RELAZIONE sulla richiesta di revoca dell'immunità di Martin Ehrenhauser
16.10.2012 - (2012/2152(IMM))
Commissione giuridica
Relatore: Bernhard Rapkay
PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla richiesta di revoca dell'immunità di Martin Ehrenhauser
Il Parlamento europeo,
– vista la richiesta di revoca dell'immunità di Martin Ehrenhauser, trasmessa il 21 marzo 2012 dalla Procura di Vienna, nel quadro di un procedimento pendente dinanzi a detta Procura, e comunicata in Aula il 2 luglio 2012,
– avendo ascoltato Martin Ehrenhauser, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del suo regolamento,
– visti l'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,
– visto l'articolo 57 della Legge costituzionale federale della Repubblica d'Austria,
– viste le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 12 maggio 1964, del 10 luglio 1986, del 15 e 21 ottobre 2008, del 19 marzo 2010 e del 6 settembre 2011[1],
– visti l'articolo 6, paragrafo 2, e l'articolo 7 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica (A7-0332/2012),
A. considerando che la Procura di Vienna ha chiesto la revoca dell'immunità di Martin Ehrenhauser, deputato al Parlamento europeo, onde consentire alle autorità austriache di effettuare le indagini del caso e di intraprendere azioni legali nei suoi confronti;
B. considerando che la revoca dell'immunità di Martin Ehrenhauser riguarda presunti reati connessi all'accesso abusivo a un sistema informatico a norma del paragrafo 118a del Codice penale austriaco, alla violazione del segreto delle telecomunicazioni a norma del paragrafo 119 del Codice, all'illecita acquisizione di dati a norma del paragrafo 119a del Codice, al sospetto di uso illecito di un apparecchio di registrazione o di intercettazione a norma del paragrafo 120, comma 2, del Codice, nonché a una violazione del paragrafo 51 della legge sulla protezione dei dati del 2000;
C. considerando che, a norma dell'articolo 9 del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, i deputati al Parlamento europeo beneficiano, sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del Parlamento del loro paese;
D. considerando che, a norma dell'articolo 57, paragrafo 2, della Legge costituzionale federale della Repubblica d'Austria, i membri del Consiglio nazionale austriaco possono essere arrestati per un fatto illecito solo previa autorizzazione del Consiglio nazionale, salvo il caso di arresto in flagranza di reato, e che l'autorizzazione del Consiglio nazionale è necessaria anche per le perquisizioni domiciliari presso i membri del Consiglio nazionale; considerando inoltre che, a norma dell'articolo 57, paragrafo 3, della medesima Legge, i membri del Consiglio nazionale possono essere perseguiti per un fatto illecito senza l'autorizzazione del Consiglio nazionale, solo se tale fatto non presenta, senza dubbio alcuno, alcun rapporto con l'attività politica del deputato in questione, e che l'autorità competente deve tuttavia richiedere una pronuncia del Consiglio nazionale sulla sussistenza presenza di tale rapporto, qualora ciò sia richiesto dal deputato in questione o da un terzo dei membri della commissione permanente incaricata di tali questioni;
E. considerando che è pertanto necessario revocare l'immunità di Martin Ehrenhauser affinché il procedimento a suo carico possa aver luogo;
F. considerando che Martin Ehrenhauser è stato ascoltato dalla commissione giuridica del Parlamento europeo e che in tale occasione ha dichiarato che la sua immunità dovrebbe essere revocata;
G. considerando che la Corte di giustizia dell'Unione europea ha constatato che i privilegi e le immunità "anche se […] sono stati accordati nell'esclusivo interesse della Comunità, [...] sono stati espressamente concessi ai funzionari ed agli altri agenti delle istituzioni della Comunità nonché ai membri del Parlamento […]" e che "il Protocollo [...] attribuisce quindi alle persone alle quali si riferisce un diritto soggettivo"[2];
H. considerando che l'articolo 9 del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 57 della Legge costituzionale federale della Repubblica d'Austria non ostano alla revoca dell'immunità di Martin Ehrenhauser;
1. decide di revocare l'immunità di Martin Ehrenhauser;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente alle autorità competenti della Repubblica d'Austria e a Martin Ehrenhauser.
- [1] Causa 101/63, Wagner/Fohrmann e Krier, Racc. 1964, pag. 195; causa 149/85 Wybot/Faure e altri, Racc. 1986, pag. 2391; causa T-345/05 Mote/Parlament, Racc. 2008, pag. II-2849; cause riunite C-200/07 e C-201/07 Marra/De Gregorio e Clemente, Racc. 2008, pag. I-7929; causa T-42/06 Gollnisch/ Parlament, Racc. 2010, pag. II-01135 e causa C-163/10 Patriciello (non ancora pubblicate in Racc.).
