RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (rifusione)

25.7.2012 - (COM(2011)0766 – C7‑0430/2011 – 2011/0352(COD)) - ***I

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
Relatore: Zuzana Roithová
(Rifusione – articolo 87 del regolamento)


Procedura : 2011/0352(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A7-0257/2012
Testi presentati :
A7-0257/2012
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (rifusione)

(COM(2011)0766 – C7‑0430/2011 – 2011/0352(COD))

(Procedura legislativa ordinaria – rifusione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0766,

–   visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0430/2011),

–   visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 28 marzo 2012[1],

–   visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi[2],

–   vista la lettera in data 27 marzo 2012 della commissione giuridica alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, del suo regolamento,

–   visti gli articoli 87 e 55 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0257/2012),

A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne le disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali;

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento  1

Proposta di direttiva

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) All'atto dell'immissione sul mercato di uno strumento per pesare a funzionamento non automatico, ogni importatore deve indicare sullo strumento in questione il proprio nome e l'indirizzo al quale può essere contattato. Vanno previste eccezioni qualora le dimensioni o la natura degli strumenti per pesare a funzionamento non automatico non consentano tale indicazione. Le eccezioni comprendono il caso in cui l'importatore debba aprire l'imballaggio per apporre il proprio nome e indirizzo sullo strumento.

(10) All'atto dell'immissione sul mercato di uno strumento per pesare a funzionamento non automatico, ogni importatore deve indicare sullo strumento in questione il proprio nome e l'indirizzo al quale può essere contattato.

Motivazione

Non è ammissibile l'introduzione di una deroga in base alle dimensioni degli strumenti per pesare. Inoltre, poiché questi devono essere oggetto di controlli periodici da parte degli Stati membri (cfr. articolo 3, paragrafo 3), le marcature devono essere apposte sull'apparecchio stesso.

Emendamento  2

Proposta di direttiva

Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 bis) Tutti gli obblighi imposti agli operatori economici dalla presente direttiva dovrebbero applicarsi anche nel caso della vendita a distanza.

Emendamento  3

Proposta di direttiva

Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(18 bis) Qualora il rilascio di un'unica dichiarazione di conformità UE possa causare specifici problemi dovuti alla complessità o all'ambito di tale dichiarazione unica, dovrebbe essere possibile sostituirla con dichiarazioni di conformità UE individuali pertinenti allo strumento per pesare a funzionamento non automatico in questione.

Emendamento  4

Proposta di direttiva

Considerando 35

Testo della Commissione

Emendamento

(35) È necessario prevedere disposizioni transitorie che consentano la messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio degli strumenti per pesare a funzionamento non automatico già immessi sul mercato a norma della direttiva 2009/23/CE.

(35) È necessario prevedere disposizioni transitorie che consentano agli operatori economici di disporre di un periodo di tempo ragionevole per la messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio degli strumenti per pesare a funzionamento non automatico già immessi sul mercato a norma della direttiva 2009/23/CE. Gli operatori economici dovrebbero poter vendere gli stock di strumenti per pesare a funzionamento non automatico che si trovano già nella catena di distribuzione alla data di applicazione delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva.

Emendamento  5

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) "strumento per pesare" uno strumento di misura che serve per determinare la massa di un corpo utilizzando la forza di gravità che agisce su di esso oppure per determinare altre grandezze, quantità, parametri o caratteristiche connesse con la massa;

(1) "strumento per pesare" uno strumento di misura che serve per determinare la massa di un corpo utilizzando la forza di gravità che agisce su di esso. Uno strumento per pesare, inoltre, può servire per determinare altre grandezze, quantità, parametri o caratteristiche connesse con la massa;

Emendamento  6

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) "operatori economici" il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore e il distributore;

(9) "operatore economico" un fabbricante, un rappresentante autorizzato, un importatore o il distributore;

Emendamento  7

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) "norma armonizzata" una norma armonizzata ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. [../..] [sulla normalizzazione europea];

(11) "norma armonizzata" una norma ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. [../..] [sulla normalizzazione europea];

Emendamento  8

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni perché solo gli strumenti che soddisfano le prescrizioni della presente direttiva possano essere messi a disposizione sul mercato.

1. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni perché solo gli strumenti che soddisfano le prescrizioni applicabili della presente direttiva possano essere messi a disposizione sul mercato.

Emendamento  9

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie affinché gli strumenti rimangano conformi alle prescrizioni della presente direttiva.

3. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie affinché gli strumenti rimangano conformi alle prescrizioni applicabili della presente direttiva.

Emendamento  10

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli strumenti utilizzati per le applicazioni elencate all'articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a f), devono soddisfare i requisiti essenziali definiti nell'allegato I ed essere muniti della marcatura CE e delle iscrizioni previste dall'allegato III, punto 1.

Gli strumenti utilizzati o destinati a essere utilizzati per le applicazioni elencate all'articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a f), devono soddisfare i requisiti essenziali definiti nell'allegato I ed essere muniti della marcatura CE e delle iscrizioni previste dall'allegato III, punto 1.

Emendamento  11

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. All'atto dell'immissione sul mercato dei loro strumenti utilizzati per le applicazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a f), i fabbricanti garantiscono che siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti essenziali di cui all'allegato I.

