RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai bilanci annuali, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di taluni tipi di imprese
25.9.2012 - (COM(2011)0684 – C7‑0393/2011 – 2011/0308(COD)) - ***I
Commissione giuridica
Relatore: Klaus-Heiner Lehne
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai bilanci annuali, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di taluni tipi di imprese
(COM(2011)0684 – C7‑0393/2011 – 2011/0308(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0684),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 50, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0393/2011),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 29 marzo 2012[1],
– visto il parere del Comitato delle regioni del 19 luglio 2012[2],
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo e della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0278/2012),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1 Proposta di direttiva Considerando 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(3) Il coordinamento delle disposizioni nazionali riguardanti la struttura ed il contenuto dei bilanci annuali e delle relazioni sulla gestione, i metodi di valutazione, nonché la pubblicità di questi documenti, per quanto attiene in particolare a certe società di capitali, riveste importanza particolare per proteggere gli interessi degli azionisti, dei soci e dei terzi. Per detti tipi di imprese si impone in questi campi un coordinamento simultaneo, dato che, da un lato, alcune di esse operano in più di uno Stato membro e, dall'altro, esse offrono come tutela dei terzi soltanto il patrimonio sociale. |
(3) Il coordinamento delle disposizioni nazionali riguardanti la struttura ed il contenuto dei bilanci annuali e delle relazioni sulla gestione, i metodi di valutazione, nonché la pubblicità di questi documenti, per quanto attiene in particolare a certe società di capitali, riveste importanza particolare per proteggere gli interessi degli azionisti, dei soci e dei terzi, soprattutto in ordine alle norme in materia di salvaguardia del capitale e limitazioni concernenti le distribuzioni degli utili di cui alla seconda direttiva del Consiglio 77/91/CEE, del 13 dicembre 1976, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle imprese di cui all'articolo 58, paragrafo 2, del trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione delle società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale delle stesse1. Per detti tipi di imprese si impone in questi campi un coordinamento simultaneo, dato che, da un lato, alcune di esse operano in più di uno Stato membro e, dall'altro, esse potrebbero produrre effetti su terzi che superano la consistenza del loro patrimonio sociale. |
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1 GU L 26 del 31.1.1977, pag. 1. |
Emendamento 2 Proposta di direttiva Considerando 3 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(3 bis) L'elaborazione di bilanci annuali in base al principio della prudenza dovrebbe dare un'immagine vera ed equa della situazione finanziaria dell'impresa. I bilanci annuali perseguono obiettivi diversi e non forniscono esclusivamente informazioni agli investitori nei mercati di capitali, ma rendono conto delle precedenti transazioni e servono al governo societario. È necessario che le norme contabili europee trovino un opportuno equilibrio tra gli interessi dei destinatari dei bilanci e l'interesse di una società a non essere eccessivamente gravata da obblighi di informativa. |
Emendamento 3 Proposta di direttiva Considerando 7 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(7) Le imprese piccole, medie e grandi devono essere definite e distinte a seconda dell'attivo totale, del volume di affari e del numero medio di dipendenti, dato che di regola tali elementi costituiscono una prova oggettiva delle dimensioni di un'impresa. |
(7) Le microimprese e le piccole, medie e grandi imprese devono essere definite e distinte a seconda dell'attivo totale, del volume di affari e del numero medio di dipendenti, dato che di regola tali elementi costituiscono una prova oggettiva delle dimensioni di un'impresa. |
Emendamento 4 Proposta di direttiva Considerando 7 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(7 bis) Le microentità dispongono di risorse limitate per rispettare stringenti obblighi di legge. Tuttavia, esse sono spesso soggette alle stesse norme di informativa finanziaria delle società più grandi. Tali norme creano a loro carico un onere che non è proporzionato alle loro dimensioni ed è pertanto sproporzionato per le imprese più piccole rispetto alle imprese più grandi. Pertanto, dovrebbe essere possibile esonerare le microentità da taluni obblighi che potrebbero imporre loro un onere amministrativo ingiustificatamente elevato. Tuttavia, le microentità dovrebbero continuare ad essere soggette agli obblighi nazionali di tenuta delle registrazioni che mostrano le loro operazioni commerciali e la loro situazione finanziaria. |
Emendamento 5 Proposta di direttiva Considerando 8 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(8) Per garantire che le informazioni indicate siano comparabili ed equivalenti, i principi di rilevazione e valutazione devono comprendere la presunzione di continuità aziendale, la prudenza e il criterio della competenza. Non deve essere permessa la compensazione fra voci dell'attivo e voci del passivo, nonché fra quelle dei costi e quelle dei ricavi, e le componenti attive e passive debbono essere valutate separatamente. La presentazione degli elementi dei bilanci dovrebbe fare riferimento alla realtà economica o alla sostanza commerciale dell'operazione o dell'accordo sottostanti. Il principio di rilevanza deve regolare la rilevazione, la valutazione, la presentazione e l'indicazione di informazioni nei bilanci. |
(8) Per garantire che le informazioni indicate siano comparabili ed equivalenti, i principi di rilevazione e valutazione devono comprendere la presunzione di continuità aziendale, la prudenza e il criterio della competenza. Deve essere permessa la compensazione fra voci dell'attivo e voci del passivo, nonché fra quelle dei costi e quelle dei ricavi solo in casi eccezionali e strettamente definiti, e le componenti attive e passive debbono essere valutate separatamente. La presentazione degli elementi dei bilanci dovrebbe fare riferimento non solo alla realtà economica o alla sostanza commerciale dell'operazione o dell'accordo sottostanti, ma anche alla forma giuridica. Il principio di rilevanza deve regolare la presentazione e l'indicazione di informazioni nei bilanci. |
Emendamento 6 Proposta di direttiva Considerando 10 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(10) Ai fini della comparabilità dell'informativa di bilancio nell'Unione, è necessario prescrivere agli Stati membri di consentire l'applicazione di un sistema di contabilità al valore equo per certi strumenti finanziari. I sistemi di contabilità al valore equo, oltre a migliorare la comparabilità, forniscono informazioni che per gli utilizzatori dei bilanci possono essere più rilevanti delle informazioni basate sul prezzo d'acquisizione o sul costo di produzione. Pertanto gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a consentire o prescrivere a tutte le imprese o a talune categorie di imprese di applicare un sistema di contabilità al valore equo tanto ai bilanci annuali quanto ai bilanci consolidati, o ai soli bilanci consolidati. Inoltre si dovrebbe consentire agli Stati membri di autorizzare o imporre la contabilità al valore equo per le attività diverse dagli strumenti finanziari. |
soppresso |
Emendamento 7 Proposta di direttiva Considerando 11 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(11) È necessario applicare uno schema unico di bilancio per consentire agli utilizzatori dei bilanci di confrontare le posizioni finanziarie delle imprese nell'Unione. Tuttavia gli Stati membri debbono poter consentire o prescrivere alle imprese di modificare detto schema e presentare un bilancio che distingua tra voci di carattere corrente o non corrente. Si deve permettere di applicare uno schema del conto profitti e perdite che mostri la natura delle spese e un altro schema del medesimo conto che mostri la funzione delle spese. Gli Stati membri devono prescrivere l'applicazione di uno o di entrambi gli schemi di cui sopra. Gli Stati membri devono avere altresì la facoltà di consentire alle imprese di presentare un prospetto dell'andamento economico, invece di un conto profitti e perdite, redatto conformemente a uno degli schemi consentiti. Si dovrebbero rendere disponibili per le piccole e le medie imprese delle versioni semplificate degli schemi prescritti. |
soppresso |
Emendamento 8 Proposta di direttiva Considerando 13 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(13) Le informazioni presentate nello stato patrimoniale e nel conto profitti e perdite devono essere integrate da indicazioni fornite nell'allegato al bilancio. Solitamente gli utilizzatori dei bilanci hanno una limitata esigenza di informazioni supplementari provenienti dalle piccole imprese; inoltre può essere costoso per queste ultime raccogliere le informazioni supplementari che è necessario indicare. È pertanto giustificato prevedere un regime di informativa limitato per le piccole imprese. Ove però una piccola impresa ritenga utile fornire indicazioni aggiuntive del tipo di quelle richieste alle medie e grandi imprese, deve poterlo fare. |
(13) Le informazioni presentate nello stato patrimoniale e nel conto profitti e perdite devono essere integrate da indicazioni fornite nell'allegato al bilancio. Solitamente gli utilizzatori dei bilanci hanno una limitata esigenza di informazioni supplementari provenienti dalle micro e piccole imprese; inoltre può essere costoso per queste ultime raccogliere le informazioni supplementari che è necessario indicare. È pertanto giustificato prevedere un regime di informativa limitato per le micro e piccole imprese. Ove però una micro o piccola impresa ritenga utile fornire indicazioni aggiuntive del tipo di quelle richieste alle medie e grandi imprese, deve poterlo fare. |
Emendamento 9 Proposta di direttiva Considerando 15 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(15) La relazione sulla gestione e la relazione consolidata sulla gestione costituiscono elementi essenziali dell'informativa di bilancio. La relazione sulla gestione deve presentare almeno un fedele resoconto dell'andamento degli affari e della situazione dell'impresa, formulato in modo compatibile con le dimensioni e la complessità dell'impresa. Le informazioni non dovrebbero limitarsi agli aspetti finanziari degli affari dell'impresa e dovrebbe esservi un'analisi degli aspetti ambientali e sociali necessari per la comprensione dell'andamento, dei risultati o della posizione dell'impresa. Nei casi in cui la relazione consolidata sulla gestione e la relazione sulla gestione dell'impresa madre sono presentate in un'unica relazione, può essere opportuno dare maggiore risalto alle questioni che sono significative per l'insieme delle imprese incluse nel consolidamento. Tuttavia, considerando l'onere potenziale che grava sulle imprese di dimensioni medie, è opportuno disporre che gli Stati membri possano decidere di esonerare tali imprese dall'obbligo di fornire informazioni non finanziarie nella relazione sulla gestione. |
(15) La relazione sulla gestione e la relazione consolidata sulla gestione costituiscono elementi essenziali dell'informativa di bilancio. La relazione sulla gestione deve presentare almeno un fedele resoconto dell'andamento degli affari e della situazione dell'impresa, formulato in modo compatibile con le dimensioni e la complessità dell'impresa. Le informazioni non dovrebbero limitarsi agli aspetti finanziari degli affari dell'impresa e dovrebbe esservi un'analisi degli aspetti ambientali e sociali necessari per la comprensione dell'andamento, dei risultati o della posizione dell'impresa. Nei casi in cui la relazione consolidata sulla gestione e la relazione sulla gestione dell'impresa madre sono presentate in un'unica relazione, può essere opportuno dare maggiore risalto alle questioni che sono significative per l'insieme delle imprese incluse nel consolidamento. Tuttavia, considerando l'onere potenziale che grava sulle imprese di dimensioni piccole e medie, è opportuno disporre che gli Stati membri possano decidere di esonerare tali imprese dall'obbligo di fornire informazioni non finanziarie nella relazione sulla gestione. |
Emendamento 10 Proposta di direttiva Considerando 16 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(16) Gli Stati membri devono avere la possibilità di esonerare le piccole imprese dall'obbligo di redigere una relazione sulla gestione, purché esse includano nell'allegato al bilancio i dati concernenti l'acquisizione di azioni proprie di cui all'articolo 22, paragrafo 2, della seconda direttiva del Consiglio 77/91/CEE, del 13 dicembre 1976, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle imprese di cui all'articolo 58, paragrafo 2, del trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione delle società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale delle stesse. |
(16) Gli Stati membri devono avere la possibilità di esonerare le piccole imprese dall'obbligo di redigere una relazione sulla gestione, purché esse includano nell'allegato al bilancio i dati concernenti l'acquisizione di azioni proprie di cui all'articolo 22, paragrafo 2, della seconda direttiva del Consiglio 77/91/CEE. |
Emendamento 11 Proposta di direttiva Considerando 17 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(17) Dato che gli enti di interesse pubblico possono svolgere un ruolo preminente nelle economie in cui operano, le disposizioni della presente direttiva relative alla dichiarazione sul governo societario dovrebbero applicarsi anche a tutti i suddetti enti. |
(17) Dato che gli enti di interesse pubblico possono svolgere un ruolo preminente nelle economie in cui operano, le disposizioni della presente direttiva relative alla dichiarazione sul governo societario dovrebbero applicarsi anche a tutti i suddetti enti. La Commissione dovrebbe valutare gli ulteriori passi compiuti verso una descrizione trasparente ed esaustiva della strategia di diversità che forma parte del quadro del governo societario. |
Emendamento 12 Proposta di direttiva Considerando 18 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(18) Numerose imprese fanno parte di insiemi di imprese. Per poter fornire ai soci e ai terzi informazioni finanziarie su tali insiemi di imprese devono essere redatti bilanci consolidati. Si rende quindi necessario un coordinamento delle legislazioni nazionali in materia di bilanci consolidati per conseguire gli obiettivi di comparabilità e di equivalenza delle informazioni che le imprese devono pubblicare nell'Unione. |
(18) Numerose imprese fanno parte di insiemi di imprese e l'obiettivo di coordinare la legislazione in materia di conti consolidati è quello di tutelare gli interessi esistenti nelle società per azioni. Per poter fornire ai soci e ai terzi informazioni finanziarie su tali insiemi di imprese devono essere redatti bilanci consolidati. Si rende quindi necessario un coordinamento delle legislazioni nazionali in materia di bilanci consolidati per conseguire gli obiettivi di comparabilità e di equivalenza delle informazioni che le imprese devono pubblicare nell'Unione. |
Emendamento 13 Proposta di direttiva Considerando 24 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(24) Le imprese associate devono essere conglobate nel bilancio consolidato con il metodo del patrimonio netto. Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a permettere o imporre che un'impresa gestita in comune sia inglobata nel bilancio consolidato applicando il metodo proporzionale. |
(24) Le imprese associate devono essere conglobate nel bilancio consolidato o con il metodo del patrimonio netto o con quello del valore contabile. Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a permettere o imporre che un'impresa gestita in comune sia inglobata nel bilancio consolidato applicando il metodo proporzionale. |
Emendamento 14 Proposta di direttiva Considerando 26 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(26) I bilanci annuali di tutte le imprese cui si applica la presente direttiva devono formare oggetto di una pubblicità conformemente alla direttiva 2009/101/CE. È però opportuno prevedere la possibilità di accordare certe deroghe anche in questo campo alle piccole e medie imprese. |
(26) I bilanci annuali di tutte le imprese cui si applica la presente direttiva devono formare oggetto di una pubblicità conformemente alla direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società ai sensi dell’articolo 48, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi1. È però opportuno prevedere la possibilità di accordare certe deroghe anche in questo campo alle piccole e medie imprese. |
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1 GU L 259 del 1°.10.2009, pag. 11. |
Emendamento 15 Proposta di direttiva Considerando 26 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(26 bis) La pubblicazione di conti annuali può essere onerosa. Al contempo, gli Stati membri devono assicurare il rispetto della presente direttiva. Di conseguenza, è opportuno consentire agli Stati membri di esonerare le micro e piccole entità dall'obbligo generale di pubblicazione, a condizione che le informazioni sullo stato patrimoniale siano debitamente depositate, conformemente alla legislazione nazionale, presso almeno un'autorità competente designata e che le informazioni siano trasmesse al registro delle imprese, in modo che sia possibile ottenerne copia su richiesta. In tali casi non si applicherebbe l'obbligo previsto all'articolo 30 della presente direttiva di pubblicare qualsiasi documento contabile a norma dell'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2009/101/CE. |
Emendamento 16 Proposta di direttiva Considerando 27 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(27) Si devono sostenere le iniziative degli Stati membri volte ad adottare sistemi di pubblicazione elettronica che consentano alle imprese di depositare i dati contabili, compresi i bilanci obbligatori, soltanto una volta e in una forma che consenta a una molteplicità di utilizzatori di accedere e utilizzare agevolmente i dati. Tali sistemi non dovrebbero però risultare onerosi per le piccole e medie imprese. |
(27) Si devono sostenere le iniziative degli Stati membri volte ad adottare sistemi di pubblicazione elettronica che consentano alle imprese di depositare i dati contabili, compresi i bilanci obbligatori, soltanto una volta e in una forma che consenta a una molteplicità di utilizzatori di accedere e utilizzare agevolmente i dati. La Commissione è incoraggiata ad esplorare strumenti relativi ad un formato elettronico armonizzato in materia di informativa, preparando ad esempio bilanci in eXtensible Business Reporting Language (XBRL). Tali sistemi non dovrebbero però risultare onerosi per le piccole e medie imprese. |
Emendamento 17 Proposta di direttiva Considerando 31 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(31) I bilanci annuali e i bilanci consolidati devono essere sottoposti a revisione contabile. Il requisito secondo il quale il giudizio sul bilancio deve indicare chiaramente se, a parere del revisore legale, i bilanci annuali o i bilanci consolidati diano o meno un quadro fedele secondo lo schema di regole dell'informativa di bilancio applicato, non costituisce una restrizione della portata di tale giudizio, ma chiarisce il contesto in cui esso è espresso. I bilanci annuali delle piccole imprese non dovrebbero essere sottoposti a questo obbligo di revisione, in quanto esso può rappresentare un notevole onere amministrativo per questa categoria di imprese, mentre nel caso di molte piccole imprese le stesse persone sono a un tempo azionisti e amministratori e non hanno quindi un forte bisogno di rassicurazioni sul bilancio destinate a terzi. |
(31) I bilanci annuali e i bilanci consolidati devono essere sottoposti a revisione contabile. Il requisito secondo il quale il giudizio sul bilancio deve indicare chiaramente se, a parere del revisore legale, i bilanci annuali o i bilanci consolidati diano o meno un quadro fedele secondo lo schema di regole dell'informativa di bilancio applicato, non costituisce una restrizione della portata di tale giudizio, ma chiarisce il contesto in cui esso è espresso. I bilanci annuali delle micro e piccole imprese non dovrebbero essere sottoposti a questo obbligo di revisione, in quanto esso può rappresentare un notevole onere amministrativo per questa categoria di imprese, mentre nel caso di molte micro e piccole imprese le stesse persone sono a un tempo azionisti e amministratori e non hanno quindi un forte bisogno di rassicurazioni sul bilancio destinate a terzi. |
Emendamento 18 Proposta di direttiva Considerando 32 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(32) Al fine di accrescere la trasparenza dei pagamenti ai governi, le grandi imprese e gli enti di pubblico interesse che sono attivi nelle industrie estrattive o che utilizzano aree forestali primarie devono indicare in una relazione separata, su base annuale, i pagamenti rilevanti erogati ai governi dei paesi in cui essi operano. Tali imprese sono attive in paesi ricchi di risorse naturali, in particolare minerali, petrolio, gas naturale nonché foreste primarie. La relazione deve indicare i tipi di pagamenti paragonabili a quelli indicati da un'impresa che partecipa all'iniziativa per la trasparenza delle industrie estrattive (EITI). L'iniziativa, inoltre, è complementare al piano d'azione dell'Unione europea FLEGT (applicazione delle normative, il governo e il commercio nel settore forestale) e al regolamento sul legname, che assoggettano gli operatori che commercializzano i prodotti del legno al sistema di dovuta diligenza per evitare che sul mercato dell'UE venga immesso legname illegale. |
(32) Al fine di accrescere la trasparenza dei pagamenti ai governi, le grandi imprese e gli enti di pubblico interesse che sono attivi nelle industrie estrattive o che utilizzano aree forestali primarie devono indicare in una relazione separata, su base annuale, i pagamenti erogati ai governi dei paesi in cui essi operano. Tali imprese sono attive in paesi ricchi di risorse naturali, in particolare minerali, petrolio, gas naturale nonché foreste primarie. La relazione deve indicare i tipi di pagamenti paragonabili a quelli indicati da un'impresa che partecipa all'iniziativa per la trasparenza delle industrie estrattive (EITI). L'iniziativa, inoltre, è complementare al piano d'azione dell'Unione europea FLEGT (applicazione delle normative, il governo e il commercio nel settore forestale) e al regolamento sul legname, che assoggettano gli operatori che commercializzano i prodotti del legno al sistema di dovuta diligenza per evitare che sul mercato dell'UE venga immesso legname illegale. I pagamenti erogati ai geverni sono altresì comunicati dalle grandi imprese e dagli enti di pubblico interesse che operano nel settore bancario, edilizio o delle telecomunicazioni. I consigli di amministrazione devono prendere atto del fatto che la relazione è stata preparata con la debita cura e attenzione e secondo le migliori conoscenze e capacità dell'autore. |
Emendamento 19 Proposta di direttiva Considerando 33 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(33) Tali relazioni servono ad agevolare i governi dei paesi ricchi di risorse nell'applicare i principi e i criteri dell'EITI e nel rendere conto ai propri cittadini dei pagamenti che essi ricevono dalle imprese delle industrie estrattive o dalle imprese utilizzatrici di aree forestali primarie che operano nel territorio soggetto alla loro giurisdizione. Ciascuna relazione comprende le informazioni per paese e per progetto, dove il progetto va considerato come l'unità di informativa più elementare alla quale l'impresa fa riferimento nel redigere le normali relazioni sulla gestione interna – ad esempio una concessione o un bacino geografico - e dove a tali progetti siano stati attribuiti dei pagamenti. Alla luce dell'obiettivo generale di promuovere il buon governo in questi paesi, la rilevanza dei pagamenti da indicare deve essere valutata in relazione al governo destinatario. Si possono immaginare vari criteri per definire la rilevanza, quali l'importo assoluto di un pagamento, o una soglia percentuale (ad esempio, il pagamento superiore a una data percentuale del PIL di un paese) e questi criteri possono venire definiti per mezzo di un atto delegato. Entro cinque anni dall'entrata in vigore della direttiva, la Commissione dovrebbe riesaminare il regime di informativa e presentare una relazione al riguardo. Il riesame dovrebbe riguardare l'efficacia di tale regime, alla luce dell'evoluzione della situazione sulla scena internazionale, in particolare sul piano della competitività e della sicurezza degli approvvigionamenti energetici. Il riesame dovrebbe inoltre tenere conto dell'esperienza dei preparatori e degli utilizzatori delle informazioni relative ai pagamenti effettuati e determinare se è opportuno o meno integrare ulteriori informazioni relative a questi ultimi, ad esempio le aliquote fiscali effettive, nonché ulteriori informazioni relative ai destinatari, ad esempio le loro coordinate bancarie. |
(33) Tali relazioni servono ad agevolare i governi dei paesi ricchi di risorse nell'applicare i principi e i criteri dell'EITI e nel rendere conto ai propri cittadini dei pagamenti che essi ricevono dalle imprese delle industrie estrattive o dalle imprese utilizzatrici di aree forestali primarie che operano nel territorio soggetto alla loro giurisdizione. Ciascuna relazione comprende le informazioni per paese e per progetto, dove il progetto è equivalente ad un unico accordo legale, come ad esempio un contratto, una licenza, un contratto di locazione, una concessione o un bacino geografico - e dove a tali progetti siano stati attribuiti dei pagamenti. Mediante atti delegati la Commissione dovrebbe valutare se sia necessario elaborare una relazione se sono rispettati obblighi di informativa equivalenti o se, in tal caso, possa essere pubblicata nell'UE la relazione equivalente. Non dovrebbe essere necessario pubblicare i pagamenti se un pagamento unico o una serie di pagamenti correlati per un progetto non superano l'importo di 80.000 EUR. Entro tre anni dall'entrata in vigore della direttiva, la Commissione dovrebbe riesaminare il regime di informativa e presentare una relazione al riguardo. Il riesame dovrebbe riguardare l'efficacia di tale regime, alla luce dell'evoluzione della situazione sulla scena internazionale e dei progressi verso standard globali in tale settore e riferire in merito alle incidenze di tale normativa nei paesi terzi, in particolare in termini di conseguimento degli obiettivi di accresciuta trasparenza dei pagamenti erogati ai governi. Il riesame dovrebbe inoltre tenere conto dell'esperienza dei preparatori e degli utilizzatori delle informazioni relative ai pagamenti effettuati e determinare se è opportuno o meno estendere l'ambito di applicazione della presente direttiva ad ulteriori settori industriali e integrare ulteriori informazioni finanziarie nonché ulteriori informazioni relative ai destinatari, ad esempio le loro coordinate bancarie. Il riesame dovrebbe inoltre verificare l'opportunità di includere la relazione sui pagamenti ai governi nell'ambito dei bilanci. |
Emendamento 20 Proposta di direttiva Considerando 35 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(35) Al fine di tenere conto di future modifiche del diritto degli Stati membri e della legislazione dell'Unione in materia di tipi di impresa, la Commissione deve essere autorizzata ad adottare, a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, atti delegati in materia di aggiornamento degli elenchi di imprese di cui agli allegati I e II. Il ricorso agli atti delegati è necessario anche per adeguare i criteri relativi alle dimensioni delle imprese, dato che nel tempo l'inflazione ne erode il valore reale. È particolarmente importante che la Commissione svolga consultazioni adeguate nel corso dei suoi lavori preparatori, anche a livello di esperti. Per garantire la pertinenza e l'adeguatezza dell'informativa in materia di pagamenti ai governi da parte delle industrie estrattive e delle imprese utilizzatrici di aree forestali primarie e per assicurare l'applicazione uniforme della presente direttiva, è conferito alla Commissione il potere di adottare, a norma dell'articolo 290 del trattato, atti delegati in materia di specificazione del concetto di rilevanza dei pagamenti. |
