitrios Droutsas, Adam Gierek, Norbert Glante, Robert Goebbels, András Gyürk, Fiona Hall, Edit Herczog, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Béla Kovács, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Michèle Rivasi, Paul Rübig, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Britta Thomsen, Evžen Tošenovský, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras, Henri Weber

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Antonio Cancian, Ioan Enciu, Françoise Grossetête, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Seán Kelly, Bernd Lange, Werner Langen, Zofija Mazej Kukovič, Silvia-Adriana Ţicău, Inês Cristina Zuber

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Anne E. Jensen, Nicole Kiil-Nielsen, Norica Nicolai

PARERE della commissione per lo sviluppo regionale (6.6.2012)

destinato alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un programma dell'Unione europea per il cambiamento e l'innovazione sociale
(COM(2011)0609 – C7‑0318/2011 – 2011/0270(COD))

Relatore per parere: Tomasz Piotr Poręba

BREVE MOTIVAZIONE

Nel quadro del pacchetto legislativo per il periodo 2014-2020 la Commissione ha proposto un progetto di regolamento relativo a un programma dell'Unione europea per il cambiamento e l'innovazione sociale (in appresso "il programma").

Il regolamento che istituisce il nuovo programma è stato integrato nel volume di spesa relativo alla rubrica 1 (crescita intelligente ed inclusiva) del nuovo quadro finanziario pluriennale 2014-2020.

Il programma mira a contribuire all'attuazione della strategia "Europa 2020" e alla realizzazione dei suoi obiettivi in materia di sviluppo intelligente e sostenibile e d'integrazione sociale grazie a un insieme di misure – in particolare attività di analisi, azioni nel settore dell'apprendimento reciproco, sostegno alle principali entità incaricate di realizzare gli obiettivi del programma, promozione della mobilità dei lavoratori in seno all'Unione e sostegno alle microimprese – destinate a favorire un elevato livello di occupazione, garantire un'appropriata copertura sociale, lottare contro l'esclusione sociale e la povertà e migliorare le condizioni di lavoro.

La Commissione propone di raggruppare tre strumenti già esistenti – il programma Progress, il programma EURES e lo strumento di microfinanziamento Progress a favore dell'occupazione e dell'integrazione sociale – nel quadro di un unico programma per l'occupazione e l'innovazione sociale.

L'obiettivo del programma comunitario Progress per l'occupazione e la solidarietà sociale, creato nel 2006, è quello di sostenere la politica occupazionale dell'Unione europea monitorando le politiche condotte in tale settore, favorendo l'apprendimento reciproco, sviluppando strumenti e metodi statistici, sostenendo i principali attori, creando reti e procedendo ad azioni di sensibilizzazione. I principali beneficiari di tali fondi sono le autorità locali e regionali, le parti sociali e le organizzazioni non governative.

La rete dei servizi europei dell'occupazione (EURES) è stata creata nel 2002 allo scopo di favorire la mobilità geografica dei lavoratori europei. EURES sostiene la creazione di partenariati transfrontalieri che costituiscono una piattaforma sia di contatto tra i servizi pubblici e i partner sociali che di consulenza nelle questioni relative ai diritti e ai doveri dei lavoratori.

Lo strumento di microfinanziamento Progress a favore dell'occupazione e dell'integrazione sociale, creato nel 2010, agevola l'accesso ad aiuti sotto forma di microcredito alle persone sfavorite in termini di accesso al mercato del credito tradizionale (disoccupati, persone minacciate di esclusione sociale, ecc.) e alle persone che desiderano creare o sviluppare la propria impresa. Lo strumento di microfinanziamento non concede direttamente risorse finanziarie agli imprenditori, bensì permette alle istituzioni di microfinanza stabilite negli Stati membri dell'Unione di accordare più facilmente prestiti agli imprenditori che desiderano creare la propria impresa o sviluppare un'impresa già esistente.

Il regolamento che istituisce il nuovo programma dell'Unione europea per il cambiamento e l'innovazione sociale dovrebbe entrare in vigore alla data di scadenza dei programmi esistenti, ossia il 1° gennaio 2014, ed essere attuato entro il 31 dicembre 2020.

La Commissione ha proposto per l'esecuzione del programma stanziamenti pari a 958,19 milioni di euro per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020.

Il relatore osserva che la Commissione non mette affatto in rilievo il valore aggiunto risultante dal raggruppamento dei tre programmi già in funzione.

Inoltre, la Commissione non ha operato una distinzione tra le misure previste nel quadro del nuovo programma e le misure di sostegno proposte nel quadro dei fondi della politica di coesione (FSE, FESR) e non ha garantito un loro efficace coordinamento, con conseguenti ridondanze in talune regioni. Anche il campo di applicazione del sostegno introdotto dal nuovo programma relativo all'elaborazione e all'attuazione di esperimenti sociali dell'asse Progress sconfina nel campo di applicazione della proposta di regolamento sul Fondo sociale europeo in materia di innovazione sociale. E non è tutto: misure di sostegno a favore delle imprese sociali sono previste anche dal regolamento che disciplina il funzionamento del FESR. Alla luce di tutti questi elementi è indispensabile definire chiaramente in che modo il nuovo strumento sarà integrato nei dispositivi complementari della politica di coesione.

Mentre destina il 17% dell'asse Progress alla promozione di esperimenti sociali, la Commissione non presenta in modo preciso gli obiettivi specifici nei settori dell'innovazione e degli esperimenti sociali. Il relatore suggerisce di rendere flessibile il massimale di finanziamento fisso imposto dalla Commissione per gli esperimenti sociali e sottolinea che gli obiettivi dell'innovazione sociale potranno essere realizzati solo cooperando con sistemi sociali nazionali e non sostituendosi ad essi. Prima di adottare un diverso approccio in materia occorrerebbe organizzare un ampio dibattito politico.

Nel contesto economico attuale, tra i tre strumenti il microcredito è quello che consente di conseguire i risultati più tangibili. Le piccole imprese e le microimprese rappresentano circa il 99% delle società recentemente create in Europa, e un terzo di esse sono state create da disoccupati. È pertanto opportuno non solo aumentare la percentuale dei microcrediti nel bilancio del nuovo programma, bensì sottolineare anche il ruolo fondamentale che essi svolgono nella lotta contro l'esclusione.

In questo periodo di crisi economica e di rigorosa disciplina di bilancio per gli Stati membri, il relatore si oppone all'aumento dei costi amministrativi (articolo 5, paragrafo 3) e alla creazione di una riserva di bilancio del 5%, la cui ridistribuzione non è stata definita chiaramente dalla Commissione.

Per quanto riguarda il ruolo delle autorità regionali e locali nel processo di attuazione del nuovo programma, va sottolineata l'importanza di associare queste entità a tutte le fasi operative.

È opportuno che le azioni intraprese nel quadro di EURES si orientino prioritariamente ai bisogni dei giovani, il cui tasso di disoccupazione supera il 20%. Il relatore deplora di dover richiamare l'attenzione sull'assenza di una valutazione dell'efficacia del programma EURES e di dati relativi al numero di persone che hanno trovato un posto di lavoro grazie a tale programma.

