RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (rifusione)
3.12.2012 - (COM(2012)0008 – C7‑0021/2012 – 2012/0007(COD)) - ***I
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
Relatore: Eija-Riitta Korhola
(Rifusione – articolo 87 del regolamento)
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (rifusione)
(COM(2012)0008 – C7‑0021/2012 – 2012/0007(COD))
(Procedura legislativa ordinaria – rifusione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0008),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0021/2012),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 28 marzo 2012[1],
– visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi[2],
– vista la lettera in data 9 novembre 2012 della commissione giuridica alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, del suo regolamento,
– visti gli articoli 87 e 55 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0391/2012),
A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione di tali disposizioni, senza modificazioni sostanziali;
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1 Proposta di direttiva Articolo 20 – paragrafo 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. L'atto delegato adottato conformemente all'articolo 10, paragrafo 4, all'articolo 12, paragrafo 4 e all'articolo 19 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di un mese su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.. |
5. L'atto delegato adottato conformemente all'articolo 10, paragrafo 4, all'articolo 12, paragrafo 4 e all'articolo 19 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.. |
Motivazione | |
Secondo l'intesa comune sugli atti delegati tra Commissione, Parlamento europeo e Consiglio, le istituzioni "si impegnano a tener conto per quanto possibile delle formule standard allegate". Le formule standard prevedono una proroga di due mesi, e non già di un solo mese. La formula 2+2 ha rappresentato un'importante vittoria del Parlamento per assicurare che vi sia tempo sufficiente qualora intenda sollevare obiezioni. Anche le altre due proposte della Commissione appartenenti a questo "pacchetto" prevedono una proroga di due mesi. |
MOTIVAZIONE
La rifusione della direttiva sui preparati pericolosi (1999/45/CE) è proposta al fine di codificare gli atti modificativi e di allineare al trattato di Lisbona le disposizioni concernenti il potere della Commissione di adottare atti delegati e di esecuzione. La direttiva rappresenta un atto legislativo di collegamento che garantisce la continuità giuridica all'interno del quadro normativo settoriale, attualmente sottoposto a una riforma sostanziale a causa dell'adozione del regolamento REACH (regolamento (CE) n. 1907/2006).
La direttiva sui preparati pericolosi disciplina la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dei preparati, vale a dire le miscele o le soluzioni composte da due o più sostanze (gli elementi chimici e i loro composti). Si applica fino al 1° giugno 2015 nel quadro delle disposizioni transitorie del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, quale nuovo sistema dell'UE per la classificazione e l'etichettatura delle sostanze e delle miscele pericolose, che comprende, dal 20 gennaio 2009, il sistema mondiale armonizzato delle Nazioni Unite. Inoltre, fino al 1° giugno 2017 è possibile continuare a fornire le miscele già immesse sul mercato conformemente alla direttiva sui preparati pericolosi. Per quanto riguarda le sostanze, le norme in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio si applicano già dal 1° dicembre 2010. La rifusione fa quindi riferimento a un atto che sarà presto gradualmente abbandonato.
Tutte le modifiche apportate alla direttiva 1999/45/CE nel quadro della rifusione sono giustificate dalla necessità di aggiornare la proposta alla luce del trattato di Lisbona al fine di sostituire le precedenti e obsolete disposizioni con quelle nuove (anche per aggiornare la base giuridica, vale a dire l'articolo 114 del TFUE, ex articolo 95 del TCE), oppure dall'adozione del regolamento REACH e da alcune ulteriori modifiche (introdotte direttamente da quest'ultimo o mediante i relativi atti di esecuzione) che necessitano di una codificazione della direttiva 1999/45/CE per garantire la chiarezza e la precisione delle norme applicabili. Se da un lato non sono state espresse scelte politiche nell'ambito della proposta di rifusione, dall'altro le modifiche sostanziali sono da ricondurre al trattato o alla nuova legislazione dell'UE in materia.
Gli adeguamenti e le modifiche principali che hanno portato alla presente proposta di rifusione sono i seguenti:
- L'articolo 10, paragrafo 4, e l'articolo 12, paragrafo 4, sostituiscono le disposizioni precedenti relative alla procedura di regolamentazione con controllo parlamentare con disposizioni per l'adozione di atti delegati. Ciò ha reso necessarie modifiche all'articolo 19 e nuove disposizioni agli articoli da 21 a 23, che consentono l'esercizio di tali poteri delegati.
- L'ultimo paragrafo dell'articolo 14 della direttiva iniziale (riguardante le informazioni riservate) conteneva un riferimento all'articolo 19, paragrafo 4, della direttiva 67/548/CE (direttiva sulle sostanze pericolose), soppresso con l'articolo 1, paragrafo 7, della direttiva 2006/121/CE che adatta la legislazione del settore al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH). Si è creata, di conseguenza, una lacuna specifica concernente le condizioni per salvaguardare la riservatezza di informazioni tecniche critiche che godono della protezione dei diritti di proprietà intellettuale. La rifusione colma tale lacuna.
