RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici (rifusione)

15.11.2012 - (COM(2011)0764 – C7‑0425/2011 – 2011/0358(COD)) - ***I

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
Relatore: Zuzana Roithová
(Rifusione – articolo 87 del regolamento)


Procedura : 2011/0358(COD)
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A7-0375/2012
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A7-0375/2012
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici (rifusione)

(COM(2011)0764 – C7‑0425/2011 – 2011/0358(COD))

(Procedura legislativa ordinaria – rifusione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0764),

–   visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0425/2011),

–   visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 28 marzo 2012[1],

–   visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi[2],

–   vista la lettera in data 6 novembre 2012 della commissione giuridica alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, del suo regolamento,

–   visti gli articoli 87 e 55 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0375/2012),

A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne le disposizioni rimaste immutate dei testi esistenti, la proposta si limita alla codificazione di tali disposizioni, senza modificazioni sostanziali,

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento  1

Proposta di direttiva

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative degli Stati membri, suscettibili di determinare ostacoli agli scambi all'interno dell'Unione devono essere armonizzati per garantire la libera circolazione degli articoli pirotecnici nel mercato interno assicurando nel contempo un livello elevato di protezione della salute umana e della sicurezza nonché di tutela dei consumatori e degli utilizzatori professionali finali.

(5) Le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative degli Stati membri, suscettibili di determinare ostacoli agli scambi all'interno dell'Unione devono essere armonizzati per garantire la libera circolazione degli articoli pirotecnici nel mercato interno assicurando nel contempo un livello elevato di protezione della salute umana e della sicurezza nonché di tutela dei consumatori, incluso un livello elevato di protezione dei consumatori vulnerabili nei casi in cui gli articoli pirotecnici non siano destinati all'uso professionale, e degli utilizzatori professionali finali.

Emendamento  2

Proposta di direttiva

Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 bis) All'atto dell'immissione di un articolo pirotecnico sul mercato, ogni importatore dovrebbe indicare sull'articolo pirotecnico il proprio nome e l'indirizzo postale o, se disponibile, il sito web presso il quale può essere contattato. Dovrebbero essere previste eccezioni qualora le dimensioni o la natura dell'articolo pirotecnico non lo consentano. Queste comprendono il caso in cui l'importatore dovrebbe aprire l'imballaggio per apporre il proprio nome e indirizzo sull'articolo pirotecnico.

(Cfr. la formulazione del considerando 25 della decisione 768/2008/CE)

Emendamento  3

Proposta di direttiva

Considerando 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(28 bis) Qualora il rilascio di un'unica dichiarazione di conformità UE possa causare specifici problemi dovuti alla complessità o all'ambito di tale dichiarazione unica, dovrebbe essere possibile sostituirla con dichiarazioni di conformità UE individuali pertinenti all'articolo pirotecnico in questione.

Emendamento  4

Proposta di direttiva

Considerando 41

Testo della Commissione

Emendamento

(41) È opportuno completare il sistema attuale con una procedura che consente di informare le parti interessate delle misure di cui è prevista l'adozione in relazione agli articoli pirotecnici che presentano un rischio per la salute e la sicurezza delle persone o per altri aspetti inerenti alla protezione di interessi pubblici. Esso deve consentire inoltre alle autorità di vigilanza del mercato, in cooperazione con gli operatori economici interessati, di intervenire in una fase più precoce per quanto riguarda tali articoli pirotecnici.

(41) È opportuno completare il sistema attuale con una procedura che consente di informare le parti interessate delle misure di cui è prevista l'adozione in relazione agli articoli pirotecnici che presentano un rischio per la salute e la sicurezza delle persone, inclusa la sicurezza di bambini, anziani e disabili nei casi in cui gli articoli pirotecnici non siano destinati all'uso professionale, o per altri aspetti inerenti alla protezione di interessi pubblici. Esso deve consentire inoltre alle autorità di vigilanza del mercato, in cooperazione con gli operatori economici interessati, di intervenire in una fase più precoce per quanto riguarda tali articoli pirotecnici.

Emendamento  5

Proposta di direttiva

Considerando 43 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(43 bis) Tutti gli obblighi imposti agli operatori economici dalla presente direttiva dovrebbero applicarsi anche in caso di vendita a distanza.

Emendamento  6

Proposta di direttiva

Considerando 49 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(49 bis) Le norme armonizzate pertinenti alla presente direttiva dovrebbero inoltre tenere pienamente in considerazione la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, firmata dall'Unione europea il 23 dicembre 2010.

Emendamento  7

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) "immissione sul mercato": la prima messa a disposizione sul mercato dell'Unione di un articolo pirotecnico

(7) "messa a disposizione sul mercato": la fornitura di un articolo pirotecnico per la distribuzione, il consumo o l'uso nel mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

Emendamento  8

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) "messa a disposizione sul mercato": la fornitura di un articolo pirotecnico per la distribuzione, il consumo o l'uso nel mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

(8) "immissione sul mercato": la prima messa a disposizione sul mercato dell'Unione di un articolo pirotecnico;

Emendamento  9

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) "operatori economici": il fabbricante, l'importatore e il distributore;

(12) "operatore economico": un fabbricante, un importatore o un distributore;

Emendamento  10

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14) "norma armonizzata": le norme armonizzate di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c) del regolamento UE n. [../..] [sulla normalizzazione europea];

(14) "norma armonizzata": una norma di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento UE n. [../..] [sulla normalizzazione europea];

Emendamento  11

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La presente direttiva non osta a provvedimenti da parte di uno Stato membro volti a vietare o limitare il possesso, l'uso e/o la vendita al pubblico di fuochi d'artificio di categoria 2 e 3, articoli pirotecnici teatrali e altri articoli pirotecnici che siano giustificati per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, incolumità delle persone, o protezione ambientale.

