RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti dell'Unione, nell'ambito di un approccio equilibrato, e abroga la direttiva 2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
21.11.2012 - (COM(2011)0828 – C7‑0456/2011 – 2011/0398(COD)) - ***I
Commissione per i trasporti e il turismo
Relatore: Jörg Leichtfried
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti dell'Unione, nell'ambito di un approccio equilibrato, e abroga la direttiva 2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(COM(2011)0828 – C7‑0456/2011 – 2011/0398(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0828),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 100, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0456/2011),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visti i pareri motivati inviati dal Senato francese, dal Bundesrat tedesco e dal Senato dei Paesi Bassi, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 28 marzo 2012[1],
– visto il parere del Comitato delle regioni dell'11 maggio 2012[2],
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0372/2012),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(2) Ai fini dello sviluppo sostenibile del trasporto aereo è necessario adottare una serie di misure intese a ridurre le emissioni acustiche dei velivoli negli aeroporti in cui esistono particolari problemi di inquinamento acustico. Molti cittadini dell'Unione sono esposti a livelli elevati di rumore che possono ripercuotersi negativamente sulla salute. |
(2) Ai fini dello sviluppo sostenibile del trasporto aereo è necessario adottare una serie di misure intese a ridurre le emissioni acustiche dei velivoli nei pressi e negli aeroporti in cui esistono particolari problemi di inquinamento acustico. Molti cittadini dell'Unione sono esposti a livelli elevati di rumore che possono ripercuotersi negativamente sulla salute, in particolare per quanto concerne i voli notturni. |
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 6 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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6 bis) Per ridurre la necessità di adottare restrizioni operative, i piani d'azione nazionali di cui alla direttiva 2002/49/CE dovrebbero, nell'immediato futuro, prevedere l'adozione di misure complementari per la gestione del rumore esterno agli aeroporti, quali ad esempio l'insonorizzazione delle abitazioni e l'introduzione di piani di isolamento acustico in generale. |
Motivazione | |
Purtroppo la direttiva relativa alla gestione del rumore ambientale, del 2002, comincia a essere obsoleta a fronte del grande aumento di traffico aereo registrato negli ultimi anni. In attesa di una revisione di tale direttiva, il presente regolamento deve essere quanto più complementare possibile alla direttiva stessa. | |
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 7 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(7) La determinazione del rumore, da effettuarsi con regolarità, deve condurre all'adozione di misure supplementari di abbattimento del rumore solo se la combinazione delle misure vigenti di mitigazione non consente di raggiungere gli obiettivi prestabiliti in materia di abbattimento. |
(7) La determinazione del rumore, da effettuarsi con regolarità, deve condurre all'adozione di misure supplementari di abbattimento del rumore solo se la combinazione delle misure vigenti di mitigazione o le misure stabilite dalla direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 giugno 2002 relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale1 non consentono di raggiungere gli obiettivi prestabiliti in materia di abbattimento. L'adozione di misure supplementari di abbattimento del rumore deve avvenire mediante un processo di monitoraggio e controllo ambientale sistematico e basato su un approccio conservativo, finalizzato all'individuazione tempestiva delle necessarie misure correttive di tipo gestionale e/o operativo ("MBCA" – Monitoring Based Corrective Actions). |
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__________________ |
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1 GU L 189 del 18.7.2002, pag. 12. |
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 8 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(8) Mentre un'analisi dei costi e dei benefici dà un'indicazione degli effetti economici positivi totali, mettendo a confronto tutti i costi generati e i benefici ottenuti, una valutazione dell'efficacia dei costi verte sul raggiungimento di un determinato obiettivo al minor costo, raffrontando solo i costi. |
(8) Mentre un obiettivo di abbattimento del rumore va scelto mettendo a confronto tutti i costi generati e tutti i benefici ottenuti, lo strumento per il raggiungimento di tale obiettivo dev'essere efficace in termini di costi, tenendo conto degli aspetti sanitari, economici e sociali. |
Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 9 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(9) È importante poter sospendere le misure di mitigazione del rumore per evitare conseguenze indesiderate sulla sicurezza, sulla capacità aeroportuale e sulla concorrenza. Se una procedura di ricorso introdotta contro restrizioni operative volte a contenere il rumore può vertere sugli obiettivi di abbattimento, sui metodi di determinazione e sulla scelta delle misure improntate al principio costi/efficacia, essa non ne può sospendere l'applicazione. È pertanto opportuno che la Commissione, prima dell'applicazione delle misure, possa avvalersi del diritto di controllo e sospendere le misure ritenute causa di conseguenze indesiderate o irreversibili. Si ritiene che la sospensione debba avere durata limitata. |
(9) È opportuno che la Commissione possa valutare le restrizioni operative proposte prima della loro applicazione. |
Emendamento 6 Proposta di regolamento Considerando 9 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(9 bis) Il ricorso a procedure operative di abbattimento del rumore approvate dovrebbe garantire che, considerati tutti i fattori che potrebbero incidere su una determinata operazione, sia garantita la necessaria sicurezza dei voli. Le misure operative di abbattimento del rumore non devono impedire o vietare l'applicazione di misure di sicurezza antiterrorismo. |
Motivazione | |
La sicurezza del volo e la protezione da attacchi esterni sono priorità inderogabili in aviazione. | |
Emendamento 7 Proposta di regolamento Considerando 10 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(10) Le valutazioni sul rumore devono poggiare sulle informazioni esistenti disponibili e garantire che tali informazioni siano affidabili e accessibili alle autorità competenti e alle parti interessate. È necessario che le autorità competenti si dotino degli opportuni strumenti di controllo e garanzia dell'esecuzione. |
(10) Le valutazioni sul rumore devono basarsi su criteri oggettivi e misurabili, uniformi in tutti gli Stati membri, conformemente alla direttiva 2002/49/CE. Tali informazioni devono essere affidabili, acquisite in modo trasparente, comparabili e accessibili a tutte le parti interessate. Le valutazioni devono contemplare anche il monitoraggio dei più recenti sviluppi tecnologici e lo scambio di informazioni sui procedimenti da utilizzare. È necessario che le autorità competenti si dotino degli opportuni strumenti di controllo e garanzia dell'esecuzione. Le valutazioni del rumore devono essere realizzate o supervisionate da agenzie esterne indipendenti dal gestore dell'aeroporto. |
Emendamento 8 Proposta di regolamento Considerando 13 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(13) Per tenere conto della costante evoluzione delle tecnologie relative alle cellule e ai motori aerei, nonché dei metodi utilizzati per rilevare le curve isofoniche, si dovrebbe conferire alla Commissione il potere di adottare atti ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda i seguenti aspetti: l'aggiornamento regolare delle norme acustiche per i velivoli di cui al presente regolamento e il riferimento ai relativi metodi di certificazione; la modifica delle definizioni di "velivolo marginalmente conforme" e "velivolo civile"; l'aggiornamento del riferimento al metodo di calcolo delle curve isofoniche. È particolarmente importante che la Commissione, nei lavori preparatori, svolga le opportune consultazioni, anche sentendo il parere degli esperti. La Commissione, nel corso dell'elaborazione e della redazione degli atti delegati, deve far sì che i documenti pertinenti siano trasmessi al Parlamento europeo e al Consiglio simultaneamente, tempestivamente e in modo adeguato. |
(13) Per tenere conto della costante evoluzione delle tecnologie, nonché dei metodi utilizzati per rilevare le curve isofoniche, si dovrebbe conferire alla Commissione il potere di adottare atti ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda l'aggiornamento regolare del metodo e della relazione tecnica concernenti la valutazione del rumore a livello di aeroporto. È particolarmente importante che la Commissione, nei lavori preparatori, svolga le opportune consultazioni, anche sentendo il parere degli esperti. La Commissione, nel corso dell'elaborazione e della redazione degli atti delegati, deve far sì che i documenti pertinenti siano trasmessi al Parlamento europeo e al Consiglio simultaneamente, tempestivamente e in modo adeguato. |
Emendamento 9 Proposta di regolamento Considerando 13 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(13 bis) Affinché sia garantita la certezza giuridica e l'affidabilità della programmazione, le restrizioni operative e le decisioni sull'utilizzazione di aeroporti, comprese le decisioni dei tribunali e l'esito dei processi di mediazione già introdotti o in fase di esame prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, non dovrebbero essere soggetti a questo regolamento, ma essere disciplinati secondo le norme esistenti. |
Emendamento 10 Proposta di regolamento Considerando 16 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(16 bis) Il presente regolamento riguarda esclusivamente il rumore prodotto dai velivoli. Esso non è volto a regolamentare l'impatto delle emissioni di sostanze inquinanti prodotte dagli aeromobili e la loro riduzione. Le norme e le procedure che disciplinano le restrizioni operative dovute alle emissioni devono essere definite in un atto giuridico a parte. |
Emendamento 11 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Il presente regolamento stabilisce norme concernenti l'introduzione di restrizioni operative dirette a contenere il rumore, in modo coerente a livello dei singoli aeroporti, per migliorare il clima acustico e limitare o ridurre il numero delle persone che subiscono in misura significativa gli effetti nocivi del rumore prodotto dai velivoli, in conformità con l'approccio equilibrato. |
1. Il presente regolamento stabilisce le norme concernenti l'introduzione di restrizioni operative dirette a contenere il rumore, in modo coerente a livello dei singoli aeroporti e laddove sia stato identificato un problema di inquinamento acustico, per migliorare il clima acustico e limitare o ridurre il numero delle persone esposte al rumore prodotto dai velivoli, in conformità con l'approccio equilibrato. |
Emendamento 12 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) favorire il raggiungimento di obiettivi ambientali specifici di riduzione dell'inquinamento acustico, così come definiti nelle normative unionali, nazionali e locali, e valutarne l'interdipendenza con altri obiettivi ambientali, a livello dei singoli aeroporti; |
(a) favorire il raggiungimento di obiettivi ambientali specifici di riduzione dell'inquinamento acustico, così come definiti nelle normative unionali, nazionali o locali, e valutarne l'interdipendenza con altri obiettivi ambientali, compresi gli aspetti relativi alla salute, a livello dei singoli aeroporti; |
Emendamento 13 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) consentire la scelta delle misure di mitigazione del rumore improntate al principio costi/efficacia, in conformità dell'approccio equilibrato, in modo da ottenere uno sviluppo sostenibile delle capacità aeroportuali e delle reti di gestione del traffico aereo in una prospettiva gate-to-gate. |
(b) consentire la scelta delle misure più efficaci di mitigazione del rumore, tenendo conto degli aspetti sanitari ed economici, in conformità dell'approccio equilibrato, in modo da ottenere uno sviluppo sostenibile delle capacità aeroportuali e delle reti di gestione del traffico aereo in una prospettiva gate-to-gate; |
Emendamento 14 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 3 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Il presente regolamento si applica ai velivoli utilizzati in attività civili. |
Il presente regolamento si applica ai voli dei velivoli utilizzati in attività civili. |
Emendamento 15 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 3 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Non si applica ai velivoli utilizzati in attività militari, doganali, di polizia o attività simili. |
Non si applica ai voli dei velivoli utilizzati in attività militari, doganali, di polizia o attività simili. |
Motivazione | |
La proposta di regolamento si applicherebbe agli aeroporti con un traffico superiore a 50 000 movimenti di velivoli civili all'anno. Pertanto, esso si applica ai voli e non ai velivoli. | |
Emendamento 16 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(2) "approccio equilibrato", il metodo attraverso il quale si esamina, in maniera coerente, la serie di misure disponibili, ossia la riduzione alla fonte del rumore prodotto dai velivoli, la pianificazione e la gestione del territorio, le procedure operative per l'abbattimento del rumore e le restrizioni operative, allo scopo di risolvere il problema dell'inquinamento acustico nel massimo rispetto del principio costi/efficacia a livello dei singoli aeroporti; |
(2) "approccio equilibrato", ovvero la procedura stabilita dall'Organizzazione internazionale per l'aviazione civile (ICAO) nel volume 1, parte V dell'allegato 16 della convenzione di Chicago attraverso la quale si esamina, in maniera coerente, la serie di misure disponibili, ossia la riduzione alla fonte del rumore prodotto dai velivoli, la pianificazione e la gestione del territorio, le procedure operative per l'abbattimento del rumore e le restrizioni operative, allo scopo di ridurre con la massima efficacia l'inquinamento acustico a livello dei singoli aeroporti, tenendo conto, tra l'altro, degli aspetti sanitari ed economici, onde tutelare la salute dei cittadini che risiedono nelle aree in prossimità di un aeroporto; |
Emendamento 17 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(4) "velivolo marginalmente conforme", un velivolo civile che soddisfa i limiti di certificazione definiti nel volume 1, parte II, capitolo 3, dell'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale (convenzione di Chicago) con un margine cumulativo non superiore a 5 EPNdB (Effective Perceived Noise in decibels — unità di misura del livello effettivo di rumorosità percepita), intendendosi per margine cumulativo la cifra espressa in EPNdB ottenuta sommando le singole eccedenze (cioè le differenze fra il livello di rumore certificato e il livello di rumore massimo autorizzato) misurate in ciascuno dei tre punti di riferimento per la misurazione del rumore quali definiti nel volume 1, parte II, capitolo 4, dell'allegato 16 della convenzione di Chicago; |
