RELAZIONE sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2011/009 NL/Gelderland Construction 41, Paesi Bassi)
16.10.2012 - (COM(2012)0395 – C7‑0190/2012 – 2012/2154(BUD))
Commissione per i bilanci
Relatore per parere: Frédéric Daerden
PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del
punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2011/009 NL/Gelderland Construction 41, Paesi Bassi)
(COM(2012)0395 – C7‑0190/2012 – 2012/2154(BUD))
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0395 – C7-0190/2012),
– visto l’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria[1], in particolare il punto 28,
– visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG)[2],
– vista la procedura di consultazione a tre prevista al punto 28 dell'AII del 17 maggio 2006,
– vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0334/2012),
A. considerando che l'Unione europea ha predisposto appositi strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali e per agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro;
B. considerando che l'ambito di applicazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato ampliato e che a partire dal 1° maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori in esubero come conseguenza diretta della crisi economica e finanziaria mondiale;
C. considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori in esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e tenendo debitamente conto dell'AII del 17 maggio 2006 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del FEG;
D. considerando che i Paesi Bassi hanno richiesto assistenza per 516 esuberi, 435 dei quali ammessi all'assistenza, in 54 imprese operanti nella divisione 41 NACE Rev. 2 ("Costruzione di edifici")[3] nella regione NUTS II Gelderland (NL22), nei Paesi Bassi;
E. considerando che la domanda di assistenza soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal regolamento FEG;
1. conviene con la Commissione che le condizioni stabilite all'articolo 2, lettera b), del regolamento FEG sono soddisfatte e che, di conseguenza, i Paesi Bassi hanno diritto a un contributo finanziario a norma del regolamento in parola;
2. accoglie con favore la domanda di contributo finanziario a titolo del FEG presentata dal governo dei Paesi Bassi, sebbene tale Stato membro si sia opposto alla proroga della deroga per crisi per il FEG attuale e metta a repentaglio il futuro del Fondo dopo il 2013;
3. rileva che le autorità olandesi hanno presentato la domanda relativa al contributo finanziario del FEG il 15 dicembre 2011 e che la valutazione della Commissione è stata resa disponibile il 16 luglio 2012; osserva che il processo di valutazione e la presentazione di informazioni supplementari da parte dello Stato membro avrebbero potuti essere più rapidi;
4. osserva che, data l'importanza del settore della costruzione per la Gheldria, i licenziamenti hanno un impatto notevole; il settore della costruzione assorbe un numero relativamente alto di lavoratori (circa 60 000 nel 2011) rispetto ad altri settori, quali l'industria chimica (9 000), alimentare (15 000) ed elettrometallurgica (40 300); nel 2011 il tasso di disoccupazione nella Gheldria era del 5,9%, leggermente superiore alla media dei Paesi Bassi; nel 2010 sono andati persi nel settore della costruzione 4 100 posti di lavoro (riduzione del 6,5%); nel 2011 la disoccupazione giovanile è aumentata del 10%;
5. osserva che la provincia della Gheldria è la più estesa provincia dei Paesi Bassi e conta circa 2 milioni di abitanti; la popolazione della regione dispone di un buon livello di istruzione e sul territorio sono presenti circa 146 000 imprese; la maggior parte dei lavoratori licenziati proviene da lavori non qualificati; pertanto è necessario prevedere ulteriori attività di formazione e di istruzione per consentire loro di reintegrarsi nel mercato del lavoro;
6. rileva che il settore delle costruzioni rappresenta una considerevole fonte di impiego nella regione Gheldria e che gli esuberi avranno ripercussioni sulle comunità locali, dato che il settore aveva già registrato la perdita di 4 100 posti di lavoro nel 2010 e che la disoccupazione giovanile è aumentata del 10% nel 2011;
7. osserva tuttavia che a luglio, secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione nazionale nei Paesi Bassi si attestava al 5,3% ed era il secondo più basso nell'UE;
8. valuta positivamente il fatto che, al fine di fornire un'assistenza tempestiva ai lavoratori, le autorità olandesi hanno deciso di avviare l'attuazione delle misure prima della decisione definitiva in merito alla concessione dell'assistenza del FEG per il pacchetto coordinato proposto;
9. ricorda l'importanza di migliorare le possibilità di impiego dei lavoratori, in particolare nell'ambito delle professioni non qualificate, attraverso attività di formazione ad hoc e il riconoscimento delle capacità e delle competenze acquisite nel corso della carriera professionale; auspica che la formazione offerta nell'ambito del pacchetto coordinato venga adeguata al livello e alle esigenze dei lavoratori licenziati;
10. valuta positivamente il fatto che le parti sociali sono state coinvolte nell'elaborazione e nell'attuazione del pacchetto coordinato, che fa parte di un piano sociale deciso dalle parti sociali;
