RELAZIONE Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle norme di contabilizzazione e ai piani di azione relativi alle emissioni e agli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti da attività connesse all'uso del suolo, ai cambiamenti di uso del suolo e alla silvicoltura
15.10.2012 - (COM(2012)0093 – C7‑0074/2012 – 2012/0042(COD)) - ***I
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
Relatore per parere: Kriton Arsenis
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle norme di contabilizzazione e ai piani di azione relativi alle emissioni e agli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti da attività connesse all'uso del suolo, ai cambiamenti di uso del suolo e alla silvicoltura
(COM(2012)0093 – C7‑0074/2012 – 2012/0042(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0093),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7 0074/2012),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7-0317/2012),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1 Proposta di decisione Considerando 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(1) Il settore delle attività dell'Unione connesse all'uso del suolo, ai cambiamenti di uso del suolo e alla silvicoltura (LULUCF) è un pozzo netto che elimina dall'atmosfera una quantità di gas a effetto serra equivalente a una quota significativa delle emissioni totali dell'Unione. Esso dà luogo ad emissioni e assorbimenti antropogenici di gas a effetto serra in conseguenza delle variazioni nei quantitativi di carbonio immagazzinati nella vegetazione e nei suoli. Le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dal settore LULUCF non sono contabilizzati negli obiettivi di riduzione del 20% delle emissioni di gas a effetto serra assunti dall'Unione per il 2020 a norma della decisione 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020, e della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, benché vengano in parte presi in considerazione ai fini del rispetto degli obiettivi quantificati di limitazione e di riduzione delle emissioni a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del protocollo di Kyoto ("protocollo di Kyoto") allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ("UNFCCC"), approvato con decisione 2002/358/CE del Consiglio. |
(1) Il settore delle attività dell'Unione connesse all'uso del suolo, ai cambiamenti di uso del suolo e alla silvicoltura (LULUCF) è un pozzo netto che elimina dall'atmosfera una quantità di gas a effetto serra equivalente a una quota significativa delle emissioni totali dell'Unione. Esso dà luogo ad emissioni e assorbimenti antropogenici di gas a effetto serra in conseguenza delle variazioni nei quantitativi di carbonio immagazzinati nella vegetazione e nei suoli. L'aumento dell'utilizzo sostenibile di prodotti ottenuti dall'estrazione del legno può limitare le emissioni e aumentare gli assorbimenti dall'atmosfera in misura notevole. Le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dal settore LULUCF non sono contabilizzati negli obiettivi di riduzione del 20% delle emissioni di gas a effetto serra assunti dall'Unione per il 2020 a norma della decisione 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020, e della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, benché vengano in parte presi in considerazione ai fini del rispetto degli obiettivi quantificati di limitazione e di riduzione delle emissioni a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del protocollo di Kyoto ("protocollo di Kyoto") allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ("UNFCCC"), approvato con decisione 2002/358/CE del Consiglio. |
Emendamento 2 Proposta di decisione Considerando 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(1 bis) In linea con la tabella di marcia verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050, è necessario considerare tutti gli usi del suolo in modo organico e trattare il LULUCF nell'ambito della politica climatica dell'Unione. |
Emendamento 3 Proposta di decisione Considerando 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(2) L'articolo 9 della decisione 406/2009/CE prevede che la Commissione valuti le modalità di inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra derivanti da attività di uso del suolo, cambiamenti di uso del suolo e silvicoltura nell'impegno di riduzione delle emissioni assunto dall'Unione, garantendo nel contempo la permanenza e l'integrità ambientale del contributo del settore, nonché un monitoraggio e una contabilizzazione accurati di tali emissioni e assorbimenti. La presente decisione deve pertanto fissare innanzitutto norme di contabilizzazione applicabili alle emissioni e agli assorbimenti di gas a effetto serra derivanti dal settore LULUCF. Nel frattempo, per garantire la salvaguardia e il rafforzamento delle riserve di carbonio, occorre inoltre provvedere affinché gli Stati membri adottino piani di azione LULUCF che definiscano misure volte a limitare o ridurre le emissioni e a mantenere o ad aumentare gli assorbimenti provenienti dal settore LULUCF. |
(2) L'articolo 9 della decisione 406/2009/CE prevede che la Commissione valuti le modalità di inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra derivanti da attività di uso del suolo, cambiamenti di uso del suolo e silvicoltura nell'impegno di riduzione delle emissioni assunto dall'Unione, garantendo nel contempo la permanenza e l'integrità ambientale del contributo del settore, nonché un monitoraggio e una contabilizzazione accurati di tali emissioni e assorbimenti. La presente decisione deve pertanto fissare innanzitutto norme di contabilizzazione applicabili alle emissioni e agli assorbimenti di gas a effetto serra derivanti dal settore LULUCF. Nel frattempo, per garantire la salvaguardia e il rafforzamento delle riserve di carbonio, occorre inoltre provvedere affinché gli Stati membri adottino, con un documento distinto o eventualmente nell'ambito delle loro strategie di sviluppo a basse emissioni di carbonio, piani di azione LULUCF volti a limitare o ridurre le emissioni e a mantenere o ad aumentare gli assorbimenti provenienti dal settore LULUCF. |
Emendamento 4 Proposta di decisione Considerando 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(2 bis) La presente decisione stabilisce gli obblighi degli Stati membri ai fini dell'attuazione delle norme di contabilizzazione e dei piani d'azione. Essa non stabilisce alcun obbligo in materia di contabilizzazione o di comunicazione per i privati, compresi gli agricoltori e i silvicoltori. |
Emendamento 5 Proposta di decisione Considerando 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(3) La 17a Conferenza delle Parti dell'UNFCC, tenutasi a Durban nel dicembre 2011, ha adottato la decisione -/CMP.7 della Conferenza delle Parti, che funge da riunione delle parti del protocollo di Kyoto ("decisione -/CMP.7"). La suddetta decisione fissa le norme di contabilizzazione per il settore LULUCF applicabili a partire dal secondo periodo di impegno nell'ambito del protocollo di Kyoto. La presente decisione deve essere in linea con la decisione sopra menzionata per garantire un adeguato livello di coerenza fra le norme interne dell'Unione e le metodologie concordate nel quadro dell'UNFCCC. La presente decisione deve inoltre rispecchiare le peculiarità del settore LULUCF dell'Unione. |
(3) La 17a Conferenza delle Parti dell'UNFCC, tenutasi a Durban nel dicembre 2011, ha adottato la decisione 2-/CMP.7 della Conferenza delle Parti, che funge da riunione delle parti del protocollo di Kyoto ("decisione 2-/CMP.7") e la decisione 16/CMP.1. Queste decisioni fissano le norme di contabilizzazione per il settore LULUCF applicabili a partire dal secondo periodo di impegno nell'ambito del protocollo di Kyoto. La presente decisione deve essere pienamente coerente con le decisioni sopra menzionate per garantire coerenza fra le norme interne dell'Unione e le metodologie concordate nel quadro dell'UNFCCC per evitare qualsiasi duplicazione delle comunicazioni nazionali. La presente decisione deve inoltre rispecchiare le peculiarità del settore LULUCF dell'Unione e gli obblighi che derivano dall'essere l'Unione Parte contrattuale distinta. |
Emendamento 6 Proposta di decisione Considerando 3 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(3 bis) (3 bis) Le norme di contabilizzazione applicabili al settore LULUCF dell'Unione non devono generare un ulteriore onere amministrativo, pertanto le relazioni presentate in conformità di tali norme non devono obbligatoriamente comprendere informazioni non richieste ai sensi delle decisioni della Conferenza delle Parti dell'UNFCCC e della riunione delle Parti del protocollo di Kyoto; |
Emendamento 7 Proposta di decisione Considerando 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(4) Le norme di contabilizzazione LULUCF devono rispecchiare gli sforzi compiuti nel settore agricolo e forestale per aumentare il contributo alla riduzione di emissioni proveniente dai cambiamenti apportati all'uso del suolo. La presente decisione deve disporre norme di contabilizzazione applicabili su base obbligatoria alle attività silvicole di imboschimento, rimboschimento, disboscamento e gestione delle foreste, nonché alle attività agricole di gestione dei pascoli e delle terre coltivate. Deve inoltre disporre norme di contabilizzazione applicabili su base volontaria alle attività di rivegetazione e a quelle di drenaggio e riumidificazione delle zone umide. |
(4) La contabilità LULUCF deve rispecchiare gli sforzi compiuti nel settore agricolo e forestale per aumentare il contributo alla riduzione di emissioni proveniente dai cambiamenti apportati all'uso del suolo. La presente decisione deve prescrivere la contabilità LULUCF per le attività silvicole di imboschimento, rimboschimento, disboscamento e gestione delle foreste, le attività agricole di gestione dei pascoli e delle terre coltivate e il drenaggio e riumidificazione delle zone umide, entro un anno dalla pubblicazione delle pertinenti direttive IPCCC. Deve inoltre disporre norme di contabilizzazione applicabili su base volontaria alle attività di rivegetazione. |
Emendamento 8 Proposta di decisione Considerando 5 | |
(5) Al fine di garantirne la loro integrità ambientale, le norme di contabilizzazione applicabili al settore LULUCF dell'Unione devono essere basate sui principi contabili stabiliti nelle decisioni -/CMP.7 e 16/CMP.1 della Conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del protocollo di Kyoto. |
(5) Al fine di garantirne la loro integrità ambientale, le norme di contabilizzazione applicabili al settore LULUCF dell'Unione devono essere basate sui principi contabili stabiliti nelle decisioni 2/CMP.7, 2/CMP.6 e 16/CMP.1 della Conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del protocollo di Kyoto ed essere applicate in modo coerente, comparabile e completo nell'Unione e negli Stati membri. |
Emendamento 9 Proposta di decisione Considerando 5 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(5 bis) Le norme di contabilizzazione basate sulle decisioni 2/CMP.7 e 16/CMP.1 non consentono di contabilizzare l'effetto di sostituzione derivato dall'utilizzo di prodotti ottenuti dall'estrazione del legno destinati a fini energetici o a scopi materiali, dal momento che questo comporterebbe una doppia contabilizzazione. Tuttavia, questi costituiscono importanti contributi della silvicoltura alla mitigazione dei cambiamenti climatici. Per tale ragione nonché per scopi informativi, gli Stati membri possono essere autorizzati a calcolare le emissioni evitate mediante gli effetti di sostituzione della gestione forestale. Ciò migliorerebbe la coerenza delle politiche. |
Emendamento 10 Proposta di decisione Considerando 6 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(6) Le norme di contabilizzazione devono rispecchiare in modo adeguato le variazioni delle emissioni e degli assorbimenti dovute ad attività umane. A tal riguardo, la presente decisione deve disporre l'uso di metodologie specifiche con riguardo alle diverse attività LULUCF. Le emissioni e gli assorbimenti connessi ad attività di imboschimento, rimboschimento e disboscamento sono il diretto risultato di interventi umani e andrebbero pertanto contabilizzati nella loro interezza. Tuttavia, dato che non tutte le emissioni e gli assorbimenti derivanti dalla gestione delle foreste sono antropogenici, le norme di contabilizzazione corrispondenti devono prevedere l'uso di livelli di riferimento che consentano di escludere gli effetti di caratteristiche naturali e proprie di un paese specifico. I livelli di riferimento costituiscono stime delle emissioni o degli assorbimenti annui netti risultanti dalla gestione delle foreste sul territorio di uno Stato membro per gli anni compresi in un determinato periodo di contabilizzazione e devono essere fissati secondo modalità trasparenti conformemente alla decisione -/CMP.7. Tali livelli devono essere aggiornati per rispecchiare i miglioramenti apportati alle metodologie o ai dati disponibili negli Stati membri. Date le incertezze inerenti alle proiezioni su cui si basano i livelli di riferimento, le norme di contabilizzazione devono fissare un limite massimo applicabile alle emissioni e agli assorbimenti netti connessi alla gestione delle foreste che possono essere contabilizzati. |
(6) Le norme di contabilizzazione devono rispecchiare in modo adeguato le variazioni delle emissioni e degli assorbimenti dovute ad attività umane. A tal riguardo, la presente decisione deve disporre l'uso di metodologie specifiche con riguardo alle diverse attività LULUCF. Le emissioni e gli assorbimenti connessi ad attività di imboschimento, rimboschimento e disboscamento sono il diretto risultato di interventi umani e andrebbero pertanto contabilizzati nella loro interezza. Tuttavia, dato che non tutte le emissioni e gli assorbimenti derivanti dalla gestione delle foreste sono antropogenici, le norme di contabilizzazione corrispondenti devono prevedere l'uso di livelli di riferimento che consentano di escludere gli effetti di caratteristiche naturali e proprie di un paese specifico. I livelli di riferimento costituiscono stime delle emissioni o degli assorbimenti annui netti risultanti dalla gestione delle foreste sul territorio di uno Stato membro per gli anni compresi in un determinato periodo di contabilizzazione e devono essere fissati secondo modalità trasparenti conformemente alla decisione 2/CMP.7. Tali livelli devono essere sincronizzati con le decisioni UNFCCC ed essere aggiornati solo se sono aggiornati i livelli di riferimento adottati dagli organi dell'UNFCCC o del protocollo di Kyoto. Date le incertezze inerenti alle proiezioni su cui si basano i livelli di riferimento, le norme di contabilizzazione devono fissare un limite massimo applicabile alle emissioni e agli assorbimenti netti connessi alla gestione delle foreste che possono essere contabilizzati. È intenzione dell'Unione sostituire l'attuale approccio basato sui livelli di riferimento con un approccio più globale nel prossimo periodo di contabilizzazione e adeguare di conseguenza la presente decisione. |
Emendamento 11 Proposta di decisione Considerando 6 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(6 bis) Le norme di contabilizzazione devono rispecchiare in modo adeguato il contributo positivo dell'assorbimento dei gas serra nel legno e nei prodotti a base di legno e contribuire a un maggiore uso delle foreste come risorsa nel quadro della gestione sostenibile delle foreste (SFM) e a un maggiore ricorso ai prodotti a base di legno. |
Emendamento 12 Proposta di decisione Considerando 7 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(7) Le norme di contabilizzazione devono consentire agli Stati membri di indicare con precisione nei loro conti il momento in cui hanno luogo emissioni di gas a effetto serra provenienti dal legno raccolto, per fornire incentivi all'uso di prodotti ottenuti da tale legno con lunghi cicli di vita. La funzione di decadimento di primo grado applicabile alle emissioni risultanti dai prodotti ottenuti dall'estrazione del legno dovrebbe dunque corrispondere all'equazione 12.1 degli orientamenti 2006 del gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC) per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra e i valori di emivita per default corrispondenti dovrebbero essere basati sulla tabella 3a.1.3 degli orientamenti IPCC 2003 sulle buone prassi per l'uso del suolo, i cambiamenti di uso del suolo e la silvicoltura. |
(7) Le norme di contabilizzazione per la gestione delle foreste devono consentire agli Stati membri di indicare con precisione nei loro conti il momento in cui hanno luogo emissioni di gas a effetto serra provenienti dal legno raccolto, per fornire incentivi all'uso di prodotti ottenuti da tale legno con lunghi cicli di vita. La funzione di decadimento di primo grado applicabile alle emissioni risultanti dai prodotti ottenuti dall'estrazione del legno dovrebbe dunque corrispondere all'equazione 12.1 degli orientamenti 2006 del gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC) per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra e i valori di emivita per default corrispondenti dovrebbero essere basati sulla tabella 3a.1.3 degli orientamenti IPCC 2003 sulle buone prassi per l'uso del suolo, i cambiamenti di uso del suolo e la silvicoltura. L'Unione deve elaborare criteri di sostenibilità per la biomassa impiegata a fini energetici e importata da paesi terzi. |
Emendamento 13 Proposta di decisione Considerando 8 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(8 bis) Le attività di drenaggio e riumidificazione delle zone umide includono le emissioni dalle torbiere che stoccano grandi quantitativi di carbonio. Le emissioni dalle torbiere in condizioni di degrado o drenaggio corrispondono a circa il 5% delle emissioni globali di gas a effetto serra e, nel 2010, rappresentavano il 3,5-4% delle emissioni dell'Unione. Al fine di garantire la massima trasparenza e dar prova del proprio ruolo di guida in un settore in cui l'Unione è il secondo principale responsabile delle emissioni a livello globale, nella contabilizzazione degli Stati membri devono essere inclusi anche le emissioni e gli assorbimenti derivanti dalle attività di drenaggio e riumidificazione delle zone umide. |