2. La presente direttiva non osta a provvedimenti da parte di uno Stato membro volti a vietare o limitare il possesso, l'uso e/o la vendita al pubblico di fuochi d'artificio di categoria 2 e 3, articoli pirotecnici teatrali e altri articoli pirotecnici che siano giustificati per motivi di ordine pubblico, salute pubblica, pubblica sicurezza, incolumità delle persone, o protezione ambientale.

Emendamento  12

Proposta di direttiva

Articolo 7 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Limiti di età

Limiti di età e altre limitazioni

Emendamento  13

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli articoli pirotecnici non sono messi a disposizione sul mercato al di sotto dei seguenti limiti di età:

1. Gli articoli pirotecnici non sono messi a disposizione degli utilizzatori finali sul mercato al di sotto dei seguenti limiti di età:

Emendamento  14

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri hanno facoltà di innalzare i limiti di età di cui al paragrafo 1, ove ciò sia giustificato per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o incolumità delle persone. Gli Stati membri hanno anche facoltà di abbassare i limiti di età per le persone che hanno ricevuto una formazione professionale o che si trovano in formazione.

2. Gli Stati membri hanno facoltà di innalzare i limiti di età di cui al paragrafo 1, ove ciò sia giustificato per motivi di ordine pubblico, salute pubblica, pubblica sicurezza o incolumità delle persone. Gli Stati membri hanno anche facoltà di abbassare i limiti di età per le persone che hanno ricevuto una formazione professionale o che si trovano in formazione.

Emendamento  15

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. Gli articoli pirotecnici di categoria P1 per veicoli, compresi i sistemi di airbag e di pretensionamento delle cinture di sicurezza, non sono messi a disposizione del pubblico, salvo laddove incorporati in un veicolo o in una sua parte staccabile più grande.

Emendamento  16

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

2. I fabbricanti preparano la documentazione tecnica di cui all'allegato II ed eseguono la procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 16.

2. I fabbricanti preparano la documentazione tecnica di cui all'allegato II e fanno eseguire la procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 16.

Emendamento  17

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. I fabbricanti assicurano che gli articoli pirotecnici diversi dagli articoli pirotecnici per i veicoli siano etichettati, in modo visibile, leggibile e indelebile, nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui l'articolo è messo a disposizione del consumatore.

1. I fabbricanti assicurano che gli articoli pirotecnici diversi dagli articoli pirotecnici per i veicoli siano etichettati, in modo visibile, leggibile e indelebile, nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui l'articolo è messo a disposizione del consumatore. Tale etichettatura, come pure le istruzioni e le informazioni sulla sicurezza, devono essere chiare, comprensibili e intelligibili.

Emendamento  18

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. L'etichetta degli articoli pirotecnici comprende almeno il nome e l'indirizzo del fabbricante o, qualora il fabbricante non sia stabilito nell'Unione, il nome del fabbricante nonché il nome e l'indirizzo dell'importatore, il nome e il tipo dell'articolo, il numero di registrazione, i limiti minimi d'età di cui all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, la categoria pertinente e le istruzioni per l'uso, l'anno di produzione per i fuochi d'artificio delle categorie 3 e 4 nonché, se del caso, una distanza minima di sicurezza. L'etichetta comprende il contenuto esplosivo netto (NEC)

2. L'etichetta degli articoli pirotecnici comprende almeno il nome e l'indirizzo del fabbricante o, qualora il fabbricante non sia stabilito nell'Unione, il nome del fabbricante nonché il nome e l'indirizzo dell'importatore, il nome e il tipo dell'articolo, il numero di registrazione, al fine di garantire la tracciabilità dell'articolo pirotecnico, i limiti minimi d'età di cui all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, la categoria pertinente e le istruzioni per l'uso, l'anno di produzione per i fuochi d'artificio delle categorie 3 e 4 nonché, se del caso, una distanza minima di sicurezza. L'etichetta comprende il contenuto esplosivo netto (NEC)

Emendamento  19

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. L'etichetta degli articoli pirotecnici per i veicoli riporta il nome del fabbricante il nome e il tipo dell'articolo, il numero di registrazione e le istruzioni in materia di sicurezza.

1. L'etichetta degli articoli pirotecnici per i veicoli riporta il nome del fabbricante il nome e il tipo dell'articolo, il numero di registrazione e, laddove necessario, le istruzioni in materia di sicurezza.

Emendamento  20

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

3. Una scheda con i dati di sicurezza compilata in conformità dell'allegato del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, è fornita agli utilizzatori professionali nella lingua da loro richiesta.

3. Le istruzioni per la manipolazione sicura contenenti le informazioni pertinenti per gli utilizzatori professionali, in conformità dell'allegato del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, sono fornite agli utilizzatori professionali nella lingua da loro richiesta.

Emendamento  21

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

La scheda con i dati di sicurezza può essere trasmessa su carta o per via elettronica, purché il destinatario disponga dei mezzi necessari per accedervi.

Le istruzioni per la manipolazione sicura possono essere trasmesse su carta o per via elettronica, purché il destinatario disponga dei mezzi necessari per accedervi.

Emendamento  22

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

2. Prima di immettere un articolo pirotecnico sul mercato gli importatori assicurano che il fabbricante abbia eseguito l'appropriata procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 16. Essi assicurano che il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica, che la marcatura CE sia apposta sull'articolo pirotecnico, e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di etichettatura di cui all'articolo 9 o 10.

2. Prima di immettere un articolo pirotecnico sul mercato gli importatori assicurano che il fabbricante abbia eseguito l'appropriata procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 16. Essi assicurano che il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica, che la marcatura CE sia apposta sull'articolo pirotecnico, il quale deve essere accompagnato dai documenti prescritti, e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di etichettatura di cui all'articolo 9 o 10.