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per l'occupazione e gli affari sociali, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Le iniziative "Piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale" e "L'Unione dell'innovazione" individuano nell'innovazione sociale uno strumento di grande efficacia per affrontare le sfide sociali poste dall'invecchiamento della popolazione, dalla povertà, dalla disoccupazione, dalle nuove forme di lavoro e dai nuovi stili di vita e dalle aspettative dei cittadini in fatto di giustizia sociale, istruzione e assistenza sanitaria. Il programma ha il compito di sostenere le azioni dirette ad accelerare l'innovazione sociale nei settori che rientrano nel suo ambito nei settori pubblico, privato e terzo, tenendo nel dovuto conto il ruolo degli enti regionali e locali. In particolare, il programma dovrà contribuire a individuare, valutare e sviluppare soluzioni e prassi innovative attraverso la sperimentazione sociale, per assistere gli Stati membri in modo più efficace nella riforma dei loro mercati del lavoro e delle loro politiche di protezione sociale. Dovrà inoltre fungere da catalizzatore di partenariati e reti transnazionali tra operatori pubblici, privati e del terzo settore nonché favorire il loro coinvolgimento nella definizione e nell'attuazione di nuovi modi per affrontare i bisogni e le sfide sociali pressanti.

(4) Le iniziative "Piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale" e "L'Unione dell'innovazione" individuano nell'innovazione sociale uno strumento di grande efficacia - in particolare nel contesto dell'attuale crisi economica che colpisce l'Unione e le sue regioni - per affrontare le sfide sociali poste dall'invecchiamento della popolazione, dalla povertà, dalla disoccupazione, dalle nuove forme di lavoro e dai nuovi stili di vita e dalle aspettative dei cittadini in fatto di giustizia sociale, istruzione e assistenza sanitaria. Il programma ha il compito di sostenere le azioni dirette ad accelerare l'innovazione sociale nei settori che rientrano nel suo ambito nei settori pubblico, privato e terzo, tenendo nel dovuto conto il ruolo degli enti regionali e locali. In particolare, il programma dovrà contribuire a individuare, valutare e sviluppare soluzioni innovative e la loro concreta attuazione attraverso la sperimentazione sociale, per assistere gli Stati membri in modo più efficace nella riforma dei loro mercati del lavoro e delle loro politiche di protezione sociale, soprattutto nell'ottica di favorire la crescita e lo sviluppo equilibrato delle regioni dell'Unione. Dovrà inoltre fungere da catalizzatore di partenariati e reti transnazionali tra operatori pubblici, privati e del terzo settore nonché favorire il loro coinvolgimento nella definizione e nell'attuazione di nuovi modi per affrontare i bisogni e le sfide sociali pressanti. In particolare, il programma dovrà contribuire a individuare, valutare e sviluppare soluzioni e prassi innovative attraverso la sperimentazione di politiche sociali, per aiutare gli Stati membri a rendere più efficienti i loro mercati del lavoro e a migliorare ulteriormente, laddove necessario, le loro politiche di protezione e inclusione sociale. Il programma dovrà anche prestare particolare attenzione alla dimensione territoriale della povertà e dell'esclusione, in particolare per quanto concerne le disparità sempre più accentuate che si registrano tra le regioni e all'interno delle stesse, nonché tra le regioni e le città.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis) È opportuno che il metodo aperto di coordinamento, in quanto strumento che ha dimostrato la sua affidabilità in termini di flessibilità e efficacia operativa nel settore della politica sociale, sia sfruttato in maniera globale nei settori di interesse dei singoli Stati membri. La sua ulteriore utilizzazione è pertanto raccomandata anche per migliorare il programma e rafforzarne l'efficacia.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) L'Unione deve dotarsi di una solida base analitica su cui fondare la propria azione nel settore occupazionale e sociale. Una simile base fattuale valorizza l'azione nazionale dandole una dimensione europea e un termine di confronto per la raccolta dei dati e lo sviluppo di strumenti e metodi statistici e di indicatori comuni al fine di offrire un quadro completo della situazione nei campi dell'occupazione, della politica sociale e delle condizioni di lavoro nell'Unione e di assicurare una valutazione di alta qualità dell'efficienza e dell'efficacia dei programmi e delle politiche.

(6) L'Unione deve dotarsi di una solida base analitica su cui fondare la propria azione nel settore occupazionale e sociale. Una simile base fattuale valorizza l'azione nazionale dandole una dimensione europea e un termine di confronto per la raccolta dei dati e lo sviluppo di strumenti e metodi statistici e di indicatori comuni al fine di offrire un quadro completo della situazione nei campi dell'occupazione, della politica sociale e delle condizioni di lavoro nell'Unione e di assicurare una valutazione di alta qualità dell'efficienza e dell'efficacia dei programmi e delle politiche. In particolare, una migliore comprensione della dimensione territoriale degli svantaggi socio-economici potrebbe costituire un considerevole valore aggiunto per gli sforzi atti a sviluppare approcci maggiormente sostenibili e integrati per far fronte a tali svantaggi.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) L'Unione europea è in una posizione privilegiata per fornire una piattaforma per gli scambi e il mutuo apprendimento tra gli Stati membri nei settori occupazionale e sociale. La conoscenza delle politiche applicate in altri paesi e dei loro risultati estende la gamma delle opzioni di cui possono avvalersi gli attori politici, mette in moto nuovi sviluppi e incoraggia le riforme nazionali.

(7) L'Unione europea è in una posizione privilegiata per fornire una piattaforma per gli scambi e il mutuo apprendimento tra gli Stati membri mediante la promozione di esempi di buone prassi nei settori occupazionale e sociale. La conoscenza delle politiche applicate in altri paesi e dei loro risultati estende la gamma delle opzioni di cui possono avvalersi gli attori politici, mette in moto nuovi sviluppi e incoraggia le riforme nazionali.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 bis) Occorre altresì promuovere gli investimenti nelle infrastrutture sanitarie e sociali al fine di ridurre le disuguaglianze e le discriminazioni nonché di favorire la crescita, il benessere e lo sviluppo a livello nazionale, regionale e locale;

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) Le organizzazioni della società civile operanti a vari livelli possono dare un contributo rilevante al raggiungimento degli obiettivi del programma, partecipando al processo decisionale e contribuendo all'innovazione sociale.

(9) Le organizzazioni della società civile operanti a vari livelli possono dare un contributo rilevante al raggiungimento degli obiettivi del programma, partecipando al processo decisionale e contribuendo all'innovazione sociale. A tale riguardo, occorre promuovere un dialogo continuo tra le autorità nazionali, regionali e locali, i rappresentanti della società civile e le parti sociali per assicurare l'efficace introduzione di azioni integrate.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) In applicazione degli articoli 45 e 46 del trattato, il regolamento (UE) n. 492/2011 contiene disposizioni intese a garantire la libera circolazione dei lavoratori, instaurando una stretta cooperazione tra gli Stati membri e con la Commissione. EURES ha il compito di migliorare il funzionamento dei mercati del lavoro, facilitando la mobilità transnazionale dei lavoratori, accrescendo la trasparenza del mercato del lavoro, favorendo l'incontro dell'offerta e della domanda di lavoro e appoggiando attività in materia di assunzione, servizi di consulenza e orientamento a livello nazionale e transfrontaliero, contribuendo in tal modo al conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020.