Emendamento 14 Proposta di decisione Considerando 9 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(9) Le perturbazioni naturali, come gli incendi, le infestazioni da insetti e da agenti patogeni, i fenomeni meteorologici estremi e le perturbazioni geologiche, possono comportare emissioni o riduzioni di gas a effetto serra di natura temporanea nel settore LULUCF, o provocare un'inversione degli assorbimenti precedenti. Poiché un'inversione può essere anche il risultato di decisioni legate alla gestione, come quella di raccogliere alberi o di piantarli, la presente decisione deve garantire che le inversioni degli assorbimenti dovute a interventi umani vengano accuratamente registrate nella contabilizzazione LULUCF. La presente decisione deve inoltre offrire agli Stati membri una possibilità limitata di escludere da tale contabilizzazione le emissioni risultanti da perturbazioni che essi non sono in grado di controllare. Il modo in cui gli Stati membri applicano le suddette disposizioni non deve tuttavia condurre a una sottovalutazione indebita delle emissioni. |
(9) Le perturbazioni naturali, come gli incendi, le infestazioni da insetti e da agenti patogeni, i fenomeni meteorologici estremi e le perturbazioni geologiche, su cui gli Stati membri non hanno controllo o non possono significativamente influire, possono comportare emissioni o riduzioni di gas a effetto serra di natura temporanea nel settore LULUCF, o provocare un'inversione degli assorbimenti precedenti. Poiché un'inversione può essere anche il risultato di decisioni legate alla gestione, come quella di raccogliere alberi o di piantarli, la presente decisione deve garantire che le inversioni degli assorbimenti dovute a interventi umani vengano accuratamente registrate nella contabilizzazione LULUCF. La presente decisione deve inoltre offrire agli Stati membri una possibilità limitata di escludere da tale contabilizzazione le emissioni risultanti da perturbazioni attinenti all'imboschimento, rimboschimento o gestione forestale che essi non sono in grado di controllare, ricorrendo ai livelli di fondo e ai margini ai sensi della decisione 2/CMP.7. |
Emendamento 15 Proposta di decisione Considerando 10 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(10) Le norme in materia di comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di altre informazioni relative ai cambiamenti climatici, incluse le informazioni sul settore LULUCF, rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. .../... [proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea (COM/2011/0789 definitivo – 2011/0372 (COD)] ed esulano pertanto dal campo di applicazione della presente decisione. |
(10) Le norme in materia di comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di altre informazioni relative ai cambiamenti climatici, incluse le informazioni sul settore LULUCF, rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. .../... [proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea (COM/2011/0789 definitivo – 2011/0372 (COD)] e devono essere tenute presenti dagli Stati membri in sede di monitoraggio e comunicazione, sebbene non rientrino nel campo di applicazione della presente decisione. |
Emendamento 16 Proposta di decisione Considerando 12 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(12) I piani di azione LULUCF degli Stati membri devono prevedere misure volte a limitare o a ridurre le emissioni e a mantenere o aumentare gli assorbimenti provenienti dal settore LULUCF. Ciascun piano di azione LULUCF deve contenere determinate informazioni secondo quanto specificato nella presente decisione. Inoltre, al fine di promuovere le buone pratiche, l'allegato della presente decisione deve fissare un elenco indicativo di misure che potrebbero anche essere incluse in tali piani. La Commissione deve valutare periodicamente il contenuto e l'attuazione dei piani di azione LULUCF degli Stati membri e, ove del caso, fornire raccomandazioni per rafforzare l'azione degli Stati membri. |
(12) I piani di azione LULUCF degli Stati membri devono prevedere misure appropriate a livello nazionale volte a limitare o a ridurre le emissioni e a mantenere o aumentare gli assorbimenti provenienti dal settore LULUCF. Ciascun piano di azione LULUCF deve contenere determinate informazioni secondo quanto specificato nella presente decisione. Inoltre, al fine di promuovere le buone pratiche, l'allegato della presente decisione deve fissare un elenco indicativo di misure che potrebbero anche essere incluse in tali piani. La Commissione deve fornire assistenza e adottare linee guida strutturali per la preparazione di detti piani. Deve essere inoltre costituito un comitato ad hoc di esperti nazionali incaricato di valutare insieme alla Commissione l'attuazione dei piani di azione LULUCF degli Stati membri. Se del caso, la Commissione potrà emettere raccomandazioni praticabili per rafforzare l'azione degli Stati membri. La presente decisione deve prevedere la partecipazione del pubblico durante la preparazione, la modifica e la revisione dei piani in questione. |
Emendamento 17 Proposta di decisione Considerando 13 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(13) È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea al fine di aggiornare le definizioni stabilite all'articolo 2 alla luce dei cambiamenti apportati alle definizioni adottate dagli organismi dell'UNFCCC o del protocollo di Kyoto o da un altro accordo multilaterale in materia di cambiamenti climatici concluso dall'Unione; di modificare l'allegato I per aggiungere periodi di contabilizzazione e garantire la coerenza fra tali periodi e i periodi corrispondenti applicabili agli impegni assunti dall'Unione sulla riduzione delle emissioni in altri settori; di modificare l'allegato II con livelli di riferimento aggiornati conformemente ai livelli di riferimento contenuti nelle proposte presentate dagli Stati membri a norma dell'articolo 6 su riserva delle correzioni apportate a norma della presente decisione; di rivedere le informazioni fornite all'allegato III conformemente ai progressi scientifici nonché le condizioni connesse alle norme di contabilizzazione per le perturbazioni naturali stabilite all'articolo 9, paragrafo 2, alla luce dei progressi scientifici o di rispecchiare le revisioni degli atti adottati da organi dell'UNFCCC o del protocollo di Kyoto. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche presso esperti. Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, la Commissione deve anche garantire una trasmissione corretta e tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. |
(13) È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea al fine di aggiornare le definizioni stabilite nella presente decisione alla luce dei cambiamenti apportati alle definizioni adottate dagli organismi dell'UNFCCC o del protocollo di Kyoto o da altri accordi multilaterali in materia di cambiamenti climatici conclusi dall'Unione; di modificare l'allegato I per aggiungere periodi di contabilizzazione e garantire la coerenza fra tali periodi e i periodi corrispondenti adottati dagli organismi dell'UNFCCC o da altri accordi multilaterali in materia di cambiamenti climatici conclusi dall'Unione; di modificare l'allegato II con livelli di riferimento aggiornati conformemente ai livelli di riferimento contenuti nelle proposte presentate dagli Stati membri su riserva delle correzioni apportate a norma della presente decisione e alla luce delle modifiche adottate dagli organismi dell'UNFCCC, dal protocollo di Kyoto o da successive normative; di rivedere le informazioni fornite all'allegato III conformemente ai progressi scientifici e alla luce delle modifiche adottate dagli organismi dell'UNFCCC, del protocollo di Kyoto o da successive normative; di rivedere le condizioni connesse alle norme di contabilizzazione per le perturbazioni naturali stabilite nella presente decisione alla luce dei progressi scientifici o di rispecchiare le revisioni degli atti adottati da organi dell'UNFCCC o del protocollo di Kyoto È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche presso esperti. Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, la Commissione deve anche garantire una trasmissione corretta e tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. L'adozione degli atti delegati deve rispettare il diritto del Parlamento europeo di muovere obiezioni. |
Emendamento 18 Proposta di decisione Considerando 13 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(13 bis) La Commissione deve esaminare se, nel quadro della definizione e attuazione dei piani d'azione per l'assorbimento dei gas serra, sia possibile promuovere investimenti nel settore agricolo. |
Emendamento 19 Proposta di decisione Considerando 14 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(14) Poiché gli obiettivi dell'azione proposta, a motivo della loro natura, non possono essere realizzati in misura sufficiente dai soli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'azione, essere realizzati meglio a livello dell'Unione, l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, |
(14) Poiché gli obiettivi dell'azione proposta, a motivo della loro natura, non possono essere realizzati in misura sufficiente dai soli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'azione, essere realizzati meglio a livello dell'Unione, l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Le questioni attinenti al LULUCF, come la politica forestale, sono di competenza degli Stati membri. L'Unione non deve intervenire in relazione alle politiche forestali nazionali e deve rispettare la competenza degli Stati membri in tale materia. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, |
Emendamento 20 Proposta di decisione Articolo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
La presente decisione fissa le norme di contabilizzazione applicabili alle emissioni e agli assorbimenti risultanti da attività legate all'uso del suolo, ai cambiamenti di uso del suolo e alla silvicoltura. Essa prevede inoltre che gli Stati membri dispongano piani di azione LULUCF volti a limitare o ridurre le emissioni e a mantenere o aumentare gli assorbimenti, nonché la valutazione di tali piani da parte della Commissione. |
La presente decisione fissa per gli Stati membri le norme di contabilizzazione applicabili alle emissioni e agli assorbimenti risultanti da attività legate all'uso del suolo, ai cambiamenti di uso del suolo e alla silvicoltura. La presente decisione non stabilisce obblighi di contabilizzazione o comunicazione per i privati. Essa prevede inoltre che gli Stati membri dispongano piani di azione LULUCF volti a limitare o ridurre le emissioni e a mantenere o aumentare gli assorbimenti. |
Emendamento 21 Proposta di decisione Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera c | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
c) la conversione in foresta, per azione antropica diretta, di un'area che non è stata boschiva per un periodo di almeno 50 anni, mediante impianto, semina e/o un intervento umano di sostegno alle modalità naturali di propagazione, se tale conversione ha avuto luogo dopo il 1° gennaio 1990; |
c) la conversione in foresta, per azione antropica diretta, di un'area che non è stata boschiva per un periodo di almeno 50 anni, mediante impianto, semina e/o un intervento umano di sostegno alle modalità naturali di propagazione, se tale conversione ha avuto luogo dopo il 1° dicembre 1989; |
Emendamento 22 Proposta di decisione Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera d | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
d) "rimboschimento": la conversione in foresta, per azione antropica diretta, di un'area non boschiva mediante impianto, semina e/o un intervento umano di sostegno alle modalità naturali di propagazione, su un terreno precedentemente coperto da foresta, ma che è stato convertito in terreno non forestale, se tale conversione ha avuto luogo dopo il 1° gennaio 1990; |
d) "rimboschimento": la conversione in foresta, per azione antropica diretta, di un'area non boschiva mediante impianto, semina e/o un intervento umano di sostegno alle modalità naturali di propagazione, su un terreno precedentemente coperto da foresta, ma che è stato convertito in terreno non forestale, se tale conversione ha avuto luogo dopo il 31 dicembre 1989; |
Emendamento 23 Proposta di decisione Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera e | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
e) "disboscamento": la conversione, per azione antropica diretta, di una foresta in un'area non boschiva, se tale conversione ha avuto luogo dopo il 1° gennaio 1990; |
e) "disboscamento": la conversione, per azione antropica diretta, di una foresta in un'area non boschiva, se tale conversione ha avuto luogo dopo il 31 dicembre 1989; |
Emendamento 24 Proposta di decisione Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera j | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
j) "riserva di carbonio": la quantità di carbonio elementare immagazzinata in un bacino di carbonio, espressa in milioni di tonnellate; |
j) "riserva di carbonio": la quantità di carbonio elementare immagazzinata in un bacino di carbonio; |
Emendamento 25 Proposta di decisione Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera p | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
p) "prodotto ottenuto dall'estrazione del legno": qualsiasi prodotto dell'estrazione del legno, inclusi il materiale ligneo e la corteccia, che ha lasciato un sito in cui il legno viene raccolto; |
p) "prodotto ottenuto dall'estrazione del legno": qualsiasi materiale legnoso, inclusa la corteccia, che ha lasciato un sito in cui il legno viene raccolto; |
Emendamento 26 Proposta di decisione Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera t | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
t) "perturbazione naturale": ogni evento o circostanza non antropogenici che provocano un rilascio significativo di emissioni dalle foreste o dai suoli agricoli e il cui manifestarsi sfugge al controllo dello Stato membro interessato, a condizione che lo Stato membro suddetto sia anche obiettivamente incapace di limitare in misura significativa l'effetto del fenomeno o della circostanza sulle emissioni, anche successivamente al loro verificarsi; |
t) "perturbazioni naturali": eventi o condizioni non antropogeniche. Ai fini della presente decisione, tali eventi o condizioni sono quelli che provocano un rilascio significativo di emissioni nelle aree forestali e su cui gli Stati membri non hanno controllo e non possono significativamente influire. Possono comprendere gli incendi, le infestazioni da insetti e da agenti patogeni, i fenomeni meteorologici estremi e/o le perturbazioni geologiche, su cui gli Stati membri non hanno controllo né influenza significativa. Sono esclusi la raccolta di legname e gli incendi controllati; |
Emendamento 27 Proposta di decisione Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera t bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
t bis) "livello di fondo": la media di una serie storica coerente e inizialmente completa, contenente le emissioni degli anni 1990-2009 associate a perturbazioni naturali, previa applicazione di un processo di eliminazione dei valori erratici basato su un valore doppio rispetto al normale scostamento dalla media, iterativamente ripetuto fino a quando non siano più identificabili valori erratici. In alternativa, gli Stati membri possono applicare un metodo specifico per paese, che sia trasparente e comparabile, impiegando una serie storica coerente e inizialmente completa di dati anche per il periodo comprendente gli anni 1990-2009. Tutti i metodi devono evitare l'aspettativa di crediti netti durante il periodo di impegno. Se il livello di riferimento applicabile alla gestione delle foreste di uno Stato membro non comprende un livello di fondo delle emissioni, ai fini dell'applicazione del livello di fondo di cui all'articolo 9, paragrafo 2 il valore del livello di fondo è stimato applicando il primo metodo sopraccitato. Se il livello di fondo è definito impiegando il primo metodo, il margine sarà uguale al doppio del normale scostamento dalla serie storica che definisce il livello di fondo. Se il livello di fondo è definito impiegando il metodo specifico per paese o se il livello di riferimento dello Stato membro è uguale a zero, detto Stato membro deve illustrare le modalità di determinazione del margine, laddove un margine è necessario. Tutti i metodi devono evitare l'aspettativa di crediti netti durante il periodo di impegno. |
Emendamento 28 Proposta di decisione Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera u | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
u) "valore di emivita": il numero di anni necessari al contenuto di carbonio di un prodotto del legno per dimezzarsi rispetto al quantitativo iniziale; |
u) "valore di emivita": il numero di anni necessari al contenuto di carbonio di prodotti ottenuti dall'estrazione del legno appartenenti a una delle categorie di cui all'articolo 7, paragrafo 2, per dimezzarsi rispetto al valore iniziale; |
Emendamento 29 Proposta di decisione Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera v | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
v) "metodo di ossidazione istantanea": metodo di contabilizzazione basato sul presupposto che il rilascio nell'atmosfera dell'intero quantitativo di carbonio immagazzinato in prodotti ottenuti dall'estrazione del legno avviene nel momento in cui uno Stato membro include tali prodotti nei propri conti a norma della presente decisione; |
v) "metodo di ossidazione istantanea": metodo di contabilizzazione basato sul presupposto che il rilascio nell'atmosfera dell'intero quantitativo di carbonio immagazzinato in prodotti ottenuti dall'estrazione del legno avviene al momento della raccolta; |
Emendamento 30 Proposta di decisione Articolo 2 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 12 al fine di modificare le definizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo per adattarle alle definizioni modificate adottate dagli organi dell'UNFCCC o del protocollo di Kyoto o di un altro accordo multilaterale relativo ai cambiamenti climatici concluso dall'Unione. |
2. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati ex articolo 12 finalizzati a modificare le definizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, al fine di garantire coerenza tra tali definizioni ed eventuali modifiche alle pertinenti definizioni adottate dagli organi dell'UNFCCC o del protocollo di Kyoto nell'ambito dell'UNFCCC o di un altro accordo multilaterale relativo ai cambiamenti climatici concluso dall'Unione. |
Emendamento 31 Proposta di decisione Articolo 3 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Per ciascun periodo di contabilizzazione di cui all'allegato I, gli Stati membri redigono e mantengono una contabilizzazione che rispecchi accuratamente tutte le emissioni e gli assorbimenti risultanti dalle attività praticate sul loro territorio che rientrano nelle seguenti categorie: |