1. All'atto dell'immissione sul mercato dei loro strumenti destinati a essere utilizzati per le applicazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a f), i fabbricanti garantiscono che siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti essenziali di cui all'allegato I.

Emendamento  12

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

All'atto dell'immissione sul mercato dei loro strumenti non utilizzati per le applicazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a f), i fabbricanti garantiscono che siano muniti delle iscrizioni di cui all'allegato III, punto 2.

All'atto dell'immissione sul mercato dei loro strumenti non destinati a essere utilizzati per le applicazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a f), i fabbricanti garantiscono che siano muniti delle iscrizioni di cui all'allegato III, punto 2.

Emendamento  13

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

2. Per gli strumenti utilizzati per le applicazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a f), i fabbricanti preparano la documentazione tecnica prescritta ed eseguono o fanno eseguire la procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 14.

2. Per gli strumenti destinati a essere utilizzati per le applicazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a f), i fabbricanti preparano la documentazione tecnica prescritta ed eseguono o fanno eseguire la procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 14.

Emendamento  14

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Per gli strumenti non utilizzati per le applicazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a f), i fabbricanti appongono le iscrizioni di cui all'allegato III, punto 2.

Per gli strumenti non destinati a essere utilizzati per le applicazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a f), i fabbricanti appongono le iscrizioni di cui all'allegato III, punto 2.

Emendamento  15

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Per gli strumenti utilizzati per le applicazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a f), i fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per un periodo di dieci anni dalla data in cui lo strumento è stato immesso sul mercato.

3. Per gli strumenti destinati a essere utilizzati per le applicazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a f), i fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per un periodo di dieci anni dalla data in cui lo strumento è stato immesso sul mercato.

Emendamento  16

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7. I fabbricanti garantiscono che lo strumento sia accompagnato da istruzioni e informazioni in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato.

7. I fabbricanti garantiscono che lo strumento sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato. Dette istruzioni e informazioni sulla sicurezza, come pure le eventuali etichettature, devono essere chiare, comprensibili e intelligibili.

Emendamento  17

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. I fabbricanti indicano il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo al quale possono essere contattati sullo strumento oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento dello strumento. L'indirizzo deve indicare un unico punto presso cui il fabbricante può essere contattato.

6. I fabbricanti indicano sullo strumento il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale o, se disponibile, l'indirizzo del sito web al quale possono essere contattati oppure, ove ciò non sia ragionevolmente possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento dello strumento. L'indirizzo deve indicare un unico punto presso cui il fabbricante può essere contattato. I dati di contatto sono indicati in una lingua che può essere facilmente compresa dagli utilizzatori finali e dalle autorità di vigilanza del mercato.

Emendamento  18

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

2. Prima dell'immissione sul mercato di uno strumento utilizzato per le applicazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a f), gli importatori garantiscono che il fabbricante abbia eseguito l'appropriata procedura di valutazione della conformità. Essi assicurano che il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica, che sullo strumento siano apposte la marcatura CE e le iscrizioni di cui all'allegato III, punto 1, che lo strumento sia accompagnato dai documenti prescritti e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 6, paragrafi 5 e 6.

2. Prima dell'immissione sul mercato di uno strumento destinato a essere utilizzato per le applicazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a f), gli importatori garantiscono che il fabbricante abbia eseguito l'appropriata procedura di valutazione della conformità. Essi assicurano che il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica, che sullo strumento siano apposte la marcatura CE e le iscrizioni di cui all'allegato III, punto 1, che lo strumento sia accompagnato dai documenti prescritti e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 6, paragrafi 5 e 6.

Emendamento  19

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

L'importatore, se ritiene o ha motivo di ritenere che uno strumento utilizzato per le applicazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a f), non sia conforme ai requisiti essenziali di cui all'allegato I, non immette lo strumento sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, quando lo strumento presenta un rischio, l'importatore ne informa il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato.

L'importatore, se ritiene o ha motivo di ritenere che uno strumento destinato a essere utilizzato per le applicazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a f), non sia conforme ai requisiti essenziali di cui all'allegato I, non immette lo strumento sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, quando lo strumento presenta un rischio, l'importatore ne informa il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato.

Emendamento  20

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Prima dell'immissione sul mercato di uno strumento non utilizzato per le applicazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a f) gli importatori garantiscono che sia munito delle iscrizioni di cui all'allegato III, punto 2 e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 6, paragrafi 5 e 6.

Prima dell'immissione sul mercato di uno strumento non destinato a essere utilizzato per le applicazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a f) gli importatori garantiscono che sia munito delle iscrizioni di cui all'allegato III, punto 2 e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 6, paragrafi 5 e 6.

Emendamento  21

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli importatori indicano il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo al quale possono essere contattati sullo strumento oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento dello strumento.

3. Gli importatori indicano sullo strumento il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale o, se disponibile, l'indirizzo del sito web al quale possono essere contattati oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento dello strumento. I dati di contatto sono indicati in una lingua che può essere facilmente compresa dagli utilizzatori finali e dalle autorità di vigilanza del mercato.