(11) In applicazione degli articoli 45 e 46 del trattato, il regolamento (UE) n. 492/2011 contiene disposizioni intese a garantire la libera circolazione dei lavoratori, instaurando una stretta cooperazione dei servizi pubblici per l'occupazione tra di loro e con la Commissione. EURES ha il compito di migliorare il funzionamento dei mercati del lavoro, individuando attivamente le opportunità occupazionali, facilitando la mobilità transnazionale dei lavoratori, in particolare dei giovani, accrescendo la trasparenza del mercato del lavoro, favorendo l'incontro dell'offerta e della domanda di lavoro e appoggiando attività in materia di assunzione, servizi di consulenza e orientamento a livello nazionale e transfrontaliero, contribuendo in tal modo all'attuazione delle politiche di flessicurezza e al conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020. Va sottolineato che la Commissione non può adempiere alle funzioni di un servizio per l'occupazione.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14) La mancanza di accesso al credito è uno dei principali ostacoli alla creazione di imprese, in particolare per le persone più lontane dal mercato del lavoro. Gli sforzi dell'Unione e degli Stati membri in questo campo devono essere intensificati per aumentare l'offerta di microfinanziamenti e far fronte alla domanda di chi più ne ha bisogno, in particolare i disoccupati e le persone vulnerabili che intendono creare o sviluppare una microimpresa, anche su base autonoma, ma non hanno accesso al credito. Come primo passo, nel 2010 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno istituito lo strumento.

(14) La mancanza di accesso al credito è uno dei principali ostacoli alla creazione di imprese, in particolare per le persone più lontane dal mercato del lavoro. Gli sforzi dell'Unione e degli Stati membri in questo campo devono essere intensificati, in particolare rendendo più flessibili le formalità amministrative, in modo da semplificare segnatamente le procedure amministrative per le operazioni di microfinanziamento e consentire ai futuri imprenditori di assistere a seminari di informazione ad hoc, al fine di aumentare l'offerta di microfinanziamenti e far fronte alla domanda di chi più ne ha bisogno, in particolare i disoccupati e le persone vulnerabili che intendono creare o sviluppare una microimpresa, anche su base autonoma, ma non hanno accesso al credito. Allo stesso modo, dal momento che le piccole imprese e le microimprese rappresentano la maggioranza delle società di nuova costituzione nell'UE, il microcredito può rivelarsi lo strumento più rapido ai fini della creazione di valore aggiunto e del conseguimento di risultati concreti. Come primo passo, nel 2010 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno istituito lo strumento.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(17 bis) Conformemente alla strategia Europa 2020, il programma dovrà affrontare il problema della disoccupazione giovanile.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Considerando 17 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(17 ter) La lotta alla disoccupazione giovanile e alla precarietà occupazionale dei giovani permetterà non solo di ridurre i costi sociali ma anche di promuovere l'inclusione sociale.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Considerando 17 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(17 quater) Lo strumento di microfinanziamento dovrà avere un impatto durevole, raggiungendo i potenziali beneficiari e fungendo da elemento proattivo per le politiche economiche e di sviluppo locale. Le azioni nel campo della microfinanza e dell'imprenditoria sociale saranno accompagnate da programmi di tutoraggio e formazione, in modo da massimizzare le possibilità di creare microimprese vitali. A tal fine, una quota fissa del bilancio deve essere destinata a tali misure.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19) Conformemente all'articolo 9 del trattato, il programma dovrà fare in modo che nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni l'Unione tenga conto delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale e la lotta contro l'esclusione sociale.

(19) Conformemente all'articolo 9 del trattato, il programma dovrà fare in modo che nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni l'Unione tenga conto delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale e la lotta contro l'esclusione sociale. Le autorità locali e regionali dovranno promuovere istituti che si dedichino alla ricerca e all'industria nonché incoraggiare e sostenere gli investimenti delle imprese industriali nella ricerca e nello sviluppo. Onde semplificare il sistema di gestione, attuare le azioni del programma e generare un autentico valore aggiunto, è indispensabile che il nuovo strumento sia chiaramente integrato nei dispositivi complementari dipendenti dalla politica di coesione (FSE, FESR).

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono quindi, a motivo della loro portata e dei loro effetti, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può adottare misure in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per conseguire tali obiettivi, nel rispetto del principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(21) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente da tutti gli Stati membri, in particolare a livello regionale, e possono quindi, a motivo della loro portata e dei loro effetti, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può adottare misure entro i limiti delle sue competenze e in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per conseguire tali obiettivi, nel rispetto del principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo e tenuto conto della struttura istituzionale degli Stati membri.

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(22 bis) L'effettiva realizzazione degli obiettivi del programma può essere ottenuta grazie a un impegno massimo delle autorità regionali e locali in tutte le fasi operative del processo di attuazione. È opportuno che le autorità regionali partecipino sin dalla fase di pianificazione e assegnazione dei finanziamenti. Stante che oggi figurano tra gli operatori più importanti, anche nel settore della politica sociale, le regioni possono contribuire a sviluppare innovazioni sociali d'avanguardia.

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(25 bis) Le autorità competenti dovranno predisporre incentivi finanziari per i datori di lavoro che offrono attività di formazione ai lavoratori scarsamente qualificati, contribuendo in tal modo al loro inserimento nel mercato del lavoro.

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a)

Testo della Commissione

Emendamento

(a) per "impresa sociale" s'intende un'impresa che persegue principalmente finalità sociali e non finalità lucrative. Essa opera nel mercato producendo beni e servizi in modo imprenditoriale e innovativo e destina gli utili principalmente al perseguimento di obiettivi sociali. È gestita in modo responsabile e trasparente, in particolare coinvolgendo i lavoratori, i clienti e gli attori interessati dalle sue attività.

(a) per "impresa sociale" s'intende un'impresa che persegue principalmente finalità sociali positive e non finalità lucrative. Essa opera nel mercato producendo beni e servizi in modo imprenditoriale e innovativo e destina gli utili principalmente al perseguimento di obiettivi sociali appropriati, soprattutto nel contesto delle necessità locali. È gestita in modo responsabile e trasparente, in particolare coinvolgendo i lavoratori, i clienti e gli attori interessati dalle sue attività.

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a)

Testo della Commissione

Emendamento

(a) l'asse "Progress", che sostiene lo sviluppo, l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione della politica occupazionale e sociale dell'Unione e della sua legislazione in materia di condizioni di lavoro e promuove l'elaborazione politica e l'innovazione basate su dati di fatto, in collaborazione con le parti sociali, le organizzazioni della società civile e altre parti interessate;

(a) l'asse "Progress", che sostiene lo sviluppo, l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione della politica occupazionale e sociale dell'Unione e della sua legislazione in materia di condizioni di lavoro e promuove l'elaborazione politica e l'innovazione basate su dati di fatto, in collaborazione con le amministrazioni locali e regionali, le parti sociali, le organizzazioni della società civile e altre parti interessate.

Motivazione

Il conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 deve basarsi su tutti i livelli di governo competenti in materia.

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) l'asse "Microfinanza e imprenditorialità sociale", che agevola l'accesso ai finanziamenti per gli imprenditori, in particolare quelli più lontani dal mercato del lavoro, e le imprese sociali.

(c) l'asse "Microfinanza e imprenditorialità sociale", che agevola l'accesso ai finanziamenti per gli imprenditori, in particolare quelli più lontani dal mercato del lavoro, i giovani e le imprese sociali.