(4) "velivolo marginalmente conforme", un velivolo che è certificato conformemente ai limiti definiti nel volume 1, parte II, capitolo 3, dell'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale (convenzione di Chicago) con un margine cumulativo non superiore a 8 EPNdB (Effective Perceived Noise in decibels — unità di misura del livello effettivo di rumorosità percepita) per un periodo transitorio di quattro anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, e con un margine cumulativo non superiore a 10 EPNdB dopo la fine di tale periodo transitorio. Per margine cumulativo s'intende la cifra espressa in EPNdB ottenuta sommando le singole eccedenze (cioè le differenze fra il livello di rumore certificato e il livello di rumore massimo autorizzato) misurate in ciascuno dei tre punti di riferimento per la misurazione del rumore quali definiti nel volume 1, parte II, capitolo 3, dell'allegato 16 della convenzione di Chicago; |
Motivazione | |
La modifica consiste nell'adattamento della definizione onde rispecchiare meglio il ciclo di vita dei velivoli. | |
Emendamento 18 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 6 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(6) "restrizioni operative", un intervento diretto a contenere il rumore che limita l'accesso ad un aeroporto o ne riduce l'uso ottimale delle capacità, ivi comprese le restrizioni operative intese a vietare l'esercizio di velivoli marginalmente conformi in aeroporti determinati, come pure le restrizioni operative parziali che incidono sull'esercizio dei velivoli civili in un dato periodo di tempo. |
(6) "restrizioni operative", un intervento diretto a contenere il rumore che limita l'accesso ad un aeroporto o ne riduce l'uso ottimale delle capacità, ivi comprese le restrizioni operative intese a vietare l'esercizio di velivoli marginalmente conformi in aeroporti determinati, come pure le restrizioni operative parziali che si applicano ad esempio in un determinato periodo di tempo durante il giorno o solo ad alcune piste dell'aeroporto. |
Motivazione | |
La definizione relativa alle restrizioni operative parziali di cui all'articolo 2, paragrafo 6, si basa su quella dell'ICAO (cfr. le pagine I-7-2 degli orientamenti ICAO in materia di approccio equilibrato, documento ICAO 9829). La definizione proposta dalla Commissione, in particolare, è imprecisa e incoerente rispetto all'approccio equilibrato dell'ICAO, dato che limita le restrizioni parziali a quelle che incidono sulle operazioni in un dato periodo di tempo. L'approccio equilibrato è basato sul principio fondamentale secondo cui le soluzioni alle problematiche del rumore devono essere commisurate alle caratteristiche specifiche dell'aeroporto interessato. A tal fine occorre tenere debitamente conto dei suoi quattro elementi principali, ovvero la riduzione del rumore alla fonte, la pianificazione e gestione dell'uso del suolo, le procedure operative di abbattimento del rumore, e non il ricorso in prima istanza alle restrizioni operative. | |
Emendamento 19 Proposta di regolamento Articolo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Autorità competenti |
Autorità competenti e diritto di appello |
1. Gli Stati membri designano le autorità competenti cui spetta adottare le misure relative alle restrizioni operative, come pure un organo di ricorso indipendente. |
1. Gli Stati membri in cui è ubicato l'aeroporto designano una o più autorità competenti cui spetta monitorare il processo di adozione delle restrizioni operative, come pure un organo di ricorso indipendente, secondo le leggi e le prassi nazionali. |
2. Le autorità competenti e l'organo di ricorso non dipendono da alcuna organizzazione che possa essere interessata dall'intervento diretto a contenere il rumore. |
2. Le autorità competenti e l'organo di ricorso non dipendono da alcuna organizzazione che possa essere interessata dall'intervento diretto a contenere il rumore. |
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome e l'indirizzo delle autorità competenti e dell'organo di ricorso designati, di cui al paragrafo 1. |
3. Gli Stati membri comunicano tempestivamente alla Commissione il nome e l'indirizzo delle autorità competenti e dell'organo di ricorso designati, di cui al paragrafo 1. La Commissione pubblica tali informazioni. |
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4. Gli Stati membri provvedono affinché sia garantito il diritto di ricorso avverso le restrizioni operative, adottate ai sensi del presente regolamento, dinanzi all'organo di ricorso conformemente alla normativa e alle procedure nazionali. |
Emendamento 20 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 – alinea | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri adottano un approccio equilibrato riguardo alla gestione del rumore prodotto dai velivoli. A questo scopo essi: |
1. Gli Stati membri attuano l'approccio equilibrato riguardo alla gestione del rumore prodotto dai velivoli, a livello dei singoli aeroporti, entro l'ambito di applicazione del presente regolamento. A questo scopo essi valutano la situazione del rumore a livello di singolo aeroporto conformemente alla direttiva 2002/49/CE, compresi gli effetti nocivi sulla salute umana. Qualora sia constatato un problema di inquinamento acustico essi: |
Emendamento 21 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 – lettere a e b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) determinano il rumore a livello di singolo aeroporto; |
(a) provvedono affinché sia definito l'obiettivo di abbattimento del rumore per l'aeroporto interessato, tenendo conto, se del caso, dell'articolo 8 e dell'allegato V della direttiva 2002/49/CE; |
(b) definiscono l'obiettivo ambientale di abbattimento del rumore; |
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Emendamento 22 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(d) valutano la probabile efficacia delle misure sotto il profilo dei costi; |
(d) effettuano una valutazione formale e globale della probabile efficacia delle misure sotto il profilo dei costi; |
Emendamento 23 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(c) procedure operative volte all'abbattimento del rumore; |
(c) procedure operative volte all'abbattimento del rumore, compresa la direzione delle rotte di decollo e atterraggio; |
Emendamento 24 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Tra le misure disponibili può rientrare il ritiro dei velivoli marginalmente conformi, se tale misura è ritenuta necessaria. |
Tra le misure disponibili può rientrare il ritiro dei velivoli marginalmente conformi, se tale misura è ritenuta necessaria. Gli Stati membri possono offrire incentivi economici per incoraggiare gli operatori del trasporto aereo a utilizzare velivoli meno rumorosi durante il periodo transitorio di cui all'articolo 2, punto 4. |
Emendamento 25 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Gli Stati membri possono, nell'ambito dell'approccio equilibrato, distinguere le misure di mitigazione del rumore in base al tipo di velivoli, all'uso delle piste e/o all'arco temporale. |
3. Gli Stati membri possono, nell'ambito dell'approccio equilibrato, distinguere le misure di mitigazione del rumore in base alle prestazioni acustiche del velivolo, all'uso delle piste, alla rotta aerea e/o all'arco temporale. |
Emendamento 26 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Le misure o la combinazione di misure adottate in conformità del presente regolamento per un determinato aeroporto non sono più restrittive di quanto necessario per conseguire gli obiettivi ambientali di abbattimento del rumore stabiliti per tale aeroporto. Esse non introducono discriminazioni basate sulla nazionalità, sull'identità o sull'attività degli operatori di trasporto aereo. |
5. Le misure o la combinazione di misure adottate in conformità del presente regolamento per un determinato aeroporto sono atte a conseguire gli obiettivi ambientali di abbattimento del rumore stabiliti per tale aeroporto. Esse non introducono discriminazioni basate sulla nazionalità, sull'identità o sull'attività degli operatori di trasporto aereo e non sono arbitrarie. |
Emendamento 27 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 6 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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6 bis. Gli Stati membri adottano, tempestivamente e senza alcun indebito ritardo, le misure legislative necessarie per l'applicazione dell'articolo 4. |
Emendamento 28 Proposta di regolamento Articolo 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Le autorità competenti determinano periodicamente il rumore degli aeroporti sul loro territorio, in conformità a quanto prescritto dalla direttiva 2002/49/CE e in base alla normativa nazionale o locale. Le autorità competenti possono chiedere l'assistenza dall'organo di valutazione delle prestazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 691/2010 della Commissione. |
1. Le autorità competenti provvedono a che sia determinato periodicamente il rumore degli aeroporti di cui sono responsabili, in conformità a quanto prescritto dalla direttiva 2002/49/CE e in base alla normativa nazionale o locale. Le autorità competenti possono chiedere l'assistenza dall'organo di valutazione delle prestazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 691/2010 della Commissione. |
2. Le autorità competenti, per determinare il rumore attuale e futuro, usano i metodi, i descrittori e le informazioni di cui all'allegato I. |
2. Le autorità competenti, per determinare il rumore attuale e futuro, usano i metodi, i descrittori e le informazioni di cui all'allegato I. |
3. Se dalla determinazione del rumore risulta che sono necessarie nuove misure per conseguire gli obiettivi di abbattimento del rumore o per mantenerli allo stesso livello, le autorità competenti tengono in dovuta considerazione il contributo di ciascun tipo di misura applicabile nell'ambito dell'approccio equilibrato, in conformità all'allegato I. |
3. Se in seguito a tale determinazione risulta che possono essere necessarie nuove misure di restrizione operativa per risolvere un problema di inquinamento acustico in un aeroporto, le autorità competenti provvedono affinché: |
4. Le autorità competenti provvedono a che sia istituito, a livello adeguato, un forum per la cooperazione tecnica tra il gestore dell'aeroporto, l'operatore di trasporto aereo e il fornitore di servizi di navigazione aerea e che operi, per gli interventi di competenza delle suddette parti, tenendo in dovuta considerazione l'interdipendenza tra le misure per mitigare il rumore e quelle per ridurre le emissioni. I membri del forum per la cooperazione tecnica consultano regolarmente i residenti locali o i loro rappresentanti e forniscono alle autorità competenti informazioni e orientamenti tecnici sulle misure di mitigazione del rumore. |
(a) siano applicati i metodi, i descrittori e le informazioni di cui all'allegato I per tenere in dovuta considerazione il contributo di ciascun tipo di misura applicabile nell'ambito dell'approccio equilibrato; |
5. Le autorità competenti valutano le nuove misure in termini di costi/efficacia, come indicato nel paragrafo 3, in conformità dell'allegato II. Le modificazioni tecniche di ordine minore, apportate a una misura esistente, che non hanno un'incidenza effettiva sulla capacità o sulle operazioni non sono considerate nuove restrizioni operative. |
(b) sia istituita, al livello adeguato, una cooperazione tecnica tra i gestori dell'aeroporto, gli operatori di trasporto aereo e i fornitori di servizi di navigazione aerea affinché siano esaminate misure di mitigazione del rumore. Le autorità competenti provvedono inoltre affinché i residenti locali o i loro rappresentanti e le autorità locali competenti siano consultati e siano fornite loro informazioni tecniche sulle misure di mitigazione del rumore; |
6. Le autorità competenti organizzano il processo di consultazione delle le parti interessate con tempestività e in maniera effettiva, garantendo che i dati e i metodi di calcolo siano accessibili e trasparenti. Le parti interessate dispongono di almeno tre mesi per comunicare le loro osservazioni prima dell'adozione delle nuove misure. Tra le parti interessate figurano almeno: |
(c) sia valutata l'efficacia in termini di costi di ogni nuova restrizione operativa, a norma dell'allegato II. Le modificazioni tecniche di ordine minore, apportate a misure esistenti, che non hanno un'incidenza effettiva sulla capacità o sulle operazioni non sono considerate nuove restrizioni operative; |
(a) rappresentanti dei residenti locali che abitano nell'intorno degli aeroporti interessati da problemi di inquinamento acustico generato dal traffico aereo; |
(d) il processo di consultazione delle parti interessate sia organizzato con tempestività e in maniera effettiva, garantendo che i dati e i metodi di calcolo siano accessibili e trasparenti. Le parti interessate dispongono di almeno tre mesi per comunicare le loro osservazioni prima dell'adozione delle nuove restrizioni operative. Tra le parti interessate figurano almeno: |
(b) operatori degli aeroporti interessati; |
(i) i residenti locali che abitano nelle vicinanze degli aeroporti interessati dall'inquinamento acustico generato dal traffico aereo, o i loro rappresentanti e i rappresentanti delle autorità locali e regionali competenti; |
(c) rappresentanti degli operatori di trasporto aereo che potrebbero essere interessati dagli interventi diretti a contenere il rumore; |
(ii) i rappresentanti delle imprese locali con sede nelle vicinanze degli aeroporti, le cui attività subiscono ripercussioni a causa del traffico aereo e delle operazioni aeroportuali; |
(d) fornitori di servizi di navigazione aerea interessati; |
(iii) i gestori degli aeroporti interessati; |
(e) il gestore della rete, di cui al regolamento n. 677/2011 della Commissione. |
(iv) i rappresentanti degli operatori di trasporto aereo che potrebbero essere interessati dagli interventi diretti a contenere il rumore; |
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(v) i fornitori di servizi di navigazione aerea interessati; |
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(vi) il gestore della rete di cui al regolamento (UE) n. 677/2011 della Commissione; |
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(vii) ove applicabile, il coordinatore designato per l'assegnazione delle bande orarie. |
7. Le autorità competenti seguono e controllano l'attuazione delle misure di mitigazione del rumore, intervenendo laddove necessario. Provvedono a che i residenti locali che abitano nell'intorno degli aeroporti siano regolarmente informati. |