Emendamento  23

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli importatori indicano il loro nome e l'indirizzo al quale possono essere contattati sull'articolo pirotecnico oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento dell'articolo pirotecnico.

3. Ove pertinente, in conformità all'articolo 9, paragrafo 2, gli importatori indicano sull'articolo pirotecnico il loro nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e l'indirizzo postale o, se disponibile, il sito web presso il quale possono essere contattati oppure, ove ciò non sia ragionevolmente possibile, forniscono tali informazioni sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento dell'articolo pirotecnico. L'indirizzo deve indicare un unico punto di contatto presso cui il fabbricante può essere contattato. Le informazioni relative al contatto sono in una lingua facilmente comprensibile per l'utente finale e le autorità di vigilanza del mercato.

Emendamento  24

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis. Gli Stati membri garantiscono che gli articoli pirotecnici immessi legalmente sul mercato prima del [data fissata all'articolo 48, paragrafo 1] possano essere resi disponibili sul mercato dai distributori senza ulteriori requisiti del prodotto.

Emendamento  25

Proposta di direttiva

Articolo 14 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

Gli operatori economici indicano alle autorità di vigilanza che ne facciano richiesta:

Gli operatori economici specificano alle autorità di vigilanza che ne facciano richiesta:

Emendamento  26

Proposta di direttiva

Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

Gli operatori economici devono essere in grado di presentare le informazioni di cui al primo comma per un periodo di dieci anni dal momento in cui siano stati loro forniti articoli pirotecnici e per un periodo di dieci anni dal momento in cui essi abbiano fornito articoli pirotecnici.

Gli operatori economici devono presentare le informazioni di cui al primo comma per un periodo di dieci anni dal momento in cui siano stati loro forniti articoli pirotecnici e per un periodo di dieci anni dal momento in cui essi abbiano fornito articoli pirotecnici. Gli operatori economici non sono tenuti ad aggiornare tali informazioni in caso di cessazione della fornitura.

Emendamento  27

Proposta di direttiva

Articolo 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 14 bis

 

Obblighi degli operatori economici per i prodotti in stock

 

Gli Stati membri garantiscono che gli obblighi degli operatori economici per i prodotti in stock siano applicati conformemente all'articolo 47.

Emendamento  28

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La dichiarazione di conformità UE contiene gli elementi specificati nel modulo A di cui all'allegato II della presente direttiva, ha la struttura tipo di cui all'allegato III della presente direttiva ed è continuamente aggiornata. Essa è tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro nel quale l'articolo pirotecnico viene immesso o messo a disposizione sul mercato.

2. La dichiarazione di conformità UE ha la struttura tipo di cui all'allegato III della presente direttiva, contiene gli elementi specificati nel modulo A di cui all'allegato II della presente direttiva ed è continuamente aggiornata. Su richiesta delle autorità di vigilanza del mercato, l'operatore economico fornisce una copia della dichiarazione di conformità UE su carta o per via elettronica e ne assicura la traduzione nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro nel quale l'articolo pirotecnico viene immesso o messo a disposizione sul mercato.

Emendamento  29

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Con la dichiarazione di conformità UE il fabbricante si assume la responsabilità della conformità dell'articolo pirotecnico.

4. Con la dichiarazione di conformità UE il fabbricante si assume la responsabilità della conformità dell'articolo pirotecnico ai requisiti stabiliti dalla presente direttiva.

Emendamento  30

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. La marcatura CE e, se del caso, il numero di identificazione di cui al paragrafo 3 possono essere seguiti da un pittogramma o da qualsiasi altro marchio che indichi un rischio o un impiego particolare.

4. La marcatura CE e, se del caso, il numero di identificazione di cui al paragrafo 3 possono essere seguiti da un qualsiasi marchio che indichi un rischio o un impiego particolare.

Emendamento  31

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri designano un'autorità di notifica che è responsabile dell'istituzione e dell'esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e il controllo degli organismi notificati, anche per quanto riguarda l'ottemperanza all'articolo 26.

1. Gli Stati membri designano un'unica autorità di notifica che è responsabile dell'istituzione e dell'esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e il controllo degli organismi notificati, anche per quanto riguarda l'ottemperanza all'articolo 26.

Emendamento  32

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. L'autorità di notifica non delega o affida in altro modo la valutazione, la notifica o il controllo di cui al paragrafo 1 a un organismo diverso da un'entità governativa.

Emendamento  33

Proposta di direttiva

Articolo 24 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

4. L'organismo di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformità non sono né il progettista, né il fabbricante, né il fornitore, né l'installatore, né l'acquirente, né il proprietario, né l'utente o il responsabile della manutenzione degli articoli pirotecnici e/o delle sostanze esplosive sottoposti alla sua valutazione. Ciò non preclude l'uso degli articoli pirotecnici e/o delle sostanze esplosive valutati che sono necessari per il funzionamento dell'organismo di valutazione della conformità o l'uso di tali prodotti per scopi privati.

4. L'organismo di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformità non sono né il progettista, né il fabbricante, né il fornitore, né l'installatore, né l'acquirente, né il proprietario, né l'utente o il responsabile della manutenzione degli articoli pirotecnici e/o delle sostanze esplosive sottoposti alla sua valutazione. L'organismo di valutazione della conformità non è il fabbricante di articoli pirotecnici o di sostanze esplosive in generale. Ciò non preclude l'uso degli articoli pirotecnici e/o delle sostanze esplosive valutati che sono necessari per il funzionamento dell'organismo di valutazione della conformità o l'uso di tali prodotti per scopi privati.