11. apprezza il fatto che le spiegazioni dei moduli figuranti nel pacchetto coordinato siano più dettagliate rispetto alle precedenti domande presentate dai Paesi Bassi; rileva tuttavia il costo molto elevato della formazione, pari a 18 000 EUR per lavoratore (previsto per 75 lavoratori), e dell'assistenza per il ricollocamento, pari a 8 500 EUR per lavoratore (previsto per 150 lavoratori), e richiede maggiori informazioni in merito a queste due iniziative e agli operatori incaricati della loro realizzazione;
12. richiama l'attenzione sulla necessità di trarre insegnamenti dalla preparazione e dall'attuazione della domanda in esame e di altre domande concernenti licenziamenti collettivi che interessano un elevato numero di PMI in un singolo settore, in particolare per quanto concerne l'ammissibilità dei lavoratori autonomi e dei titolari di PMI all'assistenza del FEG nel futuro regolamento e i dispositivi utilizzati dalle regioni e dagli Stati membri per presentare tempestivamente le domande settoriali riguardanti un ampio numero di imprese;
13. accoglie con favore il fatto che il contributo a titolo del FEG è concepito per sostenere misure attive per il mercato del lavoro (formazione e consulenza) e non è destinato all'erogazione di indennità di sussistenza;
14. chiede alle istituzioni interessate di compiere gli sforzi necessari per migliorare le disposizioni procedurali e di bilancio onde accelerare la mobilitazione del FEG; apprezza la procedura perfezionata messa in atto dalla Commissione, a seguito della richiesta del Parlamento di accelerare la concessione delle sovvenzioni, finalizzata a presentare all'autorità di bilancio la valutazione della Commissione sull'ammissibilità di una domanda FEG unitamente alla proposta di mobilitazione del Fondo; auspica l'integrazione di ulteriori miglioramenti procedurali nel nuovo regolamento sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e il conseguimento di una maggiore efficacia, trasparenza e visibilità del FEG;
15. valuta positivamente il fatto che, al fine di fornire un'assistenza tempestiva ai lavoratori, le autorità olandesi hanno deciso di avviare l'attuazione delle misure il 1° gennaio 2012, con lauto anticipo rispetto alla decisione definitiva in merito alla concessione del sostegno a titolo del FEG per il pacchetto coordinato proposto;
16. ricorda l'impegno delle istituzioni a garantire una procedura agevole e rapida per l'adozione delle decisioni relative alla mobilitazione del FEG, apportando un aiuto specifico, una tantum e limitato nel tempo ai lavoratori licenziati a causa della globalizzazione e della crisi finanziaria ed economica; sottolinea il ruolo che il FEG può svolgere ai fini del reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in esubero;
17. sottolinea che, in conformità dell'articolo 6 del regolamento FEG, occorre garantire che il Fondo sostenga il reinserimento a lungo termine nel mercato del lavoro dei singoli lavoratori licenziati; sottolinea inoltre che l'assistenza del FEG può cofinanziare solo misure attive per il mercato del lavoro che portino a un'occupazione durevole e a lungo termine; ribadisce che l'assistenza del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in virtù della legislazione nazionale o di contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di aziende o settori; deplora il fatto che il FEG possa fornire alle aziende un incentivo a sostituire la forza lavoro a contratto con una più flessibile e precaria;
18. osserva che le informazioni fornite sul pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare a titolo del FEG includono informazioni sulla complementarità con azioni finanziate con i Fondi strutturali; ribadisce la sua richiesta alla Commissione affinché presenti, nelle sue relazioni annuali, una valutazione comparativa di tali dati, onde assicurare il pieno rispetto dei regolamenti esistenti ed evitare che si verifichino duplicazioni relativamente ai servizi finanziati dall'Unione;
19. si compiace del fatto che, in seguito alle ripetute richieste del Parlamento, il bilancio 2012 presenta stanziamenti di pagamento pari a 50 000 000 EUR alla linea di bilancio FEG 04 05 01; ricorda che il FEG è stato creato quale strumento specifico e distinto, con propri obiettivi e scadenze, e che è pertanto giustificata un'apposita dotazione che eviterà di procedere, come in passato, a storni da altre linee di bilancio, un'operazione che potrebbe pregiudicare il conseguimento degli obiettivi strategici del FEG;
20. deplora la decisione del Consiglio di bloccare la proroga della "deroga per crisi", che permette di fornire assistenza finanziaria anche ai lavoratori licenziati a causa dell'attuale crisi finanziaria ed economica, in aggiunta a coloro che perdono il lavoro a seguito dei cambiamenti dei flussi commerciali mondiali, e consente di aumentare la quota di cofinanziamento dell'Unione al 65% dei costi del programma per le domande inoltrate dopo il termine del 31 dicembre 2011 e invita il Consiglio a ripristinare senza indugio la misura citata;
21. approva la decisione allegata alla presente risoluzione;
22. incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
23. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.