4. Le autorità competenti seguono e controllano l'attuazione delle misure di mitigazione del rumore, intervenendo laddove necessario. Provvedono a che informazioni pertinenti siano disponibili on-line, permettendo così ai residenti locali che abitano nell'intorno degli aeroporti e ad altre parti interessate di accedere gratuitamente alle informazioni. |
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Fra le informazioni pertinenti figurano: |
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(a) le informazioni relative alle presunte violazioni dovute a cambiamenti di rotta aerea, in relazione all'impatto prodotto e ai motivi di tali cambiamenti; |
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(b) i criteri utilizzati per la distribuzione e la gestione del traffico in ciascun aeroporto, nella misura in cui tali criteri possano produrre un impatto ambientale o acustico. |
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5. Le autorità competenti provvedono a garantire che i gestori di strutture aeroportuali installino sistemi informatizzati di misurazione del rumore in diversi punti in prossimità delle traiettorie dei velivoli che producono, o possono produrre, un impatto sulla popolazione. I dati raccolti dai sistemi di misurazione del rumore possono essere consultati in Internet. |
Emendamento 29 Proposta di regolamento Articolo 6 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Le decisioni sulle restrizioni operative dirette a contenere il rumore si basano sulle emissioni acustiche dei velivoli, determinate dalla procedura di certificazione effettuata in conformità dell'allegato 16, volume 1, della convenzione di Chicago, quinta edizione (luglio 2008). |
1. Le decisioni sulle restrizioni operative dirette a contenere il rumore si basano sulle emissioni acustiche dei velivoli, determinate dalla procedura di certificazione effettuata in conformità dell'allegato 16, volume 1, della convenzione di Chicago, quinta edizione (luglio 2008). |
2. Su richiesta della Commissione, gli operatori di trasporto aereo comunicano le seguenti informazioni sulle prestazioni acustiche dei loro velivoli che utilizzano aeroporti dell'Unione: |
2. Su richiesta della Commissione, e qualora l'Agenzia non sia già in possesso delle informazioni necessarie, gli operatori di trasporto aereo comunicano le seguenti informazioni sulle prestazioni acustiche dei loro velivoli che utilizzano aeroporti dell'Unione: |
(a) numero di identificazione (tail number) dei velivoli; |
(a) numero di identificazione (tail number) dei velivoli; |
(b) il/i certificato/i delle emissioni acustiche dei velivoli utilizzati, insieme al relativo peso massimo effettivo certificato al decollo; |
(b) il/i certificato/i acustico/i dei velivoli utilizzati, insieme al relativo peso massimo effettivo certificato al decollo; |
(c) ogni eventuale modificazione dei velivoli che incida sulle emissioni acustiche; |
(c) ogni eventuale modificazione dei velivoli che incida sulle emissioni acustiche e sia registrata nel loro certificato acustico. |
(d) informazioni sulle prestazioni e sulle emissioni acustiche dei velivoli a fini di modellazione del rumore. |
|
Per ogni volo che si serve di un aeroporto dell'Unione, gli operatori di trasporto aereo comunicano il certificato delle prestazioni acustiche utilizzato e il numero di registrazione. |
L'operatore è tenuto a informare la Commissione ogniqualvolta modifichi il certificato acustico utilizzato per un velivolo. |
I dati sono forniti gratuitamente, in versione elettronica e nel formato eventualmente indicato. |
I dati sono forniti in versione elettronica e nel formato eventualmente indicato. La Commissione sostiene gli eventuali costi della presentazione di tali dati. |
3. L'Agenzia verifica i dati sulle prestazioni e sulle emissioni acustiche a fini di modellazione, in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
3. La modellazione del rumore negli aeroporti dell'Unione si basa sulle informazioni fornite dal fabbricante relativamente alle emissioni e alle prestazioni acustiche dei velivoli, il cui utilizzo è raccomandato dalla comunità internazionale e che sono rese disponibili mediante l'ICAO. L'Agenzia verifica i dati sulle prestazioni e sulle emissioni acustiche a fini di modellazione, in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. L'Agenzia si basa sulla procedura istituita dal gruppo di lavoro sulla modellazione e le banche dati del Comitato ICAO sulla protezione dell'ambiente nel settore aereo per determinare la validità dei dati e le migliori prassi e per garantire una costante armonizzazione fra le agenzie internazionali del settore della navigazione aerea. |
4. I dati sono conservati in una banca dati centrale e sono messi a disposizione, per fini operativi, delle autorità competenti, degli operatori di trasporto aereo, dei fornitori di servizi di navigazione aerea e degli operatori aeroportuali. |
4. I dati sono conservati in una banca dati centrale e sono messi a disposizione, per fini operativi, delle autorità competenti, degli operatori di trasporto aereo, dei fornitori di servizi di navigazione aerea e degli operatori aeroportuali. |
Emendamento 30 Proposta di regolamento Articolo 7 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Le autorità competenti notificano, agli Stati membri, alla Commissione e alle relative parti interessate l'introduzione di una restrizione operativa sei mesi prima della sua adozione, e comunque almeno due mesi prima della determinazione dei parametri di coordinamento per l'assegnazione delle bande orarie di cui all'articolo 2, lettera m), del regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, per l'aeroporto interessato e per la relativa stagione di traffico. |
1. Le autorità competenti notificano, agli Stati membri, alla Commissione e alle relative parti interessate l'introduzione di una restrizione operativa tre mesi prima della sua adozione, e comunque almeno due mesi prima della determinazione dei parametri di coordinamento per l'assegnazione delle bande orarie di cui all'articolo 2, lettera m), del regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, per l'aeroporto interessato e per la relativa stagione di traffico. |
2. In seguito alla determinazione del rumore realizzata in conformità dell'articolo 5, la notifica della decisione è accompagnata da una relazione scritta che spiega le ragioni alla base dell'introduzione della restrizione operativa, l'obiettivo ambientale stabilito per l'aeroporto, le misure prese in considerazione per conseguire tale obiettivo e la valutazione della probabile efficacia sul piano dei costi delle varie misure considerate, ivi compreso il loro eventuale impatto transfrontaliero. |
2. In seguito alla determinazione del rumore realizzata in conformità dell'articolo 5, la notifica della decisione è accompagnata da una relazione scritta che spiega le ragioni alla base dell'introduzione della restrizione operativa, l'obiettivo di abbattimento del rumore stabilito per l'aeroporto, le misure prese in considerazione per conseguire tale obiettivo e la valutazione della probabile efficacia sul piano dei costi delle varie misure considerate, ivi compreso il loro eventuale impatto transfrontaliero. |
3. Se una restrizione operativa riguarda il ritiro da un aeroporto di velivoli marginalmente conformi, è fatto divieto ai velivoli marginalmente conformi di prestare nuovi servizi in tale aeroporto nei sei mesi successivi alla notifica. Le autorità competenti decidono la percentuale annua di velivoli marginalmente conformi da ritirare dalla flotta degli operatori interessati dalla restrizione in tale aeroporto, tenendo in debita considerazione l'età del velivolo e la composizione dell'intera flotta. Fatto salvo il disposto dell'articolo 4, paragrafo 3, questa percentuale non supera il 20% del numero di velivoli marginalmente conformi che compongono la flotta in servizio presso tale aeroporto dell'operatore interessato dalla misura. |
3. Se una restrizione operativa riguarda il ritiro da un aeroporto di velivoli marginalmente conformi, è fatto divieto ai velivoli marginalmente conformi di prestare nuovi servizi in tale aeroporto nei sei mesi successivi alla notifica, e comunque almeno due mesi prima della determinazione dei parametri di coordinamento per l'assegnazione delle bande orarie di cui al paragrafo 1. Le autorità competenti decidono la percentuale annua di velivoli marginalmente conformi da ritirare. Questa percentuale annua non supera il 25% dei movimenti ed è applicata uniformemente a ciascun operatore interessato, in rapporto al suo numero di movimenti effettuati con velivoli marginalmente conformi presso tale aeroporto. |
4. Gli eventuali ricorsi contro le decisioni relative a restrizioni operative dirette a contenere il rumore sono presentati in conformità della legislazione nazionale. |
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Emendamento 31 Proposta di regolamento Articolo 9 – comma 2 – lettera b bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(b bis) velivoli su voli operati a fini umanitari o diplomatici. |
Motivazione | |
Le autorità competenti dovrebbero avere la possibilità di esentare dall'applicazione del regolamento in esame i voli operati per scopi umanitari da velivoli marginalmente conformi. | |
Emendamento 32 Proposta di regolamento Articolo 10 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. La Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, e fatta salva un'eventuale procedura di ricorso in corso, può esercitare un controllo sulla decisione che introduce una restrizione operativa, prima della sua attuazione. La Commissione può sospendere la decisione se ritiene che non rispetti le prescrizioni del presente regolamento oppure sia altrimenti in contrasto con il diritto dell'Unione. |
1. La Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, e fatta salva un'eventuale procedura di ricorso in corso, può, entro due mesi dal giorno in cui ne riceve comunicazione, come previsto all'articolo 7, paragrafo 1, valutare il processo per l'introduzione di una restrizione operativa per contenere il rumore. La Commissione, se ritiene che l'introduzione di una restrizione operativa per contenere il rumore non segua il processo stabilito dal presente regolamento, può trasmetterne notifica alle autorità competenti. Le autorità competenti possono tenere conto del parere della Commissione. |
2. Le autorità competenti forniscono alla Commissione le informazioni attestanti l'osservanza del presente regolamento. |
2. Le autorità competenti forniscono alla Commissione le informazioni attestanti l'osservanza del presente regolamento. |
3. La Commissione decide, in conformità della procedura consultiva di cui all'articolo 13, paragrafo 2, e in special modo tenendo conto dei criteri dell'allegato II, se l'autorità competente interessata può procedere all'introduzione della restrizione operativa. La Commissione comunica la propria decisione al Consiglio e allo Stato membro interessato. |
|
4. Qualora la Commissione non abbia adottato una decisione nei sei mesi successivi al ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 2, l'autorità competente può attuare la decisione prevista sulla restrizione operativa. |
3. Qualora la Commissione non abbia trasmesso notifica del suo parere nei due mesi successivi al ricevimento della comunicazione, secondo quanto stabilito all'articolo 7, paragrafo 1, l'autorità competente può attuare la decisione prevista sulla restrizione operativa. |
Emendamento 33 Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) modificare le definizioni di "velivolo" di cui all'articolo 2, punto 3, e "velivolo marginalmente conforme", di cui all'articolo 2, punto 4; |
soppresso |
Motivazione | |
La delega di poteri alla Commissione deve essere limitata all'introduzione di adattamenti e modifiche di carattere tecnico. La competenza per le decisioni politiche resta ai co-legislatori. | |
Emendamento 34 Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. La delega di potere di cui all'articolo 11 è conferita alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. |
2. La delega di potere di cui all'articolo 11 è conferita alla Commissione alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. |
Emendamento 35 Proposta di regolamento Articolo 13 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Articolo 13 |
soppresso |
Comitato |
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1. La Commissione è assistita dal comitato di cui all'articolo 25 del regolamento 1008/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. |
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Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. |
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2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011. |
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3. Se il parere del comitato deve essere ottenuto mediante procedura scritta, la procedura viene chiusa senza esito, entro la scadenza prevista per la trasmissione di un parere, allorché lo decida la presidenza del comitato o lo richieda la maggioranza semplice dei membri del comitato. |
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Motivazione | |
Tale disposizione diventa obsoleta con la soppressione dell'articolo 10, paragrafo 3. | |
Emendamento 36 Proposta di regolamento Articolo 14 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 14 bis |
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Disposizioni transitorie |
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Non sono soggetti al regolamento in esame le restrizioni operative, le decisioni sull'utilizzazione degli aeroporti, comprese le decisioni dei tribunali e l'esito dei processi di mediazione introdotti o all'esame prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. Tali provvedimenti, nella misura in cui è applicabile la direttiva 2002/30/CE, continuano a essere soggetti alla citata direttiva e, se del caso, alle norme nazionali che la recepiscono. Pertanto restano validi per tali provvedimenti gli effetti della direttiva 2002/30/CE. Le modificazioni tecniche di ordine minore, apportate alla misura esistente, che non hanno un'incidenza effettiva sulla capacità o sulle operazioni non sono considerate nuove restrizioni operative. |
Motivazione | |
Occorre prevedere una clausola di salvaguardia per specificare che le restrizioni operative esistenti e le procedure sull'introduzione di tali restrizioni, adottate prima dell'entrata in vigore del nuovo regolamento, restano soggette alle norme esistenti. | |
Emendamento 37 Proposta di regolamento Allegato 1 – sezione 1 – punto 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Le autorità competenti usano metodi di determinazione del rumore elaborati in conformità del doc. 29 dell'ECAC, Report on Standard Method of Computing Noise Contours around Civil Airports, terza edizione. |
1. Le autorità competenti usano metodi di determinazione del rumore elaborati in conformità dell'allegato II della direttiva 2002/49/CE. |
Motivazione | |
