RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia
13.11.2012 - (COM(2012)0089 – C7‑0060/2012 – 2012/0039(COD)) - ***I
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
Relatore: Horst Schnellhardt
PR_COD_1amCom
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia
(COM(2012)0089 – C7‑0060/2012 – 2012/0039(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0089),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 43, paragrafo 2, e 168, paragrafo 4, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0060/2012),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 23 maggio 2012[1],
– previa consultazione del Comitato delle regioni,
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0371/2012),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(5) La direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE definisce, tra l'altro, le condizioni di polizia sanitaria applicabili agli scambi e alle importazioni di cani, gatti e furetti, che appartengono a specie suscettibili alla rabbia. Poiché dette specie possono anche essere da compagnia ed essere spesso oggetto, insieme ai proprietari, di movimenti a carattere non commerciale verso l'Unione e all'interno di essa, il presente regolamento deve fissare le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di dette specie verso gli Stati membri. Le specie in questione sono elencate nell'allegato I, parte A. |
(5) La direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE definisce, tra l'altro, le condizioni di polizia sanitaria applicabili agli scambi e alle importazioni di cani, gatti e furetti, che appartengono a specie suscettibili alla rabbia. Poiché dette specie, che spesso accompagnano il proprietario o un'altra persona autorizzata in movimenti a carattere non commerciale verso l'Unione e all'interno di essa, possono anche essere da compagnia, il presente regolamento deve fissare le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di dette specie verso gli Stati membri. Le specie in questione sono elencate nell'allegato I, parte A. |
Motivazione | |
La modifica garantisce una migliore leggibilità per l'utente. | |
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 8 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(8) L'elenco deve comprendere anche tutte le specie di uccelli, ad eccezione del pollame che rientra nel campo di applicazione della direttiva 92/65/CEE e della direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova, nonché i roditori e i conigli domestici. |
(8) L'elenco deve comprendere anche tutte le specie di uccelli, ad eccezione del pollame che rientra nel campo di applicazione della direttiva 92/65/CEE e della direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova, nonché i roditori e i conigli, ad eccezione di quelli destinati alla produzione alimentare di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale1. |
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_________________ |
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1 GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55. |
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 12 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(12) Al fine di operare una netta distinzione tra le norme che si applicano ai movimenti a carattere non commerciale e agli scambi e alle importazioni nell'Unione da paesi terzi di cani, gatti e furetti coperti dalle condizioni di polizia sanitaria della direttiva 92/65/CEE, il presente regolamento deve dare una definizione degli animali da compagnia, ma anche dei movimenti a carattere non commerciale di detti animali, intesi come movimenti che non implicano o hanno come scopo, direttamente o indirettamente, un guadagno finanziario o un passaggio di proprietà. |
(12) Al fine di operare una netta distinzione tra le norme che si applicano ai movimenti a carattere non commerciale e agli scambi e alle importazioni nell'Unione da paesi terzi di cani, gatti e furetti coperti dalle condizioni di polizia sanitaria della direttiva 92/65/CEE, il presente regolamento deve dare una definizione degli animali da compagnia, ma anche dei movimenti a carattere non commerciale di detti animali durante i quali l'animale da compagnia in questione accompagna il suo proprietario o una persona autorizzata. L'esperienza dimostra che durante tali movimenti non è sempre possibile che l'animale da compagnia si trovi in qualsiasi momento nelle immediate vicinanze del proprietario o della persona autorizzata. In situazioni debitamente giustificate e documentate, il movimento deve essere considerato come accompagnamento del proprietario o della persona autorizzata, qualora il movimento dell'animale da compagnia non sia stato interrotto a livello spaziale o temporale per più di cinque giorni. |
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 12 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(12 bis) L'esperienza relativa all'applicazione delle norme vigenti dimostra che gli scambi degli animali elencati nell'allegato I, parte A, possono essere occultati con intenzioni fraudolente. Al fine di impedire la diffusione di tali pratiche, occorre fissare nel presente regolamento un numero massimo di animali da compagnia delle specie elencate nell'allegato I, parte A, che possono accompagnare il proprietario o la persona autorizzata. Dovrebbe essere possibile superare questo numero massimo solo a talune condizioni specifiche. |
Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 13 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(13) I progressi compiuti nell'Unione per quanto riguarda la rabbia hanno indotto l'Irlanda, Malta, la Svezia e il Regno Unito ad abbandonare il sistema della quarantena semestrale obbligatoria, applicata per decenni a determinati animali da compagnia introdotti nei loro territori, e a passare al sistema meno restrittivo, ma che prevede un livello di sicurezza equivalente, definito nel regolamento (CE) n. 998/2003. Detti Stati membri figurano nell'elenco di cui all'allegato II, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 e, fino al 31 dicembre 2011, erano tenuti a prevedere, oltre ad una vaccinazione antirabbica per i cani e i gatti da compagnia provenienti da altri Stati membri e da determinati paesi terzi e territori, opportuni controlli prima della loro introduzione per verificare l'efficacia di detta vaccinazione sugli animali, in conformità alle norme nazionali. |
soppresso |
Motivazione | |
Il testo non è più rilevante ai fini della comprensione del nuovo regolamento rivisto. | |
Emendamento 6 Proposta di regolamento Considerando 14 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(14) L'allegato II, parte B, sezione 1, del regolamento (CE) n. 998/2003 contiene un elenco dei restanti Stati membri, e comprende i paesi e i territori che, ai fini di detto regolamento, sono considerati parte degli Stati membri in questione poiché le condizioni relative ai movimenti nazionali si applicano agli animali delle specie elencate nell'allegato I, o che sono equiparabili agli Stati membri qualora detti animali siano oggetto di movimenti a carattere non commerciale tra gli Stati membri e detti paesi e territori. |
soppresso |
Motivazione | |
Il testo non è più rilevante ai fini della comprensione del nuovo regolamento rivisto. | |
Emendamento 7 Proposta di regolamento Considerando 16 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(16) In vista della fine del periodo transitorio previsto dal regolamento (CE) n. 998/2003 e ai fini della chiarezza della normativa dell'Unione, l'elenco degli Stati membri che comprende l'Irlanda, Malta, la Svezia, il Regno Unito, i territori che fanno parte degli Stati membri e Gibilterra, deve essere inserito nell'allegato II del presente regolamento, regolamento che deve inoltre chiarire le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia delle specie di cui all'allegato I, parte A, introdotti in uno Stato membro da un altro Stato membro e da paesi terzi e territori. |
soppresso |
Motivazione | |
Nel presente regolamento deve essere applicata l'abituale definizione di Stato membro contenuta nei trattati UE, per cui l'allegato II non è più necessario. | |
Emendamento 8 Proposta di regolamento Considerando 17 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(17) Il regolamento (CE) n. 998/2003 prevede inoltre che, per un periodo transitorio, gli animali da compagnia delle specie di cui all'allegato I, parti A e B, si considerino identificati se dotati di un tatuaggio chiaramente leggibile oppure di un sistema elettronico di identificazione ("trasponditore"). Il presente regolamento deve pertanto definire chiaramente le norme per la marcatura degli animali da compagnia delle specie di cui all'allegato I, parte A, specificando anche le qualifiche richieste a coloro che effettuano tali marcature, dopo la scadenza del periodo transitorio il 3 luglio 2011. |
(17) Il regolamento (CE) n. 998/2003 prevede inoltre che, per un periodo transitorio, gli animali da compagnia delle specie di cui all'allegato I, parti A e B, si considerino identificati se dotati di un tatuaggio chiaramente leggibile oppure di un sistema elettronico di identificazione ("trasponditore"). Il presente regolamento deve pertanto definire le norme per la marcatura degli animali da compagnia delle specie di cui all'allegato I, parte A, dopo la scadenza del periodo transitorio il 3 luglio 2011. |
Emendamento 9 Proposta di regolamento Considerando 17 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(17 bis) Allo scopo di tutelare la salute animale e umana e di migliorare la tracciabilità, il presente regolamento dovrebbe prevedere che, una volta marcati, gli animali da compagnia delle specie elencate nell'allegato I, parte A, siano registrati in una base dati autorizzata, accessibile in tutti gli Stati membri da un punto di accesso centrale. |
Motivazione | |
In assenza di un sistema di registrazione centrale, l'identificazione serve a poco. È importante che, quando gli animali circolano tra gli Stati membri, i particolari della loro identificazione siano collegati registrandoli in una base dati autorizzata, come già ne esistono in molti paesi europei. L'identificazione e la registrazione obbligatori sono essenziali per controllare in modo efficace il rischio di propagazione di malattie e per prevenire i rischi connessi al commercio illegale. | |
Emendamento 10 Proposta di regolamento Considerando 17 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(17 ter) L'impianto di un trasponditore rappresenta un intervento invasivo, la cui esecuzione richiede determinate qualifiche. L'impianto deve quindi essere effettuato solo da persone adeguatamente qualificate approvate dalle autorità competenti. |
Emendamento 11 Proposta di regolamento Considerando 20 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(20) A causa di conflitti con gli anticorpi materni, non è garantito che i vaccini antirabbici somministrati prima dei tre mesi di età agli animali da compagnia delle specie di cui all'allegato I, parte A, inducano l'immunità protettiva. I fabbricanti di vaccini raccomandano pertanto di non vaccinare animali più giovani di quell'età. Al fine di autorizzare movimenti a carattere non commerciale di animali giovani delle specie di cui all'allegato I, parte A, non vaccinati contro la rabbia, il presente regolamento deve stabilire determinate misure di prevenzione da adottare e deve permettere agli Stati membri di autorizzare detti movimenti nei loro territori qualora gli animali giovani in questione siano conformi a dette misure. |
(20) A causa di conflitti con gli anticorpi materni, non è garantito che i vaccini antirabbici somministrati prima dei tre mesi di età agli animali da compagnia delle specie di cui all'allegato I, parte A, inducano l'immunità protettiva. I fabbricanti di vaccini raccomandano pertanto di non vaccinare animali più giovani di quell'età. Al fine di autorizzare movimenti a carattere non commerciale di animali giovani delle specie di cui all'allegato I, parte A, non vaccinati contro la rabbia oppure vaccinati ma non ancora immunizzati, il presente regolamento deve stabilire determinate misure di prevenzione da adottare e deve permettere agli Stati membri di autorizzare detti movimenti nei loro territori qualora gli animali giovani in questione siano conformi a dette misure. |
Emendamento 12 Proposta di regolamento Considerando 21 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(21) Per semplificare le condizioni relative ai movimenti a carattere non commerciale di animali delle specie di cui all'allegato I, parte A, tra Stati membri la cui situazione rispetto alla rabbia è ugualmente favorevole, il presente regolamento deve anche prevedere la possibilità di adottare norme in deroga all'obbligo di somministrare la vaccinazione antirabbica. Dette misure devono basarsi su informazioni scientifiche convalidate e sono da applicarsi in proporzione ai rischi per la salute pubblica o animale legati ai movimenti a carattere non commerciale degli animali che potrebbero essere contagiati dalla rabbia. Le misure devono comprendere norme per la classificazione degli Stati membri, o di loro parti, nonché le procedure a cui gli Stati membri che richiedono l'applicazione delle deroghe devono attenersi per giustificare regolarmente la necessità di tali richieste. Occorre inoltre prevedere che un elenco di Stati membri, o di loro parti, classificati ai sensi delle norme per la classificazione degli Stati membri o di loro parti, sia inserito in un atto di esecuzione da adottare in conformità al presente regolamento. |