Emendamento  34

Proposta di direttiva

Articolo 33

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché sia disponibile una procedura di ricorso contro le decisioni degli organismi notificati.

Gli Stati membri provvedono affinché sia disponibile una procedura di ricorso efficiente, rapida e imparziale contro le decisioni degli organismi notificati.

Emendamento  35

Proposta di direttiva

Articolo 37 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri informano annualmente la Commissione in merito alle loro attività di vigilanza del mercato.

2. Gli Stati membri forniscono annualmente alla Commissione informazioni dettagliate sulle attività delle loro autorità di vigilanza del mercato, riguardanti eventuali piani o aumenti della vigilanza del mercato, tra cui l'assegnazione di ulteriori risorse, l'aumento dell'efficienza e la creazione della capacità necessaria per raggiungere tali obiettivi.

Emendamento  36

Proposta di direttiva

Articolo 37 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Gli Stati membri adottano le misure appropriate per garantire che gli articoli pirotecnici siano immessi sul mercato solo laddove conservati correttamente e utilizzati per lo scopo previsto, o per uno scopo ragionevolmente prevedibile, e non mettano in pericolo la salute e la sicurezza delle persone.

Emendamento  37

Proposta di direttiva

Articolo 37 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 ter. Gli Stati membri forniscono finanziamenti adeguati alle proprie autorità di vigilanza del mercato per garantire che le loro attività siano coerenti ed efficienti nell'Unione.

Emendamento  38

Proposta di direttiva

Articolo 38 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Qualora le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro abbiano adottato provvedimenti ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 765/2008, oppure abbiano motivi sufficienti per ritenere che un articolo pirotecnico presenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse di cui alla presente direttiva, essi effettuano una valutazione dell'articolo pirotecnico interessato che investa tutte le prescrizioni di cui alla presente direttiva. Gli operatori economici interessati cooperano ove necessario con le autorità di vigilanza del mercato.

1. Qualora le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro abbiano adottato provvedimenti ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 765/2008, oppure abbiano motivi sufficienti per ritenere che un articolo pirotecnico presenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse di cui alla presente direttiva, essi effettuano una valutazione dell'articolo pirotecnico interessato che investa tutte le prescrizioni pertinenti di cui alla presente direttiva. Gli operatori economici interessati cooperano ove necessario con le autorità di vigilanza del mercato.

Emendamento  39

Proposta di direttiva

Articolo 38 – paragrafo 8

Testo della Commissione

Emendamento

8. Gli Stati membri garantiscono che siano adottate senza indugio le opportune misure restrittive in relazione all'articolo pirotecnico in questione.

8. Gli Stati membri garantiscono che siano adottate senza indugio le opportune misure restrittive in relazione all'articolo pirotecnico in questione, come il suo ritiro dal mercato.

Emendamento  40

Proposta di direttiva

Articolo 39 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Se la misura nazionale è considerata giustificata e la non conformità dell'articolo pirotecnico viene attribuita a una carenza delle norme armonizzate di cui all'articolo 15 della presente direttiva, la Commissione applica la procedura di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) n. [../..] [sulla normalizzazione europea].

3. Se la misura nazionale è considerata giustificata e la non conformità dell'articolo pirotecnico viene attribuita a una carenza delle norme armonizzate di cui all'articolo 15 della presente direttiva, la Commissione applica la procedura di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) n. [../..] [sulla normalizzazione europea] previa consultazione del comitato di cui all'articolo 45 del presente regolamento.

Emendamento  41

Proposta di direttiva

Articolo 46 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri stabiliscono le disposizioni applicabili alle infrazioni alla legislazione nazionale adottata ai sensi della presente direttiva e prendono tutte le misure necessarie a garantirne l'applicazione.

Gli Stati membri si avvalgono dei meccanismi esistenti per garantire un'applicazione corretta del regime che governa la marcatura CE e promuovono le azioni opportune contro l'uso improprio di tale marcatura. Gli Stati membri stabiliscono le disposizioni applicabili alle infrazioni da parte degli operatori economici alla legislazione nazionale adottata ai sensi della presente direttiva e prendono tutte le misure necessarie a garantirne l'applicazione. Tali disposizioni possono includere sanzioni penali in caso di violazioni gravi.

Emendamento  42

Proposta di direttiva

Articolo 46 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive.

Le sanzioni di cui al primo comma sono effettive, proporzionate alla gravità della violazione e dissuasive.

Emendamento  43

Proposta di direttiva

Articolo 46 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro il 3 luglio 2013 e provvedono a notificarle immediatamente per ogni successiva modifica.

Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro il 3 luglio 2013 e provvedono a notificarle immediatamente per ogni successiva modifica. La Commissione rende tali disposizioni pubblicamente accessibili tramite Internet.

Emendamento  44

Proposta di direttiva

Articolo 47 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. In deroga al paragrafo 3 le autorizzazioni nazionali relative ad articoli pirotecnici per i veicoli concesse antecedentemente al 4 luglio 2013 continuano ad essere valide fino alla loro scadenza.

4. In deroga al paragrafo 3 le autorizzazioni nazionali relative ad articoli pirotecnici per i tipi di veicoli approvate antecedentemente al 4 luglio 2013, inclusi i loro pezzi di ricambio, continuano ad essere valide fino alla loro scadenza.

Emendamento  45

Proposta di direttiva

Articolo 47 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis. In deroga al paragrafo 5 del presente articolo, i certificati di conformità per gli articoli pirotecnici per i tipi di veicoli, inclusi i loro pezzi di ricambio, approvati prima del 4 luglio 2013 o rilasciati in conformità alla direttiva 2007/23/CE, continuano a essere validi fino alla loro scadenza. La proroga dei certificati continua a essere consentita.