1. Per ciascun periodo di contabilizzazione di cui all'allegato I, gli Stati membri redigono e mantengono una contabilizzazione che rispecchi accuratamente tutte le emissioni e gli assorbimenti risultanti dalle attività praticate sul loro territorio che rientrano nelle seguenti categorie: |
a) imboschimento; |
a) imboschimento; |
b) rimboschimento; |
b) rimboschimento; |
c) disboscamento; |
c) disboscamento; |
d) gestione delle foreste; |
d) gestione delle foreste; |
e) gestione delle terre coltivate; |
e) gestione delle terre coltivate; |
f) gestione dei pascoli. |
f) gestione dei pascoli; |
|
g) drenaggio delle zone umide, entro un anno dalla pubblicazione delle pertinenti linee guida da parte dell'IPCCC; |
|
h) riumidificazione delle zone umide, entro un anno dalla pubblicazione delle pertinenti linee guida da parte dell'IPCCC. |
Gli Stati membri possono inoltre redigere e mantenere una contabilizzazione che rispecchi accuratamente le emissioni e gli assorbimenti risultanti da attività di rivegetazione e di drenaggio e riumidificazione delle zone umide. |
Gli Stati membri possono inoltre redigere e mantenere una contabilizzazione che rispecchi accuratamente le emissioni e gli assorbimenti risultanti da attività di rivegetazione. |
Emendamento 32 Proposta di decisione Articolo 4 – titolo | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Norme generali in materia di contabilizzazione |
Contabilizzazione delle attività LULUCF |
Emendamento 33 Proposta di decisione Articolo 4 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Le emissioni e gli assorbimenti risultanti da attività che rientrano in una o più categorie di attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1, vengono contabilizzati in un'unica categoria. |
2. Per evitare la doppia contabilizzazione, le emissioni e gli assorbimenti risultanti da attività che rientrano in una o più categorie di attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1, vengono contabilizzati in un'unica categoria. |
Emendamento 34 Proposta di decisione Articolo 4 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Gli Stati membri operano le rettifiche tecniche e i ricalcoli necessari per includere nei conti esistenti e in quelli di nuova creazione, se altrimenti esclusi, i bacini di carbonio di cui al presente paragrafo e i gas serra ex articolo 3, paragrafo 2. |
Emendamento 35 Proposta di decisione Articolo 4 – paragrafo 7 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
7. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 12 al fine di modificare l'allegato I per aggiungere periodi di contabilizzazione e per garantire la coerenza fra tali periodi e i periodi di contabilizzazione corrispondenti applicabili agli impegni in materia di riduzione delle emissioni assunti dall'Unione in altri settori. |
7. La Commissione ha il potere di adottare, se necessario, atti delegati a norma dell'articolo 12 al fine di modificare l'allegato I per aggiungere periodi di contabilizzazione e per garantire la coerenza fra tali periodi e i periodi corrispondenti adottati dagli organismi dell'UNFCCC o del protocollo di Kyoto nell'ambito dell'UNFCCC o da altri accordi multilaterali relativi ai cambiamenti climatici conclusi dall'Unione. |
Emendamento 36 Proposta di decisione Articolo 5 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Nella contabilizzazione relativa al rimboschimento, gli Stati membri registrano le emissioni e gli assorbimenti che risultano unicamente da attività condotte su terreni che non risultavano boschivi al 1° gennaio 1990. |
1. Nella contabilizzazione relativa al rimboschimento, gli Stati membri registrano le emissioni e gli assorbimenti che risultano unicamente da attività condotte su terreni che non risultavano boschivi al 31 dicembre 1989. |
Emendamento 37 Proposta di decisione Articolo 5 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Quando gli Stati membri registrano nella propria contabilizzazione le emissioni di metano (CH4) e di ossido di azoto (N2O) risultanti da attività di imboschimento, rimboschimento e disboscamento, tali emissioni rappresentano il totale delle emissioni per gli anni compresi in ciascun periodo di contabilizzazione specificato all'allegato I, calcolati sulla base di dati trasparenti e verificabili addizionando le emissioni relative a ciascun anno dello stesso periodo. |
3. Gli Stati membri danno conto delle emissioni di metano (CH4) e di ossido di azoto (N2O) risultanti da attività di imboschimento, rimboschimento e disboscamento. Tali emissioni rappresentano il totale delle emissioni per gli anni compresi in ciascun periodo di contabilizzazione specificato all'allegato I, calcolati sulla base di dati trasparenti e verificabili addizionando le emissioni relative a ciascun anno dello stesso periodo. |
Emendamento 38 Proposta di decisione Articolo 5 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Gli Stati membri continuano a redigere e mantenere una contabilizzazione che rispecchi le emissioni e gli assorbimenti risultanti da terreni che sono stati identificati a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, come soggetti a imboschimento, rimboschimento o disboscamento, anche quando tale attività non venga più condotta su quei terreni. |
4. Gli Stati membri tengono una contabilità delle emissioni e degli assorbimenti su terreni identificati a norma dell'articolo 4, paragrafo 3 come soggetti a imboschimento, rimboschimento o disboscamento, anche quando tale attività non venga più condotta su quei terreni. |
Emendamento 39 Proposta di decisione Articolo 6 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Nella contabilizzazione relativa alla gestione delle foreste, gli Stati membri registrano le emissioni e gli assorbimenti risultanti da tali attività, calcolati come emissioni e assorbimenti in ciascun periodo di contabilizzazione di cui all'allegato I, cui viene sottratto il valore ottenuto moltiplicando il numero di anni che costituiscono tale periodo per il loro livello di riferimento indicato nell'allegato II. |
1. Gli Stati membri danno conto delle emissioni e assorbimenti risultanti dalle attività di gestione delle foreste, calcolati come emissioni e assorbimenti in ciascun periodo di contabilizzazione di cui all'allegato I, cui viene sottratto il valore ottenuto moltiplicando il numero di anni che costituiscono tale periodo per il loro livello di riferimento indicato nell'allegato II. |
Emendamento 40 Proposta di decisione Articolo 6 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Se per un dato periodo di contabilizzazione il calcolo di cui al paragrafo 1 risulta negativo, gli Stati membri registrano nella propria contabilizzazione relativa alla gestione delle foreste un quantitativo totale di emissioni e assorbimenti non superiore al 3,5% delle emissioni da loro registrate nel proprio anno di riferimento, quali figuranti nelle loro relazioni iniziali rivedute relative alle emissioni dell'anno di riferimento presentate all'UNFCCC a norma dell'allegato della decisione 13/CMP.1, escluse le emissioni e gli assorbimenti provenienti da attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1, moltiplicate per il numero di anni del periodo di contabilizzazione considerato. |
2. Se per un dato periodo di contabilizzazione il calcolo di cui al paragrafo 1 risulta negativo, gli Stati membri registrano nella propria contabilizzazione relativa alla gestione delle foreste un quantitativo totale di emissioni e assorbimenti non superiore al 3,5% delle emissioni da loro registrate nel proprio anno o periodo di riferimento, quali figuranti nelle loro relazioni iniziali rivedute relative alle emissioni dell'anno di riferimento presentate all'UNFCCC a norma dell'allegato della decisione 13/CMP.1, escluse le emissioni e gli assorbimenti provenienti da attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1, moltiplicate per il numero di anni del periodo di contabilizzazione considerato. |
Emendamento 41 Proposta di decisione Articolo 6 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Gli Stati membri provvedono affinché i metodi di calcolo che essi applicano alla propria contabilizzazione relativa alle attività di gestione delle foreste siano coerenti con i metodi di calcolo applicati per il calcolo dei propri livelli di riferimento di cui all'allegato II con riguardo agli aspetti seguenti: |
3. Gli Stati membri provvedono affinché i metodi di calcolo che essi applicano alla propria contabilizzazione relativa alle attività di gestione delle foreste siano conformi all'Appendice II della Decisione 2/CMP.6 e coerenti con i metodi di calcolo applicati per il calcolo dei propri livelli di riferimento di cui all'allegato II con riguardo agli aspetti seguenti: |
Emendamento 42 Proposta di decisione Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera c | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
c) prodotti ottenuti dall'estrazione del legno; |
soppresso |
Emendamento 43 Proposta di decisione Articolo 6 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Al massimo un anno prima del termine di ciascun periodo di contabilizzazione, gli Stati membri comunicano alla Commissione proposte di livelli di riferimento riveduti per il periodo di contabilizzazione successivo secondo il metodo di cui alla decisione -/CMP.7, impiegato per il calcolo dei livelli di riferimento fissati nella suddetta decisione. |
4. I livelli di riferimento per la gestione delle foreste sono identici a quelli stabiliti dagli atti adottati dagli organi dell'UNFCCC o del protocollo di Kyoto. Al massimo un anno prima del termine di ciascun periodo di contabilizzazione, gli Stati membri comunicano alla Commissione livelli di riferimento riveduti per il periodo di contabilizzazione successivo secondo il processo e il metodo di cui alle decisioni 2/CMP.6 e 2/CMP.7, impiegati per il calcolo dei livelli di riferimento fissati nella decisione 2/CMP.7. |
|
Per il periodo successivo al 2020 si utilizza una contabilità globale land-based. |
Emendamento 44 Proposta di decisione Articolo 6 – paragrafo 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. In caso di modifiche delle pertinenti disposizioni della decisione -/CMP.7, gli Stati membri comunicano alla Commissione proposte di livelli di riferimento riveduti che rispecchiano tali modifiche al massimo entro sei mesi dalla data di adozione. |
5. In caso di modifiche delle pertinenti disposizioni della decisione 2/CMP.6 o 2/CMP.7, gli Stati membri comunicano alla Commissione livelli di riferimento riveduti che rispecchiano tali modifiche al massimo entro sei mesi dalla data di adozione. |
Emendamento 45 Proposta di decisione Articolo 6 – paragrafo 6 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
6. Quando uno Stato membro può disporre di metodi migliori che gli consentono di calcolare i livelli di riferimento con maggiore accuratezza o in caso di un miglioramento significativo della qualità dei dati a cui ha accesso, esso comunica senza indugio alla Commissione proposte di livelli di riferimento riveduti che rispecchino tali cambiamenti. |
6. Quando uno Stato membro può disporre di metodi migliori che gli consentono di calcolare i livelli di riferimento con maggiore accuratezza o in caso di un miglioramento significativo della qualità dei dati a cui ha accesso, esso procede a un adeguamento tecnico in base alle disposizioni della decisione 2/CMP.7 e comunica senza indugio alla Commissione livelli di riferimento riveduti che rispecchino tali cambiamenti. |
Emendamento 46 Proposta di decisione Articolo 6 – paragrafo 7 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
7. Ai fini dei paragrafi 4, 5 e 6, gli Stati membri precisano il quantitativo di emissioni annue risultanti da perturbazioni naturali che sono state incluse nella loro proposta di livelli di riferimento riveduti e il metodo impiegato per stimare tale quantitativo. |
7. Ai fini dei paragrafi 4, 5 e 6, gli Stati membri precisano il quantitativo di emissioni annue risultanti da perturbazioni naturali che sono state incluse nei loro livelli di riferimento riveduti e il metodo impiegato per stimare tale quantitativo. |
Emendamento 47 Proposta di decisione Articolo 6 – paragrafo 8 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
8. La Commissione verifica l'accuratezza delle proposte di livelli di riferimento riveduti. |
8. La Commissione utilizza i livelli di riferimento riveduti definiti nel processo UNFCCC. |
|
Ai fini del paragrafo 4 e in mancanza di atti specifici adottati dagli organi dell'UNFCCC o di Kyoto o da successive normative che stabiliscano livelli di riferimento per la gestione delle foreste, la Commissione verifica l'accuratezza dei nuovi livelli di riferimento. |
Emendamento 48 Proposta di decisione Articolo 6 – paragrafo 9 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
9. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 12 per aggiornare secondo le necessità i livelli di riferimento di cui all'allegato II. |
9. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 12 per aggiornare i livelli di riferimento di cui all'allegato II alla luce delle modifiche ai livelli di riferimento approvati dagli organismi dell'UNFCCC o del protocollo di Kyoto. |
Emendamento 49 Proposta di decisione Articolo 6 – paragrafo 10 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
10 bis. Al massimo sei mesi prima della presentazione della posizione dell'Unione all'UNFCCC la Commissione conduce opportune consultazioni con gli Stati membri onde conferire completezza al suo contributo. |
Emendamento 50 Proposta di decisione Articolo 7 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri registrano nella propria contabilizzazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, le emissioni provenienti da prodotti ottenuti dall'estrazione del legno contenenti carbonio al 1° gennaio 2013, anche se i suddetti prodotti sono stati raccolti prima di tale data. |
1. I prodotti ottenuti dall'estrazione del legno in quanto tali non sono considerati come emissioni di gas a effetto serra. Gli Stati membri registrano nella propria contabilizzazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, le emissioni provenienti da prodotti ottenuti dall'estrazione del legno contenenti carbonio al 1° gennaio 2013, anche se i suddetti prodotti sono stati raccolti prima di tale data e distinguono tra prodotti derivati rispettivamente dalla deforestazione e dalla gestione delle foreste. |
Emendamento 51 Proposta di decisione Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri possono utilizzare valori di emivita propri di ciascun paese al posto di quelli indicati nell'allegato III, a condizione che tali valori siano determinati dagli Stati membri sulla base di dati trasparenti e verificabili. |
Gli Stati membri possono utilizzare valori di emivita propri di ciascun paese al posto di quelli indicati nell'allegato III, a condizione che tali valori siano determinati dagli Stati membri sulla base di dati trasparenti e verificabili e che abbiano un livello di dettaglio almeno pari a quelli dell'allegato III. |
Emendamento 52 Proposta di decisione Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
I prodotti dell'estrazione del legno importati, qualunque sia la loro origine, non devono essere contabilizzati dallo Stato membro importatore. |
Emendamento 53 Proposta di decisione Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Nella contabilizzazione relativa ai prodotti ottenuti dall'estrazione del legno esportati, gli Stati membri possono utilizzare valori di emivita propri al posto di quelli indicati nell'allegato III, a condizione che tali valori siano determinati dagli Stati membri sulla base di dati trasparenti e verificabili sull'uso di tali prodotti nel paese d'importazione. |
Nella contabilizzazione relativa ai prodotti ottenuti dall'estrazione del legno esportati, gli Stati membri possono utilizzare valori di emivita propri al posto di quelli indicati nell'allegato III, a condizione che tali valori siano determinati dagli Stati membri sulla base di dati trasparenti e verificabili sull'uso di tali prodotti nel paese d'importazione e che abbiano un livello di dettaglio e accuratezza almeno pari a quelli dell'allegato III. |
Emendamento 54 Proposta di decisione Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 3 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Gli Stati membri che scelgono di utilizzare valori di emivita propri di ciascun paese per i prodotti di estrazione del legno esportati, sottopongono formalmente tale decisione all'esame e all'approvazione della Commissione un anno prima della fine del periodo di contabilizzazione. |
Emendamento 55 Proposta di decisione Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 3 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Gli Stati membri non utilizzano per i prodotti di estrazione del legno commercializzati nell'Unione valori di emivita propri di ciascun paese che si discostano da quelli utilizzati dagli Stati membri importatori per la propria contabilità ex articolo 3, paragrafo 1. |
Emendamento 56 Proposta di decisione Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 3 quater (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Gli Stati membri utilizzano il metodo dell'ossidazione istantanea per dar conto delle emissioni provenienti dai prodotti di estrazione del legno ottenuti da disboscamento. |
Emendamento 57 Proposta di decisione Articolo 7 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Quando gli Stati membri registrano nella propria contabilizzazione le emissioni provenienti dai prodotti ottenuti dall'estrazione del legno, essi applicano anche a tal fine il metodo di ossidazione istantanea. |
4. Gli Stati membri registrano nella propria contabilità le emissioni provenienti dai prodotti importati o ottenuti dall'estrazione del legno, applicando anche il metodo dell'ossidazione istantanea. |
Emendamento 58 Proposta di decisione Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Gli Stati membri tracciano gli HWP estratti al di fuori dell'Unione e utilizzati a fini energetici nel loro territorio, al fine di fornire un estratto riepilogativo delle emissioni che indichi il paese di raccolta degli HWP e precisi se la raccolta è avvenuta secondo criteri di sostenibilità. Possono essere calcolate, a scopo informativo, le emissioni evitate grazie all'uso di tale biomassa. |
Emendamento 59 Proposta di decisione Articolo 7 – paragrafo 6 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
6. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 12 per rivedere le informazioni indicate all'allegato III in funzione del progresso scientifico. |
6. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 12 per rivedere le informazioni indicate all'allegato III in funzione del progresso scientifico e alla luce delle modifiche adottate dagli organi dell'UNFCCC o del protocollo di Kyoto o successive normative. |
Emendamento 60 Proposta di decisione Articolo 9 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Quando le condizioni di cui al paragrafo 2 sono soddisfatte, gli Stati membri possono escludere dai calcoli relativi ai loro obblighi di contabilizzazione a norma delle lettere a), b), d), e) ed f) dell'articolo 3, paragrafo 1, le emissioni di gas a effetto serra non antropogeniche provenienti da fonti legate a perturbazioni naturali. Se gli Stati membri escludono tali emissioni, essi escludono anche ogni successivo assorbimento sui terreni sui cui si sono verificate tali perturbazioni. Non possono tuttavia escludere le emissioni di gas a effetto serra non antropogeniche provenienti da fonti legate a perturbazioni naturali che sono state incluse nel calcolo del loro livello di riferimento a norma dell'articolo 6, paragrafi 4, 5 e 6. |
1. Quando le condizioni di cui al paragrafo 3 sono soddisfatte, gli Stati membri possono escludere dai calcoli relativi ai loro obblighi di contabilizzazione a norma delle lettere a), b), d), e) ed f) dell'articolo 3, paragrafo 1, le emissioni di gas a effetto serra non antropogeniche provenienti da fonti legate a perturbazioni naturali. Se gli Stati membri escludono tali emissioni, essi escludono anche ogni successivo assorbimento sui terreni sui cui si sono verificate tali perturbazioni. Non possono tuttavia escludere le emissioni di gas a effetto serra non antropogeniche provenienti da fonti legate a perturbazioni naturali che sono state incluse nel calcolo del loro livello di riferimento a norma dell'articolo 6, paragrafi 4, 5 e 6. |
Emendamento 61 Proposta di decisione Articolo 9 – paragrafo 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. Per le attività di imboschimento e rimboschimento di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), gli Stati membri calcolano il livello di fondo delle emissioni da perturbazioni naturali. Conformemente alla Decisione 2/CMP.7 gli Stati membri hanno la facoltà di escludere, ogni anno o al termine del periodo di contabilizzazione di cui all'Allegato I, le emissioni da perturbazioni naturali che eccedono in un dato anno il livello di fondo per l'imboschimento o il rimboschimento più il margine. |
Emendamento 62 Proposta di decisione Articolo 9 – paragrafo 1 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 ter. Per le attività di gestione forestale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d) gli Stati membri possono escludere dalla contabilizzazione, su base annuale o alla fine del secondo periodo di impegno, le emissioni da perturbazioni naturali che eccedono in un dato anno il livello di fondo della gestione forestale più il margine, laddove un margine è necessario. |
Emendamento 63 Proposta di decisione Articolo 9 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Gli Stati membri possono escludere le emissioni non antropogeniche di gas a effetto serra provenienti da fonti di cui al paragrafo 1 dai calcoli relativi ai loro obblighi di contabilizzazione a norma delle lettere a), b) e d) dell'articolo 3, paragrafo 1, quando tali emissioni di gas a effetto serra non antropogeniche provenienti da perturbazioni naturali superano in uno stesso anno il 5% delle emissioni totali prodotte da uno Stato membro nel suo anno di riferimento, quali figurano nella relazione iniziale riveduta relativa alle emissioni nell'anno di riferimento presentata all'UNFCCC a norma dell'allegato della decisione 13/CMP.1, escluse le emissioni e gli assorbimenti provenienti da attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti: |
2. Gli Stati membri possono escludere le emissioni non antropogeniche di gas a effetto serra provenienti da fonti di cui al paragrafo 1 dai calcoli relativi ai loro obblighi di contabilizzazione a norma delle lettere a), b) e d) dell'articolo 3, paragrafo 1. |
a) lo Stato membro identifica tutte le superfici escluse dalla contabilizzazione degli Stati membri a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b) e d), in base alla loro posizione geografica, all'anno e ai tipi di perturbazione naturale; |
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b) lo Stato membro effettua una stima delle emissioni di gas a effetto serra non antropogeniche provenienti da fonti dovute a perturbazioni naturali, nonché dei successivi assorbimenti nelle superfici escluse; |
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c) non si sono verificati cambiamenti dell'uso del suolo sulle superfici escluse e lo Stato membro applica metodi e criteri trasparenti e verificabili per identificare i cambiamenti di uso del suolo su queste superfici; |
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d) lo Stato membro, ove possibile, adotta misure volte a gestire o controllare l'impatto delle perturbazioni naturali; |
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e) lo Stato membro, ove possibile, adotta misure volte a ripristinare le superfici escluse; |
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f) le emissioni risultanti dai prodotti ottenuti dall'estrazione del legno recuperati a seguito di un abbattimento di salvataggio non sono state contabilizzate. |
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Gli Stati membri, assistiti ove opportuno dalla Commissione, operano rettifiche tecniche o ricalcoli dei rispettivi livelli di riferimento per la gestione forestale ex Allegato II ai fini dell'inclusione, se non altrimenti effettuata a norma del presente paragrafo, del livello di fondo delle emissioni associato alle perturbazioni naturali annue. |
Emendamento 64 Proposta di decisione Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Gli Stati membri calcolano le emissioni e gli assorbimenti attenendosi al disposto del paragrafo 2 e forniscono dati informativi trasparenti: |
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a) che indichino l'avvenuta identificazione di tutte le zone di territorio soggette a esclusione insieme alla loro localizzazione georeferenziata, all'anno e ai tipi di perturbazione naturale; |
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b) che indichino come venga effettuata in tali zone la stima delle emissioni annue dovute a perturbazioni naturali e dei successivi assorbimenti; |
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c) che indichino che non si sono verificati cambiamenti d'uso del suolo sulle zone di territorio cui è applicata l'esclusione e che illustrino i metodi e criteri adottati per identificare eventuali futuri cambiamenti d'uso del suolo in tali zone durante il periodo di contabilizzazione. |
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d) che dimostrino che gli eventi perturbatori erano fuori dal controllo e non significativamente influenzabili dallo Stato membro nel periodo di contabilizzazione, indicando i tentativi concretamente operati per prevenire, gestire o controllare gli eventi per i quali viene invocata l'esclusione. |
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e) che dimostrino che si è tentato di ripristinare, laddove praticabile, le zone per cui si invoca l'esclusione; |
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f) che indichino che le emissioni associate ad abbattimenti di salvataggio non sono state escluse dal conteggio. |
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Gli Stati membri non escludono dal conteggio le emissioni da perturbazioni naturali sulle zone di territorio la cui destinazione d'uso è stata cambiata a seguito della perturbazione. |
Emendamento 65 Proposta di decisione Articolo 9 – paragrafo 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 12 per rivedere le condizioni di cui al paragrafo 2, primo comma, alla luce dei progressi scientifici o per tener conto delle revisioni di atti adottate dagli organi dell'UNFCCC o del protocollo di Kyoto. |
5. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 12 per rivedere le condizioni di cui al paragrafo 3, alla luce dei progressi scientifici o per tener conto delle revisioni di atti adottate dagli organi dell'UNFCCC o del protocollo di Kyoto. |
Emendamento 66 Proposta di decisione Articolo 10 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Non più tardi di sei mesi dall'inizio di ciascun periodo di contabilizzazione di cui all'allegato I, gli Stati membri redigono e trasmettono alla Commissione progetti di piani di azione LULUCF volti a limitare o ridurre le emissioni e a mantenere o aumentare gli assorbimenti risultanti dalle attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1. Gli Stati membri provvedono a consultare una vasta gamma di parti interessate. |
1. Non più tardi di un anno dall'inizio di ciascun periodo di contabilizzazione di cui all'allegato I, gli Stati membri redigono e trasmettono alla Commissione piani di azione LULUCF, sotto forma di documento distinto o eventualmente come capitolo chiaramente identificabile delle loro strategie di sviluppo a basse emissioni di carbonio, volti a limitare o ridurre le emissioni e a mantenere o aumentare gli assorbimenti risultanti dalle attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1. Gli Stati membri provvedono a consultare una vasta gamma di parti interessate. |
I progetti di piani di azione LULUCF coprono la durata del periodo di contabilizzazione considerato di cui all'allegato I. |
I piani di azione LULUCF coprono la durata del periodo di contabilizzazione considerato di cui all'allegato I. |
Emendamento 67 Proposta di decisione Articolo 10 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Gli Stati membri includono nei loro progetti di piani di azione LULUCF le seguenti informazioni relative a ciascuna delle attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1: |
2. I piani di azione LULUCF comprendono le seguenti informazioni relative a ciascuna delle attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1: |
a) una descrizione delle tendenze osservate precedentemente in materia di emissioni e assorbimenti; |
a) una descrizione delle tendenze passate e recenti osservate in materia di emissioni e assorbimenti compresi, se ragionevolmente ricostruibili, i trend storici; |
b) proiezioni relative alle emissioni e agli assorbimenti per ciascun periodo di contabilizzazione; |
b) per ciascun periodo di contabilizzazione, proiezioni per le emissioni e gli assorbimenti, coerenti con le tendenze demografiche, gli sviluppi infrastrutturali, l'uso di energia, l'intensità dell'attività agricola e la silvicoltura; |
c) un'analisi delle possibilità di limitazione o riduzione delle emissioni e di mantenimento o incremento degli assorbimenti; |
c) un'analisi delle possibilità di limitazione o riduzione delle emissioni o di incremento degli assorbimenti, anche attraverso la sostituzione dei materiali e delle materie prime energetiche ad alte emissioni di gas serra, con contestuale potenziamento della capacità generale di assorbimento; |
d) un elenco delle misure da adottare, incluse, se del caso, quelle specificate all'allegato IV, al fine di sfruttare le possibilità di mitigazione eventualmente identificate dall'analisi di cui alla lettera c); |
d) un elenco delle misure più opportune da adottare in funzione delle situazioni nazionali, per sfruttare il potenziale di mitigazione eventualmente identificato dall'analisi di cui alla lettera c), comprese, ma senza limitarvisi, quelle indicativamente riportate nell'Allegato IV. Gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di fornire linee guida tecniche e operative sulle questioni di cui alla presente lettera; |
e) le politiche previste al fine di applicare le misure di cui alla lettera d), inclusa una descrizione dell'effetto atteso di tali misure sulle emissioni e gli assorbimenti; |
e) le politiche previste al fine di applicare le misure di cui alla lettera d), inclusa una descrizione dell'effetto atteso di tali misure sulle emissioni e gli assorbimenti; |
f) calendari di adozione e attuazione delle misure di cui alla lettera d). |
f) calendari di adozione e attuazione delle misure di cui alla lettera d). |
Emendamento 68 Proposta di decisione Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Per assicurare un completo di scambio di informazioni fra loro comparabili, la Commissione assicura agli Stati membri guida operativa e assistenza tecnica e adotta linee guida strutturali per i piani d'azione LULUCF. |
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Gli Stati membri si adeguano a tali direttive. La Commissione può invitare uno Stato membro a modificare o integrare i suoi piani d'azione per renderli conformi alle stesse. Il presente paragrafo lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri in materia di politica forestale. |
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Se gli Stati membri dispongono di programmi nazionali o piani di azione relativi al settore agricolo e della silvicoltura che soddisfano i requisiti del paragrafo 2 e delle linee guida strutturali, possono usare tali programmi e piani di azione in sostituzione dei piani di azione LULUCF. |
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La Commissione può tenere con gli Stati membri consultazioni relative ai rispettivi piani d'azione LULUCF, i cui risultati pubblica entro tre mesi in un rapporto di sintesi al fine di favorire lo scambio delle conoscenze e delle migliori prassi tra gli Stati membri. |
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La Commissione può pubblicare opportune raccomandazioni praticabili, al fine di potenziare gli sforzi messi in atto dall'UE per limitare o ridurre le emissioni e per mantenere o aumentare gli assorbimenti. |
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Gi Stati membri tengono debitamente conto delle consultazioni con la Commissione e pubblicano in forma elettronica e rendono disponibili al pubblico i loro piani di azione LULUCF entro tre mesi dal ricevimento delle raccomandazioni della Commissione. |
Emendamento 69 Proposta di decisione Articolo 10 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. La Commissione valuta il progetto di piano d'azione LULUCF di uno Stato membro entro tre mesi dal ricevimento di tutte le informazioni richieste trasmesse dallo Stato membro. La Commissione pubblica i risultati della valutazione e può formulare raccomandazioni, ove del caso, al fine di rafforzare gli sforzi messi in atto dagli Stati membri per limitare o ridurre le emissioni e mantenere o aumentare gli assorbimenti. |
soppresso |
Gi Stati membri tengono debitamente conto delle osservazioni della Commissione e pubblicano in forma elettronica e rendono disponibili al pubblico i loro piani di azione LULUCF entro tre mesi dal ricevimento della valutazione della Commissione. |
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Emendamento 70 Proposta di decisione Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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La Commissione pubblica una relazione di sintesi sui progressi compiuti nell'attuazione dei piani di azione degli Stati membri. |
Emendamento 71 Proposta di decisione Articolo 10 – paragrafo 4 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 bis. Viene costituito un gruppo di lavoro ad hoc di esperti nazionali al fine di valutare l'attuazione dei piani d'azione nazionali insieme alla Commissione. |
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L'attuazione viene sottoposta a valutazione entro sei mesi dal ricevimento delle relazioni ex paragrafo 4. D'intesa con il gruppo di lavoro ad hoc di esperti nazionali la Commissione può emettere opportune raccomandazioni praticabili onde potenziare gli sforzi messi in atto dagli Stati membri per limitare o ridurre le emissioni e per mantenere o aumentare gli assorbimenti. Gli Stati membri tengono nella debita considerazione delle conclusioni della Commissione e del gruppo nazionale di esperti. |
Emendamento 72 Proposta di decisione Articolo 10 – paragrafo 4 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 ter. Sono previste tempestivamente opportunità concrete per il pubblico di partecipare alla definizione, modifica e revisione dei piani d'azione LULUCF, secondo il disposto dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1367/2006. La Commissione e gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico, in forma elettronica, i piani d'azione e le relazioni di sintesi, secondo gli obblighi loro rispettivamente derivanti dal suddetto regolamento e dalla direttiva 2003/4/CE. |
Emendamento 73 Proposta di decisione Articolo 10 – paragrafo 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. La Commissione valuta l'attuazione dei piani di azione LULUCF da parte degli Stati membri entro sei mesi dal ricevimento delle relazioni di cui al paragrafo 4. |
soppresso |
La Commissione pubblica tali relazioni e i risultati della valutazione e può eventualmente formulare raccomandazioni al fine di rafforzare gli sforzi messi in atto dagli Stati membri per limitare o ridurre le emissioni e per mantenere o aumentare gli assorbimenti. Gli Stati membri tengono nella debita considerazione le osservazioni della Commissione. |
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Emendamento 74 Proposta di decisione Articolo 11 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
La Commissione riesamina le norme di contabilizzazione di cui alla presente decisione al massimo entro un anno dal termine del primo periodo di contabilizzazione di cui all'allegato I. |
La Commissione riesamina le norme di contabilizzazione di cui alla presente decisione al massimo entro un anno dal termine del primo periodo di contabilizzazione di cui all'allegato I alla luce dei negoziati internazionali e dell'UNFCCC. |
MOTIVAZIONE
La contabilizzazione inerente all'uso del suolo, ai cambiamenti di uso del suolo e alla silvicoltura (LULUCF) è un elemento chiave nella politica in materia di clima e può contribuire, tra le altre cose, alla mitigazione, all'adattamento e alla conservazione della biodiversità nonché a un uso sostenibile delle risorse naturali. Un primo passo verso l'integrazione dei settori LULUCF negli sforzi compiuti dall'Unione per ridurre le emissioni e verso una complementarità tra le politiche dell'Unione consiste nell'istituzione di norme efficaci per la contabilizzazione delle emissioni e degli assorbimenti risultanti da attività LULUCF.