- [1] GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
- [2] GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.
- [3] Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).
ALLEGATO: DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2011/009 NL/Gelderland Construction 41, Paesi Bassi)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria[1], e in particolare il punto 28,
visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione[2], in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
1) Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori in esubero che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali dovuti alla globalizzazione e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.
2) L'ambito di applicazione del FEG è stato ampliato per includervi le domande presentate dal 1° maggio 2009 al 30 dicembre 2011, onde fornire un sostegno ai lavoratori in esubero come conseguenza diretta della crisi finanziaria ed economica mondiale.
3) L'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente la mobilitazione del FEG nei limiti di un importo annuo massimo di 500 milioni di EUR.
4) Il 15 dicembre 2011 i Paesi Bassi hanno presentato domanda di mobilitazione del FEG in relazione ai licenziamenti in 54 imprese operanti nella divisione 41 NACE Rev. 2 ("Costruzione di edifici") e situati nella regione di livello NUTS II Gheldria e hanno fornito informazioni addizionali fino all'11 giugno 2012. La domanda è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari stabiliti all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006. La Commissione propone pertanto di mobilitare un importo pari a 2 898 594 EUR.
5) Occorre pertanto procedere alla mobilitazione del FEG per fornire un contributo finanziario in relazione alla domanda presentata dai Paesi Bassi,
DECIDONO:
Articolo 1
Per il bilancio generale dell'Unione europea stabilito per l'esercizio finanziario 2012, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione viene mobilitato in modo da fornire un importo di 2 898 594 EUR in stanziamenti d'impegno e di pagamento.
Articolo 2
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il Presidente Il Presidente
MOTIVAZIONE
I. Introduzione
Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è stato istituito per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali del commercio mondiale.
In base alle disposizioni del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria[1] e dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1927/2006[2], il Fondo non può superare un importo annuo massimo di 500 milioni EUR, che possono essere prelevati da qualsiasi margine esistente al di sotto del massimale globale di spesa dell'anno precedente e/o dagli stanziamenti d'impegno annullati nel corso dei due esercizi precedenti, esclusi quelli relativi alla rubrica 1b. Gli importi necessari sono iscritti in bilancio come accantonamenti non appena si individuano margini e/o impegni annullati sufficienti.
Per quanto riguarda la procedura, in caso di valutazione positiva di una domanda e ai fini dell'attivazione del Fondo, la Commissione presenta all'autorità di bilancio una proposta di mobilitazione dello stesso, contestualmente a una corrispondente proposta di storno. In parallelo, si organizza un dialogo a tre per trovare un accordo sull'utilizzo del Fondo e sugli importi necessari. Il dialogo a tre può assumere una forma semplificata (scritta).
II. Situazione attuale: proposta della Commissione
Il 16 luglio 2012 la Commissione ha adottato una nuova proposta di decisione sulla mobilitazione del FEG a favore dei Paesi Bassi, al fine di sostenere il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori licenziati a causa della crisi finanziaria ed economica globale.
La domanda in esame, l'ottava nel quadro del bilancio 2012, si riferisce alla mobilitazione del FEG per un importo totale di 2 898 594 EUR per i Paesi Bassi. La domanda riguarda 516 esuberi, di cui 435 ammessi all'assistenza, in 54 imprese operanti nella divisione 41 NACE Rev. 2 ("Costruzione di edifici")[3] nella regione NUTS II della regione Gheldria (NL22) nei Paesi Bassi durante il periodo di riferimento di nove mesi dal 1° febbraio al 1° novembre 2011. Gli esuberi sono stati calcolati conformemente all'articolo 2, secondo comma, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1927/2006.
La domanda è stata presentata alla Commissione il 15 dicembre 2011 ed è stata integrata da informazioni aggiuntive sino all'11 giugno 2012. La Commissione ha concluso che la domanda soddisfa le condizioni per mobilitare il FEG stabilite all'articolo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1927/2006 ed è stata presentata entro il termine di 10 settimane stabilito dall'articolo 5 del regolamento citato.