(21) Per semplificare le condizioni relative ai movimenti a carattere non commerciale di animali delle specie di cui all'allegato I, parte A, tra Stati membri la cui situazione rispetto alla rabbia è ugualmente favorevole e in cui sussiste un rischio minimo trascurabile di introduzione della rabbia, il presente regolamento deve anche prevedere la possibilità di adottare norme in deroga all'obbligo di somministrare la vaccinazione antirabbica. Dette misure devono basarsi su informazioni scientifiche convalidate e sono da applicarsi in proporzione ai rischi per la salute pubblica o animale legati ai movimenti a carattere non commerciale degli animali che potrebbero essere contagiati dalla rabbia. Le misure devono comprendere norme per la classificazione degli Stati membri, o di loro parti, nonché le procedure a cui gli Stati membri che richiedono l'applicazione delle deroghe devono attenersi per giustificare regolarmente la necessità di tali richieste. Occorre inoltre prevedere che un elenco di Stati membri, o di loro parti, classificati ai sensi delle norme per la classificazione degli Stati membri o di loro parti, sia inserito in un atto di esecuzione da adottare in conformità al presente regolamento. |
Emendamento 13 Proposta di regolamento Considerando 22 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(22) I paesi e i territori che figurano nell'elenco di cui all'allegato II, parte B, sezione 2, del regolamento (CE) n. 998/2003 applicano norme equivalenti a quelle applicate dagli Stati membri, mentre i paesi terzi e i territori elencati nell'allegato II, parte C, di detto regolamento devono rispettare i criteri stabiliti nell'articolo 10 del regolamento. È quindi opportuno riportare gli elenchi in questione, senza modifiche sostanziali, in un atto di esecuzione che deve essere adottato entro un anno dall'adozione del presente regolamento. Il presente regolamento deve tuttavia prevedere che l'elenco di paesi e territori di cui all'allegato II, parte B, sezione 2, e parte C, del regolamento (CE) n. 998/2003 continui ad applicarsi ai fini del presente regolamento fino all'entrata in vigore dell'atto di esecuzione. |
(22) I paesi e i territori che figurano nell'elenco di cui all'allegato II, parte B, sezione 2, del regolamento (CE) n. 998/2003 applicano norme equivalenti a quelle applicate dagli Stati membri, mentre i paesi terzi e i territori elencati nell'allegato II, parte C, di detto regolamento devono rispettare i criteri stabiliti nell'articolo 10 del regolamento. È quindi opportuno riportare gli elenchi in questione, senza modifiche sostanziali, in un atto delegato che deve essere adottato entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. |
Motivazione | |
Si veda l'emendamento all'articolo 13, paragrafo 1. | |
Emendamento 14 Proposta di regolamento Considerando 22 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(22 bis) Conformemente alle disposizioni del presente regolamento, occorre stabilire, per mezzo di un atto delegato, un elenco dei territori di uno Stato membro o paese terzo che applicano norme equivalenti a quelle applicate dagli Stati membri relativamente agli animali da compagnia delle specie elencate nell'allegato I, parte B. |
Motivazione | |
Cfr. la modifica dell'articolo 14 bis (nuovo) proposta. | |
Emendamento 15 Proposta di regolamento Considerando 25 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(25) I documenti di identificazione che accompagnano gli animali da compagnia delle specie di cui all'allegato I, parte A, introdotti negli Stati membri mediante movimenti a carattere non commerciale, sono necessari per attestare la conformità alle condizioni del presente regolamento. Il regolamento deve pertanto stabilire le condizioni di rilascio dei documenti di identificazione nonché i requisiti riguardanti il loro contenuto, la validità e il formato. |
(25) I documenti di identificazione che accompagnano gli animali da compagnia delle specie di cui all'allegato I, parte A, introdotti negli Stati membri mediante movimenti a carattere non commerciale, sono necessari per attestare la conformità alle condizioni del presente regolamento. Il regolamento deve pertanto stabilire le condizioni di rilascio dei documenti di identificazione nonché i requisiti riguardanti il loro contenuto, la validità, le caratteristiche di sicurezza e il formato. |
Emendamento 16 Proposta di regolamento Considerando 27 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(27) Il presente regolamento deve consentire agli Stati membri di autorizzare, qualora sia necessaria una partenza urgente, l'entrata diretta nel loro territorio di animali da compagnia delle specie di cui all'allegato I non conformi alle condizioni stabilite dal presente regolamento, a condizione che venga richiesto in anticipo un permesso, che questo sia rilasciato dallo Stato membro di destinazione e che dette condizioni vengano soddisfatte mediante una quarantena a tempo limitato sotto sorveglianza ufficiale. Nonostante la necessità di una partenza urgente, detto permesso deve essere un requisito indispensabile a causa dei rischi per la salute degli animali legati all'introduzione nell'Unione di animali da compagnia non conformi alle condizioni stabilite dal presente regolamento. |
(27) Il presente regolamento deve consentire agli Stati membri di autorizzare, qualora sia necessaria una partenza urgente del proprietario - ad esempio in caso di un'improvvisa catastrofe naturale, disordini politici o emergenze personali particolarmente gravi - l'entrata diretta nel loro territorio di animali da compagnia delle specie di cui all'allegato I non conformi alle condizioni stabilite dal presente regolamento, a condizione che venga richiesto in anticipo un permesso, che questo sia rilasciato dallo Stato membro di destinazione e che dette condizioni vengano soddisfatte mediante una quarantena a tempo limitato sotto sorveglianza ufficiale. Nonostante la necessità di una partenza urgente, detto permesso deve essere un requisito indispensabile a causa dei rischi per la salute degli animali legati all'introduzione nell'Unione di animali da compagnia non conformi alle condizioni stabilite dal presente regolamento. |
Emendamento 17 Proposta di regolamento Considerando 29 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(29) Affinché gli Stati membri possano verificare la conformità alle norme stabilite dal presente regolamento e adottare le misure necessarie, il presente regolamento deve pertanto richiedere alla persona che viaggia con l'animale da compagnia di presentare il documento di identificazione richiesto in occasione di qualunque movimento a carattere non commerciale, o all'entrata in uno Stato membro, e deve prevedere controlli documentali e d'identità mirati e a campione sugli animali da compagnia oggetto di movimenti a carattere non commerciale tra uno Stato membro e l'altro. Deve inoltre richiedere agli Stati membri di svolgere controlli documentali e d'identità sistematici, presso punti d'entrata designati, sugli animali da compagnia oggetto di movimenti a carattere non commerciale introdotti in uno Stato membro da paesi terzi o territori. Detti controlli devono tenere conto dei principi pertinenti del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali. |
(29) Affinché gli Stati membri possano verificare la conformità alle norme stabilite dal presente regolamento e adottare le misure necessarie, il presente regolamento deve pertanto richiedere alla persona che viaggia con l'animale da compagnia di presentare il documento di identificazione richiesto in occasione di qualunque movimento a carattere non commerciale, o all'entrata in uno Stato membro, e deve prevedere controlli documentali e d'identità mirati e a campione sugli animali da compagnia oggetto di movimenti a carattere non commerciale tra uno Stato membro e l'altro. Deve inoltre richiedere agli Stati membri di svolgere controlli documentali e d'identità sistematici, presso punti d'entrata designati, sugli animali da compagnia oggetto di movimenti a carattere non commerciale introdotti in uno Stato membro da paesi terzi o territori. Detti controlli devono tenere conto dei principi pertinenti del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali. Per potersi basare sulla data di tali controlli al fine di stabilire il periodo di validità del documento di identificazione per ulteriori movimenti all'interno dell'Unione, gli Stati membri devono essere tenuti a fornire una prova dei controlli nel documento di identificazione. |
Emendamento 18 Proposta di regolamento Considerando 31 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(31) Al fine di fornire ai cittadini informazioni chiare ed accessibili in merito alle norme che si applicano ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia delle specie di cui all'allegato I introdotti nell'Unione, gli Stati membri devono essere tenuti a informare il pubblico, in particolare circa le disposizioni pertinenti della legislazione nazionale, entro un anno dalla data di adozione del presente regolamento. |
(31) Al fine di fornire ai cittadini e ai veterinari informazioni chiare ed accessibili in merito alle norme che si applicano ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia delle specie di cui all'allegato I introdotti nell'Unione, gli Stati membri devono essere tenuti a informare il pubblico e i veterinari, in particolare circa le disposizioni pertinenti della legislazione nazionale, entro un anno dalla data di adozione del presente regolamento. |
Emendamento 19 Proposta di regolamento Considerando 34 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(34) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'applicazione del presente regolamento per quanto riguarda l'elenco di Stati membri e loro parti classificati in conformità alle condizioni di deroga a determinate condizioni applicabili ai movimenti a carattere non commerciale tra Stati membri che hanno una situazione equivalente relativamente alla rabbia di animali da compagnia delle specie di cui all'allegato I, parte A, e in conformità alle norme relative alle misure sanitarie preventive contro malattie o infezioni diverse dalla rabbia, e per quanto concerne l'elenco di paesi terzi o territori al fine di derogare determinate condizioni circa i movimenti a carattere non commerciale, il modello dei documenti di identificazione che devono viaggiare assieme agli animali da compagnia elencati nell'allegato I che sono oggetto di movimenti a carattere non commerciale da uno Stato membro all'altro o da un paese terzo o territorio in uno Stato membro, le misure di salvaguardia nel caso di manifestazione o diffusione della rabbia e infine l'applicazione uniforme dei requisiti circa le informazioni, si devono attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze devono essere esercitate in conformità alle disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione. |
(34) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'applicazione del presente regolamento per quanto riguarda l'elenco di Stati membri e loro parti classificati in conformità alle condizioni di deroga a determinate condizioni applicabili ai movimenti a carattere non commerciale tra Stati membri che hanno una situazione equivalente relativamente alla rabbia di animali da compagnia delle specie di cui all'allegato I, parte A, e in conformità alle norme relative alle misure sanitarie preventive contro malattie o infezioni diverse dalla rabbia, e per quanto concerne l'elenco di paesi terzi o territori al fine di derogare determinate condizioni circa i movimenti a carattere non commerciale, il modello dei documenti di identificazione che devono viaggiare assieme agli animali da compagnia elencati nell'allegato I che sono oggetto di movimenti a carattere non commerciale da uno Stato membro all'altro o da un paese terzo o territorio in uno Stato membro, le misure di salvaguardia nel caso di manifestazione o diffusione della rabbia, di una malattia o di un'infezione e infine l'applicazione uniforme dei requisiti circa le informazioni, si devono attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze devono essere esercitate in conformità alle disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione. |
Emendamento 20 Proposta di regolamento Considerando 35 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(35) La Commissione deve adottare atti di esecuzione applicabili immediatamente che aggiornano l'elenco di paesi terzi o territori al fine di derogare determinate condizioni relative ai movimenti a carattere non commerciale e per quanto riguarda le misure di salvaguardia in caso di manifestazioni o diffusione della rabbia laddove, in casi debitamente giustificati, imperativi motivi di urgenza legati alla salute pubblica ed animale lo richiedano. |
(35) La Commissione deve adottare atti di esecuzione applicabili immediatamente che aggiornano l'elenco di paesi terzi o territori al fine di derogare determinate condizioni relative ai movimenti a carattere non commerciale e per quanto riguarda le misure di salvaguardia in caso di manifestazioni o diffusione della rabbia, di una malattia o di un'infezione laddove, in casi debitamente giustificati, imperativi motivi di urgenza legati alla salute pubblica ed animale lo richiedano. |
Emendamento 21 Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Il presente regolamento si applica ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia delle specie di cui all'allegato I, introdotti in uno Stato membro da un altro Stato membro o da un paese terzo o territorio. |
1. Il presente regolamento si applica ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia introdotti in uno Stato membro da un altro Stato membro o da un paese terzo o territorio. |
Motivazione | |
La soppressione garantisce una migliore leggibilità. | |
Emendamento 22 Proposta di regolamento Articolo 3 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
a) "movimento a carattere non commerciale": qualsiasi movimento che non implica o ha come scopo, direttamente o indirettamente, un guadagno finanziario o un passaggio di proprietà; |
a) "movimento a carattere non commerciale": qualsiasi movimento che non abbia come scopo la vendita di un animale da compagnia o il passaggio di proprietà del medesimo; |
Motivazione | |
Le esperienze di applicazione della norma in questione hanno dimostrato che, in determinati casi, il criterio del guadagno finanziario diretto o indiretto non è sufficientemente chiaro. | |
