RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Consiglio che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi
3.12.2012 - (COM(2012)0511 – C7–0314/2012 – 2012/0242(CNS)) - *
Commissione per i problemi economici e monetari
Relatore: Marianne Thyssen
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Consiglio che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi
(COM(2012)0511 – C7‑0314/2012 – 2012/0242(CNS))
(Procedura legislativa speciale – consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2012)0511),
– visto l'articolo 127, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0314/2012),
– visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (C 83/230),
– vista la lettera della commissione giuridica,
– vista la lettera della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni,
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione per gli affari costituzionali (A7-0392/2012),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
3. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1
EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO[1]*
alla proposta della Commissione
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REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 127, paragrafo 6,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere della Banca centrale europea,
deliberando secondo una procedura legislativa speciale,
considerando quanto segue:
(1) Negli ultimi decenni l'Unione ha compiuto progressi considerevoli nella creazione di un mercato interno dei servizi bancari. Di conseguenza, in molti Stati membri una quota significativa del mercato è detenuta da gruppi bancari aventi sede in un altro Stato membro e gli enti creditizi hanno diversificato l'attività sul piano geografico, all'interno della zona euro e della zona che non utilizza l'euro.
(1 bis) L'attuale crisi finanziaria ed economica ha portato il sistema bancario europeo vicino al collasso. L'integrità della moneta unica e del mercato unico è minacciata dalla frammentazione del settore finanziario. È oggi essenziale intensificare l'integrazione del settore bancario al fine di rafforzare l'unità europea, ripristinare la stabilità finanziaria e gettare le basi per la ripresa economica.
(2) Per rilanciare la crescita economica nell'Unione e per un adeguato finanziamento dell'economia reale è essenziale mantenere e approfondire il mercato interno dei servizi bancari, sfida che tuttavia si dimostra sempre più impegnativa. La realtà dei fatti indica che l'integrazione dei mercati bancari nell'Unione sta subendo una battuta di arresto mentre prosegue la rinazionalizzazione delle banche.
(3) Nel contempo, l'esperienza maturata con la crisi finanziaria degli ultimi anni insegna che, oltre a inasprire la regolamentazione a livello di UE, le autorità di vigilanza devono intensificare l'attività di controllo ed essere in grado di vigilare su mercati ed enti estremamente complessi e interconnessi.
(4) Nell'Unione la competenza a vigilare sulle singole banche resta principalmente a livello nazionale. Il coordinamento tra autorità di vigilanza è essenziale, ma la crisi ha dimostrato che il solo coordinamento non è sufficiente, in particolare nel contesto della moneta unica. Per preservare la stabilità finanziaria in Europa e aumentare gli effetti positivi sulla crescita e il benessere dell'integrazione dei mercati, occorre aumentare l'integrazione delle competenze di vigilanza.
(4 bis) Lasciare esclusivamente a livello nazionale la competenza per la vigilanza delle singole banche nell'ambito di grandi gruppi bancari interconnessi preclude la possibilità di un controllo efficace e solido di un intero gruppo bancario e della sua salute complessiva. Questo può comportare diverse interpretazioni e decisioni contraddittorie a livello del singolo ente.
(5) In molti casi la solidità di un ente creditizio è ancora strettamente legata allo Stato membro in cui è stabilito. I dubbi sulla sostenibilità del debito pubblico, sulle prospettive di crescita economica e sulla solidità degli enti creditizi hanno alimentato tendenze di mercato che si rinforzano a vicenda. Questo legame colpisce in particolare l'uso dell'euro come moneta unica poiché genera una frammentazione finanziaria che impedisce che i diversi membri dei settori privato e pubblico siano finanziati in base alla loro capacità di ottenere crediti alterando la parità di condizioni con possibili conseguenze in termini sia di rischi per la solidità di alcuni enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario sia di imposizione di pesanti oneri a carico delle finanze pubbliche già in difficoltà degli Stati membri in questione. Il problema pone rischi specifici all'interno della zona euro, nella quale la moneta unica accresce la probabilità che sviluppi negativi in uno Stato membro possano creare rischi per lo sviluppo economico e la stabilità di altri Stati membri della zona euro e di conseguenza della zona euro nel suo complesso, ma anche in Stati membri all'esterno della zona euro dove si svolgono importanti attività delle banche della zona euro.
(6) L'Autorità bancaria europea (ABE), istituita nel 2011 dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea)[2], e il Sistema europeo di vigilanza finanziaria, istituito dall'articolo 2 dello stesso regolamento e dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali)[3], e dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati)[4], hanno consentito di migliorare notevolmente la cooperazione tra le autorità di vigilanza bancaria nell'Unione. L'ABE contribuisce in modo rilevante alla definizione di un corpus unico di norme sui servizi finanziari nell'Unione ed ha svolto un ruolo determinante nell'attuazione coerente della ricapitalizzazione di grandi istituti finanziari della zona euro decisa nell'ottobre 2011 dai capi di Stato o di governo europei, così come per gli orientamenti e le condizioni attuati dalle autorità indipendenti per la concorrenza dell'UE in fatto di aiuti di Stato.
(7) Il Parlamento europeo ha invitato a più riprese ad affidare ad un organo europeo la competenza diretta di alcuni compiti di vigilanza sugli istituti finanziari, a cominciare dalle risoluzioni sulla comunicazione della Commissione "Messa in atto del quadro di azione per i servizi finanziari: piano d'azione"[5], del 13 aprile 2000, e sulle norme di vigilanza prudenziale nell'Unione europea[6], del 21 novembre 2002.
(8) Nelle sue conclusioni del 29 giugno 2012, il Consiglio europeo ha invitato il Presidente del Consiglio europeo a sviluppare una tabella di marcia per la creazione di un'autentica Unione economica e monetaria. Lo stesso giorno i capi di Stato e di governo della zona euro hanno sottolineato, in occasione del loro vertice, che una volta istituito, per le banche della zona euro, un efficace meccanismo di vigilanza unico con la partecipazione della BCE, il MES potrà, mediante decisione ordinaria, avere facoltà di ricapitalizzare direttamente gli istituti bancari, nel rispetto di adeguate condizioni, tra cui l'osservanza delle norme sugli aiuti di Stato.
(8 bis) Il Consiglio europeo del 18 ottobre 2012 ha stabilito che il processo verso un'unione economica e monetaria più approfondita deve basarsi sul quadro giuridico e istituzionale dell'Unione europea e deve essere caratterizzato dall'apertura e dalla trasparenza nei confronti degli Stati membri che non utilizzano la moneta unica e dal rispetto dell'integrità del mercato unico. Il quadro finanziario integrato disporrà di un meccanismo di vigilanza unico che sarà aperto per quanto possibile a tutti gli Stati membri che desiderino aderirvi.
(9) Occorre pertanto creare l'Unione bancaria europea basata su un corpus unico di norme completo e dettagliato sui servizi finanziari per il mercato unico nel suo complesso e comprendente un meccanismo di vigilanza unico e un quadro comune di garanzia dei depositi e di risoluzione delle crisi bancarie. Data l'interdipendenza degli Stati membri partecipanti alla moneta unica, è necessario che l'Unione bancaria includa tutti gli Stati membri della zona euro ed è opportuno che comprenda tutti gli altri Stati che intendono aderire all'euro o che si stanno preparando ad aderirvi. Le modalità istituzionali e giuridiche che consentono tale partecipazione devono creare un equilibrio tra la parità di status di tutti gli Stati membri partecipanti e la fornitura di incentivi agli Stati membri all'esterno della zona euro affinché aderiscano alla moneta unica. Nella prospettiva di mantenere e approfondire il mercato interno, per quanto possibile sul piano istituzionale, occorre che l'Unione bancaria comprenda tutti gli Stati membri, ad eccezione di quegli Stati membri che esprimano esplicitamente l'intenzione di non parteciparvi.
(10) Come primo passo verso l'Unione bancaria, occorre assicurare, tramite un meccanismo di vigilanza unico, che la politica dell'Unione in materia di vigilanza prudenziale sugli enti creditizi sia attuata con coerenza ed efficacia, che il corpus unico di norme sui servizi finanziari sia applicato in ugual modo agli enti creditizi in tutti gli Stati membri interessati e che tali enti creditizi siano sottoposti a una vigilanza ottimale sotto il profilo qualitativo e libera da considerazioni estranee all'ottica prudenziale. In particolare, il meccanismo di vigilanza unico deve essere coerente con il funzionamento del mercato interno dei servizi finanziari e con la libera circolazione dei capitali. Il meccanismo di vigilanza unico costituisce il punto di partenza per le tappe successive dell'Unione bancaria, a concretamento del principio secondo cui qualsiasi possibile introduzione di meccanismi comuni di intervento in caso di crisi, incluso l'accesso diretto al MES, deve essere preceduta da controlli comuni volti a limitare la probabilità di dovervi ricorrere.
(11) In quanto banca centrale della zona euro dotata di ampie competenze in materia macroeconomica e di stabilità finanziaria, nonché dell'accesso a molteplici fonti di informazione e di competenze specialistiche ampiamente riconosciute, la BCE, che ha altresì mantenuto la sua credibilità nel corso della crisi, è l'istituzione adatta ad assolvere compiti di vigilanza chiaramente definiti nell'ottica di tutelare la stabilità del sistema finanziario europeo. In molti Stati membri, infatti, la competenza della vigilanza bancaria è già appannaggio della banca centrale. Occorre quindi attribuire alla BCE compiti specifici in merito alle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale degli enti creditizi negli Stati membri partecipanti.
(12) È opportuno attribuire alla BCE i compiti specifici che sono determinanti ai fini di un'attuazione coerente ed efficace della politica dell'Unione in materia di vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, lasciando gli altri compiti alle autorità nazionali. Occorre che la BCE abbia, tra l'altro, poteri di adozione di misure intese a garantire la stabilità macroprudenziale.
(13) La sicurezza e la solidità delle grandi banche sono essenziali per assicurare la stabilità del sistema finanziario, ma l'esperienza recente insegna che anche banche più piccole possono minacciare la stabilità finanziaria. Occorre pertanto che la BCE possa in qualsiasi momento e in qualsiasi circostanza assumere le responsabilità conferite alle autorità nazionali competenti ed esercitare tutti i compiti specifici di vigilanza ▌.
(14) L'autorizzazione preliminare all'accesso all'attività di ente creditizio è una tecnica prudenziale fondamentale per assicurare che tale attività sia svolta soltanto da operatori dotati di una base economica solida, di un'organizzazione atta a gestire i rischi specifici insiti nella raccolta di depositi e nell'erogazione di crediti e di una dirigenza adeguata. È opportuno pertanto attribuire alla BCE il compito di autorizzare gli enti creditizi e la competenza a revocare le autorizzazioni, fatte salve disposizioni specifiche che riflettano il ruolo delle autorità nazionali.
(15) È possibile che, attualmente, uno Stato membro preveda, per l'autorizzazione degli enti creditizi e per i casi di relativa revoca, condizioni supplementari rispetto a quelle stabilite nella normativa dell'Unione. Occorre quindi che la BCE eserciti i suoi compiti in materia di autorizzazione degli enti creditizi e di revoca dell'autorizzazione in caso di non conformità alla normativa nazionale su proposta della pertinente autorità nazionale competente, la quale valuta il soddisfacimento delle condizioni applicabili previste dalla normativa nazionale. Laddove siano soddisfatte le condizioni stabilite dalla normativa dell'Unione, occorre che la BCE rilasci l'autorizzazione entro un termine di 30 giorni lavorativi dalla ricezione della proposta dell'autorità nazionale competente interessata, prorogabile una sola volta per lo stesso periodo in casi debitamente giustificati.
(16) Per assicurare che la proprietà di un ente creditizio rimanga sempre idonea e solida sotto il profilo finanziario, è indispensabile valutare l'idoneità di qualsiasi nuovo proprietario prima che esso acquisti una quota rilevante nell'ente creditizio. La BCE in quanto istituzione dell'Unione è in una posizione favorevole per effettuare la necessaria valutazione senza imporre restrizioni indebite sul mercato interno. È opportuno attribuire alla BCE il compito di valutare l'acquisizione e la cessione di partecipazioni rilevanti negli enti creditizi.
(17) La solidità prudenziale di un ente creditizio presuppone il rispetto delle norme dell'Unione che gli impongono di detenere un dato livello di capitale a copertura dei rischi insiti nella sua attività, di limitare le esposizioni nei confronti di singole controparti, di pubblicare le informazioni relative alla sua situazione finanziaria, di disporre di attività liquide sufficienti a superare le situazioni di stress sui mercati, di limitare la leva finanziaria. Occorre che, nei casi previsti specificamente dagli atti dell'Unione, la BCE abbia il compito di assicurare il rispetto di tali norme, di fissare requisiti prudenziali più elevati e di applicare misure aggiuntive agli enti creditizi.
(18) Le riserve supplementari di capitale, comprese una riserva di conservazione del capitale e una riserva di capitale anticiclica, per assicurare che nei periodi di crescita economica l'ente creditizio accumuli una base di capitale sufficiente a coprire le perdite nei periodi di stress, costituiscono strumenti prudenziali fondamentali ai fini della disponibilità di una capacità adeguata di assorbimento delle perdite. È opportuno attribuire alla BCE il compito di imporre tali riserve e di accertare che gli enti creditizi vi si conformino.
(19) La sicurezza e la solidità di un ente creditizio dipendono anche dall'allocazione di adeguato capitale interno, in considerazione dei rischi cui potrebbe trovarsi esposto, e dalla disponibilità di strutture organizzative interne e di dispositivi di governo societario appropriati. È quindi opportuno attribuire alla BCE il compito di applicare requisiti che assicurino la presenza, negli enti creditizi, di dispositivi, processi e meccanismi di governance solidi, compresi processi e strategie per valutare e mantenere l'adeguatezza del capitale interno. È opportuno che la BCE sia altresì competente a imporre, qualora si riscontrino carenze, le misure del caso, compresi obblighi specifici in materia di fondi propri supplementari, pubblicazione e liquidità.
(20) I rischi per la sicurezza e la solidità di un ente creditizio possono porsi sia a livello di singolo ente sia a livello di gruppo bancario o di conglomerato finanziario. Meccanismi specifici di vigilanza per attenuare questi rischi sono importanti per assicurare la sicurezza e la solidità degli enti creditizi. È opportuno incaricare la BCE, oltre che della vigilanza sui singoli enti creditizi, anche della vigilanza su base consolidata, della vigilanza supplementare, della vigilanza sulle società di partecipazione finanziaria e della vigilanza sulle società di partecipazione finanziaria mista.
(21) Per preservare la stabilità finanziaria occorre porre rimedio al deterioramento della situazione finanziaria ed economica di un ente prima che questo giunga ad un punto tale per cui le autorità non abbiano alternative alla risoluzione della crisi in cui versa o all'utilizzo del denaro dei contribuenti per un intervento. È opportuno attribuire alla BCE il compito di attuare le misure di intervento precoce previste dalla normativa dell'Unione in materia, che dovrebbe tuttavia coordinare con le pertinenti autorità di risoluzione delle crisi. In attesa che i poteri di risoluzione delle crisi siano conferiti ad un organo europeo, occorre inoltre che la BCE si coordini adeguatamente con le autorità nazionali in questione per giungere ad un'intesa circa le competenze rispettive in caso di crisi, in particolare nel contesto della gestione delle crisi dei gruppi transfrontalieri e dei collegi di risoluzione delle crisi che saranno istituiti a tal fine.
(22) Occorre lasciare alle autorità nazionali i compiti di vigilanza non attribuiti alla BCE, in particolare i seguenti compiti: ricevere dagli enti creditizi le notifiche in relazione al diritto di stabilimento e alla libera prestazione di servizi, esercitare la vigilanza sui soggetti che, benché non rientranti nella definizione di "ente creditizio" ai sensi del diritto dell'Unione, la normativa nazionale sottopone alla stessa vigilanza degli enti creditizi, esercitare la vigilanza sugli enti creditizi dei paesi terzi che aprono una succursale o che prestano servizi transfrontalieri nell'Unione, esercitare la vigilanza sui servizi di pagamento, effettuare le verifiche quotidiane sugli enti creditizi, assolvere nei confronti degli enti creditizi la funzione di autorità competenti in relazione ai mercati degli strumenti finanziari, prevenire l'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.
(22 bis) È opportuno che la BCE si coordini pienamente con le autorità nazionali responsabili di garantire un'elevata tutela dei consumatori e la lotta contro il riciclaggio di denaro.
(23) È opportuno che la BCE svolga i compiti ad essa attribuiti mirando ad assicurare la sicurezza e la solidità degli enti creditizi, la stabilità del sistema finanziario dell'Unione e dei singoli Stati membri partecipanti nonché l'unità e l'integrità del mercato interno, garantendo anche la tutela dei depositanti e migliorando il funzionamento del mercato interno, in linea con il corpus unico di norme sui servizi finanziari dell'Unione. Occorre in particolare che la BCE tenga debitamente conto dei principi di uguaglianza e non discriminazione.
(23 bis) Nell'assolvere i compiti ad essa attribuiti e fatto salvo l'obiettivo di garantire la sicurezza e la solidità degli enti creditizi, occorre che la BCE tenga in debita considerazione le diverse tipologie di enti creditizi.
