RACCOMANDAZIONE PER LA SECONDA LETTURA relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima
27.11.2012 - (10090/2/2012 – C7‑0329/2012 – 2010/0303(COD)) - ***II
Commissione per i trasporti e il turismo
Relatore: Knut Fleckenstein
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima
(10090/2/2012 – C7‑0329/2012 – 2010/0303(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la posizione del Consiglio in prima lettura (10090/2/2012 – C7‑0329/2012),
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 16 febbraio 2011[1],
– previa consultazione del Comitato delle regioni,
– vista la sua posizione in prima lettura[2] sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0611),
– visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 72 del suo regolamento,
– vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0387/2012),
1. approva la posizione del Consiglio in prima lettura;
2. constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;
3. incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
4. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
MOTIVAZIONE
Introduzione
L'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) è stata istituita in risposta all'inquinamento provocato dalla perdita di greggio della petroliera "Erika". Le attività dell'Agenzia sono iniziate nel marzo 2003 e questa è la quarta modifica del regolamento istitutivo.
L'Agenzia contribuisce a garantire la sicurezza marittima e a prevenire l'inquinamento marino causato dalle navi, anche attraverso il monitoraggio e la valutazione dell'attuazione della pertinente normativa dell'UE. La sua attività consiste principalmente nella fornitura di consulenza alla Commissione e/o agli Stati membri. In generale l'Agenzia è considerata un'organizzazione efficace e ben gestita che consente agli Stati membri di effettuare notevoli risparmi in quanto opera a livello europeo e permette di generare economie di scala.
Compiti supplementari dell'EMSA
La modifica del regolamento dell'EMSA consentirà all'Agenzia di ampliare i suoi poteri volti a prevenire e affrontare i disastri ambientali quali le fuoriuscite di petrolio. L'Agenzia utilizzerà, in particolare, il sistema d'informazione CleanSeaNet per monitorare l'impatto dell'inquinamento da petrolio provocato da impianti in alto mare. Inoltre si adopererà per migliorare il coordinamento delle autorità nazionali, onde potenziare la prevenzione, promuovere le migliori pratiche e accelerare la risposta a eventuali disastri.
Su richiesta del Parlamento, l'Agenzia contribuirà anche a contrastare la pirateria marittima. L'Agenzia dispone di strumenti e dati, anche di fonte satellitare, che possono essere utilizzati dagli Stati membri per la sorveglianza delle attività marittime illecite. Attualmente risultano particolarmente importanti gli scambi di informazioni con le operazioni della forza navale dell'UE "Atlanta" per proteggere dalla pirateria le navi battenti bandiera UE che transitano nell'area al largo del Corno d'Africa.
Il Parlamento ha inoltre provveduto a far sì che l'EMSA abbia un ruolo maggiore nel miglioramento della formazione del personale marittimo. Uno degli obiettivi perseguiti da tempo è quello di accrescere l'attrattiva delle professioni del mare per i cittadini dell'UE. Il regolamento rivisto consente all'Agenzia di agevolare lo scambio delle migliori pratiche in materia di formazione e istruzione marittima, al fine di soddisfare il fabbisogno presente e futuro di marittimi altamente qualificati all'interno dell'Unione.
Un'altra priorità parlamentare di lunga data è la promozione di uno spazio marittimo europeo senza barriere. Attualmente le merci possono essere trasportate su strada da un'estremità all'altra dell'Unione senza controlli ai confini. Per contro, il trasporto marittimo è considerato un tragitto internazionale e dunque è soggetto a controlli in ogni porto. Se si consentisse alle merci e ai passeggeri di transitare via mare tra gli Stati membri senza che le formalità siano maggiori rispetto al trasporto su strada, si eviterebbero distorsioni alla concorrenza a favore del modo di trasporto meno ecologico.
Il regolamento rivisto invita l'Agenzia ad utilizzare appieno il sistema di navigazione satellitare europeo (EGNOS e Galileo) e i programmi di monitoraggio globale per l’ambiente e la sicurezza ("GMES"), onde attuare uno spazio marittimo senza barriere. Inoltre contribuirà all'iniziativa eMaritime nell'ottica di ridurre le formalità di dichiarazione delle navi commerciali in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri.
Esso accresce altresì la capacità dell'EMSA di collaborare con i paesi vicini. È altamente auspicabile conferire all'EMSA maggiori possibilità di intervento al fine di aiutare i paesi vicini a ridurre i rischi di inquinamento e a combattere l'inquinamento. È fuor di dubbio che qualora dovesse verificarsi un incidente con conseguente inquinamento nel Mediterraneo meridionale, parte del petrolio finirebbe nelle acque dell'UE. In tal caso è evidente che prevenire è meglio che curare. Una modifica del regolamento tesa a precisare che l'EMSA potrà prestare assistenza alla Commissione e agli organismi regionali degli Stati membri in caso di inquinamento marino (ad esempio, le convenzioni di Helsinki e di Barcellona) offre vantaggi in termini di certezza giuridica e trasparenza.