Emendamento  46

Proposta di direttiva

Articolo 48 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 3 luglio 2013, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 3, paragrafi 8, 12, 13, e da 15 a 22, all'articolo 4, paragrafo 1, all'articolo 5, all'articolo 8, paragrafi da 2 a 7, agli articoli da 11 a 15, agli articoli da 17 a 28, agli articoli da 30 a 34, all'articolo 36, all'articolo 37, paragrafo 1, agli articoli da 38 a 41, all'articolo 46, all'articolo 47 e agli allegati I e II. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, al più tardi tre anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 3, paragrafi 8, 12, 13, e da 15 a 22, all'articolo 4, paragrafo 1, all'articolo 5, all'articolo 8, paragrafi da 2 a 7, agli articoli da 11 a 15, agli articoli da 17 a 28, agli articoli da 30 a 34, all'articolo 36, all'articolo 37, paragrafo 1, agli articoli da 38 a 41, all'articolo 46, all'articolo 47 e agli allegati I e II . Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Emendamento  47

Proposta di direttiva

Articolo 48 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva. La Commissione rende tali disposizioni pubblicamente accessibili pubblicandole su Internet.

Emendamento  48

Proposta di direttiva

Articolo 48 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis. Gli Stati membri applicano le disposizioni della presente direttiva dal giorno successivo alla data stabilita all'articolo 48, paragrafo 1.

Emendamento  49

Proposta di direttiva

Allegato II – modulo B – punto 7 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Gli articoli pirotecnici per i veicoli sono concepiti per i cicli di vita dei veicoli e, fino al termine di tali cicli, sono ritenuti conformi ai requisiti di legge applicabili alla data della loro prima messa a disposizione sul mercato.

Emendamento  50

Proposta di direttiva

Allegato II – modulo C2 – punto 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano la conformità dei prodotti al tipo oggetto del certificato d'esame UE e ai requisiti applicabili della presente direttiva.

Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano la conformità degli articoli pirotecnici al tipo oggetto del certificato d'esame UE e ai requisiti applicabili della presente direttiva.

Emendamento  51

Proposta di direttiva

Allegato II – modulo C2 – punto 3 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Un organismo notificato, scelto del fabbricante, effettua, o fa effettuare, controlli sul prodotto a intervalli casuali, stabiliti dall'organismo stesso, per verificare la qualità dei controlli interni sugli articoli pirotecnici, tenuto conto tra l'altro della complessità tecnologica di tali prodotti e della quantità prodotta. Si deve esaminare un adeguato campione dei prodotti finali, prelevato in loco dall'organismo notificato prima dell'immissione sul mercato, e vanno effettuate prove appropriate, come stabilito dalle relative parti delle norme armonizzate e/o delle specifiche tecniche, o prove equivalenti, per controllare la conformità dell'articolo pirotecnico al tipo descritto nel certificato d'esame UE del tipo e alle prescrizioni applicabili della presente direttiva. Laddove un campione non è conforme al livello di qualità accettabile, l'organismo adotta le opportune misure.

Un organismo accreditato interno o un organismo notificato, scelto del fabbricante, effettua, o fa effettuare, controlli sul prodotto a intervalli casuali, stabiliti dall'organismo stesso, per verificare la qualità dei controlli interni sugli articoli pirotecnici, tenuto conto tra l'altro della complessità tecnologica di tali prodotti e della quantità prodotta. Si deve esaminare un adeguato campione dei prodotti finali, prelevato in loco dall'organismo notificato prima dell'immissione sul mercato, e vanno effettuate prove appropriate, come stabilito dalle relative parti delle norme armonizzate e/o delle specifiche tecniche, o prove equivalenti, per controllare la conformità dell'articolo pirotecnico al tipo descritto nel certificato d'esame UE del tipo e alle prescrizioni applicabili della presente direttiva. Laddove un campione non è conforme al livello di qualità accettabile, l'organismo adotta le opportune misure.

  • [1]  GU C 181 del 21.6.2012, pag. 105.
  • [2]  GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.

MOTIVAZIONE

Contesto

La presente relazione apporta modifiche a una proposta della Commissione che opera una rifusione della direttiva 2007/23/CE sulla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici. La direttiva è stata presentata nel novembre 2011 nell'ambito dell'attuazione del nuovo quadro normativo (NQN) adottato nel 2008 come "pacchetto merci" riguardante gli strumenti complementari, la decisione n. 768/2008/CE relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 765/2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93. La proposta in oggetto fa parte di un pacchetto che adegua al nuovo quadro normativo nove direttive sui prodotti.

L'attuale direttiva 2007/23/CE stabilisce i requisiti essenziali in materia di sicurezza cui gli articoli pirotecnici devono conformarsi ai fini della loro messa a disposizione sul mercato dell'UE.

Il nuovo quadro normativo è stato adottato per colmare le lacune della normativa di armonizzazione dell'Unione esistente al fine di completare il mercato unico, con la garanzia di una concorrenza equa e dell'offerta di prodotti sicuri. Per gli operatori economici e le autorità, l'attuazione e applicazione non coerente negli Stati membri dell'attuale normativa di armonizzazione dell'Unione e la complessità della normativa stessa hanno reso sempre più difficile interpretare e mettere in atto correttamente le disposizioni in questione, portando a disparità delle condizioni di mercato e alla commercializzazione di prodotti non sicuri. Il "pacchetto merci" offre un quadro generale volto a razionalizzare la normativa sui prodotti al fine di renderla più uniforme e comprensibile sia per gli operatori economici sia per le autorità di vigilanza del mercato.

Le disposizioni della decisione sul nuovo quadro normativo non sono tuttavia direttamente applicabili. Occorre integrare nella normativa vigente relativa ai prodotti le disposizioni della decisione NQN in modo che tutti i settori economici cui si applica la normativa di armonizzazione dell'Unione traggano beneficio dai miglioramenti derivanti dal nuovo quadro normativo.