- All'articolo 1 della versione consolidata figurava un riferimento all'articolo 14 della direttiva 1999/45/CE (scheda dati di sicurezza) che era stato soppresso dall'articolo 140 del regolamento REACH, poiché la regolamentazione in materia era stata ripresa in quest'ultimo in qualità di atto di base per l'intero settore della legislazione sulle sostanze chimiche.
- All'articolo 3, paragrafo 2, della versione consolidata, figuravano riferimenti agli articoli 7, 8 e 13 della direttiva 67/548/CE, tutti soppressi con l'articolo 1, paragrafo 5, della direttiva 2006/121/CE.
- La versione consolidata faceva inoltre riferimento diverse volte alla parte A dell'allegato V della direttiva 67/548/CEE (metodi di prova); tali riferimenti sono stati sostituiti dal regolamento (CE) n. 440/2008, che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), il quale ha ripreso l'argomento dopo l'abrogazione di detto allegato della direttiva 67/548/CEE.
Considerata la natura di tali adeguamenti e modifiche, il relatore non propone ulteriori emendamenti alla proposta di rifusione della direttiva 1999/45/CE relativa alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi.
ALLEGATO: LETTERA DELLA COMMISSIONE GIURIDICA
On. Matthias GROOTE
Presidente della commissione per l’ambiente, la sanità pubblica
e la sicurezza alimentare
ASP 12G201
Bruxelles/Brussel
Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (rifusione)
(COM(2012)0008 – C7‑0021/2012 – 2012/0007(COD))
Signor Presidente,
la commissione giuridica, che ho l'onore di presiedere, ha esaminato la proposta in oggetto a norma dell'articolo 87 sulla rifusione quale introdotto nel regolamento del Parlamento.
Il paragrafo 3 di detto articolo recita:
"Se la commissione competente per le questioni giuridiche stabilisce che la proposta non contenga modifiche sostanziali diverse da quelle espressamente indicate come tali, ne informa la commissione competente per il merito.
In tal caso, fatte salve le condizioni di cui agli articoli 156 e 157, sono ricevibili in seno alla commissione competente nel merito soltanto gli emendamenti che riguardano le parti della proposta che contengono modifiche.
Qualora, tuttavia, conformemente al punto 8 dell'Accordo interistituzionale, la commissione competente per il merito intenda presentare emendamenti anche alle parti codificate della proposta, ne informa immediatamente il Consiglio e la Commissione, e quest'ultima dovrebbe informare la commissione stessa, prima della votazione ai sensi dell'articolo 54, in merito alla sua posizione sugli emendamenti e comunicarle se intende o meno ritirare la proposta di rifusione.”
Seguendo il parere del Servizio giuridico, i cui rappresentanti hanno partecipato alle riunioni del gruppo consultivo che ha esaminato la proposta di rifusione, e in linea con le raccomandazioni del relatore per parere, la commissione giuridica ritiene che la proposta in questione non contenga modifiche sostanziali diverse da quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto riguarda la codificazione delle disposizioni invariate degli atti precedenti e di tali modifiche, essa si limiti a una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificarne in nulla la sostanza.
Per quanto concerne l’adeguamento delle disposizioni di comitatologia agli articoli 290 e 291 TFUE nel contesto di una procedura di rifusione, la commissione giuridica sottolinea che, il legislatore deve sempre restare libero di prendere le decisioni finali riguardo alla delega dei poteri legislativi e di esecuzione e non deve mai essere limitato dal modo in cui la codificazione dei testi esistenti in materia è presentata nella proposta.
In conclusione, a seguito della discussione svoltasi nella sua riunione del 6 novembre 2012, la commissione giuridica, con 23 voti favorevoli e nessuna astensione[1], raccomanda che la commissione da Lei presieduta, competente per il merito, proceda all'esame della proposta in oggetto conformemente all'articolo 87 del regolamento.
Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della nostra più alta considerazione.
Klaus-Heiner LEHNE
Allegato: Parere del gruppo consultivo
- [1] Membri presenti: Luigi Berlinguer, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Sajjad Karim, Eva Lichtenberger, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, József Szájer, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Axel Voss, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Zbigniew Ziobro, Tadeusz Zwiefka.
ALLEGATO: PARERE DEL GRUPPO CONSULTIVO DEI SERVIZI GIURIDICI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE
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GRUPPO CONSULTIVO DEI SERVIZI GIURIDICI |
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Bruxelles, 8 ottobre 2012
PARERE
ALL'ATTENZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
DEL CONSIGLIO
DELLA COMMISSIONE
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi
COM(2012)8 del 26.1.2012 – 2012/0007(COD)
Visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi, e visto in particolare il punto 9 di detto accordo, il gruppo consultivo costituito dai servizi giuridici di Parlamento europeo, Consiglio e Commissione si è riunito il 15 marzo, il 24 maggio e il 5 luglio 2012 al fine di esaminare, tra l'altro, la proposta di cui sopra presentata dalla Commissione.