L'emendamento mira a garantire la coerenza della metodologia prevista dalla direttiva 2002/49/CE e dal futuro regolamento. | |
Emendamento 38 Proposta di regolamento Allegato 1 – sezione 3 – punto 1.2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1.2 Descrizione degli obiettivi di sostenibilità ambientale fissati per l'aeroporto e il contesto nazionale, che deve includere la descrizione degli obiettivi acustici dei velivoli per lo stesso aeroporto. |
1.2 Descrizione degli obiettivi di abbattimento del rumore fissati per l'aeroporto e il contesto nazionale. |
Motivazione | |
Il presente allegato riguarda la valutazione della situazione del rumore in prossimità degli aeroporti. La valutazione pertanto dovrebbe essere effettuata a fronte dell'obiettivo di abbattimento del rumore per un determinato aeroporto. Gli aspetti pratici derivanti dalla seconda frase non sono chiari. | |
Emendamento 39 Proposta di regolamento Allegato 1 – sezione 3 – punto 1.3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1.3 Particolari delle curve isofoniche dell'anno in corso e degli anni precedenti, compresa una stima del numero delle persone disturbate dal rumore dei velivoli. |
1.3 Particolari delle curve isofoniche dell'anno in corso e almeno dei due anni precedenti, compresa una stima del numero delle persone disturbate dal rumore dei velivoli realizzata secondo le disposizioni dell'allegato III della direttiva 2002/49/CE. |
Emendamento 40 Proposta di regolamento Allegato 1 – sezione 3 – punto 2.1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2.1 Descrizioni di (eventuali) modifiche ed ampliamenti dell'aeroporto già approvati e in programma; ad esempio, aumento della capacità, espansione delle piste e/o dei terminali e composizione futura del traffico, nonché la sua crescita prevista. |
2.1 Descrizioni di (eventuali) modifiche ed ampliamenti dell'aeroporto già approvati e in programma; ad esempio, aumento della capacità, espansione delle piste e/o dei terminali, previsioni di avvicinamenti e decolli, composizione futura del traffico nonché la sua crescita prevista e uno studio dettagliato dell'impatto acustico che produrrebbero sul territorio tali espansioni della capacità, delle piste e dei terminali e la modifica delle rotte aeree e delle traiettorie di avvicinamento e di decollo. |
Emendamento 41 Proposta di regolamento Allegato 1 – sezione 3 – punto 2.4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Curve isofoniche previste, compresa la stima del numero di persone che saranno probabilmente soggette al rumore dei velivoli, distinguendo fra aree residenziali preesistenti e aree residenziali recenti. |
Curve isofoniche previste, compresa la stima del numero di persone che saranno probabilmente soggette al rumore dei velivoli, distinguendo fra aree residenziali preesistenti, aree residenziali recenti e aree residenziali future pianificate a cui le autorità competenti hanno già concesso l'autorizzazione. |
Motivazione | |
Per ottimizzare la valutazione dell'impatto del rumore sulle aree residenziali in prossimità di un aeroporto, occorre tenere conto anche dei progetti per le future zone residenziali. Vanno quindi specificamente menzionati i progetti a cui le autorità competenti hanno concesso l'autorizzazione edilizia. | |
Emendamento 42 Proposta di regolamento Allegato 1 – sezione 3 – punto 3.1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3.1 Succinta esposizione delle misure supplementari cui si può fare ricorso e indicazione delle principali ragioni che ne hanno motivato la scelta. Descrizione delle misure scelte da sottoporre ad analisi più approfondita e informazioni sull'analisi dei costi e dei benefici, in particolare i costi derivanti dall'introduzione di tali misure; il numero di persone che dovrebbero beneficiare e l'arco temporale in cui verranno attuate; infine, una categorizzazione dell'efficacia globale delle singole misure. |
3.1 Succinta esposizione delle misure supplementari cui si può fare ricorso e indicazione delle principali ragioni che ne hanno motivato la scelta. |
Motivazione | |
La competenza di tale disposizione deve restare ai co-legislatori. La proposta è di estrometterla dagli atti delegati. | |
Emendamento 43 Proposta di regolamento Allegato II | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Le restrizioni operative dirette a contenere il rumore sono valutate in termini di costi/efficacia tenendo in debita considerazione i seguenti elementi, quantificandoli, laddove possibile: |
Le restrizioni operative dirette a contenere il rumore sono valutate in termini di costi/efficacia tenendo in debita considerazione i seguenti elementi, quantificandoli, laddove possibile: |
1) benefici attesi in termini di emissioni sonore derivanti dalle misure previste, nell'immediato e in futuro; |
1) benefici attesi in termini di emissioni sonore, anche a livello di salute, derivanti dalle misure previste, nell'immediato e in futuro; |
2) sicurezza delle attività aeronautiche, ivi compreso il rischio per terzi; |
2) salute e sicurezza dei residenti locali che abitano in prossimità dell'aeroporto; |
3) capacità aeroportuale; |
3) sicurezza delle attività aeronautiche, ivi compreso il rischio per terzi; |
4) effetti sulla rete aeronautica europea. |
4) effetti diretti, indiretti e catalitici a livello occupazionale ed economico, inclusi i potenziali effetti sulle economie regionali. |
Le autorità competenti possono inoltre tenere in considerazione i seguenti fattori: |
4 bis) impatto sulle condizioni di lavoro negli aeroporti; |
1) salute e sicurezza dei residenti locali che abitano in prossimità dell'aeroporto; |
4 ter) capacità aeroportuale; |
2) sostenibilità ambientale, ivi compresa l'interdipendenza tra rumore ed emissioni; |
4 quater) effetti sulla rete aeronautica europea; |
3) effetti diretti, indiretti e catalizzatori sull'occupazione. |
4 quinquies) sostenibilità ambientale, ivi compresa l'interdipendenza tra rumore ed emissioni; |
MOTIVAZIONE
Proposta della Commissione
La proposta è intesa ad aggiornare le misure esistenti al fine di consentire alle autorità locali di migliorare il clima acustico nei pressi degli aeroporti dell'Unione, nell'ambito del quadro internazionale dell'approccio equilibrato alla gestione del rumore dell'ICAO. L'approccio equilibrato deve essere applicato in maniera coerente.
L'approccio equilibrato contempla l'intera gamma delle misure di mitigazione del rumore, ovvero: a) riduzione alla fonte del rumore prodotto dai velivoli; b) pianificazione e gestione del territorio; c) procedure operative per l'abbattimento del rumore (uso di piste, rotte o procedure specifiche) e d) restrizioni operative. Inoltre esige una valutazione del problema del rumore e prevede un'adeguata consultazione.
A livello ICAO l'Unione sostiene attivamente l'elaborazione di nuove norme acustiche per gli aeromobili e investe in nuove tecnologie mediante i programmi quadro e il progetto "Clean Sky". Tuttavia la pianificazione territoriale, insieme ai relativi programmi di isolamento acustico e di compensazione, è di competenza nazionale o locale. Le procedure operative rientrano tra le competenze degli aeroporti e dei fornitori di servizi di traffico aereo, e sono regolamentate dalla legislazione sul cielo unico europeo.
La proposta contiene, pertanto, restrizioni operative dirette a contenere il rumore, requisiti procedurali (mappatura, valutazione dell'efficienza dei costi e consultazione) e recepisce gli impegni internazionali nel diritto europeo.
La questione delle norme acustiche viene affrontata in un'altra normativa europea, la direttiva sul rumore ambientale (direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale), che obbliga gli Stati membri a individuare le principali fonti di rumore ambientale, a misurare l'impatto acustico e a prendere i provvedimenti opportuni. La proposta completerebbe la direttiva 2002/49/CE e prevede un processo finalizzato a un piano di risanamento acustico contro il traffico aereo contenente misure improntate al principio dell'efficacia dei costi per la mitigazione del rumore.
Valutazione e raccomandazioni del relatore
Le principali questioni da affrontare sono il diritto di controllo della Commissione, il concetto dell'efficacia dei costi, la definizione di velivolo marginalmente conforme e l'ambito di applicazione della delega di poteri alla Commissione.
Diritto di controllo della Commissione (articolo 10)
Il Bundesrat tedesco, il Bundesrat austriaco, il Senato francese e la Prima camera olandese hanno concluso che il diritto di controllo della Commissione, di cui all'articolo 10, viola il principio di sussidiarietà dell'Unione europea. Diversi deputati del Parlamento europeo hanno sollevato preoccupazioni sul fatto che l'articolo 10 consentirebbe alla Commissione di compromettere gli accordi regionali di mediazione. Tali accordi tra gli aeroporti, le regioni e i cittadini sono spesso raggiunti dopo anni di negoziati difficili e faticosi. Il relatore fa presente che in quasi tutti gli schieramenti politici vi è un'ampia opposizione al mantenimento dell'articolo 10. Se ne suggerisce pertanto la riformulazione onde garantire il pieno rispetto delle competenze delle autorità locali e del principio di sussidiarietà dell'UE.
Efficacia dei costi
Al momento di valutare le emissioni acustiche a livello di aeroporti dell'UE, è necessario considerare su un piano di parità tanto i benefici economici quanto l'impatto sulla salute e la qualità di vita delle persone che abitano nei pressi degli aeroporti. Pertanto si propone l'introduzione di emendamenti intesi a rafforzare questo equilibrio, compreso un nuovo concetto di "efficienza globale" delle restrizioni operative proposte.
Velivolo marginalmente conforme (articolo 2, paragrafo 4)
Il concetto di velivolo marginalmente conforme svolge un ruolo importante nella gestione del rumore. L'eliminazione graduale dei velivoli più rumorosi può essere una misura piuttosto efficace per mitigare le emissioni acustiche. L'attenzione sui velivoli più rumorosi offre ulteriori spazi di crescita e riduce nel contempo i disturbi per i cittadini che vivono in prossimità di aeroporti. Al tempo stesso l'eliminazione graduale dei velivoli più rumorosi tiene conto degli investimenti e del ciclo di vita degli aeromobili.
Atti delegati (articolo 11)
Sebbene occorra un determinato livello di flessibilità per garantire che la legislazione vada di pari passo con lo sviluppo tecnologico, è comunque opportuno valutare attentamente se la proposta concernente la delega di poteri alla Commissione sia necessaria in tutti i settori. La responsabilità finale per i testi legislativi spetta al legislatore. Occorre distinguere tra adattamenti tecnici e decisioni politiche. Il campo di applicazione della proposta concernente la delega di poteri sembra essere inopportunamente ampio e il Parlamento dovrebbe riservarsi il diritto di modificare politicamente gli elementi essenziali attraverso la procedura legislativa ordinaria.
PARERE della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (15.10.2012)
destinato alla commissione per i trasporti e il turismo
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti dell'Unione, nell'ambito di un approccio equilibrato, e abroga la direttiva 2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(COM(2011)0828 – C7‑0456/2011 – 2011/0398(COD))
Relatore per parere: Andres Perello Rodriguez
BREVE MOTIVAZIONE
L'Unione europea, che è all'avanguardia nel mondo in materia di legislazione ambientale e di lotta al cambiamento climatico, continua a segnare il passo per quanto concerne l'inquinamento acustico. La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare ha una speciale responsabilità per quanto riguarda l'adozione del presente regolamento, dato che il numero di persone interessate dal rumore aeroportuale, soprattutto notturno, è in continuo aumento con conseguenti effetti negativi per la salute, come documentato da innumerevoli studi scientifici.
In primo luogo, la maggior parte dei settori consultati ha espresso rammarico per l'abrogazione di una direttiva considerata valida, ragion per cui la presente relazione si propone di ripristinare alcuni aspetti ritenuti essenziali, quali la reintroduzione della definizione di "parti interessate", i riferimenti alla direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale o la partecipazione pubblica. Tuttavia, anche nel caso in cui le rettifiche degli squilibri che la presente relazione si propone di apportare fossero infine approvate, il relatore ritiene che la direttiva continui a essere lo strumento più adeguato, poiché, al di là della definizione di requisiti minimi comuni derivanti da un regolamento, il processo di recepimento di una direttiva consente di adeguare la legislazione a ciascun caso specifico, obbligando nel contempo gli Stati membri a conseguire obiettivi e risultati entro un termine fissato.
Per quanto riguarda le questioni legate al "rapporto costo/efficacia" nell'introduzione di restrizioni operative, la proposta della Commissione sembra essere troppo basata su criteri di redditività economica. Per tale motivo, il relatore reputa necessario correggere la terminologia utilizzata dalla Commissione nel riferirsi al "rapporto costo/efficacia" in relazione alle misure operative. Se vogliamo mantenere sullo stesso piano la redditività economica e ambientale e la tutela della salute, occorre sostituire i riferimenti al "rapporto costo/efficacia" con riferimenti all'"efficienza" e a un corretto rapporto "costo-beneficio", terminologia utilizzata dall'ICAO nelle sue risoluzioni.
D'altra parte, è necessario chiarire il concetto di "parti interessate", promuovendo a processi di "partecipazione" il ruolo di "consultazione" riservato a tali parti interessate. Vengono inoltre proposti organi di mediazione in una fase precedente alla controversia e viene inserito all'articolo 10 il giusto diritto di ricorso, che gli interessati possono far valere, all'occorrenza, dinanzi alla Commissione europea, non soltanto nel caso in cui una restrizione operativa sia stata adottata in modo non conforme al regolamento, ma anche nel caso in cui le autorità competenti si rifiutino di introdurre una restrizione operativa e qualora si dimostri che quest'ultima è necessaria per salvaguardare la salute della popolazione. Di fatto, pur riconoscendo che la precedente direttiva era stata elaborata allo scopo di risolvere eventuali conflitti di competenze internazionali, la finalità in questo caso è evitare i reclami presentati alla Commissione europea o le numerose denunce per eccesso di inquinamento acustico che vengono al momento smaltite da numerosi tribunali europei e di cui la recente sentenza sui voli notturni dell'aeroporto di Francoforte costituisce l'esempio più emblematico.
Inoltre, per quanto concerne l'articolo 10, il relatore non è favorevole al diritto di controllo diretto che la Commissione intende riservarsi su una determinata restrizione operativa e propone che il ruolo della Commissione sia invece imperniato su un processo di esame e raccomandazione nei confronti degli Stati membri.