Dopo l'adozione del quadro giuridico del nuovo quadro normativo nel 2008, la Commissione ha avviato un processo di valutazione della normativa europea armonizzata sui prodotti al fine di identificare gli strumenti che occorre rivedere per mettere in atto il nuovo quadro normativo.

Tale processo di valutazione ha identificato una serie di direttive da rivedere nei prossimi tre-cinque anni a seguito di clausole di revisione specifiche o per motivi specifici di settore (per chiarire il campo di applicazione, per aggiornare i requisiti di sicurezza ecc.). Per i motivi in questione, sarà necessario rivedere la maggior parte dell'attuale normativa europea sui prodotti e le singole revisioni saranno effettuate in funzione del programma di lavoro della Commissione.

Le nove proposte nel pacchetto presentato nel novembre del 2011, compresa la direttiva 2007/23/CE, non fanno parte del gruppo succitato di direttive sui prodotti, ma sono state identificate come idonee per un allineamento al nuovo quadro normativo in ragione della loro struttura comune. I settori coperti dalle direttive sono tutti settori industriali molto importanti, soggetti a un'intensa concorrenza internazionale e, secondo le valutazioni effettuate, trarranno vantaggi dalla semplificazione e dalla creazione di un livello operativo omogeneo per le aziende europee oggetto del nuovo quadro normativo.

Le modifiche apportate alle disposizioni della direttiva in oggetto riguardano le definizioni, gli obblighi degli operatori economici, la presunzione di conformità conferita da norme armonizzate, la dichiarazione di conformità, la marcatura CE, gli organismi notificati, la procedura della clausola di salvaguardia e le procedure di valutazione della conformità.

La proposta intende limitarsi a un semplice allineamento con le disposizioni orizzontali contenute nella decisione n. 768/2008/CE e con la nuova terminologia del trattato di Lisbona, incluse le nuove norme sulla comitatologia.

Procedura

L'adeguamento alla decisione NQN comporta una serie di modifiche sostanziali alle disposizioni della direttiva in oggetto. La tecnica della rifusione è stata scelta conformemente all'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001.

Ai sensi dell'articolo 87 del regolamento del Parlamento europeo, la commissione competente per le questioni giuridiche ha esaminata la proposta sulla base delle relazioni del gruppo consultivo (servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione) e ritenuto che essa non contiene modifiche sostanziali oltre a quelle indicate come tali dal gruppo consultivo.

Posizione del relatore

Il relatore ritiene che l'adeguamento delle nove direttive sui prodotti al nuovo quadro normativo sia un passo importante verso il completamento del mercato unico dell'Unione europea.

Il nuovo quadro normativo introduce un contesto normativo semplificato per i prodotti e consente un'attuazione più coerente delle norme tecniche, che aiuterà a migliorare il funzionamento del mercato unico garantendo la parità di trattamento dei prodotti non conformi e degli operatori economici, nonché una valutazione equa degli organismi notificati in tutto il mercato UE.

Il relatore ritiene che un adeguamento delle nove direttive sui prodotti con il nuovo quadro normativo aumenterà la fiducia dei produttori e dei consumatori, chiarendo gli obblighi a carico degli operatori economici, e fornirà alle autorità degli Stati membri strumenti più efficaci per svolgere i controlli di vigilanza del mercato, riducendo così la presenza di prodotti non conformi e non sicuri sul mercato.

Il relatore apprezza molto che le proposte della Commissione nel pacchetto di allineamento siano basate su un'ampia consultazione delle parti interessate, comprendente diverse centinaia di piccole e medie imprese, e che tenga conto delle loro esperienze con il pacchetto merci.

Il relatore appoggia l'intenzione generale della Commissione di limitarsi all'allineamento delle nove direttive sui prodotti alle misure orizzontali contenute nella decisione n. 768/2008/CE, ma intende comunque suggerire alcune modifiche alla direttiva 2007/23/CE sugli articoli pirotecnici per fornire ulteriori chiarimenti e adeguamenti strutturali settoriali con i seguenti obiettivi:

1. Allineare maggiormente la direttiva al nuovo quadro normativo e garantire la certezza del diritto

Il relatore ritiene importante apportare diverse modifiche alla direttiva proposta per pervenire a un maggiore livello di congruenza con la terminologia utilizzata dalla decisione n. 768/2008/CE ed eliminare possibili incongruenze nel testo che potrebbero altrimenti creare un'incertezza del diritto.

È anche importante chiarire la situazione giuridica per i prodotti legalmente immessi sul mercato in conformità con la direttiva in vigore prima dell'applicazione della nuova direttiva, ma che sono ancora in giacenza. Va sottolineata la natura non retroattiva della normativa unionale e chiarito che tali prodotti possono essere immessi sul mercato anche dopo la data di entrata in vigore della nuova direttiva. Ciò è particolarmente importante nell'industria automobilistica, in cui gli articoli pirotecnici sono utilizzati, sviluppati e prodotti in serie di solito per almeno 15 anni. A tale proposito, è importante sottolineare che gli articoli pirotecnici per i veicoli, una volta installati nei veicoli stessi, restano disponibili sul mercato come pezzi di ricambio nuovi in caso di riparazione di un veicolo. I requisiti di sicurezza sono già contemplati dall'omologazione dello specifico veicolo.

Il relatore ritiene inoltre che la Commissione deve essere tenuta a pubblicare su Internet le disposizioni nazionali della direttiva recepita e le eventuali sanzioni (principio di trasparenza).