Emendamento 23 Proposta di regolamento Articolo 3 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
b) "animale da compagnia": un animale delle specie elencate nell'allegato I accompagnato, ai fini di un movimento a carattere non commerciale, dal suo proprietario o da una persona fisica che agisce per conto del proprietario e in accordo con lo stesso, e che rimane sotto la responsabilità del proprietario, o di detta persona fisica, per tutta la durata del movimento a carattere non commerciale; |
b) "animale da compagnia": un animale delle specie elencate nell'allegato I accompagnato, ai fini di un movimento a carattere non commerciale, dal suo proprietario o da una persona autorizzata, e che rimane sotto la responsabilità del proprietario o della persona autorizzata, per tutta la durata del movimento a carattere non commerciale; |
Emendamento 24 Proposta di regolamento Articolo 3 – lettera c | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
c) "proprietario": una persona fisica che ha la proprietà e il possesso dell'animale da compagnia; |
c) "proprietario": una persona fisica, o un'organizzazione che possiede un animale da compagnia e che nel documento di identificazione è denominato come proprietario; |
Motivazione | |
Onde evitare malintesi, è sufficiente una definizione unica. | |
Emendamento 25 Proposta di regolamento Articolo 3 – lettera c bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
c bis) "persona autorizzata": una persona fisica che è stata autorizzata in forma scritta dal proprietario a provvedere per suo conto ai movimenti a carattere non commerciale dell'animale da compagnia; |
Motivazione | |
Le esperienze relative all'applicazione delle attuali norme hanno dimostrato che gli scambi e importazioni di animali da compagnia possono essere occultati se il motivo dei movimenti non è adeguatamente dichiarato e gli animali sono accompagnati a nome di terzi in assenza di prove. | |
Emendamento 26 Proposta di regolamento Articolo 3 – lettera e | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
e) "documento di identificazione": un documento che permette di identificare chiaramente l'animale da compagnia e di controllare la conformità del suo status sanitario al presente regolamento; |
e) "documento di identificazione": il documento che permette di identificare chiaramente l'animale da compagnia e di controllare la conformità del suo status sanitario al presente regolamento e che è stato rilasciato a norma del presente regolamento; |
Motivazione | |
Il documento di identificazione deve avere un formato che può essere riconosciuto senza problemi dagli organismi di controllo e identificato come tale. Le disposizioni in merito nel presente regolamento sono pertanto necessarie. | |
Emendamento 27 Proposta di regolamento Articolo 3 – lettera f | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
f) i paesi e i territori elencati nell'allegato II; |
soppresso |
Motivazione | |
Si utilizza la definizione di Stato membro presente nei trattati UE, pertanto l'allegato II è soppresso. | |
Emendamento 28 Proposta di regolamento Articolo 3 – lettera g | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
g) "luogo di ingresso dei viaggiatori": qualunque area designata dagli Stati membri per i controlli da eseguire ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1. |
(Non concerne la versione italiana) |
Motivazione | |
(Non concerne la versione italiana) | |
Emendamento 29 Proposta di regolamento Articolo 3 – lettera g bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
g bis) "veterinario ufficiale": qualsiasi veterinario designato da un'autorità competente; |
Emendamento 30 Proposta di regolamento Articolo 3 – lettera g ter (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
g ter) "veterinario autorizzato": qualsiasi veterinario autorizzato da un'autorità competente a svolgere determinate attività conformemente al presente regolamento o ad altre disposizioni emanate sulla base del presente regolamento; |
Emendamento 31 Proposta di regolamento Articolo 3 – lettera g quater (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
g quater) "controllo documentale": verifica del documento di identificazione che accompagna l'animale da compagnia; |
Emendamento 32 Proposta di regolamento Articolo 3 – lettera g quinquies (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
g quinquies) "controllo d'identità": verifica della corrispondenza tra il documento di identificazione e l'animale da compagnia e la relativa marcatura. |
Emendamento 33 Proposta di regolamento Articolo 4 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Articolo 4 bis |
|
Numero massimo degli animali da compagnia |
|
1. Il numero massimo di animali da compagnia delle specie elencate nell'allegato I, parte A, che possono accompagnare il proprietario o una persona autorizzata durante un singolo movimento non deve essere superiore a cinque. |
|
2. In deroga al paragrafo 1, il numero di animali da compagnia delle specie elencate nell'allegato I, parte A, può essere superiore a cinque quando: |
|
a) il movimento a carattere non commerciale di animali da compagnia avviene ai fini della partecipazione a competizioni, mostre o eventi sportivi oppure per allenamento finalizzato a tali eventi; nonché |
|
b) il proprietario o la persona autorizzata può presentare un invito scritto o una conferma scritta di iscrizione o una prova di pagamento quale un bonifico bancario o una conferma di iscrizione online all'evento di cui alla lettera a), oppure dimostrare, con una prova scritta, che gli animali da compagnia sono registrati presso un'associazione che organizza l'evento di cui alla lettera a), a condizione che detti animali da compagnia abbiano superato i 6 mesi di età. |
|
3. Gli Stati membri possono effettuare controlli a campione per verificare la correttezza delle informazioni di cui al paragrafo 2, lettera b). |
|
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 41 volti a definire norme che limitano il numero di animali da compagnia delle specie elencate nella parte B che possono accompagnare il proprietario o la persona autorizzata durante un singolo movimento a carattere non commerciale. |
|
5. La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del presente articolo entro e non oltre cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Se del caso, sulla base di tale relazione, la Commissione propone modifiche al regolamento. |
Emendamento 34 Proposta di regolamento Capo II – sottotitolo (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Sezione 1 |
|
Animali da compagnia delle specie di cui all'allegato I, parte A |
Motivazione | |
Miglioramento della leggibilità del testo. | |
Emendamento 35 Proposta di regolamento Articolo 5 – lettera c | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
c) siano conformi alle misure sanitarie preventive per malattie o infezioni diverse dalla rabbia, se necessario: |
c) siano conformi alle misure sanitarie preventive per malattie o infezioni diverse dalla rabbia, se necessario, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1 del presente regolamento; |
i) ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del presente regolamento, oppure |
|
ii) adottate a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 998/2003; |
|
Motivazione | |
Miglioramento della leggibilità del testo attraverso la soppressione del riferimento al regolamento rivisto. | |
Emendamento 36 Proposta di regolamento Articolo 5 – lettera d | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
d) siano accompagnati da un documento di identificazione debitamente compilato a norma dell'articolo 20, paragrafo 1. |
d) siano accompagnati da un documento di identificazione debitamente compilato a norma dell'articolo 22 bis. |
Motivazione | |
Adattamento della numerazione in seguito alla modifica della sequenza degli articoli in questione. | |
Emendamento 37 Proposta di regolamento Articolo 6 – alinea | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
In deroga all'articolo 5, lettera b), gli Stati membri possono autorizzare i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia di età inferiore a tre mesi non vaccinati contro la rabbia, a condizione che essi siano muniti di un documento di identificazione debitamente compilato e rilasciato a norma dell'articolo 20 e che: |
In deroga all'articolo 5, lettera b), gli Stati membri possono autorizzare i movimenti a carattere non commerciale nei propri territori di animali da compagnia delle specie elencate nell'allegato I, parte A, che |
Motivazione | |
Miglioramento della leggibilità del testo. | |
Emendamento 38 Proposta di regolamento Articolo 6 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
a) il proprietario o la persona fisica che agisce per conto del proprietario e in accordo con lo stesso fornisca la prova che gli animali sono rimasti nel loro luogo di nascita senza entrare in contatto con animali selvatici di specie suscettibili alla rabbia che possono essere state esposte alla malattia, oppure |
a) hanno meno di 12 settimane e che non sono ancora stati vaccinati contro la rabbia; oppure |
Motivazione | |
Gli animali al di sotto delle 12 settimane non sono ancora vaccinati per motivi di polizia sanitaria. | |
Emendamento 39 Proposta di regolamento Articolo 6 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
b) siano accompagnati dalla madre, da cui sono ancora dipendenti, e vi siano documenti che attestano che prima della loro nascita la madre è stata sottoposta a vaccinazione antirabbica conforme ai requisiti di validità definiti nell'allegato IV. |
b) che hanno tra le 12 e 16 settimane e che sono stati vaccinati contro la rabbia, ma che non adempiono ancora ai requisiti di cui all'allegato IV, punto 2, lettera d. |
Motivazione | |
Si deve garantire che gli animali che ancora non adempiono ai requisiti del punto 2d nell'allegato IV possano essere trasportati a fini non commerciali. Non è significativo ai fini dell'immunizzazione degli animali al di sotto delle 12 settimane che essi siano accompagnati dalla madre. | |
Emendamento 40 Proposta di regolamento Articolo 6 – comma 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è concessa soltanto se: |
|
a) gli animali sono trasportati tra Stati membri, o loro parti geograficamente definite, esenti dalla rabbia o in cui sussiste un rischio minimo trascurabile di introduzione della rabbia, a norma dell'articolo 7; |
|
b) il proprietario o la persona autorizzata dichiarano per iscritto che gli animali da compagnia sono rimasti nel loro luogo di nascita sino al momento dello spostamento, senza entrare in contatto con animali selvatici di specie suscettibili alla rabbia; nonché |
|
c) è documentato che, prima della nascita degli animali, la madre è stata sottoposta a una vaccinazione antirabbica che soddisfa come minimo i requisiti di validità di cui all'allegato IV per almeno 24 ore dopo la nascita. |
Motivazione | |
Recenti casi in cui cuccioli affetti da rabbia sono entrati nell'Unione europea mettono in evidenza la particolare importanza di assicurare che eventuali deroghe riguardanti gli animali in tenera età riducano al minimo il rischio di diffusione di malattie. È quindi importante che i requisiti di questa deroga siano ampliati e chiariti, per ridurre i rischi al minimo. | |
Emendamento 41 Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. In deroga all'articolo 5, lettera b), i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia delle specie elencate nell'allegato I, parte A, non vaccinati contro la rabbia possono essere autorizzati tra Stati membri, o loro parti, esenti dalla rabbia a condizione che essi soddisfino condizioni specifiche. Al fine di garantire che siano state adottate le misure necessarie per l'autorizzazione corretta di movimenti a carattere non commerciale nell'ambito di questa deroga, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 41, per quanto riguarda le condizioni specifiche per l'autorizzazione di tali movimenti a carattere non commerciale. |
1. In deroga all'articolo 5, lettera b), i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia delle specie elencate nell'allegato I, parte A, non vaccinati contro la rabbia possono essere autorizzati tra Stati membri, o loro parti geograficamente definite, che sono esenti dalla rabbia oppure in cui sussiste un rischio minimo trascurabile di introduzione della rabbia, sempreché essi soddisfino condizioni specifiche. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 41, per quanto riguarda le condizioni specifiche per l'autorizzazione di tali movimenti a carattere non commerciale. |
Motivazione | |
Miglioramento della leggibilità. | |
Emendamento 42 Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Le condizioni specifiche per l'autorizzazione definite negli atti delegati adottati a norma del paragrafo 1 si basano su informazioni scientifiche adeguate, affidabili e validate relative alla valutazione dello status sanitario per quanto riguarda la rabbia negli Stati membri, o in loro parti, e vengono applicate in proporzione ai rischi per la salute pubblica o animale legati ai movimenti a carattere non commerciale degli animali delle specie elencate nell'allegato I, parte A, che potrebbero essere contagiati dalla rabbia. |
2. Tali atti delegati si basano su |
|
a) informazioni scientifiche adeguate, affidabili e validate relative alla valutazione dello status sanitario per quanto riguarda la rabbia negli Stati membri, o in loro parti, che sono state raccolte sulla base di dati storici e attuali relativi alla loro situazione per quanto riguarda la rabbia e ai rispettivi sistemi di sorveglianza e notifica, e |
|
b) vengono applicati in proporzione ai rischi per la salute pubblica o animale legati ai movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia delle specie elencate nell'allegato I, parte A, che potrebbero essere contagiati dalla rabbia. |
Motivazione | |