Il relatore valuta molto positivamente la definizione delle restrizioni operative, pur ritenendo che la gestione del traffico aereo e le strutture aeroportuali, per essere più sostenibili, devono optare per la prevenzione anziché per rimedi palliativi sotto forma di restrizione operativa. In tal senso, nel rispetto del principio di sussidiarietà e tenendo a mente che il grande problema da risolvere rimane quello dei voli notturni, si raccomanda l'introduzione dei "terminal notturni", che già esistono in alcuni aeroporti, e che possono essere mini-aeroporti di nuova costruzione oppure piste di atterraggio adattate all'uopo, distanti dai nuclei abitati e dalle rotte più rumorose.
Infine, e visto il grande aumento del traffico aereo e i frequenti casi di ampliamento di aeroporti negli ultimi anni, il relatore suggerisce, come misura complementare, una revisione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, in modo da inserirvi un capitolo specifico sulle strutture aeroportuali, come complemento delle misure previste – in modo troppo generico – dalla direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale. Il relatore propone nel contempo meccanismi di coordinamento fra la suddetta direttiva e il nuovo regolamento, affinché i due strumenti possano integrarsi vicendevolmente per far fronte alla nuova situazione, caratterizzata da un grande aumento dell'attività aeroportuale nell'Unione europea.
Le persone che vivono in prossimità degli aeroporti e nelle aree limitrofe subiscono un triplice inquinamento: acustico, atmosferico e chimico, ed è per questo motivo che occorre compiere ogni sforzo per conseguire la piena sostenibilità degli aeroporti. Come ha affermato uno dei vicepresidenti della UECNA: "Il progresso, se si ripercuote sulla salute e sul benessere delle persone, non è assolutamente progresso".
EMENDAMENTI
La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la commissione per i trasporti e il turismo, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(1) Lo sviluppo sostenibile è uno degli obiettivi fondamentali della politica comune dei trasporti. Esso richiede un approccio integrato volto a garantire sia l'efficace funzionamento dei sistemi di trasporto dell'Unione sia la tutela dell'ambiente. |
(1) Lo sviluppo sostenibile è uno degli obiettivi fondamentali della politica comune dei trasporti. Esso richiede un approccio integrato volto a garantire l'efficace funzionamento dei sistemi di trasporto dell'Unione parallelamente alla tutela dell'ambiente e alla salute dei cittadini. |
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(2) Ai fini dello sviluppo sostenibile del trasporto aereo è necessario adottare una serie di misure intese a ridurre le emissioni acustiche dei velivoli negli aeroporti in cui esistono particolari problemi di inquinamento acustico. Molti cittadini dell'Unione sono esposti a livelli elevati di rumore che possono ripercuotersi negativamente sulla salute. |
(2) Ai fini dello sviluppo sostenibile del trasporto aereo è necessario adottare una serie di misure intese a ridurre le emissioni acustiche dei velivoli negli aeroporti e nelle loro vicinanze in cui esistono particolari problemi di inquinamento acustico. Molti cittadini dell'Unione sono esposti a livelli elevati di rumore che possono ripercuotersi negativamente sulla salute, soprattutto per quanto concerne i voli notturni. |
Motivazione | |
L'aumento del traffico aereo notturno negli ultimi anni pone a repentaglio la salute delle persone e mette in discussione la sostenibilità degli aeroporti; per tale motivo è necessario un trattamento specifico nel quadro del presente regolamento (direttiva). | |
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(4) La risoluzione A33/7 dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO) introduce il concetto di "approccio equilibrato" alla gestione del rumore e definisce un metodo coerente per affrontare il problema delle emissioni acustiche dei velivoli. È opportuno che l'approccio equilibrato dell'ICAO resti il fondamento su cui poggia la disciplina dell'inquinamento acustico prodotto dall'aviazione, in quanto settore di dimensioni mondiali. L'approccio equilibrato riconosce e non pregiudica la validità dei pertinenti obblighi di legge, degli accordi in vigore, della normativa vigente e delle politiche consolidate. L'integrazione delle norme internazionali dell'approccio equilibrato nel presente regolamento dovrebbe consentire di ridurre notevolmente il rischio di controversie internazionali, nel caso in cui le restrizioni operative dirette a contenere il rumore si ripercuotano sull'attività di vettori di paesi terzi. |
(4) La risoluzione A33/7 dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO) introduce il concetto di "approccio equilibrato" alla gestione del rumore e definisce un metodo coerente per affrontare il problema delle emissioni acustiche dei velivoli. Il presente regolamento integra tale approccio al fine di ridurre gran parte degli effetti dannosi dell'aviazione civile sull'ambiente, tramite l'applicazione di misure integrate quali: il progresso tecnologico, procedure operative appropriate, un'organizzazione adeguata del trasporto aereo e un utilizzo appropriato dei meccanismi di pianificazione degli aeroporti nonché misure di pianificazione e gestione del territorio. L'approccio equilibrato è incentrato su quattro elementi principali: la riduzione del rumore alla fonte; la pianificazione e la gestione del territorio; procedure operative volte all'abbattimento del rumore; restrizioni operative per gli aeromobili. Tali principi devono restare il fondamento su cui poggia la disciplina dell'inquinamento acustico prodotto dall'aviazione, in quanto settore di dimensioni mondiali. L'approccio equilibrato riconosce e non pregiudica la validità dei pertinenti obblighi di legge, degli accordi in vigore, della normativa vigente e delle politiche consolidate. L'integrazione delle norme internazionali dell'approccio equilibrato nel presente regolamento dovrebbe consentire di ridurre notevolmente il rischio di controversie nazionali e internazionali, nel caso in cui le restrizioni operative dirette a contenere il rumore si ripercuotano sull'attività di vettori di paesi terzi. |
Motivazione | |
Questa correzione inquadra meglio l'articolo 4 del presente regolamento. Sebbene la precedente direttiva sia stata concepita a seguito di una controversia internazionale, occorre precisare che le controversie connesse alla gestione del rumore vengono oggigiorno risolte in misura crescente nei tribunali nazionali. | |
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(5) La relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulle restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti comunitari metteva in rilievo la necessità di chiarire, nel testo della direttiva, la ripartizione delle responsabilità e precisare gli obblighi e i diritti delle parti interessate durante il processo di determinazione del rumore, in modo da conseguire gli obiettivi di abbattimento del rumore con misure improntate al principio costi/efficacia. |
(5) La relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulle restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti comunitari metteva in rilievo la necessità di chiarire, nel testo della direttiva, la ripartizione delle responsabilità e precisare gli obblighi e i diritti delle parti interessate durante il processo di determinazione del rumore, in modo da conseguire gli obiettivi di abbattimento del rumore con misure efficaci in termini di rapporto costo-beneficio sul piano economico e ambientale. |
Motivazione | |
Nell'attuale formulazione, la proposta della Commissione sembra troppo fondata su criteri di redditività economica. In questo caso, le analisi costo-beneficio devono riequilibrare le implicazioni economiche ponendole allo stesso livello delle considerazioni ambientali, tra cui la salute pubblica. | |
Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 6 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(6) L'introduzione di restrizioni operative negli aeroporti dell'Unione, ad opera degli Stati membri in base alla valutazione di ogni singola situazione, pur limitando le capacità, può contribuire a migliorare il clima acustico nell'intorno degli aeroporti. È tuttavia possibile che un uso inefficiente delle capacità esistenti provochi distorsioni della concorrenza oppure ostacoli l'efficienza dell'intera rete aeronautica dell'Unione. Poiché gli obiettivi non possono essere realizzati in maniera sufficiente dagli Stati membri e possono quindi essere meglio conseguiti dall'Unione adottando norme armonizzate in materia di restrizioni operative nell'ambito del processo di gestione del rumore, l'Unione può adottare misure conformi al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, il presente regolamento si limita a quanto è necessario per il conseguimento di tali obiettivi. Il metodo armonizzato, oltre a non imporre obiettivi qualitativi in materia di rumore, che continueranno ad emanare dalla direttiva 2002/49/CE o da altre norme europee, nazionali e locali, non pregiudica la scelta effettiva di misure. |
(6) L'introduzione di restrizioni operative negli aeroporti dell'Unione ad opera degli Stati membri deve essere effettuata in base alla valutazione di ogni singola situazione. Un approccio "uguale per tutti" non è appropriato, dato che non esistono due aeroporti identici. È importante fissare obiettivi locali che le parti interessate abbiano ampiamente contribuito a selezionare. |
Emendamento 6 Proposta di regolamento Considerando 6 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(6) L'introduzione di restrizioni operative negli aeroporti dell'Unione, ad opera degli Stati membri in base alla valutazione di ogni singola situazione, pur limitando le capacità, può contribuire a migliorare il clima acustico nell'intorno degli aeroporti. È tuttavia possibile che un uso inefficiente delle capacità esistenti provochi distorsioni della concorrenza oppure ostacoli l'efficienza dell'intera rete aeronautica dell'Unione. Poiché gli obiettivi non possono essere realizzati in maniera sufficiente dagli Stati membri e possono quindi essere meglio conseguiti dall'Unione adottando norme armonizzate in materia di restrizioni operative nell'ambito del processo di gestione del rumore, l'Unione può adottare misure conformi al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, il presente regolamento si limita a quanto è necessario per il conseguimento di tali obiettivi. Il metodo armonizzato, oltre a non imporre obiettivi qualitativi in materia di rumore, che continueranno ad emanare dalla direttiva 2002/49/CE o da altre norme europee, nazionali e locali, non pregiudica la scelta effettiva di misure. |
(6) L'introduzione di restrizioni operative negli aeroporti dell'Unione, ad opera degli Stati membri in base alla valutazione di ogni singola situazione, pur limitando le capacità, può e deve contribuire a migliorare il clima acustico nell'intorno degli aeroporti. È tuttavia possibile che un uso inefficiente, in termini di rapporto costo-beneficio, delle capacità esistenti provochi distorsioni della concorrenza oppure ostacoli l'efficienza dell'intera rete aeronautica dell'Unione. Poiché gli obiettivi non possono essere realizzati in maniera sufficiente dagli Stati membri e possono quindi essere meglio conseguiti dall'Unione adottando norme armonizzate in materia di restrizioni operative nell'ambito del processo di gestione del rumore, l'Unione può adottare misure conformi al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, il presente regolamento si limita a quanto è necessario per il conseguimento di tali obiettivi. Il metodo armonizzato, oltre a non imporre obiettivi qualitativi in materia di rumore, che continueranno ad emanare dalla direttiva 2002/49/CE o da altre norme europee, nazionali e locali, non pregiudica la scelta effettiva di misure. |
Emendamento 7 Proposta di regolamento Considerando 6 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(6 bis) Nell'ultima relazione sull'attuazione della direttiva 2002/49/CE, la Commissione ha riconosciuto la notevole diversità di approcci e gradi di ambizione dimostrata dagli Stati membri riguardo ai valori soglia e agli obiettivi di riduzione del rumore; l'Unione deve ora considerare, oltre all'armonizzazione delle norme in materia di restrizioni operative che il presente regolamento propone, anche la necessità di adottare norme per l'armonizzazione, a livello di Unione, dei valori limite di emissione acustica e di interferenza per gli aeroporti. |
Motivazione | |
Emendamento 8 Proposta di regolamento Considerando 6 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(6 ter) Nella citata relazione sull'attuazione della direttiva 2002/49/CE, la Commissione ha inoltre riconosciuto l'esistenza di una varietà eccessiva di valori limite, valori soglia e valori orientativi nonché l'opportunità di basarsi, per la determinazione di tali limiti, sulle valutazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità. |
Emendamento 9 Proposta di regolamento Considerando 6 quater (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(6 quater) Al fine di ridurre la necessità di restrizioni operative, i piani d'azione nazionali di cui alla direttiva 2002/49/CE dovrebbero, nell'immediato futuro, prevedere l'adozione di misure complementari per la gestione del rumore esterno agli aeroporti, quali ad esempio l'insonorizzazione delle abitazioni e l'introduzione di piani di isolamento acustico in generale. |
Motivazione | |
Purtroppo la direttiva relativa alla gestione del rumore ambientale, del 2002, comincia a essere obsoleta a fronte del grande aumento di traffico aereo registrato negli ultimi anni. In attesa di una revisione di tale direttiva, il presente regolamento deve essere quanto più complementare possibile alla direttiva stessa. | |
Emendamento 10 Proposta di regolamento Considerando 7 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(7) La determinazione del rumore, da effettuarsi con regolarità, deve condurre all'adozione di misure supplementari di abbattimento del rumore solo se la combinazione delle misure vigenti di mitigazione non consente di raggiungere gli obiettivi prestabiliti in materia di abbattimento. |
(7) La determinazione del rumore, da effettuarsi con regolarità, deve condurre all'adozione di misure supplementari di abbattimento del rumore solo se la combinazione delle misure vigenti di mitigazione o le misure stabilite dalla direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale1, non consentono di raggiungere gli obiettivi prestabiliti in materia di abbattimento. L'elaborazione di misure supplementari di abbattimento del rumore deve avvenire mediante un processo di monitoraggio e controllo ambientale sistematico ed essere basata su un approccio di tipo conservativo, onde individuare tempestivamente le necessarie misure correttive di tipo gestionale e/o operativo ("MBCA" – Monitoring Based Corrective Actions). |
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__________________ |
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1 GU L 189 del 18.7.2002, pag. 12. |