2. Migliorare la tutela dei consumatori

Il nuovo quadro normativo contribuisce a migliorare la fiducia dei consumatori nel mercato unico. Diverse modifiche sono pertanto collegate all'obiettivo del relatore di trarre pieno vantaggio dalle disposizioni del nuovo quadro normativo connesse alla protezione dei consumatori. A tale riguardo, alcuni emendamenti consentirebbero alla nuova direttiva di coprire una più ampia gamma di situazioni rientranti nei requisiti di sicurezza essenziali laddove, in fase di progettazione del prodotto, si debba tenere conto anche del suo uso ragionevolmente prevedibile (cfr. articolo 16 sui requisiti generali del regolamento n. 765/2008). Inoltre, la protezione dei consumatori migliorerebbe indicando che le istruzioni, le informazioni sulla sicurezza e l'etichettatura siano chiare, comprensibili e intelligibili. Il relatore intende anche rendere il materiale elettrico più accessibile alle persone con disabilità. Si propone di aumentare i requisiti di sicurezza garantendo che il concetto di sicurezza includa anche la sicurezza di bambini, anziani e persone con disabilità nei casi in cui il materiale elettrico non sia destinato all'uso professionale.

3. Ridurre la burocrazia

Il nuovo quadro normativo deve contribuire a migliorare la libera circolazione delle merci nell'Unione europea. Una burocrazia farraginosa rappresenta tuttavia un ostacolo a tale circolazione. Il relatore ha pertanto esaminato con grande attenzione la direttiva proposta al fine di snellire la burocrazia laddove possibile. La relazione contiene quindi una proposta di modernizzazione delle procedure, che consente di fornire la dichiarazione di conformità UE in formato non solo cartaceo ma anche elettronico, e di ridurre la burocrazia per gli operatori economici per quanto riguarda l'identificazione degli operatori economici precedenti e successivi nella catena di fornitura.

Come espresso in precedenza, il relatore appoggia la semplificazione e la modernizzazione delle procedure fornite nel nuovo quadro normativo, ma desidera sottolineare, al tempo stesso, che alcuni obblighi creati dal nuovo quadro potrebbero richiedere un certo grado di flessibilità. Si propone, ad esempio, di aggiungere un'eccezione alla regola relativa a "un'unica dichiarazione di conformità" per i casi in cui la fornitura di un unico documento crei specifici problemi a causa della sua complessità o portata. In questi casi, dovrebbe essere possibile fornire tutte le dichiarazioni di conformità pertinenti separatamente.

Il relatore modifica anche alcuni obblighi inerenti agli articoli pirotecnici per i veicoli forniti esclusivamente a utilizzatori professionali e in caso di certificati e autorizzazioni di conformità nazionali già concessi per gli articoli pirotecnici conformi alla direttiva 2007/23/CE.

4. Garantire una migliore vigilanza del mercato per i prodotti

Anche se il relatore è a conoscenza dell'imminente nuovo regolamento sulla vigilanza del mercato preparato dai servizi della Commissione, l'ultima serie di modifiche mira a garantire un livello più elevato di vigilanza del mercato dei prodotti. A tale fine, il relatore propone di migliorare la vigilanza del mercato nella vendita a distanza garantendo che anche nel commercio elettronico siano visualizzati tutti i requisiti di informazione pertinenti, prevedendo che gli Stati membri debbano informare annualmente la Commissione in merito alle loro attività di vigilanza del mercato e chiedendo agli Stati membri di fornire adeguati finanziamenti alle loro autorità di vigilanza del mercato. Infine, il relatore ha sottolineato la necessità che gli Stati membri promuovano azioni opportune contro l'uso improprio della marcatura CE.

ALLEGATO: PARERE DEL GRUPPO CONSULTIVO DEI SERVIZI GIURIDICI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

 

 

 

 

GRUPPO CONSULTIVO

DEI SERVIZI GIURIDICI

Bruxelles, 8 ottobre 2012

PARERE

                          ALL'ATTENZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

                                                              DEL CONSIGLIO

                                                              DELLA COMMISSIONE

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici

COM(2011)764 del 21.11.2011 – 2011/0358(COD)

Visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi e, in particolare, il punto 9, il gruppo di lavoro consultivo costituito dai servizi giuridici di Parlamento europeo, Consiglio e Commissione si è riunito il 29 novembre e il 12 dicembre 2011, il 26 gennaio, il 24 maggio e il 5 luglio 2012 al fine di esaminare, tra l'altro, la proposta di cui sopra presentata dalla Commissione.

Nelle suddette riunioni[1], in seguito all'esame della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la rifusione della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007 sulla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici, il gruppo consultivo è giunto di comune accordo alle seguenti conclusioni:

1) Per quanto riguarda la relazione illustrativa che precede la proposta, ai fini di una redazione pienamente conforme ai requisiti pertinenti stabiliti dall'accordo interistituzionale, tale documento avrebbe dovuto indicare con precisione le disposizioni dell'atto precedente che restano immutate nella proposta, come prevede il punto 6, lettera a), punto iii), di tale accordo.

2) Le seguenti parti del testo della proposta di rifusione avrebbero dovuto essere evidenziate con l'ombreggiatura grigia abitualmente utilizzata per contrassegnare modifiche sostanziali:

- all'articolo 48, paragrafo 1, primo comma, le parole "all'articolo 3, paragrafo 8, all'articolo 3, paragrafo 12, all'articolo 3, paragrafo 13, all'articolo 3, paragrafi da 15 a 22, all'articolo 4, paragrafo 1, all'articolo 5, all'articolo 8, paragrafi da 2 a 7, agli articoli da 11 a 15, agli articoli da 17 a 28, agli articoli da 30 a 34, all'articolo 36, all'articolo 37, paragrafo 1, agli articoli da 38 a 41, agli articoli 46 e 47 e agli allegati I e II", nonché l'intero testo della frase finale, che recita: "Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva";

- all'articolo 48, paragrafo 1, secondo comma, le parole "dal 4 luglio 2013".