(24) Occorre che l'attribuzione di compiti di vigilanza alla BCE ▌si iscriva coerentemente nel quadro del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF) istituito nel 2010 e sia in linea con il relativo obiettivo di fondo di definire un corpus unico di norme e di migliorare la convergenza delle prassi di vigilanza in tutta l'Unione. È importante che le autorità di vigilanza bancaria cooperino tra di loro e con le autorità di vigilanza delle assicurazioni e mercati finanziari per trattare le questioni di interesse comune e per assicurare una vigilanza adeguata sugli enti creditizi attivi anche nei settori assicurativo e mobiliare. Occorre pertanto che la BCE cooperi strettamente con l'Autorità bancaria europea ▌, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali nel quadro del SEVIF. È necessario che la BCE svolga i suoi compiti nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento lasciando impregiudicate le competenze e le funzioni degli altri partecipanti nell'ambito del SEVIF. Occorre inoltre che la BCE sia tenuta a cooperare con le pertinenti autorità di risoluzione delle crisi e i meccanismi di assistenza finanziaria pubblica europea.
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(26) Occorre che la BCE assolva i suoi compiti conformemente alla normativa dell'Unione, compresi tutto il diritto primario e derivato dell'Unione, le decisioni della Commissione in materia di aiuti di Stato, le regole di concorrenza e sul controllo delle concentrazioni e il corpus unico di norme applicabile a tutti gli Stati membri. L'ABE è incaricata di elaborare progetti di norme tecniche nonché orientamenti e raccomandazioni finalizzati alla convergenza nella vigilanza e alla coerenza dei relativi risultati nell'ambito dell'UE. Poiché non è opportuno che subentri all'ABE nell'assolvimento di tali compiti, la BCE deve esercitare il potere di adottare regolamenti a norma dell'articolo 132 del TFUE soltanto quando la normativa dell'Unione adottata dalla Commissione europea su presentazione di progetti da parte dell'ABE o gli orientamenti e le raccomandazioni emanati dall'ABE non disciplinano talune materie necessarie per il corretto assolvimento dei compiti della BCE ovvero non li disciplinano in modo sufficientemente particolareggiato.
(26 bis) Laddove necessario, è opportuno che la BCE stipuli protocolli d'intesa con le autorità competenti aventi responsabilità per i mercati degli strumenti finanziari, che descrivano in termini generali come intendono cooperare l'una con l'altra nell'esecuzione dei loro compiti di vigilanza ai sensi della normativa dell'Unione in relazione agli enti finanziari definiti all'articolo 2. Tali protocolli non sono discriminatori e sono a disposizione del Parlamento europeo, del Consiglio europeo e delle autorità competenti di tutti gli Stati membri.
(27) Per assicurare che gli enti creditizi, le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista applichino le norme e le decisioni in materia di vigilanza, occorre imporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di violazione. A norma dell'articolo 132, paragrafo 3, del TFUE e del regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni[7], la BCE ha il potere di infliggere alle imprese ammende o penalità di mora in caso di inosservanza degli obblighi imposti dai regolamenti e dalle decisioni da essa adottati. Inoltre, al fine di consentire alla BCE di svolgere efficacemente i suoi compiti relativi al controllo del rispetto delle disposizioni di vigilanza previste dalla normativa dell'Unione direttamente applicabile, è necessario attribuire alla BCE il potere di imporre sanzioni pecuniarie agli enti creditizi, alle società di partecipazione finanziaria e alle società di partecipazione finanziaria mista in caso di violazione di tali norme. È opportuno che le autorità nazionali possano continuare a infliggere sanzioni in caso di mancato rispetto degli obblighi imposti dalla legislazione nazionale di recepimento delle direttive dell'Unione. È opportuno che la BCE possa, quando reputa che l'assolvimento dei suoi compiti richieda una sanzione per le violazioni, rimettere a tal fine la questione alle autorità nazionali.
(28) Le autorità di vigilanza nazionali vantano competenze importanti e consolidate nella vigilanza sugli enti creditizi sul rispettivo territorio e nelle relative peculiarità economiche, organizzative e culturali. Hanno assegnato a tali scopi un corpo ingente di personale dedicato e altamente qualificato. Ai fini di una vigilanza europea di elevata qualità, è opportuno che le autorità di vigilanza nazionali assistano la BCE nella preparazione e nell'attuazione degli atti inerenti all'assolvimento dei suoi compiti di vigilanza ▌.
(28 bis) Oltre alle relazioni periodiche, è necessario che le autorità nazionali competenti comunichino senza indugio alla BCE eventuali gravi preoccupazioni circa la sicurezza e/o la solidità di un ente creditizio per il quale svolgono compiti per conto della BCE, o laddove la stabilità del sistema finanziario sia o possa essere messa in pericolo dalla situazione di qualsiasi ente creditizio per il quale svolgono compiti per conto della BCE.
(29) Per quanto riguarda la vigilanza di enti creditizi transfrontalieri operanti sia all'interno che all'esterno della zona euro, occorre che la BCE cooperi strettamente con le autorità competenti degli Stati membri la cui moneta non è l'euro. In qualità di autorità competente è necessario che la BCE sia soggetta ai relativi obblighi di cooperazione e di scambio di informazioni imposti dalla normativa UE e partecipi pienamente nei collegi delle autorità di vigilanza. Inoltre, poiché l'esercizio di compiti di vigilanza da parte di un'istituzione europea apporta chiari benefici in termini di stabilità finanziaria e integrazione sostenibile dei mercati, occorre che anche gli Stati membri che non partecipano alla moneta unica abbiano la possibilità di partecipare al nuovo meccanismo. Tuttavia, l'assolvimento efficace dei compiti di vigilanza presuppone necessariamente l'attuazione piena e immediata delle decisioni in materia di vigilanza. Occorre che gli Stati membri la cui moneta non è l'euro che intendono partecipare al nuovo meccanismo si impegnino quindi ad assicurare che le autorità nazionali competenti si conformino alle misure richieste dalla BCE in relazione agli enti creditizi e vi diano attuazione. È opportuno che la BCE possa instaurare una cooperazione stretta con le autorità competenti di uno Stato membro che non partecipa alla moneta unica. È necessario che sia tenuta a instaurare la cooperazione quando sono soddisfatte le condizioni previste nel presente regolamento.
(29 bis) Occorre che le condizioni in base alle quali i rappresentanti delle autorità competenti degli Stati membri la cui moneta non è l'euro prendono parte alle attività del consiglio di vigilanza bancaria consentano un trattamento e una rappresentanza equi. Le competenze del consiglio di vigilanza bancaria sono la pianificazione e l'esecuzione dei compiti di vigilanza della BCE. Il consiglio di vigilanza bancaria deve esercitare i suoi poteri riconoscendo pienamente che il consiglio direttivo della BCE è l'autorità esecutiva ultima della BCE.
(30) Per assolvere i suoi compiti la BCE deve disporre di adeguati poteri di vigilanza. La normativa dell'Unione in materia di vigilanza degli enti creditizi attribuisce determinati poteri alle autorità di vigilanza designate a tal fine dagli Stati membri. Nella misura in cui tali poteri rientrano nell'ambito dei compiti di vigilanza ad essa attribuiti, occorre considerare la BCE l'autorità competente per gli Stati membri partecipanti, ed è necessario dotarla dei poteri conferiti alle autorità competenti dalla normativa dell'Unione, ossia i poteri conferiti alle autorità competenti dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante e alle autorità designate.
(31) Per svolgere efficacemente i suoi compiti di vigilanza, è necessario che la BCE possa richiedere tutte le informazioni necessarie e svolgere indagini e ispezioni in loco, ove appropriato in collaborazione con le autorità nazionali competenti. È opportuno che tali poteri si applichino agli enti soggetti alla vigilanza, alle persone che partecipano alle attività di detti enti e di terzi collegati, ai terzi a cui gli enti hanno esternalizzato funzioni o attività operative e alle persone altrimenti associate o collegate strettamente e in modo sostanziale alle attività di tali enti, incluso il personale dell'impresa soggetta a vigilanza che non partecipi direttamente alle sue attività, ma che, in ragione delle funzioni che ricopre nell'impresa, può detenere informazioni importanti su questioni specifiche e su imprese specifiche che hanno fornito servizi all'impresa. Occorre che la BCE possa richiedere informazioni su semplice richiesta e che il destinatario della richiesta non sia tenuto a fornire l'informazione; tuttavia, qualora egli fornisca volontariamente le informazioni, occorre che esse siano esatte o non fuorvianti e siano messe a disposizione senza indugio. Occorre che la BCE possa richiedere le informazioni anche mediante decisione. La BCE e le autorità di vigilanza nazionali devono avere accesso alle stesse informazioni senza che gli enti creditizi siano soggetti al requisito della doppia relazione.
(32) Quando gli enti creditizi esercitano il loro diritto di stabilimento o di libera prestazione di servizi in un altro Stato membro o nel caso in cui diversi soggetti in un gruppo siano stabiliti in Stati membri diversi, la normativa dell'Unione prevede procedure specifiche nonché la ripartizione delle competenze tra gli Stati membri interessati. Nella misura in cui la BCE assume taluni compiti di vigilanza per tutti gli Stati membri partecipanti, occorre che le predette procedure e la predetta ripartizione non si applichino all'esercizio del diritto di stabilimento o di libera prestazione di servizi in un altro Stato membro partecipante.
(33) In quanto istituzione stabilita dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la BCE è un'istituzione dell'Unione nel suo insieme. Pertanto, nelle sue procedure decisionali, occorre che la BCE sia soggetta alle norme e ai principi generali dell'Unione in materia di giusto processo e di trasparenza. Occorre rispettare pienamente il diritto dei destinatari delle decisioni della BCE ad essere ascoltati nonché il loro diritto di presentare ricorso ai sensi delle norme stabilite nel presente regolamento.
(34) L'attribuzione di compiti di vigilanza implica per la BCE una responsabilità considerevole in termini di salvaguardia della stabilità finanziaria nell'Unione e di esercizio il più possibile efficace e proporzionato dei poteri di vigilanza. È opportuno che il passaggio di poteri di vigilanza dal livello nazionale a quello dell'Unione sia bilanciato da appositi obblighi in materia di trasparenza e responsabilità. Di conseguenza, sebbene la BCE debba rimanere indipendente per quanto concerne la sua politica monetaria, esse deve rispondere dell'esecuzione di tali compiti al Parlamento europeo e al Consiglio dell'Unione europea quali istituzioni democraticamente legittimate a rappresentare i cittadini europei e gli Stati membri dell'UE, anche tramite relazioni periodiche e risposte a interrogazioni e quesiti. Nei casi in cui le autorità di vigilanza nazionali intervengono a norma del presente regolamento, è opportuno che resti d'applicazione il regime di responsabilità previsto dalla normativa nazionale.
(34 bis) Su richiesta dei parlamenti degli Stati membri partecipanti, le rispettive commissioni competenti possono procedere all'audizione di un rappresentante del consiglio di vigilanza della BCE, unitamente all'autorità nazionale competente, in merito all'esecuzione dei compiti di vigilanza di sua competenza. Un simile rafforzamento aggiuntivo della responsabilità democratica risulta opportuno alla luce del potenziale impatto delle misure di vigilanza sulle finanze pubbliche, sugli enti creditizi e i rispettivi clienti e dipendenti, nonché sui mercati degli Stati membri partecipanti.
(34 ter) Il presente regolamento non pregiudica il diritto del Parlamento europeo di istituire una commissione temporanea d'inchiesta incaricata di esaminare presunte infrazioni o casi di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione, ai sensi dell'articolo 226 del TFUE.
(34 quater) Così come previsto all'articolo 263 del TFUE, la Corte di giustizia dell'Unione europea esercita un controllo di legittimità anche sugli atti della BCE, diversi da raccomandazioni e pareri, destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi.
(34 quinquies) Conformemente all'articolo 342 del TFUE, alla BCE si applica il regolamento n. 1 che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea1.
(35) La BCE è competente ad esercitare funzioni di politica monetaria ai fini del mantenimento della stabilità dei prezzi ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 1, del TFUE. L'assolvimento di compiti di vigilanza mira a tutelare la sicurezza e la solidità degli enti finanziari e la stabilità del sistema finanziario. Per evitare conflitti di interesse e per assicurare che ciascuna funzione sia esercitata conformemente agli obiettivi applicabili, la BCE deve provvedere a una separazione netta nell'esercizio delle due funzioni. La BCE deve stabilire meccanismi pratici nelle sue norme interne per garantire la separazione delle funzioni e l'indipendenza operativa tra le funzioni di politica monetaria e di vigilanza della BCE. È necessario che il personale coinvolto nello svolgimento dei compiti assegnati alla BCE dal presente regolamento sia separato, dal punto di vista organizzativo, dal resto del personale della stessa BCE, anche per quanto concerne la struttura gerarchica.
(36) Occorre, in particolare, istituire con la BCE un consiglio di vigilanza bancaria incaricato di preparare le decisioni in materia di vigilanza, che ricomprenda le competenze specifiche delle autorità di vigilanza nazionali. È opportuno che il consiglio di vigilanza sia composto da rappresentanti della BCE e delle autorità nazionali degli Stati membri partecipanti. È opportuno prestare la debita considerazione alle competenze e al genere dei membri del consiglio di vigilanza bancaria. Per assicurare il pieno coordinamento con le attività dell'ABE e con le politiche prudenziali dell'Unione, è opportuno che l'ABE e la Commissione partecipino al consiglio di vigilanza in veste di osservatori. ▐
(36 bis) Nello svolgimento dei propri compiti, il consiglio di vigilanza bancaria deve tenere conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze pertinenti negli Stati membri partecipanti ed esercitare le proprie funzioni nell'interesse dell'Unione nel suo complesso. Le autorità nazionali competenti degli Stati membri partecipanti rappresentate nel consiglio di vigilanza bancaria devono disporre di pari diritti di voto.
(36 ter) Il consiglio di vigilanza bancaria deve svolgere tutti i lavori preparatori riguardanti i compiti di vigilanza attribuiti alla BCE e proporre al consiglio direttivo della BCE progetti di decisione completi per adozione da parte di quest'ultimo secondo una procedura da stabilire nel regolamento interno della BCE. Un progetto di decisione va considerato adottato qualora il consiglio direttivo non muova obiezioni entro un determinato termine da definire nel regolamento interno.
(36 quater) È opportuno che il consiglio di vigilanza bancaria sia assistito da un comitato direttivo, a composizione più ristretta. Occorre che il comitato direttivo prepari le riunioni del consiglio di vigilanza bancaria, eserciti le sue funzioni unicamente nell'interesse dell'Unione nel suo complesso e cooperi con il consiglio di vigilanza bancaria in maniera del tutto trasparente. È necessario che il comitato direttivo sia composto su base paritaria da rappresentanti della BCE e persone con una buona reputazione nel settore della vigilanza prudenziale.
(37) Occorre che il consiglio di vigilanza bancaria, il comitato direttivo e il personale della BCE con incarichi di vigilanza siano vincolati a un segreto professionale appropriato. Un obbligo analogo deve applicarsi allo scambio di informazioni con il personale della BCE estraneo alle attività di vigilanza. Occorre che ciò non impedisca alla BCE di scambiare informazioni, nei limiti e alle condizioni fissati dagli atti normativi dell'Unione in materia, anche con la Commissione europea ai fini dei compiti di cui agli articoli 107 e 108 del TFUE e ai sensi della normativa dell'Unione sul miglioramento della sorveglianza economica e di bilancio.
(38) Per svolgere efficacemente i suoi compiti di vigilanza, occorre che la BCE svolga i compiti di vigilanza ad essa attribuiti in piena indipendenza, in particolare libera da indebite influenze politiche e da qualsiasi ingerenza degli operatori del settore, che potrebbero comprometterne l'indipendenza operativa. Per gli ex membri del consiglio di vigilanza bancaria è opportuno introdurre un periodo di interruzione ("cooling-off").
(39) Per assolvere efficacemente i suoi compiti la BCE deve disporre di risorse consone, ottenute con modalità che salvaguardino l'indipendenza della BCE da indebite influenze delle autorità nazionali competenti e dei partecipanti ai mercati e che assicurino la separazione fra politica monetaria e compiti di vigilanza. È opportuno che i costi della vigilanza siano sostenuti in primo luogo dai soggetti che vi sono sottoposti. L'esercizio dei compiti di vigilanza da parte della BCE deve quindi essere finanziato, almeno in parte, imponendo agli enti creditizi il pagamento di una commissione. Poiché compiti rilevanti di vigilanza saranno trasferiti dalle autorità nazionali alla BCE, si prevede una diminuzione corrispondente delle commissioni di vigilanza imposte a livello nazionale.
(40) Una vigilanza efficace presuppone personale estremamente motivato, adeguatamente formato e imparziale. Al fine di creare un meccanismo di vigilanza realmente integrato occorre precedere ad uno scambio e un distacco adeguato di personale tra tutte le autorità di vigilanza nazionali e tra di esse e la BCE. Laddove necessario per evitare conflitti di interesse, in particolare nella vigilanza sulle grandi banche, la BCE deve poter chiedere che le squadre di vigilanza nazionali coinvolgano anche personale proveniente dalle autorità competenti di altri Stati membri partecipanti, consentendo l'istituzione di squadre di vigilanza diversificate geograficamente con profili e competenze specifiche. Lo scambio e il distacco di personale contribuiranno a instaurare una cultura comune di vigilanza. La BCE deve fornire periodicamente informazioni in merito a quanti membri del personale proveniente dalle autorità nazionali competenti degli Stati membri sono coinvolti nel funzionamento del meccanismo di vigilanza unico. In linea di principio occorre non creare alcuna struttura di vigilanza parallela nazionale ed europea che potrebbe costituire un doppione.