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a)

Testo della Commissione

Emendamento

(a) rafforzare l'adesione agli obiettivi dell'Unione nei settori occupazionale, sociale e delle condizioni di lavoro da parte dei principali attori politici dell'Unione europea e nazionali e delle altre parti interessate per realizzare azioni concrete e coordinate a livello dell'Unione e degli Stati membri;

(a) rafforzare l'adesione agli obiettivi dell'Unione nei settori occupazionale, sociale e delle condizioni di lavoro da parte dei principali attori politici dell'Unione europea, nazionali, regionali e locali, e delle altre parti interessate per realizzare azioni concrete e coordinate a livello dell'Unione e degli Stati membri, alimentando così la fiducia del pubblico e di tutti i soggetti interessati;

Motivazione

Il conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 deve basarsi su tutti i livelli di governo competenti in materia. È pertanto fondamentale rafforzare la capacità delle autorità locali di sostenere l'attuazione delle politiche dell'UE mediante l'apprendimento reciproco, la presentazione di prove e lo sviluppo delle capacità.

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Articolo 4 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d) promuovere la mobilità geografica dei lavoratori e accrescere le possibilità di impiego sviluppando mercati del lavoro aperti e accessibili a tutti;

(d) promuovere la mobilità geografica dei lavoratori e accrescere le possibilità di impiego sviluppando mercati del lavoro aperti, leali, di elevata qualità e accessibili a tutti, prestando particolare attenzione ai giovani che incontrano gravi difficoltà nel trovare opportunità di lavoro;

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis) orientare le azioni condotte nell'ambito del programma sui giovani, in particolare quelli colpiti dalla crisi, e sui disoccupati di lunga durata.

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) valutazioni e analisi dell'impatto;

(c) valutazioni, in particolare analisi degli impatti quantitativi e qualitativi;

Emendamento  23

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(da) monitoraggio dell'impatto delle politiche attuate con riferimento ai gruppi più vulnerabili;

Emendamento  24

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 1 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d ter) monitoraggio dell'impatto delle politiche attuate per quanto concerne il miglioramento delle condizioni di lavoro;

Emendamento  25

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 3 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) sviluppo delle capacità delle amministrazioni nazionali e dei servizi specializzati responsabili della promozione della mobilità geografica designati dagli Stati membri e degli operatori del microcredito;

(b) sviluppo delle capacità delle amministrazioni regionali, locali e nazionali come pure dei servizi specializzati responsabili della promozione della mobilità geografica designati dagli Stati membri e degli operatori del microcredito;

Motivazione

Lo sviluppo delle capacità è fondamentale per sostenere gli sforzi delle amministrazioni locali e regionali tesi a contrastare la povertà e l'esclusione. Esso contribuisce alla sperimentazione di nuove strategie, all'apprendimento reciproco e allo scambio di esperienze.

Emendamento  26

Proposta di regolamento

Articolo 6 – comma 1 – punto 3 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) organizzazione di gruppi di lavoro composti da rappresentanti nazionali, incaricati di monitorare l'applicazione del diritto dell'Unione;

(c) organizzazione di gruppi di lavoro composti da rappresentanti nazionali, regionali e locali incaricati di monitorare l'applicazione del diritto dell'Unione;

Motivazione

Gli scambi tra pubbliche amministrazioni dovrebbero apportare benefici a tutti i livelli di governo, dato che numerose politiche pubbliche sono condivise e non sono di competenza esclusiva delle amministrazioni nazionali.

Emendamento  27

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

(f) scambio di personale tra amministrazioni nazionali.

(f) scambio di personale tra amministrazioni regionali, locali e nazionali.

Motivazione

Il monitoraggio dell'applicazione del diritto dell'UE deve anche tenere conto dei contesti regionali e locali e deve pertanto coinvolgere rappresentanti delle amministrazioni regionali e locali.

Emendamento  28

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Azioni dirette a promuovere la mobilità delle persone nell'Unione, in particolare lo sviluppo di una piattaforma digitale multilingue per l'intermediazione dell'offerta e della domanda di lavoro, e programmi mirati di mobilità per rispondere all'offerta di lavoro dove sono state individuate carenze del mercato del lavoro e/o per aiutare gruppi specifici di lavoratori, come i giovani.

4. Azioni dirette a promuovere la mobilità dei lavoratori nell'Unione, in particolare lo sviluppo di una piattaforma digitale multilingue per l'intermediazione dell'offerta e della domanda di lavoro, e programmi mirati di mobilità per rispondere all'offerta di lavoro dove sono state individuate carenze del mercato del lavoro e per aiutare gruppi specifici di lavoratori, come i giovani e gli anziani.

Emendamento  29

Proposta di regolamento

Articolo 7

Testo della Commissione

Emendamento

Le azioni ammissibili nell'ambito del programma possono essere realizzate congiuntamente ad altri strumenti dell'Unione, purché tali azioni perseguano gli obiettivi comuni al programma e a questi altri strumenti.

Le azioni ammissibili nell'ambito del programma possono essere realizzate congiuntamente ad altri strumenti dell'Unione, in particolare strumenti finanziari, purché tali azioni perseguano gli obiettivi comuni al programma e a questi altri strumenti. A tale riguardo, si tengono debitamente presenti le sinergie con i Fondi strutturali dell'Unione e, in particolare, la complementarietà tra il programma e il Fondo sociale, segnatamente al fine di conseguire l'obiettivo di crescita inclusiva e di eradicazione della povertà.

Emendamento  30

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, assicura che le attività realizzate nell'ambito del programma siano coerenti con e complementari ad altre azioni dell'Unione, in particolare quelle svolte nel quadro del Fondo sociale europeo (FSE) e in settori quali il dialogo sociale, la giustizia e i diritti fondamentali, l'istruzione, la formazione professionale e la politica della gioventù, la ricerca e l'innovazione, l'imprenditorialità, la sanità, l'allargamento e le relazioni esterne e la politica economica generale.

1. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri e in linea con il principio del partenariato, assicura che le attività realizzate nell'ambito del programma siano coerenti con e complementari ad altre azioni dell'Unione, in particolare quelle svolte nel quadro dei fondi della politica di coesione, con particolare riferimento al Fondo sociale europeo (FSE) e al Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR), e in settori quali il dialogo sociale, la giustizia e i diritti fondamentali, l'istruzione, la formazione professionale e la politica della gioventù, la ricerca e l'innovazione, l'imprenditorialità, la sanità, l'allargamento e le relazioni esterne e la politica economica generale.

Emendamento  31

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Le attività sostenute dal programma sono conformi alla legislazione dell'Unione e a quelle nazionali, ivi comprese le norme sugli aiuti di Stato.

2. Le attività sostenute dal programma sono conformi alla legislazione dell'Unione e a quelle nazionali, ivi comprese le norme sugli aiuti di Stato, e alle convenzioni dell'OIL.

Emendamento  32

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. La coerenza e la complementarità sono altresì assicurate da un impegno decisivo delle autorità locali e regionali a attuare il programma.

Emendamento  33

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. I risultati delle azioni realizzate nell'ambito del programma sono adeguatamente comunicati e divulgati per ottimizzarne il loro impatto e la loro sostenibilità e il valore aggiunto per l'Unione.

1. I risultati delle azioni realizzate nell'ambito del programma sono adeguatamente comunicati e divulgati a tutte le parti interessate per ottimizzarne il loro impatto e la loro sostenibilità e il valore aggiunto per l'Unione.