(35) È particolarmente importante che la Commissione svolga consultazioni adeguate nel corso dei suoi lavori preparatori, anche a livello di esperti. Per garantire che i pagamenti ai governi da parte delle industrie estrattive, delle imprese utilizzatrici di aree forestali primarie, delle imprese del settore bancario, edilizio e delle telecomunicazioni non debbano essere comunicati se sono rispettati obblighi di informativa equivalenti, è conferito alla Commissione il potere di adottare, a norma dell'articolo 290 del trattato, atti delegati in ordine alla definizione degli obblighi di informativa vincolanti da considerarsi equivalenti agli obblighi di informativa stabiliti dalla presente direttiva. La Commissione dovrebbe facilitare la conclusione di accordi di reciproco riconoscimento o meccanismi di esenzione con i paesi terzi che richiedano alle loro industrie la pubblicazione di relazioni, tali da essere comparabili a quelli richiesti ai sensi del capo 9 della presente direttiva. |
Emendamento 21 Proposta di direttiva Considerando 36 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(36 bis) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata. |
Emendamento 22 Proposta di direttiva Articolo 1 –paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Alla Commissione è conferito il potere di aggiornare, per mezzo di atti delegati e a norma dell'articolo 42, gli elenchi di imprese contenuti negli allegati I e II di cui al paragrafo 1. |
soppresso |
Emendamento 23 Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni delle direttive 91/674/CEE, 2006/46/CE, 2009/65/CE e 2011/61/CE. |
Emendamento 24 Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(1) “enti di interesse pubblico”: gli enti disciplinati dal diritto di uno Stato membro quali definiti all'articolo 2, punto 13) della direttiva 2006/43/CE; |
(1) “enti di interesse pubblico”: gli enti rientranti nell'ambito dell'articolo 1: |
Emendamento 25 Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 1 – lettera a (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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a) gli enti disciplinati dal diritto di uno Stato membro i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di un qualsiasi Stato membro ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 14 della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari1, |
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1 GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1. |
Emendamento 26 Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 1 – lettera b (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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b) gli enti creditizi quali definiti all'articolo 4, punto 1 della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio1 nonché imprese di assicurazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva del Consiglio 91/674/CEE, del 19 dicembre 1991, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione2, |
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1 GU L 177 del 30.06.2006, pag. 1. |
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2 GU L 374 del 31.12.1991, pag. 7. |
Emendamento 27 Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 1 – lettera c (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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c) altri enti designati dagli Stati membri in quanto enti di interesse pubblico, ad esempio gli enti che presentano un interesse pubblico significativo per la natura della loro attività, le loro dimensioni o il numero di dipendenti. |
Emendamento 28 Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 7 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(7) "costo di produzione": somma del prezzo di acquisizione delle materie prime e sussidiarie e degli altri costi direttamente imputabili al prodotto considerato. Una congrua parte degli altri costi imputabili soltanto indirettamente al prodotto considerato può essere aggiunta al costo di produzione se tali costi si riferiscono al periodo di fabbricazione. I costi di distribuzione restano esclusi; |
(7) "costo di produzione": somma del prezzo di acquisizione delle materie prime e sussidiarie e degli altri costi direttamente imputabili al prodotto considerato. Una congrua parte degli altri costi imputabili soltanto indirettamente al prodotto considerato è aggiunta al costo di produzione se tali costi si riferiscono al periodo di fabbricazione. I costi di distribuzione restano esclusi; |
Emendamento 29 Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 11 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(11) "gruppo": l'impresa madre e tutte le sue imprese figlie incluse nel consolidamento; |
(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 30 Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 13 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(13 bis) Il capitale è definito con riferimento alle norme in materia di salvaguardia del capitale e di limitazioni concernenti le distribuzioni degli utili di cui alla seconda direttiva 77/91/CEE. |
Motivazione | |
La nozione di patrimonio netto è utilizzata nella direttiva senza una corrispondente definizione. Essa dovrebbe pertanto essere coordinata anche con la definizione di patrimonio netto, che si basa sul principio del mantenimento del capitale e sulla protezione dei creditori, di cui alla direttiva 77/91/CE del 13 dicembre 1976. | |
Emendamento 31 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo -1 (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
-1. Gli Stati membri possono esonerare da taluni obblighi stabiliti dalla presente direttiva in conformità dell'articolo 42 bis le società che, alla data di chiusura del bilancio, non superano i limiti numerici di due dei tre criteri seguenti (microentità): |
|
a) totale dello stato patrimoniale: 350.000 EUR; |
|
b) importo netto del volume d'affari: 700.000 EUR; |
|
c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 10. |
Emendamento 32 Proposta di direttiva Articolo 3 –paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Sono piccole imprese quelle che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di due dei tre criteri seguenti: |
1. Sono piccole imprese quelle che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di due dei tre criteri seguenti: |
a) totale dello stato patrimoniale: 5 000 000 EUR; |
a) totale dello stato patrimoniale: 4.000.000 EUR; |
b) importo netto del volume d'affari: 10.000.000 EUR; |
b) importo netto del volume d'affari: 8.000.000 EUR; |
c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 50 |
c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 50 |
|
Gli Stati membri possono definire soglie superiori alle soglie di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo. Tuttavia, tali soglie non possono superare 6.000.000 di EUR per il totale dello stato patrimoniale e 12.000.000 di EUR per l'importo netto del volume d'affari. |
Emendamento 33 Proposta di direttiva Articolo 3 –paragrafo 7 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
7. Per gli Stati membri che non hanno adottato l'euro, gli importi in moneta nazionale equivalenti agli importi specificati ai paragrafi da 1 a 5 sono ottenuti applicando il tasso di cambio pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea alla data di entrata in vigore di ciascuna direttiva che stabilisca tali importi. |
7. Per gli Stati membri che non hanno adottato l'euro, gli importi in moneta nazionale equivalenti agli importi specificati ai paragrafi da -1 a 5 sono ottenuti applicando il tasso di cambio pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea alla data di entrata in vigore di ciascuna direttiva che stabilisca tali importi. |
Emendamento 34 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 8 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
8. Se un'impresa alla data di chiusura del bilancio supera o non supera più i limiti numerici di due dei tre criteri di cui ai paragrafi da 1 a 5, tale circostanza si ripercuote sull'applicazione delle deroghe previste dalla presente direttiva soltanto se essa si ripete per due esercizi consecutivi. |
8. Se un'impresa alla data di chiusura del bilancio supera o non supera più i limiti numerici di due dei tre criteri di cui ai paragrafi da -1 a 5, tale circostanza si ripercuote sull'applicazione delle deroghe previste dalla presente direttiva soltanto se essa si ripete per due esercizi consecutivi. |
Emendamento 35 Proposta di direttiva Articolo 3 –paragrafo 10 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
10. Per tenere conto degli effetti dell'inflazione, la Commissione esamina periodicamente e, se del caso, modifica per mezzo di atti delegati, conformemente all'articolo 42, le definizioni di cui ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo, tenendo conto delle misure dell'inflazione pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
10. Per tenere conto degli effetti dell'inflazione, la Commissione esamina periodicamente e, se del caso, modifica le definizioni di cui ai paragrafi da -1 a 5 del presente articolo, tenendo conto delle misure dell'inflazione pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
Emendamento 36 Proposta di direttiva Articolo 4 –paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione della presente direttiva contrasta con l'obbligo di cui al paragrafo 3, occorre derogare alla disposizione in questione onde fornire un quadro fedele della situazione patrimoniale, di quella finanziaria nonché del risultato economico dell'impresa. Tale deroga è menzionata nell'allegato al bilancio e debitamente motivata con l'indicazione della sua influenza sulla situazione patrimoniale, su quella finanziaria nonché sul risultato economico. |
4. Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione della presente direttiva contrasta con l'obbligo di cui al paragrafo 3, occorre derogare alla disposizione in questione onde fornire un quadro fedele della situazione patrimoniale, di quella finanziaria nonché del risultato economico dell'impresa. Tale deroga è menzionata nell'allegato al bilancio e debitamente motivata con l'indicazione della sua influenza sulla situazione patrimoniale, su quella finanziaria nonché sul risultato economico. Gli Stati membri possono precisare i casi eccezionali in questione e fissare il corrispondente regime derogatorio. |
Emendamento 37 Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera g | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
g) è vietata la compensazione fra voci dell'attivo e voci del passivo, nonché fra quelle dei costi e quelle dei ricavi; |
g) è vietata la compensazione fra voci dell'attivo e voci del passivo, nonché fra quelle dei costi e quelle dei ricavi, a meno che uno Stato membro non riconosca in casi specifici il diritto legale di compensare attivi e passivi in virtù della legge o di un accordo contrattuale; |
Emendamento 38 Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera h | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
h) la presentazione delle voci nel conto profitti e perdite e nello stato patrimoniale tiene conto della sostanza dell'operazione o del contratto contabilizzati; |
h) la contabilizzaazione e la presentazione delle voci nel conto profitti e perdite e nello stato patrimoniale possono tener conto della sostanza o della forma dell'operazione o del contratto contabilizzati; |
Emendamento 39 Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera j | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
j) la rilevazione, la valutazione, la presentazione e la divulgazione nei bilanci annuali tengono conto della rilevanza delle voci pertinenti. |
j) la presentazione e la divulgazione nei bilanci annuali tengono conto della rilevanza delle voci pertinenti. |
Emendamento 40 Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. In casi eccezionali sono ammesse deroghe a questi principi generali, allo scopo di fornire un quadro fedele della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del conto profitti e perdite dell'impresa. Se ci si avvale di tali deroghe, queste devono essere indicate nell'allegato e debitamente motivate, specificando l'influenza che esse hanno sulla situazione patrimoniale, su quella finanziaria e sul conto profitti e perdite. |
3. In casi eccezionali sono ammesse deroghe a questi principi generali. Se ci si avvale di tali deroghe, queste devono essere indicate nell'allegato e debitamente motivate, specificando l'influenza che esse hanno sulla situazione patrimoniale, su quella finanziaria e sul conto profitti e perdite. |
Emendamento 41 Proposta di direttiva Articolo 6 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Articolo 6 |
soppresso |
Valutazione alternativa delle immobilizzazioni basata sugli importi rideterminati |
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1. In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, lettera i), gli Stati membri possono autorizzare o imporre, a tutte le imprese o a talune categorie di imprese, di valutare le immobilizzazioni con il metodo della rideterminazione dei valori. Se la legislazione nazionale prevede detta valutazione, essa ne determina il contenuto, i limiti e le modalità d'applicazione. |
|
2. In caso di applicazione del paragrafo 1, l'importo della differenza tra la valutazione eseguita con i metodi del prezzo di acquisizione o del costo di produzione e la valutazione eseguita con il metodo della rideterminazione dei valori è iscritto alla voce riserva di rivalutazione sotto “patrimonio netto”. |
|
La riserva di rivalutazione può essere interamente o parzialmente convertita in capitale in qualsiasi momento. |
|
La riserva di rivalutazione viene ridotta se gli importi ad essa assegnati non sono più necessari per l'applicazione del metodo contabile basato sulla rideterminazione dei valori. Gli Stati membri possono prevedere norme per disciplinare l'uso della riserva di rivalutazione, purché i trasferimenti al conto profitti e perdite provenienti dalla riserva di rivalutazione possano essere effettuati solo se gli importi trasferiti sono stati iscritti come oneri nel conto profitti e perdite o rappresentino plusvalenze effettivamente realizzate. Nessuna parte della riserva di rivalutazione può essere distribuita, né direttamente né indirettamente, a meno che essa non corrisponda ad una plusvalenza realizzata. |
|
Fatti salvi i casi previsti dal presente paragrafo, secondo e terzo comma, la riserva di rivalutazione non può essere ridotta. |
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3. Le rettifiche di valore sono calcolate ogni anno sulla base dell'importo rideterminato. Tuttavia, con deroga agli articoli 8 e 12, gli Stati membri possono consentire o imporre che solo l'importo delle rettifiche di valore risultanti dall'applicazione dei metodi del prezzo di acquisizione o del costo di produzione sia indicato nelle voci pertinenti degli schemi di cui agli articoli 13 e 14, e che la differenza risultante dalla valutazione eseguita con il metodo di rideterminazione dei valori ai sensi del presente articolo sia indicata separatamente negli schemi. |
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Emendamento 42 Proposta di direttiva Articolo 7 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Articolo 7 |
Articolo 7 |
Valutazione alternativa basata sul valore equo |
Valutazione alternativa basata sul valore equo |
1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera i), e fatte salve le condizioni di cui al presente articolo: |
1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera i), e fatte salve le condizioni di cui al presente articolo: |
a) gli Stati membri autorizzano o prescrivono, per tutte le imprese o per talune categorie di imprese, la valutazione al valore equo (fair value) degli strumenti finanziari, compresi gli strumenti finanziari derivati; |
a) gli Stati membri autorizzano o prescrivono, per tutte le imprese o per talune categorie di imprese, la valutazione al valore equo (fair value) degli strumenti finanziari, compresi gli strumenti finanziari derivati; |
b) gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere, per tutte le imprese o per talune categorie di imprese, che determinate categorie di attività diverse dagli strumenti finanziari siano valutate ad importi determinati facendo riferimento al valore equo. |
|
Tale autorizzazione o obbligo possono essere limitati ai bilanci consolidati. |
Tale autorizzazione o obbligo possono essere limitati ai bilanci consolidati. |
2. Ai fini della presente direttiva, sono considerati strumenti finanziari derivati anche i contratti collegati a merci che conferiscono all'una o all'altra parte contraente il diritto di procedere al regolamento del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari, eccetto nei casi in cui: |
2. Ai fini della presente direttiva, sono considerati strumenti finanziari derivati anche i contratti collegati a merci che conferiscono all'una o all'altra parte contraente il diritto di procedere al regolamento del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari, eccetto nei casi in cui: |
a) siano stati conclusi e siano mantenuti per soddisfare le esigenze di acquisto, di vendita o di utilizzo previste dall'impresa con riferimento alle merci; |
a) siano stati conclusi e siano mantenuti per soddisfare le esigenze di acquisto, di vendita o di utilizzo previste dall'impresa con riferimento alle merci; |
b) siano stati concepiti sin dall'inizio come contratti relativi a merci; |
b) siano stati concepiti sin dall'inizio come contratti relativi a merci; |
c) si prevede che vengano regolati mediante consegna della merce. |
c) si prevede che vengano regolati mediante consegna della merce. |
3. Il paragrafo 1, lettera a), si applica soltanto alle seguenti passività: |
3. Il paragrafo 1, lettera a), si applica soltanto alle seguenti passività: |
a) passività detenute come elementi del portafoglio di negoziazione o |
a) passività detenute come elementi del portafoglio di negoziazione o |
b) strumenti finanziari derivati. |
b) strumenti finanziari derivati. |
4. La valutazione ai sensi del paragrafo 1, lettera a), non si applica: |
4. La valutazione ai sensi del paragrafo 1, lettera a), non si applica: |
a) agli strumenti finanziari non derivati detenuti fino a scadenza; |
a) agli strumenti finanziari non derivati detenuti fino a scadenza; |
b) ai prestiti e ai crediti originati dall'impresa e non detenuti a scopo di negoziazione; |
b) ai prestiti e ai crediti originati dall'impresa e non detenuti a scopo di negoziazione; |
c) alle partecipazioni in imprese controllate, collegate e in joint venture, ai titoli di capitale emessi dall'impresa, ai contratti che prevedono un corrispettivo condizionato nell'ambito di un'operazione di aggregazione di imprese, nonché ad altri strumenti finanziari le cui specificità esigono, secondo quanto generalmente ammesso, una contabilizzazione diversa da quella degli altri strumenti finanziari. |
c) alle partecipazioni in imprese controllate, collegate e in joint venture, ai titoli di capitale emessi dall'impresa, ai contratti che prevedono un corrispettivo condizionato nell'ambito di un'operazione di aggregazione di imprese, nonché ad altri strumenti finanziari le cui specificità esigono, secondo quanto generalmente ammesso, una contabilizzazione diversa da quella degli altri strumenti finanziari. |
5. In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, lettera i), gli Stati membri possono autorizzare, per le attività e le passività oggetto di copertura secondo un sistema contabile di copertura del valore equo o per determinate parti di tali attività o passività, una valutazione al valore specifico prescritto nell'ambito di tale sistema. |
5. In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, lettera i), gli Stati membri possono autorizzare, per le attività e le passività oggetto di copertura secondo un sistema contabile di copertura del valore equo o per determinate parti di tali attività o passività, una valutazione al valore specifico prescritto nell'ambito di tale sistema. |
6. In deroga alle disposizioni del presente articolo, paragrafi 3 e 4, gli Stati membri possono consentire o prescrivere la rilevazione, la valutazione e la pubblicazione degli strumenti finanziari in conformità dei principi contabili internazionali adottati a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002. |
|
7. Il valore equo a norma del presente articolo è determinato con riferimento a uno dei seguenti valori: |
7. Il valore equo a norma del presente articolo è determinato con riferimento a uno dei seguenti valori: |
a) al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali è possibile individuare facilmente un mercato attendibile; qualora il valore di mercato non sia facilmente individuabile per un dato strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato può essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo; |
a) al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali è possibile individuare facilmente un mercato attendibile; qualora il valore di mercato non sia facilmente individuabile per un dato strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato può essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo; |
b) al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, per gli strumenti per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato attendibile; questi modelli e tecniche di valutazione devono assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato. |
b) al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, per gli strumenti per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato attendibile; questi modelli e tecniche di valutazione devono assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato. |
Gli strumenti finanziari che non possono essere valutati attendibilmente mediante uno dei metodi descritti alle lettere a) e b), sono valutati secondo i principi del prezzo di acquisizione o del costo di produzione. |
Gli strumenti finanziari che non possono essere valutati attendibilmente mediante uno dei metodi descritti alle lettere a) e b), sono valutati secondo i principi del prezzo di acquisizione o del costo di produzione. |
8. In deroga alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), se uno strumento finanziario è valutato al valore equo, le variazioni del valore sono incluse nel conto profitti e perdite. Tuttavia, tali variazioni sono imputate direttamente a una riserva da fair value, qualora: |
8. In deroga alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), se uno strumento finanziario è valutato al valore equo, le variazioni del valore sono incluse nel conto profitti e perdite. Tuttavia, tali variazioni sono imputate direttamente a una riserva da fair value, qualora: |
a) lo strumento oggetto di valutazione sia uno strumento di copertura nell'ambito di un sistema contabile di copertura che consente di non iscrivere nel conto profitti e perdite la totalità o parte della variazione del valore; oppure |
a) lo strumento oggetto di valutazione sia uno strumento di copertura nell'ambito di un sistema contabile di copertura che consente di non iscrivere nel conto profitti e perdite la totalità o parte della variazione del valore; oppure |
b) la modifica del valore si riferisca a una differenza di cambio su un elemento monetario che è parte di un investimento netto dell'impresa in un'entità estera. |
b) la modifica del valore si riferisca a una differenza di cambio su un elemento monetario che è parte di un investimento netto dell'impresa in un'entità estera. |
Gli Stati membri possono autorizzare o imporre che la variazione del valore di un'attività finanziaria disponibile per la vendita, diversa da uno strumento finanziario derivato, sia imputata direttamente alla riserva da fair value. La riserva da fair value è rettificata qualora gli importi ivi contabilizzati non siano più necessari per l'applicazione delle lettere a) e b). |
Gli Stati membri possono autorizzare o imporre che la variazione del valore di un'attività finanziaria disponibile per la vendita, diversa da uno strumento finanziario derivato, sia imputata direttamente alla riserva da fair value. La riserva da fair value è rettificata qualora gli importi ivi contabilizzati non siano più necessari per l'applicazione delle lettere a) e b). |
9. Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere, per l'insieme delle imprese o per taluni tipi di imprese, che, quando un'attività diversa da uno strumento finanziario è valutata al valore equo, una variazione del valore sia registrata nel conto profitti e perdite. |
|
Emendamento 43 Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 6 – alinea | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
6. Per le imprese associate: |
6. Per le partecipazioni: |
Emendamento 44 Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 6 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
a) gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere che l'impresa associata sia contabilizzata nel bilancio annuale utilizzando il metodo del patrimonio netto quale previsto all'articolo 27, paragrafi da 2 a 8, tenendo conto degli adeguamenti indispensabili risultanti dalle peculiarità dei bilanci annuali rispetto ai bilanci consolidati; |
a) gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere che una partecipazione sia contabilizzata nel bilancio annuale utilizzando il metodo del patrimonio netto quale previsto all'articolo 27, paragrafi da 2 a 8, tenendo conto degli adeguamenti indispensabili risultanti dalle peculiarità dei bilanci annuali rispetto ai bilanci consolidati; |
Emendamento 45 Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 6 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
b) gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere che la frazione dell'utile o della perdita attribuibile all'impresa associata figuri nel conto profitti e perdite solo se corrisponde a dividendi già riscossi o esigibili; |
b) gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere che la frazione dell'utile o della perdita attribuibile ad una partecipazione figuri nel conto profitti e perdite solo se corrisponde a dividendi già riscossi o esigibili; |
Emendamento 46 Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 6 – lettera c | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
c) ove la frazione dell'utile o della perdita attribuibile all'impresa associata, rilevata nel conto profitti e perdite, superi l'importo dei dividendi già riscossi o esigibili, l'importo della differenza viene iscritto in una riserva che non può essere distribuita agli azionisti. |
c) ove la frazione dell'utile o della perdita attribuibile alla partecipazione, rilevata nel conto profitti e perdite, superi l'importo dei dividendi già riscossi o esigibili, l'importo della differenza viene iscritto in una riserva che non può essere distribuita agli azionisti. |
Emendamento 47 Proposta di direttiva Articolo 8 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Articolo 8 bis |
|
Struttura dello stato patrimoniale |
|
Per la presentazione dello stato patrimoniale gli Stati membri fanno obbligo di utilizzare uno dei due o entrambi gli schemi di cui agli articoli 9 e 9 bis. Se uno Stato membro autorizza entrambi gli schemi, deve lasciare le imprese libere di scegliere quale dei due adottare. |
Emendamento 48 Proposta di direttiva Articolo 9 – Attivo – lettera B – sezione I – punto 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Spese per la ricerca e lo sviluppo, sempreché la legislazione nazionale ne autorizzi l'iscrizione nell'attivo. |
1. Spese per lo sviluppo, sempre che la legislazione nazionale ne autorizzi l'iscrizione nell'attivo |
Emendamento 49 Proposta di direttiva Articolo 9 – Attivo – lettera B – sezione III – punto 7 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
7. Azioni proprie o quote proprie (con l'indicazione del loro valore nominale o, in mancanza di questo, della loro parità contabile), sempreché la legislazione nazionale ne autorizzi l'iscrizione nello stato patrimoniale. |
soppresso |
Emendamento 50 Proposta di direttiva Articolo 9 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 9 bis |
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Struttura dello stato patrimoniale |
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A. Capitale sottoscritto non versato |
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di cui richiamato |
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(a meno che la legislazione nazionale non preveda la possibilità di iscrizione del capitale richiamato al punto L nel qual caso la parte di capitale richiamata, ma non ancora versata, deve figurare al punto A, ovvero al punto D II 5). |
|
B. Spese di impianto |
|
come definite dalla legislazione nazionale, sempre che essa ne ammetta l'iscrizione nell'attivo. La legislazione nazionale può altresì prevedere l'iscrizione delle spese d'impianto come prima voce sotto le "immobilizzazioni immateriali" |
|
C. Immobilizzazioni |
|
I. Immobilizzazioni immateriali |
|
1. Spese per lo sviluppo, sempre che la legislazione nazionale ne autorizzi l'iscrizione nell'attivo. |
|
2. Concessioni, brevetti, licenze, marchi e diritti e beni analoghi, sempreché siano stati: |
|
a) acquisiti a titolo oneroso e non siano da iscrivere al punto C I 3, oppure |
|
b) creati dall'impresa stessa, sempreché la legislazione nazionale ne ammetta l'iscrizione all'attivo. |
|
3. Avviamento, se acquisito a titolo oneroso. |
|
4. Acconti versati. |
|
II. Immobilizzazioni materiali |
|
1. Terreni e fabbricati. |
|
2. Impianti tecnici e macchinari. |
|