Miglioramento della leggibilità. | |
Emendamento 43 Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Allo stesso scopo, gli atti delegati di cui al paragrafo 1 possono comprendere inoltre: |
soppresso |
a) norme per la classificazione degli Stati membri, o di loro parti, basate su dati storici relativi alla loro situazione per quanto riguarda la rabbia e ai rispettivi sistemi di sorveglianza e notifica; |
|
b) condizioni alle quali gli Stati membri devono attenersi per mantenere il diritto all'autorizzazione di cui al paragrafo 2. |
|
Motivazione | |
Il contenuto del presente paragrafo è già espresso nel nuovo paragrafo 2. | |
Emendamento 44 Proposta di regolamento Capo II – prima dell'articolo 9 – sottotitolo (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Sezione 2 |
|
Animali da compagnia delle specie di cui all'allegato I, parte B |
Motivazione | |
Miglioramento della leggibilità del testo. | |
Emendamento 45 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c – alinea | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
c) siano accompagnati da un documento di identificazione debitamente compilato e rilasciato: |
c) siano accompagnati da un documento di identificazione, individuale o collettivo, debitamente compilato e rilasciato: |
Motivazione | |
Nel caso del trasporto di uccelli allevati in cattività per finalità sportive verso i luoghi in cui si tengono le manifestazioni,vengono trasportati migliaia di esemplari in modo collettivo ed organizzato. Si tratta di animali controllati costantemente dal punto di vista sanitario. La documentazione identificativa individuale è tanto onerosa quanto inutile. Gli esemplari sono marcati individualmente con anello "parlante". | |
Emendamento 46 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c – punti i e ii | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
i) in conformità all'articolo 28; |
i) in conformità all'articolo 30 bis; |
ii) nel formato previsto dall'articolo 30. |
ii) nel formato previsto dall'articolo 28 bis. |
Motivazione | |
Adattamento della numerazione in seguito alla modifica della sequenza degli articoli in questione. | |
Emendamento 47 Proposta di regolamento Capo III – prima dell'articolo 10 – sottotitolo (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Sezione 1 |
|
Animali da compagnia delle specie di cui all'allegato I, parte A |
Motivazione | |
Miglioramento della leggibilità del testo. | |
Emendamento 48 Proposta di regolamento Articolo 10 – lettera d | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
d) siano conformi alle misure sanitarie preventive per malattie o infezioni diverse dalla rabbia, se necessario: |
d) siano conformi alle misure sanitarie preventive per malattie o infezioni diverse dalla rabbia, se necessario, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1 del presente regolamento oppure |
i) ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del presente regolamento, oppure |
|
ii) adottate a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 998/2003; |
|
Motivazione | |
Soppressione del riferimento a un regolamento da riesaminare con la presente proposta. | |
Emendamento 49 Proposta di regolamento Articolo 10 – lettera e | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
e) siano accompagnati da un documento di identificazione debitamente compilato a norma dell'articolo 24. |
e) siano accompagnati da un documento di identificazione debitamente compilato a norma dell'articolo 26 bis. |
Motivazione | |
Adattamento della numerazione in seguito alla modifica della sequenza degli articoli in questione. | |
Emendamento 50 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1 bis. Gli animali da compagnia delle specie elencate nell'allegato I, parte A, possono essere trasportati attraverso un luogo di ingresso dei viaggiatori in uno Stato membro se giungono da un paese terzo o da un territorio diverso da quelli annoverati nell'elenco stabilito ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1. |
|
A tal fine gli Stati membri compilano e aggiornano un elenco dei luoghi di ingresso dei viaggiatori. |
Motivazione | |
È necessario garantire che vengano introdotti da paesi terzi solo animali da compagnia che non rappresentano un pericolo per la salute pubblica e animale all'interno dell'UE. | |
Emendamento 51 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1 ter – alinea (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1 ter. In deroga al paragrafo 1 bis, gli Stati membri possono consentire ai cani militari, cani da ricerca e soccorso registrati di entrare da un punto di ingresso diverso da quello dei viaggiatori, a condizione che: |
Motivazione | |
È necessario stabilire norme per regolare determinate eccezioni. | |
Emendamento 52 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1 ter – lettera a (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
a) il proprietario o una persona autorizzata abbia richiesto un permesso e che lo Stato membro abbia concesso tale permesso stabilendo al tempo stesso le condizioni per l'ingresso; |
Motivazione | |
Allo Stato membro deve essere garantita sufficiente flessibilità nell'autorizzare delle eccezioni. | |
Emendamento 53 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1 ter – lettera b (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
b) in un punto appositamente stabilito dall'autorità competente, si verifichi che i cani rispettano le condizioni indicate nel permesso. |
Emendamento 54 Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1 – alinea | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. In deroga all'articolo 10, lettera b), gli Stati membri possono autorizzare i movimenti a carattere non commerciale nei loro territori di animali da compagnia di età inferiore a tre mesi non vaccinati contro la rabbia, provenienti da paesi terzi o territori che figurano negli atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 13, a condizione che essi siano muniti di un documento di identificazione debitamente compilato e rilasciato a norma dell'articolo 24 e che: |
1. In deroga all'articolo 10, lettera b), gli Stati membri possono autorizzare i movimenti a carattere non commerciale nei loro territori di animali da compagnia, provenienti da paesi terzi o territori che figurano negli atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 13, che |
Emendamento 55 Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
a) il proprietario o la persona fisica che agisce per conto del proprietario e in accordo con lo stesso fornisca la prova che gli animali sono rimasti nel loro luogo di nascita senza entrare in contatto con animali selvatici di specie suscettibili alla rabbia che possono essere state esposte alla malattia, oppure |
a) hanno meno di 12 settimane e che non sono ancora stati vaccinati contro la rabbia; oppure |
Emendamento 56 Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
b) siano accompagnati dalla madre, da cui sono ancora dipendenti, e vi siano documenti che attestano che prima della loro nascita la madre è stata sottoposta a vaccinazione antirabbica conforme ai requisiti di validità definiti nell'allegato IV. |
b) che hanno tra le 12 e 16 settimane e che sono stati vaccinati contro la rabbia, ma che non adempiono ancora ai requisiti di cui all'allegato IV, punto 2d. |
Emendamento 57 Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1 bis. Inoltre, l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è concessa soltanto se: |
|
a) gli animali sono trasferiti verso uno Stato membro da un paese terzo in conformità con l'articolo 12; |
|
b) il proprietario o la persona autorizzata dichiarano per iscritto che gli animali da compagnia sono rimasti nel loro luogo di nascita sino al momento dello spostamento, senza entrare in contatto con animali selvatici di specie suscettibili alla rabbia; nonché |
|
c) è documentato che, prima della nascita degli animali, la madre è stata sottoposta a una vaccinazione antirabbica che soddisfa come minimo i requisiti di validità di cui all'allegato IV per almeno 24 ore dopo la nascita. |
Motivazione | |
Recenti casi in cui cuccioli affetti da rabbia sono entrati nell'Unione europea mettono in evidenza la particolare importanza di assicurare che eventuali deroghe riguardanti gli animali in tenera età riducano al minimo il rischio di diffusione di malattie. È quindi importante che i requisiti di questa deroga siano ampliati e chiariti, per ridurre i rischi al minimo. | |
Emendamento 58 Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Il successivo movimento a carattere non commerciale di detti animali da compagnia verso un altro Stato membro è tuttavia vietato, eccetto nei casi in cui i movimenti degli animali rispettino le condizioni di cui all'articolo 5. |
2. Il successivo movimento a carattere non commerciale di detti animali da compagnia verso un altro Stato membro è tuttavia vietato, eccetto nei casi in cui i movimenti degli animali rispettino le condizioni di cui all'articolo 5 oppure qualora il movimento sia stato autorizzato in conformità all'articolo 6. |
Motivazione | |
L'articolo 6 stabilisce le condizioni per le eccezioni, in particolare per i giovani animali. | |
Emendamento 59 Proposta di regolamento Articolo 12 – alinea | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
In deroga all'articolo 10, lettera c), il test di titolazione degli anticorpi non è richiesto per gli animali da compagnia che sono oggetto di movimento verso uno Stato membro: |
In deroga all'articolo 10, lettera c), il test di titolazione degli anticorpi non è richiesto per gli animali da compagnia delle specie elencate nell'allegato I, parte A, che sono oggetto di movimento verso uno Stato membro da un paese terzo o territorio annoverato nell'elenco di cui all'articolo 13: |
Motivazione | |
Semplificazione della leggibilità delle lettere sottostanti. | |
Emendamento 60 Proposta di regolamento Articolo 12 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
a) direttamente da un paese terzo o territorio che figura negli atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 13 o dopo aver risieduto esclusivamente in uno o più di questi paesi terzi o territori, oppure |
a) direttamente o dopo aver risieduto esclusivamente in uno o più di questi paesi terzi o territori, oppure |
Motivazione | |
Miglioramento della leggibilità. | |
Emendamento 61 Proposta di regolamento Articolo 12 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
b) da un paese terzo o territorio che figura negli atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 13 in seguito al transito in paesi terzi o territori diversi da quelli citati in detti atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 13, a condizione che il proprietario o la persona fisica che agisce per conto del proprietario e in accordo con lo stesso fornisca la prova che durante tale transito gli animali da compagnia non sono entrati in contatto con specie sensibili alla rabbia e che sono rimasti confinati in un mezzo di trasporto o comunque nel perimetro di un aeroporto internazionale. |
b) in seguito al transito in altri paesi terzi o territori, a condizione che il proprietario o una persona autorizzata attraverso una dichiarazione scritta fornisca la prova che durante tale transito gli animali da compagnia non sono entrati in contatto con animali di specie sensibili alla rabbia e che sono rimasti confinati in un mezzo di trasporto o comunque nel perimetro di un aeroporto internazionale. |
Motivazione | |
Miglioramento della leggibilità. | |
Emendamento 62 Proposta di regolamento Articolo 13 – titolo | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Definizione di un elenco di paesi terzi o territori ai fini dell'articolo 12 |
Definizione di un elenco di paesi terzi o territori |
Motivazione | |
L'elenco non è pertinente soltanto per l'articolo 12. | |
Emendamento 63 Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. La Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, entro [inserire la data: un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento] un elenco di paesi terzi o territori che hanno dimostrato di applicare norme equivalenti a quelle definite nel capo II, nel presente capo, nonché nel capo VI, sezione 2, per gli animali delle specie elencate nell'allegato I, parte A. |
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare, entro …*, atti delegati in conformità all'articolo 41 che stabiliscono un elenco di paesi terzi o territori che hanno dimostrato di applicare norme equivalenti a quelle di cui al capo II, sezione 1, al presente capo nonché al capo VI, sezione 2, ed eventuali disposizioni adottate sulla base di tali norme, per gli animali delle specie elencate nell'allegato I, parte A. |
|
______________ |
|
* Data di applicazione del presente regolamento in conformità all'articolo 47, paragrafo 2. |
Emendamento 64 Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 2 – alinea | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. La Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, entro [inserire la data: un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento] un elenco di paesi terzi o territori che hanno dimostrato di soddisfare almeno i requisiti seguenti per gli animali delle specie elencate nell'allegato I, parte A: |
2. La Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, entro …* un elenco di paesi terzi o territori che hanno dimostrato di soddisfare almeno i requisiti seguenti per gli animali delle specie elencate nell'allegato I, parte A: |
|
_____________ |
|
* Data di applicazione del presente regolamento in conformità all'articolo 47, paragrafo 2. |
Motivazione | |
L'atto di esecuzione deve coincidere con l'entrata in vigore del regolamento, onde evitare lacune nell'applicazione. | |
Emendamento 65 Proposta di regolamento Capo III – prima dell'articolo 14 – sottotitolo (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Sezione 2 |
|
Animali da compagnia delle specie di cui all'allegato I, parte B |
Motivazione | |