Uno dei criteri di valutazione della Commissione è stato l'esame del legame tra i licenziamenti e i mutamenti strutturali rilevanti dei flussi commerciali mondiali o la crisi finanziaria. Le autorità olandesi sostengono che nei Paesi Bassi e nell'intera Unione europea il settore delle costruzioni è stato gravemente colpito dalla crisi. I prestiti al settore delle costruzioni e ai privati si sono ridotti drasticamente, i prezzi dei materiali da costruzione sono aumentati, mentre la domanda di nuovi alloggi è calata a causa della perdita di fiducia dei consumatori e della mancanza di liquidità.
Nel suo Piano di ripresa economica la Commissione ha preso atto del fatto che l'industria delle costruzioni dell'Unione europea ha sofferto di un crollo della domanda a causa della crisi. I dati disponibili confermano il netto rallentamento del settore delle costruzioni, che ha registrato una flessione nell'UE a 27 per otto trimestri consecutivi (dal T1/2009 al T4/2010) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, soprattutto a causa della diminuzione degli investimenti privati nel settore residenziale.
Dal 2008 al 2010 l'industria olandese delle costruzioni ha registrato un netto calo della produzione (12,9%). Nonostante la ripresa del 9,3% del primo trimestre del 2011, vi è stato un nuovo rallentamento nel corso del secondo e del terzo trimestre del 2011 e le previsioni per il 2012 non sono positive. La crescita economica nel terzo trimestre del 2011 rispetto allo stesso periodo del 2010 nella provincia della Gheldria ha rallentato più che nel resto del paese (0,6% rispetto all'1,1% del resto dei Paesi Bassi). Molti indicatori economici (fatturato, occupazione, investimenti) sono passati dal segno positivo del 2010 a quello negativo del 2011. Il livello dei prezzi delle abitazioni nel 2011 è diminuito ulteriormente del 3,6% rispetto al 2010 e ha raggiunto il livello del 2005, con un conseguente impatto negativo sul settore delle costruzioni.
La crisi economica e finanziaria ha comportato una serie di tagli finalizzati a ridurre il disavanzo del bilancio pubblico. La riduzione della spesa pubblica ha avuto un impatto negativo diretto sul capitale investito in programmi infrastrutturali e nell'edilizia abitativa. La riduzione della spesa delle amministrazioni centrali si ripercuote anche sulle amministrazioni regionali, che a loro volta sono costrette a ridurre le spese. La provincia della Gheldria dovrà ridurre le sue spese di 58 milioni di EUR all'anno dal 2011 in poi. Dal momento che il settore delle costruzioni dipende in larga misura dal mercato interno regionale, i tagli al bilancio e ai programmi pubblici lo rendono vulnerabile. I tagli al bilancio continueranno ad incidere negativamente sull'occupazione nel settore. Inoltre, il mercato dei nuovi alloggi è in fase di contrazione a causa del calo degli investimenti delle società di edilizia abitativa e dei comuni. Nel terzo trimestre del 2011 si è registrato inoltre un aumento del numero di fallimenti.
La provincia della Gheldria è la più estesa provincia dei Paesi Bassi e conta circa 2 milioni di abitanti. La popolazione della regione dispone di un buon livello di istruzione e sul territorio sono presenti 146 000 imprese. Il settore delle costruzioni assorbe un numero relativamente alto di lavoratori (circa 60 000 nel 2011) rispetto ad altri settori, quali l'industria chimica (9 000), alimentare (15 000) ed elettrometallurgica (40 300).
Le autorità dei Paesi Bassi sostengono che, data l'importanza economica del settore delle costruzioni per la Gheldria, i licenziamenti hanno un impatto notevole. Nel 2011 il tasso di disoccupazione nella Gheldria era del 5,9%, leggermente superiore alla media dei Paesi Bassi. Nel 2010 l'occupazione nel settore delle costruzioni nella Gheldria era pari al 6,5% dell'occupazione totale nella provincia. Nello stesso anno sono andati persi nel settore 4 100 posti di lavoro, il che equivale ad un calo del 6,5%. Nel 2011 si è registrata una leggera ripresa (500 posti di lavoro), ma l'ultimo trimestre dell'anno è stato segnato nuovamente da numerosi licenziamenti. Nel 2011 la disoccupazione giovanile è aumentata del 10%.