3. Altri impianti, attrezzature industriali e commerciali. |
|
4. Acconti versati e immobilizzazioni materiali in corso di costruzione. |
|
III. Attività finanziarie |
|
1. Partecipazioni nelle imprese collegate. |
|
2. Crediti verso imprese collegate. |
|
3. Partecipazioni. |
|
4. Crediti verso imprese con le quali la società ha un legame di partecipazione. |
|
5. Titoli aventi carattere di immobilizzazione. |
|
6. Altri prestiti. |
|
D. Attivo circolante |
|
I. Scorte |
|
1. Spese per materie prime e sussidiarie. |
|
2. Prodotti in corso di lavorazione. |
|
3. Prodotti finiti e merci. |
|
4. Acconti versati. |
|
II. Crediti |
|
(Per ciascuna delle voci sotto indicate si deve indicare separatamente l'importo dei crediti con durata residua superiore ad un anno) |
|
1. Crediti per forniture e servizi |
|
2. Crediti verso imprese collegate. |
|
3. Crediti verso imprese con le quali la società ha un legame di partecipazione. |
|
4. Altri crediti. |
|
5. Capitale sottoscritto, richiamato, ma non versato (a meno che la legislazione nazionale non preveda l'iscrizione del capitale richiamato al punto A). |
|
6. Ratei e risconti (a meno che la legislazione nazionale non preveda l'iscrizione dei ratei e risconti al punto E). |
|
III. Investimenti |
|
1. Partecipazioni nelle imprese collegate. |
|
2. Azioni proprie o quote proprie (con l'indicazione del loro valore nominale o, in mancanza di questo, della loro parità contabile), sempreché la legislazione nazionale ne autorizzi l'iscrizione nello stato patrimoniale. |
|
3. Altri titoli. |
|
IV. Depositi bancari, in conto corrente postale, assegni e consistenza di cassa |
|
E. Ratei e risconti |
|
(a meno che la legislazione nazionale non preveda l'iscrizione dei ratei e risconti al punto D II 6). |
|
F. Debiti: importi la cui durata residua non è superiore a un anno |
|
1. Prestiti obbligazionari specificando separatamente quelli convertibili. |
|
2. Debiti verso enti creditizi. |
|
3. Acconti ricevuti per ordinazioni, a meno che non siano dedotti distintamente dalle scorte. |
|
4. Debiti per acquisti e servizi. |
|
5. Debiti commerciali rappresentati da effetti. |
|
6. Debiti verso imprese collegate. |
|
7. Debiti verso imprese con le quali la società ha un legame di partecipazione. |
|
8. Altri debiti, tra cui debiti fiscali e debiti per la sicurezza sociale. |
|
9. Ratei e risconti (a meno che la legislazione nazionale non ne preveda l'iscrizione al punto K). |
|
G. Attivo/passivo circolante (ivi compresi i ratei e risconti quando indicati al punto E) e i ratei e risconti quando indicati al punto K). |
|
H. Attivo totale meno passività correnti. |
|
I. Debiti la cui durata residua è superiore a un anno |
|
1. Prestiti obbligazionari specificando separatamente quelli convertibili. |
|
2. Debiti verso enti creditizi. |
|
3. Acconti ricevuti per ordinazioni, a meno che non siano dedotti distintamente dalle scorte. |
|
4. Debiti per acquisti e servizi. |
|
5. Debiti commerciali rappresentati da effetti. |
|
6. Debiti verso imprese collegate. |
|
7. Debiti verso imprese con le quali la società ha un legame di partecipazione. |
|
8. Altri debiti, tra cui debiti fiscali e debiti per la sicurezza sociale. |
|
9. Ratei e risconti (a meno che la legislazione nazionale non ne preveda l'iscrizione al punto K) |
|
J. Accantonamenti |
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1. Fondi trattamento di quiescenza per pensioni ed obblighi simili. |
|
2. Fondi per imposte. |
|
3. Altri accantonamenti. |
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K. Ratei e risconti (a meno che la legislazione nazionale non ne preveda l'iscrizione al punto F 9 o I 9 o entrambi). |
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L. Patrimonio netto |
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I. Capitale sottoscritto |
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(a meno che la legislazione nazionale non preveda l'iscrizione del capitale richiamato a questa voce, nel qual caso gli importi del capitale sottoscritto e del capitale versato devono essere menzionati separatamente). |
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II. Sovrapprezzi |
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III. Riserve di rivalutazione |
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IV. Riserve |
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1. Riserva legale qualora la legislazione nazionale ne prescriva la costituzione. |
|
2. Riserva per azioni proprie e quote proprie, qualora la legislazione nazionale ne prescriva la costituzione, fatto salvo l'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 77/91/CEE. |
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3. Riserve statutarie. |
|
4. Altre riserve |
|
V. Utili (perdite) portati a nuovo. |
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VI. Utili/perdite di esercizio |
Emendamento 51 Proposta di direttiva Articolo 10 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Articolo 10 |
Articolo 10 |
Presentazione alternativa dello stato patrimoniale |
Presentazione alternativa dello stato patrimoniale |
Gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere, per l'insieme delle imprese o per taluni tipi di imprese, di presentare le voci dello stato patrimoniale, anziché secondo lo schema di cui all'articolo 9, secondo uno schema basato sulla distinzione tra voci di carattere circolante o non circolante, purché le informazioni fornite siano perlomeno equivalenti a quanto prescritto dall'articolo 9. |
Gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere, per l'insieme delle imprese o per taluni tipi di imprese, di presentare le voci dello stato patrimoniale, anziché secondo lo schema di cui all'articolo 9 e all'articolo 9 bis, secondo uno schema basato sulla distinzione tra voci di carattere circolante o non circolante, purché le informazioni fornite siano perlomeno equivalenti a quanto prescritto dall'articolo 9 e dall'articolo 9 bis. |
Emendamento 52 Proposta di direttiva Articolo 11 –paragrafo 8 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
8. Gli Stati membri possono consentire che i prezzi di acquisizione o i costi di produzione delle scorte di oggetti della stessa categoria nonché di tutti gli elementi fungibili, compresi i valori mobiliari, siano calcolati sulla base dei prezzi medi ponderati, o secondo i metodi "primo entrato – primo uscito" (FIFO) o secondo un metodo analogo. |
8. Gli Stati membri possono consentire che i prezzi di acquisizione o i costi di produzione delle scorte di oggetti della stessa categoria nonché di tutti gli elementi fungibili, compresi i valori mobiliari, siano calcolati sulla base dei prezzi medi ponderati, secondo i metodi "primo entrato – primo uscito" (FIFO), o "ultimo entrato – primo uscito" (LIFO) o secondo un metodo analogo che rifletta la migliore prassi corrente. |
Emendamento 53 Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 8 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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8 bis. Se l'importo da rimborsare su debiti è superiore all'importo ricevuto, la differenza può essere portata all'attivo. Essa è indicata separatamente nello stato patrimoniale o nell'allegato. Tale differenza è ammortizzata ogni anno con un congruo importo, al più tardi all'atto del rimborso del debito. |
Emendamento 54 Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 9 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Se la legislazione nazionale autorizza l'iscrizione all'attivo delle spese per la ricerca e lo sviluppo, queste devono essere ammortizzate entro un termine massimo di cinque anni. Se dette spese non sono state completamente ammortizzate, è vietata ogni distribuzione degli utili, a meno che l'importo delle riserve disponibili a tal fine e degli utili portati a nuovo sia almeno pari a quello delle spese non ammortizzate. |
Se la legislazione nazionale autorizza l'iscrizione all'attivo delle spese per lo sviluppo, queste devono essere ammortizzate entro un termine massimo di cinque anni. Se dette spese non sono state completamente ammortizzate, è vietata ogni distribuzione degli utili, a meno che l'importo delle riserve disponibili a tal fine e degli utili portati a nuovo sia almeno pari a quello delle spese non ammortizzate. |
Emendamento 55 Proposta di direttiva Articolo 11 –paragrafo 10 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
10. L'avviamento è ammortizzato sistematicamente nel corso della sua vita utile. Se quest'ultima non può essere stimata attendibilmente, esso viene ammortizzato entro un termine massimo di cinque anni. Nell'allegato al bilancio sarà fornita una spiegazione del periodo (o dei periodi) di ammortamento dell'avviamento. |
10. L'avviamento è ammortizzato sistematicamente nel corso della sua vita utile. In casi eccezionali definiti dagli Stati membri, se quest'ultima non può essere stimata attendibilmente, esso viene ammortizzato entro un termine massimo stabilito dagli Stati membri, non inferiore a cinque anni e non superiore a 10 anni. Nell'allegato al bilancio sarà fornita una spiegazione del periodo (o dei periodi) di ammortamento dell'avviamento. |
Emendamento 56 Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 11 – comma 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Un accantonamento rappresenta la stima migliore delle spese probabili ovvero, nel caso di una passività, l'importo occorrente per liquidarla alla data di chiusura del bilancio. |
Gli accantonamenti sono misurati sull'importo ragionevole calcolato su base obiettiva per liquidare l'importo erogabile o, nel caso di una passività, sull'importo occorrente per liquidarla alla data di chiusura del bilancio. |
Emendamento 57 Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 11 – comma 3 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Gli accantonamenti non possono essere utilizzati per correggere i valori degli elementi dell'attivo. |
Emendamento 58 Proposta di direttiva Articolo 15 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Articolo 15 |
soppresso |
Disposizione relativa al conto profitti e perdite |
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Se singoli elementi di ricavo o di costo sono di entità o di incidenza eccezionali, l'impresa li menziona separatamente nel conto profitti e perdite e fornisce spiegazioni della loro entità e natura nell'allegato. |
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Emendamento 59 Proposta di direttiva Articolo 16 –paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri permettono che le piccole imprese redigano uno stato patrimoniale in forma abbreviata, che comprenda soltanto le voci precedute da lettere e da numeri romani di cui all'articolo 9, con menzione separata delle informazioni richieste tra parentesi alla voce C II sotto “Attivo” e alla voce C sotto “Patrimonio netto e passività”, ma in modo globale per ciascuna voce in questione. |
1. Gli Stati membri permettono che le piccole imprese redigano uno stato patrimoniale in forma abbreviata, che comprenda soltanto le voci precedute da lettere e da numeri romani di cui all'articolo 9 e all'articolo 9 bis, con menzione separata: |
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a) delle informazioni richieste all'articolo 9 tra parentesi alla voce C II sotto "Attivo" e alla voce C sotto "Patrimonio netto e passività", ma in forma aggregata per ciascuna voce in questione, oppure |
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b) delle informazioni prescritte all'articolo 9 bis tra parentesi alla voce D II. |
Emendamento 60 Proposta di direttiva Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera d | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
d) l'importo complessivo degli impegni finanziari, garanzie o sopravvenienze che non figurano nello stato patrimoniale, con l'indicazione della natura e della forma di eventuali garanzie reali fornite dall'impresa; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza, nonché gli impegni nei riguardi di imprese collegate o associate, sono menzionati in modo distinto; |
d) l'importo complessivo degli impegni finanziari, garanzie o sopravvenienze che non figurano nello stato patrimoniale, con l'indicazione della natura e della forma di eventuali garanzie reali fornite dall'impresa; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza, nonché gli impegni nei riguardi di imprese collegate o associate, sono menzionati in modo distinto o in calce allo stato patrimoniale; |
Emendamento 61 Proposta di direttiva Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
d bis) l'importo delle anticipazioni e dei crediti concessi ai membri di organi di amministrazione, direzione o vigilanza, precisando il tasso d'interesse, le condizioni essenziali e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o abbonati, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria in calce allo stato patrimoniale; |
Emendamento 62 Proposta di direttiva Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera d ter (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
d ter) l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o spesa di entità o incidenza eccezionali; |
Emendamento 63 Proposta di direttiva Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera e | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
e) la natura e l'obiettivo commerciale delle disposizioni fuori bilancio nonché il loro impatto finanziario sull'impresa; |
soppresso |
Emendamento 64 Proposta di direttiva Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera f | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
f) la natura di eventi importanti verificatisi dopo la fine dell'esercizio, che non sono stati presi in considerazione nel conto profitti e perdite o nello stato patrimoniale, nonché l'effetto finanziario di tali eventi; |
soppresso |
Emendamento 65 Proposta di direttiva Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera h | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
h) le operazioni realizzate dall'impresa con parti correlate, compresi gli importi di tali operazioni, la natura del rapporto con la parte correlata ed altre informazioni relative alle operazioni necessarie per comprendere la situazione finanziaria dell'impresa, qualora tali operazioni non siano state concluse alle condizioni di mercato normali. Le informazioni relative a singole operazioni possono essere aggregate in funzione della loro natura salvo quando si rendano necessarie informazioni separate al fine di comprendere gli effetti delle operazioni con le parti correlate sulla situazione finanziaria dell'impresa. |
soppresso |
Emendamento 66 Proposta di direttiva Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera h bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
h bis) il numero medio di dipendenti occupati durante l'esercizio, compreso il personale dei subcontraenti; |
Emendamento 67 Proposta di direttiva Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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b bis) la natura e l’obiettivo commerciale delle disposizioni dell'impresa fuori bilancio, purché i rischi o i benefici derivanti da tali disposizioni siano rilevanti e nella misura in cui la divulgazione degli stessi sia necessaria ai fini della valutazione dello stato patrimoniale dell'impresa; |
Emendamento 68 Proposta di direttiva Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera e | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
e) l'importo delle anticipazioni e dei crediti concessi ai membri di organi di amministrazione, direzione o vigilanza, precisando il tasso d'interesse, le condizioni essenziali e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o abbonati, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria; |
soppresso |
Emendamento 69 Proposta di direttiva Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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b bis) le operazioni realizzate dall'impresa con parti correlate, compreso l'importo di tali operazioni, la natura del rapporto con la parte correlata e altre informazioni relative alle operazioni necessarie per comprendere la situazione finanziaria dell'impresa, qualora tali operazioni siano rilevanti e non siano state concluse in normali condizioni di mercato. Le informazioni relative a singole operazioni possono essere aggregate in funzione della loro natura salvo quando si rendano necessarie informazioni separate al fine di comprendere gli effetti delle operazioni con le parti correlate sulla situazione finanziaria dell'impresa. |
Emendamento 70 Proposta di direttiva Articolo 19 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Gli Stati membri possono prevedere che il paragrafo 1, lettera b) non si applichi se la società è inclusa nei conti consolidati che devono essere redatti a norma dell'articolo 23, a condizione che tali indicazioni siano contenute nell'allegato ai conti consolidati. |
Emendamento 71 Proposta di direttiva Articolo 19 – paragrafo 2 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 ter. Gli Stati membri possono disporre deroghe per le operazioni di cui al paragrafo 1, lettera b) bis, concluse tra due o più membri di un gruppo, purché le filiali che sono parte dell'operazione siano di totale proprietà di tale membro. |
Emendamento 72 Proposta di direttiva Articolo 20 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Gli Stati membri possono esonerare le imprese di dimensioni medie dall'obbligo stabilito al paragrafo 1, terzo comma, per quanto attiene alle informazioni di carattere non finanziario. |
4. Gli Stati membri possono esonerare le piccole e medie imprese dall'obbligo stabilito al paragrafo 1, terzo comma, per quanto attiene alle informazioni di carattere non finanziario. |
Emendamento 73 Proposta di direttiva Articolo 22 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Ai fini del presente capo l'impresa madre e tutte le sue imprese figlie sono imprese da consolidare quando l'impresa madre o una o più imprese figlie sono organizzate in una delle forme di società di cui agli allegati I o II. |
Ai fini del presente capo l'impresa madre e tutte le sue imprese figlie sono imprese da consolidare quando l'impresa madre rispetta le disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1. |
Emendamento 74 Proposta di direttiva Articolo 23 – paragrafo 1 – alinea | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri impongono ad ogni impresa soggetta al loro diritto nazionale l'obbligo di redigere un bilancio consolidato ed una relazione consolidata sulla gestione, se tale impresa (impresa madre) controlla una o più altre imprese (impresa figlia - imprese figlie) in una delle situazioni seguenti: |
1. Gli Stati membri impongono ad ogni impresa soggetta al loro diritto nazionale l'obbligo di redigere un bilancio consolidato ed una relazione consolidata sulla gestione, se tale impresa (impresa madre): |
Emendamento 75 Proposta di direttiva Articolo 23 – paragrafo 1 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
a) ha la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci dell'altra impresa (o altre imprese); |
a) ha la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra o di altre imprese (figlie); |
Emendamento 76 Proposta di direttiva Articolo 23 – paragrafo 1 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
b) ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'altra impresa (o altre imprese) ed è allo stesso tempo azionista o socio di tale impresa (o imprese); |
b) ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza di un'altra impresa (o di altre imprese) ed è allo stesso tempo azionista o socio di tale impresa (o imprese); |
Emendamento 77 Proposta di direttiva Articolo 23 – paragrafo 1 – lettera c | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
c) ha il diritto di esercitare un'influenza dominante sull'altra impresa (o imprese), di cui è azionista o socio in virtù di un contratto stipulato con tale impresa (o imprese) o di una clausola dello statuto di quest'ultima (o queste ultime), quando il diritto da cui è regolata l'altra impresa (o imprese) ammette tali contratti o clausole statutarie; |
c) ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa (o imprese), di cui è azionista o socio in virtù di un contratto stipulato con tale impresa (o imprese) o di una clausola dello statuto di quest'ultima (o queste ultime), quando il diritto da cui è regolata l'altra impresa (o imprese) ammette tali contratti o clausole statutarie. Gli Stati membri possono non prescrivere che l'impresa madre sia azionista o socio della o delle imprese figlie. Gli Stati membri il cui diritto non prevede tale contratto o tale clausola statutaria non sono tenuti ad applicare questa disposizione; |
Emendamento 78 Proposta di direttiva Articolo 23 – paragrafo 1 – lettera d | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
d) ha il potere di esercitare o esercita effettivamente un'influenza dominante o un controllo sull'altra impresa (o imprese); |
soppresso |
Emendamento 79 Proposta di direttiva Articolo 23 – paragrafo 1 – lettera e | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
e) essa e l'altra impresa (o imprese) sono sottoposte alla direzione unitaria dell'impresa madre; |
soppresso |
Emendamento 80 Proposta di direttiva Articolo 23 – paragrafo 1 – lettera f – punto ii | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(ii) in base ad un accordo con altri azionisti o soci dell'altra impresa (o imprese) controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci. |
(ii) in base ad un accordo con altri azionisti o soci dell'altra impresa (o imprese) controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci. Gli Stati membri possono adottare disposizioni più dettagliate quanto alla forma e al contenuto di tali accordi. |
Emendamento 81 Proposta di direttiva Articolo 23 – paragrafo 1 – lettera f – comma -1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Gli Stati membri prescrivono almeno l'applicazione delle disposizioni di cui al precedente punto (ii). |
|
Essi possono subordinare l'applicazione della disposizione di cui al punto (i) alla condizione che la percentuale di partecipazione rappresenti il 20 % o più dei diritti di voto degli azionisti o soci. |
Emendamento 82 Proposta di direttiva Articolo 23 – paragrafo 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. Oltre ai casi di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono prescrivere ad ogni impresa soggetta alla loro legislazione nazionale di redigere un bilancio consolidato e una relazione consolidata sulla gestione se: |
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a) l'impresa ha il potere di esercitare o esercita effettivamente un'influenza dominante o il controllo sull'altra impresa (o imprese); |
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b) l'una e l'altra impresa (o imprese) sono sottoposte alla direzione unitaria dell'impresa madre; |
Emendamento 83 Proposta di direttiva Articolo 24 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Gli Stati membri possono concedere l'esonero dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato e la relazione consolidata sulla gestione, se l'impresa madre non è organizzata in una delle forme di impresa indicate nell'allegato I o nell'allegato II. |
soppresso |
Emendamento 84 Proposta di direttiva Articolo 27 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. In occasione della prima applicazione del presente articolo, l'impresa associata viene iscritta nello stato patrimoniale consolidato per l'importo corrispondente alla frazione del patrimonio netto dell'impresa associata rappresentata da tale partecipazione. La differenza tra tale importo e il valore contabile valutato conformemente alle disposizioni dei capi 2 e 3 è menzionata a parte nello stato patrimoniale consolidato o nell'allegato al bilancio consolidato. Tale differenza è calcolata alla data in cui il metodo viene applicato per la prima volta. |
2. In occasione della prima applicazione del presente articolo, l'impresa associata viene iscritta nello stato patrimoniale consolidato: |
|
a) al suo valore contabile calcolato conformemente ai Capi 2 e 3. La differenza tra questo valore e l'importo corrispondente alla quota di patrimonio netto rappresentata dalla partecipazione viene indicata a parte nello stato patrimoniale consolidato o nell'allegato al bilancio consolidato. Tale differenza è calcolata alla data in cui il metodo viene applicato per la prima volta; oppure |
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b) per l'importo corrispondente alla frazione del patrimonio netto dell'impresa associata rappresentata da tale partecipazione. La differenza tra tale importo e il valore contabile valutato conformemente alle disposizioni dei capi 2 e 3 è menzionata a parte nello stato patrimoniale consolidato o nell'allegato al bilancio consolidato. Tale differenza è calcolata alla data in cui il metodo viene applicato per la prima volta. |
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Gli Stati membri possono prescrivere l'applicazione della lettera a) o della lettera b). Lo stato patrimoniale consolidato o l'allegato al bilancio deve indicare a quale dei due metodi (lettera a o lettera b) si è fatto ricorso. |
Gli Stati membri possono inoltre autorizzare o prescrivere che la differenza venga calcolata alla data di acquisizione delle azioni o quote oppure, se all'acquisizione si è proceduto in più volte, alla data in cui l'impresa è diventata impresa associata. |
Ai fini dell'applicazione delle lettere a) o b) gli Stati membri possono inoltre autorizzare o prescrivere che la differenza venga calcolata alla data di acquisizione delle azioni o quote oppure, se all'acquisizione si è proceduto in più volte, alla data in cui l'impresa è diventata impresa associata. |
Emendamento 85 Proposta di direttiva Articolo 30 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri assicurano che il bilancio annuale regolarmente approvato e la relazione sulla gestione, nonché la relazione del revisore legale di cui all'articolo 34, formino oggetto di una pubblicità effettuata dalle imprese nei modi prescritti dalla legislazione di ciascuno Stato membro conformemente alle disposizioni del capo 2 della direttiva 2009/101/CE. |
1. Gli Stati membri assicurano che, entro un termine ragionevole di tempo che non può superare dodici mesi, il bilancio annuale regolarmente approvato e la relazione sulla gestione, nonché la relazione del revisore legale di cui all'articolo 34, formino oggetto di una pubblicità effettuata dalle imprese nei modi prescritti dalla legislazione di ciascuno Stato membro conformemente alle disposizioni del capo 2 della direttiva 2009/101/CE. |
Tuttavia gli Stati membri possono esonerare le imprese dall'obbligo di pubblicare la relazione sulla gestione. In tal caso è possibile ottenere copia integrale o parziale di questa relazione su semplice richiesta. Il prezzo di dette copie non è superiore al costo amministrativo. |
Tuttavia gli Stati membri possono esonerare le imprese dall'obbligo di pubblicare la relazione sulla gestione qualora sia possibile ottenere facilmente copia integrale o parziale di questa relazione su semplice richiesta e il prezzo di dette copie non sia superiore al costo amministrativo. |
Emendamento 86 Proposta di direttiva Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
a) uno stato patrimoniale in forma abbreviata che comprenda soltanto le voci precedute da lettere e da numeri romani previste dall'articolo 9, con menzione separata nello stato patrimoniale o nell'allegato al bilancio: |
a) uno stato patrimoniale in forma abbreviata che comprenda soltanto le voci precedute da lettere e da numeri romani previste dall'articolo 9 e dall'articolo 9 bis, con menzione separata nello stato patrimoniale o nell'allegato al bilancio: |
Emendamento 87 Proposta di direttiva Articolo 34 – paragrafo 1 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Il revisore legale dei conti esprime parimenti un giudizio sulla concordanza della relazione sulla gestione con il bilancio del medesimo esercizio. |
Il revisore legale dei conti esprime parimenti un giudizio in merito: |
Emendamento 88 Proposta di direttiva Articolo 34 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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a) alla concordanza della relazione sulla gestione con il bilancio del medesimo esercizio, |
Emendamento 89 Proposta di direttiva Articolo 34 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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b) al fatto che la relazione di gestione sia stata preparata in conformità dei requisiti di legge applicabili, e |
Emendamento 90 Proposta di direttiva Articolo 34 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera c (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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c) al fatto che, in base alla conoscenza e alla comprensione dell'impresa e del suo ambiente ottenute dal revisore nel corso della revisione contabile, la relazione sulla gestione nel suo complesso presenta idoneamente la posizione dell'impresa, le opportunità e principali rischi e incertezze principali del suo probabile sviluppo futuro.