(41) Date la globalizzazione dei servizi bancari e l'accresciuta importanza degli standard internazionali, occorre che la BCE assolva i suoi compiti nel rispetto di tali standard e attraverso il dialogo e una cooperazione stretta con le autorità di vigilanza al di fuori dell'Unione, senza sovrapporsi alla funzione internazionale dell'ABE. È opportuno che sia abilitata a stabilire contatti e concludere accordi amministrativi con le autorità di vigilanza e le amministrazioni di paesi terzi, nonché con organizzazioni internazionali, previo coordinamento con l'ABE e nel pieno rispetto delle funzioni esistenti e delle rispettive competenze degli Stati membri e delle istituzioni dell'Unione.
(42) La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati[8] e il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati[9], si applicano pienamente al trattamento dei dati personali ai fini del presente regolamento.
(43) Alla BCE si applica il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)[10]. La BCE ha inoltre aderito all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle inchieste interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode.
(44) Affinché gli enti creditizi siano sottoposti ad una vigilanza ottimale sotto il profilo qualitativo e libera da considerazioni estranee all'ottica prudenziale e per affrontare in modo tempestivo ed efficace le conseguenze negative e che si rafforzano a vicenda degli sviluppi di mercato, occorre che la BCE inizi a esercitare i compiti di vigilanza specifici il più presto possibile. Il trasferimento di tali compiti dalle autorità di vigilanza nazionali alla BCE richiede tuttavia una certa preparazione. È pertanto opportuno prevedere un periodo adeguato di introduzione graduale. ▌ È opportuno completare il processo di introduzione graduale entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.
(44 bis) Per assicurare continuità giuridica nella vigilanza prudenziale, è necessario garantire che tutte le decisioni varate dalle autorità nazionali competenti in relazione ai compiti conferiti alla BCE ai sensi presente regolamento, prima dell'entrata in vigore dello stesso, rimangano in vigore fintantoché la BCE non le abbia modificate o abrogate.
(45) Il quadro vigente in materia di requisiti prudenziali per gli enti creditizi e di vigilanza supplementare sui conglomerati finanziari è costituito da direttive che prevedono un numero significativo di opzioni e facoltà discrezionali per gli Stati membri nella definizione dei poteri delle autorità competenti. In attesa dell'adozione di nuovi atti legislativi dell'Unione che fissino i poteri attribuiti direttamente alle autorità competenti senza riferimento alle opzioni e facoltà discrezionali degli Stati membri, la BCE non può prendere decisioni direttamente applicabili agli enti creditizi, alle società di partecipazione finanziaria o alle società di partecipazione finanziaria mista. Nella fase transitoria, occorre che la BCE eserciti i suoi compiti unicamente dando istruzioni alle autorità competenti nazionali.
(46) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, la libertà di impresa, il diritto ad un ricorso effettivo e ad un giudice imparziale e deve essere attuato conformemente a detti diritti e principi.
(47) Dato che gli obiettivi del presente regolamento, ossia l'istituzione di un quadro efficiente ed efficace per l'esercizio di compiti specifici di vigilanza sugli enti creditizi da parte di un organo dell'Unione e l'applicazione uniforme del corpus unico di norme agli enti creditizi, non possono essere raggiunti in modo sufficiente a livello di Stati membri e possono pertanto essere meglio conseguiti a livello dell'Unione a motivo della struttura paneuropea del mercato bancario e dell'impatto dei fallimenti bancari sugli altri Stati membri, l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Capo I
Oggetto e definizioni
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento attribuisce alla BCE compiti specifici e chiaramente definiti in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi, al fine di promuovere la sicurezza e la solidità degli enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario all'interno dell'Unione europea e in ciascuno Stato membro partecipante dell'UE, con pieno riguardo e dovere diligenza rispetto all'unità e all'integrità del mercato interno.
Nell'assolvere i suoi compiti conformemente al presente regolamento la BCE rispetta le diverse tipologie e dimensioni degli enti creditizi.
Il presente regolamento lascia impregiudicate le competenze delle autorità competenti degli Stati membri partecipanti a svolgere i compiti di vigilanza non conferiti dal presente regolamento alla BCE e i relativi poteri.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento s'intende per:
(1) "Stato membro partecipante": uno Stato membro la cui moneta è l'euro oppure uno Stato membro la cui moneta non è l'euro che sceglie di partecipare al meccanismo di vigilanza unico conformemente all'articolo 6;
(2) "autorità nazionale competente": l'autorità nazionale competente designata dagli Stati membri partecipanti a norma della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione)[11], e della direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (rifusione)[12];
(3) "ente creditizio": un ente creditizio come definito all'articolo 4, punto 1, della direttiva 2006/48/CE;
(4) "società di partecipazione finanziaria": una società di partecipazione finanziaria come definita all'articolo 4, punto 19, della direttiva 2006/48/CE;
(5) "società di partecipazione finanziaria mista": una società di partecipazione finanziaria mista come definita all'articolo 2, punto 15, della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario[13];
(6) "conglomerato finanziario": un conglomerato finanziario come definito all'articolo 2, punto 14, della direttiva 2002/87/CE;
(6 bis) "meccanismo di vigilanza unico": un sistema europeo di vigilanza finanziaria composto dalla Banca centrale europea e dalle autorità nazionali competenti degli Stati membri partecipanti come definito all'articolo 5 del presente regolamento.
Articolo 3
Cooperazione
1. La BCE, nella sua veste di organo di vigilanza e nel suo ruolo all'interno del meccanismo di vigilanza unico, coopera strettamente con l'Autorità bancaria europea, con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, con l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e con il Comitato europeo per il rischio sistemico, che fanno parte del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF) istituito dall'articolo 2 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010, che garantiscono un livello adeguato di regolamentazione e di vigilanza nell'Unione.
Laddove necessario, la BCE stipula protocolli d'intesa con le autorità competenti degli Stati membri aventi responsabilità per i mercati degli strumenti finanziari. Tali protocolli sono a disposizione del Parlamento europeo, del Consiglio europeo e delle autorità competenti di tutti gli Stati membri.
2. La BCE esercita le sue funzioni nel rispetto del presente regolamento lasciando impregiudicate le competenze e le funzioni degli altri partecipanti nell'ambito del meccanismo di vigilanza unico e del SEVIF.
3. La BCE coopera strettamente con il Fondo europeo di stabilità finanziaria (EFSF), il Meccanismo europeo di stabilità (MES) o con ogni altra struttura europea futura di assistenza finanziaria, in particolare qualora un ente creditizio abbia ricevuto o debba probabilmente ricevere assistenza finanziaria europea diretta o indiretta dall'EFSF, dal MES o da altri meccanismi di assistenza finanziaria pubblica.
Articolo 4
Compiti attribuiti alla BCE
1. Nel quadro dell'articolo 5, in conformità alle pertinenti disposizioni della normativa dell'Unione nonché al corpus unico di norme e al manuale unico di vigilanza elaborato dall'ABE, la BCE ha competenza esclusiva dell'assolvimento dei compiti seguenti, a fini di vigilanza prudenziale, nei confronti di tutti gli enti creditizi stabiliti negli Stati membri partecipanti:
a) rilasciare e revocare l'autorizzazione agli enti creditizi fatte salve le disposizioni dell'articolo 13;
b) valutare le domande di acquisizione e cessione di partecipazioni in enti creditizi;
c) accertare l'osservanza degli atti dell'Unione che impongono agli enti creditizi requisiti prudenziali sotto forma di requisiti in materia di fondi propri, limitazioni dell'esposizione, liquidità, leva finanziaria, segnalazione e divulgazione al pubblico delle informazioni su tali aspetti;
d) esclusivamente nei casi specificati dagli atti dell'Unione, imporre requisiti prudenziali più elevati e applicare misure aggiuntive agli enti creditizi;
e) imporre agli enti creditizi di detenere riserve di capitale in aggiunta ai requisiti in materia di fondi propri di cui alla lettera c), tra cui la fissazione di tassi di riserva di capitale anticiclici e ogni altra misura prudenziale mirante ad affrontare i rischi sistemici o macroprudenziali nei casi specificati negli atti dell'Unione;
f) applicare requisiti specificatamente previsti negli atti dell'Unione che assicurino la presenza, negli enti creditizi, di dispositivi, processi e meccanismi di governance solidi e di processi efficaci di valutazione dell'adeguatezza del capitale interno;
g) accertare se i dispositivi, strategie, processi e meccanismi instaurati dagli enti creditizi e i fondi propri da essi detenuti permettano una gestione solida e la copertura dei rischi e, alla luce di tale valutazione prudenziale, imporre agli enti creditizi obblighi specifici in materia di fondi propri supplementari, di pubblicazione e di liquidità, nonché altre misure nei casi espressamente previsti dagli atti dell'Unione;
h) sottoporre gli enti creditizi a prove di stress prudenziali a supporto della valutazione prudenziale, fermo restando un coordinamento appropriato con l'ABE, e pubblicare ove opportuno i risultati delle prove;
i) esercitare la vigilanza su base consolidata sulle imprese madri degli enti creditizi stabilite in uno degli Stati membri partecipanti, comprese le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista, e partecipare alla vigilanza su base consolidata, anche in collegi delle autorità di vigilanza, sulle imprese madri non stabilite in uno degli Stati membri partecipanti; le autorità nazionali competenti partecipano ai collegi delle autorità di vigilanza in qualità di osservatori sotto la guida della BCE;
j) partecipare alla vigilanza supplementare dei conglomerati finanziari in relazione agli enti creditizi che ne fanno parte e assumere i compiti di coordinatore quando la BCE è nominata coordinatore per un conglomerato finanziario conformemente ai criteri fissati nella pertinente normativa dell'Unione;
k) svolgere, in coordinamento con le pertinenti autorità di risoluzione della crisi, conformemente alla legislazione dell'Unione, i compiti di vigilanza collegati all'intervento precoce qualora un ente creditizio non soddisfi o rischi di violare i requisiti prudenziali applicabili, compresi i piani di risanamento e i dispositivi di sostegno finanziario infragruppo;
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l bis) applicare sanzioni amministrative fatte salve le disposizioni dell'articolo 15.
1 bis. La BCE si assicura che, nello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere (d), (e) e (g), sia garantito il rispetto di condizioni uniformi tra gli enti creditizi negli Stati membri partecipanti.
2. Nei confronti degli enti creditizi stabiliti in uno Stato membro non partecipante che aprono una succursale o che prestano servizi transfrontalieri in uno Stato membro partecipante, la BCE assolve i compiti di cui al paragrafo 1 di competenza delle autorità nazionali competenti dello Stato membro partecipante.
3. Fatta salva la pertinente normativa dell'Unione e conformemente alla stessa, in particolare agli atti normativi e di altra natura, incluse le norme tecniche elaborate dall'ABE e adottate dalla Commissione, la BCE può, per quanto necessario all'assolvimento dei compiti di vigilanza a essa attribuiti dal presente regolamento, adottare regolamenti e raccomandazioni e prendere decisioni al fine di dare attuazione o applicazione alla normativa dell'Unione, e solo laddove gli atti dell'Unione non riguardano taluni aspetti necessari per il corretto esercizio dei compiti della BCE o non vi afferiscono in sufficiente dettaglio. Prima di approvare un regolamento, la BCE conduce consultazioni pubbliche aperte, anche con l'ABE e la Commissione, e analizza i potenziali costi e benefici connessi.
Se ritenuto necessario, la BCE contribuisce all'elaborazione di progetti di norme tecniche di regolamentazione o di attuazione dell'ABE o richiama l'attenzione di quest'ultima sulla necessità di presentare alla Commissione progetti di norme che modificano le attuali norme tecniche di regolamentazione o di attuazione.
3 bis. Nello svolgimento del proprio incarico quale definito nel presente articolo, la BCE rispetta un giusto equilibrio tra i diritti degli Stati membri partecipanti. In particolare, la BCE tiene conto delle seguenti considerazioni riguardo agli Stati membri interessati:
i) il mantenimento della stabilità finanziaria;
ii) la stabilità dell'offerta di credito;
iii) le condizioni macroeconomiche;
iv) l'esistenza di condizioni di parità, il sostegno e la promozione delle attività produttive per l'economia reale, la prevenzione dei rischi sistemici e di azzardo morale nonché del costo fiscale derivante dai fallimenti e dalle crisi bancarie.
▐Articolo 5
Meccanismo di vigilanza unico
1. La BCE svolge i suoi compiti nel quadro del meccanismo di vigilanza unico composto dalla BCE e dalle autorità nazionali competenti degli Stati membri partecipanti. Nell'ambito del meccanismo di vigilanza unico la BCE e le autorità nazionali competenti hanno il dovere di collaborare in buona fede e sono tenute a scambiarsi informazioni.
2. Se del caso e fatta salva la responsabilità della BCE per tutti i compiti che le sono conferiti ai sensi del presente regolamento, le autorità nazionali competenti assistono la BCE, alle condizioni di cui al presente articolo e nel quadro di cui al paragrafo 3, nella preparazione e nell'attuazione degli atti inerenti ai compiti di cui all'articolo 4.
2 bis. Pur garantendo sempre la coerenza della vigilanza nell'ambito del meccanismo di vigilanza unico, la BCE chiede alle autorità nazionali competenti di assisterla nell'attuazione dei compiti che le sono conferiti ai sensi dell'articolo 4 e dei poteri e degli obblighi che le sono conferiti ai sensi dell'articolo 8 in relazione a tutti gli enti creditizi e in particolare agli enti creditizi che:
a) non hanno ricevuto né richiesto assistenza finanziaria europea diretta o indiretta dal fondo europeo di stabilità finanziaria o dal meccanismo europeo di stabilità o da altri meccanismi di assistenza finanziaria pubblica; o
b) non comportano un rischio sistemico, quale definito nel diritto UE, singolarmente o in quanto parte di un gruppo di enti creditizi, società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista. La BCE esegue una valutazione periodica del rischio ai fini dell'applicazione della presente disposizione.
Le autorità nazionali competenti presentano alla BCE progetti di decisioni di vigilanza, che si ritengono adottati dalla BCE a meno che essa non li respinga, con una spiegazione scritta, entro un termine stabilito nel quadro di cui al paragrafo 3 e che non supera i 10 giorni lavorativi.
2 ter. La BCE esercita un controllo costante sulle autorità nazionali competenti.
A tal fine, le autorità nazionali competenti riferiscono periodicamente alla BCE in merito all'assolvimento dei compiti da esse svolti ai sensi del paragrafo 2 bis. La BCE può inoltre chiedere alle autorità nazionali competenti informazioni in merito all'assolvimento dei compiti da esse svolti in virtù del paragrafo 2 bis e può in qualsiasi momento esercitare i poteri di cui agli articoli da 8 a 12.
2 quater. Le autorità nazionali competenti informano immediatamente la BCE nel caso in cui:
a) uno qualsiasi degli enti creditizi per i quali esse eseguono dei compiti a nome della BCE registri gravi problemi a livello di sicurezza e/o solidità;
b) la stabilità del sistema finanziario sia o possa essere messa a rischio a causa della situazione in cui versa uno qualsiasi degli enti creditizi per i quali esse eseguono dei compiti a nome della BCE.
2 quinquies. La BCE può in qualsiasi momento e in qualsiasi circostanza assumere le responsabilità conferite alle autorità nazionali competenti ai sensi del paragrafo 2 bis ed esercitare direttamente tutti i compiti specifici di vigilanza.
3. La BCE, in consultazione con le autorità nazionali competenti degli Stati membri partecipanti, adotta e rende pubblico un quadro inteso ad organizzare le modalità pratiche per l'attuazione del presente articolo. La BCE definisce chiaramente il quadro e le condizioni per lo svolgimento delle attività di vigilanza da parte delle autorità nazionali competenti e della BCE ai sensi del presente articolo, garantendo che le autorità nazionali competenti di tutti gli Stati membri partecipanti siano trattate su un piano di parità.
3 bis. Il consiglio di vigilanza bancaria della BCE agisce come unico punto di contatto per tutti gli enti creditizi soggetti a vigilanza, salvo il caso in cui tale compito sia esplicitamente attuato dalle autorità nazionali competenti nell'ambito del quadro di vigilanza di cui al paragrafo 3.
4. Le autorità nazionali competenti, essendo parte integrante del meccanismo di vigilanza unico, agiscono in linea con il quadro di cui al paragrafo 3 e si attengono alle istruzioni impartite dalla BCE nell'esecuzione dei loro compiti ai sensi del presente articolo. Esse informano la BCE in maniera esaustiva e puntuale in merito alle attività espletate per assisterla.
Articolo 6
Partecipazione al meccanismo di vigilanza unico degli Stati membri che non hanno adottato l'euro come moneta
(cooperazione stretta)
1. Nei limiti stabiliti dal presente articolo, la BCE assolve i compiti di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, in relazione agli enti creditizi stabiliti in uno Stato membro partecipante la cui moneta non è l'euro, laddove essa e l'autorità nazionale competente dello Stato membro in questione abbiano instaurato una cooperazione stretta a norma del presente articolo. A tal fine, la BCE può formulare orientamenti o rivolgere richieste all'autorità nazionale competente di tale Stato membro.
2. La cooperazione stretta tra la BCE e l'autorità nazionale competente di uno Stato membro la cui moneta non è l'euro e che sceglie di partecipare è stabilita da una decisione adottata dalla BCE, purché siano rispettate le seguenti condizioni:
a) lo Stato membro comunica agli altri Stati membri, alla Commissione, alla BCE e all'ABE la richiesta di instaurare una cooperazione stretta con la BCE relativamente all'esercizio dei compiti di cui all'articolo 4 in relazione a tutti gli enti creditizi in esso stabiliti;
b) nella comunicazione lo Stato membro interessato si impegna:
– ad assicurare che la propria autorità nazionale competente rispetti gli orientamenti o le richieste della BCE;
– a comunicare tutte le informazioni sugli enti creditizi ivi stabiliti di cui la BCE può aver bisogno per sottoporli ad una valutazione approfondita;
c) lo Stato membro ha adottato atti giuridici nazionali per assicurare che l'autorità nazionale competente sia tenuta ad adottare, nei confronti degli enti creditizi, le misure chieste dalla BCE a norma del paragrafo 5.