All'EMSA viene data altresì la possibilità di contribuire a diversi importanti obiettivi strategici, comprese le questioni ambientali quali le emissioni di gas a effetto serra prodotte dai trasporti marittimi e lo status ambientale delle acque marine, il monitoraggio di organizzazioni riconosciute che svolgono compiti di certificazione e compiti connessi al trasporto su vie navigabili interne. Tra questi ultimi figurano l'effettuazione di ispezioni presso organismi di classificazione delle navi ai fini della navigazione interna e l'esame della possibilità di interconnettere sistemi d'informazione sulle vie navigabili marittime e sulle vie navigabili interne.
Nell'ambito di tali attività l'EMSA non sostituirà o duplicherà l'attività degli Stati membri. Per contro apporterà un valore aggiunto provvedendo al coordinamento e allo scambio delle migliori pratiche.
Governance
Per quanto concerne la governance dell'EMSA, il testo modificato prevede una pianificazione pluriennale in merito alla strategia dell'Agenzia e alle politiche del personale, così come una valutazione esterna indipendente da effettuare almeno ogni cinque anni. Oltre a chiarire la procedura concernente la nomina del direttore esecutivo dell'Agenzia, il Parlamento è riuscito a convincere il Consiglio a includere l'obiettivo della rappresentanza equilibrata tra uomini e donne all'interno del consiglio di amministrazione dell'EMSA.
una base per ampliare ulteriormente il futuro ruolo dell'EMSA
In considerazione soprattutto dell'attuale clima economico, i negoziatori del Parlamento hanno constatato la notevole riluttanza da parte del Consiglio di ampliare le responsabilità dell'EMSA secondo modalità che richiederebbero risorse aggiuntive. Di conseguenza in alcuni ambiti l'attuale riesame del regolamento pone le basi per il futuro ampliamento del ruolo dell'EMSA, che è subordinato a nuove decisioni di carattere politico.
Il regolamento menziona in particolare la possibilità per l'Agenzia di svolgere un ruolo nella prevenzione dell'inquinamento da impianti petroliferi e di gas in alto mare, dopo l'approvazione delle nuove norme UE sulla sicurezza delle piattaforme in alto mare. Per quanto concerne l'efficacia sotto il profilo dei costi, appare evidente che rispetto all'istituzione di una nuova agenzia è preferibile affidare all'EMSA i compiti di prevenzione e ispezione connessi. Questa è una delle questioni che la Commissione affronterà nella sua relazione sullo stato di avanzamento concernente la necessità di modificare gli obiettivi e i compiti dell'Agenzia.
La Commissione si è inoltre adoperata per preparare uno studio di fattibilità che valuti i margini per intensificare il coordinamento e la cooperazione delle diverse funzioni di guardia costiera, così come l'attuale sviluppo del sistema comune per la condivisione delle informazioni ambientali. Da alcuni anni il Parlamento esercita pressioni affinché sia svolto tale studio, anche attraverso la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi.
Incidenza sul bilancio
È evidente che se il lavoro è svolto una sola volta dall'EMSA, anziché da ciascuna amministrazione nazionale, il costo per i contribuenti europei diminuisce generando un vero valore aggiunto europeo. Ciò è stato già dimostrato con i sistemi di sorveglianza marittima dell'EMSA. L'utilizzo di questi sistemi per fornire informazioni preziose ad altri settori d'intervento può essere molto più efficace sotto il profilo dei costi rispetto all'istituzione di sistemi autonomi.
I compiti aggiuntivi dell'EMSA devono trovare un riscontro realistico nel bilancio e nell'organico dell'Agenzia. In caso contrario, si rischia di compromettere la sua funzione principale di promozione della sicurezza marittima. Tuttavia tale aspetto riguarda la procedura di bilancio annuale piuttosto che il presente atto legislativo.
PROCEDURA
Titolo |
Modifica del regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza marittima |
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Riferimenti |
10090/2/2012 – C7-0329/2012 – 2010/0303(COD) |
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Prima lettura del PE – Numero P |
15.12.2011 T7-0581/2011 |
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Proposta della Commissione |
COM(2010)0611 - C7-0343/2010 |
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Annuncio in Aula del ricevimento della posizione del Consiglio in prima lettura |
25.10.2012 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
TRAN 25.10.2012 |
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Relatore(i) Nomina |
Knut Fleckenstein 7.12.2010 |
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Esame in commissione |
6.11.2012 |
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Approvazione |
27.11.2012 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
34 2 2 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Magdi Cristiano Allam, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Erik Bánki, Izaskun Bilbao Barandica, Philip Bradbourn, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Gesine Meissner, Hubert Pirker, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Keith Taylor, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Artur Zasada, Roberts Zīle |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Phil Bennion, Spyros Danellis, Markus Ferber, Dominique Riquet, Alfreds Rubiks, Sabine Wils |
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Deposito |
28.11.2012 |
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