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Emendamento 91 Proposta di direttiva Articolo 35 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Contenuto della relazione del revisore legale dei conti |
Contenuto della relazione del revisore legale dei conti |
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L'articolo 28 della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio è modificato nel modo seguente: |
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i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti |
1. La relazione del revisore legale dei conti comprende: |
1. La relazione di audit contiene: |
a) un paragrafo di introduzione che precisa almeno quali siano i bilanci sottoposti a controllo legale nonché lo schema di regole dell'informativa di bilancio applicato nella loro preparazione; |
a) un paragrafo di introduzione che precisa almeno quali siano i bilanci sottoposti a controllo legale nonché lo schema di regole dell'informativa di bilancio applicato nella loro preparazione; |
b) una descrizione della portata del controllo legale, che comporta almeno l'indicazione dei principi di revisione in base ai quali il controllo è stato effettuato; |
b) una descrizione della portata del controllo legale, che comporta almeno l'indicazione dei principi di revisione in base ai quali il controllo è stato effettuato; |
c) un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se, a parere del revisore legale, il bilancio annuale dia o meno un quadro fedele, secondo lo schema di regole dell'informativa di bilancio applicato e, se del caso, se rispetti o meno gli obblighi di legge; il giudizio sul bilancio può essere un giudizio senza rilievi, un giudizio con rilievi, un giudizio negativo o, se il revisore legale si trova nell'impossibilità di esprimere un giudizio, una dichiarazione di rifiuto di emettere un giudizio; |
c) un giudizio sul bilancio che può essere un giudizio senza rilievi, un giudizio con rilievi o un giudizio negativo e che indica chiaramente se, a parere del revisore legale: |
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(i) il bilancio annuale dia o meno un quadro fedele, secondo lo schema di regole dell'informativa di bilancio applicato e, |
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(ii) eventualmente, se rispetti o meno gli obblighi di legge. |
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Se il revisore legale si trova nell'impossibilità di esprimere un giudizio, una dichiarazione di rifiuto di emettere un giudizio; |
d) l'indicazione degli eventuali richiami di informativa su cui il revisore legale attiri l'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che ciò comporti una modifica del giudizio; |
d) l'indicazione degli eventuali richiami di informativa su cui il revisore legale attiri l'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che ciò comporti una modifica del giudizio; |
e) un giudizio sulla concordanza della relazione sulla gestione con il bilancio annuale del medesimo esercizio. |
e) il giudizio di cui all’articolo 34, paragrafo 1, secondo comma della direttiva (…/…/CE); |
2. La relazione è firmata e datata dal revisore legale. |
2. La relazione è firmata e datata dal revisore legale. Quando la revisione legale dei conti è effettuata da una società di revisione contabile, la relazione di revisione reca almeno la firma del revisore legale/dei revisori legali che effettuano la revisione legale per conto della società di revisione contabile. In circostanze eccezionali, gli Stati membri possono prevedere che tale firma o tali firme non debbano essere rese pubbliche, qualora il fatto di renderle pubbliche possa comportare una minaccia grave e imminente per la sicurezza personale di chicchessia. In ogni caso, il nome o i nomi delle persone interessate sono noti alle autorità competenti. |
3. La relazione del revisore legale sui bilanci consolidati rispetta gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2. Nel giudicare la concordanza della relazione sulla gestione con il bilancio, come prescritto dal paragrafo 1, lettera e), il revisore legale considera il bilancio consolidato e la relazione consolidata sulla gestione. Qualora il bilancio annuale dell'impresa madre sia allegato al bilancio consolidato, le relazioni dei revisori legali prescritte dal presente articolo possono essere combinate. |
3. La relazione del revisore legale o della società di revisione sui bilanci consolidati rispetta gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2. Nel giudicare la concordanza della relazione sulla gestione con il bilancio, come prescritto dal paragrafo 1, lettera e), il revisore legale o la società di revisione considera il bilancio consolidato e la relazione consolidata sulla gestione. Qualora il bilancio annuale dell'impresa madre sia allegato al bilancio consolidato, le relazioni dei revisori legali o delle società di revisione prescritte dal presente articolo possono essere combinate. |
Emendamento 92 Proposta di direttiva Articolo 36 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. "impresa attiva nell'industria estrattiva": un'impresa la cui attività comporta la ricerca, la scoperta, la coltivazione e l'estrazione da giacimenti di minerali, petrolio e gas naturale, di cui alla sezione B - divisioni 05-08 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
1. "impresa attiva nell'industria estrattiva": un'impresa la cui attività comporta la ricerca, la scoperta, la prospezione, la coltivazione e l'estrazione da giacimenti di minerali, petrolio e gas naturale, di cui alla sezione B - divisioni 05-08 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
Emendamento 93 Proposta di direttiva Articolo 36 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. "governo": qualsiasi autorità nazionale, regionale o locale di uno Stato membro o di un paese terzo. Comprende dicasteri, organismi governativi o imprese controllate dalla suddetta autorità secondo le modalità di cui all'articolo 23, paragrafi da 1 a 6 della presente direttiva; |
3. "governo": qualsiasi autorità federale, nazionale, regionale o locale di uno Stato membro o di un paese terzo. Comprende dicasteri, organismi governativi o imprese controllate dalla suddetta autorità secondo le modalità di cui all'articolo 23, paragrafi da 1 a 6 della presente direttiva; |
Emendamento 94 Proposta di direttiva Articolo 36 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. "progetto": specifica unità elementare di informativa alla quale l'impresa fa riferimento nel redigere le normali relazioni interne sulla gestione del progetto stesso. |
4. "progetto": attività regolate unicamente da un contratto, una licenza, un rapporto di locazione, una concessione o altro accordo legale con un governo da cui scaturiscano obblighi di pagamento. Se gli obblighi di pagamento si stabiliscono su una base diversa, le relazioni sono stabilite su tale base. |
Emendamento 95 Proposta di direttiva Articolo 36 – paragrafo 4 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 bis. "pagamenti": tutti i diritti di produzione, le imposte sui profitti, le royalties, i dividendi, la firma, i premi di invenzione e produzione, i diritti di licenza, i canoni di locazione, le tariffe di transito per i gasdotti, le migliorie infrastrutturali, i canoni di ingresso e altri benefici diretti, anche in natura, nonché i pagamenti effettuati alle forze di sicurezza dei governi per specifiche attività industriali. |
Emendamento 96 Proposta di direttiva Articolo 37 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri obbligano le grandi imprese e tutti gli enti di interesse pubblico attivi nelle industrie estrattive o nell'utilizzo di aree forestali primarie a redigere e fare oggetto di pubblicità una relazione sui pagamenti erogati ai governi su base annua. |
1. Gli Stati membri obbligano le grandi imprese e tutti gli enti di interesse pubblico attivi nelle industrie estrattive, nell'utilizzo di aree forestali primarie, nel settore bancario, edilizio e delle telecomunicazioni a redigere e fare oggetto di pubblicità una relazione sui pagamenti erogati ai governi su base annua. I consigli di amministarzione devono prendere atto del fatto che la relazione è stata preparata con la debita cura e attenzione e secondo le migliori conoscenze e capacità dell'autore. |
Emendamento 97 Proposta di direttiva Articolo 38 – paragrafo 1 – alinea | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. La relazione specifica, se rilevanti per il governo destinatario, gli elementi seguenti: |
1. La relazione di cui all’articolo 37 specifica gli elementi seguenti: |
Emendamento 98 Proposta di direttiva Articolo 38 – paragrafo 1 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
a) l'importo totale dei pagamenti, compresi i pagamenti in natura, versati a ciascun governo nel corso dell'esercizio; |
a) l'importo per tipo e l'importo di ogni singolo pagamento, versati a ciascun livello di governo nel corso dell'esercizio; |
Emendamento 99 Proposta di direttiva Articolo 38 – paragrafo 1 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
b) l'importo totale per tipo di pagamento, compresi i pagamenti in natura, versato a ciascun governo nel corso dell'esercizio; |
soppresso |
Emendamento 100 Proposta di direttiva Articolo 38 – paragrafo 1 – lettera c | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
c) se questi pagamenti sono stati attribuiti a un progetto specifico, l'importo per tipo di pagamento, compresi i pagamenti in natura, versato per ciascuno di tali progetti nel corso dell'esercizio, e l'importo totale dei pagamenti per ciascuno di tali progetti. |
c) se questi pagamenti sono stati attribuiti a un progetto specifico, l'importo per tipo e l'importo di ogni singolo pagamento versato per ciascuno di tali progetti nel corso dell'esercizio. |
Emendamento 101 Proposta di direttiva Articolo 38 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
. |
La lettera c) si applica unicamente alle imprese attive nelle industrie estrattive e nell'utilizzo di aree forestali primarie. |
Emendamento 102 Proposta di direttiva Articolo 38 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Sono indicati i seguenti tipi di pagamenti: |
soppresso |
a) diritti di produzione; |
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b) imposte sugli utili; |
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c) royalties; |
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d) dividendi; |
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e) premi pagati alla firma dell'accordo, all'atto della scoperta o all'inizio della produzione; |
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f) diritti di licenza, canoni di locazione, commissioni d'accesso e altri corrispettivi per licenze e/o concessioni; |
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g) altri benefici diretti accordati al governo interessato. |
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Emendamento 103 Proposta di direttiva Articolo 38 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. I pagamenti in natura effettuati a un governo sono indicati in termini di valore o di quantità. Se sono indicati in termini di valore, vengono fornite note giustificative che spieghino come ne è stato determinato il valore. |
3. I pagamenti in natura effettuati a un governo sono indicati in termini di valore e di quantità. Se sono indicati in termini di valore, vengono fornite note giustificative che spieghino come ne è stato determinato il valore. |
Emendamento 104 Proposta di direttiva Articolo 38 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, a norma dell'articolo 42, per specificare il concetto di rilevanza dei pagamenti. |
4. I pagamenti non vanno pubblicati se un pagamento unico o una serie di pagamenti correlati non superano l'importo di 80.000 EUR. |
Emendamento 105 Proposta di direttiva Articolo 38 – paragrafo 4 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 bis. La relazione contiene anche informazioni supplementari sul numero totale di persone impiegate per paese, compreso il personale dei subappaltatori, nonché l'importo totale delle sanzioni pecuniarie per violazioni della normativa in materia ambientale e di risanamento per paese. |
Emendamento 106 Proposta di direttiva Articolo 38 – paragrafo 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. La relazione esclude qualsiasi tipo di pagamento effettuato al governo di un paese nel quale la pubblicazione di questo tipo di pagamenti è chiaramente vietata dal diritto penale. In presenza di questo tipo di pagamenti l'impresa dichiara di non avere segnalato pagamenti ai sensi dei paragrafi da 1 a 3 e indica il nome del governo interessato. |
soppresso |
Emendamento 107 Proposta di direttiva Articolo 39 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri impongono ad ogni grande impresa o ente di interesse pubblico attivi nell'industria estrattiva o nell'utilizzo di aree forestali primarie e soggetti al loro diritto nazionale l'obbligo di redigere una relazione consolidata sui pagamenti ai governi a norma degli articoli 37 e 38, se quell'impresa madre è soggetta all'obbligo di redigere il bilancio consolidato di cui all'articolo 23, paragrafi da 1 a 6 della presente direttiva. |
1. Gli Stati membri impongono ad ogni grande impresa o ente di interesse pubblico attivi nell'industria estrattiva o nell'utilizzo di aree forestali primarie e soggetti al loro diritto nazionale l'obbligo di redigere una relazione consolidata sui pagamenti ai governi a norma degli articoli 37 e 38, se quell'impresa madre è soggetta all'obbligo di redigere il bilancio consolidato di cui all'articolo 23, paragrafi da 1 a 6 della presente direttiva. |
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La relazione consolidata include i pagamenti effettuati dalle imprese attive nelle industrie estrattive, dello sfruttamento forestale, del settore bancario, edilizio o delle telecomunicazioni che sono filiali o succursali. |
Emendamento 108 Proposta di direttiva Articolo 40 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
La relazione di cui all'articolo 37 e la relazione consolidata di cui all'articolo 39 sui pagamenti ai governi formano oggetto di una pubblicità effettuata nei modi prescritti dalla legislazione di ogni Stato membro conformemente al capo 2 della direttiva 2009/101/CE. |
La relazione di cui all'articolo 37 e la relazione consolidata di cui all'articolo 39 sui pagamenti ai governi formano oggetto di una pubblicità effettuata nei modi prescritti dalla legislazione di ogni Stato membro conformemente al capo 2 della direttiva 2009/101/CE. |
|
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 42, al fine di decidere ove necessario se altri requisiti obbligatori di notifica possano essere considerati equivalenti, nel debito rispetto delle definizioni di cui all'articolo 36 e delle misure di conformità. |
Emendamento 109 Proposta di direttiva Articolo 41 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
La Commissione valuta l'attuazione e l'efficacia delle disposizioni del presente capo, in particolare in relazione alla portata degli obblighi di informativa e alle modalità dell'informativa per progetto. Il riesame, che dovrebbe anche tenere conto del contesto internazionale e considerare gli effetti sulla competitività e sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico, dovrebbe essere completato entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva. La relazione viene presentata al Parlamento europeo e al Consiglio, insieme, se del caso, ad una proposta legislativa. |
La Commissione valuta l'attuazione e l'efficacia delle disposizioni del presente capo, in particolare in relazione alla portata degli obblighi di informativa e alle modalità dell'informativa per progetto. Il riesame, che dovrebbe anche tenere conto del contesto internazionale, soprattutto per quanto riguarda il rafforzamento della trasparenza dei pagamenti ai governi, e considerare gli effetti sulla competitività e sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico, dovrebbe essere completato entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva. La relazione viene presentata al Parlamento europeo e al Consiglio, insieme, se del caso, ad una proposta legislativa che estenda eventualmente gli obblighi di informativa ad altri settori industriali e ne garantisca la revisione contabile. |
Emendamento 110 Proposta di direttiva Articolo 42 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. La delega di poteri di cui all'articolo 1, paragrafo 2, all'articolo 3, paragrafo 10, e all'articolo 38, paragrafo 4, è conferita alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a partire dalla data di cui all'articolo 50. |
2. La delega di poteri di cui all'articolo 40 è conferita alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a partire dalla data di cui all'articolo 50. |
Emendamento 111 Proposta di direttiva Articolo 42 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. La delega di poteri di cui all'articolo 1, paragrafo 2, all'articolo 3, paragrafo 10 e all'articolo 38, paragrafo 4, può essere revocata in ogni momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o a una data successiva ivi precisata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. |
3. La delega di potere di cui all'articolo 40 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o a una data successiva ivi precisata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. |
Emendamento 112 Proposta di direttiva Articolo 42 – paragrafo 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, dell'articolo 3, paragrafo 10, e dell'articolo 38, paragrafo 4, entra in vigore solo se il Parlamento europeo o il Consiglio non hanno sollevato obiezioni entro due mesi dalla sua notificazione a queste due istituzioni, oppure se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi comunicato alla Commissione che non formuleranno obiezioni. Tale periodo può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. |
5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 40 entra in vigore solo se il Parlamento europeo o il Consiglio non hanno sollevato obiezioni entro tre mesi dalla sua notificazione a queste due istituzioni, oppure se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi comunicato alla Commissione che non formuleranno obiezioni. Tale periodo può essere prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. |
Emendamento 113 Proposta di direttiva Articolo 42 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 42 bis |
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Esenzioni a favore delle microimprese |
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1. Gli Stati membri possono esonerare le imprese di cui all'articolo 3, paragrafo -1, da uno o dalla totalità dei seguenti obblighi: |
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a) l'obbligo di presentare "ratei e risconti attivi" e "ratei e risconti passivi"; |
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b) qualora si avvalga dell'opzione di cui alla lettera a) del presente paragrafo, uno Stato membro può consentire a tali imprese, unicamente in relazione ad altri oneri di cui al paragrafo 2, lettera b), punto vi), di discostarsi dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), riguardo alla rilevazione dei "ratei e risconti attivi" e dei "ratei e risconti passivi", a condizione che ciò sia indicato nell'allegato ai bilanci o, in conformità della lettera c) del presente paragrafo, in calce allo stato patrimoniale; |
|
c) l'obbligo di redigere un allegato al bilancio in conformità dell'articolo 17, a condizione che le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera d) della presente direttiva, nonché dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 77/91/CEE, figurino in calce allo stato patrimoniale; |
|
d) l'obbligo di preparare la relazione di gestione in conformità del capo 5, a condizione che le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 77/91/CEE figurino in allegato ai bilanci o, in conformità della lettera c) del presente paragrafo, in calce allo stato patrimoniale; |
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e) l'obbligo di pubblicare bilanci annuali in conformità del capo 7, a condizione che le informazioni sullo stato patrimoniale in essi contenute siano debitamente depositate, conformemente alla legislazione nazionale, presso almeno un'autorità competente designata dallo Stato membro interessato. Allorché l'autorità competente non è il registro centrale, il registro di commercio o il registro delle imprese, come indicato all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2009/101/CE, l'autorità competente è tenuta a comunicare al registro le informazioni depositate. |
|
2. Gli Stati membri possono consentire alle imprese di cui all'articolo 3, paragrafo -1: |
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a) di elaborare soltanto uno stato patrimoniale in forma abbreviata in cui siano iscritte distintamente almeno le voci precedute da lettere di cui all'articolo 9, se del caso. Nei casi in cui si applica il paragrafo 1, lettera a), sono escluse dallo stato patrimoniale le voci D "Attivo" e D "Patrimonio netto e passività" di cui all'articolo 9; |
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b) di redigere soltanto un conto profitti e perdite in forma abbreviata in cui siano iscritte distintamente almeno le seguenti voci, se del caso: |
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(i) fatturato netto; |
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(ii) altri proventi; |
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(iii) spese per materie prime e sussidiarie; |
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(iv) spese per il personale; |
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(v) rettifiche di valore; |
|
(vi) altri oneri; |
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(vii) imposte; |
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(viii) utili o perdite. |
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3. Gli Stati membri non autorizzano o prescrivono l'applicazione dell'articolo 7 alle microimprese che si avvalgono di una qualsiasi delle esenzioni di cui ai paragrafi 1 e 2. |
|
4. Per quanto riguarda le imprese di cui all'articolo 3, paragrafo -1, i bilanci annuali redatti in conformità dei paragrafi 1, 2 e 3 si considerano fornire il quadro fedele richiesto dall'articolo 4, paragrafo 3 e, di conseguenza, l'articolo 4, paragrafo 4, non si applica a siffatti bilanci. |
|
5. Il totale dello stato patrimoniale di cui all'articolo 3, paragrafo -1, lettera a) si compone delle voci da A a D dell'attivo di cui all'articolo 9. Se si applica il paragrafo 1, lettera a), il totale dello stato patrimoniale di cui all'articolo 3, paragrafo -1, lettera a) si compone delle voci da A a C dell'attivo di cui all'articolo 9. |
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6. Gli Stati membri non predispongono le deroghe stabilite ai paragrafi 1, 2 e 3 nei confronti delle imprese di investimento o delle imprese di partecipazione finanziaria. |
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7. Entro ...* la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sulla situazione delle microimprese che tenga conto in particolare della situazione a livello nazionale relativamente al numero di imprese che rientrano nei criteri dimensionali e della riduzione degli oneri amministrativi derivanti dall'esenzione dall'obbligo di pubblicazione. |
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8. Gli Stati membri possono applicare il paragrafo 1, lettera e) alle piccole imprese. |
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__________________ |
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* GU: inserire la data corrispondente a cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva. |
Emendamento 114 Proposta di direttiva Articolo 46 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Salvo espressamente stabilito dalla presente direttiva, gli Stati membri non permettono agli enti di interesse pubblico di avvalersi delle semplificazioni e delle esenzioni previste dalla presente direttiva. |