Emendamento  22

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Gli importatori garantiscono che lo strumento sia accompagnato da istruzioni e informazioni in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato.

4. Gli importatori garantiscono che lo strumento sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato.

Emendamento  23

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Gli importatori garantiscono che, mentre uno strumento utilizzato per le applicazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a f) è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la sua conformità ai requisiti essenziali di cui all'allegato I.

5. Gli importatori garantiscono che, mentre uno strumento destinato a essere utilizzato per le applicazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a f) è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la sua conformità ai requisiti essenziali di cui all'allegato I.

Emendamento  24

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 8

Testo della Commissione

Emendamento

8. Per gli strumenti utilizzati per le applicazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a f), gli importatori mantengono, per un periodo di dieci anni dalla data in cui lo strumento è stato immesso sul mercato, la dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato e garantiscono che, su richiesta, la documentazione tecnica possa essere resa disponibile a tali autorità.

8. Per gli strumenti destinati a essere utilizzati per le applicazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a f), gli importatori mantengono, per un periodo di dieci anni dalla data in cui lo strumento è stato immesso sul mercato, la dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato e garantiscono che, su richiesta, la documentazione tecnica possa essere resa disponibile a tali autorità.

Emendamento  25

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

2. Prima di mettere uno strumento utilizzato per le applicazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a f) a disposizione sul mercato, i distributori verificano che esso rechi la marcatura CE e le iscrizioni di cui all'allegato III, punto 1, sia accompagnato dai documenti prescritti e da istruzioni e informazioni in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali nello Stato membro in cui lo strumento deve essere messo a disposizione sul mercato e che il fabbricante e l'importatore si siano conformati alle prescrizioni di cui all'articolo 6, paragrafi 5 e 6, e all'articolo 8, paragrafo 3.

2. Prima di mettere uno strumento destinato a essere utilizzato per le applicazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a f) a disposizione sul mercato, i distributori verificano che esso rechi la marcatura CE e le iscrizioni di cui all'allegato III, punto 1, sia accompagnato dai documenti prescritti e da istruzioni e informazioni in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali nello Stato membro in cui lo strumento deve essere messo a disposizione sul mercato e che il fabbricante e l'importatore si siano conformati alle prescrizioni di cui all'articolo 6, paragrafi 5 e 6, e all'articolo 8, paragrafo 3.

Emendamento  26

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Prima di mettere a disposizione sul mercato uno strumento non utilizzato per le applicazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a f) i distributori verificano che esso rechi le iscrizioni di cui all'allegato III, punto 2 e che il fabbricante e l'importatore si siano conformati alle prescrizioni di cui all'articolo 6, paragrafi 5 e 6, e all'articolo 8, paragrafo 3.

Prima di mettere a disposizione sul mercato uno strumento non destinato a essere utilizzato per le applicazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a f) i distributori verificano che esso rechi le iscrizioni di cui all'allegato III, punto 2 e che il fabbricante e l'importatore si siano conformati alle prescrizioni di cui all'articolo 6, paragrafi 5 e 6, e all'articolo 8, paragrafo 3.

Emendamento  27

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. I distributori garantiscono che, mentre uno strumento utilizzato per le applicazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a f) è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la sua conformità ai requisiti essenziali di cui all'allegato I.

3. I distributori garantiscono che, mentre uno strumento destinato a essere utilizzato per le applicazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a f) è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la sua conformità ai requisiti essenziali di cui all'allegato I.

Emendamento  28

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis. Gli Stati membri garantiscono che gli strumenti legalmente immessi sul mercato prima del [data di cui all'articolo 42, paragrafo 1, comma 2)] possano essere resi disponibili sul mercato dai distributori senza essere soggetti a ulteriori requisiti di prodotto.

Emendamento  29

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

Gli operatori economici indicano alle autorità di vigilanza che ne facciano richiesta:

Gli operatori economici specificano alle autorità di vigilanza che ne facciano richiesta:

Emendamento  30

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

Gli operatori economici devono essere in grado di presentare le informazioni di cui al primo comma per un periodo di dieci anni dal momento in cui siano stati loro forniti strumenti e per un periodo di dieci anni dal momento in cui essi abbiano fornito strumenti.

Gli operatori economici devono presentare le informazioni di cui al primo comma per un periodo di dieci anni dal momento in cui siano stati loro forniti strumenti e per un periodo di dieci anni dal momento in cui essi abbiano fornito strumenti. Gli operatori economici non sono tenuti ad aggiornare tali informazioni in caso di cessazione della fornitura.

Emendamento  31

Proposta di direttiva

Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 11 bis

 

Obblighi degli operatori economici per i prodotti in stock

 

Gli Stati membri garantiscono che gli obblighi degli operatori economici per i prodotti in stock siano applicati conformemente all'articolo 41.

Emendamento  32

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

1. La conformità degli strumenti ai requisiti essenziali definiti nell'allegato I può essere attestata, a scelta del richiedente, con una delle procedure seguenti:

1. La conformità degli strumenti ai requisiti essenziali definiti nell'allegato I può essere attestata, a scelta del fabbricante o di un suo rappresentante autorizzato, con una delle procedure seguenti:

Emendamento  33

Proposta di direttiva

Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La dichiarazione di conformità UE ha la struttura tipo di cui all'allegato III della decisione n. 768/2008/CE, contiene gli elementi specificati nei relativi moduli dell'allegato II della presente direttiva ed è continuamente aggiornata. Essa è tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro nel quale lo strumento viene immesso o messo a disposizione sul mercato.