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4. La decisione di cui al paragrafo 2 è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essa si applica 14 giorni dopo la data di pubblicazione.
5. La BCE, se reputa opportuna l'adozione da parte dell'autorità competente dello Stato membro interessato di una misura inerente ai compiti di cui al paragrafo 1 nei confronti di un ente creditizio, di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista, ne fa richiesta all'autorità nazionale competente indicando i termini pertinenti. I termini pertinenti non possono essere inferiori a 48 ore, a meno che un'adozione più rapida sia indispensabile per scongiurare danni irreparabili. L'autorità nazionale competente dello Stato membro interessato prende tutte le misure necessarie nel rispetto dell'obbligo di cui al paragrafo 2, lettera c).
6. Quando lo Stato membro interessato non soddisfa più le condizioni previste al paragrafo 2, lettere da a) a c) ovvero quando la sua autorità competente non agisce nel rispetto dell'obbligo di cui al paragrafo 2, lettera c), la BCE può decidere di avvertire l'autorità nazionale competente dello Stato membro interessato che la cooperazione stretta sarà sospesa o terminata qualora non siano adottate azioni correttive decisive. Qualora le citate azioni non siano intraprese entro 10 giorni dalla notifica dell'avvertimento, la BCE può sospendere o porre fine alla cooperazione stretta con lo Stato membro a decorrere dalla data stabilita dalla stessa BCE.
La decisione è notificata allo Stato membro in questione ed è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La decisione indica la data a decorrere dalla quale si applica, tenendo nella debita considerazione l'efficacia della vigilanza e gli interessi legittimi degli enti creditizi.
Articolo 7
Relazioni internazionali
Fatte salve le rispettive competenze degli Stati membri e delle altre istituzioni dell'Unione inclusa l'ABE, la BCE può, relativamente ai compiti ad essa attribuiti nell'ambito del meccanismo di vigilanza unico dal presente regolamento, stabilire contatti e concludere accordi amministrativi con le autorità di vigilanza, le organizzazioni internazionali e le amministrazioni di paesi terzi, fermo restando un coordinamento appropriato con l'ABE. Tali accordi non creano obblighi giuridici per l'Unione e gli Stati membri.
Articolo 8
Poteri di vigilanza e di indagine
1 Ai fini dell'assolvimento dei compiti ad essa attribuiti dall'articolo 4, paragrafi 1 e 2, la BCE è considerata autorità competente negli Stati membri partecipanti ai sensi dei pertinenti atti normativi dell'Unione e dispone dei poteri e degli obblighi che detti atti conferiscono alle autorità competenti.
Ai fini dell'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, la BCE è considerata autorità designata ai sensi dei pertinenti atti normativi dell'Unione e dispone dei poteri che detti atti conferiscono alle autorità designate.
2 Ai fini dell'assolvimento dei compiti ad essa attribuiti dall'articolo 4, paragrafi 1 e 2, la BCE dispone dei poteri di indagine previsti nella sezione I.
2 bis. Nell'esercizio dei loro poteri di indagine la BCE e le autorità nazionali competenti cooperano strettamente.
Articolo 9
Richieste di informazioni
1. Con semplice richiesta ovvero mediante decisione, la BCE può esigere dalle seguenti persone fisiche o giuridiche la comunicazione di tutte le informazioni di cui necessita per assolvere i compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento, comprese informazioni da fornire con frequenza periodica o in formati specifici a fini di vigilanza e a relativi fini statistici:
a) enti creditizi;
b) società di partecipazione finanziaria;
c) società di partecipazione finanziaria mista;
d) società di partecipazione mista;
e) persone fisiche coinvolte nelle attività dei soggetti di cui alle lettere da a) a d) e terzi collegati;
f) terzi cui i soggetti di cui alle lettere da a) a d) hanno esternalizzato funzioni o attività operative;
g) persone fisiche altrimenti collegate o connesse strettamente e in modo sostanziale con le attività dei soggetti di cui alle lettere da a) a d),
h) autorità competenti nazionali.
2. I soggetti di cui al paragrafo 1 comunicano le informazioni richieste. Le disposizioni relative al segreto professionale non dispensano questi soggetti dall'obbligo di comunicare le informazioni. La comunicazione delle informazioni non è considerata una violazione del segreto professionale.
2 bis. Qualora ottenga informazioni direttamente dalle persone fisiche o giuridiche di cui al paragrafo 1, la BCE mette tali informazioni a disposizione delle autorità nazionali competenti interessate.
Articolo 10
Indagini generali
1. Ai fini dell'assolvimento dei compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento, la BCE può svolgere tutte le indagini necessarie riguardo alle persone di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera da a) a g), in collaborazione con le autorità nazionali competenti. A tal fine la BCE ha il poter di:
a) chiedere la presentazione di documenti:
b) esaminare i libri e i registri contabili dei soggetti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere da a) a g), e fare copie o estratti dei suddetti libri e documenti;
c) ottenere spiegazioni scritte o orali dai soggetti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera da a) a g), o dai loro rappresentanti o dal loro personale;
d) organizzare audizioni per ascoltare persone fisiche o giuridiche consenzienti allo scopo di raccogliere informazioni pertinenti all'oggetto dell'indagine;
2. I soggetti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere da a) a g) si sottopongono alle indagini avviate a seguito di una decisione della BCE. Quando un soggetto ostacola lo svolgimento dell'indagine, lo Stato membro partecipante in cui sono ubicati i locali presta l'assistenza necessaria, incluso l'accesso dalla BCE ai locali commerciali delle persone giuridiche di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere da a) a g), in modo che i predetti diritti possano essere esercitati.
Articolo 11
Ispezioni in loco
1. Ai fini dell'assolvimento dei compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento, la BCE può svolgere, se del caso in collaborazione con le autorità nazionali competenti, a norma dell'articolo 12, tutte le necessarie ispezioni presso i locali commerciali delle persone di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere da a) a g). Se necessario ai fini di un'ispezione corretta ed efficace, la BCE può svolgere l'ispezione in loco senza preavviso.
2. I funzionari della BCE e le altre persone da essa autorizzate a svolgere ispezioni in loco possono accedere a tutti i locali commerciali e ai terreni delle persone soggette alla decisione di indagine adottata dalla BCE e possono esercitare tutti i poteri loro conferiti conformemente all'articolo 10, paragrafo 1. Essi hanno altresì facoltà di apporre sigilli su tutti i locali commerciali e ai libri e ai registri contabili per la durata dell'ispezione e nella misura necessaria al suo espletamento.
3. I soggetti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera da a) a g), sono tenuti a sottoporsi alle indagini in loco avviate a seguito di una decisione della BCE.
4. I funzionari dell'autorità nazionale competente dello Stato membro nel cui territorio deve essere effettuata l'ispezione, e le persone fisiche da essa autorizzate o incaricate, prestano attivamente assistenza, sotto la vigilanza della BCE e con il coordinamento della stessa, ai funzionari e alle altre persone fisiche autorizzate da quest'ultima. Essi dispongono a tal fine dei poteri di cui al paragrafo 2. I funzionari dell'autorità nazionale competente dello Stato membro partecipante in questione partecipano altresì, se del caso, alle ispezioni in loco.
5. Qualora i funzionari della BCE e le altre persone fisiche da essa autorizzate che li accompagnano constatino che un soggetto si oppone ad un'ispezione ordinata a norma del presente articolo, l'autorità competente dello Stato membro partecipante presta loro l'assistenza necessaria.
Articolo 12
Autorizzazione giudiziaria
1. Se l'ispezione in loco di cui all'articolo 11, paragrafo 1, o l'assistenza di cui all'articolo 11, paragrafo 5, richiede l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria ai sensi della legislazione nazionale, tale autorizzazione viene richiesta.
2. Qualora sia richiesta l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 e la decisione di svolgere un'ispezione in loco sia presa dalla BCE nell'ambito del meccanismo di vigilanza unico, l'autorità giudiziaria nazionale controlla l'autenticità della decisione della BCE e verifica che le misure coercitive previste non siano né arbitrarie né sproporzionate rispetto all'oggetto dell'ispezione. Nel verificare la proporzionalità delle misure coercitive, l'autorità giudiziaria nazionale può chiedere alla BCE di fornire spiegazioni dettagliate, in particolare sui motivi per i quali questa sospetta una violazione degli atti normativi dell'Unione applicabili, sulla gravità della violazione sospettata e sulla natura del coinvolgimento della persona oggetto delle misure coercitive. Tuttavia, l'autorità giudiziaria nazionale non può mettere in discussione la necessità dell'ispezione né esigere che le siano fornite le informazioni contenute nel fascicolo della BCE. Solo la Corte di giustizia dell'Unione europea esercita il controllo di legittimità sulla decisione della BCE.
Articolo 13
Autorizzazione
1. La domanda di autorizzazione all'accesso all'attività dell'ente creditizio che avrà sede in uno Stato membro partecipante è presentata alle autorità nazionali competenti di tale Stato nel rispetto dei requisiti previsti dalla pertinente normativa nazionale.
Se l'ente creditizio soddisfa tutte le condizioni di autorizzazione previste dalla normativa nazionale di detto Stato membro, l'autorità nazionale competente adotta, entro il termine previsto dalla normativa nazionale, una decisione con cui propone alla BCE il rilascio dell'autorizzazione. La decisione è notificata alla BCE e all'ente creditizio interessato. Se l'ente creditizio non rispetta tutte le condizioni stabilite dal diritto nazionale dello Stato membro, l'autorità nazionale competente respinge la richiesta di autorizzazione.
Al ricevimento della proposta dell'autorità nazionale competente di cui al secondo comma, la BCE rilascia l'autorizzazione entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della proposta, prorogabili una volta per lo stesso periodo di tempo in casi debitamente giustificati, se sono soddisfatte le condizioni stabilite dalla normativa dell'Unione. La decisione è notificata e motivata all'ente creditizio e all'autorità nazionale competente interessati.
2. La BCE può revocare l'autorizzazione nei casi previsti dagli atti dell'Unione, di propria iniziativa oppure su proposta dell'autorità nazionale competente dello Stato membro in cui l'ente creditizio è stabilito.
L'autorità nazionale competente che considera che l'autorizzazione da essa proposta a norma del paragrafo 1 debba essere revocata in virtù della normativa nazionale trasmette alla BCE una proposta in tal senso. In tal caso, la BCE prende una decisione sulla proposta di revoca tenendo pienamente conto della giustificazione della revoca avanzata dall'autorità nazionale competente.
Articolo 14
Poteri delle autorità dello Stato membro ospitante e cooperazione in materia di vigilanza su base consolidata
1. Tra gli Stati membri partecipanti, le procedure previste dagli atti dell'Unione per gli enti creditizi che intendono aprire una succursale o esercitare la libera prestazione di servizi svolgendo attività nel territorio di un altro Stato membro, e le relative competenze dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante, si applicano soltanto ai fini dei compiti che non sono attribuiti alla BCE dall'articolo 4 del presente regolamento.
2. Le disposizioni previste dagli atti dell'Unione circa la cooperazione fra autorità competenti di Stati membri diversi nell'esercizio della vigilanza su base consolidata non si applicano quando le autorità competenti in questione sono autorità competenti di Stati membri partecipanti.
2 bis. Nello svolgimento dei propri compiti quali definiti all'articolo 4, la BCE rispetta un giusto equilibrio tra i diritti degli Stati membri partecipanti di origine e ospitanti.
Articolo 15
Sanzioni o altre misure amministrative
1. Ai fini dello svolgimento dei compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento, in caso di violazione dolosa o colposa da parte degli enti creditizi, delle società di partecipazione finanziaria o delle società di partecipazione finanziaria mista, degli obblighi previsti dalla normativa dell'Unione direttamente applicabile in relazione alle quali le autorità competenti possono infliggere sanzioni amministrative pecuniarie conformemente alla normativa dell'Unione direttamente applicabile, la BCE può infliggere sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi del diritto dell'Unione e in linea con il diritto procedurale amministrativo nazionale.
2. Se la persona giuridica è una filiazione di un'impresa madre, il fatturato complessivo annuo di cui al primo comma è il fatturato complessivo annuo risultante nel conto consolidato dell'impresa madre capogruppo nell'esercizio finanziario precedente.
3. Le sanzioni e le misure sono effettive, proporzionate e dissuasive. Nel valutare l'opportunità di imporre una sanzione e nel determinare la sanzione appropriata, la BCE tiene conto di tutte le circostanze pertinenti stabilite nella normativa dell'Unione.
4. La BCE applica il presente articolo in combinato disposto con gli articoli da 3 a 5 del regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio.
5. Nei casi non contemplati dal paragrafo 1, laddove necessario allo svolgimento dei compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento, la BCE può chiedere alle autorità nazionali competenti di avviare le procedure al fine di intervenire per assicurare che vengano imposte sanzioni appropriate in virtù della pertinente normativa nazionale e nel rispetto dei pertinenti atti legislativi dell'Unione. Le sanzioni applicate dalle autorità nazionali competenti sono efficaci, proporzionate e dissuasive.
Il primo comma si applica in particolare alle sanzioni pecuniarie nei confronti degli enti creditizi, delle società di partecipazione finanziaria o delle società di partecipazione finanziaria mista in caso di violazione della legislazione nazionale di recepimento delle pertinenti direttive UE e alle misure e sanzioni amministrative da imporre ai membri del consiglio di amministrazione di un ente creditizio, una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista, o ad altri soggetti responsabili, a norma della legislazione nazionale, della violazione da parte di un ente creditizio, di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista.
6. La BCE pubblica le sanzioni di cui al paragrafo 1, senza indebito ritardo, fornendo anche informazioni sul tipo e sulla natura della violazione e sull'identità delle persone responsabili, a meno che tale pubblicazione non metta gravemente a rischio la stabilità dei mercati finanziari.
7. Fatti salvi i paragrafi da 1 a 6, ai fini dell'assolvimento dei compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento, in caso di violazione di suoi regolamenti o decisioni, la BCE può imporre sanzioni a norma del regolamento (CE) n. 2532/98.
Articolo 15 bis
Commissione dei ricorsi
1. La BCE istituisce una commissione dei ricorsi amministrativi che decide dei ricorsi contro le decisioni adottate dalla BCE in veste di autorità di vigilanza unica a norma del presente regolamento. La commissione dei ricorsi è composta da cinque persone di buona reputazione, che abbiano dato prova delle conoscenze pertinenti e di esperienza professionale, anche nell'ambito della vigilanza, a livello sufficientemente elevato in campo bancario o di altri servizi finanziari, escluso il personale ancora in servizio della BCE, delle autorità competenti o di altre istituzioni nazionali o dell'Unione europea. I membri della commissione dei ricorsi sono in possesso delle competenze giuridiche necessarie a fornire consulenza giuridica sulla legittimità dell'esercizio dei poteri della BCE a norma del presente regolamento.
2. I membri della commissione dei ricorsi e due membri supplenti sono nominati dalla BCE per un mandato di cinque anni, che può essere rinnovato una volta, a seguito di un invito a manifestare interesse pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e previa consultazione del consiglio delle autorità di vigilanza. La commissione dei ricorsi stabilisce e rende pubbliche le modalità del processo decisionale. I membri non sono vincolati da alcuna istruzione.
3. I membri della commissione dei ricorsi si impegnano ad agire in modo indipendente e nel pubblico interesse. A tal fine, presentano una dichiarazione d'impegni e una dichiarazione pubblica concernente gli interessi, in cui indicano qualsiasi interesse diretto o indiretto che possa essere ritenuto pregiudizievole della loro indipendenza.
4. Qualsiasi persona fisica o giuridica, incluse le autorità competenti, può proporre un ricorso contro una decisione della BCE ai sensi del presente regolamento, presa nei suoi confronti o che la riguardi direttamente ed individualmente. La commissione dei ricorsi decide in merito entro un periodo adeguato all'urgenza della questione e non più tardi di tre settimane dalla data di presentazione del ricorso. La presentazione di un ricorso conformemente al paragrafo 1 non ha effetto sospensivo. La commissione dei ricorsi può tuttavia sospendere l'esecuzione della decisione impugnata se ritiene che le circostanze lo richiedano. La commissione dei ricorsi può confermare la decisione adottata dalla BCE, o rinviare il caso alla BCE, la quale si conforma alla decisione o spiega i motivi per cui non vi si conforma.
5. La commissione dei ricorsi adotta e pubblica il proprio regolamento interno.
6. Le decisioni adottate dalla commissione dei ricorsi sono motivate e pubblicate.
Articolo 15 ter
Azione dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea
1. Le decisioni della commissione dei ricorsi e, nei casi in cui non vi sia la possibilità di ricorso dinanzi alla commissione dei ricorsi, le decisioni della BCE nell'ambito del meccanismo di vigilanza unico, possono essere impugnate dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, a norma dell'articolo 263 TFUE.
2. Uno Stato membro, un'istituzione dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica può impugnare le decisioni della BCE dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, a norma dell'articolo 263 TFUE.
3. Quando la BCE ha l'obbligo di intervenire nell'ambito del meccanismo di vigilanza unico e omette di adottare una decisione, può essere avviato dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea un procedimento per carenza a norma dell'articolo 265 TFUE.