A tale riguardo, la contabilizzazione LULUCF dell'Unione europea dovrebbe essere incentrata su tre obiettivi generali:
- facilitare il rispetto degli obblighi internazionali autonomi degli Stati membri e dell'Unione europea quali parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e del protocollo di Kyoto;
- garantire la coerenza delle politiche rispetto alla legislazione attuale e futura dell'Unione in materia di coordinamento e integrazione, comprese, tra l'altro, la politica agricola comune (PAC) e la direttiva sulle energie rinnovabili; nonché
- garantire che le pratiche e i metodi di contabilizzazione siano conformi ai principi riconosciuti di trasparenza, coerenza, comparabilità, completezza e accuratezza, non solo all'interno degli Stati membri ma anche tra di essi in quanto membri dell'Unione europea.
L'approccio adottato dal relatore è mirato e si prefigge il raggiungimento di tali obiettivi, riconoscendo che gran parte del lavoro è già stato svolto a livello delle decisioni prese in seno alla conferenza delle parti dell'UNFCCC e alle riunioni delle parti del protocollo di Kyoto, tra cui le decisioni 16/CMP.1, 2/CMP.6 e 2/CMP.7. L'Unione europea deve pertanto essere ben consapevole del ruolo cruciale di leader che riveste nell'ambito delle questioni climatiche; qualora l'armonizzazione sia la soluzione migliore o necessaria, dovrebbe mirare al denominatore comune al più alto livello tra gli Stati membri.
Il relatore accoglie pertanto con favore la proposta di decisione ma ritiene che debba essere precisata e rafforzata sotto diversi aspetti.
Obblighi di contabilizzazione
L'obbligo di istituire e condurre una contabilizzazione delle emissioni e degli assorbimenti derivanti dalla vasta gamma di attività legate al suolo che producono emissioni rappresenta un passo importante verso l'integrazione di tali settori negli obiettivi di riduzione dell'Unione. A Durban il drenaggio e la riumidificazione delle zone umide sono rimaste attività volontarie, conformemente alla decisione 2/CMP.7, basate sui metodi di stima per le zone umide, i terreni convertiti in zone umide e l'uso del suolo su terreni organici drenati contenuti nelle linee guida del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), la maggior parte delle quali recentemente adottate e incoraggiate dalla conferenza delle parti e dai chiarimenti successivamente concordati. La contabilizzazione del drenaggio e della riumidificazione delle zone umide solo da parte di alcuni Stati membri comporta alcune incoerenze all'interno dell'Unione.
Il relatore propone di conseguenza che il drenaggio e la riumidificazione delle zone umide siano considerati una categoria di attività per la quale occorre istituire l'obbligo della contabilizzazione.
Norme generali in materia di contabilizzazione
Una contabilizzazione accurata dell'evoluzione delle riserve di carbonio per le varie categorie di attività richiede l'inclusione dei bacini di carbonio conosciuti e dei gas serra. Inoltre, al fine di garantire l'armonizzazione in vista di un'ulteriore integrazione negli impegni assunti dall'Unione sulla riduzione delle emissioni e con la legislazione attuale e futura dell'UE, tutti gli Stati membri devono essere tenuti a contabilizzare le riserve di carbonio utilizzando gli stessi bacini di carbonio e gas a effetto serra. Se gli Stati membri richiedono assistenza nell'effettuare adeguamenti e rettifiche di tipo tecnico per dar conto dei bacini di carbonio e gas a effetto serra altrimenti esclusi dalla contabilizzazione, occorre ove opportuno che la Commissione sia in grado di fornirla.
Il relatore propone pertanto di rendere obbligatoria la contabilizzazione per tutti i bacini di carbonio e gas a effetto serra legati alle varie categoria di attività e invita la Commissione a fornire assistenza.
Prodotti ottenuti dall'estrazione del legno
A Durban si è deciso che le emissioni provenienti dai prodotti ottenuti dall'estrazione del legno (HWP) debbano essere contabilizzate sulla base del metodo dell'ossidazione istantanea – in base al quale si considera che il rilascio del carbonio immagazzinato in prodotti ottenuti dall'estrazione del legno avvenga al momento della raccolta – a meno che non siano disponibili dati trasparenti e verificabili per determinate categorie di HWP, nel qual caso le emissioni saranno stimate mediante la funzione di decadimento di primo grado con i valori di emivita per default. Gli Stati membri sono inoltre autorizzati a utilizzare valori di emivita propri di ciascun paese (contry-specific) al posto di quelli per default. Tale assetto potrebbe dar luogo a potenziali incoerenze all'interno dell'Unione, ad esempio: i) due Stati membri utilizzano valori di emivita contry-specific diversi fra loro per un paese terzo; oppure ii) uno Stato membro utilizza per un altro Stato membro un valore di emivita country-specific diverso da quello che utilizza per se. Occorre eliminare queste potenziali incoerenze prima che si verifichino.
Di conseguenza, il relatore propone in primo luogo di imporre agli Stati membri di sottoporre formalmente all'esame e all'approvazione della Commissione la propria scelta di utilizzare valori di emivita country-specific per i prodotti HWP esportati; in secondo luogo, ritiene necessario vietare agli Stati membri di utilizzare per i prodotti HWP commercializzati nell'Unione valori di emivita country-specific che si discostano da quelli utilizzati dagli Stati membri importatori.
Inoltre, il quadro normativo attuale per la contabilizzazione dei prodotti HWP dà origine a lacune di dati quando tali prodotti sono utilizzati a fini energetici. Ciò è particolarmente rilevante per la biomassa legnosa utilizzata nella bioenergia e per l'assunto "emissioni zero" che è all'origine tanto della direttiva sulle energie rinnovabili quanto del sistema di scambio delle quote di emissione dell'UE. Se da un lato gli Stati membri sono tenuti a dare conto delle emissioni provenienti dai prodotti ottenuti dall'estrazione del legno all'interno nel loro territorio e destinati a fini energetici applicando il metodo dell'ossidazione istantanea – garantendo quindi un meccanismo all'interno dell'Unione e un quadro giuridico per la contabilizzazione di tali emissioni – lo stesso non vale sempre per i paesi terzi. L'imminente entrata in vigore del regolamento UE sul legno, unitamente all'aggiornamento del codice doganale comunitario, forniscono strumenti opportuni per far fronte a tali lacune di dati.
Il relatore propone quindi che gli Stati membri traccino e contabilizzino a fini indicativi le emissioni provenienti da HWP estratti al di fuori dell'Unione e utilizzati a fini energetici nel loro territorio, applicando il metodo dell'ossidazione istantanea e fornendo nel contempo informazioni riguardanti il paese di raccolta degli HWP e indicando se la raccolta è avvenuta secondo criteri di sostenibilità.
Perturbazioni naturali
Secondo quanto deciso a Durban, le emissioni provenienti da perturbazioni naturali possono essere escluse, in determinati casi, dal computo delle attività di imboschimento, rimboschimento e gestione delle foreste. L'approccio prevede che gli Stati membri stimino i livelli di fondo e i margini al fine di determinare quali emissioni potrebbero essere escluse, e consente successivamente l'esclusione delle emissioni per le quali siano soddisfatte determinate condizioni. La decisione 2/CMP.7 stabilisce inoltre che gli Stati membri debbano utilizzare le stesse metodologie applicate all'imboschimento, al rimboschimento e alla gestione forestale. La necessità di garantire coerenza non è tuttavia limitata alle categorie di attività ma vale anche per gli Stati membri.
Il relatore propone quindi che gli Stati membri calcolino i livelli di fondo e i margini e rispettino gli obblighi ex decisione 2/CMP.7 e che successivamente siano operati, ove necessario, corrispondenti adeguamenti e rettifiche di tipo tecnico per rendere conforme la loro contabilità.
Definizioni
Diversi termini utilizzati in tutto il documento non sono definiti o necessitano di ulteriori chiarimenti. Tali termini sono importanti per una comprensione e un'applicazione uniformi degli obblighi stabiliti nella decisione.
Di conseguenza, il relatore propone di includere o chiarire le definizioni di: riserva di carbonio, rimboschimento, imboschimento, disboscamento, prodotti ottenuti dall'estrazione del legno (HWP), livello di fondo, margine, valore di emivita e ossidazione istantanea.
Piani di azione LULUCF
È necessario che gli Stati membri esaminino misure per ridurre le emissioni e per mantenere o aumentare gli assorbimenti imputabili alle categorie di attività in esame. Occorre in particolare individuare tendenze e promuovere un'ulteriore integrazione in altre politiche dell'Unione. La Commissione dovrebbe avere il compito di fornire, ove opportuno, guida e assistenza tecnica agli Stati membri e il potere di formulare raccomandazioni per ulteriori interventi. È necessario garantire la partecipazione del pubblico e la trasparenza come richiesto da atti legislativi dell'Unione.
Il relatore propone pertanto di chiarire il contenuto dei piani di azione LULUCF includendo le recenti tendenze e proiezioni relative alle emissioni e agli assorbimenti e le misure per integrare i settori LULUCF in altre politiche dell'Unione. Si includono altresì chiarimenti relativi al ruolo della Commissione e l'obbligo di garantire l'accesso alle informazioni e la partecipazione del pubblico.
PARERE della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (19.9.2012)
destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle norme di contabilizzazione e ai piani di azione relativi alle emissioni e agli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti da attività connesse all'uso del suolo, ai cambiamenti di uso del suolo e alla silvicoltura
(COM(2012)0093 – C7‑0074/2012 – 2012/0042(COD))
Relatore per parere: Julie Girling
BREVE MOTIVAZIONE
Elementi principali della proposta della Commissione
La Commissione propone una decisione volta a fornire, in un primo tempo, un quadro giuridico comprendente norme di contabilizzazione rigorose, armonizzate e complete applicabili alle attività connesse all'uso del suolo, ai cambiamenti di uso del suolo e alla silvicoltura (LULUCF), che sono concepite per rispondere alle caratteristiche specifiche del settore. La proposta stabilisce per il settore LULUCF un quadro giuridico separato da quelli che regolano gli impegni esistenti (UE ETS e decisione sulla condivisione dello sforzo), il che significa che in questa fase il suddetto settore non verrebbe ufficialmente incluso nell'obiettivo di riduzione del 20% delle emissioni di gas a effetto serra dell'Unione. Solo dopo aver predisposto solide norme di contabilizzazione e sistemi di monitoraggio e di comunicazione, il settore LULUCF potrà essere ufficialmente incluso negli obiettivi di riduzione delle emissioni dell'Unione. A tal fine la Commissione ha inoltre presentato una proposta volta ad abrogare la decisione n. 280/2004/CE relativa a un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto, sostituendola con un regolamento concernente un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione (COM(2011)0789).
La Commissione osserva che l'obiettivo principale della sua proposta è di stabilire norme di contabilizzazione rigorose ed esaurienti per il settore LULUCF, nonché consentire il futuro sviluppo della politica verso la piena inclusione di tale settore negli impegni assunti dall'Unione in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra una volta che le condizioni lo consentano. A tal fine la decisione proposta stabilisce un quadro per:
· l'obbligo per gli Stati membri di contabilizzare le emissioni di gas a effetto serra provenienti da fonti associate ad attività agricole e forestali del settore LULUCF e gli assorbimenti ad opera di pozzi associati alle stesse attività, nonché la contabilizzazione volontaria per quanto concerne le attività di rivegetazione e di drenaggio e riumidificazione delle zone umide;
· le norme generali di contabilizzazione da applicare;
· le norme di contabilizzazione specifiche per l'imboschimento, il rimboschimento, il disboscamento, la gestione delle foreste, le variazioni nel bacino di prodotti ottenuti dall'estrazione del legno, la gestione delle terre coltivate, la gestione dei pascoli, la rivegetazione, il drenaggio e la riumidificazione delle zone umide;
· le norme di contabilizzazione specifiche per le perturbazioni naturali;
· l'adozione di piani d'azione LULUCF negli Stati membri, volti a limitare o ridurre le emissioni provenienti da fonti associate ad attività LULUCF e a mantenere o aumentare gli assorbimenti da parte di pozzi associati alle stesse attività, nonché la valutazione di tali piani da parte della Commissione;
· il conferimento alla Commissione del potere di aggiornare le definizioni di cui all'articolo 2 alla luce dei cambiamenti apportati alle definizioni adottate dagli organismi dell'UNFCCC o del protocollo di Kyoto o in virtù di altri accordi multilaterali in materia di cambiamenti climatici conclusi dall'Unione, di modificare l'allegato I per aggiungere periodi di contabilizzazione e garantire la coerenza fra tali periodi e i periodi corrispondenti applicabili agli impegni assunti dall'Unione per la riduzione delle emissioni in altri settori, e di modificare l'allegato II per aggiornare i livelli di riferimento conformemente ai livelli proposti dagli Stati membri, fatte salve le correzioni apportate a norma della presente decisione.
Posizione del relatore per parere
Il relatore per parere accoglie positivamente la proposta della Commissione , ritenendola una proposta ambiziosa che sostiene la necessità di norme di contabilizzazione più solide intese a includere nel diritto dell'UE le raccomandazioni degli accordi internazionali. Tuttavia, il relatore per parere è preoccupato per la "durata indeterminata" della delega di potere prevista dalla Commissione, e desidera raccomandare che tale durata sia mutata in un periodo di cinque anni.