2. La dichiarazione di conformità UE ha la struttura tipo di cui all'allegato III della decisione n. 768/2008/CE, contiene gli elementi specificati nei relativi moduli dell'allegato II della presente direttiva ed è continuamente aggiornata. Essa è tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro nel quale lo strumento viene immesso o messo a disposizione sul mercato. Su richiesta dell'autorità di vigilanza del mercato, l'operatore economico fornisce una copia della dichiarazione di conformità UE su carta o per via elettronica e provvede affinché sia tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro nel quale lo strumento per pesare a funzionamento non automatico viene immesso o messo a disposizione sul mercato.

Emendamento  34

Proposta di direttiva

Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Con la dichiarazione di conformità UE il fabbricante si assume la responsabilità della conformità dello strumento.

4. Con la dichiarazione di conformità UE il fabbricante si assume la responsabilità della conformità dello strumento ai requisiti della presente direttiva.

Emendamento  35

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri designano un'autorità di notifica che è responsabile dell'istituzione e dell'esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e per il controllo degli organismi notificati, inclusa la conformità all'articolo 24.

1. Gli Stati membri designano un'unica autorità di notifica che è responsabile dell'istituzione e dell'esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e per il controllo degli organismi notificati, inclusa la conformità all'articolo 24.

Emendamento  36

Proposta di direttiva

Articolo 35 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Gli Stati membri forniscono annualmente alla Commissione informazioni dettagliate sulle attività delle loro autorità di vigilanza del mercato e su eventuali piani di vigilanza del mercato o rafforzamenti di tale vigilanza, tra cui l'assegnazione di ulteriori risorse, l'aumento dell'efficienza e la creazione della capacità necessaria per raggiungere tali obiettivi.

Emendamento  37

Proposta di direttiva

Articolo 35 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Gli Stati membri forniscono finanziamenti adeguati alle proprie autorità di vigilanza del mercato per garantire che le loro attività siano coerenti ed efficienti nell'Unione.

Emendamento  38

Proposta di direttiva

Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Le autorità di vigilanza del mercato di uno degli Stati membri, qualora abbiano preso provvedimenti ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 765/2008, oppure abbiano sufficienti ragioni per ritenere che uno strumento disciplinato dalla presente direttiva presenti un rischio per la sicurezza delle persone o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse contemplati dalla presente direttiva, effettuano una valutazione dello strumento interessato che investa tutte le prescrizioni di cui alla presente direttiva. I pertinenti operatori economici cooperano ove necessario con le autorità di vigilanza del mercato.

1. Le autorità di vigilanza del mercato di uno degli Stati membri, qualora abbiano preso provvedimenti ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 765/2008, oppure abbiano sufficienti ragioni per ritenere che uno strumento disciplinato dalla presente direttiva presenti un rischio per la sicurezza delle persone o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse contemplati dalla presente direttiva, effettuano una valutazione dello strumento interessato che investa tutte le prescrizioni pertinenti di cui alla presente direttiva. I pertinenti operatori economici cooperano ove necessario con le autorità di vigilanza del mercato.

Emendamento  39

Proposta di direttiva

Articolo 36 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7. Qualora, entro due mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 4, non sia stata sollevata alcuna obiezione da parte di uno Stato membro o della Commissione nei confronti della misura provvisoria presa da uno Stato membro, tale misura è ritenuta giustificata.

7. Qualora, entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 4, non sia stata sollevata alcuna obiezione da parte di uno Stato membro o della Commissione nei confronti della misura provvisoria presa da uno Stato membro, tale misura è ritenuta giustificata.

Emendamento  40

Proposta di direttiva

Articolo 36 – paragrafo 8

Testo della Commissione

Emendamento

8. Gli Stati membri garantiscono che siano adottate senza indugio le opportune misure restrittive in relazione allo strumento in questione.

8. Gli Stati membri garantiscono che siano adottate senza indugio le opportune misure restrittive in relazione allo strumento in questione, come il suo ritiro dal mercato.

Emendamento  41

Proposta di direttiva

Articolo 40 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri stabiliscono norme relative alle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e prendono tutte le misure necessarie a garantirne l'applicazione.

Gli Stati membri si avvalgono dei meccanismi esistenti per garantire un'applicazione corretta del regime che disciplina la marcatura CE e promuovono le azioni opportune contro l'uso improprio della marcatura. Gli Stati membri stabiliscono norme relative alle sanzioni applicabili alle violazioni, da parte degli operatori economici, delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e prendono tutte le misure necessarie a garantirne l'applicazione. Dette norme possono includere sanzioni penali in caso di gravi violazioni.

Emendamento  42

Proposta di direttiva

Articolo 40 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive.

Le sanzioni di cui al primo comma sono effettive, proporzionate alla gravità della violazione e dissuasive.

Emendamento  43

Proposta di direttiva

Articolo 40 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro [inserire la data di cui all'articolo 42, paragrafo 1, secondo comma] e provvedono a notificarle immediatamente ogni successiva modifica.

Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro [inserire la data di cui all'articolo 42, paragrafo 1, secondo comma] e provvedono a notificarle immediatamente ogni successiva modifica. La Commissione rende tali disposizioni pubblicamente accessibili tramite Internet.

Emendamento  44

Proposta di direttiva

Articolo 42 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva. La Commissione rende tali testi pubblicamente accessibili tramite Internet.

Emendamento  45

Proposta di direttiva

Allegato I – punto 8.1

Testo della Commissione

Emendamento

8.1. La progettazione e la costruzione degli strumenti devono essere tali che le loro caratteristiche metrologiche non si alterino se correttamente utilizzati e installati nonché se impiegati in un ambiente cui sono destinati. Deve essere indicato il valore della massa.

8.1. La progettazione e la costruzione degli strumenti devono essere tali che le loro caratteristiche metrologiche non si alterino se correttamente utilizzati e installati nonché se impiegati in un ambiente cui sono destinati o in un ambiente ragionevolmente prevedibile. Deve essere indicato il valore della massa.

Emendamento  46

Proposta di direttiva

Allegato I – punto 8.3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

8.3. I requisiti di cui ai punti 8.1 e 8.2 devono essere soddisfatti su una base permanente durante un periodo di tempo normale in funzione dell'uso previsto per tali strumenti.

8.3. I requisiti di cui ai punti 8.1 e 8.2 devono essere soddisfatti su una base permanente durante un periodo di tempo normale in funzione dell'uso previsto o ragionevolmente prevedibile per tali strumenti.

Emendamento  47

Proposta di direttiva

Allegato II – parte 4 – punto 4.3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

L'organismo notificato prescelto dal fabbricante effettua esami e prove atti a controllare la conformità degli strumenti con il tipo approvato, descritto nel certificato d'esame UE del tipo e nelle prescrizioni applicabili della presente direttiva.

L'organismo interno accreditato o l'organismo notificato prescelto dal fabbricante effettua esami e prove atti a controllare la conformità degli strumenti con il tipo approvato, descritto nel certificato d'esame UE del tipo e nelle prescrizioni applicabili della presente direttiva.

Emendamento  48

Proposta di direttiva

Allegato II – parte 5 – punto 5.4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

Un organismo notificato scelto dal fabbricante effettua esami e prove per verificare la conformità degli strumenti alle prescrizioni applicabili della presente direttiva.

Un organismo interno accreditato o un organismo notificato scelto dal fabbricante effettua esami e prove per verificare la conformità degli strumenti alle prescrizioni applicabili della presente direttiva.

Emendamento  49

Proposta di direttiva

Allegato II – parte 6 – punto 6.4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

L'organismo notificato scelto dal fabbricante esegue o fa eseguire gli esami e le prove del caso, stabiliti dalle pertinenti norme armonizzate e/o dalle specifiche tecniche, o prove equivalenti, per verificare la conformità del prodotto alle prescrizioni applicabili della presente direttiva. In assenza di tali norme armonizzate e/o di specifiche tecniche, l'organismo notificato decide quali prove sia opportuno effettuare.

L'organismo interno accreditato o l'organismo notificato scelto dal fabbricante esegue o fa eseguire gli esami e le prove del caso, stabiliti dalle pertinenti norme armonizzate e/o dalle specifiche tecniche, o prove equivalenti, per verificare la conformità del prodotto alle prescrizioni applicabili della presente direttiva. In assenza di tali norme armonizzate e/o di specifiche tecniche, l'organismo notificato decide quali prove sia opportuno effettuare.

  • [1]  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
  • [2]  GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.

MOTIVAZIONE

Contesto

La presente relazione apporta delle modifiche a una proposta della Commissione europea che opera una rifusione della direttiva 2009/23/CE concernente l'armonizzazione delle normative degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico. È stata presentata nel novembre del 2011 nell'ambito dell'attuazione del nuovo quadro normativo (NQN) adottato nel 2008 come "pacchetto merci" riguardante gli strumenti complementari, la decisione n. 768/2008/CE relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 765/2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93. La presente proposta fa parte di un pacchetto che adegua al nuovo quadro normativo nove direttive sui prodotti.

La direttiva esistente 2009/23/CE relativa agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico stabilisce i requisiti essenziali e seleziona le opportune procedure di valutazione della conformità che i fabbricanti devono applicare per dimostrare la conformità dei loro prodotti a tali requisiti essenziali prima di essere messi a disposizione sul mercato UE.

Il nuovo quadro normativo è stato adottato per colmare le lacune dell'attuale normativa di armonizzazione dell'Unione al fine di completare il mercato unico, con la garanzia di una concorrenza equa e dell'offerta di prodotti sicuri. Per gli operatori economici e le autorità, l'attuazione e applicazione non coerente negli Stati membri dell'attuale normativa di armonizzazione dell'Unione e una regolamentazione complessa accrescono sempre di più le difficoltà di una corretta interpretazione e applicazione della normativa in questione, con una conseguente disparità delle condizioni di mercato e una commercializzazione di prodotti non sicuri. Il "pacchetto merci" offre un quadro generale volto a razionalizzare la normativa sui prodotti al fine di renderla più uniforme e comprensibile sia per gli operatori economici sia per le autorità di vigilanza del mercato.