- [2] Causa T-345/05, Mote/Parlament, Racc. 2008, pag. II-2849, punto 28.
MOTIVAZIONE
1. Contesto
Nella seduta del 2 luglio 2012, il Presidente ha annunciato, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento del Parlamento europeo, di aver ricevuto dalla Procura di Vienna, in data 21 marzo 2012, una richiesta di revoca dell'immunità parlamentare di Martin Ehrenhauser nel quadro di un procedimento pendente nei suoi confronti.
A norma dello stesso articolo 6, paragrafo 2, il Presidente ha deferito tale richiesta alla commissione giuridica. Martin Ehrenhauser è stato ascoltato da tale commissione il 17 settembre 2012, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento.
I fatti all'origine della richiesta di revoca sono i seguenti.
La Procura di Vienna intende avviare un procedimento nei confronti di Martin Ehrenhauser, deputato al Parlamento europeo. Martin Ehrenhauser è sospettato di accesso abusivo a un sistema informatico a norma del paragrafo 118a del Codice penale austriaco, di violazione del segreto delle telecomunicazioni a norma del paragrafo 119 del Codice, di illecita acquisizione di dati a norma del paragrafo 119a del Codice, di uso illecito di un apparecchio di registrazione o di intercettazione a norma del paragrafo 120, comma 2, del Codice, nonché di violazione del paragrafo 51 della legge sulla protezione dei dati del 2000.
Nella sua lettera in data 21 marzo 2012, la Procura di Vienna indica che, secondo l'esposizione dei fatti presentata da un altro deputato al Parlamento europeo, Hans-Peter Martin, sussiste il sospetto che, tra la fine dell'estate 2010 e l'aprile 2011, Martin Ehrenhauser abbia avuto accesso illegalmente al sistema di posta elettronica privata di Hans-Peter Martin e abbia aperto, copiato e stampato i suoi dati privati e professionali, in particolare e-mail e relativi allegati. Hans-Peter Martin ha trasmesso alla Procura di Vienna un fascicolo contenente documenti che costituiscono la prova di tale accesso illecito. Sulla base di queste prove, la Procura di Vienna considera fondati i sospetti nei confronti di Martin Ehrenhauser.
Inoltre, sussiste il sospetto che Martin Ehrenhauser abbia reso disponibile una registrazione di una dichiarazione non ufficiale rilasciata da una persona, senza il suo consenso, a una terza persona a cui non era destinata, inviando la registrazione di una conversazione tra più persone, tra cui Hans-Peter Martin, a una delle persone partecipanti, che a sua volta l'avrebbe trasmessa alla Procura di Vienna.
2. Disposizioni legislative e procedura in materia di immunità dei deputati al Parlamento europeo
Gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 al TUE sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea recitano (le sottolineature sono aggiunte):
"Articolo 8
I membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.
Articolo 9
Per la durata delle sessioni del Parlamento europeo, i membri di esso beneficiano:
a) sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese,
b) sul territorio di ogni altro Stato membro, dell'esenzione da ogni provvedimento di detenzione e da ogni procedimento giudiziario.
L'immunità li copre anche quando essi si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano.
L'immunità non può essere invocata nel caso di flagrante delitto e non può inoltre pregiudicare il diritto del Parlamento europeo di togliere l'immunità ad uno dei suoi membri."
La procedura in seno al Parlamento europeo è disciplinata dagli articoli 6 e 7 del regolamento. Le pertinenti disposizioni recitano (le sottolineature sono aggiunte):
"Articolo 6: Revoca dell'immunità
1. Nell'esercizio dei suoi poteri in materia di privilegi e immunità, il Parlamento cerca principalmente di mantenere la propria integrità di assemblea legislativa democratica e di garantire l'indipendenza dei suoi membri nell'esercizio delle loro funzioni.
2. Ogni richiesta diretta al Presidente da un'autorità competente di uno Stato membro e volta a revocare l'immunità a un deputato è comunicata in Aula e deferita alla commissione competente. [...]
Articolo 7: Procedure in materia di immunità
1. La commissione competente esamina senza indugio e nell'ordine in cui sono state presentate le richieste di revoca dell'immunità o di difesa delle immunità e dei privilegi.