Emendamento 11 Proposta di regolamento Considerando 8 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(8) Mentre un'analisi dei costi e dei benefici dà un'indicazione degli effetti economici positivi totali, mettendo a confronto tutti i costi generati e i benefici ottenuti, una valutazione dell'efficacia dei costi verte sul raggiungimento di un determinato obiettivo al minor costo, raffrontando solo i costi. |
soppresso |
Motivazione | |
Il testo presentato dalla Commissione sembra preoccuparsi principalmente di raggiungere gli obiettivi nel modo più economico possibile. In alcuni casi, però, non è possibile attribuire un prezzo alle misure necessarie a garantire la salute pubblica e la sostenibilità degli aeroporti. Si deve inoltre considerare che gli effetti negativi derivanti dai problemi di salute comportano anch'essi, direttamente o indirettamente, un costo economico. | |
Emendamento 12 Proposta di regolamento Considerando 10 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(10) Le valutazioni sul rumore devono poggiare sulle informazioni esistenti disponibili e garantire che tali informazioni siano affidabili e accessibili alle autorità competenti e alle parti interessate. È necessario che le autorità competenti si dotino degli opportuni strumenti di controllo e garanzia dell'esecuzione. |
(10) Le valutazioni sul rumore devono poggiare su criteri oggettivi e misurabili, uniformi in tutti gli Stati membri, conformemente alla direttiva 2002/49/CE. Tali informazioni devono essere affidabili, acquisite in modo trasparente, comparabili e accessibili a tutte le parti interessate. |
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Le valutazioni devono comprendere anche il monitoraggio dei più recenti sviluppi tecnologici e lo scambio di informazioni aggiornate sui procedimenti utilizzati. |
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È necessario che le autorità competenti si dotino degli opportuni strumenti di controllo e garanzia dell'esecuzione. |
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Le valutazioni sul rumore devono essere realizzate o controllate da organismi esterni indipendenti dal gestore dell'aeroporto. |
Emendamento 13 Proposta di regolamento Considerando 12 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(12) Se le informazioni sul rumore fossero centralizzate si ridurrebbero notevolmente gli oneri amministrativi sia per le compagnie aeree sia per i gestori di aeroporti. Essi devono poter disporre di tali informazioni, attualmente fornite e gestite a livello dei singoli aeroporti, a fini operativi. È importante utilizzare, come strumenti di convalida, la banca dati dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea (in appresso l'"Agenzia") sulla certificazione della rispondenza alle norme acustiche, insieme ai dati sui singoli voli dell'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol). Attualmente questi dati sono sistematicamente richiesti per la gestione centrale del flusso, ma devono essere indicati ai fini del presente regolamento e per il regolamento sulle prestazioni della gestione del traffico aereo. Facilitando l'accesso a dati di modellazione convalidati è possibile migliorare la qualità del rilevamento delle curve isofoniche dei singoli aeroporti e quella della mappatura strategica, agevolando pertanto il processo decisionale a monte delle politiche. |
(12) Se le informazioni sul rumore fossero centralizzate si ridurrebbero notevolmente gli oneri amministrativi sia per le compagnie aeree sia per i gestori di aeroporti. Essi devono poter disporre di tali informazioni, attualmente fornite e gestite a livello dei singoli aeroporti, a fini operativi; tali informazioni devono poter essere disponibili, su richiesta, anche alle altre parti interessate. È importante utilizzare, come strumenti di convalida, la banca dati dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea (in appresso l'"Agenzia") sulla certificazione della rispondenza alle norme acustiche, insieme ai dati sui singoli voli dell'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol). Attualmente questi dati sono sistematicamente richiesti per la gestione centrale del flusso, ma devono essere indicati ai fini del presente regolamento e per il regolamento sulle prestazioni della gestione del traffico aereo. Facilitando l'accesso a dati di modellazione convalidati è possibile migliorare la qualità del rilevamento delle curve isofoniche dei singoli aeroporti e quella della mappatura strategica, agevolando pertanto il processo decisionale a monte delle politiche. |
Emendamento 14 Proposta di regolamento Considerando 16 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(16 bis) La direttiva 2011/92/CE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, prevede un esame approfondito dei progetti aeroportuali, compresa la mitigazione del rumore. Si può ritenere che le disposizioni di tale direttiva soddisfino, in parte, le prescrizioni della direttiva 2002/49/CE e del presente regolamento, soprattutto per quanto concerne la valutazione dei progetti di ampliamento delle infrastrutture aeroportuali. È opportuno promuovere l'ampliamento di tali infrastrutture al fine di tutelare lo sviluppo sostenibile delle attività del trasporto aereo. |
Motivazione | |
L'emendamento recupera i considerando 13 e 17 della precedente direttiva che il regolamento intende abrogare, dato che, nel quadro dell'eventuale introduzione di restrizioni operative, è fondamentale tenere conto delle prescrizioni della direttiva relativa all'impatto, soprattutto nel caso dell'ampliamento di aeroporti. | |
Emendamento 15 Proposta di regolamento Considerando 16 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(16 bis) Il presente atto legislativo riguarda esclusivamente il rumore prodotto dai velivoli; non è volto a regolamentare l'impatto delle emissioni di sostanze inquinanti prodotte dagli aeromobili e la loro riduzione. Le norme e le procedure volte a disciplinare le restrizioni operative dovute alle emissioni devono essere definite in un atto legislativo a parte. |
Emendamento 16 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) favorire il raggiungimento di obiettivi ambientali specifici di riduzione dell'inquinamento acustico, così come definiti nelle normative unionali, nazionali e locali, e valutarne l'interdipendenza con altri obiettivi ambientali, a livello dei singoli aeroporti; |
a) favorire il raggiungimento di obiettivi ambientali specifici di riduzione dell'inquinamento acustico per ciascun aeroporto, così come definiti nelle normative unionali, nazionali e locali, e valutarne l'interdipendenza con gli obiettivi economici e sociali e con altri obiettivi ambientali; |
Emendamento 17 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) consentire la scelta delle misure di mitigazione del rumore improntate al principio costi/efficacia, in conformità dell'approccio equilibrato, in modo da ottenere uno sviluppo sostenibile delle capacità aeroportuali e delle reti di gestione del traffico aereo in una prospettiva gate-to-gate. |
b) consentire la scelta delle misure più efficaci di mitigazione del rumore, tenendo conto degli aspetti sanitari ed economici, in conformità dell'approccio equilibrato, in modo da ottenere uno sviluppo sostenibile delle capacità aeroportuali e delle reti di gestione del traffico aereo in una prospettiva gate-to-gate; |
Emendamento 18 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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b bis) garantire la trasparenza delle consultazioni e dei processi che prevedono la partecipazione delle parti interessate, anche mediante l'impiego di sistemi di informazione innovativi on-line che consentano la divulgazione dei dati e delle informazioni ambientali e garantiscano al pubblico la possibilità di esprimere pareri critici, nell'ottica della massima trasparenza possibile, in conformità dell'articolo 6 della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati1. |
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__________________ |
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1 GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1. |
Emendamento 19 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(2) "approccio equilibrato", il metodo attraverso il quale si esamina, in maniera coerente, la serie di misure disponibili, ossia la riduzione alla fonte del rumore prodotto dai velivoli, la pianificazione e la gestione del territorio, le procedure operative per l'abbattimento del rumore e le restrizioni operative, allo scopo di risolvere il problema dell'inquinamento acustico nel massimo rispetto del principio costi/efficacia a livello dei singoli aeroporti; |
(2) "approccio equilibrato", il metodo attraverso il quale si esamina, in maniera coerente, la serie di misure disponibili, ossia la riduzione alla fonte del rumore prodotto dai velivoli, la pianificazione e la gestione del territorio, le procedure operative per l'abbattimento del rumore e le restrizioni operative, allo scopo di ridurre con la massima efficacia l'inquinamento acustico a livello dei singoli aeroporti, tenendo conto degli gli aspetti sanitari ed economici, per tutelare la salute dei cittadini che risiedono nelle aree in prossimità di un aeroporto; |
Motivazione | |
Il testo presentato dalla Commissione sembra preoccuparsi principalmente di raggiungere gli obiettivi nel modo più economico possibile. In alcuni casi, però, non è possibile attribuire un prezzo alle misure necessarie a garantire la salute pubblica e la sostenibilità degli aeroporti. | |
Emendamento 20 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 4 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(4 bis) "parti interessate", persone fisiche o giuridiche interessate o avvantaggiate dall'introduzione, o dalla mancata introduzione, di misure di abbattimento del rumore, comprese le restrizioni operative, o aventi un interesse legittimo nell'introduzione di tali misure; |
Motivazione | |
Adeguamento della definizione di "parti interessate" della precedente direttiva, che deve essere mantenuta nell'articolo delle definizioni al fine di offrire alle parti interessate una maggiore garanzia di trasparenza e di partecipazione al processo decisionale. D'altronde, se l'articolo 5 definisce interventi concreti per le parti interessate, è necessario introdurre una definizione di queste ultime anche all'articolo 2. | |
Emendamento 21 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri designano le autorità competenti cui spetta adottare le misure relative alle restrizioni operative, come pure un organo di ricorso indipendente. |
1. Gli Stati membri designano le autorità competenti cui spetta adottare le misure relative alle restrizioni operative, come pure un organo di mediazione imparziale e un organo di ricorso indipendente. |
Motivazione | |
La designazione di un organo di mediazione in fase precedente all'appello potrebbe evitare il ricorso al tribunale nel caso di introduzione o mancata introduzione di restrizioni operative. | |
Emendamento 22 Proposta di regolamento Articolo 3 – titolo | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Autorità competenti |
Autorità competenti, consultazione e diritto di procedere legalmente |
Emendamento 23 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. Prima dell'adozione di una restrizione operativa, si procede all'audizione delle parti interessate nel quadro di una procedura di consultazione. |
Motivazione | |
Sebbene la proposta di regolamento riprenda dalla direttiva 2002/30/CE la disposizione riguardante l'autorità competente per l'adozione di restrizioni operative e l'organo di ricorso indipendente, non prevede tuttavia l'obbligo di consultazione e il diritto di procedere legalmente contro l'adozione di una restrizione operativa. Se ne ricava l'impressione che il procedimento amministrativo di riesame sia interamente sostituito da una procedura di ricorso. | |
Emendamento 24 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 3 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 ter. Gli Stati membri garantiscono il diritto di procedere legalmente contro le misure adottate dall'autorità competente, conformemente alle pertinenti leggi e procedure nazionali. |
Motivazione | |
Sebbene la proposta di regolamento riprenda dalla direttiva 2002/30/CE la disposizione riguardante l'autorità competente per l'adozione di restrizioni operative e l'organo di ricorso indipendente, non prevede tuttavia l'obbligo di consultazione e il diritto di procedere legalmente contro l'adozione di una restrizione operativa. Se ne ricava l'impressione che il procedimento amministrativo di riesame sia interamente sostituito da una procedura di ricorso. | |
Emendamento 25 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(c) individuano le misure disponibili atte a ridurre l'impatto acustico; |
c) individuano le misure disponibili atte a ridurre l'impatto acustico, fra cui un migliore utilizzo delle fasce orarie disponibili mediante l'introduzione di velivoli di maggiori dimensioni, la riduzione del numero di voli di collegamento – che sono antieconomici e intasano le fasce orarie – e una maggiore priorità alle rotte da punto a punto, in modo da ridurre il numero di voli di collegamento effettuati da piccoli velivoli; |
Emendamento 26 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(d) valutano la probabile efficacia delle misure sotto il profilo dei costi; |
d) valutano la probabile efficacia delle misure rispetto all'obiettivo ambientale stabilito; |
Emendamento 27 Proposta di regolamento Articolo 3 – titolo | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Autorità competenti |
Autorità competenti, consultazione e diritto di procedere legalmente |
Emendamento 28 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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A questo scopo essi possono istituire, se lo reputano opportuno, incentivi economici per incoraggiare le imprese a utilizzare velivoli meno rumorosi prima dei termini stabiliti; |
Emendamento 29 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Gli Stati membri, quando mettono in atto interventi diretti a contenere il rumore, prendono in considerazione la seguente combinazione di misure disponibili, al fine di determinare la combinazione di misure che offre il miglior rapporto costi/benefici: |
2. Gli Stati membri, quando mettono in atto interventi diretti a ridurre l'impatto acustico sull'area circostante, prendono in considerazione la seguente combinazione di misure disponibili, al fine di determinare la combinazione di misure più efficace e il relativo ordine o priorità di applicazione per ciascun caso specifico: |
Motivazione | |
La decisione di applicare una specifica restrizione operativa anziché un'altra deve essere adeguatamente motivata. | |
Emendamento 30 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) pianificazione e gestione territoriali; |
b) pianificazione e gestione territoriali e segnatamente: |
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– la possibilità di creare, nelle vicinanze degli aeroporti, zone in cui sia vietato oltrepassare le soglie di rumore fissate nei piani d'azione nazionali; |
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– la possibilità di adottare misure di pianificazione del territorio, come ad esempio restrizioni a nuove opere di edificazione; |
Motivazione | |
Nonostante la pianificazione territoriale non rientri nelle competenze dell'Unione, il regolamento può introdurre in tale ambito una serie di raccomandazioni rivolte agli Stati membri. | |
