RACCOMANDAZIONE relativa al progetto di decisione del Consiglio concernente la conclusione di un protocollo dell'accordo euro mediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato d'Israele, dall'altra, sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali (CAA)
26.9.2012 - (12428/2012 – C7‑0205/2012 – 2009/0155(NLE)) - ***
Commissione per il commercio internazionale
Relatore: Vital Moreira
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sul progetto di decisione del Consiglio concernente la conclusione di un protocollo dell'accordo euro mediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato d'Israele, dall'altra, sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali (CAA)
(12428/2012 – C7‑0205/2012 – 2009/0155(NLE))
(Approvazione)
Il Parlamento europeo,
– visto il progetto di decisione del Consiglio (12428/2012),
– visto l'accordo euro mediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, che è entrato in vigore il 20 novembre 1995,
– visto il progetto di protocollo dell'accordo euro mediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato d'Israele, dall'altra, sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali (CAA) (05212/2010),
– vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207, dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a) punto v), e dell'articolo 218, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0205/2012),
– vista l'interrogazione con richiesta di risposta orale O-000129/2012 presentata dalla commissione per il commercio internazionale e dalla commissione per gli affari esteri, con la quale si chiede al Commissario di definire la portata della competenza territoriale dell'Autorità israeliana competente,
– viste le risposte all'interrogazione con richiesta di risposta orale date dal Commissario De Gucht nella seduta plenaria del 3 luglio 2012 in cui la Commissione chiarisce tutte le preoccupazioni sollevate dalle commissioni INTA e AFET,
– visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento,
– visti la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale e il parere della commissione per gli affari esteri (A7-0289/2012),
1. dà la sua approvazione alla conclusione del protocollo;
2. invita la Commissione a comunicare periodicamente al Parlamento gli eventuali progressi nell'attuazione del protocollo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dello Stato d'Israele.
PARERE della commissione per gli affari esteri (13.6.2012)
destinato alla commissione per il commercio internazionale
sul progetto di decisione del Consiglio sulla conclusione di un protocollo dell'accordo euro mediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato d'Israele, dall'altra, sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali (CAA).
(05190/2010 – C7‑0126/2010 – 2009/0155(NLE))
Relatore per parere: Véronique De Keyser
BREVE MOTIVAZIONE
La commissione per gli affari esteri (AFET) è stata incaricata di elaborare un parere sul protocollo aggiuntivo dell'accordo euro mediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato d'Israele, dall'altra, sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali (CAA) destinato alla commissione per il commercio internazionale (INTA) secondo la procedura di approvazione.
Le relazioni bilaterali dell'Unione e Israele si basano sull'accordo di associazione e sul piano d'azione.
Questo protocollo consentirà agli esportatori dell'Unione che lo desiderino, di sottoporre i loro prodotti industriali, prima dell'esportazione, soltanto ad una verifica e ad una sola certificazione in funzione delle stesse norme e degli stessi criteri e di accedere quindi al mercato israeliano senza doversi sottoporre a un'altra procedura di certificazione di conformità. Ciò si applicherà anche nell'altro senso, sempre secondo gli stessi criteri e norme allineati.
La commissione per gli affari esteri (AFET) è invitata a dare una valutazione del contesto politico in cui il protocollo sarà applicato, presumendo che sia concluso, delle possibili ripercussioni per gli impegni dell'Unione in materia di rispetto del diritto internazionale e comunitario e della sua coerenza con gli obiettivi globali dell'UE in materia di azione esterna, il che è un requisito esplicito del trattato di Lisbona.