Salvo espressamente stabilito dalla presente direttiva, gli Stati membri non permettono agli enti di interesse pubblico di avvalersi delle semplificazioni e delle esenzioni previste dalla presente direttiva. Un ente di interesse pubblico è considerato una grande impresa indipendentemente dall'importo netto del volume d'affari, dal totale dello stato patrimoniale e dal numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio. |
PARERE della commissione per gli affari esteri (25.6.2012)
destinato alla commissione giuridica
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai bilanci annuali, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di taluni tipi di imprese
(COM(2011)0684 – C7‑0393/2011 – 2011/0308(COD))
Relatore per parere: Franziska Katharina Brantner
EMENDAMENTI
La commissione per gli affari esteri invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1 Proposta di direttiva Considerando 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(3) Il coordinamento delle disposizioni nazionali riguardanti la struttura ed il contenuto dei bilanci annuali e delle relazioni sulla gestione, i metodi di valutazione, nonché la pubblicità di questi documenti, per quanto attiene in particolare a certe società di capitali, riveste importanza particolare per proteggere gli interessi degli azionisti, dei soci e dei terzi. Per detti tipi di imprese si impone in questi campi un coordinamento simultaneo, dato che, da un lato, alcune di esse operano in più di uno Stato membro e, dall'altro, esse offrono come tutela dei terzi soltanto il patrimonio sociale. |
(3) Il coordinamento delle disposizioni nazionali riguardanti la struttura ed il contenuto dei bilanci annuali e delle relazioni sulla gestione, i metodi di valutazione, nonché la pubblicità di questi documenti, per quanto attiene in particolare a certe società di capitali, riveste importanza particolare per proteggere gli interessi degli azionisti, dei soci e dei terzi. Per detti tipi di imprese si impone in questi campi un coordinamento simultaneo, dato che, da un lato, alcune di esse operano in più di uno Stato membro e, dall'altro, esse potrebbero produrre effetti su terzi che superano la consistenza del loro patrimonio sociale. |
Emendamento 2 Proposta di direttiva Considerando 32 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(32) Al fine di accrescere la trasparenza dei pagamenti ai governi, le grandi imprese e gli enti di pubblico interesse che sono attivi nelle industrie estrattive o che utilizzano aree forestali primarie devono indicare in una relazione separata, su base annuale, i pagamenti rilevanti erogati ai governi dei paesi in cui essi operano. Tali imprese sono attive in paesi ricchi di risorse naturali, in particolare minerali, petrolio, gas naturale nonché foreste primarie. La relazione deve indicare i tipi di pagamenti paragonabili a quelli indicati da un'impresa che partecipa all'iniziativa per la trasparenza delle industrie estrattive (EITI). L'iniziativa, inoltre, è complementare al piano d'azione dell'Unione europea FLEGT (applicazione delle normative, il governo e il commercio nel settore forestale) e al regolamento sul legname, che assoggettano gli operatori che commercializzano i prodotti del legno al sistema di dovuta diligenza per evitare che sul mercato dell'UE venga immesso legname illegale. |
(32) Al fine di accrescere la trasparenza dei pagamenti ai governi, le grandi imprese e gli enti di pubblico interesse che sono attivi nelle industrie estrattive o che utilizzano aree forestali primarie devono indicare in una relazione separata, su base annuale, i pagamenti erogati ai governi dei paesi in cui essi operano. Tali imprese sono attive in paesi ricchi di risorse naturali, in particolare minerali, petrolio, gas naturale nonché foreste primarie. La relazione deve indicare i tipi di pagamenti paragonabili a quelli indicati da un'impresa che partecipa all'iniziativa per la trasparenza delle industrie estrattive (EITI). L'iniziativa, inoltre, è complementare al piano d'azione dell'Unione europea FLEGT (applicazione delle normative, il governo e il commercio nel settore forestale) e al regolamento sul legname, che assoggettano gli operatori che commercializzano i prodotti del legno al sistema di dovuta diligenza per evitare che sul mercato dell'UE venga immesso legname illegale. |
Emendamento 3 Proposta di direttiva Considerando 33 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(33) Tali relazioni servono ad agevolare i governi dei paesi ricchi di risorse nell'applicare i principi e i criteri dell'EITI e nel rendere conto ai propri cittadini dei pagamenti che essi ricevono dalle imprese delle industrie estrattive o dalle imprese utilizzatrici di aree forestali primarie che operano nel territorio soggetto alla loro giurisdizione. Ciascuna relazione comprende le informazioni per paese e per progetto, dove il progetto va considerato come l'unità di informativa più elementare alla quale l'impresa fa riferimento nel redigere le normali relazioni sulla gestione interna – ad esempio una concessione o un bacino geografico - e dove a tali progetti siano stati attribuiti dei pagamenti. Alla luce dell'obiettivo generale di promuovere il buon governo in questi paesi, la rilevanza dei pagamenti da indicare deve essere valutata in relazione al governo destinatario. Si possono immaginare vari criteri per definire la rilevanza, quali l'importo assoluto di un pagamento, o una soglia percentuale (ad esempio, il pagamento superiore a una data percentuale del PIL di un paese) e questi criteri possono venire definiti per mezzo di un atto delegato. Entro cinque anni dall'entrata in vigore della direttiva, la Commissione dovrebbe riesaminare il regime di informativa e presentare una relazione al riguardo. Il riesame dovrebbe riguardare l'efficacia di tale regime, alla luce dell'evoluzione della situazione sulla scena internazionale, in particolare sul piano della competitività e della sicurezza degli approvvigionamenti energetici. Il riesame dovrebbe inoltre tenere conto dell'esperienza dei preparatori e degli utilizzatori delle informazioni relative ai pagamenti effettuati e determinare se è opportuno o meno integrare ulteriori informazioni relative a questi ultimi, ad esempio le aliquote fiscali effettive, nonché ulteriori informazioni relative ai destinatari, ad esempio le loro coordinate bancarie. |
(33) Tali relazioni servono ad agevolare i governi dei paesi ricchi di risorse nell'applicare i principi e i criteri dell'EITI e nel rendere conto ai propri cittadini dei pagamenti che essi ricevono dalle imprese delle industrie estrattive o dalle imprese utilizzatrici di aree forestali primarie che operano nel territorio soggetto alla loro giurisdizione. Ciascuna relazione comprende le informazioni per paese e per progetto, dove il progetto va considerato come l'unità di informativa più elementare alla quale l'impresa fa riferimento nel redigere le normali relazioni sulla gestione interna – ad esempio una concessione o un bacino geografico - e dove a tali progetti siano stati attribuiti dei pagamenti. Non deve essere necessario preparare una relazione se sono rispettati obblighi di informativa equivalenti. I pagamenti non devono essere divulgati se l'importo totale versato a un governo non supera un 1.000.000 di EUR o se l'importo totale dei pagamenti per un progetto non supera i 200.000 EUR. Entro cinque anni dall'entrata in vigore della direttiva, la Commissione dovrebbe riesaminare il regime di informativa e presentare una relazione al riguardo. Il riesame dovrebbe riguardare l'efficacia di tale regime, alla luce dell'evoluzione della situazione sulla scena internazionale, in particolare sul piano della competitività e della sicurezza degli approvvigionamenti energetici. Il riesame dovrebbe inoltre tenere conto dell'esperienza dei preparatori e degli utilizzatori delle informazioni relative ai pagamenti effettuati e determinare se è opportuno o meno integrare ulteriori informazioni relative a questi ultimi, ad esempio le aliquote fiscali effettive, nonché ulteriori informazioni relative ai destinatari, ad esempio le loro coordinate bancarie. |
Emendamento 4 Proposta di direttiva Considerando 33 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(33 bis) Entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione deve riesaminare il regime di informativa sui pagamenti effettuati ai governi e presentare una relazione al riguardo. Il riesame deve riguardare l'efficacia di tale regime alla luce degli sviluppi internazionali, in particolare sul piano della competitività e della sicurezza energetica. |
Emendamento 5 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 10 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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10 bis. Gli Stati membri hanno la facoltà di fissare limiti inferiori a quelli indicati ai paragrafi 1-5 del presente articolo. Le riduzioni devono essere apportate in modo proporzionale ai valori attuali. |
Motivazione | |
In alcuni Stati membri i valori limite non corrispondono alla realtà economica: quelli indicati al paragrafo 1 di questo articolo avrebbero come conseguenza che la maggioranza assoluta delle imprese negli Stati membri in questione sarebbe considerata di "piccole" dimensioni agli effetti della presente direttiva. Ciò arrecherebbe un danno al gettito fiscale di questi Stati. | |
Emendamento 6 Proposta di direttiva Articolo 36 – punto 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. "impresa attiva nell'industria estrattiva": un'impresa la cui attività comporta la ricerca, la scoperta, la coltivazione e l'estrazione da giacimenti di minerali, petrolio e gas naturale, di cui alla sezione B - divisioni 05-08 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
1. "impresa attiva nell'industria estrattiva": la società madre di più alto livello che pubblica i propri conti nell'Unione, quando il gruppo per il quale la società madre predispone bilanci consolidati comprende filiali, succursali, stabili organizzazioni, joint venture e imprese collegate dedite ad attività che comportano la ricerca, la scoperta, la coltivazione, l'estrazione, il trattamento, l'esportazione, il trasporto od ogni significativa attività legata a giacimenti di minerali, petrolio e gas naturale, di cui alla sezione B - divisioni 05-08 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
Emendamento 7 Proposta di direttiva Articolo 36 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. "governo": qualsiasi autorità nazionale, regionale o locale di uno Stato membro o di un paese terzo. Comprende dicasteri, organismi governativi o imprese controllate dalla suddetta autorità secondo le modalità di cui all'articolo 23, paragrafi da 1 a 6 della presente direttiva; |
3. "governo": qualsiasi autorità nazionale, regionale o locale di uno Stato membro o di un paese terzo. Comprende dicasteri, organismi governativi, imprese controllate dalla suddetta autorità secondo le modalità di cui all'articolo 23, paragrafi da 1 a 6 della presente direttiva o qualsiasi entità statale che riceva pagamenti del tipo indicato all'articolo 38 da qualunque entità costitutiva di un'impresa. |
Emendamento 8 Proposta di direttiva Articolo 36 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. "progetto": specifica unità elementare di informativa alla quale l'impresa fa riferimento nel redigere le normali relazioni interne sulla gestione del progetto stesso. |
4. "progetto": specifica unità elementare di informativa alla quale l'impresa fa riferimento nel redigere le normali relazioni interne sulla gestione del progetto stesso. Comprende ogni contratto, licenza, rapporto di locazione o altro accordo legale sulla cui base un'impresa opera e che genera passività fiscali per la stessa. |
Emendamento 9 Proposta di direttiva Articolo 37 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri obbligano le grandi imprese e tutti gli enti di interesse pubblico attivi nelle industrie estrattive o nell'utilizzo di aree forestali primarie a redigere e fare oggetto di pubblicità una relazione sui pagamenti erogati ai governi su base annua. |
1. Gli Stati membri obbligano le grandi imprese e tutti gli enti di interesse pubblico attivi nelle industrie estrattive o nell'estrazione di legname da aree forestali primarie a redigere e fare oggetto di pubblicità con periodicità annuale una relazione sui pagamenti, anche in natura, erogati ai governi a fronte delle attività estrattive o forestali definite all'articolo 36. |
Emendamento 10 Proposta di direttiva Articolo 38 – paragrafo 1 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
a) l'importo totale dei pagamenti, compresi i pagamenti in natura, versati a ciascun governo nel corso dell'esercizio; |
a) l'importo totale dei pagamenti e l'importo totale per tipo di pagamento, compresi i pagamenti in natura, versati a ciascun governo nel corso dell'esercizio; |
Emendamento 11 Proposta di direttiva Articolo 38 – paragrafo 1 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
b) l'importo totale per tipo di pagamento, compresi i pagamenti in natura, versato a ciascun governo nel corso dell'esercizio; |
soppressa |
Emendamento 12 Proposta di direttiva Articolo 38 – paragrafo 1 – lettera c | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
c) se questi pagamenti sono stati attribuiti a un progetto specifico, l'importo per tipo di pagamento, compresi i pagamenti in natura, versato per ciascuno di tali progetti nel corso dell'esercizio, e l'importo totale dei pagamenti per ciascuno di tali progetti. |
c) se questi pagamenti sono stati imputati a un progetto specifico, l'importo per tipo di pagamento e l'importo totale dei pagamenti versati per ciascuno di tali progetti nel corso dell'esercizio. |
Emendamento 13 Proposta di direttiva Articolo 38 – paragrafo 2 – lettera f | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
f) diritti di licenza, canoni di locazione, commissioni d'accesso e altri corrispettivi per licenze e/o concessioni; |
f) diritti di licenza, canoni di locazione, tariffe di transito per i gasdotti, commissioni d'accesso e altri corrispettivi per licenze e/o concessioni; |
Emendamento 14 Proposta di direttiva Articolo 38 – paragrafo 2 – lettera g | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
g) altri benefici diretti accordati al governo interessato. |
g) altri pagamenti a governi che partecipano a quello che viene generalmente considerato come il flusso di reddito attinente allo sfruttamento commerciale del petrolio, del gas naturale, dei minerali o delle foreste primarie. |
Emendamento 15 Proposta di direttiva Articolo 38 – paragrafo 4 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 bis. I pagamenti di cui al paragrafo 1, lettere a) e c) non devono essere divulgati se l'importo totale annuo dei pagamenti effettuati a un governo in un dato paese non supera la cifra di 1.000.000 di EUR. I pagamenti di cui al paragrafo 1, lettera c) non devono essere comunicati se l'importo totale dei pagamenti per un progetto non supera i 200.000 EUR. |
Emendamento 16 Proposta di direttiva Articolo 39 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri impongono ad ogni grande impresa o ente di interesse pubblico attivi nell'industria estrattiva o nell'utilizzo di aree forestali primarie e soggetti al loro diritto nazionale l'obbligo di redigere una relazione consolidata sui pagamenti ai governi a norma degli articoli 37 e 38, se quell'impresa madre è soggetta all'obbligo di redigere il bilancio consolidato di cui all'articolo 23, paragrafi da 1 a 6 della presente direttiva. |
1. Gli Stati membri impongono ad ogni grande impresa o ente di interesse pubblico attivi nell'industria estrattiva o nell'estrazione di legname da aree forestali primarie e soggetti al loro diritto nazionale l'obbligo di redigere una relazione consolidata sui pagamenti ex articoli 37 e 38 effettuati ai governi, compresi quelli provenienti da loro filiali o controllate, se l'impresa madre è soggetta all'obbligo di redigere il bilancio consolidato di cui all'articolo 23, paragrafi da 1 a 6 della presente direttiva. |
Emendamento 17 Proposta di direttiva Articolo 41 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
La Commissione valuta l'attuazione e l'efficacia delle disposizioni del presente capo, in particolare in relazione alla portata degli obblighi di informativa e alle modalità dell'informativa per progetto. Il riesame, che dovrebbe anche tenere conto del contesto internazionale e considerare gli effetti sulla competitività e sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico, dovrebbe essere completato entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva. La relazione viene presentata al Parlamento europeo e al Consiglio, insieme, se del caso, ad una proposta legislativa. |
La Commissione valuta l'attuazione e l'efficacia delle disposizioni del presente capo, in particolare in relazione alla portata degli obblighi di informativa e alle modalità dell'informativa per progetto. Il riesame tiene anche conto degli sviluppi internazionali, in particolare negli Stati Uniti e considera gli effetti sulla competitività e sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico nonché il possibile impatto della legislazione nazionale recante l'obbligo di informativa sui pagamenti effettuati ai governi. Deve inoltre determinare se sia opportuno che gli obblighi di informativa per le imprese attive nelle industrie estrattive o che sfruttano aree forestali primarie siano estesi a talune altre industrie, fra cui in particolare la pesca, la produzione energetica su larga scala e le costruzioni. Il riesame dovrebbe essere completato entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva. La relazione viene presentata al Parlamento europeo e al Consiglio, insieme, se del caso, ad una proposta legislativa. |
PROCEDURA
Titolo |
Bilanci annuali, bilanci consolidati e relative relazioni di taluni tipi di imprese |
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Riferimenti |
COM(2011)0684 – C7-0393/2011 – 2011/0308(COD) |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
JURI 15.11.2011 |
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Parere espresso da Annuncio in Aula |
AFET 15.11.2011 |
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Relatore per parere Nomina |
Franziska Katharina Brantner 14.11.2011 |
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Approvazione |
19.6.2012 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
27 26 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Bastiaan Belder, Franziska Katharina Brantner, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Tarja Cronberg, Michael Gahler, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Takis Hadjigeorgiou, Anna Ibrisagic, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Paweł Robert Kowal, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Ryszard Antoni Legutko, Sabine Lösing, Mario Mauro, Francisco José Millán Mon, Alexander Mirsky, María Muñiz De Urquiza, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Raimon Obiols, Kristiina Ojuland, Justas Vincas Paleckis, Ioan Mircea Paşcu, Bernd Posselt, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, Jacek Saryusz-Wolski, György Schöpflin, Werner Schulz, Charles Tannock, Inese Vaidere, Sir Graham Watson, Boris Zala |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Marije Cornelissen, Kinga Gál, Barbara Lochbihler, Helmut Scholz, Traian Ungureanu, Ivo Vajgl, Alejo Vidal-Quadras, Janusz Władysław Zemke |
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Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Jolanta Emilia Hibner, Horst Schnellhardt |
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PARERE della commissione per lo sviluppo (20.6.2012)
destinato alla commissione giuridica
sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai bilanci annuali, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di taluni tipi di imprese
(COM(2011)0684 – C7‑0393/2011 – 2011/0308(COD))
Relatore per parere: Fiona Hall
BREVE MOTIVAZIONE
La direttiva contabile riguarda una serie di tematiche relative ai bilanci annuali e ai bilanci consolidati delle società di capitali in Europa.
Il settore di particolare interesse per la commissione per lo sviluppo è il capitolo 9, riguardante l'informativa in materia di pagamenti ai governi. Attualmente, la legislazione dell'UE non impone alle società di segnalare i pagamenti effettuati ai governi nei paesi in cui operano, anche se tali pagamenti, in particolare nel settore estrattivo e delle foreste, possono rappresentare una quota significativa delle entrate di un paese, in particolare nei paesi ricchi di risorse. Il Parlamento europeo chiede, dal 2007, proposte per una ampia e completa divulgazione di tali informazioni.
Attraverso le revisioni sia della direttiva trasparenza che delle direttiva contabile, la Commissione ha proposto, nel mese di ottobre 2011, che le imprese attive nel settore estrattivo o che utilizzano aree forestali primarie indichino, su base annuale, i pagamenti erogati ai governi di ciascun paese, ove il pagamento sia stato attribuito ad un determinato progetto, se rilevante per il governo destinatario. Tale requisito sarebbe limitato alle grandi imprese e a tutti gli enti di pubblico interesse.
Le proposte della Commissione seguono il Dodd Frank Act degli Stati Uniti, adottato nel luglio 2010, che impone alle imprese del settore estrattivo (compagnie petrolifere, del gas e minerarie) registrate nella Securities and Exchange Commission (SEC) di indicare pubblicamente i pagamenti erogati ai governi su una base specifica per paese e progetto. La proposta si baserà sull'attuale iniziativa per la trasparenza delle industrie estrattive, che opera su base volontaria.
L'indicazione di tali pagamenti ai governi potrebbe fornire importanti informazioni sul flusso di entrate per consentire agli attori della società civile e ai cittadini, spesso in paesi ricchi di risorse ma poveri, di avere un miglior controllo sui propri governi. Una maggiore trasparenza potrebbe promuovere una migliore governance, combattere la corruzione, migliorare la responsabilità delle imprese permettendo anche agli investitori di effettuare decisioni più informate.
La vostra relatrice accoglie con grande favore la proposta della Commissione come un importante passo avanti per la trasparenza e l'assunzione di responsabilità, ma ritiene che alcuni punti rivestano una particolare importanza nel contesto dello sviluppo. La vostra relatrice propone, quindi, emendamenti volti a modificare la definizione di progetto, eliminare le deroghe e prevedere una soglia di rilevanza.
Inoltre, mentre la vostra relatrice riconosce l'importanza fondamentale della trasparenza nell'industria estrattiva e nell'industria che utilizza aree forestali primarie, ritiene che il campo di applicazione della direttiva dovrebbe essere ampliato poiché una migliore assunzione di responsabilità è necessaria in tutti i settori. La vostra relatrice propone, pertanto, che tutti i settori industriali indichino i pagamenti, paese per paese, e che vengano resi pubblici i dati finanziari supplementari per aiutare sia gli Stati membri dell'UE che i paesi in via di sviluppo a ridurre l'evasione e l'elusione fiscale in tutti i settori. Ciò è coerente con la posizione adottata dal Parlamento nel marzo 2011, relativamente alla relazione di Eva Joly sulla cooperazione con i paesi in via di sviluppo per la promozione delle buone pratiche di gestione in materia tributaria, in cui si affermava la necessità che la segnalazione per paese fosse effettuata ad ampio raggio, comprendesse importi degli utili al lordo e al netto di imposta e riguardasse tutti i settori. Nel caso delle industrie estrattive e del settore che utilizza aree forestali primarie, l'indicazione relativa ai pagamenti da parte delle imprese in questi settori dovrebbe essere effettuata progetto per progetto.