Le disposizioni della decisione sul nuovo quadro normativo non sono tuttavia direttamente applicabili. Occorre integrare nella normativa vigente relativa ai prodotti le disposizioni della decisione NQN in modo che tutti i settori economici cui si applica la normativa di armonizzazione dell'Unione traggano beneficio dai miglioramenti derivanti dal nuovo quadro normativo.

Dopo l'adozione del quadro giuridico del nuovo quadro normativo nel 2008, la Commissione ha avviato un processo di valutazione sulla normativa europea armonizzata sui prodotti al fine di identificare gli strumenti da rivedere per l'attuazione del nuovo quadro normativo.

Tale processo ha identificato una serie di direttive da rivedere entro i successivi 3 - 5 anni per delle clausole specifiche o per motivi specifici di settore (per chiarire il campo di applicazione, per aggiornare i requisiti di sicurezza, ecc.). Per i motivi in questione, sarà necessario rivedere la maggior parte dell'attuale normativa europea sui prodotti e tali singole revisioni sono indicate nel programma di lavoro della Commissione.

Le nove proposte nel pacchetto presentato nel novembre del 2011, compresa la direttiva 2004/9/CE, non fanno parte del gruppo succitato di direttive sui prodotti, ma sono state identificate come idonee per un allineamento al nuovo quadro normativo in ragione della loro struttura comune. I settori coperti dalle direttive sono tutti settori industriali molto importanti, soggetti a un'intensa concorrenza internazionale e, secondo le valutazioni effettuate, trarranno vantaggi dalla semplificazione e dalla creazione di un livello operativo omogeneo per le aziende europee oggetto del nuovo quadro normativo.

Le modifiche apportate alle disposizioni della presente direttiva riguardano: le definizioni, gli obblighi degli operatori economici, la presunzione di conformità conferita da norme armonizzate, la dichiarazione di conformità, la marcatura CE, gli organismi notificati, la procedura della clausola di salvaguardia e le procedure di valutazione della conformità.

Lo scopo della presente proposta è limitato a un puro allineamento con le disposizioni orizzontali contenute nella decisione n. 768/2008/CE e con la nuova terminologia del trattato di Lisbona, incluse le nuove norme sulla comitatologia.

Procedura

L'adeguamento alla decisione NQN comporta una serie di modifiche sostanziali alle disposizioni della presente direttiva. La tecnica della rifusione è stata scelta conformemente all'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001.

Ai sensi dell'articolo 87 del regolamento del Parlamento europeo, la commissione competente per le questioni giuridiche, esaminata la proposta sulla base delle relazioni del gruppo consultivo (servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione), ritiene che la proposta in questione non contenga modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali dal gruppo consultivo.

Posizione del relatore

Il relatore ritiene che l'adeguamento delle nove direttive sui prodotti al nuovo quadro normativo sia un passo importante verso il completamento del mercato unico dell'UE.

Il nuovo quadro normativo introduce un contesto normativo semplificato per i prodotti e consente un'attuazione più coerente delle norme tecniche che aiuterà a migliorare il funzionamento del mercato unico garantendo una parità di trattamento dei prodotti non conformi e degli operatori economici nonché un'eguale valutazione degli organismi notificati in tutto il mercato UE.

Il relatore ritiene che un adeguamento delle nove direttive sui prodotti con il nuovo quadro normativo aumenterà la fiducia sia dei produttori sia dei consumatori, chiarendo gli obblighi a carico degli operatori economici, e fornirà alle autorità degli Stati membri degli strumenti più efficaci per svolgere i controlli di vigilanza del mercato, con una conseguente riduzione della presenza di prodotti non conformi e non sicuri sul mercato.

Il relatore apprezza molto che le proposte della Commissione nel pacchetto di allineamento siano basate su un'ampia consultazione delle parti interessate, comprendente diverse centinaia di piccole e medie imprese, e che tenga conto delle loro esperienze con il pacchetto merci.

Il relatore supporta l'obiettivo generale della Commissione di un puro allineamento delle nove direttive sui prodotti alle misure orizzontali contenute nella decisione n. 768/2008, ma intende comunque suggerire alcune modifiche alla direttiva 2009/23/CE sugli strumenti per pesare a funzionamento non automatico per fornire ulteriori chiarimenti e adeguamenti strutturali settoriali con i seguenti obiettivi:

1. Ulteriore allineamento della direttiva al nuovo quadro normativo e garanzia della certezza del diritto

Il relatore ritiene importante apportare diverse modifiche alla direttiva proposta miranti a pervenire a un maggiore livello di congruenza con i termini utilizzati dalla decisione n. 768/2008/CE e a eliminare possibili incongruenze nel testo che potrebbero altrimenti creare un'incertezza del diritto.

È anche importante chiarire la situazione giuridica per i prodotti legalmente immessi sul mercato in conformità con la direttiva corrente prima dell'applicazione della nuova direttiva ma ancora in giacenza. Va sottolineata la natura non retroattiva della normativa UE e va anche chiarito che tali prodotti possono comunque essere immessi sul mercato anche dopo la data di entrata in vigore della nuova direttiva.