Emendamento  34

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b)

Testo della Commissione

Emendamento

(b) Facilitare uno scambio di informazioni efficiente e inclusivo, l'apprendimento reciproco e il dialogo sulla politica occupazionale e sociale e la legislazione sulle condizioni di lavoro dell'Unione a livello unionale, nazionale e internazionale per assistere gli Stati membri e gli altri paesi partecipanti nell'elaborazione delle loro politiche e nell'applicazione della legislazione dell'Unione.

(b) Facilitare uno scambio di informazioni efficiente e inclusivo, l'apprendimento reciproco e il dialogo sulla politica occupazionale e sociale e la legislazione sulle condizioni di lavoro dell'Unione a livello unionale, nazionale, regionale, locale e internazionale per assistere gli Stati membri e gli altri paesi partecipanti nell'elaborazione delle loro politiche e nell'applicazione della legislazione dell'Unione.

Emendamento  35

Proposta di regolamento

Articolo 15 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d) Aiutare finanziariamente organizzazioni dell'Unione e nazionali a rafforzare la loro capacità a sviluppare, promuovere e sostenere l'attuazione della politica occupazionale e sociale e della legislazione sulle condizioni di lavoro dell'Unione.

(d) Aiutare finanziariamente organizzazioni dell'Unione nazionali, regionali e locali a rafforzare la loro capacità a sviluppare, promuovere e sostenere l'attuazione della politica occupazionale e sociale e della legislazione sulle condizioni di lavoro dell'Unione.

Emendamento  36

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e) organizzazioni non governative, in particolare quelle organizzate a livello dell'Unione;

(e) organizzazioni non governative, comprese quelle organizzate a livello nazionale e quelle organizzate a livello dell'Unione;

Emendamento  37

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera a)

Testo della Commissione

Emendamento

(a) Rendere trasparenti per chi cerca e per chi offre lavoro le offerte e le domande di lavoro e le relative informazioni, utilizzando per il loro scambio e la loro diffusione a livello transnazionale, interregionale e transfrontaliero moduli standard di interoperabilità.

(a) Rendere trasparenti per chi cerca e per chi offre lavoro le offerte e le domande di lavoro e le relative informazioni, grazie all'identificazione e alla raccolta permanente di nuove opportunità di lavoro a livello europeo nel settore pubblico o privato, promuovendo il loro scambio e la loro diffusione a livello transnazionale, interregionale e transfrontaliero mediante moduli standard di interoperabilità; la rete EURES deve diventare il vero portale europeo per la mobilità geografica dei cittadini;

Emendamento  38

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 1 – punto 1 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

1. Facilitare l'accesso alla microfinanza e accrescerne la disponibilità per:

1. Ridurre al massimo gli ostacoli e gli oneri amministrativi onde facilitare l'accesso alla microfinanza e accrescerne la disponibilità, con tagli alla burocrazia amministrativa, per:

Emendamento  39

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 1 – punto 1 – lettera a)

Testo della Commissione

Emendamento

(a) le persone che hanno perso o rischiano di perdere il lavoro o che incontrano difficoltà a entrare o a rientrare nel mercato del lavoro, persone che rischiano l'esclusione sociale e persone vulnerabili che si trovano in una posizione svantaggiata per l'accesso al mercato del credito convenzionale e che desiderano avviare o sviluppare una microimpresa in proprio;

(a) le persone che hanno perso il lavoro o che incontrano difficoltà a entrare o a rientrare nel mercato del lavoro, i giovani come pure le persone che rischiano l'esclusione sociale e le persone vulnerabili che si trovano in una posizione svantaggiata per l'accesso al mercato del credito convenzionale e che desiderano avviare o sviluppare una microimpresa in proprio, compresa un'attività autonoma, senza alcuna discriminazione riguardo all'età;

Emendamento  40

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Per garantirne la complementarietà, tali azioni devono essere coordinate con quelle prese nel quadro della politica di coesione.

Emendamento  41

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli organismi pubblici e privati che svolgono le attività di cui al paragrafo 1, lettera a), si attengono a standard elevati in materia di governance, gestione e tutela dei consumatori, secondo i principi del codice europeo di buona condotta per l'erogazione di microcrediti e si sforzano di prevenire l'indebitamento eccessivo di persone e imprese.

3. Gli organismi pubblici e privati che svolgono le attività di cui al paragrafo 1, lettera a), si attengono a standard elevati in materia di governance, gestione e tutela dei consumatori, secondo i principi del codice europeo di buona condotta per l'erogazione di microcrediti e si sforzano di prevenire l'indebitamento eccessivo di persone e imprese provocato dalla concessione di credito a tassi molto elevati e in condizioni che determinano l'insolvenza delle imprese.

PROCEDURA

Titolo

Programma dell’UE per il cambiamento e l’innovazione sociale

Riferimenti

COM(2011)0609 – C7-0318/2011 – 2011/0270(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

EMPL

25.10.2011

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

REGI

25.10.2011

Relatore per parere

       Nomina

Tomasz Piotr Poręba

23.11.2011

Esame in commissione

26.4.2012

 

 

 

Approvazione

29.5.2012

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

39

0

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Jean-Paul Besset, Victor Boştinaru, Alain Cadec, Nikos Chrysogelos, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Danuta Maria Hübner, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Mojca Kleva, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Ana Miranda, Jens Nilsson, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Monika Smolková, Ewald Stadler, Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Ivars Godmanis, Lena Kolarska-Bobińska, Ivari Padar, László Surján, Giommaria Uggias

PARERE della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (4.6.2012)

destinato alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un programma dell'Unione europea per il cambiamento e l'innovazione sociale
(COM(2011)0609 – C7‑0318/2011 – 2011/0270(COD))

Relatore per parere: Barbara Matera

EMENDAMENTI

La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere invita la commissione per l'occupazione e gli affari sociali, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Il 21 ottobre 2010 il Consiglio ha adottato, a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gli orientamenti per le politiche a favore dell'occupazione, che, con gli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione adottati a norma dell'articolo 121 del trattato, comprendono gli orientamenti integrati di Europa 2020. Il programma dovrà contribuire all'applicazione degli orientamenti integrati di Europa 2020, in particolare gli orientamenti 7, 8 e 10, e alla realizzazione delle iniziative faro, in particolare per quanto riguarda la "Piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale", "Un'agenda per nuove competenze e nuovi posti di lavoro" e "Youth on the move".

(3) Il 21 ottobre 2010 il Consiglio ha adottato, a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gli orientamenti per le politiche a favore dell'occupazione, che, con gli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione adottati a norma dell'articolo 121 del trattato, comprendono gli orientamenti integrati di Europa 2020. Il programma dovrà contribuire all'applicazione degli orientamenti integrati di Europa 2020, in particolare gli orientamenti 7, 8 e 10, e alla realizzazione delle iniziative faro, in particolare per quanto riguarda la "Piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale", "Un'agenda per nuove competenze e nuovi posti di lavoro", "La strategia europea per l'uguaglianza tra uomini e donne 2010-2015" e il programma "Youth on the move".