EMENDAMENTI
La commissione per lo sviluppo invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1 Proposta di direttiva Considerando 32 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(32) Al fine di accrescere la trasparenza dei pagamenti ai governi, le grandi imprese e gli enti di pubblico interesse che sono attivi nelle industrie estrattive o che utilizzano aree forestali primarie devono indicare in una relazione separata, su base annuale, i pagamenti rilevanti erogati ai governi dei paesi in cui essi operano. Tali imprese sono attive in paesi ricchi di risorse naturali, in particolare minerali, petrolio, gas naturale nonché foreste primarie. La relazione deve indicare i tipi di pagamenti paragonabili a quelli indicati da un'impresa che partecipa all'iniziativa per la trasparenza delle industrie estrattive (EITI). L'iniziativa, inoltre, è complementare al piano d'azione dell'Unione europea FLEGT (applicazione delle normative, il governo e il commercio nel settore forestale) e al regolamento sul legname, che assoggettano gli operatori che commercializzano i prodotti del legno al sistema di dovuta diligenza per evitare che sul mercato dell'UE venga immesso legname illegale. |
(32) Al fine di accrescere la trasparenza dei pagamenti ai governi, tutte le grandi imprese e gli enti di pubblico interesse devono indicare, come parte della relazione sui bilanci annuali, una relazione sui pagamenti rilevanti erogati ai governi dei paesi in cui essi operano, come pure informazioni finanziarie supplementari riguardo alle loro attività nei paesi terzi. La divulgazione di tali dati si prefigge l'obiettivo di consentire agli investitori di prendere decisioni più informate, di migliorare il governo societario e la responsabilità delle imprese e di contribuire a limitare l'evasione fiscale. Ciascuna relazione deve riportare informazioni suddivise per paese. Inoltre, ove tali imprese siano attive nell'estrazione di risorse naturali, in particolare minerali, petrolio, gas naturale nonché foreste primarie, la relazione dovrebbe inoltre specificare il progetto o i progetti specifico/i cui tali pagamenti sono stati attribuiti. La relazione deve pertanto basarsi sugli obblighi di informativa dell'iniziativa per la trasparenza delle industrie estrattive (EITI). L'iniziativa, inoltre, è complementare al piano d'azione dell'Unione europea FLEGT (applicazione delle normative, il governo e il commercio nel settore forestale) e al regolamento sul legname, che assoggettano gli operatori che commercializzano i prodotti del legno al sistema di dovuta diligenza per evitare che sul mercato dell'UE venga immesso legname illegale. |
Emendamento 2 Proposta di direttiva Considerando 33 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(33) Tali relazioni servono ad agevolare i governi dei paesi ricchi di risorse nell'applicare i principi e i criteri dell'EITI e nel rendere conto ai propri cittadini dei pagamenti che essi ricevono dalle imprese delle industrie estrattive o dalle imprese utilizzatrici di aree forestali primarie che operano nel territorio soggetto alla loro giurisdizione. Ciascuna relazione comprende le informazioni per paese e per progetto, dove il progetto va considerato come l'unità di informativa più elementare alla quale l'impresa fa riferimento nel redigere le normali relazioni sulla gestione interna – ad esempio una concessione o un bacino geografico - e dove a tali progetti siano stati attribuiti dei pagamenti. Alla luce dell'obiettivo generale di promuovere il buon governo in questi paesi, la rilevanza dei pagamenti da indicare deve essere valutata in relazione al governo destinatario. Si possono immaginare vari criteri per definire la rilevanza, quali l'importo assoluto di un pagamento, o una soglia percentuale (ad esempio, il pagamento superiore a una data percentuale del PIL di un paese) e questi criteri possono venire definiti per mezzo di un atto delegato. Entro cinque anni dall'entrata in vigore della direttiva, la Commissione dovrebbe riesaminare il regime di informativa e presentare una relazione al riguardo. Il riesame dovrebbe riguardare l'efficacia di tale regime, alla luce dell'evoluzione della situazione sulla scena internazionale, in particolare sul piano della competitività e della sicurezza degli approvvigionamenti energetici. Il riesame dovrebbe inoltre tenere conto dell'esperienza dei preparatori e degli utilizzatori delle informazioni relative ai pagamenti effettuati e determinare se è opportuno o meno integrare ulteriori informazioni relative a questi ultimi, ad esempio le aliquote fiscali effettive, nonché ulteriori informazioni relative ai destinatari, ad esempio le loro coordinate bancarie. |
(33) Tali relazioni servono ad agevolare i governi nel rendere conto ai propri cittadini dei pagamenti che essi ricevono dalle imprese che operano nel territorio soggetto alla loro giurisdizione. Ciascuna relazione comprende le informazioni per paese e, nel caso di imprese attive nelle industrie estrattive o che utilizzano aree forestali primarie, la relazione dovrebbe anche specificare il/i progetto/i specifico/i cui tali pagamenti sono stati attribuiti, dove un progetto viene considerato equivalente al contratto, alla licenza, al contratto di locazione, alla concessione o ad un altro negozio giuridico che dia luogo, per un'impresa, a obblighi in materia fiscale o di reddito nei paesi in cui opera. Se gli obblighi di pagamento si stabiliscono su una base differente, le relazioni devono essere stabilite su tale base. Alla luce dell'obiettivo generale di promuovere il buon governo in questi paesi, i pagamenti dovrebbero essere considerati rilevanti se ogni singolo pagamento o un insieme di pagamenti dello stesso tipo ammonta a più di 15 000 EUR. Entro quattro anni dall'entrata in vigore della direttiva, la Commissione deve riesaminare il regime di informativa e presentare una relazione al riguardo. Il riesame dovrebbe riguardare l'efficacia di tale regime, alla luce dell'evoluzione della situazione sulla scena internazionale, i progressi verso standard globali in tale settore e riferire sulle incidenze di tale normativa nei paesi terzi, in particolare in termini di conseguimento degli obiettivi di accresciuta trasparenza dei pagamenti fatti ai governi. Il riesame dovrebbe inoltre tenere conto delle questioni in materia di competitività e sicurezza degli approvvigionamenti energetici, nonché dell'esperienza dei preparatori e degli utilizzatori delle informazioni relative ai pagamenti effettuati e determinare se è opportuno o meno integrare ulteriori informazioni relative a questi ultimi. |
Emendamento 3 Proposta di direttiva Considerando 34 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(34 bis) In varie parti del mondo, ad esempio nella Repubblica democratica del Congo, i conflitti armati sono strettamente legati ai redditi provenienti dallo sfruttamento minerario illegale. Rompendo questo legame si contribuirebbe a ridurre l'incidenza e l'intensità dei conflitti. Una soluzione potrebbe consistere nell'obbligare le imprese dell'Unione che estraggono minerali nelle zone colpite o a rischio di conflitto di esercitare la necessaria due diligence affinché le loro catene di approvvigionamento non abbiano legami con le parti contendenti. Un'iniziativa in tal senso dovrebbe rispettare gli interessi dei portatori di interesse locali, ma l'EITI e le raccomandazioni OCSE in materia di due diligence e gestione responsabile della catena di approvvigionamento potrebbero servire da utili punti di riferimento. Per farsi un quadro più preciso di questa ipotesi di soluzione, è importante analizzare ulteriormente, nell'ambito dell'Unione, la fattibilità e le probabili ripercussioni dell'introduzione di tale obbligo. |
Emendamento 4 Proposta di direttiva Considerando 35 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(35) Al fine di tenere conto di future modifiche del diritto degli Stati membri e della legislazione dell'Unione in materia di tipi di impresa, la Commissione deve essere autorizzata ad adottare, a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, atti delegati in materia di aggiornamento degli elenchi di imprese di cui agli allegati I e II. Il ricorso agli atti delegati è necessario anche per adeguare i criteri relativi alle dimensioni delle imprese, dato che nel tempo l'inflazione ne erode il valore reale. È particolarmente importante che la Commissione svolga consultazioni adeguate nel corso dei suoi lavori preparatori, anche a livello di esperti. Per garantire la pertinenza e l'adeguatezza dell'informativa in materia di pagamenti ai governi da parte delle industrie estrattive e delle imprese utilizzatrici di aree forestali primarie e per assicurare l'applicazione uniforme della presente direttiva, è conferito alla Commissione il potere di adottare, a norma dell'articolo 290 del trattato, atti delegati in materia di specificazione del concetto di rilevanza dei pagamenti. |
(35) Al fine di tenere conto di future modifiche del diritto degli Stati membri e della legislazione dell'Unione in materia di tipi di impresa, la Commissione deve essere autorizzata ad adottare, a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, atti delegati in materia di aggiornamento degli elenchi di imprese di cui agli allegati I e II. Il ricorso agli atti delegati è necessario anche per adeguare i criteri relativi alle dimensioni delle imprese, dato che nel tempo l'inflazione ne erode il valore reale. È particolarmente importante che la Commissione svolga consultazioni adeguate nel corso dei suoi lavori preparatori, anche a livello di esperti. |
Emendamento 5 Proposta di direttiva Considerando 38 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(38) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; |
(38) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'articolo 208 TFUE; |
Emendamento 6 Proposta di direttiva Articolo 36 – paragrafo 1 – punto 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. “impresa attiva nell'industria estrattiva”: un'impresa la cui attività comporta la ricerca, la scoperta, la coltivazione e l'estrazione da giacimenti di minerali, petrolio e gas naturale, di cui alla sezione B - divisioni 05-08 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
1. "impresa": la società madre di più alto livello che pubblica i propri conti nell'Unione, quando il gruppo per il quale la società madre predispone bilanci consolidati comprende filiali, succursali, stabili organizzazioni, joint venture e collegate. |
Motivazione | |
Per chiarire che l'informativa non riguarda la singola società ma anche le stabili organizzazioni che operano in sedi diverse da quelle in cui sono legalmente costituite, le joint venture e le imprese collegate, e ciò anche quando i loro risultati di esercizio non sono per il resto pienamente integrati nei conti della società madre. | |
Emendamento 7 Proposta di direttiva Articolo 36 – paragrafo 1 – punto 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. "impresa attiva nell'industria estrattiva": la società madre di più alto livello che pubblica i propri conti nell'Unione, quando il gruppo per il quale la società madre predispone bilanci consolidati comprende filiali, succursali, stabili organizzazioni, joint venture e collegate, la cui attività comporta la ricerca, la scoperta, la coltivazione, l'estrazione, il trattamento, l'esportazione, il trasporto od ogni significativa attività legata a giacimenti di minerali, petrolio e di gas naturale di cui alla sezione B - divisioni 05-08 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
Emendamento 8 Proposta di direttiva Articolo 36 – comma 1 – punto 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. “governo”: qualsiasi autorità nazionale, regionale o locale di uno Stato membro o di un paese terzo. Comprende dicasteri, organismi governativi o imprese controllate dalla suddetta autorità secondo le modalità di cui all'articolo 23, paragrafi da 1 a 6 della presente direttiva; |
3. “governo”: qualsiasi autorità nazionale, regionale o locale di uno Stato membro o di un paese terzo. Comprende dicasteri, organismi governativi, imprese controllate dalla suddetta autorità secondo le modalità di cui all'articolo 23, paragrafi da 1 a 6 della presente direttiva o qualsiasi entità statale o azienda pubblica o società appartenente a membri del governo che riceva pagamenti del tipo indicato all'articolo 38 da qualunque entità costitutiva di un'impresa. |
Emendamento 9 Proposta di direttiva Articolo 36 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. “progetto”: specifica unità elementare di informativa alla quale l'impresa fa riferimento nel redigere le normali relazioni interne sulla gestione del progetto stesso. |
4. "progetto": il contratto, la licenza, il contratto di locazione, la concessione o un altro negozio giuridico che dia luogo, per un'impresa, a obblighi in materia fiscale o di reddito nei paesi in cui opera. Se gli obblighi di pagamento si stabiliscono su una base differente, le relazioni sono stabilite su tale base. |
Motivazione | |
La definizione proposta dalla Commissione presenta lo svantaggio di consentire eventualmente alle imprese di elaborare definizioni diverse di "progetto" sulla base delle proprie specifiche strutture di gestione, producendo risultati non confrontabili in quanto le imprese non redigono più le relazioni sulla stessa base. La formulazione proposta tiene conto del fatto che le industrie estrattive e le imprese attive nello sfruttamento delle aree forestali primarie acquisiscono in genere i diritti di sfruttamento delle risorse naturali all'interno di una determinata area geografica di un paese. | |
Emendamento 10 Proposta di direttiva Articolo 36 – paragrafo 1 – punto 4 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 bis. "entità costitutive": controllate, imprese collegate, joint venture, stabili organizzazioni e altre strutture commerciali che si considerano come facenti capo interamente o parzialmente all'impresa nella misura in cui siano integrate nel bilancio consolidato annuale dell'impresa stessa. |
Motivazione | |
Si tratta di assicurare che l'informativa riguardi anche le joint venture e le collegate, limitatamente alla partecipazione goduta dalla società rendicontante. | |
Emendamento 11 Proposta di direttiva Articolo 37 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri obbligano le grandi imprese e tutti gli enti di interesse pubblico attivi nelle industrie estrattive o nell'utilizzo di aree forestali primarie a redigere e fare oggetto di pubblicità una relazione sui pagamenti erogati ai governi su base annua. |
1. Gli Stati membri obbligano le grandi imprese, comprese le imprese sotto forma di joint-ventures, e tutti gli enti di interesse pubblico a redigere e fare oggetto di pubblicità una relazione sui pagamenti, compresi quelli in natura, erogati ai governi su base annua come parte della relazione sui bilanci annuali. Questa relazione contiene, inoltre, informazioni finanziarie supplementari riguardanti le attività dell'impresa nei paesi terzi. In particolare, riporta le attività di filiali, collegate, joint venture, stabili organizzazioni e altre strutture commerciali se e in quanto sono integrate nel bilancio annuale dell'impresa o dell'entità in questione. La relazione forma parte integrante della nota allegata al bilancio. |
Emendamento 12 Proposta di direttiva Articolo 38 – paragrafo 1 – alinea | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. La relazione specifica, se rilevanti per il governo destinatario, gli elementi seguenti: |
1. La relazione specifica gli elementi seguenti: |
Emendamento 13 Proposta di direttiva Articolo 38 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(b bis) ulteriori informazioni finanziarie relative ad attività in paesi terzi per paese, come indicato al paragrafo 3 ter; |
Emendamento 14 Proposta di direttiva Articolo 38 – comma 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. Nel caso di grandi imprese e di tutti gli enti di pubblico interesse attivi nelle industrie estrattive o che utilizzano aree forestali primarie, la relazione indica, ove questi pagamenti siano stati attribuiti a un progetto specifico, l'importo per tipo di pagamento, compresi i pagamenti in natura, versato per ciascuno di tali progetti nel corso dell'esercizio, e l'importo totale dei pagamenti per ciascuno di tali progetti. |
Motivazione | |
Sebbene la mancanza di trasparenza nei pagamenti ai governi costituisca un problema in tutti i settori, essa è più visibile nei settori delle industrie estrattive o che utilizzano aree forestali primarie nei paesi in via di sviluppo, quindi le imprese attive in questi settori dovrebbero riferire in merito a ciascun progetto in modo tale che le comunità locali possano chiedere conto ai governi locali e nazionali. | |
Emendamento 15 Proposta di direttiva Articolo 38 – paragrafo 2 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) imposte sugli utili; |
(b) imposte sugli utili e aliquote fiscali effettivamente applicate; |
Emendamento 16 Proposta di direttiva Articolo 38 – paragrafo 2 – lettera c | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(c) royalties; |
(c) royalties e aliquote fiscali effettivamente applicate |
Emendamento 17 Proposta di direttiva Articolo 38 – paragrafo 2 – lettera f | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(f) diritti di licenza, canoni di locazione, commissioni d'accesso e altri corrispettivi per licenze e/o concessioni; |
(f) diritti di licenza, canoni di locazione, tariffe di transito per i gasdotti, commissioni d'accesso e altri corrispettivi per licenze e/o concessioni; |
Emendamento 18 Proposta di direttiva Articolo 38 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(f bis) (f bis) pagamenti alle forze di sicurezza statali per servizi di sicurezza; |
Emendamento 19 Proposta di direttiva Articolo 38 – paragrafo 2 – lettera f ter (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(f ter) tasse su terreni e fabbricati; |
Emendamento 20 Proposta di direttiva Articolo 38 – paragrafo 2 – lettera f quater (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(f quater) ritenute fiscali; |
Emendamento 21 Proposta di direttiva Articolo 38 – paragrafo 2 – lettera f quinquies (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(f quinquies) prelievi e imposte all'importazione e all'esportazione; |
Emendamento 22 Proposta di direttiva Articolo 38 – paragrafo 2 – lettera f sexies (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(f sexies) imposte sui consumi; |
Emendamento 23 Proposta di direttiva Articolo 38 – paragrafo 2 – lettera f septies (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(f septies) pagamenti per violazioni della legge, ad esempio quelli a fronte di passività per interventi di risanamento ambientale; |
Emendamento 24 Proposta di direttiva Articolo 38 – paragrafo 2 – lettera g | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(g) altri benefici diretti accordati al governo interessato. |
(g) altri benefici accordati al governo interessato. |
Emendamento 25 Proposta di direttiva Articolo 38 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. I pagamenti in natura effettuati a un governo sono indicati in termini di valore o di quantità. Se sono indicati in termini di valore, vengono fornite note giustificative che spieghino come ne è stato determinato il valore. |
3. I pagamenti in natura effettuati a un governo sono indicati in termini di valore e di quantità. Se sono indicati in termini di valore, vengono fornite note giustificative che spieghino come ne è stato determinato il valore. |
Emendamento 26 Proposta di direttiva Articolo 38 – paragrafo 3 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. I pagamenti devono essere divulgati se ogni singolo pagamento o un insieme di pagamenti dello stesso tipo ammonta a più di 15 000 EUR. |
Motivazione | |
Piuttosto che essere un atto delegato, la relatrice ritiene che la soglia di rilevanza dovrebbe essere specificata nella direttiva come un valore assoluto. I pagamenti che sono relativamente esigui per una multinazionale possono rappresentare un importo significativo per un paese povero in via di sviluppo, soprattutto a livello di governo regionale o locale. | |
Emendamento 27 Proposta di direttiva Articolo 38 – comma 3 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 ter. La relazione specifica inoltre le seguenti ulteriori informazioni finanziarie per paese: |
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(a) la composizione del fatturato netto in base alle principali categorie di attività; |
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(b) quantitativi prodotti, venduti o scambiati; |
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(c) utili o perdite ante imposte; |
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(d) numero complessivo dei membri del personale e loro monte salari; |
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(e) spese in investimenti fissi nel corso del periodo. |
Emendamento 28 Proposta di direttiva Articolo 38 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, a norma dell'articolo 42, per specificare il concetto di rilevanza dei pagamenti. |
soppresso |
Motivazione | |
La relatrice ritiene che la soglia di rilevanza dovrebbe essere specificata nella direttiva come un valore assoluto, piuttosto che attraverso un atto delegato. | |
Emendamento 29 Proposta di direttiva Articolo 38 – paragrafo 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. La relazione esclude qualsiasi tipo di pagamento effettuato al governo di un paese nel quale la pubblicazione di questo tipo di pagamenti è chiaramente vietata dal diritto penale. In presenza di questo tipo di pagamenti l'impresa dichiara di non avere segnalato pagamenti ai sensi dei paragrafi da 1 a 3 e indica il nome del governo interessato. |
soppresso |
Motivazione | |
La clausola di esenzione dovrebbe essere soppressa in quanto non vi è alcuna prova che qualche paese vieti attualmente tale divulgazione e l'esenzione potrebbe incentivare taluni governi a varare norme sulla riservatezza, minando la legislazione. L'analogo Dodd Frank Act, vigente negli Stati Uniti, non prevede alcuna clausola di esenzione. | |
Emendamento 30 Proposta di direttiva Articolo 39 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri impongono ad ogni grande impresa o ente di interesse pubblico attivi nell'industria estrattiva o nell'utilizzo di aree forestali primarie e soggetti al loro diritto nazionale l'obbligo di redigere una relazione consolidata sui pagamenti ai governi a norma degli articoli 37 e 38, se quell'impresa madre è soggetta all'obbligo di redigere il bilancio consolidato di cui all'articolo 23, paragrafi da 1 a 6 della presente direttiva. |
1. Gli Stati membri impongono ad ogni grande impresa o ente di interesse pubblico soggetti al loro diritto nazionale l'obbligo di redigere una relazione consolidata sui pagamenti ai governi a norma degli articoli 37 e 38, se quell'impresa madre è soggetta all'obbligo di redigere il bilancio consolidato di cui all'articolo 23, paragrafi da 1 a 6 della presente direttiva. |
Emendamento 31 Proposta di direttiva Articolo 39 – paragrafo 3 – alinea | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Un'impresa può essere esclusa dalla relazione consolidata sui pagamenti al governo qualora sia soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti: |
soppresso |
(a) restrizioni gravi e durevoli pregiudicano sostanzialmente l'esercizio da parte dell'impresa madre dei suoi diritti sul patrimonio o sulla gestione di tale impresa; |
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(b) le informazioni necessarie alla redazione della relazione consolidata sui pagamenti ai governi conformemente alla presente direttiva non possono essere ottenute senza spese sproporzionate o ritardi non giustificati. |
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Emendamento 32 Proposta di direttiva Articolo 41 – comma unico | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
La Commissione valuta l'attuazione e l'efficacia delle disposizioni del presente capo, in particolare in relazione alla portata degli obblighi di informativa e alle modalità dell'informativa per progetto. Il riesame, che dovrebbe anche tenere conto del contesto internazionale e considerare gli effetti sulla competitività e sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico, dovrebbe essere completato entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva. La relazione viene presentata al Parlamento europeo e al Consiglio, insieme, se del caso, ad una proposta legislativa. |
La Commissione valuta l'attuazione e l'efficacia delle disposizioni del presente capo, in particolare in relazione alla portata degli obblighi di informativa e alle modalità dell'informativa per progetto. Il riesame, che deve anche tener conto degli sviluppi internazionali e dei progressi verso standard globali in tale settore e riferire sull'impatto di tale normativa nei paesi terzi, in particolare in termini di conseguimento degli obiettivi di accresciuta trasparenza dei pagamenti fatti ai governi, Il riesame deve inoltre considerare gli effetti sulla competitività e sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico. Dovrebbe essere completato entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva. La relazione viene presentata al Parlamento europeo e al Consiglio, insieme, se del caso, ad una proposta legislativa. |
PROCEDURA
Titolo |
Bilanci annuali, bilanci consolidati e relative relazioni di taluni tipi di imprese |
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Riferimenti |
COM(2011)0684 – C7-0393/2011 – 2011/0308(COD) |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
JURI 15.11.2011 |
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Parere espresso da Annuncio in Aula |
DEVE 15.3.2012 |
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Relatore per parere Nomina |
Fiona Hall 5.12.2011 |
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Esame in commissione |
14.5.2012 |
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Approvazione |
4.6.2012 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
25 0 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Thijs Berman, Ricardo Cortés Lastra, Corina Creţu, Véronique De Keyser, Nirj Deva, Leonidas Donskis, Charles Goerens, Eva Joly, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Alf Svensson, Keith Taylor, Ivo Vajgl, Iva Zanicchi |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Emer Costello, Enrique Guerrero Salom, Fiona Hall, Edvard Kožušník, Judith Sargentini, Horst Schnellhardt, Patrizia Toia |
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Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Marisa Matias |
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PARERE della commissione per i problemi economici e monetari (25.6.2012)
destinato alla commissione giuridica
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai bilanci annuali, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di taluni tipi di imprese
(COM(2011)0684– C7‑0393/2011 – 2011/0308(COD))
Relatore per parere: Wolf Klinz
BREVE MOTIVAZIONE
Contesto
Il 25 ottobre 2011 la Commissione ha pubblicato una proposta che sostituisce e modifica le direttive contabili (78/660/CEE e 83/349/CEE) allo scopo specifico di ridurre gli oneri amministrativi per le piccole imprese.