Il relatore ritiene inoltre che la Commissione deve avere l'obbligo di pubblicare su Internet le disposizioni nazionali della direttiva recepita e le eventuali sanzioni (principio di trasparenza).

2. Miglioramento della tutela dei consumatori

Il nuovo quadro normativo contribuisce a migliorare la fiducia dei consumatori nel mercato unico. Diverse modifiche sono pertanto collegate all'obiettivo del relatore di trarre pieno vantaggio dalle disposizioni del nuovo quadro normativo correlate alla protezione dei consumatori. A tale riguardo, alcuni emendamenti consentirebbero alla nuova direttiva di coprire una più ampia gamma di situazioni rientranti nei requisiti di sicurezza essenziali laddove, in fase di progettazione del prodotto, si debba tenere conto anche del suo uso ragionevolmente prevedibile (cfr. articolo 16 sui requisiti generali del regolamento (CE) n. 765/2008). Inoltre, la protezione dei consumatori sarebbe migliorata prescrivendo che le istruzioni, le informazioni sulla sicurezza e l'etichettatura siano affidabili, comprensibili e trasparenti.

3. Riduzione della burocrazia

Il nuovo quadro normativo deve contribuire a migliorare la libera circolazione delle merci nell'Unione europea. Un'ingombrante burocrazia, tuttavia, rappresenterebbe un ostacolo a tale circolazione. Il relatore ha pertanto esaminato con grande attenzione la direttiva proposta al fine di snellire la burocrazia laddove possibile. La relazione contiene quindi una proposta di modernizzazione delle procedure correnti, consentendo la fornitura della dichiarazione di conformità UE in formato non solo cartaceo ma anche elettronico, e di riduzione della burocrazia per gli operatori economici relativamente alla loro identificazione.

Come espresso in precedenza, il relatore supporta la semplificazione e la modernizzazione delle procedure fornite nel nuovo quadro normativo, ma desidera sottolineare, al tempo stesso, che alcuni nuovi obblighi creati dal nuovo quadro potrebbero richiedere un certo grado di flessibilità. Si propone, ad esempio, di aggiungere un'eccezione alla regola relativa a "un'unica dichiarazione di conformità" per i casi in cui la fornitura di un singolo documento crei specifici problemi a causa della complessità o portata. In questi casi, dovrebbe essere possibile fornire tutte le dichiarazioni di conformità pertinenti separatamente.

Per quanto riguarda la dichiarazione di conformità UE unica, è consentita una maggiore flessibilità grazie all'integrazione dell'articolo 5 della decisione con un'eccezione per i casi che creano specifici problemi derivanti dalla complessità o portata.

4. Garanzia di una migliore vigilanza del mercato per i prodotti

Anche se il relatore è a conoscenza dell'imminente nuovo regolamento sulla vigilanza del mercato preparato dai servizi della Commissione, l'ultima serie di modifiche mira a garantire un livello più elevato di vigilanza del mercato dei prodotti. A tal fine, il relatore propone di migliorare la vigilanza del mercato nella vendita a distanza mediante la garanzia che anche nel commercio elettronico siano visualizzati tutti i requisiti di informazione pertinenti, la definizione di un requisito di informazione annuale degli Stati membri alla Commissione in merito alle loro attività di vigilanza del mercato e la richiesta agli Stati membri di fornire adeguati finanziamenti alle loro autorità di vigilanza del mercato. Infine, il relatore ha sottolineato la necessità della promozione, da parte degli Stati membri, delle azioni opportune contro l'uso improprio della marcatura CE.

Nel testo in esame, il relatore ha introdotto anche alcune modifiche settoriali. Per chiarire il diritto dei fabbricanti a utilizzare organismi interni accreditati per la valutazione della conformità previsti dai moduli A1, A2, C1 e Ca2, che sono stati introdotti con la decisione n. 768/2008/CE e che da allora sono adottati come pratica dai fabbricanti di strumenti di misurazione, esso è ora incluso esplicitamente nel testo dell'allegato 2, parte 2 e parte 5.

ALLEGATO: LETTERA DELLA COMMISSIONE GIURIDICA

Rif.: D(2012)22879

Malcolm Harbour

Presidente della commissione per il mercato interno

e la protezione dei consumatori

ASP 13E130

Bruxelles

Oggetto:    Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (rifusione)

                  (COM(2011)0766 – C7‑0430/2011 – 2011/0352(COD))

Signor Presidente,

la commissione giuridica, che ho l'onore di presiedere, ha esaminato la proposta in oggetto a norma dell'articolo 87 sulla rifusione quale introdotto nel regolamento del Parlamento.

Il paragrafo 3 di detto articolo recita:

"Se la commissione competente per le questioni giuridiche stabilisce che la proposta non contenga modifiche sostanziali diverse da quelle espressamente indicate come tali, ne informa la commissione competente per il merito.

In tal caso, fatte salve le condizioni di cui agli articoli 156 e 157, sono ricevibili in seno alla commissione competente nel merito soltanto gli emendamenti che riguardano le parti della proposta che contengono modifiche.

