RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca

12.10.2012 - (COM(2012)0277 – C7‑0137/2012 – 2012/0143(COD)) - ***I

Commissione per la pesca
Relatore: Ian Hudghton


Procedura : 2012/0143(COD)
Ciclo di vita in Aula
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A7-0314/2012
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca

(COM(2012)0277 – C7‑0137/2012 – 2012/0143(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0277),

–   visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0137/2012),

–   visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 18 settembre 2012[1],

–   visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per la pesca (A7-0314/2012),

1.  adotta la sua posizione in prima lettura facendo propria la proposta della Commissione;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali e regionali degli Stati membri.

  • [1]               Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

MOTIVAZIONE

La proposta della Commissione intende prorogare la validità di applicazione dell'attuale regime di accesso alla zona delle 12 miglia nautiche. Nel quadro dell'attuale legislazione della PCP, l'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento n. 2371/2002 del Consiglio stabilisce una deroga al principio della parità di accesso all'interno delle 12 miglia nautiche di ogni Stato membro. La deroga è in vigore dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2012. L'attuale proposta intende prorogare tale termine al 31 dicembre 2014.

Contesto

Da oltre 40 anni sono in vigore deroghe alla norma per la parità di accesso all'interno delle acque costiere. Una prima deroga è stata applicata nel regolamento (CEE) n. 2141/70 relativo all'attuazione di una politica comune delle strutture nel settore della pesca e tale disposizione venne inclusa anche nell'atto di adesione della Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito.

L'attuale zona delle 12 miglia nautiche è stata stabilita dal primo regolamento della PCP del 1983. L'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio stabilì che tale zona sarebbe stata in vigore dal 1° gennaio 1983 al 31 dicembre 1992; disposizioni equivalenti sono state adottate nelle successive riforme della PCP (regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio e regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio).

Le disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 2, dell'attuale regolamento rappresentano le uniche parti della legislazione per le quali sia stata fissata una validità. La Commissione ha proposto di prorogare le disposizioni contenute nell'articolo 6 della proposta di regolamento di base. Tuttavia, dato che è assai probabile che la PCP riformata non entri in vigore prima della fine di quest'anno, la Commissione ha dovuto presentare la proposta in questione per evitare la cessazione del regime attuale.

La zona delle 12 miglia nautiche – un raro successo della PCP

Che la PCP si sia rivelata in linea generale un fallimento nell'arco degli ultimi 30 anni è cosa universalmente riconosciuta. L'affermazione della Commissione nel suo Libro verde sulla riforma della PCP (COM(2009)163) in base alla quale "l'attuale politica comune della pesca (PCP) non è stata abbastanza efficace da evitare tali problemi" è forse un eufemismo e il processo di riforma in corso è stato avviato per necessità.

Al contrario, sono in molti a riconoscere che la gestione della pesca nella zona delle 12 miglia nautiche abbia costituito un successo. Il Libro verde ha per esempio affermato che il regime costiero "nel complesso (...) ha dato buoni risultati e potrebbe essere esteso ulteriormente", mentre la relazione della Commissione concernente gli obblighi di comunicazione ai sensi del regolamento (CE) n. 2371/2002 (COM(2011)418) indica che "il regime è molto stabile e le regole hanno continuato a funzionare in modo soddisfacente".

Tale successo dimostra forse che gli Stati membri possono gestire e gestiscono la pesca con risultati piuttosto positivi. Sebbene la gestione delle risorse della pesca oltre il limite delle 12 miglia nautiche sia stata caratterizzata da un controllo da parte di Bruxelles assai centralizzato e inefficace, la gestione all'interno delle zone costiere a opera degli Stati membri si è dimostrata invece stabile e positiva.

Mentre continua il dibattito su una riforma della PCP più ampia, una delle questioni chiave che devono essere decise è il livello e la natura della decentralizzazione e della regionalizzazione da applicare. L'efficacia generale del controllo degli Stati membri nella zona delle 12 miglia nautiche dimostra chiaramente che una gestione adatta alle circostanze locali è assai efficace. Il successo del controllo da parte degli Stati membri contrasta fortemente con il fallimento del controllo da parte dell'Unione e offre indicazioni utili sulla direzione che la riforma della PCP dovrebbe seguire.