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis) Conformemente alla strategia volta a promuovere l'uguaglianza tra uomini e donne in Europa nel 2010-2015, l'Unione dovrebbe far miglior uso del potenziale delle donne, così da contribuire alla realizzazione degli obiettivi economici e sociali globali dell'Unione permettendo a un maggior numero di donne di accedere al mercato del lavoro e a posti di lavoro di qualità. In particolare, i tassi di occupazione delle donne anziane, delle madri sole, delle donne disabili, delle donne migranti e appartenenti a minoranze etniche sono ancora relativamente bassi e permane pertanto la necessità di ridurre le disparità di genere ancora esistenti sia in termini quantitativi che qualitativi. Le relazioni che la Commissione ha presentato recentemente sul rispetto della Carta dei diritti fondamentali nonché gli studi della Banca mondiale e delle Nazioni Unite sulla governance e lo sviluppo sostenibile mostrano che l'integrazione delle donne sul mercato del lavoro e, in particolare, l'uguaglianza nella presa di decisioni politiche favoriscono la trasparenza e la partecipazione e riducono la corruzione. Allo stesso modo, la partecipazione delle donne al mondo imprenditoriale e alla presa di decisioni nell'ambito economico-imprenditoriale costituisce un fattore accertato di incremento della competitività, della produttività e dell'innovazione.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Nello spirito della strategia Europa 2020, il programma dovrà perseguire una linea coerente nella promozione dell'occupazione e nella lotta contro l'esclusione sociale e la povertà. La sua attuazione dovrà essere razionalizzata e semplificata, in particolare per mezzo di una serie di disposizioni comuni relative, tra l'altro, agli obiettivi generali, alla tipologia delle azioni, al monitoraggio e alle modalità di valutazione. Il programma dovrà inoltre concentrarsi su grandi progetti con un chiaro valore aggiunto per l'UE, per raggiungere la massa critica e ridurre gli oneri amministrativi per i beneficiari e per la Commissione. Inoltre, si dovrà ricorrere maggiormente a opzioni semplificate in materia di costi (finanziamenti di tipo forfettario) in particolare per l'attuazione di programmi di mobilità. Il programma dovrà avere la funzione di sportello unico per gli operatori della microfinanza, fornendo finanziamenti per il microcredito, sviluppo delle capacità e assistenza tecnica. Infine, il programma dovrà prevedere la flessibilità di bilancio attraverso la creazione di una riserva, da destinare annualmente, per rispondere alle priorità politiche.

(5) Il programma dovrà perseguire una linea coerente nella promozione dell'occupazione e nella lotta contro l'esclusione sociale e la povertà, tenendo sempre presente l'obiettivo dell'uguaglianza tra uomini e donne e l'integrazione della prospettiva di genere. La sua attuazione dovrà essere razionalizzata e semplificata, in particolare per mezzo di una serie di disposizioni comuni relative, tra l'altro, agli obiettivi generali, alla tipologia delle azioni, al monitoraggio e alle modalità di valutazione. Il programma dovrà inoltre concentrarsi su grandi progetti con un chiaro valore aggiunto per l'UE, per raggiungere la massa critica e ridurre gli oneri amministrativi per i beneficiari e per la Commissione. Inoltre, si dovrà ricorrere maggiormente a opzioni semplificate in materia di costi (finanziamenti di tipo forfettario) in particolare per l'attuazione di programmi di mobilità. Il programma dovrà avere la funzione di sportello unico per gli operatori della microfinanza, fornendo finanziamenti per il microcredito, sviluppo delle capacità e assistenza tecnica. Infine, il programma dovrà prevedere la flessibilità di bilancio attraverso la creazione di una riserva, da destinare annualmente, per rispondere alle priorità politiche.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) Elementi centrali della politica sociale dell'Unione sono l'instaurazione di standard minimi e il miglioramento costante delle condizioni di lavoro. L'Unione ha un ruolo importante da svolgere sia nel promuovere l'adattamento del quadro legislativo, secondo i principi della "regolamentazione intelligente", ai modelli di lavoro in evoluzione e ai nuovi rischi per la salute e la sicurezza, sia nel finanziare misure dirette a migliorare il rispetto della normativa dell'Unione in materia di tutela dei diritti dei lavoratori.

(8) Elementi centrali della politica sociale dell'Unione sono l'instaurazione di standard minimi e il miglioramento costante delle condizioni di lavoro. L'Unione ha un ruolo importante da svolgere sia nel promuovere l'adattamento del quadro legislativo, secondo i principi della "regolamentazione intelligente", ai modelli di lavoro in evoluzione e ai nuovi rischi per la salute e la sicurezza, sia nel finanziare misure dirette a migliorare il rispetto della normativa dell'Unione in materia di tutela dei diritti dei lavoratori, senza dimenticare la necessità di conciliare la vita professionale con la vita familiare tanto per gli uomini quanto per le donne.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 bis) Il programma deve tener presente che il miglioramento delle condizioni di lavoro comporta anche una flessibilizzazione dell'orario e delle modalità di lavoro, la creazione di servizi di assistenza per la vita familiare, il miglioramento delle condizioni di congedo e altri meccanismi di appoggio per i genitori che lavorano.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14) La mancanza di accesso al credito è uno dei principali ostacoli alla creazione di imprese, in particolare per le persone più lontane dal mercato del lavoro. Gli sforzi dell'Unione e degli Stati membri in questo campo devono essere intensificati per aumentare l'offerta di microfinanziamenti e far fronte alla domanda di chi più ne ha bisogno, in particolare i disoccupati e le persone vulnerabili che intendono creare o sviluppare una microimpresa, anche su base autonoma, ma non hanno accesso al credito. Come primo passo, nel 2010 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno istituito lo strumento.

(14) La mancanza di accesso al credito è uno dei principali ostacoli alla creazione di imprese, in particolare per le persone più lontane dal mercato del lavoro. Gli sforzi dell'Unione e degli Stati membri in questo campo devono essere intensificati per aumentare l'offerta di microfinanziamenti e far fronte alla domanda di chi più ne ha bisogno, in particolare i disoccupati e le persone vulnerabili che intendono creare o sviluppare una microimpresa, anche su base autonoma, ma non hanno accesso al credito, prestando specificamente attenzione alla promozione dell'imprenditorialità femminile, dal momento che nell'Unione soltanto una donna su dieci è un'imprenditrice, mentre lo è un uomo su quattro. In tale ambito, l'imprenditorialità femminile, resa possibile mediante un accesso più facile al microcredito, tramite possibilità di finanziamento come lo Strumento europeo di microfinanziamento "Progress", potrebbe contribuire in modo significativo al conseguimento dell'obiettivo del 75% di occupazione femminile, quale definito dalla strategia Europa 2020. Come primo passo, nel 2010 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno istituito lo strumento.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15) Per accrescere la disponibilità di microfinanziamenti sul giovane mercato europeo della microfinanza dell’Unione è necessario potenziare la capacità istituzionale degli operatori, in particolare degli organismi di tipo non bancario, in linea con la comunicazione della Commissione "Iniziativa europea per lo sviluppo del microcredito".

(15) Per accrescere la disponibilità di microfinanziamenti sul giovane mercato europeo della microfinanza dell’Unione è necessario potenziare la capacità istituzionale degli operatori, in particolare degli organismi di tipo non bancario, in linea con la comunicazione della Commissione "Iniziativa europea per lo sviluppo del microcredito" e con la relazione della Commissione sulla promozione delle donne innovatrici e dell'imprenditorialità al femminile1.

 

_____________

 

1 Direzione generale per le imprese e l'industria, Commissione europea, 25 luglio 2008.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18) Conformemente agli articoli 8 e 10 del trattato, il programma dovrà far propri i principi della parità dei sessi e della non discriminazione in tutte le sue attività. Le attività del programma dovranno essere regolarmente monitorate per valutare il modo in cui applicano tali principi.

