RELAZIONE sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2003/17/CE del Consiglio estendendo il periodo della sua applicazione e aggiornando i nomi di un paese terzo e delle autorità incaricate di certificare e controllare la produzione

12.10.2012 - (COM(2012)0343 – C7‑0161/2012 – 2012/0165(COD)) - ***I

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
Relatore: Paolo De Castro


Procedura : 2012/0165(COD)
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A7-0315/2012
Testi presentati :
A7-0315/2012
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2003/17/CE del Consiglio estendendo il periodo della sua applicazione e aggiornando i nomi di un paese terzo e delle autorità incaricate di certificare e controllare la produzione

(COM(2012)0343 – C7‑0161/2012 – 2012/0165(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0343),

–   visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0161/2012),

–   visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 18 settembre 2012[1],

–    visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 28 settembre 2012, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7-0315/2012),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento  1

Proposta di decisione

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis) Le disposizioni della decisione 2003/17/CE che fanno riferimento alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione1 devono essere soppresse poiché la loro applicazione nel contesto della presente decisione sarebbe incompatibile con il sistema dei poteri delegati e delle competenze di esecuzione definiti rispettivamente agli articoli 290 e 291 del trattato.

 

______________

 

1 GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

Emendamento 2

Proposta di decisione

Articolo 1 – punto -1 (nuovo)

Decisione 2003/17/CE

Articolo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-1) L'articolo 4 è soppresso.

Motivazione

In seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona, le vecchie disposizioni di comitatologia devono essere sostituite da atti delegati o di esecuzione. Tuttavia, dato che gli allegati alla presente decisione non dovrebbero essere modificati prima dell'entrata in vigore della proposta legislativa sulla riforma della PAC in materia di sementi, è preferibile non includere in questa proposta di modifica una disposizione di comitatologia relativa alla modifica degli allegati.

Emendamento  3

Proposta di decisione

Articolo 1 – punto -1 bis (nuovo)

Decisione 2003/17/CE

Articolo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-1 bis) L'articolo 5 è soppresso.

Motivazione

Si veda la motivazione all'emendamento 2.

  • [1]  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

MOTIVAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

La decisione 2003/17/CE del Consiglio stabilisce un elenco di paesi per i quali è riconosciuta l'applicazione del principio di equivalenza per l'importazione da paesi terzi delle sementi di piante foraggere, di cereali, di barbabietole e di piante oleaginose e da fibra. Essa stabilisce inoltre prescrizioni dettagliate da soddisfare e in particolare limita a cinque anni il periodo in cui è riconosciuta l'equivalenza, termine prorogabile se sono rispettate tutte le condizioni prescritte. Detto periodo scade il 31 dicembre 2012.

Per garantire il necessario approvvigionamento di sementi al mercato dell'Unione europea, occorra modificare queste norme prorogando la scadenza fino al 31 dicembre 2022, anche se attualmente è prevista solo una proroga temporanea di 5 anni. La Commissione sostiene che, poiché la revisione del regolamento sulle sementi (in base alla procedura di codecisione) sarà avviata solo nel settembre 2012, risulta necessario un termine di dieci anni per evitare che la decisione scada nel corso di questo processo.

Inoltre, l'allegato I della decisione 2003/17/CE cita la Jugoslavia tra i paesi con un sistema equivalente. L'ex Jugoslavia è stata sostituita da vari nuovi paesi. La Slovenia è uno Stato membro dell'Unione europea, la Croazia è già riconosciuta come equivalente dalla decisione 2003/17/CE e la Serbia deve essere aggiunta, essendo membro del sistema dell'OCSE per la certificazione varietale delle sementi destinate al commercio internazionale e membro dell'Associazione internazionale per l'analisi delle sementi (ISTA), per quanto riguarda il campionamento e l'analisi delle sementi. La Jugoslavia va pertanto soppressa dall'elenco. Per quanto riguarda gli altri paesi dell'ex Jugoslavia, non possono essere aggiunti perché non appartengono all'OCSE e all'ISTA. Inoltre, sono cambiati i nomi di talune autorità responsabili dell'ammissione e del controllo della produzione elencate nell'allegato I della decisione 2003/17/CE. La proposta della Commissione sostituisce quindi l'allegato I con un nuovo allegato per tener conto di queste modifiche.

2. POSIZIONE DEL RELATORE

Il relatore propone che la proposta della Commissione sia accolta in sostanza dal Parlamento nella sua forma attuale, data la sua urgenza e l'importanza per la prosecuzione del regime di importazione di sementi.

Tuttavia, egli desidera sottolineare che la proposta della Commissione non è riuscita a modificare le "vecchie" disposizioni di comitatologia della decisione 2003/17/CE, che in realtà riguardavano solo la modifica di entrambi i suoi allegati. E' noto che, in seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona, le vecchie disposizioni di comitatologia devono essere sostituite da atti delegati o di esecuzione in conformità con gli articoli 290 e 291 del TFUE. Tuttavia, la Commissione garantisce che gli allegati alla decisione 2003/17/CE non dovrebbero essere modificati prima dell'entrata in vigore della proposta legislativa della riforma della PAC in materia di sementi; per tale motivo e onde evitare ogni possibile ostacolo alla rapida approvazione di questa urgente proposta, il relatore ritiene che dovrebbe essere sufficiente eliminare le attuali disposizioni di comitatologia della decisione 2003/17/CE modificata (vale a dire gli articoli 4 e 5). Propone quindi tre emendamenti a tal fine.

Tuttavia, se si rivelasse necessaria una modifica di tali allegati, sarà ancora possibile farlo attraverso la procedura legislativa ordinaria.

PROCEDURA

Titolo

Estensione del periodo di applicazione della decisione 2003/17/CE del Consiglio e aggiornamento del nome di un paese terzo e dei nomi delle autorità incaricate di certificare e controllare la produzione

Riferimenti

COM(2012)0343 – C7-0161/2012 – 2012/0165(COD)

Presentazione della proposta al PE

28.6.2012

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

AGRI 337

5.7.2012

 

 

 

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

INTA

5.7.2012

 

 

 

Pareri non espressi

       Decisione

INTA

11.7.2012

 

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Paolo De Castro

9.7.2012

 

 

 

Approvazione

11.10.2012

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

42

1

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

John Stuart Agnew, Eric Andrieu, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Robert Dušek, Mariya Gabriel, Iratxe García Pérez, Julie Girling, Béla Glattfelder, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Agnès Le Brun, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, James Nicholson, Rareş-Lucian Niculescu, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Alfreds Rubiks, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Alyn Smith, Csaba Sándor Tabajdi, Janusz Wojciechowski

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Luís Paulo Alves, Alejandro Cercas, Spyros Danellis, Ismail Ertug, Marian Harkin, Astrid Lulling, Petri Sarvamaa

Deposito

12.10.2012