4. La BCE è tenuta a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.
Articolo 16
Indipendenza
1. Nell'assolvimento dei compiti ad esse attribuiti dal presente regolamento la BCE e le autorità nazionali competenti che operano nel quadro del meccanismo di vigilanza unico agiscono in modo indipendente. I membri del consiglio di vigilanza bancaria e il comitato direttivo agiscono in piena indipendenza e obiettività nell'interesse esclusivo dell'Unione nel suo insieme, senza chiedere né ricevere istruzioni da parte di istituzioni od organi dell'Unione, dai governi degli Stati membri o da altri soggetti pubblici o privati.
2. Le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione e i governi e gli enti degli Stati membri rispettano detta indipendenza come indicato al paragrafo 1.
2 bis. Il consiglio di vigilanza bancaria della BCE attua un codice di condotta che comprende norme in tema di conflitti d'interesse e che si applica al suo personale e ai dirigenti coinvolti nella vigilanza bancaria.
Articolo 17
Obbligo di rendiconto e di relazione
1. La BCE risponde al Parlamento europeo e al Consiglio dell'attuazione del presente regolamento in conformità al presente capo.
2. La BCE trasmette una relazione annuale al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, all'Eurogruppo e ai parlamenti nazionali degli Stati membri partecipanti sull'esecuzione dei compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento.
3. Il presidente del consiglio di vigilanza bancaria della BCE presenta detta relazione pubblicamente al Parlamento europeo e all'Eurogruppo in presenza di rappresentanti di tutti gli Stati membri partecipanti al meccanismo di vigilanza unico.
4. Su richiesta del Parlamento europeo, il presidente del consiglio di vigilanza partecipa ad audizioni riguardo all'esecuzione dei suoi compiti di vigilanza, incluse le commissioni imposte e le spese sostenute, dinanzi alle commissioni competenti del Parlamento.
5. La BCE risponde, oralmente o per iscritto, alle interrogazioni o ai quesiti ad essa rivolti dal Parlamento europeo, ▌dall'Eurogruppo e dal Consiglio.
6. Su richiesta, il presidente del consiglio di vigilanza bancaria fornisce alla commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo a porte chiuse qualsiasi informazione confidenziale concernente i compiti che gli sono richiesti per l'esercizio dei poteri del Parlamento europeo ai sensi del trattato e a norma del presente regolamento.
7. Su richiesta di un parlamento nazionale di uno Stato membro partecipante, un rappresentante del consiglio di vigilanza bancaria, insieme ad un rappresentante dell'autorità nazionale competente, deve comparire dinanzi a tale parlamento e rispondere a domande concernenti l'esecuzione dei compiti di vigilanza.
8. Il presente regolamento non pregiudica il diritto del Parlamento europeo di istituire una commissione temporanea d'inchiesta incaricata di esaminare presunte infrazioni o casi di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione, ai sensi dell'articolo 226 del TFUE, o il diritto del Parlamento europeo di chiedere lo svolgimento di un'inchiesta indipendente in merito alle azioni, o al mancato intervento della BCE, che abbiano provocato o rischiato di provocare un evento significativo in relazione alla stabilità finanziaria, alla fiducia o al fallimento di un ente creditizio.
Articolo 17 bis
Giusto processo e procedura decisionale per l'adozione di decisioni in materia di vigilanza
1. Prima di prendere decisioni in materia di vigilanza ai sensi dell'articolo 4 e della sezione 2, la BCE concede alle persone interessate dal procedimento l'opportunità di manifestare il proprio punto di vista. Tale possibilità non è prevista in caso di azioni urgenti necessarie a prevenire danni significativi al sistema finanziario. In tali circostanze la BCE può adottare una decisione provvisoria e, quanto prima possibile dopo averla adottata, dà modo alle persone interessate dal procedimento di manifestare il proprio punto di vista.
2. Ove applicabile, nel corso del procedimento sono pienamente garantiti i diritti di difesa delle persone interessate. Esse hanno diritto d'accesso al fascicolo della BCE, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate.
3. Le decisioni della BCE indicano le ragioni sulle quali si basano.
Articolo 17 ter
Segnalazione di violazioni
La BCE garantisce l'attuazione di meccanismi efficaci per incoraggiare la segnalazione di violazioni del presente regolamento, anche con procedure specifiche per il ricevimento delle segnalazioni di violazioni e la loro verifica. Tali procedure sono coerenti con la pertinente normativa UE e garantiscono che siano rispettati i seguenti principi: un'adeguata protezione, compreso l'assoluto anonimato, di quanti segnalano le violazioni, la protezione dei dati personali, un'adeguata protezione del presunto responsabile e un'adeguata protezione da trattamenti sfavorevoli sul lavoro.
Articolo 18
Separazione dalla funzione di politica monetaria
1. Nell'assolvimento dei compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento la BCE persegue soltanto gli obiettivi in esso previsti.
2. La BCE assolve i compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento separandoli dai compiti di politica monetaria e da qualsiasi altro compito. I compiti attribuiti alla BCE dal presente regolamento e i compiti della BCE relativi alla politica monetaria non interferiscono gli uni con gli altri. Inoltre i compiti attribuiti alla BCE dal presente regolamento non interferiscono con i compiti relativi al Comitato europeo per il rischio sistemico né con qualsiasi altro compito. La BCE informa il Parlamento europeo e il Consiglio di come si è conformata alla presente disposizione. I compiti attribuiti alla BCE dal presente regolamento non incidono sul monitoraggio continuo della solvibilità dei suoi mutuatari.
Il personale coinvolto nello svolgimento dei compiti assegnati alla BCE dal presente regolamento è separato dal punto di vista organizzativo, anche per quanto concerne la struttura gerarchica.
3. La BCE adotta le necessarie norme interne ai fini dei paragrafi 1 e 2, comprese le norme sul segreto professionale nonché norme tese a istituire le disposizioni pratiche onde garantire la separazione delle funzioni e l'indipendenza operativa tra le funzioni di vigilanza e altre funzioni della BCE. Le norme e procedure adottate sono rese pubbliche e trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio.
Articolo 19
Consiglio di vigilanza bancaria
1. È incaricato della pianificazione e della preparazione dei compiti di vigilanza attribuiti alla BCE ai sensi del presente regolamento un organo interno composto di quattro rappresentanti della BCE, nominati dal comitato esecutivo della BCE e un rappresentante dell'autorità nazionale competente della vigilanza sugli enti creditizi di ciascuno Stato membro partecipante (in seguito "consiglio di vigilanza bancaria").
2. Il consiglio di vigilanza bancaria è inoltre composto da un presidente o da una presidente, nominato/a dal consiglio direttivo a seguito di una procedura di selezione aperta su base meritocratica e tenendo conto delle competenze nonché dell'approfondita conoscenza degli istituti di credito e della vigilanza finanziaria, e previa approvazione del Parlamento europeo. Il vicepresidente del consiglio di vigilanza bancaria è eletto dai membri del Consiglio direttivo della BCE e deve ottenere l'approvazione del Parlamento europeo.
3. Il consiglio di vigilanza bancaria svolge tutti i lavori preparatori riguardanti i compiti di vigilanza attribuiti alla BCE e propone al consiglio direttivo della BCE progetti di decisione completi per adozione da parte di quest'ultimo secondo una procedura da stabilire nel regolamento interno della BCE. Un progetto di decisione è considerato adottato a meno che il consiglio direttivo non sollevi obiezioni entro un determinato termine e illustri i motivi per cui agisce in tal modo.
3 bis. Nello svolgimento dei compiti affidatigli dal presente articolo, il consiglio di vigilanza bancaria tiene conto di tutti i fatti e le circostanze pertinenti negli Stati membri partecipanti ed esercita le sue funzioni nell'interesse dell'Unione nel suo complesso. Tutti i membri del consiglio di vigilanza bancaria dispongono di pari diritti di voto.
4. Il consiglio di vigilanza bancaria può nominare ▌un comitato direttivo, a composizione più ristretta, incaricato di assisterlo nelle sue attività. Il comitato direttivo prepara le riunioni del consiglio di vigilanza bancaria. Il comitato direttivo è presieduto dal presidente del consiglio di vigilanza bancaria e composto da sei membri, presidente escluso. Tali sei membri includono tre rappresentanti della BCE e tre persone di buona reputazione, nominate dal consiglio di vigilanza bancaria, che abbiano dato prova delle conoscenze pertinenti e di esperienza professionale in materia di vigilanza. Il comitato direttivo svolge i suoi compiti preparatori nell'interesse esclusivo dell'Unione nel suo complesso e coopera con il consiglio di vigilanza bancaria in piena trasparenza.
▐
6. Il presidente dell'Autorità bancaria europea e un membro della Commissione europea possono partecipare alle riunioni del consiglio di vigilanza bancaria in veste di osservatori.
7. Il consiglio direttivo adotta e rende pubblico il regolamento interno del consiglio di vigilanza bancaria, comprese le norme sul mandato del presidente e del vicepresidente. Il mandato del presidente ha una durata di cinque anni. Esso è rinnovabile una sola volta. Il mandato del vicepresidente, non rinnovabile, non è superiore a cinque anni. Il regolamento interno garantisce parità di trattamento di tutti gli Stati membri partecipanti. La composizione del consiglio di vigilanza bancaria rispetta i principi dell'equilibrio di genere ed esperienza.
Articolo 20
Segreto professionale e scambio di informazioni
1. I membri del consiglio di vigilanza bancaria, il personale della BCE e il personale distaccato dalle autorità nazionali competenti degli Stati membri partecipanti con incarichi di vigilanza, nonché le persone che forniscono direttamente o indirettamente, su base permanente o occasionale, servizi relativi all'assolvimento di tali incarichi sono vincolati, anche dopo la cessazione dalle funzioni, al segreto professionale previsto nell'articolo 37 del Protocollo n. 4 e negli atti normativi dell'Unione applicabili.
2. Ai fini dell'assolvimento dei compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento, la BCE è autorizzata, nei limiti e alle condizioni fissati dai pertinenti atti normativi dell'Unione, a scambiare informazioni con le autorità e gli organi nazionali o europei nei casi in cui la normativa dell'Unione consente alle autorità nazionali competenti di divulgare informazioni a detti soggetti o nei casi in cui gli Stati membri possono prevedere la divulgazione ai sensi della normativa dell'Unione.
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Articolo 22
Risorse
La BCE assegna le risorse necessarie all'assolvimento dei compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento.
Articolo 23
Bilancio
1. Le spese sostenute dalla BCE per l'assolvimento dei compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento sono computate in una sezione distinta del suo bilancio.
2. Nell'ambito della relazione di cui all'articolo 17 la BCE riferisce in dettaglio sul bilancio relativo ai suoi compiti in materia di vigilanza. Pubblica i conti annuali dettagliati relativi a tale bilancio.
2 bis. In linea con l'articolo 27.1 del protocollo n. 4 sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, i conti annuali della sezione del bilancio dedicata alla vigilanza sono soggetti a revisione contabile.
Articolo 24
Commissioni di vigilanza
1. La BCE, in qualità di autorità di vigilanza, impone agli enti creditizi degli Stati membri partecipanti il pagamento di commissioni a copertura delle spese relative ai compiti di vigilanza.
2. L'importo della commissione imposta all'ente creditizio è proporzionato alla rilevanza e al profilo di rischio dell'ente creditizio.
2 bis. La BCE pubblica una dichiarazione programmatica che può essere aggiornata regolarmente, concernente l'importo delle commissioni imposte ai sensi del presente articolo.
Articolo 25
Personale e scambio di personale
1. La BCE assicura formule appropriate di scambio e di distacco di personale tra tutte le autorità nazionali competenti degli Stati membri partecipanti, tenendo conto della ripartizione delle responsabilità operative tra la BCE e le autorità nazionali competenti.
2. Laddove appropriato, la BCE dispone che le squadre di vigilanza delle autorità nazionali competenti che, a norma del presente regolamento, intervengono nella vigilanza su un ente creditizio, una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista ubicati in uno Stato membro partecipante, coinvolgano anche personale proveniente dalle autorità nazionali competenti di altri Stati membri partecipanti.
2 bis. La BCE istituisce un comitato etico permanente per valutare potenziali conflitti di interessi derivanti dall'assunzione dopo la cessazione del servizio di personale della BCE in attività di vigilanza. Il comitato è incaricato di elaborare procedure generali e formali di valutazione. I risultati di tali valutazioni sono resi pubblici.
2 ter. Gli ex membri del personale della BCE che hanno svolto attività di vigilanza e che intendono intraprendere un'attività nei due anni successivi alla cessazione del servizio ne informano il comitato etico a tempo debito. Il comitato adotta una decisione entro un mese a decorrere dalla ricezione delle informazioni sulla compatibilità dell'offerta di lavoro con la necessità di garantire l'integrità e l'indipendenza del personale. Gli ex membri del personale della BCE possono esercitare tale attività solo dopo l'approvazione del comitato etico.
2 quater. I membri del consiglio di vigilanza bancaria non possono accettare un'occupazione remunerata presso un'istituzione del settore privato per la quale la BCE ha responsabilità in materia di vigilanza, nei due anni successivi alla cessazione del servizio.
Articolo 26
Riesame
La Commissione pubblica una relazione sull'applicazione del presente regolamento entro e non oltre il 31 dicembre 2015. La relazione valuta tra l'altro:
a) il funzionamento e l'impatto delle attività di vigilanza della BCE sugli interessi dell'Unione nel suo insieme e sulla coerenza e l'integrità del mercato unico per quanto riguarda i servizi finanziari e il funzionamento del meccanismo di vigilanza unico nell'ambito del Sistema europeo di vigilanza finanziaria;
a bis) la suddivisione dei compiti tra la BCE e le autorità nazionali competenti nell'ambito del meccanismo di vigilanza unico;
b) l'efficacia delle disposizioni sull'indipendenza e sulla responsabilità;
c) l'interazione tra il meccanismo di vigilanza unico, il Comitato europeo per il rischio sistemico e l'Autorità bancaria europea;
d) l'adeguatezza delle modalità di governance, compresa la composizione e le modalità di voto del consiglio di vigilanza bancaria e il suo rapporto con il consiglio direttivo, nonché la collaborazione nell'ambito del consiglio di vigilanza bancaria tra gli Stati membri della zona euro e gli altri Stati membri partecipanti al meccanismo di vigilanza unico;
d bis) l'interazione tra la BCE e le autorità nazionali competenti degli Stati membri non partecipanti e gli effetti del meccanismo di vigilanza unico su tali Stati membri;
d ter) l'efficacia delle procedure di ricorso interno contro le decisioni della BCE;
d quater) l'efficacia della separazione tra la funzione di politica monetaria e quella di vigilanza in seno alla BCE nonché la possibilità di separare le risorse finanziarie dei compiti di vigilanza dal bilancio della BCE e integrarle nel bilancio generale dell'Unione;
d quinquies) gli effetti fiscali che le decisioni in materia di vigilanza adottate dal meccanismo di vigilanza unico hanno sugli Stati membri partecipanti e la possibilità di offrire agli Stati membri partecipanti che non hanno adottato l'euro una forma di sostegno di bilancio;
d sexies) le possibilità di sviluppare ulteriormente il meccanismo di vigilanza unico sulla base delle disposizioni esistenti nei trattati o di modifiche dei trattati eventualmente necessarie per far sì che il meccanismo di vigilanza unico funzioni in modo più efficiente, inclusa la possibilità di fondere l'ABE con il meccanismo di vigilanza unico nonché la possibilità di includere le società di assicurazione nell'ambito di applicazione del meccanismo di vigilanza unico o nell'ambito di applicazione dell'EIOPA rafforzando il ruolo di quest'ultima.
La relazione è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio. Se del caso, la Commissione formula proposte di accompagnamento.
Articolo 27
Disposizioni transitorie ed entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2013.
2. Entro il 1° gennaio 2014 la BCE svolge appieno i compiti di vigilanza ad essa attribuiti ai sensi del presente regolamento. ▐
3. Prima del 1° gennaio 2014 la BCE può, mediante decisione indirizzata all'ente creditizio, alla società di partecipazione finanziaria o alla società di partecipazione finanziaria mista e all'autorità nazionale competente degli Stati membri partecipanti in questione, iniziare a svolgere i compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento, in particolare in relazione agli enti creditizi che hanno ricevuto o chiesto un'assistenza finanziaria europea diretta o indiretta nel quadro del fondo europeo di stabilità finanziaria o del meccanismo europeo di stabilità o di qualsiasi altro strumento di assistenza finanziaria pubblica ed agli enti creditizi che rappresentano un rischio sistemico, quale definito nel diritto UE, singolarmente o quale parte di un gruppo di enti creditizi, società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista.
4. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, in vista dell'assunzione delle sue funzioni ai sensi dei paragrafi di cui sopra, la BCE può chiedere alle autorità competenti degli Stati membri partecipanti e ai soggetti di cui all'articolo 9 di fornire tutte le informazioni utili alla BCE per effettuare una valutazione approfondita degli enti creditizi dello Stato membro partecipante. L'ente creditizio e l'autorità competente comunicano le informazioni richieste.
5. In deroga all'articolo 4, paragrafo 3, all'entrata in vigore del presente regolamento e fino all'abrogazione delle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE e alla loro sostituzione con nuove atti dell'Unione, la BCE svolge i compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento impartendo istruzioni alle autorità nazionali competenti sull'esercizio dei pertinenti poteri loro conferiti.
In deroga all'articolo 4, paragrafo 3, dall'entrata in vigore del presente regolamento e fino all'entrata in vigore di atti legislativi in materia di vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario che autorizzino la BCE a esercitare i poteri delle autorità competenti, la BCE svolge i compiti ad essa attribuiti dall'articolo 4, paragrafo 2), lettera j), impartendo istruzioni alle autorità nazionali competenti sull'esercizio dei poteri loro conferiti.