(18) Conformemente agli articoli 8 e 10 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Commissione e gli Stati membri devono assicurare che l’integrazione dei principi della parità dei sessi e della non discriminazione contribuisca alla promozione dell'uguaglianza tra uomini e donne, in tutti gli assi e attività del programma tenendo altresì presente il Patto europeo per l'uguaglianza tra uomini e donne (2011-2020). Le attività del programma dovranno essere regolarmente monitorate per valutare il modo in cui applicano tali principi. L'applicazione effettiva del principio di uguaglianza tra uomini e donne deve includere dati e indicatori aggregati per sesso, e obiettivi e criteri di uguaglianza di genere.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(18 bis) Le sezioni del programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà sociale (Progress), concernenti l'uguaglianza di genere e la non discriminazione, sono inserite nel programma Diritti e cittadinanza. Tuttavia il programma dell'Unione europea per il cambiamento e l'innovazione sociale deve perseguire l'obiettivo di rafforzare, in tutte le sue attività, la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e le condizioni di lavoro, e di promuovere un migliore equilibrio tra la vita professionale e quella privata.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il presente regolamento istituisce un programma dell'Unione europea per il cambiamento e l'innovazione sociale (nel seguito "il programma") che ha lo scopo di contribuire all'attuazione della strategia Europa 2020, dei suoi obiettivi prioritari e dei suoi orientamenti integrati fornendo un sostegno finanziario alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione europea che sono la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale, la lotta contro l'esclusione sociale e la povertà e il miglioramento delle condizioni di lavoro.

1. Il presente regolamento istituisce un programma dell'Unione europea per il cambiamento e l'innovazione sociale (nel seguito "il programma") che ha lo scopo di contribuire all'attuazione della strategia Europa 2020, dei suoi obiettivi prioritari e dei suoi orientamenti integrati fornendo un sostegno finanziario alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione europea che sono la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale, la lotta contro l'esclusione sociale e la povertà e il miglioramento delle condizioni di lavoro, e promuovendo un migliore equilibrio fra vita professionale e vita privata, tenendo sempre presente l'obiettivo dell'uguaglianza tra uomini e donne e l'integrazione della prospettiva di genere.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) rafforzare l'adesione agli obiettivi dell'Unione nei settori occupazionale, sociale e delle condizioni di lavoro da parte dei principali attori politici dell'Unione europea e nazionali e delle altre parti interessate per realizzare azioni concrete e coordinate a livello dell'Unione e degli Stati membri;

(a) promuovere, presso i principali attori politici dell'Unione europea e nazionali e le altre parti interessate, strategie di crescita dell'occupazione e di salvaguardia dei diritti sociali e lavorativi, tenendo sempre presente l'obiettivo dell'uguaglianza fra uomini e donne e l'integrazione della prospettiva di genere, in modo da realizzare azioni concrete e coordinate a livello dell'Unione e degli Stati membri;

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(d bis) promuovere posti di lavoro che offrano ai lavoratori varie possibilità di conseguire un sano equilibrio tra la vita professionale e quella privata;

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e) promuovere l'occupazione e l'inclusione sociale, migliorando la disponibilità e l'accessibilità della microfinanza per i gruppi vulnerabili e per le microimprese, e facilitando l'accesso ai finanziamenti per le imprese sociali.

(e) promuovere l'occupazione e l'inclusione sociale, migliorando la disponibilità e l'accessibilità della microfinanza per i gruppi vulnerabili e per le microimprese, prestando particolare attenzione alla promozione dell'imprenditorialità femminile e facilitando l'accesso ai finanziamenti per le imprese sociali.

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) promuovere la parità tra uomini e donne combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali;

(a) promuovere la parità tra uomini e donne. A tal fine, si applicano gli obiettivi definiti nella Strategia europea per l'uguaglianza tra uomini e donne 2010-2015, specialmente per quanto riguarda la promozione dell'indipendenza economica delle donne stimolando il lavoro autonomo e la creazione di imprese da parte delle donne; si incoraggiano le possibilità di conciliazione e specialmente si dà rilievo all’uguaglianza nei processi decisionali su questioni politiche ed economico-imprenditoriali. Si tratta di mezzi efficaci e concreti per combattere le discriminazioni di genere che devono essere accompagnati da misure per combattere le discriminazioni fondate sulla razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali. Per dare una risposta efficace al problema della povertà nell'Unione, segnatamente quella che colpisce i più vulnerabili, come le donne e, in particolare, specifiche categorie di donne, è opportuno promuovere azioni integrate. A tal fine, bisogna combattere il fenomeno della povertà incoraggiando misure creative a tutti i livelli, investimenti nelle infrastrutture sociali e un rafforzamento dello scambio di buone prassi.

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Ove opportuno va utilizzato un approccio sensibile al genere in sede di assegnazione dei fondi.

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. Il finanziamento dei programmi e di attività che promuovano i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere è un elemento chiave per assicurare che i programmi dell'Unione riflettano gli impegni in materia di uguaglianza tra uomini e donne assunti nel trattato. Di conseguenza, l'Unione, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero assicurarsi che l'integrazione della dimensione di genere nel bilancio, le analisi di genere e l'impatto di genere siano meticolosamente presi in considerazione in tutte le fasi della procedura, compresi i progetti, la definizione, l'attuazione, il controllo e la valutazione.

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) raccolta di dati e statistiche, sviluppo di metodologie comuni, classificazioni, indicatori e parametri di confronto;

(a) raccolta di dati e statistiche, sviluppo di metodologie comuni, classificazioni, indicatori e parametri di confronto, se del caso suddivisi per genere e gruppo di età;

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Azioni dirette a promuovere la mobilità delle persone nell'Unione, in particolare lo sviluppo di una piattaforma digitale multilingue per l'intermediazione dell'offerta e della domanda di lavoro, e programmi mirati di mobilità per rispondere all'offerta di lavoro dove sono state individuate carenze del mercato del lavoro e/o per aiutare gruppi specifici di lavoratori, come i giovani.

4. Azioni dirette a promuovere la mobilità delle persone nell'Unione, in particolare lo sviluppo di una piattaforma digitale multilingue per l'intermediazione dell'offerta e della domanda di lavoro, e programmi mirati di mobilità per rispondere all'offerta di lavoro dove sono state individuate carenze del mercato del lavoro e/o per aiutare gruppi specifici di lavoratori, come i giovani, le famiglie monoparentali e le donne e gli uomini che lavorano a tempo parziale a causa di responsabilità di cura familiare.

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, assicura che le attività realizzate nell'ambito del programma siano coerenti con e complementari ad altre azioni dell'Unione, in particolare quelle svolte nel quadro del Fondo sociale europeo (FSE) e in settori quali il dialogo sociale, la giustizia e i diritti fondamentali, l'istruzione, la formazione professionale e la politica della gioventù, la ricerca e l'innovazione, l'imprenditorialità, la sanità, l'allargamento e le relazioni esterne e la politica economica generale.

1. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, assicura che le attività realizzate nell'ambito del programma siano coerenti con e complementari ad altre azioni dell'Unione, in particolare quelle svolte nel quadro del Fondo sociale europeo (FSE) e in settori quali il dialogo sociale, la giustizia e i diritti fondamentali, l'istruzione, la formazione professionale e la politica della gioventù, la ricerca e l'innovazione, l'imprenditorialità, la sanità, l'allargamento e le relazioni esterne e la politica economica generale. Tenendo presente l'importante ruolo delle politiche sociali e dell'occupazione per la promozione dell'uguaglianza di genere, la Commissione e gli Stati membri assicurano altresì che le attività del programma siano conformi alle politiche per l'uguaglianza di genere dell'Unione.