Emendamento 31 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(c) procedure operative volte all'abbattimento del rumore; |
c) procedure operative volte all'abbattimento del rumore, tra cui modifiche delle rotte di decollo e atterraggio; |
Emendamento 32 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(d) non come prima soluzione, restrizioni operative. |
d) se e quando necessario, restrizioni operative. |
Motivazione | |
Il principale obiettivo del regolamento è garantire la sostenibilità delle strutture aeroportuali e tutelare la salute pubblica. Questa formulazione è volta a chiarire tale obiettivo. | |
Emendamento 33 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Gli Stati membri possono, nell'ambito dell'approccio equilibrato, distinguere le misure di mitigazione del rumore in base al tipo di velivoli, all'uso delle piste e/o all'arco temporale. |
3. Gli Stati membri possono, nell'ambito dell'approccio equilibrato, distinguere le misure di mitigazione del rumore in base al tipo di velivoli, all'uso delle piste, alle rotte aeree e/o all'arco temporale. |
Emendamento 34 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Le misure o la combinazione di misure adottate in conformità del presente regolamento per un determinato aeroporto non sono più restrittive di quanto necessario per conseguire gli obiettivi ambientali di abbattimento del rumore stabiliti per tale aeroporto. Esse non introducono discriminazioni basate sulla nazionalità, sull'identità o sull'attività degli operatori di trasporto aereo. |
5. Le misure o la combinazione di misure adottate in conformità del presente regolamento per un determinato aeroporto non sono più restrittive di quanto necessario per rispettare gli orientamenti dell'OMS in materia di rumore notturno in Europa e per conseguire gli obiettivi sanitari e ambientali di abbattimento del rumore stabiliti per tale aeroporto nonché per lo sviluppo della regione in cui esso opera. Esse non introducono discriminazioni basate sulla nazionalità, sull'identità o sull'attività degli operatori di trasporto aereo. |
Emendamento 35 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Le autorità competenti provvedono a che sia istituito, a livello adeguato, un forum per la cooperazione tecnica tra il gestore dell'aeroporto, l'operatore di trasporto aereo e il fornitore di servizi di navigazione aerea e che operi, per gli interventi di competenza delle suddette parti, tenendo in dovuta considerazione l'interdipendenza tra le misure per mitigare il rumore e quelle per ridurre le emissioni. I membri del forum per la cooperazione tecnica consultano regolarmente i residenti locali o i loro rappresentanti e forniscono alle autorità competenti informazioni e orientamenti tecnici sulle misure di mitigazione del rumore. |
4. Le autorità competenti provvedono a che sia istituito, a livello adeguato, un forum per la cooperazione tecnica tra il gestore dell'aeroporto, l'operatore di trasporto aereo e il fornitore di servizi di navigazione aerea e che operi, per gli interventi di competenza delle suddette parti e degli operatori tecnici delle amministrazioni locali interessate dalle emissioni acustiche, tenendo in dovuta considerazione l'interdipendenza tra le misure per mitigare il rumore e quelle per ridurre le emissioni. I membri del forum per la cooperazione tecnica consultano regolarmente le altre parti interessate e forniscono alle autorità competenti informazioni e orientamenti tecnici sulle misure di mitigazione del rumore. In seno a tale forum vengono discusse le misure programmatiche, tecniche e organizzative volte a mitigare il rumore e a ridurre le emissioni. |
Motivazione | |
Dato che numerose amministrazioni locali dispongono di tecnici specializzati nella mitigazione del rumore e nella gestione del territorio, questi rappresentanti devono avere la possibilità di partecipare ai lavori del forum tecnico. D'altra parte, le associazioni di parti lese e i rappresentanti dei residenti locali possono anche non coincidere. Un'associazione di parti lese, al di là di un'associazione di residenti del quartiere, può essere confederata a livello nazionale o europeo e può contribuire, con l'esperienza dei propri tecnici, ai processi di partecipazione e consultazione sulla valutazione del rumore. L'emendamento tiene conto della frequente critica secondo cui le persone che subiscono il rumore dei velivoli vengono consultate solo in via accessoria e, per giunta, dai rappresentanti dell'industria del trasporto aereo. | |
Emendamento 36 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Le autorità competenti valutano le nuove misure in termini di costi/efficacia, come indicato nel paragrafo 3, in conformità dell'allegato II. Le modificazioni tecniche di ordine minore, apportate a una misura esistente, che non hanno un'incidenza effettiva sulla capacità o sulle operazioni non sono considerate nuove restrizioni operative. |
5. Le competenti valutano le nuove misure in termini di efficacia, come indicato nei paragrafi precedenti, in conformità dell'allegato II. Le modificazioni tecniche di ordine minore, apportate a una misura esistente, che non hanno un'incidenza effettiva sulla capacità o sulle operazioni non sono considerate nuove restrizioni operative. |
Emendamento 37 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 6 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
6. Le autorità competenti organizzano il processo di consultazione delle le parti interessate con tempestività e in maniera effettiva, garantendo che i dati e i metodi di calcolo siano accessibili e trasparenti. Le parti interessate dispongono di almeno tre mesi per comunicare le loro osservazioni prima dell'adozione delle nuove misure. Tra le parti interessate figurano almeno: |
6. Le autorità competenti organizzano il processo di partecipazione delle parti interessate con tempestività e in maniera effettiva, garantendo che i dati e i metodi di calcolo siano accessibili e trasparenti. Le parti interessate dispongono di almeno quattro mesi per comunicare le loro osservazioni prima dell'adozione delle nuove misure. |
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Qualora le misure in questione comportino modifiche o ampliamenti di grande entità, come nel caso delle misure di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b, le parti interessate dispongono di almeno nove mesi per comunicare le loro osservazioni prima dell'adozione delle nuove misure. |
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Tra le parti interessate, oltre a quanto disposto all'articolo 2, figurano almeno: |
Motivazione | |
Il ruolo dei rappresentanti territoriali, delle associazioni di parti lese e delle altre parti interessate non può essere limitato a mere consultazioni; si deve promuovere la loro partecipazione a pieno titolo. D'altra parte, un termine di 3 mesi per l'analisi dell'adozione di nuove misure può essere un periodo troppo breve nel momento in cui le misure possono comportare una modifica dell'operatività e del funzionamento di un aeroporto. Nel caso delle grandi opere, il termine dovrebbe essere di un minimo di 9 mesi. | |
Emendamento 38 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 6 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) rappresentanti dei residenti locali che abitano nell'intorno degli aeroporti interessati da problemi di inquinamento acustico generato dal traffico aereo; |
a) rappresentanti dei residenti locali che abitano nell'intorno degli aeroporti interessati da problemi di inquinamento acustico generato dal traffico aereo nonché le associazioni di parti interessate; |
Motivazione | |
Le associazioni di parti lese e i rappresentanti dei residenti locali possono anche non coincidere. Un'associazione di parti lese, al di là di un'associazione di residenti del quartiere, può essere confederata a livello nazionale o europeo e può contribuire, con l'esperienza dei propri tecnici, ai processi di partecipazione e consultazione sulla valutazione del rumore. | |
Emendamento 39 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 6 – lettera a bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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a bis) rappresentanti di imprese locali, autorità regionali e locali, parti interessate pubbliche e private e imprese che hanno sede nelle vicinanze di un aeroporto e le cui attività subiscono ripercussioni a causa del traffico aereo e delle operazioni aeroportuali; |
Emendamento 40 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 7 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
7. Le autorità competenti seguono e controllano l'attuazione delle misure di mitigazione del rumore, intervenendo laddove necessario. Provvedono a che i residenti locali che abitano nell'intorno degli aeroporti siano regolarmente informati. |
7. Le autorità competenti seguono e controllano l'attuazione delle misure di mitigazione del rumore, intervenendo laddove necessario. Provvedono a che informazioni pertinenti siano disponibili on-line, permettendo così ai residenti locali che abitano nell'intorno degli aeroporti e ad altre parti interessate di accedere gratuitamente alle informazioni. |
Emendamento 41 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 7 – comma 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Fra le informazioni pertinenti devono figurare: |
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a) le informazioni relative alle presunte violazioni dovute a cambiamenti di rotta aerea, in relazione all'impatto prodotto e ai motivi di tali cambiamenti; |
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b) i criteri utilizzati per la distribuzione e la gestione del traffico in ciascun aeroporto, nella misura in cui questi possono produrre un impatto ambientale o acustico. |
Motivazione | |
I cambiamenti di rotta, se eccessivamente frequenti, aumentano significativamente l'impatto acustico definito nelle previsioni delle mappe acustiche. Non tutte le parti interessate ricevono attualmente questo tipo di informazioni, che invece, in nome della trasparenza, dovrebbero essere rese note, per evitare abusi che possono incidere direttamente sull'aumento dell'impatto acustico generato. | |
Emendamento 42 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 7 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(7 bis) Le autorità competenti provvedono a garantire che i gestori di strutture aeroportuali installino sistemi informatizzati di misurazione del rumore in diversi punti in prossimità delle traiettorie dei velivoli che producono, o possono produrre, un impatto sulla popolazione locale. Questi dati possono essere consultati in Internet. |
Motivazione | |
Vedasi un esempio concreto di applicazione del sistema all'aeroporto di Barcellona, consultabile all'indirizzo: http://bcn331.webtrak-lochard.com | |
Emendamento 43 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. I dati sono conservati in una banca dati centrale e sono messi a disposizione, per fini operativi, delle autorità competenti, degli operatori di trasporto aereo, dei fornitori di servizi di navigazione aerea e degli operatori aeroportuali. |
4. I dati sono conservati per almeno 5 anni in una banca dati centrale e sono messi a disposizione, per fini operativi, delle autorità competenti, degli operatori di trasporto aereo, dei fornitori di servizi di navigazione aerea e degli operatori aeroportuali. Le altre parti interessate di cui agli articoli 2 e 5 hanno accesso a tali informazioni su richiesta. |
Emendamento 44 Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. In seguito alla determinazione del rumore realizzata in conformità dell'articolo 5, la notifica della decisione è accompagnata da una relazione scritta che spiega le ragioni alla base dell'introduzione della restrizione operativa, l'obiettivo ambientale stabilito per l'aeroporto, le misure prese in considerazione per conseguire tale obiettivo e la valutazione della probabile efficacia sul piano dei costi delle varie misure considerate, ivi compreso il loro eventuale impatto transfrontaliero. |
2. In seguito alla determinazione del rumore realizzata in conformità dell'articolo 5, la notifica della decisione è accompagnata da una relazione scritta che spiega le ragioni alla base dell'introduzione della restrizione operativa, l'obiettivo ambientale stabilito per l'aeroporto, le misure prese in considerazione per conseguire tale obiettivo e la valutazione del rapporto costo-beneficio delle varie misure considerate, ivi compreso il loro eventuale impatto transfrontaliero. |
Emendamento 45 Proposta di regolamento Articolo 7 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Articolo 7 bis |
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Restrizioni operative esistenti |
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Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle restrizioni operative già applicate alla data di entrata in vigore dello stesso. |
Motivazione | |
L'emendamento recupera parte dell'articolo 7 della precedente direttiva. Come da definizione ICAO figurante nella risoluzione A 33/7, l'introduzione delle restrizioni operative già adottate alla data dell'entrata in vigore della nuova legislazione si considera effettuata a norma delle disposizioni della direttiva 2002/30/CE, e pertanto si ritiene che non necessiti di revisione. Nel caso di una restrizione operativa antecedente e non conforme al nuovo regolamento, si applicherebbe l'articolo 10 per dirimere la controversia. | |
Emendamento 46 Proposta di regolamento Articolo 8 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Articolo 8 |
soppresso |
Paesi in via di sviluppo |
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1. Le autorità competenti possono prevedere deroghe alle restrizioni operative dirette a contenere il rumore per i velivoli marginalmente conformi immatricolati nei paesi in via di sviluppo, a condizione che tali velivoli: |
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a) siano dotati di un certificato attestante la conformità alle norme acustiche di cui al volume 1, capitolo 3, dell'allegato 16 della convenzione di Chicago; |
|
b) siano stati in servizio nell'Unione nei cinque anni precedenti all'entrata in vigore del presente regolamento, siano stati iscritti nel registro del paese in via di sviluppo interessato dalla deroga e continuino ad essere gestiti da una persona fisica o giuridica stabilita in tale paese. |
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2. Quando uno Stato membro concede una deroga ai sensi del paragrafo 1, ne informa immediatamente le autorità competenti degli altri Stati membri e la Commissione. |
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Emendamento 47 Proposta di regolamento Articolo 9 – comma 2 – lettera b bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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b bis) velivoli utilizzati per operazioni umanitarie. |
Emendamento 48 Proposta di regolamento Articolo 10 – titolo | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Diritto di controllo |
Competenze in materia di esame e raccomandazione |
Motivazione | |