Nelle suddette riunioni[1], in seguito all'esame della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la rifusione della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, il gruppo consultivo ha concluso di comune accordo che, per quanto riguarda la relazione illustrativa allegata alla proposta, il documento, per essere stilato in piena conformità dei requisiti previsti dall'accordo interistituzionale, avrebbe dovuto motivare tutte le modificazioni sostanziali proposte, come stabilito al punto 6, lettera a) ii) dell’accordo, nonché specificare le disposizioni dell’atto precedente non modificate dalla proposta, come previsto al punto 6, lettera a) iii).
Per quanto riguarda l'articolo 10, paragrafo 4, l'articolo 12, paragrafo 4, e l'articolo 19 della proposta di rifusione, il gruppo consultivo si è chiesto se tali testi avrebbero dovuto essere evidenziati integralmente con l’ombreggiatura grigia abitualmente utilizzata per segnalare le modifiche sostanziali. Da un lato, i servizi giuridici del Parlamento europeo e della Commissione hanno ritenuto che la presentazione utilizzata per evidenziare la sostituzione di talune espressioni che figurano attualmente all'articolo 10, paragrafo 3, all’articolo 12, paragrafo 4, e all’articolo 20 della direttiva 1999/45/CE con nuove formulazioni riprese da testi standard concordati dalle tre istituzioni basti a identificare le modifiche sostanziali proposte per tali disposizioni esistenti. Dall’altro lato, il servizio giuridico del Consiglio ha ritenuto che la modifica della procedura non potesse essere dissociata dalle questioni di merito cui si riferisce tale procedura e che, pertanto, l’integralità del testo dell'articolo 10, paragrafo 4, dell’articolo 12, paragrafo 4, e dell’articolo 19 avrebbe dovuto essere evidenziata con l’ombreggiatura grigia. Ciononostante, i tre servizi giuridici hanno convenuto sul fatto che i progetti di testo presentati dalla Commissione per l'articolo 10, paragrafo 4, l’articolo 12, paragrafo 4, e l’articolo 19 dovrebbero essere interpretati nel senso che l’intenzione della Commissione era di proporre solo la sostituzione dei riferimenti alla procedura di regolamentazione con controllo attualmente contenuti nell'articolo 10, paragrafo 3, nell’articolo 12, paragrafo 4, e nell’articolo 20 della direttiva 1999/45/CE con una delega alla Commissione del potere di adozione degli atti conformemente all'articolo 290 del TFUE. A tal proposito, i tre servizi giuridici hanno altresì concordato, nell'ambito dell'esercizio di rifusione, sulla facoltà del legislatore di prevedere una delega dei poteri in relazione alle suddette disposizioni o di scegliere, in alternativa e in relazione a una o più di tali disposizioni, di non delegare i propri poteri alla Commissione (rendendo pertanto applicabile ai suddetti emendamenti la procedura legislativa ordinaria) o di conferire i poteri di attuazione a tale istituzione o al Consiglio in conformità dell'articolo 291 del TFUE e del regolamento (UE) n. 182/2011.
Sulla base dell'esame della proposta il gruppo consultivo ha pertanto concluso di comune accordo che la proposta non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali nella proposta stessa o nel presente parere. Il gruppo consultivo ha altresì concluso che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate dell'atto precedente e di tali modifiche, la proposta si limita ad una mera codificazione dell'atto esistente, senza modifiche sostanziali.
C. PENNERA H. LEGAL L. ROMERO REQUENA
Giureconsulto Giureconsulto Direttore generale
- [1] Il gruppo consultivo disponeva delle versioni linguistiche inglese, francese e tedesca della proposta e ha lavorato sulla base della versione inglese, ossia la versione originale del testo in esame.
PROCEDURA
Titolo |
Classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi |
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Riferimenti |
COM(2012)0008 – C7-0021/2012 – 2012/0007(COD) |
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Presentazione della proposta al PE |
26.1.2012 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
ENVI 2.2.2012 |
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Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula |
JURI 2.2.2012 |
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Relatore(i) Nomina |
Eija-Riitta Korhola 13.3.2012 |
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Esame in commissione |
10.7.2012 |
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Approvazione |
28.11.2012 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
53 0 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Lajos Bokros, Nessa Childers, Chris Davies, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov Panayotov, Antonyia Parvanova, Andres Perello Rodriguez, Mario Pirillo, Pavel Poc, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Richard Seeber, Salvatore Tatarella, Thomas Ulmer, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Sabine Wils |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Cristian Silviu Buşoi, Nikos Chrysogelos, Christofer Fjellner, Vicky Ford, Julie Girling, Mairead McGuinness, James Nicholson, Alojz Peterle, Britta Reimers, Birgit Schnieber-Jastram, Bart Staes, Rebecca Taylor, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Andrea Zanoni |
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Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Ashley Fox, Emma McClarkin |
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Deposito |
3.12.2012 |
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