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Articolo 13

Testo della Commissione

Emendamento

Al fine di monitorare regolarmente il programma e adattare secondo le necessità le sue priorità di azione e di finanziamento, la Commissione predispone relazioni biennali di monitoraggio e le trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio. Tali relazioni hanno per oggetto i risultati del programma e il modo in cui nelle sue attività sono stati presi in considerazione i temi della parità uomo-donna e della non discriminazione, comprese le questioni relative all'accessibilità.

Al fine di monitorare regolarmente il programma e adattare secondo le necessità le sue priorità di azione e di finanziamento, la Commissione predispone relazioni biennali di monitoraggio e le trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio. Tali relazioni hanno per oggetto i risultati del programma e il modo in cui nelle sue attività e in tutti gli assi del programma, sono stati rispettati i principi della parità uomo-donna e dell'integrazione della prospettiva di genere, e sono stati presi in considerazione gli aspetti legati alla non discriminazione, comprese le questioni relative all'accessibilità. I dati devono essere, sempreché possibile, aggregati per sesso.

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Articolo 15 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) sviluppare e diffondere conoscenze analitiche comparative di elevata qualità, affinché la politica occupazionale e sociale e la legislazione sulle condizioni di lavoro dell'Unione possano fondarsi su dati attendibili e rispondere ai bisogni, alle sfide e alle condizioni dei singoli Stati membri e degli altri paesi partecipanti;

(a) sviluppare e diffondere conoscenze analitiche comparative di elevata qualità e adeguatamente orientate per valutare anche l'impatto di politiche orizzontali, come la promozione dell'uguaglianza di genere, affinché la politica occupazionale e sociale e la legislazione sulle condizioni di lavoro dell'Unione possano fondarsi su dati attendibili e rispondere ai bisogni, alle sfide e alle condizioni dei singoli Stati membri e degli altri paesi partecipanti;

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Articolo 15 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d bis) fornire alle parti sociali e alle organizzazioni della società civile a livello dell'Unione e a livello nazionale un sostegno finanziario a favore di progetti relativi all'uguaglianza di genere e per la ricerca nell'ambito dell'occupazione e dell’inclusione sociale.

Emendamento  23

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) organismi specializzati previsti dalla normativa dell'Unione;

(c) organismi specializzati previsti dalla normativa dell'Unione, con particolare attenzione alle agenzie settoriali che abbiano un legame con le questioni relative alla gioventù, alla formazione o all'uguaglianza di genere, come l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro o l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere;

Emendamento  24

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione è assistita da un comitato. Quest'ultimo è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

1. La Commissione è assistita da un comitato. Quest'ultimo è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. La composizione del comitato rispecchia l'equilibrio di genere.

Emendamento  25

Proposta di regolamento

Articolo 20 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) sviluppare servizi di assunzione e collocamento dei lavoratori rendendo possibile l'intermediazione tra l'offerta e la domanda di lavoro a livello europeo; questo riguarda tutte le fasi del collocamento, dalla preparazione precedente l'assunzione all'assistenza successiva al collocamento, e ha lo scopo di favorire la piena integrazione nel mercato del lavoro; tali servizi comprendono programmi di mobilità miranti a coprire i posti vacanti quando siano state individuate carenze del mercato del lavoro e/o ad aiutare specifiche categorie di lavoratori, come i giovani.

(b) sviluppare servizi di assunzione e collocamento dei lavoratori rendendo possibile l'intermediazione tra l'offerta e la domanda di lavoro a livello europeo; questo riguarda tutte le fasi del collocamento, dalla preparazione precedente l'assunzione all'assistenza successiva al collocamento, e ha lo scopo di favorire la piena integrazione nel mercato del lavoro; tali servizi comprendono programmi di mobilità miranti a coprire i posti vacanti quando siano state individuate carenze del mercato del lavoro e/o ad aiutare specifiche categorie di lavoratori, come i giovani, le famiglie monoparentali e le donne e gli uomini che lavorano a tempo parziale a causa di responsabilità di cura familiare.

Emendamento  26

Proposta di regolamento

Articolo 22 – punto 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) le persone che hanno perso o rischiano di perdere il lavoro o che incontrano difficoltà a entrare o a rientrare nel mercato del lavoro, persone che rischiano l'esclusione sociale e persone vulnerabili che si trovano in una posizione svantaggiata per l'accesso al mercato del credito convenzionale e che desiderano avviare o sviluppare una microimpresa in proprio;

(a) le persone che hanno perso o rischiano di perdere il lavoro o che incontrano difficoltà a entrare o a rientrare nel mercato del lavoro, persone che rischiano l'esclusione sociale e persone vulnerabili che si trovano in una posizione svantaggiata per l'accesso al mercato del credito convenzionale e che desiderano avviare o sviluppare una microimpresa in proprio, rivolgendo particolare attenzione alla promozione dell'imprenditorialità femminile;

PROCEDURA

Titolo

Programma dell’UE per il cambiamento e l’innovazione sociale

Riferimenti

COM(2011)0609 – C7-0318/2011 – 2011/0270(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

EMPL

25.10.2011

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

FEMM

25.10.2011

Relatore per parere

       Nomina

Barbara Matera

22.11.2011

Esame in commissione

23.4.2012

 

 

 

Approvazione

30.5.2012

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

21

0

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Regina Bastos, Andrea Češková, Iratxe García Pérez, Mikael Gustafsson, Mary Honeyball, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Nicole Kiil-Nielsen, Silvana Koch-Mehrin, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Astrid Lulling, Elisabeth Morin-Chartier, Siiri Oviir, Antonyia Parvanova, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Britta Thomsen, Angelika Werthmann, Inês Cristina Zuber

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Vilija Blinkevičiūtė, Minodora Cliveti, Ana Miranda, Norica Nicolai, Antigoni Papadopoulou

PROCEDURA

Titolo

Programma dell’UE per il cambiamento e l’innovazione sociale

Riferimenti

COM(2011)0609 – C7-0318/2011 – 2011/0270(COD)

Presentazione della proposta al PE

6.10.2011

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

EMPL

25.10.2011

 

 

 

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

BUDG

25.10.2011

CONT

25.10.2011

ITRE

25.10.2011

REGI

25.10.2011

 

CULT

25.10.2011

FEMM

25.10.2011

 

 

Pareri non espressi

       Decisione

CULT

23.1.2012

 

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Jutta Steinruck

27.10.2011

 

 

 

Esame in commissione

29.2.2012

26.3.2012

31.5.2012

21.6.2012

Approvazione

10.7.2012

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

30

1

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Regina Bastos, Edit Bauer, Heinz K. Becker, Phil Bennion, Pervenche Berès, Vilija Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, David Casa, Ole Christensen, Minodora Cliveti, Emer Costello, Frédéric Daerden, Karima Delli, Sari Essayah, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jean Lambert, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Csaba Őry, Sylvana Rapti, Elisabeth Schroedter, Jutta Steinruck

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Georges Bach, Kinga Göncz, Anthea McIntyre, Antigoni Papadopoulou

Deposito

17.7.2012