Entrambe le direttive contabili sono in vigore da 30 anni e prevedono un insieme completo di norme sull'elaborazione e il contenuto dei bilanci obbligatori. Da quando le imprese quotate sono assoggettate alla normativa IAS, ovvero dal 2005, le PMI sono di fatto diventate le principali destinatarie delle direttive contabili.
La proposta della Commissione mira a sostituire le due direttive con un'unica direttiva più adatta alle esigenze presenti e future sia degli autori che degli utilizzatori dei bilanci. La proposta in questione è complementare a quella del 2009 relativa ai bilanci delle microentità, approvata dal Parlamento europeo il 13 dicembre 2011.
A seguito della valutazione d'impatto svolta nel periodo 2009-2011, la Commissione mira a ridurre entro il 2012 gli oneri amministrativi del 25% e prevede un potenziale risparmio pari a 1,5 miliardi di euro all'anno a favore di tutte le imprese che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva.
Il relatore intende richiamare l'attenzione in particolare su quanto riportato di seguito.
Considerazioni
In primo luogo, per quanto concerne l'ambito di applicazione della proposta, il relatore ritiene che soglie più elevate, armonizzate su tutto il territorio dell'UE, per le piccole imprese (articolo 3) possano aiutarle a beneficiare di condizioni omogenee in tutta l'UE. Il relatore è favorevole alla limitazione delle sezioni contabili di cui agli allegati e alla non obbligatorietà di un controllo legale dei conti.
Relativamente alle imprese medie e grandi il relatore appoggia la proposta concernente le soglie, ma ritiene che tali imprese debbano essere assoggettate anche all'obbligo di elaborare un rendiconto finanziario in termini di liquidità (Cash-flow statement), il quale garantirebbe, da una parte, informazioni sufficienti e tempestive sulla situazione di una impresa e, dall'altra, una migliore gestione della liquidità per le banche che finanziano una data impresa. Il controllo obbligatorio e periodico di tale rendiconto finanziario potrebbe costituire, in particolare, un potenziale collegamento con la valutazione dei flussi di cassa in entrata delle banche ai sensi del nuovo requisito di copertura della liquidità di Basilea III / CRR (Regolamento sui requisiti patrimoniali).
Il relatore è favorevole alle proposte della Commissione volte a tagliare le formalità burocratiche e ritiene che un'ulteriore semplificazione sia sempre possibile. Alcune delle attuali proposte della Commissione mirano a eliminare la discrezionalità nazionale, ma sarebbero onerose per le imprese dell'UE. Per questa ragione il relatore suggerisce di preservare la discrezionalità nazionale, dato che la sua eliminazione non sembra aggiungere valore al processo, né agli stessi bilanci delle imprese.
In merito ai principi internazionali d'informativa di bilancio (IFRS) per le PMI il relatore condivide la decisione della Commissione di non introdurli. La Direttiva sulla contabilità armonizzata garantirà l'introduzione in Europa di uno standard di provata efficacia per le PMI, riflettendo le specificità del diritto societario europeo.
Il relatore è a favore dell'introduzione dell'obbligo di redigere i bilanci usando un formato elettronico multifunzionale, ovvero l' eXtensible Business Reporting Language (XBRL), come già chiesto in passato dal Parlamento europeo nelle risoluzioni sul "Seguito della procedura Lamfalussy: futura struttura della vigilanza (2008/2148(INI))" e sullo "Small Business Act per l'Europa (2008/2237(INI))". Egli ritiene che i vantaggi di un unico formato elettronico armonizzato possano contribuire a creare un sistema di informativa "a sportello unico" utilizzabile in altri settori, come ad esempio in quello della fiscalità. Tuttavia, rendere obbligatorio l'XBRL potrebbe rivelarsi piuttosto oneroso per molte piccole imprese, pertanto il relatore suggerisce di introdurlo, dopo un'adeguata fase di preparazione (coinvolgendo anche l'ESMA), a partire dal 2018.
Per le grandi imprese e le entità di interesse pubblico che operano nel settore dell'industria estrattiva o che utilizzano aree forestali primarie (Informativa in materia di pagamenti ai governi), la Commissione propone l'introduzione di nuovi obblighi di rendicontazione per paese e per progetto. Il relatore appoggia in linea generale gli obiettivi della Commissione volti a incrementare la trasparenza nell'ambito dello sfruttamento delle risorse naturali; tuttavia egli ritiene che si debba optare per un approccio equilibrato. Suggerisce pertanto di limitare l'ambito di questa disposizione alle imprese e enti di una certa dimensione, definiti da una soglia di valore doppio rispetto a quelle normalmente adottate per le PMI. Oltre che sulle proposte legislative il relatore vorrebbe soffermarsi anche sull'Iniziativa per la trasparenza delle industrie estrattive (EITI), che attualmente riunisce 35 paesi, nessuno dei quali è uno Stato membro dell'UE, e richiamare l'attenzione della Commissione e degli Stati membri su un eventuale approccio comune a livello di UE nei confronti di questa iniziativa.
Avendo come scopo quello di aumentare la trasparenza delle imprese più grandi e delle loro operazioni transfrontaliere in campo non estrattivo, il relatore suggerisce di introdurre una speciale Rendicontazione per paese (Country-by-Country - CBCR) che contenga dati finanziari cruciali per i paesi in cui le imprese operano senza proprie controllate (o entità giuridiche separate) o in joint venture. L'ambito dovrebbe essere limitato come per le imprese dell'industria estrattiva.
EMENDAMENTI
La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1 Proposta di direttiva Considerando 6 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(6) I bilanci annuali devono fornire un quadro fedele della situazione patrimoniale, di quella finanziaria nonché del risultato economico dell'impresa. A tal fine è necessario prevedere uno schema vincolante per la redazione dello stato patrimoniale e del conto profitti e perdite e stabilire il contenuto minimo dell'allegato al bilancio e della relazione sulla gestione. Secondo il principio "pensare anzitutto in piccolo", i requisiti obbligatori per le piccole imprese dovrebbero essere pienamente armonizzati nella legislazione. Per evitare che su questi enti gravino oneri eccessivi, gli Stati membri non dovrebbero poter chiedere la presentazione di ulteriori informazioni. Gli Stati membri possono, tuttavia, imporre ulteriori requisiti sulle imprese medie e grandi. |
(6) I bilanci annuali devono fornire un quadro fedele della situazione patrimoniale, di quella finanziaria nonché del risultato economico dell'impresa. Il "quadro fedele" è lo standard minimo di rappresentazione contabile che permettere l'assolvimento dei doveri degli amministratori dell'impresa, il che comporta la capacità dell'impresa di mantenere una condizione di continuità operativa essendo l'attivo netto del suo stato patrimoniale sufficiente a soddisfare gli interessi dei creditori1. Il test prevede che l'attivo non sia contabilmente rappresentato a un livello superiore al suo ammontare realizzabile e che siano incluse le passività implicite e contingenti. E' necessario prevedere anche uno schema vincolante per la redazione dello stato patrimoniale e del conto profitti e perdite e stabilire il contenuto minimo dell'allegato al bilancio e della relazione sulla gestione. Secondo il principio "pensare anzitutto in piccolo", i requisiti obbligatori per le piccole imprese dovrebbero essere pienamente armonizzati nella legislazione. Per evitare che su questi enti gravino oneri eccessivi, gli Stati membri non dovrebbero poter chiedere la presentazione di ulteriori informazioni. Gli Stati membri possono, tuttavia, imporre ulteriori requisiti sulle imprese medie e grandi. |
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__________________ |
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1 Corte di giustizia europea, Causa C-234/94, 27 giugno 1996 e Causa DE + ES Bauunternehmung C-275/97, 14 settembre 1999. Vedasi anche l'articolo 15 della Seconda direttiva 2006/68/CE, che prescrive anche un test dell'attivo netto per determinare se possano essere distribuiti dividendi. |
Motivazione | |
Occorrono chiarimenti riguardo al significato legale di "quadro fedele", essendosi fatta in varie sedi una certa confusione, con l'introduzione di nozioni incongruenti con l'attuale significato giuridico dell'espressione. Tali incongruenze non hanno nulla a che vedere con il quadro fedele e vanifica le esigenze funzionali dei conti soggetti a detto obbligo. La Commissione ritiene infatti erroneamente che il quadro fedele sia il risultato della conformità a determinati principi, quando invece è un principio fondamentale a pieno titolo. | |
Emendamento 2 Proposta di direttiva Considerando 7 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(7) Le imprese piccole, medie e grandi devono essere definite e distinte a seconda dell'attivo totale, del volume di affari e del numero medio di dipendenti, dato che di regola tali elementi costituiscono una prova oggettiva delle dimensioni di un'impresa. |
(7) Le microimprese e le piccole, medie e grandi imprese devono essere definite e distinte a seconda dell'attivo totale, del volume di affari e del numero medio di dipendenti, dato che di regola tali elementi costituiscono una prova oggettiva delle dimensioni di un'impresa. |
Emendamento 3 Proposta di direttiva Considerando 12 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(12 bis) Le imprese di media dimensione e le grandi imprese devono avere l'obbligo di redigere un rendiconto finanziario in termini di liquidità (Cash-flow statement), che garantisca da una parte la disponibilità di informazioni sufficienti e tempestive sulla situazione delle imprese, e dall'altra una migliore gestione della liquidità per le banche che le finanziano. |
Emendamento 4 Proposta di direttiva Considerando 24 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(24) Le imprese associate devono essere conglobate nel bilancio consolidato con il metodo del patrimonio netto. Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a permettere o imporre che un'impresa gestita in comune sia inglobata nel bilancio consolidato applicando il metodo proporzionale. |
(24) Le imprese associate devono essere conglobate nel bilancio consolidato con il metodo del patrimonio netto o con quello del valore contabile. Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a permettere o imporre che un'impresa gestita in comune sia inglobata nel bilancio consolidato applicando il metodo proporzionale. |
Emendamento 5 Proposta di direttiva Considerando 27 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(27) Si devono sostenere le iniziative degli Stati membri volte ad adottare sistemi di pubblicazione elettronica che consentano alle imprese di depositare i dati contabili, compresi i bilanci obbligatori, soltanto una volta e in una forma che consenta a una molteplicità di utilizzatori di accedere e utilizzare agevolmente i dati. Tali sistemi non dovrebbero però risultare onerosi per le piccole e medie imprese. |
(27) Un formato elettronico armonizzato per il reporting apporterebbe grandi benefici alle imprese stabilite nell'Unione, in quanto faciliterebbe la creazione di un sistema di reporting "a sportello unico", che potrebbe essere utilizzato anche in altri settori. Pertanto la preparazione dei bilanci in XBRL (eXtensible Business Reporting Language) deve divenire obbligatorio a decorrere dal 1° gennaio 2018, dopo un adeguato periodo di preparazione e di test. L'introduzione di tale sistema non deve però risultare oneroso per le piccole e medie imprese. |
Emendamento 6 Proposta di direttiva Considerando 32 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(32) Al fine di accrescere la trasparenza dei pagamenti ai governi, le grandi imprese e gli enti di pubblico interesse che sono attivi nelle industrie estrattive o che utilizzano aree forestali primarie devono indicare in una relazione separata, su base annuale, i pagamenti rilevanti erogati ai governi dei paesi in cui essi operano. Tali imprese sono attive in paesi ricchi di risorse naturali, in particolare minerali, petrolio, gas naturale nonché foreste primarie. La relazione deve indicare i tipi di pagamenti paragonabili a quelli indicati da un'impresa che partecipa all'iniziativa per la trasparenza delle industrie estrattive (EITI). L'iniziativa, inoltre, è complementare al piano d'azione dell'Unione europea FLEGT (applicazione delle normative, il governo e il commercio nel settore forestale) e al regolamento sul legname, che assoggettano gli operatori che commercializzano i prodotti del legno al sistema di dovuta diligenza per evitare che sul mercato dell'UE venga immesso legname illegale. |
(32) Al fine di accrescere la trasparenza dei pagamenti ai governi, le grandi imprese e gli enti di pubblico interesse devono indicare in una relazione annuale le attività condotte in ciascuno dei paesi in cui operano, inclusi i pagamenti erogati ai governi. La soglia oltre il quale le imprese e gli enti di pubblico interesse si considerano "grandi" deve essere pari al doppio di quella adottata nella definizione standard UE per le PMI. La relazione deve essere soggetta all'obbligo di controllo legale dei conti e deve indicare i tipi di pagamenti paragonabili a quelli indicati da un'impresa che partecipa all'iniziativa per la trasparenza delle industrie estrattive (EITI). L'iniziativa, inoltre, è complementare al piano d'azione dell'Unione europea FLEGT (applicazione delle normative, il governo e il commercio nel settore forestale) e al regolamento sul legname, che assoggettano gli operatori che commercializzano i prodotti del legno al sistema di dovuta diligenza per evitare che sul mercato dell'UE venga immesso legname illegale. |
Emendamento 7 Proposta di direttiva Considerando 33 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(33) Tali relazioni servono ad agevolare i governi dei paesi ricchi di risorse nell'applicare i principi e i criteri dell'EITI e nel rendere conto ai propri cittadini dei pagamenti che essi ricevono dalle imprese delle industrie estrattive o dalle imprese utilizzatrici di aree forestali primarie che operano nel territorio soggetto alla loro giurisdizione. Ciascuna relazione comprende le informazioni per paese e per progetto, dove il progetto va considerato come l'unità di informativa più elementare alla quale l'impresa fa riferimento nel redigere le normali relazioni sulla gestione interna – ad esempio una concessione o un bacino geografico - e dove a tali progetti siano stati attribuiti dei pagamenti. Alla luce dell'obiettivo generale di promuovere il buon governo in questi paesi, la rilevanza dei pagamenti da indicare deve essere valutata in relazione al governo destinatario. Si possono immaginare vari criteri per definire la rilevanza, quali l'importo assoluto di un pagamento, o una soglia percentuale (ad esempio, il pagamento superiore a una data percentuale del PIL di un paese) e questi criteri possono venire definiti per mezzo di un atto delegato. Entro cinque anni dall'entrata in vigore della direttiva, la Commissione dovrebbe riesaminare il regime di informativa e presentare una relazione al riguardo. Il riesame dovrebbe riguardare l'efficacia di tale regime, alla luce dell'evoluzione della situazione sulla scena internazionale, in particolare sul piano della competitività e della sicurezza degli approvvigionamenti energetici. Il riesame dovrebbe inoltre tenere conto dell'esperienza dei preparatori e degli utilizzatori delle informazioni relative ai pagamenti effettuati e determinare se è opportuno o meno integrare ulteriori informazioni relative a questi ultimi, ad esempio le aliquote fiscali effettive, nonché ulteriori informazioni relative ai destinatari, ad esempio le loro coordinate bancarie. |
(33) Tali relazioni servono ad agevolare i governi dei paesi ricchi di risorse nell'applicare i principi e i criteri dell'EITI e nel rendere conto ai propri cittadini dei pagamenti che essi ricevono dalle imprese che operano nel territorio soggetto alla loro giurisdizione. Nel caso di imprese che operano nel settore estrattivo o che sfruttano aree forestali primarie ciascuna relazione comprende le informazioni per paese e per progetto, dove il progetto va considerato come contratto, licenza, locazione o altro accordo legale sulla cui base un'impresa opera e dal quale sorgono le sue specifiche passività di reddito verso il governo e dove al progetto siano stati imputati dei pagamenti. Alla luce dell'obiettivo generale di promuovere il buon governo in questi paesi, i pagamenti a favore dei vari governi vanno indicati se il loro ammontare complessivo, comprendente i pagamenti in natura, in un dato esercizio finanziario supera i 30.000 EUR. Entro tre anni dall'entrata in vigore della direttiva, la Commissione dovrebbe riesaminare il regime di informativa e presentare una relazione al riguardo. Il riesame dovrebbe riguardare l'efficacia di tale regime, alla luce dell'evoluzione della situazione sulla scena internazionale, in particolare sul piano della competitività e della sicurezza degli approvvigionamenti energetici. Il riesame dovrebbe inoltre tenere conto dell'esperienza dei preparatori e degli utilizzatori delle informazioni relative ai pagamenti effettuati e determinare se è opportuno o meno includere ulteriori informazioni sui beneficiari, come le loro coordinate bancarie. |
Emendamento 8 Proposta di direttiva Considerando 35 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(35) Al fine di tenere conto di future modifiche del diritto degli Stati membri e della legislazione dell'Unione in materia di tipi di impresa, la Commissione deve essere autorizzata ad adottare, a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, atti delegati in materia di aggiornamento degli elenchi di imprese di cui agli allegati I e II. Il ricorso agli atti delegati è necessario anche per adeguare i criteri relativi alle dimensioni delle imprese, dato che nel tempo l'inflazione ne erode il valore reale. È particolarmente importante che la Commissione svolga consultazioni adeguate nel corso dei suoi lavori preparatori, anche a livello di esperti. Per garantire la pertinenza e l'adeguatezza dell'informativa in materia di pagamenti ai governi da parte delle industrie estrattive e delle imprese utilizzatrici di aree forestali primarie e per assicurare l'applicazione uniforme della presente direttiva, è conferito alla Commissione il potere di adottare, a norma dell'articolo 290 del trattato, atti delegati in materia di specificazione del concetto di rilevanza dei pagamenti. |
(35) Al fine di tenere conto di future modifiche del diritto degli Stati membri e della legislazione dell'Unione in materia di tipi di impresa, la Commissione deve essere autorizzata ad adottare, a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, atti delegati per adattare i criteri relativi alle dimensioni delle imprese, dato che nel tempo l'inflazione ne erode il valore reale. È particolarmente importante che la Commissione svolga consultazioni adeguate nel corso dei suoi lavori preparatori, anche a livello di esperti. |
Emendamento 9 Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Alla Commissione è conferito il potere di aggiornare, per mezzo di atti delegati e a norma dell'articolo 42, gli elenchi di imprese contenuti negli allegati I e II di cui al paragrafo 1. |
soppressa |
Emendamento 10 Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 7 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(7) “costo di produzione”: somma del prezzo di acquisizione delle materie prime e sussidiarie e degli altri costi direttamente imputabili al prodotto considerato. Una congrua parte degli altri costi imputabili soltanto indirettamente al prodotto considerato può essere aggiunta al costo di produzione se tali costi si riferiscono al periodo di fabbricazione. I costi di distribuzione restano esclusi; |
(7) “costo di produzione”: somma del prezzo di acquisizione delle materie prime e sussidiarie e degli altri costi direttamente imputabili al prodotto considerato. Una congrua parte degli altri costi imputabili soltanto indirettamente al prodotto considerato è aggiunta al costo di produzione se tali costi si riferiscono al periodo di fabbricazione. I costi di distribuzione restano esclusi; |
Emendamento 11 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
a) totale dello stato patrimoniale: EUR 5 000 000; |
a) totale dello stato patrimoniale: EUR 4 500 000; |
Emendamento 12 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
b) importo netto del volume d'affari: EUR; |
b) importo netto del volume d'affari: EUR 9 000 000; |
Emendamento 13 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 7 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
7. Per gli Stati membri che non hanno adottato l'euro, gli importi in moneta nazionale equivalenti agli importi specificati ai paragrafi da 1 a 5 sono ottenuti applicando il tasso di cambio pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea alla data di entrata in vigore di ciascuna direttiva che stabilisca tali importi. |
7. Per gli Stati membri che non hanno adottato l'euro, gli importi in moneta nazionale equivalenti agli importi specificati ai paragrafi da 1 a 5 sono ottenuti applicando il tasso di cambio pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea alla data di entrata in vigore di ciascuna direttiva che stabilisca tali importi. Le soglie in valuta nazionale possono essere ricalcolate in caso di variazioni importanti e durature dei tassi di cambio. La Commissione emana linee guida che illustrino cosa debba intendersi per variazioni importanti e durature e in che modo debbano essere calcolate le soglie in una situazione valutaria di volatilità. |
Motivazione | |
L'articolo proposto si riferisce a una situazione di tassi di cambio stabili. I corsi di cambio valute nazionali/euro possono registrare variazioni significative a causa delle politiche adottate dagli Stati membri o sulla spinta delle pressioni esterne esercitate dal mercato in situazioni di squilibrio. Deve essere pertanto possibile ricalcolare le soglie. L'emendamento propone una soluzione del problema che evita la necessità di continui ricalcoli. | |
Emendamento 14 Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Il bilancio annuale forma un tutto inscindibile e per tutte le imprese comprende almeno lo stato patrimoniale, il conto profitti e perdite e l'allegato al bilancio. |
1. Il bilancio annuale forma un tutto inscindibile e per tutte le imprese comprende almeno lo stato patrimoniale, il conto profitti e perdite, l'allegato al bilancio e un rendiconto finanziario in termini di liquidità (Cash-flow statement). |
Emendamento 15 Proposta di direttiva Articolo 4 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 4 bis |
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eXtensible Business Reporting Language |
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1. A decorrere dal 1° gennaio 2018 tutti i bilanci sono predisposti in eXtensible Business Reporting Language (XBRL). |
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2. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati ex articolo 42 per le specifiche del formato XBRL e le modalità di attuazione di tale disposizione negli Stati membri. Preliminarmente all'adozione dell'atto delegato l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) trasmette alla Commissione un parere in merito alle specifiche del formato. |
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3. Preliminarmente all'adozione degli atti delegati ex articolo 2, la Commissione conduce insieme all'ESMA un'adeguata analisi dei possibili formati XBRL e svolge opportuni test in tutti gli Stati membri. |
Emendamento 16 Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera h | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
h) la presentazione delle voci nel conto profitti e perdite e nello stato patrimoniale tiene conto della sostanza dell'operazione o del contratto contabilizzati; |
h) la classificazione e presentazione delle voci nel conto profitti e perdite e nello stato patrimoniale tiene conto non soltanto della forma giuridica ma anche della sostanza economica dell'operazione o del contratto rendicontato; |
Emendamento 17 Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera j | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
j) la rilevazione, la valutazione, la presentazione e la divulgazione nei bilanci annuali tengono conto della rilevanza delle voci pertinenti. |
j) la presentazione e la divulgazione nei bilanci annuali tengono conto della rilevanza delle voci pertinenti. |
Emendamento 18 Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, lettera i), gli Stati membri possono autorizzare, per le attività e le passività oggetto di copertura secondo un sistema contabile di copertura del valore equo o per determinate parti di tali attività o passività, una valutazione al valore specifico prescritto nell'ambito di tale sistema. |
5. In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, lettera i), gli Stati membri possono autorizzare, per le attività e le passività oggetto di copertura secondo un sistema contabile di copertura del valore equo o per determinate parti di tali attività o passività, una valutazione al valore specifico prescritto nell'ambito di tale sistema, purché risulti coerente con il principio del quadro fedele. |
Motivazione | |
Premesso che il "quadro fedele" è lo standard minimo che permette agli amministratori di assolvere i loro obblighi in fatto di continuità aziendale e legittimità della distribuzione, taluni aspetti della contabilità al valore equo (fair value) possono risultare ad esso antitetici. La Corte di giustizia ha ritenuto che i requisiti della direttiva contabile possano essere applicati solo se coerenti con il principio del quadro fedele. | |