Miglioramento della leggibilità. | |
Emendamento 66 Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera c | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
c) siano accompagnati da un documento di identificazione debitamente compilato e rilasciato: |
c) siano accompagnati da un documento di identificazione debitamente compilato e rilasciato: |
i) in conformità all'articolo 28; |
i) in conformità all'articolo 33 bis; |
ii) nel formato previsto dall'articolo 33. |
ii) nel formato previsto dall'articolo 31 bis. |
Motivazione | |
Adattamento della numerazione in seguito alla modifica della sequenza degli articoli in questione. | |
Emendamento 67 Proposta di regolamento Articolo 14 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Articolo 14 bis |
|
Definizione di un elenco di paesi terzi o territori |
|
Alla Commissione è conferito il potere di adottare, entro …*, atti delegati in conformità all'articolo 41 che stabiliscono un elenco di paesi terzi o territori che hanno dimostrato di applicare norme equivalenti a quelle di cui al capo II, sezione 2, al presente capo nonché al capo VI, sezione 2 ed eventuali disposizioni adottate sulla base di tali norme, per gli animali delle specie elencate nell'allegato I, parte B. |
|
______________ |
|
* Data di applicazione del presente regolamento in conformità all'articolo 47, paragrafo 2. |
Motivazione | |
Per l'applicazione del presente regolamento è necessario un elenco dei paesi terzi e territori con disposizioni equiparabili sui movimenti degli animali di cui all'allegato I, parte B. | |
Emendamento 68 Proposta di regolamento Capo III – prima dell'articolo 15 – sottotitolo (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Sezione 3 |
|
Deroga alle condizioni per i movimenti a carattere con commerciale di animali da compagnia |
Motivazione | |
Titolo intermedio inserito per migliorare la leggibilità del testo. | |
Emendamento 69 Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Qualora gli animali da compagnia in questione siano dotati di un trasponditore non conforme ai requisiti tecnici definiti nell'allegato III, il proprietario o la persona fisica che agisce per conto del proprietario e in accordo con lo stesso è in possesso del mezzo necessario per la lettura del trasponditore in occasione di qualsiasi controllo di identità come disposto dall'articolo 20, paragrafo 2, dall'articolo 24, paragrafo 2, dall'articolo 35 e dall'articolo 36, paragrafo 1. |
Qualora gli animali da compagnia in questione siano dotati di un trasponditore non conforme ai requisiti tecnici definiti nell'allegato III, il proprietario o la persona autorizzata è in possesso del mezzo necessario per la lettura del trasponditore in occasione di qualsiasi controllo di identità come disposto dall'articolo 20, dall'articolo 24, paragrafo 2, dall'articolo 35 e dall'articolo 36, paragrafo 1. |
Emendamento 70 Proposta di regolamento Articolo 17 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri definiscono le norme relative alle qualifiche minime richieste a coloro che effettuano l'impianto dei trasponditori negli animali da compagnia. |
Gli Stati membri definiscono le norme relative alle qualifiche minime richieste ai veterinari o altre persone competenti che effettuano l'impianto dei trasponditori negli animali da compagnia. |
Motivazione | |
Naturalmente occorre che vi siano livelli minimi di competenza, nell'Unione europea e fuori di essa, per quanto riguarda l'impianto di microchip. Tuttavia, le associazioni animalistiche, le autorità locali e gli allevatori rischiano di essere danneggiati da questa proposta. Limitare la possibilità di impianto ai soli veterinari avrebbe ripercussioni negative su tali operazioni. | |
Emendamento 71 Proposta di regolamento Articolo 20 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Articolo 20 |
soppresso |
Rilascio del documento di identificazione |
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1. Il documento di identificazione di cui all'articolo 5, lettera d): |
|
a) è rilasciato da un veterinario autorizzato dall'autorità competente a tale scopo; |
|
b) dimostra la conformità ai requisiti di cui all'articolo 5, lettere a), b) e c) e, se del caso, all'articolo 27, lettera b), punto ii); detta conformità può essere attestata mediante più di un documento di identificazione nel formato previsto dall'articolo 22, paragrafo 1. |
|
2. La conformità ai requisiti di marcatura di cui all'articolo 5, lettera a), è verificata prima: |
|
a) del rilascio del documento di identificazione a norma del paragrafo 1, lettera a); |
|
b) dell'attestazione della conformità ai requisiti di cui al paragrafo 1, lettera b). |
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Motivazione | |
Se ne presenta una versione modificata come articolo 22 bis nuovo. | |
Emendamento 72 Proposta di regolamento Articolo 20 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 20 bis |
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Formato del documento di identificazione |
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1. Il documento di identificazione di cui all'articolo 5, lettera d), è conforme al modello di cui all'allegato V bis e contiene le voci necessarie all'inserimento delle informazioni richieste in base all'articolo 21, paragrafo 1. |
|
2. La Commissione è autorizzata a stabilire in un atto di esecuzione i requisiti circa le lingue, le caratteristiche di sicurezza e l'aspetto del passaporto di cui al paragrafo 1. Essa stabilisce inoltre in un atto di esecuzione le disposizioni transitorie per il periodo fino all'esaurimento degli esemplari in stock. Tale atto di esecuzione é adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 43, paragrafo 2. |
|
3. Il passaporto di cui al paragrafo 1 è dotato di un numero composto dal codice ISO dello Stato membro di rilascio seguito da un codice alfanumerico unico. |
Emendamento 73 Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
b) nome, indirizzo e firma del proprietario; |
b) nome, indirizzo e firma del proprietario e, se del caso, sino al penultimo precedente proprietario; |
Emendamento 74 Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
b bis) nome, indirizzo e firma del veterinario autorizzato che rilascia o completa il documento di identificazione; |
Emendamento 75 Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera d | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
d) data del prelievo dei campioni di sangue per il test di titolazione degli anticorpi per la rabbia nel caso previsto dall'articolo 27, lettera b), punto ii); |
d) data del prelievo dei campioni di sangue per il test di titolazione degli anticorpi per la rabbia; |
Emendamento 76 Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera e – punto ii | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
ii) adottate a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 998/2003; |
soppresso |
Motivazione | |
Soppressione del riferimento a un regolamento da riesaminare con la presente proposta. | |
Emendamento 77 Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
e bis) specie, razza, sesso, colore e qualsiasi tratto o caratteristica visibile o distintiva dell'animale; |
Motivazione | |
Ciò contribuirà a ridurre l'uso di documenti di identificazione illegali o fraudolenti e a prevenire l'uso di un documento per un animale potenzialmente non vaccinato. | |
Integrazione di elementi descrittivi utili per consentire l'identificazione dell'animale | |
Emendamento 78 Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera f | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
f) qualsiasi altra informazione pertinente relativa alla descrizione e allo status sanitario dell'animale. |
f) qualsiasi altra informazione pertinente relativa alla descrizione dello status sanitario dell'animale. |
Emendamento 79 Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Il veterinario che rilascia il documento di identificazione registra le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), e le conserva per almeno 10 anni dalla data di rilascio del documento. |
2. Il veterinario che rilascia il documento di identificazione registra le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), e le conserva per un periodo di tempo stabilito dall'autorità competente, che non può essere inferiore ai 3 anni dalla data di rilascio del documento. |
Emendamento 80 Proposta di regolamento Articolo 22 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Articolo 22 |
soppresso |
Formato del documento di identificazione |
|
1. Il documento di identificazione di cui all'articolo 5, lettera d), è rilasciato nel formato di un passaporto conforme al modello che la Commissione deve adottare mediante un atto di esecuzione e contiene le voci necessarie all'inserimento delle informazioni richieste a norma dell'articolo 21, paragrafo 1. Detto atto di esecuzione è adottato conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 43, paragrafo 2 entro [inserire la data: tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento]. |
|
2. L'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 definisce i requisiti circa le lingue e l'aspetto del passaporto citato in detto paragrafo. |
|
3. Il passaporto di cui al paragrafo 1 è dotato di un numero composto dal codice ISO dello Stato membro di rilascio seguito da un codice alfanumerico unico. |
|
Motivazione | |
Se ne propone una versione modificata come articolo 20 bis (nuovo). | |
Emendamento 81 Proposta di regolamento Articolo 22 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Articolo 22 bis |
|
Rilascio del documento di identificazione |
|
Il documento di identificazione di cui all'articolo 5, lettera d), viene rilasciato da un veterinario autorizzato dopo che: |
|
a) ha verificato che l'animale è stato marcato in conformità dell'articolo 16, paragrafo 1; |
|
b) ha accuratamente inserito nel documento di identificazione i dati pertinenti di cui all'articolo 21, paragrafo 1, certificando così la conformità ai requisiti di cui all'articolo 5, lettere b) e c) e, se del caso, al requisito stabilito all'articolo 27, lettera b), punto ii), e |
|
c) il proprietario ha firmato il documento di identificazione. |
Emendamento 82 Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. In deroga all'articolo 22, paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano i movimenti a carattere non commerciale tra uno Stato membro e l'altro di animali da compagnia in possesso del documento di identificazione rilasciato ai fini dell'articolo 10, lettera e): |
1. In deroga all'articolo 20 bis, paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano i movimenti a carattere non commerciale tra uno Stato membro e l'altro di animali da compagnia in possesso del documento di identificazione rilasciato ai fini dell'articolo 10, lettera e): |
a) in conformità all'articolo 24; |
a) in conformità all'articolo 26 bis; |
b) nel formato previsto dall'articolo 26, paragrafo 1. |
b) nel formato previsto dall'articolo 24 bis, paragrafo 1. |
Motivazione | |
Adattamento della numerazione in seguito alla modifica della sequenza degli articoli in questione. | |
Emendamento 83 Proposta di regolamento Articolo 24 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Articolo 24 |
soppresso |
Rilascio del documento di identificazione |
|
1. Il documento di identificazione di cui all'articolo 10, lettera e), riporta un numero di serie e: |
|
a) è rilasciato da: |
|
i) un veterinario ufficiale del paese terzo di spedizione in base ai documenti giustificativi, oppure |
|
ii) un veterinario autorizzato a tale scopo dall'autorità competente, che procede successivamente a vistare il documento, del paese terzo di spedizione ; |
|
b) attesta la conformità ai requisiti di cui all'articolo 10, lettere da a) a d). |
|
2. La conformità ai requisiti di marcatura di cui all'articolo 10, lettera a), è verificata prima: |
|
a) del rilascio del documento di identificazione a norma del paragrafo 1; |
|
b) dell'attestazione della conformità ai requisiti di cui al paragrafo 10, lettere b), c) e d). |
|
Motivazione | |
Il presente articolo è reinserito in forma modificata come nuovo articolo 26 bis. La nuova sequenza dovrebbe garantire una migliore fruibilità. | |
Emendamento 84 Proposta di regolamento Articolo 24 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Articolo 24 bis |
|
Formato del documento di identificazione |
|
1. Il documento di identificazione di cui all'articolo 10, lettera e), è rilasciato nel formato di un certificato sanitario di accompagnamento conforme al modello di cui all'allegato V ter e contiene le voci relative alle informazioni richieste a norma dell'articolo 25, paragrafo 1. |
|
2. La Commissione è autorizzata a stabilire in un atto di esecuzione i requisiti circa le lingue, l'aspetto e la validità del certificato sanitario di accompagnamento di cui al paragrafo 1. L'atto di esecuzione è adottato conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 43, paragrafo 2. |
Emendamento 85 Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 1 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
b) nome e indirizzo del proprietario o della persona fisica che agisce per conto del proprietario e in accordo con lo stesso; |
b) nome, indirizzo e firma del proprietario o della persona autorizzata; |
Emendamento 86 Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
b bis) nome, indirizzo e firma del veterinario autorizzato che rilascia o completa il documento di identificazione; |
Emendamento 87 Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 1 – lettera e – punto ii | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
ii) adottate a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 998/2003; |
soppresso |
Emendamento 88 Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
e bis) specie, razza, sesso e colore dell'animale; |
Emendamento 89 Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 1 – lettera f | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