Qualora, tuttavia, conformemente al punto 8 dell'Accordo interistituzionale, la commissione competente per il merito intenda presentare emendamenti anche alle parti codificate della proposta, ne informa immediatamente il Consiglio e la Commissione, e quest'ultima dovrebbe informare la commissione stessa, prima della votazione ai sensi dell'articolo 54, in merito alla sua posizione sugli emendamenti e comunicarle se intende o meno ritirare la proposta di rifusione."

Seguendo il parere del Servizio giuridico, i cui rappresentanti hanno partecipato alle riunioni del gruppo consultivo che ha esaminato la proposta di rifusione, e in linea con le raccomandazioni del relatore per parere, la commissione giuridica ritiene che la proposta in questione non contenga modifiche sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modifiche, la proposta si limiti ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modifiche sostanziali.

In conclusione, dopo avere discusso della questione nella riunione del 26 aprile 2012, la commissione giuridica, con 23 voti favorevoli e nessuna astensione[1], raccomanda che la commissione da Lei presieduta, in qualità di commissione competente per il merito, proceda all'esame della proposta in linea in conformità dell'articolo 87.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia profonda stima.

Klaus-Heiner LEHNE

All.: Parere del gruppo consultivo.

ALLEGATO: PARERE DEL GRUPPO CONSULTIVO DEI SERVIZI GIURIDICI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

 

 

 

 

GRUPPO CONSULTIVO

DEI SERVIZI GIURIDICI

Bruxelles, 27 marzo 2012

PARERE

                          ALL'ATTENZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

                                                              DEL CONSIGLIO

                                                              DELLA COMMISSIONE

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (rifusione)

COM(2011)0766 del 21.11.2011 – 2011/0352(COD)

Visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica di rifusione degli atti normativi, in particolare visto il punto 9 di detto accordo, il gruppo consultivo composto dai servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione si è riunito il 1° febbraio 2012 per esaminare, tra l'altro, la proposta di direttiva in oggetto, presentata dalla Commissione.

Durante la suddetta riunione[2], in seguito all'esame della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la rifusione della direttiva 2009/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico, il gruppo consultivo è giunto di comune accordo alle seguenti conclusioni:

1) Per quanto riguarda la relazione illustrativa che precede la proposta, ai fini di una redazione pienamente conforme ai requisiti pertinenti stabiliti dall'accordo interistituzionale tale documento avrebbe dovuto indicare con precisione le disposizioni dell'atto precedente che restano immutate nella proposta, come prevede il punto 6, lettera a), punto iii), di tale accordo.

2) Le seguenti parti del testo della proposta di rifusione avrebbero dovuto essere evidenziate con l'ombreggiatura grigia abitualmente utilizzata per contrassegnare modifiche sostanziali:

– all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), secondo comma, l'aggiunta della formulazione finale "Per gli strumenti non sottoposti al modulo B, si applica il modulo D1 di cui all'allegato II, punto 3, o il modulo F1 di cui all'allegato II, punto 5" (contrassegnata con frecce di modifica nel testo rifuso);

– all'articolo 42, paragrafo 1, primo comma, le parole "all'articolo 2, paragrafi da 3 a 19, agli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e all'allegato II", nonché il testo completo della frase finale, che recita: "Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva";

– all'articolo 42, paragrafo 1, secondo comma, le parole "dal [giorno successivo alla data di cui al primo comma]".

Sulla base dell'esame della proposta il gruppo consultivo ha pertanto concluso di comune accordo che la proposta non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali nella proposta stessa o nel presente parere. Il gruppo consultivo ha altresì concluso che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate dell'atto precedente e di tali modifiche, la proposta si limita ad una mera codificazione dell'atto esistente, senza modifiche sostanziali.

C. PENNERA                       H. LEGAL                            L. ROMERO REQUENA

Giureconsulto                                   Giureconsulto                        Direttore generale

  • [1]  Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Piotr Borys, Françoise Castex, Sergio Gaetano Cofferati, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Vytautas Landsbergis, Eva Lichtenberger, Jiří Maštálka, Antonio López-Istúriz White, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Axel Voss, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka.
  • [2]  Il gruppo consultivo disponeva delle versioni linguistiche inglese, francese e tedesca della proposta e ha lavorato sulla base della versione inglese, ossia la versione originale del testo in esame.

PROCEDURA

Titolo

Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (Rifusione)

Riferimenti

COM(2011)0766 – C7-0430/2011 – 2011/0352(COD)

Presentazione della proposta al PE

21.11.2011

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

IMCO

30.11.2011

 

 

 

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

ITRE

30.11.2011

JURI

30.11.2011

 

 

Pareri non espressi

       Decisione

ITRE

19.12.2011

 

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Zuzana Roithová

29.11.2011

 

 

 

Esame in commissione

9.1.2012

28.2.2012

31.5.2012

10.7.2012

Approvazione

10.7.2012

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

28

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Adam Bielan, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Cornelis de Jong, Christian Engström, Ismail Ertug, Vicente Miguel Garcés Ramón, Louis Grech, Philippe Juvin, Edvard Kožušník, Toine Manders, Sirpa Pietikäinen, Phil Prendergast, Mitro Repo, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Bernadette Vergnaud

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Raffaele Baldassarre, Ildikó Gáll-Pelcz, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Konstantinos Poupakis, Marek Siwiec, Marc Tarabella

Deposito

25.7.2012