Il relatore valuta positivamente il fatto che la Commissione possa intervenire esaminando un caso specifico di restrizione operativa e anche raccomandando allo Stato membro il modo migliore di procedere, ma non considera opportuno attribuire alla Commissione la responsabilità di "controllo" prevista dall'articolo 10 (diritto di controllo) della proposta di regolamento. | |
Emendamento 49 Proposta di regolamento Allegato I – Descrittori – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. L'impatto del rumore generato dal traffico aereo è rappresentato almeno tramite i descrittori di rumore Lden e Lnight, definiti e calcolati in conformità dell'allegato I della direttiva 2002/49/CE. |
1. L'impatto del rumore generato dal traffico aereo è rappresentato almeno tramite i descrittori di rumore Lden , Lnight e Lamax, definiti e calcolati in conformità dell'allegato I della direttiva 2002/49/CE. Si prendono come riferimento, a tal fine, diverse giornate significative in termini di traffico aereo nell'aeroporto in questione. |
Motivazione | |
L'inconveniente di utilizzare soltanto gli indicatori Lden e Lnight sta nel fatto che questi indicatori diluiscono i picchi di energia acustica raggiunti durante il passaggio di un aereo nei momenti in cui non vi sono passaggi di aerei e, al prodursi di un brusco aumento di energia, il fastidio percepito non viene rappresentato dall'indicatore. L'indicatore Lamax, per contro, fornisce un riscontro del brusco aumento di energia rispetto al rumore di fondo e non attenua il risultato totale nei minuti in cui non vi è alcun passaggio di aerei. Inoltre le misurazioni devono essere effettuate in giornate significative, affinché la media totale annuale non invalidi i risultati prodotti dai periodi di picco del traffico aereo. | |
Emendamento 50 Proposta di regolamento Allegato I – Informazioni sulla gestione del rumore – punto 1.1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1.1. Descrizione dell'aeroporto con indicazione delle dimensioni, dell'ubicazione, dell'intorno aeroportuale, del volume e della composizione del traffico aereo. |
1.1. Descrizione dell'aeroporto con indicazione della capacità, dell'ubicazione, dell'intorno aeroportuale, delle zone sensibili (scuole e centri educativi, culturali e sportivi, istituti ospedalieri e geriatrici in prossimità dell'aeroporto o interessati dalle rotte di avvicinamento e decollo), del volume e della composizione del traffico aereo nonché dei potenziali fattori di impatto e di rischio specifico e cumulativo, in termini di livelli acustici, rispetto al contesto territoriale e ambientale. |
Motivazione | |
L'importanza della pianificazione e della gestione territoriale è pari a quella della pianificazione e della gestione, sia attuale che futura, della struttura aeronautica e delle modalità operative del suo funzionamento, dato che è proprio questo che produce un impatto acustico sui residenti delle zone vicine all'aeroporto. | |
Emendamento 51 Proposta di regolamento Allegato I – Informazioni sulla gestione del rumore – punto 1.3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1.3. Particolari delle curve isofoniche dell'anno in corso e degli anni precedenti, compresa una stima del numero delle persone disturbate dal rumore dei velivoli. |
1.3. Particolari delle curve isofoniche dell'anno in corso e almeno dei due anni precedenti, compresa una stima del numero delle persone disturbate dal rumore dei velivoli realizzata secondo le disposizioni dell'allegato III della direttiva 2002/49/CE. |
Motivazione | |
Uno dei punti più controversi nei processi giudiziari in corso nei vari Stati membri è la discrepanza dei risultati, che dipende dalla metodologia di raccolta di dati utilizzata per le valutazioni. In tal senso, l'inventario attuale deve conformarsi agli stessi metodi di valutazione previsti dalla direttiva relativa alla gestione del rumore ambientale. | |
Emendamento 52 Proposta di regolamento Allegato I – Informazioni sulla gestione del rumore – punto 1.4.3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1.4.3. per le misure operative di abbattimento del rumore, purché tali misure non limitino le capacità aeroportuali, ricorso a: |
1.4.3. per le misure operative di abbattimento del rumore: |
Motivazione | |
Il presente regolamento non si propone, come unico obiettivo, di salvaguardare l'attività economica derivante dal traffico aereo, ma piuttosto di garantire che tale attività sia condotta in modo equilibrato e sostenibile, in modo che non abbia ripercussioni sulla salute delle persone che vivono nelle vicinanze degli aeroporti. | |
Emendamento 53 Proposta di regolamento Allegato I – Informazioni sulla gestione del rumore – punto 1.4 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1.4. bis. Descrizione dettagliata delle relazioni e delle consultazioni intrattenute con le parti interessate, come pure delle relazioni e delle comunicazioni presentate da queste ultime. |
Motivazione | |
L'inventario attuale, che determinerà le lacune esistenti, deve contenere un riferimento alle affermazioni presentate nel corso del tempo dalle varie parti interessate. | |
Emendamento 54 Proposta di regolamento Allegato I – Informazioni sulla gestione del rumore – punto 1.4 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1.4. ter. Elenco delle deroghe autorizzate per ogni anno in virtù degli articoli 8 e 9. |
Motivazione | |
Nell'interesse della trasparenza, e per evitare violazioni della norma, è positivo che l'inventario contenga questo tipo di informazioni. | |
Emendamento 55 Proposta di regolamento Allegato I – Informazioni sulla gestione del rumore – punto 2.1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2.1. Descrizioni di (eventuali) modifiche ed ampliamenti dell'aeroporto già approvati e in programma; ad esempio, aumento della capacità, espansione delle piste e/o dei terminali e composizione futura del traffico, nonché la sua crescita prevista. |
2.1. Descrizioni di (eventuali) modifiche ed ampliamenti dell'aeroporto già approvati e in programma; ad esempio, aumento della capacità, espansione delle piste e/o dei terminali, previsioni di avvicinamenti e decolli, composizione futura del traffico nonché la sua crescita prevista e uno studio dettagliato dell'impatto acustico che produrrebbero sul territorio tali espansioni della capacità, delle piste o dei terminali e la modifica delle traiettorie di avvicinamento e di decollo. |
Motivazione | |
L'emendamento è volto a chiarire ciò che il regolamento e la direttiva 2002/49/CE già affermano nella parte normativa, vale a dire che le espansioni della capacità o infrastrutturali o le modifiche operative che intervengono in un aeroporto devono comportare nuove misure volte a ridurre e a rendere compatibile l'impatto acustico, e che tali misure vanno previste in anticipo. | |
Emendamento 56 Proposta di regolamento Allegato I – Informazioni sulla gestione del rumore – punto 2.3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2.3. Descrizione degli effetti sul clima acustico in assenza di ulteriori misure e descrizione delle misure già programmate per migliorare tale impatto acustico nello stesso periodo. |
2.3. Descrizione degli effetti sul clima acustico e del numero di persone interessate in assenza di ulteriori misure e descrizione delle misure già programmate per ridurre tale impatto acustico nello stesso periodo. |
Motivazione | |
Si propone di ripristinare la terminologia della precedente direttiva, che utilizzava il termine "ridurre", più conforme alla volontà di protezione dell'ambiente e dei cittadini dagli impatti acustici generati dal passaggio degli aerei. | |
Emendamento 57 Proposta di regolamento Allegato I – Informazioni sulla gestione del rumore – punto 3.1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3.1. Succinta esposizione delle misure supplementari cui si può fare ricorso e indicazione delle principali ragioni che ne hanno motivato la scelta. Descrizione delle misure scelte da sottoporre ad analisi più approfondita e informazioni sull'analisi dei costi e dei benefici, in particolare i costi derivanti dall'introduzione di tali misure; il numero di persone che dovrebbero beneficiare e l'arco temporale in cui verranno attuate; infine, una categorizzazione dell'efficacia globale delle singole misure. |
3.1. Succinta esposizione delle misure supplementari cui si può fare ricorso e indicazione delle principali ragioni che ne hanno motivato la scelta. Descrizione delle misure scelte da sottoporre ad analisi più approfondita e informazioni sull'analisi del rapporto costo-beneficio, in particolare i costi derivanti dall'introduzione di tali misure; il numero di persone che dovrebbero beneficiare e l'arco temporale in cui verranno attuate; infine, una categorizzazione dell'efficacia globale delle singole misure. |
Emendamento 58 Proposta di regolamento Allegato II – Titolo | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Valutazione in termini costi/efficacia delle restrizioni operative dirette a contenere il rumore |
Valutazione in termini di rapporto costo-beneficio delle restrizioni operative dirette a contenere il rumore |
Emendamento 59 Proposta di regolamento Allegato II – alinea | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Le restrizioni operative dirette a contenere il rumore sono valutate in termini di costi/efficacia tenendo in debita considerazione i seguenti elementi, quantificandoli, laddove possibile: |
Le restrizioni operative dirette a contenere il rumore sono valutate in termini di rapporto costo-beneficio tenendo in debita considerazione i seguenti elementi, quantificandoli, laddove possibile: |
Emendamento 60 Proposta di regolamento Allegato II – punti | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1) benefici attesi in termini di emissioni sonore derivanti dalle misure previste, nell'immediato e in futuro; |
1) benefici attesi in termini di emissioni sonore derivanti dalle misure previste, nell'immediato e in futuro; |
2) sicurezza delle attività aeronautiche, ivi compreso il rischio per terzi; |
2) sicurezza delle attività aeronautiche, ivi compreso il rischio per terzi; |
3) capacità aeroportuale; |
3) capacità aeroportuale; |
4) effetti sulla rete aeronautica europea. |
4) effetti sulla rete aeronautica europea; |
Le autorità competenti possono inoltre tenere in considerazione i seguenti fattori: |
|
1) salute e sicurezza dei residenti locali che abitano in prossimità dell'aeroporto; |
5) salute e sicurezza dei residenti locali che abitano in prossimità dell'aeroporto; |
2) sostenibilità ambientale, ivi compresa l'interdipendenza tra rumore ed emissioni; |
6) sostenibilità ambientale, ivi compresa l'interdipendenza tra rumore ed emissioni; |
3) effetti diretti, indiretti e catalizzatori sull'occupazione. |
7) effetti diretti, indiretti e catalizzatori sull'occupazione. |
Motivazione | |
L'analisi costo-beneficio deve porre sullo stesso piano aspetti importanti quali la salute e la sicurezza della popolazione e la sostenibilità ambientale. | |
Emendamento 61 Proposta di regolamento Allegato II – comma 1 – punto 4 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
4 bis) variazioni del valore degli immobili in funzione del rumore; |
Emendamento 62 Proposta di regolamento Allegato II – comma 1 – punto 4 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
4 ter) impatto sui criteri di ubicazione delle imprese nelle vicinanze degli aeroporti; |
Emendamento 63 Proposta di regolamento Allegato II – comma 1 – punto 4 quater (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
4 quater) impatto sulle condizioni di lavoro negli aeroporti; |
Emendamento 64 Proposta di regolamento Allegato II – comma 1 – punto 4 quinquies (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
4 quinquies) impatto sui trasporti su strada e su rotaia; |
Emendamento 65 Proposta di regolamento Allegato II – comma 1 – punto 4 sexies (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
4 sexies) impatto sui costi esterni; |
Emendamento 66 Proposta di regolamento Allegato II – comma 2 – punto 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3) effetti diretti, indiretti e catalizzatori sull'occupazione. |
3) effetti diretti e indiretti sull'occupazione, specialmente nei settori interessati dal traffico aereo. |
Motivazione | |
L'impiego del termine "catalizzatori" limita la valutazione ai soli effetti positivi sull'occupazione. Tuttavia, una valutazione in termini di costi/efficacia dovrebbe anche tener conto degli effetti negativi di un aumento di capacità; ragion per cui si propone di sopprimere il termine "catalizzatori". |
PROCEDURA
Titolo |
Introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti dell'UE in un approccio equilibrato |
||||
Riferimenti |
COM(2011)0828 – C7-0456/2011 – 2011/0398(COD) |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
TRAN 15.12.2011 |
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|
Parere espresso da Annuncio in Aula |
ENVI 15.12.2011 |
||||
Relatore per parere Nomina |
Andres Perello Rodriguez 12.1.2012 |
||||
Esame in commissione |
21.6.2012 |
20.9.2012 |
|
|
|
Approvazione |
10.10.2012 |
|
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
54 3 3 |
|||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Martina Anderson, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Sergio Berlato, Lajos Bokros, Milan Cabrnoch, Martin Callanan, Nessa Childers, Yves Cochet, Chris Davies, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Andres Perello Rodriguez, Pavel Poc, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Kārlis Šadurskis, Daciana Octavia Sârbu, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Salvatore Tatarella, Thomas Ulmer, Åsa Westlund, Sabine Wils |
||||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Adam Gierek, Julie Girling, Esther Herranz García, Csaba Sándor Tabajdi, Vladimir Urutchev, Anna Záborská, Andrea Zanoni |
||||
PROCEDURA
Titolo |
Introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti dell’UE nell’ambito di un approccio equilibrato |
||||
Riferimenti |
COM(2011)0828 – C7-0456/2011 – 2011/0398(COD) |
||||
Presentazione della proposta al PE |
1.12.2011 |
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|
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
TRAN 15.12.2011 |
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|
Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula |
ENVI 15.12.2011 |
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|
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Relatore(i) Nomina |
Jörg Leichtfried 10.1.2012 |
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|
Esame in commissione |
8.5.2012 |
18.9.2012 |
5.11.2012 |
|
|
Approvazione |
6.11.2012 |
|
|
|
|
Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
33 9 2 |
|||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Magdi Cristiano Allam, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Philip Bradbourn, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Georgios Koumoutsakos, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Hubert Pirker, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Artur Zasada |
||||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Michael Gahler, Petra Kammerevert, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Anna Rosbach, Ramon Tremosa i Balcells, Sabine Wils, Janusz Władysław Zemke |
||||
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Patricia van der Kammen |
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Deposito |
13.11.2012 |
||||