f) qualsiasi altra informazione pertinente relativa alla descrizione e allo status sanitario dell'animale. |
f) qualsiasi altra informazione pertinente relativa alla descrizione dello status sanitario dell'animale. |
Emendamento 90 Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Il documento di identificazione di cui all'articolo 10, lettera e), è integrato da una dichiarazione scritta firmata dal proprietario, o dalla persona fisica che agisce per conto del proprietario e in accordo con lo stesso, che afferma che l'animale da compagnia è oggetto di movimento a carattere non commerciale verso l'Unione. |
2. Il documento di identificazione di cui all'articolo 10, lettera e), è integrato da una dichiarazione scritta firmata dal proprietario, o dalla persona autorizzata, che afferma che l'animale da compagnia è oggetto di movimento a carattere non commerciale verso l'Unione. |
Emendamento 91 Proposta di regolamento Articolo 26 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Articolo 26 |
soppresso |
Formato del documento di identificazione |
|
1. Il documento di identificazione di cui all'articolo 10, lettera e), è rilasciato nel formato di un certificato sanitario di accompagnamento conforme al modello che la Commissione deve adottare mediante un atto di esecuzione e contiene le voci necessarie all'inserimento delle informazioni richieste a norma dell'articolo 25, paragrafo 1. Detto atto di esecuzione è adottato conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 43, paragrafo 2 entro [inserire la data: tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento]. |
|
2. L'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 definisce i requisiti circa le lingue, l'aspetto e la validità del certificato sanitario di accompagnamento citato in detto paragrafo. |
|
Motivazione | |
Inserito in forma e sequenza modificata come articolo 24 bis (nuovo). | |
Emendamento 92 Proposta di regolamento Articolo 26 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Articolo 26 bis |
|
Rilascio del documento di identificazione |
|
Il documento di identificazione di cui all'articolo 10, lettera e), riporta un numero di serie ed è rilasciato da un veterinario ufficiale del paese terzo di spedizione in base ai documenti giustificativi, oppure da un veterinario autorizzato, ed è quindi convalidato dall'autorità competente dopo che il veterinario |
|
a) ha verificato che l'animale è stato marcato in conformità dell'articolo 16, paragrafo 1; e |
|
b) ha accuratamente inserito nel documento di identificazione i dati pertinenti di cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettere da a) a e), certificando così la conformità ai requisiti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere da b) a d). |
Emendamento 93 Proposta di regolamento Articolo 27 – alinea | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
In deroga all'articolo 26, paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia in possesso del documento di identificazione nel formato previsto dall'articolo 22, paragrafo 1, se: |
In deroga all'articolo 24 bis, paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia in possesso del documento di identificazione nel formato previsto dall'articolo 20 bis, paragrafo 1, se: |
Motivazione | |
Adattamento della numerazione in seguito alla modifica della sequenza degli articoli in questione. | |
Emendamento 94 Proposta di regolamento Articolo 27 – lettera b – alinea | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
b) detti animali da compagnia entrano in uno Stato membro da uno Stato membro, in seguito ad un movimento o al transito temporaneo in un paese terzo o territorio e un veterinario autorizzato dall'autorità competente ha dichiarato che prima di lasciare l'Unione gli animali da compagnia: |
b) detti animali da compagnia entrano in uno Stato membro da uno Stato membro, in seguito ad un movimento o al transito in un paese terzo o territorio e un veterinario autorizzato ha dichiarato che prima di lasciare l'Unione gli animali da compagnia: |
Emendamento 95 Proposta di regolamento Articolo 28 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Articolo 28 |
soppresso |
Rilascio del documento di identificazione |
|
1. Il documento di identificazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c): |
|
a) è rilasciato da un veterinario autorizzato dall'autorità competente a tale scopo; |
|
b) attesta la conformità all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c). |
|
2. La conformità ai requisiti di marcatura o di descrizione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), è verificata prima: |
|
a) del rilascio del documento di identificazione a norma del paragrafo 1, lettera a); |
|
b) dell'attestazione dei requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c) a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, lettera c). |
|
Motivazione | |
Il presente articolo è reinserito in forma modificata come articolo 30 bis (nuovo), al fine di garantire con una diversa sequenza una migliore applicabilità delle disposizioni. | |
Emendamento 96 Proposta di regolamento Articolo 28 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Articolo 28 bis |
|
Formato del documento di identificazione |
|
1. Il documento di identificazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c, è conforme al modello di cui all'allegato V quater e contiene le voci necessarie all'inserimento delle informazioni richieste a norma dell'articolo 29. |
|
2. La Commissione è autorizzata a stabilire in un atto di esecuzione i requisiti circa le lingue, le caratteristiche di sicurezza, l'aspetto e la validità del documento di identificazione di cui al paragrafo 1. Tale atto di esecuzione é adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 43, paragrafo 2. |
Emendamento 97 Proposta di regolamento Articolo 29 – lettera b bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
b bis) nome, indirizzo e firma del veterinario autorizzato; |
Emendamento 98 Proposta di regolamento Articolo 29 – lettera c bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
c bis) specie e, se pertinente, razza, sesso e colore dell'animale; |
Emendamento 99 Proposta di regolamento Articolo 29 – lettera d | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
d) qualsiasi altra informazione pertinente relativa alla descrizione e allo status sanitario dell'animale. |
d) qualsiasi altra informazione pertinente relativa alla descrizione dello status sanitario dell'animale. |
Emendamento 100 Proposta di regolamento Articolo 30 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Articolo 30 |
soppresso |
Formato del documento di identificazione |
|
1. La Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, un modello di documento di identificazione, come previsto dall'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), che contiene le voci necessarie all'inserimento delle informazioni richieste a norma dell'articolo 29. L'atto di esecuzione è adottato conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 43, paragrafo 2. |
|
2. L'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 definisce i requisiti circa le lingue, l'aspetto e la validità del documento di identificazione citato in detto paragrafo. |
|
Motivazione | |
Inserito in forma modificata come nuovo articolo 28 bis. | |
Emendamento 101 Proposta di regolamento Articolo 30 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Articolo 30 bis |
|
Rilascio del documento di identificazione |
|
Il documento di identificazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c) viene rilasciato da un veterinario autorizzato dopo: |
|
a) aver verificato che l'animale è stato marcato in conformità dell'articolo 16, paragrafo 2; |
|
b) aver accuratamente inserito nel documento di identificazione i dati pertinenti di cui all'articolo 29, certificando così la conformità ai requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, e |
|
c) dopo che il proprietario ha firmato il documento di identificazione. |
Emendamento 102 Proposta di regolamento Articolo 31 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Articolo 31 |
soppresso |
Rilascio del documento di identificazione |
|
1. Il documento di identificazione di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera c): |
|
a) è rilasciato da: |
|
i) un veterinario ufficiale, in base ai documenti giustificativi; oppure |
|
ii) un veterinario autorizzato a tale scopo dall'autorità competente che procede successivamente a vistare il documento; |
|
b) attesta la conformità all'articolo 14, paragrafo 1, lettere a), b) e c). |
|
2. La conformità ai requisiti di marcatura o di descrizione di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), è verificata prima: |
|
a) del rilascio del documento di identificazione a norma del paragrafo 1, lettera a); |
|
b) dell'attestazione dei requisiti di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettere a), b) e c) a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, lettera c). |
|
Motivazione | |
L'articolo è nuovamente inserito in forma modificata come articolo 33 bis. | |
Emendamento 103 Proposta di regolamento Articolo 31 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Articolo 31 bis |
|
Formato del documento di identificazione |
|
1. Il documento di identificazione di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera c, è conforme al modello di cui all'allegato V quinquies e contiene le voci necessarie all'inserimento delle informazioni previste a norma dell'articolo 32, paragrafo 1. |
|
2. La Commissione è autorizzata a stabilire in un atto di esecuzione i requisiti circa le lingue, l'aspetto e la validità del documento di identificazione di cui al paragrafo 1. L'atto di esecuzione è adottato conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 43, paragrafo 2. |
Emendamento 104 Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
a bis) specie e, se pertinente, razza, sesso e colore dell'animale; |
Emendamento 105 Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 1 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
b) nome e indirizzo del proprietario o della persona fisica che agisce per conto del proprietario e in accordo con lo stesso; |
b) nome, indirizzo e firma del proprietario o della persona autorizzata; |
Emendamento 106 Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
b bis) nome, indirizzo e firma del veterinario autorizzato; |
Emendamento 107 Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 1 – lettera d | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
d) qualsiasi altra informazione pertinente relativa alla descrizione e allo status sanitario dell'animale. |
d) qualsiasi altra informazione pertinente relativa alla descrizione dello status sanitario dell'animale |
Emendamento 108 Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Il documento di identificazione di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), è integrato da una dichiarazione scritta firmata dal proprietario o dalla persona fisica che agisce per conto del proprietario e in accordo con lo stesso, che afferma che l'animale da compagnia è oggetto di movimento a carattere non commerciale verso l'Unione. |
2. Il documento di identificazione individuale o collettivo di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), è integrato da una dichiarazione scritta firmata dal proprietario, o dalla persona autorizzata, che afferma che l'animale da compagnia è oggetto di movimento a carattere non commerciale verso l'Unione. |
Emendamento 109 Proposta di regolamento Articolo 33 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Articolo 33 |
soppresso |
Formato del documento di identificazione |
|
1. La Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, un modello di documento di identificazione, come previsto dall'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), che contiene le voci necessarie all'inserimento delle informazioni richieste a norma dell'articolo 32, paragrafo 1. L'atto di esecuzione è adottato conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 43, paragrafo 2. |
|
2. L'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 definisce i requisiti circa le lingue, l'aspetto e la validità del documento di identificazione citato in detto paragrafo. |
|
Motivazione | |
Reinserito in forma modificata come nuovo articolo 31 bis. | |
Emendamento 110 Proposta di regolamento Articolo 33 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Articolo 33 bis |
|
Rilascio del documento di identificazione |
|
Il documento di identificazione di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), riporta un numero di serie ed è rilasciato da un veterinario ufficiale del paese terzo di spedizione in base ai documenti giustificativi, oppure da un veterinario autorizzato, ed è quindi convalidato dall'autorità competente dopo che il veterinario |
|
a) ha verificato che l'animale è stato marcato in conformità dell'articolo 16, paragrafo 2; e |
|
b) ha accuratamente inserito i dati pertinenti di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettere da a) a c), certificando così la conformità ai requisiti di cui all'articolo 14, paragrafo 2, lettere a) e b). |
Emendamento 111 Proposta di regolamento Capitolo VI – sezione 1 – titolo | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Deroga ai movimenti diretti a carattere non commerciale di animali da compagnia verso gli stati membri |
Deroga ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia verso gli stati membri |
Emendamento 112 Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 1 – alinea | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. In deroga alle condizioni di cui agli articoli 5, 9, 10 e 14, gli Stati membri possono autorizzare i movimenti a carattere non commerciale verso i loro territori degli animali da compagnia delle specie elencate nell'allegato I non conformi alle condizioni stabilite in detti articoli, a condizione che: |
