RELAZIONE sul progetto di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 93/109/CE del Consiglio, del 6 dicembre 1993, relativa alle modalità di esercizio del diritto di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini

24.10.2012 - (13634/2012 – C7‑0293/2012 – 2006/0277(CNS)) - *

Commissione per gli affari costituzionali
Relatore: Carlo Casini
(Nuova consultazione – articolo 59, paragrafo 3, del regolamento)
(Procedura semplificata – articolo 46, paragrafo 1, del regolamento)

Procedura : 2006/0277(CNS)
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A7-0352/2012
Testi presentati :
A7-0352/2012
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul progetto di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 93/109/CE del Consiglio, del 6 dicembre 1993, relativa alle modalità di esercizio del diritto di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini

(13634/2012 – C7‑0293/2012 – 2006/0277(CNS))

(Procedura legislativa speciale – nuova consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   visto il progetto del Consiglio (13634/2012),

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2006)0791),

–   vista la sua posizione del 26 settembre 2007[1],

–   visto l'articolo 22, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato nuovamente consultato dal Consiglio (C7‑0293/2012),

–   visti l'articolo 55, l'articolo 59, paragrafo 3, e l'articolo 46, paragrafo 1, del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A7‑0352/2012),

1.  approva il progetto del Consiglio;

2.  invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.  chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento;

4.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

  • [1]  GU C 219E del 28.8.2008, pag. 193.

MOTIVAZIONE

1. Il 12 settembre 2012 il Consiglio ha approvato un testo che intende adottare come direttiva recante modifica della direttiva 93/109/CE relativa alle modalità di esercizio del diritto di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini. In tale circostanza, ha deciso di consultare nuovamente il Parlamento (a norma dell'articolo 59, paragrafo 3, del regolamento).

2. La base giuridica del testo legislativo all'esame è costituita dall'articolo 22, paragrafo 2, del TFUE, il quale prevede uno speciale "diritto esercitato con riserva delle modalità che il Consiglio adotta, deliberando all'unanimità [...] previa consultazione del Parlamento europeo". Il Parlamento ha votato il proprio parere legislativo in materia il 26 settembre 2007 (relazione Duff) (P6_TA(2007)0410).

3. L'intenzione originaria del Parlamento era spianare la strada alla possibilità di candidarsi, nelle stesse elezioni, in più di una circoscrizione elettorale. Tale possibilità è contemplata dalla legge del 1976 sulle elezioni dirette, ma nella pratica non esiste una regolamentazione in materia nel diritto derivato dell'UE (o nella maggior parte degli ordinamenti nazionali).

4. Tuttavia, a causa di divergenze in seno al Consiglio sull'argomento, come pure sulla regolamentazione del diritto di voto nello Stato di residenza, non è stata intrapresa alcuna azione in tempo utile per le elezioni del 2009. Il Consiglio ora ha lasciato cadere la questione più spinosa dei diritti degli elettori e si sta concentrando unicamente sull'alleggerimento di parte dell'onere sostenuto dalle autorità nazionali nel verificare che il candidato dell'Unione non sia, in realtà, decaduto dal diritto di eleggibilità nello Stato membro d'origine. Sebbene il nuovo progetto non corrisponda agli obiettivi del Parlamento, che sono più ambiziosi, esso apporta in effetti qualche lieve miglioramento alla situazione attuale, in termini di praticità amministrativa per il potenziale candidato e per gli Stati interessati. Esso sembra inoltre riscuotere consenso in seno al Consiglio e, se approvato rapidamente dal Parlamento sotto forma di parere favorevole, può essere reso operativo in tempo utile per le elezioni del 2014.

5. La Commissione europea condivide la nuova posizione del Consiglio ed è disposta ad attuare le procedure rivedute. Le relative tavole di concordanza figurano in allegato.