6. Gli enti creditizi autorizzati dagli Stati membri partecipanti alla data di cui al paragrafo 1 o, laddove pertinente, alla data indicata ai paragrafi 2 e 3, sono considerati autorizzati a norma dell'articolo 13 e possono continuare a svolgere la loro attività. Le autorità nazionali competenti comunicano alla BCE, anteriormente alla data di applicazione del presente regolamento o, laddove pertinente, anteriormente alla data indicata al paragrafo 2 o al paragrafo 3, l'identità di detti enti creditizi, specificandone in una relazione i trascorsi prudenziali e il profilo di rischio, e forniscono tutte le altre informazioni chieste dalla BCE. Le informazioni sono comunicate nel formato richiesto dalla BCE.
6 bis. Qualsiasi decisione e/o misura adottata dalle autorità nazionali competenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, nei settori in cui alla BCE sono conferiti compiti di vigilanza prudenziale quali definiti all'articolo 4, resta in vigore finché la BCE non la modifichi o la revochi in linea con le disposizioni di cui al presente regolamento.
- [1] * Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ▌.
- [2] GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12.
- [3] GU L 331 del 15.12.2010, pag. 37.
- [4] GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.
- [5] GU C 40 del 7.2.2001, pag. 453.
- [6] GU C 25 E del 29.1.2004, pag. 394.
- [7] GU L 318 del 27.11.1998, pag. 4.
- [8] GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
- [9] GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
- [10] GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.
- [11] GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.
- [12] GU L 177 del 30.6.2006, pag. 277.
- [13] GU L 35 dell'11.2.2003, pagg. 1-27.
PARERE della commissione per gli affari costituzionali (27.11.2012)
destinato alla commissione per i problemi economici e monetari
sulla proposta di regolamento del Consiglio che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi
(COM(2012)0511 – C7‑0314/2012 – 2012/0242(CNS))
Relatore per parere: Andrew Duff
BREVE MOTIVAZIONE
L'istituzione di un'unione bancaria dotata di un meccanismo di vigilanza unico facente capo alla Banca centrale europea (BCE) solleva questioni costituzionali molto importanti che debbono essere portate all'attenzione del Parlamento.
La base giuridica scelta dal Consiglio europeo e dalla Commissione è l'articolo 127, paragrafo 6, del TFUE che recita:
6. Il Consiglio, deliberando all'unanimità mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, previa consultazione del Parlamento europeo e della Banca centrale europea, può affidare alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle altre istituzioni finanziarie, escluse le imprese di assicurazione.
L'obiettivo del relatore è di garantire la coesione generale dell'Unione europea e il pieno rispetto del diritto dell'Unione nell'istituzione di un meccanismo di vigilanza unico efficiente ed efficace. A tal fine, presenta 41 emendamenti alla proposta di regolamento del Consiglio sottoposta dalla Commissione, illustrati nella seguente tabella.
Modifiche |
Contenuto |
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1 |
Definizione del contesto politico |
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4 |
Aggiornamento |
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5, 24, 33 |
Per gli Stati della zona euro la partecipazione non deve essere facoltativa mentre per gli Stati che non fanno (ancora) parte dalla zona euro si presume essere la norma. Soltanto il Regno Unito beneficia di una clausola di esenzione dall'euro (protocollo n. 15) |
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6 |
Si ricorre alla BCE in quanto già investita di competenze di esecuzione |
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7 |
Ambito di applicazione esteso a tutte le banche, senza eccezione |
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12 |
Accordi contrattuali con Stati partecipanti non inclusi nella zona euro |
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8, 9, 10, 26, 28 |
Necessità di rispettare l'Autorità bancaria europea e l'integrità del mercato unico |
|
13, , 36, 42, 43 |
Parità di status per tutti gli Stati all'interno del meccanismo di vigilanza unico |
|
13, 21, 39 |
Relazioni tra il nuovo consiglio di vigilanza e il consiglio direttivo della BCE |
|
14, 29, 43, 44 |
Trasparenza |
|
15, 16,17, 20, 40, 42, 45, 46,47, 48 |
Elezione del presidente da parte del Parlamento europeo e rendicontabilità del consiglio di vigilanza |
|
18 |
Ricorso giurisdizionale e procedura d'appello |
|
2, 30, 32, 34, 35, 46, 48 |
Miglioramenti redazionali |
|
Il relatore richiama l'attenzione sulla necessità che il Parlamento adotti posizioni concordanti sulla proposta legislativa in esame (relazione Thyssen) e sulla proposta di regolamento relativo all'ABE (relazione Giegold).
EMENDAMENTI
La commissione per gli affari costituzionali invita la commissione per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando -1 (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(-1) L'attuale crisi finanziaria ed economica ha condotto il sistema bancario europeo sull'orlo del collasso. L'integrità della moneta unica e del mercato unico è minacciata dalla frammentazione del settore finanziario. Allo stato attuale, è indispensabile intensificare l'integrazione del settore bancario al fine di rafforzare l'unità europea, ripristinare la stabilità finanziaria e gettare le basi per la ripresa economica. |
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 6 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(6) L'Autorità bancaria europea (ABE), istituita nel 2011 dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), e il Sistema europeo di vigilanza finanziaria, istituito dall'articolo 2 dello stesso regolamento e dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), e dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), hanno consentito di migliorare notevolmente la cooperazione tra le autorità di vigilanza bancaria nell'Unione. L'ABE contribuisce in modo rilevante alla definizione di un corpus unico di norme sui servizi finanziari nell'Unione ed ha svolto un ruolo determinante nell'attuazione coerente della ricapitalizzazione di grandi istituti finanziari dell'Unione decisa nell'ottobre 2011 dai capi di Stato o di governo europei. |
(6) L'Autorità bancaria europea (ABE), istituita nel 2011 dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), e il Sistema europeo di vigilanza finanziaria, istituito dall'articolo 2 dello stesso regolamento e dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), e dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), hanno consentito di migliorare notevolmente la cooperazione tra le autorità di vigilanza bancaria nell'Unione. L'ABE contribuisce in modo rilevante alla definizione di un corpus unico di norme sui servizi finanziari nell'intera Unione ed ha svolto un ruolo determinante nell'attuazione coerente della ricapitalizzazione di grandi istituti finanziari dell'Unione decisa nell'ottobre 2011 dai capi di Stato o di governo europei. |
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 7 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(7 bis) Il principio della leale cooperazione tra le istituzioni europee è sancito dai trattati, nello specifico dall'articolo 13, paragrafo 2, del TUE. |
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 8 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(8 bis) Il 18 ottobre 2012 il Consiglio europeo ha concluso che il processo verso un'unione economica e monetaria più approfondita dovrebbe basarsi sul quadro giuridico e istituzionale dell'Unione ed essere caratterizzato da apertura e trasparenza nei confronti degli Stati membri che non hanno aderito all'euro e dal rispetto dell'integrità del mercato unico. Il quadro finanziario integrato disporrà di un meccanismo di vigilanza unico, che sarà aperto per quanto possibile a tutti gli Stati membri che desiderino aderirvi. |
Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 9 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(9) Occorre pertanto creare l'Unione bancaria europea basata su un autentico corpus unico di norme sui servizi finanziari per il mercato unico nel suo complesso e comprendente un meccanismo di vigilanza unico e un quadro comune di garanzia dei depositi e di risoluzione delle crisi bancarie. Dati gli stretti legami e interconnessioni fra gli Stati membri partecipanti alla moneta unica, è opportuno che l'Unione bancaria si applichi almeno a tutti gli Stati membri della zona euro. Nella prospettiva di mantenere e approfondire il mercato interno, occorre che l'Unione bancaria sia anche aperta, per quanto possibile sul piano istituzionale, alla partecipazione di altri Stati membri. |
(9) Occorre pertanto creare l'Unione bancaria europea basata su un corpus unico, completo e dettagliato di norme sui servizi finanziari per il mercato unico nel suo complesso, elaborato dall'ABE, e comprendente un meccanismo di vigilanza unico e un quadro comune di garanzia dei depositi e di risoluzione delle crisi bancarie. Data l'interdipendenza degli Stati membri partecipanti alla moneta unica, è opportuno che l'Unione bancaria includa tutti gli Stati membri della zona euro e che sia esteso a tutti gli altri Stati che intendono aderire all'euro e che si stanno preparando a tale fine. Nella prospettiva di mantenere e approfondire il mercato interno, occorre che l'Unione bancaria sia anche aperta, per quanto possibile sul piano istituzionale, alla successiva partecipazione di qualsiasi altro Stato membro. |
Emendamento 6 Proposta di regolamento Considerando 11 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(11) In quanto banca centrale della zona euro dotata di ampie competenze in materia macroeconomica e di stabilità finanziaria, la BCE è l'istituzione adatta ad assolvere i compiti di vigilanza nell'ottica di tutelare la stabilità del sistema finanziario europeo. In molti Stati membri, infatti, la competenza della vigilanza bancaria è già appannaggio della banca centrale. Occorre quindi attribuire alla BCE compiti specifici in merito alle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale degli enti creditizi nella zona euro. |
(11) In quanto banca centrale della zona euro dotata di ampie competenze in materia macroeconomica e di stabilità finanziaria e di competenze di esecuzione proprie, la BCE è l'istituzione adatta ad assolvere i compiti di vigilanza nell'ottica di tutelare la stabilità del sistema finanziario europeo. Il coinvolgimento della BCE nella vigilanza sul settore finanziario rifletterebbe, infatti, la prassi attualmente invalsa nella maggior parte degli Stati membri in cui la competenza della vigilanza bancaria è già appannaggio della banca centrale. Occorre quindi attribuire alla BCE compiti specifici in merito alle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale degli enti creditizi nella zona euro. |
Emendamento 7 Proposta di regolamento Considerando 13 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(13) La sicurezza e la solidità delle grandi banche sono essenziali per assicurare la stabilità del sistema finanziario, ma l'esperienza recente insegna che anche banche più piccole possono minacciare la stabilità finanziaria. Occorre pertanto che la BCE possa esercitare i compiti di vigilanza su tutte le banche degli Stati membri partecipanti. |
(13) La sicurezza e la solidità delle grandi banche sono essenziali per assicurare la stabilità del sistema finanziario, ma l'esperienza recente insegna che anche banche più piccole possono minacciare la stabilità finanziaria. Occorre pertanto che la BCE possa esercitare i compiti di vigilanza su tutte le banche degli Stati membri partecipanti senza eccezioni. |
Emendamento 8 Proposta di regolamento Considerando 24 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(24) Occorre che l'attribuzione di compiti di vigilanza alla BCE in relazione ad alcuni Stati membri si iscriva coerentemente nel quadro del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF) istituito nel 2010 e sia in linea con il relativo obiettivo di fondo di definire un corpus unico di norme e di migliorare la convergenza delle prassi di vigilanza in tutta l'Unione. È importante che le autorità di vigilanza bancaria cooperino tra di loro e con le autorità di vigilanza delle assicurazioni e mercati finanziari per trattare le questioni di interesse comune e per assicurare una vigilanza adeguata sugli enti creditizi attivi anche nei settori assicurativo e mobiliare. Occorre pertanto che la BCE cooperi strettamente con l'Autorità bancaria europea (ABE), l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali nel quadro del SEVIF. |
(24) Occorre che l'attribuzione di compiti di vigilanza alla BCE si iscriva coerentemente nel quadro del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF) istituito nel 2010 e sia in linea con il relativo obiettivo di fondo di definire un corpus unico di norme e di migliorare la convergenza delle prassi di vigilanza in tutta l'Unione. È importante che le autorità di vigilanza bancaria cooperino tra di loro e con le autorità di vigilanza delle assicurazioni e mercati finanziari per trattare le questioni di interesse comune e per assicurare una vigilanza adeguata sugli enti creditizi attivi anche nei settori assicurativo e mobiliare. Occorre pertanto che la BCE cooperi strettamente con l'Autorità bancaria europea (ABE), l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, ferme restando le loro competenze. |
Emendamento 9 Proposta di regolamento Considerando 24 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(24 bis) Al fine di preservare l'integrità del mercato finanziario unico, occorre che l'ABE mantenga il proprio ruolo e conservi tutti i poteri e i compiti che le sono stati affidati: è necessario che continui a sviluppare e garantire l'attuazione del corpus unico di norme applicabile a tutti gli Stati membri e a migliorare la convergenza delle prassi di vigilanza in tutta l'Unione. Occorre inoltre incaricare l'ABE della definizione di una guida unica per l'attività di vigilanza, al fine di integrare il corpus unico di norme dell'UE e garantire coerenza nella supervisione bancaria. |
Emendamento 10 Proposta di regolamento Considerando 25 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(25) Per assicurare la coerenza fra i compiti di vigilanza attribuiti alla BCE e il processo decisionale interno all'ABE, occorre che la BCE coordini la posizione comune tra i rappresentanti delle autorità nazionali degli Stati membri partecipanti nelle materie di competenza della BCE. |
(25) Al fine di salvaguardare l'integrità del mercato unico, occorre che la BCE coordini solamente la posizione tra i rappresentanti degli Stati membri partecipanti nelle materie di competenza della BCE e laddove gli Stati membri partecipanti siano direttamente interessati da dette materie. La BCE deve rispettare pienamente il ruolo dell'ABE sia nell'istituzione del corpus di norme unico per il settore bancario europeo sia nel monitoraggio dell'applicazione delle norme nell'Unione nel suo insieme. |
Emendamento 11 Proposta di regolamento Considerando 26 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(26) Occorre che la BCE assolva i suoi compiti conformemente alla normativa dell'Unione, compresi tutto il diritto primario e derivato dell'Unione, le decisioni della Commissione in materia di aiuti di Stato, le regole di concorrenza e sul controllo delle concentrazioni e il corpus unico di norme applicabile a tutti gli Stati membri. L'ABE è incaricata di elaborare progetti di norme tecniche nonché orientamenti e raccomandazioni finalizzati alla convergenza nella vigilanza e alla coerenza dei relativi risultati nell'ambito dell'UE. Poiché non è opportuno che subentri all'ABE nell'assolvimento di tali compiti, la BCE deve esercitare il potere di adottare regolamenti a norma dell'articolo 132 del TFUE soltanto quando la normativa dell'Unione adottata dalla Commissione europea su presentazione di progetti da parte dell'ABE o gli orientamenti e le raccomandazioni emanati dall'ABE non disciplinano talune materie necessarie per il corretto assolvimento dei compiti della BCE ovvero non li disciplinano in modo sufficientemente particolareggiato. |
(26) Occorre che la BCE assolva i suoi compiti conformemente alla normativa dell'Unione, compresi tutto il diritto primario e derivato dell'Unione, le decisioni della Commissione in materia di aiuti di Stato, le regole di concorrenza e sul controllo delle concentrazioni, il corpus unico di norme applicabile a tutti gli Stati membri e la guida unica per l'attività di vigilanza che deve essere elaborata dall'ABE. L'ABE è incaricata di elaborare progetti di norme tecniche nonché orientamenti e raccomandazioni finalizzati alla convergenza nella vigilanza e alla coerenza dei relativi risultati nell'ambito dell'UE. Poiché non è opportuno che subentri all'ABE nell'assolvimento di tali compiti, la BCE deve esercitare il potere di adottare regolamenti a norma dell'articolo 132 del TFUE soltanto quando la normativa dell'Unione adottata dalla Commissione europea su presentazione di progetti da parte dell'ABE o gli orientamenti e le raccomandazioni emanati dall'ABE non disciplinano talune materie necessarie per il corretto assolvimento dei compiti della BCE ovvero non li disciplinano in modo sufficientemente particolareggiato. |
Emendamento 12 Proposta di regolamento Considerando 29 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(29) Per quanto riguarda la vigilanza di enti creditizi transfrontalieri operanti sia all'interno che all'esterno della zona euro, occorre che la BCE cooperi strettamente con le autorità competenti degli Stati membri non partecipanti. In qualità di autorità competente è necessario che la BCE sia soggetta ai relativi obblighi di cooperazione e di scambio di informazioni imposti dalla normativa UE e partecipi pienamente nei collegi delle autorità di vigilanza. Inoltre, poiché l'esercizio di compiti di vigilanza da parte di un'istituzione europea apporta chiari benefici in termini di stabilità finanziaria e integrazione sostenibile dei mercati, occorre che anche gli Stati membri che non partecipano alla moneta unica abbiano la possibilità di partecipare al nuovo meccanismo. Tuttavia, l'assolvimento efficace dei compiti di vigilanza presuppone necessariamente l'attuazione piena e immediata delle decisioni in materia di vigilanza. Occorre che gli Stati membri che intendono partecipare al nuovo meccanismo si impegnino quindi ad assicurare che le autorità nazionali competenti si conformino alle misure richieste dalla BCE in relazione agli enti creditizi e vi diano attuazione. È opportuno che la BCE possa instaurare una cooperazione stretta con le autorità competenti di uno Stato membro che non partecipa alla moneta unica. È necessario che sia tenuta a instaurare la cooperazione quando sono soddisfatte le condizioni previste nel presente regolamento. Occorre che le condizioni in base alle quali i rappresentanti delle autorità competenti degli Stati membri che hanno instaurato una cooperazione stretta prendono parte alle attività del consiglio di vigilanza consentano la partecipazione più ampia possibile di detti rappresentanti, tenendo conto dei limiti derivanti dallo statuto del SEBC e della BCE, in particolare per quanto riguarda l'integrità del suo processo decisionale. |
(29) Per quanto riguarda la vigilanza di enti creditizi transfrontalieri operanti sia all'interno che all'esterno della zona euro, occorre che la BCE cooperi strettamente con le autorità competenti degli Stati membri non partecipanti. In qualità di autorità competente è necessario che la BCE sia soggetta ai relativi obblighi di cooperazione e di scambio di informazioni imposti dalla normativa UE e partecipi pienamente nei collegi delle autorità di vigilanza. Inoltre, poiché l'esercizio di compiti di vigilanza da parte di un'istituzione europea apporta chiari benefici in termini di stabilità finanziaria e integrazione sostenibile dei mercati, occorre che anche gli Stati membri che non partecipano alla moneta unica abbiano la possibilità di partecipare al nuovo meccanismo. Tuttavia, l'assolvimento efficace dei compiti di vigilanza presuppone necessariamente l'attuazione piena e immediata delle decisioni in materia di vigilanza. Occorre che gli Stati membri che intendono partecipare al nuovo meccanismo si impegnino quindi ad assicurare che le autorità nazionali competenti si conformino alle misure richieste dalla BCE in relazione agli enti creditizi e vi diano attuazione. È opportuno che la BCE possa instaurare una cooperazione stretta con le autorità competenti di uno Stato membro che non partecipa alla moneta unica e che sia tenuta a instaurare la cooperazione quando sono soddisfatte le condizioni previste nel presente regolamento. Tali condizioni prevedono che gli Stati membri in questione si impegnino ad assicurare che le rispettive autorità nazionali competenti si conformino alle misure richieste dalla BCE in relazione agli enti creditizi e vi diano attuazione, oltre all'obbligo di adottare disposizioni legislative nazionali per assicurare che le proprie autorità nazionali competenti siano tenute a adottare, nei confronti degli enti creditizi, le misure chieste della BCE. |