1. In deroga alle condizioni di cui agli articoli 5, 9, 10 e 14, gli Stati membri possono autorizzare, in casi eccezionali, i movimenti a carattere non commerciale verso i loro territori degli animali da compagnia delle specie elencate nell'allegato I non conformi alle condizioni stabilite in detti articoli, a condizione che: |
Emendamento 113 Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 1 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
a) il proprietario, o la persona fisica che agisce per conto del proprietario e in accordo con lo stesso, abbia richiesto precedentemente un permesso e che questo sia stato concesso dallo Stato membro di destinazione; |
a) il proprietario o la persona autorizzata abbia richiesto precedentemente un permesso e che questo sia stato concesso dallo Stato membro di destinazione; |
Emendamento 114 Proposta di regolamento Articolo 35 – titolo | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Controlli documentali, d'identità e fisici sui movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia introdotti in uno Stato membro da un altro Stato membro o da un paese terzo o territorio elencato ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1 |
Controlli documentali, d'identità e fisici sui movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia introdotti in uno Stato membro da un altro Stato membro o da un paese terzo o territorio elencato ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1 e dell'articolo 14 bis |
Emendamento 115 Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 15, gli Stati membri effettuano controlli documentali e d'identità nonché, se necessario, controlli fisici, mirati o a campione sugli animali da compagnia oggetto di movimenti a carattere non commerciale introdotti in uno Stato membro da un altro Stato membro o da un paese terzo o territorio elencato nell'atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, per verificare in modo non discriminatorio la conformità al capo II. |
1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 15, gli Stati membri effettuano controlli documentali e d'identità nonché, se necessario, controlli fisici, mirati o a campione sugli animali da compagnia oggetto di movimenti a carattere non commerciale introdotti in uno Stato membro da un altro Stato membro o da un paese terzo o territorio elencato nell'atto delegato adottato a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, e dell'articolo 14 bis, per verificare in modo non discriminatorio la conformità al capo II. |
Emendamento 116 Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 2 – alinea | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. In occasione di qualunque movimento a carattere non commerciale verso uno Stato membro da un altro Stato membro o da un paese terzo o territorio elencato a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, su richiesta dell'autorità competente responsabile dei controlli di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il proprietario o la persona fisica che agisce per conto del proprietario e in accordo con lo stesso: |
2. In occasione di qualunque movimento a carattere non commerciale verso uno Stato membro da un altro Stato membro o da un paese terzo o territorio elencato a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, e dell'articolo 14 bis, su richiesta dell'autorità competente responsabile dei controlli di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il proprietario o la persona autorizzata: |
Emendamento 117 Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 2 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
a) presenta il documento di identificazione che attesta la conformità alle condizioni previste per tali movimenti nel formato previsto: |
a) presenta il documento di identificazione richiesto ai sensi del presente regolamento che attesta la conformità alle condizioni previste per tali movimenti; |
i) dall'articolo 22, paragrafo 1, oppure |
|
ii) dall'articolo 23, paragrafo 1; |
|
Emendamento 118 Proposta di regolamento Articolo 36 – titolo | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Controlli documentali, d'identità e fisici sui movimenti a carattere non commerciale verso uno Stato membro da un paese terzo o territorio |
Controlli documentali, d'identità e fisici sui movimenti a carattere non commerciale da un paese terzo o territorio, che non è elencato a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, o dell'articolo 14 bis |
Emendamento 119 Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. I movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia introdotti in uno Stato membro da un paese terzo o territorio diversi da quelli elencati nell'atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, sono sottoposti a controlli documentali e d'identità nonché, se necessario, a controlli fisici, effettuati dall'autorità competente presso il luogo di ingresso dei viaggiatori. |
1. I movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia introdotti in uno Stato membro da un paese terzo o territorio diversi da quelli elencati nell'atto delegato adottato a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, e dell'articolo 14 bis, sono sottoposti a controlli documentali e d'identità nonché, se necessario, a controlli fisici, effettuati dall'autorità competente presso il luogo di ingresso dei viaggiatori, al fine di verificare il rispetto delle condizioni di cui al capo III. |
Emendamento 120 Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 2 – alinea | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Su richiesta dell'autorità competente di cui al paragrafo 1, il proprietario, o la persona fisica che agisce per conto del proprietario e in accordo con lo stesso, in provenienza da un paese terzo o territorio diverso da quelli elencati nell'atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, e all'atto di entrare in uno Stato membro: |
2. Presso il luogo di ingresso dei viaggiatori, su richiesta dell'autorità competente di cui al paragrafo 1, il proprietario, o la persona autorizzata, in provenienza da un paese terzo o territorio diverso da quelli elencati nell'atto delegato adottato a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, e dell'articolo 14 bis, all'atto di entrare in uno Stato membro: |
Emendamento 121 Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 2 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
a) presenta il documento di identificazione che attesta la conformità alle condizioni previste per tali movimenti nel formato previsto: |
a) presenta il documento di identificazione che attesta la conformità alle condizioni previste per tali movimenti nel formato corrispondente ai requisiti del presente regolamento. |
i) dall'articolo 26, paragrafo 1, oppure |
|
ii) all'articolo 27, lettera b). |
|
Emendamento 122 Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 4 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
b) tenga un registro dei controlli effettuati; |
b) tenga un registro del numero totale dei controlli effettuati e dei casi di non conformità; |
Motivazione | |
Riduzione degli oneri amministrativi, in quanto in un secondo tempo probabilmente interessano solo i dati sui casi non conformi. | |
Emendamento 123 Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 4 – lettera c | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
c) documenti i controlli effettuati nel documento di identificazione di cui: |
c) documenti i controlli effettuati nel documento di identificazione. |
i) all'articolo 10, lettera e); oppure |
|
ii) all'articolo 27, lettera b). |
|
Motivazione | |
Miglioramento della leggibilità. | |
Emendamento 124 Proposta di regolamento Articolo 37 – paragrafo 1 – alinea | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Qualora i controlli previsti dagli articoli 35 e 36 rivelino che un animale da compagnia non soddisfa le condizioni di cui ai capi II e III, l'autorità competente decide, previa consultazione con il veterinario ufficiale di: |
1. Qualora i controlli previsti dagli articoli 35 e 36 rivelino che un animale da compagnia non soddisfa le condizioni di cui ai capi II e III, l'autorità competente decide, previa consultazione con il veterinario ufficiale e ove necessario con il proprietario o la persona autorizzata, di: |
Emendamento 125 Proposta di regolamento Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
a) rispedire l'animale da compagnia al paese o territorio di spedizione, oppure |
a) rispedire l'animale da compagnia, a spese del proprietario, al paese o territorio di spedizione, oppure |
Emendamento 126 Proposta di regolamento Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
b) isolare l'animale da compagnia sotto controllo ufficiale, a spese del proprietario, per la durata di tempo necessaria a soddisfare le condizioni definite nei capi II e III; oppure di |
b) isolare l'animale da compagnia sotto controllo ufficiale, a spese del proprietario, per la durata di tempo necessaria a soddisfare, se del caso, le condizioni definite nei capi II o III; oppure di |
Emendamento 127 Proposta di regolamento Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera c | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
c) sopprimere l'animale, senza risarcimento per il proprietario o per la persona fisica che agisce per conto del proprietario e in accordo con lo stesso, qualora non sia possibile rispedirlo o l'isolamento non sia fattibile per motivi pratici. |
c) come ultima opzione, sopprimere l'animale in conformità con le norme dello Stato membro relative al benessere degli animali, senza risarcimento per il proprietario o per la persona fisica che agisce per conto del proprietario e in accordo con lo stesso, qualora non sia possibile rispedirlo o l'isolamento non sia fattibile per motivi pratici. |
Emendamento 128 Proposta di regolamento Articolo 38 – alinea | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Qualora in uno Stato membro, un paese terzo o un territorio, si manifesti o si diffonda la rabbia e ciò possa costituire una minaccia seria alla salute pubblica o animale, la Commissione può, di sua iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, adottare una delle misure seguenti, mediante un atto di esecuzione, senza indugio e in funzione della gravità della situazione: |
Qualora in uno Stato membro, un paese terzo o un territorio, si manifesti o si diffonda la rabbia, un'altra malattia o infezione, e ciò possa costituire una minaccia seria alla salute pubblica o animale, la Commissione può, di sua iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, adottare una delle misure seguenti, mediante un atto di esecuzione, senza indugio e in funzione della gravità della situazione: |
Emendamento 129 Proposta di regolamento Articolo 39 – paragrafo 1 – alinea | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Entro [inserire la data: un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento] gli Stati membri forniscono al pubblico informazioni chiare e facilmente accessibili in merito a quanto segue: |
1. Gli Stati membri forniscono al pubblico e ai veterinari informazioni chiare e facilmente accessibili in merito a quanto segue: |
Motivazione | |
Il pubblico deve essere informato circa l'entrata in vigore del presente regolamento affinché sia a conoscenza delle nuove norme quando il regolamento inizierà ad avere validità. | |
Emendamento 130 Proposta di regolamento Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
a bis) i requisiti generali che si applicano al movimento non commerciale di animali da compagnia nel territorio dell'Unione o le condizioni in base alle quali tali animali possano entrare o rientrare nel territorio dell'Unione; |
Emendamento 131 Proposta di regolamento Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera d | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
d) l'elenco dei luoghi d'ingresso dei viaggiatori a norma dell'articolo 36, paragrafo 3, indicante l'autorità competente incaricata di effettuare i controlli a norma dell'articolo 36, paragrafo 4; |
d) l'elenco dei luoghi d'ingresso dei viaggiatori a norma dell'articolo 36, paragrafo 3, o dell'articolo 10, paragrafo 1 bis, indicanti l'autorità competente incaricata di effettuare i controlli a norma dell'articolo 36, paragrafo 4; |
Emendamento 132 Proposta di regolamento Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
e bis) informazioni sulle vaccinazioni antirabbiche per le quali esiste un'autorizzazione per l'immissione in commercio a norma del punto1, lettera b) dell'allegato IV nonché specifiche istruzioni per l'uso; |
Emendamento 133 Proposta di regolamento Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera e ter (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
e ter) le misure adottate dagli Stati membri per limitare i movimenti di talune specie o razze di animali da compagnia basate su considerazioni diverse da quelle legate alla salute animale. |
Motivazione | |
Si fa riferimento a disposizioni nazionali già esistenti e già approvate dalla Commissione che potrebbero anche avere un impatto sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia (ad esempio per quanto concerne il movimento di talune razze di cani che sono considerate pericolose in alcuni Stati membri). Le persone che desiderano viaggiare con i loro animali da compagnia dovrebbero essere informate dell'eventualità che siano applicabili disposizioni addizionali oltre a quelle del presente regolamento. Il relatore ritiene che sia opportuno includere questo aspetto nell'articolo 39 "Obblighi di informazione". | |
Emendamento 134 Proposta di regolamento Articolo 40 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Al fine di evitare che movimenti commerciali siano dissimulati fraudolentemente come movimenti non commerciali di animali da compagnia, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 41 volti a definire norme che limitano il numero di animali da compagnia delle specie di cui all'allegato I che possono accompagnare il proprietario, o la persona fisica che agisce per conto del proprietario e in accordo con lo stesso, durante ciascun singolo movimento a carattere non commerciale. |