6.  Si descrivono in appresso le principali modifiche apportate alle versioni precedenti.

a)   La direttiva non concerne più il diritto di voto e di eleggibilità, ma soltanto il diritto di eleggibilità. Non si riesce a raggiungere il consenso, in seno al Consiglio, sulla riforma del meccanismo per impedire il doppio voto.

b)   Nella versione riveduta del paragrafo 1 dell'articolo 6, alla prima frase, le parole "che, per effetto di una decisione individuale in materia civile o penale, è decaduto dal diritto..." sarebbero sostituite dalle parole "che, per effetto di una decisione giudiziaria individuale...". L'intento è quello di includere anche le decisioni di altri organi giudiziari, quali i tribunali amministrativi. Il testo del Consiglio prosegue: "... o di una decisione amministrativa purché quest'ultima possa essere oggetto di ricorso giurisdizionale...". Questo risponde alle esigenze degli Stati membri laddove una decisione amministrativa è sufficiente a interdire i cittadini dal diritto di voto o di eleggibilità, ma non senza ricorso a un'azione giudiziaria.

c)   Il Consiglio modifica la proposta della Commissione, per quanto concerne l'articolo 6, paragrafo 2, con modalità analoghe alle modifiche apportate al paragrafo 1.

d)   Il Consiglio aggiunge al nuovo paragrafo 3 dell'articolo 6 proposto dalla Commissione una frase il cui obiettivo è garantire che le informazioni pertinenti siano trasmesse dallo Stato membro di origine entro cinque giorni lavorativi. È significativo che il testo prosegua con la precisazione: "Se le informazioni non sono ricevute dallo Stato membro di residenza, il candidato è comunque ammesso." Ciò significa che il candidato può comunque candidarsi e, qualora sia eletto e venga successivamente riscontrato un errore, verranno adottate misure per impedirgli di esercitare il mandato.

e)   Il nuovo paragrafo 4 aggiunto all'articolo 6 illustra le "misure opportune" che verranno prese in quelle circostanze.

f)    Il nuovo paragrafo 5 aggiunto all'articolo 6 stabilisce i punti di contatto incaricati di ricevere e trasmettere le informazioni necessarie.

g)   L'articolo 10, quale modificato dal Consiglio, aggiunge alla proposta della Commissione l'obbligo per i candidati di indicare nella candidatura il loro ultimo indirizzo nello Stato membro d'origine.

7. In conclusione, il Parlamento dovrebbe ora prendere atto del progetto del Consiglio per rendere meno rigidi i requisiti necessari per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini affinché possano candidarsi alle elezioni al Parlamento europeo. Il Parlamento ricorda, tuttavia, la sua intenzione di spianare la via alla possibilità di candidarsi in più di una circoscrizione elettorale durante le stesse elezioni al Parlamento europeo, a prescindere dai requisiti di residenza, come pure di migliorare la regolamentazione del diritto di voto in generale nello Stato membro di residenza. È nostra intenzione, in occasione della prossima convenzione, stabilire a livello di diritto derivato quel che il diritto primario richiede, ovvero che sia consentita la presentazione di una doppia candidatura (laddove lo Stato membro interessato lo preveda), che le verifiche siano lasciate alla discrezionalità dello Stato membro di residenza e che lo Stato membro di residenza abbia la possibilità di non riconoscere la decadenza dal diritto di eleggibilità stabilita nello Stato membro di origine.

8.  La commissione per gli affari costituzionali ha deciso di ricorrere alla procedura semplificata per emanare in tempi brevi un parere favorevole sul progetto del Consiglio senza emendarlo, nella speranza che le modifiche apportate, modeste ma apprezzabili, entrino in vigore in tempo utile per il 2014.

PROCEDURA

Titolo

Modifica della direttiva 93/109/CE: diritto di voto ed eleggibilità alle elezioni europee per i cittadini dell’UE residenti in un altro Stato membro

Riferimenti

13634/2012 – C7-0293/2012 – COM(2006)0791 – C6-0066/2007 – 2006/0277(CNS)

Consultazione del PE

14.2.2007

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

AFCO

22.10.2012

 

 

 

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

JURI

22.10.2012

LIBE

22.10.2012

 

 

Pareri non espressi

       Decisione

JURI

23.10.2012

LIBE

5.11.2012

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Carlo Casini

9.10.2012

 

 

 

Relatore(i) sostituito(i)

Andrew Duff

 

 

 

Procedura semplificata - decisione

9.10.2012

Esame in commissione

9.10.2012

 

 

 

Approvazione

9.10.2012

 

 

 

Deposito

24.10.2012