Il relatore per parere ha apportato diverse modifiche al testo della Commissione, concentrandosi principalmente sugli aspetti seguenti:
a) Accordi internazionali
Consapevole del fatto che la proposta è stata elaborata prima delle conclusioni della Conferenza di Durban, il relatore per parere ha modificato vari articoli, tra cui alcune definizioni, per garantire che la presente decisione dell'UE sia conforme al testo della Convenzione di Durban. Il relatore per parere ritiene fondamentale che, laddove l'UE ha adottato uno strumento internazionale, vi sia coerenza tra il diritto dell'UE e la normativa internazionale.
b) Oneri per gli Stati membri
Al relatore per parere è ben noto il crescente onere amministrativo e finanziario che grava sugli Stati membri. Per questa ragione ha modificato il testo al fine di evitare, ove possibile, ridondanze e duplicazioni in materia di contabilità e comunicazione. Ciò non inciderà sulla qualità dei dati contabili forniti, ma garantirà che gli Stati membri non subiscano un indebito aggravio.
c) Piani di azione nazionali
Il relatore per parere comprende che l'introduzione dei piani di azione nazionali nella presente decisione sia per gli Stati membri una questione controversa, e dunque ha deciso di sopprimere la disposizione concernente tali piani sostituendola con un riferimento al "regolamento (UE) n. .../... [proposta della Commissione relativa a un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea (COM(2011)0789)]", che impone agli Stati membri di monitorare e comunicare i rispettivi dati relativi alle emissioni e agli assorbimenti all'interno dell'UE.
EMENDAMENTI
La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1 Proposta di decisione Considerando 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(2) L'articolo 9 della decisione 406/2009/CE prevede che la Commissione valuti le modalità di inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra derivanti da attività di uso del suolo, cambiamenti di uso del suolo e silvicoltura nell'impegno di riduzione delle emissioni assunto dall'Unione, garantendo nel contempo la permanenza e l'integrità ambientale del contributo del settore, nonché un monitoraggio e una contabilizzazione accurati di tali emissioni e assorbimenti. La presente decisione deve pertanto fissare innanzitutto norme di contabilizzazione applicabili alle emissioni e agli assorbimenti di gas a effetto serra derivanti dal settore LULUCF. Nel frattempo, per garantire la salvaguardia e il rafforzamento delle riserve di carbonio, occorre inoltre provvedere affinché gli Stati membri adottino piani di azione LULUCF che definiscano misure volte a limitare o ridurre le emissioni e a mantenere o ad aumentare gli assorbimenti provenienti dal settore LULUCF. |
(2) L'articolo 9 della decisione 406/2009/CE prevede che la Commissione valuti le modalità di inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra derivanti da attività di uso del suolo, cambiamenti di uso del suolo e silvicoltura nell'impegno di riduzione delle emissioni assunto dall'Unione, garantendo nel contempo la permanenza e l'integrità ambientale del contributo del settore, nonché un monitoraggio e una contabilizzazione accurati di tali emissioni e assorbimenti. La presente decisione deve pertanto fissare innanzitutto norme di contabilizzazione applicabili alle emissioni e agli assorbimenti di gas a effetto serra derivanti dal settore LULUCF. Nel frattempo, per garantire la salvaguardia e il rafforzamento delle riserve di carbonio, occorre inoltre provvedere affinché gli Stati membri includano misure volte a favorire la gestione sostenibile delle foreste e del suolo al fine di limitare o ridurre le emissioni e mantenere o aumentare gli assorbimenti provenienti dal settore LULUCF nelle loro strategie di crescita a basse emissioni di carbonio. |
Motivazione | |
I piani di azione nazionale comporterebbero ulteriori oneri a livello degli Stati membri senza un chiaro valore aggiunto. Comporterebbero una duplicazione normativa poiché i piani di azione proposti sarebbero contestuali alle misure agroambientali previste dal secondo pilastro della politica agricola comune. Gli Stati membri devono quindi cercare di includere misure volte a promuovere la gestione sostenibile delle foreste e del suolo in altri ambiti, come ad esempio nell'ambito delle loro strategie di sviluppo a basse emissioni di carbonio. | |
Emendamento 2 Proposta di decisione Considerando 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(3) La 17a Conferenza delle Parti dell'UNFCC, tenutasi a Durban nel dicembre 2011, ha adottato la decisione -/CMP.7 della Conferenza delle Parti, che funge da riunione delle parti del protocollo di Kyoto ("decisione -/CMP.7"). La suddetta decisione fissa le norme di contabilizzazione per il settore LULUCF applicabili a partire dal secondo periodo di impegno nell'ambito del protocollo di Kyoto. La presente decisione deve essere in linea con la decisione sopra menzionata per garantire un adeguato livello di coerenza fra le norme interne dell'Unione e le metodologie concordate nel quadro dell'UNFCCC. La presente decisione deve inoltre rispecchiare le peculiarità del settore LULUCF dell'Unione. |
(3) La 17a Conferenza delle Parti dell'UNFCC, tenutasi a Durban nel dicembre 2011, ha adottato la decisione 2/CMP.7 della Conferenza delle Parti, che funge da riunione delle parti del protocollo di Kyoto ("decisione 2/CMP.7") e la decisione 16/CMP.1. Le suddette decisioni fissano le norme di contabilizzazione per il settore LULUCF applicabili a partire dal secondo periodo di impegno nell'ambito del protocollo di Kyoto. La presente decisione deve essere in linea con le decisioni sopra menzionate per garantire un adeguato livello di coerenza fra le norme interne dell'Unione e le metodologie concordate nel quadro dell'UNFCCC per evitare qualsiasi duplicazione delle comunicazioni nazionali. La presente decisione deve inoltre rispecchiare le peculiarità del settore LULUCF dell'Unione. |
Motivazione | |
È di cruciale importanza che il quadro di riferimento dell'UE per il settore LULUCF sia coerente con le norme internazionali al fine di favorire le comunicazioni nazionali e di evitare distorsioni tra i diversi quadri di riferimento. È pertanto necessario un allineamento con il quadro di riferimento internazionale (decisione 2/CMP.7 e decisione 16/CMP.1). | |
Emendamento 3 Proposta di decisione Considerando 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(4) Le norme di contabilizzazione LULUCF devono rispecchiare gli sforzi compiuti nel settore agricolo e forestale per aumentare il contributo alla riduzione di emissioni proveniente dai cambiamenti apportati all'uso del suolo. La presente decisione deve disporre norme di contabilizzazione applicabili su base obbligatoria alle attività silvicole di imboschimento, rimboschimento, disboscamento e gestione delle foreste, nonché alle attività agricole di gestione dei pascoli e delle terre coltivate. Deve inoltre disporre norme di contabilizzazione applicabili su base volontaria alle attività di rivegetazione e a quelle di drenaggio e riumidificazione delle zone umide. |
(4) Le norme di contabilizzazione LULUCF devono rispecchiare gli sforzi compiuti nel settore agricolo e forestale per aumentare il contributo alla riduzione di emissioni proveniente dai cambiamenti apportati all'uso del suolo. La presente decisione deve disporre norme di contabilizzazione applicabili su base obbligatoria alle attività silvicole di imboschimento, rimboschimento, disboscamento e gestione delle foreste. Deve inoltre disporre norme di contabilizzazione applicabili su base volontaria alle attività agricole di gestione dei pascoli e delle terre coltivate nonché alle attività di rivegetazione e a quelle di drenaggio e riumidificazione delle zone umide. |
Motivazione | |
Un allineamento con l'accordo di Durban, che prevede il regime di contabilizzazione obbligatoria soltanto per la gestione delle foreste. Sebbene molti Stati membri stiano attualmente effettuando studi di fattibilità che tengano conto della gestione delle terre coltivate e dei pascoli, è improbabile che tali studi siano conclusi prima del 2014. Ne consegue che la proposta della Commissione di rendere obbligatoria la contabilizzazione di tali attività va oltre le norme internazionali e crea distorsioni per gli Stati membri e gli operatori. | |
Emendamento 4 Proposta di decisione Considerando 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(5) Al fine di garantirne la loro integrità ambientale, le norme di contabilizzazione applicabili al settore LULUCF dell'Unione devono essere basate sui principi contabili stabiliti nelle decisioni -/CMP.7 e 16/CMP.1 della Conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del protocollo di Kyoto. |
(5) Al fine di garantire la loro integrità ambientale, le norme di contabilizzazione applicabili al settore LULUCF dell'Unione devono essere basate sui principi contabili stabiliti nelle decisioni -/CMP.7, 2/CMP.6 e 16/CMP.1 della Conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del protocollo di Kyoto e devono essere applicate in modo coerente, comparabile e completo nell'Unione e negli Stati membri. |
Emendamento 5 Proposta di decisione Considerando 10 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(10) Le norme in materia di comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di altre informazioni relative ai cambiamenti climatici, incluse le informazioni sul settore LULUCF, rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. .../... [proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea (COM/2011/0789 definitivo – 2011/0372 (COD)] ed esulano pertanto dal campo di applicazione della presente decisione. |
(10) Le norme in materia di comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di altre informazioni relative ai cambiamenti climatici, incluse le informazioni sul settore LULUCF, rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. .../... [proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea (COM/2011/0789 definitivo – 2011/0372 (COD))] ed è opportuno che siano tenute presenti dagli Stati membri in sede di contabilizzazione, sebbene non rientrino nel campo di applicazione della presente decisione. |
Motivazione | |
Si reputa utile inserire un collegamento con il regolamento, attualmente in corso di negoziazione, concernente un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea (COM(2011)0789). | |
Emendamento 6 Proposta di decisione Considerando 12 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(12) I piani di azione LULUCF degli Stati membri devono prevedere misure volte a limitare o a ridurre le emissioni e a mantenere o aumentare gli assorbimenti provenienti dal settore LULUCF. Ciascun piano di azione LULUCF deve contenere determinate informazioni secondo quanto specificato nella presente decisione. Inoltre, al fine di promuovere le buone pratiche, l'allegato della presente decisione deve fissare un elenco indicativo di misure che potrebbero anche essere incluse in tali piani. La Commissione deve valutare periodicamente il contenuto e l'attuazione dei piani di azione LULUCF degli Stati membri e, ove del caso, fornire raccomandazioni per rafforzare l'azione degli Stati membri. |
soppresso |
Motivazione | |
Il relatore per parere comprende che l'introduzione dei piani di azione nazionali nella presente decisione sia per gli Stati membri una questione controversa, e dunque propone di sopprimere la disposizione concernente tali piani e di sostituirla con un riferimento al regolamento, attualmente in corso di negoziazione, concernente un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea (COM(2011)0789), che impone agli Stati membri di monitorare e comunicare i rispettivi dati relativi alle emissioni e agli assorbimenti all'interno dell'UE. | |
Emendamento 7 Proposta di decisione Considerando 13 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(13) È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea al fine di aggiornare le definizioni stabilite all'articolo 2 alla luce dei cambiamenti apportati alle definizioni adottate dagli organismi dell'UNFCCC o del protocollo di Kyoto o da un altro accordo multilaterale in materia di cambiamenti climatici concluso dall'Unione; di modificare l'allegato I per aggiungere periodi di contabilizzazione e garantire la coerenza fra tali periodi e i periodi corrispondenti applicabili agli impegni assunti dall'Unione sulla riduzione delle emissioni in altri settori; di modificare l'allegato II con livelli di riferimento aggiornati conformemente ai livelli di riferimento contenuti nelle proposte presentate dagli Stati membri a norma dell'articolo 6 su riserva delle correzioni apportate a norma della presente decisione; di rivedere le informazioni fornite all'allegato III conformemente ai progressi scientifici nonché le condizioni connesse alle norme di contabilizzazione per le perturbazioni naturali stabilite all'articolo 9, paragrafo 2, alla luce dei progressi scientifici o di rispecchiare le revisioni degli atti adottati da organi dell'UNFCCC o del protocollo di Kyoto. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche presso esperti. Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, la Commissione deve anche garantire una trasmissione corretta e tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. |
(13) È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea al fine di aggiornare le definizioni stabilite all'articolo 2 alla luce dei cambiamenti apportati alle definizioni adottate dagli organismi dell'UNFCCC o del protocollo di Kyoto o da altri accordi multilaterali sopravvenuti in materia di cambiamenti climatici che l'Unione deve rispettare, e di rivedere le informazioni fornite all'allegato III conformemente ai progressi scientifici nonché le condizioni connesse alle norme di contabilizzazione per le perturbazioni naturali stabilite all'articolo 9, paragrafo 2, alla luce dei progressi scientifici o di rispecchiare lievi modifiche degli atti adottati da organi dell'UNFCCC o del protocollo di Kyoto. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche presso esperti. Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, la Commissione deve anche garantire una trasmissione corretta e tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. |
Motivazione | |
La modifica degli allegati I e II dovrebbe richiedere il ricorso alla procedura legislativa ordinaria e non dovrebbe essere oggetto di atti delegati. | |
Emendamento 8 Proposta di decisione Articolo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
La presente decisione fissa le norme di contabilizzazione applicabili alle emissioni e agli assorbimenti risultanti da attività legate all'uso del suolo, ai cambiamenti di uso del suolo e alla silvicoltura. Essa prevede inoltre che gli Stati membri dispongano piani di azione LULUCF volti a limitare o ridurre le emissioni e a mantenere o aumentare gli assorbimenti, nonché la valutazione di tali piani da parte della Commissione. |
La presente decisione fissa le norme di contabilizzazione applicabili alle emissioni e agli assorbimenti risultanti da attività legate all'uso del suolo, ai cambiamenti di uso del suolo e alla silvicoltura negli Stati membri. |
Motivazione | |
Il relatore per parere propone la soppressione dei piani di azione nazionali (cfr. anche svariati altri emendamenti). | |
Emendamento 9 Proposta di decisione Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera q | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(q) "foresta": un'area di terreno di almeno 0,5 ettari, con copertura arborea o densità equivalente pari almeno al 10% della superficie, coperta da alberi in grado di raggiungere un'altezza di almeno 5 metri nella fase di maturità sul luogo di crescita, inclusi i giovani popolamenti naturali in fase di crescita, o un impianto che deve ancora raggiungere una copertura arborea o densità equivalente pari almeno al 10% o un'altezza di almeno 5 metri, compresa qualsiasi superficie che normalmente costituisce parte della zona forestale ma su cui non sono temporaneamente presenti alberi a seguito di un intervento umano come la raccolta o di cause naturali, ma che si prevede tornerà ad essere coperto da foresta; |
(q) "foresta": terreno con copertura arborea (o densità equivalente) superiore al 10% e una superficie di oltre 0,5 ettari. Gli alberi dovrebbero raggiungere un'altezza minima in situ di 5 metri nella fase di maturità. Una foresta può consistere in formazioni forestali chiuse, in cui una parte consistente del terreno è ricoperta da alberi di varia altezza e da vegetazione di sottobosco oppure in formazioni forestali aperte con copertura vegetale continua in cui la copertura delle chiome arboree supera il 10%. Sono classificati come foreste i giovani soprassuoli naturali e tutti i boschi artificiali creati a fini di silvicoltura che non hanno ancora raggiunto una densità di chioma del 10% o un'altezza arborea di 5 metri, come lo sono le zone normalmente facenti parte di aree forestali temporaneamente scoperte a seguito dell'intervento umano o di cause naturali, ma di cui si prevede il rimboschimento. La definizione di "foresta" comprende: vivai forestali e arboreti da seme che costituiscono parte integrale della foresta; strade forestali, piste disboscate, strisce tagliafuoco ed altre piccole radure all'interno della foresta; foreste dei parchi nazionali, riserve naturali e altre aree protette come quelle aventi uno speciale interesse ambientale, scientifico, storico, culturale o spirituale; frangivento e fasce di protezione degli alberi con una superficie di oltre 0,5 ettari e una larghezza di oltre 20 metri, piantagioni di alberi della gomma e foreste di querce sughere. La definizione di "foresta" non comprende I terreni utilizzati prevalentemente per scopi agricoli; |
Motivazione | |
La presente definizione deve essere in linea con il processo MCPFE/Forest Europe dal momento che gli Stati membri devono effettuare comunicazioni nell'ambito del processo MCPFE/Forest Europe sulla base di tali criteri. Modificare il sistema di comunicazione o imporre l'obbligo di effettuare comunicazioni in modi diversi/paralleli comporterebbe burocrazia e costi aggiuntivi per gli Stati membri. | |