soppresso |
Motivazione | |
Il numero massimo e le condizioni delle eccezioni sono stabiliti nell'emendamento relativo all'articolo 4 bis del presente regolamento. | |
Emendamento 135 Proposta di regolamento Articolo 41 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. La delega di poteri di cui all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 16, paragrafo 2, secondo comma, all'articolo 18, paragrafo 1, primo comma, e all'articolo 40 è conferita alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal (*). |
2. La delega di poteri di cui all'articolo 4 bis, all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 13, paragrafo 1, all'articolo 14 bis, all'articolo 16, paragrafo 2, secondo comma, all'articolo 18, paragrafo 1, primo comma, e all'articolo 40 è conferita alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal (*). La Commissione elabora una relazione sulla delega di poteri al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di poteri è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. |
|
____________ |
|
*Data di entrata in vigore del presente regolamento. |
Emendamento 136 Proposta di regolamento Articolo 44 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro [inserire la data: un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento] e provvedono a notificare immediatamente ogni successiva modifica. |
Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione e provvedono a notificare immediatamente ogni successiva modifica. |
Emendamento 137 Proposta di regolamento Articolo 45 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. L'abrogazione del regolamento (CE) n. 998/2003 non pregiudica il mantenimento del regolamento delegato della Commissione n. 1152/2011, che è stato adottato sulla base dell'articolo 5, paragrafo 1, del sopraccitato regolamento. |
Emendamento 138 Proposta di regolamento Articolo 46 – paragrafo 1 – alinea | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. In deroga all'articolo 22, paragrafo 1, il documento di identificazione è conforme al presente regolamento se: |
1. In deroga all'articolo 20 bis, paragrafo 1, il documento di identificazione è conforme al presente regolamento se: |
Motivazione | |
Cfr. 38. | |
Emendamento 139 Proposta di regolamento Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
a) è stato redatto in conformità al modello di passaporto definito mediante la decisione 2003/803/CE; |
(Non concerne la versione italiana) |
Motivazione | |
(Non concerne la versione italiana). | |
Emendamento 140 Proposta di regolamento Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
b) è stato rilasciato non più tardi di un anno dall'entrata in vigore dell'atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 22, paragrafo 1. |
b) è stato rilasciato prima dell'entrata in vigore dell'atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 22, paragrafo 1. |
Emendamento 141 Proposta di regolamento Articolo 46 – paragrafo 2 – alinea | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. In deroga all'articolo 26, paragrafo 1, il documento di identificazione è conforme al presente regolamento se: |
2. In deroga all'articolo 24 bis, paragrafo 1, il documento di identificazione è conforme al presente regolamento se: |
Motivazione | |
Cfr. 38. | |
Emendamento 142 Proposta di regolamento Articolo 46 – paragrafo 2 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
a) è stato redatto in conformità al modello di passaporto definito mediante la decisione 2011/874/CE; |
(Non concerne la versione italiana) |
Motivazione | |
(Non concerne la versione italiana). | |
Emendamento 143 Proposta di regolamento Articolo 46 – paragrafo 2 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
b) è stato rilasciato non più tardi di un anno dall'entrata in vigore dell'atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 26, paragrafo 1. |
b) è stato rilasciato prima dell'entrata in vigore dell'atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 26, paragrafo 1. |
Emendamento 144 Proposta di regolamento Articolo 47 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Esso si applica a decorrere dal xxxx [inserire la data: un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento]. |
Esso si applica a decorrere da...* |
|
_______________ |
|
* 18 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. |
Emendamento 145 Proposta di regolamento Allegato II | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
L'allegato è soppresso. |
Emendamento 146 Proposta di regolamento Allegato V bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Allegato V bis |
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Modello per il documento di identificazione ai sensi dell'articolo 20 bis |
|
(Il modello viene inserito prima dell'adozione dell'atto legislativo finale) |
Motivazione | |
Per una migliore applicazione del regolamento, il modello del documento di identificazione deve essere già contenuto in esso. Le disposizioni circa il formato del documento di identificazione, l'inserimento dei dati e il rilascio sono state riordinate nella logica dell'applicazione. | |
Emendamento 147 Proposta di regolamento Allegato V ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Allegato V ter |
|
Modello per il documento di identificazione ai sensi dell'articolo 24 bis |
|
(Il modello viene inserito prima dell'adozione dell'atto legislativo finale) |
Emendamento 148 Proposta di regolamento Allegato V quater (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Allegato V quater |
|
Modello per il documento di identificazione ai sensi dell'articolo 28 bis |
|
(Il modello viene inserito prima dell'adozione dell'atto legislativo finale) |
Emendamento 149 Proposta di regolamento Allegato V quinquies (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Allegato V quinquies |
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Modello per il documento di identificazione ai sensi dell'articolo 31 bis |
|
(Il modello viene inserito prima dell'adozione dell'atto legislativo finale) |
- [1] GU C 229, del 31.7.2012, pag. 119.
MOTIVAZIONE
Introduzione.
I movimenti degli animali da compagnia sono regolamentati dal 2003 mediante il regolamento n. 998/2003 e successive 17 modifiche. Ma durante questo periodo di tempo, l'ambiente per i movimenti degli animali è cambiato: la Commissione e gli Stati membri, tra l'altro, hanno condotto con successo delle campagne antirabbiche che hanno fatto in modo che attualmente, in linea di principio, la rabbia possa essere considerata estinta in molte parti dell'Unione, anche se è pur sempre necessaria una costante supervisione. La rabbia, o la sua assenza, è stata la principale, anche se non la sola, ragione per mantenere uno speciale regime transitorio per i movimenti degli animali nel territorio di alcuni Stati membri (articoli 6, 8 e 16 del regolamento n. 998/2003).
La scadenza di un altro regime transitorio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 (marcatura attraverso tatuaggio o trasponditore), ha rappresentato un'altra buona ragione per rivedere l'attuale regolamento n. 998/2003.
Inoltre, durante questo periodo, il trattato di Lisbona è entrato in vigore e il regolamento n. 998/2003 è stato sono parzialmente adeguato ad esso (attraverso il regolamento n. 438/2010). Di conseguenza, l'adeguamento e adattamento delle vecchie misure di comitatologia ai nuovi articoli TFUE 290 e 291 è il prossimo passo che la Commissione si è impegnata a compiere in una dichiarazione allegata al regolamento n. 438/2010.
Osservazioni.
· Il principale obiettivo del relatore è facilitare ai proprietari di animali da compagnia i movimenti con i propri animali all'interno dell'Unione o in paesi terzi pur garantendo un elevato livello di sicurezza in merito ai potenziali rischi sanitari pubblici e animali. Pertanto, il relatore ha cercato di migliorare la leggibilità e chiarezza della proposta della Commissione al fine di consentire un'applicazione chiara e non ambigua da parte di proprietari, veterinari, personale di esecuzione, autorità competenti e altri attori coinvolti nei movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia. Di conseguenza, la formulazione e occasionalmente l'ordine di determinati articoli sono stati modificati pur attenendosi al messaggio principale della disposizione pertinente. Tali cambiamenti sono indicati nella motivazione.
· Il relatore concorda con il fatto che la doppia base giuridica sia stata mantenuta e adeguata agli articoli corrispondenti del trattato di Lisbona, ovvero articolo 43, paragrafo 2 (agricoltura) e 168, paragrafo 4 (salute pubblica).
· L'esperienza ha dimostrato che i movimenti commerciali di cani, gatti e a volte furetti sono spesso dissimulati fraudolentemente come movimenti a carattere non commerciale, cercando di ovviare all'applicazione di norme più rigide su scambi e importazioni di tali animali. Al fine di evitare il verificarsi di tali pratiche, le norme attualmente vigenti basate sul regolamento della Commissione n. 388/2010 limitano il numero massimo di animali, che possono accompagnare il proprietario, a 5. Tale limite, tuttavia, ha causato enormi difficoltà concrete ai cittadini che desideravano partecipare a determinate competizioni, mostre o eventi sportivi, per i quali era necessario viaggiare tra diversi stati membri con più di 5 animali. Pertanto, il relatore propone delle deroghe al numero massimo che sono sufficientemente chiare e pragmatiche sia per i partecipanti agli eventi che per le autorità incaricate di attuare e applicare tali norme.
· Le disposizioni attualmente vigenti conferiscono agli Stati membri il diritto di concedere speciali deroghe alla vaccinazione antirabbica obbligatoria per cani, gatti e furetti che hanno meno di 3 mesi. Tali deroghe si basano sul fatto che da un punto di vista veterinario non è consigliabile vaccinare animali così giovani. Tuttavia, dal momento della vaccinazione fino all'acquisizione della piena immunità può trascorrere un periodo di 4 settimane a seconda del vaccino impiegato. Le attuali norme non contemplano tale periodo di tempo, generando incertezze nel caso in cui si voglia viaggiare con animali più giovani di 12 settimane senza l'immunizzazione protettiva ai sensi dell'allegato IV, punto 2, lettera d). Il relatore suggerisce pertanto di chiarire la situazione per tutti gli attori consentendo anche ai giovani animali tra 12 e 16 settimane di poter essere esonerati dai requisiti di validità della vaccinazione antirabbica stabiliti nell'allegato IV.
· La struttura e formulazione delle norme su come completare i documenti di identificazione ha generato confusione tra i veterinari e proprietari di animali. Il relatore suggerisce pertanto una nuova struttura per queste parti del regolamento; ciascuna sezione definisce innanzitutto il formato richiesto del rispettivo documento di identificazione a seconda del tipo di animale o tipo di movimento a carattere non commerciale (tra stati membri UE o in arrivo da paesi terzi); cita poi tutte le voci pertinenti che devono essere compilate da un veterinario. Ciascuna sezione si conclude poi definendo la procedura che il veterinario deve seguire al fine di compilare correttamente il documento di identificazione. Si suggeriscono alcune voci complementari per migliorare l'identificazione del rispettivo animale e per tutelare meglio i documenti di identificazione dalla falsificazione. Ove possibile, anziché effettuare riferimenti incrociati ad altri articoli del presente regolamento, il relatore ha cercato di spiegare dettagliatamente i requisiti o disposizioni necessari per adempiere a un determinato articolo.
Al fine di migliorare la semplicità d'uso, la facilità di applicazione del regolamento e di garantire l'uniformità, il relatore desidera inserire un modello di ciascuna tipologia di documento di identificazione nell'allegato del presente regolamento in modo che non sarà più necessario cercare e consultare numerosi atti giuridici successivi per poter individuare il formato corretto.
PROCEDURA
Titolo |
Movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia |
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Riferimenti |
COM(2012)0089 – C7-0060/2012 – 2012/0039(COD) |
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Presentazione della proposta al PE |
5.3.2012 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
ENVI 13.3.2012 |
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Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula |
AGRI 13.3.2012 |
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Pareri non espressi Decisione |
AGRI 23.4.2012 |
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Relatore(i) Nomina |
Horst Schnellhardt 29.3.2012 |
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Esame in commissione |
19.9.2012 |
10.10.2012 |
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Approvazione |
6.11.2012 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
60 0 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Martina Anderson, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Lajos Bokros, Nessa Childers, Yves Cochet, Chris Davies, Anne Delvaux, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Jo Leinen, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Antonyia Parvanova, Andres Perello Rodriguez, Mario Pirillo, Pavel Poc, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Kārlis Šadurskis, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Salvatore Tatarella, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Sabine Wils |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Nikos Chrysogelos, Jutta Haug, Riikka Manner, Justas Vincas Paleckis, Vittorio Prodi, Britta Reimers, Alda Sousa, Rebecca Taylor, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Andrea Zanoni |
||||
Deposito |
13.11.2012 |
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