2. La commissione presenta una proposta di decisione motivata che raccomanda l'accoglimento o la reiezione della richiesta di revoca dell'immunità o di difesa delle immunità e dei privilegi.
3. La commissione può chiedere all'autorità interessata tutte le informazioni e tutti i chiarimenti che reputi necessari per pronunciarsi sull'opportunità di revocare o di difendere l'immunità. Al deputato interessato è offerta l'opportunità di essere ascoltato; egli può produrre tutti i documenti o gli altri elementi scritti di giudizio che ritiene pertinenti. Può farsi rappresentare da un altro deputato. [...]
7. La commissione può fornire un parere motivato sulla competenza dell'autorità interessata e sulla ricevibilità della richiesta, ma in nessun caso si pronuncia sulla colpevolezza o meno del deputato né sull'opportunità o meno di perseguire penalmente le opinioni o gli atti che gli sono attribuiti, anche qualora l'esame della richiesta abbia fornito alla commissione una conoscenza approfondita del merito della questione. [...]"
Dato che l'articolo 9, lettera a) del protocollo sui privilegi e sulle immunità stabilisce che i membri del Parlamento europeo beneficiano sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese, è necessario rinviare all'articolo 57 della Legge costituzionale federale della Repubblica d'Austria, che recita (le sottolineature sono aggiunte):
"Articolo 57
(1) I membri del Consiglio nazionale non possono essere chiamati a rispondere dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni, se non davanti al Consiglio nazionale medesimo per le dichiarazioni verbali o scritte rilasciate nell'esercizio delle loro funzioni.
(2) I membri del Consiglio nazionale possono essere arrestati per un fatto illecito solo previa autorizzazione del Consiglio nazionale, salvo il caso di arresto in flagranza di reato. L'autorizzazione del Consiglio nazionale è necessaria anche per le perquisizioni domiciliari presso i membri del Consiglio nazionale.
(3) Negli altri casi, i membri del Consiglio nazionale possono essere perseguiti per un fatto illecito senza l'autorizzazione del Consiglio nazionale, solo se tale fatto non presenta, senza dubbio alcuno, alcun rapporto con l'attività politica del deputato in questione. L'autorità competente deve tuttavia richiedere una pronuncia del Consiglio nazionale sulla sussistenza presenza di tale rapporto, qualora ciò sia richiesto dal deputato in questione o da un terzo dei membri della commissione permanente incaricata di tali questioni. In presenza di tale richiesta, l'autorità deve interrompere immediatamente o bloccare ogni atto del procedimento.
(4) L'autorizzazione del Consiglio nazionale si intende in ogni caso concessa qualora il Consiglio nazionale non decida entro otto settimane sulla richiesta dell'autorità procedente; al fine di assicurare una tempestiva decisione da parte del Consiglio nazionale, il Presidente pone in votazione tale richiesta non oltre il penultimo giorno del suddetto termine. I giorni in cui non si svolgono sedute non sono computati nel termine.
(5) In caso di arresto in flagranza di reato, l'autorità procedente deve comunicare immediatamente l'avvenuto arresto al Presidente del Consiglio nazionale. Su richiesta del Consiglio nazionale o, fuori dalla sessione della seduta, della commissione permanente incaricata di tali questioni, l'arresto deve cessare o il procedimento deve essere interrotto.
(6) L'immunità dei deputati termina il giorno della prima riunione del nuovo Consiglio nazionale, e nel caso di organi del Consiglio le cui funzioni si protraggano altre questa data, con il cessare di tali funzioni.
(7) La legge federale recante il regolamento interno del Consiglio nazionale disciplina i dettagli."
3. Motivazione della decisione proposta
Per quanto riguarda le presunte azioni, a causa delle quali la Procura di Vienna intende avviare un procedimento nei confronti Martin Ehrenhauser, è evidente che non si tratta di opinioni o di voti espressi dal deputato nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi dell'articolo 8 del protocollo sui privilegi e sulle immunità. A norma dell'articolo 9 del protocollo e delle pertinenti disposizioni del regolamento del Parlamento europeo e della Legge costituzionale federale austriaca, la commissione giuridica è giunta alla conclusione che nulla osta alla revoca dell'immunità di Martin Ehrenhauser.
4. Conclusioni
Sulla base delle considerazione che precedono e a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento, la commissione giuridica propone di revocare l'immunità parlamentare di Martin Ehrenhauser.
ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE
Approvazione |
10.10.2012 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
22 0 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Piotr Borys, Luis de Grandes Pascual, Eva Lichtenberger |
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Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Sophia in ‘t Veld |
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