Emendamento 10 Proposta di decisione Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera t | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(t) "perturbazione naturale": ogni evento o circostanza non antropogenici che provocano un rilascio significativo di emissioni dalle foreste o dai suoli agricoli e il cui manifestarsi sfugge al controllo dello Stato membro interessato, a condizione che lo Stato membro suddetto sia anche obiettivamente incapace di limitare in misura significativa l'effetto del fenomeno o della circostanza sulle emissioni, anche successivamente al loro verificarsi; |
(t) "perturbazioni naturali": eventi non antropogenici o circostanze non antropogeniche. Ai fini della presente decisione, tali eventi o circostanze sono quelli che provocano un rilascio significativo di emissioni dalle foreste e su cui gli Stati membri non hanno controllo e non possono sostanzialmente influire. Essi possono comprendere gli incendi, le infestazioni da insetti e da agenti patogeni, i fenomeni meteorologici estremi, incluse la siccità e le inondazioni, e/o le perturbazioni geologiche, su cui gli Stati membri non hanno controllo e non possono sostanzialmente influire. Sono escluse la raccolta e la tecnica del fuoco prescritto; |
Motivazione | |
Un allineamento con la definizione di "perturbazioni naturali" contenuta nella convenzione di Durban sui cambiamenti naturali con l'aggiunta, per maggiore chiarezza, delle parole "siccità e inondazioni". | |
Emendamento 11 Proposta di decisione Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera t bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(t bis) "livello di fondo": la media di una serie storica coerente e inizialmente completa, contenente le emissioni degli anni 1990-2009 associate a perturbazioni naturali, previa applicazione di un processo di eliminazione dei valori erratici basato su un valore doppio rispetto al normale scostamento dalla media, iterativamente ripetuto fino a quando non siano più identificabili valori erratici; in alternativa, gli Stati membri possono applicare un metodo specifico per paese, trasparente e comparabile, impiegando una serie storica coerente e inizialmente completa di dati anche per il periodo comprendente gli anni 1990-2009. Tutti i metodi evitano l'aspettativa di crediti netti durante il periodo di impegno. Se il livello di riferimento applicabile alla gestione delle foreste di uno Stato membro non comprende un livello di fondo delle emissioni, ai fini dell'applicazione del livello di fondo di cui all'articolo 9, paragrafo 2, il valore del livello di fondo è stimato applicando il primo metodo sopra citato. |
|
Se il livello di fondo è definito impiegando il primo metodo sopra citato, il margine sarà uguale al doppio del normale scostamento dalla serie storica che definisce il livello di fondo. Se il livello di fondo è definito impiegando il metodo specifico per paese o se il livello di riferimento dello Stato membro è uguale a zero, detto Stato membro deve illustrare le modalità di determinazione del margine, laddove un margine è necessario. Tutti i metodi devono evitare l'aspettativa di crediti netti durante il periodo di impegno. |
Motivazione | |
Occorre inserire la definizione di "livello di fondo" per garantire la coerenza con la Convenzione di Durban sui cambiamenti climatici sottoscritta da tutti i 27 Stati membri (cfr. anche altri emendamenti all'articolo 9 in appresso). | |
Emendamento 12 Proposta di decisione Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera u | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(u) "valore di emivita": il numero di anni necessari al contenuto di carbonio di un prodotto del legno per dimezzarsi rispetto al quantitativo iniziale; |
(u) "valore di emivita": il numero di anni necessari al quantitativo di carbonio immagazzinato in un prodotto del legno per dimezzarsi rispetto al valore iniziale; |
Motivazione | |
Tali modifiche mirano a chiarire la differenza tra "quantitativo" e "valore" nell'ambito di questa definizione. | |
Emendamento 13 Proposta di decisione Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera w | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(w) "abbattimento di salvataggio": ogni attività consistente nel recupero di legname colpito da una perturbazione naturale e che può essere ancora utilizzato almeno in parte. |
(w) "abbattimento di salvataggio": ogni attività consistente nel recupero di legname colpito da una perturbazione naturale e che può essere ancora utilizzato. |
Emendamento 14 Proposta di decisione Articolo 2 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 12 al fine di modificare le definizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo per adattarle alle definizioni modificate adottate dagli organi dell'UNFCCC o del protocollo di Kyoto o di un altro accordo multilaterale relativo ai cambiamenti climatici concluso dall'Unione. |
soppresso |
Emendamento 15 Proposta di decisione Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(e) gestione delle terre coltivate; |
soppresso |
Motivazione | |
Un allineamento con l'accordo di Durban, che prevede il regime di contabilizzazione obbligatoria soltanto per la gestione delle foreste. Sebbene molti Stati membri stiano attualmente effettuando studi di fattibilità che tengano conto della gestione delle terre coltivate e dei pascoli, è improbabile che tali studi siano conclusi prima del 2014. Ne consegue che la proposta della Commissione di rendere obbligatoria la contabilizzazione di tali attività va oltre le norme internazionali e crea distorsioni per gli Stati membri e gli operatori. | |
Emendamento 16 Proposta di decisione Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera f | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(f) gestione dei pascoli. |
soppresso |
Motivazione | |
Un allineamento con l'accordo di Durban, che prevede il regime di contabilizzazione obbligatoria soltanto per la gestione delle foreste. Sebbene molti Stati membri stiano attualmente effettuando studi di fattibilità che tengano conto della gestione delle terre coltivate e dei pascoli, è improbabile che tali studi siano conclusi prima del 2014. Ne consegue che la proposta della Commissione di rendere obbligatoria la contabilizzazione di tali attività va oltre le norme internazionali e crea distorsioni per gli Stati membri e gli operatori. | |
Emendamento 17 Proposta di decisione Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri possono inoltre redigere e mantenere una contabilizzazione che rispecchi accuratamente le emissioni e gli assorbimenti risultanti da attività di rivegetazione e di drenaggio e riumidificazione delle zone umide. |
Gli Stati membri possono inoltre scegliere di redigere e mantenere una contabilizzazione per il primo periodo di contabilizzazione che rispecchi accuratamente le emissioni e gli assorbimenti risultanti da attività di gestione delle terre coltivate e dei pascoli, di rivegetazione e di drenaggio e riumidificazione delle zone umide. |
Motivazione | |
Un allineamento con l'accordo di Durban, che prevede il regime di contabilizzazione obbligatoria soltanto per la gestione delle foreste. Sebbene molti Stati membri stiano attualmente effettuando studi di fattibilità che tengano conto della gestione delle terre coltivate e dei pascoli, è improbabile che tali studi siano conclusi prima del 2014. Ne consegue che la proposta della Commissione di rendere obbligatoria la contabilizzazione di tali attività va oltre le norme internazionali e crea distorsioni per gli Stati membri e gli operatori. | |
Emendamento 18 Proposta di decisione Articolo 3 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Gli Stati membri includono nella propria contabilizzazione una determinata attività di cui al paragrafo 1 a decorrere dall'inizio dell'attività o dal 1° gennaio 2013, a seconda di quale delle due date risulti più recente. |
3. Gli Stati membri includono nella propria contabilizzazione qualunque attività di cui al paragrafo 1 a decorrere dall'inizio dell'attività o dall'inizio del periodo di impegno, a seconda di quale delle due date risulti più recente. |
Motivazione | |
In conformità della Convenzione di Durban sui cambiamenti climatici. | |
Emendamento 19 Proposta di decisione Articolo 4 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Le emissioni e gli assorbimenti risultanti da attività che rientrano in una o più categorie di attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1, vengono contabilizzati in un'unica categoria. |
2. Le emissioni e gli assorbimenti risultanti da attività che rientrano in una o più categorie di attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1, vengono contabilizzati in un'unica categoria, in moda da evitare la doppia contabilizzazione. |
Motivazione | |
L'emendamento mira a precisare che la doppia contabilizzazione va assolutamente evitata. | |
Emendamento 20 Proposta di decisione Articolo 4 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Gli Stati membri operano le rettifiche tecniche e i ricalcoli necessari per includere nei conti esistenti e in quelli di nuova istituzione, se altrimenti esclusi, i bacini di carbonio di cui al primo comma e i gas serra di cui all'articolo 3, paragrafo 2. |
Emendamento 21 Proposta di decisione Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera f – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri possono tuttavia decidere di non contabilizzare le variazioni nelle riserve di carbonio di cui al primo comma, lettere da a) ad e), se il bacino di carbonio in questione non costituisce un pozzo in declino o una fonte. Gli Stati membri considerano che un bacino di carbonio non costituisce un pozzo in declino o una fonte solo quando ciò sia dimostrato sulla base di dati trasparenti e verificabili. |
Gli Stati membri possono tuttavia decidere di non contabilizzare le variazioni nelle riserve di carbonio di cui al primo comma, lettere da a) ad e), se il bacino di carbonio in questione non costituisce una fonte. Gli Stati membri considerano che un bacino di carbonio non costituisce una fonte solo quando ciò sia dimostrato sulla base di dati trasparenti e verificabili. |
Motivazione | |
In conformità della Convenzione di Durban sui cambiamenti climatici. | |
Emendamento 22 Proposta di decisione Articolo 4 – paragrafo 7 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
7. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 12 al fine di modificare l'allegato I per aggiungere periodi di contabilizzazione e per garantire la coerenza fra tali periodi e i periodi di contabilizzazione corrispondenti applicabili agli impegni in materia di riduzione delle emissioni assunti dall'Unione in altri settori. |
7. Eventuali modifiche delle norme di contabilizzazione di cui al presente articolo, comprese le modifiche dei periodi di contabilizzazione di cui all'allegato I, sono adottate conformemente alla procedura legislativa ordinaria. |
Motivazione | |
Poiché le norme di contabilizzazione di cui al presente articolo e all'allegato I sono fondamentali per il funzionamento della presente decisione, è opportuno che eventuali modifiche delle medesime siano adottate conformemente alla procedura legislativa ordinaria. | |
Emendamento 23 Proposta di decisione Articolo 5 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Nella contabilizzazione relativa al rimboschimento, gli Stati membri registrano le emissioni e gli assorbimenti che risultano unicamente da attività condotte su terreni che non risultavano boschivi al 1° gennaio 1990. |
1. Nella contabilizzazione relativa al rimboschimento, gli Stati membri registrano le emissioni e gli assorbimenti che risultano unicamente da attività condotte su terreni che non sono più boschivi a decorrere dal 1° gennaio 1990. |
Motivazione | |
In conformità della Convenzione di Durban sui cambiamenti climatici. | |
Emendamento 24 Proposta di decisione Articolo 5 – paragrafo 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Gli Stati membri fanno uso della stessa unità di valutazione spaziale per determinare le aree forestali oggetto di imboschimento, rimboschimento e disboscamento. |
5. Gli Stati membri fanno uso dei migliori dati disponibili per determinare se le foreste rientrano nelle definizioni di imboschimento, rimboschimento e disboscamento enunciate all'articolo 2, lettere c), d) ed e) . |
Motivazione | |
Il relatore per parere ha scelto questa nuova formulazione al fine di chiarire il testo. | |
Emendamento 25 Proposta di decisione Articolo 6 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Al massimo un anno prima del termine di ciascun periodo di contabilizzazione, gli Stati membri comunicano alla Commissione proposte di livelli di riferimento riveduti per il periodo di contabilizzazione successivo secondo il metodo di cui alla decisione -/CMP.7, impiegato per il calcolo dei livelli di riferimento fissati nella suddetta decisione. |
4. Al massimo un anno prima del termine di ciascun periodo di contabilizzazione, gli Stati membri comunicano alla Commissione livelli di riferimento riveduti per il periodo di contabilizzazione successivo secondo il metodo di cui alla decisione -/CMP.7, impiegato per il calcolo dei livelli di riferimento fissati nella suddetta decisione. |
|
Nota: la stessa modifica si applica all'articolo 6, paragrafi 5 e 6. |
Motivazione | |
L'emendamento è collegato alla soppressione del diritto della Commissione di verificare i livelli di riferimento riveduti (articolo 6, paragrafo 8). | |
Emendamento 26 Proposta di decisione Articolo 6 – paragrafo 8 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
8. La Commissione verifica l'accuratezza delle proposte di livelli di riferimento riveduti. |
soppresso |
Motivazione | |
L'emendamento mira a evitare la duplicazione degli obblighi di comunicazione che incombono agli Stati membri in sede di verifica dei livelli di riferimento. | |
Emendamento 27 Proposta di decisione Articolo 6 – paragrafo 9 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
9. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 12 per aggiornare secondo le necessità i livelli di riferimento di cui all'allegato II. |
soppresso |
Emendamento 28 Proposta di decisione Articolo 6 – paragrafo 10 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
10. Gli Stati membri registrano nella propria contabilizzazione relativa alla gestione delle foreste l'impatto di ogni modifica dell'allegato II con riguardo all'intero periodo di contabilizzazione interessato. |
soppresso |
Motivazione | |
L'emendamento è collegato al precedente emendamento all'articolo 6, paragrafo 9. | |
Emendamento 29 Proposta di decisione Articolo 6 – paragrafo 10 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
10 bis. Gli Stati membri possono includere nella contabilizzazione della gestione forestale di cui all'articolo 3, paragrafo 4, del protocollo di Kyoto, le emissioni di origine antropica dalle fonti e dell'assorbimento tramite pozzi di tutti i gas a effetto serra derivanti dalla raccolta e dalla conversione delle piantagioni forestali contabilizzate nella gestione forestale in aree non boschive, a condizione che siano soddisfatti tutti i requisiti seguenti: |
|
(a) l'impianto forestale è avvenuto per azione antropica diretta tramite impianto e/o semina delle aree non boschive prima del 1° gennaio 1990 e, nel caso in cui la foresta sia stata ripristinata, ciò è avvenuto per azione antropica diretta in aree boschive tramite impianto e/o semina dopo il 1° gennaio 1960; |
|
(b) una nuova area boschiva con superficie almeno equivalente al lotto tagliato è costituita per azione antropica diretta mediante impianto e/o semina delle aree non boschive prive di foresta al 31 dicembre 1989; |
|
(c) gli stock di carbonio della nuova foresta sono come minimo pari a quelli contenuti nel lotto tagliato all'epoca del taglio, nell'ambito del normale ciclo di taglio del lotto tagliato e, in caso contrario, è generato un debito ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del protocollo di Kyoto. |
Emendamento 30 Proposta di decisione Articolo 6 – paragrafo 10 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
10 ter. Tutti i terreni e i relativi pozzi di carbonio di cui al paragrafo 10 bis del presente articolo devono essere contabilizzati come gestione forestale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del protocollo di Kyoto e non ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, di detto protocollo. |
|
Tutti i terreni e i relativi pozzi di carbonio di cui al paragrafo 10 bis del presente articolo devono essere localizzati, monitorati e comunicati indicando l'ubicazione georeferenziata e l'anno di conversione. |
Emendamento 31 Proposta di decisione Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(c bis) uso energetico del legno. |
Motivazione | |
Gli effetti di sostituzione dell'uso energetico del legno devono essere riconosciuti. | |
Emendamento 32 Proposta di decisione Articolo 8 – titolo | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Norme di contabilizzazione per la gestione delle terre coltivate, la gestione dei pascoli, la rivegetazione e il drenaggio e la riumidificazione delle zone umide |
Norme di contabilizzazione per la rivegetazione e il drenaggio e la riumidificazione delle zone umide |
Emendamento 33 Proposta di decisione Articolo 8 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Nella contabilizzazione relativa alla gestione delle terre coltivate e alla gestione dei pascoli, gli Stati membri registrano le emissioni e gli assorbimenti risultanti da tali attività, calcolati come emissioni e assorbimenti in ciascun periodo di contabilizzazione di cui all'allegato I, cui viene sottratto il valore ottenuto moltiplicando il numero di anni del periodo di contabilizzazione interessato per le emissioni e gli assorbimenti dello Stato membro risultanti da tali attività nel suo anno di riferimento, quali figuravano nella relazione iniziale riveduta relativa alle emissioni nell'anno di riferimento presentata all'UNFCCC a norma dell'allegato della decisione 13/CMP.1. |
1. Nel caso in cui uno Stato membro decida di elaborare e mantenere una contabilizzazione per le categorie di cui all'articolo 3, paragrafo 1, comma 2, esso, fatte salve eventuali future decisioni sulle norme di contabilizzazione a livello internazionale, registra le emissioni e gli assorbimenti risultanti da tali attività, calcolati come emissioni e assorbimenti in ciascun periodo di contabilizzazione di cui all'allegato I, cui viene sottratto il valore ottenuto moltiplicando il numero di anni del periodo di contabilizzazione interessato per le emissioni e gli assorbimenti dello Stato membro risultanti da tali attività nel suo anno di riferimento, quali figuravano nella relazione iniziale riveduta relativa alle emissioni nell'anno di riferimento presentata all'UNFCCC a norma dell'allegato della decisione 13/CMP.1. |