Emendamento 13 Proposta di regolamento Considerando 29 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(29 bis) Le condizioni alle quali i rappresentanti delle autorità competenti degli Stati membri non appartenenti alla zona euro partecipano alle attività del consiglio di vigilanza dovrebbero consentire loro di essere pienamente rappresentati nel consiglio di vigilanza e di godere di uno status pari a quello delle autorità competenti degli Stati membri della zona euro, anche per quanto riguarda i diritti di voto. Il consiglio di vigilanza dovrebbe essere competente per la pianificazione e l'esecuzione dei compiti di vigilanza della BCE ed esercitare i suoi compiti nel pieno riconoscimento del fatto che il consiglio direttivo è l'organo esecutivo supremo della BCE. |
Emendamento 14 Proposta di regolamento Considerando 33 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(33) Nelle sue procedure decisionali, occorre che la BCE sia soggetta alle norme e ai principi generali dell'Unione in materia di giusto processo e di trasparenza. Occorre rispettare pienamente il diritto dei destinatari delle decisioni della BCE ad essere ascoltati. |
(33) Nelle sue procedure decisionali, occorre che la BCE sia soggetta alle norme e ai principi generali dell'Unione in materia di giusto processo e di trasparenza. Occorre rispettare pienamente il diritto dei destinatari delle decisioni della BCE ad essere ascoltati. È opportuno che il consiglio di vigilanza pubblichi i propri verbali. |
Emendamento 15 Proposta di regolamento Considerando 34 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(34) L'attribuzione di compiti di vigilanza implica per la BCE una responsabilità considerevole in termini di salvaguardia della stabilità finanziaria nell'Unione e di esercizio il più possibile efficace e proporzionato dei poteri di vigilanza. Occorre pertanto che la BCE risponda dell'esecuzione di tali compiti al Parlamento europeo e rispettivamente al Consiglio dell'Unione europea e all'Eurogruppo quali istituzioni democraticamente legittimate a rappresentare i cittadini europei e gli Stati membri dell'UE, anche tramite relazioni periodiche e risposte a interrogazioni e quesiti. Nei casi in cui le autorità di vigilanza nazionali intervengono a norma del presente regolamento, è opportuno che resti d'applicazione il regime di responsabilità previsto dalla normativa nazionale. |
(34) L'attribuzione di compiti di vigilanza implica per la BCE una responsabilità considerevole in termini di salvaguardia della stabilità finanziaria nell'Unione e di esercizio il più possibile efficace e proporzionato dei poteri di vigilanza. Sebbene la BCE debba rimanere indipendente in materia di politica monetaria, essa deve essere soggetta a nuove forme di rendicontabilità democratica per quanto concerne i suoi compiti di vigilanza, anche tramite relazioni periodiche e risposte a interrogazioni e quesiti. Nei casi in cui le autorità di vigilanza nazionali intervengono a norma del presente regolamento, è opportuno che resti d'applicazione il regime di responsabilità previsto dalla normativa nazionale. |
Emendamento 16 Proposta di regolamento Considerando 34 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(34 bis) È opportuno che il consiglio di vigilanza presenti una relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio. I rappresentanti del consiglio di vigilanza possono essere chiamati a comparire dinanzi alle commissioni competenti del Parlamento europeo. Il diritto del Parlamento europeo di istituire una commissione temporanea d'inchiesta dovrebbe applicarsi alle attività del consiglio di vigilanza |
Emendamento 17 Proposta di regolamento Considerando 34 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(34 ter) Su richiesta dei parlamenti degli Stati membri partecipanti, le rispettive commissioni competenti possono procedere all'audizione di un rappresentante del consiglio di vigilanza della BCE. |
Emendamento 18 Proposta di regolamento Considerando 34 quater (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(34 quater) Fatto salvo l'articolo 263 del TFUE, la Corte di giustizia, nel quadro della sua funzione di vigilanza, dovrebbe poter verificare la legalità degli atti della BCE intesi a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi. |
Emendamento 19 Proposta di regolamento Considerando 35 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(35) La BCE è competente ad esercitare funzioni di politica monetaria ai fini del mantenimento della stabilità dei prezzi ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 1, del TFUE. L'assolvimento di compiti di vigilanza mira a tutelare la sicurezza e la solidità degli enti finanziari e la stabilità del sistema finanziario. Per evitare conflitti di interesse e per assicurare che ciascuna funzione sia esercitata conformemente agli obiettivi applicabili, la BCE deve provvedere a una separazione netta nell'esercizio delle due funzioni. |
(35) La BCE è competente ad esercitare funzioni di politica monetaria ai fini del mantenimento della stabilità dei prezzi ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 1, del TFUE. L'assolvimento di compiti di vigilanza mira a tutelare la sicurezza e la solidità degli enti finanziari e la stabilità del sistema finanziario. Per evitare conflitti di interesse e per assicurare che ciascuna funzione sia esercitata conformemente agli obiettivi applicabili, la BCE deve provvedere a una separazione netta nell'esercizio delle due funzioni. È opportuno che il personale addetto all'espletamento dei compiti affidati alla BCE dal presente regolamento sia distinto, dal punto di vista organizzativo, dal resto del personale della stessa BCE e che faccia capo a strutture gerarchiche separate. |
Emendamento 20 Proposta di regolamento Considerando 36 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(36) Occorre, in particolare, istituire con la BCE un consiglio di vigilanza incaricato di preparare le decisioni in materia di vigilanza, che ricomprenda le competenze specifiche delle autorità di vigilanza nazionali. È opportuno che il consiglio di vigilanza sia presieduto da un presidente e da un vicepresidente eletti dal consiglio direttivo della BCE e sia inoltre composto di rappresentanti della BCE e delle autorità nazionali. Ai fini di una rotazione adeguata e, nel contempo, a tutela della loro piena indipendenza, occorre che il presidente e il vicepresidente siano eletti per un mandato, non rinnovabile, non superiore a cinque anni. Per assicurare il pieno coordinamento con le attività dell'ABE e con le politiche prudenziali dell'Unione, è opportuno che l'ABE e la Commissione europea partecipino al consiglio di vigilanza in veste di osservatori. Lo svolgimento dei compiti di vigilanza attribuiti alla BCE impone l'adozione di un gran numero di atti e decisioni tecnicamente complessi, tra cui le decisioni relative a singoli enti creditizi. Per svolgere efficacemente detti compiti secondo il principio della separazione rispetto ai compiti relativi alla politica monetaria, occorre che il consiglio direttivo della BCE possa delegare al consiglio di vigilanza taluni compiti di vigilanza ben definiti e le relative decisioni, ferme restando la supervisione e la responsabilità del consiglio direttivo, che può impartire al consiglio di vigilanza istruzioni e linee guida. |
(36) Occorre, in particolare, istituire con la BCE un consiglio di vigilanza incaricato di preparare le decisioni in materia di vigilanza, che ricomprenda le competenze specifiche delle autorità di vigilanza nazionali. È opportuno che il consiglio di vigilanza sia presieduto da un presidente eletto dal consiglio direttivo della BCE previa approvazione del Parlamento europeo. Il consiglio dovrebbe essere inoltre composto di rappresentanti della BCE e delle autorità nazionali. Ai fini di una rotazione adeguata e, nel contempo, a tutela della loro piena indipendenza, occorre che il presidente e il vicepresidente siano eletti per un mandato, non rinnovabile, non superiore a cinque anni. Per assicurare il pieno coordinamento con le attività dell'ABE e con le politiche prudenziali dell'Unione, è opportuno che l'ABE e la Commissione europea partecipino al consiglio di vigilanza in veste di osservatori. Il consiglio di vigilanza dovrebbe esercitare i suoi compiti nella piena consapevolezza che il consiglio direttivo della BCE conserva la responsabilità ultima delle sue decisioni. Lo svolgimento dei compiti di vigilanza attribuiti alla BCE impone l'adozione di un gran numero di atti e decisioni tecnicamente complessi, tra cui le decisioni relative a singoli enti creditizi. Per svolgere efficacemente detti compiti secondo il principio della separazione rispetto ai compiti relativi alla politica monetaria, occorre che il consiglio direttivo della BCE possa delegare al consiglio di vigilanza taluni compiti di vigilanza ben definiti, ferme restando la supervisione e la responsabilità del consiglio direttivo, che può impartire istruzioni e direttive a tale organismo. che può impartire al consiglio di vigilanza istruzioni e linee guida. |
Emendamento 21 Proposta di regolamento Considerando 36 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(36 bis) È opportuno che il consiglio di vigilanza sia incaricato della preparazione e dell'esecuzione delle decisioni del consiglio direttivo della BCE e che proposte del consiglio di vigilanza siano accettate dal consiglio direttivo, salvo ove siano respinte da una maggioranza qualificata dei suoi membri. Il consiglio direttivo dovrebbe essere tenuto a giustificare gli scostamenti rispetto alle proposte e ai progetti di decisioni preparati dal consiglio di vigilanza. |
Emendamento 22 Proposta di regolamento Considerando 41 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(41) Date la globalizzazione dei servizi bancari e l'accresciuta importanza degli standard internazionali, occorre che la BCE assolva i suoi compiti nel rispetto di tali standard e attraverso il dialogo e una cooperazione stretta con le autorità di vigilanza al di fuori dell'Unione, senza sovrapporsi alla funzione internazionale dell'ABE. È opportuno che sia abilitata a stabilire contatti e concludere accordi amministrativi con le autorità di vigilanza e le amministrazioni di paesi terzi, nonché con organizzazioni internazionali, previo coordinamento con l'ABE e nel pieno rispetto delle funzioni esistenti e delle rispettive competenze degli Stati membri e delle istituzioni dell'Unione. |
(41) Date la globalizzazione dei servizi bancari e l'accresciuta importanza degli standard internazionali, occorre che la BCE assolva i suoi compiti nel rispetto di tali standard e attraverso il dialogo e una cooperazione stretta con le autorità di vigilanza al di fuori dell'Unione, senza sovrapporsi alla funzione internazionale dell'ABE né limitandola. È opportuno che sia abilitata a stabilire contatti e concludere accordi amministrativi con le autorità di vigilanza e le amministrazioni di paesi terzi, nonché con organizzazioni internazionali, previo coordinamento con l'ABE e nel pieno rispetto delle funzioni esistenti e delle rispettive competenze degli Stati membri e delle istituzioni dell'Unione. |
Emendamento 23 Proposta di regolamento Considerando 47 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(47 bis) Poiché la crisi finanziaria attuale ha contribuito enormemente alla frammentazione dei mercati finanziari europei, è fondamentale rafforzare il quadro finanziario integrato comune. Occorre tuttavia tenere presente che dall'approfondimento dell'integrazione dell'UEM non possono scaturire nuovi criteri di convergenza, non precedentemente contemplati dai trattati, che possono creare ulteriori ostacoli per l'ingresso di paesi cui si applica una deroga temporanea. |
Emendamento 24 Proposta di regolamento Articolo 2 – alinea – punto 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(1) "Stato membro partecipante": uno Stato membro la cui moneta è l'euro; |
(1) "Stato membro partecipante": uno Stato membro la cui moneta è l'euro e qualunque altro Stato membro che scelga di aderire al meccanismo di vigilanza unico; |
Emendamento 25 Proposta di regolamento Articolo 2 – alinea – punto 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(1 bis) "Stato membro non partecipante": uno Stato membro la cui moneta non è l'euro, che scelga di non partecipare al meccanismo di vigilanza unico; |
Emendamento 26 Proposta di regolamento Articolo 3 – comma unico | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
La BCE coopera strettamente con l'Autorità bancaria europea, con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, con l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e con il Comitato europeo per il rischio sistemico, che fanno parte del Sistema europeo di vigilanza finanziaria istituito dall'articolo 2 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010. |
La BCE, nelle sue funzioni di vigilanza, coopera strettamente con l'Autorità bancaria europea, con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, con l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e con il Comitato europeo per il rischio sistemico, che fanno parte del Sistema europeo di vigilanza finanziaria istituito dall'articolo 2 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010. La BCE svolge i suoi compiti lasciando impregiudicate le competenze degli altri soggetti partecipanti al SEVIF. |
Emendamento 27 Proposta di regolamento Articolo 3 – comma 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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La BCE coopera strettamente con il Meccanismo europeo di stabilità (MES) o con qualsiasi altra struttura analoga per gli Stati membri partecipanti la cui moneta non è l'euro nel caso in cui un ente creditizio abbia ricevuto o chiesto assistenza finanziaria a tale struttura. |
Emendamento 28 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 – alinea | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. In conformità alle pertinenti disposizioni della normativa dell'Unione la BCE ha competenza esclusiva dell'assolvimento dei compiti seguenti, a fini di vigilanza prudenziale, nei confronti di tutti gli enti creditizi stabiliti negli Stati membri partecipanti: |
1. In conformità alle pertinenti disposizioni della normativa dell'Unione nonché al corpus unico di norme e alla guida unica per l'attività di vigilanza elaborata dall'ABE, la BCE, fatte salve le attribuzioni dell'ABE, ha competenza esclusiva dell'assolvimento dei compiti seguenti, a fini di vigilanza prudenziale, nei confronti di tutti gli enti creditizi stabiliti negli Stati membri partecipanti: |
Emendamento 29 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera h | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
h) sottoporre gli enti creditizi a prove di stress prudenziali a supporto della valutazione prudenziale; |
h) sottoporre gli enti creditizi a prove di stress prudenziali a supporto della valutazione prudenziale, purché vi sia un opportuno coordinamento con l'ABE, nonché pubblicare i risultati di tali prove; |
Emendamento 30 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera l | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
l) coordinare ed esprimere, nelle materie relative ai compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento, la posizione comune dei rappresentanti delle autorità competenti degli Stati membri partecipanti in sede di consiglio delle autorità di vigilanza e di consiglio di amministrazione dell'Autorità bancaria europea. |
l) formulare, nelle materie che afferiscono direttamente ai compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento, la posizione comune dei rappresentanti delle autorità competenti degli Stati membri partecipanti in sede di consiglio delle autorità di vigilanza e di consiglio di amministrazione dell'Autorità bancaria europea. |
Emendamento 31 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Fatta salva la pertinente normativa dell'Unione e conformemente ad essa, in particolare gli atti normativi e di altra natura, la BCE può, per quanto necessario all'assolvimento dei compiti di vigilanza ad essa attribuiti dal presente regolamento, adottare regolamenti e raccomandazioni e prendere decisioni al fine di dare attuazione o applicazione alla normativa dell'Unione. |
3. Fatta salva la pertinente normativa dell'Unione e conformemente ad essa, in particolare gli atti normativi e di altra natura, compresi il corpus unico di norme e la guida unica per l'attività di vigilanza elaborata dall'ABE oltre alle norme tecniche elaborate dall'ABE e adottate dalla Commissione, la BCE può adottare regolamenti e raccomandazioni e prendere decisioni al fine di dare attuazione o applicazione alla normativa dell'Unione per quanto necessario all'assolvimento dei compiti di vigilanza a essa attribuiti dal presente regolamento, e solo se tali atti dell'Unione non disciplinano talune materie necessarie per il corretto assolvimento dei compiti della BCE ovvero non li disciplinano in modo sufficientemente particolareggiato. |
Emendamento 32 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Il presente regolamento lascia impregiudicate le competenze delle autorità competenti degli Stati membri partecipanti a svolgere i compiti di vigilanza non menzionati nel presente regolamento e i relativi poteri. |
4. Il presente regolamento lascia impregiudicate le competenze delle autorità competenti degli Stati membri partecipanti a svolgere i compiti di vigilanza non assegnati dal presente regolamento e i relativi poteri. |
Emendamento 33 Proposta di regolamento Articolo 6 – titolo | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Cooperazione stretta con le autorità competenti degli Stati membri non partecipanti |
Partecipazione al meccanismo di vigilanza unico degli Stati membri che non hanno adottato l'euro come moneta |
Emendamento 34 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
A tal fine, la BCE può formulare orientamenti o rivolgere richieste all'autorità nazionale competente dello Stato membro non partecipante. |
A tal fine, la BCE può formulare orientamenti o rivolgere richieste all'autorità nazionale competente di tale Stato membro. |
Emendamento 35 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 2 – alinea | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. La cooperazione stretta tra la BCE e l'autorità nazionale competente di uno Stato membro non partecipante è stabilita da una decisione adottata dalla BCE, purché siano rispettate le seguenti condizioni: |
2. La cooperazione stretta tra la BCE e l'autorità nazionale competente di uno Stato membro che, pur non avendo adottato l'euro come moneta, sceglie di partecipare è stabilita da una decisione adottata dalla BCE, purché siano rispettate le seguenti condizioni: |
Emendamento 36 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. La decisione di cui al paragrafo 2 determina, in conformità allo statuto del SEBC e della BCE, le condizioni alle quali i rappresentanti delle autorità competenti degli Stati membri che hanno instaurato una cooperazione stretta a norma del presente articolo partecipano alle attività del consiglio di vigilanza. |
3. La decisione di cui al paragrafo 2 determina, in conformità allo statuto del SEBC e della BCE, le condizioni alle quali i rappresentanti delle autorità competenti degli Stati membri partecipanti che non hanno adottato l'euro come moneta partecipano, pienamente e allo stesso titolo dei rappresentanti degli Stati membri della zona euro, alle attività del consiglio di vigilanza. |
Emendamento 37 Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. La BCE assolve i compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento separandoli dai compiti di politica monetaria e da qualsiasi altro compito. I compiti attribuiti alla BCE dal presente regolamento non interferisco con i compiti della BCE relativi alla politica monetaria e con qualsiasi altro compito. |