3) All'articolo 6, il riferimento all'"articolo 17" va letto come un riferimento all'"articolo 16".

4) Nell'allegato II, talune modifiche identificate solo con contrassegni di adeguamento avrebbero dovuto essere evidenziate con l'ombreggiatura grigia abitualmente utilizzata per contrassegnare modifiche sostanziali. Nel presente documento è stata inclusa una versione rivista dell'allegato II.

Per quanto riguarda gli articoli 42 e 44 del testo della proposta di rifusione, è stata discussa la necessità di evidenziare l'elenco delle lettere a), b) e c) contenute nell'articolo 42 nonché delle lettere a) e b) dell'articolo 44 con l'ombreggiatura grigia abitualmente utilizzata per contrassegnare modifiche sostanziali. Da un lato, i servizi giuridici del Parlamento europeo e della Commissione hanno ritenuto che la presentazione utilizzata nei suddetti due articoli per identificare le sostituzioni apportate alle formulazioni iniziali, rispettivamente, dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 18 della direttiva 2007/23/CE, sulla base di testi standard concordati dalle tre istituzioni, descriva in modo sufficiente gli emendamenti sostanziali proposti per tali disposizioni. D'altro canto, i servizi giuridici del Consiglio hanno ritenuto che la modifica della procedura non possa essere disgiunta dai punti a cui essa fa riferimento e che l'intero testo degli articoli 42 e 44, inclusi i suddetti punti, dovrebbe pertanto essere evidenziato con tale ombreggiatura grigia. Ciononostante, i tre servizi giuridici hanno concordato sulla necessità di interpretare i testi della proposta presentati dalla Commissione per gli articoli 42 e 44 come un tentativo da parte della stessa di proporre solo la sostituzione del riferimento alla procedura di regolamentazione con controllo attualmente contenuto nel paragrafo 1 dell'articolo 18 della direttiva 2007/23/CE con una delega alla Commissione del potere di adozione degli atti conformemente all'articolo 290 TFUE, nonché del riferimento alla procedura di regolamentazione attualmente contenuto nel paragrafo 2 del medesimo articolo con un conferimento alla Commissione dei poteri di attuazione, ai sensi dell'articolo 291 TFUE e del regolamento (UE) n. 182/2011. A tal proposito, i tre servizi giuridici hanno altresì concordato, nell'ambito dell'esercizio di rifusione, sulla facoltà del legislatore di prevedere una delega dei poteri a scopo di emendamento degli allegati in relazione alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 42 o di scegliere, in alternativa e in relazione a una o più di tali lettere, di non delegare i propri poteri alla Commissione (rendendo pertanto applicabile ai suddetti emendamenti la procedura legislativa ordinaria) o di conferire i poteri di attuazione a tale istituzione o al Consiglio ai sensi dell'articolo 291 del TFUE e del regolamento (UE) n. 182/2011. Analogamente, nell'ambito dell'esercizio di rifusione, il legislatore potrebbe prevedere il conferimento dei poteri di attuazione alla Commissione, in base all'articolo 291 TFUE e del regolamento (UE) n. 182/2011, in relazione alle lettere a) e b) dell'articolo 44 o scegliere, in alternativa e in relazione a una o entrambe le suddette lettere, di non conferire i poteri di attuazione alla Commissione (rendendo pertanto applicabile ai suddetti emendamenti la procedura legislativa ordinaria), nonché di stabilire una delega dei poteri conformemente all'articolo 290 TFUE o di conferire tali poteri al Consiglio ai sensi dell'articolo 291 TFUE.

Sulla base dell'esame effettuato il gruppo consultivo ha pertanto concluso di comune accordo che la proposta non contiene modifiche sostanziali se non quelle identificate come tali nella proposta stessa o nel presente parere. Il gruppo consultivo ha altresì constatato che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate dell'atto precedente con tali modifiche, la proposta si limita a una codificazione pura e semplice del testo giuridico esistente, senza modifiche sostanziali.

C. PENNERA                       H. LEGAL                            L. ROMERO REQUENA

Giureconsulto                        Giureconsulto                        Direttore generale

  • [1]  Il gruppo consultivo disponeva delle versioni linguistiche inglese, francese e tedesca della proposta e ha lavorato sulla base della versione inglese, ossia la versione originale del testo in esame.

PROCEDURA

Titolo

Armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici (Rifusione)

Riferimenti

COM(2011)0764 – C7-0425/2011 – 2011/0358(COD)

Presentazione della proposta al PE

21.11.2011

 

 

 

Commissione competente per il merito

 Annuncio in Aula

IMCO

30.11.2011

 

 

 

Commissione(i) competente(i) per parere

 Annuncio in Aula

ITRE

30.11.2011

JURI

30.11.2011

 

 

Pareri non espressi

 Decisione

ITRE

19.12.2011

 

 

 

Relatore(i)

 Nomina

Zuzana Roithová

29.11.2011

 

 

 

Esame in commissione

9.1.2012

28.2.2012

31.5.2012

10.7.2012

Approvazione

6.11.2012

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

35

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Jorgo Chatzimarkakis, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia de Campos, Cornelis de Jong, Christian Engström, Vicente Miguel Garcés Ramón, Louis Grech, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Iliana Ivanova, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Sirpa Pietikäinen, Phil Prendergast, Mitro Repo, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bernadette Vergnaud

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Jürgen Creutzmann, Marielle Gallo, María Irigoyen Pérez, Konstantinos Poupakis, Kyriacos Triantaphyllides

Deposito

15.11.2012