Una zona estesa – nel tempo e nella distanza

Come affermato sopra, il Libro verde ha riconosciuto che il regime costiero "potrebbe essere esteso ulteriormente". Inoltre, la relazione concernente gli obblighi di comunicazione indica che uno Stato membro ha suggerito che le zone vengano estese a 20 miglia nautiche.

Il relatore si dichiara assai favorevole al suggerimento di ampliare le zone costiere e, in passato, ha sostenuto gli emendamenti in tal senso. Si spera pertanto che la PCP riformata porti in generale a un regime altamente decentralizzato e che permetta agli Stati membri di prendere decisioni reali in materia di gestione, collaborando al contempo a livello regionale. Tuttavia, nonostante l'aspetto definitivo della PCP riformata, la zona delle 12 miglia nautiche si è davvero dimostrata efficace e vi sono fondati motivi per essere favorevoli a un ampliamento della sua distanza.

Il relatore si interroga inoltre sulla validità della proposta della Commissione all'articolo 6 della proposta del nuovo regolamento della PCP di prorogare l'attuale regime di appena 10 anni. Sebbene una riforma integrale della PCP ogni 10 anni non sia necessaria, è tuttavia emersa in modo chiaro una tendenza in tal senso. Ci si augura che il processo di riforma in corso porti a una PCP efficace e che non sia necessaria una riforma radicale di qui a una decina di anni. Tuttavia, sebbene l'attuale riforma rappresenti un successo, non è insensato suggerire che tra 10 anni abbia luogo un riesame approfondito e che sarà necessario apportare alcune modifiche.

Dal momento che si tratta di uno scenario alquanto probabile e dato che il dibattito sulla riforma in corso dimostra che le procedure legislative non si concludono sempre entro i termini stabiliti, sembra inutilmente rischioso definire una validità di 10 anni per la zona delle 12 miglia nautiche. La presente relazione si è rivelata necessaria solamente perché l'articolo 17, paragrafo 2, rappresenta l'unica parte della PCP ad avere un limite di tempo. Sembrerebbe ragionevole provvedere all'adozione di una nuova disposizione in materia di zone costiere che vada al di là del normale periodo di riforma di 10 anni e il relatore sostiene la proroga del regime in maniera indefinita.

Urgenza

Nonostante sostenga l'estensione della zona delle 12 miglia nautiche sia in termini di tempo che di distanza, il relatore accetta che tale dibattito si svolga nel quadro più ampio della riforma della PCP. L'attuale zona delle 12 miglia nautiche è efficace, ma cesserà di essere in vigore il 31 dicembre 2012, se l'attuale proposta non verrà approvata. La zona offre una certa protezione alle comunità costiere vulnerabili. Tali comunità di pescatori non sarebbero in grado di capire che la ragione per cui tale protezione è stata rimossa è conseguenza di uno stallo interistituzionale.

Il relatore propone pertanto di approvare la proposta attuale e di prorogare il regime di due anni, seppure continuerà a sostenere fermamente la necessità di un maggiore controllo nazionale della pesca costiera nel quadro più ampio del pacchetto di riforma della PCP.

PROCEDURA

Titolo

Modifica del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca

Riferimenti

COM(2012)0277 – C7-0137/2012 – 2012/0143(COD)

Presentazione della proposta al PE

7.6.2012

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

PECH

14.6.2012

 

 

 

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

ENVI

14.6.2012

 

 

 

Pareri non espressi

       Decisione

ENVI

21.6.2012

 

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Ian Hudghton

31.5.2012

 

 

 

Esame in commissione

21.6.2012

6.9.2012

 

 

Approvazione

9.10.2012

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

20

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Kriton Arsenis, Alain Cadec, Chris Davies, João Ferreira, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Dolores García-Hierro Caraballo, Marek Józef Gróbarczyk, Ian Hudghton, Werner Kuhn, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Guido Milana, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Raül Romeva i Rueda, Struan Stevenson, Isabelle Thomas, Nils Torvalds, Jarosław Leszek Wałęsa

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Diane Dodds, Rareş-Lucian Niculescu, Jens Nilsson

Deposito

12.10.2012