2. La BCE assolve i compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento separandoli dai compiti di politica monetaria e da qualsiasi altro compito. I compiti attribuiti alla BCE dal presente regolamento non interferisco con i compiti della BCE relativi alla politica monetaria e con qualsiasi altro compito. Il personale addetto all'espletamento dei compiti affidati alla BCE dal presente regolamento deve essere distinto, dal punto di vista organizzativo, dal resto del personale della stessa BCE e fare capo a strutture gerarchiche separate. |
Emendamento 38 Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. La BCE adotta le necessarie norme interne ai fini dei paragrafi 1 e 2, comprese le norme sul segreto professionale. |
3. La BCE adotta le necessarie norme interne ai fini dei paragrafi 1 e 2, comprese le norme sul segreto professionale e le norme tese a garantire la creazione delle cosiddette "muraglie cinesi". |
Emendamento 39 Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Il consiglio di vigilanza è inoltre composto da un presidente, eletto dai membri del consiglio direttivo tra i suoi membri, ad eccezione del presidente, del comitato direttivo, e da un vicepresidente eletto dai membri del consiglio direttivo della BCE fra i suoi membri. |
2. Il consiglio di vigilanza è inoltre composto da un presidente, che è approvato dal Consiglio, su designazione del consiglio direttivo della BCE, previo ottenimento dell'approvazione del Parlamento europeo in seguito all'audizione del candidato da parte della commissione competente. Il presidente è scelto su base meritocratica e tenendo conto delle sue competenze e della conoscenza degli istituti e dei mercati finanziari, nonché della sua esperienza in materia di vigilanza e di regolamentazione finanziarie, tramite una procedura di selezione aperta. Il vicepresidente è eletto dai membri del consiglio direttivo della BCE fra i suoi membri. |
Emendamento 40 Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Il consiglio direttivo della BCE può delegare al consiglio di vigilanza compiti di vigilanza circoscritti, e le relative decisioni, riguardanti singoli enti creditizi, società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista, ovvero un loro gruppo identificabile, fatte salve la supervisione e la responsabilità del consiglio direttivo. |
3. Il consiglio direttivo della BCE può delegare al consiglio di vigilanza compiti di vigilanza circoscritti riguardanti singoli enti creditizi, società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista, ovvero un loro gruppo identificabile, fatte salve la supervisione e la responsabilità del consiglio direttivo. |
Emendamento 41 Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. I rappresentanti dell'autorità competente degli Stati membri che hanno instaurato una cooperazione stretta ai sensi dell'articolo 6 prendono parte alle attività del consiglio di vigilanza secondo le condizioni stabilite nella decisione adottata ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 2 e 3, conformemente allo statuto del SEBC e della BCE. |
5. I rappresentanti dell'autorità competente degli Stati membri partecipanti prendono parte su base paritaria alle attività del consiglio di vigilanza secondo le condizioni stabilite nella decisione adottata ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 2 e 3, conformemente allo statuto del SEBC e della BCE. |
Emendamento 42 Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 7 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
7. Il consiglio direttivo adotta il regolamento interno del consiglio di vigilanza, comprese le norme sul mandato del presidente e del vicepresidente. Il mandato, non rinnovabile, non è superiore a cinque anni. |
7. Il consiglio direttivo adotta il proprio regolamento interno e quello per il consiglio di vigilanza e li pubblica. Il regolamento interno del consiglio di vigilanza garantisce la parità di trattamento per tutti i suoi membri. Esso stabilisce regole circa il mandato del presidente che non è rinnovabile e non supera i cinque anni. |
Emendamento 43 Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 7 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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7 bis. Il consiglio di vigilanza pubblica i propri verbali. |
Emendamento 44 Proposta di regolamento Articolo 19 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 19 bis |
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Procedura decisionale |
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Il consiglio di vigilanza, deliberando a maggioranza semplice, presenta proposte al consiglio direttivo della BCE sotto forma di progetti di decisione. Il consiglio direttivo può accettare tali progetti di decisione, rinviandoli al consiglio di vigilanza, oppure respingerli. Qualora il consiglio direttivo respinga i progetti di decisione del consiglio di vigilanza, delibera a maggioranza dei due terzi dei membri aventi diritto di voto, ai sensi dell'articolo 10 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea. Il consiglio direttivo motiva il deferimento o la reiezione dei progetti di decisione preparati dal consiglio di vigilanza. Un progetto di decisione si considera adottato se il consiglio direttivo non agisce entro tre settimane. |
Emendamento 45 Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. La BCE trasmette ogni anno al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e all'Eurogruppo una relazione sull'esecuzione dei compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento. |
1. La BCE trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, all'Eurogruppo e ai parlamenti nazionali degli Stati membri partecipanti una relazione annuale sull'esecuzione dei compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento. |
Emendamento 46 Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Il presidente del consiglio di vigilanza della BCE presenta detta relazione al Parlamento europeo e all'Eurogruppo in presenza di rappresentanti degli Stati membri non partecipanti con i quali è stata instaurata una cooperazione stretta ai sensi dell'articolo 6. |
2. Il presidente del consiglio di vigilanza della BCE presenta detta relazione al Parlamento europeo e all'Eurogruppo in presenza di rappresentanti di altri Stati membri partecipanti. |
Emendamento 47 Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. A richiesta del Parlamento europeo, le sue commissioni competenti possono procedere ad audizioni del presidente del consiglio di vigilanza riguardo all'esecuzione dei compiti di vigilanza. |
3. A richiesta del Parlamento europeo, il presidente del consiglio di vigilanza partecipa a un'audizione riguardo all'esecuzione dei compiti di vigilanza dinanzi alle commissioni competenti del Parlamento europeo. |
Emendamento 48 Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. La BCE risponde, oralmente o per iscritto, alle interrogazioni o ai quesiti ad essa rivolti dal Parlamento europeo o dall'Eurogruppo. |
4. La BCE risponde, oralmente o per iscritto, alle interrogazioni o ai quesiti ad essa rivolti dal Parlamento europeo o dal Consiglio. |
Emendamento 49 Proposta di regolamento Articolo 26 – comma 1 – lettera d bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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d bis) la ripartizione delle responsabilità tra la BCE e le autorità nazionali competenti degli Stati membri partecipanti; |
PROCEDURA
Titolo |
Attribuzione di compiti specifici alla Banca centrale europea in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi |
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Riferimenti |
COM(2012)0511 – C7-0314/2012 – 2012/0242(CNS) |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
ECON 22.10.2012 |
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Parere espresso da Annuncio in Aula |
AFCO 22.10.2012 |
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Relatore per parere Nomina |
Andrew Duff 19.11.2012 |
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Esame in commissione |
9.10.2012 |
19.11.2012 |
26.11.2012 |
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Approvazione |
27.11.2012 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
18 2 1 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Andrew Henry William Brons, Andrew Duff, Ashley Fox, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Gerald Häfner, Stanimir Ilchev, Constance Le Grip, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, József Szájer, Indrek Tarand, Rafał Trzaskowski, Manfred Weber, Luis Yáñez-Barnuevo García |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Elmar Brok, Sylvie Guillaume, Helmut Scholz, György Schöpflin, Rainer Wieland |
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Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Alexander Mirsky, Ramon Tremosa i Balcells |
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ALLEGATO I
IPOL-COM-LIBE D (2012) 57338
Ms Sharon BOWLES
Chairwoman
Committee on Economic and Monetary affairs
BRUSSELS
Subject: Proposal for a Council Regulation conferring specific tasks on the European Central Bank concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions COM(2012) 511 final - 2012/0242(CNS)
Dear Ms Bowles,
I would like to inform you that the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE) decided on 11 October 2012 to deliver an opinion to the Committee on Economic and Monetary affairs on the above-mentioned legislative proposal in the form of a letter due to the tight time schedule for the adoption of the corresponding report in your Committee.
The present opinion was adopted by the LIBE Committee on 6 November 2012 with 42 votes in favour, 1 vote against and 3 abstentions.
The Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs calls on your Committee, as the Committee responsible, to consider the following suggestions when examining the Commission' proposal and to modify it accordingly.
With a view to enabling the ECB to carry out its supervisory tasks, the Commission's proposal confers on it extensive investigatory powers. In particular, the ECB is entitled to request information, to require the submission of documents, to examine books and records and take copies or extracts thereof, to obtain written or oral explanation and to interview natural or legal persons who consent to be interviewed (Article 10 - General investigations).
The ECB is also entitled to conduct on-site inspections at the business premises of the supervised entities, including inspections without prior announcement. In the context of an inspection, the ECB has the power to seal any business premises and books or records and to request the assistance of national competent authorities in cases of opposition to the inspections (Article 11 - On-site inspections).
Although the draft Regulation refers to the authorisation by a judicial authority for conducting on-site inspections, it imposes the obligation to apply for such authorisation only if this is required by national rules (Article 12 - Authorisation by a judicial authority). It follows that the decision on the need for judicial authorisation as a condition for the adoption of coercive measures by the ECB is ultimately left to the Member States. Furthermore, considering that national rules vary from one Member State to another the reference to national law does not ensure that the inspections are carried out under equivalent conditions in the Member States.
Therefore, in the interest of legal certainty and in full compliance with the principle of due process the LIBE Committee suggests deleting the reference to national law and inserting in the draft Regulation a provision subjecting the adoption of any coercive measure by the ECB to judicial overview and prior authorisation.
In addition, the LIBE Committee suggests adding specific rules governing the possible interaction between administrative investigations and criminal proceedings. More specifically, where the facts discovered during the investigations or inspections could constitue a criminal offence, the Regulation should impose on the ECB the obligation to immediatly inform the competent judicial authority thereof. Taking account of the administraive nature of the investigatory powers of the ECB, to which the safeguards for suspects and accused persons in criminal proccedings do not apply, the Regulation should also stipulate that information and documents obtained by the ECB as a result of its investigations or inspections shall not be treated as evidence in the context of criminal proceedings.
On behalf of the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, I would be grateful if your Committee could support and integrate these suggestions in its final report.
Yours sincerely,
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR
ALLEGATO II
ref. D(2012)57330
Ms Sharon Bowles
Chair
Committee on Economic and Monetary Affairs
BRUSSELS
Subject: Proposal for a regulation of the Council conferring specific tasks on the European Central Bank concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions (COM(2012)0511 - 2012/0242(CNS))
and
Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 1093/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Banking Authority) as regards its interaction with Council Regulation (EU) No…/… conferring specific tasks on the European Central Bank concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions (COM(2012)0512- 2012/0244(COD))
Dear Chair,
On account of the tight schedule in your Committee, and following a proposal by the JURI rapporteur, Mr Sergio Cofferati, the Committee on Legal Affairs decided at its meeting of 10 October 2012 to issue an opinion to your Committee on the above proposals in letter form in order to draw attention to some of the key aspects of the Commission's proposals concerning new specific tasks of the European Central Bank relating to the supervision of credit institutions, and the modified tasks of the European Banking Authority as regards its interaction with the new functions of the European Central Bank.
The present opinion in letter form was drafted by Mr Sergio Cofferati and was adopted (unanimously by the Committee with 00 votes in favour and no abstentions[1]) on 6 November 2012.
The Committee on Legal Affairs calls on the Committee on Economic and Monetary Affairs, as the Committee responsible, to pay particular attention to the following points when drawing up its report on the Commission proposals:
• The Legal Basis
Following a cursory examination, the rapporteur is satisfied with the choice of the legal basis. Regarding the Proposal for a regulation of the Council conferring specific tasks on the European Central Bank concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions, Article 127 TFEU was chosen as legal basis. It defines the legislative procedure for conferring "specific tasks upon the European Central Bank concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions and other financial institutions with the exception of insurance undertakings"; the Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 1093/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Banking Authority) is based on Article 114 TFEU, since it amends Regulation (EU) No 1093/2010 which was adopted under that same legal basis.
• The Single Supervisory Mechanism (SSM)
The Commission assigns the role of head of the Single Supervisory Mechanism to the ECB. However, clarification is required concerning the nature of the relationship between the ECB and national supervisors. In particular, the role of national supervisors in micro-supervision in their respective Member States should be defined in greater detail. A mechanism for the resolution of internal disputes between the European supervisory authority and the national supervisor should be established.
• Geographical Scope of the Proposals
It is important to encourage those Member States whose currency is not the Euro to join the new SSM with the same duties and rights as those Member States whose currency is the Euro. In that regard, it is necessary to move beyond mere 'association status', derived from a close cooperation with the ECB, and to allow for 'full membership' for Member States whose currency is not the Euro and who wish to join the SSM and the Banking Union framework.
• The Practical Scope of the Proposals
The Regulation should clearly identify the tasks to be carried out by the ECB and those to be carried out by the national supervisors. It must be highlighted that, the Commission is proposing that, to be effective, the SSM should ensure universal coverage, and that the ECB should be ultimately responsible for all aspects of the supervision of all banks. A system must be established which would allow for differentiation of the tasks of the ECB and of the national supervisors on the basis of the risk profile and market impact of the banks in question. This could take into account factors such as cross-border activities, structure and governance, business model and interconnectivity as well as the relative size and dimension of an institution to a market.
• Governance
Given its new role as Supervisory Authority, the governance of the ECB needs to be clarified. The ECB´s decision-making and administrative procedures relating to its monetary tasks must be clearly separated from those procedures relating to its new supervisory tasks. The membership of the Supervisory Board should reflect, faithfully and in a balanced manner, both those Member States whose currency is the Euro and those Member States whose currency is not the Euro.
• Accountability and Transparency
The ECB has to play its role in maintaining independence and transparency in its actions, with complete accountability to democratic institutions. When carrying out supervisory tasks, the ECB must be fully accountable, though a system of regular reporting, to the European Parliament. Consideration should be given to involving the European Parliament in the appointment of the supervisory board.
On behalf of the Committee on Legal Affairs, I would be grateful if your Committee would take these points into account in its further work.
Furthermore, the Committee on Legal Affairs decided at its meeting of 10 October 2012 that, should your Committee decide to postpone the vote scheduled on 28 November 2012, the Committee on Legal Affairs would then deliver an ordinary legislative opinion on the above proposals.
Yours sincerely,
Klaus-Heiner Lehne
- [1] The following Members were present: Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Françoise Castex, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Evelyn Regner, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka, Christian Engström, Sylvie Guillaume, Sajjad Karim, Eva Lichtenberger, Jiří Maštálka, Francesco Enrico Speroni, József Szájer, Axel Voss, Zbigniew Ziobro,
PROCEDURA
Titolo |
Attribuzione di compiti specifici alla Banca centrale europea in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi |
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Riferimenti |
(COM(2012)0511 – C7-0314/2012 – 2012/0242(CNS)) |
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Consultazione del PE |
27.9.2012 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
ECON 22.10.2012 |
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Commissionei) competentei) per parere Annuncio in Aula |
JURI 22.10.2012 |
LIBE 22.10.2012 |
AFCO 22.10.2012 |
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Pareri non espressi Decisione |
JURI 10.10.2012 |
LIBE 5.11.2012 |
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Relatorei) Nomina |
Marianne Thyssen 11.9.2012 |
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Esame in commissione |
26.9.2012 |
22.10.2012 |
19.11.2012 |
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Approvazione |
28.11.2012 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
32 11 4 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Burkhard Balz, Jean-Paul Besset, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Rachida Dati, Leonardo Domenici, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Othmar Karas, Jürgen Klute, Philippe Lamberts, Werner Langen, Hans-Peter Martin, Arlene McCarthy, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Corien Wortmann-Kool, Pablo Zalba Bidegain |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Lajos Bokros, Philippe De Backer, Vicky Ford, Ashley Fox, Roberto Gualtieri, Sophia in ‘t Veld, Mojca Kleva, Thomas Mann, Marisa Matias, Gianni Pittella, Nils Torvalds |
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Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Pilar Ayuso, Georges Bach, Birgit Collin-Langen, Jan Kozłowski |
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Deposito |
3.12.2012 |
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