Emendamento 19 Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 6 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
6. In deroga alle disposizioni del presente articolo, paragrafi 3 e 4, gli Stati membri possono consentire o prescrivere la rilevazione, la valutazione e la pubblicazione degli strumenti finanziari in conformità dei principi contabili internazionali adottati a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002. |
6. In deroga alle disposizioni del presente articolo, paragrafi 3 e 4, gli Stati membri possono consentire o prescrivere la rilevazione, la valutazione e la pubblicazione degli strumenti finanziari in conformità dei principi contabili internazionali adottati a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002, purché risulti coerente con il principio del quadro fedele. |
Motivazione | |
L'emendamento è necessario per le stesse ragioni esposte al nostro emendamento all'articolo 7, paragrafo 5. | |
Emendamento 20 Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 8 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
8. Gli Stati membri possono consentire che i prezzi di acquisizione o i costi di produzione delle scorte di oggetti della stessa categoria nonché di tutti gli elementi fungibili, compresi i valori mobiliari, siano calcolati sulla base dei prezzi medi ponderati, o secondo i metodi "primo entrato — primo uscito" (FIFO) o secondo un metodo analogo. |
8. Gli Stati membri possono consentire che i prezzi di acquisizione o i costi di produzione delle scorte di oggetti della stessa categoria nonché di tutti gli elementi fungibili, compresi i valori mobiliari, siano calcolati sulla base dei prezzi medi ponderati, del metodo "primo entrato — primo uscito" (FIFO), del metodo «ultimo entrato — primo uscito» (LIFO) o di un metodo analogo. |
Emendamento 21 Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 11 – comma 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Un accantonamento rappresenta la stima migliore delle spese probabili ovvero, nel caso di una passività, l'importo occorrente per liquidarla alla data di chiusura del bilancio. |
Un accantonamento rappresenta la migliore stima obiettiva delle spese probabili ovvero, nel caso di una passività, l'importo occorrente per liquidarla alla data di chiusura del bilancio. |
Emendamento 22 Proposta di direttiva Articolo 15 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 15 bis |
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Rendiconto finanziario in termini di liquidità (Cash-flow statement) |
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1. I bilanci annuali includono il rendiconto finanziario in termini di liquidità (Cash-flow statement). |
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2. Tale rendiconto finanziario fornisce, per un dato periodo amministrativo, informazioni sulle variazioni delle disponibilità liquide ed equivalenti di un'entità, rappresentando separatamente le variazioni dovute ad attività operative, ad attività d'investimento e ad attività finanziarie. Il rendiconto è riferito a una data precedente di non oltre sei mesi. |
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3. Il paragrafo 1 non si applica alle imprese e ai gruppi di piccola dimensione come rispettivamente definiti all'articolo 3, paragrafo 1 e all'articolo 3, paragrafo 4. |
Emendamento 23 Proposta di direttiva Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera f | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
f) il numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio, ripartito per categorie, nonché le spese per il personale che si riferiscono all'esercizio — se non sono iscritte separatamente nel conto profitti e perdite — ripartite per salari e stipendi, oneri sociali e oneri per i trattamenti di quiescenza; |
soppressa |
Emendamento 24 Proposta di direttiva Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
a) i fatti di rilievo sopravvenuti dopo la chiusura dell'esercizio; |
soppressa |
Motivazione | |
La disposizione duplica quella di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera f). | |
Emendamento 25 Proposta di direttiva Articolo 20 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Gli Stati membri possono esonerare le imprese di dimensioni medie dall'obbligo stabilito al paragrafo 1, terzo comma, per quanto attiene alle informazioni di carattere non finanziario. |
4. Gli Stati membri possono esonerare le micro, piccole e medie imprese dall'obbligo stabilito al paragrafo 1, terzo comma, per quanto attiene alle informazioni di carattere non finanziario. |
Emendamento 26 Proposta di direttiva Articolo 24 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. I piccoli gruppi sono dispensati dalla redazione del bilancio consolidato e della relazione consolidata sulla gestione, tranne quando un'impresa ad essi collegata è un ente di interesse pubblico. |
1. Gli Stati membri possono dispensare i gruppi di piccole dimensioni dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato e la relazione consolidata sulla gestione, tranne quando un'impresa ad essi collegata è un ente di interesse pubblico. |
Motivazione | |
Poiché la quota di imprese che fanno parte di "piccoli gruppi", così come definiti all'articolo 3.1, differisce da uno Stato membro all'altro, la direttiva deve lasciare agli Stati membri un certo margine di discrezionalità per la determinazione di una soglia di esenzione più bassa rispetto all'obbligo di redigere un bilancio consolidato. | |
Emendamento 27 Proposta di direttiva Articolo 24 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Gli Stati membri possono prevedere l'esonero dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato e la relazione consolidata sulla gestione per i gruppi di dimensioni medie, tranne quando un'impresa ad essi collegata è un ente di interesse pubblico. |
soppresso |
Emendamento 28 Proposta di direttiva Articolo 25 – paragrafo 7 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
7. Il bilancio consolidato presenta la situazione patrimoniale, quella finanziaria o il risultato economico delle imprese incluse nel consolidamento come se queste ultime fossero un'unica impresa. |
7. Il bilancio consolidato presenta la situazione patrimoniale, quella finanziaria, i flussi di cassa o il risultato economico delle imprese incluse nel consolidamento come se queste ultime fossero un'unica impresa. |
Emendamento 29 Proposta di direttiva Articolo 27 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. In occasione della prima applicazione del presente articolo, l'impresa associata viene iscritta nello stato patrimoniale consolidato per l'importo corrispondente alla frazione del patrimonio netto dell'impresa associata rappresentata da tale partecipazione. La differenza tra tale importo e il valore contabile valutato conformemente alle disposizioni dei capi 2 e 3 è menzionata a parte nello stato patrimoniale consolidato o nell'allegato al bilancio consolidato. Tale differenza è calcolata alla data in cui il metodo viene applicato per la prima volta. |
2. In occasione della prima applicazione del presente articolo, l'impresa associata viene iscritta nello stato patrimoniale consolidato: |
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a) al suo valore contabile calcolato conformemente ai Capi 2 e 3. La differenza tra questo valore e l'importo corrispondente alla quota di patrimonio netto rappresentata dalla partecipazione viene indicata a parte nello stato patrimoniale consolidato o nell'allegato al bilancio consolidato. Tale differenza è calcolata alla data in cui il metodo viene applicato per la prima volta; o |
|
b) per l'importo corrispondente alla frazione del patrimonio netto dell'impresa associata rappresentata da tale partecipazione. La differenza tra tale importo e il valore contabile valutato conformemente alle disposizioni dei capi 2 e 3 è menzionata a parte nello stato patrimoniale consolidato o nell'allegato al bilancio consolidato. Tale differenza è calcolata alla data in cui il metodo viene applicato per la prima volta. |
|
Gli Stati membri possono prescrivere l'applicazione della lettera a) o della lettera b). Lo stato patrimoniale consolidato o l'allegato al bilancio deve indicare a quale dei due metodi (a o b) si è fatto ricorso. |
Gli Stati membri possono inoltre autorizzare o prescrivere che la differenza venga calcolata alla data di acquisizione delle azioni o quote oppure, se all'acquisizione si è proceduto in più volte, alla data in cui l'impresa è diventata impresa associata. |
Per l'applicazione delle lettere a) o b) gli Stati membri possono inoltre autorizzare o prescrivere che la differenza venga calcolata alla data di acquisizione delle azioni o quote oppure, se all'acquisizione si è proceduto in più volte, alla data in cui l'impresa è diventata impresa associata. |
Emendamento 30 Proposta di direttiva Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
b) nel rilevare il numero medio dei dipendenti occupati nel corso dell'esercizio, è indicato a parte il numero medio dei dipendenti occupati da imprese che sono consolidate con il metodo proporzionale; |
soppressa |
Emendamento 31 Proposta di direttiva Articolo 34 – paragrafo 1 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri assicurano che i bilanci degli enti di interesse pubblico e delle imprese medie e grandi siano sottoposti a revisione da parte di una o più persone abilitate dagli Stati membri ad effettuare il controllo legale dei conti sulla base della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. |
Gli Stati membri assicurano che i bilanci degli enti di interesse pubblico e delle imprese piccole, medie e grandi siano sottoposti a revisione da parte di una o più persone abilitate dagli Stati membri ad effettuare il controllo legale dei conti sulla base della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Gli Stati membri possono dispensare da quest'obbligo tutte le piccole imprese o una parte di esse. |
Emendamento 32 Proposta di direttiva Articolo 35 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. La relazione è firmata e datata dal revisore legale. |
2. La relazione è firmata e datata dal revisore legale. Quando la revisione legale dei conti è effettuata da una società di revisione contabile, la relazione è firmata almeno dal o dai revisori legali che effettuano la revisione per conto della società. |
Motivazione | |
Chiarimento necessario quando si tratta di una società di revisione contabile. | |
Emendamento 33 Proposta di direttiva Articolo 36 – paragrafo 1 – punto 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. “impresa attiva nell'industria estrattiva”: un'impresa la cui attività comporta la ricerca, la scoperta, la coltivazione e l'estrazione da giacimenti di minerali, petrolio e gas naturale, di cui alla sezione B - divisioni 05-08 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
soppresso |
Motivazione | |
Necessità di non limitarsi a un particolare settore in quanto a) occorre mantenere condizioni uniformi e b) gli obblighi di trasparenza di questo Capo sono un'esigenza per tutti i settori. | |
Emendamento 34 Proposta di direttiva Articolo 36 – paragrafo 1 – punto 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. “impresa attiva nell'industria estrattiva”: un'impresa la cui attività comporta la ricerca, la scoperta, la coltivazione e l'estrazione da giacimenti di minerali, petrolio e gas naturale, di cui alla sezione B - divisioni 05-08 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
1. "impresa": la società madre di più alto livello che pubblica i propri conti nell'Unione europea, quando il gruppo per il quale la società madre predispone bilanci consolidati comprende filiali, succursali, stabili organizzazioni, joint venture e imprese collegate; |
Motivazione | |
Per chiarire che l'informativa non riguarda la singola società ma anche le stabili organizzazioni che operano in sedi diverse da quelle in cui sono legalmente costituite, le joint venture e le imprese collegate, e ciò anche quando i loro risultati di esercizio non sono per il resto pienamente integrati nei conti della società madre. | |
Emendamento 35 Proposta di direttiva Articolo 36 – paragrafo 1 – punto 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. “impresa che utilizza aree forestali primarie”: impresa che svolge attività di cui alla sezione A - divisione 2.2 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, in foreste primarie; |
soppresso |
Motivazione | |
Necessità di non limitarsi a un particolare settore in quanto a) occorre mantenere condizioni uniformi e b) gli obblighi di trasparenza di questo Capo sono un'esigenza per tutti i settori. | |
Emendamento 36 Proposta di direttiva Articolo 36 – paragrafo 1 – punto 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. “governo”: qualsiasi autorità nazionale, regionale o locale di uno Stato membro o di un paese terzo. Comprende dicasteri, organismi governativi o imprese controllate dalla suddetta autorità secondo le modalità di cui all'articolo 23, paragrafi da 1 a 6 della presente direttiva; |
3. “governo”: qualsiasi amministrazione internazionale o autorità nazionale, regionale o locale di uno Stato membro o di un paese terzo. Comprende dicasteri, organismi governativi, imprese controllate dalla suddetta autorità secondo le modalità di cui all'articolo 23, paragrafi da 1 a 6 della presente direttiva o qualsiasi entità statale che riceva pagamenti del tipo indicato all'articolo 38 da qualunque entità costitutiva di un'impresa. |
Emendamento 37 Proposta di direttiva Articolo 36 – paragrafo 1 – punto 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. “progetto”: specifica unità elementare di informativa alla quale l'impresa fa riferimento nel redigere le normali relazioni interne sulla gestione del progetto stesso. |
4. "progetto": contratto, licenza, locazione o altro accordo legale sulla cui base un'impresa opera e dal quale sorgono le sue specifiche passività di reddito. |
Emendamento 38 Proposta di direttiva Articolo 36 – paragrafo 1 – punto 4 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 bis. "entità costitutive": filiali, imprese collegate, joint venture, stabili organizzazioni e altre strutture commerciali che si considerano come facenti capo interamente o parzialmente all'impresa, se e in quanto siano integrate nel bilancio annuale dell'impresa stessa. |
Motivazione | |
Si tratta di assicurare che l'informativa riguardi anche le joint venture e le collegate, limitatamente alla partecipazione goduta dalla società rendicontante. | |
Emendamento 39 Proposta di direttiva Articolo 37 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri obbligano le grandi imprese e tutti gli enti di interesse pubblico attivi nelle industrie estrattive o nell'utilizzo di aree forestali primarie a redigere e fare oggetto di pubblicità una relazione sui pagamenti erogati ai governi su base annua. |
1. Gli Stati membri obbligano le grandi imprese e tutti gli enti di interesse pubblico a redigere e fare oggetto di pubblicità le attività condotte in ciascuno dei paesi in cui operano, compresi i pagamenti erogati ai governi su base annua, se dette imprese o enti soddisfano almeno due fra i seguenti criteri: |
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a) totale dello stato patrimoniale: EUR 100 000 000; |
|
b) importo netto del volume d'affari: EUR 100 000 000; |
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c) numero di dipendenti alla data di chiusura del bilancio: almeno 500. |
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La relazione va predisposta anche quando l'impresa opera in un paese sotto forma di joint-venture. |
|
La relazione deve essere soggetta all'obbligo di controllo legale dei conti. |
Emendamento 40 Proposta di direttiva Articolo 38 – paragrafo 1 – lettera c | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. La relazione specifica, se rilevanti per il governo destinatario, gli elementi seguenti: |
1. La relazione specifica gli elementi seguenti: |
a) l'importo totale dei pagamenti, compresi i pagamenti in natura, versati a ciascun governo nel corso dell'esercizio; |
a) l'importo totale dei pagamenti, compresi i pagamenti in natura, versato a ciascun governo nel corso dell'esercizio, se superiore a 30.000 EUR; |
b) l'importo totale per tipo di pagamento, compresi i pagamenti in natura, versato a ciascun governo nel corso dell'esercizio; |
b) l'importo di cui alla lettera a) suddiviso per tipo di pagamento, compresi i pagamenti in natura; |
c) se questi pagamenti sono stati attribuiti a un progetto specifico, l'importo per tipo di pagamento, compresi i pagamenti in natura, versato per ciascuno di tali progetti nel corso dell'esercizio, e l'importo totale dei pagamenti per ciascuno di tali progetti. |
c) per le imprese attive nel settore estrattivo e dedite allo sfruttamento di aree forestali primarie per la produzione di legname, se questi pagamenti sono stati attribuiti a un progetto specifico, l'importo di cui alla lettera a) suddiviso per tipo di pagamento, compresi i pagamenti in natura, versato per ciascuno di tali progetti nel corso dell'esercizio, e l'importo totale dei pagamenti per ciascuno di tali progetti; |
Emendamento 41 Proposta di direttiva Articolo 38 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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d) per ogni paese in cui l'impresa opera: |
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- importo netto del volume d'affari; |
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- costo del venduto (comprese le rettifiche di valore); |
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- utili o perdite lorde; |
|
- produzione; |
|
- costi di distribuzione (comprese le rettifiche di valore); |
|
- costi amministrativi (comprese le rettifiche di valore e il monte salari); |
|
- altri proventi di esercizio; |
|
- rettifiche di valore relative ad attività finanziarie nonché a valori mobiliari compresi nell'attivo circolante; |
|
- utili o perdite ante imposte; |
|
- utili/perdite di esercizio. |
Emendamento 42 Proposta di direttiva Articolo 38 – paragrafo 2 – alinea | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Sono indicati i seguenti tipi di pagamenti: |
2. Sono indicati i seguenti tipi di pagamenti ai governi e i seguenti dati informativi: |
Emendamento 43 Proposta di direttiva Articolo 38 – paragrafo 2 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
b) imposte sugli utili; |
b) imposte sugli utili, con indicazione dell'aliquota fiscale effettiva applicata; |
Emendamento 44 Proposta di direttiva Articolo 38 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
f bis) pagamenti per violazioni della legge, ad esempio quelli a fronte di passività per interventi di risanamento ambientale; |
Emendamento 45 Proposta di direttiva Articolo 38 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. I pagamenti in natura effettuati a un governo sono indicati in termini di valore o di quantità. Se sono indicati in termini di valore, vengono fornite note giustificative che spieghino come ne è stato determinato il valore. |
3. I pagamenti in natura effettuati a un governo sono indicati in termini di valore e di quantità. Se sono indicati in termini di valore, vengono fornite note giustificative che spieghino come ne è stato determinato il valore. |
Emendamento 46 Proposta di direttiva Articolo 38 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, a norma dell'articolo 42, per specificare il concetto di rilevanza dei pagamenti. |
soppresso |
Emendamento 47 Proposta di direttiva Articolo 38 – paragrafo 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. La relazione esclude qualsiasi tipo di pagamento effettuato al governo di un paese nel quale la pubblicazione di questo tipo di pagamenti è chiaramente vietata dal diritto penale. In presenza di questo tipo di pagamenti l'impresa dichiara di non avere segnalato pagamenti ai sensi dei paragrafi da 1 a 3 e indica il nome del governo interessato. |
soppresso |
Emendamento 48 Proposta di direttiva Articolo 39 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri impongono ad ogni grande impresa o ente di interesse pubblico attivi nell'industria estrattiva o nell'utilizzo di aree forestali primarie e soggetti al loro diritto nazionale l'obbligo di redigere una relazione consolidata sui pagamenti ai governi a norma degli articoli 37 e 38, se quell'impresa madre è soggetta all'obbligo di redigere il bilancio consolidato di cui all'articolo 23, paragrafi da 1 a 6 della presente direttiva. |
1. Gli Stati membri impongono ad ogni grande impresa o ente di interesse pubblico soggetti al loro diritto nazionale l'obbligo di redigere una relazione consolidata sui pagamenti ai governi a norma degli articoli 37 e 38, se quell'impresa madre è soggetta all'obbligo di redigere il bilancio consolidato di cui all'articolo 23, paragrafi da 1 a 6 della presente direttiva e se la stessa raggiunge o supera su base consolidata le soglie ex articolo 37, paragrafo 1. |
Emendamento 49 Proposta di direttiva Articolo 39 – paragrafo 3 – alinea | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Un'impresa può essere esclusa dalla relazione consolidata sui pagamenti al governo qualora sia soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti: |
3. Un'impresa può essere esclusa dalla relazione consolidata sui pagamenti al governo qualora sia soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti, e comunque esclusivamente a condizione che i bilanci dell'entità costitutiva che effettua il pagamento siano anch'essi esclusi dai bilanci consolidati per il periodo cui la relazione si riferisce: |
Motivazione | |
Serve ad impedire l'applicazione di "due pesi e due misure": pagamenti riportati nei conti ma non nella relazione. | |
Emendamento 50 Proposta di direttiva Articolo 39 – paragrafo 3 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
a) restrizioni gravi e durevoli pregiudicano sostanzialmente l'esercizio da parte dell'impresa madre dei suoi diritti sul patrimonio o sulla gestione di tale impresa; |
soppressa |
Emendamento 51 Proposta di direttiva Articolo 39 – paragrafo 3 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
b) le informazioni necessarie alla redazione della relazione consolidata sui pagamenti ai governi conformemente alla presente direttiva non possono essere ottenute senza spese sproporzionate o ritardi non giustificati. |
soppressa |
Emendamento 52 Proposta di direttiva Articolo 41 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
La Commissione valuta l'attuazione e l'efficacia delle disposizioni del presente capo, in particolare in relazione alla portata degli obblighi di informativa e alle modalità dell'informativa per progetto. Il riesame, che dovrebbe anche tenere conto del contesto internazionale e considerare gli effetti sulla competitività e sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico, dovrebbe essere completato entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva. La relazione viene presentata al Parlamento europeo e al Consiglio, insieme, se del caso, ad una proposta legislativa. |
La Commissione valuta l'attuazione e l'efficacia delle disposizioni del presente capo, in particolare in relazione alla portata degli obblighi di informativa, alle soglie ex articolo 37 paragrafo 1 e 38 paragrafo 1, lettera a e alle modalità dell'informativa per progetto. Il riesame, che dovrebbe anche tenere conto del contesto internazionale e considerare gli effetti sulla competitività e sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico, dovrebbe essere completato entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva. La relazione viene presentata al Parlamento europeo e al Consiglio, insieme, se del caso, ad una proposta legislativa. |
PROCEDURA
Titolo |
Bilanci annuali, bilanci consolidati e relative relazioni di taluni tipi di imprese |
||||
Riferimenti |
COM(2011)0684 – C7-0393/2011 – 2011/0308(COD) |
||||
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
JURI 15.11.2011 |
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|
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Parere espresso da Annuncio in Aula |
ECON 15.11.2011 |
||||
Relatore per parere Nomina |
Wolf Klinz 25.10.2011 |
||||
Esame in commissione |
20.3.2012 |
30.5.2012 |
|
|
|
Approvazione |
19.6.2012 |
|
|
|
|
Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
35 0 4 |
|||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Burkhard Balz, Elena Băsescu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Gunnar Hökmark, Syed Kamall, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Arlene McCarthy, Sławomir Witold Nitras, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Pablo Zalba Bidegain |
||||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Sari Essayah, Olle Ludvigsson, Marisa Matias, Sirpa Pietikäinen, Emilie Turunen |
||||
PROCEDURA
Titolo |
Bilanci annuali, bilanci consolidati e relative relazioni di taluni tipi di imprese |
||||
Riferimenti |
COM(2011)0684 – C7-0393/2011 – 2011/0308(COD) |
||||
Presentazione della proposta al PE |
25.10.2011 |
|
|
|
|
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
JURI 15.11.2011 |
|
|
|
|
Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula |
AFET 15.11.2011 |
DEVE 15.3.2012 |
INTA 15.3.2012 |
ECON 15.11.2011 |
|
|
EMPL 15.11.2011 |
|
|
|
|
Pareri non espressi Decisione |
EMPL 15.12.2011 |
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|
Relatore(i) Nomina |
Klaus-Heiner Lehne 21.11.2011 |
|
|
|
|
Esame in commissione |
19.12.2011 |
27.3.2012 |
18.6.2012 |
10.7.2012 |
|
Approvazione |
18.9.2012 |
|
|
|
|
Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
25 0 0 |
|||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka |
||||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Piotr Borys, Eva Lichtenberger, Arlene McCarthy, Angelika Niebler, Dagmar Roth-Behrendt, József Szájer |
||||
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Jacek Włosowicz |
||||
Deposito |
25.9.2012 |
||||