Motivazione | |
Un allineamento con l'accordo di Durban, che prevede il regime di contabilizzazione obbligatoria soltanto per la gestione delle foreste. Sebbene molti Stati membri stiano attualmente effettuando studi di fattibilità che tengano conto della gestione delle terre coltivate e dei pascoli, è improbabile che tali studi siano conclusi prima del 2014. Ne consegue che la proposta della Commissione di rendere obbligatoria la contabilizzazione di tali attività va oltre le norme internazionali e crea distorsioni per gli Stati membri e gli operatori. | |
Emendamento 34 Proposta di decisione Articolo 9 – paragrafo 2 – parte introduttiva | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Gli Stati membri possono escludere le emissioni non antropogeniche di gas a effetto serra provenienti da fonti di cui al paragrafo 1 dai calcoli relativi ai loro obblighi di contabilizzazione a norma delle lettere a), b) e d) dell'articolo 3, paragrafo 1, quando tali emissioni di gas a effetto serra non antropogeniche provenienti da perturbazioni naturali superano in uno stesso anno il 5% delle emissioni totali prodotte da uno Stato membro nel suo anno di riferimento, quali figurano nella relazione iniziale riveduta relativa alle emissioni nell'anno di riferimento presentata all'UNFCCC a norma dell'allegato della decisione 13/CMP.1, escluse le emissioni e gli assorbimenti provenienti da attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti: |
2. Gli Stati membri possono escludere dalla contabilizzazione, su base annuale o alla fine del secondo periodo di impegno, le emissioni provenienti da perturbazioni naturali che superano ogni anno il livello di fondo della gestione delle foreste, più il margine, laddove un margine è necessario. |
Motivazione | |
Un allineamento con l'accordo di Durban, con riferimento specifico ai livelli di fondo e ai margini. | |
Emendamento 35 Proposta di decisione Articolo 9 – paragrafo 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 12 per rivedere le condizioni di cui al paragrafo 2, primo comma, alla luce dei progressi scientifici o per tener conto delle revisioni di atti adottate dagli organi dell'UNFCCC o del protocollo di Kyoto. |
5. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 12 per rivedere le condizioni di cui al paragrafo 2, primo comma, per tener conto delle lievi modifiche di atti adottate dagli organi dell'UNFCCC o del protocollo di Kyoto. |
Motivazione | |
Questa nuova formulazione mira a limitare la portata del potere delegato. | |
Emendamento 36 Proposta di decisione Articolo 9 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 9 bis |
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Obblighi in materia di comunicazione e di monitoraggio |
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Gli Stati membri si impegnano ad adempiere i loro obblighi in materia di monitoraggio e comunicazione per quanto riguarda le emissioni e gli assorbimenti derivanti da attività nel contesto della presente decisione in linea con il regolamento (UE) n. ... / ... del Parlamento europeo e del Consiglio concernente un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea (COM(2011)0789). |
Motivazione | |
Il relatore per parere comprende che l'introduzione dei piani di azione nazionali nella presente decisione sia per gli Stati membri una questione controversa, e dunque propone di sopprimere la disposizione concernente tali piani e di sostituirla con un riferimento al regolamento, attualmente in corso di negoziazione, concernente un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea (COM(2011)0789), che impone agli Stati membri di monitorare e comunicare i rispettivi dati relativi alle emissioni e agli assorbimenti all'interno dell'UE. | |
Emendamento 37 Proposta di decisione Articolo 10 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Non più tardi di sei mesi dall'inizio di ciascun periodo di contabilizzazione di cui all'allegato I, gli Stati membri redigono e trasmettono alla Commissione progetti di piani di azione LULUCF volti a limitare o ridurre le emissioni e a mantenere o aumentare gli assorbimenti risultanti dalle attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1. Gli Stati membri provvedono a consultare una vasta gamma di parti interessate. I progetti di piani di azione LULUCF coprono la durata del periodo di contabilizzazione considerato di cui all'allegato I. |
soppresso |
2. Gli Stati membri includono nei loro progetti di piani di azione LULUCF le seguenti informazioni relative a ciascuna delle attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1: |
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(a) una descrizione delle tendenze osservate precedentemente in materia di emissioni e assorbimenti; |
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(b) proiezioni relative alle emissioni e agli assorbimenti per ciascun periodo di contabilizzazione; |
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(c) un'analisi delle possibilità di limitazione o riduzione delle emissioni e di mantenimento o incremento degli assorbimenti; |
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(d) un elenco delle misure da adottare, incluse, se del caso, quelle specificate all'allegato IV, al fine di sfruttare le possibilità di mitigazione eventualmente identificate dall'analisi di cui alla lettera c); |
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(e) le politiche previste al fine di applicare le misure di cui alla lettera d), inclusa una descrizione dell'effetto atteso di tali misure sulle emissioni e gli assorbimenti; |
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(f) calendari di adozione e attuazione delle misure di cui alla lettera d). |
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3. La Commissione valuta il progetto di piano d'azione LULUCF di uno Stato membro entro tre mesi dal ricevimento di tutte le informazioni richieste trasmesse dallo Stato membro. La Commissione pubblica i risultati della valutazione e può formulare raccomandazioni, ove del caso, al fine di rafforzare gli sforzi messi in atto dagli Stati membri per limitare o ridurre le emissioni e mantenere o aumentare gli assorbimenti. |
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Gi Stati membri tengono debitamente conto delle osservazioni della Commissione e pubblicano in forma elettronica e rendono disponibili al pubblico i loro piani di azione LULUCF entro tre mesi dal ricevimento della valutazione della Commissione. |
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4. Gli Stati membri presentano alla Commissione, entro la data che cade a metà di ciascun periodo di contabilizzazione di cui all'allegato I, nonché entro la fine di ciascuno di tali periodi, una relazione che descrive i progressi compiuti nell'attuazione dei piani di azione LULUCF. |
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5. La Commissione valuta l'attuazione dei piani di azione LULUCF da parte degli Stati membri entro sei mesi dal ricevimento delle relazioni di cui al paragrafo 4. |
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La Commissione pubblica tali relazioni e i risultati della valutazione e può eventualmente formulare raccomandazioni al fine di rafforzare gli sforzi messi in atto dagli Stati membri per limitare o ridurre le emissioni e per mantenere o aumentare gli assorbimenti. Gli Stati membri tengono nella debita considerazione le osservazioni della Commissione. |
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Motivazione | |
Il relatore per parere comprende che l'introduzione dei piani di azione nazionali nella presente decisione sia per gli Stati membri una questione controversa, e dunque propone di sopprimere la disposizione concernente tali piani e di sostituirla con un riferimento al regolamento, attualmente in corso di negoziazione, concernente un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea (COM(2011)0789), che impone agli Stati membri di monitorare e comunicare i rispettivi dati relativi alle emissioni e agli assorbimenti all'interno dell'UE. | |
Emendamento 38 Proposta di decisione Articolo 12 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafo 2, all'articolo 4, paragrafo 7, all'articolo 6, paragrafo 9, all'articolo 7, paragrafo 6, e all'articolo 9, paragrafo 4, è conferita alla Commissione per una durata indeterminata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione. |
2. La delega di potere di cui all'articolo 7, paragrafo 6, e all'articolo 9, paragrafo 4, è conferita alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione. |
Motivazione | |
La prima modifica rispecchia la proposta di sopprimere gli atti delegati negli articoli citati. | |
Il relatore per parere è convinto che la delega di potere debba essere limitata a cinque anni e non debba avere una durata indeterminata. | |
Emendamento 39 Proposta di decisione Articolo 12 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafo 2, all'articolo 4, paragrafo 7, all'articolo 6, paragrafo 9, all'articolo 7, paragrafo 6, e all'articolo 9, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere in essa specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o a una data successiva ivi specificata. La decisione di revoca lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore. |
3. La delega di poteri di cui all'articolo 7, paragrafo 6, e all'articolo 9, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere in essa specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o a una data successiva ivi specificata. La decisione di revoca lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore. |
Emendamento 40 Proposta di decisione Articolo 12 – paragrafo 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. L'atto delegato adottato a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, all'articolo 4, paragrafo 7, all'articolo 6, paragrafo 9, all'articolo 7, paragrafo 6, e all'articolo 9, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Detto termine può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. |
5. L'atto delegato adottato a norma degli articoli 7, paragrafo 6 e 9, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Detto termine può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. |
Emendamento 41 Proposta di decisione Allegato IV | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) Misure connesse alla gestione delle terre coltivate, come ad esempio: |
soppresso |
– migliorare le pratiche agronomiche grazie a una migliore selezione delle varietà colturali; |
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– estendere la rotazione delle colture ed evitare o ridurre il ricorso al maggese completo; |
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– migliorare la gestione dei nutrienti, della lavorazione del terreno/dei residui e delle acque; |
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– incoraggiare le pratiche agro-forestali e le possibilità di cambiamento della copertura (uso) dei terreni. |
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(b) Misure connesse alla gestione e al miglioramento dei pascoli, come ad esempio: |
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– impedire la conversione dei pascoli in terre coltivate e il ritorno delle terre coltivate alla vegetazione originaria; |
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– migliorare la gestione dei pascoli modificando l'intensità e i periodi di pascolo; |
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– accrescere la produttività; |
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– migliorare la gestione dei nutrienti; |
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– migliorare la gestione dell'uso del fuoco come pratica colturale; |
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– introdurre specie più adeguate, in particolare specie con radici profonde. |
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(c) Misure volte a migliorare la gestione dei suoli agricoli organici, in particolare le torbiere, come ad esempio: |
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– incentivare pratiche agricole sostenibili per le zone umide; |
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– incentivare pratiche agricole adattate, limitando in particolare il più possibile la perturbazione dei suoli o le pratiche estensive. |
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(d) Misure volte a impedire il drenaggio e a incentivare la riumidificazione delle zone umide. |
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(e) Misure connesse agli acquitrini esistenti o parzialmente drenati, come ad esempio: |
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– impedire un ulteriore drenaggio; |
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– promuovere la riumidificazione e il ripristino degli acquitrini; |
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– prevenire gli incendi di palude. |
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(f) Ripristino dei terreni degradati. |
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(g) Misure connesse ad attività forestali come ad esempio: |
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– prevenire il disboscamento; |
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– effettuare operazioni di imboschimento e rimboschimento; |
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– conservare il carbonio nelle foreste esistenti; |
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– stimolare la produzione nelle foreste esistenti; |
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– accrescere il bacino di prodotti ottenuti dall'estrazione del legno; |
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– migliorare la gestione delle foreste, anche tramite una composizione ottimizzata delle specie, interventi di manutenzione e tagli di sfoltimento, nonché grazie alla conservazione dei suoli. |
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(h) Maggiore protezione contro perturbazioni naturali come gli incendi, gli agenti nocivi e le tempeste. |
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Motivazione | |
Il relatore per parere comprende che l'introduzione dei piani di azione nazionali nella presente decisione sia per gli Stati membri una questione controversa, e dunque propone di sopprimere la disposizione concernente tali piani e di sostituirla con un riferimento al regolamento, attualmente in corso di negoziazione, concernente un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea (COM(2011)0789), che impone agli Stati membri di monitorare e comunicare i rispettivi dati relativi alle emissioni e agli assorbimenti all'interno dell'UE. |
PROCEDURA
Titolo |
Norme di contabilizzazione e piani di azione relativi alle emissioni e agli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti da attività connesse all’uso del suolo, ai cambiamenti di uso del suolo e alla silvicoltura |
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Riferimenti |
COM(2012)0093 – C7-0074/2012 – 2012/0042(COD) |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
ENVI 15.3.2012 |
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Parere espresso da Annuncio in Aula |
AGRI 337 15.3.2012 |
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Relatore per parere Nomina |
Julie Girling 23.4.2012 |
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Esame in commissione |
9.7.2012 |
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Approvazione |
18.9.2012 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
34 4 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
John Stuart Agnew, Eric Andrieu, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Mariya Gabriel, Iratxe García Pérez, Julie Girling, Béla Glattfelder, Martin Häusling, Esther Herranz García, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, James Nicholson, Rareş-Lucian Niculescu, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Alyn Smith, Csaba Sándor Tabajdi, Janusz Wojciechowski |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Maria do Céu Patrão Neves |
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PROCEDURA
Titolo |
Norme di contabilizzazione e piani di azione relativi alle emissioni e agli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti da attività connesse all’uso del suolo, ai cambiamenti di uso del suolo e alla silvicoltura |
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Riferimenti |
COM(2012)0093 – C7-0074/2012 – 2012/0042(COD) |
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Presentazione della proposta al PE |
8.3.2012 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
ENVI 15.3.2012 |
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Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula |
ITRE 15.3.2012 |
AGRI 337 15.3.2012 |
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Pareri non espressi Decisione |
ITRE 19.3.2012 |
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Relatore(i) Nomina |
Kriton Arsenis 12.4.2012 |
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Esame in commissione |
9.7.2012 |
20.9.2012 |
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Approvazione |
10.10.2012 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
36 13 1 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Kriton Arsenis, Sandrine Bélier, Lajos Bokros, Nessa Childers, Yves Cochet, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Jo Leinen, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Mario Pirillo, Pavel Poc, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Kārlis Šadurskis, Daciana Octavia Sârbu, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Thomas Ulmer, Åsa Westlund, Sabine Wils |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Christofer Fjellner, Gaston Franco, Adam Gierek, Romana Jordan, Rebecca Taylor, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Anna Záborská, Andrea Zanoni |
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Deposito |
15.10.2012 |
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