Il pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare, compresa la complementarità con le azioni finanziate con i Fondi strutturali, prevede misure per il reinserimento nel lavoro dei 435 lavoratori ammessi all'assistenza, come ad esempio misure di assistenza alla ricerca di un impiego, formazione e riqualificazione, assistenza per il ricollocamento, promozione dell'imprenditorialità, e Flexpool (programma che consiste nel mettere in relazione quanti sono alla ricerca di un impiego e i datori di lavoro del settore delle costruzioni, che possano proporre loro un'occupazione temporanea). Stando alle autorità olandesi, tutte le misure summenzionate si combinano in modo da formare un pacchetto coordinato di servizi personalizzati destinati al reinserimento dei lavoratori nel mercato del lavoro. Tali servizi personalizzati hanno preso avvio il 1° gennaio 2012.
Riguardo ai criteri di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1927/2006, nella domanda le autorità olandesi:
• hanno confermato che il contributo finanziario del FEG non sostituisce le misure che sono di competenza delle imprese in forza della legislazione nazionale o dei contratti collettivi;
• hanno dimostrato che le azioni previste sono destinate a fornire sostegno ai singoli lavoratori e non vanno utilizzate per la ristrutturazione di imprese o settori;
• hanno confermato che le azioni ammissibili di cui sopra non ricevono aiuti da altri strumenti finanziari dell'UE.
Riguardo ai sistemi di gestione e di controllo, i Paesi Bassi hanno comunicato alla Commissione che il contributo finanziario sarà gestito e controllato dagli stessi organismi che gestiscono e controllano i finanziamenti del Fondo sociale europeo in tale paese. L'agenzia per gli affari sociali (dipartimento del ministero degli Affari sociali e dell'occupazione) sarà incaricata del monitoraggio, del controllo, delle attività di informazione e pubblicità, nonché dei pagamenti per quanto concerne i casi di intervento del FEG.
Secondo la valutazione della Commissione, la domanda soddisfa i criteri di ammissibilità stabiliti dal regolamento FEG, per cui la Commissione raccomanda all'autorità di bilancio di procedere all'approvazione.
Per mobilitare il Fondo, la Commissione ha presentato all'autorità di bilancio una richiesta di storno per un importo complessivo di 2 898 594 EUR dalla riserva FEG (40 02 43) in impegni alla linea di bilancio FEG (04 05 01). L'accordo interistituzionale consente la mobilitazione del Fondo nei limiti di un importo annuo massimo di 500 milioni di EUR.
La presente proposta di mobilitazione del Fondo è l'ottava presentata all'autorità di bilancio nel 2012. Di conseguenza, gli stanziamenti messi a disposizione per l'importo attualmente richiesto (2 898 594 EUR) lasciano a disposizione un importo pari a 478 320 471 EUR fino alla fine del 2012. Tale importo consente di avere ancora a disposizione oltre il 25% dell'importo massimo annuo riservato al FEG per le assegnazioni durante l'ultimo quadrimestre del 2012, come previsto all'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento FEG.
III. Procedura
La Commissione ha presentato una richiesta di storno per iscrivere nel bilancio 2012 gli specifici stanziamenti d'impegno, conformemente al punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006.
La consultazione a tre sulla proposta di decisione della Commissione concernente la mobilitazione del FEG potrebbe svolgersi in forma semplificata, come previsto all'articolo 12, paragrafo 5, della base giuridica, salvo in mancanza di un accordo tra Parlamento e Consiglio.
In base a un accordo interno, la commissione per l'occupazione e gli affari sociali (EMPL) dovrebbe essere associata alla procedura, al fine di fornire un sostegno e un contributo costruttivi alla valutazione delle domande di mobilitazione del Fondo. La commissione EMPL ha deciso di presentare alla relazione sia emendamenti che un parere in forma di lettera, per comunicare la propria posizione e apportare il suddetto contributo costruttivo.
La dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, ha confermato l'importanza di garantire una procedura rapida, nel rispetto dell'accordo interistituzionale, per l'adozione delle decisioni relative alla mobilitazione del Fondo.
- [1] GU C 139 del 14.6.2006, p. 1.
- [2] GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.
- [3] Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006
che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).
ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE
Approvazione |
10.10.2012 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
29 3 3 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Marta Andreasen, Richard Ashworth, Francesca Balzani, Reimer Böge, Zuzana Brzobohatá, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Lucas Hartong, Jutta Haug, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, George Lyon, Barbara Matera, Juan Andrés Naranjo Escobar, Nadezhda Neynsky, Dominique Riquet, Potito Salatto, Alda Sousa, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Angelika Werthmann |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Alexander Alvaro, Jürgen Klute, Georgios Papastamkos, Nils Torvalds, Catherine Trautmann |
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