Attualmente Israele applica tutti gli accordi conclusi con l'Unione europea in "tutto il territorio dello Stato di Israele", come definito nella legislazione nazionale israeliana, compresi i territori occupati dal 1967. L'Unione europea non riconosce né l'applicazione di questi accordi da parte di Israele nei suoi territori occupati né alcuna legislazione israeliana che promuova l'annessione e la colonizzazione di questi territori (ad esempio la legge fondamentale "Gerusalemme, capitale dello Stato d'Israele", adottata dalla Knesset il 30 luglio 1980 annette Gerusalemme est) che ritiene contrarie al diritto internazionale. Quindi le autorità dell'Unione sono pregate di attenersi dal conferire efficacia a queste leggi in qualsiasi modo, visto che è vietato dall'attuale diritto comunitario e dagli obblighi internazionali dell'Unione europea.
In tale contesto, i termini del testo proposto potrebbero consentire a Israele di attuare il protocollo sulla base del proprio diritto nazionale che definisce il campo d'applicazione territoriale del suo mercato interno, e quindi comprendendo anche i territori occupati dal 1967 che non sono sotto l'amministrazione economica palestinese. Se ciò dovesse accadere, l'Unione europea non applicherebbe la legislazione comunitaria e non adempirebbe ai suoi obblighi di diritto internazionale.
Inoltre, nello svolgere la politica estera l'UE non deve discostarsi dalle disposizioni del trattato di Lisbona che impone l'obbligo esplicito all'Unione europea di garantire la coerenza tra i diversi settori della sua azione esterna e tra questi settori di politica estera e le altre politiche. Al proposito la politica commerciale comune dell'Unione europea deve essere svolta nel contesto degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione, nel rispetto dei principi su cui si fonda l'Unione europea, compreso il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali[1]. Questi obblighi si applicano anche alla politica rivista di vicinato dell'Unione europea, che si basa sulla condizionalità positiva ("di più per chi si impegna di più"). In questo contesto le attuali politiche del governo israeliano, con particolare riguardo alla costruzione e all'espansione degli insediamenti a Gerusalemme est e in Cisgiordania e il blocco della Striscia di Gaza, così come la situazione dei cittadini arabi di Israele e la crescente pressione sulle ONG dei diritti umani nel paese sollevano serie preoccupazioni circa il contesto politico di questo accordo.
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La commissione per gli affari esteri invita la commissione per il commercio internazionale, competente per il merito, a dare la sua approvazione sempreché siano soddisfatti i requisiti giuridici cui si fa cenno nella lettera inviata il 23 maggio 2012 dal suo presidente, on. Elmar Brok, al Commissario europeo per gli scambi commerciali, sig. Karel De Gucht.
ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE
Approvazione |
7.6.2012 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
41 2 4 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Pino Arlacchi, Franziska Katharina Brantner, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Maria Eleni Koppa, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Ulrike Lunacek, Kyriakos Mavronikolas, Francisco José Millán Mon, María Muñiz De Urquiza, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Raimon Obiols, Kristiina Ojuland, Ria Oomen-Ruijten, Pier Antonio Panzeri, Alojz Peterle, Hans-Gert Pöttering, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, Werner Schulz, Adrian Severin, Marek Siwiec, Charles Tannock, Kristian Vigenin, Sir Graham Watson, Boris Zala |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Laima Liucija Andrikienė, Véronique De Keyser, Andrew Duff, Hélène Flautre, Kinga Gál, Peter Liese, Baroness Sarah Ludford, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Janusz Władysław Zemke |
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Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Patrick Le Hyaric, Marian-Jean Marinescu, Teresa Riera Madurell, Ioannis A. Tsoukalas |
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- [1] L'Unione si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, e dello Stato di diritto, principi che sono comuni agli Stati membri (TUE art. 6.1.).
ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE
Approvazione |
18.9.2012 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
15 13 2 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Nora Berra, David Campbell Bannerman, María Auxiliadora Correa Zamora, Christofer Fjellner, Metin Kazak, Franziska Keller, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Henri Weber, Jan Zahradil, Paweł Zalewski |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Amelia Andersdotter, George Sabin Cutaş, Syed Kamall, Marietje Schaake, Jarosław Leszek Wałęsa, Pablo Zalba Bidegain |
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Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Linda McAvan, Emilio Menéndez del Valle, Raimon Obiols |
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